Lexipedia

Decisione

38.2023.21

Sospensione (3 gg) per non essersi presentato a colloquio di consulenza annullata. Ass. (alla data del coll. era tot. IL) ha asserito di aver dimenticato appuntamento e credeva che fosse telef. come in altra occasione. Si è scusato immed. dopo essersi accorto della mancanza. e in preced. non sospeso

24 luglio 2023Italiano25 min

ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2023.21

rs

Lugano

24 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 16 marzo 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 13 febbraio 2023 emanata

da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 13 febbraio 2023 l'Ufficio regionale di

collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente

decisione dell’11 gennaio 2023 (cfr. Doc. All. 2) con la quale ha sospeso RI 1

– annunciatosi per il collocamento il 4 gennaio 2022 con effetto dal 1° marzo

2022 (cfr. doc. All. 8) – per tre giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione per non essersi presentato ad un colloquio di consulenza

previsto per il 28 dicembre 2022 alle ore 11:00 (cfr. doc. All. 8) senza

avvisare della sua assenza.

Al

riguardo l'amministrazione si è così espressa:

" (…)

3. Nel caso concreto l’assicurato non si

è presentato all’appuntamento del 28 dicembre 2022 alle ore 11.00 e non ha

annunciato nei termini previsti la propria assenza. A seguito della sanzione

ricevuta l’assicurato si è opposto e ha preso posizione nel merito affermando

di essersi dimenticato del colloquio in quanto era malato e di non avere mai

ricevuto la richiesta di giustificazione. In seguito ha inviato un certificato

medico, per altro tardivo, in cui attesta di essere stato inabile fra il

26.12.2022 ed il 30.12.2022. Questo aspetto fa sì che l’assicurato sia stato

sanzionato per l’assenza al colloquio.

Dalla nostra analisi riteniamo che una sospensione

dalle indennità sia adeguata al comportamento tenuto dall’assicurato, egli ha

infatti violato la legge. Siamo quindi dell’opinione che il consulente di

riferimento, nel suo agire, abbia debitamente tenuto conto della situazione dell’assicurato

e abbia sanzionato il suo comportamento tenendo conto del principio della

proporzionalità. Non vi sono pertanto motivi per modificare quanto deciso in

precedenza. La sanzione è quindi confermata.” (Doc. A)

1.2. Con

tempestivo ricorso al TCA, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha

chiesto l’annullamento della decisione su opposizione.

A

sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha segnatamente addotto:

" (…) Egli

ha sempre espletato tutti gli obblighi previsti dalla legge ed ha presenziato a

tutti i colloqui previsti.

Il 28 dicembre 2022 egli era ammalato e si è

dimenticato che in quella data era previsto un colloquio di controllo; per tale

motivo non ha avvisato il suo consulente.

Contrariamente a quanto affermato dall’URC __________,

il ricorrente non ha mai ricevuto la richiesta di giustificazioni del

28.12.2022 (ciò che ha segnalato all’URC __________ con l’opposizione del

13.1.2023, ma su cui l’URC non si è espresso). Per tale motivo quindi egli non

ha motivato tempestivamente la propria assenza, né si era scusato prima del

13.1.2023. Solo con la decisione 11.1.2023 egli si è reso conto dei fatti che

gli venivano rimproverati ed è rimasto stupito per non essere stato contattato

prima.

Se il signor __________ avesse ricevuto la richiesta

di giustificazioni del 28.12.2022, avrebbe chiamato immediatamente il proprio

consulente e avrebbe immediatamente spiegato le ragioni della sua assenza, come

peraltro avvenuto non appena ricevuta la decisione del 11.1.2023.

Come già indicato, il ricorrente è infatti sempre

stato molto ligio nell’adempiere i propri obblighi, ha sempre fatto ricerche

più del dovuto e non era mai mancato ad un colloquio. È successo solo una volta

che, rimasto bloccato nel traffico, e non potendo quindi arrivare puntuale

all’appuntamento, ha avvisato mentre era in viaggio il proprio consulente, con

cui poi ha sostenuto il colloquio telefonicamente. Ciò ad ulteriore comprova

del fatto che l’assenza del 28 dicembre 2022 non è stata volontaria né si è

disinteressato della questione.” (Doc. I)

1.3. Nella

sua risposta del 27 aprile 2023 l'URC ha postulato la reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il

28 aprile 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti

sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Il

TCA è chiamato a stabilire se l’URC, a ragione oppure no, ha sospeso l’assicurato

per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi

presentato al colloquio di consulenza del 28 dicembre 2023 senza previamente

avvertire della sua assenza.

2.2. L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce in

particolare che l'assicurato deve

annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al

più tardi il primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupazione,

e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio

federale.

L'art. 17 cpv. 3 lett. b LADI

precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è

obbligato a partecipare a colloqui di consulenza e sedute

informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5.

L'art.

21 OADI ("colloqui di consulenza e di controllo") prevede che:

" 1 Il servizio competente svolge un

colloquio di consulenza e di controllo con l’assicurato a intervalli adeguati,

ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l’idoneità al

collocamento dell’assicurato e l’entità della perdita di lavoro computabile.

2 Il servizio competente

registra per l’assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza

e di controllo e redige un verbale dei colloqui.

3 L’assicurato deve

garantire di poter essere contattato dal servizio competente entro un giorno

lavorativo.”

Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio

competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è

sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto

l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso

impossibile l’esecuzione o lo scopo.

2.3. In

una sentenza del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire

se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un

colloquio di consulenza o di controllo.

Le

principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

Nella

decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la

nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata

contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di

consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data

dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente

soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un

altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio

concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è

sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

In

una successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TF ha

nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano

certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la

dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza

federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non

presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli

non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi

più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.

In

quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione,

poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era

intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma

immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio

di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre

avuto un atteggiamento corretto e puntuale.

Per

contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TF ha confermato la

sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato

l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato

subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa

richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

Considerando

in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si

trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la

penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse

giustificata.

In una sentenza 8C_697/2012 del 18

febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185 seg., il Tribunale federale ha

stabilito che secondo la giurisprudenza il fatto di non presentarsi a un

colloquio di consulenza e di controllo senza giustificazione non costituisce di

per sé un comportamento passibile di sospensione se l'assicurato nei dodici

mesi precedenti a tale inadempimento ha rispettato i propri obblighi di

disoccupato e a posteriori si è scusato spontaneamente per l'assenza. Nella

fattispecie, tuttavia, nel corso dell'anno che ha preceduto la mancata presenza

al colloquio di consulenza e di controllo, per due volte l'assicurato non aveva

soddisfatto i propri obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni,

non presentandosi a due colloqui, anche se non è stato sanzionato al riguardo.

La nostra Massima Istanza ha,

pertanto, accolto il ricorso dell’amministrazione contro il giudizio di prima

istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di sanzione e ha

confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato.

Con giudizio 8C_675/2014 del 12

dicembre 2014 la nostra Massima Istanza ha, poi, respinto il ricorso di un

assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 7 giorni per

non avere avvisato, senza valida giustificazione, il proprio collocatore della

sua assenza a un colloquio di consulenza previsto per il 18 luglio 2011 alle

ore 10:45, in quanto aveva dovuto recarsi in modo imprevedibile e straordinario

nel luogo dove la figlia stava svolgendo una colonia per portarle degli effetti

personali che aveva dimenticato.

Il TF ha precisato che per applicare

la giurisprudenza secondo cui l’assicurato che ha dimenticato di recarsi a un

appuntamento con l’URC e che si scusa spontaneamente non va sanzionato nel caso

in cui prenda sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di

prestazioni occorre che il medesimo abbia agito spontaneamente e

immediatamente.

L’Alta Corte ha ritenuto che tale

giurisprudenza non fosse applicabile in quella fattispecie, nella misura in cui

si doveva ammettere che l’assicurato sapeva perfettamente che aveva

appuntamento con l’URC e che ha deliberatamente atteso le ore 15:33 del 18

luglio 2011 prima di scusarsi.

Il Tribunale federale, con sentenza

8C_528/2018 del 18 gennaio 2019, ha accolto il ricorso dell’Ufficio regionale

di collocamento inoltrato contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni

del Canton San Gallo che aveva ridotto da 18 a 6 giorni la sospensione inflitta

a un’assicurata che non si era presentata al colloquio di consulenza previsto

per il 26 giugno 2017 e che era già stata sanzionata, tenendo conto che nello

stesso giorno, e meglio il 20 aprile 2017, era stata effettuata l’iscrizione

della medesima a una misura occupazionale (periodo di pratica prima dell’inizio

di un apprendistato finanziato dall’AI) ed era stata invitata al colloquio.

L’Alta Corte ha dapprima rilevato che

il Tribunale cantonale aveva concluso, in applicazione del criterio della

probabilità preponderante, che la consulente del personale aveva consegnato a

mano all’assicurata la convocazione del 20 aprile 2017 al colloquio di

consulenza e che quindi la resistente era al corrente dell’appuntamento del 26

giugno 2017. Si giustificava, pertanto, una sospensione dal diritto

all’indennità di disoccupazione con un aumento dei giorni di sanzione a causa

delle precedenti penalità.

La nostra Massima Istanza ha

evidenziato che ai fini della durata della sanzione la colpa andava stabilita

alla luce del comportamento assunto fino a quel momento. Essendo l’assicurata

già stata sospesa nel termine quadro in corso a causa dell’assenza da due

colloqui e per avere consegnato in ritardo le ricerche di lavoro, si

giustificava una sanzione di 18 giorni come deciso dall’URC.

A livello cantonale il TCA, in una

sentenza 38.2013.70 del 26 marzo 2014,

ha confermato la sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di

disoccupazione inflitta a un’assicurata per non avere tempestivamente

annunciato la sua assenza al colloquio di consulenza del 18 ottobre 2013 alle

ore 9:00 a causa di malattia (influenza intestinale).

Questa Corte, in primo luogo, ha

osservato che la ricorrente non solo non aveva avvisato (o direttamente o

tramite un conoscente o familiare, visto che aveva indicato di essersi sentita

male mentre era al lavoro il 17 ottobre 2013 e di essere stata portata a casa

nel pomeriggio) ma aveva preso contatto telefonico con l’amministrazione il 21

ottobre 2013 alle 10:52 soltanto dopo avere ricevuto la richiesta di

giustificazione del 18 ottobre 2013.

In secondo luogo, il TCA ha rilevato

che anche l’entità della sospensione di 5 giorni doveva essere confermata, in

quanto quattro mesi prima, l’assicurata era già stata sanzionata per non

avere iniziato un provvedimento relativo al mercato del lavoro.

Con sentenza 38.2014.74 del 16 marzo

2015 questo Tribunale ha ridotto da cinque a tre giorni la sospensione inflitta

a un assicurato che non aveva presenziato a un colloquio di consulenza senza

avvisare anticipatamente della sua assenza e che non aveva sempre rispettato i

propri obblighi di disoccupato già prima del mancato incontro in questione. Al

riguardo il TCA ha precisato, da un lato, che l’assenza all’appuntamento di

venerdì 17 ottobre 2014 alle ore 14:30 era attribuibile al fatto che il

ricorrente fosse malato (stato febbrile con forte mal di testa che non ha,

però, richiesto una visita medica immediata e che non ha impedito

all’assicurato di lavorare il venerdì mattino come d’abitudine, ritenuto il suo

contratto di lavoro al 50%). Dall’altro, che il medesimo ha comunque inviato

un messaggio di posta elettronica al collocatore spiegando il motivo della sua

assenza il lunedì successivo prima di ricevere la Richiesta di giustificazione

inviatagli dall’URC.

In una sentenza 38.2015.29 del 24

settembre 2015 questa Corte ha confermato la sanzione di cinque giorni di

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione comminata a un

assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di consulenza fissato per

il 2 marzo 2015 per dimenticanza.

L’assicurato non si era, del resto,

scusato spontaneamente, bensì aveva atteso la Richiesta di giustificazione.

Inoltre il medesimo era già stato

sospeso due volte nell’anno precedente l’assenza del 2 marzo 2015 a causa di

ricerche d’impiego qualitativamente insufficienti nel mese di maggio 2014 e

della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di luglio 2014.

Con giudizio 38.2016.17 del 25 maggio

2016 il TCA respinto il ricorso di un assicurato interposto contro la decisione

su opposizione dell’URC con cui aveva ridotto la sospensione inflittagli per

non essersi presentato a un colloquio di consulenza da 5 a 2 giorni.

L’assicurato che ha asserito di avere registrato erroneamente nell’agenda

l’appuntamento, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, visto che era già

mancato a dei colloqui. Inoltre precedentemente all’episodio in questione egli

aveva già assunto comportamenti non corretti e puntuali.

In una sentenza 38.2016.31 del 18

gennaio 2017 il TCA ha confermato la sospensione di 9 giorni inflitta a

un assicurato per non aver

presenziato a un colloquio di consulenza a causa di un problema tecnico al

telefonino relativo alla funzione di notifica degli appuntamenti. Siccome era

già stato assente da un colloquio per un errore di registrazione

dell'appuntamento, il medesimo avrebbe dovuto prestare la massima attenzione.

Con sentenza

38.2021.23 dell’8 luglio 2021 questa Corte ha annullato una sanzione di 1

giorno (la sospensione di 3 giorni era stata ridotta a 1 giorno con decisione

su opposizione) applicata a un assicurato che non si era presentato a un

colloquio di consulenza previsto per il 19 novembre 2020 senza avvisare. Al

riguardo il TCA ha evidenziato che il ricorrente, il quale si era iscritto da

poco in disoccupazione (il 2 settembre con effetto dal 7 settembre 2020), era

stato messo al corrente del nuovo appuntamento con l’URC durante il primo

colloquio. Inoltre il suo comportamento non era stato oggetto di precedenti

sospensioni.

2.4. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto all'indennità va da 1

a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La

sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3

LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF

123 V 150).

In

virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le

sospensioni degli ultimi due anni.

2.5. Va

riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato

dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo

hanno una grande importanza (cfr. STF C 268/98 del 22 dicembre 1998; STF C 327/98 del 22 dicembre 1998; STF C 336/98 del 22 dicembre 1998).

Infatti,

la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per

reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare

l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per

ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.

f e 15 LADI; cfr. pure 21 cpv. 1 OADI; consid. 2.2.). Per questo motivo gli

assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali

devono presentarsi dai consulenti del personale.

La

giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare

(mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del

7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).

Il

compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una

corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con

Fatti

i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti

abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità

al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla

Sezione del lavoro (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 49).

Infine,

ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la

timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano

"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola

volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di

questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale

della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo,

"Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25).

Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema

semplificato dei colloqui di consulenza e di controllo. Ecco perché gli

assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare

puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 OADI il servizio

competente effettua a intervalli adeguati, ma almeno ogni due

mesi (cfr. consid. 2.2.).

2.6. Nella

presente evenienza l’assicurato non si è presentato al colloquio di consulenza

fissato il 24 novembre 2022 per il 28 dicembre 2022 alle ore 11:00 presso l’URC

di __________ (cfr. doc. All. 8) senza previamente avvertire della sua assenza.

Il

28 dicembre 2022 il consulente del personale ha trasmesso all’assicurato una “Richiesta

di giustificazione”, con cui l’ha invitato a motivare, entro il 4 gennaio 2023,

la propria assenza al colloquio e la mancanza di avviso in anticipo,

sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale

comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione (cfr. doc. All. 1).

L’insorgente

non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione.

Al riguardo il TCA rileva che

l'URC, inviando al ricorrente la "Richiesta di giustificazione"

citata, gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di

esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.

Di

conseguenza, dal profilo procedurale, l’URC ha, in ogni caso,

ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29

cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF

136 V 124).

L’amministrazione,

con decisione formale dell’11 gennaio 2023, ha quindi sospeso l’assicurato dal

diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni per non essersi

presentato al colloquio del 28 dicembre 2022 (cfr. doc. All. 2; consid. 1.1.).

Il

ricorrente, con messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2023, da un lato,

ha comunicato al proprio consulente di avere ricevuto, in particolare, la

decisione di sospensione, dall’altro, si è scusato per quanto concerneva l’appuntamento

del 28 dicembre 2022, precisando che “essendo io e tutto il resto della mia

famiglia stati malati praticamente tutto il mese di dicembre (i miei figli

hanno frequentato 3 giorni di asilo in tutto il mese) l’ho completamente

dimenticato. Inoltre ero convinto che fosse un colloquio telefonico e non

avendola sentita ho pensato che avesse avuto qualche contrattempo (…) non ho

ricevuto alcuna comunicazione in merito alla richiesta di giustificazione”

(Doc. All. 4a)

Egli,

il 13 gennaio 2023, ha pure interposto opposizione contro la decisione dell’11

gennaio 2023, in cui ha ribadito di non avere ricevuto la Richiesta di

giustificazione del 28 dicembre 2022, puntualizzando che, se gli fosse stata

recapitata, avrebbe immediatamente preso contatto per chiarire la situazione,

come accaduto appena venuto a conoscenza della decisione di sanzione.

Inoltre l’insorgente ha fatto

valere:

" (…) Durante

tutto il mese di dicembre 2022 sia io che i miei famigliari siamo stati a più

riprese malati (covid, bronchioliti, infezioni intestinali, ecc.) tant’è vero

che i miei figli nel suddetto mese hanno potuto frequentare solo tre giorni di

asilo. In data 28.12.2022 essendo io malato ho perso di vista il calendario con

l’appuntamento presso gli uffici RFC di __________.

Appuntamento che peraltro erroneamente

ricordavo essere telefonico e non in presenza, non avendo ricevuto alcuna

chiamata né tantomeno una e-mail a riguardo ho creduto che il sig. Iorio avesse

avuto un impedimento. In un’altra occasione in cui non mi era stato possibile

raggiungere gli uffici del RFC a causa della chiusura temporanea delle strade

del __________ che portano alla mia abitazione di __________ avevo

tempestivamente avvisato il mio consulente e avevamo sostenuto il colloquio

telefonicamente.

Come tutti i mesi anche nel corso del mese

di dicembre 2022 nonostante la malattia sono stato molto attivo nella ricerca

Considerandi

di un nuovo impiego e non ho ritenuto quindi necessario indicare il mio stato

di salute nel formulario relativo alla situazione dell’assicurato che compilo

ogni mese.

(…)” (Doc. All. 4)

L’assicurato, in seguito, ha

prodotto all’amministrazione due certificati medici. Con il primo, risalente al

24.

gennaio 2023, la Dr. med. __________, FMH medicina interna generale, ha

attestato che il ricorrente “è stato assente dal lavoro per un’inabilità

lavorativa al 100% dal 26.12.2023 (recte: 2022) al 30.12.2023 (recte: 2022)” (cfr.

doc. All. 6).

Con il secondo del 26 gennaio

2023.

la medesima dottoressa ha compilato il modulo “certificato medico”

all’attenzione dell’assicurazione contro la disoccupazione, indicando che

l’insorgente è stato inabile al lavoro al 100% dal 26 al 30 dicembre 2022 in

seguito a malattia (cfr. doc. All. 7).

Con

decisione su opposizione del 13 febbraio 2023 l’URC ha poi confermato la

sanzione inflitta all’assicurato con il provvedimento dell’11 gennaio 2023

(cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.7

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce innanzitutto

che per prassi invalsa l'assenza non giustificata a un colloquio non configura

un caso di sanzione, se l'assicurato nei 12 mesi precedenti l'appuntamento ha

osservato correttamente i suoi obblighi di persona disoccupata e

successivamente si è scusato con l'autorità. Eventuali comportamenti non

corretti anteriori non sono considerati (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_296/2017 del

7.

agosto 2017 consid. 2.1.).

In concreto l’assicurato, il

quale il 28 dicembre 2022, quando avrebbe dovuto avere luogo il colloquio

presso l’URC stabilito il 24 novembre 2022 (cfr. consid. 2.6.), era inabile al

lavoro al 100% a causa di malattia (cfr. doc. All. 6, All. 7; consid. 2.6.), ha

asserito di aver dimenticato tale appuntamento con l’amministrazione,

specificando che credeva peraltro che lo stesso fosse telefonico, come era già

accaduto in un’altra occasione (quando, da una parte, è stato impedito di

recarsi presso gli uffici dell’URC a causa della chiusura temporanea delle

strade del __________ che portano alla sua abitazione di __________,

dall’altra, ha avvisato senza indugio il consulente) e che quindi, non

ricevendo alcuna chiamata o una e-mail al riguardo da parte del consulente, ha

supposto che quest’ultimo avesse avuto un impedimento (cfr. doc. All. 4, All.

4a; consid. 2.6.).

Del resto l’assicurato, che ha

dichiarato di non avere ricevuto la “Richiesta di giustificazione” del 28

dicembre 2022 inviatagli tramite posta semplice (cfr. doc. All. 1), ha

presentato le proprie scuse in relazione alla sua assenza al colloquio del 28

dicembre 2022 con messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2023 (cfr. doc.

All. 4a) immediatamente dopo essersi accorto della sua mancanza tramite la

decisione di sanzione dell’11 gennaio 2023 (cfr. STF 8C_296/2017 del 7 agosto

2017.

consid. 2.3.; STF 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014; STCA 38.2023.21 dell’8

luglio 2023 consid. 2.7., citata al consid. 2.3. e menzionata dalla parte

ricorrente; cfr. doc. I pag. 3).

Riguardo alla spedizione con la

posta normale (e non raccomandata o A Plus) è utile rilevare che la stessa, in

effetti, non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta

al destinatario. La semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non

è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita

e ricevuta (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 101

Ia 7 consid. 1 pag. 8).

Il ricorrente, inoltre, non

risulta essere stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione a

causa di comportamenti precedenti non rispettosi dei suoi obblighi quale

disoccupato.

In

simili condizioni, tutto ben considerato, nel caso di specie non

si giustifica, alla luce della giurisprudenza (cfr. consid. 2.3.), una

sanzione nei confronti dell’assicurata fondata sull’art. 30 cpv.

1.

lett. d LADI (cfr. STF 8C_296/2017 del 7 agosto 2017; STF 8C_928/2014

del 5 maggio 2015; STCA 38.2023.21 dell’8 luglio 2023 consid. 2.7., citata al

consid. 2.3. e menzionata dalla parte ricorrente; cfr. doc. I pag. 3).

La

decisione su opposizione del 13 febbraio 2023 deve pertanto essere annullata.

2.8

L’art.

61.

lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Con effetto dalla

medesima data è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023

consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA

38.2022.52

del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.9

Vincente in causa, il ricorrente,

rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’500.- a titolo di

ripetibili da mettere a carico dell’URC resistente (cfr. art. 61

lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 13 febbraio 2023 è

annullata.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’URC

di __________ verserà alla parte

ricorrente fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni