38.2023.21
Sospensione (3 gg) per non essersi presentato a colloquio di consulenza annullata. Ass. (alla data del coll. era tot. IL) ha asserito di aver dimenticato appuntamento e credeva che fosse telef. come in altra occasione. Si è scusato immed. dopo essersi accorto della mancanza. e in preced. non sospeso
24 luglio 2023Italiano25 min
ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2023.21
rs
Lugano
24 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 16 marzo 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 febbraio 2023 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 13 febbraio 2023 l'Ufficio regionale di
collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente
decisione dell’11 gennaio 2023 (cfr. Doc. All. 2) con la quale ha sospeso RI 1
– annunciatosi per il collocamento il 4 gennaio 2022 con effetto dal 1° marzo
2022 (cfr. doc. All. 8) – per tre giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione per non essersi presentato ad un colloquio di consulenza
previsto per il 28 dicembre 2022 alle ore 11:00 (cfr. doc. All. 8) senza
avvisare della sua assenza.
Al
riguardo l'amministrazione si è così espressa:
" (…)
3. Nel caso concreto l’assicurato non si
è presentato all’appuntamento del 28 dicembre 2022 alle ore 11.00 e non ha
annunciato nei termini previsti la propria assenza. A seguito della sanzione
ricevuta l’assicurato si è opposto e ha preso posizione nel merito affermando
di essersi dimenticato del colloquio in quanto era malato e di non avere mai
ricevuto la richiesta di giustificazione. In seguito ha inviato un certificato
medico, per altro tardivo, in cui attesta di essere stato inabile fra il
26.12.2022 ed il 30.12.2022. Questo aspetto fa sì che l’assicurato sia stato
sanzionato per l’assenza al colloquio.
Dalla nostra analisi riteniamo che una sospensione
dalle indennità sia adeguata al comportamento tenuto dall’assicurato, egli ha
infatti violato la legge. Siamo quindi dell’opinione che il consulente di
riferimento, nel suo agire, abbia debitamente tenuto conto della situazione dell’assicurato
e abbia sanzionato il suo comportamento tenendo conto del principio della
proporzionalità. Non vi sono pertanto motivi per modificare quanto deciso in
precedenza. La sanzione è quindi confermata.” (Doc. A)
1.2. Con
tempestivo ricorso al TCA, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
chiesto l’annullamento della decisione su opposizione.
A
sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha segnatamente addotto:
" (…) Egli
ha sempre espletato tutti gli obblighi previsti dalla legge ed ha presenziato a
tutti i colloqui previsti.
Il 28 dicembre 2022 egli era ammalato e si è
dimenticato che in quella data era previsto un colloquio di controllo; per tale
motivo non ha avvisato il suo consulente.
Contrariamente a quanto affermato dall’URC __________,
il ricorrente non ha mai ricevuto la richiesta di giustificazioni del
28.12.2022 (ciò che ha segnalato all’URC __________ con l’opposizione del
13.1.2023, ma su cui l’URC non si è espresso). Per tale motivo quindi egli non
ha motivato tempestivamente la propria assenza, né si era scusato prima del
13.1.2023. Solo con la decisione 11.1.2023 egli si è reso conto dei fatti che
gli venivano rimproverati ed è rimasto stupito per non essere stato contattato
prima.
Se il signor __________ avesse ricevuto la richiesta
di giustificazioni del 28.12.2022, avrebbe chiamato immediatamente il proprio
consulente e avrebbe immediatamente spiegato le ragioni della sua assenza, come
peraltro avvenuto non appena ricevuta la decisione del 11.1.2023.
Come già indicato, il ricorrente è infatti sempre
stato molto ligio nell’adempiere i propri obblighi, ha sempre fatto ricerche
più del dovuto e non era mai mancato ad un colloquio. È successo solo una volta
che, rimasto bloccato nel traffico, e non potendo quindi arrivare puntuale
all’appuntamento, ha avvisato mentre era in viaggio il proprio consulente, con
cui poi ha sostenuto il colloquio telefonicamente. Ciò ad ulteriore comprova
del fatto che l’assenza del 28 dicembre 2022 non è stata volontaria né si è
disinteressato della questione.” (Doc. I)
1.3. Nella
sua risposta del 27 aprile 2023 l'URC ha postulato la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il
28 aprile 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti
sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Il
TCA è chiamato a stabilire se l’URC, a ragione oppure no, ha sospeso l’assicurato
per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi
presentato al colloquio di consulenza del 28 dicembre 2023 senza previamente
avvertire della sua assenza.
2.2. L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce in
particolare che l'assicurato deve
annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al
più tardi il primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupazione,
e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio
federale.
L'art. 17 cpv. 3 lett. b LADI
precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è
obbligato a partecipare a colloqui di consulenza e sedute
informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5.
L'art.
21 OADI ("colloqui di consulenza e di controllo") prevede che:
" 1 Il servizio competente svolge un
colloquio di consulenza e di controllo con l’assicurato a intervalli adeguati,
ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l’idoneità al
collocamento dell’assicurato e l’entità della perdita di lavoro computabile.
2 Il servizio competente
registra per l’assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza
e di controllo e redige un verbale dei colloqui.
3 L’assicurato deve
garantire di poter essere contattato dal servizio competente entro un giorno
lavorativo.”
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo.
2.3. In
una sentenza del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire
se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un
colloquio di consulenza o di controllo.
Le
principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella
decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la
nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata
contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di
consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data
dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente
soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un
altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio
concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è
sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In
una successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TF ha
nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano
certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la
dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza
federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non
presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli
non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi
più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In
quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione,
poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era
intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma
immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio
di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre
avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per
contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TF ha confermato la
sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato
l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato
subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa
richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerando
in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si
trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la
penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse
giustificata.
In una sentenza 8C_697/2012 del 18
febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185 seg., il Tribunale federale ha
stabilito che secondo la giurisprudenza il fatto di non presentarsi a un
colloquio di consulenza e di controllo senza giustificazione non costituisce di
per sé un comportamento passibile di sospensione se l'assicurato nei dodici
mesi precedenti a tale inadempimento ha rispettato i propri obblighi di
disoccupato e a posteriori si è scusato spontaneamente per l'assenza. Nella
fattispecie, tuttavia, nel corso dell'anno che ha preceduto la mancata presenza
al colloquio di consulenza e di controllo, per due volte l'assicurato non aveva
soddisfatto i propri obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni,
non presentandosi a due colloqui, anche se non è stato sanzionato al riguardo.
La nostra Massima Istanza ha,
pertanto, accolto il ricorso dell’amministrazione contro il giudizio di prima
istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di sanzione e ha
confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato.
Con giudizio 8C_675/2014 del 12
dicembre 2014 la nostra Massima Istanza ha, poi, respinto il ricorso di un
assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 7 giorni per
non avere avvisato, senza valida giustificazione, il proprio collocatore della
sua assenza a un colloquio di consulenza previsto per il 18 luglio 2011 alle
ore 10:45, in quanto aveva dovuto recarsi in modo imprevedibile e straordinario
nel luogo dove la figlia stava svolgendo una colonia per portarle degli effetti
personali che aveva dimenticato.
Il TF ha precisato che per applicare
la giurisprudenza secondo cui l’assicurato che ha dimenticato di recarsi a un
appuntamento con l’URC e che si scusa spontaneamente non va sanzionato nel caso
in cui prenda sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di
prestazioni occorre che il medesimo abbia agito spontaneamente e
immediatamente.
L’Alta Corte ha ritenuto che tale
giurisprudenza non fosse applicabile in quella fattispecie, nella misura in cui
si doveva ammettere che l’assicurato sapeva perfettamente che aveva
appuntamento con l’URC e che ha deliberatamente atteso le ore 15:33 del 18
luglio 2011 prima di scusarsi.
Il Tribunale federale, con sentenza
8C_528/2018 del 18 gennaio 2019, ha accolto il ricorso dell’Ufficio regionale
di collocamento inoltrato contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni
del Canton San Gallo che aveva ridotto da 18 a 6 giorni la sospensione inflitta
a un’assicurata che non si era presentata al colloquio di consulenza previsto
per il 26 giugno 2017 e che era già stata sanzionata, tenendo conto che nello
stesso giorno, e meglio il 20 aprile 2017, era stata effettuata l’iscrizione
della medesima a una misura occupazionale (periodo di pratica prima dell’inizio
di un apprendistato finanziato dall’AI) ed era stata invitata al colloquio.
L’Alta Corte ha dapprima rilevato che
il Tribunale cantonale aveva concluso, in applicazione del criterio della
probabilità preponderante, che la consulente del personale aveva consegnato a
mano all’assicurata la convocazione del 20 aprile 2017 al colloquio di
consulenza e che quindi la resistente era al corrente dell’appuntamento del 26
giugno 2017. Si giustificava, pertanto, una sospensione dal diritto
all’indennità di disoccupazione con un aumento dei giorni di sanzione a causa
delle precedenti penalità.
La nostra Massima Istanza ha
evidenziato che ai fini della durata della sanzione la colpa andava stabilita
alla luce del comportamento assunto fino a quel momento. Essendo l’assicurata
già stata sospesa nel termine quadro in corso a causa dell’assenza da due
colloqui e per avere consegnato in ritardo le ricerche di lavoro, si
giustificava una sanzione di 18 giorni come deciso dall’URC.
A livello cantonale il TCA, in una
sentenza 38.2013.70 del 26 marzo 2014,
ha confermato la sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione inflitta a un’assicurata per non avere tempestivamente
annunciato la sua assenza al colloquio di consulenza del 18 ottobre 2013 alle
ore 9:00 a causa di malattia (influenza intestinale).
Questa Corte, in primo luogo, ha
osservato che la ricorrente non solo non aveva avvisato (o direttamente o
tramite un conoscente o familiare, visto che aveva indicato di essersi sentita
male mentre era al lavoro il 17 ottobre 2013 e di essere stata portata a casa
nel pomeriggio) ma aveva preso contatto telefonico con l’amministrazione il 21
ottobre 2013 alle 10:52 soltanto dopo avere ricevuto la richiesta di
giustificazione del 18 ottobre 2013.
In secondo luogo, il TCA ha rilevato
che anche l’entità della sospensione di 5 giorni doveva essere confermata, in
quanto quattro mesi prima, l’assicurata era già stata sanzionata per non
avere iniziato un provvedimento relativo al mercato del lavoro.
Con sentenza 38.2014.74 del 16 marzo
2015 questo Tribunale ha ridotto da cinque a tre giorni la sospensione inflitta
a un assicurato che non aveva presenziato a un colloquio di consulenza senza
avvisare anticipatamente della sua assenza e che non aveva sempre rispettato i
propri obblighi di disoccupato già prima del mancato incontro in questione. Al
riguardo il TCA ha precisato, da un lato, che l’assenza all’appuntamento di
venerdì 17 ottobre 2014 alle ore 14:30 era attribuibile al fatto che il
ricorrente fosse malato (stato febbrile con forte mal di testa che non ha,
però, richiesto una visita medica immediata e che non ha impedito
all’assicurato di lavorare il venerdì mattino come d’abitudine, ritenuto il suo
contratto di lavoro al 50%). Dall’altro, che il medesimo ha comunque inviato
un messaggio di posta elettronica al collocatore spiegando il motivo della sua
assenza il lunedì successivo prima di ricevere la Richiesta di giustificazione
inviatagli dall’URC.
In una sentenza 38.2015.29 del 24
settembre 2015 questa Corte ha confermato la sanzione di cinque giorni di
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione comminata a un
assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di consulenza fissato per
il 2 marzo 2015 per dimenticanza.
L’assicurato non si era, del resto,
scusato spontaneamente, bensì aveva atteso la Richiesta di giustificazione.
Inoltre il medesimo era già stato
sospeso due volte nell’anno precedente l’assenza del 2 marzo 2015 a causa di
ricerche d’impiego qualitativamente insufficienti nel mese di maggio 2014 e
della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di luglio 2014.
Con giudizio 38.2016.17 del 25 maggio
2016 il TCA respinto il ricorso di un assicurato interposto contro la decisione
su opposizione dell’URC con cui aveva ridotto la sospensione inflittagli per
non essersi presentato a un colloquio di consulenza da 5 a 2 giorni.
L’assicurato che ha asserito di avere registrato erroneamente nell’agenda
l’appuntamento, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, visto che era già
mancato a dei colloqui. Inoltre precedentemente all’episodio in questione egli
aveva già assunto comportamenti non corretti e puntuali.
In una sentenza 38.2016.31 del 18
gennaio 2017 il TCA ha confermato la sospensione di 9 giorni inflitta a
un assicurato per non aver
presenziato a un colloquio di consulenza a causa di un problema tecnico al
telefonino relativo alla funzione di notifica degli appuntamenti. Siccome era
già stato assente da un colloquio per un errore di registrazione
dell'appuntamento, il medesimo avrebbe dovuto prestare la massima attenzione.
Con sentenza
38.2021.23 dell’8 luglio 2021 questa Corte ha annullato una sanzione di 1
giorno (la sospensione di 3 giorni era stata ridotta a 1 giorno con decisione
su opposizione) applicata a un assicurato che non si era presentato a un
colloquio di consulenza previsto per il 19 novembre 2020 senza avvisare. Al
riguardo il TCA ha evidenziato che il ricorrente, il quale si era iscritto da
poco in disoccupazione (il 2 settembre con effetto dal 7 settembre 2020), era
stato messo al corrente del nuovo appuntamento con l’URC durante il primo
colloquio. Inoltre il suo comportamento non era stato oggetto di precedenti
sospensioni.
2.4. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto all'indennità va da 1
a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La
sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3
LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF
123 V 150).
In
virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le
sospensioni degli ultimi due anni.
2.5. Va
riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato
dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo
hanno una grande importanza (cfr. STF C 268/98 del 22 dicembre 1998; STF C 327/98 del 22 dicembre 1998; STF C 336/98 del 22 dicembre 1998).
Infatti,
la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per
reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare
l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per
ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
f e 15 LADI; cfr. pure 21 cpv. 1 OADI; consid. 2.2.). Per questo motivo gli
assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali
devono presentarsi dai consulenti del personale.
La
giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare
(mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del
7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il
compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una
corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con
Fatti
i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti
abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità
al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla
Sezione del lavoro (cfr. D. Cattaneo,
"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 49).
Infine,
ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la
timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano
"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola
volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di
questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale
della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo,
"Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25).
Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema
semplificato dei colloqui di consulenza e di controllo. Ecco perché gli
assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare
puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 OADI il servizio
competente effettua a intervalli adeguati, ma almeno ogni due
mesi (cfr. consid. 2.2.).
2.6. Nella
presente evenienza l’assicurato non si è presentato al colloquio di consulenza
fissato il 24 novembre 2022 per il 28 dicembre 2022 alle ore 11:00 presso l’URC
di __________ (cfr. doc. All. 8) senza previamente avvertire della sua assenza.
Il
28 dicembre 2022 il consulente del personale ha trasmesso all’assicurato una “Richiesta
di giustificazione”, con cui l’ha invitato a motivare, entro il 4 gennaio 2023,
la propria assenza al colloquio e la mancanza di avviso in anticipo,
sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale
comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione (cfr. doc. All. 1).
L’insorgente
non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione.
Al riguardo il TCA rileva che
l'URC, inviando al ricorrente la "Richiesta di giustificazione"
citata, gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di
esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.
Di
conseguenza, dal profilo procedurale, l’URC ha, in ogni caso,
ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29
cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF
136 V 124).
L’amministrazione,
con decisione formale dell’11 gennaio 2023, ha quindi sospeso l’assicurato dal
diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni per non essersi
presentato al colloquio del 28 dicembre 2022 (cfr. doc. All. 2; consid. 1.1.).
Il
ricorrente, con messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2023, da un lato,
ha comunicato al proprio consulente di avere ricevuto, in particolare, la
decisione di sospensione, dall’altro, si è scusato per quanto concerneva l’appuntamento
del 28 dicembre 2022, precisando che “essendo io e tutto il resto della mia
famiglia stati malati praticamente tutto il mese di dicembre (i miei figli
hanno frequentato 3 giorni di asilo in tutto il mese) l’ho completamente
dimenticato. Inoltre ero convinto che fosse un colloquio telefonico e non
avendola sentita ho pensato che avesse avuto qualche contrattempo (…) non ho
ricevuto alcuna comunicazione in merito alla richiesta di giustificazione”
(Doc. All. 4a)
Egli,
il 13 gennaio 2023, ha pure interposto opposizione contro la decisione dell’11
gennaio 2023, in cui ha ribadito di non avere ricevuto la Richiesta di
giustificazione del 28 dicembre 2022, puntualizzando che, se gli fosse stata
recapitata, avrebbe immediatamente preso contatto per chiarire la situazione,
come accaduto appena venuto a conoscenza della decisione di sanzione.
Inoltre l’insorgente ha fatto
valere:
" (…) Durante
tutto il mese di dicembre 2022 sia io che i miei famigliari siamo stati a più
riprese malati (covid, bronchioliti, infezioni intestinali, ecc.) tant’è vero
che i miei figli nel suddetto mese hanno potuto frequentare solo tre giorni di
asilo. In data 28.12.2022 essendo io malato ho perso di vista il calendario con
l’appuntamento presso gli uffici RFC di __________.
Appuntamento che peraltro erroneamente
ricordavo essere telefonico e non in presenza, non avendo ricevuto alcuna
chiamata né tantomeno una e-mail a riguardo ho creduto che il sig. Iorio avesse
avuto un impedimento. In un’altra occasione in cui non mi era stato possibile
raggiungere gli uffici del RFC a causa della chiusura temporanea delle strade
del __________ che portano alla mia abitazione di __________ avevo
tempestivamente avvisato il mio consulente e avevamo sostenuto il colloquio
telefonicamente.
Come tutti i mesi anche nel corso del mese
di dicembre 2022 nonostante la malattia sono stato molto attivo nella ricerca
Considerandi
di un nuovo impiego e non ho ritenuto quindi necessario indicare il mio stato
di salute nel formulario relativo alla situazione dell’assicurato che compilo
ogni mese.
(…)” (Doc. All. 4)
L’assicurato, in seguito, ha
prodotto all’amministrazione due certificati medici. Con il primo, risalente al
24.
gennaio 2023, la Dr. med. __________, FMH medicina interna generale, ha
attestato che il ricorrente “è stato assente dal lavoro per un’inabilità
lavorativa al 100% dal 26.12.2023 (recte: 2022) al 30.12.2023 (recte: 2022)” (cfr.
doc. All. 6).
Con il secondo del 26 gennaio
2023.
la medesima dottoressa ha compilato il modulo “certificato medico”
all’attenzione dell’assicurazione contro la disoccupazione, indicando che
l’insorgente è stato inabile al lavoro al 100% dal 26 al 30 dicembre 2022 in
seguito a malattia (cfr. doc. All. 7).
Con
decisione su opposizione del 13 febbraio 2023 l’URC ha poi confermato la
sanzione inflitta all’assicurato con il provvedimento dell’11 gennaio 2023
(cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.7
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce innanzitutto
che per prassi invalsa l'assenza non giustificata a un colloquio non configura
un caso di sanzione, se l'assicurato nei 12 mesi precedenti l'appuntamento ha
osservato correttamente i suoi obblighi di persona disoccupata e
successivamente si è scusato con l'autorità. Eventuali comportamenti non
corretti anteriori non sono considerati (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_296/2017 del
7.
agosto 2017 consid. 2.1.).
In concreto l’assicurato, il
quale il 28 dicembre 2022, quando avrebbe dovuto avere luogo il colloquio
presso l’URC stabilito il 24 novembre 2022 (cfr. consid. 2.6.), era inabile al
lavoro al 100% a causa di malattia (cfr. doc. All. 6, All. 7; consid. 2.6.), ha
asserito di aver dimenticato tale appuntamento con l’amministrazione,
specificando che credeva peraltro che lo stesso fosse telefonico, come era già
accaduto in un’altra occasione (quando, da una parte, è stato impedito di
recarsi presso gli uffici dell’URC a causa della chiusura temporanea delle
strade del __________ che portano alla sua abitazione di __________,
dall’altra, ha avvisato senza indugio il consulente) e che quindi, non
ricevendo alcuna chiamata o una e-mail al riguardo da parte del consulente, ha
supposto che quest’ultimo avesse avuto un impedimento (cfr. doc. All. 4, All.
4a; consid. 2.6.).
Del resto l’assicurato, che ha
dichiarato di non avere ricevuto la “Richiesta di giustificazione” del 28
dicembre 2022 inviatagli tramite posta semplice (cfr. doc. All. 1), ha
presentato le proprie scuse in relazione alla sua assenza al colloquio del 28
dicembre 2022 con messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2023 (cfr. doc.
All. 4a) immediatamente dopo essersi accorto della sua mancanza tramite la
decisione di sanzione dell’11 gennaio 2023 (cfr. STF 8C_296/2017 del 7 agosto
2017.
consid. 2.3.; STF 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014; STCA 38.2023.21 dell’8
luglio 2023 consid. 2.7., citata al consid. 2.3. e menzionata dalla parte
ricorrente; cfr. doc. I pag. 3).
Riguardo alla spedizione con la
posta normale (e non raccomandata o A Plus) è utile rilevare che la stessa, in
effetti, non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta
al destinatario. La semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non
è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita
e ricevuta (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 101
Ia 7 consid. 1 pag. 8).
Il ricorrente, inoltre, non
risulta essere stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione a
causa di comportamenti precedenti non rispettosi dei suoi obblighi quale
disoccupato.
In
simili condizioni, tutto ben considerato, nel caso di specie non
si giustifica, alla luce della giurisprudenza (cfr. consid. 2.3.), una
sanzione nei confronti dell’assicurata fondata sull’art. 30 cpv.
1.
lett. d LADI (cfr. STF 8C_296/2017 del 7 agosto 2017; STF 8C_928/2014
del 5 maggio 2015; STCA 38.2023.21 dell’8 luglio 2023 consid. 2.7., citata al
consid. 2.3. e menzionata dalla parte ricorrente; cfr. doc. I pag. 3).
La
decisione su opposizione del 13 febbraio 2023 deve pertanto essere annullata.
2.8
L’art.
61.
lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Con effetto dalla
medesima data è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in
relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023
consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA
38.2022.52
del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022
consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.9
Vincente in causa, il ricorrente,
rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’500.- a titolo di
ripetibili da mettere a carico dell’URC resistente (cfr. art. 61
lett. g LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 13 febbraio 2023 è
annullata.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’URC
di __________ verserà alla parte
ricorrente fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni