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Decisione

38.2023.23

Restituzione ILR. No sospensione in attesa proc. penale. Indip. da valido sistema di controllo ore, un dip. dichiarato aver sempre lavorato al 100%. Per altre 2 dip. tempo di lavoro non suffic. controll. (no timbratura e fogli non compilati debitamente). Tuttavia diritto durante primo confinamento

19 giugno 2023Italiano62 min

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2023.23

rs

Lugano

19 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 marzo 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 febbraio 2023 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisioni del 24 marzo, del 4

maggio, dell’11 settembre 2020, come pure del 15 gennaio e del 31 marzo 2021 la

Sezione del lavoro ha riconosciuto alla società RI 1 di __________ - il cui scopo

sociale è in particolare “l'importazione, la produzione e la vendita di

corredi, articoli e prodotti casalinghi; la commercializzazione di capi

d'abbigliamento; l'organizzazione e lo svolgimento di qualsiasi servizi e

prestazione collegati all'oggetto sociale. La società potrà svolgere la propria

attività sia in Svizzera che all'estero (…)” (cfr. estratto RC reperibile

al sito www.zefix.ch) - il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 13

marzo al 30 novembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 (cfr. doc. 852;

841; 810; 762; 730).

Dai moduli “Domanda e calcolo di

indennità per lavoro ridotto” indirizzati alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)

per ciascuno de mesi menzionati emerge che tutti e tre i dipendenti della SA

(cfr. doc. 248) erano colpiti dal lavoro ridotto (cfr. doc. 845; 833; 825; 818;

802; 785; 775; 767; 749; 736; 721; 710; 700; 682; 785), tranne nei mesi di

marzo 2020, luglio, agosto e settembre 2021 in cui colpiti erano due lavoratori

(marzo 2020, agosto e settembre 2021), rispettivamente un lavoratore (luglio

2021; cfr. doc. 856; 669; 657; 646).

La

Cassa ha corrisposto alla RI 1 le indennità per lavoro ridotto relative al periodo

dal 13 marzo al 30 novembre 2020 per complessivi fr. 36'369.95 (cfr. doc. 849;

844; 840; 832; 817; 809; 784; 746; 783; 748; 782; 747) e al lasso di tempo dal

1° gennaio al 30 settembre 2021 per fr. 32'451.10 (cfr. doc. 745; 698; 633;

635; 636; 644; 54; 56), corrispondenti all’ammontare globale di fr. 68'821.05.

1.2. Con

decisione del 19 gennaio 2023 la Cassa ha chiesto alla RI 1 la restituzione

della somma di fr. 68'821.05 versatale a titolo di indennità per lavoro ridotto

dal 13 marzo al 30 novembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2021, in

quanto, essendo emerso dall’istruttoria esperita nell’ambito del procedimento

penale di cui all’INC.__________ che l’azienda non disponeva di alcun sistema

di controllo delle ore né di timbratura, non sussisteva il relativo diritto

(cfr. doc. 37).

Al riguardo è stato rilevato, da

un lato, che l’amministratore unico, __________, in occasione

dell’interrogatorio del 22 novembre 2022, ha dichiarato che “quando avevo

più persone avevo necessità delle timbrature. Poi, quando i dipendenti sono

diminuiti non avevo più bisogno di queste timbrature”, ammettendo “di

aver calcato la mano sulle indennità per lavoro ridotto durante il periodo

pandemico” e puntualizzando che “ad oggi non sono sinceramente più in

grado di dare una cifra esatta”.

Dall’altro, che dagli interrogatori

svolti è inoltre risultato che la maggior parte dei dipendenti ha affermato di

aver lavorato più delle ore perse dichiarate alla Cassa oppure secondo le ore

previste da contratto ma non di avere lavorato meno ore.

La Cassa ha, inoltre, posto in

luce che:

" In sede di

verbale di polizia del 10 ottobre 2022 è emerso come durante il controllo

dell’Ufficio ispettorato del lavoro in azienda del 27.07.2021 sono state

rinvenute anche le timbrature dei collaboratori. Si precisa che a seguito di

questo controllo la macchinetta adibita alla timbratura è stata rimossa.

Il Signor __________, ex contabile della

società, nel verbale del 22 novembre 2022 ha dichiarato “che timbravo ma non

avevo l’obbligo, se non timbravo non era un problema. Cercavo di timbrare sempre,

ma a volte mi dimenticavo” ... “che non so per quale motivo sia stata dimessa

la macchinetta, posso immaginare che era per nascondere le ore effettive”.(…)”

(Doc. 38)

1.3. Il

3 febbraio 2023 la RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione

e ha chiesto di annullare l’ordine di restituzione, nonché di sospendere

qualsiasi ulteriore decisione sino al termine del procedimento penale, in

attesa che vengano accertati i fatti di rilevanza penale che possano essere

posti a carico di __________ (cfr. doc. 29).

È stato altresì fatto valere che

non è corretto concludere, come invece sostenuto dalla Cassa, che l’intero

importo delle indennità per lavoro ridotto percepite debba essere restituito,

visto che non è possibile considerare che la società non disponesse di un

sistema di controllo delle ore per tutto il periodo interessato e per tutti i

dipendenti.

Il patrocinatore della società ha

evidenziato che in effetti “dagli accertamenti sino ad oggi esperiti si

evince che per lo meno durante l’iniziale periodo di lockdown la maggior parte

dei dipendenti non ha lavorato, ragion per cui non vi era la

necessità di controllare e registrare le ore di lavoro prestate” e che

“sino al 27 luglio 2021 presso la società era inoltre presente una macchina per

la timbratura da parte dei dipendenti ed in seguito almeno una parte di questi

ultimi annotava la propria presenza e le ore di lavoro prestate su foglio

appositamente allestiti” (cfr. doc. 29).

1.4. Con

decisione su opposizione del 27 febbraio 2023 la Cassa ha respinto

l’opposizione e ha confermato il provvedimento del 19 gennaio 2023 (cfr.

consid. 1.2.).

In particolare è stato indicato

che non vi è alcun motivo di sospendere la procedura amministrativa, poiché non

vi sono sufficienti ragioni per considerare che l’esito del procedimento penale

in corso permetta di decidere questioni decisive per il presente litigio entro

un termine ragionevole.

È stato pure asserito che il

presupposto della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro dei lavoratori

era da adempiere anche durante il lockdown, siccome l’opponente stesso

ha affermato che solo la maggior parte dei dipendenti non ha lavorato, non

tutti.

Per quanto concerne la macchina

per la timbratura è stato osservato:

" (…) la

macchina per la timbratura in questione è stata eliminata dall'amministratore

unico dell'opponente in vista del controllo esperito dall'Ufficio

dell'ispettorato del lavoro il 27 luglio 2021, "per il fatto che (...)

le timbrature non rispecchiavano pienamente la realtà dei fatti, intesa come

presenza dei dipendenti" (verbale d'interrogatorio di __________ deI

23.11.2022, pag. 3 n. 26 seg.).

Dagli atti del procedimento penale emerge inoltre che "__________

chiedeva ai dipendenti di non timbrare, con me è successo questo. Per esempio __________

mi diceva di timbrare solo due giorni invece che cinque. L'altra pratica

consisteva invece nel modificare le timbrature direttamente nel programma delle

timbrature, eliminando quelle che lui non riteneva corrette" (verbale

d'interrogatorio di __________ del 22.11.2022, pag. 13 n. 42-46).

Un sistema di controllo, quindi, quand'anche ci fosse stato, non è

stato utilizzato rispettivamente è stato manomesso, di modo che i dati

registrati non sono affidabili.

A domanda dell'interrogante a sapere come si riesce a definire con

precisione le ore realmente perse dai dipendenti delle tre società, infatti, la

risposta del contabile dell'opponente è che "secondo me è difficile, se

non impossibile, effettuare una ricostruzione del genere" (verbale

d'interrogatorio di __________ del 22.11.2022, pag. 22 n. 20).

Quanto ai fogli sui quali una parte dei dipendenti avrebbe

annotato le ore di lavoro, l'amministratore unico dell'opponente ha indicato

che "dopo il sistema di timbrature mediante apposita macchinetta ne ho

implementato uno cartaceo in cui i dipendenti dovevano unicamente inserire se

erano presenti o meno - con un visto - ma non dovevano indicare le ore

effettivamente svolte" (verbale d'interrogatorio di __________ del

23.11.2022, pag. 8 n. 42-44). Ebbene, per la giurisprudenza esposta al p.to 8

questo modo di procedere non è sufficiente a determinare la controllabilità

delle ore di lavoro.

In conclusione, dagli atti a disposizione risulta che l'opponente

non disponesse di registrazioni giornaliere continue ed in tempo reale delle

ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto, non è concretamente possibile

risalire alle informazioni su eventuali ore di lavoro supplementari o altri

tipi di assenza, quali vacanze, malattie, infortuni, servizio militare, corsi

di perfezionamento professionale o simili. Ne discende che l'opponente non

disponeva di alcun sistema di controllo sufficiente delle ore di lavoro

effettivamente prestate ogni giorno per ciascun dipendente ai sensi degli artt.

31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI. (…)” (Doc A1 pag. 4-5)

1.5. Il

27 marzo 2023 la RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA, chiedendo, in ordine, la sospensione della presente

procedura sino al termine del procedimento penale condotto dal Ministero

Pubblico a carico di __________, nel merito, l’annullamento della decisione su

opposizione del 27 febbraio 2023.

La parte ricorrente ha dapprima

contestato l’“l’arbitraria generalizzazione stante la quale per

tutto il periodo interessato e per tutti i dipendenti coinvolti non

sarebbe dato il presupposto della sufficiente controllabilità del tempo di

lavoro, richiamato dall’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e dall’art. 46b cpv. 1

OADI”.

In proposito è stato addotto che

per i dipendenti che non hanno lavorato non vi era l’onere di annotare la

propria assenza e che l’inchiesta penale dovrà determinare anche questo

aspetto, per cui è necessario attendere l’esito dell’istruttoria penale. Il

patrocinatore dell’insorgente, per conto di quest’ultima, ha sottolineato che

per i periodi di lockdown integrale o quasi della società non si può

rimproverare alla stessa e/o a __________ un mancato controllo del tempo di

lavoro dei dipendenti assenti.

È stato poi ribadito che fino al

27 luglio 2021 presso l’azienda era presente una macchina per la timbratura,

che in seguito almeno una parte dei dipendenti annotava la propria presenza o

le ore di lavoro prestate e che dunque non si può concludere che per tutto il

periodo interessato e per tutti i dipendenti la società non avesse un sistema

di controllo delle ore.

Infine riguardo alla domanda di

sospendere la causa la parte ricorrente ha evidenziato:

" (…) Il

Magistrato inquirente, pur non potendo determinarsi sulla presumibile data di

chiusura della fase istruttoria, ha comunque comunicato che "andrà ora

verificato e deciso dallo scrivente se procedere a un esame del materiale sotto

sequestro giorno per giorno, dipendente per dipendente per quantificare con

acribia le ore effettivamente svolte o se invece vi sono altri modi,

evidentemente più veloci, per giungere a chiudere l'inchiesta" (doc.

2).

Pur non disponendo di un'indicazione temporale precisa è evidente

che l'inchiesta è prossima alla chiusura e che non perdurerà ancora a lungo.

Il Procuratore Pubblico __________ si chinerà anche sulla

questione della quantificazione delle indennità di lavoro ridotto percepite in

modo ingiustificato dalla società ricorrente e che dovranno pertanto essere

restituite, ciò che __________ ha già confermato di essere pronto a fare.

Si precisa peraltro che a garanzia della restituzione dell'importo

in questione sono finanche stati sequestrati (…) degli immobili di proprietà di

__________ (doc. 2).

Alla luce di quanto precede, si ritiene pertanto opportuno sospendere

la presente procedura ricorsuale, ritenuto che comunque si tratterà di una

sospensione di durata limitata e che non pregiudicherà in alcun modo la Cassa disoccupazione,

garantendo uniformità delle decisioni che saranno adottate.

Per contro, se __________ fosse chiamato oggi alla restituzione

dell'intero importo delle indennità per lavoro ridotto percepite dalla RI 1, e

quindi anche di quelle percepite correttamente, si troverebbe in difficoltà e

sarebbe sostanzialmente obbligato a vendere un immobile per far fronte al

pagamento in questione. (…)” (Doc. I pag. 4-5)

1.6. Con

risposta del 3 maggio 2022 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa e

ha precisato, da una parte, che “anche per i dipendenti che non lavorano vi

è la necessità di disporre di un sistema di controllo delle ore, che indichi

quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore in

esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze quali

vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare (cfr. Direttiva

LADI ILR B34). Pure, quindi, durante il periodo di lockdown, considerato che

non tutti i dipendenti non hanno lavorato”, dall’altra, che non sembra che

l’inchiesta penale sia prossima alla chiusura dal momento che il Procuratore

pubblico ha indicato che “non è semplice stabilire quando terminerà a fase

istruttoria” (cfr. doc. III).

1.7. Il 16 maggio 2023 l’avv. RA 1, a

nome della ricorrente, ha nuovamente chiesto la sospensione della causa, in

quanto il procedimento penale è prossimo alla chiusura e il Magistrato

inquirente si chinerà anche sulla questione della quantificazione delle

indennità per lavoro ridotto percepite in modo ingiustificato.

Sono altresì stati riportati

alcuni stralci dei verbali di interrogatorio di due dipendenti della società da

cui risulta che una lavoratrice non ha lavorato nella misura massima del suo pensum

lavorativo, e meglio da marzo a novembre 2020 e da gennaio a settembre 2021 ha

lavorato il 50% del suo 60%; un’altra collaboratrice ha dichiarato di essere

stata a casa durante la pandemia due/tre settimane visto che tutti i negozi

erano chiusi (cfr. doc. V).

1.8. La parte resistente, il 25 maggio 2023,

ha comunicato di riconfermarsi con quanto esposto nella risposta di causa e di

non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).

1.9. Il doc. VII è stato inviato per

conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. VIIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Nel ricorso è stata formulata la

richiesta di sospendere la causa pendente davanti al TCA fino al termine del

procedimento penale condotto dal Ministero Pubblico nei confronti di __________,

amministratore unico con diritto di firma individuale della RI 1 (cfr. estratto

RC; doc. I; consid. 1.5.).

In effetti contro il medesimo, a

seguito dell’esposto trasmesso dalla Sezione del lavoro dopo il controllo

svolto dall’Ispettorato del lavoro nel luglio 2021 in particolare presso

l’azienda in questione successivo alla segnalazione anonima - poi rivelatasi

effettuata dal dipendente __________ - secondo cui la società aveva lavorato a

pieno regime nonostante si trovasse in lavoro ridotto (cfr. doc. 63), come pure

contro il contabile (fino a settembre 2022; cfr. doc. 214-215) segnatamente

della RI 1 (cfr. doc. 212; 205; 209), è stato aperto un procedimento penale (cfr.

doc. 205; 209).

Al riguardo questo Tribunale

rileva che l’emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda

di sospensione (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010 consid. 8; STCA

42.2020.36 dell’8 marzo 2021 consid. 2.2.; STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014

consid. 2.2.; STCA 42.2013.2 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1.; STCA 38.2013.41

del 12 settembre 2013 consid. 2.2).)

È

comunque utile osservare che per costante giurisprudenza federale la

sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta

al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa

solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il giudizio di

un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il

giudice adito dispone ad ogni modo di un certo margine di apprezzamento nel

ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza

di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_640/2021 del 15

giugno 2022 consid. 3.2.; STF 9C_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF

9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF 9C_679/2009 del 3 maggio

2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386

consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).

Pertanto

nell’evenienza concreta si giustifica in ogni caso decidere il ricorso contro

la decisione su opposizione del 27 febbraio 2023 senza sospendere la causa per

attendere l’esito del procedimento penale, tanto più che il Procuratore

Pubblico __________, il 21 marzo 2023, ha indicato che “allo stadio attuale

non è semplice stabilire quando terminerà la fase istruttoria” (cfr. doc.

A2).

Per costante giurisprudenza il

giudice delle assicurazioni sociali non è peraltro vincolato dalle

constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne

la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la

valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni

di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede

d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si

fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal

profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018

consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177

consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56).

In proposito giova rilevare, da

una parte, che nel diritto penale vige il principio “in dubio pro reo”,

mentre il giudice delle assicurazioni sociali applica il principio della probabilità

preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate),

dove, dopo un’analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire

quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i

vari scenari possibili (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.;

STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio

2022 consid. 3.1.).

Dall’altra, che la procedura di

restituzione nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, e più

specificatamente delle indennità per lavoro ridotto,

non è dipendente da una condanna penale né necessita l'adempimento di elementi

di natura penale.

Qualora, come verrà esposto più

approfonditamente nel prosieguo, da un profilo oggettivo siano state percepite

ILR a torto (ad esempio nel caso di non adempimento dei relativi presupposti),

le stesse, se sono date le condizioni per una riconsiderazione o una revisione

delle decisioni iniziali di attribuzione, vanno restituite, a prescindere

dall’esito di un eventuale procedimento penale (cfr. consid. 2.3.; 2.14).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno, chiesto alla

ricorrente la restituzione di fr. 68'821.05 corrispondenti alle indennità per

lavoro ridotto percepite per i periodi dal 13 marzo al 30 novembre 2020 e dal

1° gennaio al 30 settembre 2021.

2.3. L'art.

95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo

il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25

LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.

Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di

lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro

ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento

indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

L'art.

25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.

3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26

ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.

1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF

C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.

469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della

decisione; pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid.

3.2.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16

giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1°

luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012

del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28

aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.1.; STF

8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 34

pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8

dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.4. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente

sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro

posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che:

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili

se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

Considerandi

2.

La perdita di lavoro è segnatamente computabile

se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali

d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli

dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai casi di

rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che

non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più

difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze

eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33.

LADI enuncia:

" (…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente

controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

L’art.

46b OADI stabilisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente

controllabile (art. 31 cpv. 1 lett. a LADI) solo se le ore di lavoro sono

controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di lavoro conserva durante cinque

anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cpv. 2).

2.5

Come visto sopra (cfr. consid. 2.3.), giusta l’art. 95

cpv. 2 LADI è la Cassa ad esigere dal datore di lavoro la restituzione delle

indennità indebitamente riscosse per lavoro ridotto o per intemperie.

Del

resto secondo l’art. 39 LADI la Cassa è competente per verificare l’adempimento

dei presupposti secondo gli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.

Per completezza va rilevato che

la LADI, al riguardo, ha comunque conferito alla SECO in modo esplicito un

ruolo particolare.

L’art.

83a LADI stabilisce che l'ufficio di compensazione che è diretto dalla SECO

(cfr. art. 83 cpv. 3 LADI), se accerta che le prescrizioni legali non sono

state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa

o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie. (cpv. 1). Sono

fatte salve le decisioni secondo l'articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2

(cpv. 2).

In

materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La

cassa si occupa dell'incasso (cpv. 3).

L'art 83a LADI è legato al regime

di responsabilità dei datori di lavoro previsto all'art. 88 cpv. 2 LADI, nonché

al regime degli art. 110 segg. dell'OADI relativi alla revisione dei pagamenti.

In proposito cfr. STF 8C_157/2019

dell’11 settembre 2019; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 2.1.-2.3.

La SECO è comunque competente per

l'emanazione della decisione di restituzione soltanto quando accerta una

percezione indebita delle ILR in seguito a un controllo del datore di lavoro

secondo l'art. 83a LADI. Soltanto se nel quadro di

tali verifiche emerge il motivo di restituzione, la SECO adotta la decisione.

Se, invece, l'obbligo di restituzione non viene scoperto nell'ambito di un

controllo del datore di lavoro ordinato dalla SECO, bensì in altre circostanze,

competente resta la Cassa (cfr. STF 8C_157/2019 dell’11 settembre 2019 consid.

8.2.).

2.6

Va poi osservato che la Sezione del

lavoro e la Cassa competente, quando sono confrontate con una richiesta di

indennità per lavoro ridotto, non devono - prima di riconoscere il relativo

diritto, rispettivamente corrispondere le indennità - esaminare, tramite

verifiche puntuali per ogni azienda interessata, l’adempimento dello stesso,

anche per evitare di ritardare il processo di versamento delle prestazioni e

quindi di aggravare le difficoltà delle aziende.

In effetti è sufficiente che la

SECO proceda, in un secondo tempo, a simili controlli nell’ambito della

revisione o per sondaggio (cfr. STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid.

3.3.6.).

Ad ogni modo la SECO, tramite

l’ufficio di compensazione, deve poter controllare mediante prove a campione

presso i datori di lavoro le indennità che hanno percepito per lavoro ridotto.

È questo il principale strumento usato per contrastare gli abusi.

In particolare tutte le

segnalazioni d'abuso che la SECO riceve vengono verificate e fanno scattare

controlli presso le imprese. Dai sistemi informatici dell'AD viene inoltre

estratto un campione di imprese da controllare in loco.

Inoltre durante la pandemia il

Servizio di revisione della SECO ha impiegato tutte le risorse disponibili,

oltre a risorse supplementari e al coinvolgimento di società di revisione

esterne, per il controllo dei datori di lavoro e la lotta agli abusi (cfr.

Parere del Consiglio federale del 26 agosto 2020 all’interpellanza 20.3881

“Lotta agli abusi nel campo del lavoro ridotto in seguito alle misure contro il

coronavirus” del 19 giugno 2020 della Consigliera nazionale Gabriela Suter,

Gruppo socialista Partito socialista svizzero; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203881;

2.7

La

controllabilità della perdita di lavoro di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI

è un requisito fondamentale del diritto all'indennità che è dato oppure manca.

Salvo che per circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal datore

di lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1

OADI), il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente

soddisfatto se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di

lavoro effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione

dell'orario di lavoro, in altre parole a condizione che le ore di lavoro

effettivamente prestate siano controllabili per ogni giorno di lavoro. Questo è

l'unico modo di garantire che le ore supplementari che devono essere compensate

durante il periodo di conteggio siano prese in considerazione nel calcolo della

perdita di lavoro mensile. Un totale di ore perse alla fine del mese non

permette di rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile e

nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze anche nel caso di un

orario di lavoro fisso in una piccola impresa.

Il

rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei

documenti presentati soltanto a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro

settimanali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati). Lo

stesso vale nel caso di quei dipendenti che percepiscono un salario mensile.

L'orario di lavoro può essere verificato per mezzo di cartellini di timbratura,

dei rapporti sulle ore o sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri

giustificativi che attestino l'orario di lavoro. Le ore di lavoro effettuate

non devono necessariamente essere stabilite in modo elettronico o meccanico e i

rilevamenti non devono poter essere modificabili ulteriormente senza che la

modifica non sia menzionata nel sistema.

Al riguardo cfr. STF 8C_745/2021

del 16 novembre 2021; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.2; 3.3.3.; STFA

C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003

consid. 1.3.; STFA C 295/02 del 12 giugno 2003 consid. 2.2.

L’Ordinanza sulle misure nel

settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus

(COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) del 20

marzo 2020 (RS 837.033) e la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze

del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 818.102) hanno apportato deroghe alla LADI,

ma non in relazione alla registrazione del tempo di lavoro (cfr. STAF

B-5990/2020 del 24 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 12 pag. 306 e in DLA

2022.

N. 4 pag. 106).

2.8

In una sentenza STF 8C_681/2021 del

23.

febbraio 2022 la nostra Massima Istanza, confermando il giudizio del

Tribunale amministrativo federale (B-4950/2019 del 1° settembre 2021) che aveva

respinto il ricorso di una Sagl, attiva nel settore dell’edilizia, contro

l’ordine di restituzione di fr. 113'479 - corrispondenti alle indennità per

intemperie percepite nei mesi di gennaio 2017, dicembre 2017, maggio 2018 e

novembre 2018 - ordinato dalla SECO a seguito di un controllo, si è così

espressa:

" 3.3. A

diverse riprese il Tribunale federale ha stabilito che l'esigenza della

sufficiente controllabilità del tempo di lavoro, riservate eccezioni non

realizzate in concreto (cessazione dell'attività per ordine dell'autorità;

sentenza C 59/01 del 5 novembre 2001 consid. 2b), è adeguatamente garantita

solo con una registrazione giornaliera continua ("fortlaufend") e in

tempo reale ("echtzeitlich") del tempo di lavoro sulle ore di lavoro

prestate effettivamente, senza che tali circostanze possano essere sostituite

da documenti allestiti a posteriori. Al riguardo le ore di lavoro non devono

necessariamente essere registrate con un sistema meccanizzato, elettronico o

informatico. Determinanti sono soltanto una presentazione sufficientemente

dettagliata e una rilevazione giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in

tempo reale) al momento in cui le ore sono svolte (sentenze 8C_276/2019 del 23

agosto 2019 consid. 5.1; 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 4.2.2;

8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 4.2; sentenza C 269/03 del 25 maggio

2004.

consid. 3.1; C 35/03 del 25 marzo 2004; C 260/00 del 22

agosto 2001; C 229/00 del 30 luglio 2001; NUSSBAUMER, n. 550; RUBIN, n. 35

ad art. 31 LADI; BARBARA KUPFER BUCHER, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum AVIG, 2019, pag. 260 seg.). A posteriori l'allestimento di piani di

lavoro o la sottoscrizione di dichiarazioni scritte dei dipendenti

sull'effettiva presenza sul luogo di lavoro non hanno la medesima valenza di

una rilevazione simultanea del tempo di lavoro. La sufficiente controllabilità

del tempo di lavoro di cui all'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI in quest'ultima

evenienza non è soddisfatta (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid.

5.1; 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 4.2; C 115/06 del 4 settembre 2006

consid. 2.2; C 64/04 del 19 agosto 2004 consid. 2.1; C 61/01 del 10 marzo 2003

consid. 2; C 277/98 del 15 febbraio 1999 consid. 2, pubblicata in ARV 1999 n.

34.

pag. 200; KUPFER BUCHER, pag. 263 seg.).” (consid. 3.3.)

3.4

Tale normativa vuole così

assicurare che le perdite di lavoro siano effettivamente verificabili in ogni

momento per gli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la

disoccupazione (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1; 8C_26/2015

del 5 gennaio 2016 consid. 2.3; 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2;

8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 5 e 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009

consid. 2; C 140/02 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.1 e C 59/01 del 5 novembre

2001.

consid. 2b; KUPFER BUCHER, pag. 262; una lista presenze dei dipendenti non

è sufficiente: NUSSBAUMER, n. 550). Si tratta di una situazione simile

all'obbligo della contabilità commerciale (art. 957 CO). Infatti, chi è tenuto

alla contabilità commerciale deve rispettare i principi della tenuta regolare

dei conti (art. 957a cpv. 2 CO), in caso contrario, stravolgerebbe il suo scopo

intrinseco, ossia esporre la situazione economica dell'impresa in modo tale da

consentire ai terzi di farsene un'opinione attendibile (art. 958 cpv. 1 CO).

Trasponendo in maniera figurata questi principi, la controllabilità della

perdita di lavoro può essere attendibile soltanto se, prescindendo da errori

isolati, i quali possono succedere, non emerge alcuna inesattezza (sentenze

8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1 e 5.1 e 8C_1026/2008 del 30 luglio

2009.

consid. 4.2.2 con riferimenti; RUBIN, n. 36 ad art. 31 LADI).

(…).

3.7

È proprio nella natura stessa

delle ILR o delle indennità per intemperie che l'onere della prova compete al

datore di lavoro, da cui ci si attende una tenuta corretta, completa delle ore

e possibilmente senza inesattezze (sentenze 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016

consid. 2.3; 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2; 8C_469/2011 del 29

dicembre 2011 consid. 5; 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 2; C 140/02

dell'8 ottobre 2002 consid. 3.1 e C 59/01 del 5 novembre 2001 consid. 2b;

RUBIN, n. 37 ad art. 31 LADI).

Riassumendo, in altre parole, il datore di

lavoro deve costantemente tenere aggiornate giornalmente e in tempo reale le

perdite di lavoro, poiché l'ufficio di compensazione potrebbe effettuare un

controllo a campione in ogni momento. È vero l'accertamento dei fatti compete

all'autorità amministrativa (art. 52 LPGA), ma è anche vero che al datore di

lavoro incombe l'onere della prova (cfr. art. 43 cpv. 2 e 3 LPGA e

anche art. 13 lett. a PA). Logica conseguenza di tutto ciò è che il datore

di lavoro deve conservare con cura tutti i documenti, allestiti in tempo reale,

per cinque anni e su richiesta dell'ufficio di compensazione debba presentarli

senza indugio. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non riuscirà a

convincere nel suo complesso, analogamente a una corretta contabilità,

l'amministrazione non potrà che pretendere in restituzione la globalità

dell'importo contestato, dato che la condizione legale della controllabilità

non è adempiuta (cfr. sentenze 8C_16/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1.4.5 e

sentenza 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.2; RUBIN, n. 38

ad art. 31 LADI).”

Il TCA, dal canto suo, con

sentenza 38.2021.96 del 30 marzo 2022, menzionata anche dalla Cassa (cfr. doc.

A1 pag. 4), ha confermato l’ordine di restituzione relativo a indennità per

lavoro ridotto percepite a torto dal mese di marzo al mese di agosto 2020,

essendo emerso che la ditta non disponeva di un sistema di controllo delle ore.

Cfr. pure STCA 38.2022.81 del 16

gennaio 2023.

Per completezza va altresì segnalata

la STCA 38.2022.86 del 31 gennaio 2023 riguardante

la richiesta di restituzione della somma delle ILR ricevute indebitamente da

aprile 2020 a febbraio 2021.

Il TCA ha constatato che, ad eccezione del responsabile del personale, tutti i

dipendenti della ricorrente erano impiegati all'estero. Dunque, come ritenuto

dalla Cassa, il loro tempo di lavoro non era sufficientemente controllabile ex

art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e le relative ILR erano soggette all'obbligo di

restituzione. Per contro, il diritto alle ILR

per il responsabile del personale, assunto con un contratto di lavoro di durata

indeterminata, non poteva essere escluso sulla base dell'art. 32 cpv. 1

lett. b LADI, poiché, invero, nel calcolo della

perdita di lavoro minima non andavano considerati i collaboratori attivi

all'estero. Il TCA ha, quindi, stabilito che le decisioni con cui erano state

corrisposte all'insorgente le ILR a favore, limitatamente, di tale dipendente,

non risultavano senza dubbio errate dal profilo di questo specifico motivo e

pertanto non si giustificava la relativa riconsiderazione. Siccome dagli atti

non risultavano accertamenti sulla controllabilità del tempo di lavoro del

responsabile del personale, il Tribunale cantonale ha annullato la decisione su

opposizione e rinviato la causa alla Cassa affinché effettuasse un nuovo

calcolo delle ILR effettivamente percepite a torto.

Il ricorso della società

ricorrente è stato considerato inammissibile con giudizio 8C_151/2023 del 15

maggio 2023, ritenendo che la sentenza impugnata costituisca una decisione

incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF.

2.9

Nella

Prassi LADI ILR p.ti B30 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in

seguito: SECO) ha stabilito che:

"

Perdita di lavoro non

determinabile e tempo di lavoro non controllabile

B30 Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori la

cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile. La perdita di lavoro non è determinabile se il

tempo di lavoro normale non può essere stabilito in modo affidabile poiché il

datore di lavoro e il lavoratore non hanno concluso alcun accordo contrattuale

in relazione al tempo di lavoro da fornire.

(…).

B32 Non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle

persone che esercitano la loro attività principalmente all’estero per conto di

un'azienda con sede in Svizzera.

ð Esempio

Un dipendente di un’azienda

con sede in Svizzera che lavora in Austria quale assistente tecnico per 3 mesi

non ha diritto all’indennità per lavoro ridotto.

(…).

Rifiuto del diritto all’indennità in assenza di controllo del

tempo di lavoro da parte dell’azienda

B34 Affinché

la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate siano sufficientemente

controllabili, è necessario che l'azienda disponga di un sistema di controllo

delle ore di lavoro per tutti i lavoratori per i quali chiede l’IRL. Questo

sistema di controllo (p. es. schede di timbratura, rapporti sulle ore) deve

indicare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore

in esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze

quali vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare.

L’Info-Service

«Indennità per lavoro ridotto», la piattaforma di accesso ai servizi online

(eServices: art. 83 cpv. 1bis lett. d LADI), il modulo 716.300 «Preannuncio di

lavoro ridotto» e le decisioni del servizio cantonale rendono attenti i datori

di lavoro sulla necessità di un sistema di controllo aziendale delle ore di

lavoro.”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023

consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF

8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3

maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del

12.

giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10

pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF

8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18

settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.10

Nell’evenienza concreta dalle carte

processuali emerge che il 27 luglio 2021, a seguito della segnalazione da parte

del dipendente __________ di inizio luglio 2021 all’URC di __________ secondo

cui la ditta stava lavorando a pieno regime benché le fossero state concesse le

indennità per lavoro ridotto a favore dei propri dipendenti (cfr. doc. 641; consid.

1.1.; 1.2.), l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha eseguito un controllo

presso l’azienda, come pure presso le altre due società delle quali __________

è amministratore unico, ossia la __________ (cfr. inc. 38.2023.24) - la quale

condivide la sede e gli uffici con la RI 1 (cfr. doc. 210) - e la __________

(cfr. inc. 38.2023.25) - che si trova a poca distanza dalle altre due (cfr.

doc. 210), reperendo documentazione e interrogando i dipendenti presenti (cfr.

doc. 641).

La Sezione del lavoro, il 27

ottobre 2021, ha trasmesso al Ministero Pubblico le informazioni suscettibili

di originare una procedura penale nei confronti dell’amministratore unico, __________

(cfr. doc. 63; 637), rilevando che quanto dichiarato da __________ è stato

confermato totalmente o parzialmente dalla maggioranza dei dipendenti presenti

durante l’ispezione dell’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro, e meglio:

" (…) alcuni

di loro indicano di aver sempre lavorato dopo la chiusura di marzo 2020

(dipendenti __________, __________ e __________) mentre altri indicano di stare

lavorando in misura più contenuta (dipendenti __________ e __________) ma

comunque maggiore rispetto a quanto indicato dall’azienda nei conteggi inviati

alla Cassa per l’ottenimento delle ILR. Anche le timbrature recuperate non

corrispondono a quanto riportato dai dipendenti.

A titolo di esempio si nota come la signora

__________ indichi di essere stata toccata da lavoro ridotto dal 100% per i

mesi di marzo e aprile 2020, mentre successivamente la stessa riporta di aver

sempre lavorato al 60% (3 giorni alla settimana). Nei conteggi presentati alla

Cassa, per la quasi totalità dei mesi (11 su 14) la perdita del lavoro risulta

stata superiore al 40% indicato dalla signora __________ (vedi percentuali

evidenziate in arancione nella tabella a lato). Anche nelle timbrature

recuperate con il controllo UIL, le ore di lavoro non corrispondono. Infatti,

ad esempio per il mese di maggio 2021, vengono indicate in 32 le ore di lavoro

svolte dalla signora __________ (ca. 83% di ore perse).

È utile in tal caso evidenziare come

nell’Audit del 27.07.2021 dell’UIL, la signora __________ riporti una mancanza

della registrazione delle ore lavorative.

periodo

ore totali

ore perse secondo

conteggi cassa

% ore perse secondo

conteggi cassa

% ore perse secondo Sig.a

__________

mag.

189.

95.

50%

40%

apr.

198.

110.

56%

40%

mar.

198.

142.

72%

40%

feb.

180.

180.

100%

40%

gen.

198.

90.

45%

40%

dic.

NO ILR

NO ILR

NO ILR

NO ILR

nov.

180.

80.

44%

40%

ott.

207.

92.

44%

40%

set.

198.

36.

18%

40%

ago.

189.

135.

71%

40%

lug.

207.

126.

61%

40%

giu.

189.

99.

52%

40%

mag.

198.

117.

59%

40%

apr.

198.

198.

100%

100%

mar.

198.

63.

32%

*100%

*LR dal 13.03.202

Inoltre, il signor __________ ci comunica di ricevere pressione

per firmare false dichiarazioni, e meglio documentazione riportante come lo

stesso non abbia lavorato. Egli crede altresì che tale documentazione verrà

firmata da altri al posto suo (cfr. doc. 42.1).

Appare quindi che le aziende abbiano fornito, per il tramite del

proprio rappresentante il signor __________, informazioni inesatte o inveritiere

inducendo in errore dapprima l’UG SdL segnalando una perdita di lavoro

inesistente (o superiore a quella reale) e successivamente alla Cassa cantonale

di disoccupazione, inoltrando dei conteggi delle ore perse alterati, ottenendo

indebitamente con tale agire prestazioni di un’assicurazione sociale. (…)”

(Doc. 642)

Il Ministero Pubblico ha

conseguentemente aperto un procedimento penale nei confronti di __________ e

del contabile __________ per truffa (art. 146 CP), ottenimento illecito di

prestazioni di un’assicurazione sociale (art. 148a CP), falsità in documenti

(art. 251 CP) e infrazione alla Legge federale sull’assicurazione contro la

disoccupazione (art. 105 LADI (cfr. doc. 202; 205; 628).

__________, domiciliato a __________,

il 13 giugno 2022, è stato interrogato dalla Polizia Cantonale giudiziaria

Sezione Reati Economico Finanziari (SREF) in qualità di testimone su

autorizzazione della PP __________. Egli ha asserito di essere arrivato in

Svizzera dal __________ nel 2014, di avere iniziato a lavorare per __________

nel 2015, di essere stato trasferito nel 2020 e 2021 alla RI 1 e da inizio 2022

a __________. Il medesimo ha precisato, da un lato, che il suo contratto di

lavoro prevede un grado occupazionale del 100% e di occuparsi delle consegne,

recandosi anche in Svizzera tedesca e francese, nonché in Italia. Dall’altro,

che quindi non è in grado di indicare quante ore faccia mediamente al giorno.

__________ ha poi dichiarato di

avere lavorato all’inizio del COVID sino a quando la dogana impediva di recarsi

in Italia e di aver comunque lavorato sempre, anche durante il primo lockdown

nei mesi di marzo e aprile 2020 al 100% da lunedì al venerdì qualche volta

anche il sabato (per pulire gli uffici e fare il tuttofare; cfr. doc. 70; 71; 76).

Egli ha indicato che, quando era

in trasferta, compilava un foglio sul quale indicava le ore mentre quando era

in ufficio timbrava o con il dito o con il codice 24 che gli era stato

assegnato e a ogni fine mese consegnava il foglio ore fatte al contabile __________

fino al luglio 2021 quando gli ispettori dell’Ufficio del lavoro si sono

presentati per controllare la ditta. Successivamente tutti i collaboratori non

dovevano più indicare le ore fatte sul foglio, men che meno timbrare quando si

era in ufficio. Al riguardo ha puntualizzato, da una parte, che “__________

ci diceva che l’apparecchio di timbratura si era rotto. Per questo motivo da

quel momento mi hanno consegnato un foglio sul quale dovevo indicare il mio

nome, le date dei giorni lavorati e scrivere la mia presenza, indicando

“presente” o “OK””. Dall’altra, che fino a dicembre 2021 ha comunque

continuato a compilare il foglio ore (cfr. doc. 72), come risulta dai fogli

consegnati alla Polizia riguardanti i mesi di ottobre e novembre 2021 (cfr. 78;

79).

Il testimone ha riferito di

essersi accorto che qualcosa non andava allorché nel mese di giugno 2021 gli è

stato richiesto di firmare un foglio nel quale veniva menzionato che non aveva

lavorato mentre era chiaro che aveva lavorato e che era stato informato in

merito alla richiesta di lavoro ridotto da __________, il quale gli aveva fatto

firmare un foglio a tale fine (cfr. doc. 74).

Egli ha ribadito di avere sempre

lavorato dal lunedì al venerdì nei periodi aprile - novembre 2020 e gennaio -

giugno 2021 (cfr. doc. 74).

Infine il medesimo ha affermato

di non avere mai firmato dei documenti in bianco consegnatigli dalle società in

questione e che “ero impiegato per la società RI 1 ma di fatto tutti i

trasporti e consegne relative a __________ e __________ erano fatte da me e i

miei colleghi. In buona sostanza l’attività delle tre società è la stessa e non

si fa distinguo per i compiti da fare” (cfr. doc. 76)

Nel rapporto di informazione del

10.

ottobre 2022 allestito dalla Polizia cantonale Reparto Giudiziario 1 SREF è

stato evidenziato:

" (…)

Il 27.07.2021 l’Ufficio dell’ispettorato

del lavoro ha eseguito un controllo presso le tre aziende reperendo

documentazione ed interrogando i dipendenti presenti.

Dagli interrogatori è emerso che:

·

3.

dipendenti di __________ - __________, __________, __________ -

hanno dichiarato di aver sempre lavorato;

·

2.

dipendenti di RI 1 - __________, __________ - hanno lavorato in

misura minore, ma più di quello indicato nel formulario inviato dal datore di

lavoro per ottenere le indennità di lavoro ridotto (in seguito ILR).

Durante il controllo sono state rinvenute anche le timbrature dei

collaboratori.

Si precisa che a seguito di questo controllo la macchinetta

adibita alla timbratura è stata rimossa dalle 3 società. (…)” (Doc. 63)

Il 22 novembre 2022 il PP __________

ha sentito quale imputato __________, il quale è arrivato in Ticino nel 1986

proveniente da __________ e ha aperto la ditta __________ nel 1989 (cfr. doc.

231)

A proposito dell’interazione tra

le tre società da lui amministrate, ha rilevato che “(…) ogni dipendente ha

un contratto con una delle stesse, tranne __________ che è punto di riferimento

in negozio sia per RI 1 sia per __________. Vi sono poi delle persone che svolgono

il loro lavoro per tutte le società. Chi si occupa di consegne e magazzino lo

fa per tutte le società medesimo discorso per chi lavora in amministrazione.”

Per quanto attiene alle

timbrature, ha indicato che vi era un badge con un codice, ma che la situazione

era “molto free” nel senso che non ha mai controllato le timbrature dei suoi

dipendenti e che da quando si è rotta la macchinetta dopo il controllo dell’Ispettorato,

non sostituita poiché avendo meno personale non aveva bisogno delle timbrature,

ha inserito un sistema manuale dove i dipendenti segnavano le loro ore di

presenza.

Riguardo alla constatazione del

PP, basata sulle dichiarazioni di alcuni dipendenti, secondo cui anche il

sistema in vigore prima della rimozione della macchinetta non consentiva la

registrazione delle ore effettive di lavoro prestate dai dipendenti e ha

condotto le tre società a creare dei conteggi delle ore fittizie da trasmettere

in seguito alla Cassa disoccupazione, egli ha ribadito che le timbrature non

venivano effettuate da tutti. Il medesimo ha poi ammesso di aver calcato la

mano sulle indennità per lavoro ridotto durante il periodo pandemico e di non

essere in grado di quantificare le ore lavorate maggiori rispetto alle

richieste di ILR, ma riconosce che sia più del 10% (cfr. doc. 242).

Il 23 novembre 2022 è stato

sentito dal PP quale imputato __________, contabile delle società fino a

settembre 2022 (cfr. doc. 214; 215), il quale ha dichiarato di non essere in

grado di indicare con precisione quante ore di lavoro ridotto siano state

annunciate in modo indebito e che nel momento “in cui le timbrature sono

state eliminate i dipendenti dovevano consegnare dei formulari i quali sono

tutti stati inseriti in appositi raccoglitori”, ma che non sa se __________

abbia chiesto ai dipendenti di non inserire tutti i giorni realmente lavorati.

Egli ha pure asserito che “la

decisione di togliere la macchina per le timbrature è stata presa in modo

autonomo da __________. A me non ha spiegato i motivi, ribadisco di non

ricordare con precisione se ciò è avvenuto prima o dopo il controllo

dell’Ispettorato. Il mio datore di lavoro mi ha solo detto di riferire agli

altri dipendenti che si era rotto”. A precisa domanda ha risposto che

secondo lui non era rotto (cfr. doc. 214).

Nel frattempo la Polizia

cantonale, il 22 novembre 2022, ha interrogato quali persone informate sui fatti

__________ e __________, uniche dipendenti della RI 1, oltre a __________ (cfr.

doc. 752).

__________, residente in Italia a

__________ in possesso di un permesso G, ha iniziato a lavorare per la società __________

nell’aprile 2013 quale venditrice al 100%. In seguito ha lavorato di regola due

giorni (mercoledì e sabato) nel negozio __________ e tre giorni nel negozio RI

1.

(martedì, giovedì e venerdì). I negozi si occupano della vendita di letti e

materassi, unitamente a biancheria da letto (cfr. doc. 397-400).

La medesima ha poi affermato che “__________

non mi ha mai detto di aver fatto richiesta di lavoro ridotto per mio conto. Ricordo

di essere stata assente dal lavoro, causa pandemia, circa tre settimane; due

durante il mese di marzo ed una ad aprile 2020. In seguito anche se i negozi

erano comunque ancora chiusi, io andavo a lavorare. Mi occupavo del magazzino,

ho fatto l’inventario e riordinavo la merce” (cfr. doc. 399).

__________ ha precisato di aver

sì sempre lavorato (tranne nelle tre settimane di cui sopra), ma da martedì a

venerdì e non il sabato - per un mese da quando ha ricominciato verso la

seconda settimana del mese di aprile 2020 -, come invece precedentemente al

marzo 2020, su sua proposta siccome il negozio era chiuso (cfr. doc. 399-400;

403-404). Durante il secondo lockdown ha sempre lavorato (cfr. doc.

405).

Ella ha spiegato di aver timbrato

le entrate e le uscite unicamente nel negozio __________, poiché nel negozio RI

1.

non esisteva l’apparecchio per la timbratura, che la sparizione della

macchinetta per la timbratura coincide con l’arrivo del controllo da parte

dell’Ufficio del lavoro e che “da quando è sparita la macchinetta delle

timbrature a fine mese __________ mi portava due fogli (uno per __________ e

l’altro per RI 1) dove era indicato il calendario ed io dovevo vistare i giorni

in cui ero presente. Avevo chiesto se dovevo specificare l’ora di entrata e

uscita e __________ mi aveva detto che non era necessario. I due fogli venivano

datati e da me sottoscritti” (Doc. 400).

Dopo che l’agente interrogante le

ha mostrato le sue timbrature per il periodo marzo 2020 - luglio 2021, la

medesima ha asserito di non averle mai viste prima e che “io timbravo

l’entrata e l’uscita giornaliera (2 volte), mentre dalle tabelle è indicata

l’ora di entrata, di uscita, a pausa, l’entrata pomeridiana e l’uscita serale

(es. 04.03.20 08:30-12:30 / 13:30:18:30). Vi sono giorni dove è indicato che io

ho lavorato unicamente il pomeriggio (es. novembre 2020), cosa impossibile”

(cfr. doc. 404).

__________, domiciliata a __________

e in possesso di un permesso G, ha iniziato nel 2016 a lavorare per __________,

diventata RI 1 nel 2020, al 60% (di solito lunedì e mercoledì 9 ore e sabato 8

ore) e si occupa della vendita, come pure della gestione degli ordini dei fornitori

e dei ritiri merce presso lo showroom in __________ e a __________ (cfr. doc.

520).

Ella ha specificato che il datore

di lavoro le ha comunicato di avere richiesto le ILR, di non avere mai timbrato

e che al RI 1 non hanno macchinette per la timbratura delle ore, ma teneva lei

un foglio excel che consegnava a __________ alla fine del mese, mentre

settimanalmente forniva a __________ le chiusure della cassa, le copie delle

carte di credito e il cash, anche le copie dei contratti (cfr. doc. 521; 522).

La medesima ha poi evidenziato

che con l’arrivo della pandemia “è chiaro che sono calate le ore di lavoro

(…) Mesi completamente chiusi e altro con ore di lavoro ridotto” (cfr. doc.

523) e che “mi ricordo di essere stata a casa durante il primo lockdown

(marzo maggio 2020). Le frontiere erano chiuse e io non posso lavorare se non

sono in negozio. Dalla riapertura maggio - giugno 2020 e anche nel 2021

la moglie del signor __________ spesso restava in negozio al posto mio per ore

o mezze giornate dandomi la possibilità di iniziare più tardi o staccare prima.

(…) Il negozio è stato chiuso in febbraio 2021 e io non ho lavorato” (cfr.

doc. 523).

Con

decisione del 19 gennaio 2023 la Cassa ha chiesto alla RI 1 la restituzione

della somma di fr. 68'821.05 corrispostale a titolo di indennità per lavoro ridotto

dal 13 marzo al 30 novembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2021, in

quanto ha ritenuto che l’azienda non disponesse di alcun sistema di controllo

delle ore né di timbratura e quindi che non ne sussistesse il diritto (cfr.

doc. 37; consid. 1.2.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 27 febbraio

2023.

(cfr. doc. A1; consid. 1.4.).

2.11

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che l’esigenza della sufficiente controllabilità del tempo

di lavoro è adeguatamente garantita solo con una registrazione - che non deve

avvenire necessariamente con un sistema meccanizzato, elettronico o informatico

- giornaliera continua e in tempo reale delle ore di lavoro prestate

effettivamente, senza che tali circostanze possano essere sostituite da

documenti allestiti a posteriori. Determinanti sono soltanto una presentazione

sufficientemente dettagliata e una rilevazione giornaliera dei dati avvenuta

simultaneamente (in tempo reale) al momento in cui le ore sono svolte (cfr.

consid. 2.7.; 2.8.; 2.9.).

L'onere

della prova compete al datore di lavoro, da cui ci si attende una tenuta corretta,

completa delle ore e possibilmente senza inesattezze (cfr. consid. 2.8.).

L’art.

46b cpv. 2 OADI prevede peraltro che il datore di lavoro conserva durante

cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cfr. consid.

2.4.).

In concreto dalle indicazioni

fornite dai dipendenti risulta che la RI 1 non disponeva, nemmeno prima del

controllo da parte dell’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro nel luglio 2021, di

un apparecchio per la timbratura delle ore di lavoro (cfr. consid. 2.10.).

È vero, però, che __________,

addetto alle consegne anche in Svizzera tedesca/francese e in Italia, interrogato

dalla Polizia cantonale ha affermato, per quanto attiene alla sua attività per

la RI 1, che quando era in trasferta compilava un foglio sul quale indicava le

ore e che ha compilato il foglio ore fino al dicembre 2021 (cfr. consid. 2.10.).

D’altra parte, il medesimo ha

anche dichiarato di avere sempre lavorato al 100%, pure durante il primo

confinamento iniziato nel mese di marzo 2020 (cfr. consid. 2.10.).

In simili condizioni, la società

ricorrente, a prescindere dall’esistenza o meno di un valido sistema di

controllo delle ore in relazione al foglio compilato da __________, non aveva

diritto a indennità per lavoro ridotto a favore di quest’ultimo.

2.12

Per quanto riguarda la dipendente __________,

addetta alle vendite, dalle carte processuali (cfr. consid. 2.10.) non risulta

che disponesse presso la RI 1 di un valido sistema di controllo delle ore.

Presso la ricorrente non è mai stato presente un apparecchio per la timbratura

(cfr. consid. 2.10.). Inoltre i fogli introdotti a luglio 2021 dalla SA non

rispondono alle esigenze contemplate dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.),

visto che venivano allestiti solo alla fine del mese e neppure venivano

indicate le ore di entrata e di uscita (cfr. consid. 2.10.).

Tali documenti non permettevano

di controllare in modo sufficiente le ore di lavoro effettivamente prestate

ogni giorno dalla dipendente.

Di conseguenza il suo tempo di

lavoro non era sufficientemente controllabile.

Pertanto di principio la medesima

non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto ex art. 31 cpv. 3 lett. a

LADI.

Del resto la dipendente ha

dichiarato di aver sempre lavorato, anche durante il secondo confinamento di

inizio 2021, ad eccezione del sabato per un mese dalla seconda settimana di

aprile 2020 e di tre settimane tra marzo e aprile 2020 causa pandemia (cfr.

doc. 399; consid. 2.10.).

In relazione alle tre settimane

tra marzo e aprile 2020, va osservato che l’Italia, l’8 marzo 2020, ha vietato

gli spostamenti, tranne per i lavoratori frontalieri, dapprima, in Lombardia e

in alcune province di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche (cfr. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg)

e in seguito dal 23 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale italiano,

chiudendo pure le frontiere con l’estero (cfr. https://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf;

Il

13.

marzo 2020 la Svizzera ha introdotto controlli alle frontiere interne e

disposto restrizioni d'entrata alla frontiera con l'Italia, estendendole

progressivamente a tutti i Paesi, ad eccezione del Principato del Liechtenstein,

a meno che, segnatamente, avessero un motivo professionale per l’entrata in

Svizzera e fossero in possesso di un documento di registrazione (cfr. RU 2020

773: art. 3 cpv. 1 lett. c Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus

(COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) del 13 marzo 2020).

Al riguardo cfr. STCA

38.2021.43-44 del 13 settembre 2021.

Inoltre iI 14 marzo 2020 il Consiglio di Stato, con risoluzione n.

1298, ha ordinato la chiusura di tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar,

ecc.), dei negozi

(tranne i punti vendita di generi

alimentari di prima necessità e di farmaci e le stazioni di servizio) e di

altre attività aperte al pubblico (quali parrucchieri ed estetisti). Per le

altre attività dell’economia privata il Governo ha indicato di limitare le

attività al minimo indispensabile e di rispettare le norme igieniche

accresciute e di distanza sociale.

Secondo l’art. 6 cpv. 2 dell’Ordinanza

2.

COVID-19 i negozi e i mercati sono stati chiusi, ad eccezione di quelli

relativi a beni di prima necessità (cfr. cpv. 3), dal 17 marzo all’11 maggio

2020.

(RU 2020 783; www.admin.ch

/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html;

STCA 38.2021.64 dell’8 novembre 2021).

Il 13 gennaio 2021 è stata

nuovamente ordinata la chiusura al pubblico dei negozi e dei mercati all’aperto

con effetto dal 18 gennaio 2021 fino al 19 aprile 2021 (cfr. Ordinanza COVID-19

situazione particolare del 19 giugno 2020 modifica del 18 dicembre 2020, del 13

gennaio 2021 e del 14 aprile 2021; RU 2020 5813; RU 2021 7; RU 2021 213; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83106.html;

STCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022).

Da metà marzo 2020 e nel mese di

aprile 2020, dunque, da una parte, erano vietati gli spostamenti e vigevano restrizioni

d'entrata alla frontiera italo-svizzera, dall’altra, i negozi di beni non di

prima necessità erano chiusi.

Ne discende che la circostanza

che la dipendente __________, frontaliera italiana e venditrice presso la

ricorrente (cfr. consid. 2.10.), durante le tre settimane tra marzo e aprile

2020, da lei fatte valere, non abbia lavorato a causa della pandemia risulta credibile.

Pertanto, indipendentemente

dall’inesistenza di un valido sistema di controllo delle ore, il diritto alle

ILR per il periodo in questione non può esserle negato.

Al riguardo giova, in effetti,

rilevare che l’Alta Corte in una sentenza C 59/01 del 5 novembre 2001 - citata

anche nella STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 (concernente una Sagl attiva

nel settore dell’edilizia, che aveva beneficiato di indennità per intemperie e

alla quale, a seguito di un controllo della SECO, quest’ultima aveva ordinato

la restituzione delle prestazioni percepite; cfr. consid. 2.8.) - relativa a un

caso di diniego di ILR, per mancanza di un sistema di controllo del tempo di

lavoro, a una ditta che per ordine dell’autorità ha dovuto interrompere la

propria attività a causa di un rischio elevato di slavine dal 21 al 26 febbraio

1999.

(solo dal 1° marzo 1999 era stata ripristinata l’erogazione della corrente

elettrica e le strade avevano potuto essere ripercorse dal giorno successivo),

ha stabilito che:

" (…) Den

Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung mit dem Hinweis auf das Fehlen der

betrieblichen Arbeitskontrolle als formelles Beweiserfordernis zu verneinen,

obwohl der vollständige Ausfall ohne weiteres ausgewiesen (Erw. 2a) und damit

kontrollierbar im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. a AVIG ist, erweist

sich als überspitzt formalistisch und ist somit unzulässig.”

La

nostra Massima Istanza, nel giudizio C 59/01, ha evidenziato che si rivela come

eccessivamente formalista, e perciò inammissibile, il diniego del diritto alle

ILR riferendosi alla mancanza di un sistema di controllo come requisito

formale, allorché la completa perdita di lavoro è senz’altro comprovata e

quindi controllabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI.

2.13

Anche per la dipendente __________

vale quanto stabilito per la collega __________ in riferimento al primo

confinamento nel periodo tra marzo e maggio 2020 in cui ha affermato di essere

stata a casa

essendo

le frontiere e i negozi chiusi, come pure a

febbraio 2021 quando i negozi di beni non di prima necessità sono stati nuovamente

oggetto di chiusura (cfr. consid. 2.12.).

Pertanto per tali periodi il

diritto alle ILR va riconosciuto.

Per quanto concerne, per contro, l’arco

di tempo in particolare da maggio 2020 in cui __________ ha lavorato in misura

inferiore al suo grado di occupazione del 60%, poiché iniziava il lavoro più

tardi o terminava anticipatamente, va ribadito che la RI 1 non aveva implementato

un valido sistema di controllo delle ore (cfr. consid. 2.10.; 2.12.).

A proposito del foglio excel che la

medesima ha indicato che consegnava al datore di lavoro alla fine del mese

(cfr. consid. 2.10.), è utile ricordare che ai sensi della giurisprudenza il

rilevamento delle ore deve essere giornaliero e interrotto, per cui non può

essere sostituito da documenti presentati a posteriori, come ad esempio da

informazioni fornite dai dipendenti stessi (cfr. consid. 2.7.).

Tranne per i periodi tra marzo e

maggio 2020 e febbraio 2021 in cui __________ non ha lavorato a seguito dei

confinamenti che hanno comportato la chiusura delle frontiere e dei negozi, l’insorgente

non aveva, quindi, diritto alle indennità per lavoro ridotto a suo favore ex

art. 31 cpv. 3 lett. a LADI.

La medesima ha, del resto,

asserito che “dalla riapertura maggio - giugno 2020 e anche nel 2021 la

moglie del signor __________ spesso restava in negozio al posto mio per ore o

mezze giornate dandomi la possibilità di iniziare più tardi o staccare prima” (cfr.

doc. 523; consid. 2.10).

Al riguardo va, per inciso,

evidenziato che la perdita di lavoro subita dai dipendenti che vengono però

sostituiti da parte del datore di lavoro non può, in virtù dell’obbligo di

ridurre il danno, essere messa a carico dell’assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.10.; STCA

38.2021.101

del 4 aprile 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2021.100 del 21 marzo 2021

consid. 2.7 in fine; STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 consid. 2.9.).

2.14

Per

quanto attiene in generale al principio della restituzione, giova sottolineare

che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una

prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La

prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è

determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del

fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona

fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione.

Il

problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura

successiva di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata

in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134

consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2

dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre

2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den

Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125

a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

In

casu la ricorrente, nei periodi 13 marzo - 30 novembre 2020 e 1° gennaio - 30

settembre 2021, ha beneficiato indebitamente - tramite decisioni informali di

attribuzione delle ILR - di indennità per lavoro ridotto a cui non aveva oggettivamente

diritto per __________ poiché ha sempre lavorato al 100% (cfr. consid. 2.11.) e

per buona parte di quelle percepite a favore di __________ e __________, in

quanto il tempo di lavoro non era sufficientemente controllabile (cfr. consid. 2.12.;

2.13.).

Indipendentemente

dall’esito finale della vertenza penale, la restituzione delle indennità di per

lavoro ridotto s’impone, dunque, già per ragioni connesse esclusivamente alla

LADI.

L’amministratore unico

dell’insorgente ha peraltro ammesso “di aver calcato la mano sulle indennità

per lavoro ridotto durante il periodo pandemico” (cfr. doc. 242; consid.

2.10.).

Questa Corte

ritiene, pertanto, giustificata in concreto l’applicazione dell’art. 53 cpv. 1

e 2 LPGA che sottende l’obbligo di restituzione (cfr. consid. 2.3.; STCA

38.2021.96

del 30 marzo 2022 consid. 2.10. e STCA

38.2022.81

del 16 gennaio 2023 consid. 2.9., già citate sopra).

Il diritto alle ILR non può,

tuttavia, essere escluso nel lasso di tempo di confinamento di marzo/aprile

2020.

per tre settimane per __________ e tra metà marzo a maggio 2020, oltre che

per febbraio 2021 per __________ (cfr. consid. 2.12.; 2.13.).

Per

tali periodi non sono dati i presupposti per rivedere le decisioni con cui sono

state corrisposte all’insorgente le ILR a favore di queste dipendenti (cfr.

consid. 2.3.).

Gli atti vanno, conseguentemente,

rinviati alla parte resistente per un nuovo calcolo dell’importo delle

indennità per lavoro ridotto effettivamente percepito a torto dalla ricorrente

dal 13 marzo al 30 novembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2021.

2.15

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023

consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA

38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile

2022.

consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.96 del 30 marzo 2022 consid. 2.14.; STCA

38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre

2021.

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.16

Vincente parzialmente in causa, la

ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 500.--

a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su

opposizione del 27 febbraio 2023 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa perché emetta una nuova decisione in merito alla

restituzione delle indennità per lavoro ridotto percepite dall’insorgente da

aprile 2020 a febbraio 2021 conformemente a quanto indicato al consid. 2.14.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 500.-

a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti