38.2023.24
Restituzione ILR 3/20-9/21. No sosp. in attesa proc. penale. Non valido sistema controllo h: timbrato fino 7/21, ma registr. non corrette e fogli successivi non compilati debit. Rinvio atti x accert.x periodo primo confinam.Chiarire se e quando ditta chiusa e quali dip.non lavoravano nemmeno da casa
19 giugno 2023Italiano68 min
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2023.24
rs
Lugano
19 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 febbraio 2023 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisioni del 24 marzo, del 4
maggio, del 18 settembre, del 29 dicembre 2020 e del 30 marzo 2021 la Sezione
del lavoro ha riconosciuto alla società RI 1 - il cui scopo sociale è in
particolare “lo studio, la progettazione, l'acquisto, la fabbricazione, il
montaggio e la commercializzazione di mobili o parti di essi e loro affini; di
impianti e la loro manutenzione; la fornitura, il montaggio e la manutenzione e
il restauro; l'assunzione di rappresentanze, di mandati di consulenza tecnica
del ramo; general contractor; la partecipazione ad altre società; la società
può procedere a tutte le operazioni connesse con lo scopo sociale, compreso la
commercializzazione di prodotti affini ed attinenti l'arredo domestico,
industriale ed urbano. (…)” (cfr. estratto RC reperibile al sito
www.zefix.ch) - il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 14 marzo al 30
novembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 (cfr. doc. 1076; 1044; 1010;
894; 833).
Dai moduli “Domanda e calcolo di
indennità per lavoro ridotto” indirizzati alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)
emerge che dei 19 dipendenti nel 2020 e dei 15 nel 2021 della SA (cfr. doc. 401)
sono stati colpiti dal lavoro ridotto 16 dipendenti nel mese di marzo 2020
(cfr. doc. 1055), 15 nel mese di aprile 2020 (cfr. doc. 1048), 13 per i mesi di
maggio e giugno 2020 (cfr. doc. 1035; 1026), 11 per i mesi di luglio, agosto,
settembre e ottobre 2020 (cfr. doc. 1018; 1000; 948; 899), 10 nel mese di
novembre 2020 (cfr. doc. 914), come pure nei mesi di gennaio e febbraio 2021
(cfr. doc. 868; 839).
La
Cassa ha corrisposto alla RI 1 le indennità per lavoro ridotto relative al periodo
dal 14 marzo al 30 novembre 2020 per complessivi fr. 147’485.45 (cfr. doc. 1064;
1047; 1043; 1034; 1017; 935; 934; 930; 865; 864; 863) e al lasso di tempo dal
1° gennaio al 30 settembre 2021 per fr. 86'436.-- (cfr. doc. 862; 801; 800;
799; 751; 722; 696; 672; 646), corrispondenti all’ammontare globale di fr. 233'921.45
(cfr. doc. 41).
1.2. Con
decisione del 19 gennaio 2023 la Cassa ha chiesto alla RI 1 la restituzione
della somma di fr. 233'921.45 versatale a titolo di indennità per lavoro ridotto
dal 14 marzo al 30 novembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2021, in
quanto, essendo emerso dall’istruttoria esperita nell’ambito del procedimento
penale di cui all’INC.__________ che l’azienda non disponeva di alcun sistema
di controllo delle ore né di timbratura, non sussisteva il relativo diritto
(cfr. doc. 35).
Al riguardo è stato rilevato, da
un lato, che l’amministratore unico, __________, in occasione
dell’interrogatorio del 22 novembre 2022, ha dichiarato che “quando avevo
più persone avevo necessità delle timbrature. Poi, quando i dipendenti sono
diminuiti non avevo più bisogno di queste timbrature”, ammettendo “di
aver calcato la mano sulle indennità per lavoro ridotto durante il periodo
pandemico” e puntualizzando che “ad oggi non sono sinceramente più in
grado di dare una cifra esatta”.
Dall’altro, che dagli
interrogatori svolti è inoltre risultato che la maggior parte dei dipendenti ha
affermato di aver lavorato più delle ore perse dichiarate alla Cassa oppure
secondo le ore previste da contratto ma non di avere lavorato meno ore.
La Cassa ha, inoltre, posto in
luce che:
" In sede di
verbale di polizia del 10 ottobre 2022 è emerso come durante il controllo
dell’Ufficio ispettorato del lavoro in azienda del 27.07.2021 sono state
rinvenute anche le timbrature dei collaboratori. Si precisa che a seguito di
questo controllo la macchinetta adibita alla timbratura è stata rimossa.
Il Signor __________, ex contabile della
società, nel verbale del 22 novembre 2022 ha dichiarato “che timbravo ma non
avevo l’obbligo, se non timbravo non era un problema. Cercavo di timbrare
sempre, ma a volte mi dimenticavo” ... “che non so per quale motivo sia stata
dimessa la macchinetta, posso immaginare che era per nascondere le ore
effettive”.(…)” (Doc. 36)
1.3. Il
3 febbraio 2023 la RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione
e ha chiesto di annullare l’ordine di restituzione, nonché di sospendere
qualsiasi ulteriore decisione sino al termine del procedimento penale, in
attesa che vengano accertati i fatti di rilevanza penale che possano essere
posti a carico di __________ (cfr. doc. 27-28).
È stato altresì fatto valere che
non è corretto concludere, come invece sostenuto dalla Cassa, che l’intero
importo delle indennità per lavoro ridotto percepite debba essere restituito,
visto che non è possibile considerare che la società non disponesse di un
sistema di controllo delle ore per tutto il periodo interessato e per tutti i
dipendenti.
Il patrocinatore della società ha
evidenziato che in effetti “dagli accertamenti sino ad oggi esperiti si
evince che per lo meno durante l’iniziale periodo di lockdown la maggior parte
dei dipendenti non ha lavorato, ragion per cui non vi era la
necessità di controllare e registrare le ore di lavoro prestate” e che
“sino al 27 luglio 2021 presso la società era inoltre presente una macchina per
la timbratura da parte dei dipendenti ed in seguito almeno una parte di questi
ultimi annotava la propria presenza e le ore di lavoro prestate su foglio
appositamente allestiti” (cfr. doc. 28).
1.4. Con
decisione su opposizione del 27 febbraio 2023 la Cassa ha respinto
l’opposizione e ha confermato il provvedimento del 19 gennaio 2023 (cfr.
consid. 1.2.).
In particolare è stato indicato
che non vi è alcun motivo di sospendere la procedura amministrativa, poiché non
vi sono sufficienti ragioni per considerare che l’esito del procedimento penale
in corso permetta di decidere questioni decisive per il presente litigio entro
un termine ragionevole.
È stato pure asserito che il
presupposto della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro dei
lavoratori era da adempiere anche durante il lockdown, siccome
l’opponente stesso ha affermato che solo la maggior parte dei dipendenti non ha
lavorato, non tutti.
Per quanto concerne la macchina
per la timbratura è stato osservato:
" (…) la
macchina per la timbratura in questione è stata eliminata dall'amministratore
unico dell'opponente in vista del controllo esperito dall'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro il 27 luglio 2021, "per il fatto che (...)
le timbrature non rispecchiavano pienamente la realtà dei fatti, intesa come
presenza dei dipendenti" (verbale d'interrogatorio di __________ deI
23.11.2022, pag. 3 n. 26 seg.).
Dagli atti del procedimento penale emerge inoltre che "__________
chiedeva ai dipendenti di non timbrare, con me è successo questo. Per esempio __________
mi diceva di timbrare solo due giorni invece che cinque. L'altra pratica
consisteva invece nel modificare le timbrature direttamente nel programma delle
timbrature, eliminando quelle che lui non riteneva corrette" (verbale
d'interrogatorio di __________ del 22.11.2022, pag. 13 n. 42-46).
Un sistema di controllo, quindi, quand'anche ci fosse stato, non è
stato utilizzato rispettivamente è stato manomesso, di modo che i dati
registrati non sono affidabili.
A domanda dell'interrogante a sapere come si riesce a definire con
precisione le ore realmente perse dai dipendenti delle tre società, infatti, la
risposta del contabile dell'opponente è che "secondo me è difficile, se
non impossibile, effettuare una ricostruzione del genere" (verbale
d'interrogatorio di __________ del 22.11.2022, pag. 22 n. 20).
Quanto ai fogli sui quali una parte dei dipendenti avrebbe
annotato le ore di lavoro, l'amministratore unico dell'opponente ha indicato
che "dopo il sistema di timbrature mediante apposita macchinetta ne ho
implementato uno cartaceo in cui i dipendenti dovevano unicamente inserire se
erano presenti o meno - con un visto - ma non dovevano indicare le ore
effettivamente svolte" (verbale d'interrogatorio di __________ del
23.11.2022, pag. 8 n. 42-44). Ebbene, per la giurisprudenza esposta al p.to 8
questo modo di procedere non è sufficiente a determinare la controllabilità
delle ore di lavoro.
In conclusione, dagli atti a disposizione risulta che l'opponente
non disponesse di registrazioni giornaliere continue ed in tempo reale delle
ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto, non è concretamente possibile
risalire alle informazioni su eventuali ore di lavoro supplementari o altri
tipi di assenza, quali vacanze, malattie, infortuni, servizio militare, corsi
di perfezionamento professionale o simili. Ne discende che l'opponente non
disponeva di alcun sistema di controllo sufficiente delle ore di lavoro
effettivamente prestate ogni giorno per ciascun dipendente ai sensi degli artt.
31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI. (…)” (Doc A1 pag. 4-5)
1.5. Il
27 marzo 2023 la RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo, in ordine, la sospensione della presente
procedura sino al termine del procedimento penale condotto dal Ministero
Pubblico a carico di __________, nel merito, l’annullamento della decisione su
opposizione del 27 febbraio 2023.
La parte ricorrente ha dapprima
contestato “l’arbitraria generalizzazione stante la quale per
tutto il periodo interessato e per tutti i dipendenti coinvolti non sarebbe
dato il presupposto della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro,
richiamato dall’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e dall’art. 46b cpv. 1 OADI”.
In proposito è stato addotto che
per i dipendenti che non hanno lavorato non vi era l’onere di annotare la
propria assenza e che l’inchiesta penale dovrà determinare anche questo
aspetto, per cui è necessario attendere l’esito dell’istruttoria penale. Il
patrocinatore dell’insorgente, per conto di quest’ultima, ha sottolineato che
per i periodi di lockdown integrale o quasi della società non si può
rimproverare alla stessa e/o a __________ un mancato controllo del tempo di
lavoro dei dipendenti assenti.
È stato poi ribadito che fino al
27 luglio 2021 presso l’azienda era presente una macchina per la timbratura,
che in seguito almeno una parte dei dipendenti annotava la propria presenza o
le ore di lavoro prestate e che dunque non si può concludere che per tutto il
periodo interessato e per tutti i dipendenti la società non avesse un sistema
di controllo delle ore.
Infine riguardo alla domanda di
sospendere la causa la parte ricorrente ha evidenziato:
" (…) Il
Magistrato inquirente, pur non potendo determinarsi sulla presumibile data di
chiusura della fase istruttoria, ha comunque comunicato che "andrà ora
verificato e deciso dallo scrivente se procedere a un esame del materiale sotto
sequestro giorno per giorno, dipendente per dipendente per quantificare con
acribia le ore effettivamente svolte o se invece vi sono altri modi,
evidentemente più veloci, per giungere a chiudere l'inchiesta" (doc.
2).
Pur non disponendo di un'indicazione temporale precisa è evidente
che l'inchiesta è prossima alla chiusura e che non perdurerà ancora a lungo.
Il Procuratore Pubblico __________ si chinerà anche sulla questione
della quantificazione delle indennità di lavoro ridotto percepite in modo
ingiustificato dalla società ricorrente e che dovranno pertanto essere
restituite, ciò che __________ ha già confermato di essere pronto a fare.
Si precisa peraltro che a garanzia della restituzione dell'importo
in questione sono finanche stati sequestrati (…) degli immobili di proprietà di
__________ (doc. 2).
Alla luce di quanto precede, si ritiene pertanto opportuno sospendere
la presente procedura ricorsuale, ritenuto che comunque si tratterà di una
sospensione di durata limitata e che non pregiudicherà in alcun modo la Cassa
disoccupazione, garantendo uniformità delle decisioni che saranno adottate.
Per contro, se __________ fosse chiamato oggi alla restituzione
dell'intero importo delle indennità per lavoro ridotto percepite dalla RI 1, e
quindi anche di quelle percepite correttamente, si troverebbe in difficoltà e
sarebbe sostanzialmente obbligato a vendere un immobile per far fronte al
pagamento in questione. (…)” (Doc. I pag. 4-5)
1.6. Con
risposta del 3 maggio 2022 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa e
ha precisato, da una parte, che “anche per i dipendenti che non lavorano vi
è la necessità di disporre di un sistema di controllo delle ore, che indichi
quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore in
esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze quali
vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare (cfr. Direttiva
LADI ILR B34). Pure, quindi, durante il periodo di lockdown, considerato che
non tutti i dipendenti non hanno lavorato”, dall’altra, che non sembra che
l’inchiesta penale sia prossima alla chiusura dal momento che il Procuratore
pubblico ha indicato che “non è semplice stabilire quando terminerà la fase
istruttoria” (cfr. doc. III).
1.7. Il 16 maggio 2023 l’avv. RA 1, a
nome della ricorrente, ha nuovamente chiesto la sospensione della causa, in
quanto il procedimento penale è prossimo alla chiusura e il Magistrato
inquirente si chinerà anche sulla questione della quantificazione delle
indennità per lavoro ridotto percepite in modo ingiustificato.
Sono altresì stati riportati
alcuni stralci dei verbali di interrogatorio dei dipendenti della società da
cui risulta quanto segue:
- “Vista la
pandemia, __________ mi ha detto che vi era meno lavoro e mi ha chiesto di
lavorare 10 ore alla settimana anziché le mie 5 ore al giorno come da
contratto... Ricordo che per le ultime due settimane di
marzo 2020 sono
rimasta a casa in quanto vi erano dei problemi di passaggio in dogana...
durante le due settimane a casa non ho lavorato" (VI 27 gennaio 2023
di __________, pag. 2);
- "confermo di
non aver lavorato da metà marzo a maggio, quando è finito il lockdown...
durante il secondo lockdown... ho lavorato 2 ore al giorno per 4 giorni a
settimana" (VI 19 agosto 2022 di __________, pag. 5);
- "per un
periodo di due settimane non si poteva andare all'estero a causa della
pandemia... io non potevo entrare in Svizzera per fare il montaggio (ero domiciliato
in Italia)" (VI 20 settembre 2022 di __________, pag. 5). "Durante
il periodo mi ricordo che per due mesi ho avuto un giorno di libero pagato alla
settimana oltre al week end" (VI 20 settembre 2022 di __________, pag.
5);
- "durante la
pandemia sono rimasta a casa circa due/tre settimane visto che tutti i negozi
erano chiusi" (VI 22 novembre 2022 di __________, pag. 4);
- __________ ha
dichiarato di non avere lavorato dallo scoppio della pandemia a
marzo 2020 sino ad agosto 2020, per riprendere a lavorare solo a settembre 2020
(VI 22 novembre 2022 di __________, pag. 5);
- __________ ha
dichiarato di non avere lavorato per tutto il mese di aprile 2020
(VI 22 novembre 2022 di __________, pag. 11). (…)” (cfr. doc. V).
1.8. La parte resistente, il 25 maggio
2023, ha comunicato di riconfermarsi con quanto esposto nella risposta di causa
e di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).
1.9. Il doc. VII è stato inviato per
conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. VIIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Nel ricorso è stata formulata la
richiesta di sospendere la causa pendente davanti al TCA fino al termine del
procedimento penale condotto dal Ministero Pubblico nei confronti di __________,
amministratore unico con diritto di firma individuale della RI 1 (cfr. estratto
RC; doc. I; consid. 1.5.). Tale domanda è stata ribadita il 16 maggio 2023
(cfr. doc. V; consid. 1.7.).
In effetti contro il medesimo, a
seguito dell’esposto trasmesso dalla Sezione del lavoro dopo il controllo svolto
dall’Ispettorato del lavoro nel luglio 2021, in particolare presso l’azienda in
questione, successivo alla segnalazione anonima - poi rivelatasi effettuata dal
dipendente __________ - secondo cui la società aveva lavorato a pieno regime
nonostante si trovasse in lavoro ridotto (cfr. doc. 483; 638), come pure contro
il contabile (fino a settembre 2022; cfr. doc. 458) segnatamente della RI 1
(cfr. doc. 386), è stato aperto un procedimento penale (cfr. doc. 476; 479).
Al riguardo questo Tribunale rileva
che l’emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di
sospensione (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010 consid. 8; STCA 42.2020.36
dell’8 marzo 2021 consid. 2.2.; STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014 consid.
2.2.; STCA 42.2013.2 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1.; STCA 38.2013.41 del 12
settembre 2013 consid. 2.2).)
È
comunque utile osservare che per costante giurisprudenza federale la
sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta
al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa
solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il giudizio di
un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il
giudice adito dispone ad ogni modo di un certo margine di apprezzamento nel
ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza
di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_640/2021 del 15
giugno 2022 consid. 3.2.; STF 9C_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF
9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF 9C_679/2009 del 3 maggio
2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386
consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).
Pertanto
nell’evenienza concreta si giustifica in ogni caso decidere il ricorso contro
la decisione su opposizione del 27 febbraio 2023 senza sospendere la causa per
attendere l’esito del procedimento penale, tanto più che il Procuratore
Pubblico __________, il 21 marzo 2023, ha indicato che “allo stadio attuale
non è semplice stabilire quando terminerà la fase istruttoria” (cfr. doc.
A2).
Per costante giurisprudenza il
giudice delle assicurazioni sociali non è peraltro vincolato dalle
constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne
la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la
valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni
di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede
d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si
fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal
profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018
consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177
consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56).
In proposito giova rilevare, da
una parte, che nel diritto penale vige il principio “in dubio pro reo”,
mentre il giudice delle assicurazioni sociali applica il principio della
probabilità preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid.
2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze
ivi citate), dove, dopo un’analisi e una valutazione oggettiva delle prove,
deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più
verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023
consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C
545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).
Dall’altra, che la procedura di
restituzione nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, e più
specificatamente delle indennità per lavoro ridotto,
non è dipendente da una condanna penale né necessita l'adempimento di elementi
di natura penale.
Qualora, come verrà esposto più
approfonditamente nel prosieguo, da un profilo oggettivo siano state percepite
ILR a torto (ad esempio nel caso di non adempimento dei relativi presupposti),
le stesse, se sono date le condizioni per una riconsiderazione o una revisione
delle decisioni iniziali di attribuzione, vanno restituite, a prescindere
dall’esito di un eventuale procedimento penale (cfr. consid. 2.3.; 2.13.).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno, chiesto alla ricorrente
la restituzione di fr. 233'921.45 corrispondenti alle indennità per lavoro
ridotto percepite per i periodi dal 14 marzo al 30 novembre 2020 e dal 1°
gennaio al 30 settembre 2021.
2.3. L'art.
95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.
Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di
lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro
ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento
indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.
L'art.
25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.
3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.
3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26
ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.
1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF
C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.
469).
Più
precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della
decisione; pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023
consid. 3.2.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019
del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1°
luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012
del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si
veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28
aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.1.; STF
8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 34
pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8
dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.4. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali,
espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per
potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro
posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che:
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
Considerandi
2.
La perdita di lavoro è segnatamente computabile
se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali
d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli
dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3.
La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di
rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che
non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più
difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze
eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF
8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art.
33.
LADI enuncia:
" (…)
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente
controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
L’art.
46b OADI stabilisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente
controllabile (art. 31 cpv. 1 lett. a LADI) solo se le ore di lavoro sono
controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di lavoro conserva durante cinque
anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cpv. 2).
2.5
Come visto sopra (cfr. consid. 2.3.), giusta l’art. 95
cpv. 2 LADI è la Cassa ad esigere dal datore di lavoro la restituzione delle
indennità indebitamente riscosse per lavoro ridotto o per intemperie.
Del
resto secondo l’art. 39 LADI la Cassa è competente per verificare l’adempimento
dei presupposti secondo gli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.
Per completezza va rilevato che
la LADI, al riguardo, ha comunque conferito alla SECO in modo esplicito un
ruolo particolare.
L’art.
83a LADI stabilisce che l'ufficio di compensazione che è diretto dalla SECO
(cfr. art. 83 cpv. 3 LADI), se accerta che le prescrizioni legali non sono
state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa
o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie. (cpv. 1). Sono
fatte salve le decisioni secondo l'articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2
(cpv. 2).
In
materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La
cassa si occupa dell'incasso (cpv. 3).
L'art 83a LADI è legato al regime
di responsabilità dei datori di lavoro previsto all'art. 88 cpv. 2 LADI, nonché
al regime degli art. 110 segg. dell'OADI relativi alla revisione dei pagamenti.
In proposito cfr. STF 8C_157/2019
dell’11 settembre 2019; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 2.1.-2.3.
La SECO è comunque competente per
l'emanazione della decisione di restituzione soltanto quando accerta una
percezione indebita delle ILR in seguito a un controllo del datore di lavoro
secondo l'art. 83a LADI. Soltanto se nel quadro di
tali verifiche emerge il motivo di restituzione, la SECO adotta la decisione.
Se, invece, l'obbligo di restituzione non viene scoperto nell'ambito di un
controllo del datore di lavoro ordinato dalla SECO, bensì in altre circostanze,
competente resta la Cassa (cfr. STF 8C_157/2019 dell’11 settembre 2019 consid.
8.2.).
2.6
Va poi osservato che la Sezione del
lavoro e la Cassa competente, quando sono confrontate con una richiesta di
indennità per lavoro ridotto, non devono - prima di riconoscere il relativo
diritto, rispettivamente corrispondere le indennità - esaminare, tramite
verifiche puntuali per ogni azienda interessata, l’adempimento dello stesso,
anche per evitare di ritardare il processo di versamento delle prestazioni e
quindi di aggravare le difficoltà delle aziende.
In effetti è sufficiente che la
SECO proceda, in un secondo tempo, a simili controlli nell’ambito della
revisione o per sondaggio (cfr. STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid.
3.3.6.).
Ad ogni modo la SECO, tramite
l’ufficio di compensazione, deve poter controllare mediante prove a campione
presso i datori di lavoro le indennità che hanno percepito per lavoro ridotto.
È questo il principale strumento usato per contrastare gli abusi.
In particolare tutte le
segnalazioni d'abuso che la SECO riceve vengono verificate e fanno scattare
controlli presso le imprese. Dai sistemi informatici dell'AD viene inoltre
estratto un campione di imprese da controllare in loco.
Inoltre durante la pandemia il
Servizio di revisione della SECO ha impiegato tutte le risorse disponibili, oltre
a risorse supplementari e al coinvolgimento di società di revisione esterne,
per il controllo dei datori di lavoro e la lotta agli abusi (cfr. Parere del
Consiglio federale del 26 agosto 2020 all’interpellanza 20.3881 “Lotta agli
abusi nel campo del lavoro ridotto in seguito alle misure contro il coronavirus”
del 19 giugno 2020 della Consigliera nazionale Gabriela Suter, Gruppo
socialista Partito socialista svizzero; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203881;
2.7
La
controllabilità della perdita di lavoro di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI
è un requisito fondamentale del diritto all'indennità che è dato oppure manca.
Salvo che per circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal datore
di lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1
OADI), il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente
soddisfatto se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di
lavoro effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione
dell'orario di lavoro, in altre parole a condizione che le ore di lavoro
effettivamente prestate siano controllabili per ogni giorno di lavoro. Questo è
l'unico modo di garantire che le ore supplementari che devono essere compensate
durante il periodo di conteggio siano prese in considerazione nel calcolo della
perdita di lavoro mensile. Un totale di ore perse alla fine del mese non
permette di rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile e
nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze anche nel caso di un
orario di lavoro fisso in una piccola impresa.
Il
rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei
documenti presentati soltanto a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro
settimanali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati). Lo
stesso vale nel caso di quei dipendenti che percepiscono un salario mensile.
L'orario di lavoro può essere verificato per mezzo di cartellini di timbratura,
dei rapporti sulle ore o sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri
giustificativi che attestino l'orario di lavoro. Le ore di lavoro effettuate
non devono necessariamente essere stabilite in modo elettronico o meccanico e i
rilevamenti non devono poter essere modificabili ulteriormente senza che la
modifica non sia menzionata nel sistema.
Al riguardo cfr. STF 8C_745/2021
del 16 novembre 2021; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.2; 3.3.3.; STFA
C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003
consid. 1.3.; STFA C 295/02 del 12 giugno 2003 consid. 2.2.
L’Ordinanza sulle misure nel
settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus
(COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) del 20
marzo 2020 (RS 837.033) e la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze
del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 818.102) hanno apportato deroghe alla LADI,
ma non in relazione alla registrazione del tempo di lavoro (cfr. STAF
B-5990/2020 del 24 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 12 pag. 306 e in DLA
2022.
N. 4 pag. 106).
2.8
In una sentenza STF 8C_681/2021 del
23.
febbraio 2022 la nostra Massima Istanza, confermando il giudizio del
Tribunale amministrativo federale (B-4950/2019 del 1° settembre 2021) che aveva
respinto il ricorso di una Sagl, attiva nel settore dell’edilizia, contro
l’ordine di restituzione di fr. 113'479 - corrispondenti alle indennità per
intemperie percepite nei mesi di gennaio 2017, dicembre 2017, maggio 2018 e
novembre 2018 - ordinato dalla SECO a seguito di un controllo, si è così
espressa:
" 3.3. A
diverse riprese il Tribunale federale ha stabilito che l'esigenza della
sufficiente controllabilità del tempo di lavoro, riservate eccezioni non
realizzate in concreto (cessazione dell'attività per ordine dell'autorità;
sentenza C 59/01 del 5 novembre 2001 consid. 2b), è adeguatamente garantita
solo con una registrazione giornaliera continua ("fortlaufend") e in
tempo reale ("echtzeitlich") del tempo di lavoro sulle ore di lavoro
prestate effettivamente, senza che tali circostanze possano essere sostituite
da documenti allestiti a posteriori. Al riguardo le ore di lavoro non devono
necessariamente essere registrate con un sistema meccanizzato, elettronico o informatico.
Determinanti sono soltanto una presentazione sufficientemente dettagliata e una
rilevazione giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in tempo reale) al
momento in cui le ore sono svolte (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019
consid. 5.1; 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 4.2.2; 8C_1026/2008 del 30
luglio 2009 consid. 4.2; sentenza C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; C 35/03 del 25 marzo 2004; C 260/00 del 22 agosto 2001; C 229/00 del 30 luglio 2001; NUSSBAUMER, n. 550; RUBIN, n. 35 ad art. 31
LADI; BARBARA KUPFER BUCHER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 2019,
pag. 260 seg.). A posteriori l'allestimento di piani di lavoro o la
sottoscrizione di dichiarazioni scritte dei dipendenti sull'effettiva presenza
sul luogo di lavoro non hanno la medesima valenza di una rilevazione simultanea
del tempo di lavoro. La sufficiente controllabilità del tempo di lavoro di cui
all'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI in quest'ultima evenienza non è
soddisfatta (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 5.1; 8C_1026/2008
del 30 luglio 2009 consid. 4.2; C 115/06 del 4 settembre 2006 consid. 2.2; C 64/04 del 19 agosto 2004 consid. 2.1; C 61/01 del 10 marzo 2003 consid. 2; C 277/98 del 15 febbraio 1999 consid. 2, pubblicata in ARV 1999 n. 34 pag. 200;
KUPFER BUCHER, pag. 263 seg.).” (consid. 3.3.)
3.4
Tale normativa vuole così
assicurare che le perdite di lavoro siano effettivamente verificabili in ogni
momento per gli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la
disoccupazione (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1; 8C_26/2015
del 5 gennaio 2016 consid. 2.3; 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2;
8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 5 e 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009
consid. 2; C 140/02 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.1 e C 59/01 del 5 novembre
2001.
consid. 2b; KUPFER BUCHER, pag. 262; una lista presenze dei dipendenti non
è sufficiente: NUSSBAUMER, n. 550). Si tratta di una situazione simile
all'obbligo della contabilità commerciale (art. 957 CO). Infatti, chi è tenuto
alla contabilità commerciale deve rispettare i principi della tenuta regolare
dei conti (art. 957a cpv. 2 CO), in caso contrario, stravolgerebbe il suo scopo
intrinseco, ossia esporre la situazione economica dell'impresa in modo tale da
consentire ai terzi di farsene un'opinione attendibile (art. 958 cpv. 1 CO).
Trasponendo in maniera figurata questi principi, la controllabilità della
perdita di lavoro può essere attendibile soltanto se, prescindendo da errori
isolati, i quali possono succedere, non emerge alcuna inesattezza (sentenze
8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1 e 5.1 e 8C_1026/2008 del 30 luglio
2009.
consid. 4.2.2 con riferimenti; RUBIN, n. 36 ad art. 31 LADI).
(…).
3.7
È proprio nella natura stessa
delle ILR o delle indennità per intemperie che l'onere della prova compete al
datore di lavoro, da cui ci si attende una tenuta corretta, completa delle ore
e possibilmente senza inesattezze (sentenze 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016
consid. 2.3; 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2; 8C_469/2011 del 29
dicembre 2011 consid. 5; 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 2; C 140/02
dell'8 ottobre 2002 consid. 3.1 e C 59/01 del 5 novembre 2001 consid. 2b;
RUBIN, n. 37 ad art. 31 LADI).
Riassumendo, in altre parole, il datore di
lavoro deve costantemente tenere aggiornate giornalmente e in tempo reale le
perdite di lavoro, poiché l'ufficio di compensazione potrebbe effettuare un
controllo a campione in ogni momento. È vero l'accertamento dei fatti compete
all'autorità amministrativa (art. 52 LPGA), ma è anche vero che al datore di
lavoro incombe l'onere della prova (cfr. art. 43 cpv. 2 e 3 LPGA e
anche art. 13 lett. a PA). Logica conseguenza di tutto ciò è che il datore
di lavoro deve conservare con cura tutti i documenti, allestiti in tempo reale,
per cinque anni e su richiesta dell'ufficio di compensazione debba presentarli
senza indugio. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non riuscirà a
convincere nel suo complesso, analogamente a una corretta contabilità,
l'amministrazione non potrà che pretendere in restituzione la globalità
dell'importo contestato, dato che la condizione legale della controllabilità
non è adempiuta (cfr. sentenze 8C_16/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1.4.5 e
sentenza 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.2; RUBIN, n. 38
ad art. 31 LADI).”
Il TCA, dal canto suo, con
sentenza 38.2021.96 del 30 marzo 2022, menzionata anche dalla Cassa (cfr. doc.
A1 pag. 4), ha confermato l’ordine di restituzione relativo a indennità per
lavoro ridotto percepite a torto dal mese di marzo al mese di agosto 2020,
essendo emerso che la ditta non disponeva di un sistema di controllo delle ore.
Cfr. pure STCA 38.2022.81 del 16
gennaio 2023.
Per completezza va altresì
segnalata la STCA 38.2022.86 del 31 gennaio 2023
riguardante la richiesta di restituzione della somma delle ILR ricevute
indebitamente da aprile 2020 a febbraio 2021.
Il TCA ha constatato che, ad eccezione del responsabile del personale, tutti i
dipendenti della ricorrente erano impiegati all'estero. Dunque, come ritenuto
dalla Cassa, il loro tempo di lavoro non era sufficientemente controllabile ex
art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e le relative ILR erano soggette all'obbligo di
restituzione. Per contro, il diritto alle ILR
per il responsabile del personale, assunto con un contratto di lavoro di durata
indeterminata, non poteva essere escluso sulla base dell'art. 32 cpv. 1
lett. b LADI, poiché, invero, nel calcolo della
perdita di lavoro minima non andavano considerati i collaboratori attivi
all'estero. Il TCA ha, quindi, stabilito che le decisioni con cui erano state
corrisposte all'insorgente le ILR a favore, limitatamente, di tale dipendente,
non risultavano senza dubbio errate dal profilo di questo specifico motivo e
pertanto non si giustificava la relativa riconsiderazione. Siccome dagli atti
non risultavano accertamenti sulla controllabilità del tempo di lavoro del
responsabile del personale, il Tribunale cantonale ha annullato la decisione su
opposizione e rinviato la causa alla Cassa affinché effettuasse un nuovo
calcolo delle ILR effettivamente percepite a torto.
Il ricorso della società
ricorrente è stato considerato inammissibile con giudizio 8C_151/2023 del 15
maggio 2023, ritenendo che la sentenza impugnata costituisca una decisione
incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF.
2.9
Nella
Prassi LADI ILR p.ti B30 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in
seguito: SECO) ha stabilito che:
"
Perdita di lavoro non
determinabile e tempo di lavoro non controllabile
B30 Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori la
cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile. La perdita di lavoro non è determinabile se il
tempo di lavoro normale non può essere stabilito in modo affidabile poiché il
datore di lavoro e il lavoratore non hanno concluso alcun accordo contrattuale
in relazione al tempo di lavoro da fornire.
(…).
B32 Non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle
persone che esercitano la loro attività principalmente all’estero per conto di
un'azienda con sede in Svizzera.
ð Esempio
Un dipendente di un’azienda
con sede in Svizzera che lavora in Austria quale assistente tecnico per 3 mesi
non ha diritto all’indennità per lavoro ridotto.
(…).
Rifiuto del diritto all’indennità in assenza di controllo del
tempo di lavoro da parte dell’azienda
B34 Affinché
la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate siano sufficientemente
controllabili, è necessario che l'azienda disponga di un sistema di controllo
delle ore di lavoro per tutti i lavoratori per i quali chiede l’IRL. Questo
sistema di controllo (p. es. schede di timbratura, rapporti sulle ore) deve
indicare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore
in esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze
quali vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare.
L’Info-Service
«Indennità per lavoro ridotto», la piattaforma di accesso ai servizi online
(eServices: art. 83 cpv. 1bis lett. d LADI), il modulo 716.300 «Preannuncio di
lavoro ridotto» e le decisioni del servizio cantonale rendono attenti i datori
di lavoro sulla necessità di un sistema di controllo aziendale delle ore di
lavoro.”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023
consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF
8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3
maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del
19.
giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.
4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del
12.
giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10
pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF
8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18
settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.10
Nell’evenienza concreta dalle carte
processuali emerge che il 27 luglio 2021, a seguito della segnalazione da parte
del dipendente __________ di inizio luglio 2021 all’URC di __________ secondo
cui la ditta stava lavorando a pieno regime benché le fossero state concesse le
indennità per lavoro ridotto a favore dei propri dipendenti (cfr. doc. 642;
consid. 1.1.; 2.1.), l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha eseguito un
controllo presso l’azienda, come pure presso le altre due società delle quali __________
è amministratore unico, ossia la __________ (cfr. inc. 38.2023.23) - la quale
condivide la sede e gli uffici con la RI 1 (cfr. doc. 474) - e la __________
(cfr. inc. 38.2023.25) - che si trova a poca distanza dalle altre due (cfr.
doc. 474), reperendo documentazione e interrogando i dipendenti presenti (cfr.
doc. 642).
La Sezione del lavoro, il 27
ottobre 2021, ha trasmesso al Ministero Pubblico le informazioni suscettibili
di originare una procedura penale nei confronti dell’amministratore unico, __________
(cfr. doc. 483; 638), rilevando che quanto dichiarato da __________ è stato
confermato totalmente o parzialmente dalla maggioranza dei dipendenti presenti
durante l’ispezione dell’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro, e meglio:
" (…) alcuni
di loro indicano di aver sempre lavorato dopo la chiusura di marzo 2020
(dipendenti __________, __________ e __________) mentre altri indicano di stare
lavorando in misura più contenuta (dipendenti __________ e __________) ma
comunque maggiore rispetto a quanto indicato dall’azienda nei conteggi inviati
alla Cassa per l’ottenimento delle ILR. Anche le timbrature recuperate non
corrispondono a quanto riportato dai dipendenti.
A titolo di esempio si nota come la signora
__________ indichi di essere stata toccata da lavoro ridotto dal 100% per i
mesi di marzo e aprile 2020, mentre successivamente la stessa riporta di aver
sempre lavorato al 60% (3 giorni alla settimana). Nei conteggi presentati alla
Cassa, per la quasi totalità dei mesi (11 su 14) la perdita del lavoro risulta
stata superiore al 40% indicato dalla signora __________ (vedi percentuali
evidenziate in arancione nella tabella a lato). Anche nelle timbrature
recuperate con il controllo UIL, le ore di lavoro non corrispondono. Infatti,
ad esempio per il mese di maggio 2021, vengono indicate in 32 le ore di lavoro
svolte dalla signora __________ (ca. 83% di ore perse).
È utile in tal caso evidenziare come
nell’Audit del 27.07.2021 dell’UIL, la signora __________ riporti una mancanza
della registrazione delle ore lavorative.
periodo
ore totali
ore perse secondo
conteggi cassa
% ore perse secondo
conteggi cassa
% ore perse secondo Sig.a
__________
mag.
189.
95.
50%
40%
apr.
198.
110.
56%
40%
mar.
198.
142.
72%
40%
feb.
180.
180.
100%
40%
gen.
198.
90.
45%
40%
dic.
NO ILR
NO ILR
NO ILR
NO ILR
nov.
180.
80.
44%
40%
ott.
207.
92.
44%
40%
set.
198.
36.
18%
40%
ago.
189.
135.
71%
40%
lug.
207.
126.
61%
40%
giu.
189.
99.
52%
40%
mag.
198.
117.
59%
40%
apr.
198.
198.
100%
100%
mar.
198.
63.
32%
*100%
*LR dal 13.03.202
Tabella 1: Ore perse signora __________
Inoltre, il signor __________ ci comunica di ricevere pressione
per firmare false dichiarazioni, e meglio documentazione riportante come lo
stesso non abbia lavorato. Egli crede altresì che tale documentazione verrà
firmata da altri al posto suo (cfr. doc. 42.1).
Appare quindi che le aziende abbiano fornito, per il tramite del
proprio rappresentante il signor __________, informazioni inesatte o
inveritiere inducendo in errore dapprima l’UG SdL segnalando una perdita di
lavoro inesistente (o superiore a quella reale) e successivamente alla Cassa
cantonale di disoccupazione, inoltrando dei conteggi delle ore perse alterati,
ottenendo indebitamente con tale agire prestazioni di un’assicurazione sociale.
(…)” (Doc. 643)
Il Ministero Pubblico ha
conseguentemente aperto un procedimento penale nei confronti di __________ e
del contabile __________ per truffa (art. 146 CP), ottenimento illecito di
prestazioni di un’assicurazione sociale (art. 148a CP), falsità in documenti
(art. 251 CP) e infrazione alla Legge federale sull’assicurazione contro la
disoccupazione (art. 105 LADI (cfr. doc. 472; 476; 479).
Nel rapporto di informazione del
10.
ottobre 2022 allestito dalla Polizia cantonale Reparto Giudiziario 1 SREF è
stato evidenziato:
" (…)
Il 27.07.2021 l’Ufficio dell’ispettorato
del lavoro ha eseguito un controllo presso le tre aziende reperendo
documentazione ed interrogando i dipendenti presenti.
Dagli interrogatori è emerso che:
·
3.
dipendenti di __________ - __________, __________, __________ -
hanno dichiarato di aver sempre lavorato;
·
2.
dipendenti di RI 1 - __________, __________ - hanno lavorato in
misura minore, ma più di quello indicato nel formulario inviato dal datore di
lavoro per ottenere le indennità di lavoro ridotto (in seguito ILR).
Durante il controllo sono state rinvenute anche le timbrature dei
collaboratori.
Si precisa che a seguito di questo controllo la macchinetta
adibita alla timbratura è stata rimossa dalle 3 società. (…)” (Doc. 483)
Il 22 novembre 2022 il PP __________
ha sentito quale imputato __________, il quale è arrivato in Ticino nel 1986
proveniente da __________ e ha aperto la ditta RI 1 nel 1989 (cfr. doc. 425)
A proposito dell’interazione tra
le tre società da lui amministrate, ha rilevato che “(…) ogni dipendente ha
un contratto con una delle stesse, tranne __________ che è punto di riferimento
in negozio sia per __________ sia per RI 1. Vi sono poi delle persone che
svolgono il loro lavoro per tutte le società. Chi si occupa di consegne e
magazzino lo fa per tutte le società medesimo discorso per chi lavora in
amministrazione.”
Per quanto attiene alle
timbrature, ha indicato che vi era un badge con un codice, ma che la situazione
era “molto free” nel senso che non ha mai controllato le timbrature dei suoi
dipendenti e che da quando si è rotta la macchinetta dopo il controllo
dell’Ispettorato, non sostituita poiché avendo meno personale non aveva bisogno
delle timbrature, ha inserito un sistema manuale dove i dipendenti segnavano le
loro ore di presenza (cfr. doc. 428).
Riguardo alla constatazione del
PP, basata sulle dichiarazioni di alcuni dipendenti, secondo cui anche il
sistema in vigore prima della rimozione della macchinetta non consentiva la
registrazione delle ore effettive di lavoro prestate dai dipendenti e ha
condotto le tre società a creare dei conteggi delle ore fittizie da trasmettere
in seguito alla Cassa disoccupazione, egli ha ribadito che le timbrature non
venivano effettuate da tutti. Il medesimo ha poi ammesso di aver calcato la
mano sulle indennità per lavoro ridotto durante il periodo pandemico e di non
essere in grado di quantificare le ore lavorate maggiori rispetto alle
richieste di ILR, ma riconosce che sia più del 10% (cfr. doc. 436).
Il 23 novembre 2022 è stato
sentito dal PP quale imputato __________, contabile delle società fino a
settembre 2022 (cfr. doc. 458), il quale ha dichiarato di non essere in grado
di indicare con precisione quante ore di lavoro ridotto siano state annunciate
in modo indebito e che nel momento “in cui le timbrature sono state eliminate
i dipendenti dovevano consegnare dei formulari i quali sono tutti stati
inseriti in appositi raccoglitori”, ma che non sa se __________ abbia
chiesto ai dipendenti di non inserire tutti i giorni realmente lavorati.
Egli ha pure asserito che “la
decisione di togliere la macchina per le timbrature è stata presa in modo
autonomo da __________. A me non ha spiegato i motivi, ribadisco di non
ricordare con precisione se ciò è avvenuto prima o dopo il controllo
dell’Ispettorato. Il mio datore di lavoro mi ha solo detto di riferire agli
altri dipendenti che si era rotto”. A precisa domanda ha risposto che
secondo lui non era rotto (cfr. doc. 457).
2.11
Nel frattempo la Polizia cantonale Reparto
Giudiziario 1 SREF ha interrogato quali persone informate sui fatti alcuni
dipendenti ed ex dipendenti della ricorrente.
__________, domiciliata a __________
e attiva per la ricorrente all’80% dal 2015 al 2021 (cfr. doc. 521; 522; 524;
525), il 19 agosto 2022 ha sottolineato, da un lato, di non aver lavorato da metà
marzo a maggio 2020 quando è finito il lockdown, per il resto di aver lavorato
sempre lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Dall’altro, di non capire perché
dalle timbrature marzo 2020 – luglio 2021 si evince che ha lavorato solo 2 o 3
giorni alla settimana (cfr. doc. 525).
__________, domiciliata a __________,
alle dipendenze dell’insorgente come addetta alle vendite con contratto di 40
ore alla settimana (cfr. doc. 547) dal 1999 fino al maggio 2022, quando è
andata in pensione (cfr. doc. 546; 547), sentita il 26 agosto 2022, sostiene
che le ore perse allegate alle richieste ILR non sono corrette, poiché ritiene
di aver lavorato di più e che nemmeno le timbrature corrispondono alla realtà,
visto che non doveva effettuare 9 ore di lavoro al giorno (cfr. doc. 552;
555-569).
Il 20 settembre 2022 __________, domiciliato
a __________ e attivo al 100% quale magazziniere, come pure addetto al
montaggio e trasporto dei mobili presso RI 1 dal 2017 a fine novembre 2021, ha
indicato che fino a 4/6 mesi prima di concludere l’impiego vi era un sistema di
timbrature per codice o per impronta digitale, ma che quando si era in trasferta
non si poteva timbrare e che in seguito è stato comunicato che la macchinetta
si era rotta. Ha precisato che l’apparecchio era stato staccato dal suo posto e
che i colleghi erano stati informati che si doveva compilare un formulario relativo
alle ore fatte giornalmente, ma che lui non l’ha mai compilato, in quanto non
gli è stato consegnato né l’ha richiesto (cfr. doc. 573; 575).
Riguardo al numero di ore perse
allegate alle richieste ILR marzo - novembre 2020 e gennaio - settembre 2021
egli ha evidenziato di aver lavorato molto di più (cfr. doc. 578).
__________, domiciliata a __________,
il 22 novembre 2022, ha affermato di essere stata impiegata da RI 1 a partire
dal 2006 e di lavorare quale operatrice di call center (si occupa di fare le
telefonate ai clienti proponendo gli articoli presenti sul catalogo) due ore al
giorno al pomeriggio per un totale di 10 ore alla settimana (cfr. doc. 92).
La medesima ha spiegato che la
ditta aveva un sistema di timbratura delle ore (tipo quello delle fabbriche con
un codice personale), ma che però tornata dalle vacanze ad agosto 2021 le è
stato detto che il sistema era rotto e che bisognava scrivere nel classeur
l’elenco dei nomi degli impiegati dove ognuno nei primi mesi indicava il
proprio orario di inizio e fine, in seguito solo “presente”. Ella ha
puntualizzato che la cosa le sembrava un po’ vaga, per cui aggiungeva “presente
2.
ore”.
Inoltre __________, alla domanda
se con l’arrivo della pandemia a marzo 2020 il numero delle ore da lei lavorate
giornalmente si fosse modificato, ha risposto che “o in ufficio o da casa,
io lavoravo sempre 3 ore e mezza al giorno”, anche durante il lockdown,
utilizzando il cellulare aziendale che aveva ricevuto (cfr. doc. 94-97).
,
Sempre il 22 novembre 2022 __________,
domiciliata a __________, assunta da RI 1 nel 2015 quale aiuto ufficio al 20%,
ossia per un’ora tutti i giorni per 20 ore complessive al mese, in quanto “percepisco
l’invalidità all’80%”, ha dichiarato che il suo orario non è mai cambiato,
ma di non aver lavorato durante il primo lockdown, perché la ditta era chiusa”
(cfr. doc. 141; 142; 143).
Ella ha precisato, in primo
luogo, che da marzo a settembre/ottobre 2020 non è più andata a lavorare anche
perché sua sorella, medico, non l’ha lasciata, avendo molta paura del Covid. Ha
asserito di non aver lavorato perché stava male a seguito di un suo stato
psicofisico. Non ha lavorato da casa. Quando ha ricominciato, ha ripreso
normalmente con 20 ore al mese (cfr. doc. 143). In secondo luogo, che c’era una
macchinetta per timbrare che successivamente all’ispezione del 27 luglio 2021 è
sparita. In seguito facevano dei visti su un foglio, ogni dipendente aveva il
suo foglio all’entrata e lei metteva il visto quando arrivava in ufficio (cfr.
doc. 144-147).
__________, domiciliata a __________
e attiva per l’insorgente al 50% in qualità di impiegata d’ufficio dal giugno
2015, alla domanda come venivano registrate le ore da lei lavorate dal marzo
2020.
ha indicato che “io dubito che vengano registrate. Che io sappia hanno
unicamente la mia presenza il giorno lavorativo ma non le ore lavorate. Se
venivano scritte da qualche parte io non lo so”, come pure in ogni caso
che
prima vi era una macchinetta per timbrare che è poi stata tolta ma non ricorda
quando. La medesima ha asserito che un giorno è arrivata al lavoro e le
è stato detto di tornare a casa perché non c’era lavoro, in seguito a volte
terminava prima, a volte veniva mandata direttamente a casa, non c’era
una regola. Ricorda che c’è stato un periodo in cui il negozio è rimasto chiuso
e che aveva il dubbio che ci fosse un foglio (nel classeur dei dipendenti) dove
era indicata la diminuzione della sua percentuale lavorativa a causa della
pandemia (cfr. doc. 165-169).
Riguardo alle ore perse fatte
valere dall’azienda, ella ha evidenziato di sicuramente non essere mai stata a
casa per un mese intero (agosto 2020; febbraio 2021) e che per diversi mesi gli
orari non erano corretti, ad esempio, aprile 2020 le sembrava strano aver
lavorato solo 6 ore (cfr. doc. 173-174; 178).
Il 22 novembre 2022 è stato
sentito anche __________, domiciliato a __________, assunto dalla ricorrente ne
2004.
nel ruolo di agente di vendita/rappresentante esterno che lavora circa 30
ore settimanali (cfr. doc. 208). Egli ha affermato che fino al controllo del
luglio 2021, quando è stata tolta, vi era una macchinetta per timbrare, poi ha
iniziato a compilare il foglio di presenza. Il medesimo ha specificato di avere
sempre lavorato normalmente - salvo 3 o 4 giorni nel 2020 all’inizio della
pandemia -, mai da casa e che perciò le ore perse indicate nel formulario ILR
per il 2020 e per il 2021 non erano corrette (cfr. doc. 209; 211; 212; 213).
__________, domiciliata a __________
(__________), dipendente della RI 1 dal 2003 o 2004 fino al 2006, dal 2012 al 2018
e dal 2019 fino a settembre 2022 quando è stata assunta da __________, quale
venditrice (cfr. doc. 220), ha indicato che fintanto che la macchinetta ha
funzionato, le ore venivano rilevate con l’impronta digitale, una volta rotta
la macchinetta, si utilizzava un foglio dedicato al singolo dipendente, sul
quale segnava la presenza e la data del giorno senza però menzionare l’orario
di inizio e di fine giornata (cfr. doc. 226).
La medesima ha evidenziato di aver
lavorato nel 2020 e nel 2021 più di quanto risultava dal suo monte ore perso e
che “non so dire come abbiano fatto __________ e __________ a quantificare
le ore perse. A me non hanno mai chiesto un resoconto delle ore” (cfr. doc.
231; 232; 234).
__________, domiciliata a __________
e attiva al 30% in qualità di operatrice call center principalmente per la
clientela di lingua spagnola dall’ottobre 2019 fino a dicembre 2021 (cfr. doc.
307; 315; 319), ha sottolineato all’agente interrogante che le ha fatto
prendere atto che le ore perse indicate sul formulario ILR non rispecchiano i
dati delle timbrature recuperati durante il controllo da parte dell’Ufficio
dell’Ispettorato del 27 luglio 2021 di avere sempre, da marzo a novembre 2020 e
da gennaio a giugno 2021, lavorato al 100% del suo grado di occupazione da casa
e dall’ufficio (cfr. doc. 313).
__________, domiciliato a __________
ha lavorato presso l’insorgente dal 2004 al giugno 2022 quale venditore (ora è
pensionato; cfr. doc. 106-107), il 23 novembre 2022 ha specificato, da un lato,
di aver sempre lavorato, tranne nella settimana dal 16 al 20 marzo 2020 a
seguito di una comunicazione del 13 marzo 2020 da parte della ditta tramite
WhatsApp secondo cui quei giorni l’azienda sarebbe rimasta chiusa (cfr. doc.
117).
Dall’altro, che le sue ore di
presenza in ufficio venivano registrate attraverso la sua timbratura (“si
metteva il dito sulla macchinetta quando arrivavo in ufficio. Potevo anche
inserire il mio codice invece di timbrare con il dito”, codice conosciuto
solo da lui e dal contabile che gliel’aveva dato), ma non vi era alcuna
registrazione delle ore che effettuava fuori ufficio durante le sue trasferte
presso i clienti e che dopo il controllo del 27 luglio 2021 la macchina delle
timbrature è stata tolta e sostituita dalla compilazione di un foglio in cui
veniva segnata la presenza giornaliera con una X o indicati i giorni di
presenza in ufficio (cfr. doc. 109; 110; 112).
Egli ha poi asserito di aver
svolto le sue solite ore, né più, né meno e che il rapporto sulle ore perse a
suo nome non corrisponde al vero, “sembra che hanno inserito delle ore perse
a casaccio” (cfr. doc. 114).
Il 24 novembre 2022 è stata sentita
__________, domiciliata a __________ e attiva per RI 1 dal 2007 o 2008 nel
ruolo di telefonista e vendita al telefono, la quale ha indicato di aver
timbrato regolarmente le entrate e le uscite con la timbratrice e che,
nonostante in occasione dell’ispezione del 27 luglio 2021 non fosse presente,
ricorda che a un certo punto non si è più potuta utilizzare la macchinetta
delle timbrature sulla quale era stato apposto un foglio con scritto che era
rotta.
Ella ha precisato di aver sempre
lavorato le sue 3 ore e 30 al giorno e che “nel 2020 per un certo periodo di
due o tre settimane non potevamo entrare in Svizzera in quanto era stata chiusa
la dogana e quindi ho lavorato da casa. Anche da casa ho fatto le mie 3:30 di
lavoro. Avevo un telefono aziendale” (cfr. doc. 79-81).
__________ ha infine affermato
che il monte ore perse a suo nome, sia per il periodo marzo - novembre 2020 che
per l’arco di tempo gennaio - settembre 2021, non corrisponde alla realtà
avendo lavorato sempre 3 ore e 30 minuti, ossia il 100% del suo grado di
occupazione (cfr. doc. 83-84).
Con
decisione del 19 gennaio 2023 la Cassa ha chiesto alla RI 1 la restituzione
della somma di fr. 233'921.45 corrispostale a titolo di indennità per lavoro ridotto
dal 14 marzo al 30 novembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2021, in
quanto ha ritenuto che l’azienda non disponesse di alcun sistema di controllo
delle ore né di timbratura e quindi che non ne sussistesse il diritto (cfr.
doc. 35; consid. 1.2.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 27 febbraio
2023.
(cfr. doc. A1; consid. 1.4.).
2.12
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che l’esigenza della sufficiente controllabilità del tempo
di lavoro è adeguatamente garantita solo con una registrazione - che non deve
avvenire necessariamente con un sistema meccanizzato, elettronico o informatico
- giornaliera continua e in tempo reale delle ore di lavoro prestate
effettivamente, senza che tali circostanze possano essere sostituite da
documenti allestiti a posteriori. Determinanti sono soltanto una presentazione
sufficientemente dettagliata e una rilevazione giornaliera dei dati avvenuta
simultaneamente (in tempo reale) al momento in cui le ore sono svolte (cfr.
consid. 2.7.; 2.8.; 2.9.).
L'onere
della prova compete al datore di lavoro, da cui ci si attende una tenuta
corretta, completa delle ore e possibilmente senza inesattezze (cfr. consid.
2.8.).
L’art.
46b cpv. 2 OADI prevede peraltro che il datore di lavoro conserva durante
cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cfr. consid.
2.4.).
In concreto dalle indicazioni
fornite dai dipendenti risulta che la RI 1 disponeva di un sistema di
timbratura delle ore, in particolare, di entrata e di uscita, del personale, i
cui tabulati relativi al periodo marzo 2020 - luglio 2021 hanno potuto essere visionati
e stampati dall’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro durante il suo controllo
del 27 luglio 2021 (cfr. ad esempio doc. 527-542; 555-569; 583-597; consid.
2.11.).
Dopo l’ispezione del luglio 2021
l’apparecchio adibito alle timbrature non è, però, più stato utilizzato - per
ragioni che non compete al TCA approfondire - ed è stato tolto dall’entrata di RI
1.
La timbratura è stata sostituita
da un foglio per ogni dipendente dove veniva indicata unicamente la presenza,
ma non di preciso le ore di entrata e di uscita lavorate (cfr. consid. 2.10.;
2.11.).
Tali fogli non permettevano di
controllare in modo sufficiente le ore di lavoro effettivamente prestate ogni
giorno dai dipendenti (cfr. consid. 2.7.-2.9.).
Per prassi costante, inoltre, i
formulari intitolati "Rapporto sulle ore perse per motivi economici"
(documento che il datore di lavoro deve inoltrare alla Cassa per ogni periodo
di conteggio nell'ambito della presentazione di una richiesta di indennità per
lavoro ridotto con indicati la durata del lavoro determinante durante il
periodo di conteggio, come pure i giorni durante i quali i dipendenti interessati
non hanno lavorato o lavorato solo parzialmente, nonché le ore perse per giorno
in rapporto alla durata del lavoro determinante e che i dipendenti interessati
confermano apponendo la propria firma; cfr. STAF
B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2.; doc. 654-655; 680; 704), presenti agli
atti (B17-B21), non costituiscono e non possono sostituire un vero e proprio
sistema di controllo del tempo di lavoro, in quanto non danno alcuna
informazione sulle ore di lavoro effettivamente compiute quotidianamente e
quindi sulle eventuali ore di lavoro supplementari o altri tipi di assenza
quali vacanze, assenze in caso di malattia, infortunio, servizio militare,
corsi di perfezionamento professionale o simili (cfr. STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020
consid. 3.4.3.; STF 8C_652/2012 del 6
dicembre 2012 consid. 3; STF 8C_731/2011 del 24 gennaio
2012.
consid. 3.4.; STCA 38.2022.14 dell’11 maggio 2022 consid. 2.15.).
Di conseguenza il tempo di lavoro
dei dipendenti non era sufficientemente controllabile.
L’insorgente, pertanto, da
fine luglio a settembre 2021, non aveva diritto alle indennità per lavoro
ridotto per i propri collaboratori ex art. 31 cpv. 3 lett. a LADI.
2.13
Per quanto concerne il lasso di
tempo da marzo 2020 a luglio 2021 in cui era attiva la macchinetta per
la timbratura, va osservato, in primo luogo, che l’amministratore unico stesso
ha indicato che in ogni caso la situazione era “molto free”, nel senso
che non controllava le timbrature dei dipendenti (cfr. consid. 2.10.).
In secondo luogo, che alcuni
lavoratori, ai quali la Polizia ha mostrato gli estratti delle proprie
timbrature, hanno dichiarato che comunque gli orari di queste ultime non erano
corretti.
Altri hanno poi precisato che,
quando erano in trasferta, non vi era un particolare controllo delle ore
lavorate (cfr. consid. 2.11.).
Ne discende che nemmeno nel
periodo in cui era presente l’apparecchio per timbrare può essere concluso che
la società ricorrente disponesse di un valido sistema di controllo del tempo di
lavoro e quindi della perdita di lavoro.
Del resto alcuni dipendenti,
benché dalle domande di ILR risulti la perdita di parecchie ore di lavoro, hanno
affermato di aver sempre lavorato al 100% del loro grado di occupazione,
e meglio __________, __________, __________ e __________ (tranne 3 o 4 giorni
nel 2020 all’inizio della pandemia; cfr. consid. 2.11.).
Come appena visto, __________,
residente in __________ a __________, ha, tuttavia, asserito di non aver
lavorato 3 o 4 giorni nel 2020 all’inizio della pandemia.
Altri dipendenti hanno
specificato di non aver lavorato durante il primo confinamento in quanto la
ditta era chiusa (cfr. consid. 2.11.).
__________, domiciliata a __________,
ha dichiarato di non aver lavorato da metà marzo a maggio 2020 (cfr. doc. 525;
consid. 2.11.).
__________, residente in Italia a
__________, ha in particolare mostrato un messaggio inviato da RI 1 il 13 marzo
2020.
da cui si evince che “a causa dell’attuale pandemia COVID-10, siamo
costretti a chiudere l’azienda per una settimana. Pertanto dal 16.03.2020 al
20.03.2020
siano costretti a tenere chiusi. In caso di modifiche, sarà nostra
premura avvisarvi per tempo. (…)” (cfr. doc. 117).
__________, anch’ella domiciliata
in Italia a __________, ha peraltro indicato che “nel 2020 per un certo
periodo di due o tre settimane non potevamo entrare in Svizzera in quanto era
stata chiusa la dogana”, benché abbia aggiunto che lei ha comunque lavorato
da casa, avendo un telefono aziendale (cfr. doc. 79-81; consid. 2.11.).
Inoltre dal verbale
d’interrogatorio del 27 gennaio 2023, menzionato dalla parte ricorrente, emerge
che __________, attiva per RI 1 a marzo 2020 (cfr. doc. 1057), ha dichiarato
che “(…) per le ultime due settimane di
marzo 2020 sono rimasta a
casa in quanto vi erano dei problemi di passaggio in dogana... durante le due
settimane a casa non ho lavorato” (cfr. doc. V; consid. 1.7.).
In proposito è utile osservare
che l’Italia, l’8 marzo 2020, ha vietato gli spostamenti, tranne per i
lavoratori frontalieri, dapprima, in Lombardia e in alcune province di Piemonte,
Veneto, Emilia Romagna e Marche (cfr. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg)
e in seguito dal 23 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale italiano,
chiudendo pure le frontiere con l’estero (cfr. https://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf;
Il
13.
marzo 2020 la Svizzera ha introdotto controlli alle frontiere interne e
disposto restrizioni d'entrata alla frontiera con l'Italia, estendendole
progressivamente a tutti i Paesi, ad eccezione del Principato del Liechtenstein,
a meno che, segnatamente, avessero un motivo professionale per l’entrata in
Svizzera e fossero in possesso di un documento di registrazione (cfr. RU 2020
773: art. 3 cpv. 1 lett. c Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il
coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) del 13 marzo 2020; STCA
38.2021.43-44 del 13 settembre 2021).
Inoltre iI 14 marzo 2020 il Consiglio di Stato, con risoluzione n.
1298, ha ordinato la chiusura di tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar,
ecc.), dei negozi
(tranne i punti vendita di generi
alimentari di prima necessità e di farmaci e le stazioni di servizio) e di
altre attività aperte al pubblico (quali parrucchieri ed estetisti). Per le
altre attività dell’economia privata il Governo ha indicato di limitare le
attività al minimo indispensabile e di rispettare le norme igieniche
accresciute e di distanza sociale.
Secondo l’art. 6 cpv. 2 dell’Ordinanza
2.
COVID-19 i negozi e i mercati sono stati chiusi, ad eccezione di quelli
relativi a beni di prima necessità (cfr. cpv. 3), dal 17 marzo all’11 maggio
2020.
(cfr. RU 2020 783; www.admin.ch
/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html;
STCA 38.2021.64 dell’8 novembre 2021).
Il 13 gennaio 2021 è stata
nuovamente ordinata la chiusura al pubblico dei negozi e dei mercati all’aperto
con effetto dal 18 gennaio 2021 fino al 19 aprile 2021 (cfr. Ordinanza COVID-19
situazione particolare del 19 giugno 2020 modifica del 18 dicembre 2020, del 13
gennaio 2021 e del 14 aprile 2021; RU 2020 5813; RU 2021 7; RU 2021 213; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83106.html;
STCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022).
Da metà marzo 2020 a circa metà
maggio 2020, dunque, da una parte, erano vietati gli spostamenti e vigevano restrizioni
d'entrata alla frontiera italo-svizzera, dall’altra, i negozi di beni non di
prima necessità erano chiusi.
Indipendentemente
dall’inesistenza di un valido sistema di controllo delle ore, il diritto alle
ILR non può, dunque, di principio essere negato alla ricorrente in virtù
dell’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI per i dipendenti che effettivamente non hanno
lavorato né in azienda né da casa nel periodo in cui l’azienda - tra metà
marzo e metà maggio 2020 - è rimasta chiusa in virtù delle misure adottate
dalle autorità.
Al riguardo giova, in effetti,
rilevare che l’Alta Corte in una sentenza C 59/01 del 5 novembre 2001 - citata
anche nella STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 (concernente una Sagl attiva
nel settore dell’edilizia, che aveva beneficiato di indennità per intemperie e
alla quale, a seguito di un controllo della SECO, quest’ultima aveva ordinato
la restituzione delle prestazioni percepite; cfr. consid. 2.8.) - relativa a un
caso di diniego di ILR, per mancanza di un sistema di controllo del tempo di
lavoro, a una ditta che per ordine dell’autorità ha dovuto interrompere la
propria attività a causa di un rischio elevato di slavine dal 21 al 26 febbraio
1999.
(solo dal 1° marzo 1999 era stata ripristinata l’erogazione della corrente
elettrica e le strade avevano potuto essere ripercorse dal giorno successivo),
ha stabilito che:
" (…) Den
Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung mit dem Hinweis auf das Fehlen der
betrieblichen Arbeitskontrolle als formelles Beweiserfordernis zu verneinen,
obwohl der vollständige Ausfall ohne weiteres ausgewiesen (Erw. 2a) und damit
kontrollierbar im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. a AVIG ist, erweist
sich als überspitzt formalistisch und ist somit unzulässig.”
La
nostra Massima Istanza, nel giudizio C 59/01, ha evidenziato che si rivela come
eccessivamente formalista, e perciò inammissibile, il diniego del diritto alle
ILR riferendosi alla mancanza di un sistema di controllo come requisito
formale, allorché la completa perdita di lavoro è senz’altro comprovata e
quindi controllabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI.
Per contro l’insorgente, da metà
maggio a novembre 2020 e da gennaio a luglio 2021 (oltre che da fine luglio a
fine settembre 2021; cfr. consid. 2.12.), non aveva diritto alle indennità
per lavoro ridotto per i propri collaboratori ex art. 31 cpv. 3 lett. a LADI,
poiché, conformemente a quanto esposto sopra, il tempo di lavoro dei dipendenti
non era sufficientemente controllabile.
2.14
Per
quanto attiene in generale al principio della restituzione, giova sottolineare
che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una
prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La
prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è
determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del
fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona
fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione.
Il
problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura
successiva di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata
in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134
consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2
dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre
2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den
Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125
a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
In
casu la ricorrente ha beneficiato indebitamente - tramite decisioni informali
di attribuzione delle ILR - di indennità per lavoro ridotto a cui non aveva oggettivamente
diritto per i propri dipendenti, in quanto il tempo di lavoro non era
sufficientemente controllabile, da metà maggio a novembre 2020 e da gennaio a
settembre 2021 (cfr. consid. 2.12.; 2.13.).
A
prescindere dall’esito finale della vertenza penale, la restituzione delle
indennità per lavoro ridotto concernenti i periodi da metà maggio a
novembre 2020 e da gennaio a settembre 2021 s’impone, dunque, già per ragioni connesse esclusivamente alla LADI.
L’amministratore unico
dell’insorgente ha peraltro ammesso “di aver calcato la mano sulle indennità
per lavoro ridotto durante il periodo pandemico” (cfr. doc. 436; consid.
2.10.).
Questa Corte
ritiene, pertanto, giustificata in concreto l’applicazione dell’art. 53 cpv. 1
e 2 LPGA che sottende l’obbligo di restituzione (cfr. consid. 2.3.; STCA
38.2021.96
del 30 marzo 2022 consid. 2.10. e STCA
38.2022.81
del 16 gennaio 2023 consid. 2.9., già citate sopra).
2.15
Il
diritto alle ILR non può, tuttavia, essere escluso nel lasso di tempo di
confinamento tra metà marzo e metà maggio 2020 in cui l’azienda era
chiusa per i dipendenti che non hanno svolto alcuna attività lavorativa né in
sede né da casa (cfr. consid. 2.13.).
Per
tale periodo, quindi, senza ulteriori accertamenti, non sono dati i presupposti
per rivedere le decisioni con cui sono state corrisposte all’insorgente le ILR
(cfr. consid. 2.3.).
In concreto si impone, pertanto,
un rinvio degli atti per un complemento istruttorio.
La Cassa, in particolare, dovrà verificare
se e per quanto tempo l’azienda nei mesi da marzo a maggio 2020 è stata chiusa
e quali dipendenti, frontalieri e non, per i quali sono state chieste le ILR
nei mesi in questione non hanno effettivamente lavorato - nemmeno da casa - in
tale periodo e i relativi motivi.
In proposito si segnala, ad
esempio, che __________, domiciliata a __________, ha indicato di non aver lavorato
da marzo ad agosto/settembre 2020 non solo poiché la ditta era chiusa, ma anche
perché non stava bene dal profilo psicofisico e la sorella medico non l’ha più
lasciata lavorare per paura del COVID (cfr. doc. 143; consid. 2.11).
2.16
In esito a quanto sopra, si
giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio
degli atti alla Cassa perché, dopo aver esperito le indagini necessarie,
effettui un nuovo calcolo dell’importo delle indennità per lavoro ridotto
effettivamente percepito a torto dalla ricorrente dal 14 marzo al 30 novembre
2020.
e dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 da restituire, tenendo conto di
quanto stabilito ai consid. 2.12.-2.15.
La parte resistente, in caso di
dubbio, avrà comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale
prima di decidere di nuovo (almeno parzialmente) in merito alla restituzione
(cfr. consid. 2.2.) delle indennità di disoccupazione percepite dalla
ricorrente (cfr. STCA 38.2022.12 del 17 ottobre 2022 consid. 2.78.; STCA
38.2022.16
del 23 maggio 2022 consid. 2.10.).
2.17
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023
consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA
38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile
2022.
consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.96 del 30 marzo 2022 consid. 2.14.; STCA
38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre
2021.
consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.18
Vincente parzialmente in causa, la
ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 500.--
a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione del 27 febbraio 2023 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa perché proceda come indicato al consid. 2.16.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà
alla parte ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti