38.2023.26
Rettamente negato condono della restituzione delle ID percepite in eccesso in quanto la Cassa aveva, a torto, computato un guadagno intermedio inferiore al reale. Non adempiuto requisito della buona fede; grave negligenza della ricorrente
19 giugno 2023Italiano33 min
conseguenza, non si può ritenere che l’importo di CHF 1'259.10 sia stato percepito
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2023.26
CL/gm
Lugano
19 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana
Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28
marzo 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del
13 marzo 2023 emanata dalla
Sezione del lavoro, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione
contro la disoccupazione
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 10 maggio 2022, la Cassa Disoccupazione __________
(in seguito: Cassa), confermando il proprio provvedimento del 14 gennaio 2022
(cfr. doc. 3, pag. 95-97), ha chiesto a RI 1 – (re)iscrittasi in disoccupazione
con effetto a decorrere dal 2 novembre 2020 (cfr. doc. 3, ag. 201) - la
restituzione della somma di fr. 1'292.40 a titolo di prestazioni LADI
indebitamente percepite dall’assicurata per i mesi di agosto e novembre 2021.
A
motivo della restituzione, l’amministrazione ha posto il fatto di avere
erroneamente inserito, nel calcolo delle prestazioni spettanti all’assicurata,
un guadagno intermedio mensile inferiore rispetto a quanto effettivamente
percepito dalla medesima (cfr. doc. 3, pag. 57-59).
1.2. Con
scritto del 1° giugno 2022 (consegnato alla Posta il 7 giugno 2022; cfr. doc.
3, pag. 43), l’assicurata ha chiesto il condono della restituzione, facendo
valere le seguenti motivazioni:
" (…) per me non sarebbe nemmeno
possibile restituire la somma di CHF 1'293.40 [recte 1'292.40] come da voi
richiesto. Tra il mio guadagno e la vostra parte di disoccupazione, sto vivendo
con una media mensile di chf 2'000.00 / 2'100.00. Con questa somma devo pagare
l’affitto, la cassa malati, le assicurazioni e devo anche pagarmi da vivere.
Ho
sempre preso il lavoro che riuscivo a trovare senza fare storie e mi ritrovo penalizzata
ulteriormente perché ho accettato un lavoro stagionale pur di potermi
guadagnare da vivere.
A
sto punto sembra quasi un lusso poter sopravvivere. Con tutta la mia buona
volontà, non sono in grado di rimborsare la somma che mi chiedete.
Capisco
perfettamente che volete indietro questi soldi, ma purtroppo la mia situazione
è quella e ad essere sinceri non è bello vivere così ma provo con tutte le mie
forze e le mie capacità di riuscire a vivere al meglio con quel poco che ho
senza chiedere o elemosinare aiuti.
Per
questi motivi vi chiedo gentilmente di volermi concedere il condono per la
somma di CHF 1'293.40 [recte 1'292.40].
Come
già scritto nella lettera del 18.01.2022 la miglior proposta che posso fare è
di pagarvi CHF 50.- / 100.- al mese facendo un ulteriore grande sacrificio per
farvi vedere la mia buona volontà, anche se mi metterebbe ulteriormente in
difficoltà.
Capisco
che il vostro lavoro non è facile e che tutti cercano soldi, io non cerco soldi
ma solo il diritto di poter sopravvivere con le mie forze e ci sto provando ma
con a disposizione solo chf 2'000.00 / 2'100.00, sinceramente non è per niente
facile” (cfr. doc. 3, pag. 42).
1.3. Con
decisione del 19 gennaio 2023, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha
parzialmente accolto la richiesta di condono formulata dal RI 1, e meglio come
segue:
" (…)
3.
Nel caso concreto e a fronte di un guadagno assicurato di CHF 2'453.00, il
presente Ufficio rileva che l’assicurata nel mese di agosto 2021 ha beneficiato
di CHF 1'759.05 quale indennità di disoccupazione e conseguito un guadagno
intermedio di CHF 1'814.05, per un totale di mensile di CHF 3'573.10.
L’errore
nel versamento delle prestazioni assicurative da parte della Cassa risultava
pertanto evidente e non poteva essere ignorato dalla signora RI 1, la quale
avrebbe dovuto prendere immediatamente contatto con la Cassa per verificare la
legittimità delle indennità percepite. Questa negligenza fa pertanto cadere il
principio della buona fede all’assicurata per il mese di agosto 2021.
Non
essendo adempiuto uno dei presupposti cumulativi contemplati dai combinati
disposti di cui agli articoli 25 LPGA e 4 OPGA, la domanda di condono per il
mese di agosto 2021 deve essere respinta già per questo motivo.
Per
quanto concerne il versamento delle indennità di disoccupazione del mese di
novembre 2021 si rileva che, in considerazione del fatto che la differenza tra
l’importo effettivamente dovuto e quello versato dalla Cassa è minimo, l’errore
non poteva risultare evidente agli occhi dell’assicurata. Pertanto non può
essere imputato alla Signora RI 1 della negligenza e, di conseguenza, la buona
fede le viene riconosciuta. Preso atto di ciò, dalla documentazione prodotta
dall’interessata (…), non risulta nessuna disponibilità eccedente l’importo destinato
alla copertura del fabbisogno vitale, ragione per cui è possibile concludere
che la restituzione causerebbe alla Signora RI 1 una situazione economica di
grave rigore.
La
richiesta di condono può pertanto essere parzialmente accolto limitatamente al
mese di novembre 2021.”.
L’assicurata,
non essendo dato il presupposto della buona fede per quanto attiene
all’indebita percezione delle prestazioni LADI del mese di agosto 2021, non si
è quindi vista condonare dall’amministrazione il residuo importo di fr.
1'259.10 (cfr. doc. 6).
1.4. Dopo che
con opposizione del 28/30 gennaio 2023 (cfr. doc. 7), l’assicurata – con
argomenti del tutto analoghi a quelli poi riproposti in sede ricorsuale e per i
quali, quindi, meglio si dirà al consid. 1.5. - ha impugnato il provvedimento
del 19 gennaio 2023, con decisione su opposizione di data 13 marzo 2023, la
Sezione del lavoro ha confermato la propria precedente decisione e negato a RI
1 il condono della restituzione di fr. 1'259.10 a titolo di prestazioni LADI percepite
a torto per il mese di agosto 2021. L’amministrazione ha così argomentato:
" (…)
3.
Le motivazioni addotte dalla signora RI 1 in sede di opposizione non possono
essere accolte (…).
Nel
caso in esame, per il mese di agosto 2021, l’opponente ha lavorato sia per il __________
che per l’__________ (per quest’ultima 77 ore), guadagnando rispettivamente
degli stipendi lordi di CHF 100.00 e di CHF 1'886.5 (totali CHF 1'986.50).
Questi importi sono stati correttamente indicati nei due attestati di guadagno
intermedio. Tuttavia, nel conteggio di agosto 2021 datato 13 ottobre 2021, la
Cassa ha indicato unicamente CHF 100.00 di guadagno intermedio. È stato poi
versato sul conto dell’assicurata un pagamento di CHF 1'759.05.
Tenuto
conto che l’assicurata guadagna importi diversi ogni mese, è opportuno
analizzare anche quanto accaduto nei mesi precedenti.
Nel
mese di luglio 2021 l’assicurata ha lavorato 42 ore per l’__________ per uno
stipendio lordo di CHF 1'029.00. Nel conteggio del mese di luglio 2021 datato 3
agosto 2021 sono stati indicati CHF 932.00 di guadagno intermedio e la Cassa ha
versato dell’indennità di disoccupazione nella misura di CHF 1'150.30 a favore
dell’assicurata.
Nel
mese di maggio 2021 l’assicurata ha lavorato per 91 ore per l’__________ ed ha
ricevuto un compenso di CHF 2'229.50 lordi. Nel conteggio del mese di maggio
datato 14 luglio 2021, la Cassa ha indicato un guadagno intermedio di CHF
1'153.90 e ha versato all’assicurata CHF 900.25 a titolo di indennità di
disoccupazione.
Fatte
queste premesse, è evidente che l’opponente avrebbe dovuto realizzare
immediatamente che si trattava di un errore della Cassa. Nel conteggio di
agosto 2021 infatti sono stati indicati unicamente CHF 100.00 di guadagno
intermedio, quando l’assicurata aveva lavorato per ben 77 ore e guadagnato CHF
1'886.50 per il suo lavoro all’__________.
Non
da ultimo, facendo un confronto con i mesi precedenti, l’insorgente avrebbe
dovuto rendersi subito conto di aver percepito delle indennità di
disoccupazione troppo alte. Non può essere sfuggito che nel mese di maggio 2021
con la sua attività lavorativa aveva guadagnato circa CHF 200.00 in più
rispetto al mese di agosto e alla fine del mese di maggio la Cassa le aveva
versato CHF 900.25. Per il mese di agosto 2021 invece ha ricevuto praticamente
il doppio da parte della Cassa.
In
aggiunta a questo, a luglio 2021 l’assicurata ha lavorato unicamente 42 ore per
l’__________, percependo CHF 1'029.00. In tal caso ha ricevuto CHF 1'150.30 a
titolo di indennità. A tal proposito, per il mese di agosto 2021, la signora RI
1 avrebbe dovuto senz’altro chiedersi come mai percependo uno stipendio
equivalente a quasi il doppio del mese precedente ha ricevuto delle indennità
di disoccupazione addirittura superiori rispetto a luglio 2021.
Per
tutti questi motivi, non si può dunque ritenere che l’importo di CHF 1'759.05
sia stato percepito in buona fede, nel senso che l’interessata – facendo uso di
un normale grado di diligenza ed attenzione – avrebbe potuto e dovuto
accorgersi dell’errore, o perlomeno nutrire dubbi sulla correttezza del
conteggio, e contattare senza indugio la Cassa per chiarire la questione.
In
conclusione, il fatto di avere omesso di informarsi presso la Cassa riguardo al
conteggio delle prestazioni di disoccupazione relative al mese di agosto 2021,
non può essere considerata una negligenza lieve. Alla signora RI 1 non può
quindi essere riconosciuta la buona fede.
Fatti
I
motivi invocati in opposizione non permettono di giungere ad una valutazione
differente.
4.
In considerazione di quanto indicato, non essendo adempiuto uno dei presupposti
cumulativi contemplati dai combinati disposti di cui agli articoli 25 LPGA e 4
OPGA (buona fede), la domanda di condono è respinta già per questo motivo. Lo
scrivente Ufficio può quindi prescindere dall’esaminare la questione a sapere
se la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse cagionerebbe per
l’assicurato un grave rigore economico.
5.
Per quanto concerne la rateizzazione dell’importo da restituire alla Cassa, si
informa che è necessario prendere contatto e chiedere un piano di rateizzazione
direttamente a quest’ultima.” (cfr. doc. 8).
1.5. In data 28 marzo 2023, RI 1 ha
presentato un tempestivo ricorso contro la decisione su opposizione del 13
marzo precedente. Nell’impugnativa - erroneamente indirizzata alla Sezione del
lavoro e da questa trasmessa al TCA (cfr. doc. II) -, la ricorrente ha chiesto
all’amministrazione di “ritirare la pretesa in quanto incoerente nel
ragionamento” o di “accettare un pagamento a rate” da fr. 50.- o 100.-
cadauna di quanto dovuto in restituzione ed anticipato che “qualora dovesse
pervenirmi ancora la richiesta di pagare l’intera somma in una rata ricorrerò
subito e sempre alla facoltà di oppormi a tale decisione in quanto non possiedo
i mezzi per restituirli e avendo in buona fede fatto un’offerta dignitosa nei
miei confronti e certamente accettabile da parte vostra”. In particolare, a
sostegno delle proprie pretese, RI 1 ha fatto valere le seguenti motivazioni:
" (…) risulta poco discutibile la
colpa di un comportamento in mala fede. Infatti, difficilmente posso oppormi a
tale decisione visto che l’argomentazione basa su fattori prettamente numerici
non confutabili come lo sarebbe argomenti di altra natura.
Con
tale decisione ne segue il pagamento fr. 1259.10 in una rata.
Tuttavia,
leggendo il resoconto della lettera, non ho potuto sorvolare il fatto che ne
punto 3 (paragrafo 4) l’argomentazione si sviluppa attorno a due errori fatti
dalla Cassa. Il primo errore, ritenuto di poca importanza e subito chiuso,
ammette la possibilità di aver agito in buona fede. Pertanto, avete deciso che
la somma non va restituita anche perché, qui cito:
“[…]
la restituzione causerebbe alla signora RI 1 una situazione economica di grave
rigore”.
Ora,
essendo la restituzione di tale modica somma probabile a causa di una grave
situazione economica non posso spiegarmi come abbiate valutato la restituzione
del secondo errore effettuato dalla Cassa. Da parte mia ho già presentato
l’offerta di pagare in rate la somma decisa precedentemente. Questa offerta è
stata ignorata. Come avete già compreso, è impossibile la restituzione
immediata della somma intera.” (cfr. doc. I).
1.6. Nella sua risposta del 13 aprile 2023
la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa ed apportato
le seguenti precisazioni:
" (…) Facendo uso di un normale
grado di diligenza ed attenzione, l’assicurata avrebbe potuto e dovuto
accorgersi – o perlomeno nutrire dubbi – sulla correttezza del conteggio della
Cassa del mese di agosto 2021, dove è stato inserito un guadagno intermedio di
soli CHF 100.00 (doc. 3, pag. 132), mentre l’opponente ha realizzato un
guadagno intermedio di ben CHF 1’814.05 (doc. 3, pag. 108).
Di
conseguenza, non si può ritenere che l’importo di CHF 1'259.10 sia stato percepito
in buona fede. Riconosciuto l’errore, l’interessata avrebbe dovuto contattare
senza indugio la Cassa per chiarire la questione. Infine, siccome il
presupposto della buona fede non risulta essere adempiuto, l’UG può prescindere
dall’esaminare il grave rigore economico che causerebbe la restituzione
dell’importo alla signora RI 1 (artt. 25 LPGA e 4 OPGA).
3.
Per quanto concerne la rateizzazione, si rimanda interamente al punto 5 della
decisione su opposizione (doc. 8) e si ribadisce che non è l’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro competente in merito alla rateizzazione dell’importo
del restituire, bensì la Cassa disoccupazione __________ di __________. Si
invita quindi la signora RI 1 a prendere contatto con quest’ultima.” (cfr. doc.
V).
1.7. In data 14 aprile 2023, il TCA ha
assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine di dieci giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a
ragione, o meno, negato a RI 1 il condono della restituzione della somma di fr.
1'259.10, corrispondente alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione che l’assicurata ha percepito indebitamente nel mese di agosto
2021.
2.2. L'art. 95 LADI regola la restituzione
di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011,
la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di
cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce
che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
La giurisprudenza federale
sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva
tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF
C21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STFA C 174/04 del 27 aprile 2005).
2.3. L'art. 4 OPGA regola il condono.
Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà,
l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle
prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante per il riconoscimento
di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa
in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda
scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve
essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in
giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul condono è pronunciata una
decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5 OPGA definisce cosa si
intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1La grave difficoltà ai
sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a
norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le
spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti
secondo la LPC.
2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del
capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
quale importo destinato alla copertura
del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui
all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC, quale pigione di un appartamento:
l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1
lettera b LPC;
b. per le persone
che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi
l’anno;
c. per tutti: quale
importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la
versione vigente dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI)
sui premi medi cantonali e regionali dell’assicurazione delle cure
medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.
3 Per le persone che vivono in un istituto o in un
ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza
netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel
caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo
ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale
limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4 Sono computati come spese supplementari:
a. per le persone
sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi,
12 000 franchi;
c. per gli orfani
che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”.
Secondo la legge, dunque, perché
sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano
adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato ha percepito la
prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli imporrebbe
una grave difficoltà.
Qualora difetti una delle due
condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.
2.4. La buona fede presuppone che
l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta
ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua
negligenza.
La giurisprudenza ha precisato che
la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora
i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo
di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o
negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede
quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione
lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 9C_16/2019 del 25
aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF
8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144;
STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa
C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N.
38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N.
14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97,
consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Come in altri ambiti, la misura della necessaria diligenza si
apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato
quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere,
stato di salute, grado di istruzione ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/ 2018
del 28 febbraio 2018 consid. 1; 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13; DTF 138 V 218 consid.
4).
Le prestazioni sono percepite in buona fede quando la persona assicurata
ignorava o non poteva sapere che le prestazioni erano versate a torto nel
momento in cui le ha percepite, ossia quando manca la consapevolezza di aver
percepito indebitamente delle prestazioni (Pétremand, in Commentaire romand,
Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 25 n. 64;
Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, art. 25 n. 65, Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2015, § 43 n. 16).
Si è in presenza di una negligenza
grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere
ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una
situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 9C_16/2019 del 25
aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA
2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).
Inoltre, la buona fede deve essere
negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva
attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova
dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC;
DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).
L’esclusione
della buona fede non deve necessariamente ricadere in una violazione
dell’obbligo di informare o di notifica.
Anche
un’omissione nel farsi parte attiva verso l’amministrazione potrebbe entrare in
considerazione (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e
5.2 con rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1).
Nell’ambito, per esempio, di un conteggio delle prestazioni complementari
errato, di principio la persona interessata non può richiamarsi alla buona fede
se non controlla per niente o se verifica in maniera poco accurata il foglio di
calcolo delle prestazioni complementari e conseguentemente non comunica
all’amministrazione un errore per lei facilmente riconoscibile (sentenza
9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 con rinvio alla sentenza
9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1).
In
tale contesto, non è quindi decisivo il fatto che la ricorrente abbia sempre
collaborato con l’amministrazione e che non abbia sottaciuto informazioni,
bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell’errore
contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale
incongruenza all’amministrazione (STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid.
6.1).
2.5. Il
Tribunale federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in
DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una
domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo
percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede
doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla
modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.
Colui che
si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita
per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se
l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento
della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il
nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della
rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.
L’Alta Corte, con
giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego
del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che
l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non
aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame
avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore,
di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta
alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto
delucidazioni in merito all’autorità competente.
In
un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha
confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto,
Considerandi
in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel
caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente
l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli
avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza
titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.
In una
sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag.
70.
(ed in concreto richiamata dalla Cassa tanto nella propria decisione del 10
febbraio 2022 quanto nella decisione su opposizione del 27 dicembre successivo;
cfr. supra consid. 1.4. e doc. 7/1 e 9), relativa ad un assicurato al quale la
cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di
indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare
la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte
sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti
l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore
all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente
troppo elevato.
L’Alta
Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato
a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione
disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di
un caso di negligenza lieve.
Al
riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006 e STF 9C_184/2015 dell’8
maggio 2015; STF 8C_178/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.1. in fine.
2.6
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro
datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie
leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui che rivendica
prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni
necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire
le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso (cfr.
art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni
assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il
datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire
nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per
accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti
a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la
"Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi
congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare
all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni
sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni
determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.
31.
cpv. 2 LPGA).
Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei
beneficiari di prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25
luglio 2001, consid. 2 in fine).
Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
Il dovere di informazione costituisce una concretizzazione del
principio della buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid.
7.3.4.).
2.7
Nella
concreta evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (classe 1965), dopo
lavorato sino al 31 ottobre 2019 per __________, in qualità di “responsabile
negozio” (cfr. doc. 3, pag. 254-259), si era già iscritta in disoccupazione
precedentemente al periodo che qui ci concerne, e meglio dal 1° novembre 2019
(cfr. doc. 3, pag. 246), postulando il diritto alle indennità di disoccupazione
a partire da gennaio 2020 (cfr. doc. 3, pag. 256-259).
Già in
quell’occasione, con scritto del 12 novembre 2019, la Cassa aveva comunicato
alla qui ricorrente le “principali condizioni del diritto all’indennità di
disoccupazione”. In particolare, il guadagno assicurato di RI 1 ammontava a
fr. 2'453.- al mese, l’’indennità giornaliera era pari a fr. 90.45 e quella
mensile a fr. 1'962.75, (cfr. doc. 3, pag. 244-245).
Dai
conteggi in atti emerge che l’assicurata, tra gennaio e giugno 2020, ha
percepito, a titolo di indennità di disoccupazione mensili somme che variano da
un minimo di fr. 1'667.60, ad un massimo di fr. 1'918.- (cfr. doc. 3, pag. 221,
224, 228, 231, 234 e 237).
Il
nominativo di RI 1 è, poi, stato annullato dal sistema COLSTA a decorrere dal
1° luglio 2020, allorquando ella è tornata alle dipendenze dell’__________
(cfr. doc. 3, pag. 219), presso la quale è, poi, stata attiva sino al 31
ottobre successivo (cfr. doc. 3, pag. 217-218).
La
ricorrente, nuovamente terminato il rapporto lavorativo con l’associazione, si
è quindi stata reiscritta in disoccupazione ed è stata nuovamente registrata
nel sistema COLSTA, e meglio dal 2 novembre 2020 (cfr. doc. 3, pag. 201).
Dalla
comunicazione trasmessa dalla Cassa all’assicurata il 16 dicembre 2020 risulta
che sia il guadagno assicurato, che l’indennità mensile media erano rimasti (praticamente)
invariati rispetto alla precedente iscrizione in disoccupazione (cfr. art. 37
cpv. 4 OADI in relazione all’art. 23 LADI) ed ammontavano a fr. 2'453.-,
rispettivamente fr. 1'962.- (cfr. doc. 3, pag. 196).
Dai
conteggi in atti emerge che l’assicurata ha percepito, a titolo di indennità di
disoccupazione:
-
per il mese di novembre 2020 fr. 1’909.75 (cfr. doc. 3, pag. 195 e
190-191);
-
per il mese di dicembre 2020 fr. 2’183.- (cfr. doc. 3, pag. 194 e 189);
-
per il mese di gennaio 2021 fr. 1'992.70 (cfr. doc. 3, pag. 184);
-
per il mese di febbraio 2021 fr. 1'897.75 (cfr. doc. 3, pag. 178);
-
per il mese di marzo 2021 – allorquando risultava inabile per malattia
ma aveva esaurito il diritto alle indennità perdurando la sua incapacità da
oltre trenta giorni (cfr. doc. 173-174) - fr. 189.75 (cfr. doc. 3, pag.
172-174).
Dal
mese di maggio 2021, l’assicurata ha, poi, iniziato a lavorare, percependo così
un guadagno intermedio, presso l’__________ (cfr. doc. 3, pag. 167-168), e
meglio come risulta tanto dai formulari “indicazioni della persona
assicurata” (in seguito: IPA), che dagli “attestati del datore di lavoro”
in atti per i mesi da maggio ad ottobre 2021 (cfr. doc. 3, pag.
117-118,123-129,133-134, 139-143;145-148, 150-151, 154-155, 160-161, 162-163,
167-168).
Lavorando
per l’__________, RI 1 ha percepito i seguenti guadagni mensili:
-
nel mese di maggio 2021 fr. 2'229.50 lordi (cfr. doc. 3, pag. 158-159 e
165);
-
nel mese di giugno 2021 fr. 1'274 lordi (cfr. doc. 3, pag. 160-161);
-
nel mese di luglio 2021 fr. 1'029.- lordi (cfr. doc. 3, pag. 150-151);
-
nel mese di agosto 2021 fr. 1'886.50 lordi (cfr. doc. 3, pag. 147-148);
-
nel mese di settembre 2021 fr. 1'568.- lordi (cfr. doc. 3, pag.
139-140);
-
nel mese di ottobre 2021 fr. 1'335.25 lordi (cfr. doc. 3, pag. 123-124).
Dagli
atti emerge, inoltre, che “nel corso della (…) seduta del 16 agosto 2021”,
il __________ di __________ ha deciso di assumere la ricorrente “a titolo di
incarico, a ore, quale addetta alle pulizie dell’Istituto __________ di __________”
(cfr. doc. 3, pag. 144).
Lavorando,
quindi, come addetta alle pulizie, RI 1 ha percepito:
-
nel mese di agosto 2021 fr. 100.- lordi (cfr. doc. 3, pag. 133-135);
-
nel mese di settembre 2021 fr. 1'100.- lordi (cfr. doc. 3, pag.
128-130);
-
nel mese di ottobre 2021 fr. 925.- lordi (cfr. doc. 3, pag. 120-121);
-
nel mese di novembre 2021 fr. 1'000.- lordi (cfr. doc. 3, pag. 111-112).
Giova,
in particolare, evidenziare che dal maggio al novembre 2021, la Cassa ha
versato alla ricorrente, secondo quanto emerge dai conteggi in atti, le
seguenti prestazioni LADI:
-
per il mese di maggio 2021 fr. 900.25 a fronte di un guadagno intermedio
lordo di fr. 1’153.90 (cfr. doc. 3, pag. 156);
-
per il mese di giugno 2021 fr. 0.- a fronte di un guadagno intermedio
lordo di fr. 2'019.- (cfr. doc. 3, pag. 157);
-
per il mese di luglio 2021 fr. 1'150.30 a fronte di un guadagno
intermedio lordo di fr. 932.- (cfr. doc. 3, pag. 152);
-
per il mese di agosto 2021 fr. 1'759.05 a fronte di un guadagno
intermedio lordo computato dalla Cassa di fr. 100.- (cfr. doc. 3, pag. 132) ed
annunciato di fr. 1’986.50 lordi (cfr. doc. 3, pag. 133-134 e 147-148);
-
per il mese di settembre 2021 fr. 0.- a fronte di un guadagno intermedio
lordo di fr. 2'520.15 (cfr. doc. 3, pag. 127);
-
per il mese di ottobre 2021 fr. 0.- a fronte di un guadagno intermedio
lordo di fr. 2'134.35 (cfr. doc. 3, pag. 119);
-
per il mese di novembre fr 1'100.30 a fronte di un guadagno intermedio
lordo di fr. 1'000.- (cfr. doc. 3, pag. 110).
Con
decisione del 14 gennaio 2022, la Cassa ha, come visto, chiesto a RI 1 la
restituzione di quanto percepito indebitamente per i mesi di novembre ed agosto
2021.
(cfr. supra consid. 1.1. e doc. 95-97).
2.8
Chiamata
a dirimere la presente vertenza, questa Corte rileva, innanzitutto, che la
ricorrente ha indicato di vivere, con difficoltà, grazie ad entrate mensili che
si attestano sui fr. 2'000.- / 2'100.- (cfr. supra consid. 1.2.).
Nel
mese di agosto 2021, come visto, RI 1 ha percepito sia fr. 100.- lordi
lavorando come addetta alle pulizie per il __________, sia fr. 1'886.50 lordi
per l’attività svolta presso l’__________, per un totale di fr. 1'986.50 lordi
(cfr. supra consid. 2.7.).
Avendo
la Cassa erroneamente computato il solo guadagno di fr. 100.00 lordi a titolo
di guadagno intermedio, per il mese di agosto 2021 l’amministrazione ha, poi,
erogato a RI 1 prestazioni LADI per totali fr. 1'759.05 netti (cfr. supra
consid. 2.7).
Ne
consegue che, per il mese di agosto 2021, la ricorrente ha avuto entrate che,
rispetto ai fr. 2'000.- / 2'100.- abituali, sono state ben superiori, e meglio
pari a fr. 3'561.70 netti (fr. 1'759.05 netti di indennità LADI, cfr. doc. 3,
pag. 132; fr. 93.60 netti dal __________, cfr. doc. 135; fr. 1'709.05 netti
dall’__________, cfr. doc. 3, pag. 149).
Alla
luce di questa importante differenza, RI 1 non poteva, quindi, usando il minimo
di attenzione e diligenza imposto dalle circostanze (cfr. supra consid. 2.4. e
2.5.), non rendersi conto (se non per una grave negligenza) che ella, per il
mese di agosto 2021, aveva beneficiato a torto almeno di parte delle
prestazioni versatele dall’assicurazione contro la sua disoccupazione.
L’insorgente
avrebbe quindi dovuto prendere immediato contatto con la Cassa onde verificare
i motivi e la correttezza, o meno, di tale accredito, ciò che non ha fatto,
sebbene l’errore commesso dall’amministrazione fosse facilmente rilevabile.
Ciò
ritenuto, in primo luogo, che le sue entrate per agosto 2021 sono state ben
superiori rispetto alla media di quanto percepito, tra disoccupazione ed
attività lavorative, sin da gennaio 2020.
Secondariamente,
non poteva sfuggire alla ricorrente la circostanza che per agosto 2021,
malgrado avesse lavorato (e quindi percepito a titolo di guadagno intermedio)
più del mese precedente, abbia ricevuto indennità LADI superiori rispetto a
quelle percepite per luglio 2021.
In
ragione di quanto precede, la pretesa buona fede di RI 1 non può essere
tutelata.
2.9
Alla
luce delle risultanze di cui sopra, il TCA, non potendo riconoscere la buona
fede della ricorrente, prima condizione per ottenere un eventuale condono, deve
confermare la decisione su opposizione del 13 marzo 2023, senza che sia
necessario entrare nel merito del secondo requisito di cui all’art. 25 cpv. 1
LPGA (“gravi difficoltà”; cfr. supra consid. 2.2. e 2.3.).
Va,
infine, osservato che, in ogni caso, l’assicurata, ha indicato di essere
disposta ad effettuare (a titolo di restituzione di quanto indebitamente
percepito) un “(…) pagamento a rate (…) di 50.-/massimo 100.- al mese, fino
a restituzione completa della somma richiesta” (cfr. supra consid.
1.5
e doc. I).
A tale
proposito giova segnalare, come del resto indicato anche dalla resistente (cfr.
supra consid. 1.6.), che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze
economiche della ricorrente deve essere concordata con l’amministrazione.
Questo
tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è
tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).
2.10
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Nel
caso concreto, l’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA concerne una
richiesta di condono.
Questo
Tribunale rileva che in una sentenza 9C_639/2011 del
30.
agosto 2012 consid. 3.2., l’Alta Corte ha stabilito che non si
è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della
restituzione di prestazioni (cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2 e U. Kieser,
ATSG-Kommentar, 4a edizione, n. 70 ad art. 61, pag. 1101 e i riferimenti ivi
menzionati).
La
questione di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a
prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non necessita di
ulteriori approfondimenti, ritenuto, d’un lato, che nel caso in cui la lite
vertesse su prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto
la LADI non ne prevede l’applicazione.
D’altro
lato, anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero
comunque imposte spese.
In
effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà
di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,
deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du
21.
juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances
selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della
gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti