38.2023.27
A ragione la Cassa ha chiesto la restituzione delle indennità per insolvenza percepite indebitamente dalla ricorrente
14 agosto 2023Italiano37 min
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2023.27
CL/gm
Lugano
14 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 aprile 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 marzo 2023 emanata dalla
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 26 gennaio 2023 la
Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr.
18'697.70, dalla medesima percepiti a torto a titolo di indennità per
insolvenza nel 2017, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) In
data 19 giugno 2017 ha presentato alla nostra Cassa una richiesta di indennità
per insolvenza rivendicando indennità salariali non percepite dalla fallita
ditta (…). Nell’usuale documentazione allegata vi era anche il formulario di
“Cessione”, firmato da parte sua il 27 marzo 2017, che riportava la dicitura “sarò
tenuta a restituire l’indennità nel caso in cui il credito salariale sarà
successivamente coperto dal mio ex datore di lavoro oppure verrà respinto nella
procedura di fallimento”.
Il 19 luglio 2017 le abbiamo corrisposto,
per il tramite del sindacato __________ di __________ un acconto netto di fr.
14'950.70 stabilito su un importo complessivo lordo pari a fr. 24'917.85 (…).
Il 25 agosto 2017 le abbiamo corrisposto,
sempre per il tramite del suo patrocinatore, il saldo netto ammontante a fr.
3'747.00.
Il 19 gennaio 2023 l’Ufficio fallimenti di __________
ha informato la Cassa che a partire dal 20 gennaio 2023 sarebbe stata
depositata la graduatoria inerente il fallimento della società. Relativamente
alla nostra notifica di credito siamo stati informati che il credito
concernente i salari scoperti pari a fr. 24'917.85 è stato stralciato poiché
risultava già essere stato indennizzato dalla ditta. A comprova di tale
versamento sono stati forniti i conteggi salariali, da lei sottoscritti, con la
dicitura “pagato a contanti”.
In considerazione di quanto precede si
evince come le indennità per insolvenza, per un importo netto di fr. 18'697.70
non le fossero dovute e pertanto devono esserle chieste in restituzione” (cfr.
doc. 14-15 del fascicolo 2/3).
1.2. L’assicurata ha impugnato tale
provvedimento mediante opposizione inviata il 18 febbraio 2023 facendo valere
che gli stipendi in questione “mi sono stati versati tramite sindacato, non
mi sono mai stati versati dal mio datore di lavoro”.
RI 1 ha, poi, indicato che la
presenza della dicitura rilevata dalla Cassa sulle buste paga, nonché della
propria firma, sarebbe da ricondurre a quanto segue:
" (…) quando
dopo 2 anni quando sono stata licenziata per la stagione invernale e mi sono
iscritta alla disoccupazione, mi sono stai chiesti i conteggi paga.
Quattro buste erano in bianco e le ho
compilate uguali alle altre, visto che il mio capo mi pagava sempre in
contanti, dimenticandomi dell’accaduto… non pensavo che sarebbe stato un
problema in futuro o comunque per la disoccupazione o per il mio datore di
lavoro, visto che per me la pratica si era conclusa.
Ora sono veramente in difficoltà e non
saprei come risolvere questo inconveniente, rimango a disposizione per
ulteriori chiarimenti.” (cfr. doc. 16 del fascicolo 2/3).
1.3. Con decisione su opposizione del 22
marzo 2023, la Cassa ha respinto l’opposizione di RI 1 e confermato il proprio precedente
provvedimento sulla base delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
2. (…) il diritto di
esigere la restituzione si estingue dopo 3 anni a decorrere dal momento in cui
l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi 5
anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto
punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più
lungo, quest’ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).
3. La Cassa rileva come
agli atti vi siano dei conteggi salariali, debitamente firmati dalla signora RI
1, a comprova del percepimento a contanti dei salari. Le motivazioni addotte in
sede d’opposizione, cioè di aver firmato i conteggi al fine di fornirli alla
Cassa di disoccupazione, non trovano riscontro nei fatti. Giova comunque
ricordare che la signora RI 1 ha firmato un documento ufficiale confermando di
aver ricevuto il salario: non vi sono dubbi sul fatto che abbia firmato in
quanto anche il suo scritto del 18 febbraio 2023 lo conferma.” (cfr. doc. 10-13
del fascicolo 2/3).
1.4. Contro la decisione su opposizione l’assicurata
ha presentato tempestivo ricorso al TCA facendo valere, oltre a quanto già
esposto in sede di opposizione, le seguenti argomentazioni:
"
(…) gli stipendi che mi sono stati versati tramite sindacato, non mi
sono mai stati versati dal mio datore di lavoro.
(…) gli stipendi li
avevo percepiti dai sindacati e non dal datore di lavoro, mi dispiace molto ma
non mi sembrava importante ai fini della disoccupazione quando sono rimasta
senza lavoro.
Ora sono anche in
condizioni economiche non al massimo, ho aperto da un anno una ditta
indipendente e ho un negozietto che sto avviando non senza difficoltà, e non
saprei come restituire questi soldi che ho percepito giustamente per il mio
lavoro, assolutamente non doppi. (…)” (cfr. doc. I).
1.5. Con
risposta dell’8 maggio 2023 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso
sulla base delle seguenti motivazioni:
"
(…)
6. Sia in sede
d’opposizione sia in sede ricorsuale la signora RI 1 ha affermato di aver
sottoscritto quattro conteggi salariali (con la dicitura “pagato a contanti”),
in quanto così richiesto dalla Cassa.
Tale affermazione non
trova tuttavia alcun riscontro nei fatti: come si può evincere dal dossier
concernente la richiesta della qui ricorrente delle indennità di
disoccupazione, i conteggi salariali della società __________ non sono stati
firmati dalla signora RI 1 (doc. 190-195).
La Cassa ha provveduto
a versare le indennità di insolvenza sulla scorta delle dichiarazioni prodotte
dall’assicurata, per il tramite del sindacato che la rappresentava, attestanti
la non percezione del salario. Al momento dell’insinuazione del credito nel
fallimento, il debitore (ex datore di lavoro) ha prodotto i conteggi salariali
riportanti la dicitura “pagato a contanti” e firmati dall’assicurata,
allo scopo di contestarlo e stralciarlo dalla graduatoria del fallimento, a
comprova della percezione del salario.
Questa la realtà dei
fatti, che impone alla Cassa una valutazione della fattispecie anche dal
profilo penale.” (cfr. doc. III),
1.6. Il 10 maggio 2023, oltre a
trasmettere alla ricorrente la risposta di causa della resistente, il TCA ha
assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine di dieci giorni per
produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Nel caso di specie, il
TCA è chiamato a stabilire se a ragione, o meno, la Cassa ha emesso nei
confronti di RI 1 un ordine di restituzione per complessivi fr.
18'697.70, pari alle indennità di insolvenza corrispostegli tra
luglio ed agosto 2017 per i salari non versati relativi al periodo dal 24
novembre 2016 al 23 marzo 2017.
2.2. L'art. 95 LADI
regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo
articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è
retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59c cpv.
4.
L'art. 25 cpv. 1
LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal
Tribunale federale anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità
anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009
consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid.
4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio
2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF
C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.
469).
Più
precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020
consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21
dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si
veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28
aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.3. Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LADI:
" I
lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di
lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che
occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza,
se:
a. il loro
datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano
crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali.”
L’art. 51 cpv. 1 lett. b è stato
introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5
ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
Il cpv. 2 di questa disposizione
stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone
che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o
finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del
datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro
coniugi che lavorano nell’azienda.
Il contenuto dell’art. 51 cpv. 2
LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una decisone del 21 maggio
1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che la
giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è
applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui all’art. 51
LADI (cfr. anche STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.2., pubblicata
in DLA 2018 N. 3 pag. 100 segg.).
Secondo
l’art 52 cpv. 1 LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti
salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima
della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le
prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni
mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso
2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
I
contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati
dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi
prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei
contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).
2.4. La Segreteria di Stato dell’economia
(SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire
un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr.
art. 110 LADI; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF
8C_750/2021 del 20 magio 2022 consid. 3.2.; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,
consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8
agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61), nella Prassi LADI II
al p.to B39, nel tenore in vigore dal gennaio 2023, ha indicato:
" B39
Il lavoratore deve restituire l’II, in deroga all’art. 25 cpv. 1 LPGA, se il
credito salariale è respinto nella procedura di fallimento o di pignoramento,
non è (interamente) coperto per sua colpa intenzionale o sua grave negligenza,
oppure è successivamente (parzialmente o totalmente) soddisfatto dal datore di
lavoro. La restituzione non è condizionata alla natura giuridica dei crediti,
ovvero dal fatto che rientrino nel diritto civile o nel diritto delle
assicurazioni sociali (DTF 8C_809/2009 del 3.12.2009).”.
2.5. Nella concreta evenienza, dagli
atti emerge che il 22 marzo 2017, RI 1 (classe 1977, cittadina italiana, allora
a beneficio di un permesso di dimora “B” indicante quale data di entrata il 22
novembre 2016, ed ora di un permesso di domicilio “C”; cfr. doc. 54 del
fascicolo 1/3 e l’estratto
del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che
gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino relativo alla persona dell’insorgente),
rappresentata dall’__________, ha comunicato alla propria datrice di lavoro, e
meglio alla __________, la disdetta immediata ai sensi dell’art. 337a CO del
rapporto lavorativo (cfr. doc. 24 del fascicolo 2/3).
Presso la __________ e stando al
contratto di lavoro in atti, la ricorrente avrebbe lavorato dal 16 ottobre 2016
(quindi da prima della data di entrata indicata nel permesso “B” in atti), in
qualità di gerente a tempo pieno (percependo un salario lordo di fr. 5'190.- al
mese e netto di fr. 4'000.-; cfr. doc. 38-39 del fascicolo 2/3).
I motivi della disdetta sarebbero
da ricondurre al fatto che “le reiterate intimazioni di pagamento degli
stipendi di novembre e dicembre 2016 e di gennaio e febbraio 2017 non hanno
dato esito alcuno” (cfr. doc. 24 del fascicolo 2/3).
La __________ è, poi, stata
sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del
Distretto di __________ del 2 giugno 2017 a far tempo dal 6 giugno 2017 alle
ore 09:00 (cfr. estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch).
Il 13 giugno 2017, sempre
rappresentata dal __________, RI 1 ha, quindi, postulato le indennità per
insolvenza, chiedendone il riconoscimento per il periodo dal 24 novembre 2016
al 23 marzo 2017 (cfr. doc. 21-22 del fascicolo 2/3).
A tal fine, la ricorrente ha
prodotto alla Cassa per il tramite del rappresentante delle dichiarazioni (di
data 20 dicembre 2016, 13 gennaio, 13 febbraio e 13 marzo 2017) sottoscritte
tanto da lei medesima, quanto dal gerente della __________, __________ (cfr.
estratto del Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch), che
confermano il fatto che all’assicurata non erano stati versati gli stipendi dei
mesi di novembre e dicembre 2016, oltre che di gennaio e febbraio 2017 e meglio
come segue:
" Io
sottoscritta RI 1, dipendente della __________, dichiaro di non aver ricevuto
lo stipendio del mese di novembre [ndr: rispettivamente, dicembre, gennaio e
febbraio] e dopo ripetuti solleciti verbali mi vedo costretta a consegnarvi in
data odierna la seguente raccomandata a mano” (cfr. doc. 27-30 del fascicolo
2/3).
Parimenti trasmessi alla Cassa
sono stati i conteggi stipendio mensili - non sottoscritti dall’interessata, né
recanti alcun tipo di annotazione - per i mesi in questione, datati l’ultimo
giorno di ogni singolo mese (cfr. doc. 31-34 del fascicolo 2/3).
Come risulta dai conteggi di data
19 luglio, rispettivamente 25 agosto 2017, a titolo di indennità per insolvenza
la Cassa ha erogato a favore di RI 1 complessivi fr. 18’967.70 (di cui fr.
14'950.70 il 19 luglio 2017 e fr. 3'747.00 il 25 agosto 2017; cfr. doc. 18-19
del fascicolo 2/3).
La procedura di fallimento che
concerneva l’ex datrice di lavoro dell’assicurata è, poi, stata sospesa per
mancanza di attivo con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 5
ottobre 2017 e la società successivamente radiata (cfr. www.zefix.ch).
Sebbene la presente vertenza
concerne la restituzione delle prestazioni per insolvenza percepite dalla
ricorrente, giova accennare brevemente alle successive attività lavorative
svolte da RI 1, nonché alle domande di indennità di disoccupazione presentate
dalla medesima negli anni a seguire, ritenuto che anche a tal fine ella ha
prodotto – malgrado in sede ricorsuale faccia valere altro (cfr. supra consid.
1.4.) - la stessa documentazione versata agli atti in occasione della domanda
di indennità per insolvenza.
Licenziatasi con effetto immediato
il 22 marzo 2017 dalla __________, a decorrere dal 1° aprile 2017, l’assicurata
è stata attiva a tempo pieno, per un salario lordo di fr. 4'824.- con tredici
mensilità, sempre con la funzione di gerente (cfr. doc. 187 del fascicolo 1/3),
nuovamente per conto di __________, ma presso l’__________, ove ella,
convivente (a tutt’oggi) dello stesso __________, abitava già dal 22 novembre
2016, e meglio dalla sua entrata in Svizzera (cfr. estratto del sistema informatico relativo alla banca
dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino relativo alla
persona dell’insorgente).
L’operato della ricorrente presso
l’__________ trova riscontro nella contabilità in atti, ritenuto che dalla “contabilità
2017”, prodotta limitatamente al periodo aprile – dicembre 2017, emerge che
a RI 1 per l’attività in questione sono stati corrisposti fr. 4'000.- al mese
da aprile a novembre 2017 e fr. 4'344.10 a dicembre 2017 (cfr. doc. 214-236 del
fascicolo 1/3), per un totale, quindi, di fr. 36'344.10 e meglio come emerge dalla
scheda “contabilità 01.04-31.12.2017” (cfr. doc. 257 del fascicolo 1/3).
Dalla “scheda contabile salari
lordi 2017” emerge che all’assicurata sarebbero stati corrisposti fr.
47'034.00 (cfr. doc. 212 del fascicolo 1/3), ammontare che corrisponde alla
somma di salari lordi oltre alla quota parte della tredicesima indicati nei
conteggi salariali in atti per il periodo aprile-dicembre 2017 (cfr. doc.
178-186 del fascicolo 1/3).
Dopo avere lavorato all’__________
sino a settembre 2018, RI 1 ha postulato le indennità di disoccupazione a
decorrere dal 1° ottobre 2018 (cfr. doc. 200 del fascicolo 1/3).
Nella domanda di indennità di
disoccupazione sottoscritta il 24 settembre 2018, sebbene abbia presentato alla
Cassa anche gli stessi certificati di salario già trasmessi quando aveva
richiesto le indennità per insolvenza, non firmati, né indicanti alcuna
annotazione e relativi alla __________ (cfr. doc. 190-194 del fascicolo 1/3),
l’assicurata ha fatto valere che dal 15 ottobre 2016 al 30 settembre 2018 ha
lavorato unicamente presso l’__________ (cfr. doc. 157-161 del fascicolo 1/3).
Dall’attestato del datore di
lavoro sottoscritto il 23 ottobre 2018, in rappresentanza della __________, da __________,
emerge che tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2016, il “guadagno
complessivo soggetto a contributi AVS” percepito da RI 1, che da questo
documento risulta essere stata attiva come mera cameriera e non gerente, era
stato di fr. 12'987.20, mentre per il periodo da gennaio a marzo 2017 (e non,
come invece realmente accaduto, da fine novembre a fine marzo) la medesima
aveva beneficiato delle prestazioni per insolvenza (cfr. doc. 188-189 del
fascicolo 1/3).
L’attestato del datore di lavoro
sottoscritto sempre da __________, ma questa volta in data 23 settembre 2018 ed
in relazione all’attività dell’__________ riporta, quando alla durata di quel
rapporto di lavoro di RI 1 (nuovamente attiva, secondo questo documento, con la
funzione di cameriera, malgrado da contratto dovesse svolgere quella di
gerente) una correzione laddove la data di inizio del rapporto di lavoro in un
primo momento era stata indicata essere il “15.10.2016”. Data, questa,
che è poi stata cancellata e sostituita con “1.4.2017” (cfr. doc.
163-164).
Dal 1° febbraio 2019,
l’assicurata ha, poi, percepito un guadagno intermedio grazie all’attività di “addetta
ai servizi di amministrazione / responsabile del personale” svolta nella
misura del 50% nuovamente per conto __________ all’__________ (cfr. doc.
142-143 del fascicolo 1/3). Attività, quella appena indicata, per la quale dal
1° maggio è stata poi assunta al 100% (cfr. doc. 128-129 del fascicolo 1/3).
A decorrere dal 1° gennaio 2020,
ed in corrispondenza della chiusura invernale dell’__________, RI 1 ha
nuovamente postulato le indennità di disoccupazione (cfr. doc. 119 del
fascicolo 1/3).
Nella propria domanda, quanto ai
“datori di lavoro” presso i quali “è stata occupata prima del suo
ultimo impiego” la ricorrente ha indicato ancora una volta unicamente l’“__________”,
presso il quale ha comunicato di essere stata attiva “dal 15.10.2016 al
30.09.2018” (cfr. doc. 99-102 del fascicolo 1/3).
Nuovamente, non vi è traccia
dell’attività presso la __________ per la quale RI 1 aveva percepito le
indennità per insolvenza.
Dal 17 maggio 2020 la ricorrente
è poi stata assunta come gerente al 100%, sempre da __________, ma questa volta
presso il __________ (cfr. doc. 84 del fascicolo 1/3), che poi ha a sua volta
chiuso per il periodo invernale, ciò che ha comportato la disdetta del
contratto di lavoro dell’assicurata per il 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 73 del
fascicolo 1/3).
La ricorrente si è, quindi, nuovamente
iscritta in disoccupazione dal 1 ° gennaio 2021 (cfr. doc. 32-35 e 52 del
fascicolo 1/3).
Con decisione del 26 aprile 2022,
la Pretura del Distretto di __________ ha ordinato la reiscrizione della
società nel registro di commercio e la riapertura della procedura fallimentare
in via sommaria (www.zefix.ch).
Surrogata all’assicurata nei suoi
diritti nei confronti della __________ in liquidazione, l’amministrazione ha
comunicato all’Ufficio fallimenti di intervenire nella procedura in corso, tra
gli altri, per l’assicurata (cfr. doc. 50 del fascicolo 3/3).
È in tale contesto che in data 19
gennaio 2023 l’Ufficio dei fallimenti di __________ ha comunicato alla Cassa
che in relazione alla notifica dei crediti presentata dall’amministrazione,
surrogata all’assicurata nei suoi diritti, il credito di “CHF 24'917.85 per
salari scoperti è stralciato, in quanto risulta già essere stato pagato dalla
fallita” (cfr. doc. 4 del fascicolo 3/3).
In particolare, a comprova
dell’avvenuto pagamento, alla resistente sono stati trasmessi (cfr. doc. 2 del
fascicolo 3/3):
-
lo “scritto dell’__________
(…)” di data 29 novembre 2022, laddove il sindacato in questione precisa
“(…) abbiamo rappresentato la signora RI 1 nell’ambito della procedura
d’insolvenza dopo il fallimento della __________. Durante l’espletamento delle
pratiche le parti hanno rilasciato una dichiarazione firmata (vedi allegato)
dove veniva riconosciuto il mancato pagamento degli stipendi di novembre 2016 e
fino al 23 marzo 2017 [ndr: trattasi, invero, della sola dichiarazione
inerente lo stipendio di novembre 2016 (cfr. supra)]. Ci permettiamo di
rimarcare che al momento della domanda di insolvenza e della relativa notifica
di credito, non ci risultava alcun pagamento tra le parti, né tantomeno i
dirigenti della __________ hanno contestato gli arretrati salariali” (cfr.
doc. 5-6 del fascicolo 3/3);
-
i “giustificativi del pagamento
dei salari
(giustificativi inviati a noi [ndr: all’Ufficio
fallimenti] in data 24 agosto 2022 dal signor __________ in opposizione alla
Considerandi
verifica dei crediti)”.
Trattasi dei conteggi mensili di salario già in atti
(cfr. doc. supra), per il periodo da ottobre 2016 ad agosto 2018 e relativi,
quindi, sia alla __________ in liquidazione che all’__________.
In particolare per il lasso temporale novembre 2016 –
marzo 2017, a differenza della documentazione prodotta dalla ricorrente, tanto
in sede di domanda di indennità per insolvenza, quanto di disoccupazione, i
certificati di salario trasmessi, invece, all’UEF dalla __________ in
liquidazione arrecano la firma di RI 1, con data ed indicazione manoscritta “pagato
a contanti” (cfr. doc. 8-12 del fascicolo 3/3).
In particolare, i conteggi stipendio in quesitone sono
stati firmati dalla ricorrente:
- il 3 dicembre 2016 per lo stipendio del mese di
novembre 2016, malgrado con dichiarazione di data 20 dicembre 2016 sottoscritta
di concerto con __________ e versata agli atti nella procedura tesa
all’erogazione delle indennità per insolvenza la ricorrente avesse fatto valere
di non aver ricevuto il salario in questione (cfr. supra e doc. 27 del
fascicolo 2/3);
- il 5 gennaio 2017 per il mese di dicembre 2016,
malgrado con dichiarazione di data 13 gennaio 2017 sottoscritta di concerto con
__________ e versata agli atti nella procedura tesa all’erogazione delle
indennità per insolvenza la ricorrente avesse fatto valere di non aver ricevuto
il salario in questione (cfr. supra e doc. 28 del fascicolo 2/3);
- il 2 febbraio 2017 per il mese di gennaio 2017,
malgrado con dichiarazione di data 13 febbraio 2017 sottoscritta di concerto
con __________ e versata agli atti nella procedura tesa all’erogazione delle
indennità per insolvenza la ricorrente avesse fatto valere di non aver ricevuto
il salario in questione (cfr. supra e doc. 29 del fascicolo 2/3);
- il 3 marzo 2017 per il mese di febbraio 2017,
malgrado con dichiarazione di data 13 marzo 2017 sottoscritta di concerto con __________
e versata agli atti nella procedura tesa all’erogazione delle indennità per
insolvenza la ricorrente avesse fatto valere di non aver ricevuto il salario in
questione (cfr. supra e doc. 30 del fascicolo 2/3).
Il TCA ritiene che in luglio ed
agosto 2017 la ricorrente ha percepito indebitamente le indennità per
insolvenza relative al periodo dal 24 novembre 2016 al 23 marzo 2017 (cfr.
supra consid. 2.2.), che le sono state erogate a torto dalla Cassa, informata,
da parta sua, solo nel gennaio 2023 dall’Ufficio dei fallimenti che i salari
per i quali RI 1 aveva chiesto le prestazioni LADI le erano, in realtà, stati
pagati tempestivamente dalla __________ e meglio come risulta dalle buste paga
prodotte dalla società, firmate dalla ricorrente che ne ha confermato il
versamento in contanti (cfr. supra consid. 2.5.).
Per
quanto attiene in generale al principio della restituzione, giova rammentare
(cfr. supra consid. 2.2), in ogni caso, che è tenuto alla restituzione ogni
assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo
oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in
contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire
l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione.
Il
problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura
successiva di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2.,
di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016
del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8
marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16
maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese), alla pari, e
per quanto riguarda le attuali difficoltà finanziarie fatte valere dalla ricorrente
(cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.), dell’eventuale onere troppo grave costituito
dal provvedimento di restituzione.
A proposito dell’importo da
restituire di fr. 18'697.70, questa Corte evidenzia che lo stesso, non oggetto
di contestazione puntuale, corrisponde a quanto effettivamente erogato, a
torto, dalla Cassa a RI 1 per il periodo dal 24 novembre 2016 al 23 marzo 2017,
allorquando, in un secondo momento, l’amministrazione è venuta a conoscenza del
fatto che l’assicurata aveva, in realtà, già a suo tempo percepito i salari per
i quali aveva, poi ed invece, richiesto le indennità di insolvenza.
2.6
Sebbene
la parte ricorrente non abbia invocato la prescrizione del diritto della Cassa alla
restituzione delle indennità per insolvenza corrispostile nel 2017, godendo
questa Corte di pieno
potere d’esame in fatto e in
diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF
9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019
consid. 3.3.), il TCA rileva che la richiesta della di restituzione della
resistente del 26 gennaio 2023 è giunta oltre al termine di cinque anni dal
momento del versamento della prestazione di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA (risalente a luglio ed agosto 2017).
L’art.
25.
cpv. 2 LPGA enuncia, però, anche che “se il
credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante”.
Giusta
l’art. 97 CP:
"
1.
L’azione penale si prescrive:
a. in trent’anni, se per il reato è comminata
la pena detentiva a vita;
b. in quindici anni, se per il
reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni;
c. in sette anni, se per il reato è comminata un’altra
pena.”
Carente
un giudizio penale, spetta pregiudizialmente agli organi amministrativi
competenti esaminare se il credito di risarcimento danni derivi da un atto
punibile e, quindi, valutare se è applicabile un termine più lungo rispetto ai
termini di perenzione relativa (3 anni, dal 1° gennaio 2021) e assoluta (5
anni), di cui all’art. 25 LPGA. Per applicare il termine di prescrizione più
lungo previsto dal diritto penale, non è necessario che l’autore
dell’infrazione sia stato condannato, né l’amministrazione o il giudice sono
necessariamente tenuti ad attendere l’emanazione di un giudizio in ambito
penale (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 6; STF 8C_592/2007 del
20.
agosto 2008 consid. 5; DTF 147 V 471; DTF 113 V 256).
Nel
caso di specie, il TCA ritiene che il diritto della Cassa di richiedere la
restituzione delle indennità per insolvenza versate a RI 1 non fosse prescritto
al momento dell’emissione dell’ordine di restituzione del 26 gennaio 2023
dovendosi in concreto applicare, a norma dell’art. 25 cpv. 2 LPGA e ritenuto
che il credito deriva da un atto punibile, il
termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale che in concreto e
per i motivi esposti di seguito, è di minimo sette anni.
L’ottenimento
indebito di prestazioni dell’aiuto sociale o delle assicurazioni sociali è
punito ai sensi dell’art. 148a CP, in vigore dal 1° ottobre 2016, ai sensi del
quale “chiunque, fornendo informazioni false o incomplete, sottacendo fatti
o in altro modo, inganna una persona o ne conferma l’errore, ottenendo in tal
modo per sé o per terzi prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto
sociale a cui egli o i terzi non hanno diritto, è punito con una pena detentiva
fino a un anno o con una pena pecuniaria” (cpv. 1).
La norma in
questione, concepita come “fattispecie residuale rispetto al reato di truffa
di cui all’art. 146 CP” erge a delitto il comportamento ingannevole nei
confronti dell’amministrazione, di chi, intenzionalmente (il dolo eventuale
essendo sufficiente) ottiene, per sé o per terzi, di prestazioni di
un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a cui l’autore, o il terzo
beneficiario, non hanno diritto (cfr. M. Kuelen: Le disposizioni penali in
ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RtiD 2019-I ad. 3.1.2. e
3.2.2.).
L’inganno in
questione è realizzato mediante informazioni false o incomplete, sottacendo
fatti essenziali all’ottenimento della prestazione, oppure in qualsiasi altro
modo, laddove viene simulata una situazione di bisogno che conduce
all’ottenimento illecito di prestazioni sociali (cfr. M. Kuelen: Le
disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in
RtiD 2019-I ad. 3.2.1.1.) e deve condurre il terzo (in concreto, l’amministrazione)
in errore.
Trattandosi di
un’infrazione di risultato, l’illecito si considera realizzato a condizione che
la prestazione sia effettivamente stata erogata.
L’art. 148a prevale
rispetto alle norme penali previste dalle singole leggi istituenti le
assicurazioni sociali o regolanti l’aiuto sociale, in concreto ed in ambito LADI, sugli artt. 105 e 106 LADI (cfr. MATTHIAS JENAL, in: Marcel Alexander Niggli, Hans Wiprächtiger,
Strafrecht, 4. Auflage, 2019, Helbing Lichtenhahn Verlag, n. 27 ad art.
148a CP).
Diversamente, qualora l’inganno
in cui l’autore trae un collaboratore dell’assicurazione sociale o dell’ente
pubblico preposto all’aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione
sul patrimonio dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico chiamato a versare
la prestazione sociale per ottenere prestazioni indebite da un’assicurazione
sociale o dall’assistenza sociale, sia astuto, vengono – se dati gli
altri presupposti previsti dalla norma - integrati gli estremi del reato di
truffa ex art. 146 CP.
La giurisprudenza, sia cantonale
sia federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di
truffa e l’infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali
rispettivamente l’aiuto sociale, come rammenta Kuelen nel suo contributo (op.
cit., pag. 331), ponendo l’attenzione sull’elemento costitutivo dell’inganno
astuto, caratterizzante il reato di truffa. L’esame ha avuto per oggetto in
particolare la natura dell’inganno, se cioè dato con un comportamento attivo o
passivo, da parte dell’autore che tende a conseguire indebite prestazioni, e
dall’altro la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie
(il Lügengebäude evocato dal TF da ultimo nella STF 6B_741/2017 del 14
dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio qualificato.
Va quindi ritenuto che, mediante
la compilazione di formulari, cui l’amministrazione si affida e cui deve potere
credere in mancanza spesso di possibilità di una verifica completa, l’autore
inganna l’amministrazione. A proposito dell’astuzia nell’inganno, nella STF
6B_99/2015 del 27 novembre 2015 consid. 3.3., il TF ha esposto quanto segue:
" Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur
recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si
leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce
n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum
d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait
attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de
la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles
pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé
aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des
circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que
dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Ces principes sont également applicables en matière
d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les
pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations
les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par
exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses
comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide
sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces
ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune
non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts
6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011
consid. 4.1.2 et les références citées ; le sottolineature sono del redattore).”
Giova
ancora evidenziare come i fatti su cui si fonda la menzogna, che assurge a
inganno astuto, debbono essere rilevanti ai fini della determinazione del
diritto alle prestazioni, rispettivamente alla loro quantificazione. Per un
caso relativo alla LADI si veda la STF 6B_1054/2010 del 16 giugno 2011 in
particolare consid. 2.4.2.
In
proposito cfr. la STF 9C_240/2020 dell’11 dicembre 2020, la STCA 39.2019.6+7
del 25 maggio 2020; STCA 33.2020.1-2 del 9 marzo 2020 consid. 2.9.; STCA
33.2020.3
del 10 marzo 2020 consid. 2.9.
Nel caso di specie l’assicurata
ha beneficiato delle indennità per insolvenza presentando alla Cassa - oltre
alla domanda dove la l’allora sua rappresentante indicava che RI 1 non aveva
percepito i salari dal 24 novembre 2016 al 23 marzo 2017- i conteggi salariali
mensili redatti l’ultimo giorno di ogni mese ed in aggiunta a tali documenti –
che in ogni caso non permettevano alla Cassa di escludere che l’assicurata non
fosse stata pagata dall’ex datrice di lavoro - ha, come visto, prodotto delle
dichiarazioni, posteriori alla data di emissione dei conteggi salariali - e
datate, rispettivamente, 20 dicembre 2016 per il salario di novembre 2016 (cfr.
doc. 27 del fascicolo 2/3), 13 gennaio 2017 per dicembre 2016 (cfr. doc. 28 del
fascicolo 2/3), 13 febbraio 2017 per gennaio 2017 (cfr. doc. 29 del fascicolo
2/3) e 13 marzo 2017 per febbraio 2017 (cfr. doc. 30 del fascicolo 2/3) – nelle
quali tanto la ricorrente, quanto __________ (per la __________) confermavano
che gli stipendi del periodo novembre 2016 – febbraio 2017, malgrado “ripetuti
solleciti”, non erano stati corrisposti alla dipendente.
Sennonché, nell’ambito della
procedura di fallimento della __________, la società ha, poi, prodotto gli
stessi conteggi salariali mensili, recanti, però, a differenza di quelli
versati agli atti da RI 1 in sede di domanda di indennità per insolvenza,
un’indicazione datata, manoscritta e firmata dalla ricorrente secondo cui i salari
erano, invece, stati “pagati a contanti” (cfr. supra). Le buste paga
versate agli atti dall’ex datrice nella procedura di fallimento risultano
peraltro datati anteriormente rispetto alle dichiarazioni che mensilmente
attestavano il mancato pagamento del salario.
Firme ed annotazioni, quelli sui
conteggi salariali, che RI 1 ha riconosciuto essere le proprie facendo però
valere, a motivazione della comparsa di tali sottoscrizioni su documenti di
cui, sino a quel momento, la Cassa disponeva “in bianco”, che quando nel
2018, terminato il rapporto di lavoro con l’__________, aveva postulato le
indennità di disoccupazione, le “sono stati chiesti i conteggi paga” e
che, ritenuto che “quattro buste paga erano in bianco”, le ha “compilate
uguali alle altre, visto che il capo (…) pagava sempre a contanti” (cfr.
supra consid. 2.5. e doc. 16).
A tali affermazioni, tuttavia,
non può essere dato credito, ritenuto che non risulta dagli atti che la Cassa,
al momento di valutare il diritto, o meno, alle prestazioni di disoccupazione
della ricorrente, abbia preteso di avere i conteggi salariali sottoscritti, ed
ha, anzi, elargito le indennità in questione nonostante l’assicurata abbia
presentato tutte le buste paga “in bianco”, e quindi tanto per
l’attività che RI 1 avrebbe svolto presso la __________, quanto per quella all’__________
(cfr. supra consid. 2.5.). Peraltro, non solamente quattro buste paga, come
sostenuto dalla ricorrente, erano state trasmesse alla Cassa in bianco, bensì
anche altre.
A ciò aggiungasi, inoltre, e nonostante
dal contratto di lavoro in atti emerga che presso la __________ RI 1 sarebbe
stata attiva dal 15 ottobre 2016 - chiedendo poi le indennità per insolvenza per
il periodo da fine novembre 2016 a fine marzo 2017-, che in Svizzera la
ricorrente risulterebbe essere giunta unicamente a fine novembre 2016, dimorando
presso l’__________. __________ che, se da un lato ella ha preteso essere, a
decorrere da 1° aprile 2017, il suo successivo luogo di lavoro, d’altro lato ha
anche asserito a più riprese essere stato il solo sin da ottobre 2016 (cfr.
supra consid. 2.5.).
Forza ne è concludere che, quando
ha richiesto le indennità per insolvenza, in particolare, sulla base delle
dichiarazioni che attestavano il mancato pagamento dei salari, RI 1 ha
ingannato, almeno per dolo eventuale (laddove si
intende che l'autore ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e,
cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui
si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo; cfr. art. 12 cpv. 2 seconda frase CP; STF 6B_935/2014 del 6 marzo
2017.
consid. 4.3; DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3),
i funzionari della Cassa e ha indotto gli stessi a concederle prestazioni cui
non avrebbe avuto diritto. Le decisioni della Cassa relative all’attribuzione
delle indennità per insolvenza, quindi, sono state rese in maniera erronea a
seguito dell’inganno della ricorrente.
La questione di sapere se
l’inganno sia, o meno, da considerarsi astuto e se l’illecito commesso da RI 1
sia quello di cui all’art. 146 o 148a cpv. 1 CP può rimanere aperta in questa
sede, ritenuto che, in ogni caso, il termine di prescrizione dell’azione penale
con riferimento al reato di cui all’art. 148a cpv. 1 CP - che, come visto, non
presuppone che l’autore abbia posto in essere un inganno astuto, bastando il
semplice inganno – di sette anni (art. 97 CP), quindi più lungo di quello
previsto dall’art. 25 LPGA, è sufficiente a rendere tempestiva la richiesta di
restituzione emessa dalla Cassa il 26 gennaio 2023 per le prestazioni che aveva
versato all’assicurata nel 2017.
In particolare, infatti, dal
profilo dell’art. 148a l’illecito ascrivibile a RI 1 non costituirebbe,
comunque, un caso di lieve gravità (art. 148a cpv. 2 CP) e non integrerebbe
quindi una mera contravvenzione, il cui termine di prescrizione è pari a tre
anni (art. 109 CP).
Ciò, ritenuto, innanzitutto, che
l’ammontare delle prestazioni indebitamente percepite dall’assicurata essendo
pari a 18'697.70 supera abbondantemente la somma di fr. 3'000.00 ritenuta
dall’Alta Corte come valore soglia al di sotto del quale trova applicazione il
cpv. 2 della norma in questione (cfr. STF 6B_1108/2021 del 27 aprile 2023).
In secondo luogo – considerato
che l’esame fattispecie, qualora la somma indebitamente percepita si situi
nella fascia intermedia (fr. 3'000.00- - fr- 35'999.00) individuata dalla
giurisprudenza come discrimine tra caso lieve (cpv. 2) e non (cpv.1), debba
vertere anche sulla colpa dell’autore (cfr. STF 6b_1108/2021 del 27 aprile
2023) – il TCA rileva che la condotta della ricorrente non è stata meramente
passiva, avendo RI 1 dimostrato un certo sforzo criminoso redigendo e
producendo, ai fini dell’ottenimento (poi rivelatosi indebito) della
prestazioni per insolvenza, le dichiarazioni mensili a conforto, nell’errore
dei funzionari, del fatto che i salari per i mesi per i quali ha poi percepito
le indennità non le fossero stati corrisposti, contrariamente a quanto è poi
emerso essere stato in caso.
2.7
In
esito a quanto precede, questo Tribunale non può che confermare la decisione su
opposizione impugnata del 22 marzo 2023.
Il
TCA prende pure atto del fatto che la Cassa nella risposta di causa dell’8
maggio 2023 (cfr. supra consid. 1.5. e doc. III) si è impegnata ad eseguire “una
valutazione della fattispecie anche dal profilo penale” (cfr. su un tema
analogo la STCA 38.2022.23 dell’11 luglio 2022 consid. 1.1. in fine).
2.8
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima
data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in
relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid.
2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3
ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.;
STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio
2022.
consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti