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Decisione

38.2023.29

Negato sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale a un assicurato (1977) che è stato assunto fuori Cantone al 20%. Avendo meno di 50 anni non rientra nella categoria delle P. di una certa età. Inoltre ha trovato subito nuovo impiego, per cui GI non costituisce una rara opportunità

26 giugno 2023Italiano27 min

una certa età non più giovanissima. In effetti, il contratto sottoscritto con __________,

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2023.29

DC/gm

Lugano

26 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 aprile 2023 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501

Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su

opposizione del 19 aprile 2023 la Sezione del lavoro - Ufficio delle misure

attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 10 marzo 2023 (cfr.

doc. 4) e respinto la richiesta di RI 1, nato nel 1977, di ottenere il sussidio

per le spese di pendolare o soggiornante settimanale dal 1° marzo 2023, a

seguito dell’assunzione presso __________, con un grado di occupazione al 20%.

L’UMA ha così motivato la

decisione su opposizione:

" 1.

In data 6 marzo 2023 il signor RI 1 ha

presentato una domanda per l'ottenimento delle spese di pendolare o

soggiornante settimanale (SPSS) a seguito dell'assunzione (01.03.2023) presso __________,

con un grado di occupazione pari al 20%.

2.

Con decisione del 10 marzo 2023 l'Ufficio delle misure attive ha

respinto la richiesta in oggetto in quanto il signor RI 1 era iscritto in

disoccupazione con Guadagno Intermedio (Gl).

3.

Secondo la Prassi LADI L34 di regola non è possibile combinare gli

SPSS con il Gl. Infatti, a differenza del Gl, gli SPSS sono rivolti a persone

che escono dalla disoccupazione.

4.

La richiesta è stata respinta in quanto il signor RI 1 risultava,

al momento della decisione e come ad oggi, iscritto in disoccupazione con

guadagno intermedio. (…)” (Doc. A1)

1.2. Contro la decisione su opposizione

l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così

espresso:

" B. NEL

MERITO

Con il 01.07.2016 avevo iniziato

un'attività lavorativa a tempo pieno presso il __________.

Il 27.01.2023 l'Ufficio dei Fallimenti di __________ mi ha

notificato la disdetta immediata del rapporto di lavoro causa fallimento della __________.

Ho fatto le dovute ricerche di lavoro e con mia fortuna, con il

1.03.2023 ho sottoscritto un contratto di lavoro con __________, con un salario

mensile di Fr. 1500.- lordi e con un grado di occupazione al 20%.

Avendo reperito un posto di lavoro al di fuori del mio domicilio

di __________ e dopo aver letto il contenuto dell'opuscolo "provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro", ho inoltrato richiesta per i sussidi per

le spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale.

L'obiettivo descritto è proprio quella di un'assunzione di un

impiego al di fuori della propria regione di domicilio. l destinatari sono gli

assicurati disoccupati che hanno accettato un lavoro al di fuori della loro

regione di domicilio e che per questo subiscono una perdita finanziaria

rispetto alla loro attività precedente.

Come descritto in entrata l'Ufficio delle Misure Attive mi ha

intimato la decisione su opposizione a riguardo della mia opposizione alla loro

precedente decisione del 10.03.2023.

Nella loro decisione, al punto 3, l'Ufficio Misure Attive indica

"secondo la Prassi LADI L34 di regola non è possibile combinare gli SPSS

con il Gl. Infatti, a differenza del Gl, gli SPSS sono rivolti a persone che

escono dalla disoccupazione.

Ecco mi preme qua contestare questa indicazione in quanto la

stessa non è imperativa ma viene esplicitamente indicato di regola. Ritengo che

questa indicazione non è imperativa e per il mio caso ci sono gli estremi per concedermi

Fatti

i sussidi in quanto, reperendo l'attività lavorativa presso __________, ho

ridotto il danno nei confronti dell'assicurazione disoccupazione.

Ho accettato una reale opportunità di reinserimento avendo inoltre

una certa età non più giovanissima. In effetti, il contratto sottoscritto con __________,

prevede in seguito l'aumento del mio tasso di occupazione al 40%, dal 1.07.2023

e di almeno il 50% dal 1.01.2024. Logicamente mi sto impegnando per dimostrare,

all'__________, il mio valore affinché la loro fiducia nei miei confronti possa

essere incrementata. In tal modo potrei spingerli a sottoscrivermi un contratto

di lavoro al 100%.

Ribadisco che, a mio modo di vedere, la misura attiva

summenzionata può essermi concessa in quanto la sottoscrizione di questo

contratto di lavoro è una rara opportunità di reinserimento nel mondo del

lavoro e dello sport professionistico.

C. CONCLUSIONI

Considerate le osservazioni suesposte:

- Chiedo che

codesto Tribunale Cantonate delle Assicurazioni accolga il presente ricorso ed

annulli la decisione su opposizione del 19.04.2023 emanata dall'Ufficio Misure

Attive di Bellinzona.

- Che venga messa

al beneficio delle prestazioni LADI e nello specifico l'ottenimento delle SPSS.

- Protestate eventuali spese e ripetibili.” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 19 maggio

2023 l’UMA propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…) Il

signor RI 1, nel suo ricorso, menziona la Prassi LADI PML L34 che recita:

Di regola non è possibile combinare gli SPSS. con il Gl.

Infatti, a differenza del Gl, gli SPSS sono rivolti a persone che escono dalla

disoccupazione. Tuttavia, questa combinazione può essere prevista se il Gl

rappresenta una reale e rara opportunità di reinserimento per le persone di una

certa età o il cui collocamento risulta difficile.

Il signor RI 1 contesta questa indicazione ritenendo che non è

imperativa ma viene esplicitamente indicato di regola, e ritiene che nel

suo caso vi siano gli estremi per la concessione delle spese di pendolare o

soggiornante settimanale (SPSS), in quanto reperendo l'attività lavorativa

presso __________, ha ridotto il danno nei confronti dell'assicurazione disoccupazione.

Nello specifico il signor RI 1 non rientra nella categoria delle

persone di una certa età e nella fattispecie del disoccupato di lunga durata

(vedi data di assunzione impiego in disoccupazione 27.01.2023 e data di inizio

lavoro a __________ 01.03.2023).

Visto quanto precede si ritiene che non ci siano le premesse per

riconoscere quanto richiesto dal ricorrente, si chiede pertanto al lodevole

Tribunale di voler respingere il ricorso, confermando le decisioni impugnate

(...)” (Doc. III)

1.4. Il 24 maggio 2023 il ricorrente ha

sottolineato quanto segue:

" In

risposta alla vostra del 22.05.2023, nella quale mi assegnate la facoltà di

presentare, entro 10 giorni, eventuali altri mezzi di prova, vi comunico che

non ho altri elementi probatori da presentare.

Mi permetto però esprimere le mie perplessità alla risposta di

causa inoltratavi dall'Ufficio Misure Attive della Sezione del Lavoro di

Bellinzona. In effetti quest’ultimo ufficio, nel loro ultimo paragrafo indicano

che io non rientrerei nella categoria delle persone di una certa età e nella

fattispecie del disoccupato di lunga durata.

Giova qua ricordare che la mia iscrizione in disoccupazione non è

stata sicuramente da me voluta e cercata ma, mio malgrado, mi sono annunciato in

disoccupazione a seguito del fallimento del datore di lavoro per il quale

prestavo la mia opera e cioè __________.

Sin dal primo colloquio presso l'Ufficio Regionale di Collocamento

mi era stato indicato che un assicurato doveva fare il massimo possibile per evitare

la disoccupazione e/o reperire un'attività lavorativa che potesse diminuire il

danno alla disoccupazione.

Dopo svariate ricerche fatte personalmente ho avuto la concreta

possibilità di iniziare un’attività lavorativa presso __________ con inizio al

1.03.2023.

Il contratto di lavoro sottoscritto prevede un’attività al 20% da

Marzo 2023 a Giugno 2023, un adeguamento al 40% dal Luglio 2023 a Dicembre 2023

ed un ulteriore adeguamento al 50% dal 1 Gennaio 2024. La mia speranza è che

questo contratto possa diventare un contratto a tempo pieno e di durata

indeterminata. In ogni caso mi sto comunque adoperando per reperire un altro

posto di lavoro a tempo pieno e di durata indeterminata.

Richiamo integralmente il mio ricorso il quale ritengo sia sufficientemente

chiaro nella sua fattispecie.

Mi preme però ribadire la mia contrarietà nei confronti della

dicitura riportata in riferimento alla Prassi Ladi PML L34.

In effetti quest’ultima dice "...questa combinazione può

essere prevista se il Gl rappresenta una reale e rara opportunità di

reinserimento per le persone di una certa età o il cui collocamento risulta

difficile...".

È vero che ho solo 46 anni e di conseguenza, anche se per

l'Ufficio Misure Attive non sono una persona di una certa età, ribadisco come

sia difficile per un cinquantenne reperire un posto di lavoro a tempo pieno, di

durata indeterminata e nel mio caso specifico, visto il reddito che percepivo

prima di questa situazione non sia facile trovare un posto di lavoro adeguato

al mio profilo professionale. Ribadisco che non sono sicuramente alla ricerca

di un posto di lavoro pretendendo un salario come quello che percepivo prima di

entrare in disoccupazione, ma desidero semplicemente reperire un’attività che

mi permetta di vivere dignitosamente.” (cfr. doc. VII)

Al

riguardo il 15 giugno 2023 l’UMA si è così espresso:

" Ribadiamo

quanto espresso nella risposta di causa del 19 maggio 2023; come da prassi LADI

PML L34 Di regola non è possibile combinare gli SPSS con il Gl. Infatti, a

differenza del Gl, gli SPSS sono rivolti a persone che escono dalla

disoccupazione. Tuttavia, questa combinazione può essere prevista se il Gl

rappresenta una reale e rara opportunità di reinserimento per le persone di una

certa età o il cui collocamento risulta difficile.

Nello specifico il signor RI 1 non rientra nella categoria delle

persone di una certa età e nella fattispecie del disoccupato di lunga durata

(vedi data di assunzione impiego in disoccupazione 27.01.2023 e data di inizio

lavoro a __________ 01.03.2023).” (Doc. X)

Tale scritto è stato inviato per

conoscenza all’assicurato il 16 giugno 2023 (cfr. doc. XI).

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a

stabilire se RI 1 ha diritto oppure no al sussidio per le spese di pendolare o

soggiornante settimanale.

Il 1° luglio 2003 è

entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata

dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502

segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione

della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda

revisione della legge del 1995.

Questi

provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta

contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio

federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23

del 12 giugno 2001, pag. 1972):

" (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC

recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con

la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e

vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata.

(…)"

Per quel che

riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. Cattaneo, "Les mesures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed.

Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e

pag. 486-511; Leu, "Die

Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schulthess Juristische Medien AG.

Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; Rubin,

"Commentaire sur l'assurance-chômage". Ed Schulthess Juristische

Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2014 pag. 497-504 seg.),

inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6

(Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la terza

revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI.

Questa disposizione legale ha

attualmente il seguente tenore:

" Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali;

presupposti del diritto.

1L'assicurazione

accorda agli assicurati sussidi speciali se:

a. non

è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di

domicilio; e

b. hanno

adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.

2Gli assicurati

interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente

sei mesi al massimo.

3Essi ricevono

sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite

finanziarie rispetto alla loro ultima attività."

L’art. 69 LADI stabilisce che “il

sussidio per gli assicurati pendolari copre le spese di viaggio necessarie e

comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di

lavoro al luogo di domicilio”.

L’art. 70 LADI prevede che “il sussidio

per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati

devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio.

Esso si compone di un’indennità globale per l’alloggio infrasettimanale e per

le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie

e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di

lavoro e viceversa”.

2.2. La Direttiva relativa

ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (Prassi LADI PML), elaborata

nel 2014 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO) che, nella sua qualità

di autorità di vigilanza “provvede all’applicazione uniforme del diritto e

fornisce agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l’esecuzione della

legge (art. 110 LADI)”, contiene in particolare le seguenti indicazioni:

" OBIETTIVO

L1 Questo

provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non

hanno trovato un’occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che,

per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di

questa regione.

(…).

Condizioni

L8 Condizioni

per la concessione di SPSS:

• Il

richiedente deve poter comprovare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi

(art. 13 LADI).

• Non è

stato possibile procurare all’assicurato alcuna occupazione adeguata ai sensi

dell’art. 16 LADI nella regione di domicilio (art. 68 cpv. 1 lett. a LADI).

• Il

richiedente accetta un’occupazione fuori della propria regione di domicilio per

evitare la disoccupazione.

• L’assicurato

subisce perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività (art. 68 cpv. 3

LADI).

(…).

Combinazione con

il GI (art. 24 LADI)

L34 Di

regola non è possibile combinare gli SPSS con il GI. Infatti, a differenza del

GI, gli SPSS sono rivolti a persone che escono dalla disoccupazione. Tuttavia,

questa combinazione può essere prevista se il GI rappresenta una reale e rara

opportunità di reinserimento per le persone di una certa età o il cui

collocamento risulta difficile. Va precisato che il GI deve essere rilevante e

stabile, ossia deve essere almeno superiore agli SPSS e il numero di ore non

deve variare ogni mese.

(…).

Combinazione

con un’occupazione a tempo parziale

L36 È

possibile accordare SPSS in relazione a un’occupazione a tempo parziale. (…)”

2.3. Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del

30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del

15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Considerandi

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021

del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF

146.

V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442

consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83.

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.4

In una sentenza 38.2012.50 del 13

marzo 2013 il TCA ha citato uno scritto nel quale la Segreteria di Stato per

l'economia (SECO) si è così espressa:

" È importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come

obiettivo di far uscire la persona direttamente e completamente dalla

disoccupazione. È specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di

pendolare perché questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica

degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro

regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di

lavorare al di fuori di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo

scopo dei sussidi per le spese di pendolare non è raggiunto visto che in

particolare l'assicurato rimane in guadagno intermedio."

Infine, ci domandiamo in caso di professione

nell'ambito dello sport o artistico se i sussidi per le spese di pendolare sono

una misura adeguata perché la scelta di una tale professione richiama

naturalmente una grande mobilità." (Doc. XXIII)

Nella sua sentenza, cresciuta

incontestata in giudicato, questa Corte ha formulato le seguenti

considerazioni:

" (…) A

proposito delle ulteriori osservazioni della SECO il TCA si limita a rilevare

che né la legge né l'ordinanza e neppure la stessa direttiva (cfr. punto L33:

"di regola") escludono la possibilità di attribuire gli assegni per

pendolari agli assicurati che conseguono un guadagno intermedio.

Al riguardo B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schulthess

2006.

pag. 649-650:

" En ce qui concerne un éventuel cumul avec un emploi

procurant un gain intermédiaire (souvent un emploi à temps partiel), il

convient de remarquer que ni la loi ni l'ordonnance ne l'excluent expressément.

L'art. 68 al. LACI, let a LACI laisse entendre indirectement que seul un emploi

convenable mettant fin au chômage pourrait devoir justifier l'octroi des

contributions au sens des art. 68 ss LACI. Toutefois, seul le calcul du

désavantage financier, qui tient compte de valeurs absolues (et non de valeurs

ramenées aux taux d'occupation des activités respectives) permet de déterminer

si un cumul est envisageable (ch. 7.5.3.4, premier paragraphe). Il paraît

pourtant justifié de limiter les possibilités de cumul aux gains intermédiaires

fiables et d'une certaine importance en termes de rémunération. Les organes

d'exécution de la LADI du canton du Valais ont ainsi opportunément limité le

cumul précité aux activités (procurant un gain intermédiaire) de six mois au

moins et offrant une rémunération correspondant au moins à 50% du gain

assuré."

Nella presente fattispecie il rappresentante

dell'assicurato ha documentato che il contratto di lavoro tra il X._____ e

Y._____ è stato prolungato fino al 30 giugno 2013 con un aumento del salario di

fr. 2'000.-- a fr. 3’000.-- mensili (cfr. Doc. H).

Secondo il TCA non vi è dunque nessuna ragione per

ritenere che l'UMA abbia riconosciuto a torto, nel suo principio, il diritto ai

sussidi per pendolari. (…)"

In una sentenza 38.2013.25 del 7

agosto 2013 il TCA ha riconosciuto il diritto al sussidio per le spese di

soggiornante settimanale ad un responsabile tecnico, nato nel 1976, che

conseguiva prima della disoccupazione un reddito mensile di fr. 10'833.-- e che

ha accettato fuori Cantone un'occupazione a tempo pieno di durata indeterminata

il cui salario ammontava a fr. 5'700.-- lordi dal mese di marzo 2013 e che,

secondo il contratto di lavoro, sarebbe successivamente salito fino a fr.

8'000.-- al mese.

In quell'occasione il TCA ha

stabilito che, tenuto conto della difficile situazione del mercato del lavoro

nel nostro Cantone e del tipo di attività svolta dall'assicurato, non vi era

motivo per non accordare i sussidi per soggiornante settimanale ad un

assicurato che ha colto una reale e rara opportunità di reinserimento,

accettando un impiego fuori Cantone.

In un'altra

sentenza 38.2013.24 del 14 agosto 2013 il TCA ha invece negato il sussidio ad

un assicurato nato nel 1975 che, a conclusione di un'attività stagionale, si è

iscritto per il collocamento ed ha accettato un'altra attività stagionale come

maestro di sci, con un salario di fr. 62.-- all'ora ma senza garanzia di un

numero di ore settimanali di lavoro.

Allo stesso

risultato il TCA è giunto nella sentenza 38.2013.45 del 15 gennaio 2014

a proposito di un assicurato, nato nel 1969, che ha reperito fuori Cantone

nell'attività di barman, con un salario di fr. 22.50 lordi all'ora e con

garanzia di 10 ore settimanali di lavoro. Il TCA ha negato il diritto al

sussidio per soggiornante settimanale visto il guadagno assicurato del

ricorrente di fr. 4'054.--. Questo Tribunale ha precisato che diversa sarebbe

stata la situazione se l'assicurato, nei mesi in questione, avesse conseguito

un guadagno intermedio di entità superiore.

Le prestazioni richieste da un

assicurato sono state rifiutate anche in una sentenza 38.2014.71 del 12

febbraio 2015.

In quel caso si trattava di un

calciatore professionista il quale, dopo avere cercato senza esito positivo un

lavoro in un’altra formazione presso la quale svolgeva il proprio lavoro, ha

trovato un impiego fuori Cantone, sempre quale calciatore conseguendo un

salario notevolmente inferiore.

Il TCA, dopo avere constatato che

il contratto aveva una durata sufficientemente lunga (11 mesi) per permettere

il versamento dei sussidi di soggiornante settimanale, ha lasciato aperta la

questione di sapere se, tenuto conto del particolare settore professionale nel

quale l’assicurato è attivo e dalla sua età, si tratta effettivamente di una

rara opportunità di impiego, visto che essa è stata reperita a distanza di un

solo mese dalla fine del precedente contratto di lavoro.

Questo Tribunale ha poi

sottolineato che il ricorrente era tenuto ad accettare l’occupazione in

questione anche se il salario di fr. 3'500.-- mensili, era inferiore al 70% del

guadagno assicurato, visto che egli percepiva le prestazioni di guadagno

intermedio (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. i LADI), visto che questa prestazione

colma parzialmente la grande diminuzione salariale rispetto a quanto era attivo

prima di iscriversi in disoccupazione (cfr. art. 24 cpv. 1 e cpv. 4 LADI).

Il TCA ha infine ritenuto

decisiva per l’esito della vertenza la circostanza che il salario percepito dal

ricorrente era estremamente ridotto (circa un terzo) rispetto al

suo guadagno assicurato (di fr. 10'500.-- visto il guadagno percepito di fr.

160'000.-- presso il precedente datore di lavoro; cfr. doc. 3, doc. III).

Questo Tribunale ha

concluso che, considerato tale divario, l'assicurazione contro la

disoccupazione, che già interviene versando all'assicurato la prestazione per

guadagno intermedio, non è tenuta ad attribuire anche prestazioni a sostegno

della mobilità geografica.

In una sentenza

38.2022.63

del 17 ottobre 2022 il TCA ha confermato il rifiuto delle prestazioni,

nel caso di un’assicurata, nata nel 1963, che aveva iniziato a svolgere

un’attività lavorativa tramite un’Agenzia privata di collocamento di A., la

quale l’aveva incaricata di svolgere delle missioni nel settore della

ristorazione a B e a C.

L’assicurata ha lavorato 104,50

ore in marzo conseguendo uno stipendio lordo di fr. 2'812.70 (cfr. doc. B);

72.08

ore in aprile conseguendo un salario lordo di fr. 1'823.91 (cfr. doc. C);

105,75 ore in maggio conseguendo un salario lordo di fr. 2'810.36 (cfr. doc. D)

e 91,75 ore in giugno conseguendo un salario lordo di fr. 2'401.04 (cfr. doc.

E).

L’UMA ha negato all’assicurata il

diritto ad ottenere il sussidio per pendolare o per soggiornante settimanale in

quanto, da una parte, l’attività lavorativa in questione non le ha permesso di

uscire dalla disoccupazione (cfr. punto L1 e L8 della Prassi LADI PML) e,

d’altra parte, poiché il numero di ore lavorative variava di mese in mese, non

è possibile combinare i SPSS con il guadagno intermedio (cfr. punto L34 della

Prassi LADI PML).

Questo Tribunale ha approvato

l’operato dell’amministrazione.

Infatti, anche volendo

riconoscere che, considerata l’età dell’assicurata essa costituiva una rara

opportunità di impiego, resta il fatto che il guadagno intermedio non era

stabile visto che il numero di ore lavorative variava ogni mese (cfr. il punto

16.

dei doc. B, C e E: “Bei uns können sich Personen für stundenweise

Einsätze bewerben. Zu einem Einsatz kommt es nur, wenn der Einsatzbetrieb eine

Person auch auswählt. Deshalb können wir keinen Beschäftigungsumfang

garantieren, dieser kann dann zwischen 0% und 100% betragen.”).

In dottrina, B. Rubin nel "Commentaire de la loi

sur l'assurance-chômage", Ed. Schulthess 2014,

a proposito della possibilità di accordare il sussidio per pendolare o per soggiornante

settimanale allorché l'assicurato consegue un guadagno intermedio si è così

espresso:

" La législation n'exclut pas un cumul entre la contribution et le

gain intermédiaire. Le régime de l'assurance-chômage incite à prendre un emploi

intermédiaire (obligation de diminuer le dommage â l'assurance). Un gain

intermédiaire nécessitant un temps de déplacement de deux heures pour l'aller

et idem pour le retour est encore considéré comme convenable et doit être

accepté sous peine de sanction (16 N 40 ss). Toutefois, dans une optique de

diminution du dommage à l'assurance, il est inapproprié d'encourager la

mobilité géographique lorsque l'emploi trouvé ne permet pas de sortir du chômage.

C'est pourquoi il se justifie de limiter les possibilités de cumul aux gains

intermédiaires d'une certaine importance (minimum 50% du gain assuré) et d'une

durée suffisante (par exemple dès six mois de contrat de travail). S'agissant

du calcul du montant de la contribution, il faudra tenir compte du montant le

moins élevé entre la différente des gains apurés et des frais de déplacement,

et ce en valeurs absolues, non en valeurs ramenées au taux d'occupation (ATF 111 V 279 consid. 5b p. 286." (pag. 503)

2.5

Nella presente fattispecie risulta

dagli atti dell’incarto che l’assicurato ha iniziato a svolgere un’attività

lavorativa quale responsabile delle relazioni esterne e dello sviluppo presso

la società __________. Il contratto di lavoro prevede un’occupazione al 20% con

un salario mensile lordo di fr. 1'500 fino al 30 giugno 2023. Essendosi

l’assicurato impegnato a seguire da subito un corso per perfezionare la lingua

francese, il contratto di lavoro prevede un aumento del tasso d’occupazione al

40% e del salario a fr. 3'000 dal 1° luglio 2023 e un aumento del tasso

d’occupazione al 50% e del salario a fr. 4'000 dal 1°gennaio 2024 (cfr.

allegato al doc.1).

Nella

domanda di sussidio del 2 marzo 2023 RI 1 ha indicato di essere disoccupato dal

27.

gennaio 2023, che rientra al suo domicilio giornalmente e che l’utilizzo di

un veicolo privato gli è indispensabile per avere “autonomia nella gestione

delle mansioni aziendali” (cfr. doc.1).

L’UMA ha negato all’assicurato il

diritto ad ottenere il sussidio per pendolare o per soggiornante settimanale in

quanto, da una parte l’attività lavorativa in questione non ha permesso a RI 1

di uscire dalla disoccupazione (cfr. punto L1 e L8 della Prassi LADI PML e doc.

2.

) e, d’altra parte, poiché l’assicurato non rientra nella categoria delle

persone di una certa età e nella fattispecie del disoccupato di lunga durata,

non è possibile combinare i SPSS con il guadagno intermedio (cfr. punto L34

della Prassi LADI PML e consid.1.3 e 1.4).

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA,

richiamate la giurisprudenza e la dottrina e le direttive amministrative qui

sopra riprodotte (cfr. 2.4 e 2.3), non può che approvare l’operato

dell’amministrazione.

Infatti, innanzitutto

l’assicurato - nato nel 1977 ed avendo meno di cinquant’anni - non rientra in

questo contesto nella categoria delle persone di una certa età (a proposito

dell’art. 17 cpv. 4 LADI secondo cui “il Consiglio federale può esonerare

parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa

età”, Rubin, op. cit. pag. 221 Nr. 91 sottolinea che “Le Conseil fédéral

n'a pas utilisé cette compétence. La seule libération

en faveur des chômeurs âgés (quelle que soit la durée de leur chômage) repose

sur une directive de l'OFIAMT (Circ. IC ch. marg. 102, janv. 1992; directive

reprise ensuite par l'OFDE et le SECO) et concerne le devoir de rechercher du

travail dans les six mois qui précèdent l'âge AVS de la retraite (l'âge

ordinaire).”; sulla sanzione per insufficienti

ricerche di lavoro nel caso di un’assicurata di 54 anni cfr. DTF 124 V 225

consid. 6 e per altri lavoratori anziani STCA 38.2005.63 consid.2.7).

Inoltre

RI 1 si è iscritto in disoccupazione il 27 gennaio 2023 e ha subito ritrovato

un nuovo impiego, iniziando a lavorare dal 1° marzo 2023, per cui il guadagno

intermedio non costituisce una rara opportunità per una persona il cui

collocamento risulta difficile.

In simili condizioni la decisione

su opposizione del 19 aprile 2023 deve essere confermata, senza dovere ancora

esaminare se il guadagno intermedio di fr. 1’500 da marzo a giugno 2023 (quando

la durata complessiva dei sussidi è di sei mesi al massimo entro il termine

quadro, cfr. art .68 cpv. 2 LADI) è “rilevante” ai sensi del punto L 34 della

Direttiva (cfr. consid. 2.2).

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023

consid. 2.7.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA

38.2022.5

del 20 giugno 2022 consid. 2.17.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022

consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti