38.2023.29
Negato sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale a un assicurato (1977) che è stato assunto fuori Cantone al 20%. Avendo meno di 50 anni non rientra nella categoria delle P. di una certa età. Inoltre ha trovato subito nuovo impiego, per cui GI non costituisce una rara opportunità
26 giugno 2023Italiano27 min
una certa età non più giovanissima. In effetti, il contratto sottoscritto con __________,
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2023.29
DC/gm
Lugano
26 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 aprile 2023 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su
opposizione del 19 aprile 2023 la Sezione del lavoro - Ufficio delle misure
attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 10 marzo 2023 (cfr.
doc. 4) e respinto la richiesta di RI 1, nato nel 1977, di ottenere il sussidio
per le spese di pendolare o soggiornante settimanale dal 1° marzo 2023, a
seguito dell’assunzione presso __________, con un grado di occupazione al 20%.
L’UMA ha così motivato la
decisione su opposizione:
" 1.
In data 6 marzo 2023 il signor RI 1 ha
presentato una domanda per l'ottenimento delle spese di pendolare o
soggiornante settimanale (SPSS) a seguito dell'assunzione (01.03.2023) presso __________,
con un grado di occupazione pari al 20%.
2.
Con decisione del 10 marzo 2023 l'Ufficio delle misure attive ha
respinto la richiesta in oggetto in quanto il signor RI 1 era iscritto in
disoccupazione con Guadagno Intermedio (Gl).
3.
Secondo la Prassi LADI L34 di regola non è possibile combinare gli
SPSS con il Gl. Infatti, a differenza del Gl, gli SPSS sono rivolti a persone
che escono dalla disoccupazione.
4.
La richiesta è stata respinta in quanto il signor RI 1 risultava,
al momento della decisione e come ad oggi, iscritto in disoccupazione con
guadagno intermedio. (…)” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su opposizione
l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così
espresso:
" B. NEL
MERITO
Con il 01.07.2016 avevo iniziato
un'attività lavorativa a tempo pieno presso il __________.
Il 27.01.2023 l'Ufficio dei Fallimenti di __________ mi ha
notificato la disdetta immediata del rapporto di lavoro causa fallimento della __________.
Ho fatto le dovute ricerche di lavoro e con mia fortuna, con il
1.03.2023 ho sottoscritto un contratto di lavoro con __________, con un salario
mensile di Fr. 1500.- lordi e con un grado di occupazione al 20%.
Avendo reperito un posto di lavoro al di fuori del mio domicilio
di __________ e dopo aver letto il contenuto dell'opuscolo "provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro", ho inoltrato richiesta per i sussidi per
le spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale.
L'obiettivo descritto è proprio quella di un'assunzione di un
impiego al di fuori della propria regione di domicilio. l destinatari sono gli
assicurati disoccupati che hanno accettato un lavoro al di fuori della loro
regione di domicilio e che per questo subiscono una perdita finanziaria
rispetto alla loro attività precedente.
Come descritto in entrata l'Ufficio delle Misure Attive mi ha
intimato la decisione su opposizione a riguardo della mia opposizione alla loro
precedente decisione del 10.03.2023.
Nella loro decisione, al punto 3, l'Ufficio Misure Attive indica
"secondo la Prassi LADI L34 di regola non è possibile combinare gli SPSS
con il Gl. Infatti, a differenza del Gl, gli SPSS sono rivolti a persone che
escono dalla disoccupazione.
Ecco mi preme qua contestare questa indicazione in quanto la
stessa non è imperativa ma viene esplicitamente indicato di regola. Ritengo che
questa indicazione non è imperativa e per il mio caso ci sono gli estremi per concedermi
Fatti
i sussidi in quanto, reperendo l'attività lavorativa presso __________, ho
ridotto il danno nei confronti dell'assicurazione disoccupazione.
Ho accettato una reale opportunità di reinserimento avendo inoltre
una certa età non più giovanissima. In effetti, il contratto sottoscritto con __________,
prevede in seguito l'aumento del mio tasso di occupazione al 40%, dal 1.07.2023
e di almeno il 50% dal 1.01.2024. Logicamente mi sto impegnando per dimostrare,
all'__________, il mio valore affinché la loro fiducia nei miei confronti possa
essere incrementata. In tal modo potrei spingerli a sottoscrivermi un contratto
di lavoro al 100%.
Ribadisco che, a mio modo di vedere, la misura attiva
summenzionata può essermi concessa in quanto la sottoscrizione di questo
contratto di lavoro è una rara opportunità di reinserimento nel mondo del
lavoro e dello sport professionistico.
C. CONCLUSIONI
Considerate le osservazioni suesposte:
- Chiedo che
codesto Tribunale Cantonate delle Assicurazioni accolga il presente ricorso ed
annulli la decisione su opposizione del 19.04.2023 emanata dall'Ufficio Misure
Attive di Bellinzona.
- Che venga messa
al beneficio delle prestazioni LADI e nello specifico l'ottenimento delle SPSS.
- Protestate eventuali spese e ripetibili.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 19 maggio
2023 l’UMA propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…) Il
signor RI 1, nel suo ricorso, menziona la Prassi LADI PML L34 che recita:
Di regola non è possibile combinare gli SPSS. con il Gl.
Infatti, a differenza del Gl, gli SPSS sono rivolti a persone che escono dalla
disoccupazione. Tuttavia, questa combinazione può essere prevista se il Gl
rappresenta una reale e rara opportunità di reinserimento per le persone di una
certa età o il cui collocamento risulta difficile.
Il signor RI 1 contesta questa indicazione ritenendo che non è
imperativa ma viene esplicitamente indicato di regola, e ritiene che nel
suo caso vi siano gli estremi per la concessione delle spese di pendolare o
soggiornante settimanale (SPSS), in quanto reperendo l'attività lavorativa
presso __________, ha ridotto il danno nei confronti dell'assicurazione disoccupazione.
Nello specifico il signor RI 1 non rientra nella categoria delle
persone di una certa età e nella fattispecie del disoccupato di lunga durata
(vedi data di assunzione impiego in disoccupazione 27.01.2023 e data di inizio
lavoro a __________ 01.03.2023).
Visto quanto precede si ritiene che non ci siano le premesse per
riconoscere quanto richiesto dal ricorrente, si chiede pertanto al lodevole
Tribunale di voler respingere il ricorso, confermando le decisioni impugnate
(...)” (Doc. III)
1.4. Il 24 maggio 2023 il ricorrente ha
sottolineato quanto segue:
" In
risposta alla vostra del 22.05.2023, nella quale mi assegnate la facoltà di
presentare, entro 10 giorni, eventuali altri mezzi di prova, vi comunico che
non ho altri elementi probatori da presentare.
Mi permetto però esprimere le mie perplessità alla risposta di
causa inoltratavi dall'Ufficio Misure Attive della Sezione del Lavoro di
Bellinzona. In effetti quest’ultimo ufficio, nel loro ultimo paragrafo indicano
che io non rientrerei nella categoria delle persone di una certa età e nella
fattispecie del disoccupato di lunga durata.
Giova qua ricordare che la mia iscrizione in disoccupazione non è
stata sicuramente da me voluta e cercata ma, mio malgrado, mi sono annunciato in
disoccupazione a seguito del fallimento del datore di lavoro per il quale
prestavo la mia opera e cioè __________.
Sin dal primo colloquio presso l'Ufficio Regionale di Collocamento
mi era stato indicato che un assicurato doveva fare il massimo possibile per evitare
la disoccupazione e/o reperire un'attività lavorativa che potesse diminuire il
danno alla disoccupazione.
Dopo svariate ricerche fatte personalmente ho avuto la concreta
possibilità di iniziare un’attività lavorativa presso __________ con inizio al
1.03.2023.
Il contratto di lavoro sottoscritto prevede un’attività al 20% da
Marzo 2023 a Giugno 2023, un adeguamento al 40% dal Luglio 2023 a Dicembre 2023
ed un ulteriore adeguamento al 50% dal 1 Gennaio 2024. La mia speranza è che
questo contratto possa diventare un contratto a tempo pieno e di durata
indeterminata. In ogni caso mi sto comunque adoperando per reperire un altro
posto di lavoro a tempo pieno e di durata indeterminata.
Richiamo integralmente il mio ricorso il quale ritengo sia sufficientemente
chiaro nella sua fattispecie.
Mi preme però ribadire la mia contrarietà nei confronti della
dicitura riportata in riferimento alla Prassi Ladi PML L34.
In effetti quest’ultima dice "...questa combinazione può
essere prevista se il Gl rappresenta una reale e rara opportunità di
reinserimento per le persone di una certa età o il cui collocamento risulta
difficile...".
È vero che ho solo 46 anni e di conseguenza, anche se per
l'Ufficio Misure Attive non sono una persona di una certa età, ribadisco come
sia difficile per un cinquantenne reperire un posto di lavoro a tempo pieno, di
durata indeterminata e nel mio caso specifico, visto il reddito che percepivo
prima di questa situazione non sia facile trovare un posto di lavoro adeguato
al mio profilo professionale. Ribadisco che non sono sicuramente alla ricerca
di un posto di lavoro pretendendo un salario come quello che percepivo prima di
entrare in disoccupazione, ma desidero semplicemente reperire un’attività che
mi permetta di vivere dignitosamente.” (cfr. doc. VII)
Al
riguardo il 15 giugno 2023 l’UMA si è così espresso:
" Ribadiamo
quanto espresso nella risposta di causa del 19 maggio 2023; come da prassi LADI
PML L34 Di regola non è possibile combinare gli SPSS con il Gl. Infatti, a
differenza del Gl, gli SPSS sono rivolti a persone che escono dalla
disoccupazione. Tuttavia, questa combinazione può essere prevista se il Gl
rappresenta una reale e rara opportunità di reinserimento per le persone di una
certa età o il cui collocamento risulta difficile.
Nello specifico il signor RI 1 non rientra nella categoria delle
persone di una certa età e nella fattispecie del disoccupato di lunga durata
(vedi data di assunzione impiego in disoccupazione 27.01.2023 e data di inizio
lavoro a __________ 01.03.2023).” (Doc. X)
Tale scritto è stato inviato per
conoscenza all’assicurato il 16 giugno 2023 (cfr. doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a
stabilire se RI 1 ha diritto oppure no al sussidio per le spese di pendolare o
soggiornante settimanale.
Il 1° luglio 2003 è
entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata
dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502
segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione
della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC
recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con
la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e
vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata.
(…)"
Per quel che
riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. Cattaneo, "Les mesures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed.
Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e
pag. 486-511; Leu, "Die
Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schulthess Juristische Medien AG.
Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; Rubin,
"Commentaire sur l'assurance-chômage". Ed Schulthess Juristische
Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2014 pag. 497-504 seg.),
inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6
(Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la terza
revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI.
Questa disposizione legale ha
attualmente il seguente tenore:
" Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali;
presupposti del diritto.
1L'assicurazione
accorda agli assicurati sussidi speciali se:
a. non
è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di
domicilio; e
b. hanno
adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.
2Gli assicurati
interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente
sei mesi al massimo.
3Essi ricevono
sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite
finanziarie rispetto alla loro ultima attività."
L’art. 69 LADI stabilisce che “il
sussidio per gli assicurati pendolari copre le spese di viaggio necessarie e
comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di
lavoro al luogo di domicilio”.
L’art. 70 LADI prevede che “il sussidio
per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati
devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio.
Esso si compone di un’indennità globale per l’alloggio infrasettimanale e per
le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie
e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di
lavoro e viceversa”.
2.2. La Direttiva relativa
ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (Prassi LADI PML), elaborata
nel 2014 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO) che, nella sua qualità
di autorità di vigilanza “provvede all’applicazione uniforme del diritto e
fornisce agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l’esecuzione della
legge (art. 110 LADI)”, contiene in particolare le seguenti indicazioni:
" OBIETTIVO
L1 Questo
provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non
hanno trovato un’occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che,
per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di
questa regione.
(…).
Condizioni
L8 Condizioni
per la concessione di SPSS:
• Il
richiedente deve poter comprovare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi
(art. 13 LADI).
• Non è
stato possibile procurare all’assicurato alcuna occupazione adeguata ai sensi
dell’art. 16 LADI nella regione di domicilio (art. 68 cpv. 1 lett. a LADI).
• Il
richiedente accetta un’occupazione fuori della propria regione di domicilio per
evitare la disoccupazione.
• L’assicurato
subisce perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività (art. 68 cpv. 3
LADI).
(…).
Combinazione con
il GI (art. 24 LADI)
L34 Di
regola non è possibile combinare gli SPSS con il GI. Infatti, a differenza del
GI, gli SPSS sono rivolti a persone che escono dalla disoccupazione. Tuttavia,
questa combinazione può essere prevista se il GI rappresenta una reale e rara
opportunità di reinserimento per le persone di una certa età o il cui
collocamento risulta difficile. Va precisato che il GI deve essere rilevante e
stabile, ossia deve essere almeno superiore agli SPSS e il numero di ore non
deve variare ogni mese.
(…).
Combinazione
con un’occupazione a tempo parziale
L36 È
possibile accordare SPSS in relazione a un’occupazione a tempo parziale. (…)”
2.3. Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del
30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid.
4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del
15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Considerandi
Quest’ultimo deve tenerne conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021
del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.
5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF
146.
V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442
consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50
consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45
consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83.
consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.
4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233.
consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF
9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169
consid. 3b).
2.4
In una sentenza 38.2012.50 del 13
marzo 2013 il TCA ha citato uno scritto nel quale la Segreteria di Stato per
l'economia (SECO) si è così espressa:
" È importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come
obiettivo di far uscire la persona direttamente e completamente dalla
disoccupazione. È specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di
pendolare perché questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica
degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro
regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di
lavorare al di fuori di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo
scopo dei sussidi per le spese di pendolare non è raggiunto visto che in
particolare l'assicurato rimane in guadagno intermedio."
Infine, ci domandiamo in caso di professione
nell'ambito dello sport o artistico se i sussidi per le spese di pendolare sono
una misura adeguata perché la scelta di una tale professione richiama
naturalmente una grande mobilità." (Doc. XXIII)
Nella sua sentenza, cresciuta
incontestata in giudicato, questa Corte ha formulato le seguenti
considerazioni:
" (…) A
proposito delle ulteriori osservazioni della SECO il TCA si limita a rilevare
che né la legge né l'ordinanza e neppure la stessa direttiva (cfr. punto L33:
"di regola") escludono la possibilità di attribuire gli assegni per
pendolari agli assicurati che conseguono un guadagno intermedio.
Al riguardo B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schulthess
2006.
pag. 649-650:
" En ce qui concerne un éventuel cumul avec un emploi
procurant un gain intermédiaire (souvent un emploi à temps partiel), il
convient de remarquer que ni la loi ni l'ordonnance ne l'excluent expressément.
L'art. 68 al. LACI, let a LACI laisse entendre indirectement que seul un emploi
convenable mettant fin au chômage pourrait devoir justifier l'octroi des
contributions au sens des art. 68 ss LACI. Toutefois, seul le calcul du
désavantage financier, qui tient compte de valeurs absolues (et non de valeurs
ramenées aux taux d'occupation des activités respectives) permet de déterminer
si un cumul est envisageable (ch. 7.5.3.4, premier paragraphe). Il paraît
pourtant justifié de limiter les possibilités de cumul aux gains intermédiaires
fiables et d'une certaine importance en termes de rémunération. Les organes
d'exécution de la LADI du canton du Valais ont ainsi opportunément limité le
cumul précité aux activités (procurant un gain intermédiaire) de six mois au
moins et offrant une rémunération correspondant au moins à 50% du gain
assuré."
Nella presente fattispecie il rappresentante
dell'assicurato ha documentato che il contratto di lavoro tra il X._____ e
Y._____ è stato prolungato fino al 30 giugno 2013 con un aumento del salario di
fr. 2'000.-- a fr. 3’000.-- mensili (cfr. Doc. H).
Secondo il TCA non vi è dunque nessuna ragione per
ritenere che l'UMA abbia riconosciuto a torto, nel suo principio, il diritto ai
sussidi per pendolari. (…)"
In una sentenza 38.2013.25 del 7
agosto 2013 il TCA ha riconosciuto il diritto al sussidio per le spese di
soggiornante settimanale ad un responsabile tecnico, nato nel 1976, che
conseguiva prima della disoccupazione un reddito mensile di fr. 10'833.-- e che
ha accettato fuori Cantone un'occupazione a tempo pieno di durata indeterminata
il cui salario ammontava a fr. 5'700.-- lordi dal mese di marzo 2013 e che,
secondo il contratto di lavoro, sarebbe successivamente salito fino a fr.
8'000.-- al mese.
In quell'occasione il TCA ha
stabilito che, tenuto conto della difficile situazione del mercato del lavoro
nel nostro Cantone e del tipo di attività svolta dall'assicurato, non vi era
motivo per non accordare i sussidi per soggiornante settimanale ad un
assicurato che ha colto una reale e rara opportunità di reinserimento,
accettando un impiego fuori Cantone.
In un'altra
sentenza 38.2013.24 del 14 agosto 2013 il TCA ha invece negato il sussidio ad
un assicurato nato nel 1975 che, a conclusione di un'attività stagionale, si è
iscritto per il collocamento ed ha accettato un'altra attività stagionale come
maestro di sci, con un salario di fr. 62.-- all'ora ma senza garanzia di un
numero di ore settimanali di lavoro.
Allo stesso
risultato il TCA è giunto nella sentenza 38.2013.45 del 15 gennaio 2014
a proposito di un assicurato, nato nel 1969, che ha reperito fuori Cantone
nell'attività di barman, con un salario di fr. 22.50 lordi all'ora e con
garanzia di 10 ore settimanali di lavoro. Il TCA ha negato il diritto al
sussidio per soggiornante settimanale visto il guadagno assicurato del
ricorrente di fr. 4'054.--. Questo Tribunale ha precisato che diversa sarebbe
stata la situazione se l'assicurato, nei mesi in questione, avesse conseguito
un guadagno intermedio di entità superiore.
Le prestazioni richieste da un
assicurato sono state rifiutate anche in una sentenza 38.2014.71 del 12
febbraio 2015.
In quel caso si trattava di un
calciatore professionista il quale, dopo avere cercato senza esito positivo un
lavoro in un’altra formazione presso la quale svolgeva il proprio lavoro, ha
trovato un impiego fuori Cantone, sempre quale calciatore conseguendo un
salario notevolmente inferiore.
Il TCA, dopo avere constatato che
il contratto aveva una durata sufficientemente lunga (11 mesi) per permettere
il versamento dei sussidi di soggiornante settimanale, ha lasciato aperta la
questione di sapere se, tenuto conto del particolare settore professionale nel
quale l’assicurato è attivo e dalla sua età, si tratta effettivamente di una
rara opportunità di impiego, visto che essa è stata reperita a distanza di un
solo mese dalla fine del precedente contratto di lavoro.
Questo Tribunale ha poi
sottolineato che il ricorrente era tenuto ad accettare l’occupazione in
questione anche se il salario di fr. 3'500.-- mensili, era inferiore al 70% del
guadagno assicurato, visto che egli percepiva le prestazioni di guadagno
intermedio (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. i LADI), visto che questa prestazione
colma parzialmente la grande diminuzione salariale rispetto a quanto era attivo
prima di iscriversi in disoccupazione (cfr. art. 24 cpv. 1 e cpv. 4 LADI).
Il TCA ha infine ritenuto
decisiva per l’esito della vertenza la circostanza che il salario percepito dal
ricorrente era estremamente ridotto (circa un terzo) rispetto al
suo guadagno assicurato (di fr. 10'500.-- visto il guadagno percepito di fr.
160'000.-- presso il precedente datore di lavoro; cfr. doc. 3, doc. III).
Questo Tribunale ha
concluso che, considerato tale divario, l'assicurazione contro la
disoccupazione, che già interviene versando all'assicurato la prestazione per
guadagno intermedio, non è tenuta ad attribuire anche prestazioni a sostegno
della mobilità geografica.
In una sentenza
38.2022.63
del 17 ottobre 2022 il TCA ha confermato il rifiuto delle prestazioni,
nel caso di un’assicurata, nata nel 1963, che aveva iniziato a svolgere
un’attività lavorativa tramite un’Agenzia privata di collocamento di A., la
quale l’aveva incaricata di svolgere delle missioni nel settore della
ristorazione a B e a C.
L’assicurata ha lavorato 104,50
ore in marzo conseguendo uno stipendio lordo di fr. 2'812.70 (cfr. doc. B);
72.08
ore in aprile conseguendo un salario lordo di fr. 1'823.91 (cfr. doc. C);
105,75 ore in maggio conseguendo un salario lordo di fr. 2'810.36 (cfr. doc. D)
e 91,75 ore in giugno conseguendo un salario lordo di fr. 2'401.04 (cfr. doc.
E).
L’UMA ha negato all’assicurata il
diritto ad ottenere il sussidio per pendolare o per soggiornante settimanale in
quanto, da una parte, l’attività lavorativa in questione non le ha permesso di
uscire dalla disoccupazione (cfr. punto L1 e L8 della Prassi LADI PML) e,
d’altra parte, poiché il numero di ore lavorative variava di mese in mese, non
è possibile combinare i SPSS con il guadagno intermedio (cfr. punto L34 della
Prassi LADI PML).
Questo Tribunale ha approvato
l’operato dell’amministrazione.
Infatti, anche volendo
riconoscere che, considerata l’età dell’assicurata essa costituiva una rara
opportunità di impiego, resta il fatto che il guadagno intermedio non era
stabile visto che il numero di ore lavorative variava ogni mese (cfr. il punto
16.
dei doc. B, C e E: “Bei uns können sich Personen für stundenweise
Einsätze bewerben. Zu einem Einsatz kommt es nur, wenn der Einsatzbetrieb eine
Person auch auswählt. Deshalb können wir keinen Beschäftigungsumfang
garantieren, dieser kann dann zwischen 0% und 100% betragen.”).
In dottrina, B. Rubin nel "Commentaire de la loi
sur l'assurance-chômage", Ed. Schulthess 2014,
a proposito della possibilità di accordare il sussidio per pendolare o per soggiornante
settimanale allorché l'assicurato consegue un guadagno intermedio si è così
espresso:
" La législation n'exclut pas un cumul entre la contribution et le
gain intermédiaire. Le régime de l'assurance-chômage incite à prendre un emploi
intermédiaire (obligation de diminuer le dommage â l'assurance). Un gain
intermédiaire nécessitant un temps de déplacement de deux heures pour l'aller
et idem pour le retour est encore considéré comme convenable et doit être
accepté sous peine de sanction (16 N 40 ss). Toutefois, dans une optique de
diminution du dommage à l'assurance, il est inapproprié d'encourager la
mobilité géographique lorsque l'emploi trouvé ne permet pas de sortir du chômage.
C'est pourquoi il se justifie de limiter les possibilités de cumul aux gains
intermédiaires d'une certaine importance (minimum 50% du gain assuré) et d'une
durée suffisante (par exemple dès six mois de contrat de travail). S'agissant
du calcul du montant de la contribution, il faudra tenir compte du montant le
moins élevé entre la différente des gains apurés et des frais de déplacement,
et ce en valeurs absolues, non en valeurs ramenées au taux d'occupation (ATF 111 V 279 consid. 5b p. 286." (pag. 503)
2.5
Nella presente fattispecie risulta
dagli atti dell’incarto che l’assicurato ha iniziato a svolgere un’attività
lavorativa quale responsabile delle relazioni esterne e dello sviluppo presso
la società __________. Il contratto di lavoro prevede un’occupazione al 20% con
un salario mensile lordo di fr. 1'500 fino al 30 giugno 2023. Essendosi
l’assicurato impegnato a seguire da subito un corso per perfezionare la lingua
francese, il contratto di lavoro prevede un aumento del tasso d’occupazione al
40% e del salario a fr. 3'000 dal 1° luglio 2023 e un aumento del tasso
d’occupazione al 50% e del salario a fr. 4'000 dal 1°gennaio 2024 (cfr.
allegato al doc.1).
Nella
domanda di sussidio del 2 marzo 2023 RI 1 ha indicato di essere disoccupato dal
27.
gennaio 2023, che rientra al suo domicilio giornalmente e che l’utilizzo di
un veicolo privato gli è indispensabile per avere “autonomia nella gestione
delle mansioni aziendali” (cfr. doc.1).
L’UMA ha negato all’assicurato il
diritto ad ottenere il sussidio per pendolare o per soggiornante settimanale in
quanto, da una parte l’attività lavorativa in questione non ha permesso a RI 1
di uscire dalla disoccupazione (cfr. punto L1 e L8 della Prassi LADI PML e doc.
2.
) e, d’altra parte, poiché l’assicurato non rientra nella categoria delle
persone di una certa età e nella fattispecie del disoccupato di lunga durata,
non è possibile combinare i SPSS con il guadagno intermedio (cfr. punto L34
della Prassi LADI PML e consid.1.3 e 1.4).
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA,
richiamate la giurisprudenza e la dottrina e le direttive amministrative qui
sopra riprodotte (cfr. 2.4 e 2.3), non può che approvare l’operato
dell’amministrazione.
Infatti, innanzitutto
l’assicurato - nato nel 1977 ed avendo meno di cinquant’anni - non rientra in
questo contesto nella categoria delle persone di una certa età (a proposito
dell’art. 17 cpv. 4 LADI secondo cui “il Consiglio federale può esonerare
parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa
età”, Rubin, op. cit. pag. 221 Nr. 91 sottolinea che “Le Conseil fédéral
n'a pas utilisé cette compétence. La seule libération
en faveur des chômeurs âgés (quelle que soit la durée de leur chômage) repose
sur une directive de l'OFIAMT (Circ. IC ch. marg. 102, janv. 1992; directive
reprise ensuite par l'OFDE et le SECO) et concerne le devoir de rechercher du
travail dans les six mois qui précèdent l'âge AVS de la retraite (l'âge
ordinaire).”; sulla sanzione per insufficienti
ricerche di lavoro nel caso di un’assicurata di 54 anni cfr. DTF 124 V 225
consid. 6 e per altri lavoratori anziani STCA 38.2005.63 consid.2.7).
Inoltre
RI 1 si è iscritto in disoccupazione il 27 gennaio 2023 e ha subito ritrovato
un nuovo impiego, iniziando a lavorare dal 1° marzo 2023, per cui il guadagno
intermedio non costituisce una rara opportunità per una persona il cui
collocamento risulta difficile.
In simili condizioni la decisione
su opposizione del 19 aprile 2023 deve essere confermata, senza dovere ancora
esaminare se il guadagno intermedio di fr. 1’500 da marzo a giugno 2023 (quando
la durata complessiva dei sussidi è di sei mesi al massimo entro il termine
quadro, cfr. art .68 cpv. 2 LADI) è “rilevante” ai sensi del punto L 34 della
Direttiva (cfr. consid. 2.2).
2.6
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima
data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023
consid. 2.7.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA
38.2022.5
del 20 giugno 2022 consid. 2.17.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022
consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti