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Decisione

38.2023.30

Sospensione per insuff. ricerche di lavoro precedentemente iscrizione in AD. Attività stagionale ma esame degli ultimi 3 mesi prima di AD. Infatti durante il prec. periodo di disocc. indicatole di cercare negli ultimi 3 mesi. Sosp. ridotta da 3 a 2 gg (grazie a sforzi potuto lavorare x alcune h)

28 agosto 2023Italiano42 min

vertenza sfociata nella sentenza STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002. Essa prevede

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2023.30

rs

Lugano

28 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 aprile 2023 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 19 aprile 2023 l’Ufficio regionale di collocamento

di __________ (in seguito: URC) ha confermato il proprio provvedimento del 2

febbraio 2023 (cfr. doc. 4) con il quale aveva sospeso RI 1 - nata il __________

1976 - dal diritto all’indennità di disoccupazione per tre giorni a causa di insufficienti

ricerche di impiego nel mese di ottobre 2022 precedente all’inizio della

disoccupazione a far tempo dal 1° novembre 2022.

Nella

decisione su opposizione è stato segnatamente evidenziato:

" (…) L’assicurata

si è iscritta all’URC dal 01.11.2022 a seguito del termine del suo contratto di

lavoro a tempo determinato presso il __________.

Il consulente ha verificato le ricerche di

lavoro per il periodo precedente l'iscrizione alla disoccupazione, segnatamente

dal 01.08.2022 al 31.10.2022, le quali sono state ritenute quantitativamente insufficienti,

nello specifico per il mese di ottobre.

Per determinare la sanzione del 02.02.2023,

è stata applicata la pena di 3 giorni per ricerche di lavoro ritenute

quantitativamente insufficienti nel mese di ottobre, ovvero la sospensione

minima mensile prevista dalla LADI per ricerche insufficienti.

ln fase di revisione si constata:

Le motivazioni sollevate signora RI 1 in

fase di opposizione non sono ritenute sufficienti a giustificare il suo modo di

agire presentando delle ricerche di lavoro, oggetto di discussione, ritenute

quantitativamente insufficienti e questo, siccome in data 19.01.2022 ella era

stata informata dall'URC, firmando il protocollo di colloquio, sulla modalità

in cui svolgere e presentate le proprie ricerche di lavoro. Tuttavia, le

ricerche svolte dalla signora RI 1 nel mese di ottobre non solo non sono

risultate conformi al numero minimo richiesto per ogni mese, ma sono state

altresì svolte unicamente di persona senza rispondere ad alcun annuncio

concreto di lavoro.

Agendo come di fatto, l'assicurata ha

oggettivamente limitato le possibilità di reperire una nuova occupazione ed

evitare la reiscrizione in disoccupazione.

Si conclude pertanto che la decisione di

sospensione di 3 giorni è assolutamente pertinente.” (Doc. A1)

1.2. Contro la decisione su opposizione

del 19 aprile 2023 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel

quale ha chiesto l’annullamento della stessa, facendo valere quanto segue:

" (…)

durante gli ultimi 3 mesi di rapporto di lavoro, mi sono veramente impegnata

per ricercare una nuova occupazione, in particolare ho effettuato 13 ricerche

nel mese di agosto 2022 (1 in più di quanto richiesto), altrettante 13 ricerche

per il mese di settembre 2022 (1 in più di quanto richiesto) ed 11 ricerche per

il mese di ottobre 2022. Per un'assicurata che comunque lavorava a tempo pieno,

ritenevo di aver ampiamente soddisfatto i miei sforzi personali per reperire

una nuova occupazione.

8) Sinceramente e come dichiarato al mio

consulente pensavo di aver eseguito 12 ricerche anche per il mese di ottobre e

questo in quanto i formulari predisposti dalla SECO non permettono di avere

indicazioni chiare sul numero delle ricerche svolte. Infatti parecchi datori di

lavoro hanno timbri molto più grandi della colonna predisposta sul formulario

relativo agli sforzi personali intrapresi per trovare un nuovo posto di lavoro

e quindi oltrepassano la colonna a loro destinata impedendo quindi ad un nuovo

datore di lavoro di apporre la firma ed il timbro nella successiva colonna.

9) Inoltre, considerato che nei due mesi

precedenti avevo effettuato più ricerche di quante richiestemi, ipotizzavo che

l'Ufficio regionale di collocamento potesse tenerlo in considerazione in quanto

per un solo mese avevo effettuato una ricerca in meno di quanto indicato dal

consulente URC.

10) Un altro aspetto non tenuto in

considerazione da parte dell'Ufficio regionale di collocamento risulta essere

quello che nei tre mesi precedenti l'annuncio in disoccupazione avevo anche

discusso con il mio datore di lavoro ed ottenuto di poter lavorare ancora

qualche ora presso __________ nel primo mese di disoccupazione. Infatti, nel

mese di novembre ho lavorato 36,29 ore ricevendo un salario di CHF 822.80. Così

facendo ho alleviato il costo delle indennità di disoccupazione versate dalla

Cassa alla sottoscritta dimostrando quindi una massima attenzione a costare di

meno alle assicurazioni sociali.

11) Un ultimo aspetto da tenere in

considerazione risulta il fatto che nel corso del mese di dicembre 2022, dopo quindi

solo 1 mese di disoccupazione parziale, ho firmato un nuovo lavoro e sono

uscita già dalla disoccupazione in quanto il 15 febbraio 2023 ho iniziato una

nuova occupazione.

12) Nella decisione su opposizione emanata

dall'Ufficio regionale di collocamento, emerge inoltre, e per la prima volta,

che ho effettuato le ricerche unicamente di persona senza rispondere ad alcun

annuncio concreto di lavoro. Su questo aspetto contesto quanto indicatomi, in

quanto al momento di illustrarmi come effettuare le ricerche di posti di lavoro

mi era stato indicato che potevo svolgerle per iscritto (lettera o e-mail) o di

persona senza precisarmi che doveva essere mio compito rispondere ad annunci

concreti di lavoro. Ribadisco che le ricerche nel mio settore, come cassiera/venditrice,

sono maggiormente incisive qualora ci si presentasse personalmente, in quanto

il potenziale datore di lavoro ha la possibilità di conoscermi personalmente ed

appurare che, malgrado la mia età (mi avvicino ai 50 anni), sono ancora in

buone condizioni fisiche e di salute.

13) Sono al corrente che fondamentale

risulta essere il fatto di poter comprovare le mie ricerche di lavoro, ma non

ipotizzavo che mi venisse addebitato il fatto di aver presentato ricerche

unicamente effettuate di persona. La procedura a mio avviso intrapresa dalla

sottoscritta risulta conforme alle disposizioni di legge, in quanto sono stata

in grado di dimostrare all'Ufficio regionale di collocamento di avere realmente

compiuto gli sforzi indicatemi dal consulente URC.

ln considerazione di quanto sopra ritengo

di aver fatto il possibile per cercare una nuova occupazione durante il periodo

precedente l'annuncio in disoccupazione presentando 37 ricerche di lavoro

durante la mia attività lavorativa a tempo pieno e dimostrando di aver trovato

per novembre 2022 già una occupazione parziale e dal 15 febbraio 2023 di essere

uscita dalla disoccupazione per aver reperito nuovamente l'occupazione. (…)”

(Doc. I)

1.3. L’URC, con risposta del 19 maggio

2023, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando segnatamente che “(…)

le ricerche presentate sono state svolte tutte nella stessa

zona in giorni molto vicini tra loro. L'assicurata non ha risposto ad alcun

annuncio di posti vacanti” (cfr. doc. III).

1.4. Il 25 maggio 2023 l’insorgente ha

ribadito che “effettuare 37 ricerche di posti di lavoro durante i 3 mesi

precedenti la fine del rapporto di lavoro (dove ero occupata svolgendo la mia attività

lavorativa ed inoltre lavoravo a tempo pieno) sono da considerare come un forte

impegno a cercare e reperire una nuova occupazione”, come pure:

" (…) Dal

punto di vista qualitativo non condivido assolutamente l'indicazione

dell'Ufficio Regionale di Collocamento che effettuare le ricerche di persona

limitano le possibilità di reperire una nuova occupazione. Dal lato della mia

esperienza professionale sono invece convinta che effettuare le ricerche di

persona guardando in faccia il potenziale datore di lavoro possa favorire il

collocamento in quanto con effetto immediato il responsabile del

negozio/azienda/società, ha la possibilità di verificare immediatamente la mia

predisposizione alla vendita rispettivamente appurare le buone condizioni

fisiche della sottoscritta malgrado l'età avanzata.

Inoltre, presentandomi di persona avevo la

possibilità di relazionarmi con il potenziale datore di lavoro nelle quattro

lingue da me imparate, in quanto, oltre all'italiano (lingua madre), riesco

fluentemente a parlare in tedesco, francese, inglese ed anche svizzero tedesco.

Un altro aspetto che non condivido risulta

essere l'indicazione che le ricerche sono state svolte tutte nella stessa zona

in quanto ricordo, pur risiedendo a __________, di essere andata con il mio

scooter anche a __________, __________ e __________, oltre evidentemente ai

vari paesi del __________.” (Doc. V)

1.5. L’amministrazione, il 1° giugno 2023,

ha comunicato di non avere ulteriori elementi da esporre, invitando a tenere in

considerazione la risposta di causa (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato inviato per

conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. VIII).

1.7. Pendente causa il TCA ha chiesto

all’URC di trasmettere il “Protocollo colloquio” del 19 gennaio 2022 menzionato

nella decisione su opposizione impugnata e il Protocollo per lavoratori

stagionali controfirmato dalla ricorrente citato nella risposta di causa (cfr.

doc. IX).

La parte resistente ha prodotto i

documenti menzionati il 3 agosto 2023 (cfr. doc. X + 7-9).

1.8. I doc. IX e X sono stati inviati

all’insorgente per raccomandata il 7 agosto 2023 (cfr. doc. XI) e le sono stati

notificati l’8 agosto 2023.

considerato in diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o

meno sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione

per tre giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel mese di ottobre

2022 antecedente l’iscrizione in disoccupazione.

2.2. Tra

gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui

tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario

anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo

è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori

del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del

29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi, previsto che

l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre il danno, valido

anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021,

8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003

consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed.,

Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi

insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo, egli

deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui

l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per

ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto

2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato

ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168,

in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D.

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance

chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno

1992, pag. 193 seg.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio,

adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in

cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione

(cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020

ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF

8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20

settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;

STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139

V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998

ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di

collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo

n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett.

a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del

26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV

Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée

déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement

avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les

recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré

recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des

rapports de travail

(…)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5

in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego

di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF

8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D.

Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

2.3. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale

principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato

che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano

esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige

in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_47/2022 del

14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata

in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid.

3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12

luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del

6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28

giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha

rilevato:

"

(…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124

V 225 consid. 4a p. 231). Sur

le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches

d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124

V 225 consid. 6 p. 234; arrêt

C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de

manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la

qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des

recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches

nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte

ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il

numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero

durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.

3.2.

Sulle modalità con le quali bisogna

effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo

l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo

impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente

le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.

2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V

74).

La legge non prevede nessun modo

particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia

per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992

nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in

caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la

fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato

o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il

disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro

presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore

di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella

causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato

dell'economia (SECO).

In caso di rifiuto del datore di

lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Per quanto attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione

tra una stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della

ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in

disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo

Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un

impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata

la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare

questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui

lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione,

di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria

professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi

sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente

assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA

del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T.

contro URC; STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q

contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …,

pag. 21; 24-25).

Il

TCA ha pure deciso che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92;

STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

In

tale contesto è utile segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007

il TF ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton

Friborgo inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale

amministrativo aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al

collocamento di un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro

durante l’attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli

atti per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità

di disoccupazione.

La

nostra Massima Istanza ha precisato che quell’assicurato rientrava nella

categoria degli assicurati la cui disponibilità è limitata soltanto agli

impieghi di durata e frequenza irregolari, che non vogliono o non possono

accettare un lavoro fisso e che si assumono così, dal profilo dell’idoneità al

collocamento, il rischio inerente di una perdita di lavoro tra due impieghi.

L’Alta Corte, in un’ulteriore

sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al

collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17

anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato

e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.

Inoltre con

giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 il Tribunale federale ha

confermato l’inidoneità al collocamento dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007 di

un’assicurata sia perché non aveva svolto un numero sufficiente di ricerche di

lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare, se si fosse presentata

l'occasione, un lavoro a tempo pieno.

In

proposito la nostra Massima Istanza ha rilevato che:

"

(…) Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli

atti in alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare

rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro

a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al

settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere

stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata

di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in

cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare

bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe

"mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad oggi"

(colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).

Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro

anni stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a

conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente

tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano

tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di

continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a

carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia,

il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo

carico.

Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e

meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di

lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente

competente e limitandole all'ambito della propria professione.

Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre

essere ben chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai

consulenti, che doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di

fuori del suo campo di attività.”

Al riguardo cfr. STCA 38.2019.22

dell’8 luglio 2019 consid. 2.7.; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid.

2.6.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.7.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata

in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60

giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

Come visto, la sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e

soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno

2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se

l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento

sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata

sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la

gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de

l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou

encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit

de leur pertinence".

Per quel che attiene alla

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio

2022).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte

dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di

procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del

2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio

2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6. Nella presente evenienza dalle

carte processuali si evince che RI 1, in vista del termine al 31 ottobre 2022

del suo contratto di lavoro a tempo determinato presso il __________, il 16

ottobre 2022 si è iscritta in disoccupazione con effetto dal 1° novembre 2022

(cfr. doc. 1; 2; A1).

L’amministrazione,

dopo l’annuncio per il collocamento dell’assicurata, ha constatato che

quest’ultima ha dichiarato di aver svolto, nel periodo antecedente al 1°

novembre 2022, 13 ricerche di lavoro nel mese di agosto 2022, 13 ricerche nel

mese di settembre 2022 e 11 ricerche nel mese di ottobre 2022 (cfr. doc. 1).

Il

consulente del personale, il 30 gennaio 2023, le ha perciò inviato una

“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 6

febbraio 2023, il suo comportamento, allegando l’eventuale documentazione a

sostegno delle proprie dichiarazioni.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 2).

La

ricorrente, il 1° febbraio 2023, ha risposto:

" Mi scuso

per la mia non attenzione svista ma ero sicura che per il mese di ottobre 2022

avevo fatto le 12 ricerche di lavoro” (Doc. 3).

Dal profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di

essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e

dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione,

con decisione formale del 2 febbraio 2023, ha sospeso l’assicurata dal diritto

alle indennità di disoccupazione per tre giorni a causa di insufficienti

ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2023 (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato

con decisione su opposizione del 19 aprile 2023 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che nel caso dell’assicurata

che disponeva di un contratto di durata determinata fino al 31 ottobre 2022 con

il __________ e che era già stata in disoccupazione a inizio 2022 (cfr. doc. 4;

7), l’URC ha valutato gli ultimi tre mesi prima dell’annuncio al collocamento,

ossia dal 1° agosto al 31 ottobre 2022 (cfr. doc. (cfr. doc. 1; 2; 4;

A1; consid. 2.6.).

La giurisprudenza relativa ai

lavoratori con attività stagionale (la ricorrente, il 30 gennaio 2023, ha

peraltro confermato al proprio consulente che avrebbe ripreso a lavorare presso

il __________ dal 15 febbraio 2023 fino alla fine di novembre 2023; cfr. doc.

9) prevede per contro che tali assicurati devono svolgere le ricerche

durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione

annuale o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione

morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente

esistente sul mercato del lavoro (cfr. consid. 2.4.).

In concreto, però, l’insorgente

ha asserito che il 19 gennaio 2022 il consulente URC le ha comunicato “che

dovevo svolgere le ricerche di lavoro negli ultimi 3 mesi precedenti la fine

del contratto di durata determinata, per la precisione nei mesi di agosto,

settembre e ottobre 2022, indicandomi che malgrado lavorassi a tempo pieno,

dovevo effettuare 12 ricerche al mese” (cfr. doc. I pag. 1-2).

Ciò

trova, in effetti, conferma nel “Protocollo colloquio” del 19 gennaio 2022

firmato dalla ricorrente (cfr. doc. 7), in cui è indicato che “in caso di

(re)iscrizione all’URC alla fine del periodo lavorativo stagionale, le ricerche

di lavoro saranno oggetto di una rigorosa valutazione, qualitativa e

quantitativa, si chiede pertanto un impegno serio e concreto con l’obiettivo di

ridurre o evitare la disoccupazione. L’obiettivo è quello di reperire un

impiego a tempo indeterminato o trovare un lavoro sostitutivo (anche fuori

dalla propria professione usuale) per il periodo di inattività. Ogni assicurato

è tenuto a cercare un impiego già prima di presentare una domanda d’indennità.

Egli deve adempiere tale obbligo in particolare già durante il termine di

disdetta o nel corso degli ultimi 3 mesi di un contratto di lavoro a tempo

determinato” (cfr. doc. 7).

In simili condizioni, anche il

TCA, nel caso di specie, limita il proprio esame al periodo dal 1° agosto al 31

ottobre 2022.

Si rende comunque attenta

l’amministrazione che le proprie direttive riguardanti gli assicurati che

regolarmente si annunciano per il collocamento al termine di un’attività

stagionale non corrispondono alla giurisprudenza sviluppata in particolare da

questa Corte ed esposta al consid. 2.4.

2.8. Dai formulari “Prova degli sforzi

personali intrapresi per trovare lavoro” emerge che l’assicurata, da agosto a

ottobre 2022, ha svolto 37 ricerche di lavoro, e meglio 13 ricerche nel mese di

agosto 2022, 13 ricerche nel mese di settembre 2022 e 11 ricerche nel mese di ottobre

2022, nell’ambito della vendita, del servizio clienti e della pulizia (cfr.

doc. 1).

L’URC ha ritenuto validi gli

sforzi intrapresi nei mesi di agosto e settembre 2022, mentre ha considerato

insufficienti quantitativamente e qualitativamente le ricerche del mese di

ottobre 2022 (cfr. doc. 4; A1; consid. 1.1.; 2.6.).

Per

quanto concerne l’aspetto quantitativo delle ricerche d’impiego relative al

mese di ottobre 2022, il TCA rileva che nel Protocollo del 19 gennaio 2022,

sottoscritto dalla ricorrente, è specificato che “si chiede di svolgere

almeno 12 ricerche di lavoro mensili, distribuite su tutto l’arco del mese”

(cfr. doc. 7).

L’assicurata, invece, come visto,

per il mese di ottobre 2022 ha comprovato 11 ricerche di lavoro (cfr. doc. 1).

Per quanto attiene alla domanda

della medesima di tenere conto delle ricerche eseguite in più - rispetto alle

12 richieste dall’amministrazione - nei mesi di agosto e settembre 2022 (cfr.

doc. I; V), va osservato che l’Alta Corte ha evidenziato come dalla legge

emerga in modo chiaro che gli assicurati debbano comprovare gli sforzi volti al

reperimento di un impiego intrapresi in ogni periodo di controllo (cfr. art. 17

LADI; 26 OADI; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.1.; STF 8C_319/2013

del 16 agosto 2013; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STCA 38.2019.41 del 31

gennaio 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2016.61 e 38.2016.83 del 29 aprile 2019

consid. 2.9.).

Non

si possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo),

fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi

precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05

dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001;

STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.).

Tale

principio non risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05

del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

È vero che con sentenza

8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 il Tribunale federale, respingendo

il ricorso dell’Ufficio cantonale del lavoro del Canton Ginevra, ha stabilito

che sanzionare un’assicurata per ricerche di lavoro insufficienti nel mese di

settembre 2020, quando la stessa aveva svolto un numero sufficiente di ricerche

dal 31 agosto al 30 settembre 2020, anticipando di un solo giorno (31 agosto

2020) il periodo di controllo, costituiva un formalismo eccessivo.

La nostra Massima Istanza, al

riguardo, ha rilevato che del resto la ricerca del 31 agosto 2020 non risultava

sul formulario delle ricerche di agosto, peraltro sufficienti.

È altrettanto vero, tuttavia, che

in concreto, a differenza del caso giudicato dal TF, dal formulario di ottobre

2022 si evince che le ricerche sono state svolte dal 3 al 25 del mese, mentre

dal modulo concernente settembre 2022 emerge che l’ultima ricerca effettuata in

quel mese riporta la data del 27 (cfr. doc. 1).

In ogni caso la questione

relativa all’aspetto quantitativo degli sforzi compiuti dall’insorgente nel mese

di ottobre 2022 non merita di essere ulteriormente approfondita, poiché, attentamente

esaminata la documentazione agli atti, risulta che effettivamente le modalità

secondo le quali la ricorrente ha ricercato una nuova occupazione in tale mese non

sono esenti da critica.

2.9. L’insorgente, nel mese di ottobre

2022, ha effettuato unicamente ricerche candidandosi

spontaneamente senza rispondere ad alcun annuncio di lavoro (cfr. doc. 1).

Un

assicurato deve, tuttavia, principalmente intraprendere sforzi mirati

rispondendo ad annunci pubblicati nella stampa cartacea oppure online che si

riferiscono quindi a posti vacanti concreti (cfr., ad esempio, STCA 38.2019.41

del 31 gennaio 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid.

2.8.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2014.22 del 20

agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.;

STCA 38.2012.36 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato

inammissibile il ricorso inoltrato contro tale sentenza dall’assicurata con

giudizio 8C_1017/2012 del 10 dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA

38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006

consid. 2.12.).

È

in caso di assenza di annunci pubblicati che vanno svolte anche ricerche di

lavoro spontanee.

L’insorgente,

contrariamente a quanto da lei addotto (cfr.doc. I p.to 12; consid.1.2.), doveva

peraltro essere ben al corrente di tale prescrizione, ritenuto, da un lato, che

la stessa al momento dell’iscrizione in disoccupazione a partire dal 1°

novembre 2022 era al suo secondo termine quadro per la riscossione delle

prestazioni (26.10.2020 – 25.1.2023; cfr. doc. A1), dall’altro, che, come sottolineato

dall’amministrazione, il 19 gennaio 2022 (durante il precedente periodo di

disoccupazione) le sono state consegnate le direttive inerenti alle ricerche di

lavoro per coloro che svolgono attività stagionale (cfr. doc. 7: protocollo del

colloquio del 19 gennaio 2022 sottoscritto dall’assicurata).

Dalle

linee guida menzionate si evince segnatamente che le ricerche d’impiego devono

essere:

" (…)

-

(…) effettuate rispondendo prevalentemente ad annunci che appaiono sui

mezzi di informazione: giornali, siti aziendali, piattaforme internet, riviste

settoriali, servizio di informazione presso l’URC; www.job-room.ch.

-

Devono rispettare i requisiti

posti dal datore di lavoro ed essere adeguate alla propria formazione,

all’esperienza lavorativa e alle capacità professionali e/o personali.

-

In assenza di annunci di impiego

di posti vacanti adeguati a proprio profilo, possono essere effettuate

candidature spontanee.

(…)” (Doc. 7)

L’assicurata ha fatto valere di

essere “convinta che effettuare le ricerche di persona guardando in faccia

il potenziale datore di lavoro possa favorire il collocamento”, poiché

quest’ultimo può verificare immediatamente le sue conoscenze, attitudini e

capacità e conoscenze, ad esempio linguistiche (cfr. doc. V; consid. 1.4.).

Certamente un incontro di persona

con il potenziale datore di lavoro è importante e decisivo al fine del

reperimento di un impiego.

Il fatto di candidarsi

prioritariamente per impieghi che risultano da annunci pubblicati non significa,

comunque, che non vi sia la possibilità di interagire di persona con il

potenziale datore di lavoro, proponendosi, se del caso e a seconda dell’ambito

professionale, direttamente presso il luogo di lavoro oppure durante un primo

colloquio conoscitivo.

A quest’ultimo riguardo giova

rilevare che un curriculum vitae che metta ben in evidenza le proprie

competenze è utile per destare l’interesse di un potenziale datore di lavoro e

quindi per avere più probabilità di essere convocati a un incontro.

Va

altresì rilevato che è vero che la ricorrente ha cercato lavoro anche al di

fuori della zona strettamente limitrofa al suo domicilio di __________, ad

esempio a __________ (cfr. doc. 1).

Tuttavia,

contrariamente a quanto enunciato nel Protocollo del 19 gennaio 2022, non risulta

che la medesima si sia candidata “anche per offerte di lavoro fuori Cantone

(per esempio impieghi per la stagione invernale)” (cfr. doc. 7).

L’insorgente ha poi asserito che

tra agosto e ottobre 2022 ha discusso con il suo datore di lavoro e ha ottenuto

di poter lavorare qualche ora a novembre 2022 (cfr. doc. I p.to 10; consid.

1.2.).

Ciò

non permette, tuttavia, di applicare la giurisprudenza secondo cui non deve

essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che,

pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal

profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo,

riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla

disoccupazione, quando un impiego gli è, almeno in prima battuta, garantito

(cfr. STF 8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2.; STF 8C_846/2018 del 28

marzo 2019; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132;

STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M.C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

L’Alta

Corte ha stabilito che si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un

contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la

volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano

sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. RVJ/ZWR

2023 pag. 112 segg.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30

luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03

del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.;

Fatti

D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Nella presente evenienza

l’accordo di effettuare alcune ore di lavoro nel mese di novembre 2022 (36.29

ore effettivamente lavorate; cfr. doc. I p.to 10; consid. 1.2.) non ha ad ogni

modo consentito all’assicurata di non ricorrere alla disoccupazione (cfr. STCA

38.2004.1 del 27 maggio 2004 consid. 2.17.: “nel

caso di specie, tuttavia, questa giurisprudenza non trova applicazione, in

quanto, da un lato, dalle ricerche effettuate da marzo a ottobre 2003 non

risulta che il ricorrente avesse già reperito tale occupazione nel periodo

antecedente la disoccupazione. Dall'altro, in ogni caso, l'impiego presso il

Ristorante __________ non ha permesso all'assicurato di non più ricorrere

all'assicurazione contro la disoccupazione, ma soltanto di conseguire un

guadagno intermedio”).

Alla

luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che il

comportamento della ricorrente, nel mese di ottobre 2022, non corrisponde a

quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non essendo le

relative ricerche di impiego valide dal profilo qualitativo.

L’assicurata,

in tale arco di tempo, ha così violato l’obbligo di ridurre il danno che la

legge le impone (cfr. consid. 2.2.).

A

ragione, dunque, l’URC l’ha sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.2.).

2.10. Per

quanto concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato

che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare

interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una

vertenza sfociata nella sentenza STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002. Essa prevede

che:

"

(…)

1. Periodo di tempo da esaminare

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli

sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il

periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va

limitato agli ultimi 3 mesi).

(…).

3. Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in

considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione

complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la

disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire

omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di

sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

3-4 giorni per ogni mese di ricerche

insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione,

aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi

insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18

giorni." (Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza sopra

menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza

cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.7.; STCA

38.2001.201 del 5 febbraio 2002).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il

TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire

relative à l'indemnité de chômage" emanata dalla SECO in vigore dal 1°

gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla Prassi LADI/ID p.to D79 della

SECO (cfr. consid. 2.5.) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni

più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre

mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per

insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.

STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.10.; STCA 38.2001.262 del 30

settembre 2002 consid. 2.10).

Al

riguardo giova segnalare che la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel

caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010,

in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:

"

(…) La durata della sospensione

avviene in considerazione della colpa dell’assicurato, operando una valutazione

complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la

disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale. Per garantire

Considerandi

omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di

sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

-

durante i tre mesi prima della

disoccupazione

ricerche insufficienti 3 giorni / per

ogni mese

ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni

mese

-

durante ogni mese nel resto

dell’anno

ricerche insufficienti 1 giorno

ricerche inesistenti 2 giorni

in totale, in qualsiasi caso, senza superare in ogni

caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle sospensioni SdL.” (cfr.

STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012 consid. 2.11.)

In

proposito cfr. pure STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.9.; STCA

38.2018.9

del 16 luglio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018

consid. 2.9.; STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017 consid. 2.12.

Nel caso in esame l'URC ha

sospeso la ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa

delle insufficienti ricerche di lavoro del mese di ottobre 2022 (cfr. consid.

2.9.) per tre giorni (cfr. doc. 4; A1; consid. 1.1.).

Il TCA ritiene che in concreto,

benché il reperimento della possibilità di svolgere delle ore di lavoro a

novembre 2022 presso il __________ non consenta di non sospenderla dal diritto

alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.9.), nella commisurazione

della penalità vada considerata la circostanza che l’insorgente ha ad ogni modo,

grazie ai suoi sforzi di ricerca precedenti alla disoccupazione (cfr. doc. I

p.to 10; consid. 1.2.;2.9.), effettuato 36.29 ore di lavoro, conseguendo un

guadagno intermedio.

Il fatto, invece, di essere stata

riassunta già dal 15 febbraio 2023, firmando il nuovo contratto di lavoro “dopo

quindi solo 1 mese di disoccupazione parziale” (cfr. doc. I p.to 11;

consid. 1.2.), è ininfluente ai fini della commisurazione della sanzione.

L’Alta

Corte, in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la

giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154,

ha, in effetti, stabilito che la durata della sospensione viene fissata

esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata effettiva della

disoccupazione. Secondo la nostra Massima Istanza se la durata della

disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole, determinasse o

influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per caso ottengono

rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o più responsabili

della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano un nuovo lavoro

a breve termine, verrebbero trattati meglio.

Al

riguardo cfr. STF 8C_556/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4.3.; STCA 38.2012.73

del 21 marzo 2013 consid. 2.11.; STCA 38.2012.49 del 18 ottobre 2012; STCA

38.2008.49

del 10 novembre 2008.

Nemmeno è di ausilio alla

ricorrente l’asserzione secondo cui sarebbe in “età avanzata” (cfr. V; I

p.to 12; consid. 1.4.; ;1.2.).

Per lavoratori anziani, i quali

non sono in ogni caso esentati dal compiere ricerche di lavoro, ma possono

eventualmente beneficiare di una riduzione della sanzione dovuta a

insufficienti o mancate ricerche di lavoro, si intendono gli assicurati con più

di 54/55 anni (cfr. STFA C 2756/05 del 6 novembre 2006; STFA C 319/02 del 4

giugno2003; DTF 124 V 225; DTF 120 V 74; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022

consid. 2.5.; STCA 38.2017.12 del 20 settembre 2017 consid. 2.12.; STCA

38.2012.31

del 2 agosti 2012; STCA 38.2006.87 del 22 gennaio 2007).

L’insorgente, essendo nata il __________

1976, non ha ancora compiuto 50 anni, per cui la sua età è irrilevante per

determinare il numero di giorni di sospensione a suo carico.

In

simili condizioni, a mente di questo Tribunale si giustifica una riduzione

della sospensione per il mese di ottobre 2022 da tre a due giorni.

La

decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere riformata nel

senso che l'assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione

per due giorni.

2.11

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella presente fattispecie, trattandosi di

prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.57

del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid.

2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7

febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du

TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 19 aprile 2023 è modificata nel senso che

l'assicurata è sospesa per 2 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti