38.2023.31
Sospensione per insuff. ricerche lavoro preced. iscrizione AD. Assic. con att. stagionale, ma URC esaminato gli ultimi 3 mesi prima di AD. Durante prec. periodo di dis. indicatogli di cercare negli ultimi 3 mesi. Sosp. ridotta da 9 a 4gg (grazie a sforzi reperito att. per 2 mesi + età avanzata/62)
15 settembre 2023Italiano46 min
con risposta del 26 maggio 2023, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2023.31
rs
Lugano
15 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4
maggio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del
7 aprile 2023 emanata da
Ufficio regionale di
collocamento, __________
in materia di assicurazione
contro la disoccupazione
ritenuto in
fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 7
aprile 2023 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC)
ha confermato il proprio provvedimento del 27 gennaio 2023 (cfr. doc. 4) con il
quale aveva sospeso RI 1 - nato il __________ 1961 - dal diritto all’indennità
di disoccupazione per nove giorni a causa di insufficienti ricerche di impiego nei
tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 1° dicembre 2022 (cfr.
doc. A).
1.2. Contro
la decisione su opposizione del 7 aprile 2023 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto “lo stralcio della stessa”
non ritenendola corretta.
Al
riguardo egli ha addotto:
"
(…) malgrado il mio contratto con il __________ avesse scadenza il
31.10.2022, ho continuato a lavorare per tutto il mese di Novembre iscrivendomi
il 01.12.2022 con guadagno intermedio per il mese di Dicembre. Avendo già un
lavoro a partire da Gennaio, quindi per il periodo invernale, poi spostato a
inizio Febbraio ho svolto le mie ricerche per 4 mesi precedenti l’iscrizione
(richiesto 3 mesi), mostrando il mio impegno. Da 25 anni lavoro per lo stesso
datore di lavoro, di conseguenza un posto sicuro. A 61 anni diventa molto
difficile, se non impossibile, trovare un datore di lavoro disposto
all’assunzione; secondo le statistiche già a 50 anni. Anche avendo fatto
ricerche fuori Cantone, per un solo mese, nessun datore avrebbe dedicato tempo
e denaro, per un periodo così breve. Considerando la situazione in Ticino,
malgrado la mancanza di personale nel settore, ritengo una situazione positiva
aver potuto occupare per intero il periodo invernale, comunque grazie alle mie
ricerche.” (Doc. I)
Fatti
1.3. L’URC,
con risposta del 26 maggio 2023, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.4. L’insorgente
ha presentato delle osservazioni il 6 giugno 2023 (cfr. doc. V).
1.5. L’amministrazione
ha preso posizione al riguardo con scritto del 14 giugno 2023 (cfr. doc. VII).
1.6. Pendente
causa il TCA ha posto i seguenti quesiti al ricorrente:
"
Alle dipendenze di quale datore di lavoro è stato impiegato nell’inverno
2023?
Di che genere di attività si trattava?
Quando ha reperito questa occupazione?
Secondo quali modalità?
Per quale data era previsto l’inizio
dell’impiego presso il datore di lavoro in questione e quando è poi
effettivamente cominciato?
Per quanto tempo è durato questo
lavoro? Tale durata corrisponde a quella stabilita inizialmente?
Nei mesi invernali del 2023 in cui ha
lavorato ha percepito prestazioni da parte dell’assicurazione contro la
disoccupazione? E in seguito?
Voglia, per cortesia, documentare
debitamente le sue risposte, in particolare allegando il contratto di lavoro e
la prova della rispettiva ricerca di lavoro.” (Doc. IX)
L’assicurato
l’8 agosto 2023 ha risposto:
"
__________ mi ha assunto quale __________ per una serie televisiva
co-prodotta dalla __________. Come già scritto nelle precedenti lettere, le
riprese erano previste per l’inizio di gennaio, poi spostate al mese di
febbraio. Questo lavoro mi è stato proposto nel mese di agosto 2022 in forma
verbale dalla __________. Come detto, ho iniziato a febbraio e ho terminato, di
comune accordo, a fine marzo, per permettermi di rientrare al __________ per la
Pasqua. Durante la mia occupazione non ho percepito prestazioni da parte
dell’assicurazione contro la disoccupazione, avendo annullato la mia
iscrizione.” (Doc. X)
L’insorgente
ha altresì inviato un “contratto di lavoro per la libera collaborazione
tecnica e artistica” quale __________ della durata di 11,8 settimane (59
giorni) tra il 1° gennaio e il 25 aprile 2023 (cfr. doc. B).
1.7. Visto
che la copia del contratto prodotta non risultava datata, né firmata (cfr. doc.
B), questo Tribunale ha invitato l’assicurato a trasmettere la copia datata e
firmata da entrambe le parti (cfr. doc. XI).
L’11
agosto 2023 è pervenuta al TCA una nuova copia del contratto concluso con la __________
firmata e che riporta la data del “23.3.23”. Dallo stesso emerge che la
durata complessiva era di 7,4 settimane (37 giorni) tra il 1° gennaio e il 24
marzo 2023 (cfr. doc. XII).
1.8. Il 23
agosto 2023 l’URC ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da
presentare in aggiunta a quanto già esposto il 26 maggio e il 14 giugno 2023
(cfr. doc. XIV).
1.9. Il doc.
XIV è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XV).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto della vertenza
è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato
dal diritto all’indennità di disoccupazione per nove giorni a causa di insufficienti
ricerche di lavoro nei tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione.
2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato
rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata
(secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla
quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione
precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in
occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di
domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni
periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le
prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv.
1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di
ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la
prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il
quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale
data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le
ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche
di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, quindi,
previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
L'obbligo di ridurre
il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF
8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12
marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed.,
Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi
insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo, egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1
lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA;
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr.
DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).
La giurisprudenza ha stabilito che
deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare
di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento
dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza,
chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare
un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3
luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato che l'obbligo di cercare
un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con
l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr.
art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo
di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche
antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve
così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a
partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare
una nuova occupazione (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1.,
pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018
consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF
8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre
2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010,
consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del
26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure
art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un
contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da
sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del
rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020
consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe,
un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors
qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle;
dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC,
ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers
mois avant la cessation des rapports de travail (…)”; STF 8C_44/2018 del
4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di
valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del
contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid.
2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).
2.3. Per stabilire se un assicurato si è
sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante
soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF
124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del
15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto
quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di
ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza
cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale
regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno
comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la
STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto
2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019
del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid.
3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29
settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de
savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail
convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité
des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a p. 231). Sur
le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124
V 225 consid. 6 p. 234; arrêt
C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de
manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la
qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches
nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF
8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524;
STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22
settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare
precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da
svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di
disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28
gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in
modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un
determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata
in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di
Stato dell'economia (SECO).
In caso di rifiuto
del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di
ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di
regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per
iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000,
pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Per quanto attiene agli
assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e
l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le
vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni
mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze
relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto
severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al
collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono
svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono
ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata,
per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in
un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti
ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT
II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000
nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC; STCA
del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120
V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha pure deciso che
l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per
reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il
periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi
mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17
agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).
In tale contesto è utile segnalare
che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il ricorso del
Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo inoltrato contro un giudizio
con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una
decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che non
aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l’attività stagionale
precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso,
infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.
La nostra Massima Istanza ha
precisato che quell’assicurato rientrava nella categoria degli assicurati la
cui disponibilità è limitata soltanto agli impieghi di durata e frequenza
irregolari, che non vogliono o non possono accettare un lavoro fisso e che si
assumono così, dal profilo dell’idoneità al collocamento, il rischio inerente
di una perdita di lavoro tra due impieghi.
L’Alta Corte, in
un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo
al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17
anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato
e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.
Inoltre con giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 il
Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento dal 1° dicembre
2006 al 31 marzo 2007 di un’assicurata sia perché non aveva svolto un numero
sufficiente di ricerche di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare,
se si fosse presentata l'occasione, un lavoro a tempo pieno.
In proposito la nostra Massima
Istanza ha rilevato che:
" (…) Come
affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in alcun modo la volontà
di S.________ di voler effettivamente cercare rispettivamente accettare, sia
nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro a tempo indeterminato. Le ricerche
di lavoro infatti si sono limitate al settore della ristorazione, che comprende
in parte attività di carattere stagionale (gerente di esercizi pubblici).
Inoltre la ricorrente si è rifiutata di partecipare a eventuali programmi
occupazionali e ha addotto che nel caso in cui le fossero stati sottoposti
lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare bene con il potenziale datore
tale proposta" e che non si sarebbe "mai posta questo quesito da
quando si è iscritta in disoccupazione ad oggi" (colloquio di consulenza
del 21 novembre 2006).
Dagli atti emerge del resto che essa
lavora da quattro anni stagionalmente per la medesima società, la quale
gestisce un ristorante a conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione
è attiva praticamente tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le
circostanze parlano tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile -
dell'assicurata di continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività
di ristorazione a carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale
ipotesi tuttavia, il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra
va posto a suo carico.
Non va inoltre dimenticato che
S.________ ha reiteratamente, e meglio per ben quattro anni, e per sua stessa
ammissione, eseguito ricerche di lavoro insufficienti non raggiungendo il
numero pattuito con il consulente competente e limitandole all'ambito della
propria professione.
Che tale procedere non era corretto le
doveva inoltre essere ben chiaro, in quanto le era stato ripetutamente
comunicato dai consulenti, che doveva cercare un impiego a tempo indeterminato
anche al di fuori del suo campo di attività.”
Al
riguardo cfr. STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.7.; STCA 38.2019.11
del 27 maggio 2019 consid. 2.6.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.7.
2.5. Riguardo ai lavoratori anziani il
Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ribadito che essi non sono
esentati dal compiere ricerche di lavoro.
Secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il
Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati
di una certa età.
Il Consiglio federale non ha però
utilizzato la sua competenza.
Per principio, dunque, l'obbligo di
cercare lavoro esiste anche per i lavoratori anziani (cfr. STFA C 151/93 del 19
ottobre 1993; RDAT 1986 pag. 174; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).
Al
riguardo è, tuttavia, stata adottata una direttiva dalla Segreteria di Stato
dell’economia (SECO) (cfr. B. Rubin, in
“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 221).
La
Prassi LADI ID della SECO al punto B320 enuncia, in effetti, che il servizio competente
rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi per trovare un lavoro,
segnatamente, durante gli ultimi sei mesi che precedono l’età ordinaria che dà
diritto a una rendita AVS e durante gli ultimi sei mesi che precedono l’inizio
del versamento della rendita AVS anticipata (art. 40 cpv. 1 AVS). Per provare
il versamento della rendita AVS anticipata occorre la conferma della cassa di
compensazione AVS.
L'art. 17 cpv. 1 LADI stabilisce
che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può ragionevolmente
pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione tenuto conto della
sua situazione personale - età, formazione scolastica e professionale,
conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro (cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,
pag. 28-29).
Il TCA constata che l’Alta Corte in
una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha ribadito, trattandosi nel caso
di specie di un lavoratore di 63 anni, la necessità di considerare l'età, la
formazione e la situazione del mercato del lavoro.
La stessa Alta Corte nella
decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., accogliendo il ricorso di una Cassa
di disoccupazione contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali
del Canton Zurigo che aveva annullato la sanzione di tre giorni di sospensione
inflitta a un'assicurata di 54 anni a causa di insufficienti ricerche di lavoro
in un mese, ha inoltre rilevato che:
" Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994
lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch
einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O.
N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N
14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der
Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)
Anche relativamente
ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella
commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso
di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi
dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un
periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità
minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA
(cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).
L’Alta Corte, in una
sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, concernente un assicurato nato nel 1939
che era stato sospeso per cinque giorni a causa di insufficienti ricerche di
lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre 2000,
ha comunque confermato l’entità della sanzione.
Con
giudizio C 275/05 del 6 novembre 2006 la nostra Massima istanza ha, poi,
confermato la sospensione di nove giorni inflitta a un assicurato nato nel 1942
per insufficienti ricerche di impiego nel periodo di disdetta da luglio a
ottobre 2002, sottolineando che soprattutto i disoccupati più anziani, per i
quali è più problematico il reperimento di un posto di lavoro, sono tenuti a
effettuare ricerche di impiego in modo più intenso.
2.6. Secondo l'art. 30 cpv.
3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della
colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel
caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal
diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30
giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
Come visto, la sua durata
è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e
soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno
2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45
Considerandi
cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità,
la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella
già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches,
ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en
dépit de leur pertinence".
Per quel che
attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni
periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro
prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4
giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima
sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art.
45.
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio
2022).
Queste direttive sono conformi alla
legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e
le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente
confermate dal TCA.
Anche il TFA ha
approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del
20.
maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre
2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.7
Nella
presente evenienza dalle carte processuali si evince che il 1° dicembre 2022,
dopo aver lavorato per il periodo stagionale alle dipendenze del __________, RI
1.
(3° termine quadro per la riscossione di prestazioni: 1.11.2021 - 31.10.2023)
si è iscritto in disoccupazione, ricercando un impiego al 100% quale autista di
veicoli leggeri, chef de rang, conducente di taxi (cfr. doc. I; A).
L’amministrazione, dopo l’annuncio
per il collocamento dell’assicurato, ha constatato che quest’ultimo ha
dichiarato di aver svolto, nel periodo antecedente al 1° dicembre 2022, 12
ricerche di lavoro nel mese di agosto 2022, 12 ricerche nel mese di settembre
2022, 12 ricerche nel mese di ottobre 2022 e 12 ricerche nel mese di novembre
2022.
(cfr. doc. 1).
La consulente del personale, rilevando,
però, che il ricorrente non aveva rispettato il protocollo del 17 marzo 2022
riguardo alle modalità di ricerca di lavoro, avendo effettuato unicamente candidature
spontanee presso ristoranti e non avendo indicato nelle tabelle “Prova degli
sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” l’esito delle proprie
candidature, né le verifiche presso i datori di lavoro, il 16 gennaio 2023 gli ha
inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare,
entro il 23 gennaio 2023, il suo comportamento durante gli ultimi tre mesi di
lavoro prima della disoccupazione, allegando l’eventuale documentazione a
sostegno delle proprie dichiarazioni.
La collocatrice ha pure precisato
che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base
degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui
non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2).
L’insorgente, il 20 gennaio 2023,
ha risposto:
"
Considerando la situazione a fine agosto, sapendo che avrei lavorato
fino alla chiusura del __________ (18.12.2022)) e poi da inizio gennaio avrei
cominciato a lavorare come autista su un set cinematografico, pensai di non
usufruire della disoccupazione, comunque effettuando le 12 ricerche richieste
in caso fosse sorto qualche problema. Effettivamente, purtroppo, le date delle
riprese sono state spostate, prima di 2 settimane, poi all’inizio di febbraio,
portandomi a rivedere la mia situazione e di conseguenza a iscrivermi, visto
anche il mio obbligo di mantenimento verso mia figlia. Durante questo periodo,
pur consultando il giornale, il sito Jobroom e altro, non vi erano annunci
consoni alle mie ricerche; POCHE OFFERTE, STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO o a
percentuale ridotta. Avendo un mese ca. fra un lavoro e l’altro, telefonando
avrei dovuto comunicare la mia disponibilità solo fino alla fine di gennaio.
Già normalmente quando si telefona, le risposte comuni sono: SE AVESSIMO AVUTO
BISOGNO L’AVREMMO CONTATTATA oppure HO IL SUO CV, SE AVREMO BISOGNO LA
CONTATTEREMO.” (Doc. 3).
Dal profilo
procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA
(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con decisione
formale del 27 gennaio 2023, ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità
di disoccupazione per nove giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei
tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 1° dicembre 2022 (cfr.
doc. 4; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 7 aprile 2023
(cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.8
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che
nel caso dell’assicurato, il quale disponeva di un contratto di durata
determinata con il __________e che era al suo terzo termine quadro per la
riscossione delle prestazioni (cfr. doc. 3; I; consid. 2.7.), l’URC ha valutato
gli ultimi tre mesi prima dell’annuncio al collocamento, ossia dal 1° settembre
al 30 novembre 2022
(cfr. doc. I pag. 2; III; consid. 2.7.).
La
giurisprudenza relativa ai lavoratori con attività stagionale (dagli atti
emerge peraltro che il ricorrente ha indicato di lavorare da 25 anni per lo
stesso datore di lavoro e che avrebbe ripreso l’impiego presso il __________
per la Pasqua 2023; cfr. doc. I; X) prevede per contro che tali assicurati devono svolgere le ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e
devono ricercare un'occupazione annuale o almeno un'occupazione, di breve
durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in
un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro (cfr. consid.
2.4.).
In
concreto, però, l’insorgente ha asserito che gli era stato richiesto di
compiere le ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’iscrizione in
disoccupazione (in casu del 1° dicembre 2022; cfr. doc I) e di averle
effettuate con un mese di anticipo (agosto 2022; cfr. doc. 5).
In
proposito va osservato che, tenuto conto, che il rapporto di impiego avrebbe
dovuto originariamente terminare a fine ottobre 2022, benché poi l’assicurato abbia
potuto continuare a lavorare anche nel mese di novembre 2022 (cfr. doc. I), il
mese di agosto 2022 corrispondeva comunque già, inizialmente, al terzo mese antecedente
la fine del contratto e precedente un eventuale annuncio per il collocamento.
Nel “Protocollo colloquio” del 17
marzo 2022 firmato dal ricorrente (cfr. doc. 9) è d’altronde indicato che “in
caso di (re)iscrizione all’URC alla fine del periodo lavorativo stagionale, le
ricerche di lavoro saranno oggetto di una rigorosa valutazione, qualitativa e
quantitativa, si chiede pertanto un impegno serio e concreto con l’obiettivo di
ridurre o evitare la disoccupazione. L’obiettivo è quello di reperire un
impiego a tempo indeterminato o trovare un lavoro sostitutivo (anche fuori
dalla propria professione usuale) per il periodo di inattività.
Ogni assicurato è tenuto a
cercare un impiego già prima di presentare una domanda d’indennità. Egli deve
adempiere tale obbligo in particolare già durante il termine di disdetta o nel
corso degli ultimi 3 mesi di un contratto di lavoro a tempo determinato”
(cfr. doc. 9).
In
simili condizioni, anche il TCA, nel caso di specie, limita il proprio esame al
periodo dal settembre - novembre 2022.
Si rende
comunque attenta l’amministrazione che le proprie direttive riguardanti gli
assicurati che regolarmente si annunciano per il collocamento al termine di
un’attività stagionale non corrispondono alla giurisprudenza sviluppata in
particolare da questa Corte ed esposta al consid. 2.4.
2.9
Dai formulari “Prova degli sforzi
personali intrapresi per trovare lavoro” emerge che l’assicurato - che al
momento dell’annuncio per il collocamento ha affermato di cercare un impiego
come autista di veicoli leggeri, chef de rang, autista di taxi (cfr. doc. A) -
da settembre a novembre 2022, ha svolto 36 ricerche di lavoro, e meglio, come
visto (cfr. doc. 2.7.), 12 ricerche di lavoro nel mese di settembre 2022, 12
ricerche nel mese di ottobre 2022 e 12 ricerche nel mese di novembre 2022, tutte
in qualità di cameriere (cfr. doc. 1).
Quantitativamente
le ricerche adempiono la richiesta contemplata nel Protocollo del 17 marzo 2022
di svolgere “almeno 12 ricerche di lavoro mensili, distribuite su tutto
l’arco del mese” (cfr. doc. 9).
Tuttavia,
per quanto attiene all’aspetto qualitativo, le modalità secondo le quali il ricorrente
ha ricercato una nuova occupazione nei mesi da settembre a novembre 2022 non
sono esenti da critica.
L’insorgente,
nei mesi in questione, ha effettuato unicamente ricerche proponendosi
spontaneamente senza rispondere ad alcun annuncio di lavoro (cfr. doc. 1), in
relazione alle quali, come rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. 2; consid.
2.7.), egli neppure ha menzionato l’esito delle proprie candidature (cfr. doc.
1).
Un assicurato deve, al contrario,
principalmente intraprendere sforzi mirati rispondendo ad annunci pubblicati
nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono quindi a posti vacanti
concreti (cfr., ad esempio, STCA 38.2019.41 del 31 gennaio 2020 consid. 2.8.;
STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.8.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio
2018.
consid. 2.8.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA
38.2012.59
del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.36 del 10 dicembre
2012.
consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato
contro tale sentenza dall’assicurata con giudizio 8C_1017/2012 del 10 dicembre
2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid.
2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.).
È in caso di assenza di annunci
pubblicati che vanno svolte anche ricerche di lavoro spontanee.
L’insorgente doveva, peraltro,
essere ben al corrente di tale prescrizione, ritenuto, da un lato, che egli, al
momento dell’iscrizione in disoccupazione a partire dal 1° dicembre 2022, era
al suo terzo termine quadro per la riscossione delle prestazioni (1°.11.2021 – 31.10.2023;
cfr. doc. A), dall’altro, che, come sottolineato dall’URC (cfr. doc. A; III;
VII), il 17 marzo 2022 gli sono state consegnate le direttive inerenti alle
ricerche di lavoro per coloro che svolgono attività stagionale (cfr. doc. 9: protocollo
del colloquio del 17 marzo 2022 sottoscritto dall’assicurato).
Dalle linee guida menzionate si
evince segnatamente che le ricerche d’impiego devono essere:
"
(…)
-
(…) effettuate rispondendo prevalentemente ad annunci che appaiono sui
mezzi di informazione: giornali, siti aziendali, piattaforme internet, riviste
settoriali, servizio di informazione presso l’URC; www.job-room.ch.
-
Devono rispettare i requisiti
posti dal datore di lavoro ed essere adeguate alla propria formazione,
all’esperienza lavorativa e alle capacità professionali e/o personali.
-
In assenza di annunci di impiego
di posti vacanti adeguati a proprio profilo, possono essere effettuate
candidature spontanee.
(…)” (Doc. 9)
Se, ad ogni modo, nutriva ancora dei
dubbi al riguardo, in particolare se qualche punto delle direttive fornitegli
nel marzo 2022 non gli fosse stato chiaro, il ricorrente avrebbe dovuto
chiedere ragguagli in merito all’URC.
La
parte resistente ha indicato che nei mesi da settembre a novembre 2022 erano
apparsi sui vari portali di ricerca quindici annunci di posti di lavoro per i
quali l’assicurato avrebbe potuto candidarsi (cfr. doc. III).
L’assicurato ha obiettato che
alcune offerte non erano idonee al suo profilo, come quella di collaboratore di
agenzia immobiliare o gli annunci quale direttore di servizi finanziari o
gerente (cfr. doc. V).
È
vero, comunque, che tra le occupazioni in questione figuravano pure attività
adatte all’insorgente, come impiegato di ristorazione presso il __________ pubblicato
nel settembre 2022, cameriere presso il __________ pubblicato il 28 settembre
2022, cameriere per mensa nel locarnese pubblicato il 24 ottobre 2022,
lavapiatti per mensa nel locarnese pubblicato il 24 ottobre 2022, chef de rang
presso __________ pubblicato l’8 novembre 2022 (cfr. doc. 8), per le quali,
però, il ricorrente non si è candidato.
Del resto nemmeno risulta che il medesimo
si sia proposto “anche per offerte di lavoro fuori Cantone (per esempio
impieghi per la stagione invernale)”, come invece enunciato nel Protocollo
del 17 marzo 2022 (cfr. doc. 9).
L’assicurato
neppure si è candidato quale autista di veicoli leggeri, nonostante questa sia
una delle attività che ha dichiarato voler ricercare allorché si è iscritto in
disoccupazione.
Per
quanto concerne l’attività svolta dal ricorrente nei mesi di febbraio e marzo
2023.
alle dipendenze di __________ quale __________, va osservato che il
medesimo ha indicato che avrebbe reperito tale attività - che avrebbe dovuto
iniziare nel mese di gennaio 2023 - nel mese di agosto 2022 (cfr. doc. X; 3).
Tale
circostanza non è, tuttavia, stata comprovata, benché il TCA abbia
espressamente chiesto all’assicurato di produrre la prova di tale ricerca di
lavoro (cfr. doc. IX, consid. 1.6.).
L’insorgente
nemmeno ha precisato, nonostante l’esplicita domanda di questo Tribunale (cfr.
doc. IX; consid. 1.6.), secondo quali modalità questa attività sarebbe stata
trovata.
Dalle
carte processuali non risulta poi che l’attività dovesse cominciare da inizio
gennaio 2023 in modo continuativo.
La
seconda copia del contratto di lavoro prodotta davanti a questa Corte (in
quanto la prima copia non era né datata né firmata dalle parti; cfr. doc. B)
riporta d’altronde la data del 23 marzo 2023 (cfr. doc. XII).
Inoltre
entrambe le copie del contratto prevedono un’attività iniziale tra il 1°
gennaio e il 5 febbraio 2023 di soltanto 0,4 settimane (cfr. doc. B; XII).
In casu non è, quindi, applicabile
la giurisprudenza secondo cui non deve essere sospeso dal diritto all'indennità
di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di
lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione, quando un impiego gli è,
almeno in prima battuta, garantito (cfr. STF 8C_312/2020 del 24 giugno 2020
consid. 3.2.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_40/2016 del 21 aprile
2016.
consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa
M.C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
L’Alta Corte ha stabilito che si
può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è
stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata
delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza
o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. RVJ/ZWR 2023 pag. 112 segg.;
STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid.
4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004,
consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 32).
Nella
presente evenienza l’attività per la __________ non ha peraltro consentito
all’assicurato di non ricorrere alla disoccupazione (cfr. STCA 38.2004.1 del 27
maggio 2004 consid. 2.17.: “nel caso di
specie, tuttavia, questa giurisprudenza non trova applicazione, in quanto, da
un lato, dalle ricerche effettuate da marzo a ottobre 2003 non risulta che il
ricorrente avesse già reperito tale occupazione nel periodo antecedente la
disoccupazione. Dall'altro, in ogni caso, l'impiego presso il Ristorante __________
non ha permesso all'assicurato di non più ricorrere all'assicurazione contro la
disoccupazione, ma soltanto di conseguire un guadagno intermedio”).
Alla luce di tutto quanto esposto,
questo Tribunale deve concludere che il comportamento del ricorrente, nei mesi
da settembre a novembre 2022, non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e
dalla giurisprudenza federale, non essendo le relative ricerche di impiego
valide dal profilo qualitativo.
L’assicurato, in tale arco di
tempo, ha così violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone
(cfr. consid. 2.2.).
A ragione, dunque, l’URC l’ha
sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1
lett. c (cfr. consid. 2.2.).
2.10
Per inciso, in relazione all’affermazione
dell’insorgente secondo cui, in buona sostanza, se avesse iniziato a lavorare
presso __________ nel gennaio 2023, nessun datore di lavoro, anche nel caso in
cui avesse svolto ricerche fuori Cantone, sarebbe stato interessato a una sua
candidatura per un solo mese (cfr. doc. I; consid. 1.2.), giova evidenziare, nella
pura ipotesi - in ogni caso non comprovata dal ricorrente (cfr. consid. 2.9.) -
che tale occupazione sia stata reperita già prima dell’iscrizione in
disoccupazione, ossia in agosto 2022 (circostanza non comprovata), che il
Tribunale federale ha stabilito il principio generale secondo cui
l’assicurato che prende un impegno a partire da una determinata data e, di
conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo,
in linea generale, non adempie il presupposto per avere diritto alle indennità
di disoccupazione dell’idoneità al collocamento di
cui agli art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI (cfr. STF 8C_435/2019
dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV
Nr. 8 pag. 25; STF C 169/06 del 9 marzo 2007; STFA C 236/05 del 10 novembre
2005; STFA C 215/97 del 29 aprile 1998).
In
una sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla
stessa conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato
del lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per
effettuare un perfezionamento linguistico.
Decisivi
per la valutazione dell’idoneità al collocamento di un assicurato che ha preso
un impegno per una determinata data non sono principalmente la sua volontà di
lavorare, gli sforzi compiuti o l’effettivo reperimento di un impiego per il
breve periodo. Determinante è piuttosto se si può presumere con una certa
probabilità che un datore di lavoro assumerebbe l’assicurato per il breve lasso
di tempo concretamente a sua disposizione (cfr. STF 8C_494/2021 del 27 gennaio
2022.
consid. 3.3.3.; STF 8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020
consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25;
STF 8C_809/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 3.1.; DTF 126 V 520 consid. 3a).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_721/2019 del 4 febbraio 2020.
2.11
Per quanto concerne la commisurazione
della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio
cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata
esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza sfociata nella sentenza
STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002. Essa prevede che:
" (…)
1.
Periodo di tempo da esaminare
L'esame delle ricerche di lavoro è
esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione
e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame
non va limitato agli ultimi 3 mesi).
(…).
3.
Durata della sospensione
La durata della sospensione
avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione
complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la
disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire
omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di
sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:
3-4 giorni per ogni mese di
ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della
disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno
con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo
di 18 giorni." (Doc. 10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della
vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto
previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali
(cfr. consid. 2.7.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).
La Circolare 114a non indica in
modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa,
infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli
ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.
Il TCA ha ritenuto, in analogia con
quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage"
emanata dalla SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla
Prassi LADI/ID p.to D79 della SECO (cfr. consid. 2.6.) - la quale prevede per
il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per
insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in
disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4
giorni per mancate ricerche.
Il medesimo ragionamento vale per i
giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività,
per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da
infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012
consid. 2.10.; STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10).
Al riguardo giova segnalare che la
direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di attività stagionali emessa
dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla
giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:
" (…) La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa
dell’assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti
durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la
durata dell’impiego stagionale. Per garantire omogeneità d’applicazione e
offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere
determinati tenendo conto di quanto segue:
-
durante i tre mesi prima della
disoccupazione
ricerche insufficienti 3
giorni / per ogni mese
ricerche inesistenti 4
giorni / per ogni mese
-
durante ogni mese nel resto
dell’anno
ricerche insufficienti 1
giorno
ricerche inesistenti 2
giorni
in totale, in qualsiasi caso, senza
superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle
sospensioni SdL.” (cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012 consid. 2.11.)
In proposito cfr. pure STCA
38.2019.22
dell’8 luglio 2019 consid. 2.9.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018
consid. 2.9.; STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.37
del 23 marzo 2017 consid. 2.12.
Nel caso in
esame l'URC ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di
disoccupazione a causa delle insufficienti ricerche di lavoro dei mesi di
settembre, ottobre e novembre 2022 (cfr. consid. 2.9.) per nove giorni (“3
giorni per ogni mese”; cfr. doc. 4; A; consid. 1.1.).
Il TCA
ritiene che in concreto, benché l’attività presso __________ non consenta di
non sospenderlo dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid.
2.9.), nella commisurazione della penalità vada considerata la circostanza che l’insorgente
ha ad ogni modo, grazie ai suoi sforzi, reperito un impiego.
Inoltre va tenuto conto dell’età
avanzata del ricorrente il quale, essendo nato il 20 novembre 1961 (cfr. doc.
1), al momento dei fatti aveva 62 anni (cfr. consid. 2.5; STCA 38.2022.52 del
22.
agosto 2022 con cui il TCA ha ridotto da 10 a 7 giorni la sospensione per
mancate/insufficienti ricerche nei 3 mesi precedenti la disoccupazione - tra
l’8.12.2021 e l’8.3.2022 - inflitta a un assicurato di 58 anni che era già
stato sanzionato nel novembre 2019 per mancate ricerche di lavoro; STCA
38.2017.12
del 20 settembre 2017 con cui questo Tribunale ha avallato quanto
deciso dall’amministrazione, e meglio una sanzione di 5 giorni invece di 8 nei
confronti di un assicurato di 59 anni a causa di mancate e insufficienti
ricerche di lavoro dal 21 al 30 giugno 2016 e dall’11 luglio al
31.
agosto 2016; STCA 38.2006.87 del 22 gennaio 2007 con cui il TCA ha
confermato una sanzione di 3 giorni inflitta dall’URC a un assicurato nato nel
1947.
per mancate ricerche durante il mese di luglio 2006 precedente l’annuncio
per il collocamento - invece dei 4 giorni normalmente applicata in tale ipotesi
secondo la prassi cantonale - in virtù del fatto che avesse più di 55 anni, e
meglio 59 anni al momento dei fatti; STCA 38.2007.11 del 19 aprile 2007 con cui
questa Corte ha ridotto da 5 giorni (con decisione su opposizione del 22
gennaio 2007 la sanzione di 9 giorni era già stata ridotta a 5 giorni) a 4
giorni la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione irrogata a un
assicurato nato nel 1948 per insufficienti ricerche nei mesi di settembre e
ottobre 2006. Il TCA, al riguardo ha precisato che l’entità della sanzione di 4
giorni, tenuto conto dell’età dell’assicurato - di quasi 59 anni al momento dei
fatti - e della circostanza che egli era già stato sanzionato in passato per il
medesimo motivo, risultava proporzionata alla gravità della colpa; STCA
38.2012.31
del 2 agosto 2012 con cui questo Tribunale ha confermato una
sospensione di 9 giorni inflitta a un assicurato nato nel 1957 per
insufficienti ricerche di lavoro durante l’attività stagionale da aprile a
dicembre 2011, quando in tal caso, applicando la prassi in vigore, sarebbe
stata irrogata una sospensione di 15 giorni. L’URC in questione ha precisato di
aver ridotto la penalità sulla base del fatto che l’assicurato aveva 55 anni).
Il
breve periodo di iscrizione in disoccupazione fatto valere dall’insorgente è,
invece, ininfluente ai fini della commisurazione della sanzione.
L’Alta Corte, in una sentenza
pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la giurisprudenza pubblicata
in DTF 113 V 154, ha, in effetti, stabilito che la durata della sospensione
viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata
effettiva della disoccupazione. Secondo la nostra Massima Istanza se la durata
della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole, determinasse o
influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per caso ottengono
rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o più responsabili
della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano un nuovo lavoro
a breve termine, verrebbero trattati meglio.
Al riguardo cfr. STF 8C_556/2016 del
23.
novembre 2016 consid. 4.3.; STCA 38.2012.73 del 21 marzo 2013 consid. 2.11.;
STCA 38.2012.49 del 18 ottobre 2012; STCA 38.2008.49 del 10 novembre 2008.
In riferimento al fabbisogno
finanziario (cfr. doc. 5), va, altresì, osservato che la durata
della penalità da infliggere nei confronti di un assicurato non dipende dalle
sue condizioni economiche (cfr. STF 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 consid.
5.4.; STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006 consid. 4.3.; STFA C 21/05 del 26
settembre 2005; STFA C 224/02 del 16 aprile 2003; STCA 38.2022.52 del 22 agosto
2022.
consid. 2.9.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.9.; STCA
38.2017.92
del 18 aprile 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016
consid. 2.8.; STCA 38.2015.24 del 30 luglio 2015 consid. 2.8.; STCA 38.2014.60
dell’11 dicembre 2014 consid. 2.8.).
In
simili condizioni, tutto ben considerato, a mente di questo Tribunale si
giustifica una riduzione della durata della sospensione da nove a quattro
giorni.
La decisione su opposizione
impugnata deve, conseguentemente, essere riformata nel senso che l'assicurato è
sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni.
2.12
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino
al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida,
di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di
procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nella presente fattispecie,
trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2022.57
del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022
consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18
(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione del 7 aprile 2023 è
modificata nel senso che l'assicurato è sospeso per 4 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti