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Decisione

38.2023.32

Istanza di revisione STCA 38.2022.100 (diniego ind. per insolvenza non avendo rispettato obbligo di ridurre danno) respinta. Anche considerando elementi addotti quali fatti nuovi, essi non sono rilevanti. L'inoltro dell'istanza di fallimento da parte di un altro dipend. è ininfluente per l'istante

21 agosto 2023Italiano20 min

cantonale conformemente all’art. 61, prima frase, LPGA (cfr. STF 8C_709/2020 del

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Raccomandata

Incarto

n.

38.2023.32

RS

Lugano

21 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza del 10 maggio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

chiedente la revisione della

sentenza emessa il 6 marzo 2023 da questo Tribunale (inc. 38.2022.100) nella

causa da lei promossa con ricorso del 30 novembre 2022

contro

la decisione su opposizione dell’11

novembre 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con sentenza 38.2022.100 del 6

marzo 2023 questa Corte ha stabilito che la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)

aveva a ragione negato a RI 1, già allora rappresentata da RA 1, il diritto

alle indennità per insolvenza richieste il 31 agosto / 2 settembre 2022, in

quanto non aveva rispettato l'obbligo di ridurre il danno ex art. 55 cpv. 1

LADI. Il TCA ha precisato che la medesima avrebbe dovuto rivendicare nei

confronti della società datrice di lavoro, la __________, l’integrale e

puntuale versamento del salario in maniera più incisiva già durante l'esistenza

del contratto di lavoro, valido fino al 31 marzo 2022.

Il giudizio 38.2022.100 è

cresciuto incontestato in giudicato.

1.2. Il 10 maggio 2023 RI 1, tramite il

proprio rappresentante, ha inoltrato a questa Corte un’istanza di revisione

della sentenza 38.2022.100 del 6 marzo 2023, chiedendo di riconoscerle il

diritto alle indennità per insolvenza per i mesi da dicembre 2021 a marzo 2022.

A

motivazione della propria richiesta l’istante ha addotto:

" (…) Nella

risposta di causa del 10 dicembre 2022 la Cassa CO 1 (Doc. IV) non ha prodotto

tutta la documentazione inerente il caso e poiché l’istante si è ora procurato

Fatti

i documenti mancanti ne chiede la riforma a norma dell’art. 61 lett. i LPGA.

(…).

In concreto l’istante ha potuto avere nei

giorni scorsi dalla __________ la documentazione che comprova l’insolvenza

della __________ presso la quale l’istante RI 1 ha lavorato fino al 31.03.2022.

La pratica di insolvenza è stata curata

dalla predetta __________ per il pagamento degli stipendi da parte della Cassa

Insolvenza inerenti i mesi di:

-

Dicembre 2021

-

Gennaio 2022

-

Febbraio 2022

-

Marzo 2022

Doc. A

Istanza di fallimento del giorno 8 aprile 2022 inoltrata dalla __________

dalla quale si evince come

i fatti già esistenti all’epoca della procedura principale, ma

che non erano stati addotti, poiché, tenuto conto di un minimo di diligenza,

non erano noti all’istante: si tratta quindi di nova in senso improprio

Doc. B

Conferma della Pretura di __________ - incarto __________

Doc. C

A seguito di quanto sopra esposto la cassa cantonale ha poi

versato l’indennità d’insolvenza al signor __________ come da richiesta del 26

aprile 2022 inoltrata dalla __________. (…)” (Doc. I)

1.3. Il 5 giugno 2023 la Cassa ha

postulato la reiezione dell’istanza di revisione della sentenza emanata dal TCA

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. III).

1.4. RA 1, per conto dell’istante, il 7

luglio 2023, ha indicato segnatamente che “la mia assistita non ritiene di

avere alcuna responsabilità nella pratica in esame. Infatti ella si occupava

delle registrazioni contabili, mentre per la parte amministrativa fiscale e di

consulenza, la __________ era seguita dallo __________. Prove: Doc. E Lettera

di __________ del 16 febbraio 2021” (cfr. doc. VI).

1.5. Il doc. VI è stato trasmesso per

conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Giusta l'art. 61 lett. i LPGA le

decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi

fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine

o da un delitto.

L’art. 61 lett. i LPGA impone ai

Cantoni soltanto di prevedere, di principio, la possibilità di una revisione in

presenza dei due motivi classici, ossia quando sono scoperti fatti o mezzi di

prova nuovi oppure nel caso in cui un crimine o un delitto abbia avuto

influenza sulla decisione. Per il resto la procedura di revisione è regolata

dal diritto cantonale che può anche contemplare altri motivi di revisione

rispetto a quelli menzionati all’art. 61 lett. i LPGA (cfr. STF 8C_683/2021 del

13 luglio 2022 consid. 4.3.1.)

L’art.

24 Lptca della Legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) enuncia che contro le decisioni del

Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

a)

se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b)

se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

A

norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere

presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine

massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze

nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett.

a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla

notificazione della sentenza.

I termini entro i quali

un’istanza di revisione ai sensi dell’art. 61 lett. i LPGA deve essere

inoltrata davanti al Tribunale cantonale sono, in effetti, regolati dal diritto

cantonale conformemente all’art. 61, prima frase, LPGA (cfr. STF 8C_709/2020 del

6 settembre 2021 consid. 3.1.2., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27).

2.2. Perché

il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque

necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

Un

fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è

stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non

era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data

alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si

poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito

della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante,

vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della

decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di

un apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021

consid. 2.2., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF 8C_549/2015 del 28

ottobre 2015 consid. 4.1.; 4.2.).

Per

quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi

fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già

erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti

con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale

circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (cfr. STF 9F_2/2021

del 7 dicembre 2021 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.; 4.3.; DTF 127 V 353 consid. 5b).

Costituisce,

dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di

prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe

potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato

prova della necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016

consid. 3; STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).

In

una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così

illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

"

3.2 La nozione di fatti o mezzi di

prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di

una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio

cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata

sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid.

4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano

stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i

fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in

cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere

addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda

di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.

141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,

in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a

ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte

1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti

nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale

da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre

a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi

devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure

fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano

potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b

pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già

rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il

semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può

determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi

del richiedente.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.

pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."

In

proposito cfr. pure STF 8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 2.2.-2.3.; STF

8C_197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2.-3-3-; STF 8C_244/2017 del 24

aprile 2017; STF 8C_120/2017 del 20 aprile 2017 consid. 2.

Con giudizio 8C_ 562/2020 del 14

aprile 2021 l’Alta Corte ha evidenziato:

" (…)

3.1. Selon

l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition

formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou

l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des

nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant.

3.2. La

notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en

cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1

Considerandi

LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision

d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (qui correspond à

l'ancien art. 137 let. b OJ et auquel s'applique la jurisprudence

rendue à propos de cette norme, cf. ATF 144 V 245 consid. 5.1 p. 248 s.). La révision suppose ainsi la

réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce

ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants

("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état

de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en

fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà

lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven),

c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui

se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des

allégations de faits étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts

après coup (nachträglich), soit postérieurement au jugement, ou, plus

précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement

invoqués dans la procédure principale; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute

sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 p. 275 s. et les références).

3.3

Quant

aux preuves concluantes, elles supposent en bref aussi la réunion de cinq

conditions: 1° elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2°

elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une

modification du jugement dans un sens favorable au requérant; 3° elles doivent

avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au

dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure

principale); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° le

requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure

précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 p. 276). Ce qui est décisif, c'est que le moyen de

preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à

l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport

médical donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des

éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision

entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une

décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des

faits connus au moment de la décision principale, d'autres conclusions que

l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul

fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits

connus déjà lors de la décision principale. L'appréciation inexacte doit être,

bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits

essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt 8C_687/2017 du 24

octobre 2018 consid. 3). (…)”

In proposito cfr. anche STF

8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.1., pubblicata in SVR 2022 UV Nr.

7.

pag. 27.

2.3

L’assicurata, a sostegno della

propria istanza di revisione relativa alla sentenza del TCA 38.2022.100 del 6

marzo 2023 e tendente al riconoscimento delle indennità per insolvenza da

dicembre 2021 a marzo 2022 ha fatto valere sostanzialmente che i documenti –

che non erano stati prodotti dalla Cassa convenuta nella procedura relativa

alla vertenza 38.2022.100 – raccolti nei giorni precedenti l’istanza di

revisione del 10 maggio 2023 presso __________ comprovano che l’istanza di

fallimento era stata inoltrata nei confronti della __________ da quest’ultima __________

già l’8 aprile 2022 (cfr. doc. I; A).

È stato, inoltre, puntualizzato

che a seguito dell’istanza di fallimento l’amministrazione ha in effetti

versato ad __________ (anch’egli dipendente della __________ fino al mese di

aprile 2022) l’indennità per insolvenza richiesta il 26 aprile 2022 (cfr. doc.

I; C).

Questo Tribunale rileva che

l’istanza di fallimento interposta alla Pretura di __________, da parte di __________,

rappresentato da __________, la relativa data (8 aprile 2022), come pure la

richiesta di indennità per insolvenza del 26 aprile 2022 da parte dell’ex

collega concernono fatti già esistenti al momento in cui il TCA ha emesso il

giudizio 38.2022.100 del 6 marzo 2023.

La questione di sapere se la

parte istante, usando l’attenzione che si poteva esigere dalla stessa, avrebbe

potuto addurre tali circostanze già nella precedente procedura dinanzi al TCA

oppure no può nel caso in esame restare insoluta.

Va comunque evidenziato che

l’assicurata non ha fornito alcuna ragione per la quale, malgrado la sua

diligenza, i fatti in questione riguardanti un ex collega non le fossero noti.

In ogni caso, come sottolineato

dalla Cassa (cfr. doc. III pag. 4), anche volendo considerare per ipotesi, che

gli elementi di fatto addotti dall’istante possano essere considerati dei nuovi

fatti e delle prove nuove giusta gli art. 61 lett. i LPGA e 24 lett. a Lptca

(cfr. consid. 2.1.; 2.2.), gli stessi non sono rilevanti ai sensi della

giurisprudenza (cfr. consid. 2.2.), e meglio non sono suscettibili di far emergere

una differente fattispecie riguardo all’obbligo di ridurre il danno ex art. 55

cpv. 1 LADI tramite sforzi per recuperare il salario solleciti, continui e incisivi

rispetto alla situazione fattuale in merito alla quale si è pronunciato il TCA

con il giudizio 38.2022.100 del 6 marzo 2023.

In particolare l’inoltro

dell’istanza di fallimento dell’8 aprile 2022 da parte di un altro dipendente

della __________ (la cui causa è poi stata stralciata dai ruoli a causa del

mancato pagamento dell’anticipo spese; cfr. doc. B; C1; III pag. 4) e l’assegnazione

a quest’ultimo delle indennità per insolvenza richieste il 26 aprile 2022 sono

ininfluenti per l’istante.

In proposito giova osservare che

in una sentenza 8C_211/2014 del 27 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 13 pag.

226.

segg., il Tribunale federale ha specificato che gli sforzi per ottenere

quanto dovuto devono essere effettuati personalmente da ogni assicurato. Ad

esempio in quell’occasione l’assicurata aveva sì intrapreso tutti i passi fino alla

comminatoria di fallimento, tuttavia la stessa è stata ritenuta gravemente

negligente, in quanto successivamente ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo

prima che, aderendo alla richiesta di un altro debitore, venisse promossa la

domanda di fallimento.

Cfr. pure STCA 38.2022.1 del 21marzo

2022.

consid. 2.3.

È da ogni lavoratore che si esige

una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i

propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare, in particolare,

negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata. In

altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se l'indennità per insolvenza

non esistesse. In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del

singolo lavoratore gioca un ruolo preponderante. Occorre evitare che

l’assicurato resti inattivo in attesa che venga pronunciato il fallimento del

suo ex datore di lavoro (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF

8C_158/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 segg.).

Nemmeno

è di ausilio a RI 1 il fatto che “(…) si occupava delle registrazioni

contabili, mentre per la parte amministrativa fiscale e di consulenza, la __________

era seguita dallo __________” (cfr. doc. VI; consid. 1.4.).

Nella sentenza 38.2022.100 del 6

marzo 2023 consid. 2.4., di cui l’istante ha chiesto la revisione, il TCA ha

già precisato che “(…) la ricorrente, conformemente a quanto rilevato dalla

parte resistente (cfr. doc. 40), considerata la sua funzione in seno alla

società di segretaria amministrativa (cfr. consid. 2.3.), avrebbe dovuto sapere

che gli affari della __________ non fossero in una fase favorevole con conseguenti

condizioni economiche difficili, perlomeno a decorrere dagli ultimi mesi del

2021, visto che gli attestati carenza beni a carico della SA ad agosto 2022

ammontavano a fr. 145'411.70 (cfr. doc. 67)”.

È del resto utile ricordare che

le censure presentabili in un ricorso a un tribunale non possono essere fatte

valere in un secondo tempo in una domanda di revisione – rimedio giuridico

straordinario (cfr. STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF

8C_672/2018 del 7 novembre 201; STF 8F_5/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 1;

STF 8F_9/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.3.).

La revisione non serve, infatti,

semplicemente alla continuazione della procedura, né a poter correggere

successivamente errori o omissioni delle parti processuali. L’impossibilità di

addurre fatti e prove già nella precedente procedura va peraltro ammessa

soltanto con riserbo (cfr. STF 8C_197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 3.4.).

In

una sentenza 9F_2/2011 del 29 settembre 2011 in ambito di

assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti la nostra Massima Istanza ha,

altresì, precisato che l'inoltro di un'istanza di revisione non

consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione.

Stante

quanto precede, l'istanza di revisione del 10 maggio 2023 deve essere respinta.

2.4

L’art. 61

lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è stato introdotto l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto

della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la fondatezza

della richiesta di revisione della sentenza 38.2022.100 del 6 marzo 2023.

In alcune sentenze relative

all’assicurazione contro gli infortuni il Tribunale federale ha indicato che

tale evenienza non riguarda in sé l'assegnazione o il rifiuto

di prestazioni pecuniarie (cfr. STF 8C_709/2020

del 6 settembre 2021 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27; STF

8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 1.3.; STF 8C_232/2020 del 6 ottobre 2020

consid. 1.3.).

Nella concreta fattispecie la

questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a

prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA può, ad ogni modo,

restare aperta.

Nel caso sia una lite di

prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede

l’applicazione.

Anche qualora la causa non

riguardasse prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale,

in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato

che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,

“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1

Lptca/TI)”.

In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2022.13

dell’11 maggio 2022 consid. 2.5.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza

di revisione del 10 maggio 2023 è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti