38.2023.33
A ragione la Cassa ha negato ad assicurata il diritto alle indennità per insolvenza, poiché ha atteso troppo tempo dalla fine del rapporto lavorativo che la legava alla società prima di agire concretamente a tutela dei propri interessi
14 agosto 2023Italiano58 min
confermando una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2023.33
CL/gm
Lugano
14 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 aprile 2023 emanata dalla
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 17 aprile 2023 la Cassa cantonale d’assicurazione
contro la disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato il provvedimento del
16 febbraio 2023 (cfr. all. A2 a doc. I) con il quale aveva negato ad RI 1 il
diritto di beneficiare delle indennità per insolvenza richieste per i mesi da
aprile a giugno 2021 rilevando:
"
4. Nella fattispecie in esame l’opponente ha lavorato presso la ditta __________
dal 25 novembre 2019 al 30 giugno 2021 in qualità di assistente/front office,
presentando alla Cassa una domanda di indennità per insolvenza per un importo
di CHF 7'534.40.
La signora RI 1 ha rivendicato, tramite
lettera del 28 maggio 2021, il pagamento del salario concernente il mese di
aprile 2021 concedendo alla società un termine di 10 giorni. Tramite scritto
del 24 giugno 2021, a circa un mese dal precedente scritto, inoltra alla
società un sollecito di pagamento per le mensilità di aprile, maggio e giugno
2021.
Tramite scritto del 5 luglio 2021, preso
atto del fatto che la società fosse in liquidazione, la signora RI 1 ha
rivendicato tutti i crediti salariali arretrati. Successivamente ha avvitato
un’istanza di conciliazione la quale ha poi seguito il suo iter.
Si tratta ora di determinare se la qui
opponente abbia o meno intrapreso tutti i passi atti a rivendicare i propri
crediti salariali. La Cassa prende atto come dopo lo scritto del 5 luglio 2021
la signora RI 1 ha atteso fino al 17 dicembre 2021, giorno in cui ha inoltrato
l’istanza di conciliazione.
La qui opponente sostiene che, per il
periodo sopracitato, abbia cercato con la liquidatrice una soluzione bonale al
fine di evitare procedure legali. A comprova di ciò allega all’opposizione uno
scambio di messaggi whatsapp ed una bozza di convenzione bonale proposta alla
società.
La Cassa constata come la società è rimasta
silente alle richieste di pagamento inoltrate dalla qui opponente alla società,
più precisamente tramite scritto del 28 maggio e 24 giugno 2021. Non si
comprende il motivo per cui la signora RI 1 abbia optato per una rivendicazione
salariale tramite whatsapp e ritenuto percorribile la proposta di un accordo
bonale. Giova anche sottolineare come la signora RI 1 abbia lasciato
trascorrere alcune settimane tra un messaggio e l’altro. A mente della Cassa,
la qui opponente poteva immaginare le difficoltà finanziarie della società ed
intraprendere tempestivamente le vie legali, senza attendere fino al 17
dicembre 2021.
Alla luce di quanto suesposto si deve
ritenere che l’opponente ha commesso una negligenza grave, che comporta la
violazione del principio relativo all’obbligo di diminuire il danno di cui
all’art. 55 LADI.” (cfr. all. A1 a doc. I)
1.2. Contro la decisione su opposizione,
l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendone
l’annullamento ed il rinvio degli atti alla Cassa affinché emani un “nuovo
provvedimento di concessione”.
L’insorgente ha, in particolare,
che dopo il 5 luglio 2021, quando asserisce di avere “depositato” le proprie
“pretese presso il liquidatore __________”, non sarebbe rimasta inattiva sino
al 17 dicembre seguente, e meglio come segue:
"
(…)
Il 6 luglio, 23 agosto, 25 agosto, 20
settembre, 30 settembre e 8 ottobre 2021, ho avuto scambi tramite WhatsApp con
il liquidatore. (…).
In data 30 settembre 2021, al fine di
trovare una composizione amichevole della controversia, ho inviato al
liquidatore, tramite WhatsApp, un accordo per la liquidazione di qualsiasi
conto. (…)
Il 17 dicembre 2021 ho presentato istanza
di conciliazione al tribunale del lavoro distretto di __________. (…)
Fallita la conciliazione, il 4 aprile 2022
ho presentato istanza al Tribunale del lavoro distretto di __________. (…)
Con sentenza del 27 settembre 2022, il
Tribunale del lavoro del distretto di __________ ha condannato __________ in
liquidazione a versarmi la somma di CHF 7'813.25. (…)
Il liquidatore ha chiaramente lasciato
intendere nello scambio del 2 luglio 2021 che si potesse trovare una soluzione
amichevole. E’ per questo motivo che, prima di adire la Corte, ho cercato
anzitutto di dirimere la controversia proponendo un accordo per la liquidazione
di tutti i conti. Il Fondo [recte: la Cassa] sembra rimproverarmi di aver
comunicato con il liquidatore tramite Whatsapp. Se in quel momento ho agito in
questo modo è stato perché la liquidatrice non aveva più un computer e non
aveva accesso alle sue mail, come risulta dallo scambio del 20 settembre 2021.
Consentitemi di citare qui Boris Rubin (…)
2014, nota a margine 9 ad art. 55 LADI: “Imponendo un obbligo di riduzione
del danno, il legislatore ha voluto solo impedire all’assicurato di fare
qualsiasi cosa per recuperare la sua retribuzione non pagata, in attesa della
dichiarazione di fallimento del suo datore di lavoro. Devono comunque essere
prese in considerazione tutte le possibilità che consentono all’assicurato di
conservare il proprio diritto, comprese le soluzioni di compromesso tra e parti
(…)”.
Il fatto di proporre un accordo amichevole
deve quindi essere considerato come un passo che ha lo stesso valore di
qualsiasi altro. Accordi amichevoli o mediazioni sono attualmente fortemente
incoraggiati al fine di sbloccare i tribunali. Pertanto, non capisco affatto
perché la Cassa ritenga che non avrei dovuto agire in questo modo e che avrei
dovuto presentare più rapidamente una richiesta al tribunale. Posto che il
liquidatore aveva lasciato la porta aperta ad un accordo bonario, era
pertinente ed addirittura preferibile che io cercassi prima di proporle un accordo
del genere, onde evitare tutti gli inconvenienti di un lungo procedimento
giudiziario.
Cito qui di nuovo Boris Rubin (…) nota
marginale 1 ad art. 55 LADI: “non è possibile stabilire un periodo massimo
durante il quale l’assicurato non può intraprendere alcuna azione per
recuperare il proprio credito salariale, senza rischiare di essere accusato di
violazione del proprio obbligo di riduzione del danno. Le circostanze concrete
sono decisive. Tuttavia, il periodo massimo coperto dall’indennità in caso di
insolvenza è di quattro mesi (…). Tale durata da tre a quattro mesi rappresenta
quindi probabilmente un limite generale oltre il quale il lavoratore, non
retribuito normalmente, e che non reagisce al datore di lavoro per il recupero
dei suoi crediti salariali, viola il suo obbligo di riduzione del danno ai
sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI (sentenze 29 agosto 2011 / 8C_66/2011; 26 agosto
2011 / 8C_916/2010). Ma come già accennato, ogni caso richiede un esame delle
circostanze concrete e accade che il diritto al risarcimento in caso di
insolvenza debba essere riconosciuto nonostante un’inerzia superiore a quattro
mesi.”.
In questo caso non sono mai trascorsi più
di 3 mesi tra ogni atto finalizzato al recupero della mia retribuzione (messa
in mora, deposito del debito dal liquidatore, proposta di bonifica, richiesta
al Tribunale). Il termine fissato dalla citata giurisprudenza, limite non
assoluto, non è quindi mai stato superato.
Di conseguenza, ritengo che il mio
comportamento non sia criticabile, di aver fatto quanto necessario senza
indugio per salvaguardare i miei diritti nei confronti del mio datore di lavoro
e di aver adempiuto al mio obbligo di ridurre il danno. A mio avviso, la
decisione su opposizione è arbitraria e sproporzionata, perché nessuna colpa grave
può essere imputata a me”. (cfr. doc. I).
1.3. Nella
propria risposta di causa del 5 giugno 2023 la resistente ha postulato la
reiezione dell’impugnativa. Rammentato che “la Cassa giudica con più
severità gli sforzi per adempiere l’obbligo di ridurre il danno forniti
dall’assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la
rapidità con cui intraprende tali sforzi)”, che “un giudizio più severo
è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro,
il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non
versato” e che “in questa fase è infatti molto probabile che i suoi
crediti salariali non verranno versati”, l’amministrazione ha ribadito di
ritenere che l’assicurata avrebbe dovuto “intervenire in maniera più
incisiva nei confronti del suo ormai ex datore di lavoro”, ritenuto che:
" (…) dopo
il sollecito del 5 luglio 2021 la qui ricorrente ha atteso fino al 17 dicembre
2021, giorno in cui ha inoltrato l’istanza di conciliazione. Dal lavoratore si
chiede una costante e coerente prosecuzione dei passi intrapresi per
rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare negli
stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata (STF
8C_431/2018; 8C_158/2019). Il criterio della rapidità di reazione del
lavoratore gioca un ruolo preponderante. In particolare egli non deve
percorrere la procedura più comoda o a lui meno onerosa, ma semmai individuare
quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile il saldo
scoperto.
4. Pertanto, alla luce del comportamento
assunto dalla ricorrente, la Cassa ritiene che ella non ha adempiuto
all’obbligo di ridurre il danno ex art. 55 LADI, precludendosi così la
possibilità di ottenere le prestazioni richieste.” (cfr. doc. III).
1.4. Il
5 giugno 2023 il presidente del TCA ha trasmesso alla ricorrente la risposta di
causa della resistente ed assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine
di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha
negato alla ricorrente il diritto a percepire indennità per insolvenza
richieste in relazione al credito salariale fatto valere per i mesi di aprile,
maggio e giugno 2021.
2.2. L'art.
55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
"
Il lavoratore, nella procedura di
fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla
tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli
comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere
la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In
una sentenza C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg.
il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del
lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello
scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o
non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire
una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o
dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal
singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio
un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro
quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene
al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità
per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per
riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo
l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e
propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro,
Fatti
i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 231/06 del 5
dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg., l'Alta Corte ha stabilito
che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato
all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già
prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a
causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno
presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi
verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha
preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla
tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è
opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine
di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo
precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando
un'azione legale contro di lui.
In
quell’occasione l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza relativa
all'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In
una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale,
confermando una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione
secondo la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il
danno, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI
sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a
far valere il suo diritto ad un'indennità in caso di insolvenza del datore di
lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce
dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la
normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per recuperare le sue
pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione di fallimento del
proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c,
pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato
sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa
grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o una omissione
intenzionale o per grave negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene
conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal
dipendente per difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché
un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante
prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti
dalla legge in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti
devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto
dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo non è conciliabile
con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1
con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del
lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri
aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere,
le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero
dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto
assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria
situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di
lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di
confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,
2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”
In
una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato
che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:
"
4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in
maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il
ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da
aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di
dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare
un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione
nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione,
rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese
salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro
mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore
ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza
salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario
dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019
consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo
meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16
cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio
dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr.
8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso
egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia
le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del
ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio
dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche
erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e
rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo
della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.
4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente
lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente,
ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale,
forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le
proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come
si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la
propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono
dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste
pertanto al diritto federale. (…)”
In
un’altra sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N.
48 pag. 268 segg., nella quale ha confermato il rifiuto delle indennità per
insolvenza ad un assicurato che non aveva più ricevuto alcun salario dopo i
primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto valere tardivamente le sue pretese
il Tribunale federale ha rilevato:
"
4.2. Ancora nei tempi più recenti il Tribunale federale ha
ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il lavoratore. Da
quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi
per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare
negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata. In
altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se l'indennità per
insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della rapidità di
reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore è anche
tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare e
appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese
salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1;
8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019
consid. 4.2, tutte con riferimenti).
4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante
per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi
anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le
proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di
quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato
pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20
giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo
complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio
(art. 52 cpv. 1 LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo
la lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha
atteso passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al
Tribunale di Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per
quanto attiene alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è
chiaramente sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.
4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve
prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei
confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più
comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per
cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio
di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per
lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una
dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid.
6.2 pag. 93; 131 V 196 consid.
4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il
ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono
relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS
281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro
sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82
cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale
evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è
possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di
conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il
giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non
giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove
documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento
di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende
che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe
l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe
potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la
procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia
gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48
OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid.
4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3).
(…)”
In
una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che
sin dall’inizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con
effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le indennità
per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il
Tribunale federale ha stabilito che si era in presenza di una grave negligenza,
anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):
"
(…) Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in
unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer
höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). (…)”
In
quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza
l’età dell’assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato
dall’assicurazione contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio
impiego e la circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non
intraprendere le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.
Con
giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag.
107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza
grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua
attività lavorativa e aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto
esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi
prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha
sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il
fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo
coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte,
che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione
finanziaria del datore di lavoro:
" 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der
bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über
die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine
Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder
Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und
die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei,
ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht
erscheinen lassen.
6.2. Dieser
Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung
kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten
nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere
Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht
(BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3).
Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht
grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen
(Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser
Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die
Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”
Al
riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA
38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022; STCA
38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale
federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.
In
una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha
ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di
lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso
il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del
datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di quest’ultimo i
passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non
deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre un’azione giudiziaria contro
l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale
peggioramento della situazione finanziaria di questi.
In
quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato
licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1°
dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018
a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il
14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF
respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per
insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a
interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora
scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019.
Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione
finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte
dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto
luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga
inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando
aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta
Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non
appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il
credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un
insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.
2.3. Nella Prassi LADI II, la Segreteria di Stato
dell’economia (in seguito: SECO), ai punti B35-B38 (rimasti invariati nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2023 rispetto a quella del 1° gennaio 2021)
ha stabilito che:
"
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE
IL DANNO
B35 Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura.
Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo
generale dell’assicurato di ridurre il danno. Dal momento in cui la cassa
subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la
cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
B36 Per
soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già
durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo
scritto, precetto esecutivo, ecc.) L’assicurato non deve necessariamente
inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di
lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il
datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del
12.4.2002).
B37 Se il
fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il
lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà
economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto
necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.
B38 La cassa
valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può
aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo
salario. La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere
l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del
contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).
Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato
dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non
pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che
i suoi crediti salariali non verranno versati.
ð
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009 (Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto
di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente,
dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave
negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii
una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni
per il versamento del salario)
TFA C 109/04 del 9.6.2005 (Non basta formulare oralmente diversi
solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto
del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI)
TFA C 91/01 del 4.9.2001 (Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3
mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per
recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di
fallimento) La cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto
dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la
graduatoria (DTF 123 V 75).”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_297/2022 del 15 febbraio
2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF
9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022
consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre
2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104;
STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18
settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid.
4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121
consid. 4.4 pag. 125.
2.4. In dottrina
Boris Rubin, in Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, a proposito dell’art. 55
LADI, evidenzia che:
" 9 On ne peut exiger du salarié qu'il introduise sans délai une
poursuite contre son ancien employeur car cette démarche implique la
notification d'un commandement de payer aux frais de l'assuré. Or, l'indemnité
en cas d'insolvabilité a pour but d'épargner aux assurés l'obligation de
recourir aux procédures parfois longues et coûteuses de l'exécution forcée. En
imposant une obligation de diminuer le dommage, le législateur a seulement
voulu éviter que l'assuré n'entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé,
en attendant le prononcé de la faillite de son employeur. Toutes les
possibilités qui permettent à l'assuré de conserver son droit doivent néanmoins
être prises en considération, y compris les solutions de compromis entre
parties (DTA 1999 p. 140 consid. 1c p.
143; Gerhards, AVIG-Kommentar, vol. I p. 576 N 3 ad art. 55-56). Contrairement à ce que l'art. 55 al. 1 indique, ce n'est pas
seulement à partir du moment où une procédure de «faillite» ou de «saisie» est
en cours que le travailleur a l'obligation d'effectuer des démarches pour
récupérer ses créances salariales. Ses obligations
débutent avant.
10 Obligations avant et après la
résiliation. - Que ce soit durant les rapports de travail, en particulier
lorsque l'employeur ne verse plus ou plus entièrement le salaire, ou après la
résiliation, l'assuré doit manifester de manière non équivoque et
reconnaissable pour l'employeur qu'il souhaite encaisser sa créance de salaire.
Il
devra par exemple le mettre en demeure de verser le salaire ou des sûretés,
avec menace de donner son congé.
11 L'obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la
résiliation du rapport de travail qu'après (arrêts du 14 octobre 2004 [C 114/04]; 12 avril 2002 [C 364/01]). Dans la première éventualité, l'absence de réaction de l'employé
peut en effet se comprendre, du moins lorsqu'il est confronté à un premier
retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt
à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s'accommoder de ne
pas percevoir sa rémunération (DTA 2002 p. 190
consid. 2 p. 193; FF 1999 32). Après la
résiliation, l'assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d'intenter une
action judiciaire contre son employeur. Il doit en effet compter avec une
éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec
une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les
créances issues de la subrogation (arrêt du 18 novembre 2013 [8C_66/2013] consid.
4.4).
12 Il n'est pas possible de fixer une
période maximale durant laquelle l'assuré peut ne procéder à aucun acte en vue
de recouvrer sa créance salariale, sans risquer de se voir reprocher une
violation de son obligation de diminuer le dommage. Les circonstances concrètes
sont déterminantes. Toutefois, la période maximale couverte par l'indemnité en
cas d'insolvabilité étant de quatre mois (art. 52 al. 1 LACI), l'assuré qui omettra de mettre son employeur en demeure de lui
verser les arriérés de salaire, voire de lui demander des sûretés, après le
troisième mois sans salaire complet prendra le risque de devoir rester auprès
de son employeur, sans être payé, durant une période plus longue que celle
couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dès lors, il prendra par la
même occasion le risque de ne jamais être désintéressé totalement (DTA 2007 p. 52 consid.
4.2 p. 55; 2006 p. 73; arrêt du 19 octobre 2006 [C 163/06] consid. 3.2). Cette durée de trois à quatre mois représente donc probablement
une limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n'est pas rémunéré
normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses
créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l'art. 55 al. 1 LACI (arrêts du 29 août 2011 [8C_66/2011]; 26 août 2011 [8C_916/2010]). Mais comme déjà mentionné, chaque cas nécessite un examen des
circonstances concrètes et il arrive que le droit à l'indemnité en cas
d'insolvabilité doive être reconnu malgré une inaction de plus de quatre mois.
Le
travailleur doit pouvoir démontrer sa détermination à réclamer le versement de
son salaire. Pour cela, les démarches écrites auront une force probante
supérieure aux simples mises en demeure orales. Des démarches uniquement orales
n'incitent pas l'employeur à prendre au sérieux les revendications de l'employé
(arrêts du 24 août 2012 [8C_364/2012]; 29 août 2011 [8C_61/2011] consid. 4; 22 septembre 2003 [C 121/03] consid. 3; 15 octobre 2001 [C 194/01]). Toutefois, lorsque des démarches orales (rendues vraisemblables)
ont précédé une première démarche écrite intervenant après trois mois de retard
dans le versement du salaire, il ne saurait être question d'une inaction de
trois mois (arrêt du 4 novembre 2008 [8C_643/2008]). L'assuré doit par ailleurs mettre ses éventuelles menaces à
exécution. On ne peut cependant lui reprocher d'avoir toléré un léger retard
par rapport au délai fixé à l'employeur pour verser le salaire (DTA 2007 p. 49).
13 Obligations avant et après la survenance du motif d'indemnisation
(faillite, etc.). - L'obligation de diminuer le dommage est de mise tant
avant l'apparition du motif de versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ouverture de la faillite, octroi du sursis concordataire, etc.) qu'après.
Avant l'apparition du motif (par exemple avant l'ouverture de la faillite),
l'employé ne devra pas attendre des mois avant de mettre son employeur en
demeure de verser le salaire (arrêt du 11 juin 2012 [8C_801/2011] consid.
6.2). Il devra réagir assez rapidement et fermement
(v. ci-dessus N 12). Après la faillite, il devra produire sa créance62 à temps, c'est-à-dire dans le mois qui suit la publication de
la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2
LP; délai susceptible d'être prolongé et, le cas
échéant, restitué [art. 33 al. 2 et 4 LP]) et, le cas échéant, contester l'état de collocation dans les 20
jours qui suivent sa publication (v. cependant le N 14 ci-après).
Pour un cas où le droit a été nié car l'assuré, qui avait ouvert
action en contestation de l'état de collocation, ne s'est pas présenté à
l'audience, et ce à un stade de la procédure d'indemnisation où la subrogation
n'avait pas encore eu lieu : arrêt du 25 janvier 2007 (C 27/06) consid. 3.2.2. Concernant un assuré qui tarde à requérir l'ouverture de la
faillite: DTA 2009 p. 82.
Le
contrat de travail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite
en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni
(détails : 29 N 25).
Sempre in relazione all’obbligo di
diminuire il danno, il medesimo autore, in Assurance-chômage et service public
de l'emploi, Schulthess Editions romandes, 2019, pagg. 151 e segg., rileva:
" 742 Dans la procédure de faillite ou de
saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers
l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite
procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le
travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (art.
55 al. 1 LACI).
743 L’art. 55 al. 2 LACI impose une restitution des
prestations quand la créance de salaire n’est pas couverte dans la procédure de faillite ou de saisie à la suite d’une
faute intentionnelle ou d’une négligence grave de l’employé (N 748).
Sur la base d’une application par analogie des conséquences prévues par la
disposition précitée, l’art. 55 al. 1 LACI érige l’obligation de
diminuer le dommage en véritable condition du droit. Ainsi, en cas de faute ou de négligence
grave du travailleur pour récupérer ses prétentions salariales, le droit sera
exclu, et ce du reste sans nuance et sans solution intermédiaire.
744 En vertu de son obligation de
diminuer le dommage, le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit
Considerandi
manifester clairement et sérieusementà son employeur qu’il souhaite encaisser
sa créance de salaire. Cette obligation s’applique tant avant qu’après
l’événement déclencheur du droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur
doit par exemple mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des
sûretés, avec menace de donner son congé (art. 337 et 337a CO), ou suspendre l’exécution de
son travail jusqu’au règlement de son dû. Si nécessaire, il devra ensuite faire
valoir sa créance par la voie de la poursuite pour dettes ou du procès civil.
Il ne doit pas forcément le faire sans délai. Mais il ne peut attendre des mois
avant d’agir, et ce surtout dans le cas où le congé a été donné.
745.
Toutes les circonstances doivent
être prises en compte.
746.
Après la faillite, le
travailleur devra par exemple produire sa créance à temps, à savoir dans le
mois qui suit la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2
LP) et, le cas
échéant, contester l’état de collocation dans les 20 jours qui suivent sa
publication (art. 250 al. 1 LP).
747.
L’obligation de diminuer le dommage à
l’assurance s’applique tant avant qu’après la résiliation du rapport de
travail. Elle sera jugée plus sévèrement après la résiliation. Avant la résiliation,
la crainte d’être licencié en raison de revendications doit être prise en
considération car elle est légitime. Après la résiliation, l’ex-employé ne
saurait attendre de nombreux mois avant d’intenter des poursuites ou une action
judiciaire.”
2.5
Nell’evenienza
concreta dagli atti dell’incarto risulta che la società __________ ha assunto
la ricorrente (classe 1994, cittadina italiana a beneficio di un permesso di
dimora “B”; cfr. doc. 158) a far tempo dal 25 novembre 2019 al 50% quale “assistente/Front
Office” per un salario lordo mensile di fr. 1'750.- (cfr. doc. 72-73 e
159-162).
Con scritto del 22 aprile 2021,
la società ha intimato alla ricorrente la disdetta del contratto di lavoro (“interrotto
a partire dal 23 aprile 2021”) a valere dal “23 giugno 2021” (cfr.
doc. 74).
Dagli estratti del conto privato
della ricorrente presso __________, emerge che già nei mesi precedenti rispetto
a quelli per i quali l’assicurata ha chiesto le indennità per insolvenza, l’ex
datrice non era regolare nel pagamento dello stipendio mensile.
All’accredito del 21 gennaio 2021
fatto a beneficio all’insorgente dalla __________, avente causale “stipendio
dicembre”, per totali fr. 1'357.10 (cfr. doc. 132), non segue, infatti,
alcun versamento sino all’8 aprile 2021, quando la società le ha accreditato
fr. 1'484.30 a valere per lo “stipendio marzo” (cfr. doc. 139).
Il salario di gennaio, a fronte
di un salario netto che stando al certificato in atti avrebbe dovuto ammontare
a fr. 1'604.70 (cfr. doc. 91), è stato poi corrisposto alla ricorrente il 28
aprile 2021 nella misura di soli fr. 1'283.76 (cfr. doc. 141).
Lo stipendio del mese di febbraio
2021, che secondo il certificato di salario avrebbe dovuto essere pari a fr.
1'604.70, le è stato corrisposto con due versamenti distinti sempre in data 28
aprile 2021, per complessivi fr. 1'500.60 (fr. 1'283.76 (“stipendio febbraio
2021”) + fr. 216.84 (“stipendio febbraio 2021 parte 2”)).
Questo senza che dagli atti
emerga che prima della disdetta (o tra il 22 ed il 21 aprile 2021) la
ricorrente si sia attivata nei confronti della __________ per i crediti
salariali che vantava nei confronti della società sino a quel momento.
Società che, peraltro, già nel
corso del 2020 aveva mostrato qualche difficoltà nella corresponsione
all’assicurata del salario che:
-
per aprile 2020 era stato versato
il 18 maggio 2020 per soli fr. 1270.45 (cfr. doc. 104);
-
per maggio 2020 era stato versato
il 10 giugno 2020 per fr. 1'290.45 (cfr. doc. 106);
-
per un periodo non meglio definito,
la causale limitandosi ad indicare “pagamento stipendio” era stata
versato il 20 luglio 2020 per fr. 901.70 (cfr. doc. 108-10), cui il 22 luglio
2020.
si erano aggiunti fr. 522.25 corrisposti non dalla società, bensì
direttamente da __________, che ne era la socia e gerente (cfr. doc. 109 e
estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch);
-
il 14 agosto 2020, con causale “pagamento
stipendio” le era stato corrisposto dalla società per soli fr. 1'333.80
(cfr. doc. 111);
-
il 2 settembre 2020, con causale “pagamento
stipendio” le era stato corrisposto dalla società per soli fr. 1'143.20
(cfr. doc. 114), cui il 21 settembre 2020 si erano aggiunti fr. 213.10
corrisposti non dalla società, bensì direttamente da __________ (cfr. doc.
116);
-
il 15 ottobre 2020, con causale “pagamento
stipendio” le era stato corrisposto dalla società per soli fr. 1'038.08
(cfr. doc. 120), cui il 21 ottobre seguente si erano aggiunti fr. 376.70
versatile dalla società (cfr. doc. 120-121);
-
il 25 novembre 2020, con causale “parte
stipendio outubro”, le era stato corrisposto dalla società per soli fr.
300.- (cfr. doc. 120) cui il giorno seguente si sono aggiunti, come “stipendio
ottobre parte 2”, fr. 1’05.85 (cfr. doc. 124);
-
il 9 dicembre 2020, con causale “pagamento
stipendio novembre” le era stato corrisposto per soli fr. 1'373.- (cfr.
doc. 127).
Con raccomandata del 28 maggio
2021, la ricorrente ha messo in mora la datrice di lavoro, intimando alla
società di versarle lo stipendio del mese di aprile - sino a quel momento non
corrispostole - entro dieci giorni e precisato che la disdetta del contratto di
lavoro era da considerarsi a valere per il 30 giugno successivo, non per il 23
(cfr. doc. 75).
La __________ è stata sciolta con
decisione dell'assemblea dei soci del 18 giugno 2021. Liquidatrice ne è stata
nominata l’allora socia e gerente (cfr. Estratto del Registro di commercio
reperibile al sto www.zefix.ch).
Il 24 giugno 2021, constatando
che al precedente scritto la __________ non aveva fornito riscontro,
l’assicurata, preso atto che oltre a quello del mese di aprile, nemmeno i
salari di maggio e giugno 2021 le erano stati versati, che anche in relazione
ai mesi di gennaio e febbraio vi erano degli ammanchi (che ha quantificato in
fr. 425.05) e che a titolo di ferie non godute le sarebbero spettati ulteriori
fr. 2'566.85, ha assegnato alla società un termine di dieci giorni per
provvedere al pagamento di complessivi fr. 7'816.85 lordi (pari a fr. 1'750.-
per tre mesi sommati a fr. 2'566.85) e di ulteriori fr. 425.05 netti (cfr. doc.
76).
In
particolare, dal messaggio del 2 luglio 2021 (redatto in lingua portoghese e di
cui la ricorrente ha proposto la propria traduzione), dopo che “__________” (liquidatrice
dalla __________ a quel momento in liquidazione) comunica di aver “inviato
un’e-mail di risposta alla (…) lettera” dell’assicurata, quest’ultima
risponde:
"
Buongiorno! Ok, grazie, la mancata risposta si riferisce alla prima
lettera che ho inviato, questa è la seconda.
La differenza tra lo
stipendio pagato e quello descritto sulla busta paga, ti ho chiesto di pagare
la cifra che hai messo sulla busta o farne un’altra con la cifra esatta che hai
pagato. E le vacanze non sono mai state prese o pagate. Capisco la tua situazione
ma anche la mia è complicata, voglio solo ciò che è mio diritto, niente di più.
Che Dio ti benedica.”
e
la sua interlocutrice fornisce il seguente riscontro:
"
então vamos ter fé que possamos resolver da malhor forma
possivel...porqué seria mesmo só por deus” (cfr. doc. 60)
che
la ricorrente traduce con “quindi abbiamo fede in modo da poterlo risolvere
nel miglior modo possibile…perché dovrebbe essere solo per Dio” (cfr. doc.
61) e che DeepL, nella versione gratuita (cfr. www.deepl.com) traduce
con “quindi abbiamo fede nel fatto che possiamo risolverlo nel modo migliore
possibile... perché sarebbe solo attraverso Dio”.
Con
raccomandata del 5 luglio 2021, preso atto che l’ex datrice di lavoro “était
en liquidation” e che __________, ne era
stata nominata liquidatrice, l’assicurata ha rivendicato i crediti salariali (e
per ferie non godute) che vantava nei confronti della società (cfr. all. A8 a
doc. I).
Dai
successivi scambi via whatsapp, si evince che il 23 agosto 2021, venuta a
sapere che la società risultava in liquidazione, l’assicurata ha chiesto
all’allora liquidatrice della Sagl se erano previsti dei pagamenti in suo
favore in relazione a quanto le spettava (“Gostaria de saber se você tem
alguma posição de pagamento para mim, mediante sua empresa estar em liquidation
você tem algum plano de pagamento dos valores reivinidicados por mim em
direito?”). Il 25 agosto la sua interlocutrice ha risposto che non vi erano
novità (“Sem novidades…continua tudo na mesma situacão”) (cfr. doc. 62).
Il
20.
settembre la liquidatrice ha comunicato all’insorgente di non avere a
disposizione un computer in quanto “está na Policia” né l’accesso
all’e-mail (cfr. doc. 62).
Il
30.
settembre 2021, la ricorrente ha trasmesso alla liquidatrice una convenzione,
in lingua francese, che le ha chiesto di firmare e ritornarle, in modo da
evitare di doversi rivolgere al Tribunale (cfr. doc. 63 e 64).
Il
documento in questione, mai sottoscritto dalla società, “afin d’y mettre un
terme definitif, de manière extrajudiciaire et satisfaisante” alla controversia
in atto tra la ricorrente e la __________, prevedeva che la Sagl “s’engage à
régler un montant “net” de CHF 425.05 et un montant en “brut” de CHF 7'816.86”
in favore di RI 1 a tacitazione di ogni pretesa (cfr. doc. 66).
La
ricorrente non ha ricevuto risposta e l’8 ottobre 2021 si è ancora rivolta alla
liquidatrice chiedendo la firma e la ritrasmissione del documento, nuovamente
senza esito (cfr. doc. 63 e 64)
In
data 17 dicembre 2021, l’assicurata ha quindi presentato istanza di
conciliazione innanzi al Tribunal de prud’homme de l’arrondissement de __________
per i crediti vantati nei confronti dell’ex datrice, rispettivamente, di fr.
7'816.85 lordi e 425.05 netti (cfr. doc. 78-81).
Con
decisione del 27 settembre 2022, il predetto Tribunale ha stabilito che __________
in liquidazione era debitrice nei confronti dell’assicurata cui doveva
l’immediato versamento di complessivi fr. 7'813.25 (cfr. doc. 83-85)
Con
decisione della Pretura del Distretto di __________ del 26 ottobre 2022, la __________
è stata dichiarata in fallimento far tempo dal 27 ottobre 2022 alle ore 10:00.
La
procedura che è poi stata sospesa per mancanza di attivi con decisione della
Pretura del Distretto di __________ del 26 gennaio 2023 (cfr. estratto RC
reperibile al sito www.zefix.ch).
L’insorgente
ha inoltrato la propria domanda di indennità per insolvenza (pervenuta alla
Cassa il 12 dicembre 2022) concernente i suoi crediti salariali nei confronti
dell’ex datrice per un totale di fr. 5'650.80 in relazione ai salari dei mesi
da aprile a giugno 2021 (cfr. doc. 72-73) e il 24 gennaio 2023 ha ceduto il
credito vantato nei confronti della Sagl a favore della Cassa (cfr. doc. 157).
Con
decisione del 16 febbraio 2022 la Cassa ha respinto la richiesta della qui
ricorrente, non avendo ella “sufficientemente rispettato i suoi obblighi di
ridurre il danno previsto dall’art. 55 LADI. Infatti, per vie esecutive non è
stata costante nel richiedere i salari non percepiti, si rileva che dalla
lettera al liquidatore in data 05.07.2021 ha atteso fino il 17.12.2021 per
avviare l’istanza di conciliazione”, e precisato che, in ogni caso,
l’insolvenza sarebbe stata coperta unicamente fino al 23.04.2021” (cfr.
supra consid. 1.1. e doc. 68-70)
Con
opposizione del 10 marzo 2022, l’assicurata ha impugnato il provvedimento della
Cassa, facendo valere che tra il 5 luglio ed il 17 dicembre 2021 non era
rimasta inattiva nei confronti dell’ex datrice, alla cui liquidatrice aveva
trasmesso – il 2 e 6 luglio, il 23 e 25 agosto, il 20 e 30 settembre l’8
ottobre 2021 - una serie di messaggi Whatsapp in portoghese che ha prodotto
unitamente ad una loro traduzione in italiano (cfr. supra).
Il provvedimento del 16 febbraio
2022.
è stato confermato con decisione su opposizione del 17 aprile 2023 (cfr.
supra consid. 1.1. e doc. 49-54).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato dell’amministrazione che ha
negato alla ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza debba essere
tutelato.
Al riguardo va ricordato che la
giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure
possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2
aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo
2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più
presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13
dicembre 2005).
L’assicurato, dunque, non deve
percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve
individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo
scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in
RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.2.).
La
giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il
salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori
devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per
insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.;
STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr.
30.
pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid.
3).
In concreto, dopo essere stata
liberata dall’obbligo di prestare la propria attività a decorrere dal 23 aprile
2021, la ricorrente ha messo in mora la datrice solo dopo oltre un mese e
meglio con scritto del 28 maggio 2021.
Circa la pretesa la
rassicurazione che l’assicurata sostiene di aver ricevuto da parte della
liquidatrice della Sagl, che nel messaggio Whatsapp del 2 luglio 2021 avrebbe “chiaramente
lasciato intendere (…) che si potesse trovare una soluzione amichevole”, il
TCA rileva che da quella comunicazione non emerge, in realtà, nulla di concreto
nel senso di una soluzione bonale, prova ne è che l’insorgente, solo tre giorni
dopo avere ricevuto il messaggio in questione, ha reputato necessario far valere
nuovamente i propri crediti nei confronti della società che aveva saputo essere
in liquidazione mediante raccomandata (cfr. supra consid. 2.5.).
Inoltre, le successive risposte
della liquidatrice ai messaggi della ricorrente, ma a maggior ragione i mancati
riscontri, non potevano che farle comprendere che di soluzioni bonarie non se
ne sarebbero trovate, avendo la liquidatrice, prima, comunicato che la
situazione non era mutata, e, poi, omesso di dare seguito ai successivi
messaggi ed alla convenzione sottoposta alla sua attenzione.
Ne discende che, a fronte della
perdurante inattività dell’ex datrice, la ricorrente ha in concreto atteso
mesi, e meglio sino al 17 dicembre 2021, per agire in modo incisivo facendo
valere i propri crediti salariali mediante l’istanza di conciliazione
presentata nel Canton __________ (cfr. supra consid. 2.5.).
In
simili condizioni, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito
dalla Cassa, che la ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione
all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo
cfr. consid. 2.2.; STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24
agosto 2021; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA
38.2022.39
dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale
federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1°
dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25
agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non rivendicando nei modi
più efficaci e puntuali il pagamento di quanto scoperto.
Inoltre,
a mente di questa Corte ed in ragione di quanto emerge dagli atti, è utile
evidenziare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche
precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di
lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può
aspettarsi di subire una perdita.
L’obbligo di diminuire il danno a
carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è
sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta.
Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore
per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto
di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso
concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30
pag. 190 segg. e citata al consid. 2.4.).
Nella presente fattispecie, l’insorgente
non riceveva il salario completo e puntuale da un anno prima che le venisse
intimata la disdetta del contratto di lavoro (cfr. supra consid. 2.5.).
L’assicurata non aveva, però,
rivendicato in alcun modo la parte degli stipendi non pagati, o quanto meno
agli atti nulla depone in tal senso.
In concreto, sebbene il ricorso
debba, in ogni caso, essere respinto, questa Corte rileva che in concreto ci si
potrebbe porre la domanda a sapere se in realtà, la ricorrente, ancor prima
della disdetta del rapporto di lavoro, non avrebbe dovuto agire nei confronti della
datrice di lavoro in modo sollecito e con incisività quando ancora sussisteva
il contratto di impiego (cfr. STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023; STCA
38.2022.100
del 6 marzo 2023).
Del resto la corresponsione di
acconti, a cui possono essere assimilati gli importi versati alla ricorrente
risultanti dagli estratti bancari in atti non giustifica l’inattività del
lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare gli stipendi
dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l’aumento dell’importo
di salario scoperto (cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.3.,
citata al consid. 2.4.).
2.7
A titolo abbondanziale, giova
inoltre rammentare che la ricorrente è peraltro stata liberata dall’obbligo di
prestare la propria attività lavorativa dal 23 aprile 2021 (cfr. supra consid.
2.5.).
Giova rammentare che in una decisione pubblicata in DTF 121 V 377 il
Tribunale federale, chiamato a pronunciarsi sul diritto all’indennità per
insolvenza nel caso di un’assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio
il 17 luglio 1993, voleva riprendere l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio
datore di lavoro glielo ha impedito e le ha sottoposto una convenzione, da lei
rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31
dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
2.- a) Selon la jurisprudence, l'indemnité en cas
d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un
travail réellement fourni et non pas sur des prétentions en raison d'un
congédiement immédiat et injustifié du travailleur (ATF 114 V 60
in fine, 111 V 270 consid. 1b, 110 V 30; MUNOZ, La fin du contrat individuel
de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne
1992, p. 192). Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la loi et sur
l'intention clairement exprimée du législateur (Message concernant une nouvelle
loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, FF 1980 III 613).
b) Pour délimiter l'indemnité de chômage et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la
période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait
se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI);
dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et
qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son
droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à
l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une
situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité
(art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation
abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la
matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale,
en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux
prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.).
Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à
faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour
résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de
travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI) et il ne peut prétendre
l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI; ATF 119 V 46, 115 V 437;
MEYER-BLASER, loc.cit., p. 184). Toutefois, en cas de doutes quant aux droits
découlant du contrat de travail, la caisse verse l'indemnité et se subroge au
chômeur dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence
de l'indemnité de chômage versée par elle, conformément à l'art. 29 al. 1 et 2
LACI. En application de cette disposition, des indemnités de chômage peuvent
être versées, plus particulièrement, lorsque la créance du travailleur est
certes incontestée, mais que son recouvrement est aléatoire en raison de
l'insolvabilité de l'employeur. Dans un tel cas, il existe, comme l'exprime la
loi, un doute quant à la satisfaction des prétentions du travailleur (art. 29
al. 1 in fine LACI; MUNOZ, loc.cit., p. 194).
3.- a) L'Autorité cantonale et de recours est de
l'avis que ces principes ne sont pas applicables lorsque le congé donné par
l'employeur est nul, parce qu'il a été signifié pendant une période de
protection légale (art. 336c CO). Si le travailleur offre ses services à
l'employeur, le contrat reste valable. L'autorité cantonale en déduit que les
rapports de travail n'ont pris fin, en l'espèce, qu'au moment de l'ouverture de
la faillite. Jusque-là, l'assurée n'était pas sans emploi et, partant, n'était
pas non plus apte au placement. Elle avait donc droit à l'indemnité en cas
d'insolvabilité.
La commission cantonale, pour l'essentiel, s'est
ralliée à cette thèse. Elle ajoute que l'intimée avait des raisons de penser
que l'actionnaire principal de G. SA (une société française) fournirait des
fonds à sa filiale genevoise. Elle était donc fondée à considérer que la
faillite de son employeur serait évitée et pouvait espérer demeurer au service
de cet employeur, ce qui la rendait inapte au placement.
b) Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas
résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui
suivent l'accouchement (art. 336c al. 1 let. c CO). Le congé donné pendant
cette période est nul (art. 336c al. 2 CO) et les rapports de travail sont
maintenus. Si l'employeur n'accepte pas que le travailleur reprenne son emploi,
il se trouve en demeure (art. 324 CO) et reste tenu au paiement du salaire
(WEBER, La protection des travailleurs contre les licenciements en temps inopportun,
étude de l'art. 336c CO, thèse Lausanne 1992, p. 137). A la différence de
l'art. 336c al. 2 CO, l'art. 337c al. 1 CO (relatif à la résiliation immédiate
injustifiée du contrat de travail) fait naître une créance en
dommages-intérêts; le contrat prend fin, en fait et en droit, et le travailleur
a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à
l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée
indéterminée (ATF 120 II 245 consid. 3a).
Mais, sous l’angle de l’aptitude au placement, la
situation du travailleur congédié en temps inopportun, qui n'a plus à effectuer
son travail, ne diffère pas vraiment de celle du travailleur sans emploi qui a
été licencié avec effet immédiat et de manière injustifiée: dans les deux cas
l'intéressé présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail
convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle. Contrairement à
l'opinion des autorités cantonales de recours, il n'y a donc pas de raison
d'opérer des distinctions entre ces deux situations du point de vue du droit à
l'indemnité en cas d'insolvabilité.
c) Le maintien, en droit, des rapport de travail
n'est d'ailleurs pas non plus un critère déterminant pour juger du droit à
l'indemnité de chômage (ATF 119 V 157 consid. 2a). Les prétentions visées par
l'art. 29 LACI, pour lesquelles il peut exister des doutes (et qui
correspondent aux prétentions de salaire ou à des indemnités au sens de l'art.
11.
al. 3 LACI) concernent toutes les prétentions de l'assuré qui ont le
caractère de salaires ou qui sont assimilables à un salaire; il s'agit, en
particulier, de prétentions du travailleur en cas de résiliation du contrat de
travail en temps inopportun, de licenciement immédiat injustifié et de
résiliation immédiate justifiée par le travailleur (MUNOZ, loc.cit. pp. 91-128;
SAVIAUX, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de
l'employeur et l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1993, p. 264).
d) C'est à tort, par ailleurs, que l'Autorité
cantonale et de recours invoque à l'appui de sa solution l'arrêt 111 V 269. En
effet, dans cette affaire, il s'agissait d'un travailleur qui ne pouvait plus
fournir de travail en raison de la demeure de l'employeur. A la différence des
circonstances de l'espèce, l'employeur n'avait pas donné le congé au
travailleur. Il lui avait au contraire fourni l'assurance qu'il obtiendrait du
travail à bref délai. Dans une telle situation, l'aptitude au placement de
l'assuré devait être niée, ce qui, logiquement, avait justifié le versement de
l'indemnité en cas d'insolvabilité après la faillite de l'employeur.
4.- En l'espèce, l'assurée a été licenciée le 6
octobre 1993. A partir de cette date, elle a été effectivement sans travail,
après avoir mis vainement son employeur en demeure d'accepter ses services. Dès
le mois de novembre 1993, elle a entrepris des recherches en vue de trouver un
nouvel emploi, puis elle s'est annoncée à l'assurance-chômage le 15 janvier
1994, date à partir de laquelle elle a fait contrôler son chômage. On doit
ainsi admettre que durant les trois derniers mois qui ont précédé l'ouverture
de la faillite de l'employeur (2 février 1994), elle était apte au placement
selon l'art. 15 al. 1 LACI. C'est donc à tort que les premiers juges lui ont
reconnu le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité pour cette période.
Le recours de droit administratif est bien fondé.
Mais il faut, bien entendu, réserver le droit de l'assurée à l'indemnité de
chômage, à partir du moment où toutes les conditions de ce droit ont été
remplies."
In una
successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002
l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di
insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai
suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta
(in casu: dal 24 al 30 luglio 1998) ed ha confermato la decisione con la quale
l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di
insolvenza solo fino al 23 luglio 1998 ultimo giorno in cui egli aveva
effettivamente lavorato.
La nostra Massima Istanza, in una
decisione C55/03 del 2 settembre 2003, si è confermata nella propria
giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha offerto al datore di lavoro
la sua disponibilità a continuare l’attività solo dopo la regolazione delle sue
pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al ricorrente il diritto alle
indennità per insolvenza solo fino all’ultimo giorno in cui ha effettivamente
lavorato.
In una sentenza C 214/04 del 15 aprile
2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10,
l'Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la sua giurisprudenza ed ha
ricordato che l'indennità di insolvenza copre unicamente pretese salariali che
si riferiscono a del lavoro prestato, e non pretese risultanti dalla disdetta
anticipata (ingiustificata) del rapporto di lavoro. L'esistenza giuridica di un
rapporto lavorativo non rappresenta di per sè un valido criterio per rispondere
alla questione a sapere se sono fondate delle pretese per lavoro prestato.
Determinante per distinguere il diritto alle indennità di insolvenza da quello
alle indennità di disoccupazione, è sapere se la persona assicurata nel periodo
in questione era collocabile e se ha osservato le prescrizioni di controllo. Se
ciò è il caso, non vi è diritto alle indennità di insolvenza.
Per quanto concerne la
giurisprudenza cantonale, si vedano le STCA 38.2006.80 del 7 febbraio 2007,
massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152; STCA 38.2013.71 del 26 marzo 2014;
STCA 38.2013.76 del 30 aprile 2014; 38.2017.36 del 17 gennaio 2018; STCA
38.2018.13
del 7 maggio2018; 38.2018.66 del 4 febbraio 2019; 38.2017.42 e
38.2017.35
del 17 gennaio 2018; STF 8C_276/2022 con la quale il TF ha respinto
il ricorso presentato contro la STCA 38.2021.104 del 21 marzo 2022.
In concreto, dunque, se anche la
ricorrente avesse agito nel rispetto del proprio obbligo di diminuire il danno
(art. 55 LADI) – ciò che come visto non è stato il caso (cfr. supra consid.
2.6.) - la Cassa avrebbe verosimilmente potuto riconoscerle le indennità per
insolvenza solamente fino al momento in cui ella ha effettivamente lavorato per
conto dell’ex datrice, e meglio sino al 22 aprile 2021.
2.8
Stante quanto precede, la decisione
su opposizione del 17 aprile 2023 deve, di conseguenza, essere confermata.
2.9
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima
data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023
consid. 2.8.; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti