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Decisione

38.2023.33

A ragione la Cassa ha negato ad assicurata il diritto alle indennità per insolvenza, poiché ha atteso troppo tempo dalla fine del rapporto lavorativo che la legava alla società prima di agire concretamente a tutela dei propri interessi

14 agosto 2023Italiano58 min

confermando una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2023.33

CL/gm

Lugano

14 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 17 aprile 2023 emanata dalla

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 17 aprile 2023 la Cassa cantonale d’assicurazione

contro la disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato il provvedimento del

16 febbraio 2023 (cfr. all. A2 a doc. I) con il quale aveva negato ad RI 1 il

diritto di beneficiare delle indennità per insolvenza richieste per i mesi da

aprile a giugno 2021 rilevando:

"

4. Nella fattispecie in esame l’opponente ha lavorato presso la ditta __________

dal 25 novembre 2019 al 30 giugno 2021 in qualità di assistente/front office,

presentando alla Cassa una domanda di indennità per insolvenza per un importo

di CHF 7'534.40.

La signora RI 1 ha rivendicato, tramite

lettera del 28 maggio 2021, il pagamento del salario concernente il mese di

aprile 2021 concedendo alla società un termine di 10 giorni. Tramite scritto

del 24 giugno 2021, a circa un mese dal precedente scritto, inoltra alla

società un sollecito di pagamento per le mensilità di aprile, maggio e giugno

2021.

Tramite scritto del 5 luglio 2021, preso

atto del fatto che la società fosse in liquidazione, la signora RI 1 ha

rivendicato tutti i crediti salariali arretrati. Successivamente ha avvitato

un’istanza di conciliazione la quale ha poi seguito il suo iter.

Si tratta ora di determinare se la qui

opponente abbia o meno intrapreso tutti i passi atti a rivendicare i propri

crediti salariali. La Cassa prende atto come dopo lo scritto del 5 luglio 2021

la signora RI 1 ha atteso fino al 17 dicembre 2021, giorno in cui ha inoltrato

l’istanza di conciliazione.

La qui opponente sostiene che, per il

periodo sopracitato, abbia cercato con la liquidatrice una soluzione bonale al

fine di evitare procedure legali. A comprova di ciò allega all’opposizione uno

scambio di messaggi whatsapp ed una bozza di convenzione bonale proposta alla

società.

La Cassa constata come la società è rimasta

silente alle richieste di pagamento inoltrate dalla qui opponente alla società,

più precisamente tramite scritto del 28 maggio e 24 giugno 2021. Non si

comprende il motivo per cui la signora RI 1 abbia optato per una rivendicazione

salariale tramite whatsapp e ritenuto percorribile la proposta di un accordo

bonale. Giova anche sottolineare come la signora RI 1 abbia lasciato

trascorrere alcune settimane tra un messaggio e l’altro. A mente della Cassa,

la qui opponente poteva immaginare le difficoltà finanziarie della società ed

intraprendere tempestivamente le vie legali, senza attendere fino al 17

dicembre 2021.

Alla luce di quanto suesposto si deve

ritenere che l’opponente ha commesso una negligenza grave, che comporta la

violazione del principio relativo all’obbligo di diminuire il danno di cui

all’art. 55 LADI.” (cfr. all. A1 a doc. I)

1.2. Contro la decisione su opposizione,

l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendone

l’annullamento ed il rinvio degli atti alla Cassa affinché emani un “nuovo

provvedimento di concessione”.

L’insorgente ha, in particolare,

che dopo il 5 luglio 2021, quando asserisce di avere “depositato” le proprie

“pretese presso il liquidatore __________”, non sarebbe rimasta inattiva sino

al 17 dicembre seguente, e meglio come segue:

"

(…)

Il 6 luglio, 23 agosto, 25 agosto, 20

settembre, 30 settembre e 8 ottobre 2021, ho avuto scambi tramite WhatsApp con

il liquidatore. (…).

In data 30 settembre 2021, al fine di

trovare una composizione amichevole della controversia, ho inviato al

liquidatore, tramite WhatsApp, un accordo per la liquidazione di qualsiasi

conto. (…)

Il 17 dicembre 2021 ho presentato istanza

di conciliazione al tribunale del lavoro distretto di __________. (…)

Fallita la conciliazione, il 4 aprile 2022

ho presentato istanza al Tribunale del lavoro distretto di __________. (…)

Con sentenza del 27 settembre 2022, il

Tribunale del lavoro del distretto di __________ ha condannato __________ in

liquidazione a versarmi la somma di CHF 7'813.25. (…)

Il liquidatore ha chiaramente lasciato

intendere nello scambio del 2 luglio 2021 che si potesse trovare una soluzione

amichevole. E’ per questo motivo che, prima di adire la Corte, ho cercato

anzitutto di dirimere la controversia proponendo un accordo per la liquidazione

di tutti i conti. Il Fondo [recte: la Cassa] sembra rimproverarmi di aver

comunicato con il liquidatore tramite Whatsapp. Se in quel momento ho agito in

questo modo è stato perché la liquidatrice non aveva più un computer e non

aveva accesso alle sue mail, come risulta dallo scambio del 20 settembre 2021.

Consentitemi di citare qui Boris Rubin (…)

2014, nota a margine 9 ad art. 55 LADI: “Imponendo un obbligo di riduzione

del danno, il legislatore ha voluto solo impedire all’assicurato di fare

qualsiasi cosa per recuperare la sua retribuzione non pagata, in attesa della

dichiarazione di fallimento del suo datore di lavoro. Devono comunque essere

prese in considerazione tutte le possibilità che consentono all’assicurato di

conservare il proprio diritto, comprese le soluzioni di compromesso tra e parti

(…)”.

Il fatto di proporre un accordo amichevole

deve quindi essere considerato come un passo che ha lo stesso valore di

qualsiasi altro. Accordi amichevoli o mediazioni sono attualmente fortemente

incoraggiati al fine di sbloccare i tribunali. Pertanto, non capisco affatto

perché la Cassa ritenga che non avrei dovuto agire in questo modo e che avrei

dovuto presentare più rapidamente una richiesta al tribunale. Posto che il

liquidatore aveva lasciato la porta aperta ad un accordo bonario, era

pertinente ed addirittura preferibile che io cercassi prima di proporle un accordo

del genere, onde evitare tutti gli inconvenienti di un lungo procedimento

giudiziario.

Cito qui di nuovo Boris Rubin (…) nota

marginale 1 ad art. 55 LADI: “non è possibile stabilire un periodo massimo

durante il quale l’assicurato non può intraprendere alcuna azione per

recuperare il proprio credito salariale, senza rischiare di essere accusato di

violazione del proprio obbligo di riduzione del danno. Le circostanze concrete

sono decisive. Tuttavia, il periodo massimo coperto dall’indennità in caso di

insolvenza è di quattro mesi (…). Tale durata da tre a quattro mesi rappresenta

quindi probabilmente un limite generale oltre il quale il lavoratore, non

retribuito normalmente, e che non reagisce al datore di lavoro per il recupero

dei suoi crediti salariali, viola il suo obbligo di riduzione del danno ai

sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI (sentenze 29 agosto 2011 / 8C_66/2011; 26 agosto

2011 / 8C_916/2010). Ma come già accennato, ogni caso richiede un esame delle

circostanze concrete e accade che il diritto al risarcimento in caso di

insolvenza debba essere riconosciuto nonostante un’inerzia superiore a quattro

mesi.”.

In questo caso non sono mai trascorsi più

di 3 mesi tra ogni atto finalizzato al recupero della mia retribuzione (messa

in mora, deposito del debito dal liquidatore, proposta di bonifica, richiesta

al Tribunale). Il termine fissato dalla citata giurisprudenza, limite non

assoluto, non è quindi mai stato superato.

Di conseguenza, ritengo che il mio

comportamento non sia criticabile, di aver fatto quanto necessario senza

indugio per salvaguardare i miei diritti nei confronti del mio datore di lavoro

e di aver adempiuto al mio obbligo di ridurre il danno. A mio avviso, la

decisione su opposizione è arbitraria e sproporzionata, perché nessuna colpa grave

può essere imputata a me”. (cfr. doc. I).

1.3. Nella

propria risposta di causa del 5 giugno 2023 la resistente ha postulato la

reiezione dell’impugnativa. Rammentato che “la Cassa giudica con più

severità gli sforzi per adempiere l’obbligo di ridurre il danno forniti

dall’assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la

rapidità con cui intraprende tali sforzi)”, che “un giudizio più severo

è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro,

il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non

versato” e che “in questa fase è infatti molto probabile che i suoi

crediti salariali non verranno versati”, l’amministrazione ha ribadito di

ritenere che l’assicurata avrebbe dovuto “intervenire in maniera più

incisiva nei confronti del suo ormai ex datore di lavoro”, ritenuto che:

" (…) dopo

il sollecito del 5 luglio 2021 la qui ricorrente ha atteso fino al 17 dicembre

2021, giorno in cui ha inoltrato l’istanza di conciliazione. Dal lavoratore si

chiede una costante e coerente prosecuzione dei passi intrapresi per

rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare negli

stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata (STF

8C_431/2018; 8C_158/2019). Il criterio della rapidità di reazione del

lavoratore gioca un ruolo preponderante. In particolare egli non deve

percorrere la procedura più comoda o a lui meno onerosa, ma semmai individuare

quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile il saldo

scoperto.

4. Pertanto, alla luce del comportamento

assunto dalla ricorrente, la Cassa ritiene che ella non ha adempiuto

all’obbligo di ridurre il danno ex art. 55 LADI, precludendosi così la

possibilità di ottenere le prestazioni richieste.” (cfr. doc. III).

1.4. Il

5 giugno 2023 il presidente del TCA ha trasmesso alla ricorrente la risposta di

causa della resistente ed assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine

di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha

negato alla ricorrente il diritto a percepire indennità per insolvenza

richieste in relazione al credito salariale fatto valere per i mesi di aprile,

maggio e giugno 2021.

2.2. L'art.

55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

"

Il lavoratore, nella procedura di

fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla

tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli

comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere

la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

In

una sentenza C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg.

il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del

lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello

scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o

non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire

una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o

dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal

singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio

un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro

quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e

riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito

salariale.

Contravviene

al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità

per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per

riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo

l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e

propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro,

Fatti

i suoi obblighi finanziari.

In una sentenza C 231/06 del 5

dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg., l'Alta Corte ha stabilito

che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato

all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già

prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a

causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno

presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi

verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha

preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla

tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è

opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine

di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo

precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando

un'azione legale contro di lui.

In

quell’occasione l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza relativa

all'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro.

In

una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale,

confermando una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione

secondo la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il

danno, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" 4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI

sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a

far valere il suo diritto ad un'indennità in caso di insolvenza del datore di

lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce

dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la

normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per recuperare le sue

pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione di fallimento del

proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c,

pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato

sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa

grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o una omissione

intenzionale o per grave negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene

conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal

dipendente per difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché

un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante

prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti

dalla legge in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti

devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto

dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo non è conciliabile

con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1

con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del

lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri

aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere,

le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero

dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto

assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria

situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di

lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di

confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”

In

una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato

che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

"

4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in

maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il

ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da

aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di

dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare

un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione

nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione,

rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese

salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro

mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore

ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza

salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario

dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019

consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo

meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16

cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio

dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr.

8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso

egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia

le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del

ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio

dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche

erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e

rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo

della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente

lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente,

ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale,

forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le

proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come

si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la

propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono

dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste

pertanto al diritto federale. (…)”

In

un’altra sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N.

48 pag. 268 segg., nella quale ha confermato il rifiuto delle indennità per

insolvenza ad un assicurato che non aveva più ricevuto alcun salario dopo i

primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto valere tardivamente le sue pretese

il Tribunale federale ha rilevato:

"

4.2. Ancora nei tempi più recenti il Tribunale federale ha

ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il lavoratore. Da

quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi

per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare

negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata. In

altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se l'indennità per

insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della rapidità di

reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore è anche

tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare e

appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese

salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1;

8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019

consid. 4.2, tutte con riferimenti).

4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante

per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi

anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le

proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di

quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato

pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20

giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo

complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio

(art. 52 cpv. 1 LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo

la lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha

atteso passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al

Tribunale di Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per

quanto attiene alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è

chiaramente sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.

4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve

prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei

confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più

comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per

cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio

di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per

lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una

dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid.

6.2 pag. 93; 131 V 196 consid.

4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il

ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono

relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS

281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro

sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82

cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale

evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è

possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di

conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il

giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non

giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove

documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento

di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende

che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe

l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe

potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la

procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia

gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48

OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid.

4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3).

(…)”

In

una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che

sin dall’inizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con

effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le indennità

per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il

Tribunale federale ha stabilito che si era in presenza di una grave negligenza,

anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):

"

(…) Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in

unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer

höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). (…)”

In

quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza

l’età dell’assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato

dall’assicurazione contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio

impiego e la circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non

intraprendere le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.

Con

giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag.

107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza

grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua

attività lavorativa e aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto

esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi

prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha

sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il

fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo

coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte,

che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione

finanziaria del datore di lavoro:

" 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der

bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über

die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine

Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder

Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und

die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei,

ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht

erscheinen lassen.

6.2. Dieser

Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung

kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten

nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere

Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht

(BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3).

Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht

grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen

(Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser

Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die

Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”

Al

riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA

38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022; STCA

38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale

federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.

In

una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha

ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di

lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso

il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del

datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di quest’ultimo i

passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non

deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre un’azione giudiziaria contro

l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale

peggioramento della situazione finanziaria di questi.

In

quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato

licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1°

dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018

a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il

14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF

respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per

insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a

interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora

scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019.

Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione

finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte

dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto

luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga

inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando

aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta

Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non

appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il

credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un

insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.

2.3. Nella Prassi LADI II, la Segreteria di Stato

dell’economia (in seguito: SECO), ai punti B35-B38 (rimasti invariati nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2023 rispetto a quella del 1° gennaio 2021)

ha stabilito che:

"

art. 55 LADI

OBBLIGO DI RIDURRE

IL DANNO

B35 Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura.

Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo

generale dell’assicurato di ridurre il danno. Dal momento in cui la cassa

subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la

cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

B36 Per

soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già

durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo

scritto, precetto esecutivo, ecc.) L’assicurato non deve necessariamente

inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di

lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il

datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del

12.4.2002).

B37 Se il

fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il

lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà

economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto

necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.

B38 La cassa

valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può

aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo

salario. La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere

l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del

contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).

Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato

dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non

pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che

i suoi crediti salariali non verranno versati.

ð

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009 (Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto

di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente,

dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave

negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii

una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni

per il versamento del salario)

TFA C 109/04 del 9.6.2005 (Non basta formulare oralmente diversi

solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto

del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI)

TFA C 91/01 del 4.9.2001 (Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3

mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per

recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di

fallimento) La cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto

dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la

graduatoria (DTF 123 V 75).”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_297/2022 del 15 febbraio

2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF

9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022

consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre

2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104;

STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18

settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid.

4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121

consid. 4.4 pag. 125.

2.4. In dottrina

Boris Rubin, in Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, a proposito dell’art. 55

LADI, evidenzia che:

" 9 On ne peut exiger du salarié qu'il introduise sans délai une

poursuite contre son ancien employeur car cette démarche implique la

notification d'un commandement de payer aux frais de l'assuré. Or, l'indemnité

en cas d'insolvabilité a pour but d'épargner aux assurés l'obligation de

recourir aux procédures parfois longues et coûteuses de l'exécution forcée. En

imposant une obligation de diminuer le dommage, le législateur a seulement

voulu éviter que l'assuré n'entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé,

en attendant le prononcé de la faillite de son employeur. Toutes les

possibilités qui permettent à l'assuré de conserver son droit doivent néanmoins

être prises en considération, y compris les solutions de compromis entre

parties (DTA 1999 p. 140 consid. 1c p.

143; Gerhards, AVIG-Kommentar, vol. I p. 576 N 3 ad art. 55-56). Contrairement à ce que l'art. 55 al. 1 indique, ce n'est pas

seulement à partir du moment où une procédure de «faillite» ou de «saisie» est

en cours que le travailleur a l'obligation d'effectuer des démarches pour

récupérer ses créances salariales. Ses obligations

débutent avant.

10 Obligations avant et après la

résiliation. - Que ce soit durant les rapports de travail, en particulier

lorsque l'employeur ne verse plus ou plus entièrement le salaire, ou après la

résiliation, l'assuré doit manifester de manière non équivoque et

reconnaissable pour l'employeur qu'il souhaite encaisser sa créance de salaire.

Il

devra par exemple le mettre en demeure de verser le salaire ou des sûretés,

avec menace de donner son congé.

11 L'obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la

résiliation du rapport de travail qu'après (arrêts du 14 octobre 2004 [C 114/04]; 12 avril 2002 [C 364/01]). Dans la première éventualité, l'absence de réaction de l'employé

peut en effet se comprendre, du moins lorsqu'il est confronté à un premier

retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt

à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s'accommoder de ne

pas percevoir sa rémunération (DTA 2002 p. 190

consid. 2 p. 193; FF 1999 32). Après la

résiliation, l'assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d'intenter une

action judiciaire contre son employeur. Il doit en effet compter avec une

éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec

une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les

créances issues de la subrogation (arrêt du 18 novembre 2013 [8C_66/2013] consid.

4.4).

12 Il n'est pas possible de fixer une

période maximale durant laquelle l'assuré peut ne procéder à aucun acte en vue

de recouvrer sa créance salariale, sans risquer de se voir reprocher une

violation de son obligation de diminuer le dommage. Les circonstances concrètes

sont déterminantes. Toutefois, la période maximale couverte par l'indemnité en

cas d'insolvabilité étant de quatre mois (art. 52 al. 1 LACI), l'assuré qui omettra de mettre son employeur en demeure de lui

verser les arriérés de salaire, voire de lui demander des sûretés, après le

troisième mois sans salaire complet prendra le risque de devoir rester auprès

de son employeur, sans être payé, durant une période plus longue que celle

couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dès lors, il prendra par la

même occasion le risque de ne jamais être désintéressé totalement (DTA 2007 p. 52 consid.

4.2 p. 55; 2006 p. 73; arrêt du 19 octobre 2006 [C 163/06] consid. 3.2). Cette durée de trois à quatre mois représente donc probablement

une limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n'est pas rémunéré

normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses

créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l'art. 55 al. 1 LACI (arrêts du 29 août 2011 [8C_66/2011]; 26 août 2011 [8C_916/2010]). Mais comme déjà mentionné, chaque cas nécessite un examen des

circonstances concrètes et il arrive que le droit à l'indemnité en cas

d'insolvabilité doive être reconnu malgré une inaction de plus de quatre mois.

Le

travailleur doit pouvoir démontrer sa détermination à réclamer le versement de

son salaire. Pour cela, les démarches écrites auront une force probante

supérieure aux simples mises en demeure orales. Des démarches uniquement orales

n'incitent pas l'employeur à prendre au sérieux les revendications de l'employé

(arrêts du 24 août 2012 [8C_364/2012]; 29 août 2011 [8C_61/2011] consid. 4; 22 septembre 2003 [C 121/03] consid. 3; 15 octobre 2001 [C 194/01]). Toutefois, lorsque des démarches orales (rendues vraisemblables)

ont précédé une première démarche écrite intervenant après trois mois de retard

dans le versement du salaire, il ne saurait être question d'une inaction de

trois mois (arrêt du 4 novembre 2008 [8C_643/2008]). L'assuré doit par ailleurs mettre ses éventuelles menaces à

exécution. On ne peut cependant lui reprocher d'avoir toléré un léger retard

par rapport au délai fixé à l'employeur pour verser le salaire (DTA 2007 p. 49).

13 Obligations avant et après la survenance du motif d'indemnisation

(faillite, etc.). - L'obligation de diminuer le dommage est de mise tant

avant l'apparition du motif de versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ouverture de la faillite, octroi du sursis concordataire, etc.) qu'après.

Avant l'apparition du motif (par exemple avant l'ouverture de la faillite),

l'employé ne devra pas attendre des mois avant de mettre son employeur en

demeure de verser le salaire (arrêt du 11 juin 2012 [8C_801/2011] consid.

6.2). Il devra réagir assez rapidement et fermement

(v. ci-dessus N 12). Après la faillite, il devra produire sa créance62 à temps, c'est-à-dire dans le mois qui suit la publication de

la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2

LP; délai susceptible d'être prolongé et, le cas

échéant, restitué [art. 33 al. 2 et 4 LP]) et, le cas échéant, contester l'état de collocation dans les 20

jours qui suivent sa publication (v. cependant le N 14 ci-après).

Pour un cas où le droit a été nié car l'assuré, qui avait ouvert

action en contestation de l'état de collocation, ne s'est pas présenté à

l'audience, et ce à un stade de la procédure d'indemnisation où la subrogation

n'avait pas encore eu lieu : arrêt du 25 janvier 2007 (C 27/06) consid. 3.2.2. Concernant un assuré qui tarde à requérir l'ouverture de la

faillite: DTA 2009 p. 82.

Le

contrat de travail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite

en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni

(détails : 29 N 25).

Sempre in relazione all’obbligo di

diminuire il danno, il medesimo autore, in Assurance-chômage et service public

de l'emploi, Schulthess Editions romandes, 2019, pagg. 151 e segg., rileva:

" 742 Dans la procédure de faillite ou de

saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers

l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite

procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le

travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (art.

55 al. 1 LACI).

743 L’art. 55 al. 2 LACI impose une restitution des

prestations quand la créance de salaire n’est pas couverte dans la procédure de faillite ou de saisie à la suite d’une

faute intentionnelle ou d’une négligence grave de l’employé (N 748).

Sur la base d’une application par analogie des conséquences prévues par la

disposition précitée, l’art. 55 al. 1 LACI érige l’obligation de

diminuer le dommage en véritable condition du droit. Ainsi, en cas de faute ou de négligence

grave du travailleur pour récupérer ses prétentions salariales, le droit sera

exclu, et ce du reste sans nuance et sans solution intermédiaire.

744 En vertu de son obligation de

diminuer le dommage, le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit

Considerandi

manifester clairement et sérieusementà son employeur qu’il souhaite encaisser

sa créance de salaire. Cette obligation s’applique tant avant qu’après

l’événement déclencheur du droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur

doit par exemple mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des

sûretés, avec menace de donner son congé (art. 337 et 337a CO), ou suspendre l’exécution de

son travail jusqu’au règlement de son dû. Si nécessaire, il devra ensuite faire

valoir sa créance par la voie de la poursuite pour dettes ou du procès civil.

Il ne doit pas forcément le faire sans délai. Mais il ne peut attendre des mois

avant d’agir, et ce surtout dans le cas où le congé a été donné.

745.

Toutes les circonstances doivent

être prises en compte.

746.

Après la faillite, le

travailleur devra par exemple produire sa créance à temps, à savoir dans le

mois qui suit la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2

LP) et, le cas

échéant, contester l’état de collocation dans les 20 jours qui suivent sa

publication (art. 250 al. 1 LP).

747.

L’obligation de diminuer le dommage à

l’assurance s’applique tant avant qu’après la résiliation du rapport de

travail. Elle sera jugée plus sévèrement après la résiliation. Avant la résiliation,

la crainte d’être licencié en raison de revendications doit être prise en

considération car elle est légitime. Après la résiliation, l’ex-employé ne

saurait attendre de nombreux mois avant d’intenter des poursuites ou une action

judiciaire.”

2.5

Nell’evenienza

concreta dagli atti dell’incarto risulta che la società __________ ha assunto

la ricorrente (classe 1994, cittadina italiana a beneficio di un permesso di

dimora “B”; cfr. doc. 158) a far tempo dal 25 novembre 2019 al 50% quale “assistente/Front

Office” per un salario lordo mensile di fr. 1'750.- (cfr. doc. 72-73 e

159-162).

Con scritto del 22 aprile 2021,

la società ha intimato alla ricorrente la disdetta del contratto di lavoro (“interrotto

a partire dal 23 aprile 2021”) a valere dal “23 giugno 2021” (cfr.

doc. 74).

Dagli estratti del conto privato

della ricorrente presso __________, emerge che già nei mesi precedenti rispetto

a quelli per i quali l’assicurata ha chiesto le indennità per insolvenza, l’ex

datrice non era regolare nel pagamento dello stipendio mensile.

All’accredito del 21 gennaio 2021

fatto a beneficio all’insorgente dalla __________, avente causale “stipendio

dicembre”, per totali fr. 1'357.10 (cfr. doc. 132), non segue, infatti,

alcun versamento sino all’8 aprile 2021, quando la società le ha accreditato

fr. 1'484.30 a valere per lo “stipendio marzo” (cfr. doc. 139).

Il salario di gennaio, a fronte

di un salario netto che stando al certificato in atti avrebbe dovuto ammontare

a fr. 1'604.70 (cfr. doc. 91), è stato poi corrisposto alla ricorrente il 28

aprile 2021 nella misura di soli fr. 1'283.76 (cfr. doc. 141).

Lo stipendio del mese di febbraio

2021, che secondo il certificato di salario avrebbe dovuto essere pari a fr.

1'604.70, le è stato corrisposto con due versamenti distinti sempre in data 28

aprile 2021, per complessivi fr. 1'500.60 (fr. 1'283.76 (“stipendio febbraio

2021”) + fr. 216.84 (“stipendio febbraio 2021 parte 2”)).

Questo senza che dagli atti

emerga che prima della disdetta (o tra il 22 ed il 21 aprile 2021) la

ricorrente si sia attivata nei confronti della __________ per i crediti

salariali che vantava nei confronti della società sino a quel momento.

Società che, peraltro, già nel

corso del 2020 aveva mostrato qualche difficoltà nella corresponsione

all’assicurata del salario che:

-

per aprile 2020 era stato versato

il 18 maggio 2020 per soli fr. 1270.45 (cfr. doc. 104);

-

per maggio 2020 era stato versato

il 10 giugno 2020 per fr. 1'290.45 (cfr. doc. 106);

-

per un periodo non meglio definito,

la causale limitandosi ad indicare “pagamento stipendio” era stata

versato il 20 luglio 2020 per fr. 901.70 (cfr. doc. 108-10), cui il 22 luglio

2020.

si erano aggiunti fr. 522.25 corrisposti non dalla società, bensì

direttamente da __________, che ne era la socia e gerente (cfr. doc. 109 e

estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch);

-

il 14 agosto 2020, con causale “pagamento

stipendio” le era stato corrisposto dalla società per soli fr. 1'333.80

(cfr. doc. 111);

-

il 2 settembre 2020, con causale “pagamento

stipendio” le era stato corrisposto dalla società per soli fr. 1'143.20

(cfr. doc. 114), cui il 21 settembre 2020 si erano aggiunti fr. 213.10

corrisposti non dalla società, bensì direttamente da __________ (cfr. doc.

116);

-

il 15 ottobre 2020, con causale “pagamento

stipendio” le era stato corrisposto dalla società per soli fr. 1'038.08

(cfr. doc. 120), cui il 21 ottobre seguente si erano aggiunti fr. 376.70

versatile dalla società (cfr. doc. 120-121);

-

il 25 novembre 2020, con causale “parte

stipendio outubro”, le era stato corrisposto dalla società per soli fr.

300.- (cfr. doc. 120) cui il giorno seguente si sono aggiunti, come “stipendio

ottobre parte 2”, fr. 1’05.85 (cfr. doc. 124);

-

il 9 dicembre 2020, con causale “pagamento

stipendio novembre” le era stato corrisposto per soli fr. 1'373.- (cfr.

doc. 127).

Con raccomandata del 28 maggio

2021, la ricorrente ha messo in mora la datrice di lavoro, intimando alla

società di versarle lo stipendio del mese di aprile - sino a quel momento non

corrispostole - entro dieci giorni e precisato che la disdetta del contratto di

lavoro era da considerarsi a valere per il 30 giugno successivo, non per il 23

(cfr. doc. 75).

La __________ è stata sciolta con

decisione dell'assemblea dei soci del 18 giugno 2021. Liquidatrice ne è stata

nominata l’allora socia e gerente (cfr. Estratto del Registro di commercio

reperibile al sto www.zefix.ch).

Il 24 giugno 2021, constatando

che al precedente scritto la __________ non aveva fornito riscontro,

l’assicurata, preso atto che oltre a quello del mese di aprile, nemmeno i

salari di maggio e giugno 2021 le erano stati versati, che anche in relazione

ai mesi di gennaio e febbraio vi erano degli ammanchi (che ha quantificato in

fr. 425.05) e che a titolo di ferie non godute le sarebbero spettati ulteriori

fr. 2'566.85, ha assegnato alla società un termine di dieci giorni per

provvedere al pagamento di complessivi fr. 7'816.85 lordi (pari a fr. 1'750.-

per tre mesi sommati a fr. 2'566.85) e di ulteriori fr. 425.05 netti (cfr. doc.

76).

In

particolare, dal messaggio del 2 luglio 2021 (redatto in lingua portoghese e di

cui la ricorrente ha proposto la propria traduzione), dopo che “__________” (liquidatrice

dalla __________ a quel momento in liquidazione) comunica di aver “inviato

un’e-mail di risposta alla (…) lettera” dell’assicurata, quest’ultima

risponde:

"

Buongiorno! Ok, grazie, la mancata risposta si riferisce alla prima

lettera che ho inviato, questa è la seconda.

La differenza tra lo

stipendio pagato e quello descritto sulla busta paga, ti ho chiesto di pagare

la cifra che hai messo sulla busta o farne un’altra con la cifra esatta che hai

pagato. E le vacanze non sono mai state prese o pagate. Capisco la tua situazione

ma anche la mia è complicata, voglio solo ciò che è mio diritto, niente di più.

Che Dio ti benedica.”

e

la sua interlocutrice fornisce il seguente riscontro:

"

então vamos ter fé que possamos resolver da malhor forma

possivel...porqué seria mesmo só por deus” (cfr. doc. 60)

che

la ricorrente traduce con “quindi abbiamo fede in modo da poterlo risolvere

nel miglior modo possibile…perché dovrebbe essere solo per Dio” (cfr. doc.

61) e che DeepL, nella versione gratuita (cfr. www.deepl.com) traduce

con “quindi abbiamo fede nel fatto che possiamo risolverlo nel modo migliore

possibile... perché sarebbe solo attraverso Dio”.

Con

raccomandata del 5 luglio 2021, preso atto che l’ex datrice di lavoro “était

en liquidation” e che __________, ne era

stata nominata liquidatrice, l’assicurata ha rivendicato i crediti salariali (e

per ferie non godute) che vantava nei confronti della società (cfr. all. A8 a

doc. I).

Dai

successivi scambi via whatsapp, si evince che il 23 agosto 2021, venuta a

sapere che la società risultava in liquidazione, l’assicurata ha chiesto

all’allora liquidatrice della Sagl se erano previsti dei pagamenti in suo

favore in relazione a quanto le spettava (“Gostaria de saber se você tem

alguma posição de pagamento para mim, mediante sua empresa estar em liquidation

você tem algum plano de pagamento dos valores reivinidicados por mim em

direito?”). Il 25 agosto la sua interlocutrice ha risposto che non vi erano

novità (“Sem novidades…continua tudo na mesma situacão”) (cfr. doc. 62).

Il

20.

settembre la liquidatrice ha comunicato all’insorgente di non avere a

disposizione un computer in quanto “está na Policia” né l’accesso

all’e-mail (cfr. doc. 62).

Il

30.

settembre 2021, la ricorrente ha trasmesso alla liquidatrice una convenzione,

in lingua francese, che le ha chiesto di firmare e ritornarle, in modo da

evitare di doversi rivolgere al Tribunale (cfr. doc. 63 e 64).

Il

documento in questione, mai sottoscritto dalla società, “afin d’y mettre un

terme definitif, de manière extrajudiciaire et satisfaisante” alla controversia

in atto tra la ricorrente e la __________, prevedeva che la Sagl “s’engage à

régler un montant “net” de CHF 425.05 et un montant en “brut” de CHF 7'816.86”

in favore di RI 1 a tacitazione di ogni pretesa (cfr. doc. 66).

La

ricorrente non ha ricevuto risposta e l’8 ottobre 2021 si è ancora rivolta alla

liquidatrice chiedendo la firma e la ritrasmissione del documento, nuovamente

senza esito (cfr. doc. 63 e 64)

In

data 17 dicembre 2021, l’assicurata ha quindi presentato istanza di

conciliazione innanzi al Tribunal de prud’homme de l’arrondissement de __________

per i crediti vantati nei confronti dell’ex datrice, rispettivamente, di fr.

7'816.85 lordi e 425.05 netti (cfr. doc. 78-81).

Con

decisione del 27 settembre 2022, il predetto Tribunale ha stabilito che __________

in liquidazione era debitrice nei confronti dell’assicurata cui doveva

l’immediato versamento di complessivi fr. 7'813.25 (cfr. doc. 83-85)

Con

decisione della Pretura del Distretto di __________ del 26 ottobre 2022, la __________

è stata dichiarata in fallimento far tempo dal 27 ottobre 2022 alle ore 10:00.

La

procedura che è poi stata sospesa per mancanza di attivi con decisione della

Pretura del Distretto di __________ del 26 gennaio 2023 (cfr. estratto RC

reperibile al sito www.zefix.ch).

L’insorgente

ha inoltrato la propria domanda di indennità per insolvenza (pervenuta alla

Cassa il 12 dicembre 2022) concernente i suoi crediti salariali nei confronti

dell’ex datrice per un totale di fr. 5'650.80 in relazione ai salari dei mesi

da aprile a giugno 2021 (cfr. doc. 72-73) e il 24 gennaio 2023 ha ceduto il

credito vantato nei confronti della Sagl a favore della Cassa (cfr. doc. 157).

Con

decisione del 16 febbraio 2022 la Cassa ha respinto la richiesta della qui

ricorrente, non avendo ella “sufficientemente rispettato i suoi obblighi di

ridurre il danno previsto dall’art. 55 LADI. Infatti, per vie esecutive non è

stata costante nel richiedere i salari non percepiti, si rileva che dalla

lettera al liquidatore in data 05.07.2021 ha atteso fino il 17.12.2021 per

avviare l’istanza di conciliazione”, e precisato che, in ogni caso,

l’insolvenza sarebbe stata coperta unicamente fino al 23.04.2021” (cfr.

supra consid. 1.1. e doc. 68-70)

Con

opposizione del 10 marzo 2022, l’assicurata ha impugnato il provvedimento della

Cassa, facendo valere che tra il 5 luglio ed il 17 dicembre 2021 non era

rimasta inattiva nei confronti dell’ex datrice, alla cui liquidatrice aveva

trasmesso – il 2 e 6 luglio, il 23 e 25 agosto, il 20 e 30 settembre l’8

ottobre 2021 - una serie di messaggi Whatsapp in portoghese che ha prodotto

unitamente ad una loro traduzione in italiano (cfr. supra).

Il provvedimento del 16 febbraio

2022.

è stato confermato con decisione su opposizione del 17 aprile 2023 (cfr.

supra consid. 1.1. e doc. 49-54).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato dell’amministrazione che ha

negato alla ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza debba essere

tutelato.

Al riguardo va ricordato che la

giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure

possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2

aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo

2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più

presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13

dicembre 2005).

L’assicurato, dunque, non deve

percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve

individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo

scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in

RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il

salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori

devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per

insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.;

STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr.

30.

pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid.

3).

In concreto, dopo essere stata

liberata dall’obbligo di prestare la propria attività a decorrere dal 23 aprile

2021, la ricorrente ha messo in mora la datrice solo dopo oltre un mese e

meglio con scritto del 28 maggio 2021.

Circa la pretesa la

rassicurazione che l’assicurata sostiene di aver ricevuto da parte della

liquidatrice della Sagl, che nel messaggio Whatsapp del 2 luglio 2021 avrebbe “chiaramente

lasciato intendere (…) che si potesse trovare una soluzione amichevole”, il

TCA rileva che da quella comunicazione non emerge, in realtà, nulla di concreto

nel senso di una soluzione bonale, prova ne è che l’insorgente, solo tre giorni

dopo avere ricevuto il messaggio in questione, ha reputato necessario far valere

nuovamente i propri crediti nei confronti della società che aveva saputo essere

in liquidazione mediante raccomandata (cfr. supra consid. 2.5.).

Inoltre, le successive risposte

della liquidatrice ai messaggi della ricorrente, ma a maggior ragione i mancati

riscontri, non potevano che farle comprendere che di soluzioni bonarie non se

ne sarebbero trovate, avendo la liquidatrice, prima, comunicato che la

situazione non era mutata, e, poi, omesso di dare seguito ai successivi

messaggi ed alla convenzione sottoposta alla sua attenzione.

Ne discende che, a fronte della

perdurante inattività dell’ex datrice, la ricorrente ha in concreto atteso

mesi, e meglio sino al 17 dicembre 2021, per agire in modo incisivo facendo

valere i propri crediti salariali mediante l’istanza di conciliazione

presentata nel Canton __________ (cfr. supra consid. 2.5.).

In

simili condizioni, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito

dalla Cassa, che la ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione

all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo

cfr. consid. 2.2.; STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24

agosto 2021; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA

38.2022.39

dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale

federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1°

dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25

agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non rivendicando nei modi

più efficaci e puntuali il pagamento di quanto scoperto.

Inoltre,

a mente di questa Corte ed in ragione di quanto emerge dagli atti, è utile

evidenziare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche

precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di

lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può

aspettarsi di subire una perdita.

L’obbligo di diminuire il danno a

carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è

sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta.

Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore

per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto

di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso

concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30

pag. 190 segg. e citata al consid. 2.4.).

Nella presente fattispecie, l’insorgente

non riceveva il salario completo e puntuale da un anno prima che le venisse

intimata la disdetta del contratto di lavoro (cfr. supra consid. 2.5.).

L’assicurata non aveva, però,

rivendicato in alcun modo la parte degli stipendi non pagati, o quanto meno

agli atti nulla depone in tal senso.

In concreto, sebbene il ricorso

debba, in ogni caso, essere respinto, questa Corte rileva che in concreto ci si

potrebbe porre la domanda a sapere se in realtà, la ricorrente, ancor prima

della disdetta del rapporto di lavoro, non avrebbe dovuto agire nei confronti della

datrice di lavoro in modo sollecito e con incisività quando ancora sussisteva

il contratto di impiego (cfr. STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023; STCA

38.2022.100

del 6 marzo 2023).

Del resto la corresponsione di

acconti, a cui possono essere assimilati gli importi versati alla ricorrente

risultanti dagli estratti bancari in atti non giustifica l’inattività del

lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare gli stipendi

dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l’aumento dell’importo

di salario scoperto (cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.3.,

citata al consid. 2.4.).

2.7

A titolo abbondanziale, giova

inoltre rammentare che la ricorrente è peraltro stata liberata dall’obbligo di

prestare la propria attività lavorativa dal 23 aprile 2021 (cfr. supra consid.

2.5.).

Giova rammentare che in una decisione pubblicata in DTF 121 V 377 il

Tribunale federale, chiamato a pronunciarsi sul diritto all’indennità per

insolvenza nel caso di un’assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio

il 17 luglio 1993, voleva riprendere l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio

datore di lavoro glielo ha impedito e le ha sottoposto una convenzione, da lei

rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31

dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

2.- a) Selon la jurisprudence, l'indemnité en cas

d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un

travail réellement fourni et non pas sur des prétentions en raison d'un

congédiement immédiat et injustifié du travailleur (ATF 114 V 60

in fine, 111 V 270 consid. 1b, 110 V 30; MUNOZ, La fin du contrat individuel

de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne

1992, p. 192). Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la loi et sur

l'intention clairement exprimée du législateur (Message concernant une nouvelle

loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité, FF 1980 III 613).

b) Pour délimiter l'indemnité de chômage et

l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la

période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait

se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI);

dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.

Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et

qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son

droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à

l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une

situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité

(art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation

abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la

matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale,

en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux

prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.).

Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à

faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour

résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de

travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI) et il ne peut prétendre

l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI; ATF 119 V 46, 115 V 437;

MEYER-BLASER, loc.cit., p. 184). Toutefois, en cas de doutes quant aux droits

découlant du contrat de travail, la caisse verse l'indemnité et se subroge au

chômeur dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence

de l'indemnité de chômage versée par elle, conformément à l'art. 29 al. 1 et 2

LACI. En application de cette disposition, des indemnités de chômage peuvent

être versées, plus particulièrement, lorsque la créance du travailleur est

certes incontestée, mais que son recouvrement est aléatoire en raison de

l'insolvabilité de l'employeur. Dans un tel cas, il existe, comme l'exprime la

loi, un doute quant à la satisfaction des prétentions du travailleur (art. 29

al. 1 in fine LACI; MUNOZ, loc.cit., p. 194).

3.- a) L'Autorité cantonale et de recours est de

l'avis que ces principes ne sont pas applicables lorsque le congé donné par

l'employeur est nul, parce qu'il a été signifié pendant une période de

protection légale (art. 336c CO). Si le travailleur offre ses services à

l'employeur, le contrat reste valable. L'autorité cantonale en déduit que les

rapports de travail n'ont pris fin, en l'espèce, qu'au moment de l'ouverture de

la faillite. Jusque-là, l'assurée n'était pas sans emploi et, partant, n'était

pas non plus apte au placement. Elle avait donc droit à l'indemnité en cas

d'insolvabilité.

La commission cantonale, pour l'essentiel, s'est

ralliée à cette thèse. Elle ajoute que l'intimée avait des raisons de penser

que l'actionnaire principal de G. SA (une société française) fournirait des

fonds à sa filiale genevoise. Elle était donc fondée à considérer que la

faillite de son employeur serait évitée et pouvait espérer demeurer au service

de cet employeur, ce qui la rendait inapte au placement.

b) Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas

résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui

suivent l'accouchement (art. 336c al. 1 let. c CO). Le congé donné pendant

cette période est nul (art. 336c al. 2 CO) et les rapports de travail sont

maintenus. Si l'employeur n'accepte pas que le travailleur reprenne son emploi,

il se trouve en demeure (art. 324 CO) et reste tenu au paiement du salaire

(WEBER, La protection des travailleurs contre les licenciements en temps inopportun,

étude de l'art. 336c CO, thèse Lausanne 1992, p. 137). A la différence de

l'art. 336c al. 2 CO, l'art. 337c al. 1 CO (relatif à la résiliation immédiate

injustifiée du contrat de travail) fait naître une créance en

dommages-intérêts; le contrat prend fin, en fait et en droit, et le travailleur

a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à

l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée

indéterminée (ATF 120 II 245 consid. 3a).

Mais, sous l’angle de l’aptitude au placement, la

situation du travailleur congédié en temps inopportun, qui n'a plus à effectuer

son travail, ne diffère pas vraiment de celle du travailleur sans emploi qui a

été licencié avec effet immédiat et de manière injustifiée: dans les deux cas

l'intéressé présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail

convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle. Contrairement à

l'opinion des autorités cantonales de recours, il n'y a donc pas de raison

d'opérer des distinctions entre ces deux situations du point de vue du droit à

l'indemnité en cas d'insolvabilité.

c) Le maintien, en droit, des rapport de travail

n'est d'ailleurs pas non plus un critère déterminant pour juger du droit à

l'indemnité de chômage (ATF 119 V 157 consid. 2a). Les prétentions visées par

l'art. 29 LACI, pour lesquelles il peut exister des doutes (et qui

correspondent aux prétentions de salaire ou à des indemnités au sens de l'art.

11.

al. 3 LACI) concernent toutes les prétentions de l'assuré qui ont le

caractère de salaires ou qui sont assimilables à un salaire; il s'agit, en

particulier, de prétentions du travailleur en cas de résiliation du contrat de

travail en temps inopportun, de licenciement immédiat injustifié et de

résiliation immédiate justifiée par le travailleur (MUNOZ, loc.cit. pp. 91-128;

SAVIAUX, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de

l'employeur et l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1993, p. 264).

d) C'est à tort, par ailleurs, que l'Autorité

cantonale et de recours invoque à l'appui de sa solution l'arrêt 111 V 269. En

effet, dans cette affaire, il s'agissait d'un travailleur qui ne pouvait plus

fournir de travail en raison de la demeure de l'employeur. A la différence des

circonstances de l'espèce, l'employeur n'avait pas donné le congé au

travailleur. Il lui avait au contraire fourni l'assurance qu'il obtiendrait du

travail à bref délai. Dans une telle situation, l'aptitude au placement de

l'assuré devait être niée, ce qui, logiquement, avait justifié le versement de

l'indemnité en cas d'insolvabilité après la faillite de l'employeur.

4.- En l'espèce, l'assurée a été licenciée le 6

octobre 1993. A partir de cette date, elle a été effectivement sans travail,

après avoir mis vainement son employeur en demeure d'accepter ses services. Dès

le mois de novembre 1993, elle a entrepris des recherches en vue de trouver un

nouvel emploi, puis elle s'est annoncée à l'assurance-chômage le 15 janvier

1994, date à partir de laquelle elle a fait contrôler son chômage. On doit

ainsi admettre que durant les trois derniers mois qui ont précédé l'ouverture

de la faillite de l'employeur (2 février 1994), elle était apte au placement

selon l'art. 15 al. 1 LACI. C'est donc à tort que les premiers juges lui ont

reconnu le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité pour cette période.

Le recours de droit administratif est bien fondé.

Mais il faut, bien entendu, réserver le droit de l'assurée à l'indemnité de

chômage, à partir du moment où toutes les conditions de ce droit ont été

remplies."

In una

successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002

l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di

insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai

suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta

(in casu: dal 24 al 30 luglio 1998) ed ha confermato la decisione con la quale

l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di

insolvenza solo fino al 23 luglio 1998 ultimo giorno in cui egli aveva

effettivamente lavorato.

La nostra Massima Istanza, in una

decisione C55/03 del 2 settembre 2003, si è confermata nella propria

giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha offerto al datore di lavoro

la sua disponibilità a continuare l’attività solo dopo la regolazione delle sue

pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al ricorrente il diritto alle

indennità per insolvenza solo fino all’ultimo giorno in cui ha effettivamente

lavorato.

In una sentenza C 214/04 del 15 aprile

2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10,

l'Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la sua giurisprudenza ed ha

ricordato che l'indennità di insolvenza copre unicamente pretese salariali che

si riferiscono a del lavoro prestato, e non pretese risultanti dalla disdetta

anticipata (ingiustificata) del rapporto di lavoro. L'esistenza giuridica di un

rapporto lavorativo non rappresenta di per sè un valido criterio per rispondere

alla questione a sapere se sono fondate delle pretese per lavoro prestato.

Determinante per distinguere il diritto alle indennità di insolvenza da quello

alle indennità di disoccupazione, è sapere se la persona assicurata nel periodo

in questione era collocabile e se ha osservato le prescrizioni di controllo. Se

ciò è il caso, non vi è diritto alle indennità di insolvenza.

Per quanto concerne la

giurisprudenza cantonale, si vedano le STCA 38.2006.80 del 7 febbraio 2007,

massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152; STCA 38.2013.71 del 26 marzo 2014;

STCA 38.2013.76 del 30 aprile 2014; 38.2017.36 del 17 gennaio 2018; STCA

38.2018.13

del 7 maggio2018; 38.2018.66 del 4 febbraio 2019; 38.2017.42 e

38.2017.35

del 17 gennaio 2018; STF 8C_276/2022 con la quale il TF ha respinto

il ricorso presentato contro la STCA 38.2021.104 del 21 marzo 2022.

In concreto, dunque, se anche la

ricorrente avesse agito nel rispetto del proprio obbligo di diminuire il danno

(art. 55 LADI) – ciò che come visto non è stato il caso (cfr. supra consid.

2.6.) - la Cassa avrebbe verosimilmente potuto riconoscerle le indennità per

insolvenza solamente fino al momento in cui ella ha effettivamente lavorato per

conto dell’ex datrice, e meglio sino al 22 aprile 2021.

2.8

Stante quanto precede, la decisione

su opposizione del 17 aprile 2023 deve, di conseguenza, essere confermata.

2.9

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023

consid. 2.8.; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti