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Decisione

38.2023.34

Istanza di revisione STCA 38.2023.5 (diniego ind. per insolvenza poiché posizione analoga a DL) respinta. Anche considerando elementi addotti quali fatti nuovi, essi non sono rilevanti. L'inoltro dell'istanza di fallimento da parte di un altro dipendente non è infatti di ausilio alcuno all'istante

21 agosto 2023Italiano23 min

avere alcuna responsabilità nella pratica in esame. Infatti egli si occupava della

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2023.34

rs

Lugano

21 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza del 24 maggio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

chiedente la revisione della

sentenza emessa il 20 marzo 2023 da questo Tribunale (inc. 38.2023.5) nella

causa da lui promossa con ricorso del 23 gennaio 2023

contro

la decisione su opposizione del 10 gennaio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con sentenza 38.2023.5 del 20 marzo

2023 questa Corte ha stabilito che la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) aveva a

ragione negato ad RI 1, già allora rappresentato da RA 1, il diritto alle

indennità per insolvenza richieste il 12/15 settembre 2022, in quanto in

qualità di amministratore unico della __________ (carica che ricopre tuttora;

cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch) - presso

la quale era pure alle dipendenze e che è fallita a far tempo dal 29 settembre

2022 -occupava una posizione dirigenziale in seno a tale società.

Il TCA, al riguardo, ha

precisato:

" (…) Il

fatto che l’assicurato abbia addotto che la sua partecipazione finanziaria

nella SA, come pure il suo ruolo di amministratore unico siano soltanto a

titolo fiduciario (cfr. doc. I; consid. 1.2.), non è atto a sovvertire l’esito

della presente vertenza.

In effetti è vero che agli atti figura un “contratto di mandato

fiduciario” concluso il 31 gennaio 2019 tra RA 1 e il ricorrente, definiti “mandante”,

rispettivamente “mandatario”, da cui si evince, da un lato, che la parte mandante

ha affidato alla parte mandataria la somma di fr. 100'000.-- per costituire la __________

che avrebbe avuto un capitale azionario di pari importo di f. 100'000.--. Al

riguardo è stato precisato che “il mandatario si preoccupa di provvedere a

sottoscrivere l’intero capitale azionario di CHF 100'000.-- della costituenda

ditta __________ a nome proprio, ma per ordine e conto della parte mandante”

e che “il mandatario conferma incondizionatamente e senza eccezione alcuna

che le azioni sono di esclusiva proprietà del mandante” (cfr. doc. 56-57

p.ti A, C, art. 4)

D’altro lato, risulta che la parte mandataria (ossia l’insorgente)

ha assunto la carica di amministratore unico e che tale incarico sarebbe stato

svolto a titolo fiduciario in nome proprio ma per ordine e conto del mandante,

specificando che “il mandatario si impegna ad esercitare le sue funzioni ed

il mandato esclusivamente in base ad eventuali direttive di dettaglio”

(cfr. doc. 56-57 p.to E; art. 01, 02).

È altrettanto vero, però, che la convenzione in questione prevede

che “senza tuttavia esservi obbligato il Mandatario ha la facoltà di agire

senza attendere le istruzioni particolari quando ritiene che l’interesse della

ditta sia preminente” e che “considerata la piena autonomia gestionale

del Mandatario (Fiduciario) questi è responsabile di eventuali danni” (cfr.

doc. 57 art. 03, 11).

In uno scritto del 20 gennaio 2022 indirizzato all’Ufficio

esecuzioni di __________ RI 1 si è, peraltro, definito quale proprietario

dell’azienda, indicando che “essendo titolare e unico amministratore della

mia azienda non percepisco più la mensilità salariale, ma visto le notevoli

difficoltà che anche la mia azienda sta affrontando negli ultimi anni causa

(Covid-19)” e di non avere percepito indennità per lavoro ridotto essendo

il proprietario della ditta (cfr. doc. 103).

Pertanto, indipendentemente dalla circostanza che la

partecipazione finanziaria dell’assicurato nella SA sembra effettivamente aver

avuto luogo tramite il denaro affidatogli da RA 1 (va comunque osservato che

secondo il diritto civile svizzero colui che detiene beni a titolo fiduciario

deve essere considerato proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le

azioni di una società, ad esempio, in possesso di una persona a titolo

fiduciario appartengono giuridicamente a quest’ultima; cfr. STF 8C_642/2015 del

6 settembre 2016 consid. 6; STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid. 5.1.; STF

9C_417/2010 del 21 ottobre 2010 consid. 4.1.1.; DTF 117 II 429 consid. 3b; DTF

107 III 103), dal profilo della gestione della società l’insorgente risulta

rivestire la funzione di amministratore unico come da iscrizione a RC, non solo

con facoltà di agire, quando ritiene che l’interesse della ditta sia preminente,

senza attendere le istruzioni particolari (cfr. doc. 57 art. 03), ma pure con

piena autonomia gestionale in relazione a cui può d’altronde essere ritenuto

responsabile degli eventuali danni (cfr. doc. 57 art. 11). (…)” (Doc. D)

Il giudizio 38.2023.5 è cresciuto

incontestato in giudicato.

1.2. Il 24 maggio 2023 RI 1, tramite il

proprio rappresentante, ha inoltrato a questa Corte un’istanza di revisione

della sentenza 38.2023.5 del 20 marzo 2023, chiedendo di riconoscergli il

diritto alle indennità per insolvenza per i mesi da dicembre 2021 a marzo 2022.

A

motivazione della propria richiesta l’istante ha addotto:

" (…) Nella

risposta di causa del 10 febbraio 2023 la Cassa CO 1 (Doc. III) non ha prodotto

tutta la documentazione ed omesso di presentare l’incarto completo inerente il

caso e poiché l’istante si è ora procurato i documenti mancanti ne chiede la

riforma a norma dell’art. 61 lett. i LPGA.

(…).

In concreto l’istante ha potuto avere nei

giorni scorsi dalla __________ la documentazione che comprova l’insolvenza

della __________ presso la quale l’istante RI 1 ha lavorato fino al 31.03.2022.

La pratica di insolvenza è stata curata

dalla predetta __________ per il pagamento degli stipendi da parte della Cassa

Insolvenza inerenti i mesi di:

-

Dicembre 2021

-

Gennaio 2022

-

Febbraio 2022

-

Marzo 2022

Doc. A

Istanza di fallimento del giorno 8 aprile 2022 inoltrata dalla __________

dalla quale si evince come

Fatti

i fatti già esistenti all’epoca della procedura principale, ma

che non erano stati addotti, poiché, tenuto conto di un minimo di diligenza,

non erano noti all’istante: si tratta quindi di nova in senso improprio

Doc. B

Conferma della Pretura di __________ - incarto __________

Doc. C

A seguito di quanto sopra esposto la Cassa CO 1 ha poi versato

l’indennità d’insolvenza al signor __________ come da richiesta del 26 aprile

2022 inoltrata dalla __________. (…)” (Doc. I)

1.3. Il 14 giugno 2023 la Cassa ha

postulato la reiezione dell’istanza di revisione della sentenza emanata dal TCA

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. III).

1.4. RA 1, per conto dell’istante, il 10

luglio 2023, ha indicato segnatamente che “il mio assistito non ritiene di

avere alcuna responsabilità nella pratica in esame. Infatti egli si occupava della

vendita dei prodotti, mentre per la parte amministrativa fiscale e di

consulenza, la __________ era seguita dallo __________. Prove: Doc. E Lettera

di __________ del 16 febbraio 2021” (cfr. doc. VI).

1.5. Il doc. VI è stato trasmesso per

conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Giusta l'art. 61 lett. i LPGA le

decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi

fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine

o da un delitto.

L’art. 61 lett. i LPGA impone ai

Cantoni soltanto di prevedere, di principio, la possibilità di una revisione in

presenza dei due motivi classici, ossia quando sono scoperti fatti o mezzi di

prova nuovi oppure nel caso in cui un crimine o un delitto abbia avuto

influenza sulla decisione. Per il resto la procedura di revisione è regolata

dal diritto cantonale che può anche contemplare altri motivi di revisione

rispetto a quelli menzionati all’art. 61 lett. i LPGA (cfr. STF 8C_683/2021 del

13 luglio 2022 consid. 4.3.1.)

L’art.

24 Lptca della Legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) enuncia che contro le decisioni del

Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

a)

se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b)

se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

A

norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere

presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine

massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze

nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett.

a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla

notificazione della sentenza.

I termini entro i quali

un’istanza di revisione ai sensi dell’art. 61 lett. i LPGA deve essere

inoltrata davanti al Tribunale cantonale sono, in effetti, regolati dal diritto

cantonale conformemente all’art. 61, prima frase, LPGA (cfr. STF 8C_709/2020

del 6 settembre 2021 consid. 3.1.2., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27).

2.2. Perché

il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque

necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

Un

fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è

stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non

era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data

alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si

poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito

della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante,

vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della

decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di

un apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021

consid. 2.2., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF 8C_549/2015 del 28

ottobre 2015 consid. 4.1.; 4.2.).

Per

quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi

fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già

erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti

con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale

circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (cfr. STF 9F_2/2021

del 7 dicembre 2021 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.; 4.3.; DTF 127 V 353 consid. 5b).

Costituisce,

dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di

prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto

venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova

della necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3;

STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).

In

una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così

illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

"

3.2 La nozione di fatti o mezzi di

prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di

una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio

cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata

sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid.

4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano

stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i

fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in

cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere

addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda

di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.

141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,

in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a

ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte

1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti

nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale

da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre

a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi

devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure

fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano

potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b

pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già

rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il

semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può

determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi

del richiedente.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.

pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."

In

proposito cfr. pure STF 8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 2.2.-2.3.; STF

8C_197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2.-3-3-; STF 8C_244/2017 del 24

aprile 2017; STF 8C_120/2017 del 20 aprile 2017 consid. 2.

Con giudizio 8C_ 562/2020 del 14

aprile 2021 l’Alta Corte ha evidenziato:

" (…)

3.1. Selon

l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition

formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou

l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des

nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant.

3.2. La

notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en

cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1

LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision

d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (qui correspond à

l'ancien art. 137 let. b OJ et auquel s'applique la jurisprudence

rendue à propos de cette norme, cf. ATF 144 V 245 consid. 5.1 p. 248 s.). La révision suppose ainsi la

réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce

ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants

("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état

Considerandi

de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en

fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà

lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven),

c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui

se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des

allégations de faits étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts

après coup (nachträglich), soit postérieurement au jugement, ou, plus

précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement

invoqués dans la procédure principale; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute

sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 p. 275 s. et les références).

3.3

Quant

aux preuves concluantes, elles supposent en bref aussi la réunion de cinq

conditions: 1° elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2°

elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une

modification du jugement dans un sens favorable au requérant; 3° elles doivent

avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au

dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure

principale); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° le

requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure

précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 p. 276). Ce qui est décisif, c'est que le moyen de

preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement

de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne

une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait

nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient

des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit

pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment

de la décision principale, d'autres conclusions que l'administration ou le

tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que

l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus

déjà lors de la décision principale. L'appréciation inexacte doit être, bien

plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits

essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt 8C_687/2017 du 24

octobre 2018 consid. 3). (…)”

In proposito cfr. anche STF

8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.1., pubblicata in SVR 2022 UV Nr.

7.

pag. 27.

2.3

L’assicurato, a sostegno della

propria istanza di revisione relativa alla sentenza del TCA 38.2023.5 del 20

marzo 2023 e tendente al riconoscimento delle indennità per insolvenza da

dicembre 2021 a marzo 2022 ha fatto valere sostanzialmente che i documenti –

che non erano stati prodotti dalla Cassa convenuta nella procedura relativa

alla vertenza 38.2023.5 – raccolti nei giorni precedenti l’istanza di revisione

del 24 maggio 2023 __________ comprovano che l’istanza di fallimento era stata

inoltrata nei confronti della __________ da quest’ultima __________ già l’8

aprile 2022 (cfr. doc. I; A).

È stato, inoltre, asserito che a

seguito dell’istanza di fallimento l’amministrazione ha in effetti versato ad __________

(anch’egli dipendente della __________ fino al mese di aprile 2022) l’indennità

per insolvenza richiesta il 26 aprile 2022 (cfr. doc. I; C).

Questo Tribunale rileva che

l’istanza di fallimento interposta alla Pretura di __________, da parte di __________,

rappresentato da __________, la relativa data (8 aprile 2022), come pure la

richiesta di indennità per insolvenza del 26 aprile 2022 da parte dell’ex

collega concernono fatti già esistenti al momento in cui il TCA ha emesso il

giudizio 38.2023.5 del 20 marzo 2023.

La questione di sapere se la

parte istante, usando l’attenzione che si poteva esigere dalla stessa, avrebbe

potuto addurre tali circostanze già nella precedente procedura dinanzi al TCA

oppure no può nel caso in esame restare insoluta.

Va comunque evidenziato che la

Cassa ha puntualizzato di avere comunicato alla __________ con scritto del 13

maggio 2022 (cfr. doc. 26) che un suo ex dipendente aveva presentato domanda di

indennità per insolvenza e che pertanto RI 1, quale amministratore unico della

SA, era già a conoscenza del versamento delle indennità per insolvenza ad __________

precedentemente all’emanazione della sentenza 382023.5 (cfr. doc. III).

In ogni caso, come sottolineato

dalla Cassa (cfr. doc. III pag. 4), anche volendo considerare per ipotesi, che

gli elementi di fatto addotti dall’istante possano essere considerati dei nuovi

fatti e delle prove nuove giusta gli art. 61 lett. i LPGA e 24 lett. a Lptca

(cfr. consid. 2.1.; 2.2.), gli stessi non sono rilevanti ai sensi della

giurisprudenza (cfr. consid. 2.2.), e meglio non sono suscettibili di far emergere

una differente fattispecie riguardo alla posizione dirigenziale dell’assicurato,

che era ed è amministratore unico della __________, escludente ex art. 51 cpv.

2.

LADI (il cui tenore è analogo a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI

relativo alle indennità per lavoro ridotto) il diritto alle indennità per

insolvenza rispetto alla situazione fattuale in merito alla quale si è

pronunciato il TCA con il giudizio 38.2023.5 del 20 marzo 2023.

In particolare l’inoltro

dell’istanza di fallimento dell’8 aprile 2022 da parte di un altro dipendente

della __________ (la cui causa è poi stata stralciata dai ruoli a causa del

mancato pagamento dell’anticipo spese; cfr. doc. A; B; III pag. 5) e

l’assegnazione a quest’ultimo delle indennità per insolvenza richieste il 26

aprile 2022 (cfr. doc. C) non sono di alcun ausilio per l’istante.

Tali circostanze, che concernono

ad ogni modo una terza persona ex dipendente della SA, non hanno alcuna

influenza sulla valutazione della posizione dell’istante in seno alla società.

Nemmeno è rilevante il fatto che RI

1.

“(…) si occupava della vendita dei prodotti, mentre per la parte

amministrativa fiscale e di consulenza, la __________ era seguita dallo __________”

(cfr. doc. VI; consid. 1.4.).

In

proposito giova ricordare che un dipendente membro del consiglio di

amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice

delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 51

cpv. 2 LADI.

Per un membro del consiglio di

amministrazione il diritto alle prestazioni è, pertanto, escluso senza che sia

necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno

della società (cfr. STF 8C_689/2022 del 26 aprile 2023 consid. 2.3.; STF

8C_242/2022 del 4 agosto 2022 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2022 Nr. 13 pag.

433.

segg.; STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.3., pubblicata in DLA

2018.

Nr. 3 pag. 100 segg.; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del

15.

giugno 2005; STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009; STF 8C_279/2010 del 8

giugno 2010; SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997 Nr. 23 pag.

130; SVR 1997 ALV Nr. 101).

È del resto utile osservare che

le censure presentabili in un ricorso a un tribunale non possono essere fatte

valere in un secondo tempo in una domanda di revisione – rimedio giuridico

straordinario (cfr. STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF

8C_672/2018 del 7 novembre 201; STF 8F_5/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 1;

STF 8F_9/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.3.).

La revisione non serve, infatti,

semplicemente alla continuazione della procedura, né a poter correggere

successivamente errori o omissioni delle parti processuali. L’impossibilità di

addurre fatti e prove già nella precedente procedura va peraltro ammessa

soltanto con riserbo (cfr. STF 8C_197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 3.4.).

In

una sentenza 9F_2/2011 del 29 settembre 2011 in ambito di

assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti la nostra Massima Istanza ha,

altresì, precisato che l'inoltro di un'istanza di revisione non

consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione.

Stante

quanto precede, l'istanza di revisione del 24 maggio 2023 deve essere respinta.

2.4

L’art. 61

lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è stato introdotto l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto

della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la fondatezza

della richiesta di revisione della sentenza 38.2023.5 del 20 marzo 2023.

In alcune sentenze relative

all’assicurazione contro gli infortuni il Tribunale federale ha indicato che

tale evenienza non riguarda in sé l'assegnazione o il rifiuto

di prestazioni pecuniarie (cfr. STF 8C_709/2020

del 6 settembre 2021 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27; STF

8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 1.3.; STF 8C_232/2020 del 6 ottobre 2020

consid. 1.3.).

Nella presente fattispecie la

questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a

prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA può, ad ogni modo,

restare aperta.

Nel caso sia una lite di

prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede

l’applicazione.

Anche qualora la causa non

riguardasse prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale,

in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato

che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,

“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1

Lptca/TI)”.

In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2022.13

dell’11 maggio 2022 consid. 2.5.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza

di revisione del 24 maggio 2023 è respinta.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti