38.2023.34
Istanza di revisione STCA 38.2023.5 (diniego ind. per insolvenza poiché posizione analoga a DL) respinta. Anche considerando elementi addotti quali fatti nuovi, essi non sono rilevanti. L'inoltro dell'istanza di fallimento da parte di un altro dipendente non è infatti di ausilio alcuno all'istante
21 agosto 2023Italiano23 min
avere alcuna responsabilità nella pratica in esame. Infatti egli si occupava della
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2023.34
rs
Lugano
21 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 24 maggio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
chiedente la revisione della
sentenza emessa il 20 marzo 2023 da questo Tribunale (inc. 38.2023.5) nella
causa da lui promossa con ricorso del 23 gennaio 2023
contro
la decisione su opposizione del 10 gennaio 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con sentenza 38.2023.5 del 20 marzo
2023 questa Corte ha stabilito che la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) aveva a
ragione negato ad RI 1, già allora rappresentato da RA 1, il diritto alle
indennità per insolvenza richieste il 12/15 settembre 2022, in quanto in
qualità di amministratore unico della __________ (carica che ricopre tuttora;
cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch) - presso
la quale era pure alle dipendenze e che è fallita a far tempo dal 29 settembre
2022 -occupava una posizione dirigenziale in seno a tale società.
Il TCA, al riguardo, ha
precisato:
" (…) Il
fatto che l’assicurato abbia addotto che la sua partecipazione finanziaria
nella SA, come pure il suo ruolo di amministratore unico siano soltanto a
titolo fiduciario (cfr. doc. I; consid. 1.2.), non è atto a sovvertire l’esito
della presente vertenza.
In effetti è vero che agli atti figura un “contratto di mandato
fiduciario” concluso il 31 gennaio 2019 tra RA 1 e il ricorrente, definiti “mandante”,
rispettivamente “mandatario”, da cui si evince, da un lato, che la parte mandante
ha affidato alla parte mandataria la somma di fr. 100'000.-- per costituire la __________
che avrebbe avuto un capitale azionario di pari importo di f. 100'000.--. Al
riguardo è stato precisato che “il mandatario si preoccupa di provvedere a
sottoscrivere l’intero capitale azionario di CHF 100'000.-- della costituenda
ditta __________ a nome proprio, ma per ordine e conto della parte mandante”
e che “il mandatario conferma incondizionatamente e senza eccezione alcuna
che le azioni sono di esclusiva proprietà del mandante” (cfr. doc. 56-57
p.ti A, C, art. 4)
D’altro lato, risulta che la parte mandataria (ossia l’insorgente)
ha assunto la carica di amministratore unico e che tale incarico sarebbe stato
svolto a titolo fiduciario in nome proprio ma per ordine e conto del mandante,
specificando che “il mandatario si impegna ad esercitare le sue funzioni ed
il mandato esclusivamente in base ad eventuali direttive di dettaglio”
(cfr. doc. 56-57 p.to E; art. 01, 02).
È altrettanto vero, però, che la convenzione in questione prevede
che “senza tuttavia esservi obbligato il Mandatario ha la facoltà di agire
senza attendere le istruzioni particolari quando ritiene che l’interesse della
ditta sia preminente” e che “considerata la piena autonomia gestionale
del Mandatario (Fiduciario) questi è responsabile di eventuali danni” (cfr.
doc. 57 art. 03, 11).
In uno scritto del 20 gennaio 2022 indirizzato all’Ufficio
esecuzioni di __________ RI 1 si è, peraltro, definito quale proprietario
dell’azienda, indicando che “essendo titolare e unico amministratore della
mia azienda non percepisco più la mensilità salariale, ma visto le notevoli
difficoltà che anche la mia azienda sta affrontando negli ultimi anni causa
(Covid-19)” e di non avere percepito indennità per lavoro ridotto essendo
il proprietario della ditta (cfr. doc. 103).
Pertanto, indipendentemente dalla circostanza che la
partecipazione finanziaria dell’assicurato nella SA sembra effettivamente aver
avuto luogo tramite il denaro affidatogli da RA 1 (va comunque osservato che
secondo il diritto civile svizzero colui che detiene beni a titolo fiduciario
deve essere considerato proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le
azioni di una società, ad esempio, in possesso di una persona a titolo
fiduciario appartengono giuridicamente a quest’ultima; cfr. STF 8C_642/2015 del
6 settembre 2016 consid. 6; STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid. 5.1.; STF
9C_417/2010 del 21 ottobre 2010 consid. 4.1.1.; DTF 117 II 429 consid. 3b; DTF
107 III 103), dal profilo della gestione della società l’insorgente risulta
rivestire la funzione di amministratore unico come da iscrizione a RC, non solo
con facoltà di agire, quando ritiene che l’interesse della ditta sia preminente,
senza attendere le istruzioni particolari (cfr. doc. 57 art. 03), ma pure con
piena autonomia gestionale in relazione a cui può d’altronde essere ritenuto
responsabile degli eventuali danni (cfr. doc. 57 art. 11). (…)” (Doc. D)
Il giudizio 38.2023.5 è cresciuto
incontestato in giudicato.
1.2. Il 24 maggio 2023 RI 1, tramite il
proprio rappresentante, ha inoltrato a questa Corte un’istanza di revisione
della sentenza 38.2023.5 del 20 marzo 2023, chiedendo di riconoscergli il
diritto alle indennità per insolvenza per i mesi da dicembre 2021 a marzo 2022.
A
motivazione della propria richiesta l’istante ha addotto:
" (…) Nella
risposta di causa del 10 febbraio 2023 la Cassa CO 1 (Doc. III) non ha prodotto
tutta la documentazione ed omesso di presentare l’incarto completo inerente il
caso e poiché l’istante si è ora procurato i documenti mancanti ne chiede la
riforma a norma dell’art. 61 lett. i LPGA.
(…).
In concreto l’istante ha potuto avere nei
giorni scorsi dalla __________ la documentazione che comprova l’insolvenza
della __________ presso la quale l’istante RI 1 ha lavorato fino al 31.03.2022.
La pratica di insolvenza è stata curata
dalla predetta __________ per il pagamento degli stipendi da parte della Cassa
Insolvenza inerenti i mesi di:
-
Dicembre 2021
-
Gennaio 2022
-
Febbraio 2022
-
Marzo 2022
Doc. A
Istanza di fallimento del giorno 8 aprile 2022 inoltrata dalla __________
dalla quale si evince come
Fatti
i fatti già esistenti all’epoca della procedura principale, ma
che non erano stati addotti, poiché, tenuto conto di un minimo di diligenza,
non erano noti all’istante: si tratta quindi di nova in senso improprio
Doc. B
Conferma della Pretura di __________ - incarto __________
Doc. C
A seguito di quanto sopra esposto la Cassa CO 1 ha poi versato
l’indennità d’insolvenza al signor __________ come da richiesta del 26 aprile
2022 inoltrata dalla __________. (…)” (Doc. I)
1.3. Il 14 giugno 2023 la Cassa ha
postulato la reiezione dell’istanza di revisione della sentenza emanata dal TCA
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
1.4. RA 1, per conto dell’istante, il 10
luglio 2023, ha indicato segnatamente che “il mio assistito non ritiene di
avere alcuna responsabilità nella pratica in esame. Infatti egli si occupava della
vendita dei prodotti, mentre per la parte amministrativa fiscale e di
consulenza, la __________ era seguita dallo __________. Prove: Doc. E Lettera
di __________ del 16 febbraio 2021” (cfr. doc. VI).
1.5. Il doc. VI è stato trasmesso per
conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Giusta l'art. 61 lett. i LPGA le
decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi
fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine
o da un delitto.
L’art. 61 lett. i LPGA impone ai
Cantoni soltanto di prevedere, di principio, la possibilità di una revisione in
presenza dei due motivi classici, ossia quando sono scoperti fatti o mezzi di
prova nuovi oppure nel caso in cui un crimine o un delitto abbia avuto
influenza sulla decisione. Per il resto la procedura di revisione è regolata
dal diritto cantonale che può anche contemplare altri motivi di revisione
rispetto a quelli menzionati all’art. 61 lett. i LPGA (cfr. STF 8C_683/2021 del
13 luglio 2022 consid. 4.3.1.)
L’art.
24 Lptca della Legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) enuncia che contro le decisioni del
Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a)
se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b)
se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
A
norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere
presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine
massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze
nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett.
a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla
notificazione della sentenza.
I termini entro i quali
un’istanza di revisione ai sensi dell’art. 61 lett. i LPGA deve essere
inoltrata davanti al Tribunale cantonale sono, in effetti, regolati dal diritto
cantonale conformemente all’art. 61, prima frase, LPGA (cfr. STF 8C_709/2020
del 6 settembre 2021 consid. 3.1.2., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27).
2.2. Perché
il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque
necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Un
fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è
stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non
era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data
alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si
poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito
della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante,
vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della
decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di
un apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021
consid. 2.2., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF 8C_549/2015 del 28
ottobre 2015 consid. 4.1.; 4.2.).
Per
quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi
fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già
erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti
con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale
circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (cfr. STF 9F_2/2021
del 7 dicembre 2021 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.; 4.3.; DTF 127 V 353 consid. 5b).
Costituisce,
dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di
prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto
venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova
della necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3;
STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).
In
una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così
illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:
"
3.2 La nozione di fatti o mezzi di
prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di
una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio
cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata
sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid.
4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i
fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano
stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i
fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in
cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere
addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda
di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.
141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,
in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a
ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte
1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti
nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale
da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre
a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi
devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure
fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano
potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b
pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente
quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in
modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già
rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il
semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può
determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi
del richiedente.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.
pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
In
proposito cfr. pure STF 8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 2.2.-2.3.; STF
8C_197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2.-3-3-; STF 8C_244/2017 del 24
aprile 2017; STF 8C_120/2017 del 20 aprile 2017 consid. 2.
Con giudizio 8C_ 562/2020 del 14
aprile 2021 l’Alta Corte ha evidenziato:
" (…)
3.1. Selon
l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition
formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou
l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant.
3.2. La
notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en
cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1
LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision
d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (qui correspond à
l'ancien art. 137 let. b OJ et auquel s'applique la jurisprudence
rendue à propos de cette norme, cf. ATF 144 V 245 consid. 5.1 p. 248 s.). La révision suppose ainsi la
réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce
ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants
("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état
Considerandi
de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà
lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven),
c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts
après coup (nachträglich), soit postérieurement au jugement, ou, plus
précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement
invoqués dans la procédure principale; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute
sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 p. 275 s. et les références).
3.3
Quant
aux preuves concluantes, elles supposent en bref aussi la réunion de cinq
conditions: 1° elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2°
elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une
modification du jugement dans un sens favorable au requérant; 3° elles doivent
avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au
dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure
principale); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° le
requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure
précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 p. 276). Ce qui est décisif, c'est que le moyen de
preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement
de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne
une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait
nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient
des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit
pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment
de la décision principale, d'autres conclusions que l'administration ou le
tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que
l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus
déjà lors de la décision principale. L'appréciation inexacte doit être, bien
plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits
essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt 8C_687/2017 du 24
octobre 2018 consid. 3). (…)”
In proposito cfr. anche STF
8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.1., pubblicata in SVR 2022 UV Nr.
7.
pag. 27.
2.3
L’assicurato, a sostegno della
propria istanza di revisione relativa alla sentenza del TCA 38.2023.5 del 20
marzo 2023 e tendente al riconoscimento delle indennità per insolvenza da
dicembre 2021 a marzo 2022 ha fatto valere sostanzialmente che i documenti –
che non erano stati prodotti dalla Cassa convenuta nella procedura relativa
alla vertenza 38.2023.5 – raccolti nei giorni precedenti l’istanza di revisione
del 24 maggio 2023 __________ comprovano che l’istanza di fallimento era stata
inoltrata nei confronti della __________ da quest’ultima __________ già l’8
aprile 2022 (cfr. doc. I; A).
È stato, inoltre, asserito che a
seguito dell’istanza di fallimento l’amministrazione ha in effetti versato ad __________
(anch’egli dipendente della __________ fino al mese di aprile 2022) l’indennità
per insolvenza richiesta il 26 aprile 2022 (cfr. doc. I; C).
Questo Tribunale rileva che
l’istanza di fallimento interposta alla Pretura di __________, da parte di __________,
rappresentato da __________, la relativa data (8 aprile 2022), come pure la
richiesta di indennità per insolvenza del 26 aprile 2022 da parte dell’ex
collega concernono fatti già esistenti al momento in cui il TCA ha emesso il
giudizio 38.2023.5 del 20 marzo 2023.
La questione di sapere se la
parte istante, usando l’attenzione che si poteva esigere dalla stessa, avrebbe
potuto addurre tali circostanze già nella precedente procedura dinanzi al TCA
oppure no può nel caso in esame restare insoluta.
Va comunque evidenziato che la
Cassa ha puntualizzato di avere comunicato alla __________ con scritto del 13
maggio 2022 (cfr. doc. 26) che un suo ex dipendente aveva presentato domanda di
indennità per insolvenza e che pertanto RI 1, quale amministratore unico della
SA, era già a conoscenza del versamento delle indennità per insolvenza ad __________
precedentemente all’emanazione della sentenza 382023.5 (cfr. doc. III).
In ogni caso, come sottolineato
dalla Cassa (cfr. doc. III pag. 4), anche volendo considerare per ipotesi, che
gli elementi di fatto addotti dall’istante possano essere considerati dei nuovi
fatti e delle prove nuove giusta gli art. 61 lett. i LPGA e 24 lett. a Lptca
(cfr. consid. 2.1.; 2.2.), gli stessi non sono rilevanti ai sensi della
giurisprudenza (cfr. consid. 2.2.), e meglio non sono suscettibili di far emergere
una differente fattispecie riguardo alla posizione dirigenziale dell’assicurato,
che era ed è amministratore unico della __________, escludente ex art. 51 cpv.
2.
LADI (il cui tenore è analogo a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI
relativo alle indennità per lavoro ridotto) il diritto alle indennità per
insolvenza rispetto alla situazione fattuale in merito alla quale si è
pronunciato il TCA con il giudizio 38.2023.5 del 20 marzo 2023.
In particolare l’inoltro
dell’istanza di fallimento dell’8 aprile 2022 da parte di un altro dipendente
della __________ (la cui causa è poi stata stralciata dai ruoli a causa del
mancato pagamento dell’anticipo spese; cfr. doc. A; B; III pag. 5) e
l’assegnazione a quest’ultimo delle indennità per insolvenza richieste il 26
aprile 2022 (cfr. doc. C) non sono di alcun ausilio per l’istante.
Tali circostanze, che concernono
ad ogni modo una terza persona ex dipendente della SA, non hanno alcuna
influenza sulla valutazione della posizione dell’istante in seno alla società.
Nemmeno è rilevante il fatto che RI
1.
“(…) si occupava della vendita dei prodotti, mentre per la parte
amministrativa fiscale e di consulenza, la __________ era seguita dallo __________”
(cfr. doc. VI; consid. 1.4.).
In
proposito giova ricordare che un dipendente membro del consiglio di
amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice
delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 51
cpv. 2 LADI.
Per un membro del consiglio di
amministrazione il diritto alle prestazioni è, pertanto, escluso senza che sia
necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno
della società (cfr. STF 8C_689/2022 del 26 aprile 2023 consid. 2.3.; STF
8C_242/2022 del 4 agosto 2022 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2022 Nr. 13 pag.
433.
segg.; STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.3., pubblicata in DLA
2018.
Nr. 3 pag. 100 segg.; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del
15.
giugno 2005; STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009; STF 8C_279/2010 del 8
giugno 2010; SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997 Nr. 23 pag.
130; SVR 1997 ALV Nr. 101).
È del resto utile osservare che
le censure presentabili in un ricorso a un tribunale non possono essere fatte
valere in un secondo tempo in una domanda di revisione – rimedio giuridico
straordinario (cfr. STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF
8C_672/2018 del 7 novembre 201; STF 8F_5/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 1;
STF 8F_9/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.3.).
La revisione non serve, infatti,
semplicemente alla continuazione della procedura, né a poter correggere
successivamente errori o omissioni delle parti processuali. L’impossibilità di
addurre fatti e prove già nella precedente procedura va peraltro ammessa
soltanto con riserbo (cfr. STF 8C_197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 3.4.).
In
una sentenza 9F_2/2011 del 29 settembre 2011 in ambito di
assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti la nostra Massima Istanza ha,
altresì, precisato che l'inoltro di un'istanza di revisione non
consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione.
Stante
quanto precede, l'istanza di revisione del 24 maggio 2023 deve essere respinta.
2.4
L’art. 61
lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è stato introdotto l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto
della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la fondatezza
della richiesta di revisione della sentenza 38.2023.5 del 20 marzo 2023.
In alcune sentenze relative
all’assicurazione contro gli infortuni il Tribunale federale ha indicato che
tale evenienza non riguarda in sé l'assegnazione o il rifiuto
di prestazioni pecuniarie (cfr. STF 8C_709/2020
del 6 settembre 2021 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27; STF
8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 1.3.; STF 8C_232/2020 del 6 ottobre 2020
consid. 1.3.).
Nella presente fattispecie la
questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a
prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA può, ad ogni modo,
restare aperta.
Nel caso sia una lite di
prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede
l’applicazione.
Anche qualora la causa non
riguardasse prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale,
in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato
che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui
all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in
maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie
al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.
61.
LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,
“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1
Lptca/TI)”.
In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne
discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2022.13
dell’11 maggio 2022 consid. 2.5.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza
di revisione del 24 maggio 2023 è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti