38.2023.36
Ricorso irricevibile poiché tardivo. Busta con decisione su opposizione, immediatamente dopo recapito infruttuoso, ritornata al mittente per cui non entrata nella sfera d'azione del ricorrente. Tuttavia ricorso non tempestivo. No restituzione termine
17 luglio 2023Italiano25 min
di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2023.36
rs
Lugano
17 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 13 gennaio 2023, inviata tramite posta A Plus
(cfr. doc. A), la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato nei confronti di
RI 1 – che è stato amministratore unico della ditta __________, sua ultima
datrice di lavoro, fino al fallimento pronunciato il 28 settembre 2022 – il
diniego del diritto a indennità di disoccupazione richieste con effetto dal 7
settembre 2022 (cfr. doc. 1) stabilito con decisione del 25 ottobre 2022
(erroneamente indicato del 22 febbraio 2022; cfr. doc. 18), in quanto “durante
il termine quadro per il periodo di contribuzione dal 7 settembre 2020 al 6
settembre 2022 non può dimostrare di aver percepito il salario dalla __________.
Durante l’iscrizione ha dichiarato di aver percepito l’ultimo salario nel mese
di ottobre 2021”.
1.2. Il
5 giugno 2023 RI 1, rappresentato da RA 1 (cfr. doc. VI1), ha ricorso al TCA
contro la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023, chiedendo il
riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° settembre
2022.
La
parte ricorrente ha fatto valere:
" (…)
1.
Il signor RI 1 ha pagato ininterrottamente i
contributi AVS e AD dal 01.01.2012 al 31.12.2021 (Doc. B + Doc. C+ Doc. D +
Doc. D1 + Doc. F).
Prima alle dipendenze della __________ e subito dopo
della __________.
2.
A seguito del COVID 19 la __________ ha dovuto far
capo all’orario ridotto per il periodo 1. marzo 2020 al 30 novembre 2021
rimanendo senza fatturato e senza entrate finanziarie per 21 mesi (Doc. E).
3.
A seguito della precaria situazione economica
finanziaria della ditta __________ il sindacato __________ di __________, in
rappresentanza dei dipendenti, ha chiesto ed ottenuto il fallimento della ditta
(Doc. G + Doc. H + Doc. I).
4.
Proprio per la difficile situazione finanziaria in
data 07.06.2022 l’Ufficio esecuzione di __________ ha proceduto alla formazione
di un inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione (Doc. K
+ Doc. L).
5.
In data 28.09.2022 la Pretura di __________ – __________
– ha formalizzato il fallimento della __________ (Doc. M).
6.
Ultimate le pratiche del fallimento della __________
il ricorrente ha proceduto all’iscrizione presso l’URC ed alla domanda di
indennità di disoccupazione (Doc. N + Doc. P + Doc. R + Doc. S)
(…)” (Doc. 1)
Il
rappresentante dell’insorgente, il 12 giugno 2023, ha prodotto una
dichiarazione di RI 1 nella quale attesta che la decisione su opposizione del
13 gennaio 2023 gli è stata recapitata nei giorni 11-12 maggio 2023 per lettera
semplice nella sua buca delle lettere. A mente della parte ricorrente
l’impugnativa risulta perciò ampiamente tempestiva, perché inoltrata entro 30
giorni dalla data di ricevimento (cfr. doc. III+1).
1.3. Nella
sua risposta del 19 giugno 2023 la Cassa ha proposto di ritenere il ricorso
tardivo, rilevando, innanzitutto, che l’insorgente, il 31 ottobre 2022, ha
interposto opposizione contro la decisione del 25 ottobre 2022 di rifiuto delle
prestazioni LADI e che la stessa è stata respinta il 13 gennaio 2023 tramite
l’emanazione della decisione su opposizione inviatagli per posta A Plus
all’indirizzo indicato dal ricorrente.
La
parte resistente ha, poi, evidenziato:
" (…) Solo
in data 11 aprile 2023, il Sig. RI 1 si è presentato presso gli uffici della
nostra sezione di __________ comunicando che si è trasferito, dal 1. gennaio
2023, sempre a __________ da via __________ a via __________. In questa
occasione su richiesta dell’assicurato, è stata consegnata una copia della
decisione come da dichiarazione in allegato della nostra collaboratrice.
In data 5 giugno 2023, il Sig. RI 1 ha inoltrato
ricorso al vostro lodevole Tribunale, dando procura di agire per suo conto, al
Sig. RA 1.
(…) considerato quanto sopra indicato, il
ricorso è avvenuto tardivamente e pertanto è da considerarsi, a nostro parere,
irricevibile.
Infatti l’assicurato, dopo il suo atto di opposizione,
non ha comunicato il suo cambiato di indirizzo avvenuto nel mese di gennaio
2023 e quindi per la Cassa risultava impossibile trasmettere la decisione
inviata per lettera A Plus, presso un nuovo indirizzo.
A titolo abbondanziale comunichiamo che la nostra Amministrazione ha comunque verificato la
documentazione allegata all’atto di ricorso, la quale non apporta nulla di
nuovo rispetto a quella già in nostro possesso.
Il fatto di avere pagato i contributi sociali non
dimostra la percezione effettiva e regolare degli stipendi.” (…). (Doc.
V)
Dal
messaggio di posta elettronica del 15 giugno 2023 di __________, collaboratrice
della Cassa, indirizzato a __________, Responsabile __________ della Cassa, si
evince:
" ti
confermo che l’assicurato è venuto allo sportello in data 11.04.2023 per
chiedere a che punto era il ricorso e se era stata emessa una decisione si opposizione.
Gli abbiamo comunicato che la decisione era già stata presa da parte tua in
data 13.01.2023 e solo dopo la nostra risposta, l’assicurato ci ha comunicato
che aveva cambiato indirizzo (lettera assicurato firmata allo sportello a GED).
Pertanto, abbiamo stampato una copia della decisione su opposizione e
gliel’abbiamo consegnata a mano allo sportello” (Doc. 28)
1.4. La
parte ricorrente, il 5 luglio 2023, ha presentato delle osservazioni relative
specificatamente al merito della vertenza, alle quali ha allegato della
documentazione (cfr. doc. IX+U-X).
1.5. Il
doc. IX+U-X è stato inviato alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. X).
in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del
10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22
dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del
9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli
38-41 sono applicabili per analogia.
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il
cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica
o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine
scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone
in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Ai
sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in
mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18
dicembre al 2 gennaio incluso.
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del
2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen
des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).
A
norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF
9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49
consid. 2; DTF
110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.3. Per quanto attiene alla posta
A Plus tramite la quale la Cassa ha trasmesso all’assicurato la decisione su
opposizione del 13 gennaio 2023, giova rilevare che la giurisprudenza federale
ha stabilito la liceità di tale sistema di spedizione. Più precisamente secondo
l’Alta Corte il sistema di notifica delle decisioni attraverso l’invio A Plus è
perfettamente valido e quale notificazione determinante per la decorrenza del
termine di ricorso vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o
nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di
sabato (cfr. STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022
dell’8 settembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid.
3; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020; STF 8C_124/2019 del 23
aprile 2019; STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg.; STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF
8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF
8C_559/2018 del 26 novembre 2018; sul tema, si veda pure P. Fleischanderl, Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267 e T. Barth, Le courrier
A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le
courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la
jurisprudence développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet
aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en
se substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par
pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs
à ce mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer
quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo
autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale
incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e
“l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en
scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer
le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement
l’éventuel délai.”).
In proposito cfr. STCA
38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA
38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA
38.2019.48 del 2 ottobre 2019.
2.4. In
concreto dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, presente agli
atti (cfr. doc. 30) si evince che la decisione su opposizione del 13 gennaio
2023 è stata spedita tramite posta A Plus lunedì 16 gennaio 2023 all’indirizzo
“Via __________” fornito dall’insorgente in occasione del suo annuncio per il
collocamento del 9 settembre 2022 (cfr. doc. 1), della domanda d’indennità di
disoccupazione del 16 settembre 2022 (cfr. doc. 7), come pure del reclamo del
31 ottobre 2022 (cfr. doc. 19). Il plico postale è arrivato all’Ufficio di
recapito di __________ martedì 17 gennaio 2023 alle ore 06:43. Essendo stato
recapitato infruttuosamente al ricorrente il 17 gennaio 2023 alle ore 10:47, è
stato rinviato al mittente il medesimo giorno alle ore 13:45.
Agli
atti risulta, inoltre, un foglio manoscritto datato 11 aprile 2023 con cui RI 1
ha informato la Cassa di aver trasferito il proprio domicilio con effetto dal
1° gennaio 2023 da Via __________, __________, a Via __________, __________
(cfr. doc. 27).
Va,
poi, ribadito quanto menzionato nei fatti, e meglio che la collaboratrice della
Cassa, __________, il 15 giugno 2023, ha indicato che l’assicurato si era
recato allo sportello della Cassa l’11 aprile 2023 chiedendo se fosse stata
emessa una decisione su opposizione e dopo aver saputo che era stata emanata il
13 gennaio 2023 ha comunicato di aver cambiato indirizzo, tramite lettera
firmata allo sportello.
In
quell’occasione gli è stata consegnata a mano copia del provvedimento in
questione (cfr. doc. 28; consid. 1.3.).
Il
5 giugno 2023 l’insorgente ha inoltrato ricorso al TCA (cfr. doc. I; consid.
1.2.).
Secondo
la Cassa l’impugnativa è tardiva (cfr. doc. V; consid. 1.3.), mentre l’assicurato
sostiene che la stessa sia tempestiva, poiché la decisione su opposizione del
13 gennaio 2023 gli sarebbe stata recapitata nella buca delle lettere tramite
posta semplice l’11 o il 12 maggio 2023 (cfr. doc. III + 1; consid. 1.2.).
2.5. Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene dapprima utile
rilevare, in relazione alla notifica di una decisione o di una comunicazione
dell'amministrazione, che per giurisprudenza l'onere della prova incombe di
massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la
circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza
preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF 142 IV
125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 121 V 5 consid. 3b pag. 6).
L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova (o della
verosimiglianza preponderante; cfr. STF 8C_412/2011 del 30 aprile 2012 consid.
3.2.) nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono
effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del
destinatario dell'invio (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid.
5.9, DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con
riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di
stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice
presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare
che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (cfr. DTF 142 IV
125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8).
Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o
dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona
che riceve dei richiami (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid.
5.9; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).
2.6. Giova, inoltre, evidenziare che chi si
assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che i
relativi atti possano essergli agevolmente notificati, comunicando
correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF
8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia
92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).
La giurisprudenza prevede che chi,
pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la
notificazione di un atto dell’autorità, si assenta per una durata prolungata
dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest’ultima, senza preoccuparsi di
far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l’autorità del nuovo
indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome
durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata
all’indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid.
2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del 13 settembre 2000).
Nel caso di assenza di breve
durata – di qualche settimana – è usuale avvertire l’autorità dinanzi alla
quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro prima
di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata
tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall’autorità secondo il
principio della buona fede, a meno che l’assicurato non tenti tramite tale
avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.
Questa prassi non è incompatibile con
la massima ufficiale e l’obbligo dell’autorità di condurre la procedura
diligentemente.
Se l’assicurato, che sta aspettando
l’assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio, mentre è
pendente una procedura, informandone l’amministrazione, cosicché quest’ultima
differisce l’emissione della decisione, egli è comunque responsabile del
ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che
l’amministrazione venga informata anche di un’assenza di lunga durata, per
esempio di qualche mese (cfr. STF 9C_410/2022 del 7 novembre 2022; STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a; RCC 1991 pag. 476
consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata
in RtiD I-2005 Nr. 45 pag. 172 -177.
Generalmente un secondo invio e la
susseguente ricezione non modificano la notifica fittizia; essi sono
giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V
94 consid. 4b/aa con riferimenti, DTF 115 Ia 12 consid.4).
Se, tuttavia, l'autorità notifica di
nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio
giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine ricorsuale è
calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le
condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della
protezione della buona fede (cfr. STF 9C_102/2016 del 21 marzo 2016 consid. 2;
STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18
consid. 4).
In
proposito cfr. anche STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.1-2.3.; STCA
38.2011.51 del 29 agosto 2011; STCA 35.2008.87 del 20 novembre 2008.
2.7. Nella
presente evenienza la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023 è sì stata
spedita al ricorrente il 16 gennaio 2023 tramite posta A-Plus, la quale implica
che il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale
del destinatario valga come notificazione determinante per la decorrenza del
termine di ricorso (cfr. consid. 2.3.).
Tuttavia
il plico postale, dopo il recapito infruttuoso del 17 gennaio 2023, è stato
ritornato il medesimo giorno al mittente (cfr. doc. 30, consid. 2.4.).
È
vero che ciò è dipeso dal fatto che l’insorgente non ha comunicato
tempestivamente il suo nuovo indirizzo dal 1° gennaio 2023 nonostante fosse
pendente la procedura amministrativa con la Cassa, avendo il medesimo
interposto opposizione contro la decisione di diniego del diritto alle
indennità di disoccupazione del 25 ottobre 2022 (cfr. doc. 19).
Nemmeno
risulta che l’assicurato abbia incaricato la Posta di rispedire le lettere a
lui inviate in Via __________, __________ al nuovo indirizzo (Via __________, __________),
possibilità che può essere richiesta per 6, 12 o 18 mesi in Svizzera e per 12
mesi all’estero (cfr.
È
altrettanto vero, però, che la busta con la decisione su opposizione del 13
gennaio 2023, essendo stata rinviata immediatamente alla Cassa, non è ad ogni
modo entrata nella sfera d’azione del ricorrente.
A
questo riguardo è utile osservare che secondo costante giurisprudenza federale,
affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è necessario che il diretto
interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua
sfera d’azione (cfr. STF 8C_875/2018 del 24 luglio 2019 consid. 7; DTF 122 I
139 consid. 1, pag. 142-144).
In
casu la questione di sapere se il tentativo infruttuoso di recapito, tramite
posta A-Plus, del plico postale del 17 gennaio 2023 (a causa del cambiamento di
indirizzo dell’insorgente non comunicato debitamente alla parte resistente)
valga quale valida notifica non merita di ulteriori approfondimenti e può
restare insoluta.
In
effetti, anche considerando la tesi più favorevole all’assicurato, ovvero che
il 17 gennaio 2023 non è stata effettuata alcuna notifica (cfr. STF 9C_413/2011
del 15 maggio 2012 consid. 5.2.), il ricorso deve comunque essere ritenuto
tardivo.
Come
visto sopra (cfr. consid. 1.3.; 2.4.), la collaboratrice della parte
resistente, __________, ha indicato che l’11 aprile 2023 l’assicurato, che si
era recato allo sportello della Cassa per avere ragguagli in merito
all’emissione della decisione su opposizione, da un lato, dopo aver saputo che
la stessa era già stata emanata il 13 gennaio 2023, ha comunicato di avere
cambiato indirizzo, dall’altro, ha ricevuto copia della decisione su
opposizione (cfr. doc. 28; consid. 1.4.).
Le
dichiarazioni della dipendente della Cassa trovano conferma nel foglio
manoscritto, datato proprio 11 aprile 2023 e pervenuto alla Cassa lo stesso
giorno (cfr. doc. 27: timbro di entrata), con cui l’insorgente l’ha
espressamente informata del suo nuovo indirizzo a fare tempo dal 1° gennaio
2023 (cfr. doc. 27; consid. 2.4.).
Del
resto la parte ricorrente non ha sollevato particolari censure in relazione
all’argomentazione esposta in proposito nella risposta di causa del 19 giugno
2023, e meglio che il medesimo si era presentato presso gli uffici della
Sezione di __________ della Cassa l’11 aprile 2023, informando del suo
trasferimento e ricevendo copia della decisione su opposizione (cfr. doc. V;
consid. 1.3).
In
simili condizioni, occorre concludere che il ricorrente è venuto a conoscenza
della decisione su opposizione del 13 gennaio 2023 e del relativo contenuto già
l’11 aprile 2023 e non l’11-12 maggio 2023, come preteso dal medesimo con
scritto del 7 giugno 2023 (cfr. doc. III+1).
In
concreto determinante per la decorrenza del termine di opposizione di 30 giorni
giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.) è, perciò, martedì 11 aprile
2023.
Atteso che la notifica della decisione su opposizione
è intervenuta nel periodo delle ferie giudiziarie pasquali (art. 38 cpv.
4 LPGA (cfr. consid. 2.2.), il termine di
ricorso è scaduto martedì 16 maggio 2023 (cfr. STF 9C_448/2009 del 28 agosto
2009 consid. 1.2.).
Il
ricorso indirizzato al TCA datato 5 giugno 2023 e spedito per raccomandata il
medesimo giorno (cfr. doc. I + relativa busta; consid. 1.2.) è, dunque, tardivo
(cfr. consid. 2.2.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.4.; STCA
38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021;
STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019).
2.8. Va
ora esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
L’art.
14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo
domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di
analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;
Fatti
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale
ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta
improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,
però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF
9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015
consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86,
consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2
luglio 2003).
Tra
gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare
la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la
stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017
del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non
costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,
l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione
di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2,
pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag.
343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Deve ancora essere
sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio
di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.9. Nella presente evenienza questa
Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per
interporre ricorso contro la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023.
In
effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro
tardivo del ricorso.
L’insorgente,
d’altronde, nemmeno ha invocato particolari motivi al riguardo.
2.10. Stante
quanto precede, il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 13
gennaio 2023 inoltrato tardivamente il 5 giugno 2023 risulta irricevibile.
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in
Considerandi
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Con
effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto
della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego da
parte della Cassa, tramite la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023, del
diritto a indennità di disoccupazione richieste dall’insorgente nel mese di
settembre 2022, il cui ricorso si è peraltro rivelato tardivo.
Nella
presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o
meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis
LPGA.
Nel
caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la
LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche
qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque
imposte spese.
In
effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione
di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la
questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la
gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF
2018.
1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone
desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.
61.
LPGA).”
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne discende che nel
presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.89 del 24
gennaio 2023 consid. 2.8., STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.;
STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25
agosto 2021 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso contro la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023 è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni