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Decisione

38.2023.36

Ricorso irricevibile poiché tardivo. Busta con decisione su opposizione, immediatamente dopo recapito infruttuoso, ritornata al mittente per cui non entrata nella sfera d'azione del ricorrente. Tuttavia ricorso non tempestivo. No restituzione termine

17 luglio 2023Italiano25 min

di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2023.36

rs

Lugano

17 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 13 gennaio 2023, inviata tramite posta A Plus

(cfr. doc. A), la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato nei confronti di

RI 1 – che è stato amministratore unico della ditta __________, sua ultima

datrice di lavoro, fino al fallimento pronunciato il 28 settembre 2022 – il

diniego del diritto a indennità di disoccupazione richieste con effetto dal 7

settembre 2022 (cfr. doc. 1) stabilito con decisione del 25 ottobre 2022

(erroneamente indicato del 22 febbraio 2022; cfr. doc. 18), in quanto “durante

il termine quadro per il periodo di contribuzione dal 7 settembre 2020 al 6

settembre 2022 non può dimostrare di aver percepito il salario dalla __________.

Durante l’iscrizione ha dichiarato di aver percepito l’ultimo salario nel mese

di ottobre 2021”.

1.2. Il

5 giugno 2023 RI 1, rappresentato da RA 1 (cfr. doc. VI1), ha ricorso al TCA

contro la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023, chiedendo il

riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° settembre

2022.

La

parte ricorrente ha fatto valere:

" (…)

1.

Il signor RI 1 ha pagato ininterrottamente i

contributi AVS e AD dal 01.01.2012 al 31.12.2021 (Doc. B + Doc. C+ Doc. D +

Doc. D1 + Doc. F).

Prima alle dipendenze della __________ e subito dopo

della __________.

2.

A seguito del COVID 19 la __________ ha dovuto far

capo all’orario ridotto per il periodo 1. marzo 2020 al 30 novembre 2021

rimanendo senza fatturato e senza entrate finanziarie per 21 mesi (Doc. E).

3.

A seguito della precaria situazione economica

finanziaria della ditta __________ il sindacato __________ di __________, in

rappresentanza dei dipendenti, ha chiesto ed ottenuto il fallimento della ditta

(Doc. G + Doc. H + Doc. I).

4.

Proprio per la difficile situazione finanziaria in

data 07.06.2022 l’Ufficio esecuzione di __________ ha proceduto alla formazione

di un inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione (Doc. K

+ Doc. L).

5.

In data 28.09.2022 la Pretura di __________ – __________

– ha formalizzato il fallimento della __________ (Doc. M).

6.

Ultimate le pratiche del fallimento della __________

il ricorrente ha proceduto all’iscrizione presso l’URC ed alla domanda di

indennità di disoccupazione (Doc. N + Doc. P + Doc. R + Doc. S)

(…)” (Doc. 1)

Il

rappresentante dell’insorgente, il 12 giugno 2023, ha prodotto una

dichiarazione di RI 1 nella quale attesta che la decisione su opposizione del

13 gennaio 2023 gli è stata recapitata nei giorni 11-12 maggio 2023 per lettera

semplice nella sua buca delle lettere. A mente della parte ricorrente

l’impugnativa risulta perciò ampiamente tempestiva, perché inoltrata entro 30

giorni dalla data di ricevimento (cfr. doc. III+1).

1.3. Nella

sua risposta del 19 giugno 2023 la Cassa ha proposto di ritenere il ricorso

tardivo, rilevando, innanzitutto, che l’insorgente, il 31 ottobre 2022, ha

interposto opposizione contro la decisione del 25 ottobre 2022 di rifiuto delle

prestazioni LADI e che la stessa è stata respinta il 13 gennaio 2023 tramite

l’emanazione della decisione su opposizione inviatagli per posta A Plus

all’indirizzo indicato dal ricorrente.

La

parte resistente ha, poi, evidenziato:

" (…) Solo

in data 11 aprile 2023, il Sig. RI 1 si è presentato presso gli uffici della

nostra sezione di __________ comunicando che si è trasferito, dal 1. gennaio

2023, sempre a __________ da via __________ a via __________. In questa

occasione su richiesta dell’assicurato, è stata consegnata una copia della

decisione come da dichiarazione in allegato della nostra collaboratrice.

In data 5 giugno 2023, il Sig. RI 1 ha inoltrato

ricorso al vostro lodevole Tribunale, dando procura di agire per suo conto, al

Sig. RA 1.

(…) considerato quanto sopra indicato, il

ricorso è avvenuto tardivamente e pertanto è da considerarsi, a nostro parere,

irricevibile.

Infatti l’assicurato, dopo il suo atto di opposizione,

non ha comunicato il suo cambiato di indirizzo avvenuto nel mese di gennaio

2023 e quindi per la Cassa risultava impossibile trasmettere la decisione

inviata per lettera A Plus, presso un nuovo indirizzo.

A titolo abbondanziale comunichiamo che la nostra Amministrazione ha comunque verificato la

documentazione allegata all’atto di ricorso, la quale non apporta nulla di

nuovo rispetto a quella già in nostro possesso.

Il fatto di avere pagato i contributi sociali non

dimostra la percezione effettiva e regolare degli stipendi.” (…). (Doc.

V)

Dal

messaggio di posta elettronica del 15 giugno 2023 di __________, collaboratrice

della Cassa, indirizzato a __________, Responsabile __________ della Cassa, si

evince:

" ti

confermo che l’assicurato è venuto allo sportello in data 11.04.2023 per

chiedere a che punto era il ricorso e se era stata emessa una decisione si opposizione.

Gli abbiamo comunicato che la decisione era già stata presa da parte tua in

data 13.01.2023 e solo dopo la nostra risposta, l’assicurato ci ha comunicato

che aveva cambiato indirizzo (lettera assicurato firmata allo sportello a GED).

Pertanto, abbiamo stampato una copia della decisione su opposizione e

gliel’abbiamo consegnata a mano allo sportello” (Doc. 28)

1.4. La

parte ricorrente, il 5 luglio 2023, ha presentato delle osservazioni relative

specificatamente al merito della vertenza, alle quali ha allegato della

documentazione (cfr. doc. IX+U-X).

1.5. Il

doc. IX+U-X è stato inviato alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. X).

in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del

10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22

dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del

9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. Giusta

l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli

38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere

notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il

cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica

o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine

scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone

in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Ai

sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in

mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18

dicembre al 2 gennaio incluso.

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen

des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).

A

norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate

all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF

9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49

consid. 2; DTF

110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.3. Per quanto attiene alla posta

A Plus tramite la quale la Cassa ha trasmesso all’assicurato la decisione su

opposizione del 13 gennaio 2023, giova rilevare che la giurisprudenza federale

ha stabilito la liceità di tale sistema di spedizione. Più precisamente secondo

l’Alta Corte il sistema di notifica delle decisioni attraverso l’invio A Plus è

perfettamente valido e quale notificazione determinante per la decorrenza del

termine di ricorso vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o

nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di

sabato (cfr. STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022

dell’8 settembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid.

3; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020; STF 8C_124/2019 del 23

aprile 2019; STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg.; STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF

8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF

8C_559/2018 del 26 novembre 2018; sul tema, si veda pure P. Fleischanderl, Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267 e T. Barth, Le courrier

A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le

courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la

jurisprudence développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet

aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en

se substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par

pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs

à ce mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer

quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo

autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale

incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e

“l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en

scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer

le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement

l’éventuel délai.”).

In proposito cfr. STCA

38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA

38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA

38.2019.48 del 2 ottobre 2019.

2.4. In

concreto dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, presente agli

atti (cfr. doc. 30) si evince che la decisione su opposizione del 13 gennaio

2023 è stata spedita tramite posta A Plus lunedì 16 gennaio 2023 all’indirizzo

“Via __________” fornito dall’insorgente in occasione del suo annuncio per il

collocamento del 9 settembre 2022 (cfr. doc. 1), della domanda d’indennità di

disoccupazione del 16 settembre 2022 (cfr. doc. 7), come pure del reclamo del

31 ottobre 2022 (cfr. doc. 19). Il plico postale è arrivato all’Ufficio di

recapito di __________ martedì 17 gennaio 2023 alle ore 06:43. Essendo stato

recapitato infruttuosamente al ricorrente il 17 gennaio 2023 alle ore 10:47, è

stato rinviato al mittente il medesimo giorno alle ore 13:45.

Agli

atti risulta, inoltre, un foglio manoscritto datato 11 aprile 2023 con cui RI 1

ha informato la Cassa di aver trasferito il proprio domicilio con effetto dal

1° gennaio 2023 da Via __________, __________, a Via __________, __________

(cfr. doc. 27).

Va,

poi, ribadito quanto menzionato nei fatti, e meglio che la collaboratrice della

Cassa, __________, il 15 giugno 2023, ha indicato che l’assicurato si era

recato allo sportello della Cassa l’11 aprile 2023 chiedendo se fosse stata

emessa una decisione su opposizione e dopo aver saputo che era stata emanata il

13 gennaio 2023 ha comunicato di aver cambiato indirizzo, tramite lettera

firmata allo sportello.

In

quell’occasione gli è stata consegnata a mano copia del provvedimento in

questione (cfr. doc. 28; consid. 1.3.).

Il

5 giugno 2023 l’insorgente ha inoltrato ricorso al TCA (cfr. doc. I; consid.

1.2.).

Secondo

la Cassa l’impugnativa è tardiva (cfr. doc. V; consid. 1.3.), mentre l’assicurato

sostiene che la stessa sia tempestiva, poiché la decisione su opposizione del

13 gennaio 2023 gli sarebbe stata recapitata nella buca delle lettere tramite

posta semplice l’11 o il 12 maggio 2023 (cfr. doc. III + 1; consid. 1.2.).

2.5. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene dapprima utile

rilevare, in relazione alla notifica di una decisione o di una comunicazione

dell'amministrazione, che per giurisprudenza l'onere della prova incombe di

massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la

circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza

preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF 142 IV

125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 121 V 5 consid. 3b pag. 6).

L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova (o della

verosimiglianza preponderante; cfr. STF 8C_412/2011 del 30 aprile 2012 consid.

3.2.) nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono

effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del

destinatario dell'invio (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid.

5.9, DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con

riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di

stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice

presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare

che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (cfr. DTF 142 IV

125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8).

Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o

dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona

che riceve dei richiami (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid.

5.9; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).

2.6. Giova, inoltre, evidenziare che chi si

assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che i

relativi atti possano essergli agevolmente notificati, comunicando

correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF

8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia

92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).

La giurisprudenza prevede che chi,

pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la

notificazione di un atto dell’autorità, si assenta per una durata prolungata

dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest’ultima, senza preoccuparsi di

far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l’autorità del nuovo

indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome

durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata

all’indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid.

2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del 13 settembre 2000).

Nel caso di assenza di breve

durata – di qualche settimana – è usuale avvertire l’autorità dinanzi alla

quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro prima

di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata

tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall’autorità secondo il

principio della buona fede, a meno che l’assicurato non tenti tramite tale

avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.

Questa prassi non è incompatibile con

la massima ufficiale e l’obbligo dell’autorità di condurre la procedura

diligentemente.

Se l’assicurato, che sta aspettando

l’assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio, mentre è

pendente una procedura, informandone l’amministrazione, cosicché quest’ultima

differisce l’emissione della decisione, egli è comunque responsabile del

ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che

l’amministrazione venga informata anche di un’assenza di lunga durata, per

esempio di qualche mese (cfr. STF 9C_410/2022 del 7 novembre 2022; STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a; RCC 1991 pag. 476

consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata

in RtiD I-2005 Nr. 45 pag. 172 -177.

Generalmente un secondo invio e la

susseguente ricezione non modificano la notifica fittizia; essi sono

giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V

94 consid. 4b/aa con riferimenti, DTF 115 Ia 12 consid.4).

Se, tuttavia, l'autorità notifica di

nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio

giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine ricorsuale è

calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le

condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della

protezione della buona fede (cfr. STF 9C_102/2016 del 21 marzo 2016 consid. 2;

STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18

consid. 4).

In

proposito cfr. anche STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.1-2.3.; STCA

38.2011.51 del 29 agosto 2011; STCA 35.2008.87 del 20 novembre 2008.

2.7. Nella

presente evenienza la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023 è sì stata

spedita al ricorrente il 16 gennaio 2023 tramite posta A-Plus, la quale implica

che il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale

del destinatario valga come notificazione determinante per la decorrenza del

termine di ricorso (cfr. consid. 2.3.).

Tuttavia

il plico postale, dopo il recapito infruttuoso del 17 gennaio 2023, è stato

ritornato il medesimo giorno al mittente (cfr. doc. 30, consid. 2.4.).

È

vero che ciò è dipeso dal fatto che l’insorgente non ha comunicato

tempestivamente il suo nuovo indirizzo dal 1° gennaio 2023 nonostante fosse

pendente la procedura amministrativa con la Cassa, avendo il medesimo

interposto opposizione contro la decisione di diniego del diritto alle

indennità di disoccupazione del 25 ottobre 2022 (cfr. doc. 19).

Nemmeno

risulta che l’assicurato abbia incaricato la Posta di rispedire le lettere a

lui inviate in Via __________, __________ al nuovo indirizzo (Via __________, __________),

possibilità che può essere richiesta per 6, 12 o 18 mesi in Svizzera e per 12

mesi all’estero (cfr.

È

altrettanto vero, però, che la busta con la decisione su opposizione del 13

gennaio 2023, essendo stata rinviata immediatamente alla Cassa, non è ad ogni

modo entrata nella sfera d’azione del ricorrente.

A

questo riguardo è utile osservare che secondo costante giurisprudenza federale,

affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è necessario che il diretto

interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua

sfera d’azione (cfr. STF 8C_875/2018 del 24 luglio 2019 consid. 7; DTF 122 I

139 consid. 1, pag. 142-144).

In

casu la questione di sapere se il tentativo infruttuoso di recapito, tramite

posta A-Plus, del plico postale del 17 gennaio 2023 (a causa del cambiamento di

indirizzo dell’insorgente non comunicato debitamente alla parte resistente)

valga quale valida notifica non merita di ulteriori approfondimenti e può

restare insoluta.

In

effetti, anche considerando la tesi più favorevole all’assicurato, ovvero che

il 17 gennaio 2023 non è stata effettuata alcuna notifica (cfr. STF 9C_413/2011

del 15 maggio 2012 consid. 5.2.), il ricorso deve comunque essere ritenuto

tardivo.

Come

visto sopra (cfr. consid. 1.3.; 2.4.), la collaboratrice della parte

resistente, __________, ha indicato che l’11 aprile 2023 l’assicurato, che si

era recato allo sportello della Cassa per avere ragguagli in merito

all’emissione della decisione su opposizione, da un lato, dopo aver saputo che

la stessa era già stata emanata il 13 gennaio 2023, ha comunicato di avere

cambiato indirizzo, dall’altro, ha ricevuto copia della decisione su

opposizione (cfr. doc. 28; consid. 1.4.).

Le

dichiarazioni della dipendente della Cassa trovano conferma nel foglio

manoscritto, datato proprio 11 aprile 2023 e pervenuto alla Cassa lo stesso

giorno (cfr. doc. 27: timbro di entrata), con cui l’insorgente l’ha

espressamente informata del suo nuovo indirizzo a fare tempo dal 1° gennaio

2023 (cfr. doc. 27; consid. 2.4.).

Del

resto la parte ricorrente non ha sollevato particolari censure in relazione

all’argomentazione esposta in proposito nella risposta di causa del 19 giugno

2023, e meglio che il medesimo si era presentato presso gli uffici della

Sezione di __________ della Cassa l’11 aprile 2023, informando del suo

trasferimento e ricevendo copia della decisione su opposizione (cfr. doc. V;

consid. 1.3).

In

simili condizioni, occorre concludere che il ricorrente è venuto a conoscenza

della decisione su opposizione del 13 gennaio 2023 e del relativo contenuto già

l’11 aprile 2023 e non l’11-12 maggio 2023, come preteso dal medesimo con

scritto del 7 giugno 2023 (cfr. doc. III+1).

In

concreto determinante per la decorrenza del termine di opposizione di 30 giorni

giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.) è, perciò, martedì 11 aprile

2023.

Atteso che la notifica della decisione su opposizione

è intervenuta nel periodo delle ferie giudiziarie pasquali (art. 38 cpv.

4 LPGA (cfr. consid. 2.2.), il termine di

ricorso è scaduto martedì 16 maggio 2023 (cfr. STF 9C_448/2009 del 28 agosto

2009 consid. 1.2.).

Il

ricorso indirizzato al TCA datato 5 giugno 2023 e spedito per raccomandata il

medesimo giorno (cfr. doc. I + relativa busta; consid. 1.2.) è, dunque, tardivo

(cfr. consid. 2.2.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.4.; STCA

38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021;

STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019).

2.8. Va

ora esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

L’art.

14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di

analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

Fatti

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale

ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015

consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86,

consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2,

pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag.

343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.9. Nella presente evenienza questa

Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per

interporre ricorso contro la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023.

In

effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro

tardivo del ricorso.

L’insorgente,

d’altronde, nemmeno ha invocato particolari motivi al riguardo.

2.10. Stante

quanto precede, il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 13

gennaio 2023 inoltrato tardivamente il 5 giugno 2023 risulta irricevibile.

2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in

Considerandi

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Con

effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto

della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego da

parte della Cassa, tramite la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023, del

diritto a indennità di disoccupazione richieste dall’insorgente nel mese di

settembre 2022, il cui ricorso si è peraltro rivelato tardivo.

Nella

presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o

meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA.

Nel

caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la

LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche

qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque

imposte spese.

In

effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione

di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la

questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la

gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF

2018.

1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Ne discende che nel

presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.89 del 24

gennaio 2023 consid. 2.8., STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.;

STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25

agosto 2021 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso contro la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023 è irricevibile.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni