38.2023.37
Ricorso contro "Conferma d'annullamento dal sistema COLSTA" irricevibile. Tale atto è una decisione informale. La stessa può essere impugnata (90gg) tramite opposizione. In casu difetta decis. su opp. Trasmissione degli atti all'URC. Riguardo a critiche c/ consulenti URC, TCA non è aut. di vigilanza
12 giugno 2023Italiano16 min
istante che non ha alcun diritto alle indennità di disoccupazione (vedi allegato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2023.37
rs
Lugano
12 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2023 di
RI 1
contro
la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 24
maggio 2023 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con “Conferma d’annullamento dal
sistema COLSTA” emessa il 24 maggio 2023 l’Ufficio regionale di collocamento di
__________ (in seguito: URC) ha comunicato a RI 1 di aver annullato il suo
nominativo dalla banca dati COLSTA quale persona in cerca di impiego e che
quindi il medesimo non figurava più iscritto per il collocamento a decorrere da
tale data.
Nelle
osservazioni l’URC ha precisato che “il colloquio di consulenza non può
essere regolarmente svolto” (cfr. doc. A).
1.2. Il 5 giugno 2023 RI 1 ha inoltrato
un ricorso al TCA, chiedendo di “reinserire e attivare immediatamente il suo
nominativo nel sistema COLSTA mantenendo le stesse condizioni fissate in
precedenza (effettuare sei ricerche al mese, un colloquio di consulenza
bimestrale) nonché inviare una conferma scritta di avvenuta reiscrizione”,
come pure di “rispettare la frequenza dei colloqui di consulenza come previsto
dall’art. 21 cpv. 1 OADI” (cfr. doc. I pag. 2).
A sostegno delle proprie pretese
l’insorgente ha addotto:
" (…)
2. In data 24.05.2023 (data di ricezione
25.05.2023) la parte convenuta ha illegittimamente notificato la conferma di
annullamento dal sistema COLSTA con le seguenti osservazioni: “il colloquio di
consulenza non può essere regolarmente svolto” (vedi allegato A). La parte
istante stigmatizza il modo di procedere della convenuta in quanto
l’annullamento è stato effettuato d’ufficio negando di fatto alla parte istante
la possibilità di replica.
3. La parte istante contesta integralmente
le menzionate osservazioni in quanto superficiali e prive di fondamento.
Purtroppo la parte istante conferma quanto trasmesso dal programma televisivo
“Falò” in data 26.05.2022 (tema: “URC …A, che fatica!”) in quanto i
“consulenti” dell’Ufficio regionale di collocamento esasperano gli assicurati
ed approfittano della loro situazione precaria per indurli a rinunciare
all’iscrizione presso tale istituzione. Nel caso specifico, durante i colloqui
Fatti
i “consulenti” insistevano a voler annullare l’iscrizione della parte istante
presso l’URC; verbalmente proponevano con insistenza candidature ad esempio
come manovale (a tal proposito vedi allegato B – Curriculum vitae); insistevano
sull’aumento del numero di ricerche e non da ultimo assegnavano delle
candidature ad un posto di lavoro palesemente non idonee (i datori di lavoro
cercavano altri profili, vedi punto 4.3).
4. Qui di seguito si espongono in modo
conciso ulteriori dettagli per meglio comprendere il ricorso della parte
istante.
4.1. Il 21.02.2018 la parte convenuta ha
inviato alla Cassa __________ la conferma di registrazione nel sistema COLSTA
(vedi allegato C). Lo stesso giorno sempre la parte convenuta ha determinato le
azioni di reinserimento (vedi allegato D) e più precisamente effettuare almeno
6 (sei) ricerche al mese da ripartire settimanalmente. In tale occasione è già
stato ufficializzato che la parte istante si è iscritta esclusivamente per
il collocamento (non ha diritto ad alcuna indennità di disoccupazione);
4.2. Il 22.02.2018 la Cassa __________ ha
inviato la decisione ufficiale mediante la quale viene ribadito alla parte
istante che non ha alcun diritto alle indennità di disoccupazione (vedi allegato
E).
4.3. In più di un’occasione la convenuta ha
assegnato la candidatura ad un posto di lavoro palesemente non idoneo
all’esperienza, alla persona (età, cercavano persone più giovani) e al profilo
professionale della parte istante (vedi allegato F, G, H e I);
4.4. In diverse occasioni la parte
convenuta non ha rispettato l’art. 21 cpv. 1 OADI (vedi allegati J, K e L).
4.5. Ad ulteriore comprova di quanto
affermato finora si fa notare che la parte convenuta ha convocato la parte istante
all’ultimo colloquio unicamente 11 giorni lavorativi dopo il penultimo incontro
(vedi allegato M), fatto mai avvenuto in oltre 5 anni di iscrizione presso
l’URC. Tale atto è da ritenersi a tutti gli effetti premeditato e in mala fede
con l’obiettivo di trovare qualsiasi pretesto pur di cancellare d’ufficio la
parte istante dal sistema COLSTA.
5. La parte istante fa infine presente che
dalla data di iscrizione presso l’Ufficio regionale di collocamento __________
(12.02.2018), oltre a non essere mai stata a carico della collettività a
livello finanziario, ha pure giustificato i posti di lavoro presso
quest’ultima” (Doc. I)
1.3. Interpellato al riguardo da questo
Tribunale, il ricorrente, il 6 giugno 2023, ha precisato di non avere
interposto opposizione, in quanto l’URC ha annullato d’ufficio il suo
nominativo dalla banca dati COLSTA (cfr. doc. II).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2. L'art. 1 cpv. 1 LADI prevede che le disposizioni della legge federale
del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga alla LPGA.
L’art. 49 LPGA enuncia che:
"
1 Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è
disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve
emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e
ingiunzioni.
Considerandi
2.
Una
domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il
richiedente fa valere un interesse degno di protezione.
3.
Le
decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle
parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare
pregiudizi per l’interessato.
4.
Se
prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire
prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione.
Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.
5.
Nella sua decisione l’assicuratore può revocare
l’effetto sospensivo a un ricorso o a un’opposizione anche se la decisione
concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni concernenti la
restituzione di prestazioni indebitamente riscosse”
Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le
prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non contemplati nell’articolo 49
capoverso 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata. Secondo il
cpv. 2 l’interessato può esigere che sia emanata una decisione.
Giusta l’art. 52 LPGA:
"
1.
Le decisioni possono essere impugnate entro trenta
giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno
eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
2.
Le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono
motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
3.
La
procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.
4.
Nella sua decisione su opposizione l’assicuratore può
revocare l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione su
opposizione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni su
opposizione concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse”
L'art. 100 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Nei casi di cui agli
articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c, nonché nei casi particolari di
domande di risarcimento va emanata una formale decisione. Per il resto si
applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata
di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda
dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente."
L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa invece
che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono
conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizione contro
le decisioni emanate dagli uffici regionali di collocamento nell’ambito
dell’articolo 85b".
Secondo l'art. 85b cpv. 1 LADI
"i
Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti
del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il
collocamento prevista nell’articolo 17 capoverso 2".
2.3
Nel
caso di specie, come visto nei fatti, l’URC, il 24 maggio 2023, ha informato il
ricorrente, tramite la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA”, di aver
annullato la sua iscrizione quale persona in cerca di impiego (cfr. doc. A;
consid. 1.1.).
La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che costituisce una
decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una
situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. art. 5
cpv. 1 PA; DTF 139 V 143 consid. 1.2.; STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009
consid. 2; DTF 122 V 189 consid. 1, 118 V 17 consid. 1,
DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463; KNAPP, Précis de droit administratif.
Ed. Helbing & Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991, n. 936-955, pag.
214-217; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale"
in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3.
Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991,
pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund,
seconda edizione, pag. 27).
In una sentenza
8C_433/2018 del 14 agosto 2018, concernente il settore dell’assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale, al riguardo, ha
evidenziato:
" 4.2. Benché
non sia ossequiosa degli aspetti formali (cfr. art. 49 cpv. 3 LPGA), la comunicazione per posta elettronica del 16
febbraio 2018, che ordina una perizia esterna, adempie a tutti gli effetti le
condizioni di una decisione. Infatti, per determinare se si tratta di una
decisione o no occorre considerare le condizioni materiali dell'atto
contestato, in modo particolare se l'autorità competente abbia inteso creare
una relazione giuridica obbligatoria e con carattere d'imperio fra l'autorità
amministrativa e il cittadino (da ultimo sentenza 2C_282/2017 del 4 dicembre
2017.
consid. 2.1 con riferimenti). (…)”
Questa Corte osserva, inoltre,
che la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” presenta in generale le
caratteristiche di una decisione informale (cfr. STCA 38.2021.4 del 22 marzo
2021.
consid. 2.2.; STCA 38.2019.49 del 9 dicembre 2019 consid. 2.2., confermata
dalla STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017
consid. 2.2.; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid. 2.3.segg.; STCA
38.2008.41
del 4 dicembre 2008 consid. 2.4. e STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009,
massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg. in cui
l’Alta Corte ha implicitamente avallato quanto stabilito da questa Corte circa
la natura di decisione informale della “Conferma di registrazione nel sistema
COLSTA”).
In
concreto con la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 24 maggio 2023
(cfr. doc. A) è stata regolata una situazione concreta e individuale, ossia è
stata fissata la data a partire dalla quale l’assicurato non risultava più
quale persona in cerca di impiego e quindi non figurava più iscritto all’URC.
Di
conseguenza anche tale provvedimento, analogamente alla “Conferma di
registrazione nel sistema COLSTA”, presenta le caratteristiche di una decisione
informale (cfr. STF 8C_627/2009 dell’8 giugno 2010 consid. 3.1.; STCA
38.2017.59
del 25 ottobre 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2015.80+38.2016.19 del 21
novembre 2016 consid. 2.3.).
La
contestazione di decisioni informali non necessita il rispetto del termine
previsto per l’impugnazione delle decisioni formali di 30 giorni ai sensi
dell’art. 52 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.), bensì possono essere contestate entro un congruo termine d'esame e di
riflessione.
Il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che,
di principio, un atto amministrativo informale avente però carattere di
decisione sostanziale dev'essere impugnato mediante ricorso entro 90 giorni
(cfr. DTF 148 V 427 consid. 4.1.; STF
8C_789/2014 del 7 settembre 2015 consid. 2.2.; STFA U 325/02 del 24 ottobre
2003; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1;
STCA 38.2021.4 del 22 marzo 2021 consid. 2.5.).
2.4
Ritenuto che la “Conferma d’annullamento
dal sistema COLSTA” del 24 maggio 2023 è una decisione informale (cfr. consid.
2.3.), era possibile interporre opposizione entro il termine di 90 giorni (cfr.
consid. 2.2.; 2.3.).
L’insorgente ha sì agito contro
la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 24 maggio 2023
tempestivamente il 5 giugno 2023, tuttavia, ha inoltrato ricorso al TCA (cfr.
doc. I; consid. 1.2.), invece che opposizione all’URC.
Questo
Tribunale non può, dunque, entrare nel merito dell’impugnativa, considerato, da
una parte, che di massima, esamina soltanto i rapporti giuridici sui quali la
competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante,
determinata con una decisione su opposizione (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca; STF
8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017;
DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003
consid. 3; STCA 38.2022.77 del 3 ottobre 2022; STCA 38.2020.68 del 14 dicembre
2020.
consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 38.2012.42 del 26
luglio 2012, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_584/2012 del 17 ottobre 2012).
Dall’altra,
che nel caso di specie difetta una decisione su opposizione.
È vero che quale decisione
informale la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” non enuncia i rimedi
di diritto (cfr. doc. A).
È altrettanto vero, però, che il
giudizio di irricevibilità non comporta pregiudizio alcuno per il ricorrente.
Gli
atti sono, infatti, trasmessi all’URC affinché statuisca senza indugio sulla
sua opposizione contro il provvedimento del 24 maggio 2023 mediante l’emanazione
di una decisione su opposizione.
Un
ricorso potrà essere eventualmente inoltrato a questo Tribunale contro la
decisione su opposizione (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA).
Per inciso, in relazione alle
critiche sulle modalità di gestione dei vari
incarti da parte dei consulenti URC formulate dall’insorgente (cfr. doc. I;
consid. 1.2.), il TCA si limita a rilevare di non essere ad ogni modo
un’autorità di vigilanza sugli URC.
Del resto giusta l’art. 2 lett. a
del Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai
disoccupati (RL-rilocc) la Sezione del lavoro ha il compito segnatamente di
emanare le disposizioni necessarie ad assicurare il funzionamento, la
conduzione e la gestione delle unità a lei subordinate (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_669/2020
del 17 novembre 2020).
2.5
L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La presente
vertenza riguarda il ricorso dell’assicurato contro la “Conferma d’annullamento
dal sistema COLSTA” del 24 maggio 2023 ritenuto irricevibile, poiché non è
stata emanata alcuna decisione su opposizione.
In casu
la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a
prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non merita di
particolari approfondimenti.
Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non
verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche
nel caso in cui la causa non riguardi delle prestazioni, non verrebbero
comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale,
in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato
che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui
all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in
maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie
al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.
61.
LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,
“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1
Lptca/TI)”.
In proposito
cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno
2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021
del 3 gennaio 2022; Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS
2/2022 pag. 107.
Ne
discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2023.20
del 3 maggio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.74 del 22 dicembre 2022
consid. 2.11.; STCA 38.2021.71 del 25 ottobre 2021 consid. 2.8.; STCA
38.2021.39
del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del 5 giugno 2023 è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi all’URC di __________ affinché decida sull’opposizione di RI
1 contro la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 24 maggio 2023.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti