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Decisione

38.2023.37

Ricorso contro "Conferma d'annullamento dal sistema COLSTA" irricevibile. Tale atto è una decisione informale. La stessa può essere impugnata (90gg) tramite opposizione. In casu difetta decis. su opp. Trasmissione degli atti all'URC. Riguardo a critiche c/ consulenti URC, TCA non è aut. di vigilanza

12 giugno 2023Italiano16 min

istante che non ha alcun diritto alle indennità di disoccupazione (vedi allegato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2023.37

rs

Lugano

12 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2023 di

RI 1

contro

la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 24

maggio 2023 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con “Conferma d’annullamento dal

sistema COLSTA” emessa il 24 maggio 2023 l’Ufficio regionale di collocamento di

__________ (in seguito: URC) ha comunicato a RI 1 di aver annullato il suo

nominativo dalla banca dati COLSTA quale persona in cerca di impiego e che

quindi il medesimo non figurava più iscritto per il collocamento a decorrere da

tale data.

Nelle

osservazioni l’URC ha precisato che “il colloquio di consulenza non può

essere regolarmente svolto” (cfr. doc. A).

1.2. Il 5 giugno 2023 RI 1 ha inoltrato

un ricorso al TCA, chiedendo di “reinserire e attivare immediatamente il suo

nominativo nel sistema COLSTA mantenendo le stesse condizioni fissate in

precedenza (effettuare sei ricerche al mese, un colloquio di consulenza

bimestrale) nonché inviare una conferma scritta di avvenuta reiscrizione”,

come pure di “rispettare la frequenza dei colloqui di consulenza come previsto

dall’art. 21 cpv. 1 OADI” (cfr. doc. I pag. 2).

A sostegno delle proprie pretese

l’insorgente ha addotto:

" (…)

2. In data 24.05.2023 (data di ricezione

25.05.2023) la parte convenuta ha illegittimamente notificato la conferma di

annullamento dal sistema COLSTA con le seguenti osservazioni: “il colloquio di

consulenza non può essere regolarmente svolto” (vedi allegato A). La parte

istante stigmatizza il modo di procedere della convenuta in quanto

l’annullamento è stato effettuato d’ufficio negando di fatto alla parte istante

la possibilità di replica.

3. La parte istante contesta integralmente

le menzionate osservazioni in quanto superficiali e prive di fondamento.

Purtroppo la parte istante conferma quanto trasmesso dal programma televisivo

“Falò” in data 26.05.2022 (tema: “URC …A, che fatica!”) in quanto i

“consulenti” dell’Ufficio regionale di collocamento esasperano gli assicurati

ed approfittano della loro situazione precaria per indurli a rinunciare

all’iscrizione presso tale istituzione. Nel caso specifico, durante i colloqui

Fatti

i “consulenti” insistevano a voler annullare l’iscrizione della parte istante

presso l’URC; verbalmente proponevano con insistenza candidature ad esempio

come manovale (a tal proposito vedi allegato B – Curriculum vitae); insistevano

sull’aumento del numero di ricerche e non da ultimo assegnavano delle

candidature ad un posto di lavoro palesemente non idonee (i datori di lavoro

cercavano altri profili, vedi punto 4.3).

4. Qui di seguito si espongono in modo

conciso ulteriori dettagli per meglio comprendere il ricorso della parte

istante.

4.1. Il 21.02.2018 la parte convenuta ha

inviato alla Cassa __________ la conferma di registrazione nel sistema COLSTA

(vedi allegato C). Lo stesso giorno sempre la parte convenuta ha determinato le

azioni di reinserimento (vedi allegato D) e più precisamente effettuare almeno

6 (sei) ricerche al mese da ripartire settimanalmente. In tale occasione è già

stato ufficializzato che la parte istante si è iscritta esclusivamente per

il collocamento (non ha diritto ad alcuna indennità di disoccupazione);

4.2. Il 22.02.2018 la Cassa __________ ha

inviato la decisione ufficiale mediante la quale viene ribadito alla parte

istante che non ha alcun diritto alle indennità di disoccupazione (vedi allegato

E).

4.3. In più di un’occasione la convenuta ha

assegnato la candidatura ad un posto di lavoro palesemente non idoneo

all’esperienza, alla persona (età, cercavano persone più giovani) e al profilo

professionale della parte istante (vedi allegato F, G, H e I);

4.4. In diverse occasioni la parte

convenuta non ha rispettato l’art. 21 cpv. 1 OADI (vedi allegati J, K e L).

4.5. Ad ulteriore comprova di quanto

affermato finora si fa notare che la parte convenuta ha convocato la parte istante

all’ultimo colloquio unicamente 11 giorni lavorativi dopo il penultimo incontro

(vedi allegato M), fatto mai avvenuto in oltre 5 anni di iscrizione presso

l’URC. Tale atto è da ritenersi a tutti gli effetti premeditato e in mala fede

con l’obiettivo di trovare qualsiasi pretesto pur di cancellare d’ufficio la

parte istante dal sistema COLSTA.

5. La parte istante fa infine presente che

dalla data di iscrizione presso l’Ufficio regionale di collocamento __________

(12.02.2018), oltre a non essere mai stata a carico della collettività a

livello finanziario, ha pure giustificato i posti di lavoro presso

quest’ultima” (Doc. I)

1.3. Interpellato al riguardo da questo

Tribunale, il ricorrente, il 6 giugno 2023, ha precisato di non avere

interposto opposizione, in quanto l’URC ha annullato d’ufficio il suo

nominativo dalla banca dati COLSTA (cfr. doc. II).

considerato in diritto

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

2.2. L'art. 1 cpv. 1 LADI prevede che le disposizioni della legge federale

del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione

e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda

espressamente una deroga alla LPGA.

L’art. 49 LPGA enuncia che:

"

1 Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è

disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve

emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e

ingiunzioni.

Considerandi

2.

Una

domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il

richiedente fa valere un interesse degno di protezione.

3.

Le

decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle

parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare

pregiudizi per l’interessato.

4.

Se

prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire

prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione.

Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.

5.

Nella sua decisione l’assicuratore può revocare

l’effetto sospensivo a un ricorso o a un’opposizione anche se la decisione

concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni concernenti la

restituzione di prestazioni indebitamente riscosse”

Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le

prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non contemplati nell’articolo 49

capoverso 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata. Secondo il

cpv. 2 l’interessato può esigere che sia emanata una decisione.

Giusta l’art. 52 LPGA:

"

1.

Le decisioni possono essere impugnate entro trenta

giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno

eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

2.

Le

decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono

motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

3.

La

procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.

4.

Nella sua decisione su opposizione l’assicuratore può

revocare l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione su

opposizione concerne prestazioni pe­cuniarie. Sono eccettuate le decisioni su

opposizione concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse”

L'art. 100 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Nei casi di cui agli

articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c, nonché nei casi particolari di

domande di risarcimento va emanata una formale decisione. Per il resto si

applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata

di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda

dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente."

L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa invece

che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono

conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizione contro

le decisioni emanate dagli uffici regionali di collocamento nell’ambito

dell’articolo 85b".

Secondo l'art. 85b cpv. 1 LADI

"i

Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti

del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il

collocamento prevista nell’articolo 17 capoverso 2".

2.3

Nel

caso di specie, come visto nei fatti, l’URC, il 24 maggio 2023, ha informato il

ricorrente, tramite la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA”, di aver

annullato la sua iscrizione quale persona in cerca di impiego (cfr. doc. A;

consid. 1.1.).

La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che costituisce una

decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una

situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. art. 5

cpv. 1 PA; DTF 139 V 143 consid. 1.2.; STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009

consid. 2; DTF 122 V 189 consid. 1, 118 V 17 consid. 1,

DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463; KNAPP, Précis de droit administratif.

Ed. Helbing & Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991, n. 936-955, pag.

214-217; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale"

in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3.

Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991,

pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund,

seconda edizione, pag. 27).

In una sentenza

8C_433/2018 del 14 agosto 2018, concernente il settore dell’assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale, al riguardo, ha

evidenziato:

" 4.2. Benché

non sia ossequiosa degli aspetti formali (cfr. art. 49 cpv. 3 LPGA), la comunicazione per posta elettronica del 16

febbraio 2018, che ordina una perizia esterna, adempie a tutti gli effetti le

condizioni di una decisione. Infatti, per determinare se si tratta di una

decisione o no occorre considerare le condizioni materiali dell'atto

contestato, in modo particolare se l'autorità competente abbia inteso creare

una relazione giuridica obbligatoria e con carattere d'imperio fra l'autorità

amministrativa e il cittadino (da ultimo sentenza 2C_282/2017 del 4 dicembre

2017.

consid. 2.1 con riferimenti). (…)”

Questa Corte osserva, inoltre,

che la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” presenta in generale le

caratteristiche di una decisione informale (cfr. STCA 38.2021.4 del 22 marzo

2021.

consid. 2.2.; STCA 38.2019.49 del 9 dicembre 2019 consid. 2.2., confermata

dalla STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017

consid. 2.2.; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid. 2.3.segg.; STCA

38.2008.41

del 4 dicembre 2008 consid. 2.4. e STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009,

massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg. in cui

l’Alta Corte ha implicitamente avallato quanto stabilito da questa Corte circa

la natura di decisione informale della “Conferma di registrazione nel sistema

COLSTA”).

In

concreto con la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 24 maggio 2023

(cfr. doc. A) è stata regolata una situazione concreta e individuale, ossia è

stata fissata la data a partire dalla quale l’assicurato non risultava più

quale persona in cerca di impiego e quindi non figurava più iscritto all’URC.

Di

conseguenza anche tale provvedimento, analogamente alla “Conferma di

registrazione nel sistema COLSTA”, presenta le caratteristiche di una decisione

informale (cfr. STF 8C_627/2009 dell’8 giugno 2010 consid. 3.1.; STCA

38.2017.59

del 25 ottobre 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2015.80+38.2016.19 del 21

novembre 2016 consid. 2.3.).

La

contestazione di decisioni informali non necessita il rispetto del termine

previsto per l’impugnazione delle decisioni formali di 30 giorni ai sensi

dell’art. 52 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.), bensì possono essere contestate entro un congruo termine d'esame e di

riflessione.

Il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che,

di principio, un atto amministrativo informale avente però carattere di

decisione sostanziale dev'essere impugnato mediante ricorso entro 90 giorni

(cfr. DTF 148 V 427 consid. 4.1.; STF

8C_789/2014 del 7 settembre 2015 consid. 2.2.; STFA U 325/02 del 24 ottobre

2003; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1;

STCA 38.2021.4 del 22 marzo 2021 consid. 2.5.).

2.4

Ritenuto che la “Conferma d’annullamento

dal sistema COLSTA” del 24 maggio 2023 è una decisione informale (cfr. consid.

2.3.), era possibile interporre opposizione entro il termine di 90 giorni (cfr.

consid. 2.2.; 2.3.).

L’insorgente ha sì agito contro

la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 24 maggio 2023

tempestivamente il 5 giugno 2023, tuttavia, ha inoltrato ricorso al TCA (cfr.

doc. I; consid. 1.2.), invece che opposizione all’URC.

Questo

Tribunale non può, dunque, entrare nel merito dell’impugnativa, considerato, da

una parte, che di massima, esamina soltanto i rapporti giuridici sui quali la

competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante,

determinata con una decisione su opposizione (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca; STF

8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017;

DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003

consid. 3; STCA 38.2022.77 del 3 ottobre 2022; STCA 38.2020.68 del 14 dicembre

2020.

consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 38.2012.42 del 26

luglio 2012, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_584/2012 del 17 ottobre 2012).

Dall’altra,

che nel caso di specie difetta una decisione su opposizione.

È vero che quale decisione

informale la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” non enuncia i rimedi

di diritto (cfr. doc. A).

È altrettanto vero, però, che il

giudizio di irricevibilità non comporta pregiudizio alcuno per il ricorrente.

Gli

atti sono, infatti, trasmessi all’URC affinché statuisca senza indugio sulla

sua opposizione contro il provvedimento del 24 maggio 2023 mediante l’emanazione

di una decisione su opposizione.

Un

ricorso potrà essere eventualmente inoltrato a questo Tribunale contro la

decisione su opposizione (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA).

Per inciso, in relazione alle

critiche sulle modalità di gestione dei vari

incarti da parte dei consulenti URC formulate dall’insorgente (cfr. doc. I;

consid. 1.2.), il TCA si limita a rilevare di non essere ad ogni modo

un’autorità di vigilanza sugli URC.

Del resto giusta l’art. 2 lett. a

del Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai

disoccupati (RL-rilocc) la Sezione del lavoro ha il compito segnatamente di

emanare le disposizioni necessarie ad assicurare il funzionamento, la

conduzione e la gestione delle unità a lei subordinate (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_669/2020

del 17 novembre 2020).

2.5

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La presente

vertenza riguarda il ricorso dell’assicurato contro la “Conferma d’annullamento

dal sistema COLSTA” del 24 maggio 2023 ritenuto irricevibile, poiché non è

stata emanata alcuna decisione su opposizione.

In casu

la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a

prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non merita di

particolari approfondimenti.

Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non

verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche

nel caso in cui la causa non riguardi delle prestazioni, non verrebbero

comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale,

in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato

che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,

“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1

Lptca/TI)”.

In proposito

cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno

2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022; Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS

2/2022 pag. 107.

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2023.20

del 3 maggio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.74 del 22 dicembre 2022

consid. 2.11.; STCA 38.2021.71 del 25 ottobre 2021 consid. 2.8.; STCA

38.2021.39

del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso del 5 giugno 2023 è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi all’URC di __________ affinché decida sull’opposizione di RI

1 contro la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 24 maggio 2023.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti