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Decisione

38.2023.38

A ragione la Cassa ha negato ad assicurata il diritto alle indennità per insolvenza, poiché ha atteso 5 mesi dalla fine del rapporto lavorativo che la legava alla società prima di agire concretamente a tutela dei propri interessi

13 novembre 2023Italiano67 min

dimostra che tutte le parti erano seriamente impegnate per garantire alla dipendente

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2023.38

Lugano

13 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 giugno 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 2 giugno 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 2

giugno 2023 (cfr. all. A a doc. I) la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha

confermato la propria decisione del 5 aprile 2023 (cfr. doc. 41-43 del plico

1/2) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità

per insolvenza ritenendo che

l’assicurata non avesse rispettato l’obbligo di ridurre il danno ai sensi

dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

L’amministrazione ha motivato il

proprio provvedimento come segue:

"

(…)

4. Nella fattispecie in

esame l’opponente ha lavorato presso la __________ di __________ dal 1. luglio

2019 al 31 ottobre 2021 in qualità di assistente Customer Care e Aiuto

contabile, presentando alla Cassa una domanda d’indennità per insolvenza per un

importo di CHF 9'937.75.

La Cassa constata come

la signora RI 1 vantasse dei crediti salariali nei confronti della società da

luglio 2021 e malgrado ciò, ha sollecitato il versamento dei salari tramite il

proprio legale unicamente in data 1. aprile 2022.

Alla luce di quanto

suesposto si deve ritenere che l’opponente era consapevole della situazione

finanziaria della società e di conseguenza dell’elevato rischio di non vedersi

versare i salari completi. Non si comprende il motivo per cui abbia atteso 5

mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro prima di inoltrare un sollecito di

pagamento dei salari arretrati. A mente della Cassa la qui opponente ha

commesso una negligenza grave, che comporta la violazione del principio

relativo all’obbligo di diminuire il danno di cui all’art. 55 LADI.” (cfr. all.

A a doc. I).

1.2. Contro la citata decisione su

opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA postulandone l’annullamento ed il conseguente

riconoscimento del diritto alle indennità per insolvenza richieste sulla base

delle seguenti argomentazioni:

" (…)

8. Contrariamente a quanto sostenuto dalla

Cassa, alla signora RI 1 non può essere imputata alcuna colpa intenzionale o

grave negligenza, per i seguenti motivi:

a) Non è

rimasta inattiva, ma ha sin da subito adottato ogni provvedimento

necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro,

sollecitandolo regolarmente, dimostrando in modo inequivocabile e riconoscibile

per il datore di lavoro la serietà della sua pretesa salariale. Si è quindi

adoperata per ridurre il danno, non solo chiedendo insistentemente e

inequivocabilmente al datore di lavoro il pagamento dello scoperto, ma

ottenendo da quest’ultimo delle chiare, concrete e inequivocabili

rassicurazioni circa il pagamento del dovuto.

Quanto precede emerge

dalla circostanziata dichiarazione 28 aprile 2023 del signor __________, già

presidente della __________ (ora in liquidazione), rilasciata su richiesta del

sottoscritto legale (doc. b), dalla quale emerge che egli aveva

“ripetutamente

rassicurato verbalmente in merito al fatto che la __________ stava

attraversando una fase transitoria, che si sarebbe risolta nei mesi successivi,

con il pagamento integrale degli scoperti salariali di tutti i dipendenti.”;

b) È doveroso

sottolineare che in seno alla società la signora RI 1 rivestiva il ruolo di

aiuto contabile, per cui era a conoscenza dell’aumento del capitale che

sarebbe stato fatto di lì a pochi mesi;

c) Inoltre conoscendo

la rettitudine del signor __________, la signora RI 1 non aveva motivo di

dubitare delle sue rassicurazioni.

Non vi sono quindi

state solo le richieste della signora RI 1, ma anche le rassicurazioni concrete

del signor __________. La concretezza di queste rassicurazioni è data dal fatto

che il 17 maggio 2022 il capitale azionario della __________ è stato portato da

CHF 100'000.00 a CHF 1'000'000.00 (doc. C).

L’assicurata non ha

quindi mai accettato di “deferire l’incasso del proprio credito in attesa di

tempi migliori, ma senza una vera e propria garanzia da parte del datore di

lavoro”, ma ha agito sulla base di una concreta garanzia.

Quella del signor __________

(doc. B) non è una dichiarazione di favore, priva di riscontro oggettivo,

rilasciata al mero scopo di supportare la signora RI 1 nell’ambito della

presente procedura, bensì un documento il cui contenuto è confermato da un

fatto concreto, ovverosia l’aumento del capitale azionario, confermato

dall’estratto del registro di commercio (doc. C);

d) Un mese

prima di questo aumento di capitale, proprio per il rapporto di fiducia tra le

parti e per le rassicurazioni concrete fornite, ancorché non vi fosse motivo di

dubitare delle parole del signor __________, a suggello di quanto promesso, è

stato dato avvio alla procedura di conciliazione presso la Pretura di __________,

che è sfociata nell’accordo del 1° luglio 2022 (a riprova delle concrete delle

rassicurazioni), che corrisponde ad una sentenza passata in giudicato.

e) La

signora RI 1 ha quindi individuato la via più efficace per ottenere il più

presto possibile il saldo scoperto. Se prima di quel momento avesse fatto

spiccare un precetto esecutivo nei confronti di __________, sarebbe stato

inutile, visto che la società non aveva liquidità e che il capitale azionario

non era ancora stato aumentato.

9. Purtroppo,

inaspettatamente, come un fulmine a ciel sereno, è successivamente intervenuto

il procedimento penale, con il sequestro dei beni della società, nonché il

conseguente fallimento.

Si tiene a

sottolineare che ogni altro provvedimento adottato dall’assicurata non avrebbe

portato ad altro risultato. Anzi!

Inoltre si precisa

che, nell’ambito del fallimento della __________, in data 9 marzo 2023, la

signora RI 1 ha pure insinuato il credito all’Ufficio dei fallimenti di __________

(doc. E).

Tutto ciò premesso,

non si può certo rimproverare alla signora RI 1 di essere rimasta inattiva e di

avere agito negligentemente.” (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta di causa dell’8

agosto 2023 la Cassa propone di respingere il ricorso ed osserva quanto segue:

"

(…) l’ultimo stipendio integralmente corrisposto è stato quello

concernente il mese di giugno 2021, dato che i salari relativi ai mesi di

luglio 2021 e agosto 2021 sono stati versati solo parzialmente, mentre quelle

del mese di ottobre (compresa la relativa tredicesima mensilità) non è stato

pagato.

Secondo la Cassa,

l’insorgente avrebbe dovuto agire nei confronti del datore di lavoro con

incisività già durante l’esistenza del contratto di lavoro valido fino al 31

ottobre 2021 e non semplicemente limitarsi a sollecitare il pagamento degli

stipendi arretrati a voce – accontentandosi delle rassicurazioni del

datore di lavoro in merito a un prossimo aumento di capitale – e per

iscritto solo il 1. aprile 2022, ovvero posteriormente (e di ben 5 mesi) la

fine del contratto di lavoro, con un’unica lettera (…).

Questo a maggior

ragione avendo la signora RI 1 presentato un’istanza di conciliazione solo il

15 aprile 2022, posto fine alla relativa procedura con l’accordo transattivo

del 1 luglio 2022 (…) e nemmeno in forza dello stesso intrapreso alcunché nei

confronti del datore di lavoro, che nel frattempo (a maggio 2022) aveva

aumentato il capitale sociale, ma nulla aveva pagato.

(…) Peraltro

l’insorgente, che rivestiva il ruolo di aiuto contabile, era al corrente della

situazione finanziaria difficile in cui versava la società, motivo per il quale

avrebbe dovuto agire celermente.

Per quanto attiene in

particolare alle ripetute rassicurazioni verbali che il signor __________

avrebbe fornito all’insorgente (sulle quali quest’ultima afferma di non avere

motivo di dubitare per la rettitudine dello stesso) in merito al pagamento dei

salari e in particolare che era solo questione di dover attendere l’aumento di

capitale, per giurisprudenza le medesime non esimono il dipendente dall’esigere

in modo determinato, tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti

salariali e non sono quindi sufficienti al fine di prospettare il recupero di

crediti menzionati (cfr. STCA del 13 marzo 2023, inc. 38.2022.103 consid. 2.4).

D’altronde l’aumento di

capitale, che ha ad ogni modo avuto luogo soltanto a maggio 2022, non si è

concluso positivamente, ritenuto che il 24 gennaio 2023 è stato decretato il

fallimento della __________ e prima di allora nulla è stato corrisposto alla

ricorrente malgrado l’accordo transattivo concluso.

Ne segue che, posto

come la lista di circostanze che danno diritto all’II è esaustiva (cfr. art. 51

LADI; direttiva LADI II/B7 e riferimenti), la ricorrente ha commesso una

negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto

dall’art. 55 cpv. 1 LADI e il diritto a beneficiare delle II deve quindi

esserle negato.” (cfr. doc. III).

1.4. Con replica di data 18 agosto 2023,

il legale della ricorrente ha, in particolare, fatto valere quanto segue:

" (…)

1. La signora RI 1 non è stata negligente,

ma si è comportata nei confronti del datore di lavoro diligentemente, come se

l’indennità per insolvenza non esistesse. Prova ne è che quando si è rivolta al

sottoscritto legale, neppure sapeva dell’esistenza dell’indennità per

insolvenza.

Le azioni e le procedure da lei messe in

atto per recuperare il salario sono quelle che, nelle circostanze concrete,

ogni dipendente di buon senso avrebbe ragionevolmente adottato (cfr. sentenza

TCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023, consid. 2.4.). È peraltro indiscutibile che

agendo diversamente (con richiami scritti, precetti esecutivi, procedure

esecutive, ecc.), nelle circostanze concrete il risultato sarebbe stato

esattamente lo stesso. Se la Cassa non è di questo avviso, spieghi quali

migliore risultato avrebbe ottenuto la signora RI 1 se avesse proceduto con dei

solleciti scritti (tra novembre e dicembre 2021) e avesse avviato una procedura

esecutiva nel mese di gennaio 2022. In ogni caso, anche se i solleciti fossero avvenuti

per iscritto anziché verbalmente, come da lei fatto, l’istanza di conciliazione

non sarebbe stata inoltrata prima del mese di aprile 2022.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla

Cassa, l’ultimo stipendio integralmente corrisposto non è stato quello del

mese di giugno 2021, bensì quello del mese di settembre 2021.

Nello specifico la signora RI 1 ha messo in

atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario il più presto

possibile, in modo continuo, rendendo sin da subito riconoscibile ed inequivocabile

al datore di lavoro la serietà della sua pretesa salariale.

Si ribadisce che la ricorrente non è

rimasta inattiva, ma ha sempre avuto un contatto con il datore di lavoro e

ottenuto concrete rassicurazioni in merito al pagamento dei salari scoperti,

dipendente da un aumento del capitale sociale, che è effettivamente avvenuto,

come ampiamento riportato nell’allegato ricorsuale.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla

Cassa, l’aumento di capitale è stato effettivamente realizzato e si è

concluso positivamente il 17 maggio 2022.

Prima del fallimento della società,

decretato il 24 gennaio 2023, la __________ non ha però potuto corrispondere i

salari arretrati in quanto, in contemporanea con l’aumento di capitale, il

Procuratore pubblico ha posto sotto sequestro tutti i beni della società.

Il fatto che non si sia potuto far capo

alla liquidità immessa nella società, in quanto i suoi beni sono stati posti

sotto sequestro e di conseguenza non poteva più essere operativa e neppure

poteva pagare i salari arretrati della ricorrente, è stato un evento

straordinario e imprevedibile che sicuramente non può mettere in discussione il

fatto che la signora RI 1 abbia fatto tutto quanto da lei poteva essere preteso

nelle circostanze specifiche per ottenere quanto di sua spettanza.” (cfr. doc.

V).

1.5. Con duplica del 29 agosto 2023, la

Cassa ha osservato quanto segue:

" (…) La

signora RI 1 afferma come l’ultimo stipendio integralmente corrisposto sia

quello di settembre 2021 e non giugno 2021 come indicato dalla Cassa. Su tale

puntualizzazione, detto che con la propria domanda d’indennità datata 8

febbraio 2023 la ricorrente indicava “salario pagato fino al 30.06.2021”

(…), resta in ogni caso pacifico che l’oggetto del contendere concerne i soli

crediti salariali per i quali sono state richieste prestazioni assicurative,

ovvero quelli relativi ai mesi di luglio, agosto ed ottobre 2021 nonché la

tredicesima.

In proposito, ciò che non va mai perso di

vista è che:

-

A fine agosto 2021, con salari “arbitrariamente (…) decurtati”

ormai da 2 mesi (cfr. docc. 46-47 e 48-50 (…)), la signora RI 1 non solo è

stata licenziata con effetto al 31 ottobre 2021, ma anche esonerata “dal

presentarsi in azienda per svolgere qualsiasi attività lavorativa” (doc.

90, (…));

-

Se già non fossero bastati i salari “arbitrariamente (…) decurtati”,

il licenziamento rispettivamente l’esonero dall’attività svolta di “50% Assistente

Customer Care 50% Aiuto contabile” (…) ben potevano persuadere la signora RI

1 della necessità di rivendicare al più presto i propri crediti;

-

Sempre in occasione del licenziamento, la ricorrente è stata pure

informata direttamente dal datore di lavoro che “la società aveva difficoltà

finanziarie e (…) si doveva ridurre l’organico” (doc. 44-45, scritto 9

marzo alla Cassa);

-

Ciononostante, i primi documenti che attestano (comprovano) una

rivendicazione nei confronti del datore di lavoro risalgono a 6 mesi dopo la

fine del rapporto di lavoro (con crediti salariali ormai aumentati a fr.

9'937.75), risp. 9 mesi dopo il primo salario decurtato ovvero all’aprile 2022

(docc. 46-47 e 48-50, scritto del datore di lavoro ed istanza di

conciliazione);

-

L’accordo in Pretura del 1° luglio 2022 (doc. 51-52) è poi stato trovato

sempre “nella speranza di (…) ottenere (…) un pagamento in tempi brevi, a

mero titolo transattivo” (docc. 44-45 (…)), mentre

-

l’atto con cui finalmente è stata fatta valere la pretesa corrisponderà

all’insinuazione del credito datata 9 marzo 2023 (doc. 21), ancora successiva

di 8 mesi nonché conseguente alla richiesta della Cassa di illustrare quali

concreti sforzi fossero stati intrapresi per essere pagati.

Riguardo infine alle circostanze richiamate

per la prima volta con opposizione del 4 maggio 2023 (doc. 28-40), ovvero che “il

17 maggio 2022 il capitale azionario (…) è stato portato da CHF 100'000.00 a

CHF 1'000'000.00”, l’emissione di nuove azioni 7 mesi dopo il licenziamento

è irrilevante, non potendo certo influenzare il giudizio sul comportamento

della dipendente che già in ottobre 2021 vedeva salari non versati per fr.

9'937.75.

Rimane poi opinione della sola ricorrente

che l’emettere più azioni nominative (liberate come e da chi?) possa

determinare di per sé la salute finanziaria (e quindi anche il futuro) de

un’impresa oppure rappresentare un attivo a garanzia e saldo dei pregressi

crediti/debiti. Basti infatti pensare al caso della signora RI 1, che ancora

nel luglio 2022, dopo ben 12 mesi da primo salario decurtato, continuava come

in precedenza ad attendere “nella speranza di (…) ottenere (…) un pagamento

in tempi brevi” (cfr. doc. VII).

1.6. Con osservazioni di data 11

settembre 2023, il legale della ricorrente ha fatto valere quanto segue:

" (…)

1. A prescindere da quanto indicato dalla

ricorrente nella domanda d’indennità dell’8 febbraio 2023, dalla documentazione

ad essa allegata emerge comunque che l’ultimo salario pagato è stato quello di

settembre 2021. Questa precisazione è doverosa.

Il pagamento del salario del mese di

settembre del 2021 le è stato corrisposto, e ciò a dimostrazione del fatto che,

nonostante le transitorie difficoltà finanziarie, la società voleva

concretamente rispettare i suoi impegni nei confronti della dipendente.

Fatti

I salari di luglio e agosto 2021 erano

effettivamente stati arbitrariamente decurtati, e ciò è stato precisato sia

nello scritto al datore di lavoro che nell’istanza di conciliazione, ma la cosa

era poi stata chiarita e in occasione dell’udienza di conciliazione i

rispettivi importi sono stati reintegrati, per poi giungere ad un’intesa.

La Cassa tenta di distogliere l’attenzione

dal punto focale.

È vero che i salari sono stati decurtati

arbitrariamente, così come è vero che la dipendente è stata licenziata e che in

occasione del licenziamento è stato pure informata dal datore di lavoro che la

società aveva difficoltà finanziarie e che per questo motivo bisognava ridurre

l’organico, ma ciò non significa che il datore di lavoro non si stava

adoperando per risanare la società e pagare il dovuto alla dipendente.

Il suo licenziamento dimostra che il datore

di lavoro stava concretamente riorganizzando la società per far fronte ai

propri impegni, riducendo l’organico e immettendo liquidità nelle proprie

casse.

I fatti lo dimostrano.

L’accordo in Pretura del 1° luglio 2022

dimostra che tutte le parti erano seriamente impegnate per garantire alla dipendente

il pagamento dei salari scoperti.

L’insinuazione del credito del 9 marzo 2023

all’Ufficio dei fallimenti di __________ è un ulteriore sforzo concreto della

ricorrente, intrapreso per ottenere quanto dovuto, indipendentemente dalla

richiesta dell’indennità per insolvenza già presentata.

È evidente che l’aumento del capitale

azionario di CHF 900'000.00 di una società non è un’operazione che si può

concretizzare in pochi giorni. Era infatti prevista da diversi mesi e la

ricorrente ne era stata informata dal mese di novembre del 2021. A riprova

della serietà dell’operazione vi è l’effettivo aumento del capitale del mese di

maggio del 2022. Le argomentazioni della Cassa sono avulse dalla realtà ed

arbitrarie. Nella fattispecie non è importante come e da chi siano state emesse

le azioni nominative, ma in che cosa consistevano. È evidente che chi investe

liquidità per CHF 900'000.00 in una società, lo fa per sviluppare l’attività e

– se ce ne sono – per estinguere i debiti, quale prima priorità. Non bisogna

essere degli economisti per capirlo.

La Cassa sorvola arbitrariamente su quanto

riportato nella dichiarazione del 28 aprile 2023 dell’amministratore della __________,

signor __________.

È evidente che dopo aver avviato la

procedura di conciliazione, nel mese di luglio 2022 la signora RI 1 confidava

di ottenere il pagamento in tempi brevi, non appena il Procuratore pubblico

avesse dissequestrato i beni della società, tra cui la liquidità per pagare i

salari.

La speranza era rivolta al dissequestro,

(…) purtroppo il Procuratore pubblico non vi ha dato seguito (…)” (cfr. doc.

IX).

1.7. Con scritto del 5 ottobre 2023, la

Cassa, preso atto delle osservazioni del legale di RI 1, si è, da parte sua, “riconfermata

integralmente nella decisione impugnata” e nella risposta di causa. “A

valere più in generale e quindi per la totalità delle rivendicazioni della

ricorrente”, l’amministrazione ha, poi, osservato quanto segue:

" (…)

Sulla tesi che “a riprova della

serietà dell’operazioni vi è l’effettivo aumento di capitale del mese di maggio

2022”

A mente della Cassa, già per principio il

fatto che siano poi state liberate delle azioni (…) ben 9 mesi dopo essere

stato comunicato il licenziamento è irrilevante, non potendo certo detta

circostanza influenzare un giudizio sul comportamento della dipendente che già nell'ottobre 2021 vedeva (e poteva

pretendere) salari non versati per fr. 9'937.75 (netti).

Comunque, nella denegata ipotesi in cui

codesto lodevole Tribunale dovesse ritenere pertinente quanto avvenuto a metà

2022, la Cassa non può certo concordare con la signora RI 1 quando ancora oggi

considera "non (...) importante come e da chi siano state emesse le azioni

nominative"; né si concorda con la tesi secondo cui delle nuove azioni,

senza altro concreto riscontro (produzione, clientela), lascerebbero

forzatamente intendere una volontà di "sviluppare l'attività" o

"estinguere i debiti, quale prima priorità" (osservazioni 11

settembre 2023): prova ne sia che nel luglio 2022, trascorsi 12 mesi dal primo

salario decurtato, la signora RI 1 poteva ormai solo sperare di ottenere un

pagamento.

Indipendentemente dall'essere o no degli

economisti, un aumento di capitale di questo genere, senza (chiedere di)

conoscere la situazione finanziaria di una società nel complesso, non significa

quasi nulla. Da un lato, possono presentarsi una moltitudine di situazioni; ad

es., un azionista "proprietario" di più società potrebbe avere un

interesse particolare ad evitare/ritardare il fallimento di una di queste

(rapporti con altre imprese, disponibilità di attrezzature, personale, ecc.).

Dall'altro, e prendendo ora spunto dal caso concreto, volendo rimanere

nell'ambito delle assicurazioni sociali e limitandoci qui alla sola

assicurazione contro la disoccupazione, basti ricordare che per gli anni

2020-2021 la scrivente Cassa CO 1 ha, sola, reclamato crediti nei confronti

della ditta per circa fr. 950'000.-.

Ma ancora, e sempre nell'ipotesi dove si

ritenga in qualche modo rilevante una eventuale (iniziale) impressione di

vivacità imprenditoriale avuta 9 mesi dopo il licenziamento per gravi

difficoltà della società, rileviamo che chiunque avesse in quel mese (maggio

2022) - non svolto complesse indagini, ma semplicemente – digitato "__________"

in un generico motore di ricerca per Internet (ad es. www.google.ch) avrebbe

trovato le seguenti informazioni (qui citiamo alcune testate

giornalistiche/informative a titolo esemplificativo):"Fatture false e

riciclaggio (...). A quanto pare, una porzione del capitale proveniente dalla

frode fiscale sarebbe stato reimpiegato nello sviluppo di un altro progetto

industriale. Si tratterebbe di __________ (...)" (doc. a); “avrebbero

riciclato circa 10 milioni di euro all'estero. (...) si sarebbe avvalso (...)

per reimpiegare "una parte dei captali della frode fiscale (...) nello

sviluppo di un progetto industriale (...) la __________" (doc.

b);"Milioni riciclati in __________ (...) un'enorme macchina per

frodare il fisco e riciclare il denaro investendone una fetta in progetti

immobiliari e nella produzione di __________

in Svizzera (...) acquistando quote di altre società, oppure attraverso la __________"

(doc. c);"Soldi fino a __________ (...) l'amministratore di fatto del

gruppo (...) reimpiegava (...) una parte dei capitali della frode fiscale nello

sviluppo di un progetto (...) per la produzione di __________ facente capo a

una società svizzera riconducibile all'imprenditore indagato" (doc.

d);"Raggira il fisco e investe in __________ (...) Tra le società

interessate (...) figura anche una impresa con sede a __________"

(doc. e); ecc. A mente della Cassa, certo non delle buone premesse sulle quali

continuare a confidare, ancora nel luglio 2022 in Pretura, ormai trascorso 1

anno dai primi arbitrari decurtamenti di stipendio (luglio 2021),"di

ottenere il pagamento in tempi brevi, non appena il Procuratore Pubblico avesse

dissequestrato i beni” (osservazioni 11 settembre 2023).

Sulle

rassicurazioni verbali del signor __________

Con il proprio ricorso, la signora RI 1 ha

ritenuto di dovere sottolineare che "Quella del signor __________ (...)

non è una dichiarazione di favore (...) rilasciata al mero scopo di supportare

la signora RI 1". Oggi rimprovera la Cassa di non avere considerato le

dichiarazioni del presidente societario, giunto dal __________ per amministrare

la (purtroppo mai decollata) __________ con gli altri due aventi diritto di

firma signori __________ (che, sempre stando alla stampa italiana e tranne casi

di omonimia, oggi dovrebbe trovarsi negli __________) e __________ (dati FUSC).

La Cassa conferma non occorra doversi ulteriormente

esprimere in proposito. Infatti i primi documenti che comprovano una

rivendicazione nei confronti del datore di lavoro, ai sensi di una costante

giurisprudenza in materia, risalgono all'aprile 2022, 6 mesi dopo la fine del

rapporto di lavoro (con crediti salariali ormai aumentati a fr. 9'937.75 netti)

risp. 9 mesi dopo il primo salario decurtato.

Quand'anche vi fossero state delle

rassicurazioni precedenti da parte del signor __________, queste non possono

essere considerate rivendicazioni atte a ridurre il danno. Tra le tante, oltre

a quelle sinora già menzionate, su questo punto possiamo ancora citare la

sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 (dove l'assicurato ha inviato

solleciti scritti, ha rescisso il contratto di lavoro ed in seguito si è

rivolto ad un avvocato che non ha però spiccato un precetto esecutivo), oppure

la sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 (dove bene si spiega che la mera

speranza di un miglioramento della situazione finanziaria dell'azienda non

giustifica l'inattività dell'assicurato).

In conclusione

Stante tutto quanto precede, escluso già

per principio il versamento di indennità per il mese di ottobre 2021,

l'assicurata essendo stata esonerata da qualsiasi attività, altresì esclusa

un'indennità per dei crediti salariali addirittura precedenti, per i quali si è

atteso il mese di aprile 2022 (8/9 mesi dopo) per una rivendicazione nonostante

le note crescenti difficoltà finanziarie della società datrice di lavoro, con

poi un'insinuazione datata 9 marzo 2023 ovvero ancora successiva alla richiesta

della Cassa rivolta alla ricorrente di illustrare quali concreti sforzi fossero

stati intrapresi per essere pagata, non si può che tornare a chiedere che il

ricorso venga respinto e la decisione impugnata confermata.” (cfr. doc. XI).

1.8. Infine, con ulteriori osservazioni

di data 23 settembre [recte: ottobre] 2023, il legale della ricorrente ha fatto

valere quanto segue:

" (…)

1. Si rileva in primo luogo che ancora

oggi, come richiesto in replica e con le osservazioni dell'11 settembre 2023,

la Cassa non ha spiegato quale migliore risultato avrebbe ottenuto la signora RI

1 se avesse proceduto con dei solleciti scritti (tra novembre e dicembre 2021)

e avesse avviato la procedura esecutiva nel mese di gennaio 2022. In ogni caso,

anche se i solleciti fossero avvenuti per iscritto anziché verbalmente come da

lei fatto, l'istanza di conciliazione non sarebbe stata inoltrata prima del

mese di aprile 2022.

Considerandi

2.

La Cassa ha richiamato la prassi e le

sentenze applicabili al caso concreto, limitandosi a citare il punto A2 della

prassi LADI II emessa dalla SECO, secondo cui

«L'II copre di regola esclusivamente le

pretese salariali insorte da un'attività lavorativa effettivamente

prestata», senza tuttavia considerare l'eccezione del punto A5, secondo cui

«(…) I casi in cui l’assicurato non ha

potuto lavorare senza colpa propria per motivi inerenti alla sua persona (come

malattia, infortunio, servizio militare;

cfr. 324a CO) o, perché ha preso ferie, sono parificati a periodi

di lavoro e quindi coperti dall'indennità per l'insolvenza, ovviamente a

condizione che il datore di lavoro fosse tenuto a versare il salario che il

lavoratore non beneficia di nessun’altra compensazione legale o

contrattuale del salario per il periodo in questione (...)»

Come si evince dall'e-mail inviata il 2

settembre 2021 dalla signora __________ (dipendente della __________, società

che si occupava della tenuta della contabilità e della gestione dei conteggi di

salario della __________) al signor __________ (doc. I), in data 31 agosto 2021

la signora RI 1 aveva ancora 31.5 giorni di ferie da godere.

Ne consegue che, in virtù di quanto

previsto dalla Prassi LADI II, i salari scoperti sono quelli di luglio, agosto

e ottobre 2021.

3.

La Cassa persiste nel sostenere la

propria tesi, continuando a non considerare le argomentazioni e i mezzi di

prova della ricorrente. Si ribadisce che le azioni sono state liberate nove

mesi dopo il licenziamento, ma che le rassicurazioni di aumento del capitale

sociale - che poi si sono puntualmente concretizzate – le erano già state date

nel mese di novembre del 2021. Quale ulteriore

prova si vuole oltre all'effettivo aumento del capitale sociale? Affermare

che un aumento di capitale sociale di CHF 900'000.00 non significa nulla, lascia

perplessi. La "moltitudine di situazioni" citata dalla Cassa

che può spingere ad un aumento di capitale, sarebbero comunque tutte volte a

dare linfa alla società e permetterle di proseguire e ampliare la sua attività,

procedendo tra le altre cose al pagamento di debiti pregressi, tra cui figurano anche i salari scoperti.

La signora RI 1 ha fornito argomenti e

prodotto documenti concreti.

Nelle proprie osservazioni la Cassa si è

premurata di ricercare e produrre diversi articoli di giornale che nel mese di

maggio del 2022 riferivano in merito ad operazioni illegali legate all'attività

di persone vicine alla __________. Non c'era bisogno di fare tutto questo

lavoro, perché la signora RI 1 ha sempre detto, così come confermato anche dal

signor __________ nella dichiarazione 28 aprile 2023, che nel mese di maggio

del 2022 era stato aperto un procedimento penale che aveva portato al sequestro

degli asset della società. Questi articoli hanno però tutti il pregio di

confermare che il capitale immesso nella __________ era destinato allo sviluppo

di un progetto industriale di produzione di __________! È quindi confermato

che, a prescindere dall'origine dei fondi, di cui evidentemente nessuno poteva

dubitare fino a maggio 2022, lo scopo unico dell'aumento del capitale era un

progetto industriale concreto, per cui la “moltitudine di ipotesi” cui

[ndr: fa] riferimento la Cassa non è che una semplice congettura, priva di

valore, tesa a squalificare arbitrariamente i motivi dell'agire della

ricorrente.

Si ricorda alla Cassa che quando sono

usciti questi articoli di giornale, l'istanza di conciliazione in Pretura era

già stata inoltrata da quasi un mese e mezzo.

È evidente che dopo l'intervento della

Magistratura penale (maggio 2022), nel mese di luglio 2022 la ricorrente non

poteva fare altro che confidare di ottenere il pagamento in tempi brevi, non

appena il Procuratore Pubblico avesse dissequestrato i beni. Si ribadisce che

un agire diverso da parte della ricorrente non avrebbe portato ad un migliore

risultato.

4.

La Cassa persiste nel sostenere che la

mera speranza di un miglioramento della situazione finanziaria dell'azienda non

giustifica l'inattività dell'assicurato. La documentazione prodotta dalla

ricorrente (in particolare la dichiarazione del signor ___________) e persino

quella prodotta dalla Cassa stessa (articoli di giornale), mostrano invece che non

si trattava di mere "speranze ", ma di fatti, e che la signora RI 1

non è certo rimasta inattiva.” (doc. XIII).

Il doc. XIII è stato trasmesso per

conoscenza alla Cassa il 24 ottobre 2023 (cfr. doc. XIV).

considerato in diritto

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha negato il diritto a

percepire le indennità per insolvenza postulate da RI 1.

L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce

che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una sentenza pubblicata in DLA

2002.

pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a

carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

- o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di

subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso

prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in

volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii

senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti

un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo

non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo

credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo

di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,

l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo

salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio

credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il

datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una

sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

A

proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto

di lavoro, l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

" 2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er

bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber

Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine

Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher

Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten

ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche

Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn

es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass

die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine

rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt,

obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss

(Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B.

vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4.

Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)

In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013

l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre

il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps

constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011,

C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de

l'obligation de réduire le dommage”).

Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni

orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne

suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet

égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12

avril 2002) »).

In una

sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag.

9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo

di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le

proprie pretese salariali per via giudiziaria.

In una sentenza 8C_211/2014 del

17.

luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226

seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi

dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la

comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio

fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro

creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove

mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il

suo credito salariale.

Nella

medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza

per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo

continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che

devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata

richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non

esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga

durata.

In una sentenza 8C_431/2018 del

24.

gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che

aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato

aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

4.2

L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto

impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad

un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di

disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno

(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato

rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando

passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro

(sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24

pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI

presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa

rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave

negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando

l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per

difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per

insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi

intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia

di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei

confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza

non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,

il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo

preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel

settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze

giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra

le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie

pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale

rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le

responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con

quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con

rinvii). (…)”

In una sentenza 8C_79/2019 del 21

maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato

deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già

durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale

l’Alta Corte aveva sottolineato che

" (…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur

pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de

travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige

pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans

délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre

ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b)

In una sentenza 8C_205/2019 del 5

agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato

l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

" (…)

4.4

Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale

in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha

ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non

gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017,

dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto

esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio

2018.

di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi

superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata

insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità

di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI;

consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il

lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi

oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché

cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto

far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è

relativamente contenuto (art. 16

cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto

provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del

credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora

nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di

saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla

tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a

vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni

(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I

284.

e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto

il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.

4.5

In ogni caso, non è dimostrato, né il

ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire

tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una

strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far

valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro

svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può

pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in

definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio

impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”

In una sentenza 8C_408/2020 del 7

ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non aveva commesso una grave

negligenza un assicurato che aveva rivendicato in particolare il versamento del

salario tramite WhatsApp ed il cui ex datore di lavoro aveva richiesto

l’apertura del fallimento.

Al riguardo l’Alta Corte si è

così espressa:

" (…)

5.1

Der Beschwerdeführer rügt, das kantonale

Gericht habe den massgeblichen Sachverhalt rechtsfehlerhaft festgestellt, indem

es nicht berücksichtigt habe, dass die Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 nicht

bloss eine Überschuldungsanzeige gemacht, sondern gleichzeitig um Eröffnung des

Konkurses ersucht habe, was vom Gericht am 6. Dezember 2018 bestätigt und ein

Kostenvorschuss eingefordert worden sei. Diese mangelhafte

Sachverhaltsfeststellung könne zudem entscheidend für den Ausgang des

Verfahrens sein.

Dem ist beizupflichten. Der Beschwerdeführer hat

diesen Umstand schon in seiner Einsprache vom 29. April

2019.

und erneut in seiner vorinstanzlichen Beschwerde unter Beilage der

entsprechenden Unterlagen geltend gemacht. Die Vorinstanz äussert sich in

keiner Weise dazu, obwohl sie ihm in der Folge vorwirft, er habe in den

WhatsApp-Nachrichten nach dem 14. Dezember 2018 mit seinem Arbeitgeber nicht

mehr die ausstehenden Lohnzahlungen, sondern nur noch andere Dinge wie den

Konkurs thematisiert. Diese Ausserachtlassung ist im vorliegenden Kontext

unbegründet und damit als willkürlich und rechtsfehlerhaft im Sinne von Art. 95

lit. a BGG zu bezeichnen. Die rechtliche Beurteilung des vorliegenden Streites

hat somit unter Einbezug der Diskussionen und der Unterlagen über den Verlauf

des Konkurses der Arbeitgeberin zu erfolgen.

5.2

Weiter macht der Beschwerdeführer geltend,

sein Vorgehen sei vergleichbar mit jenem gemäss Urteil 8C_124/2012 vom 27.

August 2012, wo das Verhalten der versicherten Person vom Bundesgericht als

vorbildlich bezeichnet worden sei. Zudem seien WhatsApp-Nachrichten als

rechtsgenüglich zu betrachten, da ansonsten gegen das Legalitätsprinzip (Art. 5

Abs. 1 BV) und gegen das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1

BV) verstossen würde. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei keine Untätigkeit

gegeben, die ein mangelndes Interesse an den Lohnzahlungen manifestieren

würde.

Nach der Rechtsprechung wird von der versicherten

Person nicht verlangt, dass sie sich juristisch fehlerlos verhält; verlangt ist

ein Verhalten, das einem vernünftigen Menschen unter den gegebenen Umständen

des Einzelfalls als selbstverständlich erscheint (vgl. statt vieler ARV 2007 S.

51.

E. 3.2, C 231/06). Im hier zu beurteilenden Fall hatte der Beschwerdeführer

seine Arbeitgeberin schon mehrfach aufgefordert, den ausstehenden Lohn zu

begleichen. Weiter war ihm bekannt, dass seine Arbeitgeberin am 3. Dezember

2018.

eine Überschuldungsanzeige und gleichzeitig das Gesuch um Konkurseröffnung

eingereicht hatte, was vom zuständigen Gericht am 6. Dezember 2018 verbunden

mit der Aufforderung zur Einreichung des Kostenvorschusses bestätigt wurde.

Dass er sich bei dieser Sachlage am 10. und 22. Januar 2019 über den Stand der

Konkursverfahrens erkundigte und nicht explizit die Lohnzahlung forderte, ist

nachvollziehbar. So hat er denn auch, als die Konkurseröffnung weiter auf sich

warten liess, am 13. Februar 2019 die Arbeitgeberin betrieben. Mehr kann von

einem juristischen Laien nicht verlangt werden. Der Beschwerdeführer erfüllt

mit seinem Vorgehen die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht. Daran

ändert nichts, dass die Kommunikation mit der Arbeitgeberin mehrheitlich per

WhatsApp stattfand, anerkennt doch die Rechtsprechung auch telefonische

Nachfragen als Handlungen zur Erfüllung der Schadenminderungspflicht (vgl. etwa

ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E.

4, wo mündliche Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei

telefonischen Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der

Kommunikation belegbar.

Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ

ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.

Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen

Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019)

jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre.

So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach

einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem

unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid

erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte.

Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das

Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des

Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch

in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch

interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso

wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom

Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung

als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4).

Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers

kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen

Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”.

Con

giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag.

107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza

grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua

attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto

esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi

prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha

sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il

fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo

coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte,

che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione

finanziaria del datore di lavoro:

" 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der

bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über

die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine

Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder

Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und

die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei,

ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht

erscheinen lassen.

6.2

Dieser

Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung

kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten

nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere

Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht

(BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3).

Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich

alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen

(Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser

Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die

Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”

Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA

38.2022.35

dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid.

2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.

In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha

ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il

rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento.

In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà

economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di

quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il

licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre

un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in

considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di

questi.

In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era

stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1°

dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018

a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il

14.

gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF

respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per

insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a

interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora

scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019.

Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione

finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte

dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto

luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga

inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando

aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta

Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non

appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il

credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un

insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.

2.2

Nella Prassi LADI II p.ti B35 segg. la Segreteria

di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

" OBBLIGO

DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore, nella procedura

di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario

alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la

cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla

quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato

di ridurre il danno. Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la

persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo

adeguato, nella difesa del suo diritto.

B36 Per soddisfare l’obbligo di

ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di

lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto

esecutivo, ecc.) L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto

esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però

dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la

serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).

B37 Se il fallimento viene

pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale

non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del

datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il

credito onde evitare di perdere il diritto all’II.

B38 La cassa valuta in base alle

circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che

l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario. La

cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre

il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro

(soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più

severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di

lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario

non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti

salariali non verranno versati.

ð Giurisprudenza

DTF

8C_682/2009 del 23.10.2009 (Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro

l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il

datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche

se sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06

del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura

immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il

versamento del salario)

TFA C 109/04

del 9.6.2005 (Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il

rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI)

TFA C 91/01

del 4.9.2001 (Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La cassa di disoccupazione non può invece

far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia

contestato la graduatoria (DTF 123 V 75).”.

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023

consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF

8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3

maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del

12.

giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10

pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF

8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18

settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.3

Nella presente fattispecie dagli

atti risulta che RI 1 – nata nel 1978, cittadina italiana a beneficio di un

permesso di domicilio “C” (cfr. doc. 88-89 plico 1/2) - ha iniziato a lavorare

in qualità di “50% Assistente Customer Care 50% Aiuto Contabile” presso

la __________ (ora in liquidazione) il 1° luglio 2019 (cfr. doc. 68-69 e 74-75

plico 1/2).

Il

rapporto di lavoro è giunto al termine il 31 ottobre 2021 (cfr. doc. 90 plico

1/2). In data 31 agosto 2021, infatti, l’assicurata è stata licenziata con

effetto al 31 ottobre successivo, con la precisazione che “per tutto il

periodo di preavviso” sarebbe stata esonerata “dal presentarsi in

azienda per svolgere qualsiasi attività lavorativa, fermo restando che per il

medesimo periodo” le sarebbero state “regolarmente corrisposte le

retribuzioni mensili” e che “eventuali vacanze arretrate e non ancora

usufruite” sarebbero state “incluse nel provvedimento di esonero”

(cfr. doc. 90 plico 1/2 ).

Dalla

documentazione in atti, ed innanzitutto dalla domanda di indennità per

insolvenza presentata da RI 1, emerge che l’ultimo stipendio corrisposto

dall’ex datrice di lavoro alla ricorrente (il cui salario mensile ammontava a

fr. 5'200.- lordi) è stato quello del mese di giugno 2021.

L’interessata

ha poi chiesto le indennità per insolvenza in relazione a quanto non

corrispostole per luglio, agosto ed ottobre 2021, nonché a titolo di quota

parte della tredicesima, e lo stipendio per il mese di settembre 2021 le è,

quindi, stato versato (cfr. doc. 74-75 plico 1/2).

Dai

conteggi in atti emerge che sin da (quantomeno) luglio 2021 il salario

corrisposto alla dipendente dall’ex datrice, pari a fr. 5'200.00 lordi, veniva

decurtato – decurtazione definita “arbitraria” dal legale di RI 1 -

nella misura di fr. 1'040.- al mese “per lavoro ridotto” e che alla

ricorrente erano dunque stati corrisposti fr. 3'160.35 netti (cfr. doc. 81-85

plico 1/2). La decurtazione di fr. 1'040.- non risulta, per contro, né dal

conteggio del mese di settembre, in base al quale a RI 1 sarebbero stati

versati fr. 4'113.- netti (cfr. doc. 86 plico 1/2), né da quello inerente il

mese di ottobre, in ragione del quale all’interessata avrebbero dovuto essere

corrisposti tanto il salario di quel mese, quanto la quota parte di

tredicesima, per totali fr. 7'857.75 netti (cfr. doc. 87 plico 1/2).

Nella

propria domanda di indennità per insolvenza, sottoscritta l’8 febbraio 2023, la

ricorrente ha infatti vantato crediti salariali per complessivi fr. 9'937.75

(pari alla somma di 2 x fr. 1'040.- indebitamente decurtatile sia per il mese

di luglio, che per quello di agosto, cui vanno ad aggiungersi fr. 7'858.75 per

il mese di ottobre 2021 e la quota parte della tredicesima; cfr. doc. 74-75

plico 1/2).

Dall’estratto

del Registro di commercio emerge che la __________ (ora in liquidazione) era

attiva nella “ricerca e lo sviluppo, il marketing la produzione, il

commercio all’ingrosso e al dettaglio in Svizzera e all’estero di __________”.

Presidente della società sin dal 2018 è __________. Membri con diritto di firma

individuale della società sono, invece, __________ e __________.

La

società è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decisione

della Pretura del Distretto di __________ del 24 gennaio 2023 (cfr. www.zefix.ch).

In

data 2 marzo 2023, la Cassa ha chiesto alla ricorrente di trasmettere “i

giustificativi attestanti i suoi sforzi per recuperare il salario, dalla dine

del rapporto di lavoro (31.10.2021) al fallimento della società” (cfr. doc.

55.

plico 1/2).

Con

scritto del 9 marzo 2023, il legale di RI 1 ha notificato all’Ufficio

esecuzione e fallimenti di __________ il “credito salariale di CHF 9'763.05

netti oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2022 da quest’ultima vantato nei

confronti della __________ in liquidazione così composto: a) salario di luglio

2021: saldo di CHF 952.65 netti (= CHF 1'040.00 lordi); b) salario di agosto

2021: saldo di 952.65 netti (= CHF 1'040.00 lordi); C) salario di ottobre 2021,

comprensivo della tredicesima e della gratifica: CHF 7'857.75 netti” (cfr.

doc. 54 plico 1/2).

Il

medesimo giorno, l’avv. RA 1 ha comunicato alla Cassa che, come evincibile

dall’istanza di conciliazione del 15 aprile 2019 [recte: 2022] - che ha

contestualmente trasmesso all’amministrazione – il rapporto lavorativo tra l’ex

datrice di lavoro e la qui ricorrente si era interrotto con effetto dal 31

ottobre 1021 dopo che “a voce” era stato comunicato a RI 1 “che la società

aveva difficoltà finanziarie e che si doveva ridurre l’organico”. Il legale

ha precisato che “inizialmente” la sua cliente “non ha proceduto ad

alcun sollecito nei confronti della __________ in quanto i suoi organi le

avevano riferito verbalmente che stavano attraversando un periodo passeggero di

difficoltà finanziaria, che si sarebbe risolto a breve”.

Tuttavia,

“dal momento che, dopo diversi solleciti verbali, le promesse non venivano

mantenute, e che la __________ non dava seguito neppure al sollecito del 1°

aprile 2022 del (…) legale, si è reso necessario l’avvio di una causa,

proceduta dall’obbligatorio tentativo di conciliazione”. Promossa la relativa

istanza, in occasione dell’udienza del 1° luglio 2022, “a mero titolo

transattivo la signora RI 1 ha accettato una liquidazione di CHF 9'533.35 lordi

(CHF 7'857.75 netti), che però non le sono mai stati pagati”.

A

mente dell’avv. RA 1, sarebbe, però, stato “evidente che questo accordo non

ha più validità e che la sua pretesa a titolo di salari non pagati ammonta a

CHF 9'763.05 netti”.

Nei

mesi successivi, ha precisato il legale, “la signora RI 1 non ha più

intrapreso alcun passi nei confronti della __________, in quanto (…) i suoi

organi erano nel frattempo finiti sotto inchiesta nell’ambito di un

procedimento penale e i beni della società erano stati posti sotto sequestro

dal Ministero Pubblico”.

Avendo

insinuato il proprio credito all’Ufficio dei fallimenti di __________, a mente

del patrocinatore, la ricorrente avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per

poter recuperare quanto dovutole (cfr. doc. 44-45 plico 1/2).

Contestualmente,

l’avv. RA 1 ha trasmesso alla Cassa:

-

lo scritto inviato, per conto della sua patrocinata, all’ex datrice di

lavoro di quest’ultima in data 1° aprile 2022, mediante il quale aveva

assegnato alla società un termine scadente l’8 aprile successivo per procedere

al pagamento di fr. 9'763.05, in mancanza del quale sarebbero state “adite

senza ulteriore preavviso le vie legali più opportune a tutela degli interessi

della (…) cliente” (cfr. doc. 46-47 plico 1/2);

-

copia dell’istanza di conciliazione promossa, in assenza di riscontri da

parte della __________ al sollecito del 1° aprile 2022 e sempre per conto della

qui ricorrente, dall’avv. RA 1 il 15 aprile 2022, da cui si evince che la

decurtazione operata, in particolare e per quanto qui ci concerne, sui salari

dei mesi di luglio ed agosto per fr. 1'040.- cadauna sarebbe stata arbitraria,

che la società non aveva dato alcun seguito al sollecito del 1° aprile e che

l’istante chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr.

9'763.05 oltre interessi (cfr. doc. 48-50 del plico 1/2);

-

copia del verbale di conciliazione di data 1° luglio 2022, relativo

all’udienza tenutasi presso la Pretura del Distretto di __________, dal quale

risulta che le parti si sono accordate nel senso che “a totale liquidazione

di ogni e qualsiasi reciproca pretesa derivante dal contratto di lavoro dell’11

aprile 2019 (Doc. B), __________ corrisponderà a RI 1 l’importo di CHF 9'533.35

lordi (CHF 7'857.75 netti) oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2022” (cfr.

doc. 51-52 plico 1/2).

Con

decisione del 5 aprile 2023, la Cassa ha negato alla qui ricorrente il diritto

a percepire le indennità per insolvenza richieste da RI 1 ritenuto che la

medesima “ha terminato il lavoro in data 31 ottobre 2021 e ha sollecitato il

datore di lavoro, per iscritto e tramite il suo rappresentante legale,

unicamente in data 1° aprile 2022. Considerato il tempo trascorso tra la fine

del rapporto di lavoro e il primo scritto di sollecito alla società la Cassa

ritiene che lei non abbia ottemperato i suoi obblighi di ridurre il danno

previsto dall’art. 55 LADI” (cfr. doc. 41-43 plico 1/2).

Contro

questa decisione, il legale della ricorrente ha presentato tempestiva

opposizione, facendo valere argomenti sostanzialmente poi ripresi in sede

ricorsuale (cfr. doc. 29-31 plico 1/2).

In

allegato al proprio gravame, l’avv. RA 1 ha, in particolare, prodotto la

dichiarazione sottoscritta da __________ in data 28 aprile 2023, dalla quale

emerge, in particolare, quanto segue:

" (…) A

causa di un’improvvisa e importante mancanza di liquidità, la __________ si è

suo malgrado vista costretta a notificare ad alcuni dipendenti la disdetta del

rapporto di lavoro. Tra essi figurava la signora RI 1, il cui rapporto di

lavoro è terminato con effetto al 31 ottobre 2021. Gli scoperti salariali che

la concernevano ammontavano a complessivi CHF 11'635.35 lordi, equivalenti a

CHF 9'763.05 netti (segnatamente saldo salario di luglio 2021, saldo salario di

agosto 2021 e salario di ottobre 2021, comprensivi di 13a mensilità).

Confermo che a far tempo dal mese di

novembre 2021 ho ripetutamente rassicurato verbalmente la signora RI 1 in

merito al fatto che la __________ stava attraversando una fase transitoria di

mancanza di liquidità, che si sarebbe risolta nei mesi successivi, con il

pagamento integrale degli scoperti salariali di tutti i dipendenti.

La signora RI 1 mi ha contattato a scadenze

regolari per sollecitare il pagamento, ed io, che ero certo nella ripresa della

società, l’ho sempre concretamente rassicurata, nel senso che la società era

fondamentalmente solida.

Comunque, non essendo avvenuto il pagamento

di quanto dovuto a favore della signora RI 1 a fine marzo 2022 le dissi che se

per sua tranquillità avesse voluto dare avvio ad una causa nei confronti della

società, non mi sarei comunque opposto alle sue richieste.

È stato così che a metà aprile 2022 la

signora RI 1 ha inoltrato l’istanza di conciliazione presso la Pretura di __________,

con la quale ha chiesto il pagamento di CHF 9'763.05, oltre interessi.

In occasione dell’udienza di conciliazione

del 1° luglio 2022, le parti sono giunte ad un’intesa. Anche in quell’occasione

ho chiesto alla signora RI 1 di pazientare, il credito riconosciuto in

conciliazione (che è parificabile ad una sentenza), sarebbe stato onorato non

appena possibile.

Infatti nel mese di maggio del 2022 il

capitale azionario è stato portato da CHF 100'000.00 a CHF 1'000'000.00 e si

prospettava una ripresa; purtroppo, praticamente in contemporanea con l’aumento

di capitale, è stato aperto un procedimento penale nei confronti di terze persone

che ha toccato anche il sottoscritto e gli organi della __________, con la

conseguenza che la società è stata messa sotto sequestro, con il blocco delle

attività, decretandone così nel mese di gennaio 2023 l’ineluttabile fallimento.

In occasione dell’udienza del 1° luglio

2022.

confidavo ancora che il procedimento penale si sarebbe concluso

positivamente e, a breve, con il dissequestro dei beni della società.

Con l’apertura della procedura di

fallimento, il vecchio organo amministrativo della società è decaduto.

Nonostante avessimo più volte richiesto alla Procura di __________

l’autorizzazione a cedere alcuni asset aziendali per far fronte alle

obbligazioni più urgenti (tra le quali gli stipendi) non abbiamo mai ricevuto

risposta positiva.

Ritengo che, data la specificità degli

impianti / asset che verranno ceduti presumibilmente per asta pubblica, il

valore che se ne ricaverà non sarà sufficiente a far fronte a tutte le

obbligazioni della società. Alla luce di quanto precede, ribadisco che le mie

rassicurazioni di pagamento dello scoperto salariale fatte alla signora RI 1

erano concrete e fondate” (cfr. doc. 36-37 plico 1/2).

Con decisione su opposizione del

2.

giugno 2023, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.), respinto

l’opposizione interposta dalla ricorrente contro il provvedimento del 5 aprile

precedente.

Nell’ambito della procedura

ricorsuale, la Cassa ha versato agli atti una serie di articoli di giornale dai

quali emerge, in buona sostanza, che in Italia sarebbe pendente un procedimento

penale nei confronti di un soggetto che, di concerto con un commercialista, “avrebbe

nascosto all’estero almeno 10 milioni di euro, parte di false fatture per 104

milioni”, laddove, indicano sempre gli articoli prodotti

dall’amministrazione, “una porzione del capitale proveniente dalla frode

fiscale sarebbe stato reimpiegato nello sviluppo di un altro progetto

industriale. Si tratterebbe di __________, dedicata alla realizzazione di

macchinari per la produzione di __________, gestita, di fatto” dal medesimo

soggetto.

In particolare, poi,

dall’articolo apparso sul quotidiano __________ il __________ 2022, prodotto

dall’amministrazione quale all. 6 al doc. XI, emerge quanto segue:

"

__________

” (cfr. all. a doc. XI)

Davanti a questa Corte, il legale

della ricorrente, a conferma del fatto che nel corso del mese di ottobre 2021

la medesima avrebbe fruito dei giorni di ferie non ancora goduti e che quindi

le spetterebbero le indennità per insolvenza anche per quel mese (non potendosi

a suo dire tale periodo equiparare ad un mese in cui l’assicurata non ha

fornito alcuna prestazione lavorativa), il legale ha trasmesso una mail di data

19.

ottobre 2023, dalla quale emerge che, su richiesta di RI 1, __________ le ha

inoltrato “l’email con cui avevo trasmesso alla società le ferie dei

dipendenti maturate al” 31 agosto 2021. Trattasi di una mail che la stessa ______,

avente quale oggetto “ferie arretrate personale”. Il preteso allegato

consiste in una tabella denominata “FERIE RI 1”, dalla quale emerge che

il “saldo ferie da godere al 31.08.2021” della ricorrente era di 31.5

giorni (cfr. all. a doc. XIII).

Giova rilevare che dalla

documentazione in atti costituente il “plico 2/2” si evince che altri ex

dipendenti della __________, non essendo stati retribuiti come avrebbe dovuto

essere il caso, hanno, d’un lato, chiesto l’erogazione di prestazioni LADI, e,

d’altro lato, si sono anch’essi rivolti alla Pretura di __________ mediante

istanze di conciliazione, parimenti culminate con transazioni che, non onorate

da parte dell’ex datrice di lavoro, li hanno poi visti costretti ad inoltrare,

nell’ottobre 2022, istanza di fallimento nei confronti della società.

2.4

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

ritiene che gli sforzi compiuti da RI 1 per ottenere quanto dovutogli dalla __________

(ora in liquidazione) a titolo di salari per i mesi di luglio, agosto ed

ottobre 2021, oltre che di quota parte della tredicesima, vadano considerate insufficienti

e che quindi la Cassa abbia correttamente negato alla ricorrente il diritto

all’indennità per insolvenza.

Al riguardo va ricordato che la

giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure

possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2 aprile

2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006;

“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage”) il più presto

possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre

2005).

L’assicurato,

dunque, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma

semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente

il saldo scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4.,

pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.2.).

La giurisprudenza federale ha pure sottolineato che

gli sforzi per recuperare il salario devono essere

effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei

confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse

(cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21

aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021

ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

Inoltre è utile evidenziare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il

danno esiste anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro

quando il datore di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il

dipendente può aspettarsi di subire una perdita.

L’obbligo

di diminuire il danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego

venga sciolto non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo

successivo alla disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono

essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario

precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso

dall’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12

aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid.

2.4.).

Nel caso concreto, giova

innanzitutto rilevare che all’assicurata i salari venivano corrisposti dall’ex

datrice di lavoro in maniera parziale (o meglio, “indebitamente decurtati”)

già dal mese di luglio 2021 (cfr. supra consid. 1.5., 1.6. e 2.3.).

Per il saldo dei salari di luglio

ed agosto 2021, la ricorrente, quantomeno sino a dopo il termine del rapporto

di lavoro, non ha, però, preteso alcunché dalla società, nemmeno in forma

orale, ritenuto come le “promesse” di pagamento di quanto le spettava da parte

del presidente della __________ sono state attestate dal presidente della

società (peraltro con dichiarazioni di un anno e mezzo posteriori ai fatti)

unicamente per il periodo da novembre 2021, in avanti (“a far tempo dal mese

di novembre 2021 ho ripetutamente rassicurato verbalmente la signora RI 1 in

merito al fatto che la __________ stava attraversando una fase transitoria di

mancanza di liquidità, che si sarebbe risolta nei mesi successivi, con il

pagamento integrale degli scoperti salariali di tutti i dipendenti”; cfr.

supra consid. 2.3.).

In relazione al saldo dei salari

di luglio ed agosto 2021, quindi, RI 1 si è attivata concretamente, con un

sollecito scritto nei confronti dell’ex datrice, solo nell’aprile 2022 (cfr.

supra consid. 2.3.), e meglio oltre otto, rispettivamente sette, mesi dopo

rispetto a quando avrebbe dovuto ricevere anche la porzione dei salari mensili

che, per giunta, indebitamente le era stata decurtata.

Anche

e già in considerazione del mancato/parziale/ritardato versamento del salario

durante il rapporto di lavoro, secondo questo Tribunale il periodo atteso da RI

1.

prima di attivarsi concretamente nei confronti della società, appare troppo

lungo (cfr. STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; DLA 2020 Nr. 22 pag. 69-70; DLA

2020.

Nr. 15 pag. 393-396 consid. 5.1 in fine; SVR 2014 ALV Nr. 4 e l’ulteriore

giurisprudenza federale esposta al consid. 2.2).

Più in generale, e quindi anche

per il mancato pagamento dello stipendio del mese di ottobre 2021,

rispettivamente, della quota parte della tredicesima, e per il periodo

intercorso tra la fine del rapporto di lavoro ed il sollecito del 1° aprile 2022,

il TCA rammenta, innanzitutto, che gli

interventi verbali non sono, di principio, sufficienti per adempiere

all’obbligo di ridurre il danno ex art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STF 8C_573/2017

del 18 ottobre 2017; STF 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 consid. 6; STFA C 145/03 del 2 settembre 2003 consid. 2.3.).

Ne

consegue che quanto attestato con dichiarazione del 28 aprile 2023 dal

presidente dell’ex datrice di lavoro della ricorrente - ad un anno e mezzo

dalla fine del rapporto di lavoro, dopo una transazione raggiunta in sede di

conciliazione non ottemperata e su richiesta del legale della ex dipendente -,

nel senso di avere “a far tempo dal mese di novembre 2021 (…)

ripetutamente rassicurato verbalmente la signora RI 1 in merito al fatto che la

__________ stava attraversando una fase transitoria di mancanza di liquidità,

che si sarebbe risolta nei mesi successivi, con il pagamento integrale degli

scoperti salariali di tutti i dipendenti”, e quindi circa le rassicurazioni

verbali ricevute da RI 1 tra novembre 2021 e marzo 2022, non basta a

soccorrerne la posizione.

Proprio

in relazione a quanto sottoscritto a fine aprile 2023 da __________, questa

Corte rileva che sebbene ora, in sede ricorsuale (come già aveva fatto

opponendosi al provvedimento della Cassa del 5 aprile scorso), la ricorrente si

appelli alla dichiarazione del presidente della ex datrice di lavoro, a pretesa

conferma della concretezza delle rassicurazioni fornitele dal medesimo ed al

rapporto di fiducia che intercorreva con la società, facendo valere che “a

suggello di quanto promesso, è stato dato avvio alla procedura di conciliazione

presso la Pretura di __________, che è sfociata nell’accordo del 1° luglio 2022

(a riprova delle concrete delle rassicurazioni)” (cfr. supra

consid. 1.2.), la parte ricorrente era di diverso avviso quando, il 9 marzo

2023, quindi prima di richiedere al presidente della __________ di

sottoscrivere la dichiarazione di fine aprile 2023, ha fornito riscontro alla

richiesta della Cassa di comprovare gli sforzi intrapresi per pretendere il

versamento di quanto dovuto.

In

quell’occasione, infatti, l’insorgente aveva fatto valere che “dal momento

che, dopo diversi solleciti verbali, le promesse non venivano mantenute, e che

la __________ non dava seguito neppure al sollecito del 1° aprile 2022 del (…)

legale, si è reso necessario l’avvio di una causa, proceduta dall’obbligatorio

tentativo di conciliazione”, in conseguenza del quale, “a mero titolo

transattivo la signora RI 1 ha accettato una liquidazione di CHF 9'533.35 lordi

(CHF 7'857.75 netti), che però non le sono mai stati pagati” (cfr. doc.

44-45 plico 1/2).

Si

noti, peraltro, che se ora la parte ricorrente pretende (come del resto prevede

l’art. 208 cpv. 2 CPC) che la transazione cui le parti sono giunte in occasione

dell’udienza di conciliazione del 1° luglio 2022 “corrisponde ad una

sentenza passata in giudicato”, sempre il 9 marzo scorso faceva, invece,

valere (con ogni probabilità poiché quanto transato non corrispondeva

all’integralità di quanto richiesto dalla sua assistita) come ciò non potesse

essere il caso, ritenuto che, a suo dire, a quel momento, era “evidente che

questo accordo non ha più validità e che la sua [ndr: si RI 1] pretesa a

titolo di salari non pagati ammonta a CHF 9'763.05 netti” (cfr. doc. 44-45

plico 1/2) e supra consid. 2.3.).

Nemmeno

può essere ignorato il fatto che la ricorrente era attiva in seno alla società

anche come aiuto contabile, di modo che, se da una parte ella aveva di

principio conoscenza della situazione finanziaria difficile che l’ex datrice

stava attraversando senza nemmeno abbisognare di ragguagli verbali in merito

(comunque fornitile al più tardi al momento del licenziamento), d’altra parte

della pretesa concretezza delle rassicurazioni ricevute dal mese di novembre 2021,

RI 1 non aveva alcun riscontro, disponendo della semplice parola del presidente

di quella stessa società che indebitamente le aveva già decurtato gli stipendi

di luglio ed agosto 2021. Decurtazioni che, peraltro e come risulta dai

conteggi salariali mensili in atti (cfr. supra consid. 2.3.) non

corrispondevano, per esempio, al non avere versato alla dipendente

integralmente il salario dovuto, oppure all’averle corrisposto degli anticipi

senza poi provvedere al saldo, ma che in poche parole non avevano ragione

d’essere, che erano, come il legale della stessa RI 1 indica, state effettuate

“arbitrariamente” (cfr. supra consid. 1.6.).

Tale

circostanza, unitamente al deteriorarsi della situazione finanziaria della

società, per la ricorrente avrebbe dovuto costituire ben più di un semplice

campanello d’allarme, già durante il rapporto di lavoro, ma a maggior ragione

successivamente ed avrebbe dovuto indurla ad agire immediatamente e con

incisività nei confronti della __________.

È, però, stato solo ad aprile

2022.

che la ricorrente, dopo cinque mesi di promesse non seguite da fatti

concreti, ha, dapprima, sollecitato l’ex datrice di lavoro (dalla quale non ha

ottenuto alcun riscontro) al pagamento di quanto ancora dovutole e poi, in

assenza di riscontri, promosso istanza di conciliazione in Pretura.

Per cinque mesi dalla fine del

rapporto lavorativo che la legava alla società, quindi, RI 1 non ha agito

concretamente a tutela dei propri interessi sebbene la possibilità di non

vedere saldati i propri crediti salariali fosse, questa sì, concreta.

Non ne soccorrono la posizione,

né ne rendono meno tardivo l’agire, l’esito transattivo della conciliazione

(peraltro intervenuto, sì, dopo l’aumento di capitale sociale, ma anche

successivamente all’attivarsi del Ministero Pubblico nei confronti dei vertici

societari per questioni penali già note e riportate dalla cronaca locale), o

l’insinuazione del credito nell’ambito, peraltro, di una procedura di

fallimento che altri ex dipendenti avevano avviato (cfr. supra consid. 2.3.),

né il fatto che sette mesi dopo la fine del rapporto di lavoro e

successivamente all’istanza di conciliazione della ricorrente il capitale

sociale sia stato aumentato; intervento, questo, che peraltro, dal profilo del

saldo delle pretese salariali degli ex dipendenti, si è dimostrato vano.

Inoltre,

e con particolare riferimento alla censura ricorsuale secondo cui l’avere agito

nelle modalità intraprese dalla ricorrente solamente ad aprile 2022 non avrebbe

pregiudicato il recupero dei crediti salariali, va pure ricordato che,

conformemente alla giurisprudenza federale, non spetta alla persona assicurata

decidere se ulteriori passi volti alla realizzazione delle pretese salariali

potrebbero avere successo oppure no. Essa è invece tenuta a intraprendere tutto

ciò che è da lei ragionevolmente esigibile per salvaguardare il diritto al

salario (cfr. DLA 2020 Nr. 22 consid. 2 e consid. 5.2).

Questo

Tribunale ritiene così che l’assicurata abbia commesso una negligenza grave in

relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al

riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto

2021; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014;

STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA

38.2010.25

del 14 dicembre 2010).

La

decisione su opposizione del 2 giugno 2023 deve pertanto essere confermata.

Alla

luce di quanto precede e dovendole comunque essere negato il diritto alle

indennità per insolvenza, può in concreto rimanere aperta la questione a sapere

se nel mese di ottobre 2021 l’assicurata usufruisse, o meno, delle ferie

arretrate.

In

proposito, questa Corte si limita ad osservare che, in ogni caso, dalla

documentazione versata agli atti dal suo legale emerge unicamente che al 31

agosto 2021 RI 1 aveva ancora 31.5 giorni di ferie da godere, ma non quando di

questi giorni ella avrebbe, poi, effettivamente beneficiato: se integralmente

in settembre (mese per il quale il salario le è stato versato in toto) ed in

parte in ottobre, se parzialmente a settembre e parzialmente ad ottobre, se per

tutto ottobre e per parte di settembre.

In

ogni caso, e per i motivi suesposti, la ricorrente non ha comunque diritto a

percepire le indennità per insolvenza.

2.5

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella presente fattispecie, trattandosi di

prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.57

del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid.

2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7

febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti