38.2023.38
A ragione la Cassa ha negato ad assicurata il diritto alle indennità per insolvenza, poiché ha atteso 5 mesi dalla fine del rapporto lavorativo che la legava alla società prima di agire concretamente a tutela dei propri interessi
13 novembre 2023Italiano67 min
dimostra che tutte le parti erano seriamente impegnate per garantire alla dipendente
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2023.38
Lugano
13 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 giugno 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 2
giugno 2023 (cfr. all. A a doc. I) la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha
confermato la propria decisione del 5 aprile 2023 (cfr. doc. 41-43 del plico
1/2) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità
per insolvenza ritenendo che
l’assicurata non avesse rispettato l’obbligo di ridurre il danno ai sensi
dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
L’amministrazione ha motivato il
proprio provvedimento come segue:
"
(…)
4. Nella fattispecie in
esame l’opponente ha lavorato presso la __________ di __________ dal 1. luglio
2019 al 31 ottobre 2021 in qualità di assistente Customer Care e Aiuto
contabile, presentando alla Cassa una domanda d’indennità per insolvenza per un
importo di CHF 9'937.75.
La Cassa constata come
la signora RI 1 vantasse dei crediti salariali nei confronti della società da
luglio 2021 e malgrado ciò, ha sollecitato il versamento dei salari tramite il
proprio legale unicamente in data 1. aprile 2022.
Alla luce di quanto
suesposto si deve ritenere che l’opponente era consapevole della situazione
finanziaria della società e di conseguenza dell’elevato rischio di non vedersi
versare i salari completi. Non si comprende il motivo per cui abbia atteso 5
mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro prima di inoltrare un sollecito di
pagamento dei salari arretrati. A mente della Cassa la qui opponente ha
commesso una negligenza grave, che comporta la violazione del principio
relativo all’obbligo di diminuire il danno di cui all’art. 55 LADI.” (cfr. all.
A a doc. I).
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulandone l’annullamento ed il conseguente
riconoscimento del diritto alle indennità per insolvenza richieste sulla base
delle seguenti argomentazioni:
" (…)
8. Contrariamente a quanto sostenuto dalla
Cassa, alla signora RI 1 non può essere imputata alcuna colpa intenzionale o
grave negligenza, per i seguenti motivi:
a) Non è
rimasta inattiva, ma ha sin da subito adottato ogni provvedimento
necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro,
sollecitandolo regolarmente, dimostrando in modo inequivocabile e riconoscibile
per il datore di lavoro la serietà della sua pretesa salariale. Si è quindi
adoperata per ridurre il danno, non solo chiedendo insistentemente e
inequivocabilmente al datore di lavoro il pagamento dello scoperto, ma
ottenendo da quest’ultimo delle chiare, concrete e inequivocabili
rassicurazioni circa il pagamento del dovuto.
Quanto precede emerge
dalla circostanziata dichiarazione 28 aprile 2023 del signor __________, già
presidente della __________ (ora in liquidazione), rilasciata su richiesta del
sottoscritto legale (doc. b), dalla quale emerge che egli aveva
“ripetutamente
rassicurato verbalmente in merito al fatto che la __________ stava
attraversando una fase transitoria, che si sarebbe risolta nei mesi successivi,
con il pagamento integrale degli scoperti salariali di tutti i dipendenti.”;
b) È doveroso
sottolineare che in seno alla società la signora RI 1 rivestiva il ruolo di
aiuto contabile, per cui era a conoscenza dell’aumento del capitale che
sarebbe stato fatto di lì a pochi mesi;
c) Inoltre conoscendo
la rettitudine del signor __________, la signora RI 1 non aveva motivo di
dubitare delle sue rassicurazioni.
Non vi sono quindi
state solo le richieste della signora RI 1, ma anche le rassicurazioni concrete
del signor __________. La concretezza di queste rassicurazioni è data dal fatto
che il 17 maggio 2022 il capitale azionario della __________ è stato portato da
CHF 100'000.00 a CHF 1'000'000.00 (doc. C).
L’assicurata non ha
quindi mai accettato di “deferire l’incasso del proprio credito in attesa di
tempi migliori, ma senza una vera e propria garanzia da parte del datore di
lavoro”, ma ha agito sulla base di una concreta garanzia.
Quella del signor __________
(doc. B) non è una dichiarazione di favore, priva di riscontro oggettivo,
rilasciata al mero scopo di supportare la signora RI 1 nell’ambito della
presente procedura, bensì un documento il cui contenuto è confermato da un
fatto concreto, ovverosia l’aumento del capitale azionario, confermato
dall’estratto del registro di commercio (doc. C);
d) Un mese
prima di questo aumento di capitale, proprio per il rapporto di fiducia tra le
parti e per le rassicurazioni concrete fornite, ancorché non vi fosse motivo di
dubitare delle parole del signor __________, a suggello di quanto promesso, è
stato dato avvio alla procedura di conciliazione presso la Pretura di __________,
che è sfociata nell’accordo del 1° luglio 2022 (a riprova delle concrete delle
rassicurazioni), che corrisponde ad una sentenza passata in giudicato.
e) La
signora RI 1 ha quindi individuato la via più efficace per ottenere il più
presto possibile il saldo scoperto. Se prima di quel momento avesse fatto
spiccare un precetto esecutivo nei confronti di __________, sarebbe stato
inutile, visto che la società non aveva liquidità e che il capitale azionario
non era ancora stato aumentato.
9. Purtroppo,
inaspettatamente, come un fulmine a ciel sereno, è successivamente intervenuto
il procedimento penale, con il sequestro dei beni della società, nonché il
conseguente fallimento.
Si tiene a
sottolineare che ogni altro provvedimento adottato dall’assicurata non avrebbe
portato ad altro risultato. Anzi!
Inoltre si precisa
che, nell’ambito del fallimento della __________, in data 9 marzo 2023, la
signora RI 1 ha pure insinuato il credito all’Ufficio dei fallimenti di __________
(doc. E).
Tutto ciò premesso,
non si può certo rimproverare alla signora RI 1 di essere rimasta inattiva e di
avere agito negligentemente.” (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta di causa dell’8
agosto 2023 la Cassa propone di respingere il ricorso ed osserva quanto segue:
"
(…) l’ultimo stipendio integralmente corrisposto è stato quello
concernente il mese di giugno 2021, dato che i salari relativi ai mesi di
luglio 2021 e agosto 2021 sono stati versati solo parzialmente, mentre quelle
del mese di ottobre (compresa la relativa tredicesima mensilità) non è stato
pagato.
Secondo la Cassa,
l’insorgente avrebbe dovuto agire nei confronti del datore di lavoro con
incisività già durante l’esistenza del contratto di lavoro valido fino al 31
ottobre 2021 e non semplicemente limitarsi a sollecitare il pagamento degli
stipendi arretrati a voce – accontentandosi delle rassicurazioni del
datore di lavoro in merito a un prossimo aumento di capitale – e per
iscritto solo il 1. aprile 2022, ovvero posteriormente (e di ben 5 mesi) la
fine del contratto di lavoro, con un’unica lettera (…).
Questo a maggior
ragione avendo la signora RI 1 presentato un’istanza di conciliazione solo il
15 aprile 2022, posto fine alla relativa procedura con l’accordo transattivo
del 1 luglio 2022 (…) e nemmeno in forza dello stesso intrapreso alcunché nei
confronti del datore di lavoro, che nel frattempo (a maggio 2022) aveva
aumentato il capitale sociale, ma nulla aveva pagato.
(…) Peraltro
l’insorgente, che rivestiva il ruolo di aiuto contabile, era al corrente della
situazione finanziaria difficile in cui versava la società, motivo per il quale
avrebbe dovuto agire celermente.
Per quanto attiene in
particolare alle ripetute rassicurazioni verbali che il signor __________
avrebbe fornito all’insorgente (sulle quali quest’ultima afferma di non avere
motivo di dubitare per la rettitudine dello stesso) in merito al pagamento dei
salari e in particolare che era solo questione di dover attendere l’aumento di
capitale, per giurisprudenza le medesime non esimono il dipendente dall’esigere
in modo determinato, tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti
salariali e non sono quindi sufficienti al fine di prospettare il recupero di
crediti menzionati (cfr. STCA del 13 marzo 2023, inc. 38.2022.103 consid. 2.4).
D’altronde l’aumento di
capitale, che ha ad ogni modo avuto luogo soltanto a maggio 2022, non si è
concluso positivamente, ritenuto che il 24 gennaio 2023 è stato decretato il
fallimento della __________ e prima di allora nulla è stato corrisposto alla
ricorrente malgrado l’accordo transattivo concluso.
Ne segue che, posto
come la lista di circostanze che danno diritto all’II è esaustiva (cfr. art. 51
LADI; direttiva LADI II/B7 e riferimenti), la ricorrente ha commesso una
negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto
dall’art. 55 cpv. 1 LADI e il diritto a beneficiare delle II deve quindi
esserle negato.” (cfr. doc. III).
1.4. Con replica di data 18 agosto 2023,
il legale della ricorrente ha, in particolare, fatto valere quanto segue:
" (…)
1. La signora RI 1 non è stata negligente,
ma si è comportata nei confronti del datore di lavoro diligentemente, come se
l’indennità per insolvenza non esistesse. Prova ne è che quando si è rivolta al
sottoscritto legale, neppure sapeva dell’esistenza dell’indennità per
insolvenza.
Le azioni e le procedure da lei messe in
atto per recuperare il salario sono quelle che, nelle circostanze concrete,
ogni dipendente di buon senso avrebbe ragionevolmente adottato (cfr. sentenza
TCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023, consid. 2.4.). È peraltro indiscutibile che
agendo diversamente (con richiami scritti, precetti esecutivi, procedure
esecutive, ecc.), nelle circostanze concrete il risultato sarebbe stato
esattamente lo stesso. Se la Cassa non è di questo avviso, spieghi quali
migliore risultato avrebbe ottenuto la signora RI 1 se avesse proceduto con dei
solleciti scritti (tra novembre e dicembre 2021) e avesse avviato una procedura
esecutiva nel mese di gennaio 2022. In ogni caso, anche se i solleciti fossero avvenuti
per iscritto anziché verbalmente, come da lei fatto, l’istanza di conciliazione
non sarebbe stata inoltrata prima del mese di aprile 2022.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla
Cassa, l’ultimo stipendio integralmente corrisposto non è stato quello del
mese di giugno 2021, bensì quello del mese di settembre 2021.
Nello specifico la signora RI 1 ha messo in
atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario il più presto
possibile, in modo continuo, rendendo sin da subito riconoscibile ed inequivocabile
al datore di lavoro la serietà della sua pretesa salariale.
Si ribadisce che la ricorrente non è
rimasta inattiva, ma ha sempre avuto un contatto con il datore di lavoro e
ottenuto concrete rassicurazioni in merito al pagamento dei salari scoperti,
dipendente da un aumento del capitale sociale, che è effettivamente avvenuto,
come ampiamento riportato nell’allegato ricorsuale.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla
Cassa, l’aumento di capitale è stato effettivamente realizzato e si è
concluso positivamente il 17 maggio 2022.
Prima del fallimento della società,
decretato il 24 gennaio 2023, la __________ non ha però potuto corrispondere i
salari arretrati in quanto, in contemporanea con l’aumento di capitale, il
Procuratore pubblico ha posto sotto sequestro tutti i beni della società.
Il fatto che non si sia potuto far capo
alla liquidità immessa nella società, in quanto i suoi beni sono stati posti
sotto sequestro e di conseguenza non poteva più essere operativa e neppure
poteva pagare i salari arretrati della ricorrente, è stato un evento
straordinario e imprevedibile che sicuramente non può mettere in discussione il
fatto che la signora RI 1 abbia fatto tutto quanto da lei poteva essere preteso
nelle circostanze specifiche per ottenere quanto di sua spettanza.” (cfr. doc.
V).
1.5. Con duplica del 29 agosto 2023, la
Cassa ha osservato quanto segue:
" (…) La
signora RI 1 afferma come l’ultimo stipendio integralmente corrisposto sia
quello di settembre 2021 e non giugno 2021 come indicato dalla Cassa. Su tale
puntualizzazione, detto che con la propria domanda d’indennità datata 8
febbraio 2023 la ricorrente indicava “salario pagato fino al 30.06.2021”
(…), resta in ogni caso pacifico che l’oggetto del contendere concerne i soli
crediti salariali per i quali sono state richieste prestazioni assicurative,
ovvero quelli relativi ai mesi di luglio, agosto ed ottobre 2021 nonché la
tredicesima.
In proposito, ciò che non va mai perso di
vista è che:
-
A fine agosto 2021, con salari “arbitrariamente (…) decurtati”
ormai da 2 mesi (cfr. docc. 46-47 e 48-50 (…)), la signora RI 1 non solo è
stata licenziata con effetto al 31 ottobre 2021, ma anche esonerata “dal
presentarsi in azienda per svolgere qualsiasi attività lavorativa” (doc.
90, (…));
-
Se già non fossero bastati i salari “arbitrariamente (…) decurtati”,
il licenziamento rispettivamente l’esonero dall’attività svolta di “50% Assistente
Customer Care 50% Aiuto contabile” (…) ben potevano persuadere la signora RI
1 della necessità di rivendicare al più presto i propri crediti;
-
Sempre in occasione del licenziamento, la ricorrente è stata pure
informata direttamente dal datore di lavoro che “la società aveva difficoltà
finanziarie e (…) si doveva ridurre l’organico” (doc. 44-45, scritto 9
marzo alla Cassa);
-
Ciononostante, i primi documenti che attestano (comprovano) una
rivendicazione nei confronti del datore di lavoro risalgono a 6 mesi dopo la
fine del rapporto di lavoro (con crediti salariali ormai aumentati a fr.
9'937.75), risp. 9 mesi dopo il primo salario decurtato ovvero all’aprile 2022
(docc. 46-47 e 48-50, scritto del datore di lavoro ed istanza di
conciliazione);
-
L’accordo in Pretura del 1° luglio 2022 (doc. 51-52) è poi stato trovato
sempre “nella speranza di (…) ottenere (…) un pagamento in tempi brevi, a
mero titolo transattivo” (docc. 44-45 (…)), mentre
-
l’atto con cui finalmente è stata fatta valere la pretesa corrisponderà
all’insinuazione del credito datata 9 marzo 2023 (doc. 21), ancora successiva
di 8 mesi nonché conseguente alla richiesta della Cassa di illustrare quali
concreti sforzi fossero stati intrapresi per essere pagati.
Riguardo infine alle circostanze richiamate
per la prima volta con opposizione del 4 maggio 2023 (doc. 28-40), ovvero che “il
17 maggio 2022 il capitale azionario (…) è stato portato da CHF 100'000.00 a
CHF 1'000'000.00”, l’emissione di nuove azioni 7 mesi dopo il licenziamento
è irrilevante, non potendo certo influenzare il giudizio sul comportamento
della dipendente che già in ottobre 2021 vedeva salari non versati per fr.
9'937.75.
Rimane poi opinione della sola ricorrente
che l’emettere più azioni nominative (liberate come e da chi?) possa
determinare di per sé la salute finanziaria (e quindi anche il futuro) de
un’impresa oppure rappresentare un attivo a garanzia e saldo dei pregressi
crediti/debiti. Basti infatti pensare al caso della signora RI 1, che ancora
nel luglio 2022, dopo ben 12 mesi da primo salario decurtato, continuava come
in precedenza ad attendere “nella speranza di (…) ottenere (…) un pagamento
in tempi brevi” (cfr. doc. VII).
1.6. Con osservazioni di data 11
settembre 2023, il legale della ricorrente ha fatto valere quanto segue:
" (…)
1. A prescindere da quanto indicato dalla
ricorrente nella domanda d’indennità dell’8 febbraio 2023, dalla documentazione
ad essa allegata emerge comunque che l’ultimo salario pagato è stato quello di
settembre 2021. Questa precisazione è doverosa.
Il pagamento del salario del mese di
settembre del 2021 le è stato corrisposto, e ciò a dimostrazione del fatto che,
nonostante le transitorie difficoltà finanziarie, la società voleva
concretamente rispettare i suoi impegni nei confronti della dipendente.
Fatti
I salari di luglio e agosto 2021 erano
effettivamente stati arbitrariamente decurtati, e ciò è stato precisato sia
nello scritto al datore di lavoro che nell’istanza di conciliazione, ma la cosa
era poi stata chiarita e in occasione dell’udienza di conciliazione i
rispettivi importi sono stati reintegrati, per poi giungere ad un’intesa.
La Cassa tenta di distogliere l’attenzione
dal punto focale.
È vero che i salari sono stati decurtati
arbitrariamente, così come è vero che la dipendente è stata licenziata e che in
occasione del licenziamento è stato pure informata dal datore di lavoro che la
società aveva difficoltà finanziarie e che per questo motivo bisognava ridurre
l’organico, ma ciò non significa che il datore di lavoro non si stava
adoperando per risanare la società e pagare il dovuto alla dipendente.
Il suo licenziamento dimostra che il datore
di lavoro stava concretamente riorganizzando la società per far fronte ai
propri impegni, riducendo l’organico e immettendo liquidità nelle proprie
casse.
I fatti lo dimostrano.
L’accordo in Pretura del 1° luglio 2022
dimostra che tutte le parti erano seriamente impegnate per garantire alla dipendente
il pagamento dei salari scoperti.
L’insinuazione del credito del 9 marzo 2023
all’Ufficio dei fallimenti di __________ è un ulteriore sforzo concreto della
ricorrente, intrapreso per ottenere quanto dovuto, indipendentemente dalla
richiesta dell’indennità per insolvenza già presentata.
È evidente che l’aumento del capitale
azionario di CHF 900'000.00 di una società non è un’operazione che si può
concretizzare in pochi giorni. Era infatti prevista da diversi mesi e la
ricorrente ne era stata informata dal mese di novembre del 2021. A riprova
della serietà dell’operazione vi è l’effettivo aumento del capitale del mese di
maggio del 2022. Le argomentazioni della Cassa sono avulse dalla realtà ed
arbitrarie. Nella fattispecie non è importante come e da chi siano state emesse
le azioni nominative, ma in che cosa consistevano. È evidente che chi investe
liquidità per CHF 900'000.00 in una società, lo fa per sviluppare l’attività e
– se ce ne sono – per estinguere i debiti, quale prima priorità. Non bisogna
essere degli economisti per capirlo.
La Cassa sorvola arbitrariamente su quanto
riportato nella dichiarazione del 28 aprile 2023 dell’amministratore della __________,
signor __________.
È evidente che dopo aver avviato la
procedura di conciliazione, nel mese di luglio 2022 la signora RI 1 confidava
di ottenere il pagamento in tempi brevi, non appena il Procuratore pubblico
avesse dissequestrato i beni della società, tra cui la liquidità per pagare i
salari.
La speranza era rivolta al dissequestro,
(…) purtroppo il Procuratore pubblico non vi ha dato seguito (…)” (cfr. doc.
IX).
1.7. Con scritto del 5 ottobre 2023, la
Cassa, preso atto delle osservazioni del legale di RI 1, si è, da parte sua, “riconfermata
integralmente nella decisione impugnata” e nella risposta di causa. “A
valere più in generale e quindi per la totalità delle rivendicazioni della
ricorrente”, l’amministrazione ha, poi, osservato quanto segue:
" (…)
Sulla tesi che “a riprova della
serietà dell’operazioni vi è l’effettivo aumento di capitale del mese di maggio
2022”
A mente della Cassa, già per principio il
fatto che siano poi state liberate delle azioni (…) ben 9 mesi dopo essere
stato comunicato il licenziamento è irrilevante, non potendo certo detta
circostanza influenzare un giudizio sul comportamento della dipendente che già nell'ottobre 2021 vedeva (e poteva
pretendere) salari non versati per fr. 9'937.75 (netti).
Comunque, nella denegata ipotesi in cui
codesto lodevole Tribunale dovesse ritenere pertinente quanto avvenuto a metà
2022, la Cassa non può certo concordare con la signora RI 1 quando ancora oggi
considera "non (...) importante come e da chi siano state emesse le azioni
nominative"; né si concorda con la tesi secondo cui delle nuove azioni,
senza altro concreto riscontro (produzione, clientela), lascerebbero
forzatamente intendere una volontà di "sviluppare l'attività" o
"estinguere i debiti, quale prima priorità" (osservazioni 11
settembre 2023): prova ne sia che nel luglio 2022, trascorsi 12 mesi dal primo
salario decurtato, la signora RI 1 poteva ormai solo sperare di ottenere un
pagamento.
Indipendentemente dall'essere o no degli
economisti, un aumento di capitale di questo genere, senza (chiedere di)
conoscere la situazione finanziaria di una società nel complesso, non significa
quasi nulla. Da un lato, possono presentarsi una moltitudine di situazioni; ad
es., un azionista "proprietario" di più società potrebbe avere un
interesse particolare ad evitare/ritardare il fallimento di una di queste
(rapporti con altre imprese, disponibilità di attrezzature, personale, ecc.).
Dall'altro, e prendendo ora spunto dal caso concreto, volendo rimanere
nell'ambito delle assicurazioni sociali e limitandoci qui alla sola
assicurazione contro la disoccupazione, basti ricordare che per gli anni
2020-2021 la scrivente Cassa CO 1 ha, sola, reclamato crediti nei confronti
della ditta per circa fr. 950'000.-.
Ma ancora, e sempre nell'ipotesi dove si
ritenga in qualche modo rilevante una eventuale (iniziale) impressione di
vivacità imprenditoriale avuta 9 mesi dopo il licenziamento per gravi
difficoltà della società, rileviamo che chiunque avesse in quel mese (maggio
2022) - non svolto complesse indagini, ma semplicemente – digitato "__________"
in un generico motore di ricerca per Internet (ad es. www.google.ch) avrebbe
trovato le seguenti informazioni (qui citiamo alcune testate
giornalistiche/informative a titolo esemplificativo):"Fatture false e
riciclaggio (...). A quanto pare, una porzione del capitale proveniente dalla
frode fiscale sarebbe stato reimpiegato nello sviluppo di un altro progetto
industriale. Si tratterebbe di __________ (...)" (doc. a); “avrebbero
riciclato circa 10 milioni di euro all'estero. (...) si sarebbe avvalso (...)
per reimpiegare "una parte dei captali della frode fiscale (...) nello
sviluppo di un progetto industriale (...) la __________" (doc.
b);"Milioni riciclati in __________ (...) un'enorme macchina per
frodare il fisco e riciclare il denaro investendone una fetta in progetti
immobiliari e nella produzione di __________
in Svizzera (...) acquistando quote di altre società, oppure attraverso la __________"
(doc. c);"Soldi fino a __________ (...) l'amministratore di fatto del
gruppo (...) reimpiegava (...) una parte dei capitali della frode fiscale nello
sviluppo di un progetto (...) per la produzione di __________ facente capo a
una società svizzera riconducibile all'imprenditore indagato" (doc.
d);"Raggira il fisco e investe in __________ (...) Tra le società
interessate (...) figura anche una impresa con sede a __________"
(doc. e); ecc. A mente della Cassa, certo non delle buone premesse sulle quali
continuare a confidare, ancora nel luglio 2022 in Pretura, ormai trascorso 1
anno dai primi arbitrari decurtamenti di stipendio (luglio 2021),"di
ottenere il pagamento in tempi brevi, non appena il Procuratore Pubblico avesse
dissequestrato i beni” (osservazioni 11 settembre 2023).
Sulle
rassicurazioni verbali del signor __________
Con il proprio ricorso, la signora RI 1 ha
ritenuto di dovere sottolineare che "Quella del signor __________ (...)
non è una dichiarazione di favore (...) rilasciata al mero scopo di supportare
la signora RI 1". Oggi rimprovera la Cassa di non avere considerato le
dichiarazioni del presidente societario, giunto dal __________ per amministrare
la (purtroppo mai decollata) __________ con gli altri due aventi diritto di
firma signori __________ (che, sempre stando alla stampa italiana e tranne casi
di omonimia, oggi dovrebbe trovarsi negli __________) e __________ (dati FUSC).
La Cassa conferma non occorra doversi ulteriormente
esprimere in proposito. Infatti i primi documenti che comprovano una
rivendicazione nei confronti del datore di lavoro, ai sensi di una costante
giurisprudenza in materia, risalgono all'aprile 2022, 6 mesi dopo la fine del
rapporto di lavoro (con crediti salariali ormai aumentati a fr. 9'937.75 netti)
risp. 9 mesi dopo il primo salario decurtato.
Quand'anche vi fossero state delle
rassicurazioni precedenti da parte del signor __________, queste non possono
essere considerate rivendicazioni atte a ridurre il danno. Tra le tante, oltre
a quelle sinora già menzionate, su questo punto possiamo ancora citare la
sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 (dove l'assicurato ha inviato
solleciti scritti, ha rescisso il contratto di lavoro ed in seguito si è
rivolto ad un avvocato che non ha però spiccato un precetto esecutivo), oppure
la sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 (dove bene si spiega che la mera
speranza di un miglioramento della situazione finanziaria dell'azienda non
giustifica l'inattività dell'assicurato).
In conclusione
Stante tutto quanto precede, escluso già
per principio il versamento di indennità per il mese di ottobre 2021,
l'assicurata essendo stata esonerata da qualsiasi attività, altresì esclusa
un'indennità per dei crediti salariali addirittura precedenti, per i quali si è
atteso il mese di aprile 2022 (8/9 mesi dopo) per una rivendicazione nonostante
le note crescenti difficoltà finanziarie della società datrice di lavoro, con
poi un'insinuazione datata 9 marzo 2023 ovvero ancora successiva alla richiesta
della Cassa rivolta alla ricorrente di illustrare quali concreti sforzi fossero
stati intrapresi per essere pagata, non si può che tornare a chiedere che il
ricorso venga respinto e la decisione impugnata confermata.” (cfr. doc. XI).
1.8. Infine, con ulteriori osservazioni
di data 23 settembre [recte: ottobre] 2023, il legale della ricorrente ha fatto
valere quanto segue:
" (…)
1. Si rileva in primo luogo che ancora
oggi, come richiesto in replica e con le osservazioni dell'11 settembre 2023,
la Cassa non ha spiegato quale migliore risultato avrebbe ottenuto la signora RI
1 se avesse proceduto con dei solleciti scritti (tra novembre e dicembre 2021)
e avesse avviato la procedura esecutiva nel mese di gennaio 2022. In ogni caso,
anche se i solleciti fossero avvenuti per iscritto anziché verbalmente come da
lei fatto, l'istanza di conciliazione non sarebbe stata inoltrata prima del
mese di aprile 2022.
Considerandi
2.
La Cassa ha richiamato la prassi e le
sentenze applicabili al caso concreto, limitandosi a citare il punto A2 della
prassi LADI II emessa dalla SECO, secondo cui
«L'II copre di regola esclusivamente le
pretese salariali insorte da un'attività lavorativa effettivamente
prestata», senza tuttavia considerare l'eccezione del punto A5, secondo cui
«(…) I casi in cui l’assicurato non ha
potuto lavorare senza colpa propria per motivi inerenti alla sua persona (come
malattia, infortunio, servizio militare;
cfr. 324a CO) o, perché ha preso ferie, sono parificati a periodi
di lavoro e quindi coperti dall'indennità per l'insolvenza, ovviamente a
condizione che il datore di lavoro fosse tenuto a versare il salario che il
lavoratore non beneficia di nessun’altra compensazione legale o
contrattuale del salario per il periodo in questione (...)»
Come si evince dall'e-mail inviata il 2
settembre 2021 dalla signora __________ (dipendente della __________, società
che si occupava della tenuta della contabilità e della gestione dei conteggi di
salario della __________) al signor __________ (doc. I), in data 31 agosto 2021
la signora RI 1 aveva ancora 31.5 giorni di ferie da godere.
Ne consegue che, in virtù di quanto
previsto dalla Prassi LADI II, i salari scoperti sono quelli di luglio, agosto
e ottobre 2021.
3.
La Cassa persiste nel sostenere la
propria tesi, continuando a non considerare le argomentazioni e i mezzi di
prova della ricorrente. Si ribadisce che le azioni sono state liberate nove
mesi dopo il licenziamento, ma che le rassicurazioni di aumento del capitale
sociale - che poi si sono puntualmente concretizzate – le erano già state date
nel mese di novembre del 2021. Quale ulteriore
prova si vuole oltre all'effettivo aumento del capitale sociale? Affermare
che un aumento di capitale sociale di CHF 900'000.00 non significa nulla, lascia
perplessi. La "moltitudine di situazioni" citata dalla Cassa
che può spingere ad un aumento di capitale, sarebbero comunque tutte volte a
dare linfa alla società e permetterle di proseguire e ampliare la sua attività,
procedendo tra le altre cose al pagamento di debiti pregressi, tra cui figurano anche i salari scoperti.
La signora RI 1 ha fornito argomenti e
prodotto documenti concreti.
Nelle proprie osservazioni la Cassa si è
premurata di ricercare e produrre diversi articoli di giornale che nel mese di
maggio del 2022 riferivano in merito ad operazioni illegali legate all'attività
di persone vicine alla __________. Non c'era bisogno di fare tutto questo
lavoro, perché la signora RI 1 ha sempre detto, così come confermato anche dal
signor __________ nella dichiarazione 28 aprile 2023, che nel mese di maggio
del 2022 era stato aperto un procedimento penale che aveva portato al sequestro
degli asset della società. Questi articoli hanno però tutti il pregio di
confermare che il capitale immesso nella __________ era destinato allo sviluppo
di un progetto industriale di produzione di __________! È quindi confermato
che, a prescindere dall'origine dei fondi, di cui evidentemente nessuno poteva
dubitare fino a maggio 2022, lo scopo unico dell'aumento del capitale era un
progetto industriale concreto, per cui la “moltitudine di ipotesi” cui
[ndr: fa] riferimento la Cassa non è che una semplice congettura, priva di
valore, tesa a squalificare arbitrariamente i motivi dell'agire della
ricorrente.
Si ricorda alla Cassa che quando sono
usciti questi articoli di giornale, l'istanza di conciliazione in Pretura era
già stata inoltrata da quasi un mese e mezzo.
È evidente che dopo l'intervento della
Magistratura penale (maggio 2022), nel mese di luglio 2022 la ricorrente non
poteva fare altro che confidare di ottenere il pagamento in tempi brevi, non
appena il Procuratore Pubblico avesse dissequestrato i beni. Si ribadisce che
un agire diverso da parte della ricorrente non avrebbe portato ad un migliore
risultato.
4.
La Cassa persiste nel sostenere che la
mera speranza di un miglioramento della situazione finanziaria dell'azienda non
giustifica l'inattività dell'assicurato. La documentazione prodotta dalla
ricorrente (in particolare la dichiarazione del signor ___________) e persino
quella prodotta dalla Cassa stessa (articoli di giornale), mostrano invece che non
si trattava di mere "speranze ", ma di fatti, e che la signora RI 1
non è certo rimasta inattiva.” (doc. XIII).
Il doc. XIII è stato trasmesso per
conoscenza alla Cassa il 24 ottobre 2023 (cfr. doc. XIV).
considerato in diritto
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha negato il diritto a
percepire le indennità per insolvenza postulate da RI 1.
L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce
che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA
2002.
pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a
carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa
- o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di
subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso
prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in
volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii
senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti
un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo
non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo
credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo
di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,
l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo
salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio
credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il
datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una
sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg.,
l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona
assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
A
proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto
di lavoro, l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
" 2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er
bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber
Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine
Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher
Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten
ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche
Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn
es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass
die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine
rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt,
obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss
(Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B.
vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4.
Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013
l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre
il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps
constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011,
C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de
l'obligation de réduire le dommage”).
Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni
orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne
suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet
égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12
avril 2002) »).
In una
sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag.
9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo
di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le
proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza 8C_211/2014 del
17.
luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226
seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi
dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la
comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio
fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro
creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove
mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il
suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza
per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo
continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che
devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata
richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non
esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga
durata.
In una sentenza 8C_431/2018 del
24.
gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che
aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato
aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
4.2
L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto
impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad
un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di
disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno
(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato
rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando
passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro
(sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24
pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI
presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa
rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave
negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando
l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per
difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per
insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi
intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia
di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei
confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza
non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,
il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo
preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel
settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze
giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra
le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie
pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale
rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le
responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con
quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con
rinvii). (…)”
In una sentenza 8C_79/2019 del 21
maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato
deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già
durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale
l’Alta Corte aveva sottolineato che
" (…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur
pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de
travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige
pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans
délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre
ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b)
In una sentenza 8C_205/2019 del 5
agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato
l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:
" (…)
4.4
Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale
in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha
ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non
gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017,
dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto
esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio
2018.
di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi
superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata
insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità
di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI;
consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il
lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi
oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché
cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto
far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è
relativamente contenuto (art. 16
cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del
credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora
nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di
saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla
tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a
vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni
(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I
284.
e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto
il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.
4.5
In ogni caso, non è dimostrato, né il
ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire
tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una
strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far
valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro
svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può
pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in
definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio
impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”
In una sentenza 8C_408/2020 del 7
ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non aveva commesso una grave
negligenza un assicurato che aveva rivendicato in particolare il versamento del
salario tramite WhatsApp ed il cui ex datore di lavoro aveva richiesto
l’apertura del fallimento.
Al riguardo l’Alta Corte si è
così espressa:
" (…)
5.1
Der Beschwerdeführer rügt, das kantonale
Gericht habe den massgeblichen Sachverhalt rechtsfehlerhaft festgestellt, indem
es nicht berücksichtigt habe, dass die Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 nicht
bloss eine Überschuldungsanzeige gemacht, sondern gleichzeitig um Eröffnung des
Konkurses ersucht habe, was vom Gericht am 6. Dezember 2018 bestätigt und ein
Kostenvorschuss eingefordert worden sei. Diese mangelhafte
Sachverhaltsfeststellung könne zudem entscheidend für den Ausgang des
Verfahrens sein.
Dem ist beizupflichten. Der Beschwerdeführer hat
diesen Umstand schon in seiner Einsprache vom 29. April
2019.
und erneut in seiner vorinstanzlichen Beschwerde unter Beilage der
entsprechenden Unterlagen geltend gemacht. Die Vorinstanz äussert sich in
keiner Weise dazu, obwohl sie ihm in der Folge vorwirft, er habe in den
WhatsApp-Nachrichten nach dem 14. Dezember 2018 mit seinem Arbeitgeber nicht
mehr die ausstehenden Lohnzahlungen, sondern nur noch andere Dinge wie den
Konkurs thematisiert. Diese Ausserachtlassung ist im vorliegenden Kontext
unbegründet und damit als willkürlich und rechtsfehlerhaft im Sinne von Art. 95
lit. a BGG zu bezeichnen. Die rechtliche Beurteilung des vorliegenden Streites
hat somit unter Einbezug der Diskussionen und der Unterlagen über den Verlauf
des Konkurses der Arbeitgeberin zu erfolgen.
5.2
Weiter macht der Beschwerdeführer geltend,
sein Vorgehen sei vergleichbar mit jenem gemäss Urteil 8C_124/2012 vom 27.
August 2012, wo das Verhalten der versicherten Person vom Bundesgericht als
vorbildlich bezeichnet worden sei. Zudem seien WhatsApp-Nachrichten als
rechtsgenüglich zu betrachten, da ansonsten gegen das Legalitätsprinzip (Art. 5
Abs. 1 BV) und gegen das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1
BV) verstossen würde. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei keine Untätigkeit
gegeben, die ein mangelndes Interesse an den Lohnzahlungen manifestieren
würde.
Nach der Rechtsprechung wird von der versicherten
Person nicht verlangt, dass sie sich juristisch fehlerlos verhält; verlangt ist
ein Verhalten, das einem vernünftigen Menschen unter den gegebenen Umständen
des Einzelfalls als selbstverständlich erscheint (vgl. statt vieler ARV 2007 S.
51.
E. 3.2, C 231/06). Im hier zu beurteilenden Fall hatte der Beschwerdeführer
seine Arbeitgeberin schon mehrfach aufgefordert, den ausstehenden Lohn zu
begleichen. Weiter war ihm bekannt, dass seine Arbeitgeberin am 3. Dezember
2018.
eine Überschuldungsanzeige und gleichzeitig das Gesuch um Konkurseröffnung
eingereicht hatte, was vom zuständigen Gericht am 6. Dezember 2018 verbunden
mit der Aufforderung zur Einreichung des Kostenvorschusses bestätigt wurde.
Dass er sich bei dieser Sachlage am 10. und 22. Januar 2019 über den Stand der
Konkursverfahrens erkundigte und nicht explizit die Lohnzahlung forderte, ist
nachvollziehbar. So hat er denn auch, als die Konkurseröffnung weiter auf sich
warten liess, am 13. Februar 2019 die Arbeitgeberin betrieben. Mehr kann von
einem juristischen Laien nicht verlangt werden. Der Beschwerdeführer erfüllt
mit seinem Vorgehen die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht. Daran
ändert nichts, dass die Kommunikation mit der Arbeitgeberin mehrheitlich per
WhatsApp stattfand, anerkennt doch die Rechtsprechung auch telefonische
Nachfragen als Handlungen zur Erfüllung der Schadenminderungspflicht (vgl. etwa
ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E.
4, wo mündliche Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei
telefonischen Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der
Kommunikation belegbar.
Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ
ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.
Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen
Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019)
jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre.
So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach
einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem
unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid
erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte.
Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das
Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch
in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch
interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso
wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom
Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung
als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4).
Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers
kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen
Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”.
Con
giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag.
107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza
grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua
attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto
esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi
prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha
sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il
fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo
coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte,
che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione
finanziaria del datore di lavoro:
" 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der
bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über
die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine
Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder
Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und
die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei,
ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht
erscheinen lassen.
6.2
Dieser
Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung
kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten
nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere
Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht
(BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3).
Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich
alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen
(Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser
Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die
Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”
Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA
38.2022.35
dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid.
2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con
giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.
In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha
ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il
rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento.
In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà
economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di
quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il
licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre
un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in
considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di
questi.
In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era
stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1°
dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018
a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il
14.
gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF
respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per
insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a
interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora
scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019.
Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione
finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte
dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto
luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga
inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando
aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta
Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non
appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il
credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un
insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.
2.2
Nella Prassi LADI II p.ti B35 segg. la Segreteria
di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
" OBBLIGO
DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura
di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario
alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la
cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla
quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato
di ridurre il danno. Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la
persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo
adeguato, nella difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di
ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di
lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto
esecutivo, ecc.) L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto
esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però
dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la
serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene
pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale
non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del
datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il
credito onde evitare di perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle
circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che
l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario. La
cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre
il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro
(soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più
severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di
lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario
non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti
salariali non verranno versati.
ð Giurisprudenza
DTF
8C_682/2009 del 23.10.2009 (Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro
l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il
datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche
se sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06
del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura
immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il
versamento del salario)
TFA C 109/04
del 9.6.2005 (Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il
rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro
ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI)
TFA C 91/01
del 4.9.2001 (Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine
del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio
salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La cassa di disoccupazione non può invece
far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia
contestato la graduatoria (DTF 123 V 75).”.
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023
consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF
8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3
maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del
19.
giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.
4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del
12.
giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10
pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF
8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18
settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.3
Nella presente fattispecie dagli
atti risulta che RI 1 – nata nel 1978, cittadina italiana a beneficio di un
permesso di domicilio “C” (cfr. doc. 88-89 plico 1/2) - ha iniziato a lavorare
in qualità di “50% Assistente Customer Care 50% Aiuto Contabile” presso
la __________ (ora in liquidazione) il 1° luglio 2019 (cfr. doc. 68-69 e 74-75
plico 1/2).
Il
rapporto di lavoro è giunto al termine il 31 ottobre 2021 (cfr. doc. 90 plico
1/2). In data 31 agosto 2021, infatti, l’assicurata è stata licenziata con
effetto al 31 ottobre successivo, con la precisazione che “per tutto il
periodo di preavviso” sarebbe stata esonerata “dal presentarsi in
azienda per svolgere qualsiasi attività lavorativa, fermo restando che per il
medesimo periodo” le sarebbero state “regolarmente corrisposte le
retribuzioni mensili” e che “eventuali vacanze arretrate e non ancora
usufruite” sarebbero state “incluse nel provvedimento di esonero”
(cfr. doc. 90 plico 1/2 ).
Dalla
documentazione in atti, ed innanzitutto dalla domanda di indennità per
insolvenza presentata da RI 1, emerge che l’ultimo stipendio corrisposto
dall’ex datrice di lavoro alla ricorrente (il cui salario mensile ammontava a
fr. 5'200.- lordi) è stato quello del mese di giugno 2021.
L’interessata
ha poi chiesto le indennità per insolvenza in relazione a quanto non
corrispostole per luglio, agosto ed ottobre 2021, nonché a titolo di quota
parte della tredicesima, e lo stipendio per il mese di settembre 2021 le è,
quindi, stato versato (cfr. doc. 74-75 plico 1/2).
Dai
conteggi in atti emerge che sin da (quantomeno) luglio 2021 il salario
corrisposto alla dipendente dall’ex datrice, pari a fr. 5'200.00 lordi, veniva
decurtato – decurtazione definita “arbitraria” dal legale di RI 1 -
nella misura di fr. 1'040.- al mese “per lavoro ridotto” e che alla
ricorrente erano dunque stati corrisposti fr. 3'160.35 netti (cfr. doc. 81-85
plico 1/2). La decurtazione di fr. 1'040.- non risulta, per contro, né dal
conteggio del mese di settembre, in base al quale a RI 1 sarebbero stati
versati fr. 4'113.- netti (cfr. doc. 86 plico 1/2), né da quello inerente il
mese di ottobre, in ragione del quale all’interessata avrebbero dovuto essere
corrisposti tanto il salario di quel mese, quanto la quota parte di
tredicesima, per totali fr. 7'857.75 netti (cfr. doc. 87 plico 1/2).
Nella
propria domanda di indennità per insolvenza, sottoscritta l’8 febbraio 2023, la
ricorrente ha infatti vantato crediti salariali per complessivi fr. 9'937.75
(pari alla somma di 2 x fr. 1'040.- indebitamente decurtatile sia per il mese
di luglio, che per quello di agosto, cui vanno ad aggiungersi fr. 7'858.75 per
il mese di ottobre 2021 e la quota parte della tredicesima; cfr. doc. 74-75
plico 1/2).
Dall’estratto
del Registro di commercio emerge che la __________ (ora in liquidazione) era
attiva nella “ricerca e lo sviluppo, il marketing la produzione, il
commercio all’ingrosso e al dettaglio in Svizzera e all’estero di __________”.
Presidente della società sin dal 2018 è __________. Membri con diritto di firma
individuale della società sono, invece, __________ e __________.
La
società è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decisione
della Pretura del Distretto di __________ del 24 gennaio 2023 (cfr. www.zefix.ch).
In
data 2 marzo 2023, la Cassa ha chiesto alla ricorrente di trasmettere “i
giustificativi attestanti i suoi sforzi per recuperare il salario, dalla dine
del rapporto di lavoro (31.10.2021) al fallimento della società” (cfr. doc.
55.
plico 1/2).
Con
scritto del 9 marzo 2023, il legale di RI 1 ha notificato all’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________ il “credito salariale di CHF 9'763.05
netti oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2022 da quest’ultima vantato nei
confronti della __________ in liquidazione così composto: a) salario di luglio
2021: saldo di CHF 952.65 netti (= CHF 1'040.00 lordi); b) salario di agosto
2021: saldo di 952.65 netti (= CHF 1'040.00 lordi); C) salario di ottobre 2021,
comprensivo della tredicesima e della gratifica: CHF 7'857.75 netti” (cfr.
doc. 54 plico 1/2).
Il
medesimo giorno, l’avv. RA 1 ha comunicato alla Cassa che, come evincibile
dall’istanza di conciliazione del 15 aprile 2019 [recte: 2022] - che ha
contestualmente trasmesso all’amministrazione – il rapporto lavorativo tra l’ex
datrice di lavoro e la qui ricorrente si era interrotto con effetto dal 31
ottobre 1021 dopo che “a voce” era stato comunicato a RI 1 “che la società
aveva difficoltà finanziarie e che si doveva ridurre l’organico”. Il legale
ha precisato che “inizialmente” la sua cliente “non ha proceduto ad
alcun sollecito nei confronti della __________ in quanto i suoi organi le
avevano riferito verbalmente che stavano attraversando un periodo passeggero di
difficoltà finanziaria, che si sarebbe risolto a breve”.
Tuttavia,
“dal momento che, dopo diversi solleciti verbali, le promesse non venivano
mantenute, e che la __________ non dava seguito neppure al sollecito del 1°
aprile 2022 del (…) legale, si è reso necessario l’avvio di una causa,
proceduta dall’obbligatorio tentativo di conciliazione”. Promossa la relativa
istanza, in occasione dell’udienza del 1° luglio 2022, “a mero titolo
transattivo la signora RI 1 ha accettato una liquidazione di CHF 9'533.35 lordi
(CHF 7'857.75 netti), che però non le sono mai stati pagati”.
A
mente dell’avv. RA 1, sarebbe, però, stato “evidente che questo accordo non
ha più validità e che la sua pretesa a titolo di salari non pagati ammonta a
CHF 9'763.05 netti”.
Nei
mesi successivi, ha precisato il legale, “la signora RI 1 non ha più
intrapreso alcun passi nei confronti della __________, in quanto (…) i suoi
organi erano nel frattempo finiti sotto inchiesta nell’ambito di un
procedimento penale e i beni della società erano stati posti sotto sequestro
dal Ministero Pubblico”.
Avendo
insinuato il proprio credito all’Ufficio dei fallimenti di __________, a mente
del patrocinatore, la ricorrente avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per
poter recuperare quanto dovutole (cfr. doc. 44-45 plico 1/2).
Contestualmente,
l’avv. RA 1 ha trasmesso alla Cassa:
-
lo scritto inviato, per conto della sua patrocinata, all’ex datrice di
lavoro di quest’ultima in data 1° aprile 2022, mediante il quale aveva
assegnato alla società un termine scadente l’8 aprile successivo per procedere
al pagamento di fr. 9'763.05, in mancanza del quale sarebbero state “adite
senza ulteriore preavviso le vie legali più opportune a tutela degli interessi
della (…) cliente” (cfr. doc. 46-47 plico 1/2);
-
copia dell’istanza di conciliazione promossa, in assenza di riscontri da
parte della __________ al sollecito del 1° aprile 2022 e sempre per conto della
qui ricorrente, dall’avv. RA 1 il 15 aprile 2022, da cui si evince che la
decurtazione operata, in particolare e per quanto qui ci concerne, sui salari
dei mesi di luglio ed agosto per fr. 1'040.- cadauna sarebbe stata arbitraria,
che la società non aveva dato alcun seguito al sollecito del 1° aprile e che
l’istante chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr.
9'763.05 oltre interessi (cfr. doc. 48-50 del plico 1/2);
-
copia del verbale di conciliazione di data 1° luglio 2022, relativo
all’udienza tenutasi presso la Pretura del Distretto di __________, dal quale
risulta che le parti si sono accordate nel senso che “a totale liquidazione
di ogni e qualsiasi reciproca pretesa derivante dal contratto di lavoro dell’11
aprile 2019 (Doc. B), __________ corrisponderà a RI 1 l’importo di CHF 9'533.35
lordi (CHF 7'857.75 netti) oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2022” (cfr.
doc. 51-52 plico 1/2).
Con
decisione del 5 aprile 2023, la Cassa ha negato alla qui ricorrente il diritto
a percepire le indennità per insolvenza richieste da RI 1 ritenuto che la
medesima “ha terminato il lavoro in data 31 ottobre 2021 e ha sollecitato il
datore di lavoro, per iscritto e tramite il suo rappresentante legale,
unicamente in data 1° aprile 2022. Considerato il tempo trascorso tra la fine
del rapporto di lavoro e il primo scritto di sollecito alla società la Cassa
ritiene che lei non abbia ottemperato i suoi obblighi di ridurre il danno
previsto dall’art. 55 LADI” (cfr. doc. 41-43 plico 1/2).
Contro
questa decisione, il legale della ricorrente ha presentato tempestiva
opposizione, facendo valere argomenti sostanzialmente poi ripresi in sede
ricorsuale (cfr. doc. 29-31 plico 1/2).
In
allegato al proprio gravame, l’avv. RA 1 ha, in particolare, prodotto la
dichiarazione sottoscritta da __________ in data 28 aprile 2023, dalla quale
emerge, in particolare, quanto segue:
" (…) A
causa di un’improvvisa e importante mancanza di liquidità, la __________ si è
suo malgrado vista costretta a notificare ad alcuni dipendenti la disdetta del
rapporto di lavoro. Tra essi figurava la signora RI 1, il cui rapporto di
lavoro è terminato con effetto al 31 ottobre 2021. Gli scoperti salariali che
la concernevano ammontavano a complessivi CHF 11'635.35 lordi, equivalenti a
CHF 9'763.05 netti (segnatamente saldo salario di luglio 2021, saldo salario di
agosto 2021 e salario di ottobre 2021, comprensivi di 13a mensilità).
Confermo che a far tempo dal mese di
novembre 2021 ho ripetutamente rassicurato verbalmente la signora RI 1 in
merito al fatto che la __________ stava attraversando una fase transitoria di
mancanza di liquidità, che si sarebbe risolta nei mesi successivi, con il
pagamento integrale degli scoperti salariali di tutti i dipendenti.
La signora RI 1 mi ha contattato a scadenze
regolari per sollecitare il pagamento, ed io, che ero certo nella ripresa della
società, l’ho sempre concretamente rassicurata, nel senso che la società era
fondamentalmente solida.
Comunque, non essendo avvenuto il pagamento
di quanto dovuto a favore della signora RI 1 a fine marzo 2022 le dissi che se
per sua tranquillità avesse voluto dare avvio ad una causa nei confronti della
società, non mi sarei comunque opposto alle sue richieste.
È stato così che a metà aprile 2022 la
signora RI 1 ha inoltrato l’istanza di conciliazione presso la Pretura di __________,
con la quale ha chiesto il pagamento di CHF 9'763.05, oltre interessi.
In occasione dell’udienza di conciliazione
del 1° luglio 2022, le parti sono giunte ad un’intesa. Anche in quell’occasione
ho chiesto alla signora RI 1 di pazientare, il credito riconosciuto in
conciliazione (che è parificabile ad una sentenza), sarebbe stato onorato non
appena possibile.
Infatti nel mese di maggio del 2022 il
capitale azionario è stato portato da CHF 100'000.00 a CHF 1'000'000.00 e si
prospettava una ripresa; purtroppo, praticamente in contemporanea con l’aumento
di capitale, è stato aperto un procedimento penale nei confronti di terze persone
che ha toccato anche il sottoscritto e gli organi della __________, con la
conseguenza che la società è stata messa sotto sequestro, con il blocco delle
attività, decretandone così nel mese di gennaio 2023 l’ineluttabile fallimento.
In occasione dell’udienza del 1° luglio
2022.
confidavo ancora che il procedimento penale si sarebbe concluso
positivamente e, a breve, con il dissequestro dei beni della società.
Con l’apertura della procedura di
fallimento, il vecchio organo amministrativo della società è decaduto.
Nonostante avessimo più volte richiesto alla Procura di __________
l’autorizzazione a cedere alcuni asset aziendali per far fronte alle
obbligazioni più urgenti (tra le quali gli stipendi) non abbiamo mai ricevuto
risposta positiva.
Ritengo che, data la specificità degli
impianti / asset che verranno ceduti presumibilmente per asta pubblica, il
valore che se ne ricaverà non sarà sufficiente a far fronte a tutte le
obbligazioni della società. Alla luce di quanto precede, ribadisco che le mie
rassicurazioni di pagamento dello scoperto salariale fatte alla signora RI 1
erano concrete e fondate” (cfr. doc. 36-37 plico 1/2).
Con decisione su opposizione del
2.
giugno 2023, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.), respinto
l’opposizione interposta dalla ricorrente contro il provvedimento del 5 aprile
precedente.
Nell’ambito della procedura
ricorsuale, la Cassa ha versato agli atti una serie di articoli di giornale dai
quali emerge, in buona sostanza, che in Italia sarebbe pendente un procedimento
penale nei confronti di un soggetto che, di concerto con un commercialista, “avrebbe
nascosto all’estero almeno 10 milioni di euro, parte di false fatture per 104
milioni”, laddove, indicano sempre gli articoli prodotti
dall’amministrazione, “una porzione del capitale proveniente dalla frode
fiscale sarebbe stato reimpiegato nello sviluppo di un altro progetto
industriale. Si tratterebbe di __________, dedicata alla realizzazione di
macchinari per la produzione di __________, gestita, di fatto” dal medesimo
soggetto.
In particolare, poi,
dall’articolo apparso sul quotidiano __________ il __________ 2022, prodotto
dall’amministrazione quale all. 6 al doc. XI, emerge quanto segue:
"
__________
” (cfr. all. a doc. XI)
Davanti a questa Corte, il legale
della ricorrente, a conferma del fatto che nel corso del mese di ottobre 2021
la medesima avrebbe fruito dei giorni di ferie non ancora goduti e che quindi
le spetterebbero le indennità per insolvenza anche per quel mese (non potendosi
a suo dire tale periodo equiparare ad un mese in cui l’assicurata non ha
fornito alcuna prestazione lavorativa), il legale ha trasmesso una mail di data
19.
ottobre 2023, dalla quale emerge che, su richiesta di RI 1, __________ le ha
inoltrato “l’email con cui avevo trasmesso alla società le ferie dei
dipendenti maturate al” 31 agosto 2021. Trattasi di una mail che la stessa ______,
avente quale oggetto “ferie arretrate personale”. Il preteso allegato
consiste in una tabella denominata “FERIE RI 1”, dalla quale emerge che
il “saldo ferie da godere al 31.08.2021” della ricorrente era di 31.5
giorni (cfr. all. a doc. XIII).
Giova rilevare che dalla
documentazione in atti costituente il “plico 2/2” si evince che altri ex
dipendenti della __________, non essendo stati retribuiti come avrebbe dovuto
essere il caso, hanno, d’un lato, chiesto l’erogazione di prestazioni LADI, e,
d’altro lato, si sono anch’essi rivolti alla Pretura di __________ mediante
istanze di conciliazione, parimenti culminate con transazioni che, non onorate
da parte dell’ex datrice di lavoro, li hanno poi visti costretti ad inoltrare,
nell’ottobre 2022, istanza di fallimento nei confronti della società.
2.4
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA
ritiene che gli sforzi compiuti da RI 1 per ottenere quanto dovutogli dalla __________
(ora in liquidazione) a titolo di salari per i mesi di luglio, agosto ed
ottobre 2021, oltre che di quota parte della tredicesima, vadano considerate insufficienti
e che quindi la Cassa abbia correttamente negato alla ricorrente il diritto
all’indennità per insolvenza.
Al riguardo va ricordato che la
giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure
possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2 aprile
2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006;
“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage”) il più presto
possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre
2005).
L’assicurato,
dunque, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma
semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente
il saldo scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4.,
pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.2.).
La giurisprudenza federale ha pure sottolineato che
gli sforzi per recuperare il salario devono essere
effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei
confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse
(cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21
aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021
ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).
Inoltre è utile evidenziare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il
danno esiste anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro
quando il datore di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il
dipendente può aspettarsi di subire una perdita.
L’obbligo
di diminuire il danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego
venga sciolto non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo
successivo alla disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono
essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario
precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso
dall’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12
aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid.
2.4.).
Nel caso concreto, giova
innanzitutto rilevare che all’assicurata i salari venivano corrisposti dall’ex
datrice di lavoro in maniera parziale (o meglio, “indebitamente decurtati”)
già dal mese di luglio 2021 (cfr. supra consid. 1.5., 1.6. e 2.3.).
Per il saldo dei salari di luglio
ed agosto 2021, la ricorrente, quantomeno sino a dopo il termine del rapporto
di lavoro, non ha, però, preteso alcunché dalla società, nemmeno in forma
orale, ritenuto come le “promesse” di pagamento di quanto le spettava da parte
del presidente della __________ sono state attestate dal presidente della
società (peraltro con dichiarazioni di un anno e mezzo posteriori ai fatti)
unicamente per il periodo da novembre 2021, in avanti (“a far tempo dal mese
di novembre 2021 ho ripetutamente rassicurato verbalmente la signora RI 1 in
merito al fatto che la __________ stava attraversando una fase transitoria di
mancanza di liquidità, che si sarebbe risolta nei mesi successivi, con il
pagamento integrale degli scoperti salariali di tutti i dipendenti”; cfr.
supra consid. 2.3.).
In relazione al saldo dei salari
di luglio ed agosto 2021, quindi, RI 1 si è attivata concretamente, con un
sollecito scritto nei confronti dell’ex datrice, solo nell’aprile 2022 (cfr.
supra consid. 2.3.), e meglio oltre otto, rispettivamente sette, mesi dopo
rispetto a quando avrebbe dovuto ricevere anche la porzione dei salari mensili
che, per giunta, indebitamente le era stata decurtata.
Anche
e già in considerazione del mancato/parziale/ritardato versamento del salario
durante il rapporto di lavoro, secondo questo Tribunale il periodo atteso da RI
1.
prima di attivarsi concretamente nei confronti della società, appare troppo
lungo (cfr. STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; DLA 2020 Nr. 22 pag. 69-70; DLA
2020.
Nr. 15 pag. 393-396 consid. 5.1 in fine; SVR 2014 ALV Nr. 4 e l’ulteriore
giurisprudenza federale esposta al consid. 2.2).
Più in generale, e quindi anche
per il mancato pagamento dello stipendio del mese di ottobre 2021,
rispettivamente, della quota parte della tredicesima, e per il periodo
intercorso tra la fine del rapporto di lavoro ed il sollecito del 1° aprile 2022,
il TCA rammenta, innanzitutto, che gli
interventi verbali non sono, di principio, sufficienti per adempiere
all’obbligo di ridurre il danno ex art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STF 8C_573/2017
del 18 ottobre 2017; STF 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 consid. 6; STFA C 145/03 del 2 settembre 2003 consid. 2.3.).
Ne
consegue che quanto attestato con dichiarazione del 28 aprile 2023 dal
presidente dell’ex datrice di lavoro della ricorrente - ad un anno e mezzo
dalla fine del rapporto di lavoro, dopo una transazione raggiunta in sede di
conciliazione non ottemperata e su richiesta del legale della ex dipendente -,
nel senso di avere “a far tempo dal mese di novembre 2021 (…)
ripetutamente rassicurato verbalmente la signora RI 1 in merito al fatto che la
__________ stava attraversando una fase transitoria di mancanza di liquidità,
che si sarebbe risolta nei mesi successivi, con il pagamento integrale degli
scoperti salariali di tutti i dipendenti”, e quindi circa le rassicurazioni
verbali ricevute da RI 1 tra novembre 2021 e marzo 2022, non basta a
soccorrerne la posizione.
Proprio
in relazione a quanto sottoscritto a fine aprile 2023 da __________, questa
Corte rileva che sebbene ora, in sede ricorsuale (come già aveva fatto
opponendosi al provvedimento della Cassa del 5 aprile scorso), la ricorrente si
appelli alla dichiarazione del presidente della ex datrice di lavoro, a pretesa
conferma della concretezza delle rassicurazioni fornitele dal medesimo ed al
rapporto di fiducia che intercorreva con la società, facendo valere che “a
suggello di quanto promesso, è stato dato avvio alla procedura di conciliazione
presso la Pretura di __________, che è sfociata nell’accordo del 1° luglio 2022
(a riprova delle concrete delle rassicurazioni)” (cfr. supra
consid. 1.2.), la parte ricorrente era di diverso avviso quando, il 9 marzo
2023, quindi prima di richiedere al presidente della __________ di
sottoscrivere la dichiarazione di fine aprile 2023, ha fornito riscontro alla
richiesta della Cassa di comprovare gli sforzi intrapresi per pretendere il
versamento di quanto dovuto.
In
quell’occasione, infatti, l’insorgente aveva fatto valere che “dal momento
che, dopo diversi solleciti verbali, le promesse non venivano mantenute, e che
la __________ non dava seguito neppure al sollecito del 1° aprile 2022 del (…)
legale, si è reso necessario l’avvio di una causa, proceduta dall’obbligatorio
tentativo di conciliazione”, in conseguenza del quale, “a mero titolo
transattivo la signora RI 1 ha accettato una liquidazione di CHF 9'533.35 lordi
(CHF 7'857.75 netti), che però non le sono mai stati pagati” (cfr. doc.
44-45 plico 1/2).
Si
noti, peraltro, che se ora la parte ricorrente pretende (come del resto prevede
l’art. 208 cpv. 2 CPC) che la transazione cui le parti sono giunte in occasione
dell’udienza di conciliazione del 1° luglio 2022 “corrisponde ad una
sentenza passata in giudicato”, sempre il 9 marzo scorso faceva, invece,
valere (con ogni probabilità poiché quanto transato non corrispondeva
all’integralità di quanto richiesto dalla sua assistita) come ciò non potesse
essere il caso, ritenuto che, a suo dire, a quel momento, era “evidente che
questo accordo non ha più validità e che la sua [ndr: si RI 1] pretesa a
titolo di salari non pagati ammonta a CHF 9'763.05 netti” (cfr. doc. 44-45
plico 1/2) e supra consid. 2.3.).
Nemmeno
può essere ignorato il fatto che la ricorrente era attiva in seno alla società
anche come aiuto contabile, di modo che, se da una parte ella aveva di
principio conoscenza della situazione finanziaria difficile che l’ex datrice
stava attraversando senza nemmeno abbisognare di ragguagli verbali in merito
(comunque fornitile al più tardi al momento del licenziamento), d’altra parte
della pretesa concretezza delle rassicurazioni ricevute dal mese di novembre 2021,
RI 1 non aveva alcun riscontro, disponendo della semplice parola del presidente
di quella stessa società che indebitamente le aveva già decurtato gli stipendi
di luglio ed agosto 2021. Decurtazioni che, peraltro e come risulta dai
conteggi salariali mensili in atti (cfr. supra consid. 2.3.) non
corrispondevano, per esempio, al non avere versato alla dipendente
integralmente il salario dovuto, oppure all’averle corrisposto degli anticipi
senza poi provvedere al saldo, ma che in poche parole non avevano ragione
d’essere, che erano, come il legale della stessa RI 1 indica, state effettuate
“arbitrariamente” (cfr. supra consid. 1.6.).
Tale
circostanza, unitamente al deteriorarsi della situazione finanziaria della
società, per la ricorrente avrebbe dovuto costituire ben più di un semplice
campanello d’allarme, già durante il rapporto di lavoro, ma a maggior ragione
successivamente ed avrebbe dovuto indurla ad agire immediatamente e con
incisività nei confronti della __________.
È, però, stato solo ad aprile
2022.
che la ricorrente, dopo cinque mesi di promesse non seguite da fatti
concreti, ha, dapprima, sollecitato l’ex datrice di lavoro (dalla quale non ha
ottenuto alcun riscontro) al pagamento di quanto ancora dovutole e poi, in
assenza di riscontri, promosso istanza di conciliazione in Pretura.
Per cinque mesi dalla fine del
rapporto lavorativo che la legava alla società, quindi, RI 1 non ha agito
concretamente a tutela dei propri interessi sebbene la possibilità di non
vedere saldati i propri crediti salariali fosse, questa sì, concreta.
Non ne soccorrono la posizione,
né ne rendono meno tardivo l’agire, l’esito transattivo della conciliazione
(peraltro intervenuto, sì, dopo l’aumento di capitale sociale, ma anche
successivamente all’attivarsi del Ministero Pubblico nei confronti dei vertici
societari per questioni penali già note e riportate dalla cronaca locale), o
l’insinuazione del credito nell’ambito, peraltro, di una procedura di
fallimento che altri ex dipendenti avevano avviato (cfr. supra consid. 2.3.),
né il fatto che sette mesi dopo la fine del rapporto di lavoro e
successivamente all’istanza di conciliazione della ricorrente il capitale
sociale sia stato aumentato; intervento, questo, che peraltro, dal profilo del
saldo delle pretese salariali degli ex dipendenti, si è dimostrato vano.
Inoltre,
e con particolare riferimento alla censura ricorsuale secondo cui l’avere agito
nelle modalità intraprese dalla ricorrente solamente ad aprile 2022 non avrebbe
pregiudicato il recupero dei crediti salariali, va pure ricordato che,
conformemente alla giurisprudenza federale, non spetta alla persona assicurata
decidere se ulteriori passi volti alla realizzazione delle pretese salariali
potrebbero avere successo oppure no. Essa è invece tenuta a intraprendere tutto
ciò che è da lei ragionevolmente esigibile per salvaguardare il diritto al
salario (cfr. DLA 2020 Nr. 22 consid. 2 e consid. 5.2).
Questo
Tribunale ritiene così che l’assicurata abbia commesso una negligenza grave in
relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al
riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto
2021; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014;
STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA
38.2010.25
del 14 dicembre 2010).
La
decisione su opposizione del 2 giugno 2023 deve pertanto essere confermata.
Alla
luce di quanto precede e dovendole comunque essere negato il diritto alle
indennità per insolvenza, può in concreto rimanere aperta la questione a sapere
se nel mese di ottobre 2021 l’assicurata usufruisse, o meno, delle ferie
arretrate.
In
proposito, questa Corte si limita ad osservare che, in ogni caso, dalla
documentazione versata agli atti dal suo legale emerge unicamente che al 31
agosto 2021 RI 1 aveva ancora 31.5 giorni di ferie da godere, ma non quando di
questi giorni ella avrebbe, poi, effettivamente beneficiato: se integralmente
in settembre (mese per il quale il salario le è stato versato in toto) ed in
parte in ottobre, se parzialmente a settembre e parzialmente ad ottobre, se per
tutto ottobre e per parte di settembre.
In
ogni caso, e per i motivi suesposti, la ricorrente non ha comunque diritto a
percepire le indennità per insolvenza.
2.5
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima
data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nella presente fattispecie, trattandosi di
prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.57
del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid.
2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7
febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti