38.2023.4
Rettamente negate a ditta attiva nell'ambito di articoli per la casa ILR per il mese di 11/2022 a favore di dipendenti del settore "produzione". Riduz. lavoro non connessa a pandemia o guerra Ucraina, né ad aumento costo materie prime ed energia. Inoltre CH ed Europa non in recessione vera e propria
2 maggio 2023Italiano60 min
ha pure osservato che, come numerose fabbriche di casalinghi, tutti i suoi quattro
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2023.4
rs
Lugano
2 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16
gennaio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
30 novembre 2022 emanata da
Sezione del lavoro, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione
contro la disoccupazione
ritenuto in
fatto
1.1. Il 6
ottobre 2022 la RI 1 di __________, il __________ (cfr. doc. 4/1: estratto RC
anche reperibile al sito www.zefix.ch),
alla quale è stato riconosciuto dalla Sezione del lavoro il diritto a indennità
per lavoro ridotto per i periodi 16 marzo - 15 settembre 2020, 1° novembre 2021
- 31 gennaio 2022, 1° febbraio - 30 aprile 2022 e 1° maggio - 31 luglio 2022 e
1° agosto - 30 ottobre 2022 (cfr. doc. 1), ha inoltrato un nuovo preannuncio di
lavoro ridotto per il lasso di tempo novembre 2022 - gennaio 2023 (cfr. doc.
4).
Dal relativo Formulario di preannuncio
si evince, da un lato, che la perdita di lavoro probabile è del 60% per i 10
dipendenti (sui 56 dell’azienda, tutti al beneficio di contratti durata
indeterminata) del settore d’esercizio “produzione” (cfr. doc. 4 pti. 1, 2, 3),
dall’altro, che quale motivo è stato indicato che persisteva il rallentamento
degli ordini di entrata dei principali clienti esteri della società. In
relazione alle ragioni per le quali, secondo la ditta, la perdita di lavoro è
solo temporanea, la RI 1 ha indicato che “i nostri clienti principali in __________,
__________ e __________ sono ditte del nostro gruppo che non ordinano ad altri
e non hanno subito deferenziamenti dovuti all’offerta non adeguata come articoli
o come prezzi. Purtroppo la crisi continua e si spera che la guerra in atto non
peggiori la situazione. In particolare dopo l’aumento incredibile delle materie
prime (anche oltre il raddoppio) bisogna ora affrontare l’aumento del costo
dell’energia che è ancor più preoccupante” (cfr. allegato a doc. 4 risposte
p.ti 10, 11 e 12).
1.2. Con
decisione del 13 ottobre 2022 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione
nel senso che il diritto all’indennità per lavoro ridotto non è stato
riconosciuto per i mesi da novembre 2022 a gennaio 2023, poiché, essendo le
cause della riduzione di lavoro prevista, malgrado la loro possibile intensità
sull’occupazione della manodopera, da ascrivere a circostanze rientranti nel
normale rischio aziendale del datore di lavoro, la perdita di lavoro non è
computabile (cfr. doc. 5).
1.3. Contro il
provvedimento del 13 ottobre 2022 la RI 1, il 19 ottobre 2022, ha interposto tempestiva
opposizione, chiedendo di accettare la domanda di lavoro ridotto per il periodo
novembre 2022 - gennaio 2023 e asserendo di essere una piccola multinazionale
nata a __________ nel 1945 con filiali, fondate per evitare il rischio di avere
un importatore unico, nelle seguenti nazioni __________, come pure di
raggiungere con tale organizzazione quasi 6000 clienti. È stato sottolineato che
dopo la pandemia e i relativi confinamenti vi è stata un’importante ripresa del
lavoro sino all’autunno 2021, mentre in seguito è iniziata una recessione
importante che dura ancora e riguarda i beni durevoli del tipo prodotto dalla
società. L’azienda ha precisato, da un lato, che i suoi clienti dettaglianti,
ovunque in Europa, stanno subendo cali di venduto nel suo settore. Dall’altro,
che la diminuzione di ordini non dipende dall’aumento dei costi delle materie
prime o dell’energia, non essendo stati praticati incrementi di prezzo a
seguito degli importanti picchi delle materie prime avvenuti dopo l’invasione
dell’Ucraina, tuttavia l’aumento delle materie prime e dell’energia si sente
sul mercato indipendentemente dalla sua politica dei prezzi: se il consumatore
europeo deve pagare di più il pane o la corrente cerca sicuramente di contenere
le spese non investendo in articoli non primari. La crisi di venduto dei beni
del suo tipo deriva così dalla riduzione di vendite dei suoi clienti sia nei
punti vendita tradizionali sia online. Ad esempio “RI 1 produce a __________
oltre 1'000'000 di colini che invia nei punti logistici RI 1 in Europa. Per es.
nel caso __________ i ns collaboratori sono in grado di raggiungere i numerosi
punti vendita dove sono esposti i ns. articoli. Se i ganci nei punti vendita
rimangono pieni per calo di venduto i ns. collaboratori non possono appendervi
nuovi colini. Conseguenza: il dettagliante non ci dà un nuovo ordine.
Conseguentemente RI 1 __________ non passa un nuovo ordine a __________”.
La SA
ha, altresì, affermato che la diminuzione di venduto in relazione ai suoi tipi
di articolo da parte dei suoi cinque principali clienti in Svizzera è stata, dal
30 settembre 2021 al 30 settembre 2022, del 29% presso __________, del 12%
presso __________, del 22% presso __________, del 13% presso __________ e del
27% presso __________.
L’azienda
sostiene poi che è molto difficile trovare nuovi clienti di dimensione
sufficiente ad annullare la riduzione di venduto degli articoli prodotti a __________,
visto che fornisce già le maggiori catene di dettaglianti europei, ma che è
meglio agire con l’introduzione sul mercato di nuovi articoli da aggiungere a
quelli esistenti, come sta facendo il suo servizio marketing. È stato
specificato che annualmente vengono lanciati un centinaio di nuovi articoli e
che il gruppo RI 1 è tra i primi tre produttori europei di piccoli articoli da
cucina, è il primo produttore europeo di salvaspazio in filo di ferro ed è tra
Fatti
i primi cinque produttori europei per gli articoli relativi alla cura della
biancheria.
È
stato aggiunto che procede anche con offerte a prezzi ridotti e che quando è
possibile sposta gli operai produttivi alla logistica o alla manutenzione.
L’azienda
ha pure osservato che, come numerose fabbriche di casalinghi, tutti i suoi quattro
centri di produzione stanno soffrendo: “in __________ le ns. 2 fabbriche
sono in Cassa integrazione ed in __________ abbiamo eliminato 2 ore di
straordinario giornaliero ed il lavoro del sabato causa calo ordini.”
La
reclamante ha puntualizzato che nemmeno l’aumento del franco, con cui convive
da tempo, ha avuto influenza sulla sua situazione attuale, che esporta in Euro
e che non ha aumentato i prezzi a seguito della svalutazione dell’Euro, della
quale risentirà, analogamente all’incremento del prezzo delle materie prime,
nel bilancio in quanto rischio imprenditoriale (cfr. doc. 6).
1.4. Con decisione su opposizione del 30
novembre 2022 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del 13
ottobre 2022, motivando come segue:
"
(…) Nel caso concreto l’azienda, oltre a non avere prodotto alcuna
concreta garanzia della ripresa dell'attività a breve termine, disattendendo
dunque il presupposto della temporaneità, ha addotto dei motivi a
sostegno della perdita di lavoro che non sono imprevedibili e straordinari, per
i seguenti motivi.
Come indicato al p.to 3. i motivi
addotti dall'interessata sono essenzialmente gli stessi dei precedenti
preannunci, sia per quanto riguarda quelli del 1° termine quadro che quelli del
termine quadro in corso. Già solo per questo motivo non è più possibile
ritenere la perdita di lavoro invocata imprevedibile e straordinaria.
ln merito al calo degli ordini dovuto
alla recessione che colpisce i clienti europei, se in un primo momento, poteva
essere considerato improvviso e straordinario, questo non è più possibile
ammetterlo a distanza di più di un anno dall'inizio del lavoro ridotto (1.
novembre 2021). La perdita di lavoro che ne sarebbe la conseguenza non può più
quindi essere ritenuta imprevedibile e straordinaria. Anche il fatto che i
rincari delle materie prime e dell'energia spingono i consumatori a spendere i
propri soldi in beni di prima necessità, piuttosto che in beni cosiddetti
durevoli, rientra nel normale rischio aziendale.
Anche la strategia di marketing
adottata dall’interessata, segnatamente offerta di nuovi prodotti e
realizzazione di nuovi progetti, richiede del tempo affinché i consumatori si
orientino verso le novità, lo stesso vale per i nuovi progetti e questo fa
parte del normale rischio aziendale.
5.
In conclusione, sebbene la ditta in
parola, con il provvedimento richiesto, appaia adoperarsi per preservare il
personale, non emergono circostanze straordinarie. I motivi invocati quale
causa della perdita di lavoro nel periodo in questione sono pertanto da ascrivere
a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale, per cui la perdita di
lavoro invocata, indipendentemente dalla cifra d’affari realizzata, non è
computabile (cfr. STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009, consid. 2.6. con
relativi riferimenti).” (Doc. B pag. 3-4)
1.5. Contro la
decisione su opposizione del 30 novembre 2022 la RI 1, rappresentata dall’avv. __________
dello Studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale
ha chiesto la modifica della stessa nel senso di riconoscerle il lavoro ridotto
per il solo mese di novembre 2022, in quanto nel frattempo, a seguito della
decisione su opposizione, i lavoratori sono stati chiamati sul posto di lavoro
pur non lavorando a regime.
A
sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha addotto che la perdita di
lavoro è computabile, poiché temporanea e da ascrivere a motivi eccezionali e
improvvisi, come pure che l’azienda ha fatto tutto quanto in suo potere per far
fronte alla situazione. È stato, altresì, rilevato:
"
(…) Il riferimento alla pandemia legata al Covid-19, sebbene già
utilizzato in precedenza è senz'altro sostenibile tutt'oggi per i motivi
seguenti.
Il 2020 ha vissuto un importante
fenomeno di interruzione delle vendite noto, e dovuto alle chiusure e decisioni
di Autorità volte ad arginare la pandemia. Nell'autunno del 2020, in previsione
di una prossima forte richiesta e alla necessità dei dettaglianti di riempire i
magazzini, la ricorrente ha registrato un'importate aumento di ordini.
Questo trend è perdurato fino alla fine
dell'estate del 2021: i dettaglianti si sono infatti trovati in overstock con
riferimento ai beni fabbricati e forniti dalla ricorrente e hanno interrotto le
ordinazioni. Di fatto le previsioni sono state improvvisamente disattese.
Ad aggiungersi alle conseguenze della
pandemia, è infatti arrivata la guerra in Ucraina e successivamente ancora la
crisi energetica, circostanze queste tutte straordinarie ed eccezionali che si
sono inserite in una situazione già compromessa dalla pandemia. Si tratta di
circostanze che la ricorrente non poteva prevedere. D'altro canto, come verrà
dettagliato in seguito, la ricorrente ha preso tutte le misure che si
imponevano per far fronte a tali circostanze eccezionali che non hanno quindi
avuto principalmente un impatto diretto sulla ricorrente (non avendo ella
aumentato i prezzi dei prodotti) ma indiretto e comunque significativo: il
consumatore ha infatti smesso di acquistare beni di consumo durevoli per far
fronte all'aumento delle spese delle materie prime e dell'energia. Gli ordini
sono pertanto diminuiti drasticamente.
L'interruzione degli ordini,
motivazione che la ricorrente ha già utilizzato per giustificare precedenti
preannunci, rimane attuale e non prevedibile per motivi nuovi che vanno ad
aggiungersi ai vecchi. Le conseguenze della pandemia (elemento vecchio)
influenzate dalle conseguenze della guerra e della crisi energetica (elemento
nuovo) comporta la nascita di un nuovo motivo derivante dalla pandemia stessa.
Come verrà precisato in seguito, la
ricorrente ha preso tutte le misure che si imponevano per far fronte alle
conseguenze della (sola) pandemia, misure che non sono state sufficienti a
fronte di successivi eventi straordinari e imprevedibili che si sono sommati
alla pandemia: la Guerra in Ucraina e l'aumento drastico del costo delle
materie prime con conseguente calo drastico della domanda, e la crisi
energetica che ha successivamente e ulteriormente aggravato il problema del
costo delle materie prime, e della domanda.
Su tale aspetto pertanto, va
riconosciuto che nel settore in cui opera la ricorrente, i recenti eventi
straordinari (guerra e crisi energetica) hanno aggravato inaspettatamente una
situazione già precaria nei confronti della quale la ricorrente aveva preso tutte
le misure che si imponevano.” (Doc. I pag. 7-8)
L’avv.
__________, per conto dell’insorgente, ha poi evidenziato che la perdita di
lavoro non poteva essere evitata e a proposito delle misure adottate dal datore
di lavoro ha asserito:
"
(…) Malgrado l’aumento del costo delle materie prime, la RI 1 non ha
aumentato i prezzi: ciò ha senz'altro contribuito, malgrado le difficoltà, a
mantenere l'azienda competitiva sul mercato e ha ridotto al minimo il rischio
di perdita di clientela, aumentando al massimo le possibilità di nuove
acquisizioni (Doc. E).
I prezzi non sono stati aumentati
nemmeno successivamente, con la svalutazione dell'Euro: la RI 1 vende in Euro
ma ha nondimeno deciso, per far fronte alla situazione di mantenere i prezzi
invariati (Doc. F).
Contrariamente a quanto è stato
rilevato nell'ambito della procedura dalla Sezione del lavoro, la ricorrente ha
continuato assiduamente a portare avanti trattative per la conclusione di nuovi
ordini e non si è solamente concentrata sulla fabbricazione di nuovi prodotti.
La ricorrente è fornitore già oggi
delle più importanti catene: la ricerca di nuovi clienti viene effettuata
giornalmente attraverso l'intervento di 100 agenti impiegati a tal fine, ma
certamente non può essere l'unica strategia e nemmeno la più importante che
un'azienda come la ricorrente può adottare per far fronte alle situazioni
eccezionali con cui è confrontata.
D'altro canto, la strategia aziendale
adottata, ovvero quella volta ad implementare l'assortimento, ha permesso la
creazione di 5 nuovi articoli, 3 dei quali saranno funzionali già da marzo
2023, circostanza che permetterà di dichiarare la fine della perdita di lavoro
e la necessità di richiedere le indennità per lavoro ridotto.
Concretamente quindi, non avendo
aumentato i prezzi malgrado il drastico aumento del costo delle materie prime,
non avendoli aumentati nemmeno a seguito della forte svalutazione dell'euro,
avendo continuato a ricercare nuovi clienti e avendo ampliato l'assortimento
per facilitare la ripresa, la RI 1 ha preso tutte le misure che poteva prendere
per far fronte alla situazione inaspettata ed eccezionale che incide sul lavoro
aziendale. (…)” (Doc. I Pag. 8)
1.6. Il 21
febbraio 2023 la Sezione del lavoro, dopo aver ottenuto una proroga del
relativo termine (cfr. doc. III; IV), ha presentato la risposta di causa, in
cui ha postulato la reiezione dell’impugnativa, precisando che il diritto alle
indennità per lavoro ridotto è stato negato non perché la perdita di lavoro
fosse evitabile, bensì poiché i motivi addotti dalla ricorrente rientrano nel
normale rischio aziendale.
L’amministrazione,
inoltre, ha segnatamente osservato:
"
(…) L’azienda ritiene che, oltre alla pandemia, vi sarebbero altri due
motivi straordinari ed imprevedibili e meglio la guerra in Ucraina e la crisi
energetica che giustificherebbero il riconoscimento dell'indennità in parola.
Tale tesi non può essere condivisa, in quanto la pandemia, a distanza di quasi
3 anni dal suo inizio non può più dirsi straordinaria, inoltre la ricorrente
non ha comprovato in che modo il precitato conflitto e la crisi energetica
avrebbero compromesso ulteriormente la situazione. Infatti, il semplice
riferimento all'aumento dei prezzi dell'energia non è di norma sufficiente per
poter beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto (cfr. Scheda informativa
per le aziende, Indennità per lavoro ridotto nell'ambito dell'attuale
situazione di penuria energetica: scheda informativa per le aziende,
Assicurazione contro la disoccupazione (AD), novembre 2022, pubblicata in:
lavoro.swiss). (…)” (Doc. V pag. 2)
1.7. Il 22 febbraio 2023 il presidente del
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione
di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia negato alla RI 1 il
diritto alle indennità per lavoro ridotto per il mese di novembre 2022 a favore
dei dipendenti attivi nel settore “produzione”.
2.2. I presupposti del diritto
all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede
esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse
positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere
beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono
enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo
normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno
diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione
all'assicurazione contro
la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile
(art. 32);
c. il rapporto
di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in
vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al
cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale
a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono
essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è
dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per
cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori
dell’azienda.”
Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI
stabilisce che;
" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore
la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle
autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi,
prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e
stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa
cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al riguardo l’art. 51 OADI precisa
quanto segue:
" 1 Le
perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze
non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non
può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o
rendere un terzo responsabile del danno.
2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile
se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di
esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura
delle vie d’accesso;
d. interruzioni di
lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3 La perdita di lavoro non è computabile se i
provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di
lavoro è responsabile.
4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è
computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il
datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché
l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto
dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di
rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che
non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più
difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze
eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF
8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
Secondo l’art. 32 cpv. 4 LADI il Consiglio federale
disciplina a quali condizioni un settore d’esercizio è parificato a un’azienda.
L’art.
52 OADI, in relazione al settore d’esercizio, enuncia:
"
1 Un settore
d’esercizio è parificato ad un’azienda se costituisce un’unità organica
provvista di personale e di mezzi tecnici propri la quale:
a. dipende da una direzione autonoma in
seno all’azienda, oppure
b. fornisce prestazioni che potrebbero
essere fornite ed offerte sul mercato da aziende autonome.
Considerandi
2.
Il
datore di lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore
d’esercizio, deve presentare un organigramma del complesso dell’azienda.”
L’art. 33 LADI enuncia:
" (…)
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a
misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del
datore di lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni
stagionali del grado d’occupazione;
c. in quanto cada
in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro
temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
2.
Il Consiglio federale, per evitare abusi, può
prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il Consiglio federale definisce il concetto di
oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”
Le condizioni negative sono
stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità
per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo
di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro
occupato nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del
datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3
Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria
di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
" (…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici
deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di
diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure
ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La
perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15).
Il datore di lavoro deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente
pretendere da lui per evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in
questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il
danno.)
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se
può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro
avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha
omesso di adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a
priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto
evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto
trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo
che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che
quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento
della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle
autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile
del danno.
(…).
D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del
datore di lavoro;
·
è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda;
·
è causata da oscillazioni stagionali
del grado di occupazione;
· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta
valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
·
il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto;
· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata
determinata;
·
concerne persone vincolate da un
rapporto di tirocinio;
· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro
temporaneo;
· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda
in cui lavora l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile
in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che
si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i
ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una
decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione
di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti
nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo
di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro
dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio
aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con
molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione,
non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa
specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua
ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non
rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è
dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di
riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio,
usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le
perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono
prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo
la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte
le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
(…).
D6b Un
periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una
situazione di difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più
nella sfera normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare
in modo plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla
recessione. Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati
allo stesso modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di
lavoro, a prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro
principalmente a motivi che non sono direttamente legati alla situazione
economica (ad es. ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura
relativa al permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo
la recessione per giustificare un diritto all’ILR. Poiché in questo caso la
situazione economica recessiva non è adeguatamente causale per le perdite
d’incarichi o rispettivamente per le perdite di lavoro. Si può parlare di
periodo di recessione in particolare in caso di calo della cifra d’affari o delle
ordinazioni e in presenza di previsioni economiche negative per un numero
considerevole di aziende, in generale o in determinati settori.
I
seguenti indici danno delle indicazioni sui segni di una congiuntura di
recessione
-
un aumento massiccio dei preannunci di lavoro ridotto rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente Rapporto LAMDA DM09 https://lamda.alv.admin.ch/MicroStrategy/servlet/mstrWeb
-
analisi congiunturali della Confederazione sull’economia nel suo complesso e
sui principali rami economici («Konjunkturtendenzen», pubblicazione sulle
tendenze congiunturali, non disponibile in italiano)
-
Barometro congiunturale KOF (KOF Economic Barometer), Indicatore
dell’occupazione KOF (KOF Employment Indicator) e Indicatore della situazione
commerciale (KOF Business Situation Indicator),
https://kof.ethz.ch/it/previsioni-indicatori/indicatori.html (non disponibili
in italiano)
-
Dati relativi al commercio estero (in particolare sulle esportazioni) https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/statistica-del-commercio-esterosvizzero/dati.html
-
Andamento dell’indice della costruzione
(non disponibile in italiano)”
2.4
Relativamente
ai settori di esercizio di cui agli art. 32 cpv. 4 LADI e 52 OADI, la Prassi
LADI ILR C29 segg. prevede:
"
Azienda – Settore d’esercizio
C29 Il disciplinamento del
lavoro ridotto fa spesso riferimento alla nozione d’azienda:
•
l’azienda funge da grandezza di riferimento per il calcolo della perdita minima
del 10% (C24 segg.);
•
l’azienda è l'unità di riferimento per la durata massima dell’indennità per
lavoro ridotto (F1 segg.);
•
durante il termine quadro di 2 anni, l’azienda deve far valere presso la stessa
cassa di disoccupazione il diritto all'indennità per lavoro ridotto e
all'indennità per intemperie (G12 segg.).
Queste
condizioni giuridiche legate all’azienda valgono anche per i settori
d’esercizio riconosciuti conformemente alla LADI.
C30 La grandezza di riferimento per il calcolo della perdita di
lavoro minima può essere l’azienda o un settore d’esercizio purché rappresenti
un’unità organizzativa a sé stante.
C31 Un
settore d’esercizio è parificato a un’azienda se costituisce un’unità
organizzativa provvista di personale e di mezzi tecnici propri che:
•
dipende da una direzione autonoma in seno all'azienda; oppure
•
fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite e offerte sul mercato da
aziende autonome.
C32 Per
valutare se si tratta di un settore d’esercizio, occorre basarsi soprattutto su
criteri economici e non tanto su criteri giuridici. Bisogna tener conto del
processo produttivo interno e determinare in che modo una contrazione
dell’attività si ripercuote sui diversi settori di un’azienda.
C33 Il
datore di lavoro deve presentare, unitamente al preannuncio di lavoro ridotto
per un settore d’esercizio, un organigramma dell'azienda nel suo complesso. Affinché
possa essere parificato a un'azienda, un settore d’esercizio deve disporre di
una certa autonomia in seno all'azienda. Esso deve comprendere un gruppo di
lavoratori che costituisce un’unità organizzativa all'interno dell'azienda.
Deve inoltre perseguire un proprio obiettivo aziendale o fornire, nell'ambito
del processo produttivo interno, proprie prestazioni, come ad esempio la
fabbricazione di un prodotto intermedio. Non è indispensabile che il settore
d'esercizio sia ubicato in un posto diverso dal resto dell'azienda.
C34 Un
settore d'esercizio non è parificato a un’azienda se c'è una stretta
interdipendenza con altre unità organizzativa a livello di personale e in
ambito tecnico (scambi continui di personale da un reparto all'altro). Non si
tratta di un settore d’esercizio se il gruppo di lavoro comprende un unico o
soltanto pochi lavoratori. La nozione di settore d’esercizio non può quindi
limitarsi a un settore diretto da un caporeparto o a un gruppo di lavoro. La
presenza di un caporeparto, di un conducente di macchine o di un capogruppo non
è di regola sufficiente a soddisfare la condizione di essere un'unità
organizzativa autonoma in seno all'azienda. Occorre tuttavia evitare che la
clausola del 10% inerente alla perdita di lavoro minima e la durata massima
dell’indennità per lavoro ridotto siano rese vane da un riconoscimento troppo
generoso dei settori d’esercizio.
C35 Nella
suddivisione di un’azienda in settori d’esercizio occorre prima di tutto
separare i settori che adempiono i presupposti legali richiesti. Dopo questa
operazione rimangono spesso dei gruppi sussidiari (p. es. amministrazione,
vendita), che vanno obbligatoriamente raggruppati in un settore rimanente e
trattati come settore d’esercizio.”
2.5
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle
seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella
Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
" (…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si
verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di
lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi
economici
A causa dell’insorgenza improvvisa,
dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale
rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33
capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore
di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al
calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione
dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia
comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di
verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia.
Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite di
lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non
imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle
autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze
eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti
rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3
LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro
non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i
lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le
perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro
(art. 51 cpv. 3 OADI). (…)”
I p.ti 2.1, 2.2 e 2.3 sono rimasti
invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa
della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30
ottobre 2020.
La Direttiva 2021/07 del 20 aprile
2021.
che ha sostituito quella del 19 marzo 2021 e la Direttiva 2021/13 del 30
giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021 non hanno apportato
modifiche ai p.ti 2.1, 2.2 e 2.3.
I p.ti 2.1, 2.2 e 2.3 sono
pressoché rimasti immutati anche nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha
sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva 2021/21 del 17
dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,
indica a pag. 3 che in particolare i p.ti 2.1, 2.2 e 2.3 non sono più validi
dal 31 dicembre 2021.
Cfr. pure Direttiva 2022/01:
“Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio
2022.
pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021;
Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del
1° aprile 2022 pag. 6.
Al riguardo va rilevato che con la
Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la
Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di
questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono
state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»”.
La Direttiva 2022/06 del 1° aprile
2022.
è stata sostituita dalla Direttiva 2022/13 “adeguamenti delle Prassi LADI
riguardanti la Covid-19” del 23 dicembre 2022 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.6
Nella “Direttiva
2022/03: Indennità per lavoro ridotto in relazione con l’intervento militare
della Russia in Ucraina” del 9 marzo 2022, a proposito dell’indennità per
lavoro ridotto, la SECO ha precisato che:
"
(…) Secondo L'Ufficio di compensazione dell'AD, gli interventi militari
in Ucraina e le loro conseguenze economiche rivestono carattere eccezionale e
pertanto non rientrano nella nozione di rischio aziendale normale. Le sanzioni
riprese dalla Svizzera, così come i provvedimenti di autorità straniere, vanno
considerate provvedimenti delle autorità ai sensi dell'articolo 51 capoverso 1
OADI. Un riferimento generico al conflitto in Ucraina non basta per
giustificare il diritto all’indennità per lavoro ridotto. Le imprese devono
spiegare in modo plausibile perché le perdite di lavoro previste nella loro
azienda sono dovute al conflitto. Tra la perdita di lavoro e l'intervento
militare della Russia in Ucraina deve quindi esserci un nesso causale adeguato.
Inoltre, devono essere adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto
all’indennità per lavoro ridotto. Rammentiamo infine che l'allentamento delle
disposizioni sull'indennità per lavoro ridotto nella legge COVID-19 e
nell'ordinanza COVID-19 sull'assicurazione contro la disoccupazione trova
applicazione solo per le perdite di lavoro in relazione con il coronavirus. Per
le perdite di lavoro computabili, riconducibili esclusivamente agli interventi
militari in Ucraina e alle loro conseguenze economiche, si applicano le
disposizioni abituali della LADI e dell'OADI. Queste domande saranno trattate
mediante la procedura ordinaria. Il termine di preannuncio è quindi di solito
di 10 giorni (cfr. art. 36 LADI). Occorre tuttavia far notare che l'art. 46
cpv. 4 e 5 (accredito delle ore supplementari), l'art. 50 cpv. 2 (periodo di
attesa) e l'art. 57a cpv. 1 OADI (regola dell'85%) sono stati soppressi fino al
31.
marzo 2022 e non devono essere osservati nella procedura ordinaria per il
periodo contabile di marzo 2022. Inoltre, la modifica dell'art. 63 OADI
(computo del reddito conseguito con un’occupazione provvisoria) resterà in
vigore per il periodo contabile di marzo 2022. (…)”
Il 28
marzo 2022 la SECO ha adottato una Direttiva sull’indennità per lavoro ridotto
(“Direttiva 2022/04: Lavoro ridotto non in relazione con la pandemia”)
in cui ha ribadito che:
"
(…) L'allentamento delle disposizioni relative all’ILR previste dalla
legge COVID-19 e dall'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione
non possono essere fatte valere per le perdite di lavoro computabili che sono
in relazione con la pandemia. Ciò significa che queste disposizioni non si
applicano, in particolare, per perdite di lavoro computabili riconducibili esclusivamente
agli interventi militari e alle loro conseguenze economiche. Pertanto, se le
perdite di lavoro computabili non sono in relazione con la pandemia, il
conteggio deve essere trattato secondo la procedura ordinaria. Inoltre, per
questo tipo di casi non è neanche possibile applicare la regolamentazione per i
lavoratori a basso reddito. (…)”
2.7
La “Direttiva
2022/12 del 16 dicembre 2022 per il lavoro ridotto non in relazione con la
pandemia”, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, ha aggiornato e sostituito
le Direttive 2022/3 e 2022/4, rispettivamente del 9 marzo e del 28 marzo 2022,
e fornito istruzioni aggiornate in merito agli elementi da considerare per il
preannuncio relativo al conteggio del lavoro ridotto non in relazione con la
pandemia, oltre a riportare quanto indicato dalla comunicazione 2022/21 dell’11
novembre 2022 in merito alla gestione dell’indennità per lavoro ridotto in
relazione all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica.
In
particolare il p.to 2 relativo alla gestione dell’indennità per lavoro ridotto
in relazione con la guerra in Ucraina e con l’aumento dei prezzi dell’energia
prevede:
"
(…) Secondo l’Ufficio di compensazione dell’AD, la guerra in Ucraina e
le sanzioni adottate dalla Svizzera a questo proposito contro privati cittadini
russi e aziende, unitamente ai provvedimenti di autorità estere rivestono
carattere eccezionale e pertanto non rientrano nella nozione di rischio
aziendale normale. Le sanzioni e i provvedimenti adottati dalle autorità
svizzere e straniere vanno considerate come provvedimenti delle autorità ai
sensi dell’articolo 51 capoverso 1 OADI. Un riferimento generico alla guerra in
Ucraina non basta per giustificare il diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Le imprese devono spiegare in modo plausibile perché le perdite di lavoro
previste nella loro azienda sono dovute al conflitto. Tra la perdita di lavoro
e la guerra in Ucraina deve quindi esserci un nesso causale adeguato. Inoltre,
devono essere adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto all’indennità
per lavoro ridotto. In merito all’ILR in relazione alla problematica energetica
è necessario operare una distinzione fondamentale tra l’aumento dei prezzi
dell’energia e un’eventuale situazione di penuria energetica causata da
provvedimenti delle autorità. Alcune aziende hanno già dovuto far fronte
all’aumento dei prezzi dell’energia, mentre fino ad oggi non si è ancora
verificata una situazione di penuria energetica causata da provvedimenti delle
autorità. (…)”
Il
p.to 2.1 enuncia:
"
Il principio, messo in risalto sia nelle basi legali sia nella Prassi
LADI ILR, rimane invariato: la riscossione dell’ILR è giustificata solo in
presenza di una perdita di lavoro riconducibile a provvedimenti delle autorità
o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro, a condizione che il
datore di lavoro interessato non possa evitare le perdite di lavoro mediante
provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo
responsabile del danno (cfr. art 32 cpv.3 LADI in combinato disposto con l’art.
51.
cpv. 1 OADI). Le perdite di lavoro sono inoltre computabili se sono dovute a
motivi economici e sono inevitabili (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). Tuttavia per
casi di questo tipo il versamento dell’indennità per lavoro ridotto è possibile
solo se sono soddisfatti gli altri presupposti del diritto e se non rientra nel
normale rischio aziendale (cfr. Prassi LADI ILR D2 e segg.).
Nel concreto, la
condizione di inevitabilità delle perdite di lavoro significa che le perdite di
lavoro riconducibili a una riduzione volontaria della produzione o della
riduzione della produzione per motivi di redditività non dà alcun diritto alla
riscossione dell’ILR. Ne consegue che la riscossione dell’ILR è da
escludersi se un’azienda dispone di un numero di ordini sufficienti per
impiegare i propri collaboratori.
Per
quanto attiene all’aumento dei prezzi dell’energia, il p.to 2.2 precisa:
"
Le aziende risentono in maniera differente dell’aumento dei prezzi
dell’energia. La misura in cui l’azienda viene colpita dipende sostanzialmente
da tre elementi: l’intensità energetica, la situazione contrattuale relativa
all’energia e la possibilità di trasferire costi legati all’aumento dei prezzi
dell’energia. La computabilità della perdita di lavoro deve essere vagliata
caso per caso e tenendo conto della situazione generale dell’azienda, la quale
può includere anche aspetti estranei all’aumento dei prezzi dell’energia. (…)”
Ai
sensi del p.to 2.3 riguardante i provvedimenti ragionevoli per mitigare
l’aumento dei prezzi:
"
Le aziende possono contribuire, autonomamente e collaborando con i
fornitori di energia, perlomeno a mitigare in modo significativo problemi
legati all’aumento dei prezzi dell’energia. Nel quadro dell’obbligo di ridurre
il danno devono dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per
mitigare l’aumento dei prezzi.
Alcune misure possibili
sono già state citate in precedenza: la possibilità per molte aziende di
trasferire l’aumento dei prezzi dell’energia ai clienti, oppure la ripartizione
dei propri oneri su più anni tramite la sottoscrizione di un contratto di
approvvigionamento energetico per un periodo più lungo. Le aziende fornitrici
offrono inoltre ai loro clienti servizi di consulenza e investimenti diretti
negli impianti di produzione dell’energia.
Inoltre la campagna di
risparmio energetico della Confederazione fornisce proposte concrete per le
aziende su come risparmiare energia. Sul sito web SvizzeraEnergia sono
pubblicate guide settoriali per piscine coperte, all’aperto, per l’industria
ittica, alberghiera, per l’industria delle materie plastiche e altro:
- https://www.zero-spreco.ch/it/industria/
-
https://www.svizzeraenergia.ch/ 9/10
- https://www.svizzeraenergia.ch/aziende/soluzioni-di-settore/
Sulla base di
un’interpretazione restrittiva della legge è probabile che alle aziende venga
richiesto di esaminare tutte queste misure per verificarne la ragionevolezza.
Anche se questa interpretazione non dovesse essere applicata, il fatto che
un’azienda si astenga del tutto dall’elencare le misure di risparmio energetico
intraprese è contrario al principio di responsabilità di riduzione del danno.”
2.8
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non
costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023
consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF
8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre
2021.
consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147
V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF
133.
V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve
tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023
consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144
consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio
2021.
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258.
seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve,
invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in
esame (cfr. STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; DTF 146 V
233.
consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.;
DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.9
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V
359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il
senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza
dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei
licenziamenti.
Il Messaggio 20.058 concernente la
legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a
far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020
prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la
disoccupazione lo scopo dell’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza
dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì
quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il
temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente
perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”
(cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, ha
confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva
accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale
era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore
di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Il TF ha deciso che, a ragione, la
Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva
emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
(in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva
concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di lavoro era
economica e da ricondurre alla pandemia.
La nostra Massima Istanza ha
ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei
parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che
nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi
parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini
della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro
rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela
possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa possono
essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In una successiva sentenza
8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, il Tribunale federale ha
respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato
sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto
il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del
diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso
dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura
dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.
L’Alta Corte ha evidenziato che, in
prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi
dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio
di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata
il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per
violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra
Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di
sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle
ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il Tribunale cantonale aveva del
resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto il
giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile
che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in
modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere
alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione
della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute,
quindi della pandemia di Covid-19.
Il Tribunale cantonale aveva,
pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura
fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una
violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in applicazione del
criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale
adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,
rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità giudiziaria
di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una perdita di lavoro
computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
In una sentenza 8C_752/2021 del 15
marzo 2022, pubblicata in DLA 2022 Nr. 11 pag. 323-325, il Tribunale federale,
nel caso di uno studio medico dentistico che aveva introdotto il lavoro ridotto
per i tre dipendenti nel periodo dal 4 novembre al 31 dicembre 2020, ha
confermato il rifiuto delle prestazioni.
L’Alta Corte ha stabilito che, in
assenza di un nesso causale tra la pandemia di coronavirus e la chiusura dello
studio medico (in quel periodo non ci sarebbero state restrizioni in base alle
quali la chiusura dello studio sarebbe stata necessaria) non sussisteva alcun
diritto all’indennità per lavoro ridotto.
La nostra Massima Istanza, con
giudizio 8C_354/2022 del 7 giugno 2022, ha poi ritenuto inammissibile, in
quanto non sufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da una società
contro una sentenza del 6 aprile 2022 emanata dal Tribunale delle assicurazioni
sociali del Canton Zurigo (AL.2021.00351) che aveva confermato la correttezza
della riconsiderazione delle decisioni con cui a una ditta che si occupava
della vendita di prodotti per i parrucchieri erano state riconosciute indennità
per lavoro ridotto dal mese di giugno al mese di novembre 2021, siccome non era
stata resa credibile una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
Con giudizio
8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023 l’Alta Corte ha confermato la sentenza del TCA
38.2021.85
del 21 marzo 2022 relativa a un diniego del il diritto a ILR dal 1° luglio al 30 settembre 2021 nei
confronti di una società che gestisce tre saloni di parrucchiere, in quanto tra
la fine del 2020 e la prima metà del 2021 la società ha assunto due nuovi
dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori licenziatisi) quando
però stava beneficiando di ILR e, d’altro lato, considerato che le ILR sono
state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo in cui la situazione
epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la campagna vaccinale, non
ritenendo dunque credibile che l’annunciata perdita di lavoro economica fosse
da ricondurre alla pandemia.
Il TCA, in una sentenza 38.2022.32
del 25 luglio 2022, ha poi stabilito che a ragione a una società attiva nell’ambito
della ristorazione è stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto dal
1° marzo 2022, in quanto non era stata resa credibile una perdita lavoro
economica legata alla pandemia. Questo Tribunale ha precisato, da una parte,
che il rifiuto delle indennità per lavoro ridotto appariva giustificato,
ritenuto, in particolare, che nel periodo per cui era stata richiesta
l’erogazione delle indennità non vigevano più restrizioni conseguenti alla
pandemia nel settore della ristorazione.
Dall’altra, che il fatto che
l’esercizio pubblico gestito dalla ricorrente si trovasse in zona periferica
concerneva una circostanza, quella dell’ubicazione del locale, rientrante nel
normale rischio aziendale del datore di lavoro. La medesima considerazione valeva
per il fatto che, siccome il locale era situato in zona di frontiera, tanti
clienti preferivano andare in Italia anche per la parità del franco con l’euro.
La
ricorrente neppure aveva dimostrato o quantomeno reso plausibile che la pretesa
perdita di lavoro fosse da ricondurre al conflitto scoppiato in Ucraina.
Il ricorso contro la sentenza
38.2022.32
è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con giudizio
8C_519/2022 del 22 settembre 2022.
Con
sentenza 38.2022.104 del 27 marzo 2023, non ancora cresciuta in giudicato,
questa Corte ha respinto il ricorso di una società attiva nell’ambito
fiduciario a cui, dopo che il diritto a ILR le era stato riconosciuto da aprile
a dicembre 2020, da gennaio a dicembre 2021 e da gennaio a giugno 2022, le è
stato negato per il periodo ottobre - dicembre 2022. Il TCA ha ritenuto, in
primo luogo, che rettamente l’amministrazione aveva deciso sulla sola base
degli atti in suo possesso, poiché la ricorrente, invitata a fornire specifiche
informazioni, non vi aveva proceduto in maniera completa ed esaustiva.
In
secondo luogo, che la perdita di lavoro non poteva essere considerata
computabile, siccome l’insorgente, essendosi limitata a fare astrattamente
riferimento alla pandemia e alla guerra in Ucraina, non aveva dimostrato, o
quantomeno reso plausibile, che la stessa fosse da ricondurre a tali eventi.
Anche l’accenno all’inflazione risultava generico e non sufficientemente
circostanziato.
2.10
Giova,
altresì, rilevare che il Consiglio di Stato, il 6 aprile 2023, ha licenziato il
Messaggio N. 8273 “Rapporto sulle mozioni dell’11 aprile 2022 presentate da
Nadia Ghisolfi e Sara Imelli:
“Guerra in Ucraina - aiuti mirati alle aziende in difficoltà”,
“Guerra in Ucraina - un aiuto mirato alle cittadine e ai cittadini in
difficoltà e alle aziende colpiti dall’aumento straordinario dei prezzi del
carburante”. Con tali mozioni è stato chiesto di creare degli strumenti
straordinari per sostenere le aziende confrontate con danni originati da
aumenti di prezzo esorbitanti il rischio aziendale a causa del confitto
russo-ucraino, rispettivamente di attivarsi nei confronti della Confederazione
affinché si doti direttamente di tali strumenti (cfr. mozione n. 1659) e di creare
degli aiuti cantonali straordinari mirati ai privati e alle aziende per far
fronte all’incremento del prezzo dei carburanti a causa del citato conflitto,
rispettivamente di attivarsi nei confronti della Confederazione affinché si
doti direttamente di tali strumenti (cfr. mozione n. 1660).
Dal
Messaggio N. 8273, nel quale il Consiglio di Stati ha invitato il Gran
Consiglio a respingere le mozioni, si evince:
"
(…) il tema dell’approvvigionamento economico del Paese è di competenza
della Confederazione. Per il tramite dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento
economico del Paese (UFAE), la Confederazione pubblica e aggiorna regolarmente
il documento “Valutazione della situazione dall'Approvvigionamento economico
del Paese AEP”, reperibile sul proprio sito, sotto il tema “Situazione di
approvvigionamento”. Il documento esamina lo stato dell’approvvigionamento nei
seguenti ambiti: energia, trasporti, alimentazione, agenti terapeutici,
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e industria. In base alle
risultanze delle citate analisi, l’autorità federale prende le misure che
ritiene più appropriate per salvaguardare il tessuto economico federale. Il
margine di manovra a livello locale è dunque residuo.
Per quanto concerne la richiesta di
creare sostegni cantonali a beneficio di privati e aziende, ricordiamo che la
situazione attuale ha una dimensione federale e internazionale, come del resto
testimoniano gli esempi riportati negli atti parlamentari che si riferiscono a
decisioni adottate da Stati esteri (per il prezzo del carburante) oppure dalla
Confederazione (in ambito pandemico). Ribadiamo quindi che eventuali strumenti
d’intervento devono essere coordinati a livello nazionale.
In questo senso, ricordiamo che le
indennità per lavoro ridotto (ILR) sono a disposizione delle aziende anche nel
caso di perdite di lavoro causate da un’eventuale situazione di penuria
energetica o di un massiccio aumento dei prezzi dell’energia.
L’ILR può essere concessa per motivi
economici soltanto quando un’azienda avrà adottato tutte le misure ragionevoli
per evitare perdite di lavoro. L’impennata dei prezzi dell’energia, da sola,
non è sufficiente a giustificare l’ILR. In ogni caso, nel preannuncio di lavoro
ridotto, l'azienda deve illustrare dettagliatamente in che modo l’attuale
situazione del mercato dell’energia incide, nel concreto, sul suo fabbisogno e
su quello dei relativi settori produttivi e per quale motivo non è possibile
evitare la perdita di lavoro. Ogni richiesta sarà valutata individualmente.
Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina web www.ti.ch/lavororidotto.”
2.11
La RI 1 è stata fondata a __________ nel
1945.
da __________ quale società attiva nella produzione __________ __________
piccoli utensili per la cucina e la casa. Già nel 1946 la produzione si è
trasferita in __________.
Con il passare degli anni l’azienda
ha ampliato la produzione dei casalinghi, dedicandosi a una propria gamma di
prodotti, e si è espansa, tra il 1967 e il 2009, in Europa e nel mondo intero,
tramite la creazione di filiali in ____________________. Nel frattempo, nel
1993, è stato aperto un impianto di produzione in __________ a __________ che
ha chiuso nel 2017 quando è stata inaugurata una nuova sede a __________, dove
si trova uno stabilimento __________ (cfr. __________).
Attualmente
i centri di produzione sono 4, uno in Svizzera a __________, due in __________
e uno).
L’assortimento
della RI 1 si suddivide in tre aree di prodotti: __________ __________ __________).
Dall’organigramma
allegato al Preannuncio del 6 ottobre 2022 emerge che la RI 1, la cui direzione
generale è affidata ai fratelli __________ e __________, si occupa in
particolare, oltre che della produzione degli articoli per la casa,
dell’aspetto commerciale (“commerciale Svizzera”) e dei servizi vari.
Nella
produzione sono attivi, oltre al responsabile, nove dipendenti. Del settore
commerciale fanno parte tredici persone, mentre dell’ambito servizi vari diciannove
persone, fra le quali il “direttore __________”, il “direttore __________”, la
“direttrice __________” e il “direttore __________” (cfr. doc. 4/2).
Per
quanto riguarda il mese di novembre 2022, la SA, il 6 ottobre 2022, ha
preannunciato lavoro ridotto per i dieci dipendenti del settore d’esercizio
“produzione” con perdita di lavoro probabile del 60%, in quanto sussisteva
sempre un rallentamento delle ordinazioni da parte dei principali clienti
esteri in particolare __________, che corrispondono alle ditte del gruppo RI 1,
ritenuta la continuazione della crisi - che la ricorrente sperava non venisse
peggiorata dalla guerra in corso - con l’aumento del costo delle materie prime
e dell’energia (cfr. allegato a doc. 4; consid. 1.1.).
Nell’opposizione
alla decisione di diniego del riconoscimento delle ILR del 13 ottobre 2022
(cfr. doc. 5; consid. 1.2.) la SA ricorrente ha precisato che la diminuzione di
ordini non dipende direttamente dall’aumento dei costi delle materie prime e
dell’energia, non essendo stati applicati aumenti di prezzo degli articoli. Tuttavia
l’incremento dei prezzi delle materie prime e dell’energia condiziona
indirettamente le sue vendite, nel senso che il consumatore europeo, dovendo
pagare di più i generi alimentari e la corrente, acquista meno articoli non
primari (cfr. doc. 6; consid. 1.3.).
Nel
ricorso l’insorgente ha poi fatto riferimento anche alla pandemia, indicando
che alla situazione già compromessa dalla stessa si è aggiunta la guerra in
Ucraina e successivamente la crisi energetica, circostanze queste tutte
straordinarie ed eccezionali (cfr. doc. I; consid. 1.5.).
Il
provvedimento del 13 ottobre 2022 è stato confermato dalla decisione su
opposizione del 30 novembre 2022, argomentando segnatamente che i motivi
invocati, in particolare il fatto che i rincari delle materie prime e
dell’energia spingerebbero i consumatori a spendere i propri soldi in beni di
prima necessità piuttosto che in beni durevoli, sono da ascrivere a circostanze
rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. doc. B; consid. 1.4.).
2.12
Chiamata a pronunciarsi in merito alla
fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che giusta l’art. 52 cpv. 1 OADI un
settore d’esercizio è parificato ad un’azienda se costituisce un’unità organica
provvista di personale e di mezzi tecnici propri la quale dipende da una
direzione autonoma in seno all’azienda oppure fornisce prestazioni che
potrebbero essere fornite ed offerte sul mercato da aziende autonome (cfr.
consid. 2.2.).
In concreto
la “produzione”, per la quale sono state richieste le indennità per lavoro
ridotto (cfr. consid. 1.1.), ritenuti in particolare, da una parte, i compiti
specifici espletati che ben si distinguono da quelli degli altri settori di
attività della RI 1, e meglio dal segmento commerciale, dall’amministrazione e
dai servizi vari, comprensivi anche del servizio marketing e del servizio
pubblicità (cfr. doc. 4/2), dall’altra, il fatto che i dieci dipendenti della
“produzione” sono attivi unicamente per tale ambito, può essere qualificata
quale settore d’esercizio della RI 1 ai sensi degli art. 32 cpv. 4 LADI e 52
OADI, come pure della Prassi LADI ILR C31 segg. (cfr. consid. 2.2.; 2.4.).
Il
settore produzione della SA ricorrente va, dunque, parificato a un’azienda.
2.13
In
relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto del 6 ottobre 2022, per
il mese di novembre 2022, va ricordato che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI
prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la
perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr.
consid. 2.2.).
Per costante giurisprudenza
federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379
consid. 2b pag. 384, Rubin,
“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014
pag. 345).
Le direttive della SECO (cfr.
consid. 2.5.) stabiliscono peraltro chiaramente, in particolare, che “sia la
pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere
considerate temporanee”.
2.14
Le direttive
della SECO prevedono, inoltre, che il datore di lavoro deve comprovare in modo
verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa
sono riconducibili alla pandemia (cfr. consid. 2.5.).
Ciò è
stato confermato dal Tribunale federale nella sentenza 8C_503/2021 del 18
novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, nella STF 8C_555/2021
del 24 novembre 2021 e nella STF 8C_752/2021 del 15 marzo 2022 pubblicata in
DLA 2022 Nr. 11 pag. 323-325 (cfr. consid. 2.9.).
Anche
per quanto concerne la guerra in Ucraina, le imprese devono spiegare in modo
plausibile perché le perdite di lavoro previste nella loro azienda sono dovute
al conflitto. Un riferimento generico al conflitto in Ucraina non basta per
giustificare il diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. Direttiva
2022/03 del 9 marzo 2022 citata al consid. 2.6.; Direttiva 2022/12 del 16
dicembre 2022 p.to 2 menzionata al consid. 2.7.).
La
computabilità della perdita di lavoro in relazione all’aumento dei prezzi
dell’energia elettrica, dal canto suo, deve essere vagliata caso per caso e
tenendo conto della situazione generale dell’azienda, la quale può includere
anche aspetti estranei all’aumento dei prezzi dell’energia (cfr. Direttiva
2022/12 del 16 dicembre 2022 p.to 2.2 citata al consid. 2.7.).
2.15
Dalle
carte processuali non emergono elementi che comprovino che la riduzione di
lavoro subita nel mese di novembre 2022 sia stata causata ancora dalla pandemia
o dalla guerra in Ucraina.
Del
resto la RI 1, che ha beneficiato delle ILR dal 16 marzo al 15 settembre 2020,
come pure dal mese di novembre 2021 al mese di ottobre 2022 (cfr. consid.
1.1.), si è limitata a fare astrattamente riferimento alla pandemia e alla
guerra in Ucraina (cfr. doc. 6; I; consid. 1.3.; 1.5.; STCA 38.2022.27-28 del
18.
luglio 2022 consid. 2.14.; STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 consid. 2.10.,
il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_519/2022
del 22 settembre 2022).
In
simili condizioni occorre concludere che l’insorgente non ha dimostrato, o
quantomeno reso plausibile, che la pretesa perdita di lavoro sia da ricondurre
alla pandemia e/o al conflitto scoppiato in Ucraina (cfr. consid. 2.14.).
L’aumento
del costo delle materie prime e dell’energia, per stessa affermazione della
ricorrente, non ha poi influito direttamente sulla diminuzione degli ordini non
essendo stati applicati aumenti di prezzo degli articoli, bensì avrebbe
condizionato il comportamento dei consumatori europei che con un minor potere
d’acquisto hanno smesso di comprare beni non essenziali (cfr. doc. 6).
E’
vero che un periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in
una situazione di difficoltà (cfr. Prassi LADI ILR p.to D6B; consid. 2.3.).
Tuttavia
la Svizzera e l’Europa, nonostante il rapido susseguirsi di crisi e il
rallentamento delle attività, a fine 2022 non erano in stato di vera e propria recessione
e nemmeno a inizio 2023 (cfr. https://www.cc-ti.ch/nuovo-stress-test-pmi-europee/;
Il 28
febbraio 2023 Eric Scheidegger, capo della Direzione politica economica e
direttore sostituto della SECO, ha d’altronde dichiarato che, malgrado la
stagnazione registrata nel quarto trimestre 2022, non si prevede per il 2023
una recessione in Svizzera, visto che dagli specifici indicatori risulta una
stabilizzazione della crescita. È stato anche sottolineato “come gli indici dei
responsabili degli acquisti nella maggior parte dei paesi importanti siano
superiori a 50 punti e indichino quindi una crescita dell'economia” (cfr. https://www.swissinfo.ch/ita/tutte-le-notizie-in-breve/il-2023-non-sar%C3%A0-di-recessione-in-svizzera--dice-la-seco/48322296#:~:text=Malgrado%20la%20stagnazione%20registrata%20nel,si%20fa%20notare%20a%20Berna).
Al
riguardo cfr. pure il Comunicato stampa della SECO del 16 marzo 2023 (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/76156.pdf).
Inoltre,
come evidenziato dalla parte resistente, la “conseguenza indiretta (rinuncia
a comprare beni durevoli per risparmiare) non può essere presa a carico dall’assicurazione
contro la disoccupazione considerato che sarebbe del tutto usuale e dunque rientrante
nel normale rischio aziendale per determinati beni, in caso di aumento dei
prezzi, subire una contrazione delle vendite” (cfr. doc. V).
Per
completezza a proposito del fattore valutario va, peraltro, evidenziato che nel
Comunicato stampa della SECO del 31 maggio 2018 intitolato “Il franco forte non
giustifica più l’indennità per lavoro ridotto” viene sottolineato che “le
fluttuazioni dei corsi rientrano di principio tra i normali rischi di
un’impresa” (cfr. STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 - menzionata al
consid. 2.9. - il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_519/2022 del 22 settembre 2022; STCA 38.2013.62 del 20 gennaio 2014; STCA
38.2013.7
del 18 giugno 2013; STCA 38.2012.77 del 29 maggio 2013; STCA
38.2009.39
del 7 settembre 2009; STF 8C_267/2012 del 28 settembre 2012; STFA C 155/93 del 30 maggio 1995 pubblicata in RDAT II-1995 pag. 214 seg. e STFA C 241/96 del 26 giugno 1998 pubblicata in RDAT I - 1999 pag. 302).
Tutto
ben considerato, dunque, come stabilito dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 5;
I; consid. 1.2.; 1.4.), la perdita di lavoro fatta valere dalla SA ricorrente non
può essere ritenuta computabile giusta l’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI (cfr. STCA
38.2022.27-28 del 18 luglio 2022), già a prescindere dalla questione di sapere
se la stessa sia o meno inevitabile (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI) e temporanea
(cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI).
Di conseguenza, in concreto, la problematica
relativa alla diminuzione della cifra d’affari può rimanere aperta.
In effetti, conformemente a quanto
osservato dall’amministrazione (cfr. doc. B), un’oscillazione
della cifra d’affari superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita
di lavoro è da ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio
aziendale (cfr. STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.10.; STCA
38.2022.32
del 25 luglio 2022 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre 2022, poiché manifestamente
non motivato in modo sufficiente; STCA 38.2022.27-28
del 18 luglio 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid.
2.5
e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del
24.
settembre 2008).
Giova, comunque, ribadire che il senso
e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza
dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei
licenziamenti (cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3.,
pubblicata in DTF 147 V 359 e citata al consid. 2.9.).
A quest’ultimo riguardo va
osservato che la SA ricorrente ha dichiarato che a seguito della decisione su
opposizione del 30 novembre 2022, che ha confermato il diniego del diritto alle
ILR da novembre 2022 a gennaio 2023 (cfr. doc. B; consid. 1.4.), i lavoratori
sono stati richiamati sul posto di lavoro a tempo pieno “pur non avendo
lavoro a sufficienza per occuparli a pieno regime” (cfr. doc. I pag. 11).
2.16
Stante
quanto precede, a ragione la Sezione del lavoro ha negato alla RI 1 il diritto
alle indennità per lavoro ridotto richieste a favore del settore “produzione”
per il mese di novembre 2022.
La
decisione su opposizione del 30 novembre 2022 deve, pertanto, essere
confermata.
2.17
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.73
del 16 febbraio 2023 consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid.
2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del
25.
aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid.
2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti