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Decisione

38.2023.4

Rettamente negate a ditta attiva nell'ambito di articoli per la casa ILR per il mese di 11/2022 a favore di dipendenti del settore "produzione". Riduz. lavoro non connessa a pandemia o guerra Ucraina, né ad aumento costo materie prime ed energia. Inoltre CH ed Europa non in recessione vera e propria

2 maggio 2023Italiano60 min

ha pure osservato che, come numerose fabbriche di casalinghi, tutti i suoi quattro

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2023.4

rs

Lugano

2 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella

Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16

gennaio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

30 novembre 2022 emanata da

Sezione del lavoro, 6501

Bellinzona

in materia di assicurazione

contro la disoccupazione

ritenuto in

fatto

1.1. Il 6

ottobre 2022 la RI 1 di __________, il __________ (cfr. doc. 4/1: estratto RC

anche reperibile al sito www.zefix.ch),

alla quale è stato riconosciuto dalla Sezione del lavoro il diritto a indennità

per lavoro ridotto per i periodi 16 marzo - 15 settembre 2020, 1° novembre 2021

- 31 gennaio 2022, 1° febbraio - 30 aprile 2022 e 1° maggio - 31 luglio 2022 e

1° agosto - 30 ottobre 2022 (cfr. doc. 1), ha inoltrato un nuovo preannuncio di

lavoro ridotto per il lasso di tempo novembre 2022 - gennaio 2023 (cfr. doc.

4).

Dal relativo Formulario di preannuncio

si evince, da un lato, che la perdita di lavoro probabile è del 60% per i 10

dipendenti (sui 56 dell’azienda, tutti al beneficio di contratti durata

indeterminata) del settore d’esercizio “produzione” (cfr. doc. 4 pti. 1, 2, 3),

dall’altro, che quale motivo è stato indicato che persisteva il rallentamento

degli ordini di entrata dei principali clienti esteri della società. In

relazione alle ragioni per le quali, secondo la ditta, la perdita di lavoro è

solo temporanea, la RI 1 ha indicato che “i nostri clienti principali in __________,

__________ e __________ sono ditte del nostro gruppo che non ordinano ad altri

e non hanno subito deferenziamenti dovuti all’offerta non adeguata come articoli

o come prezzi. Purtroppo la crisi continua e si spera che la guerra in atto non

peggiori la situazione. In particolare dopo l’aumento incredibile delle materie

prime (anche oltre il raddoppio) bisogna ora affrontare l’aumento del costo

dell’energia che è ancor più preoccupante” (cfr. allegato a doc. 4 risposte

p.ti 10, 11 e 12).

1.2. Con

decisione del 13 ottobre 2022 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione

nel senso che il diritto all’indennità per lavoro ridotto non è stato

riconosciuto per i mesi da novembre 2022 a gennaio 2023, poiché, essendo le

cause della riduzione di lavoro prevista, malgrado la loro possibile intensità

sull’occupazione della manodopera, da ascrivere a circostanze rientranti nel

normale rischio aziendale del datore di lavoro, la perdita di lavoro non è

computabile (cfr. doc. 5).

1.3. Contro il

provvedimento del 13 ottobre 2022 la RI 1, il 19 ottobre 2022, ha interposto tempestiva

opposizione, chiedendo di accettare la domanda di lavoro ridotto per il periodo

novembre 2022 - gennaio 2023 e asserendo di essere una piccola multinazionale

nata a __________ nel 1945 con filiali, fondate per evitare il rischio di avere

un importatore unico, nelle seguenti nazioni __________, come pure di

raggiungere con tale organizzazione quasi 6000 clienti. È stato sottolineato che

dopo la pandemia e i relativi confinamenti vi è stata un’importante ripresa del

lavoro sino all’autunno 2021, mentre in seguito è iniziata una recessione

importante che dura ancora e riguarda i beni durevoli del tipo prodotto dalla

società. L’azienda ha precisato, da un lato, che i suoi clienti dettaglianti,

ovunque in Europa, stanno subendo cali di venduto nel suo settore. Dall’altro,

che la diminuzione di ordini non dipende dall’aumento dei costi delle materie

prime o dell’energia, non essendo stati praticati incrementi di prezzo a

seguito degli importanti picchi delle materie prime avvenuti dopo l’invasione

dell’Ucraina, tuttavia l’aumento delle materie prime e dell’energia si sente

sul mercato indipendentemente dalla sua politica dei prezzi: se il consumatore

europeo deve pagare di più il pane o la corrente cerca sicuramente di contenere

le spese non investendo in articoli non primari. La crisi di venduto dei beni

del suo tipo deriva così dalla riduzione di vendite dei suoi clienti sia nei

punti vendita tradizionali sia online. Ad esempio “RI 1 produce a __________

oltre 1'000'000 di colini che invia nei punti logistici RI 1 in Europa. Per es.

nel caso __________ i ns collaboratori sono in grado di raggiungere i numerosi

punti vendita dove sono esposti i ns. articoli. Se i ganci nei punti vendita

rimangono pieni per calo di venduto i ns. collaboratori non possono appendervi

nuovi colini. Conseguenza: il dettagliante non ci dà un nuovo ordine.

Conseguentemente RI 1 __________ non passa un nuovo ordine a __________”.

La SA

ha, altresì, affermato che la diminuzione di venduto in relazione ai suoi tipi

di articolo da parte dei suoi cinque principali clienti in Svizzera è stata, dal

30 settembre 2021 al 30 settembre 2022, del 29% presso __________, del 12%

presso __________, del 22% presso __________, del 13% presso __________ e del

27% presso __________.

L’azienda

sostiene poi che è molto difficile trovare nuovi clienti di dimensione

sufficiente ad annullare la riduzione di venduto degli articoli prodotti a __________,

visto che fornisce già le maggiori catene di dettaglianti europei, ma che è

meglio agire con l’introduzione sul mercato di nuovi articoli da aggiungere a

quelli esistenti, come sta facendo il suo servizio marketing. È stato

specificato che annualmente vengono lanciati un centinaio di nuovi articoli e

che il gruppo RI 1 è tra i primi tre produttori europei di piccoli articoli da

cucina, è il primo produttore europeo di salvaspazio in filo di ferro ed è tra

Fatti

i primi cinque produttori europei per gli articoli relativi alla cura della

biancheria.

È

stato aggiunto che procede anche con offerte a prezzi ridotti e che quando è

possibile sposta gli operai produttivi alla logistica o alla manutenzione.

L’azienda

ha pure osservato che, come numerose fabbriche di casalinghi, tutti i suoi quattro

centri di produzione stanno soffrendo: “in __________ le ns. 2 fabbriche

sono in Cassa integrazione ed in __________ abbiamo eliminato 2 ore di

straordinario giornaliero ed il lavoro del sabato causa calo ordini.”

La

reclamante ha puntualizzato che nemmeno l’aumento del franco, con cui convive

da tempo, ha avuto influenza sulla sua situazione attuale, che esporta in Euro

e che non ha aumentato i prezzi a seguito della svalutazione dell’Euro, della

quale risentirà, analogamente all’incremento del prezzo delle materie prime,

nel bilancio in quanto rischio imprenditoriale (cfr. doc. 6).

1.4. Con decisione su opposizione del 30

novembre 2022 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del 13

ottobre 2022, motivando come segue:

"

(…) Nel caso concreto l’azienda, oltre a non avere prodotto alcuna

concreta garanzia della ripresa dell'attività a breve termine, disattendendo

dunque il presupposto della temporaneità, ha addotto dei motivi a

sostegno della perdita di lavoro che non sono imprevedibili e straordinari, per

i seguenti motivi.

Come indicato al p.to 3. i motivi

addotti dall'interessata sono essenzialmente gli stessi dei precedenti

preannunci, sia per quanto riguarda quelli del 1° termine quadro che quelli del

termine quadro in corso. Già solo per questo motivo non è più possibile

ritenere la perdita di lavoro invocata imprevedibile e straordinaria.

ln merito al calo degli ordini dovuto

alla recessione che colpisce i clienti europei, se in un primo momento, poteva

essere considerato improvviso e straordinario, questo non è più possibile

ammetterlo a distanza di più di un anno dall'inizio del lavoro ridotto (1.

novembre 2021). La perdita di lavoro che ne sarebbe la conseguenza non può più

quindi essere ritenuta imprevedibile e straordinaria. Anche il fatto che i

rincari delle materie prime e dell'energia spingono i consumatori a spendere i

propri soldi in beni di prima necessità, piuttosto che in beni cosiddetti

durevoli, rientra nel normale rischio aziendale.

Anche la strategia di marketing

adottata dall’interessata, segnatamente offerta di nuovi prodotti e

realizzazione di nuovi progetti, richiede del tempo affinché i consumatori si

orientino verso le novità, lo stesso vale per i nuovi progetti e questo fa

parte del normale rischio aziendale.

5.

In conclusione, sebbene la ditta in

parola, con il provvedimento richiesto, appaia adoperarsi per preservare il

personale, non emergono circostanze straordinarie. I motivi invocati quale

causa della perdita di lavoro nel periodo in questione sono pertanto da ascrivere

a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale, per cui la perdita di

lavoro invocata, indipendentemente dalla cifra d’affari realizzata, non è

computabile (cfr. STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009, consid. 2.6. con

relativi riferimenti).” (Doc. B pag. 3-4)

1.5. Contro la

decisione su opposizione del 30 novembre 2022 la RI 1, rappresentata dall’avv. __________

dello Studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale

ha chiesto la modifica della stessa nel senso di riconoscerle il lavoro ridotto

per il solo mese di novembre 2022, in quanto nel frattempo, a seguito della

decisione su opposizione, i lavoratori sono stati chiamati sul posto di lavoro

pur non lavorando a regime.

A

sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha addotto che la perdita di

lavoro è computabile, poiché temporanea e da ascrivere a motivi eccezionali e

improvvisi, come pure che l’azienda ha fatto tutto quanto in suo potere per far

fronte alla situazione. È stato, altresì, rilevato:

"

(…) Il riferimento alla pandemia legata al Covid-19, sebbene già

utilizzato in precedenza è senz'altro sostenibile tutt'oggi per i motivi

seguenti.

Il 2020 ha vissuto un importante

fenomeno di interruzione delle vendite noto, e dovuto alle chiusure e decisioni

di Autorità volte ad arginare la pandemia. Nell'autunno del 2020, in previsione

di una prossima forte richiesta e alla necessità dei dettaglianti di riempire i

magazzini, la ricorrente ha registrato un'importate aumento di ordini.

Questo trend è perdurato fino alla fine

dell'estate del 2021: i dettaglianti si sono infatti trovati in overstock con

riferimento ai beni fabbricati e forniti dalla ricorrente e hanno interrotto le

ordinazioni. Di fatto le previsioni sono state improvvisamente disattese.

Ad aggiungersi alle conseguenze della

pandemia, è infatti arrivata la guerra in Ucraina e successivamente ancora la

crisi energetica, circostanze queste tutte straordinarie ed eccezionali che si

sono inserite in una situazione già compromessa dalla pandemia. Si tratta di

circostanze che la ricorrente non poteva prevedere. D'altro canto, come verrà

dettagliato in seguito, la ricorrente ha preso tutte le misure che si

imponevano per far fronte a tali circostanze eccezionali che non hanno quindi

avuto principalmente un impatto diretto sulla ricorrente (non avendo ella

aumentato i prezzi dei prodotti) ma indiretto e comunque significativo: il

consumatore ha infatti smesso di acquistare beni di consumo durevoli per far

fronte all'aumento delle spese delle materie prime e dell'energia. Gli ordini

sono pertanto diminuiti drasticamente.

L'interruzione degli ordini,

motivazione che la ricorrente ha già utilizzato per giustificare precedenti

preannunci, rimane attuale e non prevedibile per motivi nuovi che vanno ad

aggiungersi ai vecchi. Le conseguenze della pandemia (elemento vecchio)

influenzate dalle conseguenze della guerra e della crisi energetica (elemento

nuovo) comporta la nascita di un nuovo motivo derivante dalla pandemia stessa.

Come verrà precisato in seguito, la

ricorrente ha preso tutte le misure che si imponevano per far fronte alle

conseguenze della (sola) pandemia, misure che non sono state sufficienti a

fronte di successivi eventi straordinari e imprevedibili che si sono sommati

alla pandemia: la Guerra in Ucraina e l'aumento drastico del costo delle

materie prime con conseguente calo drastico della domanda, e la crisi

energetica che ha successivamente e ulteriormente aggravato il problema del

costo delle materie prime, e della domanda.

Su tale aspetto pertanto, va

riconosciuto che nel settore in cui opera la ricorrente, i recenti eventi

straordinari (guerra e crisi energetica) hanno aggravato inaspettatamente una

situazione già precaria nei confronti della quale la ricorrente aveva preso tutte

le misure che si imponevano.” (Doc. I pag. 7-8)

L’avv.

__________, per conto dell’insorgente, ha poi evidenziato che la perdita di

lavoro non poteva essere evitata e a proposito delle misure adottate dal datore

di lavoro ha asserito:

"

(…) Malgrado l’aumento del costo delle materie prime, la RI 1 non ha

aumentato i prezzi: ciò ha senz'altro contribuito, malgrado le difficoltà, a

mantenere l'azienda competitiva sul mercato e ha ridotto al minimo il rischio

di perdita di clientela, aumentando al massimo le possibilità di nuove

acquisizioni (Doc. E).

I prezzi non sono stati aumentati

nemmeno successivamente, con la svalutazione dell'Euro: la RI 1 vende in Euro

ma ha nondimeno deciso, per far fronte alla situazione di mantenere i prezzi

invariati (Doc. F).

Contrariamente a quanto è stato

rilevato nell'ambito della procedura dalla Sezione del lavoro, la ricorrente ha

continuato assiduamente a portare avanti trattative per la conclusione di nuovi

ordini e non si è solamente concentrata sulla fabbricazione di nuovi prodotti.

La ricorrente è fornitore già oggi

delle più importanti catene: la ricerca di nuovi clienti viene effettuata

giornalmente attraverso l'intervento di 100 agenti impiegati a tal fine, ma

certamente non può essere l'unica strategia e nemmeno la più importante che

un'azienda come la ricorrente può adottare per far fronte alle situazioni

eccezionali con cui è confrontata.

D'altro canto, la strategia aziendale

adottata, ovvero quella volta ad implementare l'assortimento, ha permesso la

creazione di 5 nuovi articoli, 3 dei quali saranno funzionali già da marzo

2023, circostanza che permetterà di dichiarare la fine della perdita di lavoro

e la necessità di richiedere le indennità per lavoro ridotto.

Concretamente quindi, non avendo

aumentato i prezzi malgrado il drastico aumento del costo delle materie prime,

non avendoli aumentati nemmeno a seguito della forte svalutazione dell'euro,

avendo continuato a ricercare nuovi clienti e avendo ampliato l'assortimento

per facilitare la ripresa, la RI 1 ha preso tutte le misure che poteva prendere

per far fronte alla situazione inaspettata ed eccezionale che incide sul lavoro

aziendale. (…)” (Doc. I Pag. 8)

1.6. Il 21

febbraio 2023 la Sezione del lavoro, dopo aver ottenuto una proroga del

relativo termine (cfr. doc. III; IV), ha presentato la risposta di causa, in

cui ha postulato la reiezione dell’impugnativa, precisando che il diritto alle

indennità per lavoro ridotto è stato negato non perché la perdita di lavoro

fosse evitabile, bensì poiché i motivi addotti dalla ricorrente rientrano nel

normale rischio aziendale.

L’amministrazione,

inoltre, ha segnatamente osservato:

"

(…) L’azienda ritiene che, oltre alla pandemia, vi sarebbero altri due

motivi straordinari ed imprevedibili e meglio la guerra in Ucraina e la crisi

energetica che giustificherebbero il riconoscimento dell'indennità in parola.

Tale tesi non può essere condivisa, in quanto la pandemia, a distanza di quasi

3 anni dal suo inizio non può più dirsi straordinaria, inoltre la ricorrente

non ha comprovato in che modo il precitato conflitto e la crisi energetica

avrebbero compromesso ulteriormente la situazione. Infatti, il semplice

riferimento all'aumento dei prezzi dell'energia non è di norma sufficiente per

poter beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto (cfr. Scheda informativa

per le aziende, Indennità per lavoro ridotto nell'ambito dell'attuale

situazione di penuria energetica: scheda informativa per le aziende,

Assicurazione contro la disoccupazione (AD), novembre 2022, pubblicata in:

lavoro.swiss). (…)” (Doc. V pag. 2)

1.7. Il 22 febbraio 2023 il presidente del

TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le parti sono rimaste silenti.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione

di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia negato alla RI 1 il

diritto alle indennità per lavoro ridotto per il mese di novembre 2022 a favore

dei dipendenti attivi nel settore “produzione”.

2.2. I presupposti del diritto

all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

Questa disposizione prevede

esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse

positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere

beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le condizioni positive sono

enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo

normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno

diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione

all'assicurazione contro

la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile

(art. 32);

c. il rapporto

di lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo il cpv. 1bis in

vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al

cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale

a carico del fondo di compensazione.

I requisiti appena esposti devono

essere adempiuti nella loro totalità.

L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è

dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per

cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori

dell’azienda.”

Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI

stabilisce che;

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore

la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle

autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi,

prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e

stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa

cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”

Al riguardo l’art. 51 OADI precisa

quanto segue:

" 1 Le

perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze

non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non

può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o

rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile

se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di

esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura

delle vie d’accesso;

d. interruzioni di

lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i

provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di

lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è

computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il

datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché

l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto

dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai casi di

rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che

non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più

difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze

eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

Secondo l’art. 32 cpv. 4 LADI il Consiglio federale

disciplina a quali condizioni un settore d’esercizio è parificato a un’azienda.

L’art.

52 OADI, in relazione al settore d’esercizio, enuncia:

"

1 Un settore

d’esercizio è parificato ad un’azienda se costituisce un’unità organica

provvista di personale e di mezzi tecnici propri la quale:

a. dipende da una direzione autonoma in

seno all’azienda, oppure

b. fornisce prestazioni che potrebbero

essere fornite ed offerte sul mercato da aziende autonome.

Considerandi

2.

Il

datore di lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore

d’esercizio, deve presentare un organigramma del complesso dell’azienda.”

L’art. 33 LADI enuncia:

" (…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a

misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del

datore di lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni

stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada

in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per la­voro

temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra

l’assicurato.

2.

Il Consiglio federale, per evitare abusi, può

prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il Consiglio federale definisce il concetto di

oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

Le condizioni negative sono

stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità

per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo

di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro

occupato nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del

datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria

di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

" (…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici

deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di

diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La

perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15).

Il datore di lavoro deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente

pretendere da lui per evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in

questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il

danno.)

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se

può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro

avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha

omesso di adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a

priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto

evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto

trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo

che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che

quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento

della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle

autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile

del danno.

(…).

D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del

datore di lavoro;

·

è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda;

·

è causata da oscillazioni stagionali

del grado di occupazione;

· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta

valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

·

il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto;

· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata

determinata;

·

concerne persone vincolate da un

rapporto di tirocinio;

· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro

temporaneo;

· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda

in cui lavora l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile

in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che

si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i

ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una

decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione

di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti

nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo

di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro

dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio

aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con

molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione,

non è solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa

specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua

ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non

rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è

dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di

riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio,

usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le

perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono

prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo

la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte

le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

(…).

D6b Un

periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una

situazione di difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più

nella sfera normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare

in modo plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla

recessione. Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati

allo stesso modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di

lavoro, a prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro

principalmente a motivi che non sono direttamente legati alla situazione

economica (ad es. ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura

relativa al permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo

la recessione per giustificare un diritto all’ILR. Poiché in questo caso la

situazione economica recessiva non è adeguatamente causale per le perdite

d’incarichi o rispettivamente per le perdite di lavoro. Si può parlare di

periodo di recessione in particolare in caso di calo della cifra d’affari o delle

ordinazioni e in presenza di previsioni economiche negative per un numero

considerevole di aziende, in generale o in determinati settori.

I

seguenti indici danno delle indicazioni sui segni di una congiuntura di

recessione

-

un aumento massiccio dei preannunci di lavoro ridotto rispetto allo stesso mese

dell’anno precedente Rapporto LAMDA DM09 https://lamda.alv.admin.ch/MicroStrategy/servlet/mstrWeb

-

analisi congiunturali della Confederazione sull’economia nel suo complesso e

sui principali rami economici («Konjunkturtendenzen», pubblicazione sulle

tendenze congiunturali, non disponibile in italiano)

-

Barometro congiunturale KOF (KOF Economic Barometer), Indicatore

dell’occupazione KOF (KOF Employment Indicator) e Indicatore della situazione

commerciale (KOF Business Situation Indicator),

https://kof.ethz.ch/it/previsioni-indicatori/indicatori.html (non disponibili

in italiano)

-

Dati relativi al commercio estero (in particolare sulle esportazioni) https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/statistica-del-commercio-esterosvizzero/dati.html

-

Andamento dell’indice della costruzione

(non disponibile in italiano)”

2.4

Relativamente

ai settori di esercizio di cui agli art. 32 cpv. 4 LADI e 52 OADI, la Prassi

LADI ILR C29 segg. prevede:

"

Azienda – Settore d’esercizio

C29 Il disciplinamento del

lavoro ridotto fa spesso riferimento alla nozione d’azienda:

l’azienda funge da grandezza di riferimento per il calcolo della perdita minima

del 10% (C24 segg.);

l’azienda è l'unità di riferimento per la durata massima dell’indennità per

lavoro ridotto (F1 segg.);

durante il termine quadro di 2 anni, l’azienda deve far valere presso la stessa

cassa di disoccupazione il diritto all'indennità per lavoro ridotto e

all'indennità per intemperie (G12 segg.).

Queste

condizioni giuridiche legate all’azienda valgono anche per i settori

d’esercizio riconosciuti conformemente alla LADI.

C30 La grandezza di riferimento per il calcolo della perdita di

lavoro minima può essere l’azienda o un settore d’esercizio purché rappresenti

un’unità organizzativa a sé stante.

C31 Un

settore d’esercizio è parificato a un’azienda se costituisce un’unità

organizzativa provvista di personale e di mezzi tecnici propri che:

dipende da una direzione autonoma in seno all'azienda; oppure

fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite e offerte sul mercato da

aziende autonome.

C32 Per

valutare se si tratta di un settore d’esercizio, occorre basarsi soprattutto su

criteri economici e non tanto su criteri giuridici. Bisogna tener conto del

processo produttivo interno e determinare in che modo una contrazione

dell’attività si ripercuote sui diversi settori di un’azienda.

C33 Il

datore di lavoro deve presentare, unitamente al preannuncio di lavoro ridotto

per un settore d’esercizio, un organigramma dell'azienda nel suo complesso. Affinché

possa essere parificato a un'azienda, un settore d’esercizio deve disporre di

una certa autonomia in seno all'azienda. Esso deve comprendere un gruppo di

lavoratori che costituisce un’unità organizzativa all'interno dell'azienda.

Deve inoltre perseguire un proprio obiettivo aziendale o fornire, nell'ambito

del processo produttivo interno, proprie prestazioni, come ad esempio la

fabbricazione di un prodotto intermedio. Non è indispensabile che il settore

d'esercizio sia ubicato in un posto diverso dal resto dell'azienda.

C34 Un

settore d'esercizio non è parificato a un’azienda se c'è una stretta

interdipendenza con altre unità organizzativa a livello di personale e in

ambito tecnico (scambi continui di personale da un reparto all'altro). Non si

tratta di un settore d’esercizio se il gruppo di lavoro comprende un unico o

soltanto pochi lavoratori. La nozione di settore d’esercizio non può quindi

limitarsi a un settore diretto da un caporeparto o a un gruppo di lavoro. La

presenza di un caporeparto, di un conducente di macchine o di un capogruppo non

è di regola sufficiente a soddisfare la condizione di essere un'unità

organizzativa autonoma in seno all'azienda. Occorre tuttavia evitare che la

clausola del 10% inerente alla perdita di lavoro minima e la durata massima

dell’indennità per lavoro ridotto siano rese vane da un riconoscimento troppo

generoso dei settori d’esercizio.

C35 Nella

suddivisione di un’azienda in settori d’esercizio occorre prima di tutto

separare i settori che adempiono i presupposti legali richiesti. Dopo questa

operazione rimangono spesso dei gruppi sussidiari (p. es. amministrazione,

vendita), che vanno obbligatoriamente raggruppati in un settore rimanente e

trattati come settore d’esercizio.”

2.5

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella

Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

" (…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si

verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di

lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi

economici

A causa dell’insorgenza improvvisa,

dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale

rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33

capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore

di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al

calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione

dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia

comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di

verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia.

Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di

lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non

imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle

autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze

eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti

rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3

LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro

non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i

lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le

perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro

(art. 51 cpv. 3 OADI). (…)”

I p.ti 2.1, 2.2 e 2.3 sono rimasti

invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa

della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30

ottobre 2020.

La Direttiva 2021/07 del 20 aprile

2021.

che ha sostituito quella del 19 marzo 2021 e la Direttiva 2021/13 del 30

giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021 non hanno apportato

modifiche ai p.ti 2.1, 2.2 e 2.3.

I p.ti 2.1, 2.2 e 2.3 sono

pressoché rimasti immutati anche nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha

sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva 2021/21 del 17

dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,

indica a pag. 3 che in particolare i p.ti 2.1, 2.2 e 2.3 non sono più validi

dal 31 dicembre 2021.

Cfr. pure Direttiva 2022/01:

“Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio

2022.

pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021;

Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del

1° aprile 2022 pag. 6.

Al riguardo va rilevato che con la

Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”

del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la

Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di

questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono

state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»”.

La Direttiva 2022/06 del 1° aprile

2022.

è stata sostituita dalla Direttiva 2022/13 “adeguamenti delle Prassi LADI

riguardanti la Covid-19” del 23 dicembre 2022 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.6

Nella “Direttiva

2022/03: Indennità per lavoro ridotto in relazione con l’intervento militare

della Russia in Ucraina” del 9 marzo 2022, a proposito dell’indennità per

lavoro ridotto, la SECO ha precisato che:

"

(…) Secondo L'Ufficio di compensazione dell'AD, gli interventi militari

in Ucraina e le loro conseguenze economiche rivestono carattere eccezionale e

pertanto non rientrano nella nozione di rischio aziendale normale. Le sanzioni

riprese dalla Svizzera, così come i provvedimenti di autorità straniere, vanno

considerate provvedimenti delle autorità ai sensi dell'articolo 51 capoverso 1

OADI. Un riferimento generico al conflitto in Ucraina non basta per

giustificare il diritto all’indennità per lavoro ridotto. Le imprese devono

spiegare in modo plausibile perché le perdite di lavoro previste nella loro

azienda sono dovute al conflitto. Tra la perdita di lavoro e l'intervento

militare della Russia in Ucraina deve quindi esserci un nesso causale adeguato.

Inoltre, devono essere adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto

all’indennità per lavoro ridotto. Rammentiamo infine che l'allentamento delle

disposizioni sull'indennità per lavoro ridotto nella legge COVID-19 e

nell'ordinanza COVID-19 sull'assicurazione contro la disoccupazione trova

applicazione solo per le perdite di lavoro in relazione con il coronavirus. Per

le perdite di lavoro computabili, riconducibili esclusivamente agli interventi

militari in Ucraina e alle loro conseguenze economiche, si applicano le

disposizioni abituali della LADI e dell'OADI. Queste domande saranno trattate

mediante la procedura ordinaria. Il termine di preannuncio è quindi di solito

di 10 giorni (cfr. art. 36 LADI). Occorre tuttavia far notare che l'art. 46

cpv. 4 e 5 (accredito delle ore supplementari), l'art. 50 cpv. 2 (periodo di

attesa) e l'art. 57a cpv. 1 OADI (regola dell'85%) sono stati soppressi fino al

31.

marzo 2022 e non devono essere osservati nella procedura ordinaria per il

periodo contabile di marzo 2022. Inoltre, la modifica dell'art. 63 OADI

(computo del reddito conseguito con un’occupazione provvisoria) resterà in

vigore per il periodo contabile di marzo 2022. (…)”

Il 28

marzo 2022 la SECO ha adottato una Direttiva sull’indennità per lavoro ridotto

(“Direttiva 2022/04: Lavoro ridotto non in relazione con la pandemia”)

in cui ha ribadito che:

"

(…) L'allentamento delle disposizioni relative all’ILR previste dalla

legge COVID-19 e dall'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione

non possono essere fatte valere per le perdite di lavoro computabili che sono

in relazione con la pandemia. Ciò significa che queste disposizioni non si

applicano, in particolare, per perdite di lavoro computabili riconducibili esclusivamente

agli interventi militari e alle loro conseguenze economiche. Pertanto, se le

perdite di lavoro computabili non sono in relazione con la pandemia, il

conteggio deve essere trattato secondo la procedura ordinaria. Inoltre, per

questo tipo di casi non è neanche possibile applicare la regolamentazione per i

lavoratori a basso reddito. (…)”

2.7

La “Direttiva

2022/12 del 16 dicembre 2022 per il lavoro ridotto non in relazione con la

pandemia”, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, ha aggiornato e sostituito

le Direttive 2022/3 e 2022/4, rispettivamente del 9 marzo e del 28 marzo 2022,

e fornito istruzioni aggiornate in merito agli elementi da considerare per il

preannuncio relativo al conteggio del lavoro ridotto non in relazione con la

pandemia, oltre a riportare quanto indicato dalla comunicazione 2022/21 dell’11

novembre 2022 in merito alla gestione dell’indennità per lavoro ridotto in

relazione all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica.

In

particolare il p.to 2 relativo alla gestione dell’indennità per lavoro ridotto

in relazione con la guerra in Ucraina e con l’aumento dei prezzi dell’energia

prevede:

"

(…) Secondo l’Ufficio di compensazione dell’AD, la guerra in Ucraina e

le sanzioni adottate dalla Svizzera a questo proposito contro privati cittadini

russi e aziende, unitamente ai provvedimenti di autorità estere rivestono

carattere eccezionale e pertanto non rientrano nella nozione di rischio

aziendale normale. Le sanzioni e i provvedimenti adottati dalle autorità

svizzere e straniere vanno considerate come provvedimenti delle autorità ai

sensi dell’articolo 51 capoverso 1 OADI. Un riferimento generico alla guerra in

Ucraina non basta per giustificare il diritto all’indennità per lavoro ridotto.

Le imprese devono spiegare in modo plausibile perché le perdite di lavoro

previste nella loro azienda sono dovute al conflitto. Tra la perdita di lavoro

e la guerra in Ucraina deve quindi esserci un nesso causale adeguato. Inoltre,

devono essere adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto all’indennità

per lavoro ridotto. In merito all’ILR in relazione alla problematica energetica

è necessario operare una distinzione fondamentale tra l’aumento dei prezzi

dell’energia e un’eventuale situazione di penuria energetica causata da

provvedimenti delle autorità. Alcune aziende hanno già dovuto far fronte

all’aumento dei prezzi dell’energia, mentre fino ad oggi non si è ancora

verificata una situazione di penuria energetica causata da provvedimenti delle

autorità. (…)”

Il

p.to 2.1 enuncia:

"

Il principio, messo in risalto sia nelle basi legali sia nella Prassi

LADI ILR, rimane invariato: la riscossione dell’ILR è giustificata solo in

presenza di una perdita di lavoro riconducibile a provvedimenti delle autorità

o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro, a condizione che il

datore di lavoro interessato non possa evitare le perdite di lavoro mediante

provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo

responsabile del danno (cfr. art 32 cpv.3 LADI in combinato disposto con l’art.

51.

cpv. 1 OADI). Le perdite di lavoro sono inoltre computabili se sono dovute a

motivi economici e sono inevitabili (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). Tuttavia per

casi di questo tipo il versamento dell’indennità per lavoro ridotto è possibile

solo se sono soddisfatti gli altri presupposti del diritto e se non rientra nel

normale rischio aziendale (cfr. Prassi LADI ILR D2 e segg.).

Nel concreto, la

condizione di inevitabilità delle perdite di lavoro significa che le perdite di

lavoro riconducibili a una riduzione volontaria della produzione o della

riduzione della produzione per motivi di redditività non dà alcun diritto alla

riscossione dell’ILR. Ne consegue che la riscossione dell’ILR è da

escludersi se un’azienda dispone di un numero di ordini sufficienti per

impiegare i propri collaboratori.

Per

quanto attiene all’aumento dei prezzi dell’energia, il p.to 2.2 precisa:

"

Le aziende risentono in maniera differente dell’aumento dei prezzi

dell’energia. La misura in cui l’azienda viene colpita dipende sostanzialmente

da tre elementi: l’intensità energetica, la situazione contrattuale relativa

all’energia e la possibilità di trasferire costi legati all’aumento dei prezzi

dell’energia. La computabilità della perdita di lavoro deve essere vagliata

caso per caso e tenendo conto della situazione generale dell’azienda, la quale

può includere anche aspetti estranei all’aumento dei prezzi dell’energia. (…)”

Ai

sensi del p.to 2.3 riguardante i provvedimenti ragionevoli per mitigare

l’aumento dei prezzi:

"

Le aziende possono contribuire, autonomamente e collaborando con i

fornitori di energia, perlomeno a mitigare in modo significativo problemi

legati all’aumento dei prezzi dell’energia. Nel quadro dell’obbligo di ridurre

il danno devono dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per

mitigare l’aumento dei prezzi.

Alcune misure possibili

sono già state citate in precedenza: la possibilità per molte aziende di

trasferire l’aumento dei prezzi dell’energia ai clienti, oppure la ripartizione

dei propri oneri su più anni tramite la sottoscrizione di un contratto di

approvvigionamento energetico per un periodo più lungo. Le aziende fornitrici

offrono inoltre ai loro clienti servizi di consulenza e investimenti diretti

negli impianti di produzione dell’energia.

Inoltre la campagna di

risparmio energetico della Confederazione fornisce proposte concrete per le

aziende su come risparmiare energia. Sul sito web SvizzeraEnergia sono

pubblicate guide settoriali per piscine coperte, all’aperto, per l’industria

ittica, alberghiera, per l’industria delle materie plastiche e altro:

- https://www.zero-spreco.ch/it/industria/

-

https://www.svizzeraenergia.ch/ 9/10

- https://www.svizzeraenergia.ch/aziende/soluzioni-di-settore/

Sulla base di

un’interpretazione restrittiva della legge è probabile che alle aziende venga

richiesto di esaminare tutte queste misure per verificarne la ragionevolezza.

Anche se questa interpretazione non dovesse essere applicata, il fatto che

un’azienda si astenga del tutto dall’elencare le misure di risparmio energetico

intraprese è contrario al principio di responsabilità di riduzione del danno.”

2.8

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non

costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023

consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre

2021.

consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF

133.

V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve

tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023

consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144

consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio

2021.

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.

258.

seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve,

invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in

esame (cfr. STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.;

DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.9

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V

359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far

fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il

senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza

dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei

licenziamenti.

Il Messaggio 20.058 concernente la

legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a

far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020

prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la

disoccupazione lo scopo dell’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza

dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì

quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il

temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente

perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”

(cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, ha

confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva

accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale

era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore

di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Il TF ha deciso che, a ragione, la

Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva

emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”

(in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva

concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di lavoro era

economica e da ricondurre alla pandemia.

La nostra Massima Istanza ha

ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che

nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi

parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini

della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela

possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa possono

essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In una successiva sentenza

8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, il Tribunale federale ha

respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato

sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto

il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del

diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso

dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura

dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.

L’Alta Corte ha evidenziato che, in

prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi

dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio

di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata

il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per

violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra

Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di

sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle

ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il Tribunale cantonale aveva del

resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei

considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto il

giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile

che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in

modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere

alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione

della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute,

quindi della pandemia di Covid-19.

Il Tribunale cantonale aveva,

pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura

fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una

violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in applicazione del

criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale

adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,

rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità giudiziaria

di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una perdita di lavoro

computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

In una sentenza 8C_752/2021 del 15

marzo 2022, pubblicata in DLA 2022 Nr. 11 pag. 323-325, il Tribunale federale,

nel caso di uno studio medico dentistico che aveva introdotto il lavoro ridotto

per i tre dipendenti nel periodo dal 4 novembre al 31 dicembre 2020, ha

confermato il rifiuto delle prestazioni.

L’Alta Corte ha stabilito che, in

assenza di un nesso causale tra la pandemia di coronavirus e la chiusura dello

studio medico (in quel periodo non ci sarebbero state restrizioni in base alle

quali la chiusura dello studio sarebbe stata necessaria) non sussisteva alcun

diritto all’indennità per lavoro ridotto.

La nostra Massima Istanza, con

giudizio 8C_354/2022 del 7 giugno 2022, ha poi ritenuto inammissibile, in

quanto non sufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da una società

contro una sentenza del 6 aprile 2022 emanata dal Tribunale delle assicurazioni

sociali del Canton Zurigo (AL.2021.00351) che aveva confermato la correttezza

della riconsiderazione delle decisioni con cui a una ditta che si occupava

della vendita di prodotti per i parrucchieri erano state riconosciute indennità

per lavoro ridotto dal mese di giugno al mese di novembre 2021, siccome non era

stata resa credibile una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

Con giudizio

8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023 l’Alta Corte ha confermato la sentenza del TCA

38.2021.85

del 21 marzo 2022 relativa a un diniego del il diritto a ILR dal 1° luglio al 30 settembre 2021 nei

confronti di una società che gestisce tre saloni di parrucchiere, in quanto tra

la fine del 2020 e la prima metà del 2021 la società ha assunto due nuovi

dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori licenziatisi) quando

però stava beneficiando di ILR e, d’altro lato, considerato che le ILR sono

state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo in cui la situazione

epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la campagna vaccinale, non

ritenendo dunque credibile che l’annunciata perdita di lavoro economica fosse

da ricondurre alla pandemia.

Il TCA, in una sentenza 38.2022.32

del 25 luglio 2022, ha poi stabilito che a ragione a una società attiva nell’ambito

della ristorazione è stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto dal

1° marzo 2022, in quanto non era stata resa credibile una perdita lavoro

economica legata alla pandemia. Questo Tribunale ha precisato, da una parte,

che il rifiuto delle indennità per lavoro ridotto appariva giustificato,

ritenuto, in particolare, che nel periodo per cui era stata richiesta

l’erogazione delle indennità non vigevano più restrizioni conseguenti alla

pandemia nel settore della ristorazione.

Dall’altra, che il fatto che

l’esercizio pubblico gestito dalla ricorrente si trovasse in zona periferica

concerneva una circostanza, quella dell’ubicazione del locale, rientrante nel

normale rischio aziendale del datore di lavoro. La medesima considerazione valeva

per il fatto che, siccome il locale era situato in zona di frontiera, tanti

clienti preferivano andare in Italia anche per la parità del franco con l’euro.

La

ricorrente neppure aveva dimostrato o quantomeno reso plausibile che la pretesa

perdita di lavoro fosse da ricondurre al conflitto scoppiato in Ucraina.

Il ricorso contro la sentenza

38.2022.32

è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con giudizio

8C_519/2022 del 22 settembre 2022.

Con

sentenza 38.2022.104 del 27 marzo 2023, non ancora cresciuta in giudicato,

questa Corte ha respinto il ricorso di una società attiva nell’ambito

fiduciario a cui, dopo che il diritto a ILR le era stato riconosciuto da aprile

a dicembre 2020, da gennaio a dicembre 2021 e da gennaio a giugno 2022, le è

stato negato per il periodo ottobre - dicembre 2022. Il TCA ha ritenuto, in

primo luogo, che rettamente l’amministrazione aveva deciso sulla sola base

degli atti in suo possesso, poiché la ricorrente, invitata a fornire specifiche

informazioni, non vi aveva proceduto in maniera completa ed esaustiva.

In

secondo luogo, che la perdita di lavoro non poteva essere considerata

computabile, siccome l’insorgente, essendosi limitata a fare astrattamente

riferimento alla pandemia e alla guerra in Ucraina, non aveva dimostrato, o

quantomeno reso plausibile, che la stessa fosse da ricondurre a tali eventi.

Anche l’accenno all’inflazione risultava generico e non sufficientemente

circostanziato.

2.10

Giova,

altresì, rilevare che il Consiglio di Stato, il 6 aprile 2023, ha licenziato il

Messaggio N. 8273 “Rapporto sulle mozioni dell’11 aprile 2022 presentate da

Nadia Ghisolfi e Sara Imelli:

“Guerra in Ucraina - aiuti mirati alle aziende in difficoltà”,

“Guerra in Ucraina - un aiuto mirato alle cittadine e ai cittadini in

difficoltà e alle aziende colpiti dall’aumento straordinario dei prezzi del

carburante”. Con tali mozioni è stato chiesto di creare degli strumenti

straordinari per sostenere le aziende confrontate con danni originati da

aumenti di prezzo esorbitanti il rischio aziendale a causa del confitto

russo-ucraino, rispettivamente di attivarsi nei confronti della Confederazione

affinché si doti direttamente di tali strumenti (cfr. mozione n. 1659) e di creare

degli aiuti cantonali straordinari mirati ai privati e alle aziende per far

fronte all’incremento del prezzo dei carburanti a causa del citato conflitto,

rispettivamente di attivarsi nei confronti della Confederazione affinché si

doti direttamente di tali strumenti (cfr. mozione n. 1660).

Dal

Messaggio N. 8273, nel quale il Consiglio di Stati ha invitato il Gran

Consiglio a respingere le mozioni, si evince:

"

(…) il tema dell’approvvigionamento economico del Paese è di competenza

della Confederazione. Per il tramite dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento

economico del Paese (UFAE), la Confederazione pubblica e aggiorna regolarmente

il documento “Valutazione della situazione dall'Approvvigionamento economico

del Paese AEP”, reperibile sul proprio sito, sotto il tema “Situazione di

approvvigionamento”. Il documento esamina lo stato dell’approvvigionamento nei

seguenti ambiti: energia, trasporti, alimentazione, agenti terapeutici,

tecnologie dell’informazione e della comunicazione e industria. In base alle

risultanze delle citate analisi, l’autorità federale prende le misure che

ritiene più appropriate per salvaguardare il tessuto economico federale. Il

margine di manovra a livello locale è dunque residuo.

Per quanto concerne la richiesta di

creare sostegni cantonali a beneficio di privati e aziende, ricordiamo che la

situazione attuale ha una dimensione federale e internazionale, come del resto

testimoniano gli esempi riportati negli atti parlamentari che si riferiscono a

decisioni adottate da Stati esteri (per il prezzo del carburante) oppure dalla

Confederazione (in ambito pandemico). Ribadiamo quindi che eventuali strumenti

d’intervento devono essere coordinati a livello nazionale.

In questo senso, ricordiamo che le

indennità per lavoro ridotto (ILR) sono a disposizione delle aziende anche nel

caso di perdite di lavoro causate da un’eventuale situazione di penuria

energetica o di un massiccio aumento dei prezzi dell’energia.

L’ILR può essere concessa per motivi

economici soltanto quando un’azienda avrà adottato tutte le misure ragionevoli

per evitare perdite di lavoro. L’impennata dei prezzi dell’energia, da sola,

non è sufficiente a giustificare l’ILR. In ogni caso, nel preannuncio di lavoro

ridotto, l'azienda deve illustrare dettagliatamente in che modo l’attuale

situazione del mercato dell’energia incide, nel concreto, sul suo fabbisogno e

su quello dei relativi settori produttivi e per quale motivo non è possibile

evitare la perdita di lavoro. Ogni richiesta sarà valutata individualmente.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina web www.ti.ch/lavororidotto.”

2.11

La RI 1 è stata fondata a __________ nel

1945.

da __________ quale società attiva nella produzione __________ __________

piccoli utensili per la cucina e la casa. Già nel 1946 la produzione si è

trasferita in __________.

Con il passare degli anni l’azienda

ha ampliato la produzione dei casalinghi, dedicandosi a una propria gamma di

prodotti, e si è espansa, tra il 1967 e il 2009, in Europa e nel mondo intero,

tramite la creazione di filiali in ____________________. Nel frattempo, nel

1993, è stato aperto un impianto di produzione in __________ a __________ che

ha chiuso nel 2017 quando è stata inaugurata una nuova sede a __________, dove

si trova uno stabilimento __________ (cfr. __________).

Attualmente

i centri di produzione sono 4, uno in Svizzera a __________, due in __________

e uno).

L’assortimento

della RI 1 si suddivide in tre aree di prodotti: __________ __________ __________).

Dall’organigramma

allegato al Preannuncio del 6 ottobre 2022 emerge che la RI 1, la cui direzione

generale è affidata ai fratelli __________ e __________, si occupa in

particolare, oltre che della produzione degli articoli per la casa,

dell’aspetto commerciale (“commerciale Svizzera”) e dei servizi vari.

Nella

produzione sono attivi, oltre al responsabile, nove dipendenti. Del settore

commerciale fanno parte tredici persone, mentre dell’ambito servizi vari diciannove

persone, fra le quali il “direttore __________”, il “direttore __________”, la

“direttrice __________” e il “direttore __________” (cfr. doc. 4/2).

Per

quanto riguarda il mese di novembre 2022, la SA, il 6 ottobre 2022, ha

preannunciato lavoro ridotto per i dieci dipendenti del settore d’esercizio

“produzione” con perdita di lavoro probabile del 60%, in quanto sussisteva

sempre un rallentamento delle ordinazioni da parte dei principali clienti

esteri in particolare __________, che corrispondono alle ditte del gruppo RI 1,

ritenuta la continuazione della crisi - che la ricorrente sperava non venisse

peggiorata dalla guerra in corso - con l’aumento del costo delle materie prime

e dell’energia (cfr. allegato a doc. 4; consid. 1.1.).

Nell’opposizione

alla decisione di diniego del riconoscimento delle ILR del 13 ottobre 2022

(cfr. doc. 5; consid. 1.2.) la SA ricorrente ha precisato che la diminuzione di

ordini non dipende direttamente dall’aumento dei costi delle materie prime e

dell’energia, non essendo stati applicati aumenti di prezzo degli articoli. Tuttavia

l’incremento dei prezzi delle materie prime e dell’energia condiziona

indirettamente le sue vendite, nel senso che il consumatore europeo, dovendo

pagare di più i generi alimentari e la corrente, acquista meno articoli non

primari (cfr. doc. 6; consid. 1.3.).

Nel

ricorso l’insorgente ha poi fatto riferimento anche alla pandemia, indicando

che alla situazione già compromessa dalla stessa si è aggiunta la guerra in

Ucraina e successivamente la crisi energetica, circostanze queste tutte

straordinarie ed eccezionali (cfr. doc. I; consid. 1.5.).

Il

provvedimento del 13 ottobre 2022 è stato confermato dalla decisione su

opposizione del 30 novembre 2022, argomentando segnatamente che i motivi

invocati, in particolare il fatto che i rincari delle materie prime e

dell’energia spingerebbero i consumatori a spendere i propri soldi in beni di

prima necessità piuttosto che in beni durevoli, sono da ascrivere a circostanze

rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. doc. B; consid. 1.4.).

2.12

Chiamata a pronunciarsi in merito alla

fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che giusta l’art. 52 cpv. 1 OADI un

settore d’esercizio è parificato ad un’azienda se costituisce un’unità organica

provvista di personale e di mezzi tecnici propri la quale dipende da una

direzione autonoma in seno all’azienda oppure fornisce prestazioni che

potrebbero essere fornite ed offerte sul mercato da aziende autonome (cfr.

consid. 2.2.).

In concreto

la “produzione”, per la quale sono state richieste le indennità per lavoro

ridotto (cfr. consid. 1.1.), ritenuti in particolare, da una parte, i compiti

specifici espletati che ben si distinguono da quelli degli altri settori di

attività della RI 1, e meglio dal segmento commerciale, dall’amministrazione e

dai servizi vari, comprensivi anche del servizio marketing e del servizio

pubblicità (cfr. doc. 4/2), dall’altra, il fatto che i dieci dipendenti della

“produzione” sono attivi unicamente per tale ambito, può essere qualificata

quale settore d’esercizio della RI 1 ai sensi degli art. 32 cpv. 4 LADI e 52

OADI, come pure della Prassi LADI ILR C31 segg. (cfr. consid. 2.2.; 2.4.).

Il

settore produzione della SA ricorrente va, dunque, parificato a un’azienda.

2.13

In

relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto del 6 ottobre 2022, per

il mese di novembre 2022, va ricordato che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI

prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la

perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr.

consid. 2.2.).

Per costante giurisprudenza

federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379

consid. 2b pag. 384, Rubin,

“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014

pag. 345).

Le direttive della SECO (cfr.

consid. 2.5.) stabiliscono peraltro chiaramente, in particolare, che “sia la

pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere

considerate temporanee”.

2.14

Le direttive

della SECO prevedono, inoltre, che il datore di lavoro deve comprovare in modo

verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa

sono riconducibili alla pandemia (cfr. consid. 2.5.).

Ciò è

stato confermato dal Tribunale federale nella sentenza 8C_503/2021 del 18

novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, nella STF 8C_555/2021

del 24 novembre 2021 e nella STF 8C_752/2021 del 15 marzo 2022 pubblicata in

DLA 2022 Nr. 11 pag. 323-325 (cfr. consid. 2.9.).

Anche

per quanto concerne la guerra in Ucraina, le imprese devono spiegare in modo

plausibile perché le perdite di lavoro previste nella loro azienda sono dovute

al conflitto. Un riferimento generico al conflitto in Ucraina non basta per

giustificare il diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. Direttiva

2022/03 del 9 marzo 2022 citata al consid. 2.6.; Direttiva 2022/12 del 16

dicembre 2022 p.to 2 menzionata al consid. 2.7.).

La

computabilità della perdita di lavoro in relazione all’aumento dei prezzi

dell’energia elettrica, dal canto suo, deve essere vagliata caso per caso e

tenendo conto della situazione generale dell’azienda, la quale può includere

anche aspetti estranei all’aumento dei prezzi dell’energia (cfr. Direttiva

2022/12 del 16 dicembre 2022 p.to 2.2 citata al consid. 2.7.).

2.15

Dalle

carte processuali non emergono elementi che comprovino che la riduzione di

lavoro subita nel mese di novembre 2022 sia stata causata ancora dalla pandemia

o dalla guerra in Ucraina.

Del

resto la RI 1, che ha beneficiato delle ILR dal 16 marzo al 15 settembre 2020,

come pure dal mese di novembre 2021 al mese di ottobre 2022 (cfr. consid.

1.1.), si è limitata a fare astrattamente riferimento alla pandemia e alla

guerra in Ucraina (cfr. doc. 6; I; consid. 1.3.; 1.5.; STCA 38.2022.27-28 del

18.

luglio 2022 consid. 2.14.; STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 consid. 2.10.,

il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_519/2022

del 22 settembre 2022).

In

simili condizioni occorre concludere che l’insorgente non ha dimostrato, o

quantomeno reso plausibile, che la pretesa perdita di lavoro sia da ricondurre

alla pandemia e/o al conflitto scoppiato in Ucraina (cfr. consid. 2.14.).

L’aumento

del costo delle materie prime e dell’energia, per stessa affermazione della

ricorrente, non ha poi influito direttamente sulla diminuzione degli ordini non

essendo stati applicati aumenti di prezzo degli articoli, bensì avrebbe

condizionato il comportamento dei consumatori europei che con un minor potere

d’acquisto hanno smesso di comprare beni non essenziali (cfr. doc. 6).

E’

vero che un periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in

una situazione di difficoltà (cfr. Prassi LADI ILR p.to D6B; consid. 2.3.).

Tuttavia

la Svizzera e l’Europa, nonostante il rapido susseguirsi di crisi e il

rallentamento delle attività, a fine 2022 non erano in stato di vera e propria recessione

e nemmeno a inizio 2023 (cfr. https://www.cc-ti.ch/nuovo-stress-test-pmi-europee/;

Il 28

febbraio 2023 Eric Scheidegger, capo della Direzione politica economica e

direttore sostituto della SECO, ha d’altronde dichiarato che, malgrado la

stagnazione registrata nel quarto trimestre 2022, non si prevede per il 2023

una recessione in Svizzera, visto che dagli specifici indicatori risulta una

stabilizzazione della crescita. È stato anche sottolineato “come gli indici dei

responsabili degli acquisti nella maggior parte dei paesi importanti siano

superiori a 50 punti e indichino quindi una crescita dell'economia” (cfr. https://www.swissinfo.ch/ita/tutte-le-notizie-in-breve/il-2023-non-sar%C3%A0-di-recessione-in-svizzera--dice-la-seco/48322296#:~:text=Malgrado%20la%20stagnazione%20registrata%20nel,si%20fa%20notare%20a%20Berna).

Al

riguardo cfr. pure il Comunicato stampa della SECO del 16 marzo 2023 (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/76156.pdf).

Inoltre,

come evidenziato dalla parte resistente, la “conseguenza indiretta (rinuncia

a comprare beni durevoli per risparmiare) non può essere presa a carico dall’assicurazione

contro la disoccupazione considerato che sarebbe del tutto usuale e dunque rientrante

nel normale rischio aziendale per determinati beni, in caso di aumento dei

prezzi, subire una contrazione delle vendite” (cfr. doc. V).

Per

completezza a proposito del fattore valutario va, peraltro, evidenziato che nel

Comunicato stampa della SECO del 31 maggio 2018 intitolato “Il franco forte non

giustifica più l’indennità per lavoro ridotto” viene sottolineato che “le

fluttuazioni dei corsi rientrano di principio tra i normali rischi di

un’impresa” (cfr. STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 - menzionata al

consid. 2.9. - il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_519/2022 del 22 settembre 2022; STCA 38.2013.62 del 20 gennaio 2014; STCA

38.2013.7

del 18 giugno 2013; STCA 38.2012.77 del 29 maggio 2013; STCA

38.2009.39

del 7 settembre 2009; STF 8C_267/2012 del 28 settembre 2012; STFA C 155/93 del 30 maggio 1995 pubblicata in RDAT II-1995 pag. 214 seg. e STFA C 241/96 del 26 giugno 1998 pubblicata in RDAT I - 1999 pag. 302).

Tutto

ben considerato, dunque, come stabilito dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 5;

I; consid. 1.2.; 1.4.), la perdita di lavoro fatta valere dalla SA ricorrente non

può essere ritenuta computabile giusta l’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI (cfr. STCA

38.2022.27-28 del 18 luglio 2022), già a prescindere dalla questione di sapere

se la stessa sia o meno inevitabile (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI) e temporanea

(cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI).

Di conseguenza, in concreto, la problematica

relativa alla diminuzione della cifra d’affari può rimanere aperta.

In effetti, conformemente a quanto

osservato dall’amministrazione (cfr. doc. B), un’oscillazione

della cifra d’affari superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita

di lavoro è da ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio

aziendale (cfr. STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.10.; STCA

38.2022.32

del 25 luglio 2022 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre 2022, poiché manifestamente

non motivato in modo sufficiente; STCA 38.2022.27-28

del 18 luglio 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid.

2.5

e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del

24.

settembre 2008).

Giova, comunque, ribadire che il senso

e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza

dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei

licenziamenti (cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3.,

pubblicata in DTF 147 V 359 e citata al consid. 2.9.).

A quest’ultimo riguardo va

osservato che la SA ricorrente ha dichiarato che a seguito della decisione su

opposizione del 30 novembre 2022, che ha confermato il diniego del diritto alle

ILR da novembre 2022 a gennaio 2023 (cfr. doc. B; consid. 1.4.), i lavoratori

sono stati richiamati sul posto di lavoro a tempo pieno “pur non avendo

lavoro a sufficienza per occuparli a pieno regime” (cfr. doc. I pag. 11).

2.16

Stante

quanto precede, a ragione la Sezione del lavoro ha negato alla RI 1 il diritto

alle indennità per lavoro ridotto richieste a favore del settore “produzione”

per il mese di novembre 2022.

La

decisione su opposizione del 30 novembre 2022 deve, pertanto, essere

confermata.

2.17

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.73

del 16 febbraio 2023 consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid.

2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del

25.

aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid.

2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti