Lexipedia

Decisione

38.2023.40

Non riconosciute IRL a SA che gestisce saloni di coiffure (10-12/21 + 01-03/22). SA, nonostante pendenti richieste ILR, ha assunto nuovi parrucchieri per sostituire collega che aveva disdetto rapporto di lavoro. Non dimostrata perdita di lavoro causata da pandemia o guerra

2 ottobre 2023Italiano82 min

in lavoro ridotto i ricezionisti che pur importanti per il coordinamento del lavoro

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2023.40-41

rs

Lugano

2 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella

Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 26

giugno 2023 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del

7 giugno 2023 emanate da

Sezione del lavoro, 6501

Bellinzona

in materia di assicurazione

contro la disoccupazione

ritenuto in

fatto

1.1. Il 28

settembre 2021 la __________, che ha quale scopo sociale, in particolare “le

importazioni ed esportazioni di ogni bene e prodotti e di arredamenti, ma in

particolare anche per ogni tipo di esercizio pubblico, nonché la gestione di

esercizi pubblici (…)” (cfr. estratto RC, reperibile nel sito www.zefix.ch)

e che gestisce tre saloni di coiffure a __________ (cfr. doc. B pag. 5 inc.

38.2023.40), ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro

ridotto per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 (cfr. doc. 1 inc.

38.2023.40).

Dal relativo Formulario di

preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto colpisce tutta

l’azienda, e meglio 11 dipendenti e che la perdita di lavoro probabile è del 30%

(cfr. doc. 1 pti. 1, 3, 4 inc. 38.2023.40), dall’altro, che quale motivo è

stato indicato che “la grave crisi causata dal Covid-19 perdura con la

stessa intensità dell’inizio pandemia, le limitazioni e misure tutt’ora in atto

nella gestione di saloni di coiffure penalizzano ulteriormente la ripresa” (cfr.

doc.1 p.to 2 inc. 38.2023.40).

1.2. Il 18

novembre 2021 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione per il periodo 1°

ottobre - 31 dicembre 2021, ritenendo la perdita di lavoro annunciata non

computabile:

Al

riguardo è stato rilevato:

"

(…)

3. Dalla documentazione

presente, lo scrivente Ufficio rileva che a fine 2020 e a metà 2021 due

impiegati hanno dato le dimissioni (__________ per il 31 dicembre 2020 e __________

per il 30 giugno 2021) e sono stati sostituiti da altro personale con lo stesso

grado di occupazione e funzione (__________ dal 2 gennaio 2021 e __________ dal

1° luglio 2021). Entrambe le sostituzioni sono avvenute in periodi per cui

l'azienda ha richiesto il lavoro ridotto.

Dapprima, si osserva che l'assunzione

di nuovi dipendenti risulta contraria al principio generale dell'obbligo di

diminuire il danno causato all'assicurazione contro la disoccupazione e non può

essere ritenuta inevitabile ai sensi dell'art. 32 cpv 1 lett. a LADI. A tal

proposito lo scrivente Ufficio rileva che la legge non vuole permettere al

datore di lavoro di conservare del personale eccessivo tenuto conto dei bisogni

normali, per poter far fronte, se del caso, ad eventuali aumenti di attività

per lassi di tempo limitati (DTF 121 V 375 consid. 3, 1994 no. 35 pag. 247

consid, 2b; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I

Pag. 401 nota 12; sentenza inedita 30 maggio 1995 in re P., C155/93), (STCA

38.1999,364 del 17.04.2000, consid. 2,4, pag. 8 e 9 e riferimenti ivi citati). (…)”

(Doc. 5 inc. 38.2023.40)

1.3. La RI 1,

rappresentata dall’avv. __________, il 16 dicembre 2021, ha interposto

opposizione contro la decisione del 18 novembre 2021, facendo valere

segnatamente:

"

(…) L’attività frastagliata in tre luoghi differenti necessita di un

conseguente turn over con sostituzioni per giornate o semi-giornate, ma non

sistematicamente.

Ora, secondo la decisione l'assunzione

di nuovi dipendenti sarebbe contraria al principio generale di diminuire il

danno causato. L'argomento potrebbe forse essere anche corretto in una

fattispecie di altra attività o di commercio unico, non quando occorre

organizzarsi per "tenere in piedi la baracca".

La realtà è dunque che una simile

decisione imporrebbe di chiudere almeno una delle attività! È questo che si

vuole davvero?

(…).

a) In primo luogo va ricordato che la

Sezione del lavoro (rappresentata dall'Ispettorato del lavoro) ha imposto le

restrizioni con le distanze che impediscono a tutt'ora il regolare svolgimento

dell'attività a cagione di presunte distanze da mantenere. La stessa Sezione

del lavoro (rappresentata dall'Ispettorato del lavoro) è pure venuta ad

effettuare il controllo per verificare se dette restrizioni siano rispettate.

Questo pone una riduzione dell'attività

pratica, a fronte di un turnover che deve comunque esserci.

Poi arriva sempre la Sezione del lavoro

(stavolta rappresentata dall'ufficio giuridico) che stabilisce che queste

restrizioni non permettono di ricevere conseguentemente le ILR.

In pratica, la stessa autorità impone

delle restrizioni dettate dal Covid e parallelamente nega gli aiuti pensati per

le aziende facenti seguito alle restrizioni Covid.

Quindi:

uno dei due rami ha torto. O sono sbagliate le restrizioni, oppure è sbagliato

negare le conseguenti indennità. Tertium non datur.

È impossibile lavorare regolarmente,

ovvero con le modalità e entrate normali, laddove vengono imposte delle

limitazioni sostanziali dell'uso dei posti disponibili per ogni negozio. Si

tratta di una legge naturale, non confutabile.

(…).

A differenza di altri settori, è

fisiologico che i capelli crescono e meritano dunque una determinata cura.

Appare dunque inverosimile tentare di parlare di rischio aziendale, visto che

esso è legato al Covid (e di conseguenza beneficia degli aiuti) e non certo a

ragioni di concorrenza. Detto altrimenti, l'autorità farebbe bene a spiegare

dove esista il rischio aziendale, visto che sarebbe scorretto che si tratti di

disaffezione del pubblico. Di certo la perdita non ha comportato un parallelo

aumento della concorrenza! (…)” (Doc. B pag. 5-6 inc. 38.2023.40)

1.4. Il 3

gennaio 2022 la RI 1 ha inoltrato alla Sezione del lavoro un nuovo preannuncio

di lavoro ridotto per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (cfr. doc. 1/1

inc. 38.2023.41).

Dal relativo Formulario di

preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto colpisce tutta

l’azienda, e meglio 11 dipendenti e che la perdita di lavoro probabile è del

25/30% (cfr. doc. 1 pti. 1, 3, 4 inc. 38.2023.41), dall’altro, che quale motivo

è stata fornita la medesima argomentazione espressa nel preannuncio del 28

settembre 2021

(cfr. doc.1/1 p.to 2 inc. 38.2023.41; consid. 1.1.).

Al

modulo menzionato la società ha allegato il seguente scritto in cui ha

precisato le ragioni della richiesta delle indennità per lavoro ridotto per il

lasso di tempo gennaio - marzo 2022:

"

(…) Il perdurare delle conseguenze, legate esclusivamente alla

pandemia Covid-19 sono evidenti, infatti i dati circa i contagi, ricoveri e

decessi, che vengono emanati ogni giorno con i bollettini medici e governativi

sono molto preoccupanti, di conseguenza i cittadini limitano le loro uscite per

acquisti di sola e primaria necessità, che unitamente alle limitazioni governative

imposte, pregiudicano notevolmente la ripresa delle attività di commercio fra cui

la nostra, (gestione di saloni di coiffeur) non essendo un bene di prima

necessità.

(…).

La cifra d'affari conseguita nel 2019

(primo anno di attività) senza considerare l'evoluzione da noi prevista, in

assenza della pandemia di almeno 15%, è stata di chf 539 446 con una media

mensile di chf 44 953

La cifra d'affari conseguita nel 2020,

con le conseguenze della pandemia e chiusure è stata di chf 285 067 con una media

mensile dl chf 23 755, circa il 48% in meno del 2019.

La cifra d'affari conseguita nel 2021

con le conseguenze della pandemia è stata di chf 414 748 con una media

mensile di chf 34 562 circa il 23% in meno del 2019.

La perdita media dei due anni 2020 e

2021 rispetto al 2019 è stata cifra d'affari 2020 chf 285 067+ cifra d'affari

2021 chf 414 748 = chf 699 815 24 mesi = chf 29 158 media mensile, pari ad una

perdita mensile media rispetto al 2019 del 35% circa. (…)” (Doc. 1 inc.

38.2023.41).

1.5. Con

decisione incidentale dell’8 marzo 2022 l’amministrazione ha sospeso la

procedura relativa all’opposizione del 16 dicembre 2021 contro la decisione del

18 novembre 2021 con cui alla RI 1 è stato negato il diritto alle ILR da

ottobre a dicembre 2021 (cfr. consid. 1.2; 1.3.) sino alla decisione definitiva

in merito alla vertenza, allora pendente davanti al TCA, riguardante il diniego

del diritto della SA alle ILR da luglio a settembre 2021 (cfr. doc. 10 inc.

38.2023.40).

1.6. Con

sentenza 38.2021.85 del 21 marzo 2022 questa Corte ha respinto il ricorso della

RI 1 contro la decisione su opposizione del 12 ottobre 2021 con la quale la

Sezione del lavoro ha confermato il rifiuto delle ILR dal mese di luglio al

mese di settembre 2021.

Il TCA

ha evidenziato, da un lato, che l’assunzione, tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021, da

parte della SA di due parrucchieri all’80% in sostituzione di due collaboratori

che avevano disdetto i propri contratti di lavoro mentre stava percependo le

ILR contrastava con l’obbligo di riduzione del danno. Dall’altro, che l’eventuale

perdita di lavoro non risultava inevitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI) e,

visto ad ogni modo che l’assunzione di personale durante un periodo molto

difficile, come è stato quello riguardante la pandemia, comporta in sé il

pericolo di subire perdite, era comunque dovuta a circostanze rientranti nel

normale rischio aziendale (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).

Questo

Tribunale ha rilevato che il fatto che i due nuovi dipendenti abbiano

sostituito due collaboratori licenziatisi non era poi atto a sovvertire la

conclusione appena esposta, poiché, come rettamente osservato

dall’amministrazione, la ricorrente - che disponeva di altri sei parrucchieri

(due al 100%, una all’80% e tre al 50%), oltre a un aiuto ricezionista e

ausiliario all’80% e due impiegate d’ufficio e ricezioniste una all’80% e una

al 90% -, invece di procedere alle due nuove assunzioni, avrebbe dovuto

impiegare il personale già alle proprie dipendenze per le tre sedi, ritenuto

peraltro che i contratti di impiego prevedono che i dipendenti si sono

impegnati ad accettare eventuali trasferimenti tra i vari saloni gestiti.

Secondo

il TCA, inoltre, la ricorrente non ha reso verosimile una perdita di

lavoro economica da ricondurre alla pandemia.

Nell'estate 2021 la diminuzione delle infezioni e gli importanti allentamenti

(segnatamente la riapertura degli spazi al chiuso degli esercizi pubblici, con

l'obbligo di telelavoro trasformato in raccomandazione a partire dal 31 maggio

2021) avevano, infatti, già ridotto i timori di contagio della popolazione

nell'usufruire dei servizi dei parrucchieri. Nemmeno l'impossibilità -

lamentata dalla ricorrente - di poter utilizzare tutti i 12 posti disponibili

per ognuno dei tre saloni poteva avere avuto un impatto negativo. I primi

giudici hanno ritenuto alquanto inverosimile che, indipendentemente dalle

misure di distanziamento tra le persone, tutti i 36 posti dei saloni potessero

essere occupati contemporaneamente. Nella fattispecie, posto che un

parrucchiere riuscirebbe ad occuparsi di due o tre clienti per volta, con tutti

gli 8 parrucchieri attivi i posti occupati sarebbero stati tutt’al più tra i 16

e i 24; stima ad ogni modo da relativizzare tenendo conto dei giorni di riposo

dei dipendenti e del fatto che solo due di essi fossero presenti al 100% (dei

restanti sei, tre erano attivi all'80% e tre al 50%).

Di

conseguenza questa Corte ha lasciato aperta la questione relativa alla

diminuzione della cifra d’affari. In effetti un’oscillazione

della cifra d’affari superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita

di lavoro è da ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio

aziendale.

Il

Tribunale federale ha confermato la sentenza 38.2021.85 del 21 marzo 2022 con

pronunzia 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, pubblicata in DLA 2023 N. 4 pag.

106.

1.7. Nel

frattempo la RI 1, il 6 aprile 2022, ha scritto alla Sezione del lavoro in

relazione ai periodi a partire dal 1° ottobre 2021 in sospeso:

"

(…) per i periodi non ancora decisi da parte del vostro ufficio, che le

predette sostituzioni non incidevano e non incidono per gli aventi diritto alle

indennità se non in modo molto ma molto minimo, come si evince dai conteggi

mensili, inviati regolarmente alla Cassa di disoccupazione __________ di __________,

che come previsto dalla legge dovreste averne copia telematica da parte di

quest'ultimo, infatti dal 01 luglio 2021 ad oggi dai suddetti conteggi si può

rilevare che le uniche persone rimaste in LR erano i tre ricezionisti, assunti

sin dall’inizio attività (01.10.2018) indispensabili per il coordinamento tra i

parrucchieri e la clientela.

Soltanto in minima parte si riferisce

ai parrucchieri, infatti nel mese di:

Luglio 2021 su

un totale d 569.5 ore solo 119

Agosto 2021 su

un totale di 510 ore sollo 93.5

Settembre 2021 su

un totale di 540.50 ore solo 166.60

Ottobre 2021 su

un totale di 384.45 ore solo 69.10

Novembre 2021 su

un totale di 340 ore zero

Dicembre 2021 su

un totale di 361.25 ore zero

Gennaio 2022 su

un totale di 420.75 ore zero

Febbraio 2022 su

un totale di 374 ore solo 34

(…)” (Doc. 13 inc. 38. 2023.40)

1.8. Il 2

marzo 2023 la società ha dato seguito ad alcuni quesiti postile

dall’amministrazione il 27 febbraio 2023 (cfr. doc. 2 inc. 38.2023.41):

"

(…) Nei saloni di Coiffure, al contrario di altre attività commerciali,

Fatti

i parrucchieri che servono i clienti, sono a contatto ravvicinato con la

clientela, di conseguenza per la protezione del personale e soprattutto dei

clienti, le mascherine sono state utilizzate fino alla fine di novembre 2022.

Così anche i distanziamenti ed i

divieti sulle postazioni di lavoro, imposti dall'ispettorato del lavoro, sono

perdurati almeno fino alla fine di luglio 2022 i quali hanno ridotto almeno del

50% l'utilizzo delle postazioni su un totale di 36 (12 in ogni salone x 3).

(…)

La guerra in Ucraina unitamente alle

conseguenze ancora esistenti della pandemia, hanno inciso notevolmente sulla

psiche dei cittadini, inducendoli ad essere più cauti nel dispendio denaro,

specie su cose e servizi non di primaria necessità, come i saloni di coiffure.

Dipendenti che hanno percepito le

indennità per lavoro ridotto sono stati:

__________ Ricezionista dal

01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022

__________ Ricezionista dal

01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022

__________ Ricezionista dal

01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022

__________ Parrucchiera Marzo

2022

__________ Ottobre

2021

Dovendo fare una scelta e non

licenziare, abbiamo dato la precedenza a far lavorare i parrucchieri, lasciando

in lavoro ridotto i ricezionisti che pur importanti per il coordinamento del lavoro

quotidiano ma non indispensabili in quel momento.

Come si può evincere dallo schema

suindicato, il lavoro ridotto per il periodo 1° ottobre 2021 3 aprile 2022, ha

riguardato quasi esclusivamente i ricezionisti, gli unici due parrucchieri che

hanno percepito il LR sono stati la sig.ra __________ in forza al 50% nel mese

di marzo 2022 e la sig.ra Pirenei in forza al 50% nel mese di ottobre 2021.

Ne consegue che eventuali sostituzioni

di parrucchieri non hanno inciso sul lavoro ridotto.

In considerazione che i tre saloni sono

aperti da lunedì a sabato, con orario continuato, che c'erano dipendenti

parrucchieri al 50%, al 80% ed al 100%, onde poter fare la rotazione dei liberi

settimanali sui tre saloni aperti 6 giorni su sette e le pause quotidiane, abbiamo

assunto con notifiche __________ e __________.

Per i motivi sopraindicati nei saloni

era necessario avere un numero minimo di personale per tenere aperti,

indipendentemente dall' entità del lavoro.

La cifra d’affari realizzata in Marzo

2022 è stata di chf. 35.978

La cifra d’affari realizzata in Aprile

2022 è stata di chf. 35.885

La cifra d’affari realizzata in Maggio

2022 è stata di chf. 38.234

La cifra d'affari realizzata in Giugno

2022 è stata di chf. 35.954

(…)” (Doc. 3 inc. 38.2023.41)

1.9. Con

decisione del 3 marzo 2023 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione per

il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022, indicando:

"

(…) Considerato che a seguito del costante miglioramento della

situazione epidemiologica e grazie all'alto tasso d'immunità della popolazione,

dal 17.02.2022 il Consiglio federale ha revocato i provvedimenti e fino alla

fine di marzo 2022 è rimasto solo l'obbligo della mascherina sui trasporti

pubblici e nelle strutture sanitarie, già solo per questo motivo, per il

periodo dal 17.02.2022 al 31.03.2022 non può essere riconosciuto il lavoro

ridotto.

3.2

Per quanto concerne il carattere

inevitabile della perdita di lavoro, essendo una conseguenza diretta

dell'obbligo di diminuire il danno nei confronti dell'assicurazione contro la

disoccupazione, che impone al datore di lavoro di prendere ogni misura

ragionevolmente esigibile al fine di evitare la perdita di lavoro, rileviamo

che l'azienda ha stipulato due contratti di lavoro: il 29.10.2021 con la

signora __________ come parrucchiera al 40% dal 06.11.2021 e il 28.01.2022 con

il signor __________ come parrucchiere al 40% dal 03.02.2022.

Al momento dell'assunzione della

signora __________, l'azienda aveva chiesto il lavoro ridotto per il periodo

dal 01.10.2021 al 31.12.2021 e dal 13.09.2021 erano state introdotte misure

restrittive a causa della pandemia. Anche per quanto concerne il momento in cui

è stato assunto il signor __________, rileviamo che l'azienda aveva chiesto il

lavoro ridotto per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 ed erano ancora in

vigore le misure restrittive a causa della pandemia. Ora, se la situazione fosse

stata così grave come descritto dall'azienda (mancanza di lavoro), mal si

comprende la necessità di assumere due nuovi dipendenti.

Per questo motivo, Ia perdita di lavoro

per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 non può essere ritenuta

inevitabile.

(…) nella misura in cui

la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla

media del quadriennio precedente non può essere considerata una fluttuazione

normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale

rischio aziendale del datore di lavoro.

Dai dati forniti dall'azienda questo

calo non è riscontrabile, escludendo gli anni pandemici 2020 e 2021, emerge che

la cifra d'affari realizzata nel primo trimestre 2022 (CHF 99'381.00) è

diminuita del 16% circa rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 (pre Covid

- CHF 119'199.00), la diminuzione risulta pertanto molto distante dalla soglia

di riferimento normalmente considerata (25%).

(…)” (Doc. 4 inc. 38.2023.41)

1.10. La RI 1, il

13 marzo 2023, ha inoltrato opposizione contro la decisione del 3 marzo 2023, asserendo

in particolare:

"

(…)

Restrizioni - In

risposta al punto 3.1

Il perdurare delle conseguenze

pandemiche e varianti Omicron, per tutto il periodo della richiesta 1° gennaio

/ 31 marzo 2022, erano evidenti, i notiziari almeno 10 volte al giorno annunciavano

migliaia di contagi, ricoveri e morti.

Al di là dei disposti di legge

citati i cittadini continuavano ad essere molto spaventati e prudenti

specie ad entrare in esercizi pubblici ove si era a stretto contatto, con il

pubblico ed impiegati dell'esercizio, come nel nostro caso, i parrucchieri

erano e sono a stretto contatto con i clienti ad una distanza di 10/20

centimetri. Questo dettaglio dev'essere preso in seria considerazione dalla

Sezione del lavoro nonostante le disposizioni citate nella decisione.

Di conseguenza per poter rasserenare

quei pochi clienti che erano disposti a farsi servire, quasi tutti i saloni di

Coiffure, su consiglio della Coiffure Suisse, hanno dovuto continuare a mantenere

tutte le misure di distanziamento con divieto d'utilizzo di alcune postazioni, mascherina

e igiene, l'alternativa era chiudere o licenziare.

Assunzioni - In risposta al punto

3.2

A fine ottobre 2021, l'impiegato __________,

in forza al 80%, ha manifestato l'intenzione di licenziarsi per il 31 gennaio

2022, infatti il 28.12.2021 ci ha dato la lettera di licenziamento per la data

che ci aveva preannunciato.

Come spiegato più volte i nostri tre saloni

erano aperti 6 giorni su sette, di conseguenza ed indipendentemente se si

lavorava o no, un numero minimo di parrucchieri doveva essere presente, anche

per fare la rotazione dei liberi infrasettimanali, a meno che si doveva chiudere

un salone e licenziare una parte del personale, oppure licenziare

definitivamente i tre ricezionisti, oggetto sostanziale della domanda di LR.

Di conseguenza, in virtù del

licenziamento da parte del sig. __________, impiegato al 80%, per avere quel

minimo di presenze di parrucchieri nei tre saloni e fare la rotazione dei

liberi, sono stati assunti con notifiche, le persone da voi citate ambedue al

40% = al 80% del sig.

__________.

Anche questo dettaglio merita una seria

attenzione da parte della Sezione del lavoro.

Come riferito esaustivamente nella

nostra del 2 marzo 2023, il lavoro ridotto nel periodo 1° gennaio 2022 / 31

marzo 2022, ha riguardato per il 98% i tre ricezionisti, che in un periodo

normale sono determinanti per il coordinamento del lavoro e dei parrucchieri

nei tre saloni, ma che nulla hanno a che fare con i parrucchieri, l’unica

parrucchiera che ha usufruito del lavoro ridotto in febbraio 2022 è stata la

sig.ra __________ per chf 710.- (erroneamente indicato in precedenza marzo

2022), infatti le persone e le mansioni degli aventi diritto per il periodo

indicato erano le seguenti:

__________ Ricezionista dal

01 gennaio al 31 marzo 2022

__________ Ricezionista dal

01 gennaio al 31 marzo 2022

__________ Ricezionista dal

01 gennaio al 31 marzo 2022

__________ Parrucchiera Febbraio

2022

(…)” (Doc. 5 = B inc. 38.2023.41)

1.11. La

Sezione del lavoro, con decisione su opposizione del 7 giugno 2023, ha

confermato il provvedimento del 3 marzo 2023 relativo al lasso di tempo gennaio

- marzo 2022 (cfr. consid. 1.9.), motivando come segue:

"

(…)

3. Nel caso che ci

occupa, si rileva innanzitutto che l'azienda non ha comprovato in modo

verosimile che la perdita di lavoro annunciata sia riconducibile allo scoppio

della pandemia e nemmeno alla guerra in Ucraina.

Nel preannuncio del 3 gennaio 2022, la

ditta asserisce che l'importante crisi causata dalla pandemia perdura con la

stessa intensità dell'inizio.

La perdita di lavoro annunciata dall'azienda

nella misura del 25/30% non appare verosimilmente essere legata alla pandemia,

considerato come la ditta abbia annunciato una perdita di lavoro nella misura

del 35% nel periodo invernale del 2020, la quale è rimasta invariata fino a

marzo 2021. ln tale periodo vigevano delle restrizioni al settore dei

parrucchieri ben più severe rispetto ai mesi relativi al periodo in esame,

inoltre anche tutti gli altri settori (e segnatamente bar e ristoranti) erano

chiusi e la vita sociale ne ha risentito molto. Se nel corso del 2020 era

plausibile una simile perdita di lavoro (35%), lo stesso non risulta essere

verosimile nel periodo in esame, visti gli allentamenti di seguito illustrati.

A tal proposito, occorre rilevare che

l'art. 5f, inserito nell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 13 gennaio

2021 (RS.818.101.26 - Stato 8 febbraio 2021), ha precisato segnatamente che i

parrucchieri dovevano rimanere chiusi tra le ore 19:00 e le ore 06:00 e la

domenica. Tale norma è stata in vigore dal 18 gennaio al 28 febbraio 2021. ln

sostanza, dal 1. marzo 2021 i parrucchieri hanno potuto ricominciare ad

esercitare la loro professione a pieno regime e senza sottostare ad alcun

provvedimento delle autorità (ad esclusione delle prescrizioni in merito

all'igiene e al distanziamento sociale).

Inoltre, l'obbligo di presentare il

certificato COVID attestante l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dal

COVID-19 o il risultato negativo di un test, in vigore per determinati settori,

come i ristoranti, i bar, i cinema, i musei, le biblioteche, le piscine coperte,

dal 13 settembre 2021 (cfr. art. 12 Ordinanza COVID-19 situazione particolare,

modifica dell'8 settembre 2021; RU 2021 542 non è mai stato imposto ai saloni

di parrucchiere (cfr. STCA 38.2021.85 del 21 marzo consid. 2.9).

(…).

Riguardo

all'affermazione relativa al fatto che, il mantenimento delle misure di

protezione (distanziamento delle poltrone per la paura dei clienti) non le

avrebbero permesso di accogliere un numero maggiore di clienti, si rileva che

nella sentenza dell'8 febbraio 2023 riguardante l'azienda in parola per il

periodo da luglio 2021 a settembre 2021, ma applicabile anche a quello in

esame, il Tribunale federale ha condiviso la conclusione cui è giunto il

Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha ritenuto "alquanto

inverosimile che, indipendentemente dalle misure distanziamento tra le persone,

tutti i 36 posti dei saloni potessero essere occupati contemporaneamente. Nella

fattispecie, posto che un parrucchiere riuscirebbe ad occuparsi di due o tre

clienti per volta, con tutti gli 8 parrucchieri attivi i posti occupati sarebbero

stati tuttalpiù tra i 16 e i 24; stima ad ogni modo da relativizzare tenendo

conto dei giorni di riposo dei dipendenti e del fatto che solo due di essi

fossero presenti al 100% (dei restanti sei, tre erano attivi all'80% tre al

50%)" (STF 8C 273/2022 dell'8 febbraio 2023, consid. 5.2 e STCA

38.2021.85 del 21 marzo 2022, consid. 2.12, pag. 34).

Alla luce di quanto precede,

considerato che per il periodo in esame (gennaio - marzo 2022) vi erano quasi

più restrizioni e che come statuito anche dal Tribunale federale le misure di distanziamento

tra le persone non avevano un'incidenza sulla concreta possibilità di

accogliere clienti, l'UG ritiene che la perdita di lavoro annunciata

dall'azienda non sia riconducibile allo scoppio della pandemia. Già solo per

tale ragione il diritto alle indennità per lavoro ridotto non può essere

riconosciuto e questo indipendentemente dal fatto che l'interessata sostenga

che l'asserita perdita di lavoro colpisca i ricezionisti e non i parrucchieri.

ln merito al conflitto in Ucraina, si

rileva che l'opponente si è limitata a fare un riferimento generico. ln simili

circostanze è necessario concludere che l'azienda non ha dimostrato o perlomeno

reso plausibile che la perdita di lavoro sia da ricondurre alla guerra in

Ucraina

4. Per quanto concerne le

nuove assunzioni e la relativa tesi dell'opponente secondo cui se non avesse

proceduto ad effettuarle avrebbe dovuto chiudere un salone o licenziare del

personale, si rinvia a quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza

dell'8 febbraio 2023, per il periodo luglio-settembre 2021, ma che è

applicabile anche a quello in esame. Al riguardo, l'Alta Corte ha condiviso

quanto stabilito dal TCA e in particolare, in ragione delle tempistiche

d'assunzione, l'insorgente non ha rispettato il proprio obbligo di ridurre il

danno e l'eventuale perdita di lavoro non era inevitabile, ma rientrava nel

normale rischio aziendale. Infatti, l'azienda avrebbe "dovuto impiegare

il personale già alle proprie dipendenze per le tre sedi anziché procedere alle

due nuove assunzioni in un periodo molto difficile come quello pandemico, che

comporta in sé il pericolo di subire perdite" (STF 8C 273/2022 dell'8

febbraio 2023, consid. 5.1 e 6.2). ln effetti, anche per il periodo in esame,

in data 29 ottobre 2021 e 28 gennaio 2022 l'interessata ha assunto la signora __________,

rispettivamente il signor __________ in un momento in cui erano state

introdotte delle misure o erano ancora in vigore (cfr. Modifiche dei provvedimenti

nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020, stato

al 9 febbraio 2022: introduzione del certificato COVID nei bar e ristornati,

strutture culturali sportive e per il tempo libero, attività sportive e

culturali e per il tempo libero, fiere specialistiche e fiere aperte al

pubblico, dal 13 settembre 2021 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, art.

12 cpv. 1 e 2, art. art. 13 cpv. 2, art. 20 lett. d e art. 18). (…)” (Doc. A =

7 inc. 38.2023.41)

1.12. Con

ulteriore decisione su opposizione del 7 giugno 2023 l’amministrazione ha pure

confermato la propria decisione del 18 novembre 2021 concernente il periodo

ottobre - dicembre 2021 (cfr. consid. 1.2.), con motivazioni analoghe alle

argomentazioni esposte nella decisione su opposizione relativa all’arco di

tempo ottobre - dicembre 2021 (cfr. consid. 1.11.).

1.13. Contro la

decisione su opposizione del 7 giugno 2023 relativa al periodo ottobre -

dicembre 2021 (cfr. consid. 1.12.) la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso,

nel quale ha chiesto il riconoscimento e il pagamento delle indennità per

lavoro ridotto inerenti a tale arco di tempo.

A

sostegno della propria pretesa la ricorrente ha in particolare addotto:

"

(…) Il danno economico che abbiamo subito è riconducibile unicamente

alle conseguenze della Pandemia e non minimamente ad un semplice rischio aziendale,

molto probabilmente I'UG della Sezione del lavoro, trae conclusioni sulla

situazione di oggi, trasportandole sul periodo che concerne il ricorso 1°

ottobre / 31 dicembre 2021, per concludere ingiustificatamente che si tratti di

un normale rischio aziendale.

La situazione pandemiologica del 4°

trimestre 2021, era ancora molto seria ed allarmante come riporta la tabella

dei dati allegata, riferita alla settimana 02/11 dicembre 2021.

Per avere una giusta cognizione di

causa, bisogna arretrare al periodo oggetto del ricorso; 01.10.2021/

31.12.2021, le conseguenze strettamente legate alla Pandemia erano visibili

a tutti, anche ai più deboli di comprendonio, con migliaia di contagi, ricoveri

e morti, inoltre tutte le attività commerciali che erano a stretto contatto con

il pubblico, come la nostra "gestione di saloni di coiffure" le

restrizioni disposte dalle autorità e Coiffure Suisse erano presenti,

per tutto il periodo di riferimento e che hanno inciso notevolmente sulla

psiche della clientela, al contrario di quanto vorrebbe minimizzare l'UG della

Sezione del Lavoro. Solo al 07 aprile 2022 ma a noi comunicato a fine aprile

2022, la Coiffure Suisse ha comunicato agli imprenditori parrucchieri l'allentamento

delle misure e suggerimenti delle precauzioni da continuare ad adottare.

Nonostante quanto comunicato da

Coiffure Suisse (oltre tre mesi dopo il periodo oggetto del presente ricorso),

la clientela prima di metabolizzare l'allentamento delle misure ha impiegato

almeno altri 3-4 mesi (giugno luglio 2022).

Ognuno dei tre saloni aveva 11/12

postazioni di lavoro e per ordine delle autorità e Coiffure Suisse, potevano

essere utilizzate massimo 3 o 4 per ogni salone, non necessariamente dovevano

essere utilizzate tutte, ma senza le misure e limitazioni potevano essere

utilizzate almeno 6/7 su 11 postazioni, cioè il doppio.

Infine determinante è stata la

questione psicologica della clientela, in virtù dei numerosi contagi ancora in

atto a quel momento, che limitava notevolmente la frequenza di esercizi

pubblici come i saloni di coiffure ove il contatto cliente /parrucchiere era

molto ravvicinato 20/30 cm.

Questo rilevante aspetto non è stato

minimamento preso in considerazione dall'UG il quale ha voluto minimizzare ogni

cosa, lasciando intendere che la situazione del 4° trimestre 2021 fosse simile

a quella di oggi, per concludere che la perdita di lavoro sia riconducibile ad

un normale rischio aziendale e non ad una visibile conseguenza della Pandemia,

con il fine di non autorizzare le indennità per lavoro ridotto.

Su questo punto mal si comprende

come la Sezione del lavoro possa riferire o minimamente ipotizzare che non è

stato dimostrato il nesso causale della perdita di lavoro con la Pandemia e

definirlo "un semplice richiamo alla Pandemia".

Infine per quanto riferito al punto 9

di pag. 6 della decisione del 7 giugno 2023, si precisa che la Sig.ra __________,

non ha nessun potere decisionale (verificabile presso l'RC) ha solo la firma

all'RC per il ritiro di corrispondenza e disbrigo di pratiche senza

responsabilità.

(…)” (Doc. I inc. 38.2023.40)

1.14. Con

analogo e tempestivo ricorso la RI 1 ha impugnato anche la decisione su

opposizione del 7 giugno 2023 riguardante il periodo gennaio - marzo 2023 (cfr.

consid. 1.11.).

Rispetto

al ricorso di cui al consid. 1.13. la società ha aggiunto:

"

(…) per quanto riguarda la sostituzione del sig. __________ (parrucchiere

al 80% licenziatosi) con pari grado, indispensabile per il mantenimento

dell’apertura dei tre saloni 6 giorni su 7 e nel rispetto dei giorni di libero

settimanali di tutto il personale parrucchiere e che comunque il lavoro ridotto

richiesto, ha riguardato per il 90% i soli tre ricezionisti, che nulla hanno a che

fare con la persona sostituita, ovviamente se la persona licenziata era un

ricezionista, non avremmo proceduto ad una sostituzione, in quanto figura non

determinante ai fini dell'apertura 6 giorni su sette dei negozi, di conseguenza

questo comportamento non ha leso l'obbligo di limitare il danno.

Tutte le misure per limitare il danno

sono state ampiamente adottate, parimenti non è stato possibile mantenere

aperti tre saloni 6 giorni su sette, senza un minimo di personale parrucchiere

presente.

(…).

La guerra in Ucraina, in

un momento così difficoltoso per la Pandemia, ha solo aumentato il clima di

paura e diffidenza nella mente delle persone al fine di limitare le spese ai

soli beni di prima necessità. (…)” (Doc. I inc. 38.2023.41)

1.15. La Sezione del lavoro, con due

distinte risposte del 14 agosto 2023, ha postulato la reiezione sia dell’impugnativa

relativa al periodo ottobre - dicembre 2021, sia del ricorso concernente il

lasso di tempo gennaio - marzo 2022 (cfr. consid. 1.13.; 1.14.), riconfermandosi

integralmente nelle considerazioni e conclusioni esposte nelle rispettive

decisioni su opposizione (cfr. doc. III inc. 38.2023.40; doc. III inc.

38.2023.41; consid. 1.11.; 1.12.).

1.16. Il 22

agosto 2023 la società ricorrente ha presentato delle osservazioni, ribadendo

segnatamente che le persone che sono state oggetto del lavoro ridotto per il

95% nel quarto trimestre del 2021 e nel primo trimestre del 2022 erano i tre

ricezionisti, personale che, a mente dell’insorgente, in quel periodo non era

indispensabile, che sono stati messi in lavoro ridotto per evitare il loro

licenziamento e che nulla avevano a che fare con la sostituzione del

parrucchiere.

Sono

stati, inoltre, prodotte copie dei rapporti sulle ore perse per motivi economici

da ottobre 2021 a marzo 2022 (cfr. doc. V + E1-3 inc. 38.2023.40; doc. V + E1-3

inc. 38.2023.41).

1.17. L’amministrazione

si è espressa al riguardo con scritti del 4 settembre 2023 (cfr. doc. VII inc.

38.2023.40; doc. VII inc 38.2023.41).

1.18. Il 9

settembre 2023 la ricorrente ha precisato che:

"

(…) nel periodo di riferimento ottobre / dicembre 2021, su un totale di

ore annunciate di 1.085,70, solo un parrucchiere è stato in lavoro ridotto, __________,

per un totale di ore 69,1 (ottobre 2021), di conseguenza la differenza di ore

1.016,60 si riferisce unicamente ai tre ricezionisti, che nulla hanno a che

fare con le sostituzioni di pari grado dei parrucchieri. (…)” (Doc. IX inc.

38.2023.40)

e che:

"

(…) nel periodo di riferimento gennaio / marzo 2022, su un totale di ore

annunciate di 1.139, solo un parrucchiere è stato in lavoro ridotto, __________,

per un totale di ore 34 (febbraio 2022), di conseguenza la differenza di ore

1.105 si riferisce unicamente ai tre ricezionisti, che nulla hanno a che fare

con le sostituzioni di pari grado dei parrucchieri. (…)” (Doc. IX inc.

38.2023.41)

1.19. La parte

resistente, il 20 settembre 2023, ha sottolineato che “(…) la posizione dei

ricezionisti, unitamente ai parrucchieri, era già stata valutata dal Tribunale

federale con la sentenza 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, non riconoscendo il

diritto al lavoro ridotto per tutto il personale” (cfr. doc. XI inc.

38.2023,40; doc. XI inc. 38.2023.41).

1.20. I doc. XI

inc. 38.2023.40 e XI inc. 38.2023.41 sono stati inviati per conoscenza

all’insorgente (cfr. doc. XII inc. 38.2023.40; doc. XI inc. 38.2023.41).

considerato in

diritto

in ordine

2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm -

disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui

all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità

più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare

la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o

sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione

delle altre.

Nella concreta evenienza, visto che

i ricorsi presentati dalla medesima insorgente sono diretti contro due

decisioni su opposizione emesse entrambe dalla Sezione del lavoro che

concernono fatti, perlomeno parzialmente, di ugual natura e che pongono

sostanzialmente gli stessi temi di diritto materiale, è accertata la

connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali

38.2023.40 e 38.2023.41 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento

giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021

del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022

consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF

9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017 del

13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009;

DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione

di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro, con decisione del 18

novembre 2021, confermata dalla decisione su opposizione del 7 giugno 2023

(cfr. consid. 1.2.; 1.12.), rispettivamente con decisione del 3 marzo 2023,

confermata dalla decisione su opposizione del 7 giugno 2023 (cfr. consid. 1.9.;

1.11.) non abbia riconosciuto alla ricorrente il diritto alle indennità per

lavoro ridotto a favore dei propri dipendenti per i periodi 1° ottobre - 31

dicembre 2021 e 1° gennaio - 31 marzo 2022.

2.3. I presupposti del diritto

all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

Questa disposizione prevede

esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente,

e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare

dell'indennità per lavoro ridotto.

Le condizioni positive sono

enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo

normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno

diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione

all'assicurazione contro

la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione

nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile

(art. 32);

c. il rapporto

di lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo il cpv. 1bis in

vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al

cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale

a carico del fondo di compensazione.

I requisiti appena esposti devono

essere adempiuti nella loro totalità.

L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è

dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per

cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori

dell’azienda.”

Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI

stabilisce che;

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore

la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità,

a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi,

prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e

stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa

cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”

Al riguardo l’art. 51 OADI precisa

quanto segue:

" 1 Le

perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze

non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non

può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o

rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile

se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di

esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura

delle vie d’accesso;

d. interruzioni di

lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i

provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di

lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è

computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il

datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché

l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto

dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai casi di

rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che

non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più

difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali.

L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021

del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art. 33 LADI

enuncia:

" (…)

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a

misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del

datore di lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni

stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada

in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze

aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per la­voro

temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra

l’assicurato.

Considerandi

2.

Il Consiglio federale, per evitare abusi, può

prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il Consiglio federale definisce il concetto di

oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

Le condizioni negative sono

stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità

per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo

di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro

occupato nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del

datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.4

Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria

di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

" (…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici

deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di

diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La

perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15).

Il datore di lavoro deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente

pretendere da lui per evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in

questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il

danno.)

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se

può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro

avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha

omesso di adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a

priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo

licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo

che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che

quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento

della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

C6a

(n.d.r.: inserito nel gennaio 2022)

La creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve

ne sia la necessità ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di

lavoro, non è compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo

dell’ILR è quello di preservare i posti di lavoro e non di finanziare la

creazione di nuovi posti di lavoro.

Prima di

assumere nuovo personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre

ricevono le ILR, le aziende devono chiarire se il personale esistente non può

far fronte ai compiti che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi

evitare o ridurre la perdita di lavoro.

L'assunzione

di personale nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per

esempio, si vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più

mandati e quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza il

servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non

sarebbero colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto

all’ILR. L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda

(p. es. a causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese

dal personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono

indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste

persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle

autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile

del danno.

(…).

D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del

datore di lavoro;

·

è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda;

·

è causata da oscillazioni

stagionali del grado di occupazione;

· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta

valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

·

il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto;

· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata

determinata;

·

concerne persone vincolate da un

rapporto di tirocinio;

· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro

temporaneo;

· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda

in cui lavora l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile

in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che

si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i

ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una

decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la

soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi

compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di

questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro

dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio

aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con

molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione,

non è solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa

specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua

ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non

rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è

dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di

riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio,

usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le

perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono

prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo

la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte

le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

(…)

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio

aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le

perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni

del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di

lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per

insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una

procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia,

infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente.

D6b Un

periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una

situazione di difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più

nella sfera normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare

in modo plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla

recessione. Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati

allo stesso modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di

lavoro, a prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro

principalmente a motivi che non sono direttamente legati alla situazione

economica (ad es. ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura

relativa al permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo

la recessione per giustificare un diritto all’ILR. Poiché in questo caso la

situazione economica recessiva non è adeguatamente causale per le perdite

d’incarichi o rispettivamente per le perdite di lavoro. Si può parlare di

periodo di recessione in particolare in caso di calo della cifra d’affari o

delle ordinazioni e in presenza di previsioni economiche negative per un numero

considerevole di aziende, in generale o in determinati settori.

I

seguenti indici danno delle indicazioni sui segni di una congiuntura di recessione

-

un aumento massiccio dei preannunci di lavoro ridotto rispetto allo stesso mese

dell’anno precedente Rapporto LAMDA DM09 https://lamda.alv.admin.ch/MicroStrategy/servlet/mstrWeb

-

analisi congiunturali della Confederazione sull’economia nel suo complesso e

sui principali rami economici («Konjunkturtendenzen», pubblicazione sulle

tendenze congiunturali, non disponibile in italiano)

-

Barometro congiunturale KOF (KOF Economic Barometer), Indicatore

dell’occupazione KOF (KOF Employment Indicator) e Indicatore della situazione

commerciale (KOF Business Situation Indicator),

https://kof.ethz.ch/it/previsioni-indicatori/indicatori.html (non disponibili

in italiano)

-

Dati relativi al commercio estero (in particolare sulle esportazioni) https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/statistica-del-commercio-esterosvizzero/dati.html

-

Andamento dell’indice della costruzione https://www.kof.ethz.ch/prognosen-indikatoren/indikatoren/kof-baublattausblick.html

(non disponibile in italiano) (…)”

2.5

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella

Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

" (…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si

verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita

di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi

economici

A causa dell’insorgenza improvvisa,

dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale

rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33

capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore

di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni

e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32

capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in

modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua

impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo

alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di

lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non

imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle

autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze

eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti

rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3

LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro

non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i

lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le

perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro

(art. 51 cpv. 3 OADI).

(…).

2.5

Diritto

all’ILR nell’ambito del graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle

restrizioni, per la maggior parte delle aziende interessate il provvedimento

delle autorità decade come giustificazione. Pertanto, in linea di principio,

l’attività deve essere ripresa non appena consentito. Questo requisito è

espressione dell’obbligo di riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro

situazioni in cui il diritto all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora

in vigore, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In

questo caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei

collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo

parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il

diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a

provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato

disposto con l’art. 51 OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda

può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di

procurarsi i prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e

quindi può riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di

lavoro computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il

diritto all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre

condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare

chiusa se non è in grado di attuare le misure comportamentali e igieniche

richieste o se si prevede che, alla riapertura, le perdite saranno superiori a

quelle riportate durante la temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente

impossibile attuare le necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro

deve essere sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per

i collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre

condizioni per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le

perdite alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura

temporanea. In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare

chiusa come conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in

vigore. Ad esempio, un ristorante non può riaprire perché è raggiungibile

soltanto tramite un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia)

ancora soggetta a un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il

datore di lavoro deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al

fatto che le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre

circostanze per le quali il datore di lavoro non è responsabile sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati

ed economicamente convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del

danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una

perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in

poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle

con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica

per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato

1.

della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene

applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo

allentamento delle restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a

maggio 2020, l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85%

anche senza giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una

giustificazione anche per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 sono rimasti

invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa

della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30

ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato inserito quanto

segue:

"

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità che

le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la limitazione

dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona parte

dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le

perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate

durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di

licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una

perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a

novembre 2020 in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD

e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al

vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La Direttiva 2021/07 del 20 aprile

2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato modifiche ai

p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che

ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in

fine:

" (…)

Se un’azienda

continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di

conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di

lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla

CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a

vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle

perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con

effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di

lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora

perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle

autorità; e

- a perdita di

lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere

i posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono

pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni

speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la

Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva 2021/21 del 17

dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,

indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31

dicembre 2021.

Cfr. pure Direttiva 2022/01:

“Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio

2022.

pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021;

Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del

1° aprile 2022 pag. 6.

Al riguardo va rilevato che con la

Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”

del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la

Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di

questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono

state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»”.

La Direttiva 2022/06 del 1° aprile

2022.

è stata sostituita dalla Direttiva 2022/13 “adeguamenti delle Prassi LADI

riguardanti la Covid-19” del 23 dicembre 2022.

La Direttiva 2023/02 “adeguamenti

delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 26 giugno 2023 ha sostituito la

Direttiva 2022/13 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.6

Le direttive

amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO -

non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF

8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre

2021.

consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF

8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre

2021.

consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno

2021.

consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;

DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid.

4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve

tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023

consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144

consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio

2021.

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.

258.

seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve,

invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in

esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130

V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b;

DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid.

2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,

consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163

consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514,

RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c,

DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF

110.

V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre

Bois, "Procédures applicables

aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.;

DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.7

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V

359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far

fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il

senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza

dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei

licenziamenti.

Il Messaggio 20.058 concernente la

legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a

far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020

prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la

disoccupazione lo scopo dell’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza

dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì

quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il

temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente

perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”

(cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, ha

confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva

accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale

era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore

di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Il TF ha deciso che, a ragione, la

Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva

emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre

2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di

lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

La nostra Massima Istanza ha

ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che

nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi

parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini

della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela

possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa

possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In una successiva sentenza

8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, il Tribunale federale ha

respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio

emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato

accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego

del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso

dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura

dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.

L’Alta Corte ha evidenziato che, in

prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi

dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio

di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata

il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per

violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra

Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di

sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle

ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il Tribunale cantonale aveva del

resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei

considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto il

giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile

che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in

modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere

alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione

della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute,

quindi della pandemia di Covid-19.

Il Tribunale cantonale aveva,

pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse

sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una violazione

dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in applicazione del

criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale

adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,

rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità

giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

In una sentenza 8C_752/2021 del 15

marzo 2022, pubblicata in DLA 2022 Nr. 11 pag. 323-325, il Tribunale federale,

nel caso di uno studio medico dentistico che aveva introdotto il lavoro ridotto

per i tre dipendenti nel periodo dal 4 novembre al 31 dicembre 2020, ha

confermato il rifiuto delle prestazioni.

L’Alta Corte ha stabilito che, in

assenza di un nesso causale tra la pandemia di coronavirus e la chiusura dello

studio medico (in quel periodo non ci sarebbero state restrizioni in base alle quali

la chiusura dello studio sarebbe stata necessaria) non sussisteva alcun diritto

all’indennità per lavoro ridotto.

La nostra Massima Istanza, con

giudizio 8C_354/2022 del 7 giugno 2022, ha poi ritenuto inammissibile, in

quanto non sufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da una società

contro una sentenza del 6 aprile 2022 emanata dal Tribunale delle assicurazioni

sociali del Canton Zurigo (AL.2021.00351) che aveva confermato la correttezza

della riconsiderazione delle decisioni con cui a una ditta che si occupava

della vendita di prodotti per i parrucchieri erano state riconosciute indennità

per lavoro ridotto dal mese di giugno al mese di novembre 2021, siccome non era

stata resa credibile una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

Il 2

maggio 2023 il TF, con sentenza 8C_89/2022, ha respinto il ricorso di una SA

attiva nel settore dell’alloggio di ospiti e del commercio di pasti, a cui era

stato negato il diritto alle ILR da marzo 2022, rivedendo la relativa

autorizzazione rilasciata con riserva di un eventuale cambiamento delle

condizioni per l’ottenimento delle ILR (in casu non si tratta quindi di una

riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA, né di una revisione ex art. 17 cpv. 2

LPGA, non applicabile peraltro alle ILR e alle ID, non essendo prestazioni di

lunga durata, contrariamente ad esempio alla rendita AI; al riguardo cfr. STF

8C_369/2022 del 5 aprile 2023 in cui invece tale ultima questione è stata

lasciata insoluta).

L’Alta

Corte ha evidenziato che il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone

Zurigo, sulla base del fatto che a febbraio 2022 quasi tutte le misure di

protezione erano state abrogate, dei dati dell’inchiesta congiunturale

Ristorazione / Alberghiero del KOF (Centro di ricerca congiunturale) dell’ETHZ,

come pure di Gastrosuisse per la primavera 2022, nonché della cifra d’affari

stabilizzata, poteva negare conformemente al diritto federale l’esistenza di

una perdita di lavoro computabile derivante dalla pandemia.

La

nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_141/2023 sempre del 2 maggio 2023, ha,

altresì, stabilito che a ragione era stata riconsiderata una decisione di

riconoscimento di ILR da ottobre a dicembre 2021 a favore di una Sagl che si

occupa di pittura in ambito edilizio.

Il TF

ha avallato il modo di procedere del Tribunale amministrativo del Canton Berna

che, sulla base dei dati della SECO riguardanti la tendenza della congiuntura

economica da cui emergeva un miglioramento con l’indicazione di uno sviluppo

positivo delle attività edilizie e in particolare della pittura, aveva concluso

che la diminuzione degli incarichi ricevuti dalla società ricorrente non era

dovuta a circostanze straordinarie legate alla pandemia, bensì a una

concorrenza accresciuta e ad altre fluttuazioni del mercato.

L’insorgente,

del resto, nemmeno aveva spiegato come i ritardi nelle consegne di materiale o

i rincari dei beni avrebbero condotto a una perdita di lavoro connessa alla

pandemia o comunque straordinaria.

Pertanto

la decisione che non aveva considerato quale normale rischio aziendale la

perdita di lavoro fatta valere dalla ditta ricorrente era senza dubbio errata.

L’importo di fr. 78'707.95

corrispondente alle ILR richieste risultava d’altronde di importanza rilevante.

Con

sentenza 8C_566/2022 del 4 agosto 2023 l’Alta Corte ha confermato il diniego

del diritto alle ILR da settembre a dicembre 2021 nei confronti di una SA che

ha lo scopo di produrre e commercializzare computer, hard e software, come pure

di fornire prestazioni di servizio informatico.

La perdita

di lavoro non era inevitabile giusta l’art. 32 cpv. 1 lett. a LADI. In effetti

a fine 2020 la ditta che faceva parte di un gruppo societario aveva scelto un

modello aziendale differente, cedendo al gruppo il settore vendita online

redditizio che avrebbe potuto compensare le perdite dovute a una diminuzione

della clientela, la cui concausa era effettivamente la pandemia.

Il TCA, dal canto suo, in una

sentenza 38.2022.32 del 25 luglio 2022 ha stabilito che a ragione a una società

attiva nell’ambito della ristorazione è stato negato il diritto a indennità per

lavoro ridotto dal 1° marzo 2022, in quanto non era stata resa credibile una

perdita lavoro economica legata alla pandemia. Questo Tribunale ha precisato,

da una parte, che il rifiuto delle indennità per lavoro ridotto appariva

giustificato, ritenuto, in particolare, che nel periodo per cui era stata

richiesta l’erogazione delle indennità non vigevano più restrizioni conseguenti

alla pandemia nel settore della ristorazione.

Dall’altra, che il fatto che

l’esercizio pubblico gestito dalla ricorrente si trovasse in zona periferica

concerneva una circostanza, quella dell’ubicazione del locale, rientrante nel

normale rischio aziendale del datore di lavoro. La medesima considerazione

valeva per il fatto che, siccome il locale era situato in zona di frontiera,

tanti clienti preferivano andare in Italia.

Il ricorso contro la sentenza

38.2022.32

è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con giudizio

8C_519/2022 del 22 settembre 2022.

Con sentenza 38.2022.56 del 28

ottobre 2022 questa Corte ha confermato quanto deciso dalla Sezione del lavoro,

e meglio che una società che si occupa della gestione di agenzie viaggio non

aveva diritto alle ILR per il mese di febbraio 2022, non presentando una perdita

di lavoro computabile. In effetti al momento della domanda del 20 febbraio 2022

in Svizzera non vi erano particolari restrizioni. Per entrare, ad esempio, in

Italia, Germania e Spagna era sì necessario il certificato di vaccinazione o di

guarigione o un test COVID negativo fino al 31 maggio 2022, rispettivamente

fino al 2 giugno 2022, tuttavia la maggior parte dei ticinesi era vaccinata.

Inoltre l’unica dipendente della

ricorrente, nel periodo determinante, era comunque presente in agenzia per 8.5

ore al giorno da lunedì a venerdì, nonostante per una parte del tempo, vista la

carenza di lavoro, potesse dedicarsi a delle sue attività private.

Il TCA, con giudizio 38.2023.4 del

2.

maggio 2023, ha stabilito che rettamente a una

ditta attiva nell'ambito di articoli per la casa sono state negate le ILR per

il mese di novembre 2022 a favore dei dipendenti del settore

"produzione", in quanto la perdita di lavoro non era computabile ai

sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Non

è stato reso almeno plausibile che la riduzione del lavoro fosse da ricondurre

alla pandemia o alla guerra in Ucraina. Inoltre l’aumento del costo

delle materie prime e dell’energia, per stessa affermazione della ricorrente,

non aveva influito direttamente sulla diminuzione degli ordini non essendo

stati applicati aumenti di prezzo degli articoli.

Del

resto la Svizzera e l’Europa, nonostante il rapido susseguirsi di crisi e il

rallentamento delle attività, a fine 2022 non erano in stato di vera e propria

recessione e nemmeno a inizio 2023.

2.8

Questa Corte ritiene, altresì, utile

rilevare che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base

dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le

malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo

alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli

organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la

comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti

rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un

particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un

rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una

situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una

minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.

ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,

rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

L’art. 1 della citata Ordinanza,

relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce

provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle

istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I

provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus

(COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19 situazione

particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione

epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

Il 23 giugno 2021 è stata abrogata

l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a decorrere dal

26.

giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione dell’Ordinanza sui

provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (cfr. RU 2021 379).

L’art. 10 della nuova Ordinanza

riguardante il piano di protezione prevede:

" 1 I

gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di

formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un

piano di protezione. Ordinanza COVID-19 situazione particolare.

2.

Se l’accesso delle persone a partire dai 16 anni non

è limitato alle persone con un certificato (n.d.r.: cfr. art. 3), al

piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

a. il piano deve

prevedere provvedimenti concernenti l’igiene e il distanziamento per la

struttura o la manifestazione;

b. deve prevedere

provvedimenti che garantiscano il rispetto dell’obbligo della mascherina di cui

all’articolo 6;

c. deve prevedere la

registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 11

se nei luoghi chiusi:

1.

conformemente

alle prescrizioni della presente ordinanza non deve essere né portata una

mascherina facciale né rispettata la distanza obbligatoria, e

2.

non sono

adottate misure di protezione idonee, quale l’installazione di barriere

efficaci.

3.

Se l’accesso delle persone a partire dai 16 anni è

limitato alle persone con un certificato, il piano di protezione deve prevedere

misure per l’igiene e per l’attuazione della limitazione dell’accesso.” (RU

2021.

379)

L’obbligo di presentare il

certificato COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione

dalla COVID-19 o il risultato negativo di un test (Certificato Covid 3G), già in vigore per discoteche e grandi manifestazioni, è

stato esteso dal 13 settembre 2021 ad altri settori, come i ristoranti, i bar,

i cinema, i musei, le biblioteche, le piscine coperte, centri fitness (cfr.

art. 12 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, modifica dell’8 settembre

2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid.

2.10.).

I datori di lavoro potevano

inserire l’obbligo del certificato nei piani di protezione previa consultazione

dei lavoratori (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html;

Il

17.

dicembre 2021 il Consiglio federale ha deciso ampie restrizioni, tra cui

l'introduzione delle regole 2G (vaccinati o guariti) e 2G+ (vaccinati o guariti

e in possesso di un test negativo) per

alcuni luoghi chiusi, la limitazione degli incontri privati e l'obbligo del

telelavoro. (cfr. https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/il-dff/nsb-news_list.msg-id-86839.html).

L’art. 13 cpv. 2 dell’Ordinanza

COVID-19 situazione particolare, modifica del 17 dicembre 2021, enuncia:

" 2Nelle

strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al

pubblico nelle quali non sono rese accessibili ai visitatori esclusivamente le

aree esterne, l’accesso deve essere limitato a persone con un certificato di

vaccinazione o guarigione. Tali strutture possono limitare l’accesso a chi è

provvisto sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un

certificato di test.” (RU 2021 882)

Giusta l’art. 20 cpv. 2:

" 2

Alle attività sportive o culturali svolte da più persone in luoghi chiusi

accessibili al pubblico di strutture si applica segue:

a. l’accesso deve

essere limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione;

può anche essere limitato alle persone provviste sia di un certificato di

vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test;

b. l’obbligo di

portare una mascherina facciale è disciplinato dall’articolo 6;

c. deve essere presente un’aerazione

efficace.” (RU 2021 882)

L’art. 3a cpv. 1 e 2 dell’Ordinanza

precisa:

"

1Le limitazioni dell’accesso a strutture o manifestazioni

alle persone con determinati certificati si applicano solo alle persone a

partire dai 16 anni.

2Se l’accesso è limitato alle persone provviste sia di

un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test, il

certificato di test non è necessario se il certificato di vaccinazione o

guarigione è valido da non più di 120 giorni. Questa eccezione non si applica

alle persone con un certificato di guarigione emesso sulla base di un test

anticorpale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno

202113.

sui certificati COVID-19. (…)” (RU 2021 882)

L’ordinanza COVID-19 situazione

particolare del 23 giugno 2021 è stata abrogata con effetto dal 17 febbraio

2022.

(cfr. RU 2022 97).

Da tale data è stato, dunque, revocato,

in particolare, l’obbligo del certificato.

In

ogni caso i saloni dei parrucchieri sono sempre stati esentati dall'obbligo del

certificato COVID (cfr.

La nuova Ordinanza sui provvedimenti

per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza

COVID-19 situazione particolare) del 16 febbraio 2022, valida dal 17 febbraio

al 31 marzo 2022, si è limitata a contemplare l’obbligo per le persone a

partire dai 12 anni di portare la mascherina facciale nei settori chiusi di

veicoli del trasporto pubblico, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di

ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, come pure l’isolamento di

cinque giorni per le persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2

(cfr. RU 2022 97).

Il 1° aprile

2022.

sono stati revocati gli ultimi provvedimenti dell’ordinanza

COVID-19 situazione particolare, fra cui l’obbligo di isolamento per le persone

contagiate e l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici (cfr. RU 2022

97; https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-87801.html).

2.9

Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alle domande di indennità per lavoro

ridotto del 28 settembre 2021 e del 3 gennaio 2022 relative ai periodi ottobre

- dicembre 2021 e gennaio - marzo 2022, ritiene utile ricordare che l’art. 31

cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per

lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è

presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i

posti di lavoro” (cfr. consid. 2.3.).

Per costante giurisprudenza

federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379

consid. 2b pag. 384, Rubin,

“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014

pag. 345).

Le direttive della SECO (cfr.

consid. 2.5.) stabiliscono peraltro chiaramente, in particolare, che “sia la

pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere

considerate temporanee”.

2.10

Le direttive

della SECO prevedono, inoltre, che il datore di lavoro deve comprovare in modo

verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa

sono riconducibili alla pandemia (cfr. consid. 2.5.).

Ciò è

stato confermato dal Tribunale federale nella sentenza 8C_503/2021 del 18

novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, nella STF 8C_555/2021

del 24 novembre 2021 e nella STF 8C_752/2021 del 15 marzo 2022 pubblicata in

DLA 2022 Nr. 11 pag. 323-325 (cfr. consid. 2.7.).

Anche

per quanto concerne la guerra in Ucraina, le imprese devono spiegare in modo

plausibile perché le perdite di lavoro previste nella loro azienda sono dovute

al conflitto. Un riferimento generico al conflitto in Ucraina non basta per

giustificare il diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. Direttiva

2022/12 emanata dalla SECO il 16 dicembre 2022 p.to 2 consultabile nel sito: https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html

e la precedente Direttiva 2022/03 del 9 marzo 2022).

2.11

Questo

Tribunale sottolinea che la SA, come peraltro ricordato dalla parte resistente,

ha assunto a decorrere da gennaio 2021 (quando stava percependo le indennità

per il lavoro ridotto), rispettivamente da luglio 2021 due nuovi parrucchieri (__________

e __________) all’80% a tempo indeterminato in sostituzione di due

collaboratori, entrambi all’80%, che avevano dato le dimissioni per il 31

dicembre 2020 e per il 30 giugno 2021 (cfr. doc. 5 inc. 38.2023.40; STCA

38.2021.85

del 21 marzo 2022 consid. 2.11.).

Al

riguardo il TCA, nella sentenza 38.2021.85 del 21 marzo 2022 consid. 2.11.

(cfr. consid. 2.6.), ha già deciso che il modo di procedere dell’insorgente, la

quale ha effettuato due nuove assunzioni quando il settore dei parrucchieri poteva

ancora subire una contrazione della domanda di servizi da parte dei clienti, in

quanto la vita sociale delle persone era alquanto limitata (erano, infatti,

chiusi, fino al 19 aprile 2021, oltre ai bar e ai ristoranti, i negozi e le strutture ricreative e del tempo

libero, come musei, cinema, teatri), contrastava con l’obbligo di riduzione del

danno e che l’eventuale perdita di lavoro non risulta così inevitabile (art. 32

cpv. 1 lett. a LADI).

Il TCA

ha precisato che, “come rettamente osservato dall’amministrazione, la

ricorrente - che disponeva di altri sei parrucchieri (due al 100%, una all’80%

e tre al 50%), oltre a un aiuto ricezionista e ausiliario all’80% e due

impiegate d’ufficio e ricezioniste una all’80% e una al 90% (cfr. doc. 5) -,

invece di procedere alle due nuove assunzioni, avrebbe dovuto impiegare il

personale già alle proprie dipendenze per le tre sedi (cfr. doc. A1; III). Del

resto i contratti di impiego prevedono che i dipendenti si sono impegnati ad “accettare eventuali trasferimenti tra i vari saloni

gestiti dalla RI 1 a causa di vacanze, malattie o altro del resto del

personale” (cfr. doc. 5).”

Il

Tribunale federale, confermando il giudizio cantonale con pronunzia 8C_273/2022

dell’8 febbraio 2023 consid. 6.2., pubblicata in DLA 2023 Nr. 4 pag. 106 (cfr.

consid. 2.6.), ha del resto osservato:

"

(…) già nella decisione su opposizione del 12 ottobre 2021 l'opponente

aveva sostenuto a ragione che "l'azienda, con una perdita di lavoro preannunciata in misura del 30% avrebbe potuto

impiegare il personale restante al posto di assumere una lavoratrice in sostituzione della

dimissionaria, diminuendo in questo modo il danno a carico dell'assicurazione

contro la disoccupazione" (passaggio integralmente citato nella sentenza

impugnata). Come sottolineato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni nelle

proprie osservazioni al ricorso, tale argomento è stato fatto proprio dai primi

giudici e non risulta che sia mai stato preteso un aumento del grado di

occupazione delle dipendenti al 50 % rispetto a quanto ipotizzato

contrattualmente. Gli elementi di fatto allegati dalla ricorrente - questi sì -

per la prima volta, senza spiegare in che modo l'accertamento dell'autorità

inferiore sia manifestamente insostenibile (cfr. consid. 1), non sarebbero

dunque nemmeno pertinenti, per cui è irrilevante stabilire se questi dovevano

essere istruiti dall'autorità inferiore o meno. Procedendo come descritto,

l'insorgente ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno e la perdita

di lavoro non risulta inevitabile.

L'operato della Corte ticinese va pertanto condiviso.”

La RI

1, il 29 ottobre 2021, rispettivamente il 28 gennaio 2022, allorché erano

pendenti le richieste del 28 settembre 2021 e del 3 gennaio 2022 di ILR per

tutta l’azienda con una perdita di lavoro probabile del 30% (cfr. doc. 1 inc.

38.2023.40; doc. 1 inc. 38.2023.41), ha peraltro concluso con due nuovi

parrucchieri, __________ e __________ (cfr. doc. 21; 22 inc. 38.2023.40), degli

accordi individuali di lavoro, ognuno al 40%, pari a 8.8 giorni lavorativi al

mese, per sostituire __________ che avrebbe manifestato l’intenzione di

dimettersi a fine ottobre 2021(Doc. 5 = B inc. 38.2023.41) e che ha poi

disdetto il rapporto di lavoro il 28 dicembre 2021 (cfr. doc. 20 inc

38.2023.40).

È vero

che la ricorrente, successivamente alla STCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022, e

meglio dal 6 aprile 2022, ha fatto valere che il lavoro ridotto concerneva sia

per il periodo ottobre - dicembre 2021 che per il lasso di tempo gennaio -

marzo 2022, essenzialmente (al 90/95%) i tre ricezionisti (cfr. consid. 1.7.;

1.8.; 1.10.; 1.14.; 1.16.; 1.17.).

È altrettanto

vero, tuttavia, che sorprende, visto quanto sopra, da un lato, che la SA non

abbia modificato la propria domanda di ILR, limitandola essenzialmente ai

ricezionisti, già con l’opposizione del 16 dicembre 2021 contro il diniego

delle ILR da ottobre a dicembre 2021 (cfr. doc. B inc. 38.2023.40; consid.

1.3.). Dall’altro, che nel preannuncio del 3 gennaio 2022, se effettivamente

nell’ultimo trimestre del 2021 sono stati colpiti quasi esclusivamente i ricezionisti,

sia stato comunque indicato che la richiesta di lavoro ridotto per i mesi da

gennaio a marzo 2022 concerneva tutta l’azienda (cfr. doc. 1 inc. 38.2023.41).

Non si

comprende poi come facessero i parrucchieri per i quali non sarebbero quasi

state annunciate ore di lavoro ridotto (cfr. consid. 1.18.) senza disporre del

coordinamento con la clientela, mansione indispensabile, secondo la ricorrente,

di cui si occupavano i ricezionisti (cfr. doc. 13 inc. 38. 2023.40).

Se,

per ipotesi, siano stati i parrucchieri a svolgere tale compito invece dei

ricezionisti, la perdita di lavoro non sarebbe comunque inevitabile, visto che

la SA ha proceduto a diverse assunzioni.

Nel caso

in cui, per contro, il coordinamento tra parrucchieri e clientela non sia in

realtà un’attività essenziale, giova segnalare che

secondo la giurisprudenza federale non spetterebbe ad ogni modo

all’assicurazione contro la disoccupazione sostenere mediante l’assegnazione

d’indennità per lavoro ridotto, un datore di lavoro che ha alle proprie

dipendenze personale in esubero (in questo senso, cfr. STF C 302/05 del 25

luglio 2007 consid. 6.2; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004 consid. 4; STCA

38.2022.33

del 16 agosto 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2022.24 del 19 dicembre

2022.

consid. 2.12., confermata dal TF con giudizio 8C_76/2023 del 2 giugno

2023).

2.12

Dalle

carte processuali non emergono in ogni caso elementi che comprovino che la

riduzione di lavoro fatta valere dalla società ricorrente nei periodi ottobre -

dicembre 2021 e gennaio - marzo 2022 sia stata ancora causata dalla pandemia.

In

effetti dal mese di ottobre 2021 al mese di marzo 2022 il settore dei

parrucchieri non è stato toccato da misure incisive decretate dalle autorità

federali e cantonali limitanti la loro attività. In particolare per accedere ai

saloni dei parrucchieri nemmeno vigeva l’obbligo del certificato Covid (cfr.

consid. 2.8.).

Con

effetto dal 17 febbraio 2022 sono d’altronde stati abrogati tutti i

provvedimenti per combattere la pandemia, tranne – per il lasso di tempo 17

febbraio - 31 marzo 2022 – l’obbligo per le persone a partire dai 12 anni di

portare la mascherina facciale nei settori chiusi di veicoli del trasporto

pubblico, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case

di cura e case per anziani, come pure l’isolamento di cinque giorni per le

persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2 (cfr. consid. 2.8.).

L’asserzione

secondo cui Coiffure Suisse avrebbe comunicato l’allentamento delle misure di

protezione del settore specifico soltanto a fine aprile 2022 (cfr. doc. I inc.

38.2023.41) è ininfluente.

In

effetti riguardo alle distanze da rispettare il TCA, nella sentenza 38.2021.85

consid. 2.12., ha evidenziato:

"

(…) in primo luogo, che in determinate situazioni non è necessario

mantenere la distanza tra le postazioni dei clienti dei tre saloni unisex

gestiti dalla ricorrente (cfr. http://www.__________), in particolare se si

tratta di coppie o familiari conviventi.

I saloni stessi hanno previsto per il

mese di luglio 2021 uno sconto del 10% per i clienti che si recavano presso di

lo).

In secondo luogo, nel caso di specie,

considerando il numero di parrucchieri alle dipendenze della SA dal 1° luglio

2021, ossia otto di cui due al 100%, tre all’80% e tre al 50% (cfr. doc. 5;

consid. 2.11.), è alquanto inverosimile che, indipendentemente dalla pandemia e

quindi dalle misure di distanziamento, vengano occupati contemporaneamente

tutti i 36 posti (12 per ognuno dei tre negozi a __________, __________ e __________;

cfr. doc. 5). In effetti, ritenuto che un parrucchiere possa occuparsi

contemporaneamente di due, massimo tre clienti, saranno occupati tutt’al più -

in caso di presenza di tutti i dipendenti - 16/24 posti su 36.

Va però tenuto conto che gli otto

dipendenti non saranno sempre tutti presenti, visto che sei lavorano a tempo

parziale (tre all’80% e tre al 50%) e che, a prescindere dal fatto che i tre

saloni siano aperti sei giorni su sette (giorno di chiusura soltanto la

domenica; cfr. doc. 5: scritto del 9 ottobre 2021 della SA alla Sezione del

lavoro), secondo l’art. 26 del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere

di parrucchiere nella Svizzera in vigore dal 1° marzo 2018 “oltre al giorno

di riposo settimanale, di solito la domenica, il lavoratore ha diritto ad un

giorno intero di riposo per settimana. Tuttavia datore di lavoro e lavoratore

possono eccezionalmente convenire una diversa ripartizione delle complessive

due giornate libere totali sull’arco di due settimane” (cfr.

https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/ default/oeffentlich/Dokumente/it/Downloads/C/2018_1408_GAV_IT_PKC.PDF).

Il ritmo di lavoro per i parrucchieri è

d’altronde variabile con maggiori richieste nei fine settimana.”

L’Alta

Corte, in proposito, ha sottolineato:

"

(…) contrariamente a quanto sostenuto

dalla ricorrente, il Tribunale cantonale non ha accertato che tutti i 36 posti

potessero essere potenzialmente occupati, bensì - e senza arbitrio - che i 16 a

24.

posti stimati andassero ancora relativizzati in ragione delle percentuali

lavorative ridotte di alcuni parrucchieri, oltre che dei rispettivi giorni di

riposo. In fin dei conti, il risultato che si ottiene non si distanzia in

misura insostenibile dalla riduzione di 2/3 pretesa dall'insorgente. Poiché

dagli accertamenti effettuati in maniera vincolante dall'autorità inferiore (art.

105.

LTF) non emerge che la

ricorrente impiegasse più parrucchieri prima della pandemia, i giudici ticinesi

hanno correttamente valutato che le relative misure prese dell'autorità non

fossero all'origine della perdita di lavoro lamentata.” (STF 8C_273/2022

dell’8 febbraio 2023 consid. 7.2.)

La SA

ricorrente si è, infine, limitata a fare astrattamente riferimento alla guerra

in Ucraina, menzionando che avrebbe “inciso notevolmente sulla psiche dei

cittadini, inducendoli ad essere più cauti nel dispendio denaro, specie su cose

e servizi non di primaria necessità, come i saloni di coiffure”, senza però

apportare debite prove (cfr. doc. 3; A inc. 38.2023.41; STCA 38.2022.27-28 del

18.

luglio 2022 consid. 2.14.; STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 consid. 2.10.,

il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_519/2022

del 22 settembre 2022).

In

simili condizioni occorre concludere che l’insorgente non ha dimostrato, o

quantomeno reso plausibile, che la pretesa perdita di lavoro sia da ricondurre

alla pandemia e/o al conflitto scoppiato in Ucraina (cfr. consid. 2.10.).

Ne

discende che nella presente evenienza non risulta ad ogni modo sussistere una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Di conseguenza, in concreto, la problematica

relativa alla diminuzione della cifra d’affari può rimanere aperta.

In effetti, conformemente a quanto

osservato dall’amministrazione (cfr. doc. A inc. 38.2023.40; doc. A inc.

38.2023.41), un’oscillazione della cifra d’affari

superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è da

ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale (cfr. STCA

38.2023.4

del 2 maggio 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022

consid. 2.10.; STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 consid. 2.10., il cui ricorso

al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre

2022, poiché manifestamente non motivato in modo sufficiente; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.15.; STCA

38.2016.23

del 2 agosto 2016 consid. 2.5. e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio

2009.

consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).

Va, comunque, ribadito che il senso e

lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza

dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei

licenziamenti (cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3.,

pubblicata in DTF 147 V 359 e citata al consid. 2.7.).

2.13

Stante

quanto precede, a ragione la Sezione del lavoro ha negato alla RI 1 il diritto

alle indennità per lavoro ridotto per i periodi ottobre - dicembre 2021 e

gennaio - marzo 2022.

Le

decisioni su opposizione del 7 giugno 2023 devono, pertanto, essere confermate.

2.14

Abbondanzialmente

giova ricordare (cfr. STCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022 consid. 2.14.),

per quanto l’esame dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI

(“Non hanno diritto

all’indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi

finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano

o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell’azienda”) sia di competenza della Cassa

di disoccupazione e non della Sezione del lavoro (cfr. art. 36 cpv. 3 e 4 LADI,

art. 39 cpv. 1 LADI, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; art. 85 cpv. 1 lett. b LADI),

che la dipendente della RI 1 __________ - assunta all’80% dal 1° ottobre 2018

quale impiegata d’ufficio / ricezionista (cfr. doc. 23 inc. 38.2023.40) - dalla

fine di agosto 2018 agli inizi di giugno 2021 era iscritta a RC quale

amministratrice unica con firma individuale della SA e dagli inizi di giugno

2021.

a tuttora è iscritta senza funzione ma con diritto di firma individuale

(cfr. estratto RC, reperibile nel sito www.zefix.ch).

In

proposito va ricordato che, derogando all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, alle

persone che determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del

datore di lavoro è stato eccezionalmente riconosciuto il diritto alle indennità

per lavoro ridotto (di importo forfettario), sulla base dell’art. 2

dell’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la

disoccupazione (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione), soltanto dal 1° marzo al 31 maggio 2020 (cfr. STCA 38.2020.65

dell’8 febbraio 2021; STCA 38.2020.39 del 15 ottobre 2020).

Sul

tema cfr. pure STF 8C_748/2022 del 21 agosto 2023.

2.15

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.23

del 19 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023 consid.

2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28

del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid.

2.2.14.; STCA 38.2021.96 del 30 marzo 2022 consid. 2.14.; STCA 38.2021.89 del 7

febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid.

2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 38.2023.40 e 38.2023.41

sono congiunte.

2. I

ricorsi del 26 giugno 2023 sono respinti.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti