38.2023.40
Non riconosciute IRL a SA che gestisce saloni di coiffure (10-12/21 + 01-03/22). SA, nonostante pendenti richieste ILR, ha assunto nuovi parrucchieri per sostituire collega che aveva disdetto rapporto di lavoro. Non dimostrata perdita di lavoro causata da pandemia o guerra
2 ottobre 2023Italiano82 min
in lavoro ridotto i ricezionisti che pur importanti per il coordinamento del lavoro
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2023.40-41
rs
Lugano
2 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 26
giugno 2023 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del
7 giugno 2023 emanate da
Sezione del lavoro, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione
contro la disoccupazione
ritenuto in
fatto
1.1. Il 28
settembre 2021 la __________, che ha quale scopo sociale, in particolare “le
importazioni ed esportazioni di ogni bene e prodotti e di arredamenti, ma in
particolare anche per ogni tipo di esercizio pubblico, nonché la gestione di
esercizi pubblici (…)” (cfr. estratto RC, reperibile nel sito www.zefix.ch)
e che gestisce tre saloni di coiffure a __________ (cfr. doc. B pag. 5 inc.
38.2023.40), ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro
ridotto per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 (cfr. doc. 1 inc.
38.2023.40).
Dal relativo Formulario di
preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto colpisce tutta
l’azienda, e meglio 11 dipendenti e che la perdita di lavoro probabile è del 30%
(cfr. doc. 1 pti. 1, 3, 4 inc. 38.2023.40), dall’altro, che quale motivo è
stato indicato che “la grave crisi causata dal Covid-19 perdura con la
stessa intensità dell’inizio pandemia, le limitazioni e misure tutt’ora in atto
nella gestione di saloni di coiffure penalizzano ulteriormente la ripresa” (cfr.
doc.1 p.to 2 inc. 38.2023.40).
1.2. Il 18
novembre 2021 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione per il periodo 1°
ottobre - 31 dicembre 2021, ritenendo la perdita di lavoro annunciata non
computabile:
Al
riguardo è stato rilevato:
"
(…)
3. Dalla documentazione
presente, lo scrivente Ufficio rileva che a fine 2020 e a metà 2021 due
impiegati hanno dato le dimissioni (__________ per il 31 dicembre 2020 e __________
per il 30 giugno 2021) e sono stati sostituiti da altro personale con lo stesso
grado di occupazione e funzione (__________ dal 2 gennaio 2021 e __________ dal
1° luglio 2021). Entrambe le sostituzioni sono avvenute in periodi per cui
l'azienda ha richiesto il lavoro ridotto.
Dapprima, si osserva che l'assunzione
di nuovi dipendenti risulta contraria al principio generale dell'obbligo di
diminuire il danno causato all'assicurazione contro la disoccupazione e non può
essere ritenuta inevitabile ai sensi dell'art. 32 cpv 1 lett. a LADI. A tal
proposito lo scrivente Ufficio rileva che la legge non vuole permettere al
datore di lavoro di conservare del personale eccessivo tenuto conto dei bisogni
normali, per poter far fronte, se del caso, ad eventuali aumenti di attività
per lassi di tempo limitati (DTF 121 V 375 consid. 3, 1994 no. 35 pag. 247
consid, 2b; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I
Pag. 401 nota 12; sentenza inedita 30 maggio 1995 in re P., C155/93), (STCA
38.1999,364 del 17.04.2000, consid. 2,4, pag. 8 e 9 e riferimenti ivi citati). (…)”
(Doc. 5 inc. 38.2023.40)
1.3. La RI 1,
rappresentata dall’avv. __________, il 16 dicembre 2021, ha interposto
opposizione contro la decisione del 18 novembre 2021, facendo valere
segnatamente:
"
(…) L’attività frastagliata in tre luoghi differenti necessita di un
conseguente turn over con sostituzioni per giornate o semi-giornate, ma non
sistematicamente.
Ora, secondo la decisione l'assunzione
di nuovi dipendenti sarebbe contraria al principio generale di diminuire il
danno causato. L'argomento potrebbe forse essere anche corretto in una
fattispecie di altra attività o di commercio unico, non quando occorre
organizzarsi per "tenere in piedi la baracca".
La realtà è dunque che una simile
decisione imporrebbe di chiudere almeno una delle attività! È questo che si
vuole davvero?
(…).
a) In primo luogo va ricordato che la
Sezione del lavoro (rappresentata dall'Ispettorato del lavoro) ha imposto le
restrizioni con le distanze che impediscono a tutt'ora il regolare svolgimento
dell'attività a cagione di presunte distanze da mantenere. La stessa Sezione
del lavoro (rappresentata dall'Ispettorato del lavoro) è pure venuta ad
effettuare il controllo per verificare se dette restrizioni siano rispettate.
Questo pone una riduzione dell'attività
pratica, a fronte di un turnover che deve comunque esserci.
Poi arriva sempre la Sezione del lavoro
(stavolta rappresentata dall'ufficio giuridico) che stabilisce che queste
restrizioni non permettono di ricevere conseguentemente le ILR.
In pratica, la stessa autorità impone
delle restrizioni dettate dal Covid e parallelamente nega gli aiuti pensati per
le aziende facenti seguito alle restrizioni Covid.
Quindi:
uno dei due rami ha torto. O sono sbagliate le restrizioni, oppure è sbagliato
negare le conseguenti indennità. Tertium non datur.
È impossibile lavorare regolarmente,
ovvero con le modalità e entrate normali, laddove vengono imposte delle
limitazioni sostanziali dell'uso dei posti disponibili per ogni negozio. Si
tratta di una legge naturale, non confutabile.
(…).
A differenza di altri settori, è
fisiologico che i capelli crescono e meritano dunque una determinata cura.
Appare dunque inverosimile tentare di parlare di rischio aziendale, visto che
esso è legato al Covid (e di conseguenza beneficia degli aiuti) e non certo a
ragioni di concorrenza. Detto altrimenti, l'autorità farebbe bene a spiegare
dove esista il rischio aziendale, visto che sarebbe scorretto che si tratti di
disaffezione del pubblico. Di certo la perdita non ha comportato un parallelo
aumento della concorrenza! (…)” (Doc. B pag. 5-6 inc. 38.2023.40)
1.4. Il 3
gennaio 2022 la RI 1 ha inoltrato alla Sezione del lavoro un nuovo preannuncio
di lavoro ridotto per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (cfr. doc. 1/1
inc. 38.2023.41).
Dal relativo Formulario di
preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto colpisce tutta
l’azienda, e meglio 11 dipendenti e che la perdita di lavoro probabile è del
25/30% (cfr. doc. 1 pti. 1, 3, 4 inc. 38.2023.41), dall’altro, che quale motivo
è stata fornita la medesima argomentazione espressa nel preannuncio del 28
settembre 2021
(cfr. doc.1/1 p.to 2 inc. 38.2023.41; consid. 1.1.).
Al
modulo menzionato la società ha allegato il seguente scritto in cui ha
precisato le ragioni della richiesta delle indennità per lavoro ridotto per il
lasso di tempo gennaio - marzo 2022:
"
(…) Il perdurare delle conseguenze, legate esclusivamente alla
pandemia Covid-19 sono evidenti, infatti i dati circa i contagi, ricoveri e
decessi, che vengono emanati ogni giorno con i bollettini medici e governativi
sono molto preoccupanti, di conseguenza i cittadini limitano le loro uscite per
acquisti di sola e primaria necessità, che unitamente alle limitazioni governative
imposte, pregiudicano notevolmente la ripresa delle attività di commercio fra cui
la nostra, (gestione di saloni di coiffeur) non essendo un bene di prima
necessità.
(…).
La cifra d'affari conseguita nel 2019
(primo anno di attività) senza considerare l'evoluzione da noi prevista, in
assenza della pandemia di almeno 15%, è stata di chf 539 446 con una media
mensile di chf 44 953
La cifra d'affari conseguita nel 2020,
con le conseguenze della pandemia e chiusure è stata di chf 285 067 con una media
mensile dl chf 23 755, circa il 48% in meno del 2019.
La cifra d'affari conseguita nel 2021
con le conseguenze della pandemia è stata di chf 414 748 con una media
mensile di chf 34 562 circa il 23% in meno del 2019.
La perdita media dei due anni 2020 e
2021 rispetto al 2019 è stata cifra d'affari 2020 chf 285 067+ cifra d'affari
2021 chf 414 748 = chf 699 815 24 mesi = chf 29 158 media mensile, pari ad una
perdita mensile media rispetto al 2019 del 35% circa. (…)” (Doc. 1 inc.
38.2023.41).
1.5. Con
decisione incidentale dell’8 marzo 2022 l’amministrazione ha sospeso la
procedura relativa all’opposizione del 16 dicembre 2021 contro la decisione del
18 novembre 2021 con cui alla RI 1 è stato negato il diritto alle ILR da
ottobre a dicembre 2021 (cfr. consid. 1.2; 1.3.) sino alla decisione definitiva
in merito alla vertenza, allora pendente davanti al TCA, riguardante il diniego
del diritto della SA alle ILR da luglio a settembre 2021 (cfr. doc. 10 inc.
38.2023.40).
1.6. Con
sentenza 38.2021.85 del 21 marzo 2022 questa Corte ha respinto il ricorso della
RI 1 contro la decisione su opposizione del 12 ottobre 2021 con la quale la
Sezione del lavoro ha confermato il rifiuto delle ILR dal mese di luglio al
mese di settembre 2021.
Il TCA
ha evidenziato, da un lato, che l’assunzione, tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021, da
parte della SA di due parrucchieri all’80% in sostituzione di due collaboratori
che avevano disdetto i propri contratti di lavoro mentre stava percependo le
ILR contrastava con l’obbligo di riduzione del danno. Dall’altro, che l’eventuale
perdita di lavoro non risultava inevitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI) e,
visto ad ogni modo che l’assunzione di personale durante un periodo molto
difficile, come è stato quello riguardante la pandemia, comporta in sé il
pericolo di subire perdite, era comunque dovuta a circostanze rientranti nel
normale rischio aziendale (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).
Questo
Tribunale ha rilevato che il fatto che i due nuovi dipendenti abbiano
sostituito due collaboratori licenziatisi non era poi atto a sovvertire la
conclusione appena esposta, poiché, come rettamente osservato
dall’amministrazione, la ricorrente - che disponeva di altri sei parrucchieri
(due al 100%, una all’80% e tre al 50%), oltre a un aiuto ricezionista e
ausiliario all’80% e due impiegate d’ufficio e ricezioniste una all’80% e una
al 90% -, invece di procedere alle due nuove assunzioni, avrebbe dovuto
impiegare il personale già alle proprie dipendenze per le tre sedi, ritenuto
peraltro che i contratti di impiego prevedono che i dipendenti si sono
impegnati ad accettare eventuali trasferimenti tra i vari saloni gestiti.
Secondo
il TCA, inoltre, la ricorrente non ha reso verosimile una perdita di
lavoro economica da ricondurre alla pandemia.
Nell'estate 2021 la diminuzione delle infezioni e gli importanti allentamenti
(segnatamente la riapertura degli spazi al chiuso degli esercizi pubblici, con
l'obbligo di telelavoro trasformato in raccomandazione a partire dal 31 maggio
2021) avevano, infatti, già ridotto i timori di contagio della popolazione
nell'usufruire dei servizi dei parrucchieri. Nemmeno l'impossibilità -
lamentata dalla ricorrente - di poter utilizzare tutti i 12 posti disponibili
per ognuno dei tre saloni poteva avere avuto un impatto negativo. I primi
giudici hanno ritenuto alquanto inverosimile che, indipendentemente dalle
misure di distanziamento tra le persone, tutti i 36 posti dei saloni potessero
essere occupati contemporaneamente. Nella fattispecie, posto che un
parrucchiere riuscirebbe ad occuparsi di due o tre clienti per volta, con tutti
gli 8 parrucchieri attivi i posti occupati sarebbero stati tutt’al più tra i 16
e i 24; stima ad ogni modo da relativizzare tenendo conto dei giorni di riposo
dei dipendenti e del fatto che solo due di essi fossero presenti al 100% (dei
restanti sei, tre erano attivi all'80% e tre al 50%).
Di
conseguenza questa Corte ha lasciato aperta la questione relativa alla
diminuzione della cifra d’affari. In effetti un’oscillazione
della cifra d’affari superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita
di lavoro è da ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio
aziendale.
Il
Tribunale federale ha confermato la sentenza 38.2021.85 del 21 marzo 2022 con
pronunzia 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, pubblicata in DLA 2023 N. 4 pag.
106.
1.7. Nel
frattempo la RI 1, il 6 aprile 2022, ha scritto alla Sezione del lavoro in
relazione ai periodi a partire dal 1° ottobre 2021 in sospeso:
"
(…) per i periodi non ancora decisi da parte del vostro ufficio, che le
predette sostituzioni non incidevano e non incidono per gli aventi diritto alle
indennità se non in modo molto ma molto minimo, come si evince dai conteggi
mensili, inviati regolarmente alla Cassa di disoccupazione __________ di __________,
che come previsto dalla legge dovreste averne copia telematica da parte di
quest'ultimo, infatti dal 01 luglio 2021 ad oggi dai suddetti conteggi si può
rilevare che le uniche persone rimaste in LR erano i tre ricezionisti, assunti
sin dall’inizio attività (01.10.2018) indispensabili per il coordinamento tra i
parrucchieri e la clientela.
Soltanto in minima parte si riferisce
ai parrucchieri, infatti nel mese di:
Luglio 2021 su
un totale d 569.5 ore solo 119
Agosto 2021 su
un totale di 510 ore sollo 93.5
Settembre 2021 su
un totale di 540.50 ore solo 166.60
Ottobre 2021 su
un totale di 384.45 ore solo 69.10
Novembre 2021 su
un totale di 340 ore zero
Dicembre 2021 su
un totale di 361.25 ore zero
Gennaio 2022 su
un totale di 420.75 ore zero
Febbraio 2022 su
un totale di 374 ore solo 34
(…)” (Doc. 13 inc. 38. 2023.40)
1.8. Il 2
marzo 2023 la società ha dato seguito ad alcuni quesiti postile
dall’amministrazione il 27 febbraio 2023 (cfr. doc. 2 inc. 38.2023.41):
"
(…) Nei saloni di Coiffure, al contrario di altre attività commerciali,
Fatti
i parrucchieri che servono i clienti, sono a contatto ravvicinato con la
clientela, di conseguenza per la protezione del personale e soprattutto dei
clienti, le mascherine sono state utilizzate fino alla fine di novembre 2022.
Così anche i distanziamenti ed i
divieti sulle postazioni di lavoro, imposti dall'ispettorato del lavoro, sono
perdurati almeno fino alla fine di luglio 2022 i quali hanno ridotto almeno del
50% l'utilizzo delle postazioni su un totale di 36 (12 in ogni salone x 3).
(…)
La guerra in Ucraina unitamente alle
conseguenze ancora esistenti della pandemia, hanno inciso notevolmente sulla
psiche dei cittadini, inducendoli ad essere più cauti nel dispendio denaro,
specie su cose e servizi non di primaria necessità, come i saloni di coiffure.
Dipendenti che hanno percepito le
indennità per lavoro ridotto sono stati:
__________ Ricezionista dal
01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022
__________ Ricezionista dal
01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022
__________ Ricezionista dal
01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022
__________ Parrucchiera Marzo
2022
__________ Ottobre
2021
Dovendo fare una scelta e non
licenziare, abbiamo dato la precedenza a far lavorare i parrucchieri, lasciando
in lavoro ridotto i ricezionisti che pur importanti per il coordinamento del lavoro
quotidiano ma non indispensabili in quel momento.
Come si può evincere dallo schema
suindicato, il lavoro ridotto per il periodo 1° ottobre 2021 3 aprile 2022, ha
riguardato quasi esclusivamente i ricezionisti, gli unici due parrucchieri che
hanno percepito il LR sono stati la sig.ra __________ in forza al 50% nel mese
di marzo 2022 e la sig.ra Pirenei in forza al 50% nel mese di ottobre 2021.
Ne consegue che eventuali sostituzioni
di parrucchieri non hanno inciso sul lavoro ridotto.
In considerazione che i tre saloni sono
aperti da lunedì a sabato, con orario continuato, che c'erano dipendenti
parrucchieri al 50%, al 80% ed al 100%, onde poter fare la rotazione dei liberi
settimanali sui tre saloni aperti 6 giorni su sette e le pause quotidiane, abbiamo
assunto con notifiche __________ e __________.
Per i motivi sopraindicati nei saloni
era necessario avere un numero minimo di personale per tenere aperti,
indipendentemente dall' entità del lavoro.
La cifra d’affari realizzata in Marzo
2022 è stata di chf. 35.978
La cifra d’affari realizzata in Aprile
2022 è stata di chf. 35.885
La cifra d’affari realizzata in Maggio
2022 è stata di chf. 38.234
La cifra d'affari realizzata in Giugno
2022 è stata di chf. 35.954
(…)” (Doc. 3 inc. 38.2023.41)
1.9. Con
decisione del 3 marzo 2023 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione per
il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022, indicando:
"
(…) Considerato che a seguito del costante miglioramento della
situazione epidemiologica e grazie all'alto tasso d'immunità della popolazione,
dal 17.02.2022 il Consiglio federale ha revocato i provvedimenti e fino alla
fine di marzo 2022 è rimasto solo l'obbligo della mascherina sui trasporti
pubblici e nelle strutture sanitarie, già solo per questo motivo, per il
periodo dal 17.02.2022 al 31.03.2022 non può essere riconosciuto il lavoro
ridotto.
3.2
Per quanto concerne il carattere
inevitabile della perdita di lavoro, essendo una conseguenza diretta
dell'obbligo di diminuire il danno nei confronti dell'assicurazione contro la
disoccupazione, che impone al datore di lavoro di prendere ogni misura
ragionevolmente esigibile al fine di evitare la perdita di lavoro, rileviamo
che l'azienda ha stipulato due contratti di lavoro: il 29.10.2021 con la
signora __________ come parrucchiera al 40% dal 06.11.2021 e il 28.01.2022 con
il signor __________ come parrucchiere al 40% dal 03.02.2022.
Al momento dell'assunzione della
signora __________, l'azienda aveva chiesto il lavoro ridotto per il periodo
dal 01.10.2021 al 31.12.2021 e dal 13.09.2021 erano state introdotte misure
restrittive a causa della pandemia. Anche per quanto concerne il momento in cui
è stato assunto il signor __________, rileviamo che l'azienda aveva chiesto il
lavoro ridotto per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 ed erano ancora in
vigore le misure restrittive a causa della pandemia. Ora, se la situazione fosse
stata così grave come descritto dall'azienda (mancanza di lavoro), mal si
comprende la necessità di assumere due nuovi dipendenti.
Per questo motivo, Ia perdita di lavoro
per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 non può essere ritenuta
inevitabile.
(…) nella misura in cui
la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla
media del quadriennio precedente non può essere considerata una fluttuazione
normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale
rischio aziendale del datore di lavoro.
Dai dati forniti dall'azienda questo
calo non è riscontrabile, escludendo gli anni pandemici 2020 e 2021, emerge che
la cifra d'affari realizzata nel primo trimestre 2022 (CHF 99'381.00) è
diminuita del 16% circa rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 (pre Covid
- CHF 119'199.00), la diminuzione risulta pertanto molto distante dalla soglia
di riferimento normalmente considerata (25%).
(…)” (Doc. 4 inc. 38.2023.41)
1.10. La RI 1, il
13 marzo 2023, ha inoltrato opposizione contro la decisione del 3 marzo 2023, asserendo
in particolare:
"
(…)
Restrizioni - In
risposta al punto 3.1
Il perdurare delle conseguenze
pandemiche e varianti Omicron, per tutto il periodo della richiesta 1° gennaio
/ 31 marzo 2022, erano evidenti, i notiziari almeno 10 volte al giorno annunciavano
migliaia di contagi, ricoveri e morti.
Al di là dei disposti di legge
citati i cittadini continuavano ad essere molto spaventati e prudenti
specie ad entrare in esercizi pubblici ove si era a stretto contatto, con il
pubblico ed impiegati dell'esercizio, come nel nostro caso, i parrucchieri
erano e sono a stretto contatto con i clienti ad una distanza di 10/20
centimetri. Questo dettaglio dev'essere preso in seria considerazione dalla
Sezione del lavoro nonostante le disposizioni citate nella decisione.
Di conseguenza per poter rasserenare
quei pochi clienti che erano disposti a farsi servire, quasi tutti i saloni di
Coiffure, su consiglio della Coiffure Suisse, hanno dovuto continuare a mantenere
tutte le misure di distanziamento con divieto d'utilizzo di alcune postazioni, mascherina
e igiene, l'alternativa era chiudere o licenziare.
Assunzioni - In risposta al punto
3.2
A fine ottobre 2021, l'impiegato __________,
in forza al 80%, ha manifestato l'intenzione di licenziarsi per il 31 gennaio
2022, infatti il 28.12.2021 ci ha dato la lettera di licenziamento per la data
che ci aveva preannunciato.
Come spiegato più volte i nostri tre saloni
erano aperti 6 giorni su sette, di conseguenza ed indipendentemente se si
lavorava o no, un numero minimo di parrucchieri doveva essere presente, anche
per fare la rotazione dei liberi infrasettimanali, a meno che si doveva chiudere
un salone e licenziare una parte del personale, oppure licenziare
definitivamente i tre ricezionisti, oggetto sostanziale della domanda di LR.
Di conseguenza, in virtù del
licenziamento da parte del sig. __________, impiegato al 80%, per avere quel
minimo di presenze di parrucchieri nei tre saloni e fare la rotazione dei
liberi, sono stati assunti con notifiche, le persone da voi citate ambedue al
40% = al 80% del sig.
__________.
Anche questo dettaglio merita una seria
attenzione da parte della Sezione del lavoro.
Come riferito esaustivamente nella
nostra del 2 marzo 2023, il lavoro ridotto nel periodo 1° gennaio 2022 / 31
marzo 2022, ha riguardato per il 98% i tre ricezionisti, che in un periodo
normale sono determinanti per il coordinamento del lavoro e dei parrucchieri
nei tre saloni, ma che nulla hanno a che fare con i parrucchieri, l’unica
parrucchiera che ha usufruito del lavoro ridotto in febbraio 2022 è stata la
sig.ra __________ per chf 710.- (erroneamente indicato in precedenza marzo
2022), infatti le persone e le mansioni degli aventi diritto per il periodo
indicato erano le seguenti:
__________ Ricezionista dal
01 gennaio al 31 marzo 2022
__________ Ricezionista dal
01 gennaio al 31 marzo 2022
__________ Ricezionista dal
01 gennaio al 31 marzo 2022
__________ Parrucchiera Febbraio
2022
(…)” (Doc. 5 = B inc. 38.2023.41)
1.11. La
Sezione del lavoro, con decisione su opposizione del 7 giugno 2023, ha
confermato il provvedimento del 3 marzo 2023 relativo al lasso di tempo gennaio
- marzo 2022 (cfr. consid. 1.9.), motivando come segue:
"
(…)
3. Nel caso che ci
occupa, si rileva innanzitutto che l'azienda non ha comprovato in modo
verosimile che la perdita di lavoro annunciata sia riconducibile allo scoppio
della pandemia e nemmeno alla guerra in Ucraina.
Nel preannuncio del 3 gennaio 2022, la
ditta asserisce che l'importante crisi causata dalla pandemia perdura con la
stessa intensità dell'inizio.
La perdita di lavoro annunciata dall'azienda
nella misura del 25/30% non appare verosimilmente essere legata alla pandemia,
considerato come la ditta abbia annunciato una perdita di lavoro nella misura
del 35% nel periodo invernale del 2020, la quale è rimasta invariata fino a
marzo 2021. ln tale periodo vigevano delle restrizioni al settore dei
parrucchieri ben più severe rispetto ai mesi relativi al periodo in esame,
inoltre anche tutti gli altri settori (e segnatamente bar e ristoranti) erano
chiusi e la vita sociale ne ha risentito molto. Se nel corso del 2020 era
plausibile una simile perdita di lavoro (35%), lo stesso non risulta essere
verosimile nel periodo in esame, visti gli allentamenti di seguito illustrati.
A tal proposito, occorre rilevare che
l'art. 5f, inserito nell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 13 gennaio
2021 (RS.818.101.26 - Stato 8 febbraio 2021), ha precisato segnatamente che i
parrucchieri dovevano rimanere chiusi tra le ore 19:00 e le ore 06:00 e la
domenica. Tale norma è stata in vigore dal 18 gennaio al 28 febbraio 2021. ln
sostanza, dal 1. marzo 2021 i parrucchieri hanno potuto ricominciare ad
esercitare la loro professione a pieno regime e senza sottostare ad alcun
provvedimento delle autorità (ad esclusione delle prescrizioni in merito
all'igiene e al distanziamento sociale).
Inoltre, l'obbligo di presentare il
certificato COVID attestante l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dal
COVID-19 o il risultato negativo di un test, in vigore per determinati settori,
come i ristoranti, i bar, i cinema, i musei, le biblioteche, le piscine coperte,
dal 13 settembre 2021 (cfr. art. 12 Ordinanza COVID-19 situazione particolare,
modifica dell'8 settembre 2021; RU 2021 542 non è mai stato imposto ai saloni
di parrucchiere (cfr. STCA 38.2021.85 del 21 marzo consid. 2.9).
(…).
Riguardo
all'affermazione relativa al fatto che, il mantenimento delle misure di
protezione (distanziamento delle poltrone per la paura dei clienti) non le
avrebbero permesso di accogliere un numero maggiore di clienti, si rileva che
nella sentenza dell'8 febbraio 2023 riguardante l'azienda in parola per il
periodo da luglio 2021 a settembre 2021, ma applicabile anche a quello in
esame, il Tribunale federale ha condiviso la conclusione cui è giunto il
Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha ritenuto "alquanto
inverosimile che, indipendentemente dalle misure distanziamento tra le persone,
tutti i 36 posti dei saloni potessero essere occupati contemporaneamente. Nella
fattispecie, posto che un parrucchiere riuscirebbe ad occuparsi di due o tre
clienti per volta, con tutti gli 8 parrucchieri attivi i posti occupati sarebbero
stati tuttalpiù tra i 16 e i 24; stima ad ogni modo da relativizzare tenendo
conto dei giorni di riposo dei dipendenti e del fatto che solo due di essi
fossero presenti al 100% (dei restanti sei, tre erano attivi all'80% tre al
50%)" (STF 8C 273/2022 dell'8 febbraio 2023, consid. 5.2 e STCA
38.2021.85 del 21 marzo 2022, consid. 2.12, pag. 34).
Alla luce di quanto precede,
considerato che per il periodo in esame (gennaio - marzo 2022) vi erano quasi
più restrizioni e che come statuito anche dal Tribunale federale le misure di distanziamento
tra le persone non avevano un'incidenza sulla concreta possibilità di
accogliere clienti, l'UG ritiene che la perdita di lavoro annunciata
dall'azienda non sia riconducibile allo scoppio della pandemia. Già solo per
tale ragione il diritto alle indennità per lavoro ridotto non può essere
riconosciuto e questo indipendentemente dal fatto che l'interessata sostenga
che l'asserita perdita di lavoro colpisca i ricezionisti e non i parrucchieri.
ln merito al conflitto in Ucraina, si
rileva che l'opponente si è limitata a fare un riferimento generico. ln simili
circostanze è necessario concludere che l'azienda non ha dimostrato o perlomeno
reso plausibile che la perdita di lavoro sia da ricondurre alla guerra in
Ucraina
4. Per quanto concerne le
nuove assunzioni e la relativa tesi dell'opponente secondo cui se non avesse
proceduto ad effettuarle avrebbe dovuto chiudere un salone o licenziare del
personale, si rinvia a quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza
dell'8 febbraio 2023, per il periodo luglio-settembre 2021, ma che è
applicabile anche a quello in esame. Al riguardo, l'Alta Corte ha condiviso
quanto stabilito dal TCA e in particolare, in ragione delle tempistiche
d'assunzione, l'insorgente non ha rispettato il proprio obbligo di ridurre il
danno e l'eventuale perdita di lavoro non era inevitabile, ma rientrava nel
normale rischio aziendale. Infatti, l'azienda avrebbe "dovuto impiegare
il personale già alle proprie dipendenze per le tre sedi anziché procedere alle
due nuove assunzioni in un periodo molto difficile come quello pandemico, che
comporta in sé il pericolo di subire perdite" (STF 8C 273/2022 dell'8
febbraio 2023, consid. 5.1 e 6.2). ln effetti, anche per il periodo in esame,
in data 29 ottobre 2021 e 28 gennaio 2022 l'interessata ha assunto la signora __________,
rispettivamente il signor __________ in un momento in cui erano state
introdotte delle misure o erano ancora in vigore (cfr. Modifiche dei provvedimenti
nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020, stato
al 9 febbraio 2022: introduzione del certificato COVID nei bar e ristornati,
strutture culturali sportive e per il tempo libero, attività sportive e
culturali e per il tempo libero, fiere specialistiche e fiere aperte al
pubblico, dal 13 settembre 2021 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, art.
12 cpv. 1 e 2, art. art. 13 cpv. 2, art. 20 lett. d e art. 18). (…)” (Doc. A =
7 inc. 38.2023.41)
1.12. Con
ulteriore decisione su opposizione del 7 giugno 2023 l’amministrazione ha pure
confermato la propria decisione del 18 novembre 2021 concernente il periodo
ottobre - dicembre 2021 (cfr. consid. 1.2.), con motivazioni analoghe alle
argomentazioni esposte nella decisione su opposizione relativa all’arco di
tempo ottobre - dicembre 2021 (cfr. consid. 1.11.).
1.13. Contro la
decisione su opposizione del 7 giugno 2023 relativa al periodo ottobre -
dicembre 2021 (cfr. consid. 1.12.) la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso,
nel quale ha chiesto il riconoscimento e il pagamento delle indennità per
lavoro ridotto inerenti a tale arco di tempo.
A
sostegno della propria pretesa la ricorrente ha in particolare addotto:
"
(…) Il danno economico che abbiamo subito è riconducibile unicamente
alle conseguenze della Pandemia e non minimamente ad un semplice rischio aziendale,
molto probabilmente I'UG della Sezione del lavoro, trae conclusioni sulla
situazione di oggi, trasportandole sul periodo che concerne il ricorso 1°
ottobre / 31 dicembre 2021, per concludere ingiustificatamente che si tratti di
un normale rischio aziendale.
La situazione pandemiologica del 4°
trimestre 2021, era ancora molto seria ed allarmante come riporta la tabella
dei dati allegata, riferita alla settimana 02/11 dicembre 2021.
Per avere una giusta cognizione di
causa, bisogna arretrare al periodo oggetto del ricorso; 01.10.2021/
31.12.2021, le conseguenze strettamente legate alla Pandemia erano visibili
a tutti, anche ai più deboli di comprendonio, con migliaia di contagi, ricoveri
e morti, inoltre tutte le attività commerciali che erano a stretto contatto con
il pubblico, come la nostra "gestione di saloni di coiffure" le
restrizioni disposte dalle autorità e Coiffure Suisse erano presenti,
per tutto il periodo di riferimento e che hanno inciso notevolmente sulla
psiche della clientela, al contrario di quanto vorrebbe minimizzare l'UG della
Sezione del Lavoro. Solo al 07 aprile 2022 ma a noi comunicato a fine aprile
2022, la Coiffure Suisse ha comunicato agli imprenditori parrucchieri l'allentamento
delle misure e suggerimenti delle precauzioni da continuare ad adottare.
Nonostante quanto comunicato da
Coiffure Suisse (oltre tre mesi dopo il periodo oggetto del presente ricorso),
la clientela prima di metabolizzare l'allentamento delle misure ha impiegato
almeno altri 3-4 mesi (giugno luglio 2022).
Ognuno dei tre saloni aveva 11/12
postazioni di lavoro e per ordine delle autorità e Coiffure Suisse, potevano
essere utilizzate massimo 3 o 4 per ogni salone, non necessariamente dovevano
essere utilizzate tutte, ma senza le misure e limitazioni potevano essere
utilizzate almeno 6/7 su 11 postazioni, cioè il doppio.
Infine determinante è stata la
questione psicologica della clientela, in virtù dei numerosi contagi ancora in
atto a quel momento, che limitava notevolmente la frequenza di esercizi
pubblici come i saloni di coiffure ove il contatto cliente /parrucchiere era
molto ravvicinato 20/30 cm.
Questo rilevante aspetto non è stato
minimamento preso in considerazione dall'UG il quale ha voluto minimizzare ogni
cosa, lasciando intendere che la situazione del 4° trimestre 2021 fosse simile
a quella di oggi, per concludere che la perdita di lavoro sia riconducibile ad
un normale rischio aziendale e non ad una visibile conseguenza della Pandemia,
con il fine di non autorizzare le indennità per lavoro ridotto.
Su questo punto mal si comprende
come la Sezione del lavoro possa riferire o minimamente ipotizzare che non è
stato dimostrato il nesso causale della perdita di lavoro con la Pandemia e
definirlo "un semplice richiamo alla Pandemia".
Infine per quanto riferito al punto 9
di pag. 6 della decisione del 7 giugno 2023, si precisa che la Sig.ra __________,
non ha nessun potere decisionale (verificabile presso l'RC) ha solo la firma
all'RC per il ritiro di corrispondenza e disbrigo di pratiche senza
responsabilità.
(…)” (Doc. I inc. 38.2023.40)
1.14. Con
analogo e tempestivo ricorso la RI 1 ha impugnato anche la decisione su
opposizione del 7 giugno 2023 riguardante il periodo gennaio - marzo 2023 (cfr.
consid. 1.11.).
Rispetto
al ricorso di cui al consid. 1.13. la società ha aggiunto:
"
(…) per quanto riguarda la sostituzione del sig. __________ (parrucchiere
al 80% licenziatosi) con pari grado, indispensabile per il mantenimento
dell’apertura dei tre saloni 6 giorni su 7 e nel rispetto dei giorni di libero
settimanali di tutto il personale parrucchiere e che comunque il lavoro ridotto
richiesto, ha riguardato per il 90% i soli tre ricezionisti, che nulla hanno a che
fare con la persona sostituita, ovviamente se la persona licenziata era un
ricezionista, non avremmo proceduto ad una sostituzione, in quanto figura non
determinante ai fini dell'apertura 6 giorni su sette dei negozi, di conseguenza
questo comportamento non ha leso l'obbligo di limitare il danno.
Tutte le misure per limitare il danno
sono state ampiamente adottate, parimenti non è stato possibile mantenere
aperti tre saloni 6 giorni su sette, senza un minimo di personale parrucchiere
presente.
(…).
La guerra in Ucraina, in
un momento così difficoltoso per la Pandemia, ha solo aumentato il clima di
paura e diffidenza nella mente delle persone al fine di limitare le spese ai
soli beni di prima necessità. (…)” (Doc. I inc. 38.2023.41)
1.15. La Sezione del lavoro, con due
distinte risposte del 14 agosto 2023, ha postulato la reiezione sia dell’impugnativa
relativa al periodo ottobre - dicembre 2021, sia del ricorso concernente il
lasso di tempo gennaio - marzo 2022 (cfr. consid. 1.13.; 1.14.), riconfermandosi
integralmente nelle considerazioni e conclusioni esposte nelle rispettive
decisioni su opposizione (cfr. doc. III inc. 38.2023.40; doc. III inc.
38.2023.41; consid. 1.11.; 1.12.).
1.16. Il 22
agosto 2023 la società ricorrente ha presentato delle osservazioni, ribadendo
segnatamente che le persone che sono state oggetto del lavoro ridotto per il
95% nel quarto trimestre del 2021 e nel primo trimestre del 2022 erano i tre
ricezionisti, personale che, a mente dell’insorgente, in quel periodo non era
indispensabile, che sono stati messi in lavoro ridotto per evitare il loro
licenziamento e che nulla avevano a che fare con la sostituzione del
parrucchiere.
Sono
stati, inoltre, prodotte copie dei rapporti sulle ore perse per motivi economici
da ottobre 2021 a marzo 2022 (cfr. doc. V + E1-3 inc. 38.2023.40; doc. V + E1-3
inc. 38.2023.41).
1.17. L’amministrazione
si è espressa al riguardo con scritti del 4 settembre 2023 (cfr. doc. VII inc.
38.2023.40; doc. VII inc 38.2023.41).
1.18. Il 9
settembre 2023 la ricorrente ha precisato che:
"
(…) nel periodo di riferimento ottobre / dicembre 2021, su un totale di
ore annunciate di 1.085,70, solo un parrucchiere è stato in lavoro ridotto, __________,
per un totale di ore 69,1 (ottobre 2021), di conseguenza la differenza di ore
1.016,60 si riferisce unicamente ai tre ricezionisti, che nulla hanno a che
fare con le sostituzioni di pari grado dei parrucchieri. (…)” (Doc. IX inc.
38.2023.40)
e che:
"
(…) nel periodo di riferimento gennaio / marzo 2022, su un totale di ore
annunciate di 1.139, solo un parrucchiere è stato in lavoro ridotto, __________,
per un totale di ore 34 (febbraio 2022), di conseguenza la differenza di ore
1.105 si riferisce unicamente ai tre ricezionisti, che nulla hanno a che fare
con le sostituzioni di pari grado dei parrucchieri. (…)” (Doc. IX inc.
38.2023.41)
1.19. La parte
resistente, il 20 settembre 2023, ha sottolineato che “(…) la posizione dei
ricezionisti, unitamente ai parrucchieri, era già stata valutata dal Tribunale
federale con la sentenza 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, non riconoscendo il
diritto al lavoro ridotto per tutto il personale” (cfr. doc. XI inc.
38.2023,40; doc. XI inc. 38.2023.41).
1.20. I doc. XI
inc. 38.2023.40 e XI inc. 38.2023.41 sono stati inviati per conoscenza
all’insorgente (cfr. doc. XII inc. 38.2023.40; doc. XI inc. 38.2023.41).
considerato in
diritto
in ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm -
disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui
all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità
più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare
la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o
sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione
delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che
i ricorsi presentati dalla medesima insorgente sono diretti contro due
decisioni su opposizione emesse entrambe dalla Sezione del lavoro che
concernono fatti, perlomeno parzialmente, di ugual natura e che pongono
sostanzialmente gli stessi temi di diritto materiale, è accertata la
connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali
38.2023.40 e 38.2023.41 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento
giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021
del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022
consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF
9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019,
8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017 del
13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009;
DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione
di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro, con decisione del 18
novembre 2021, confermata dalla decisione su opposizione del 7 giugno 2023
(cfr. consid. 1.2.; 1.12.), rispettivamente con decisione del 3 marzo 2023,
confermata dalla decisione su opposizione del 7 giugno 2023 (cfr. consid. 1.9.;
1.11.) non abbia riconosciuto alla ricorrente il diritto alle indennità per
lavoro ridotto a favore dei propri dipendenti per i periodi 1° ottobre - 31
dicembre 2021 e 1° gennaio - 31 marzo 2022.
2.3. I presupposti del diritto
all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede
esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente,
e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare
dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono
enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo
normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno
diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione
all'assicurazione contro
la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione
nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile
(art. 32);
c. il rapporto
di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in
vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al
cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale
a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono
essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è
dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per
cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori
dell’azienda.”
Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI
stabilisce che;
" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore
la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità,
a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi,
prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e
stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa
cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al riguardo l’art. 51 OADI precisa
quanto segue:
" 1 Le
perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze
non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non
può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o
rendere un terzo responsabile del danno.
2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile
se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di
esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura
delle vie d’accesso;
d. interruzioni di
lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3 La perdita di lavoro non è computabile se i
provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di
lavoro è responsabile.
4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è
computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il
datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché
l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto
dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di
rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che
non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più
difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali.
L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021
del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI
enuncia:
" (…)
1 Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a
misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del
datore di lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni
stagionali del grado d’occupazione;
c. in quanto cada
in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze
aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro
temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
Considerandi
2.
Il Consiglio federale, per evitare abusi, può
prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il Consiglio federale definisce il concetto di
oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”
Le condizioni negative sono
stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità
per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo
di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro
occupato nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del
datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.4
Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria
di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
" (…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici
deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di
diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure
ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La
perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15).
Il datore di lavoro deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente
pretendere da lui per evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in
questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il
danno.)
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se
può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro
avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha
omesso di adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a
priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo
licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo
che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che
quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento
della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
C6a
(n.d.r.: inserito nel gennaio 2022)
La creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve
ne sia la necessità ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di
lavoro, non è compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo
dell’ILR è quello di preservare i posti di lavoro e non di finanziare la
creazione di nuovi posti di lavoro.
Prima di
assumere nuovo personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre
ricevono le ILR, le aziende devono chiarire se il personale esistente non può
far fronte ai compiti che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi
evitare o ridurre la perdita di lavoro.
L'assunzione
di personale nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per
esempio, si vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più
mandati e quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza il
servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non
sarebbero colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto
all’ILR. L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda
(p. es. a causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese
dal personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono
indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste
persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle
autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile
del danno.
(…).
D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del
datore di lavoro;
·
è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda;
·
è causata da oscillazioni
stagionali del grado di occupazione;
· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta
valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
·
il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto;
· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata
determinata;
·
concerne persone vincolate da un
rapporto di tirocinio;
· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro
temporaneo;
· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda
in cui lavora l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile
in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che
si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i
ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una
decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la
soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi
compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di
questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro
dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio
aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con
molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione,
non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa
specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua
ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non
rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è
dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di
riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio,
usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le
perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono
prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo
la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte
le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
(…)
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio
aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le
perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni
del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di
lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per
insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una
procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia,
infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente.
D6b Un
periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una
situazione di difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più
nella sfera normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare
in modo plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla
recessione. Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati
allo stesso modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di
lavoro, a prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro
principalmente a motivi che non sono direttamente legati alla situazione
economica (ad es. ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura
relativa al permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo
la recessione per giustificare un diritto all’ILR. Poiché in questo caso la
situazione economica recessiva non è adeguatamente causale per le perdite
d’incarichi o rispettivamente per le perdite di lavoro. Si può parlare di
periodo di recessione in particolare in caso di calo della cifra d’affari o
delle ordinazioni e in presenza di previsioni economiche negative per un numero
considerevole di aziende, in generale o in determinati settori.
I
seguenti indici danno delle indicazioni sui segni di una congiuntura di recessione
-
un aumento massiccio dei preannunci di lavoro ridotto rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente Rapporto LAMDA DM09 https://lamda.alv.admin.ch/MicroStrategy/servlet/mstrWeb
-
analisi congiunturali della Confederazione sull’economia nel suo complesso e
sui principali rami economici («Konjunkturtendenzen», pubblicazione sulle
tendenze congiunturali, non disponibile in italiano)
-
Barometro congiunturale KOF (KOF Economic Barometer), Indicatore
dell’occupazione KOF (KOF Employment Indicator) e Indicatore della situazione
commerciale (KOF Business Situation Indicator),
https://kof.ethz.ch/it/previsioni-indicatori/indicatori.html (non disponibili
in italiano)
-
Dati relativi al commercio estero (in particolare sulle esportazioni) https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/statistica-del-commercio-esterosvizzero/dati.html
-
Andamento dell’indice della costruzione https://www.kof.ethz.ch/prognosen-indikatoren/indikatoren/kof-baublattausblick.html
(non disponibile in italiano) (…)”
2.5
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle
seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella
Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
" (…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si
verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita
di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi
economici
A causa dell’insorgenza improvvisa,
dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale
rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33
capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore
di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni
e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32
capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in
modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua
impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo
alla pandemia è una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite di
lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non
imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle
autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze
eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti
rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3
LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro
non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i
lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le
perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro
(art. 51 cpv. 3 OADI).
(…).
2.5
Diritto
all’ILR nell’ambito del graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle
restrizioni, per la maggior parte delle aziende interessate il provvedimento
delle autorità decade come giustificazione. Pertanto, in linea di principio,
l’attività deve essere ripresa non appena consentito. Questo requisito è
espressione dell’obbligo di riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro
situazioni in cui il diritto all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora
in vigore, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In
questo caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei
collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo
parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il
diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a
provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato
disposto con l’art. 51 OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda
può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di
procurarsi i prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e
quindi può riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di
lavoro computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il
diritto all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre
condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare
chiusa se non è in grado di attuare le misure comportamentali e igieniche
richieste o se si prevede che, alla riapertura, le perdite saranno superiori a
quelle riportate durante la temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente
impossibile attuare le necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro
deve essere sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per
i collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre
condizioni per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le
perdite alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura
temporanea. In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura
definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare
chiusa come conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in
vigore. Ad esempio, un ristorante non può riaprire perché è raggiungibile
soltanto tramite un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia)
ancora soggetta a un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il
datore di lavoro deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al
fatto che le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre
circostanze per le quali il datore di lavoro non è responsabile sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati
ed economicamente convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del
danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una
perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in
poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle
con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i
conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica
per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato
1.
della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene
applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo
allentamento delle restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a
maggio 2020, l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85%
anche senza giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una
giustificazione anche per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 sono rimasti
invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa
della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30
ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato inserito quanto
segue:
"
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità che
le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la limitazione
dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona parte
dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le
perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate
durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di
licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una
perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a
novembre 2020 in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD
e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al
vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La Direttiva 2021/07 del 20 aprile
2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato modifiche ai
p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che
ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in
fine:
" (…)
Se un’azienda
continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di
conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di
lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla
CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a
vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle
perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con
effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
- le perdite di
lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora
perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle
autorità; e
- a perdita di
lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere
i posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono
pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni
speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la
Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva 2021/21 del 17
dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,
indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31
dicembre 2021.
Cfr. pure Direttiva 2022/01:
“Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio
2022.
pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021;
Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del
1° aprile 2022 pag. 6.
Al riguardo va rilevato che con la
Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la
Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di
questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono
state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»”.
La Direttiva 2022/06 del 1° aprile
2022.
è stata sostituita dalla Direttiva 2022/13 “adeguamenti delle Prassi LADI
riguardanti la Covid-19” del 23 dicembre 2022.
La Direttiva 2023/02 “adeguamenti
delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 26 giugno 2023 ha sostituito la
Direttiva 2022/13 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.6
Le direttive
amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO -
non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF
8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre
2021.
consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF
8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre
2021.
consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno
2021.
consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;
DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid.
4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve
tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023
consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144
consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio
2021.
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258.
seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve,
invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in
esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130
V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b;
DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid.
2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,
consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163
consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514,
RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c,
DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF
110.
V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre
Bois, "Procédures applicables
aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.;
DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V
359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il
senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza
dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei
licenziamenti.
Il Messaggio 20.058 concernente la
legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a
far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020
prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la
disoccupazione lo scopo dell’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza
dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì
quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il
temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente
perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”
(cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, ha
confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva
accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale
era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore
di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Il TF ha deciso che, a ragione, la
Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva
emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre
2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di
lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.
La nostra Massima Istanza ha
ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei
parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che
nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi
parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini
della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro
rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela
possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa
possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In una successiva sentenza
8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, il Tribunale federale ha
respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio
emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato
accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego
del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso
dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura
dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.
L’Alta Corte ha evidenziato che, in
prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi
dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio
di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata
il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per
violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra
Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di
sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle
ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il Tribunale cantonale aveva del
resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto il
giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile
che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in
modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere
alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione
della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute,
quindi della pandemia di Covid-19.
Il Tribunale cantonale aveva,
pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse
sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una violazione
dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in applicazione del
criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale
adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,
rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità
giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una
perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
In una sentenza 8C_752/2021 del 15
marzo 2022, pubblicata in DLA 2022 Nr. 11 pag. 323-325, il Tribunale federale,
nel caso di uno studio medico dentistico che aveva introdotto il lavoro ridotto
per i tre dipendenti nel periodo dal 4 novembre al 31 dicembre 2020, ha
confermato il rifiuto delle prestazioni.
L’Alta Corte ha stabilito che, in
assenza di un nesso causale tra la pandemia di coronavirus e la chiusura dello
studio medico (in quel periodo non ci sarebbero state restrizioni in base alle quali
la chiusura dello studio sarebbe stata necessaria) non sussisteva alcun diritto
all’indennità per lavoro ridotto.
La nostra Massima Istanza, con
giudizio 8C_354/2022 del 7 giugno 2022, ha poi ritenuto inammissibile, in
quanto non sufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da una società
contro una sentenza del 6 aprile 2022 emanata dal Tribunale delle assicurazioni
sociali del Canton Zurigo (AL.2021.00351) che aveva confermato la correttezza
della riconsiderazione delle decisioni con cui a una ditta che si occupava
della vendita di prodotti per i parrucchieri erano state riconosciute indennità
per lavoro ridotto dal mese di giugno al mese di novembre 2021, siccome non era
stata resa credibile una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
Il 2
maggio 2023 il TF, con sentenza 8C_89/2022, ha respinto il ricorso di una SA
attiva nel settore dell’alloggio di ospiti e del commercio di pasti, a cui era
stato negato il diritto alle ILR da marzo 2022, rivedendo la relativa
autorizzazione rilasciata con riserva di un eventuale cambiamento delle
condizioni per l’ottenimento delle ILR (in casu non si tratta quindi di una
riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA, né di una revisione ex art. 17 cpv. 2
LPGA, non applicabile peraltro alle ILR e alle ID, non essendo prestazioni di
lunga durata, contrariamente ad esempio alla rendita AI; al riguardo cfr. STF
8C_369/2022 del 5 aprile 2023 in cui invece tale ultima questione è stata
lasciata insoluta).
L’Alta
Corte ha evidenziato che il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone
Zurigo, sulla base del fatto che a febbraio 2022 quasi tutte le misure di
protezione erano state abrogate, dei dati dell’inchiesta congiunturale
Ristorazione / Alberghiero del KOF (Centro di ricerca congiunturale) dell’ETHZ,
come pure di Gastrosuisse per la primavera 2022, nonché della cifra d’affari
stabilizzata, poteva negare conformemente al diritto federale l’esistenza di
una perdita di lavoro computabile derivante dalla pandemia.
La
nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_141/2023 sempre del 2 maggio 2023, ha,
altresì, stabilito che a ragione era stata riconsiderata una decisione di
riconoscimento di ILR da ottobre a dicembre 2021 a favore di una Sagl che si
occupa di pittura in ambito edilizio.
Il TF
ha avallato il modo di procedere del Tribunale amministrativo del Canton Berna
che, sulla base dei dati della SECO riguardanti la tendenza della congiuntura
economica da cui emergeva un miglioramento con l’indicazione di uno sviluppo
positivo delle attività edilizie e in particolare della pittura, aveva concluso
che la diminuzione degli incarichi ricevuti dalla società ricorrente non era
dovuta a circostanze straordinarie legate alla pandemia, bensì a una
concorrenza accresciuta e ad altre fluttuazioni del mercato.
L’insorgente,
del resto, nemmeno aveva spiegato come i ritardi nelle consegne di materiale o
i rincari dei beni avrebbero condotto a una perdita di lavoro connessa alla
pandemia o comunque straordinaria.
Pertanto
la decisione che non aveva considerato quale normale rischio aziendale la
perdita di lavoro fatta valere dalla ditta ricorrente era senza dubbio errata.
L’importo di fr. 78'707.95
corrispondente alle ILR richieste risultava d’altronde di importanza rilevante.
Con
sentenza 8C_566/2022 del 4 agosto 2023 l’Alta Corte ha confermato il diniego
del diritto alle ILR da settembre a dicembre 2021 nei confronti di una SA che
ha lo scopo di produrre e commercializzare computer, hard e software, come pure
di fornire prestazioni di servizio informatico.
La perdita
di lavoro non era inevitabile giusta l’art. 32 cpv. 1 lett. a LADI. In effetti
a fine 2020 la ditta che faceva parte di un gruppo societario aveva scelto un
modello aziendale differente, cedendo al gruppo il settore vendita online
redditizio che avrebbe potuto compensare le perdite dovute a una diminuzione
della clientela, la cui concausa era effettivamente la pandemia.
Il TCA, dal canto suo, in una
sentenza 38.2022.32 del 25 luglio 2022 ha stabilito che a ragione a una società
attiva nell’ambito della ristorazione è stato negato il diritto a indennità per
lavoro ridotto dal 1° marzo 2022, in quanto non era stata resa credibile una
perdita lavoro economica legata alla pandemia. Questo Tribunale ha precisato,
da una parte, che il rifiuto delle indennità per lavoro ridotto appariva
giustificato, ritenuto, in particolare, che nel periodo per cui era stata
richiesta l’erogazione delle indennità non vigevano più restrizioni conseguenti
alla pandemia nel settore della ristorazione.
Dall’altra, che il fatto che
l’esercizio pubblico gestito dalla ricorrente si trovasse in zona periferica
concerneva una circostanza, quella dell’ubicazione del locale, rientrante nel
normale rischio aziendale del datore di lavoro. La medesima considerazione
valeva per il fatto che, siccome il locale era situato in zona di frontiera,
tanti clienti preferivano andare in Italia.
Il ricorso contro la sentenza
38.2022.32
è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con giudizio
8C_519/2022 del 22 settembre 2022.
Con sentenza 38.2022.56 del 28
ottobre 2022 questa Corte ha confermato quanto deciso dalla Sezione del lavoro,
e meglio che una società che si occupa della gestione di agenzie viaggio non
aveva diritto alle ILR per il mese di febbraio 2022, non presentando una perdita
di lavoro computabile. In effetti al momento della domanda del 20 febbraio 2022
in Svizzera non vi erano particolari restrizioni. Per entrare, ad esempio, in
Italia, Germania e Spagna era sì necessario il certificato di vaccinazione o di
guarigione o un test COVID negativo fino al 31 maggio 2022, rispettivamente
fino al 2 giugno 2022, tuttavia la maggior parte dei ticinesi era vaccinata.
Inoltre l’unica dipendente della
ricorrente, nel periodo determinante, era comunque presente in agenzia per 8.5
ore al giorno da lunedì a venerdì, nonostante per una parte del tempo, vista la
carenza di lavoro, potesse dedicarsi a delle sue attività private.
Il TCA, con giudizio 38.2023.4 del
2.
maggio 2023, ha stabilito che rettamente a una
ditta attiva nell'ambito di articoli per la casa sono state negate le ILR per
il mese di novembre 2022 a favore dei dipendenti del settore
"produzione", in quanto la perdita di lavoro non era computabile ai
sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
Non
è stato reso almeno plausibile che la riduzione del lavoro fosse da ricondurre
alla pandemia o alla guerra in Ucraina. Inoltre l’aumento del costo
delle materie prime e dell’energia, per stessa affermazione della ricorrente,
non aveva influito direttamente sulla diminuzione degli ordini non essendo
stati applicati aumenti di prezzo degli articoli.
Del
resto la Svizzera e l’Europa, nonostante il rapido susseguirsi di crisi e il
rallentamento delle attività, a fine 2022 non erano in stato di vera e propria
recessione e nemmeno a inizio 2023.
2.8
Questa Corte ritiene, altresì, utile
rilevare che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base
dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le
malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo
alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli
organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la
comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti
rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un
particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un
rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una
situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una
minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.
ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.
ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,
rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).
L’art. 1 della citata Ordinanza,
relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce
provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle
istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I
provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus
(COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19 situazione
particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione
epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
Il 23 giugno 2021 è stata abrogata
l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a decorrere dal
26.
giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione dell’Ordinanza sui
provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (cfr. RU 2021 379).
L’art. 10 della nuova Ordinanza
riguardante il piano di protezione prevede:
" 1 I
gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di
formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un
piano di protezione. Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
2.
Se l’accesso delle persone a partire dai 16 anni non
è limitato alle persone con un certificato (n.d.r.: cfr. art. 3), al
piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:
a. il piano deve
prevedere provvedimenti concernenti l’igiene e il distanziamento per la
struttura o la manifestazione;
b. deve prevedere
provvedimenti che garantiscano il rispetto dell’obbligo della mascherina di cui
all’articolo 6;
c. deve prevedere la
registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 11
se nei luoghi chiusi:
1.
conformemente
alle prescrizioni della presente ordinanza non deve essere né portata una
mascherina facciale né rispettata la distanza obbligatoria, e
2.
non sono
adottate misure di protezione idonee, quale l’installazione di barriere
efficaci.
3.
Se l’accesso delle persone a partire dai 16 anni è
limitato alle persone con un certificato, il piano di protezione deve prevedere
misure per l’igiene e per l’attuazione della limitazione dell’accesso.” (RU
2021.
379)
L’obbligo di presentare il
certificato COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione
dalla COVID-19 o il risultato negativo di un test (Certificato Covid 3G), già in vigore per discoteche e grandi manifestazioni, è
stato esteso dal 13 settembre 2021 ad altri settori, come i ristoranti, i bar,
i cinema, i musei, le biblioteche, le piscine coperte, centri fitness (cfr.
art. 12 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, modifica dell’8 settembre
2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid.
2.10.).
I datori di lavoro potevano
inserire l’obbligo del certificato nei piani di protezione previa consultazione
dei lavoratori (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html;
Il
17.
dicembre 2021 il Consiglio federale ha deciso ampie restrizioni, tra cui
l'introduzione delle regole 2G (vaccinati o guariti) e 2G+ (vaccinati o guariti
e in possesso di un test negativo) per
alcuni luoghi chiusi, la limitazione degli incontri privati e l'obbligo del
telelavoro. (cfr. https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/il-dff/nsb-news_list.msg-id-86839.html).
L’art. 13 cpv. 2 dell’Ordinanza
COVID-19 situazione particolare, modifica del 17 dicembre 2021, enuncia:
" 2Nelle
strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al
pubblico nelle quali non sono rese accessibili ai visitatori esclusivamente le
aree esterne, l’accesso deve essere limitato a persone con un certificato di
vaccinazione o guarigione. Tali strutture possono limitare l’accesso a chi è
provvisto sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un
certificato di test.” (RU 2021 882)
Giusta l’art. 20 cpv. 2:
" 2
Alle attività sportive o culturali svolte da più persone in luoghi chiusi
accessibili al pubblico di strutture si applica segue:
a. l’accesso deve
essere limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione;
può anche essere limitato alle persone provviste sia di un certificato di
vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test;
b. l’obbligo di
portare una mascherina facciale è disciplinato dall’articolo 6;
c. deve essere presente un’aerazione
efficace.” (RU 2021 882)
L’art. 3a cpv. 1 e 2 dell’Ordinanza
precisa:
"
1Le limitazioni dell’accesso a strutture o manifestazioni
alle persone con determinati certificati si applicano solo alle persone a
partire dai 16 anni.
2Se l’accesso è limitato alle persone provviste sia di
un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test, il
certificato di test non è necessario se il certificato di vaccinazione o
guarigione è valido da non più di 120 giorni. Questa eccezione non si applica
alle persone con un certificato di guarigione emesso sulla base di un test
anticorpale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno
202113.
sui certificati COVID-19. (…)” (RU 2021 882)
L’ordinanza COVID-19 situazione
particolare del 23 giugno 2021 è stata abrogata con effetto dal 17 febbraio
2022.
(cfr. RU 2022 97).
Da tale data è stato, dunque, revocato,
in particolare, l’obbligo del certificato.
In
ogni caso i saloni dei parrucchieri sono sempre stati esentati dall'obbligo del
certificato COVID (cfr.
La nuova Ordinanza sui provvedimenti
per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza
COVID-19 situazione particolare) del 16 febbraio 2022, valida dal 17 febbraio
al 31 marzo 2022, si è limitata a contemplare l’obbligo per le persone a
partire dai 12 anni di portare la mascherina facciale nei settori chiusi di
veicoli del trasporto pubblico, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di
ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, come pure l’isolamento di
cinque giorni per le persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2
(cfr. RU 2022 97).
Il 1° aprile
2022.
sono stati revocati gli ultimi provvedimenti dell’ordinanza
COVID-19 situazione particolare, fra cui l’obbligo di isolamento per le persone
contagiate e l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici (cfr. RU 2022
97; https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-87801.html).
2.9
Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alle domande di indennità per lavoro
ridotto del 28 settembre 2021 e del 3 gennaio 2022 relative ai periodi ottobre
- dicembre 2021 e gennaio - marzo 2022, ritiene utile ricordare che l’art. 31
cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per
lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è
presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i
posti di lavoro” (cfr. consid. 2.3.).
Per costante giurisprudenza
federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379
consid. 2b pag. 384, Rubin,
“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014
pag. 345).
Le direttive della SECO (cfr.
consid. 2.5.) stabiliscono peraltro chiaramente, in particolare, che “sia la
pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere
considerate temporanee”.
2.10
Le direttive
della SECO prevedono, inoltre, che il datore di lavoro deve comprovare in modo
verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa
sono riconducibili alla pandemia (cfr. consid. 2.5.).
Ciò è
stato confermato dal Tribunale federale nella sentenza 8C_503/2021 del 18
novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, nella STF 8C_555/2021
del 24 novembre 2021 e nella STF 8C_752/2021 del 15 marzo 2022 pubblicata in
DLA 2022 Nr. 11 pag. 323-325 (cfr. consid. 2.7.).
Anche
per quanto concerne la guerra in Ucraina, le imprese devono spiegare in modo
plausibile perché le perdite di lavoro previste nella loro azienda sono dovute
al conflitto. Un riferimento generico al conflitto in Ucraina non basta per
giustificare il diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. Direttiva
2022/12 emanata dalla SECO il 16 dicembre 2022 p.to 2 consultabile nel sito: https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html
e la precedente Direttiva 2022/03 del 9 marzo 2022).
2.11
Questo
Tribunale sottolinea che la SA, come peraltro ricordato dalla parte resistente,
ha assunto a decorrere da gennaio 2021 (quando stava percependo le indennità
per il lavoro ridotto), rispettivamente da luglio 2021 due nuovi parrucchieri (__________
e __________) all’80% a tempo indeterminato in sostituzione di due
collaboratori, entrambi all’80%, che avevano dato le dimissioni per il 31
dicembre 2020 e per il 30 giugno 2021 (cfr. doc. 5 inc. 38.2023.40; STCA
38.2021.85
del 21 marzo 2022 consid. 2.11.).
Al
riguardo il TCA, nella sentenza 38.2021.85 del 21 marzo 2022 consid. 2.11.
(cfr. consid. 2.6.), ha già deciso che il modo di procedere dell’insorgente, la
quale ha effettuato due nuove assunzioni quando il settore dei parrucchieri poteva
ancora subire una contrazione della domanda di servizi da parte dei clienti, in
quanto la vita sociale delle persone era alquanto limitata (erano, infatti,
chiusi, fino al 19 aprile 2021, oltre ai bar e ai ristoranti, i negozi e le strutture ricreative e del tempo
libero, come musei, cinema, teatri), contrastava con l’obbligo di riduzione del
danno e che l’eventuale perdita di lavoro non risulta così inevitabile (art. 32
cpv. 1 lett. a LADI).
Il TCA
ha precisato che, “come rettamente osservato dall’amministrazione, la
ricorrente - che disponeva di altri sei parrucchieri (due al 100%, una all’80%
e tre al 50%), oltre a un aiuto ricezionista e ausiliario all’80% e due
impiegate d’ufficio e ricezioniste una all’80% e una al 90% (cfr. doc. 5) -,
invece di procedere alle due nuove assunzioni, avrebbe dovuto impiegare il
personale già alle proprie dipendenze per le tre sedi (cfr. doc. A1; III). Del
resto i contratti di impiego prevedono che i dipendenti si sono impegnati ad “accettare eventuali trasferimenti tra i vari saloni
gestiti dalla RI 1 a causa di vacanze, malattie o altro del resto del
personale” (cfr. doc. 5).”
Il
Tribunale federale, confermando il giudizio cantonale con pronunzia 8C_273/2022
dell’8 febbraio 2023 consid. 6.2., pubblicata in DLA 2023 Nr. 4 pag. 106 (cfr.
consid. 2.6.), ha del resto osservato:
"
(…) già nella decisione su opposizione del 12 ottobre 2021 l'opponente
aveva sostenuto a ragione che "l'azienda, con una perdita di lavoro preannunciata in misura del 30% avrebbe potuto
impiegare il personale restante al posto di assumere una lavoratrice in sostituzione della
dimissionaria, diminuendo in questo modo il danno a carico dell'assicurazione
contro la disoccupazione" (passaggio integralmente citato nella sentenza
impugnata). Come sottolineato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni nelle
proprie osservazioni al ricorso, tale argomento è stato fatto proprio dai primi
giudici e non risulta che sia mai stato preteso un aumento del grado di
occupazione delle dipendenti al 50 % rispetto a quanto ipotizzato
contrattualmente. Gli elementi di fatto allegati dalla ricorrente - questi sì -
per la prima volta, senza spiegare in che modo l'accertamento dell'autorità
inferiore sia manifestamente insostenibile (cfr. consid. 1), non sarebbero
dunque nemmeno pertinenti, per cui è irrilevante stabilire se questi dovevano
essere istruiti dall'autorità inferiore o meno. Procedendo come descritto,
l'insorgente ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno e la perdita
di lavoro non risulta inevitabile.
L'operato della Corte ticinese va pertanto condiviso.”
La RI
1, il 29 ottobre 2021, rispettivamente il 28 gennaio 2022, allorché erano
pendenti le richieste del 28 settembre 2021 e del 3 gennaio 2022 di ILR per
tutta l’azienda con una perdita di lavoro probabile del 30% (cfr. doc. 1 inc.
38.2023.40; doc. 1 inc. 38.2023.41), ha peraltro concluso con due nuovi
parrucchieri, __________ e __________ (cfr. doc. 21; 22 inc. 38.2023.40), degli
accordi individuali di lavoro, ognuno al 40%, pari a 8.8 giorni lavorativi al
mese, per sostituire __________ che avrebbe manifestato l’intenzione di
dimettersi a fine ottobre 2021(Doc. 5 = B inc. 38.2023.41) e che ha poi
disdetto il rapporto di lavoro il 28 dicembre 2021 (cfr. doc. 20 inc
38.2023.40).
È vero
che la ricorrente, successivamente alla STCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022, e
meglio dal 6 aprile 2022, ha fatto valere che il lavoro ridotto concerneva sia
per il periodo ottobre - dicembre 2021 che per il lasso di tempo gennaio -
marzo 2022, essenzialmente (al 90/95%) i tre ricezionisti (cfr. consid. 1.7.;
1.8.; 1.10.; 1.14.; 1.16.; 1.17.).
È altrettanto
vero, tuttavia, che sorprende, visto quanto sopra, da un lato, che la SA non
abbia modificato la propria domanda di ILR, limitandola essenzialmente ai
ricezionisti, già con l’opposizione del 16 dicembre 2021 contro il diniego
delle ILR da ottobre a dicembre 2021 (cfr. doc. B inc. 38.2023.40; consid.
1.3.). Dall’altro, che nel preannuncio del 3 gennaio 2022, se effettivamente
nell’ultimo trimestre del 2021 sono stati colpiti quasi esclusivamente i ricezionisti,
sia stato comunque indicato che la richiesta di lavoro ridotto per i mesi da
gennaio a marzo 2022 concerneva tutta l’azienda (cfr. doc. 1 inc. 38.2023.41).
Non si
comprende poi come facessero i parrucchieri per i quali non sarebbero quasi
state annunciate ore di lavoro ridotto (cfr. consid. 1.18.) senza disporre del
coordinamento con la clientela, mansione indispensabile, secondo la ricorrente,
di cui si occupavano i ricezionisti (cfr. doc. 13 inc. 38. 2023.40).
Se,
per ipotesi, siano stati i parrucchieri a svolgere tale compito invece dei
ricezionisti, la perdita di lavoro non sarebbe comunque inevitabile, visto che
la SA ha proceduto a diverse assunzioni.
Nel caso
in cui, per contro, il coordinamento tra parrucchieri e clientela non sia in
realtà un’attività essenziale, giova segnalare che
secondo la giurisprudenza federale non spetterebbe ad ogni modo
all’assicurazione contro la disoccupazione sostenere mediante l’assegnazione
d’indennità per lavoro ridotto, un datore di lavoro che ha alle proprie
dipendenze personale in esubero (in questo senso, cfr. STF C 302/05 del 25
luglio 2007 consid. 6.2; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004 consid. 4; STCA
38.2022.33
del 16 agosto 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2022.24 del 19 dicembre
2022.
consid. 2.12., confermata dal TF con giudizio 8C_76/2023 del 2 giugno
2023).
2.12
Dalle
carte processuali non emergono in ogni caso elementi che comprovino che la
riduzione di lavoro fatta valere dalla società ricorrente nei periodi ottobre -
dicembre 2021 e gennaio - marzo 2022 sia stata ancora causata dalla pandemia.
In
effetti dal mese di ottobre 2021 al mese di marzo 2022 il settore dei
parrucchieri non è stato toccato da misure incisive decretate dalle autorità
federali e cantonali limitanti la loro attività. In particolare per accedere ai
saloni dei parrucchieri nemmeno vigeva l’obbligo del certificato Covid (cfr.
consid. 2.8.).
Con
effetto dal 17 febbraio 2022 sono d’altronde stati abrogati tutti i
provvedimenti per combattere la pandemia, tranne – per il lasso di tempo 17
febbraio - 31 marzo 2022 – l’obbligo per le persone a partire dai 12 anni di
portare la mascherina facciale nei settori chiusi di veicoli del trasporto
pubblico, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case
di cura e case per anziani, come pure l’isolamento di cinque giorni per le
persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2 (cfr. consid. 2.8.).
L’asserzione
secondo cui Coiffure Suisse avrebbe comunicato l’allentamento delle misure di
protezione del settore specifico soltanto a fine aprile 2022 (cfr. doc. I inc.
38.2023.41) è ininfluente.
In
effetti riguardo alle distanze da rispettare il TCA, nella sentenza 38.2021.85
consid. 2.12., ha evidenziato:
"
(…) in primo luogo, che in determinate situazioni non è necessario
mantenere la distanza tra le postazioni dei clienti dei tre saloni unisex
gestiti dalla ricorrente (cfr. http://www.__________), in particolare se si
tratta di coppie o familiari conviventi.
I saloni stessi hanno previsto per il
mese di luglio 2021 uno sconto del 10% per i clienti che si recavano presso di
lo).
In secondo luogo, nel caso di specie,
considerando il numero di parrucchieri alle dipendenze della SA dal 1° luglio
2021, ossia otto di cui due al 100%, tre all’80% e tre al 50% (cfr. doc. 5;
consid. 2.11.), è alquanto inverosimile che, indipendentemente dalla pandemia e
quindi dalle misure di distanziamento, vengano occupati contemporaneamente
tutti i 36 posti (12 per ognuno dei tre negozi a __________, __________ e __________;
cfr. doc. 5). In effetti, ritenuto che un parrucchiere possa occuparsi
contemporaneamente di due, massimo tre clienti, saranno occupati tutt’al più -
in caso di presenza di tutti i dipendenti - 16/24 posti su 36.
Va però tenuto conto che gli otto
dipendenti non saranno sempre tutti presenti, visto che sei lavorano a tempo
parziale (tre all’80% e tre al 50%) e che, a prescindere dal fatto che i tre
saloni siano aperti sei giorni su sette (giorno di chiusura soltanto la
domenica; cfr. doc. 5: scritto del 9 ottobre 2021 della SA alla Sezione del
lavoro), secondo l’art. 26 del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere
di parrucchiere nella Svizzera in vigore dal 1° marzo 2018 “oltre al giorno
di riposo settimanale, di solito la domenica, il lavoratore ha diritto ad un
giorno intero di riposo per settimana. Tuttavia datore di lavoro e lavoratore
possono eccezionalmente convenire una diversa ripartizione delle complessive
due giornate libere totali sull’arco di due settimane” (cfr.
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/ default/oeffentlich/Dokumente/it/Downloads/C/2018_1408_GAV_IT_PKC.PDF).
Il ritmo di lavoro per i parrucchieri è
d’altronde variabile con maggiori richieste nei fine settimana.”
L’Alta
Corte, in proposito, ha sottolineato:
"
(…) contrariamente a quanto sostenuto
dalla ricorrente, il Tribunale cantonale non ha accertato che tutti i 36 posti
potessero essere potenzialmente occupati, bensì - e senza arbitrio - che i 16 a
24.
posti stimati andassero ancora relativizzati in ragione delle percentuali
lavorative ridotte di alcuni parrucchieri, oltre che dei rispettivi giorni di
riposo. In fin dei conti, il risultato che si ottiene non si distanzia in
misura insostenibile dalla riduzione di 2/3 pretesa dall'insorgente. Poiché
dagli accertamenti effettuati in maniera vincolante dall'autorità inferiore (art.
105.
LTF) non emerge che la
ricorrente impiegasse più parrucchieri prima della pandemia, i giudici ticinesi
hanno correttamente valutato che le relative misure prese dell'autorità non
fossero all'origine della perdita di lavoro lamentata.” (STF 8C_273/2022
dell’8 febbraio 2023 consid. 7.2.)
La SA
ricorrente si è, infine, limitata a fare astrattamente riferimento alla guerra
in Ucraina, menzionando che avrebbe “inciso notevolmente sulla psiche dei
cittadini, inducendoli ad essere più cauti nel dispendio denaro, specie su cose
e servizi non di primaria necessità, come i saloni di coiffure”, senza però
apportare debite prove (cfr. doc. 3; A inc. 38.2023.41; STCA 38.2022.27-28 del
18.
luglio 2022 consid. 2.14.; STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 consid. 2.10.,
il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_519/2022
del 22 settembre 2022).
In
simili condizioni occorre concludere che l’insorgente non ha dimostrato, o
quantomeno reso plausibile, che la pretesa perdita di lavoro sia da ricondurre
alla pandemia e/o al conflitto scoppiato in Ucraina (cfr. consid. 2.10.).
Ne
discende che nella presente evenienza non risulta ad ogni modo sussistere una
perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
Di conseguenza, in concreto, la problematica
relativa alla diminuzione della cifra d’affari può rimanere aperta.
In effetti, conformemente a quanto
osservato dall’amministrazione (cfr. doc. A inc. 38.2023.40; doc. A inc.
38.2023.41), un’oscillazione della cifra d’affari
superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è da
ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale (cfr. STCA
38.2023.4
del 2 maggio 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022
consid. 2.10.; STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 consid. 2.10., il cui ricorso
al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre
2022, poiché manifestamente non motivato in modo sufficiente; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.15.; STCA
38.2016.23
del 2 agosto 2016 consid. 2.5. e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio
2009.
consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).
Va, comunque, ribadito che il senso e
lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza
dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei
licenziamenti (cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3.,
pubblicata in DTF 147 V 359 e citata al consid. 2.7.).
2.13
Stante
quanto precede, a ragione la Sezione del lavoro ha negato alla RI 1 il diritto
alle indennità per lavoro ridotto per i periodi ottobre - dicembre 2021 e
gennaio - marzo 2022.
Le
decisioni su opposizione del 7 giugno 2023 devono, pertanto, essere confermate.
2.14
Abbondanzialmente
giova ricordare (cfr. STCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022 consid. 2.14.),
per quanto l’esame dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI
(“Non hanno diritto
all’indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi
finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano
o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell’azienda”) sia di competenza della Cassa
di disoccupazione e non della Sezione del lavoro (cfr. art. 36 cpv. 3 e 4 LADI,
art. 39 cpv. 1 LADI, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; art. 85 cpv. 1 lett. b LADI),
che la dipendente della RI 1 __________ - assunta all’80% dal 1° ottobre 2018
quale impiegata d’ufficio / ricezionista (cfr. doc. 23 inc. 38.2023.40) - dalla
fine di agosto 2018 agli inizi di giugno 2021 era iscritta a RC quale
amministratrice unica con firma individuale della SA e dagli inizi di giugno
2021.
a tuttora è iscritta senza funzione ma con diritto di firma individuale
(cfr. estratto RC, reperibile nel sito www.zefix.ch).
In
proposito va ricordato che, derogando all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, alle
persone che determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del
datore di lavoro è stato eccezionalmente riconosciuto il diritto alle indennità
per lavoro ridotto (di importo forfettario), sulla base dell’art. 2
dell’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la
disoccupazione (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la
disoccupazione), soltanto dal 1° marzo al 31 maggio 2020 (cfr. STCA 38.2020.65
dell’8 febbraio 2021; STCA 38.2020.39 del 15 ottobre 2020).
Sul
tema cfr. pure STF 8C_748/2022 del 21 agosto 2023.
2.15
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.23
del 19 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023 consid.
2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28
del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid.
2.2.14.; STCA 38.2021.96 del 30 marzo 2022 consid. 2.14.; STCA 38.2021.89 del 7
febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid.
2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 38.2023.40 e 38.2023.41
sono congiunte.
2. I
ricorsi del 26 giugno 2023 sono respinti.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti