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Decisione

38.2023.42

A torto Cassa ha emesso decisione di accertamento circa inesistenza diritto alle ID. Difettava interesse degno di protezione. È stato infatti possibile emanare OR. Trasmissione atti a Cassa per dare possibilità ad assicurato di opporsi all'OR, nonostante termine già spirato

23 ottobre 2023Italiano44 min

dal punto di vista della Cassa, né da quello del ricorrente che rendessero necessaria

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Raccomandata

Incarto

n.

38.2023.42

rs

Lugano

23 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 giugno 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30 maggio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. RI 1 (__________1962), dal 5 marzo

2007 al 28 febbraio 2022, ha lavorato alle dipendenze della __________ al 100%

quale consulente alla clientela privata (cfr. doc. 206).

A far tempo dal 1° luglio 2013 il

suo salario annuo ammontava a fr. 79'160 lordi pagati in 13 mensilità (cfr.

doc. 208).

1.2. La __________, il 16 novembre 2021,

ha notificato a RI 1 uno scritto intitolato “Disdetta modifica del contratto di

lavoro stipulato il 1.07.2013” con il quale ha confermato le nuove condizioni

del rapporto di lavoro pattuite che sarebbero entrate in vigore il 1° marzo

2022, precisando di “rinviare il contratto e gli allegati debitamente

compilati e firmati entro il 30 novembre 2021. In caso di mancato rinvio, il

rapporto esistente terminerà, secondo il termine di disdetta di 3 mesi, il 28

febbraio 2022” (cfr. doc. 242=209).

Dal nuovo contratto di impiego di

durata indeterminata, che l’assicurato ha firmato il 24 novembre 2021 e che

sostituisce il precedente del 2013, emerge che il grado di occupazione di RI 1

dal 1° marzo 2022 sarebbe stato del 70% in qualità di incaricato alla sicurezza

e logistica con una retribuzione annua (al 70%) di fr. 57'000.-- lordi pagati

in 13 mensilità (cfr. doc. 250).

1.3. Il 22 febbraio 2022 il medesimo si

è annunciato per il collocamento con effetto dal 1° marzo 2022, dichiarando una

disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 258).

1.4. La Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)

ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal

mese di marzo 2022 (cfr. doc. 188) e gli ha versato le corrispettive indennità

giornaliere fino al mese di dicembre 2022, calcolate tenendo conto, da un lato,

del 70% del guadagno assicurato di fr. 6'815.--, dall’altro, a titolo di

guadagno intermedio, dell’importo di fr. 4'750.05 (fr. 57'000 : 12 mesi)

percepito dalla __________ (cfr. doc. 182; 176; 170; 163; 157; 151; 145; 139;

130).

1.5. Il 12 gennaio 2023 la Cassa, dopo

aver constatato, in relazione all’attestato di guadagno intermedio del mese di

dicembre 2022 (cfr. doc. 134-135), che dal conteggio paga del dicembre 2022

risultava un importo di fr. 1'400.-- a favore dell’assicurato definito “premio

speciale” (cfr. doc. 136), ha interpellato la __________, chiedendole a cosa si

riferisse tale ammontare (cfr. doc. 92).

La __________, il 13 gennaio

2023, ha risposto:

" (…) vi

informiamo che l’indennità premio speciale corrisposta al collaboratore nel

mese di dicembre riguarda un pagamento straordinario una tantum che il nostro

Istituto ha deciso di versare a seguito dei forti rincari nel corso dell’anno

2022” (Doc. 91)

1.6. Con decisione del 18 gennaio 2023

la Cassa ha respinto la richiesta di RI 1 volta a ottenere indennità di

disoccupazione del 1° marzo 2022 a seguito di quanto appreso dalla

documentazione pervenutale il 16 gennaio 2023, e meglio che il datore di lavoro

gli aveva riconosciuto “nel conteggio stipendio del mese di dicembre 2022 un

premio speciale (n.d.r.: di fr. 1'400; cfr. doc. 136) relativo a tutto

l’anno 2022” (cfr. doc. 126-128=62-64).

Dal provvedimento in questione si

evince:

" (…)

2. Nel suo caso ha rivendicato il diritto

alle indennità di disoccupazione in data 01.03.2022 nella misura del 100%, rivendicando

la compensazione salariale. Il suo guadagno assicurato ammonta a CHF 6'854

(considerando il premio speciale pro-rata ricevuto nel dicembre 2022) per

un’indennità giornaliera corrispondente a CHF 221.10.

Nel mese di marzo 2022 ha svolto

un’attività indipendente percependo un salario pari a CHF 4'866.70

(considerando il premio speciale pro-rata ricevuto nel dicembre 2022). Siccome

il reddito conseguito dall’attività lavorativa è stato superiore all’indennità

di disoccupazione, non vi è alcun diritto alla compensazione salariale. (…)”

(Doc. 127)

1.7. Con ulteriore decisione del 20

gennaio 2023 la Cassa ha chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr.

10'342.75 corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite nel lasso

di tempo dal mese di marzo al mese di dicembre 2022 (cfr. doc. 76-79).

Al riguardo l’amministrazione ha

segnatamente indicato:

" (…)

2. La Cassa CO 1 le ha versato le indennità

giornaliere di disoccupazione per il periodo dal 01.03.2022 al 31.12.2022

calcolandole una differenza di salario.

3. Dal formulario “attestato di guadagno

intermedio” del mese di dicembre 2022 abbiamo preso atto che il datore di

lavoro le ha riconosciuto un premio speciale di fr. 1'400.-. In data 13.01.2023

il datore di lavoro ci comunica che tale indennità è relativa a tutto l’anno

2022.

4. La Cassa ha proceduto a rettificare il

guadagno assicurato e ricalcolare la differenza di salario dal 01.03.2022 al

31.12.2022 (…)” (Doc. 77)

1.8. Il 26 gennaio 2023 la __________, a

complemento di quanto indicato il 13 gennaio 2023 (cfr. consid. 1.5.), ha

informato la Cassa che “il pagamento straordinario e una tantum è stato

deciso dal nostro Consiglio di amministrazione in data 23 novembre 2022 ed è

stato effettuato unicamente per il mese di dicembre 2022” (cfr. doc. 75).

1.9. RI 1, rappresentato da RA 1, ha

interposto tempestiva opposizione contro la decisione del 18 gennaio 2023 (cfr.

dic. 58; 65), nella quale ha chiesto alla Cassa di correggere il conteggio e

rettificare la sua presa di posizione, affermando:

" (…)

L’errore consiste essenzialmente nel fatto di computare detto importo su tutto

il periodo indennizzabile, quando in realtà lo stesso __________ ha asserito

che l'attribuzione del premio è stato deciso a novembre 2022 ed è riferito

unicamente al mese di dicembre 2022.

Inoltre, si fa presente come il Consiglio di amministrazione della

__________ abbia deciso in data 23.11.2022 un pagamento straordinario ed una

tantum relativo al mese di dicembre 2022, per tutti i dipendenti allo scopo di

compensare il rincaro del costo della vita. Non si tratta quindi di una

controprestazione, né di una gratifica, nel senso tecnico del termine.

Peraltro, non si tratta neppure di una prestazione prevista contrattualmente,

come si evince dal contratto di lavoro precedentemente in essere. Ai sensi

della giurisprudenza, ad ogni modo, anche volendola considerare una sorta di

"gratifica", questa non verrebbe considerata come elemento salariale

posto che nei pagamenti vi è indicato che gli stessi vengono eseguiti a titolo

volontario e senza alcun obbligo da parte del datore di lavoro.

A mente del Marginale C126 della Prassi LADI, la tredicesima

mensilità e le gratifiche vanno ripartite proporzionalmente sui periodi di

controllo in cui viene conseguito un guadagno intermedio. Tuttavia, il

versamento del premio speciale a dicembre non costituisce una

"gratifica" nel senso giuridico del termine stricto sensu. ln

effetti, la gratifica - anche se facoltativa nel suo principio - non è un

regalo o una donazione del datore di lavoro, quanto piuttosto una

controprestazione del lavoro fornito (vedi Rémy Wyler, Boris Heinzer in Droit

du travail, cfr. 1.6 Gratification, e relative citazioni).

Non trattandosi di una gratifica, ma di un "premio

speciale" una tantum (così come propriamente denominato dal datore di

lavoro), deciso per tutti i dipendenti nell'ambito di una manifestazione di

responsabilità per i forti rincari del 2022, l'importo succitato non può dunque

che essere considerato unicamente per il mese di dicembre 2022, così come

chiarito dall'istituto bancario in data 26.01.2023 e dalla dichiarazione

inviata nel corso del mese di dicembre 2022 a tutti i dipendenti (vedasi

allegato).” (Doc. 58)

La dichiarazione menzionata ha il

seguente tenore:

" Versamento

una tantum

Siamo coscienti che l’attuale contesto

economico è impegnativo con dei forti rincari immediati in molto settori, i cui

effetti duraturi sono però incerti. Desideriamo manifestare la nostra

responsabilità di datore di lavoro nei confronti di tutti i nostri

collaboratori con un segno tangibile. Di conseguenza, a dicembre 2022, le verrà

versato un importo straordinario e una tantum di CHF 1'400.00” (Doc. 60=D)

1.10. Con decisione su opposizione del 30

maggio 2023 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento del 18 gennaio 2023

(cfr. consid. 1.6.), rilevando:

" (…)

11. Nel presente caso occorre valutare se

l'indennità speciale ricevuta dal signor RI 1 sia da suddividere sull'intero

anno 2022 o se, come sostiene l'opponente, unicamente da considerare per la

mensilità di dicembre 2022.

Nel termine quadro per il periodo di contribuzione (1. marzo 2020

al 28 febbraio 2022) il signor RI 1 ha lavorato per la __________. Il salario

assicurato è stato stabilito prendendo in considerazione la media salariale

degli ultimi 12 mesi lavorativi (1. marzo 2021 - 28 febbraio 2022), ivi

compreso la parte pro rata temporis del premio speciale.

Il premio speciale percepito durante il mese di dicembre 2022, per

il principio di sopravvenienza, deve essere preso in considerazione nel periodo

a cui si riferisce e non al mese in cui è stato percepito.

Inoltre il premio speciale, come si evince agli atti, è stato

concesso quale compensazione del rincaro per tutto l'anno 2022. Per detto

motivo la Cassa ha proceduto a considerare il premio speciale pro rata temporis

per tutti i mesi in cui sono state erogate prestazioni ID.

ln base alle rettifiche effettuate il Signor RI 1, per l'anno

2022, non ha diritto ad una compensazione salariale.

Ne discende che l'opponente non subisce alcuna perdita di lavoro

computabile ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. b e 11 LADI (…)” (Doc. A)

1.11. Contro la citata decisione su opposizione

RI 1, sempre rappresentato da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,

postulando l’annullamento della stessa.

A sostegno della propria pretesa

la parte ricorrente ha addotto:

" (…)

8. Esaminando la giurisprudenza, è chiaro cosa

secondo il Tribunale federale (4A_511/2008) s'intenda per gratifica:

"Le salaire régi

par l'art. 322 al. 1 CO est une prestation en argent versée en contre-partie du

travail fourni. Il Sagit d'un élément essentiel du contrat de travail.

Contrairement à ce qui est le cas pour une gratification au sens de l'art. 322d

CO (cf. arrêt 4A_1 15/2007, précité, consid. 4.3.1), la fonction même du

salaire exclut donc la possibilité pour l'employeur de soumettre la

rémunération d'une prestation de travail déjà accomplie à la condition que le

salarié soit encore dans l'entreprise ou qu'il n'ait pas donné ni reçu son

congé. Que l'échéance du bonus constituant un élément du salaire soit différée

à l'année suivant la période de référence n'y change rien, car, lorsque les

parties, pour des raisons de convenance, reportent le paiement d'une partie du

salaire, il n'y a aucune raison de prévoir, pour cette partie du salaire, des

règles plus défavorables au travailleur, quant à la naissance et à

l'exigibilité de la créance qui en résulte, que pour le salaire courant. En

revanche, comme l'art. 322 CO est de droit dispositif, les parties peuvent, par

un accord, décider de diminuer le salaire en cours de contrat, avant l'échéance

du délai légal de congé. Un tel accord ne vaut toutefois que pour le futur et

ne peut se rapporter à des prestations de travail déjà accomplies (arrêt

4C.426/2005, précité, consid. 5.2.1 et

les références)."

Prove: c. s.

9. Orbene, secondo le argomentazioni fornite dal datore di lavoro,

questo importo una tantum è stato versato a tutti i dipendenti in ragione del

contesto economico del momento e dei forti rincari immediati previsti. Detto

importo, pertanto, a mente delle indicazioni fornite dal TF non può

considerarsi quale gratifica e non può essere considerato retroattivamente sul

periodo d' controllo in funzione del Marginale C126 della Prassi LADI.

Prove: c. s.

10. Non trattandosi di una gratifica, ma di un "premio

speciale" una tantum (così come propriamente denominato dal datore di

lavoro), deciso indistintamente per tutti i dipendenti nell'ambito di una

manifestazione di responsabilità per i "forti rincari immediati in

molti settori, i cui effetti duraturi sono però incerti" (vedasi conteggio

paga e attestazione del 02.12.2022 in merito al versamento una tantum, doc. C e

doc. D) del datore di lavoro, l'importo succitato non può dunque essere

computato sull'intero periodo di controllo 2022, ma unicamente sul mese di

dicembre 2022, così come chiarito dall'istituto bancario in data 26.01.2023 e

dalla dichiarazione inviata nel corso del mese di dicembre 2022 a tutti i

dipendenti.

Prove: c. s.; doc. C: conteggio paga dicembre 2022; doc. D:

attestazione del 02.12.2022 della __________ (…)” (Doc. I)

1.12. Nella risposta di causa del 12

luglio 2023 l’USSI ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.13. La rappresentante dell’insorgente ha

presentato delle osservazioni con scritto dell’8 agosto 2023 (cfr. doc. VII).

1.14. Il 18 agosto 2023 la Cassa si è

riconfermata con quanto esposto nella risposta di causa, puntualizzando che “il

qui ricorrente si è annunciato in disoccupazione con una disponibilità al

collocamento a tempo pieno dopo aver svolto un’attività lavorativa a tempo

pieno. Dal 1. marzo 2022 la Cassa ha tenuto conto di un’attività parziale”

(cfr. doc. IX).

1.15. Il doc. IX è stato inviato per

conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).

considerato in diritto

2.1. L'autorità

di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una

decisione su opposizione emessa dall'organo

amministrativo competente (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022

consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413

consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3).

La

costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione

impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF

8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre

2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013

consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418

consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V

413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi

citata).

2.2. L’art. 49 cpv. 1 e 2 della Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

concernente la decisione - applicabile all’assicurazione contro la

disoccupazione sulla base dell’art. 1 della Legge federale sull’assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) - enuncia:

" 1 Nei casi di ragguardevole entità o

quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per

scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

2 Una

domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il

richiedente fa valere un interesse degno di protezione.”

L’art.

52 cpv. 1 e 2 LPGA, relativo all’opposizione, prevede che:

" 1 Le decisioni possono essere impugnate

entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha

notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

2 Le

decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono

motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.”

La

LPGA non definisce il concetto di decisione, ma al riguardo va fatto

riferimento all’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA;

cfr.

UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Ed., 2020, n. 10-11 ad art. 49 LPGA)

che al cpv. 1 prevede:

" 1 Sono decisioni i provvedimenti delle

autorità nel singolo caso, fon­dati sul diritto pubblico federale e

concernenti:

a. la costituzione, la modificazione o

l’annullamento di diritti o di obblighi;

b. l’accertamento dell’esistenza,

dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di obblighi;

c. il rigetto o la dichiarazione

d’inammissibilità d’istanze dirette alla costituzione, alla modificazione,

all’annullamento o all’accertamento di diritti o di obblighi.”

Le

decisioni che costituiscono, modificano, annullano dei diritti o degli obblighi

sono decisioni formatrici, mentre le decisioni che servono unicamente a

chiarire la situazione giuridica, accertando l’esistenza,

l’inesistenza o l’estensione di diritti o di obblighi sono decisioni di

accertamento (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.1.; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 10 ad art. 100).

Ai sensi dell’art. 49 cpv.

2 LPGA una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere

soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.

L’art.

25 cpv. 1 e 2 PA sancisce peraltro:

" 1 L’autorità competente nel merito

può, d’ufficio o a domanda, accertare per decisione l’esistenza, l’inesistenza

o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico.

2 La

domanda d’una decisione d’accertamento dev’essere accolta qualora il

richiedente provi un interesse degno di protezione.”

L’interesse

degno di protezione è l’interesse di fatto o giuridico, attuale, concreto,

specifico e diretto a ottenere l’accertamento celere dell’esistenza o

l’inesistenza di un rapporto giuridico. Occorre, inoltre, che nessun interesse pubblico

o privato vi si opponga e che tale interesse degno di protezione non possa

essere salvaguardato da una decisione formatrice. La decisione di accertamento

ha, dunque, un carattere sussidiario. La condizione dell’interesse degno di

protezione vale anche qualora l’autorità emetta una decisione di accertamento

non su richiesta, bensì d’ufficio (cfr.

STF 8C_4/2022 del 4 maggio 2022 consid. 1.3.2.; STF

8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2; STF 8C_949/2016 del 7 settembre

2016 consid. 4.; STF 9C_571/2015 dell’8 aprile 2016 consid. 2.1.; DTF

142 V 2; STF 9C_143/2012 del 22 marzo 2012 consid. 4.2.; STFA C 183/04 del 12

ottobre 2005 consid. 2.2.; UELI KIESER, op. cit., n. 52 ad art. 49 LPGA; BORIS

RUBIN, op.cit., n. 10 ad art. 100).

La

giurisdizione di prima istanza deve entrare nel merito di un ricorso inoltrato

contro una decisione di accertamento emessa a torto, nel senso che il ricorso

non può essere ritenuto irricevibile, bensì deve essere esaminato se siano o

meno adempiute le condizioni per emettere una decisione di accertamento e in

caso negativo la decisione di accertamento va annullata (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018

consid. 5.1.2.; DTF 129 V 289 consid. 3.3.; BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 ad art. 100).

Con

sentenza 9C_571/2015 dell’8 aprile 2016, menzionata sopra, il Tribunale

federale, in ambito dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ha,

in primo luogo, precisato che, per quanto attiene allo statuto di assicurato in

materia di contributi, la giurisprudenza ha stabilito che una decisione di

accertamento è ad ogni modo possibile quando un interesse maggiore richiede

l’esame preliminare di tale questione, ad esempio in certi casi complessi dove

non si può ragionevolmente esigere che dei conteggi di contributi complicati

siano effettuati prima che l’esistenza di un’attività lucrativa dipendente e

l’obbligo contributivo del datore di lavoro siano stabiliti. Una tale

situazione può presentarsi qualora numerosi assicurati siano toccati dalla

decisione relativa alla loro condizione di persone salariate notificata al loro

datore di lavoro comune, in particolare se il numero dei medesimi è così

elevato che l’amministrazione, rispettivamente il giudice sono dispensati dal

chiamarli in causa (cfr. DTF 129 V 289 consid. 2.2.) oppure quando la questione

giuridica riguardante lo statuto contributivo, a causa delle particolari

circostanze, è nuova (cfr. STF 9C_250/2017 del 30 ottobre 2017 consid. 1.2.1.;

UELI KIESER, op. cit., n. 51 ad art. 49 LPGA).

In

secondo luogo, l’Alta Corte, da un lato, ha negato che in quel caso di specie,

concernente una persona che collaborava quale consigliere d’impresa con una

società di diritto francese e che era stata considerata, mediante una decisione

di accertamento confermata su opposizione, quale salariata, si fosse

confrontati con un interesse maggiore che esigeva l’esame preliminare dello

statuto di contribuente che non poteva essere tutelato tramite una decisione

formatrice relativa al pagamento dei contributi. Dall’altro, ha deciso che in

assenza di un interesse degno di protezione all’accertamento immediato dello

statuto del ricorrente in materia di AVS, i primi giudici avrebbero dovuto

annullare d’ufficio la decisione su opposizione. È stato comunque garantito

all’insorgente il diritto di contestare i conteggi dei contributi emessi

successivamente - inclusa la questione preliminare dello statuto contributivo -

nonostante il termine di opposizione fosse spirato.

2.3. Per

quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione, il Tribunale federale, in una sentenza

C 81/01 dell’11 ottobre 2002, ha stabilito che il provvedimento del 6 aprile

2000 con cui la Cassa aveva negato a un assicurato (non essendo adempiuto il

periodo di contribuzione minimo) dal 5 maggio 1999 il diritto a indennità di

disoccupazione già versategli da giugno 1999 a gennaio 2000 era una decisione

di accertamento. L’interesse al riguardo, infatti, si riferiva esclusivamente

alla possibilità di chiedere la restituzione delle prestazioni. Nella decisione

del 6 aprile 2000 era peraltro stata prospettata la restituzione, con

provvedimento separato, delle indennità.

In

quel caso di specie la Cassa, per il lasso di tempo giugno 1999 - gennaio 2000

avrebbe dovuto, quindi, procedere tramite una decisione formatrice, emanando

direttamente l’ordine di restituzione delle prestazioni già corrisposte. Del

resto non si era confrontati con la suddivisione delle procedure tra due

autorità distinte, nel senso che una si occupava della verifica

dell’adempimento delle condizioni del diritto a prestazioni e l’altra della

restituzione in caso di mancato ossequio dei presupposti, come ad esempio nei

casi dubbi secondo l’art. 81 cpv. 2 lett. a LADI in relazione ai quali la Cassa

può sottoporre la fattispecie al servizio cantonale (in proposito cfr.

pure STF C 215/06 del 20 marzo 2007 consid. 2.2.; STF C 20/05 del 29 giugno

2005 consid. 2).

L’Alta

Corte, mancando un interesse degno di protezione all’accertamento della pretesa

alle prestazioni LADI già versate, ha annullato la sentenza cantonale che aveva

respinto il ricorso dell’assicurato e la decisione del 6 aprile 2000 per il

periodo giugno 1999 - gennaio 2000. Per l’arco di tempo dal mese di febbraio

2000 il TF ha respinto il ricorso.

In

una sentenza C 38/04 del 31 maggio 2005, relativa al caso di una Cassa che

aveva emesso, dapprima, una decisione con cui aveva negato il diritto alle

indennità di disoccupazione dal mese di maggio 2001 a un assicurato, marito

della socia gerente di una società di cui lo stesso era stato l’amministratore

unico fino al licenziamento del 31 marzo 2001, e in seguito un provvedimento di

restituzione di prestazioni percepite a torto nel periodo dal mese di maggio al

mese di settembre 2001, il TF ha precisato che la Cassa non aveva alcun motivo

per emettere due provvedimenti distinti. Infatti la stessa poteva e doveva

preservare il suo interesse al rimborso delle indennità versate direttamente

con una decisione formatrice, come ha del resto fatto con la decisione emessa

concernente la restituzione. Facendo, invece, difetto un interesse degno di

protezione alla constatazione del diritto dell’assicurato a delle indennità di

disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la Cassa aveva

emanato una decisione di accertamento su questo punto. Di conseguenza l’Alta

Corte ha ritenuto che a ragione la Commissione cantonale di ricorso avesse

annullato d’ufficio tale decisione.

Con

giudizio C 69/05 del 21 agosto 2006 la nostra Massima Istanza ha, inoltre,

stabilito che a torto una Cassa, che aveva corrisposto indennità per lavoro

ridotto al ricorrente dal gennaio 2002 al luglio 2003, il 4 novembre 2003 aveva

emesso una decisione di diniego del diritto dal 1° gennaio 2002, confermata

dalla decisione su opposizione del 18 maggio 2004, in quanto non vi era alcuna

ragione di distinguere l’esame del diritto del ricorrente all’ILR dal gennaio

2002 da quello della restituzione delle prestazioni già corrisposte.

Il

TF, in proposito ha evidenziato:

" (…) Or

selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de

constatation, au sens de l'art. 49 al. 2 LPGA (voir aussi l'art. 25 al. 2

en corrélation avec l'art. 5 al. 1 let. b PA), que lorsque la constatation

immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est

commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de

droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou

privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être

préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de

droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1 et les références).

En l'occurrence, la caisse intimée a nié

par décision du 4 novembre 2003 confirmée sur opposition le 18 mai 2004, le

droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail à

partir du 1er janvier 2002, puis, par décision subséquente du 10 décembre 2003,

elle a réclamé la restitution des prestations corrélatives déjà versées. Dès

lors qu'elle pouvait et devait préserver son intérêt au remboursement des

prestations octroyées directement au moyen d'une décision formatrice (arrêt P.

du 11 octobre 2002, C 81/01), elle n'avait aucune raison de dissocier l'examen

du droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail

à partir du 1er janvier 2002 de celui de la restitution des prestations déjà

versées. Faute d'intérêt digne de protection à la constatation immédiate du

droit du recourant à ces prestations pour la période en cause, c'est à tort que

l'intimée a rendu une décision de constatation sur ce point. C'est également à

tort que les premiers juges sont entrés en matière sur le recours formé devant

eux contre la décision sur

opposition du 18 mai 2004, en lieu et place de l'annuler d'office (cf. ATF

129 V 289). (…)”

Al

riguardo cfr. anche STF C 334/05 del 18 maggio 2006.

2.4. Il

TCA, dal canto suo, con sentenza 38.2005.55 del 21 novembre 2005 ha deciso che

per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese di febbraio 2005 in cui

l'assicurata aveva ricevuto le indennità di disoccupazione andava emesso un

ordine di restituzione e non una decisione di accertamento con cui le si negava

il diritto all’apertura di un termine quadro per la riscossione delle indennità

di disoccupazione a far tempo dal 19 novembre 2004, avendo mantenuto una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro anche dopo essersi dimessa

dall’impiego presso un’associazione.

La

Cassa è stata invitata a esaminare se fossero ossequiate le condizioni per emettere

un ordine di restituzione per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese di

febbraio 2005.

Per

Fatti

i mesi di marzo, aprile e maggio 2005, per i quali l’assicurata non aveva

ricevuto alcuna indennità, questo Tribunale ha confermato il diniego del

diritto.

Con

sentenza 38.2006.53 del 2 marzo 2007 questa Corte ha annullato per il periodo

agosto 2005 - febbraio 2006 la decisione su opposizione del 27 giugno 2006, con

cui una Cassa aveva negato a un assicurato il diritto alle indennità di

disoccupazione dal 1° agosto 2005 - già versategli da agosto 2005 a febbraio

2006 -, in quanto in seno alla società in cui aveva lavorato occupava una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

Questo

Tribunale al consid. 2.3. ha rilevato:

"

(…) Per quanto attiene al lasso di tempo dal mese di agosto 2005 al mese

di febbraio 2006, in cui l’assicurato ha percepito le indennità di

disoccupazione, la Cassa ha potuto preservare il suo interesse al rimborso

delle prestazioni erogate esaminando direttamente se erano adempiuti i

presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando,

nel mese di luglio 2006, un ordine di restituzione delle indennità giornaliere

percepite a torto (cfr. doc. 28).

Non era pertanto necessario emettere una decisione di

accertamento.

In particolare va sottolineato che nell’evenienza

concreta non vi è la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte,

come talvolta avviene in materia di assicurazione contro la disoccupazione: da

un lato, l’autorità che verifica l’adempimento delle condizioni del diritto

alle indennità di disoccupazione, dall’altro, l’autorità che ordina la

restituzione (…)

In casu, poi, non vi sono circostanze particolari, né

dal punto di vista della Cassa, né da quello del ricorrente che rendessero necessaria

l’emissione di una decisione di constatazione, del genere di quella

effettivamente emanata.

In concreto, quindi, facendo difetto un interesse

degno di protezione alla constatazione del diritto dell’assicurato a delle

indennità di disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la Cassa

ha emesso una decisione di constatazione su tale punto. (…)”

Gli

atti sono stati trasmessi alla Cassa affinché rendesse una decisione su

opposizione in relazione all’opposizione interposta contro la decisione di

restituzione del 6 luglio 2006.

Inoltre,

per quanto riguardava il rifiuto di riconoscere il diritto alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi di marzo, aprile e

maggio 2006, per i quali non erano state corrisposte indennità, il ricorso è

stato respinto.

Il ricorso al

Tribunale federale dell’assicurato, in cui aveva chiesto il

riconoscimento del diritto a prestazioni dell'assicurazione disoccupazione dal

1° agosto 2005 in poi, nella misura in cui era ricevibile, è stato accolto

parzialmente, e meglio limitatamente al diniego del gratuito patrocinio in sede

cantonale.

A

quest’ultimo riguardo l’Alta Corte, nella sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile

2008 consid. 1, ha indicato:

" Oggetto del contendere è il diritto di S. a indennità

di disoccupazione dal mese di marzo al mese di maggio 2006. Nella misura in cui

infatti l'interessato chiede anche il riconoscimento delle relative prestazioni

da agosto 2005 a febbraio 2006, nel frattempo già versate, il ricorso in materia

di diritto pubblico è irricevibile, in quanto su questo punto, e meglio sulla

correttezza della decisione del 6 luglio 2006 con cui la Cassa ha chiesto la

restituzione delle indennità percepite per questo lasso di tempo, la Corte

cantonale non si è ancora espressa, avendo essa rinviato gli atti

all'amministrazione per competenza e meglio per emanare la relativa decisione

su opposizione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164). (…)”

Il

TF non ha sollevato alcuna critica, nemmeno quale obiter dictum, circa

il modo di procedere del TCA che ha ritenuto quale decisione di accertamento il

provvedimento di diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 1°

agosto 2005 del 27 giugno 2006 e l’ha annullato nella misura in cui si riferiva

ai mesi da agosto 2005 a febbraio 2006 in cui l’assicurato aveva già percepito

le prestazioni.

In

proposito cfr. pure STCA 38.2022.7 dell’8 giugno 2022; STCA 38.2022.16 del 23

maggio 2022; STCA 38.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 38.2021.74 del 4 maggio

2022; STCA 38.2016.68-69 del 18 luglio 2017 e STCA 38.2011.32 del 23 maggio

2011.

2.5. Nel

caso di specie al ricorrente, dopo che il proprio datore di lavoro, mediante un

nuovo contratto di impiego valido dal 1° marzo 2022, ha modificato la sua

funzione e il suo grado di occupazione (da consulente alla clientela privata al

100% ad incaricato alla sicurezza e alla logistica al 70%; cfr. doc. 206; 208),

è stato riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione richieste nel

marzo 2022 (cfr. doc. 202-205) e sono state versate le relative indennità per

il periodo marzo - dicembre 2022, conteggiate tenendo conto, quale guadagno

intermedio, degli stipendi percepiti nella nuova funzione (cfr. consid. 1.4.)

Il 18 gennaio 2023 la parte

resistente ha emesso una decisione con cui ha respinto la domanda di indennità

di disoccupazione formulata nel marzo 2022 dall’insorgente, considerando nel

calcolo del guadagno assicurato e del guadagno intermedio il premio speciale

(pro-rata) di fr. 1'400.-- ricevuto nel mese di dicembre 2022 dalla banca quale

pagamento straordinario una tantum a seguito dei forti rincari intervenuti nel

corso dell’anno 2022 (cfr. doc. 126-128=62-64; consid. 1.5.; 1.6.).

Tale

provvedimento è stato confermato dalla decisione su opposizione del 30 maggio

2023, in cui è stato specificato che l’assicurato non ha diritto a una

compensazione salariale per l’anno 2022 (cfr. doc. A; consid. 1.10.).

La

Cassa, il 20 gennaio 2023, ha, inoltre, emanato un ordine di restituzione in

merito alle indennità di disoccupazione percepite nel lasso di tempo marzo -

dicembre 2022 (cfr. doc. 77; consid. 1.7.).

Come

esposto sopra, l’emanazione di una decisione di accertamento, ossia che

constata l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione di diritti, presuppone che

il medesimo scopo non possa essere raggiunto tramite una decisione formatrice

che costituisce, annulla o modifica dei diritti.

Le

decisioni di accertamento sono sussidiarie rispetto alle decisioni formatrici

(cfr. consid. 2.2.).

Ciò

vale anche quando l’autorità emette d’ufficio una decisione di accertamento

(cfr. consid. 2.2.).

In

concreto il provvedimento del 18 gennaio 2023, come pure la decisione su

opposizione del 30 maggio 2023 con i quali al ricorrente è stato rifiutato il

diritto alle prestazioni LADI con effetto retroattivo per l’anno 2022 sono

delle decisioni di accertamento.

In

effetti un provvedimento che non può modificare con effetto obbligatorio e

direttamente vincolante un diritto a determinate prestazioni, in quanto queste

ultime sono già state corrisposte alla parte richiedente, costituisce una decisione

di accertamento. Per modificare la situazione giuridica derivante dalla

decisione di concessione delle prestazioni la Cassa ha la facoltà di ordinare

la restituzione delle prestazioni già percepite alle condizioni che regolano la

revoca di decisioni amministrative cresciute in giudicato (cfr. STF C 183/04

del 12 ottobre 2005 consid. 3).

Nella

presente fattispecie la Cassa ha peraltro potuto preservare il suo interesse al

rimborso delle prestazioni erogate nel periodo marzo - dicembre 2022 esaminando

direttamente se fossero adempiuti i presupposti della riconsiderazione o della

revisione processuale ed emanando, il 30 gennaio 2023, un ordine di

restituzione delle indennità di disoccupazione percepite in tale lasso di tempo

(cfr. doc. 77; consid. 1.7.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022).

In

concreto non era, pertanto, necessario emanare una decisione di accertamento.

In

particolare nel caso di specie non vi è la suddivisione delle procedure tra due

autorità distinte, visto che la Cassa è competente per verificare l’adempimento

del presupposto di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. b e 11 cpv. 1 LADI

(cfr.

art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; 85 cpv. 1 lett. b LADI).

Inoltre

giusta gli art. 95 e 81 cpv. 1 lett. c LADI è la

Cassa che ha versato le prestazioni competente ad esigere la restituzione delle indennità di disoccupazione indebitamente

riscosse. (cfr. Prassi LADI RCC p.to A19).

Nemmeno

sussistono d’altronde circostanze particolari tali da rendere necessaria

l’emissione di una decisione di accertamento preliminare, del genere di quella

effettivamente emanata il 18 gennaio 2023 e confermata dalla decisione su

opposizione del 30 maggio 2023 (cfr. consid. 2.2. - 2.4.; STCA 38.2022.16 del

23 maggio 2022 consid. 2.6.).

Facendo

difetto un interesse degno di protezione all’accertamento dell’inesistenza del

diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo marzo - dicembre 2022,

in cui le stesse sono state erogate all’insorgente, è a torto che la Cassa ha

emesso una decisione di accertamento su tale punto.

Di

conseguenza la decisione su opposizione del 30 maggio 2023, che ha confermato

il provvedimento del 18 gennaio 2023 di rifiuto retroattivo delle prestazioni

LADI per il 2022 (cfr. doc. 126-128=62-64; A; consid. 1.6.; 1.10.) già

corrisposte, va annullata (cfr. consid. 2.2.-2.4.; STFA C 69/05 del 21 agosto

2006; C 69/05 del 21 maggio 2006; STFA C 38/04 del 31 maggio 2005; DTF 129 V

289; STFA C 81/01 dell’11 ottobre 2002 consid. 1; STCA 38.2016.68-69 del 18

luglio 2017 consid. 2.3.; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022 consid. 2.5.; STCA

38.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022; STCA

38.2022.7 dell’8 giugno 2022).

La situazione che deriva

dall’emissione da parte della Cassa di decisioni di accertamento che non

avrebbe dovuto emanare non deve, tuttavia, pregiudicare il diritto

dell’insorgente di impugnare l’ordine di restituzione del 20 gennaio 2023 contro

il quale dagli atti non risulta essere stata interposta opposizione.

Al ricorrente deve, perciò,

essere ad ogni modo garantito il diritto di contestare l’ordine di restituzione

emesso il 20 gennaio 2023 nonostante il termine di opposizione di trenta giorni

ai sensi dell’art. 52 LPGA sia spirato (cfr. STF 9C_571/2015 dell’8 aprile 2016

consid. 3, già citata al consid. 2.2.).

Gli atti vanno, conseguentemente,

trasmessi alla Cassa affinché conceda all’assicurato la possibilità di opporsi

all’ordine di restituzione, sollevando parimenti la problematica relativa alla

natura giuridica, contestualmente all’ambito dell’assicurazione contro la

disoccupazione, del premio speciale di fr. 1'400.-- versatogli nel mese di

dicembre 2022.

2.6. A titolo abbondanziale, riguardo

alla questione di sapere se l’ammontare di fr. 1'400.-- corrisposto dal datore

di lavoro all’insorgente nel mese di dicembre 2022 debba o meno essere

considerato pro-rata nella determinazione del guadagno assicurato, come pure

del guadagno intermedio dei mesi da marzo a dicembre 2022, giova in ogni caso

rilevare, in primo luogo, che giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. b LADI l’assicurato

ha diritto all’indennità di disoccupazione, se, tra

l’altro, ha subito una perdita di lavoro

computabile (art. 11).

Secondo

l’art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita

di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

L’art. 22 cpv. 1 e 2 LADI

stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del

guadagno assicurato, rispettivamente al 70 per cento del guadagno assicurato se

Considerandi

gli assicurati a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli

(lett. a), beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera

i 140 franchi (lett. b) e non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente

almeno a un grado di invalidità del 40 per cento (lett. c).

Il

Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di

regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS

(art. 22 cpv. 3 LADI).

L'art. 23 cpv. 1 LADI enuncia,

poi, che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso

della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo

nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali

periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.

L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In una sentenza 8C_72/2015 del 14

dicembre 2015, pubblicata in SVR 2016 ALV Nr. 5 pag. 13 e RtiD II-2016 N. 64

pag. 309 segg., l’Alta Corte. In relazione alle voci da considerare nel

guadagno assicurato, ha indicato:

" (…)

occorre ricordare che la LADI è finalizzata a garantire un'indennità solamente

per la perdita di una normale e usuale attività lavorativa (DTF 129 V 105 consid.

3.

pag. 107 segg. con riferimenti). Non sono di conseguenza computati nel

guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione indennità

per lavoro o ore straordinarie (DTF 116 V 281; come il

maggior onere lavorativo di un insegnante segnatamente per escursioni: sentenza

C 27/99 del 12 luglio 2001 consid. 3), i supplementi per il lavoro a squadre (DTF 115 V 326),

assegni familiari (sentenza C 29/87 del 14 settembre 1988 consid. 3b, in ARV

1988.

Nr. 15 pag. 118), un assegno unico di nascita previsto dal diritto

cantonale (sentenza C 65/92 del 29 aprile 1993, in RJJ, 1993 pag. 162),

indennità per rimborsi spese (sentenza C 118/87 del 2 maggio 1988 consid. 1b) o

pasti (sentenza C 220/00 del 3 maggio 2001 consid. 3) e il guadagno accessorio

(art. 23 cpv. 3 LADI).

4.3

Le indennità pattuite contrattualmente e versate regolarmente

- diversamente dai rimborsi di spesa a norma dell'art. 327a CO - fanno quindi

parte del guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione,

nella misura in cui non siano indennità per inconvenienti (DTF 115 V 326 consid.

4.

pag. 330 con riferimenti). Con questa formulazione nella legge si è inteso

sottolineare, che fra queste indennità vi siano anche quelle che - benché siano

trattate quale reddito determinante secondo l'AVS - vadano escluse dal guadagno

assicurato, perché la ragione d'essere del loro versamento viene a cadere con

l'inizio della disoccupazione (DTF 122 V 362 consid.

4b pag. 364 con riferimenti; sentenza citata C 27/99 consid. 3b). Criterio

distintivo a sapere se un'indennità, la quale costituisce dal profilo del

contratto di lavoro una componente del salario, sia da considerare o no nel

calcolo del guadagno assicurato, è il suo versamento regolare anche durante le

vacanze (DTF 115 V 326 consid.

5b pag. 331 seg.; cfr. anche sentenza 8C_370/2008 del 29 agosto 2008 consid.

3.2).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_226/2019 del 15 novembre 2019 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr.

13.

pag. 39.

A proposito della differenza tra salario determinante (cfr. art. 5

LAVS) e guadagno assicurato (cfr. art. 23 LADI), B. RUBIN (in

Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014 pag.

248.

rileva del resto:

"

Salaire AVS «obtenu

normalement». – Est réputé

gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est

obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une

période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et

convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités

pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1 LACI 1er

phrase). Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de la notion

de salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS mais ne se recouvre pas

exactement avec celui-ci, ce qui ressort de la formulation «normalement» du

texte légal. Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à

cotisation, n'entrent pas en considération dans le calcul du gain assuré au

sens de l'art. 23 al. 1 LACI (DTA 2006 p. 305 consid. 4.1 p. 307).

(…).

Composantes. - Le gain

assuré est composé notamment des éléments suivants :

(…).

- les suppléments tels que les allocations de résidence et de renchérissement (art. 7 let. b RAVS) (…).”

Con il

giudizio C 139/05 del 26 giugno 2006, pubblicato in DLA 2006 N. 27 pag. 305 segg.

e menzionato da RUBIN, l’Alta Corte ha stabilito che una gratifica straordinaria

convenuta nel contratto di lavoro, versata in circostanze molto particolari che

si sono verificate una sola volta in occasione della cessazione dell’attività della

società, non rientra nella definizione del salario normalmente riscosso ai

sensi dell’articolo 23 capoverso 1 LADI. Tale gratifica non può, pertanto, essere

inclusa nel calcolo del guadagno assicurato.

Nella pronunzia in questione è

stato in particolare evidenziato

" 4.1 Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de la

notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (cf. art. 5 al. 2), mais ne se

recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort d'ailleurs de la

formulation «normalement» contenue dans le texte légal de l'art. 23 al. 1

LACI (Boris Rubin, op. cit., p. 191; cf. également Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

ch. 303 p. 116). Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à

cotisations, n'entrent pas dans la fixation du gain assuré. Il en va ainsi de

la rémunération des heures supplémentaires (ATF 129 V 105), de l'indemnité de vacances à certaines conditions (DTA 2000 n° 7

p. 33), des gains accessoires (ATF 125 V 478 consid. 5a) ou encore des indemnités de frais (voir la

référence citée dans DTA 1992 n° 14 p. 141). L'assurance-chômage n'a en effet

pas vocation d'indemniser les pertes d'activités qui dépassent l'horaire normal

de travail. En revanche, les allocations de renchérissement, les

gratifications, ainsi que les primes de fidélité et au rendement sont incluses

dans le gain assuré, même si l'employeur les verse à bien plaire et que

l'employé ne peut en déduire aucun droit en justice (ATF 122 V 363 consid. 3 et les références).”

Con sentenza 8C_902/2017 del 12

giugno 2018, pubblicata in DTF 144 V 195, il TF ha invece deciso che, se

durante il periodo di contribuzione sono dovuti ed effettivamente versati

gratifiche per anzianità di servizio o premi di fedeltà, essi devono essere

conteggiati nel calcolo del guadagno assicurato. Il numero marginale C2 della

Prassi LADI ID edita nel gennaio 2013 è contraria al diritto federale, nella

misura in cui non include nel guadagno assicurato gratifiche di servizio o

premi di fedeltà convenuti contrattualmente, regolarmente dovuti ed effettivamente

versati (consid. 4).

In quel caso di specie il ricorso

della Cassa competente contro il giudizio del Tribunale cantonale del Cantone

Lucerna che aveva deciso che una gratifica per anzianità di servizio di fr.

3'610.-- versata nel mese di aprile 2016 per il quinto anno di impiego dell’assicurato

andava tenuta conto pro rata per ogni mese determinante per il calcolo del

guadagno assicurato è stato respinto, sottolineando che la presa in considerazione

o meno di una gratifica di servizio dipende comunque dalle circostanze del caso

specifico (ad esempio se la pretesa a premi di fedeltà o a gratifiche per

anzianità di servizio è prevista contrattualmente).

2.7

D’altra

parte, è considerato guadagno intermedio giusta l’art. 24 cpv. 1 LADI il

reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il

disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla

compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato

secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere

calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In

virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza

tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente

almeno all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno

assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in

considerazione.

Il

guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso

di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del

guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di

"Bruttolohn"; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.3.; STCA

38.2005.52

dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

In

una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg., in DTF 127 V 479;

122.

V 433; 120 V 233 seg. e in 8C_721/2010, la nostra Massima istanza, dopo

avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di

lavoro (in effetti una perdita di lavoro senza perdita di guadagno non dà

diritto a indennità di disoccupazione; cfr. STF 8C_150/2020 dell’8 aprile 2020

consid. 4; commentata da Patricia Usinger-Egger in SZS/RSAS 4/2020), ha

stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno

secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di

controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e

segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.

Pertanto,

secondo l’Alta Corte, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato

accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè

un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di

disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. ad esempio

SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).

In

una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, è stato

stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno

giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno

giornaliero lordo è inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di

guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza

secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.

Sul

tema cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio

2005.

In una sentenza 8C_310/2022 del 2

novembre 2022 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ricordato:

" 3.1. Aux termes de l'art. 24 LACI, est

réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou

indépendante durant une période de contrôle; l'assuré qui perçoit un gain

intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1, 1re et

2.

e phrases).

Selon le ch. C125 du Bulletin LACI IC, publié par

le SECO - dont les directives ne lient toutefois pas le juge (cf. ATF 145 V 84 consid. 6.1.1; 142 V 442 consid. 5.2) -, le gain intermédiaire est calculé normalement

sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle; y entrent le

salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments

constitutifs du salaire auxquels l'assuré a droit, tels que 13e salaire,

gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de

renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail

en équipes, service de piquet, si l'assuré touche normalement ces suppléments

en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail.

L'indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n'est prise en compte

comme gain intermédiaire qu'au moment où l'assuré prend effectivement ses

vacances (C149 ss).”

2.8

In secondo

luogo, il TCA osserva che nella presente evenienza la __________ ha definito l’importo

di fr. 1'400.-- corrisposto al ricorrente nel mese di dicembre 2022 “straordinario

e una tantum” a seguito “dei forti rincari immediati in molti settori”

intervenuti nel corso del 2022 (cfr. doc. D; 91; consid. 1.9.; 1.5.).

In effetti dai risultati dell’Ufficio federale di statistica

(UST) emerge che nel 2022 il rincaro annuo medio si è attestato al +2,8% (cfr. https://www.bfs.admin.ch/asset/it/23908201),

mentre nel 2021 era stato del +0,6% (cfr. https://www.bfs.admin.ch/news/it/2022-0003).

Applicando tale tasso allo

stipendio del ricorrente per l’anno 2022 di fr. 57'000.-- versato in 13

mensilità (cfr. doc. 250; 144; 154; 160) si ottiene la somma di circa fr.

1'600.--.

L’importo di fr. 1'400.-- versato

all’assicurato corrisponde a un incremento del salario di circa il 2,5%

In proposito, per inciso, va evidenziato

che con Decreto esecutivo sull’adeguamento degli stipendi al rincaro 2023 del

21.

dicembre 2022 il Consiglio di Stato ha decretato un aumento degli stipendi degli

impiegati dello Stato e dei docenti del 2.5% dal 1° gennaio 2023 (RL 173.320).

In concreto, come rilevato dalla

parte ricorrente (cfr. doc. 58), dai contratti di lavoro stipulati

dall’assicurato sia nel 2013 sia nel 2021, come pure dal Regolamento del

personale (cfr. doc. 208; 250; 210) non risulta che sia stata convenuta -

nemmeno a discrezione del datore di lavoro - alcuna indennità di rincaro e ciò neppure

in caso di circostanze particolari.

Inoltre per il 2023 lo stipendio

dell’insorgente è sì aumentato mensilmente, tuttavia di fr. 27.--, da fr.

4'384.65 a fr. 4'411.55 (cfr. doc. 52; 49; 42; 37).

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario

o sconsiderato.

In concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid.

2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3

ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.;

STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio

2022.

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso contro la decisione su opposizione del 30 maggio 2023 relativa al

diniego del diritto alle indennità di disoccupazione già percepite nel periodo

marzo - dicembre 2022 è accolto, nel senso che tale provvedimento è

annullato conformemente al consid. 2.5.

2. Gli atti sono trasmessi alla Cassa

perché proceda come indicato al consid. 2.5.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 800.-- a titolo di

ripetibili.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti