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Decisione

38.2023.43

Negate indennità di disoccupazione. Residenza ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non in Svizzera: centro relazioni personali in Italia dove vivono compagna e figlia piccola. In Svizzera ha solo una residenza secondaria. Vero frontaliere

28 agosto 2023Italiano69 min

prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2023.43

CL/gm

Lugano

28 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 luglio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 giugno 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 5

giugno 2023 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione

del 27 aprile 2023 (cfr. doc. 19) e negato a RI 1 (classe 1981, attivo, da

ultimo, dal 1° luglio 2019 al 31 marzo 2023 presso __________, in qualità di “piastrellista

semi-qualificato”; cfr. doc. 2 e 13) le indennità di disoccupazione

postulate dal medesimo a valere dal 3 aprile 2023.

L’amministrazione ha, infatti,

ritenuto che RI 1 non può essere considerato residente in Svizzera, bensì in

Italia, dove risiedono la compagna e la figlia, con la seguente motivazione:

" (…) Nel

caso in esame e dai documenti in nostro possesso si rileva che:

-

Il sig. RI 1, quando è in Svizzera, alloggia presso l’appartamento

situato a __________, il quale è stato affittato da sua sorella, sig.ra __________;

tale indicazione è stata confermata con dichiarazione presentata dalla sorella,

rispettivamente dal sig. __________, amministratore della proprietà “__________”;

-

La sua famiglia (figlia di 4 anni e compagna) risiede a __________ e lui

[ndr: vi] si reca 2-3 volte alla settimana, nei fine settimana o appena gli è

possibile andare da loro;

-

Il soggiorno in Ticino è di 5-4 giorni alla settimana.

Visto quanto sopra,

comprendiamo che il sig. RI 1 cerchi un impiego in Svizzera e si appoggi alla

sorella quando si trova nel territorio elvetico.

Tuttavia, egli non può

essere ritenuto a tutti gli effetti residente in Svizzera, in quanto non ha

neppure affittato a nome proprio alcuna abitazione, due-tre volte la settimana

(o nei fine settimana o appena gli è possibile) rientra comprensibilmente a

Milano dalla sua famiglia (compagna e figlia di 4 anni) (…) dove ha il suo

centro di interessi.

Considerato quanto

espresso in precedenza, purtroppo l’opposizione non può trovare accoglimento

(…)” (cfr. all. A a doc. I).

1.2. Contro

la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al

TCA, chiedendo che il provvedimento in questione venga “modificato” in

ragione delle seguenti argomentazioni:

" (…) Nella

decisione della Cassa del 27.04.2023 è stato rimarcato il fatto che io abiti a __________

perché l’appartamento in cui vivo a __________ è intestato a mia sorella, __________,

ma ho una compagna e una figlia residente a __________.

A tal proposito, ci

tengo a ribadire che io mi reco 2-3 volte la settimana a __________ per

prendere mia figlia e portarla in Ticino per passare del tempo coni suoi cugini

e con i nonni.

La Cassa si è

soffermata sul fatto che io abbia la famiglia a __________ e dunque la mia

residenza si trovi proprio lì, ma non mi fermo mai a dormire la notte a __________.

Infatti, l’appartamento in cui vive la mia compagna e mia figlia, è un

monolocale molto piccolo e non c’è lo spazio per un’altra persona. Pertanto

porto mia figlia e la mia compagna a dormire con me nell’appartamento di mia

sorella durante il weekend.

Successivamente

presento ricorso in quanto cittadino svizzero, nato in Svizzera e che ha sempre

frequentato tutte le scuole in Svizzera e, pertanto, ritengo di avere diritto

all’assicurazione disoccupazione nel mio Paese. Quanto anche perché se mi fosse

confermato il mio rifiuto alle indennità di disoccupazione non potrei né avere

il diritto alla disoccupazione in Svizzera e nemmeno in Italia, perché non ho

una residenza a mio nome in Italia.

Sono al corrente che

fondamentale risulta essere il fatto che ho una compagna e una figlia che

vivono in Italia e, sorge spontanea la domanda, del perché non desideri portare

la mia compagna a vivere in Svizzera. A tal proposito, come comunicato alla

Cassa CO 1, la madre di mia figlia è di nazionalità filippina e, purtroppo, ho

provato numerose volte ad avere i documenti necessari per ottenere il permesso

di soggiorno qui in Svizzera, ma, essendo che è molto complicato entrare in

possesso dei documenti dalle __________, non sono mai riuscito a concludere

tutta la pratica necessaria.

In considerazione di

quanto sopra ritengo che la decisione su opposizione della Cassa CO 1 del

05.06.2023 debba essere modificata, in quanto sono cittadino svizzero che ha

frequentato tutte le scuole ed ha sempre lavorato in Svizzera. Inoltre, come

già affermato non ho alcun tipo di residenza a __________ perché ogni qualvolta

mi reco in Italia è solamente per far visita a mia figlia e portarla in

Ticino.” (cfr. doc. I)

1.3. Nella propria risposta di causa, la

Cassa ha postulato la reiezione del ricorso e, oltre a richiamare le

motivazioni già esposte nella decisione su opposizione, ha osservato quanto

segue:

" (…) Negli

ultimi scritti, il sig. RI 1 ha modificato parzialmente le sue precedenti

dichiarazioni.

Comprendiamo la sua

difficile situazione, tuttavia, nonostante le sue successive osservazioni, non

cambia il fatto che la sua famiglia (compagna e figlia) vivano a __________ e,

inizialmente, (…) egli ha dichiarato di recarsi da loro 2-3 volte la settimana

e-o nei week end e di restare in Ticino 4-5 giorni a settimana.

Le prime

dichiarazioni, secondo la costante giurisprudenza, sono le più attendibili,

poiché non sottoposte a successive correzioni e/o aggiunte e pertanto più

concrete ed integre.” (cfr. doc. III).

1.4. In data 28 luglio 2023, il TCA ha

assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV).

1.5. Con osservazioni datate 10 agosto 2023-

poi inviate il 14 agosto (cfr. all. a doc. V) e trasmesse dal TCA alla Cassa

per conoscenza il 16 agosto 2023 (cfr. doc. VI) -, RI 1 ha comunicato quanto

segue:

" Volevo

portare alla vostra attenzione che io nel formulario che avevo compilato all’inizio

per CO 1. Come avevo già spiegato precedentemente che io lavoro e vivo in

Svizzera. Ho mia figlia in Italia semplicemente perché la mamma ha deciso di

stare in Italia. E nel tempo libero come tutti i padri passo del tempo con mia

figlia. Ma purtroppo mia figlia è autistica e quindi ha le sue sedute da fare

in Italia con dei dottori e io vi presenzio esclusivamente quando c’è da

parlare con i dottori oppure quando c’è da firmare delle carte come al all’inizio.

Mia figlia passa solo il weekend con me dato che lei va all’asilo, e io lavoro.

Nel tempo libero con mia figlia vado in giro sia per la Svizzera (__________).

Sono posti in cui ho portato per diverse ragioni a visitare. E naturalmente la portavo

anche in Italia, ad esempio al mare, __________, all’__________, e altri posti

vari. Ma dopo il tempo passato assieme ci sono delle eccezioni che la bambina

si ferma a __________ dalla nonna magari per qualche giorno. Semplicemente era

questa la mia spiegazione che io con mia figlia non sto sempre in casa tra il

nostro tempo libero per visitare i posti e tra le sue visite con i dottori.

Manco diversi momenti per andare da lei. Ma io torno a casa a __________ e la

bambina torna a __________ dalla mamma. Io con l’Italia a parte avere mia

figlia non condivido nulla. Non ho nessun altro motivo. Io sono nato in

Svizzera ho fatto le scuole in Svizzera e ho mia madre e le mie sorella e

nipoti in Svizzera. La mia vita è sempre stata in territorio elvetico. In

Italia non ho nessuna proprietà e non ho nulla da condividere (…)” (cfr. doc.

V).

considerato in diritto

2.1. Oggetto della presente vertenza è

la questione di sapere se RI 1 abbia diritto, oppure no, alle indennità di

disoccupazione da aprile 2023.

2.2. Uno dei presupposti da adempiere

per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione

è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

Questo concetto di

residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni,

esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di

conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il

centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_432/2021 del 20

gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209). In tal

senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con

la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la

LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13

cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora

dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi

e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata

(STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto

2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

In una sentenza 8C_592/2015 del

23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale

federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.6.), ha

sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale

con il figlio.

In una sentenza pubblicata in DLA

2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI

stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato

deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i

cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano

anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non

specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni

nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in

Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1

lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della

Confederazione.

In una sentenza 8C_245/2016 del

19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di

disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni

personali in Svizzera (dove viveva la madre del ricorrente, erano scolarizzati

Fatti

i suoi figli e alcuni componenti della famiglia vi praticavano attività di

svago), aveva la residenza effettiva in Francia (dove abitavano in una villa).

In una sentenza 8C_420/2017 del

21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile

il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la

quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:

" (…) che il

ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui

dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in

Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha

accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il

ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo

o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era

domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai

propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi

faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai

avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente

in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e

diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia

mai effettuati. (…)”

In una sentenza

8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag.

281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6

febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza

all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di

tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era

attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti

all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento

di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il

ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il

quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine

settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in

Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure

tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle

relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni

personali, era in Italia.

L’Alta Corte ha al

riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.2. Il presupposto

della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o

stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente

prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2

pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra

l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si

duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove.

L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare

una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali

hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano,

il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia

fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singole

frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare

più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un

momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze

giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2

pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei

giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.

5.3. Il ricorrente

ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita

professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni

personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano

con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti

assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del

luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011

consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di

concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).

Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche

ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può

essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi

elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il

diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla

frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono

essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler

ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste

circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della

normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro

delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua

nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi

personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.

sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il

ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori

di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali

pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata

sopra; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA

38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA

38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021

del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA

38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA

38.2021.82 del 5 ottobre 2021, la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e la STF

8C_172/2022 del 28 novembre 2022, la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 e la STF

8C_440/2022 del 23 febbraio 2023.

In una sentenza 8C_280/2019 del 5

settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale

federale ha stabilito che:

"

(…) ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di

occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui

era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca

– è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione

svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto

all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora

abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o

dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto

di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se

necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la Cassa deve

segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.”

In un’altra sentenza 8C_163/2019

del 5 agosto 2019, massimata in RtiD

I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28

gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.

Si trattava di un assicurato di

nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013,

nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della

moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di

proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha

dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le

indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.

In

una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag.

377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B

la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di

disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in

Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di

domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in

cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque

confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda

effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che

vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali

(consid. 3).

In

una sentenza 8C_380/2020 pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg., il

Tribunale federale – chiamato a decidere sul caso di un cittadino svizzero ed

americano che ha un figlio adulto residente in Svizzera e che durante la

disoccupazione aveva trascorso mesi negli Stati Uniti, dove risiedono sia i

genitori, che la sorella, cercandovi anche un’occupazione - ha confermato che

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, uno dei presupposti che l’assicurato

deve soddisfare per avere diritto all’indennità di disoccupazione è il fatto di

risiedere nel nostro Paese. Il risiedere in Svizzera, ha ribadito l’Alta Corte,

non è da intendersi nel senso del domicilio secondo il diritto civile, bensì di

dimora abituale. Sono necessarie l’effettiva presenza in Svizzera e

l’intenzione di rimanerci per un certo periodo, durante il quale occorre avere

il centro dei propri interessi in Svizzera (consid. 2.2.).

In

un’altra sentenza 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato

che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove

aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima

si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il

mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove

disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua

residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua

costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato

avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo,

risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i

propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di

quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la

compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).

Con sentenza 8C_172/2022 del 28

novembre 2022, il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un

assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e confermato la

rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett.

c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo

che, in quel caso, il centro delle relazioni personali dell’interessato si

trovava in Italia, ove risiedeva la moglie e dove egli si recava quasi ogni

fine settimana ed ogni volta che aveva le ferie. In siffatte circostanze, il

ricorrente non era da considerarsi residente nel nostro Paese dove,

nell’appartamento che locava, aveva costituito una dimora secondaria, e meglio

come segue:

"

4.2.2. Il ricorrente critica inoltre il Tribunale cantonale per non

aver tenuto conto dell'argomento sollevato nel procedimento cantonale, secondo

cui egli avrebbe informato la Cassa all'inizio della sua disoccupazione (con il

modulo "Richiesta di informazioni/documentazione Residenza in

Svizzera" inviato dalla Cassa il 13 maggio 2021) che era previsto che la

moglie lo avrebbe presto raggiunto in Svizzera, non appena gli aspetti

amministrativi fossero stati risolti in Italia e che il medico della moglie

avesse dichiarato il trasferimento compatibile con la sua situazione medica.

Sua moglie non aveva potuto raggiungerlo prima, perché non le sarebbe stato

permesso di lasciare la sua casa nel 2021 a causa della sua malattia, come pure

non le sarebbe stato permesso di muoversi liberamente in Lombardia senza motivi

impellenti a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid e non le

sarebbe stato permesso di entrare in Svizzera.

Il Tribunale cantonale

non ha ignorato questi elementi. Esso ha ritenuto che non fossero decisivi, in

quanto ha esaminato la terza condizione del domicilio (centro degli interessi

personali) sulla base dei fatti esistenti, ossia sulla base dei frequenti e

regolari viaggi del ricorrente in Italia. Anche se si dovesse ammettere che il

ricorrente intendeva stabilirsi in Svizzera, il centro dei suoi interessi

personali tra maggio e ottobre 2021 era in Italia, con la moglie, che non

poteva viaggiare per i motivi indicati. In altre parole, la questione del luogo

in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere

esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione

ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato

arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021

il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si

recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie.

4.2.3. Il

ricorrente ha inoltre sostenuto che il Tribunale cantonale non avrebbe tenuto

conto, nell'esaminare il centro delle sue relazioni personali, del fatto che

non affittava un semplice monolocale in Ticino per avere un indirizzo in

Svizzera, ma un appartamento di tre locali e mezzo in cui poteva ospitare

familiari e amici.

Il Tribunale cantonale

non ha ignorato questo elemento oggettivo. Ha anche accertato che il ricorrente

era effettivamente residente in Ticino. Tuttavia, il ricorrente perde di vista

il fatto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la residenza

effettiva è solo una delle tre condizioni cumulative per ammettere il domicilio

in Svizzera nel senso dell'art. 8 LADI.

4.2.4. Il

ricorrente sostiene inoltre che, ritenendo il centro dei suoi interessi

personali in Italia perché lì era domiciliata la moglie, il Tribunale cantonale

avrebbe sostituito la propria volontà a quella del ricorrente sul luogo in cui

intendeva stabilirsi. A suo avviso, spetterebbe a ciascuno di loro determinare

il centro dei propri interessi personali, tanto più che non vi sarebbe alcun

obbligo giuridico per i coniugi di avere un domicilio comune. Nel suo caso, il

centro dei suoi interessi personali sarebbe il Ticino, dove viveva e lavorava.

Ha inoltre sottolineato che, a partire dall'ottobre 2021, è stata la moglie a

spostare il centro dei suoi interessi personali in Svizzera e che, pertanto, il

Tribunale cantonale avrebbe erroneamente ritenuto che egli fosse domiciliato in

Svizzera solo a partire da quel momento.

È vero che, nel caso di

coniugi che non hanno un luogo di residenza comune, il centro degli interessi

personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo

è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso

del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per

stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro

delle relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in questione, in

Italia, perché era lì che trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza

che abbia raggiunto la moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che

avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi personali (rispetto a

quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente

oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In

effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e

ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione

delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui

non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte

partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non

sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro

delle sue relazioni personali era in Italia.

4.2.5. Il

ricorrente ritiene inoltre che è stato arbitrario che il Tribunale cantonale

abbia preso in considerazione solo gli acquisti effettuati in Italia per

determinare il centro delle sue relazioni personali, ma non quelli effettuati

in Svizzera. Egli evidenzia che anche molti ticinesi fanno la spesa in Italia,

pur essendo domiciliati in Svizzera.

Il ricorrente faceva

certamente la spesa in Svizzera quando vi lavorava durante la settimana e in

Italia nei fine settimana o durante le vacanze. Non si tratta di un criterio a

sé stante, ma di un'ulteriore indicazione del fatto che quando il ricorrente si

trovava in Italia aveva le sue abitudini e non vi si trovava solo

occasionalmente.

4.2.6. Il

ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di

disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in

Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni

della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in

Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata.

Sia il ricorrente che

la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il

luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime

dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro

scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente

risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni.

Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di

arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che

il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante

il periodo in questione.”.

Infine, con sentenza 8C_440/2022

del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato

da un assicurato contro la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 e ribadito la

rilevanza, in relazione alla residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo

che, in quel caso, il centro delle relazioni personali dell’interessato si

trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove risiedeva in particolare la moglie.

Il ricorrente non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro Paese dove

era ospitato dalla figlia della propria consorte, e meglio come segue:

" 4.1. Il

Tribunale cantonale delle assicurazioni ha esposto, in modo oltremodo diffuso

ma completo, le basi legali nel concreto applicabili e la relativa

giurisprudenza federale alla quale si rinvia. A tale riguardo, giova ribadire

che, giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità

di disoccupazione se, fra l'altro, risiede in Svizzera. Questo concetto di

residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni

(THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Vol.

XIV, 3a ed. 2016, pag. 2319 n° 180), impone una residenza effettiva in

Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (DTF 125 V 465 consid.

2a; 115 V 448 consid.

1). Tale condizione implica quindi la presenza fisica dell'assicurato in

Svizzera (inteso quale soggiorno abituale) come pure l'intenzione di stabilirvi

per creare il proprio centro di vita (DTF 138 V 186 BORIS

RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 cpv.

1 lett. c LADI). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali,

ancorché intense, con la Svizzera non sono sufficienti (sentenza 8C_326/2020

del 4 agosto 2020 consid. 3). Il fatto di avere un indirizzo ufficiale in

Svizzera e di pagare le imposte nel nostro Paese non è determinante se altri

indizi permettono di concludere all'esistenza di una residenza abituale

all'estero (sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2; sentenza C 149/01 del 13 marzo 2002 consid. 3). La vicinanza della residenza alla

frontiera, segnatamente nel Sottoceneri, impone inoltre un maggior rigore

nell'applicazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ciò al fine di sincerarsi

che l'assicurato abbia effettivamente il centro delle sue relazioni personali

in Svizzera (sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.3).

4.2. La nozione di

residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal

domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale

(art. 13 cpv. 2 LPGA), sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli

stranieri (DTF 125 V 465 consid.

2a). Il presupposto della residenza in Svizzera non può inoltre essere ammesso

o negato a priori oppure stabilito in maniera astratta, ma può essere

analizzato unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del

singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid.

5). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli

soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (DTF 148 V 209 consid.

4.3; sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2). Va inoltre rilevato

che, per prassi invalsa, nell'accertamento dei fatti il giudice deve dare più

peso alle prime dichiarazioni dell'assicurato poiché generalmente espresse in

un momento in cui egli non è ancora pienamente cosciente delle relative

conseguenze giuridiche (DTF 142 V 590 consid.

5.2; sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2).

4.3. Invano, il

ricorrente contesta gli accertamenti svolti dalla Corte cantonale. Egli mette

in luce soltanto alcuni elementi, sorvolando su altri, come se il Tribunale

federale fosse un'autorità di appello che può rivedere liberamente i fatti. Il

ricorrente, se non in maniera generica, non dimostra infatti l'insostenibilità

degli accertamenti della Corte cantonale (consid. 1.2), ma si duole unicamente

del peso dato asseritamente ad alcune prove. Nella misura in cui il ricorrente

si concentra, in particolare, sull'apprezzamento dei giudici ticinesi rispetto

agli atti di causa nonché alle sue dichiarazioni circa la frequenza del proprio

rientro in Italia e la residenza della moglie a Campione d'Italia, egli non ne

dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la

sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul potere discrezionale di

cui gode il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.

4.1.2). Non basta infatti opporre il proprio punto di vista alle conclusioni

del giudizio impugnato attraverso critiche di carattere appellatorio (DTF 145 I 26 consid.

1.3).

4.4. Ad ogni buon

conto, le motivazioni dei giudici cantonali sono convincenti. Le circostanze

fattuali evocate dal ricorrente - che corrispondono in larga misura a quelle

presentate dinanzi all'autorità inferiore - non sono sufficienti a rimettere in

discussione l'argomentazione della Corte cantonale. I diffusi considerandi

della decisione avversata denotano, invero, che i giudici ticinesi hanno

valutato tutti gli elementi pertinenti per l'accertamento dei fatti e

ampiamente esaminato le censure del ricorrente. Accordando maggiore rilevanza

alle prime dichiarazioni del ricorrente, il Tribunale cantonale delle

assicurazioni ha rilevato che quest'ultimo si recava in Italia dalla moglie

quasi tutti i giorni, pernottandovi almeno 2-3 notti a settimana e che le spese

da lui sostenute nei due anni antecedenti all'iscrizione alla disoccupazione si

effettuavano in maniera regolare e preponderante nella zona di Campione

d'Italia (consid. 3.1). Nel merito delle censure e delle motivazioni ricorsuali,

la Corte cantonale ha poi segnatamente evidenziato che la corrispondenza del

ricorrente non confluiva alla residenza svizzera a F.________ (Lugano) presso

la figliastra bensì a E.________ (Comune più prossimo a Campione d'Italia), che

il fatto che egli nutra relazioni di amicizia in Svizzera e sia

(obbligatoriamente) affiliato ad una cassa malati non è di per sé atto a

modificare l'esito della vertenza e che la sottoscrizione di abbonamenti di

telefonica mobile ed internet in Svizzera, così come le occasionali spese in

Ticino (se confrontate con quelle svolte nei pressi di Campione d'Italia), non

possono giovare alla sua posizione. I giudici cantonali, nell'ambito del loro

potere discrezionale, hanno inoltre rilevato alcune incongruenze afferenti alla

residenza del ricorrente a F.________ (Lugano), nonché alle asserite

circostanze che lo avrebbero indotto a vendere la propria abitazione in Ticino

e a trasferire la residenza della moglie a Campione d'Italia. Più precisamente,

la Corte cantonale ha osservato che, se da un lato, in sede ricorsuale il

ricorrente ha preteso che il trasferimento della moglie in Italia fosse

avvenuto in data 5 marzo 2019 in quanto la di lei madre era malata da anni,

d'altro lato, dagli atti di causa emerge ch'egli aveva sottoscritto il

contratto di locazione dell'appartamento a Campione d'Italia già nel dicembre

2018 a valere per il mese successivo, quindi tre mesi prima rispetto a quanto

fatto dalla suocera che è giunta a Campione d'Italia il 1° aprile 2019. Tali

circostanze si porrebbero inoltre in contrasto con quanto dichiarato alla Cassa

disoccupazione laddove il legale del ricorrente ha precisato che la vendita

dell'appartamento di E.________ sarebbe avvenuta prima della malattia della

suocera. Non si può quindi ragionevolmente ammettere che i giudici ticinesi

abbiano ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omesso

senza ragioni valide di tenere conto di una prova suscettibile di modificare

l'esito della lite e neppure negato, per mezzo di un'interpretazione

insostenibile, un fatto (i.c. la residenza del ricorrente in Svizzera) in

aperto contrasto con gli atti di causa (consid. 1.2; DTF 145 I 26 consid.

1.3). Le critiche ricorsuali sono pertanto infondate sotto questo profilo.

4.5. A tale

riguardo, il ricorrente sembra dimenticare che, in applicazione dell'abituale

criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 353 consid.

5b con rif.), una prova è ritenuta dimostrata quando secondo criteri oggettivi

vi sono motivi fondati per ritenere corretta un'adduzione di fatto a fronte di

altre possibilità ragionevolmente ipotizzabili, che però non entrano in

considerazione in maniera decisiva (DTF 144 III 264 consid.

5.2; sui diversi gradi di prova: sentenza 4A_6/2019 del 19 settembre 2019

consid. 4.2). Il giudice delle assicurazioni sociali deve quindi seguire la

situazione di fatto che, fra tutte le possibili dinamiche, sia la più probabile

di tutte (DTF 126 V 353 consid.

5b con rinvii). Nel caso concreto, è del resto più probabile che, tutto ben

ponderato, il centro delle relazioni personali del ricorrente fosse in Italia,

dove i coniugi disponevano di un'abitazione spaziosa, e non in Ticino,

territorio in cui almeno dal 2020 l'insorgente si vedeva costretto, ospitato

dalla figlia di sua moglie, ad occupare soltanto una stanza e convivere con la

famiglia di quest'ultima - posto anche ch'egli non sembra aver mai specificato

l'entità dei rapporti personali con la figliastra. Vero è che il ricorrente

abbia già vissuto e lavorato in Svizzera per diversi anni e conseguentemente

creato dei rapporti privilegiati con il nostro Paese. Tuttavia, a fronte di una

debita analisi delle prove, segnatamente del trasferimento della moglie in

Italia, la Corte cantonale ha valutato, in conformità con il diritto federale,

che tali circostanze non sono sufficienti per mantenere e fondare una residenza

abituale in Svizzera.”.

2.3. Nella presente evenienza dalle

carte processuali emerge che RI 1 - cittadino svizzero e italiano (cfr. doc.

11), che risulta domiciliato a __________, in __________ dal 17 gennaio 2022;

cfr. doc. 5) – si è annunciato in disoccupazione, alla ricerca di un impiego a

tempo pieno, a decorrere dal 1° aprile 2023, e meglio dopo avere da ultimo

lavorato presso la __________, in qualità di “piastrellista semi-qualificato”

(cfr. doc. 2 e 13).

Il ricorrente ha motivato la

disdetta del rapporto di lavoro, intimatagli dal datore, alla luce delle “assenze

che ho fatto per seguire mia figlia a fisioterapia (autismo)” (cfr. doc.

2).

Dall’attestato del datore di

lavoro sottoscritto dalla __________ il 17 aprile emerge, invece, che il

rapporto lavorativo con il ricorrente si è interrotto il 31 marzo 2023 sulla

base della disdetta rassegnata dalla datrice il 10 gennaio 2023 (e sottoscritta

dal ricorrente il giorno seguente; cfr. doc. 15) a causa di una “ristrutturazione

aziendale” (cfr. doc. 13).

Il 19 aprile 2023, al fine di

verificare la residenza dell’assicurato, la Cassa ha sottoposto al ricorrente

una serie di quesiti ai quali RI 1 ha risposto come segue in data 25 aprile

2023:

" (…)

1. Lei è

iscritto all’AIRE?

No

Considerandi

2.

Di quanti

locali è composto l’appartamento di __________?

4.

½

3.

Quanto

paga di affitto mensile?

1'300.00 fr.

4.

Esiste un

contratto di locazione (se sì allegare copia)?

5.

Chi ha

stipulato tale contratto?

__________Nell’appartamento

di __________ vive da solo?

No (sorella +

nipoti)

6.

Dove

risiede la sua famiglia?

__________

7.

In casa

propria o in affitto?

Affitto

8.

Quando era

occupato presso l’ultimo datore di lavoro quando rientrava dalla sua famiglia?

2-3 volte a

settimana (appena era possibile)

9.

Ha un

veicolo privato?

10.

Quale è il numero di targa?

__________Quale

è la sua cassa malattia?

__________

11.

Chi è il suo medico curante?

Dr. __________

12.

Quale è la durata

settimanale del soggiorno in Ticino?

5-4 giorni a

settimana

13.

Quali legami ha con la

Svizzera?

Sono nato e

cresciuto in CH

14.

È membro di società,

associazioni o altri enti in Svizzera?

No

15.

È abbonato è giornali o

riviste?

No” (cfr. doc.

9.

e 10).

Agli atti, nel senso di quanto

risposto dal ricorrente, figura la seguente documentazione:

-

L’atto di nascita di __________, figlia del ricorrente e di __________

(cittadina __________ residente a __________), avvenuta __________ il 29

novembre 2019, rilasciato dal Comune di __________ – __________ (cfr. doc. 11);

-

Il modulo “obbligo di mantenimento nei confronti di figli”, che il

ricorrente ha compilato il 19 marzo 2023 con i dati di __________ (cfr. doc.

12);

Con decisione del 27 aprile 2023,

come anticipato (cfr. consid. 1.1.), la Cassa ha respinto la richiesta di

indennità di disoccupazione del qui ricorrente, sulla base delle seguenti

argomentazioni:

" (…) la

residenza dell’assicurato è a __________. RI 1 non può pertanto essere ritenuto

residente a __________. In particolare non è possibile concludere, secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante valido nel campo delle

assicurazioni sociali, che l’assicurato abbia in Svizzera il proprio centro

degli interessi, visto che la sua famiglia e i suoi affetti risiedono in

Italia. Deve pertanto essere considerato un vero frontaliero e non può essere

messo al beneficio delle indennità di disoccupazione nello Stato di

occupazione, in questo caso la Svizzera” (cfr. doc. 19).

La raccomandata, impostata il 27

aprile 2023 (nr. di invio __________; cfr. doc. 21), non ha potuto essere

recapitata al qui ricorrente all’indirizzo di __________, sino al 5 maggio

2023, avendo il medesimo prolungato il termine di giacenza (cfr. doc. 21).

Con e-mail del 5 maggio 2023, RI

1.

ha comunicato alla Cassa quanto segue:

" (…) ho

ricevuto la vostra raccomandata, come concordato per telefono con un vostro

consulente vi invio una e-mail. Faccio opposizione al quanto io risiedo a __________,

con mia sorella __________. Mi sa che ci è stato un fraintendimento, le mie 2-3

volte la settimana sono il week end oppure quando mi è possibile andare a

trovare mia figlia e la mia compagna. Spero nella vostra comprensione.” (cfr.

doc. 22).

Con e-mail del 23 maggio 2023, RI

1.

ha chiesto alla Cassa notizie “in merito alla (…) sospensione della

disoccupazione”, di poter avere “un incontro in modo tale da arrivare

alla conclusione”, non riuscendo “a comprendere tutto questo dato che

sono un cittadino svizzero che è sempre vissuto e lavorato in Svizzera,

soprattutto nato anche in Svizzera” (cfr. doc. 25).

Al riscontro della Cassa, che il

26.

maggio successivo gli ha comunicato che nel corso della settimana seguente

avrebbe ricevuto “la lettera con informazioni in merito”, RI 1 ha così

risposto:

" (…) Ma non

è possibile avere un appuntamento oggi pomeriggio? In modo tale da poter

parlare. Per favore ho urgenza di sapere perché questa cosa va avanti già da

troppo tempo. È possibile se vengo in ufficio?” (cfr. doc. 26).

L’amministrazione ha quindi

comunicato il pomeriggio stesso all’assicurato che “vi sono tanti casi e che

le procedure devono essere eseguite per scritto”, di modo che sarebbe stato

necessario “provvedere per lettera a comunicare tutto” (cfr. doc. 26).

Poco dopo RI 1 si è nuovamente

attivato nei confronti della resistente, e meglio con la seguente e-mail:

" (…)

comprendo che non sono l’unico, ma non comprendo il fatto che ci sia stata

un’incomprensione da parte vostra. Io mia figlia la vado a prendere il sabato e

la domenica. E torno a casa con la piccola. Dato che poi domenica c’è anche la

figlia di mio nipote. 2 volte era inteso questo che la prendo e vado a casa

oppure andiamo a farci un giro come tutte le famiglie. Intanto per una cosa che

voi avete capito a modo vostro io sono qui senza un aiuto economico e non posso

pagare le mie cose. E stare con lo stress addosso perché vedo che si avvicina

il mese successivo. Per di più in questo mese mi sono fatto anche dei debiti.

Capire quello che passa per l’assicurato non sarebbe male. Senza un’entrata uno

non può muoversi e non può nemmeno uscire da questa situazione.” (cfr. doc.

26).

Il 31 maggio 2023 si è tenuto un

incontro tra l’assicurato e due collaboratori della Cassa (il responsabile, __________,

ed il contabile, __________). Dal verbale, non sottoscritto da RI 1 (né da

altri), emerge che l’assicurato avrebbe riferito di non vivere “a __________,

ma solo la sua compagna e sua figlia vivono a __________. Lui si reca poche

volte alla settimana a __________, semplicemente per prendere la figlia e

passare del tempo con lei, in quanto la compagna lavora tutto il giorno di

sabato”.

In occasione del colloquio in

questione, il ricorrente avrebbe precisato quanto segue:

" (…) il

signor RI 1 dice che fino ad inizio 2022 viveva in un 3.5. a __________, ma per

ragioni economiche ha deciso di lasciare l’appartamento e trasferirsi

nell’appartamento della sorella, in quanto lei vive in un grande appartamento e

c’era spazio anche per lui. Purtroppo, continua l’assicurato, finora non è

ancora riuscito a portare la sua compagna e sua figlia in Svizzera, in quanto

ci sono diversi problemi per ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera,

essendo la sua compagna filippina.

(…) L’assicurato spiega che ha la sua

stanza e l’appartamento lo condivide con la sorella e i suoi nipoti. All’interno

dell’appartamento ci vivono la sorella, l’assicurato, __________ di 25/26 anni

e l’altro nipote __________. Inoltre la sorella ha un’altra figlia di 29 anni e

un altro figlio di 23 che ha già una figlia di 3 anni, entrambi fuori di casa.

L’assicurato comunica che versa CHF 600.-

al mese alla sorella per l’affitto del locale. Al momento l’assicurato non ha

con sé il contratto come coinquilino, ma lo farà avere in giornata per mail

(…). A proposito di contratti, Camponovo chiede se ci fosse un contratto di

locazione della sorella più recente, in quanto quello presentato è del 2005.

L’assicurato chiederà alla sorella se ha firmato un contratto di locazione più

recente. (…).

Il signor RI 1 ha spiegato che solitamente

trascorre i week end a Milano con la figlia, portandola a giocare in un parco

cittadino o in Ticino per farla giocare con i cugini. Durante tali occasioni,

dorme presso l’abitazione della sorella insieme alla compagna, mentre la figlia

alloggia dai nonni in Ticino.” (cfr. doc. 36).

Sempre il 31 maggio, RI 1, prima,

e meglio con e-mail delle ore 12:13 ha comunicato che il contratto di locazione

per l’ente di __________, che vede quale conduttrice la sorella, “non è

stato modificato e rimasto sempre quello originale che è in vostro possesso

dato che è sempre in famiglia e non è cambiato il numero di persone che di

vivono. Quindi è ancora valido. E non è stato rilasciato alcun contratto

ulteriore” (cfr. doc. 33), poi, con mail delle ore 18:20 ha riferito alla

Cassa che “il nucleo familiare (…) è quello con cui si condivide la casa in cui

si vive”, di modo che il suo sarebbe “a __________ cioè con mia sorella e i due

nipoti che condividiamo lo stesso tetto. E non faccio parte del nucleo

familiare della bimba che è a __________. E come (…) ho detto prima (…) per il

contratto di locazione di __________ non è mai stato cambiato perché sono

sempre rimasti in 4 nell’appartamento; cfr. doc. 28).

Il ricorrente ha anche prodotto i

seguenti documenti:

-

Un contratto di locazione risalente al 2005 che sarebbe (essendo

pressoché illeggibile) quello sottoscritto dalla sorella per l’ente di __________

e prevede una pigione mensile di fr. 1'000.- e spese di fr. 300.- mensili (cfr.

doc. 29);

-

Una dichiarazione manoscritta, non datata, in cui “__________” dichiara

che il “fratello RI 1 abita in __________” (cfr. doc. 30);

-

La notifica di partenza dal Comune di __________ del ricorrente alla

volta di __________ avvenuta in data 16 gennaio 2022 (cfr. doc. 31);

-

Il verbale di riconsegna dell’ente che RI 1 locava a __________ di data

17.

gennaio 2022 (cfr. doc. 32);

-

Copia di una dichiarazione datata 28 gennaio 2022, con la quale __________,

“amministratore della proprietà __________”, ha affermato che “il

signor RI 1 __________.1981 soggiornerà presso l’appartamento locato dalla

signor __________ a partire dal 15 gennaio 2022” (cfr. doc. 34 ed all.);

Con decisione su opposizione del

5.

giugno 2023, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.) respinto il

gravame presentato da RI 1.

2.4

Chiamata a pronunciarsi, questa

Corte ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato

ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi

dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera,

nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il

centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.3.).

In tal

senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con

la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid.

3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5

agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD

I-2020 N. 44 pag. 253-254).

Secondo l’Alta Corte l’accento va

posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017

del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag.

281).

Inoltre va osservato che, secondo

la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un

carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA

e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal

domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.).

In una sentenza 8C_703/2017 del

29.

marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un

indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è

determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una

residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017

consid. 2).

Con giudizio 8C_380/2020 del 24

settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza

secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere adempiuto

soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto

il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale

vengono pretese le prestazioni.

Preliminarmente va

rilevato che il solo fatto di disporre (anche) della cittadinanza svizzera,

oltre a quella italiana, non esime l’assicurato dal dover avere nel nostro il

Paese il centro dei propri interessi.

Nel presente

caso il TCA concorda con la conclusione dell’amministrazione secondo cui il

centro delle relazioni personali dell’insorgente è situato in Italia.

In concreto, come visto (cfr.

supra consid. 2.3.), la compagna dell’assicurato, madre della sua unica figlia,

nata a fine 2019, risiede infatti con la bambina all’estero, in Italia, a __________.

Questa Corte non ignora che in

Svizzera il ricorrente ha parenti stretti, ma in concreto ritiene decisivo il

fatto che sia la compagna, che la propria figlia (di soli quattro anni, con la

quale ha un legame tanto profondo da avere fatto valere che è stato per fornire

assistenza alla bambina che sarebbe stato licenziato; cfr. supra consid. 2.3),

non si trovano nel nostro Paese, bensì a __________, in Italia.

In simili condizioni, il TCA deve

concludere che il centro degli interessi personali dell’insorgente, in

applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3

marzo 2022 consid. 3; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF

8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020

consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF

8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del

25.

febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF

8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;

DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V

193.

consid. 2 pag. 195), è in Italia, e meglio a __________ dove, a 65

chilometri da __________, (cfr. Googlemaps), vivono la compagna e la figlia.

L’insorgente

non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo

considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua

residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la

quale esige quale terza condizione - e come visto sopra - che si sia creato nel

nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle

professionali (cfr. STF 8C:172/2022 del 28 novembre 2022; STF 8C_432/2021 del

20.

gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209; STF 8C_592/2015 del

23.

novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05

dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt

ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano

piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro

non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,

là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Terza

condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata,

che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la

recente sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza

(cfr. supra consid. 2.2.).

Il

centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la

realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede

all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V

465).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.

Nel caso concreto, il TCA rileva,

inoltre, da una parte, che in un primo momento il ricorrente, alla domanda a

sapere dove risiede la propria famiglia ha risposto “__________”, e questo a

conferma del fatto che, sebbene in un secondo momento abbia cercato di far

valere che il suo nucleo familiare sarebbe costituito dalla sorella e da due

dei nipoti (cfr. supra consid. 2.3.), è con la compagna residente in __________,

dalla quale ha avuto una figlia, che RI 1 ha fondato la propria famiglia.

D’altra parte, questa Corte

evidenzia che al quesito, chiaro, a sapere “quando era occupato presso

l’ultimo datore di lavoro, quando rientrava dalla sua famiglia”, l’insorgente

ha risposto “2-3 volte a settimana (appena era possibile)” (abitudine

che ha mantenuto anche dopo l’iscrizione in disoccupazione), laddove la domanda

ed il relativo riscontro non vertevano, quindi, sulla questione a sapere quante

volte si reca in Italia per prendere figlia e compagna e portarle nel nostro

Paese.

Tant’è che nelle risposte

successive, fornite in un primo momento alla Cassa, RI 1 ha precisato che la “durata

settimana del” suo “soggiorno in Ticino” è di “5-4 giorni a

settimana” (durante i quali, non avendo alcun ente locato a proprio nome

potrebbe effettivamente presso la sorella), a conferma del fatto che gli altri

“2-3” li passava con la propria famiglia, a __________, notti comprese.

Successivamente, il ricorrente ha

fornito dichiarazioni diverse, finanche contradditorie, e meglio come segue:

-

il 5 maggio 2023 ha indicato che “le mie 2-3 volte la settimana sono

il week end oppure quando mi è possibile andare a trovare mia figlia e la

compagna” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 22);

-

il 26 maggio 2023 che “io mia figlia la vado a prendere il sabato e

la domenica. E torno a casa con la piccola. Dato che poi domenica c’è anche la

figlia di mio nipote. 2 volte era inteso questo che la prende e vado a casa

oppure andiamo a farci un giro come tutte le famiglie” (cfr. supra consid.

2.3

e doc. 26);

-

il 31 maggio 2023 avrebbe affermato che “solo la sua compagna e la

figlia vivono a __________. Lui si reca poche volte alla settimana a __________,

semplicemente per prendere la figlia e passare del tempo con lei, in quanto la

compagna lavora tutto il giorno di sabato” e che “solitamente trascorre

i week end a __________ con la figlia, portandola a giocare in un parco

cittadino o in Ticino per farla giocare con i suoi cugini. Durante tali occasioni,

dorme presso l’abitazione della sorella insieme alla compagna, mentre la figlia

alloggia dai nonni in Ticino” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 6);

-

in sede ricorsuale, che “io mi reco 2-3 volte la settimana a __________

per prendere mia figlia e portarla in Ticino per passare del tempo con i suoi

cugini e nonni”, che nel fine settimana “porto mia figlia e la mia

compagna a dormire con me nell’appartamento di mia sorella” e che “ogni

qualvolta che mi reco in Italia è solamente a far visita a mia figlia e

portarla in Ticino” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I);

-

con osservazioni 10/14 agosto 2023, il ricorrente ha fatto valere

che la figlia si troverebbe in __________ “semplicemente perché la mamma ha

deciso di stare in Italia” (mentre secondo le precedenti dichiarazioni vi

erano problemi per il rilascio di un permesso di dimora nel nostro Paese a

beneficio della donna), che la bambina “passa solo il weekend con me dato

che lei va all’asilo, e io lavoro”, che la minore soggiorna delle volte

presso la nonna, a __________, e che lui, in ogni caso, “torno a casa a __________

e la bambina torna a __________ dalla mamma”, ritenuto che RI 1, cittadino

anche italiano, fa anche valere che “con l’Italia a parte avere mia figlia non

condivido nulla” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. V).

Il

TCA rammenta che, in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due

versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che

l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze

giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le

prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF

9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV

Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c;

RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M.,

non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

In concreto, quindi, le

dichiarazioni fornite in un secondo momento dal ricorrente, non ne soccorrono

la posizione. È quanto dichiarato inizialmente da RI 1 – che aveva chiaramente

dichiarato di soggiornare in Ticino nel limite di “5-4 giorni a

settimana”, e di rientrare, per il tempo restante, e meglio “2-3

volte a settimana”, a __________, dove risiede quella che, sempre in un

primo momento, ha precisato essere la sua famiglia, e meglio compagna e figlia

– che è in concreto decisivo.

A ciò va aggiunto che RI 1,

cittadino sia svizzero, che italiano, sin da gennaio 2022 in Svizzera non loca

a proprio nome alcun ente, non ritira con costanza la corrispondenza avendo

disposto un fermo postale, e che l’asserita corresponsione di fr. 600.- al mese

alla sorella a valere quale partecipazione ai costi dell’ente locato dalla

medesima, ove pretende di abitare, non trova in atti alcun riscontro.

In tale

contesto va ricordato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.;

DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag.

113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui

le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare

le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_39/2022 del 13 ottobre

2022.

consid. 5.2.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF

8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020

consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF

9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011

consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001;

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

Il contributo asseritamente

fornito mensilmente dal ricorrente alla sorella – la quale, peraltro, nella

succinta e non datata dichiarazione in atti non ha fatto alcun accenno ad una

partecipazione del ricorrente nel pagamento della pigione (cfr. supra consid.

2.3.) -, conduttrice dell’appartamento in cui anche RI 1 pretende di abitare, è

rimasto una mera allegazione di parte.

In concreto, peraltro, il TCA

ritiene, peraltro, poco verosimile che la quota maggiore della pigione (fr.

600.- su fr. 1'000.-, l’affitto comprensivo delle spese accessorie

corrispondendo, invece, a fr. 1'300.- mensili) per l’appartamento di __________,

venga effettivamente corrisposta dal ricorrente, quando nell’ente in questione

abitano la sorella del medesimo e due figli della donna, uno dei quali di 25/26

anni (cfr. supra consid. 2.3.).

Stupisce, inoltre, il fatto che

in occasione dell’incontro di data 31 maggio 2023 presso gli uffici della

resistente, il ricorrente avrebbe riferito di abitare, oltre che con la

sorella, con i nipoti __________ e __________.

Dall’estratto del sistema informatico relativo alla banca

dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino relativo alla

persona dell’insorgente emerge, infatti, che in __________, a

condividere l’economia domestica dell’insorgente, sarebbe in realtà il nipote __________,

non __________.

Neppure l’affiliazione ad una

cassa malati può giovare alla posizione del ricorrente (ritenuto, peraltro, che

ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 OaMal, le persone domiciliate in Svizzera, e

meglio come RI 1 pretende di essere, ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice

Civile sono tenute ad assicurarsi conformemente all’art. 3 LaMal).

Analogamente vale per il possesso

della carta di debito __________ in atti (cfr. doc. 4).

In

simili circostanze, rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 5

giugno 2023, la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett.

c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al

riguardo STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011,

pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V

465; STCA 38.2019.12 del 17 aprile 2019; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019;

STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA

38.2012.51

del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA

38.2013.35

del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).

2.5

Vista la conclusione alla quale

questo Tribunale è giunto al precedente considerando, si tratta ora di

stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base

delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V

222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions

Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è entrato in

vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una

parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera

circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante

il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.

3.

pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte

integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale

allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in

particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento

(CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di

applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei

regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e

ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS

0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in

vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due

Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03,

DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012 del

Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto

dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le

Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88;

SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il Regolamento (CE) n. 883/2004

(RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo

anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi Regolamenti sono stati

modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012,

la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes

d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592

seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

L’art. 11 del Regolamento (CE) n.

883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di

un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita

un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale

l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente

(cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin,

op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f del

Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi

persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e

che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima

ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene considerato

lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel

proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima,

ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco

ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati beneficiano

delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si

trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e

STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce

dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in

disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività

subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato

membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli

uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri in

disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in

disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata

o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a

disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo

l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo

supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro

nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”)

e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il

disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni

in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato

soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o

autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”;

cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni sono

alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha

pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe argomentazioni il

TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15

giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della

Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in

particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che

con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è stato

dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9

settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non

si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014

dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse

essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia”.

In una sentenza 38.2015.6 del 25

giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato,

in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una

volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul contenuto

di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato la

sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in

RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,

ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) L’apprezzamento

dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato

con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il

giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente

e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le

censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È

peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in

Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e

non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un

bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per

ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”

In un’altra sentenza 38.2015.61

del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità

di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B

dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine

svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di

non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali,

dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver

soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica

sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per

il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal

marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto

internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto

agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle

proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza

in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il

ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si

trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di

disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

Alla medesima conclusione il TCA

è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni

precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza

38.2015.5

del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016,

in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del

18.

aprile 2016.

In una sentenza 8C_186/2017 del

1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il

Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un

assicurato vero frontaliere rilevando:

" (…)

7.6

Anche considerando i criteri del diritto europeo, il

ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a

precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna

portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel

frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi

che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca

a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e

quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il

suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche

con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella

misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi

alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend",

egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone

impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande

potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di

apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.

4.1.2

pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3

pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal

ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente

circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,

indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli

elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto

oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.

7.7

Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno

quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal

Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato

falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65

comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in

disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere";

"unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di

opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche

stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non

ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata

8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello

statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non

sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione

giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata

abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del

Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.

6.4

pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;

sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale

Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con

riferimenti). (…)”.

In una sentenza

38.2020.49

del 1° febbraio 2021, contro la quale è stato inoltrato un ricorso

dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_177/2021 del

12.

marzo 2021, il TCA ha sottolineato che l’assicurato “è (…) rimasto

stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia, e meglio da fine

gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere dalla quale li

suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di lui moglie, in

Italia. (…) Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale,

l’insorgente deve essere considerato un frontaliere vero, per cui non ha diritto

alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera.” (cfr. Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du

Tessin”, in: Assurances sociales

et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021,

pag. 181 – 209 (186-187)).

Sul tema cfr. anche STCA

38.2023.19

del 5 giugno 2023; STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 del 28

novembre 2022; STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 e STF 8C_440/2022 del 23

febbraio 2023; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; STCA 38.2020.74 del 15

marzo 2021; STCA 38.2021.49 del 31 agosto 2021.

2.6

Nella presente fattispecie, RI 1 ha precisato di recarsi

dalla compagna e dalla figlia, residenti a __________ “2-3 volte a settimana”

(cfr. supra consid. 2.3. e 2.4.).

Da ultimo, in sede

ricorsuale, l’assicurato ha, come visto, poi tentato di ridimensionare le

proprie precedenti dichiarazioni, affermando, in buona sostanza, che in Italia

andrebbe solo per prendere la donna e la bambina e portarle in Svizzera, presso

l’appartamento locato da sua sorella, senza mai fermarsi a dormire (cfr. supra

consid 1.2. e 2.3.).

Anche in questo caso,

trova applicazione il principio della priorità della dichiarazione della prima

ora (cfr. supra consid. 2.4.) ed il TCA non può che concludere che, recandosi

settimanalmente (anche più volte; “2-3”) dalla compagna a Milano, dal

profilo del diritto internazionale il ricorrente deve essere considerato

frontaliere vero per cui non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione nel

nostro Paese.

Come già sottolineato da questa

Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale

soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia

dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza

sociale a livello europeo (cfr. Cattaneo,

“Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in op.cit.,

pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i

lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V

169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre

2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015

e STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016, nelle quali il TCA ha riconosciuto ad

alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente

diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del

paese di residenza e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del

15.

marzo 2017 nelle quali invece l’ha negato “vista la tipologia del lavoro

svolto”).

Su questo aspetto, Cueni,

“Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg.,

ricorda che:

" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de

l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système

change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera

l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui

souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis

que c’est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les

frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme,

notamment l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement

des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel

incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun

accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12)

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023

consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA

38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile

2022.

consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA

38.2021.32

del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti