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Decisione

38.2023.50

Respinta richiesta API (12 mesi) di assicurato > 50 anni, meccanico diagnostico con attestato federale, assunto da azienda vendita auto + officina, quale coordinatore officina e meccanico diagnostico. Non diff. collocabile. In ogni caso mansioni = usuale inser. No violaz. 27 LPGA. No tutela BF

11 dicembre 2023Italiano75 min

di non avere ulteriori mezzi di prova in nostro possesso. Tuttavia, dalla documentazione

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2023.50

DC/sc

Lugano

11 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice: Raffaella

Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 luglio 2023 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501

Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Il

3 aprile 2023 __________, nato nel 1970 e iscrittosi in disoccupazione il 5

dicembre 2022 con effetto dal 1° gennaio 2023 (cfr. doc. A; 1; V), ha

presentato una domanda di assegni per il periodo d’introduzione (API) della

durata di 12 mesi a seguito dell’assunzione del 1° aprile 2023 nella funzione

di Coordinatore d’officina-Meccanico diagnostico con AFP presso la ditta RI 1

(cfr. doc. 1).

1.2. Con

decisione su opposizione del 28 luglio 2023 l’Ufficio delle misure attive (in

seguito: UMA) ha confermato la decisione del 2 giugno 2023 (cfr. doc. 2) ed ha

respinto la richiesta, argomentando:

" (…) Il

signor __________ si è iscritto in disoccupazione il 5 dicembre 2022 con

disponibilità al collocamento a partire dal 1° gennaio 2023.

In base al mail inoltrato dal signor __________ della RI

1 al Servizio aziende della Sezione del lavoro in data 20.01.2023 ore 18.29, si

evince che l'intenzione di assumere il signor __________ ci fosse già nel mese

di dicembre 2022. Il primo contatto con il Servizio

aziende è avvenuto in quel mese.

Nel mail citato, il signor __________ indica che si è

incontrato un paio di volte con il signor __________ e che: "il signor __________

è molto formato e preparato (sin troppo) ma se come discusso ci fosse la

possibilità di ottenere degli aiuti sociali, da parte mia la scelta sarebbe

fatta

positivamente e l'inserimento sarebbe meno indolore

dal punto di vista economico".

6. Tenuto conto che:

-

la trattativa per l'assunzione è

avvenuta a ridosso della data di iscrizione in disoccupazione e rispettivamente

della data di disponibilità al collocamento del signor __________ (tra dicembre

2022 ed inizio gennaio 2023), formalizzata poi con la firma del contratto

avvenuta ad inizio marzo (l'8 marzo 2023);

-

la valutazione espressa dal signor

__________ sulle competenze del signor __________ (cfr. mail citato) conferma

ottime capacità ed esperienza professionale (...) molto formato e preparato

(...);

L'Ufficio misure attive ritiene che il signor __________

non soddisfi le condizioni legali per la concessione di un API. Non può essere

ritenuta una persona difficilmente collocabile ai sensi di questo sussidio. La

trattativa per l'assunzione è avvenuta di fatto a ridosso dell'iscrizione in

disoccupazione e la valutazione effettuata dal signor __________ sulle capacità

del signor __________ confermano l'inesistenza di particolari difficoltà.

Si ricorda inoltre che questi assegni non possono

essere utilizzati per favorire economicamente un'azienda.” (cfr. doc. A)

1.3. Contro

la decisione su opposizione la RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al

TCA.

La

sua patrocinatrice ritiene che, a torto, l’amministrazione ha respinto la

domanda vista l’esperienza lavorativa del dipendente, la sua formazione e il

ruolo che ricopre in azienda.

Essa

ritiene invece che l’assicurato sia difficilmente collocabile per le seguenti

ragioni:

" (…)

8. Si fa tuttavia presente il fatto

che il signor __________ abbia una formazione specifica di meccanico

diagnostico (come si evince dal CV e dagli attestati prodotti in sede di

opposizione) e come questo tipo di attività sia stato svolto - nel corso dei

suoi numerosi anni di carriera professionale - essenzialmente per conto della __________

e __________. Per contro, la spettabile RI 1 è un garage multimarche, che si

occupa di riparazioni per diverse case automobilistiche: le mansioni richieste

per quest'attività sono dunque oltremodo differenti, tanto da necessitare di

diversi periodi di introduzione.

Prove: c.s.

9. Proprio per queste motivazioni,

la nostra assistita ha allestito una cronologia specifica relativa alle

modalità di introduzione del signor __________ (in possesso di competenze e

requisiti diversi da quelli auspicati ab origine).

In particolare, per un primo periodo, ha previsto

un'introduzione dettagliatamente dedicata alla conoscenza dei macchinari

utilizzati, dei sistemi di diagnostica in uso, dei macchinari per la

manutenzione dei sistemi dell'aria condizionata, oltre che - fra gli altri - un

corso base __________ come persona responsabile della sicurezza sul posto di

lavoro.

Per un secondo periodo, invece, l’assicurata ha

previsto un'introduzione volta essenzialmente alla gestione del magazzino per i

ricambi, all'ordinazione degli stessi ed alla conoscenza dei sistemi

informatici in uso, oltre che alla gestione delle offerte e dei preventivi.

Inoltre, in questo periodo è stato pure previsto un ulteriore corso sulla

sicurezza sul posto di lavoro (__________), sulla manutenzione delle vetture

ibride elettriche, sull'utilizzazione dei gas di speciali refrigeranti e sul

sistema diagnostico __________.

Infine, per un terzo periodo, la nostra mandante ha

prefissato un'introduzione volta alla conoscenza del sistema di gestione della

clientela e della contabilità (__________), delle schede e delle cartelle di

lavoro, dei rapporti di riparazione post collaudi, oltre che un ulteriore corso

per la sicurezza su impianti ad alto voltaggio (__________).

Prove: c.s.

10. Ritenuto il Curriculum Vitae

del signor __________ che non prevede alcuna formazione nelle mansioni

succitate (di cui non ha mai avuto esperienza diretta, essendosi egli

essenzialmente dedicato all'attività di meccanico diagnostico per conto della __________

e della __________), e non avendo mai avuto l'opportunità di svolgere altro

nell'azienda per cui lavorava, la decisione su opposizione de qua risulta

infondata in fatto ed in diritto.

Prove: c.s.

11. In particolar modo, la Sezione

del lavoro ha considerato siffatta introduzione quale "ordinaria".

In realtà, come ampiamente ribadito, la formazione del

signor __________ è perlopiù diversa oltre che obsoleta, e necessita senz'altro

di corsi per gli aggiornamenti e per le nuove mansioni (come si evince dagli

allegati attestati relativi alla formazione risalenti ad oltre 10 anni fa).

Prove: c.s.

(…)

14. In primis, occorre rilevare come

vi sia stata tutta una serie di inottemperanze da parte dell'amministrazione

che hanno indotto in errore la nostra assistita. Il signor __________ è sempre

stato in contatto con la collocatrice __________ dell'URC di __________, in

quanto interessato a riconvertire il proprio personale cercando propriamente

sul territorio elvetico. Il 27.12.2022 proprio durante una fase di

aggiornamento dei dati e della ricerca di personale, la signora __________

segnalava così il Curriculum Vitae del signor __________, da cui è poi

scaturita l'e-mail del mese di gennaio 2023 citata proprio dall'Ufficio delle

misure attive. In quest'ultima, la nostra assistita ha fatto sì riferimento

alla formazione scolastica acquisita dal signor __________, seppur in tempi

remoti, ma ha anche chiaramente fatto riferimento agli aiuti sociali, visto che

lo stesso avrebbe dovuto riconvertirsi in un nuovo garage e con molte mansioni

per nulla note.

Prove: c.

s.; Doc. D: corrispondenza intercorsa con URC.

15. La signora __________ ha così

proposto uno stage dal 20.02.2023 al 03.03.2023, a seguito del quale è stato

chiesto dall'URC di assumere il signor __________ e di richiedere di seguito

gli assegni API. La nostra mandante ha dunque proceduto seguendo alla lettera

quanto indicato dall'amministrazione, illudendosi in virtù delle approvazioni

effettuate che tutto fosse corretto e che potesse accedere ai paventati aiuti.

In questo frangente è pertanto stato allestito il contratto di lavoro e poi

inviata la richiesta di provvedimenti LADI. Ciò però non risulta essere

propriamente conforme alla normativa ed alle direttive della SECO.

Prove: c.s.

16. Sulla base di quanto statuito, si

rimprovera alla Sezione del lavoro l'estrema superficialità con cui è stato

condotto l'apprezzamento, senza entrare nel merito delle argomentazioni

giuridiche addotte e soffermandosi per contro unicamente su un'e-mail del 20.01.2023

in cui veniva comunicata l'intenzione di assumere il signor __________.

Prove: c.s.

17. Si ribadisce infine il fatto che

gli attestati professionali conseguiti dal signor __________ fossero del tutto

obsoleti, posto che le qualifiche erano datate di oltre un decennio (cfr.

Marginale J7 Prassi LADI PML). In virtù di tutti gli altri requisiti richiesti

dalla normativa in essere, si evince chiaramente come la nostra assistita abbia

pienamente diritto alla ricezione degli assegni di integrazione professionale

API, posto che si rende fermamente necessario un periodo di introduzione per il

signor __________ secondo più tappe. (…)” (Doc. I pag. 3-5)

La

patrocinatrice della ditta chiede, dunque, a titolo principale che gli assegni

per il periodo d’introduzione vengano riconosciuti per 12 mesi,

subordinatamente nella misura di 6 mesi, con facoltà di richiedere il

prolungamento.

1.4. Dopo

avere chiesto ed ottenuto una proroga fino al 13 ottobre 2023 (cfr. doc. III,

IV), il 10 ottobre 2023 l’UMA ha inoltrato la propria risposta di causa nella

quale si è così espresso:

" (…)

3.

A proposito degli argomenti sollevati dal ricorrente,

che si contestano integralmente, si precisa quanto segue.

Come già esposto nella decisione su opposizione (Doc.

4) la trattativa per l'assunzione del signor __________ è avvenuta in

prossimità della data di iscrizione in disoccupazione (5 dicembre 2023: recte:

2022), rispettivamente dalla data di disponibilità al collocamento (1 gennaio

2023), come si evince dalla corrispondenza con il Servizio aziende del 20

gennaio 2023 (Doc. 6).

Il signor __________ ha dunque reperito in breve tempo

un'occupazione. Si ritiene dunque che non fossero adempiuti i presupposti per

la concessione degli Assegni per il periodo di introduzione, il cui scopo è

facilitare il reinserimento degli assicurati la cui reintegrazione nel mercato

del lavoro risulterebbe difficile senza tale provvedimento.

Benché l’assicurato abbia più di 50 anni si constata

che lo stesso non ha avuto difficoltà a reinserirsi immediatamente nel mercato

del lavoro.

Si ribadisce inoltre che, in base alla Prassi LADI PML

J2, gli Assegni per il periodo di introduzione non possono essere utilizzati

per favorire economicamente un'azienda: "Gli API non possono essere

utilizzati per favorire economicamente aziende o regioni (ad es. per creare

condizioni favorevoli all'insediamento di nuove aziende o per facilitare

l'acquisizione di aziende alleggerendo gli oneri salariali). Il criterio

determinante è l'interesse del lavoratore a ottenere un'occupazione

durevole."

Per quanto attiene all’argomento del ricorrente

riguardante la formazione del signor __________ ritenuta obsoleta, l'Ufficio

delle misure attive sottolinea come la stessa, in aggiunta all'esperienza

professionale, abbia consentito all'assicurato di reperire un'occupazione in

breve tempo. Ciò trova conferma nelle dichiarazioni del signor __________, che

mediante scritto mail del 20 gennaio 2023 ha definito il signor __________

molto preparato e formato (Doc. 6), così come già indicato nella decisione su

opposizione (Doc.4).

A conforto di quanto sopra, si rimanda alla

valutazione finale dello stage di orientamento svolto dall'assicurato presso la

RI 1 (Doc. 7) redatta e sottoscritta dal datore di lavoro il 3 marzo 2023, dal

quale non emerge nessuna difficoltà del signor __________, tant'è che è

considerato idoneo a svolgere l'attività (cfr. pto. 3 Esito).

4.

In merito alle inottemperanze da parte dell'amministrazione

citate dal rappresentante di cui al pt. 14 del ricorso, che si contestano

integralmente, l'Ufficio delle misure attive precisa quanto segue.

Il Servizio aziende (SAZ) non è infatti l'autorità

competente per erogare questo assegno ma è lo scrivente Ufficio delle misure

attive (UMA) l'autorità preposta a decidere in materia.

Inoltre, si precisa che lo svolgimento di uno stage di

orientamento non è considerato un presupposto per ottenere gli Assegni per il

periodo di introduzione.

Non si condivide inoltre l'argomento esposto nel pto.

16 del ricorso secondo cui la Sezione del lavoro avrebbe agito con

superficialità. A riguardo si precisa che la valutazione della domanda per

l'ottenimento degli API si è basata su tutte le informazioni a disposizione. In

particolare, non è stata considerata unicamente la mail del 20 gennaio 2023

(Doc. 6) come asserito nell'atto di ricorso, ma le dichiarazioni del datore di

lavoro in essa contenute, sono state contestualizzate in un quadro più ampio,

al fine di valutare tutti gli aspetti che possano rendere una persona

difficilmente collocabile ai sensi dell'art. 90 OADI. Nello specifico sono

state esaminate tutte le informazioni a disposizione (dati COLSTA, domanda per

l'ottenimento degli API, piano di introduzione presentato dal DL, CV

dell'assicurato con relativi attestati, esperienza professionale, rapporto

finale di stage di orientamento). (…)” (cfr. doc. V)

1.5. L’11

ottobre 2023 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI), che è stato

prorogato, su richiesta della RA 1 (cfr. consid. VII), fino al 10 novembre 2023

(cfr. doc. VIII).

1.6. Questo

Tribunale, inoltre, ha richiesto all’UMA della documentazione a complemento di

quella trasmessa con la risposta di causa, che è stata inviata il 24 ottobre

2023 (cfr. doc. IX e doc. 1-4).

Fatti

I

documenti in questione (cfr. doc. IX1-IX4) sono stati trasmessi per conoscenza

alla rappresentante dell’insorgente (cfr. doc. X).

1.7. L’8

novembre 2023 la patrocinatrice della società ricorrente ha inviato al TCA uno

scritto del seguente tenore:

" (…) Con la

presente, visti gli atti da ultimo prodotti da parte convenuta, vi informiamo

di non avere ulteriori mezzi di prova in nostro possesso. Tuttavia, dalla documentazione

stessa risulta evidente il fatto che il signor __________ non potesse espletare

la nuova mansione di coordinatore d'officina - meccanico diagnostico (come da

contratto lavorativo del 08.03.2023) senza un'adeguata introduzione.

Nello specifico, proprio nel preavviso URC - API del

30.05.2023 era stato fatto presente come il signor __________ avesse diverse

competenze da colmare, visto che negli anni lo stesso era stato operativo come

diagnostico e non come coordinatore d'officina e meccanico. Egli era infatti -

come ampiamente argomentato e dimostrato in sede ricorsuale - un diagnostico ed

un formatore in azienda che si occupava di coordinare gli apprendisti. Nello

specifico, l'URC ha fatto ben presente come nell'attuale attività vi sia una

grande differenza rispetto al lavoro precedente, posto che il signor __________

deve essere totalmente operativo ed indipendente in diversi campi, soprattutto

per rapporto alla manualità richiesta ad un meccanico. (…)” (doc. XI)

1.8. L’UMA,

il 15 novembre 2023, ha riconfermato quanto espresso nella risposta di causa e

ha precisato, da un lato, che “l’autorità competente per erogare l’Assegno

per il periodo di introduzione (API) è lo scrivente Ufficio delle misure attive

e non il Servizio aziende (SAZ)”. Dall’altro, che “la decisione emessa

si è basata su molteplici aspetti (dati COLSTA, domanda per l’ottenimento degli

API, piano di introduzione presentato dal DL, CV dell’assicurato con relativi

attestati, esperienza professionale, rapporto finale di stage di orientamento).

Il Preavviso URC – API è solo uno di questi aspetti e non è vincolante al fine

dell’emissione della decisone” (Doc. XIIII).

1.9. Il

doc. XIII è stato inviato alla parte ricorrete per conoscenza (doc. XIII).

1.10. Il 4 dicembre 2023 il TCA ha chiesto

all’UMA di produrre i documenti allegati all’opposizione del 3 luglio 2023

(cfr. doc. XV).

L’Ufficio competente ha trasmesso

senza indugio quanto richiesto (cfr. doc. XVI + 1).

1.11. I doc. XV e XVI + 1 sono stati

inviati per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XVII).

considerato in diritto

2.1. Fra

gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente

e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI

(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.

Si

tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi

di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di

esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.

64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,

semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni

per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli

assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del

promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

L’art.

59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro e prevede che:

"

1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di

persone minacciate dalla disoccupazione.

1bis I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di

formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i

provvedimenti speciali (Sezione 4).

1ter Le

persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere

unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

1quater Su

richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la

partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone

minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.

Considerandi

2.

I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al

collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole

reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche professionali

secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di

lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3.

Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto

secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento

in questione.

3bis Gli

assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al

capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione

fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della

prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di

disoccupazione.

4.

I

servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità

nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5.

I servizi competenti collaborano con gli organi

pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli

stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un

contesto migratorio."

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale

secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del

mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che

permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con

l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014

consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04

del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10

dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la

giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una

nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e

l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

2.2

In particolare, quale provvedimento

speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni per il

periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa

misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,

consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un

nuovo lavoro.

I

presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art.

65.

LADI:

"

Agli assicurati

difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in

un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per

il periodo d’introduzione se:

a. ...

b. il salario ridotto

corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e

c. l’assicurato, dopo

l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e

nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa

durevolmente ridotta."

Nel

tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale

ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60

capoverso 1 lettera b”.

Al

riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to

2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

"

(…)

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

La lettera a è contemplata nella clausola generale

prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere

menzionata.

(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001,

pag. 2013)

L'art.

90.

cpv. 1 OADI così definisce la nozione di "assicurato difficilmente

collocabile":

"

1Un assicurato è considerato difficilmente collocabile

se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà

particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente,

psichicamente o mentalmente;

c. ha requisiti professionali

insufficienti;

d. ha già riscosso 150 indennità

giornaliere;

e. dispone di scarsa esperienza

professionale in un periodo di elevata

disoccupazione secondo

l’articolo 6 capoverso 1ter”

L’art.

90.

cpv. 3 OADI precisa che il servizio cantonale esamina presso il datore di

lavoro se sono adempiuti i presupposti della concessione dell’assegno per il

periodo di introduzione. Può esigere che le condizioni di cui all’articolo 65

lettere b e c della LADI siano convenute per scritto.

La

legge pone, dunque, una serie di condizioni affinché possano essere concessi

gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,

pag. 467 e seg.).

Innanzitutto deve trattarsi di

assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).

Al riguardo B. Rubin

(in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”; Ed. Schulthess 2014, pag.

483) sottolinea che “une personne qui aurait accepté un nouvel emploi pour

remplacer immédiatement un emploi perdu n’y aurait pas droit, faute de remplir

la condition du chômage".

Deve poi trattarsi di

persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che

ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre

tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la

legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve

corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo

periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,

devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,

conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

L’art. 66 cpv. 1 LADI prevede

che gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo

e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di

introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %

del salario normale.

Secondo

l'art. 66 cpv. 2 LADI durante il termine quadro gli assegni sono pagati per sei

mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.

L’art.

66.

cpv. 2bis precisa, tuttavia, che gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno

diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi.

Nel

recentissimo Messaggio, adottato dal Consiglio federale il 29 novembre 2023 (cfr.

concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione

(Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione), il Consiglio federale

propone di modificare l’art. 66 cpv. 2bis LADI nel senso che “gli

assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo

d’introduzione al massimo per una durata di 12 mesi”.

Al

riguardo il Consiglio federale si è così espresso:

" La

formulazione attuale del capoverso 2bis recita che gli assicurati

che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo

d’introduzione per una durata di dodici mesi. Questa formulazione suggerisce

quindi che non è possibile concedere a tali assicurati assegni per il periodo

d’introduzione per una durata inferiore. La durata di concessione degli assegni

per il periodo d’introduzione deve tuttavia essere determinata in base alla

necessità di introduzione. A seconda della situazione, può essere sufficiente

un periodo d’introduzione più breve, che non deve quindi necessariamente corrispondere

a una durata di dodici mesi. La formulazione del capoverso 2bis deve

essere completata con l’aggiunta di «al massimo», così da chiarire che la

durata degli assegni per il periodo d’introduzione deve essere adattata alla

necessità di introduzione.” (cfr. Messaggio citato, pag. 20-21)

L’art.

66.

cpv. 3 LADI prevede che gli assegni per il

periodo d’introduzione sono ridotti di un terzo dell’importo iniziale dopo ogni

terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni due mesi.

Per gli assicurati che hanno più di 50 anni, gli assegni per il periodo

d’introduzione sono ridotti di un terzo a partire dal mese successivo alla

prima metà della durata prevista.

Infine,

secondo l’art. 66 cpv. 4 LADI, gli assegni per il periodo d’introduzione sono

pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione

pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle

assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.

L’art.

90.

cpv. 1 bis OADI enuncia che gli assegni per il periodo di introduzione

possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla

situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo

dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.

Su

queste disposizioni, cfr. Th. Nussbaumer,

“Arbeitslosenversicherung”, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2016,

no. 743 pag. 2489; B. Rubin, op.

cit., pag. 482; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804.

2.3

La Prassi LADI PML stabilisce in

particolare che:

(…)

OBIETTIVI DEGLI API

J1 L'assicurazione può versare sussidi per l’introduzione di

assicurati in un’azienda. Gli API mirano a indurre i datori di lavoro a

occupare lavoratori che:

• necessitano di un’introduzione

speciale;

• non sono (ancora) in

grado di fornire una prestazione lavorativa completa;

• non verrebbero assunti o

tenuti senza questo provvedimento.

Gli API possono essere accordati non solo per un

impiego a tempo pieno ma anche per un impiego durevole a tempo parziale se

l’obiettivo è la reintegrazione.

J2 Gli API non possono essere utilizzati per favorire

economicamente aziende o regioni (ad es. per creare condizioni favorevoli

all’insediamento di nuove aziende o per facilitare l’acquisizione di aziende

alleggerendo gli oneri salariali). ll criterio determinante è l’interesse del

lavoratore a ottenere un’occupazione durevole.

J3 Gli API sono una misura concepita espressamente per i casi

particolari. Essa mira a facilitare l’integrazione duratura dell’assicurato e,

al tempo stesso, a prevenire il dumping salariale che incombe sulle persone la

cui integrazione o reintegrazione nel mercato del lavoro risulterebbe difficile

senza tale provvedimento.

DESTINATARI

J4 Hanno diritto agli API, durante il termine quadro per la

riscossione della prestazione, le seguenti persone.

• Gli assicurati

disoccupati che possono comprovare un periodo di contribuzione di almeno dodici

mesi (art. 13 cpv. 1 LADI) entro il termine quadro per il periodo di

contribuzione (art. 9 cpv. 3 LADI) o sono esonerati dall’adempimento del

periodo di contribuzione (art. 14 LADI).

• Gli assicurati che hanno

esaurito il diritto all’indennità ma il cui termine quadro è ancora aperto

possono beneficiare di questa prestazione fino alla fine del loro termine

quadro.

• Le persone minacciate

dalla disoccupazione (parte M).

• Gli assicurati

difficilmente collocabili. Un assicurato è considerato difficilmente

collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha

difficoltà particolarmente gravi nel trovarsi un impiego poiché:

in età avanzata

art. 90 cpv. 1 lett. a OADI

J5 Si è rinunciato di proposito a fissare un’età massima:

determinante in tutti i casi è la situazione individuale dell’assicurato.

oppure

impedito fisicamente, psichicamente o

mentalmente

art. 90 cpv. 1 lett. b OADI

J6 È considerato impedimento fisico o mentale un danno alla salute

che pregiudica l’esercizio di una nuova attività.

oppure

requisiti professionali insufficienti

art. 90 cpv. 1 lett. c OADI

J7 Sono considerati requisiti professionali insufficienti, fra

l’altro, le qualifiche obsolete (ad es. in seguito a mutamenti tecnologici), la

mancanza di un titolo di formazione professionale, il fatto di aver svolto per

molto tempo un’attività senza relazione con la professione appresa.

oppure

J8

ha

già riscosso 150 indennità giornaliere

art. 90 cpv. 1 lett. d OADI

oppure

dispone di scarsa esperienza professionale in un

periodo di elevata disoccupazione secondo l’art. 6 cpv. 1ter OADI

art. 90 cpv. 1 lett. e OADI

J9 L’assicurato dispone di scarsa esperienza professionale quando

non ha alcuna o praticamente nessuna esperienza nella professione appresa o in

una professione affine (esperienza professionale inferiore a 6 mesi). La

disoccupazione è elevata, quando il tasso di disoccupazione medio degli ultimi

sei mesi in Svizzera supera il tasso stabilito all'art. 6 cpv. 1ter

OADI. Non appena il tasso di disoccupazione oltrepassa o scende al di sotto del

valore di riferimento, l’Ufficio competente ne informa gli organi di

esecuzione.

API PER GLI ASSICURATI CHE HANNO PIÙ DI

50.

ANNI

J10 Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno in linea di

principio diritto agli API per una durata di 12 mesi. Gli API devono essere

accordati per una durata inferiore a 12 mesi se:

• il termine quadro in

corso per la riscossione della prestazione è inferiore a 12 mesi;

• il periodo d’introduzione

non giustifica il versamento di API per 12 mesi; oppure

• sono stati richiesti API per meno di 12

mesi.

J11 In caso di dubbio, inizialmente si possono accordare gli API per 6

mesi, rendendo attento l’assicurato che, se necessario, può richiedere un

prolungamento. Se l’assicurato chiede un prolungamento degli API già accordati,

il servizio competente prende una decisione dopo aver verificato se sono

soddisfatte le condizioni per il prolungamento.

(…).

API E TEST D’IDONEITÀ PROFESSIONALE

J23 In linea di principio è possibile combinare test d’idoneità

professionale (art. 25 cpv. 1 lett. c OADI) e API presso lo stesso datore di

lavoro. In questo caso la durata del periodo di introduzione è ridotta del

tempo accordato per il test d’idoneità.

CASI IN CUI LA CONCESSIONE DI API VA

RIFIUTATA

J24 Il conseguimento di un GI durante il periodo di riscossione degli

API non è incoraggiato. La combinazione di questi due strumenti può tuttavia

essere presa in considerazione in particolare per gli assicurati di età

superiore ai 50 anni nel caso in cui il guadagno intermedio rappresenti

un’opportunità reale di rientrare in contatto con il mercato del lavoro.

Il contratto di lavoro deve

essere a tempo indeterminato e l’orario di lavoro deve rappresentare in

generale almeno il 50 % di un orario completo.

Prima di autorizzare la

combinazione di questi due strumenti, l'URC deve discuterne con l'assicurato e

contattare la CAD.

J25 L’introduzione usuale in un’azienda (introduzione a un nuovo posto

di lavoro) e le riconversioni in seguito alle consuete innovazioni in un

settore (modernizzazione, razionalizzazione, introduzione di nuove tecnologie)

non costituiscono in genere un motivo sufficiente per giustificare la

concessione di API.

J26 Nel caso della conclusione di un contratto di lavoro con un datore

di lavoro che non è in grado di garantire una vera e propria introduzione (ad

es. servizio esterno non controllato o salario legato esclusivamente alle

prestazioni) i presupposti per la concessione di API non sono adempiuti e la

domanda non può essere autorizzata. (…)”

2.4

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del

6.

ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.;

STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30

dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.;

STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del

15.

giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V

50.

consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF

8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF

147.

V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2;

DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF

142.

V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF

138.

V 50 consid. 4.1; DTF 133 V

587.

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83.

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.5

In una sentenza C 332/99 del 17

aprile 2000, l’Alta Corte ha, tra l’altro, ricordato che:

"

(…) Va inoltre rilevato

che gli assegni per il periodo d'introduzione devono essere vincolati a

condizioni severe e rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari,

nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543;

Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).

Tali prestazioni possono essere concesse solo

se la collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente

ostacolata e in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del

lavoro. Questa doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle

assicurazioni sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con

l'assicurazione disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di

assumere, in modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle

specialità aziendali del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio

siffatto onere nei processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF

112.

V 252 consid. 3b). (…)."

La

nostra Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli

assegni per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:

"

(…) La G.________ SA ha in sostanza incentrato il suo

diritto alle prestazioni assicurative sul fatto che con l'assunzione di

S.________

la società avrebbe sofferto di una temporanea mancanza

di liquidità riconducibile alla perdita di tempo

dovuta all'introduzione di quest'ultimo.

Tutta la documentazione agli atti testimonia

per contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di

prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche

professionali del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari

della ditta. Va in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un

mese dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite

presunte carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo

dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I.

S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.

Orbene, se è vero che gli assegni per il

periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine

quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario

un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro

(Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594

in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di questo

ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso con

l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del

datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo

voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la Z. SA l'ha

considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato, responsabile

inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che la riduzione

dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese di giugno

1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa strategica

finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è

per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che

tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a

concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in

difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei

sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e

sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.

c) Ne consegue che non sono dati i presupposti

per la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)."

(cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)

In

una sentenza C 371/99 del 22 settembre 2000 l’Alta Corte ha confermato il

diniego di assegni per il periodo di introduzione di un assicurato, nato nel

1967, che nel 1987 aveva concluso un apprendistato quale venditore di articoli

sportivi, dal 1987 al 1998 era stato giocatore di hockey professionista e nel

dicembre 1998 era stato assunto da una SA come assistente tecnico direttamente

subordinato a coloro che si occupavano della gestione della società.

La

nostra Massima Istanza ha innanzitutto sottolineato che è possibile che il

mancato esercizio della professione appresa durante undici anni possa

costituire una cattiva premessa per il reinserimento.

L’Alta

Corte ha tuttavia lasciato aperta la questione in considerazione del fatto che

l’assicurato è stato chiamato a svolgere presso quell’azienda compiti del tutto

diversi nella funzione di assistente tecnico direttamente sottoposto al gerente

e cioè in una professione, per lui nuova, che necessitava di una formazione.

D’altra

parte dal piano di formazione emerge che si tratta di compiti che avrebbero

dovuto essere spiegati ad ogni nuova persona assunta (ad esempio

l’organizzazione dell’azienda e la teoria e la prassi della creazione di

prodotti) e quindi si tratta di un usuale introduzione nell’azienda. Inoltre

non fanno più parte dell’introduzione altri compiti che gli sarebbero spettati,

in quanto assunto proprio per svolgerli.

Infine

sin dalla sua assunzione l’assicurato percepiva un salario di fr. 6'000.--

lordi mensili più alto rispetto a quello medio nella sua professione e non un

salario ridotto.

Il

TFA ha in particolare stabilito che:

"

(…)

b) Die Einarbeitungszuschüsse müssen an

strenge Voraussetzungen gebunden und begrenzt werden, damit sie weder

Lohndrückerei noch Subventionierung von Arbeitgebern zur Folge haben (nicht

veröffentlichtes Urteil L. vom 3. Dezember 1996, C 288/95; Botschaft des

Bundesrates zu einem neuen Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 [BBl 1980

III 614]; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 20 zu Art.

65.

bis 67). Sie können nur gewährt werden, wenn die Vermittelbarkeit einer

versicherten Person stark erschwert ist und eine arbeitsmarktliche Indikation

vorliegt. Diese beiden Voraussetzungen sollen verhindern, dass Leistungen zu

Zwecken in Anspruch genommen werden, die nicht mit der Arbeitslosenversicherung

in Zusammenhang stehen. Es ist nicht Sache der Arbeitslosenversicherung,

generell die durch die Einarbeitung eines Arbeitnehmers entstandenen Kosten zu

übernehmen, welche normalerweise jedem Arbeitgeber erwachsen (BGE 112 V 252

Erw. 3b; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaption de

l'assurance-chômage, Thèse Genève 1991, S. 468 Rz 781 ff.).

2.

Streitig und zu prüfen ist, ob der

Beschwerdeführer Anspruch auf Einarbeitungszuschüsse hat, weil seine

Vermittlung auf Grund schlechter beruflicher Voraussetzungen erschwert ist

(Art. 65 AVIG in Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 lit. c AVIV). Demgegenüber steht

nach der Aktenlage fest und ist im Übrigen unbestritten, dass der Versicherte

keine der in Art. 90 Abs. 1 lit. a, b und d AVIV geregelten (alternativen)

Vorgaben erfüllt.

3.

Da der Beschwerdeführer seinen Beruf als

Sportartikelverkäufer während über elf Jahren nicht ausgeübt hat, liegt es -

trotz dem im Juni 1998 besuchten PC-Einsteigerkurs und der vom 24. August bis

16.

Oktober 1998 absolvierten Verkaufsförderungsschule H.________ AG - durchaus

im Bereich des Möglichen, dass er bei einem Wiedereinstieg in die erlernte

Tätigkeit schlechte berufliche Voraussetzungen hat, die seine Vermittlung

erschweren. Dies muss allerdings entgegen den Vorbringen in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht abschliessend beurteilt werden, wie sich

aus den nachstehenden Ausführungen ergibt.

a) Dem Stellenbeschrieb und Ausbildungsplan

der A.________ AG vom 18. Dezember 1998 ist zu entnehmen, dass der

Beschwerdeführer in seiner Funktion als technischer Assistent direkt dem

Geschäftsführer unterstellt wurde und vom 1. Februar bis 31. Juli 1999 eine

Ausbildung zu absolvieren hatte. Dabei wurde ihm Einblick in die Organisation

der Firma, in Warenkunde, Preisgestaltungs- und Organisationsvorbereitungen und

in die Aussendiensttätigkeit gewährt. Er sollte zudem während der

Einarbeitungszeit unter anderem die Kundenbetreuung erlernen, eine einwandfreie

Koordination von Fabrikation und Verkauf erarbeiten und - in Zusammenarbeit mit

der Geschäftsführung - eine Marketingstrategie festsetzen sowie den

Aussendienst definitiv organisieren, ein marktkonformes Rapport- und

Bestellwesen ausarbeiten, bei der Planung und Realisation des neuen

Fabrikgebäudes mithelfen und eine "Leader- und Vorgesetztenposition"

erreichen. In Anbetracht dieser von der Arbeitgeberin geplanten

betriebsinternen Schulung des Versicherten zum Kadermitarbeiter in einer

Produktionsgesellschaft kann vorliegend von einer Rückkehr in den erlernten

Beruf nicht die Rede sein. Vielmehr nimmt der Versicherte als direkt der

Geschäftsführung unterstellter technischer Assistent eine Funktion ein, für

welche eine Verkäuferlehre allenfalls nützlich, nicht aber Voraussetzung ist.

Für seine neue Tätigkeit spielt es insbesondere keine Rolle, ob er in den

letzten elf Jahren als Verkäufer gearbeitet hat oder Eishockey-Profispieler

war, weil sich seine Ausgangslage für den Stellenantritt in den beiden Fällen

nicht voneinander unterscheidet. Die Einarbeitung wurde nicht zufolge

allfälliger schlechter beruflicher Voraussetzungen notwendig, sondern allein

wegen der Entscheidung des Versicherten, eine (für ihn) neue Beschäftigung

ausüben zu wollen.

b) Abgesehen davon sind im Ausbildungsplan

vom 18. Dezember 1998 zu einem grossen Teil Einführungen vorgesehen, die die

Arbeitgeberin jeder anderen neu angestellten Person in der für den

Beschwerdeführer vorgesehenen Funktion ebenfalls hätte gewähren müssen, wie

beispielsweise der Einblick in die Organisation des Betriebes und in Theorie

und Praxis der Produkteherstellung. Insofern handelt es sich um generelle

Einarbeitungskosten, die normalerweise jedem Arbeitgeber erwachsen (vgl. Erw.

1b hievor). Nicht mehr zur Einarbeitung gehört anderseits - entgegen dem

Ausbildungsplan der A.________ AG - unter anderem die Neuorganisation des

Aussendienstes, der Aufbau einer EDV-Organisation und die Planung und

Realisation eines neuen Fabrikgebäudes. Diese Aufgaben betreffen gemäss

Stellenbeschrieb bereits den angestrebten Wirkungskreis des Versicherten als

Kadermitarbeiter im Betrieb.

c) Schliesslich ist zu berücksichtigen,

dass der Beschwerdeführer mit der A.________ AG ein Monatsgehalt von Fr. 6000.

- verabredete (Anstellungsvertrag vom 18. Dezember 1998). Zufolge der

Bestätigung der Arbeitgeberin betreffend Einarbeitung vom 18. Dezember 1998 war

damit der Bruttolohn während der Einarbeitung gemeint, während die Frage nach dem

vorgesehenen AHV-Bruttolohn nach der Einarbeitung mit "steigend"

beantwortet wurde, ohne einen Geldbetrag zu nennen. Nach Tabelle A 1 der vom

Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung

1996.

[LSE] betrug der monatliche Bruttolohn im privaten Sektor für mit Berufs-

und Fachkenntnisse voraussetzenden Tätigkeiten (Anforderungsniveau 3) befasste

Männer im privaten Dienstleistungssektor Fr. 4949. - (einschliesslich 13.

Monatslohn).

Für die Verrichtung höchst anspruchsvoller

und schwierigster Aufgaben (Anforderungsniveau 1) oder selbstständiger und

qualifizierter Arbeiten (Anforderungsniveau 2) wurde durchschnittlich ein

Monatsgehalt von Fr. 7356. - (einschliesslich 13. Monatslohn) bezahlt. Bei

einer betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,9 Stunden (Die

Volkswirtschaft 2000, Heft 7, Anhang S. 27, Tabelle B 9.2) und in

Berücksichtigung der Nominallohnentwicklung 1997 von 0,5 % und 1998 von 0,7 %

(Die Volkswirtschaft 2000, Heft 7, Anhang S. 28, Tabelle B 10.2) resultiert ein

Jahresgehalt von Fr. 62'958. - (Anforderungsniveau 3) bzw. Fr. 93'578. -

(Anforderungsniveau 1 und 2). Wird der Jahresanfangslohn des Versicherten von

Fr. 72'000. - (ohne Berücksichtigung eines 13. Monatslohnes) in Anbetracht

seiner Ausbildung als Sportartikelverkäufer dem durchschnittlichen Jahreslohn

des Anforderungsniveaus 3 (Fr. 62'958. -) gegenübergestellt, lässt sich

feststellen, dass er ein überdurchschnittlich hohes Einkommen erzielt. Es ist

daher unwahrscheinlich, dass eine andere Person in der für den Beschwerdeführer

vorgesehenen Funktion in der Firma A.________ AG mehr verdienen würde. Solches

wird denn auch nicht geltend gemacht. Selbst im Vergleich mit dem für die

Verrichtung von Arbeiten des Anforderungsniveaus 1 oder 2 erzielten Jahreslohn

(Fr. 93'578. -) fällt das Gehalt des Versicherten - mit Blick darauf, dass

Anfangslöhne üblicherweise niedriger sind und nach einer gewissen Zeit im

Betrieb regelmässig steigen (vgl. die entsprechende Bestätigung der A.________

AG betreffend Einarbeitung vom 18. Dezember 1998) - nicht aus dem Rahmen. Auf

Grund der gesamten Aktenlage kann daher das dem Beschwerdeführer von der

A.________ AG gewährte Anfangsgehalt nicht als verminderter Lohn im Sinne von

Art. 65 lit. b AVIG qualifiziert werden.“

In una

sentenza 38.2011.96 del 20 marzo 2012, che aveva fatto seguito ad una sentenza

38.2011.14

del 16 agosto 2011 con la quale il TCA aveva rinviato l’incarto

all’UMA per nuovi accertamenti, questo Tribunale ha negato il diritto agli

assegni per il periodo d’introduzione ad un assicurato assunto quale promotore

finanziario del progetto concernente il Centro X, e si è così espresso:

" (…) Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può che approvare

l’operato dall’amministrazione.

Infatti dalle dichiarazioni di __________ si evince

che l’assicurato è stato chiamato a svolgere un abituale periodo di inserimento

in un nuovo ambiente lavorativo. In tale contesto va sottolineato che

l'attività del ricorrente era caratterizzata dal fatto che egli è stato

incaricato di allestire un progetto di Centro polisportivo e di conseguenza non

è entrato in un’azienda già funzionante, per cui l’esame del criterio della

necessità di un periodo di inserimento a spese dell’assicurazione contro la

disoccupazione deve tenere conto anche di questo aspetto.

Vista la particolarità di questa situazione, nel caso

concreto, si tratta di stabilire se l’assicurato possedeva oppure no gli

strumenti per immediatamente assimilare tutte le procedure che gli venivano

spiegate durante le ore di lavoro e di formazione, in contatto con altre aziende.

A questo quesito il TCA deve rispondere positivamente

in considerazione della formazione e dalla lunga esperienza lavorativa di

__________ nel settore bancario ("aperture/chiusure relazioni,

preparazione/follow-up incontri con clienti, analisi finanziaria, risk

investment, asset allocation, elaborazione rapporti e statistiche, inserimento

ordini di borsa", cfr. doc. A04). Non si spiegherebbe altrimenti del resto

l’assunzione con un salario mensile estremamente alto (cfr. la STFA C 371/99

del 22 settembre 2000, riprodotta al consid. 2.4) di fr. 10'500 lordi (cfr.

doc. A03), peraltro superiore al guadagno assicurato (cfr. Doc. A21, pag. 3),

e, oltretutto, come unico dipendente.

In simili condizioni la decisione su opposizione del 16

novembre 2011 deve essere confermata, senza dovere esaminare se l’assicurato

era o no realmente difficilmente collocabile (cfr. Doc. C10).”

Anche in un’altra sentenza 38.2014.6

del 14 luglio 2014 questo Tribunale ha confermato il rifiuto dell’UMA di versare

le indennità per il periodo d’introduzione ad una Società che aveva assunto un

assicurato nella funzione di gerente-cuoco con un salario lordo mensile di fr.

5'200.--, rilevando:

" (…) Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto

che per ammissione dello stesso datore di lavoro, l'assicurato è stato in grado

di preparare autonomamente i pranzi.

Egli era dunque in grado di svolgere l'attività di

cuoco, ciò che non sorprende tenuto conto dell'esperienza professionale di cui

dispone.

Inoltre e soprattutto egli non poteva ricevere una

formazione del 60-70% durante la giornata, in quanto il responsabile della

formazione era occupato altrove.

In altri termini l'assicurato nello svolgimento della

sua attività come cuoco non è stato costantemente seguito dal responsabile

della formazione.

Che il Ristorante, aperto da pochi mesi, avesse quale

obiettivi di proporre pietanze di elevato livello di qualità (cfr. doc. 9) è

del tutto legittimo.

Non spetta tuttavia all'assicurazione contro la

disoccupazione sostenere le aziende che affidano tale compito particolare a

persone, che come il ricorrente, non hanno un'adeguata esperienza e si limitano

a fare "supervisionare" l'attività da persone esterne, negli orari in

cui queste ultime non esercitano la loro abituale occupazione.

Infine va sottolineato che gli assegni per il periodo

d'introduzione sono stati chiesti dal 1° settembre al 30 novembre 2013 (cfr.

doc. IX/1). D'altra parte l'assicurato si è iscritto al Corso di preparazione

agli esami finali di tirocinio nella professione di Cuoco in base all'art. 33

LFPr le cui lezioni teoriche e pratiche hanno avuto inizio nel gennaio 2014

(cfr. doc. IX/3) e che gli permetteranno di conseguire l’attestato nel 2015

(cfr. consid. 1.2).

È pertanto evidente che alla conclusione

dell'introduzione, nel novembre 2013, l'assicurato non poteva contare su un

impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, come richiesto

dall'art. 65 lett. c LADI. (…)”

Il TCA è giunto alla stessa

conclusione in una sentenza 38.2014.59 del 17 dicembre 2014, trattandosi di un

assicurato assunto presso una ditta attiva nel settore della programmazione

informatica in qualità di Schedulatore ZENA su piattaforma AIX in

ambiente Avaloq MESI, con un salario di fr. 8'000.-- lordi mensili ed ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Nella

presente fattispecie X.____, assunto dalla B.____, lavora presso il cliente C.____

assieme al resto del Team (cfr. consid. 1.2).

Sulla domanda della ricorrente l'URC di ________ ha

formulato un preavviso negativo con la seguente motivazione:

“(…)

L'assicurato vanta un'esperienza professionale in

ambito informatico più che trentennale; nell'ultima esperienza lavorativa ha

ricoperto il ruolo di vice team leader informatico presso un importante

istituto bancario; il datore di lavoro che ha assunto l'assicurato è una

società che dispone della licenza cantonale per la fornitura di personale a

prestito; il contratto di lavoro stipulato tra l'assicurato e il datore di

lavoro è un contratto di lavoro a prestito (come indicato sul contratto

stesso), dove viene specificato che "lo scopo del presente contratto è la

fornitura di un lavoratore a prestito a un'impresa terza (impresa acquisitrice)

al fine di svolgervi i seguenti lavori: servizi di consulenza IT"; risulta

difficile comprendere come una azienda acquisitrice paghi alla ________ il

servizio di fornitura del personale IT richiesto, per poi doverlo formare sul

proprio luogo di lavoro." (Doc. 2)

Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene

che vista la lunga e qualificata esperienza professionale dell'assicurato nel

settore informatico, la tipologia del contratto di lavoro (contratto di lavoro

a prestito ad una ditta acquisitrice) e l'importo elevato del salario impongono

di concludere che si è trattato di un normale periodo di introduzione in una nuova

azienda per il quale, secondo la giurisprudenza federale non è dato il diritto

agli assegni (cfr. STCA 38.2011.96 del 20 marzo 2012 e STCA 38.2014.6 del 14

luglio 2014).

La decisione su opposizione del 16 settembre 2014 deve

dunque essere confermata.”

2.6

Nella presente fattispecie risulta

dagli atti dell’incarto che __________, nato nel 1970, ha acquisito la

formazione specifica di meccanico diagnostico d’automobile con attestato

professionale federale nel settembre 2001 (cfr. doc. B allegato a doc. XVI).

Egli si è iscritto in disoccupazione

presso l’URC di __________ il 5 dicembre 2022 con disponibilità al collocamento

a partire dal 1° gennaio 2023 (cfr. doc. A; 1; V; consid. 1.1.)

Il 27 dicembre 2022 __________,

consulente servizio aziende URC, ha inviato a __________, socio e gerente con

diritto di firma individuale della RI 1 (cfr. estratto RC reperibile al sito

online www.zefix.ch), che era alla

ricerca di un meccatronico, un messaggio di posta elettronica del seguente

tenore:

" Ad oggi non ho ricevuto profili idonei alla sua ricerca in oggetto.

Mi segnalano il Sig. __________ che allego

solo per sua valutazione.

Inoltre tenevo ad informarla che il posto

vacante è ormai scaduto e non risulta essere più pubblicato sulle nostre

pagine.

In attesa di suo aggiornamenti, colgo

l’occasione per augurarle un Sereno 2023.” (Doc. D1)

Il 20 gennaio 2023 __________ ha trasmesso

a __________ un messaggio di posta elettronica nel quale si è così espresso:

"

(…) Le scrivo in merito alla nostra discussione tenuta prima di Natale

per confermarle la mia intenzione di valutare l'assunzione del Signor __________

di __________.

Con il Signor __________ ci siamo incontrati un paio

di volte ed abbiamo discusso la possibilità d'inserimento nella mia azienda

come Meccanico Diagnostico e Capo Officina __________ si è reso disponibile e

interessato. Chiaramente e sinceramente iI Signor __________ è molto formato e

preparato (sin troppo) ma se come discusso ci fosse la possibilità di ottenere

degli aiuti sociali, da parte mia la scelta sarebbe fatta positivamente e

l'inserimento sarebbe meno indolore dal punto di vista economico.

La prego pertanto di contattarmi per dar seguito alla

valutazione di assunzione e degli incentivi a disposizione.” (Doc. D2)

Il 13 febbraio 2023 è stato assegnato

a __________, di professione “Meccanico diagnostico d’automobile”, uno stage

d’orientamento presso la RI 1 (cfr. doc. D3).

Il giorno stesso __________ ha

segnalato a __________ che “__________ è un meccanico di livello superiore –

diagnostico meccatronico – Pf. cambiate la dicitura della funzione” (doc. doc.

D3).

La consulente servizio aziende URC ha

risposto:

" Grazie per

la segnalazione Sig. __________.

Potrà cambiare il ruolo direttamente a mano sul formulario una

volta che li compila.” (Doc. D3)

L’assicurato ha effettuato uno stage

d’orientamento presso quell’azienda dal 20 febbraio al 3 marzo 2023.

Dal relativo Rapporto finale del 3

marzo 2023 emerge che il comportamento di __________ e la sua cooperazione sono

stati ottimi, che è idoneo a svolgere l’attività e che gli è stata offerta

un’opportunità d’impiego (cfr. doc. D8).

Il 3 aprile 2023 la ditta ha inoltrato

una domanda per l’ottenimento di assegni per il periodo d’introduzione quale

meccatronico d’automobili per l’arco di tempo dal 3 aprile 2023 al 31 marzo

2024.

La percentuale lavorativa è del 100%, il salario lordo durante

l’introduzione ammonta a fr. 6'000.-- e il responsabile è __________.

L’assicurato non ha mai lavorato in quell’azienda (cfr. doc. 1).

Nel formulario vengono richieste al

punto 4 le seguenti informazioni relative all’introduzione in azienda:

" (…)

4.1) Di che cosa si occupa l'azienda e quanti

dipendenti conta?

(Indicare dettagliatamente ogni attività svolta in

azienda e il numero di dipendenti che vi lavorano.)

Vedi formulario allegato per i punto 4®4/1-4/8.

4.2) Quali sono nel dettaglio le

competenze e le mansioni richieste al neo dipendente? (Allegare eventuale

mansionario.)

4.3) Quali competenze possiede il neo

dipendente e quali mancano al fine di fornire una prestazione lavorativa

completa?

(Specificare cosa è già in grado di svolgere e In

quali ambiti deve essere seguito e formato.)

4.4) II neo dipendente lavora o ha già

lavorato presso la vostra azienda?

¨Sì x No

Se sì, specificare:

inizio lavoro / periodo lavorativo

precedente: il___ /dal___-al___

percentuale lavorativa ______ attività

svolta: _______________

per quale percentuale lavorativa il neo dipendente eoe

stato formato/seguito: ______________________________________

4.5) Al momento della nuova assunzione,

per quale percentuale lavorativa il neo dipendente dovrà essere

formato/seguito?

4.6) Specificare, per ogni formatore

che si occuperà dell'istruzione del neo dipendente, quanto segue:

Cognome, Nome / Ambito sul

quale formerà il neo dipendente / Frequenza e periodo della formazione /

Competenze, esperienze, formazioni possedute

4.7) Sono previsti corsi di formazione

per l'inserimento/introduzione in azienda del neo dipendente?

¨ Sì ¨ No

Se si, allegare scheda del corso / dei corsi e

specificare tipologia e durata:

4.8) Osservazioni: (Doc. IX/1 pag. 2)

Il datore di lavoro ha così risposto

tramite un formulario allegato:

" PUNTI 4

4.1

OFFICINA MECCANICA-RIPARAZIONI

AUTOVETTURE-PREPARAZIONE Al COLLAUDI E POST RIPARAZIONI

4.2

GESTIONE DI UNA OFFICINA COME COORDINATORE D'OFFICINA

ORGANIZZAZIONE TEMPI DI LAVORO DEL REPARTO OFFICINA

DIAGNOSTICA - RIPARAZIONI AUTO - TEST IN STRADA

VETTURE -

ORDINAZIONI DEI MATERIALI - GESTIONE DEL MAGAZZINO

-STOCCAGGIO PNEUMATICI

PREPARAZIONE DI PREVENTIVI RIPARAZIONI - CONTROLLI

POST COLLAUDO - CONTROLLO LAVORI TEAM

CONTROLLO CARTELLE LAVORO GIORNALIERE

RICEZIONE CLIENTI E CONSEGNA DELLE VETTURE TERMINATE

4.3

IL COLLABORATORE __________ HA TUTTE LE CONOSCENZE

TECNICHE PER POTER ESEGUIRE E COORDINARE UN PICCOLO TEAM IN OFFICINA

NON HA MAI COORDINATO DA SOLO UNA OFFICINA MA HA VISTO

TUTTE LE TEMATICHE QUALE VICE IN ALTRE SITUAZIONI IN PASSATO

NECESSITA FORMAZIONI PER l SISTEMI INFORMATICI E

TECNICI PERSONALI DELLA NOSTRA AZIENDA COME ANCHE LA DIVERSIFICAZIONE DEI MODI

DI LAVORO LEGATI AD UNA PICCOLA OFFICINA MULTIMARCA CHE OPERA A 360 GRADI SU

TANTE E DIVERSE MARCHE D'AUTOMOBILI

4.4

NO

4.5

DAL 50% AL 100%

4.6

__________ - TITOLARE FORMATO COME CAPO AZIENDA –

__________ PER QUANTO RIGUARDA LA PARTE GESTIONALE E

INFORMATICA IN GARAGE

VARI INTERLOCUTORI DURANTE l CORSI CHE VERRANNO FATTI

DURANTE L'ANNO E ORGANIZZATI DA UPSA

4.7

SONO PREVISTI DEI CORSI DI AVANZAMENTO - CONOSCENZA

DEI SISTEMI INFORMATICI E DI SICUREZZA SUL LAVORO - ATTUALMENTE CI ADATTIAMO

ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO COME __________

PRIMO CORSO (__________) PREVISTO IL 04.07.2023,

ISCRIZIONE ALLEGATA.” (Doc. IX/1 pag. 4)

Il 31 maggio 2023 egli ha inviato un

complemento della sua richiesta (cfr. doc. D21-D22), visionata anticipatamente

da __________ (“mi sono permessa di aggiungere una frase sul finale con la sua

richiesta”) la quale ha precisato che l’avrebbe mandato avanti all’ufficio

competente con la mia approvazione sui 12 mesi” (cfr. doc. D20).

Il complemento ha il seguente tenore:

" INSERIMENTO

PROFESSIONALE - PERIODO DI INTRODUZIONE (API) PER

COORDINATORE D'OFFICINA E MECCANICO - DIAGNOSTICO -__________

(2023)

Il Signor __________ necessita di un totale

reinserimento professionale tecnico-manuale.

__________ gli ultimi 15-20 anni ha sempre lavorato

per il marchio __________ e per sua spontanea ammissione essendo stato il

responsabile della formazione degli apprendisti era in continua

formazione e aggiornamento sui prodotti __________. __________

per chiari motivi non ha lavorato molto manualmente, ma bensì formato, controllato ed organizzato il lavoro.

Lavorando per una struttura primaria e con un marchio

(agenzia __________) non ha praticamente mai avuto a che fare con il mondo del

multi marca e mercato delle classiche officine come la nostra.

Tantomeno le competenze e miriade di varianti

lavorative che vengono richieste in un garage multi marca non sono sicuramente

di normale applicazione in una agenzia ufficiale, dove ogni dipendente ha una

mansione specifica e non viene certo utilizzato in 5 reparti diversi.

Nella nostra piccola officina __________ dovrà di

nuovo iniziare a sporcarsi le mani ricevere il cliente, preparare i preventivi, ordinare i pezzi di ricambio

attraverso i nostri fornitori e utilizzando i sistemi

informatici dedicati e specifici, non come in passato

dove i pezzi di ricambio gli venivano ordinati da un magazziniere e la presa a carico del cliente

come il preventivo venivano effettuati dal ricezionista.

La nostra officina specialista Multi marca utilizza

dei sistemi di diagnostica totalmente diversi da quelli specifici di una marca come __________ o __________.

Ogni giorno __________ dovrà imparare ad utilizzare i

nuovi sistemi di diagnostica e i nostri macchinari multi funzione ed ogni volta

su diverse marche e modelli di automobili. Questa diversificazione e flessibilità è una caratteristica

che pochi meccanici hanno e si può trovare solo in persone che hanno sempre

lavorato per piccoli garage a conduzione diciamo famigliare e dove grazie ad un

percorso e gavetta sono riusciti negli anni a vedere ed essere formati in

diversi settori.

Per una azienda è molto più facile e molto più economico

assumere personale giovane, già formato negli ultimi anni in tecnologie nuove e

nuova meccanica, invece che investire tempo e denaro nell'inserimento di

meccanici ultra cinquantenni che ormai per troppi anni non sono stati

aggiornati (e se lo sono stati spesso troppo specialisti e non sono flessibili,

coloro quando riescono necessitano

di maggior tempo per cambiare metodologia di lavoro).

Anche un pilota d'aerei che ha volato per 20 anni con

un Airbus, necessita di nuova e totale formazione su un Boing.

NT dovrà essere introdotto anche nell'esecuzione delia

gestione del piccolo magazzino, come nella creazione dei processi di lavoro

informatizzati, come la preparazione della cartella lavoro cliente e

nella stesura della fattura conclusiva e in definitiva

anche l’incasso della stessa.

La nostra azienda necessita che la persona lavori ogni

giorno e produca, la formazione e messa in pratica delle nuove conoscenze e

mansioni occupano sicuramente oltre il 50 % del tempo lavorativo. Senza contare poi il tempo di chi andrà a

formarlo dovrà dedicargli

INTRODUZIONE NELL'AZIENDA

INIZO DELL'UTLIZZO DEI MACCHINARI

CONOSCENZA DEI SITEMI DI LAVORO IN GENERE

CONOSCENZA DEI MACCHINARI UTLIZZATI

CONOSCENZA DEI SISTEMI DI DIAGNOSTICA (__________)

MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE SISTEMI ARIA

CONDIZIONATA (__________)

ÌNZIO GRADUALE NELLA RICEZIONE E GESTIONE DEGLI

APPUNTAMENTI CON LA CLIENTELA

CORSO BASE __________ (__________) PERSONA

RESPONSABILE SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 04.07.2023

CONTINUA GESTIONE DELLA RICEZIONE DEI CLIENTI E

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

COORDINAMENTO DEL TEAM

GESTIONE DEL MAGAZZINO RICAMBI E ORDINI PEZZI DI

RICAMBIO

CONOSCENZA DEI SISTEMI INFORMATICI PER L'ORDINAZIONEE

GESTIONE DEI PEZZI DI RICAMBI

GESTIONE OFFERTE E PREVENTIVI

CORSI SULLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (__________)

CORSI SULLA MANUTENZIONE BASE DELLE VETTURE IBRIDE

ELETTRICHE (__________)

CORSO SISTEMA DIAGNOSTICO __________

CORSO SULL'UTILIZZAZIONE DEI GAS SPECIALI REFRIGERANTI

(__________)

VARI CORSI POSSONO ESSERE INTEGRATI DURANTE L'ANNO IN

BASE ALLE OFFERTE DEI NOSTRI PARTNER

SONO PREVISTI DEI CORSI DI AVANZAMENTO - CONOSCENZA

DEI SISTEMI INFORMATICI E DI SICUREZZA

SUL

LAVORO - ATTUALMENTE CI ADATTIAMO ALL'ORGANIZZAZIONE

DEI CARSI DA PARTE DELLA CAMERA DI

COMMERCIO COME __________

PRIMO CORSO (__________) PREVISTO IL 04.07.2023.

ISCRIZIONE ALLEGATA

Concludendo, per tutte le attività sopra elencate

richiediamo un minimo di 12 mesi d'introduzione a dipendenza dal tipo di attività svolte

quotidianamente.” (Doc. IX/3)

Il 2 giugno 2023 l’UMA ha respinto la

domanda tendente all’ottenimento degli API, in quanto:

" Tenuto conto dell’esperienza lavorativa, della formazione e del ruolo

che ricopre in azienda, si ritiene che il signor __________ non necessiti di

un’introduzione particolare in azienda.

L’usuale introduzione in aziende non può

essere finanziata tramite l’assegno periodo d’introduzione (API).” (Doc. 2)

Questo provvedimento è stato

confermato con la decisione su opposizione del 28 luglio 2023 (cfr. consid.

1.2), contro la quale la ditta ha fatto inoltrare il presente ricorso (cfr.

consid. 1.3).

2.7

Chiamata ora a pronunciarsi, questa

Corte ritiene, dapprima, utile rilevare che il meccanico di manutenzione

per automobili AFC si occupa della manutenzione e della riparazione del motore,

della trasmissione e degli accessori sulla carrozzeria di ogni genere di

veicolo. Verifica componenti del veicolo, ne effettua le regolazioni e

sostituisce le parti difettose. A seconda della sua specializzazione si occupa

di autoveicoli utilitari (camion e bus) o di autoveicoli leggeri.

La relativa

formazione corrisponde a un tirocinio di tre anni presso un’azienda autorizzata e frequenza dei corsi

teorici presso la Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI) al

Centro professionale tecnico (CPT) di __________, 1-2 giorni alla settimana

(cfr. https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?id=1029).

Il meccatronico d’automobili esegue su ogni genere

di veicolo (leggero o utilitario) lavori di controllo dei sistemi e semplici

diagnosi dei guasti e dei malfunzionamenti. Si occupa inoltre della

manutenzione e della riparazione del motore, della trasmissione, degli

accessori sulla carrozzeria e delle componenti elettriche.

La formazione, quale tirocinio,

dura quattro anni presso un’azienda autorizzata e frequenza dei corsi teorici presso

la Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI) al Centro

professionale tecnico (CPT) di __________, 1-2 giorni alla settimana (cfr. https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?id=1028).

Il meccanico diagnostico d’automobili

APF utilizza moderne apparecchiature per individuare i guasti agli

autoveicoli. A seconda della sua specializzazione, determina i guasti nei

sistemi tecnici di veicoli leggeri o utilitari. Supervisiona i lavori di

riparazione o manutenzione, fornisce consulenza ai clienti, si occupa dei

rapporti con i periti assicurativi e funge da collegamento tra il personale e

la direzione dell’officina.

La formazione, della durata di

due anni, si acquisisce parallelamente all'esercizio della professione in uno

dei due indirizzi professionali: autoveicoli leggeri o veicoli utilitari. In

Ticino i corsi di preparazione agli esami federali vengono organizzati

dall'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA) sezione Ticino,

presso il Centro di formazione professionale (CPT) di __________.

I requisiti per l’ammissione

all’esame sono:

" - attestato

federale di capacità (AFC) con formazione di base di 4 anni nel settore della

tecnica automobilistica o un titolo equivalente con 2 anni di pratica;

- oppure attestato federale di capacità (AFC) con formazione

di base di 3 anni nel settore della tecnica automobilistica o attestato

equivalente e 5 anni di pratica;

- oppure attestato professionale federale (APF) di coordinatore

d’officina nel ramo dell’automobile;

Inoltre

- attestato di maestro di tirocinio (corso per formatori);

- autorizzazione per l’impiego di prodotti refrigeranti;

- possedere i necessari attestati dei moduli del corso.”

(cfr. https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?id=1365).

Infine il coordinatore

d’officina nel ramo dell’automobile APF opera come persona di riferimento all’interno

di un’officina, fungendo da collegamento tra il personale e la direzione.

Lavora in un’officina per autovetture o veicoli commerciali, dove supervisiona

il lavoro del team. Effettua i controlli finali, assicura il rispetto delle

scadenze e dei budget, fornisce consulenza ai clienti e tratta con i fornitori

e i periti assicurativi.

La formazione, della durata di

due anni, si acquisisce parallelamente all'esercizio della professione. In

Ticino, la preparazione all'esame federale di professione avviene tramite la

frequenza di un corso organizzato dal Centro di formazione professionale (UPSA)

a __________.

I requisiti per l’ammissione

all’esame sono:

" - attestato

federale di capacità (AFC) con formazione di base di 4 anni nel settore della

tecnica automobilistica o attestato equivalente e almeno 5 anni di pratica;

- oppure attestato federale di capacità (AFC) con formazione di

base di 3 anni nel settore della tecnica automobilistica o attestato

equivalente e almeno 6 anni di pratica;

- oppure attestato professionale federale (APF) di meccanico

diagnostico d’automobile e 5 anni di pratica;

Inoltre

- diploma di formatore professionale;

- autorizzazione per l’impiego dei refrigeranti;

- possedere i necessari attestati dei moduli del corso.”

(cfr. https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?id=1608).

2.8

Nella presente evenienza, tutto ben

considerato e alla luce delle

severe condizioni alle quali sono vincolati gli assegni per il periodo di

introduzione (cfr. consid. 2.5 e

B. Rubin, op.cit., a art.

65-66, pag. 482 N° 2), il TCA non può che approvare l’operato dell’UMA che si è

opposto al versamento degli API.

__________ ha

conseguito l’attestato di capacità quale meccanico d’automobili (veicoli a

motore leggeri) nel 1994, l’attestato di meccanico diagnostico d’automobile con

attestato professionale federale nel settembre 2001, come pure l’attestato di

maestro di tirocinio per la professione di meccanico d’automobili e riparatore

di autoveicoli nel 2000 (cfr. doc. B allegato a doc. XVI).

Egli ha, inoltre,

ottenuto nel settembre 2000 l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti

refrigeranti, nel gennaio 2004 il titolo di specialista su veicoli a gas

naturale e nel gennaio 2013 ha superato il l’esame finale relativo alla formazione

“Théorie pour travail en sécurité sur les systèmes électriques des véhicules”

(cfr. doc. doc. B allegato a doc. XVI).

Il TCA rileva, poi,

che __________ ha, in particolare, lavorato dal 5 giugno 2001 al 31 gennaio

2022.

presso __________ (“meccanico diagnostico e sostituto Capo Officina dal

2001.

al 10.2004 dal 10.2004 promosso Capo Officina e responsabile degli

apprendisti in aggiunta responsabile garanzie dei marchi __________ e __________

dal 2010 Tecnico certificato __________ dal 2001 al 2022 In qualità di Capo

Officina ho anche seguito la ricezione clienti (…)”; cfr. doc. B allegato a

doc. XVI) e dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 presso __________ di __________

quale meccanico diagnostico (cfr. doc. B allegato a doc. XVI).

Infine dalle carte processuali emerge

che già il 20 gennaio 2023 la RI 1, dopo avere incontrato __________ un paio di

volte e avere discusso con lui la possibilità di inserimento nell’azienda quale

meccanico diagnostico e Capo Officina, ha manifestato alla consulente servizio

aziende URC l’intenzione di valutare l’assunzione del medesimo, che si era

iscritto in disoccupazione a far tempo dal 1° gennaio 2023 (cfr. consid. 1.1.;

2.6.), sottolineando che lo stesso “è molto formato e preparato (sin

troppo)” (cfr. doc. D2; consid. 2.6.).

D’altronde a __________, dopo lo

svolgimento dello stage d’orientamento presso tale azienda dal 20 febbraio al 3

marzo 2023, è stato subito proposto un impiego (cfr. doc. D8; consid. 2.6.).

Il contratto di lavoro di durata

indeterminata tra RI 1 e __________ è stato concluso il 3 aprile 2023 con

effetto dal 1° aprile 2023. Il dipendente è stato assunto quale “coordinatore

d’officina - meccanico diagnostico con AFP” al 100% con una retribuzione lorda

di fr. 6'000.-- per tredici mensilità (cfr. doc. IX1).

Dalla piattaforma professionale

Linkedin risulta che __________, meccanico diagnostico federale, è ancora alle

dipendenze della Sagl (cfr. __________).

In

proposito giova evidenziare che anche informazioni raccolte in internet possono

essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; STF

8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019,

consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25

agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto

2017.

consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer,

Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen

Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.).

In simili condizioni, occorre concludere, conformemente a quanto

stabilito dall’amministrazione (cfr. doc. A; consid. 1.2.), che __________ non

era difficilmente collocabile ai sensi degli art. 65 LADI e 90 cpv. 1 OADI.

2.9

Ad ogni modo, anche volendo

considerare, per ipotesi di lavoro, che l’interessato fosse difficilmente

collocabile, l’esito della vertenza non potrebbe essere differente.

Da un messaggio di posta elettronica

del 1° dicembre 2022 della consulente servizio aziende URC __________ a __________,

socio e gerente della RI 1, emerge che la società stava ricercando un

meccatronico (cfr. doc. D1).

Il 27 dicembre 2022, al riguardo, la

consulente ha segnalato il nominativo di __________ a __________ (cfr. doc. D1)

e il 20 gennaio 2023, come visto, quest’ultimo, dopo averlo incontrato un paio

di volte e aver discusso la possibilità di inserimento nell’azienda quale

meccanico diagnostico e Capo Officina - e non più quindi come meccatronico -,

ha espresso senza indugio la propria intenzione di valutare la sua assunzione,

precisando che lo stesso è molto formato e preparato (sin troppo).

Alla fine dello stage

d’orientamento, svoltosi a tempo pieno presso la RI 1 dal 20 febbraio al 3

marzo 2023, la società ha indicato che il comportamento e la cooperazione sono

stati ottimi, che il partecipante era idoneo a svolgere l’attività e che gli è

stata offerta un’opportunità di lavoro (cfr. doc. D8).

La Sagl, il 3 aprile 2023, ha poi

puntualizzato che __________, di formazione meccanico diagnostico APF (cfr.

consid. 2.7.), ha tutte le conoscenze tecniche per poter eseguire e coordinare

un piccolo team in officina. È stato sì sottolineato che non ha mai coordinato

da solo un’officina, tuttavia è stato pure evidenziato che “ha visto tutte

le tematiche quale vice in altre situazioni in passato” (cfr. doc. IX1).

In proposito va sottolineato

che, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente, __________ dal 2004 al

2022.

è stato Capo Officina (cfr. doc. B allegato a doc. XVI).

Del resto l’impiego proposto nel

contratto di lavoro del 3 aprile 2023 non si limita alla funzione di

meccatronico, come ricercato in origine e segnalato alla consulente aziende

URC, bensì si estende a quella di coordinatore d’officina-meccanico diagnostico

AFP.

Il tipo di

attività, più esigente e di responsabilità, proposto a __________, che ha

conseguito l’attestato di meccanico diagnostico APF e che per diciotto anni

(dal 2004 al 2022) ha svolto il ruolo di Capoofficina, responsabile degli

apprendisti, seguendo pure la ricezione clienti, è stato, dunque, modificato

sulla base del curriculum vitae dello stesso.

Dal piano di

formazione si evince, altresì, che l’introduzione era suddivisa in tre fasi:

" (…) In particolare, per un primo periodo, ha previsto

un'introduzione dettagliatamente dedicata alla conoscenza dei macchinari

utilizzati, dei sistemi di diagnostica in uso, dei macchinari per la

manutenzione dei sistemi dell'aria condizionata, oltre che - fra gli altri - un

corso base __________ come persona responsabile della sicurezza sul posto di

lavoro.

Per un secondo periodo, invece, l’assicurata ha previsto

un'introduzione volta essenzialmente alla gestione del magazzino per i ricambi,

all'ordinazione degli stessi ed alla conoscenza dei sistemi informatici in uso,

oltre che alla gestione delle offerte e dei preventivi. Inoltre, in questo

periodo è stato pure previsto un ulteriore corso sulla sicurezza sul posto di

lavoro (UPSA), sulla manutenzione delle vetture ibride elettriche,

sull'utilizzazione dei gas di speciali refrigeranti e sul sistema diagnostico __________.

Infine, per un terzo periodo, la nostra mandante ha prefissato

un'introduzione volta alla conoscenza del sistema di gestione della clientela e

della contabilità (__________), delle schede e delle cartelle di lavoro, dei

rapporti di riparazione post collaudi, oltre che un ulteriore corso per la

sicurezza su impianti ad alto voltaggio (__________).

(…)” (cfr. doc. I pag. 3; consid. 1.3.)

Ritenute

le competenze e la lunga esperienza professionale di __________, in qualità,

segnatamente, di meccanico diagnostico APF Capo Officina con compiti di

ricezione clienti, le mansioni elencate sopra, inerenti alle fasi introduttive,

rientrano piuttosto nell’ambito dell’usuale inserimento in una nuova attività

che avrebbero dovuto essere spiegate dal datore di lavoro ad ogni nuova persona

assunta con le stesse qualifiche dell’assicurato.

L’asserzione

secondo cui __________ non avrebbe in precedenza lavorato presso un piccolo

garage dove i compiti risultano essere moto più variegati (cfr. doc. IX2) non è

tale da sovvertire l’esito della presente lite. In effetti, da una parte,

nemmeno RI 1 risulta essere una realtà economica di dimensioni ridotte. La Sagl

è specializzata nell’importazione diretta di vetture dalla __________ (___). L’azienda dispone pure di).

Dall’altra,

l’interessato vanta una tale esperienza professionale che il datore di lavoro

non l’ha assunto quale meccatronico, funzione ricercata inizialmente e

annunciata al servizio aziende URC, bensì quale coordinatore

d’officina-meccanico diagnostico con AFP, attività implicanti più

responsabilità e formazione.

Infine, in

relazione all’affermazione della Sagl secondo cui con gli aiuti da parte

dell’assicurazione disoccupazione l'inserimento sarebbe stato meno

indolore dal punto di vista economico (cfr. doc. D2), è utile

evidenziare che gli assegni per il periodo di introduzione non sono, d’altronde,

strumento di promozione economica (cfr. B.

Rubin Rubin, op. cit., pag. 482).

2.10

Nel ricorso l’insorgente ha fatto valere

tutta una serie di inottemperanze che l’avrebbero indotta in errore, in

particolare da parte della consulente aziende URC, la quale dopo lo stage

d’orientamento avrebbe invitato l’azienda ad assumere __________ e a richiedere

gli assegni per il periodo di introduzione, illudendola, in virtù delle

approvazioni rilasciate che tutto fosse corretto e che potesse così accedere

agli aiuti in questione.

Sarebbe stato in tale frangente che

la Sagl ha allestito il contratto di impiego (cfr. doc. I p.ti 14 e 15; consid.

1.3.).

In effetti dagli

atti risulta che __________, l’11 aprile 2023, ha redatto un preavviso URC-API

favorevole per API di 12 mesi con percentuale lavorativa del 100%. La

consulente ha risposto affermativamente alla domanda “la PCI è ritenuta

difficilmente collocabile secondo l’art. 90 OADI?”, negativamente al

quesito “la PCI viene assunta nella stessa professione/funzione esercitata

prima dell’(re)iscrizione in disoccupazione?” e affermativamente alla

domanda “la PCI necessità di un periodo di inserimento in azienda non usuale

per il settore e a funzione?”

Il preavviso favorevole è stato così

motivato:

" (…) PCI e DL s’incontrano previa la gestione di un nostro posto

vacante. Propongo al DL uno stage d’orientamento di 10 giorni lavorativi e si

conviene tra le parti, che con l’offerta di un contratto a tempo indeterminato

e dopo aver valutato l’introduzione di rilasciare per questa PCI over 50 12

mesi d’introduzione. Il Sig. __________ proviene da esperienza lavorative in

contesti più grandi e non ha mai lavorato in un piccolo garage dove i compiti

risultano essere molto più variegati (v. piano d’introduzione allegato in tutto

il suo dettaglio).” (Doc. IX/2)

Il 30 maggio 2023

la consulente ha emesso un nuovo preavviso favorevole per 12 mesi di API,

argomentando come segue:

"

(…) PCI e DL s'incontrano previo la gestione di un

posto vacante tramite il nostro ufficio. Propongo al DL uno stage

d'orientamento in quanto emerge subito che la PCI ha più competenze da colmare

e risulta essere troppo specializzato per la ricerca in corso, inoltre la PCI

negli ultimi anni è stato operativo come diagnostico e non come coordinatore

d'officina e meccanico. La PCI ha sempre lavorato in contesti professionali più

grandi e non ha mai lavorato in contesti piccoli e con compiti così variegati,

dove si richiedono anche competenze tecniche e manuali, raramente esercitate

nella sua precedente pluriennale esperienza dove era coordinatore degli

apprendisti e formatore in azienda. La grande differenza rispetto al lavoro

precedente e che qui deve essere totalmente operativo ed indipendente su più

fronti, tra cui appunto anche la ripresa di manualità legata alla funzione di

meccanico stesso.

PCI nata nel 1970, con questa opportunità rientra nel

mondo del lavoro in modo rapido e duraturo, con necessità di accompagnamento

come piano dettagliato allegato.” (Doc. IX/4)

2.11

L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il

seguente tenore:

"

1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle

singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito

ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei

confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o

adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,

il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne

la tariffa.

3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su

questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid.

3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1.,

pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del

9.

maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre

2005.

consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und

Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.

Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527)).

Ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli

assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può

pregiudicare l’adempimento di una delle condizioni del diritto alle

prestazioni.

La consulenza rispettivamente le

informazioni riguardano i fatti che la persona interessata deve conoscere

alfine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e far valere i

propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso concreto. L'obbligo

di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti determinanti, ma anche

alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF 8C_271/2022 dell’11 novembre

2022.

consid. 3.2.2; DTF 139 V 524 consid. 2.2.; DTF 131 V 472 consid. 4.3.).

L’Alta

Corte, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133

V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, del resto,

stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può

riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da

pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di

informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art.

27.

LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa,

occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione

nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da

cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

Al

riguardo giova evidenziare che in una sentenza 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008

consid. 3.2. l’Alta Corte ha stabilito che dall’art. 27 LPGA non può essere

dedotto l’obbligo per l’amministrazione di dare a un assicurato l’occasione di

modificare la propria situazione, se alla luce delle circostanze del caso

concreto non adempie una delle condizioni che danno diritto all’indennità di

disoccupazione. Pertanto in quel caso di specie è stato deciso che

l’amministrazione non aveva violato l’art. 27 LPGA non attirando l’attenzione

dell’assicurato sul fatto che una disponibilità del 10% era insufficiente per

riconoscergli il diritto all’indennità di disoccupazione. Il TF ha precisato

che la soluzione opposta condurrebbe a degli abusi, incitando gli assicurati ad

aumentare fittiziamente il proprio grado di disponibilità in modo contrario

alla situazione reale.

In

una sentenza 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 il TF, confermando un giudizio di

questo Tribunale di inidoneità al collocamento di un assicurato impegnato in

una propria attività lavorativa indipendente, ha poi ricordato che per prassi

costante sulla base dell'art. 27 LPGA (informazione e consulenza) gli organi

delle singole assicurazioni sociali non sono tenuti a incitare o a fare in modo

che l'assicurato abbia a modificare il suo comportamento personale o

professionale al fine di ottenere prestazioni, o, le maggiori indennità

possibili.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019.

2.12

In

concreto non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e

consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA da parte dell’URC, in quanto, da un lato, i

pareri espressi dalla consulente erano chiaramente definiti come preavvisi,

dall’altro, la medesima ha sempre precisato che aver inviato la richiesta di

API da parte della Sagl all’ufficio competente (cfr. doc. D16; D20).

Implicitamente, quindi, è stata attirata l’attenzione della ricorrente sul

fatto che il diritto agli API, che doveva essere deciso da un’altra autorità,

non fosse certo.

Ad ogni modo per l’insorgente non

sarebbe di alcuna utilità anche ritenere violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA.

Il mancato ossequio del dovere di

informazione e consulenza non implica automaticamente che all’assicurato vada

riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STF C 301/05

dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.).

La

violazione dell’art. 27 LPGA va equiparata, secondo il TF, al rilascio di

un’informazione errata (cfr. STF 8C_741/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 3.3.;

STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 2.1.; STF 8C_369/2015 del 14 luglio

2015; consid. 3.2.; STF 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 5.1.; DTF 131 V

472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005

consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi

in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare

in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag.

127).

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.

consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e

che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione

erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un

vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti,

precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente

adempiuti:

1.

Si tratta di

un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

2.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

3.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

5.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

6.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.

l’interesse

alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla

tutela della buona fede.

(cfr. STF 8C_271/2022 dell’11

novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.,

pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF

8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021

consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018

del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid.

3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25

agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF

9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005

consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del

28.

gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65,

consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

2.13

Nel caso di specie

l’URC, innanzitutto, non è l’autorità competente al fine di determinare il

diritto o meno agli assegni per il periodo di introduzione (cfr. art. 2b lett.

c Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno

ai disoccupati; RL-rilocc), ciò che peraltro, come

visto, è stato specificato dalla consulente, indicando di aver trasmesso la

richiesta di API della RI 1 all’ufficio competente (cfr. doc. D16; D20).

Inoltre

la consulente non ha comunque assicurato alla società ricorrente il

riconoscimento degli API (cfr. STF 8C_47/2020 del 6 aprile 2020 consid. 7).

Neppure risulta adempiuta la condizione secondo cui l'informazione

errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o

un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

A tal fine occorre verificare che

l’informazione sia stata causale per il comportamento dell’assicurato. Esiste

un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e l’agire dell’assicurato

quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione l’assicurato si sarebbe

comportato differentemente (cfr. STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid.

5.3.1., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316;

STF C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio

2011.

consid. 7.1.).

In concreto non può essere ammesso,

secondo la verosimiglianza preponderante (cfr., in relazione alla condizione

secondo cui “l’informazione errata ha indotto l’assicurato ad adottare un

comportamento o un’omissione che gli è pregiudizievole”, STF 8C_325/2021 del 23

dicembre 2021 consid. 5.1. e 5.2.; DTF 133 V 14 consid. 9.2.; STFA C 85/06

consid. 3.3.), un nesso causale tra l’eventuale mancata informazione circa la

possibilità di non avere diritto agli API e l’assunzione di __________.

Il medesimo, infatti,

successivamente alla decisione negativa dell’UMA del 2 giugno 2023 (cfr. doc. 2),

non è stato licenziato.

Al contrario egli è tuttora alle

dipendenze della Sagl (cfr. consid. 2.7.).

Il

diritto agli assegni per il periodo di introduzione nemmeno può, pertanto,

essere riconosciuto in virtù del diritto costituzionale alla protezione della

buona fede sancito dall’art. 9 Cost.

2.14

Alla

luce di tutto quanto esposto questo Tribunale non può che confermare la

decisione su opposizione impugnata del 28 luglio 2023.

2.15

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid.

2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3

ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.;

STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio

2022.

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti