38.2023.55
Diritto alle IDI negato dalla Cassa che ha ritenuto l'assic. completamente inabile al lavoro e non disoccupato ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LADI. Atti rinviati alla Cassa affinché verifichi se sono dati, o meno, presupposti art. 10 cpv. 1 e 3 LADI
15 gennaio 2024Italiano61 min
ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI) et s’il s’est formellement inscrit
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2023.55
CL/DC/gm
Lugano
15 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 agosto 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 10 novembre 2022,
cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha
negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione.
L’amministrazione, a fondamento
del proprio provvedimento, ha richiamato gli artt. 8 cpv. 1 lett. f, 10 cpv.1,
11 cpv. 1 e 15 cpv. 1 LADI e concluso che l’assicurato “si ritiene
completamente inabile al lavoro (vedi domanda indennità) e la stessa cosa viene
confermata dal suo medico curante, di conseguenza non può essere ritenuto
disoccupato” (cfr. doc. 7).
Con ulteriore decisione dell’8
marzo 2023 l’amministrazione, sulla base sempre degli artt. 8 cpv. 1 lett. f,
10 cpv. 1, 11 cpv. 1 e 15 cpv. 1 LADI, ha nuovamente negato all’interessato il
diritto alle prestazioni di disoccupazione “poiché è completamente inabile
al lavoro”, ribadendo che il medesimo “si ritiene completamente inabile
al lavoro (vedi domanda indennità) e la stessa cosa viene confermata dal suo
medico curante, di conseguenza non può essere ritenuto disoccupato” (cfr.
doc. 12).
1.2. Con opposizione del 4 aprile 2023,
l’interessato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha impugnato la decisione dell’8
marzo 2023 (cfr. doc. 14).
1.3. Con decisione su opposizione del 31
agosto 2023, la Cassa, ha confermato il proprio provvedimento dell’8 marzo 2023
(cfr. supra consid. 1.1. e doc. 12) e ha, quindi, negato all’assicurato il
diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione.
In particolare, l’amministrazione
ha motivato la propria decisione su opposizione facendo valere che, in seguito all’impugnativa
presentata da RI 1, ha a più riprese sollecitato il legale di quest’ultimo a
voler precisare da che data il suo assistito sarebbe abile al lavoro, in quale
grado e per quali attività il medesimo si potrebbe candidare, senza, tuttavia,
ricevere riscontro.
Constatata “la mancanza di
collaborazione da parte dell’avvocato RA 1 nel rispondere ai (…) quesiti”,
la Cassa ha concluso che non sarebbe stato “possibile dare una risposta
diversa da quella espressa (…) in data 8 marzo 2023”, ha rilevato che “il
sig. RI 1 risulta essere stato iscritto in disoccupazione, unicamente, per il
periodo dal 1° marzo al 13 marzo 2023” e ha respinto, quindi, l’opposizione
(cfr. doc. 19).
1.4. Contro la decisione su opposizione
l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento delle indennità di
disoccupazione a far tempo dal 1° marzo 2023, “se non addirittura a far data
dal 25 novembre 2022”.
A sostegno della pretesa
ricorsuale il rappresentante dell’assicurato censura l’operato della Cassa
facendo valere, innanzitutto, che l’Ufficio dell’Assicurazione invalidità, con
decisione del 15 marzo 2023, “ha (…) ritenuto il signor RI 1 in incapacità
lavorativa del 100% dal 09.04.2021 al 16.06.2022 e capace di svolgere
un’attività adeguata al 100% dal 17.06.2022. (…) valutando un reddito annuo
teorico conseguibile con un “attività adeguata”, malgrado il danno alla salute,
di CHF 68'959.48, ha stabilito un grado di invalidità dello 0%. Lo stesso
Ufficio ha quindi deciso che dal 1° aprile 2021 il signor RI 1 ha diritto ad
una rendita del 100% unicamente fino al 30 settembre 2022” (cfr. doc. I,
pag. 2).
In particolare, il
patrocinatore dell’assicurato rileva:
"
2.
Ora, a parte il fatto
che il signor RI 1 non beneficia attualmente di alcuna entrata, cosa di per sé
già deprecabile, ci si trova in una situazione alquanto paradossale dove non si
comprende se egli sia o meno inabile, e quindi se sia o meno occupabile, e
quindi ancora si sia o meno disoccupato.
La decisione dell’Ufficio assicurazione
invalidità è pure oggetto di ricorso, in modo da poter stabile con chiarezza la
situazione del signor RI 1. O abile quindi disoccupato, o inabile e quindi
invalido.
3.
Sbaglia quindi la Cassa CO 1, __________,
quando considera il ricorrente completamente inabile al lavoro e quindi non
“disoccupato”, in quanto il certificato medico chiarisce sì una incapacità
totale a titolo definitivo ad operare quale operaio forestale, ma pure una
abilità immediata a svolgere un’attività adeguata, quantificata questa,
dall’Ufficio dell’Assicurazione invalidità, in CHF 68'959.48.
Ha sbagliato inoltre l’URC quando, in data
25 novembre 2022, una prima volta, e poi in data 13 marzo 2023, ha
(arbitrariamente) cancellato il signor RI 1 dal sistema COLSTA per inabilità
prolungata. Per tale motivo non è corretta l’osservazione “abbondanziale” della
Cassa CO 1 secondo cui “il signor RI 1 risulta essere stato iscritto in
disoccupazione, unicamente per il periodo dal 1° marzo al 13 marzo 2023”.
In ragione di quanto sopra, s’impone
l’annullamento della decisione 8 marzo 2023 della Cassa CO 1, __________, con
la quale viene deciso il rifiuto del diritto all’indennità di disoccupazione
del 1° marzo 2023, poiché completamente inabile al lavoro, e la concessione
delle rispettive indennità di disoccupazione, se non addirittura a far data dal
25 novembre 2022.
4.
In merito alle ulteriori contestazioni, si
richiama la lettera 6 maggio 2021 della Cassa CO 1 (data errata) con la quale
la Cassa fa riferimento al certificato medico 13 marzo 2023, la risposta 10
maggio 2023 con la quale si chiedevano i motivi per i quali le dichiarazioni
mediche erano ritenute insufficienti e l’ulteriore risposta del 6 maggio 2021
della Cassa CO 1 (data errata, poi corretta in 23 maggio 2023).
A mente dello scrivente, si tratta nel
concreto di richieste arbitrarie e con solo intento dilatorio, in quanto come
già evidenziato, entrambi i certificati medici prodotti in precedenza
stabiliscono chiaramente una inabilità lavorativa del 100% ma una capacità (al
100%) di svolgere lavori leggeri fisicamente, senza gesti/sforzi ripetitivi e
con le braccia soprattutto sopra il livello delle spalle. Nessun dubbio quindi
quanto all’occupabilità del signor RI 1.
Come evidenziato sopra, il signor RI 1 non
beneficia attualmente di alcuna entrata, in quanto non invalido per l’Ufficio
AI e non disoccupato per la Cassa disoccupazione, situazione di per sé alquanto
paradossale. Lo scrivente legale agisce quindi “pro bono” e si fa cortese richiesta
di rinuncia al versamento di qualsiasi anticipo” (cfr. doc. I).
1.5. Con risposta del 23 ottobre 2023,
la Cassa chiede la reiezione del ricorso, osservando quanto segue:
"
(…) dal formulario “Domanda di indennità di disoccupazione”, compilato e
firmato dal sig. RI 1, egli ha specificato di essere completamente inabile al
lavoro. Il progetto di decisione dell’Ufficio di invalidità di Bellinzona del
15 marzo 2023 non è definitivo. In effetti, l’avvocato ha specificato che
questa decisione è oggetto di ricorso, al fine di poter stabilire con chiarezza
la situazione del sig. RI 1: o abile e quindi disoccupato o inabile quindi
invalido.
Dal documento medico del dr. med. __________,
compilato in data 1° marzo 2023, si evince l’inabilità del sig. RI 1 dal 18
giugno 2022 al 100% mentre viene scritto che egli può eseguire lavori leggeri
senza sforzare le spalle. In questo documento non è chiarito esattamente, se
l’assicurato può ancora svolgere la professione precedente e, ancora più
importante, quali lavori l’assicurato può effettivamente svolgere, in quale/i
rami le ricerche di lavoro devono e/o dovranno essere concretamente
indirizzate, al fine di poter reperire una nuova occupazione.
Per queste ragioni, la nostra
Amministrazione ha inviato ben tre scritti all’avvocato RA 1, spiegando il
motivo delle nostre richieste, tuttavia egli ha preferito non rispondere a
quanto gli è stato richiesto e/o non fornirci quanto indicato ma, per contro,
inoltrare ricorso presso il vostro lodevole Tribunale.
Questi scritti (…) non sono e non erano
arbitrari e non avevamo alcun intento dilatorio, per le ragioni già spiegate:
semmai avevano lo scopo di chiarire la situazione del sig. RI 1 e quindi
potersi eventualmente pronunciare in maniera diversa rispetto alla decisione di
prima istanza. Bastava, unicamente, una maggiore collaborazione da parte del
legale dell’assicurato, come già ribadito, nella nostra decisione su
opposizione, qui impugnata.
Inoltre, l’avvocato RA 1 ha incolpato l’URC
di avere cancellato il suo assistito dal sistema COLSTA, il 25 novembre 2022
(questo periodo non entra, ad ogni modo, nel merito del provvedimento qui
impugnato e la precedente decisione del 10 novembre 2022 è già più che
ampiamente cresciuta in giudicato), aggiungendo che, la nostra osservazione
“abbondanziale”, citata nel nostro scritto del 31 agosto 2023, non sia
corretta. Queste sue affermazioni lasciano alquanto perplessi.
L’avvocato RA 1, come pure il suo
patrocinato, sono chiaramente in possesso dei nostri provvedimenti e se
avessero letto, con più attenzione, la decisione dell’8 marzo 2023 contro la
quale hanno presentato opposizione, in data 4 aprile 2023, avrebbero visto
questa importante indicazione (in ultima pagina) che riportiamo testualmente: “Se
dovesse contestare la presente decisione, deve continuare a rispettare, sino
alla decisione del Servizio specialistico, le prescrizioni di controllo
(colloqui di lavoro con l’URC, ricerche di lavoro) e inoltrare ogni mese il
modulo “indicazioni della persona assicurata” debitamente compilato a una Cassa
disoccupazione”. (intesa come la Cassa disoccupazione scelta – i
surriferiti modulo, in seguito, abbreviati con “IPA”).
Pertanto, il sig. RI 1 avrebbe potuto
effettuare le ricerche di posti di lavoro; così facendo avremmo anche compreso
esattamente quali ricerche di lavoro poteva effettivamente effettuare e
consegnare alla Cassa i formulari “IPA” ad ogni fine mese, da lui stesso
debitamente compilati e firmati, alla Cassa.
Dal canto suo, l’avvocato RA 1 avrebbe
potuto accertarsi che il suo patrocinato continuasse a seguire queste procedura
presso l’URC di __________ e, se non fosse stato il caso, poteva intervenire
sia con il suo assistito sia presso l’Ufficio sopra menzionato.
Di fatto il sig. RI 1 risulta essere stato
iscritto in disoccupazione, unicamente, dal 1° marzo 13 marzo 2023 e non è
stato consegnato alla Cassa alcun formulario “IPA” da parte dell’assicurato e
nessuna ricerca di posti di lavoro all’Ufficio Regionale di Collocamento.
Visto quanto sopra espresso (…) ci
confermiamo nuovamente nella nostra posizione, in quanto l’assicurato si è
sempre dichiarato inabile a lavoro, non ha mai effettuato una ricerca di posti
di lavoro e non è mai stata ufficialmente indicata una percentuale di abilità
al lavoro da parte di un medico o dallo stesso assistito. Inoltre il legale del
sig. RI 1 non ci ha permesso, non rispondendo e/o non inviandoci quanto
richiesto, di verificare ulteriormente il caso e poter emettere, se fosse stato
il caso, una decisione a favore del suo patrocinato.” (cfr. doc. III).
1.6. Con replica del 28 ottobre 2023,
l’avv. RA 1 osserva quanto a seguire:
"
(…) a parte attribuire al sottoscritto tutte le responsabilità per un mancato
riscontro alle loro missive, nella stessa non vi è alcuna argomentazione fatto
salvo eventualmente l’unico punto che pare avere concretezza e che è legato al
certificato medico del Dr. __________, a dire della Cassa, non chiaro ed
esaustivo. (…) mi sono (…) indirizzato allo stesso, al quale ho chiesto di
prendere posizione sulle contestazioni della Cassa (…)”.
In attesa di un riscontro da
parte del medico, il legale ha chiesto una proroga del termine impartito alle
parti per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. V), poi
concessagli (cfr. doc. VI).
Il 31 ottobre 2023, l’avv. RA 1
ha trasmesso a questa Corte un nuovo certificato medico del dr. med. __________,
sul cui tenore si dirà nel prosieguo (cfr. doc. VII ed all.).
1.7. Con duplica del 9 novembre 2023,
preso atto delle osservazioni della parte ricorrente e della documentazione da
questa allegata, la Cassa osserva quanto segue:
"
(…)
- le responsabilità per un mancato
riscontro alle nostre missive ribadiamo che sono dovute alla mancanza di
risposte concrete da parte dell’avvocato RA 1, come si evince dai diversi
documenti (…). In particolare non ha replicato alla nostra richiesta inerente
la percentuale di abilità del sig. RI 1 a partire dal 17 giugno 2022 (se vi
fosse questa percentuale) e in quale ramo egli potesse svolgere le sue
ricerche;
- nel certificato medico del dr. __________
del 1° marzo 2023, in possesso di tutti gli attori, non si legge alcuna
percentuale lavorativa di abilità. È specificata un’inabilità al 100% dal 17
giugno 2022, salvo per lavori leggeri, ecc… senza ulteriori specificazioni;
- lo stesso assicurato, per il periodo in
cui è stato iscritto in disoccupazione, dal 1° marzo 2023 al 13 marzo 2023, non
ha svolto alcuna ricerca di posti di lavoro ed inoltre, non ha consegnato alcun
formulario IPA;
- il sig. RI 1 ha comunicato di essere
inabile al lavoro al 100% dal 17 giugno 2022 (cfr. “Domanda di indennità di
disoccupazione”);
- lo stesso avvocato ha deciso di inviare
uno scritto al dr. med. __________ unicamente in data 28 ottobre 2023,
pertanto, durante l’istruttoria già in corso e questo dovrebbe essere visto come
una violazione procedurale. Inoltre, la risposta del surriferito medico del 31
ottobre 2023, è più precisa per ciò che attiene il quale ramo l’assicurato può
svolgere le sue ricerche, al fine di trovare una nuova occupazione, tuttavia,
ancora una volta non è specificata una percentuale di abilità al lavoro.
Visto quanto sopra, ci confermiamo nei
nostri precedenti scritti, rimettendo a voi il giudizio, in particolare, ai
nuovi documenti prodotti dall’avvocato RA 1 (in sede di istruttoria). (…)”
(cfr. doc. IX).
1.8. Con osservazioni del 22 novembre
2023, il legale del ricorrente comunica di rinunciare “a formulare
osservazioni all’imbarazzante comunicazione del signor __________ [ndr:
Direttore della Cassa CO 1]”, che ritiene “sterile da qualsiasi punto di
vista giuridico, nella quale (…) si limita nuovamente a riversare sul
sottoscritto la responsabilità per un comportamento avuto dalla Cassa
disoccupazione a dir poco lacunoso, che ha di fatto completamente abbandonato
il qui ricorrente”.
In particolare, l’avv. RA 1 ha,
poi, osservato che con “comunicazione 6 novembre 2023 dell’Ufficio
assicurazione invalidità (…)” è stato rilasciato “un progetto di
decisione che annulla e sostituisce il precedente riconoscendo una rendita di
invalidità al signor RI 1, pari al 100% dal 1° aprile 2022 e in misura ridotta
al 49% dal 1° settembre 2023.
Per buona pace della Cassa CO
1 (…) tale fatto risolve la questione per tutto il periodo summenzionato,
limitando l’“occupabilità” a decorrere dal solo periodo residuo di invalidità
parziale, per il quale il signor RI 1 si è già annunciato disponibile
all’impiego” (cfr. doc. XI).
1.9. Con osservazioni del 1° dicembre
2023, la Cassa pone nuovamente l’accento sulla mancanza di collaborazione da
parte del legale del ricorrente e, quanto al progetto di decisione dell’Ufficio
assicurazione invalidità, rileva che tale documento:
"
(…) comprova che il sig. RI 1 non era abile al lavoro fino al 31 agosto
2023. In effetti, un certificato medico con una conferma della percentuale di
abilità lavorativa, da noi richiesto a più riprese all’avvocato, non è mai
pervenuto.
Precisiamo invece che, a partire dal 20
novembre 2023 (scorsa settimana), l’assicurato si è correttamente riannunciato
in disoccupazione e, su richiesta della nostra Sezione di __________ e senza il
coinvolgimento dell’avv. RA 1, finalmente ha prodotto un certificato medico,
datato 23 novembre 2023, dove si evince l’inabilità del sig. RI 1 al 100% dal 9
aprile 2021 al 31 agosto 2023. Dal 1° settembre 2023, vi è un’inabilità
lavorativa unicamente al 50% e questo permette di ottenere il diritto alle
prestazioni.
Infatti, con questo documento, tenuto conto
della surriferita decisione dell’AI e della nuova iscrizione presso l’URC,
effettuata a partire dal 20 novembre 2023 dal sig. RI 1, la Cassa CO 1, Sezione
di __________, ha prontamente stabilito il diritto dell’assicurato a partire da
questa data, con una percentuale di idoneità al collocamento al 50%. (…)” (cfr.
doc. XIII).
1.10. Su richiesta di questa Corte, in
data 19 dicembre 2023, la Cassa ha trasmesso la documentazione “dalla quale
emerge che “a partire dal 20 novembre 2023 (…) l’assicurato si è correttamente
annunciato in disoccupazione”” (cfr. supra consid. 1.9. e doc. XIV).
Dalla nuova conferma di registrazione
nel sistema COLSTA pervenuta al TCA risulta che RI 1 si è reiscritto in
disoccupazione in data 20 novembre 2023, con una disponibilità lavorativa del
50% (cfr. all. 1 a doc. XV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente, oppure no, la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto a percepire le indennità di disoccupazione dal 1° marzo al 20 novembre
2023, allorquando l’interessato si è reiscritto in disoccupazione, con una
disponibilità lavorativa del 50%. Da quel momento infatti “la Cassa CO 1,
Sezione di __________, ha (…) stabilito il diritto dell’assicurato (…), con una
percentuale di idoneità al collocamento al 50%” (cfr. supra consid. 1.9. e
1.10.).
2.2. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia totalmente o parzialmente disoccupato
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LADI).
Per l’art.
10 cpv. 1 LADI, è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un
rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.
In
base all’art. 10 cpv. 2 LADI, è considerato parzialmente disoccupato chi non è
vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un’occupazione a tempo
parziale (lett. a) oppure ha un’occupazione a tempo parziale e cerca
un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale
(lett. b).
Giusta
l’art. 10 cpv. 2bis LADI, non è considerato parzialmente
disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato
temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).
In
una sentenza del 19 gennaio 1993 pubblicata in DTF 119 V 156 il TFA (dal 1°
gennaio 2007: il Tribunale federale, TF) ha stabilito che per stabilire
l'esistenza della disoccupazione è decisiva l'effettiva e definitiva
interruzione del rapporto di lavoro e non la cessazione giuridica dei rapporti
contrattuali di lavoro.
A proposito, Boris Rubin (in: Commentaire de la
loi sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess
2014, p. 95-96) rileva che:
" 39 Introduction. - Le chômage
indemnisable se présente soit sous la forme du chômage complet, soit sous celle
du chômage partiel. L’al. 1 de l'art.
10 LACI est consacré à la définition de
l'assuré au chômage complet. Pour qu'il y ait «chômage» au sens de l'art.
10 LACI, il est indifférent que l'emploi perdu ou
recherché soit soumis au droit public ou au droit privé. Par ailleurs, la
délimitation entre chômage complet et chômage partiel se mesure à l'horaire
habituel à plein temps du type d'emploi qui est recherché. Le nombre d'heures
habituel de travail, pour un emploi à plein temps, varie en fonction des
professions. L'horaire à plein temps d'un enseignant ne sera par exemple pas le
même que celui d'une personne travaillant à la production dans l'industrie.
(…)
11 Début du chômage.
- Le chômage au sens de l'art.
10 LACI débute dès que les prestations
caractéristiques d'un contrat de travail (travail et salaire) ne sont plus
exécutées, c'est-à-dire dès la cessation définitive effective du rapport de
travail. L'examen de la condition du chômage a donc lieu sur la base des faits
et non en fonction de la réponse juridique à la question de savoir si le
rapport de travail existe toujours (DTA 1989 p. 78 consid. 4 p. 82; arrêt du 26
mai 2003 [C
265/02] consid. 2.2). C'est sous l'angle de la
perte de travail à prendre en considération (art.
Fatti
11 LACI) qu'une analyse juridique a lieu. C'est
alors que sont examinées notamment les questions relatives au droit au salaire
ou au droit à une indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail
(art.
11 al. 3 LACI). En cas de doutes à ce sujet, une
solution pragmatique est prévue de manière à ce qu'une indemnisation puisse
intervenir rapidement (v. l'art.
29 LACI). L'indemnité en cas d'insolvabilité de
l'employeur (art.
51 ss LACI) couvre quant à elle les créances de
salaires qui portent sur les derniers mois du rapport de travail et concerne
une période où du travail a réellement été fourni (ATF
121 V 377 consid. 2a p. 379). La période
susceptible d'entraîner le versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité et
celle où il y a chômage au sens de l'art.
10 LACI sont ainsi clairement délimitées et ne
peuvent se recouper.
Sauf résiliation valable des rapports de travail,
un assuré qui perçoit des indemnités perte de gain en cas de maladie est sous
contrat durant la période de versement de l'indemnité, de sorte qu'il n'est pas
au chômage au sens de l'art.
10 LACI (DTA
2002 p. 52 consid. 2b p. 53)".
Il medesimo
autore (in : Assurance-chômage et service public de l’emploi, Ed. Schulthess
2019, p. 17) sottolinea che:
" (…)
76 L’assuré
a droit à l’indemnité de chômage entre autres conditions s’il est sans emploi
ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI) et s’il s’est formellement inscrit
au chômage en vue d’être placé (art. 10 al. 3 LACI).
77 Est réputé sans
emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à
exercer une activité à plein temps (art.
10 al. 1 LACI). Selon l’art.
10 al. 2 LACI, est réputé
partiellement sans emploi celui qui : n’est pas partie à un rapport de
travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel (let. a) ;
ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité
à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (let.
b).
78 Les cas de
chômage partiel dans lesquels un assuré peut se contenter de ne rechercher
qu’un complément d’occupation sont rares (N 192).
79 Le chômage au
sens de l’art.
10 LACI débute dès
que les prestations caractéristiques d’un contrat de travail (travail et
versement du salaire) ne sont plus exécutées. Autrement dit, l’examen de la
condition du chômage a lieu sur la base des faits et non en fonction de la
réponse à la question de savoir si le rapport de travail a pris fin d’un point
de vue juridique47.
80 Pour pouvoir
entraîner une indemnisation, le chômage ne suffit pas. Il doit s’accompagner
d’une perte de gain suffisante au sens de l’art.
11 LACI (N 96 ss). De
plus, seule la perte d’une activité principale peut entraîner une
indemnisation, non la perte d’une activité accessoire.”.
L’art. 10
cpv. 3 dispone che “la persona che cerca lavoro è considerata totalmente o
parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata”.
Al proposito, Boris Rubin (in: Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, p. 104) rileva
che:
" 38 Inscription au chômage. - Seul peut être considéré comme étant au
chômage au sens de l'art.
10 LACI celui qui
s'est annoncé à l'office compétent en vue d'être placé. Dans le but de
permettre un contrôle du chômage et de faciliter la prise en charge et le
placement, l'inscription à l'office compétent est une condition du droit à
l'indemnité de chômage (dans le même sens : art.
17 al. 2 LACI; pour le
droit supérieur, v. l'art. 4 de la Convention OIT n° 44 du 23 juin 1934; RS 0.837.411).
L'inexécution de l'obligation prévue à l'art.
10 al. 3 LACI conduit
au refus du droit à l'indemnité tant que le chômeur n'est pas formellement
inscrit (arrêt du 5 mars 2002 [C
310/01]). Seule une
violation de l'obligation de renseigner le chômeur ou un renseignement erroné
peuvent éventuellement conduire à la reconnaissance du droit sans inscription
formelle (arrêt du 13 août 2003 [C
113/02] consid. 2 et 3.2).
Ce qui est déterminant pour la reconnaissance du droit, c'est le fait qu'il y
ait eu inscription au sens de l'art.
19 OACI (à la commune
ou à l'office compétent, suivant les dispositions cantonales). Il est question
ici de la première inscription et non de celle au sens de l'art.
21 OACI. Lorsque
l'inscription au sens de l'art.
19 OACI a eu lieu
mais que le chômeur n'a répondu à aucune des convocations de l'ORP, le droit
est reconnu et les absences ne peuvent faire l'objet que d'une suspension du
droit à l'indemnité de chômage (puis d'une éventuelle inaptitude au placement
en cas de répétition des manquements). Elles ne peuvent entraîner d'emblée une négation du
droit. Mais bien entendu, les assurés peuvent en tout temps librement renoncer
à revendiquer les prestations (v. 100 N 20).
39 Retrait. - Le chômage prend fin en cas de retrait de l'assurance. Un assuré qui
annonce son retrait en raison de la conclusion supposée d'un contrat de travail
devra se réinscrire si ses attentes ne se concrétisent pas et qu'il entend
toucher à nouveau l'indemnité de chômage. Entre l'annulation et la
réinscription, il n'y aura pas de chômage indemnisable au sens de l'art.
10 LACI (arrêt du 5 mars 2002 [C
310/01] consid. 2b).”.
2.3. Ulteriore presupposto fondamentale
per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è anche che
l'assicurato sia idoneo al collocamento, e meglio ai sensi di quanto dispongono
gli artt. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI.
Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv.
1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le condizioni
necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi
la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1
LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è
idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare
un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in
vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti
di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
" Art. 15
Idoneità al collocamento
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al
collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a
essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e
di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto
di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro
temporaneo (PLT) ecc. È pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato.
L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente
ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo
se accetta di partecipare a un provvedimento isolato.
È quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag.
2002)
L'idoneità al
collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF
8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)
Oggettivamente l'assicurato deve essere
idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF
8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005;
DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid.
1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a,
pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U.
Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schulthess Polygraphischer
Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208
consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non
impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la
volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare
un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo
le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata
ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_56/2019
del 16 maggio 2019; STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a
pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994
pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA
1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;
DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una
sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole
tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di
lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007
dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi
è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per
motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità
lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di
ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare
soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,
possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto
condizionatamente.
L’Alta Corte ha pure
stabilito che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel
senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al
collocamento e l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare
un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non
lo è (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019, DTF 143 V 168 consid. 2 pag. 177;
STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e
riferimenti ivi menzionati).
In una
sentenza 8C_445/2020 del 27 novembre 2020,
l’Alta Corte ha ricordato che:
" 4.3. Il
concetto dell'(in)idoneità al collocamento non è soggetto a graduazioni. La
persona assicurata può essere idonea al collocamento, segnatamente disposta ad
accettare un lavoro esigibile (al tasso di occupazione minimo del 20%) oppure
no (DTF 136 V 95 consid.
5.1 pag. 97 con riferimenti). L'applicazione dei criteri legali e
giurisprudenziali sull'idoneità al collocamento secondo i combinati art. 8 cpv.
1 lett. f e 15 cpv. 1 LADI è una questione di diritto liberamente esaminabile
dal Tribunale federale (consid. 1.2)."
È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che
occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
L'idoneità al
collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve
essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le
circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr.
STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 3; STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre
2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25).
In una sentenza C 108/03 del 2
settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale
federale dal 1° gennaio 2007), in proposito ha rilevato che per l’idoneità al
collocamento sono determinanti le prospettive concrete di un’assunzione in
condizioni equilibrate del mercato del lavoro. In questo contesto bisogna tener
conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e di tutte
le altre circostanze, segnatamente del tipo d’attività. Le possibilità reali
d’assunzione sono da valutare unicamente considerando assunzioni ragionevoli
per la persona assicurata in questione.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_714/2014 del 26 marzo 2015 consid. 2.2.
L'idoneità al collocamento
dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di
norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto
va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di
un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il
diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV
Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994,
pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e
Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I,
note 10 e 55 all'art. 15).
2.4. Secondo
l’art. 15 cpv. 2 LADI:
" Gli
impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in
condizioni equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro
infermità, potrebbe essere loro assegnata un’occupazione adeguata. Il Consiglio
federale disciplina il coordinamento con l’assicurazione per l’invalidità.”
Anche le persone handicappate
fisicamente o psichicamente in misura durevole e rilevante, a determinate
condizioni, possono essere dunque considerate idonee al collocamento. Al
proposito va rilevato che l’handicap non deve forzatamente essere invalidante
ai sensi dell’assicurazione invalidità (DLA 1991 pag. 95).
Inoltre, anche l’assegnazione di
una rendita intera dell’AI non esclude l’idoneità al collocamento (T. Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 95, DLA 1995 Nr. 30
pag. 173 consid. 3).
Va
pure precisato che la fattispecie di cui all’art. 15 cpv. 2 LADI non dev’essere
confusa con quella di cui all’art. 28 LADI, che si riferisce ad una capacità
lavorativa ridotta o inesistente da un punto di vista soltanto passeggero (cfr.
STFA C 286/05 del 24 gennaio 2006; DTF 128 V 149 consid. 3b = SVR 2003 KV Nr. 8
pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STFA C 303/02 del 14 aprile 2001).
In tale ipotesi il diritto
all’indennità giornaliera decade completamente se il disoccupato ha esaurito il
suo diritto all’indennità in virtù dell’art. 28 LADI e se la sua incapacità al
lavoro supera il 50%.
Per contro una persona impedita
fisicamente e psichicamente, la cui capacità al lavoro è ridotta, rimane idonea
al collocamento nell’ambito dell’art. 15 cpv. 2 LADI ed è indennizzabile, se
adempie gli altri presupposti del diritto all’indennità (DLA 1995 pag. 172).
L’art.
15 OADI precisa inoltre che:
" Per
stabilire l’idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i servizi
cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti
dell’assicurazione-invalidità. Il Dipartimento federale dell’economia, della
formazione e della ricerca (DEFR) disciplina i particolari d’intesa con il
Dipartimento federale dell’interno (cpv. 1).
Il capoverso 1 è parimente applicabile, qualora all’esame del
diritto all’indennità o al collocamento degli impediti fisici o psichici
partecipino organi dell’assicurazione-infortuni obbligatoria,
dell’assicurazione-malattie, dell’assicurazione militare o della previdenza
professionale (cpv. 2).
Un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni
equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al
collocamento e si sia annunciato all’assicurazione-invalidità o a un'altra
assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino
alla decisione dell’altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto
sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al
lavoro o al guadagno (cpv. 3).”
L’art. 15 cpv. 3 OADI prevede
così che una persona, qualora non sia manifestamente inidonea al collocamento e
si annunci all’assicurazione invalidità, è considerata idonea al collocamento
fino a quest’ultima assicurazione emette una decisione.
La presa a carico provvisoria da
parte dell’assicurazione contro la disoccupazione di un assicurato che si è
annunciato all’assicurazione invalidità ha lo scopo di evitare che il medesimo
si trovi privato di prestazioni assicurative nel periodo di carenza di un anno
ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e più in generale durante il tempo
necessario all’assicurazione invalidità per decidere in merito alla domanda di
prestazioni dell’assicurato (cfr. STF 8C_968/2012 del 18 novembre 2013 consid.
3.2.; DTF 127 V 484 consid. 2a).
Secondo l’art. 70 cpv. 1 e 2
lett. b LPGA l’avente diritto può chiedere di riscuotere una prestazione
anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni delle
assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al debitore delle suddette
prestazioni (cpv. 1).
Sono tenute a versare prestazioni
anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione
contro la disoccupazione, dell’assicurazione contro le malattie,
dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità è
contestata: l’assicurazione contro la disoccupazione (cpv. 2 lett. b).
Al riguardo cfr. STF 8C_187/2010
del 3 dicembre 2010 consid. 3.2.; STFA C 23/05 del 21 dicembre 2005 consid.
2.1.
Con sentenza 8C_5/2009 del 2
marzo 2010, pubblicata in DTF 136 V 95, il Tribunale federale ha stabilito che
una persona che si è annunciata all’assicurazione invalidità per la riscossione
di prestazioni e che, pur essendo abile al lavoro solo a tempo parziale per
motivi di salute, è integralmente disoccupata, in virtù dell’obbligo di
anticipare le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione ha diritto a una
piena indennità giornaliera di disoccupazione se è disposta ad accettare un
impiego nella misura della sua capacità lavorativa medicalmente attestata.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_651/2009 del 24 marzo 2010.
In
una sentenza 8C_242/2019 del 5 marzo 2020 nella quale ha confermato l’idoneità
al collocamento, dal profilo soggettivo, di un assicurato che presentava problemi
di salute ed aveva inoltrato una domanda di prestazioni all’AI, il Tribunale
federale ha rilevato al consid. 2.:
" (…) Le jugement entrepris expose de manière complète les
dispositions relatives à l'aptitude au placement des assurés qui se sont
annoncés à une assurance qui couvre l'invalidité ainsi qu'à la prise en charge
provisoire des prestations par l'assurance-chômage (art. 15 al. 2, 2e phrase,
LACI [RS 837.0]; art. 15 al. 3 OACI [RS 837.02]; art. 70 al. 2
let. b LPGA [RS 830.1]).
On rappellera que dans ce contexte, les exigences
d'aptitude au placement de l'art. 15 al. 1 LACI - lesquelles comprennent,
d'une part, la capacité de travailler (condition objective) et, d'autre part,
la disposition à accepter un travail (condition subjective) - s'apprécient avec
davantage de souplesse. Ainsi, l'aptitude au placement ne peut être niée que si
l'assuré est manifestement inapte au placement. La réduction des exigences ne
touche cependant que l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la
condition de la capacité de travailler, non celle de la volonté de réintégrer
le marché du travail (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e
éd. 2016, n. 279 p. 2351; voir également BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, n° 88 ss ad art. 15 al. 2 LACI). La disponibilité
sur le marché du travail doit toujours exister durant la période d'attente de
la décision de l'office AI. Il faut que le chômeur handicapé soit disposé à
accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu'il
recherche effectivement un tel emploi. S'il n'est pas disposé à accepter un tel
emploi ou s'estime totalement incapable de travailler, il est inapte au
placement et ne peut prétendre à l'avance des prestations par
l'assurance-chômage (arrêt 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et les
références). (…)”
Nel
Commentario citato nella sentenza federale appena riprodotta, B. Rubin ha
rilevato:
" (…)
88 Aptitude
au placement des assurés qui se sont annoncés à une assurance qui couvre
l'invalidité (art. 15 al. 3 OACI). -
L'aptitude au placement des personnes qui se sont annoncées à une assurance
sociale qui couvre les conséquences économiques de l'invalidité s'examine avec
encore davantage de souplesse que pour les personnes handicapées au sens de
l'art. 15 al. 2 LACI, 1re phrase. Selon l'art. 15 al. 3 OACI,
lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail,
un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé
à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'art. 15 al. 2 OACI,
il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette
disposition vise, d'une part, à assurer une coordination entre
assurance-chômage et AI et, d'autre part, à éviter une lacune de couverture
perte de gain avant que la décision de l’AI n'ait été rendue. Elle institue une
prise en charge provisoire de la perte de gain par l'assurance-chômage (v.
aussi l'art. 70 al. 2 let. b LPGA).
89 La
négation de l'aptitude au placement n'est possible, dans l'hypothèse visée par
l'art. 15 al. 3 OACI, que lorsque l'assuré est manifestement inapte au
placement. L'indemnité de chômage n'est toutefois pas accordée sans réserve
jusqu'à ce que l’AI statue. L'assuré doit être non seulement objectivement capable
de travailler, mais encore, subjectivement, disposé à le faire, en
fonction des circonstances inhérentes à sa personne, et ce durant les heures
habituelles de travail (DTA 2004 p. 124).
90 Si
l'inaptitude au placement ressort clairement des déclarations de l'assuré, de
celles des médecins ou d'autres intervenants socio-médicaux, l'assuré est
inapte au placement (DTA 1999 p. 104). Lorsque des certificats médicaux sont
contradictoires, l'inaptitude au placement ne peut être considérée comme
manifeste (DTA 2002 p. 238 consid. 4 p. 242).
91
L'inaptitude au placement «manifeste» au sens de l'art. 15 al. 3 OACI comprend
notamment les situations où, malgré une capacité résiduelle de travail
suffisante, le chômeur n'effectue pas assez de recherches de travail dans
l'attente de la décision de l’AI (DTA 2000 p. 156) ou lorsqu'il se considère, à
tort ou à raison, comme étant en incapacité de mettre en valeur sa force de
travail et, en conséquence, n'effectue pas de recherches d'emploi ou ne les
effectue que pour la forme (arrêts du 18 mai 2011 [8C_406/2010] consid. 5.1 et
5.2; 4 août 2008 [8C_497/2008]). Tant qu'un assuré ne cesse pas d'accomplir ses
obligations de chômeur, il demeurera en principe apte au placement. Dans le cas
de recherches insuffisantes ou de mauvaise qualité, des sanctions devront être
prononcées préalablement à une éventuelle décision d'inaptitude au placement
(arrêt du 3 septembre 2008 [8C_749/2007]). (…)” (pag. 173-174)
Qualora, in seguito, l’altro
assicuratore sociale dovesse erogare delle prestazioni, la correzione
interviene secondo gli art. 94 cpv. 2 LADI (compensazione) e 95 LADI
(restituzione di prestazioni). L’assicurato che riceve delle indennità di
disoccupazione per un certo periodo e che successivamente è posto al beneficio
di una rendita dell’assicurazione invalidità per il medesimo periodo è, di
conseguenza, tenuto a restituire le indennità percepite. Nel caso in cui
l’assicurato, malgrado il versamento di una rendita, disponesse di una capacità
di guadagno residuale suscettibile di essere messa a profitto, l’importo da
Considerandi
restituire è proporzionale al grado di incapacità di guadagno (cfr. STF
8C_968/2012 del 18 novembre 2013 consid. 3.2.; STFA C 23/05 del 21 dicembre
2005.
consid. 2.2.; DTF 127 V 486 consid. 2b).
Giusta l’art. 95 cpv. 1bis
LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, l’assicurato che ha ricevuto indennità di
disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o
indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità, della previdenza
professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di
perdita di guadagno, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie o
assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate
per lo stesso periodo dall’assicurazione contro la disoccupazione. In deroga
all’art. 25 cpv. 1 LPGA, l’importo da restituire è limitato alla somma delle
prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate.
In
proposito cfr. STCA 38.2013.55 del 12 maggio 2014.
Nella già citata sentenza
8C_445/2020 del 27 novembre 2020, trattandosi di un’assicurata
che si era iscritta in disoccupazione
dichiarando una disponibilità al lavoro al 20% dopo essere stata totalmente
inabile al lavoro per un periodo di due anni e che questo Tribunale nella STCA
38.2020.8
del 2 giugno 2020 aveva concluso non si potesse ritenere manifestamente
inidonea al collocamento, l’Alta Corte si è così pronunciata:
" 4.4. A
norma dell'art.
15.
cpv. 2 LADI gli impediti fisici o psichici sono
considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato
del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata
un'occupazione adeguata (DTF 136 V 195 consid. 3.1
pag. 197 seg.). La competenza per disciplinare il coordinamento con
l'assicurazione per l'invalidità è stata delegata al Consiglio federale. Nell'art. 15 cpv. 3 OADI è
stato stabilito che un impedito fisico o psichico, il quale, in caso di
condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo
al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione invalidità (o a un'altra
assicurazione secondo l'art. 15 cpv. 2 OADI), è considerato idoneo al
collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. In tal senso, l'art. 70 cpv. 2 lett. b
LPGA prevede che l'assicurazione contro la disoccupazione è
tenuta a versare prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da
parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro le
malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione per
l'invalidità è contestata (DTF 142 V 380 consid. 3.1
pag. 381 seg.).
4.5
Secondo questo sistema
l'assicurazione contro la disoccupazione deve risarcire le persone disoccupate
che si sono annunciate a un'altra assicurazione, se la loro inidoneità al
collocamento non è manifesta. Questo diritto a un'indennità di disoccupazione
non decurtata si realizza segnatamente quando la persona interamente
disoccupata per motivi di salute potrebbe lavorare soltanto a tempo parziale,
purché nell'estensione attestata dai certificati medici cerca un'occupazione ed
è disposta ad assumere una nuova occupazione con un pensum corrispondente (DTF 142 V 380 consid.
3.2
pag. 382; 136 V 95 consid.
7.1
pag. 101). La presunzione relativa all'idoneità al collocamento di persone
impedite (art. 70
cpv. 2 lett. b LPGA e art. 15 cpv. 2 LADI combinati
con l'art. 15
cpv. 3 OADI) vale soltanto per il periodo fino al momento in cui
è stato chiarito il diritto alle prestazioni di un'altra assicurazione,
affinché siano evitate lacune nella perdita del guadagno. Appena l'estensione
dell'incapacità al guadagno è stabilita con un preavviso o una decisione, si
conclude l'obbligo a versare prestazioni anticipate dell'assicurazione contro
la disoccupazione (sentenza 8C_138/2020 del 24 aprile 2020 consid. 2.2,
pubblicata in SVR 2020 ALV n. 19 pag. 59). Contrariamente a quanto sembra
lasciare intendere la Corte cantonale, l'art. 15 cpv. 3 OADI non
comporta la concessione incondizionata delle indennità di disoccupazione fino
al provvedimento dell'altro assicuratore, ma anche in questa eventualità
l'assicurato deve avere la disponibilità oggettiva e soggettiva di sfruttare la
propria capacità lavorativa corrispondente alle condizioni personali durante
gli orari abituali di lavoro (sentenze 8C_623/2008 dell'11 febbraio 2009
consid. 3.3.1 e C 272/02 del 17 giugno 2003 consid. 2.3, pubblicata in ARV 2004
pag. 124).
4.6
Vale la pena ancora
ricordare che se la presunzione della non manifesta inidoneità al collocamento
di cui all'art. 15
cpv. 3 OADI si rivela erronea sulla base dell'accertamento
dell'invalidità in un secondo tempo dall'assicurazione invalidità, si realizza
un motivo di revisione processuale (DTF 127 V 475 consid.
2b/cc pag. 478 con riferimenti). Proprio perché l'assicurazione invalidità e
quella contro la disoccupazione non sono due rami assicurativi complementari è
anche possibile che una persona pur con un grave danno alla salute non possa
beneficiare né di una rendita dell'assicurazione invalidità né dimostrasi
idoneo al collocamento per l'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 109 V 25 consid.
3d pag. 29; sentenza 8C_237/2020 del 23 luglio 2020 consid. 4.2).
4.7
In base ai fatti accertati
(consid. 3.6), diversamente da quanto concluso dalla Corte cantonale,
chiaramente si deve concludere per un'inidoneità al collocamento. Alla luce
della disponibilità al lavoro così ridotta (1h36 ore giornaliere) l'opponente
non può oggettivamente sostenere che ella possa essere collocabile in un mercato
equilibrato del lavoro, che presuppone di massima la presenza sul posto di
lavoro durante gli orari abituali di ufficio. La possibilità evocata
dall'opponente è del tutto teorica e astratta. Ella non può partire dal
presupposto di poter svolgere un'occupazione esclusivamente dal proprio
domicilio. Inoltre, la carica di giudice supplente (o non di carriera) non può
essere considerata fra le occupazioni ipotizzabili, siccome comporta di essere
eletti da parte di un Parlamento, il quale notoriamente tiene conto di numerosi
elementi, fra cui quello dell'appartenenza politica. Gli altri impieghi di
assistente scientifico universitario o di vicepresidente dell'autorità di
conciliazione in materia di locazione e affitto presuppongono il rispetto
scadenze o di termini legali, che anch'essi si dimostrano manifestamente
incompatibili con la disponibilità espressa dall'opponente. La conclusione
della Corte cantonale si dimostra quindi lesiva del diritto federale.
L'inidoneità al collocamento è talmente manifesta che dall'art. 15 cpv. 3 OADI l'opponente
non può comunque dedurre nulla a suo favore».
2.5
L’Alta Corte si è pronunciata in
merito all’aspetto soggettivo dell’idoneità al collocamento in una sentenza del
18.
marzo 1996 pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 191 segg. in cui ha stabilito
che l’assicurato che non ritiene di essere in grado di lavorare fino al momento
in cui l’assicurazione per l’invalidità si pronuncia sulla sua domanda e che
non cerca un lavoro né accetta un’occupazione adeguata non ha dritto alle
indennità di disoccupazione per questo lasso di tempo.
Il Tribunale federale delle
assicurazioni, in un successivo giudizio dell’8 giugno 1998, pubblicato in DLA
1999.
N. 19, pag. 104, ha ribadito che un assicurato non è considerato idoneo al
collocamento se la sua inidoneità al collocamento risulta chiaramente dalle sue
dichiarazioni nonché da quelle dei medici e dei consulenti del personale.
L’assicurazione per l’invalidità
e l’assicurazione contro la disoccupazione non hanno un carattere complementare
reciproco. Di conseguenza, un assicurato può essere inidoneo al collocamento
dal punto di vista della legislazione in materia di assicurazione contro la
disoccupazione – e dunque non ha diritto all’indennità – anche se la sua
incapacità lavorativa non è sufficiente per generare il diritto a una rendita
di invalidità.
Con sentenza C 75/05 del 23
giugno 2005, l’Alta Corte ha poi confermato l’inidoneità al collocamento di un
assicurato, beneficiario di una mezza rendita di invalidità, in quanto non era disposto,
né in grado di accettare un’occupazione.
Inoltre la nostra Massima Istanza
in una sentenza C 282/05 del 3 marzo 2006, in cui ha stabilito che un
assicuratore era idoneo al collocamento dal profilo oggettivo, ha accolto il
ricorso del medesimo e rinviato gli atti all’amministrazione per verificare
l’aspetto soggettivo dell’idoneità esaminando le ricerche di lavoro e il
comportamento dell’assicurato ed emettere una nuova decisione. Il TFA ha
comunque precisato che le dichiarazioni dell’assicurato, in particolare di
voler prima chiarire le sue condizioni di salute, indicano semmai una mancanza
di volontà di trovare ed accettare un posto di lavoro.
Con sentenza 8C_631/2007 del 16
aprile 2008 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un’assicurata
ritenuta inidonea al collocamento dal profilo soggettivo, poiché, benché la
stessa nel frattempo era stata posta al beneficio di una mezza rendita di
invalidità con grado di invalidità del 50%, non si sentiva in grado a causa di
motivi di salute, di assumere un impiego duraturo a tempo parziale.
Questo Tribunale, con giudizio
dell’8 febbraio 2000, pubblicato in RDAT II-2000 N. 89 pag. 339, ha rilevato
che deve essere considerato inidoneo soggettivamente al collocamento colui che
sino alla decisione dell’AI, oltre che essere ritenuto inabile dai medici e dai
consulenti del personale, dichiara chiaramente di essere inabile totalmente al
lavoro e non cerca alcuna occupazione.
In
quel caso l’assicurato, al quale l’assicurazione invalidità aveva negato una
rendita, è stato ritenuto non collocabile soggettivamente, poiché nella domanda
di indennità di disoccupazione egli aveva dichiarato di essere inabile al
lavoro al 100% - incapacità del resto attestata da un medico. Inoltre,
interpellato dall’Ufficio del lavoro egli aveva affermato di non poter svolgere
nessun lavoro, e di non avere effettuato ricerche di impiego. Infine,
contattato nuovamente dall’amministrazione, l’assicurato aveva ribadito di
ritenersi totalmente inabile al lavoro.
Infine giova rilevare che
nell’Audit Letter emesso dalla SECO il marzo 2016 figura la seguente
indicazione:
" Un assuré qui ne se considère pas comme apte au travail, qui ne
recherche pas d’emploi et n’en n’accepte pas, est manifestement inapte au
placement. Dans ce cas, l’obligation d’avancer les prestations n’est pas
reconnue.”
2.6
Nella
presente fattispecie l’assicurato, nato il __________ 1968, cittadino __________
a beneficio di un permesso di domicilio “C”, ha lavorato presso la __________
in qualità di “ausiliario forestale” dal 2016 al 9 aprile 2021 (cfr.
doc. 2, 4), allorquando egli è divenuto inabile al lavoro (cfr. doc. 2 e 5).
RI 1 ha fatto una prima volta
richiesta di indennità di disoccupazione nel mese di novembre 2022. In
quell’occasione, egli ha precisato sia di essere inabile al lavoro al 100%, che
di essere disposto a lavorare a tempo pieno (cfr. doc. 2).
Dal certificato medico compilato
dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale, di data
10.
novembre 2022, emerge infatti che il paziente era inabile al lavoro al 100%
sin dal 9 aprile 2021, potendo esercitare unicamente attività quali “lavori
leggeri fisicamente, senza gesti/sforzi ripetitivi con le braccia, soprattutto
sopra il livello delle spalle” (cfr. doc. 6).
Con decisione del 10 novembre
2022.
- contro la quale l’interessato non ha presentato opposizione e che è,
quindi, cresciuta incontestata in giudicato - la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione ritenuto che il
medesimo era completamente inabile al lavoro, “di conseguenza non può essere
ritenuto disoccupato” (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 7).
A decorrere dal 25 novembre
successivo, il nominativo del qui ricorrente è quindi stato, una prima volta,
annullato dal sistema COLSTA “per inabilità prolungata” (cfr. doc. 8).
Ciò, ha precisato l’URC, “a seguito della sua prolungata inabilità al lavoro
(100%) poiché, sulla base delle informazioni attualmente in nostro possesso, la
stessa si protrarrà verosimilmente ancora per lungo tempo. In ragione della sua
totale inabilità al lavoro i colloqui di consulenza sono sospesi e lei è
esonerato dall’obbligo di comprovare gli sforzi per trovare lavoro. Al momento
in cui sarà nuovamente abile al lavoro (anche solo parzialmente) e qualora
fosse ancora senza occupazione, la invitiamo a presentarsi al più presto ai
nostri sportelli per riattivare il caso (…)” (cfr. doc. 8).
Il ricorrente è stato reiscritto
nel COLSTA a decorrere dal 1° marzo 2023, allorquando ha presentato una nuova
domanda di indennità di disoccupazione (cfr. doc. 10).
In questa seconda richiesta di
prestazioni LADI, RI 1, a differenza di quanto fatto nella precedente, ha
lasciato senza una risposta le domande a sapere “in quale misura è disposto
e capace a lavorare”, rispettivamente se “ora è abile al lavoro nella
misura desiderata” (cfr. doc. 10).
A differenza di quanto fatto nel
mese di novembre 2022, questa volta l’interessato ha, invece, precisato di
essere stato alle dipendenze dell’ex datrice di lavoro dal 10 settembre 2016 al
16.
giugno 2022, che la disdetta del rapporto di lavoro sarebbe giunta da parte
della società e di aver subìto un “intervento alla spalla destra +
intervento gomito (braccio sinistro)” (cfr. doc. 10).
Dal certificato medico di data 1°
marzo 2023, sottoscritto dal dr. med. __________, emerge che il qui ricorrente
era stato inabile al 100% dal 9 aprile 2021 al 16 giugno 2022 e che a decorrere
dal giorno successivo, quindi dal 17 giugno 2022, egli è invece da considerarsi
abile al lavoro nella misura del 100%, potendo però esercitare unicamente “lavori
leggeri fisicamente, senza gesti/sforzi ripetitivi con le braccia e soprattutto
sopra il livello delle spalle” (cfr. doc. 5).
Con decisione dell’8 marzo 2023,
la Cassa ha, come visto, nuovamente negato all’interessato il diritto a
percepire le indennità di disoccupazione (cfr. supra consid. 1.1.).
Il nominativo di RI 1 è quindi
stato una seconda volta cancellato dal sistema COLSTA, e meglio dal 13 marzo
2023.
(cfr. doc. 13). In questa occasione, l’URC non ha precisato che
l’annullamento era da ricondurre alla prolungata inabilità del ricorrente, come
aveva invece fatto nel novembre 2022 (cfr. supra).
Il 4 aprile 2023, il ricorrente
si è opposto, per il tramite del proprio legale, alla decisione resa dalla
Cassa, facendo valere argomentazioni poi ribadite in sede ricorsuale (cfr.
supra consid. 1.4.) e producendo copia della seguente documentazione:
-
“progetto di decisione –
attribuzione di una rendita di invalidità temporanea” di data 15 marzo 2023
dell’Ufficio assicurazione invalidità, dal quale, in particolare, emerge che
dal mese di giugno 2022 il ricorrente avrebbe potuto conseguire un reddito con
limitazioni dovute al danno alla salute superiore rispetto a quello senza
limitazioni e che “dal 01 aprile 2022, ovvero alla scadenza dell’anno
d’attesa, (…) ha diritto ad una rendita con grado AI del 100%. Questo diritto è
limitato al 30 settembre 2022” (cfr. all. B a doc. 14);
-
certificato medico redatto il 13
marzo 2023 dal dr. med. __________, da quale emerge che RI 1 dal 17 giugno 2022
è inabile al lavoro nella misura del 100% (cfr. all. D a doc. 14);
-
la comunicazione di __________ del
16.
marzo 2022, dalla quale emerge che il ricorrente “in qualità di operaio
forestale risulta inabile in misura completa a titolo definitivo”, “per
contro in un’attività adattata alle sue condizioni di salute (deve trattarsi di
un lavoro leggero a medio pesante, che non comporti movimentazione di carichi
superiori a 5 kg fino all’altezza della cintura e non comporta attività da
svolgere con le braccia lontane dal tronco evitando i motivi ripetitivi per il
gomito sx, (…) è abile da subito” e che l’assicuratore era quindi “disposto
a versare le (…) indennità sino al 16 giugno 2022” (cfr. all. F a doc. 14);
-
“protocollo colloquio”
dell’URC di __________ di data 25 novembre 2022 (non firmato dal ricorrente),
dal quale emerge che RI 1 “potrà tornare ad iscriversi qualora tornasse abile
anche in misura parziale iniziando dal momento della ripresa dell’abilità le
ricerche di lavoro. L’assicurato richiede di chiudere la sua pratica” (cfr.
all. I a doc. 14).
Con scritto datato 6 maggio 2021,
ma risalente alla metà di maggio 2023, la Cassa ha chiesto al legale del
ricorrente di voler “comunicare esattamente per quali impieghi si candida
mensilmente quest’ultimo”, tramettendo copia delle relative ricerche.
L’amministrazione ha, inoltre,
osservato che “il certificato medico del 13 marzo 2023 (dr. med __________),
indica unicamente l’inabilità del sig. RI 1 dal 17 giugno 2022 al 100%, altro
non viene specificato. Non si legge che questa inabilità riguarda l’impiego
precedente e, più importante, non si legge se per altri tipi di impiego il suo
assistito risulta esser abile al lavoro” ed ha conseguentemente allegato
alla propria richiesta un “nuovo formulario “certificato medico”, al fine di
farlo debitamente compilare e firmare dal medico curante” (cfr. doc. 15).
Il 10 maggio 2023, l’avv. RA 1 ha
chiesto alla Cassa di confermare “i motivi per i quali, malgrado le
dichiarazioni mediche del 10 novembre 2022 e del 1° marzo 2023, (…) nelle quali
risulta indicato chiaramente il tipo di impiego per il quale egli [ndr: RI 1]
risultava abile” l’amministrazione “ha respinto le richieste di
indennità” (cfr. doc. 16).
Il 23 maggio 2023, la Cassa ha
fornito il seguente riscontro alla parte ricorrente:
"
(…) dal formulario “domanda di indennità di disoccupazione” compilato e
firmato dal suo assistito, si evince al punto 4) un’inabilità al 100% mentre al
punto 31) è indicata una malattia “dal 04.2021 ad oggi” (senza alcuna
precisazione). Dai due certificati medici che lei ci ha trasmesso in copia, non
è evidenziato a tutt’oggi, da che data il sig. RI 1 è abile al lavoro e
soprattutto per quale grado. Il progetto di decisione AI, pur essendo un
documento importante, non è una decisione definitiva, per questo motivo, (…)
ritorniamo i due certificati medici, chiedendole di fare specificare al medico
curante quanto sopra richiesto. Non appena saremo in possesso di questa
specifica, sarà nostra premura emettere la decisione di opposizione” (cfr. doc.
17).
In 5 luglio 2023, la Cassa, non
avendo ricevuto riscontro al precedente scritto, trasmesso “per posta A il
23.
maggio 2023” al legale del ricorrente, ha assegnato al medesimo un nuovo
termine scadente il 18 luglio 2023 per prendere posizione, scaduto il quale, l’amministrazione
ha comunicato che si sarebbe vista costretta “a decidere con la
documentazione attualmente in possesso” (cfr. doc. 18).
Con decisione su opposizione del
31.
agosto 2023, la Cassa ha confermato il proprio provvedimento dell’8 marzo
2023.
Pendente ricorso presso il TCA, e
meglio in data 28 ottobre 2023, il legale del ricorrente ha trasmesso al dr.
med. __________ la richiesta della Cassa, aggiungendo quanto segue:
"
(…) mi scuso sin d’ora per l’imbarazzante contenuto di quanto citato, in
particolare per le richieste di cui sopra, ma in questo caso non posso che
farmi ambasciatore dello scritto della cassa. (…) Ritenuto che egli [ndr: RI 1]
era operaio forestale e che il certificato medico citato precisa che il
paziente può esercitare “lavori leggeri fisicamente, senza gesti/sforzi
ripetitivi con le braccia soprattutto sopra il livello delle spalle”, agli
occhi del sottoscritto la risposta mi sembra ovvia. Ma evidentemente non lo è
per la Cassa disoccupazione. Le chiederei cortesemente di confermare comunque
quanto richiesto dalla Cassa. (…) Fino alla lettura delle osservazioni della
Cassa di disoccupazione, ero convinto che la professione di medico si
incentrasse in ben altro. La stessa chiede invece che sia Lei, Dr. med., a
chiarire, con non bene quale livello di dettaglio, le professioni che a suo
avviso il signor RI 1 può svolgere. Anche in questo caso sono a chiederle
cortesemente, non nascondendo l’imbarazzo, di confermare quanto richiesto dalla
Cassa.” (cfr. all. a doc. V).
Il medesimo giorno, l’avv. RA 1
ha inviato la richiesta formulata al medico anche a questa Corte, chiedendo una
proroga del termine assegnatogli per presentare ulteriori eventuali mezzi di
prova (cfr. doc. V).
Nel certificato medico di data 31
ottobre 2023, trasmesso al TCA il medesimo giorno (cfr. doc. VII) dal legale
del ricorrente, il dr. med. __________ si è così espresso:
"
(…) certifico che il (…) paziente è inabile al lavoro al 100% dal
17.06.2022
L’inabilità lavorativa al 100% si riferisce alla professione
precedentemente svolta dal paziente (operaio forestale). Dal punto di vista
medico il paziente non può più svolgere l’attività di operaio forestale. È
auspicabile che il paziente possa svolgere un’attività lavorativa con lavori
fisicamente leggere e soprattutto senza gesti o sforzi ripetitivi con le
braccia, soprattutto se queste superano il livello delle spalle, quindi si
tratterebbe di lavori prevalentemente di ufficio, senza sforzi fisici” (cfr.
all. B a doc. VII).
In data 22 novembre 2023, la parte
ricorrente ha trasmesso al TCA il “progetto di decisione – attribuzione di
una rendita invalidità” emesso dall’Ufficio assicurazione invalidità il 6
novembre 2023 che annulla e sostituisce quello di data 15 marzo 2023.
Dal nuovo progetto risulta che “dal
01.
aprile 2022 (…) il signor RI 1 ha diritto ad una rendita con grado AI del
100%. Questo diritto è limitato al 31 agosto 2023. Dal 01 settembre 2023 avrà
invece diritto ad un grado AI pari al 49%.” (cfr. all. a doc. XI).
A decorrere dal 20 novembre 2023,
RI 1 si è reiscritto in disoccupazione in data 20 novembre 2023, con una
disponibilità lavorativa del 50% (cfr. supra consid. 1.10. ed all. 1 a doc.
XV).
2.7
Chiamata a pronunciarsi, questa
Corte rammenta che la Cassa, tanto nella decisione dell’8 marzo 2023, quanto,
ed in particolare in relazione a ciò che concerne la presente vertenza, in
quella su opposizione del 31 agosto 2023, ha richiamato gli artt. 8 cpv. 1
lett. a e f, 10 cpv. 1, 11 cpv. 1 e 15 cpv. 1 LADI ed ha confermato il “rifiuto
del (…) diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2023, poiché [ndr:
RI 1] è completamente inabile al lavoro”, poiché il qui ricorrente “si
ritiene completamente inabile al lavoro (vedi domanda di indennità) e la stessa
cosa viene confermata dal suo medico curante, di conseguenza non può essere
ritenuto disoccupato” (cfr. supra consid. 2.6.).
Da una parte, quindi, la
resistente ha negato che il ricorrente fosse disoccupato ai sensi dell’art. 10
cpv. 1 LADI.
Sennonché, come visto, la Cassa
si è espressa sull’inabilità lavorativa del ricorrente, e non, invece, sulle
questioni a sapere se il medesimo fosse, o meno, vincolato da un rapporto di
lavoro (che dagli atti sembrerebbe essere giunto al termine nel giugno del
2022; cfr. supra consid. 2.6.) e se cercava, oppure no, quantomeno quando si è
reiscritto in disoccupazione nel marzo 2023, un’occupazione ed eventualmente in
quale percentuale.
Dagli atti emerge, però, con
riferimento al requisito di cui all’art. 10 cpv. 1 LADI in relazione con l’art.
8.
cpv. 1 lett. a LADI, che in occasione, in particolare, della seconda domanda
di indennità di disoccupazione, presentata l’8 marzo 2023 – dopo che a novembre
2022.
il suo nominativo era stato una prima volta annullato dal sistema COLSTA
con l’indicazione per cui “Al momento in cui sarà nuovamente abile al lavoro
(anche solo parzialmente) e qualora fosse ancora senza occupazione, la
invitiamo a presentarsi al più presto ai nostri sportelli per riattivare il
caso” (cfr. doc. 8) -, il ricorrente, a differenza di quanto fatto nel
novembre 2022 (cfr. supra consid. 2.3.), nulla ha precisato, d’un lato, quanto
a sapere se ed in quale misura era capace a lavorare, e, d’altro lato, nemmeno
in relazione ad una propria eventuale e perdurante inabilità al lavoro, precisando
unicamente che il proprio periodo di malattia, iniziato il 9 aprile 2021, era
giunto a termine il 16 giugno 2022 (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 10).
Dal certificato medico prodotto
il 1° marzo 2023 dal ricorrente all’URC e presente agli atti risulta, in ogni
caso (come già era stato il caso per il certificato del 10 novembre 2022; cfr.
doc. 6), che, pur rimanendo “inabile al lavoro al 100% in modo duraturo”
anche dal 17 giugno 2022, RI 1 poteva – e meglio come ha specificato il dr.
med. __________ rispondendo alla domanda a sapere “quali attività può ancora
esercitare il paziente e in che misura” - in ogni caso svolgere “lavori
leggeri fisicamente, senza gesti/sforzi ripetitivi con le braccia soprattutto
sopra il livello delle spalle” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 5).
A seguito di questa seconda
domanda di indennità di disoccupazione, la Cassa, senza esperire ulteriori
accertamenti e con decisione di quello stesso giorno, 8 marzo 2023, ha
nuovamente negato all’assicurato il diritto a percepire le prestazioni LADI.
Nella decisione su opposizione
del 31 agosto 2023 la resistente ha, poi, confermato il proprio precedente provvedimento
pur disponendo, in ogni caso ed a prescindere dall’effettiva mancata
collaborazione del legale del ricorrente, di un’indicazione medica secondo la
quale RI 1 poteva svolgere delle attività adeguate, e meglio di quanto
certificato il 1° marzo 2023 dal dr. med. __________.
In base agli elementi a
disposizione della Cassa, a mente di questo Tribunale, l’adempimento da parte
del ricorrente dei requisiti di cui all’art. 10 cpv. 1 LADI non poteva però
essere escluso.
Inoltre, pur indicando, sebbene a
mero titolo abbondanziale, che “il sig. RI 1 risulta essere stato iscritto
in disoccupazione, unicamente, per il periodo dal 1° marzo al 13 marzo 2023”
la Cassa, né ha richiamato nelle proprie decisioni l’art. 10 cpv. 3 LADI, né si
espressa ulteriormente o ha approfondito i motivi per i quali il ricorrente,
iscrittosi al collocamento a decorrere dal 1° marzo 2023, con decisione
informale resa dall’URC il 13 marzo 2023 - di soli cinque giorni successiva
alla decisione di negazione del diritto alle indennità di disoccupazione – ha
visto il proprio nominativo annullato dal sistema COLSTA. Tale ultima questione
risulta infatti tanto più incomprensibile se si pon mente all’indicazione
presente sulla prima cancellazione dal sistema COLSTA, secondo cui “al
momento in cui sarà nuovamente abile al lavoro (anche solo parzialmente) e
qualora fosse ancora senza occupazione, la invitiamo a presentarsi al più
presto ai nostri sportelli per riattivare il caso”.
2.8
Questo Tribunale rileva inoltre che
fondando la propria decisione sull’inabilità lavorativa del ricorrente, la
resistente sembrerebbe fare riferimento alla questione di sapere se RI 1 era
idoneo, o meno, al collocamento (cfr. supra consid. 2.3. e 2.4.).
Questo a maggior ragione ritenuto
che tanto l’art. 8 cpv. 1 lett. f quanto l’art. 15 LADI, seppur limitatamente
al solo cpv. 1, sono stati chiaramente richiamati dalla resistente sia nella
decisione dell’8 marzo 2023 sia in quella su opposizione del 31 agosto 2023.
In concreto, il TCA non ignora il
fatto che, come comunicato dalla Cassa, a decorrere dal 20 novembre 2023
l’interessato sarebbe stato posto a beneficio delle indennità di disoccupazione
e l’amministrazione “ha provveduto a versare le prime prestazioni
all’assicurato conteggiate sull’importo della residua capacità lavorativa
dichiarata da lui stesse e confermata dal dott. __________” (cfr. doc.
XIII)
Un’eventuale decisione sull’idoneità
al collocamento dell’assicurato per il periodo oggetto della presente vertenza
(cfr. supra consid. 2.1.), però, e meglio ai sensi del combinato disposto degli
artt. 81 ed 85 cpv. 1 LADI, nonché dell’art. 2c del Regolamento della legge sul
rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1988
(nella versione in vigore dal 27 gennaio 2023) sarebbe stata di esclusiva
competenza, tanto dal profilo oggettivo, quanto da quello soggettivo (cfr.
supra consid. 2.3.-2.5.), della Sezione del lavoro – Ufficio giuridico.
2.9
Alla luce di tutto quanto precede,
e per maggiore tranquillità, il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente approfondita dalla Cassa,
alla quale gli atti devono, di conseguenza, essere rinviati.
In particolare, la resistente
dovrà esprimersi con maggiore esaustività ed effettuare gli opportuni
accertamenti sulla questione a sapere se RI 1 fosse da ritenere, o meno,
disoccupato ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI, e questo sia in relazione
con l’art. 10 cpv. 1 che con l’art. 10 cpv. 3 LADI, menzionando le considerazioni che ne hanno determinato
il convincimento e l’hanno dunque portata a decidere per una negazione del
diritto alle prestazioni LADI ai sensi di tali norme.
Se in definitiva il presupposto
dell’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI dovesse essere ritenuto realizzato ma dovessero
sussistere dubbi sull’idoneità al collocamento in ragione (anche)
dell’inabilità del ricorrente (che in concreto ed in relazione alla domanda di
indennità di disoccupazione presentata a marzo 2023 non ha prodotto, almeno
stando alla documentazione in atti, alcun formulario “informazioni della
persona assicurata”, rispettivamente non ha comprovato alcuno sforzo nelle
ricerche di un’occupazione lavorativa in un’attività adeguata), la resistente
dovrà inoltre trasmettere gli atti alla Sezione del lavoro - Ufficio giuridico,
affinché si pronunci su quanto di sua competenza.
2.10
Da considerarsi vincente in causa alla luce di quanto precede, il ricorrente,
rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 800.-- a titolo di
ripetibili da mettere a carico della resistente (cfr. art. 61 lett. g
LPGA; art. 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF 8C_918/2012
del 29 gennaio 2013; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012; STF U 8/07 del 20
febbraio 2008).
2.11
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023
consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA
38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile
2022.
consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA
38.2021.32
del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
del 31 agosto 2023 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa CO 1 affinché proceda come indicato al
considerando 2.9.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO 1 verserà a RI 1 fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti