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Decisione

38.2023.55

Diritto alle IDI negato dalla Cassa che ha ritenuto l'assic. completamente inabile al lavoro e non disoccupato ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LADI. Atti rinviati alla Cassa affinché verifichi se sono dati, o meno, presupposti art. 10 cpv. 1 e 3 LADI

15 gennaio 2024Italiano61 min

ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI) et s’il s’est formellement inscrit

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2023.55

CL/DC/gm

Lugano

15 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 agosto 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 10 novembre 2022,

cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha

negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione.

L’amministrazione, a fondamento

del proprio provvedimento, ha richiamato gli artt. 8 cpv. 1 lett. f, 10 cpv.1,

11 cpv. 1 e 15 cpv. 1 LADI e concluso che l’assicurato “si ritiene

completamente inabile al lavoro (vedi domanda indennità) e la stessa cosa viene

confermata dal suo medico curante, di conseguenza non può essere ritenuto

disoccupato” (cfr. doc. 7).

Con ulteriore decisione dell’8

marzo 2023 l’amministrazione, sulla base sempre degli artt. 8 cpv. 1 lett. f,

10 cpv. 1, 11 cpv. 1 e 15 cpv. 1 LADI, ha nuovamente negato all’interessato il

diritto alle prestazioni di disoccupazione “poiché è completamente inabile

al lavoro”, ribadendo che il medesimo “si ritiene completamente inabile

al lavoro (vedi domanda indennità) e la stessa cosa viene confermata dal suo

medico curante, di conseguenza non può essere ritenuto disoccupato” (cfr.

doc. 12).

1.2. Con opposizione del 4 aprile 2023,

l’interessato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha impugnato la decisione dell’8

marzo 2023 (cfr. doc. 14).

1.3. Con decisione su opposizione del 31

agosto 2023, la Cassa, ha confermato il proprio provvedimento dell’8 marzo 2023

(cfr. supra consid. 1.1. e doc. 12) e ha, quindi, negato all’assicurato il

diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione.

In particolare, l’amministrazione

ha motivato la propria decisione su opposizione facendo valere che, in seguito all’impugnativa

presentata da RI 1, ha a più riprese sollecitato il legale di quest’ultimo a

voler precisare da che data il suo assistito sarebbe abile al lavoro, in quale

grado e per quali attività il medesimo si potrebbe candidare, senza, tuttavia,

ricevere riscontro.

Constatata “la mancanza di

collaborazione da parte dell’avvocato RA 1 nel rispondere ai (…) quesiti”,

la Cassa ha concluso che non sarebbe stato “possibile dare una risposta

diversa da quella espressa (…) in data 8 marzo 2023”, ha rilevato che “il

sig. RI 1 risulta essere stato iscritto in disoccupazione, unicamente, per il

periodo dal 1° marzo al 13 marzo 2023” e ha respinto, quindi, l’opposizione

(cfr. doc. 19).

1.4. Contro la decisione su opposizione

l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento delle indennità di

disoccupazione a far tempo dal 1° marzo 2023, “se non addirittura a far data

dal 25 novembre 2022”.

A sostegno della pretesa

ricorsuale il rappresentante dell’assicurato censura l’operato della Cassa

facendo valere, innanzitutto, che l’Ufficio dell’Assicurazione invalidità, con

decisione del 15 marzo 2023, “ha (…) ritenuto il signor RI 1 in incapacità

lavorativa del 100% dal 09.04.2021 al 16.06.2022 e capace di svolgere

un’attività adeguata al 100% dal 17.06.2022. (…) valutando un reddito annuo

teorico conseguibile con un “attività adeguata”, malgrado il danno alla salute,

di CHF 68'959.48, ha stabilito un grado di invalidità dello 0%. Lo stesso

Ufficio ha quindi deciso che dal 1° aprile 2021 il signor RI 1 ha diritto ad

una rendita del 100% unicamente fino al 30 settembre 2022” (cfr. doc. I,

pag. 2).

In particolare, il

patrocinatore dell’assicurato rileva:

"

2.

Ora, a parte il fatto

che il signor RI 1 non beneficia attualmente di alcuna entrata, cosa di per sé

già deprecabile, ci si trova in una situazione alquanto paradossale dove non si

comprende se egli sia o meno inabile, e quindi se sia o meno occupabile, e

quindi ancora si sia o meno disoccupato.

La decisione dell’Ufficio assicurazione

invalidità è pure oggetto di ricorso, in modo da poter stabile con chiarezza la

situazione del signor RI 1. O abile quindi disoccupato, o inabile e quindi

invalido.

3.

Sbaglia quindi la Cassa CO 1, __________,

quando considera il ricorrente completamente inabile al lavoro e quindi non

“disoccupato”, in quanto il certificato medico chiarisce sì una incapacità

totale a titolo definitivo ad operare quale operaio forestale, ma pure una

abilità immediata a svolgere un’attività adeguata, quantificata questa,

dall’Ufficio dell’Assicurazione invalidità, in CHF 68'959.48.

Ha sbagliato inoltre l’URC quando, in data

25 novembre 2022, una prima volta, e poi in data 13 marzo 2023, ha

(arbitrariamente) cancellato il signor RI 1 dal sistema COLSTA per inabilità

prolungata. Per tale motivo non è corretta l’osservazione “abbondanziale” della

Cassa CO 1 secondo cui “il signor RI 1 risulta essere stato iscritto in

disoccupazione, unicamente per il periodo dal 1° marzo al 13 marzo 2023”.

In ragione di quanto sopra, s’impone

l’annullamento della decisione 8 marzo 2023 della Cassa CO 1, __________, con

la quale viene deciso il rifiuto del diritto all’indennità di disoccupazione

del 1° marzo 2023, poiché completamente inabile al lavoro, e la concessione

delle rispettive indennità di disoccupazione, se non addirittura a far data dal

25 novembre 2022.

4.

In merito alle ulteriori contestazioni, si

richiama la lettera 6 maggio 2021 della Cassa CO 1 (data errata) con la quale

la Cassa fa riferimento al certificato medico 13 marzo 2023, la risposta 10

maggio 2023 con la quale si chiedevano i motivi per i quali le dichiarazioni

mediche erano ritenute insufficienti e l’ulteriore risposta del 6 maggio 2021

della Cassa CO 1 (data errata, poi corretta in 23 maggio 2023).

A mente dello scrivente, si tratta nel

concreto di richieste arbitrarie e con solo intento dilatorio, in quanto come

già evidenziato, entrambi i certificati medici prodotti in precedenza

stabiliscono chiaramente una inabilità lavorativa del 100% ma una capacità (al

100%) di svolgere lavori leggeri fisicamente, senza gesti/sforzi ripetitivi e

con le braccia soprattutto sopra il livello delle spalle. Nessun dubbio quindi

quanto all’occupabilità del signor RI 1.

Come evidenziato sopra, il signor RI 1 non

beneficia attualmente di alcuna entrata, in quanto non invalido per l’Ufficio

AI e non disoccupato per la Cassa disoccupazione, situazione di per sé alquanto

paradossale. Lo scrivente legale agisce quindi “pro bono” e si fa cortese richiesta

di rinuncia al versamento di qualsiasi anticipo” (cfr. doc. I).

1.5. Con risposta del 23 ottobre 2023,

la Cassa chiede la reiezione del ricorso, osservando quanto segue:

"

(…) dal formulario “Domanda di indennità di disoccupazione”, compilato e

firmato dal sig. RI 1, egli ha specificato di essere completamente inabile al

lavoro. Il progetto di decisione dell’Ufficio di invalidità di Bellinzona del

15 marzo 2023 non è definitivo. In effetti, l’avvocato ha specificato che

questa decisione è oggetto di ricorso, al fine di poter stabilire con chiarezza

la situazione del sig. RI 1: o abile e quindi disoccupato o inabile quindi

invalido.

Dal documento medico del dr. med. __________,

compilato in data 1° marzo 2023, si evince l’inabilità del sig. RI 1 dal 18

giugno 2022 al 100% mentre viene scritto che egli può eseguire lavori leggeri

senza sforzare le spalle. In questo documento non è chiarito esattamente, se

l’assicurato può ancora svolgere la professione precedente e, ancora più

importante, quali lavori l’assicurato può effettivamente svolgere, in quale/i

rami le ricerche di lavoro devono e/o dovranno essere concretamente

indirizzate, al fine di poter reperire una nuova occupazione.

Per queste ragioni, la nostra

Amministrazione ha inviato ben tre scritti all’avvocato RA 1, spiegando il

motivo delle nostre richieste, tuttavia egli ha preferito non rispondere a

quanto gli è stato richiesto e/o non fornirci quanto indicato ma, per contro,

inoltrare ricorso presso il vostro lodevole Tribunale.

Questi scritti (…) non sono e non erano

arbitrari e non avevamo alcun intento dilatorio, per le ragioni già spiegate:

semmai avevano lo scopo di chiarire la situazione del sig. RI 1 e quindi

potersi eventualmente pronunciare in maniera diversa rispetto alla decisione di

prima istanza. Bastava, unicamente, una maggiore collaborazione da parte del

legale dell’assicurato, come già ribadito, nella nostra decisione su

opposizione, qui impugnata.

Inoltre, l’avvocato RA 1 ha incolpato l’URC

di avere cancellato il suo assistito dal sistema COLSTA, il 25 novembre 2022

(questo periodo non entra, ad ogni modo, nel merito del provvedimento qui

impugnato e la precedente decisione del 10 novembre 2022 è già più che

ampiamente cresciuta in giudicato), aggiungendo che, la nostra osservazione

“abbondanziale”, citata nel nostro scritto del 31 agosto 2023, non sia

corretta. Queste sue affermazioni lasciano alquanto perplessi.

L’avvocato RA 1, come pure il suo

patrocinato, sono chiaramente in possesso dei nostri provvedimenti e se

avessero letto, con più attenzione, la decisione dell’8 marzo 2023 contro la

quale hanno presentato opposizione, in data 4 aprile 2023, avrebbero visto

questa importante indicazione (in ultima pagina) che riportiamo testualmente: “Se

dovesse contestare la presente decisione, deve continuare a rispettare, sino

alla decisione del Servizio specialistico, le prescrizioni di controllo

(colloqui di lavoro con l’URC, ricerche di lavoro) e inoltrare ogni mese il

modulo “indicazioni della persona assicurata” debitamente compilato a una Cassa

disoccupazione”. (intesa come la Cassa disoccupazione scelta – i

surriferiti modulo, in seguito, abbreviati con “IPA”).

Pertanto, il sig. RI 1 avrebbe potuto

effettuare le ricerche di posti di lavoro; così facendo avremmo anche compreso

esattamente quali ricerche di lavoro poteva effettivamente effettuare e

consegnare alla Cassa i formulari “IPA” ad ogni fine mese, da lui stesso

debitamente compilati e firmati, alla Cassa.

Dal canto suo, l’avvocato RA 1 avrebbe

potuto accertarsi che il suo patrocinato continuasse a seguire queste procedura

presso l’URC di __________ e, se non fosse stato il caso, poteva intervenire

sia con il suo assistito sia presso l’Ufficio sopra menzionato.

Di fatto il sig. RI 1 risulta essere stato

iscritto in disoccupazione, unicamente, dal 1° marzo 13 marzo 2023 e non è

stato consegnato alla Cassa alcun formulario “IPA” da parte dell’assicurato e

nessuna ricerca di posti di lavoro all’Ufficio Regionale di Collocamento.

Visto quanto sopra espresso (…) ci

confermiamo nuovamente nella nostra posizione, in quanto l’assicurato si è

sempre dichiarato inabile a lavoro, non ha mai effettuato una ricerca di posti

di lavoro e non è mai stata ufficialmente indicata una percentuale di abilità

al lavoro da parte di un medico o dallo stesso assistito. Inoltre il legale del

sig. RI 1 non ci ha permesso, non rispondendo e/o non inviandoci quanto

richiesto, di verificare ulteriormente il caso e poter emettere, se fosse stato

il caso, una decisione a favore del suo patrocinato.” (cfr. doc. III).

1.6. Con replica del 28 ottobre 2023,

l’avv. RA 1 osserva quanto a seguire:

"

(…) a parte attribuire al sottoscritto tutte le responsabilità per un mancato

riscontro alle loro missive, nella stessa non vi è alcuna argomentazione fatto

salvo eventualmente l’unico punto che pare avere concretezza e che è legato al

certificato medico del Dr. __________, a dire della Cassa, non chiaro ed

esaustivo. (…) mi sono (…) indirizzato allo stesso, al quale ho chiesto di

prendere posizione sulle contestazioni della Cassa (…)”.

In attesa di un riscontro da

parte del medico, il legale ha chiesto una proroga del termine impartito alle

parti per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. V), poi

concessagli (cfr. doc. VI).

Il 31 ottobre 2023, l’avv. RA 1

ha trasmesso a questa Corte un nuovo certificato medico del dr. med. __________,

sul cui tenore si dirà nel prosieguo (cfr. doc. VII ed all.).

1.7. Con duplica del 9 novembre 2023,

preso atto delle osservazioni della parte ricorrente e della documentazione da

questa allegata, la Cassa osserva quanto segue:

"

(…)

- le responsabilità per un mancato

riscontro alle nostre missive ribadiamo che sono dovute alla mancanza di

risposte concrete da parte dell’avvocato RA 1, come si evince dai diversi

documenti (…). In particolare non ha replicato alla nostra richiesta inerente

la percentuale di abilità del sig. RI 1 a partire dal 17 giugno 2022 (se vi

fosse questa percentuale) e in quale ramo egli potesse svolgere le sue

ricerche;

- nel certificato medico del dr. __________

del 1° marzo 2023, in possesso di tutti gli attori, non si legge alcuna

percentuale lavorativa di abilità. È specificata un’inabilità al 100% dal 17

giugno 2022, salvo per lavori leggeri, ecc… senza ulteriori specificazioni;

- lo stesso assicurato, per il periodo in

cui è stato iscritto in disoccupazione, dal 1° marzo 2023 al 13 marzo 2023, non

ha svolto alcuna ricerca di posti di lavoro ed inoltre, non ha consegnato alcun

formulario IPA;

- il sig. RI 1 ha comunicato di essere

inabile al lavoro al 100% dal 17 giugno 2022 (cfr. “Domanda di indennità di

disoccupazione”);

- lo stesso avvocato ha deciso di inviare

uno scritto al dr. med. __________ unicamente in data 28 ottobre 2023,

pertanto, durante l’istruttoria già in corso e questo dovrebbe essere visto come

una violazione procedurale. Inoltre, la risposta del surriferito medico del 31

ottobre 2023, è più precisa per ciò che attiene il quale ramo l’assicurato può

svolgere le sue ricerche, al fine di trovare una nuova occupazione, tuttavia,

ancora una volta non è specificata una percentuale di abilità al lavoro.

Visto quanto sopra, ci confermiamo nei

nostri precedenti scritti, rimettendo a voi il giudizio, in particolare, ai

nuovi documenti prodotti dall’avvocato RA 1 (in sede di istruttoria). (…)”

(cfr. doc. IX).

1.8. Con osservazioni del 22 novembre

2023, il legale del ricorrente comunica di rinunciare “a formulare

osservazioni all’imbarazzante comunicazione del signor __________ [ndr:

Direttore della Cassa CO 1]”, che ritiene “sterile da qualsiasi punto di

vista giuridico, nella quale (…) si limita nuovamente a riversare sul

sottoscritto la responsabilità per un comportamento avuto dalla Cassa

disoccupazione a dir poco lacunoso, che ha di fatto completamente abbandonato

il qui ricorrente”.

In particolare, l’avv. RA 1 ha,

poi, osservato che con “comunicazione 6 novembre 2023 dell’Ufficio

assicurazione invalidità (…)” è stato rilasciato “un progetto di

decisione che annulla e sostituisce il precedente riconoscendo una rendita di

invalidità al signor RI 1, pari al 100% dal 1° aprile 2022 e in misura ridotta

al 49% dal 1° settembre 2023.

Per buona pace della Cassa CO

1 (…) tale fatto risolve la questione per tutto il periodo summenzionato,

limitando l’“occupabilità” a decorrere dal solo periodo residuo di invalidità

parziale, per il quale il signor RI 1 si è già annunciato disponibile

all’impiego” (cfr. doc. XI).

1.9. Con osservazioni del 1° dicembre

2023, la Cassa pone nuovamente l’accento sulla mancanza di collaborazione da

parte del legale del ricorrente e, quanto al progetto di decisione dell’Ufficio

assicurazione invalidità, rileva che tale documento:

"

(…) comprova che il sig. RI 1 non era abile al lavoro fino al 31 agosto

2023. In effetti, un certificato medico con una conferma della percentuale di

abilità lavorativa, da noi richiesto a più riprese all’avvocato, non è mai

pervenuto.

Precisiamo invece che, a partire dal 20

novembre 2023 (scorsa settimana), l’assicurato si è correttamente riannunciato

in disoccupazione e, su richiesta della nostra Sezione di __________ e senza il

coinvolgimento dell’avv. RA 1, finalmente ha prodotto un certificato medico,

datato 23 novembre 2023, dove si evince l’inabilità del sig. RI 1 al 100% dal 9

aprile 2021 al 31 agosto 2023. Dal 1° settembre 2023, vi è un’inabilità

lavorativa unicamente al 50% e questo permette di ottenere il diritto alle

prestazioni.

Infatti, con questo documento, tenuto conto

della surriferita decisione dell’AI e della nuova iscrizione presso l’URC,

effettuata a partire dal 20 novembre 2023 dal sig. RI 1, la Cassa CO 1, Sezione

di __________, ha prontamente stabilito il diritto dell’assicurato a partire da

questa data, con una percentuale di idoneità al collocamento al 50%. (…)” (cfr.

doc. XIII).

1.10. Su richiesta di questa Corte, in

data 19 dicembre 2023, la Cassa ha trasmesso la documentazione “dalla quale

emerge che “a partire dal 20 novembre 2023 (…) l’assicurato si è correttamente

annunciato in disoccupazione”” (cfr. supra consid. 1.9. e doc. XIV).

Dalla nuova conferma di registrazione

nel sistema COLSTA pervenuta al TCA risulta che RI 1 si è reiscritto in

disoccupazione in data 20 novembre 2023, con una disponibilità lavorativa del

50% (cfr. all. 1 a doc. XV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente, oppure no, la Cassa ha negato a RI 1 il

diritto a percepire le indennità di disoccupazione dal 1° marzo al 20 novembre

2023, allorquando l’interessato si è reiscritto in disoccupazione, con una

disponibilità lavorativa del 50%. Da quel momento infatti “la Cassa CO 1,

Sezione di __________, ha (…) stabilito il diritto dell’assicurato (…), con una

percentuale di idoneità al collocamento al 50%” (cfr. supra consid. 1.9. e

1.10.).

2.2. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia totalmente o parzialmente disoccupato

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LADI).

Per l’art.

10 cpv. 1 LADI, è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un

rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.

In

base all’art. 10 cpv. 2 LADI, è considerato parzialmente disoccupato chi non è

vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un’occupazione a tempo

parziale (lett. a) oppure ha un’occupazione a tempo parziale e cerca

un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale

(lett. b).

Giusta

l’art. 10 cpv. 2bis LADI, non è considerato parzialmente

disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato

temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).

In

una sentenza del 19 gennaio 1993 pubblicata in DTF 119 V 156 il TFA (dal 1°

gennaio 2007: il Tribunale federale, TF) ha stabilito che per stabilire

l'esistenza della disoccupazione è decisiva l'effettiva e definitiva

interruzione del rapporto di lavoro e non la cessazione giuridica dei rapporti

contrattuali di lavoro.

A proposito, Boris Rubin (in: Commentaire de la

loi sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess

2014, p. 95-96) rileva che:

" 39 Introduction. - Le chômage

indemnisable se présente soit sous la forme du chômage complet, soit sous celle

du chômage partiel. L’al. 1 de l'art.

10 LACI est consacré à la définition de

l'assuré au chômage complet. Pour qu'il y ait «chômage» au sens de l'art.

10 LACI, il est indifférent que l'emploi perdu ou

recherché soit soumis au droit public ou au droit privé. Par ailleurs, la

délimitation entre chômage complet et chômage partiel se mesure à l'horaire

habituel à plein temps du type d'emploi qui est recherché. Le nombre d'heures

habituel de travail, pour un emploi à plein temps, varie en fonction des

professions. L'horaire à plein temps d'un enseignant ne sera par exemple pas le

même que celui d'une personne travaillant à la production dans l'industrie.

(…)

11 Début du chômage.

- Le chômage au sens de l'art.

10 LACI débute dès que les prestations

caractéristiques d'un contrat de travail (travail et salaire) ne sont plus

exécutées, c'est-à-dire dès la cessation définitive effective du rapport de

travail. L'examen de la condition du chômage a donc lieu sur la base des faits

et non en fonction de la réponse juridique à la question de savoir si le

rapport de travail existe toujours (DTA 1989 p. 78 consid. 4 p. 82; arrêt du 26

mai 2003 [C

265/02] consid. 2.2). C'est sous l'angle de la

perte de travail à prendre en considération (art.

Fatti

11 LACI) qu'une analyse juridique a lieu. C'est

alors que sont examinées notamment les questions relatives au droit au salaire

ou au droit à une indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail

(art.

11 al. 3 LACI). En cas de doutes à ce sujet, une

solution pragmatique est prévue de manière à ce qu'une indemnisation puisse

intervenir rapidement (v. l'art.

29 LACI). L'indemnité en cas d'insolvabilité de

l'employeur (art.

51 ss LACI) couvre quant à elle les créances de

salaires qui portent sur les derniers mois du rapport de travail et concerne

une période où du travail a réellement été fourni (ATF

121 V 377 consid. 2a p. 379). La période

susceptible d'entraîner le versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité et

celle où il y a chômage au sens de l'art.

10 LACI sont ainsi clairement délimitées et ne

peuvent se recouper.

Sauf résiliation valable des rapports de travail,

un assuré qui perçoit des indemnités perte de gain en cas de maladie est sous

contrat durant la période de versement de l'indemnité, de sorte qu'il n'est pas

au chômage au sens de l'art.

10 LACI (DTA

2002 p. 52 consid. 2b p. 53)".

Il medesimo

autore (in : Assurance-chômage et service public de l’emploi, Ed. Schulthess

2019, p. 17) sottolinea che:

" (…)

76 L’assuré

a droit à l’indemnité de chômage entre autres conditions s’il est sans emploi

ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI) et s’il s’est formellement inscrit

au chômage en vue d’être placé (art. 10 al. 3 LACI).

77 Est réputé sans

emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à

exercer une activité à plein temps (art.

10 al. 1 LACI). Selon l’art.

10 al. 2 LACI, est réputé

partiellement sans emploi celui qui : n’est pas partie à un rapport de

travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel (let. a) ;

ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité

à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (let.

b).

78 Les cas de

chômage partiel dans lesquels un assuré peut se contenter de ne rechercher

qu’un complément d’occupation sont rares (N 192).

79 Le chômage au

sens de l’art.

10 LACI débute dès

que les prestations caractéristiques d’un contrat de travail (travail et

versement du salaire) ne sont plus exécutées. Autrement dit, l’examen de la

condition du chômage a lieu sur la base des faits et non en fonction de la

réponse à la question de savoir si le rapport de travail a pris fin d’un point

de vue juridique47.

80 Pour pouvoir

entraîner une indemnisation, le chômage ne suffit pas. Il doit s’accompagner

d’une perte de gain suffisante au sens de l’art.

11 LACI (N 96 ss). De

plus, seule la perte d’une activité principale peut entraîner une

indemnisation, non la perte d’une activité accessoire.”.

L’art. 10

cpv. 3 dispone che “la persona che cerca lavoro è considerata totalmente o

parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata”.

Al proposito, Boris Rubin (in: Commentaire

de la loi sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, p. 104) rileva

che:

" 38 Inscription au chômage. - Seul peut être considéré comme étant au

chômage au sens de l'art.

10 LACI celui qui

s'est annoncé à l'office compétent en vue d'être placé. Dans le but de

permettre un contrôle du chômage et de faciliter la prise en charge et le

placement, l'inscription à l'office compétent est une condition du droit à

l'indemnité de chômage (dans le même sens : art.

17 al. 2 LACI; pour le

droit supérieur, v. l'art. 4 de la Convention OIT n° 44 du 23 juin 1934; RS 0.837.411).

L'inexécution de l'obligation prévue à l'art.

10 al. 3 LACI conduit

au refus du droit à l'indemnité tant que le chômeur n'est pas formellement

inscrit (arrêt du 5 mars 2002 [C

310/01]). Seule une

violation de l'obligation de renseigner le chômeur ou un renseignement erroné

peuvent éventuellement conduire à la reconnaissance du droit sans inscription

formelle (arrêt du 13 août 2003 [C

113/02] consid. 2 et 3.2).

Ce qui est déterminant pour la reconnaissance du droit, c'est le fait qu'il y

ait eu inscription au sens de l'art.

19 OACI (à la commune

ou à l'office compétent, suivant les dispositions cantonales). Il est question

ici de la première inscription et non de celle au sens de l'art.

21 OACI. Lorsque

l'inscription au sens de l'art.

19 OACI a eu lieu

mais que le chômeur n'a répondu à aucune des convocations de l'ORP, le droit

est reconnu et les absences ne peuvent faire l'objet que d'une suspension du

droit à l'indemnité de chômage (puis d'une éventuelle inaptitude au placement

en cas de répétition des manquements). Elles ne peuvent entraîner d'emblée une négation du

droit. Mais bien entendu, les assurés peuvent en tout temps librement renoncer

à revendiquer les prestations (v. 100 N 20).

39 Retrait. - Le chômage prend fin en cas de retrait de l'assurance. Un assuré qui

annonce son retrait en raison de la conclusion supposée d'un contrat de travail

devra se réinscrire si ses attentes ne se concrétisent pas et qu'il entend

toucher à nouveau l'indemnité de chômage. Entre l'annulation et la

réinscription, il n'y aura pas de chômage indemnisable au sens de l'art.

10 LACI (arrêt du 5 mars 2002 [C

310/01] consid. 2b).”.

2.3. Ulteriore presupposto fondamentale

per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è anche che

l'assicurato sia idoneo al collocamento, e meglio ai sensi di quanto dispongono

gli artt. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI.

Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv.

1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le condizioni

necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi

la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1

LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è

idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare

un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in

vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti

di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

" Art. 15

Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al

collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a

essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e

di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto

di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro

temporaneo (PLT) ecc. È pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato.

L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente

ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo

se accetta di partecipare a un provvedimento isolato.

È quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag.

2002)

L'idoneità al

collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF

8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)

Oggettivamente l'assicurato deve essere

idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF

8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005;

DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid.

1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a,

pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U.

Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schulthess Polygraphischer

Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208

consid. 1).

Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non

impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la

volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare

un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo

le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata

ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_56/2019

del 16 maggio 2019; STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a

pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994

pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;

DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.

135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA

1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;

DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una

sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole

tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di

lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007

dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi

è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per

motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità

lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di

ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare

soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,

possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto

condizionatamente.

L’Alta Corte ha pure

stabilito che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel

senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al

collocamento e l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare

un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non

lo è (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019, DTF 143 V 168 consid. 2 pag. 177;

STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e

riferimenti ivi menzionati).

In una

sentenza 8C_445/2020 del 27 novembre 2020,

l’Alta Corte ha ricordato che:

" 4.3. Il

concetto dell'(in)idoneità al collocamento non è soggetto a graduazioni. La

persona assicurata può essere idonea al collocamento, segnatamente disposta ad

accettare un lavoro esigibile (al tasso di occupazione minimo del 20%) oppure

no (DTF 136 V 95 consid.

5.1 pag. 97 con riferimenti). L'applicazione dei criteri legali e

giurisprudenziali sull'idoneità al collocamento secondo i combinati art. 8 cpv.

1 lett. f e 15 cpv. 1 LADI è una questione di diritto liberamente esaminabile

dal Tribunale federale (consid. 1.2)."

È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che

occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di

assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,

pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58

e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

L'idoneità al

collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve

essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le

circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr.

STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 3; STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre

2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25).

In una sentenza C 108/03 del 2

settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale

federale dal 1° gennaio 2007), in proposito ha rilevato che per l’idoneità al

collocamento sono determinanti le prospettive concrete di un’assunzione in

condizioni equilibrate del mercato del lavoro. In questo contesto bisogna tener

conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e di tutte

le altre circostanze, segnatamente del tipo d’attività. Le possibilità reali

d’assunzione sono da valutare unicamente considerando assunzioni ragionevoli

per la persona assicurata in questione.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_714/2014 del 26 marzo 2015 consid. 2.2.

L'idoneità al collocamento

dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di

norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo a quest'ultimo aspetto

va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di

un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il

diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV

Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994,

pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e

Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I,

note 10 e 55 all'art. 15).

2.4. Secondo

l’art. 15 cpv. 2 LADI:

" Gli

impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in

condizioni equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro

infermità, potrebbe essere loro assegnata un’occupazione adeguata. Il Consiglio

federale disciplina il coordinamento con l’assicurazione per l’invalidità.”

Anche le persone handicappate

fisicamente o psichicamente in misura durevole e rilevante, a determinate

condizioni, possono essere dunque considerate idonee al collocamento. Al

proposito va rilevato che l’handicap non deve forzatamente essere invalidante

ai sensi dell’assicurazione invalidità (DLA 1991 pag. 95).

Inoltre, anche l’assegnazione di

una rendita intera dell’AI non esclude l’idoneità al collocamento (T. Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 95, DLA 1995 Nr. 30

pag. 173 consid. 3).

Va

pure precisato che la fattispecie di cui all’art. 15 cpv. 2 LADI non dev’essere

confusa con quella di cui all’art. 28 LADI, che si riferisce ad una capacità

lavorativa ridotta o inesistente da un punto di vista soltanto passeggero (cfr.

STFA C 286/05 del 24 gennaio 2006; DTF 128 V 149 consid. 3b = SVR 2003 KV Nr. 8

pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STFA C 303/02 del 14 aprile 2001).

In tale ipotesi il diritto

all’indennità giornaliera decade completamente se il disoccupato ha esaurito il

suo diritto all’indennità in virtù dell’art. 28 LADI e se la sua incapacità al

lavoro supera il 50%.

Per contro una persona impedita

fisicamente e psichicamente, la cui capacità al lavoro è ridotta, rimane idonea

al collocamento nell’ambito dell’art. 15 cpv. 2 LADI ed è indennizzabile, se

adempie gli altri presupposti del diritto all’indennità (DLA 1995 pag. 172).

L’art.

15 OADI precisa inoltre che:

" Per

stabilire l’idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i servizi

cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti

dell’assicurazione-invalidità. Il Dipartimento federale dell’economia, della

formazione e della ricerca (DEFR) disciplina i particolari d’intesa con il

Dipartimento federale dell’interno (cpv. 1).

Il capoverso 1 è parimente applicabile, qualora all’esame del

diritto all’indennità o al collocamento degli impediti fisici o psichici

partecipino organi dell’assicurazione-infortuni obbligatoria,

dell’assicurazione-malattie, dell’assicurazione militare o della previdenza

professionale (cpv. 2).

Un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni

equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al

collocamento e si sia annunciato all’assicurazione-invalidità o a un'altra

assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino

alla decisione dell’altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto

sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al

lavoro o al guadagno (cpv. 3).”

L’art. 15 cpv. 3 OADI prevede

così che una persona, qualora non sia manifestamente inidonea al collocamento e

si annunci all’assicurazione invalidità, è considerata idonea al collocamento

fino a quest’ultima assicurazione emette una decisione.

La presa a carico provvisoria da

parte dell’assicurazione contro la disoccupazione di un assicurato che si è

annunciato all’assicurazione invalidità ha lo scopo di evitare che il medesimo

si trovi privato di prestazioni assicurative nel periodo di carenza di un anno

ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e più in generale durante il tempo

necessario all’assicurazione invalidità per decidere in merito alla domanda di

prestazioni dell’assicurato (cfr. STF 8C_968/2012 del 18 novembre 2013 consid.

3.2.; DTF 127 V 484 consid. 2a).

Secondo l’art. 70 cpv. 1 e 2

lett. b LPGA l’avente diritto può chiedere di riscuotere una prestazione

anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni delle

assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al debitore delle suddette

prestazioni (cpv. 1).

Sono tenute a versare prestazioni

anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione

contro la disoccupazione, dell’assicurazione contro le malattie,

dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità è

contestata: l’assicurazione contro la disoccupazione (cpv. 2 lett. b).

Al riguardo cfr. STF 8C_187/2010

del 3 dicembre 2010 consid. 3.2.; STFA C 23/05 del 21 dicembre 2005 consid.

2.1.

Con sentenza 8C_5/2009 del 2

marzo 2010, pubblicata in DTF 136 V 95, il Tribunale federale ha stabilito che

una persona che si è annunciata all’assicurazione invalidità per la riscossione

di prestazioni e che, pur essendo abile al lavoro solo a tempo parziale per

motivi di salute, è integralmente disoccupata, in virtù dell’obbligo di

anticipare le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione ha diritto a una

piena indennità giornaliera di disoccupazione se è disposta ad accettare un

impiego nella misura della sua capacità lavorativa medicalmente attestata.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_651/2009 del 24 marzo 2010.

In

una sentenza 8C_242/2019 del 5 marzo 2020 nella quale ha confermato l’idoneità

al collocamento, dal profilo soggettivo, di un assicurato che presentava problemi

di salute ed aveva inoltrato una domanda di prestazioni all’AI, il Tribunale

federale ha rilevato al consid. 2.:

" (…) Le jugement entrepris expose de manière complète les

dispositions relatives à l'aptitude au placement des assurés qui se sont

annoncés à une assurance qui couvre l'invalidité ainsi qu'à la prise en charge

provisoire des prestations par l'assurance-chômage (art. 15 al. 2, 2e phrase,

LACI [RS 837.0]; art. 15 al. 3 OACI [RS 837.02]; art. 70 al. 2

let. b LPGA [RS 830.1]).

On rappellera que dans ce contexte, les exigences

d'aptitude au placement de l'art. 15 al. 1 LACI - lesquelles comprennent,

d'une part, la capacité de travailler (condition objective) et, d'autre part,

la disposition à accepter un travail (condition subjective) - s'apprécient avec

davantage de souplesse. Ainsi, l'aptitude au placement ne peut être niée que si

l'assuré est manifestement inapte au placement. La réduction des exigences ne

touche cependant que l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la

condition de la capacité de travailler, non celle de la volonté de réintégrer

le marché du travail (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e

éd. 2016, n. 279 p. 2351; voir également BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, n° 88 ss ad art. 15 al. 2 LACI). La disponibilité

sur le marché du travail doit toujours exister durant la période d'attente de

la décision de l'office AI. Il faut que le chômeur handicapé soit disposé à

accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu'il

recherche effectivement un tel emploi. S'il n'est pas disposé à accepter un tel

emploi ou s'estime totalement incapable de travailler, il est inapte au

placement et ne peut prétendre à l'avance des prestations par

l'assurance-chômage (arrêt 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et les

références). (…)”

Nel

Commentario citato nella sentenza federale appena riprodotta, B. Rubin ha

rilevato:

" (…)

88 Aptitude

au placement des assurés qui se sont annoncés à une assurance qui couvre

l'invalidité (art. 15 al. 3 OACI). -

L'aptitude au placement des personnes qui se sont annoncées à une assurance

sociale qui couvre les conséquences économiques de l'invalidité s'examine avec

encore davantage de souplesse que pour les personnes handicapées au sens de

l'art. 15 al. 2 LACI, 1re phrase. Selon l'art. 15 al. 3 OACI,

lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail,

un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé

à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'art. 15 al. 2 OACI,

il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette

disposition vise, d'une part, à assurer une coordination entre

assurance-chômage et AI et, d'autre part, à éviter une lacune de couverture

perte de gain avant que la décision de l’AI n'ait été rendue. Elle institue une

prise en charge provisoire de la perte de gain par l'assurance-chômage (v.

aussi l'art. 70 al. 2 let. b LPGA).

89 La

négation de l'aptitude au placement n'est possible, dans l'hypothèse visée par

l'art. 15 al. 3 OACI, que lorsque l'assuré est manifestement inapte au

placement. L'indemnité de chômage n'est toutefois pas accordée sans réserve

jusqu'à ce que l’AI statue. L'assuré doit être non seulement objectivement capable

de travailler, mais encore, subjectivement, disposé à le faire, en

fonction des circonstances inhérentes à sa personne, et ce durant les heures

habituelles de travail (DTA 2004 p. 124).

90 Si

l'inaptitude au placement ressort clairement des déclarations de l'assuré, de

celles des médecins ou d'autres intervenants socio-médicaux, l'assuré est

inapte au placement (DTA 1999 p. 104). Lorsque des certificats médicaux sont

contradictoires, l'inaptitude au placement ne peut être considérée comme

manifeste (DTA 2002 p. 238 consid. 4 p. 242).

91

L'inaptitude au placement «manifeste» au sens de l'art. 15 al. 3 OACI comprend

notamment les situations où, malgré une capacité résiduelle de travail

suffisante, le chômeur n'effectue pas assez de recherches de travail dans

l'attente de la décision de l’AI (DTA 2000 p. 156) ou lorsqu'il se considère, à

tort ou à raison, comme étant en incapacité de mettre en valeur sa force de

travail et, en conséquence, n'effectue pas de recherches d'emploi ou ne les

effectue que pour la forme (arrêts du 18 mai 2011 [8C_406/2010] consid. 5.1 et

5.2; 4 août 2008 [8C_497/2008]). Tant qu'un assuré ne cesse pas d'accomplir ses

obligations de chômeur, il demeurera en principe apte au placement. Dans le cas

de recherches insuffisantes ou de mauvaise qualité, des sanctions devront être

prononcées préalablement à une éventuelle décision d'inaptitude au placement

(arrêt du 3 septembre 2008 [8C_749/2007]). (…)” (pag. 173-174)

Qualora, in seguito, l’altro

assicuratore sociale dovesse erogare delle prestazioni, la correzione

interviene secondo gli art. 94 cpv. 2 LADI (compensazione) e 95 LADI

(restituzione di prestazioni). L’assicurato che riceve delle indennità di

disoccupazione per un certo periodo e che successivamente è posto al beneficio

di una rendita dell’assicurazione invalidità per il medesimo periodo è, di

conseguenza, tenuto a restituire le indennità percepite. Nel caso in cui

l’assicurato, malgrado il versamento di una rendita, disponesse di una capacità

di guadagno residuale suscettibile di essere messa a profitto, l’importo da

Considerandi

restituire è proporzionale al grado di incapacità di guadagno (cfr. STF

8C_968/2012 del 18 novembre 2013 consid. 3.2.; STFA C 23/05 del 21 dicembre

2005.

consid. 2.2.; DTF 127 V 486 consid. 2b).

Giusta l’art. 95 cpv. 1bis

LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, l’assicurato che ha ricevuto indennità di

disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o

indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità, della previdenza

professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie o

assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate

per lo stesso periodo dall’assicurazione contro la disoccupazione. In deroga

all’art. 25 cpv. 1 LPGA, l’importo da restituire è limitato alla somma delle

prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate.

In

proposito cfr. STCA 38.2013.55 del 12 maggio 2014.

Nella già citata sentenza

8C_445/2020 del 27 novembre 2020, trattandosi di un’assicurata

che si era iscritta in disoccupazione

dichiarando una disponibilità al lavoro al 20% dopo essere stata totalmente

inabile al lavoro per un periodo di due anni e che questo Tribunale nella STCA

38.2020.8

del 2 giugno 2020 aveva concluso non si potesse ritenere manifestamente

inidonea al collocamento, l’Alta Corte si è così pronunciata:

" 4.4. A

norma dell'art.

15.

cpv. 2 LADI gli impediti fisici o psichici sono

considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato

del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata

un'occupazione adeguata (DTF 136 V 195 consid. 3.1

pag. 197 seg.). La competenza per disciplinare il coordinamento con

l'assicurazione per l'invalidità è stata delegata al Consiglio federale. Nell'art. 15 cpv. 3 OADI è

stato stabilito che un impedito fisico o psichico, il quale, in caso di

condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo

al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione invalidità (o a un'altra

assicurazione secondo l'art. 15 cpv. 2 OADI), è considerato idoneo al

collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. In tal senso, l'art. 70 cpv. 2 lett. b

LPGA prevede che l'assicurazione contro la disoccupazione è

tenuta a versare prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da

parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro le

malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione per

l'invalidità è contestata (DTF 142 V 380 consid. 3.1

pag. 381 seg.).

4.5

Secondo questo sistema

l'assicurazione contro la disoccupazione deve risarcire le persone disoccupate

che si sono annunciate a un'altra assicurazione, se la loro inidoneità al

collocamento non è manifesta. Questo diritto a un'indennità di disoccupazione

non decurtata si realizza segnatamente quando la persona interamente

disoccupata per motivi di salute potrebbe lavorare soltanto a tempo parziale,

purché nell'estensione attestata dai certificati medici cerca un'occupazione ed

è disposta ad assumere una nuova occupazione con un pensum corrispondente (DTF 142 V 380 consid.

3.2

pag. 382; 136 V 95 consid.

7.1

pag. 101). La presunzione relativa all'idoneità al collocamento di persone

impedite (art. 70

cpv. 2 lett. b LPGA e art. 15 cpv. 2 LADI combinati

con l'art. 15

cpv. 3 OADI) vale soltanto per il periodo fino al momento in cui

è stato chiarito il diritto alle prestazioni di un'altra assicurazione,

affinché siano evitate lacune nella perdita del guadagno. Appena l'estensione

dell'incapacità al guadagno è stabilita con un preavviso o una decisione, si

conclude l'obbligo a versare prestazioni anticipate dell'assicurazione contro

la disoccupazione (sentenza 8C_138/2020 del 24 aprile 2020 consid. 2.2,

pubblicata in SVR 2020 ALV n. 19 pag. 59). Contrariamente a quanto sembra

lasciare intendere la Corte cantonale, l'art. 15 cpv. 3 OADI non

comporta la concessione incondizionata delle indennità di disoccupazione fino

al provvedimento dell'altro assicuratore, ma anche in questa eventualità

l'assicurato deve avere la disponibilità oggettiva e soggettiva di sfruttare la

propria capacità lavorativa corrispondente alle condizioni personali durante

gli orari abituali di lavoro (sentenze 8C_623/2008 dell'11 febbraio 2009

consid. 3.3.1 e C 272/02 del 17 giugno 2003 consid. 2.3, pubblicata in ARV 2004

pag. 124).

4.6

Vale la pena ancora

ricordare che se la presunzione della non manifesta inidoneità al collocamento

di cui all'art. 15

cpv. 3 OADI si rivela erronea sulla base dell'accertamento

dell'invalidità in un secondo tempo dall'assicurazione invalidità, si realizza

un motivo di revisione processuale (DTF 127 V 475 consid.

2b/cc pag. 478 con riferimenti). Proprio perché l'assicurazione invalidità e

quella contro la disoccupazione non sono due rami assicurativi complementari è

anche possibile che una persona pur con un grave danno alla salute non possa

beneficiare né di una rendita dell'assicurazione invalidità né dimostrasi

idoneo al collocamento per l'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 109 V 25 consid.

3d pag. 29; sentenza 8C_237/2020 del 23 luglio 2020 consid. 4.2).

4.7

In base ai fatti accertati

(consid. 3.6), diversamente da quanto concluso dalla Corte cantonale,

chiaramente si deve concludere per un'inidoneità al collocamento. Alla luce

della disponibilità al lavoro così ridotta (1h36 ore giornaliere) l'opponente

non può oggettivamente sostenere che ella possa essere collocabile in un mercato

equilibrato del lavoro, che presuppone di massima la presenza sul posto di

lavoro durante gli orari abituali di ufficio. La possibilità evocata

dall'opponente è del tutto teorica e astratta. Ella non può partire dal

presupposto di poter svolgere un'occupazione esclusivamente dal proprio

domicilio. Inoltre, la carica di giudice supplente (o non di carriera) non può

essere considerata fra le occupazioni ipotizzabili, siccome comporta di essere

eletti da parte di un Parlamento, il quale notoriamente tiene conto di numerosi

elementi, fra cui quello dell'appartenenza politica. Gli altri impieghi di

assistente scientifico universitario o di vicepresidente dell'autorità di

conciliazione in materia di locazione e affitto presuppongono il rispetto

scadenze o di termini legali, che anch'essi si dimostrano manifestamente

incompatibili con la disponibilità espressa dall'opponente. La conclusione

della Corte cantonale si dimostra quindi lesiva del diritto federale.

L'inidoneità al collocamento è talmente manifesta che dall'art. 15 cpv. 3 OADI l'opponente

non può comunque dedurre nulla a suo favore».

2.5

L’Alta Corte si è pronunciata in

merito all’aspetto soggettivo dell’idoneità al collocamento in una sentenza del

18.

marzo 1996 pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 191 segg. in cui ha stabilito

che l’assicurato che non ritiene di essere in grado di lavorare fino al momento

in cui l’assicurazione per l’invalidità si pronuncia sulla sua domanda e che

non cerca un lavoro né accetta un’occupazione adeguata non ha dritto alle

indennità di disoccupazione per questo lasso di tempo.

Il Tribunale federale delle

assicurazioni, in un successivo giudizio dell’8 giugno 1998, pubblicato in DLA

1999.

N. 19, pag. 104, ha ribadito che un assicurato non è considerato idoneo al

collocamento se la sua inidoneità al collocamento risulta chiaramente dalle sue

dichiarazioni nonché da quelle dei medici e dei consulenti del personale.

L’assicurazione per l’invalidità

e l’assicurazione contro la disoccupazione non hanno un carattere complementare

reciproco. Di conseguenza, un assicurato può essere inidoneo al collocamento

dal punto di vista della legislazione in materia di assicurazione contro la

disoccupazione – e dunque non ha diritto all’indennità – anche se la sua

incapacità lavorativa non è sufficiente per generare il diritto a una rendita

di invalidità.

Con sentenza C 75/05 del 23

giugno 2005, l’Alta Corte ha poi confermato l’inidoneità al collocamento di un

assicurato, beneficiario di una mezza rendita di invalidità, in quanto non era disposto,

né in grado di accettare un’occupazione.

Inoltre la nostra Massima Istanza

in una sentenza C 282/05 del 3 marzo 2006, in cui ha stabilito che un

assicuratore era idoneo al collocamento dal profilo oggettivo, ha accolto il

ricorso del medesimo e rinviato gli atti all’amministrazione per verificare

l’aspetto soggettivo dell’idoneità esaminando le ricerche di lavoro e il

comportamento dell’assicurato ed emettere una nuova decisione. Il TFA ha

comunque precisato che le dichiarazioni dell’assicurato, in particolare di

voler prima chiarire le sue condizioni di salute, indicano semmai una mancanza

di volontà di trovare ed accettare un posto di lavoro.

Con sentenza 8C_631/2007 del 16

aprile 2008 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un’assicurata

ritenuta inidonea al collocamento dal profilo soggettivo, poiché, benché la

stessa nel frattempo era stata posta al beneficio di una mezza rendita di

invalidità con grado di invalidità del 50%, non si sentiva in grado a causa di

motivi di salute, di assumere un impiego duraturo a tempo parziale.

Questo Tribunale, con giudizio

dell’8 febbraio 2000, pubblicato in RDAT II-2000 N. 89 pag. 339, ha rilevato

che deve essere considerato inidoneo soggettivamente al collocamento colui che

sino alla decisione dell’AI, oltre che essere ritenuto inabile dai medici e dai

consulenti del personale, dichiara chiaramente di essere inabile totalmente al

lavoro e non cerca alcuna occupazione.

In

quel caso l’assicurato, al quale l’assicurazione invalidità aveva negato una

rendita, è stato ritenuto non collocabile soggettivamente, poiché nella domanda

di indennità di disoccupazione egli aveva dichiarato di essere inabile al

lavoro al 100% - incapacità del resto attestata da un medico. Inoltre,

interpellato dall’Ufficio del lavoro egli aveva affermato di non poter svolgere

nessun lavoro, e di non avere effettuato ricerche di impiego. Infine,

contattato nuovamente dall’amministrazione, l’assicurato aveva ribadito di

ritenersi totalmente inabile al lavoro.

Infine giova rilevare che

nell’Audit Letter emesso dalla SECO il marzo 2016 figura la seguente

indicazione:

" Un assuré qui ne se considère pas comme apte au travail, qui ne

recherche pas d’emploi et n’en n’accepte pas, est manifestement inapte au

placement. Dans ce cas, l’obligation d’avancer les prestations n’est pas

reconnue.”

2.6

Nella

presente fattispecie l’assicurato, nato il __________ 1968, cittadino __________

a beneficio di un permesso di domicilio “C”, ha lavorato presso la __________

in qualità di “ausiliario forestale” dal 2016 al 9 aprile 2021 (cfr.

doc. 2, 4), allorquando egli è divenuto inabile al lavoro (cfr. doc. 2 e 5).

RI 1 ha fatto una prima volta

richiesta di indennità di disoccupazione nel mese di novembre 2022. In

quell’occasione, egli ha precisato sia di essere inabile al lavoro al 100%, che

di essere disposto a lavorare a tempo pieno (cfr. doc. 2).

Dal certificato medico compilato

dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale, di data

10.

novembre 2022, emerge infatti che il paziente era inabile al lavoro al 100%

sin dal 9 aprile 2021, potendo esercitare unicamente attività quali “lavori

leggeri fisicamente, senza gesti/sforzi ripetitivi con le braccia, soprattutto

sopra il livello delle spalle” (cfr. doc. 6).

Con decisione del 10 novembre

2022.

- contro la quale l’interessato non ha presentato opposizione e che è,

quindi, cresciuta incontestata in giudicato - la Cassa ha negato a RI 1 il

diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione ritenuto che il

medesimo era completamente inabile al lavoro, “di conseguenza non può essere

ritenuto disoccupato” (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 7).

A decorrere dal 25 novembre

successivo, il nominativo del qui ricorrente è quindi stato, una prima volta,

annullato dal sistema COLSTA “per inabilità prolungata” (cfr. doc. 8).

Ciò, ha precisato l’URC, “a seguito della sua prolungata inabilità al lavoro

(100%) poiché, sulla base delle informazioni attualmente in nostro possesso, la

stessa si protrarrà verosimilmente ancora per lungo tempo. In ragione della sua

totale inabilità al lavoro i colloqui di consulenza sono sospesi e lei è

esonerato dall’obbligo di comprovare gli sforzi per trovare lavoro. Al momento

in cui sarà nuovamente abile al lavoro (anche solo parzialmente) e qualora

fosse ancora senza occupazione, la invitiamo a presentarsi al più presto ai

nostri sportelli per riattivare il caso (…)” (cfr. doc. 8).

Il ricorrente è stato reiscritto

nel COLSTA a decorrere dal 1° marzo 2023, allorquando ha presentato una nuova

domanda di indennità di disoccupazione (cfr. doc. 10).

In questa seconda richiesta di

prestazioni LADI, RI 1, a differenza di quanto fatto nella precedente, ha

lasciato senza una risposta le domande a sapere “in quale misura è disposto

e capace a lavorare”, rispettivamente se “ora è abile al lavoro nella

misura desiderata” (cfr. doc. 10).

A differenza di quanto fatto nel

mese di novembre 2022, questa volta l’interessato ha, invece, precisato di

essere stato alle dipendenze dell’ex datrice di lavoro dal 10 settembre 2016 al

16.

giugno 2022, che la disdetta del rapporto di lavoro sarebbe giunta da parte

della società e di aver subìto un “intervento alla spalla destra +

intervento gomito (braccio sinistro)” (cfr. doc. 10).

Dal certificato medico di data 1°

marzo 2023, sottoscritto dal dr. med. __________, emerge che il qui ricorrente

era stato inabile al 100% dal 9 aprile 2021 al 16 giugno 2022 e che a decorrere

dal giorno successivo, quindi dal 17 giugno 2022, egli è invece da considerarsi

abile al lavoro nella misura del 100%, potendo però esercitare unicamente “lavori

leggeri fisicamente, senza gesti/sforzi ripetitivi con le braccia e soprattutto

sopra il livello delle spalle” (cfr. doc. 5).

Con decisione dell’8 marzo 2023,

la Cassa ha, come visto, nuovamente negato all’interessato il diritto a

percepire le indennità di disoccupazione (cfr. supra consid. 1.1.).

Il nominativo di RI 1 è quindi

stato una seconda volta cancellato dal sistema COLSTA, e meglio dal 13 marzo

2023.

(cfr. doc. 13). In questa occasione, l’URC non ha precisato che

l’annullamento era da ricondurre alla prolungata inabilità del ricorrente, come

aveva invece fatto nel novembre 2022 (cfr. supra).

Il 4 aprile 2023, il ricorrente

si è opposto, per il tramite del proprio legale, alla decisione resa dalla

Cassa, facendo valere argomentazioni poi ribadite in sede ricorsuale (cfr.

supra consid. 1.4.) e producendo copia della seguente documentazione:

-

“progetto di decisione –

attribuzione di una rendita di invalidità temporanea” di data 15 marzo 2023

dell’Ufficio assicurazione invalidità, dal quale, in particolare, emerge che

dal mese di giugno 2022 il ricorrente avrebbe potuto conseguire un reddito con

limitazioni dovute al danno alla salute superiore rispetto a quello senza

limitazioni e che “dal 01 aprile 2022, ovvero alla scadenza dell’anno

d’attesa, (…) ha diritto ad una rendita con grado AI del 100%. Questo diritto è

limitato al 30 settembre 2022” (cfr. all. B a doc. 14);

-

certificato medico redatto il 13

marzo 2023 dal dr. med. __________, da quale emerge che RI 1 dal 17 giugno 2022

è inabile al lavoro nella misura del 100% (cfr. all. D a doc. 14);

-

la comunicazione di __________ del

16.

marzo 2022, dalla quale emerge che il ricorrente “in qualità di operaio

forestale risulta inabile in misura completa a titolo definitivo”, “per

contro in un’attività adattata alle sue condizioni di salute (deve trattarsi di

un lavoro leggero a medio pesante, che non comporti movimentazione di carichi

superiori a 5 kg fino all’altezza della cintura e non comporta attività da

svolgere con le braccia lontane dal tronco evitando i motivi ripetitivi per il

gomito sx, (…) è abile da subito” e che l’assicuratore era quindi “disposto

a versare le (…) indennità sino al 16 giugno 2022” (cfr. all. F a doc. 14);

-

“protocollo colloquio”

dell’URC di __________ di data 25 novembre 2022 (non firmato dal ricorrente),

dal quale emerge che RI 1 “potrà tornare ad iscriversi qualora tornasse abile

anche in misura parziale iniziando dal momento della ripresa dell’abilità le

ricerche di lavoro. L’assicurato richiede di chiudere la sua pratica” (cfr.

all. I a doc. 14).

Con scritto datato 6 maggio 2021,

ma risalente alla metà di maggio 2023, la Cassa ha chiesto al legale del

ricorrente di voler “comunicare esattamente per quali impieghi si candida

mensilmente quest’ultimo”, tramettendo copia delle relative ricerche.

L’amministrazione ha, inoltre,

osservato che “il certificato medico del 13 marzo 2023 (dr. med __________),

indica unicamente l’inabilità del sig. RI 1 dal 17 giugno 2022 al 100%, altro

non viene specificato. Non si legge che questa inabilità riguarda l’impiego

precedente e, più importante, non si legge se per altri tipi di impiego il suo

assistito risulta esser abile al lavoro” ed ha conseguentemente allegato

alla propria richiesta un “nuovo formulario “certificato medico”, al fine di

farlo debitamente compilare e firmare dal medico curante” (cfr. doc. 15).

Il 10 maggio 2023, l’avv. RA 1 ha

chiesto alla Cassa di confermare “i motivi per i quali, malgrado le

dichiarazioni mediche del 10 novembre 2022 e del 1° marzo 2023, (…) nelle quali

risulta indicato chiaramente il tipo di impiego per il quale egli [ndr: RI 1]

risultava abile” l’amministrazione “ha respinto le richieste di

indennità” (cfr. doc. 16).

Il 23 maggio 2023, la Cassa ha

fornito il seguente riscontro alla parte ricorrente:

"

(…) dal formulario “domanda di indennità di disoccupazione” compilato e

firmato dal suo assistito, si evince al punto 4) un’inabilità al 100% mentre al

punto 31) è indicata una malattia “dal 04.2021 ad oggi” (senza alcuna

precisazione). Dai due certificati medici che lei ci ha trasmesso in copia, non

è evidenziato a tutt’oggi, da che data il sig. RI 1 è abile al lavoro e

soprattutto per quale grado. Il progetto di decisione AI, pur essendo un

documento importante, non è una decisione definitiva, per questo motivo, (…)

ritorniamo i due certificati medici, chiedendole di fare specificare al medico

curante quanto sopra richiesto. Non appena saremo in possesso di questa

specifica, sarà nostra premura emettere la decisione di opposizione” (cfr. doc.

17).

In 5 luglio 2023, la Cassa, non

avendo ricevuto riscontro al precedente scritto, trasmesso “per posta A il

23.

maggio 2023” al legale del ricorrente, ha assegnato al medesimo un nuovo

termine scadente il 18 luglio 2023 per prendere posizione, scaduto il quale, l’amministrazione

ha comunicato che si sarebbe vista costretta “a decidere con la

documentazione attualmente in possesso” (cfr. doc. 18).

Con decisione su opposizione del

31.

agosto 2023, la Cassa ha confermato il proprio provvedimento dell’8 marzo

2023.

Pendente ricorso presso il TCA, e

meglio in data 28 ottobre 2023, il legale del ricorrente ha trasmesso al dr.

med. __________ la richiesta della Cassa, aggiungendo quanto segue:

"

(…) mi scuso sin d’ora per l’imbarazzante contenuto di quanto citato, in

particolare per le richieste di cui sopra, ma in questo caso non posso che

farmi ambasciatore dello scritto della cassa. (…) Ritenuto che egli [ndr: RI 1]

era operaio forestale e che il certificato medico citato precisa che il

paziente può esercitare “lavori leggeri fisicamente, senza gesti/sforzi

ripetitivi con le braccia soprattutto sopra il livello delle spalle”, agli

occhi del sottoscritto la risposta mi sembra ovvia. Ma evidentemente non lo è

per la Cassa disoccupazione. Le chiederei cortesemente di confermare comunque

quanto richiesto dalla Cassa. (…) Fino alla lettura delle osservazioni della

Cassa di disoccupazione, ero convinto che la professione di medico si

incentrasse in ben altro. La stessa chiede invece che sia Lei, Dr. med., a

chiarire, con non bene quale livello di dettaglio, le professioni che a suo

avviso il signor RI 1 può svolgere. Anche in questo caso sono a chiederle

cortesemente, non nascondendo l’imbarazzo, di confermare quanto richiesto dalla

Cassa.” (cfr. all. a doc. V).

Il medesimo giorno, l’avv. RA 1

ha inviato la richiesta formulata al medico anche a questa Corte, chiedendo una

proroga del termine assegnatogli per presentare ulteriori eventuali mezzi di

prova (cfr. doc. V).

Nel certificato medico di data 31

ottobre 2023, trasmesso al TCA il medesimo giorno (cfr. doc. VII) dal legale

del ricorrente, il dr. med. __________ si è così espresso:

"

(…) certifico che il (…) paziente è inabile al lavoro al 100% dal

17.06.2022

L’inabilità lavorativa al 100% si riferisce alla professione

precedentemente svolta dal paziente (operaio forestale). Dal punto di vista

medico il paziente non può più svolgere l’attività di operaio forestale. È

auspicabile che il paziente possa svolgere un’attività lavorativa con lavori

fisicamente leggere e soprattutto senza gesti o sforzi ripetitivi con le

braccia, soprattutto se queste superano il livello delle spalle, quindi si

tratterebbe di lavori prevalentemente di ufficio, senza sforzi fisici” (cfr.

all. B a doc. VII).

In data 22 novembre 2023, la parte

ricorrente ha trasmesso al TCA il “progetto di decisione – attribuzione di

una rendita invalidità” emesso dall’Ufficio assicurazione invalidità il 6

novembre 2023 che annulla e sostituisce quello di data 15 marzo 2023.

Dal nuovo progetto risulta che “dal

01.

aprile 2022 (…) il signor RI 1 ha diritto ad una rendita con grado AI del

100%. Questo diritto è limitato al 31 agosto 2023. Dal 01 settembre 2023 avrà

invece diritto ad un grado AI pari al 49%.” (cfr. all. a doc. XI).

A decorrere dal 20 novembre 2023,

RI 1 si è reiscritto in disoccupazione in data 20 novembre 2023, con una

disponibilità lavorativa del 50% (cfr. supra consid. 1.10. ed all. 1 a doc.

XV).

2.7

Chiamata a pronunciarsi, questa

Corte rammenta che la Cassa, tanto nella decisione dell’8 marzo 2023, quanto,

ed in particolare in relazione a ciò che concerne la presente vertenza, in

quella su opposizione del 31 agosto 2023, ha richiamato gli artt. 8 cpv. 1

lett. a e f, 10 cpv. 1, 11 cpv. 1 e 15 cpv. 1 LADI ed ha confermato il “rifiuto

del (…) diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2023, poiché [ndr:

RI 1] è completamente inabile al lavoro”, poiché il qui ricorrente “si

ritiene completamente inabile al lavoro (vedi domanda di indennità) e la stessa

cosa viene confermata dal suo medico curante, di conseguenza non può essere

ritenuto disoccupato” (cfr. supra consid. 2.6.).

Da una parte, quindi, la

resistente ha negato che il ricorrente fosse disoccupato ai sensi dell’art. 10

cpv. 1 LADI.

Sennonché, come visto, la Cassa

si è espressa sull’inabilità lavorativa del ricorrente, e non, invece, sulle

questioni a sapere se il medesimo fosse, o meno, vincolato da un rapporto di

lavoro (che dagli atti sembrerebbe essere giunto al termine nel giugno del

2022; cfr. supra consid. 2.6.) e se cercava, oppure no, quantomeno quando si è

reiscritto in disoccupazione nel marzo 2023, un’occupazione ed eventualmente in

quale percentuale.

Dagli atti emerge, però, con

riferimento al requisito di cui all’art. 10 cpv. 1 LADI in relazione con l’art.

8.

cpv. 1 lett. a LADI, che in occasione, in particolare, della seconda domanda

di indennità di disoccupazione, presentata l’8 marzo 2023 – dopo che a novembre

2022.

il suo nominativo era stato una prima volta annullato dal sistema COLSTA

con l’indicazione per cui “Al momento in cui sarà nuovamente abile al lavoro

(anche solo parzialmente) e qualora fosse ancora senza occupazione, la

invitiamo a presentarsi al più presto ai nostri sportelli per riattivare il

caso” (cfr. doc. 8) -, il ricorrente, a differenza di quanto fatto nel

novembre 2022 (cfr. supra consid. 2.3.), nulla ha precisato, d’un lato, quanto

a sapere se ed in quale misura era capace a lavorare, e, d’altro lato, nemmeno

in relazione ad una propria eventuale e perdurante inabilità al lavoro, precisando

unicamente che il proprio periodo di malattia, iniziato il 9 aprile 2021, era

giunto a termine il 16 giugno 2022 (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 10).

Dal certificato medico prodotto

il 1° marzo 2023 dal ricorrente all’URC e presente agli atti risulta, in ogni

caso (come già era stato il caso per il certificato del 10 novembre 2022; cfr.

doc. 6), che, pur rimanendo “inabile al lavoro al 100% in modo duraturo”

anche dal 17 giugno 2022, RI 1 poteva – e meglio come ha specificato il dr.

med. __________ rispondendo alla domanda a sapere “quali attività può ancora

esercitare il paziente e in che misura” - in ogni caso svolgere “lavori

leggeri fisicamente, senza gesti/sforzi ripetitivi con le braccia soprattutto

sopra il livello delle spalle” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 5).

A seguito di questa seconda

domanda di indennità di disoccupazione, la Cassa, senza esperire ulteriori

accertamenti e con decisione di quello stesso giorno, 8 marzo 2023, ha

nuovamente negato all’assicurato il diritto a percepire le prestazioni LADI.

Nella decisione su opposizione

del 31 agosto 2023 la resistente ha, poi, confermato il proprio precedente provvedimento

pur disponendo, in ogni caso ed a prescindere dall’effettiva mancata

collaborazione del legale del ricorrente, di un’indicazione medica secondo la

quale RI 1 poteva svolgere delle attività adeguate, e meglio di quanto

certificato il 1° marzo 2023 dal dr. med. __________.

In base agli elementi a

disposizione della Cassa, a mente di questo Tribunale, l’adempimento da parte

del ricorrente dei requisiti di cui all’art. 10 cpv. 1 LADI non poteva però

essere escluso.

Inoltre, pur indicando, sebbene a

mero titolo abbondanziale, che “il sig. RI 1 risulta essere stato iscritto

in disoccupazione, unicamente, per il periodo dal 1° marzo al 13 marzo 2023”

la Cassa, né ha richiamato nelle proprie decisioni l’art. 10 cpv. 3 LADI, né si

espressa ulteriormente o ha approfondito i motivi per i quali il ricorrente,

iscrittosi al collocamento a decorrere dal 1° marzo 2023, con decisione

informale resa dall’URC il 13 marzo 2023 - di soli cinque giorni successiva

alla decisione di negazione del diritto alle indennità di disoccupazione – ha

visto il proprio nominativo annullato dal sistema COLSTA. Tale ultima questione

risulta infatti tanto più incomprensibile se si pon mente all’indicazione

presente sulla prima cancellazione dal sistema COLSTA, secondo cui “al

momento in cui sarà nuovamente abile al lavoro (anche solo parzialmente) e

qualora fosse ancora senza occupazione, la invitiamo a presentarsi al più

presto ai nostri sportelli per riattivare il caso”.

2.8

Questo Tribunale rileva inoltre che

fondando la propria decisione sull’inabilità lavorativa del ricorrente, la

resistente sembrerebbe fare riferimento alla questione di sapere se RI 1 era

idoneo, o meno, al collocamento (cfr. supra consid. 2.3. e 2.4.).

Questo a maggior ragione ritenuto

che tanto l’art. 8 cpv. 1 lett. f quanto l’art. 15 LADI, seppur limitatamente

al solo cpv. 1, sono stati chiaramente richiamati dalla resistente sia nella

decisione dell’8 marzo 2023 sia in quella su opposizione del 31 agosto 2023.

In concreto, il TCA non ignora il

fatto che, come comunicato dalla Cassa, a decorrere dal 20 novembre 2023

l’interessato sarebbe stato posto a beneficio delle indennità di disoccupazione

e l’amministrazione “ha provveduto a versare le prime prestazioni

all’assicurato conteggiate sull’importo della residua capacità lavorativa

dichiarata da lui stesse e confermata dal dott. __________” (cfr. doc.

XIII)

Un’eventuale decisione sull’idoneità

al collocamento dell’assicurato per il periodo oggetto della presente vertenza

(cfr. supra consid. 2.1.), però, e meglio ai sensi del combinato disposto degli

artt. 81 ed 85 cpv. 1 LADI, nonché dell’art. 2c del Regolamento della legge sul

rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1988

(nella versione in vigore dal 27 gennaio 2023) sarebbe stata di esclusiva

competenza, tanto dal profilo oggettivo, quanto da quello soggettivo (cfr.

supra consid. 2.3.-2.5.), della Sezione del lavoro – Ufficio giuridico.

2.9

Alla luce di tutto quanto precede,

e per maggiore tranquillità, il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente approfondita dalla Cassa,

alla quale gli atti devono, di conseguenza, essere rinviati.

In particolare, la resistente

dovrà esprimersi con maggiore esaustività ed effettuare gli opportuni

accertamenti sulla questione a sapere se RI 1 fosse da ritenere, o meno,

disoccupato ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI, e questo sia in relazione

con l’art. 10 cpv. 1 che con l’art. 10 cpv. 3 LADI, menzionando le considerazioni che ne hanno determinato

il convincimento e l’hanno dunque portata a decidere per una negazione del

diritto alle prestazioni LADI ai sensi di tali norme.

Se in definitiva il presupposto

dell’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI dovesse essere ritenuto realizzato ma dovessero

sussistere dubbi sull’idoneità al collocamento in ragione (anche)

dell’inabilità del ricorrente (che in concreto ed in relazione alla domanda di

indennità di disoccupazione presentata a marzo 2023 non ha prodotto, almeno

stando alla documentazione in atti, alcun formulario “informazioni della

persona assicurata”, rispettivamente non ha comprovato alcuno sforzo nelle

ricerche di un’occupazione lavorativa in un’attività adeguata), la resistente

dovrà inoltre trasmettere gli atti alla Sezione del lavoro - Ufficio giuridico,

affinché si pronunci su quanto di sua competenza.

2.10

Da considerarsi vincente in causa alla luce di quanto precede, il ricorrente,

rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 800.-- a titolo di

ripetibili da mettere a carico della resistente (cfr. art. 61 lett. g

LPGA; art. 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF 8C_918/2012

del 29 gennaio 2013; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012; STF U 8/07 del 20

febbraio 2008).

2.11

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023

consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA

38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile

2022.

consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA

38.2021.32

del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

del 31 agosto 2023 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa CO 1 affinché proceda come indicato al

considerando 2.9.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 verserà a RI 1 fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti