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Decisione

38.2023.58

Assegni per il periodo di introduzione negati. A. non era difficilmente collocabile. Infatti, nonostante la sua scarsa esperienza professionale, quando è stata inoltrata richiesta non si era confrontati con un periodo di elevata disoccupazione. No tutela BF. Principio parità trattamento non violato

8 gennaio 2024Italiano61 min

impiego; senza gli assegni non avremmo potuto dare loro questa opportunità. (…)”

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2023.58

rs

Lugano

8 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione su opposizione del 26 settembre 2023 emanata

da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501

Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Il

6 giugno 2023 __________, nata il __________ 2002 e iscrittasi in

disoccupazione dal 1° marzo 2023 (cfr. doc. 4; 1), ha presentato, unitamente

all’RI 1, attivo nell’organizzazione di corsi teorici e pratici di formazione,

di aggiornamento e di perfezionamento relativi alle conoscenze di guida per

istruttori, maestri conducenti, allievi conducenti e per persone ed enti

confrontati con la circolazione stradale e con provvedimenti amministrativi

(cfr. doc. B: estratto RC), una domanda di assegni per il periodo d’introduzione

(API) della durata di 6 mesi a seguito della sua assunzione dal 1° giugno 2023

da parte della SA nella funzione di impiegata di commercio (cfr. doc. 1).

1.2. Con decisione del 22 agosto 2023 l’Ufficio

delle misure attive (in seguito: UMA) ha respinto la richiesta di __________

con la seguente motivazione:

" L’assegno

per il periodo di introduzione (API) è una misura per favorire il reinserimento

professionale delle persone disoccupate con particolari difficoltà di

collocamento. La difficoltà di collocamento deve essere accertata e soddisfare

Fatti

i criteri previsti dall’articolo 90 dell’Ordinanza sull’assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (OADI).

Nel caso in questione la Signora __________

non è ritenuta difficilmente collocabile ai sensi dell’art. 90 OADI. (…)” (Doc.

2)

1.3. Contro il provvedimento del 22

agosto 2023 RI 1, il 28 agosto 2023, ha interposto opposizione, facendo valere

che lo stesso non è stato sufficientemente motivato, in particolare non

specificherebbe la ragione per la quale __________ non sia ritenuta

difficilmente collocabile.

È stato, inoltre, indicato:

"

(…) la Signora __________ ha terminato l’apprendistato presso il __________

di __________ il 31.07.2022 e poi è andata all’estero per perfezionare le sue

conoscenze d’inglese. Non ha mai lavorato in un’azienda privata e quindi non ha

potuto sviluppare le numerose ed essenziali competenze richieste nel settore

privato.

Prendiamo atto e, come detto, contestiamo integralmente la vostra

decisione del 22 agosto 2023, rilevando che nel frattempo sono trascorsi oltre

due mesi dall’inoltro della richiesta di sussidio.

Ci preme sottolineare che RI 1 è attivo nella formazione dei

giovani e la direzione è molto attenta alle problematiche giovanili.

Per questo motivo abbiamo sempre collaborato con l’URC e, grazie

alle “misure attive”, abbiano potuto assumere e formare due segretarie al primo

impiego; senza gli assegni non avremmo potuto dare loro questa opportunità. (…)”

(Doc. 3)

1.4. Con decisione su opposizione del 26

settembre 2023 l’UMA ha confermato il precedente provvedimento del 22 agosto

2023, rilevando:

" (…)

6. Ritenuto che:

La signora __________ (classe 2002) si è

iscritta all’Ufficio regionale di collocamento di __________ in data

01.03.2023, con disponibilità al collocamento a partire dl 01.03.2023.

La signora __________ ha firmato il

contratto di lavoro con RI 1 in data 06.06.3023 con inizio impiego il

01.06.2023.

7. Tenuto conto che:

La signora __________ è qualificata come

impiegata di commercio.

In base all’art. 6 cpv. 1ter OADI possono

essere concessi assegni per il periodo di introduzione alle persone con scarsa

esperienza professionale se il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei

mesi in Svizzera supera il 3,3%.

L’Ufficio delle misure attive ritiene che

la signora __________ non soddisfi le condizioni legali per la concessone di un

API. Non può essere ritenuta una persona difficilmente collocabile ai sensi di

questo sussidio.

L’introduzione usuale in azienda (introduzione

a un nuovo posto di lavoro) non costituisce un motivo sufficiente per

giustificare la concessione di API (cfr. Prassi LADI PML J25).

Si ricorda, inoltre, che questi assegni non

possono essere utilizzati per favorire economicamente un’azienda.” (cfr. doc.

4).

1.5. Contro la decisione su opposizione RI

1, rappresentato dall’avv. RA 2, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel

quale ha chiesto l’annullamento della stessa e l’accoglimento della domanda di

API a favore di __________ per la durata di sei mesi a far tempo dal 1° giugno

2023 (cfr. doc. I pag. 8).

A sostegno delle proprie pretese

la parte ricorrente ha inizialmente evidenziato, da un lato, di essere attiva

dal 1989 nel settore della scuola guida, in particolare nell’organizzazione di

corsi teorici e pratici di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento

sia per istruttori di guida, per conducenti professionisti, così come per

allievi conducenti. Dall’altro, di avere sempre manifestato interesse nella

formazione dei giovani, dimostrato dal fatto che, collaborando con l’URC, nel

corso degli anni ha potuto assumere e formare due segretarie a tempo pieno.

È stato, poi, addotto, con

riferimento alla Prassi LADI PML J3, J4, J7, che gli assegni per il periodo di

introduzione sono una misura finalizzata all’integrazione duratura

dell’assicurato e alla prevenzione del dumping salariale, destinata agli

assicurati difficilmente collocabili, ossia a coloro che hanno requisiti

professionali insufficienti (qualifiche obsolete in seguito a mutamenti

tecnologici, mancanza di un titolo di formazione professionale, svolgimento per

molto tempo di un’attività senza relazione con la professione appresa).

Il patrocinatore della SA, per

conto di quest’ultima, ha altresì asserito che il grado di competenza di __________

non corrisponde ai compiti e alle mansioni professionali richieste.

Al riguardo ha precisato che dal

rapporto finale d’attività allestito dall’UMA l’8 maggio 2023, relativo al

periodo 17 aprile - 10 maggio 2023, risulta che “l’esito del rilevamento fa

emergere un profilo con una parziale autonomia nello svolgimento di attività

amministrative diversificate legate al ruolo d’impiegato di commercio” e

che “inserita in un nuovo contesto si cala nel ruolo. Affronta i compiti

assegnati con una certa velocità d’esecuzione che va a discapito della

precisione e della cura per il dettaglio. Ciò che produce non è sempre fruibile

nell’immediato. Il suo approccio lavorativo appare scolastico e con necessità

di essere professionalizzato”.

È stato pure sottolineato che dal

rapporto menzionato emerge che l’assicurata ha sì una buona dimestichezza con

gli strumenti digitali, tuttavia tralascia compiti dove si richiede la

conoscenza di Excel, ambito che richiede approfondimento, che si tratta di una

giovane che necessita di trovare la propria strada e di consolidare le proprie

competenze apprese durante la formazione attraverso la pratica lavorativa, che

la stessa, la quale è alla ricerca della sua prima esperienza lavorativa dopo

l’apprendistato, possiede competenze tecniche e metodologiche della professione

tali da renderla collocabile a medio termine, prevalentemente in ambito

amministrativo-contabile e infine che l’inserimento in APC le premetterebbe di

acquisire esperienza, confrontarsi con una nuova realtà amministrativa e

definire una strategia di ricerca di impiego.

La parte ricorrente ha, dunque, indicato

di non comprendere il cambio di posizione dell’UMA, il quale avrebbe dapprima

ritenuto che __________ dovesse essere posta al beneficio dell’inserimento APC

e poi che la stessa non soddisfasse le condizioni legali per la concessione di

un API. A mente dell’insorgente in tale comportamento si intravvede un venire contra

factum proprium e una violazione del principio della buona fede ex art. 9

Cost.

È stato ricordato che gli API

mirano a indurre i datori di lavoro a occupare lavoratori che necessitano di

un’introduzione speciale, non sono (ancora) in grado di fornire una prestazione

lavorativa completa o non verrebbero assunti o tenuti senza questo

provvedimento (cfr. Prassi LADI PML J1), ragion per cui tale misura non è per

favorire economicamente un’azienda, bensì piuttosto per ottenere un’occupazione

durevole.

Secondo l’insorgente l’UMA

avrebbe cambiato la prassi finora in uso (senza spiegarne i motivi), visto che

per i precedenti casi, in relazione ai quali ha avuto modo di aiutare delle

persone, non vi è mai stato alcun problema.

Infine è stato ribadito che,

contrariamente all’assunto dell’UMA, non si tratta di un’introduzione “usuale”

in azienda, ma che è vero proprio il contrario tant’è che l’assicurata, come

visto, era stata ritenuta collocabile a medio termine (cfr. doc. I).

1.6. Nella sua risposta del 3 novembre

2023 l’UMA ha proposto di respingere l’impugnativa, osservando:

" (…) In

base alla Direttiva SECO del 14 dicembre 2021: “Dal 1° gennaio 2022 gli

assicurati non potranno più partecipare a periodi di pratica professionale

durante il periodo di attesa speciale e non potranno più ricevere assegni per

il periodo di introduzione, se dispongono di scarsa esperienza professionale.”

(Doc.6)

3.

Con il presente gravame il ricorrente non

porta argomenti nuovi o idonei a modificare la querelata decisione. Contestando

integralmente quanto esposto nell’atto ricorsuale, ci si riconferma

integralmente nelle considerazioni e conclusioni esposte nella decisione su

opposizione (Doc. 4) e si apportano le seguenti precisazioni al riguardo.

Dalla documentazione agli atti risulta che

la signora __________ non soddisfi i requisiti per essere ritenuta

difficilmente collocabile ai sensi dell’art. 90 OADI, difatti la signora __________

non è in età avanzata (art. 90 cpv. 1 lett. a OADI), non è impedita

fisicamente, psichicamente o mentalmente (art. 90 cpv. 1 lett. a OADI), non ha

riscosso 150 indennità giornaliere (art. 90 cpv. 1 lett. d OADI).

Si evidenzia inoltre che la signora __________

non ha requisiti professionali insufficienti (art. 90 cpv. 1 lett. c OADI)

avendo conseguito nel 2022 un AFC come impiegata di commercio.

Non si nega che la signora __________ abbia

una scarsa esperienza professionale ma, vista la Direttiva SECO citata, al

momento la motivazione indicata all’art. 90 cpv. 1 lett. e OADI, non può essere

applicata per considerare una persona con poca esperienza come difficilmente

collocabile. (…)” (Doc. III)

1.7. Il 6 novembre 2023 il presidente

del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare

eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a

ragione o meno l’UMA abbia negato gli assegni per il periodo di introduzione

richiesti per il lasso di tempo di sei mesi a favore di __________, assunta

dall’RI 1.

2.2. Nel

ricorso l’insorgente ha fatto innanzitutto valere, perlomeno

implicitamente, la violazione dell’obbligo di motivare la decisione su

opposizione del 26 settembre 2023, e quindi una lesione del diritto di essere

sentito da parte dell’amministrazione (cfr. doc. I).

Il diritto di essere sentito, di cui

all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una

decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi

sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale

obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri

decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto,

consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione

che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto

decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne

hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un

senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere

esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può

limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a

influire sul giudizio (cfr. 8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF

8C_293/2021 del 1° marzo 2023 consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022

consid. 2.2.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF

9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019

consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557

consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

Nella presente fattispecie l’UMA

ha rifiutato gli assegni per il periodo di introduzione, indicando, nella

decisione del 22 agosto 2023, che “la Signora __________ non è ritenuta

difficilmente collocabile ai sensi dell’art. 90 OADI” (cfr. doc. 2, consid.

1.2.).

Nonostante la parte ricorrente,

nell’opposizione, abbia censurato il fatto che il provvedimento del 22 agosto

2023 non precisi il motivo per il quale l’assicurata non è ritenuta

difficilmente collocabile (cfr. doc. 3; consid. 1.3.), nella decisione su

opposizione del 26 settembre 2023 l’amministrazione si è limitata a ricordare

che ex art. 6 cpv. 1ter OADI possono essere concessi assegni per il periodo di

introduzione alle persone con scarsa esperienza professionale se il tasso di

disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in Svizzera supera il 3,3% e a

ribadire che __________ non soddisfa le condizioni legali per la concessione di

un API. Al riguardo è stato affermato che la stessa non può essere ritenuta una

persona difficilmente collocabile e che l’introduzione usuale in azienda non

costituisce un motivo sufficiente per giustificare la concessione di API (cfr.

doc. 4; consid. 1.4.).

In simili condizioni, questa

Corte ravvisa effettivamente delle lacune dal profilo della motivazione della

decisione su opposizione e perciò del rispetto del diritto di essere sentito

dell’insorgente, in quanto non è stata spiegata la ragione per la quale l’interessata

non sarebbe difficilmente collocabile.

Soltanto con la risposta di causa

l’UMA ha menzionato e prodotto la Direttiva emessa dalla Segreteria di Stato

dell’economia (SECO) il 14 dicembre 2021 (cfr. doc. III; 6; consid. 1.6.)

secondo cui dal 1° gennaio 2022 gli assicurati che dispongono di scarsa

esperienza professionale non possono più ricevere gli API, poiché non possono

essere considerati difficilmente collocabili ex art. 90 cpv. 1 lett. e LADI,

non essendo più in un periodo di elevata disoccupazione.

La giurisprudenza federale ha,

tuttavia, stabilito che la violazione del diritto di essere sentito è sanabile

se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF

9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 8C_414/2015 del 29 marzo

2016 consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1

pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

Nel caso di specie il TCA dispone

di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022 consid. 3.1.; STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3).

Inoltre, per costante

giurisprudenza federale, è possibile prescindere da un rinvio della causa

all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe

in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo

in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito -

della parte ad essere giudicata celermente (cfr.; STF 8C_395/2022 del 24

gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.3.; DTF 132 V 387

consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011

consid. 2; STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012 consid. 2.3; cfr. anche STF

8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. in cui è evidenziato che “… il

principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo

della procedura delle assicurazioni sociali …”).

Di conseguenza nel caso di specie la violazione del diritto

di essere sentito va ritenuta sanata

in questa sede.

Del

resto l’insorgente, rappresentata da un avvocato, ha ad ogni modo potuto

rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi

confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.

2.3. Fra

gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente

e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI

(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.

Si

tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi

di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di

esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.

64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,

semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni

per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli

assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del

promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

L’art.

59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro e prevede che:

"

1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di

persone minacciate dalla disoccupazione.

1bis I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di

formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i

provvedimenti speciali (Sezione 4).

1ter Le

persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere

unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

1quater Su

richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la

partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone

minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.

Considerandi

2.

I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al collocamento

degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole

reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche

professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di

lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3.

Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto

secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento

in questione.

3bis Gli

assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al

capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione

fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della

prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di

disoccupazione.

4.

I

servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità

nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5.

I servizi competenti collaborano con gli organi

pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli

stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un

contesto migratorio."

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale

secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del

mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che

permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con

l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid.

4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10

gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre

2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la

giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una

nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e

l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

2.4

In particolare, quale provvedimento

speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni per il

periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa

misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,

consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un

nuovo lavoro.

I

presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati

all'art. 65 LADI:

"

Agli assicurati

difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in

un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per

il periodo d’introduzione se:

a. ...

b. il salario ridotto

corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e

c. l’assicurato, dopo

l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e

nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa

durevolmente ridotta."

Nel

tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale

ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60

capoverso 1 lettera b”.

Al

riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to

2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

"

(…)

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

La lettera a è contemplata nella clausola generale

prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere

menzionata.

(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001,

pag. 2013)

L'art.

90.

cpv. 1 OADI così definisce la nozione di "assicurato difficilmente

collocabile":

"

1Un assicurato è considerato difficilmente collocabile

se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà

particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente,

psichicamente o mentalmente;

c. ha requisiti professionali

insufficienti;

d. ha già riscosso 150 indennità

giornaliere;

e. dispone di scarsa esperienza

professionale in un periodo di elevata

disoccupazione secondo

l’articolo 6 capoverso 1ter”

L’art.

90.

cpv. 3 OADI precisa che il servizio cantonale esamina presso il datore di

lavoro se sono adempiuti i presupposti della concessione dell’assegno per il

periodo di introduzione. Può esigere che le condizioni di cui all’articolo 65

lettere b e c della LADI siano convenute per scritto.

La

legge pone, dunque, una serie di condizioni affinché possano essere concessi

gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,

pag. 467 e seg.).

Innanzitutto deve trattarsi di

assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).

Al riguardo B. Rubin

(in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”; Ed. Schulthess 2014, pag.

483) sottolinea che “une personne qui aurait accepté un nouvel emploi pour

remplacer immédiatement un emploi perdu n’y aurait pas droit, faute de remplir

la condition du chômage".

Deve poi trattarsi di

persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che

ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre

tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la

legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve

corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo

periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,

devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,

conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

L’art. 66 cpv. 1 LADI prevede

che gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo

e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di

introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %

del salario normale.

Secondo

l'art. 66 cpv. 2 LADI durante il termine quadro gli assegni sono pagati per sei

mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.

Infine, secondo l’art. 66 cpv. 4

LADI, gli assegni per il periodo d’introduzione

sono pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione

pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle

assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.

L’art.

90.

cpv. 1 bis OADI enuncia che gli assegni per il periodo di introduzione

possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla

situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo

dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.

Su

queste disposizioni, cfr. Th. Nussbaumer,

“Arbeitslosenversicherung”, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2016,

no. 743 pag. 2489; B. Rubin, op.

cit., pag. 482; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804.

2.5

La Prassi LADI PML, emanata dalla

Segreteria di Stato dell’economia (SECO), stato al 1° luglio 2023, stabilisce

in particolare che:

" (…)

OBIETTIVI DEGLI API

J1 L'assicurazione può versare sussidi per l’introduzione di

assicurati in un’azienda. Gli API mirano a indurre i datori di lavoro a

occupare lavoratori che:

• necessitano di un’introduzione

speciale;

• non sono (ancora) in

grado di fornire una prestazione lavorativa completa;

• non verrebbero assunti o

tenuti senza questo provvedimento.

Gli API possono essere accordati non solo per un

impiego a tempo pieno ma anche per un impiego durevole a tempo parziale se

l’obiettivo è la reintegrazione.

J2 Gli API non possono essere utilizzati per favorire

economicamente aziende o regioni (ad es. per creare condizioni favorevoli

all’insediamento di nuove aziende o per facilitare l’acquisizione di aziende

alleggerendo gli oneri salariali). ll criterio determinante è l’interesse del

lavoratore a ottenere un’occupazione durevole.

J3 Gli API sono una misura concepita espressamente per i casi

particolari. Essa mira a facilitare l’integrazione duratura dell’assicurato e,

al tempo stesso, a prevenire il dumping salariale che incombe sulle persone la

cui integrazione o reintegrazione nel mercato del lavoro risulterebbe difficile

senza tale provvedimento.

DESTINATARI

J4 Hanno diritto agli API, durante il termine quadro per la

riscossione della prestazione, le seguenti persone.

• Gli assicurati

disoccupati che possono comprovare un periodo di contribuzione di almeno dodici

mesi (art. 13 cpv. 1 LADI) entro il termine quadro per il periodo di

contribuzione (art. 9 cpv. 3 LADI) o sono esonerati dall’adempimento del

periodo di contribuzione (art. 14 LADI).

• Gli assicurati che hanno

esaurito il diritto all’indennità ma il cui termine quadro è ancora aperto

possono beneficiare di questa prestazione fino alla fine del loro termine

quadro.

• Le persone minacciate

dalla disoccupazione (parte M).

• Gli assicurati

difficilmente collocabili. Un assicurato è considerato difficilmente

collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha

difficoltà particolarmente gravi nel trovarsi un impiego poiché:

in età avanzata

art. 90 cpv. 1 lett. a OADI

J5 Si è rinunciato di proposito a fissare un’età massima:

determinante in tutti i casi è la situazione individuale dell’assicurato.

oppure

impedito fisicamente, psichicamente o

mentalmente

art. 90 cpv. 1 lett. b OADI

J6 È considerato impedimento fisico o mentale un danno alla salute

che pregiudica l’esercizio di una nuova attività.

oppure

requisiti professionali insufficienti

art. 90 cpv. 1 lett. c OADI

J7 Sono considerati requisiti professionali insufficienti, fra

l’altro, le qualifiche obsolete (ad es. in seguito a mutamenti tecnologici), la

mancanza di un titolo di formazione professionale, il fatto di aver svolto per

molto tempo un’attività senza relazione con la professione appresa.

oppure

J8

ha

già riscosso 150 indennità giornaliere

art. 90 cpv. 1 lett. d OADI

oppure

dispone di scarsa esperienza professionale in un

periodo di elevata disoccupazione secondo l’art. 6 cpv. 1ter OADI

art. 90 cpv. 1 lett. e OADI

J9 L’assicurato dispone di scarsa esperienza professionale quando

non ha alcuna o praticamente nessuna esperienza nella professione appresa o in

una professione affine (esperienza professionale inferiore a 6 mesi). La

disoccupazione è elevata, quando il tasso di disoccupazione medio degli ultimi

sei mesi in Svizzera supera il tasso stabilito all'art. 6 cpv. 1ter

OADI. Non appena il tasso di disoccupazione oltrepassa o scende al di sotto del

valore di riferimento, l’Ufficio competente ne informa gli organi di

esecuzione. (…)”

2.6

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del

6.

ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.;

STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30

dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.;

STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del

15.

giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V

50.

consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF

8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF

147.

V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2;

DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF

142.

V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF

138.

V 50 consid. 4.1; DTF 133 V

587.

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83.

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.7

In una sentenza C 332/99 del 17

aprile 2000, l’Alta Corte ha, tra l’altro, ricordato che:

"

(…) Va inoltre rilevato

che gli assegni per il periodo d'introduzione devono essere vincolati a

condizioni severe e rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari,

nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543;

Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).

Tali prestazioni possono essere concesse solo

se la collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente

ostacolata e in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del

lavoro. Questa doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle

assicurazioni sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con

l'assicurazione disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di

assumere, in modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle

specialità aziendali del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio

siffatto onere nei processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti

(DTF 112 V 252 consid. 3b). (…)."

La

nostra Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli

assegni per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:

"

(…) La G.________ SA ha in sostanza incentrato il suo

diritto alle prestazioni assicurative sul fatto che con l'assunzione di

S.________

la società avrebbe sofferto di una temporanea mancanza

di liquidità riconducibile alla perdita di tempo dovuta all'introduzione

di quest'ultimo.

Tutta la documentazione agli atti testimonia

per contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di

prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche

professionali del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari

della ditta. Va in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un

mese dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite

presunte carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo

dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I.

S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.

Orbene, se è vero che gli assegni per il

periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine

quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario

un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro

(Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594

in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di questo

ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso con

l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del

datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo

voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la Z. SA l'ha

considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato, responsabile

inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che la riduzione

dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese di giugno

1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa strategica

finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è

per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che

tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a

concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in

difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei

sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e

sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.

c) Ne consegue che non sono dati i presupposti

per la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)." (cfr.

STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)

In

una sentenza C 371/99 del 22 settembre 2000 l’Alta Corte ha confermato il

diniego di assegni per il periodo di introduzione nei confronti di un

assicurato, nato nel 1967, che nel 1987 aveva concluso un apprendistato quale

venditore di articoli sportivi, dal 1987 al 1998 era stato giocatore di hockey

professionista e nel dicembre 1998 era stato assunto da una SA come assistente

tecnico direttamente subordinato a coloro che si occupavano della gestione

della società.

La

nostra Massima Istanza ha innanzitutto sottolineato che è possibile che il

mancato esercizio della professione appresa durante undici anni possa

costituire una cattiva premessa per il reinserimento.

L’Alta

Corte ha, tuttavia, lasciato aperta la questione in considerazione del fatto

che l’assicurato è stato chiamato a svolgere presso quell’azienda compiti del

tutto diversi nella funzione di assistente tecnico direttamente sottoposto al

gerente e cioè in una professione, per lui nuova, che necessitava di una

formazione.

D’altra

parte dal piano di formazione emerge che si tratta di compiti che avrebbero

dovuto essere spiegati ad ogni nuova persona assunta (ad esempio

l’organizzazione dell’azienda e la teoria e la prassi della creazione di

prodotti) e quindi si tratta di un usuale introduzione nell’azienda. Inoltre

non fanno più parte dell’introduzione altri compiti che gli sarebbero spettati,

in quanto assunto proprio per svolgerli.

Infine

sin dalla sua assunzione l’assicurato percepiva un salario di fr. 6'000.--

lordi mensili più alto rispetto a quello medio nella sua professione e non un

salario ridotto.

In una

sentenza 38.2011.96 del 20 marzo 2012, che aveva fatto seguito ad una sentenza

38.2011.14

del 16 agosto 2011 con la quale il TCA aveva rinviato l’incarto

all’UMA per nuovi accertamenti, questo Tribunale ha negato il diritto agli

assegni per il periodo d’introduzione ad un assicurato assunto quale promotore

finanziario del progetto concernente il Centro X, e si è così espresso:

"

(…) Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può che

approvare l’operato dall’amministrazione.

Infatti dalle dichiarazioni di __________ si evince

che l’assicurato è stato chiamato a svolgere un abituale periodo di inserimento

in un nuovo ambiente lavorativo. In tale contesto va sottolineato che

l'attività del ricorrente era caratterizzata dal fatto che egli è stato

incaricato di allestire un progetto di Centro polisportivo e di conseguenza non

è entrato in un’azienda già funzionante, per cui l’esame del criterio della

necessità di un periodo di inserimento a spese dell’assicurazione contro la

disoccupazione deve tenere conto anche di questo aspetto.

Vista la particolarità di questa situazione, nel caso

concreto, si tratta di stabilire se l’assicurato possedeva oppure no gli

strumenti per immediatamente assimilare tutte le procedure che gli venivano spiegate

durante le ore di lavoro e di formazione, in contatto con altre aziende.

A questo quesito il TCA deve rispondere positivamente

in considerazione della formazione e dalla lunga esperienza lavorativa di

__________ nel settore bancario ("aperture/chiusure relazioni,

preparazione/follow-up incontri con clienti, analisi finanziaria, risk

investment, asset allocation, elaborazione rapporti e statistiche, inserimento

ordini di borsa", cfr. doc. A04). Non si spiegherebbe altrimenti del resto

l’assunzione con un salario mensile estremamente alto (cfr. la STFA C 371/99

del 22 settembre 2000, riprodotta al consid. 2.4) di fr. 10'500 lordi (cfr.

doc. A03), peraltro superiore al guadagno assicurato (cfr. Doc. A21, pag. 3),

e, oltretutto, come unico dipendente.

In simili condizioni la decisione su opposizione del

16.

novembre 2011 deve essere confermata, senza dovere esaminare se l’assicurato

era o no realmente difficilmente collocabile (cfr. Doc. C10).”

Anche in un’altra sentenza 38.2014.6

del 14 luglio 2014 questo Tribunale ha confermato il rifiuto dell’UMA di

versare le indennità per il periodo d’introduzione ad una Società che aveva

assunto un assicurato nella funzione di gerente-cuoco con un salario lordo

mensile di fr. 5'200.--, rilevando:

"

(…) Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata

innanzitutto che per ammissione dello stesso datore di lavoro, l'assicurato è

stato in grado di preparare autonomamente i pranzi.

Egli era dunque in grado di svolgere l'attività di

cuoco, ciò che non sorprende tenuto conto dell'esperienza professionale di cui

dispone.

Inoltre e soprattutto egli non poteva ricevere una

formazione del 60-70% durante la giornata, in quanto il responsabile della

formazione era occupato altrove.

In altri termini l'assicurato nello svolgimento della

sua attività come cuoco non è stato costantemente seguito dal responsabile

della formazione.

Che il Ristorante, aperto da pochi mesi, avesse quale

obiettivi di proporre pietanze di elevato livello di qualità (cfr. doc. 9) è

del tutto legittimo.

Non spetta tuttavia all'assicurazione contro la

disoccupazione sostenere le aziende che affidano tale compito particolare a

persone, che come il ricorrente, non hanno un'adeguata esperienza e si limitano

a fare "supervisionare" l'attività da persone esterne, negli orari in

cui queste ultime non esercitano la loro abituale occupazione.

Infine va sottolineato che gli assegni per il periodo

d'introduzione sono stati chiesti dal 1° settembre al 30 novembre 2013 (cfr.

doc. IX/1). D'altra parte l'assicurato si è iscritto al Corso di preparazione

agli esami finali di tirocinio nella professione di Cuoco in base all'art. 33

LFPr le cui lezioni teoriche e pratiche hanno avuto inizio nel gennaio 2014

(cfr. doc. IX/3) e che gli permetteranno di conseguire l’attestato nel 2015 (cfr.

consid. 1.2).

È pertanto evidente che alla conclusione

dell'introduzione, nel novembre 2013, l'assicurato non poteva contare su un

impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, come richiesto

dall'art. 65 lett. c LADI. (…)”

Il TCA è giunto alla stessa

conclusione in una sentenza 38.2014.59 del 17 dicembre 2014, trattandosi di un

assicurato assunto presso una ditta attiva nel settore della programmazione

informatica in qualità di Schedulatore ZENA su piattaforma AIX in

ambiente Avaloq MESI, con un salario di fr. 8'000.-- lordi mensili ed ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…) Nella presente fattispecie X, assunto dalla B, lavora presso il

cliente C assieme al resto del Team (cfr. consid. 1.2).

Sulla domanda della ricorrente l'URC di Chiasso ha

formulato un preavviso negativo con la seguente motivazione:

“(…)

L'assicurato vanta un'esperienza professionale in

ambito informatico più che trentennale; nell'ultima esperienza lavorativa ha

ricoperto il ruolo di vice team leader informatico presso un importante

istituto bancario; il datore di lavoro che ha assunto l'assicurato è una

società che dispone della licenza cantonale per la fornitura di personale a

prestito; il contratto di lavoro stipulato tra l'assicurato e il datore di

lavoro è un contratto di lavoro a prestito (come indicato sul contratto

stesso), dove viene specificato che "lo scopo del presente contratto è la

fornitura di un lavoratore a prestito a un'impresa terza (impresa acquisitrice)

al fine di svolgervi i seguenti lavori: servizi di consulenza IT"; risulta

difficile comprendere come una azienda acquisitrice paghi alla Well-Man Sagl il

servizio di fornitura del personale IT richiesto, per poi doverlo formare sul

proprio luogo di lavoro." (Doc. 2)

Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene

che vista la lunga e qualificata esperienza professionale dell'assicurato nel

settore informatico, la tipologia del contratto di lavoro (contratto di lavoro

a prestito ad una ditta acquisitrice) e l'importo elevato del salario impongono

di concludere che si è trattato di un normale periodo di introduzione in una

nuova azienda per il quale, secondo la giurisprudenza federale non è dato il

diritto agli assegni (cfr. STCA 38.2011.96 del 20 marzo 2012 e STCA 38.2014.6

del 14 luglio 2014).

La decisione su opposizione del 16 settembre 2014 deve

dunque essere confermata.”

Con giudizio

38.2023.50

dell’11 dicembre 2023, non ancora cresciuto in giudicato, questa

Corte ha confermato il diniego del diritto agli API deciso dall’UMA nei

confronti di un assicurato di più di cinquant’anni e in possesso dell’attestato

di meccanico diagnostico d’automobile con attestato professionale federale, in

quanto non difficilmente collocabile.

In effetti al

medesimo, in disoccupazione dal 1° gennaio 2023, a inizio marzo 2023 era stato

proposto un impiego presso un’azienda attiva nella vendita e riparazione di

auto, la quale, del resto, già il 20 gennaio 2023, dopo avere incontrato

l’assicurato, aveva manifestato alla consulente servizio aziende URC

l’intenzione di valutare l’assunzione del medesimo.

Il TCA ha precisato

che, anche volendo considerare, per ipotesi di lavoro, che l’interessato fosse

difficilmente collocabile, l’esito della vertenza non avrebbe potuto essere

differente.

In effetti

l’impiego offertogli non si limitava alla funzione di meccatronico, come

ricercato in origine dalla ditta e segnalato alla consulente aziende URC, bensì

si estendeva a quella di coordinatore d’officina-meccanico diagnostico AFP. Il

tipo di attività, più esigente e di responsabilità, proposto all’assicurato che

era stato anche Capo officina per diversi anni, era stato, dunque, modificato

sulla base del curriculum vitae dello stesso.

Le

mansioni inerenti alle fasi introduttive, di conseguenza, rientravano piuttosto

nell’ambito dell’usuale inserimento in una nuova attività e avrebbero dovuto

essere spiegate dal datore di lavoro ad ogni nuova persona assunta con le

stesse qualifiche dell’assicurato.

In quel

caso di specie, inoltre, non era ravvisabile una violazione del diritto

all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA da parte dell’URC, poiché,

da un lato, i pareri espressi dalla consulente erano chiaramente definiti come

preavvisi, dall’altro, la medesima ha sempre precisato di aver inviato la

richiesta di API all’ufficio competente.

In

ogni caso il diritto agli assegni per il periodo di introduzione non poteva essere

riconosciuto in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona

fede sancito dall’art. 9 Cost.

L’URC, che tramite

la consulente non aveva comunque assicurato alla società ricorrente il

riconoscimento degli API, non è l’autorità competente al fine di

determinare il diritto o meno agli assegni per il periodo di introduzione.

Neppure

sussiste un nesso causale tra l’eventuale mancata informazione circa la

possibilità di non avere diritto agli API e l’assunzione dell’assicurato, visto

che il medesimo, successivamente alla decisione negativa dell’UMA, non era

stato licenziato ed era sempre alle dipendenze dell’azienda.

2.8

Nella presente fattispecie

dalle carte processuali emerge che __________ (2002), dopo aver svolto

l’apprendistato di impiegata di commercio presso una ditta edile e, in un

secondo tempo, presso il __________ di __________, Ufficio finanze, ha

conseguito nel giugno 2022 il relativo attestato federale di capacità.

Nell’agosto 2022 la

medesima ha lavorato quale collaboratrice del settore della ristorazione presso

il __________ e nei successivi sei mesi, a far tempo dal mese di settembre

2022, ha soggiornato negli Stati Uniti per approfondire la conoscenza della

lingua inglese (cfr. doc. C; 1; 7).

L’assicurata si è iscritta in

disoccupazione a partire dal 1° marzo 2023, orientando le proprie ricerche di

lavoro in qualsiasi ambito professionale (cfr. doc. C).

Il 6 giugno 2023 __________ ha

concluso un contratto di lavoro con RI 1 in qualità di impiegata di commercio

con inizio dal 1° giugno 2023 e una retribuzione lorda mensile di fr. 3'370.--.

È stato precisato che a fine anno sarebbe stata attribuita una gratifica (cfr.

doc. 1).

Sempre il 6 giugno 2023

l’assicurata ha inoltrato, unitamente all’RI 1, una domanda per

l’ottenimento di assegni per il periodo d’introduzione quale impiegata di

commercio per l’arco di tempo dal 1° giugno al 30 novembre 2023. Dal relativo

formulario si evince che la percentuale lavorativa è del 100%, che il salario

lordo durante l’introduzione ammonta a fr. 3’370.--, che la responsabile è __________

e che l’assicurata non ha mai lavorato in quell’azienda (cfr. doc. 1).

Nel formulario vengono richieste al

punto 4 le seguenti informazioni relative all’introduzione in azienda:

" (…)

4.1) Di che cosa si occupa l'azienda e quanti

dipendenti conta?

(Indicare dettagliatamente ogni attività svolta in

azienda e il numero di dipendenti che vi lavorano.)

4.2) Quali sono nel dettaglio le

competenze e le mansioni richieste al neo dipendente? (Allegare eventuale

mansionario.)

4.3) Quali competenze possiede il neo

dipendente e quali mancano al fine di fornire una prestazione lavorativa

completa?

(Specificare cosa è già in grado di svolgere e In

quali ambiti deve essere seguito e formato.)

4.4) II neo dipendente lavora o ha già

lavorato presso la vostra azienda?

¨Sì x No

Se sì, specificare:

inizio lavoro / periodo lavorativo

precedente: il___ /dal___-al___

percentuale lavorativa ______ attività

svolta: _______________

per quale percentuale lavorativa il neo dipendente eoe

stato formato/seguito: ______________________________________

4.5) Al momento della nuova assunzione,

per quale percentuale lavorativa il neo dipendente dovrà essere

formato/seguito?

4.6) Specificare, per ogni formatore

che si occuperà dell'istruzione del neo dipendente, quanto segue:

Cognome, Nome / Ambito sul

quale formerà il neo dipendente / Frequenza e periodo della formazione /

Competenze, esperienze, formazioni possedute

4.7) Sono previsti corsi di formazione

per l'inserimento/introduzione in azienda del neo dipendente?

¨ Sì ¨ No

Se si, allegare scheda del corso / dei corsi e

specificare tipologia e durata:

4.8) Osservazioni: …” (Doc. 1 pag. 2)

L’azienda ha risposto che si occupa

del settore scuola guida (teoria e pratica per tutte le categorie, formazione

continua per autisti professionisti e maestri conducenti, consulenze di guida

per dottori o enti), come pure del settore prevenzione degli incidenti stradali

(conferenze nelle scuole, ricerca e analisi incidenti stradali, corsi per

persone colpite da revoca della licenza di condurre) e che nella SA lavorano

otto dipendenti e otto collaboratori indipendenti (cfr. doc. 1 p.ti 4.1.).

È stato, altresì, specificato, da

una parte, che la neo dipendente avrebbe dovuto essere formata al 100% (cfr.

doc. 1 p.to 4.5.) e sarebbe stata seguita da:

" __________

/ segretariato / giornalmente / imp. comm. c/o RI 1 da 2,5 anni

__________ / segretariato / giornalmente

per due mesi / imp. comm. c/o RI 1 da 4,5 anni

__________ / segretariato e contabilità /

mensilmente / imp. comm. 25 anni di esperienza

__________ / segretariato e contabilità /

mensilmente / resp. amm. RI 1 da 20 anni

__________ / procedure Edu Qua /

mensilmente / direttore /maestro conducente, formatore per adulti” (Doc. 1

p.to. 4.6.)

Dall’altra, che non sono previsti

corsi di formazione per l’inserimento/introduzione della neo dipendente.

Per quanto attiene alle

competenze e agli obiettivi, è stato indicato che per l’iscrizione ai corsi

teorici (per allievi conducenti, autisti professionisti e persone colpite da

revoca amministrativa) il grado di competenza [gestire autonomamente i clienti

dei corsi teorici (valutare le necessità del cliente, inviare conferma di

partecipazione, inviare fattura ed eventuali reclami, controllare il

pagamento)] già acquisita da __________ è pari a 0%.

In relazione alla preparazione

dei corsi teorici il grado di competenza [organizzare autonomamente i corsi teorici

(coordinare l’istruttore, riservare le aule, preparare il materiale per

l’istruttore, preparare il materiale per i partecipanti, gestire le valutazioni

dei partecipanti ai corsi)] già acquisita è pari a 0%, come pure per l’attività

riguardante le iscrizioni alle lezioni pratiche (moto, auto, camion, bus,

rimorchio), la consulenza di guida per anziani e la gestione autonoma dei

clienti dei corsi teorici [gestire autonomamente i clienti dei corsi pratici

(valutare le necessità del cliente, coordinare il maestro conducente, preparare

il materiale)].

Parimenti dello 0% è il grado di

competenza nell’ambito dei conteggi istruttori [preparare i conteggi per poter

calcolare la retribuzione (verifica ore effettuate, verifica corsi erogati)] e

delle conferenze nelle scuole [organizzare le conferenze nelle scuole (valutare

le necessità della scuola, coordinare i relatori e la direzione della scuola,

preparare il materiale necessario)].

Per quanto concerne la

contabilità, il grado di competenza [gestire la contabilità di una piccola

azienda (cassa, fatturazione con il programma SmartPost, registrazioni con il

programma Banana, operazioni di fine anno)] già acquisita dall’assicurata è del

10%, per la pubblicità il grado di competenza [pubblicizzare i corsi e l’immagine

di una ditta (sito internet, facebook, instagram)] è del 30%, per le

presentazioni (creare e modificare presentazioni con il programma Power Point

ed eventualmente con il programma Prezi) è del 40%, mentre è dello 0% riguardo

alla banca dati (modificare e creare banche dati con il programma File Maker;

cfr. allegato a doc. 1).

L’URC, il 31 maggio

2023, ha redatto un preavviso favorevole per API di sei mesi con percentuale

lavorativa del 100%. Il consulente ha risposto affermativamente alla domanda “la

PCI è ritenuta difficilmente collocabile secondo l’art. 90 OADI?”,

negativamente al quesito “la PCI viene assunta nella stessa

professione/funzione esercitata prima dell’(re)iscrizione in disoccupazione?”

e affermativamente alla domanda “la PCI necessità di un periodo di

inserimento in azienda non usuale per il settore e a funzione?”

Il preavviso favorevole è stato così

motivato:

" (…) In pratica post-apprendistato è alla prima esperienza professionale

per cui va particolarmente seguita non essendo in possesso dei necessari

requisiti professionali per svolgere le attività richieste dal DL. Non dispone

delle basi commerciali che sono richieste nel settore privato. Per facilitare

un adeguato inserimento si attiva il PML “API” della durata di 6 mesi.” (Doc. 7)

Il 22 agosto 2023 l’UMA ha respinto

la domanda tendente all’ottenimento degli API, non ritenendo __________

difficilmente collocabile giusta l’art 90 OADI (cfr. doc. 2; 1.2.).

Tale provvedimento è stato confermato

con la decisione su opposizione del 26 settembre 2023 (cfr. doc. 4; consid.

1.4.), contro la quale RI 1 ha inoltrato il presente ricorso tramite l’avv. RA

2.

(cfr. doc. I; consid. 1.5).

2.9

Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte rileva, come visto

sopra, che __________, dopo aver svolto l’apprendistato e aver ottenuto l’AFC

quale impiegata di commercio nel giugno 2022, mai ha effettuato ulteriori

esperienze professionali (cfr. consid. 2.8.).

RI 1 che l’ha assunta il 6 giugno

2023, quale impiegata di commercio, inoltrando la domanda di API, ha affermato

che l’assicurata non ha ancora sviluppato le numerose ed essenziali competenze

richieste nel settore privato (cfr. doc. 3; I). Più specificamente l’azienda ha

rilevato che il grado delle competenze già acquisite dalla stessa nelle

attività svolte nel settore scuola guida è per lo più pari a 0% (iscrizione

corsi teorici; preparazione dei corsi teorici; iscrizioni alle lezioni

pratiche; conteggi istruttori, conferenze nelle scuole; banca dati). Soltanto

nella contabilità, nella pubblicità e nelle presentazioni il grado di

competenza è del 10%, rispettivamente del 30% e del 40% (cfr. doc. 1).

In effetti, come sottolineato

dalla parte ricorrente (cfr. doc. I), anche dal Rapporto finale d’attività

dell’8 maggio 2023 relativo al “Bilancio Competenze Commerciali” organizzato

dalla __________ emerge che l’assicurata necessita di consolidare le sue

competenze apprese durante la formazione attraverso la pratica professionale e,

considerate le sue competenze tecniche e metodologiche, è collocabile a medio

termine prevalentemente nel settore amministrativo-contabile. Nel Rapporto è

stato comunque indicato che __________ possiede buone competenze sociali, le

lingue sono in linea con quanto richiesto nella professione ed è idonea anche

per lavori a contatto con la clientela.

Gli organizzatori del rilevamento

hanno proposto l’inserimento in APC per permettere all’assicurata di acquisire

esperienza, confrontarsi con una nuova realtà amministrativa e definire una

strategia di ricerca di un impiego (cfr. doc. C).

La circostanza che l’assicurata,

essendo alla prima esperienza lavorativa dopo il tirocinio, non disponga di

adeguate conoscenze professionali è stata peraltro riconosciuta dall’UMA, che

nella risposta di causa ha affermato che “non si nega che la signora __________

abbia una scarsa esperienza professionale” (cfr. doc. III; consid. 1.6.).

Tuttavia l’amministrazione ha

pure osservato che, vista la Direttiva del 2021 della SECO, la motivazione

indicata all’art. 90 cpv. 1 lett. e OADI non può essere applicata nel caso di

specie per considerare una persona con poca esperienza come difficilmente

collocabile (cfr. doc. III; consid. 1.6.).

2.10

Va,

innanzitutto, ribadito, da un lato, che ex art. 65 LADI gli assegni

per il periodo d’introduzione possono essere concessi agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un

periodo d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto (cfr.

consid. 2.4.).

Dall’altro, che l’art. 90 cpv. 1

lett. e OADI prevede che un assicurato è

considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del

mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un

impiego, poiché:

a. è in età

avanzata;

b. è impedito

fisicamente, psichicamente o mentalmente;

c. ha requisiti

professionali insufficienti;

d. ha già riscosso

150.

indennità giornaliere;

e. dispone di

scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione secondo

l’articolo 6 capoverso 1ter.

__________ ha ventuno anni, per

cui non è in età avanzata (lett. a). Ella non è, poi, impedita

fisicamente, psichicamente o mentalmente (lett. b) e non ha già riscosso150

indennità giornaliere (lett. c).

La medesima nemmeno

risulta presentare dei requisiti professionali insufficienti (qualifiche obsolete in seguito a mutamenti tecnologici,

mancanza di un titolo di formazione professionale, aver svolto per molto tempo

un’attività senza relazione con la professione appresa, assenza di conoscenze

linguistiche ecc.; cfr. Prassi LADI PML p.to J6; consid. 2.5.; B. Rubin, op.cit., a art. 65-66, N° 6).

In concreto,

pertanto, può entrare in considerazione, in linea di principio,

unicamente la lett. e dell’art. 90 cpv. 1 OADI, secondo cui l’assicurato per

poter beneficiare degli API deve disporre di scarsa esperienza professionale in

un periodo di elevata disoccupazione secondo l’articolo 6 capoverso 1ter.

L’art. 6

(concernente i periodi attesa speciali) cpv. 1ter

OADI enuncia che gli assicurati di cui al capoverso 1 (“gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione

ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI in connessione, se del

caso, con un motivo di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI,

devono compiere un periodo di attesa di 120 giorni”) possono partecipare

a un periodo di pratica professionale secondo l’articolo 64a capoverso 1

lettera b LADI durante il periodo di attesa se il tasso di disoccupazione medio

degli ultimi sei mesi in Svizzera supera il 3,3 per cento.

B.

Rubin, in dottrina, al riguardo osserva che:

le manque d'expérience

professionnelle lors d'une période de chômage élevé au sens de l'art. 6 al.

1ter OACI; l'art. 90 al. 1 let. e OACI limite l'accès à l'AIT pour les

personnes manquant d'expérience professionnelle (typiquement les jeunes qui se

retrouvent au chômage après avoir terminé leur formation professionnelle) aux

périodes de chômage prononcé (sur cette notion, v. 64a-64b N. 11); cela

signifie, en d'autres termes, que les jeunes chômeurs qui sortent de formation

ne peuvent obtenir l'AIT que lorsque le taux de chômage est élevé; certes

limitative, cette condition posée à l'accès à l'AIT paraît conforme à la loi;

dans son message de 1980, le Conseil fédéral avait en effet indiqué que la

difficulté de placement était une notion composite qui comprenait des aspects à

la fois subjectifs et objectifs comme par exemple la difficulté de placement

d'après la situation du marché de l'emploi (FF 1980 III 622). (…)”

(“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, ad art. 65-66, N. 6)

L’art. 64a

cpv. 1 lett. b LADI, citato da Rubin,

prevede che “per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le

occupazioni temporanee nell’ambito di: b. pratiche professionali in imprese o

nell’amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale

può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo

18.

capoverso 2 partecipino a pratiche professionali”.

In relazione agli art. 64a-64b

LADI, menzionati al N. 6 ad art. 65-66 LADI, l’autore precisa:

" Stage professionnel durant le délai d'attente de 120 jours. - Dès le

1er avril 2011, les jeunes chômeurs ayant terminé une formation scolaire ou des

études et étant au bénéfice d'un diplôme professionnel ont la possibilité de participer

à un stage professionnel pendant le délai d'attente de 120 jours. Ce type de

stage professionnel ne peut être accordé que durant les périodes où le taux de

chômage moyen des six derniers mois dépasse 3,3% en Suisse (art. 6 al. 1ter

OACI). Cette possibilité est ouverte aux assurés libérés des conditions

relatives à la période de cotisation pour formation scolaire, reconversion ou

perfectionnement professionnel au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, le cas

échéant aussi pour incapacité de travail (art. 14 al. 1 let. b LACI) ou

détention (art. 14 al. 1 let. c LACI)” (“Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”, ad art. 64a-64b, N. 11)

La SECO,

con la Direttiva N. 20 del 14 dicembre 2021, “Abrogazione della direttiva

2020/11 del 30 luglio 2020 concernente la pratica professionale durante il

periodo di attesa e gli assegni per il periodo di introduzione per disoccupati

con scarsa esperienza professionale”, ha stabilito che dal 1° gennaio 2022 gli

assicurati con scarsa esperienza professionale non avrebbero più potuto

partecipare a periodi di pratica professionale durante il periodo di attesa

speciale e non avrebbero potuto ricevere assegni per il periodo di

introduzione, in quanto la disoccupazione non è più elevata ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1ter.

In proposito è stato enunciato:

" gli

assicurati possono beneficiare del periodo di pratica professionale di cui

all’art. 64a cpv. 1 lett. b LADI durante il periodo di attesa speciale di 120

giorni (art. 6 cpv. 1ter OADI) e possono essere concessi assegni per il periodo

di introduzione alle persone con scarsa esperienza professionale (art. 90 cpv.

1.

lett. e OADI), se il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in

Svizzera supera il 3,3 %. La SECO informa gli organi d’esecuzione cantonali

mediante una direttiva se i due provvedimenti possono essere concessi purché

siano soddisfatte le altre condizioni.

Nell’introdurre le suddette disposizioni nel 2011 e nel fissare il

valore limite era stato preso in considerazione un tasso medio di disoccupazione

del 3,3 % basato sulla popolazione attiva secondo il censimento del 2000. Oggi

il tasso di disoccupazione è invece calcolato partendo da un valore aggregato

delle persone attive, pertanto risulta inferiore dello 0,4 % circa rispetto a

quello del censimento del 2000. Per non confrontare due indicatori differenti,

oggi deve essere presunta una disoccupazione elevata già a partire da un tasso

di disoccupazione medio del 2,9 % (3,3 % – 0,4 %).

Attualmente il tasso di disoccupazione medio degli ultimi 6

mesi è pari al 2,7%.

Il tasso ufficiale di disoccupazione medio degli ultimi 6 mesi (da

giugno a novembre 2021) è attualmente pari al 2,7 %. Il limite del 2,9% non è

più superato. (…)” (Doc. 6)

È stato, altresì, precisato che

la direttiva in questione rimane in vigore fino a quando la SECO non avrà

emanato una nuova direttiva che sostituisce o abroga la presente (cfr. doc. 6).

Attualmente la stessa risulta

essere sempre valida (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

La Prassi LADI PML p.to J9 prevede,

del resto, che la disoccupazione è elevata ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 lett. e

OADI quando il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in Svizzera

supera il tasso stabilito all'art. 6 cpv. 1ter OADI. Non appena il

tasso di disoccupazione oltrepassa o scende al di sotto del valore di

riferimento, l’Ufficio competente ne informa gli organi di esecuzione (cfr.

consid. 2.5.).

In simili condizioni occorre

concludere che __________ nemmeno va considerata un’assicurata difficilmente

collocabile ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 lett. e OADI, siccome in ogni caso,

allorché è stata inoltrata la domanda di assegni per il periodo di

introduzione, nel giugno 2023, non si era confrontati, come del

resto neppure tuttora, con un periodo di elevata disoccupazione secondo

l’articolo 6 capoverso 1ter OADI.

In proposito è utile indicare che

nel mese di gennaio 2023 il tasso di disoccupazione in Svizzera era del 2,2%,

nel mese di febbraio 2023 era del 2,1%, nei mesi di marzo e aprile era del

2,0%, nei mesi di maggio, giugno, luglio 2023 il tasso di disoccupazione è

diminuito all’1,9%, nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2023 è salito al

2,0% e nel mese di novembre 2023 al 2,1% (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/institutionen-medien/medienmitteilungen.html#:~:text=Il%20tasso%20di%20disoccupazione%20%C3%A8%20salito%20dal%202%2C1%25%20nel,unit%C3%A0%20(%2D17%2C6%25).&text=Il%209%20gennaio%202023%20la,sul%20mercato%20del%20lavoro%20svizzero).

In Ticino la disoccupazione, nel

mese di novembre 2023, si attestava al 2,7% (cfr. https://m3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/digitale/mercato_lavoro/index.html).

Ne discende che il TCA, alla luce peraltro delle severe condizioni

alle quali sono vincolati gli assegni per il periodo di introduzione (cfr.

consid. 2.4; 2.5.; 2.7.; B. Rubin, op.cit., a art. 65-66, pag. 482 N° 2),

non può che approvare l’operato dell’UMA che si è opposto nel caso concreto al

versamento degli API, non adempiendone le condizioni.

2.11

Abbondanzialmente e per completezza

giova rilevare che nel recente Messaggio, adottato dal Consiglio federale il 29

novembre 2023 (cfr.

concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione

(Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione), l’Esecutivo federale

propone di modificare l’art. 64a cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.10.), eliminando

il riferimento alla disoccupazione elevata, nel senso che “per provvedimenti

di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee

nell’ambito di: b. periodi di pratica professionale in imprese o

nell’amministrazione pubblica; il Consiglio federale può prevedere che le

persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo 18 capoverso 2

partecipino a periodi di pratica professionale” (cfr. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/84854.pdf.).

Al riguardo il Consiglio federale

si è così espresso:

" 1.2.2

Ottimizzazione dell’accesso dei giovani adulti ai PPP Le persone esonerate

dall’adempimento del periodo di contribuzione sono soggette a un periodo di

attesa speciale di 120 giorni prima di poter beneficiare per la prima volta

delle prestazioni dell’AD. Questo vale in particolare per i giovani adulti che

hanno concluso una formazione scolastica (o professionale) e non hanno ancora

versato contributi. Secondo il diritto vigente, durante questo periodo di

attesa speciale possono partecipare a un PPP solo in caso di disoccupazione

elevata. I lavori svolti nell’ambito del postulato Jositsch 20.3480 «Crisi del

coronavirus. Aiutare le persone che si ritrovano disoccupate dopo il tirocinio

ad acquisire esperienza professionale» e il rapporto4 pubblicato dal Consiglio

federale dimostrano che limitare ai periodi di disoccupazione elevata la

partecipazione ai PPP durante il periodo di attesa speciale è un ostacolo,

soprattutto se si vuole offrire un sostegno adeguato ai giovani adulti. I PPP

permettono proprio ai giovani adulti in cerca della prima occupazione di

maturare un’esperienza lavorativa pratica. Indipendentemente dal livello di

disoccupazione, per una minoranza di persone in cerca d’impiego le opportunità

sul mercato del lavoro possono essere notevolmente aumentate attraverso il

ricorso mirato a un PPP. Pertanto, il Consiglio federale ha approfittato di

questa modifica della LADI per attuare fin d’ora una raccomandazione formulata

nel rapporto relativo al postulato Jositsch, segnatamente la possibilità di

partecipare senza limitazioni ai PPP durante il periodo di attesa speciale di

120.

giorni. Il fatto di accordare PPP al di fuori dei periodi di elevata

disoccupazione comporta costi aggiuntivi per il fondo di compensazione dell’AD.

Si prevede che durante il periodo di attesa speciale vi saranno circa 200 PPP

in più all’anno, che genereranno costi supplementari di 102 franchi al giorno

per un PPP della durata di due-tre mesi. Per l’ufficio di compensazione dell’AD

si stimano costi aggiuntivi tra gli 800 000 e al massimo un milione di franchi

all’anno. A lungo termine si può tuttavia prevedere un risparmio in termini di

indennità giornaliere, dato che l’integrazione duratura dei giovani adulti nel

mercato del lavoro riduce il rischio che debbano percepire altre indennità

giornaliere durante il loro percorso professionale.”

E al p.to 5.1, riguardante il

commento ai singoli articoli della Legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione, il CF ha indicato:

" Art.

64a cpv. 1 lett. b

Attualmente in caso di disoccupazione elevata il Consiglio

federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo

l’articolo 18 capoverso 2 LADI partecipino a PPP. Tale partecipazione durante

il periodo di attesa speciale di 120 giorni dovrebbe tuttavia essere possibile

in qualsiasi momento, e non solo in caso di disoccupazione elevata. Pertanto,

all’articolo 64a capoverso 1 lettera b è stralciata la precisazione «in caso di

disoccupazione elevata». Si coglie inoltre l’occasione per rendere più preciso

il termine «amministrazione» con l’aggiunta di «pubblica», in modo che sia

chiaro quale tipo di amministrazione si intende. Nella versione italiana il

termine «pratiche professionali» viene sostituito con «periodi di pratica

professionale». Viene adeguata in modo corrispondente anche la rubrica, in modo

che la terminologia usata nel resto della LADI e nell’OADI sia uniforme.”

2.12

La ricorrente ha fatto valere la

violazione del principio della buona fede da parte dell’amministrazione, la

quale avrebbe assunto un modo di procedere in contraddizione con quanto dalla

stessa inizialmente dichiarato, e meglio che __________ avrebbe dovuto essere

posta al beneficio dell’inserimento in un APC (aziende di pratica commerciale;

cfr. doc. I; consid. 1.5.).

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.

consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e

che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione

erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un

vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati

da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

1.

Si tratta di

un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

2.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

3.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

5.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

6.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.

l’interesse

alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla

tutela della buona fede.

(cfr. STF 8C_646/2022 del 23 agosto

2023.

consid. 5.1., destinato alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF

8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 5.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre

2022.

consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.,

pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF

8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021

consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF

8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V

95.

consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF

8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015

consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del

25.

ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.;

STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF

121.

V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

2.13

Nel caso di specie il

Rapporto finale d’attività dell’8 maggio 2023 relativo al bilancio delle

competenze commerciali, in cui è stato proposto l’inserimento di __________ in

APC per acquisire esperienza, confrontarsi con una nuova realtà amministrativa

e definire una strategia di ricerca di impiego (cfr. doc. C), è stato redatto da

__________ e __________, collaboratrici dell’organizzatore del provvedimento,

ovvero la __________ (cfr. doc. C), e non quindi dall’UMA che ha poi respinto,

quale autorità competente (cfr. art. 2b lett. c Regolamento della legge

sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati; RL-rilocc), la domanda di API.

Pertanto,

contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente (cfr. doc. I; consid. 1.5.;

2.13.), non risulta sussistere un’informazione rilasciata dall’autorità

competente che è poi stata contraddetta dalla stessa.

Nemmeno può

condurre alla tutela della buona fede della ricorrente il preavviso URC-API

favorevole per API di 6 mesi con percentuale lavorativa del 100% del 31 maggio

2023, in cui il consulente ha risposto affermativamente alla domanda “la PCI

è ritenuta difficilmente collocabile secondo l’art. 90 OADI?” e

alla

domanda “la PCI necessità di un periodo di inserimento in azienda non usuale

per il settore e a funzione?”, con la motivazione che, essendo alla prima

esperienza professionale, l’assicurata non dispone delle basi commerciali che

sono richieste nel settore privato (cfr. doc. 7; consid. 2.8.).

In effetti neppure

l’URC è l’autorità competente al fine di determinare il diritto o meno agli

assegni per il periodo di introduzione, ciò che peraltro doveva essere

noto alla parte ricorrente, avendo asserito di aver potuto assumere e formare

già due segretarie grazie agli assegni (cfr. doc. 3; I).

Inoltre

il consulente non ha ad ogni modo assicurato alla società ricorrente il

riconoscimento degli API (cfr. STF 8C_47/2020 del 6 aprile 2020 consid. 7).

Per quanto concerne le precedenti

dipendenti dell’RI 1 che avrebbero beneficiato degli API, va ribadito che fino

al dicembre 2021 gli assicurati che disponevano di scarsa esperienza

professionale potevano ricevere gli assegni per il periodo di introduzione, in

quanto considerati difficilmente collocabili ex art. 90 cpv. 1 lett. e OADI, trovandosi in un periodo di elevata disoccupazione (maggiore del 3,3%)

secondo l’articolo 6 capoverso 1ter (cfr. consid. 2.11.).

Dal 1° gennaio 2022

non è più stato raggiunto il tasso del 3,3% che consente di riconoscere una

disoccupazione elevata (cfr. consid. 2.10.).

Ne consegue che in concreto la

decisione su opposizione impugnata non disattende il principio della parità di trattamento

ex art. 8 Cost. e non introduce alcun cambiamento di prassi immotivato, come

invece preteso dalla SA ricorrente (cfr. doc. I, consid. 1.5.).

Il diritto all’uguaglianza di

trattamento è, infatti, violato quando una decisione fa, tra casi simili, delle

distinzioni che nessun fatto importante giustifica oppure sottopone ad un

regime identico situazioni che presentano tra di loro delle differenze

rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (cfr. STF

8C_464/2022 dell’8 marzo 2023 consid. 3.4.; STF 8C_418/2020 del 7 settembre

2020.

consid. 6.2.; STF 8C_249/2020 del 16 luglio 2020 consid. 5.2.2.).

In casu, ritenuto che dal 2022 la

disoccupazione non è più elevata, non si è confrontati con situazioni simili

(tra prima e dopo il 2022) trattate differentemente.

2.14

In

esito a quanto precede questo Tribunale non può che confermare la decisione su

opposizione impugnata del 26 settembre 2023.

2.15

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023

consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2

del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.;

STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto

2022.

consid. 2.10.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti