38.2023.58
Assegni per il periodo di introduzione negati. A. non era difficilmente collocabile. Infatti, nonostante la sua scarsa esperienza professionale, quando è stata inoltrata richiesta non si era confrontati con un periodo di elevata disoccupazione. No tutela BF. Principio parità trattamento non violato
8 gennaio 2024Italiano61 min
impiego; senza gli assegni non avremmo potuto dare loro questa opportunità. (…)”
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2023.58
rs
Lugano
8 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 26 settembre 2023 emanata
da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Il
6 giugno 2023 __________, nata il __________ 2002 e iscrittasi in
disoccupazione dal 1° marzo 2023 (cfr. doc. 4; 1), ha presentato, unitamente
all’RI 1, attivo nell’organizzazione di corsi teorici e pratici di formazione,
di aggiornamento e di perfezionamento relativi alle conoscenze di guida per
istruttori, maestri conducenti, allievi conducenti e per persone ed enti
confrontati con la circolazione stradale e con provvedimenti amministrativi
(cfr. doc. B: estratto RC), una domanda di assegni per il periodo d’introduzione
(API) della durata di 6 mesi a seguito della sua assunzione dal 1° giugno 2023
da parte della SA nella funzione di impiegata di commercio (cfr. doc. 1).
1.2. Con decisione del 22 agosto 2023 l’Ufficio
delle misure attive (in seguito: UMA) ha respinto la richiesta di __________
con la seguente motivazione:
" L’assegno
per il periodo di introduzione (API) è una misura per favorire il reinserimento
professionale delle persone disoccupate con particolari difficoltà di
collocamento. La difficoltà di collocamento deve essere accertata e soddisfare
Fatti
i criteri previsti dall’articolo 90 dell’Ordinanza sull’assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (OADI).
Nel caso in questione la Signora __________
non è ritenuta difficilmente collocabile ai sensi dell’art. 90 OADI. (…)” (Doc.
2)
1.3. Contro il provvedimento del 22
agosto 2023 RI 1, il 28 agosto 2023, ha interposto opposizione, facendo valere
che lo stesso non è stato sufficientemente motivato, in particolare non
specificherebbe la ragione per la quale __________ non sia ritenuta
difficilmente collocabile.
È stato, inoltre, indicato:
"
(…) la Signora __________ ha terminato l’apprendistato presso il __________
di __________ il 31.07.2022 e poi è andata all’estero per perfezionare le sue
conoscenze d’inglese. Non ha mai lavorato in un’azienda privata e quindi non ha
potuto sviluppare le numerose ed essenziali competenze richieste nel settore
privato.
Prendiamo atto e, come detto, contestiamo integralmente la vostra
decisione del 22 agosto 2023, rilevando che nel frattempo sono trascorsi oltre
due mesi dall’inoltro della richiesta di sussidio.
Ci preme sottolineare che RI 1 è attivo nella formazione dei
giovani e la direzione è molto attenta alle problematiche giovanili.
Per questo motivo abbiamo sempre collaborato con l’URC e, grazie
alle “misure attive”, abbiano potuto assumere e formare due segretarie al primo
impiego; senza gli assegni non avremmo potuto dare loro questa opportunità. (…)”
(Doc. 3)
1.4. Con decisione su opposizione del 26
settembre 2023 l’UMA ha confermato il precedente provvedimento del 22 agosto
2023, rilevando:
" (…)
6. Ritenuto che:
La signora __________ (classe 2002) si è
iscritta all’Ufficio regionale di collocamento di __________ in data
01.03.2023, con disponibilità al collocamento a partire dl 01.03.2023.
La signora __________ ha firmato il
contratto di lavoro con RI 1 in data 06.06.3023 con inizio impiego il
01.06.2023.
7. Tenuto conto che:
La signora __________ è qualificata come
impiegata di commercio.
In base all’art. 6 cpv. 1ter OADI possono
essere concessi assegni per il periodo di introduzione alle persone con scarsa
esperienza professionale se il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei
mesi in Svizzera supera il 3,3%.
L’Ufficio delle misure attive ritiene che
la signora __________ non soddisfi le condizioni legali per la concessone di un
API. Non può essere ritenuta una persona difficilmente collocabile ai sensi di
questo sussidio.
L’introduzione usuale in azienda (introduzione
a un nuovo posto di lavoro) non costituisce un motivo sufficiente per
giustificare la concessione di API (cfr. Prassi LADI PML J25).
Si ricorda, inoltre, che questi assegni non
possono essere utilizzati per favorire economicamente un’azienda.” (cfr. doc.
4).
1.5. Contro la decisione su opposizione RI
1, rappresentato dall’avv. RA 2, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale ha chiesto l’annullamento della stessa e l’accoglimento della domanda di
API a favore di __________ per la durata di sei mesi a far tempo dal 1° giugno
2023 (cfr. doc. I pag. 8).
A sostegno delle proprie pretese
la parte ricorrente ha inizialmente evidenziato, da un lato, di essere attiva
dal 1989 nel settore della scuola guida, in particolare nell’organizzazione di
corsi teorici e pratici di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento
sia per istruttori di guida, per conducenti professionisti, così come per
allievi conducenti. Dall’altro, di avere sempre manifestato interesse nella
formazione dei giovani, dimostrato dal fatto che, collaborando con l’URC, nel
corso degli anni ha potuto assumere e formare due segretarie a tempo pieno.
È stato, poi, addotto, con
riferimento alla Prassi LADI PML J3, J4, J7, che gli assegni per il periodo di
introduzione sono una misura finalizzata all’integrazione duratura
dell’assicurato e alla prevenzione del dumping salariale, destinata agli
assicurati difficilmente collocabili, ossia a coloro che hanno requisiti
professionali insufficienti (qualifiche obsolete in seguito a mutamenti
tecnologici, mancanza di un titolo di formazione professionale, svolgimento per
molto tempo di un’attività senza relazione con la professione appresa).
Il patrocinatore della SA, per
conto di quest’ultima, ha altresì asserito che il grado di competenza di __________
non corrisponde ai compiti e alle mansioni professionali richieste.
Al riguardo ha precisato che dal
rapporto finale d’attività allestito dall’UMA l’8 maggio 2023, relativo al
periodo 17 aprile - 10 maggio 2023, risulta che “l’esito del rilevamento fa
emergere un profilo con una parziale autonomia nello svolgimento di attività
amministrative diversificate legate al ruolo d’impiegato di commercio” e
che “inserita in un nuovo contesto si cala nel ruolo. Affronta i compiti
assegnati con una certa velocità d’esecuzione che va a discapito della
precisione e della cura per il dettaglio. Ciò che produce non è sempre fruibile
nell’immediato. Il suo approccio lavorativo appare scolastico e con necessità
di essere professionalizzato”.
È stato pure sottolineato che dal
rapporto menzionato emerge che l’assicurata ha sì una buona dimestichezza con
gli strumenti digitali, tuttavia tralascia compiti dove si richiede la
conoscenza di Excel, ambito che richiede approfondimento, che si tratta di una
giovane che necessita di trovare la propria strada e di consolidare le proprie
competenze apprese durante la formazione attraverso la pratica lavorativa, che
la stessa, la quale è alla ricerca della sua prima esperienza lavorativa dopo
l’apprendistato, possiede competenze tecniche e metodologiche della professione
tali da renderla collocabile a medio termine, prevalentemente in ambito
amministrativo-contabile e infine che l’inserimento in APC le premetterebbe di
acquisire esperienza, confrontarsi con una nuova realtà amministrativa e
definire una strategia di ricerca di impiego.
La parte ricorrente ha, dunque, indicato
di non comprendere il cambio di posizione dell’UMA, il quale avrebbe dapprima
ritenuto che __________ dovesse essere posta al beneficio dell’inserimento APC
e poi che la stessa non soddisfasse le condizioni legali per la concessione di
un API. A mente dell’insorgente in tale comportamento si intravvede un venire contra
factum proprium e una violazione del principio della buona fede ex art. 9
Cost.
È stato ricordato che gli API
mirano a indurre i datori di lavoro a occupare lavoratori che necessitano di
un’introduzione speciale, non sono (ancora) in grado di fornire una prestazione
lavorativa completa o non verrebbero assunti o tenuti senza questo
provvedimento (cfr. Prassi LADI PML J1), ragion per cui tale misura non è per
favorire economicamente un’azienda, bensì piuttosto per ottenere un’occupazione
durevole.
Secondo l’insorgente l’UMA
avrebbe cambiato la prassi finora in uso (senza spiegarne i motivi), visto che
per i precedenti casi, in relazione ai quali ha avuto modo di aiutare delle
persone, non vi è mai stato alcun problema.
Infine è stato ribadito che,
contrariamente all’assunto dell’UMA, non si tratta di un’introduzione “usuale”
in azienda, ma che è vero proprio il contrario tant’è che l’assicurata, come
visto, era stata ritenuta collocabile a medio termine (cfr. doc. I).
1.6. Nella sua risposta del 3 novembre
2023 l’UMA ha proposto di respingere l’impugnativa, osservando:
" (…) In
base alla Direttiva SECO del 14 dicembre 2021: “Dal 1° gennaio 2022 gli
assicurati non potranno più partecipare a periodi di pratica professionale
durante il periodo di attesa speciale e non potranno più ricevere assegni per
il periodo di introduzione, se dispongono di scarsa esperienza professionale.”
(Doc.6)
3.
Con il presente gravame il ricorrente non
porta argomenti nuovi o idonei a modificare la querelata decisione. Contestando
integralmente quanto esposto nell’atto ricorsuale, ci si riconferma
integralmente nelle considerazioni e conclusioni esposte nella decisione su
opposizione (Doc. 4) e si apportano le seguenti precisazioni al riguardo.
Dalla documentazione agli atti risulta che
la signora __________ non soddisfi i requisiti per essere ritenuta
difficilmente collocabile ai sensi dell’art. 90 OADI, difatti la signora __________
non è in età avanzata (art. 90 cpv. 1 lett. a OADI), non è impedita
fisicamente, psichicamente o mentalmente (art. 90 cpv. 1 lett. a OADI), non ha
riscosso 150 indennità giornaliere (art. 90 cpv. 1 lett. d OADI).
Si evidenzia inoltre che la signora __________
non ha requisiti professionali insufficienti (art. 90 cpv. 1 lett. c OADI)
avendo conseguito nel 2022 un AFC come impiegata di commercio.
Non si nega che la signora __________ abbia
una scarsa esperienza professionale ma, vista la Direttiva SECO citata, al
momento la motivazione indicata all’art. 90 cpv. 1 lett. e OADI, non può essere
applicata per considerare una persona con poca esperienza come difficilmente
collocabile. (…)” (Doc. III)
1.7. Il 6 novembre 2023 il presidente
del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare
eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a
ragione o meno l’UMA abbia negato gli assegni per il periodo di introduzione
richiesti per il lasso di tempo di sei mesi a favore di __________, assunta
dall’RI 1.
2.2. Nel
ricorso l’insorgente ha fatto innanzitutto valere, perlomeno
implicitamente, la violazione dell’obbligo di motivare la decisione su
opposizione del 26 settembre 2023, e quindi una lesione del diritto di essere
sentito da parte dell’amministrazione (cfr. doc. I).
Il diritto di essere sentito, di cui
all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una
decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi
sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale
obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri
decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto,
consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione
che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto
decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne
hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un
senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere
esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può
limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a
influire sul giudizio (cfr. 8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF
8C_293/2021 del 1° marzo 2023 consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022
consid. 2.2.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF
9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019
consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557
consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Nella presente fattispecie l’UMA
ha rifiutato gli assegni per il periodo di introduzione, indicando, nella
decisione del 22 agosto 2023, che “la Signora __________ non è ritenuta
difficilmente collocabile ai sensi dell’art. 90 OADI” (cfr. doc. 2, consid.
1.2.).
Nonostante la parte ricorrente,
nell’opposizione, abbia censurato il fatto che il provvedimento del 22 agosto
2023 non precisi il motivo per il quale l’assicurata non è ritenuta
difficilmente collocabile (cfr. doc. 3; consid. 1.3.), nella decisione su
opposizione del 26 settembre 2023 l’amministrazione si è limitata a ricordare
che ex art. 6 cpv. 1ter OADI possono essere concessi assegni per il periodo di
introduzione alle persone con scarsa esperienza professionale se il tasso di
disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in Svizzera supera il 3,3% e a
ribadire che __________ non soddisfa le condizioni legali per la concessione di
un API. Al riguardo è stato affermato che la stessa non può essere ritenuta una
persona difficilmente collocabile e che l’introduzione usuale in azienda non
costituisce un motivo sufficiente per giustificare la concessione di API (cfr.
doc. 4; consid. 1.4.).
In simili condizioni, questa
Corte ravvisa effettivamente delle lacune dal profilo della motivazione della
decisione su opposizione e perciò del rispetto del diritto di essere sentito
dell’insorgente, in quanto non è stata spiegata la ragione per la quale l’interessata
non sarebbe difficilmente collocabile.
Soltanto con la risposta di causa
l’UMA ha menzionato e prodotto la Direttiva emessa dalla Segreteria di Stato
dell’economia (SECO) il 14 dicembre 2021 (cfr. doc. III; 6; consid. 1.6.)
secondo cui dal 1° gennaio 2022 gli assicurati che dispongono di scarsa
esperienza professionale non possono più ricevere gli API, poiché non possono
essere considerati difficilmente collocabili ex art. 90 cpv. 1 lett. e LADI,
non essendo più in un periodo di elevata disoccupazione.
La giurisprudenza federale ha,
tuttavia, stabilito che la violazione del diritto di essere sentito è sanabile
se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF
9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 8C_414/2015 del 29 marzo
2016 consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1
pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie il TCA dispone
di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio
2022 consid. 3.1.; STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3).
Inoltre, per costante
giurisprudenza federale, è possibile prescindere da un rinvio della causa
all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe
in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo
in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito -
della parte ad essere giudicata celermente (cfr.; STF 8C_395/2022 del 24
gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.3.; DTF 132 V 387
consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011
consid. 2; STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012 consid. 2.3; cfr. anche STF
8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. in cui è evidenziato che “… il
principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo
della procedura delle assicurazioni sociali …”).
Di conseguenza nel caso di specie la violazione del diritto
di essere sentito va ritenuta sanata
in questa sede.
Del
resto l’insorgente, rappresentata da un avvocato, ha ad ogni modo potuto
rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi
confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.
2.3. Fra
gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente
e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si
tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi
di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
L’art.
59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro e prevede che:
"
1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di
persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di
formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i
provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere
unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
1quater Su
richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la
partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone
minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.
Considerandi
2.
I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento
degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole
reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche
professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di
lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3.
Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto
secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento
in questione.
3bis Gli
assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al
capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione
fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della
prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di
disoccupazione.
4.
I
servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità
nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5.
I servizi competenti collaborano con gli organi
pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli
stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un
contesto migratorio."
All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale
secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del
mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che
permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con
l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid.
4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10
gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre
2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la
giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una
nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
2.4
In particolare, quale provvedimento
speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni per il
periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa
misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,
consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un
nuovo lavoro.
I
presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati
all'art. 65 LADI:
"
Agli assicurati
difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in
un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per
il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario ridotto
corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e
c. l’assicurato, dopo
l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e
nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa
durevolmente ridotta."
Nel
tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale
ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60
capoverso 1 lettera b”.
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to
2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
"
(…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola generale
prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere
menzionata.
(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001,
pag. 2013)
L'art.
90.
cpv. 1 OADI così definisce la nozione di "assicurato difficilmente
collocabile":
"
1Un assicurato è considerato difficilmente collocabile
se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà
particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente,
psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti professionali
insufficienti;
d. ha già riscosso 150 indennità
giornaliere;
e. dispone di scarsa esperienza
professionale in un periodo di elevata
disoccupazione secondo
l’articolo 6 capoverso 1ter”
L’art.
90.
cpv. 3 OADI precisa che il servizio cantonale esamina presso il datore di
lavoro se sono adempiuti i presupposti della concessione dell’assegno per il
periodo di introduzione. Può esigere che le condizioni di cui all’articolo 65
lettere b e c della LADI siano convenute per scritto.
La
legge pone, dunque, una serie di condizioni affinché possano essere concessi
gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,
pag. 467 e seg.).
Innanzitutto deve trattarsi di
assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).
Al riguardo B. Rubin
(in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”; Ed. Schulthess 2014, pag.
483) sottolinea che “une personne qui aurait accepté un nouvel emploi pour
remplacer immédiatement un emploi perdu n’y aurait pas droit, faute de remplir
la condition du chômage".
Deve poi trattarsi di
persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che
ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre
tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la
legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve
corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo
periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,
devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,
conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
L’art. 66 cpv. 1 LADI prevede
che gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo
e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di
introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %
del salario normale.
Secondo
l'art. 66 cpv. 2 LADI durante il termine quadro gli assegni sono pagati per sei
mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.
Infine, secondo l’art. 66 cpv. 4
LADI, gli assegni per il periodo d’introduzione
sono pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione
pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle
assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.
L’art.
90.
cpv. 1 bis OADI enuncia che gli assegni per il periodo di introduzione
possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla
situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo
dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
Su
queste disposizioni, cfr. Th. Nussbaumer,
“Arbeitslosenversicherung”, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2016,
no. 743 pag. 2489; B. Rubin, op.
cit., pag. 482; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804.
2.5
La Prassi LADI PML, emanata dalla
Segreteria di Stato dell’economia (SECO), stato al 1° luglio 2023, stabilisce
in particolare che:
" (…)
OBIETTIVI DEGLI API
J1 L'assicurazione può versare sussidi per l’introduzione di
assicurati in un’azienda. Gli API mirano a indurre i datori di lavoro a
occupare lavoratori che:
• necessitano di un’introduzione
speciale;
• non sono (ancora) in
grado di fornire una prestazione lavorativa completa;
• non verrebbero assunti o
tenuti senza questo provvedimento.
Gli API possono essere accordati non solo per un
impiego a tempo pieno ma anche per un impiego durevole a tempo parziale se
l’obiettivo è la reintegrazione.
J2 Gli API non possono essere utilizzati per favorire
economicamente aziende o regioni (ad es. per creare condizioni favorevoli
all’insediamento di nuove aziende o per facilitare l’acquisizione di aziende
alleggerendo gli oneri salariali). ll criterio determinante è l’interesse del
lavoratore a ottenere un’occupazione durevole.
J3 Gli API sono una misura concepita espressamente per i casi
particolari. Essa mira a facilitare l’integrazione duratura dell’assicurato e,
al tempo stesso, a prevenire il dumping salariale che incombe sulle persone la
cui integrazione o reintegrazione nel mercato del lavoro risulterebbe difficile
senza tale provvedimento.
DESTINATARI
J4 Hanno diritto agli API, durante il termine quadro per la
riscossione della prestazione, le seguenti persone.
• Gli assicurati
disoccupati che possono comprovare un periodo di contribuzione di almeno dodici
mesi (art. 13 cpv. 1 LADI) entro il termine quadro per il periodo di
contribuzione (art. 9 cpv. 3 LADI) o sono esonerati dall’adempimento del
periodo di contribuzione (art. 14 LADI).
• Gli assicurati che hanno
esaurito il diritto all’indennità ma il cui termine quadro è ancora aperto
possono beneficiare di questa prestazione fino alla fine del loro termine
quadro.
• Le persone minacciate
dalla disoccupazione (parte M).
• Gli assicurati
difficilmente collocabili. Un assicurato è considerato difficilmente
collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha
difficoltà particolarmente gravi nel trovarsi un impiego poiché:
in età avanzata
art. 90 cpv. 1 lett. a OADI
J5 Si è rinunciato di proposito a fissare un’età massima:
determinante in tutti i casi è la situazione individuale dell’assicurato.
oppure
impedito fisicamente, psichicamente o
mentalmente
art. 90 cpv. 1 lett. b OADI
J6 È considerato impedimento fisico o mentale un danno alla salute
che pregiudica l’esercizio di una nuova attività.
oppure
requisiti professionali insufficienti
art. 90 cpv. 1 lett. c OADI
J7 Sono considerati requisiti professionali insufficienti, fra
l’altro, le qualifiche obsolete (ad es. in seguito a mutamenti tecnologici), la
mancanza di un titolo di formazione professionale, il fatto di aver svolto per
molto tempo un’attività senza relazione con la professione appresa.
oppure
J8
ha
già riscosso 150 indennità giornaliere
art. 90 cpv. 1 lett. d OADI
oppure
dispone di scarsa esperienza professionale in un
periodo di elevata disoccupazione secondo l’art. 6 cpv. 1ter OADI
art. 90 cpv. 1 lett. e OADI
J9 L’assicurato dispone di scarsa esperienza professionale quando
non ha alcuna o praticamente nessuna esperienza nella professione appresa o in
una professione affine (esperienza professionale inferiore a 6 mesi). La
disoccupazione è elevata, quando il tasso di disoccupazione medio degli ultimi
sei mesi in Svizzera supera il tasso stabilito all'art. 6 cpv. 1ter
OADI. Non appena il tasso di disoccupazione oltrepassa o scende al di sotto del
valore di riferimento, l’Ufficio competente ne informa gli organi di
esecuzione. (…)”
2.6
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del
6.
ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.;
STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30
dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.;
STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del
15.
giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V
50.
consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF
8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF
147.
V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2;
DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF
142.
V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF
138.
V 50 consid. 4.1; DTF 133 V
587.
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45
consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83.
consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.
4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233.
consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF
9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169
consid. 3b).
2.7
In una sentenza C 332/99 del 17
aprile 2000, l’Alta Corte ha, tra l’altro, ricordato che:
"
(…) Va inoltre rilevato
che gli assegni per il periodo d'introduzione devono essere vincolati a
condizioni severe e rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari,
nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543;
Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo
se la collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente
ostacolata e in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del
lavoro. Questa doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle
assicurazioni sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con
l'assicurazione disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di
assumere, in modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle
specialità aziendali del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio
siffatto onere nei processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti
(DTF 112 V 252 consid. 3b). (…)."
La
nostra Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli
assegni per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:
"
(…) La G.________ SA ha in sostanza incentrato il suo
diritto alle prestazioni assicurative sul fatto che con l'assunzione di
S.________
la società avrebbe sofferto di una temporanea mancanza
di liquidità riconducibile alla perdita di tempo dovuta all'introduzione
di quest'ultimo.
Tutta la documentazione agli atti testimonia
per contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di
prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche
professionali del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari
della ditta. Va in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un
mese dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite
presunte carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo
dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I.
S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il
periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine
quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario
un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro
(Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594
in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di questo
ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso con
l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del
datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo
voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la Z. SA l'ha
considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato, responsabile
inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che la riduzione
dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese di giugno
1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa strategica
finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è
per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che
tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a
concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in
difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei
sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e
sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti
per la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)." (cfr.
STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)
In
una sentenza C 371/99 del 22 settembre 2000 l’Alta Corte ha confermato il
diniego di assegni per il periodo di introduzione nei confronti di un
assicurato, nato nel 1967, che nel 1987 aveva concluso un apprendistato quale
venditore di articoli sportivi, dal 1987 al 1998 era stato giocatore di hockey
professionista e nel dicembre 1998 era stato assunto da una SA come assistente
tecnico direttamente subordinato a coloro che si occupavano della gestione
della società.
La
nostra Massima Istanza ha innanzitutto sottolineato che è possibile che il
mancato esercizio della professione appresa durante undici anni possa
costituire una cattiva premessa per il reinserimento.
L’Alta
Corte ha, tuttavia, lasciato aperta la questione in considerazione del fatto
che l’assicurato è stato chiamato a svolgere presso quell’azienda compiti del
tutto diversi nella funzione di assistente tecnico direttamente sottoposto al
gerente e cioè in una professione, per lui nuova, che necessitava di una
formazione.
D’altra
parte dal piano di formazione emerge che si tratta di compiti che avrebbero
dovuto essere spiegati ad ogni nuova persona assunta (ad esempio
l’organizzazione dell’azienda e la teoria e la prassi della creazione di
prodotti) e quindi si tratta di un usuale introduzione nell’azienda. Inoltre
non fanno più parte dell’introduzione altri compiti che gli sarebbero spettati,
in quanto assunto proprio per svolgerli.
Infine
sin dalla sua assunzione l’assicurato percepiva un salario di fr. 6'000.--
lordi mensili più alto rispetto a quello medio nella sua professione e non un
salario ridotto.
In una
sentenza 38.2011.96 del 20 marzo 2012, che aveva fatto seguito ad una sentenza
38.2011.14
del 16 agosto 2011 con la quale il TCA aveva rinviato l’incarto
all’UMA per nuovi accertamenti, questo Tribunale ha negato il diritto agli
assegni per il periodo d’introduzione ad un assicurato assunto quale promotore
finanziario del progetto concernente il Centro X, e si è così espresso:
"
(…) Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può che
approvare l’operato dall’amministrazione.
Infatti dalle dichiarazioni di __________ si evince
che l’assicurato è stato chiamato a svolgere un abituale periodo di inserimento
in un nuovo ambiente lavorativo. In tale contesto va sottolineato che
l'attività del ricorrente era caratterizzata dal fatto che egli è stato
incaricato di allestire un progetto di Centro polisportivo e di conseguenza non
è entrato in un’azienda già funzionante, per cui l’esame del criterio della
necessità di un periodo di inserimento a spese dell’assicurazione contro la
disoccupazione deve tenere conto anche di questo aspetto.
Vista la particolarità di questa situazione, nel caso
concreto, si tratta di stabilire se l’assicurato possedeva oppure no gli
strumenti per immediatamente assimilare tutte le procedure che gli venivano spiegate
durante le ore di lavoro e di formazione, in contatto con altre aziende.
A questo quesito il TCA deve rispondere positivamente
in considerazione della formazione e dalla lunga esperienza lavorativa di
__________ nel settore bancario ("aperture/chiusure relazioni,
preparazione/follow-up incontri con clienti, analisi finanziaria, risk
investment, asset allocation, elaborazione rapporti e statistiche, inserimento
ordini di borsa", cfr. doc. A04). Non si spiegherebbe altrimenti del resto
l’assunzione con un salario mensile estremamente alto (cfr. la STFA C 371/99
del 22 settembre 2000, riprodotta al consid. 2.4) di fr. 10'500 lordi (cfr.
doc. A03), peraltro superiore al guadagno assicurato (cfr. Doc. A21, pag. 3),
e, oltretutto, come unico dipendente.
In simili condizioni la decisione su opposizione del
16.
novembre 2011 deve essere confermata, senza dovere esaminare se l’assicurato
era o no realmente difficilmente collocabile (cfr. Doc. C10).”
Anche in un’altra sentenza 38.2014.6
del 14 luglio 2014 questo Tribunale ha confermato il rifiuto dell’UMA di
versare le indennità per il periodo d’introduzione ad una Società che aveva
assunto un assicurato nella funzione di gerente-cuoco con un salario lordo
mensile di fr. 5'200.--, rilevando:
"
(…) Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata
innanzitutto che per ammissione dello stesso datore di lavoro, l'assicurato è
stato in grado di preparare autonomamente i pranzi.
Egli era dunque in grado di svolgere l'attività di
cuoco, ciò che non sorprende tenuto conto dell'esperienza professionale di cui
dispone.
Inoltre e soprattutto egli non poteva ricevere una
formazione del 60-70% durante la giornata, in quanto il responsabile della
formazione era occupato altrove.
In altri termini l'assicurato nello svolgimento della
sua attività come cuoco non è stato costantemente seguito dal responsabile
della formazione.
Che il Ristorante, aperto da pochi mesi, avesse quale
obiettivi di proporre pietanze di elevato livello di qualità (cfr. doc. 9) è
del tutto legittimo.
Non spetta tuttavia all'assicurazione contro la
disoccupazione sostenere le aziende che affidano tale compito particolare a
persone, che come il ricorrente, non hanno un'adeguata esperienza e si limitano
a fare "supervisionare" l'attività da persone esterne, negli orari in
cui queste ultime non esercitano la loro abituale occupazione.
Infine va sottolineato che gli assegni per il periodo
d'introduzione sono stati chiesti dal 1° settembre al 30 novembre 2013 (cfr.
doc. IX/1). D'altra parte l'assicurato si è iscritto al Corso di preparazione
agli esami finali di tirocinio nella professione di Cuoco in base all'art. 33
LFPr le cui lezioni teoriche e pratiche hanno avuto inizio nel gennaio 2014
(cfr. doc. IX/3) e che gli permetteranno di conseguire l’attestato nel 2015 (cfr.
consid. 1.2).
È pertanto evidente che alla conclusione
dell'introduzione, nel novembre 2013, l'assicurato non poteva contare su un
impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, come richiesto
dall'art. 65 lett. c LADI. (…)”
Il TCA è giunto alla stessa
conclusione in una sentenza 38.2014.59 del 17 dicembre 2014, trattandosi di un
assicurato assunto presso una ditta attiva nel settore della programmazione
informatica in qualità di Schedulatore ZENA su piattaforma AIX in
ambiente Avaloq MESI, con un salario di fr. 8'000.-- lordi mensili ed ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…) Nella presente fattispecie X, assunto dalla B, lavora presso il
cliente C assieme al resto del Team (cfr. consid. 1.2).
Sulla domanda della ricorrente l'URC di Chiasso ha
formulato un preavviso negativo con la seguente motivazione:
“(…)
L'assicurato vanta un'esperienza professionale in
ambito informatico più che trentennale; nell'ultima esperienza lavorativa ha
ricoperto il ruolo di vice team leader informatico presso un importante
istituto bancario; il datore di lavoro che ha assunto l'assicurato è una
società che dispone della licenza cantonale per la fornitura di personale a
prestito; il contratto di lavoro stipulato tra l'assicurato e il datore di
lavoro è un contratto di lavoro a prestito (come indicato sul contratto
stesso), dove viene specificato che "lo scopo del presente contratto è la
fornitura di un lavoratore a prestito a un'impresa terza (impresa acquisitrice)
al fine di svolgervi i seguenti lavori: servizi di consulenza IT"; risulta
difficile comprendere come una azienda acquisitrice paghi alla Well-Man Sagl il
servizio di fornitura del personale IT richiesto, per poi doverlo formare sul
proprio luogo di lavoro." (Doc. 2)
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene
che vista la lunga e qualificata esperienza professionale dell'assicurato nel
settore informatico, la tipologia del contratto di lavoro (contratto di lavoro
a prestito ad una ditta acquisitrice) e l'importo elevato del salario impongono
di concludere che si è trattato di un normale periodo di introduzione in una
nuova azienda per il quale, secondo la giurisprudenza federale non è dato il
diritto agli assegni (cfr. STCA 38.2011.96 del 20 marzo 2012 e STCA 38.2014.6
del 14 luglio 2014).
La decisione su opposizione del 16 settembre 2014 deve
dunque essere confermata.”
Con giudizio
38.2023.50
dell’11 dicembre 2023, non ancora cresciuto in giudicato, questa
Corte ha confermato il diniego del diritto agli API deciso dall’UMA nei
confronti di un assicurato di più di cinquant’anni e in possesso dell’attestato
di meccanico diagnostico d’automobile con attestato professionale federale, in
quanto non difficilmente collocabile.
In effetti al
medesimo, in disoccupazione dal 1° gennaio 2023, a inizio marzo 2023 era stato
proposto un impiego presso un’azienda attiva nella vendita e riparazione di
auto, la quale, del resto, già il 20 gennaio 2023, dopo avere incontrato
l’assicurato, aveva manifestato alla consulente servizio aziende URC
l’intenzione di valutare l’assunzione del medesimo.
Il TCA ha precisato
che, anche volendo considerare, per ipotesi di lavoro, che l’interessato fosse
difficilmente collocabile, l’esito della vertenza non avrebbe potuto essere
differente.
In effetti
l’impiego offertogli non si limitava alla funzione di meccatronico, come
ricercato in origine dalla ditta e segnalato alla consulente aziende URC, bensì
si estendeva a quella di coordinatore d’officina-meccanico diagnostico AFP. Il
tipo di attività, più esigente e di responsabilità, proposto all’assicurato che
era stato anche Capo officina per diversi anni, era stato, dunque, modificato
sulla base del curriculum vitae dello stesso.
Le
mansioni inerenti alle fasi introduttive, di conseguenza, rientravano piuttosto
nell’ambito dell’usuale inserimento in una nuova attività e avrebbero dovuto
essere spiegate dal datore di lavoro ad ogni nuova persona assunta con le
stesse qualifiche dell’assicurato.
In quel
caso di specie, inoltre, non era ravvisabile una violazione del diritto
all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA da parte dell’URC, poiché,
da un lato, i pareri espressi dalla consulente erano chiaramente definiti come
preavvisi, dall’altro, la medesima ha sempre precisato di aver inviato la
richiesta di API all’ufficio competente.
In
ogni caso il diritto agli assegni per il periodo di introduzione non poteva essere
riconosciuto in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona
fede sancito dall’art. 9 Cost.
L’URC, che tramite
la consulente non aveva comunque assicurato alla società ricorrente il
riconoscimento degli API, non è l’autorità competente al fine di
determinare il diritto o meno agli assegni per il periodo di introduzione.
Neppure
sussiste un nesso causale tra l’eventuale mancata informazione circa la
possibilità di non avere diritto agli API e l’assunzione dell’assicurato, visto
che il medesimo, successivamente alla decisione negativa dell’UMA, non era
stato licenziato ed era sempre alle dipendenze dell’azienda.
2.8
Nella presente fattispecie
dalle carte processuali emerge che __________ (2002), dopo aver svolto
l’apprendistato di impiegata di commercio presso una ditta edile e, in un
secondo tempo, presso il __________ di __________, Ufficio finanze, ha
conseguito nel giugno 2022 il relativo attestato federale di capacità.
Nell’agosto 2022 la
medesima ha lavorato quale collaboratrice del settore della ristorazione presso
il __________ e nei successivi sei mesi, a far tempo dal mese di settembre
2022, ha soggiornato negli Stati Uniti per approfondire la conoscenza della
lingua inglese (cfr. doc. C; 1; 7).
L’assicurata si è iscritta in
disoccupazione a partire dal 1° marzo 2023, orientando le proprie ricerche di
lavoro in qualsiasi ambito professionale (cfr. doc. C).
Il 6 giugno 2023 __________ ha
concluso un contratto di lavoro con RI 1 in qualità di impiegata di commercio
con inizio dal 1° giugno 2023 e una retribuzione lorda mensile di fr. 3'370.--.
È stato precisato che a fine anno sarebbe stata attribuita una gratifica (cfr.
doc. 1).
Sempre il 6 giugno 2023
l’assicurata ha inoltrato, unitamente all’RI 1, una domanda per
l’ottenimento di assegni per il periodo d’introduzione quale impiegata di
commercio per l’arco di tempo dal 1° giugno al 30 novembre 2023. Dal relativo
formulario si evince che la percentuale lavorativa è del 100%, che il salario
lordo durante l’introduzione ammonta a fr. 3’370.--, che la responsabile è __________
e che l’assicurata non ha mai lavorato in quell’azienda (cfr. doc. 1).
Nel formulario vengono richieste al
punto 4 le seguenti informazioni relative all’introduzione in azienda:
" (…)
4.1) Di che cosa si occupa l'azienda e quanti
dipendenti conta?
(Indicare dettagliatamente ogni attività svolta in
azienda e il numero di dipendenti che vi lavorano.)
4.2) Quali sono nel dettaglio le
competenze e le mansioni richieste al neo dipendente? (Allegare eventuale
mansionario.)
4.3) Quali competenze possiede il neo
dipendente e quali mancano al fine di fornire una prestazione lavorativa
completa?
(Specificare cosa è già in grado di svolgere e In
quali ambiti deve essere seguito e formato.)
4.4) II neo dipendente lavora o ha già
lavorato presso la vostra azienda?
¨Sì x No
Se sì, specificare:
inizio lavoro / periodo lavorativo
precedente: il___ /dal___-al___
percentuale lavorativa ______ attività
svolta: _______________
per quale percentuale lavorativa il neo dipendente eoe
stato formato/seguito: ______________________________________
4.5) Al momento della nuova assunzione,
per quale percentuale lavorativa il neo dipendente dovrà essere
formato/seguito?
4.6) Specificare, per ogni formatore
che si occuperà dell'istruzione del neo dipendente, quanto segue:
Cognome, Nome / Ambito sul
quale formerà il neo dipendente / Frequenza e periodo della formazione /
Competenze, esperienze, formazioni possedute
4.7) Sono previsti corsi di formazione
per l'inserimento/introduzione in azienda del neo dipendente?
¨ Sì ¨ No
Se si, allegare scheda del corso / dei corsi e
specificare tipologia e durata:
4.8) Osservazioni: …” (Doc. 1 pag. 2)
L’azienda ha risposto che si occupa
del settore scuola guida (teoria e pratica per tutte le categorie, formazione
continua per autisti professionisti e maestri conducenti, consulenze di guida
per dottori o enti), come pure del settore prevenzione degli incidenti stradali
(conferenze nelle scuole, ricerca e analisi incidenti stradali, corsi per
persone colpite da revoca della licenza di condurre) e che nella SA lavorano
otto dipendenti e otto collaboratori indipendenti (cfr. doc. 1 p.ti 4.1.).
È stato, altresì, specificato, da
una parte, che la neo dipendente avrebbe dovuto essere formata al 100% (cfr.
doc. 1 p.to 4.5.) e sarebbe stata seguita da:
" __________
/ segretariato / giornalmente / imp. comm. c/o RI 1 da 2,5 anni
__________ / segretariato / giornalmente
per due mesi / imp. comm. c/o RI 1 da 4,5 anni
__________ / segretariato e contabilità /
mensilmente / imp. comm. 25 anni di esperienza
__________ / segretariato e contabilità /
mensilmente / resp. amm. RI 1 da 20 anni
__________ / procedure Edu Qua /
mensilmente / direttore /maestro conducente, formatore per adulti” (Doc. 1
p.to. 4.6.)
Dall’altra, che non sono previsti
corsi di formazione per l’inserimento/introduzione della neo dipendente.
Per quanto attiene alle
competenze e agli obiettivi, è stato indicato che per l’iscrizione ai corsi
teorici (per allievi conducenti, autisti professionisti e persone colpite da
revoca amministrativa) il grado di competenza [gestire autonomamente i clienti
dei corsi teorici (valutare le necessità del cliente, inviare conferma di
partecipazione, inviare fattura ed eventuali reclami, controllare il
pagamento)] già acquisita da __________ è pari a 0%.
In relazione alla preparazione
dei corsi teorici il grado di competenza [organizzare autonomamente i corsi teorici
(coordinare l’istruttore, riservare le aule, preparare il materiale per
l’istruttore, preparare il materiale per i partecipanti, gestire le valutazioni
dei partecipanti ai corsi)] già acquisita è pari a 0%, come pure per l’attività
riguardante le iscrizioni alle lezioni pratiche (moto, auto, camion, bus,
rimorchio), la consulenza di guida per anziani e la gestione autonoma dei
clienti dei corsi teorici [gestire autonomamente i clienti dei corsi pratici
(valutare le necessità del cliente, coordinare il maestro conducente, preparare
il materiale)].
Parimenti dello 0% è il grado di
competenza nell’ambito dei conteggi istruttori [preparare i conteggi per poter
calcolare la retribuzione (verifica ore effettuate, verifica corsi erogati)] e
delle conferenze nelle scuole [organizzare le conferenze nelle scuole (valutare
le necessità della scuola, coordinare i relatori e la direzione della scuola,
preparare il materiale necessario)].
Per quanto concerne la
contabilità, il grado di competenza [gestire la contabilità di una piccola
azienda (cassa, fatturazione con il programma SmartPost, registrazioni con il
programma Banana, operazioni di fine anno)] già acquisita dall’assicurata è del
10%, per la pubblicità il grado di competenza [pubblicizzare i corsi e l’immagine
di una ditta (sito internet, facebook, instagram)] è del 30%, per le
presentazioni (creare e modificare presentazioni con il programma Power Point
ed eventualmente con il programma Prezi) è del 40%, mentre è dello 0% riguardo
alla banca dati (modificare e creare banche dati con il programma File Maker;
cfr. allegato a doc. 1).
L’URC, il 31 maggio
2023, ha redatto un preavviso favorevole per API di sei mesi con percentuale
lavorativa del 100%. Il consulente ha risposto affermativamente alla domanda “la
PCI è ritenuta difficilmente collocabile secondo l’art. 90 OADI?”,
negativamente al quesito “la PCI viene assunta nella stessa
professione/funzione esercitata prima dell’(re)iscrizione in disoccupazione?”
e affermativamente alla domanda “la PCI necessità di un periodo di
inserimento in azienda non usuale per il settore e a funzione?”
Il preavviso favorevole è stato così
motivato:
" (…) In pratica post-apprendistato è alla prima esperienza professionale
per cui va particolarmente seguita non essendo in possesso dei necessari
requisiti professionali per svolgere le attività richieste dal DL. Non dispone
delle basi commerciali che sono richieste nel settore privato. Per facilitare
un adeguato inserimento si attiva il PML “API” della durata di 6 mesi.” (Doc. 7)
Il 22 agosto 2023 l’UMA ha respinto
la domanda tendente all’ottenimento degli API, non ritenendo __________
difficilmente collocabile giusta l’art 90 OADI (cfr. doc. 2; 1.2.).
Tale provvedimento è stato confermato
con la decisione su opposizione del 26 settembre 2023 (cfr. doc. 4; consid.
1.4.), contro la quale RI 1 ha inoltrato il presente ricorso tramite l’avv. RA
2.
(cfr. doc. I; consid. 1.5).
2.9
Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte rileva, come visto
sopra, che __________, dopo aver svolto l’apprendistato e aver ottenuto l’AFC
quale impiegata di commercio nel giugno 2022, mai ha effettuato ulteriori
esperienze professionali (cfr. consid. 2.8.).
RI 1 che l’ha assunta il 6 giugno
2023, quale impiegata di commercio, inoltrando la domanda di API, ha affermato
che l’assicurata non ha ancora sviluppato le numerose ed essenziali competenze
richieste nel settore privato (cfr. doc. 3; I). Più specificamente l’azienda ha
rilevato che il grado delle competenze già acquisite dalla stessa nelle
attività svolte nel settore scuola guida è per lo più pari a 0% (iscrizione
corsi teorici; preparazione dei corsi teorici; iscrizioni alle lezioni
pratiche; conteggi istruttori, conferenze nelle scuole; banca dati). Soltanto
nella contabilità, nella pubblicità e nelle presentazioni il grado di
competenza è del 10%, rispettivamente del 30% e del 40% (cfr. doc. 1).
In effetti, come sottolineato
dalla parte ricorrente (cfr. doc. I), anche dal Rapporto finale d’attività
dell’8 maggio 2023 relativo al “Bilancio Competenze Commerciali” organizzato
dalla __________ emerge che l’assicurata necessita di consolidare le sue
competenze apprese durante la formazione attraverso la pratica professionale e,
considerate le sue competenze tecniche e metodologiche, è collocabile a medio
termine prevalentemente nel settore amministrativo-contabile. Nel Rapporto è
stato comunque indicato che __________ possiede buone competenze sociali, le
lingue sono in linea con quanto richiesto nella professione ed è idonea anche
per lavori a contatto con la clientela.
Gli organizzatori del rilevamento
hanno proposto l’inserimento in APC per permettere all’assicurata di acquisire
esperienza, confrontarsi con una nuova realtà amministrativa e definire una
strategia di ricerca di un impiego (cfr. doc. C).
La circostanza che l’assicurata,
essendo alla prima esperienza lavorativa dopo il tirocinio, non disponga di
adeguate conoscenze professionali è stata peraltro riconosciuta dall’UMA, che
nella risposta di causa ha affermato che “non si nega che la signora __________
abbia una scarsa esperienza professionale” (cfr. doc. III; consid. 1.6.).
Tuttavia l’amministrazione ha
pure osservato che, vista la Direttiva del 2021 della SECO, la motivazione
indicata all’art. 90 cpv. 1 lett. e OADI non può essere applicata nel caso di
specie per considerare una persona con poca esperienza come difficilmente
collocabile (cfr. doc. III; consid. 1.6.).
2.10
Va,
innanzitutto, ribadito, da un lato, che ex art. 65 LADI gli assegni
per il periodo d’introduzione possono essere concessi agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un
periodo d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto (cfr.
consid. 2.4.).
Dall’altro, che l’art. 90 cpv. 1
lett. e OADI prevede che un assicurato è
considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del
mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un
impiego, poiché:
a. è in età
avanzata;
b. è impedito
fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti
professionali insufficienti;
d. ha già riscosso
150.
indennità giornaliere;
e. dispone di
scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione secondo
l’articolo 6 capoverso 1ter.
__________ ha ventuno anni, per
cui non è in età avanzata (lett. a). Ella non è, poi, impedita
fisicamente, psichicamente o mentalmente (lett. b) e non ha già riscosso150
indennità giornaliere (lett. c).
La medesima nemmeno
risulta presentare dei requisiti professionali insufficienti (qualifiche obsolete in seguito a mutamenti tecnologici,
mancanza di un titolo di formazione professionale, aver svolto per molto tempo
un’attività senza relazione con la professione appresa, assenza di conoscenze
linguistiche ecc.; cfr. Prassi LADI PML p.to J6; consid. 2.5.; B. Rubin, op.cit., a art. 65-66, N° 6).
In concreto,
pertanto, può entrare in considerazione, in linea di principio,
unicamente la lett. e dell’art. 90 cpv. 1 OADI, secondo cui l’assicurato per
poter beneficiare degli API deve disporre di scarsa esperienza professionale in
un periodo di elevata disoccupazione secondo l’articolo 6 capoverso 1ter.
L’art. 6
(concernente i periodi attesa speciali) cpv. 1ter
OADI enuncia che gli assicurati di cui al capoverso 1 (“gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione
ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI in connessione, se del
caso, con un motivo di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI,
devono compiere un periodo di attesa di 120 giorni”) possono partecipare
a un periodo di pratica professionale secondo l’articolo 64a capoverso 1
lettera b LADI durante il periodo di attesa se il tasso di disoccupazione medio
degli ultimi sei mesi in Svizzera supera il 3,3 per cento.
B.
Rubin, in dottrina, al riguardo osserva che:
le manque d'expérience
professionnelle lors d'une période de chômage élevé au sens de l'art. 6 al.
1ter OACI; l'art. 90 al. 1 let. e OACI limite l'accès à l'AIT pour les
personnes manquant d'expérience professionnelle (typiquement les jeunes qui se
retrouvent au chômage après avoir terminé leur formation professionnelle) aux
périodes de chômage prononcé (sur cette notion, v. 64a-64b N. 11); cela
signifie, en d'autres termes, que les jeunes chômeurs qui sortent de formation
ne peuvent obtenir l'AIT que lorsque le taux de chômage est élevé; certes
limitative, cette condition posée à l'accès à l'AIT paraît conforme à la loi;
dans son message de 1980, le Conseil fédéral avait en effet indiqué que la
difficulté de placement était une notion composite qui comprenait des aspects à
la fois subjectifs et objectifs comme par exemple la difficulté de placement
d'après la situation du marché de l'emploi (FF 1980 III 622). (…)”
(“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, ad art. 65-66, N. 6)
L’art. 64a
cpv. 1 lett. b LADI, citato da Rubin,
prevede che “per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le
occupazioni temporanee nell’ambito di: b. pratiche professionali in imprese o
nell’amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale
può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo
18.
capoverso 2 partecipino a pratiche professionali”.
In relazione agli art. 64a-64b
LADI, menzionati al N. 6 ad art. 65-66 LADI, l’autore precisa:
" Stage professionnel durant le délai d'attente de 120 jours. - Dès le
1er avril 2011, les jeunes chômeurs ayant terminé une formation scolaire ou des
études et étant au bénéfice d'un diplôme professionnel ont la possibilité de participer
à un stage professionnel pendant le délai d'attente de 120 jours. Ce type de
stage professionnel ne peut être accordé que durant les périodes où le taux de
chômage moyen des six derniers mois dépasse 3,3% en Suisse (art. 6 al. 1ter
OACI). Cette possibilité est ouverte aux assurés libérés des conditions
relatives à la période de cotisation pour formation scolaire, reconversion ou
perfectionnement professionnel au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, le cas
échéant aussi pour incapacité de travail (art. 14 al. 1 let. b LACI) ou
détention (art. 14 al. 1 let. c LACI)” (“Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”, ad art. 64a-64b, N. 11)
La SECO,
con la Direttiva N. 20 del 14 dicembre 2021, “Abrogazione della direttiva
2020/11 del 30 luglio 2020 concernente la pratica professionale durante il
periodo di attesa e gli assegni per il periodo di introduzione per disoccupati
con scarsa esperienza professionale”, ha stabilito che dal 1° gennaio 2022 gli
assicurati con scarsa esperienza professionale non avrebbero più potuto
partecipare a periodi di pratica professionale durante il periodo di attesa
speciale e non avrebbero potuto ricevere assegni per il periodo di
introduzione, in quanto la disoccupazione non è più elevata ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1ter.
In proposito è stato enunciato:
" gli
assicurati possono beneficiare del periodo di pratica professionale di cui
all’art. 64a cpv. 1 lett. b LADI durante il periodo di attesa speciale di 120
giorni (art. 6 cpv. 1ter OADI) e possono essere concessi assegni per il periodo
di introduzione alle persone con scarsa esperienza professionale (art. 90 cpv.
1.
lett. e OADI), se il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in
Svizzera supera il 3,3 %. La SECO informa gli organi d’esecuzione cantonali
mediante una direttiva se i due provvedimenti possono essere concessi purché
siano soddisfatte le altre condizioni.
Nell’introdurre le suddette disposizioni nel 2011 e nel fissare il
valore limite era stato preso in considerazione un tasso medio di disoccupazione
del 3,3 % basato sulla popolazione attiva secondo il censimento del 2000. Oggi
il tasso di disoccupazione è invece calcolato partendo da un valore aggregato
delle persone attive, pertanto risulta inferiore dello 0,4 % circa rispetto a
quello del censimento del 2000. Per non confrontare due indicatori differenti,
oggi deve essere presunta una disoccupazione elevata già a partire da un tasso
di disoccupazione medio del 2,9 % (3,3 % – 0,4 %).
Attualmente il tasso di disoccupazione medio degli ultimi 6
mesi è pari al 2,7%.
Il tasso ufficiale di disoccupazione medio degli ultimi 6 mesi (da
giugno a novembre 2021) è attualmente pari al 2,7 %. Il limite del 2,9% non è
più superato. (…)” (Doc. 6)
È stato, altresì, precisato che
la direttiva in questione rimane in vigore fino a quando la SECO non avrà
emanato una nuova direttiva che sostituisce o abroga la presente (cfr. doc. 6).
Attualmente la stessa risulta
essere sempre valida (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
La Prassi LADI PML p.to J9 prevede,
del resto, che la disoccupazione è elevata ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 lett. e
OADI quando il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in Svizzera
supera il tasso stabilito all'art. 6 cpv. 1ter OADI. Non appena il
tasso di disoccupazione oltrepassa o scende al di sotto del valore di
riferimento, l’Ufficio competente ne informa gli organi di esecuzione (cfr.
consid. 2.5.).
In simili condizioni occorre
concludere che __________ nemmeno va considerata un’assicurata difficilmente
collocabile ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 lett. e OADI, siccome in ogni caso,
allorché è stata inoltrata la domanda di assegni per il periodo di
introduzione, nel giugno 2023, non si era confrontati, come del
resto neppure tuttora, con un periodo di elevata disoccupazione secondo
l’articolo 6 capoverso 1ter OADI.
In proposito è utile indicare che
nel mese di gennaio 2023 il tasso di disoccupazione in Svizzera era del 2,2%,
nel mese di febbraio 2023 era del 2,1%, nei mesi di marzo e aprile era del
2,0%, nei mesi di maggio, giugno, luglio 2023 il tasso di disoccupazione è
diminuito all’1,9%, nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2023 è salito al
2,0% e nel mese di novembre 2023 al 2,1% (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/institutionen-medien/medienmitteilungen.html#:~:text=Il%20tasso%20di%20disoccupazione%20%C3%A8%20salito%20dal%202%2C1%25%20nel,unit%C3%A0%20(%2D17%2C6%25).&text=Il%209%20gennaio%202023%20la,sul%20mercato%20del%20lavoro%20svizzero).
In Ticino la disoccupazione, nel
mese di novembre 2023, si attestava al 2,7% (cfr. https://m3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/digitale/mercato_lavoro/index.html).
Ne discende che il TCA, alla luce peraltro delle severe condizioni
alle quali sono vincolati gli assegni per il periodo di introduzione (cfr.
consid. 2.4; 2.5.; 2.7.; B. Rubin, op.cit., a art. 65-66, pag. 482 N° 2),
non può che approvare l’operato dell’UMA che si è opposto nel caso concreto al
versamento degli API, non adempiendone le condizioni.
2.11
Abbondanzialmente e per completezza
giova rilevare che nel recente Messaggio, adottato dal Consiglio federale il 29
novembre 2023 (cfr.
concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione
(Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione), l’Esecutivo federale
propone di modificare l’art. 64a cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.10.), eliminando
il riferimento alla disoccupazione elevata, nel senso che “per provvedimenti
di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee
nell’ambito di: b. periodi di pratica professionale in imprese o
nell’amministrazione pubblica; il Consiglio federale può prevedere che le
persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo 18 capoverso 2
partecipino a periodi di pratica professionale” (cfr. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/84854.pdf.).
Al riguardo il Consiglio federale
si è così espresso:
" 1.2.2
Ottimizzazione dell’accesso dei giovani adulti ai PPP Le persone esonerate
dall’adempimento del periodo di contribuzione sono soggette a un periodo di
attesa speciale di 120 giorni prima di poter beneficiare per la prima volta
delle prestazioni dell’AD. Questo vale in particolare per i giovani adulti che
hanno concluso una formazione scolastica (o professionale) e non hanno ancora
versato contributi. Secondo il diritto vigente, durante questo periodo di
attesa speciale possono partecipare a un PPP solo in caso di disoccupazione
elevata. I lavori svolti nell’ambito del postulato Jositsch 20.3480 «Crisi del
coronavirus. Aiutare le persone che si ritrovano disoccupate dopo il tirocinio
ad acquisire esperienza professionale» e il rapporto4 pubblicato dal Consiglio
federale dimostrano che limitare ai periodi di disoccupazione elevata la
partecipazione ai PPP durante il periodo di attesa speciale è un ostacolo,
soprattutto se si vuole offrire un sostegno adeguato ai giovani adulti. I PPP
permettono proprio ai giovani adulti in cerca della prima occupazione di
maturare un’esperienza lavorativa pratica. Indipendentemente dal livello di
disoccupazione, per una minoranza di persone in cerca d’impiego le opportunità
sul mercato del lavoro possono essere notevolmente aumentate attraverso il
ricorso mirato a un PPP. Pertanto, il Consiglio federale ha approfittato di
questa modifica della LADI per attuare fin d’ora una raccomandazione formulata
nel rapporto relativo al postulato Jositsch, segnatamente la possibilità di
partecipare senza limitazioni ai PPP durante il periodo di attesa speciale di
120.
giorni. Il fatto di accordare PPP al di fuori dei periodi di elevata
disoccupazione comporta costi aggiuntivi per il fondo di compensazione dell’AD.
Si prevede che durante il periodo di attesa speciale vi saranno circa 200 PPP
in più all’anno, che genereranno costi supplementari di 102 franchi al giorno
per un PPP della durata di due-tre mesi. Per l’ufficio di compensazione dell’AD
si stimano costi aggiuntivi tra gli 800 000 e al massimo un milione di franchi
all’anno. A lungo termine si può tuttavia prevedere un risparmio in termini di
indennità giornaliere, dato che l’integrazione duratura dei giovani adulti nel
mercato del lavoro riduce il rischio che debbano percepire altre indennità
giornaliere durante il loro percorso professionale.”
E al p.to 5.1, riguardante il
commento ai singoli articoli della Legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione, il CF ha indicato:
" Art.
64a cpv. 1 lett. b
Attualmente in caso di disoccupazione elevata il Consiglio
federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo
l’articolo 18 capoverso 2 LADI partecipino a PPP. Tale partecipazione durante
il periodo di attesa speciale di 120 giorni dovrebbe tuttavia essere possibile
in qualsiasi momento, e non solo in caso di disoccupazione elevata. Pertanto,
all’articolo 64a capoverso 1 lettera b è stralciata la precisazione «in caso di
disoccupazione elevata». Si coglie inoltre l’occasione per rendere più preciso
il termine «amministrazione» con l’aggiunta di «pubblica», in modo che sia
chiaro quale tipo di amministrazione si intende. Nella versione italiana il
termine «pratiche professionali» viene sostituito con «periodi di pratica
professionale». Viene adeguata in modo corrispondente anche la rubrica, in modo
che la terminologia usata nel resto della LADI e nell’OADI sia uniforme.”
2.12
La ricorrente ha fatto valere la
violazione del principio della buona fede da parte dell’amministrazione, la
quale avrebbe assunto un modo di procedere in contraddizione con quanto dalla
stessa inizialmente dichiarato, e meglio che __________ avrebbe dovuto essere
posta al beneficio dell’inserimento in un APC (aziende di pratica commerciale;
cfr. doc. I; consid. 1.5.).
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.
consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e
che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione
erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un
vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati
da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
1.
Si tratta di
un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
2.
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
3.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
4.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
5.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
6.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
7.
l’interesse
alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla
tutela della buona fede.
(cfr. STF 8C_646/2022 del 23 agosto
2023.
consid. 5.1., destinato alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF
8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 5.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre
2022.
consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.,
pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF
8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021
consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF
8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V
95.
consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF
8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015
consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del
25.
ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.;
STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF
121.
V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).
2.13
Nel caso di specie il
Rapporto finale d’attività dell’8 maggio 2023 relativo al bilancio delle
competenze commerciali, in cui è stato proposto l’inserimento di __________ in
APC per acquisire esperienza, confrontarsi con una nuova realtà amministrativa
e definire una strategia di ricerca di impiego (cfr. doc. C), è stato redatto da
__________ e __________, collaboratrici dell’organizzatore del provvedimento,
ovvero la __________ (cfr. doc. C), e non quindi dall’UMA che ha poi respinto,
quale autorità competente (cfr. art. 2b lett. c Regolamento della legge
sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati; RL-rilocc), la domanda di API.
Pertanto,
contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente (cfr. doc. I; consid. 1.5.;
2.13.), non risulta sussistere un’informazione rilasciata dall’autorità
competente che è poi stata contraddetta dalla stessa.
Nemmeno può
condurre alla tutela della buona fede della ricorrente il preavviso URC-API
favorevole per API di 6 mesi con percentuale lavorativa del 100% del 31 maggio
2023, in cui il consulente ha risposto affermativamente alla domanda “la PCI
è ritenuta difficilmente collocabile secondo l’art. 90 OADI?” e
alla
domanda “la PCI necessità di un periodo di inserimento in azienda non usuale
per il settore e a funzione?”, con la motivazione che, essendo alla prima
esperienza professionale, l’assicurata non dispone delle basi commerciali che
sono richieste nel settore privato (cfr. doc. 7; consid. 2.8.).
In effetti neppure
l’URC è l’autorità competente al fine di determinare il diritto o meno agli
assegni per il periodo di introduzione, ciò che peraltro doveva essere
noto alla parte ricorrente, avendo asserito di aver potuto assumere e formare
già due segretarie grazie agli assegni (cfr. doc. 3; I).
Inoltre
il consulente non ha ad ogni modo assicurato alla società ricorrente il
riconoscimento degli API (cfr. STF 8C_47/2020 del 6 aprile 2020 consid. 7).
Per quanto concerne le precedenti
dipendenti dell’RI 1 che avrebbero beneficiato degli API, va ribadito che fino
al dicembre 2021 gli assicurati che disponevano di scarsa esperienza
professionale potevano ricevere gli assegni per il periodo di introduzione, in
quanto considerati difficilmente collocabili ex art. 90 cpv. 1 lett. e OADI, trovandosi in un periodo di elevata disoccupazione (maggiore del 3,3%)
secondo l’articolo 6 capoverso 1ter (cfr. consid. 2.11.).
Dal 1° gennaio 2022
non è più stato raggiunto il tasso del 3,3% che consente di riconoscere una
disoccupazione elevata (cfr. consid. 2.10.).
Ne consegue che in concreto la
decisione su opposizione impugnata non disattende il principio della parità di trattamento
ex art. 8 Cost. e non introduce alcun cambiamento di prassi immotivato, come
invece preteso dalla SA ricorrente (cfr. doc. I, consid. 1.5.).
Il diritto all’uguaglianza di
trattamento è, infatti, violato quando una decisione fa, tra casi simili, delle
distinzioni che nessun fatto importante giustifica oppure sottopone ad un
regime identico situazioni che presentano tra di loro delle differenze
rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (cfr. STF
8C_464/2022 dell’8 marzo 2023 consid. 3.4.; STF 8C_418/2020 del 7 settembre
2020.
consid. 6.2.; STF 8C_249/2020 del 16 luglio 2020 consid. 5.2.2.).
In casu, ritenuto che dal 2022 la
disoccupazione non è più elevata, non si è confrontati con situazioni simili
(tra prima e dopo il 2022) trattate differentemente.
2.14
In
esito a quanto precede questo Tribunale non può che confermare la decisione su
opposizione impugnata del 26 settembre 2023.
2.15
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima
data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in
relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023
consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2
del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.;
STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto
2022.
consid. 2.10.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti