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Decisione

38.2023.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 maggio 2023Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi documenti, sarà nostra premura emettere una decisione di Cassa come

richiesto dalla legge” (cfr. doc. IV; consid. 1.7.), la ricorrente non ha

comunque proceduto alla relativa iscrizione.

In simili condizioni, a ragione

la parte resistente ha precisato che “mancando l’iscrizione all’URC non è

stato possibile eseguire alcun provvedimento” (cfr. doc. IV pag. 4) ai

sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA (“Nei casi di

ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore

deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e

ingiunzioni”).

Pertanto nel caso di specie non

risulta alcuna domanda di indennità di disoccupazione rimasta inevasa.

Il ricorso per denegata giustizia

del 24 gennaio 2023 è, di conseguenza irricevibile (cfr. STCA 42.2017.54 del 12

marzo 2018).

2.4. A titolo abbondanziale giova

comunque osservare, da un lato che contestualmente a un ricorso per denegata

giustizia il TCA è chiamato soltanto a stabilire

se l'amministrazione si sia o meno resa colpevole di una denegata/ritardata

giustizia e non a statuire nel merito della lite.

In

una sentenza pubblicata in SVR 2001 Nr. UV 38 pag. 109 seg., l’Alta Corte ha in

effetti precisato che l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 56

cpv. 2 LPGA, è soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo:

il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le

prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto

litigioso di tale procedura.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_162/2022

del 9 agosto 2022 consid. 4.2.

Dall’altro, che in ogni caso le

indennità di disoccupazione in Svizzera vengono concesse ai lavoratori frontalieri

allorché il loro pensum lavorativo presso il medesimo datore di lavoro viene

ridotto, in quanto gli stessi, in tale situazione, possono essere considerati

come lavoratori in disoccupazione parziale a norma dell’art. 65 cpv. 1 Regolamento

(CE) n. 883/2004 (cfr. STF 8C_248/2018 del 19 novembre 2018, pubblicata in DTF

145 V 39).

La Direttiva relativa alle

ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione

contro la disoccupazione, Direttiva ID 883 (Circolare ID 883) al p.to D36 -

menzionato peraltro anche dalla Cassa (cfr. doc. IV pag. 6) - prevede:

" D36 Per i

lavoratori frontalieri parzialmente disoccupati con residenza all’estero, la

questione della competenza è in linea di principio disciplinata in base alle

regole applicabili ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa.

A tal riguardo vi sono due eccezioni.

Se il datore di lavoro svizzero riduce il tasso di occupazione

convenuto contrattualmente e continua a occupare il lavoratore frontaliero

(disdetta per modifica del contratto di lavoro)75, rimane competente lo Stato

di attività. La competenza passa allo Stato di residenza soltanto in caso di

disoccupazione completa76.

È competente lo Stato di attività anche nel caso in cui i

lavoratori frontalieri perdano l’attività a tempo parziale secondaria in

Svizzera (attività accessoria) e mantengano quella principale. La competenza

passa allo Stato di residenza soltanto se perdono anche l’attività principale

(disoccupazione completa).”

Le note 75 e 76 enunciano che “questa

regolamentazione comporta un determinato rischio di abuso. In presenza di un

simile caso la cassa deve verificare che non vi sia un contratto fittizio allo

Considerandi

scopo di mantenere la competenza in Svizzera”, rispettivamente che “questa

regola non vale in presenza di una serie di contratti a tempo determinato (cfr.

DTF 8C_248/2018)”.

La Cassa, del resto, ha

riconosciuto alla ricorrente, benché risieda e abbia il suo centro di interessi

in Italia e sia perciò una vera frontaliera, il diritto alle indennità di

disoccupazione dal 1° aprile 2022 quando la __________ ha ridotto il suo pensum

lavorativo dal 50% al 30% con effetto dal 1° aprile 2022 (cfr. doc. IV pag. 1).

La situazione di fatto è

differente dal mese di novembre 2022. L’insorgente continua a lavorare al 30%

presso __________ dove è stata riassunta dal 1° agosto 2022, mentre non lavora

più, essendo stata licenziata, presso __________ dove ha lavorato al 30% dal 1°

luglio 2022.

A quel momento non è stato concluso

alcun nuovo contratto di lavoro con tasso di occupazione ridotto.

2.5

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

La

lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la l’eventuale denegata

giustizia (contestuale a pretese indennità di disoccupazione) da parte della

Cassa nei confronti della ricorrente, il cui ricorso si è però rivelato irricevibile.

In casu la questione di sapere se

si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61

lett. fbis LPGA non merita di particolari approfondimenti.

Qualora si volesse considerare

quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI

non ne prevede l’applicazione.

Anche nel caso in cui la causa

non riguardi delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale,

in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato

che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la

questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la

gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF

2018.

1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,

“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1

Lptca/TI)”.

In proposito

cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno

2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022; Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS

2/2022 pag. 107.

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2022.89

del 24 gennaio 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre

2021.

consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti