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Decisione

38.2023.61

A ragione SdL ha negato ILR ad associazione sportiva (periodo 02-04/2021). I dip. annunciati non hanno corso rischio perdita lavoro a breve termine, né l'associazione come tale ha corso il rischio di fallire (aspetto accertato grazie alla doc. contabile richiamata dal Tribunale)

6 maggio 2024Italiano71 min

i servizi da essa offerti non hanno l’obiettivo di produrre un guadagno.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2023.61

mm

Lugano

6 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 8C_323/2023, 8C_324/2023 e 8C_325/2023

del 17 ottobre 2023 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso

del 27 aprile 2022 (38.2022.43) di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 marzo 2022 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. In data 20 gennaio 2021, RI 1 (in

seguito: RI 1), associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. CC, ha presentato

alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto riguardante 50 dipendenti,

tutti al beneficio di contratti di lavoro di durata determinata, per il periodo

1° febbraio – 30 aprile 2021. Alla base della richiesta vi erano le “disposizioni

autorità federali e cantonali in merito a emergenza sanitaria che non

permettono __________”.

1.2. Esperiti gli accertamenti del caso,

con decisione del 29 gennaio 2021 (decisione n. __________) – poi confermata

dopo opposizione - la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione, nel senso

che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato negato.

In particolare, il provvedimento

è così stato argomentato:

" (…) Dai

dati forniti (vedi conto economico 2019/2020) si evince che la società in

oggetto è finanziata in maggior misura (70%) tramite attività non economica;

nello specifico per il 24% incassa ricavi da sponsor, per l’8% da donazioni,

per l’11% da contributi __________ e altre sovvenzioni, per il 17% da tessere e

tasse sociali e per il 10% da __________.

L’attività economica, rappresentata da entrate, tessere e

abbonamenti (10% e da altra attività operativa (11%) costituisce quindi

unicamente il 30% delle entrate totali.

Come sopra indicato, tra i presupposti per ammettere l’indennità

per lavoro ridotto, vi è quello di essere un’azienda e, da quanto sovraesposto,

RI 1 non può essere considerata tale. Infatti, in un’azienda commerciale che

opera sul mercato la maggior fonte di ricavi dovrebbe essere costituita dalla

vendita di beni/servizi da essa prodotti in un rapporto sinallagmatico.

Pertanto, pur essendo un datore di lavoro, RI 1 non può essere considerata alla

stregua di un’azienda. Infatti, questa non persegue alcuno scopo commerciale e

Fatti

i servizi da essa offerti non hanno l’obiettivo di produrre un guadagno.

Inoltre, dai dati forniti emerge come l’Associazione risulti

finanziata sufficientemente attraverso vari contributi pubblici e privati, tali

da coprire interamente la massa salariale annuale (CHF 438'158 contro CHF

378'087, per una copertura del 116%). Alla luce di ciò è da ritenere che i

dipendenti non sono esposti nell’immediato ad un rischio di licenziamento.

Scopo dell’indennità per lavoro ridotto è prevenire la disoccupazione

mantenendo i posti di lavoro e non apportare un sostegno puramente finanziario

alle imprese. L’indennità per perdita di lavoro non può pertanto essere

concessa.”

1.3. Con sentenza 38.2022.43 del 3

aprile 2022, il TCA ha respinto il ricorso interposto dall’RI 1 contro la

decisione su opposizione 22 marzo 2022 della Sezione del lavoro (cfr. doc. VII

– inc. 38.2022.43).

1.4. Con pronunzia 8C_323/2023, 8C_324/2023 e 8C_325/2023 del

17 ottobre 2023, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso

presentato nel frattempo dall’avv. RA 1 per conto dell’RI 1, nel senso che,

annullato il giudizio cantonale, gli atti sono stati rinviati a questa Corte

per nuova decisione ai sensi dei considerandi (doc. I).

1.5. In data 8 novembre 2023, il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per formulare osservazioni sulla

sentenza federale. Al rappresentante dell’RI 1 è inoltre stato chiesto di

produrre “la documentazione contabile concernente le stagioni 2016/’17 e

successive (comprensiva dei rapporti dell’organo di revisione), come pure i

relativi rapporti di attività (comprensivi dei rapporti finanziari).” (doc.

II).

Il 16 novembre 2023, la Sezione

del lavoro ha comunicato di non avere osservazioni da presentare (doc. V).

L’avv. RA 1 si è espresso in data

16 gennaio 2024, trasmettendo parte della documentazione richiestagli (doc. VII

+ allegati).

1.6. In data 1° febbraio 2024,

l’amministrazione ha preso posizione in merito ai documenti prodotti dal

patrocinatore della ricorrente (doc. X).

Le parti hanno ancora formulato

alcune loro considerazioni attinenti all’oggetto della vertenza (cfr. doc. XII

e doc. XIV).

considerato in diritto

2.1. In concreto, l’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se la Sezione del lavoro era legittimata

a negare il diritto alle indennità per lavoro ridotto ai dipendenti dell’RI 1,

oppure no.

2.2. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è probabilmente

temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno

essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

Considerandi

2.

La perdita

di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali

d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli

dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3.

La perdita

di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a

circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai casi di

rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che

non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più

difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali.

L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI

non è esaustivo (cfr. STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art. 33 LADI enuncia:

" (…).

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione

o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente

controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…).

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il

danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente

esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di

tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza,

essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno

invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda

e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire

in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto

le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

(…).

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

Per

quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e

nell’amministrazione la Prassi LADI ILR prevede:

"

(…).

D36 In genere le aziende di diritto pubblico non

adempiono i

presupposti dell’indennità per

lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali.

Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può però

escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto all’indennità

per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).

D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro ridotto per le

aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio aziendale, poiché

esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente dalla situazione

economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei periodi di difficoltà

finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le loro perdite sono

coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).

è Giurisprudenza

DLA 1995 pag. 176 (La

condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta

a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se l’azienda non corre

alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. L’ILR serve a

evitare i licenziamenti a breve termine)

(…).

G4 Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del

lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto all’indennità sono

adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel

modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”

2.4

Nella

“Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:

"

(…).

Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare

l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito

delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque

l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di

lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento,

perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente

dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le

maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono

coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi

casi i posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità

organizzative dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni,

garanzie statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze

economiche negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro,

riconoscere il diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della stessa.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro

di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e

dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un

ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la

convenzione stabilisca l’entità con cui l’ente pubblico copre i costi (mediante

sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio

neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come

le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da

un’associazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune).

L’unico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è

il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.

I datori di lavoro di diritto pubblico e le

associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono

aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro

sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici mandanti.

In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun diritto all’ILR.

(…)”

Nella

“Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”

del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati

introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente

mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27

agosto 2020 e nella “Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In

quest’ultima la SECO ha precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…)

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI). (…)”

2.6

Preannunci dei fornitori di prestazioni

pubbliche (datore di

lavoro pubblico, amministrazione pubblica

ecc.)

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare i posti di

lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti

immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della

conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale

rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente

soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi

esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.

Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche

non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i

compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica.

Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite

connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come

sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è

nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.

Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni pubbliche

e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i fornitori di

prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro

collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di

questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD,

senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve

contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro

di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e

dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un

ente pubblico sulla base di una convenzione.

La concessione dell’ILR per i collaboratori dei

fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori

interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento.

Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad

esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui

collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es. pullman

turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione

sovvenzionata di autobus locali).

Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti di

lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano

completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata

dell’offerta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la

possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i

costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte

contemporaneamente.

Il SC deve semplicemente verificare se esiste un

rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di lavoro

può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi responsabilità

delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service Public) fornire al

SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale, contratti di

lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di sovvenzione, CCL ecc.),

al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste un rischio diretto e

concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro. Non sono necessarie

ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va respinta soltanto se

i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in grado di provare il

rischio di perdere posti di lavoro.

Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto

all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto all’ILR in

misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna

differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il

diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dell’ILR, non

sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure

eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio

federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi pagamenti

non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR né

rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno

2020.

In caso di decisione su opposizione, la presenza di

entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti

di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere

chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai

documenti di riferimento.”

Nella

“Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”

del 30 ottobre 2020 è stato, altresì, introdotto un nuovo punto 2.6 a relativo

al preannuncio di organizzazioni non commerciali:

"

In generale, i singoli e quindi le

organizzazioni (indipendentemente dalla loro forma giuridica) con cui sono

impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una perdita economica e il lavoro

ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.

Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una

cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata

dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di

lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il

lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure

ufficiali.

Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si

finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite,

biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali

e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto

all’ILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza

dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente

sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).

Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto

di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei

dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una

ponderazione degli interessi caso per caso.

Caso di studio 1: Un'associazione musicale locale che

si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il cui reddito consiste

principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non subisce alcuna perdita

di lavoro a causa della cancellazione di un festival comunitario, e il lavoro

di un amministratore delegato impiegato su piccola scala non è minacciato. In

questo caso la richiesta all’ILR deve essere respinta.

Caso di studio 2: Un'orchestra musicale, organizzata

anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti impiegati e di

altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la perdita di ore

lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del divieto di prove, e

i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il diritto all’ILR deve

essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte.

(…)”

Nella

“Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30

ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così

modificato il punto 2.6 a:

"

2.6

a Preannuncio di

organizzazioni non commerciali

L’art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto

alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del

settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non

abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di

lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è

irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status

contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se

sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’articolo

31.

LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il

posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è tenuta a garantire

lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione economica e dalle

difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate

sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non

esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta

dell’ILR dovrebbe essere respinta.

Þ Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”

I

p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva

2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19

marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, nella

Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021

e nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva del

20.

aprile 2021.

Nella

Direttiva 2021/16 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 1° ottobre 2021 che sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30

giugno 2021 (cfr.

al posto del punto 2.6 a è stato inserito il rinvio:

"

Þ Vedi Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38 nuovo”

Quest’ultimo

punto della Prassi LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6 a

appena riprodotto.

La Direttiva 2021/21 del

17.

dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,

indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2 e 2.3 non sono più validi dal 31 dicembre

2021, mentre per i p.ti 2.6. e 2.6 a è indicato “Vedi prassi LADI ILR D36ff.”.

Al riguardo cfr. pure la

Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del

17.

dicembre 2021.

Con la Direttiva 2022/05:

“Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° aprile 2022

è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la Direttiva 2022/01 del 31

gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di questa direttiva che

continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono state inserite nella

Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/

publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.5

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021, ha

stabilito che la decisione di riconoscimento delle ILR a una fondazione di

diritto svizzero che si occupa dell’integrazione sociale e lavorativa di

persone con disturbi psichici, anche tramite laboratori protetti, non era

manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, poiché la perdita di

lavoro, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale delle assicurazioni del

Canton Argovia, era da ricondurre a un provvedimento dell’autorità, e meglio a

disposizioni emesse dal Dipartimento formazione, cultura e sport.

L’Alta Corte ha comunque rinviato

gli atti al Tribunale cantonale per verificare la sussistenza o meno di un

errore manifesto connesso a un altro motivo, più precisamente per esaminare se

le persone colpite dal lavoro ridotto fossero dipendenti di un datore di lavoro

che fornisce prestazioni pubbliche (la fondazione veniva finanziata per circa

il 50% da fondi pubblici) e fossero esposti a un immediato e concreto rischio

di licenziamento.

In una

sentenza STF 8C_558/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n. 22

p. 73, il TF si è poi espresso sul ricorso presentato da un’associazione di

diritto privato, senza scopo di lucro, attiva nell’accoglienza dei bambini in

età prescolastica, le cui risorse finanziarie sono costituite dalle rette

versate dai genitori dei minori, dalle sovvenzioni pubbliche (cfr. consid.

4.1.: “subventionnée à plus de 50% par la Ville”) e private, dai

contributi versati dai membri, da donazioni, legati e altre liberalità in

contanti o in natura, nonché dai redditi della propria sostanza e dal guadagno

conseguito grazie alle raccolte fondi.

La nostra Massima Istanza ha

innanzitutto confermato l’attualità e l’applicabilità a quel caso di specie

della DTF 121 V 362, rilevando:

" 5.2. (…) Si la jurisprudence en question a bien été

développée pour déterminer si le personnel des services publics remplissait les

conditions du droit à l'indemnité en cas de RHT, elle n'a introduit aucune

condition supplémentaire pour les entités publiques par rapport aux entités

privées. Les conditions du risque de licenciement à brève échéance des employés

ainsi que du risque propre d'exploitation encouru par l'entreprise - qui sont

détaillées à l'ATF 121 V 362 en rapport avec les entreprises de droit

public - doivent être remplies par tout employeur, public ou privé, requérant

l'indemnité en cas de RHT. La juridiction cantonale était ainsi fondée à se

référer à cette jurisprudence pour trancher le litige. (…)”

L’Alta Corte ha poi esaminato la prima

condizione cumulativa relativa al rischio di licenziamento a breve termine del

personale, assunto sulla base di un contratto di lavoro di diritto privato e

per il quale, in caso di soppressione della posizione, il contratto collettivo

di lavoro prevede, similmente a quanto avviene per i dipendenti pubblici, che

prima del licenziamento venga favorito il ricollocamento del dipendente e che

quando questo non sia possibile venga applicato - dopo l’emanazione di un

preavviso da parte del “Service de la petite enfance” - un termine di

disdetta di quattro mesi (cfr. consid. 3.4.2., 3.4.3, 4.3.1.). Il Tribunale

federale si è in particolare posto la questione di sapere, ritenuto che, come

avviene nel settore pubblico, anche taluni contratti di lavoro di diritto

privato (quali, per esempio il Contratto collettivo di lavoro dell’industria

metalmeccanica ed elettrica, valido dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2023, in

francese la Convention collective de travail de l’industrie des machines,

des équipements électriques et des métaux) prevedono delle misure che

limitano le possibilità di licenziamento e che per esempio questo settore

economico ha richiesto e beneficiato delle indennità per lavoro ridotto (cfr.

consid. 8.1.: “Or l'industrie des machines aurait largement sollicité et

obtenu des indemnités en cas de RHT, sans avoir eu à établir un risque de

licenciement à court terme”), se ciò costituisca effettivamente un ostacolo

al versamento di tali prestazioni per i dipendenti che, a norma del contratto

che li lega al datore di lavoro, hanno uno statuto analogo a quello dei

funzionari pubblici.

L’Alta Corte, nel caso concreto, come

il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha lasciato aperta tale questione

(cfr. consid. 8.2), considerando che comunque non fosse realizzata la seconda condizione

cumulativa, visto che la ricorrente non era esposta ad un rischio proprio per

la sua stessa esistenza (“la Ville s’engage à verser à la recourante le

montant de l’éventuelle perte annuelle comptabilisée”; cfr. consid. 9.2),

cioè al rischio di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro subita

(cfr. consid. 8.2, 9.1 e 9.2).

In un’altra sentenza 8C_559/2021

del 20 gennaio 2022 la Corte federale si è pronunciata sul ricorso interposto

da una fondazione di diritto pubblico d’interesse comunale - avente quale scopo

l’organizzazione, la gestione e lo sviluppo di istituti per l’infanzia,

comprendenti asili nido e scuole materne -, cui era stata negata l’erogazione

delle indennità per lavoro ridotto e le cui risorse finanziarie provengono da

fondi ed immobili messi a disposizione dalla Città, dalle sovvenzioni versate

dalla medesima, dalla Confederazione e dal Cantone Ginevra (cfr. consid. A.b.:

“à hauteur de 69%”), da sussidi, donazioni, legati e dal risultato di

esercizio.

A proposito dello statuto dei

dipendenti della fondazione, assunti in base ad un contratto di diritto privato

– laddove il contratto collettivo di lavoro prevede, in modo simile a quanto

avviene per i dipendenti pubblici, che in caso di soppressione del posto di

lavoro prima del licenziamento venga favorito il ricollocamento del dipendente

e che, quando questo non sia possibile, venga applicato un termine di disdetta

di quattro mesi –, il Tribunale federale, come già il Tribunale cantonale delle

assicurazioni (cfr. consid. 4.2.1), ha lasciato insoluta la questione di sapere

se i medesimi siano assimilabili a dei dipendenti pubblici e se in concreto

corressero, oppure no, il rischio di essere licenziati a breve termine (cfr.

consid. 8.1.2.).

L’Alta Corte ha ad ogni modo

stabilito che il diritto alle indennità per lavoro ridotto era stato

giustamente rifiutato, non risultando realizzata la seconda condizione

cumulativa, siccome l’insorgente non era esposta ad un rischio proprio per la

sua stessa esistenza, ossia di chiusura a seguito della perdita di lavoro

subita. Il TF ha precisato che non era arbitrario considerare, come ha fatto il

Tribunale cantonale, che i Comuni, in virtù della “loi sur l’accueil

préscolaire” del 12 settembre 2019 (LAPr), hanno l’obbligo di finanziare

l’esercizio delle strutture di accoglienza prescolare nella misura in cui le

spese non sono coperte dalle altre fonti di finanziamento (genitori, Cantone e

altri ricavi; cfr. consid. 8.2.2.).

Con la pronunzia 8C_769/2021 del

3.

maggio 2022, pubblicata in SVR 8-9/2022 ALV n. 29 p. 102 ss., concernente una

società attiva nel trasporto di persone, in particolare di scolari, che aveva

chiesto il lavoro ridotto per 227 collaboratori in ragione di una riduzione

degli orari ordinata a causa della pandemia da Covid-19, il TF ha annullato la

sentenza cantonale (che aveva confermato la decisione amministrativa con la

quale era stato negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto

principalmente per il motivo che la società in questione era finanziata in gran

parte da sovvenzioni pubbliche) e ha rinviato la causa al tribunale di prime

cure affinché chiarisse l’entità della copertura dei costi d’esercizio mediante

sovvenzioni pubbliche, come pure le possibilità di disdetta dei contratti di

lavoro (in questo senso, si veda pure la STF 8C_157/2022 dell’8 settembre 2022

consid. 3.4.3, pubblicata in SVR 12/2022 ALV n. 35 p. 122 ss.).

Con giudizio 8C_322/2022 del 30

gennaio 2023 consid. 7.2, riguardante una società anonima di diritto privato

attiva essenzialmente nel campo del trasporto pubblico di persone, alla quale

l’autorità cantonale preposta aveva negato il diritto alle indennità per lavoro

ridotto, l’Alta Corte ha parzialmente accolto il ricorso della società e

rinviato gli atti al tribunale di prima istanza affinché chiarisse l’entità

della copertura dei costi di gestione mediante sovvenzioni pubbliche e le

possibilità concrete di licenziamento in base alla regolamentazione applicabile

al personale.

Questo

Tribunale, in due sentenze 38.2020.69 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021,

cresciute incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto

pubblico ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro

ridotto in quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di

licenziamento visto che l’azienda era tenuta a svolgere comunque i compiti

fissati nella legge.

È

invece stata lasciata aperta la questione di sapere se il diritto all’indennità

doveva essere negato anche perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero

stati comunque coperti attraverso fondi pubblici (cfr. D. Cattaneo, “COVID-19:

les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in:

Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed.

Stämpfli, 2021, p. 181 - 209 (193)).

La

medesima soluzione è stata adottata da questa Corte in due sentenze 38.2021.31

e 38.2021.37 del 30 agosto 2021 relative ad un’altra corporazione di diritto

pubblico.

Il

TCA è arrivato alla medesima conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18

maggio 2021, pure cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una

società che non era un’azienda privata nel vero senso del termine.

Per

l’unico dipendente non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve

termine e la perdita di lavoro faceva comunque parte del normale rischio

aziendale.

Con sentenza 38.2021.35 del 4

ottobre 2021 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Sezione del lavoro

non aveva riconosciuto a un'associazione sportiva il diritto a indennità per

lavoro ridotto per i suoi dipendenti nel periodo agosto - dicembre 2020. In

effetti, ritenuto che gli allenamenti per i ragazzi di meno di 16 anni non sono

mai stati soppressi e la ristorazione è stata chiusa dal 22 dicembre 2020, per

i dipendenti non vi era il rischio di licenziamento a breve termine.

Questa Corte, con sentenze

38.2021.38

e 38.2021.50 del 22 novembre 2021, ha parimenti negato il diritto

all’indennità per lavoro ridotto trattandosi di un’associazione volta a offrire

un percorso formativo professionale a giovani talenti sportivi della regione.

Dopo aver concluso che, alla luce del suo scopo statutario, l’associazione in

questione non costituiva un’azienda privata commerciale nel vero senso del

termine, il TCA ha accertato che i suoi dipendenti non erano esposti ad un

rischio immediato ed effettivo di essere licenziati visto che, per regolamento,

essa era tenuta a disporre di determinati profili con specifiche competenze e,

d’altra parte, che i termini di disdetta previsti dai contratti avrebbero

impedito un’interruzione a corto termine dei rapporti di lavoro. In subordine,

il TCA ha rilevato che nemmeno l’esistenza stessa dell’associazione era del

resto stata minacciata, tenuto conto soprattutto che il suo finanziamento era

garantito principalmente da introiti esterni.

Con pronunzia 8C_16/2022 del 10

novembre 2022, il TF ha respinto il ricorso interposto dall’associazione contro

la sentenza 38.2021.38, sviluppando in particolare l’argomentazione seguente:

" (…).

6.1

La ricorrente censura una violazione del diritto

federale (art. 31

e 32 LADI) e del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.).

6.1.1

Innanzitutto la ricorrente reclama l'applicazione per

analogia della giurisprudenza relativa ai datori di lavoro di diritto pubblico,

che sarebbe estremamente carente dal profilo della motivazione, tanto da

rendere la decisione impugnata lesiva del suo diritto di essere sentito, dal

profilo dell'ottenimento di una decisione motivata da parte dell'autorità. Essa

censura al Tribunale inferiore di non avere motivato le ragioni per cui

l'Associazione andrebbe trattata alla stregua di un datore di lavoro di diritto

pubblico come la complessità e l'importanza del caso avrebbero richiesto. Nella

decisione impugnata non verrebbero indicati i motivi per cui l'Associazione

dovrebbe essere ritenuta analoga a un datore di lavoro di diritto pubblico

sotto il profilo del diritto alle indennità per il lavoro ridotto. Tale aspetto

sarebbe poi aggravato dal fatto che il Tribunale cantonale sembrerebbe essersi

ispirato alle direttive della SECO, le quali non sarebbero di principio

vincolanti per i tribunali. Secondariamente, l'Associazione non sarebbe

paragonabile a un datore di lavoro di diritto pubblico in ragione delle grandi

differenze in materia di garanzia delle entrate e, di conseguenza, di

salvaguardia dei posti di lavoro. Di conseguenza, nella misura in cui

l'Associazione sarebbe stata assimilata a un datore di lavoro di diritto

pubblico senza valide motivazioni e a torto, il Tribunale cantonale non si

sarebbe limitato ad applicare i disposti degli art. 31 e 32 LADI, senza

includere dunque le condizioni cumulative previste per i datori di lavoro di

diritto pubblico, la decisione qui impugnata sarebbe lesiva del diritto

federale.

6.1.2

Tali censure sono infondate. Il Tribunale cantonale si

riferisce alla giurisprudenza DTF 121 V 363 che

si è sviluppata per determinare se il personale dei servizi pubblici soddisfi i

presupposti per il diritto alle indennità per lavoro ridotto (DTF 121 V 363 consid.

3). La ricorrente tralascia che questa giurisprudenza non ha introdotto una

condizione supplementare per il servizio pubblico rispetto all'ente privato. I

presupposti del rischio di licenziamenti a breve termine dal personale colpito

da lavoro ridotto e il rischio aziendale assunto dall'impresa interessata

(fallimento, chiusura) - precisati al DTF 121 V 362 in

relazione ai servizi pubblici - devono essere soddisfatti da ogni datore di

lavoro, pubblico o privato, che richiede l'indennità per lavoro ridotto. La

decisione del Tribunale cantonale si è dunque fondata giustamente su questa

giurisprudenza per risolvere la controversia (SVR 2022 ALV 22 pag. 73, 8C_558/2021

consid. 5). Così facendo, contrariamente al parere della ricorrente, la

sentenza del Tribunale cantonale non si è basata sulla direttiva n. 2020/15 del

30.

ottobre 2020 (punto 2.6) ne sulla direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021

(sempre al punto 2.6). Pertanto, le questioni sollevate dalla ricorrente in

riferimento a queste direttive possono essere lasciate aperte.

6.1.3

La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere

sentito l'obbligo per le autorità di motivare le proprie decisioni, affinché

gli amministrati possano comprendere ed esercitare i diritti di ricorso in

maniera effettiva. L'autorità amministrativa deve pertanto menzionare, per lo

meno brevemente, i motivi che l'hanno condotta ad adottare un determinato

provvedimento, in modo tale che l'interessato possa rendersi conto della

portata della decisione e impugnarla con cognizione di causa. Essa non ha

l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocati

dalle parti, ma può, al contrario, limitarsi all'esame delle questioni topiche

per l'esito della controversia (DTF 146 II 335 consid.

5.1; 143 III 65 consid.

5.2; 142 II 154 consid.

4.2; 141 IV 249 consid.

1.3.1; 139 IV 179 consid.

2.2). Il diritto di essere sentito è leso soltanto se l'autorità omette di

pronunciarsi su questioni che presentano una certa pertinenza o di prendere in

considerazione fatti e argomenti importanti per la decisione da adottare (DTF 143 III 65 consid.

5.2; 141 V 557 consid.

3.2.1).

Nella fattispecie, contrariamente a quanto preteso dalla

ricorrente, al Tribunale cantonale non possono essere rimproverate violazioni

del diritto di essere sentito, visto che i presupposti legali per ricevere

l'indennità per lavoro ridotto devono essere soddisfatti da ogni datore di

lavoro, pubblico o privato (cfr. consid. 6.1.2 precedente). Di conseguenza, il

fatto che il Tribunale cantonale abbia assimilato l'Associazione a un datore di

lavoro di diritto pubblico non era essenziale per la decisione.

6.2

La ricorrente invoca inoltre una violazione del

principio di legalità in relazione con il principio di uguaglianza giuridica (art. 5 cpv. 1

e art. 8 cpv. 1 Cost.). L'insorgente sottolinea che la sua

assimilazione a un datore di lavoro di diritto pubblico sarebbe sprovvista di

base legale. Il Tribunale cantonale avrebbe infatti operato tale analogia

basandosi sulle direttive della SECO, le quali non costituirebbero una valida

base legale e non sarebbero vincolanti per il giudice. Una simile assimilazione

necessiterebbe di una valida base legale, adottata dal legislatore a seguito

del normale iter legislativo, il che non sarebbe avvenuto nel caso specifico.

Ciò avrebbe una portata determinante per l'Associazione.

6.2.1

Come esposto, i presupposti del rischio di

licenziamenti a breve termine dal personale colpito da lavoro ridotto e il

rischio aziendale assunto dall'impresa interessata - dettagliata nella DTF 121 V 362 in

relazione ai servizi pubblici - devono essere soddisfatti da ogni datore di

lavoro, pubblico o privato, che richiede l'indennità per lavoro ridotto (cfr.

consid. 6.1.2). Il Tribunale cantonale si è riferito giustamente al Messaggio

concernente la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio

federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (legge COVID-19) del 12

agosto 2020, sottolineando che lo scopo delle indennità per lavoro ridotto non

è quello di garantire la sopravvivenza dell'esercizio o di coprire le perdite e

la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro

(FF 2020 5797 n. 2.3.8 pag. 5818; cfr. DTF 147 V 359 consid.

4.6.3). Nella fattispecie i presupposti del rischio di licenziamenti a breve

termine dal personale colpito da lavoro ridotto e il rischio aziendale assunto

dall'Associazione, avendo esteso la propria attività e aumentato il numero dei

propri dipendenti durante la pandemia, non sono soddisfatti. Dato che

l'assimilazione della ricorrente a un datore di lavoro di diritto pubblico

nella sentenza del Tribunale cantonale non è decisiva, non si può ravvisare una

qualsiasi violazione del principio di legalità o del diritto federale. Le

censure della ricorrente sono quindi destinate all'insuccesso.

6.2.2

Davanti al Tribunale cantonale la ricorrente ha

evidenziato che l'Associazione fornisce, a favore dei propri soci, la

formazione di giovani talenti permettendo ai club professionisti di soddisfare

i requisiti per l'ottenimento delle licenze. Esso ha evidenziato che

all'interno della regione sono possibili varie modalità giuridiche per gestire

il partenariato con i club professionisti. Principalmente una società potrebbe

gestire il partenariato nell'ambito della propria struttura giuridica e

prendere accordi con altre società, oppure - come nel caso della ricorrente -

potrebbe essere costituita un'associazione giuridicamente indipendente, i cui

soci attivi sarebbero le società calcistiche. Quindi l'Associazione stessa

indica di aver optato per un modello di gestione del calcio giovanile diverso

da quello degli altri cantoni. Essa non dispone di giocatori professionisti e,

in effetti, i dipendenti per i quali sono state richieste le indennità per

lavoro ridotto sono figure professionali (allenatori, fisioterapisti, ecc.)

distinte dai giocatori. La ricorrente in questa istanza non precisa, per quali

dipendenti le altre associazioni "analoghe alla ricorrente" (ma di

solito con giocatori professionisti e altri, come spiegato dall'Associazione)

hanno ottenuto le indennità per il lavoro ridotto tramite decisioni degli

Uffici dell'Assicurazione contro la disoccupazione di altri Cantoni. Il

Tribunale cantonale ha già tuttavia evidenziato che c'erano circostanze

speciali per i giocatori professionisti che, durante il periodo per il quale

non si potevano giocare partite, erano stati colpiti da una perdita lavorativa

pari al 100 %.

In tale prospettiva neanche il riferimento all'uguaglianza

giuridica ha miglior sorte. Il principio della parità di trattamento è

disatteso soltanto quando, tra casi simili, vi sono distinzioni che nessun

ragionevole motivo in relazione alla situazione da regolare giustifica di fare

o sottopone a un regime identico situazioni che presentano tra loro differenze

rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 143 I 1 consid.

3.3). Le situazioni paragonate non devono necessariamente essere identiche

sotto ogni aspetto, ma la loro similitudine va stabilita per quel che riguarda

i fatti pertinenti per la decisione da prendere. L'ingiustificata

inuguaglianza, rispettivamente la disparità di trattamento, deve riferirsi ad

un aspetto sostanziale (DTF 142 V 316 consid.

6.1.1; 141 I 235 consid.

7.1

e 141 I 153 consid. 5.1, con riferimenti). Nella presente fattispecie non è

conosciuto e non viene precisato dalla ricorrente, se la sua situazione sia

effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il

medesimo scopo. In ogni modo, come ritenuto nella sentenza del Tribunale

cantonale, non risulta che in Svizzera sia stata introdotta una prassi generalizzata

contraria alla legge.”

Il TCA, in un’altra sentenza

38.2021.75

del 29 novembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, ha

confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva negato il

diritto a ILR ad un’associazione ex art. 60 CC attiva nell’ambito della

prevenzione e sensibilizzazione e non considerata un’azienda privata

commerciale nel vero senso della parola. Per l'unico dipendente al 50% della

ricorrente - che beneficiava, a

prescindere dai finanziamenti mirati al sostegno di specifici progetti, di

tasse sociali e contributi, non vi era un rischio effettivo e immediato

di licenziamento.

Con sentenza 38.2021.58 del 13

dicembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte, nel caso di

una società attiva nel trasporto di viaggiatori in base ad una concessione del

Dipartimento federale dell’ambiente dei trasporti dell’energia e delle

comunicazioni (DATEC), che svolgeva un servizio pubblico e che era detenuta,

per la maggioranza, da Enti pubblici, ha ritenuto che i dipendenti della stessa

non correvano un rischio concreto di perdere il loro impiego a breve termine.

Ciò tenuto conto dei normali periodi di disdetta fissati nel Contratto

collettivo di lavoro. Inoltre, è stato appurato che l’azienda non era

minacciata nella sua stessa esistenza in ragione dei sussidi pubblici (erogati

dalla Confederazione, dal Cantone e dai Comuni) di cui beneficiava a copertura

delle perdite.

Al riguardo cfr. anche la STCA

38.2021.90

del 21 febbraio 2022.

Con la pronunzia 38.2021.91 del

30.

maggio 2022, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha negato

il diritto alle indennità per lavoro ridotto ad una fondazione senza scopo di

lucro attiva nel campo della protezione dei minori, posto che la sua stessa

esistenza non era minacciata nel periodo per il quale è stata chiesta la

prestazione. In questo senso, dopo aver rilevato che la ricorrente fornisce

delle prestazioni d’interesse pubblico, il TCA ha in particolare accertato che,

anche negli anni precedenti la pandemia, aveva registrato delle perdite a conto

economico, anche di un’entità maggiore rispetto a quella registrata nel periodo

1° luglio 2019 - 30 giugno 2020, e nonostante ciò ha sempre continuato a

svolgere le proprie attività. Inoltre, dalla documentazione a disposizione è

risultato che la fondazione si finanziava, oltre che parzialmente (nella misura

del 30%) con i ricavi ottenuti dalle attività nelle scuole pubbliche e private,

grazie ai contributi del Cantone, di altre istituzioni, fondazioni, aziende e

privati.

Con giudizio 38.2022.21 del 13

giugno 2022, cresciuto incontestato in giudicato, il TCA ha confermato la

decisione amministrativa mediante la quale era stato riconsiderato un

precedente provvedimento di assegnazione d’indennità per lavoro ridotto a

un’associazione di pubblica utilità operante nel campo delle disabilità. In

quella fattispecie, il Tribunale ha negato che l’esistenza stessa

dell’associazione, rispettivamente di sue singole unità d’esercizio, fosse

minacciata, e ciò in considerazione dell’entità delle sovvenzioni pubbliche di

cui godeva e della constatazione che, sebbene negli anni precedenti la pandemia

gli esercizi contabili si erano sempre chiusi con dei deficit, anche più

importanti di quello fatto registrare nel 2020, l’associazione, rispettivamente

le sue singole unità d’esercizio, avevano comunque potuto continuare a svolgere

le loro attività.

Con sentenze 38.2022.24 e

38.2022.25

del 19 dicembre 2022, questa Corte ha stabilito che la Sezione del

lavoro aveva correttamente riconsiderato la decisione con la quale

un’associazione mantello attiva in ambito sportivo era stata posta al beneficio

delle indennità per lavoro ridotto per il periodo marzo-agosto 2020,

rispettivamente negatole l'assegnazione per un periodo successivo

(settembre-dicembre 2020). Alla base di quelle pronunzie vi era la

constatazione che, dati finanziari alla mano, l’esistenza stessa

dell’associazione non era mai stata minacciata e, del resto, che nemmeno i

dipendenti annunciati erano stati esposti a un rischio imminente di

licenziamento, tenuto conto delle contenute dimensioni di un organico chiamato

a gestire un movimento di vaste proporzioni e del fatto che le mansioni da loro

svolte erano da considerare essenziali per il funzionamento, l’attività e lo

scopo dell’associazione interessata.

L’impugnativa presentata contro

la prima delle due pronunzie appena menzionate, con la quale era stata fatta

valere una violazione degli articoli 31 e 32 LADI per il motivo che il TCA non

avrebbe tenuto conto della circostanza che, senza le indennità per lavoro

ridotto riconosciute in un primo momento, la sopravvivenza dell’associazione

sarebbe stata gravemente compromessa e, di conseguenza, si sarebbe dovuto

procedere a dei licenziamenti, è stata respinta dal TF con giudizio 8C_76/2023

del 2 giugno 2023.

Queste, in particolare, le

considerazioni sviluppate dalla Corte federale:

" (…).

5.1.3

Invano la ricorrente censura la

violazione del diritto federale. Nel caso concreto, infatti, a prescindere

dall'inclusione o meno nei conti annuali delle indennità per lavoro ridotto già

percepite nel corso del 2020 - fatto peraltro non sollevato nel corso della

procedura cantonale e pertanto inammissibile in questa sede (art. 99 cpv. 1 LTF) -, l'autorità inferiore ha infatti

rilevato che il contributo esterno Sport-toto versato ad inizio 2020 per un

ammontare di fr. 547'500.- consentiva di coprire ampiamente la massa salariale

dell'associazione stabilita a fr. 435'604.-. Del resto, il Tribunale cantonale

ha rilevato che nell'esercizio contabile 2019/2020 i ricavi esterni

dell'associazione erano aumentati rispetto all'esercizio dell'anno precedente,

ciò a fronte di minori costi da ricondurre alle restrizioni dovute alla

pandemia che impedivano il consueto svolgimento delle attività sportive. La

Corte cantonale poteva pertanto concludere, in conformità con il diritto

federale, che nel periodo considerato la ricorrente non fosse effettivamente

esposta ad un rischio proprio per la sua stessa esistenza, ossia di chiusura a

seguito della perdita di lavoro subita. Di riflesso, giacché la situazione

economica dell'associazione garantiva il pagamento dei salari del proprio

personale, nulla può essere rimproverato ai giudici cantonali per non aver

ritenuto adempiuta la condizione del rischio immediato e inevitabile di

licenziamento dei dipendenti; ciò tenuto anche conto dell'importanza che la

ricorrente riveste nel movimento calcistico sia regionale che nazionale e delle

competenze organizzative in capo ai suoi dipendenti. Il Tribunale cantonale ha

infatti stabilito che la ricorrente affilia ben 125 società calcistiche

ticinesi e del Grigioni italiano più i relativi raggruppamenti allievi, per un

totale di circa 15'000 tesserati. D'altronde, lo scopo dell'indennità per

lavoro ridotto non è quello di garantire l'esistenza dell'esercizio o coprire

la perdita di fatturato, bensì di evitare dei licenziamenti (Messaggio del 12

agosto 2020 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19, FF 2020 5797

segg., cifra 2.3.8; DTF 147 V 359 consid. 4.6.3; sentenza 8C_16/2022

del 10 novembre 2022 consid. 6.2.1). Ne discende che, su questo punto, le

censure si rivelano infondate.”

Il Tribunale delle assicurazioni

del Canton Ginevra, in una sentenza ATAS 1121/2020 del 19 novembre 2020,

applicando la DTF 121 V 362 al caso della Fondation des Parkings de Genève (“entreprise

de droit public”), ha concluso che per i dipendenti non esisteva un rischio

concreto di licenziamento a breve termine e ha lasciato aperta la questione

relativa al rischio di chiusura dell’azienda (cfr. Sarah Braunschmidt

Scheidegger e Christian Dandres, L’indemnité pour réduction de l’horaire de

travail à l’épreuve du COVID-19, in: Assurances sociales et pandémie de

Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, p. 147 seg. (175-177).

La Corte delle assicurazioni

sociali del Cantone Vallese, con giudizio S1 20 208 del 9 marzo 2021,

pubblicato in RVJ/ZWR 2022 p. 112, ha confermato il diniego del diritto a ILR

dal 16 marzo al 30 aprile 2020 a un’associazione di diritto privato che si

occupa di accogliere di giorno bambini in età prescolare, evidenziando, da un

lato, che l’associazione, che forniva delle prestazioni sulla base di un

accordo concluso con l’ente pubblico, doveva essere assimilata a un datore di

lavoro di diritto pubblico ai sensi del p.to D37 della Prassi LADI ILR.

Dall’altro, che una convenzione conclusa con il Comune prevede una sovvenzione

legata al risultato della struttura che copre il saldo dei costi salariali e

delle spese di funzionamento e d’infrastruttura.

Con giudizio 38.2021.85 del 21

marzo 2022, confermato dal TF con la sentenza 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023,

riguardante una società di gestione di tre saloni di parrucchiere che, per il periodo

1° luglio - 31 dicembre 2021, aveva ha inoltrato un preannuncio di lavoro

ridotto al 30% per tutti i suoi dipendenti, questo Tribunale ha confermato il

rifiuto di assegnare le indennità per lavoro ridotto. In quell’occasione, il

TCA aveva in particolare accertato che la società ricorrente, mentre stava

beneficiando di indennità per lavoro ridotto dal mese di marzo 2020, aveva

sostituito due parrucchieri che avevano dato le dimissioni con altre due

persone impiegate per la stessa funzione, alla stessa percentuale lavorativa e

con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La prima assunzione, con

effetto dal 2 gennaio 2021, era intervenuta allorquando la situazione

epidemiologica stava peggiorando sensibilmente e le autorità avevano già

introdotto misure restrittive per diversi settori economici, mentre la seconda,

con effetto dal 1° luglio 2021, era avvenuta in un periodo in cui il settore

dei parrucchieri poteva ancora subire contrazioni. Tenuto conto delle

tempistiche di assunzione e delle rispettive percentuali lavorative, questa

Corte ha concluso che l'insorgente non aveva rispettato l'obbligo di ridurre il

danno e che l'eventuale perdita di lavoro non era inevitabile ma che rientrava

nel normale rischio aziendale. Essa avrebbe infatti dovuto impiegare il

personale già alle proprie dipendenze per le tre sedi anziché procedere alle

due nuove assunzioni in un periodo molto difficile come quello pandemico, che

comportava in sé il pericolo di subire perdite.

2.6

Nella concreta evenienza, con

sentenza 38.2022.43 del 3 aprile 2022 (cfr. doc. VII – inc. 38.2022.43), questo

Tribunale ha respinto il ricorso dell’RI 1, per il motivo che i dipendenti

dell’associazione non avevano in realtà mai corso un rischio effettivo e

imminente di licenziamento.

Da una parte, si è ritenuto che i

dipendenti in discussione (__________) rappresentavano delle figure

professionali essenziali e necessarie per il funzionamento, l’attività e lo

scopo dell’associazione. Un loro licenziamento a breve termine era dunque poco

plausibile, posto che non sarebbe stato possibile ricostituire in poco tempo

un’organizzazione tanto complessa dopo averla smantellata, ciò anche ponendo

mente al fatto che allenamenti e partite avevano potuto riprendere, seppur con

delle limitazioni, in tempi relativamente brevi, in occasione sia della prima

che della seconda ondata pandemica.

D’altra parte, questa Corte ha

constatato che i contratti di lavoro dei dipendenti dell’RI 1 erano tutti di

durata determinata e senza possibilità di disdetta anticipata, circostanza che

costituiva un ulteriore ostacolo alla soppressione a breve termine degli

impieghi.

In quell’occasione, il TCA ha

pure escluso che l’amministrazione, negando all’insorgente l’erogazione delle

indennità per lavoro ridotto, avrebbe violato il principio della parità di

trattamento.

2.7

Il giudizio cantonale appena citato

è stato annullato dal TF con la sentenza 8C_323/2023, 8C_324/2023 e 8C_325/2023 del 17 ottobre 2023 e la

causa retrocessa al TCA per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

L’Alta Corte si è in particolare espressa

nei seguenti termini:

" (…).

8.

L'interpretazione proposta dalla Corte cantonale dei presupposti

per fondare il diritto alle ILR non è priva di criticità.

8.1

Non è infatti imperativo che la perdita di lavoro, nel caso

concreto, provochi un rischio di fallimento o di chiusura dell'azienda,

pregiudicandone l'esistenza. La giurisprudenza richiede piuttosto che una

qualsiasi entità richiedente, pubblica o privata, sia - in generale - esposta

ad un tale rischio. In effetti, la nozione di rischio aziendale proprio è stata

sviluppata al fine di delimitare gli aventi diritto tra entità private e

pubbliche: le prime possono in effetti ritrovarsi a dovere intraprendere a

breve termine delle misure come il licenziamento di dipendenti, onde evitare

che il rischio aziendale proprio si concretizzi nel fallimento o nella chiusura

dell'attività; ciò non vale di principio per le seconde, data l'esistenza di

garanzie statali. Ora, per quanto entrambi i presupposti debbano essere

rispettati indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) dell'entità

richiedente, è possibile ritenere che il rischio aziendale proprio per le

entità di natura privata sia generalmente accertato, essendo le stesse esposte,

per l'appunto, al rischio di fallimento o di chiusura in assenza di garanzie

statali. Di conseguenza, la perdita di lavoro non deve sistematicamente

concretizzare un tale rischio - benché ciò sia possibile - affinché si possano

concedere le rispettive indennità. Invero, lo scopo delle ILR non è quello di

garantire la sopravvivenza dell'esercizio o di coprire le perdite e la

diminuzione del fatturato, bensì di salvaguardare i posti di lavoro (DTF 147 V 359 consid.

4.6.3). Questa è la finalità espressa dalla legge all'art. 31 cpv. 1 lett. d

LADI.

8.2

Il rischio per l'esistenza stessa dell'azienda a seguito

della perdita di lavoro può nondimeno avere un'incidenza nell'esame

dell'ulteriore presupposto, analizzando se una tale circostanza possa

comportare il rischio di licenziamenti a breve termine. Come visto, i giudici

ticinesi hanno ritenuto che fosse poco plausibile che i dipendenti

dell'associazione avessero corso il rischio di perdere il loro lavoro a breve

termine nel caso concreto. Tuttavia, la Corte cantonale non ha incluso nella

propria ponderazione le circostanze allegate nel ricorso cantonale - e ripetute

in questa sede - secondo cui la situazione economica dell'associazione fosse

tale da comprometterne l'esistenza, aggravando il rischio di licenziamenti. A

torto tale questione è stata lasciata aperta, poiché già dai soli dati

contabili citati nelle sentenze avversate non è possibile escludere che la

situazione economica dell’RI 1 abbia effettivamente avuto un influsso su tale

aspetto. A prescindere dalla pertinenza delle motivazioni addotte dal Tribunale

cantonale per negare il presupposto in questione, un riesame sotto questo

profilo si rivela dunque necessario.

8.3

Tale compito non spetta però a questa Corte, ritenuto altresì

che la ricorrente si riferisce ad una situazione contabile che non rispecchia

quella accertata nei giudizi impugnati, nonostante le sue allegazioni risultino

dal bilancio e dal conto economico dell'associazione relativi all'esercizio

2020/2021, proposti quale mezzo di prova con il ricorso del 27 aprile 2022 al

Tribunale cantonale (documento C) ma non considerato dal medesimo. La causa

deve pertanto essere rinviata al Tribunale cantonale affinché decida nuovamente

in merito al diritto alle ILR nei tre periodi preannunciati, tenendo ugualmente

conto della situazione economica dell'associazione e valutando in particolare

il suo influsso sull'aggravarsi del rischio di licenziamenti. Nel suo esame

esso sarà inoltre tenuto a pronunciarsi sull'ammissibilità del mezzo di prova

appena citato, considerato che per costante giurisprudenza il periodo temporale

del controllo giudiziario è limitato, in linea di principio, al complesso dei

fatti che si è verificato fino all'emissione della decisione contestata (DTF 148 V 21 consid.

5.3; 143 V 409 consid.

2.1; 131 V 242 consid.

2.1; 121 V 362 consid.

1b); l'autorità inferiore è tuttavia tenuta ad includere nella propria

valutazione i mezzi di prova successivi, nella misura in cui questi consentono

di trarre delle conclusioni retrospettive sulla situazione esistente al momento

del termine della procedura amministrativa (DTF 121 V 362 consid.

1b; sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.1, con riferimenti).”

2.8

In data 8 novembre 2023, alle parti

è stato assegnato un termine per formulare osservazioni sulla sentenza federale

di rinvio. All’avv. RA 1 è stato altresì chiesto di produrre “la

documentazione contabile concernente le stagioni 2016/’17 e successive

(comprensiva dei rapporti dell’organo di revisione), come pure i relativi

rapporti di attività (comprensivi dei rapporti finanziari).” (doc. II).

Con scritto del 16 novembre 2023,

la Sezione del lavoro ha comunicato di non avere osservazioni da presentare

(doc. V).

Il rappresentante

dell’associazione insorgente si è invece così espresso:

" (…) I

rapporti di attività non sono stati trascritti, ma oralmente condivisi dal

Comitato con i soci dell’RI 1 nel corso delle Assemblee, prima

dell’approvazione dei conti.

Di conseguenza, tali rapporti non possono essere prodotti.

La documentazione qui allegata (conti dal 01.07.2015 al

30.06.2022) è tutto quanto a disposizione della mia mandante, la quale ha

nominato l’organo di revisione unicamente per la chiusura dei conti al 30

giugno 2022, ai fini della richiesta alla __________ per ottenere la __________,

affinché la __________ potesse __________ (l’allora “__________”).

Fino al 30 giugno 2022, l’RI 1 era un’azienda a tutto tondo.

Dal 1° luglio 2022 i conti dell’Associazione si sono modificati in

modo importante, visto che __________ gestisce salari e costi della __________

che milita in __________ del __________.

Il __________ – nel 2020 – ha comportato perdite per oltre CHF

75'000.00, mentre il settore __________ ha riscontrato una perdita di oltre CHF

237'000.00, portando il capitale proprio negativo dell’Associazione al 30

giugno 2020 pari a CHF 479'567.74. Una qualsiasi società sarebbe dichiarata

fallita senza appello.

Nel nostro, unicamente grazie all’interesse di __________ di

promuovere esclusivamente il settore della __________ in __________, al 30

giugno 2021 l’Associazione è stata risanata con l’importo di CHF 606'000.00,

riportando il capitale proprio negativo dell’Associazione a “soli” CHF

145'069.81.

Se non ci fosse stato questo interesse, l’RI 1 si troverebbe

tuttora con capitale proprio negativo per oltre CHF 400'000.00 per la

spaventosa perdita accumulata prima del 30 giugno 2020 (di oltre CHF

300'000.00).

In caso di annullamento della decisione di restituzione, __________

non godrebbe di nessun beneficio economico, avendo già rinunciato al finanziamento

straordinario a favore dell’Associazione, la quale resterebbe comunque con una

situazione finanziaria critica, data dal capitale proprio negativo. Con la

decisione di annullare la richiesta di rimborso delle indennità, l’Associazione

scioglierebbe l’accantonamento di oltre CHF 120'000.00 e il suo capitale

proprio tornerebbe praticamente in pareggio.

Da qui la necessità di annullare le decisioni impugnate

dall’Associazione.

Quali osservazioni alla sentenza del Tribunale federale,

preliminarmente si richiama e si condivide quanto sentenziato dalla nostra

Massima Autorità, facendo nostre le sue argomentazioni.

Inoltre, ribadiamo come senza il provvedimento e/o l’ancora di

salvezza delle prestazioni delle indennità di lavoro ridotto, l’Associazione

avrebbe dovuto suo malgrado procedere con l’iter burocratico della procedura di

licenziamento di propri collaboratori. (…).” (doc. VII)

Così invitata dal TCA,

l’amministrazione ha formulato le seguenti osservazioni in merito a quanto

fatto valere dal patrocinatore dell’RI 1 e alla documentazione contabile da lui

versata agli atti:

" (…) Per

quanto attiene ai bilanci ed ai conti economici dal 1. luglio 2015 al 30 giugno

2022, premessa la difficoltà di comparare bilanci e conti economici redatti in

parte in modi differenti, dai conti economici emerge che la massa salariale

(prima squadra e settore giovanile) è quasi sempre aumentata, da una stagione a

quella successiva, così come il totale dei costi d’esercizio. Pur considerando,

soprattutto per la __________, la questione della __________, che può aver

influito sull’aumento della massa salariale nell’ottica di un miglioramento dei

risultati sportivi, ciò lascia pensare che l’Associazione non versi in uno

stato tale da veder messa a rischio la propria sopravvivenza. A tal proposito

si evidenzia che la __________ ha più volte risanato l’Associazione,

rinunciando ad importanti crediti (cfr. docc. A6-A7, bilancio/conto economico

2020/2021: CHF 495'000.00 e 2021/2022: CHF 900'781.62), a cui si sommano

nell’anno contabile 2020/2021 anche le rinunce di credito dei signori __________

(CHF 39'000.00) e __________ (CHF 72'000.00).

Sempre a proposito del rischio di sopravvivenza dell’Associazione

si consideri che nell’allegato al bilancio e conto economico 2021/2022 (doc.

A7), ultima pagina, si può leggere quanto segue: “A partire dal 1° luglio 2022

tutti i __________ e i dipendenti dell’RI 1 sono stati trasferiti all’__________”.

Ci si chiede quindi quale sia stato l’effettivo rischio di

licenziamento, visto quanto messo in atto a partire dalla stagione sportiva

2022/2023, dove tutto il personale è stato trasferito alla __________. Lecito

chiedersi inoltre se tale trasferimento fosse possibile già nel periodo

pandemico, salvaguardando in questo modo i posti di lavoro, ritenuto che il

rischio di licenziamento inteso semmai come mancato rinnovo dei contratti

stagionali con l’Associazione potrebbe teoricamente essere evitato con il

trasferimento dei contratti alla __________. In quest’ultimo scenario dunque,

la concessione delle indennità di lavoro ridotto all’Associazione avrebbe

rappresentato un mero sostegno finanziario alla medesima, senza che i posti di

lavoro fossero concretamente in pericolo.

A proposito del rischio di licenziamento si osserva che, a mente

dello scrivente Ufficio, rimane valida la considerazione di questo lodevole

Tribunale sul fatto che l’importanza dell’Associazione per il movimento ______________

(l’RI 1, oltre alla __________, gestisce ben __________ e una __________, cfr.

STCA 38.2023.59-61 a pag. 35) e il relativo fabbisogno organizzativo in capo ai

collaboratori in tali ambiti debba comunque essere tenuto in considerazione

nell’ottica del rischio di licenziamento. L’organico necessario per la __________,

le __________ e la __________ non poteva essere smantellato e ricostituito

entro poco tempo. Le mansioni svolte da questi collaboratori erano dunque molto

importanti, il che relativizza che essi corressero un serie e concreto rischio

di licenziamento a breve termine, considerato inoltre che i giocatori e lo

staff tecnico erano verosimilmente vincolati contrattualmente, senza

possibilità di disdetta, almeno fino al termine di ciascuna stagione sportiva

(ad eccezione dei signori __________ e __________, il cui contratto scadeva a

maggio 2021 e del __________, il cui contratto scadeva addirittura a giugno

2022).

D’altro canto, si ribadisce anche che i collaboratori che svolgono

(e all’epoca svolgevano) la propria attività a titolo accessorio o volontario,

non hanno comunque diritto alle indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. 18,

consid. 4).

Si evidenzia inoltre che nel periodo in cui il __________ era

ancora sospeso, erano comunque possibili gli allenamenti. Richiamata la

Direttiva SECO 2020/08 del 1. giugno 2020, a pag. 9 e in seguito la Direttiva

SECO 2021/01 del 20 gennaio 2021, p.to 2.11, sebbene riferita agli atleti

professionisti, emerge chiaramente che i preparativi per la ripresa del __________,

come ad esempio la ripresa degli __________, escludevano la presenza di una

perdita di lavoro computabile o comunque determinabile. (…).” (doc. X)

Qui di seguito la replica 9

febbraio 2024 dell’avv. RA 1:

" (…) Preliminarmente

si segnala che la valutazione della sopravvivenza di una società non è data

dall’aumento della massa salariale e/o dei costi d’esercizio, ma dal risultato

d’esercizio e dalle relative perdite riportate dagli anni precedenti: di

conseguenza, se il capitale proprio è negativo, la società si trova in stato di

(perlomeno) sovraindebitamento.

Questo è il caso dell’RI 1, pertanto si configura una situazione

reale di fallimento.

I periodi per i quali inizialmente la ricorrente aveva il diritto

per le ILR sono da marzo 2020 al – con delle interruzioni – al 30 aprile 2021.

Si segnala che l’esercizio effettivo e contabile della ricorrente

termina il 30 giugno di ogni anno, momento della scadenza dei contratti a tempo

determinato.

Senza le ILR del primo periodo, per esempio, i dipendenti della

ricorrente avrebbero perso il posto di lavoro, rispettivamente non avrebbero

rinnovato il contratto di lavoro o sarebbero stati licenziati per fallimento.

Già dal periodo di marzo-maggio 2020 i dipendenti della ricorrente

hanno corso il rischio effettivo ed imminente di perdere il posto di lavoro,

visto il patrimonio negativo del datore di lavoro.

La Sezione del lavoro segnala e sottolinea che a partire dal 1°

luglio 2022 i dipendenti della __________ sono stati trasferiti sotto il datore

di lavoro __________, senza dunque correre il rischio di licenziamento.

Innanzitutto, il periodo in parola è ben dopo quello che coincide

con quello del diritto alle IRL ora contestate.

Per completezza, la __________ ed il senso pratico e

protezionistico dell’RI 1, il trapasso dei contratti di lavoro onerosi ad __________

è avvenuto come da prassi nel __________ unicamente a __________ raggiunta. In

caso di fallimento di __________, tutto il __________ non sarebbe toccato

(storia notoria in Ticino).

__________ non aveva nessun interesse a finanziare la ricorrente

se non fosse stata raggiunta la __________ da parte della ricorrente e, in ogni

caso, non prima del luglio 2021, ovvero dopo il periodo del diritto di ILR.

I vari risanamenti effettuati negli anni non hanno eliminato il

rischio di fallimento dell’RI 1, visto che il suo capitale proprio negativo (al

30.

giugno 2020) era pur sempre ancora pari a CHF 479'567.74. Una qualsiasi

società sarebbe dichiarata fallita senza appello.” (doc. XII)

2.9

Dando seguito a quanto ordinato dal

TF nella sentenza di rinvio (cfr. supra, consid. 2.7.), questo Tribunale

deve preliminarmente chiedersi se la documentazione che era stata prodotta dal

patrocinatore dell’RI 1 soltanto con l’impugnativa del 27 aprile 2022 (bilancio

e conto economico dell'associazione relativi all'esercizio contabile 2020/2021),

costituisce, o meno, un mezzo di prova ammissibile ai sensi della

giurisprudenza.

Come lo ha già precisato la Corte

federale, per costante giurisprudenza, il periodo temporale del controllo

giudiziario è limitato, in linea di principio, al complesso dei fatti che si è

verificato fino all'emissione della decisione contestata (DTF 148 V 21 consid.

5.3; 143 V 409 consid. 2.1;

131.

V 242 consid. 2.1;

121.

V 362 consid. 1b).

L'autorità inferiore è tuttavia tenuta ad includere nella propria valutazione i

mezzi di prova successivi, nella misura in cui questi consentono di trarre

delle conclusioni retrospettive sulla situazione esistente al momento del

termine della procedura amministrativa (DTF 121 V 362 consid.

1b; sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.1, con riferimenti).

In concreto, i documenti in

questione vanno considerati dei mezzi di prova senz’altro ammissibili, nella

misura in cui è anche grazie ad essi, e alla documentazione di recente

richiamata dal TCA, che è possibile ricostruire la situazione economica

dell'associazione al momento determinante (febbraio – aprile 2021) e, in ultima

analisi, dare una risposta all’interrogativo posto dall’Alta Corte, ovvero

sapere se la situazione finanziaria dell'RI 1 sarebbe stata tale da

comprometterne l'esistenza, aggravando il rischio di licenziamento dei suoi

collaboratori.

2.10

Chiamata ora pronunciarsi, questa

Corte constata che l’Alta Corte non ha negato pertinenza agli argomenti che

erano stati sviluppati nelle sentenze impugnate, a sostegno della tesi secondo

la quale i provvedimenti restrittivi ordinati dalle autorità per arginare la

diffusione del coronavirus non avevano comportato un rischio concreto ed

immediato di perdita di posti di lavoro, ciò tenuto conto che le mansioni

lavorative dei collaboratori in questione erano da considerare essenziali per

il funzionamento dell'associazione e che i loro contratti di lavoro, tutti di

durata determinata, non prevedevano la possibilità di disdetta anticipata.

Pertanto, tali argomenti si danno qui per integralmente riprodotti.

Il TF ha tuttavia ordinato al TCA

di completare la disamina della fattispecie includendo nella propria

ponderazione anche l’aspetto relativo alla situazione economica dell’insorgente

e, quindi, di verificare se quest’ultimo possa aver aggravato il rischio di

perdita di posti di lavoro (cfr. STF 8C_323/2023,

8C_324/2023 e 8C_325/2023 consid. 8.2 e 8.3).

Con il proprio allegato

d’osservazioni del 16 gennaio 2024, il rappresentante della ricorrente ha

riproposto la tesi secondo la quale è soltanto grazie alle indennità per lavoro

ridotto ricevute che l’RI 1 ha potuto evitare il licenziamento dei propri

collaboratori, e ciò segnatamente alla luce del fatto che “il settore

giovanile – nel 2020 – ha comportato perdite per oltre CHF 75'000.00, mentre il

settore prima squadra ha riscontrato una perdita di oltre CHF 237'000.00,

portando il capitale proprio negativo dell’Associazione al 30 giugno 2020 pari

a CHF 479'567.74. Una qualsiasi società sarebbe dichiarata fallita senza

appello.” (doc. VII, p. 2).

Innanzitutto, il TCA ritiene che

l’affermazione contenuta nella pronunzia federale secondo la quale “è

possibile ritenere che il rischio aziendale proprio per le entità di natura

privata sia generalmente accertato, essendo le stesse esposte, per l’appunto,

al rischio di fallimento o di chiusura in assenza di garanzie statali”,

vada perlomeno relativizzata quando si tratta segnatamente di __________.

Ad esempio, nella presente

fattispecie, in base a quanto emerge dai conti economici relativi agli esercizi

contabili 2016/’17, 2017/’18, 2018/’19 e 2019/’20 (dal conto economico

riguardante il periodo successivo, 2020/’21, non è possibile estrapolare i dati

in questione; dallo stesso risulta che la prima squadra ha realizzato

“ricavi da forniture e prestazioni” pari a fr. 381'364.81 e che il settore

giovanile ha avuto “entrate” non meglio precisate pari a fr. 313'937.88

– cfr. doc. A6), l’RI 1 ha beneficiato in quei periodi di cospicue

sponsorizzazioni (di, rispettivamente, fr. 195'601.78, fr. 152'230.68, fr.

171'159.07 e fr. 152'956.09), di donazioni (complessivamente nelle casse

dell’associazione sono entrati fr. 96'150 nella stagione 2016/’17, fr. 90'995

in quella 2017/’18, fr. 95'995 in quella 2018/’19 e fr. 109'752.33 in quella

2019/’20) e di sovvenzioni (__________ e altre sovvenzioni non meglio

specificate, per un importo complessivo di fr. 130'981 per la stagione

2016/’17, di fr. 98'226 per quella 2017/’18, di fr. 140'145 per quella 2018/’19

e di fr. 67'269 per quella 2019/’20).

Da notare che in quegli anni le

entrate appena menzionate hanno praticamente coperto la massa salariale

dell’associazione (__________) ammontante, rispettivamente, a fr. 366'453 (fr.

217'651.80 + fr. 148'802.85), fr. 367'000 (fr. 221'734 + fr. 145'360.40), fr.

446'557 (fr. 221'734 + fr. 145'360) e fr. 320'212.87 (cfr. doc. A2-A4 e doc. 7

– inc. 38.2022.41).

Dunque se è vero che

l’Associazione insorgente non può contare su garanzie statali, è altrettanto

vero che, diversamente da una comune azienda privata, ha comunque potuto fare

affidamento su altre entrate non legate alla sua attività commerciale vera e

propria.

D’altro canto, per quanto

concerne l’invocata questione del capitale proprio negativo, ammontante nel

2020.

a fr. 479'567.74 (cfr. doc. A5), questo Tribunale rileva che esso era già

negativo in epoca pre-pandemica (al 30 giugno 2018, il capitale proprio negativo

ammontava infatti a fr. 65'425.23, al 30 giugno 2019 a fr. 166'814.40 – cfr.

doc. A4). Ora, nessuno pretende che in quegli anni l’Associazione ricorrente si

sia trovata nella necessit di procedere a dei licenziamenti in ragione della

situazione economica in cui versava, rispettivamente che la perdita di posti di

lavoro sia stata evitata soltanto grazie al percepimento di eventuali indennità

per lavoro ridotto.

Al contrario, tra il 2019 e il

2020, la massa salariale della prima squadra è addirittura aumentata, passando

da fr. 271'803 a fr. 359'953.07 (doc. A5), sebbene il capitale proprio negativo

fosse nel frattempo più che raddoppiato. Questa situazione mal si concilia con

una situazione economica che si pretende a rischio di fallimento. Lo stesso

dicasi per il periodo successivo, 2020-2021, allorquando la massa salariale

della prima squadra è passata da fr. 359'953.07 a fr. 398'971.66 (doc. A6;

quella del settore giovanile è invece leggermente diminuita tra il 2019 e il

2020.

[fr. 184'104.80 vs. fr. 159'650.40, importi comprendenti gli oneri

sociali], per poi aumentare nel periodo successivo [fr. 159'650.40 vs. fr.

196'625.80, importi anch’essi comprendenti gli oneri sociali]).

Da uno studio elaborato da

ricercatori dell’Università di San Gallo, pubblicato sulla NZZ del 23 febbraio

2023, si evince peraltro che alcuni dei __________ sono costantemente sovraindebitati

(capitale proprio negativo), riuscendo comunque a sovravvivere grazie alle

postergazioni dei loro “mecenati” (“Mäzene”).

In questo contesto, occorre

rilevare che già nel corso del 2019, all’RI 1 si era avvicinata la famiglia __________,

la quale, così si legge in un comunicato ufficiale della medesima associazione dell’8

novembre 2019, aveva portato a __________ “sponsor importanti per l’economia

del __________” (comunicato pubblicato sul sito web __________ con il

titolo “__________”). Questa Corte constata inoltre che nel 2021 l’associazione

è stata risanata con l’iniezione di un capitale di fr. 606'000, operazione che

ha contribuito a generare un utile di esercizio di fr. 334'497.93 e, quindi, a

ridurre a fr. 145'069.81 il capitale proprio negativo (cfr. doc. A6).

Infine, a proposito

dell’affermazione secondo la quale “senza le ILR del primo periodo, per

esempio, i dipendenti della ricorrente (…) non avrebbero rinnovato il contratto

di lavoro (…)” (cfr. doc. XII, p. 2), il TCA precisa quanto segue.

Con la sentenza 38.2022.41, è già

stato accertato che “quelli sottoscritti dai dipendenti dell’RI 1 erano

tutti contratti di lavoro di durata determinata” (doc. VII, p. 36 – inc.

38.2022.41).

D’altro canto, è utile ricordare

che lo scopo delle indennità per lavoro ridotto non è quello di garantire la

sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del

fatturato, bensì di salvaguardare i posti di lavoro (cfr. DTF 147 V 359 consid.

4.6.3).

L’art. 33 cpv. 1 lett. e LADI

pone il principio secondo il quale una perdita di lavoro non è

computabile se concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata.

Tuttavia, in periodo pandemico, l’Ordinanza

sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo

al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione) aveva introdotto all’art. 4 una deroga all’articolo 33

capoverso 1 lettera e LADI, prevedendo che “una perdita di lavoro è

computabile in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di

durata determinata (…)”, e ciò limitatamente al periodo 17 marzo - 31

agosto 2020 (RU 2020 877; RU 2020 1777; RU 2020 3569). Dal 21 gennaio 2021 il diritto all’ILR era

poi stato nuovamente esteso, segnatamente, alle persone con un rapporto di

lavoro di durata determinata se i provvedimenti disposti dalle autorità

impediscono la piena ripresa dell’attività in azienda (cfr. art. 4 Ordinanza

COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.033; RU 2021 16).

Ad ogni modo, nel caso di specie,

questo Tribunale constata che la stragrande maggioranza dei contratti è scaduta

alla fine del mese di giugno 2020 e che, a quel momento, non vi erano per

definizione più posti di lavoro da salvaguardare.

2.11

Tutto ben considerato, includendo

nella valutazione della fattispecie l’aspetto relativo alla situazione

economica dell’associazione ricorrente, tenuto conto del contenuto della

documentazione contabile acquisita nel frattempo e richiamata l’argomentazione

sviluppata nella sentenza 38.2022.43 (cfr. supra, consid. 2.6. e 2.10.),

il TCA deve concludere che, in concreto, non è adempiuto nessuno dei requisiti

posti dalla giurisprudenza federale (cfr. la succitata STF 8C_16/2022 del 10

novembre 2022 consid. 6.1.2) per poter riconoscere il diritto all’indennità per

lavoro ridotto, quindi né quello del rischio aziendale assunto dall’impresa

interessata (fallimento, chiusura) né quello dell’effettivo e immediato rischio

di licenziamento dei dipendenti.

Di conseguenza, la decisione su

opposizione del 22 marzo 2022 deve essere confermata.

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una

modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre

2021.

consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA

38.2021.9

del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021

consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti