38.2023.61
A ragione SdL ha negato ILR ad associazione sportiva (periodo 02-04/2021). I dip. annunciati non hanno corso rischio perdita lavoro a breve termine, né l'associazione come tale ha corso il rischio di fallire (aspetto accertato grazie alla doc. contabile richiamata dal Tribunale)
6 maggio 2024Italiano71 min
i servizi da essa offerti non hanno l’obiettivo di produrre un guadagno.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2023.61
mm
Lugano
6 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 8C_323/2023, 8C_324/2023 e 8C_325/2023
del 17 ottobre 2023 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso
del 27 aprile 2022 (38.2022.43) di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 marzo 2022 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. In data 20 gennaio 2021, RI 1 (in
seguito: RI 1), associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. CC, ha presentato
alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto riguardante 50 dipendenti,
tutti al beneficio di contratti di lavoro di durata determinata, per il periodo
1° febbraio – 30 aprile 2021. Alla base della richiesta vi erano le “disposizioni
autorità federali e cantonali in merito a emergenza sanitaria che non
permettono __________”.
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso,
con decisione del 29 gennaio 2021 (decisione n. __________) – poi confermata
dopo opposizione - la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione, nel senso
che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato negato.
In particolare, il provvedimento
è così stato argomentato:
" (…) Dai
dati forniti (vedi conto economico 2019/2020) si evince che la società in
oggetto è finanziata in maggior misura (70%) tramite attività non economica;
nello specifico per il 24% incassa ricavi da sponsor, per l’8% da donazioni,
per l’11% da contributi __________ e altre sovvenzioni, per il 17% da tessere e
tasse sociali e per il 10% da __________.
L’attività economica, rappresentata da entrate, tessere e
abbonamenti (10% e da altra attività operativa (11%) costituisce quindi
unicamente il 30% delle entrate totali.
Come sopra indicato, tra i presupposti per ammettere l’indennità
per lavoro ridotto, vi è quello di essere un’azienda e, da quanto sovraesposto,
RI 1 non può essere considerata tale. Infatti, in un’azienda commerciale che
opera sul mercato la maggior fonte di ricavi dovrebbe essere costituita dalla
vendita di beni/servizi da essa prodotti in un rapporto sinallagmatico.
Pertanto, pur essendo un datore di lavoro, RI 1 non può essere considerata alla
stregua di un’azienda. Infatti, questa non persegue alcuno scopo commerciale e
Fatti
i servizi da essa offerti non hanno l’obiettivo di produrre un guadagno.
Inoltre, dai dati forniti emerge come l’Associazione risulti
finanziata sufficientemente attraverso vari contributi pubblici e privati, tali
da coprire interamente la massa salariale annuale (CHF 438'158 contro CHF
378'087, per una copertura del 116%). Alla luce di ciò è da ritenere che i
dipendenti non sono esposti nell’immediato ad un rischio di licenziamento.
Scopo dell’indennità per lavoro ridotto è prevenire la disoccupazione
mantenendo i posti di lavoro e non apportare un sostegno puramente finanziario
alle imprese. L’indennità per perdita di lavoro non può pertanto essere
concessa.”
1.3. Con sentenza 38.2022.43 del 3
aprile 2022, il TCA ha respinto il ricorso interposto dall’RI 1 contro la
decisione su opposizione 22 marzo 2022 della Sezione del lavoro (cfr. doc. VII
– inc. 38.2022.43).
1.4. Con pronunzia 8C_323/2023, 8C_324/2023 e 8C_325/2023 del
17 ottobre 2023, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso
presentato nel frattempo dall’avv. RA 1 per conto dell’RI 1, nel senso che,
annullato il giudizio cantonale, gli atti sono stati rinviati a questa Corte
per nuova decisione ai sensi dei considerandi (doc. I).
1.5. In data 8 novembre 2023, il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per formulare osservazioni sulla
sentenza federale. Al rappresentante dell’RI 1 è inoltre stato chiesto di
produrre “la documentazione contabile concernente le stagioni 2016/’17 e
successive (comprensiva dei rapporti dell’organo di revisione), come pure i
relativi rapporti di attività (comprensivi dei rapporti finanziari).” (doc.
II).
Il 16 novembre 2023, la Sezione
del lavoro ha comunicato di non avere osservazioni da presentare (doc. V).
L’avv. RA 1 si è espresso in data
16 gennaio 2024, trasmettendo parte della documentazione richiestagli (doc. VII
+ allegati).
1.6. In data 1° febbraio 2024,
l’amministrazione ha preso posizione in merito ai documenti prodotti dal
patrocinatore della ricorrente (doc. X).
Le parti hanno ancora formulato
alcune loro considerazioni attinenti all’oggetto della vertenza (cfr. doc. XII
e doc. XIV).
considerato in diritto
2.1. In concreto, l’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se la Sezione del lavoro era legittimata
a negare il diritto alle indennità per lavoro ridotto ai dipendenti dell’RI 1,
oppure no.
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente
temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno
essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
Considerandi
2.
La perdita
di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali
d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli
dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3.
La perdita
di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a
circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di
rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che
non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più
difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali.
L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI
non è esaustivo (cfr. STF
8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
" (…).
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione
o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente
controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3
Nella
Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
"
(…).
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere
inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il
danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente
esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,
in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto
essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di
adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una
misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando
parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua
azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo
adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma
di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il
datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed
economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne
persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di
tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di
istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza,
essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno
invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda
e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire
in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto
le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.
(…).
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al
versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il
cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di
ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
Per
quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e
nell’amministrazione la Prassi LADI ILR prevede:
"
(…).
D36 In genere le aziende di diritto pubblico non
adempiono i
presupposti dell’indennità per
lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali.
Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può però
escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto all’indennità
per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).
D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro ridotto per le
aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio aziendale, poiché
esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente dalla situazione
economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei periodi di difficoltà
finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le loro perdite sono
coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).
è Giurisprudenza
DLA 1995 pag. 176 (La
condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta
a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se l’azienda non corre
alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. L’ILR serve a
evitare i licenziamenti a breve termine)
(…).
G4 Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del
lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto all’indennità sono
adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel
modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”
2.4
Nella
“Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:
"
(…).
Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico
Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare
l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito
delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque
l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di
lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento,
perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente
dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le
maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono
coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi
casi i posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità
organizzative dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni,
garanzie statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze
economiche negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro,
riconoscere il diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della stessa.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro
di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e
dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un
ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la
convenzione stabilisca l’entità con cui l’ente pubblico copre i costi (mediante
sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio
neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come
le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da
un’associazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune).
L’unico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è
il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.
I datori di lavoro di diritto pubblico e le
associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono
aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro
sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici mandanti.
In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun diritto all’ILR.
(…)”
Nella
“Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati
introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente
mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27
agosto 2020 e nella “Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In
quest’ultima la SECO ha precisato che:
"
(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…)
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI). (…)”
2.6
Preannunci dei fornitori di prestazioni
pubbliche (datore di
lavoro pubblico, amministrazione pubblica
ecc.)
Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare i posti di
lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti
immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della
conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale
rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente
soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi
esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.
Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche
non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i
compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica.
Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite
connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come
sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è
nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.
Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni pubbliche
e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i fornitori di
prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro
collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di
questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD,
senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve
contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro
di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e
dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un
ente pubblico sulla base di una convenzione.
La concessione dell’ILR per i collaboratori dei
fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori
interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento.
Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad
esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui
collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es. pullman
turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione
sovvenzionata di autobus locali).
Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti di
lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano
completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata
dell’offerta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la
possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i
costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte
contemporaneamente.
Il SC deve semplicemente verificare se esiste un
rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di lavoro
può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi responsabilità
delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service Public) fornire al
SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale, contratti di
lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di sovvenzione, CCL ecc.),
al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste un rischio diretto e
concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro. Non sono necessarie
ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va respinta soltanto se
i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in grado di provare il
rischio di perdere posti di lavoro.
Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto
all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto all’ILR in
misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna
differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il
diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dell’ILR, non
sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure
eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio
federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi pagamenti
non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR né
rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno
2020.
In caso di decisione su opposizione, la presenza di
entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti
di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere
chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai
documenti di riferimento.”
Nella
“Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
del 30 ottobre 2020 è stato, altresì, introdotto un nuovo punto 2.6 a relativo
al preannuncio di organizzazioni non commerciali:
"
In generale, i singoli e quindi le
organizzazioni (indipendentemente dalla loro forma giuridica) con cui sono
impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una perdita economica e il lavoro
ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.
Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una
cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata
dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di
lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il
lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure
ufficiali.
Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si
finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite,
biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali
e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto
all’ILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza
dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente
sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).
Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto
di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei
dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una
ponderazione degli interessi caso per caso.
Caso di studio 1: Un'associazione musicale locale che
si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il cui reddito consiste
principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non subisce alcuna perdita
di lavoro a causa della cancellazione di un festival comunitario, e il lavoro
di un amministratore delegato impiegato su piccola scala non è minacciato. In
questo caso la richiesta all’ILR deve essere respinta.
Caso di studio 2: Un'orchestra musicale, organizzata
anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti impiegati e di
altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la perdita di ore
lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del divieto di prove, e
i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il diritto all’ILR deve
essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte.
(…)”
Nella
“Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30
ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così
modificato il punto 2.6 a:
"
2.6
a Preannuncio di
organizzazioni non commerciali
L’art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto
alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del
settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non
abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di
lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è
irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status
contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se
sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’articolo
31.
LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il
posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è tenuta a garantire
lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione economica e dalle
difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate
sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non
esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta
dell’ILR dovrebbe essere respinta.
Þ Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”
I
p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva
2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19
marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, nella
Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021
e nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva del
20.
aprile 2021.
Nella
Direttiva 2021/16 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 1° ottobre 2021 che sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30
giugno 2021 (cfr.
al posto del punto 2.6 a è stato inserito il rinvio:
"
Þ Vedi Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38 nuovo”
Quest’ultimo
punto della Prassi LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6 a
appena riprodotto.
La Direttiva 2021/21 del
17.
dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,
indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2 e 2.3 non sono più validi dal 31 dicembre
2021, mentre per i p.ti 2.6. e 2.6 a è indicato “Vedi prassi LADI ILR D36ff.”.
Al riguardo cfr. pure la
Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del
17.
dicembre 2021.
Con la Direttiva 2022/05:
“Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° aprile 2022
è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la Direttiva 2022/01 del 31
gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di questa direttiva che
continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono state inserite nella
Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/
publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.5
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021, ha
stabilito che la decisione di riconoscimento delle ILR a una fondazione di
diritto svizzero che si occupa dell’integrazione sociale e lavorativa di
persone con disturbi psichici, anche tramite laboratori protetti, non era
manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, poiché la perdita di
lavoro, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale delle assicurazioni del
Canton Argovia, era da ricondurre a un provvedimento dell’autorità, e meglio a
disposizioni emesse dal Dipartimento formazione, cultura e sport.
L’Alta Corte ha comunque rinviato
gli atti al Tribunale cantonale per verificare la sussistenza o meno di un
errore manifesto connesso a un altro motivo, più precisamente per esaminare se
le persone colpite dal lavoro ridotto fossero dipendenti di un datore di lavoro
che fornisce prestazioni pubbliche (la fondazione veniva finanziata per circa
il 50% da fondi pubblici) e fossero esposti a un immediato e concreto rischio
di licenziamento.
In una
sentenza STF 8C_558/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n. 22
p. 73, il TF si è poi espresso sul ricorso presentato da un’associazione di
diritto privato, senza scopo di lucro, attiva nell’accoglienza dei bambini in
età prescolastica, le cui risorse finanziarie sono costituite dalle rette
versate dai genitori dei minori, dalle sovvenzioni pubbliche (cfr. consid.
4.1.: “subventionnée à plus de 50% par la Ville”) e private, dai
contributi versati dai membri, da donazioni, legati e altre liberalità in
contanti o in natura, nonché dai redditi della propria sostanza e dal guadagno
conseguito grazie alle raccolte fondi.
La nostra Massima Istanza ha
innanzitutto confermato l’attualità e l’applicabilità a quel caso di specie
della DTF 121 V 362, rilevando:
" 5.2. (…) Si la jurisprudence en question a bien été
développée pour déterminer si le personnel des services publics remplissait les
conditions du droit à l'indemnité en cas de RHT, elle n'a introduit aucune
condition supplémentaire pour les entités publiques par rapport aux entités
privées. Les conditions du risque de licenciement à brève échéance des employés
ainsi que du risque propre d'exploitation encouru par l'entreprise - qui sont
détaillées à l'ATF 121 V 362 en rapport avec les entreprises de droit
public - doivent être remplies par tout employeur, public ou privé, requérant
l'indemnité en cas de RHT. La juridiction cantonale était ainsi fondée à se
référer à cette jurisprudence pour trancher le litige. (…)”
L’Alta Corte ha poi esaminato la prima
condizione cumulativa relativa al rischio di licenziamento a breve termine del
personale, assunto sulla base di un contratto di lavoro di diritto privato e
per il quale, in caso di soppressione della posizione, il contratto collettivo
di lavoro prevede, similmente a quanto avviene per i dipendenti pubblici, che
prima del licenziamento venga favorito il ricollocamento del dipendente e che
quando questo non sia possibile venga applicato - dopo l’emanazione di un
preavviso da parte del “Service de la petite enfance” - un termine di
disdetta di quattro mesi (cfr. consid. 3.4.2., 3.4.3, 4.3.1.). Il Tribunale
federale si è in particolare posto la questione di sapere, ritenuto che, come
avviene nel settore pubblico, anche taluni contratti di lavoro di diritto
privato (quali, per esempio il Contratto collettivo di lavoro dell’industria
metalmeccanica ed elettrica, valido dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2023, in
francese la Convention collective de travail de l’industrie des machines,
des équipements électriques et des métaux) prevedono delle misure che
limitano le possibilità di licenziamento e che per esempio questo settore
economico ha richiesto e beneficiato delle indennità per lavoro ridotto (cfr.
consid. 8.1.: “Or l'industrie des machines aurait largement sollicité et
obtenu des indemnités en cas de RHT, sans avoir eu à établir un risque de
licenciement à court terme”), se ciò costituisca effettivamente un ostacolo
al versamento di tali prestazioni per i dipendenti che, a norma del contratto
che li lega al datore di lavoro, hanno uno statuto analogo a quello dei
funzionari pubblici.
L’Alta Corte, nel caso concreto, come
il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha lasciato aperta tale questione
(cfr. consid. 8.2), considerando che comunque non fosse realizzata la seconda condizione
cumulativa, visto che la ricorrente non era esposta ad un rischio proprio per
la sua stessa esistenza (“la Ville s’engage à verser à la recourante le
montant de l’éventuelle perte annuelle comptabilisée”; cfr. consid. 9.2),
cioè al rischio di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro subita
(cfr. consid. 8.2, 9.1 e 9.2).
In un’altra sentenza 8C_559/2021
del 20 gennaio 2022 la Corte federale si è pronunciata sul ricorso interposto
da una fondazione di diritto pubblico d’interesse comunale - avente quale scopo
l’organizzazione, la gestione e lo sviluppo di istituti per l’infanzia,
comprendenti asili nido e scuole materne -, cui era stata negata l’erogazione
delle indennità per lavoro ridotto e le cui risorse finanziarie provengono da
fondi ed immobili messi a disposizione dalla Città, dalle sovvenzioni versate
dalla medesima, dalla Confederazione e dal Cantone Ginevra (cfr. consid. A.b.:
“à hauteur de 69%”), da sussidi, donazioni, legati e dal risultato di
esercizio.
A proposito dello statuto dei
dipendenti della fondazione, assunti in base ad un contratto di diritto privato
– laddove il contratto collettivo di lavoro prevede, in modo simile a quanto
avviene per i dipendenti pubblici, che in caso di soppressione del posto di
lavoro prima del licenziamento venga favorito il ricollocamento del dipendente
e che, quando questo non sia possibile, venga applicato un termine di disdetta
di quattro mesi –, il Tribunale federale, come già il Tribunale cantonale delle
assicurazioni (cfr. consid. 4.2.1), ha lasciato insoluta la questione di sapere
se i medesimi siano assimilabili a dei dipendenti pubblici e se in concreto
corressero, oppure no, il rischio di essere licenziati a breve termine (cfr.
consid. 8.1.2.).
L’Alta Corte ha ad ogni modo
stabilito che il diritto alle indennità per lavoro ridotto era stato
giustamente rifiutato, non risultando realizzata la seconda condizione
cumulativa, siccome l’insorgente non era esposta ad un rischio proprio per la
sua stessa esistenza, ossia di chiusura a seguito della perdita di lavoro
subita. Il TF ha precisato che non era arbitrario considerare, come ha fatto il
Tribunale cantonale, che i Comuni, in virtù della “loi sur l’accueil
préscolaire” del 12 settembre 2019 (LAPr), hanno l’obbligo di finanziare
l’esercizio delle strutture di accoglienza prescolare nella misura in cui le
spese non sono coperte dalle altre fonti di finanziamento (genitori, Cantone e
altri ricavi; cfr. consid. 8.2.2.).
Con la pronunzia 8C_769/2021 del
3.
maggio 2022, pubblicata in SVR 8-9/2022 ALV n. 29 p. 102 ss., concernente una
società attiva nel trasporto di persone, in particolare di scolari, che aveva
chiesto il lavoro ridotto per 227 collaboratori in ragione di una riduzione
degli orari ordinata a causa della pandemia da Covid-19, il TF ha annullato la
sentenza cantonale (che aveva confermato la decisione amministrativa con la
quale era stato negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto
principalmente per il motivo che la società in questione era finanziata in gran
parte da sovvenzioni pubbliche) e ha rinviato la causa al tribunale di prime
cure affinché chiarisse l’entità della copertura dei costi d’esercizio mediante
sovvenzioni pubbliche, come pure le possibilità di disdetta dei contratti di
lavoro (in questo senso, si veda pure la STF 8C_157/2022 dell’8 settembre 2022
consid. 3.4.3, pubblicata in SVR 12/2022 ALV n. 35 p. 122 ss.).
Con giudizio 8C_322/2022 del 30
gennaio 2023 consid. 7.2, riguardante una società anonima di diritto privato
attiva essenzialmente nel campo del trasporto pubblico di persone, alla quale
l’autorità cantonale preposta aveva negato il diritto alle indennità per lavoro
ridotto, l’Alta Corte ha parzialmente accolto il ricorso della società e
rinviato gli atti al tribunale di prima istanza affinché chiarisse l’entità
della copertura dei costi di gestione mediante sovvenzioni pubbliche e le
possibilità concrete di licenziamento in base alla regolamentazione applicabile
al personale.
Questo
Tribunale, in due sentenze 38.2020.69 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021,
cresciute incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto
pubblico ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro
ridotto in quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di
licenziamento visto che l’azienda era tenuta a svolgere comunque i compiti
fissati nella legge.
È
invece stata lasciata aperta la questione di sapere se il diritto all’indennità
doveva essere negato anche perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero
stati comunque coperti attraverso fondi pubblici (cfr. D. Cattaneo, “COVID-19:
les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in:
Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed.
Stämpfli, 2021, p. 181 - 209 (193)).
La
medesima soluzione è stata adottata da questa Corte in due sentenze 38.2021.31
e 38.2021.37 del 30 agosto 2021 relative ad un’altra corporazione di diritto
pubblico.
Il
TCA è arrivato alla medesima conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18
maggio 2021, pure cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una
società che non era un’azienda privata nel vero senso del termine.
Per
l’unico dipendente non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve
termine e la perdita di lavoro faceva comunque parte del normale rischio
aziendale.
Con sentenza 38.2021.35 del 4
ottobre 2021 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Sezione del lavoro
non aveva riconosciuto a un'associazione sportiva il diritto a indennità per
lavoro ridotto per i suoi dipendenti nel periodo agosto - dicembre 2020. In
effetti, ritenuto che gli allenamenti per i ragazzi di meno di 16 anni non sono
mai stati soppressi e la ristorazione è stata chiusa dal 22 dicembre 2020, per
i dipendenti non vi era il rischio di licenziamento a breve termine.
Questa Corte, con sentenze
38.2021.38
e 38.2021.50 del 22 novembre 2021, ha parimenti negato il diritto
all’indennità per lavoro ridotto trattandosi di un’associazione volta a offrire
un percorso formativo professionale a giovani talenti sportivi della regione.
Dopo aver concluso che, alla luce del suo scopo statutario, l’associazione in
questione non costituiva un’azienda privata commerciale nel vero senso del
termine, il TCA ha accertato che i suoi dipendenti non erano esposti ad un
rischio immediato ed effettivo di essere licenziati visto che, per regolamento,
essa era tenuta a disporre di determinati profili con specifiche competenze e,
d’altra parte, che i termini di disdetta previsti dai contratti avrebbero
impedito un’interruzione a corto termine dei rapporti di lavoro. In subordine,
il TCA ha rilevato che nemmeno l’esistenza stessa dell’associazione era del
resto stata minacciata, tenuto conto soprattutto che il suo finanziamento era
garantito principalmente da introiti esterni.
Con pronunzia 8C_16/2022 del 10
novembre 2022, il TF ha respinto il ricorso interposto dall’associazione contro
la sentenza 38.2021.38, sviluppando in particolare l’argomentazione seguente:
" (…).
6.1
La ricorrente censura una violazione del diritto
federale (art. 31
e 32 LADI) e del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.).
6.1.1
Innanzitutto la ricorrente reclama l'applicazione per
analogia della giurisprudenza relativa ai datori di lavoro di diritto pubblico,
che sarebbe estremamente carente dal profilo della motivazione, tanto da
rendere la decisione impugnata lesiva del suo diritto di essere sentito, dal
profilo dell'ottenimento di una decisione motivata da parte dell'autorità. Essa
censura al Tribunale inferiore di non avere motivato le ragioni per cui
l'Associazione andrebbe trattata alla stregua di un datore di lavoro di diritto
pubblico come la complessità e l'importanza del caso avrebbero richiesto. Nella
decisione impugnata non verrebbero indicati i motivi per cui l'Associazione
dovrebbe essere ritenuta analoga a un datore di lavoro di diritto pubblico
sotto il profilo del diritto alle indennità per il lavoro ridotto. Tale aspetto
sarebbe poi aggravato dal fatto che il Tribunale cantonale sembrerebbe essersi
ispirato alle direttive della SECO, le quali non sarebbero di principio
vincolanti per i tribunali. Secondariamente, l'Associazione non sarebbe
paragonabile a un datore di lavoro di diritto pubblico in ragione delle grandi
differenze in materia di garanzia delle entrate e, di conseguenza, di
salvaguardia dei posti di lavoro. Di conseguenza, nella misura in cui
l'Associazione sarebbe stata assimilata a un datore di lavoro di diritto
pubblico senza valide motivazioni e a torto, il Tribunale cantonale non si
sarebbe limitato ad applicare i disposti degli art. 31 e 32 LADI, senza
includere dunque le condizioni cumulative previste per i datori di lavoro di
diritto pubblico, la decisione qui impugnata sarebbe lesiva del diritto
federale.
6.1.2
Tali censure sono infondate. Il Tribunale cantonale si
riferisce alla giurisprudenza DTF 121 V 363 che
si è sviluppata per determinare se il personale dei servizi pubblici soddisfi i
presupposti per il diritto alle indennità per lavoro ridotto (DTF 121 V 363 consid.
3). La ricorrente tralascia che questa giurisprudenza non ha introdotto una
condizione supplementare per il servizio pubblico rispetto all'ente privato. I
presupposti del rischio di licenziamenti a breve termine dal personale colpito
da lavoro ridotto e il rischio aziendale assunto dall'impresa interessata
(fallimento, chiusura) - precisati al DTF 121 V 362 in
relazione ai servizi pubblici - devono essere soddisfatti da ogni datore di
lavoro, pubblico o privato, che richiede l'indennità per lavoro ridotto. La
decisione del Tribunale cantonale si è dunque fondata giustamente su questa
giurisprudenza per risolvere la controversia (SVR 2022 ALV 22 pag. 73, 8C_558/2021
consid. 5). Così facendo, contrariamente al parere della ricorrente, la
sentenza del Tribunale cantonale non si è basata sulla direttiva n. 2020/15 del
30.
ottobre 2020 (punto 2.6) ne sulla direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021
(sempre al punto 2.6). Pertanto, le questioni sollevate dalla ricorrente in
riferimento a queste direttive possono essere lasciate aperte.
6.1.3
La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere
sentito l'obbligo per le autorità di motivare le proprie decisioni, affinché
gli amministrati possano comprendere ed esercitare i diritti di ricorso in
maniera effettiva. L'autorità amministrativa deve pertanto menzionare, per lo
meno brevemente, i motivi che l'hanno condotta ad adottare un determinato
provvedimento, in modo tale che l'interessato possa rendersi conto della
portata della decisione e impugnarla con cognizione di causa. Essa non ha
l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocati
dalle parti, ma può, al contrario, limitarsi all'esame delle questioni topiche
per l'esito della controversia (DTF 146 II 335 consid.
5.1; 143 III 65 consid.
5.2; 142 II 154 consid.
4.2; 141 IV 249 consid.
1.3.1; 139 IV 179 consid.
2.2). Il diritto di essere sentito è leso soltanto se l'autorità omette di
pronunciarsi su questioni che presentano una certa pertinenza o di prendere in
considerazione fatti e argomenti importanti per la decisione da adottare (DTF 143 III 65 consid.
5.2; 141 V 557 consid.
3.2.1).
Nella fattispecie, contrariamente a quanto preteso dalla
ricorrente, al Tribunale cantonale non possono essere rimproverate violazioni
del diritto di essere sentito, visto che i presupposti legali per ricevere
l'indennità per lavoro ridotto devono essere soddisfatti da ogni datore di
lavoro, pubblico o privato (cfr. consid. 6.1.2 precedente). Di conseguenza, il
fatto che il Tribunale cantonale abbia assimilato l'Associazione a un datore di
lavoro di diritto pubblico non era essenziale per la decisione.
6.2
La ricorrente invoca inoltre una violazione del
principio di legalità in relazione con il principio di uguaglianza giuridica (art. 5 cpv. 1
e art. 8 cpv. 1 Cost.). L'insorgente sottolinea che la sua
assimilazione a un datore di lavoro di diritto pubblico sarebbe sprovvista di
base legale. Il Tribunale cantonale avrebbe infatti operato tale analogia
basandosi sulle direttive della SECO, le quali non costituirebbero una valida
base legale e non sarebbero vincolanti per il giudice. Una simile assimilazione
necessiterebbe di una valida base legale, adottata dal legislatore a seguito
del normale iter legislativo, il che non sarebbe avvenuto nel caso specifico.
Ciò avrebbe una portata determinante per l'Associazione.
6.2.1
Come esposto, i presupposti del rischio di
licenziamenti a breve termine dal personale colpito da lavoro ridotto e il
rischio aziendale assunto dall'impresa interessata - dettagliata nella DTF 121 V 362 in
relazione ai servizi pubblici - devono essere soddisfatti da ogni datore di
lavoro, pubblico o privato, che richiede l'indennità per lavoro ridotto (cfr.
consid. 6.1.2). Il Tribunale cantonale si è riferito giustamente al Messaggio
concernente la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio
federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (legge COVID-19) del 12
agosto 2020, sottolineando che lo scopo delle indennità per lavoro ridotto non
è quello di garantire la sopravvivenza dell'esercizio o di coprire le perdite e
la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro
(FF 2020 5797 n. 2.3.8 pag. 5818; cfr. DTF 147 V 359 consid.
4.6.3). Nella fattispecie i presupposti del rischio di licenziamenti a breve
termine dal personale colpito da lavoro ridotto e il rischio aziendale assunto
dall'Associazione, avendo esteso la propria attività e aumentato il numero dei
propri dipendenti durante la pandemia, non sono soddisfatti. Dato che
l'assimilazione della ricorrente a un datore di lavoro di diritto pubblico
nella sentenza del Tribunale cantonale non è decisiva, non si può ravvisare una
qualsiasi violazione del principio di legalità o del diritto federale. Le
censure della ricorrente sono quindi destinate all'insuccesso.
6.2.2
Davanti al Tribunale cantonale la ricorrente ha
evidenziato che l'Associazione fornisce, a favore dei propri soci, la
formazione di giovani talenti permettendo ai club professionisti di soddisfare
i requisiti per l'ottenimento delle licenze. Esso ha evidenziato che
all'interno della regione sono possibili varie modalità giuridiche per gestire
il partenariato con i club professionisti. Principalmente una società potrebbe
gestire il partenariato nell'ambito della propria struttura giuridica e
prendere accordi con altre società, oppure - come nel caso della ricorrente -
potrebbe essere costituita un'associazione giuridicamente indipendente, i cui
soci attivi sarebbero le società calcistiche. Quindi l'Associazione stessa
indica di aver optato per un modello di gestione del calcio giovanile diverso
da quello degli altri cantoni. Essa non dispone di giocatori professionisti e,
in effetti, i dipendenti per i quali sono state richieste le indennità per
lavoro ridotto sono figure professionali (allenatori, fisioterapisti, ecc.)
distinte dai giocatori. La ricorrente in questa istanza non precisa, per quali
dipendenti le altre associazioni "analoghe alla ricorrente" (ma di
solito con giocatori professionisti e altri, come spiegato dall'Associazione)
hanno ottenuto le indennità per il lavoro ridotto tramite decisioni degli
Uffici dell'Assicurazione contro la disoccupazione di altri Cantoni. Il
Tribunale cantonale ha già tuttavia evidenziato che c'erano circostanze
speciali per i giocatori professionisti che, durante il periodo per il quale
non si potevano giocare partite, erano stati colpiti da una perdita lavorativa
pari al 100 %.
In tale prospettiva neanche il riferimento all'uguaglianza
giuridica ha miglior sorte. Il principio della parità di trattamento è
disatteso soltanto quando, tra casi simili, vi sono distinzioni che nessun
ragionevole motivo in relazione alla situazione da regolare giustifica di fare
o sottopone a un regime identico situazioni che presentano tra loro differenze
rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 143 I 1 consid.
3.3). Le situazioni paragonate non devono necessariamente essere identiche
sotto ogni aspetto, ma la loro similitudine va stabilita per quel che riguarda
i fatti pertinenti per la decisione da prendere. L'ingiustificata
inuguaglianza, rispettivamente la disparità di trattamento, deve riferirsi ad
un aspetto sostanziale (DTF 142 V 316 consid.
6.1.1; 141 I 235 consid.
7.1
e 141 I 153 consid. 5.1, con riferimenti). Nella presente fattispecie non è
conosciuto e non viene precisato dalla ricorrente, se la sua situazione sia
effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il
medesimo scopo. In ogni modo, come ritenuto nella sentenza del Tribunale
cantonale, non risulta che in Svizzera sia stata introdotta una prassi generalizzata
contraria alla legge.”
Il TCA, in un’altra sentenza
38.2021.75
del 29 novembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, ha
confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva negato il
diritto a ILR ad un’associazione ex art. 60 CC attiva nell’ambito della
prevenzione e sensibilizzazione e non considerata un’azienda privata
commerciale nel vero senso della parola. Per l'unico dipendente al 50% della
ricorrente - che beneficiava, a
prescindere dai finanziamenti mirati al sostegno di specifici progetti, di
tasse sociali e contributi, non vi era un rischio effettivo e immediato
di licenziamento.
Con sentenza 38.2021.58 del 13
dicembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte, nel caso di
una società attiva nel trasporto di viaggiatori in base ad una concessione del
Dipartimento federale dell’ambiente dei trasporti dell’energia e delle
comunicazioni (DATEC), che svolgeva un servizio pubblico e che era detenuta,
per la maggioranza, da Enti pubblici, ha ritenuto che i dipendenti della stessa
non correvano un rischio concreto di perdere il loro impiego a breve termine.
Ciò tenuto conto dei normali periodi di disdetta fissati nel Contratto
collettivo di lavoro. Inoltre, è stato appurato che l’azienda non era
minacciata nella sua stessa esistenza in ragione dei sussidi pubblici (erogati
dalla Confederazione, dal Cantone e dai Comuni) di cui beneficiava a copertura
delle perdite.
Al riguardo cfr. anche la STCA
38.2021.90
del 21 febbraio 2022.
Con la pronunzia 38.2021.91 del
30.
maggio 2022, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha negato
il diritto alle indennità per lavoro ridotto ad una fondazione senza scopo di
lucro attiva nel campo della protezione dei minori, posto che la sua stessa
esistenza non era minacciata nel periodo per il quale è stata chiesta la
prestazione. In questo senso, dopo aver rilevato che la ricorrente fornisce
delle prestazioni d’interesse pubblico, il TCA ha in particolare accertato che,
anche negli anni precedenti la pandemia, aveva registrato delle perdite a conto
economico, anche di un’entità maggiore rispetto a quella registrata nel periodo
1° luglio 2019 - 30 giugno 2020, e nonostante ciò ha sempre continuato a
svolgere le proprie attività. Inoltre, dalla documentazione a disposizione è
risultato che la fondazione si finanziava, oltre che parzialmente (nella misura
del 30%) con i ricavi ottenuti dalle attività nelle scuole pubbliche e private,
grazie ai contributi del Cantone, di altre istituzioni, fondazioni, aziende e
privati.
Con giudizio 38.2022.21 del 13
giugno 2022, cresciuto incontestato in giudicato, il TCA ha confermato la
decisione amministrativa mediante la quale era stato riconsiderato un
precedente provvedimento di assegnazione d’indennità per lavoro ridotto a
un’associazione di pubblica utilità operante nel campo delle disabilità. In
quella fattispecie, il Tribunale ha negato che l’esistenza stessa
dell’associazione, rispettivamente di sue singole unità d’esercizio, fosse
minacciata, e ciò in considerazione dell’entità delle sovvenzioni pubbliche di
cui godeva e della constatazione che, sebbene negli anni precedenti la pandemia
gli esercizi contabili si erano sempre chiusi con dei deficit, anche più
importanti di quello fatto registrare nel 2020, l’associazione, rispettivamente
le sue singole unità d’esercizio, avevano comunque potuto continuare a svolgere
le loro attività.
Con sentenze 38.2022.24 e
38.2022.25
del 19 dicembre 2022, questa Corte ha stabilito che la Sezione del
lavoro aveva correttamente riconsiderato la decisione con la quale
un’associazione mantello attiva in ambito sportivo era stata posta al beneficio
delle indennità per lavoro ridotto per il periodo marzo-agosto 2020,
rispettivamente negatole l'assegnazione per un periodo successivo
(settembre-dicembre 2020). Alla base di quelle pronunzie vi era la
constatazione che, dati finanziari alla mano, l’esistenza stessa
dell’associazione non era mai stata minacciata e, del resto, che nemmeno i
dipendenti annunciati erano stati esposti a un rischio imminente di
licenziamento, tenuto conto delle contenute dimensioni di un organico chiamato
a gestire un movimento di vaste proporzioni e del fatto che le mansioni da loro
svolte erano da considerare essenziali per il funzionamento, l’attività e lo
scopo dell’associazione interessata.
L’impugnativa presentata contro
la prima delle due pronunzie appena menzionate, con la quale era stata fatta
valere una violazione degli articoli 31 e 32 LADI per il motivo che il TCA non
avrebbe tenuto conto della circostanza che, senza le indennità per lavoro
ridotto riconosciute in un primo momento, la sopravvivenza dell’associazione
sarebbe stata gravemente compromessa e, di conseguenza, si sarebbe dovuto
procedere a dei licenziamenti, è stata respinta dal TF con giudizio 8C_76/2023
del 2 giugno 2023.
Queste, in particolare, le
considerazioni sviluppate dalla Corte federale:
" (…).
5.1.3
Invano la ricorrente censura la
violazione del diritto federale. Nel caso concreto, infatti, a prescindere
dall'inclusione o meno nei conti annuali delle indennità per lavoro ridotto già
percepite nel corso del 2020 - fatto peraltro non sollevato nel corso della
procedura cantonale e pertanto inammissibile in questa sede (art. 99 cpv. 1 LTF) -, l'autorità inferiore ha infatti
rilevato che il contributo esterno Sport-toto versato ad inizio 2020 per un
ammontare di fr. 547'500.- consentiva di coprire ampiamente la massa salariale
dell'associazione stabilita a fr. 435'604.-. Del resto, il Tribunale cantonale
ha rilevato che nell'esercizio contabile 2019/2020 i ricavi esterni
dell'associazione erano aumentati rispetto all'esercizio dell'anno precedente,
ciò a fronte di minori costi da ricondurre alle restrizioni dovute alla
pandemia che impedivano il consueto svolgimento delle attività sportive. La
Corte cantonale poteva pertanto concludere, in conformità con il diritto
federale, che nel periodo considerato la ricorrente non fosse effettivamente
esposta ad un rischio proprio per la sua stessa esistenza, ossia di chiusura a
seguito della perdita di lavoro subita. Di riflesso, giacché la situazione
economica dell'associazione garantiva il pagamento dei salari del proprio
personale, nulla può essere rimproverato ai giudici cantonali per non aver
ritenuto adempiuta la condizione del rischio immediato e inevitabile di
licenziamento dei dipendenti; ciò tenuto anche conto dell'importanza che la
ricorrente riveste nel movimento calcistico sia regionale che nazionale e delle
competenze organizzative in capo ai suoi dipendenti. Il Tribunale cantonale ha
infatti stabilito che la ricorrente affilia ben 125 società calcistiche
ticinesi e del Grigioni italiano più i relativi raggruppamenti allievi, per un
totale di circa 15'000 tesserati. D'altronde, lo scopo dell'indennità per
lavoro ridotto non è quello di garantire l'esistenza dell'esercizio o coprire
la perdita di fatturato, bensì di evitare dei licenziamenti (Messaggio del 12
agosto 2020 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19, FF 2020 5797
segg., cifra 2.3.8; DTF 147 V 359 consid. 4.6.3; sentenza 8C_16/2022
del 10 novembre 2022 consid. 6.2.1). Ne discende che, su questo punto, le
censure si rivelano infondate.”
Il Tribunale delle assicurazioni
del Canton Ginevra, in una sentenza ATAS 1121/2020 del 19 novembre 2020,
applicando la DTF 121 V 362 al caso della Fondation des Parkings de Genève (“entreprise
de droit public”), ha concluso che per i dipendenti non esisteva un rischio
concreto di licenziamento a breve termine e ha lasciato aperta la questione
relativa al rischio di chiusura dell’azienda (cfr. Sarah Braunschmidt
Scheidegger e Christian Dandres, L’indemnité pour réduction de l’horaire de
travail à l’épreuve du COVID-19, in: Assurances sociales et pandémie de
Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, p. 147 seg. (175-177).
La Corte delle assicurazioni
sociali del Cantone Vallese, con giudizio S1 20 208 del 9 marzo 2021,
pubblicato in RVJ/ZWR 2022 p. 112, ha confermato il diniego del diritto a ILR
dal 16 marzo al 30 aprile 2020 a un’associazione di diritto privato che si
occupa di accogliere di giorno bambini in età prescolare, evidenziando, da un
lato, che l’associazione, che forniva delle prestazioni sulla base di un
accordo concluso con l’ente pubblico, doveva essere assimilata a un datore di
lavoro di diritto pubblico ai sensi del p.to D37 della Prassi LADI ILR.
Dall’altro, che una convenzione conclusa con il Comune prevede una sovvenzione
legata al risultato della struttura che copre il saldo dei costi salariali e
delle spese di funzionamento e d’infrastruttura.
Con giudizio 38.2021.85 del 21
marzo 2022, confermato dal TF con la sentenza 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023,
riguardante una società di gestione di tre saloni di parrucchiere che, per il periodo
1° luglio - 31 dicembre 2021, aveva ha inoltrato un preannuncio di lavoro
ridotto al 30% per tutti i suoi dipendenti, questo Tribunale ha confermato il
rifiuto di assegnare le indennità per lavoro ridotto. In quell’occasione, il
TCA aveva in particolare accertato che la società ricorrente, mentre stava
beneficiando di indennità per lavoro ridotto dal mese di marzo 2020, aveva
sostituito due parrucchieri che avevano dato le dimissioni con altre due
persone impiegate per la stessa funzione, alla stessa percentuale lavorativa e
con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La prima assunzione, con
effetto dal 2 gennaio 2021, era intervenuta allorquando la situazione
epidemiologica stava peggiorando sensibilmente e le autorità avevano già
introdotto misure restrittive per diversi settori economici, mentre la seconda,
con effetto dal 1° luglio 2021, era avvenuta in un periodo in cui il settore
dei parrucchieri poteva ancora subire contrazioni. Tenuto conto delle
tempistiche di assunzione e delle rispettive percentuali lavorative, questa
Corte ha concluso che l'insorgente non aveva rispettato l'obbligo di ridurre il
danno e che l'eventuale perdita di lavoro non era inevitabile ma che rientrava
nel normale rischio aziendale. Essa avrebbe infatti dovuto impiegare il
personale già alle proprie dipendenze per le tre sedi anziché procedere alle
due nuove assunzioni in un periodo molto difficile come quello pandemico, che
comportava in sé il pericolo di subire perdite.
2.6
Nella concreta evenienza, con
sentenza 38.2022.43 del 3 aprile 2022 (cfr. doc. VII – inc. 38.2022.43), questo
Tribunale ha respinto il ricorso dell’RI 1, per il motivo che i dipendenti
dell’associazione non avevano in realtà mai corso un rischio effettivo e
imminente di licenziamento.
Da una parte, si è ritenuto che i
dipendenti in discussione (__________) rappresentavano delle figure
professionali essenziali e necessarie per il funzionamento, l’attività e lo
scopo dell’associazione. Un loro licenziamento a breve termine era dunque poco
plausibile, posto che non sarebbe stato possibile ricostituire in poco tempo
un’organizzazione tanto complessa dopo averla smantellata, ciò anche ponendo
mente al fatto che allenamenti e partite avevano potuto riprendere, seppur con
delle limitazioni, in tempi relativamente brevi, in occasione sia della prima
che della seconda ondata pandemica.
D’altra parte, questa Corte ha
constatato che i contratti di lavoro dei dipendenti dell’RI 1 erano tutti di
durata determinata e senza possibilità di disdetta anticipata, circostanza che
costituiva un ulteriore ostacolo alla soppressione a breve termine degli
impieghi.
In quell’occasione, il TCA ha
pure escluso che l’amministrazione, negando all’insorgente l’erogazione delle
indennità per lavoro ridotto, avrebbe violato il principio della parità di
trattamento.
2.7
Il giudizio cantonale appena citato
è stato annullato dal TF con la sentenza 8C_323/2023, 8C_324/2023 e 8C_325/2023 del 17 ottobre 2023 e la
causa retrocessa al TCA per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
L’Alta Corte si è in particolare espressa
nei seguenti termini:
" (…).
8.
L'interpretazione proposta dalla Corte cantonale dei presupposti
per fondare il diritto alle ILR non è priva di criticità.
8.1
Non è infatti imperativo che la perdita di lavoro, nel caso
concreto, provochi un rischio di fallimento o di chiusura dell'azienda,
pregiudicandone l'esistenza. La giurisprudenza richiede piuttosto che una
qualsiasi entità richiedente, pubblica o privata, sia - in generale - esposta
ad un tale rischio. In effetti, la nozione di rischio aziendale proprio è stata
sviluppata al fine di delimitare gli aventi diritto tra entità private e
pubbliche: le prime possono in effetti ritrovarsi a dovere intraprendere a
breve termine delle misure come il licenziamento di dipendenti, onde evitare
che il rischio aziendale proprio si concretizzi nel fallimento o nella chiusura
dell'attività; ciò non vale di principio per le seconde, data l'esistenza di
garanzie statali. Ora, per quanto entrambi i presupposti debbano essere
rispettati indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) dell'entità
richiedente, è possibile ritenere che il rischio aziendale proprio per le
entità di natura privata sia generalmente accertato, essendo le stesse esposte,
per l'appunto, al rischio di fallimento o di chiusura in assenza di garanzie
statali. Di conseguenza, la perdita di lavoro non deve sistematicamente
concretizzare un tale rischio - benché ciò sia possibile - affinché si possano
concedere le rispettive indennità. Invero, lo scopo delle ILR non è quello di
garantire la sopravvivenza dell'esercizio o di coprire le perdite e la
diminuzione del fatturato, bensì di salvaguardare i posti di lavoro (DTF 147 V 359 consid.
4.6.3). Questa è la finalità espressa dalla legge all'art. 31 cpv. 1 lett. d
LADI.
8.2
Il rischio per l'esistenza stessa dell'azienda a seguito
della perdita di lavoro può nondimeno avere un'incidenza nell'esame
dell'ulteriore presupposto, analizzando se una tale circostanza possa
comportare il rischio di licenziamenti a breve termine. Come visto, i giudici
ticinesi hanno ritenuto che fosse poco plausibile che i dipendenti
dell'associazione avessero corso il rischio di perdere il loro lavoro a breve
termine nel caso concreto. Tuttavia, la Corte cantonale non ha incluso nella
propria ponderazione le circostanze allegate nel ricorso cantonale - e ripetute
in questa sede - secondo cui la situazione economica dell'associazione fosse
tale da comprometterne l'esistenza, aggravando il rischio di licenziamenti. A
torto tale questione è stata lasciata aperta, poiché già dai soli dati
contabili citati nelle sentenze avversate non è possibile escludere che la
situazione economica dell’RI 1 abbia effettivamente avuto un influsso su tale
aspetto. A prescindere dalla pertinenza delle motivazioni addotte dal Tribunale
cantonale per negare il presupposto in questione, un riesame sotto questo
profilo si rivela dunque necessario.
8.3
Tale compito non spetta però a questa Corte, ritenuto altresì
che la ricorrente si riferisce ad una situazione contabile che non rispecchia
quella accertata nei giudizi impugnati, nonostante le sue allegazioni risultino
dal bilancio e dal conto economico dell'associazione relativi all'esercizio
2020/2021, proposti quale mezzo di prova con il ricorso del 27 aprile 2022 al
Tribunale cantonale (documento C) ma non considerato dal medesimo. La causa
deve pertanto essere rinviata al Tribunale cantonale affinché decida nuovamente
in merito al diritto alle ILR nei tre periodi preannunciati, tenendo ugualmente
conto della situazione economica dell'associazione e valutando in particolare
il suo influsso sull'aggravarsi del rischio di licenziamenti. Nel suo esame
esso sarà inoltre tenuto a pronunciarsi sull'ammissibilità del mezzo di prova
appena citato, considerato che per costante giurisprudenza il periodo temporale
del controllo giudiziario è limitato, in linea di principio, al complesso dei
fatti che si è verificato fino all'emissione della decisione contestata (DTF 148 V 21 consid.
5.3; 143 V 409 consid.
2.1; 131 V 242 consid.
2.1; 121 V 362 consid.
1b); l'autorità inferiore è tuttavia tenuta ad includere nella propria
valutazione i mezzi di prova successivi, nella misura in cui questi consentono
di trarre delle conclusioni retrospettive sulla situazione esistente al momento
del termine della procedura amministrativa (DTF 121 V 362 consid.
1b; sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.1, con riferimenti).”
2.8
In data 8 novembre 2023, alle parti
è stato assegnato un termine per formulare osservazioni sulla sentenza federale
di rinvio. All’avv. RA 1 è stato altresì chiesto di produrre “la
documentazione contabile concernente le stagioni 2016/’17 e successive
(comprensiva dei rapporti dell’organo di revisione), come pure i relativi
rapporti di attività (comprensivi dei rapporti finanziari).” (doc. II).
Con scritto del 16 novembre 2023,
la Sezione del lavoro ha comunicato di non avere osservazioni da presentare
(doc. V).
Il rappresentante
dell’associazione insorgente si è invece così espresso:
" (…) I
rapporti di attività non sono stati trascritti, ma oralmente condivisi dal
Comitato con i soci dell’RI 1 nel corso delle Assemblee, prima
dell’approvazione dei conti.
Di conseguenza, tali rapporti non possono essere prodotti.
La documentazione qui allegata (conti dal 01.07.2015 al
30.06.2022) è tutto quanto a disposizione della mia mandante, la quale ha
nominato l’organo di revisione unicamente per la chiusura dei conti al 30
giugno 2022, ai fini della richiesta alla __________ per ottenere la __________,
affinché la __________ potesse __________ (l’allora “__________”).
Fino al 30 giugno 2022, l’RI 1 era un’azienda a tutto tondo.
Dal 1° luglio 2022 i conti dell’Associazione si sono modificati in
modo importante, visto che __________ gestisce salari e costi della __________
che milita in __________ del __________.
Il __________ – nel 2020 – ha comportato perdite per oltre CHF
75'000.00, mentre il settore __________ ha riscontrato una perdita di oltre CHF
237'000.00, portando il capitale proprio negativo dell’Associazione al 30
giugno 2020 pari a CHF 479'567.74. Una qualsiasi società sarebbe dichiarata
fallita senza appello.
Nel nostro, unicamente grazie all’interesse di __________ di
promuovere esclusivamente il settore della __________ in __________, al 30
giugno 2021 l’Associazione è stata risanata con l’importo di CHF 606'000.00,
riportando il capitale proprio negativo dell’Associazione a “soli” CHF
145'069.81.
Se non ci fosse stato questo interesse, l’RI 1 si troverebbe
tuttora con capitale proprio negativo per oltre CHF 400'000.00 per la
spaventosa perdita accumulata prima del 30 giugno 2020 (di oltre CHF
300'000.00).
In caso di annullamento della decisione di restituzione, __________
non godrebbe di nessun beneficio economico, avendo già rinunciato al finanziamento
straordinario a favore dell’Associazione, la quale resterebbe comunque con una
situazione finanziaria critica, data dal capitale proprio negativo. Con la
decisione di annullare la richiesta di rimborso delle indennità, l’Associazione
scioglierebbe l’accantonamento di oltre CHF 120'000.00 e il suo capitale
proprio tornerebbe praticamente in pareggio.
Da qui la necessità di annullare le decisioni impugnate
dall’Associazione.
Quali osservazioni alla sentenza del Tribunale federale,
preliminarmente si richiama e si condivide quanto sentenziato dalla nostra
Massima Autorità, facendo nostre le sue argomentazioni.
Inoltre, ribadiamo come senza il provvedimento e/o l’ancora di
salvezza delle prestazioni delle indennità di lavoro ridotto, l’Associazione
avrebbe dovuto suo malgrado procedere con l’iter burocratico della procedura di
licenziamento di propri collaboratori. (…).” (doc. VII)
Così invitata dal TCA,
l’amministrazione ha formulato le seguenti osservazioni in merito a quanto
fatto valere dal patrocinatore dell’RI 1 e alla documentazione contabile da lui
versata agli atti:
" (…) Per
quanto attiene ai bilanci ed ai conti economici dal 1. luglio 2015 al 30 giugno
2022, premessa la difficoltà di comparare bilanci e conti economici redatti in
parte in modi differenti, dai conti economici emerge che la massa salariale
(prima squadra e settore giovanile) è quasi sempre aumentata, da una stagione a
quella successiva, così come il totale dei costi d’esercizio. Pur considerando,
soprattutto per la __________, la questione della __________, che può aver
influito sull’aumento della massa salariale nell’ottica di un miglioramento dei
risultati sportivi, ciò lascia pensare che l’Associazione non versi in uno
stato tale da veder messa a rischio la propria sopravvivenza. A tal proposito
si evidenzia che la __________ ha più volte risanato l’Associazione,
rinunciando ad importanti crediti (cfr. docc. A6-A7, bilancio/conto economico
2020/2021: CHF 495'000.00 e 2021/2022: CHF 900'781.62), a cui si sommano
nell’anno contabile 2020/2021 anche le rinunce di credito dei signori __________
(CHF 39'000.00) e __________ (CHF 72'000.00).
Sempre a proposito del rischio di sopravvivenza dell’Associazione
si consideri che nell’allegato al bilancio e conto economico 2021/2022 (doc.
A7), ultima pagina, si può leggere quanto segue: “A partire dal 1° luglio 2022
tutti i __________ e i dipendenti dell’RI 1 sono stati trasferiti all’__________”.
Ci si chiede quindi quale sia stato l’effettivo rischio di
licenziamento, visto quanto messo in atto a partire dalla stagione sportiva
2022/2023, dove tutto il personale è stato trasferito alla __________. Lecito
chiedersi inoltre se tale trasferimento fosse possibile già nel periodo
pandemico, salvaguardando in questo modo i posti di lavoro, ritenuto che il
rischio di licenziamento inteso semmai come mancato rinnovo dei contratti
stagionali con l’Associazione potrebbe teoricamente essere evitato con il
trasferimento dei contratti alla __________. In quest’ultimo scenario dunque,
la concessione delle indennità di lavoro ridotto all’Associazione avrebbe
rappresentato un mero sostegno finanziario alla medesima, senza che i posti di
lavoro fossero concretamente in pericolo.
A proposito del rischio di licenziamento si osserva che, a mente
dello scrivente Ufficio, rimane valida la considerazione di questo lodevole
Tribunale sul fatto che l’importanza dell’Associazione per il movimento ______________
(l’RI 1, oltre alla __________, gestisce ben __________ e una __________, cfr.
STCA 38.2023.59-61 a pag. 35) e il relativo fabbisogno organizzativo in capo ai
collaboratori in tali ambiti debba comunque essere tenuto in considerazione
nell’ottica del rischio di licenziamento. L’organico necessario per la __________,
le __________ e la __________ non poteva essere smantellato e ricostituito
entro poco tempo. Le mansioni svolte da questi collaboratori erano dunque molto
importanti, il che relativizza che essi corressero un serie e concreto rischio
di licenziamento a breve termine, considerato inoltre che i giocatori e lo
staff tecnico erano verosimilmente vincolati contrattualmente, senza
possibilità di disdetta, almeno fino al termine di ciascuna stagione sportiva
(ad eccezione dei signori __________ e __________, il cui contratto scadeva a
maggio 2021 e del __________, il cui contratto scadeva addirittura a giugno
2022).
D’altro canto, si ribadisce anche che i collaboratori che svolgono
(e all’epoca svolgevano) la propria attività a titolo accessorio o volontario,
non hanno comunque diritto alle indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. 18,
consid. 4).
Si evidenzia inoltre che nel periodo in cui il __________ era
ancora sospeso, erano comunque possibili gli allenamenti. Richiamata la
Direttiva SECO 2020/08 del 1. giugno 2020, a pag. 9 e in seguito la Direttiva
SECO 2021/01 del 20 gennaio 2021, p.to 2.11, sebbene riferita agli atleti
professionisti, emerge chiaramente che i preparativi per la ripresa del __________,
come ad esempio la ripresa degli __________, escludevano la presenza di una
perdita di lavoro computabile o comunque determinabile. (…).” (doc. X)
Qui di seguito la replica 9
febbraio 2024 dell’avv. RA 1:
" (…) Preliminarmente
si segnala che la valutazione della sopravvivenza di una società non è data
dall’aumento della massa salariale e/o dei costi d’esercizio, ma dal risultato
d’esercizio e dalle relative perdite riportate dagli anni precedenti: di
conseguenza, se il capitale proprio è negativo, la società si trova in stato di
(perlomeno) sovraindebitamento.
Questo è il caso dell’RI 1, pertanto si configura una situazione
reale di fallimento.
I periodi per i quali inizialmente la ricorrente aveva il diritto
per le ILR sono da marzo 2020 al – con delle interruzioni – al 30 aprile 2021.
Si segnala che l’esercizio effettivo e contabile della ricorrente
termina il 30 giugno di ogni anno, momento della scadenza dei contratti a tempo
determinato.
Senza le ILR del primo periodo, per esempio, i dipendenti della
ricorrente avrebbero perso il posto di lavoro, rispettivamente non avrebbero
rinnovato il contratto di lavoro o sarebbero stati licenziati per fallimento.
Già dal periodo di marzo-maggio 2020 i dipendenti della ricorrente
hanno corso il rischio effettivo ed imminente di perdere il posto di lavoro,
visto il patrimonio negativo del datore di lavoro.
La Sezione del lavoro segnala e sottolinea che a partire dal 1°
luglio 2022 i dipendenti della __________ sono stati trasferiti sotto il datore
di lavoro __________, senza dunque correre il rischio di licenziamento.
Innanzitutto, il periodo in parola è ben dopo quello che coincide
con quello del diritto alle IRL ora contestate.
Per completezza, la __________ ed il senso pratico e
protezionistico dell’RI 1, il trapasso dei contratti di lavoro onerosi ad __________
è avvenuto come da prassi nel __________ unicamente a __________ raggiunta. In
caso di fallimento di __________, tutto il __________ non sarebbe toccato
(storia notoria in Ticino).
__________ non aveva nessun interesse a finanziare la ricorrente
se non fosse stata raggiunta la __________ da parte della ricorrente e, in ogni
caso, non prima del luglio 2021, ovvero dopo il periodo del diritto di ILR.
I vari risanamenti effettuati negli anni non hanno eliminato il
rischio di fallimento dell’RI 1, visto che il suo capitale proprio negativo (al
30.
giugno 2020) era pur sempre ancora pari a CHF 479'567.74. Una qualsiasi
società sarebbe dichiarata fallita senza appello.” (doc. XII)
2.9
Dando seguito a quanto ordinato dal
TF nella sentenza di rinvio (cfr. supra, consid. 2.7.), questo Tribunale
deve preliminarmente chiedersi se la documentazione che era stata prodotta dal
patrocinatore dell’RI 1 soltanto con l’impugnativa del 27 aprile 2022 (bilancio
e conto economico dell'associazione relativi all'esercizio contabile 2020/2021),
costituisce, o meno, un mezzo di prova ammissibile ai sensi della
giurisprudenza.
Come lo ha già precisato la Corte
federale, per costante giurisprudenza, il periodo temporale del controllo
giudiziario è limitato, in linea di principio, al complesso dei fatti che si è
verificato fino all'emissione della decisione contestata (DTF 148 V 21 consid.
5.3; 143 V 409 consid. 2.1;
131.
V 242 consid. 2.1;
121.
V 362 consid. 1b).
L'autorità inferiore è tuttavia tenuta ad includere nella propria valutazione i
mezzi di prova successivi, nella misura in cui questi consentono di trarre
delle conclusioni retrospettive sulla situazione esistente al momento del
termine della procedura amministrativa (DTF 121 V 362 consid.
1b; sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.1, con riferimenti).
In concreto, i documenti in
questione vanno considerati dei mezzi di prova senz’altro ammissibili, nella
misura in cui è anche grazie ad essi, e alla documentazione di recente
richiamata dal TCA, che è possibile ricostruire la situazione economica
dell'associazione al momento determinante (febbraio – aprile 2021) e, in ultima
analisi, dare una risposta all’interrogativo posto dall’Alta Corte, ovvero
sapere se la situazione finanziaria dell'RI 1 sarebbe stata tale da
comprometterne l'esistenza, aggravando il rischio di licenziamento dei suoi
collaboratori.
2.10
Chiamata ora pronunciarsi, questa
Corte constata che l’Alta Corte non ha negato pertinenza agli argomenti che
erano stati sviluppati nelle sentenze impugnate, a sostegno della tesi secondo
la quale i provvedimenti restrittivi ordinati dalle autorità per arginare la
diffusione del coronavirus non avevano comportato un rischio concreto ed
immediato di perdita di posti di lavoro, ciò tenuto conto che le mansioni
lavorative dei collaboratori in questione erano da considerare essenziali per
il funzionamento dell'associazione e che i loro contratti di lavoro, tutti di
durata determinata, non prevedevano la possibilità di disdetta anticipata.
Pertanto, tali argomenti si danno qui per integralmente riprodotti.
Il TF ha tuttavia ordinato al TCA
di completare la disamina della fattispecie includendo nella propria
ponderazione anche l’aspetto relativo alla situazione economica dell’insorgente
e, quindi, di verificare se quest’ultimo possa aver aggravato il rischio di
perdita di posti di lavoro (cfr. STF 8C_323/2023,
8C_324/2023 e 8C_325/2023 consid. 8.2 e 8.3).
Con il proprio allegato
d’osservazioni del 16 gennaio 2024, il rappresentante della ricorrente ha
riproposto la tesi secondo la quale è soltanto grazie alle indennità per lavoro
ridotto ricevute che l’RI 1 ha potuto evitare il licenziamento dei propri
collaboratori, e ciò segnatamente alla luce del fatto che “il settore
giovanile – nel 2020 – ha comportato perdite per oltre CHF 75'000.00, mentre il
settore prima squadra ha riscontrato una perdita di oltre CHF 237'000.00,
portando il capitale proprio negativo dell’Associazione al 30 giugno 2020 pari
a CHF 479'567.74. Una qualsiasi società sarebbe dichiarata fallita senza
appello.” (doc. VII, p. 2).
Innanzitutto, il TCA ritiene che
l’affermazione contenuta nella pronunzia federale secondo la quale “è
possibile ritenere che il rischio aziendale proprio per le entità di natura
privata sia generalmente accertato, essendo le stesse esposte, per l’appunto,
al rischio di fallimento o di chiusura in assenza di garanzie statali”,
vada perlomeno relativizzata quando si tratta segnatamente di __________.
Ad esempio, nella presente
fattispecie, in base a quanto emerge dai conti economici relativi agli esercizi
contabili 2016/’17, 2017/’18, 2018/’19 e 2019/’20 (dal conto economico
riguardante il periodo successivo, 2020/’21, non è possibile estrapolare i dati
in questione; dallo stesso risulta che la prima squadra ha realizzato
“ricavi da forniture e prestazioni” pari a fr. 381'364.81 e che il settore
giovanile ha avuto “entrate” non meglio precisate pari a fr. 313'937.88
– cfr. doc. A6), l’RI 1 ha beneficiato in quei periodi di cospicue
sponsorizzazioni (di, rispettivamente, fr. 195'601.78, fr. 152'230.68, fr.
171'159.07 e fr. 152'956.09), di donazioni (complessivamente nelle casse
dell’associazione sono entrati fr. 96'150 nella stagione 2016/’17, fr. 90'995
in quella 2017/’18, fr. 95'995 in quella 2018/’19 e fr. 109'752.33 in quella
2019/’20) e di sovvenzioni (__________ e altre sovvenzioni non meglio
specificate, per un importo complessivo di fr. 130'981 per la stagione
2016/’17, di fr. 98'226 per quella 2017/’18, di fr. 140'145 per quella 2018/’19
e di fr. 67'269 per quella 2019/’20).
Da notare che in quegli anni le
entrate appena menzionate hanno praticamente coperto la massa salariale
dell’associazione (__________) ammontante, rispettivamente, a fr. 366'453 (fr.
217'651.80 + fr. 148'802.85), fr. 367'000 (fr. 221'734 + fr. 145'360.40), fr.
446'557 (fr. 221'734 + fr. 145'360) e fr. 320'212.87 (cfr. doc. A2-A4 e doc. 7
– inc. 38.2022.41).
Dunque se è vero che
l’Associazione insorgente non può contare su garanzie statali, è altrettanto
vero che, diversamente da una comune azienda privata, ha comunque potuto fare
affidamento su altre entrate non legate alla sua attività commerciale vera e
propria.
D’altro canto, per quanto
concerne l’invocata questione del capitale proprio negativo, ammontante nel
2020.
a fr. 479'567.74 (cfr. doc. A5), questo Tribunale rileva che esso era già
negativo in epoca pre-pandemica (al 30 giugno 2018, il capitale proprio negativo
ammontava infatti a fr. 65'425.23, al 30 giugno 2019 a fr. 166'814.40 – cfr.
doc. A4). Ora, nessuno pretende che in quegli anni l’Associazione ricorrente si
sia trovata nella necessit di procedere a dei licenziamenti in ragione della
situazione economica in cui versava, rispettivamente che la perdita di posti di
lavoro sia stata evitata soltanto grazie al percepimento di eventuali indennità
per lavoro ridotto.
Al contrario, tra il 2019 e il
2020, la massa salariale della prima squadra è addirittura aumentata, passando
da fr. 271'803 a fr. 359'953.07 (doc. A5), sebbene il capitale proprio negativo
fosse nel frattempo più che raddoppiato. Questa situazione mal si concilia con
una situazione economica che si pretende a rischio di fallimento. Lo stesso
dicasi per il periodo successivo, 2020-2021, allorquando la massa salariale
della prima squadra è passata da fr. 359'953.07 a fr. 398'971.66 (doc. A6;
quella del settore giovanile è invece leggermente diminuita tra il 2019 e il
2020.
[fr. 184'104.80 vs. fr. 159'650.40, importi comprendenti gli oneri
sociali], per poi aumentare nel periodo successivo [fr. 159'650.40 vs. fr.
196'625.80, importi anch’essi comprendenti gli oneri sociali]).
Da uno studio elaborato da
ricercatori dell’Università di San Gallo, pubblicato sulla NZZ del 23 febbraio
2023, si evince peraltro che alcuni dei __________ sono costantemente sovraindebitati
(capitale proprio negativo), riuscendo comunque a sovravvivere grazie alle
postergazioni dei loro “mecenati” (“Mäzene”).
In questo contesto, occorre
rilevare che già nel corso del 2019, all’RI 1 si era avvicinata la famiglia __________,
la quale, così si legge in un comunicato ufficiale della medesima associazione dell’8
novembre 2019, aveva portato a __________ “sponsor importanti per l’economia
del __________” (comunicato pubblicato sul sito web __________ con il
titolo “__________”). Questa Corte constata inoltre che nel 2021 l’associazione
è stata risanata con l’iniezione di un capitale di fr. 606'000, operazione che
ha contribuito a generare un utile di esercizio di fr. 334'497.93 e, quindi, a
ridurre a fr. 145'069.81 il capitale proprio negativo (cfr. doc. A6).
Infine, a proposito
dell’affermazione secondo la quale “senza le ILR del primo periodo, per
esempio, i dipendenti della ricorrente (…) non avrebbero rinnovato il contratto
di lavoro (…)” (cfr. doc. XII, p. 2), il TCA precisa quanto segue.
Con la sentenza 38.2022.41, è già
stato accertato che “quelli sottoscritti dai dipendenti dell’RI 1 erano
tutti contratti di lavoro di durata determinata” (doc. VII, p. 36 – inc.
38.2022.41).
D’altro canto, è utile ricordare
che lo scopo delle indennità per lavoro ridotto non è quello di garantire la
sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del
fatturato, bensì di salvaguardare i posti di lavoro (cfr. DTF 147 V 359 consid.
4.6.3).
L’art. 33 cpv. 1 lett. e LADI
pone il principio secondo il quale una perdita di lavoro non è
computabile se concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata.
Tuttavia, in periodo pandemico, l’Ordinanza
sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo
al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la
disoccupazione) aveva introdotto all’art. 4 una deroga all’articolo 33
capoverso 1 lettera e LADI, prevedendo che “una perdita di lavoro è
computabile in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di
durata determinata (…)”, e ciò limitatamente al periodo 17 marzo - 31
agosto 2020 (RU 2020 877; RU 2020 1777; RU 2020 3569). Dal 21 gennaio 2021 il diritto all’ILR era
poi stato nuovamente esteso, segnatamente, alle persone con un rapporto di
lavoro di durata determinata se i provvedimenti disposti dalle autorità
impediscono la piena ripresa dell’attività in azienda (cfr. art. 4 Ordinanza
COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.033; RU 2021 16).
Ad ogni modo, nel caso di specie,
questo Tribunale constata che la stragrande maggioranza dei contratti è scaduta
alla fine del mese di giugno 2020 e che, a quel momento, non vi erano per
definizione più posti di lavoro da salvaguardare.
2.11
Tutto ben considerato, includendo
nella valutazione della fattispecie l’aspetto relativo alla situazione
economica dell’associazione ricorrente, tenuto conto del contenuto della
documentazione contabile acquisita nel frattempo e richiamata l’argomentazione
sviluppata nella sentenza 38.2022.43 (cfr. supra, consid. 2.6. e 2.10.),
il TCA deve concludere che, in concreto, non è adempiuto nessuno dei requisiti
posti dalla giurisprudenza federale (cfr. la succitata STF 8C_16/2022 del 10
novembre 2022 consid. 6.1.2) per poter riconoscere il diritto all’indennità per
lavoro ridotto, quindi né quello del rischio aziendale assunto dall’impresa
interessata (fallimento, chiusura) né quello dell’effettivo e immediato rischio
di licenziamento dei dipendenti.
Di conseguenza, la decisione su
opposizione del 22 marzo 2022 deve essere confermata.
2.12
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una
modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima
data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre
2021.
consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA
38.2021.9
del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021
consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti