38.2023.62
Negate ID (non residente in CH e vero frontaliero). Ricorso c/ dec. incidentale (sospesa procedura opposizione in attesa esito ricorso amministr. x rilascio/rinnovo permesso) respinto. Le due procedure sono strettam. connesse. ST in ambito D stranieri fornirà elem. utili per statuire nel settore AD
15 gennaio 2024Italiano26 min
dell’8 novembre 2004; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2023.62
rs
Lugano
15 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 26 settembre 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 20 giugno 2023 la
Cassa Disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato a RI 1, annunciatosi
per il collocamento il 30 maggio 2023 (cfr. doc. 1), il diritto a indennità di
disoccupazione dal 30 maggio 2023, in quanto, da un lato, non risiede in
Svizzera ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, avendo il centro dei propri interessi
personali in Italia, a __________, dove abita la sua famiglia (composta della
moglie e di due figli di dieci e dodici anni), più specificatamente nella casa
di proprietà della moglie che è anche sede della società __________ di cui è
amministratore unico.
Dall’altro, dal profilo del
diritto internazionale va considerato un vero lavoratore frontaliere, avendo
dichiarato di rientrare in Italia tutti i fine settimana e i giorni festivi infrasettimanali
(cfr. doc. 10).
1.2. Il 5 luglio 2023 RI 1 ha interposto
opposizione, rilevando di aver lavorato presso __________ (__________; cfr.
estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch) di __________ dal 1° luglio 2015
al 31 dicembre 2022, come pure in precedenza dal 2007 e nei primi anni duemila.
Egli ha indicato che il permesso
B “è in fase di discussione, essendomi stato contestato il rinnovo cui ho
fatto opposizione”, ma che comunque permane valido fino alla decisione
finale da parte delle autorità competenti.
L’interessato ha precisato di
aver contestato il mancato rilascio del permesso, poiché sulla base della giurisprudenza
federale il luogo degli interessi personali di per sé non è più decisivo. Egli
ritiene, quindi, che “(…) ove io passi il fine settimana non sia
discriminante (…)”.
Per quanto concerne __________,
il medesimo ha spiegato che la stessa è sotto forma di società, “in quanto
l’abitazione di campagna è stata acquisita da procedura di asta pubblica e la
forma societaria, appositamente costituita, portava un interessante vantaggio
fiscale (costo/mutuo) potendo formalizzarsi quale “azienda agricola”. La
società sarà mantenuta fino alla totale estinzione del mutuo (anno 2030) e poi
dissolta non avendo altro valore”.
RI 1 ha poi asserito che, siccome
la sua famiglia deriva da un matrimonio celebrato di recente l’11 febbraio
2023, non si è ancora organizzato il ricongiungimento, attendendo, da una
parte, i documenti relativi al permesso, dall’altra, la registrazione del
matrimonio dallo Stato di provenienza della moglie al consolato. Egli ha puntualizzato
che per effettuare il ricongiungimento con dei figli in età scolastica occorre
aspettare la fine dell’anno di scuola, la formalizzazione dei documenti sopra
menzionati e la possibilità di avere una situazione finanziaria consona al
mantenimento della famiglia. A quest’ultimo riguardo il medesimo ha informato di
essere stato alla ricerca di un nuovo lavoro che confidava di poter
concretizzare tramite due seri contatti che erano in corso a __________,
specificando che dall’inizio degli anni 2000 ogni suo contatto lavorativo (sia
per residenti, sia per attività generate all’interno della Comunità Europea ma
con implicazioni sul suolo elvetico) gravita sul territorio svizzero (dal
2007-2008 per lo più direttamente o indirettamente sul Ticino).
RI 1 ha aggiunto che la sua
famiglia si trasferirà dall’Italia al Ticino non appena sbloccata la situazione
finanziaria, che con un permesso C sarà possibile accedere ai mutui immobiliari
locali e che il loro indirizzo familiare iniziale è già concordato, fin dalla
data del matrimonio, a __________ in __________.
Egli ha concluso, rilevando
quanto segue:
" (…) È
umano ed evidente che, in attesa di risolvere quanto sopra, nei giorni di
weekend (che ribadisco non sono contestabili) si cerchi di stare assieme. Se è
un problema per le autorità o singoli funzionari, non vi è alcuna difficoltà a
procedere con il percorso inverso e far spostare al weekend moglie e figli
(anche se la moglie è stata recentemente operata di tumore). Avendo amici in
Francia che li hanno invitati, comunque, questi passeranno gran parte
dell’estate lì al mare e mi auguro (mi si consenta la polemica) che non venga
interpretato come un cambio di residenza in territorio francese se andassi da
loro a passare il weekend.
Faccio notare che le autorità italiane
continuano a ritenere mia moglie e me come due nuclei familiari separati anche
dopo il matrimonio: lei come residente in Italia ed io iscritto all’AIRE in
Svizzera (cfr. stato di famiglia appena richiesto il 19 giugno in allegato 7, ove
io non compaio); pertanto io non ho alcuna residenza in Italia.
Sottolineo anche come continui a ricevere
le fatture come domiciliato (da __________ a __________ ai documenti AIRE per
fare esempi) ed il loro pagamento come “domiciliato” in Svizzera in questi casi
non venga contestato.
Ho provveduto per anni ad ogni pagamento di
quanto richiesto in Ticino e ritengo giusto, avendo subito un licenziamento
dovuto ad avverse situazioni aziendali, ricevere di ritorno un contributo che
non era né sollecitato né prevedibile, ma che permette di superare questo
periodo di crisi in attesa di espletare un nuovo lavoro. Io vorrei concentrare
le mie energie nella ricerca di un nuovo lavoro ed iniziare quanto prima, non
al reperimento di fondi per il mantenimento quotidiano. (…)” (Doc. 11)
1.3. La Cassa, il 26 settembre 2023, ha
emesso una decisione incidentale con cui ha sospeso la procedura d’opposizione fino
a quando il caso inerente al rilascio del permesso di domicilio sarebbe stato
oggetto di una decisione passata in giudicato.
L’assicurato è stato invitato a
informare immediatamente la Cassa di ogni decisione o ricorso relativi al caso
in questione (cfr. doc. A1=12).
In effetti il permesso di dimora
B UE/AELS dell’assicurato è stato dichiarato decaduto dall’Ufficio della
migrazione con decisione del 30 settembre 2020 e nel contempo gli è stato
negato il rilascio del permesso di domicilio C UE/AELS, essendo il centro dei
suoi interessi personali all’estero dove risiedono i famigliari e dove ha anche
interessi professionali (cfr. doc. 4).
Il Consiglio di Stato, il 21
settembre 2022, ha confermato il provvedimento dell’Ufficio della migrazione
(cfr. doc. 9).
RI 1 ha impugnato tale decisione
davanti al Tribunale cantonale amministrativo –TRAM (cfr. doc. 6; 9). Il
ricorso non è ancora stato evaso.
1.4. Contro la decisione incidentale del
26 settembre 2023 l’assicurato ha presentato al TCA un ricorso datato 20
ottobre 2023, ma spedito, tramite posta A, il 30 ottobre 2023 (cfr. doc. I:
busta d’invio), nel quale ha chiesto l’erogazione delle indennità di
disoccupazione, comprese quelle relativo al periodo già trascorso.
A sostegno della propria pretesa
egli ha fatto valere che l’Ufficio della migrazione, il 5 ottobre 2023,
evidenziando che il ricorso (nell’ambito del permesso di dimora) ha effetto
sospensivo, l’ha autorizzato a esercitare un’attività lucrativa e a risiedere
in Ticino (cfr. doc. A2). L’insorgente ritiene, dunque, che sia legittimo anche
il diritto alle indennità di disoccupazione, le quali sono una forma di
sostegno a persone in difficoltà a seguito di un licenziamento (cfr. doc. I).
1.5. La parte resistente, il 10 novembre
2023, in risposta, ha proposto di respingere l’impugnativa, precisando in ogni
caso che “in merito alla tempestività del ricorso la Cassa rileva che la
contestata decisione è stata inviata in data 27.09.2023 ed è stata recapitata
il 28.09.2023, il ricorso è stato notificato in data 30.10.2023 ragione per cui
è tardivo” (cfr. doc. III).
1.6. Il 1° dicembre 2023 il ricorrente
ha presentato alcune osservazioni (cfr. doc. V), che sono state trasmesse per
conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).
considerato in diritto
2.1. RI 1 ha,
innanzitutto, evidenziato di non potersi permettere l’aiuto di un avvocato. (cfr.
doc. I; V).
Al
riguardo va osservato che è vero che con sentenza H 61/01 del 16 maggio 2002,
pubblicata in Pratique VSI 2003 pag. 97, chiamato a statuire in un caso
concernente l'assistenza giudiziaria, il TFA (Tribunale federale delle
assicurazioni, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha stabilito
che né dalle garanzie procedurali generali né dalla protezione dell'arbitrio o
dalla tutela della buona fede né dai principi che reggono l'attività di uno
stato di diritto è desumibile un obbligo generale del tribunale delle
assicurazioni sociali di rendere attenti alla possibilità di usufruire del
patrocinio gratuito. Se, tuttavia, dall'atto di ricorso si può dedurre che il
ricorrente desidererebbe farsi patrocinare da un giurista, ma che per motivi
finanziari vi rinuncia, il tribunale ha l'obbligo di renderlo attento alla
possibilità di usufruire del patrocinio gratuito. In presenza d'indicazioni
sufficientemente chiare, inoltre, queste ultime vanno considerate un'implicita
richiesta di patrocinio gratuito.
Cfr.
pure STF P 44/06 del 5 febbraio 2007 consid. 5.3.2., pubblicata in SVR 2007 EL
N. 7 pag. 15 e STF 9C_246/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.1.
È
altrettanto vero, tuttavia, che la procedura davanti al TCA è retta dal
principio inquisitorio secondo cui il giudice deve accertare d'ufficio i fatti
determinanti della causa, fermo restando l'obbligo per le parti di collaborare
a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile
(cfr. art. 16 Lptca; 61 lett. c LPGA; STF 8C_415/2022 del 7 febbraio 2023
consid. 5.1.; STF 9C_476/2021 del 30 giugno 2022 consid. 5.2.1.; STF 8C_45/2010
del 26 marzo 2010).
Inoltre ai sensi dell’art. 28
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) quando il Giudice ritiene
che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza
la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore,
con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio.
Nel
caso concreto questo Tribunale constata che il ricorrente, in particolare
tramite l’inoltro dell’opposizione contro la decisione del 20 giugno 2023 di
diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 30 maggio 2023 (cfr. doc.
10; 11; consid. 1.1.; 1.2.) e del ricorso contro la decisione del 26 settembre
2023 (cfr. doc. I; consid. 1.4.), ha dimostrato di saper difendere adeguatamente
Fatti
i propri interessi.
Il medesimo, pertanto, non necessita
di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017
consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03
dell’8 novembre 2004; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33
emesso dal TCA il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 42.2017.49 del
15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui
ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5
luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.).
In proposito cfr.
pure STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.1.; STCA
42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2021.59 del 13 dicembre
2021 consid. 2.1., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con
giudizio 8C_9/2022 del 2 febbraio 2022; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019
consid. 2.2.; STCA 35.2005.53 del 27 febbraio 2006 consid. 2.11.
2.2. Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA le
decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni facendo
opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali.
L’art.
56 LPGA prevede che:
"
Le decisioni su
opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere
impugnate mediante ricorso. (cpv. 1)
Il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione. (cpv. 2)”
Ai
sensi dell’art. 57 LPGA ogni Cantone istituisce un tribunale delle
assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di
assicurazioni sociali.
Contro
le decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dell’opposizione bensì,
di principio, del ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(cfr. DTF 132 V 418 consid. 2.3.1.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid.
3.4.).
Giusta
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli
38-41 sono applicabili per analogia.
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il
cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica
o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine
scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone
in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Ai
sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in
mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18
dicembre al 2 gennaio incluso.
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del
2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen
des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).
A
norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF
9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49
consid. 2; DTF
110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.3. Per quanto attiene alla posta
A Plus, tramite la quale la Cassa ha trasmesso all’assicurato la decisione del 26
settembre 2023 (cfr. doc. A1), giova rilevare che la giurisprudenza federale ha
stabilito la liceità di tale sistema di spedizione. Più precisamente secondo
l’Alta Corte il sistema di notifica delle decisioni attraverso l’invio A Plus è
perfettamente valido e quale notificazione determinante per la decorrenza del
termine di ricorso vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o
nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di
sabato (cfr. STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022
dell’8 settembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid.
3; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020; STF 8C_124/2019 del 23
aprile 2019; STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg.; STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_400/2019
del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_559/2018 del 26
novembre 2018; sul tema, si veda pure P.
Fleischanderl, Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267 e T. Barth, Le courrier
A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le
courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la
jurisprudence développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet
aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en
se substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par
pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs
à ce mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer
quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo
autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale
incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e
“l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en
scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer
le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement
l’éventuel délai.”).
In proposito cfr. STCA
38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA
38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA
38.2019.48 del 2 ottobre 2019.
2.4. In
concreto dal sistema di tracciamento degli invii della Posta presente agli atti
(cfr. doc. 13) si evince che la decisione del 26 settembre 2023 è stata spedita
tramite posta A Plus mercoledì 27 settembre 2023. Il plico postale è stato
recapitato via casella postale giovedì 28 settembre 2023 alle ore 06:24.
A prescindere da quando il
ricorrente abbia ritirato l’invio, determinante per la decorrenza del termine
di ricorso di 30 giorni giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA (cfr. consid.2.2.) è giovedì
28 settembre 2023.
Il
termine per interporre ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art.
38 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.), il giorno successivo - ovvero giovedì 29
settembre 2023 - ed è scaduto lunedì 30 ottobre 2023, essendo l’ultimo giorno del termine un sabato (cfr. art. 38
cpv. 3 LPGA; consid. 2.2.).
L’impugnativa di RI 1 contro la
decisione su opposizione del 26 settembre 2023, datata 20 ottobre 2023, è stata
spedita il 30 ottobre 2023 (cfr. doc. I: busta d’invio; consid. 1.4.).
Il ricorso si rivela, pertanto,
tempestivo.
2.5. In
relazione alle decisioni incidentali la LPGA non contempla alcunché
relativamente alla questione di sapere se e quando vanno emesse decisioni
incidentali e se le stesse possono essere impugnate in modo indipendente.
Ciò
non significa che con l’adozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla
condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui all’art. 46 PA (art.
45 PA fino al 31 dicembre 2006; cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid.
3.4.).
Nei
lavori preparatori, infatti, non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al
contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento
con l’art. 56 LPGA (cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF
1991 II 263).
Ne
discende che in virtù di un principio giuridico generale anche nel caso di
decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA deve
essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno
irreparabile (cfr. STF 9C_548/2010 del 10 agosto 2010 consid. 3.2.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; DTF 132 V 93 consid.
6.1.; STCA 38.2014.7 del 12 febbraio 2014 consid. 2.2.).
2.6. Secondo la giurisprudenza
sviluppata riguardo all’art. 46 PA (art. 45 PA fino al 1° gennaio 2007) per
ammettere un danno irreparabile è sufficiente un interesse fattuale, in
particolare un mero interesse di natura economica. Non è necessario, come
invece nel caso dell’art. 93 cpv. 1 lett. a della Legge sul Tribunale federale
(LTF) applicabile alle procedure davanti all’Alta Corte, un interesse
Considerandi
esclusivamente giuridico (cfr. STF 8C_792/2018 del 28 novembre 2018; STF
8C_1010/2012 del 18 dicembre 2012; STF 8C_980/2010 del 16 febbraio 2011 consid.
3.2.; STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.).
La
sospensione della causa fino alla definizione di un’altra procedura pendente
dal cui esito dipende anche il giudizio della vertenza sospesa, di regola, non
crea, dal profilo del ritardo temporale causato, un pregiudizio irreparabile.
Questa giurisprudenza sviluppata sotto l’egida della Legge federale
sull’organizzazione giudiziaria (OG), abrogata con l’entrata in vigore, il 1°
gennaio 2007, della LTF (cfr. art. 131 cpv. 1 LTF), vale anche ai fini
dell’applicazione dell’art. 46 PA (cfr. STF 2C_314/2008 del 17 settembre 2008
consid. 3.2.; STF 9C_828/2015 del 3 dicembre 2015; STF H 111/06 del 22 novembre
2006.
consid. 4.1.; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281).
Eccezionalmente
è stato ammesso il pregiudizio irreparabile nel caso di una vertenza
riguardante la continuazione dell’erogazione di prestazioni dell’assicurazione
malattia, in quanto la sospensione di tale causa in attesa dell’esito di una
procedura AI pendente provocava per un assicurato uno squilibrio finanziario
che avrebbe potuto costringerlo a misure inaccettabili (cfr. STFA H 111/06 del
22.
novembre 2006 consid. 4.1.; AHI-Praxis 1999 pag. 140 consid. 2).
Per
completezza giova rilevare che in una sentenza B 5/05 del 17 luglio 2006 l’Alta
Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che il ricorso contro
una decisione incidentale di sospensione della causa non solo è ricevibile nel
caso di pregiudizio irreparabile, ma a maggior ragione si deve entrare nel
merito dell’impugnativa - indipendentemente dal presupposto del pregiudizio
irreparabile - quando nel ricorso viene fatta valere espressamente (e non in
modo evidentemente immotivato) una ritardata giustizia oppure vengono addotti
elementi fattuali che possono configurare una ritardata giustizia. Concerne poi
il giudizio di merito la questione di sapere se è effettivamente data una
ritardata giustizia (cfr. STF 2C_1156/2018 del 12 luglio 2019 consid. 4.4.1.; STF
H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.2.).
2.7
Nella presente evenienza la
questione di sapere se la decisione incidentale impugnata del 26 settembre 2023
con cui la Cassa ha sospeso la procedura d’opposizione riguardante il diniego,
stabilito il 20 giugno 2023, del diritto a indennità di disoccupazione dal 30
maggio 2023 per mancanza di residenza in Svizzera (cfr. doc. A1=12; consid. 1.3.)
fino alla decisione definitiva relativa alla vertenza attinente al rifiuto del
permesso di domicilio o di dimora sia suscettibile di causare al ricorrente un
danno irreparabile (peraltro non specificatamente fatto valere dallo stesso, il
quale nemmeno sostiene che il proprio sostentamento sarebbe minacciato dal
mancato pagamento delle indennità di disoccupazione o che a causa di ciò non
potrebbe far fronte a impegni finanziari correnti; cfr. STFA H 111/06 del 22
novembre 2006 consid. 4.3.) o meno non merita ulteriori
approfondimenti.
In effetti, anche ammettendo
l’esistenza di un pregiudizio irreparabile e quindi che il ricorso sia
ricevibile (anche da questo profilo; cfr. consid. 2.4.), lo stesso deve essere
respinto nel merito.
Per
costante giurisprudenza federale la sospensione della procedura davanti al
giudice delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto
dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, in
particolare se si tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che
permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone
ad ogni modo di un certo margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi
delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità
prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_640/2021 del 15 giugno 2022 consid.
3.2.; STF 9C_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16
ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05
del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388;
RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).
La
sospensione di una procedura risulta conforme al diritto quando è giustificata
dal fatto che l’esito di un’altra causa pendente riveste per la stessa un
significato pregiudizialmente essenziale (cfr. STF 9C_715/2019 del 30 gennaio
2020; STF 8C_101/2007 del 17 agosto 2007 consid. 2.1.; STF I 922/05 del 1
agosto 2006 consid. 1.3.; STF B 5/05 del 17 luglio 2006 consid. 3.2.; DTF 123 II 3; DTF 122 II 217).
Nel caso di specie tra la
procedura pendente al Tribunale cantonale amministrativo in merito alla questione
del rilascio di un permesso di domicilio C (o perlomeno al rinnovo del permesso
di dimora B; cfr. doc. 4; 11; consid. 1.2.; 1.3.) e la lite pendente presso la
Cassa relativa al diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 30
maggio 2023 perché l’assicurato non è residente in Svizzera ex art. 8 cpv. 1
lett. c LADI (ed è un vero lavoratore frontaliere secondo il diritto
internazionale, e meglio ai sensi degli art. 1 lett. f e 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (CE) n. 883/2004) sono strettamente connesse.
Se la vertenza concernente il
permesso dovesse stabilire definitivamente l’assenza di residenza su suolo
svizzero del ricorrente, il rifiuto di erogare indennità LADI andrebbe infatti
confermato.
E’ vero che in caso contrario
(ossia se un permesso UE/AELS fosse rilasciato), l’esito della procedura in
ambito LADI non comporterebbe automaticamente un accoglimento delle richieste
dell’insorgente, ritenuto che il criterio della residenza in Svizzera di cui
all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, basato sul principio del divieto
di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così
come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante
questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF
8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio
2022.
consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209).
In tal senso, la
presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la
Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI
ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv.
1.
LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal
domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF
8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254; STF 8C_60/2016
del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
È altrettanto vero, tuttavia, che
anche nel caso in cui fosse annullato il rifiuto del permesso, il procedimento
amministrativo potrà fornire elementi utili e rilevanti per la causa LADI.
Di
conseguenza una sentenza definitiva in ambito di diritto degli stranieri
implica la risoluzione di questioni comunque essenziali per statuire nel
settore dell’assicurazione disoccupazione.
In simili condizioni occorre
concludere che la procedura di opposizione è stata a giusta ragione sospesa
fino all’emissione della decisione definitiva in merito al permesso di
domicilio o di dimora UE/AELS (cfr. STF 8C_581/2014 del 16 marzo 2015 consid.
8.2.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.4.).
Per inciso giova rilevare che il
fatto che l’Ufficio della migrazione pendente il ricorso al TRAM abbia
autorizzato l’assicurato a risiedere nel Cantone Ticino e a esercitarvi
un’attività lucrativa (cfr. doc. A2; I; consid. 1.4.) è irrilevante ai fini
della soluzione della presente vertenza, nella misura in cui, da un lato, si
tratta di un’attestazione provvisoria per la durata della procedura
amministrativa di diritto degli stranieri, dall’altra, per il diritto alle
indennità di disoccupazione, come visto, non è determinante il solo fatto di
poter abitare in Svizzera e/o di svolgervi un’attività lavorativa. Decisivi
sono, per contro, gli elementi cumulativi esposti sopra, e meglio la residenza effettiva nel nostro Paese, l'intenzione di conservarla durante un
certo periodo e il centro delle proprie relazioni personali in Svizzera.
La decisione del 26 settembre
2023.
impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
2.8
L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto della lite sottoposta
all’esame del TCA concerne la sospensione della procedura d’opposizione
riguardante il diniego del diritto a indennità di disoccupazione per mancanza
di residenza in Svizzera fino alla decisione definitiva in merito alla vertenza
pendente davanti al Tribunale cantonale amministrativo relativa al rifiuto del
permesso di domicilio o di dimora UE/AELS (cfr. doc. 10; A1).
In
casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a
prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA può restare
insoluta.
Qualora
si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate
spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche
nel caso in cui la causa non riguardi delle prestazioni, non verrebbero
comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale,
in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato
che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui
all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in
maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie
al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018
S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al
di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.
61.
LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,
“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1
Lptca/TI)”.
In proposito
cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno
2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021
del 3 gennaio 2022; Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS
2/2022 pag. 107.
Ne discende
che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.36
del 17 luglio 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.20 del 2 maggio 2023 consid.
2.8.; STCA 38.2022.74 del 22 dicembre 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.71 del
25.
ottobre 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid.
2.7.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti