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Decisione

38.2023.62

Negate ID (non residente in CH e vero frontaliero). Ricorso c/ dec. incidentale (sospesa procedura opposizione in attesa esito ricorso amministr. x rilascio/rinnovo permesso) respinto. Le due procedure sono strettam. connesse. ST in ambito D stranieri fornirà elem. utili per statuire nel settore AD

15 gennaio 2024Italiano26 min

dell’8 novembre 2004; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2023.62

rs

Lugano

15 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 26 settembre 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 20 giugno 2023 la

Cassa Disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato a RI 1, annunciatosi

per il collocamento il 30 maggio 2023 (cfr. doc. 1), il diritto a indennità di

disoccupazione dal 30 maggio 2023, in quanto, da un lato, non risiede in

Svizzera ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, avendo il centro dei propri interessi

personali in Italia, a __________, dove abita la sua famiglia (composta della

moglie e di due figli di dieci e dodici anni), più specificatamente nella casa

di proprietà della moglie che è anche sede della società __________ di cui è

amministratore unico.

Dall’altro, dal profilo del

diritto internazionale va considerato un vero lavoratore frontaliere, avendo

dichiarato di rientrare in Italia tutti i fine settimana e i giorni festivi infrasettimanali

(cfr. doc. 10).

1.2. Il 5 luglio 2023 RI 1 ha interposto

opposizione, rilevando di aver lavorato presso __________ (__________; cfr.

estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch) di __________ dal 1° luglio 2015

al 31 dicembre 2022, come pure in precedenza dal 2007 e nei primi anni duemila.

Egli ha indicato che il permesso

B “è in fase di discussione, essendomi stato contestato il rinnovo cui ho

fatto opposizione”, ma che comunque permane valido fino alla decisione

finale da parte delle autorità competenti.

L’interessato ha precisato di

aver contestato il mancato rilascio del permesso, poiché sulla base della giurisprudenza

federale il luogo degli interessi personali di per sé non è più decisivo. Egli

ritiene, quindi, che “(…) ove io passi il fine settimana non sia

discriminante (…)”.

Per quanto concerne __________,

il medesimo ha spiegato che la stessa è sotto forma di società, “in quanto

l’abitazione di campagna è stata acquisita da procedura di asta pubblica e la

forma societaria, appositamente costituita, portava un interessante vantaggio

fiscale (costo/mutuo) potendo formalizzarsi quale “azienda agricola”. La

società sarà mantenuta fino alla totale estinzione del mutuo (anno 2030) e poi

dissolta non avendo altro valore”.

RI 1 ha poi asserito che, siccome

la sua famiglia deriva da un matrimonio celebrato di recente l’11 febbraio

2023, non si è ancora organizzato il ricongiungimento, attendendo, da una

parte, i documenti relativi al permesso, dall’altra, la registrazione del

matrimonio dallo Stato di provenienza della moglie al consolato. Egli ha puntualizzato

che per effettuare il ricongiungimento con dei figli in età scolastica occorre

aspettare la fine dell’anno di scuola, la formalizzazione dei documenti sopra

menzionati e la possibilità di avere una situazione finanziaria consona al

mantenimento della famiglia. A quest’ultimo riguardo il medesimo ha informato di

essere stato alla ricerca di un nuovo lavoro che confidava di poter

concretizzare tramite due seri contatti che erano in corso a __________,

specificando che dall’inizio degli anni 2000 ogni suo contatto lavorativo (sia

per residenti, sia per attività generate all’interno della Comunità Europea ma

con implicazioni sul suolo elvetico) gravita sul territorio svizzero (dal

2007-2008 per lo più direttamente o indirettamente sul Ticino).

RI 1 ha aggiunto che la sua

famiglia si trasferirà dall’Italia al Ticino non appena sbloccata la situazione

finanziaria, che con un permesso C sarà possibile accedere ai mutui immobiliari

locali e che il loro indirizzo familiare iniziale è già concordato, fin dalla

data del matrimonio, a __________ in __________.

Egli ha concluso, rilevando

quanto segue:

" (…) È

umano ed evidente che, in attesa di risolvere quanto sopra, nei giorni di

weekend (che ribadisco non sono contestabili) si cerchi di stare assieme. Se è

un problema per le autorità o singoli funzionari, non vi è alcuna difficoltà a

procedere con il percorso inverso e far spostare al weekend moglie e figli

(anche se la moglie è stata recentemente operata di tumore). Avendo amici in

Francia che li hanno invitati, comunque, questi passeranno gran parte

dell’estate lì al mare e mi auguro (mi si consenta la polemica) che non venga

interpretato come un cambio di residenza in territorio francese se andassi da

loro a passare il weekend.

Faccio notare che le autorità italiane

continuano a ritenere mia moglie e me come due nuclei familiari separati anche

dopo il matrimonio: lei come residente in Italia ed io iscritto all’AIRE in

Svizzera (cfr. stato di famiglia appena richiesto il 19 giugno in allegato 7, ove

io non compaio); pertanto io non ho alcuna residenza in Italia.

Sottolineo anche come continui a ricevere

le fatture come domiciliato (da __________ a __________ ai documenti AIRE per

fare esempi) ed il loro pagamento come “domiciliato” in Svizzera in questi casi

non venga contestato.

Ho provveduto per anni ad ogni pagamento di

quanto richiesto in Ticino e ritengo giusto, avendo subito un licenziamento

dovuto ad avverse situazioni aziendali, ricevere di ritorno un contributo che

non era né sollecitato né prevedibile, ma che permette di superare questo

periodo di crisi in attesa di espletare un nuovo lavoro. Io vorrei concentrare

le mie energie nella ricerca di un nuovo lavoro ed iniziare quanto prima, non

al reperimento di fondi per il mantenimento quotidiano. (…)” (Doc. 11)

1.3. La Cassa, il 26 settembre 2023, ha

emesso una decisione incidentale con cui ha sospeso la procedura d’opposizione fino

a quando il caso inerente al rilascio del permesso di domicilio sarebbe stato

oggetto di una decisione passata in giudicato.

L’assicurato è stato invitato a

informare immediatamente la Cassa di ogni decisione o ricorso relativi al caso

in questione (cfr. doc. A1=12).

In effetti il permesso di dimora

B UE/AELS dell’assicurato è stato dichiarato decaduto dall’Ufficio della

migrazione con decisione del 30 settembre 2020 e nel contempo gli è stato

negato il rilascio del permesso di domicilio C UE/AELS, essendo il centro dei

suoi interessi personali all’estero dove risiedono i famigliari e dove ha anche

interessi professionali (cfr. doc. 4).

Il Consiglio di Stato, il 21

settembre 2022, ha confermato il provvedimento dell’Ufficio della migrazione

(cfr. doc. 9).

RI 1 ha impugnato tale decisione

davanti al Tribunale cantonale amministrativo –TRAM (cfr. doc. 6; 9). Il

ricorso non è ancora stato evaso.

1.4. Contro la decisione incidentale del

26 settembre 2023 l’assicurato ha presentato al TCA un ricorso datato 20

ottobre 2023, ma spedito, tramite posta A, il 30 ottobre 2023 (cfr. doc. I:

busta d’invio), nel quale ha chiesto l’erogazione delle indennità di

disoccupazione, comprese quelle relativo al periodo già trascorso.

A sostegno della propria pretesa

egli ha fatto valere che l’Ufficio della migrazione, il 5 ottobre 2023,

evidenziando che il ricorso (nell’ambito del permesso di dimora) ha effetto

sospensivo, l’ha autorizzato a esercitare un’attività lucrativa e a risiedere

in Ticino (cfr. doc. A2). L’insorgente ritiene, dunque, che sia legittimo anche

il diritto alle indennità di disoccupazione, le quali sono una forma di

sostegno a persone in difficoltà a seguito di un licenziamento (cfr. doc. I).

1.5. La parte resistente, il 10 novembre

2023, in risposta, ha proposto di respingere l’impugnativa, precisando in ogni

caso che “in merito alla tempestività del ricorso la Cassa rileva che la

contestata decisione è stata inviata in data 27.09.2023 ed è stata recapitata

il 28.09.2023, il ricorso è stato notificato in data 30.10.2023 ragione per cui

è tardivo” (cfr. doc. III).

1.6. Il 1° dicembre 2023 il ricorrente

ha presentato alcune osservazioni (cfr. doc. V), che sono state trasmesse per

conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).

considerato in diritto

2.1. RI 1 ha,

innanzitutto, evidenziato di non potersi permettere l’aiuto di un avvocato. (cfr.

doc. I; V).

Al

riguardo va osservato che è vero che con sentenza H 61/01 del 16 maggio 2002,

pubblicata in Pratique VSI 2003 pag. 97, chiamato a statuire in un caso

concernente l'assistenza giudiziaria, il TFA (Tribunale federale delle

assicurazioni, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha stabilito

che né dalle garanzie procedurali generali né dalla protezione dell'arbitrio o

dalla tutela della buona fede né dai principi che reggono l'attività di uno

stato di diritto è desumibile un obbligo generale del tribunale delle

assicurazioni sociali di rendere attenti alla possibilità di usufruire del

patrocinio gratuito. Se, tuttavia, dall'atto di ricorso si può dedurre che il

ricorrente desidererebbe farsi patrocinare da un giurista, ma che per motivi

finanziari vi rinuncia, il tribunale ha l'obbligo di renderlo attento alla

possibilità di usufruire del patrocinio gratuito. In presenza d'indicazioni

sufficientemente chiare, inoltre, queste ultime vanno considerate un'implicita

richiesta di patrocinio gratuito.

Cfr.

pure STF P 44/06 del 5 febbraio 2007 consid. 5.3.2., pubblicata in SVR 2007 EL

N. 7 pag. 15 e STF 9C_246/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.1.

È

altrettanto vero, tuttavia, che la procedura davanti al TCA è retta dal

principio inquisitorio secondo cui il giudice deve accertare d'ufficio i fatti

determinanti della causa, fermo restando l'obbligo per le parti di collaborare

a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile

(cfr. art. 16 Lptca; 61 lett. c LPGA; STF 8C_415/2022 del 7 febbraio 2023

consid. 5.1.; STF 9C_476/2021 del 30 giugno 2022 consid. 5.2.1.; STF 8C_45/2010

del 26 marzo 2010).

Inoltre ai sensi dell’art. 28

cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) quando il Giudice ritiene

che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza

la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore,

con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio.

Nel

caso concreto questo Tribunale constata che il ricorrente, in particolare

tramite l’inoltro dell’opposizione contro la decisione del 20 giugno 2023 di

diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 30 maggio 2023 (cfr. doc.

10; 11; consid. 1.1.; 1.2.) e del ricorso contro la decisione del 26 settembre

2023 (cfr. doc. I; consid. 1.4.), ha dimostrato di saper difendere adeguatamente

Fatti

i propri interessi.

Il medesimo, pertanto, non necessita

di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017

consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03

dell’8 novembre 2004; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33

emesso dal TCA il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 42.2017.49 del

15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui

ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5

luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.).

In proposito cfr.

pure STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.1.; STCA

42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2021.59 del 13 dicembre

2021 consid. 2.1., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_9/2022 del 2 febbraio 2022; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019

consid. 2.2.; STCA 35.2005.53 del 27 febbraio 2006 consid. 2.11.

2.2. Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA le

decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni facendo

opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali.

L’art.

56 LPGA prevede che:

"

Le decisioni su

opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere

impugnate mediante ricorso. (cpv. 1)

Il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione. (cpv. 2)”

Ai

sensi dell’art. 57 LPGA ogni Cantone istituisce un tribunale delle

assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di

assicurazioni sociali.

Contro

le decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dell’opposizione bensì,

di principio, del ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(cfr. DTF 132 V 418 consid. 2.3.1.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid.

3.4.).

Giusta

l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli

38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere

notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il

cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica

o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine

scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone

in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Ai

sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in

mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18

dicembre al 2 gennaio incluso.

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen

des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).

A

norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate

all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF

9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49

consid. 2; DTF

110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.3. Per quanto attiene alla posta

A Plus, tramite la quale la Cassa ha trasmesso all’assicurato la decisione del 26

settembre 2023 (cfr. doc. A1), giova rilevare che la giurisprudenza federale ha

stabilito la liceità di tale sistema di spedizione. Più precisamente secondo

l’Alta Corte il sistema di notifica delle decisioni attraverso l’invio A Plus è

perfettamente valido e quale notificazione determinante per la decorrenza del

termine di ricorso vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o

nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di

sabato (cfr. STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022

dell’8 settembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid.

3; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020; STF 8C_124/2019 del 23

aprile 2019; STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg.; STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_400/2019

del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_559/2018 del 26

novembre 2018; sul tema, si veda pure P.

Fleischanderl, Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267 e T. Barth, Le courrier

A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le

courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la

jurisprudence développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet

aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en

se substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par

pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs

à ce mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer

quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo

autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale

incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e

“l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en

scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer

le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement

l’éventuel délai.”).

In proposito cfr. STCA

38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA

38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA

38.2019.48 del 2 ottobre 2019.

2.4. In

concreto dal sistema di tracciamento degli invii della Posta presente agli atti

(cfr. doc. 13) si evince che la decisione del 26 settembre 2023 è stata spedita

tramite posta A Plus mercoledì 27 settembre 2023. Il plico postale è stato

recapitato via casella postale giovedì 28 settembre 2023 alle ore 06:24.

A prescindere da quando il

ricorrente abbia ritirato l’invio, determinante per la decorrenza del termine

di ricorso di 30 giorni giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA (cfr. consid.2.2.) è giovedì

28 settembre 2023.

Il

termine per interporre ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art.

38 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.), il giorno successivo - ovvero giovedì 29

settembre 2023 - ed è scaduto lunedì 30 ottobre 2023, essendo l’ultimo giorno del termine un sabato (cfr. art. 38

cpv. 3 LPGA; consid. 2.2.).

L’impugnativa di RI 1 contro la

decisione su opposizione del 26 settembre 2023, datata 20 ottobre 2023, è stata

spedita il 30 ottobre 2023 (cfr. doc. I: busta d’invio; consid. 1.4.).

Il ricorso si rivela, pertanto,

tempestivo.

2.5. In

relazione alle decisioni incidentali la LPGA non contempla alcunché

relativamente alla questione di sapere se e quando vanno emesse decisioni

incidentali e se le stesse possono essere impugnate in modo indipendente.

Ciò

non significa che con l’adozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla

condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui all’art. 46 PA (art.

45 PA fino al 31 dicembre 2006; cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid.

3.4.).

Nei

lavori preparatori, infatti, non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al

contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento

con l’art. 56 LPGA (cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF

1991 II 263).

Ne

discende che in virtù di un principio giuridico generale anche nel caso di

decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA deve

essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno

irreparabile (cfr. STF 9C_548/2010 del 10 agosto 2010 consid. 3.2.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; DTF 132 V 93 consid.

6.1.; STCA 38.2014.7 del 12 febbraio 2014 consid. 2.2.).

2.6. Secondo la giurisprudenza

sviluppata riguardo all’art. 46 PA (art. 45 PA fino al 1° gennaio 2007) per

ammettere un danno irreparabile è sufficiente un interesse fattuale, in

particolare un mero interesse di natura economica. Non è necessario, come

invece nel caso dell’art. 93 cpv. 1 lett. a della Legge sul Tribunale federale

(LTF) applicabile alle procedure davanti all’Alta Corte, un interesse

Considerandi

esclusivamente giuridico (cfr. STF 8C_792/2018 del 28 novembre 2018; STF

8C_1010/2012 del 18 dicembre 2012; STF 8C_980/2010 del 16 febbraio 2011 consid.

3.2.; STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.).

La

sospensione della causa fino alla definizione di un’altra procedura pendente

dal cui esito dipende anche il giudizio della vertenza sospesa, di regola, non

crea, dal profilo del ritardo temporale causato, un pregiudizio irreparabile.

Questa giurisprudenza sviluppata sotto l’egida della Legge federale

sull’organizzazione giudiziaria (OG), abrogata con l’entrata in vigore, il 1°

gennaio 2007, della LTF (cfr. art. 131 cpv. 1 LTF), vale anche ai fini

dell’applicazione dell’art. 46 PA (cfr. STF 2C_314/2008 del 17 settembre 2008

consid. 3.2.; STF 9C_828/2015 del 3 dicembre 2015; STF H 111/06 del 22 novembre

2006.

consid. 4.1.; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281).

Eccezionalmente

è stato ammesso il pregiudizio irreparabile nel caso di una vertenza

riguardante la continuazione dell’erogazione di prestazioni dell’assicurazione

malattia, in quanto la sospensione di tale causa in attesa dell’esito di una

procedura AI pendente provocava per un assicurato uno squilibrio finanziario

che avrebbe potuto costringerlo a misure inaccettabili (cfr. STFA H 111/06 del

22.

novembre 2006 consid. 4.1.; AHI-Praxis 1999 pag. 140 consid. 2).

Per

completezza giova rilevare che in una sentenza B 5/05 del 17 luglio 2006 l’Alta

Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che il ricorso contro

una decisione incidentale di sospensione della causa non solo è ricevibile nel

caso di pregiudizio irreparabile, ma a maggior ragione si deve entrare nel

merito dell’impugnativa - indipendentemente dal presupposto del pregiudizio

irreparabile - quando nel ricorso viene fatta valere espressamente (e non in

modo evidentemente immotivato) una ritardata giustizia oppure vengono addotti

elementi fattuali che possono configurare una ritardata giustizia. Concerne poi

il giudizio di merito la questione di sapere se è effettivamente data una

ritardata giustizia (cfr. STF 2C_1156/2018 del 12 luglio 2019 consid. 4.4.1.; STF

H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.2.).

2.7

Nella presente evenienza la

questione di sapere se la decisione incidentale impugnata del 26 settembre 2023

con cui la Cassa ha sospeso la procedura d’opposizione riguardante il diniego,

stabilito il 20 giugno 2023, del diritto a indennità di disoccupazione dal 30

maggio 2023 per mancanza di residenza in Svizzera (cfr. doc. A1=12; consid. 1.3.)

fino alla decisione definitiva relativa alla vertenza attinente al rifiuto del

permesso di domicilio o di dimora sia suscettibile di causare al ricorrente un

danno irreparabile (peraltro non specificatamente fatto valere dallo stesso, il

quale nemmeno sostiene che il proprio sostentamento sarebbe minacciato dal

mancato pagamento delle indennità di disoccupazione o che a causa di ciò non

potrebbe far fronte a impegni finanziari correnti; cfr. STFA H 111/06 del 22

novembre 2006 consid. 4.3.) o meno non merita ulteriori

approfondimenti.

In effetti, anche ammettendo

l’esistenza di un pregiudizio irreparabile e quindi che il ricorso sia

ricevibile (anche da questo profilo; cfr. consid. 2.4.), lo stesso deve essere

respinto nel merito.

Per

costante giurisprudenza federale la sospensione della procedura davanti al

giudice delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto

dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, in

particolare se si tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che

permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone

ad ogni modo di un certo margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi

delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità

prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_640/2021 del 15 giugno 2022 consid.

3.2.; STF 9C_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16

ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05

del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388;

RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).

La

sospensione di una procedura risulta conforme al diritto quando è giustificata

dal fatto che l’esito di un’altra causa pendente riveste per la stessa un

significato pregiudizialmente essenziale (cfr. STF 9C_715/2019 del 30 gennaio

2020; STF 8C_101/2007 del 17 agosto 2007 consid. 2.1.; STF I 922/05 del 1

agosto 2006 consid. 1.3.; STF B 5/05 del 17 luglio 2006 consid. 3.2.; DTF 123 II 3; DTF 122 II 217).

Nel caso di specie tra la

procedura pendente al Tribunale cantonale amministrativo in merito alla questione

del rilascio di un permesso di domicilio C (o perlomeno al rinnovo del permesso

di dimora B; cfr. doc. 4; 11; consid. 1.2.; 1.3.) e la lite pendente presso la

Cassa relativa al diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 30

maggio 2023 perché l’assicurato non è residente in Svizzera ex art. 8 cpv. 1

lett. c LADI (ed è un vero lavoratore frontaliere secondo il diritto

internazionale, e meglio ai sensi degli art. 1 lett. f e 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (CE) n. 883/2004) sono strettamente connesse.

Se la vertenza concernente il

permesso dovesse stabilire definitivamente l’assenza di residenza su suolo

svizzero del ricorrente, il rifiuto di erogare indennità LADI andrebbe infatti

confermato.

E’ vero che in caso contrario

(ossia se un permesso UE/AELS fosse rilasciato), l’esito della procedura in

ambito LADI non comporterebbe automaticamente un accoglimento delle richieste

dell’insorgente, ritenuto che il criterio della residenza in Svizzera di cui

all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, basato sul principio del divieto

di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così

come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante

questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF

8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio

2022.

consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209).

In tal senso, la

presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la

Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI

ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv.

1.

LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal

domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi

e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF

8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254; STF 8C_60/2016

del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

È altrettanto vero, tuttavia, che

anche nel caso in cui fosse annullato il rifiuto del permesso, il procedimento

amministrativo potrà fornire elementi utili e rilevanti per la causa LADI.

Di

conseguenza una sentenza definitiva in ambito di diritto degli stranieri

implica la risoluzione di questioni comunque essenziali per statuire nel

settore dell’assicurazione disoccupazione.

In simili condizioni occorre

concludere che la procedura di opposizione è stata a giusta ragione sospesa

fino all’emissione della decisione definitiva in merito al permesso di

domicilio o di dimora UE/AELS (cfr. STF 8C_581/2014 del 16 marzo 2015 consid.

8.2.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.4.).

Per inciso giova rilevare che il

fatto che l’Ufficio della migrazione pendente il ricorso al TRAM abbia

autorizzato l’assicurato a risiedere nel Cantone Ticino e a esercitarvi

un’attività lucrativa (cfr. doc. A2; I; consid. 1.4.) è irrilevante ai fini

della soluzione della presente vertenza, nella misura in cui, da un lato, si

tratta di un’attestazione provvisoria per la durata della procedura

amministrativa di diritto degli stranieri, dall’altra, per il diritto alle

indennità di disoccupazione, come visto, non è determinante il solo fatto di

poter abitare in Svizzera e/o di svolgervi un’attività lavorativa. Decisivi

sono, per contro, gli elementi cumulativi esposti sopra, e meglio la residenza effettiva nel nostro Paese, l'intenzione di conservarla durante un

certo periodo e il centro delle proprie relazioni personali in Svizzera.

La decisione del 26 settembre

2023.

impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

2.8

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto della lite sottoposta

all’esame del TCA concerne la sospensione della procedura d’opposizione

riguardante il diniego del diritto a indennità di disoccupazione per mancanza

di residenza in Svizzera fino alla decisione definitiva in merito alla vertenza

pendente davanti al Tribunale cantonale amministrativo relativa al rifiuto del

permesso di domicilio o di dimora UE/AELS (cfr. doc. 10; A1).

In

casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a

prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA può restare

insoluta.

Qualora

si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate

spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche

nel caso in cui la causa non riguardi delle prestazioni, non verrebbero

comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale,

in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato

che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al

di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,

“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1

Lptca/TI)”.

In proposito

cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno

2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022; Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS

2/2022 pag. 107.

Ne discende

che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.36

del 17 luglio 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.20 del 2 maggio 2023 consid.

2.8.; STCA 38.2022.74 del 22 dicembre 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.71 del

25.

ottobre 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid.

2.7.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti