38.2023.64
A ragione negato diritto a ID, poiché riscossione dello stipendio non è stata sufficientemente comprovata. Non è determinante se adempiuto o meno presuppusti art. 8 LADI (tra cui il periodo di contribuzione). Decisivo è che non sia possibile stabilire il guadagno assicurato. No audizione ricorrente
30 gennaio 2024Italiano44 min
simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile (C2). (…)”
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2023.64
rs
Lugano
30 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 ottobre 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 19 ottobre 2023 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha
confermato il proprio precedente provvedimento del 20 luglio 2023 (cfr. doc.
22) con il quale aveva negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione
a decorrere dal 5 maggio 2023, ritenendo che la riscossione dello stipendio per
l’asserita attività presso la __________ (__________ in liquidazione dal 4
maggio 2023; cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch) di __________
non sia stata sufficientemente comprovata (cfr. doc. B).
1.2. Contro
la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della
decisione su opposizione del 19 ottobre 2023 e il riconoscimento del diritto
alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. I pag. 6).
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente, dopo aver indicato, da
un lato, di essere stato impiegato per la __________, che era attiva in
particolare nel commercio di automobili di occasione, nonché di pezzi di
ricambio e della quale era socio e gerente con diritto di firma individuale,
dall’altro, che la procedura di fallimento della società, avviata a seguito
dell’istanza di auto fallimento del 2 maggio 2023, è stata sospesa per mancanza
di attivo con decisione del Pretore del Distretto di __________ del 22 giugno
2023, ha addotto di aver consegnato alla Cassa, tutta la documentazione
necessaria e sufficiente a comprovare l’effettiva riscossione del salario. Al
riguardo la parte ricorrente precisato di avere prodotto i certificati di
salario 2021, 2022 e 2023, i conteggi stipendio per i mesi maggio 201 - aprile
2023, le decisioni di tassazioni per l’anno 2019 e 2020, la notifica di
tassazione per l’anno 2021, come pure l’istanza di auto fallimento.
Per
quanto concerne la richiesta della Cassa di consegnare i libri contabili (conto
economico, conto cassa e contro stipendio) firmati da una fiduciaria, l’avv. RA
1, per conto del suo cliente, ha asserito che tale domanda non rappresenta un
presupposto legale, non avendo una base legale sufficiente e non costituendo le
direttive amministrative richiamate dalla Cassa delle norme giuridiche
vincolanti.
La
parte ricorrente ha puntualizzato che d’altronde la Sagl, la quale non era
obbligata alla revisione ordinaria, né ad allestire un conto gruppo, con
dichiarazione del 06.05.2011 aveva rinunciato esplicitamente alla revisione
limitata, per cui non aveva nessun obbligo di sottoporre i propri libri
contabili ad una fiduciaria per procedere con una revisione.
In
proposito è stato altresì rilevato:
" (…)
15. Il ricorrente ritiene difatti che negare il
diritto alle indennità di disoccupazione unicamente sulla base della mancata
revisione dei libri contabili della ditta __________ e meglio con
l’argomentazione secondo la quale “rinunciando alla revisione da una
fiduciaria, l’assicurato deve subire le conseguenze dell’assenza di prove e il
diritto delle indennità di disoccupazione deve essergli negato” (cfr.
decisione impugnata 19.10.2023 consid. 34), imporrebbe a una ditta di prevedere
obbligatoriamente la revisione dei conti da parte di una fiduciaria; ciò per
evitare in futuro di non vedersi negare l’indennità di disoccupazione.
Questa richiesta, come riportato ai precedenti
considerandi, non è prevista certamente dalla legge e rappresenterebbe dunque
una richiesta illegale che non merita protezione in questa sede.
Si aggiunga poi che, anche qualora i libri contabili
della ditta __________ fossero stati revisionati da parte di una fiduciaria, la
richiesta della Cassa non sarebbe stata possibile da soddisfare da parte del
ricorrente. Difatti, la contabilità può essere firmata dal gerente della
società e la fiduciaria può nel caso effettuare una revisione, firmando di
conseguenza i documenti. Tuttavia non ci sono fiduciarie che firmano i libri
contabili di altre società. A ciò si deve oltretutto aggiungere che la
revisione richiesta dalla Cassa non solo non sarebbe prevista obbligatoriamente
dalla legge, ma causerebbe delle ulteriori (e inutili) spese.
16. Poi, la scelta della ditta __________ di
rinunciare alla revisione limitata, per quanto ne dica la Cassa, non può
gravare sul ricorrente il quale ha dimostrato mediante la documentazione agli
atti e in particolare le dichiarazioni fiscali corredate dai certificati di
salario ottenuti presso l’amministrazione fiscale di aver percepito
effettivamente il salario.
Il ricorrente riconosce che la Cassa, avendo
l’assicurato occupato in passato una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro, deve procedere a verifiche più approfondite per quanto concerne il versamento
degli stipendi. Tuttavia, la legge non prevede espressamente che vi siano gli
estratti dei libri contabili forniti e firmati da una fiduciaria. Del resto
quando il salario viene versato in contanti una dichiarazione fiscale, le
ricevute di salario oppure gli estratti dei libri contabili forniti da una
fiduciaria, possono essere accettati quali prova del versamento del salario. Questi
requisiti non devono essere cumulativamente adempiuti dall’assicurato, ma
alternativamente. Ciò che in concreto è stato comprovato dal ricorrente. (…)”
(Doc. I pag. 5-6)
1.3. Nella
sua risposta del 27 novembre 2023 la Cassa ha proposto di respingere
l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi
di diritto (cfr. doc. III).
1.4. La
parte ricorrente, il 7 dicembre 2023, ha notificato, quali mezzi di prova, il
richiamo dell’incarto della Cassa di disoccupazione, il richiamo dai rispettivi
uffici di tassazione degli incarti relativi all’insorgente e al datore di
lavoro e l’audizione dell’assicurato.
Inoltre
è stata chiesta copia della distinta dei mezzi di prova prodotta dalla Cassa
con la risposta (cfr. doc. V), che il TCA ha prontamente inviato all’avv. RA 1
(cfr. doc. VI).
1.5. Il
doc V è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza (cfr.doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa, a
ragione oppure no, abbia negato a RI 1 il diritto alle indennità di
disoccupazione richieste dal 5 maggio 2023.
2.2. Un
assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art.
2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai
fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di
lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente
trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo
un presupposto per il riconoscimento di un periodo
contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16
maggio 2008 consid. 7.1.; STF C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF
113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).
In
una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando
la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la
sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,
l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di
contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le
sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta
a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un
salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la
prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In
secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente
percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una
remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto
all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli
art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha
rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al
riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515
e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière
d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA,
Berna 2009 pag. 76-79.
2.3. Secondo
l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante
nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo
di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni
contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al
lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a
quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è
considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In
virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene
al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha
stabilito che il guadagno
assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di
contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione
della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il
periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla
disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per
almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione
(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Se il salario varia in seguito
all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato
conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo
medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).
Il
Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13
cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è
determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr.
art. 39 OADI).
L’art.
13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di
contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di
lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve
salario e non paga quindi i contributi.
2.4. Per
costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno
assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi
effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo
(cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il
Tribunale federale, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in
DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il
guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in
casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi
sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più
precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito
unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito
a salari fittizi.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_486/2023
del 29 novembre 2023 consid. 2.3.; STF 8C_150/2020 dell’8 aprile 2020 consid.
2.; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011,
massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.
Con sentenza 8C_913/2011 del
10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, il Tribunale federale,
chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la
questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era
più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite
l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito
che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano
libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di
pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero
di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai
sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente
attendibile.
Ciò
ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro
la disoccupazione.
In
proposito cfr. STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF
8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.
La
nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato
in RtiD II-2014 N. 90 pag. 396 segg, ha poi confermato una sentenza emessa il
18 novembre 2013 da questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente
con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin
dalla sua fondazione fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza
diritto di firma, che fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della
società (il 31 maggio 2012 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto
immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio
2012) e al quale è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione,
non essendo stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario
superiore a fr. 500.-- durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 – 31
maggio 2012 oppure 1° giugno 2011 – 31 maggio 2012).
Con sentenza 8C_627/2017 del 26 gennaio
2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93, l’Alta Corte si è pronunciata in
relazione all’entità del guadagno assicurato di un ricorrente che è stato
l’unico socio e gerente della Sagl presso la quale aveva lavorato che si è poi
fusa con una SA della quale, prima della fusione, era l’unico membro del
consiglio di amministrazione e azionista.
Il
Tribunale federale ha evidenziato, da un lato, che soprattutto in tali
situazioni il pagamento dei salari dalla società al socio deve essere
chiaramente documentato e contabilizzato.
Dall’altro,
che nel calcolo del guadagno assicurato le incertezze in relazione all’importo
esatto del salario vanno a svantaggio del ricorrente. Il fatto di non poter
determinare l’importo del salario e pertanto del guadagno assicurato può
comportare la negazione del diritto all’indennità di disoccupazione.
In una sentenza 8C_318/2022 del
14 settembre 2022, pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 5 pag. 13, il Tribunale
federale, respingendo il ricorso di un assicurato, gerente di una Sagl la cui
procedura di fallimento era stata sospesa per mancanza di attivi il 29 aprile
2020, al quale era stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal
marzo 2020, ha indicato che la conclusione a cui era giunto il Tribunale delle
assicurazioni sociali del Cantone Zurigo, ossia che non era stato stabilito che
Fatti
i versamenti da parte della Sagl sul conto privato del ricorrente
corrispondessero ai pagamenti dello stipendio, non era arbitraria. A ragione la
Corte cantonale aveva deciso che gli acconti salario registrati nei libri
contabili, come pure lo stipendio convenuto contrattualmente di fr. 98'000.--
non risultavano effettivamente pagati. Un salario allibrato solo contabilmente
non determina alcun guadagno assicurato di almeno fr. 500.-- mensili.
Cfr.
pure STF 8C_264/2023 del 2 giugno 2023 consid. 3; STF 8C_166/2021 del 6 maggio
2021; STF 8C_505/2018 del 2 aprile 2019.
Dal
canto suo il TCA, con giudizio 38.2016.60 dell’8 giugno 2017, ha confermato la
decisione della Cassa secondo cui, per determinare il guadagno assicurato del
ricorrente, doveva essere fatto riferimento al salario effettivamente ottenuto
nel periodo di calcolo e non a quello concordato, poiché essendo stato socio e
gerente della Sagl, egli rivestiva una posizione analoga ad un datore di lavoro
e perciò poteva influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di
lavoro.
In una sentenza 38.2021.17 del 16
giugno 2021, il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con
sentenza 8C_508/2021 del 25 agosto 2021, il TCA ha confermato il diniego del
diritto alle indennità di disoccupazione, osservando che in quel caso di specie
non era determinante la questione di sapere se l’assicurata avesse adempiuto, o
meno, i presupposti per avere diritto alle indennità di disoccupazione di cui
all’art. 8 cpv. 1 LADI, in quanto decisivo era il fatto che non fosse possibile
determinare il guadagno assicurato.
È stato specificato che il
guadagno assicurato della ricorrente doveva essere stabilito in funzione dei
redditi effettivamente percepiti sotto forma di salari. Era, invece, esclusa
l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, ossia la presa,
come riferimento, del salario concordato tra dipendente e datore di lavoro,
ritenuto, in particolare, che nel caso specifico socia e gerente della società
era proprio l’insorgente e quindi non era escluso un abuso nel senso di accordi
in merito a salari fittizi.
Cfr. anche STCA 38.2020.41
del 15 marzo 2021.
2.5. Per
quanto concerne la rilevanza della prova della riscossione degli stipendi sia
per dimostrare l’ossequio del periodo di contribuzione che per stabilire il
guadagno assicurato, è inoltre utile menzionare la sentenza 8C_820/2017 del 29
dicembre 2017, con la quale il Tribunale federale ha respinto il ricorso di
un’assicurata contro il giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale
il TCA aveva approvato l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto
non comprovato l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non
ha prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari”).
Secondo questo Tribunale la ricorrente
non aveva, quindi, compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi
dell’art. 13 cpv. 1 LADI, né poteva essere esonerata dallo stesso ex art. 14
LADI.
Il
TCA ha pure rilevato che in quel caso di specie il guadagno assicurato avrebbe
dovuto, ad ogni modo, essere stabilito in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo, ricordando che
allorché il guadagno assicurato non è determinabile in modo sufficientemente
attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione deve essere negata.
Con giudizio 8C_452/2019 del 12
novembre 2019 l’Alta Corte ha, poi, confermato la decisione di questo Tribunale
38.2019.7 del 22 maggio 2019.
Il TCA, contestualmente a un
ordine di restituzione di indennità di disoccupazione, aveva ritenuto, d’un
lato, che in assenza di estratti bancari e/o postali non vi era la prova che
l’assicurata avesse effettivamente percepito il salario e, d’altro lato, che la
mancata produzione, da ultimo in sede ricorsuale, di documentazione atta a
provarne la corresponsione costituiva una violazione del dovere delle parti di
collaborare. In simili condizioni, l’assicurata doveva farsi carico di tale
carenza probatoria.
In applicazione del
principio della verosimiglianza preponderante è, pertanto, stato concluso che
non era comprovato lo svolgimento da parte dell’insorgente di un’attività
lavorativa e, di conseguenza, andava escluso l’adempimento di un periodo minimo
di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
Questo Tribunale ha altresì
ricordato che la riscossione dei salari è in ogni caso determinante per
calcolare, nel caso in cui sia comprovato l’esercizio di un’attività soggetta a
contribuzione per almeno dodici mesi nel termine quadro per il periodo di
contribuzione, il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI.
Qualora
il guadagno assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente
attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione va comunque negata.
2.6. La
Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite
dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da ottobre 2012
(pt. B144 e B145) prevedono in relazione al periodo minimo di contribuzione e
la percezione effettiva di un salario quanto segue:
"
(…)
Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi
art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI
Percezione effettiva di un salario
B144 Oltre ad aver esercitato
un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente
percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario
non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre
di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta
a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a
insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo
corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.
(…)
Persone che occupano una posizione analoga a quella di
un datore di lavoro
B146 Per le persone che, prima della
disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro e per i loro coniugi o partner registrati la cassa deve in ogni caso
verificare il versamento effettivo del salario.
B147 Le ricevute di versamento sul
conto postale o bancario sono in genere sufficienti, nell’ambito di tali
verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e
l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione.
B148 Se il salario è stato versato in
contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certificati di salario
ottenuti presso l’amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli
estratti di libri forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del conto
individuale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del salario.
Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono a quanto figura
nell’estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno assicurato
viene preso in considerazione l’importo meno elevato.
L’assicurato il cui salario è
versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la riscossione
effettiva del salario.
La riscossione del salario
non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensile dello stipendio, la
ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della disdetta o
l’inoltro del credito nell’ambito della procedura fallimentare. Questi
documenti sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere
garantita unicamente dall’assicurato.
Se i giustificativi
presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente
versati nel periodo in questione, l’assicurato deve subire le conseguenze
dell’assenza di prove e il diritto all’ID deve essergli negato per mancato
adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva
del salario è determinante per stabilire l’esistenza di un periodo di
contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. In assenza di una
simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile (C2). (…)”
Ai p.ti C1-C2 della Prassi LADI
ID relativi al guadagno assicurato è inoltre
previsto:
"
(…)
Salario determinante
art. 23 cpv. 1 LADI
C1 È considerato guadagno
assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione sull’AVS,
normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più
rapporti di lavoro.
C2 Determinante, in genere, è il
salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia
effettivamente riscosso. La prova dell’effettiva percezione del salario è
importante sia per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione che per
determinare il guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è
infatti possibile calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario
deve essere dimostrata alla B144 segg. (…)”
2.7. È
vero, come affermato dal ricorrente (cfr. doc. I), che le direttive
amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO -
non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.;
STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio
2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF
8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre
2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147
V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF
133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023
consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144
consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio
2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid.
16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1,
DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF
109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF
9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169
consid. 3b).
2.8. Nella presente evenienza dalle
carte processuali emerge che RI 1, il __________ 2006, è stato iscritto nel
Registro di commercio quale socio (in possesso di una quota di fr. 19'000.-- su
un capitale sociale di fr. 20'000.--) e gerente con diritto di firma
individuale della __________, costituita nella medesima data e il cui scopo è
in particolare l’acquisto, la vendita, l’importazione e l’esportazione di auto
d’occasione, il commercio di pezzi di ricambio e accessori, nonché la prestazione
di servizi. L’ulteriore quota di fr. 1'000.-- appartiene a __________, socia
senza diritto di firma (cfr. doc. 6: estratto RC, la cui versione aggiornata è
reperibile nel sito www.zefix.ch).
Il ricorrente, dal 1° febbraio
2006 al 30 aprile 2023, è inoltre stato alle dipendenze della __________ come venditore
di autovetture d’occasione al 100% con un salario di fr. 1'600.-- al mese (cfr.
doc. 2; 3; 4).
La disdetta del rapporto di
lavoro data dalla Sagl è da far risalire alla difficile situazione finanziaria
che ha condotto al fallimento della società (cfr. doc. 2; 3).
In effetti il 2 maggio 2023 l’avv.
RA 1, per conto dell’insorgente, in qualità di gerente con diritto firma
individuale, ha presentato alla Pretura di __________ un’istanza di auto
fallimento ex art. 191 LEF, indicando, segnatamente, che la ditta ha dovuto cessare
l’attività dall’inizio del mese di maggio 2023 e che il capitale sociale non era
più coperto (cfr. doc. 5).
Il fallimento della __________ è
stato pronunciato con decisione emessa dal Pretore il 3 maggio 2023 e
conseguentemente la società è stata sciolta.
La procedura fallimentare è stata
sospesa per mancanza di attivo il 22 giugno 2023, con la precisazione che la
società sarà cancellata d'ufficio se entro due anni non verrà inoltrata
un'opposizione motivata contro la cancellazione (cfr. estratto RC).
Nel
frattempo, il 5 maggio 2023, il ricorrente si è annunciato all’URC di __________
per il collocamento, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr.
doc. 1).
L’insorgente ha prodotto i
conteggi di salario mensili da maggio 2021 ad aprile 2023 da cui si evince uno
stipendio mensile lordo di fr. 1'600.-- senza tredicesima (cfr. doc. 7), i certificati
di salario del 2021 e del 2022 in cui è stato inserito, per ciascun anno, uno
stipendio lordo di fr. 19'200.-- (fr. 1'600 x 12 mesi), come pure del periodo
gennaio-aprile 2023 che riporta un salario di fr. 6'400.-- (fr. 1600 x 4 mesi; cfr.
doc. 8), la decisione di tassazione del 22 luglio 2020 relativa all’anno 2019
(reddito attività dipendente principale contrib.: fr. 17'741; cfr. doc. 9), la
decisione di tassazione del 16 giugno 2021 riguardante l’anno 2020 (reddito
attività dipendente principale contrib.: fr. 17'717; cfr. doc. 10), le sue
dichiarazioni d’imposta 2021 e 2022 in cui è stato indicato un reddito da
attività dipendente principale per ciascun anno di fr. 17'713.-- (cfr. doc. 12;
13) e le dichiarazioni d’imposta dell’__________ 2021 e 2022 (cfr. doc. 11; 13).
Il 19 giugno e il 6 luglio 2023
la Cassa ha chiesto al ricorrente di trasmettere l’estratto dei libri contabili
forniti da una fiduciaria (conto economico, conto cassa e conto stipendi (cfr.
doc. 14; 17).
Il 17 luglio 2023 ha fissato
all’insorgente il termine scadente il 27 luglio 2023 per fornire quanto
richiesto, rendendolo attento che in caso contrario avrebbe deciso sulla base
dei documenti in suo possesso (cfr. doc. 19).
L’avv. RA 1, il 18 luglio 2023,
ha risposto che, siccome la domanda non era sorretta da una sufficiente base
legale e aveva il solo scopo di causare spese al suo cliente, postulava
l’emanazione di una decisione che potesse essere impugnata (cfr. doc. 20).
Con decisione del 20 luglio 2023 la
parte resistente ha negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a
decorrere dal 5 maggio 2023, poiché la riscossione del salario - che da quanto
dichiarato dal medesimo gli sarebbe stato versato in contanti - non era stata
dimostrata (cfr. doc. 22).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 19 ottobre
2023, nella quale è stato evidenziato che “la prova della percezione
effettiva del salario è determinante per stabilire l’esistenza di un periodo di
contribuzione e per determinare il guadagno assicurato” (cfr. doc. B).
2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ricordare che la
riscossione effettiva del salario non costituisce una conditio sine qua non
per riconoscere adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi ai
sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI. In effetti la sola
condizione risulta essere l’esercizio di un’attività soggetta all’obbligo
contributivo, ciò anche per gli assicurati che hanno rivestito una posizione
analoga in seno alla società che è stata loro datrice di lavoro (cfr. consid.
2.2; 2.3.; DTF 131 V 444; STF C 233/06 del 2 luglio 2007; STF 8C_913/2011 del
10 aprile 2012).
In
Considerandi
ogni caso, però, la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce
un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di
un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici, ad esempio nel caso di
assicurati che avevano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
nella società in cui lavoravano e che di conseguenza erano, ad esempio, nella
situazione di poter firmare il proprio contratto d’impiego sia nella veste di
lavoratore che in quella di datore di lavoro, rispettivamente di stabilire le
proprie pretese salariali (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.3.;
3.5.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017).
In
proposito è utile rilevare che con sentenza C 92/06 dell’11 aprile 2007, in cui
gli atti sono stati rinviati al Tribunale cantonale per determinare l’esistenza
di un’attività sottoposta a contribuzione, l’Alta Corte ha stabilito che in
quel caso di specie gli estratti bancari nei quali erano indicati dei
versamenti di diversi importi in contanti, gli estratti del RC, l’estratto del
conto individuale AVS, l’attestazione del datore di lavoro firmata
dall’assicurato stesso che era stato socio e gerente della Sagl, sua ex datrice
di lavoro, come pure le testimonianze scritte di ex dipendenti confermanti che
gli stipendi erano versati in contanti a mano non risultavano sufficienti per
comprovare la riscossione effettiva di un salario, né per dimostrare che
l’assicurato aveva realmente lavorato.
Inoltre,
come visto sopra (cfr. consid. 2.4.), la prova della riscossione dei salari è
decisiva per la determinazione del guadagno assicurato. In
effetti qualora non sia definibile l’entità del salario (ad esempio difettando
libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti
bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettano di stabilire
il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi
dell’art. 23 LADI non è determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò
comporta il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. STF 8C_194/2021 del 15 giugno 2021 consid. 4.4.; STF
8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno
2013.
consid. 3.5. in fine; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, in
particolare consid. 3.3. in fine, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288;
STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7.).
2.10
Nel caso di
specie, tutto ben ponderato, non è determinante la questione di sapere se il
ricorrente abbia adempiuto, o meno, i presupposti per avere diritto alle
indennità di disoccupazione di cui all’art. 8 cpv. 1 LADI, tra cui il periodo
di contribuzione minimo secondo la lett. e dell’art. 8 cpv. 1 LADI e l’art. 13
LADI (cfr. consid. 2.2.).
Va, comunque, sottolineato che la
prova che un salario è stato realmente percepito è un indizio importante e
significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di un’attività dipendente,
soprattutto nei casi critici (cfr. consid. 2.9.; STCA 38.2019.7 del 22 maggio
2019.
consid. 2.7., confermata dalla STF 8C_452/2019 del 12 novembre 2019,
menzionate al consid. 2.5.), come risulta essere la presente fattispecie,
considerato che l’insorgente, quale socio e gerente della __________ (cfr. consid.
2.8.), aveva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella
società in cui lavorava.
In concreto decisivo è il fatto
che non sia possibile determinare il guadagno assicurato del ricorrente.
In effetti nella presente
fattispecie quest’ultimo va stabilito in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salari.
Non torna, per contro, applicabile
l’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, e meglio non va preso come
riferimento il salario concordato tra il dipendente e il datore di lavoro (cfr.
consid. 2.4.), siccome nel caso dell’insorgente, essendo socio con una quota di
fr. 19'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000 e gerente con diritto di
firma individuale della Sagl, sua datrice di lavoro, e potendo perciò
influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di lavoro, non può essere
escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.
La
Cassa ha asserito che RI 1 le ha dichiarato di aver percepito gli stipendi in
contanti (cfr. doc. 22), ciò che non è stato smentito dal medesimo.
Non sono, del resto, stati
forniti estratti conto postali o bancari, atti ad attestare il versamento dei
salari sul conto dell’insorgente da parte del datore di lavoro.
La pretesa effettiva riscossione
degli stipendi (cfr. doc. I) è, quindi, rimasta una pura allegazione di parte,
non essendo stata comprovata da alcun elemento oggettivo determinante.
L’insorgente
ha fatto valere di aver dimostrato di aver percepito le remunerazioni dovutegli
dalla Sagl tramite la consegna alla Cassa dei certificati di salario 2021, 2022
e 2023, dei conteggi stipendio per i mesi maggio 201 - aprile 2023, delle
decisioni di tassazioni per l’anno 2019 e 2020, della notifica di tassazione
per l’anno 2021, come pure dell’istanza di auto fallimento (cfr. doc. I;
consid. 1.2.).
Tuttavia tale documentazione non
è sufficiente nel caso del ricorrente che, in qualità di gerente con firma
individuale della società datrice di lavoro, redigeva e firmava i documenti che
lo concernevano, come i conteggi di salario.
Al riguardo giova rilevare che in
una sentenza 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 4.2., citata al consid.
2.9., il Tribunale federale ha osservato che nel caso di Sagl costituite da un
unico socio e gerente (in casu l’altra socia della __________, __________, ha
ad ogni modo una quota di soli fr. 1'000.-- su un capitale sociale di fr.
20'000 e non ha diritto di firma) vanno poste esigenze di prova particolarmente
elevate.
Per quanto attiene alle censure
in merito all’illegalità della richiesta di produrre i libri contabili forniti
da una fiduciaria (cfr. doc. I; consid. 1.2.), questo Tribunale si limita a
rilevare, in primo luogo, che la Cassa, contrariamente a quanto sostiene il
ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.2.), non gli ha negato le indennità di
disoccupazione semplicemente sulla base della mancanza della revisione dei
libri contabili - peraltro consentita dal Codice delle obbligazioni (cfr. art.
727a cpv. 2; 727 CO) -, bensì poiché non ha dimostrato (anche facendo capo ad
altre prove adeguate rispetto ai libri contabili) di avere realmente percepito
i salari (cfr. doc. 22; B).
In secondo luogo, che comunque
non sono soltanto le direttive della SECO, Prassi LADI ID p.to B148 (e p.to C2
che rinvia ai p.ti B144 segg.; cfr. consid. 2.6.) a prevedere per le persone
che, prima della disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di
un datore di lavoro e il cui salario veniva versato in contanti che possono
essere accettati come prove le dichiarazioni fiscali corredate dei certificati
di salario ottenuti presso l’amministrazione fiscale, le ricevute di salario o
gli estratti di libri forniti da una fiduciaria, bensì in primis è la
giurisprudenza della nostra Massima Istanza che contempla tali mezzi di prova.
In particolare con sentenza
8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288 e citata
ai consid. 2.4., 2.9. e negli esempi del p.to B148 della Prassi LADI ID, il TF
ha stabilito che in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare
e trasparente, sia di giustificativi di pagamento bancari, postali o in
contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come
richiesto dalla legge, il versamento del salario non può essere formalmente
dimostrato.
Inoltre con giudizio C 127/02 del
28.
febbraio 2003, anch’esso menzionato negli esempi del p.to B148, l’Alta Corte
ha evidenziato che la dichiarazione fiscale e i conteggi salariali firmati
dall’assicurato e destinati all’AVS non sono prove adeguate del versamento del
salario. In mancanza di documenti che giustificano il versamento del salario,
come estratti conto bancari o postali oppure ricevute di salario, non è
possibile dimostrare l’effettivo versamento del salario con la necessaria
plausibilità.
La nostra Massima Istanza, nella
sentenza 8C_505/2018 del 2 aprile 2019 consid. 4.2. (relativa alla STCA
38.2018.17
dell’11 giugno 2018), citata al consid. 2.4., pronunciandosi in
merito al caso di un ricorrente che era stato gerente con diritto di firma
individuale della società presso la quale aveva lavorato, ha d’altronde
indicato:
"
4.2
Contrariamente a quanto
sembra concludere il ricorrente, il guadagno assicurato, pur facendo
riferimento alla definizione di cui all'AVS, non può essere desunto
innanzitutto dal conto individuale AVS o dalle decisioni di tassazione.
Decisivo rimane, proprio per non dare spazio a possibili abusi convenuti
bilateralmente tra il dipendente e il datore di lavoro, il pagamento effettivo
del salario. Il ricorrente non dimostra la manifesta erroneità (consid.1.1)
dell'accertamento del Tribunale delle assicurazioni, il quale si è fondato
innanzitutto, come previsto dalla giurisprudenza (consid. 4.1), sui
prelevamenti dai conti bancari del datore di lavoro. Alla luce di ciò,
correttamente l'autorità giudiziaria ticinese ha relegato in secondo piano le
altre prove presentate dall'assicurato, le quali non mettono seriamente in
dubbio quanto risulta dalle chiare movimentazioni bancarie. (…)”.
In simili condizioni, il
ricorrente deve sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo
all’affettivo versamento (in contanti) a suo favore, nel periodo determinante -
che, in casu, è compreso tra il 5 maggio 2021 e il 4 maggio 2023 - di un
salario di fr. 1'600 (cfr. STF 8C_256/2018 del 9 maggio 2018 consid. 4.3.).
Ne discende che non risulta
dimostrata, perlomeno secondo l’abituale criterio della
probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.
STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023
consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid.
4.5.; STF 8C_545/2021 del 4
maggio 2022 consid. 3.1.), la riscossione di un guadagno assicurato di
almeno fr. 500.-- mensili (cfr. art. 23 LADI; 40 OADI; cfr. STF 8C_472/2019 del
20.
novembre 2019 consid. 5.5.3., già citata), non essendo lo stesso
determinabile (cfr. consid. 2.4.; 2.5.).
La pretesa dell’insorgente alle indennità
di disoccupazione deve, pertanto, essere negata (cfr. STF 8C_197/2020 dell’11
maggio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014 consid. 3.3. e
3.4.; STCA 38.2021.17 del 16 giugno 2021, menzionata al consid. 2.5., il cui
ricorso al TF è stato considerato inammissibile con giudizio 8C_508/2021 del 25
agosto 2021; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N.
83.
pag. 460, citata al consid. 2.4.).
A ragione, quindi, la Cassa non ha
riconosciuto al ricorrente il versamento di indennità di disoccupazione dal 5
maggio 2023.
2.11
Il
ricorrente ha chiesto di essere personalmente convocato dal TCA, precisando che
“la sua audizione permetterà di confermare l’avvenuta riscossione del
salario”, come pure di richiamare, oltre all’incarto della Cassa, prodotto
peraltro con la risposta di causa, gli incarti fiscali suo e del datore di
lavoro (cfr. doc. I pag. 4; V; III).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento
in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta
chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di
prima istanza (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF
9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio
2022.
consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.,
pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021
consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.
2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid.
5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018
I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del
23.
marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF
122.
V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019
del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;
SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In
proposito cfr. pure STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.6.; 38.2020.10
del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid.
2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel
caso di specie il ricorrente ha menzionato l’art. 6 CEDU, ma non ha formulato
un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza, limitandosi a postulare
la propria audizione (cfr. doc. I pag. 4).
Si
può, in ogni caso, prescindere dall’indire un pubblico dibattimento allorché
risulta evidente, anche senza il medesimo, in particolare che un ricorso è
infondato o inammissibile (cfr. STF 8C_352/2022 del 7 novembre 2022 consid.
2.2.; 3.2.1., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57; STF 9C_172/2022 del 7
luglio 2022 consid. 3.1.2.; STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019
consid. 5.2.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017, pubblicata in SJ
2018.
I 275; STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF 8C_504/2010 del
2.
febbraio 2011 consid. 1.3.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.9.).
Nella
STF 8C_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 3.2.1., pubblicata in SVR 2023 UV
Nr. 18 pag. 57 e appena menzionata, l’Alta Corte ha precisato che si può pure
rinunciare al pubblico dibattimento quando una decisione dell’amministrazione è
motivata in modo convincente, mentre il ricorso presenta argomentazioni non
pertinenti o comunque non rilevanti per la risoluzione della questione litigiosa.
Lo stesso vale nel caso in cui venga fatta valere una pretesa assolutamente non
prevista dalla legge oppure allorché in discussione vi sia un quesito giuridico
la cui risposta risulta già dalla giurisprudenza del TF pubblicata. In questi
casi il ricorso in prima istanza va, infatti, già dall’inizio qualificato come
senza possibilità di successo.
In concreto, poiché, da un lato, già
dagli elementi fattuali del caso di specie riguardanti il ricorrente risulta
che la riscossione degli stipendi non è stata comprovata da debita
documentazione (cfr. consid. 2.10.), dall’altro, la decisione su opposizione
della Cassa si rivela fondata su considerazioni convincenti, come il fatto che
i documenti prodotti dall’insorgente, in particolare i conteggi dello stipendio,
i certificati di salario e le dichiarazioni d’imposta, sono semplici
allegazioni di parte, ritenuto che aveva in seno alla __________ una sua
posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l’infondatezza
dell’impugnativa è risultata manifesta già al momento dell’inoltro del ricorso.
Inoltre giova sottolineare che,
qualora il pubblico dibattimento sia chiesto soltanto nell’ottica di
un’assunzione di prove e non per fornire al Tribunale il proprio punto di vista
personale sulle risultanze probatorie, il principio della pubblicità delle udienze non conferisce alcun
diritto al riguardo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 = SVR 2020 UV
Nr. 28 pag. 114; STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013).
Il giudice, in
effetti, può rinunciare al dibattimento
se lo stesso è finalizzato o funzionale all'assunzione di prove (cfr. STF
8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.3.)
In
casu l’audizione del ricorrente in ossequio del diritto di essere sentito e
dell’art. 6 CEDU è stata chiesta al fine di “confermare l’avvenuta
riscossione del salario” (cfr. doc. I pag. 4).
Risulta,
perciò, che la convocazione dell’insorgente è stata postulata
piuttosto nell’ottica dell’assunzione di prove.
RI
1.
ha del resto potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in
ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito
(cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa
Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022
del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid.
3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito
derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il
diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità
di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda
espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022
consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al
riguardo cfr. STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso
al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023;
STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.6.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo
2022.
consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF
9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020
consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017
del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;
STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
Nella presente fattispecie, in esito a quanto esposto, si
prescinde pertanto di sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre
2022.
consid. 5.3.) e di richiamare gli incarti fiscali dell’assicurato e della __________
in liquidazione.
2.12
In esito a quanto precede la
decisione su opposizione contestata deve essere confermata.
2.13
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023
consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2
del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid.
2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22
agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.;
STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS
2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti