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Decisione

38.2023.65

A ragione la Cassa ha sospeso ricorrente per 38 gg da diritto ID. Ella, rifiutando nuovo contratto di lavoro (adeguato) e ponendo quale condizione per continuazione della collaboraz. accettazione della sua controproposta, ha posto termine a rapporto di lavoro, senza assicurarsi prima occupaz. nuova

12 febbraio 2024Italiano45 min

rapporto di lavoro alle condizioni suesposte (annui fr. 108'160.- con occupazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2023.65

rs

Lugano

12 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 25

ottobre 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata il __________ 1985, nel

mese di agosto 2022 ha concluso con la ditta __________ un contratto di

consulenza quale libera professionista della durata di 12 mesi con possibilità

di prolungamento alle condizioni che sarebbero state definite dalle parti (cfr.

doc. 36; 171).

Il 28 ottobre 2022 la Cassa __________

ha respinto la richiesta di affiliazione quale indipendente, in quanto presso __________

doveva essere considerata una salariata, visto che “dall’esame della

documentazione trasmessaci rileviamo che lei non sopporta personalmente un vero

e proprio rischio economico, bensì fattura alla società quale prestatrice di

manodopera” (cfr. doc. 222-223).

Il rapporto di lavoro quale

consulente aziendale con la __________ si è interrotto dal 31 dicembre 2022

(cfr. doc. 145; 168).

Dal 1° ottobre al 31 dicembre

2022 ella è pure stata alle dipendenze della __________ come consulente per

questioni amministrative e nell’ambito dei processi di sterilizzazione in virtù

di un contratto di lavoro su chiamata di durata determinata (cfr. doc. 153-154;

155-157).

L’assicurata si è annunciata per

il collocamento il 2 gennaio 2023, dichiarando una disponibilità lavorativa del

100% (cfr. doc. 342).

1.2. Dopo aver effettuato alcuni accertamenti, in particolare

interpellando la __________ e l’assicurata (cfr. doc. 235, 255, 225, 216, 166,

162, 128-129), la Cassa, il 5 aprile 2023, ha emesso una decisione con la quale

ha sospeso RI 1 per 50 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per

avere interrotto il rapporto di lavoro con la __________ a causa delle

modifiche contrattuali da parte di quest’ultima, senza preventivamente essersi

assicurata un altro impiego. Al riguardo è stato precisato che si poteva

ragionevolmente esigere che la medesima accettasse le nuove condizioni

contrattuali più vantaggiose, per una percentuale di impiego dell’80% a fronte

del vecchio contratto, il quale non prevedeva un minimo di ore garantite (cfr.

doc. 106-109).

1.3. RI 1, il 10 aprile 2023, ha

interposto tempestiva opposizione contro il provvedimento del 5 aprile 2023, rilevando

che a seguito del rifiuto del 28 ottobre 2022 del suo statuto di indipendente

da parte della Cassa di compensazione AVS il contratto tra lei e la __________

è stato modificato e consegnatole il 3 novembre 2022 tramite posta elettronica.

Ella ha specificato, da una parte, che il contratto del 3 novembre 2022 era

quello su cui si basava la sua collaborazione in qualità di dipendente con la Sagl

e prevedeva che la durata del rapporto professionale sarebbe dovuta durare

dodici mesi dal 1° settembre 2022 con possibilità di prolungamento alle

condizioni che sarebbero state definite dalle parti, come pure che qualsiasi

modifica non avrebbe avuto valore se non approvata dalle parti per iscritto.

Dall’altra, che il contratto

inviatole il 2 dicembre 2022 era un tentativo del datore di lavoro di

modificare il contratto in vigore che non ha trovato la sua approvazione, che

il suo rifiuto della modifica implicava il mantenimento del contratto in vigore

del 3 novembre 2022 fino al 31 agosto 2023 e che lei non ha messo fine per

iscritto o oralmente al contratto del 3 novembre 2022, per cui non ha

abbandonato nessuna occupazione. A quest’ultimo riguardo l’assicurata ha

dichiarato che è stata __________ a chiedere, senza rispettare i termini del

contratto, di concluderlo il 31 dicembre 2022.

La medesima ha, poi,

puntualizzato che, indipendentemente dal fatto che vi fosse un contratto

scritto in vigore, che lei non ha rescisso, nessuno accetterebbe una proposta

di impiego da parte di un datore di lavoro che non paga (nel suo caso quattro

mesi di ritardo nel versamento del salario di ottobre 2022) e tanto meno una

modifica contrattuale nettamente più sfavorevole.

RI 1 ha asserito di non avere

commesso alcuna colpa, nemmeno lieve e che il datore di lavoro non ha

rispettato il contratto in vigore tramite accordi verbali non giuridicamente

validi, disdette del contratto verbali non giuridicamente valide, proposte di

modifica contrattuali equivalenti al dimezzamento del salario, pagamento degli

stipendi senza rispettare le tempistiche, né i quantitativi di ore lavorate.

Ella, infine, ha sottolineato che

la sua controproposta alla proposta di modifica del contratto da parte della __________

dimostra che voleva cercare delle soluzioni per continuare a lavorare con

l’azienda, anche se avrebbe desiderato mantenere le stesse condizioni

contrattuali precedenti corrispondenti a quelle avute con altri datori di lavoro

per il medesimo ruolo di “Clinical Research Associate”, che richiede molte ore

supplementari, in relazione alle quali sei settimane di ferie sono il minimo

che si possa dare al dipendente come compensazione (cfr. doc. 86-89).

1.4. Sulla base delle indagini esperite

(cfr. doc. 82, 68, 56, 50-51, 42, 32-34) la Cassa, con decisione su opposizione

del 25 ottobre 2023, ha ridotto la durata della sanzione a 38 giorni di

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, argomentando come

segue:

" (…) Nel

caso che qui ci occupa, non si tratta (solo) d'accettazione per atti

concludenti, quanto piuttosto della cessata collaborazione per la fine di dicembre

2022 mediante esplicito accordo delle parti; che abbiamo visto occorre

considerare alla stregua di una disdetta da parte dell'assicurato.

Certamente l'assicurata ha pertanto - o rifiutato di sottoscrivere

un nuovo contratto di lavoro oppure, seguendo la tesi della medesima -

abbandonato un impiego senza garanzia di uno nuovo.

Pertanto, non senza ricordare che tra i comportamenti sanzionabili

v'è altresì l'indurre il proprio datore di lavoro a risolvere il contratto tra

loro a causa del rifiuto di una modifica contrattuale, la Cassa non può che

dovere concludere esservi una colpa (artt. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1

lett. a-b OADI) e, - perlomeno di principio, grave (art. 45 cpvv. 3 e 4 OADI).

7. Se la perdita del posto di lavoro è quindi da ascrivere al

comportamento dell'assicurata, che ha rifiutato di collaborare a tempo

indeterminato con la __________ nonostante un salario annuo minimo garantito di

fr. 108'160.- (senza considerare "ulteriori e/o eventuali incentivi'”

e "Bonus annuale al raggiungimento degli obiettivi aziendali"),

con occupazione all'80%, nella valutazione della colpa occorre ancora chiedersi

se, sulla base dei riscontri agli atti, vi siano valide giustificazioni per le

quali non si potesse ragionevolmente esigere dalla signora RI 1 di conservare /

proseguire il vecchio impiego, riducendo così il pregiudizio.

(…).

Nel presente caso, anche volendo prendere

in esame le accuse dell'opponente (delIe pressioni

per convincerla a restare presso

la società), comunque respinte dalla __________,

da un lato già s'è sottolineato come

non vada considerato inadeguato un lavoro in cui l'assicurato

è confrontato

ad un ambiente lavorativo sfavorevole

(l'art. 16 cpv. 2 LADI non ne fa d'altra

parte menzione),

mentre dall'altro

nemmeno vengono riconosciute tante e tali violazioni degli

obblighi contrattuali da parte del datore di lavoro da giustificare la mancata prosecuzione

dell'attività; prova ne sia la "controproposta" poi formulata dalla dipendente medesima, che

si concentrava infatti, esclusivamente

su salario o grado occupazionale.

Sull'ultima censura della signora RI 1, che parla di "salario

dimezzato" quando non del "62% in meno della retribuzione",

pensando quindi ad un'applicazione dei criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett.

Fatti

i LADI, dove non viene considerata adeguata un'occupazione che procura un

salario inferiore al 70% del guadagno assicurato, la Cassa non rileva un tale

inaccettabile divario per rapporto ai salari annui lordi percepiti negli anni

precedenti ed anzi ricorda che le indennità versate per il mese di gennaio 2023

sono state determinate sulla base di un guadagno assicurato - ad oggi mai

contestato - di mensili fr. 11'113.-.

Per il resto, specie in considerazione di come si fosse in attesa

di conoscere la decisione dell'assicurata sul rimanere o no una collaboratrice

della __________, la questione relativa alla differenza di ore svolte

mensilmente da settembre a dicembre 2022 non può essere giudicata di tale

rilevanza da rendere inesigibile, almeno temporaneamente, la prosecuzione del

rapporto di lavoro alle condizioni suesposte (annui fr. 108'160.- con occupazione

all'80%, più incentivi e bonus annuale). AI massimo, come per gli altri aspetti

già richiamati, ciò andrà preso in considerazione nella valutazione - non della

colpa, ma - dell'entità della sanzione.

Concludendo, con il suo comportamento l'assicurata ha dunque perso

l'opportunità di proseguire / ottenere un'occupazione adeguata da tutti i

profili, mentre avrebbe dovuto accettare esplicitamente e senza indugio

l'offerta della __________, foss'anche solo nella speranza di poter trovare poi

un altro impiego che rispondesse meglio alle sue aspettative. La società aveva

poi fatto capire che non avrebbe pagato più di quanto offerto, mentre la

signora RI 1 era decisa a perdere l'opportunità di lavoro offerta quando non

accontentata la perentoria "controproposta" del 4 dicembre 2022 (che

pure ammetteva: "Posso capire se non siete d'accordo"). Ella

deve conseguentemente essere sospesa dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI. (…)” (Doc. A pag.

6-7)

1.5. Contro la citata decisione su opposizione

RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, in cui ha addotto, da un lato,

che ha accettato di licenziarsi dal suo precedente datore di lavoro, __________,

presso il quale era ben retribuita (circa fr. 140'000, bonus inclusi) e di

iniziare presso __________, la quale l’aveva ricercata, alla condizione di

essere un libero professionista. Dall’altro, che la Cassa di compensazione AVS

ha però, rifiutato la sua iscrizione quale indipendente, così ha continuato la

collaborazione con la Sagl quale dipendente alle stesse condizioni (senza gli

oneri sociali che erano a suo carico).

Ella ha affermato di aver poi

rifiutato la modifica del contratto in quanto riduceva il suo stipendio del 60%

e non il contratto in vigore con la __________, anche perché ha comunque proposto

un compromesso, ossia di ridurre la tariffa oraria a fr. 100.--, che è stato

respinto dal datore di lavoro.

L’insorgente è incredula nel

constatare che la Cassa continui a considerare adeguata e valida un’offerta di

lavoro fatta da un datore di lavoro che non la pagava da più di tre mesi

nonostante le sue ripetute richieste, che non le rimborsava le spese effettuate

per sostenere viaggi professionali in Europa, che aveva ridotto intenzionalmente

la sua mole di lavoro dal 90% a meno del 20%, benché gli accordi dapprima

scritti e poi orali garantissero un minimo del 50% e abbia bisogno di lei vista

la concomitante offerta di lavoro all’80%, per imporle il graduale annullamento

del contratto in vigore (equivalente a un licenziamento) e obbligarla ad

accettare delle condizioni salariali del 60% inferiori, che l’aveva assunta nel

settembre 2022 facendola licenziare dal precedente posto di lavoro e causandole

così la perdita di più di fr. 30'000 di bonus e più di fr. 20'000 di perdita

per costi amministrativi e perdita di un importante datore di lavoro per

impieghi futuri, facendo false promesse di condizioni salariali interessanti

(fr. 130 all’ora e fr. 160 per ore supplementari, tasso di occupazione del 50%,

sei settimane di vacanze), poi ridotte già due mesi dopo del 60% proponendo un

contratto con un salario di fr. 108'160 per un 100%.

Secondo la ricorrente l’”offerta”

di lavoro di __________ non è da ritenersi adeguata e di conseguenza è esclusa

dall’obbligo di accettazione. In particolare ella ha rilevato che l’art. 16

cpv. 2 lett. a e h LADI non è rispettato, siccome il modo di procedere della

Sagl, non ossequiando il contratto di lavoro in vigore, non è conforme agli usi

professionali e locali, né alle condizioni di normali contratti di lavoro,

rispettivamente il datore di lavoro ha effettuato una riduzione della mole di

lavoro equivalente a un licenziamento al fine di procedere a una nuova

assunzione a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli.

L’insorgente ha ribadito non aver

mai voluto porre termine al contratto di lavoro di durata determinata in vigore

e ha espresso la sua delusione nei confronti della Cassa che non ha verificato

le affermazioni della Sagl, benché questa, non pagandola per più di quattro

mesi, ha dimostrato un comportamento molto discutibile, non conforme agli usi

professionali e locali e non conforme al contratto in vigore, né ad alcuna

legge a tutela di lavoratori. L’assicurata ha altresì criticato segnatamente

l’atteggiamento della Cassa che “assume ad esempio per vera l’affermazione

di __________ che il nuovo contratto proposto sarebbe stato fatto per “non (…)

creare disparità di trattamento con gli altri dipendenti”, evidenziando che

“se la Cassa di disoccupazione avesse verificato quanti impiegati aveva la __________,

si sarebbe probabilmente accorta che la società italiana con sede

“bucalettere/ombra” a __________ con certezza non aveva nessun impiegato che

svolgeva le mie mansioni, rispettivamente con grande probabilità non aveva

proprio nessun impiegato oltre alla sottoscritta e forse una donna di pulizia

(e i proprietari azionisti domiciliati oltre confine)”. (cfr. doc. I)

1.6. Nella sua risposta del 15 dicembre

2023 la Cassa ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.7. L’assicurata, il 2 gennaio 2024, ha

presentato delle osservazioni (cfr. doc. V).

1.8. La parte resistente ha preso

posizione al riguardo con scritto del 15 gennaio 2024 (cfr. doc. VII).

1.9. Il doc. VII è stato inviato per

conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno, sospeso la ricorrente

per 38 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell’art.

30 cpv. 1 lett. a LADI.

2.2. Secondo il principio generale della

riduzione del danno ancorato nell’art. 17 cpv. 1 LADI l’assicurato che fa

valere prestazioni assicurative deve intraprendere tutto quanto si possa

ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione.

La legge prevede delle sanzioni

nel caso in cui questo obbligo non venga ossequiato tramite comportamenti che

influenzano l’inizio e la durata del dovere di prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione, e meglio tramite la sospensione del diritto alle

indennità di disoccupazione regolata all’art. 30 LADI (cfr. STF 8C_315/2022 del

23 gennaio 2023 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 13 pag. 40).

Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a

LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per

propria colpa.

In

questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le

casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).

Nel campo di applicazione

dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI rientrano i comportamenti che sono causali per

l’inizio della disoccupazione e che comportano la violazione dell’obbligo di

evitare la disoccupazione.

La disoccupazione per colpa

propria ai sensi di tale disposto è descritta più specificatamente all’art. 44

OADI, il quale non è in ogni caso esaustivo (cfr. STF 8C_315/2022 del 23

gennaio 2023 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 13 pag. 40).

L’art. 44 cpv. 1 OADI enuncia che

la disoccupazione è segnatamente imputabile all’assicurato che con il suo

comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali

di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di

lavoro (lett. a), rispettivamente ha disdetto egli stesso il rapporto di

lavoro, senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si

potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego (lett.

b).

2.3. Per quanto attiene alla

disoccupazione per propria colpa di cui all’art. 44 cpv. 1 lett. a OADI, è

utile rilevare che la giurisprudenza ha stabilito che un assicurato è da

considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a

LADI, se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori

oggettivi, bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato,

per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la

responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b;

sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4

agosto 2003, consid. 2.3; STF 8C_711/2022 del 14 settembre 2023).

La sospensione del diritto alle

indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone

uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337

e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il

carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF 8C_179/2017 del

30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto

2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015;

STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).

Neppure è, dunque, necessario che

vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58

seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245).

Una sospensione può, tuttavia,

essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente

comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20

lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del

lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la

disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (STF

8C_711/2022 del 14 settembre 2023; STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020; STF

8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno 2017; DLA 2012

pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015;

STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung",

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, pag. 2426-2427 cifre marg. 830-831).

Dal profilo dell’assicurazione

contro la disoccupazione, l’intenzione, rispettivamente il dolo eventuale, non

si riferisce all’atto in questione ma al fatto di essere licenziato: vi è

disoccupazione colpevole se l’assicurato assume un comportamento per essere

licenziato o se può prevedere che il suo comportamento può avere per effetto un

licenziamento e che accetta di correre il rischio (cfr. STF 8C_370/2014 dell’11

giugno 2015 a proposito di un camionista che ha avuto un incidente, dopo essere

stato peraltro già avvertito in passato dal suo datore di lavoro; STF

8C_872/2011 in DLA 2012 pag. 294; STF C 582/00 dell’11 gennaio 2001).

2.4. In relazione alla disoccupazione imputabile

all’assicurato ex art. 44 cpv. 1 lett. b OADI, va osservato che non

è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro, in

particolare, quando l'occupazione è o è divenuta (a seguito del cambiamento di

determinate circostanze) inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF

8C_629/2014 del 15 ottobre 2014; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF

8C_958/2008 del 30 aprile 2009; STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004 consid. 3.1.;

STFA C 170/02 del 24 febbraio 2003; C 135/02 del 10 febbraio 2003 consid.

2.2.1.; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24,

consid. 2, pag. 95).

Non si può pretendere da un

assicurato che conservi il proprio impiego se il medesimo può prevalersi di un

motivo di licenziamento immediato giusta l’art. 337 CO (cfr. STF 8C_510/2017

del 22 febbraio 2018 consid. 3.1.).

La costante

giurisprudenza del Tribunale Federale esige, invece, che un assicurato mantenga

il proprio posto di lavoro, finché ne abbia trovato un altro, anche malgrado il

disaccordo circa l’importo del salario o con i colleghi di lavoro, la

divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare

da parte del datore di lavoro (cfr. STF 8C_510/2017 del 22 febbraio 2018

consid. 3.1.; STF 8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; STF 8C_742/2013 del

27 novembre 2013; STF 8C_225/2009 del 30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo

2007).

Analogamente,

l’Alta Corte ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un

posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego, anche se non

ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di

lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare

l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto

sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato

un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5

- tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per

analoghi motivi soggettivi").

L'assicurato deve,

dunque, mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività

esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi

desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).

Anche in caso di modifica del

contratto di impiego da parte del datore di lavoro, l’assicurato deve accettare

le nuove condizioni di lavoro in attesa di trovare un’altra occupazione che

corrisponda meglio alle sue ambizioni (cfr. STF 8C_510/2017 del 22 febbraio

2018 consid. 3.1.; STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009 consid. 4.1.).

Nella già citata

sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a

proposito dell'art. 44 lett. b OADI:

" (...) Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20

let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail

(OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du

21 juin 1988 (ATF 124 V 234).

Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention,

les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les

éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une

suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail,

peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure

prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a

quitté volontairement son emploi sans motif légitime. (...)"

Cfr. pure STF

8C_752/2022 del 22 febbraio 2023.

2.5. In caso di disdetta a seguito della

modifica del contratto di lavoro, il Tribunale federale, in una sentenza

8C_872/2011 del 6 giugno 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 13 pag. 294, già

citata sopra, dopo aver ricordato quanto contemplato dagli art. 44 cpv. 1 lett

a e lett. b OADI, ha evidenziato che la differenziazione sulla base di chi ha

sciolto il rapporto di lavoro è determinante per il giudizio in merito alla

colpa propria ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI, per l’onere della prova e per la

valutazione della durata della sospensione.

Quando

l’intenzione del datore di lavoro, contestualmente alla modifica del contratto,

inizialmente, non è quella di porre termine al rapporto di impiego (che in

seguito poi disdice), bensì di continuare lo stesso con diritti e obblighi

mutati, il comportamento dell’assicurato va apprezzato secondo quanto previsto

dall’art. 44 cpv. 1 lett. a OADI.

In quel caso di specie l’Alta

Corte ha deciso che l’assicurato non aveva agito con dolo eventuale, non

accettando entro il termine fissato dal datore di lavoro il nuovo contratto

sottopostogli, ritenendo di aver bisogno di ulteriori chiarimenti, con l’effetto

indesiderato di rendere effettiva la disdetta del datore di lavoro.

La sospensione di 36 giorni è

stata così annullata.

Nella sentenza 8C_872/2011 del 6

giugno 2012 è stato, altresì, sottolineato che il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) aveva, però,

giudicato dei casi di disdetta a seguito della modifica del contratto secondo

l’art. 44 cpv. 1 lett. b LADI dove risultava chiaro che l’assicurato aveva

rifiutato le modifiche del contratto (cfr. SFA C 151/04 del 30 aprile 2006;

STFA C 133/03 del 29 ottobre 2003).

Con giudizio 8C_510/2017 del 22

febbraio 2018, già menzionata sopra, la nostra Massima Istanza ha confermato la

sospensione di 31 giorni ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 i lett. b

OADI inflitta a un assicurato che aveva disdetto il contratto di lavoro senza

procurarsi previamente una nuova occupazione quando gli amministratori della

Sagl, sua datrice di lavoro, nel frattempo diventata una SA, erano stati

radiati dal RC e sostituiti da un nuovo amministratore che ha modificato i

compiti dell’interessato.

Il TF ha,

peraltro, avallato le argomentazioni della Corte cantonale, e meglio che “le

recourant avait résilié lui-même le contrat de travail par sa lettre du 5

novembre 2016, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi.

En ce qui concerne le point de savoir s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il

conservât son ancien emploi, elle a considéré que le transfert (art. 333 ss CO) de la société qui employait l'assuré ne

constitue pas un juste motif de résiliation immédiate, cela d'autant que l'intéressé

ne s'y est pas opposé. Ne constitue pas non plus un motif de résiliation

immédiate des rapports de travail au sens de l'art. 337 CO

le processus de réorganisation de l'entreprise instauré par le nouvel

administrateur, ayant pour effet une diminution des qualifications exigées sans

réduction de salaire.” (cfr. consid. 3.2).

L’Alta Corte, in una sentenza

8C_652/2020 del 5 febbraio 2021, pubblicata in SVR 2021 ALV Nr. 11 pag. 34, nel

caso di un’assicurata a cui la Corte cantonale aveva annullato la sanzione di

36 giorni di sospensione, inflittale poiché disoccupata per propria colpa (il

datore di lavoro l’aveva licenziata per fine febbraio 2019 e allo stesso

momento le aveva offerto un nuovo contratto di lavoro dal 1° marzo 2019 che la

medesima non ha accettato), ha parzialmente accolto il ricorso della Cassa,

facendo riferimento agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a OADI e

rinviando gli atti al Tribunale cantonale.

Inoltre con giudizio 8C_237/2021

del 6 settembre 2021, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 6 pag. 21, il Tribunale

federale, in relazione a un assicurato sospeso per 36 giorni, poiché

disoccupato per propria colpa, essendo stato licenziato per non aver accettato

le nuove condizioni del contratto di impiego, ha ribadito che nel caso di una

disdetta da parte del datore di lavoro consecutiva al rifiuto di nuove

condizioni contrattuali da parte del dipendente, allorché il datore di lavoro

inizialmente non voleva terminare il rapporto di impiego, bensì voleva

continuare lo stesso con diritti e obblighi mutati, il comportamento

dell’assicurato va valutato secondo quanto previsto dall’art. 44 cpv. 1 lett. a

OADI. La disoccupazione può essere imputabile all’assicurato solo quando il

mantenimento dell’impiego alle nuove condizioni di lavoro è da lui esigibile.

La giurisprudenza prevede che per rispondere a tale questione l’art. 16 LADI ha

unicamente la funzione di aiuto interpretativo.

2.6. Nella presente evenienza dalle

carte processuali emerge che RI 1 (__________ 1985), in possesso di un bachelor

in biotecnologia ottenuto presso l’Università __________ (cfr. doc. 208), dall’8

aprile 2019 al 31 gennaio 2022, ha lavorato a tempo pieno presso __________

quale Clinical Research Associate con un salario base, nel 2021, di fr.

97'566.-- (cfr. doc. 307). Il datore di lavoro ha, in effetti, disdetto il

contratto di lavoro il 15 novembre 2021 per il 31 gennaio 2022, poiché

l’assicurata non era in grado di riprendere il lavoro dopo malattia (cfr. doc.

283; 287; 307; 306).

La medesima si è annunciata per

il collocamento il 29 dicembre 2021 con effetto dal 1° febbraio 2022, dichiarando

una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 342=324).

Il suo nominativo è poi stato

annullato dal 31 marzo 2022, avendo la stessa reperito una nuova occupazione presso

__________ (cfr. doc. 271).

Dal 1° aprile 2022 l’insorgente

ha iniziato a lavorare per tale società a tempo pieno e indeterminato, sempre

come Clinical Research Associate. Lo stipendio base annuale era di fr.

122'000.-- lordi (cfr. doc. 187; 206; 191-195).

L’assicurata, il 29 luglio 2022,

si è licenziata avendo ricevuto una nuova offerta di lavoro (cfr. doc. 184;

182).

Il 3 agosto 2022 la ricorrente

ha, infatti, sottoscritto con la __________ un contratto di consulenza, in

qualità di Senior Clinical Research Associate, che contemplava che la stessa

fosse libera professionista e svolgesse la propria attività di consulenza in

piena autonomia. La durata iniziale era di dodici mesi dal 1° settembre 2022

con possibilità di prolungamento alle condizioni che sarebbero state definite

dalle parti. Entrambe le parti avevano la possibilità di recedere dal contratto

due mesi prima della sua scadenza naturale mediante preavviso scritto da

inviare alla controparte. Inoltre era stato stipulato che “ogni modifica a

quanto previsto non avrà alcun valore se non approvata dalle parti per iscritto.

Qualunque accordo in contrasto con quanto stabilito deve ritenersi nullo ed

inefficace e privo di qualsiasi effetto giuridico tra le parti” (cfr. doc.

36-39).

La retribuzione era prevista come

segue:

" Il

consulente emetterà una fattura mensile, alla fine del mese solare, in base

alle ore di lavoro effettivamente svolte nel mese, su base 0,5 FTE, con una

tariffa oraria di CHF 130,00 (centotrenta/00) + IVA 7,7% a partire dal 30

settembre 2022.

Considerandi

Il pagamento di quanto dovuto secondo gli

accordi che precedono Le sarà corrisposto a 30 giorni dal ricevimento della

fattura.

Tariffa ore supplementari*: 125% della

tariffa oraria (pari a CHF 162.50)

*Definizione Ore supplementari:

- Lavori o viaggi

che la Società e/o lo Sponsor richiede/richiedono essere fatti durante i giorni

festivi in Svizzera, dopo approvazione della Società.

- Le ore che

superano la media di ore pattuite (calcolo su base mensile), dopo approvazione

della Società” (Doc. 36 p.to 2)

Per inciso si rileva che “su

base 0,5 FTE” (v. doc. 36 p.to 2), significa a metà tempo. 1 FTE è un

acronimo inglese (full-time equivalent) che è tradotto con “equivalente a tempo

pieno” (cfr. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Full-time_equivalent_(FTE);

Come risulta da uno scambio di

messaggi di posta elettronica tra l’insorgente e la __________ di fine ottobre

/ inizio novembre 2022 (cfr. doc. 94-97), il contratto di consulenza è stato

modificato (cfr. doc. 90-93).

Dallo stesso, sottoscritto da

entrambe le parti e retrodatato al 1° settembre 2022, si evince che rispetto

alla versione del 3 agosto 2022 è stato cambiato soltanto il p.to 2 relativo

alla remunerazione, e meglio è stato stabilito che “il consulente emetterà

una fattura mensile, alla fine del mese solare, in base alle ore di lavoro

effettivamente svolte nel mese, con una tariffa oraria di CHF 130,00

(centotrenta/00) + IVA 7,7% a partire dal 30 settembre 2022. La tariffa oraria

per il Travel Time è pari a CHF 50,00 (cinquanta/00). Il pagamento di quanto

dovuto secondo gli accordi che precedono Le sarà corrisposto a 30 giorni dal

ricevimento della fattura” (cfr. doc. 90).

Si rileva che è stata tolta la

base 0,5 FTE.

La Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG, il 28 ottobre 2022, ha rifiutato di affiliare

l’assicurata quale indipendente (cfr. doc. 222-223; consid. 1.1.).

Il 2 dicembre 2022 la società ha

inviato alla ricorrente un nuovo contratto in visione (cfr. doc. 221=230).

Il contratto di lavoro del 2

dicembre 2022 prevedeva l’assunzione dell’assicurata quale Senior Clinical

Research Associate all’80% (33,60 ore settimanali) a tempo indeterminato dal 2

gennaio 2023 con un periodo di prova di tre mesi, un salario di fr. 108'160.--

lordi per tredici mensilità e quattro settimane di vacanze all’anno (cfr. doc.

231-234).

Con messaggio di posta

elettronica del 4 dicembre 2022 l’assicurata ha comunicato alla __________ che:

" (…) Il

contratto di lavoro attualmente in vigore prevede una tariffa oraria di CHF

130/ora. Sono disposta a scendere a CHF 100/ora.

Per il salario da voi proposto di CHF

108'160 sono disposta a lavorare 3 giorni alla settimana (8,4 ore giornaliere

dal martedì al giovedì) incluse 6 settimane di vacanza/anno. Eventuali ore

supplementari da compensare in vacanza.

Posso capire se non siete d’accordo con la

mia controproposta, ma in tal caso desidero concludere la nostra

collaborazione.” (Doc. 220-221)

Il 15 dicembre 2022 la Sagl ha

risposto:

" (…) Purtroppo

non possiamo accettare la sua controproposta e prendiamo atto della sua volontà

di concludere la collaborazione.

Le allego il bonifico a saldo del cedolino di Ottobre (acconto

per la sua fattura di Ottobre) e i cedolini di Novembre (saldo della sua

fattura di Ottobre) e il cedolino di Dicembre (per la sua fattura di novembre).

La prego di contattare la Dr.ssa __________ per il passaggio di

consegne di quanto da lei svolto e il Dr. __________ per la restituzione del

materiale in suo possesso.” (Doc. 220)

L’insorgente si è iscritta in

disoccupazione a far tempo dal 2 gennaio 2023, dichiarando una disponibilità lavorativa

del 100% (cfr. doc. 342; consid. 1.1.).

Nel

formulario "Domanda d'indennità di disoccupazione" del 10 gennaio

2023.

RI 1 ha indicato di rivendicare il diritto alle indennità di

disoccupazione dal 1° gennaio 2023, di essere stata licenziata oralmente dalla

società datrice di lavoro il 30 novembre 2022 con effetto dal 31 dicembre 2022

e di “chiedere al datore di lavoro” il motivo della disdetta (cfr. doc.

144-145, punti 1 e 20).

Il 17 gennaio 2023 ella ha

precisato alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) di non poter consegnare la

lettera di licenziamento, ribadendo che il datore di lavoro le ha comunicato la

disdetta oralmente a fine novembre 2022 per fine 2022 (cfr. doc. 257).

Nell’“Attestato

del datore di lavoro” del 19 gennaio 2023 la Sagl ha, invece, dichiarato che la

disdetta è stata data dalla collaboratrice il 30 novembre 2022 con effetto a

partire dal 31 dicembre 2022 per motivi personali (cfr. doc. 168).

La Cassa, con decisione del 5

aprile 2023, ha sospeso l’assicurata per 50 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione per avere interrotto il rapporto di lavoro con la __________ a

causa delle modifiche contrattuali da parte di quest’ultima, senza

preventivamente essersi assicurata un altro impiego. Al riguardo è stato precisato

che si poteva ragionevolmente esigere che la medesima accettasse le nuove

condizioni contrattuali più vantaggiose, per una percentuale di impiego

dell’80% a fronte del vecchio contratto, il quale non prevedeva un minimo di

ore garantite (cfr. doc. 106-109; consid. 1.2.).

La Cassa, con decisione su opposizione

del 25 ottobre 2023, ha ridotto la durata della sanzione a 38 giorni di

sospensione (cfr. doc. A; consid. 1.4.).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che la ricorrente, dopo aver

ricevuto, il 2 dicembre 2022, la bozza del contratto con inizio il 2 gennaio

2023.

(cfr. doc. 221=230), il 4 dicembre 2022 non si è limitata a presentare una

controproposta - rifiutando così implicitamente l’offerta del datore di lavoro

-, bensì ha dichiarato che, nel caso in cui la società non fosse stata

d’accordo con la sua controproposta, desiderava concludere la collaborazione con

la stessa (cfr. doc. 220-221; consid. 2.6.).

Il datore di lavoro, dal canto

suo, non ha accettato la controproposta e ha preso atto della volontà

dell’insorgente di concludere la collaborazione (cfr. doc. 220; consid. 2.6.).

L’assicurata, nell’opposizione e

nel ricorso, ha fatto valere di non aver voluto porre fine al rapporto di lavoro

in vigore a quel momento, ma unicamente di aver rifiutato la proposta relativa

al nuovo contratto del dicembre 2022 (cfr. doc. 86-89; I; consid. 1.3.; 1.5.).

Tuttavia il tenore del suo

messaggio di posta elettronica del 4 dicembre 2022 (cfr. doc. 220-221; consid.

2.6.) è chiaro e non fa sorgere dubbi interpretativi.

Come indicato dalla Cassa (cfr.

doc. A), ella è stata perentoria, ponendo la Sagl di fronte all’alternativa di

aderire alla sua controproposta o terminare il rapporto lavorativo tra di loro.

Da questo esplicito aut aut dell’insorgente

discende che il rifiuto della sua controproposta da parte del datore di lavoro

implicava di per sé la fine della loro collaborazione.

L’assicurata, del resto, mai ha

asserito, nemmeno quando la parte resistente, nella procedura di opposizione,

le ha posto un’esplicita domanda al riguardo (cfr. doc. 82), di aver contestato

la dichiarazione del 15 dicembre 2022 della Sagl che prendeva atto della sua

volontà di concludere la collaborazione nel caso in cui la controproposta del 4

dicembre 2022 non venisse accettata.

In simili condizioni, contrariamente

a quanto preteso dalla ricorrente (cfr. doc. I; V; 86-89), la fine del rapporto

di lavoro tra lei e la __________ è dipesa dal desiderio della medesima di non

collaborare più con l’azienda, se non alle sue sole condizioni (contenute nella

controproposta del 4 dicembre 2022, ossia una tariffa oraria di fr. 100.--

all’ora, rispettivamente per il salario offerto dalla Sagl di fr. 108'160 lavorare

3.

giorni alla settimana dal martedì al giovedì per 8,4 ore giornaliere, 6

settimane di vacanza all’anno e compensazione in vacanza di eventuali ore

supplementari; cfr. doc. 220; consid. 2.6.), riguardo alle quali lei stessa ha

indicato all’azienda che “posso capire se non siete d’accordo” (cfr.

doc. 220-221), senza tentare di discutere con il datore di lavoro eventuali possibili

soluzioni alternative, almeno per determinati punti del nuovo contratto.

Si rileva peraltro che __________

ha attestato di essere stata soddisfatta dell’operato dell’assicurata e di mai averla

richiamata per il suo lavoro (cfr. doc. 255).

Di conseguenza la correttezza o

meno della sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflittale

dalla Cassa deve essere esaminata alla luce degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e

44.

cpv. 1 lett. b OADI (cfr. consid. 2.2.; 2.4.) e non dell’art. 44 cpv. 1

lett. a LADI riguardante il caso di licenziamento da parte del datore di lavoro

a seguito della mancata accettazione da parte del dipendente di nuove

condizioni contrattuali (cfr. consid. 2.5.).

2.8

L’art. 44 cpv. 1 lett. b OADI

enuncia che la disoccupazione è segnatamente imputabile all’assicurato che ha

disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un

altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di

conservare il vecchio impiego.

Anche in caso di modifica del

contratto di impiego da parte del datore di lavoro, l’assicurato deve accettare

le nuove condizioni di lavoro in attesa di trovare un’altra occupazione che

corrisponda meglio alle sue ambizioni (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_510/2017 del

22.

febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009 consid.

4.1.).

Non è, quindi, disoccupato per

colpa propria l’assicurato dal quale non si poteva ragionevolmente esigere che

conservasse il suo posto di lavoro o accettasse le nuove condizioni, almeno

fino al reperimento di una nuova occupazione.

2.9

In concreto il TCA, attentamente

vagliati gli atti di causa, ritiene che l’impiego offerto alla ricorrente il 2

dicembre 2022 fosse adeguato.

In effetti le quattro settimane

di vacanze proposte con il nuovo contratto di lavoro (cfr. doc. 231; consid.

2.6.) corrispondono a quanto contemplato all’art. 329a cpv. 1 CO, e meglio che il datore di lavoro deve accordare al lavoratore,

ogni anno di lavoro, almeno quattro settimane di vacanza; ai lavoratori sino ai

20.

anni compiuti, almeno cinque settimane.

L’occupazione risulta, inoltre,

conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI (cfr. STF 8C_652/2015 del 17 maggio

2016.

consid. 5.3.; STF C 65/06 del 27 aprile 2006 consid. 3.4.), nel senso che

la stessa non procurava all’assicurata un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato.

Lo stipendio offertole

di fr. 108'160.-- lordi all’anno (cfr. doc. 232), pari a fr. 9'013.-- per

dodici mensilità, non è inferiore al 70% del suo guadagno assicurato di fr. 11’113.--

(cfr. doc. 43; 125; 140), bensì corrisponde a circa l’81% di quest’ultimo (cfr.

STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021).

D’altronde nel nuovo contratto, in

relazione alla retribuzione, è stato precisato che “la nostra Società,

attraverso il proprio organico direttivo e a Suo insindacabile giudizio, si

riserva la facoltà di riconoscere ulteriori e/o eventuali incentivi in

considerazione anche della qualità delle prestazioni da ella realizzate. È

previsto un Bonus annuale al raggiungimento degli obiettivi aziendali, definiti

entro la fine di ogni anno per l’anno successivo, da corrispondersi se

raggiunti entro il mese di Febbraio dell’anno successivo.” (cfr. doc. 232

p.to 9).

L’obiezione dell’assicurata secondo

cui lo stipendio di fr. 108'160.-- si riferirebbe a un impiego al 100% e non al

grado di occupazione propostole dell’80%, per cui tale importo dovrebbe essere

decurtato del 20% (cfr. doc. V), si rivela infondata.

In primo luogo, il p.to 9 della

bozza del contratto sottoposto alla ricorrente il 2 dicembre 2022 enuncia che “il

salario è fissato in CHF 108'160,00 (centoottomilacentosessanta/00 franchi

svizzeri) lordi annui per 13 (tredici) mensilità, con occupazione all’80%

(ottanta per cento)” (cfr. doc. 232).

L’interpretazione letterale di

tale testo - peraltro di facile comprensione -, ossia che l’impiego all’80%, come

indicato anche dalla Cassa (cfr. doc. III), prevedeva una retribuzione di

108'160.-- lordi all’anno, non si presta a dubbi particolari.

In secondo luogo, l’insorgente si

è avvalsa di tale argomentazione unicamente davanti al TCA (cfr. doc. I; V).

L’11 febbraio 2023 aveva, per

contro, asserito che le era stato offerto un contratto di fr. 108'160.-- con

quattro settimane di ferie che risultava inferiore a quello che aveva con __________,

il quale prevedeva “6 settimane di ferie per uno stipendio di fr. 141'520

(bonus incluso)” (cfr. doc. 217).

Al

riguardo va, altresì, osservato che nell'ambito delle assicurazioni sociali è

data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso che viene data la

precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle

prime affermazioni esternate quando ancora la persona interessata ne ignorava

le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non

possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le

contraddicono (cfr. STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.2.; STF

8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019

consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del

24.

aprile 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).

Per quanto concerne il periodo di

prova di tre mesi (nel cui lasso di tempo il contratto avrebbe potuto essere

disdetto in ogni momento da entrambe le parti con un preavviso di sette giorni;

cfr. doc. 232; art. 335b cpv. 1 e 2 CO) inserito nel nuovo contratto (cfr. doc.

231), la __________ ha specificato che era stato incluso per non creare

disparità di trattamento con gli altri dipendenti e che “la proposta di

contratto prevedeva le medesime condizioni in essere con gli altri dipendenti”

(cfr. doc. 51).

È vero che nel caso di una

collaboratrice che era già stata alle dipendenze dell’azienda per quattro mesi la

valutazione delle sue capacità e della sua idoneità attitudinale a

svolgere le mansioni concordate avrebbe dovuto già avere luogo.

Tuttavia tale elemento non

consente di ritenere il nuovo impiego inadeguato e quindi la relativa

accettazione non ragionevolmente esigibile.

Il periodo di prova avrebbe, del

resto, permesso anche alla ricorrente di essere meno vincolata, grazie a un

preavviso più breve di disdetta, in caso di reperimento di un’occupazione,

secondo lei, a quel momento più interessante, ritenuto che, allorché ha deciso

di lasciare __________ nell’agosto 2022, l’interruzione anticipata le ha causato

delle perdite finanziarie (cfr. doc. 33; V).

L’assicurata ha pure

censurato le modalità di pagamento delle retribuzioni spettantele per il lasso

di tempo da settembre a dicembre 2022, facendo valere che i pagamenti non

rispettavano le tempistiche del contratto, ossia non avvenivano entro la fine

del mese successivo (l’11 maggio 2023 ella ha affermato che, quando le è stato

inviato il nuovo contratto di lavoro nel mese di dicembre 2022, aveva “solo

ricevuto la paga del mese di settembre 2022 che era stata pagata il 17 novembre”;

cfr. doc. 34; 69; I).

Da un documento

prodotto dall’insorgente l’11 maggio 2023 a seguito della richiesta della Cassa

di fornire un estratto conto dal quale si potessero evincere i pagamenti delle

fatture (cfr. doc. 82) emergono, infatti, degli accrediti da parte di __________

del 17 novembre 2022 di fr. 6'598.80, del 15 dicembre 2022 di fr. 8'113.-- e

del 9 febbraio 2023 di fr. 14'133.39 (cfr. doc. 74).

Al riguardo va,

però, sottolineato che al momento dell’implicito rifiuto del nuovo contratto e

della sua conseguente controproposta nel dicembre 2022, l’assicurata non ha

fatto menzione con il datore di lavoro del ritardo nel versamento dello

stipendio (che era a ore con allestimento di conteggi da parte sua, cfr.

consid. 2.6.; doc. 70-73), né risultano agli atti solleciti di pagamento nei

confronti della Sagl.

Al contrario tale

aspetto non le ha impedito, il 4 dicembre 2022, di inoltrare all’azienda una

sua controproposta incentrata su un salario più elevato e su un numero maggiore

di settimane di vacanze (cfr. doc. 220).

Il desiderio di

concludere la collaborazione con l’azienda di __________, il 4 dicembre 2022, è

poi stato espresso in relazione all’eventuale mancato accordo in merito alla

sua controfferta del 4 dicembre 2022 e non al mancato pagamento puntuale degli

stipendi (cfr. doc. 221).

È, d’altronde,

necessario al fine di non applicare una sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI

e 44 cpv. 1 lett. b OADI che la disdetta intervenga come ultima opzione dopo

che l’assicurato ha preso tutte le misure esigibili affinché il datore di

lavoro faccia fronte ai suoi obblighi in futuro (cfr. STF 8C_285/2013

dell’11 febbraio 2014 consid. 6.2.2.; Boris Rubin, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in

DLA 2017 pag. 1).

Infine, per quanto riguarda la diminuzione delle ore di lavoro in

particolare nel mese di dicembre 2022 (cfr. doc. I; 70-73), giova rilevare che

il datore di lavoro, rispondendo alla Cassa, il 22 febbraio e il 20 giugno

2023, ha indicato che, dopo l’accordo che doveva concernere la libera

professione della ricorrente, alla stesa non era stato garantito un minimo di

ore (cfr. doc. 166; 162; 56; 50-51).

In effetti, da una

parte, l’assicurata, a inizio novembre 2022, ha sottoscritto la modifica del

contratto di consulenza iniziale dell’agosto 2022 (quale indipendente) che

prevedeva un’occupazione a metà tempo, con lo stralcio di “su base 0,5 FTE”

(cfr. consid. 2.6.). Dall’altra, che la retribuzione, da lei accettata, era

oraria, fondandosi sulle ore di lavoro effettivamente scolte (cfr. consid. 14).

2.10

Alla luce di quanto

sopra occorre concludere che dall’assicurata si poteva ragionevolmente

esigere che continuasse la collaborazione con la __________, anche a decorrere

dal 2 gennaio 2023 tramite il nuovo contratto di durata indeterminata,

perlomeno fino al reperimento di una nuova occupazione.

Il comportamento dell’insorgente

che ha, invece, posto termine al rapporto di lavoro tra lei e la __________

(cfr. consid. 2.7.), senza essersi preventivamente assicurata un altro impiego,

è pertanto passibile di sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI.

2.11

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a

indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata, essendo

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce

che vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato

un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova (lett. a) oppure ha

rifiutato un’occupazione adeguata (lett. b).

Ai sensi del cpv. 5 della

medesima norma, invece, se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto

all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per

determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli

ultimi due anni.

Nonostante il principio generale

enunciato all'art. 45 cpv. 4 OADI (art. 45 cpv. 3 v.OADI; cfr. STCA 38.2005.40

del 14 luglio 2005), la giurisprudenza federale ha stabilito che, trattandosi

di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un

nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste

un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e

dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una

sanzione non è, dunque, limitato a quanto previsto in caso di colpa grave

all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere

anche penalità più miti:

" Vorausgesetzt ist

dabei ein entschuldbarer Grund, der das Verschulden nicht

als schwer, sondern lediglich als mittelschwer oder leicht,

erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der

betroffenen Person oder eine objektive Gegebenheit (z.B. Befristung der Stelle)

beschlagen. Auch ist das Gesamtverhalten der versicherten Person mit

einzubeziehen, wozu beispielsweise eine bereits vor der Kündigung begonnene

Stellensuche zählen kann (vgl. Urteil 8C_522/2018 vom 25. Juni 2019 E. 4.4).

Wenn ein solcher Grund vorliegt, ist Art. 45 Abs. 4

AVIV nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der

allgemeinen Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125 E. 3.5 S. 131; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung,

in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2524, Rz. 863 f.).

Damit wird auch dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung

getragen (vgl. NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2525 Rz.866; Urteile 8C_522/2018 vom 25. Juni

2019.

E. 4.4; 8C_2/2012 vom 14. Juni 2012 E. 3.2).”

(cfr. STF 8C_302/2019 del 22 agosto 2019 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure STF 8C_165/2020

del 4 agosto 2020 consid. 3.1.

2.12

La

Cassa ha inflitto all’assicurata una penalità di 50 giorni di sospensione dal

diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.2.), poi ridotta a 38

giorni con la decisione su opposizione (cfr. doc. A; consid. 1.4.), motivando come

segue:

(…) preso atti degli ulteriori elementi di

giudizio emersi in occasione della procedura su opposizione, pur continuando

come detto a ritenere grave la colpa della signora RI 1, la Cassa considera che

alle aggravanti di cui s'è ormai diffusamente discusso (sostanzialmente, il

rifiuto di un'occupazione adeguata di durata indeterminata) e che hanno portato

a sospendere il diritto a prestazioni per 50 indennità, vadano contrapposte

alcune attenuanti: le citate incomprensioni relative alle ore di impiego

"garantite" rispettivamente al pagamento del salario, così come le

previste clausole contrattuali per "non (...) creare disparità di

trattamento con gli altri dipendenti” (pensiamo in primis al previsto

periodo di prova), ciò nonostante l'offerta del dicembre 2022 già desse prova

dell'apprezzamento della dipendente (cfr. anche certificato di lavoro datato 19

gennaio 2023), possono intatti - non giustificare, ma - attenuare la gravità

delle scelte dell'assicurata. (…)” (Doc. A pag.8)

In

concreto, tutto ben ponderato, la sanzione di 38 giorni applicata

all’insorgente si rivela proporzionata alla gravità della colpa, in considerazione in particolare dello

stipendio proposto comunque elevato (fr. 108'160.-- per un impiego all’80%,

pari a fr. 9'013.-- al mese comprensivi della tredicesima; cfr. consid. 2.9.).

In

concreto la soluzione di confermare la sospensione di 38 giorni si giustifica

tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza

validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF

8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid.

3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_67/2020,

8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017

del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3

pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43

del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile

con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio

2012).

2.13

Stante quanto precede, la decisione

su opposizione del 25 ottobre 2023 impugnata deve essere confermata.

2.14

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre

20232.

consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA

38.2023.11

del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023

consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA

38.2022.57

del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022

consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti