38.2023.65
A ragione la Cassa ha sospeso ricorrente per 38 gg da diritto ID. Ella, rifiutando nuovo contratto di lavoro (adeguato) e ponendo quale condizione per continuazione della collaboraz. accettazione della sua controproposta, ha posto termine a rapporto di lavoro, senza assicurarsi prima occupaz. nuova
12 febbraio 2024Italiano45 min
rapporto di lavoro alle condizioni suesposte (annui fr. 108'160.- con occupazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2023.65
rs
Lugano
12 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25
ottobre 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1985, nel
mese di agosto 2022 ha concluso con la ditta __________ un contratto di
consulenza quale libera professionista della durata di 12 mesi con possibilità
di prolungamento alle condizioni che sarebbero state definite dalle parti (cfr.
doc. 36; 171).
Il 28 ottobre 2022 la Cassa __________
ha respinto la richiesta di affiliazione quale indipendente, in quanto presso __________
doveva essere considerata una salariata, visto che “dall’esame della
documentazione trasmessaci rileviamo che lei non sopporta personalmente un vero
e proprio rischio economico, bensì fattura alla società quale prestatrice di
manodopera” (cfr. doc. 222-223).
Il rapporto di lavoro quale
consulente aziendale con la __________ si è interrotto dal 31 dicembre 2022
(cfr. doc. 145; 168).
Dal 1° ottobre al 31 dicembre
2022 ella è pure stata alle dipendenze della __________ come consulente per
questioni amministrative e nell’ambito dei processi di sterilizzazione in virtù
di un contratto di lavoro su chiamata di durata determinata (cfr. doc. 153-154;
155-157).
L’assicurata si è annunciata per
il collocamento il 2 gennaio 2023, dichiarando una disponibilità lavorativa del
100% (cfr. doc. 342).
1.2. Dopo aver effettuato alcuni accertamenti, in particolare
interpellando la __________ e l’assicurata (cfr. doc. 235, 255, 225, 216, 166,
162, 128-129), la Cassa, il 5 aprile 2023, ha emesso una decisione con la quale
ha sospeso RI 1 per 50 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per
avere interrotto il rapporto di lavoro con la __________ a causa delle
modifiche contrattuali da parte di quest’ultima, senza preventivamente essersi
assicurata un altro impiego. Al riguardo è stato precisato che si poteva
ragionevolmente esigere che la medesima accettasse le nuove condizioni
contrattuali più vantaggiose, per una percentuale di impiego dell’80% a fronte
del vecchio contratto, il quale non prevedeva un minimo di ore garantite (cfr.
doc. 106-109).
1.3. RI 1, il 10 aprile 2023, ha
interposto tempestiva opposizione contro il provvedimento del 5 aprile 2023, rilevando
che a seguito del rifiuto del 28 ottobre 2022 del suo statuto di indipendente
da parte della Cassa di compensazione AVS il contratto tra lei e la __________
è stato modificato e consegnatole il 3 novembre 2022 tramite posta elettronica.
Ella ha specificato, da una parte, che il contratto del 3 novembre 2022 era
quello su cui si basava la sua collaborazione in qualità di dipendente con la Sagl
e prevedeva che la durata del rapporto professionale sarebbe dovuta durare
dodici mesi dal 1° settembre 2022 con possibilità di prolungamento alle
condizioni che sarebbero state definite dalle parti, come pure che qualsiasi
modifica non avrebbe avuto valore se non approvata dalle parti per iscritto.
Dall’altra, che il contratto
inviatole il 2 dicembre 2022 era un tentativo del datore di lavoro di
modificare il contratto in vigore che non ha trovato la sua approvazione, che
il suo rifiuto della modifica implicava il mantenimento del contratto in vigore
del 3 novembre 2022 fino al 31 agosto 2023 e che lei non ha messo fine per
iscritto o oralmente al contratto del 3 novembre 2022, per cui non ha
abbandonato nessuna occupazione. A quest’ultimo riguardo l’assicurata ha
dichiarato che è stata __________ a chiedere, senza rispettare i termini del
contratto, di concluderlo il 31 dicembre 2022.
La medesima ha, poi,
puntualizzato che, indipendentemente dal fatto che vi fosse un contratto
scritto in vigore, che lei non ha rescisso, nessuno accetterebbe una proposta
di impiego da parte di un datore di lavoro che non paga (nel suo caso quattro
mesi di ritardo nel versamento del salario di ottobre 2022) e tanto meno una
modifica contrattuale nettamente più sfavorevole.
RI 1 ha asserito di non avere
commesso alcuna colpa, nemmeno lieve e che il datore di lavoro non ha
rispettato il contratto in vigore tramite accordi verbali non giuridicamente
validi, disdette del contratto verbali non giuridicamente valide, proposte di
modifica contrattuali equivalenti al dimezzamento del salario, pagamento degli
stipendi senza rispettare le tempistiche, né i quantitativi di ore lavorate.
Ella, infine, ha sottolineato che
la sua controproposta alla proposta di modifica del contratto da parte della __________
dimostra che voleva cercare delle soluzioni per continuare a lavorare con
l’azienda, anche se avrebbe desiderato mantenere le stesse condizioni
contrattuali precedenti corrispondenti a quelle avute con altri datori di lavoro
per il medesimo ruolo di “Clinical Research Associate”, che richiede molte ore
supplementari, in relazione alle quali sei settimane di ferie sono il minimo
che si possa dare al dipendente come compensazione (cfr. doc. 86-89).
1.4. Sulla base delle indagini esperite
(cfr. doc. 82, 68, 56, 50-51, 42, 32-34) la Cassa, con decisione su opposizione
del 25 ottobre 2023, ha ridotto la durata della sanzione a 38 giorni di
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, argomentando come
segue:
" (…) Nel
caso che qui ci occupa, non si tratta (solo) d'accettazione per atti
concludenti, quanto piuttosto della cessata collaborazione per la fine di dicembre
2022 mediante esplicito accordo delle parti; che abbiamo visto occorre
considerare alla stregua di una disdetta da parte dell'assicurato.
Certamente l'assicurata ha pertanto - o rifiutato di sottoscrivere
un nuovo contratto di lavoro oppure, seguendo la tesi della medesima -
abbandonato un impiego senza garanzia di uno nuovo.
Pertanto, non senza ricordare che tra i comportamenti sanzionabili
v'è altresì l'indurre il proprio datore di lavoro a risolvere il contratto tra
loro a causa del rifiuto di una modifica contrattuale, la Cassa non può che
dovere concludere esservi una colpa (artt. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1
lett. a-b OADI) e, - perlomeno di principio, grave (art. 45 cpvv. 3 e 4 OADI).
7. Se la perdita del posto di lavoro è quindi da ascrivere al
comportamento dell'assicurata, che ha rifiutato di collaborare a tempo
indeterminato con la __________ nonostante un salario annuo minimo garantito di
fr. 108'160.- (senza considerare "ulteriori e/o eventuali incentivi'”
e "Bonus annuale al raggiungimento degli obiettivi aziendali"),
con occupazione all'80%, nella valutazione della colpa occorre ancora chiedersi
se, sulla base dei riscontri agli atti, vi siano valide giustificazioni per le
quali non si potesse ragionevolmente esigere dalla signora RI 1 di conservare /
proseguire il vecchio impiego, riducendo così il pregiudizio.
(…).
Nel presente caso, anche volendo prendere
in esame le accuse dell'opponente (delIe pressioni
per convincerla a restare presso
la società), comunque respinte dalla __________,
da un lato già s'è sottolineato come
non vada considerato inadeguato un lavoro in cui l'assicurato
è confrontato
ad un ambiente lavorativo sfavorevole
(l'art. 16 cpv. 2 LADI non ne fa d'altra
parte menzione),
mentre dall'altro
nemmeno vengono riconosciute tante e tali violazioni degli
obblighi contrattuali da parte del datore di lavoro da giustificare la mancata prosecuzione
dell'attività; prova ne sia la "controproposta" poi formulata dalla dipendente medesima, che
si concentrava infatti, esclusivamente
su salario o grado occupazionale.
Sull'ultima censura della signora RI 1, che parla di "salario
dimezzato" quando non del "62% in meno della retribuzione",
pensando quindi ad un'applicazione dei criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett.
Fatti
i LADI, dove non viene considerata adeguata un'occupazione che procura un
salario inferiore al 70% del guadagno assicurato, la Cassa non rileva un tale
inaccettabile divario per rapporto ai salari annui lordi percepiti negli anni
precedenti ed anzi ricorda che le indennità versate per il mese di gennaio 2023
sono state determinate sulla base di un guadagno assicurato - ad oggi mai
contestato - di mensili fr. 11'113.-.
Per il resto, specie in considerazione di come si fosse in attesa
di conoscere la decisione dell'assicurata sul rimanere o no una collaboratrice
della __________, la questione relativa alla differenza di ore svolte
mensilmente da settembre a dicembre 2022 non può essere giudicata di tale
rilevanza da rendere inesigibile, almeno temporaneamente, la prosecuzione del
rapporto di lavoro alle condizioni suesposte (annui fr. 108'160.- con occupazione
all'80%, più incentivi e bonus annuale). AI massimo, come per gli altri aspetti
già richiamati, ciò andrà preso in considerazione nella valutazione - non della
colpa, ma - dell'entità della sanzione.
Concludendo, con il suo comportamento l'assicurata ha dunque perso
l'opportunità di proseguire / ottenere un'occupazione adeguata da tutti i
profili, mentre avrebbe dovuto accettare esplicitamente e senza indugio
l'offerta della __________, foss'anche solo nella speranza di poter trovare poi
un altro impiego che rispondesse meglio alle sue aspettative. La società aveva
poi fatto capire che non avrebbe pagato più di quanto offerto, mentre la
signora RI 1 era decisa a perdere l'opportunità di lavoro offerta quando non
accontentata la perentoria "controproposta" del 4 dicembre 2022 (che
pure ammetteva: "Posso capire se non siete d'accordo"). Ella
deve conseguentemente essere sospesa dal diritto all'indennità di
disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI. (…)” (Doc. A pag.
6-7)
1.5. Contro la citata decisione su opposizione
RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, in cui ha addotto, da un lato,
che ha accettato di licenziarsi dal suo precedente datore di lavoro, __________,
presso il quale era ben retribuita (circa fr. 140'000, bonus inclusi) e di
iniziare presso __________, la quale l’aveva ricercata, alla condizione di
essere un libero professionista. Dall’altro, che la Cassa di compensazione AVS
ha però, rifiutato la sua iscrizione quale indipendente, così ha continuato la
collaborazione con la Sagl quale dipendente alle stesse condizioni (senza gli
oneri sociali che erano a suo carico).
Ella ha affermato di aver poi
rifiutato la modifica del contratto in quanto riduceva il suo stipendio del 60%
e non il contratto in vigore con la __________, anche perché ha comunque proposto
un compromesso, ossia di ridurre la tariffa oraria a fr. 100.--, che è stato
respinto dal datore di lavoro.
L’insorgente è incredula nel
constatare che la Cassa continui a considerare adeguata e valida un’offerta di
lavoro fatta da un datore di lavoro che non la pagava da più di tre mesi
nonostante le sue ripetute richieste, che non le rimborsava le spese effettuate
per sostenere viaggi professionali in Europa, che aveva ridotto intenzionalmente
la sua mole di lavoro dal 90% a meno del 20%, benché gli accordi dapprima
scritti e poi orali garantissero un minimo del 50% e abbia bisogno di lei vista
la concomitante offerta di lavoro all’80%, per imporle il graduale annullamento
del contratto in vigore (equivalente a un licenziamento) e obbligarla ad
accettare delle condizioni salariali del 60% inferiori, che l’aveva assunta nel
settembre 2022 facendola licenziare dal precedente posto di lavoro e causandole
così la perdita di più di fr. 30'000 di bonus e più di fr. 20'000 di perdita
per costi amministrativi e perdita di un importante datore di lavoro per
impieghi futuri, facendo false promesse di condizioni salariali interessanti
(fr. 130 all’ora e fr. 160 per ore supplementari, tasso di occupazione del 50%,
sei settimane di vacanze), poi ridotte già due mesi dopo del 60% proponendo un
contratto con un salario di fr. 108'160 per un 100%.
Secondo la ricorrente l’”offerta”
di lavoro di __________ non è da ritenersi adeguata e di conseguenza è esclusa
dall’obbligo di accettazione. In particolare ella ha rilevato che l’art. 16
cpv. 2 lett. a e h LADI non è rispettato, siccome il modo di procedere della
Sagl, non ossequiando il contratto di lavoro in vigore, non è conforme agli usi
professionali e locali, né alle condizioni di normali contratti di lavoro,
rispettivamente il datore di lavoro ha effettuato una riduzione della mole di
lavoro equivalente a un licenziamento al fine di procedere a una nuova
assunzione a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli.
L’insorgente ha ribadito non aver
mai voluto porre termine al contratto di lavoro di durata determinata in vigore
e ha espresso la sua delusione nei confronti della Cassa che non ha verificato
le affermazioni della Sagl, benché questa, non pagandola per più di quattro
mesi, ha dimostrato un comportamento molto discutibile, non conforme agli usi
professionali e locali e non conforme al contratto in vigore, né ad alcuna
legge a tutela di lavoratori. L’assicurata ha altresì criticato segnatamente
l’atteggiamento della Cassa che “assume ad esempio per vera l’affermazione
di __________ che il nuovo contratto proposto sarebbe stato fatto per “non (…)
creare disparità di trattamento con gli altri dipendenti”, evidenziando che
“se la Cassa di disoccupazione avesse verificato quanti impiegati aveva la __________,
si sarebbe probabilmente accorta che la società italiana con sede
“bucalettere/ombra” a __________ con certezza non aveva nessun impiegato che
svolgeva le mie mansioni, rispettivamente con grande probabilità non aveva
proprio nessun impiegato oltre alla sottoscritta e forse una donna di pulizia
(e i proprietari azionisti domiciliati oltre confine)”. (cfr. doc. I)
1.6. Nella sua risposta del 15 dicembre
2023 la Cassa ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. L’assicurata, il 2 gennaio 2024, ha
presentato delle osservazioni (cfr. doc. V).
1.8. La parte resistente ha preso
posizione al riguardo con scritto del 15 gennaio 2024 (cfr. doc. VII).
1.9. Il doc. VII è stato inviato per
conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno, sospeso la ricorrente
per 38 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell’art.
30 cpv. 1 lett. a LADI.
2.2. Secondo il principio generale della
riduzione del danno ancorato nell’art. 17 cpv. 1 LADI l’assicurato che fa
valere prestazioni assicurative deve intraprendere tutto quanto si possa
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione.
La legge prevede delle sanzioni
nel caso in cui questo obbligo non venga ossequiato tramite comportamenti che
influenzano l’inizio e la durata del dovere di prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione, e meglio tramite la sospensione del diritto alle
indennità di disoccupazione regolata all’art. 30 LADI (cfr. STF 8C_315/2022 del
23 gennaio 2023 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 13 pag. 40).
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a
LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per
propria colpa.
In
questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le
casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
Nel campo di applicazione
dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI rientrano i comportamenti che sono causali per
l’inizio della disoccupazione e che comportano la violazione dell’obbligo di
evitare la disoccupazione.
La disoccupazione per colpa
propria ai sensi di tale disposto è descritta più specificatamente all’art. 44
OADI, il quale non è in ogni caso esaustivo (cfr. STF 8C_315/2022 del 23
gennaio 2023 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 13 pag. 40).
L’art. 44 cpv. 1 OADI enuncia che
la disoccupazione è segnatamente imputabile all’assicurato che con il suo
comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali
di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di
lavoro (lett. a), rispettivamente ha disdetto egli stesso il rapporto di
lavoro, senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si
potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego (lett.
b).
2.3. Per quanto attiene alla
disoccupazione per propria colpa di cui all’art. 44 cpv. 1 lett. a OADI, è
utile rilevare che la giurisprudenza ha stabilito che un assicurato è da
considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a
LADI, se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori
oggettivi, bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato,
per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la
responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b;
sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4
agosto 2003, consid. 2.3; STF 8C_711/2022 del 14 settembre 2023).
La sospensione del diritto alle
indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone
uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337
e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il
carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF 8C_179/2017 del
30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto
2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015;
STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è, dunque, necessario che
vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58
seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245).
Una sospensione può, tuttavia,
essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente
comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20
lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la
disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (STF
8C_711/2022 del 14 settembre 2023; STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020; STF
8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno 2017; DLA 2012
pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015;
STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung",
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, pag. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
Dal profilo dell’assicurazione
contro la disoccupazione, l’intenzione, rispettivamente il dolo eventuale, non
si riferisce all’atto in questione ma al fatto di essere licenziato: vi è
disoccupazione colpevole se l’assicurato assume un comportamento per essere
licenziato o se può prevedere che il suo comportamento può avere per effetto un
licenziamento e che accetta di correre il rischio (cfr. STF 8C_370/2014 dell’11
giugno 2015 a proposito di un camionista che ha avuto un incidente, dopo essere
stato peraltro già avvertito in passato dal suo datore di lavoro; STF
8C_872/2011 in DLA 2012 pag. 294; STF C 582/00 dell’11 gennaio 2001).
2.4. In relazione alla disoccupazione imputabile
all’assicurato ex art. 44 cpv. 1 lett. b OADI, va osservato che non
è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro, in
particolare, quando l'occupazione è o è divenuta (a seguito del cambiamento di
determinate circostanze) inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF
8C_629/2014 del 15 ottobre 2014; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF
8C_958/2008 del 30 aprile 2009; STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004 consid. 3.1.;
STFA C 170/02 del 24 febbraio 2003; C 135/02 del 10 febbraio 2003 consid.
2.2.1.; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24,
consid. 2, pag. 95).
Non si può pretendere da un
assicurato che conservi il proprio impiego se il medesimo può prevalersi di un
motivo di licenziamento immediato giusta l’art. 337 CO (cfr. STF 8C_510/2017
del 22 febbraio 2018 consid. 3.1.).
La costante
giurisprudenza del Tribunale Federale esige, invece, che un assicurato mantenga
il proprio posto di lavoro, finché ne abbia trovato un altro, anche malgrado il
disaccordo circa l’importo del salario o con i colleghi di lavoro, la
divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare
da parte del datore di lavoro (cfr. STF 8C_510/2017 del 22 febbraio 2018
consid. 3.1.; STF 8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; STF 8C_742/2013 del
27 novembre 2013; STF 8C_225/2009 del 30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo
2007).
Analogamente,
l’Alta Corte ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un
posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego, anche se non
ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di
lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare
l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto
sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato
un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5
- tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per
analoghi motivi soggettivi").
L'assicurato deve,
dunque, mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività
esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi
desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).
Anche in caso di modifica del
contratto di impiego da parte del datore di lavoro, l’assicurato deve accettare
le nuove condizioni di lavoro in attesa di trovare un’altra occupazione che
corrisponda meglio alle sue ambizioni (cfr. STF 8C_510/2017 del 22 febbraio
2018 consid. 3.1.; STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009 consid. 4.1.).
Nella già citata
sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a
proposito dell'art. 44 lett. b OADI:
" (...) Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20
let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail
(OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du
21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention,
les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les
éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une
suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail,
peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure
prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a
quitté volontairement son emploi sans motif légitime. (...)"
Cfr. pure STF
8C_752/2022 del 22 febbraio 2023.
2.5. In caso di disdetta a seguito della
modifica del contratto di lavoro, il Tribunale federale, in una sentenza
8C_872/2011 del 6 giugno 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 13 pag. 294, già
citata sopra, dopo aver ricordato quanto contemplato dagli art. 44 cpv. 1 lett
a e lett. b OADI, ha evidenziato che la differenziazione sulla base di chi ha
sciolto il rapporto di lavoro è determinante per il giudizio in merito alla
colpa propria ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI, per l’onere della prova e per la
valutazione della durata della sospensione.
Quando
l’intenzione del datore di lavoro, contestualmente alla modifica del contratto,
inizialmente, non è quella di porre termine al rapporto di impiego (che in
seguito poi disdice), bensì di continuare lo stesso con diritti e obblighi
mutati, il comportamento dell’assicurato va apprezzato secondo quanto previsto
dall’art. 44 cpv. 1 lett. a OADI.
In quel caso di specie l’Alta
Corte ha deciso che l’assicurato non aveva agito con dolo eventuale, non
accettando entro il termine fissato dal datore di lavoro il nuovo contratto
sottopostogli, ritenendo di aver bisogno di ulteriori chiarimenti, con l’effetto
indesiderato di rendere effettiva la disdetta del datore di lavoro.
La sospensione di 36 giorni è
stata così annullata.
Nella sentenza 8C_872/2011 del 6
giugno 2012 è stato, altresì, sottolineato che il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) aveva, però,
giudicato dei casi di disdetta a seguito della modifica del contratto secondo
l’art. 44 cpv. 1 lett. b LADI dove risultava chiaro che l’assicurato aveva
rifiutato le modifiche del contratto (cfr. SFA C 151/04 del 30 aprile 2006;
STFA C 133/03 del 29 ottobre 2003).
Con giudizio 8C_510/2017 del 22
febbraio 2018, già menzionata sopra, la nostra Massima Istanza ha confermato la
sospensione di 31 giorni ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 i lett. b
OADI inflitta a un assicurato che aveva disdetto il contratto di lavoro senza
procurarsi previamente una nuova occupazione quando gli amministratori della
Sagl, sua datrice di lavoro, nel frattempo diventata una SA, erano stati
radiati dal RC e sostituiti da un nuovo amministratore che ha modificato i
compiti dell’interessato.
Il TF ha,
peraltro, avallato le argomentazioni della Corte cantonale, e meglio che “le
recourant avait résilié lui-même le contrat de travail par sa lettre du 5
novembre 2016, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi.
En ce qui concerne le point de savoir s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il
conservât son ancien emploi, elle a considéré que le transfert (art. 333 ss CO) de la société qui employait l'assuré ne
constitue pas un juste motif de résiliation immédiate, cela d'autant que l'intéressé
ne s'y est pas opposé. Ne constitue pas non plus un motif de résiliation
immédiate des rapports de travail au sens de l'art. 337 CO
le processus de réorganisation de l'entreprise instauré par le nouvel
administrateur, ayant pour effet une diminution des qualifications exigées sans
réduction de salaire.” (cfr. consid. 3.2).
L’Alta Corte, in una sentenza
8C_652/2020 del 5 febbraio 2021, pubblicata in SVR 2021 ALV Nr. 11 pag. 34, nel
caso di un’assicurata a cui la Corte cantonale aveva annullato la sanzione di
36 giorni di sospensione, inflittale poiché disoccupata per propria colpa (il
datore di lavoro l’aveva licenziata per fine febbraio 2019 e allo stesso
momento le aveva offerto un nuovo contratto di lavoro dal 1° marzo 2019 che la
medesima non ha accettato), ha parzialmente accolto il ricorso della Cassa,
facendo riferimento agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a OADI e
rinviando gli atti al Tribunale cantonale.
Inoltre con giudizio 8C_237/2021
del 6 settembre 2021, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 6 pag. 21, il Tribunale
federale, in relazione a un assicurato sospeso per 36 giorni, poiché
disoccupato per propria colpa, essendo stato licenziato per non aver accettato
le nuove condizioni del contratto di impiego, ha ribadito che nel caso di una
disdetta da parte del datore di lavoro consecutiva al rifiuto di nuove
condizioni contrattuali da parte del dipendente, allorché il datore di lavoro
inizialmente non voleva terminare il rapporto di impiego, bensì voleva
continuare lo stesso con diritti e obblighi mutati, il comportamento
dell’assicurato va valutato secondo quanto previsto dall’art. 44 cpv. 1 lett. a
OADI. La disoccupazione può essere imputabile all’assicurato solo quando il
mantenimento dell’impiego alle nuove condizioni di lavoro è da lui esigibile.
La giurisprudenza prevede che per rispondere a tale questione l’art. 16 LADI ha
unicamente la funzione di aiuto interpretativo.
2.6. Nella presente evenienza dalle
carte processuali emerge che RI 1 (__________ 1985), in possesso di un bachelor
in biotecnologia ottenuto presso l’Università __________ (cfr. doc. 208), dall’8
aprile 2019 al 31 gennaio 2022, ha lavorato a tempo pieno presso __________
quale Clinical Research Associate con un salario base, nel 2021, di fr.
97'566.-- (cfr. doc. 307). Il datore di lavoro ha, in effetti, disdetto il
contratto di lavoro il 15 novembre 2021 per il 31 gennaio 2022, poiché
l’assicurata non era in grado di riprendere il lavoro dopo malattia (cfr. doc.
283; 287; 307; 306).
La medesima si è annunciata per
il collocamento il 29 dicembre 2021 con effetto dal 1° febbraio 2022, dichiarando
una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 342=324).
Il suo nominativo è poi stato
annullato dal 31 marzo 2022, avendo la stessa reperito una nuova occupazione presso
__________ (cfr. doc. 271).
Dal 1° aprile 2022 l’insorgente
ha iniziato a lavorare per tale società a tempo pieno e indeterminato, sempre
come Clinical Research Associate. Lo stipendio base annuale era di fr.
122'000.-- lordi (cfr. doc. 187; 206; 191-195).
L’assicurata, il 29 luglio 2022,
si è licenziata avendo ricevuto una nuova offerta di lavoro (cfr. doc. 184;
182).
Il 3 agosto 2022 la ricorrente
ha, infatti, sottoscritto con la __________ un contratto di consulenza, in
qualità di Senior Clinical Research Associate, che contemplava che la stessa
fosse libera professionista e svolgesse la propria attività di consulenza in
piena autonomia. La durata iniziale era di dodici mesi dal 1° settembre 2022
con possibilità di prolungamento alle condizioni che sarebbero state definite
dalle parti. Entrambe le parti avevano la possibilità di recedere dal contratto
due mesi prima della sua scadenza naturale mediante preavviso scritto da
inviare alla controparte. Inoltre era stato stipulato che “ogni modifica a
quanto previsto non avrà alcun valore se non approvata dalle parti per iscritto.
Qualunque accordo in contrasto con quanto stabilito deve ritenersi nullo ed
inefficace e privo di qualsiasi effetto giuridico tra le parti” (cfr. doc.
36-39).
La retribuzione era prevista come
segue:
" Il
consulente emetterà una fattura mensile, alla fine del mese solare, in base
alle ore di lavoro effettivamente svolte nel mese, su base 0,5 FTE, con una
tariffa oraria di CHF 130,00 (centotrenta/00) + IVA 7,7% a partire dal 30
settembre 2022.
Considerandi
Il pagamento di quanto dovuto secondo gli
accordi che precedono Le sarà corrisposto a 30 giorni dal ricevimento della
fattura.
Tariffa ore supplementari*: 125% della
tariffa oraria (pari a CHF 162.50)
*Definizione Ore supplementari:
- Lavori o viaggi
che la Società e/o lo Sponsor richiede/richiedono essere fatti durante i giorni
festivi in Svizzera, dopo approvazione della Società.
- Le ore che
superano la media di ore pattuite (calcolo su base mensile), dopo approvazione
della Società” (Doc. 36 p.to 2)
Per inciso si rileva che “su
base 0,5 FTE” (v. doc. 36 p.to 2), significa a metà tempo. 1 FTE è un
acronimo inglese (full-time equivalent) che è tradotto con “equivalente a tempo
pieno” (cfr. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Full-time_equivalent_(FTE);
Come risulta da uno scambio di
messaggi di posta elettronica tra l’insorgente e la __________ di fine ottobre
/ inizio novembre 2022 (cfr. doc. 94-97), il contratto di consulenza è stato
modificato (cfr. doc. 90-93).
Dallo stesso, sottoscritto da
entrambe le parti e retrodatato al 1° settembre 2022, si evince che rispetto
alla versione del 3 agosto 2022 è stato cambiato soltanto il p.to 2 relativo
alla remunerazione, e meglio è stato stabilito che “il consulente emetterà
una fattura mensile, alla fine del mese solare, in base alle ore di lavoro
effettivamente svolte nel mese, con una tariffa oraria di CHF 130,00
(centotrenta/00) + IVA 7,7% a partire dal 30 settembre 2022. La tariffa oraria
per il Travel Time è pari a CHF 50,00 (cinquanta/00). Il pagamento di quanto
dovuto secondo gli accordi che precedono Le sarà corrisposto a 30 giorni dal
ricevimento della fattura” (cfr. doc. 90).
Si rileva che è stata tolta la
base 0,5 FTE.
La Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG, il 28 ottobre 2022, ha rifiutato di affiliare
l’assicurata quale indipendente (cfr. doc. 222-223; consid. 1.1.).
Il 2 dicembre 2022 la società ha
inviato alla ricorrente un nuovo contratto in visione (cfr. doc. 221=230).
Il contratto di lavoro del 2
dicembre 2022 prevedeva l’assunzione dell’assicurata quale Senior Clinical
Research Associate all’80% (33,60 ore settimanali) a tempo indeterminato dal 2
gennaio 2023 con un periodo di prova di tre mesi, un salario di fr. 108'160.--
lordi per tredici mensilità e quattro settimane di vacanze all’anno (cfr. doc.
231-234).
Con messaggio di posta
elettronica del 4 dicembre 2022 l’assicurata ha comunicato alla __________ che:
" (…) Il
contratto di lavoro attualmente in vigore prevede una tariffa oraria di CHF
130/ora. Sono disposta a scendere a CHF 100/ora.
Per il salario da voi proposto di CHF
108'160 sono disposta a lavorare 3 giorni alla settimana (8,4 ore giornaliere
dal martedì al giovedì) incluse 6 settimane di vacanza/anno. Eventuali ore
supplementari da compensare in vacanza.
Posso capire se non siete d’accordo con la
mia controproposta, ma in tal caso desidero concludere la nostra
collaborazione.” (Doc. 220-221)
Il 15 dicembre 2022 la Sagl ha
risposto:
" (…) Purtroppo
non possiamo accettare la sua controproposta e prendiamo atto della sua volontà
di concludere la collaborazione.
Le allego il bonifico a saldo del cedolino di Ottobre (acconto
per la sua fattura di Ottobre) e i cedolini di Novembre (saldo della sua
fattura di Ottobre) e il cedolino di Dicembre (per la sua fattura di novembre).
La prego di contattare la Dr.ssa __________ per il passaggio di
consegne di quanto da lei svolto e il Dr. __________ per la restituzione del
materiale in suo possesso.” (Doc. 220)
L’insorgente si è iscritta in
disoccupazione a far tempo dal 2 gennaio 2023, dichiarando una disponibilità lavorativa
del 100% (cfr. doc. 342; consid. 1.1.).
Nel
formulario "Domanda d'indennità di disoccupazione" del 10 gennaio
2023.
RI 1 ha indicato di rivendicare il diritto alle indennità di
disoccupazione dal 1° gennaio 2023, di essere stata licenziata oralmente dalla
società datrice di lavoro il 30 novembre 2022 con effetto dal 31 dicembre 2022
e di “chiedere al datore di lavoro” il motivo della disdetta (cfr. doc.
144-145, punti 1 e 20).
Il 17 gennaio 2023 ella ha
precisato alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) di non poter consegnare la
lettera di licenziamento, ribadendo che il datore di lavoro le ha comunicato la
disdetta oralmente a fine novembre 2022 per fine 2022 (cfr. doc. 257).
Nell’“Attestato
del datore di lavoro” del 19 gennaio 2023 la Sagl ha, invece, dichiarato che la
disdetta è stata data dalla collaboratrice il 30 novembre 2022 con effetto a
partire dal 31 dicembre 2022 per motivi personali (cfr. doc. 168).
La Cassa, con decisione del 5
aprile 2023, ha sospeso l’assicurata per 50 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione per avere interrotto il rapporto di lavoro con la __________ a
causa delle modifiche contrattuali da parte di quest’ultima, senza
preventivamente essersi assicurata un altro impiego. Al riguardo è stato precisato
che si poteva ragionevolmente esigere che la medesima accettasse le nuove
condizioni contrattuali più vantaggiose, per una percentuale di impiego
dell’80% a fronte del vecchio contratto, il quale non prevedeva un minimo di
ore garantite (cfr. doc. 106-109; consid. 1.2.).
La Cassa, con decisione su opposizione
del 25 ottobre 2023, ha ridotto la durata della sanzione a 38 giorni di
sospensione (cfr. doc. A; consid. 1.4.).
2.7
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che la ricorrente, dopo aver
ricevuto, il 2 dicembre 2022, la bozza del contratto con inizio il 2 gennaio
2023.
(cfr. doc. 221=230), il 4 dicembre 2022 non si è limitata a presentare una
controproposta - rifiutando così implicitamente l’offerta del datore di lavoro
-, bensì ha dichiarato che, nel caso in cui la società non fosse stata
d’accordo con la sua controproposta, desiderava concludere la collaborazione con
la stessa (cfr. doc. 220-221; consid. 2.6.).
Il datore di lavoro, dal canto
suo, non ha accettato la controproposta e ha preso atto della volontà
dell’insorgente di concludere la collaborazione (cfr. doc. 220; consid. 2.6.).
L’assicurata, nell’opposizione e
nel ricorso, ha fatto valere di non aver voluto porre fine al rapporto di lavoro
in vigore a quel momento, ma unicamente di aver rifiutato la proposta relativa
al nuovo contratto del dicembre 2022 (cfr. doc. 86-89; I; consid. 1.3.; 1.5.).
Tuttavia il tenore del suo
messaggio di posta elettronica del 4 dicembre 2022 (cfr. doc. 220-221; consid.
2.6.) è chiaro e non fa sorgere dubbi interpretativi.
Come indicato dalla Cassa (cfr.
doc. A), ella è stata perentoria, ponendo la Sagl di fronte all’alternativa di
aderire alla sua controproposta o terminare il rapporto lavorativo tra di loro.
Da questo esplicito aut aut dell’insorgente
discende che il rifiuto della sua controproposta da parte del datore di lavoro
implicava di per sé la fine della loro collaborazione.
L’assicurata, del resto, mai ha
asserito, nemmeno quando la parte resistente, nella procedura di opposizione,
le ha posto un’esplicita domanda al riguardo (cfr. doc. 82), di aver contestato
la dichiarazione del 15 dicembre 2022 della Sagl che prendeva atto della sua
volontà di concludere la collaborazione nel caso in cui la controproposta del 4
dicembre 2022 non venisse accettata.
In simili condizioni, contrariamente
a quanto preteso dalla ricorrente (cfr. doc. I; V; 86-89), la fine del rapporto
di lavoro tra lei e la __________ è dipesa dal desiderio della medesima di non
collaborare più con l’azienda, se non alle sue sole condizioni (contenute nella
controproposta del 4 dicembre 2022, ossia una tariffa oraria di fr. 100.--
all’ora, rispettivamente per il salario offerto dalla Sagl di fr. 108'160 lavorare
3.
giorni alla settimana dal martedì al giovedì per 8,4 ore giornaliere, 6
settimane di vacanza all’anno e compensazione in vacanza di eventuali ore
supplementari; cfr. doc. 220; consid. 2.6.), riguardo alle quali lei stessa ha
indicato all’azienda che “posso capire se non siete d’accordo” (cfr.
doc. 220-221), senza tentare di discutere con il datore di lavoro eventuali possibili
soluzioni alternative, almeno per determinati punti del nuovo contratto.
Si rileva peraltro che __________
ha attestato di essere stata soddisfatta dell’operato dell’assicurata e di mai averla
richiamata per il suo lavoro (cfr. doc. 255).
Di conseguenza la correttezza o
meno della sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflittale
dalla Cassa deve essere esaminata alla luce degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e
44.
cpv. 1 lett. b OADI (cfr. consid. 2.2.; 2.4.) e non dell’art. 44 cpv. 1
lett. a LADI riguardante il caso di licenziamento da parte del datore di lavoro
a seguito della mancata accettazione da parte del dipendente di nuove
condizioni contrattuali (cfr. consid. 2.5.).
2.8
L’art. 44 cpv. 1 lett. b OADI
enuncia che la disoccupazione è segnatamente imputabile all’assicurato che ha
disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un
altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di
conservare il vecchio impiego.
Anche in caso di modifica del
contratto di impiego da parte del datore di lavoro, l’assicurato deve accettare
le nuove condizioni di lavoro in attesa di trovare un’altra occupazione che
corrisponda meglio alle sue ambizioni (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_510/2017 del
22.
febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009 consid.
4.1.).
Non è, quindi, disoccupato per
colpa propria l’assicurato dal quale non si poteva ragionevolmente esigere che
conservasse il suo posto di lavoro o accettasse le nuove condizioni, almeno
fino al reperimento di una nuova occupazione.
2.9
In concreto il TCA, attentamente
vagliati gli atti di causa, ritiene che l’impiego offerto alla ricorrente il 2
dicembre 2022 fosse adeguato.
In effetti le quattro settimane
di vacanze proposte con il nuovo contratto di lavoro (cfr. doc. 231; consid.
2.6.) corrispondono a quanto contemplato all’art. 329a cpv. 1 CO, e meglio che il datore di lavoro deve accordare al lavoratore,
ogni anno di lavoro, almeno quattro settimane di vacanza; ai lavoratori sino ai
20.
anni compiuti, almeno cinque settimane.
L’occupazione risulta, inoltre,
conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI (cfr. STF 8C_652/2015 del 17 maggio
2016.
consid. 5.3.; STF C 65/06 del 27 aprile 2006 consid. 3.4.), nel senso che
la stessa non procurava all’assicurata un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato.
Lo stipendio offertole
di fr. 108'160.-- lordi all’anno (cfr. doc. 232), pari a fr. 9'013.-- per
dodici mensilità, non è inferiore al 70% del suo guadagno assicurato di fr. 11’113.--
(cfr. doc. 43; 125; 140), bensì corrisponde a circa l’81% di quest’ultimo (cfr.
STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021).
D’altronde nel nuovo contratto, in
relazione alla retribuzione, è stato precisato che “la nostra Società,
attraverso il proprio organico direttivo e a Suo insindacabile giudizio, si
riserva la facoltà di riconoscere ulteriori e/o eventuali incentivi in
considerazione anche della qualità delle prestazioni da ella realizzate. È
previsto un Bonus annuale al raggiungimento degli obiettivi aziendali, definiti
entro la fine di ogni anno per l’anno successivo, da corrispondersi se
raggiunti entro il mese di Febbraio dell’anno successivo.” (cfr. doc. 232
p.to 9).
L’obiezione dell’assicurata secondo
cui lo stipendio di fr. 108'160.-- si riferirebbe a un impiego al 100% e non al
grado di occupazione propostole dell’80%, per cui tale importo dovrebbe essere
decurtato del 20% (cfr. doc. V), si rivela infondata.
In primo luogo, il p.to 9 della
bozza del contratto sottoposto alla ricorrente il 2 dicembre 2022 enuncia che “il
salario è fissato in CHF 108'160,00 (centoottomilacentosessanta/00 franchi
svizzeri) lordi annui per 13 (tredici) mensilità, con occupazione all’80%
(ottanta per cento)” (cfr. doc. 232).
L’interpretazione letterale di
tale testo - peraltro di facile comprensione -, ossia che l’impiego all’80%, come
indicato anche dalla Cassa (cfr. doc. III), prevedeva una retribuzione di
108'160.-- lordi all’anno, non si presta a dubbi particolari.
In secondo luogo, l’insorgente si
è avvalsa di tale argomentazione unicamente davanti al TCA (cfr. doc. I; V).
L’11 febbraio 2023 aveva, per
contro, asserito che le era stato offerto un contratto di fr. 108'160.-- con
quattro settimane di ferie che risultava inferiore a quello che aveva con __________,
il quale prevedeva “6 settimane di ferie per uno stipendio di fr. 141'520
(bonus incluso)” (cfr. doc. 217).
Al
riguardo va, altresì, osservato che nell'ambito delle assicurazioni sociali è
data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso che viene data la
precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle
prime affermazioni esternate quando ancora la persona interessata ne ignorava
le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non
possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le
contraddicono (cfr. STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.2.; STF
8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019
consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del
24.
aprile 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
Per quanto concerne il periodo di
prova di tre mesi (nel cui lasso di tempo il contratto avrebbe potuto essere
disdetto in ogni momento da entrambe le parti con un preavviso di sette giorni;
cfr. doc. 232; art. 335b cpv. 1 e 2 CO) inserito nel nuovo contratto (cfr. doc.
231), la __________ ha specificato che era stato incluso per non creare
disparità di trattamento con gli altri dipendenti e che “la proposta di
contratto prevedeva le medesime condizioni in essere con gli altri dipendenti”
(cfr. doc. 51).
È vero che nel caso di una
collaboratrice che era già stata alle dipendenze dell’azienda per quattro mesi la
valutazione delle sue capacità e della sua idoneità attitudinale a
svolgere le mansioni concordate avrebbe dovuto già avere luogo.
Tuttavia tale elemento non
consente di ritenere il nuovo impiego inadeguato e quindi la relativa
accettazione non ragionevolmente esigibile.
Il periodo di prova avrebbe, del
resto, permesso anche alla ricorrente di essere meno vincolata, grazie a un
preavviso più breve di disdetta, in caso di reperimento di un’occupazione,
secondo lei, a quel momento più interessante, ritenuto che, allorché ha deciso
di lasciare __________ nell’agosto 2022, l’interruzione anticipata le ha causato
delle perdite finanziarie (cfr. doc. 33; V).
L’assicurata ha pure
censurato le modalità di pagamento delle retribuzioni spettantele per il lasso
di tempo da settembre a dicembre 2022, facendo valere che i pagamenti non
rispettavano le tempistiche del contratto, ossia non avvenivano entro la fine
del mese successivo (l’11 maggio 2023 ella ha affermato che, quando le è stato
inviato il nuovo contratto di lavoro nel mese di dicembre 2022, aveva “solo
ricevuto la paga del mese di settembre 2022 che era stata pagata il 17 novembre”;
cfr. doc. 34; 69; I).
Da un documento
prodotto dall’insorgente l’11 maggio 2023 a seguito della richiesta della Cassa
di fornire un estratto conto dal quale si potessero evincere i pagamenti delle
fatture (cfr. doc. 82) emergono, infatti, degli accrediti da parte di __________
del 17 novembre 2022 di fr. 6'598.80, del 15 dicembre 2022 di fr. 8'113.-- e
del 9 febbraio 2023 di fr. 14'133.39 (cfr. doc. 74).
Al riguardo va,
però, sottolineato che al momento dell’implicito rifiuto del nuovo contratto e
della sua conseguente controproposta nel dicembre 2022, l’assicurata non ha
fatto menzione con il datore di lavoro del ritardo nel versamento dello
stipendio (che era a ore con allestimento di conteggi da parte sua, cfr.
consid. 2.6.; doc. 70-73), né risultano agli atti solleciti di pagamento nei
confronti della Sagl.
Al contrario tale
aspetto non le ha impedito, il 4 dicembre 2022, di inoltrare all’azienda una
sua controproposta incentrata su un salario più elevato e su un numero maggiore
di settimane di vacanze (cfr. doc. 220).
Il desiderio di
concludere la collaborazione con l’azienda di __________, il 4 dicembre 2022, è
poi stato espresso in relazione all’eventuale mancato accordo in merito alla
sua controfferta del 4 dicembre 2022 e non al mancato pagamento puntuale degli
stipendi (cfr. doc. 221).
È, d’altronde,
necessario al fine di non applicare una sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI
e 44 cpv. 1 lett. b OADI che la disdetta intervenga come ultima opzione dopo
che l’assicurato ha preso tutte le misure esigibili affinché il datore di
lavoro faccia fronte ai suoi obblighi in futuro (cfr. STF 8C_285/2013
dell’11 febbraio 2014 consid. 6.2.2.; Boris Rubin, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in
DLA 2017 pag. 1).
Infine, per quanto riguarda la diminuzione delle ore di lavoro in
particolare nel mese di dicembre 2022 (cfr. doc. I; 70-73), giova rilevare che
il datore di lavoro, rispondendo alla Cassa, il 22 febbraio e il 20 giugno
2023, ha indicato che, dopo l’accordo che doveva concernere la libera
professione della ricorrente, alla stesa non era stato garantito un minimo di
ore (cfr. doc. 166; 162; 56; 50-51).
In effetti, da una
parte, l’assicurata, a inizio novembre 2022, ha sottoscritto la modifica del
contratto di consulenza iniziale dell’agosto 2022 (quale indipendente) che
prevedeva un’occupazione a metà tempo, con lo stralcio di “su base 0,5 FTE”
(cfr. consid. 2.6.). Dall’altra, che la retribuzione, da lei accettata, era
oraria, fondandosi sulle ore di lavoro effettivamente scolte (cfr. consid. 14).
2.10
Alla luce di quanto
sopra occorre concludere che dall’assicurata si poteva ragionevolmente
esigere che continuasse la collaborazione con la __________, anche a decorrere
dal 2 gennaio 2023 tramite il nuovo contratto di durata indeterminata,
perlomeno fino al reperimento di una nuova occupazione.
Il comportamento dell’insorgente
che ha, invece, posto termine al rapporto di lavoro tra lei e la __________
(cfr. consid. 2.7.), senza essersi preventivamente assicurata un altro impiego,
è pertanto passibile di sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI.
2.11
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a
indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata, essendo
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce
che vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato
un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova (lett. a) oppure ha
rifiutato un’occupazione adeguata (lett. b).
Ai sensi del cpv. 5 della
medesima norma, invece, se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto
all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per
determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli
ultimi due anni.
Nonostante il principio generale
enunciato all'art. 45 cpv. 4 OADI (art. 45 cpv. 3 v.OADI; cfr. STCA 38.2005.40
del 14 luglio 2005), la giurisprudenza federale ha stabilito che, trattandosi
di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un
nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste
un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e
dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una
sanzione non è, dunque, limitato a quanto previsto in caso di colpa grave
all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere
anche penalità più miti:
" Vorausgesetzt ist
dabei ein entschuldbarer Grund, der das Verschulden nicht
als schwer, sondern lediglich als mittelschwer oder leicht,
erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der
betroffenen Person oder eine objektive Gegebenheit (z.B. Befristung der Stelle)
beschlagen. Auch ist das Gesamtverhalten der versicherten Person mit
einzubeziehen, wozu beispielsweise eine bereits vor der Kündigung begonnene
Stellensuche zählen kann (vgl. Urteil 8C_522/2018 vom 25. Juni 2019 E. 4.4).
Wenn ein solcher Grund vorliegt, ist Art. 45 Abs. 4
AVIV nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der
allgemeinen Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125 E. 3.5 S. 131; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung,
in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2524, Rz. 863 f.).
Damit wird auch dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung
getragen (vgl. NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2525 Rz.866; Urteile 8C_522/2018 vom 25. Juni
2019.
E. 4.4; 8C_2/2012 vom 14. Juni 2012 E. 3.2).”
(cfr. STF 8C_302/2019 del 22 agosto 2019 consid. 3.2.)
Al riguardo cfr. pure STF 8C_165/2020
del 4 agosto 2020 consid. 3.1.
2.12
La
Cassa ha inflitto all’assicurata una penalità di 50 giorni di sospensione dal
diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.2.), poi ridotta a 38
giorni con la decisione su opposizione (cfr. doc. A; consid. 1.4.), motivando come
segue:
(…) preso atti degli ulteriori elementi di
giudizio emersi in occasione della procedura su opposizione, pur continuando
come detto a ritenere grave la colpa della signora RI 1, la Cassa considera che
alle aggravanti di cui s'è ormai diffusamente discusso (sostanzialmente, il
rifiuto di un'occupazione adeguata di durata indeterminata) e che hanno portato
a sospendere il diritto a prestazioni per 50 indennità, vadano contrapposte
alcune attenuanti: le citate incomprensioni relative alle ore di impiego
"garantite" rispettivamente al pagamento del salario, così come le
previste clausole contrattuali per "non (...) creare disparità di
trattamento con gli altri dipendenti” (pensiamo in primis al previsto
periodo di prova), ciò nonostante l'offerta del dicembre 2022 già desse prova
dell'apprezzamento della dipendente (cfr. anche certificato di lavoro datato 19
gennaio 2023), possono intatti - non giustificare, ma - attenuare la gravità
delle scelte dell'assicurata. (…)” (Doc. A pag.8)
In
concreto, tutto ben ponderato, la sanzione di 38 giorni applicata
all’insorgente si rivela proporzionata alla gravità della colpa, in considerazione in particolare dello
stipendio proposto comunque elevato (fr. 108'160.-- per un impiego all’80%,
pari a fr. 9'013.-- al mese comprensivi della tredicesima; cfr. consid. 2.9.).
In
concreto la soluzione di confermare la sospensione di 38 giorni si giustifica
tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza
validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF
8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid.
3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_67/2020,
8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019.
consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017
del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3
pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43
del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile
con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio
2012).
2.13
Stante quanto precede, la decisione
su opposizione del 25 ottobre 2023 impugnata deve essere confermata.
2.14
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre
20232.
consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA
38.2023.11
del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023
consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA
38.2022.57
del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022
consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti