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Decisione

38.2023.66

Negato diritto ad assegni di formazione (tirocinio come addetto a cure sociosanitarie). A., benché non abbia conseguito alcuna formazione prof., non ha difficoltà a reperire occupazione in settori quali logistca,vendita,agricoltura. Anche posti assegnati. Però licenz.per violaz.obblighi contrattuali

5 marzo 2024Italiano38 min

loro diniego, certo! Qualche possibilità esiste, come poter vincere alla lotteria

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2023.66

rs

Lugano

5 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 31 ottobre 2023 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501

Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 31

ottobre 2023 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la

decisione del 1° settembre 2023 (cfr. doc. 14) con la quale ha negato a RI 1 (1990),

di nazionalità svizzera, che non possiede una formazione professionale

specifica, ma vanta esperienze lavorative in vari settori, tra cui la vendita,

le pulizie e la logistica, il diritto ad assegni di formazione nel periodo 28.08.2023

- 27.08.2025 per svolgere il tirocinio quale addetto alle cure sociosanitarie

presso __________ e ottenere il relativo certificato federale di formazione

pratica - CFP (cfr. doc. 5), in quanto il medesimo non risulta difficilmente

collocabile per motivi inerenti al mercato del lavoro.

L’amministrazione ha, in

particolare, rilevato:

" (…) L’assicurato

nel periodo di disoccupazione è stato sostenuto con dei provvedimenti del

mercato del lavoro (__________) la cui finalità consisteva nell’acquisire

competenze e strumenti per effettuare delle ricerche di lavoro mirate ed

efficaci, sfruttando canali, metodi e modalità non ancora utilizzati.

Al termine di una di queste misure (__________)

aveva chiuso la disoccupazione avendo trovato lavoro al 100% presso la ditta __________,

il contratto era stato poi disdetto dal datore di lavoro durante il periodo di

prova.

Ad inizio del 2023 l’assicurato è stato

nuovamente assunto da un precedente datore di lavoro (__________). Questo

rapporto di lavoro è stato interrotto nel periodo di prova dopo un mese a

seguito del comportamento non adeguato.

Nei formulari che comprovano gli sforzi

dell’assicurato intrapresi per trovare lavoro risulta che si è attivato

perlopiù con una raccolta dei timbri recandosi personalmente presso le ditte

(negozi, bar, ristoranti e uffici).

3. Considerando le regole segnalate al

punto 2 e le informazioni raccolte siamo del parere che l’assicurato avrebbe

dovuto svolgere le ricerche di lavoro utilizzando strumenti e competenze

appresi nelle misure di sostegno al collocamento a cui ha partecipato, in

particolare ricerche di lavoro più accurate e mirate alle modalità di selezione

del personale praticate nei settori a cui si rivolgeva. Così facendo le sue

possibilità di collocamento sarebbero state sensibilmente migliori. Tenuto

conto anche che il contratto di lavoro a tempo indeterminato del 13 gennaio

2023 è stato disdetto dal datore di lavoro per comportamento non adeguato, riteniamo

che le difficoltà di collocamento della persona non siano dovute a specifiche

competenze richieste dal mercato del lavoro.

Per questo motivo riteniamo che la

condizione posta all’art. 59 cpv. 2 LADI non sia rispettata.

Visto quanto sopra, non si entra nel merito circa l’adempimento

degli altri presupposti enunciati agli art. 66a segg. LADI.” (Doc. A1)

1.2. Contro la decisione su opposizione RI

1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:

" (…) Devo

ammettere d sentirmi un pochino stanco e deluso di ricevere NO! Comunque fa

parte della vita e ne prendo atto.

Fatti

I motivi esposti dall’ufficio incaricato

menzionano la verità indicando le varie soluzioni lavorative come causale del

loro diniego, certo! Qualche possibilità esiste, come poter vincere alla lotteria

ma credo che in una nazione come la Svizzera non avere un “pezzo di carta” sia

altamente penalizzante e per questo motivo, supportato dai vari uffici che mi

sostengono abbiamo intrapreso un cammino di formazione nel settore che dà più

possibilità lavorative ora e nel futuro (socio sanitario). (…)” (Doc. I)

L’insorgente ha allegato la

propria opposizione del 14 settembre 2023 (cfr. doc. A2 = 15), in cui ha fatto

valere, da un lato, che il tirocinio quale addetto alle cure sociosanitarie gli

potrà garantire opportunità di lavoro duraturo che da tempo ricerca.

Dall’altro, che le attività da

lui esercitate, senza qualifica, negli ambiti della logistica, della vendita e

delle pulizie, non gli hanno permesso di avere continuità di impiego, né un

salario corrispondente al minimo vitale che gli consentisse di non ricorrere al

sostegno economico integrativo dell’assistenza.

Egli ha, inoltre, evidenziato che

la situazione non è cambiata durante il periodo di disoccupazione, poiché le

poche attività reperite sono state di breve durata o a tempo parziale, dovendo

così avvalersi in ogni caso di un’integrazione finanziaria da parte

dell’Ufficio assistenza.

L’assicurato sostiene che un

parziale sostegno dell’assicurazione disoccupazione durante il periodo

formativo dell’apprendistato potrebbe evitargli di far capo all’assistenza, con

l’auspicio di non doverne più beneficiare in futuro.

Infine il medesimo ha asserito

che la sua attuale azienda formatrice non ha escluso la possibilità di

un’assunzione definitiva al termine della formazione, specificando che “se

così non fosse, riuscirò a trovare un impiego in un settore che offre certamente

maggiori opportunità di quelle raccolte fino ad oggi senza alcuna qualifica in

settori in cui si riscontra sovente l’offerta di impieghi precari e a tempo

parziale, gestiti da agenzie di collocamento private”.

1.3. Nella

sua risposta del 3 gennaio 2024 l’UMA ha proposto di respingere l’impugnativa, ritenendo

che non siano emersi elementi nuovi tali da modificare la decisione su

opposizione impugnata (cfr. doc. III).

1.4. Il

4 gennaio 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti

sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno l’Ufficio delle misure attive abbia

negato al ricorrente il diritto agli assegni per la formazione quale addetto

alle cure sociosanitarie presso __________ postulati nel mese di giugno 2023

per il periodo dal 28 agosto 2023 al 27 agosto 2025.

2.2. Il

1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo

2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002

pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa

revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro (PML), che peraltro erano già stati estesi con la seconda

revisione della legge del 1995.

Questi

provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro

la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,

Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12

giugno 2001, pag. 1972):

"

(…) In linea di massima, la

presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il

rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e

vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata.

(…)"

Anche

la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011,

in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato sostanziali modifiche ai

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Pertanto,

la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.

59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a

prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata

in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre

2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005).

2.3. Fra

gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente

e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo, il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI

(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.

Si

tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi

di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di

esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.

64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,

semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni

per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli

assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del

promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

L’art.

59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro e prevede che:

"

1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di

persone minacciate dalla disoccupazione.

1bis I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di

formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i

provvedimenti speciali (Sezione 4).

1ter Le

persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere

unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

1quater Su

richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la

partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone

minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.

Considerandi

2.

I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al

collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole

reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche

professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di

lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3.

Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto

secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento

in questione.

3bis Gli

assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al

capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione

fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della

prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di

disoccupazione.

4.

I

servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità

nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5.

I servizi competenti collaborano con gli organi

pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli

stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un

contesto migratorio."

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene, dunque, ribadito il principio

fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla

situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto

solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un

presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano

in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_392/2016 del 28

novembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4; STF

8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008

consid. 3.2.; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA

C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1

del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio

federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF

1980.

III 469 segg.).

Il

diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso

se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale

indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28

pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances

démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux

parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une

situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation

du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré

était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).

Ai sensi dell’art. 59 cpv. 3

LADI, inoltre, possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti e le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

2.4

A proposito del criterio della

difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti

individuali inerenti al mercato del lavoro (cfr. art. 59 cpv. 2 LADI; consid.

2.3.), il TCA precisa che tale condizione significa che un assicurato non deve

poter ottenere un nuovo impiego con la formazione di cui già dispone (cfr. STFA

C 11/02 del 22 marzo 2004).

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un

Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al

Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto

da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani

(ultima occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era

giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito

che determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli

impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per

motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di

lavoro.

L’Alta Corte ha, poi, deciso che dal

profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale

dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di

francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato

del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l’assicurato non risultava

svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese,

siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di

buone conoscenze di una lingua straniera.

Inoltre con sentenza 8C_67/2018

del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg., il Tribunale federale

ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi per l’ottenimento di una

licenza di condurre. Dal tale giudizio emerge che i provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il

cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro

(art. 59 cpv. 2 primo periodo LADI).

Il diritto a partecipare a

provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro presuppone

un’indicazione relativa al mercato di lavoro. Le prestazioni possono essere

concesse soltanto se la situazione del mercato di lavoro lo impone. Il

presupposto dell’indicazione relativa al mercato del lavoro comprende una

componente oggettiva e una componente soggettiva. L’elemento oggettivo si

riferisce al bisogno attuale di manodopera da parte del mercato del lavoro.

Quello soggettivo riguarda la necessità per la persona assicurata di adeguarsi

a questo bisogno. Se per esempio l’ottenimento della licenza di condurre della

categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro, la persona non ha diritto

all’assunzione dei costi.

In una sentenza 38.2016.47 del 20

marzo 2017 relativa a un assicurato al quale l’URC aveva negato l’assunzione

dei costi di un corso di specializzazione frequentato da un architetto, il TCA,

confermando l’operato dell’amministrazione, ha precisato che il collocamento

non era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro, in quanto

l’assicurato disponeva di una formazione tale e di un’esperienza professionale

svolta durante numerosi anni sufficienti per reperire - benché avesse 52 anni -

un impiego indipendentemente dalla formazione in questione. In effetti il

ricorrente pendente causa è stato assunto per un’occupazione al 100% nel suo

settore che non richiedeva la specializzazione auspicata dal medesimo.

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2023.11

del 5 giugno 2023, destinata alla pubblicazione in RtiD I-2024; STCA

38.2019.60

del 19 febbraio 2020.

In dottrina B. Rubin, in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, pag. 472-473, a proposito di questo criterio, si è

così espresso:

"

(…)

DIFFICULTÉS

DE PLACEMENT

13.

Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés

dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de

l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.

14.

Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne

se justifie pas. Lorsque la

formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de

retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à

une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce

cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un

perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts

du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).

Un assuré qui n'effectue pas suffisamment

de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la

fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un

autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de

l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).

Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours alors

qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré réunissait les

conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de marché du

travail (mesure visant à l'intégration professionnelle ; amélioration des

chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la fréquentation

de la mesure était une condition de l'engagement ou

était susceptible de le faciliter. La Haute Cour a nié le droit à une mesure

dans le cas d'un assuré dont l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4

octobre 2001 [C 139/01]). Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une

assurée qui voulait se réorienter après plus d’une année de postulations

infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26 novembre 2008 [8C

301/2008]).

15.

Deuxièmement, les difficultés de placement doivent

être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:

- de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si

l'AI a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);

- de reconnaissance de diplôme

(DTA 1988 p. 30);

- de diplômes non

suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;

ou encore

- de disponibilité

restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à

un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])."

2.5

Quale

provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli

assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa

misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati

che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale

completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della

loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una

durata massima di tre anni.

L’art.

66a LADI ha il seguente tenore:

"

1L’assicurazione può concedere assegni per una

formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:

a. …

b. hanno almeno 30 anni e

c. non dispongono di una

formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera oppure hanno notevoli

difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.

2L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una

deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.

3Non ricevono assegni di formazione gli assicurati che:

a. hanno conseguito un diploma universitario o di

una scuola professionale superiore riconosciuto in Svizzera o che, pur senza ottenere un diploma, hanno seguito

una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione; o

b. hanno superato un esame professionale federale o un

esame professionale federale superiore.

4Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un

contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente

attestato al termine della formazione."

Nel

tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva,

quale ulteriore presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui

all’articolo 60 capoverso 1 lettera b;".

L’art.

66b LADI, abrogato con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali

condizioni materiali che: "Gli assegni sono concessi

unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma

di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv.

1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità

dell’assicurato e migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".

A

proposito di queste modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il

Consiglio federale ha precisato che:

"

Art. 66a Assegni di formazione

La lettera a è contemplata nella clausola

generale prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più

essere menzionata nel capoverso 1.

Al fine di garantire una prassi uniforme a

livello svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli

assicurati di età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione

più lunga in casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di

compensazione e non più dai Cantoni.

Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo

66b al fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del

diritto.

Art. 66b Condizioni materiali (abrogato)

Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso

4.

Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere

stralciato."

(cfr. FF

2001.

N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013, pto 2.1)

L’art.

66c LADI stabilisce che:

" 1Il

datore di lavoro paga al lavoratore gli assegni di formazione e un salario pari

almeno al salario ottenuto durante una formazione professionale di base

corrispondente e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza

professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sugli

assegni di formazione e sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo

carico.

2Gli

assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed

un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.

3La cassa

paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni

di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni

sociali sugli assegni di formazione e l’intero contributo del datore di lavoro

alla previdenza professionale.

4Il

termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione

autorizzata."

In

dottrina B. Rubin, a pag. 492 dell’opera già citata, relativamente alle

condizioni generali affinché gli assicurati possano beneficiare degli assegni

di formazione, ha rilevato:

"

(…) II Conditions

générales

10.

Pour pouvoir bénéficier des AFO, l'assuré

doit remplir les conditions du

droit à l'indemnité de chômage (art.

8.

al. 1 LACI). Les personnes libérées des conditions

relatives à la période de cotisation ont aussi droit

aux AFO.

11.

D'une manière générale, les mesures de

marché du travail doivent améliorer l'employabilité et correspondre à une

indication du marché du travail. Ceci est aussi valable pour les AFO, qui ne

sauraient donc être accordées dans des domaines saturés ou en passe de devenir

obsolète. Elles ne sauraient non plus être attribuées à des chômeurs qui n'en

auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés

compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans

le cas concret.

A notre sens, le droit aux AFO doit être

nié lorsque, en présence d'une possibilité d'embauche (que celle-ci soit

consécutive à une recherche personnelle de l'assuré ou à une assignation de la

part de l'ORP), l'assuré n'a, fautivement, pas offert ses services. Ce droit

doit également être nié lorsqu'il est établi que l'assuré a violé son

obligation de rechercher un emploi. Il faut toutefois que le ou les manquements

aient fait l'objet d'une sanction. Il faut aussi que l'on puisse établir que

l'octroi des AFO aurait pu être évité si l'assuré avait rempli correctement ses

obligations (causalité). L'exclusion du droit aux AFO en raison de manquements

de l'assuré ne saurait toutefois perdurer au-delà de quelques semaines après

lesdits manquements.”

Secondo l’art. 90a OADI:

"

1Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche

superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell’economia e

dell’amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le

scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti

come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi

una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale.

2Se per la

formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il

contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19

aprile 1978 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio.

In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è

concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia.

3Il

salario è calcolato in base al salario dell’ultimo anno della formazione

professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Se l’assicurato

non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine,

il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione

professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.

4L’importo

massimo conformemente all’articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi

mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell’importo degli assegni

per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di

mantenimento.

5Per l’assicurato

vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente

all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto

termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è

stato accordato l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno

in cui l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i

presupposti di cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può

aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione.

6.

7Le

domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio

cantonale otto settimane prima dell’inizio della misura.

8Il

servizio cantonale comunica la sua decisione all’assicurato di regola quattro

settimane dopo la consegna della domanda."

Sul tema cfr. STCA

38.2023.18

del 19 giugno 2023; STCA 38.2018.67 del 10 dicembre 2018; STCA

38.2017.93

del 5 marzo 2018; 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018, pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283; STCA

38.2017.1

del 26 aprile 2017; STCA 38.2015.79 dell’8 settembre 2016, il cui

ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_674/2016 del 25

ottobre 2016; STCA 38.2013.46 del 19 febbraio 2014, pubblicata in RtiD II-2014

N. 89 pag. 391.

2.6

Nella Prassi LADI PML, punti F1-6, la

Segreteria di Stato dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che

deve adoperarsi per garantire l’applicazione uniforme del diritto ed impartire

istruzioni generali (cfr.

art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03

del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99

dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57 consid. 3a pag. 61), ha fornito

le seguenti indicazioni:

"

ASSEGNI DI FORMAZIONE

(AFO)

art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI

SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE

F1 Gli AFO intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni

di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione alle

esigenze del mercato del lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in

correlazione con un altro PML, tranne se si tratta del coaching e/o del

sostegno scolastico (F18a e F45 lett. c). Inoltre, per il periodo durante il

quale sono versati gli AFO, l’assicurato non può conseguire alcun guadagno

intermedio (GI).

F2 Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l’interesse

dell’assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della

quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato

cantonale equivalente.

DESTINATARI

F3 Gli AFO

possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni

cumulative:

• Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine

quadro per il periodo di contribuzione, un’occupazione soggetta a contribuzione

per almeno 12 mesi o sono esonerati dall’adempimento del periodo di

contribuzione (art. 59 cpv. 3 LADI).

• Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato

il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e

segg;

• Non dispongono di una formazione professionale

completa o riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un

impiego nell’ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI).

F4 L’assicurato

non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un

documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze

professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l’art. 66a LADI possono avere

accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una

formazione professionale riconosciuta in Svizzera.

F5 L’assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito

della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non

può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se

ha cercato invano un’occupazione nell’ambito della sua professione originaria.

F6 Gli AFO possono essere accordati agli assicurati nell’ambito di un

impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata

agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di

occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale. (…)”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_228/2023 del

6.

ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.

4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26

gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.

3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno

2018.

consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260;

DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016

del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009;

STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.7

Nella presente evenienza dalla

documentazione agli atti emerge che il ricorrente, nato il __________ 1990, ha frequentato

la scuola dell’obbligo presso la Scuola __________ da settembre 1996 a giugno 2004

(cfr. doc. 3).

Nel curriculum vitae egli

ha indicato che l’italiano è la sua lingua madre, di avere conoscenze di base

(A1) nella lingua tedesca e buone conoscenze di Word, Excel, PowerPoint (cfr.

doc. 3).

Dal CV si evince, inoltre, che il

medesimo ha effettuato molteplici attività lavorative tra il 2020 e il 2022. In

particolare il medesimo ha lavorato come gelataio banchista a __________ da

aprile 2010 a novembre 2013, quale impiegato di commercio al dettaglio presso __________

da gennaio ad aprile 2014, in qualità di giardiniere operaio presso __________

da maggio ad agosto 2014, come aiuto cuoco-lavapiatti presso il __________ da

settembre a dicembre 2014, quale impiegato d’ufficio presso il __________ da

gennaio a giugno 2015, in qualità di corriere responsabile trasporto presso __________

da agosto a dicembre 2015, come addetto alle attività agricole/selvicoltore

presso __________ da gennaio 2016 a febbraio 2017, quale addetto alle pulizie

presso __________ da settembre 2018 a settembre 2019 e da gennaio a settembre

2020, in qualità di impiegato di commercio al dettaglio (aiuto emergenza covid)

presso __________ da maggio a luglio 2020 e come responsabile logistico presso __________

da ottobre 2020 a ottobre 2021 (cfr. doc. 3).

L’assicurato ha, poi, fatto

ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione. Il 28 febbraio 2022 egli ha

iniziato il __________ presso __________ con l’obiettivo di acquisire strumenti

e competenze utili ad affrontare una ricerca di lavoro efficace, tenendo conto

del forte impatto dei processi di digitalizzazione. La misura è stata conclusa

anticipatamente il 30 marzo 2022, invece che il 22 aprile 2022, in quanto da

inizio aprile 2022 l’insorgente ha reperito una nuova occupazione.

Dal Rapporto finale di attività

risulta che “non sono state rilevate particolari criticità che possono

compromettere un rapido ricollocamento dell’assicurato” (cfr. doc. 7).

A far tempo dal 4 aprile 2022 il

ricorrente ha, infatti, lavorato alle dipendenze della __________ quale addetto

al carico-scarico della merce e scaffalista a tempo pieno, in virtù di un contratto

di durata indeterminata contemplante una retribuzione di fr. 41'600.-- lordi

annui, pari a fr. 3'200.-- mensili per tredici mensilità (cfr. doc. 4).

Il 17 giugno 2022, nel periodo di

prova di tre mesi (cfr. doc. 4 pag. 3), la SA ha, tuttavia, disdetto il

contratto di lavoro per il 30 giugno 2022 (cfr. doc. 5).

Il 30 giugno 2022 l’assicurato si

è annunciato presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________,

dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% a partire dal 1° luglio 2022

quale giardiniere, agricoltore, orticoltore, selvicoltore e operaio generico

(cfr. doc. 1; 2).

Dal 21 settembre al 20 dicembre

2022.

il medesimo ha intrapreso il programma occupazionale __________. Egli ha

partecipato alla misura per 40,5 giornate, mentre è stato assente 23,5 giorni,

di cui 14,5 giorni corrispondono a delle assenze ingiustificate.

Nel Rapporto finale è stato

indicato:

" 1. Area

professionale: la valutazione della misura per la parte professionale è

sicuramente insufficiente. Come illustrato al punto 2.1 la PCI manca di serietà

ma soprattutto della capacità di concentrarsi a lungo su un lavoro. È da

valutare se questo sia dovuto ad una scarsa voglia di lavorare o a problemi che

però sono al di fuori della nostra sfera di competenze. Se il comportamento

mantenuto durante il POT è lo stesso per un posto di lavoro vedo molto

difficile il suo imminente ricollocamento.

2.

Area ricerca lavoro:

La PCI ha partecipato attivamente ad

incontri di gruppo sui temi: talenti e la gestione del sé/benessere. All’inizio

del percorso ha fatto uno stage pagato come selvicoltore. È stato puntuale e

affidabile ma il datore di lavoro non l’ha voluto assumere perché aveva nel

frattempo trovato un altro candidato più adatto. Comunque la PCI non era tanto

convinta della professione perché trovava il lavoro molto impegnativo dal punto

di vista fisico. Sono stati dedicati diversi colloqui all’orientamento

professionale. La PCI ha fatto diversi esercizi per testare la sua vera

motivazione per diverse professioni di suo interesse (giardiniere,

selvicoltore, addetto alle cure sociosanitarie e teatro). Gli ha portato alla

conclusione che vuole intraprendere un percorso lavorativo e di formazione come

__________ addetto alle cure sociosanitarie, soprattutto perché nel f. Attualmente la PCI sta cercando un posto di stage

pagato come addetto alle cure per poi avere la possibilità di essere assunto

come apprendista da settembre 2023. La PCI fa fatica a mantenere la

concentrazione e dimentica facilmente le cose. Per mantenere la strada ha

scritto i suoi obiettivi a lungo termine e a breve termine con compiti da

eseguire ogni settimana. Per la strada professionale che vuole fare

l’affidabilità e la costanza sono molto importanti. La PCI è cosciente di questo

e potrebbe aver bisogno un sostegno professionale su questi aspetti.” (Doc. 8

pag. 5)

Il 13 gennaio 2023 il ricorrente è

stato assunto come responsabile logistico dal __________, presso il quale aveva

già lavorato con tale funzione da ottobre 2020 a ottobre 2021 e quale addetto

alle pulizie da settembre 2018 a settembre 2019 e da gennaio a settembre 2020

(cfr. doc. 3).

Il contratto di impiego di durata

indeterminata prevedeva, da una parte, un orario di lavoro dalle 14:00 alle 17:30

il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì, nonché dalle 9:30 alle 13:00 il

mercoledì.

Dall’altra, un salario mensile

lordo di fr. 1'500.--, oltre a fr. 23.-- all’ora quale compenso per ore extra

(cfr. doc. 10).

Il __________, il 15 febbraio 2023,

ha interrotto con effetto immediato il rapporto di impiego, in quanto

l’assicurato ha violato il punto 2 del contratto, secondo cui “il dipendente

è tenuto a tutelare in ogni modo gli interessi del __________, mantenendo un

comportamento corretto e leale nei confronti della suddetta società” (cfr.

doc. 11; 10 pag. 2).

L’insorgente, il 28

giugno 2023, ha inoltrato una richiesta di assegni di formazione per svolgere l’apprendistato

di addetto alle cure sociosanitarie presso __________ dal 28 agosto 2023 al 28

agosto 2025, volto al conseguimento del relativo certificato

federale di formazione pratica (CFP).

Alla domanda “per quali motivi

ritiene di non avere possibilità di ricollocarsi nella sua ultima professione,

nella professione imparata o mediante occupazione adeguata?” egli ha

risposto che “il fatto di non poter offrire una qualifica professionale

spendibile nel mercato del lavoro ticinese, mi ha portato fino ad oggi a

reperire impieghi in attività che non garantiscono continuità lavorativa”

(cfr. doc. 12).

Il 27 giugno 2023

il ricorrente ha, infatti, concluso con __________ un contratto di tirocinio a

tempo pieno in qualità di addetto alle cure sociosanitarie CFP con uno

stipendio lordo, al primo anno, di fr. 1'372.-- al mese (cfr. doc. 13).

L’UMA, con decisione

del 1° settembre 2023, ha negato all’assicurato il diritto ad assegni di

formazione, poiché non risulta difficilmente collocabile per motivi inerenti al

mercato del lavoro (cfr. doc. 14; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato

con decisione su opposizione del 31 ottobre 2023 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte, tutto ben ponderato, ritiene che il modo di

procedere dell’amministrazione debba essere tutelato.

Al riguardo è, innanzitutto,

utile ribadire che ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 LADI, il cui tenore si applica

a tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, e perciò anche agli

assegni di formazione (art. 66a e 66c LADI), i PML sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. I provvedimenti in questione possono essere

messi in atto soltanto se direttamente imposti dallo stato del mercato del

lavoro, ciò per evitare la concessione di prestazioni che non siano in

relazione con l’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.3.).

In concreto gli elementi fattuali

risultanti dalle carte processuali portano a ritenere che l’insorgente, benché

non abbia conseguito una formazione professionale specifica, non incontra

difficoltà particolari a reperire delle occupazioni in settori di attività anche

differenti tra loro, come ad esempio il commercio al dettaglio, la logistica,

il giardinaggio e l’agricoltura/selvicoltura, le pulizie, la cucina.

È vero che gli impieghi svolti

dall’assicurato non sono mai durati più di un anno circa, ad eccezione

dell’attività quale gelataio a __________ di più di tre anni e mezzo (cfr. doc.

3; consid. 2.7.).

È altrettanto vero, tuttavia, che

se dal profilo delle competenze per affrontare una ricerca di lavoro __________,

nel marzo 2022, ha indicato che il ricorrente non presentava particolari criticità

che possono compromettere un suo rapido ricollocamento (cfr. doc. 7; consid.

2.7.), dal rapporto finale del 20 dicembre 2022 relativo al programma

occupazionale di __________ si evince che il medesimo “manca di serietà ma

soprattutto della capacità di concentrarsi a lungo su un lavoro. È da valutare

se questo sia dovuto ad una scarsa voglia di lavorare o a problemi che però

sono al di fuori della nostra sfera di competenze. Se il comportamento

mantenuto durante il POT è lo stesso per un posto di lavoro vedo molto

difficile il suo imminente ricollocamento” (cfr. doc. 8 pag. 5; consid.

2.7.).

In effetti l’assicurato è stato

licenziato durante il periodo di prova anche dai due datori di lavoro più

recenti, e meglio da __________ il 17 giugno 2022, presso cui era stato assunto

nell’aprile 2022 quale addetto al carico-scarico della merce e scaffalista a

tempo pieno con un contratto di durata indeterminata (cfr. doc. 4; 5; consid.

2.7.) e dal __________ il 15 febbraio 2023, dove, dopo che era già stato attivo

(da ottobre 2020 a ottobre 2021, come pure da settembre 2018 a settembre 2019 e

da gennaio a settembre 2020), aveva ripreso a lavorare nel gennaio 2023 in

virtù di un contratto di durata indeterminata. La Sagl ha, d’altronde, disdetto

il rapporto di impiego con effetto immediato per violazione degli obblighi

contrattuali, ossia per non avere mantenuto un comportamento corretto e leale

nei confronti della suddetta società (cfr. doc. 10; 11; consid. 2.7.).

L’insorgente ha, del resto, pure ricevuto

molteplici assegnazioni di posti vacanti da parte dell’Ufficio regionale di

collocamento, più specificatamente il 28 febbraio 2023 quale cameriere,

banchista, aiuto cuoco, lavapiatti pressi __________, il 6 marzo 2023 come

addetto scarico e carico merci, magazziniere presso __________, il 9 marzo 2023

in qualità di addetto frutticolo orticolo, operaio attività diverse nel settore

dell’agricoltura presso __________, il 20 marzo 2023 quale addetto ai traslochi

presso __________, il 23 marzo 2023 in qualità di aiuto sala presso __________,

il 24 marzo 2023 come operaio agricolo presso la __________, il 29 marzo 2023

quale operaio generico presso la __________, il 4 aprile 2023 in qualità di

addetto alle pulizie presso __________, il 7 aprile 2023 come addetto alle

attività agricole presso __________, il 13 aprile 2023 quale ausiliario del

legno presso __________, il 25 aprile 2023 in qualità di addetto alle pulizie

presso __________, il 2 maggio 2023 come cameriere, addetto __________, il 3

maggio 2023 quale impiegato di pulizie esterne presso __________, il 5 maggio

2023.

in qualità di barista/receptionist presso __________, l’11 maggio 2023

come addetto alle pulizie presso __________ e il 19 maggio 2023 quale aiuto in

cucina presso __________ (cfr. doc. 9).

Va, altresì, osservato, come

sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. A1 pag. 3), che le ricerche

compiute di propria iniziativa dall’assicurato non risultano particolarmente

accurate e mirate, contrariamente a quanto appreso durante il __________ svolto

dal 28 febbraio al 30 marzo 2022 (cfr. doc. 7).

In effetti molti sforzi volti al

reperimento di un’occupazione, soprattutto quale commesso, venditore,

cameriere, consistono più che altro in una raccolta di timbri da parte di possibili

datori di lavoro che hanno, peraltro, dichiarato di essere al completo (cfr.

doc. 9).

Questo

Tribunale ha già avuto modo di ricordare che la legge impone agli assicurati

non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere ricerche valide per trovare

un nuovo lavoro (cfr. STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA

38.2018.15

del 17 maggio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2008.31 del 30 luglio 2008

consid. 2.7.; RDAT I-1994, pag. 206-207).

In simili condizioni, occorre concludere

che le difficoltà di collocamento del ricorrente sono da ascrivere più che

altro a fattori personali e non a motivi strettamente inerenti al mercato del

lavoro.

Nel

caso di specie non è, dunque, realizzata la prima condizione prevista dalla

legge all’art. 59 cpv. 2 LADI per poter accordare il diritto agli assegni di

formazione.

La decisione su opposizione del

31.

ottobre 2023 deve, di conseguenza, essere confermata.

2.9

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023

consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11

del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.;

STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3

ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.;

STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio

2022.

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti