38.2023.66
Negato diritto ad assegni di formazione (tirocinio come addetto a cure sociosanitarie). A., benché non abbia conseguito alcuna formazione prof., non ha difficoltà a reperire occupazione in settori quali logistca,vendita,agricoltura. Anche posti assegnati. Però licenz.per violaz.obblighi contrattuali
5 marzo 2024Italiano38 min
loro diniego, certo! Qualche possibilità esiste, come poter vincere alla lotteria
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2023.66
rs
Lugano
5 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31 ottobre 2023 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 31
ottobre 2023 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la
decisione del 1° settembre 2023 (cfr. doc. 14) con la quale ha negato a RI 1 (1990),
di nazionalità svizzera, che non possiede una formazione professionale
specifica, ma vanta esperienze lavorative in vari settori, tra cui la vendita,
le pulizie e la logistica, il diritto ad assegni di formazione nel periodo 28.08.2023
- 27.08.2025 per svolgere il tirocinio quale addetto alle cure sociosanitarie
presso __________ e ottenere il relativo certificato federale di formazione
pratica - CFP (cfr. doc. 5), in quanto il medesimo non risulta difficilmente
collocabile per motivi inerenti al mercato del lavoro.
L’amministrazione ha, in
particolare, rilevato:
" (…) L’assicurato
nel periodo di disoccupazione è stato sostenuto con dei provvedimenti del
mercato del lavoro (__________) la cui finalità consisteva nell’acquisire
competenze e strumenti per effettuare delle ricerche di lavoro mirate ed
efficaci, sfruttando canali, metodi e modalità non ancora utilizzati.
Al termine di una di queste misure (__________)
aveva chiuso la disoccupazione avendo trovato lavoro al 100% presso la ditta __________,
il contratto era stato poi disdetto dal datore di lavoro durante il periodo di
prova.
Ad inizio del 2023 l’assicurato è stato
nuovamente assunto da un precedente datore di lavoro (__________). Questo
rapporto di lavoro è stato interrotto nel periodo di prova dopo un mese a
seguito del comportamento non adeguato.
Nei formulari che comprovano gli sforzi
dell’assicurato intrapresi per trovare lavoro risulta che si è attivato
perlopiù con una raccolta dei timbri recandosi personalmente presso le ditte
(negozi, bar, ristoranti e uffici).
3. Considerando le regole segnalate al
punto 2 e le informazioni raccolte siamo del parere che l’assicurato avrebbe
dovuto svolgere le ricerche di lavoro utilizzando strumenti e competenze
appresi nelle misure di sostegno al collocamento a cui ha partecipato, in
particolare ricerche di lavoro più accurate e mirate alle modalità di selezione
del personale praticate nei settori a cui si rivolgeva. Così facendo le sue
possibilità di collocamento sarebbero state sensibilmente migliori. Tenuto
conto anche che il contratto di lavoro a tempo indeterminato del 13 gennaio
2023 è stato disdetto dal datore di lavoro per comportamento non adeguato, riteniamo
che le difficoltà di collocamento della persona non siano dovute a specifiche
competenze richieste dal mercato del lavoro.
Per questo motivo riteniamo che la
condizione posta all’art. 59 cpv. 2 LADI non sia rispettata.
Visto quanto sopra, non si entra nel merito circa l’adempimento
degli altri presupposti enunciati agli art. 66a segg. LADI.” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su opposizione RI
1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:
" (…) Devo
ammettere d sentirmi un pochino stanco e deluso di ricevere NO! Comunque fa
parte della vita e ne prendo atto.
Fatti
I motivi esposti dall’ufficio incaricato
menzionano la verità indicando le varie soluzioni lavorative come causale del
loro diniego, certo! Qualche possibilità esiste, come poter vincere alla lotteria
ma credo che in una nazione come la Svizzera non avere un “pezzo di carta” sia
altamente penalizzante e per questo motivo, supportato dai vari uffici che mi
sostengono abbiamo intrapreso un cammino di formazione nel settore che dà più
possibilità lavorative ora e nel futuro (socio sanitario). (…)” (Doc. I)
L’insorgente ha allegato la
propria opposizione del 14 settembre 2023 (cfr. doc. A2 = 15), in cui ha fatto
valere, da un lato, che il tirocinio quale addetto alle cure sociosanitarie gli
potrà garantire opportunità di lavoro duraturo che da tempo ricerca.
Dall’altro, che le attività da
lui esercitate, senza qualifica, negli ambiti della logistica, della vendita e
delle pulizie, non gli hanno permesso di avere continuità di impiego, né un
salario corrispondente al minimo vitale che gli consentisse di non ricorrere al
sostegno economico integrativo dell’assistenza.
Egli ha, inoltre, evidenziato che
la situazione non è cambiata durante il periodo di disoccupazione, poiché le
poche attività reperite sono state di breve durata o a tempo parziale, dovendo
così avvalersi in ogni caso di un’integrazione finanziaria da parte
dell’Ufficio assistenza.
L’assicurato sostiene che un
parziale sostegno dell’assicurazione disoccupazione durante il periodo
formativo dell’apprendistato potrebbe evitargli di far capo all’assistenza, con
l’auspicio di non doverne più beneficiare in futuro.
Infine il medesimo ha asserito
che la sua attuale azienda formatrice non ha escluso la possibilità di
un’assunzione definitiva al termine della formazione, specificando che “se
così non fosse, riuscirò a trovare un impiego in un settore che offre certamente
maggiori opportunità di quelle raccolte fino ad oggi senza alcuna qualifica in
settori in cui si riscontra sovente l’offerta di impieghi precari e a tempo
parziale, gestiti da agenzie di collocamento private”.
1.3. Nella
sua risposta del 3 gennaio 2024 l’UMA ha proposto di respingere l’impugnativa, ritenendo
che non siano emersi elementi nuovi tali da modificare la decisione su
opposizione impugnata (cfr. doc. III).
1.4. Il
4 gennaio 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti
sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno l’Ufficio delle misure attive abbia
negato al ricorrente il diritto agli assegni per la formazione quale addetto
alle cure sociosanitarie presso __________ postulati nel mese di giugno 2023
per il periodo dal 28 agosto 2023 al 27 agosto 2025.
2.2. Il
1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo
2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002
pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro (PML), che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro
la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,
Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12
giugno 2001, pag. 1972):
"
(…) In linea di massima, la
presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il
rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e
vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata.
(…)"
Anche
la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011,
in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato sostanziali modifiche ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Pertanto,
la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre
2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005).
2.3. Fra
gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente
e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo, il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si
tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi
di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
L’art.
59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro e prevede che:
"
1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di
persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di
formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i
provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere
unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
1quater Su
richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la
partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone
minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.
Considerandi
2.
I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al
collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole
reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche
professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di
lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3.
Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto
secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento
in questione.
3bis Gli
assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al
capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione
fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della
prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di
disoccupazione.
4.
I
servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità
nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5.
I servizi competenti collaborano con gli organi
pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli
stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un
contesto migratorio."
All'art. 59 cpv. 2 LADI viene, dunque, ribadito il principio
fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla
situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto
solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un
presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano
in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_392/2016 del 28
novembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4; STF
8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008
consid. 3.2.; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA
C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1
del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio
federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF
1980.
III 469 segg.).
Il
diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso
se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale
indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28
pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances
démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux
parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une
situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation
du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré
était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).
Ai sensi dell’art. 59 cpv. 3
LADI, inoltre, possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti e le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
2.4
A proposito del criterio della
difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti
individuali inerenti al mercato del lavoro (cfr. art. 59 cpv. 2 LADI; consid.
2.3.), il TCA precisa che tale condizione significa che un assicurato non deve
poter ottenere un nuovo impiego con la formazione di cui già dispone (cfr. STFA
C 11/02 del 22 marzo 2004).
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un
Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al
Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto
da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani
(ultima occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era
giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito
che determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli
impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per
motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di
lavoro.
L’Alta Corte ha, poi, deciso che dal
profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale
dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di
francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato
del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l’assicurato non risultava
svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese,
siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di
buone conoscenze di una lingua straniera.
Inoltre con sentenza 8C_67/2018
del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg., il Tribunale federale
ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi per l’ottenimento di una
licenza di condurre. Dal tale giudizio emerge che i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il
cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro
(art. 59 cpv. 2 primo periodo LADI).
Il diritto a partecipare a
provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro presuppone
un’indicazione relativa al mercato di lavoro. Le prestazioni possono essere
concesse soltanto se la situazione del mercato di lavoro lo impone. Il
presupposto dell’indicazione relativa al mercato del lavoro comprende una
componente oggettiva e una componente soggettiva. L’elemento oggettivo si
riferisce al bisogno attuale di manodopera da parte del mercato del lavoro.
Quello soggettivo riguarda la necessità per la persona assicurata di adeguarsi
a questo bisogno. Se per esempio l’ottenimento della licenza di condurre della
categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro, la persona non ha diritto
all’assunzione dei costi.
In una sentenza 38.2016.47 del 20
marzo 2017 relativa a un assicurato al quale l’URC aveva negato l’assunzione
dei costi di un corso di specializzazione frequentato da un architetto, il TCA,
confermando l’operato dell’amministrazione, ha precisato che il collocamento
non era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro, in quanto
l’assicurato disponeva di una formazione tale e di un’esperienza professionale
svolta durante numerosi anni sufficienti per reperire - benché avesse 52 anni -
un impiego indipendentemente dalla formazione in questione. In effetti il
ricorrente pendente causa è stato assunto per un’occupazione al 100% nel suo
settore che non richiedeva la specializzazione auspicata dal medesimo.
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2023.11
del 5 giugno 2023, destinata alla pubblicazione in RtiD I-2024; STCA
38.2019.60
del 19 febbraio 2020.
In dottrina B. Rubin, in
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, pag. 472-473, a proposito di questo criterio, si è
così espresso:
"
(…)
DIFFICULTÉS
DE PLACEMENT
13.
Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés
dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.
14.
Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne
se justifie pas. Lorsque la
formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de
retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à
une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce
cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un
perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts
du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).
Un assuré qui n'effectue pas suffisamment
de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la
fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un
autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de
l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).
Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours alors
qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré réunissait les
conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de marché du
travail (mesure visant à l'intégration professionnelle ; amélioration des
chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la fréquentation
de la mesure était une condition de l'engagement ou
était susceptible de le faciliter. La Haute Cour a nié le droit à une mesure
dans le cas d'un assuré dont l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4
octobre 2001 [C 139/01]). Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une
assurée qui voulait se réorienter après plus d’une année de postulations
infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26 novembre 2008 [8C
301/2008]).
15.
Deuxièmement, les difficultés de placement doivent
être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:
- de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si
l'AI a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);
- de reconnaissance de diplôme
(DTA 1988 p. 30);
- de diplômes non
suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;
ou encore
- de disponibilité
restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à
un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])."
2.5
Quale
provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli
assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa
misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati
che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale
completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della
loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una
durata massima di tre anni.
L’art.
66a LADI ha il seguente tenore:
"
1L’assicurazione può concedere assegni per una
formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:
a. …
b. hanno almeno 30 anni e
c. non dispongono di una
formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera oppure hanno notevoli
difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.
2L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una
deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.
3Non ricevono assegni di formazione gli assicurati che:
a. hanno conseguito un diploma universitario o di
una scuola professionale superiore riconosciuto in Svizzera o che, pur senza ottenere un diploma, hanno seguito
una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione; o
b. hanno superato un esame professionale federale o un
esame professionale federale superiore.
4Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un
contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente
attestato al termine della formazione."
Nel
tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva,
quale ulteriore presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui
all’articolo 60 capoverso 1 lettera b;".
L’art.
66b LADI, abrogato con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali
condizioni materiali che: "Gli assegni sono concessi
unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma
di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv.
1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità
dell’assicurato e migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".
A
proposito di queste modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il
Consiglio federale ha precisato che:
"
Art. 66a Assegni di formazione
La lettera a è contemplata nella clausola
generale prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più
essere menzionata nel capoverso 1.
Al fine di garantire una prassi uniforme a
livello svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli
assicurati di età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione
più lunga in casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di
compensazione e non più dai Cantoni.
Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo
66b al fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del
diritto.
Art. 66b Condizioni materiali (abrogato)
Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso
4.
Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere
stralciato."
(cfr. FF
2001.
N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013, pto 2.1)
L’art.
66c LADI stabilisce che:
" 1Il
datore di lavoro paga al lavoratore gli assegni di formazione e un salario pari
almeno al salario ottenuto durante una formazione professionale di base
corrispondente e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza
professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sugli
assegni di formazione e sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo
carico.
2Gli
assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed
un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.
3La cassa
paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni
di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni
sociali sugli assegni di formazione e l’intero contributo del datore di lavoro
alla previdenza professionale.
4Il
termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione
autorizzata."
In
dottrina B. Rubin, a pag. 492 dell’opera già citata, relativamente alle
condizioni generali affinché gli assicurati possano beneficiare degli assegni
di formazione, ha rilevato:
"
(…) II Conditions
générales
10.
Pour pouvoir bénéficier des AFO, l'assuré
doit remplir les conditions du
droit à l'indemnité de chômage (art.
8.
al. 1 LACI). Les personnes libérées des conditions
relatives à la période de cotisation ont aussi droit
aux AFO.
11.
D'une manière générale, les mesures de
marché du travail doivent améliorer l'employabilité et correspondre à une
indication du marché du travail. Ceci est aussi valable pour les AFO, qui ne
sauraient donc être accordées dans des domaines saturés ou en passe de devenir
obsolète. Elles ne sauraient non plus être attribuées à des chômeurs qui n'en
auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés
compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans
le cas concret.
A notre sens, le droit aux AFO doit être
nié lorsque, en présence d'une possibilité d'embauche (que celle-ci soit
consécutive à une recherche personnelle de l'assuré ou à une assignation de la
part de l'ORP), l'assuré n'a, fautivement, pas offert ses services. Ce droit
doit également être nié lorsqu'il est établi que l'assuré a violé son
obligation de rechercher un emploi. Il faut toutefois que le ou les manquements
aient fait l'objet d'une sanction. Il faut aussi que l'on puisse établir que
l'octroi des AFO aurait pu être évité si l'assuré avait rempli correctement ses
obligations (causalité). L'exclusion du droit aux AFO en raison de manquements
de l'assuré ne saurait toutefois perdurer au-delà de quelques semaines après
lesdits manquements.”
Secondo l’art. 90a OADI:
"
1Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche
superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell’economia e
dell’amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le
scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti
come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi
una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale.
2Se per la
formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il
contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19
aprile 1978 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio.
In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è
concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia.
3Il
salario è calcolato in base al salario dell’ultimo anno della formazione
professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Se l’assicurato
non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine,
il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione
professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.
4L’importo
massimo conformemente all’articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi
mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell’importo degli assegni
per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di
mantenimento.
5Per l’assicurato
vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente
all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto
termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è
stato accordato l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno
in cui l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i
presupposti di cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può
aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione.
6.
…
7Le
domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio
cantonale otto settimane prima dell’inizio della misura.
8Il
servizio cantonale comunica la sua decisione all’assicurato di regola quattro
settimane dopo la consegna della domanda."
Sul tema cfr. STCA
38.2023.18
del 19 giugno 2023; STCA 38.2018.67 del 10 dicembre 2018; STCA
38.2017.93
del 5 marzo 2018; 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018, pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283; STCA
38.2017.1
del 26 aprile 2017; STCA 38.2015.79 dell’8 settembre 2016, il cui
ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_674/2016 del 25
ottobre 2016; STCA 38.2013.46 del 19 febbraio 2014, pubblicata in RtiD II-2014
N. 89 pag. 391.
2.6
Nella Prassi LADI PML, punti F1-6, la
Segreteria di Stato dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che
deve adoperarsi per garantire l’applicazione uniforme del diritto ed impartire
istruzioni generali (cfr.
art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03
del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99
dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57 consid. 3a pag. 61), ha fornito
le seguenti indicazioni:
"
ASSEGNI DI FORMAZIONE
(AFO)
art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI
SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE
F1 Gli AFO intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni
di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione alle
esigenze del mercato del lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in
correlazione con un altro PML, tranne se si tratta del coaching e/o del
sostegno scolastico (F18a e F45 lett. c). Inoltre, per il periodo durante il
quale sono versati gli AFO, l’assicurato non può conseguire alcun guadagno
intermedio (GI).
F2 Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l’interesse
dell’assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della
quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato
cantonale equivalente.
DESTINATARI
F3 Gli AFO
possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni
cumulative:
• Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine
quadro per il periodo di contribuzione, un’occupazione soggetta a contribuzione
per almeno 12 mesi o sono esonerati dall’adempimento del periodo di
contribuzione (art. 59 cpv. 3 LADI).
• Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato
il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e
segg;
• Non dispongono di una formazione professionale
completa o riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un
impiego nell’ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI).
F4 L’assicurato
non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un
documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze
professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l’art. 66a LADI possono avere
accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una
formazione professionale riconosciuta in Svizzera.
F5 L’assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito
della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non
può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se
ha cercato invano un’occupazione nell’ambito della sua professione originaria.
F6 Gli AFO possono essere accordati agli assicurati nell’ambito di un
impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata
agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di
occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale. (…)”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_228/2023 del
6.
ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.
4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26
gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.
3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno
2018.
consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260;
DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016
del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009;
STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.7
Nella presente evenienza dalla
documentazione agli atti emerge che il ricorrente, nato il __________ 1990, ha frequentato
la scuola dell’obbligo presso la Scuola __________ da settembre 1996 a giugno 2004
(cfr. doc. 3).
Nel curriculum vitae egli
ha indicato che l’italiano è la sua lingua madre, di avere conoscenze di base
(A1) nella lingua tedesca e buone conoscenze di Word, Excel, PowerPoint (cfr.
doc. 3).
Dal CV si evince, inoltre, che il
medesimo ha effettuato molteplici attività lavorative tra il 2020 e il 2022. In
particolare il medesimo ha lavorato come gelataio banchista a __________ da
aprile 2010 a novembre 2013, quale impiegato di commercio al dettaglio presso __________
da gennaio ad aprile 2014, in qualità di giardiniere operaio presso __________
da maggio ad agosto 2014, come aiuto cuoco-lavapiatti presso il __________ da
settembre a dicembre 2014, quale impiegato d’ufficio presso il __________ da
gennaio a giugno 2015, in qualità di corriere responsabile trasporto presso __________
da agosto a dicembre 2015, come addetto alle attività agricole/selvicoltore
presso __________ da gennaio 2016 a febbraio 2017, quale addetto alle pulizie
presso __________ da settembre 2018 a settembre 2019 e da gennaio a settembre
2020, in qualità di impiegato di commercio al dettaglio (aiuto emergenza covid)
presso __________ da maggio a luglio 2020 e come responsabile logistico presso __________
da ottobre 2020 a ottobre 2021 (cfr. doc. 3).
L’assicurato ha, poi, fatto
ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione. Il 28 febbraio 2022 egli ha
iniziato il __________ presso __________ con l’obiettivo di acquisire strumenti
e competenze utili ad affrontare una ricerca di lavoro efficace, tenendo conto
del forte impatto dei processi di digitalizzazione. La misura è stata conclusa
anticipatamente il 30 marzo 2022, invece che il 22 aprile 2022, in quanto da
inizio aprile 2022 l’insorgente ha reperito una nuova occupazione.
Dal Rapporto finale di attività
risulta che “non sono state rilevate particolari criticità che possono
compromettere un rapido ricollocamento dell’assicurato” (cfr. doc. 7).
A far tempo dal 4 aprile 2022 il
ricorrente ha, infatti, lavorato alle dipendenze della __________ quale addetto
al carico-scarico della merce e scaffalista a tempo pieno, in virtù di un contratto
di durata indeterminata contemplante una retribuzione di fr. 41'600.-- lordi
annui, pari a fr. 3'200.-- mensili per tredici mensilità (cfr. doc. 4).
Il 17 giugno 2022, nel periodo di
prova di tre mesi (cfr. doc. 4 pag. 3), la SA ha, tuttavia, disdetto il
contratto di lavoro per il 30 giugno 2022 (cfr. doc. 5).
Il 30 giugno 2022 l’assicurato si
è annunciato presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________,
dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% a partire dal 1° luglio 2022
quale giardiniere, agricoltore, orticoltore, selvicoltore e operaio generico
(cfr. doc. 1; 2).
Dal 21 settembre al 20 dicembre
2022.
il medesimo ha intrapreso il programma occupazionale __________. Egli ha
partecipato alla misura per 40,5 giornate, mentre è stato assente 23,5 giorni,
di cui 14,5 giorni corrispondono a delle assenze ingiustificate.
Nel Rapporto finale è stato
indicato:
" 1. Area
professionale: la valutazione della misura per la parte professionale è
sicuramente insufficiente. Come illustrato al punto 2.1 la PCI manca di serietà
ma soprattutto della capacità di concentrarsi a lungo su un lavoro. È da
valutare se questo sia dovuto ad una scarsa voglia di lavorare o a problemi che
però sono al di fuori della nostra sfera di competenze. Se il comportamento
mantenuto durante il POT è lo stesso per un posto di lavoro vedo molto
difficile il suo imminente ricollocamento.
2.
Area ricerca lavoro:
La PCI ha partecipato attivamente ad
incontri di gruppo sui temi: talenti e la gestione del sé/benessere. All’inizio
del percorso ha fatto uno stage pagato come selvicoltore. È stato puntuale e
affidabile ma il datore di lavoro non l’ha voluto assumere perché aveva nel
frattempo trovato un altro candidato più adatto. Comunque la PCI non era tanto
convinta della professione perché trovava il lavoro molto impegnativo dal punto
di vista fisico. Sono stati dedicati diversi colloqui all’orientamento
professionale. La PCI ha fatto diversi esercizi per testare la sua vera
motivazione per diverse professioni di suo interesse (giardiniere,
selvicoltore, addetto alle cure sociosanitarie e teatro). Gli ha portato alla
conclusione che vuole intraprendere un percorso lavorativo e di formazione come
__________ addetto alle cure sociosanitarie, soprattutto perché nel f. Attualmente la PCI sta cercando un posto di stage
pagato come addetto alle cure per poi avere la possibilità di essere assunto
come apprendista da settembre 2023. La PCI fa fatica a mantenere la
concentrazione e dimentica facilmente le cose. Per mantenere la strada ha
scritto i suoi obiettivi a lungo termine e a breve termine con compiti da
eseguire ogni settimana. Per la strada professionale che vuole fare
l’affidabilità e la costanza sono molto importanti. La PCI è cosciente di questo
e potrebbe aver bisogno un sostegno professionale su questi aspetti.” (Doc. 8
pag. 5)
Il 13 gennaio 2023 il ricorrente è
stato assunto come responsabile logistico dal __________, presso il quale aveva
già lavorato con tale funzione da ottobre 2020 a ottobre 2021 e quale addetto
alle pulizie da settembre 2018 a settembre 2019 e da gennaio a settembre 2020
(cfr. doc. 3).
Il contratto di impiego di durata
indeterminata prevedeva, da una parte, un orario di lavoro dalle 14:00 alle 17:30
il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì, nonché dalle 9:30 alle 13:00 il
mercoledì.
Dall’altra, un salario mensile
lordo di fr. 1'500.--, oltre a fr. 23.-- all’ora quale compenso per ore extra
(cfr. doc. 10).
Il __________, il 15 febbraio 2023,
ha interrotto con effetto immediato il rapporto di impiego, in quanto
l’assicurato ha violato il punto 2 del contratto, secondo cui “il dipendente
è tenuto a tutelare in ogni modo gli interessi del __________, mantenendo un
comportamento corretto e leale nei confronti della suddetta società” (cfr.
doc. 11; 10 pag. 2).
L’insorgente, il 28
giugno 2023, ha inoltrato una richiesta di assegni di formazione per svolgere l’apprendistato
di addetto alle cure sociosanitarie presso __________ dal 28 agosto 2023 al 28
agosto 2025, volto al conseguimento del relativo certificato
federale di formazione pratica (CFP).
Alla domanda “per quali motivi
ritiene di non avere possibilità di ricollocarsi nella sua ultima professione,
nella professione imparata o mediante occupazione adeguata?” egli ha
risposto che “il fatto di non poter offrire una qualifica professionale
spendibile nel mercato del lavoro ticinese, mi ha portato fino ad oggi a
reperire impieghi in attività che non garantiscono continuità lavorativa”
(cfr. doc. 12).
Il 27 giugno 2023
il ricorrente ha, infatti, concluso con __________ un contratto di tirocinio a
tempo pieno in qualità di addetto alle cure sociosanitarie CFP con uno
stipendio lordo, al primo anno, di fr. 1'372.-- al mese (cfr. doc. 13).
L’UMA, con decisione
del 1° settembre 2023, ha negato all’assicurato il diritto ad assegni di
formazione, poiché non risulta difficilmente collocabile per motivi inerenti al
mercato del lavoro (cfr. doc. 14; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato confermato
con decisione su opposizione del 31 ottobre 2023 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte, tutto ben ponderato, ritiene che il modo di
procedere dell’amministrazione debba essere tutelato.
Al riguardo è, innanzitutto,
utile ribadire che ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 LADI, il cui tenore si applica
a tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, e perciò anche agli
assegni di formazione (art. 66a e 66c LADI), i PML sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. I provvedimenti in questione possono essere
messi in atto soltanto se direttamente imposti dallo stato del mercato del
lavoro, ciò per evitare la concessione di prestazioni che non siano in
relazione con l’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.3.).
In concreto gli elementi fattuali
risultanti dalle carte processuali portano a ritenere che l’insorgente, benché
non abbia conseguito una formazione professionale specifica, non incontra
difficoltà particolari a reperire delle occupazioni in settori di attività anche
differenti tra loro, come ad esempio il commercio al dettaglio, la logistica,
il giardinaggio e l’agricoltura/selvicoltura, le pulizie, la cucina.
È vero che gli impieghi svolti
dall’assicurato non sono mai durati più di un anno circa, ad eccezione
dell’attività quale gelataio a __________ di più di tre anni e mezzo (cfr. doc.
3; consid. 2.7.).
È altrettanto vero, tuttavia, che
se dal profilo delle competenze per affrontare una ricerca di lavoro __________,
nel marzo 2022, ha indicato che il ricorrente non presentava particolari criticità
che possono compromettere un suo rapido ricollocamento (cfr. doc. 7; consid.
2.7.), dal rapporto finale del 20 dicembre 2022 relativo al programma
occupazionale di __________ si evince che il medesimo “manca di serietà ma
soprattutto della capacità di concentrarsi a lungo su un lavoro. È da valutare
se questo sia dovuto ad una scarsa voglia di lavorare o a problemi che però
sono al di fuori della nostra sfera di competenze. Se il comportamento
mantenuto durante il POT è lo stesso per un posto di lavoro vedo molto
difficile il suo imminente ricollocamento” (cfr. doc. 8 pag. 5; consid.
2.7.).
In effetti l’assicurato è stato
licenziato durante il periodo di prova anche dai due datori di lavoro più
recenti, e meglio da __________ il 17 giugno 2022, presso cui era stato assunto
nell’aprile 2022 quale addetto al carico-scarico della merce e scaffalista a
tempo pieno con un contratto di durata indeterminata (cfr. doc. 4; 5; consid.
2.7.) e dal __________ il 15 febbraio 2023, dove, dopo che era già stato attivo
(da ottobre 2020 a ottobre 2021, come pure da settembre 2018 a settembre 2019 e
da gennaio a settembre 2020), aveva ripreso a lavorare nel gennaio 2023 in
virtù di un contratto di durata indeterminata. La Sagl ha, d’altronde, disdetto
il rapporto di impiego con effetto immediato per violazione degli obblighi
contrattuali, ossia per non avere mantenuto un comportamento corretto e leale
nei confronti della suddetta società (cfr. doc. 10; 11; consid. 2.7.).
L’insorgente ha, del resto, pure ricevuto
molteplici assegnazioni di posti vacanti da parte dell’Ufficio regionale di
collocamento, più specificatamente il 28 febbraio 2023 quale cameriere,
banchista, aiuto cuoco, lavapiatti pressi __________, il 6 marzo 2023 come
addetto scarico e carico merci, magazziniere presso __________, il 9 marzo 2023
in qualità di addetto frutticolo orticolo, operaio attività diverse nel settore
dell’agricoltura presso __________, il 20 marzo 2023 quale addetto ai traslochi
presso __________, il 23 marzo 2023 in qualità di aiuto sala presso __________,
il 24 marzo 2023 come operaio agricolo presso la __________, il 29 marzo 2023
quale operaio generico presso la __________, il 4 aprile 2023 in qualità di
addetto alle pulizie presso __________, il 7 aprile 2023 come addetto alle
attività agricole presso __________, il 13 aprile 2023 quale ausiliario del
legno presso __________, il 25 aprile 2023 in qualità di addetto alle pulizie
presso __________, il 2 maggio 2023 come cameriere, addetto __________, il 3
maggio 2023 quale impiegato di pulizie esterne presso __________, il 5 maggio
2023.
in qualità di barista/receptionist presso __________, l’11 maggio 2023
come addetto alle pulizie presso __________ e il 19 maggio 2023 quale aiuto in
cucina presso __________ (cfr. doc. 9).
Va, altresì, osservato, come
sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. A1 pag. 3), che le ricerche
compiute di propria iniziativa dall’assicurato non risultano particolarmente
accurate e mirate, contrariamente a quanto appreso durante il __________ svolto
dal 28 febbraio al 30 marzo 2022 (cfr. doc. 7).
In effetti molti sforzi volti al
reperimento di un’occupazione, soprattutto quale commesso, venditore,
cameriere, consistono più che altro in una raccolta di timbri da parte di possibili
datori di lavoro che hanno, peraltro, dichiarato di essere al completo (cfr.
doc. 9).
Questo
Tribunale ha già avuto modo di ricordare che la legge impone agli assicurati
non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere ricerche valide per trovare
un nuovo lavoro (cfr. STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA
38.2018.15
del 17 maggio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2008.31 del 30 luglio 2008
consid. 2.7.; RDAT I-1994, pag. 206-207).
In simili condizioni, occorre concludere
che le difficoltà di collocamento del ricorrente sono da ascrivere più che
altro a fattori personali e non a motivi strettamente inerenti al mercato del
lavoro.
Nel
caso di specie non è, dunque, realizzata la prima condizione prevista dalla
legge all’art. 59 cpv. 2 LADI per poter accordare il diritto agli assegni di
formazione.
La decisione su opposizione del
31.
ottobre 2023 deve, di conseguenza, essere confermata.
2.9
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023
consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11
del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.;
STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3
ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.;
STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio
2022.
consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti