38.2023.68
Negato assegni di formazione per svolgere tirocinio quale operatrice sociosanitaria da parte di un'A. che da ultimo ha svolto attività di badante. Rinvio atti per accertamenti, al fine di stabilire se sul mercato del lavoro vi sia la rich. di badanti e se senza formaz. sociosan. non possono lavorare
29 aprile 2024Italiano55 min
sentenza 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.4., ha poi ricordato che “l'art.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2023.68
rs/DC
Lugano
29 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28
novembre 2023 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio
delle misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 28 novembre 2023 l'Ufficio delle misure attive (in
seguito: UMA) ha confermato la decisione del 19 ottobre 2023 (cfr. doc. 4) con
la quale ha negato a RI 1 (1979), di nazionalità bulgara e in possesso di un
permesso C (cfr. doc. 1; 8), il diritto ad assegni di formazione nel periodo
25.09.2023 - 24.09.2026 per svolgere il tirocinio quale operatrice
sociosanitaria presso __________ e ottenere il relativo attestato federale di
capacità - AFC (cfr. doc. 18), in quanto la medesima non risulta difficilmente
collocabile per motivi inerenti al mercato del lavoro.
L’amministrazione
ha, in particolare, rilevato:
"
(…)
3. Al primo colloquio di consulenza del 19 maggio
2022, l’assicurata ha confermato che “si iscrive in disoccupazione quale
persona in cerca di impiego (PCI) a tempo pieno a partire dal 03.05.2022
dopo aver terminato l'impiego quale badante diurna presso la famiglia (...), ha
ricevuto disdetta in quanto il Signor (...) è stato trasferito in casa per
anziani". "ha ricevuto disdetta al 23.03.2022 e dovrebbe
essere pagata sino al 31.05.2022." In questo colloquio ha concordato
con il proprio consulente del personale URC l'obiettivo: "reinserimento
rapido nel mercato del lavoro svolgendo ricerche di lavoro in qualità di
badante, aiuto domestico, aiuto familiare, assistente di cura più ogni altra
professione adeguata è in grado di svolgere secondo le sue conoscenze e
competenze professionali."
Dai dati registrati a Colsta risulta disponibile in
tutto il Ticino da lunedì a domenica 24/24, dipendente dai mezzi pubblici.
Nel formulario "Modulo di iscrizione
all'URC", la signora segnala:
al punto 10.1 che svolge o ha in previsione o di
seguire una formazione nell'ambito della sanita;
al punto 11.1 che sta cercando attività professionali
quale assistente di cura, nell'ambito privato o in istituti o case per anziani.
Nei formulari "Prova degli sforzi personali
intrapresi per trovare lavoro" si rileva un numero esiguo di ricerche di
lavoro quale aiuto a domicilio o badante (una decina di ricerche in 16 mesi).
L'assicurata ha cercato lavoro prevalentemente nel
settore della vendita (commessa e venditrice, in particolare in negozi di
abbigliamento) e nel settore della ristorazione (cameriera, barista, aiuto -
cuoca). Ha pure cercato come sarta e nel settore delle pulizie.
Ha pure svolto una decina di ricerche per stage o per
apprendistato quale operatrice sociosanitaria in gennaio, marzo e poi in luglio
ed agosto 2023.
Le ricerche sono state svolte in questi ambiti anche
durante la partecipazione al programma d'occupazione __________ dal 16 agosto
2023 al 24 settembre 2023. Nel rapporto finale, l'organizzatore conferma per il
Sostegno al collocamento "la PCI ha svolto diverse ricerche nel settore
sanitario per poter raggiungere l'obiettivo e l'opportunità di frequentare un
tirocinio OSA." (vedi allegato).
Già a partire dal mese di gennaio 2023 l'assicurata ha
orientato le ricerche per degli stage o per posti di apprendistato nel settore
socio-sanitario, non ha cercato lavoro in modo assiduo nelle professioni
esercitate prima dell'iscrizione in disoccupazione.
Per quanto riguarda il sostegno ottenuto dal programma
occupazionale organizzato dall'__________, a cui ha partecipato l'assicurata,
ribadiamo che lo scopo di tale misura non è di sostenere le persone in cerca
d'impiego alla ricerca di un posto d'apprendistato. Le persone assegnate ad un
programma occupazionale sono ritenute idonee al collocamento e in grado di
svolgere l'attività esercitata in precedenza o in una affine. (…)” (Doc. B)
1.2. Contro
la decisione su opposizione RI 1, rappresentata dall’RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, facendo valere l’adempimento di tutti i requisiti
contemplati dalla LADI per potere ottenere gli assegni di formazione, e meglio:
" (…)
-
La signora RI 1 soffre di difficoltà di reintegrazione
a causa di motivi inerenti al mercato del lavoro nel quale è
sempre stata occupata da quando è giunta nel nostro paese.
(art. 59 cpv. 2 lit.
a LADI).
-
La possibilità per la nostra associata di potersi formare in un ambito
come quello delle cure nel settore degli anziani ha il pregio di offrire una
risorsa formata in più in un settore professionale che soffre per la scarsità
di personale formato. In tal senso, il riconoscimento del provvedimento
richiesto dalla nostra associata consentirebbe di adempiere allo scopo di
promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato (art. 59
cpv. 2 lit. b LADI).
-
(…) il settore delle badanti è per definizione precario e se si considera la situazione personale
della nostra associata, il rischio che quest'ultima subisca gli effetti nefasti di una disoccupazione di lunga durata sono concreti. AI contrario, se la signora
RI 1 potesse disporre
degli assegni di formazione LADI, si ridurrebbe fortemente il rischio di ritrovarla in disoccupazione a breve e a lungo termine (art. 59 cpv. 2 lit. c LADI).
-
Il fatto di
poter seguire una formazione
duale completa, consentirà alla signora RI 1 di
acquisire tutte le competenze professionali
per avviare definitivamente la sua
carriera
nell'ambito sociosanitario (art. 59 cpv. 2 lit. d LADI).
-
La signora RI 1 è nata nel 1979
e pertanto supera
ampiamente i 30 anni (art. 66a cpv. b LADI).
-
La signora RI 1 non dispone di una
formazione riconosciuta
in Svizzera e, come ampiamente esposto in precedenza,
ha notevoli difficoltà nel reperimento
di un impiego nell'ambito
della sua professione.” (Doc. I pag. 6-7)
Al
riguardo la parte ricorrente ha addotto che RI 1 tra il 2015 e il 2017 ha svolto
solo qualche breve prova di lavoro e ha ottenuto unicamente pochissime e di
corta durata attività professionali come badante. Dal 2017 al 2022 ella ha
trovato lavoro quale badante, senza alcuna formazione riconosciuta in tale
ambito, presso lo stesso datore di lavoro e ciò fino al suo decesso.
Il
rappresentante dell’assicurata ha precisato, da un lato, che il Codice delle
obbligazioni esplicita in maniera particolare che il contratto di lavoro di
un/una badante sia per sua natura legato al datore di lavoro (cfr. art. 338a
cpv. 2 CO). Dall’altro, che legge, dottrina e giurisprudenza considerano i
contratti di impiego relativi all’assistenza personale di una persona anziana
e/o malata come maggiormente esposti a fattori congeniti comportanti con forte probabilità
che essi finiscano improvvisamente con la morte del datore di lavoro. Questi
contratti, a mente della parte ricorrente, sono, quindi, destinati per loro
natura a concludersi in un lasso di tempo quasi determinato o comunque con una
prospettiva di breve termine, ciò che comporta che la relazione lavorativa
quale badante, come quella esercitata dall’assicurata, per di più in assenza di
formazione specifica, sia precaria per il lavoratore o la lavoratrice, oltre
che limitata nel tempo.
Nel
ricorso è poi stato asserito che le ricerche di lavoro nell’ambito
dell’assistenza personale soggiacciono a modalità diverse rispetto a quanto
avviene nella maggior parte degli altri settori, compreso il mondo
sociosanitario, in quanto spesso il datore di lavoro è un privato che necessita
direttamente di assistenza oppure i suoi famigliari. Le ricerche di impiego
avvengono così piuttosto per il tramite di un passaparola e di annunci che
seguono raramente i canali ordinari. In tal senso gli sforzi di ricerca sono più
difficili e i successi avvengono in modo fortuito e grazie a una rete di
contatti che l’insorgente non ha potuto sviluppare in questi anni. Al riguardo
il rappresentante dell’assicurata ha puntualizzato che i pochi annunci visibili
online richiedono una formazione specifica, la patente e una presenza 24/24
vivendo nell’abitazione del datore di lavoro, requisiti che la ricorrente non
ossequia, non essendo formata, non avendo la patente e non potendo garantire
una presenza 24/24, poiché dispone di un proprio appartamento, visto che ha un
figlio minorenne (che si trova temporaneamente dal padre in Italia, ma che
rende visita regolarmente alla madre) al quale deve assicurare un alloggio. Al
contrario i rari annunci che non prevedono le condizioni citate garantiscono
solo percentuali di occupazione molto basse e perciò stipendi non adeguati al
suo permesso di soggiorno, il quale invece presuppone di poter contare su
entrate sufficienti per far fronte alla propria sussistenza.
È
stato, altresì, affermato che “la signora RI 1 beneficia oggi di un salario
maggiore rispetto a quello minimo previsto per legge (contratto normale di
lavoro per il personale domestico, di seguito CNL) in quanto ha maturato
quattro anni di esperienza nel settore dell’economia domestica”, per cui,
considerando che la medesima non dispone di una formazione e che il settore del
personale domestico soffre di dumping salariale, l’ottenimento di un lavoro
risulta ancora più difficile.
Secondo
la parte ricorrente la situazione attuale del mercato del lavoro è, pertanto,
assolutamente limitata in questo ambito e le condizioni personali di RI 1 non
le consentono di avere realistiche opportunità di trovare un’occupazione
stabile in tale settore, con il rischio di ritrovarsi, esaurite le indennità di
disoccupazione, in grande difficoltà, non disponendo più di un’entrata
finanziaria e restando in una situazione di precarietà formativa e
professionale.
Il
rappresentante dell’insorgente ha evidenziato che quest’ultima, grazie ai suoi
molteplici sforzi, è stata in grado di reperire un datore di lavoro serio e
solido, il quale le ha offerto di poter svolgere una formazione per un futuro
professionale a più ampio respiro, soprattutto in un settore, quello
dell’assistenza agli anziani, che necessita fortemente di personale curante
formato.
È
stato pure aggiunto che “la volontà della nostra associata di seguire una
formazione è dettata dall’indispensabilità per quest’ultima di ottenere una
formazione che le permetta di operare nel settore delle cure e dell’assistenza
alle persone. Nell’ambito sanitario senza una formazione non è ormai più
possibile poter disporre di un lavoro in una struttura che possa garantire
delle condizioni contrattuali accettabili e una prospettiva professionale più a
lungo termine, tale necessità si rileva sempre più anche nelle professioni
attinenti al lavoro domestico. La signora RI 1 necessita quindi di un sostegno
economico che le permetta di formarsi e quindi essere spendibile nel settore
nel quale ha operato fin dal suo arrivo in Svizzera, potendo ampliare la sua
spendibilità nel mercato professionale delle cure e dell’assistenza, in
particolare orientandosi alle attività esistenti nelle strutture sanitarie e di
appoggio del nostro territorio” (cfr. doc. I).
1.3. Nella
sua risposta del 22 gennaio 2024 l’UMA ha proposto di respingere l’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
1.4. Il
23 gennaio 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti
sono rimaste silenti.
1.5. Questo Tribunale, il 29 febbraio
2024, ha posto alcuni quesiti alla parte ricorrente (cfr. doc. V), la quale ha
risposto con scritto del 7 marzo 2024 (cfr. doc. VI + E-F) e complemento del 12
marzo 2024 (cfr. doc. VIII + G).
1.6. L’amministrazione ha preso
posizione al riguardo il 21 marzo 2024 (cfr. doc. X).
1.7. Il doc. X è stato trasmesso il 22
marzo 2024 al rappresentante dell’insorgente, assegnandogli un termine di 10
giorni per presentare osservazioni (cfr. doc. XI). A questa Corte non è
pervenuto alcunché.
considerato in
diritto
2.1. La
parte ricorrente contesta, dal profilo formale, il fatto che la decisione su
opposizione impugnata sia stata emessa dalle medesime persone che hanno emanato
il provvedimento iniziale del 19 ottobre 2023, e meglio dal capo ufficio __________
e dalla capo servizio __________ (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
L’art. 1 LADI stabilisce che le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge
non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L’art. 49 cpv. 1 LPGA enuncia che nei casi di
ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore
deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e
ingiunzioni.
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1
della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione
all'istanza che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e
pregiudiziali.
2.2. Per quel che concerne,
specificatamente, l'assicurazione contro la disoccupazione l'art. 100 cpv. 1
LADI prevede che nei casi di cui agli articoli
36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c nonché nei casi particolari di
domande di risarcimento va emanata una formale decisione.
Per il
resto si applica, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura
semplificata di cui all’articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la
domanda dell’interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente.”
L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa
invece che “in deroga all’articolo 52
capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la
competenza in materia di opposizioni contro le decisioni emanate dagli uffici
regionali di collocamento nell’ambito dell’articolo 85b”.
2.3. Ai sensi dell’art. 1 lett. b del
Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai
disoccupati (RL-rilocc) sono competenti per l’applicazione della LADI e della
L-rilocc, in particolare, la Sezione del lavoro (SdL), gli Uffici regionali di
collocamento (URC), l’Ufficio delle misure attive (UMA) e l’Ufficio giuridico
(UG).
L’art. 2b lett. c RL-rilocc
prevede poi che tra i compiti delegati all'Ufficio delle misure attive vi è
quello di decidere in merito all’attribuzione, segnatamente, degli assegni di
formazione (art. 66a LADI).
In concreto sia la decisione del
19 ottobre 2023 che ha negato alla ricorrente il diritto agli assegni di
formazione che la decisione su opposizione del 28 novembre 2023, con cui è
stato confermato il precedente provvedimento, riportano il nominativo di __________,
caposervizio dell’Ufficio delle misure attive, quale persona incaricata della
pratica. Inoltre entrambe le decisioni sono state firmate da __________ stessa
e dal capoufficio dell’Ufficio delle misure attive, __________ (cfr. doc. 4;
B).
In una sentenza C 6/04 del 16
febbraio 2005 consid. 4 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale), in relazione alla censura del ricorrente
secondo cui la sua opposizione contro la sospensione di sei giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro da
parte di un URC del Canton Lucerna era stata trattata dalla medesima persona
che si era occupata della decisione iniziale, ha rilevato che il Cantone
Lucerna aveva rinunciato alla facoltà di cui all’art. 100 cpv. 2 LADI, per cui
gli URC restavano competenti a esaminare anche le opposizioni interposte contro
Fatti
i provvedimenti emessi dagli stessi.
L’Alta Corte, al riguardo, ha
precisato che, benché sarebbe sensato, al fine di garantire maggiore
obiettività della decisione su opposizione, separare dal profilo personale
coloro che trattano le decisioni iniziali da coloro che emanano le decisioni su
opposizione, ciò non è imposto dal diritto federale.
Di conseguenza il TFA ha concluso
che il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna che aveva
respinto il ricorso dell’assicurato non prestava, su questo punto, il fianco a
critiche.
Il Tribunale federale, in una
sentenza 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.4., ha poi ricordato che “l'art.
52 LPGA dispone che le decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Una separazione
personale non è imposta né dall'art. 52 LPGA né da altre norme di legge,
bensì può tutt'al più esserlo a seconda dell'organizzazione dei singoli
assicuratori (cfr. sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04
del 16 febbraio 2005 consid. 4.1, e SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04],
consid. 1.3.1 con riferimenti; sul tema v. inoltre Hansjörg Seiler,
Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG],
in: Sozialversicherungsrechtstagung 2007, pag. 75 seg.)”.
In un giudizio 8C_636/2013 del 20
febbraio 2014, pubblicato in DLA 2014 pag. 149 consid. 3 e citato anche
dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 5), la nostra
Massima Istanza ha, del resto, evidenziato che nei casi in cui l’opposizione
viene valutata dall’autorità che ha già emanato la decisione, la procedura di
opposizione rientra nella procedura amministrativa originaria. Nell’ambito di
questa procedura il semplice fatto che una determinata persona si sia già
occupata della questione non giustifica la ricusazione generale. Pertanto, non
solo è ammesso, ma si verifica spesso che la stessa persona che ha emesso la
decisione iniziale, ne esamini l’opposizione.
Ne discende che la decisione su
opposizione emanata dall’UMA il 28 novembre 2023 risulta formalmente valida.
2.4. Giova,
comunque, rilevare che nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione
il TCA ha stabilito che la soluzione adottata da determinati uffici di
separazione personale e gerarchica tra colui che decide e colui che valuta
l'opposizione, anche se appartenenti al medesimo ufficio, ad esempio
all’Ufficio regionale di collocamento, è conforme all'art. 52 cpv. 1 LPGA e
all'art. 127 cpv. 2 vOADI in vigore fino al 31 marzo 2011 (“i Cantoni
possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni
contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b LADI. (cpv.
1) In tutti gli altri casi è competente in materia di opposizioni l'autorità
che ha emanato la decisione. (cpv. 2)”; cfr. STCA 38.2003.89 del 27 maggio
2004; STCA 38.2003.28 del 24 marzo 2003; STCA 38.2003.34 del 6 giugno 2003;
STCA 38.2003.30 del 18 agosto 2003; STCA 38.2003.32 dell'8 settembre 2003; STCA
38.2003.49 del 24 novembre 2003; STCA 38.2003.51 del 9 febbraio 2004).
Per un caso nel settore
dell’assistenza sociale cfr. STCA 42.2012.18 del 14 agosto 2013 consid. 2.3.
Questa Corte rende, dunque, attento
l’UMA che, affinché all'assicurato possa essere garantita la massima
trasparenza ed obiettività, è preferibile che l'esame dell'opposizione avvenga
per il tramite di un altro funzionario rispetto a quello che ha trattato la
decisione formale, mediante una separazione personale e gerarchica.
2.5. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’Ufficio delle
misure attive, con decisione del 19 ottobre 2023, confermata dalla decisione su
opposizione del 28 novembre 2023, abbia negato a RI 1 il diritto agli assegni
per la formazione quale operatrice sociosanitaria presso __________ postulati
il 19 settembre 2023 per il periodo dal 25 settembre 2023 al 24 settembre 2026.
2.6. Il
1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo
2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002
pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro (PML), che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
"
(…) In linea di massima, la
presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento
dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e
vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata.
(…)"
Anche
la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011,
in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato sostanziali modifiche ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Pertanto,
la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre
2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005).
2.7. Fra
gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente
e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo, il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si
tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi
di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento
dell'attività lucrativa indipendente).
L’art.
59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro e prevede che:
"
1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di
persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di
formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i
provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere
unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
1quater Su
richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la
partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone
minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.
Considerandi
2.
I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento
degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole
reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche
professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di
lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3.
Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto
secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento
in questione.
3bis Gli
assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al
capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione
fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della
prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di
disoccupazione.
4.
I
servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità
nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5.
I servizi competenti collaborano con gli organi
pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli
stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un
contesto migratorio."
All'art. 59 cpv. 2 LADI viene, dunque, ribadito il principio
fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla
situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto
solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un
presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano
in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_392/2016 del 28
novembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4; STF
8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008
consid. 3.2.; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA
C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1
del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio
federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980
III 469 segg.).
Il
diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso
se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale
indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28
pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances
démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux
parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une
situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation
du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré
était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).
Ai sensi dell’art. 59 cpv. 3
LADI, inoltre, possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono i presupposti del
diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti e le
condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
2.8
A proposito del criterio della
difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti
individuali inerenti al mercato del lavoro (cfr. art. 59 cpv. 2 LADI; consid.
2.7.), il TCA precisa che tale condizione significa che un assicurato non deve
poter ottenere un nuovo impiego con la formazione di cui già dispone (cfr. STFA
C 11/02 del 22 marzo 2004).
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un Ufficio
di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al Tribunale
cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto da un
assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani (ultima
occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era giustificato da
un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito che
determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli
impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per
motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di
lavoro.
L’Alta Corte ha, poi, deciso che dal
profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale
dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di
francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato
del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l’assicurato non risultava
svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese, siccome
grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di buone
conoscenze di una lingua straniera.
Inoltre
con sentenza 8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179
seg., il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi
per l’ottenimento di una licenza di condurre. Dal tale giudizio emerge che i
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 primo periodo LADI).
Il
diritto a partecipare a provvedimenti individuali inerenti al mercato del
lavoro presuppone un’indicazione relativa al mercato di lavoro. Le prestazioni
possono essere concesse soltanto se la situazione del mercato di lavoro lo
impone. Il presupposto dell’indicazione relativa al mercato del lavoro
comprende una componente oggettiva e una componente soggettiva. L’elemento
oggettivo si riferisce al bisogno attuale di manodopera da parte del mercato
del lavoro. Quello soggettivo riguarda la necessità per la persona assicurata
di adeguarsi a questo bisogno. Se per esempio l’ottenimento della licenza di
condurre della categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro, la persona
non ha diritto all’assunzione dei costi.
In
una sentenza 38.2016.47 del 20 marzo 2017 relativa a un assicurato al quale
l’URC aveva negato l’assunzione dei costi di un corso di specializzazione
frequentato da un architetto, il TCA, confermando l’operato dell’amministrazione,
ha precisato che il collocamento non era intralciato per motivi inerenti al
mercato del lavoro, in quanto l’assicurato disponeva di una formazione tale e
di un’esperienza professionale svolta durante numerosi anni sufficienti per
reperire - benché avesse 52 anni - un impiego indipendentemente dalla
formazione in questione. In effetti il ricorrente pendente causa è stato
assunto per un’occupazione al 100% nel suo settore che non richiedeva la
specializzazione auspicata dal medesimo.
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023, destinata alla
pubblicazione in RtiD I-2024; STCA 38.2019.60 del 19 febbraio 2020.
In dottrina B. Rubin, in
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, pag. 472-473, a proposito di questo criterio, si è
così espresso:
"
(…)
DIFFICULTÉS
DE PLACEMENT
13.
Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés
dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.
14.
Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne
se justifie pas. Lorsque la
formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de
retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à
une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce
cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un
perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts
du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).
Un assuré qui n'effectue pas suffisamment
de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la
fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un
autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de
l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).
Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours
alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré
réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de
marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle ; amélioration
des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la
fréquentation de la mesure était
une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute
Cour a nié le droit à une mesure dans le cas d'un assuré dont l'employabilité
était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]). Elle a adopté la
solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se réorienter après plus
d’une année de postulations infructueuses dans son ancien secteur d'activité
(arrêt du 26 novembre 2008 [8C 301/2008]).
15.
Deuxièmement, les difficultés de placement doivent
être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:
- de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si
l'AI a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);
- de reconnaissance de diplôme
(DTA 1988 p. 30);
- de diplômes non
suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;
ou encore
- de disponibilité
restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à
un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])."
2.9
Quale
provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli
assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa
misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati
che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale
completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della
loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una
durata massima di tre anni.
L’art.
66a LADI ha il seguente tenore:
"
1L’assicurazione può concedere assegni per una
formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:
a. …
b. hanno almeno 30 anni e
c. non dispongono di una
formazione professionale completa o
riconosciuta in Svizzera oppure hanno notevoli difficoltà nel trovare un
impiego nell’ambito della loro professione.
2L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una
deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.
3Non ricevono assegni di formazione gli assicurati che:
a. hanno conseguito un diploma universitario o di
una scuola professionale superiore riconosciuto
in Svizzera o che, pur senza
ottenere un diploma, hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di
questi centri di formazione; o
b. hanno superato un esame professionale federale o un
esame professionale federale superiore.
4Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un
contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un
corrispondente attestato al termine della formazione."
Nel
tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva,
quale ulteriore presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui
all’articolo 60 capoverso 1 lettera b;".
L’art.
66b LADI, abrogato con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali
condizioni materiali che: "Gli assegni sono concessi
unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma
di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv.
1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità
dell’assicurato e migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".
A
proposito di queste modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il
Consiglio federale ha precisato che:
"
Art. 66a Assegni di formazione
La lettera a è contemplata nella clausola
generale prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più
essere menzionata nel capoverso 1.
Al fine di garantire una prassi uniforme a
livello svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli
assicurati di età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione
più lunga in casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione
e non più dai Cantoni.
Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo
66b al fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del
diritto.
Art. 66b Condizioni materiali (abrogato)
Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso
4.
Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere
stralciato."
(cfr. FF
2001.
N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013, pto 2.1)
L’art.
66c LADI stabilisce che:
"
1Il datore di lavoro paga al lavoratore gli assegni di
formazione e un salario pari almeno al salario ottenuto durante una formazione
professionale di base corrispondente e che tenga adeguatamente conto della sua
esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione
sociale sugli assegni di formazione e sul salario e deduce al lavoratore la
quota a suo carico.
2Gli
assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed
un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.
3La cassa
paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni
di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni
sociali sugli assegni di formazione e l’intero contributo del datore di lavoro
alla previdenza professionale.
4Il
termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione
autorizzata."
In
dottrina B. Rubin, a pag. 492 dell’opera già citata, relativamente alle
condizioni generali affinché gli assicurati possano beneficiare degli assegni
di formazione, ha rilevato:
"
(…) II Conditions
générales
10.
Pour pouvoir bénéficier des AFO, l'assuré
doit remplir les conditions du
droit à l'indemnité de chômage (art.
8.
al. 1 LACI). Les personnes libérées des conditions
relatives à la période de cotisation ont aussi droit
aux AFO.
11.
D'une manière générale, les mesures de
marché du travail doivent améliorer l'employabilité et correspondre à une
indication du marché du travail. Ceci est aussi valable pour les AFO, qui ne
sauraient donc être accordées dans des domaines saturés ou en passe de devenir
obsolète. Elles ne sauraient non plus être attribuées à des chômeurs qui n'en
auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés
compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans
le cas concret.
A notre sens, le droit aux AFO doit être
nié lorsque, en présence d'une possibilité d'embauche (que celle-ci soit
consécutive à une recherche personnelle de l'assuré ou à une assignation de la
part de l'ORP), l'assuré n'a, fautivement, pas offert ses services. Ce droit
doit également être nié lorsqu'il est établi que l'assuré a violé son
obligation de rechercher un emploi. Il faut toutefois que le ou les manquements
aient fait l'objet d'une sanction. Il faut aussi que l'on puisse établir que
l'octroi des AFO aurait pu être évité si l'assuré avait rempli correctement ses
obligations (causalité). L'exclusion du droit aux AFO en raison de manquements
de l'assuré ne saurait toutefois perdurer au-delà de quelques semaines après
lesdits manquements.”
Secondo l’art. 90a OADI:
"
1Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche
superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell’economia e
dell’amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le
scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti
come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi
una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale.
2Se per la
formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il
contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19
aprile 1978 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio.
In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è
concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia.
3Il
salario è calcolato in base al salario dell’ultimo anno della formazione
professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Se
l’assicurato non ha esperienza nella professione in questione o in una
professione affine, il salario è calcolato in base al salario del
corrispondente anno di formazione professionale di base secondo l’uso locale
nel ramo economico interessato.
4L’importo
massimo conformemente all’articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi
mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell’importo degli assegni
per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di
mantenimento.
5Per
l’assicurato vale il termine quadro per la riscossione della prestazione
conformemente all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della
formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione
per la quale è stato accordato l’assegno. Il termine quadro prolungato è
soppresso il giorno in cui l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se
adempie i presupposti di cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo
l’assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della
prestazione.
6.
…
7Le
domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio
cantonale otto settimane prima dell’inizio della misura.
8Il
servizio cantonale comunica la sua decisione all’assicurato di regola quattro
settimane dopo la consegna della domanda."
Sul tema cfr. STCA 38.2023.18 del 19
giugno 2023; STCA 38.2018.67 del 10 dicembre 2018; STCA 38.2017.93 del 5 marzo
2018; 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018, pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62
pag. 283; STCA 38.2017.1 del 26 aprile 2017; STCA 38.2015.79 dell’8
settembre 2016, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con
giudizio 8C_674/2016 del 25 ottobre 2016; STCA 38.2013.46 del 19 febbraio 2014,
pubblicata in RtiD II-2014 N. 89 pag. 391.
2.10
Nella Prassi LADI PML, punti F1-6, la
Segreteria di Stato dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che
deve adoperarsi per garantire l’applicazione uniforme del diritto ed impartire
istruzioni generali (cfr.
art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03
del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99
dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57 consid. 3a pag. 61), ha fornito
le seguenti indicazioni:
"
ASSEGNI DI FORMAZIONE
(AFO)
art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI
SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE
F1 Gli AFO intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni
di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione alle
esigenze del mercato del lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in
correlazione con un altro PML, tranne se si tratta del coaching e/o del
sostegno scolastico (F18a e F45 lett. c). Inoltre, per il periodo durante il
quale sono versati gli AFO, l’assicurato non può conseguire alcun guadagno
intermedio (GI).
F2 Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l’interesse
dell’assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della
quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato
cantonale equivalente.
DESTINATARI
F3 Gli AFO
possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni
cumulative:
• Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine
quadro per il periodo di contribuzione, un’occupazione soggetta a contribuzione
per almeno 12 mesi o sono esonerati dall’adempimento del periodo di
contribuzione (art. 59 cpv. 3 LADI).
• Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato
il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e
segg;
• Non dispongono di una formazione professionale
completa o riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un
impiego nell’ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI).
F4 L’assicurato
non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un
documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze
professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l’art. 66a LADI possono avere
accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una
formazione professionale riconosciuta in Svizzera.
F5 L’assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito
della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non
può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se
ha cercato invano un’occupazione nell’ambito della sua professione originaria.
F6 Gli AFO possono essere accordati agli assicurati nell’ambito di un
impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata
agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di
occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale. (…)”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_228/2023 del
6.
ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.
4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26
gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.
3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno
2018.
consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260;
DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016
del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009;
STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.11
Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che la ricorrente,
nata l’__________ 1979 (cfr. doc. 1), nel 1999 ha conseguito la maturità
tecnica (tessile e abbigliamento) in __________ e nel 2004 la laurea come
stilista, presso l’Università artistica (settore moda) di __________. Ella, da novembre
2004.
a giugno 2005, ha poi frequentato un corso sul sostegno psicologico alle
persone con demenza, organizzato dal __________, sempre a __________.
Nel
mese di marzo 2016 l’assicurata ha seguito una formazione nell’ambito della
salute presso la __________ (cfr. doc. 8).
L’insorgente,
nel proprio curriculum vitae, ha indicato di essere stata attiva,
parallelamente agli studi, quale stilista e scenografa in __________ da gennaio
2000.
a marzo 2004, in seguito è stata impiegata come assistente personale e
badante di pazienti con Parkinson, Alzheimer e diabete in case private di __________
da ottobre 2004 a marzo 2009. In tale periodo e fino al dicembre 2012 ella ha
pure lavorato in qualità di agente di viaggio per il __________ (cfr. doc. 8; 2).
Dal mese di gennaio 2013 al mese
di luglio 2015 la ricorrente si è dedicata alla crescita di suo figlio, __________,
nato l’__________ 2012 che da fine maggio 2020 si è trasferito in Italia, in
provincia di __________, con il padre (cfr. doc. 8; 13; 2; I; consid. 1.2.).
Nei mesi da agosto a ottobre 2015
l’assicurata si è occupata di due pazienti affetti dalle conseguenze dell’ictus
e da Alzheimer in case private a __________, da maggio ad agosto 2016 ha
esercitato l’attività di badante al 20% per un paziente con Alzheimer, mediante
l’Associazione __________, da luglio a dicembre 2016 ha lavorato come
assistente di cura al 50% per la signora __________ per il tramite di __________
e da febbraio 2017 a marzo 2022 si è occupata dei coniugi __________ mediante
l’Associazione __________ (cfr. doc. 8; 9; 2).
Più precisamente l’insorgente, il
1° febbraio 2017, ha concluso un contratto di lavoro di durata indeterminata
con la signora __________, rappresentata dal figlio, con l’incarico di badante
diurna a domicilio di __________ per 44 ore settimanali dal lunedì al venerdì
(ore 8:00-14:00 e 17:30-19:30), oltre al sabato mattina (ore 8:30 alle 12:30).
Lo stipendio lordo mensile ammontava a fr. 3'956.-- per dodici mensilità e le
vacanze erano di quattro settimane all’anno (cfr. doc. 9). A seguito del
decesso dalla signora __________, avvenuto il 5 aprile 2017, il contratto è
stato modificato l’11 aprile 2017, nel senso che datore di lavoro è diventato
il marito, signor __________, anch’egli rappresentato dal figlio (cfr. doc. 9).
Quest’ultimo ha disdetto il
rapporto di impiego con la ricorrente il 29 marzo 2022 con effetto dal 31
maggio 2022, in quanto il padre, il 23 marzo 2022, era stato trasferito presso
una casa anziani (cfr. doc. 10).
L’assicurata, il 3 maggio 2022, si
è annunciata presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________,
dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% a partire dal 1° giugno 2022
(cfr. doc. 1).
Il 4 maggio 2022, compilando il
modulo di iscrizione all’URC, la medesima ha specificato di essere disponibile
a lavorare dal lunedì al sabato in qualità di assistente di cura, nell’ambito
privato o in istituti o case per anziani.
Inoltre ella, alla domanda se “svolge
o ha in previsione di seguire una formazione, un perfezionamento o una
riqualifica professionale”, ha risposto affermativamente, indicando “nell’ambito
della sanità” (cfr. doc. 2).
Dal modulo di inserimento redatto
in occasione del primo colloquio di consulenza del 19 maggio 2022 e
sottoscritto dall’insorgente emerge quale l’obiettivo il “reinserimento
rapido nel mercato del lavoro” e quale azione per conseguire tale scopo lo
svolgimento di tre/quattro ricerche di lavoro alla settimana disposte su tutto
l’arco della stessa quale badante, aiuto domestico, aiuto familiare, assistente
di cura più ogni altra professione adeguata che la ricorrente è in grado di
svolgere secondo le sue conoscenze e competenze professionali. La strategia di
ricerca indicata consiste nell’“attivazione rete contatti personali,
quotidiani, portali, agenzie di collocamento, Linkedin, di persona, concorsi
pubblici, foglio ufficiale, spontanee” (cfr. doc. 14).
Dal 19 settembre 2022 al 18 marzo
2023.
la ricorrente ha effettuato il __________, organizzato dalla __________
(cfr. doc. 8; 19).
Dal relativo rapporto del 19
ottobre 2022 si evince che la medesima “sembra molto animata dal desiderio
di reinserirsi in ambito sanitario, sua prima scelta, pur in mancanza di una
formazione specifica che le potrebbe creare qualche difficoltà in strutture di
tipo pubblico. Si è comunque mostrata aperta a valutare professioni alternative”.
Inoltre è stato rilevato che “la mancanza di una formazione conclusa in
Svizzera potrebbe essere un importante limite per esercitare come assistente di
cura con gli anziani; la valutazione di una formazione dipende molto dalla
situazione finanziaria della PCI”.
Tale concetto è stato ribadito il
22.
novembre 2022 (cfr. doc. 16).
Dal Rapporto finale d’attività
del 21 marzo 2023 risulta, altresì, da un lato, che l’insorgente ha svolto uno stage
di dieci giorni nel settore sanitario presso la __________, dall’altro, che “lo
stage è stato molto positivo sia per l’assicurata, che ha riconfermato
l’interesse e la determinazione a riqualificarsi nel settore sociosanitario,
sia per il datore di lavoro che ha positivamente valutato le conoscenze e
l’attitudine verso la professione. Lo stage si è concluso con l’invito a
partecipare al concorso di apprendista come addetta alle cure sociosanitarie
(ACSS)”. Infine l’organizzatore del Programma ha osservato che “l’impegno
e la determinazione sono stati ottimi per quanto riguarda la professione di
addetta sociosanitaria; si è registrata una minore spinta per quanto riguarda
le altre professioni del progetto professionale (n.d.r.: badante,
consulente immobiliare, collaboratrice vendita al dettaglio, decoratrice; cfr.
doc. 19 pag. 1). Questo ha portato a un momento di stallo, durante il quale
le energie sono state dedicate in modo quasi esclusivo alla ricerca di una
riqualifica, senza considerare, tuttavia, l’effettiva spendibilità nel breve
termine di un progetto caratterizzato da alcune variabili di incertezza
(principalmente tempistiche, finanze ed eventuale sostegno sociale). Compresi i
rischi, ha dimostrato di rivalutare la posizione assunta, ampliando la ricerca.
La puntualità è sufficiente, in quanto a volte si è presentata in ritardo senza
informare” (cfr. doc. 19).
Dal 16 agosto al 22 settembre
2023.
l’assicurata ha effettuato un programma d’occupazione assegnatole
dall’Ufficio regionale di collocamento presso __________. Nel relativo Rapporto
finale d’attività del 26 settembre 2023 è stato indicato, in primo luogo, che,
nonostante non sia di madre lingua italiana, ella possiede buone competenze
linguistiche che le hanno consentito di comunicare in modo chiaro ed efficace e
di stabilire relazioni positive con i colleghi di lavoro.
In secondo luogo, che la
ricorrente ha dimostrato una notevole flessibilità, una forte predisposizione a
imparare, affrontando con entusiasmo e determinazione attività mai svolte in
precedenza, nonché una capacità di adattamento evidente e completa
disponibilità.
Inoltre è stato posto in luce il
fatto che la medesima abbia svolto diverse ricerche nel settore sanitario per
poter raggiungere l’obiettivo di frequentare un tirocinio OSA (cfr. doc. 20).
Il 19 settembre 2023 l’insorgente
ha, in effetti, concluso con __________ un contratto di tirocinio
a tempo pieno in qualità di operatrice sociosanitaria AFC con uno stipendio
lordo, al primo anno, di fr. 1'372.-- al mese (cfr. doc. 18).
Sempre il 19
settembre 2023 l’assicurata ha inoltrato una richiesta di assegni di formazione
per svolgere l’apprendistato di operatrice sociosanitaria presso la casa
anziani di __________ dal 25 settembre 2023 al 24 settembre 2026, volto al
conseguimento del relativo attestato federale di
capacità (AFC).
Alla domanda “per quali motivi
ritiene di non avere possibilità di ricollocarsi nella sua ultima professione,
nella professione imparata o mediante occupazione adeguata?” la medesima ha
risposto che “sempre più famiglie cercano badanti con diploma OSS. L’occupazione
come badante è precaria” (cfr. doc. 3).
L’UMA, con decisione
del 19 ottobre 2023, ha negato all’assicurata il diritto ad assegni di
formazione, poiché non risulta difficilmente collocabile per motivi inerenti al
mercato del lavoro (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).
Il 30 ottobre 2023 __________ ha
dichiarato che RI 1:
" (…) è alle
nostre dipendenze dal 25.09.2023, in qualità di apprendista operatrice
sociosanitaria.
La signora RI 1 ha sinora dimostrato di
possedere tutte e attitudini e capacità attese per il raggiungimento delle
competenze pratiche previste nel piano di studi della professione OSS.
Dimostra altresì una ferma volontà e un
costante impegno nell’intraprendere e concludere il percorso previsto
Ad oggi non risultano assenze e/o ritardi”
(Doc. D)
Il provvedimento del 19 ottobre
2023.
è stato confermato con decisione su opposizione del 28 novembre 2023 (cfr.
doc. B; consid. 1.1.).
2.12
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ribadisce innanzitutto che ai sensi dell’art. 59
cpv. 2 LADI, il cui tenore si applica a tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro, e perciò anche agli assegni di formazione (art. 66a e 66c
LADI), i PML sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui
collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. I
provvedimenti in questione possono essere messi in atto soltanto se
direttamente imposti dallo stato del mercato del lavoro, ciò per evitare la
concessione di prestazioni che non siano in relazione con l’assicurazione
contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.7.).
Inoltre il TCA evidenzia che dagli
elementi fattuali risultanti dalle carte processuali emerge che l’insorgente,
fin dall’inizio della disoccupazione ha manifestato la propria volontà di
ricevere un’istruzione in campo sanitario. Già il 4 maggio 2022 ella ha
indicato di avere in previsione di seguire una formazione nell’ambito della
sanità (cfr. doc. 2 pag. 8; consid. 2.11.).
Tale suo interesse è stato
confermato, in particolare, in occasione del __________, organizzato dalla __________,
come si evince dai rapporti del 19 ottobre e del 22 novembre 2022, in cui è
stato asserito che l’assicurata “sembra molto animata dal desiderio di
reinserirsi in ambito sanitario, sua prima scelta” (cfr. doc. 16; consid.
2.11.), nonché dal Rapporto finale d’attività del 21 marzo 2023, nel quale sono
stati rilevati un impegno e una determinazione ottimi in relazione alla
professione di addetta sociosanitaria, per la cui ricerca è stata dedicata la maggior
parte delle energie, contrariamente alle altre professioni entranti in linea di
conto, come l’attività di badante, per le quali è stato registrato un minor
slancio (cfr. doc. 19; consid. 2.11.).
L’assicurata ha, del resto,
cercato un impiego come assistente di cure o un posto di stage quale operatrice
sociosanitaria (OSS), candidandosi presso molteplici istituti e rispondendo a
concorsi, segnatamente il 5 ottobre 2022 come assistente di cura presso il __________,
il 7 ottobre 2022 in qualità di assistente di cura presso __________, il 20
gennaio 2023 per un tirocinio OSS presso la __________, il 17 febbraio 2023 quale
assistente di cure, stagista presso __________, il 22 febbraio come assistente
di cura presso __________, il 23 febbraio 2023 in qualità di assistente di cura
presso la __________, l’8 marzo 2023 quale OSS assistente di cure presso __________,
il 10 marzo 2023 come OSS - assistente cure presso la __________, l’11 marzo
2023.
in qualità di OSS - assistente di cure presso __________, il 27 luglio
2023.
quale OSS o ACSS, apprendista presso il __________, il 31 luglio 2023 come
OSS o ACSS, apprendista presso la __________ e il 31 agosto 2023, come già il 9
marzo 2023, quale assistente di cure ACSS/OSS __________ (cfr. doc. 15; 16).
Il 25 agosto 2023 la ricorrente
ha, altresì, postulato presso __________, dove è poi stata assunta quale
apprendista OSS AFC il 19 settembre 2023 (cfr. doc. 15; consid. 2.11.).
Va, però, tenuto conto che
l’insorgente vanta in ogni caso di svariati anni di esperienza professionale
quale assistente a domicilio di persone affette da disturbi di salute e
prevalentemente anziane.
Già in __________, suo Paese di
origine, l’assicurata, dopo essersi laureata quale stilista nel giugno 2004, è
stata attiva per quasi quattro anni e mezzo, da marzo 2004 a ottobre 2009, come
assistente personale e badante in case private a __________, dove, da novembre
2004.
a giugno 2005, ha pure intrapreso un corso sul sostegno psicologico alle
persone con demenza.
In Svizzera, poi, l’insorgente ha
sì inizialmente lavorato quale badante per brevi periodi, ma in seguito,
tramite l’Associazione __________ ha reperito un’occupazione presso i coniugi __________
che si è protratta per cinque anni (cfr. consid. 2.11.).
In effetti durante il primo
colloquio di consulenza presso l’Ufficio regionale di collocamento è stato
posto l’obiettivo di un rapido reinserimento nel mercato del lavoro, da
concretizzare mediante 3/4 ricerche alla settimana quale badante, aiuto
domestico, aiuto familiare (cfr. doc. 14).
Tuttavia la ricorrente, che
peraltro ha buone conoscenze della lingua italiana (cfr. consid. 2.11.),
allorché si è ritrovata in disoccupazione, non ha cercato in modo assiduo e
intenso un impiego specificatamente quale badante.
Dai moduli relativi agli sforzi
personali intrapresi da maggio 2022 a settembre 2023 risultano soltanto poche
ricerche di lavoro quale badante, in particolare nel giugno 2022 tramite __________
e presso __________, come pure nell’ottobre 2022 presso una persona privata e __________
(cfr. doc. 15).
L’assicurata si è giustificata,
asserendo, il 4 dicembre 2023, di avere chiesto nelle Parrocchie di __________
a __________ e di __________ a __________ di segnalarle quando qualcuno cercava
una badante, di aver interpellato tante persone private che per ragioni di
privacy non le hanno firmato il formulario URC e di aver lasciato dei biglietti
di presentazione come badante a un __________ di __________ (cfr. doc. C).
La medesima non ha, però, fatto capo,
se non in minima misura (a giugno e ottobre 2022, come visto, si era rivolta a __________
e a __________) alle associazioni che si occupano del collocamento di badanti, come
ad esempio l’Associazione __________, tramite la quale l’insorgente aveva
reperito un impiego al 50% da luglio a dicembre 2016 (cfr. doc. 8), __________,
__________, __________ di __________, l’Associazione __________ di __________,
mediante la quale ella aveva trovato un’attività al 20% da maggio ad agosto
2016.
e l’impiego al 100% da febbraio 2017 a marzo/maggio 2022 (cfr. doc. 2; 8;
consid. 2.11.).
Inoltre, per quanto attiene
all’affermazione dell’insorgente secondo cui l’attività di badante sarebbe
precaria (cfr. doc. 3; I), è utile ricordare che l’impiego presso il suo ultimo
datore di lavoro è comunque durato cinque anni e le ha permesso di conseguire
un guadagno di fr. 3'956.-- lordi al mese per 44 ore di lavoro alla settimana
(cfr. consid. 2.11.), pari a poco meno del salario previsto dal Contratto
normale di lavoro per il personale domestico per personale qualificato con AFC
o formazione professionale di base di tre anni (fr. 22.85/h x 44 ore x 4
settimane = fr. 4'021.60; cfr. doc. 11).
Nemmeno il figlio nato nel 2012
impedisce all’assicurata di lavorare quale badante. Da una parte, __________
vive dal 2020 con il padre in provincia di __________ (cfr. consid. 2.11.).
Dall’altra, la ricorrente
potrebbe esercitare il diritto di visita principalmente durante le vacanze. Va,
poi, tenuto presente che già in passato ella ha svolto tale attività non
risiedendo 24 ore al giorno presso il datore di lavoro, ma disponendo di un
proprio appartamento.
L’impiego presso il signor __________
corrispondeva a un lavoro a tempo pieno. È notorio che tale grado di
occupazione implica difficoltà di conciliabilità tra famiglia e lavoro, ma non
rende quest’ultimo impossibile, soprattutto vivendo in una cittadina come __________.
L’Associazione __________, ad esempio, è un’associazione regionale che ha come
scopo quello di offrire dei servizi che diano la possibilità ai genitori di
conciliare gli impegni professionali e personali con la cura dei propri figli,
).
2.13
Questo Tribunale rileva, tuttavia,
da un lato, che l’assicurata, già al momento della richiesta
degli assegni di formazione, ha fatto valere
che
“sempre più famiglie cercano badanti con diploma OSS” (cfr. doc. 3).
Dall’altro, che rispondendo ai
quesiti posti alla parte ricorrente pendente causa, il rappresentante
dell’assicurata, il 7 marzo 2024, ha dichiarato che “nel caso delle
famiglie, l’onere di assumere due figure (una badante non qualificata e una
figura curante riconosciuta) sarebbe troppo oneroso” (cfr. doc. V; VI).
L’insorgente medesima, il 6 marzo
2024, ha peraltro asserito, in relazione alle ricerche che avrebbe compiuto quale
badante, che “sovente le famiglie hanno preferito persone con formazione OSS,
per evitare di dover ricorrere, oltre alla badante, all’assistenza regolare
anche di un’infermiera diplomata, o personale di __________” (cfr. doc. E
allegato a doc. VI).
2.14
In simili condizioni, tutto ben
ponderato, il TCA ritiene che la documentazione agli atti non consenta di
stabilire se il collocamento della ricorrente fosse difficile per motivi
inerenti al mercato del lavoro oppure no.
Nel
caso di specie si impone, pertanto, un complemento istruttorio al fine di
determinare, in particolare, se sul mercato del lavoro vi sia la richiesta di
figure professionali attive quali badanti e se effettivamente senza una
formazione quale operatore sociosanitario non si possa svolgere l’attività di
badante.
Al riguardo andranno segnatamente
contattate le Associazioni e gli enti che si occupano, tra l’altro, di cercare,
selezionare e collocare badanti per assistere, a tempo pieno o parziale,
persone anziane e/o bisognose di aiuto (cfr. consid. 2.12.) per accertare il
numero di posti di lavoro offerti quale badante e le relative condizioni, con
specifico riferimento alle qualifiche richieste, rispettivamente il numero di
badanti che hanno reperito un impiego nel 2022 e nel 2023.
La
decisione su opposizione del 28 novembre 2023 va, perciò, annullata e gli atti rinviati
all’UMA per procedere come appena indicato.
Dopo
aver esperito le necessarie indagini, l’amministrazione valuterà nuovamente se
la domanda della ricorrente volta a ottenere gli assegni di formazione quale
operatrice sociosanitaria per il periodo dal 25 settembre 2023 al 24 settembre
2026.
debba o meno essere accolta.
2.15
Per inciso, circa il riferimento nell’opposizione
(cfr. doc. 5) alla “Strategia SPC 2030”, ossia alla strategia della Commissione
di sorveglianza dell’assicurazione contro la disoccupazione, un organo
tripartito composto da rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori,
della Confederazione, dei Cantoni e del mondo scientifico, con obiettivi
fissati al 2030 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/institutionen-medien/projekte-massnahmen/strategie-arbeitsvermittlung.html),
questa Corte si limita a rilevare che è vero che la stessa si prefigge di
migliorare notevolmente le possibilità di formazioni, formazioni continue e
riorientamenti professionali per le persone in cerca d’impiego con esigenze di
qualificazione rapportate al mercato del lavoro, precisando al p.to A2:
" Sinora i
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e finalizzati alla formazione,
alla formazione continua e alla riqualificazione delle persone in cerca
d’impiego con un fabbisogno di qualifiche indicato dal mercato del lavoro hanno
svolto un ruolo secondario.
→ In considerazione della carenza di manodopera qualificata,
delle esigenze dei datori di lavoro, del crescente fabbisogno di apprendimento
permanente e dei rapidi cambiamenti che intervengono sul mercato del lavoro,
gli assegni di formazione e le misure di formazione continua e di
riqualificazione nell’ambito dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
saranno notevolmente potenziati. In questa ottica viene sfruttato il margine di
manovra esistente e la realizzazione di progetti pilota. Sono evitati gli
effetti inerziali definendo i criteri di accesso e delimitando chiaramente i
gruppi di fruitori”
Tuttavia la Strategia SPC 2030
prevede che ciò avvenga tramite l’“orientare maggiormente la portata e il
focus della consulenza sulle esigenze delle persone in cerca d’impiego” e
il “promuovere l’individualizzazione e il senso di responsabilità nel
ricorso ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro” (p.to B3: “Cresce l’importanza dell’apprendimento permanente per
l’intera popolazione attiva. In Svizzera l’offerta di formazione e formazione
continua è ampia e di qualità. → In futuro il servizio pubblico di
collocamento ricorrerà sempre più spesso a provvedimenti individualizzati
inerenti al mercato del lavoro, avvalendosi sempre più anche delle offerte di
terzi e tenendo conto delle proposte formulate dalle stesse persone in cerca
d’impiego. Saranno ottimizzate le possibilità di utilizzo e l’offerta di
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per le persone in cerca d’impiego
che non percepiscono l’indennità di perdita di guadagno dell’assicurazione
contro la disoccupazione”).
Non è, invece, stato proposto di
modificare il criterio della difficile collocabilità connessa al
mercato del lavoro da ossequiare per avere diritto a provvedimenti individuali
inerenti al mercato del lavoro consid. 2.7.-2.8.).
Al contrario
al p.to A1 è indicato che “affinché l’attività di collocamento vada a buon
fine e siano predisposti provvedimenti efficaci inerenti al mercato del lavoro,
è essenziale che il servizio pubblico di collocamento operi tenendo presenti le
esigenze del mercato del lavoro”.
2.16
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023
consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA
38.2023.11
del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023
consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA
38.2022.57
del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022
consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.17
La ricorrente, vincente in causa,
rappresentata da un sindacato, ha diritto all'importo di fr. 1’000 a titolo di
ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118
V 139; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 8C_517/2012 del 1° novembre
2012; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 28 novembre 2023 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’UMA perché proceda come indicato al consid. 2.14.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La parte resistente verserà all’assicurata l’importo di fr. 1’000 (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti