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Decisione

38.2023.7

Sospensione (3 gg) x insuff. ricerche preced. all'iscrizione in disoccupazione ridotta a 2gg e sospensione (7 gg) x mancate ricerche nel periodo di controllo (pur tenendo conto del comport. prima di A

24 luglio 2023Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, op. cit., pag. 30).

Inoltre

la Prassi LADI PML (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro) emanata dalla

Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to A12 enuncia che durante un PML

l’assicurato deve continuare a cercare un impiego.

Nel

caso concreto è vero che la ricorrente è poi stata assunta dall’__________

presso il __________ con contratto di tirocinio che riporta la data del 10

agosto 2022 (cfr. doc. A.4 inc, 38.2023.7).

È

altrettanto vero, però, che in concreto non torna applicabile la giurisprudenza

secondo cui non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro

sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione, quando un impiego gli è,

almeno in prima battuta, garantito (cfr. STF 8C_312/2020 del 24 giugno 2020

consid. 3.2.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_40/2016 del 21 aprile

2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa

M.C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

L’Alta

Corte ha stabilito che si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un

contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la

volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano

sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. RVJ/ZWR

2023 pag. 112 segg.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30

luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03

del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.;

D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Nella

presente evenienza a seguito della ricerca del 7 luglio 2022 e del relativo

stage (cfr. doc. 1 inc, 38.2023.7; consid. 2.7.) è stato sì stipulato un

contratto di impiego (cfr. doc. A.4 inc. 38.2023.7), tuttavia si tratta di un

contratto di tirocinio per una nuova formazione quale OSA infanzia con uno

stipendio al primo anno di fr. 1'372.-- al mese nettamente inferiore al

guadagno assicurato di fr. 3'467.-- (cfr. consid. 2.7.).

Dalla

risposta del 13 febbraio 2023 relativa all’inc. 38.2023.8 emerge infatti che

l’assicurata, il 22 agosto 2022, ha comunque espresso interesse per gli assegni

di formazione ex art. 66a cpv. 2 LADI (cfr. doc. III inc. 38.2023.8; consid.

1.8.; doc. 5 inc. 38.2023.8), i quali intendono permettere agli assicurati che

(di almeno 30 anni salvo eccezioni; cfr. art. 66a cpv. 2 LADI; Prassi LADI PML

F9, F9a, F9b) di acquisire una formazione di base o di adattare la loro

formazione alle esigenze del mercato del lavoro. Gli assegni di formazione

corrispondono alla differenza fra un importo mensile da determinare, che non

sia però superiore a fr. 3’500, e il salario lordo fissato nel contratto di

tirocinio. Per calcolare l’importo mensile da determinare, il servizio

competente si basa unicamente sul salario che l’assicurato percepirà

presumibilmente subito dopo aver terminato la sua formazione, al massimo tuttavia

fr. 3'500 (cfr. art. 66c cpv. 2 LADI; 90a cpv. 3 e 4 OADI; Prassi LADI PML F24,

F25).

Del

resto, in particolare durante il colloquio dell’11 luglio 2022 il cui verbale è

stato firmato dalla ricorrente, la consulente del personale le aveva

espressamente indicato di effettuare almeno 3 ricerche di lavoro come impiegata

di commercio, segretaria d’ufficio alla settimana e di partecipare al concorso

generale dei funzionari amministrativi pubblicato sul sito dell’Amministrazione

Cantonale (cfr. doc. VIII1 inc. 38.2023.7; consid. 2.6.).

Ne

discende che l’insorgente, dal 3 all’8 agosto 2022, non poteva ritenersi

esonerata dall’obbligo di effettuare delle ricerche di lavoro.

2.9. In

relazione all’arco di tempo precedente l’iscrizione in disoccupazione, e meglio

dal 24 giugno al 6 luglio e dal 3 all’8 agosto 2022, occorre, pertanto,

concludere che l’assicurata, non compiendo ricerche di lavoro, ha violato

l’obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.3.).

La

medesima deve, dunque, essere sospesa dal diritto all’indennità di

disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.10. Per

quanto attiene al periodo di controllo dal 9 al 28 agosto 2022,

vale quanto indicato per il lasso di tempo dal 3 all’8 agosto 2022 (cfr.

consid. 2.8.).

Più

precisamente il fatto di aver concluso il contratto di tirocinio dopo essersi

candidata presso l’__________ il 7 luglio 2022 e aver svolto uno stage di tre

giorni dal 2 al 4 agosto 2022 non dispensava la ricorrente, dal profilo

dell’assicurazione contro la disoccupazione, dallo svolgere ricerche di impiego

quantitativamente e qualitativamente sufficienti, siccome si trattava

unicamente di un apprendistato con salario adeguato alla nuova formazione in

corso per la quale l’assicurata ha peraltro chiesto informazioni circa gli

assegni di formazione giusta gli art. 66a e segg. LADI.

Il

22 agosto 2022 la consulente ha del resto ribadito all’insorgente, che le aveva

confermato di aver trovato un posto di apprendistato come OSA infanzia, di “riprendere

Considerandi

le ricerche di lavoro come da indicazioni date” (cfr. doc. 5 inc.

38.2023

; doc. VIII1 inc. 38.2023.7).

Di

conseguenza l’assicurata, non effettuando ricerche di lavoro dal 9 al 28

agosto 2022, ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge le

impone (cfr. consid. 2.3.) anche in tale arco di tempo.

L’insorgente

deve, dunque, essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla

base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI pure per questo periodo (cfr. consid. 2.3.).

2.11

Per quanto concerne l’entità della penalità precedente

l’iscrizione in disoccupazione, va ribadito che nel caso

di specie l’URC ha inflitto all’assicurata tre giorni di sospensione per il

lasso di tempo antecedente alla disoccupazione dal 24 giugno al 6 luglio

e dal 3 all’8 agosto 2022 e sette giorni per il periodo di controllo dal 9 al

28.

agosto 2022 (cfr. consid. 1.3.; 1.4.; 2.6.).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro ammonta ad un minimo di quattro giorni di

sospensione durante un mese antecedente la disoccupazione e a un minimo di

cinque giorni durante un periodo di controllo (cfr. consid. 2.5.).

Il

TCA ritiene che in concreto, benché l’assicurata dovesse compiere ricerche di

lavoro anche durante lo svolgimento dello stage presso l’asilo nido di __________

(cfr. consid. 2.7.), rispettivamente il reperimento a inizio agosto 2022 del

posto di tirocinio per intraprendere una nuova formazione quale OSA infanzia

non consenta di non sospenderla dal diritto alle indennità di disoccupazione

(cfr. consid. 2.8.; 2.10.), nella commisurazione delle penalità vada

considerata la circostanza che la medesima ha ad ogni modo effettuato lo stage

dal 2 al 4 agosto 2022.

Al

riguardo giova rilevare che l’esercizio di un’occupazione deve essere tenuto

conto nella valutazione della colpa, in quanto le possibilità di ricerca di un

impiego mentre viene effettuata un’attività che permette di ottenere guadagno

intermedio sono limitate (cfr. STFA C 98/02 del 26 maggio 2003 consid. 2.1.;

STFA C 399/99 del 3 agosto 2000 consid. 1; STCA 38.2017.2 del 22 giugno 2017

consid. 2.8.).

Non

va, d’altronde, dimenticato che l’insorgente è poi stata assunta quale

apprendista dall’__________ a far tempo dal 29 agosto 2022.

L’URC

ha poi precisato di avere inflitto sette giorni di sospensione per il periodo

di controllo dal 9 al 28 agosto 2022, in quanto l’assicurata era già stata

sanzionata ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI nel periodo antecedente la

disoccupazione (cfr. doc. A.1 inc. 38.2023.8).

In

proposito va osservato, da un lato, che nell’ambito della

determinazione di una sospensione non si può prescindere dal comportamento

generale di un assicurato nel rispetto dei suoi obblighi quale disoccupato

(cfr. STF 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicato in DLA 2013 pag.

185.

seg.; STCA 38.2018.8 del 24 aprile 2018 consid. 2.8.).

Dall’altro,

che con sentenza 8C_211/2022 del 7 settembre 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV

Nr. 38 pag. 131, il Tribunale federale ha stabilito che a torto il Tribunale

cantonale del Canton Vaud aveva annullato una delle due decisioni su

opposizioni del 18 giugno 2021 che avevano confermato le sanzioni di 3 e di 5

giorni inflitte a un’assicurata con decisioni del 3 febbraio 2021 per

insufficienti ricerche a dicembre 2020, rispettivamente a gennaio 2021,

specificando che l’entità di una sospensione può essere aumentata anche se

l’assicurato non è stato posto nelle condizioni di modificare il proprio

comportamento dopo aver saputo di una prima sospensione. L’Alta Corte ha

sottolineato che in effetti è vero che le sanzioni hanno uno scopo dissuasivo

ed educativo, tuttavia gli obblighi quale disoccupato derivano dalla legge e

non implicano né un’informazione, né un avvertimento preventivi. Non si

giustifica di trattare differentemente l’assicurato che è oggetto di

sospensioni ripartite nel tempo rispetto a colui al quale sono inflitte più

sanzioni retroattive per gli stessi comportamenti.

In

simili condizioni, a mente di questo Tribunale si giustifica una riduzione

della sospensione per l’arco di tempo precedente la disoccupazione (dal 24

giugno al 6 luglio e dal 3 all’8 agosto 2022) da tre a due giorni e della

sanzione relativa al periodo di controllo di agosto 2022 (dal 9 al 28 agosto

2022) - considerato in ogni caso il comportamento contrario alla legge del

periodo antecedente l’annuncio per il collocamento - da sette a cinque giorni.

Le

decisioni su opposizione impugnate devono, conseguentemente, essere riformate

nel senso che l'assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per due, rispettivamente per cinque giorni.

2.12

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario

o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022

consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA

38.2022.20

del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le

cause 38.2023.7 e 38.2023.8 sono congiunte.

2. Il

ricorso contro la decisione su opposizione del 4 gennaio 2023, relativa al

periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (dal 24 giugno al 6 luglio e

dal 3 all’8 agosto 2022), è parzialmente accolto e il provvedimento

menzionato è modificato nel senso che l'assicurata è sospesa per 2 giorni dal

diritto all'indennità di disoccupazione.

3. Il

ricorso contro la decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 concernente il

periodo di controllo di agosto 2022 (dal 9 al 28 agosto 2022) è parzialmente

accolto e il provvedimento menzionato è modificato nel senso che

l'assicurata è sospesa per 5 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

4. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni