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Decisione

38.2023.7

Sospensione (3 gg) x insuff. ricerche preced. all'iscrizione in disoccupazione ridotta a 2gg e sospensione (7 gg) x mancate ricerche nel periodo di controllo (pur tenendo conto del comport. prima di AD) ridotta a 5. Va considerato reperim. del posto di tirocinio x una nuova formaz. e stage svolto

24 luglio 2023Italiano39 min

presumibilmente subito dopo aver terminato la sua formazione, al massimo tuttavia

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2023.7-8

rs

Lugano

24 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sui ricorsi del 25 gennaio 2023 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 4 gennaio 2023 emanate da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione del 16 settembre 2022 l’Ufficio regionale di collocamento di __________

(in seguito: URC) ha sospeso RI 1 (nata il __________), per 5 giorni dal

diritto all’indennità di disoccupazione, a causa di insufficienti ricerche di

lavoro nel periodo dal 23 giugno all’8 agosto 2022 precedente il suo annuncio

per il collocamento dal 9 agosto 2022 (cfr. doc. A.8 inc. 38.2023.7).

1.2. L’assicurata,

il 6 ottobre 2022, ha interposto opposizione, nella quale ha dichiarato di

ritenere ingiustificata la sanzione inflittale. La medesima, al riguardo, ha

fatto valere, allegando dei certificati medici della Dr. med. __________, FMH

in medicina generale interna, di __________, di essere stata totalmente inabile

al lavoro dal 7 luglio al 2 agosto 2022 (dal 7 al 18 luglio 2022 per malattia e

dal 18 luglio al 2 agosto 2022 per infortunio).

RI

1 ha, inoltre, rilevato che a seguito di una sua ricerca di lavoro del 7 luglio

2022 dal 10 agosto 2022 ha sottoscritto un contratto di tirocinio presso il __________

a __________ che le ha permesso di rinunciare alle prestazioni LADI (cfr. doc.

A9 inc. 38.2023.7).

1.3. Con

decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 l’URC ha parzialmente accolto

l’opposizione, nel senso che la sospensione a carico dell’assicurata è stata

ridotta a tre giorni per ricerche insufficienti nei periodi dal 23 giugno al 6

luglio 2022 e dal 3 all’8 agosto 2022.

L’amministrazione

ha motivato come segue il proprio provvedimento:

"

(…)

- L’assicurata si è annunciata all’URC

dal 09.08.2022 a seguito delle sue dimissioni che hanno anticipato il

licenziamento pronunciato il 23.06.2022 con effetto il 31.08.2022 dal suo

ultimo datore di lavoro (Dr.ssa __________ di __________)

- La consulente ha verificato le

ricerche di lavoro per il periodo precedente l’iscrizione alla disoccupazione,

segnatamente dal 23.06.2022 al 08.08.2022

- L’assicurata ha comprovato ricerche

di lavoro ritenute qualitativamente e quantitativamente insufficienti

- Per determinare la sanzione del

16.09.2022, è stata applicata la pena di 5 giorni per ricerche di lavoro

insufficienti nel periodo valutato

In fase di revisione si constata:

- La signora RI 1 presenta dei

certificati medici che attestano che è stata inabile dal 07.07.2022 al

02.08.2022, periodo in cui è esonerata dalle ricerche di un nuovo impiego

- Il periodo di controllo delle

ricerche deve essere adattato conformemente ai periodi di inabilità certificata

- Le ricerche sono pertanto da

ritenersi mancanti nei periodi dal 23.06.2022 al 06.07.2022 e dal 03.08.2022 al

08.08.2022, e nel complesso insufficienti per il periodo considerato

- Malgrado le istruzioni ricevute

dalla sua consulente in fase di primo colloquio in data 11.07.2022 l’assicurata

ha interrotto le ricerche di lavoro in data 01.08.2023.” (Doc. A1 inc.

38.2023.7)

1.4. Con

ulteriore decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 l’URC ha confermato la

seconda decisione emessa il 16 settembre 2022 con la quale aveva sospeso RI 1

dal diritto all’indennità di disoccupazione per sette giorni a causa di mancate

ricerche di impiego dal 9 al 28 agosto 2022 (cfr. doc. A7 inc. 38.2023.8) e ha

evidenziato:

"

(…) In data 29.08.2022

l’assicurata ha intrapreso una formazione.

Durante il primo colloquio di consulenza in data

11.07.2022 e successivamente durante quello avvenuto in data 22.08.2022,

l’assicurata ha ricevuto chiare indicazioni e istruzioni dalla consulente di

riferimento, che la intimava a svolgere ricerche nel suo settore di provenienza

in qualità di impiegata di commercio, ove il mercato di lavoro presentava

offerte interessanti. Tuttavia, l’assicurata ha ignorato le stesse perseguendo

l’obiettivo di trovare un apprendistato nel settore socio-sanitario.

Pertanto, considerando che la signora RI 1 ha

interrotto la collaborazione lavorativa precedente e si è attivata nella

ricerca di un apprendistato, senza tenere in conto le alternative di posti di

lavoro nel ramo come impiegata di commercio, non ha seguito le indicazioni date

dalla consulente durante i colloqui e non si è candidata per i posti di lavoro

adeguati presenti nei maggiori portali Internet, risulta adeguata una sospensione

di 7 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per ricerche di lavoro

mancanti durante la disoccupazione, conformemente alla prassi in uso e tenendo

conto che l’assicurata è già stata sanzionata per ricerche insufficienti nel

periodo antecedente la disoccupazione.” (Doc. A1 inc. 38.2023.8)

1.5. Contro

la decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 concernente il lasso di tempo

antecedente l’iscrizione in disoccupazione (tre giorni di sospensione; cfr.

consid. 1.3.), l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel

quale ha chiesto che venga ridotta la sospensione per il periodo dal 23(24)

giugno 2022 al 6 luglio 2022 e che venga annullata la sanzione relativa al

lasso di tempo dal 3 all’8 agosto 2022.

L’insorgente

ha dapprima contestato la data di inizio del periodo dal 23 giugno 2022,

siccome ha ricevuto la disdetta consegnatale a mano il 24 giugno 2022 (cfr.

doc. A2 inc. 38.2023.7) e non il 23.

La

medesima ha poi addotto, in particolare, di non aver effettivamente svolto

ricerche di impiego dopo il licenziamento fino al 6 luglio 2022. Tuttavia ella

ritiene che il numero di giorni di sospensione comminati sia eccessivo e non

proporzionato.

In

relazione al periodo 3 - 8 agosto 2022, la ricorrente ha indicato, da una

parte, di non aver effettuato ricerche, in quanto a una sua ricerca del 7

luglio 2022 presso il __________ a __________ che fa parte dell’__________,

compiuta quando era inabile al lavoro, hanno fatto seguito, verso fine luglio

2022, una trattativa e uno stage dal 2 al 4 agosto 2022, sfociati nella

conclusione di un contratto di tirocinio.

Dall’altra,

di aver informato al riguardo la consulente durante il colloquio del 22 agosto

2022 e di averle trasmesso il contratto il 2 settembre 2022 tramite posta

elettronica.

L’assicurata

è del parere che di conseguenza la sanzione sia ingiustificata, avendole

permesso di rinunciare alle prestazioni LADI (cfr. doc. I inc. 38.2022.7).

1.6. RI

1 ha tempestivamente impugnato davanti a questo Tribunale anche la decisione su

opposizione del 4 gennaio 2023 concernente il periodo dal 9 al 28 agosto 2022

(sette giorni di sospensione; cfr. consid. 1.4.).

La

medesima ha precisato che al termine dello stage svolto dal 2 al 4 agosto 2022

presso la struttura __________, dove si era proposta il 7 luglio 2022, le è

stato consegnato il contratto di lavoro che ha firmato il 10 agosto 2022 e di

cui ha messo al corrente la consulente in occasione del colloquio del 22 agosto

2022.

L’assicurata

considera, pertanto, ingiustificata la sospensione di sette giorni del suo

diritto alle indennità di disoccupazione cominciato il 9 agosto 2022. A mente

della stessa, visto che il 10 agosto 2022 ha sottoscritto il contratto con l’__________

del __________ con inizio dell’occupazione il 29 agosto 2022, non era più

necessario dare prova degli sforzi intrapresi (cfr. doc. I inc. 38.2023.8).

1.7. L’URC,

con risposta del 13 febbraio 2023, ha postulato la reiezione dell’impugnativa

relativa alla sanzione di tre giorni (cfr. consid. 1.5.) con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III inc.

38.2023.7).

1.8. Con

ulteriore risposta del 13 febbraio 2023 l’amministrazione ha chiesto di

respingere pure il ricorso riguardante la sospensione di sette giorni,

rilevando segnatamente che “(…) in data 22.08.2022, l’assicurata ha

confermato l’interruzione delle ricerche di lavoro e ha espresso interesse per

l’Assegno di Formazione, per cui ha ricevuto tutte le indicazioni necessarie

dalla consulente e gli appositi formulari (doc. 5)” (cfr. doc. III inc.

38.2023.8).

1.9. Il

24 febbraio 2023 l’assicurata ha presentato delle osservazioni in relazione sia

alla vertenza 38.2023.7 che alla causa 38.2023.8 (cfr. doc. VI inc. 38.2023.7;

doc., VI inc. 38.2023.8).

1.10. L’URC,

il 6 marzo 2023, ha preso posizione in merito agli scritti della ricorrente

(cfr. doc. VIII inc. 38.2023.7; doc. VIII inc. 38.2023.8).

1.11. I

doc. VIII inc. 38.2023.7 e VIII inc. 38.2023.8 sono stati trasmessi per

conoscenza all’insorgente (cfr. doc. IX inc. 38.2023.7; doc. IX inc.

38.2023.8).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. Secondo

l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al

diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti

davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il

medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i

ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della

istruzione o della decisione delle altre.

Nella

concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dalla medesima insorgente

sono diretti contro due decisioni su opposizione emesse entrambe dall’URC che

concernono fatti, perlomeno parzialmente, di ugual natura e che pongono

sostanzialmente gli stessi temi di diritto materiale, è accertata la

connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali

38.2023.7 e 38.2023.8 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento

giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021

del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022

consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF

9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017 del

13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009;

DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

nel

merito

2.2. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o

meno sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione

per tre giorni a causa di mancate ricerche di lavoro nei periodi dal 24 giugno

al 6 luglio 2022 e dal 3 all’8 agosto 2022 antecedenti l’iscrizione in

disoccupazione del 9 agosto 2022, come pure per sette giorni in ragione dei

mancati sforzi volti al reperimento di un’occupazione nel periodo di controllo

dal 9 al 28 agosto 2022.

2.3. Tra

gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui

tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario

anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo

è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori

del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del

29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi, previsto che

l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre il danno, valido

anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021,

8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003

consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed.,

Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi

insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo, egli

deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui

l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per

ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto

2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato

ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168,

in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D.

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance

chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno

1992, pag. 193 seg.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio,

adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in

cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione

(cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020

ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF

8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20

settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;

STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139

V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV

N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del

26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV

Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée

déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement

avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les

recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré

recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des

rapports de travail

(…)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5

in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego

di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF

8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D.

Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale

principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato

che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano

esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige

in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_47/2022 del

14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata

in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid.

3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12

luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del

6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28

giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha

rilevato:

"

(…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré

a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124

V 225 consid. 4a p. 231). Sur

le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches

d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124

V 225 consid. 6 p. 234; arrêt

C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de

manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la

qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des

recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches

nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte

ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il

numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero

durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.

3.2.

Sulle modalità con le quali bisogna

effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo

l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo

impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente

le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.

2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V

74).

La legge non prevede nessun modo

particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia

per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992

nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in

caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la

fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato

o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il

disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro

presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore

di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella

causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato

dell'economia (SECO).

In caso di rifiuto del datore di

lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata

in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60

giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

Come visto, la sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e

soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno

2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se

l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento

sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata

sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la

gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de

l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou

encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit

de leur pertinence".

Per quel che attiene alla

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio

2022).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte

dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di

procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del

2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio

2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6. Nella

presente evenienza dalle carte processuali si evince che RI 1, il 24 giugno

2022, ha sottoscritto la lettera di disdetta del contratto di lavoro con

effetto dal 31 agosto 2022 notificatale dalla Dr. med. __________ di __________

(cfr. doc. A.2 inc. 38.2023.7).

L’insorgente,

nel mese di luglio 2022, si è annunciata per il collocamento dal 9 agosto 2022

(cfr. A.7 inc. 38.2023.7; 2° termine quadro: 9.8.2022-8.8.2024; guadagno assicurato

fr. 3’467; cfr. doc. A1 inc. 38.2023.7) a seguito delle sue dimissioni che

hanno anticipato la fine del rapporto di impiego (cfr. doc. A.8 inc.

38.2023.7).

Durante

il primo colloquio con l’URC dell’11 luglio 2022 la ricorrente ha dichiarato che

“le ricerche di lavoro sono iniziate dal momento che ha ricevuto la

disdetta. Non ha presentato la lista delle ricerche in quanto non ha la

stampante”.

È

stato fissato l’obiettivo di attivarsi costantemente e regolarmente nella

ricerca di una nuova occupazione, utilizzando i canali adeguati per la ricerca

di annunci di lavoro ed effettuando almeno 3 ricerche di lavoro come impiegata

di commercio, segretaria d’ufficio nell’arco di tutta la settimana e dal primo

all’ultimo giorno del mese. Le è stato indicato di partecipare al concorso

generale dei funzionari amministrativi pubblicato sul sito dell’Amministrazione

Cantonale, di dare la priorità agli annunci presenti sui siti internet elencati

nella lista ricevuta, di fare ricerche spontanee solo in assenza di annunci, di

cercare annunci di lavoro anche sui siti di __________ e __________, come pure

di contattare dopo 7 giorni tutti i datori di lavoro ai quali ha inoltrato la

candidatura per ottenere un riscontro (cfr. doc. VIII1 inc 38.2023.7).

L’assicurata,

in tale occasione, ha comunicato che “sta valutando di fare una nuova

formazione come OSA”.

È

stata informata al riguardo che, benché il settore sanitario richieda

personale, con la qualifica già conseguita non avrebbe avuto problemi a

reinserirsi nel mercato del lavoro come impiegata di commercio (cfr. doc. VIII1

inc. 38.2023.7).

Il

7 settembre 2022 l’URC ha inviato all’assicurata - la quale non ha svolto

alcuna ricerca di lavoro nel mese di giugno 2022, mentre ha comprovato sette

ricerche per il mese di luglio 2022 (effettuate il 7, il 12 e il 22 luglio

2022; cfr. doc. 1 inc. 38.2023.7) ritenute dall’amministrazione insufficienti

quantitativamente e qualitativamente, nonché tre ricerche nel periodo dal 1°

all’8 agosto 2022 (tutte compiute il 1° agosto 2022; cfr. doc. 1 inc.

38.2023,.7) considerate non valide qualitativamente - una Richiesta di

giustificazione, con la quale l’ha invitata a motivare, entro il 14 settembre

2022, il proprio comportamento.

La

consulente del personale, __________, ha pure precisato che, oltre la data

indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo

possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale

prevede proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel

caso in cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere

un’occupazione adeguata (cfr. doc. A.7 inc. 38.2023.7).

__________,

sempre il 7 settembre 2022, dopo aver constatato che l’insorgente, nel periodo

di controllo del mese di agosto 2022 (dal 9 al 28 agosto 2022 quando ha

iniziato una formazione), non aveva intrapreso sforzi volti al reperimento di

un impiego, le ha trasmesso una seconda Richiesta di giustificazione con cui le

ha domandato di formulare osservazioni, entro il 14 settembre 2022, in merito

alle proprie mancate ricerche (cfr. doc. A.6

inc. 38.2023.8).

La

ricorrente non ha presentato alcuna osservazione (cfr. doc. A.8; I inc.

38.2023.7; A.7; I inc. 38.2023.8).

Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto

di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e

dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

Con

decisione del 16 settembre 2022 l’URC ha sospeso l’assicurata per cinque giorni

dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche

di lavoro nel periodo dal 23 giugno all’8 agosto 2022 precedente l’annuncio per

il collocamento (cfr. doc. A.8 inc. 38.2023.7; consid. 1.1.).

L’amministrazione,

con ulteriore decisione del 16 settembre 2022, ha sospeso la ricorrente per

sette giorni a causa delle mancate ricerche dal 9 al 28 agosto 2022 (cfr. doc.

A7 inc, 38.2023.8; consid. 1.4.).

Alle

opposizioni del 6 ottobre 2022 interposte contro le sanzioni di cinque giorni e

di sette giorni del 16 settembre 2022 l’assicurata ha allegato dei certificati

medici allestiti dalla Dr. med. __________, FMH medicina generale interna, il

7, l’11, il 18 luglio 2022 e il 30 agosto 2022 da cui si evince che

l’insorgente è stata inabile al lavoro al 100% dal 7 al 18 luglio 2022 per

malattia e dal 18 luglio al 2 agosto 2022 per infortunio (cfr. doc. A.9 inc.

38.2023.7; A.8 inc. 38.2023.8).

Inoltre

nelle opposizioni la ricorrente ha citato un messaggio di posta elettronica del

24 agosto 2022 dell’__________ – presso cui si era candidata il 7 luglio 2022

(cfr. doc. 1 inc. 38.2023.7) – con il quale le è stato dato il benvenuto in

relazione al suo inizio presso l’asilo nido “__________” di __________ dove

avrebbe svolto la formazione OSA infanzia (cfr. doc. A.9 inc. 38.2023.7; A.8

inc. 38.2023.8).

In

effetti, dopo aver effettuato uno stage dal 2 al 4 agosto 2022 presso il nido

menzionato, la direttrice, __________, come dalla medesima dichiarato il 18

gennaio 2023, le ha consegnato un contratto di tirocinio quale operatrice

socioassistenziale (OSA infanzia) della durata di tre anni dal 29 agosto 2022

al 28 agosto 2025 (cfr. doc. A.3 inc. 38.2023.7; A.2 inc. 38.2023.8).

La sospensione di cinque giorni dal

diritto all’indennità di disoccupazione è stata ridotta con decisione su

opposizione del 4 gennaio 2023 a tre giorni tenendo conto del periodo di

inabilità lavorativa (cfr. doc. A1 inc. 38.2023.7; consid. 1.3.), mentre la

sanzione di sette giorni è stata confermata con ulteriore decisione su

opposizione del 4 gennaio 2023 (cfr. doc. A1 inc. 38.2023.8; consid. 1.4.).

2.7. Questo

Tribunale, chiamato a pronunciarsi innanzitutto in merito al periodo precedente

la disoccupazione dell’assicurata che ha avuto inizio a decorrere dal 9 agosto

2022, ossia dal 24 giugno (data in cui ha ricevuto la disdetta del contratto di

impiego; cfr. consid. 2.6.; l’amministrazione stessa, nella risposta di causa,

ha corretto la data del 23 giugno 2022 - a partire dalla quale ha cominciato a

esaminare le ricerche e considerata sia nella decisione del 16 settembre 2022

che nella decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 - nella data del 24

giugno 2022; cfr. doc. A.8; A.1; IV pag. 3 inc. 38.2023.7) all’8 agosto 2022,

rileva che l’URC rettamente non ha considerato, ai fini del controllo delle

ricerche di impiego svolte, il lasso di tempo dal 7 luglio al 2 agosto 2022,

visto che secondo i certificati medici della Dr. med. __________ la ricorrente

era totalmente inabile al lavoro.

Si

evidenzia in ogni caso che la medesima, il 7, il 12, il 22 luglio e il 1°

agosto 2022, ha comunque effettuato delle ricerche di lavoro per iscritto e il

2 agosto 2022 ha iniziato lo stage presso l’asilo nido il __________ (cfr.

consid. 2.6.; doc. 1 inc. 38.2023.7).

Parimenti

a ragione, però, l’amministrazione ha tenuto conto del fatto che dal 24

giugno al 6 luglio 2022 l’insorgente non ha compiuto alcuna ricerca di

lavoro (cfr. doc. A1 inc. 38.2023.7), come dalla stessa riconosciuto nel

ricorso (cfr. doc. I inc. 38.2023.7), contrariamente a quanto invece asserito

in occasione del primo colloquio di consulenza dell’11 luglio 2022 (cfr. doc.

VIII1 inc. 38.20223.7).

In

effetti l’assicurata era tenuta a cercare una nuova occupazione a partire dal

momento in cui le è stato notificato il licenziamento (cfr. consid. 2.4.).

È

vero che l’obiettivo di attivarsi costantemente e regolarmente nella ricerca di

una nuova occupazione, utilizzando i canali adeguati per la ricerca di annunci

di lavoro ed effettuando almeno 3 ricerche alla settimana è stato fissato in

occasione del primo colloquio con l’URC dell’11 luglio 2022 (cfr. VIII1 inc

38.2023.7).

È

altrettanto vero, tuttavia, che l'Alta Corte ha stabilito che il

dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di

comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una

precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da

parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere

sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e

pure nel periodo di disdetta (cfr. STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022

consid. 4.3.3.; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05

del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.;

STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima

istanza ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA, relativo al

diritto alla consulenza, nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti

ricerche dal profilo quantitativo.

In

particolare è stato stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore

dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare,

ma attenda il primo colloquio di consulenza.

Inoltre

nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già

citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi

dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di

insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere

saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di

non essere stato reso attento a tale obbligo.

Nella

sentenza 8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2. il TF ha poi rilevato che,

come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, anche nell’assicurazione

contro la disoccupazione gli assicurati devono fare il possibile per ridurre il

danno senza avvisi particolari da parte dell’amministrazione o fogli

informativi.

2.8. Nemmeno

nel periodo dal 3 all’8 agosto 2022 l’assicurata ha intrapreso sforzi

volti al reperimento di un impiego.

Al

riguardo giova osservare, da una parte, che, benché dal 2 al 4 agosto 2022

stesse svolgendo lo stage presso l’asilo nido di __________, la ricorrente

avrebbe dovuto compiere delle ricerche di lavoro (cfr. STCA 38.2017.26 del 23

novembre 2017). Ciò vale a maggior ragione ponendo mente al fatto che la

modalità con cui effettuava le ricerche era quella scritta (cfr. doc. 1 inc.

38.2023.7).

Per

completezza è utile evidenziare che ai sensi della giurisprudenza federale le

ricerche di lavoro devono essere compiute anche mentre un assicurato consegue

un guadagno intermedio (cfr. STF C 293/06 del 5 marzo 2007 consid. 3.1.3.; STFA

C 98/02 del 26 maggio 2003; STFA C 399/99 del 3 agosto 2000; STCA 38.2017.2 del

22 giugno 2017 consid. 2.7.; STCA 38.2006.60 del 16 novembre 2006 consid. 2.9.;

Fatti

D. Cattaneo, op. cit., pag. 30).

Inoltre

la Prassi LADI PML (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro) emanata dalla

Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to A12 enuncia che durante un PML

l’assicurato deve continuare a cercare un impiego.

Nel

caso concreto è vero che la ricorrente è poi stata assunta dall’__________

presso il __________ con contratto di tirocinio che riporta la data del 10

agosto 2022 (cfr. doc. A.4 inc, 38.2023.7).

È

altrettanto vero, però, che in concreto non torna applicabile la giurisprudenza

secondo cui non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro

sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione, quando un impiego gli è,

almeno in prima battuta, garantito (cfr. STF 8C_312/2020 del 24 giugno 2020

consid. 3.2.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_40/2016 del 21 aprile

2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa

M.C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

L’Alta

Corte ha stabilito che si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un

contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la

volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano

sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. RVJ/ZWR

2023 pag. 112 segg.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30

luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03

del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.;

D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Nella

presente evenienza a seguito della ricerca del 7 luglio 2022 e del relativo

stage (cfr. doc. 1 inc, 38.2023.7; consid. 2.7.) è stato sì stipulato un

contratto di impiego (cfr. doc. A.4 inc. 38.2023.7), tuttavia si tratta di un

contratto di tirocinio per una nuova formazione quale OSA infanzia con uno

stipendio al primo anno di fr. 1'372.-- al mese nettamente inferiore al

guadagno assicurato di fr. 3'467.-- (cfr. consid. 2.7.).

Dalla

risposta del 13 febbraio 2023 relativa all’inc. 38.2023.8 emerge infatti che

l’assicurata, il 22 agosto 2022, ha comunque espresso interesse per gli assegni

di formazione ex art. 66a cpv. 2 LADI (cfr. doc. III inc. 38.2023.8; consid.

1.8.; doc. 5 inc. 38.2023.8), i quali intendono permettere agli assicurati che

(di almeno 30 anni salvo eccezioni; cfr. art. 66a cpv. 2 LADI; Prassi LADI PML

F9, F9a, F9b) di acquisire una formazione di base o di adattare la loro

formazione alle esigenze del mercato del lavoro. Gli assegni di formazione

corrispondono alla differenza fra un importo mensile da determinare, che non

sia però superiore a fr. 3’500, e il salario lordo fissato nel contratto di

tirocinio. Per calcolare l’importo mensile da determinare, il servizio

competente si basa unicamente sul salario che l’assicurato percepirà

presumibilmente subito dopo aver terminato la sua formazione, al massimo tuttavia

fr. 3'500 (cfr. art. 66c cpv. 2 LADI; 90a cpv. 3 e 4 OADI; Prassi LADI PML F24,

F25).

Del

resto, in particolare durante il colloquio dell’11 luglio 2022 il cui verbale è

stato firmato dalla ricorrente, la consulente del personale le aveva

espressamente indicato di effettuare almeno 3 ricerche di lavoro come impiegata

di commercio, segretaria d’ufficio alla settimana e di partecipare al concorso

generale dei funzionari amministrativi pubblicato sul sito dell’Amministrazione

Cantonale (cfr. doc. VIII1 inc. 38.2023.7; consid. 2.6.).

Ne

discende che l’insorgente, dal 3 all’8 agosto 2022, non poteva ritenersi

esonerata dall’obbligo di effettuare delle ricerche di lavoro.

2.9. In

relazione all’arco di tempo precedente l’iscrizione in disoccupazione, e meglio

dal 24 giugno al 6 luglio e dal 3 all’8 agosto 2022, occorre, pertanto,

concludere che l’assicurata, non compiendo ricerche di lavoro, ha violato

l’obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.3.).

La

medesima deve, dunque, essere sospesa dal diritto all’indennità di

disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.10. Per

quanto attiene al periodo di controllo dal 9 al 28 agosto 2022,

vale quanto indicato per il lasso di tempo dal 3 all’8 agosto 2022 (cfr.

consid. 2.8.).

Più

precisamente il fatto di aver concluso il contratto di tirocinio dopo essersi

candidata presso l’__________ il 7 luglio 2022 e aver svolto uno stage di tre

giorni dal 2 al 4 agosto 2022 non dispensava la ricorrente, dal profilo

dell’assicurazione contro la disoccupazione, dallo svolgere ricerche di impiego

quantitativamente e qualitativamente sufficienti, siccome si trattava

unicamente di un apprendistato con salario adeguato alla nuova formazione in

corso per la quale l’assicurata ha peraltro chiesto informazioni circa gli

assegni di formazione giusta gli art. 66a e segg. LADI.

Il

22 agosto 2022 la consulente ha del resto ribadito all’insorgente, che le aveva

confermato di aver trovato un posto di apprendistato come OSA infanzia, di “riprendere

Considerandi

le ricerche di lavoro come da indicazioni date” (cfr. doc. 5 inc.

38.2023.8; doc. VIII1 inc. 38.2023.7).

Di

conseguenza l’assicurata, non effettuando ricerche di lavoro dal 9 al 28

agosto 2022, ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge le

impone (cfr. consid. 2.3.) anche in tale arco di tempo.

L’insorgente

deve, dunque, essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla

base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI pure per questo periodo (cfr. consid. 2.3.).

2.11

Per quanto concerne l’entità della penalità precedente

l’iscrizione in disoccupazione, va ribadito che nel caso

di specie l’URC ha inflitto all’assicurata tre giorni di sospensione per il

lasso di tempo antecedente alla disoccupazione

dal 24 giugno al 6 luglio

e dal 3 all’8 agosto 2022 e sette giorni per il periodo di controllo dal 9 al

28.

agosto 2022 (cfr. consid. 1.3.; 1.4.; 2.6.).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro ammonta ad un minimo di quattro giorni di

sospensione durante un mese antecedente la disoccupazione e a un minimo di

cinque giorni durante un periodo di controllo (cfr. consid. 2.5.).

Il

TCA ritiene che in concreto, benché l’assicurata dovesse compiere ricerche di

lavoro anche durante lo svolgimento dello stage presso l’asilo nido di __________

(cfr. consid. 2.7.), rispettivamente il reperimento a inizio agosto 2022 del

posto di tirocinio per intraprendere una nuova formazione quale OSA infanzia

non consenta di non sospenderla dal diritto alle indennità di disoccupazione

(cfr. consid. 2.8.; 2.10.), nella commisurazione delle penalità vada

considerata la circostanza che la medesima ha ad ogni modo effettuato lo stage

dal 2 al 4 agosto 2022.

Al

riguardo giova rilevare che l’esercizio di un’occupazione deve essere tenuto

conto nella valutazione della colpa, in quanto le possibilità di ricerca di un

impiego mentre viene effettuata un’attività che permette di ottenere guadagno

intermedio sono limitate (cfr. STFA C 98/02 del 26 maggio 2003 consid. 2.1.;

STFA C 399/99 del 3 agosto 2000 consid. 1; STCA 38.2017.2 del 22 giugno 2017

consid. 2.8.).

Non

va, d’altronde, dimenticato che l’insorgente è poi stata assunta quale

apprendista dall’__________ a far tempo dal 29 agosto 2022.

L’URC

ha poi precisato di avere inflitto sette giorni di sospensione per il periodo

di controllo dal 9 al 28 agosto 2022, in quanto l’assicurata era già stata

sanzionata ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI nel periodo antecedente la

disoccupazione (cfr. doc. A.1 inc. 38.2023.8).

In

proposito va osservato, da un lato, che nell’ambito della

determinazione di una sospensione non si può prescindere dal comportamento

generale di un assicurato nel rispetto dei suoi obblighi quale disoccupato

(cfr. STF 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicato in DLA 2013 pag.

185.

seg.; STCA 38.2018.8 del 24 aprile 2018 consid. 2.8.).

Dall’altro,

che con sentenza 8C_211/2022 del 7 settembre 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV

Nr. 38 pag. 131, il Tribunale federale ha stabilito che a torto il Tribunale

cantonale del Canton Vaud aveva annullato una delle due decisioni su

opposizioni del 18 giugno 2021 che avevano confermato le sanzioni di 3 e di 5

giorni inflitte a un’assicurata con decisioni del 3 febbraio 2021 per

insufficienti ricerche a dicembre 2020, rispettivamente a gennaio 2021,

specificando che l’entità di una sospensione può essere aumentata anche se

l’assicurato non è stato posto nelle condizioni di modificare il proprio

comportamento dopo aver saputo di una prima sospensione. L’Alta Corte ha

sottolineato che in effetti è vero che le sanzioni hanno uno scopo dissuasivo

ed educativo, tuttavia gli obblighi quale disoccupato derivano dalla legge e

non implicano né un’informazione, né un avvertimento preventivi. Non si

giustifica di trattare differentemente l’assicurato che è oggetto di

sospensioni ripartite nel tempo rispetto a colui al quale sono inflitte più

sanzioni retroattive per gli stessi comportamenti.

In

simili condizioni, a mente di questo Tribunale si giustifica una riduzione

della sospensione per l’arco di tempo precedente la disoccupazione (dal 24

giugno al 6 luglio e dal 3 all’8 agosto 2022) da tre a due giorni e della

sanzione relativa al periodo di controllo di agosto 2022 (dal 9 al 28 agosto

2022) - considerato in ogni caso il comportamento contrario alla legge del

periodo antecedente l’annuncio per il collocamento - da sette a cinque giorni.

Le

decisioni su opposizione impugnate devono, conseguentemente, essere riformate

nel senso che l'assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per due, rispettivamente per cinque giorni.

2.12

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario

o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022

consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA

38.2022.20

del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le

cause 38.2023.7 e 38.2023.8 sono congiunte.

2. Il

ricorso contro la decisione su opposizione del 4 gennaio 2023, relativa al

periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (dal 24 giugno al 6 luglio e

dal 3 all’8 agosto 2022), è parzialmente accolto e il provvedimento

menzionato è modificato nel senso che l'assicurata è sospesa per 2 giorni dal

diritto all'indennità di disoccupazione.

3. Il

ricorso contro la decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 concernente il

periodo di controllo di agosto 2022 (dal 9 al 28 agosto 2022) è parzialmente

accolto e il provvedimento menzionato è modificato nel senso che

l'assicurata è sospesa per 5 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

4. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni