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Decisione

38.2023.9

Rettamente negato condono restituzione ILR percepite in eccesso. Difetta requisito della buona fede. Grave negligenza della ricorrente

2 maggio 2023Italiano34 min

risposta di causa ed ha precisato “che la parte convenuta non è la Cassa __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2023.9

CL/gm

Lugano

2 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7

febbraio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del

9 gennaio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione

contro la disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 2 giugno 2021 la Cassa __________ (in seguito:

Cassa) ha confermato la precedente decisione del 7 ottobre 2020 (cfr. doc. 82-83)

con la quale ha chiesto alla ditta RI 1 la restituzione di fr. 3'179.65,

erroneamente versati alla ditta a titolo d’indennità per lavoro ridotto per il

periodo dal 2 aprile al 31 maggio 2020.

1.2. Con

sentenza 38.2021.42 del 27 settembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato,

il TCA ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla società contro la

decisione su opposizione suindicata, e meglio sulla base delle seguenti motivazioni

(che, riproponendo le censure ricorsuali, e meglio come si vedrà ai consid.

1.6. e 1.8., argomenti già oggetto della STCA in questione, giova riprendere):

"

2.5.1.

(…) correttamente (…) la

Cassa, in applicazione dell’art. 5 della medesima ordinanza - il cui tenore, alla

pari di quello dell’art. 34 cpv. 1 LADI, è chiaro e non si presta ad

interpretazione - ha chiesto la restituzione degli importi indebitamente

versati in eccesso in un secondo momento (fr. 2'364.95 il 5 agosto 2020 e fr.

579.10 il 7 agosto 2020) alla ditta rispetto alle prestazioni cui quest’ultima

aveva effettivamente diritto dovendosi applicare l’art. 34 cpv. 1 LADI e quindi

conteggiare l’80% della massa salariale per le ore perse (in concreto inferiore

all’importo forfettario) per determinare l’indennità postulato.

Le asserzioni

dell’insorgente riguardo al fatto di avere ricevuto dal signor __________

(collaboratore della resistente) conferme in merito al fatto che alla ditta,

per __________ e per __________ ed a valere per aprile e maggio 2020, sarebbe

stato erogato il 100% della perdita di guadagno in luogo dell’80% previsto

dall’art. 34 cpv. 1 LADI, non ne soccorrono, infatti, la posizione.

Il diritto alla

protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino

di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di

contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio

della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e

consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1. l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

2. l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3. l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

4. l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

5. la legge

non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF 9C_296/2020 del

4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata

in DLA 2019 N. 4 pag. 97; STF 9C_753/2017 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF

8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio

2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04

del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2;

STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la

giurisprudenza ivi citata).

In concreto la ricorrente

non ha sostanziato quanto preteso circa il fatto che un dipendente della Cassa

(nella persona del signor __________) le avrebbe comunicato che a valere per

aprile e maggio 2020 l’indennità per lavoro ridotto sarebbe stata erogata, in

violazione di quanto disposto dall’art. 34 cpv. 1 LADI (e contrariamente a

quanto indicato nelle domande inoltrate dalla ricorrente alla Cassa, tanto

nella parte “Calcul de l’indemnité” quanto nelle avvertenze concernenti le

“Personnes avec pouvoirs de décision déterminants et leur conjoint”; cfr. doc.

supra consid. 2.4.), nella misura del 100% della massa salariale per le ore

perse, in luogo dell’80% previsto a norma di legge.

Le affermazioni della

ditta a proposito delle pretese informazioni errate ricevute non sono, infatti,

state comprovate con validi mezzi probatori, segnatamente documentali, o

altrimenti, a fronte di un disposto normativo il cui contenuto è chiaro ed

univoco, rese verosimili.

In ogni caso, anche

volendo esaminare, in particolare, la condizione secondo cui l'informazione

errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o

un'omissione non reversibile senza pregiudizio occorre verificare che

l’informazione sia stata causale per il comportamento dell’assicurato. Esiste

un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e l’agire dell’assicurato

quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione l’assicurato si

sarebbe comportato differentemente (cfr. STF C 344/00 del 6 settembre 2001

consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.).

(…) la pretesa buona

fede della ricorrente - per la quale non si comprende, né la medesima lo

sostanzia, in cosa potrebbe eventualmente consistere un eventuale comportamento

pregiudizievole adottato – non merita tutela.

Giova, peraltro,

osservare, in relazione all’art. 27 cpv. 1 LPGA che sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni - la cui violazione va equiparata, secondo

il TF, al rilascio di un’informazione errata (cfr. STF 8C_741/2019 dell’8

maggio 2020 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 2.1.; STF

8C_369/2015 del 14 luglio 2015; consid. 3.2.; STF 8C_652/2012 del 6 dicembre

2012 consid. 5.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto

dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire

informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare

(cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127) -, che attualmente

gli assicurati possono far capo a ogni tipo di informazione anche tramite

internet, consultando i siti delle varie Casse, dell’amministrazione federale

- www.seco.admin.ch - e del cantone -

(cfr. STF C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 7; STCA 38.2013.12 del 7 agosto

2013; STCA 38.2014.12 del 2 giugno 2014).

Ne consegue che il

ricorso interposto dalla RI 1 deve essere respinto limitatamente alla

restituzione della somma di fr. 2'944.05; trattasi, infatti, di indennità per

lavoro ridotto che sono da considerarsi come indebitamente versate alla ditta

sulla base dell’art. 25 LPGA (…).

2.5.2.

Per la somma di fr.

235.60, pure chiesta in restituzione con la decisione del 7 ottobre 2020

sebbene risultante unicamente dal conteggio emesso dalla Cassa il giorno

successivo, giova rilevare che nella fattispecie la ricorrente, impugnando

dapprima la decisione del 7 ottobre 2020 – laddove l’importo chiesto in

restituzione di totali fr. 3'179.65 comprendeva, oltre ai versamenti

indebitamente percepiti di cui sopra per totali fr. 2'944.05, anche i fr.

235.60 ora in esame -, e successivamente la decisione su opposizione del 2

giugno 2021, si è opposta non solo alla restituzione dei due versamenti

indebitamente effettuati dalla Cassa e percepiti dalla ditta nell’agosto del

2020 per i quali già si è detto, ma anche, alla richiesta di restituzione dei

fr. 235.60 risultanti dal conteggio dell’8 ottobre 2020 relativo alle

prestazioni spettantile per il mese di aprile 2020.

In tal senso, si

evidenzia che la giurisprudenza federale ha stabilito che i conteggi inerenti

alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione costituiscono una

decisione informale ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA. Quel tipo di decisione

esplica validamente effetti giuridici – riservate particolari circostanze – se

non è stata contestata dal destinatario, chiedendo l’emanazione di una

decisione formale ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LPGA, entro 90 giorni (cfr. STF

8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.2.; STF C 253/06 del 6 novembre

2007 consid. 3.1 e 3.3; STF C 251/06 del 22 novembre 2007 consid. A; DTF 132 V

412 consid. 5 pag. 417 seg.; DTF 134 V 145 consid. 5.3.2 pag. 152-153; SVR

2004 ALV Nr. 1; SVR 2007 ALV Nr. 24; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003; STFA I 184/04 del 13 aprile 2006 consid. 2.3; H.U. Stauffer e B.

Kupfer Bucher, "Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolverzentschädigung". Ed.

Schulthess, Zurigo, Basilea, Ginevra 2008 pag. 331). (…)

Il conteggio di data 8

ottobre 2020 è, dunque una decisione informale che la ditta poteva contestare,

come peraltro emerge dalla stessa, entro 90 giorni, chiedendo l’emanazione di

una decisione formale.

In concreto, la RI 1 ha

manifestato il proprio dissenso anche avverso la restituzione della somma

risultante dal conteggio suindicato, di modo che, per quel che concerne questi

fr. 235.60 gli atti vanno trasmessi alla Cassa affinché emetta una decisione

formale.” (cfr. doc. 6-24).

1.3. Con

decisione del 10 febbraio 2022, cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa

ha chiesto la restituzione anche di fr. 235.60 a titolo di indennità per lavoro

ridotto percepite indebitamente (cfr. doc. 8).

1.4. Con

decisione del 21 gennaio 2022 - contro cui la società si è, poi, opposta il 3

febbraio 2022 (cfr. 5) -, la Sezione del lavoro ha respinto la richiesta di

condono della restituzione di fr. 2’944.05 non ritenendo adempiuto il

presupposto della buona fede (cfr. doc. 4).

Con

decisione del 5 dicembre 2022, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha

respinto la richiesta di condono della restituzione di fr. 235.60 formulata

dalla ditta il 15 febbraio precedente, non ritenendo adempiuto il requisito

della buona fede (cfr. doc. 15).

Anche

contro questa decisione la RI 1 ha interposto opposizione (cfr. doc. 16).

1.5. Con

decisione su opposizione del 9 gennaio 2023 l’Ufficio giuridico della Sezione

del lavoro, dopo avere congiunto le due procedure, ha confermato i propri

precedenti provvedimenti (cfr. supra consid. 1.4.), negando, quindi, alla RI 1

il condono della restituzione degli importi di fr. 2'944.05, rispettivamente

fr. 235.60, per un totale di fr. 3'179.65. In particolare, l’amministrazione ha

nuovamente ritenuto non realizzato il presupposto della buona fede, e meglio

come segue:

" (…)

4.1.

In concreto, si rileva come già sul primo formulario compilato dalla società “Demande

et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail” al

punto “Calcul de l’indemnité” era indicato che l’indennità è calcolata

all’80% della somma dei salari per le ore di lavoro perse. Sulla pagina

successiva, il principio è pure ripreso al punto “Personnes avec pouvoirs de

décision déterminants et leur conjoint”. Il primo formulario è stato

firmato il 25 maggio 2020 sotto le avvertenze indicate. Lo stesso formulario è

poi stato compilato anche il 2 giugno 2020 per il mese di maggio 2020 e il 22

giugno 2020 per il mese di giugno 2020.

Inoltre,

nell'opuscolo Info-Service edizione 2016 - in vigore nell'anno 2020 - al punto

17 (pag. 13) era chiaramente indicato quanto segue: "L'ILR ammonta, dopo

aver dedotto il periodo di attesa, alr80% della perdita di guadagno computabile

per le ore di lavoro perse".

II

Tribunale amministrativo federale, con sentenza del 31 marzo 2020 (cfr. TAF

B-269/2019) si è così espresso al p.to 3.3.5 in merito all'importanza

dell'indicazione corretta delle ore di lavoro perse:

"(…)

In concreto, il datore di lavoro è tenuto ad annunciare all'ente cantonale,

tramite l'apposito Formulario "Preannuncio di lavoro ridotto", la

prevista introduzione dell'orario ridotto. Nel predetto formulario si prega il

richiedente espressamente di leggere l'lnfo-Service "Indennità per lavoro

ridotto" prima di compilarlo. Per prassi costante, l'opuscolo

dell'autorità inferiore dal titolo "Info- Service, Informazione per i

datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto" soddisfa l'obbligo di

informare di cui all'art. 27 cpv. 1 LPGA (sentenza del TF 8C 375/2006 del 28

settembre 2007 consid. 2.2; sentenze del TAF B-2601/2017 del 22 agosto 2018

consid. 4.2, B-3996/2013 del 27 maggio 2014 consid. 9.4 segg., B-325/2013 del

20 maggio 2014 consid. 6.2 e B-2880/2011 del 24 luglio 2012 consid. 7.3).

Infine

si rammenta che se un'azienda non prende atto con la necessaria attenzione

delle indicazioni che figurano nell'opuscolo Info-Service nonché nel modulo per

la domanda di indennità per lavoro ridotto e riscuote le indennità pur non

avendone diritto, "Questa mancanza di attenzione non può essere

considerata una semplice negligenza, per cui la condizione di condono dell’obbligo

di restituire le prestazioni a causa della buona fede non è soddisfatta."

(cfr. DLA 2002 pag. 194).

Sulla

base di quanto indicato, non è verosimile che l'opponente non fosse a

conoscenza che l’importo dell'indennità per lavoro ridotto corrisponde all'80%

della somma dei salari per le ore di Iavoro perse. Nell'lnfo-Service questo

concetto viene chiaramente descritto e non sono previste delle eccezioni.

Questo avrebbe dovuto essere chiaramente riconoscibile per l'opponente.

Si

ribadisce inoltre che l'art. 34 cpv. I LADI statuisce che “l’indennità per

lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno

computabile".

L'art.

34 LADI non prevede una percentuale maggiore dell'80% della perdita di guadagno

computabile per le indennità di lavoro ridotto.

In

concreto, se l’azienda avesse letto con la dovuta attenzione l’opuscolo

Info-Service e i riferimenti citati, avrebbe potuto e dovuto sapere che aveva

diritto a ricevere l’80% e no il 100% della somma dei salari per le ore di

lavoro perse.

Ne

consegue che l'azienda non può essere protetta nella sua buona fede.

4.2

Sulla scorta di quanto deciso dal TCA nella decisione concernente la resistente

(n. 38.2021.42 del 27 settembre 2021), la pretesa buona fede in merito alle

informazioni ricevute da un funzionario della Cassa che avrebbe indicato la

correttezza di percepire indennità al 100% anziché all'80%, non merita tutela

(vedi su questo punto quanto indicato nel consid. 2.5.1). Non si può giungere a

conclusione diversa neppure da un'analisi dell'e-mail del 30 luglio 2020,

inoltrata dall’opponente al signor __________ (doc. B allegato all'opposizione

dell'8/14 dicembre.

2022).

Viene infatti indicata unicamente la richiesta da parte della società

("lavoro ridotto al 100%"). Agli atti non si ravvisa nessuna risposta

da parte della Cassa che confermi quanto preteso dalla RI 1.

A

titolo abbondanziale va sottolineato che quanto preteso dalla resistente in

merito alla conferma telefonica da parte del funzionario menzionato, va

chiaramente in contrasto con quanto indicato nell'opuscolo Info-Service e

all'art. 34 cpv. I LADI.

Richiamato

quanto sopra, la resistente avrebbe dovuto e potuto rendersi conto che

l'ulteriore importo di CHF 3'179.65 (CHF 2'944.05 + CHF 235,60) ricevuto ad

agosto 2020 è stato versato erroneamente. Ciò rappresenta una grave negligenza,

che non è mutata dal momento della richiesta al momento della riscossione delle

prestazioni. Per queste ragioni la buona fede va negata (art. 25 cpv. 1 LPGA).

5.

Pertanto, non sussistendo uno dei presupposti cumulativi contemplati dai

combinati disposti di cui agli articoli 25 LPGA e 4 OPGA (buona fede), la

domanda di condono presentata non può essere accolta già per questo motivo. Lo

scrivente Ufficio può dunque prescindere dall'esaminare Ia questione di sapere

se la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse cagionerebbe

per

l'opponente un grave rigore economico.

A

titolo abbondanziale, in merito alla censura dell'opponente riguardo a quanto

deciso dal Tribunale federale nella STF 2F.38/2022 del 29 novembre, consid. 3

(doc. C allegato all'opposizione dell'8/14 dicembre 2022), si rileva che si

tratta sia di fattispecie, sia di leggi applicabili differenti rispetto a

quelli della presente decisione su opposizione.” (cfr. doc. 17).

1.6. Contro la

decisione su opposizione del 9 gennaio 2023, la RI 1 ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il condono dell’importo di complessivi fr.

3'179.65 sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) riteniamo che tutte le ragioni

per accettare il condono siano ampiamente riunite in quanto l’accettazione del

condono è basata su una grave situazione economica (abbiamo chiesto gli aiuti

d’emergenza per la cultura per tutto l’anno 2022 e siamo in assistenza

giudiziaria). Non abbiamo fatturato nulla in [recte: nel] 2022 e non ci siamo

versati nessuno stipendio.

Siamo

perfettamente in buona fede e veramente abbiamo spiegato all’AVS che non

avevamo mai percepito nessun aiuto prima di questo versamento in quanto siamo

persone decisionarie, di conseguenza prima degli aiuti covid non eravamo

beneficiari di tale compensazione.

Oltre

a spiegare la situazione abbiamo anche comunicato all’AVS la lettera che

avevamo scritto al signor __________ chiedendo gli aiuti al 100% come credevamo

giusto visto che questa informazione era stata confermata da lui.

Conclusione:

ci opponiamo totalmente al rifiuto di buona fede che non corrisponde affatto

alla situazione che abbiamo vissuto, inoltre non siam assolutamente nella

misura di saldare questo credito per le ragioni appena elencate.” (cfr. doc.

I).

1.7. Nella sua risposta di causa del 16

febbraio 2023 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa ed

osservato quanto segue:

" 2. Con il presente gravame il

ricorrente non porta fatti ed argomenti sostanzialmente nuovi o idonei a

modificare la querelata decisione. Contestando integralmente quanto esposto

nell’atto ricorsuale, ci si limita pertanto a confermare integralmente le

considerazioni e conclusioni indicate nella decisione su opposizione (doc. 17),

apportando le seguenti precisazioni.

(…)

come già accertato nella decisione su opposizione dell’UG (doc. 18), nella

decisione su opposizione (restituzione) della Cassa (doc. 1 pagg. 60-65) e

nella sentenza del TCA 38.2021.42 del 27 settembre 2021 (consid. 2.3, pag. 8),

le prestazioni erogate si riferiscono ai mesi di aprile e maggio 2020. Altri

periodi non sono contemplati nella presente decisione.

L’azienda

ha inoltre indicato che “Oltre a spiegare la situazione abbiamo anche

comunicato all’AVS la lettera che avevamo scritto al signor __________

chiedendo gli aiuti al 100% come credevamo giusto visto che questa informazione

era stata confermata da lui”. A tal proposito si ricorda che tale questione

è già stata ampiamente affrontata dal TCA nella sentenza 38.2021.42 del 27

settembre 2021 al consid. 2.5.1., cresciuta in giudicato e alla quale si

rinvia.

Richiamato

Fatti

il consid. 4.1. della decisione impugnata (doc. 17), si ribadisce che non è

verosimile che l’opponente non fosse a conoscenza che l’importo dell’indennità

per lavoro ridotto corrisponde all’80% della somma dei salari per le ore di

lavoro perse. Difatti ciò è chiaramente indicato nell’INFO-Service (n. 17, pag.

13), come anche nel formulario “Domanda e conteggio di indennità per lavoro

ridotto”, dove al punto “calcolo dell’indennità” è indicato “indennità dell’80%

della massa salariale per le ore perse”. Non da ultimo, giusta l’art. 34 cpv. 1

LADI, “l’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di

guadagno computabile”.

La

resiste avrebbe dovuto e potuto rendersi conto che l’ulteriore importo di CHF

3'179.65 (CHF 2'944.05 + CHF 235.60) ricevuto ad agosto 2020 è stato versato

erroneamente. Ciò rappresenta una grave negligenza, che non è mutata dal

momento della richiesta al momento della riscossione delle prestazioni. Per

queste ragioni la buona fede va negata (art. 25 cpv. 1 LPGA).

Siccome

già il presupposto cumulativo della buona fede (art. 25 LPGA e 4 OPGA) non è

adempiuto, l’UG può prescindere dall’analizzare anche quello del grave rigore

economico in quanto l’eventuale adempimento di un solo presupposto non è

sufficiente per concedere il condono” (doc. III).

1.8. Con

replica del 1° marzo 2023, la RI 1 ha osservato quanto segue:

" (…) La Cassa AVS [recte: la

Sezione del lavoro] contesta la nostra buona fede al riguardo di questa

procedura, pertanto vi informiamo che noi siamo stati completamente in buona

fede per le ragioni seguenti:

1) Questo

versamento corrispondeva ai primi aiuti covid 19, noi prima di questo momento

non avevamo mai avuto diritto a nessun tipo di indennità essendo dirigenti

della nostra propria azienda, quindi non eravamo informati dei nostri diritti;

2) C’era uno

stato di emergenza e confusione da parte di tutti i servizi che non capivano

all’inizio chi aveva diritto o meno a questi aiuti e principalmente per i

dirigenti aziendali poiché i diritti sono stati accettati per pochi mesi, poi

sono stati cancellati e in seguito di nuovo ristabiliti, non più dalla cassa di

disoccupazione ma direttamente dalla Cassa AVS;

3) Il signor __________

che si è occupata della nostra pratica aveva confermato i nostri diritti al

100%, non conoscendo la legislazione, e visto la particolarità di questi aiuti

eccezionali, con l’aggiunta del fatto che noi ci siamo ritrovati disoccupati al

100% all’improvviso, abbiamo convenuto della veracità di quanto ha esposto

l’addetto alla nostra pratica.

4) La Cassa

AVS poteva chiedere al signor __________ la sua versione dei fatti, invece non

l’ha mai contattato al riguardo e ha preferito incolparci per grave negligenza.

Conclusione:

non torniamo sulla vostra decisione che implica che un importo percepito

erroneamente deve essere rimborsato. Chiediamo solo il condono di questa

pratica in quanto realmente eravamo in buona fede e siamo in una situazione

economica che non permette il rimborso di quest’importo. Per di più

l’accettazione del condono è basata sulla situazione economica che non è più da

dimostrare e la buona fede per la quale sono quasi 3 anni che chiediamo il

condono.” (cfr. doc. V).

1.9. Con

duplica del 9 marzo 2023 – trasmessa per conoscenza alla ricorrente il giorno

seguente (cfr. doc. VIII) – la resistente si è riconfermata nella propria

risposta di causa ed ha precisato “che la parte convenuta non è la Cassa __________,

bensì l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro” (cfr. doc. VII).

in

diritto

2.1. Oggetto

della presente vertenza è la questione di sapere se a ragione, o meno, la

Sezione del lavoro, non ritenendo ossequiato il requisito della buona fede, ha

negato alla RI 1 il condono della restituzione di complessivi fr. 3'179.65, a

titolo di indennità per lavoro ridotto percepite, a torto, per il periodo

aprile-maggio 2020.

2.2. L'art. 95 cpv. 1 LADI che regola la

restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25 LPGA, che stabilisce che le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà.

Perché

sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che

siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

-

l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora

difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato

In

proposito cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018

del 12 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.

La giurisprudenza federale sviluppata

in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva in ogni caso

tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF

C 21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF C 174/04 del 27 aprile 2005).

2.3. La buona fede presuppone che

l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta

ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua

negligenza.

La

giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del

condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di

restituire (come ad esempio violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.

Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto

2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016

del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4,

pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid.

4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4;

STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29,

consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18,

consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7,

consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,

consid. 3c, pag. 180).

Si è

in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si

attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di

discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF

8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019

consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag.

144; DTF 110 V 176 consid. 3d).

Inoltre, la buona fede deve essere

negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva

attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova

dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF

9C_795/2020 del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi

menzionati).

2.4. Nella

concreta evenienza la RI 1 ha postulato l’erogazione delle prestazioni per

lavoro ridotto per __________ (socio e presidente della gerenza) e __________

(socia e gerente) per il mese di aprile 2020 facendo valere una perdita di

guadagno mensile totale di fr. 6'000.- (laddove lo stipendio mensile lordo di

ciascuno ammontava a fr. 3'000.-; cfr. doc. 159-186).

In

data 2 giugno 2020 la RI 1 ha, poi, inoltrato alla Cassa una domanda del tutto

analoga anche per il mese di maggio 2020 (cfr.doc. 151-155).

Si

rileva che nelle richieste inoltrate dalla ditta per aprile e maggio 2020 è

indicato, nella parte dedicata al “Calcul de l’indemnité”, che

l’indennità postulata corrisponde all’“80% de la somme des salaires pour les

heures perdues”. Dalle avvertenze concernenti le “Personnes

avec pouvoirs de décision déterminants et leur conjoint” emerge inoltre che

“Pour les personnes dotées de pouvoirs de décision déterminants et pour leur

conjoint, la somme des salaires AVS soumis à cotisation à indiquer s’élève au

maximum à 4'150 francs pour plein temps, ce qui donne une indemnité en cas de

réduction de l’horaire de travail de 3'320 francs (80%) si la perte de travail

est totale. Sont concernées le conjoint de l’employeur travaillant dans

l’entreprise ainsi que les personnes qui, en leur qualité d’associé, de

détenteur d’une participation financière ou encore de membre d’un organe

dirigeant de l’entreprise, déterminent les décisions que prend l’employeur ou

peuvent les influencer considérablement, de même que leur conjoint travaillant

dans l’entreprise.”

(cfr. doc. 151-152 e 159-160).

Dalla

comunicazione che la Cassa ha poi trasmesso alla società ricorrente nel maggio

2020, emerge che - oltre ad invitare la ditta a consultare il sito www.lavoro.swiss

(di cui una sezione, con relative spiegazioni ed informazioni è dedicata

all’indennità per lavoro ridotto) - l’amministrazione ha comunicato quanto

segue:

"

(…)

Persone con poteri

decisionali determinanti e rispettivi coniugi

La massa salariale

soggetto all’obbligo di contribuzione AVS massima da indicare per persone con

potere decisionali determinanti e rispettivi coniugi è di CHF 4'150.00, pari ad

un’indennità per lavoro ridotto di CHF 3'320.00 (80%). (…)” (cfr. doc. 190).

Il 3

giugno 2020 la Cassa - in deroga all’art. 31

cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid. 2.1) e sulla base dell’art. 2 dell’Ordinanza

sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19)

- per il mese di aprile 2020 ha corrisposto alla ditta (a partire da una

massa salariale per ore perse pari a fr. 6'000.- al 100% ed a fr. 4'800.-

all’80% cui si aggiungono fr. 382.50 di rimborso AVS/AI/IPG/AD) prestazioni

pari a fr. 5'128.50 (cfr. doc. 158) ed il 16 giugno successivo altri fr.

5'128.50 per maggio 2020 (cfr. doc. 150).

Per il

mese di aprile, però, il 5 agosto 2020 la Cassa ha ricalcolato le prestazioni

spettanti alla ditta e - partendo questa volta da una massa salariale per ore

perse pari, se considerata al 100% a fr. 8'738.-, rispettivamente a fr.

6'990.40 all’80% cui si aggiungono fr. 557.05 di rimborso AVS/AI/IPG/AD - ha

versato alla ricorrente ulteriori fr. 2'364.95 (cfr. doc. 67) che ha però

chiesto in restituzione il 7 agosto successivo (cfr. doc. 65).

La

Cassa ha, poi, riconteggiato le prestazioni spettanti alla ditta anche per il

Considerandi

mese di maggio 2020.

Il 5

agosto 2020, infatti, l’amministrazione - prendendo in considerazione una massa

salariale per le ore perse pari a fr. 5'329.55 al 100% in luogo dei 6'000.-

conteggiati in giugno - ha chiesto la restituzione di fr. 579.10 (cfr. doc. 111).

Il 7

agosto successivo, la Cassa ha, poi, nuovamente conteggiato le prestazioni

spettanti alla ricorrente per maggio tornando, questa volta, a considerare una

perdita al 100% di fr. 6'000.-.

Ritenendo

però, erroneamente, di aver a suo tempo corrisposto alla ditta meno di quanto

dovuto, la Cassa ha versato alla RI 1 ulteriori fr. 579.10 (cfr. doc. 109).

In

data 7 ottobre 2020, l’amministrazione ha, poi, emesso una decisione (formale)

di restituzione. La Cassa ha motivato tale provvedimento sulla base di quanto

segue:

"

(…) A seguito di un controllo interno, è emerso come la Cassa abbia

erroneamente versato l’importo relativo al periodo di conteggio di aprile e

maggio 2020, sovra calcolando l’importo di vostra spettanza. (…) La Cassa ha

proceduto alle rettifiche del caso e quindi l’importo di Fr. 3'179.65 non era

dovuto e deve pertanto essere chiesto in restituzione” (cfr. doc. 82-83).

La

somma dei due versamenti supplementari erroneamente versati dalla Cassa alla

ricorrente nell’agosto 2020 ammonta a complessivi fr. 2'944.05 (fr. 2'364.95 +

fr. 579.10 = fr. 2'944.05).

La

differenza tra tale ultimo importo e quanto chiesto in restituzione (fr.

3'179.65) dalla Cassa con decisione del 7 ottobre 2020 si spiega alla luce del

conteggio emesso il giorno seguente, vale a dire l’8 ottobre 2020,

dall’amministrazione, che ha nuovamente ricalcolato le prestazioni spettanti

alla ditta per il mese di aprile – partendo, questa volta, da una massa

salariale per le ore persone ricalcolata al 100% in fr. 5'727.25 in luogo dei

6'000.- conteggiati inizialmente – e chiesto la restituzione di ulteriori fr.

235.60

(cfr. doc. 81).

Dopo

che con decisione su opposizione del 2 giugno 2021 (cfr. doc. 60-65)

l’amministrazione ha confermato il proprio provvedimento del 7 ottobre 2020

(contro cui la ricorrente aveva fatto opposizione; cfr. doc. 73), con decisione

38.2021.42

del 27 settembre 2021, il TCA ha, come visto, confermato l’ordine di

restituzione emesso dall’amministrazione limitatamente all’importo di fr.

2'944.05, rinviando gli atti alla resistente affinché procedesse all’emanazione

di un ordine di restituzione formale anche per la somma di fr. 235.60 (cfr.

supra consid. 1.2.).

La

Cassa ha provveduto in tal senso mediante decisione del 10 febbraio 2022 (cfr.

doc. 8), cresciuta, incontestata, in giudicato.

Nel

frattempo, e meglio il 2 novembre 2021, la Cassa aveva altresì provveduto a

trasmettere alla Sezione del lavoro la domanda di condono della restituzione

già presentata dalla ricorrente il 21 aprile 2021 (cfr. doc. 3-4).

Con

una prima decisione di data 21 gennaio 2022, la Sezione del lavoro ha quindi

respinto la richiesta di condono formulata dalla RI 1 in relazione all’importo

di fr. 2'944.05, ritenendo non soddisfatto il presupposto della buona fede

(cfr. doc. 4).

Il 3

febbraio 2020, la ditta si è opposta alla suindicata decisione, facendo valere

tanto la propria buona fede, quanto il fatto che, dovendo restituire la somma

richiesta, la società verrebbe a trovarsi “in grave difficoltà” (cfr.

doc. 5). In particolare, la ditta ha osservato quanto segue:

" (…)

L’interessato

era in buona fede:

abbiamo

mandato il conteggio corrispondente alla nostra perdita di guadagno per i mesi

in oggetto e il signor __________ (che si è occupato della nostra pratica)

aveva confermato ai tempi che quest’importo era legittimo, pertanto siamo

andati completamente in buona fede e se c’è stato un errore di pagamento, non è

imputabile alla nostra società e non corrisponde affatto ad un’insufficienza

del sistema di controllo dell’orario di lavoro. La documentazione mandata dalla

nostra società era perfettamente giusta, il salario dichiarato era 3.000 chf

per persona, (come da buste paghe), inoltre le persone decisionarie avevano

diritto a questo aiuto, quindi ci opponiamo totalmente al vostro scritto.”

(cfr. doc. 5).

Dopo

il 15 febbraio 2022 la ricorrente aveva richiesto il condono anche della

restituzione di fr. 235.60 (cfr. doc. 9), la Sezione del lavoro ha respinto la

domanda della ditta (cfr. doc. 15).

Anche

contro tale provvedimento, la RI 1 ha inoltrato tempestivo ricorso, facendo

valere che quando ne aveva fatto richiesta godeva del “pieno diritto come

persone con potere decisionario determinante e i loro partner” di percepire

le indennità postulate, di essere stata in “buona fede” quando le ha

percepite e che la propria situazione di “precarietà” non permetterebbe,

in sostanza, la restituzione richiesta dall’amministrazione (cfr. doc. 16).

Con

decisione su opposizione del 9 gennaio 2023, l’amministrazione, dopo avere

ordinato la congiunzione dei due procedimenti, ha, come visto (cfr. supra

consid. 1.5. e doc. 17) confermato le proprie precedenti decisioni e, di

conseguenza, negato i condoni delle restituzioni di fr. 2'944.05 e 235.60.

2.5

Chiamata

a dirimere la presente vertenza, questa Corte rileva che la ditta ricorrente è

stata resa attenta a diverse riprese sull’ammontare delle indennità per lavoro

ridotto che, ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza sulle misure nel settore

dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19), spettavano anche ai

soggetti che hanno ex lege notevole potere decisionale a sensi dell’art.

31.

cpv. 3 lett. c LADI ed occupano una posizione analoga a quella di un datore

di lavoro. Soggetti, questi, tra i quali, in concreto, rientrano tanto ___________

(socio e presidente della gerenza), quanto ____________ (socia e gerente; cfr.

supra consid. 2.4.).

Più

precisamente – e ricordato che tanto l’art. 5 della citata ordinanza, quanto

l’art. 34 cpv. 1 LADI sono chiari e non si prestano ad interpretazioni quanto

al fatto che “L’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della

perdita di guadagno computabile”- questa Corte rileva che

l’attenzione della ricorrente in punto all’ammontare, in percentuale della

perdita di guadagno computabile, delle indennità postulate per i due soggetti,

dotati di poteri decisionali, è stata attirata anche nei formulari “Demande

et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail” (cfr.

supra consid. 2.4.).

Ma non

solo; il fatto che per i medesimi l’indennità sarebbe stata pari all’80% della

perdita di guadagno computabile si evince chiaramente anche dalla comunicazione

trasmessa alla società nel maggio 2020, che peraltro invitava la ricorrente a

prendere atto di quanto indicato al sito internet www.lavoro.swiss (cfr. supra

consid. 2.4.).

Al riguardo, il TCA evidenza che

accedendo al sito internet www.lavoro.swiss si apre la pagina internet

https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home.html, dalla quale, cliccando sulla

voce “indennità per lavoro ridotto” si arriva al portale https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeitsentschaedigung.html.

In relazione alle informazioni ivi

riportate, giova rammentare quanto stabilito dal TAF con sentenza B-269/2019

del 31 marzo 2020 consid. 3.3.5.:

" (…) Per prassi costante,

l'opuscolo dell'autorità inferiore dal titolo "Info-Service, Informazione

per i datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto" soddisfa l'obbligo

di informare di cui all'art. 27 cpv. 1 LPGA (sentenza

del TF 8C_375/2006

del 28 settembre 2007 consid. 2.2; sentenze del TAF B-2601/2017 del

22.

agosto 2018 consid. 4.2, B-3996/2013 del

27.

maggio 2014 consid. 9.4 segg., B-325/2013 del

20.

maggio 2014 consid. 6.2 e B-2880/2011 del

24.

luglio 2012 consid. 7.3). Detto opuscolo è pubblicato sui rispettivi siti

web dell'ente cantonale (www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/indennita-per-lavoro-ridotto/),

della cassa interessata ([...]), nonché dell'autorità

inferiore (www.seco.admin.ch, SECO - Segreteria di Stato dell'economia

> Lavoro > Assicurazione contro la disoccupazione > Prestazioni

Indennità per lavoro ridotto). (…)”.

Di

conseguenza, a mente di questa Corte, la mancanza di attenzione da parte della

ricorrente, che non ha ripetutamente preso atto delle inequivocabili e ribadite

avvertenze indirizzatele, costituisce una grave negligenza, atta ad escluderne

la buona fede nella percezione, a torto, di parte delle indennità per lavoro

ridotto erogate a suo favore tra aprile e maggio 2020.

Sulla

censura ricorsuale relativa alle pretese informazioni errate fornite alla

ricorrente da __________, questo Tribunale si è, d’altronde, già pronunciato

con la sentenza 38.2021.42 del 27 settembre 2021, cresciuta, incontestata, in

giudicato (cfr. supra consid. 1.2. ed in particolare il consid. 2.5.1. della

STCA 38.2021.42 del 27 settembre 2021).

In

simili condizioni, a ragione la Sezione del lavoro ha negato l’esistenza del

presupposto della buona fede e quindi ha respinto le richieste di condono

formulate dalla RI 1.

2.6

Alla

luce delle risultanze di cui sopra, il TCA, non potendo riconoscere la buona

fede della ricorrente, prima condizione per ottenere un eventuale condono, deve

confermare la decisione su opposizione del 9 gennaio 2023, senza che sia

necessario entrare nel merito del secondo requisito di cui all’art. 25 cpv. 1

LPGA (“gravi difficoltà”; cfr. supra consid. 2.2.).

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel

caso concreto, l’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA concerne una

richiesta di condono.

Questo

Tribunale rileva che in una sentenza 9C_639/2011 del

30.

agosto 2012 consid. 3.2., l’Alta Corte ha stabilito che non si

è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della

restituzione di prestazioni (cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2 e U. Kieser,

ATSG-Kommentar, 4a edizione, n. 70 ad art. 61, pag. 1101 e i riferimenti ivi

menzionati).

La

questione di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a

prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non necessita di

ulteriori approfondimenti, ritenuto, d’un lato, che nel caso in cui la lite

vertesse su prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto

la LADI non ne prevede l’applicazione.

D’altro

lato, anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero

comunque imposte spese.

In

effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà

di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,

deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du

21.

juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances

selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della

gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti