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Decisione

38.2024.1

Negato diritto a ID: residenza ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non in Svizzera: il centro delle relazioni personali dell'assicurata, nel periodo determinante, era in Italia, ove viveva il marito. Vera frontaliera

11 marzo 2024Italiano88 min

concessione del gratuito patrocinio sono dati qualora l'assistenza di un avvocato

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2024.1

CL/gm

Lugano

11 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 dicembre 2023 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 21

dicembre 2023 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio

precedente provvedimento dell’8 settembre 2023 (cfr. doc. 201-207) con cui

aveva negato a RI 1 – cittadina italiana nata nel 1968, a beneficio di un

permesso di domicilio “C” ed annunciatasi per il collocamento presso l’Ufficio

regionale di collocamento di __________ in data 20 aprile 2023 con effetto dal

1° agosto 2023, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc.

232) – il diritto a percepire le indennità di disoccupazione.

L’amministrazione

ha rilevato quanto segue:

"

(…)

2.1.

Durante il colloquio

del 3 novembre 2023, è emerso che il signor __________, a seguito di un

problema con la giustizia italiana, a fine gennaio 2019 è stato estradato in

Italia, dove è rimasto in carcere sino ad inizio aprile 2021 quando è stato

scarcerato. Inizialmente ha vissuto qualche mese a __________ (l) nella casa di

proprietà che aveva con la sua ex moglie, alla quale l'abitazione è stata

assegnata dopo il divorzio e dove vivono anche le loro figlie. Dal mese di

luglio 2021 si è trasferito in un appartamento in affitto a __________ (__________),

dove vive tutt'ora.

L'estradizione del

signor __________ è in vigore sino a febbraio 2024 e pone delle restrizioni di

movimento, pertanto in data 28 maggio 2022 si sarebbe sposato con la signora RI

1 affinché potesse venire in Svizzera a trovarla rispettivamente a prenderla

per rientrare in Italia. Infatti, la situazione del signor __________ gli

permette unicamente di uscire di casa dalle 06:00 alle 23:00 (non può dormire

fuori casa).

Visto quanto precede,

la signora RI 1 ha affermato che da aprile 2021 si recava ogni fine settimana

dal marito in Italia, presso il suo domicilio; ha confermato come da gennaio

2023 la sua permanenza in Italia sia aumentata, in special modo se il marito

non doveva lavorare (vedasi verbale del 3 novembre 2023).

2.2.

Confrontando le

transazioni del conto postale "__________" con la griglia oraria

rispettivamente di presenza e assenza dell'opponente presso la __________, la

Cassa evidenzia che diverse transazioni sono state effettuate in Italia proprio

durante i fine settimana o nei giorni di vacanza.

Dal conto "__________"

si evince che il conto ha due carte, una in utilizzo dal signor __________

(carta n. __________) e l'altra dalla signora RI 1 (carta n. __________); si evince

pure che le transazioni effettuate dal signor __________ sul suolo svizzero

sono sporadiche, mentre la signora RI 1 effettuava transazioni in Italia

regolarmente e proprio nei suoi giorni di libero, di vacanza o di malattia.

Contestualmente

l'opponente sostiene che nel fine settimana, per ragioni di convenienza, si

reca a fare la spesa in Italia, ma ciò non dovrebbe assurgere da elemento

indiziario per stabilire l'effettiva residenza in Svizzera.

A mente della Cassa,

il fatto che l'assicurata facesse la spesa in Italia nei fine settimana o

durante le vacanze non è un criterio a sé stante, ma si tratta di un'ulteriore

indicazione del fatto che quando l'insorgente non si trovava in Italia solo

occasionalmente,

2.3.

Da un'analisi dei

tabulati telefonici __________ relativi ai mesi da marzo a luglio 2023, la

Cassa rileva che la signora RI 1 era regolarmente in Italia in particolare nei

weekend e nei giorni di vacanza (vedi in particolare durante il mese di maggio

2023) e di disoccupazione (vedi in particolare il mese di luglio 2023).

2.4.

Per quel che concerne

la situazione logistica, la Cassa osserva che a __________ l'opponente ha

affittato a suo nome e nome della di lei madre, con la quale convive, un

appartamento di 3.5 locali. La Cassa non nega che la signora RI 1 risieda

effettivamente in Ticino, tuttavia quest'ultima perde di vista il fatto che,

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la residenza effettiva è solo

una delle tre condizioni cumulative per ammettere il domicilio in Svizzera ex

art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. Inoltre, a __________, che per altro dista soltanto

ca. 60 km da __________, i coniugi dispongono di un'abitazione spaziosa di 3.5

locali, che non devono condividere con la madre dell'opponente e quindi più

adatta ad accogliere una coppia di sposi.

L'insorgente afferma

che "la coppia trascorre i fine settimana e i giorni di ferie lontano da

casa" e che la residenza del marito non può determinare l'eventuale

residenza della coppia. La Cassa osserva innanzitutto che è quindi pacifico che

la signora RI 1 durante i fine settimana e le ferie si rechi in Italia e meglio

a __________ e che con l'espressione "lontano da casa" sia

chiaramente inteso lontano da __________. Secondariamente, la Cassa rileva che

nel caso di coniugi che non hanno uno luogo di residenza comune, il centro

degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora,

se questo luogo è diverso 'da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo

fosse stato il caso dell'opponente, ella non si sarebbe recata in Italia ogni

fine settimana per stare con il marito.

Ne segue che, ad oggi,

il centro delle relazioni personali della signora RI 1 è in Italia.

3.

Alla luce di tutto

quanto precede, la Cassa ritiene determinante, malgrado l'assicurata possieda

un permesso C ed una rete di relazioni personali in Ticino, il fatto che dal

momento della scarcerazione rispettivamente durante la disoccupazione ella si

rechi regolarmente dal marito a __________, dove pertanto si situa il centro

dei propri interessi personali.

Il fatto che il signor

__________ potrebbe trasferirsi in Svizzera una volta terminate le restrizioni

di movimento dovute all’estradizione, e quindi a suo dire comunque non prima di

fine febbraio 2024, non soccorre la tesi della qui opponente in quanto si

tratta unicamente di una mera eventualità futura (…).

4.

In concreto decisivo è

il fatto che il marito, con il quale la signora RI 1 è sposata dal 2022 ma con

il quale ha una relazione da ben 14 anni, non si trova nel nostro Paese, bensì

a __________, Italia.

ln conclusione e in

applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (STF 8C_794/2016 consid. 4.1), la Cassa

ribadisce che le circostanze addotte dall'opponente non sono sufficienti per

mantenere e fondare una residenza in Svizzera e pertanto il presupposto

dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l'art. 12 LADI non è in

concreto realizzato.

Di conseguenza la

decisione della Cassa è corretta e merita conferma.

5.

Ritenuto che la

Signora RI 1 ha lavorato in Svizzera, è cittadina italiana e residente in

Italia ai sensi della LADI, la Cassa deve valutare se la medesima possa avere

diritto all'lD sulla base delle disposizioni di diritto interazionale (…) Nel

caso concreto l'opponente ha inizialmente indicato di recarsi due volte al mese

di domenica dal marito a __________ (cfr. "questionario residenza e centro

degli interessi in Svizzera" consegnato il 29 agosto 2023) e pertanto la

Cassa aveva valutato se la signora RI 1 poteva essere parificata ad una falsa

frontaliera, escludendolo.

Tuttavia alla luce

delle di quanto emerso a seguito delle dichiarazioni dell'insorgente in sede

d'opposizione e degli ulteriori accertamenti effettuati dalla Cassa, si deve

concludere, in applicazione del principio della probabilità preponderante, che

l'assicurata da aprile 2021 soggiorni almeno una volta settimana a __________

presso il domicilio del marito.

Di conseguenza, dal

profilo del diritto internazionale, la signora RI 1 deve essere considerata una

vera frontaliera, per cui non ha diritto all'lD secondo la LADI, ma deve

domandare la prestazione assicurativa in Italia. (…)

7.

Infine, l'opponente

postula il riconoscimento del gratuito patrocinio.

Giusta l'art. 37 cpv.

4 LPGA, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di

gratuito patrocinio.

Fatti

I presupposti per la

concessione del gratuito patrocinio sono dati qualora l'assistenza di un avvocato

appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e

se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole. Per poter

beneficiare del gratuito patrocinio, tali presupposti devono risultare

adempiuti cumulativamente e vanno esaminati in maniera rigorosa.

Nel caso concreto tali

cumulative condizioni non sono assolte. La fattispecie rientra infatti nella

consueta casistica riguardante l'assicurazione contro la disoccupazione, dove

l'assistenza di un avvocato non risulta necessaria e pertanto giustificata. Si

rileva a tale proposito che l'assistenza del legale è considerata tale solo in

casi eccezionali, quando sono sollevati problemi di notevole difficoltà.

Essendo le condizioni

sovraesposte cumulative, la questione a sapere se i rimanenti presupposti siamo

adempiuti può rimanere irrisolta.

Visto quanto precede,

la Cassa ritiene che i presupposti per poter beneficiare del gratuito

patrocinio non siano adempiuti.” (cfr. doc. 57-67 ed all. A2 a doc. I).

1.2. Contro

la decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avvRA 1, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e

il pieno riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione a far tempo

dal 1° agosto 2023, l’ammissione al gratuito patrocinio, il riconoscimento

dell’effetto sospensivo, nonché di “tasse e spese e congrue ripetibili”

(cfr. doc. I pag. 12).

In

relazione alla richiesta della propria assistita di essere ammessa al beneficio

del gratuito patrocinio per la presente procedura, il legale ha osservato che:

"

(…) diversamente da quanto ritiene la Cassa nella decisione qui

impugnata, la ricorrente ritiene che per questa procedura è necessario farsi

assistere da un rappresentante legale. Le possibilità che il ricorso da parte

di cod. lod. Tribunale venga accolto sono date. Viste le circostanze e

l'indigenza, ora pure aggravata a causa del mancato riconoscimento delle ID

(nonché dell'assistenza), nonché l'urgenza, sono pertanto anche date le

esigenze per essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (…).” (cfr. doc.

I, pag. 2-3)

Fatte le seguenti premesse:

" (…) 1. In sede di opposizione lo

scrivente non aveva avuto modo di essere informato pienamente sulle condizioni

particolari, del marito. il sig. __________, e la redazione si è fondata su

dichiarazioni parziali dovute a un certo imbarazzo e senso di vergogna.

2.

Le stesse sono state poi esaustivamente rilevate e quindi rettificate in sede

di colloquio con la Cassa in data 3 novembre 2023.

3.

Ciò indicato, si ritiene che la decisione su opposizione emanata disattende la

corretta determinazione dei fatti e l'applicazione del diritto, di fatto

risultando manifestamente arbitraria.

4.

Si ritiene contestato ciò che non è non esplicitamente ammesso”,

l’avv.

RA 1 – chiedendo l’audizione di “__________, marito della sua assistita, “per

confermare le circostanze straordinarie del suo obbligo di permanenza in

Italia, della decisione concreta di rientrare in Svizzera e risiedere insieme

alla moglie presso la residenza abituale” (cfr. doc. I pag. 3) - ha

argomentato le motivazioni di RI 1 come segue:

"

Per ritenere la decisione nulla, basterebbe indicare che la sig.ra RI 1

soddisfa cumulativamente i tre criteri per stabilire l'effettiva residenza ai

sensi della LADI: ella è detentrice di un permesso C (dal 1997!), vive in

Svizzera e ha interesse e ha sempre avuto interesse di continuare a risiedervi,

nonché fonda da quasi 40 anni il centro dei propri interessi in Svizzera (dal

2019 vive esclusivamente con sua madre a __________ alla quale deve pure

prestare cure, in un appartamento di 3 1/2 locali intestato a entrambe, mentre

prima conviveva con l'attuale marito detentore all'epoca di permesso C (doc.

4), e del quale si dirà nel seguito, sempre in Svizzera).

(…)

le emergenze probatorie dimostrano che non può essere ritenuta una

"vera" frontaliera, non essendovi di fatto mai stato alcun

"ritorno" né giornaliero né settimanale da parte sua in Italia, dove

non ha né residenza né alcun legame territoriale.

8.

Inoltre,

non risultando residente, quindi non riconosciuta quale frontaliera, in Italia,

la ricorrente non può far capo nemmeno alle indennità di disoccupazione NASPI

(ex art. 65 Reg. Ue 883/04; RS 0.831.109.268.1).

(…)

Ad 2.1 - Contestato

10.

Il fatto che il marito

sia attualmente obbligato a permanere in Italia esclusivamente per i guai avuti

con la giustizia è il solo motivo, che qui si ritiene determinante, per cui la

sig.ra RI 1 frequenta l’Italia durante alcuni fine settimana e nel tempo libero.

11.

È una circostanza

straordinaria, di natura temporanea, come più volte dichiarato (cfr. richiamo

atti), che nulla ha a che vedere con la volontà dell’insorgente di ivi

risiedervi o di fondare il centro dei propri interessi personali.

12.

L’insorgente e il sig.

__________ formano una coppia da oltre 14 anni. Hanno convissuto sempre in

Ticino.

13.

Come indicato nella

decisione in parola, il marito è stato estradato in Italia nel 2019 ed è

rimasto in carcere sino a inizio aprile 2021.

14.

In luogo della

carcerazione sono stati presi provvedimenti coercitivi che hanno comunque

imposto al sig. __________ sia restrizioni di movimento sia l'obbligo di

annuncio alle Autorità italiane e di pernottamento nel suo appartamento.

15.

La condanna e quindi

anche la pena (non l'estradizione come erroneamente indica la resistente) sarà

definitivamente scontata a febbraio 2024, quindi fra qualche settimana. Si noti

inoltre che, pur avendo avuto problemi con la giustizia, il marito non è

soggetto a un decreto d'espulsione dal nostro territorio e può ritornarvi senza

difficoltà di sorta.

16.

La ricorrente non ha

la patente e deve spostarsi con i mezzi pubblici: durante la pandemia COVID19

ha dovuto moltissime volte rinunciare a incontrarsi con il marito.

17.

La sig.ra RI 1, ha

dovuto forzatamente (e non per volontà) adattarsi alle nuove circostanze e per

poter incontrare il sig. __________ (che all'epoca era il compagno) ha dovuto

iniziare a recarsi in Italia appena le misure e/o le circostanze glielo hanno

consentito. Tuttavia i tempi di percorrenza con i mezzi pubblici sono

estenuanti.

18.

Da lì l'idea di

convolare a nozze (su suggerimento delle Autorità italiane) per permettere alla

coppia di rivedersi, per quanto nelle circostanze concrete ciò fosse attuabile.

19.

Il matrimonio ha

conferito la possibilità al marito di ottenere un permesso di rientro

temporaneo in Svizzera per poter andare a prendere la moglie (come anche

indicato dalla Cassa, il sig. __________ ha l'obbligo di notifica e di

permanenza sul suolo Italiano dalle ore 23.00 alle 6.00).

20.

Il sig. __________ ha

sempre inteso rientrare in Svizzera e quindi continuare a vivere con la sig.ra RI

1, esattamente come prima della carcerazione.

21.

Infatti, nel decreto

del Magistrato di vigilanza, emerge chiaramente che il sig. __________ nel 2022

ha richiesto l'autorizzazione a rientrare in Svizzera una sera a settimana per

incontrare la moglie al proprio domicilio in __________ (doc. 5). (…)

22.

Ma non solo, egli si è

attivato concretamente anche nella ricerca di un lavoro sul territorio

elvetico, auspicando di poter iniziare fino al termine del periodo di sanzione

comminatogli. Infatti, ha avuto conferma che ad aprile inizierà a lavorare

presso un DL in Svizzera.

(…)

23.

Si noti che la Cassa

non si confronta ancora una volta con il fatto che, se davvero la sig.ra RI 1

avesse voluto trarre qualche vantaggio da un punto di vista economico, avrebbe

potuto trasferire la propria residenza in Italia presso l'abitazione del

marito, contestualmente dando la possibilità alla madre di riottenere una

rendita maggiore (ora ridotta di CHF 400.00/mese per la convivenza con la

figlia).

24.

La qui ricorrente non

ha minimamente inteso lasciare il territorio elvetico, proprio perché il centro

delle relazioni e degli interessi, come anche indicato in opposizione, si

concentra a __________, dove ha madre e altri parenti con i quali interagisce

quotidianamente.

25.

Vi è inoltre il fatto

che recentemente la madre è sempre più bisognosa di cure e quindi gli incontri

con il marito all’estero sono stati brevi e irregolari.

26.

Certamente, con la

perdita del lavoro, il tempo a disposizione è aumentato, ma ciò nulla muta a

tal riguardo in quanto, proprio perché non vi è nemmeno esportazione delle

prestazioni, ovvero ciò che la il legislatore vuole evitare (confermato dalla

giurisprudenza), i presupposti per negarle le ID vengono a mancare. (…)

27.

Ne discende che già

solo per queste circostanze, straordinarie, la Cassa non può ritenere che la

residenza effettiva della sig.ra RI 1 sia in Italia, ciò perché da un punto di

vista prettamente soggettivo non vi è mai Stata volontà di ivi trasferirsi.

28.

Di nuovo, e si

sottolinea, la ricorrente si è recata e si reca in Italia (eccetto che per fare

la spesa) esclusivamente per motivi straordinari che non fondano alcun

presupposto per una modifica del proprio centro degli interessi, oltre che -

proprio per la loro particolarità - non possono determinare una residenza

abituale in Italia.

Ad 2.2 e 2.3 -

Parzialmente contestato

29.

Non si contestano le

transazioni e i tabulati telefonici. La sig.ra non ha negato tale circostanza.

30.

Si contesta invece il

presupposto per il quale tali indizi possono essere significativi: la sig.ra RI

1 non ha né mai inteso "esportare le prestazioni da uno Stato

all'altro" né ha mai avuto - in alcun frangente - l'intenzione di fondare

il centro dei suoi interessi in Italia.

Partendo da tale

presupposto, il valore probatorio delle transazioni e dei collegamenti

effettuati all'estero si svuota di significato.

(…)

Ad 2.4 - Recisamente

contestato

32.

La relativa vicinanza

(60km) dalla frontiera è dovuta alla condanna del sig. __________ e al

perimetro di competenza della magistratura adita.

33.

Detto altrimenti, la

residenza a __________ del marito è una casualità e una necessità temporanea e

provvisoria, limitata alla durata dell'espiazione della pena comminata, e non a

una scelta compiuta con intenzionalità per fondarvi un futuro o una presenza

permanente.

34.

Se, ipoteticamente, il

sig. __________ fosse stato collocato in Ticino o in un altro Cantone (es. nei __________

o a __________) il quesito di dove fosse il centro degli interessi nemmeno si

sarebbe posto.

35.

Seguendo tale assunto,

l'estradizione del marito è un fattore temporaneo e che esula da scelte

individuali, condizioni che l'Assicuratore deve tener presente

nell’apprezzamento delle concrete circostanze.

(…)

37.

In tal senso, la Cassa

dapprima ritiene correttamente che l’espressione "lontano da casa"

significhi “lontano da __________", per poi una frase dopo - con

un'acrobazia retorica - negare che "casa" non sia a __________ perché

lei trascorre il tempo libero a __________.

38.

Infatti essa cita che

se "i coniugi non hanno una residenza comune (come è il caso), il centro

degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora,

se questo luogo è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge".

39.

Ovvero: la resistente

sostiene che, siccome la sig.ra deve spostarsi a Marnate (non per volontà) ma

per necessità, allora il centro dei propri interessi automaticamente segue

quella del marito.

40.

Tuttavia non si

confronta con il fatto che anche il marito, pur nella condizione di limitazione

della libertà personale, ha diritto a venire a trovarla a __________ una volta

a settimana e che tale diritto lo sfrutta altrettanto regolarmente.

41.

Difatti, il centro

degli interessi di __________ è chiaramente rimasto a __________, non a __________,

per cui anche quello della moglie è ovviamente a __________.

42.

L’abitazione di 3 1/2

locali locati da __________ non sono uno spazio voluto per la coppia, bensì un

requisito per poter ospitare a norma di legge - quale genitore non affidatario

- i figli. Non è quindi un criterio valido per ritenere che lo spazio sia stato

pensato principalmente per ospitare l'insorgente.

43.

Pertanto, il modo di

apprezzare le circostanze da parte della Cassa risulta di primo acchito

quantomeno arbitrario. Delle due l'una: o casa (intesa residenza abituale dove

vi è il centro degli interessi) è __________, quindi è pacifico che anche

giusta l'art 8 cpv. 1 lett. c LADI il requisito è adempiuto, oppure si trova a __________,

dove tuttavia l'insorgente non ha un appartamento suo - al quale nemmeno contribuisce

-, non detiene alcuna residenza, non ha alcun contatto con la realtà del luogo

e nemmeno gode di alcun diritto.

44.

Per quanto descritto

in precedenza, la Cassa avrebbe dovuto decidere - tenuto conto del caso

particolare - che il centro degli interessi e delle relazioni personali della

sig.ra RI 1 è in Svizzera, a __________.

45.

Infatti ella - come

anche involontariamente indica la Cassa - si allontana da casa per vedere il

marito, e non "rientra" all'estero, bensì "rientra" a __________.

46.

A titolo

abbondanziale, la ricorrente non gode di alcun diritto in Italia, non essendo

né residente a __________ (anche secondo l'AIRE) né considerata da parte delle

Autorità competenti per l'erogazione di prestazioni di disoccupazione come

frontaliera.

47.

Altresì, si rammenta

che le decisioni della Cassa non possono avere quale conseguenza l’imporre

all'assicurato di dover lasciare il territorio.

48.

La determinazione del

dove si colloca il centro degli interessi dev'essere condotta caso per caso,

considerando tutte le circostanze e i motivi per cui vi è necessità di

allontanarsi dal proprio domicilio. La Cassa non può relativizzare

l'eccezionalità della situazione della sig.ra RI 1, adottando - senza i dovuti

distinguo - la prassi applicabile senza confrontarsi con le dichiarazioni e le

prove presentate.

49. Ne discende che la

natura temporanea dell'allontanamento, anche se di diversi mesi, del marito dalla

Svizzera, esclude che il centro delle relazioni personali si sia modificato e

non può essere attribuito in astratto.

(…)

Ad 3 - Recisamente

contestato

(…)

52. L’opponente

prosegue nella convinzione che il marito rientrerà in Svizzera solo teoricamente,

e ciò in virtù del fatto che egli ora ha un contratto di lavoro a tempo

indeterminato in Italia. A torto.

53.

Infatti è stato

appurato come il sig. __________ stia attivamente cercando lavoro in Svizzera

(…) Anzi risulta che egli inizierà proprio in Svizzera in un nuovo posto di

lavoro a partire dal 1º aprile 2024 (la prova sarà prodotta appena

disponibile).

(…)

Ad 4 - Recisamente

contestato

(…) Se il compagno,

ora marito, non fosse stato estradato in Italia la Cassa non avrebbe potuto

negare le prestazioni.

62.

La conclusione della

Cassa, fondata unicamente sul fatto che il marito viva in Italia, non

considerando che la sig.ra RI 1 ha comunque vissuto per 27 anni in Svizzera,

ora con la madre 88enne e che ha sempre avuto il proprio centro degli interessi

a __________, è manifestamente arbitrario e lede il senso di giustizia.

(…)

Ad 7 - Contestato

67.

L’insorgente non era

oggettivamente in grado di formulare delle obiezioni fondate All’attenzione

delle Cassa e ha dovuto, per tutelare i propri diritti, chiedere una consulenza

e quindi un patrocinio al sottoscritto.

68.

Avendole la Cassa

negato le prestazioni per diversi mesi (e tra l’altro, a cascata, anche le

prestazioni dell'assistenza), la sig.ra RI 1 ha necessariamente dovuto far capo

all'assistenza di un avvocato giusta l'art. 37 LPGA.

69. Il caso non può

essere liquidato come consueta casistica, poiché il rifiuto delle prestazioni.

a mente della ricorrente, è stato deciso arbitrariamente e in violazione di

norme che oggettivamente un laico non è in grado di riconoscere. Ciò ha

richiesto un certo tipo di approfondimenti, che denotano la complessità del

caso.

70.

L’assistenza di un

avvocato appariva quindi perfettamente giustificata.

71.

Essendo poi la sig.ra RI

1 nel bisogno (non ricevendo alcuna ID o prestazioni assistenziali) e non

potendo escludere che l'esito della procedura sia sfavorevole, le condizioni

cumulative per l'ammissione all’AG sono adempiute.

72.

Ne discende che anche

questo punto dev'essere riformato, nel senso che alla ricorrente va

riconosciuto il gratuito patrocinio sia per la procedura dinnanzi alla Cassa,

sia dinnanzi a codesto lodevole Tribunale giusta l'art. 37 LPGA in combinato

con l'art. 28 Lptca.

73.

Per gli incontri con la

sig.ra RI 1, la consulenza, l'analisi e la stesura dell'opposizione, la

presenza al colloquio con la Cassa e altre prestazioni sono state necessarie

oltre 15 ore per un totale di CHF 5'000.- (IVA inclusa). Il dettaglio delle

prestazioni è a disposizione e sarà prodotto dinnanzi al giudice se lo riterrà

necessario.” (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 5 febbraio

2024, la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa (e la richiesta di

ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per le due istanze) sulle base

di motivazioni per le quali, nella misura di quanto necessario, si dirà nel

prosieguo (cfr. doc. V).

In data 6 febbraio 2024, l’amministrazione

quanto alla richiesta di concessione dell’effetto sospensivo postulata dal

patrocinatore della ricorrente, ha osservato che “per costante

giurisprudenza non può essere attribuito ad un ricorso contro una decisione

negativa, come quella qui impugnata, pertanto il tema nemmeno si pone”

(cfr. doc. V).

1.4. Con replica di data 16 febbraio

2024, l’avv. RA 1 ha trasmesso “la documentazione atta a comprovare

l’effettivo rientro del marito sig. __________ in Svizzera, con l’effettivo

inizio lavorativo e il trasferimento presso il domicilio della sig.ra RI 1 a __________”

a decorrere da marzo 2024, e meglio come si vedrà nel prosieguo (cfr. doc.

VIII).

1.5. In data 29 febbraio 2024, la Cassa

si è riconfermata nella propria risposta di causa del 5/6 febbraio precedenti

e, preso atto della modifica apportata al contratto di locazione

dell’appartamento sito in __________, valida dal 1° marzo 2024, nonché del

contratto di lavoro sottoscritto dal marito della ricorrente, ha ribadito che

il diritto alle indennità di disoccupazione deve comunque esserle negato per il

periodo oggetto della presente vertenza, potendo essere rivalutato dal 1° marzo

2024, nell’eventualità in cui RI 1 dovesse riannunciarsi presso l’URC.

considerato in diritto

2.1. Oggetto della presente vertenza è

la questione di sapere se a ragione, oppure no, la Cassa ha negato a RI 1 il

diritto a percepire le indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2023.

2.2. Uno dei presupposti da adempiere

per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione

è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

Questo concetto di

residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni,

esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di

conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il

centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre

2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata

in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso,

la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la

Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI

ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv.

1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal

domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi

e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr.

STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto

2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28

novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2.

In una sentenza pubblicata in DLA

2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI

stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato

deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i

cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano

anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non

specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni

nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in

Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1

lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della

Confederazione.

In una sentenza 8C_420/2017 del

21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile

il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la

quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:

" (…) che il

ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui

dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in

Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha

accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il

ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo

o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era

domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai

propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi

faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai

avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente

in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e

diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia

mai effettuati. (…)”

Con sentenza

8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag.

281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6

febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza

all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di

tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era

attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti

all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento

di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il

ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il

quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine

settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in

Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure

tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle

relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni

personali, era in Italia.

In un’altra sentenza 8C_163/2019

del 5 agosto 2019, massimata in RtiD

I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28

gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.

Si trattava di un assicurato di

nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013,

nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della

moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di

proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha

dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le

indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.

In

una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag.

377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B

la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di

disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in

Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di

domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in

cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque

confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda

effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che

vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali

(consid. 3).

A tale riguardo cfr. STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020, pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e

segg.

Con

giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima

ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva

acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si

era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese

successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva

gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si

trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante

giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse

una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo,

risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i

propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di

quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la

compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).

Con sentenza 8C_172/2022 del 28

novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un

assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e ha confermato la

rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett.

c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali,

stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali

dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la quale,

nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto il

marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di

motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di

Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta

che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente

nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava,

aveva costituito una dimora secondaria.

L’Alta Corte ha in particolare

sottolineato:

"

4.2.2. (…) la questione del luogo in cui si concentravano le relazioni

personali del ricorrente deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati

e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni

invocate. In ogni caso, non è stato arbitrario per il Tribunale cantonale

considerare che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente aveva il centro dei

suoi interessi personali in Italia, dove si recava quasi ogni fine settimana e

ogni volta che aveva le ferie.

(…).

4.2.4. (…) È vero che,

nel caso di coniugi che non hanno un luogo di residenza comune, il centro degli

interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se

questo luogo è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse

stato il caso del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine

settimana per stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto

che il centro delle relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in

questione, in Italia, perché era lì che trascorreva tutto il suo tempo libero.

La circostanza che abbia raggiunto la moglie in un appartamento di sua

proprietà non fa che avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi

personali (rispetto a quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre,

di criteri puramente oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti

del ricorrente. In effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta

che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine

settimana (ad eccezione delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane

da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato possibile a causa delle restrizioni

imposte dal Covid), a volte partendo già il giovedì sera e rientrando in

Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale

cantonale secondo cui il centro delle sue relazioni personali era in

Italia.

(…).

4.2.6. Il

ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di

disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in

Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni

della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in

Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata.

Sia il ricorrente che

la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il

luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime

dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro

scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente

risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni.

Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di

arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che

il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante

il periodo in questione.”.

Infine, con giudizio 8C_440/2022

del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2022.18

del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto a indennità di disoccupazione

nei confronti di un assicurato a causa del mancato adempimento dell’art. 8 cpv.

1 lett. c LADI.

La nostra Massima Istanza ha

precisato che in effetti il centro delle relazioni personali del ricorrente si

trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove risiedeva in particolare la moglie

e dove disponevano di un’abitazione spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da

considerarsi residente nel nostro Paese, dove era ospitato dalla figlia della

propria consorte. Il TF ha rilevato che l’entità dei rapporti personali

dell’assicurato con la figliastra non risultava peraltro essere mai stata

specificata.

Cfr. fra le tante anche STF

8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA

38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA

38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA

38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021

del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA

38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA

38.2021.82 del 5 ottobre 2021, la STCA 38.2023.19 del 5 giugno 2023 e la STCA

38.2023.43 del 28 agosto 2023.

2.3. Nella presente evenienza dalle

carte processuali emerge che RI 1, dopo avere lavorato presso __________ Ticino

in qualità di “operatrice cassa, bar e venditrice” (cfr. doc. 235) dal

2000 al 31 luglio 2023 (cfr. doc. 210-212), si è iscritta in disoccupazione con

effetto a decorrere dal 1° agosto 2023, dichiarando una disponibilità

lavorativa del 100% (cfr. doc. 232).

Dalla disdetta del 12 aprile 2023,

rispettivamente, dall’“attestato del datore di lavoro” in atti, emerge che

__________ ha deciso “di interrompere il rapporto di lavoro con il prossimo

31.07.2023, in quanto le sue [ndr: della ricorrente] prestazioni

lavorative non corrispondono alle nostre esigenze aziendali” (cfr. doc.

212).

Il 26 agosto 2023 l’assicurata ha

risposto al “Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera”

(cfr. doc. 405-408), precisando, in particolare:

-

di non possedere abitazioni di proprietà né in Svizzera, né all’estero;

-

di vivere in un’abitazione in affitto, e meglio in un appartamento

composto da “2 camere, bagno, cucina, sala, bagno di servizio”, la cui

pigione di fr. 1'422.- ha indicato di corrispondere di concerto con la madre, __________,

con la quale condivide l’ente locato;

-

di avere i propri effetti personali “a casa mia, __________”;

-

di avere stipulato, in quanto “obbligatoria”, un’assicurazione

legata all’abitazione;

-

che il coniuge, __________ risiede in Italia, e meglio in “__________”

in appartamento in locazione:

-

di avere un collegamento internet, rete fissa, cellulare e TV presso __________;

-

di non possedere alcun veicolo;

-

di disporre di un abbonamento arcobaleno, di un conto corrente presso __________

e di una carta di credito che poggia su una relazione presso __________;

-

che tanto “prima dell’iscrizione in disoccupazione”, quanto “dal

giorno dell’iscrizione in disoccupazione” soggiornava (rispettivamente

soggiorna) “settimanalmente all’estero” “1 volta la domenica ogni 15 giorni

(…) per mio marito” e meglio presso il domicilio di quest’ultimo, a __________

in provincia di __________;

-

che se non dovesse avere diritto alla disoccupazione in Svizzera

continuerebbe a risiedere sul nostro territorio poiché “io vivo qui” e

che “in caso di non diritto alla disoccupazione andrò in assistenza, ma

avendo lavorato per tot anni non credo sarà il caso”;

-

di avere quale medico di famiglia il dr. med. __________;

-

di avere quale “assicurazione malattia (cassa malati)” __________;

-

di avere frequentato le scuole dell’obbligo in Italia, a __________ ed

avere poi lavorato in un pub, prima, e quale “venditrice, cassiera

ristorante”, poi, a __________;

-

di non avere stipulato un conto previdenza privata 3a o 3b;

-

di non essere membro di associazioni senza scopo di lucro;

-

di non avere sottoscritto abbonamenti a giornali o riviste;

-

che il suo centro degl’interessi personali è in Svizzera, poiché qui vi

è la “famiglia tutta la mia vita è qui”;

-

che oltre all’attività lavorativa al nostro Paese è legata dal fatto che

la “famiglia, mamma, sorella, nipoti e tutta la mia vita è qui” (cfr.

doc. 250-253).

In allegato alle proprie

risposte, l’assicurata ha prodotto:

-

una propria dichiarazione nella quale ha precisato che “in Svizzera sono

dal 1985 sono più di 38 anni che lavoro nel Ticino. Mia sorella è svizzera, la

quale ha avuto 2 figli sono già prozia. Alla domanda gli elementi che mi

collegano alla Svizzera tutta la mia famiglia, mia mamma, mia sorella, nipoti e

pronipoti. Tutta la mia vita è qui. Mio marito appena trova lavoro qui in

Ticino verrà pure lui a vivere qui con me e mia mamma” (cfr. doc. 254);

-

una dichiarazione datata 20 agosto 2023, redatta con la medesima

calligrafia della precedente ma sottoscritta dalla madre, dalla quale risulta

che “Io dichiaro __________ nata il __________1935 di vivere con mia figlia RI

1 in __________. Motivo: avendo 88 anni non era più sicuro vivere da sola di

notte” (cfr. doc. 255);

-

una dichiarazione di data 2 settembre 2023, sempre con la medesima

calligrafia, questa volta sottoscritta dal marito, Roberto __________, nel

quale il medesimo attesta che “lavoro presso la ditta __________ (…) __________,

occupazione attuale muratore. Dichiaro che le mie ricerche lavoro [ndr:

sono] in Ticino al momento per conoscenti colleghi amici” (cfr. doc.

374);

-

la modifica del contratto di locazione dell’appartamento di 3.5 locali,

sito in __________ a decorrere dal 1° febbraio 2019, che prevede l’aggiunta a __________

(che vi abitava sin dal 2003, con il marito poi defunto) in qualità di

conduttrice anche di RI 1 (cfr. doc. 375);

-

copia delle ricevute di pagamento della pigione di fr. 1'422.- al mese

(cfr. doc. 376-377);

-

copia della polizza “assicurazione combinata di economia domestica”

(cfr. doc. 386-387);

-

copia dei pagamenti a beneficio di __________ a nome di __________ (cfr.

doc. 388);

-

copia dei pagamenti a __________ da parte dell’assicurata, che ha

sottoscritto un abbonamento per internet, TV e telefonia fissa (cfr. doc. 389 e

392);

-

i “giustificativi delle comunicazioni” limitatamente al periodo

marzo-luglio 2023, relativi al numero di cellulare __________, in uso a RI 1

(cfr. doc. 232), dai quali risulta che la medesima si trovava in Italia (ove

contestualmente ha fatto telefonate o utilizzato, anche in modo importante,

arrivando sino ad oltre un gigabyte al giorno, la rete dati estera) nei

seguenti giorni e periodi:

o

marzo 2023: dal 4 al 5 marzo (sabato e domenica), dall’11 al 12

marzo (sabato e domenica), dal 18 al 19 marzo (sabato e domenica), dal 25 al 26

marzo (sabato e domenica; cfr. doc. 356);

o

aprile 2023: dal 1° al 2 aprile (sabato e domenica), dall’8 al 10

aprile (da sabato a lunedì), dal 15 al 16 aprile (sabato e domenica), dal 22 al

23 aprile (sabato e domenica), dal 29 al 30 aprile (sabato e domenica; cfr.

doc. 354);

o

maggio 2023: 1° maggio (lunedì), dal 6 al 7 maggio (sabato e

domenica), dal 13 al 28 maggio (cfr. doc. 352). Al riguardo, giova rilevare sin

d’ora che dal formulario “indicazioni della persona assicurata” in atti,

relativo al mese di maggio 2023, in cui RI 1 già si era annunciata all’URC (20

aprile 2023), seppur avesse poi postulato il diritto alle prestazioni LADI dal

1° agosto 2023 (cfr. doc. 232), emerge che l’assicurata ha indicato di non aver

usufruito di giorni di vacanza e di non essere stata assente per altri motivi

(cfr. doc. 419-420).

o

giugno 2023: dal 2 al 4 giugno (da venerdì a domenica), dal 9

all’11 giugno (da venerdì a domenica), dal 17 al 25 giugno (cfr. doc. 350);

o

luglio 2023: dal 1° al 2 luglio (sabato e domenica), dal 8 al 9

luglio (sabato e domenica), dal 15 al 30 luglio (cfr. doc. 348);

-

copia dei versamenti per l’assicurazione LAMal della ricorrente (cfr.

doc. 391);

-

copia dei dettagli delle coperture complementari LCA presso __________ (cfr.

doc. 395);

-

copia del certificato di Residenza AIRE di data 25 agosto 2023, dal

quale risulta che RI 1 risiede in Svizzera, a __________ dall’11 luglio 1996

(cfr. doc. 394);

-

gli estratti conto della propria relazione presso __________ per il

periodo da gennaio 2022 a luglio 2023 (compresi), sulla quale poggiano due

carte, e meglio:

o

la carta con terminale 9672 compatibile, come si vedrà nel

prosieguo, con un uso da parte del marito, essendovi quotidiani addebiti

relativi a caselli autostradali e pasti nella zona di __________, ove l’uomo

lavora;

o

la carta con terminale __________, invece in uso alla ricorrente

(cfr. doc. 258-346).

Con decisione dell’8 settembre

2023, la Cassa ha negato all’assicurata il diritto a percepire le indennità di

disoccupazione a decorrere dal 1° agosto precedente, ritenuto, da una parte,

che “la residenza (luogo di residenza abituale) dell’interessata si situa in

Italia ed ella, in Svizzera, ha costituito tutt’al più una dimora temporanea”

e, d’altra parte, che RI 1 non può essere considerata (o parificata a) una

falsa frontaliera (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 201-207).

Il 20 settembre 2023, RI 1, già

rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato il provvedimento reso nei suoi

confronti, facendo valere, tra gli altri:

-

di beneficiare in un permesso di domicilio “C” in Svizzera, ove risiede

dall’11 luglio 1996;

-

di convivere con la madre dal 2019, ovvero da prima del matrimonio

contratto nel maggio 2022 con __________, “il quale”, dopo avere “lavorato

e risieduto in Svizzera almeno fino al 2016”, “attualmente risiede

temporaneamente a __________ per via del suo lavoro in qualità di muratore, non

avendo momentaneamente trovato lavoro in Svizzera”;

-

di recarsi in Italia nel fine settimana “per ragioni di convenienza”,

e meglio “a fare la spesa”, come accade per “numerosissime (…)

economie domestiche ticinesi”;

-

che “il fatto che nel 2023 sia ancora rilevante dove risieda il

marito e ciò determini l’eventuale residenza abituale di una coppia è in

contrasto con tutti gli sforzi che nel corso di questi anni anche le Autorità

del nostro Cantone hanno cercato di profondere per ottenere la parità dei sessi”;

-

che la ricorrente “non ha mia avuto né ha alcuna intenzione di

trasferirsi in Italia”;

-

che dalla documentazione in atti “non è possibile evincere (…) che la

residenza abituale dell’opponente sia in Italia”;

-

che “le persone con le quali l’opponente conserva i rapporti più

stretti sono tutte a __________ e da oltre 27 anni la madre (di 88 anni che

abbisogna di cure che le sono prestate dalla sig.ra RI 1 da anni, ma ancora più

dal 2019) e la sorella con i nipoti” (cfr. doc. 182-189).

Mediante comunicazione del 24

ottobre 2023, la ricorrente è stata invitata dalla Cassa a presentarsi presso

gli uffici dell’amministrazione il 3 novembre successivo. Contestualmente, le è

stato chiesto di produrre la seguente documentazione:

"

Contratto o contratti d’affitto del signor __________ (periodo

2016-2023);

Copia del contratto di

lavoro attuale del signor __________;

Copia dei contratti di

lavoro precedente del signor __________ (periodo 2016-2023);

Copia, se ancora in

possesso, dei turni effettuati dalla signora RI 1 per __________, nel periodo

2021-2023” (cfr. doc. 175).__________

Dal verbale del 3 novembre 2023,

al quale RI 1 si è presentata accompagnata tanto dal proprio legale, quanto dal

marito, emerge che in quell’occasione sono state rilasciate dai diretti

interessati le seguenti dichiarazioni:

-

tra la ricorrente e __________, è in essere una relazione che perdura da

14 anni. I due sono convolati a nozze il 28 maggio 2022. Il coniuge

dell’assicurata vive in Italia dal 24 gennaio 2019, e meglio da quando “è

stato arrestato a __________ in quanto ha avuto un problema con la giustizia

italiana, e alla fine di gennaio 2019 è stato estradato in Italia, questo è

stato il motivo del trasferimento in Italia.

Sono

stato in carcere fino al 1° aprile 2021, uscito dal carcere ho vissuto qualche

mese nella casa di proprietà che avevo con la mia ex moglie dove vive lei con le

mie figlie a __________ (casa assegnata all’ex moglie dopo il divorzio).

Da

luglio 2021 si è poi trasferito a __________ nell’appartamento dove vive

tutt’ora. L’estrazione è ancora in vigore fino a febbraio 2024 (in signor __________

è ora in stato di “affidamento al lavoro”). Per poter intrattenere il rapporto

con la Svizzera e dunque poter entrare per far visita alla moglie o venire a

prenderla si sono dovuti sposare altrimenti questo non poteva succedere.

ADR

Posso uscire di casa dalle 6 e rientrare prima delle 23 dunque non posso

restare fuori a dormire”;

-

prima del 28 maggio 2022, la ricorrente si recava in Italia “unicamente

il sabato e la domenica questo chiaramente da aprile 2021 quando il signor __________

è uscito dal carcere”, abitudine che RI 1 ha dichiarato di non avere

modificato successivamente al matrimonio;

-

la ricorrente si è resa disponibile a consegnare anche i propri estratti

conti successivi al mese di agosto 2023, con la precisazione che “il conto è

stato bloccato in quanto non veniva utilizzato (…) e il saldo era negativo”;

-

alla domanda a sapere se “è corretto affermare come, dal mese di

gennaio 2023 la sua permanenza in Italia è incrementata?” la ricorrente ha

risposto che “sì, è corretto, se mio marito non lavorava andavo a trovarlo/veniva

a prendermi per stare da lui”;

-

in relazione agli estratti della propria relazione __________, RI 1 ha

comunicato che sulla medesima poggiano effettivamente due carte, “una la

utilizza il signor __________, per questo motivo vi sono diversi mesi che hanno

transazioni giornaliere” in Italia, e meglio “vi sono molte transazioni

che sono i pranzi fatti dal signor __________ e i caselli che deve passare

giornalmente per andare a lavorare”;

-

RI 1 ha precisato che “ripeto, tendenzialmente andavo a trovare mio

marito due volte al mese nei fine settimana, a parte in periodi di vacanza”;

-

__________, a __________, dispone di un appartamento composto da “due

camere da letto, un bagno, cucina e soggiorno (3.5 locali)”;

-

RI 1, a __________, condivide con la madre un appartamento, pure,

composto da 3.5 locali, di cui due camere da letto;

-

quanto alla ricerca di un impiego da parte di __________ nel nostro

Paese, è stato precisato che il medesimo “sta ricontattando delle vecchie

conoscenze per il momento, non ha svolto ricerche scritte” e consegnato “la

dichiarazione redatta da __________ dove indicano che, da febbraio 2024, vi

saranno possibilità di assunzione” (cfr. doc. 108-111).

Contestualmente, la ricorrente ed

il marito hanno prodotto la seguente documentazione:

-

proposta di locazione immobiliare sottoscritta da __________ per

l’appartamento sito a __________, di 3.5 locali, ammobiliato, per il quale è

previsto un “canone annuo” di euro 7'200.- (cfr. doc. 112-113);

-

il permesso di domicilio “C” rilasciato a favore del marito della

ricorrente e scaduto il 31 agosto 2022 (cfr. doc. 114);

-

l’autorizzazione rilasciata il 20 aprile 2022 dal magistrato di

sorveglianza di __________ affinché __________ potesse svolgere l’attività

lavorativa presso la ditta __________, con sede a __________ (cfr. doc. 119);

-

l’autorizzazione rilasciata il 21 settembre 2022 dal magistrato di

sorveglianza di __________ affinché __________ potesse recarsi “in Svizzera il

sabato a prendere la moglie sig.ra RI 1 e riportarla in Svizzera la domenica,

per trascorrere i fine settimana in Italia a casa del medesimo, cioè tutti i

fine settimana” ed inoltre l’autorizzazione a “potersi recare un giorno della

settimana in base agli impegni della consorte, avvisando le __________ il

giorno in cui si recherà a __________” (cfr. doc. 116-117);

-

copia del certificato di residenza di data 21 ottobre 2023, dal quale

risulta che __________ risiede a __________ (cfr. doc. 118);

-

il “verbale della persona arrestata in vista di estradizione” di

data 24 gennaio 2019 del Ministero Pubblico della Repubblica e Cantone Ticino

(cfr. doc. 120-123). Dagli atti in questione emerge che __________ è “stato

tratto in arresto in base all’ordine di esecuzione per la carcerazione n.

31/2019, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte

d’Appello di __________, il 16.01.2019, in base alla sentenza n. __________

emessa dalla Corte di Appello di __________, Sez. I penale il 08.02.2018, in

parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di __________ il

17.04.2015, divenuta irrevocabile il 15.01.2019, secondo la quale” il marito

della ricorrente è “stato condannato a 4 anni e mesi 6 di reclusione e a EUR

1'200.- di multa, poiché in concorso con __________ e __________, al fine di

trarne l’ingiusto profitto” ha “sottoposto __________ a una serie di minacce,

violenza e provocazioni, con lo scopo di indurlo a saldare un debito contratto

dei confronti del solo __________ nell’anno 2007”. Fatti, questi, che __________,

sentito dall’inquirente ticinese, ha contestato e per la cui condanna divenuta

definitiva nulla ha detto di sapere, seppur era al corrente che lo “stavano

cercando in Italia”, dove aveva previsto di rientrare “per costituirmi”.

Dal verbale risulta pure che __________, così arrestato a fine gennaio 2019, ha

rinunciato alla procedura formale di estrazione (accettando quella

semplificata) e chiesto di essere attribuito al carcere di __________ (cfr.

doc. 120-123);

-

i turni di lavoro della ricorrente, dai quali emerge, in particolare,

ch’ella, in particolare per quanto attiene al periodo da marzo a luglio 2023,

per il quale agli atti figurano i dettagli delle telecomunicazioni, ha goduto

di giorni di vacanza/liberi, oltre che nei fine settimana, dal 1° al 3 aprile

2023, dal 29 aprile al 1° maggio 2023; dal 15 maggio al 28 maggio 2023, dal 19

al 24 giugno 2023 e dal 17 luglio al 31 luglio, mentre risultava inabile per

malattia dal 21 settembre 2022 al 31 marzo 2023 (cfr. doc. 124-131);

-

una dichiarazione di data 30 ottobre 2023 della __________, nella quale

la società conferma ad un destinatario non meglio precisato che “nel corso del

2024 vi potranno essere possibilità di assunzione per lei nella nostra impresa

in qualità di magazziniere oppure di autista” (cfr. doc. 156);

-

il conteggio di stipendio di __________ per agosto 2023 in relazione

all’attività da questo prestata per la __________ (cfr. doc. 157), presso la

quale egli lavora a tempo indeterminato (cfr. doc. 158);

-

il contratto di locazione a valere dal 1° maggio 2017, sottoscritto tra __________,

in qualità di conduttore, e la __________ come locatore, per un appartamento di

3.5. locali oltre a garage, ad una pigione di mensili fr. 1'050.- (cfr. doc.

169);

-

copia del contratto di lavoro che legava __________ alla __________ dal

1° settembre 2013 (cfr. doc. 171-172).

Preso atto di quanto emerso nel

corso del verbale del 3 novembre 2023, con mail del 10 novembre successivo, la

Cassa ha chiesto al legale della ricorrente se “il signor __________ abbia

segnalato le sue entrate in Svizzera nel periodo dall’aprile 2021 ad oggi”

(cfr. doc. 107).

L’avv. RA 1, con e-mail del 13

novembre 2023, ha poi comunicato alla resistente che “al sig. __________ è

stato riferito che non verrà rilasciato nulla (o non a lui)”, e meglio come

il medesimo ha comunicato in uno scambio di messaggi (allegato alla mail) dal

quale risulta che “(…) loro quando io li chiamo hanno un registro interno e

non possono assolutamente lasciarmi nessun’annotazione delle mie chiamate mi

hanno detto che tutte le notifiche sono solo quelle che loro hanno

autorizzazione di potermi lasciare” (cfr. doc. 70-71).

Con decisione su opposizione del

21 dicembre 2023, l’amministrazione ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.),

confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. 57-67).

Dagli atti emerge che il

nominativo della ricorrente è poi stato cancellato dal sistema COLSTA a

decorrere dal 3 gennaio 2024 (cfr. doc. 53).

In allegato al ricorso,

rispettivamente quale complemento, il legale di RI 1 ha trasmesso al TCA, in

particolare e per quanto non già agli atti, la seguente documentazione:

-

copia del “certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria”,

sottoscritto dalla ricorrente il 15 settembre 2023 e vidimato dal Comune, con

la precisazione che “Mio marito vive all’estero per lavoro su cantiere”, che a

suo carico l’assicurata avrebbe la corresponsione dell’intera pigione per

l’appartamento di __________, oltre ai costi relativi alla propria cassa malati

(cfr. all. a doc. I);

-

una dichiarazione dell’Ufficio Intervento Sociale, Sportello regionale

LAPS di __________ dalla quale emerge che il 28 settembre 2023 la ricorrente

aveva appuntamento per “sottoscrivere la richiesta di prestazione

assistenziale” (cfr. all. a doc. I);

-

copia del “certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria”,

sottoscritto dalla ricorrente l’8 gennaio 2024 e vidimato dal Comune,

unicamente, questa volta, con la precisazione che a suo carico l’assicurata

avrebbe la corresponsione dell’intera pigione per l’appartamento di __________,

oltre ai costi relativi alla propria cassa malati (cfr. all. a doc. III)

-

la decisione di tassazione per l’anno 2022 (cfr. all. a doc. III);

-

gli estratti del conto privato __________ della ricorrente per il

periodo da settembre a dicembre 2023, dai quali emerge che la relazione, in

debito, è stata bloccata (cfr. all. a doc. III);

-

il rifiuto di data 20 dicembre 2023 delle prestazioni assistenziali

motivato dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento alla luce del fatto

che “il suo centro degli interessi non è nel Comune di __________” (cfr. all. a

doc. III).

Quali ulteriori mezzi di prova

(cfr. supra consid. 1.4.), la ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha

prodotto quanto segue:

-

Copia della modifica del contratto di locazione per l’appartamento di __________,

dalla quale emerge che a decorrere dal 1° marzo 2024 a RI 1 ed alla madre si

sarebbe aggiunto il marito dell’assicurata (cfr. all. A a doc. VIII);

-

Il contratto di missione sottoscritto il 16 febbraio 2024 tra __________

e __________, secondo il quale dal 4 marzo 2024 il primo sarà attivo per __________

di __________ (cfr. doc. 7 all. a doc. VIII);

-

La “richiesta nuovo permesso per ricongiungimento famigliare” avanzata

da __________, indicante quale data di entrata in Svizzera ed arrivo in Ticino

il 4 marzo 2024 (cfr. all. a doc. VIII).

2.4. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva, innanzitutto,

che il suo il potere cognitivo è limitato alla valutazione della legalità della

decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al

momento in cui essa è stata emessa, in casu il 21 dicembre 2023 (cfr. STF

8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF 9C_512/2020, 9C_559/2020 del

15 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021 consid. 2.1.;

STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 1.1.; DTF 144 V 210 consid.

4.3.1.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid.

4; DTF 132 V 215 consid.

3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V 366).

Ne discende che la

manifestazione d’intenzioni per il futuro – segnatamente per quanto concerne la

volontà di __________ di tornare in Svizzera da marzo 2024 (cfr. supra consid.

1.2. e 1.4.), che si rammenta essere peraltro condizionata dalla decisione che

verrà presa dall’Autorità competente in materia di rilascio dei permessi di

soggiorno) - non può influire sull’esito della presente vertenza (cfr. consid.

1.1.; 2.1.).

2.5. Il TCA ritiene utile ribadire che,

dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di

disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di

conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie

relazioni personali (cfr. consid. 2.3.). Da

tali presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere

contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre

2022 consid. 2.4.).

Giova, altresì, evidenziare che

la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la

Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3;

STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto

2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N.

44 pag. 253-254).

Secondo l’Alta Corte l’accento va

posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017

del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag.

281).

Inoltre va osservato che, secondo

la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un

carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA

e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal

domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.).

In una sentenza 8C_703/2017 del

29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un

indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è

determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una

residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017

consid. 2).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28

novembre 2022 consid. 3, citate sopra.

Con giudizio 8C_380/2020 del 24

settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza

secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere adempiuto

soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto

il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale

vengono pretese le prestazioni.

In concreto, il TCA concorda con

la conclusione dell’amministrazione, secondo cui il centro delle relazioni

personali dell’assicurata è in Italia.

Determinante, nel caso di specie si

rileva essere il fatto che, come visto (cfr. consid. 2.3.), il marito (sin da

fine gennaio 2019, ma in particolare) dal 1° agosto al 21 dicembre 2023, era

residente in __________, a __________, a 53.5 - 59.5 (a seconda del percorso) chilometri

da __________.

Ai fini della presente vertenza,

del tutto irrilevanti si rivelano essere i motivi per i quali egli si trovava,

da oltre quattro anni, in Italia. In tal senso, e sempre in relazione ad un

caso in cui litigioso era il requisito di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

si veda peraltro la STCA 38.2023.19 del 5 giugno 2023, già citata, laddove il

compagno della ricorrente risultava essere residente in Italia poiché espulso

dalla Svizzera.

Sebbene il TCA non ignori il

fatto che in Svizzera la ricorrente abbia parenti stretti, a mente di questa

Corte è il rapporto ch’ella ha con il marito a prevalere sugli altri legami

familiari.

L’importanza di tale rapporto,

perdurante da oltre 14 anni e culminato a maggio 2022 con le nozze, è, infatti,

determinante ai fini del giudizio che questa Corte è chiamata a rendere.

In tal senso, giova rammentare

che la ricorrente, come visto, ha dapprima fatto valere che dalla primavera

2021, quando il marito è stato scarcerato si recava da __________, a __________,

“1 volta la domenica ogni 15 giorni” (cfr. supra consid. 2.3.).

Sentita a verbale il 3 novembre

2023, RI 1 ha sempre riferito di fare visita al coniuge a settimane alterne,

precisando però che “tendenzialmente andavo a trovare mio marito due volte

al mese nei fine settimana”, cui vanno ad aggiungersi i “periodi di

vacanza” e da gennaio 2023 “se mio marito non lavorava andavo a

trovarlo/veniva a prendermi per stare da lui” (cfr. supra consid. 2.3.).

Sennonché, dagli atti, ed in

particolare dai dettagli delle comunicazioni per marzo-luglio 2023 (ritenuto,

peraltro, che per il periodo antecedente, nel corso del quale, peraltro, era

inabile per malattia, la ricorrente non ha versato agli atti analoghi dettagli

Swisscom), che RI 1 ha precisato di non contestare (cfr. supra consid. 1.2.),

emerge come le sue visite al marito fossero in realtà settimanali, trascorrendo

ella tutti i fine settimana con __________, presso il quale si recava anche in

occasione dei propri giorni di vacanza, e meglio come attestano, in particolare,

proprio i dettagli dell’uso della rete italiana da parte del cellulare

dell’assicurata (cfr. supra consid. 2.3.).

A tali elementi vanno ad

aggiungersi gli addebiti sul conto corrente __________ della ricorrente, la

quale se effettivamente si limitasse ad andare a fare la spesa in Italia come

sostiene la tesi ricorsuale, non avrebbe la necessità di giungere, da __________

ed a maggior ragione non disponendo di un proprio veicolo, sino a __________ o

nei dintorni, dov’ella si reca, quindi, innanzitutto, per raggiungere il marito

(cfr. doc. 256-346).

Il tutto rammentato inoltre, da

una parte, che, laddove le censure ricorsuali fanno valere che l’assicurata “nemmeno

contribuisce” al pagamento della pigione dell’appartamento locato dal

marito (cfr. supra consid. 1.2.), dall’estratto del conto privato di RI 1

risulta, comunque, ch’ella presta aiuto finanziario al coniuge, i cui addebiti

relativi ai caselli autostradali per recarsi e tornare dal lavoro ed ai pasti,

sono contabilizzati proprio sul conto dell’assicurata (cfr. doc. 256-346).

D’altra parte, deve essere tenuto

anche in considerazione il fatto che il marito, nell’espiazione della misura

disposta nei suoi confronti in Italia, ha chiesto un permesso, appositamente

per potersi recare “in Svizzera il sabato a prendere la moglie sig.ra RI 1 e

riportarla in Svizzera la domenica, per trascorrere i fine settimana in Italia

a casa del medesimo, cioè tutti i fine settimana” nonché “potersi recare

un giorno della settimana in base agli impegni della consorte, avvisando le

F.O. il giorno in cui si recherà a __________” (cfr. supra consid. 2.3.).

In Ticino, d’altro canto, la

ricorrente disponeva a __________, in __________, di un appartamento condiviso,

da quando l’attuale marito ed allora compagno è stato posto in detenzione, e

meglio dal 1° febbraio 2019, con la madre (cfr. supra consid. 2.3.).

In simili condizioni, il TCA deve

concludere che nel periodo in questione (1° agosto – 21 dicembre 2023; cfr.

consid. 2.1.) il centro degli interessi personali, soprattutto quelli

familiari, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale

criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 8C_631/2022

del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23

febbraio 2023 consid. 4.5.; STF

8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021

consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019

dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28

aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo

2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3

pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),

era in Italia, a __________, dove risiede il marito.

La

ricorrente, per il periodo in concreto determinante non aveva, infatti, più un

legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova,

utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza

federale (cfr. consid. 2.3.), la quale esige, come visto sopra, quale terza

condizione, che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni

personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28

novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.;

STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e

in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V

186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”).

Terza

condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata,

che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la STF

8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.).

Il

centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la

realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede

all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V

465).

Al riguardo è utile osservare che

ai fini della risoluzione della vertenza si rivela

ininfluente il fatto che l’assicurata abbia degli amici e dei conoscenti in

Ticino. Non è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia

in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare

che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137 consid. 4.5., menzionata sopra, ha

stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali

nel nostro Paese.

In

proposito cfr. pure STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr.

consid. 2.3.).

Neppure

l’affiliazione ad una cassa malati può giovare alla posizione della ricorrente

(ritenuto, peraltro, che il beneficiario di un permesso di domicilio “C” è

tenuto ad assicurarsi ex artt. 1 cpv. 1 OAMal e 34 LStr).

In

tal senso, risulta inoltre comprensibile anche il fatto che RI 1 abbia

individuato nel nostro Paese un proprio medico di fiducia.

Del

resto, e meglio con riferimento alla censura ricorsuale secondo cui la

ricorrente risiede in Svizzera da lungo tempo e beneficia del permesso C, il

TCA rammenta che nemmeno il fatto di possedere (anche, e per la

ricorrente non è comunque il caso) la cittadinanza svizzera oltre a quella

italiana esime un assicurato dal dover avere nel nostro il Paese il centro dei propri

interessi. Il tal senso cfr. tra le tante la STCA 38.2021.49 del 30 agosto

2021.

A

nulla di diverso può portare nemmeno la circostanza che la ricorrente abbia

stipulato in Svizzera un contratto con un operatore telefonico mobile, che

lochi di concerto con la madre un appartamento del quale, quando non è dal

marito, fa effettivamente uso e che sul suolo elvetico faccia acquisti o che

abbia stipulato una polizza assicurativa in relazione all’ente locato (cfr.

supra consid. 2.3.).

Per quanto concerne l’iscrizione

all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi dell’art. 6

della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e censimento

degli italiani all'estero” i cittadini italiani che trasferiscono la loro

residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione

all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni

dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra

l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare

è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione

dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe;

doc. III p.to 2.6.), è utile osservare che la stessa è un indizio che va

valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato ha,

oppure no ,costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi

dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016

consid. 2.4.).

L’iscrizione

all’AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro

Paese.

A ragione, dunque, nella

decisione su opposizione del 21 dicembre 2023 la Cassa ha stabilito che il

presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è nel caso di specie realizzato

(cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF 8C_632/2020

dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata e con cui è

stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2023.43 del 28

agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023

N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2016.15

del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016).

2.6. Vista la conclusione alla quale il

TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la

loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes,

Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è entrato in

vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da

una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.

3 pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Fino al 31 marzo 2012 le parti

contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla

base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in

unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il

Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2,

pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza

sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari

che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, concernente le

modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo

all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai

lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della

Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121

LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava, alla lett. a, all'ALC e a

questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82

consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione del Comitato misto

del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II

all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero

applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di

sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV

Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il Regolamento (CE) n. 883/2004

(RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo

anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi regolamenti sono stati

modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE

465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes

d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592

seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

L’art. 11 del Regolamento (CE) n.

883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di

un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita

un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale

l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente

(cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin,

op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f del

Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi

persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e

che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima

ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene considerato

lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel

proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima,

ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco

ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Gli assicurati frontalieri in

disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le

prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell’art.

65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione

completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma,

risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua

a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a

disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto

salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a

titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato

membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”)

e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al

paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla

legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a

tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali

prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).

Nella STF 8C_186/2017

del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il

Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in

disoccupazione completa di porsi a disposizione degli

uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima

attività

è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il

versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di

ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590

consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia

dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”

Da notare che i costi per il rischio

disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di

residenza (cfr. Rubin, op. cit.,

pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution

étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les

premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE]

883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad

un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata

“Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei

frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr.

883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza,

competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità

versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della

durata del rapporto di lavoro individuale)”).

2.7. In una sentenza pubblicata in DTF

142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di

nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove

disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur

la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante

- qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition

de travailleuse frontalière au sens du règlement”). In effetti, avuto

riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato

una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza

che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo

lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65

del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n.

987/2009.

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già

menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale

un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero;

STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,

già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016

n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa

a un vero frontaliere; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49

del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio

2021, il cui ricorso all’Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella

sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo, “COVID-19: les

premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances

sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli,

2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA 38.2015.9

del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio

8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014.

2.8. Nella presente fattispecie, la

parte resistente, nella propria decisione su opposizione, ha considerato

l’assicurata quale vera frontaliera, ritenendo verosimile che la medesima rientrasse

in Italia settimanalmente (cfr. supra consid. 1.1.).

RI 1, da parte, sua, ha prima

riferito di andare a trovare il marito a __________ “1 volta la domenica

ogni 15 giorni”, poi, affermato che “tendenzialmente andavo a trovare

mio marito due volte al mese nei fine settimana”, cui vanno ad aggiungersi

i “periodi di vacanza” e da gennaio 2023 “se mio marito non lavorava

andavo a trovarlo/veniva a prendermi per stare da lui” (cfr. supra consid.

2.3. e 2.5.).

Sennonché, come visto, dai

dettagli delle comunicazioni per marzo-luglio 2023 emerge come le sue visite a __________

fossero in realtà settimanali.

Del resto, nemmeno può essere

negletto il fatto che il coniuge dell’assicurata, nell’espiazione della misura

alla quale è astretto sul suolo italiano, ha chiesto dei permessi per lasciare

il territorio in questione e recarsi in Svizzera “il sabato a prendere la

moglie sig.ra RI 1 e riportarla in Svizzera la domenica, per trascorrere i fine

settimana in Italia a casa del medesimo, cioè tutti i fine settimana”

(sottolineatura della redattrice) (cfr. supra consid. 2.3. e .2.5.).

Rettamente,

dunque, la Cassa ha stabilito che RI 1, recandosi (quantomeno, ritenuto che a

questo vanno ad aggiungersi le ferie) settimanalmente a __________, dal marito,

deve essere considerata alla stregua di una vera frontaliera, per cui non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione nel

nostro Paese.

2.9. Abbondanzialmente va osservato -

con riferimento alle censure ricorsuali secondo cui “non risultando

residente, quindi non riconosciuta quale frontaliera, in Italia, la ricorrente

non può far capo nemmeno alle indennità di disoccupazione NASPI” o, ancora,

“la ricorrente non gode di alcun diritto in Italia, non essendo residente a __________

(anche secondo l’AIRE) né considerata da parte delle Autorità competenti per

l’erogazione di prestazioni di disoccupazione come frontaliera” (cfr. supra

consid. 1.2.) - che, come già sottolineato da questa Corte in una sentenza

38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale soluzione, ossia

l’esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera, può

risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva, tuttavia, dall’assenza di

armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello

europeo (cfr. Daniele Cattaneo,

“Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand

(ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel

Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 90-91) e

dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri

in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178).

Su questo aspetto, Cueni, “Où les frontaliers sont-ils

assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:

"

(…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années

au sein de l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le

système change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui

versera l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui

souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis

que c’est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les

frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme,

notamment l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement

des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel

incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun

accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12).

Al riguardo giova segnalare che il 2 maggio

2023 il Consigliere federale Guy Parmelin, a proposito della mozione 21.3522

“No all’indennità di disoccupazione per i frontalieri UE da parte della

Svizzera” depositata il 4 maggio 2021 dal gruppo dell’Unione democratica di

Centro (“ll Consiglio federale è incaricato

di indicare chiaramente all'Unione europea che la Svizzera non adotterà il

cambiamento di responsabilità riguardo alle indennità di disoccupazione per i

frontalieri previsto nell'ambito della revisione del regolamento dell'UE

883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La

Svizzera deve respingere con determinazione il fatto che sia l'ultimo Stato

d'impiego e non quello di residenza ad assumersi l'onere finanziario legato al

pagamento delle indennità di disoccupazione. Il mandato negoziale deve essere

formulato di conseguenza.”),

ha auspicato, a nome del Consiglio federale, la reiezione della stessa da parte

del Consiglio nazionale, affermando:

" Le Conseil fédéral a proposé le 18 août 2021 le rejet de la motion,

car la procédure de réforme actuellement en cours dans l'Union européenne ne

permet pas encore à la Suisse de se prononcer en connaissance de cause. Cet

avis, par ailleurs identique à celui du 15 mai 2019 en réponse à la motion

19.3032 de la même teneur, est toujours valable.

En effet, l'Union européenne tente depuis plusieurs années de modifier la

teneur du règlement de l'Union européenne no 883/2004, toutefois les

modifications sont controversées et les Etats membres n'ont pas réussi jusqu'à

présent à trouver un accord. Lors de la dernière séance du groupe de travail du

29 mars 2023, la proposition de compromis présentée par la présidence suédoise

n'a pas trouvé le quorum nécessaire pour être approuvée.

En conséquence, en l'absence de texte définitif ainsi que d'une offre de

reprise dans les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne,

l'établissement d'un mandat de négociation à ce sujet apparaît comme prématuré.

Le Conseil fédéral suit attentivement l'évolution du dossier. Il ne manquera

pas d'informer le Parlement le moment venu. (…)”

Il 2 maggio 2023 il Consiglio nazionale

ha respinto la mozione (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60549).

Per inciso va

rilevato che nella sua seduta del 15 dicembre 2023 il Consiglio federale ha

approvato il progetto di mandato negoziale con l’Unione europea (UE).

Quest’ultimo contiene le linee guida dei negoziati che avranno inizio dopo

l’approvazione definitiva del mandato al termine delle consultazioni del

Parlamento e dei Cantoni.

ll

principale obiettivo dell’Esecutivo è stabilizzare e ampliare la via bilaterale

con l’UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-99463.html).

2.10. Alla

luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa

il 21 dicembre 2023, con cui alla ricorrente è stato negato il diritto

all’indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2023, deve essere confermata.

2.11. L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la

domanda della ricorrente tendente alla concessione dell’effetto sospensivo,

inteso a ottenere nelle more della procedura ricorsuale l’erogazione delle

prestazioni LADI (cfr. doc. I pag. 15; VI; STF 2D_17/2023 del 6 settembre

2023 consid. 4.1.; STF 8C_359/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 6.1.;

9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 consid. 4; STF 9C_37/2011 del 20 giugno

2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008

del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA

42.2021.5 del 26 aprile 2021 consid. 2.13.; STCA 38.2017.30 del 6 giugno 2017

consid. 2.1.; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2015.2

del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011 consid.

2.10.).

È

tuttavia utile segnalare che l’istituto dell’effetto sospensivo entra in linea

di conto se la decisione impugnata è di natura positiva.

Secondo

la giurisprudenza, oggetto di un atto amministrativo con effetto sospensivo

possono essere, per definizione, solo decisioni che impongono un obbligo o che

danno seguito a una richiesta (cfr. STF U 115/06 del 24 luglio 2007 consid.

4.1.; RAMI 2003 U 479, pag. 188segg., consid. 5.1; DTF 126 V

409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1, DTF 123 V 41 consid. 3 = RAMI

1997 K 985, pag. 157).

Per

quanto attiene all’assicurazione contro la disoccupazione l’art. 100 cpv. 4

LADI prevede specificatamente:

“Le opposizioni o i ricorsi

contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto

sospensivo.”

In concreto la decisione su

opposizione del 21 dicembre 2023 contestata, che ha negato all’insorgente il

diritto alle indennità di disoccupazione, in particolare per il mancato

ossequio dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (residenza in Svizzera; cfr. consid.

1.1.), è un provvedimento di natura negativa, per cui non potrebbe, in ogni

caso, essere conferito l’effetto sospensivo.

2.12. La ricorrente

ha, inoltre, chiesto che si proceda alla propria audizione nonché a raccogliere

la testimonianza del coniuge, “per confermare la volontà sua di rientrare in

Svizzera e risiede insieme alla moglie presso la residenza abituale di

quest’ultima” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica

udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e

imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi

diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni

accusa penale che gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54

seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU

ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3,

dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza

(cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia,

lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali

presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte

nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_146/2022 del

23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.;

STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20

settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.

2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con

riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella

misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di

un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di

vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente

– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di

sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_146/2022 del

23 gennaio 203 consid. 6.1.; STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021; STF

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag.

14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22

pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza

pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale

e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I

279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2021.7 del 26 aprile 2021 consid.

2.18., confermata dal TF con giudizio 8C_400/2021 del 14 aprile 2022; STCA

38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018

consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza

federale -, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un

pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di

esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente

indicato quale prova l’audizione propria e del marito, chiedendo, quindi,

l’assunzione di nuove prove.

A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio

2023 consid. 6.1.; STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF

9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021

consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019

del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;

STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

In concreto i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare

il proprio giudizio senza ricorrere ad altre prove come

la testimonianza delle persone menzionate nel ricorso.

La domanda di assunzione di prove formulata dalla ricorrente, va, di

conseguenza, respinta.

2.13. L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023

consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2

del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid.

2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22

agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.;

STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.14. L’insorgente ha domandato di

essere posto al beneficio del gratuito patrocinio in favore dell’avv. RA 1

(cfr. doc. I).

Questo sia per quanto

attiene alla procedura dinnanzi alla Cassa, sia per quella che qui ci concerne

(cfr. supra consid. 1.2., pto. 72 del ricorso).

2.15. Ai sensi dell’art. 61 lett.

f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto

di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può

avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(cfr. STF 8C_63/2014 del 12 maggio 2014; DTF 110 V 360 consid. 1b).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF

9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017

consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Giova,

inoltre, osservare che secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della

difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio

d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art.

Considerandi

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

"

L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per

assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di

tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

L’altra

condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è

definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

"

Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo

personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid.

6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14

aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al

di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR

1998.

IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va,

infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009

del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo

la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4

luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).

Nel

caso di specie risulta dagli atti di causa che la ricorrente non beneficia di

alcun tipo di entrata, né reddituale, né assistenziale.

In tali circostanze l'indigenza deve

essere ammessa.

Va poi considerato che l’insorgente non dispone delle

necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante

legale, in casu l'avv. RA 1, appare giustificato.

È

vero che la Cassa ha contestato l’ossequio della condizione della necessità del

patrocinio da parte di un avvocato (cfr. supra consid. 1.1. e 1.3.).

Tuttavia è piuttosto nella procedura amministrativa che si ammette

soltanto eccezionalmente l’adempimento di tale presupposto

(cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7).

Nella procedura davanti a un Tribunale l’assistenza di un avvocato va

ritenuta necessaria o almeno indicata quando in circostanze analoghe e

nell’ipotesi in cui l’assicurato non sia indigente il patrocinio di un legale

sarebbe ragionevole, tenuto conto del fatto che l’interessato non ha conoscenze

giuridiche sufficienti e che l’interesse all’emanazione di un giudizio

giustifichi il dispendio.

Infine le argomentazioni ricorsuali non risultavano, almeno di primo acchito,

palesemente destituite di esito favorevole.

Il TCA ritiene, dunque, che in concreto siano soddisfatti i requisiti

cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio a favore del

ricorrente.

È

riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica

dell'insorgente dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 6

LAG; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura

davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF 9C_553/2021 del 21 aprile 2022

consid. 6; STF 9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STFA U 234/00 del 23

maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V

301, consid. 6).

2.16

Siccome

l’insorgente ha ricorso contro la decisione su opposizione del 21 dicembre 2023

anche con riferimento al fatto che la parte resistente le ha negato il gratuito

patrocinio per la procedura amministrativa, il TCA esamina pure la correttezza

del provvedimento emesso dall’amministrazione da quest’ultimo profilo.

L'art. 37

LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti

all'assicuratore, prevede:

"

La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o

farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda.

(cpv. 1)

L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i

suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con

il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di

patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

Quali

presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente,

la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle

singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri

applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (cfr. STF 8C_48/2015

del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U.

Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 38).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali

applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie

poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere

capace di difendere i propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un

intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di

regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui

oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche

difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente

stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des

Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls

bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder

rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich

alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se

l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o

altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine

anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein

Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche

Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch

Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer

Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

La necessità o meno

dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende

esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione

impugnata (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata

in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STF

8C_669/2016 del 7 aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid.

6.2.).

In

casu, giova rammentare quanto esposto al considerando precedente in merito al fatto che nella procedura amministrativa si ammette soltanto eccezionalmente la

necessità del patrocinio da parte di un avvocato (cfr. STF 9C_90/2022 del 3

febbraio 2023 consid. 5.2.; 9C_577/2019 del

21.

gennaio 2020 consid. 7), laddove tale requisito, per quanto concerne

la procedura di opposizione, deve essere esaminato

in base a criteri più severi (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015

consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07 del 7 gennaio

2008.

consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46).

In concreto, per la procedura

innanzi alla Cassa, il patrocinio di un legale

non era necessario. Ciò ritenuto che all’insorgente incombeva unicamente di far

presente alla resistente che il centro dei propri interessi non coincideva con

il domicilio del marito e non situava, quindi, in Italia, ma in Svizzera.

Non vi erano quindi problematiche

tali da necessitare l’intervento di un legale. L’assicurata, innanzi

all’Autorità amministrativa, avrebbe potuto gestirsi autonomamente, o tutt’al

più mediante l’aiuto di rappresentanti di istituzioni sociali/associazioni di

consulenza giuridica.

Correttamente, quindi, la

resistente ha negato alla ricorrente il gratuito patrocinio per la procedura di

opposizione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L’istanza tendente alla

concessione del gratuito patrocinio davanti al TCA è accolta.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti