38.2024.10
A torto Cassa negato diritto a ID. A. va esonerato da periodo contribuzione, poiché nel TQ per oltre 12 mesi non vincolato da un rapp. di lavoro a seguito di formazione. Gli orari dei corsi obbligatori si modificavano ogni settimana, per cui era difficile lavorare, nonost. tempo a disp. (15h/sett.)
29 aprile 2024Italiano52 min
riqualificazione o di perfezionamento finanziato dall’AD non può successivamente
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2024.10
rs
Lugano
29 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 gennaio 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con sentenza 38.2023.2 del 3 aprile
2023 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto da
RI 1 (nato il __________ 1998), rappresentato dall’avv. RA 1, contro la
decisione su opposizione del 29 novembre 2022 con cui la Cassa CO 1, (in
seguito: Cassa), confermando il provvedimento del 29 luglio 2022, gli aveva
negato il diritto alle indennità di disoccupazione richieste il 7 luglio 2022, sostenendo,
da una parte, che il medesimo non aveva adempiuto il periodo di contribuzione
minimo di dodici mesi, dall’altra, che la formazione intrapresa dal 30 settembre
2019 al 31 ottobre 2021 presso la Scuola __________ non poteva essere considerata
quale motivo di esonero dall'adempimento dello stesso.
Il TCA ha evidenziato che era
incontestato il mancato adempimento da parte dell’insorgente del periodo di
contribuzione di almeno dodici mesi entro il termine quadro (7 luglio 2020 - 6
luglio 2022) ai sensi dell’art. 13 LADI.
Inoltre questo Tribunale ha
statuito che la questione relativa all’esenzione dal periodo di contribuzione
ex art. 14 cpv. 1 lett. a LADI non poteva essere decisa senza preliminarmente
procedere a un approfondimento istruttorio, volto a chiarire se a causa della
formazione svolta a __________ dal 2019 al 2021 non fosse stato possibile né
ragionevolmente esigibile l’esercizio di un’attività lavorativa almeno a tempo
parziale.
Gli atti sono così stati rinviati
alla Cassa per esperire ulteriori accertamenti prima di decidere in merito
all’esonero o meno dal periodo di contribuzione (cfr. doc.
175-197).
Il giudizio del 3 aprile 2023 è
cresciuto incontestato in giudicato.
1.2. La Cassa, con decisione su opposizione
del 26 gennaio 2024, ha confermato nei confronti di RI 1 il diniego del diritto
alle indennità di disoccupazione deciso il 3 novembre 2023 dopo aver proceduto
alle indagini del caso (cfr. doc. 70-73).
L’amministrazione ha, in
particolare, stabilito che l’assicurato non ha potuto comprovare un motivo di
esonero dal periodo di contribuzione.
Al riguardo, sulla base
dell’accertamento effettuato presso l’Istituto __________ tra aprile e giugno
2023 da cui è emerso, da un lato, che lo studio privato è flessibile e ogni
studente lo può gestire come meglio crede, dall’altro, che le lezioni si
tenevano dal lunedì al venerdì di principio al pomeriggio (solo sporadicamente
al mattino o per tutto il giorno), così che le mezze giornate libere erano
sempre le stesse, è stato specificato che RI 1 aveva la possibilità di svolgere
parallelamente alla formazione un’occupazione a tempo parziale.
Visto, poi, che l’assicurato, nel
maggio 2023, ha comunicato di avere preso in affitto delle stanze a __________
dove pernottava, rientrando in Ticino un fine settimana al mese e per più
giorni soltanto a Natale e Pasqua, l’amministrazione ha considerato che le
trasferte sporadiche tra __________ e __________ non incidessero sulla sua
possibilità di esercitare un’attività lavorativa, anche solo a tempo parziale
(cfr. doc. A2).
1.3. Contro la decisione su opposizione
del 26 gennaio 2024 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il
riconoscimento di indennità di disoccupazione a far tempo dal 7 luglio 2022.
A sostegno della propria pretesa
la parte ricorrente ha addotto, in riferimento al fatto che la Cassa ha stabilito
che l’assicurato avrebbe potuto svolgere un’attività lavorativa durante la formazione
a __________, basandosi anche sulla circostanza che il medesimo aveva lavorato due
settimane nel 2021, e meglio una settimana a settembre 2021 e una settimana a
novembre 2021, che ciò non significa che RI 1 poteva lavorare sempre durante il
periodo di formazione a __________. È stato precisato che i periodi di impiego
sono stati sporadici e hanno avuto luogo quando l’insorgente era meno impegnato
con la scuola, come pure che essi sono stati eccezionali considerate, da una
parte, le difficoltà sia del periodo Covid che del mercato del lavoro in
Italia, dall’altra, le possibilità per un cittadino svizzero, senza particolari
diplomi, di trovare lavoro in Italia (o anche in Svizzera), oltretutto a tempo
parziale, ossequiando le necessità di frequentazione e studio della scuola.
L’avv. RA 1, per conto del suo
assistito, ha poi contestato “le conclusioni dei calcoli delle ore di studio
e sulla regolarità delle ore di lezione della scuola”, rilevando che deve
essere tenuto conto della situazione particolare causata dal covid e delle
relative restrizioni e limitazioni (severe in Italia) proprio durante il
periodo della scuola.
La parte ricorrente sostiene,
pertanto, che la formazione scolastica svolta presso l’Istituto __________ dal
30 settembre 2019 al 31 ottobre 2021 debba essere considerata di fatto a tempo
pieno e quindi quale motivo di esonero ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a
LADI e non una formazione a tempo parziale compatibile con un’attività
lavorativa a tempo parziale.
Al riguardo è stato affermato:
" La scuola
di __________ comportava una presenza obbligatoria scolastica di circa almeno
3.5 - 4 ore giornaliere per 5 giorni settimanali, oltre a 5-10 ore settimanali
di ore di studio privato per lavori da presentare alla scuola, a cui è da
aggiungere lo studio a casa delle materie.
Innanzitutto si precisa che tenendo conto
anche solo di 3.5 ore giornaliere di frequenza scolastica obbligatoria (come
nella maggior parte delle università, dove i corsi non sono certo di 8 ore al
giorno/40 ore settimanali) nell’arco di 35 settimane di scuola effettiva per
anno, si arriva a 612 ore. Inoltre 10 ore settimanali di ore di studio privato
per prudenzialmente 35 settimane di scuola effettiva per anno, corrispondono a
350 ore, per un totale complessivo di almeno 962 ore di studio per anno (e non
600 ore/anno come riportato), senza contare le ore di studio normalmente da
aggiungere svolte per esami ecc.” (cfr. doc. I pag. 3-4)
La parte ricorrente ha, altresì,
osservato che la Cassa, nello scritto del 7 novembre 2022 all’assicurato, ha
accertato e riconosciuto un impegno per la formazione del 60/70% e nella
decisione del 3 novembre 2023 perlomeno del 63%. È stato aggiunto che, seguendo
tali criteri, anche la maggior parte delle università o scuole di studi
superiori svizzere e estere presenta per i loro corsi un’occupazione similare e
pari a questa, tuttavia questi studi vengono considerati, oltre che conformi
all’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, a tempo pieno, senza particolari accertamenti
sulle ore di lezione obbligatorie e non, nonché sulle ore di studio per lavori
da presentare e per preparare esami, comunque di difficile determinazione. A
mente dell’insorgente, dunque, pure la scuola __________ deve essere ritenuta
quale formazione che dà dritto all’esonero dal periodo contributivo.
Infine, in via abbondanziale, è
stato asserito che in concreto si deve tenere conto anche della specificità del
caso, ossia che la scuola è a __________ e che il tragitto di andata e ritorno
da __________ a __________, benché non giornaliero, è di circa cinque ore, il
che preclude ulteriormente qualsiasi possibilità di lavorare nell’eventuale
denegato tempo che rimanesse a disposizione dopo aver svolto diligentemente
l’attività scolastica. La parte ricorrente ha puntualizzato che lo stesso vale
per i periodi di pernottamento a __________, con impedimento a lavorare in
Ticino e per ovvie difficoltà a __________ (periodo covid, mercato del lavoro
in Italia e difficoltà per un cittadino svizzero senza particolari diplomi di
trovare lavoro in Italia a tempo parziale).
Il rappresentante
dell’assicurato, a nome di quest’ultimo, ritiene che è, dunque, utopistico e
ragionevolmente improponibile nel presente caso pretendere che RI 1 svolga in
aggiunta allo studio una qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 13
LADI (cfr. doc. I).
1.4. Nella sua risposta del 20 marzo
2024 la Cassa ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 29 marzo 2024 la parte
ricorrente ha confermato quanto indicato nel ricorso, mentre ha contestato
integralmente la risposta di causa (cfr. doc. V).
1.6. Il doc. V è stato trasmesso per
conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).
considerato in diritto
2.1. L’oggetto del contendere è limitato
alla questione di sapere se a ragione o meno la Cassa abbia negato al
ricorrente il diritto all'indennità di disoccupazione a far tempo dal 7 luglio
2022 non presentando un motivo di esonero dall’ossequio del periodo di
contribuzione.
L’inadempimento del periodo di
contribuzione è in effetti incontestato (cfr. doc. A2; I).
2.2. L'assicurato ha diritto
all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato
dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI ha
adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art.
9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a
contribuzione.
L’art. 14 LADI regola l'esenzione
dall'adempimento del periodo di contribuzione e prevede:
" 1Sono esonerate dall’adempimento del
periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv.
3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un
rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto
soddisfare i relativi obblighi:
a. formazione scolastica, riqualificazione professionale,
formazione e formazione continua, a condizione che durante almeno dieci anni
siano state domiciliate in Svizzera;
b. malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità
(art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate
in Svizzera;
c. soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene
d’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.
2Sono parimenti
esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in
seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge
oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita
d’invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente.59 Questa norma è
applicabile soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un anno e
la persona interessata dall’insorgere di questo evento era domiciliata in
Svizzera.
3Gli Svizzeri che
rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né
della Comunità europea né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)
sono esentati per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione, purché
possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero ed
abbiano svolto in Svizzera durante almeno sei mesi un’occupazione soggetta a
contribuzione. Alle stesse condizioni sono esonerati dall’adempimento del
periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea
o dell’AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale
stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di
domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della
Comunità europea o dell’AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono
esentati dall’adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera
dopo un soggiorno all’estero di oltre un anno.”
In
merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata
in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., l’Alta Corte ha ribadito la sussidiarietà
delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione
secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo
l'art. 13 LADI.
Contestualmente
ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con
periodi di esonero.
Cfr.
pure STF 8C_143/2023 del 24 agosto 2023 consid. 4.3.2., pubblicata in
DLA 2023 N. 13 pag. 386 e SVR 2024 Nr. 8 pag. 29; STF
8C_232/2021 dell’8 giugno 2021; 8C_812/2017 del 23 agosto 2018 consid. 2.1.; DTF
141 V 674; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del
5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
L’art. 14 LADI configura, in
effetti, un’eccezione al presupposto dell’adempimento del periodo contributivo
per persone che non hanno potuto svolgere un’attività lavorativa
precedentemente alla disoccupazione. Perciò le fattispecie enumerate in tale
disposto vanno interpretate restrittivamente.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale l'applicazione di questo disposto
presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno dodici mesi, di
essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle ragioni
enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame di causalità
tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del
periodo di contribuzione da un lato, e uno dei motivi elencati nel predetto
disposto dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per una
delle ragioni indicate, non era possibile né ragionevolmente esigibile per
l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (cfr. STF
8C_329/2020 del 10 settembre 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 13 pag. 380; STF
8C_415/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 2.1.-2.2., pubblicata in DLA 2013 N. 6
pag. 171; DTF 130 V 229 consid. 1.2.2.-1.2.3.; DTF 126 V 386 seg.
consid. 2b; DTF 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 n. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa;
FF 1980 III 513, 515)
2.3. Con una sentenza
8C_981/2010 del 23 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 1 pag. 1 e in
RtiD I-2012 N. 82 pag. 459, l’Alta Corte ha stabilito che un periodo di
pratica che permette di completare le conoscenze teoriche acquisite non
risponde alla definizione di formazione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI,
per la quale si intende ogni preparazione sistematica a una futura attività
lucrativa fondata su un ciclo di formazione (usuale) regolare, riconosciuto
legalmente o, perlomeno, di fatto, a meno che non risulti necessaria per il
corso formativo di un assicurato.
Nella misura in cui dalla sentenza
pubblicata in DLA 2005 n. 18 pag. 207 (C 311/02) si evince una soluzione
diversa, essa non può essere mantenuta.
Il periodo di pratica svolto
presso un’ambasciata svizzera all’estero da un assicurato in possesso di una
licenza universitaria in filosofia con indirizzo in economia politica non
equivale, quindi, a una formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
Di conseguenza il medesimo non
può essere esonerato dall’obbligo di adempimento del periodo di contribuzione
per formazione.
In una sentenza
8C_516/2012 del 28 febbraio 2013, con cui la nostra Massima Istanza ha accolto
il ricorso interposto da una cassa di disoccupazione contro un giudizio del
Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo che aveva deciso che
un assicurato dovesse essere esonerato dall’adempimento del periodo di
contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI a causa della sua
malattia che durava da anni, ha ricordato, da un lato, che tra il motivo di
esenzione e il mancato ossequio del periodo di contribuzione deve sussistere un
nesso di causalità.
Dall’altro, che
l’impedimento deve essere esistito per più di dodici mesi, visto che, se la
durata è inferiore, all’assicurato, nel termine quadro per il periodo di
contribuzione, resta sufficiente tempo per svolgere un’attività soggetta a
contribuzione di almeno dodici mesi. Inoltre il TF ha precisato che, siccome
un’attività a tempo parziale è equiparata a un’occupazione a tempo pieno per
quanto attiene all’adempimento del periodo di contribuzione (cfr. art. 11 cpv.
4 OADI), esiste il necessario legame causale soltanto nel caso in cui per uno
dei motivi contemplati all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI l’assicurato era
impossibilitato a concludere un contratto di lavoro pure a tempo parziale.
In quel caso di
specie l’Alta Corte ha stabilito che l’assicurato non poteva appellarsi con
successo all’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI, poiché non esisteva un nesso causale
tra il motivo di esenzione (malattia) e il mancato adempimento del periodo di
contribuzione. L’assicurato, infatti, con una capacità lavorativa del 20%
sarebbe stato in grado, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, di
esercitare un’attività soggetta a contribuzione per più di dodici mesi.
In un giudizio
8C_367/2013 del 18 giugno 2013 il Tribunale federale ha, poi, indicato che è
irrilevante il fatto che un assicurato non fosse a conoscenza di essere
parzialmente abile al lavoro e che secondo la propria valutazione fosse fuori
discussione l’assunzione di un’occupazione a tempo parziale, in quanto
l’esistenza di un motivo di esenzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LADI si
determina in modo oggettivo, ex post.
In quell’evenienza
l’assicurato era oggettivamente abile al lavoro in un’attività adeguata al 70%,
per cui è stato confermato il diniego dell’esenzione dal periodo di
contribuzione.
Con una sentenza
8C_796/2014 del 21 aprile 2015 l’Alta Corte ha, infine, avvallato il diniego
del diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 9 ottobre 2013
a una madre di due figli (nati nel 1998 e nel 2001) che dal settembre 2007 al
settembre 2013 ha svolto un Bachelor in giornalismo a tempo parziale, in quanto
non aveva ossequiato il periodo di contribuzione minimo e non poteva essere
esonerata dallo stesso.
A quest’ultimo
riguardo il TF ha osservato che una formazione in misura del 50% non le
impediva di reperire un’occupazione soggetta a contribuzione a tempo parziale
(25-30%), visto peraltro che dagli atti non risultava che la medesima, nel
restante 50% del tempo, fosse occupata con la cura dei figli.
La nostra Massima
Istanza ha, inoltre, evidenziato che l’obiezione della ricorrente secondo cui
sulla base del diritto di famiglia i figli minori di 16 anni hanno diritto a
che almeno uno dei genitori sia disponibile alla loro cura e che non si dedichi
a un’attività lavorativa in misura maggiore del 50% non era fondata. In effetti
l’educazione e la cura dei figli, elemento dell’obbligo di mantenimento dei
genitori giusta l’art. 276 CC, non configura secondo la giurisprudenza
un’attività soggetta a contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI, né un motivo
di esenzione ex art. 14 LADI.
Con il giudizio 8C_418/2016 del
15 novembre 2016 pubblicata in SVR 2017 ALV Nr. 1 pag. 1-3, l’Alta Corte ha,
poi, negato le indennità per disoccupazione ad un ricorrente che anni dopo aver
terminato la formazione universitaria (ultimata nel 2003) - e dopo aver
lavorato prima a tempo pieno come project manager ed esperto tecnico (dal 2003
al 2010) - aveva iniziato il proprio dottorato, lavorando inizialmente come
assistente di ricerca per poi dedicarsi - e meglio da settembre 2013 a maggio
2015 - interamente alla stesura della propria tesi e poi postulare le indennità
di disoccupazione.
In quel caso l’amministrazione ha
negato al ricorrente (nato nel 1976) il diritto alle prestazioni LADI ritenendo
ch’egli non avesse adempiuto il periodo minimo di contribuzione e che non
potesse invocare a suo favore alcun motivo di esenzione.
L’Alta Corte ha rammentato che
per formazione scolastica ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende
qualsiasi preparazione sistematica avente un fine specifico, basata su un
curriculum formativo (usuale) regolare, volta ad acquisire conoscenze
specifiche con l'aiuto delle quali si può successivamente esercitare
l'occupazione corrispondente. La formazione deve altresì essere strutturata in
modo riconoscibile e pianificato, orientato verso il conseguimento
dell’obiettivo prefisso. Inoltre, deve essere sufficientemente controllabile e
verificabile. Deve, infine, essere distinta dall'educazione acquisita per
interesse scientifico o per hobby, che rimane irrilevante dal profilo del
motivo di esenzione in esame.
In tal senso, l’Alta Corte ha
ritenuto che l’elaborazione di una tesi o la ripetizione di esami contano nella
durata della formazione se la preparazione e l’impegno sono intensi in termini
di tempo e rendono impossibile l'adempimento delle esigenze di controllo.
Nel caso di quell’assicurato,
però, il curriculum vitae del ricorrente non era mirato verso una professione
per il cui esercizio era necessario conseguire un dottorato. Egli aveva,
infatti, concluso da tempo la propria formazione universitaria ed aveva
lavorato per anni come project manager ed esperto tecnico nel settore privato,
acquisendo quindi un'esperienza pratica nella sua professione per diversi anni.
Solo successivamente aveva iniziato ad occuparsi della sua tesi di dottorato
che avrebbe completato ad un’età di circa 40 anni. Questo percorso formativo, a
mente dell’Alta Corte, non era però da ritenersi né strutturato, né orientato
verso un obiettivo professionale concreto. Pertanto, egli non poteva far valere
un motivo di esenzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
In una sentenza 8C_318/2011 del 5
marzo 2012, concernente un assicurato al quale l’istanza inferiore aveva negato
l’esenzione dal periodo di contribuzione in relazione al lasso di tempo in cui
preparava gli esami di avvocatura, e dunque il diritto alle indennità di
disoccupazione. il Tribunale federale ha sì stabilito che la preparazione agli
esami di avvocatura costituisce un motivo di esonero, tuttavia ha precisato che
ciò dipende dal tempo dedicato alla stessa. Nel caso in cui sia comunque
possibile esercitare parallelamente un’attività lucrativa, non si giustifica
l’esenzione dal periodo di contribuzione.
Con giudizio 8C_706/2017 del 24
novembre 2017 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto a
indennità di disoccupazione richieste il 24 marzo 2016 da un assicurato che,
dopo un primo tentativo fallito nel settembre 2015, aveva superato l’esame di
avvocatura nel marzo 2016.
In primo luogo, nel termine
quadro per il periodo di contribuzione 24 marzo 2014 - 23 marzo 2016
l’assicurato non presentava un periodo di contribuzione di almeno dodici mesi,
in quanto entro tale lasso di tempo era stato attivo quale praticante
unicamente per nove mesi da maggio 2014 a gennaio 2015.
In secondo luogo, non poteva
essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione. In proposito la
nostra Massima Istanza ha precisato che il sistema di crediti ECTS non è
adeguato per determinare il tempo di preparazione dell’esame di avvocatura.
Inoltre non sussisteva un nesso di causalità tra il preteso motivo di esonero e
il mancato ossequio del periodo di contribuzione minimo. In effetti, essendo
tale studio personale e flessibile, l’assicurato avrebbe potuto dedicarsi,
oltre alla preparazione dell’esame, a un’occupazione a tempo parziale.
In proposito cfr. pure STF
8C_294/2019 del 30 settembre 2019.
Dal canto suo il TCA, con
sentenza 38.2015.20 del 25 giugno 2015, ha respinto il ricorso di un’assicurata
che aveva svolto nuovamente la pratica notarile al fine di sostenere per la
seconda volta il relativo esame e alla quale era stato negato il diritto a
indennità di disoccupazione, poiché, oltre a non avere adempiuto il periodo di
contribuzione minimo, non poteva essere esonerata dallo stesso. In effetti,
siccome la pratica era stata effettuata in piena libertà, senza essere
vincolata da orari precisi, era escluso un nesso di causalità con il mancato
ossequio del periodo di contribuzione.
In un giudizio 38.2021.54 dell’11
ottobre 2021 questa Corte ha, poi, stabilito che rettamente la Cassa competente
aveva escluso un motivo di esonero ai sensi dell’art. 14 LADI, in quanto né la
frequenza di lezioni di recupero di matematica di 2/3 ore per 4 volte la
settimana, né la frequenza di un corso di tedesco (livello principianti, per
totali 57 ore su due mesi) avevano occupato il ricorrente a tempo pieno. Egli poteva,
dunque, esercitare parallelamente un’attività lavorativa.
2.4. A proposito dell’esenzione
dall’adempimento del periodo di contribuzione, la Segreteria di Stato per
l’economia (SECO), nella Prassi LADI ID punti B182-B187a, enuncia quanto segue:
" Motivi
di esenzione secondo il capoverso 1
B182 Sono esonerate dall’adempimento del periodo di
contribuzione le persone che, entro il termine quadro per il periodo di
contribuzione, per oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da
un rapporto di lavoro – e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi
obblighi - per uno dei seguenti motivi:
a. formazione
scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che per almeno 10
anni siano state domiciliate in Svizzera;
b. malattia,
infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo siano state
domiciliate in Svizzera;
c. soggiorno in
un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al
lavoro oppure in un istituto svizzero analogo.
Questi motivi di esenzione possono essere cumulati. La nozione di
«domicilio» non va intesa ai sensi del CC ma corrisponde alla dimora abituale
secondo l’accezione dell’art. 12 LADI (B136 segg.)
B183 Gli elementi comuni a tali motivi di esenzione sono
l’esistenza di un rapporto di causalità e l’impedimento di esercitare
un’attività lucrativa dipendente per più di 12 mesi. Se l’assicurato si trova
nell'impossibilità di versare i contributi per un periodo inferiore a 12 mesi,
egli ha ancora abbastanza tempo nel corso del termine quadro per il periodo di
contribuzione per svolgere un’occupazione soggetta a contribuzione e adempiere
il periodo minimo di contribuzione.
B184 La cassa deve approvare l’esenzione dall’adempimento
del periodo di contribuzione soltanto se l’assicurato, per uno dei motivi
menzionati, si trovava nell’impossibilità di esercitare un’attività, anche a
tempo parziale, o se non si poteva ragionevolmente esigere che ne esercitasse
una. Per verificare se esiste un rapporto di causalità tra la mancanza di un
periodo di contribuzione e l’impedimento di esercitare un’occupazione soggetta
a contribuzione occorre che la cassa esamini, caso per caso, se l’assicurato
era effettivamente impossibilitato a lavorare e in quale misura. Un assicurato
la cui capacità lavorativa era ridotta, ad esempio, al 50 % a causa di una
malattia non può essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione
poiché non esiste un rapporto di causalità: infatti egli avrebbe potuto mettere
a profitto la sua capacità lavorativa rimanente per acquisire un periodo di
contribuzione sufficiente (DTF 121 V 336). Per contro, se l’assicurato ha
svolto un’attività a tempo parziale nella misura della sua capacità lavorativa
rimanente durante il periodo di impedimento al lavoro, il rapporto di causalità
deve essere riconosciuto. In tal caso il tasso di occupazione e il tasso di ID
SECO-TC Prassi LADI ID/B185-B187 Ottobre 2012 inattività dovuto all’impedimento
devono corrispondere a un impiego a tempo pieno (C17 segg.)
Giurisprudenza DTFA C 238/05 dell’8.8.2006 (Un impiego a tempo
parziale sottostà proporzionalmente alle stesse condizioni in materia di
periodo di contribuzione applicabili a un impiego a tempo pieno. Pertanto, il
rapporto di causalità necessario per l’esenzione dall’adempimento del periodo
di contribuzione sussiste unicamente se l’assicurato, per uno dei motivi di cui
all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI, si trovava nell’impossibilità di esercitare
anche un’attività a tempo parziale o non si poteva ragionevolmente esigere che
ne esercitasse una)
B185 I motivi di esenzione devono poter essere verificati e
dimostrati. Nell’ambito dell’obbligo di appurare i fatti, la cassa è tenuta a
esigere i mezzi di prova determinanti.
B186 In tutti i casi, l’elemento decisivo è rappresentato
dall’impedimento di esercitare un’attività salariata. Per gli assicurati che
svolgevano un’attività lucrativa indipendente prima di essere disoccupati non
vi è alcun rapporto di causalità. Analogamente, per i periodi durante i quali
l'assicurato percepiva prestazioni di disoccupazione non può essere fatto
valere, per mancanza di un rapporto di causalità, un motivo di esenzione.
Esempi
- Un
assicurato che esercitava un’attività lucrativa indipendente prima di
soggiornare in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto non
può far valere il motivo di esenzione di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. c LADI.
- Un
assicurato che segue una formazione o una formazione continua nell'ambito di un
provvedimento inerente al mercato del lavoro e percepisce indennità giornaliere
non può beneficiare di un motivo di esenzione in seguito alla formazione
svolta.
Formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento
B187 Per formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a
LADI si intende qualsiasi curriculum formativo al termine del quale viene
rilasciato un certificato che l’assicurato può far valere sul mercato del
lavoro. La scuola dell’obbligo e i periodi di pratica che sono parte integrante
di una formazione rientrano pertanto in tale nozione.
Giurisprudenza DTFA C 234/02 del 17.11.2003 (Per formazione ai
sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende qualsiasi preparazione
sistematica basata su un curriculum formativo [usuale] regolare, riconosciuto
giuridicamente o perlomeno di fatto, per l’esercizio di un’attività lucrativa.
Inoltre, la formazione, la riqualificazione o il perfezionamento deve essere
sufficientemente controllabile)
DTFA C 319/05 del 10.7.2006 (Deve esserci un rapporto di causalità
tra il mancato adempimento del periodo di contribuzione e il motivo di
impedimento definito nella legge)
L'assicurato deve comprovare la formazione conclusa presentando
alla cassa un attestato dell'istituto di formazione in cui sia indicata la
durata della formazione (inizio e fine) e il tempo, comprese le ore
preparatorie, dedicato alla formazione (p. es. ore settimanali). Le formazioni
da autodidatta non possono in genere essere riconosciute in quanto non
sufficientemente controllabili.
Giurisprudenza DTF 8C_318/2011 del 5.3.2012 (Un assicurato può
adempiere il periodo di contribuzione e nel contempo beneficiare di un motivo
di esenzione da tale adempimento se per lo stesso periodo adempie il periodo di
contribuzione per un tasso di attività inferiore al 100% ed è esonerato
dall’adempimento del periodo di contribuzione per la percentuale rimanente).
Le formazioni scolastiche, i corsi di riqualificazione o di
perfezionamento svolti in Svizzera o all’estero sono considerati motivi di
esenzione.
Fatti
I periodi di contribuzione acquisiti durante un tirocinio possono
essere computati come periodi di formazione in virtù dell’art. 14 cpv. 1 LADI
se l’assicurato non raggiunge il periodo minimo di contribuzione.
La formazione per cui è fatto valere il motivo di esenzione deve
essere durata più di 12 mesi durante il termine quadro per il periodo di
contribuzione. Se la formazione è durata un anno, questa condizione non è
generalmente soddisfatta, in quanto è noto che l’anno scolastico non dura più
di 12 mesi. Riguardo alla durata della formazione, quest’ultima è ritenuta
conclusa al momento in cui l’assicurato riceve i risultati dell’esame finale.
Se l’assicurato deve correggere dei lavori d’esame o ripetere gli esami, la
preparazione e i lavori necessari sono compresi nella durata della formazione
nella misura in cui si tratta di lavori impegnativi e sufficientemente
verificabili (DTFA C157/03 del 2.9.2003).
Sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione
unicamente le persone che, per almeno 10 anni, erano domiciliate in Svizzera.
Non è necessario che questi 10 anni abbiano immediatamente preceduto la domanda
d'indennità né che siano stati consecutivi.
B187a Un periodo di pratica - effettuato dopo aver
conseguito il diploma e poco remunerato o addirittura non remunerato del tutto
- che permette di approfondire le conoscenze teoriche acquisite durante gli
studi non è considerato periodo di formazione se non è assolutamente necessario
alla formazione dell’assicurato.
Giurisprudenza DTF 8C_981/2010 del 23.8.2011 (Un periodo di
pratica effettuato dopo aver conseguito il diploma non è considerato periodo di
formazione)
Un assicurato che ha beneficiato di un provvedimento di
riqualificazione o di perfezionamento finanziato dall’AD non può successivamente
far valere un motivo di esenzione per il periodo corrispondente.”
Sulla portata delle direttive amministrative,
cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF
8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023
consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF
8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre
2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104;
STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18
settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.
6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144
V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121
consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF
2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.5. Nella presente evenienza dalle
carte processuali emerge che il ricorrente, il quale nel 2018 ha conseguito il
diploma AFC presso la Scuola di __________ di __________ (cfr. doc. 285), il 7
luglio 2022 si è annunciato per il collocamento presso l’Ufficio regionale di
collocamento di __________, dichiarando di essere disponibile al 100% per un
impiego (cfr. doc. 284).
Nella “Domanda d’indennità di
disoccupazione” del 13 luglio 2022 il ricorrente ha indicato, da un lato, di
non essere stato vincolato da un rapporto di lavoro complessivamente per oltre
dodici mesi a causa di formazione scolastica, avendo frequentato dal settembre
2019 all’ottobre 2021 la Scuola __________ di __________.
Dall’altro, di aver soggiornato
all’estero, e meglio in Italia, per formazione dal 2019 al 2021, come pure che “la
formazione da me seguita negli ultimi due anni era a metà tempo” e che “per
quanto concerne l’attività svolta in Italia confermo che non sono stati pagati
contributi” (cfr. doc. 267).
Dal suo Curriculum vitae si
evince, in effetti, che egli ha lavorato a __________ presso il __________ un
mese come barista e un mese come cameriere (cfr. doc. 285).
Dalle dichiarazioni di domicilio
dell’8 marzo 2019 e del 27 agosto 2020 agli atti (cfr. doc. 263; 264) e
dall’estratto relativo all’insorgente del sistema informatico relativo alla
banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino (cfr. Legge di
applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e
concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100) risulta che RI
1 è domiciliato a __________ dal dicembre 2001.
Per quanto attiene alla
formazione, __________, il 22 febbraio 2022, ha attestato che “RI 1 ha
frequentato presso la Scuola __________ il corso di studi biennale in __________
che richiede frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì (…)” e che “il
percorso formativo si è concluso a ottobre 2021” (cfr. doc. 273).
Con decisione del 29 luglio 2022
la Cassa ha negato all’assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione,
poiché durante il termine quadro per il periodo di contribuzione 7 luglio 2020
- 6 luglio 2022 “non ha esercitato un’attività salariata quale persona
dipendente e non può far valere un motivo di esonero in quanto non era
vincolato dalla formazione a tempo pieno” (cfr. doc. 291-293).
Nell’opposizione dell’8 agosto
2022 il ricorrente ha contestato il provvedimento del 29 luglio 2022
argomentando che “durante quel periodo frequentavo un corso biennale di __________,
a __________, presso l’istituto __________. Pertanto non ero in grado di
esercitare un’attività salariata” (cfr. doc. 261).
RI 1, il 31 agosto 2022,
rispondendo a dei quesiti postigli dall’amministrazione il 22 agosto 2022, ha
in particolare asserito che il corso richiedeva una frequenza obbligatoria dal
lunedì al venerdì e che il corso avrebbe dovuto concludersi effettivamente al
30 giugno 2021, ma, a causa dell'emergenza pandemica che non ha permesso di
seguire le lezioni in presenza, la scuola ha deciso di prolungare
eccezionalmente i corsi fino a ottobre 2021 (cfr. doc. 251; 260).
Il 30 agosto 2022 la __________
ha del resto certificato che “RI 1 ha frequentato presso la Scuola __________
il corso accademico di __________ di 1200 ore a frequenza obbligatoria, negli
anni accademici 2019-2020 e 2020-2021, terminando il percorso con una
valutazione di 21/30” (cfr. doc. 252).
Ciò si evince pure dal diploma
rilasciato all’assicurato il 7 ottobre 2021 (cfr. doc. 253).
Il 23 settembre 2022 la Cassa ha
nuovamente interpellato il ricorrente come segue:
"
a) ln nessuna delle dichiarazioni da lei presentate risulta che la scuola aveva
un obbligo di frequenza a tempo pieno, nella domanda d'indennità consegnata
aveva indicato che la frequenza era al 50% e dalla dichiarazione allegata della
scuola si rileva effettivamente che vi è stata una frequenza per complessive
1200 ore, siamo dunque a chiederle, conferma di aver frequentato la scuola al
50%?
b) ln caso negativo voglia allegare una dichiarazione redatta
dalla scuola dove si possa evincere chiaramente che la frequenza era
obbligatoria a tempo pieno.” (cfr. doc. 248)
L’assicurato, il 30 settembre
2022, ha dato seguito allo scritto della parte resistente:
" (…) non è
corretto che in nessuna delle dichiarazioni da me presentate non risulta che la
scuola aveva un obbligo di frequenza obbligatorio.
Il certificato rilasciato dall'istituto scolastico __________,
come pure il diploma certificano e confermano la frequenza obbligatoria da
lunedì a venerdì dei corsi accademici ai quali ho puntualmente partecipato.
Mi scuso se l'aver segnalato nella mia domanda d'indennità una
frequenza al 50% ha creato confusione.
È anche
vero che le lezioni in classe non riempivano l'intera giornata, ma venivano
comunque assegnati lavori pratici, di gruppo da svolgere quotidianamente.
Mi sembra di aver fornito tutte le informazioni in maniera
trasparente e puntuale cercando di capire e di districarmi ad ogni richiesta
degli uffici competenti, per nulla scontate per chi, come il sottoscritto, si
iscrive per la prima volta all'Ufficio di collocamento.
Vorrei farvi notare che ho atteso da novembre 2021 (termine della
scuola) a luglio 2022 prima di rivolgermi alle prestazioni sociali, ho
preferito cercare per mio conto un lavoro e non abusare dell'aiuto del Cantone.
(…)” (Doc. 247)
Il 6 ottobre 2022 la Cassa ha
inviato un messaggio di posta elettronica alla segreteria della Scuola __________
al fine di chiarire quanto segue:
" 1. Il
signor RI 1 ha seguito tale corso negli anni 2019-2020 e 2020-2021, tale corso
richiede una frequenza a tempo pieno?
Considerandi
2.
Inizialmente il signor RI 1 ci ha dichiarato che la frequenza
non è a tempo pieno ma a metà tempo, ciò risulta corretto?
3.
Sulla base della vostra esperienza quante ore di studio
"privato a casa" sono richieste per il superamento del corso?
4.
Le 1200 ore sono suddivise sui due anni accademici?
5.
Nelle 1200 ore sono comprese anche le ore di studio privato?” (Doc.
246)
Dopo il sollecito del 17 ottobre
2022.
(cfr. doc. 244), la scuola __________, il 31 ottobre 2022, ha risposto:
" 1. Il
corso seguito da RI 1 nel 2019-2020 richiedeva una frequenza giornaliera di 3
ore e mezza o 4 ore.
2.
Il corso occupa metà della giornata dello studente, svolgendosi
al mattino o al pomeriggio.
3.
Ogni settimana lo studio previsto a casa è di 5-10 ore, per un
totale annuale di 200-350 ore circa.
4.
Sì, le 1200 ore sono divise su due anni accademici: 600 ore per
anno.
5.
No, le 1200 ore comprendono lo studio privato.” (Doc. 243)
Il 7 novembre 2022
l’amministrazione ha ancora contattato l’assicurato e gli ha chiesto:
" a) Con
scritto del 30 settembre 2022 (ricevuto in data 5 ottobre 2022) ci aveva
indicato come, le lezioni in presenza, non coprivano un 100% ma come, venivano
assegnati dei lavori pratici e di gruppo da svolgere, la scuola indica come le
ore di frequenza fossero circa 3.5/4 giornaliere e le ore di studio fuori dalle
lezioni potessero aggirarsi a circa 5-10 ore alla settimana, quanto indicato
corrisponde al vero?
b) Viste tutte le dichiarazioni fornite in
precedenza e quelle acquisite dalla scuola la Cassa può stabilire come, tra la
frequenza scolastica e lo studio privato l’occupazione sia all’incirca di 600
ore all’anno (vd. Dichiarazione della scuola), per questo motivo l’occupazione
è all’incirca del 60/70%, si ritiene d’accordo con tale affermazione?” (Doc.
242)
Dallo scritto del 18 novembre
2022.
di RI 1 emerge:
" a) Sì
confermo che, come già scritto in precedenza e sottolineato anche dall’istituto
__________, il corso prevedeva almeno 5-10 ore settimanali previste per lavori
pratici da svolgere a casa.
b) Tale affermazione non rispecchia la
realtà in quanto non tiene conto che l’istituto __________ si trova a __________,
a 2 ore e 15 minuti di treno da __________ e a 2 ore e 30 minuti dal mio
domicilio. Questo dettaglio aggiunge 5 ore quotidiane di impegno scolastico.
(…)” (Doc. 239)
Con decisione su opposizione del
29.
novembre 2022 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento del 29 luglio
2022.
(cfr. doc. 233-237).
Il TCA, con giudizio 38.2023.2
del 3 aprile 2023, cresciuto incontestato in giudicato, pronunciandosi sul
ricorso di RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contro la decisione su
opposizione del 29 novembre 2022, ha rinviato gli atti alla Cassa per stabilire
se a causa della formazione svolta a __________ dal 2019 al 2021 non fosse
stato possibile né ragionevolmente esigibile l’esercizio da parte
dell’assicurato di un’attività lavorativa almeno a tempo parziale e per
conseguentemente decidere di nuovo in merito all’esonero o meno dal periodo di
contribuzione ex art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
Questa Corte ha indicato
all’amministrazione, in primo luogo, di interpellare nuovamente l’istituto __________
al fine di verificare, da una parte, se la durata dello studio personale, che
la scuola aveva indicato in 5-10 ore settimanali, senza riferirsi all’orario
giornaliero, fosse flessibile e liberamente gestibile dagli studenti durante il
tempo libero, segnatamente i fine settimana, oppure, visto che era anche
finalizzato alla preparazione di lavori pratici, fosse determinato da scadenze
precise per la relativa consegna all’interno della stessa settimana.
Dall’altra, ritenuto che la __________
aveva dichiarato che i corsi occupavano metà della giornata dello studente,
svolgendosi al mattino o al pomeriggio, se la griglia oraria fosse sempre la
medesima con lezioni di una determinata materia sempre al mattino o al
pomeriggio oppure se gli orari fossero modificati, ad esempio di settimana in
settimana.
In secondo luogo, la Cassa è
stata chiamata a sentire l’assicurato per accertare se durante la
formazione presso l’Istituto __________ soggiornasse a __________
o rientrasse regolarmente al proprio domicilio in Ticino, comprovando
debitamente le proprie asserzioni (cfr. doc. 175-197; consid. 1.1.).
2.6
A seguito della sentenza 38.2023.2
del 3 aprile 2023 la parte resistente, il 6 aprile 2023 con sollecito del 12
aprile 2023, ha posto dei quesiti al ricorrente conformemente a quanto indicato
dal TCA (cfr. doc. 170; 169).
Con scritto del 3 maggio 2023 l’assicurato,
riguardo al suo soggiorno scolastico a __________ dal settembre 2019 al
novembre 2021, ha asserito:
" (…) Innanzitutto,
nonostante non sia riuscito a procurarmi il contratto delle prime due stanze
dove ho abitato ho invece raccolto gli estratti conto di tutti gli affitti
pagati dai miei genitori. Per quanto riguarda il terzo appartamento invece ho
il contratto vero e proprio.
Per ciò che concerne i mezzi pubblici e caselli posso dirvi che
durante il mio soggiorno disponevo di una tessera abbonamento __________ per
tutti i mezzi di trasporto della città, che ricaricavo una volta al mese presso
i chioschi delle stazioni e nei distributori dei biglietti.
Quando rientravo in Ticino, almeno una volta al mese, utilizzavo
il treno o approfittavo di passaggi da amici. Come potete immaginare, non ho
purtroppo tenuto da parte i biglietti.
Visto che mi sembra che non lo abbiate preso in considerazione,
vorrei mettere in evidenza il fatto che mi sono ritrovato a __________ in piena
pandemia di COVID-19: per un certo periodo mi è stato impossibile rientrare a
casa ed era impensabile trovare un lavoro né a __________ né a __________. (…)”
(Doc. 144).
Egli ha allegato, segnatamente,
gli estratti bancari dei versamenti della pigione relativa a una stanza in __________
dei mesi di ottobre, novembre 2019 e marzo 2020 (cfr. doc. 150-152), nonché
delle pigioni dei mesi da ottobre 2020 a gennaio 2021 corrisposte a __________
per una nuova camera a __________ (cfr. doc. 153-156), il contratto di
sublocazione concluso con __________ il 1° febbraio 2021 valido dal 1° febbraio
2021.
al 31 gennaio 2022 e concernente una stanza in __________ (cfr. doc.
146-149) e i relativi bonifici “affitto stanza” effettuati dalla madre
dell’insorgente (cfr. doc. 157-165).
L’avv. RA 1, nella lettera
accompagnatoria del 10 maggio 2023, ha sottolineato che “la scuola
frequentata a __________ debba essere ritenuta quale formazione a tempo pieno.
In via abbondanziale deve essere tenuto conto anche della situazione
eccezionale causata dal Covid, presente e dilagante con tutte le sue
restrizioni e limitazioni (particolarmente severe in Italia) proprio durante il
periodo della scuola” (cfr. doc. 143).
La Cassa, il 6 aprile 2023, ha altresì
contattato la Scuola __________, chiedendo di comunicare:
" (…)
- La durata (giornaliera) dello studio personale
- La durata dello studio personale era flessibile e liberamente
gestibile dallo studente durante il tempo libero, segnatamente il fine
settimana, oppure essendo quest’ultimo anche finalizzato alla preparazione di
lavori pratici era determinato da scadenze precise per la relativa consegna
all’interno della stessa settimana?
- La griglia oraria, durante il percorso formativo, era sempre la
medesima, oppure gli orari potevano subire delle modifiche? Nello specifico, vi
erano delle lezioni di una determinata materia che venivano svolte sempre al
mattino o al pomeriggio, oppure potevano subire modifiche settimanali? A tal
proposito vi chiediamo di volerci fornire copia del calendario delle lezioni
per gli anni 2019/2020/2021.
(…)” (Doc. 171)
Dopo i solleciti del 16 maggio e
5.
giugno 2023 (cfr. doc. 137; 133), l’Istituto __________, con messaggio di
posta elettronica del 15 giugno 2023, ha risposto:
" 1) Durata
giornaliera dello studio personale: da una a due-tre ore, in base al periodo
dell’anno e ai compiti assegnati dai docenti. In alcuni periodi dell’anno i
ragazzi sono più impegnati con compiti a casa, specie verso il termine
dell’anno accademico.
2) Flessibilità dello studio e consegne: Ogni studente può
organizzarsi il proprio studio come meglio crede, ma quasi tutte le materie
prevedono un test finale o la consegna di un lavoro finale, in una determinata
data. Non saprei però dirle se e quante prevedano la consegna di compiti nella
stessa settimana.
3) Orari delle lezioni: ogni anno accademico è diviso in 3
trimestri. Ogni trimestre l’orario degli studenti subisce dei cambiamenti:
alcune materie e alcuni orari rimangono invariati, ma vengono aggiunte anche
nuove materie con nuovi docenti. L’Ufficio Didattica cerca di organizzare gli
orari dando continuità nel passaggio da un trimestre all’altro, ma non è sempre
possibile e a volte gli orari subiscono delle variazioni. Non sono previste
modifiche settimanali, anche se in caso di necessità possono essere effettuate.
Purtroppo, inoltre, questi due anni accademici sono coincisi con l’epidemia
covid, che ha stravolto i comuni orari di lezione. (…)” (cfr. doc. 111)
Il 16 giugno 2023 la Scuola __________
ha trasmesso le tabelle orarie del ricorrente per gli anni 2019-2020 e
2020-2021 (cfr. doc. 110; 91-109), da cui si evince che per l’anno scolastico 2019-2020
le sue lezioni si svolgevano in linea di principio dal lunedì al venerdì di
pomeriggio tra le ore 14:00 e le 18:30 (ad esempio dalle ore 14:30 alle ore 18:00
oppure dalle 14:30 alle 16:30, rispettivamente dalle 15:00 alle 17:00, dalle
14:00 alle 17:30, dalle 14:00 alle 18:30 o dalle 15:00 alle 18:00/18:30; cfr.
doc. 91-109), in particolare dal 30 settembre al 21 novembre 2019 e nel lasso
di tempo da gennaio al 30 marzo 2020 (il 31 marzo 2020 le lezioni si sono
tenute soltanto dalle ore 12:00 alle ore 12:45; cfr. doc. 96).
Dalle tabelle in questione emerge
pure che dal 1° aprile al 30 giugno 2020 i corsi si tenevano al pomeriggio
principalmente fino alle 16:30, mentre il martedì alla mattina (ad eccezione
del martedì 16 giugno 2020 in cui le lezioni hanno avuto luogo per tutto il
giorno; cfr. doc. 99). Dal 1° al 10 luglio 2020 i corsi sono stati al
pomeriggio, tranne martedì 7 (dalle 11:30 alle 12:30), giovedì 9 (dalle 10:00
alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30) e venerdì 10 luglio 2020 (dalle 10:30 alle
13:00; cfr. doc. 99-100).
Dall’11 luglio al 6 settembre 2020
i corsi non hanno avuto luogo.
Per quanto concerne l’anno
scolastico 2020-2021 (dal 7 settembre 2020 al 12 ottobre 2021; cfr. doc.
100-109), sull’arco della settimana le lezioni si svolgevano di regola al
pomeriggio, salvo una volta alla settimana in media (più di frequente a partire
dalla primavera 2021) in cui le stesse erano alla mattina in giorni diversi da
una settimana all’altra (cfr. doc. 100-103).
Il 30 agosto 2023 l’insorgente,
tramite il proprio patrocinatore, in riferimento allo scritto della Cassa del
27.
giugno 2023 (il cui termine assegnato è stato prorogato fino al 15 settembre
2023; cfr. doc 90; 89), ha affermato:
" a) (…)
Durante il mio studio a __________ ho affittato delle stanze dove pernottare.
b) Rientravo in Ticino un weekend al mese,
mi fermavo per più giorni soltanto a Natale e Pasqua.
c) Per quanto riguarda l’esperienza
lavorativa al __________ non mi è possibile ritrovare le date esatte ma
indicativamente vi posso dire che ho lavorato una settimana a settembre e una
settimana a novembre, 8 ore al giorno per tutti i giorni (16.00-23.00 oppure
18.00-2.00). Per nessuno dei due periodi esiste un contratto o altri documenti.
Non posseggo neanche più il contatto del mio datore di lavoro.
d) Non ho svolto nessun’altra attività
lavorativa a __________.
Si prende inoltre atto della corrispondenza
e documentazione intercorsa tra voi e la scuola __________, ritenendo corretto
quanto riportato dalla scuola.” (Doc. 82)
Con decisione del 3 novembre 2023
la parte resistente ha nuovamente negato al ricorrente il diritto a indennità
di disoccupazione dal 7 luglio 2022, poiché, ritenute la regolarità delle ore
di lezione e la flessibilità dello studio personale, il medesimo, che a __________
aveva affittato delle stanze dove alloggiava durante gli studi, aveva la
possibilità di svolgere parallelamente alla formazione un’occupazione a tempo
parziale (cfr. doc. 70-73).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 26 gennaio 2024 (cfr. doc. A2;
consid. 1.2.).
2.7
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ritiene, innanzitutto, utile ribadire, da un
lato, che giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI sono esonerate dall’adempimento
del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9
cpv. 3 LADI), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state
vincolate da un rapporto di lavoro per formazione scolastica, riqualificazione o
perfezionamento, a condizione che durante almeno dieci anni siano state
domiciliate in Svizzera (cfr. consid. 2.2.).
Dall’altro, che per costante
giurisprudenza l’applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI presuppone che
l’assicurato sia stato impedito di essere parte contraente di un rapporto di
lavoro per motivo di formazione.
In altri termini, deve esistere
un nesso di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra
l'inadempimento del periodo di contribuzione e i motivi elencati nella norma,
in particolare l'esistenza di una formazione. Siffatta causalità è unicamente
data se, per uno dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente
esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale
(cfr. consid. 2.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 4).
In casu la parte resistente ha
riconosciuto che il percorso intrapreso dall’assicurato presso la Scuola __________
di __________ è una formazione scolastica conforme all'art. 14 cpv. 1 lett. a
LADI (cfr. doc. 72; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 1.1.; 2.7.).
Del resto anche una formazione
svolta all’estero, purché sia sufficientemente verificabile, rientra nel campo
di applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. DTF 108 V 103 consid.
2.a; STFA C 402/99 del 28 febbraio 2001; STFA C 309/00 del 26 settembre 2001;
STFA C 224/04 del 22 febbraio 2006 consid. 2; Prassi LADI ID
p.to B187; Boris Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess
2014.
pag. 427, N. 18 ad art. 14).
È altresì utile ribadire che per
formazione scolastica ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, concetto che
la parte ricorrente sostiene non essere stato spiegato dalla Cassa (cfr. doc. I
pag. 4), si intende qualsiasi preparazione sistematica avente un fine specifico,
basata su un curriculum formativo (usuale) regolare, volta ad acquisire
conoscenze specifiche con l'aiuto delle quali si può successivamente esercitare
l'occupazione corrispondente. La formazione deve altresì essere strutturata in
modo riconoscibile e pianificato, orientato verso il conseguimento
dell’obiettivo prefisso. Inoltre, deve essere sufficientemente controllabile e
verificabile. Deve, infine, essere distinta dall'educazione acquisita per
interesse scientifico o per hobby, che rimane irrilevante dal profilo del
motivo di esenzione in esame (cfr. STF 8C_418/2016 del 15 novembre 2016,
pubblicata in SVR 2017 ALV Nr. 1 pag. 1-3 e citata al consid. 2.3.).
2.8
Nella sentenza 38.2023.2 del 3
aprile 2023 al consid. 2.7. il TCA ha stabilito:
" Dagli
accertamenti esperiti dalla Cassa presso la Scuola __________ si evince poi che
il corso biennale di __________ seguito a __________ dal ricorrente dal 2019 al
2021.
comportava, da una parte, la frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì
nella misura di 3,5/4 ore di lezione giornaliere (ovvero 17,5/20 ore alla
settimana) che si svolgevano al mattino o al pomeriggio, occupando metà della
giornata dello studente (cfr. doc. 61; 50; 40; 31). Dall’altra, un ulteriore
impegno di 5-10 ore alla settimana da dedicare allo studio personale e per
lavori pratici (cfr. doc. 31; 27).
Tenendo conto del dispendio minore, ossia 17,5 ore di lezione e 5
ore di studio, l’impegno per la formazione era di complessive 22,5 ore
settimanali.
Se, invece, si pone mente a un impegno di 20 ore per i corsi e di
10.
ore per lo studio, l’assicurato era occupato con la scuola per 30 ore alla
settimana.
Mediamente la formazione presso la Scuola __________, comprensiva
dei corsi obbligatori e dello studio personale impegnava il ricorrente per
26,25 ore settimanali. (…)”
Questo Tribunale ha, quindi,
concluso che “in linea di principio e teoricamente, il tempo a disposizione
per un impiego – considerando una settimana a tempo pieno di 42 ore (cfr. STF
8C_289/2015 del 12 ottobre 2015 consid. 3; STCA 38.2014.63 del 15 aprile 2015
consid. 2.6.-2.7.) – risulterebbe, dunque, di 15,75 ore settimanali, pari a
circa un pensum del 37%”.
Come visto al consid. 2.6., dalle
tabelle orarie per l’anno scolastico 2019-2020 fornite dall’Istituto __________
contestualmente alle nuove indagini effettuate dalla Cassa (cfr. doc. 91-100)
risulta che le lezioni si svolgevano dal lunedì al venerdì principalmente di
pomeriggio tra le ore 14:00 e le 18:30. Più specificatamente nei periodi dal 30
settembre al 21 novembre 2019 e da gennaio al 30 marzo 2020 i corsi erano
soltanto al pomeriggio, mentre dal 1° aprile al 30 giugno 2020 essi si tenevano
al pomeriggio di regola fino alle 16:30, tranne il martedì che erano alla
mattina (ad eccezione del martedì 16 giugno 2020 in cui le lezioni hanno avuto
luogo per tutto il giorno; cfr. doc. 99).
Ne discende che l’assicurato, il
quale ha del resto chiarito di avere vissuto negli anni 2019-2021 a __________,
dove aveva preso in locazione o in subaffitto delle stanze, e di essere
rientrato in Ticino un fine settimana al mese (cfr. doc. 82; consid. 2.6.), non
sembra essere stato impossibilitato, perlomeno da settembre 2019 a fine giugno
2020, a esercitare, parallelamente agli studi, un’attività lavorativa a tempo
parziale.
Tale questione non merita,
tuttavia, di ulteriori approfondimenti, poiché in ogni caso il lasso di tempo
settembre 2019 - giugno 2020 non è determinante ai fini della soluzione della
presente vertenza.
In effetti, considerato che il
ricorrente si è iscritto in disoccupazione a partire dal 7 luglio 2022 (cfr.
doc. 284), il suo termine quadro per il periodo di contribuzione, che giusta
l’art. 9 cpv. 3 (e 2) LADI decorre due anni prima del primo giorno nel quale
sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione e che è rilevante
anche per l’esonero dallo stesso (cfr. art. 14 cpv. 1 LADI), si estende dal 7
luglio 2020 al 6 luglio 2022 (cfr. doc. A2 pag. 2; III pag. 2).
Decisivo si rivela, dunque, il
periodo scolastico da luglio 2020 a ottobre 2021.
2.9
Per quel che attiene il periodo
scolastico da inizio luglio 2020 alla fine del secondo anno di studi
(2020-2021) a metà ottobre 2021 circa, va evidenziato che dalle tabelle orarie
(cfr. doc. 100-109) emerge che durante il secondo anno di studio le lezioni si
svolgevano sì di regola al pomeriggio, tuttavia una volta alla settimana in
media (più di frequente a partire dalla primavera 2021) i corsi erano alla
mattina. Inoltre il giorno in cui le lezioni avevano luogo al mattino non era
fisso, bensì variava da una settimana all’altra (ad esempio vi è stata lezione
di mattina venerdì 11 settembre 2020, giovedì 17 settembre 2020, martedì 6
ottobre 2020, venerdì 30 ottobre 2020, mercoledì 4 novembre 2020, venerdì 13
novembre 2020, venerdì 20 novembre 2020, venerdì 4 dicembre 2020, giovedì 10
dicembre 2020; cfr. doc. 100-103).
In simili condizioni, visto che
gli orari delle lezioni, la cui frequenza era obbligatoria (cfr. 273, 252;
consid. 2.6.), si modificavano ogni settimana, le possibilità dell’insorgente, benché
in linea di principio e teoricamente il tempo a sua disposizione per un impiego
fosse di 15,75 ore settimanali, pari a circa un pensum del 37% e fosse
libero di organizzare il proprio tempo di studio personale come meglio credeva
(cfr. consid. 2.6.), di svolgere un’occupazione risultavano alquanto
difficoltose, non potendo garantire a un potenziale datore di lavoro un impegno
regolare e costante.
Sulla base del criterio della
verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali
(cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid.
5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; DTF 146
V 51 consid. 5.1.; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti) e
che è applicato anche in relazione alla prova dell’esistenza di un motivo di
esonero dal periodo di contribuzione (cfr. Boris
Rubin, op. cit., N. 12 ad art. 14), occorre, pertanto, concludere che,
perlomeno nel periodo da luglio 2020 a ottobre 2021, non fosse ragionevolmente
esigibile dal ricorrente l’esercizio di un’attività lavorativa anche solo a
tempo parziale.
Questo Tribunale non ignora che per
alcune settimane estive sia del 2020 (da metà luglio a inizio settembre 2020)
che del 2021 (da fine luglio a inizio settembre 2021) alla Scuola __________
non si sono tenuti corsi (cfr. doc. 100; 108).
In proposito va, però, rilevato
che di regola anche gli studi universitari presentano una pausa estiva tra la
fine di un anno accademico e l’inizio di uno nuovo senza che ciò pregiudichi
dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione - se dati gli ulteriori
presupposti dell’art. 14 LADI - il riconoscimento di tale formazione quale
motivo di esenzione dal periodo di contribuzione (cfr. STFA C 311/02 dell’8
luglio 2004).
Relativamente all’attività
lavorativa svolta presso il __________ di __________ per due settimane
complessive (una nel settembre 2021 e una nel novembre 2021; cfr. doc. I pag. 2),
a cui ha fatto riferimento la Cassa (cfr. doc. A2 pag. 4; III pag. 5), va
osservato, ritenuti i turni indicati dal ricorrente, dalle ore 16:00 alle 23:00
o dalle 18:00 alle 2:00 (cfr. doc. 82; consid. 2.6.), dei quali, trattandosi di
un lavoro quale barista/cameriere (cfr. doc. 285), non si ha motivo di
dubitare, che la stessa (oppure un’occupazione analoga) sia da considerare
eccezionale e non esigibile a lungo termine, poiché non compatibile con
l’impegno e la costanza da dedicare al percorso formativo presso l’Istituto __________.
Per tali motivi, in concreto, sussiste
un nesso causale tra il mancato adempimento dell’obbligo del periodo di
contribuzione e il motivo dell’impedimento, ossia la formazione.
L’insorgente, nel termine quadro
7.
luglio 2020 – 6 luglio 2022, raggiunge, dunque, il periodo di oltre dodici
mesi in cui non è stato vincolato da un rapporto di lavoro a seguito della
formazione.
Il TCA, di conseguenza, ritiene,
contrariamente a quanto stabilito dalla Cassa, che sono dati nel caso di specie
i motivi per esonerare l'assicurato dall'adempimento del periodo di
contribuzione previsto dall'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
La decisione su opposizione del
26.
gennaio 2024 deve, perciò, essere annullata.
2.10
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023
consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA
38.2023.30
del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023
consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87
del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid.
2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25
aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.11
Vincente in causa, il ricorrente,
rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’800 a titolo di
ripetibili da mettere a carico della Cassa resistente (cfr. art.
61.
lett. g LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La decisione su opposizione
del 26 gennaio 2024 è annullata.
§§ RI 1 è
esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 8 cpv. 1 lett. e
LADI e 14 cpv. 1 lett. a LADI).
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà
alla parte ricorrente fr. 1'800 a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti