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Decisione

38.2024.12

Nel caso di una SA a cui sono state negate ILR, atti non consentono di stabilire se perdita di lavoro sia computabile e probab. temporanea. Infatti, da una parte, già da 2022 brusco calo della cifra d'affari. Dall'altra, però, a fine 2023 repentino calo poiché clienti in difficoltà. Rinvio

8 luglio 2024Italiano68 min

Riguardo al fatto che, alla luce delle difficoltà di reperimento dei materiali registrata

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.12

rs

Lugano

8 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 febbraio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29

gennaio 2024 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Il 23 novembre 2023 la RI 1 di __________

(Comune di __________), il cui scopo sociale è segnatamente “l’esercizio di

una officina di precisione, lo stampaggio di materie plastiche, il loro

commercio, nonché le consulenze ed i servizi e l'esecuzione di tutte le

operazioni commerciali e finanziarie, connesse con lo scopo sociale od idonee a

favorirne l'oggetto (…)” (cfr. doc. 4/1: estratto RC anche reperibile nel

sito www.zefix.ch) e

alla quale è stato riconosciuto dalla Sezione del lavoro il diritto a indennità

per lavoro ridotto per il lasso di tempo 16 agosto 2022 - 31 ottobre 2022 (cfr.

doc. 3), mentre le è stato negato per i periodi 1° novembre 2022 - 31 gennaio

2023, 6 marzo - 31 maggio 2023, 1° settembre - 30 novembre 2023 (cfr. doc. 1), ha

inoltrato un nuovo preannuncio di lavoro ridotto per il lasso di tempo 1°

dicembre 2023 - 29 febbraio 2024 (cfr. doc. 4).

Dal relativo formulario di Preannuncio

di lavoro ridotto (EC) si evince, da un lato, che la perdita di lavoro

probabile è del 25% per 17 dipendenti (sui 19 dell’azienda, tutti al beneficio

di contratti durata indeterminata), dall’altro, che quale motivo è stato

indicato che “(…) la cifra di affari dell’ultimo trimestre si è ridotta

sensibilmente, con una diminuzione superiore al 25% rispetto alla media degli

ultimi 4 anni, che ci mette in particolare difficoltà nel difendere i posti di

lavoro attuali. Tale dato in realtà nasconde una situazione ancora più grave,

in considerazione: • dell'inflazione degli ultimi due anni che ha gonfiato

artificialmente i nostri fatturati; • del periodo pandemico che ha prodotto un

crollo del fatturato che si è protratto per almeno 12 dei 48 mesi di confronto”

(cfr. doc. 4 pag. 2).

Il mutato volume delle

ordinazioni è stato spiegato, asserendo che “la cifra di affari è in calo a

causa di un forte rallentamento della domanda. Molti dei nostri clienti stanno

vivendo una situazione di difficoltà legata alla situazione congiunturale: __________,

nostro primo cliente, al momento è in disoccupazione, __________ è in

disoccupazione, __________ da un anno è in fase di riorganizzazione dopo anni

di crescita. Molte ordinazioni sono state rimandate al primo trimestre 2024,

perché in conseguenza della difficoltà di reperimento dei materiali registrata

nel 2022, molti clienti hanno aumentato le scorte di magazzino nel secondo

semestre 2022 e primo trimestre 2023, quando poi hanno cominciato a registrare

un rallentamento della domanda hanno fermato/rallentato gli approvvigionamenti

per non arrivare a fine anno con gli stock troppo alti. Abbiamo la necessità di

accedere allo strumento dell'Indennità per Lavoro Ridotto per non essere

costretti a licenziare del personale, causando una grave perdita di know how,

con conseguenze nel medio periodo, a maggior ragione in un momento storico come

questo in cui è ancora più difficile che in passato trovare sul mercato del

lavoro le competenze necessarie” (cfr. doc. 4 pag. 1).

In relazione alle ragioni per le

quali, secondo la ditta, la perdita di lavoro è solo temporanea, la RI 1 ha

indicato di non avere perso clienti, “abbiamo sempre la fiducia dei nostri

clienti, che anzi ci stanno affidando nuovi progetti in partenza, ma al momento

c'è stato un forte rallentamento della domanda. Il Cliente __________ nel mese

di dicembre ci trasferirà degli stampi esistenti, che per il 2024 e gli anni a

venire assicurerà un volume di fatturato di 300'000 CHF, il cliente __________

nei prossimi giorni ci confermerà ufficialmente il trasferimento di un

pacchetto stampi che dovrebbero produrre un fatturato annuo stimato in 150'000

CHF. A fronte di clienti in difficoltà, abbiamo anche clienti che stanno

crescendo e che continueranno a farlo nei prossimi anni (__________, in Italia,

+20% rispetto al 2022). Inoltre stiamo fidelizzando nuovi clienti come __________,

__________ ed altri che ci hanno trasferito o stanno trasferendo altri stampi.

Questo volume di stampi, esauriti gli stock accumulati presso i precedenti

fornitori per preparare lo spostamento delle produzioni, dovrebbe cominciare a

produrre fatturato a partire dal secondo trimestre 2024” (cfr. doc. 4 pag.

3).

. La società, riguardo alle

misure per evitare il lavoro ridotto, ha precisato che “da luglio ha

cominciato a lavorare in azienda una nuova persona impegnata al 40% e dedicata

allo sviluppo commerciale, e la ricerca è sempre aperta per inserirne una

seconda full time. Abbiamo ottimizzato i processi produttivi ed il personale

fino al limite. Abbiamo concordato con il personale assenze non pagate a fronte

di esigenze personali e la direzione ha tagliato la propria remunerazione del

20%, così come una parte del CdA ha rinunciato ai propri emolumenti. A metà

ottobre ha lasciato l'azienda di sua scelta un'impiegata che non è stata

sostituita. Abbiamo cercato di "spingere" il mercato, contattando i

nostri clienti ed offrendo sconti a fronte di ordinativi entro l'anno” (cfr.

doc. 4 pag. 2).

Inoltre sono stati elencati i

differimenti delle ordinazioni, e meglio:

" __________

-25%, __________ - 20% __________ -20%, __________ __________ - 60%, __________

-20%, __________ -20%. Molte ordinazioni sono state rimandate al primo

trimestre 2024, perché inconseguenza della difficoltà di reperimento dei

materiali registrata nel 2022, molti clienti hanno aumentato le scorte di magazzino

nel secondo semestre 2022 e primo trimestre 2023, quando poi hanno cominciato a

registrare un rallentamento della domanda hanno fermato/rallentato gli

approvvigionamenti per non arrivare a fine anno con gli stock troppo alti. (Non

abbiamo notifiche ufficiali di questo, ma sono informazioni che ci sono state

confermate verbalmente durante gli incontri periodici con i nostri referti

aziendali, eventualmente trasferiti in note interne che, su richiesta, possiamo

produrre)” (Doc. 4 pag. 3)

1.2. Con decisione del 29 novembre 2023

la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione, nel senso che il diritto

all’indennità per lavoro ridotto non è stato riconosciuto per i mesi da

dicembre 2023 a febbraio 2024, poiché i motivi invocati quale causa della

perdita di lavoro nel periodo in questione sono da ascrivere a circostanze

rientranti nel normale rischio aziendale, per cui la perdita di lavoro fatta

valere, indipendentemente dalla cifra d’affari realizzata, non è computabile

(cfr. doc. 5).

1.3. Contro il provvedimento del 29

novembre 2023 la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, il 15 gennaio 2024, ha

interposto tempestiva opposizione, chiedendo il relativo annullamento e il

riconoscimento del lavoro ridotto per il periodo 1° dicembre 2023 - 29 febbraio

2024 (cfr. doc. 6 pag. 8).

Il patrocinatore, per conto della

società opponente, ha rilevato che la riduzione delle ordinazioni e delle

commesse, che ha comunque carattere temporaneo, non avendo perso in ogni caso i

relativi clienti, non corrisponde a una flessione rientrante nella normale

fluttuazione degli ordini di un’impresa, bensì è riconducibile a condizioni

congiunturali straordinarie, rispetto all’ordinario andamento del mercato, date

dal periodo post-pandemico che ha toccato in modo imprevedibile i suoi clienti

e che poi si è riverberata sull’azienda.

È stato, altresì, puntualizzato

che “nella concreta situazione di RI 1, nella misura in cui la società non

dovesse avere (ancora) accesso alle prestazioni LADI per il lavoro ridotto,

dovrà forzatamente valutare e decidere la riduzione dell’organico dei dipendenti,

procedendo quindi alla disdetta dei contratti di lavoro”, ciò che di

riflesso comporterà la grave perdita di know-how con conseguenze nefaste nel

medio periodo, che potrebbero anche compromettere la continuità aziendale, con

ulteriore perdita di posti di lavoro da essa generati.

Al riguardo è stato precisato che

tale scenario è proprio quello che l’istituto LADI delle indennità per lavoro

ridotto intende evitare (cfr. doc. 6).

1.4. La Sezione del lavoro, con

decisione su opposizione del 29 gennaio 2024, ha confermato il provvedimento

del 29 novembre 2023 relativo al lasso di tempo dicembre 2023 - febbraio 2024

(cfr. consid. 1.2.), motivando come segue:

" (…)

4. Nel caso che ci occupa, l'opponente ha chiesto le indennità per

lavoro ridotto dal 1. dicembre 2023 al 29 febbraio 2024, essenzialmente a causa

di circostanze imprevedibili e straordinarie, segnatamente la congiuntura, il

"destocking" da parte dei clienti della medesima e le difficoltà di reperimento

dei materiali. Tali motivazioni non possono trovare accoglimento per i seguenti

motivi.

Diversamente da quanto sostenuto dall'interessata, essa ha

ottenuto il lavoro ridotto sino al 31 ottobre 2022 (cfr. decisione n, 343561311

del 4 agosto 2022).

Fatti

I differimenti delle ordinazioni da parte dei clienti di RI 1 -

con le stesse motivazioni del preannuncio in esame - erano già stati indicati

nel preannuncio di lavoro ridotto dell'11 luglio 2022 (autorizzato con la

surriferita decisione). Pertanto, non è possibile ritenere tale motivo,

imprevedibile e straordinario.

Riguardo al fatto che, alla luce delle difficoltà di reperimento dei materiali registrata

nel 2022, molti

clienti avevano aumentato lo stock di magazzino e che attualmente starebbero

smaltendone l'eccesso, si sottolinea che il calo del lavoro dovuto a tale

motivo ("destocking") non è indennizzabile con le indennità per

lavoro ridotto, essendo, verosimilmente, causato dalla pianificazione aziendale

e non è dunque l'assicurazione contro la disoccupazione a doversene fare carico.

In merito al rinvio all'attuale situazione congiunturale, esso

risulta essere generico e non sufficientemente circostanziato.

Per quanto attiene alla temporaneità della perdita di lavoro, si

precisa che il diritto alle indennità per lavoro ridotto non presuppone solo

che la perdita di lavoro sia temporanea. È infatti richiesto l'adempimento di

ulteriori condizioni, che devono essere realizzate cumulativamente,

conformemente all'art. 31 cpv. 1 LADI. Nel caso concreto, anche senza

considerare il presupposto della temporaneità, i motivi addotti dall'opponente

non sono comunque idonei a ritenere computabile la perdita di lavoro

annunciata. (…)” (Doc. B pag. 3-4)

L’amministrazione ha concluso che

nel caso di specie non è adempiuto uno dei presupposti cumulativi di cui agli

art. 31 segg. LADI per l’ottenimento delle ILR, ossia la perdita di lavoro computabile,

evidenziando che “sebbene occorra dar atto all'interessata di voler evitare,

con il provvedimento richiesto, il licenziamento del personale, non si

ravvisano circostanze straordinarie. I motivi invocati quale causa del calo di

lavoro nel periodo in questione sono dunque da ascrivere a circostanze

rientranti nel normale rischio aziendale, per cui la perdita di lavoro

invocata, indipendentemente dalla cifra d'affari realizzata, non è computabile

(cfr. al proposito STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid 2.6.)” (cfr.

doc. B pag. 4).

1.5. Contro la decisione su opposizione

del 29 gennaio 2024 la RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso (spedito per raccomandata il 29 febbraio 2024; cfr.

tracciamento dell’invio), nel quale ha chiesto, oltre all’annullamento della

stessa, di beneficiare di indennità per lavoro ridotto dal 1° dicembre 2023 al

29 febbraio 2024.

A sostegno della propria pretesa

la ricorrente ha in particolare addotto che l’impresa, la quale è attiva già

dal 1968 nel settore dello stampaggio delle materie plastiche e ha anche

un’officina meccanica per la manutenzione degli stampi, negli ultimi mesi del 2023

ha subito un sensibile, repentino e inaspettato calo della cifra d’affari (di

oltre il 25% rispetto alla media degli ultimi quattro anni, 2019-2023),

principalmente a causa di un forte rallentamento della domanda, poiché molti

clienti sono a loro volta in condizioni di difficoltà legata alla situazione

congiunturale. In proposito è stato specificato che __________, primo cliente

principale, è in lavoro ridotto, come pure ____________________, mentre __________

da un anno è in fase di riorganizzazione dopo anni di crescita.

L’avv. RA 1, per conto della

società, ha altresì ribadito che tante ordinazioni sono state rimandate al

primo trimestre 2024, in quanto, come da informazioni fornite durante gli

incontri periodici con i referenti dei clienti interessati, in conseguenza del

difficile reperimento dei materiali registrato nel 2022, molti clienti hanno

aumentato lo stock di magazzino tra il secondo semestre 2022 e il primo

trimestre 2023, così che quando hanno iniziato ad accusare un calo della

domanda hanno rallentato o anche sospeso gli approvvigionamenti da fornitori

per non incrementare eccessivamente lo stock di magazzino.

La parte ricorrente non condivide

le motivazioni espresse dalla Sezione del lavoro, ritenendole non fondate e

sostenendo per contro che la fluttuazione aziendale non è ascrivibile al

normale rischio aziendale.

È stato, inoltre, sottolineato

che l’insorgente “ha preso già delle misure per cercare di attenuare il

pregiudizio d'attività ed evitare il licenziamento dei collaboratori, come

anche ammesso dall'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, ma tali

interventi non sono sufficienti senza il parallelo ausilio delle prestazioni

LADI per lavoro ridotto” ed è stato chiesto lo svolgimento di una perizia

economico-commerciale sull'andamento commerciale della SA nel periodo

2019-2024, “in particolare per determinare se e in che misura la sensibile

diminuzione degli ordini da parte dei clienti possa essere ricondotta al

normale rischio aziendale per un'azienda che opera nello specifico settore

della ricorrente, rispettivamente per determinare se la flessione posso essere

considerata temporanea o se abbia carattere strutturale” (cfr. doc. I pag.

2-8)

Infine la parte ricorrente ha

fatto valere:

" 12.2.

La decisione impugnata è arbitraria nella misura in cui

contraddice in maniera scioccante il sentimento di giustizia ed equità, oltre

ad essere manifestamente arbitraria nel risultato.

Nel caso concreto la decisione risulta arbitraria nella misura in

cui, peraltro con considerazioni astratte e stereotipare relativamente al

rischio aziendale, contraddice in modo diametralmente opposto il risultato che

le prestazioni di lavoro ridotto previste dalla LADI intendono tutelare, ovvero

evitare il licenziamento dei lavoratori di RI 1.

Confrontata con il diniego della ILR-LADI la ricorrente, come

ulteriore misura da implementare, non potrà che valutare e decidere la disdetta

di alcuni dei contratti di lavoro che la legano ai propri collaboratori;

proprio il risultato contrario alla volontà del legislatore che ha introdotto

lo strumento del lavoro ridotto nella Legge federale contro la disoccupazione.

Appare infatti particolarmente scioccante che ratio legis che

caratterizza l'istituto dell'indennità per lavoro ridotto secondo la LADI sia

annichilito da un risultato completamente opposto nella querelata decisone e, a

monte, nella valutazione dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.” (Doc.

I pag. 9)

1.6. La

Sezione del lavoro, con risposta del 18 marzo 2024, ha postulato la reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.7. Il 15 aprile 2024 la parte ricorrente

ha prodotto due dichiarazioni del 10 aprile 2024 rilasciate da __________ e da __________

in relazione ai motivi dello spostamento degli ordinativi previsti presso RI 1,

e meglio nel primo caso rispetto alle prospettive iniziali alcuni progetti sono

stati internalizzati presso la ditta cliente, mentre altri sono stati

procrastinati nel tempo a causa dell’incertezza sul carico di lavoro. Nel

secondo caso rispetto alle prospettive iniziali alcuni progetti sono stati

procrastinati nel tempo a causa dell’incertezza del mercato e conseguente

ritardo negli investimenti (della ditta cliente), rispettivamente un ordine è

stato sospeso per problemi di approvvigionamento (cfr. doc. V + 1/2).

1.8. L’amministrazione ha preso

posizione al riguardo con scritto del 22 aprile 2024 (cfr. doc. VII).

1.9. Alla parte ricorrente, il 23 aprile

2024, è stato assegnato un termine di 10 giorni per formulare osservazioni

(cfr. doc. VIII).

Nonostante la concessione di una

proroga di 15 giorni, come richiesto dal rappresentante della RI 1 (cfr. doc.

IX; X), la parte ricorrente è rimasta silente.

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del

lavoro, con decisione del 29 novembre 2023, confermata dalla decisione su

opposizione del 29 gennaio 2024 (cfr. consid. 1.2.; 1.4.), non abbia

riconosciuto alla società ricorrente il diritto alle indennità per lavoro

ridotto a favore di 17 dei propri dipendenti per il periodo 1° dicembre 2023 - 29

febbraio 2024.

2.2. Nel

ricorso l’insorgente ha fatto, innanzitutto, valere la violazione

dell’obbligo di motivare la decisione su opposizione del 29 gennaio 2024, e

quindi una lesione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione

(cfr. doc. I pag. 8).

Il diritto di essere sentito, di cui

all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una

decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi

sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale

obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri

decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto,

consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che

lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto

decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne

hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un

senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere

esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può e

all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr.

8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023

consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021

del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid.

4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15

aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15

febbraio 2011 consid. 3.2.).

Inoltre, purché la comprensione

non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere

implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri

atti (cfr. STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).

Nella presente fattispecie, alla

luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa

delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su opposizione del 29

gennaio 2024, atteso che da quest’ultima emergono chiaramente le ragioni per le

quali la Sezione del lavoro ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità

per lavoro ridotto, e meglio poiché la perdita di lavoro annunciata non risultava

computabile, ritenuto che le ragioni invocate quale causa della perdita di

lavoro nel periodo in questione sono da ascrivere a circostanze rientranti nel

normale rischio aziendale (cfr. doc. B; consid. 1.4.).

Del resto l’insorgente,

rappresentata da un avvocato già in sede di opposizione (cfr. doc. 6; consid.

1.3.), ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione

emessa nei suoi confronti e ha potuto contestarla dinanzi a questo Tribunale,

come rilevato anche dalla parte resistente (cfr. doc. III pag. 3).

Pertanto

la decisione su opposizione del 29 gennaio 2024 non risulta carente nella

motivazione.

2.3. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro

la disoccupazione e non

hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro

potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati

ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

Considerandi

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie

prime o merci;

b. il contingentamento delle materie

prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie

d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o

restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3.

La perdita

di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a

circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La

clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si

riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi

economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si

tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non

è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art. 33 LADI enuncia:

"

(…)

1.

Una

perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo

di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.4

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile

(cfr. G15). Il datore di lavoro deve intraprendere tutto

quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare le

perdite di lavoro. Si tratta in questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge,

di prevenire e ridurre il danno.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

C6a La creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve ne sia la

necessità ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di lavoro, non

è compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo dell’ILR è quello

di preservare i posti di lavoro e non di finanziare la creazione di nuovi posti

di lavoro.

Prima di assumere nuovo

personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre ricevono le ILR, le

aziende devono chiarire se il personale esistente non può far fronte ai compiti

che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi evitare o ridurre la

perdita di lavoro.

L'assunzione di personale

nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per esempio, si

vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più mandati e

quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza il

servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non sarebbero

colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto all’ILR.

L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda (p. es. a

causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese dal

personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono

indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste

persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta

ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di

occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di

tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

(…)

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente.

D6a In tempi di congiuntura favorevole i preannunci non possono essere

respinti motivando il rifiuto unicamente con l’attuale situazione economica

positiva. Se l’azienda fa valere per la perdita di lavoro un motivo che non

rientra nella sfera normale del rischio aziendale o non inerente alla natura

usuale della perdita di lavoro nel ramo, nella professione o nell’azienda,

l’ILR è ammissibile anche in tempi di congiuntura favorevole. In una simile

situazione economica la natura straordinaria della perdita di lavoro deve

essere dimostrata chiaramente.

-Giurisprudenza DTFA C 244/99

del 30.4.2001 (Anche se la credibilità o la natura temporanea di una perdita di

lavoro non può essere negata adducendo semplicemente la situazione del mercato,

è consentito e necessario prendere in considerazione la situazione del mercato

del settore interessato [concorrenza, calo delle vendite, cambiamenti

strutturali, ecc.] nella valutazione [ARV/DTA 1999 n. 10 pag. 52 consid. 4b])

D6b Un

periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una

situazione di difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più

nella sfera normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare

in modo plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla

recessione. Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati

allo stesso modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di

lavoro, a prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro

principalmente a motivi che non sono direttamente legati alla situazione

economica (ad es. ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura

relativa al permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo

la recessione per giustificare un diritto all’ILR. Poiché in questo caso la situazione

economica recessiva non è adeguatamente causale per le perdite d’incarichi o

rispettivamente per le perdite di lavoro. Si può parlare di periodo di

recessione in particolare in caso di calo della cifra d’affari o delle

ordinazioni e in presenza di previsioni economiche negative per un numero

considerevole di aziende, in generale o in determinati settori.

I

seguenti indici danno delle indicazioni sui segni di una congiuntura di

recessione

- un

aumento massiccio dei preannunci di lavoro ridotto rispetto allo stesso mese

dell’anno precedente Rapporto LAMDA DM09 https://lamda.alv.admin.ch/MicroStrategy/servlet/mstrWeb

-

analisi congiunturali della Confederazione sull’economia nel suo complesso e

sui principali rami economici («Konjunkturtendenzen», pubblicazione sulle

tendenze congiunturali, non disponibile in italiano)

-

Barometro congiunturale KOF (KOF Economic Barometer), Indicatore

dell’occupazione KOF (KOF Employment Indicator) e Indicatore della situazione

commerciale (KOF Business Situation Indicator),

https://kof.ethz.ch/it/previsioni-indicatori/indicatori.html (non disponibili

in italiano)

- Dati

relativi al commercio estero (in particolare sulle esportazioni) https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/statistica-del-commercio-esterosvizzero/dati.html

-

Andamento dell’indice della costruzione

(non disponibile in italiano) (…)”

Perdita di lavoro usuale nel ramo, nella professione o

nell’azienda

D7 Una

perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o

nell’azienda. Sono pertanto escluse dall’ILR le perdite di lavoro regolari e

ricorrenti in quanto si tratta di perdite di lavoro prevedibili e che possono

essere calcolate in anticipo. Una perdita di lavoro è computabile soltanto se è

imputabile a circostanze straordinarie.

D8 Nel

settore della costruzione, in particolare, succede spesso che i termini siano

posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni.

D9 Le

fluttuazioni delle ordinazioni, in particolare nel settore terziario (settore

alberghiero, parrucchieri, scuole guida, ecc.), sono in genere usuali e non

giustificano una perdita di lavoro computabile. In presenza di circostanze

straordinarie, tuttavia, le perdite di lavoro che ne derivano possono dar

diritto all'indennità.

Se la

cifra d’affari è rimasta costante negli ultimi 2anni e improvvisamente si

registra un calo imprevedibile, brusco e significativo delle vendite o delle

ordinazioni, si può essere di fronte a una perdita di lavoro non usuale nel

ramo, nella professione o nell’azienda. Questa circostanza da sola può essere

sufficiente per riconoscere la natura straordinaria della perdita di lavoro per

un primo periodo di autorizzazione di 3 mesi, purché siano soddisfatti gli

altri presupposti del diritto. Se le ordinazioni continuano a rimanere esigue,

al momento di presentare un nuovo preannuncio il datore di lavoro deve

giustificare la natura straordinaria della situazione da almeno 3 mesi.

Esempi

- La cifra d’affari di un’azienda è rimasta costante negli ultimi

2.

anni. Ad eccezione di 2 o 3 mesideboli, le fluttuazioni della cifra d’affari

sono minime. Soltanto nel mese precedente al preannuncio di lavoro ridotto è

stato constatato un calo massiccio della cifra d’affari. Il datore di lavoro

indica che le ordinazioni sono letteralmente crollate e che non aveva vissuto

nulla di simile negli ultimi 10i anni. Questo calo repentino sarebbe dovuto a

una situazione economica generale tesa e alle incertezze che pesano sul ramo in

questione. Dato che fino a questo momento l’attività è rimasta stabile, il

crollo massiccio della cifra d’affari e delle ordinazioni può essere

considerato straordinario o non rientrante nella sfera normale del rischio

aziendale. In caso di nuovo preannuncio, per continuare ad aver diritto all’ILR

il datore di lavoro dovrebbe giustificare in maniera concreta e in relazione

alla sua attività il perdurare del basso livello delle ordinazioni.

- Un datore di lavoro indica nel preannuncio di lavoro ridotto di

avere poche ordinazioni, ma di grossa entità. Durante il periodo di evasione di

una commessa le capacità dell’azienda sono sfruttate quasi interamente per vari

mesi. In caso di ritardo nel conferimento di un’ordinazione o nel caso in cui

il cliente decida di affidarla a un’altra azienda, vi è invece una mancanza di

lavoro. È quindi usuale e tipico per l’azienda avere periodi di inattività al

termine di una commessa (voluminosa), situazione che si riflette anche sulla

cifra d’affari. Vi possono così essere fluttuazioni notevoli delle ordinazioni

e della cifra d’affari. Verificandosi regolarmente ed essendo quindi

prevedibili, tali fluttuazioni rientrano nella sfera normale del rischio

aziendale. Vi è un diritto all’ILR soltanto se l’azienda riesce a dimostrare

che la perdita di lavoro attuale è dovuta a circostanze straordinarie.

D10 I

motivi di esclusione dal diritto all'indennità relativi alla natura usuale

della perdita di lavoro nel ramo, nella professione o nell’azienda e quelli

inerenti alla sfera normale del rischio aziendale (D2 segg.) sono strettamente

legati, per cui spesso è difficile o perfino inutile tentare di differenziarli.

Giurisprudenza

DTFA C 80/01 del 6.10.2004 (Nel settore della costruzione, il

rinvio dei termini su richiesta del committente o per altre ragioni

indipendenti dalla volontà del datore di lavoro incaricato dell’esecuzione dei

lavori non costituisce una circostanza straordinaria. La conseguente perdita di

lavoro non è in linea di principio computabile. Non è necessario stabilire se

la perdita di lavoro è dovuta a una circostanza che rientra nella sfera normale

del rischio aziendale (art. 33 cpv. 1 lett. a LADI) oppure se è usuale nel

ramo, nella professione o nell’azienda (art. 33 cpv. 1 lett. b LADI). Ciò si

applica per analogia ai rami accessori dell’edilizia per i mandati

oggettivamente legati a lavori nel settore dell’edilizia e del genio civile.

Anche in periodo di recessione il rinvio dei termini non costituisce una

circostanza straordinaria e neppure una sospensione delle ordinazioni a tempo

indeterminato. Essi, non sono sufficiente per riconoscere una perdita di

lavoro. Devono piuttosto verificarsi delle circostanze particolari per poter

giustificare l’ipotesi di una perdita di lavoro temporanea (art. 31 cpv. 1

lett. d LADI)

DLA 1996/1997 pag. 214 (Le direttive per la riduzione della

produzione di Emmental emanate in base alle istruzioni dell’Ufficio federale

dell’agricoltura non giustificano un diritto all’ILR per le aziende casearie in

quanto la perdita di lavoro che ne deriva è usuale nel ramo e quindi non è

computabile)

DLA 1989 pag. 121 (I rischi aziendali «normali» non possono essere

determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Tale

questione deve essere valutata caso per caso)

DLA 1987 pag. 80 (Le tasse sul traffico pesante e le contromisure

estere non sono di per sé usuali nel ramo o nell’azienda per un’impresa di

trasporti su strada. Per contro, un’impresa di questo tipo è normalmente

confrontata all’aumento delle imposte e delle tasse statali o ad altre misure

statali che possono ripercuotersi negativamente sull’andamento delle

ordinazioni. Essa sottostà inoltre alle misure protezionistiche applicate dagli

altri Paesi per lottare contro la concorrenza estera. L'impresa deve prevedere

simili rischi e tenerne conto nella propria strategia aziendale. In queste

circostanze, le perdite di lavoro fanno parte dei rischi usuali nel ramo o

nell’azienda)

DTFA C 113/00 del 13.9.2000 (Le difficoltà di pagamento di un

cliente, il ritardo del permesso di costruzione o del finanziamento del

progetto sono usuali nel ramo della costruzione e rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale)”

2.5

La “Direttiva 2022/12 del 16

dicembre 2022 per il lavoro ridotto non in relazione con la pandemia”,

entrata in vigore il 1° gennaio 2023, ha aggiornato e sostituito le Direttive

2022/3 e 2022/4, rispettivamente del 9 marzo e del 28 marzo 2022, e fornito istruzioni

aggiornate in merito agli elementi da considerare per il preannuncio relativo

al conteggio del lavoro ridotto non in relazione con la pandemia, oltre a

riportare quanto indicato dalla comunicazione 2022/21 dell’11 novembre 2022 in

merito alla gestione dell’indennità per lavoro ridotto in relazione all’aumento

dei prezzi dell’energia elettrica.

In particolare il p.to 2 relativo

alla gestione dell’indennità per lavoro ridotto in relazione con la guerra in

Ucraina e con l’aumento dei prezzi dell’energia prevede:

" (…)

Secondo l’Ufficio di compensazione dell’AD, la guerra in Ucraina e le sanzioni

adottate dalla Svizzera a questo proposito contro privati cittadini russi e

aziende, unitamente ai provvedimenti di autorità estere rivestono carattere

eccezionale e pertanto non rientrano nella nozione di rischio aziendale

normale. Le sanzioni e i provvedimenti adottati dalle autorità svizzere e

straniere vanno considerate come provvedimenti delle autorità ai sensi

dell’articolo 51 capoverso 1 OADI. Un riferimento generico alla guerra in

Ucraina non basta per giustificare il diritto all’indennità per lavoro ridotto.

Le imprese devono spiegare in modo plausibile perché le perdite di lavoro

previste nella loro azienda sono dovute al conflitto. Tra la perdita di lavoro

e la guerra in Ucraina deve quindi esserci un nesso causale adeguato. Inoltre,

devono essere adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto all’indennità

per lavoro ridotto. In merito all’ILR in relazione alla problematica energetica

è necessario operare una distinzione fondamentale tra l’aumento dei prezzi

dell’energia e un’eventuale situazione di penuria energetica causata da

provvedimenti delle autorità. Alcune aziende hanno già dovuto far fronte

all’aumento dei prezzi dell’energia, mentre fino ad oggi non si è ancora

verificata una situazione di penuria energetica causata da provvedimenti delle

autorità. (…)”

Il p.to 2.1 enuncia:

" Il

principio, messo in risalto sia nelle basi legali sia nella Prassi LADI ILR,

rimane invariato: la riscossione dell’ILR è giustificata solo in presenza di

una perdita di lavoro riconducibile a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro, a condizione che il datore di

lavoro interessato non possa evitare le perdite di lavoro mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del

danno (cfr. art 32 cpv.3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 1 OADI).

Le perdite di lavoro sono inoltre computabili se sono dovute a motivi economici

e sono inevitabili (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). Tuttavia per casi di questo

tipo il versamento dell’indennità per lavoro ridotto è possibile solo se sono

soddisfatti gli altri presupposti del diritto e se non rientra nel normale

rischio aziendale (cfr. Prassi LADI ILR D2 e segg.).

Nel concreto, la condizione di

inevitabilità delle perdite di lavoro significa che le perdite di lavoro

riconducibili a una riduzione volontaria della produzione o della riduzione

della produzione per motivi di redditività non dà alcun diritto alla

riscossione dell’ILR. Ne consegue che la riscossione dell’ILR è da

escludersi se un’azienda dispone di un numero di ordini sufficienti per

impiegare i propri collaboratori.

Per quanto attiene all’aumento

dei prezzi dell’energia, il p.to 2.2 precisa:

" Le aziende

risentono in maniera differente dell’aumento dei prezzi dell’energia. La misura

in cui l’azienda viene colpita dipende sostanzialmente da tre elementi:

l’intensità energetica, la situazione contrattuale relativa all’energia e la

possibilità di trasferire costi legati all’aumento dei prezzi dell’energia. La

computabilità della perdita di lavoro deve essere vagliata caso per caso e

tenendo conto della situazione generale dell’azienda, la quale può includere

anche aspetti estranei all’aumento dei prezzi dell’energia. (…)”

Al riguardo va rilevato che dal

comunicato stampa del Consiglio federale del 19 giugno 2024 relativo alla

modifica dell’OADI (art. 57b), valida dal 1° agosto 2024 al 31 lugli 2025,

comportante il prolungamento della durata massima di riscossione dell’indennità

per lavoro ridotto da 12 a 18 mesi si evince:

" All'inizio della guerra in Ucraina specialmente i

settori economici ad alta intensità energetica hanno dovuto ricorrere all'ILR a

causa dell'impennata dei prezzi dell'energia. Nel frattempo questi ultimi sono

diminuiti, ma il contesto congiunturale rimane difficile in diversi comparti.

(…)” (https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-101484.html#:~:text=Berna%2C%2019.06.2024%20%2D%20Il,fino%20al%2031%20luglio%202025)

2.6

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023

del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.

4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30

dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.;

STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del

15.

giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V

50.

consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid.

4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3

maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2;

DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442

consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.7

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid.

4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al

Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)

del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto

non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato,

bensì quello di evitare dei licenziamenti.

Il

Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19

(Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto

strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo dell’IRL non è

quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e

la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro.

Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e

servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine

un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta

Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022

ALV Nr. 17 pag. 57, ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del

Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di

parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità per lavoro

ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31

agosto 2021.

Il

TF ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto

previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni

2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società

aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre

alla pandemia.

La

nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton

Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno

sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano

aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati

significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i

singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel

segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché

pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta

alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, il

Tribunale federale ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva

un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre

2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

L’Alta

Corte ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le

ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi

prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020

era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a

tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili

condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite

la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per

avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il

TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale

aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non

avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di

apertura non era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la

conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle

misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.

Il

Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione

degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e

non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra,

che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato

un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la

pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di

conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito

che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1

lett. b LADI.

Con giudizio 8C_273/2022 dell’8

febbraio 2023, pubblicato in DLA 2023 N. 4 pag. 106 segg., l’Alta Corte ha

confermato la sentenza del TCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022 relativa a un

diniego del il diritto a ILR dal 1°

luglio al 30 settembre 2021 nei confronti di una società che gestisce tre

saloni di parrucchiere, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021

la società ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due

collaboratori licenziatisi), quando però stava beneficiando di ILR e, d’altro

lato, considerato che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un

periodo in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto

la campagna vaccinale, non ritenendo dunque credibile che l’annunciata perdita

di lavoro economica fosse da ricondurre alla pandemia.

Il Tribunale federale,

condividendo, quindi, la conclusione di questo Tribunale secondo cui la perdita

di lavoro preannunciata risultasse da circostanze ascrivibili al normale

rischio aziendale, ha statuito che era irrilevante a quel punto chinarsi sulla

censura relativa ad una diminuzione della cifra d'affari.

In una sentenza 8C_216/2023 del

13.

settembre 2023, pubblicata in RtiD I-2024 N. 56 pag. 326, il Tribunale

federale ha statuito che rettamente il TCA ha confermato il

diniego del diritto alle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 22

agosto al 20 settembre 2022 deciso dalla Sezione del lavoro nei confronti di

una società, la cui attività consisteva nell'esercizio di stazioni di servizio situate sul

confine tra Svizzera e Italia per beneficiare delle differenze di prezzo delle

derrate tra i due paesi, in particolar modo del prezzo di vendita della

benzina.

La perdita di

lavoro lamentata era, in effetti, da ricondurre al normale rischio aziendale.

Il taglio delle

accise sul carburante introdotto dalle Autorità italiane nel marzo 2022 e

perdurato fino alla fine del medesimo anno, benché non fosse una circostanza

ordinaria, non era sufficiente per concludere che la perdita di lavoro preannunciata

denotasse un carattere eccezionale o straordinario.

Visto che il genere di attività esercitato

dalla ricorrente era particolarmente - ed intenzionalmente - esposto alla

variazione del prezzo della benzina, era possibile partire dal presupposto,

conformemente a quanto stabilito nella sentenza C 155/93

del 30 maggio 1995, che,

di principio, una misura politico-legislativa che incide su tale parametro

(così come un'alterazione del mercato valutario) sia parte integrante della

strategia imprenditoriale e, pertanto, anche del normale rischio aziendale.

Non

basta, come invece sembrava pretendere la ricorrente, il semplice fatto che

l'ampiezza del provvedimento in questione non fosse contemplata nel proprio

sistema interno di analisi dei rischi per ritenere assodato il suo carattere

eccezionale e straordinario.

Ininfluente si è

poi rivelata l’asserzione secondo cui vi sarebbe

stato un nesso di causalità adeguata tra la perdita di lavoro e la guerra in

Ucraina e che esso sarebbe stato evidente e oggettivo, siccome,

indipendentemente dalla mancata adozione di misure corrispondenti in Svizzera (in

particolare anche a distanza di mesi dallo scoppio del conflitto in Ucraina),

non era possibile escludere che il provvedimento italiano fosse stato mantenuto

a causa di altre circostanze. Ad ogni modo decisivo era il fatto che la perdita

di lavoro fosse dovuta alla misura politico-legislativa in quanto tale. In un

modello commerciale essenzialmente consacrato alla domanda transfrontaliera,

come quello della ricorrente, occorre sempre tenere conto della possibile

adozione di misure politiche (o di un loro mantenimento prolungato) che

incidano - drasticamente o meno - sul prezzo dell'offerta.

Nemmeno

la richiesta sussidiaria dell’insorgente di beneficiare delle indennità per

lavoro ridotto quale caso di rigore era fondata, poiché, nonostante le direttive

della SECO indichino che il taglio delle accise disposto dalle Autorità

italiane sarebbe stato da considerare come un provvedimento delle autorità ai

sensi dell'art. 51 cpv. 1 OADI, il diritto alle ILR non poteva essere

riconosciuto in ragione dell'applicabilità della restrizione dell'art. 33 cpv.

1.

lett. a LADI, e quindi, in concreto, del fatto che tale misura rientrasse nel

normale rischio aziendale.

Con giudizio STF 8C_361/2023 del

5.

gennaio 2024 l’Alta Corte ha deciso nei confronti di una società attiva nel

settore del commercio di commestibili e vini con hotel e ristoranti che nel

mese di maggio 2022 la perdita di lavoro annunciata non era più dovuta alle

misure contro il Covid, abrogate nel febbraio 2022, bensì a cambiamenti

strutturali (modifiche nelle abitudini dei clienti) necessitanti di

adattamenti. I motivi della perdita di lavoro rientravano, quindi, nei normali

rischi aziendali.

Cfr. pure STF 8C_529/2023 del 17

aprile 2024 (diniego del diritto a ILR a una società che nel periodo delle restrizioni

sanitarie per limitare la diffusione del covid tra marzo a luglio 2021 ha

proceduto a lavori di rinnovo del proprio edificio).

Con giudizio 38.2021.77 dell’11

aprile 2022 il TCA, nel caso di una ditta attiva nella posa d'acciaio

d'armatura, a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto alle indennità

per lavoro ridotto dal 1° aprile al 30 giugno 2021 per i propri dipendenti e

che già nel maggio 2021 aveva precisato che negli ultimi mesi si stava

verificando la difficoltà di reperire materia prima a seguito dell’interruzione

dei cicli di produzione a causa del Covid, come pure aveva asserito di aver

subito una riduzione della quantità di acciaio d’armatura posato di circa

il 63% nei primi 8 mesi del 2021 rispetto ai primi 8 mesi del 2020, nonché di

circa il 69% nei primi 8 mesi del 2021 rispetto ai primi 8 mesi del 2019, ha

deciso che non era possibile escludere che la perdita di lavoro accusata,

in particolare con riferimento ad alcuni cantieri, fosse effettivamente

computabile.

Gli atti sono, pertanto, stati

rinviati all’amministrazione, in primo luogo, per chiarire, sentendo

segnatamente l’azienda in questione e i committenti che avevano affidato a una

ditta terza (il cui delegato è pure l’amministratore unico dell’insorgente e i

cui azionisti di maggioranza sono gli stessi nelle due società) la fornitura e

la posa d’acciaio d’armatura, quest’ultima poi subappaltata alla ricorrente,

nonché facendo capo agli indici elencati al

p.to D6b della Prassi LADI ILR, se la perdita di lavoro fatta

valere dall’insorgente fosse perlomeno verosimilmente imputabile alla

situazione pandemica.

In secondo luogo, per stabilire nuovamente, tenuto conto, da un lato, che

la perdita di lavoro connessa a un particolare cantiere rientrava nel normale

rischio aziendale, poiché dovuta a cambiamenti di progetto, dall’altro,

che la mancata posa dell’acciaio d’armatura in relazione alla

ristrutturazione di un determinato stabile era per contro da ricondurre alla

pandemia, se la ricorrente avesse diritto a

indennità per lavoro ridotto per il periodo aprile - giugno 2021.

In una sentenza 38.2022.3 del 25

aprile 2022 questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle

indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto

che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da

ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In

particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori

previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che

per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito

che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da

altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori

non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la

disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi

sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha

stabilito che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per

fronteggiare la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi

soltanto per un breve periodo quando è scoppiata la pandemia.

Con sentenza 38.2022.104 del 27

marzo 2023 il TCA ha respinto il ricorso di una società attiva nell’ambito

fiduciario a cui, dopo che il diritto a ILR le era stato riconosciuto da aprile

a dicembre 2020, da gennaio a dicembre 2021 e da gennaio a giugno 2022, le è

stato negato per il periodo ottobre - dicembre 2022. Il TCA ha ritenuto, in

primo luogo, che rettamente l’amministrazione aveva deciso sulla sola base

degli atti in suo possesso, poiché la ricorrente, invitata a fornire specifiche

informazioni, non vi aveva proceduto in maniera completa ed esaustiva.

In secondo luogo, che la perdita

di lavoro non poteva essere considerata computabile, siccome l’insorgente,

essendosi limitata a fare astrattamente riferimento alla pandemia e alla guerra

in Ucraina, non aveva dimostrato, o quantomeno reso plausibile, che la stessa

fosse da ricondurre a tali eventi. Anche l’accenno all’inflazione risultava

generico e non sufficientemente circostanziato.

2.8

Giova, altresì, rilevare che il

Consiglio di Stato, il 6 aprile 2023, ha licenziato il Messaggio N. 8273 “Rapporto

sulle mozioni dell’11 aprile 2022 presentate da Nadia Ghisolfi e Sara Imelli:

“Guerra in Ucraina - aiuti mirati alle aziende in difficoltà”,

“Guerra in Ucraina - un aiuto mirato alle cittadine e ai cittadini in

difficoltà e alle aziende colpiti dall’aumento straordinario dei prezzi del

carburante”. Con tali mozioni è stato chiesto di creare degli strumenti

straordinari per sostenere le aziende confrontate con danni originati da

aumenti di prezzo esorbitanti il rischio aziendale a causa del confitto russo-ucraino,

rispettivamente di attivarsi nei confronti della Confederazione affinché si

doti direttamente di tali strumenti (cfr. mozione n. 1659) e di creare degli

aiuti cantonali straordinari mirati ai privati e alle aziende per far fronte

all’incremento del prezzo dei carburanti a causa del citato conflitto,

rispettivamente di attivarsi nei confronti della Confederazione affinché si

doti direttamente di tali strumenti (cfr. mozione n. 1660).

Dal Messaggio N. 8273, nel quale

il Consiglio di Stato ha invitato il Gran Consiglio a respingere le mozioni, si

evince:

" (…) il

tema dell’approvvigionamento economico del Paese è di competenza della

Confederazione. Per il tramite dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento

economico del Paese (UFAE), la Confederazione pubblica e aggiorna regolarmente

il documento “Valutazione della situazione dall'Approvvigionamento economico

del Paese AEP”, reperibile sul proprio sito, sotto il tema “Situazione di

approvvigionamento”. Il documento esamina lo stato dell’approvvigionamento nei

seguenti ambiti: energia, trasporti, alimentazione, agenti terapeutici,

tecnologie dell’informazione e della comunicazione e industria. In base alle

risultanze delle citate analisi, l’autorità federale prende le misure che

ritiene più appropriate per salvaguardare il tessuto economico federale. Il

margine di manovra a livello locale è dunque residuo.

Per quanto concerne la richiesta di creare sostegni cantonali a

beneficio di privati e aziende, ricordiamo che la situazione attuale ha una

dimensione federale e internazionale, come del resto testimoniano gli esempi

riportati negli atti parlamentari che si riferiscono a decisioni adottate da

Stati esteri (per il prezzo del carburante) oppure dalla Confederazione (in

ambito pandemico). Ribadiamo quindi che eventuali strumenti d’intervento devono

essere coordinati a livello nazionale.

In questo senso, ricordiamo che le indennità per lavoro ridotto

(ILR) sono a disposizione delle aziende anche nel caso di perdite di lavoro

causate da un’eventuale situazione di penuria energetica o di un massiccio

aumento dei prezzi dell’energia.

L’ILR può essere concessa per motivi economici soltanto quando

un’azienda avrà adottato tutte le misure ragionevoli per evitare perdite di

lavoro. L’impennata dei prezzi dell’energia, da sola, non è sufficiente a

giustificare l’ILR. In ogni caso, nel preannuncio di lavoro ridotto, l'azienda

deve illustrare dettagliatamente in che modo l’attuale situazione del mercato

dell’energia incide, nel concreto, sul suo fabbisogno e su quello dei relativi

settori produttivi e per quale motivo non è possibile evitare la perdita di

lavoro. Ogni richiesta sarà valutata individualmente. Maggiori informazioni

sono disponibili sulla pagina web www.ti.ch/lavororidotto.”

2.9

Questa Corte, chiamata a

pronunciarsi in merito alla domanda di indennità per lavoro ridotto del 23

novembre 2023 per il periodo dicembre 2023 - febbraio 2024, relativamente al

concetto di normale rischio aziendale ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI

(cfr. consid. 2.3.), evidenzia che il Tribunale federale, nella sentenza

8C_216/2023 del 13 settembre 2023 consid. 5.1.2.1., pubblicata in RtiD I-2024

N. 56 pag. 326, citata sopra, ha rievocato quanto segue:

" (…)

Con esso si intendono le perdite di lavoro "ordinarie", ovvero quelle

che secondo l'esperienza si verificano in modo regolare e ripetuto, dunque

prevedibili e calcolabili. Secondo la giurisprudenza, il concetto di normalità

non può essere valutato secondo un parametro generale che valga per ogni tipo

d'azienda, bensì deve essere determinato in ogni singolo caso con riferimento

alla sua attività specifica, tenendo conto delle sue peculiarità. In tale

contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V

498.

consid. 1 e 3; per il tutto, cfr.

sentenze 8C_267/2012 del 28 settembre 2012 consid. 3.2; 8C_291/2010

del 19 luglio 2010 consid. 4.2; C 302/05 del 25 luglio 2007 consid. 3.2; Boris

Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019 [di seguito:

Assurance], pagg. 132 seg. n. 638, 639 e 642; Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: SBVR XIV, Soziale Sicherheit, 3a ed. 2016, pag.

2412.

n. 485; Boris Rubin, Commentaire, n. 10 ad art. 33 LADI). Soltanto se

le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono fondare un

diritto al versamento di indennità per lavoro ridotto (sentenza C 302/05 del 25

luglio 2007 consid. 3.2; Boris Rubin, Assurance, op. cit.,

pag. 132 n. 639; Thomas Nussbaumer, op. cit., pag. 2412 n. 485; Boris Rubin,

Commentaire, op. cit., 2014, n. 10 ad art. 33 LADI).”

Di

transenna si rileva che l’affermazione della parte ricorrente, secondo cui la

dottrina, e più specificatamente Olivier

Subilia, ha chiarito che nella nozione di “normale rischio di impresa” rientrano

quelle “… circonstances extérieures indépendantes de sa volonté (pénurie de

matières premières ou de commandes, par exemple)…” non risulta pertinente

nella presente evenienza.

Infatti il contributo di Subilia, Droit privé / Les divers

empêchements de travailler, in Panorama en droit du travail, IDAT 2009,

concerne il diritto privato e in particolare lo stralcio menzionato si

riferisce alla mora del datore di lavoro (art. 324 CO) e non all’indennità per

lavoro ridotto contemplata dalla LADI.

Le circostanze citate

nell’impugnativa riguardano quelle condizioni che, pur esulando dalla volontà del

datore di lavoro, impediscono l’esecuzione del lavoro e rendono il medesimo

responsabile (per il pagamento del salario) nei confronti del lavoratore.

È utile, inoltre, ricordare che

l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori hanno diritto

all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente

temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere

conservati i posti di lavoro” (cfr. consid. 2.3.).

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

La

direttiva della SECO Prassi LADI ILR p.to D6b enuncia, poi, che in un periodo

di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una situazione di

difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più nella sfera

normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare in modo

plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla recessione.

Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati allo stesso

modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di lavoro, a

prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro principalmente a

motivi che non sono direttamente legati alla situazione economica (ad es.

ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura relativa al

permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo la recessione

per giustificare un diritto all’ILR (cfr. consid. 2.4.).

2.10

Nel

caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti

e tutto ben ponderato, questa Corte ritiene che le carte processuali non

consentano di stabilire se la perdita di lavoro annunciata dalla società

ricorrente per il lasso di tempo dicembre 2023 - febbraio 2024 sia computabile

(art. 31 cpv. 1 lett. b LADI) e probabilmente temporanea (art. 31 cpv. 1 lett.

d LADI) o meno.

In effetti, da una parte,

già nei periodi precedenti al novembre/dicembre 2023, e meglio dalla seconda

metà 2022, la RI 1 ha rilevato un brusco calo della cifra d’affari con

riferimento alla congiuntura internazionale e a un rallentamento degli ordinativi

(cfr. doc. 1).

Inoltre l’insorgente, per la

natura stessa dell’attività esercitata (consulenza, progettazione, sviluppo,

produzione, assemblaggio e consegna di parti in plastica stampate a iniezione per

clienti nazionali e internazionali nei settori più vari, segnatamente

nell’ambito dell’elettronica, dell’industria automobilistica, del design,

dell’edilizia, di studi di ingegneria e del settore medico sani), la quale

dipende dalla domanda delle aziende clienti, è costretta ad assorbire le

fluttuazioni del volume di lavoro di queste ultime. In un certo senso e in una

determinata misura le imprese sue clienti le trasferiscono i rischi legati alle

variazioni connesse alla congiuntura, cosicché le fluttuazioni apparirebbero

far parte dei rischi operativi della ricorrente, a meno che non si sia

confrontati con circostanze eccezionali che permettano di concludere che la

perdita di lavoro è ascrivibile a una causa straordinaria.

La diminuzione, anche importante,

dell’attività nei vari settori dell’economia non rappresenta ipso facto un tale

fattore straordinario (cfr. STFA C 179/02, C 182/02 del 19 dicembre 2002).

Dall’altra parte, tuttavia,

in relazione al preannuncio del 23 novembre 2023 è stato fatto valere che negli

ultimi mesi del 2023 che la RI 1 ha subito un sensibile, repentino e

inaspettato calo della cifra d’affari (di oltre il 25% rispetto alla media

degli ultimi quattro anni, 2019-2023), principalmente a causa di un forte

rallentamento della domanda, poiché molti clienti sono a loro volta in

condizioni di difficoltà legata alla situazione congiunturale. In proposito è

stato specificato che __________, primo cliente principale, è in lavoro

ridotto, come pure __________, mentre __________ da un anno è in fase di

riorganizzazione dopo anni di crescita.

È stato, altresì, affermato che tante

ordinazioni sono state rimandate al primo trimestre 2024, in quanto, in

conseguenza del difficile reperimento dei materiali registrato nel 2022, molti

clienti hanno aumentato lo stock di magazzino tra il secondo semestre 2022 e il

primo trimestre 2023, così che quando hanno iniziato ad accusare un calo della

domanda hanno rallentato o anche sospeso gli approvvigionamenti da fornitori

per non incrementare eccessivamente lo stock di magazzino (cfr. doc. 4; I).

Il 10 aprile 2024 __________,

Head of Procurement della __________ ha, del resto, fornito all’insorgente una

spiegazione in merito alle ragioni che hanno portato la ditta a rimandare il

progetto di esternalizzazione di alcuni pacchetti di prodotti, originariamente

pianificato per inizio 2023, ossia:

" 1. Primo

pacchetto stampi – valore di circa 60'000 CHF – Referenza Offerta 231057

(Maggio 2023) – Decisione rimandata all’autunno a causa dell’incertezza sul

carico di lavoro.

2.

Secondo pacchetto stampi – Valore

di circa 50'000 CHF – Referenza Offerta 231109 (Settembre 2023) – Annullata per

mantenere la produzione internamente.

3.

Terzo pacchetto stampi referenza

Offerta 231127 (Dicembre 2023) – Assegnato a Voi, trasferimento stampi

pianificato per gennaio 2'024 e inizio delle forniture a fine gennaio 2024, piena

operatività raggiunta a febbraio 2024.

La decisione di rinviare il progetto di

outsourcing da inizio 2023 è stata principalmente guidata dall’incertezza

relativa al carico di lavoro. Date le fluttuazioni e le incertezze nel nostro

contesto operativo, abbiamo ritenuto prudente posticipare la decisione fino a

quando non avremmo avuto una visione più chiara delle nostre esigenze e dei

volumi di produzione.

Inoltre, la decisione di mantenere la

produzione internamente per il secondo pacchetto di stampi è stata presa in

considerazione delle risorse e della capacità interne disponibili, che abbiamo

valutato come sufficienti per gestire il lavoro senza ricorrere

all’outsourcing.

Infine, con il terzo pacchetto di stampi,

abbiamo optato per l’assegnazione a RI 1 e pianificato il trasferimento degli

stampi per gennaio 2024, seguito dall’inizio delle forniture alla fine dello

stesso mese.

Questa decisione è stata presa in base a una

valutazione più approfondita delle nostre esigenze e delle opportunità offerte

da Voi. (…)” (Doc. V1)

Sempre il 10 aprile 2024 __________

di __________ ha comunicato alla ricorrente:

" dopo

discussione interna con la presente le riepilogo lo stato dell’arte dei

progetti che abbiamo in sospeso con voi al momento attuale per la Vs

programmazione della produzione futura:

-

Progetto “__________” per azienda __________, valore 40'000 CHF di

stampo e stampaggio, inizialmente previsto per il 2023 è stato rimandato a

causa dell’incertezza di mercato e conseguente ritardo negli investimenti,

dovrebbe partire entro il primo semestre 2024.

-

Produzione “__________” ex __________ valore 11'000 CHF, richiesta per

novembre 2023, è stata rimandata al secondo trimestre 2024

-

Incremento volume __________ cliente “__________”, valore 180'000 CHF

circa, in discussione da febbraio 2023, si è concretizzata a fine marzo 2024

-

Spostamento stampi progetto “__________” per azienda “__________”,

valore circa 400'000 CHF/anno, per il momento è stato sospeso per problemi di

approvvigionamento” (Doc. V2)

Per quanto attiene all’obiezione

sollevata dalla Sezione del lavoro nella risposta di causa, ovvero che risulta

criticabile il fatto che tali attestazioni siano state prodotte unicamente

durante la procedura di ricorso e oltre a ciò dopo l’invio della risposta di

causa (cfr. doc. VII), il TCA si limita a rilevare che la parte ricorrente ha

ad ogni modo trasmesso i documenti in questione contestualmente al termine

assegnatole proprio per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc.

IV; art. 9 Lptca).

Non

va poi dimenticato che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e

dell’assistenza sociale vige il principio inquisitorio: l’amministrazione e, in

caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i fatti determinanti per il

giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano liberamente (cfr. art. 43

cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_415/2022 del 7 febbraio 2023

consid. 5.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_556/2010

del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00

del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).

Nel novembre 2023, d’altronde, l’economia

svizzera è entrata in una fase di ristagno. Secondo le previsioni congiunturali

della SECO di quel momento, nel 2023 il Prodotto interno lordo (PIL) avrebbe

registrato un tasso di crescita dell’1,3%, contro il 2,1% dello scorso anno. È

stato precisato che la Svizzera risentiva della bassa congiuntura mondiale e

delle difficoltà attraversate da due suoi importanti partner commerciali, la

Germania e la Cina. L’industria tedesca, infatti, avrebbe potuto rallentare più

del previsto, con conseguenze per le esportazioni svizzere (cfr. https://www.swissinfo.ch/ita/economia/come-sta-andando-l-economia-svizzera-la-situazione-nel-terzo-trimestre/48991566).

2.11

In

simili condizioni (cfr. consid. 2.10.), ritenuto lo scopo della procedura di

opposizione ex art. 52 LPGA - la quale è stata concepita come un rimedio

giuridico vero e proprio - che non è quello di ripetere semplicemente la

procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga l’assicuratore - a

cui incombe l'accertamento dei fatti in prima battuta

in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr. 9C_675/2009 del 28

maggio 2010 consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio provvedimento al

fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10 gennaio 2022 consid.

4.2., pubblicata in DTF 148 V 2; STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid.

3.2.; DTF 125 V 188 consid. 1b e 1c), si impone nel caso di specie un

complemento istruttorio al fine di determinare se i motivi addotti dalla RI 1

per giustificare la perdita di lavoro annunciata per il periodo dicembre 2023 -

febbraio 2024 rientrino nel normale rischio aziendale (e quindi la perdita di

lavoro non sia computabile; cfr. art. 31 cpv. 1 lett. b; 33 cpv. 1 lett. a

LADI) o meno, nonché se la perdita di lavoro fosse oppure no ancora probabilmente

temporanea (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI).

A quest’ultimo proposito giova

osservare che l’esame dell’adempimento del presupposto di cui all’art. 31 cpv.

1.

lett. d LADI (“la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è

presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro

posti di lavoro”; cfr. consid. 2.3.) va effettuato in considerazione di tutte

le circostanze esistenti al momento in cui l’amministrazione doveva emettere la

decisione, ossia poco prima dell’inizio del periodo di lavoro ridotto indicato

nel preannuncio, e sulla base di un’analisi prospettica della situazione (cfr.

STF 8C_468/2022 del 28 novembre 2023 consid. 7.1., pubblicata in SVR 2024 ALV

Nr. 7 pag. 25).

La Sezione del lavoro, in

particolare, sentendo la RI 1 (riguardo al dovere delle parti di collaborare all’istruzione

della causa cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF

8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., pubblicata in DTF 149 V 250; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid.

4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.) e le aziende sue

clienti, chiarirà i motivi dei rinvii, rispettivamente di eventuali

annullamenti, di alcune ordinazioni, come pure se la produzione interna di

parte degli stampi indicata dalla __________ (cfr. doc. V1; consid. 2.10.) e,

se del caso da altre ditte, sia probabilmente temporanea o definitiva.

In relazione alla sospensione “per

problemi di approvvigionamento” dell’incarico del valore di circa fr.

400'000.-- da parte della __________ (cfr. doc. V2; consid. 2.9.), andrà

appurato più nel dettaglio in cosa consistano i problemi di approvvigionamento.

L’amministrazione,

dopo aver esperito le indagini di cui sopra e facendo capo agli indici

di cui al p.to D6B della Prassi LADI ILR (cfr. consid. 2.4.; 2.7.), determinerà nuovamente, da un lato, se la

perdita di lavoro fatta valere dalla ricorrente rientri o meno nel normale

rischio aziendale e dunque sia oppure no computabile, dall’altro, se la stessa sia

probabilmente temporanea o meno.

La Sezione del lavoro emetterà, conseguentemente, una nuova

decisione in merito alla richiesta dell’insorgente di indennità per lavoro

ridotto per i mesi da dicembre 2023 a febbraio 2024.

2.12

Per completezza va sottolineato, a

proposito del fattore valutario, che nel Comunicato stampa della SECO del 31

maggio 2018 intitolato “Il franco forte non giustifica più l’indennità per

lavoro ridotto” viene sottolineato che “le fluttuazioni dei corsi rientrano

di principio tra i normali rischi di un’impresa” (cfr. STCA 38.2023.4 del 2

maggio 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 - menzionata al

consid. 2.9. - il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_519/2022 del 22 settembre 2022; STCA 38.2013.62 del 20 gennaio 2014; STCA

38.2013.7

del 18 giugno 2013; STCA 38.2012.77 del 29 maggio 2013; STCA

38.2009.39

del 7 settembre 2009; STF 8C_267/2012 del 28 settembre 2012; STFA C 155/93 del 30 maggio 1995 pubblicata in RDAT II-1995 pag. 214 seg. e STFA C 241/96 del 26 giugno 1998 pubblicata in RDAT I - 1999 pag. 302).

Riguardo

alla diminuzione della cifra d’affari si osserva poi che, come risulta dalla

decisione su opposizione (cfr. doc. B pag. 2), un’oscillazione

della cifra d’affari superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita

di lavoro è da ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio

aziendale (cfr. STCA 38.2023.4 del 2 maggio 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.56

del 28 ottobre 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 consid.

2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_519/2022 del 22 settembre 2022, poiché manifestamente non motivato in

modo sufficiente; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio

2022.

consid. 2.15.; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid. 2.5. e STCA

38.2008.67

del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del 24 settembre

2008).

Giova,

infine, ribadire che comunque il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro

ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di

fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti (cfr. STF 8C_17/2021 del

20.

maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359 e citata al consid. 2.7.).

2.13

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.40-41 del 2 ottobre 2023

consid. 2.15.; STCA 38.2023.23 del 19 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.4

del 2 maggio 2023 consid. 2.17.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.14

Vincente

parzialmente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto

all’importo di fr. 2’000 a titolo di ripetibili da mettere a carico della

Sezione del lavoro (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 29 gennaio 2024 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda come indicato ai

consid. 2.10.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Sezione del lavoro verserà alla parte ricorrente fr. 2’000 a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti