38.2024.12
Nel caso di una SA a cui sono state negate ILR, atti non consentono di stabilire se perdita di lavoro sia computabile e probab. temporanea. Infatti, da una parte, già da 2022 brusco calo della cifra d'affari. Dall'altra, però, a fine 2023 repentino calo poiché clienti in difficoltà. Rinvio
8 luglio 2024Italiano68 min
Riguardo al fatto che, alla luce delle difficoltà di reperimento dei materiali registrata
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.12
rs
Lugano
8 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 febbraio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29
gennaio 2024 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Il 23 novembre 2023 la RI 1 di __________
(Comune di __________), il cui scopo sociale è segnatamente “l’esercizio di
una officina di precisione, lo stampaggio di materie plastiche, il loro
commercio, nonché le consulenze ed i servizi e l'esecuzione di tutte le
operazioni commerciali e finanziarie, connesse con lo scopo sociale od idonee a
favorirne l'oggetto (…)” (cfr. doc. 4/1: estratto RC anche reperibile nel
sito www.zefix.ch) e
alla quale è stato riconosciuto dalla Sezione del lavoro il diritto a indennità
per lavoro ridotto per il lasso di tempo 16 agosto 2022 - 31 ottobre 2022 (cfr.
doc. 3), mentre le è stato negato per i periodi 1° novembre 2022 - 31 gennaio
2023, 6 marzo - 31 maggio 2023, 1° settembre - 30 novembre 2023 (cfr. doc. 1), ha
inoltrato un nuovo preannuncio di lavoro ridotto per il lasso di tempo 1°
dicembre 2023 - 29 febbraio 2024 (cfr. doc. 4).
Dal relativo formulario di Preannuncio
di lavoro ridotto (EC) si evince, da un lato, che la perdita di lavoro
probabile è del 25% per 17 dipendenti (sui 19 dell’azienda, tutti al beneficio
di contratti durata indeterminata), dall’altro, che quale motivo è stato
indicato che “(…) la cifra di affari dell’ultimo trimestre si è ridotta
sensibilmente, con una diminuzione superiore al 25% rispetto alla media degli
ultimi 4 anni, che ci mette in particolare difficoltà nel difendere i posti di
lavoro attuali. Tale dato in realtà nasconde una situazione ancora più grave,
in considerazione: • dell'inflazione degli ultimi due anni che ha gonfiato
artificialmente i nostri fatturati; • del periodo pandemico che ha prodotto un
crollo del fatturato che si è protratto per almeno 12 dei 48 mesi di confronto”
(cfr. doc. 4 pag. 2).
Il mutato volume delle
ordinazioni è stato spiegato, asserendo che “la cifra di affari è in calo a
causa di un forte rallentamento della domanda. Molti dei nostri clienti stanno
vivendo una situazione di difficoltà legata alla situazione congiunturale: __________,
nostro primo cliente, al momento è in disoccupazione, __________ è in
disoccupazione, __________ da un anno è in fase di riorganizzazione dopo anni
di crescita. Molte ordinazioni sono state rimandate al primo trimestre 2024,
perché in conseguenza della difficoltà di reperimento dei materiali registrata
nel 2022, molti clienti hanno aumentato le scorte di magazzino nel secondo
semestre 2022 e primo trimestre 2023, quando poi hanno cominciato a registrare
un rallentamento della domanda hanno fermato/rallentato gli approvvigionamenti
per non arrivare a fine anno con gli stock troppo alti. Abbiamo la necessità di
accedere allo strumento dell'Indennità per Lavoro Ridotto per non essere
costretti a licenziare del personale, causando una grave perdita di know how,
con conseguenze nel medio periodo, a maggior ragione in un momento storico come
questo in cui è ancora più difficile che in passato trovare sul mercato del
lavoro le competenze necessarie” (cfr. doc. 4 pag. 1).
In relazione alle ragioni per le
quali, secondo la ditta, la perdita di lavoro è solo temporanea, la RI 1 ha
indicato di non avere perso clienti, “abbiamo sempre la fiducia dei nostri
clienti, che anzi ci stanno affidando nuovi progetti in partenza, ma al momento
c'è stato un forte rallentamento della domanda. Il Cliente __________ nel mese
di dicembre ci trasferirà degli stampi esistenti, che per il 2024 e gli anni a
venire assicurerà un volume di fatturato di 300'000 CHF, il cliente __________
nei prossimi giorni ci confermerà ufficialmente il trasferimento di un
pacchetto stampi che dovrebbero produrre un fatturato annuo stimato in 150'000
CHF. A fronte di clienti in difficoltà, abbiamo anche clienti che stanno
crescendo e che continueranno a farlo nei prossimi anni (__________, in Italia,
+20% rispetto al 2022). Inoltre stiamo fidelizzando nuovi clienti come __________,
__________ ed altri che ci hanno trasferito o stanno trasferendo altri stampi.
Questo volume di stampi, esauriti gli stock accumulati presso i precedenti
fornitori per preparare lo spostamento delle produzioni, dovrebbe cominciare a
produrre fatturato a partire dal secondo trimestre 2024” (cfr. doc. 4 pag.
3).
. La società, riguardo alle
misure per evitare il lavoro ridotto, ha precisato che “da luglio ha
cominciato a lavorare in azienda una nuova persona impegnata al 40% e dedicata
allo sviluppo commerciale, e la ricerca è sempre aperta per inserirne una
seconda full time. Abbiamo ottimizzato i processi produttivi ed il personale
fino al limite. Abbiamo concordato con il personale assenze non pagate a fronte
di esigenze personali e la direzione ha tagliato la propria remunerazione del
20%, così come una parte del CdA ha rinunciato ai propri emolumenti. A metà
ottobre ha lasciato l'azienda di sua scelta un'impiegata che non è stata
sostituita. Abbiamo cercato di "spingere" il mercato, contattando i
nostri clienti ed offrendo sconti a fronte di ordinativi entro l'anno” (cfr.
doc. 4 pag. 2).
Inoltre sono stati elencati i
differimenti delle ordinazioni, e meglio:
" __________
-25%, __________ - 20% __________ -20%, __________ __________ - 60%, __________
-20%, __________ -20%. Molte ordinazioni sono state rimandate al primo
trimestre 2024, perché inconseguenza della difficoltà di reperimento dei
materiali registrata nel 2022, molti clienti hanno aumentato le scorte di magazzino
nel secondo semestre 2022 e primo trimestre 2023, quando poi hanno cominciato a
registrare un rallentamento della domanda hanno fermato/rallentato gli
approvvigionamenti per non arrivare a fine anno con gli stock troppo alti. (Non
abbiamo notifiche ufficiali di questo, ma sono informazioni che ci sono state
confermate verbalmente durante gli incontri periodici con i nostri referti
aziendali, eventualmente trasferiti in note interne che, su richiesta, possiamo
produrre)” (Doc. 4 pag. 3)
1.2. Con decisione del 29 novembre 2023
la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione, nel senso che il diritto
all’indennità per lavoro ridotto non è stato riconosciuto per i mesi da
dicembre 2023 a febbraio 2024, poiché i motivi invocati quale causa della
perdita di lavoro nel periodo in questione sono da ascrivere a circostanze
rientranti nel normale rischio aziendale, per cui la perdita di lavoro fatta
valere, indipendentemente dalla cifra d’affari realizzata, non è computabile
(cfr. doc. 5).
1.3. Contro il provvedimento del 29
novembre 2023 la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, il 15 gennaio 2024, ha
interposto tempestiva opposizione, chiedendo il relativo annullamento e il
riconoscimento del lavoro ridotto per il periodo 1° dicembre 2023 - 29 febbraio
2024 (cfr. doc. 6 pag. 8).
Il patrocinatore, per conto della
società opponente, ha rilevato che la riduzione delle ordinazioni e delle
commesse, che ha comunque carattere temporaneo, non avendo perso in ogni caso i
relativi clienti, non corrisponde a una flessione rientrante nella normale
fluttuazione degli ordini di un’impresa, bensì è riconducibile a condizioni
congiunturali straordinarie, rispetto all’ordinario andamento del mercato, date
dal periodo post-pandemico che ha toccato in modo imprevedibile i suoi clienti
e che poi si è riverberata sull’azienda.
È stato, altresì, puntualizzato
che “nella concreta situazione di RI 1, nella misura in cui la società non
dovesse avere (ancora) accesso alle prestazioni LADI per il lavoro ridotto,
dovrà forzatamente valutare e decidere la riduzione dell’organico dei dipendenti,
procedendo quindi alla disdetta dei contratti di lavoro”, ciò che di
riflesso comporterà la grave perdita di know-how con conseguenze nefaste nel
medio periodo, che potrebbero anche compromettere la continuità aziendale, con
ulteriore perdita di posti di lavoro da essa generati.
Al riguardo è stato precisato che
tale scenario è proprio quello che l’istituto LADI delle indennità per lavoro
ridotto intende evitare (cfr. doc. 6).
1.4. La Sezione del lavoro, con
decisione su opposizione del 29 gennaio 2024, ha confermato il provvedimento
del 29 novembre 2023 relativo al lasso di tempo dicembre 2023 - febbraio 2024
(cfr. consid. 1.2.), motivando come segue:
" (…)
4. Nel caso che ci occupa, l'opponente ha chiesto le indennità per
lavoro ridotto dal 1. dicembre 2023 al 29 febbraio 2024, essenzialmente a causa
di circostanze imprevedibili e straordinarie, segnatamente la congiuntura, il
"destocking" da parte dei clienti della medesima e le difficoltà di reperimento
dei materiali. Tali motivazioni non possono trovare accoglimento per i seguenti
motivi.
Diversamente da quanto sostenuto dall'interessata, essa ha
ottenuto il lavoro ridotto sino al 31 ottobre 2022 (cfr. decisione n, 343561311
del 4 agosto 2022).
Fatti
I differimenti delle ordinazioni da parte dei clienti di RI 1 -
con le stesse motivazioni del preannuncio in esame - erano già stati indicati
nel preannuncio di lavoro ridotto dell'11 luglio 2022 (autorizzato con la
surriferita decisione). Pertanto, non è possibile ritenere tale motivo,
imprevedibile e straordinario.
Riguardo al fatto che, alla luce delle difficoltà di reperimento dei materiali registrata
nel 2022, molti
clienti avevano aumentato lo stock di magazzino e che attualmente starebbero
smaltendone l'eccesso, si sottolinea che il calo del lavoro dovuto a tale
motivo ("destocking") non è indennizzabile con le indennità per
lavoro ridotto, essendo, verosimilmente, causato dalla pianificazione aziendale
e non è dunque l'assicurazione contro la disoccupazione a doversene fare carico.
In merito al rinvio all'attuale situazione congiunturale, esso
risulta essere generico e non sufficientemente circostanziato.
Per quanto attiene alla temporaneità della perdita di lavoro, si
precisa che il diritto alle indennità per lavoro ridotto non presuppone solo
che la perdita di lavoro sia temporanea. È infatti richiesto l'adempimento di
ulteriori condizioni, che devono essere realizzate cumulativamente,
conformemente all'art. 31 cpv. 1 LADI. Nel caso concreto, anche senza
considerare il presupposto della temporaneità, i motivi addotti dall'opponente
non sono comunque idonei a ritenere computabile la perdita di lavoro
annunciata. (…)” (Doc. B pag. 3-4)
L’amministrazione ha concluso che
nel caso di specie non è adempiuto uno dei presupposti cumulativi di cui agli
art. 31 segg. LADI per l’ottenimento delle ILR, ossia la perdita di lavoro computabile,
evidenziando che “sebbene occorra dar atto all'interessata di voler evitare,
con il provvedimento richiesto, il licenziamento del personale, non si
ravvisano circostanze straordinarie. I motivi invocati quale causa del calo di
lavoro nel periodo in questione sono dunque da ascrivere a circostanze
rientranti nel normale rischio aziendale, per cui la perdita di lavoro
invocata, indipendentemente dalla cifra d'affari realizzata, non è computabile
(cfr. al proposito STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid 2.6.)” (cfr.
doc. B pag. 4).
1.5. Contro la decisione su opposizione
del 29 gennaio 2024 la RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso (spedito per raccomandata il 29 febbraio 2024; cfr.
tracciamento dell’invio), nel quale ha chiesto, oltre all’annullamento della
stessa, di beneficiare di indennità per lavoro ridotto dal 1° dicembre 2023 al
29 febbraio 2024.
A sostegno della propria pretesa
la ricorrente ha in particolare addotto che l’impresa, la quale è attiva già
dal 1968 nel settore dello stampaggio delle materie plastiche e ha anche
un’officina meccanica per la manutenzione degli stampi, negli ultimi mesi del 2023
ha subito un sensibile, repentino e inaspettato calo della cifra d’affari (di
oltre il 25% rispetto alla media degli ultimi quattro anni, 2019-2023),
principalmente a causa di un forte rallentamento della domanda, poiché molti
clienti sono a loro volta in condizioni di difficoltà legata alla situazione
congiunturale. In proposito è stato specificato che __________, primo cliente
principale, è in lavoro ridotto, come pure ____________________, mentre __________
da un anno è in fase di riorganizzazione dopo anni di crescita.
L’avv. RA 1, per conto della
società, ha altresì ribadito che tante ordinazioni sono state rimandate al
primo trimestre 2024, in quanto, come da informazioni fornite durante gli
incontri periodici con i referenti dei clienti interessati, in conseguenza del
difficile reperimento dei materiali registrato nel 2022, molti clienti hanno
aumentato lo stock di magazzino tra il secondo semestre 2022 e il primo
trimestre 2023, così che quando hanno iniziato ad accusare un calo della
domanda hanno rallentato o anche sospeso gli approvvigionamenti da fornitori
per non incrementare eccessivamente lo stock di magazzino.
La parte ricorrente non condivide
le motivazioni espresse dalla Sezione del lavoro, ritenendole non fondate e
sostenendo per contro che la fluttuazione aziendale non è ascrivibile al
normale rischio aziendale.
È stato, inoltre, sottolineato
che l’insorgente “ha preso già delle misure per cercare di attenuare il
pregiudizio d'attività ed evitare il licenziamento dei collaboratori, come
anche ammesso dall'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, ma tali
interventi non sono sufficienti senza il parallelo ausilio delle prestazioni
LADI per lavoro ridotto” ed è stato chiesto lo svolgimento di una perizia
economico-commerciale sull'andamento commerciale della SA nel periodo
2019-2024, “in particolare per determinare se e in che misura la sensibile
diminuzione degli ordini da parte dei clienti possa essere ricondotta al
normale rischio aziendale per un'azienda che opera nello specifico settore
della ricorrente, rispettivamente per determinare se la flessione posso essere
considerata temporanea o se abbia carattere strutturale” (cfr. doc. I pag.
2-8)
Infine la parte ricorrente ha
fatto valere:
" 12.2.
La decisione impugnata è arbitraria nella misura in cui
contraddice in maniera scioccante il sentimento di giustizia ed equità, oltre
ad essere manifestamente arbitraria nel risultato.
Nel caso concreto la decisione risulta arbitraria nella misura in
cui, peraltro con considerazioni astratte e stereotipare relativamente al
rischio aziendale, contraddice in modo diametralmente opposto il risultato che
le prestazioni di lavoro ridotto previste dalla LADI intendono tutelare, ovvero
evitare il licenziamento dei lavoratori di RI 1.
Confrontata con il diniego della ILR-LADI la ricorrente, come
ulteriore misura da implementare, non potrà che valutare e decidere la disdetta
di alcuni dei contratti di lavoro che la legano ai propri collaboratori;
proprio il risultato contrario alla volontà del legislatore che ha introdotto
lo strumento del lavoro ridotto nella Legge federale contro la disoccupazione.
Appare infatti particolarmente scioccante che ratio legis che
caratterizza l'istituto dell'indennità per lavoro ridotto secondo la LADI sia
annichilito da un risultato completamente opposto nella querelata decisone e, a
monte, nella valutazione dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.” (Doc.
I pag. 9)
1.6. La
Sezione del lavoro, con risposta del 18 marzo 2024, ha postulato la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. Il 15 aprile 2024 la parte ricorrente
ha prodotto due dichiarazioni del 10 aprile 2024 rilasciate da __________ e da __________
in relazione ai motivi dello spostamento degli ordinativi previsti presso RI 1,
e meglio nel primo caso rispetto alle prospettive iniziali alcuni progetti sono
stati internalizzati presso la ditta cliente, mentre altri sono stati
procrastinati nel tempo a causa dell’incertezza sul carico di lavoro. Nel
secondo caso rispetto alle prospettive iniziali alcuni progetti sono stati
procrastinati nel tempo a causa dell’incertezza del mercato e conseguente
ritardo negli investimenti (della ditta cliente), rispettivamente un ordine è
stato sospeso per problemi di approvvigionamento (cfr. doc. V + 1/2).
1.8. L’amministrazione ha preso
posizione al riguardo con scritto del 22 aprile 2024 (cfr. doc. VII).
1.9. Alla parte ricorrente, il 23 aprile
2024, è stato assegnato un termine di 10 giorni per formulare osservazioni
(cfr. doc. VIII).
Nonostante la concessione di una
proroga di 15 giorni, come richiesto dal rappresentante della RI 1 (cfr. doc.
IX; X), la parte ricorrente è rimasta silente.
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del
lavoro, con decisione del 29 novembre 2023, confermata dalla decisione su
opposizione del 29 gennaio 2024 (cfr. consid. 1.2.; 1.4.), non abbia
riconosciuto alla società ricorrente il diritto alle indennità per lavoro
ridotto a favore di 17 dei propri dipendenti per il periodo 1° dicembre 2023 - 29
febbraio 2024.
2.2. Nel
ricorso l’insorgente ha fatto, innanzitutto, valere la violazione
dell’obbligo di motivare la decisione su opposizione del 29 gennaio 2024, e
quindi una lesione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione
(cfr. doc. I pag. 8).
Il diritto di essere sentito, di cui
all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una
decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi
sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale
obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri
decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto,
consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che
lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto
decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne
hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un
senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere
esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può e
all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr.
8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023
consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021
del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid.
4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15
aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15
febbraio 2011 consid. 3.2.).
Inoltre, purché la comprensione
non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere
implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri
atti (cfr. STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).
Nella presente fattispecie, alla
luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa
delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su opposizione del 29
gennaio 2024, atteso che da quest’ultima emergono chiaramente le ragioni per le
quali la Sezione del lavoro ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità
per lavoro ridotto, e meglio poiché la perdita di lavoro annunciata non risultava
computabile, ritenuto che le ragioni invocate quale causa della perdita di
lavoro nel periodo in questione sono da ascrivere a circostanze rientranti nel
normale rischio aziendale (cfr. doc. B; consid. 1.4.).
Del resto l’insorgente,
rappresentata da un avvocato già in sede di opposizione (cfr. doc. 6; consid.
1.3.), ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione
emessa nei suoi confronti e ha potuto contestarla dinanzi a questo Tribunale,
come rilevato anche dalla parte resistente (cfr. doc. III pag. 3).
Pertanto
la decisione su opposizione del 29 gennaio 2024 non risulta carente nella
motivazione.
2.3. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro
la disoccupazione e non
hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro
potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati
ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
Considerandi
2.
La
perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie
prime o merci;
b. il contingentamento delle materie
prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie
d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o
restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3.
La perdita
di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a
circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La
clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si
riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi
economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si
tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non
è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
"
(…)
1.
Una
perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo
di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.4
Nella
Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
"
(…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere
inevitabile
(cfr. G15). Il datore di lavoro deve intraprendere tutto
quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare le
perdite di lavoro. Si tratta in questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge,
di prevenire e ridurre il danno.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,
in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto
essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di
adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una
misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando
parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua
azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo
adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma
di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
C6a La creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve ne sia la
necessità ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di lavoro, non
è compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo dell’ILR è quello
di preservare i posti di lavoro e non di finanziare la creazione di nuovi posti
di lavoro.
Prima di assumere nuovo
personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre ricevono le ILR, le
aziende devono chiarire se il personale esistente non può far fronte ai compiti
che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi evitare o ridurre la
perdita di lavoro.
L'assunzione di personale
nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per esempio, si
vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più mandati e
quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza il
servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non sarebbero
colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto all’ILR.
L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda (p. es. a
causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese dal
personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono
indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste
persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il
datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed
economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta
ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di
occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne
persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di
tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
(…)
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente.
D6a In tempi di congiuntura favorevole i preannunci non possono essere
respinti motivando il rifiuto unicamente con l’attuale situazione economica
positiva. Se l’azienda fa valere per la perdita di lavoro un motivo che non
rientra nella sfera normale del rischio aziendale o non inerente alla natura
usuale della perdita di lavoro nel ramo, nella professione o nell’azienda,
l’ILR è ammissibile anche in tempi di congiuntura favorevole. In una simile
situazione economica la natura straordinaria della perdita di lavoro deve
essere dimostrata chiaramente.
-Giurisprudenza DTFA C 244/99
del 30.4.2001 (Anche se la credibilità o la natura temporanea di una perdita di
lavoro non può essere negata adducendo semplicemente la situazione del mercato,
è consentito e necessario prendere in considerazione la situazione del mercato
del settore interessato [concorrenza, calo delle vendite, cambiamenti
strutturali, ecc.] nella valutazione [ARV/DTA 1999 n. 10 pag. 52 consid. 4b])
D6b Un
periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una
situazione di difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più
nella sfera normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare
in modo plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla
recessione. Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati
allo stesso modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di
lavoro, a prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro
principalmente a motivi che non sono direttamente legati alla situazione
economica (ad es. ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura
relativa al permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo
la recessione per giustificare un diritto all’ILR. Poiché in questo caso la situazione
economica recessiva non è adeguatamente causale per le perdite d’incarichi o
rispettivamente per le perdite di lavoro. Si può parlare di periodo di
recessione in particolare in caso di calo della cifra d’affari o delle
ordinazioni e in presenza di previsioni economiche negative per un numero
considerevole di aziende, in generale o in determinati settori.
I
seguenti indici danno delle indicazioni sui segni di una congiuntura di
recessione
- un
aumento massiccio dei preannunci di lavoro ridotto rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente Rapporto LAMDA DM09 https://lamda.alv.admin.ch/MicroStrategy/servlet/mstrWeb
-
analisi congiunturali della Confederazione sull’economia nel suo complesso e
sui principali rami economici («Konjunkturtendenzen», pubblicazione sulle
tendenze congiunturali, non disponibile in italiano)
-
Barometro congiunturale KOF (KOF Economic Barometer), Indicatore
dell’occupazione KOF (KOF Employment Indicator) e Indicatore della situazione
commerciale (KOF Business Situation Indicator),
https://kof.ethz.ch/it/previsioni-indicatori/indicatori.html (non disponibili
in italiano)
- Dati
relativi al commercio estero (in particolare sulle esportazioni) https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/statistica-del-commercio-esterosvizzero/dati.html
-
Andamento dell’indice della costruzione
(non disponibile in italiano) (…)”
Perdita di lavoro usuale nel ramo, nella professione o
nell’azienda
D7 Una
perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o
nell’azienda. Sono pertanto escluse dall’ILR le perdite di lavoro regolari e
ricorrenti in quanto si tratta di perdite di lavoro prevedibili e che possono
essere calcolate in anticipo. Una perdita di lavoro è computabile soltanto se è
imputabile a circostanze straordinarie.
D8 Nel
settore della costruzione, in particolare, succede spesso che i termini siano
posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni.
D9 Le
fluttuazioni delle ordinazioni, in particolare nel settore terziario (settore
alberghiero, parrucchieri, scuole guida, ecc.), sono in genere usuali e non
giustificano una perdita di lavoro computabile. In presenza di circostanze
straordinarie, tuttavia, le perdite di lavoro che ne derivano possono dar
diritto all'indennità.
Se la
cifra d’affari è rimasta costante negli ultimi 2anni e improvvisamente si
registra un calo imprevedibile, brusco e significativo delle vendite o delle
ordinazioni, si può essere di fronte a una perdita di lavoro non usuale nel
ramo, nella professione o nell’azienda. Questa circostanza da sola può essere
sufficiente per riconoscere la natura straordinaria della perdita di lavoro per
un primo periodo di autorizzazione di 3 mesi, purché siano soddisfatti gli
altri presupposti del diritto. Se le ordinazioni continuano a rimanere esigue,
al momento di presentare un nuovo preannuncio il datore di lavoro deve
giustificare la natura straordinaria della situazione da almeno 3 mesi.
Esempi
- La cifra d’affari di un’azienda è rimasta costante negli ultimi
2.
anni. Ad eccezione di 2 o 3 mesideboli, le fluttuazioni della cifra d’affari
sono minime. Soltanto nel mese precedente al preannuncio di lavoro ridotto è
stato constatato un calo massiccio della cifra d’affari. Il datore di lavoro
indica che le ordinazioni sono letteralmente crollate e che non aveva vissuto
nulla di simile negli ultimi 10i anni. Questo calo repentino sarebbe dovuto a
una situazione economica generale tesa e alle incertezze che pesano sul ramo in
questione. Dato che fino a questo momento l’attività è rimasta stabile, il
crollo massiccio della cifra d’affari e delle ordinazioni può essere
considerato straordinario o non rientrante nella sfera normale del rischio
aziendale. In caso di nuovo preannuncio, per continuare ad aver diritto all’ILR
il datore di lavoro dovrebbe giustificare in maniera concreta e in relazione
alla sua attività il perdurare del basso livello delle ordinazioni.
- Un datore di lavoro indica nel preannuncio di lavoro ridotto di
avere poche ordinazioni, ma di grossa entità. Durante il periodo di evasione di
una commessa le capacità dell’azienda sono sfruttate quasi interamente per vari
mesi. In caso di ritardo nel conferimento di un’ordinazione o nel caso in cui
il cliente decida di affidarla a un’altra azienda, vi è invece una mancanza di
lavoro. È quindi usuale e tipico per l’azienda avere periodi di inattività al
termine di una commessa (voluminosa), situazione che si riflette anche sulla
cifra d’affari. Vi possono così essere fluttuazioni notevoli delle ordinazioni
e della cifra d’affari. Verificandosi regolarmente ed essendo quindi
prevedibili, tali fluttuazioni rientrano nella sfera normale del rischio
aziendale. Vi è un diritto all’ILR soltanto se l’azienda riesce a dimostrare
che la perdita di lavoro attuale è dovuta a circostanze straordinarie.
D10 I
motivi di esclusione dal diritto all'indennità relativi alla natura usuale
della perdita di lavoro nel ramo, nella professione o nell’azienda e quelli
inerenti alla sfera normale del rischio aziendale (D2 segg.) sono strettamente
legati, per cui spesso è difficile o perfino inutile tentare di differenziarli.
Giurisprudenza
DTFA C 80/01 del 6.10.2004 (Nel settore della costruzione, il
rinvio dei termini su richiesta del committente o per altre ragioni
indipendenti dalla volontà del datore di lavoro incaricato dell’esecuzione dei
lavori non costituisce una circostanza straordinaria. La conseguente perdita di
lavoro non è in linea di principio computabile. Non è necessario stabilire se
la perdita di lavoro è dovuta a una circostanza che rientra nella sfera normale
del rischio aziendale (art. 33 cpv. 1 lett. a LADI) oppure se è usuale nel
ramo, nella professione o nell’azienda (art. 33 cpv. 1 lett. b LADI). Ciò si
applica per analogia ai rami accessori dell’edilizia per i mandati
oggettivamente legati a lavori nel settore dell’edilizia e del genio civile.
Anche in periodo di recessione il rinvio dei termini non costituisce una
circostanza straordinaria e neppure una sospensione delle ordinazioni a tempo
indeterminato. Essi, non sono sufficiente per riconoscere una perdita di
lavoro. Devono piuttosto verificarsi delle circostanze particolari per poter
giustificare l’ipotesi di una perdita di lavoro temporanea (art. 31 cpv. 1
lett. d LADI)
DLA 1996/1997 pag. 214 (Le direttive per la riduzione della
produzione di Emmental emanate in base alle istruzioni dell’Ufficio federale
dell’agricoltura non giustificano un diritto all’ILR per le aziende casearie in
quanto la perdita di lavoro che ne deriva è usuale nel ramo e quindi non è
computabile)
DLA 1989 pag. 121 (I rischi aziendali «normali» non possono essere
determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Tale
questione deve essere valutata caso per caso)
DLA 1987 pag. 80 (Le tasse sul traffico pesante e le contromisure
estere non sono di per sé usuali nel ramo o nell’azienda per un’impresa di
trasporti su strada. Per contro, un’impresa di questo tipo è normalmente
confrontata all’aumento delle imposte e delle tasse statali o ad altre misure
statali che possono ripercuotersi negativamente sull’andamento delle
ordinazioni. Essa sottostà inoltre alle misure protezionistiche applicate dagli
altri Paesi per lottare contro la concorrenza estera. L'impresa deve prevedere
simili rischi e tenerne conto nella propria strategia aziendale. In queste
circostanze, le perdite di lavoro fanno parte dei rischi usuali nel ramo o
nell’azienda)
DTFA C 113/00 del 13.9.2000 (Le difficoltà di pagamento di un
cliente, il ritardo del permesso di costruzione o del finanziamento del
progetto sono usuali nel ramo della costruzione e rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale)”
2.5
La “Direttiva 2022/12 del 16
dicembre 2022 per il lavoro ridotto non in relazione con la pandemia”,
entrata in vigore il 1° gennaio 2023, ha aggiornato e sostituito le Direttive
2022/3 e 2022/4, rispettivamente del 9 marzo e del 28 marzo 2022, e fornito istruzioni
aggiornate in merito agli elementi da considerare per il preannuncio relativo
al conteggio del lavoro ridotto non in relazione con la pandemia, oltre a
riportare quanto indicato dalla comunicazione 2022/21 dell’11 novembre 2022 in
merito alla gestione dell’indennità per lavoro ridotto in relazione all’aumento
dei prezzi dell’energia elettrica.
In particolare il p.to 2 relativo
alla gestione dell’indennità per lavoro ridotto in relazione con la guerra in
Ucraina e con l’aumento dei prezzi dell’energia prevede:
" (…)
Secondo l’Ufficio di compensazione dell’AD, la guerra in Ucraina e le sanzioni
adottate dalla Svizzera a questo proposito contro privati cittadini russi e
aziende, unitamente ai provvedimenti di autorità estere rivestono carattere
eccezionale e pertanto non rientrano nella nozione di rischio aziendale
normale. Le sanzioni e i provvedimenti adottati dalle autorità svizzere e
straniere vanno considerate come provvedimenti delle autorità ai sensi
dell’articolo 51 capoverso 1 OADI. Un riferimento generico alla guerra in
Ucraina non basta per giustificare il diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Le imprese devono spiegare in modo plausibile perché le perdite di lavoro
previste nella loro azienda sono dovute al conflitto. Tra la perdita di lavoro
e la guerra in Ucraina deve quindi esserci un nesso causale adeguato. Inoltre,
devono essere adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto all’indennità
per lavoro ridotto. In merito all’ILR in relazione alla problematica energetica
è necessario operare una distinzione fondamentale tra l’aumento dei prezzi
dell’energia e un’eventuale situazione di penuria energetica causata da
provvedimenti delle autorità. Alcune aziende hanno già dovuto far fronte
all’aumento dei prezzi dell’energia, mentre fino ad oggi non si è ancora
verificata una situazione di penuria energetica causata da provvedimenti delle
autorità. (…)”
Il p.to 2.1 enuncia:
" Il
principio, messo in risalto sia nelle basi legali sia nella Prassi LADI ILR,
rimane invariato: la riscossione dell’ILR è giustificata solo in presenza di
una perdita di lavoro riconducibile a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro, a condizione che il datore di
lavoro interessato non possa evitare le perdite di lavoro mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno (cfr. art 32 cpv.3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 1 OADI).
Le perdite di lavoro sono inoltre computabili se sono dovute a motivi economici
e sono inevitabili (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). Tuttavia per casi di questo
tipo il versamento dell’indennità per lavoro ridotto è possibile solo se sono
soddisfatti gli altri presupposti del diritto e se non rientra nel normale
rischio aziendale (cfr. Prassi LADI ILR D2 e segg.).
Nel concreto, la condizione di
inevitabilità delle perdite di lavoro significa che le perdite di lavoro
riconducibili a una riduzione volontaria della produzione o della riduzione
della produzione per motivi di redditività non dà alcun diritto alla
riscossione dell’ILR. Ne consegue che la riscossione dell’ILR è da
escludersi se un’azienda dispone di un numero di ordini sufficienti per
impiegare i propri collaboratori.
Per quanto attiene all’aumento
dei prezzi dell’energia, il p.to 2.2 precisa:
" Le aziende
risentono in maniera differente dell’aumento dei prezzi dell’energia. La misura
in cui l’azienda viene colpita dipende sostanzialmente da tre elementi:
l’intensità energetica, la situazione contrattuale relativa all’energia e la
possibilità di trasferire costi legati all’aumento dei prezzi dell’energia. La
computabilità della perdita di lavoro deve essere vagliata caso per caso e
tenendo conto della situazione generale dell’azienda, la quale può includere
anche aspetti estranei all’aumento dei prezzi dell’energia. (…)”
Al riguardo va rilevato che dal
comunicato stampa del Consiglio federale del 19 giugno 2024 relativo alla
modifica dell’OADI (art. 57b), valida dal 1° agosto 2024 al 31 lugli 2025,
comportante il prolungamento della durata massima di riscossione dell’indennità
per lavoro ridotto da 12 a 18 mesi si evince:
" All'inizio della guerra in Ucraina specialmente i
settori economici ad alta intensità energetica hanno dovuto ricorrere all'ILR a
causa dell'impennata dei prezzi dell'energia. Nel frattempo questi ultimi sono
diminuiti, ma il contesto congiunturale rimane difficile in diversi comparti.
(…)” (https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-101484.html#:~:text=Berna%2C%2019.06.2024%20%2D%20Il,fino%20al%2031%20luglio%202025)
2.6
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023
del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.
4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30
dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.;
STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del
15.
giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V
50.
consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid.
4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3
maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.
5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2;
DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442
consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50
consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45
consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233.
consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF
9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169
consid. 3b).
2.7
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid.
4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al
Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)
del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto
non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato,
bensì quello di evitare dei licenziamenti.
Il
Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19
(Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto
strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo dell’IRL non è
quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e
la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro.
Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e
servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine
un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta
Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022
ALV Nr. 17 pag. 57, ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del
Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di
parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità per lavoro
ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31
agosto 2021.
Il
TF ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto
previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni
2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società
aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre
alla pandemia.
La
nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton
Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno
sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano
aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati
significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i
singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel
segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché
pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta
alla pandemia.
In
una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, il
Tribunale federale ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta
contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton
Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva
un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre
2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di
apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il
danno.
L’Alta
Corte ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le
ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi
prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020
era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a
tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili
condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite
la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per
avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il
Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il
TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale
aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non
avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di
apertura non era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la
conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle
misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.
Il
Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione
degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e
non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra,
che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato
un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la
pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di
conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito
che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1
lett. b LADI.
Con giudizio 8C_273/2022 dell’8
febbraio 2023, pubblicato in DLA 2023 N. 4 pag. 106 segg., l’Alta Corte ha
confermato la sentenza del TCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022 relativa a un
diniego del il diritto a ILR dal 1°
luglio al 30 settembre 2021 nei confronti di una società che gestisce tre
saloni di parrucchiere, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021
la società ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due
collaboratori licenziatisi), quando però stava beneficiando di ILR e, d’altro
lato, considerato che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un
periodo in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto
la campagna vaccinale, non ritenendo dunque credibile che l’annunciata perdita
di lavoro economica fosse da ricondurre alla pandemia.
Il Tribunale federale,
condividendo, quindi, la conclusione di questo Tribunale secondo cui la perdita
di lavoro preannunciata risultasse da circostanze ascrivibili al normale
rischio aziendale, ha statuito che era irrilevante a quel punto chinarsi sulla
censura relativa ad una diminuzione della cifra d'affari.
In una sentenza 8C_216/2023 del
13.
settembre 2023, pubblicata in RtiD I-2024 N. 56 pag. 326, il Tribunale
federale ha statuito che rettamente il TCA ha confermato il
diniego del diritto alle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 22
agosto al 20 settembre 2022 deciso dalla Sezione del lavoro nei confronti di
una società, la cui attività consisteva nell'esercizio di stazioni di servizio situate sul
confine tra Svizzera e Italia per beneficiare delle differenze di prezzo delle
derrate tra i due paesi, in particolar modo del prezzo di vendita della
benzina.
La perdita di
lavoro lamentata era, in effetti, da ricondurre al normale rischio aziendale.
Il taglio delle
accise sul carburante introdotto dalle Autorità italiane nel marzo 2022 e
perdurato fino alla fine del medesimo anno, benché non fosse una circostanza
ordinaria, non era sufficiente per concludere che la perdita di lavoro preannunciata
denotasse un carattere eccezionale o straordinario.
Visto che il genere di attività esercitato
dalla ricorrente era particolarmente - ed intenzionalmente - esposto alla
variazione del prezzo della benzina, era possibile partire dal presupposto,
conformemente a quanto stabilito nella sentenza C 155/93
del 30 maggio 1995, che,
di principio, una misura politico-legislativa che incide su tale parametro
(così come un'alterazione del mercato valutario) sia parte integrante della
strategia imprenditoriale e, pertanto, anche del normale rischio aziendale.
Non
basta, come invece sembrava pretendere la ricorrente, il semplice fatto che
l'ampiezza del provvedimento in questione non fosse contemplata nel proprio
sistema interno di analisi dei rischi per ritenere assodato il suo carattere
eccezionale e straordinario.
Ininfluente si è
poi rivelata l’asserzione secondo cui vi sarebbe
stato un nesso di causalità adeguata tra la perdita di lavoro e la guerra in
Ucraina e che esso sarebbe stato evidente e oggettivo, siccome,
indipendentemente dalla mancata adozione di misure corrispondenti in Svizzera (in
particolare anche a distanza di mesi dallo scoppio del conflitto in Ucraina),
non era possibile escludere che il provvedimento italiano fosse stato mantenuto
a causa di altre circostanze. Ad ogni modo decisivo era il fatto che la perdita
di lavoro fosse dovuta alla misura politico-legislativa in quanto tale. In un
modello commerciale essenzialmente consacrato alla domanda transfrontaliera,
come quello della ricorrente, occorre sempre tenere conto della possibile
adozione di misure politiche (o di un loro mantenimento prolungato) che
incidano - drasticamente o meno - sul prezzo dell'offerta.
Nemmeno
la richiesta sussidiaria dell’insorgente di beneficiare delle indennità per
lavoro ridotto quale caso di rigore era fondata, poiché, nonostante le direttive
della SECO indichino che il taglio delle accise disposto dalle Autorità
italiane sarebbe stato da considerare come un provvedimento delle autorità ai
sensi dell'art. 51 cpv. 1 OADI, il diritto alle ILR non poteva essere
riconosciuto in ragione dell'applicabilità della restrizione dell'art. 33 cpv.
1.
lett. a LADI, e quindi, in concreto, del fatto che tale misura rientrasse nel
normale rischio aziendale.
Con giudizio STF 8C_361/2023 del
5.
gennaio 2024 l’Alta Corte ha deciso nei confronti di una società attiva nel
settore del commercio di commestibili e vini con hotel e ristoranti che nel
mese di maggio 2022 la perdita di lavoro annunciata non era più dovuta alle
misure contro il Covid, abrogate nel febbraio 2022, bensì a cambiamenti
strutturali (modifiche nelle abitudini dei clienti) necessitanti di
adattamenti. I motivi della perdita di lavoro rientravano, quindi, nei normali
rischi aziendali.
Cfr. pure STF 8C_529/2023 del 17
aprile 2024 (diniego del diritto a ILR a una società che nel periodo delle restrizioni
sanitarie per limitare la diffusione del covid tra marzo a luglio 2021 ha
proceduto a lavori di rinnovo del proprio edificio).
Con giudizio 38.2021.77 dell’11
aprile 2022 il TCA, nel caso di una ditta attiva nella posa d'acciaio
d'armatura, a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto alle indennità
per lavoro ridotto dal 1° aprile al 30 giugno 2021 per i propri dipendenti e
che già nel maggio 2021 aveva precisato che negli ultimi mesi si stava
verificando la difficoltà di reperire materia prima a seguito dell’interruzione
dei cicli di produzione a causa del Covid, come pure aveva asserito di aver
subito una riduzione della quantità di acciaio d’armatura posato di circa
il 63% nei primi 8 mesi del 2021 rispetto ai primi 8 mesi del 2020, nonché di
circa il 69% nei primi 8 mesi del 2021 rispetto ai primi 8 mesi del 2019, ha
deciso che non era possibile escludere che la perdita di lavoro accusata,
in particolare con riferimento ad alcuni cantieri, fosse effettivamente
computabile.
Gli atti sono, pertanto, stati
rinviati all’amministrazione, in primo luogo, per chiarire, sentendo
segnatamente l’azienda in questione e i committenti che avevano affidato a una
ditta terza (il cui delegato è pure l’amministratore unico dell’insorgente e i
cui azionisti di maggioranza sono gli stessi nelle due società) la fornitura e
la posa d’acciaio d’armatura, quest’ultima poi subappaltata alla ricorrente,
nonché facendo capo agli indici elencati al
p.to D6b della Prassi LADI ILR, se la perdita di lavoro fatta
valere dall’insorgente fosse perlomeno verosimilmente imputabile alla
situazione pandemica.
In secondo luogo, per stabilire nuovamente, tenuto conto, da un lato, che
la perdita di lavoro connessa a un particolare cantiere rientrava nel normale
rischio aziendale, poiché dovuta a cambiamenti di progetto, dall’altro,
che la mancata posa dell’acciaio d’armatura in relazione alla
ristrutturazione di un determinato stabile era per contro da ricondurre alla
pandemia, se la ricorrente avesse diritto a
indennità per lavoro ridotto per il periodo aprile - giugno 2021.
In una sentenza 38.2022.3 del 25
aprile 2022 questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle
indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto
che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da
ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In
particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori
previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che
per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito
che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da
altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori
non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la
disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi
sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha
stabilito che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per
fronteggiare la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi
soltanto per un breve periodo quando è scoppiata la pandemia.
Con sentenza 38.2022.104 del 27
marzo 2023 il TCA ha respinto il ricorso di una società attiva nell’ambito
fiduciario a cui, dopo che il diritto a ILR le era stato riconosciuto da aprile
a dicembre 2020, da gennaio a dicembre 2021 e da gennaio a giugno 2022, le è
stato negato per il periodo ottobre - dicembre 2022. Il TCA ha ritenuto, in
primo luogo, che rettamente l’amministrazione aveva deciso sulla sola base
degli atti in suo possesso, poiché la ricorrente, invitata a fornire specifiche
informazioni, non vi aveva proceduto in maniera completa ed esaustiva.
In secondo luogo, che la perdita
di lavoro non poteva essere considerata computabile, siccome l’insorgente,
essendosi limitata a fare astrattamente riferimento alla pandemia e alla guerra
in Ucraina, non aveva dimostrato, o quantomeno reso plausibile, che la stessa
fosse da ricondurre a tali eventi. Anche l’accenno all’inflazione risultava
generico e non sufficientemente circostanziato.
2.8
Giova, altresì, rilevare che il
Consiglio di Stato, il 6 aprile 2023, ha licenziato il Messaggio N. 8273 “Rapporto
sulle mozioni dell’11 aprile 2022 presentate da Nadia Ghisolfi e Sara Imelli:
“Guerra in Ucraina - aiuti mirati alle aziende in difficoltà”,
“Guerra in Ucraina - un aiuto mirato alle cittadine e ai cittadini in
difficoltà e alle aziende colpiti dall’aumento straordinario dei prezzi del
carburante”. Con tali mozioni è stato chiesto di creare degli strumenti
straordinari per sostenere le aziende confrontate con danni originati da
aumenti di prezzo esorbitanti il rischio aziendale a causa del confitto russo-ucraino,
rispettivamente di attivarsi nei confronti della Confederazione affinché si
doti direttamente di tali strumenti (cfr. mozione n. 1659) e di creare degli
aiuti cantonali straordinari mirati ai privati e alle aziende per far fronte
all’incremento del prezzo dei carburanti a causa del citato conflitto,
rispettivamente di attivarsi nei confronti della Confederazione affinché si
doti direttamente di tali strumenti (cfr. mozione n. 1660).
Dal Messaggio N. 8273, nel quale
il Consiglio di Stato ha invitato il Gran Consiglio a respingere le mozioni, si
evince:
" (…) il
tema dell’approvvigionamento economico del Paese è di competenza della
Confederazione. Per il tramite dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento
economico del Paese (UFAE), la Confederazione pubblica e aggiorna regolarmente
il documento “Valutazione della situazione dall'Approvvigionamento economico
del Paese AEP”, reperibile sul proprio sito, sotto il tema “Situazione di
approvvigionamento”. Il documento esamina lo stato dell’approvvigionamento nei
seguenti ambiti: energia, trasporti, alimentazione, agenti terapeutici,
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e industria. In base alle
risultanze delle citate analisi, l’autorità federale prende le misure che
ritiene più appropriate per salvaguardare il tessuto economico federale. Il
margine di manovra a livello locale è dunque residuo.
Per quanto concerne la richiesta di creare sostegni cantonali a
beneficio di privati e aziende, ricordiamo che la situazione attuale ha una
dimensione federale e internazionale, come del resto testimoniano gli esempi
riportati negli atti parlamentari che si riferiscono a decisioni adottate da
Stati esteri (per il prezzo del carburante) oppure dalla Confederazione (in
ambito pandemico). Ribadiamo quindi che eventuali strumenti d’intervento devono
essere coordinati a livello nazionale.
In questo senso, ricordiamo che le indennità per lavoro ridotto
(ILR) sono a disposizione delle aziende anche nel caso di perdite di lavoro
causate da un’eventuale situazione di penuria energetica o di un massiccio
aumento dei prezzi dell’energia.
L’ILR può essere concessa per motivi economici soltanto quando
un’azienda avrà adottato tutte le misure ragionevoli per evitare perdite di
lavoro. L’impennata dei prezzi dell’energia, da sola, non è sufficiente a
giustificare l’ILR. In ogni caso, nel preannuncio di lavoro ridotto, l'azienda
deve illustrare dettagliatamente in che modo l’attuale situazione del mercato
dell’energia incide, nel concreto, sul suo fabbisogno e su quello dei relativi
settori produttivi e per quale motivo non è possibile evitare la perdita di
lavoro. Ogni richiesta sarà valutata individualmente. Maggiori informazioni
sono disponibili sulla pagina web www.ti.ch/lavororidotto.”
2.9
Questa Corte, chiamata a
pronunciarsi in merito alla domanda di indennità per lavoro ridotto del 23
novembre 2023 per il periodo dicembre 2023 - febbraio 2024, relativamente al
concetto di normale rischio aziendale ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI
(cfr. consid. 2.3.), evidenzia che il Tribunale federale, nella sentenza
8C_216/2023 del 13 settembre 2023 consid. 5.1.2.1., pubblicata in RtiD I-2024
N. 56 pag. 326, citata sopra, ha rievocato quanto segue:
" (…)
Con esso si intendono le perdite di lavoro "ordinarie", ovvero quelle
che secondo l'esperienza si verificano in modo regolare e ripetuto, dunque
prevedibili e calcolabili. Secondo la giurisprudenza, il concetto di normalità
non può essere valutato secondo un parametro generale che valga per ogni tipo
d'azienda, bensì deve essere determinato in ogni singolo caso con riferimento
alla sua attività specifica, tenendo conto delle sue peculiarità. In tale
contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V
498.
consid. 1 e 3; per il tutto, cfr.
sentenze 8C_267/2012 del 28 settembre 2012 consid. 3.2; 8C_291/2010
del 19 luglio 2010 consid. 4.2; C 302/05 del 25 luglio 2007 consid. 3.2; Boris
Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019 [di seguito:
Assurance], pagg. 132 seg. n. 638, 639 e 642; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: SBVR XIV, Soziale Sicherheit, 3a ed. 2016, pag.
2412.
n. 485; Boris Rubin, Commentaire, n. 10 ad art. 33 LADI). Soltanto se
le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono fondare un
diritto al versamento di indennità per lavoro ridotto (sentenza C 302/05 del 25
luglio 2007 consid. 3.2; Boris Rubin, Assurance, op. cit.,
pag. 132 n. 639; Thomas Nussbaumer, op. cit., pag. 2412 n. 485; Boris Rubin,
Commentaire, op. cit., 2014, n. 10 ad art. 33 LADI).”
Di
transenna si rileva che l’affermazione della parte ricorrente, secondo cui la
dottrina, e più specificatamente Olivier
Subilia, ha chiarito che nella nozione di “normale rischio di impresa” rientrano
quelle “… circonstances extérieures indépendantes de sa volonté (pénurie de
matières premières ou de commandes, par exemple)…” non risulta pertinente
nella presente evenienza.
Infatti il contributo di Subilia, Droit privé / Les divers
empêchements de travailler, in Panorama en droit du travail, IDAT 2009,
concerne il diritto privato e in particolare lo stralcio menzionato si
riferisce alla mora del datore di lavoro (art. 324 CO) e non all’indennità per
lavoro ridotto contemplata dalla LADI.
Le circostanze citate
nell’impugnativa riguardano quelle condizioni che, pur esulando dalla volontà del
datore di lavoro, impediscono l’esecuzione del lavoro e rendono il medesimo
responsabile (per il pagamento del salario) nei confronti del lavoratore.
È utile, inoltre, ricordare che
l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori hanno diritto
all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente
temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere
conservati i posti di lavoro” (cfr. consid. 2.3.).
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
La
direttiva della SECO Prassi LADI ILR p.to D6b enuncia, poi, che in un periodo
di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una situazione di
difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più nella sfera
normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare in modo
plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla recessione.
Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati allo stesso
modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di lavoro, a
prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro principalmente a
motivi che non sono direttamente legati alla situazione economica (ad es.
ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura relativa al
permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo la recessione
per giustificare un diritto all’ILR (cfr. consid. 2.4.).
2.10
Nel
caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti
e tutto ben ponderato, questa Corte ritiene che le carte processuali non
consentano di stabilire se la perdita di lavoro annunciata dalla società
ricorrente per il lasso di tempo dicembre 2023 - febbraio 2024 sia computabile
(art. 31 cpv. 1 lett. b LADI) e probabilmente temporanea (art. 31 cpv. 1 lett.
d LADI) o meno.
In effetti, da una parte,
già nei periodi precedenti al novembre/dicembre 2023, e meglio dalla seconda
metà 2022, la RI 1 ha rilevato un brusco calo della cifra d’affari con
riferimento alla congiuntura internazionale e a un rallentamento degli ordinativi
(cfr. doc. 1).
Inoltre l’insorgente, per la
natura stessa dell’attività esercitata (consulenza, progettazione, sviluppo,
produzione, assemblaggio e consegna di parti in plastica stampate a iniezione per
clienti nazionali e internazionali nei settori più vari, segnatamente
nell’ambito dell’elettronica, dell’industria automobilistica, del design,
dell’edilizia, di studi di ingegneria e del settore medico sani), la quale
dipende dalla domanda delle aziende clienti, è costretta ad assorbire le
fluttuazioni del volume di lavoro di queste ultime. In un certo senso e in una
determinata misura le imprese sue clienti le trasferiscono i rischi legati alle
variazioni connesse alla congiuntura, cosicché le fluttuazioni apparirebbero
far parte dei rischi operativi della ricorrente, a meno che non si sia
confrontati con circostanze eccezionali che permettano di concludere che la
perdita di lavoro è ascrivibile a una causa straordinaria.
La diminuzione, anche importante,
dell’attività nei vari settori dell’economia non rappresenta ipso facto un tale
fattore straordinario (cfr. STFA C 179/02, C 182/02 del 19 dicembre 2002).
Dall’altra parte, tuttavia,
in relazione al preannuncio del 23 novembre 2023 è stato fatto valere che negli
ultimi mesi del 2023 che la RI 1 ha subito un sensibile, repentino e
inaspettato calo della cifra d’affari (di oltre il 25% rispetto alla media
degli ultimi quattro anni, 2019-2023), principalmente a causa di un forte
rallentamento della domanda, poiché molti clienti sono a loro volta in
condizioni di difficoltà legata alla situazione congiunturale. In proposito è
stato specificato che __________, primo cliente principale, è in lavoro
ridotto, come pure __________, mentre __________ da un anno è in fase di
riorganizzazione dopo anni di crescita.
È stato, altresì, affermato che tante
ordinazioni sono state rimandate al primo trimestre 2024, in quanto, in
conseguenza del difficile reperimento dei materiali registrato nel 2022, molti
clienti hanno aumentato lo stock di magazzino tra il secondo semestre 2022 e il
primo trimestre 2023, così che quando hanno iniziato ad accusare un calo della
domanda hanno rallentato o anche sospeso gli approvvigionamenti da fornitori
per non incrementare eccessivamente lo stock di magazzino (cfr. doc. 4; I).
Il 10 aprile 2024 __________,
Head of Procurement della __________ ha, del resto, fornito all’insorgente una
spiegazione in merito alle ragioni che hanno portato la ditta a rimandare il
progetto di esternalizzazione di alcuni pacchetti di prodotti, originariamente
pianificato per inizio 2023, ossia:
" 1. Primo
pacchetto stampi – valore di circa 60'000 CHF – Referenza Offerta 231057
(Maggio 2023) – Decisione rimandata all’autunno a causa dell’incertezza sul
carico di lavoro.
2.
Secondo pacchetto stampi – Valore
di circa 50'000 CHF – Referenza Offerta 231109 (Settembre 2023) – Annullata per
mantenere la produzione internamente.
3.
Terzo pacchetto stampi referenza
Offerta 231127 (Dicembre 2023) – Assegnato a Voi, trasferimento stampi
pianificato per gennaio 2'024 e inizio delle forniture a fine gennaio 2024, piena
operatività raggiunta a febbraio 2024.
La decisione di rinviare il progetto di
outsourcing da inizio 2023 è stata principalmente guidata dall’incertezza
relativa al carico di lavoro. Date le fluttuazioni e le incertezze nel nostro
contesto operativo, abbiamo ritenuto prudente posticipare la decisione fino a
quando non avremmo avuto una visione più chiara delle nostre esigenze e dei
volumi di produzione.
Inoltre, la decisione di mantenere la
produzione internamente per il secondo pacchetto di stampi è stata presa in
considerazione delle risorse e della capacità interne disponibili, che abbiamo
valutato come sufficienti per gestire il lavoro senza ricorrere
all’outsourcing.
Infine, con il terzo pacchetto di stampi,
abbiamo optato per l’assegnazione a RI 1 e pianificato il trasferimento degli
stampi per gennaio 2024, seguito dall’inizio delle forniture alla fine dello
stesso mese.
Questa decisione è stata presa in base a una
valutazione più approfondita delle nostre esigenze e delle opportunità offerte
da Voi. (…)” (Doc. V1)
Sempre il 10 aprile 2024 __________
di __________ ha comunicato alla ricorrente:
" dopo
discussione interna con la presente le riepilogo lo stato dell’arte dei
progetti che abbiamo in sospeso con voi al momento attuale per la Vs
programmazione della produzione futura:
-
Progetto “__________” per azienda __________, valore 40'000 CHF di
stampo e stampaggio, inizialmente previsto per il 2023 è stato rimandato a
causa dell’incertezza di mercato e conseguente ritardo negli investimenti,
dovrebbe partire entro il primo semestre 2024.
-
Produzione “__________” ex __________ valore 11'000 CHF, richiesta per
novembre 2023, è stata rimandata al secondo trimestre 2024
-
Incremento volume __________ cliente “__________”, valore 180'000 CHF
circa, in discussione da febbraio 2023, si è concretizzata a fine marzo 2024
-
Spostamento stampi progetto “__________” per azienda “__________”,
valore circa 400'000 CHF/anno, per il momento è stato sospeso per problemi di
approvvigionamento” (Doc. V2)
Per quanto attiene all’obiezione
sollevata dalla Sezione del lavoro nella risposta di causa, ovvero che risulta
criticabile il fatto che tali attestazioni siano state prodotte unicamente
durante la procedura di ricorso e oltre a ciò dopo l’invio della risposta di
causa (cfr. doc. VII), il TCA si limita a rilevare che la parte ricorrente ha
ad ogni modo trasmesso i documenti in questione contestualmente al termine
assegnatole proprio per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc.
IV; art. 9 Lptca).
Non
va poi dimenticato che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e
dell’assistenza sociale vige il principio inquisitorio: l’amministrazione e, in
caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i fatti determinanti per il
giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano liberamente (cfr. art. 43
cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_415/2022 del 7 febbraio 2023
consid. 5.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_556/2010
del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00
del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).
Nel novembre 2023, d’altronde, l’economia
svizzera è entrata in una fase di ristagno. Secondo le previsioni congiunturali
della SECO di quel momento, nel 2023 il Prodotto interno lordo (PIL) avrebbe
registrato un tasso di crescita dell’1,3%, contro il 2,1% dello scorso anno. È
stato precisato che la Svizzera risentiva della bassa congiuntura mondiale e
delle difficoltà attraversate da due suoi importanti partner commerciali, la
Germania e la Cina. L’industria tedesca, infatti, avrebbe potuto rallentare più
del previsto, con conseguenze per le esportazioni svizzere (cfr. https://www.swissinfo.ch/ita/economia/come-sta-andando-l-economia-svizzera-la-situazione-nel-terzo-trimestre/48991566).
2.11
In
simili condizioni (cfr. consid. 2.10.), ritenuto lo scopo della procedura di
opposizione ex art. 52 LPGA - la quale è stata concepita come un rimedio
giuridico vero e proprio - che non è quello di ripetere semplicemente la
procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga l’assicuratore - a
cui incombe l'accertamento dei fatti in prima battuta
in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr. 9C_675/2009 del 28
maggio 2010 consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio provvedimento al
fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10 gennaio 2022 consid.
4.2., pubblicata in DTF 148 V 2; STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid.
3.2.; DTF 125 V 188 consid. 1b e 1c), si impone nel caso di specie un
complemento istruttorio al fine di determinare se i motivi addotti dalla RI 1
per giustificare la perdita di lavoro annunciata per il periodo dicembre 2023 -
febbraio 2024 rientrino nel normale rischio aziendale (e quindi la perdita di
lavoro non sia computabile; cfr. art. 31 cpv. 1 lett. b; 33 cpv. 1 lett. a
LADI) o meno, nonché se la perdita di lavoro fosse oppure no ancora probabilmente
temporanea (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI).
A quest’ultimo proposito giova
osservare che l’esame dell’adempimento del presupposto di cui all’art. 31 cpv.
1.
lett. d LADI (“la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è
presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro
posti di lavoro”; cfr. consid. 2.3.) va effettuato in considerazione di tutte
le circostanze esistenti al momento in cui l’amministrazione doveva emettere la
decisione, ossia poco prima dell’inizio del periodo di lavoro ridotto indicato
nel preannuncio, e sulla base di un’analisi prospettica della situazione (cfr.
STF 8C_468/2022 del 28 novembre 2023 consid. 7.1., pubblicata in SVR 2024 ALV
Nr. 7 pag. 25).
La Sezione del lavoro, in
particolare, sentendo la RI 1 (riguardo al dovere delle parti di collaborare all’istruzione
della causa cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF
8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., pubblicata in DTF 149 V 250; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid.
4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.) e le aziende sue
clienti, chiarirà i motivi dei rinvii, rispettivamente di eventuali
annullamenti, di alcune ordinazioni, come pure se la produzione interna di
parte degli stampi indicata dalla __________ (cfr. doc. V1; consid. 2.10.) e,
se del caso da altre ditte, sia probabilmente temporanea o definitiva.
In relazione alla sospensione “per
problemi di approvvigionamento” dell’incarico del valore di circa fr.
400'000.-- da parte della __________ (cfr. doc. V2; consid. 2.9.), andrà
appurato più nel dettaglio in cosa consistano i problemi di approvvigionamento.
L’amministrazione,
dopo aver esperito le indagini di cui sopra e facendo capo agli indici
di cui al p.to D6B della Prassi LADI ILR (cfr. consid. 2.4.; 2.7.), determinerà nuovamente, da un lato, se la
perdita di lavoro fatta valere dalla ricorrente rientri o meno nel normale
rischio aziendale e dunque sia oppure no computabile, dall’altro, se la stessa sia
probabilmente temporanea o meno.
La Sezione del lavoro emetterà, conseguentemente, una nuova
decisione in merito alla richiesta dell’insorgente di indennità per lavoro
ridotto per i mesi da dicembre 2023 a febbraio 2024.
2.12
Per completezza va sottolineato, a
proposito del fattore valutario, che nel Comunicato stampa della SECO del 31
maggio 2018 intitolato “Il franco forte non giustifica più l’indennità per
lavoro ridotto” viene sottolineato che “le fluttuazioni dei corsi rientrano
di principio tra i normali rischi di un’impresa” (cfr. STCA 38.2023.4 del 2
maggio 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 - menzionata al
consid. 2.9. - il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_519/2022 del 22 settembre 2022; STCA 38.2013.62 del 20 gennaio 2014; STCA
38.2013.7
del 18 giugno 2013; STCA 38.2012.77 del 29 maggio 2013; STCA
38.2009.39
del 7 settembre 2009; STF 8C_267/2012 del 28 settembre 2012; STFA C 155/93 del 30 maggio 1995 pubblicata in RDAT II-1995 pag. 214 seg. e STFA C 241/96 del 26 giugno 1998 pubblicata in RDAT I - 1999 pag. 302).
Riguardo
alla diminuzione della cifra d’affari si osserva poi che, come risulta dalla
decisione su opposizione (cfr. doc. B pag. 2), un’oscillazione
della cifra d’affari superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita
di lavoro è da ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio
aziendale (cfr. STCA 38.2023.4 del 2 maggio 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.56
del 28 ottobre 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 consid.
2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_519/2022 del 22 settembre 2022, poiché manifestamente non motivato in
modo sufficiente; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio
2022.
consid. 2.15.; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid. 2.5. e STCA
38.2008.67
del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del 24 settembre
2008).
Giova,
infine, ribadire che comunque il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro
ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di
fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti (cfr. STF 8C_17/2021 del
20.
maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359 e citata al consid. 2.7.).
2.13
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.40-41 del 2 ottobre 2023
consid. 2.15.; STCA 38.2023.23 del 19 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.4
del 2 maggio 2023 consid. 2.17.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.14
Vincente
parzialmente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto
all’importo di fr. 2’000 a titolo di ripetibili da mettere a carico della
Sezione del lavoro (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 29 gennaio 2024 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda come indicato ai
consid. 2.10.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Sezione del lavoro verserà alla parte ricorrente fr. 2’000 a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti