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Decisione

38.2024.13

Con decisione su opposizione SdL ha ritenuto l'assicurata, che frequentava un master, idonea al collocamento con disponibilità limitata al 28%. Ricorso parz.accolto, nella misura in cui la percentuale in cui l'ass. doveva essere considerata disponibile x es.att. lucrativa è del 30% e non del 28%

23 maggio 2024Italiano73 min

l’opposizione della signora RI 1 può essere solo parzialmente accolta, nel senso

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2024.13

CL/DC/gm

Lugano

23 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 marzo 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’8

febbraio 2024 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione dell’8

febbraio 2024 la Sezione del lavoro ha parzialmente accolto il gravame

presentato da RI 1 contro la decisione del 4 dicembre 2023 (cfr. doc. 17), con

la quale l’amministrazione l’aveva considerata inidonea al collocamento dal 4

settembre 2023.

Da tale data, l’assicurata ha

iniziato una formazione presso la SUPSI - __________ (in seguito: __________)

per l’ottenimento del Master of Arts in insegnamento per livello secondario I,

che frequenta il lunedì pomeriggio ed il mercoledì presso la sede di __________,

svolgendo parallelamente una pratica professionale il martedì mattina presso la

scuola __________. Per l’anno scolastico 2023/2024, ha rilevato

l’amministrazione nel negarle in un primo momento l’idoneità al collocamento, RI

1 svolge, inoltre, un incarico presso la scuola __________, che la impegna come

docente di matematica per una percentuale d’occupazione del 28% il martedì

pomeriggio, il giovedì dalle ore 08.00 alle 15:10 ed il venerdì dalle ore 13:30

alle 15:10 (cfr. doc. 17).

Nella decisione su opposizione,

invece, la Sezione del lavoro ha in parte rivisto il proprio precedente

provvedimento, ritenendo l’assicurata idonea al collocamento, in grado e

disposta ad esercitare un’attività lavorativa nella misura del 28% (per la

quale ella è già attiva lavorativa presso la scuola __________).

In concreto - dopo avere precisato

che l’assicurata, prima di iscriversi in disoccupazione, aveva lavorato per una

stessa azienda dal 2008, per poi essere attiva, su incarico e come supplente,

prima presso la scuola __________, poi in seno a quella di __________ -

l’amministrazione ha rilevato che RI 1, ha dapprima conseguito i crediti ECTS

necessari per potersi iscrivere alla selezione per il “Master of Arts Supsi

in insegnamento per il livello secondario I” presso il Dipartimento __________

della SUPSI (__________), poi, a giugno 2023, ha superato la selezione per

l’ottenimento dell’ammissione al Master che dal 4 settembre 2023 ha iniziato a

seguire, essendo parallelamente operativa (dal 1° settembre 2023 al 31 agosto

2024) presso la scuola __________, come docente di __________ il martedì

pomeriggio, il giovedì tutto il giorno e il venerdì pomeriggio, e meglio con

una percentuale di occupazione del 28%.

In particolare, la parte

resistente ha “rilevato che il percorso che ha portato l'interessata sulla

strada dell'insegnamento risulta essere stato fortemente voluto, tanto da aver

interrotto il rapporto lavorativo in essere dal 2008, circostanza evincibile

dalla decisione della Cassa disoccupazione del 24 febbraio 2023, con la quale

quest'ultima ha sospeso l'interessata per 31 giorni per rescissone del

contratto di lavoro imputabile a propria colpa (…). L'assicurata ha

inoltre dichiarato all'URC che il motivo principale che l'ha indotta a voler

intraprendere questa formazione era la "forte motivazione a voler

diventare docente di scuola __________" (…).”.

Alla luce di quanto precede, la

Sezione del lavoro ha ritenuto che “l'intenzione dell'assicurata di cambiare

ambito professionale e dedicarsi all'insegnamento era pertanto già chiaramente

delineata prima ancora che si iscrivesse in disoccupazione”.

Con riferimento all’attività

svolta dalla ricorrente presso la scuola __________ (che la parte resistente ha

precisato non essere da considerare “come ''pratica professionale"”

e per la quale “la decisione impugnata non rimette in discussione il fatto

che (…) fosse ascrivibile al guadagno intermedio, quantomeno fino al giorno

precedente l'inizio del Master, ossia fino al 3 settembre 2023”), la

Sezione del lavoro ha rilevato che la stessa risulta “strettamente correlata

alla volontà dell'assicurata di cambiare ambito professionale e di ottenere

l'abilitazione”, che “tale incarico non è obbligatorio e, soprattutto,

non è riconosciuto nei crediti di pratica professionale del primo anno”,

concludendo che “de facto, pur non avendo ancora conseguito l'abilitazione,

l'interessata ha ottenuto un incarico presso le scuole __________, disponendo

dei requisiti necessari, fra cui una laurea. Lo stesso dicasi per le supplenze

svolte dall'assicurata a __________ e __________ a cavallo fra il 2022 e il

2023”.

La Sezione del lavoro ha, poi,

rilevato che il Master iniziato dalla ricorrente a settembre 2023 prevede un curriculm

part-time su due anni “e si basa sui

principi del sistema ECTS (…), di cui 49 ECTS il primo anno, rispettivamente 47

ECTS il secondo anno”, che “un credito ECTS corrisponde indicativamente

a 25-30 ore di lavoro complessivo a carico dello studente”, tenendo conto “del

carico di lavoro richiesto allo studente per il regolare svolgimento delle

attività previste (ore di corso, di studio o progettazione individuale, di

pratica professionale, ecc.)” e che il “corso di studi prevede dei

periodi di pratica professionale”, in concreto svolti dalla ricorrente dal

settembre 2023 a maggio 2024 presso la scuola __________ il martedì mattina.

Per il periodo dal 4 settembre

2023, l’amministrazione ha, quindi, argomentato come segue la propria decisione

su opposizione:

" (…)

non è dato seguire l'assicurata quando afferma di avere ancora margine per

un'ulteriore attività lavorativa, oltre a quella di insegnante (al 28%), con

riferimento ai giorni di lunedì (giornata intera), venerdì (mattina) e sabato

(giornata intera). Al riguardo, va rilevato che in un primo

momento l'assicurata ha dichiarato di essere impegnata con il Master il lunedì

pomeriggio dalle 13:50 alle 18:05 (…). Nell'opposizione, afferma invece

di essere libera tutto il giorno, le lezioni del lunedì essendo a suo dire in

parte facoltative o comunque ripartite su un ampio arco temporale (…). Contrariamente a quanto affermato dall'assicurata, in base al

Calendario annuale 2023-2024 ed in base alle risposte fornite dal __________

all'UG nell'ambito dell'accertamento esperito il 12 gennaio 2024, non risulta

che tutte le lezioni del lunedì siano facoltative su tutto l'arco del primo

anno. Peraltro, indipendentemente dall'obbligatorietà o meno di determinate ore

di lezione e dalla loro ripartizione sull'anno accademico, occorre tenere conto

del carico di lavoro complessivo, correlato anche alla necessità di ottenere

le, necessarie certificazioni. Ciò vale anche per i corsi la cui presenza non è

obbligatoria.

Ora. Il percorso

formativo in questione comporta 96 crediti ECTS, ripartiti come segue:

1º anno: 49 crediti

ECTS

2º anno: 47 crediti

ECTS

Ritenuto che 1 credito

ECTS corrisponde ad un carico di 25-30 ore da dedicare allo studio, la

situazione si presenta come segue:

96 crediti x 25 ore di

studio corrispondono a 2'400 ore di studio, le quali ripartite su 82 settimane

(equivalenti alla durata del Master da settembre e giugno, sull’arco dei due

anni accademici di cui al calendario esibito dall’assicurata) comportano un

carico di lavoro di 29.26 ore di studio a settimana (2'400 / 82). La

disponibilità residua dell’assicurata è pertanto quantificabile come segue:

42 (orario normale di

lavoro) – 29.26 = 12.74 pari ad una disponibilità del 30.33 % (12.74 / 42 x

100).

(cfr. STCA 38.2014.63 del 15 aprile 2015, consid. 2.8,

nella quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha applicato, mutatis

mutandis, i suesposti parametri ad una fattispecie analoga).

Ritenuto che la

signora RI 1 è già occupata al 28% con l’attività di insegnamento presso le

scuole __________, ella non ha praticamente alcuna disponibilità residua. Anche

volendo prescindere da parametri meramente matematici, l’asserita disponibilità

il lunedì rimane comunque solo teorica e non tiene conto del fatto che, da un

lato, non tutte le lezioni sono facoltative (come del resto chiaramente

evincibile dalle risposte fornita all'UG dal __________ il 16 gennaio 2024) e,

dall’altro, che anche i corsi non obbligatori implicano un tempo di

preparazione per poter conseguire le certificazioni. È pertanto escluso che

l’assicurata possa investire ulteriore tempo in un'attività professionale,

oltre a quella già svolta presso la scuola __________. Questa conclusione vale

anche per quanto riguarda il venerdì mattina (unico momento libero da obblighi

formativi o professionali). Basti rilevare che l'assicurata è impegnata

nell'insegnamento a __________ il giovedì pomeriggio (13.30-15.10) e, tenendo

conto dei tempi di trasferta da un luogo di lavoro all'altro, il raggio di

ricerca per occupare: la mattinata del venerdì si ridurrebbe sostanzialmente

alla regione del __________. Infine, vi è il fatto che l'attività di

insegnamento, quantificata in un 28%, non comporta solo le lezioni in cattedra,

ma anche la preparazione delle lezioni, i consigli di classe e gli incontri con

Fatti

i genitori dopo le lezioni, i consigli di classe e gli incontri con i genitori

dopo le lezioni, circostanza che occorre considerare nella valutazione globale

dell’effettiva disponibilità lavorativa. Al riguardo, la risposta della

direzione della scuola __________ è stata molta chiara: oltre alla presenza in

aula, sono previsti anche impegni extra lavorativi: colloqui con i genitori,

plenum dei docenti, serate informative con i genitori (…). Peraltro, un aumento

dell’onere lavorativo presso la scuola __________ non sarebbe comunque

possibile per l’anno scolastico 2023/2024, come rilevato dalla stessa direzione

scolastica (…).

3.4. Per quanto

riguarda l’asserita disponibilità per il sabato, occorre rilevare che la

tipologia di attività ricercata dalla signora RI 1 si concentra in ambiti del

terziario nei quali i giorni usuali di lavoro vanno dal lunedì al venerdì (…).

Non da ultimo, va

rilevato che un'eventuale rinuncia al Master a favore di un'occupazione

adeguata ai sensi della LADI in misura dell'80% (disponibilità dichiarata

dall'assicurata al momento dell'iscrizione in disoccupazione) appare del tutto

improbabile ed ipotetica, considerando i costi semestrali sostenuti

dall'assicurata (di CHF 880.-) e, soprattutto, il fatto che la stessa non ha

espresso la volontà incondizionata di rinunciarvi qualora reperisse

un'occupazione adeguata (cfr. domanda 4.3 di cui alla "Dichiarazione per

assicurati iscritti ad una formazione, un perfezionamento o ad una riqualifica

professionale", volta a sapere se nel caso reperisse un'occupazione

sarebbe disponibile ad interrompere la formazione, alla quale l'assicurata ha

risposto nei seguenti termini: "Valuterei con consulente URC").

Ne discende che

l’opposizione della signora RI 1 può essere solo parzialmente accolta, nel senso

che la stessa è da ritenere idonea al collocamento dal 4 settembre 2023 con una

disponibilità del 28%, corrispondente all'attuale impegno come insegnante

presso la scuola __________.” (cfr. doc. 25).

1.2. Contro questa decisione

l’assicurata, rappresentata dall’avv. __________ e dalla MLaw __________ dello studio

legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo di essere

ritenuta idonea al collocamento nella misura del 60% dal 4 settembre 2023,

facendo valere che, quindi, “al netto dell’attività di guadagno intermedia

svolta per un grado di occupazione del 28%, (…) ha (…) diritto ad una

compensazione della sua perdita di guadagno pari al 32%”, oltre a

protestare il riconoscimento di spese, tasse e ripetibili (che non ha

quantificato).

Innanzitutto, la legale di RI 1,

ha osservato quanto segue:

"

(…) l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro non ha preso in

considerazione quanto segue. Ai sensi dell'art. 60 LADI, è possibile prevedere

provvedimenti di formazione per corsi di riqualificazione in linea con gli

artt. 59 e segg. LADI. Mediante decisione del 5 giugno 2023 (inc. n.

38.2023.11), codesto lodevole Tribunale ha peraltro espressamente riconosciuto

la formazione abilitante all'insegnamento svolta presso il __________ quale

corso di perfezionamento professionale ai sensi degli artt. 59 e segg. LADI nel

caso di una persona attiva quale __________ per la durata di 30 anni che ha

richiesto di poter frequentare, a spese dell'assicurazione contro la

disoccupazione, il corso presso il __________ di __________. In tale frangente,

codesto lodevole Tribunale ha precisato che la situazione delle persone che

frequentano la formazione per l'abilitazione all'insegnamento subito dopo aver

concluso il liceo e l'università in un percorso di studi unico, per le quali il

corso della SUPSI potrebbe risultare una formazione di base, è ben differente

da quella di coloro che invece prima di svolgere l'abilitazione

all'insegnamento esercitano per un periodo medio-lungo una professione nel loro

settore di formazione. Per quanto nel caso che ci occupa la ricorrente non

pretenda un finanziamento della sua formazione o il diritto all'erogazione di

prestazioni finanziare per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro ai

sensi dell'art. 59 LADI, questo fattore deve debitamente essere tenuto in

considerazione nell'ottica di una corretta analisi delle caratteristiche

inerenti alla formazione presso il __________ di __________ quando intrapresa

da persone precedentemente attive nel mercato del lavoro che puntano in tal

modo a migliorare la propria idoneità al collocamento.” (cfr. doc. I).

Rilevando,

poi, che a differenza di quanto sostenuto dall’amministrazione, “la signora RI

1 ritiene di avere, a partire dal 4 settembre 2023 una disponibilità lavorativa

del 60%, al netto delle ore dedicate alla formazione sopramenzionata, e di

essere dunque idonea al collocamento per tale percentuale”, la legale,

rammentando che il Master intrapreso dalla propria assistita prevede il

conseguimento di totali 96 ECTS, di cui 49 per il primo anno e 47 per il

secondo, ha fatto valere come segue le ragioni della propria assistita:

" (…) Prendendo in considerazione un dispendio di 25 ore per ogni

ECTS, il percorso formativo presso il __________ di __________ implica dunque un'occupazione

di 1'225 ore per il primo anno (49 ECTS) e di 1'175 ore per il secondo anno (47

ECTS), ripartite tra ore di corso, di studio a titolo individuale e di pratica

professionale. (…).

19.

Come emerge dallo

scritto della SUPSI di __________, i corsi __________ non prevedono la presenza

obbligatoria degli studenti (…). Come risulta dal calendario annuale 2023/2024

del __________ (…), tutti questi corsi sono previsti per il lunedì, che di

fatto comporta dunque una presenza obbligatoria unicamente per 6 mezze giornate

e 4 giornate intere nel corso di tutto l'anno accademico. Per eccesso di

prudenza e di zelo, la signora RI 1 - che, giova ricordarlo, fino a questo

momento della procedura non era assistita da alcun rappresentante legale -

considera tuttavia di essere occupata con i corsi presso il __________ di __________

per mezza giornata ogni lunedì, corrispondente dunque a 4 ore ogni settimana,

come aveva inizialmente dichiarato all'Ufficio giuridico della Sezione del

lavoro (…)

20.

A ciò si aggiungono le

circa 7 ore di lezione effettuate il mercoledì (…) seppur con un orario

variabile ogni settimana, nonché le 4 ore di pratica professionale presso la

Scuola __________ il martedì mattina. Considerando che la durata di un anno

scolastico ammonta all'incirca a 41 settimane, come ritenuto implicitamente

anche dall'ufficio giuridico della Sezione del lavoro al considerando 3.3 (pag.

6), al netto delle vacanze estive da giugno ad agosto, il dispendio orario

annuale della signora RI 1 per le ore di corso e di pratica professionale

presso il __________ di __________ è di circa 615 ore. Rimangono quindi 610 ore

annuali per completare l'ammontare indicativo di ECTS.

21.

In virtù della

geometria variabile delle ore di lezione in funzione delle settimane e della

presenza di settimane di vacanza senza ore di lezioni obbligatorie, durante le

quali viene effettuato un numero maggiore di ore di studio individuale, nonché

in vista di uno studio più intensivo nei periodi precedenti agli esami, queste

610 ore rimanenti (in media meno di 15 a settimana) vengono dunque facilmente

smaltite mediante lavoro serale o durante i fine settimana. Peraltro, è

assolutamente normale in ogni percorso di studi dedicare tempo allo studio

individuale durante la serata e il fine settimana (…).

22.

A questo proposito, è

recisamente contestato il calcolo effettuato dall'Ufficio giuridico della

Sezione di lavoro al considerando 3.3 della decisione impugnata, mediante il

quale la disponibilità rimanente della qui ricorrente viene calcolata

sottraendo le ore dedicate alla formazione dalle 42 ore corrispondenti alla

settimana lavorativa. Ciò in virtù del fatto che i crediti ECTS corrispondono

al carico orario correlato in media a una formazione, ciò che comprende

ugualmente il tempo dedicato allo studio individuale. Peraltro, il tempo

dedicato ad una formazione è strutturato in modo completamente diverso rispetto

ad un orario lavorativo quale dipendente. Equiparare queste due costellazioni

riverrebbe nei fatti a negare la possibilità di qualsiasi attività formativa

per qualunque persona che svolga un lavoro con un grado di occupazione al 100%,

ciò che sarebbe completamente irrealistico. Basti pensare a quante persone svolgono

formazioni continue o di perfezionamento (talvolta anche obbligatorie) al di là

della propria settimana lavorativa di 42 ore.

23.

Pertanto,

contrariamente alle conclusioni dell'Ufficio giuridico della Sezione del

lavoro, al netto del tempo dedicato alla sua formazione la signora RI 1 può

essere considerata idonea al collocamento per mezza giornata il lunedì, nonché

il martedì pomeriggio e le intere giornate di giovedì e venerdì. Ciò

corrisponde a un grado di occupazione del 60%, in linea peraltro con quanto

riconosciuto in favore di altri studenti che frequentano il Master presso il __________

di __________. Da notare inoltre come con giudizio del 25 agosto 2014, poi

confermato anche dal Tribunale federale in data 8 gennaio 2015 (STF 8C 704/2014),

codesto lodevole Tribunale ha confermato come uno studente che svolgeva un

Bachelor a tempo pieno fosse idoneo al collocamento per un grado di occupazione

al 40%. Considerato che per una formazione universitaria a tempo pieno sono

previsti 30 crediti ECTS per semestre e che nella presente fattispecie la

formazione della ricorrente implica poco meno di 50 ECTS all'anno, un'idoneità

al collocamento del 60% risulta dunque ragionevole e proporzionata, nonché in

linea con quanto ritenuto dalla giurisprudenza.

24.

Si precisa inoltre che

la qui ricorrente, anche su invito della sua consulente dell'Ufficio regionale

di collocamento, si è fin da subito dichiarata disponibile a lavorare anche di

sabato, segnale della sua buona volontà e motivazione nel trovare un impiego

lavorativo e dunque della sua idoneità al collocamento. Il ragionamento

dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, secondo il quale è

praticamente da escludere che vi siano attività lavorative da svolgere il

sabato nei settori di ricerca della signora RI 1 (…), non poggia su alcun

fondamento concreto ed è dunque arbitrario. Per quanto concerne l'attività come

insegnante, vi sono numerose possibilità di insegnamento al di fuori delle

scuole dell'obbligo, ad esempio corsi effettuati in seno a scuole private o

corsi per adulti. Lo stesso ragionamento può essere a maggior ragione proposto

per quanto concerne le attività lavorative in ambito amministrativo (…).

25.

Il fatto che la

ricorrente, grazie alla sua buona volontà e al suo zelo, sia riuscita ad

ottenere un'attività di guadagno intermedio, effettuata presso la Scuola __________

(…) non può e non deve andare a suo discapito ed ella ha diritto alla

compensazione della sua perdita di guadagno per il 32% rimanente in accordo con

l'art. 24 cpv. 1 LADI.

26.

Tanto più che la

signora RI 1 non ha mai smesso fino ad oggi di cercare un lavoro corrispondente

al grado di occupazione del 60%, esplicitamente dichiarandosi disposta a

rinunciare alla sua attività di guadagno intermedio al 28% in caso di

necessità. (…)

27.

È inoltre doveroso

specificare che il grado di occupazione al 28% include già il tempo necessario

per preparare le lezioni, nonché gli impegni extra-lavorativi quali colloqui

con i genitori, plenum dei docenti e serate informative con i genitori (…). Non

sarebbe dunque in conflitto con un'ulteriore attività lavorativa quale

impiegata d'ufficio in linea con le ricerche di lavoro effettuate dalla

ricorrente. (…) il tempo di preparazione individuale, nonché gli eventuali

colloqui con i genitori, questi possono essere organizzati a discrezione della

ricorrente, che per motivi di praticità e di efficienza tende a svolgerli a

ridosso delle ore di lezione. (…)

29.

Per quanto riguarda

un'eventuale rinuncia al Master in favore di un'occupazione adeguata ai sensi

della LADI, è altresì a titolo arbitrario che l'Ufficio giuridico della Sezione

del lavoro la considera "del tutto improbabile" (consid. 3.4, pag.

7). La ragione per la quale la signora RI 1 non ha espresso la volontà

incondizionata di rinunciare al Master, optando piuttosto per una valutazione

della situazione accompagnata dalla sua consulente dell'Ufficio regionale di

collegamento in funzione delle circostanze concrete del caso, è semplicemente

legata al fatto che nella situazione attuale la buona riuscita di detta

formazione rappresenta l'opzione migliore per trovare un lavoro stabile sul

lungo termine. (…)” (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta dell’11 aprile

2024, la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e, riconfermandosi

per il resto nella decisione su opposizione avversata, osserva, innanzitutto,

che la STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023, richiamata dalla ricorrente, non è

applicabile alla fattispecie qui in esame. La situazione dell’insorgente, a

mente della resistente, è infatti molto diversa rispetto a quella giudicata

nella sentenza in parola, per tutta una serie di motivi, primo dei quali

l'assenza di una pregressa attività di lungo termine nell'ambito

dell'insegnamento e l’età della ricorrente.

La Sezione del lavoro, in

particolare, contesta, poi, la pretesa disponibilità al collocamento di RI 1

nella misura del 60%, al netto delle ore dedicate alla formazione. In tal

senso, richiamando le conclusioni già espresse nella propria decisione su

opposizione, l’amministrazione ribadisce che “al netto della formazione

presso il __________, l'assicurata risulta avere una disponibilità pari al

30,33%, sostanzialmente corrispondente all'attività lavorativa presso la Scuola

__________ (28%)”.

La parte resistente rileva,

inoltre, che nel proprio gravame, l’assicurata “ammette che i corsi del

lunedì non sono tutti facoltativi, a differenza di quanto affermato in

opposizione”, precisando che “dall'accertamento esperito dall'UG presso

la SUPSI risulta chiaro che, a prescindere dal fatto che non tutti i corsi del

lunedì sono obbligatori, l'assicurata deve comunque ottenere delle

certificazioni anche per i corsi non obbligatori. La SUPSI ha spiegato che tali

certificazioni possono implicare un esame scritto, la redazione di un portfolio

o il completamento di alcune attività specifiche e che le certificazioni

vertono sui contenuti trattati durante le lezioni del corso e sulla

bibliografia di riferimento citata nel Piano degli studi (…) Ergo, l'assicurata

non può pretendere di veder riconosciuto il lunedì come giorno libero da

impegni, né quantificare in sole 4 ore l'impegno per quel giorno. Se è vero che

il calendario relativo agli impegni formativi del lunedì è a "geometria

variabile", è altrettanto vero che il medesimo non Ia esenta dallo studio

e dalla presenza a determinati corsi e/o incontri obbligatori, rispettivamente

dalla preparazione per ottenere le certificazioni.”.

Contestando, poi, la

quantificazione del dispendio orario presentata in sede ricorsuale,

l’amministrazione rileva che, in particolare, nel ricorso “non viene

indicato come si compone, esattamente, il totale delle ore dedicate alla

formazione. La frase inizia con un “ciò si aggiungano le circa 7 ore...".

Quante siano le altre ore, oltre alle 4 ore di pratica professionale, bisogna

dedurlo dal pto. 19 in cui, dopo svariate versioni fornite dalla ricorrente in

corso di procedura, la stessa è giunta alla conclusione che il lunedì è

impegnata presso il __________ per 4 ore ogni settimana, quantificazione del

tutto soggettiva e contestata”.

A conferma, invece, della

correttezza del procedimento applicato nella decisione su opposizione, la

Sezione del lavoro precisa che “per quanto riguarda il parametro della

durata settimanale di 42 ore, applicato (…) per determinare la disponibilità al

collocamento, che la ricorrente contesta, si rileva che il medesimo (come pure

il calcolo) è aderente alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. in

particolare C 1 16/06 dell'8 agosto 2006, menzionata nella STCA 38.2014.35 del

25 agosto 2014, consid. 2.6; si veda inoltre la sentenza STCA 38.2014.63 del 15

aprile 2015, consid. 2.6 e 2.7, che riprende i medesimi principi). Analogamente

alla fattispecie giudicata in quest'ultima sentenza, si fa notare che I'UG ha

applicato una soluzione più favorevole all'assicurata, ossia un credito ECTS

corrispondente a 25 ore di studio, anziché 30 ore come stabilito dal Tribunale

federale. (…) Checché ne dica la ricorrente, il calcolo applicato dall'UG - che

considera una settimana lavorativa di 42 ore - evita di sconfinare in

soggettive quanto contraddittorie quantificazioni e conduce ad un chiaro

risultato: la disponibilità della ricorrente, considerate le ore dedicate alla

formazione e allo studio, è del 30,33%, percentuale sostanzialmente

corrispondente all'attuale impiego presso la scuola __________”.

Relativamente alla percentuale

lavorativa che vede la ricorrente attiva presso la scuola __________,

l’amministrazione sostiene, poi, che “contrariamente a quanto asserito dalla

ricorrente, l'occupazione al 28% (…) non è comprensivo degli impegni extra lavorativi,

come del resto evincibile dalle risposte fornite dalla Direzione della scuola

(doc. 14).”

“Per quanto riguarda

l'affermazione secondo cui sarebbe collocabile il sabato”, la Sezione del

lavoro si è espressa nel senso che “l'interessata sostiene, al contempo, di

poter ripartire le ore di studio e di preparazione (che ella quantifica in

circa 15 ore a settimana, segnatamente nel "periodo più intenso di

studio") proprio sul fine settimana e la sera, entrando così in palese

contraddizione con la pretesa di essere libera dall'onere dello studio il

giorno in questione”, aggiungendo “che non è usuale che i datori di

lavoro assumano personale per quel giorno, segnatamente negli ambiti ricercati

dall'assicurata” e che “quand'anche si partisse dall'ipotesi, meramente

speculativa, che sussistano le stesse identiche chances di trovare impiego

rispetto ad un altro giorno infrasettimanale, ad infirmare la tesi

dell'assicurata vi è il fatto che, in base al calcolo effettuato dall'UG, non

risulta una disponibilità residua, oltre al tempo già dedicato all'attività

lavorativa (e computabile come guadagno intermedio), rispettivamente alla

formazione”. (cfr. doc. III).

1.4. Con replica di data 23 aprile 2024,

la legale della ricorrente contesta la risposta di causa della Sezione del

lavoro e si riconferma, sulle base delle argomentazioni per le quali, nella

misura di quanto necessario ai fini della presente vertenza, si dirà nel

prosieguo, nel proprio ricorso (cfr. doc. V).

1.5. Con duplica del 25 aprile 2024 –

inviata, per conoscenza, al legale del ricorrente il 29 aprile 2024 (cfr. doc.

VIII) – l’amministrazione si riconferma nella propria risposta di causa e

contesta le allegazioni ricorsuali.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La costante

giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid.

4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019

del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid.

2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6

dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2;

DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Nella

presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione qui impugnata

emessa dalla Sezione del lavoro è unicamente la questione di sapere in quale

misura RI 1, dopo avere iniziato il 4 settembre 2023 una formazione, deve

essere ritenuta idonea al collocamento.

Ogni

altra questione, segnatamente relativa alla qualifica dell’incarico svolto

dalla ricorrente presso la scuola __________, come guadagno intermedio, o meno,

oppure ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e

di persone minacciate dalla disoccupazione ed alla giurisprudenza in merito di

questa Corte (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), esula dalla presente vertenza

ed è, pertanto, irricevibile.

nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è, quindi,

la questione di sapere se la Sezione del lavoro ha correttamente ritenuto l’assicurata

in grado e disposta ad esercitare un’attività lavorativa unicamente nella

misura del 28% dal 4 settembre 2023 in quanto da tale data sta svolgendo una

formazione presso il __________, __________, e meglio il Master of Arts in

insegnamento per livello secondario I, oppure no.

Fondamentale presupposto per il

riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che

l’assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).

L'idoneità al collocamento deve

essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3

marzo 2016 consid. 3.1.)

Oggettivamente l'assicurato deve

essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF

8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005;

DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid.

1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a,

pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U.

Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schulthess Polygraphischer

Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208

consid. 1).

Soggettivamente la sua situazione

personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato.

Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità

dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art.

16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad

esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate

alla sua persona (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019; STF 8C_406/2010 del

18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid.

1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA

1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF

123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115

V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992

pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217

consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109

V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40,

1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una

sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole

tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di

lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007

dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al

collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari

non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo

pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di

ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare

soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,

possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto

condizionatamente.

L’Alta Corte ha pure stabilito

che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che

esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e

l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la persona assicurata è

collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in

ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF

8C_56/2019 del 16 maggio 2019, DTF 143 V 168 consid. 2 pag. 177; STF

8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e

riferimenti ivi menzionati).

È dal profilo della perdita di

lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura

una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione

adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124,

consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

Infine

è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale

per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e

cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è

stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019

consid. 3; STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF

110 V 102; DLA 1991 pag. 25).

2.3. In una decisione pubblicata in DLA

2001 N. 29 pag. 230 la nostra Massima Istanza si è confermata nella

giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 265 e DLA 1990 N. 22 pag. 139, ribadendo

che un assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le condizioni

previste all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione

se adempie i presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI.

In particolare egli deve

proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere senza

indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un’opportunità

d’impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul

mercato del lavoro, per cui l’idoneità al collocamento deve essere negata.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.2. e la STF 8C_57/2023 del 17 aprile 2023

consid. 4.2. e 5.3.

Con sentenza C 126/05 del 10

ottobre 2005 l’Alta Corte ha confermato il giudizio con cui il TCA aveva

tutelato l’operato dell’amministrazione che aveva ritenuto un assicurato

inidoneo al collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso a partire dal

1° settembre 2003 una formazione di tecnico in radiologia a tempo pieno che gli

impediva di garantire la sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro.

In una sentenza 8C_126/2014

dell’8 luglio 2014 consid. 3.2 la nostra Massima istanza ha ricordato, da un

lato, che la disponibilità di un assicurato ad abbandonare un corso per

assumere un’attività lavorativa deve essere valutata sulla base di criteri

oggettivi. Dall’altro, che le dichiarazioni di volontà dell’assicurato di per sé

non sono sufficienti a dimostrare la sua disponibilità in tal senso e che

quest’ultima, nonché la sua flessibilità vanno esaminate sulla scorta di

esigenze più severe.

In proposito cfr. pure STF

8C_246/2014 del 24 giugno 2014 consid. 2.

In una sentenza 8C_56/2019 del

16 maggio 2019 il Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento

di un assicurato dal 1° novembre 2017 (quando ha rivendicato le indennità di

disoccupazione) in quanto dal 1° marzo 2017 aveva intrapreso una formazione,

per diventare naturopata, prevista dal marzo 2017 all’ottobre 2019 (consid.

3.3.2), che non gli permetteva di svolgere un lavoro a tempo pieno e che non

era oggettivamente disposto ad abbandonare.

2.4. In una sentenza 38.2014.35 del 25

agosto 2014 – richiamata dalla ricorrente in modo impreciso laddove pretende

che “codesto lodevole Tribunale ha confermato come uno studente che svolgeva

un Bachelor a tempo pieno fosse idoneo al collocamento per un grado di

occupazione al 40%”; cfr. supra consid. 1.2. -, questa Corte, nel caso di

un assicurato iscritto ad un Bachelor, ha respinto, in quanto ricevibile, il

ricorso presentato contro la decisione dell’amministrazione che lo aveva

ritenuto, per un primo periodo, inidoneo al collocamento, e, successivamente,

collocabile nella misura del 40%.

In particolare, per il periodo

dal settembre 2013 al febbraio 2014, in cui quell’assicurato avrebbe dovuto

conseguire per la propria formazione 29 crediti ECTS, sulla base del carico di

lavoro che ogni singolo credito ECTS comporta, il TCA ha concluso che il

medesimo non era disponibile a svolgere un’attività lucrativa e che non aveva,

in ogni caso, espresso la volontà chiara di abbandonare la formazione in

questione qualora avesse reperito un’attività lavorativa.

Per il periodo successivo,

invece, il carico formativo si presentava più leggero, dovendo quel ricorrente

conseguire 18 crediti ECTS, di modo che il TCA lo ha ritenuto idoneo al

collocamento nella misura del 40%.

La

Massima istanza, con giudizio 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015, ha respinto il

ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta.

In proposito cfr. pure STF

8C_289/2015 del 12 ottobre 2015.

Questa Corte in una sentenza

38.2014.14 del 16 febbraio 2015, ha considerato inidoneo al collocamento, e

quindi non più normalmente disponibile sul mercato del lavoro, un assicurato

che aveva sottoscritto un contratto di lavoro e parallelamente iniziato una

formazione necessaria per svolgere la sua professione. L’assicurato aveva

chiesto di essere ritenuto idoneo al collocamento nella misura del 50% per un

periodo limitato nel tempo, affermando di essersi accordato con il datore di

lavoro al momento della firma del contratto per poter lavorare a tempo ridotto.

Il TCA, in una sentenza

38.2014.63 del 15 aprile 2015 (richiamata dalla parte resistente; cfr. supra

consid. 1.1.), nel ritenere un’assicurata che aveva iniziato a frequentare un

Master idonea al collocamento con una disponibilità per il mercato del lavoro

del 20%, ha stabilito quanto segue:

"

(…)

2.7. Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto

utile rilevare che in una sentenza C 116/06 dell'8 agosto 2006, peraltro

menzionata dalla Sezione del lavoro nella decisione su opposizione del 4

dicembre 2014, l'Alta Corte ha confermato l’inidoneità al collocamento dal 20

ottobre 2003 di un assicurato, insegnante di scuola secondaria che si era

iscritto all'Università - facoltà di matematica e scienze naturali - a tempo

pieno con inizio dal semestre invernale 2003/2004.

La nostra Massima

Istanza, da un lato, ha ricordato che uno studio Bachelor a tempo pieno

comporta 60 ECTS punti per anno e viene conseguito dopo sei semestri (180 ECTS

punti). Dall'altro, ha indicato che l'ottenimento di un punto ECTS presuppone

30 ore di lavoro, corrispondenti a una settimana di 42 ore.

Vista l'intensità dello

studio dal profilo del tempo richiesto, il TFA ha pertanto deciso che

l'assicurato, benché l'Università gli avesse riconosciuto 24 crediti in

matematica e biologia ritenuta la sua formazione di docente di scuola

secondaria e la sua presenza fosse obbligatoriamente richiesta soltanto il

lunedì pomeriggio per un corso pratico di chimica, non era nella condizione, né

era disposto a dedicarsi a un'attività lavorativa, duratura, nemmeno a tempo

parziale.

Nella presente

fattispecie la Sezione del lavoro, come visto, con la decisione su opposizione

del 4 dicembre 2014 ha aderito al calcolo relativo alla disponibilità

lavorativa dell’assicurata proposto dalla SECO, che si è fondata, adottando la

soluzione più favorevole all’insorgente, su un credito ECTS di 25 ore di lavoro

(invece di 30 ore indicato nella STFA C 116/06 dell'8 agosto 2006), ovvero 3000

ore per l’intero Master di 120 ECTS su 91 settimane (cfr. doc. 18; consid.

2.6.), rispettivamente 32.97 ore alla settimana di studio, fissando così la

disponibilità per il mercato del lavoro dell’insorgente al 20% di un impiego a

tempo pieno (cfr. doc. 1).

Il TCA, in

considerazione della giurisprudenza federale e del fatto che in ogni caso la Sezione

del lavoro abbia tenuto conto di una soluzione più favorevole all’assicurata,

ossia di un credito ECTS corrispondente a 25 ore di lavoro, anziché 30 ore come

stabilito dal Tribunale federale, non ha motivo per non fare proprie le

conclusioni dell’amministrazione circa il tempo settimanale di 32.97 ore da

dedicare allo studio Master in__________ presso l’__________ comprendente 120

ECTS per una durata usuale di 2 anni (4 semestri) da parte dell’assicurata.

In effetti le censure

sollevate dalla ricorrente, e meglio che la sua esperienza professionale quale

insegnante ha reso meno impegnativo, dal profilo del tempo necessario allo

studio, il Master e che il suo caso non è paragonabile a quello di uno studente

di Bachelor menzionato dall’amministrazione e di cui alla STFA C 116/06 dell’8

agosto 2006 (cfr. doc. VI), non risultano fondate.

In primo luogo,

contrariamente a quanto affermato dall’assicurata, la fattispecie di cui alla

sentenza C 116/06 è analoga a quella della ricorrente, siccome si trattava di

un insegnante di scuola secondaria che si era iscritto all’Università, Facoltà

di matematica e scienze naturali. L’esperienza come docente di quell’assicurato

è stata considerata tramite il riconoscimento di alcuni crediti in relazione

alle materie di matematica e biologia.

In secondo luogo,

l’insorgente non ha minimamente sostanziato le proprie allegazioni

quantificando le ore da lei dedicate al Master o comunque precisando in quali

corsi è stata concretamente facilitata. Del resto non risulta che l’__________

le abbia riconosciuto alcun credito alla luce delle sue esperienze

professionali e formative precedenti.

L’assicurata, poi, mai

ha dichiarato di essere disposta a terminare il Master anticipatamente nel caso

in cui reperisse un’occupazione a tempo pieno.

La stessa si è limitata

ad affermare che il Master presso l’__________ di __________ è conciliabile con

un’attività al 100% “soprattutto nell’ambito dell’insegnamento dove la

percentuale massima di impiego corrisponde a 24 ore lavorative” (cfr. doc. I).

Anche quando la Sezione

del lavoro, il 12 marzo 2014, l’ha esplicitamente invitata a esprimersi in

merito alla sua disponibilità a interrompere la formazione qualora avesse

trovato un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 21), l’insorgente non ha risposto,

affermando unicamente, da una parte, che le sue ricerche di impiego erano

indirizzate all’insegnamento, dall’altra, che riteneva compatibili con

l’impegno di studio per il Master incarichi quale docente (cfr. doc. 20).

La ricorrente nemmeno

ha asserito di cercare un impiego anche in settori differenti da quello

dell’insegnamento.

Al riguardo giova

evidenziare che nel formulario “Analisi del profilo della persona in cerca di

impiego e Piano d’azione” quali professioni ricercate è stato indicato unicamente

“docente di scuola medie e di lingua” (cfr. doc. 27). L

L’11 dicembre 2014 la

medesima, quando ha postulato che la riduzione del grado di disponibilità

lavorativa, stabilito con decisione su opposizione del 4 dicembre 2014, non

abbia effetto retroattivo dal mese di marzo 2014,

ha altresì asserito che così avrebbe potuto valutare se proseguire sulla

strada della formazione oppure cercare impiego in altri settori (cfr. doc. VI).

Ciò implica l’assenza di sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione in

ambiti differenti da quello dell’insegnamento perlomeno fino al mese di

dicembre 2014.

Inoltre da uno studio

“ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE SUISSE ROMANDE ET DU TESSIN - TEMPS DE TRAVAIL,

MANDAT, STATUT, FORMATION ET PERFECTIONNEMENT” relativo all’anno scolastico

2011 e 2012 allestito dall’Istituto di ricerca e documentazione pedagogica di

Neuchâtel emerge che le ore di insegnamento - inteso come presenza in aula -

alla settimana per un docente delle scuole medie in Ticino varia da 20 ore e 50

minuti a 23 ore e 20 minuti (cfr. www.irdp.ch).

Il tempo di lavoro dei

docenti di scuola media e di scuola media superiore, come sottolineato dalla

SECO (cfr. doc. III), si divide fra tempo di insegnamento e di presenza a

scuola (partecipazione alle attività del corpo docenti e dell'istituto,

contatto con i genitori) e tempo di preparazione delle lezioni e di correzione

di compiti e verifiche (cfr. www.orientamento.ch).

Ne consegue che

l’orario di un docente delle scuole medie e delle scuole medie superiori è ben

maggiore delle 24 ore indicate dalla ricorrente (cfr. doc. I).

L’assicurata, in ogni

caso, non è comunque a disposizione di un posto al 100% o comunque superiore al

20% neppure come docente, visto che il tempo che le resta, escluse le ore

dedicate al Master (lezioni + studio personale), corrisponde, tenendo conto, a

suo favore, di crediti ECTS di 25 ore di lavoro, a circa 9 ore alla settimana

(cfr. consid. 2.6.).

D’altronde la

circostanza che la frequenza ai corsi non sia obbligatoria, come attestato da (…)

della Facoltà di __________ (cfr. doc. 11), non si rivela decisiva in casu

nella misura in cui, analogamente al caso di cui alla sentenza 8C_704/2014

dell’8 gennaio 2015, citato al consid. 2.4., la disponibilità lavorativa va

determinata in ragione dell’impegno di studio dovuto al Master soprattutto alla

luce dei crediti ECTS, i quali sono concepiti in modo tale da includere non

solo il tempo delle lezioni, bensì anche quello dedicato alla preparazione al

corso e allo studio in vista dell’esame.

In simili condizioni,

considerato inoltre che (…) è da anni attiva nell’ambito dell’insegnamento e

ha deciso di iscriversi al Master in __________ nel settembre 2013, poiché i

suoi titoli di studio non sono sufficienti ad ampliarle la possibilità di

insegnare, ad esempio nelle scuole medio superiori (cfr. doc. 20, consid. 2.6.)

e che tra il mese di ottobre 2013 e il mese di febbraio 2014 la medesima aveva

già corrisposto fr. 4'000.-- a titolo di tasse universitarie (cfr. doc. 16),

questa Corte ritiene, in applicazione dell'abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. STF

9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’assicurata nel periodo 3 marzo

2014 - fine giugno 2015 non è disposta a interrompere la formazione presso

l’USI che la impegna per circa 32 ore alla settimana ed è pertanto disponibile

per il mercato del lavoro in misura del 20%.”.

Il TCA ha deciso in questo

senso anche in una successiva sentenza 38.2015.33 del 14 settembre 2015 considerando

idoneo al collocamento per un'attività all'80% un assicurato che non era

totalmente disponibile per il mercato del lavoro avendo iniziato presso la SUPSI

una formazione della durata di quattro anni denominata "Bachelor of

Science in Ingegneria informatica".

In una sentenza 38.2016.45 del

9 gennaio 2017, il TCA ha considerato inidonea al collocamento per un periodo

limitato nel tempo un’assicurata che non si poteva considerare a disposizione

del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto l’impegno

assunto dalla medesima concernente una formazione di sei anni tesa

all’ottenimento della laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli

studi di Milano-Bicocca.

In una sentenza 38.2017.70 del

26 febbraio 2018, il TCA ha confermato la decisione di inidoneità al

collocamento nel caso di un’assicurata che non era a disposizione del mercato

del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto l’impegno da lei

assunto per svolgere un Master in Economics and International Policies all’USI

di Lugano.

In una sentenza 38.2017.69 del 1°

marzo 2018 il TCA ha concluso che a ragione l’amministrazione aveva ritenuto un

assicurato idoneo al collocamento, tranne nei giorni in cui ha effettivamente

frequentato il Corso di preparazione all’esame per l’ottenimento del diploma

cantonale di esercente organizzato dalla Gastroticino, e in quelli nei quali ha

sostenuto i relativi esami (i giorni di corsi e di esami si sono svolti

complessivamente dal 18 gennaio al 10 aprile 2017).

Il TCA ha pure ritenuto non

credibile alla luce dell’insieme delle circostanze del caso, che l’assicurato

avrebbe interrotto la formazione se avesse reperito un nuovo impiego.

In una sentenza 38.2019.35 del 9

ottobre 2019, nel caso di un’assicurata che aveva intrapreso una formazione

della durata di tre anni, il TCA aveva stabilito che tanto gli aspetti

lavorativi (50% in parallelo alla formazione) quanto quelli di pura

riformazione (teorica e pratica) la impegnavano in misura tale da rendere

estremamente limitate le sue possibilità di reperire un’altra occupazione. Del

resto, la ricorrente aveva precisato di frequentare i corsi il lunedì e il

mercoledì, di lavorare il martedì e il giovedì e di essere libera da impegni il

venerdì. Questo giorno però in realtà, secondo quanto dichiarato dal

responsabile di formazione, avrebbe dovuto essere dedicato allo studio.

Anche esaminando la situazione

secondo criteri oggettivi questa Corte aveva ritenuto che l’assicurata non era

disposta ad abbandonare la sua formazione in caso di reperimento di una nuova

occupazione.

Significativa in questo contesto

era la risposta nella quale la ricorrente ha affermato che il suo desiderio era

quello di poter essere indipendente economicamente e che, nel caso non avesse

potuto essere posta al beneficio dell’indennità, avrebbe continuato la

formazione, aiutata finanziariamente dal marito.

La ricorrente, sempre in risposta

all’amministrazione, aveva inoltre precisato di avere scelto d’intraprendere la

formazione in questione quale trampolino di lancio per un nuovo inserimento

professionale. Questa scelta, peraltro comprensibile alla conclusione del terzo

periodo quadro di disoccupazione, è stata confermata dagli accertamenti

effettuati dal TCA da cui era emerso che la ricorrente aveva iniziato il

secondo anno scolastico.

In una sentenza 38.2020.1 del 15

ottobre 2020, questo Tribunale ha stabilito che a ragione l’amministrazione

aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che, oltre che negli

studi universitari in chimica e nella formazione presso Lugano Business School,

era impegnato limitatamente all’ambito professionale della contabilità per

poter iscriversi all’esame di Specialista in finanza e contabilità e che

quindi, pur avendo risposto affermativamente al quesito se fosse disposto ad

accettare qualsiasi impiego professionale idoneo a tempo parziale non era di

fatto disponibile per ogni settore lavorativo.

Con sentenza 38.2020.5 del 27

aprile 2020, il TCA, nel caso di un assicurato ritenuto dall’amministrazione idoneo

al collocamento nella misura del 90% e che pretendeva di esserlo al 100%, ha

confermato quanto stabilito dalla resistente. In quel caso, l’assicurato aveva

iniziato a frequentare un corso biennale organizzato dalla Società degli

impiegati di commercio per ottenere l’Attestato professionale federale quale “Specialista

nel commercio al dettaglio”; tale formazione prevedeva la frequenza il

martedì dalle 14:00 alle 19:30 ed oltre alle ore di lezione il ricorrente

doveva dedicare al corso circa 2 ore giornaliere per 7 giorni, pari a14 ore

settimanali.

Questa Corte ha, quindi, ritenuto

che la partecipazione al corso in questione rendeva impossibile l’accettazione

di un’occupazione a tempo pieno e che a ragione, dunque, la Sezione del lavoro

lo aveva considerato idoneo per un’attività da svolgere nella misura del 90% e

non a tempo pieno.

D’altra parte, alla luce delle

dichiarazioni dell’assicurato, non era comunque possibile concludere che egli,

visti gli scopi del corso e gli investimenti effettuati, sarebbe stato

disposto, dal profilo oggettivo, ad interrompere la sua formazione per assumere

un lavoro a tempo pieno.

Infine, con sentenza 38.2022.31

del 25 luglio 2022, il TCA, nel caso di un assicurato che era stato ritenuto

inidoneo al collocamento dall’amministrazione a decorrere dal 6 settembre 2021,

in quanto in tale data aveva iniziato una formazione presso il Dipartimento di

formazione e apprendimento (in seguito: DFA) per l’ottenimento del Master of

Arts SUPSI in insegnamento per livello secondario I (e quindi la stessa cui dal

settembre 2023 si è dedicata la ricorrente) che frequentava il lunedì ed il

mercoledì presso la sede di Locarno, svolgendo parallelamente un incarico

presso una scuola media, che lo impegnava come docente per tutto l’anno per una

percentuale d’occupazione del 40% nei giorni di martedì e venerdì, aveva

stabilito che ragione la Sezione del lavoro lo aveva, da quel momento, ritenuto

inidoneo al collocamento, e meglio sulla base delle seguenti considerazioni:

"

Da una parte infatti, la formazione intrapresa dal ricorrente, della

durata di due anni (quattro semestri), lo occupa nella misura di due giorni

alla settimana (il lunedì ed il mercoledì) cui si aggiungono le ore da dedicare

allo studio (cfr. STCA 38.2019.35 del 9 ottobre 2019 citata al consid. 2.3.),

mentre, d’altra parte, l’impegno assunto presso la Scuola media di (…) per il

40%, segnatamente per impartire 10 ore di lezione alla settimana, suddivise tra

il martedì, il giovedì ed il venerdì, cui si aggiungono “(…) impegni tipo

colloqui con i genitori, consigli di classe, attività di sede (…)” (cfr.

supra consid. 2.4. e doc. 20) rendono estremamente limitate le sue possibilità

di reperire un’altra occupazione. (…)

Ne consegue che gli

impegni formativi e lavorativi assunti dal ricorrente lo impegnano al punto che

(…) non può essere ritenuto collocabile in quanto egli non offre la disponibilità che normalmente un datore di

lavoro può esigere e limita, rendendola alquanto incerta, la possibilità di

trovare un impiego anche nella misura del 20% di un pensum normale (cfr.

supra consid. 2.1 e 2.3. ed in particolare la STCA 38.2019.35 del 9 ottobre

2019 ampiamente riprodotta al consid. 2.3.).

Ci si potrebbe pure

chiedere se l’attività lavorativa parallela alle lezioni che il ricorrente

segue presso la SUPSI, e meglio l’insegnamento al 40% alla Scuola media di (…),

sia effettivamente finalizzata ad evitare la disoccupazione (…) oppure abbia innanzitutto

scopi formativi (cfr. STCA 38.2020.1 del 15 ottobre 2020 consid. 2.6. citata al

consid. 2.3.).

In tale contestato va

ricordato che la formazione di base ed il promovimento, da un punto di vista

generale, del perfezionamento professionale non competono all'assicurazione

contro la disoccupazione (cfr. STF 242/2018 del 27 settembre 2018 consid. 4.2.;

STFA C 11/02 del 22 marzo 2004; STFA C150/05 del 28 settembre 2006; DTF 111 V 274 consid.

2b e 400 consid. 2b, nonché sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 39 pag. 221

consid. 1b).

Quanto alla piena

disponibilità e quindi idoneità al collocamento fatta valere dal ricorrente per

i mesi estivi e per le ferie scolastiche (…) e durante le vacanze scolastiche

del Canton Ticino (…) giova rilevare con decisione 8C_527/2021 del 16 dicembre

2021 l’Alta Corte ha stabilito che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI, in

combinato disposto con l’art. 15 cpv. 1 LADI, l’assicurato ha diritto

all’indennità di disoccupazione se è idoneo al collocamento, cioè se è

disposto, capace ed autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione. Secondo la Massima Istanza, per

essere idonei al collocamento, gli studenti devono essere disposti e capaci di

dedicarsi in modo accessorio ma durevole a un’occupazione a tempo pieno o

parziale. Nel caso, invece, di studenti intenzionati ad esercitare un’attività

lucrativa soltanto per brevi periodi e sporadicamente, in particolare durante

le vacanze tra un semestre e l’altro, la diponibilità al collocamento, e con

essa l’idoneità al collocamento, va negata (cfr. Patrizia Friedrich in: ARV/DTA

2022, pag. 86 e segg.).

In relazione, invece,

alla disponibilità fatta valere dal ricorrente per i fine settimana, il TCA

rammenta che gli assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari

circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o

durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei

al collocamento soltanto molto condizionatamente (cfr. supra consid. 2.1.).

La situazione del

ricorrente, che pretende di essere ritenuto collocabile il sabato e la

domenica, differisce da quella su cui ci è pronunciata l’Alta Corte nella già

citata STF 8C_527/2021 del 16 dicembre 2021, ritenuto che in quel caso

l’assicurata, che aveva dato la propria disponibilità per tre pomeriggi alla

settimana ed il sabato, era stata ritenuta idonea al collocamento nella misura

del 20% poiché aveva provato di aver già, prima dell’iscrizione in

disoccupazione e parallelamente al percorso formativo intrapreso, esercitato

durevolmente un’attività lucrativa parallelamente agli studi quantomeno per

8-10 ore alla settimana, ciò che non è il caso del ricorrente.

D’altra parte,

esaminando la situazione secondo criteri oggettivi (cfr. STF 8C_56/2019 del 16

maggio 2019 consid. 2.2), questo Tribunale ritiene che l’assicurato non era

disposto ad abbandonare la sua formazione in caso di reperimento di una nuova

occupazione.

Determinante in questo

contesto è il fatto che sin da (…) quando ancora non beneficiava delle

indennità di disoccupazione, (…) aveva già maturato l’idea di una riqualifica

professionale come insegnante grazie alla frequenza del Master SUPSI-DFA (cfr.

supra consid. 2.4. e doc. 3).

Sulla formazione e

sulla riqualifica professionale che avrebbe iniziato di lì a poco, (…) il

ricorrente ha, poi, negato la propria disponibilità ad interromperne la

frequenza nel caso in cui avesse reperito un impiego o gliene fosse stato

assegnato uno, precisando che “a nessuna condizione” avrebbe interrotto

anticipatamente lo studio in questione (cfr. supra consid. 2.4. e doc. 5)

Significativa e

determinante è, poi, la risposta alla domanda n. 5 posta dalla resistente (…),

laddove il ricorrente ha dichiarato di non essere, comunque, disposto ad

abbandonare la sua formazione qualora dovesse reperire un posto di lavoro

adeguato a tempo pieno (cfr. supra consid. 2.4. e doc. 10).

Altrettanto rilevante è

il fatto che la scelta di frequentare il Master sia stata “una decisione” che

il ricorrente ha “maturato nel tempo”, in particolare avendo già le idee in

chiaro in tal senso sin da gennaio 2021 (cfr. supra consid. 2.4. e doc. 5 e

10)” (cfr. STCA 38.2022.31 del 25 luglio 2022, consid. 2.5.).

2.5. Nell’evenienza concreta, dalla

documentazione agli atti emerge che RI 1 (nata il __________ 1981, laureata con

percorso quadriennale in __________; cfr. doc. 5), dopo essere stata attiva

presso la __________ in qualità di “__________” dal 1° ottobre 2008 al 26

agosto 2022 e dopo avere lavorato dal 29 agosto al 16 dicembre 2022 presso le

scuole __________ come supplente di __________ (cfr. doc. 24), si è iscritta in

disoccupazione il 14 dicembre 2022, dando una disponibilità lavorativa

inizialmente del 50%, indicando di cercare un’occupazione a tempo come “supplente

docente scuola media in Ticino”, e meglio dal lunedì al venerdì dalle ore

08:00 alle ore 15:00 (cfr. doc. 2 e 4).

Dall’accordo di rescissione

consensuale del contratto di lavoro in atti emerge che il rapporto presso la

precedente datrice di lavoro è terminato poiché la ricorrente ha inoltrato

disdetta del contratto richiedendo di terminare anticipatamente il periodo di

disdetta. Richiesta, quest’ultima, che la __________ ha accolto con effetto al

26 agosto 2022 (cfr. doc. 6).

Nel modulo di iscrizione

all’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) l’assicurata ha

precisato, in risposta alla domanda a sapere se stesse frequentando o avesse in

previsione di seguire una formazione, un perfezionamento o una riqualifica

professionale, “sto recuperando 24 ECTS in matematica c/o università __________

gennaio-giugno 2023 formazione on line (circa 3 ore al giorno)”. Alla

domanda a sapere come cercasse lavoro, in quali modalità e quali strumenti

utilizzasse, RI 1 ha risposto “partecipazione concorso in scadenza

13.1.2023; partecipazione selezione Master __________ 2023; in attesa nuove

supplenze __________; in attesa nuove supplenze tramite portale GAGI” (cfr.

doc. 4).

In occasione del primo colloquio

presso l’URC di __________, tenutosi il 27 dicembre 2022, RI 1 si è detta

disponibile sempre dal lunedì al venerdì, ma diversamente rispetto a quanto

indicato nel modulo di iscrizione, questa volta, dalle 08:00 alle 16:00 (cfr.

doc. 24) e la sua disponibilità lavorativa nel sistema COLSTA è passata dal 50

all’80% (cfr. doc. 3).

Successivamente, la ricorrente ha

lavorato part-time, come supplente di matematica dal 16 al 24 gennaio e dal 28

febbraio al 2 marzo 2023, presso la scuola __________, dal 30 marzo 2023 al 20%

presso la scuola __________, poi passato al 28% dal 28 agosto successivo e per

l’anno accademico 2023-2024 (cfr. doc. 24).

In data 18 ottobre 2023, l’URC di

__________ ha sottoposto il caso dell’assicurata alla Sezione del lavoro per

una verifica della sua idoneità al collocamento, precisando quanto segue:

"

(…) in data 29.09.2023 l’assicurata comunica di svolgere guadagno

intermedio presso la scuola __________ al 28%.

Orario lavorativo:

martedì dalle ore 14:20

alle 16;10;

giovedì dalle ore 08:00

alle 15:10;

venerdì dalle ore 13:30

alle 15:10.

Svolge il Master presso

il __________ a __________:

lunedì dalle ore 13:30

alle ore 18:15 – __________;

martedì dalle ore 08:00

alle ore 11:35 pratica professionale presso scuola __________;

mercoledì dalle ore

09:30 alle ore 18:05 – __________.

Considerando quanto

sopra la disponibilità dell’assicurata per la ricerca di un’occupazione

lavorativa è la seguente:

lunedì dalle ore 07:00

alle ore 12:00;

giovedì dalle ore 15:30

alle ore 18:00;

venerdì dalle ore 07:00

alle ore 12:00;

sabato dalle ore 07:00

alle ore 18:00 flessibile.” (cfr. doc. 7)

In data 19 ottobre 2023, la

Sezione del lavoro ha posto alla ricorrente una serie di quesiti cui la

medesima ha fornito il seguente riscontro il 27 ottobre 2023:

"

(…)

1. Voglia indicarci la

data d’inizio e fine della formazione presso la SUPSI, nonché la sua durata

totale.

Data inizio

formazione c/o Supsi: 4.9.2023

Data fine

formazione: maggio 2025

Durata totale: 20

mesi

Considerandi

2.

In cosa consiste la

formazione che sta seguendo presso la SUPSI?

Sto frequentando il

Master in insegnamento per il livello secondario I presso il __________ di __________

3.

Voglia precisare i

giorni e gli orari in qui è occupata a frequentare le lezioni.

Come indicato nel

calendario allegato il Master prevede presenza a __________ il lunedì

pomeriggio e mercoledì (presenza obbligatoria)

4.

La frequenza delle

lezioni è obbligatoria? (se no, allegare conferma dell’Istituto scolastico).

La frequenza della

lezione è obbligatoria nella giornata di mercoledì, il lunedì pomeriggio

facoltativa. È possibile consultare il piano studi al sito:

www.supsi.ch/master-insegnamento-secondario-1

5.

Sono previsti

impegni extra scolastici? Se sì, voglia specificare quali e durante quale

fascia giornaliera si svolgono.

È prevista una

pratica professionale che si svolge il martedì mattina dalle 8 alle 11:30

6.

A quanto ammonta il

costo della formazione? Tale costo è interamente a suo carico?

Il costo della

formazione ammonta a 880 fr semestrali

7.

In cosa consiste

l’incarico retribuito presso la scuola __________?

L’incarico limitato

prevede 7 ore di insegnamento in una classe di __________ presso la sede di __________

(occupazione 28%) per tutto l’anno scolastico (scadenza contratto 30.8.24)

8.

Tale attività

salariata è legata alla formazione presso la SUPSI?

Tale attività

salariata è strettamente legata alla mia formazione

9.

A quanto ammonta la

retribuzione mensile?

La retribuzione

mensile ammonta a fr. 1808.15 lordi

10.

Durante quali

giorni ed orari è occupata con questa attività?

Questa attività

viene svolta il martedì pomeriggio (14:20-16:15), giovedì (dalle 8 alle 14:20),

venerdì (13:30-15:10)

11.

Sono previsti impegni

extra lavorativi? Se sì, voglia specificare quali e durante quale fascia

giornaliera si svolgono.

Sono previsti

saltuariamente attività legate a consigli di classe e plenum del corpo docente

12.

Voglia indicarci

durante quali giorni ed orari si dichiara disponibile senza restrizioni sul

mercato del lavoro, indicando inoltre in quali professioni sta attualmente

cercando lavoro.

Sarei disponibile ad

altre attività lucrative il lunedì mattina, giovedì pomeriggio, venerdì

mattina, sabato giornata intera. Sto cercando lavoro in qualità di docente

supplente, segretaria, customer service, logistics specialist, shipping

coordinator, receptionist e quanto concerne la mia esperienza lavorativa

maturata negli ultimi 15 anni.

13.

Visto i suoi

impegni, per quale motivo si è iscritta in disoccupazione dal 14.12.2022 a

tempo parziale 80%?

Sono iscritta ad una

percentuale dell’80% perché desidero lavorare al massimo per questa percentuale

14.

Quanto tempo

giornaliero ha previsto di dedicare allo studio?

Dedico tempo allo studio

unicamente la sera dopo cena (circa 4 ore settimanali)

15.

Nel caso dovesse

reperire un posto di lavoro adeguato a tempo pieno o parziale sarebbe disposta

ad abbandonare la sua attività lavorativa presso la scuola __________ e gli

studi alla SUPSI la fine di uscire dalla disoccupazione?

Qualora si

presentasse un’opportunità di lavoro incompatibile con la mia formazione

valuterei insieme alla mia consulente URC il da farsi

16.

Come effettua le

sue ricerche di lavoro?

Effettuo le ricerche

principalmente tramite portale jobroom.ch e altri siti on line” (cfr. doc.

8.

e 10).

Dal “calendario annuale”

versato agli atti dalla ricorrente emerge che la formazione prevede lezioni il

lunedì pomeriggio dalle ore 13:50 alle ore 18:05 (ed alcuni lunedì mattina) e il

mercoledì tutto il giorno, sino alle 18:05 (cfr. doc. 10/1).

Contestualmente, la ricorrente ha

prodotto il formulario “dichiarazione per assicurati iscritti ad una

formazione, un perfezionamento o ad una riqualifica professionale” nonché

la dichiarazione di svincolo debitamente compilati, e meglio come richiesto

dalla parte resistente il 19 ottobre 2023 (cfr. doc. 8).

Dalla “dichiarazione per

assicurati iscritti ad una formazione, un perfezionamento o ad un riqualifica

professionale” compilata il 23 ottobre 2023, emerge che:

-

RI 1 frequenta, per l’appunto, il Master in insegnamento di livello

secondario 1, presso “__________ – Supsi”;

-

il titolo che le verrà rilasciato al termine della formazione sarà un “diploma

di master in insegnamento scuole medie”;

-

il master durerà due anni, e meglio dal 4 settembre 2023 al maggio 2025;

-

allo studio, oltre alle ore di lezione, la ricorrente pensa di dedicare

“settimanali 4” ore;

-

sono previsti dei periodi di pratica, ch’ella svolge presso la scuola __________

dal 5 settembre 2023 al maggio 2024;

-

il piano orario dedicato alla formazione è il seguente:

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Mattino

7.50

9.30

11.30

12.

Pomeriggio

13.50

13.

18.05

18.05

Sera

-

la ricorrente, durante la formazione, ha indicato di poter svolgere un

impiego, a “singoli giorni”, fornendo la seguente disponibilità oraria:

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Mattino

7.30

7.30

7.

12.30

12.30

Pomeriggio

15.30

19.30

18.

Sera

-

RI 1 effettua le proprie ricerche di lavoro in qualità di “docente,

specialista in logistica, acquisiti, segretaria, receptionist, concorsi

comunali”;

-

nel caso dovesse reperire un impiego o gliene fosse assegnato uno

sarebbe disponibile ad interrompere la formazione, nel senso che, ha precisato,

“valuterei con consulente URC”;

-

per un’interruzione anticipata della formazione non è previsto alcun

rimborso;

-

la ricorrente ha intrapreso il Master per via della “forte

motivazione a voler diventare docente di scuola media” (cfr. doc. 10/2).

Il 3 novembre 2023, la Sezione

del lavoro ha interpellato la SUPSI in merito all’attività formativa svolta

dalla ricorrente, porgendo una serie di domande cui ha ricevuto le seguenti

risposte:

"

(…)

1.

Vogliate

cortesemente indicarci la durata complessiva della formazione intrapresa dalla

signora RI 1, indicando la data d’inizio e la prevista conclusione.

La formazione Master

in insegnamento per il livello secondario I che sta frequentando la signora RI

1.

è iniziata il 4 settembre 2023 e la prevista conclusione degli studi è giugno

2025.

2.

Potreste

cortesemente indicarci i giorni e gli orari settimanali in cui la signora RI 1

è impegnata nella frequenza delle lezioni per la formazione in oggetto?

La presenza presso

il nostro istituito avviene di regola il lunedì, con inizio delle lezioni che

varia durante l’anno accademico e la fine delle lezioni che solitamente è alle

ore 18:05, e il mercoledì con l’inizio delle lezioni alle ore 09:30 e la fine

alle ore 18:05 (per i dettagli visionare il calendario allegato). Il martedì

mattina ha luogo la pratica professionale che per la signora RI 1 è prevista

presso la sede di scuola media di __________.

3.

Riguardo alla

formazione intrapresa dalla signora RI 1, vi è un obbligo di frequenza ai corsi

(p.f. indicare eventualmente quali corsi sono obbligatori e durante quali

giorni ed orari si svolgono).

La nostra formazione

richiede di regola una presenza obbligatoria con una percentuale minima di

presenza dell’80%. Vi sono alcuni corsi che non prevedono la presenza

obbligatoria (per il primo anno: __________) ma richiedono una certificazione

finale.

4.

Durante la

formazione, considerato l’impegno nello svolgimento della stessa, sarebbe a

vostro parere fattibile l’esercizio di un’attività lavorativa (in tale caso, in

quale percentuale) e/o ci sarebbero delle limitazioni?

La formazione è

svolta in modalità part-time, la studentessa parallelamente alla formazione può

svolgere un’attività lavorativa. È importante che questa non vada però a

sovrapporsi con le attività previste dalla formazione. La studentessa può

inoltre assumere un incarico limitato retribuito. L’assegnazione di un incarico

limitato non è garantita ed è di esclusiva competenza della Sezione

dell’insegnamento medio (SIM) del Dipartimento dell’educazione, della cultura e

dello sporto (DECS). Nel primo anno un eventuale incarico limitato non è riconosciuto

nei crediti di pratica professionale del modulo professionale 1.

5.

Nel caso concreto,

quanto costa complessivamente la formazione intrapresa dall’interessata?

Il costo complessivo

è di CHF 880.- a semestre.

6.

In cosa consiste

precisamente il programma del Master in insegnamento per il livello uno?

(…) invio in

allegato il piano degli studi dettagliato.

7.

Per conseguire

questa formazione, necessita svolgere parallelamente un’attività lavorativa in

un Istituto scolastico? Se sì, secondo quali modalità?

Per poter portare a

termine la formazione la studentessa non deve per forza avere un’attività

lavorativa presso un istituto scolastico. La formazione prevede sia al primo

che al secondo anno una pratica professionale. La studentessa può assumere in entrambi

i casi un incarico limitato retribuito. L’assegnazione di un incarico limitato

non è garantita ed è di esclusiva competenza della Sezione dell’insegnamento

medio (SIM) del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sporto

(DECS). Nel primo anno un eventuale incarico limitato non è riconosciuto nei

crediti di pratica professionale del modulo professionale 1 e dunque la

studentessa deve svolgere una pratica professionale ospitata. Nel secondo anno

la pratica professionale prevista dal Modulo professionale 2 può essere svolta

in due modalità (…)

8.

Vi chiediamo di

volerci inviare copia del piano di studi completo della signora RI 1.

In allegato il piano

degli studi richiesto.

9.

Se del caso la

formazione in essere dovesse essere abbandonata, lo studente deve pagare

l’intera retta della formazione?

Dal secondo semestre

di formazione, lo studente che vuole abbandonare gli studi può annunciare e

motivare la sua decisione per iscritto alla Direzione del __________ entro il

15.

dicembre (per il semestre primaverile successivo), rispettivamente entro il

15.

luglio (per il semestre autunnale successivo). Trascorsi detti temine lo

studente ha comunque l’obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale.

10.

Che tipo di impegno

e studio è richiesto o previsto per questa formazione?

10.

e 12. Il volume

in ECTS associato a ciascun modulo tiene conto del carico di lavoro richiesto

allo studente per il regolare svolgimento delle attività previste (ore di

corso, di studio o progettazione individuale, di pratica professionale, ecc.).

Un ECTS corrisponde indicativamente a 25-30 ore di lavoro complessivo. Il

dettaglio delle diverse categorie di moduli con una descrizione sintetica della

struttura, delle competenze mirate, dei contenuti, delle modalità di certificazione

e del carico di lavoro dello studente sono illustrati nei singoli descritti del

Piano degli studi.

11.

Sono previsti

impegni extra scolastici? Se sì, vogliate specificare quali e durante quale

fascia giornaliera si svolgono.

Tutte le attività

proposte sono presenti sul calendario e sul Piano degli studi

12.

Quanto tempo di

studio giornaliero individuale si deve prevedere per svolgere la formazione?”

(cfr. doc. 11 e 13).

Contestualmente, la Sezione del

lavoro ha posto anche alla Scuola __________ una serie di quesiti inerenti

l’attività ivi svolta dalla ricorrente (cfr. doc. 12), in conseguenza dei quali

l’istituto scolastico ha preso posizione come segue:

"

(…)

1.

La durata

complessiva dell’incarico della signora RI 1 va dal 1 settembre 2023 al 31

agosto 2024 presso la sede di __________.

2.

La docente è

impegnata a scuola il martedì pomeriggio, il giovedì tutto il giorno e il

venerdì pomeriggio due ore di lezione. Il suo impegno al __________ a __________

prevede lunedì e mercoledì giornata interna e martedì mattina.

3.

La percentuale di

occupazione dell’incarico reperito in sede è del 28%.

4.

Per quest’anno non è

possibile un incremento delle ore di insegnamento e di conseguenza della sua

percentuale di lavoro.

5.

La signora RI 1 è

docente di __________ presso la nostra sede.

6.

Sarebbe possibile

un’altra attività parziale compatibile con gli impegni del DFA.

7.

Il salario lordo

annuale ammonta a CHF 23'505.95.

8.

I docenti

sottostanno alla LORD, quello è il contratto generale. Poi ogni docente riceve

la sua lettera di incarico con il dettaglio del proprio rapporto di impiego

(ore, sede, periodo).

Questa lettera è stata

inviata alla docente dalla sezione amministrativa. Potete chiederle una copia.

9.

Sono previsti

impegni extra lavorativi: colloqui con i genitori, plenum dei docenti, serate

informativa con i genitori. Questi incontri di solito si svolgono dopo le

lezioni quindi dopo le 17:00” (cfr. doc. 14).

Sulle richieste della Sezione del

lavoro, rispettivamente, sulle risposte ricevute dalla SUPSI e dalla Scuola __________,

la ricorrente ha preso posizione come segue:

"

(…)

Le risposte della

Direttrice della __________ e della Segretaria del __________ sono totalmente

coerenti a quanto avevo dichiarato il mese scorso.

(…) è evidente che:

1.

Il lunedì la

presenza c/o il __________ è essenzialmente facoltativa (…) pertanto sono

eventualmente collocabile sul mercato del lavoro per l’intera giornata.

2.

Come dichiarato

dalle parti interpellate posso svolgere un’altra attività lavorativa parallelamente

alla mia formazione e incarico limitato a __________.

3.

L’impegno del

martedì mattina relativo alla pratica professionale terminerà a giugno 2024

perché da settembre 2024 sarà compreso nelle ore di incarico limitato.

Per rassicurarla sul

carico di lavoro necessario per terminare il Master Le comunico che solitamente

svolgo le attività richieste dal __________ la sera dopo cena (al momento circa

4.

ore settimanali) e la domenica.

Confermo quindi la mia

intenzione ad essere iscritta alla Disoccupazione per una percentuale al

massimo dell’80% (producendo un guadagno intermedio del 28% fino a settembre

2024)” (cfr. doc. 16).

Con decisione del 4 dicembre

2023, la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata inidonea al collocamento

dal 4 settembre 2023 (cfr. doc. 17).

Il 13 dicembre 2023, RI 1 ha

impugnato tale provvedimento facendo valere, in particolare, che:

-

il Master la occupa nella misura

del solo 30%, non del 50% come indica che avrebbe ritenuto la Sezione del

lavoro nella propria decisione;

-

l’attività svolta presso la Scuola

__________ “NON è da considerarsi pratica professionale”, a differenza di

quella che la impegna il martedì mattina;

-

si è dichiarata disponibile il

sabato su richiesta della propria consulente URC;

-

sarebbe collocabile, al netto

dell’attività esercitata presso la Scuola __________ (indicata come equivalente

ad un 28%) ed il master (30%) tutto il lunedì, il venerdì mattina ed il sabato

durante l’intera giornata;

-

che come anche rilevato in sede di

colloqui presso l’URC (cfr. doc. 18/2) sta profondendo grande impegno tanto

nella formazione quanto nella ricerca di un’occupazione (cfr. doc. 18).

In data 12 gennaio 2024, la

Sezione del lavoro ha sottoposto alla SUPSI altri quesiti, ricevendo il

seguente riscontro:

"

(…)

Domanda 1

La presenza ai seguenti

corsi e incontri del lunedì è obbligatoria o facoltativa?

__________ Presenza

non obbligatoria, corso certificato tramite il completamento delle attività

online e tramite un elaborato

__________ Presenza

obbligatoria

__________ Presenza

non obbligatoria, corso certificato tramite un esame scritto

Corsi evidenziati in

verde presenza obbligatoria

Corsi evidenziati in

rosa presenza obbligatoria

Domanda 2

L’esame __________

dell’8 gennaio 2024 è obbligatorio? Esame obbligatorio

Domanda 3

L’esame __________ è in

relazione al corso __________? Sì

Domanda 4

L’assenza ai corsi non

obbligatori è suscettibile di incidere sull’esito della formazione? I corsi

con le lezioni a presenza non obbligatoria prevedono varie modalità di

certificazione come per esempio un esame scritto, la redazione di un portfolio

o il completamento di alcune attività specifiche. Le certificazioni vertono sui

contenuti trattati durante le lezioni del corso e sulla bibliografia di

riferimento citata nel Piano di studi.” (cfr. doc. 20 e 21).

Preso atto di quanto richiesto

dalla Sezione del Lavoro, rispettivamente, di quanto risposto dalla SUPSI, con

osservazioni di data 26 gennaio 2024, RI 1 si è così espressa:

"

(…)

La Segreteria del __________

ha confermato la presenza obbligatoria con un margine del 20% di assenze c/o __________

il lunedì per i seguenti momenti:

-

incontro __________ avvenuto il 21.8 pomeriggio in 90 minuti anziché le

4.

presenti a calendario;

-

accoglienza (3 ore) avvenuto il 4.9.23;

-

Didattica Digitale (2 ore) avvenuto il 18.09.23;

-

__________ (12 ore divise in 4 incontri con margine del 20% di assenza);

-

presentazione scuole professionali (4 ore) avvenuto il 18.12.23;

-

esame __________ era in presenza ma c’era la possibilità di sostenerlo

nella sessione estiva in caos di impossibilità il giorno 8.1.;

-

visita scuole professionali (4 ore nel pomeriggio del 5.2.24);

-

giornate del 29.4, 6.05;13.05.

Come si evince dal

numero esiguo di ore rispetto al calendario totale (circa il 19.8%), la

presenza obbligatoria del lunedì si riduce a 6 mezze giornate e 4 giornate

intere in un anno accademico.

Per ora ho sempre

frequentato quindi la mia presenza per terminare il primo anno accademica

sarebbe richiesta al massimo 3 giornate piene e 2 mezze giornate il lunedì.

Come specificato dalla

segreteria del __________ l’assenza ai corsi non obbligatori non incide

sull’esito della formazione poiché la certificazione avviene in diversi modi

indipendentemente dalla presenza (non sono richieste firme a lezione).

Alla luce di queste

considerazioni sembra evidente che la sottoscritta sia collocabile sul mercato

del lavoro per l’intera giornata del lunedì.

Come già specificato

nella mia opposizione del 13 dicembre scorso, qualora si fosse presentata

un’opportunità di lavoro avrei valutato di interrompere la mia formazione anche

se al momento mi sembra la strada più concreta da seguire.

Sto continuando le mie

ricerche di lavoro senza specificare il mio impegno attuale del Master e

dell’impiego presso la __________ che ribadisco NON è da considerarsi pratica

professionale propedeutica al Master, che già svolgo il martedì mattina.

Qualora confermaste la

mia inidoneità al collocamento sarei costretta a valutare l’interruzione

dell’incarico limitato a __________ per cercare un impiego di percentuale

maggiore anche se mi sembrerebbe di sprecare una grande occasione di avere

un’occupazione stabile nel lungo periodo.” (cfr. doc. 23).

2.6

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

rileva, innanzitutto, che nella propria decisione su opposizione,

contrariamente a quanto aveva inizialmente stabilito con il provvedimento del 4

dicembre 2023, la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata idonea al

collocamento. Il compito di questa Corte, come visto (cfr. supra consid. 2.1.),

a questo stadio è quindi esclusivamente quello di stabilire se a ragione, o

meno, la parte resistente, tenendo conto del Master frequentato dalla

ricorrente, ha ritenuto che RI 1 sia in grado e disposta ad esercitare

un’attività lavorativa nella (sola) misura del 28%, che in concreto già la vede

attiva presso la scuola __________.

A mente del TCA, la parte

resistente ha seguito un procedimento del tutto condivisibile, nel principio,

per giungere alla propria conclusione (cfr. in tal senso, STCA 38.2014.63 del

15.

aprile 2015 già richiamata dalla Sezione del lavoro e la giurisprudenza ivi

citata).

Il calcolo della Sezione del

lavoro, infatti, risulta fondato esclusivamente sul dato oggettivo del carico

di lavoro che 1 credito ECTS comporta (pari a 25-30 ore in termini di lezioni,

studio, pratica professionale, ecc.) e giunge alla conclusione che l’idoneità

al collocamento di RI 1 corrisponde al 30.33%.

Dovendosi, infatti e come visto

(cfr. supra consid. 2.5.), rapportare 1 credito ECTS a 25 ore di lavoro

(considerando l’indicazione di “25-30 ore” tra studio, lezioni,

elaborati, ecc., in favore della ricorrente), e dovendo RI 1 conseguire un

totale di 96 crediti sull’arco di due anni accademici di 41 settimane l’uno,

risulta che, nel periodo scolastico, settimanalmente ella deve dedicare al

Master (tra lezioni e studio) un totale di 29.26 ore ((25 ore x 96 crediti) /

82.

settimane = 29.26).

Ammettendo che nel 20% per il

quale ella non era disponibile per un’attività lavorativa (cfr. supra consid.

2.5

e infra) la ricorrente potesse però dedicarsi al Master, al fine stabilire

in che misura ella possa invece essere ritenuta disponibile per un’occupazione,

l’ammontare di 29.26 ore deve essere, poi, dedotto dall’equivalente di

un’occupazione a tempo pieno, computato in 42 ore settimanali.

Ne risulta che la ricorrente, dal

momento in cui ha iniziato a frequentare la formazione presso il __________ –

SUPSI, potrebbe essere attiva lavorativamente nella misura di 12.74 ore, ciò

che corrisponde, in percentuale al 30,33%, arrotondato al 30% e non al 28% come

invece ritenuto dalla Sezione del lavoro.

Il TCA constata inoltre che al

momento della sua iscrizione all’URC a metà dicembre 2022, la disponibilità

lavorativa fornita dalla ricorrente era del 50% dal lunedì al venerdì dalle ore

08:00 alle ore 15:00 (cfr. doc. 2 e 4) e che il 27 dicembre 2022 è stata

aumentata all’80%, rimanendo però sempre dal lunedì al venerdì, sebbene dalle

ore 08:00 alle ore 16:00 anziché 15:00 (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 3 e 24).

In tal senso, il TCA rileva che

non trova riscontro agli atti quanto affermato in sede ricorsuale circa il

fatto che “la qui ricorrente (…) si è fin da subito dichiarata disponibile a

lavorare anche di sabato” (cfr. supra consid. 1.2.). È, semmai, stato solo

successivamente all’inizio del Master che l’assicurata, in particolare in

occasione del colloquio presso l’URC di fine settembre 2023, ha iniziato a

dirsi disponibile per il collocamento anche il sabato (cfr. doc. 24).

In relazione, invece, al tempo

richiestole per frequentare il Master (per il quale la ricorrente ha, peraltro,

fornito una disponibilità oraria maggiore rispetto a quella indicata per

un’eventuale nuova occupazione lavorativa), il TCA rileva che dal modulo “azioni

di reinserimento” risulta che in occasione del colloquio del 29 settembre

2023.

è emerso, senza che siano indicate riserve quanto all’obbligo di frequenza

dei corsi, che tale formazione (peraltro senza calcolare le ore da dedicare

allo studio, alla redazione di elaborati ecc.) occupa la RI 1 il lunedì

pomeriggio dalle 13:30 fino alle ore 18:15, il martedì mattina dalle ore 08:00

alle 11:30 ed il mercoledì dalle ore 09:30 alle 18:05 (cfr. supra consid. 2.5.

e doc. 24).

Solo in un secondo momento, e

meglio confrontata alle domande della Sezione del lavoro nell’ambito di una

verifica dell’idoneità al collocamento della ricorrente, quest’ultima ha

precisato che, come del resto la SUPSI ha confermato, parte delle lezioni,

segnatamente quelle del lunedì pomeriggio, sono in maggioranza facoltative

(cfr. doc. 10) ciò che l’avrebbe – in ogni caso a per indicazione

dell’assicurata medesima, solo “eventualmente” (cfr. supra consid. 2.5.

e doc. 16) - resa disponibile per il collocamento in quel lasso temporale.

Sennonché RI 1 a fine gennaio 2024 ha, pure, indicato di avere sino a quel

momento preso parte a tutte quelle stesse lezioni facoltative (cfr. supra

consid. 2.5.).

Alla luce di quanto precede,

relativamente alla disponibilità lavorativa annunciata in un primo momento

(80%), rispettivamente, al tempo inizialmente quantificato come dedicato alla

frequenza del Master, il TCA – rammentando che il calcolo oggettivo operato dalla

Sezione del lavoro prescinde, in ogni caso, da tali elementi - rileva che la

ricorrente non può, in ogni caso, essere seguita laddove solo in un secondo

momento ed in particolare a seguito delle verifiche sulla sua idoneità al

collocamento, si è detta disponibile, in particolare, tutto il lunedì, facendo

valere la facoltatività della presenza a lezione, e tutto il sabato.

In tal

senso, il TCA rammenta, infatti, che, in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due

versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle

dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le

conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono

integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le

contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid.

5.2

in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid.

2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto

1992.

nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica,

cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

In relazione alla disponibilità

fatta valere dalla ricorrente per il sabato, il TCA rammenta, inoltre e per

completezza ritenuto quanto precede, che gli assicurati che, a causa di

ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare

soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono

essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente

(cfr. supra consid. 2.2.).

La situazione della ricorrente,

che pretende di essere ritenuta collocabile (per giungere al 60% richiesto) il

sabato, differisce da quella su cui ci è pronunciata l’Alta Corte nella già

citata STF 8C_527/2021 del 16 dicembre 2021, ritenuto che in quel caso

l’assicurata, che aveva dato la propria disponibilità per tre pomeriggi alla

settimana ed il sabato, era stata ritenuta idonea al collocamento nella misura

del 20% poiché aveva provato di aver già, prima dell’iscrizione in

disoccupazione e parallelamente al percorso formativo intrapreso, esercitato

durevolmente un’attività lucrativa parallelamente agli studi quantomeno per

8-10 ore alla settimana, ciò che non è il caso del ricorrente.

Quanto all’eventuale

disponibilità e quindi idoneità al collocamento della ricorrente per i mesi

estivi e per le ferie scolastiche, giova rilevare con decisione 8C_527/2021 del

16.

dicembre 2021 l’Alta Corte ha stabilito che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1

lett. f LADI, in combinato disposto con l’art. 15 cpv. 1 LADI, l’assicurato ha

diritto all’indennità di disoccupazione se è idoneo al collocamento, cioè se è

disposto, capace ed autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione. Secondo la Massima Istanza, per

essere idonei al collocamento, gli studenti devono essere disposti e capaci di

dedicarsi in modo accessorio ma durevole a un’occupazione a tempo pieno o parziale.

Nel caso, invece, di studenti intenzionati ad esercitare un’attività lucrativa

soltanto per brevi periodi e sporadicamente, in particolare durante le vacanze

tra un semestre e l’altro, la diponibilità al collocamento, e con essa

l’idoneità al collocamento, va negata (cfr. Patrizia Friedrich in: ARV/DTA

2022, pag. 86 e segg.).

Alla luce di quanto appena

esposto, il ricorso, nella misura in cui si rivela ricevibile, deve essere

accolto, sebbene in minima parte, e meglio nel solo senso che, a decorrere dal

4.

settembre 2023, quando ha iniziato a frequentare il Master presso il __________

– SUPSI, la ricorrente deve essere considerata disponibile ad esercitare

un’attività lavorativa nella misura del 30% e non del 28% come invece ritenuto

dalla parte resistente nella decisione su opposizione impugnata da RI 1.

2.7

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023

consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA

38.2023.30

del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023

consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87

del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid.

2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25

aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.8

Vincente

parzialmente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto

all’importo di fr. 300.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della

parte resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è parzialmente accolto.

§

La decisione su opposizione dell’8

febbraio 2024 è modificata nel senso che dal 4 settembre 2023 l'assicurata è

idonea al collocamento con una disponibilità del 30%.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Sezione del lavoro verserà

alla parte ricorrente fr. 300.- a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti