38.2024.14
Rettamente a società è stato negato condono della restituzione di ILR percepite nel 20/21. Censura di perezione irricevibile. Buona fede va negata poiché in virtù delle indicazioni ricevute assenza di controllo sistemat. delle ore di lavoro nell'azienda costituisce negligenza grave
13 maggio 2024Italiano40 min
échéant, constitué un motif de nullité de la décision de l'intimée du 20 janvier
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.14
rs
Lugano
13 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 febbraio 2024 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con sentenza 38.2022.7 dell’8
giugno 2022 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso della RI 1 contro
la decisione su opposizione del 28 dicembre 2021 con cui la Cassa __________
(in seguito: Cassa) aveva confermato il proprio provvedimento del 6 ottobre
2021 di parziale accoglimento della richiesta d’indennità per lavoro ridotto
della società da marzo 2020 a maggio 2021, nel senso che per tale periodo il
diritto era stato negato per alcuni suoi dipendenti, in quanto i rispettivi
contratti di lavoro non prevedevano alcun orario di lavoro, né un salario
fisso.
Il TCA ha statuito, da una parte,
che per i mesi in cui la società aveva percepito ILR (da marzo ad agosto 2020 e
da dicembre 2020 a marzo 2021) la decisione su opposizione di diniego del
diritto ad alcuni dipendenti (decisione di accertamento) andava annullata,
difettando un interesse degno di protezione.
Al
riguardo è stato precisato che l’amministrazione poteva preservare il suo
interesse alla restituzione delle prestazioni erogate da marzo ad agosto 2020 e
da dicembre 2020 a marzo 2021 esaminando direttamente se fossero realizzati i
presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando un
ordine di restituzione delle indennità per lavoro ridotto già corrisposte.
Dall’altra, questo Tribunale ha
deciso che per i mesi in cui alla Sagl non erano state versate ILR (da
settembre a novembre 2020 e nei mesi di aprile e maggio 2021) non potevano
comunque essere erogate indennità da settembre a novembre 2020, essendovi
opposizione da parte della Sezione del lavoro, la cui decisione su opposizione
non era stata impugnata.
Per i mesi di aprile e maggio
2021, per i quali la Sezione del lavoro aveva riconosciuto il diritto alle ILR,
mentre la Cassa non le aveva versate per alcuni dipendenti, questo Tribunale ha
stabilito che a ragione quest’ultima aveva negato il diritto alle ILR ex art.
31 cpv. 3 lett. a LADI, poiché, siccome la remunerazione a provvigioni
dipendeva esclusivamente dall'esito del lavoro dei dipendenti in questione, il
cui tempo di lavoro non era sufficientemente controllabile, la Sagl non
presentava una perdita di lavoro computabile.
È stato altresì escluso che il
diritto alle ILR per i mesi di aprile e maggio 2021 potesse essere riconosciuto
in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona fede sancito
dall’art. 9 Cost.
Il giudizio 38.2022.7 dell’8
giugno 2022 è cresciuto in giudicato incontestato.
1.2. L’11 ottobre 2022 la Cassa,
ritenendo ossequiati i presupposti dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA, ha emesso nei
confronti della RI 1 un ordine di restituzione dell’importo di fr. 76'633.25
relativo alle indennità per lavoro ridotto da marzo ad agosto 2020 e da
dicembre 2020 a marzo 2021 riscosse indebitamente dalla società.
In proposito è stato rilevato che
“verificati gli effettivi rapporti di lavoro interni alla RI 1
rispettivamente i presupposti al lavoro ridotto, in particolare la
determinabilità della perdita di lavoro rispettivamente la controllabilità del
tempo di lavoro, è emerso che i dipendenti signori __________, __________, __________,
__________ e __________ vanno esclusi dal diritto all’ILR in quanto persone la
cui remunerazione dipendeva dall’esito del loro lavoro, ossia che non
percepivano un salario fisso (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e p.ti B30 e B33
della Prassi LADI ILR). La società neppure disponeva di un sistema di controllo
sufficiente delle ore di lavoro effettivamente prestate ogni giorno per ogni
dipendente ai sensi dell’art. 46b OADI” (cfr. doc. 12).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 10 gennaio 2023 (cfr. doc. 14), la
quale è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Contestualmente all’opposizione
interposta, tramite l’avv. RA 1 dello studio legale __________, contro la
decisione su opposizione dell’11 ottobre 2022 la RI 1 ha postulato la
concessione del condono (cfr. doc. 13).
Il 16 febbraio 2023 la Cassa ha
sottoposto all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, per esame e
decisione, la richiesta di condono della società (cfr. doc. 15).
Con decisione del 12 ottobre 2023
la Sezione del lavoro ha respinto la domanda, non essendo realizzato il
presupposto della buona fede (cfr. doc. 20).
1.4. A seguito dell’opposizione del 13
novembre 2023 interposta dalla RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1 (cfr.
doc. 21), la Sezione del lavoro, il 5 febbraio 2024, ha emanato una decisione su
opposizione che ha confermato il precedente provvedimento del 12 ottobre 2023.
A motivazione del proprio
provvedimento l’amministrazione, facendo riferimento ai formulari “Domanda e
calcolo di indennità per lavoro ridotto”, ai Preannunci di lavoro ridotto,
l’Info-Service “indennità per lavoro ridotto” ha, in particolare, rilevato:
" (…) Alla
luce di dette informazioni riguardanti i presupposti del diritto alle indennità
per lavoro ridotto da una parte e della mancanza nella propria azienda di una
registrazione giornaliera precisa e continua delle ore lavorative
effettivamente prestate dall’altra, l’opponente, facendo uso della necessaria
attenzione, avrebbe dovuto informarsi per sapere se il suo sistema di
rilevazione del tempo di lavoro garantisse un controllo sufficiente. Avendo
omesso qualsiasi accertamento al riguardo essa si è resa colpevole di una
negligenza grave, motivo per cui manca un presupposto per la concessione del
condono (cfr. DLA 2002 nr. 37 consid. 4b).
Pertanto, le prestazioni erogate sono state
chieste in restituzione a seguito di una negligenza commessa da parte della
società in parola, che è da ritenersi grave. In una simile evenienza non è
possibile riconoscere la buona fede.” (Doc. A pag. 7)
L’amministrazione, riguardo all’obiezione
della Sagl secondo cui dovrebbe essere tutelata nella buona fede, avendo
riposto la propria fiducia nelle decisioni di riconoscimento dell’indennità di
lavoro ridotto che hanno avuto come conseguenza il versamento delle stesse, ha
poi indicato:
" (…) Il
fatto che l’amministrazione abbia versato le indennità di lavoro ridotto in
esame senza sollevare alcuna contestazione relativa al sistema di controllo
delle ore di lavoro, non permette di giungere ad una conclusione differente,
considerato che la Cassa disoccupazione non è tenuta a predisporre dei
controlli approfonditi regolari e sistematici per ogni singola impresa al
momento del riconoscimento del diritto alle ILR o durante il periodo di
versamento delle indennità. È infatti sufficiente che simili controlli vengano
eseguiti dalla SECO in un secondo tempo nell’ambito della revisione o per
sondaggio (cfr. STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020, consid. 3.3.6; STF
8C_129/2015 del 13 luglio 2015).
Nel sistema dell’assicurazione contro la
disoccupazione il datore di lavoro non può dedurre alcunché dalla concessione
(senza riserve) delle prestazioni (cfr. STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022
consid. 3.5.; sentenza TCA 38.2022.7 dell’8 giugno2022, consid. 2.15).
Ne consegue che il diritto alle indennità
di lavoro ridotto per i mesi in esame, non può essere riconosciuto nemmeno in
virtù del diritto costituzionale riguardante la protezione della buona fede
giusta l’art. 9 Cost.” (Doc. A pag. 8)
1.5. Contro la decisione su opposizione
del 5 febbraio 2024, il 7 marzo 2024 la RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1,
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento
della stessa e conseguentemente il conferimento del condono dell’obbligo di
restituzione della somma di fr. 76'633.25 (cfr. doc. I pag. 9-10).
A sostegno della propria pretesa,
la parte ricorrente ha segnatamente addotto:
" (…) si
ritiene anche dinanzi a codesto lodevole Tribunale che, la RI 1 merita
pienamente e senza riserve di essere tutelata nella fiducia che è stata riposta
nelle decisioni di riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro ridotto
precedenti quella oggetto della presente procedura di condono, che hanno visto
come conseguenza il versamento dell'indennità a favore dei dipendenti __________,
__________, __________, __________ e __________, ciò che ha quindi garantito il
mantenimento dei rapporti contrattuali, non avendo proceduto la datrice di lavoro
al licenziamento delle succitate persone, alle quali è stato prontamente
versato l'importo delle indennità accreditato sul conto corrente di RI 1.
Secondo consolidata giurisprudenza, ribadisce una volta ancora il
principio della buona fede, un'informazione sbagliata o una decisione erronea
possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio
contrario alla legge se a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei
confronti di determinate persone, b) l'autorità ha agito entro i limiti della
propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, c)
l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta, d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta
egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, e) da
quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro
giuridico (cfr. ad esempio DTF 131 Il 627 consid. 6.1 pag. 636).
Nel caso concreto, è innanzitutto appurato, per stessa ammissione
della Cassa cantonale d'assicurazione contro la disoccupazione, che vi sono
state delle decisioni precedenti di riconoscimento delle indennità per lavoro
ridotto a seguito dell'annuncio presentato da RI 1, ritenute dalla Cassa in
questione "erronee" , ciò che permette di ritenere adempiuta le prime
due condizioni (a e b) sopraccitate: l'autorità preposta, quindi competente in
materia, è intervenuta nei confronti di RI 1, per una situazione concreta.
La qui ricorrente, facendo affidamento su queste decisioni,
corroborate peraltro da uno scambio di email con il sindacato __________, che a
sua volta ha ribadito sussistere il diritto alle indennità per lavoro ridotto
anche a favore dei dipendenti con un salario a provvigione, non ha
evidentemente avuto motivo di dubitare dell'esattezza delle decisioni (il cui
valore è ben più di un'informazione o di una rassicurazione da parte
dell'autorità competente o di indicazioni presenti sui formulari, ai quali fa
accenno l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per giustificare la
possibilità per la datrice di lavoro di accorgersi dell'errore commesso in sede
decisionale), ed ha quindi mantenuto in essere i rapporti contrattuali, non
procedendo al licenziamento dei dipendenti, ma riversando loro quanto percepito
a titolo di indennità per lavoro ridotto.
Appare quindi evidente come RI 1 abbia preso decisioni oggi non
più reversibili (impossibilità di sciogliere un rapporto di lavoro con effetto
retroattivo) a seguito delle decisioni ritenute erronee dalla Cassa __________
ma comunque cresciute in giudicato, ciò che permette di considerare adempiute
anche le condizioni c) e d) di cui sopra.
Non essendo poi intervenuta una modifica del quadro giuridico
applicabile, anche l'ultima condizione (e) è adempiuta.
In considerazione di tutto quanto esposto, si ritiene da tutelare
integralmente il principio della buona fede e dell'affidamento della datrice di
lavoro alle decisioni emanate nei suoi confronti dall'autorità competente.
Si rileva inoltre come a seguito delle varie decisioni favorevoli,
nonché del versamento effettivo delle indennità per lavoro ridotto da parte
della Cassa __________, quindi dell'esecuzione delle suddette decisioni, RI 1
ha consumato gli importi perché riversati ai dipendenti, non disponendo quindi
più degli importi percepiti a titolo di indennità per lavoro ridotto.
Oltretutto ci si permette di far notare che la decisione negativa
del 06.10.2021, della Cassa cantonale d'assicurazione contro la disoccupazione,
è arrivata a ben 7 mesi di distanza dall'ultima decisione positiva e a ben
oltre un anno di distanza dalle prime positive relative ai primi mesi del 2020.
In tal senso deve essere considerato e valutato, in generale, il
contesto d'urgenza e paura nel quale tutta la popolazione è sprofondata
contestualmente alla prima ondata di pandemia COVID-19, ma soprattutto, più
nello specifico nonché qui di rilevanza, il contesto di rapido intervento
scelto da parte dell'ente pubblico mediante lo strumento delle indennità di
lavoro ridotto a favore delle imprese resosi necessario alfine di garantire che
Fatti
i posti di lavoro potessero venir mantenuti (evitando quindi licenziamenti di
massa con conseguenti iscrizioni all'assicurazione contro la disoccupazione) ma
soprattutto alfine di garantire che i salari potessero venir pagati subito ed
immediatamente ai dipendenti da parte delle aziende datrici di lavoro.
La qui ricorrente ha quindi riversato immediatamente le indennità
di lavoro ridotto percepite ai suoi collaboratori, mantenendo così i posti di
lavoro in questione (evitando l'iscrizione all'assicurazione contro la
disoccupazione ai propri dipendenti) e garantendo loro il celere pagamento dei
salari.
Ciò è avvenuto, lo si ribadisce una volta ancora, facendo pieno
affidamento sulle decisioni positive intervenute sino al marzo 2021, presumendo
che ciò era il senso teleologico delle indennità di lavoro ridotto, ma
sicuramente non potendo in alcun modo prevedere una decisione diametralmente
opposta da parte dell'autorità a più di un anno, risp. 7 mesi, di distanza.
A rigor di logica, una decisione di restituzione andava semmai
indirizzata urgentemente ai lavoratori stessi, quali beneficiari materiali
ultimi di tali versamenti, con l'invito quindi ad annunciarsi immediatamente
all'assicurazione contro la disoccupazione.
Stante quanto precede, è perlomeno del tutto evidente che alla qui
ricorrente non può essere imputata alcuna colpa o negligenza grave in quanto
ella non ha evidentemente avuto motivo di dubitare dell'esattezza delle
decisioni precedenti e quindi era in buona fede in quanto ignorava e non poteva
in alcun modo sapere che le prestazioni erano versate a torto nel momento in
cui le ha percepite, ossia mancando la consapevolezza di aver percepito
indebitamente delle prestazioni. (…)” (Doc. I pag. 6-8)
Riguardo al secondo presupposto
del condono, ossia il grave rigore economico, l’avv. RA 1, per conto della
Sagl, ha asserito che in base alla documentazione già prodotta l’anno 2022 si è
chiuso con una perdita d’esercizio di fr. 98'992.84 e per 2023 le perdite
previste sono ancora più ingenti e rilevanti in considerazione dell’attuale
periodo di raffreddamento del marcato immobiliare dovuto al repentino rialzo
dei tassi ipotecari di riferimento e commerciali.
È stato sottolineato, da un lato,
che la società non sarebbe, quindi, in grado di far fronte all’eventuale
restituzione di fr. 76'633.25, ciò che comporterebbe, tra l’altro, il
licenziamento di tutti e nove i collaboratori e la liquidazione della stessa.
Dall’altro, che ciò non è nell’interesse di nessuno e nemmeno dell’autorità
cantonale e che tali posti di lavoro sono sempre stati mantenuti nonostante
l’attuale contesto di difficoltà (cfr. doc. I pag. 9).
1.6. Nella sua risposta del 9 aprile
2024 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
III).
1.7. Il 10 aprile 2024 il presidente del
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Nella
presente fattispecie il ricorrente ha fatto valere che la richiesta di
restituzione per le indennità da marzo 2020 ad agosto 2020 “sia ormai
perenta in quanto fino al 31.12.2020 il termine di perenzione era di un anno e
solo con il nuovo art. 25 cpv. 2 LPGA, valido dal 01.01.2021, tale termine è
divenuto di 3 anni” (cfr. doc. I pag. 9).
Il
TCA rileva al riguardo che la decisione su opposizione del 10 gennaio 2023 con
la quale la Cassa ha confermato il proprio ordine di restituzione dell’11
ottobre 2022 è cresciuta in giudicato incontestata (cfr. consid. 1.2.)
La
perenzione di un diritto, benché la stessa debba essere constatata d’ufficio, è
una questione di merito (cfr. STFA H 341/00 del 15 marzo 2001 consid. 3).
In
una sentenza H 341/00 del 15 marzo 2001 l’Alta Corte, confermando
l’irricevibilità di un’azione di disconoscimento di debito, in quanto la
decisione della cassa di compensazione con cui era stato richiesto il pagamento
del danno subito ai sensi dell’art. 52 LAVS era passata in giudicato
incontestata e costituiva così un titolo di rigetto definitivo, ha precisato:
"
(…)
3.- Le recourant soutient que les premiers
juges devaient, sans égard à la recevabilité de sa demande, constater d'office
la nullité de la décision de l'intimée du 20 janvier 1999, en raison de la
péremption de son droit à demander la réparation du dommage (art. 82 RAVS).
Toutefois, la péremption d'un droit, même si elle doit être constatée d'office,
est une question de fond. Comme la juridiction cantonale ne devait pas entrer
en matière sur l'action du recourant, elle n'avait pas à se prononcer sur la
péremption invoquée ni à déterminer si une telle péremption aurait, cas
échéant, constitué un motif de nullité de la décision de l'intimée du 20 janvier
1999. Sur ce point également, le
recours doit être rejeté."
La nostra Massima Istanza, in una
sentenza P 67/03 del 25 ottobre 2004,
ha poi deciso che in sede di ricorso contro il diniego di condonare l’obbligo
di restituire delle prestazioni complementari percepite a torto, non era
possibile, vista la crescita in giudicato incontestata della decisione di
restituzione, entrare in materia sull’eccezione di perenzione del diritto di
chiedere il rimborso.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_670/2014 del 30 dicembre 2014 consid. 2; STF
8C_383/2007 del 15 luglio 2008; STCA 38.2014.16 del 23 marzo 2015 consid. 2.3.,
pubblicata in RtiD II-2015 N. 67 pag. 259 segg.; STCA 38.2007.2 del 21 marzo
2007 consid. 2.4.
Alla luce della giurisprudenza appena
esposta questo Tribunale ritiene che, poiché la decisione su opposizione
del 10 gennaio 2023 che ha confermato l’ordine di restituzione dell’11 ottobre
2022 è cresciuta in giudicato incontestata e quindi qualsiasi domanda che
implichi il dover chinarsi, in questa sede, sull’ordine di restituzione è
irricevibile (cfr. STF 9C_556/2022 del 13 marzo 2023 consid. 2.1.), non è
possibile ora, nel contesto del ricorso contro il diniego del condono, entrare
in materia riguardo alla fondatezza o meno dell’eccezione di perenzione.
Abbondanzialmente giova comunque
rilevare che, come indicato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 14), il termine
di perenzione relativa di tre anni contemplato dall’art. 25 cpv. 2 della Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),
in vigore dal 1° gennaio 2021, vale anche per la pretesa di restituzione dei
mesi anteriori a tale data (in casu da marzo ad agosto 2020 e dicembre
2020). In effetti il nuovo diritto si applica anche ai crediti precedenti non
ancora perenti (cfr. STF 9C_449/2022 del 29 novembre 2023 consid. 3.2.1.,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 134 V 353 consid.
3.2.).
nel merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se a ragione oppure no la Sezione del
lavoro abbia negato alla società ricorrente il condono della restituzione delle
indennità per lavoro ridotto percepite a torto dal mese di marzo al mese di
agosto 2020 e dal mese di dicembre 2020 al mese di marzo 2021.
2.3. L’art.
95 cpv. 1 LADI che regola la restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25
LPGA.
L'art.
25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Perché sia concesso il condono
dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti cumulativamente
i seguenti presupposti:
- l'interessato ha percepito la
prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli imporrebbe
una grave difficoltà.
Qualora difetti una delle due
condizioni suelencate, il condono non può essere accordato
In proposito cfr. STF 8C_441/2023
del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid.
4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio
2015 consid. 4.
La
giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio
art. 95 LADI conserva in ogni caso tutta la sua validità anche con l’entrata in
vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF
C 174/04 del 27 aprile 2005).
2.4. La
buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una
prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli
non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
La giurisprudenza ha precisato
che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa
qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad esempio violazione
dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento
doloso o negligenza grave.
Viceversa, l'assicurato può
prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; 3.2.; STF
8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019
consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016
del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF
8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa
C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N.
38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N.
14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97,
consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
La negligenza grave è data quando
un avete diritto non si conforma a ciò che può ragionevolmente essere preteso
da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle
stesse circostanze (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; STF
8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4).
Si è in presenza di una
negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può
essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una
situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 8C_347/2019 del 17
agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF
8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V
176 consid. 3d).
Inoltre,
la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del
versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva
sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era
indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021; STF 9C_795/2020
del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).
2.5. Nella concreta evenienza la RI 1 ha
percepito indennità per lavoro ridotto da marzo ad agosto 2020 e da dicembre
2020 a marzo 2021 (cfr. consid. 1.1.).
Come visto nei fatti, la Cassa,
l’11 ottobre 2022, a seguito della sentenza 38.2022.7 dell’8 giugno 2022 e dopo
aver verificato gli effettivi rapporti di lavoro interni alla società,
rispettivamente i presupposti del lavoro ridotto, in particolare la
determinabilità della perdita di lavoro e la controllabilità del tempo di
lavoro, ha emesso nei confronti dell’insorgente un ordine di restituzione di
fr. 76'633.25, somma corrispondente alle indennità per lavoro ridotto percepite
da marzo ad agosto 2020 e da dicembre 2020 a marzo 2021.
Nella decisione è stato
precisato, da un lato, che i dipendenti __________, __________, __________, __________
e __________ andavano esclusi dal diritto all’ILR in quanto persone la cui
remunerazione dipendeva dall’esito del loro lavoro, ossia che non percepivano
un salario fisso (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e p.ti B30 e B33 della
Prassi LADI ILR). Dall’altro, che la società neppure disponeva di un sistema di
controllo sufficiente delle ore di lavoro effettivamente prestate ogni giorno
per ogni dipendente ai sensi dell’rt. 46b OADI (cfr. doc. 12; consid. 1.2.).
L’ordine di restituzione è stato
confermato dalla decisione su opposizione del 10 gennaio 2023, cresciuta in
giudicato incontestata (cfr. doc. 14; consid. 1.2.).
La Sezione del lavoro, con
decisione del 12 ottobre 2023, ha poi negato alla Sagl il condono, difettando
la condizione della buona fede (cfr. doc. 20; consid. 1.3.).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 5 febbraio 2024, nella quale è
stato evidenziato che l’azienda si è resa colpevole di una negligenza grave,
non essendosi informata, benché fosse stata resa edotta della necessità di
disporre di un sistema di controllo del tempo di lavoro, se il suo sistema di
rilevazione del tempo di lavoro garantisse un controllo sufficiente (cfr. doc.
A; consid. 1.4.).
La RI 1 sostiene, per contro, che
non si possa imputarle alcuna colpa o negligenza grave, non avendo avuto motivo
di dubitare dell'esattezza delle decisioni iniziali di riconoscimento delle ILR
che hanno implicato il versamento a suo favore delle stesse.
L’insorgente ritiene di essere
stata in buona fede, in quanto ignorava nel momento in cui le ha percepite, e
non poteva in alcun modo sapere, che le prestazioni erano versate a torto,
ossia non era consapevole di ricevere indebitamente le ILR (cfr. doc. I;
consid. 1.5.).
2.6. Chiamata a dirimere la presente
vertenza, questa Corte ritiene, innanzitutto, utile rilevare che ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LADI i lavoratori,
il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso,
hanno diritto a un’indennità per lavoro ridotto se adempiono le condizioni di
cui alle lett. a-d.
L’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI
enuncia, tuttavia, che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i
lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di
lavoro non è sufficientemente controllabile.
L’art.
46b OADI stabilisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente
controllabile (art. 31 cpv. 1 lett. a LADI) solo se le ore di lavoro sono
controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di lavoro conserva durante cinque
anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cpv. 2).
Salvo
che per circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal datore di
lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI),
il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente soddisfatto
se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro
effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione dell'orario di
lavoro, in altre parole a condizione che le ore di lavoro effettivamente
prestate siano controllabili per ogni giorno di lavoro. Questo è l'unico modo
di garantire che le ore supplementari che devono essere compensate durante il
periodo di conteggio siano prese in considerazione nel calcolo della perdita di
lavoro mensile. Un totale di ore perse alla fine del mese non permette di
rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile e nemmeno il fatto
di controllare le presenze e le assenze anche nel caso di un orario di lavoro
fisso in una piccola impresa.
Il
rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei
documenti presentati soltanto a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro
settimanali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati; cfr. STF
8C_306/2023 del 7 marzo 2024 consid. 5.1.2.). Lo stesso vale nel caso di quei
dipendenti che percepiscono un salario mensile. L'orario di lavoro può essere
verificato per mezzo di cartellini di timbratura, dei rapporti sulle ore o
sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri giustificativi che
attestino l'orario di lavoro. Le ore di lavoro effettuate non devono
necessariamente essere stabilite in modo elettronico o meccanico e i
rilevamenti non devono poter essere modificabili ulteriormente senza che la
modifica non sia menzionata nel sistema (cfr. STF 8C_699/2022 del 15 giugno
2023 consid. 5.1.2.; STF 8C_745/2021 del 16 novembre 2021; STAF B-269/2019 del
31 marzo 2020 consid. 3.3.2; 3.3.3.; STFA C 269/03 del 25 maggio 2004 consid.
3.1; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003 consid. 1.3.; STFA C 295/02 del 12 giugno
2003 consid. 2.2.).
L’Ordinanza sulle misure nel
settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus
(COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) del 20
marzo 2020 (RS 837.033), non più in vigore, e la Legge federale sulle basi
legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia
di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 818.102) hanno, del
resto, apportato deroghe alla LADI, ma non in relazione alla registrazione del
tempo di lavoro (cfr. STF 8C_306/2023 del 7 marzo 2024 consid. 3.1.2.; STF
8C_745/2021 del 16 novembre 2021; STAF B-5990/2020 del 24 giugno 2021,
pubblicata in DLA 2021 N. 12 pag. 306 e in DLA 2022 N. 4 pag. 106).
Nel caso di specie la decisione
su opposizione del 10 gennaio 2023 che ha confermato l’ordine di restituzione
dell’11 ottobre 2022 relativo alle ILR da marzo ad agosto 2020 e da dicembre
2020 a marzo 2021, in particolare per l’assenza di un sistema di controllo
sufficiente delle ore di lavoro (cfr. doc. 12; 14; consid. 1.2.) non è stata
impugnata dalla società ricorrente.
2.7. In concreto la RI 1 è stata resa
attenta a diverse riprese sulla necessità di disporre di un sufficiente sistema
di controllo del tempo di lavoro.
Nel formulario "Preannuncio
di lavoro ridotto", allestito dall’insorgente il 16 marzo 2020, è
precisato:
" Con la
presente firma attesto la veridicità delle informazioni da me fornite. Dichiaro
Inoltre:
a) (…)
b) di essere a
conoscenza dell’obbligo di disporre di un sistema di controllo delle ore di
lavoro (ad esempio schede di timbratura, rapporti sulle ore) per i lavoratori
interessati dal lavoro ridotto che indichi:
- le ore di
lavoro prestate quotidianamente, comprese le eventuali ore supplementari,
- le ore perse per motivi economici e
- tutte le
altre assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio
militare.” (Doc. 1/1 pag. 4).
Inoltre, conformemente a quanto
sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. A pag. 5), nelle decisioni emesse
dalla Sezione del lavoro il 24 marzo 2020, il 4 maggio 2020 (in sostituzione
della precedente), il 28 dicembre 2020 e il 3 marzo 2021, con le quali il
diritto per lavoro ridotto era stato inizialmente riconosciuto alla Sagl per
l’arco di tempo 19 marzo - 10 giugno 2020, poi corretto nel periodo dal 16
marzo al 15 settembre 2020, dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 e dal 1°
marzo al 31 maggio 2021, è espressamente indicato (cfr. doc. 1; 2; 6; 7):
" (…).
Osservazioni
(…).
I datori di lavoro sono responsabili
dell’osservanza delle disposizioni in materia di registrazione del tempo di
lavoro e sono tenuti a conservare la relativa documentazione. Il controllo
delle ore di lavoro del personale interessato dal lavoro ridotto deve essere
eseguito fin dall’inizio e giorno per giorno dal datore di lavoro o, in caso di
lavoro a distanza, dal dipendente (vedasi anche i richiami importanti,
paragrafo 1, in calce).
(…).
Richiami importanti riguardo
all’indennità per lavoro ridotto
- Per i
lavoratori sottoposti al regime dell’orario ridotto bisogna ricorrere al
sistema di controllo aziendale (per es. schede di timbratura, rapporti delle
ore), che indicano quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese
eventuali ore in più, ore perse per motivi economici nonché tutte le altre
assenze quali ad esempio vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio
militare. (…)”
La stessa avvertenza apposta nei “Richiami
importanti riguardo all’indennità per lavoro ridotto” si evince dalla decisione
del 5 novembre 2020 con la quale la Sezione del lavoro aveva sollevato
opposizione al preannuncio del 28 agosto 2020 relativo al lasso di tempo 1°
settembre 2020 - 30 giugno 2021 (cfr. doc. 3; 3/1).
Sulla base delle precise
indicazioni riguardo alla necessità di implementare un sistema di controllo del
tempo di lavoro che dia informazioni sulle ore di lavoro effettivamente
compiute quotidianamente la società ricorrente non poteva legittimamente
credere che fosse possibile rinunciare a introdurre nella propria ditta un
sistema di registrazione delle ore di lavoro quotidiane effettive.
Tuttavia
l’insorgente non ha attuato alcun sistema di verifica del tempo di lavoro
idoneo, né ha chiesto ragguagli in merito all’amministrazione.
Il Tribunale federale, del resto,
in una sentenza 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, ha stabilito che a ragione
l’amministrazione aveva negato a una SA il condono dell’ammontare di fr. 121'523.75,
pari alle ILR versatele a torto da marzo a maggio 2020 e chieste in
restituzione, poiché era assente un sistema di controllo del tempo di lavoro
affidabile o di altri documenti che potessero giustificare che le ILR erano
state ricevute a ragione.
Dal consid. 5.2. di tale giudizio
emerge:
" (…) Le préavis de RHT, la décision de l'intimé du 18 mars 2020 ainsi
que les décomptes de mars à mai 2020 mentionnaient clairement que la recourante
devait instaurer un tel contrôle (au moyen par exemple de cartes de timbrage ou
de rapports sur les heures) portant sur les heures de travail fournies
quotidiennement, les heures perdues pour des raisons économiques et tout autre
type d'absence. Ces informations détaillées ne pouvaient pas laisser penser à
un employeur consciencieux qu'il pouvait être renoncé à l'introduction d'un
système permettant d'attester les heures effectives de travail quotidiennes.
(…) malgré la crise sanitaire et les difficultés
qui y étaient liées, la recourante a été dûment informée de ses obligations de
contrôle du temps de travail. Il lui était en outre loisible de requérir de
plus amples informations auprès de l'intimé, notamment au moment où elle aurait
pris conscience des entraves liées à la mise en place d'un système de contrôle.
On ajoutera qu'il n'était pas exigé qu'elle aménageât un système complexe et/ou
coûteux. Les heures de travail ne doivent en effet pas nécessairement être
enregistrées mécaniquement ou électroniquement; une présentation suffisamment
détaillée et un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment
où elles sont effectivement accomplies suffisent (arrêt 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid.
5.1.2 et les arrêts cités). (…)”
La nostra Massima Istanza ha
concluso che rettamente la Corte cantonale aveva considerato che la ricorrente
aveva commesso una negligenza grave escludente la buona fede.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_310/2023 del 5 giugno 2023, ha poi ritenuto inammissibile, in quanto non
sufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da una Sagl contro il giudizio
emanato il 27 marzo 2023 dal Tribunale amministrativo del Canton Berna, il
quale aveva confermato il rifiuto da parte dell’amministrazione di condonarle
la restituzione della somma di fr. 160'875.80, corrispondente alle ILR
percepite indebitamente da aprile 2020 a maggio 2021.
La prima Istanza aveva precisato
che la società, prestando la debita attenzione alle informazioni nei formulari
di richiesta e nelle decisioni, le quali non potevano essere fraintese, avrebbe
dovuto riconoscere che, affinché la perdita di lavoro fosse controllabile, era
necessario un sufficiente sistema di controllo aziendale delle ore.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_823/2016 del 14 luglio 2017.
In simili condizioni a ragione la
Sezione del lavoro ha negato nei confronti dell’insorgente l’esistenza del
presupposto della buona fede, considerando che, in virtù delle indicazioni
ricevute, l’assenza nella sua azienda di un controllo sistematico delle ore di
lavoro costituisce una negligenza grave (cfr. doc. 20; A; STF 8C_129/2015 del
13 luglio 2015; STCA 38.2021.62 dell’11 ottobre 2021).
2.8. La società ricorrente ha chiesto la
tutela della propria buona fede ex art. 9 Cost., asserendo di avere riposto
fiducia nelle decisioni iniziali di riconoscimento del diritto alle indennità
per lavoro ridotto che hanno avuto come conseguenza il versamento di tali
indennità che sono state prontamente corrisposte ai propri dipendenti __________,
__________, __________, __________ e __________ e hanno permesso di mantenere i
rapporti contrattuali (cfr. doc. I pag.6; consid. 1.5.; 2.5.).
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.
consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e
che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione
erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un
vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti,
precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente
adempiuti:
1. Si tratta di
un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
Considerandi
2.
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
3.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
4.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
5.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
6.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
7.
l’interesse
alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla
tutela della buona fede.
(cfr. STF 8C_73/2022 del 26 gennaio
2023.
consid. 5.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021
del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e
DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF
9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre
2020.
consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019
N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017
consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015
del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid.
3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio
2005.
consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del
29.
agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi
citata).
Esaminando, in particolare, la
condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad
adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio
occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento
dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e
l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale
informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STF
8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 5.3.1., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr.
26.
pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_804/2010 del 7 febbraio 2011
consid. 7.1.; STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.; STFA C 177/04
del 25 ottobre 2005; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; STFA C 344/00 del 6
settembre 2001 consid. 3.bb.).
2.9
Nel caso di specie il condono
della restituzione delle indennità per lavoro ridotto non può essere riconosciuto
alla ricorrente in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona
fede sancito dall’art. 9 Cost.
Nel sistema dell'assicurazione
contro la disoccupazione il datore di lavoro non può dedurre alcunché dalla
concessione (senza riserve) delle prestazioni (cfr. STF 8C_681/2021 del 23
febbraio 2022 consid. 3.5.).
Inoltre al fine della tutela
della buona fede devono essere comunque adempiute tutte le specifiche
condizioni (cfr. consid. 2.8.).
In
concreto il fatto che l’amministrazione abbia versato alla società ricorrente
le indennità per lavoro ridotto per il lasso di tempo marzo - agosto 2020 e
dicembre 2020 - marzo 2021 senza sollevare alcuna obiezione circa il sistema di
controllo delle ore di lavoro non le è di ausilio.
In
effetti la Sezione del lavoro e la Cassa di disoccupazione possono presumere
che il requisito relativo alla controllabilità sufficiente del tempo di lavoro
sia dato e non sono tenute a predisporre dei controlli approfonditi, regolari e
sistematici per ogni singola impresa al momento del riconoscimento del diritto
alle ILR o durante il periodo di versamento delle indennità. È sufficiente che
simili controlli vengano eseguiti dalla SECO in un secondo tempo nell’ambito
della revisione o per sondaggio (cfr. consid. 2.4.; STAF B-269/2019 del 31
marzo 2020 consid. 3.3.6; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015; STF 8C_469/2011
del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2; STCA 38.2021.62 dell’11 ottobre 2021
consid. 2.4.; 2.5.).
D’altronde le decisioni iniziali
della Sezione del lavoro indicano chiaramente, da una parte, che la Cassa
avrebbe potuto versare le ILR, se adempiuti gli ulteriori presupposti legali,
dall’altra, come visto (cfr. consid. 2.7.), che i datori di lavoro sono
responsabili dell’osservanza delle disposizioni in materia di registrazione del
tempo di lavoro, così come descritto nei “Richiami importanti riguardo
all’indennità per lavoro ridotto” riportati nei provvedimenti stessi e sono
tenuti a conservare la relativa documentazione (cfr. doc. doc. 1; 2; 6; 7).
La Sagl, essendo stata avvertita
di essere responsabile del sistema di controllo delle ore che doveva essere
eseguito giorno per giorno, come indicato nelle decisioni della Sezione del
lavoro (cfr. doc. doc. 1; 2; 6; 7) e di doverne conservare la documentazione -
la quale dunque avrebbe potuto esserle richiesta in seguito per una verifica -
era nelle condizioni di rendersi conto che la correttezza (che avrebbe potuto
essere esaminata successivamente) dell’erogazione delle ILR dipendeva anche dal
requisito della presenza di un sistema di controllo del tempo di lavoro
adeguato.
L’avviso risultante dalle
decisioni di riconoscimento delle ILR avrebbe, ad ogni modo, perlomeno dovuto
farle sorgere il dubbio al riguardo e indurla a chiedere delucidazioni alla
Sezione del lavoro stessa e/o alla Cassa.
Si osserva altresì che il
messaggio di posta elettronica del 18 maggio 2020 da parte della Cassa __________
(cfr. doc. 21/2) menzionato nel ricorso (cfr. doc I pag. 7; consid. 1.5.), a prescindere
dal fatto che non provenga dalla Cassa resistente, non concerne ad ogni modo la
questione della necessità di un sistema di controllo aziendale del tempo di
lavoro. Nessuna rassicurazione è stata fornita con il medesimo riguardo all’eventuale
inutilità di un sistema di registrazione delle ore di lavoro sufficiente.
Ne discende che già il primo
presupposto da ossequiare per vedere garantita la protezione della buona fede,
ovvero l’esistenza di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità (cfr.
consid. 2.8.), non è adempiuto.
In proposito è utile rilevare che
il Tribunale federale, in una sentenza 8C_177/2023 del 6 ottobre 2023 consid.
4.4.3., nel caso di una società, il cui riconoscimento alle ILR era stato
riconsiderato, ha escluso la tutela della buona fede pretesa in virtù
dell’affidamento riposto nelle decisioni positive dell’amministrazione
all’origine del mantenimento dei posti di impiego, indicando che la protezione
della buona fede era infondata, ritenuto che non si era confrontati con
un’autorizzazione senza riserve al lavoro ridotto.
In casu
neppure risulta soddisfatta la condizione secondo cui l’errata o la mancata
informazione deve avere indotto l’assicurato ad adottare un comportamento o
un'omissione non reversibile senza pregiudizio (cfr. consid. 2.8.).
Più
precisamente non può essere ammesso, secondo la verosimiglianza preponderante
(cfr., in relazione alla condizione secondo cui “l’informazione errata ha
indotto l’assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è
pregiudizievole”, STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 5.3.1., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316;
STF 8C_325/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 5.1. e 5.2.; DTF 133 V 14 consid.
9.2.; STFA C 85/06 consid. 3.3.), un nesso causale tra le decisioni di
riconoscimento ed erogazione delle ILR e il mancato licenziamento dei
dipendenti da parte della ricorrente.
È infatti poco verosimile, come
già stabilito per i mesi di aprile e maggio 2021 nella STCA 38.2022.7 dell’8
giugno 2022 consid. 2.15., cresciuta in giudicato incontestata (cfr. consid.
1.1.), che una ditta che si occupa di amministrazione, gestione, consulenza,
intermediazione, promozione e pubblicità in ambito immobiliare (cfr. estratto
RC reperibile nel sito www.zefix.ch) volesse privarsi dei suoi collaboratori
per il servizio esterno attivi nei mesi da marzo ad agosto 2020 e da dicembre
2020.
a marzo 2021, considerato, in primo luogo, che, dopo una perdita di lavoro
per ragioni economiche nei mesi di marzo e aprile 2020 superiore all’80% (cfr.
doc. 1/1; 24), era stata stimata una perdita di lavoro probabile già solo del
50% a partire dal mese di settembre 2020 (cfr. doc. 3/1; 6/1). Inoltre nel mese
di marzo 2021 la perdita di lavoro era si era ulteriormente ridotta al 30.15%
(cfr. STCA 38.2022.7 dell’8 giugno 2022 consid. 2.15.).
In secondo luogo e a maggiore
ragione, che alcuni dei dipendenti erano stati assunti proprio nel lasso di
tempo in questione, e meglio __________ nel mese di maggio 2020 con contratto
di durata indeterminata e __________ nel mese di luglio 2020 con contrato di
durata indeterminata (cfr. STCA 38.2022.7 dell’8 giugno 2022 consid. 2.5.).
Secondo la giurisprudenza, infine,
il fatto di avere utilizzato l’importo della prestazione ricevuta non
costituisce un comportamento pregiudizievole che consenta la protezione della
buona fede (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 6.2.; STF
8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_341/2019 del 30 gennaio
2020.
consid. 5.1.; DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.).
2.10
Alla luce delle risultanze di cui
sopra, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, prima
condizione per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su
opposizione del 5 febbraio 2024, senza che si riveli necessario esaminare il
secondo presupposto del condono, ossia l’onere gravoso.
Per completezza, in riferimento
alla censura ricorsuale secondo cui una decisione di restituzione andava semmai
indirizzata ai lavoratori stessi, quali beneficiari materiali ultimi delle ILR
(cfr. doc. I pag. 8; consid. 1.5.), questa Corte si limita a sottolineare che,
come risulta dalla decisione su opposizione e dalla risposta di causa (cfr.
doc. A pag. 9; III pag. 3), ai sensi dell’art. 95 cpv. 2 LADI la Cassa esige
dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente riscosse,
per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del
pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.
2.11
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.40-41 del 2 ottobre 2023
consid. 2.15., STCA 38.2023.23 del 19 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA
38.2022.73
del 16 febbraio 2023 consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre
2022.
consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA
38.2021.97
del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.96 del 30 marzo
2022.
consid. 2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA
38.2021.32
del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno
2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021
del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile,
è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti