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Decisione

38.2024.14

Rettamente a società è stato negato condono della restituzione di ILR percepite nel 20/21. Censura di perezione irricevibile. Buona fede va negata poiché in virtù delle indicazioni ricevute assenza di controllo sistemat. delle ore di lavoro nell'azienda costituisce negligenza grave

13 maggio 2024Italiano40 min

échéant, constitué un motif de nullité de la décision de l'intimée du 20 janvier

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.14

rs

Lugano

13 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 marzo 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 febbraio 2024 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con sentenza 38.2022.7 dell’8

giugno 2022 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso della RI 1 contro

la decisione su opposizione del 28 dicembre 2021 con cui la Cassa __________

(in seguito: Cassa) aveva confermato il proprio provvedimento del 6 ottobre

2021 di parziale accoglimento della richiesta d’indennità per lavoro ridotto

della società da marzo 2020 a maggio 2021, nel senso che per tale periodo il

diritto era stato negato per alcuni suoi dipendenti, in quanto i rispettivi

contratti di lavoro non prevedevano alcun orario di lavoro, né un salario

fisso.

Il TCA ha statuito, da una parte,

che per i mesi in cui la società aveva percepito ILR (da marzo ad agosto 2020 e

da dicembre 2020 a marzo 2021) la decisione su opposizione di diniego del

diritto ad alcuni dipendenti (decisione di accertamento) andava annullata,

difettando un interesse degno di protezione.

Al

riguardo è stato precisato che l’amministrazione poteva preservare il suo

interesse alla restituzione delle prestazioni erogate da marzo ad agosto 2020 e

da dicembre 2020 a marzo 2021 esaminando direttamente se fossero realizzati i

presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando un

ordine di restituzione delle indennità per lavoro ridotto già corrisposte.

Dall’altra, questo Tribunale ha

deciso che per i mesi in cui alla Sagl non erano state versate ILR (da

settembre a novembre 2020 e nei mesi di aprile e maggio 2021) non potevano

comunque essere erogate indennità da settembre a novembre 2020, essendovi

opposizione da parte della Sezione del lavoro, la cui decisione su opposizione

non era stata impugnata.

Per i mesi di aprile e maggio

2021, per i quali la Sezione del lavoro aveva riconosciuto il diritto alle ILR,

mentre la Cassa non le aveva versate per alcuni dipendenti, questo Tribunale ha

stabilito che a ragione quest’ultima aveva negato il diritto alle ILR ex art.

31 cpv. 3 lett. a LADI, poiché, siccome la remunerazione a provvigioni

dipendeva esclusivamente dall'esito del lavoro dei dipendenti in questione, il

cui tempo di lavoro non era sufficientemente controllabile, la Sagl non

presentava una perdita di lavoro computabile.

È stato altresì escluso che il

diritto alle ILR per i mesi di aprile e maggio 2021 potesse essere riconosciuto

in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona fede sancito

dall’art. 9 Cost.

Il giudizio 38.2022.7 dell’8

giugno 2022 è cresciuto in giudicato incontestato.

1.2. L’11 ottobre 2022 la Cassa,

ritenendo ossequiati i presupposti dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA, ha emesso nei

confronti della RI 1 un ordine di restituzione dell’importo di fr. 76'633.25

relativo alle indennità per lavoro ridotto da marzo ad agosto 2020 e da

dicembre 2020 a marzo 2021 riscosse indebitamente dalla società.

In proposito è stato rilevato che

“verificati gli effettivi rapporti di lavoro interni alla RI 1

rispettivamente i presupposti al lavoro ridotto, in particolare la

determinabilità della perdita di lavoro rispettivamente la controllabilità del

tempo di lavoro, è emerso che i dipendenti signori __________, __________, __________,

__________ e __________ vanno esclusi dal diritto all’ILR in quanto persone la

cui remunerazione dipendeva dall’esito del loro lavoro, ossia che non

percepivano un salario fisso (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e p.ti B30 e B33

della Prassi LADI ILR). La società neppure disponeva di un sistema di controllo

sufficiente delle ore di lavoro effettivamente prestate ogni giorno per ogni

dipendente ai sensi dell’art. 46b OADI” (cfr. doc. 12).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 10 gennaio 2023 (cfr. doc. 14), la

quale è cresciuta incontestata in giudicato.

1.3. Contestualmente all’opposizione

interposta, tramite l’avv. RA 1 dello studio legale __________, contro la

decisione su opposizione dell’11 ottobre 2022 la RI 1 ha postulato la

concessione del condono (cfr. doc. 13).

Il 16 febbraio 2023 la Cassa ha

sottoposto all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, per esame e

decisione, la richiesta di condono della società (cfr. doc. 15).

Con decisione del 12 ottobre 2023

la Sezione del lavoro ha respinto la domanda, non essendo realizzato il

presupposto della buona fede (cfr. doc. 20).

1.4. A seguito dell’opposizione del 13

novembre 2023 interposta dalla RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1 (cfr.

doc. 21), la Sezione del lavoro, il 5 febbraio 2024, ha emanato una decisione su

opposizione che ha confermato il precedente provvedimento del 12 ottobre 2023.

A motivazione del proprio

provvedimento l’amministrazione, facendo riferimento ai formulari “Domanda e

calcolo di indennità per lavoro ridotto”, ai Preannunci di lavoro ridotto,

l’Info-Service “indennità per lavoro ridotto” ha, in particolare, rilevato:

" (…) Alla

luce di dette informazioni riguardanti i presupposti del diritto alle indennità

per lavoro ridotto da una parte e della mancanza nella propria azienda di una

registrazione giornaliera precisa e continua delle ore lavorative

effettivamente prestate dall’altra, l’opponente, facendo uso della necessaria

attenzione, avrebbe dovuto informarsi per sapere se il suo sistema di

rilevazione del tempo di lavoro garantisse un controllo sufficiente. Avendo

omesso qualsiasi accertamento al riguardo essa si è resa colpevole di una

negligenza grave, motivo per cui manca un presupposto per la concessione del

condono (cfr. DLA 2002 nr. 37 consid. 4b).

Pertanto, le prestazioni erogate sono state

chieste in restituzione a seguito di una negligenza commessa da parte della

società in parola, che è da ritenersi grave. In una simile evenienza non è

possibile riconoscere la buona fede.” (Doc. A pag. 7)

L’amministrazione, riguardo all’obiezione

della Sagl secondo cui dovrebbe essere tutelata nella buona fede, avendo

riposto la propria fiducia nelle decisioni di riconoscimento dell’indennità di

lavoro ridotto che hanno avuto come conseguenza il versamento delle stesse, ha

poi indicato:

" (…) Il

fatto che l’amministrazione abbia versato le indennità di lavoro ridotto in

esame senza sollevare alcuna contestazione relativa al sistema di controllo

delle ore di lavoro, non permette di giungere ad una conclusione differente,

considerato che la Cassa disoccupazione non è tenuta a predisporre dei

controlli approfonditi regolari e sistematici per ogni singola impresa al

momento del riconoscimento del diritto alle ILR o durante il periodo di

versamento delle indennità. È infatti sufficiente che simili controlli vengano

eseguiti dalla SECO in un secondo tempo nell’ambito della revisione o per

sondaggio (cfr. STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020, consid. 3.3.6; STF

8C_129/2015 del 13 luglio 2015).

Nel sistema dell’assicurazione contro la

disoccupazione il datore di lavoro non può dedurre alcunché dalla concessione

(senza riserve) delle prestazioni (cfr. STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022

consid. 3.5.; sentenza TCA 38.2022.7 dell’8 giugno2022, consid. 2.15).

Ne consegue che il diritto alle indennità

di lavoro ridotto per i mesi in esame, non può essere riconosciuto nemmeno in

virtù del diritto costituzionale riguardante la protezione della buona fede

giusta l’art. 9 Cost.” (Doc. A pag. 8)

1.5. Contro la decisione su opposizione

del 5 febbraio 2024, il 7 marzo 2024 la RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1,

ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento

della stessa e conseguentemente il conferimento del condono dell’obbligo di

restituzione della somma di fr. 76'633.25 (cfr. doc. I pag. 9-10).

A sostegno della propria pretesa,

la parte ricorrente ha segnatamente addotto:

" (…) si

ritiene anche dinanzi a codesto lodevole Tribunale che, la RI 1 merita

pienamente e senza riserve di essere tutelata nella fiducia che è stata riposta

nelle decisioni di riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro ridotto

precedenti quella oggetto della presente procedura di condono, che hanno visto

come conseguenza il versamento dell'indennità a favore dei dipendenti __________,

__________, __________, __________ e __________, ciò che ha quindi garantito il

mantenimento dei rapporti contrattuali, non avendo proceduto la datrice di lavoro

al licenziamento delle succitate persone, alle quali è stato prontamente

versato l'importo delle indennità accreditato sul conto corrente di RI 1.

Secondo consolidata giurisprudenza, ribadisce una volta ancora il

principio della buona fede, un'informazione sbagliata o una decisione erronea

possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio

contrario alla legge se a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei

confronti di determinate persone, b) l'autorità ha agito entro i limiti della

propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, c)

l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta, d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta

egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, e) da

quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro

giuridico (cfr. ad esempio DTF 131 Il 627 consid. 6.1 pag. 636).

Nel caso concreto, è innanzitutto appurato, per stessa ammissione

della Cassa cantonale d'assicurazione contro la disoccupazione, che vi sono

state delle decisioni precedenti di riconoscimento delle indennità per lavoro

ridotto a seguito dell'annuncio presentato da RI 1, ritenute dalla Cassa in

questione "erronee" , ciò che permette di ritenere adempiuta le prime

due condizioni (a e b) sopraccitate: l'autorità preposta, quindi competente in

materia, è intervenuta nei confronti di RI 1, per una situazione concreta.

La qui ricorrente, facendo affidamento su queste decisioni,

corroborate peraltro da uno scambio di email con il sindacato __________, che a

sua volta ha ribadito sussistere il diritto alle indennità per lavoro ridotto

anche a favore dei dipendenti con un salario a provvigione, non ha

evidentemente avuto motivo di dubitare dell'esattezza delle decisioni (il cui

valore è ben più di un'informazione o di una rassicurazione da parte

dell'autorità competente o di indicazioni presenti sui formulari, ai quali fa

accenno l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per giustificare la

possibilità per la datrice di lavoro di accorgersi dell'errore commesso in sede

decisionale), ed ha quindi mantenuto in essere i rapporti contrattuali, non

procedendo al licenziamento dei dipendenti, ma riversando loro quanto percepito

a titolo di indennità per lavoro ridotto.

Appare quindi evidente come RI 1 abbia preso decisioni oggi non

più reversibili (impossibilità di sciogliere un rapporto di lavoro con effetto

retroattivo) a seguito delle decisioni ritenute erronee dalla Cassa __________

ma comunque cresciute in giudicato, ciò che permette di considerare adempiute

anche le condizioni c) e d) di cui sopra.

Non essendo poi intervenuta una modifica del quadro giuridico

applicabile, anche l'ultima condizione (e) è adempiuta.

In considerazione di tutto quanto esposto, si ritiene da tutelare

integralmente il principio della buona fede e dell'affidamento della datrice di

lavoro alle decisioni emanate nei suoi confronti dall'autorità competente.

Si rileva inoltre come a seguito delle varie decisioni favorevoli,

nonché del versamento effettivo delle indennità per lavoro ridotto da parte

della Cassa __________, quindi dell'esecuzione delle suddette decisioni, RI 1

ha consumato gli importi perché riversati ai dipendenti, non disponendo quindi

più degli importi percepiti a titolo di indennità per lavoro ridotto.

Oltretutto ci si permette di far notare che la decisione negativa

del 06.10.2021, della Cassa cantonale d'assicurazione contro la disoccupazione,

è arrivata a ben 7 mesi di distanza dall'ultima decisione positiva e a ben

oltre un anno di distanza dalle prime positive relative ai primi mesi del 2020.

In tal senso deve essere considerato e valutato, in generale, il

contesto d'urgenza e paura nel quale tutta la popolazione è sprofondata

contestualmente alla prima ondata di pandemia COVID-19, ma soprattutto, più

nello specifico nonché qui di rilevanza, il contesto di rapido intervento

scelto da parte dell'ente pubblico mediante lo strumento delle indennità di

lavoro ridotto a favore delle imprese resosi necessario alfine di garantire che

Fatti

i posti di lavoro potessero venir mantenuti (evitando quindi licenziamenti di

massa con conseguenti iscrizioni all'assicurazione contro la disoccupazione) ma

soprattutto alfine di garantire che i salari potessero venir pagati subito ed

immediatamente ai dipendenti da parte delle aziende datrici di lavoro.

La qui ricorrente ha quindi riversato immediatamente le indennità

di lavoro ridotto percepite ai suoi collaboratori, mantenendo così i posti di

lavoro in questione (evitando l'iscrizione all'assicurazione contro la

disoccupazione ai propri dipendenti) e garantendo loro il celere pagamento dei

salari.

Ciò è avvenuto, lo si ribadisce una volta ancora, facendo pieno

affidamento sulle decisioni positive intervenute sino al marzo 2021, presumendo

che ciò era il senso teleologico delle indennità di lavoro ridotto, ma

sicuramente non potendo in alcun modo prevedere una decisione diametralmente

opposta da parte dell'autorità a più di un anno, risp. 7 mesi, di distanza.

A rigor di logica, una decisione di restituzione andava semmai

indirizzata urgentemente ai lavoratori stessi, quali beneficiari materiali

ultimi di tali versamenti, con l'invito quindi ad annunciarsi immediatamente

all'assicurazione contro la disoccupazione.

Stante quanto precede, è perlomeno del tutto evidente che alla qui

ricorrente non può essere imputata alcuna colpa o negligenza grave in quanto

ella non ha evidentemente avuto motivo di dubitare dell'esattezza delle

decisioni precedenti e quindi era in buona fede in quanto ignorava e non poteva

in alcun modo sapere che le prestazioni erano versate a torto nel momento in

cui le ha percepite, ossia mancando la consapevolezza di aver percepito

indebitamente delle prestazioni. (…)” (Doc. I pag. 6-8)

Riguardo al secondo presupposto

del condono, ossia il grave rigore economico, l’avv. RA 1, per conto della

Sagl, ha asserito che in base alla documentazione già prodotta l’anno 2022 si è

chiuso con una perdita d’esercizio di fr. 98'992.84 e per 2023 le perdite

previste sono ancora più ingenti e rilevanti in considerazione dell’attuale

periodo di raffreddamento del marcato immobiliare dovuto al repentino rialzo

dei tassi ipotecari di riferimento e commerciali.

È stato sottolineato, da un lato,

che la società non sarebbe, quindi, in grado di far fronte all’eventuale

restituzione di fr. 76'633.25, ciò che comporterebbe, tra l’altro, il

licenziamento di tutti e nove i collaboratori e la liquidazione della stessa.

Dall’altro, che ciò non è nell’interesse di nessuno e nemmeno dell’autorità

cantonale e che tali posti di lavoro sono sempre stati mantenuti nonostante

l’attuale contesto di difficoltà (cfr. doc. I pag. 9).

1.6. Nella sua risposta del 9 aprile

2024 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

III).

1.7. Il 10 aprile 2024 il presidente del

TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.

considerato in diritto

in ordine

2.1. Nella

presente fattispecie il ricorrente ha fatto valere che la richiesta di

restituzione per le indennità da marzo 2020 ad agosto 2020 “sia ormai

perenta in quanto fino al 31.12.2020 il termine di perenzione era di un anno e

solo con il nuovo art. 25 cpv. 2 LPGA, valido dal 01.01.2021, tale termine è

divenuto di 3 anni” (cfr. doc. I pag. 9).

Il

TCA rileva al riguardo che la decisione su opposizione del 10 gennaio 2023 con

la quale la Cassa ha confermato il proprio ordine di restituzione dell’11

ottobre 2022 è cresciuta in giudicato incontestata (cfr. consid. 1.2.)

La

perenzione di un diritto, benché la stessa debba essere constatata d’ufficio, è

una questione di merito (cfr. STFA H 341/00 del 15 marzo 2001 consid. 3).

In

una sentenza H 341/00 del 15 marzo 2001 l’Alta Corte, confermando

l’irricevibilità di un’azione di disconoscimento di debito, in quanto la

decisione della cassa di compensazione con cui era stato richiesto il pagamento

del danno subito ai sensi dell’art. 52 LAVS era passata in giudicato

incontestata e costituiva così un titolo di rigetto definitivo, ha precisato:

"

(…)

3.- Le recourant soutient que les premiers

juges devaient, sans égard à la recevabilité de sa demande, constater d'office

la nullité de la décision de l'intimée du 20 janvier 1999, en raison de la

péremption de son droit à demander la réparation du dommage (art. 82 RAVS).

Toutefois, la péremption d'un droit, même si elle doit être constatée d'office,

est une question de fond. Comme la juridiction cantonale ne devait pas entrer

en matière sur l'action du recourant, elle n'avait pas à se prononcer sur la

péremption invoquée ni à déterminer si une telle péremption aurait, cas

échéant, constitué un motif de nullité de la décision de l'intimée du 20 janvier

1999. Sur ce point également, le

recours doit être rejeté."

La nostra Massima Istanza, in una

sentenza P 67/03 del 25 ottobre 2004,

ha poi deciso che in sede di ricorso contro il diniego di condonare l’obbligo

di restituire delle prestazioni complementari percepite a torto, non era

possibile, vista la crescita in giudicato incontestata della decisione di

restituzione, entrare in materia sull’eccezione di perenzione del diritto di

chiedere il rimborso.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_670/2014 del 30 dicembre 2014 consid. 2; STF

8C_383/2007 del 15 luglio 2008; STCA 38.2014.16 del 23 marzo 2015 consid. 2.3.,

pubblicata in RtiD II-2015 N. 67 pag. 259 segg.; STCA 38.2007.2 del 21 marzo

2007 consid. 2.4.

Alla luce della giurisprudenza appena

esposta questo Tribunale ritiene che, poiché la decisione su opposizione

del 10 gennaio 2023 che ha confermato l’ordine di restituzione dell’11 ottobre

2022 è cresciuta in giudicato incontestata e quindi qualsiasi domanda che

implichi il dover chinarsi, in questa sede, sull’ordine di restituzione è

irricevibile (cfr. STF 9C_556/2022 del 13 marzo 2023 consid. 2.1.), non è

possibile ora, nel contesto del ricorso contro il diniego del condono, entrare

in materia riguardo alla fondatezza o meno dell’eccezione di perenzione.

Abbondanzialmente giova comunque

rilevare che, come indicato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 14), il termine

di perenzione relativa di tre anni contemplato dall’art. 25 cpv. 2 della Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),

in vigore dal 1° gennaio 2021, vale anche per la pretesa di restituzione dei

mesi anteriori a tale data (in casu da marzo ad agosto 2020 e dicembre

2020). In effetti il nuovo diritto si applica anche ai crediti precedenti non

ancora perenti (cfr. STF 9C_449/2022 del 29 novembre 2023 consid. 3.2.1.,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 134 V 353 consid.

3.2.).

nel merito

2.2. Oggetto

della lite è la questione di sapere se a ragione oppure no la Sezione del

lavoro abbia negato alla società ricorrente il condono della restituzione delle

indennità per lavoro ridotto percepite a torto dal mese di marzo al mese di

agosto 2020 e dal mese di dicembre 2020 al mese di marzo 2021.

2.3. L’art.

95 cpv. 1 LADI che regola la restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25

LPGA.

L'art.

25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Perché sia concesso il condono

dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti cumulativamente

i seguenti presupposti:

- l'interessato ha percepito la

prestazione indebita in buona fede;

- la restituzione gli imporrebbe

una grave difficoltà.

Qualora difetti una delle due

condizioni suelencate, il condono non può essere accordato

In proposito cfr. STF 8C_441/2023

del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid.

4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio

2015 consid. 4.

La

giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio

art. 95 LADI conserva in ogni caso tutta la sua validità anche con l’entrata in

vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF

C 174/04 del 27 aprile 2005).

2.4. La

buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una

prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli

non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

La giurisprudenza ha precisato

che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa

qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad esempio violazione

dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento

doloso o negligenza grave.

Viceversa, l'assicurato può

prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; 3.2.; STF

8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019

consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016

del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF

8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa

C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N.

38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N.

14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97,

consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

La negligenza grave è data quando

un avete diritto non si conforma a ciò che può ragionevolmente essere preteso

da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle

stesse circostanze (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; STF

8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4).

Si è in presenza di una

negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può

essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una

situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 8C_347/2019 del 17

agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF

8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V

176 consid. 3d).

Inoltre,

la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del

versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva

sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era

indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021; STF 9C_795/2020

del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

2.5. Nella concreta evenienza la RI 1 ha

percepito indennità per lavoro ridotto da marzo ad agosto 2020 e da dicembre

2020 a marzo 2021 (cfr. consid. 1.1.).

Come visto nei fatti, la Cassa,

l’11 ottobre 2022, a seguito della sentenza 38.2022.7 dell’8 giugno 2022 e dopo

aver verificato gli effettivi rapporti di lavoro interni alla società,

rispettivamente i presupposti del lavoro ridotto, in particolare la

determinabilità della perdita di lavoro e la controllabilità del tempo di

lavoro, ha emesso nei confronti dell’insorgente un ordine di restituzione di

fr. 76'633.25, somma corrispondente alle indennità per lavoro ridotto percepite

da marzo ad agosto 2020 e da dicembre 2020 a marzo 2021.

Nella decisione è stato

precisato, da un lato, che i dipendenti __________, __________, __________, __________

e __________ andavano esclusi dal diritto all’ILR in quanto persone la cui

remunerazione dipendeva dall’esito del loro lavoro, ossia che non percepivano

un salario fisso (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e p.ti B30 e B33 della

Prassi LADI ILR). Dall’altro, che la società neppure disponeva di un sistema di

controllo sufficiente delle ore di lavoro effettivamente prestate ogni giorno

per ogni dipendente ai sensi dell’rt. 46b OADI (cfr. doc. 12; consid. 1.2.).

L’ordine di restituzione è stato

confermato dalla decisione su opposizione del 10 gennaio 2023, cresciuta in

giudicato incontestata (cfr. doc. 14; consid. 1.2.).

La Sezione del lavoro, con

decisione del 12 ottobre 2023, ha poi negato alla Sagl il condono, difettando

la condizione della buona fede (cfr. doc. 20; consid. 1.3.).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 5 febbraio 2024, nella quale è

stato evidenziato che l’azienda si è resa colpevole di una negligenza grave,

non essendosi informata, benché fosse stata resa edotta della necessità di

disporre di un sistema di controllo del tempo di lavoro, se il suo sistema di

rilevazione del tempo di lavoro garantisse un controllo sufficiente (cfr. doc.

A; consid. 1.4.).

La RI 1 sostiene, per contro, che

non si possa imputarle alcuna colpa o negligenza grave, non avendo avuto motivo

di dubitare dell'esattezza delle decisioni iniziali di riconoscimento delle ILR

che hanno implicato il versamento a suo favore delle stesse.

L’insorgente ritiene di essere

stata in buona fede, in quanto ignorava nel momento in cui le ha percepite, e

non poteva in alcun modo sapere, che le prestazioni erano versate a torto,

ossia non era consapevole di ricevere indebitamente le ILR (cfr. doc. I;

consid. 1.5.).

2.6. Chiamata a dirimere la presente

vertenza, questa Corte ritiene, innanzitutto, utile rilevare che ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LADI i lavoratori,

il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso,

hanno diritto a un’indennità per lavoro ridotto se adempiono le condizioni di

cui alle lett. a-d.

L’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI

enuncia, tuttavia, che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i

lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di

lavoro non è sufficientemente controllabile.

L’art.

46b OADI stabilisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente

controllabile (art. 31 cpv. 1 lett. a LADI) solo se le ore di lavoro sono

controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di lavoro conserva durante cinque

anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cpv. 2).

Salvo

che per circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal datore di

lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI),

il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente soddisfatto

se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro

effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione dell'orario di

lavoro, in altre parole a condizione che le ore di lavoro effettivamente

prestate siano controllabili per ogni giorno di lavoro. Questo è l'unico modo

di garantire che le ore supplementari che devono essere compensate durante il

periodo di conteggio siano prese in considerazione nel calcolo della perdita di

lavoro mensile. Un totale di ore perse alla fine del mese non permette di

rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile e nemmeno il fatto

di controllare le presenze e le assenze anche nel caso di un orario di lavoro

fisso in una piccola impresa.

Il

rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei

documenti presentati soltanto a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro

settimanali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati; cfr. STF

8C_306/2023 del 7 marzo 2024 consid. 5.1.2.). Lo stesso vale nel caso di quei

dipendenti che percepiscono un salario mensile. L'orario di lavoro può essere

verificato per mezzo di cartellini di timbratura, dei rapporti sulle ore o

sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri giustificativi che

attestino l'orario di lavoro. Le ore di lavoro effettuate non devono

necessariamente essere stabilite in modo elettronico o meccanico e i

rilevamenti non devono poter essere modificabili ulteriormente senza che la

modifica non sia menzionata nel sistema (cfr. STF 8C_699/2022 del 15 giugno

2023 consid. 5.1.2.; STF 8C_745/2021 del 16 novembre 2021; STAF B-269/2019 del

31 marzo 2020 consid. 3.3.2; 3.3.3.; STFA C 269/03 del 25 maggio 2004 consid.

3.1; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003 consid. 1.3.; STFA C 295/02 del 12 giugno

2003 consid. 2.2.).

L’Ordinanza sulle misure nel

settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus

(COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) del 20

marzo 2020 (RS 837.033), non più in vigore, e la Legge federale sulle basi

legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia

di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 818.102) hanno, del

resto, apportato deroghe alla LADI, ma non in relazione alla registrazione del

tempo di lavoro (cfr. STF 8C_306/2023 del 7 marzo 2024 consid. 3.1.2.; STF

8C_745/2021 del 16 novembre 2021; STAF B-5990/2020 del 24 giugno 2021,

pubblicata in DLA 2021 N. 12 pag. 306 e in DLA 2022 N. 4 pag. 106).

Nel caso di specie la decisione

su opposizione del 10 gennaio 2023 che ha confermato l’ordine di restituzione

dell’11 ottobre 2022 relativo alle ILR da marzo ad agosto 2020 e da dicembre

2020 a marzo 2021, in particolare per l’assenza di un sistema di controllo

sufficiente delle ore di lavoro (cfr. doc. 12; 14; consid. 1.2.) non è stata

impugnata dalla società ricorrente.

2.7. In concreto la RI 1 è stata resa

attenta a diverse riprese sulla necessità di disporre di un sufficiente sistema

di controllo del tempo di lavoro.

Nel formulario "Preannuncio

di lavoro ridotto", allestito dall’insorgente il 16 marzo 2020, è

precisato:

" Con la

presente firma attesto la veridicità delle informazioni da me fornite. Dichiaro

Inoltre:

a) (…)

b) di essere a

conoscenza dell’obbligo di disporre di un sistema di controllo delle ore di

lavoro (ad esempio schede di timbratura, rapporti sulle ore) per i lavoratori

interessati dal lavoro ridotto che indichi:

- le ore di

lavoro prestate quotidianamente, comprese le eventuali ore supplementari,

- le ore perse per motivi economici e

- tutte le

altre assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio

militare.” (Doc. 1/1 pag. 4).

Inoltre, conformemente a quanto

sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. A pag. 5), nelle decisioni emesse

dalla Sezione del lavoro il 24 marzo 2020, il 4 maggio 2020 (in sostituzione

della precedente), il 28 dicembre 2020 e il 3 marzo 2021, con le quali il

diritto per lavoro ridotto era stato inizialmente riconosciuto alla Sagl per

l’arco di tempo 19 marzo - 10 giugno 2020, poi corretto nel periodo dal 16

marzo al 15 settembre 2020, dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 e dal 1°

marzo al 31 maggio 2021, è espressamente indicato (cfr. doc. 1; 2; 6; 7):

" (…).

Osservazioni

(…).

I datori di lavoro sono responsabili

dell’osservanza delle disposizioni in materia di registrazione del tempo di

lavoro e sono tenuti a conservare la relativa documentazione. Il controllo

delle ore di lavoro del personale interessato dal lavoro ridotto deve essere

eseguito fin dall’inizio e giorno per giorno dal datore di lavoro o, in caso di

lavoro a distanza, dal dipendente (vedasi anche i richiami importanti,

paragrafo 1, in calce).

(…).

Richiami importanti riguardo

all’indennità per lavoro ridotto

- Per i

lavoratori sottoposti al regime dell’orario ridotto bisogna ricorrere al

sistema di controllo aziendale (per es. schede di timbratura, rapporti delle

ore), che indicano quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese

eventuali ore in più, ore perse per motivi economici nonché tutte le altre

assenze quali ad esempio vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio

militare. (…)”

La stessa avvertenza apposta nei “Richiami

importanti riguardo all’indennità per lavoro ridotto” si evince dalla decisione

del 5 novembre 2020 con la quale la Sezione del lavoro aveva sollevato

opposizione al preannuncio del 28 agosto 2020 relativo al lasso di tempo 1°

settembre 2020 - 30 giugno 2021 (cfr. doc. 3; 3/1).

Sulla base delle precise

indicazioni riguardo alla necessità di implementare un sistema di controllo del

tempo di lavoro che dia informazioni sulle ore di lavoro effettivamente

compiute quotidianamente la società ricorrente non poteva legittimamente

credere che fosse possibile rinunciare a introdurre nella propria ditta un

sistema di registrazione delle ore di lavoro quotidiane effettive.

Tuttavia

l’insorgente non ha attuato alcun sistema di verifica del tempo di lavoro

idoneo, né ha chiesto ragguagli in merito all’amministrazione.

Il Tribunale federale, del resto,

in una sentenza 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, ha stabilito che a ragione

l’amministrazione aveva negato a una SA il condono dell’ammontare di fr. 121'523.75,

pari alle ILR versatele a torto da marzo a maggio 2020 e chieste in

restituzione, poiché era assente un sistema di controllo del tempo di lavoro

affidabile o di altri documenti che potessero giustificare che le ILR erano

state ricevute a ragione.

Dal consid. 5.2. di tale giudizio

emerge:

" (…) Le préavis de RHT, la décision de l'intimé du 18 mars 2020 ainsi

que les décomptes de mars à mai 2020 mentionnaient clairement que la recourante

devait instaurer un tel contrôle (au moyen par exemple de cartes de timbrage ou

de rapports sur les heures) portant sur les heures de travail fournies

quotidiennement, les heures perdues pour des raisons économiques et tout autre

type d'absence. Ces informations détaillées ne pouvaient pas laisser penser à

un employeur consciencieux qu'il pouvait être renoncé à l'introduction d'un

système permettant d'attester les heures effectives de travail quotidiennes.

(…) malgré la crise sanitaire et les difficultés

qui y étaient liées, la recourante a été dûment informée de ses obligations de

contrôle du temps de travail. Il lui était en outre loisible de requérir de

plus amples informations auprès de l'intimé, notamment au moment où elle aurait

pris conscience des entraves liées à la mise en place d'un système de contrôle.

On ajoutera qu'il n'était pas exigé qu'elle aménageât un système complexe et/ou

coûteux. Les heures de travail ne doivent en effet pas nécessairement être

enregistrées mécaniquement ou électroniquement; une présentation suffisamment

détaillée et un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment

où elles sont effectivement accomplies suffisent (arrêt 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid.

5.1.2 et les arrêts cités). (…)”

La nostra Massima Istanza ha

concluso che rettamente la Corte cantonale aveva considerato che la ricorrente

aveva commesso una negligenza grave escludente la buona fede.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_310/2023 del 5 giugno 2023, ha poi ritenuto inammissibile, in quanto non

sufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da una Sagl contro il giudizio

emanato il 27 marzo 2023 dal Tribunale amministrativo del Canton Berna, il

quale aveva confermato il rifiuto da parte dell’amministrazione di condonarle

la restituzione della somma di fr. 160'875.80, corrispondente alle ILR

percepite indebitamente da aprile 2020 a maggio 2021.

La prima Istanza aveva precisato

che la società, prestando la debita attenzione alle informazioni nei formulari

di richiesta e nelle decisioni, le quali non potevano essere fraintese, avrebbe

dovuto riconoscere che, affinché la perdita di lavoro fosse controllabile, era

necessario un sufficiente sistema di controllo aziendale delle ore.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_823/2016 del 14 luglio 2017.

In simili condizioni a ragione la

Sezione del lavoro ha negato nei confronti dell’insorgente l’esistenza del

presupposto della buona fede, considerando che, in virtù delle indicazioni

ricevute, l’assenza nella sua azienda di un controllo sistematico delle ore di

lavoro costituisce una negligenza grave (cfr. doc. 20; A; STF 8C_129/2015 del

13 luglio 2015; STCA 38.2021.62 dell’11 ottobre 2021).

2.8. La società ricorrente ha chiesto la

tutela della propria buona fede ex art. 9 Cost., asserendo di avere riposto

fiducia nelle decisioni iniziali di riconoscimento del diritto alle indennità

per lavoro ridotto che hanno avuto come conseguenza il versamento di tali

indennità che sono state prontamente corrisposte ai propri dipendenti __________,

__________, __________, __________ e __________ e hanno permesso di mantenere i

rapporti contrattuali (cfr. doc. I pag.6; consid. 1.5.; 2.5.).

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.

consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e

che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione

erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un

vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti,

precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente

adempiuti:

1. Si tratta di

un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

Considerandi

2.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

3.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

5.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

6.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.

l’interesse

alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla

tutela della buona fede.

(cfr. STF 8C_73/2022 del 26 gennaio

2023.

consid. 5.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021

del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e

DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF

9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre

2020.

consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019

N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017

consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015

del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid.

3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio

2005.

consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del

29.

agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi

citata).

Esaminando, in particolare, la

condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad

adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio

occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento

dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e

l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale

informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STF

8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 5.3.1., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr.

26.

pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_804/2010 del 7 febbraio 2011

consid. 7.1.; STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.; STFA C 177/04

del 25 ottobre 2005; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; STFA C 344/00 del 6

settembre 2001 consid. 3.bb.).

2.9

Nel caso di specie il condono

della restituzione delle indennità per lavoro ridotto non può essere riconosciuto

alla ricorrente in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona

fede sancito dall’art. 9 Cost.

Nel sistema dell'assicurazione

contro la disoccupazione il datore di lavoro non può dedurre alcunché dalla

concessione (senza riserve) delle prestazioni (cfr. STF 8C_681/2021 del 23

febbraio 2022 consid. 3.5.).

Inoltre al fine della tutela

della buona fede devono essere comunque adempiute tutte le specifiche

condizioni (cfr. consid. 2.8.).

In

concreto il fatto che l’amministrazione abbia versato alla società ricorrente

le indennità per lavoro ridotto per il lasso di tempo marzo - agosto 2020 e

dicembre 2020 - marzo 2021 senza sollevare alcuna obiezione circa il sistema di

controllo delle ore di lavoro non le è di ausilio.

In

effetti la Sezione del lavoro e la Cassa di disoccupazione possono presumere

che il requisito relativo alla controllabilità sufficiente del tempo di lavoro

sia dato e non sono tenute a predisporre dei controlli approfonditi, regolari e

sistematici per ogni singola impresa al momento del riconoscimento del diritto

alle ILR o durante il periodo di versamento delle indennità. È sufficiente che

simili controlli vengano eseguiti dalla SECO in un secondo tempo nell’ambito

della revisione o per sondaggio (cfr. consid. 2.4.; STAF B-269/2019 del 31

marzo 2020 consid. 3.3.6; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015; STF 8C_469/2011

del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2; STCA 38.2021.62 dell’11 ottobre 2021

consid. 2.4.; 2.5.).

D’altronde le decisioni iniziali

della Sezione del lavoro indicano chiaramente, da una parte, che la Cassa

avrebbe potuto versare le ILR, se adempiuti gli ulteriori presupposti legali,

dall’altra, come visto (cfr. consid. 2.7.), che i datori di lavoro sono

responsabili dell’osservanza delle disposizioni in materia di registrazione del

tempo di lavoro, così come descritto nei “Richiami importanti riguardo

all’indennità per lavoro ridotto” riportati nei provvedimenti stessi e sono

tenuti a conservare la relativa documentazione (cfr. doc. doc. 1; 2; 6; 7).

La Sagl, essendo stata avvertita

di essere responsabile del sistema di controllo delle ore che doveva essere

eseguito giorno per giorno, come indicato nelle decisioni della Sezione del

lavoro (cfr. doc. doc. 1; 2; 6; 7) e di doverne conservare la documentazione -

la quale dunque avrebbe potuto esserle richiesta in seguito per una verifica -

era nelle condizioni di rendersi conto che la correttezza (che avrebbe potuto

essere esaminata successivamente) dell’erogazione delle ILR dipendeva anche dal

requisito della presenza di un sistema di controllo del tempo di lavoro

adeguato.

L’avviso risultante dalle

decisioni di riconoscimento delle ILR avrebbe, ad ogni modo, perlomeno dovuto

farle sorgere il dubbio al riguardo e indurla a chiedere delucidazioni alla

Sezione del lavoro stessa e/o alla Cassa.

Si osserva altresì che il

messaggio di posta elettronica del 18 maggio 2020 da parte della Cassa __________

(cfr. doc. 21/2) menzionato nel ricorso (cfr. doc I pag. 7; consid. 1.5.), a prescindere

dal fatto che non provenga dalla Cassa resistente, non concerne ad ogni modo la

questione della necessità di un sistema di controllo aziendale del tempo di

lavoro. Nessuna rassicurazione è stata fornita con il medesimo riguardo all’eventuale

inutilità di un sistema di registrazione delle ore di lavoro sufficiente.

Ne discende che già il primo

presupposto da ossequiare per vedere garantita la protezione della buona fede,

ovvero l’esistenza di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità (cfr.

consid. 2.8.), non è adempiuto.

In proposito è utile rilevare che

il Tribunale federale, in una sentenza 8C_177/2023 del 6 ottobre 2023 consid.

4.4.3., nel caso di una società, il cui riconoscimento alle ILR era stato

riconsiderato, ha escluso la tutela della buona fede pretesa in virtù

dell’affidamento riposto nelle decisioni positive dell’amministrazione

all’origine del mantenimento dei posti di impiego, indicando che la protezione

della buona fede era infondata, ritenuto che non si era confrontati con

un’autorizzazione senza riserve al lavoro ridotto.

In casu

neppure risulta soddisfatta la condizione secondo cui l’errata o la mancata

informazione deve avere indotto l’assicurato ad adottare un comportamento o

un'omissione non reversibile senza pregiudizio (cfr. consid. 2.8.).

Più

precisamente non può essere ammesso, secondo la verosimiglianza preponderante

(cfr., in relazione alla condizione secondo cui “l’informazione errata ha

indotto l’assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è

pregiudizievole”, STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 5.3.1., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316;

STF 8C_325/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 5.1. e 5.2.; DTF 133 V 14 consid.

9.2.; STFA C 85/06 consid. 3.3.), un nesso causale tra le decisioni di

riconoscimento ed erogazione delle ILR e il mancato licenziamento dei

dipendenti da parte della ricorrente.

È infatti poco verosimile, come

già stabilito per i mesi di aprile e maggio 2021 nella STCA 38.2022.7 dell’8

giugno 2022 consid. 2.15., cresciuta in giudicato incontestata (cfr. consid.

1.1.), che una ditta che si occupa di amministrazione, gestione, consulenza,

intermediazione, promozione e pubblicità in ambito immobiliare (cfr. estratto

RC reperibile nel sito www.zefix.ch) volesse privarsi dei suoi collaboratori

per il servizio esterno attivi nei mesi da marzo ad agosto 2020 e da dicembre

2020.

a marzo 2021, considerato, in primo luogo, che, dopo una perdita di lavoro

per ragioni economiche nei mesi di marzo e aprile 2020 superiore all’80% (cfr.

doc. 1/1; 24), era stata stimata una perdita di lavoro probabile già solo del

50% a partire dal mese di settembre 2020 (cfr. doc. 3/1; 6/1). Inoltre nel mese

di marzo 2021 la perdita di lavoro era si era ulteriormente ridotta al 30.15%

(cfr. STCA 38.2022.7 dell’8 giugno 2022 consid. 2.15.).

In secondo luogo e a maggiore

ragione, che alcuni dei dipendenti erano stati assunti proprio nel lasso di

tempo in questione, e meglio __________ nel mese di maggio 2020 con contratto

di durata indeterminata e __________ nel mese di luglio 2020 con contrato di

durata indeterminata (cfr. STCA 38.2022.7 dell’8 giugno 2022 consid. 2.5.).

Secondo la giurisprudenza, infine,

il fatto di avere utilizzato l’importo della prestazione ricevuta non

costituisce un comportamento pregiudizievole che consenta la protezione della

buona fede (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 6.2.; STF

8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_341/2019 del 30 gennaio

2020.

consid. 5.1.; DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.).

2.10

Alla luce delle risultanze di cui

sopra, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, prima

condizione per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su

opposizione del 5 febbraio 2024, senza che si riveli necessario esaminare il

secondo presupposto del condono, ossia l’onere gravoso.

Per completezza, in riferimento

alla censura ricorsuale secondo cui una decisione di restituzione andava semmai

indirizzata ai lavoratori stessi, quali beneficiari materiali ultimi delle ILR

(cfr. doc. I pag. 8; consid. 1.5.), questa Corte si limita a sottolineare che,

come risulta dalla decisione su opposizione e dalla risposta di causa (cfr.

doc. A pag. 9; III pag. 3), ai sensi dell’art. 95 cpv. 2 LADI la Cassa esige

dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente riscosse,

per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del

pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

2.11

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.40-41 del 2 ottobre 2023

consid. 2.15., STCA 38.2023.23 del 19 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA

38.2022.73

del 16 febbraio 2023 consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre

2022.

consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA

38.2021.97

del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.96 del 30 marzo

2022.

consid. 2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA

38.2021.32

del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno

2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto ricevibile,

è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti