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Decisione

38.2024.16

Rettamente a ric., nato nel 1953, è stato negato diritto a ind. insolvenza. Quando ha esercitato attività lucrat. in relaz. a cui ha chiesto le ind. aveva già superato età di riferimento per dt alla rendita di vecchiaia. Egli era esonerato da versam. contrib. Esclus. dal dt voluta da legislatore

13 maggio 2024Italiano18 min

Svizzera a una procedura d'esecuzione forzata o che occupa lavoratori in Svizzera

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.16

DC/sc

Lugano

13 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 marzo 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 marzo 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 18

marzo 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha respinto l’opposizione

presentata da RI 1 contro la decisione del 7 febbraio 2024 (cfr. doc.19-20) con

la quale gli è stato negato il diritto a beneficiare dell’indennità per

insolvenza in relazione a crediti salariali di fr. 11'960.-. L’amministrazione

al riguardo si è così espressa:

" (…)

5. Nella

concreta fattispecie il qui opponente risulta essere in età di pensionamento

ordinario AVS, quindi escluso dalla cerchia delle persone aventi diritto

all'indennità per insolvenza. Infatti le persone che pur avendo raggiunto l'età

ordinaria di pensionamento esercitano ancora un'attività lucrativa continuano a

versare i contributi all'AVS/AI/IPG (cfr. art. 3 cpv. 1 LAVS), ma non

all’assicurazione contro la disoccupazione. Se, come sostenuto dall'opponente,

Fatti

i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione fossero stati dedotti,

essi andrebbero restituiti, ma tale questione esula dalla presente opposizione.

(…)” (Doc. A)

1.2. Contro la citata decisione su

opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale

chiede il riconoscimento del diritto alle indennità per insolvenza,

argomentando:

" (…) Alla

luce di quanto recita la legge sull'indennità per insolvenza mi sento di

contestare la suddetta motivazione in quanto alla voce "AVENTI

DIRITTO" viene precisato quanto segue i lavoratori soggetti all'obbligo di

contribuzione al servizio di un datore di lavoro insolvente che sottostà in

Svizzera a una procedura d'esecuzione forzata o che occupa lavoratori in Svizzera

hanno diritto all’indennità per insolvenza se: il loro datore di lavoro è stato

dichiarato in fallimento.

Mi sembra evidente che si parli di contributi in senso lato e non

esclusivamente di contributi per la disoccupazione e nello specifico è pur vero

che le persone in AVS non pagano contributi per i primi CHF 16'800.00 di retribuzione

ma essendo la mia retribuzione annua di CHF 51'220.00 mi sembra evidente che

per la parte eccedente vengano versati i contributi. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta di causa del 9

aprile 2024 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

2. Per quanto

esposto nell'avversata decisione su opposizione emanata il 18 marzo 2024 a

conferma della sua precedente decisione del 7 febbraio 2024 e quindi in

respingimento dell'opposizione del 16 febbraio 2024, il signor RI 1, nato __________

1953, non ha diritto alle II.

Infatti, avendo il ricorrente già

raggiunto l'età di pensionamento ordinario AVS (art. 21 LAVS), non è più per

legge un lavoratore soggetto all'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 51

cpv. 1 LADI e meglio pur svolgendo un'attività lucrativa è tenuto a versare i

contributi all'AVS/AI/IPG (cfr. art. 3 cpv. 1 LAVS), ma non più quelli

all'assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell'esonero previsto

dall'art. 2 cpv. 2 lett. c LADI.

In tal senso la Prassi LADI II indica

che l'età limite per I'll corrisponde all'età normale della pensione AVS, dato

che a quel momento viene meno l'obbligo contributivo (cfr. marg. B9). (…)”

(Doc. III)

1.4. In data 9 aprile 2024 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Il

22 aprile 2024 l’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" (…)

l'Istituto invoca a supporto della propria decisione la "Prassi LADI II

indica che l'età per I'll corrisponde all'età normale della pensione AVS, dato

che a quel momento viene meno l'obbligo contributivo", ritengo tutto ciò

non corretto in quanto:

1) Ia prassi in diritto è una procedura, con riferimento ad

attività regolate solo da norme generali e incomplete, non codificata in una

legge o in un regolamento, e quindi non possiamo darle il valore di legge in

barba alla certezza del diritto, e mi sembra oltremodo lesiva dei diritti del

lavoratore.

2) Nella Prassi LADI II si indica l'età limite come quella

corrispondente all'età normale per andare in pensione continuando a rimanere

nel vago e si continua dicendo "dato che a quel momento viene meno

l'obbligo contributivo", fattispecie che non si riscontra nel mio caso in

quanto percependo Chf. 51.220,00 pago i contributi su Chf. 34.420,00, senza che

gli stessi apportino vantaggi alla mia pensione dei, in quanto non vengono

contabilizzati operando che perlomeno servano a tutelare i miei diritti di

lavoratore truffato nella situazione in oggetto.

In conclusione alla luce delle motivazioni elencate chiedo che il

TRIBUNALE DELLE ASSICURAZIONI riconosca il mio diritto di lavoratore a ricevere

l’INDENNITA' PER INSOLVENZA. (…)” (Doc. V)

Al

riguardo la Cassa si è così espressa il 30 aprile 2024:

" (…) con

riferimento alla vertenza di cui a margine e in particolare allo scritto del 22

aprile 2024, nel termine assegnato, la Cassa comunica quanto segue.

Con detto scritto il ricorrente contesta l'applicazione della

Prassi LADI II e in particolare le marginali indicate a sostegno di quanto

esposto dalla Cassa nella propria risposta di causa.

Evidenziato come la Prassi LADI II sia stata emessa dall'autorità

di vigilanza sulle Casse disoccupazione e meglio dalla Segreteria di Stato

dell'economia e sia per queste vincolante, per quanto qui di interesse la

stessa non fa che chiarire quanto disposto dalla legge (cfr. anche STCA inc. n.

38.2022.92 del 6 giugno 2023 consid. 2.4).

Si ribadisce pertanto che il ricorrente, nato nel 1953 e avendo

quindi già raggiunto i 65 anni (art. 21 LAVS), non è più ex lege un lavoratore

soggetto all'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LADI e meglio

pur svolgendo un'attività lucrativa è tenuto a versare i contributi

all'AVS/AI/IPG (cfr. art. 3 cpv. 1 LAVS), ma non più quelli all'assicurazione

contro la disoccupazione in virtù dell'esonero previsto dall'art. 2 cpv. 2

lett. c LADI (secondo cui "Sono esonerati dall'obbligo di pagare i

contributi i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l'età di

riferimento (sino al 31 dicembre 2023 "età di pensionamento", ndr)

secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS").

A titolo abbondanziale, pur esulando la questione dalla presente

vertenza, si rileva che se, come sostiene l'insorgente, i contributi

all'assicurazione disoccupazione fossero effettivamente stati dedotti dal

datore di lavoro, essi andrebbero restituiti (cfr. suindicato giudizio, consid.

2.6 terz'ultimo paragrafo).

Pertanto, si chiede che il ricorso sia respinto e la decisione

impugnata confermata.” (Doc. VII)

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione a sapere se, correttamente o meno, la Cassa ha negato ad RI 1 il

diritto a percepire le indennità per insolvenza dal 1° settembre al 30 novembre

2023 (cfr. doc. 25).

Secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori

soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che

sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in

Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b. il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti

salariali.

Non hanno diritto all'indennità

per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo

dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono

parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso

considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda (cfr. art. 51

cpv. 2 LADI).

Secondo l’art. 52 cpv. 1 LADI

l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi

quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e

gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la

dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza

dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati

salario anche gli assegni dovuti.

I contributi legali alle

assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per insolvenza. La

cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e

dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv.

2 LADI).

2.2. Nella

“Prassi LADI II (Indennità per insolvenza)”, nella sua versione in vigore dal

1° gennaio 2024, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di

sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del

diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00

dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA

C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), ha

rilevato:

"

(…)

B9 I lavoratori soggetti all’obbligo contributivo al

servizio di un datore di lavoro insolvente che sottostà a una procedura

d’esecuzione forzata in Svizzera o che occupa in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all’II. I lavoratori che non hanno ancora raggiunto l’età minima di

Considerandi

contribuzione per l'AVS sono parificati ai lavoratori soggetti all’obbligo

contributivo (art. 73 OADI). L’età limite per l’II corrisponde all’età di

riferimento (art. 21 cpv. 1 LAVS), dato che a quel momento viene meno l’obbligo

contributivo.

Il diritto all’II non deve soddisfare altre condizioni oltre a

quella dell’esercizio di un’attività salariata soggetta a contribuzione. In

particolare, non è determinante la condizione della residenza o del domicilio,

per cui anche i frontalieri o i lavoratori che risiedono all’estero possono

chiedere l’II. Non è neppure determinante il fatto che i contributi sociali

siano stati effettivamente versati oppure che il lavoratore disponga un

permesso di lavoro valido.

In base all’articolo 11 LLN, gli organi esecutivi sono tenuti a

segnalare per accertamento all’organo cantonale competente in materia di lotta

contro il lavoro nero gli indizi e i casi sospetti di lavoro nero. (…)”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_769/2021 del

3.

maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;

DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;

STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3., pubblicata in SVR

2020.

ALV N. 11 pag. 35; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in

DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132

V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid.

6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007

consid. 4.3.

2.3

B.

Rubin in “Commentaire de loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, sottolinea che:

" (…)

4.

Assujettissement

aux cotisations. - L'indemnité en cas d'insolvabilité est réservée aux

travailleurs assujettis au paiement des cotisations à l'assurance-chômage. Il

s'agit des personnes tenues de cotiser sur le revenu d'une activité dépendante

au sens des art. 2 al. 1 let. a LACI et 5 LAVS. Ce qui est déterminant, c'est

le fait que les créances salariales couvertes par l'assurance insolvabilité

correspondent à une période où les travailleurs ont été tenus de payer des

cotisations à l'assurance-chômage au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LACI. Peu

importe donc le statut des personnes au moment de la demande d'indemnité.

Une période minimale

de cotisation n'est pas requise (FF 1980 III 612), pas plus qu'un domicile en

Suisse (ATF 132 V 82 consid. 5.5 p. 91) ou une autorisation de travailler en

bonne et due forme (DTA 1992 p. 94 consid. 3 p. 97). Les frontaliers ont droit

à l'indemnité (ATF 112 V 143; FF 1980 III 613); les saisonniers également.

5.

Les personnes

dispensées de payer des cotisations au sens de l'art. 2 al. 2 LACI n'ont pas

droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité, sauf celles qui n'ont pas encore

atteint l'âge minimum pour cotiser à l'AVS (art. 73 OACI).

Contrairement à ce

que prévoit l'art. 8 al. 1 let. d LACI dans le domaine de l'indemnité de

chômage, il n'est pas nécessaire d'avoir terminé la scolarité pour avoir droit

à l'indemnité en cas d'insolvabilité (Burgherr, Die Insolvenzentschädigung [...]

p. 37; avis contraires: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung [...] p. 2356 N

590, ainsi que p. 2358 N 595; Gerhards, AVIG-Kommentar, vol. I p. 553 N 3 ad

art. 51). En tous les cas, ni la loi, ni l'ordonnance n'excluent expressément

les jeunes personnes, encore à l'école, du droit à cette prestation. Le fait

que les jeunes personnes en question ont peut-être moins besoin d'un salaire

que celles en âge de bénéficier de l'indemnité de chômage n'empêche pas

qu'elles ont droit à la protection conférée par les art. 51 ss LACI. Du reste,

chaque fois que le droit aux prestations de chômage est soumis à une condition

de nécessité, la loi le précise (exemple : art. 14 al. 2 LACI). Or, dans le

domaine de l'indemnité en cas d'insolvabilité, la loi ne pose aucune restriction

en ce qui concerne l'âge minimal permettant l'accès aux prestations. (…)” (pag. 423)

Il medesimo

autore in “Assurance-chômage et service public de l’emploi”, Ed. Schulthess 2019, rileva inoltre che:

" (…)

721.

II existe

cinq motifs d'ouverture du droit. Ceux-ci sont rattachés à diverses phases de

la procédure d'exécution forcée contre l'employeur insolvable. Selon l'art. 51

al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement de cotisations, qui sont

au service d'un employeur insolvable sujet a une procédure d'exécution forcée

en Suisse (cf. art. 46 LP) ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à

une indemnité en cas d'insolvabilité: (…)”

Questo

autore, alla nota 671, precisa che:

" Cet assujettissement est une condition du droit. II y a cependant

une exception. Elle concerne Ies travailleurs n'ayant pas atteint l'âge pour

cotiser a l'AVS. Ceux-ci ont droit à l'indemnité (art. 73 OACI). A noter que

ceux occupant une position assimilable à celle d'un employeur (et leur

conjoint), n'y ont pas droit, même s'ils ont cotisé (art. 51 al. 2 LACI; DTA

2016.

p. 239; TF, 8C_865/2015; TFA, C 160/05 ; N 601 ss). Ne sont pas

déterminants le fait que les cotisations aient été payées et le fait que le

travailleur ait bénéficié d'une autorisation de travailler.” (pag. 148)

2.4

Come esposto in precedenza (cfr.

consid.2.1), secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI hanno diritto all’indennità per

insolvenza “i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione”. L’art. 2 cpv.

2.

lett. c LADI stabilisce che “sono esonerati dall’obbligo di pagare i

contributi i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l’età di

riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS”.

L’art. 21 LAVS (“Età di

riferimento e rendita di vecchiaia”) stabilisce al cpv.1 che “le persone che

hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una rendita di

vecchiaia senza riduzioni né supplementi” e al cpv. 2 che “il diritto alla

rendita nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età di

riferimento. Si estingue con la morte dell’avente diritto”.

Nella presente fattispecie,

dall’incarto emerge che l’assicurato è nato __________ 1953 (cfr. doc. 24).

Al momento in cui ha esercitato

l’attività lucrativa in relazione alla quale ha richiesto le indennità per

insolvenza aveva già da tempo superato l’età di riferimento per il diritto alla

rendita di vecchiaia. Egli era dunque esonerato dal versamento dei contributi

all’assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. c

LADI.

Di

conseguenza egli non ha diritto all’indennità per insolvenza, come giustamente

stabilito dalla Cassa (cfr. consid. 2.2 e 2.3).

Al

riguardo va sottolineato (cfr. consid.1.4) che l’esclusione dal diritto

all’indennità per insovenza per le persone che hanno raggiunto l’età di

riferimento dell’AVS è stata voluta dal legislatore.

Ora,

secondo l’art. 190 Cost. le leggi federali sono determinanti per il Tribunale

federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. I

Tribunali sono dunque tenuti in ogni caso ad applicare tali disposizioni (cfr.

DTF 144 I 340 consid. 3.2; DTF 144 I 126 consid. 3 e STF 9C_794/2021 del 3

gennaio 2022, in italiano, relativa all’obbligo di versare i contributi AVS

dopo i 65 anni).

In

questo contesto va peraltro ricordato, a titolo abbondanziale, che anche

l’indennità di disoccupazione viene versata solo all’assicurato che “ha

terminato la scuola dell’obbligo e non ha ancora raggiunto l’età di riferimento

secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS” (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d LADI; cfr.

al riguardo le indicazioni contenute nel Messaggio del Consiglio federale

relativo all’AVS 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, pubblicato in FF

2019.

5179 [5282-5283]: “(…) In seguito alla

modifica del capoverso 1 lettera d, la riscossione anticipata di una rendita di

vecchiaia dell’AVS non comporterà più l’esclusione dal diritto all’indennità di

disoccupazione. Questo principio varrà non soltanto in caso di versamento della

totalità della rendita di vecchiaia, ma anche se l’assicurato si avvarrà della

nuova possibilità di riscuotere solo una percentuale di essa. Questa modifica è

necessaria per armonizzare la prassi, ponendo fine alla disparità di

trattamento tra i beneficiari di una rendita di vecchiaia anticipata dell’AVS

(attualmente esclusi dal diritto all’indennità di disoccupazione) e i

beneficiari di prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale o di

un’assicurazione estera. In futuro l’assicurato avrà diritto all’indennità di

disoccupazione, se soddisferà le condizioni per tale diritto, a prescindere dal

fatto che riceva prestazioni anticipate di vecchiaia dell’AVS, di un istituto

di previdenza o di un’assicurazione estera.

Per evitare

qualsiasi sovraindennizzo, l’importo della rendita di vecchiaia anticipata

dell’AVS (totalità o percentuale di essa) sarà dedotta dall’indennità di

disoccupazione (art. 18c cpv. 1 D-LADI in combinato disposto con l’art. 69 cpv.

3.

LPGA), analogamente a quanto avviene per le rendite di vecchiaia attualmente

versate da altre istituzioni (istituti di previdenza e assicurazioni estere).

Inoltre, questa disposizione va adeguata alla nuova terminologia del D-LAVS

(«età di riferimento»). (…)”; per la situazione precedente cfr. STF

8C_545/2021 del 4 maggio 2022 pubblicata in SVR 2022 ALV. Nr. 27 e STF

8C_729/2022 del 12 gennaio 2023).

La

decisione su opposizione del 18 marzo 2024 deve dunque essere confermata.

Come

precisato dall’amministrazione (cfr. consid. 1.1., 1.4. in fine e doc.16-18),

se fossero stati prelevati dei contributi all’assicurazione contro la

disoccupazione dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, essi andrebbero

restituiti. Tale questione esula comunque dalla presente vertenza.

2.5

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia

ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola

pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nella presente fattispecie,

trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2022.57

del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022

consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti