Lexipedia

Decisione

38.2024.17

Rettamente negato diritto a indennità per intemperie: la perdita di lavoro fatta valere dalla ricorr. è da ricondurre solo indirettamente alle basse temperature invernali e non si rivela, quindi, computabile ai sensi dell’art. 43 LADI, non essendo causata direttamente da condizioni meteorologiche

13 maggio 2024Italiano38 min

di __________, stante la dichiarazione 11 dicembre 2023 della deliberante (__________),

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2024.17

CL/gm

Lugano

13 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 marzo 2024 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 15

marzo 2024 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 9 febbraio 2024

(cfr. doc. 4) con la quale alla ditta RI 1, __________ ha negato il diritto ad

indennità per intemperie per il mese di gennaio 2024, per i cantieri siti ai __________

ed a __________.

Al riguardo

l'amministrazione si è così espressa:

" (…) Si

premette che il dato ambientale fornito dalla richiedente, vale a dire una media

di 3.6°C, nella zona in cui avrebbero dovuto essere eseguiti i lavori, è

sostanzialmente confermato dai dati ufficiali presenti sul sito __________ (…),

Fatti

i quali attestano, a __________, una temperatura media a gennaio 2024 di 3.7°C.

Nel caso concreto, le condizioni

meteorologiche invocate dalla richiedente (freddo e gelo) non sono di principio

ostative all’esecuzione di lavori interni di posa delle piastrelle. All’origine

dell’impedimento, vi è piuttosto l’assenza di accorgimento che la ditta

opponente e/o il committente avrebbe dovuto adottare, segnatamente garantendo

il riscaldamento e l’erogazione di acqua sanitaria riscaldabile nei locali

interessati dai lavori di posa come meglio si dirà in seguito.

La documentazione esibita dall’opponente

non permette di giungere a diversa conclusione. Per quanto riguarda il cantiere

di __________, stante la dichiarazione 11 dicembre 2023 della deliberante (__________),

non era stato possibile mettere in funzione l’impianto di riscaldamento “nei

termini pattuiti”.

La summenzionata circostanza non risulta

direttamente correlata ad una condizione metereologica, bensì ad una

impossibilità derivante da altri fattori, di carattere principalmente

organizzativo.

Peraltro, indipendentemente dalla causa

della disfunzione, era compito del committente e/o dell’opponente ovviare

all’impedimento adottando ragionevoli accorgimenti (ad esempio, installando un

generatore di calore o riparando l’impianto per tempo).

Anche per quanto riguarda il rustico ai __________,

nulla agli atti consente di concludere che, con i dovuti accorgimenti, non

fosse possibile mantenere la temperatura interna tramite il medesimo espediente

(generatore di calore), non essendo possibile utilizzare il camino in

sicurezza.

4.2. In merito ai lavori di posa, che a

detta dell’opponente non erano possibili, per l’appunto, a causa della

temperatura, si rileva quanto segue.

La norma SIA 248 prevede, all’art.5.2.1.,

che durante l’esecuzione dei lavori e durante il tempo di presa della malta, la

temperatura dell’aria e del materiale deve essere compresa tra un minimo di 5°C

e un massimo di 30°C. nel caso di temperature inferiori o superiori, di

condizioni climatiche sfavorevoli e di correnti d’aria, sono necessarie delle

misure di protezione adeguate.

Orbene. Ritenuta l’ubicazione degli oggetti

da ristrutturare, non si può che ribadire che l’opponente avrebbe dovuto

assicurarsi che i locali fossero riscaldati per tempo, in modo da avere una

sufficiente temperatura costante per il sottofondo e permettere l’utilizzo del

collante. Questo sarebbe stato possibile, mediante i dovuti accorgimenti –

segnatamente la posa di generatori di calore con costi supplementari per il

committente.

Per quanto riguarda l’asserita

impossibilità di depositare il materiale all’esterno, dai capitolati d’offerta

esibiti si evince che gli oggetti da ristrutturare sono abitazioni su più

livelli la cui metratura avrebbe agevolmente consentito lo stoccaggio del

materiale all’interno (in totale, circa 54 mq per __________, rispettivamente

77 mq per il rustico ai __________, tenuto conto dei locali oggetto

dell’offerta, senza contare ulteriori spazi interni non interessati dalla

stessa, quali ad esempio le camere). Basti rilevare che, in base all’offerta,

il solo piano cantina/locale tecnico del rustico di __________ risulta avere

una dimensione di 13 mq, senza contare la superficie del

soggiorno-cucina-lavanderia, di 44 mq.

L’impossibilità di uno stoccaggio interno

del materiale “per motivi logistici”, come sostenuto dall’opponente, non

risulta pertanto condivisibile, se non nel senso che il medesimo avrebbe

comportato qualche inconveniente, ma non un’impossibilità di eseguire i lavori

imputabili a condizioni meteorologiche. Peraltro, l’esecuzione a tappe dei

lavori avrebbe senza dubbio permesso di mantenere all’interno delle abitazioni

interessate anche solo parte dello stock di piastrelle, vale a dire la quantità

strettamente necessarie per la posa, giorno per giorno, riponendo gradualmente

il materiale all’interno, con l’avanzare dei lavori.

Infine, in merito all’asserita

impossibilità di utilizzare l’acqua per miscelare la colla a causa delle basse

temperature, operazione che a detta dell’opponente doveva essere eseguita

all’esterno, si rileva che la stessa non risulta essersi assicurata presso i

committenti di poter utilizzare acqua sanitaria riscaldabile ad almeno 5°C, per

sapendo che i lavori erano da eseguirsi nel mese di gennaio. L’impossibilità di

utilizzare acqua calda risulta pertanto imputabile ad una carenza

nell’impostazione delle misure organizzative, come tale non direttamente

riconducibile a condizioni meteorologiche sfavorevoli” (cfr. all. A a doc.

III).

1.2. Contro la decisione su opposizione

del 15 marzo 2024, la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale

chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità per intemperie

richieste per i cantieri dei __________ e __________, rilevando quanto segue.

" (…) Per

quanto concerne le nostre dettagliate motivazioni richiamiamo l’intero incarto

giacente presso l’Ufficio Giuridico della SdL di Bellinzona. Oltre a richiamare

la nostra richiesta di pagamento, le nostre ulteriori osservazione ed in

particolare l’opposizione del 16.02.2024, rammentiamo che le indennità per

intemperie possono essere versate anche alle ditte che si occupano di pavimenti

– rivestimenti – marmi e piastrelle.

Le aziende hanno diritto alle intemperie

nel caso in cui i lavoratori alle loro dipendenze non possono svolgere il

normale lavoro a causa delle condizioni meteorologiche.

Il riconoscimento delle prestazioni delle

intemperie è concesso ai lavoratori che sono esposti direttamente alle

intemperie. Per condizioni meteorologiche avverse si intende in particolare la

pioggia, la neve, la grandine, il freddo, ecc.

La perdita di lavoro causata esclusivamente

da condizioni meteorologiche è computabile unicamente se la continuazione dei

lavori, pur con misure protettive sufficiente, è tecnicamente impossibile o

economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigere dai

lavoratori. La continuazione dei lavori è tecnicamente impossibile in

particolare quando non si possono utilizzare determinati materiali a causa

delle condizioni meteorologiche.

Ci è pure stato indicato che si possa

ragionevolmente esigere che un datore di lavoro prenda misure economicamente

sostenibili affinché i lavori possano continuare nonostante le intemperie. È

inoltre indicato che la continuazione dei lavori è considerata economicamente

insostenibile se, pur essendo tecnicamente realizzabile, richiederebbe misure

eccessive.

Bisogna anche esaminare, in base alle

circostanze concrete, se sia ragionevole pretendere che il datore di lavoro

prenda misura quali la copertura del luogo di lavoro e del materiale, lo

sgombero della neve o l’istallazione di un apparecchio di riscaldamento. Secondo

la giurisprudenza non si possono tuttavia esigere misure importanti, costose ed

inusuali.

(…) effettivamente riteniamo che le nostre

argomentazioni possano e debbano essere applicate a quanto già citato in

precedenza e cioè l’impossibilità di continuare i lavori e che gli stessi

potevano essere eseguiti prendendo misure economicamente insostenibili. Mal si

comprende come si possa pretendere di portare, con voli di elicottero (?),

eventuali generatori di calore all’interno dell’abitazione di __________ ed in

particolare sui __________. Queste ed altre misure avrebbero comportato dei

costi ragionevolmente insostenibili per una piccola azienda come la nostra. La

stessa SdL al punto 4.2. indica chiaramente che la posa di questi generatori ed

altre misure a riguardo per poter effettuare i lavori, avrebbero avuto costi

supplementari per il committente. (…)” (cfr. doc. I).

1.3. Nella propria risposta di causa del

18 aprile 2024, la Sezione del lavoro chiede la reiezione del ricorso

presentato da RI 1 sulla base delle seguenti argomentazioni:

"

(…)

2.1. La ricorrente

sembra in sostanza affermare che per poter riscaldare integralmente i locali

sarebbe stato necessario trasportare dei generatori di calore in elicottero,

con costi supplementari non sostenibili per una piccola ditta.

Al riguardo, si rileva

che la decisione impugnata non fa alcun riferimento a qualsivoglia obbligo di

trasporti in elicottero, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente. L’UG

ha stabilito che all’origine dell’impossibilità di eseguire i lavori nella casa

di abitazione di __________ non vi fossero delle condizioni meteorologiche

quale causa diretta, bensì l’impossibilità, da parte della committenza, di

mettere in funzione l’impianto di riscaldamento nei termini pattuiti. Il

riscaldamento dei locali avrebbe peraltro potuto essere garantito tramite

l’utilizzo di generatori di calore.

Per inciso,

nell’evocare la necessità di trasporto in elicottero, la ricorrente non precisa

se si riferisca solo al cantiere ai __________ o anche a quello di __________.

Ad ogni buon conto, va rilevato che la casa di __________ è definita quale “casa

d’abitazione di __________”, per la quale era prevista la ristrutturazione

e conseguente trasloco (cfr. dichiarazioni 11 dicembre 2023 esibite all’UG

dalla stessa ricorrente, a firma dello __________). Più precisamente, dalle

surriferite dichiarazioni si evince, da un lato, che i lavori nell’abitazione

di __________ sarebbero dovuti iniziare l’8 gennaio e finire entro e non oltre

il 26 gennaio 2024 “per permettere il trasloco” e, dall’altro lato, che

non è stato possibile eseguirli “(…) in quanto non siamo riusciti a mettere

in funzione l’impianto di riscaldamento (…)” (doc. 3/2, 3/3).

Orbene. Trattandosi di

una casa d’abitazione, le affermazioni ricorsuali riferite ai voli in

elicottero, come pure l’evocata necessità di spalare neve, risultano fuorvianti

quanto ininfluenti, ritenuto che all’origine dell’impossibilità di eseguire i

lavori vi è la mancata messa in funzione dell’impianto di riscaldamento da

parte del committente. Inoltre, la fornitura di corpi riscaldanti indipendenti

non appare una misura tecnicamente impossibile, né economicamente insostenibile

per quest’ultimo. Non si ravvisa peraltro motivo di pensare che i costi

avrebbero dovuto essere contemplati nell’offerta della ditta RI 1, piuttosto

che incidere direttamente sul committente.

Per quanto riguarda

l’immobile sito ai __________, esso è definito come “rustico __________ –

mapp. no. __________” (cfr. dichiarazione 6 febbraio 2024 della ditta ____________________,

esibita dalla ricorrente all’UF, doc. 3/5 3/6). Riguardo quest’ultimo cantiere,

in sede di opposizione la qui ricorrente ha affermato che sarebbe stato

possibile riscaldare i locali con il camino “ma in pratica ciò non era

attuabile per motivi di sicurezza” (doc. 5).

Trattasi evidentemente

di due cantieri ben distinti, per i quali la ricorrente ha genericamente

evocato, in sede di ricorso, la necessità di voli in elicottero, senza peraltro

comprovarla.

In merito al rustico ai

__________, in base alle cartine geografiche consultabili sul sito www.geo.admin.ch, esso risulta raggiungibile tramite strada

carrozzabile (verosimilmente sterrata nell’ultimo tratto, come rilevabile dal

sito www.google.ch), mentre dalla mappa aerea rilevabile dal sito www.map.intranet.geo.ti.ch risultano persino

tracce veicolari parallele al rustico in questione, ciò che suggerisce una sua

raggiungibilità fino alla soglia d’entrata. I documenti consultati sono

facilmente accessibili tramite ricerca sui precitati siti. Per scrupolo di

chiarezza essi vengono annessi quali doc. 9, 10 e 11 si allega inoltre copia

del rilevamento SIFTI sul quale è visibile l’ubicazione del mappale in parola

(doc. 12).

Per quanto riguarda la

casa d’abitazione a __________, non risulta attendibile che per raggiungere la

precitata località occorra l’elicottero. Peraltro, ammesso e non concesso che

fosse necessario l’utilizzo dell’elicottero, si rileva che per entrambi i

cantieri in questione il ricorso a tale mezzo di trasporto ed i relativi costi

non sarebbero in ogni caso ascrivibili alle condizioni meteorologiche, quanto

piuttosto all’ubicazione stessa degli immobili. Inoltre, seguendo la logica

ricorsuale, anche il trasporto delle piastrelle (al pari dei generatori di

calore) necessiterebbe dell’elicottero, mezzo di trasporto per nulla inusuale

nel settore dell’edilizia. De facto, nelle sue offerte la ricorrente ha

preventivato per entrambi i cantieri CHF 500.00, per l’“impianto di cantiere

ed il trasporto” (doc. 1/2 e 1/3): ad una lettura della medesima non vi è

il minimo accenno a voli in elicottero e relativi costi. Qualora la ricorrente

intendesse unicamente sostenere che il trasporto di corpi riscaldanti

(segnatamente delle semplici stufe elettriche da cantiere) avrebbe necessitato

voli in elicottero, sarebbe opportuno che ne esplicitasse il motivo.

2.2. Sorprende, poi, il

fatto che la ricorrente evochi solo in sede ricorsuale ed in modo generico

quanto ipotetico, l’eventualità di sgombero della neve. Tale affermazione

sembra peraltro essere in relazione all’ulteriore tesi, sempre avanzata in sede

di ricorso, della necessità di voli in elicottero.

Al riguardo, si rileva

che l’interessata ha annunciato la perdita di lavoro come riconducibile al

freddo e al gelo, ma non ad innevamento. Pertanto, non è dato giungere a

diversa conclusione, rispetto alla decisione impugnata. Tanto più che, sulla

base dei dati evincibili dal sito __________, nel mese di gennaio 2024 le

precipitazioni relative alla zona in questione risultano oltremodo ridotte e

sporadiche (doc. 13). Ritenuto che i dati __________ sono riferiti a __________

e che non è tecnicamente possibile avere dati più precisi per qualsivoglia

località, tanto meno a ritroso nel tempo, occorre a maggior ragione tenere in

considerazione le allegazioni della prima ora fatte dalla ricorrente, le quali

non contemplano l’innevamento (doc. 1).

2.3. In sintesi,

ammesso e non concesso che i cantieri in questione fossero raggiungibili solo

in elicottero, tale circostanza sarebbe comunque da ritenersi correlata

all’ubicazione degli immobili da ristrutturare. In quest’ottica, tale mezzo di

trasporto risulterebbe indispensabile già solo per la movimentazione del

materiale, segnatamente le piastrelle, circostanze che la ricorrente si è ben

guardata dall’evocare. De facto, appare del tutto usuale trasportare materiale

in elicottero in rustici situati in montagna, ad iniziare dal materiale edile.

Questo, con costi del tutto prevedibili quanto inevitabili per il committente,

essendo in stretta relazione all’ubicazione dell’immobile.

In conclusione, si

ribadisce che la ricorrente avrebbe dovuto assicurarsi che il committente

garantisse il funzionamento dell’impianto di riscaldamento e l’assunzione dei

relativi costi, fra cui quelli del consumo elettrico (come per qualsiasi altra

abitazione), rispettivamente quelli di un’eventuale locazione di generatori di

calore (intesi come corpi riscaldanti indipendenti dall’impianto di

riscaldamento, ad esempio delle semplici stufe elettriche da cantiere). Si

rileva inoltre che la committenza era affiancata da professionisti, fra cui uno

studio di architettura e un’impresa di costruzione evidentemente coinvolte

nella direzione dei lavori, o, quantomeno, nella loro pianificazione (doc. 3/2

– 3/6). Pertanto, doveva quantomeno risultare palese che la mancata messa in

funzione dell’impianto di riscaldamento a __________, rispettivamente l’assenza

di impianto di riscaldamento ai __________ avrebbe dovuto comportare dei

problemi di esecuzione non solo a livello materiale, ma anche contrattuale”

(cfr. doc. V)

1.4. Con replica del 25 aprile 2024 –

trasmessa per conoscenza alla parte resistente il 29 aprile 2024 (cfr. doc.

VIII) - la ricorrente si è riconfermata nel proprio gravame (cfr. doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del presente ricorso è la

questione di sapere se a ragione, oppure no, la Sezione del lavoro ha negato

alla RI 1 le indennità per intemperie richieste per il mese di gennaio 2024 in

relazione ai cantieri di __________ e __________.

Secondo l’art. 42 cpv. 1 LADI i

lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad

intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie unicamente se sono

soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la

disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di

contribuzione nell’AVS e subiscono una perdita di lavoro computabile ai sensi

dell’art. 43 LADI (cfr. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwal- tungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra

marginale 450-473, pag. 173-180; G. Gerhards, Grundriss des neuen

Arbeitslosen- versicherungsrechts, Berna 1996, N. 197 e segg., pag. 144 e segg.

e Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungs- recht, Berna 1997, § 34 III

N. 55 e segg. a pag. 215 e segg.).

Sulla base della delega figurante

all'art. 42 cpv. 2 LADI, all'art. 65 cpv. 1 OADI il Consiglio federale ha

enumerato i seguenti rami sui quali l'indennità per intemperie può essere

versata:

" a. edilizia

e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave;

b. estrazione di sabbia e di ghiaia;

c. posa di binari e di condotte aeree;

d. sistemazioni esterne (giardini);

e. selvicoltura,

vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano

esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola;

f. estrazione d'argilla e industri laterizia;

g. pesca professionale;

h. trasporti, nella

misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di

materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di

sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione;

i. segherie.".

L'art. 65 cpv. 3 OADI prevede che

l’indennità per intemperie può inoltre essere pagata ad aziende che si dedicano

unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura

e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti

a causa di siccità o di umidità straordinarie (cfr. art. 42 cpv. 2 LADI e art.

65 cpv. 1 e 3 OADI; vedi pure Nussbaumer, op. cit., N. 451-457, pag. 174-176 e

G. Gerhards, op. cit., N. 200-203, pag. 145-146).

2.2. L'art. 43 cpv. 1 LADI stabilisce

che:

" la perdita

di lavoro è computabile se:

a. è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche;

b. la

continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente

impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente

esigerla dai lavoratori e

c. è annunciata regolarmente dal datore di lavoro."

L'art. 43

a LADI prevede invece che la perdita di lavoro non è computabile,

segnatamente, se:

"

a. è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni

meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini);

b. si tratta di perdite stagionali consuete nell'agricoltura;

c. il lavoratore

non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere pertanto rimunerato secondo

il contratto di lavoro;

d. concerne

persone al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo."

Riguardo agli art. 43 e 43a LADI,

nella Prassi LADI IPI della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) relativa

all'indennità per intemperie, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024,

figurano le seguenti indicazioni:

" (...)

PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE

art. 43 LADI; art. 66-68 OADI

C1 La

perdita di lavoro subita in un ramo d’attività avente diritto all’indennità per

intemperie è computabile se:

·

è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche,

·

la continuazione dei lavori, pur con misure protettive

sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si

può ragionevolmente esigere dai lavoratori, e

·

è annunciata regolarmente dal datore di lavoro. Queste condizioni

devono essere adempiute cumulativamente. Perdita di lavoro causata direttamente

da condizioni meteorologiche

C2 Affinché

possa essere computata, la perdita di lavoro deve essere causata esclusivamente

da condizioni meteorologiche; nessun’altra causa deve intervenire. È inoltre

necessario che i lavoratori siano esposti direttamente alle intemperie. Il

personale amministrativo di un’impresa di costruzioni, ad esempio, non rientra

nella cerchia degli aventi diritto all’IPI.

ð Giurisprudenza

DTF 8C_834/2017 del 20.3.2018 (Se la durata di una perdita di lavoro contestata

supera il tempo che sarebbe stato necessario per svolgere il lavoro in

questione in presenza di buone condizioni meteorologiche, non si può più

parlare di perdita di lavoro causata esclusivamente da condizioni

meteorologiche. L’azienda non deve ritrovarsi in una situazione più favorevole

di quella in cui si troverebbe nel caso in cui non fosse stata colpita da

intemperie)

ð Esempi

-

Conformemente

al contratto d’opera, nel mese di marzo 2018 un copritetto doveva svolgere

lavori di riparazione a un tetto piatto. I lavori dovevano essere conclusi

entro 10 giorni impiegando tre collaboratori. Poiché in marzo era ancora

presente neve sul tetto, l’impresa non ha potuto effettuare alcun lavoro di

riparazione durante l’intero mese. Anche se in marzo non è stato possibile

svolgere alcun lavoro, è computabile unicamente la perdita di lavoro di 10

giorni. L’azienda non deve ritrovarsi in una situazione più favorevole di

quella in cui si troverebbe nel caso in cui non fosse stata colpita da

intemperie.

-

Conformemente

al contratto d’opera, dal 3 gennaio 2018 un’azienda doveva svolgere lavori di

Considerandi

gessatura all’edificio X. Tali lavori dovevano essere conclusi entro 25 giorni

impiegando cinque collaboratori. A causa del maltempo nel mese di gennaio 2018

non è stato possibile lavorare. Sono pertanto stati annunciati e approvati 21

giorni di IPI. Come comprovato, nel mese di febbraio i lavoratori hanno

lavorato all’edificio Y e l’azienda non ha dovuto annunciare perdite di lavoro

per intemperie. Nel mese di marzo 2018 i lavori di gessatura all’edificio X,

che avrebbero dovuto riprendere, non hanno potuto essere eseguiti a causa delle

costanti basse temperature. È tuttavia computabile soltanto la perdita di

lavoro dei primi 4 giorni dato che nel mese di gennaio erano già stati presi in

considerazione 21 giorni di IPI. La perdita di lavoro per i giorni seguenti non

è più dovuta esclusivamente a condizioni meteorologiche ma anche all’assenza di

altri mandati su cui i collaboratori avrebbero potuto lavorare.

C3 Questa

condizione di causalità diretta esclude dal diritto all’IPI le perdite di

lavoro risultanti da perdite di clientela o da ritardi subiti dalle aziende

clienti a causa delle condizioni meteorologiche.

ð Esempi

-

Non

è computabile una perdita di lavoro che si verifica in una cava di pietra

perché il maltempo impedisce alle imprese del settore della costruzione di

lavorare e, di conseguenza, di effettuare i propri ordini.

-

Lo

stesso vale per un’azienda che non può lavorare perché un’altra azienda non è

stata in grado di terminare i suoi lavori entro i termini previsti a causa

delle condizioni meteorologiche.

C4 Per

condizioni meteorologiche si intendono in particolare la pioggia, la neve, la

grandine, il freddo, il caldo, il vento, l’umidità o la siccità. Ad eccezione

delle aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione

delle piante, alla frutticoltura e all’orticoltura che hanno diritto

all’indennità solo in caso di siccità o di umidità straordinarie, non occorre

che siano presenti condizioni meteorologiche eccezionali. Il solo fatto

determinante è l’impossibilità di proseguire i lavori a causa di intemperie.

ð Esempio

Dato che il diritto all’IPI non presuppone condizioni

meteorologiche eccezionali, questo diritto non può essere negato soltanto

perché la riparazione di un tetto piatto non avrebbe dovuto essere pianificata

per l’inverno. Non importa, nella fattispecie, che le temperature siano state

superiori o inferiori alla media stagionale. Il diritto all’indennità non può

pertanto essere negato soltanto perché l’impresa avrebbe dovuto prevedere che

in quella stagione la continuazione dei lavori avrebbe potuto essere ostacolata

dalle condizioni meteorologiche. Il solo fatto determinante è che i lavori non

abbiano potuto essere eseguiti perché tecnicamente impossibile a causa delle

condizioni meteorologiche (DTF 124 V 239).

C5 Le

perdite di lavoro dovute a circostanze straordinarie quali i rischi di

smottamenti del terreno, le inondazioni, la chiusura inusuale delle vie

d’accesso a causa di un forte rischio di valanghe, sono indennizzate in virtù

delle disposizioni sull’ILR (cfr. direttiva LADI ILR). Simili eventi possono

ovviamente colpire anche aziende che non fanno parte dei rami aventi diritto

all’IPI. Impossibilità di continuare i lavori

C6 La

perdita di lavoro causata esclusivamente da condizioni meteorologiche è

computabile unicamente se la continuazione dei lavori, pur con misure

protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente

insostenibile o non si può ragionevolmente esigere dai lavoratori. La

continuazione dei lavori è tecnicamente impossibile in particolare quando non

si possono utilizzare determinati materiali a causa delle condizioni

meteorologiche.

C7 Si

può ragionevolmente esigere da un datore di lavoro che egli prenda misure

economicamente sostenibili affinché i lavori possano continuare nonostante le

intemperie. La continuazione dei lavori è considerata economicamente

insostenibile se, pur essendo tecnicamente realizzabile, richiederebbe misure

eccessive. Occorre esaminare in base alle circostanze concrete se sia

ragionevole pretendere che il datore di lavoro prenda misure quali la copertura

del luogo di lavoro e del materiale, lo sgombero della neve o l’installazione

di un apparecchio di riscaldamento. Secondo la giurisprudenza, non si possono

tuttavia esigere misure importanti, costose e inusuali.

ð Giurisprudenza

DTF 110 V 344 (Non si può pretendere che un’impresa di gessatura chiuda le

aperture delle finestre con plastica e che installi un apparecchio di

riscaldamento per poter proseguire i lavori in condizioni di freddo estremo)

C8 La

perdita di lavoro è computabile anche se la continuazione dei lavori è

tecnicamente possibile, ma non si può ragionevolmente esigere dai lavoratori

poiché metterebbe in pericolo la loro salute.

(…).

PERDITA DI

LAVORO NON COMPUTABILE

art. 43a LADI

D1 La

perdita di lavoro non è computabile se:

·

è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni

meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini);

·

si tratta di perdite stagionali consuete nell’agricoltura;

·

il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e deve

pertanto essere rimunerato secondo il contratto di lavoro;

·

concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro

temporaneo. Perdita di lavoro riconducibile indirettamente alle condizioni

meteorologiche

D2 La

perdita di lavoro non è computabile se è riconducibile soltanto indirettamente

alle condizioni meteorologiche, ad esempio in caso di perdite di clientela o di

ritardi nei termini a causa delle condizioni meteorologiche.

D3 Le

perdite di clientela dovute alla mancata domanda di un servizio o di un

prodotto sono indennizzate mediante l’ILR secondo le disposizioni dell’art. 51a

OADI «Perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni

meteorologiche». Nel campo d’applicazione di questa disposizione rientrano ad

esempio le società di impianti di risalita nelle regioni di sport invernali in

caso di mancanza di neve o le piscine nei mesi estivi piovosi (cfr. direttiva

LADI ILR). Se le condizioni meteorologiche impediscono temporaneamente l’esecuzione

di lavori pianificati, il conseguente ritardo non giustifica un diritto

all’ILR. Non è indennizzabile, p. es., la perdita di lavoro subita da

un’impresa di pittura che non può verniciare le pareti interne di un nuovo

edificio entro il termine previsto poiché queste non sono ancora asciugate in

seguito al ritardo intervenuto in fase di costruzione a causa delle condizioni

meteorologiche.

ð Giurisprudenza DTF 124 V 293 (Nel settore della costruzione non

sussiste una limitazione dei lavori indennizzabili secondo cui, in genere, il

risanamento delle facciate deve essere eseguito soltanto nei mesi non

invernali. Diversamente da quanto avviene per diverse monocolture agricole

[art. 65 cpv. 3 OADI], per gli altri rami non occorre che siano presenti condizioni

meteorologiche eccezionali)”.

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio

2023.

consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre

2021.

consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.;

STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V

50.

consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve, in ogni caso, tenerne conto per prendere la sua decisione

nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle

disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie

(cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF

8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio

2022.

consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid.

3.3

pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1

pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid.

4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a;

DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid.

3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag.

300).

Il

giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti

legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid.

6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V

68.

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC

1992.

pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1,

DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110

V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale

en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere

introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto

previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022

consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.3

Nella presente

fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che la RI 1 – attiva nel commercio, nella

rappresentanza, nella fornitura e nella posa di piastrelle e di marmi (cfr.

estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch e doc. 1/4) – ha annunciato in data 31 gennaio 2024 una perdita di

lavoro dovuta ad intemperie per:

-

un cantiere sito a __________ (altitudine indicata

in metri “730” slm), per dieci giorni di lavoro persi per intemperie, e

meglio a causa del “freddo e gelo”, tra l’8 ed il 19 gennaio 2024, per

due operai, in relazione alla “posa di pavimenti e rivestimenti in

piastrelle”.

Dall’offerta

del 6 dicembre 2023 in atti emerge che la fornitura e posa di piastrelle (con

le relative finiture) concerneva la “casa d’abitazione __________”, per

due locali bagno al secondo piano, per un bagno nella mansarda e per la “cucina/soggiorno”

(cfr. doc. 1/3);

-

un cantiere sito ai __________ (altitudine indicata

in metri “750” slm), per dieci giorni di lavoro persi per intemperie, e

meglio a causa del “freddo e gelo”, tra l’8 ed il 19 gennaio 2024, per

tre operai, in relazione alla “posa di pavimenti e rivestimenti in

piastrelle”.

Dall’offerta

del 3 novembre 2023 in atti emerge che la fornitura e posa di piastrelle (con

le relative finiture) concerneva il “rustico __________ – mapp. no. __________”,

per, al piano cantina, la cantina ed il locale tecnico, al piano terra il “soggiorno

– cucina – lavanderia”, al primo piano un bagno, un locale doccia ed al

secondo piano un locale wc (cfr. doc. 1/2);

-

un cantiere sito a __________ (altitudine indicata

in metri “170” slm), per dieci giorni di lavoro persi per intemperie, e

meglio a causa del “freddo e gelo”, tra l’8 ed il 19 gennaio 2024, per

quattro operai, in relazione alla “posa di pavimenti e rivestimenti in

piastrelle”.

Dall’offerta

del 28 novembre 2023 in atti emerge che la fornitura e posa di piastrelle (con

le relative finiture) concerneva il risanamento dei pavimenti esterni ed

interni ad una piscina (cfr. doc. 1/1).

Dallo scritto di

data 6 febbraio 2024 della __________, emerge che i lavori presso il rustico

del Dr. __________, ai __________, deliberati il 4 dicembre 2023 (cfr. doc.

3/5) avrebbero dovuto iniziare l’8 gennaio 2024 e che “questo non è stato

possibile a causa delle temperature troppo basse” (cfr. doc. 3/6).

In data 11 dicembre

2023.

__________ ha trasmesso a RI 1 uno scritto nel quale ha confermato la

delibera per il cantiere di __________ e precisato che “come discusso e per

permettere il trasloco nei tempi prestabiliti, (…) le opere da piastrellista

(…) dovranno iniziare l’8 gennaio 2024 e finire entro e non oltre il 26 gennaio

2024” (cfr. doc. 3/2).

In un secondo

scritto, pure (ma erroneamente) datato 11 dicembre 2023, in relazione alla “casa

d’abitazione __________ ha precisato quanto segue:

" (…) confermiamo per iscritto che non è stato possibile eseguire i

lavori di posa delle piastrelle, che avreste dovuto eseguire nel mese di

gennaio, in quanto non siamo riusciti a mettere in funzione l’impianto di

riscaldamento nei termini pattuiti e non potevamo garantire il raggiungimento e

il mantenimento, per 24 ore continue, della temperatura minima di + 5°C

necessaria per la posa, a colla, delle piastrelle (come a norma)” (cfr. doc.

3/3).

Con osservazioni

del 7 febbraio 2024, la ricorrente ha, da parte sua, comunicato alla Sezione

del lavoro quanto segue:

" (…) i cantieri non erano adeguatamente riscaldati. Le norme, così come

le schede tecniche dei materiali utilizzati prevedono che, per il loro

utilizzo, la temperatura minima e continua (24 ore prima dell’inizio della posa

e 24 ore dopo la posa dell’ultima piastrella) deve essere superiore a 5°C. __________

si trova ad un’altitudine di 730 metri slm e l’abitazione sui monti di __________

a 750 metri slm. Converrà anche lei che, nonostante il mite inverno in pianura,

sui monti la situazione è del tutto differente” (cfr. doc. 3).

Con decisione del 9

febbraio 2024, la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione in relazione ai

lavori per i cantieri dei __________ e di __________, rilevando che i lavori annunciati

“prevedevano delle opere interne di posa piastrelle, dove le misure tecniche

per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori poteva facilmente

essere applicata e garantita. Il fatto che i locali non sono stati

adeguatamente riscaldati, sono misure non applicate dal committente, direzione

lavori e/o dalla ditta e pertanto non computabili con le indennità per

intemperie” (cfr. doc. 4).

In data 16 febbraio

2024, la RI 1 si è opposta alla decisione resa nei suoi confronti, facendo

valere (oltre a quanto già indicato il 7 febbraio 2024) le seguenti

argomentazioni:

" (…) non possiamo condividere le vostre osservazioni in quanto le 2

abitazioni sono in fase di ristrutturazione e tecnicamente non era possibile

riscaldare.

Il cantiere sui __________ è

un rustico e quindi sarebbe stato impossibile riscaldarlo unicamente con il

camino ma in pratica non fattibile per motivi di sicurezza. (…)

Sul sito di meteo Svizzera è

indicata una temperatura mensile media di 3.6 °C, per il mese di gennaio per queste

altitudini. Questo a conferma dell’impossibilità di posare con temperature

inferiori ai 5°C.

Le piastrelle, utilizzate per

la posa all’interno delle abitazioni, devono venire depositate all’esterno

delle stesse in quanto non possiamo portarle all’interno dei locali dove

eseguiamo i lavori di posa, per motivi logistici. Essendo depositate

all’esterno non riusciamo tecnicamente a scaldarle fino a raggiungere una

temperatura adeguata per poter successivamente procedere ai lavori di posa,

rischieremmo di rovinarle o addirittura romperle.

Queste temperature non ci

permettono di utilizzare l’acqua, elemento necessario per miscelare la colla.

Lavoro che va sempre eseguito all’esterno in quanto crea un grande spargimento

di polvere (derivante dalla colla “secca”) durante il procedimento.

Durante la posa, i nostri

operai devono anche uscire ad intervalli regolari all’esterno per poter

tagliare e preparare a misure le piastrelle da posare e quindi risulta esserci

un’eccessiva dispersione di calore e di conseguenza risulta impossibile

mantenere la temperatura interna nei valori stabiliti dalle norme dei materiali

che vengono utilizzati per la posa.

Abbiamo preparato il

programma per i lavori in questi cantiere prima della chiusura per le vacanze

di Natale e avendo delle tempistiche da rispettare, per non far ritardare tutti

gli artigiani che devono intervenire dopo di noi e la conseguente consegna

dell’oggetto, non potevamo mettere in programma altri lavori. (…)

Vi facciamo comunque notare

che noi avremmo preferito poter riuscire a lavorare visto i costi a cui

dobbiamo far fronte. Non lavorando per queste settimane non fatturiamo ma

abbiamo comunque i costi fissi a cui far fronte oltre a oneri sociali e

assicurazioni (conguagli di fine anno e acconti per il nuovo anno). Una vostra

decisione negativa in merito va principalmente a discapito dei lavoratori.”

(cfr. doc. 5).

Con decisione su

opposizione del 15 marzo 2024, la Sezione del lavoro ha, come visto, respinto

il ricorso della RI 1 e confermato il proprio precedente provvedimento (cfr.

doc. 7 e supra consid. 1.1.).

2.4

Chiamata a

pronunciarsi, questa Corte rileva che l’operato dell’amministrazione, che per i

cantieri di __________ e __________ ha negato alla ricorrente il diritto alle

indennità per intemperie ritenendo che la perdita di lavoro fatta valere non

sia stata direttamente causata dalle condizioni meteorologiche, non presta

fianco a critiche.

Giova,

innanzitutto, rammentare che tanto i lavori per il cantiere interno di __________,

quanto quelli (sempre da eseguire all’interno) ai __________, concernevano la

fornitura di piastrelle che andavano poi posate all’interno delle due

abitazioni e che la ditta fa valere essersi rilevati impossibili a causa del “freddo

e gelo” esterni.

“Freddo e gelo”

esterni che, concretamente, hanno impedito, secondo la tesi ricorsuale,

l’esecuzione delle opere previste all’interno nel senso che, per __________,

non si è “riusciti a mettere in funzione l’impianto di riscaldamento” e

per i __________ non si è potuto riscaldare i locali con il camino per “motivi

di sicurezza” non meglio precisati (cfr. supra consid. 2.3.).

Secondo questa

Corte è determinante il fatto che era noto alla ricorrente che i lavori in

questione, deliberati a dicembre 2023, andavano eseguiti nel mese di gennaio

2024, mese ove notoriamente le temperature sono basse, a maggior ragione tra i

730.

ed i 750 metri slm in __________.

Già solamente alla

luce di quanto precede, ditta, committenza, studio di ingegneria e impresa di

costruzioni, non potevano prescindere dal prevedere che i locali ove la posa

doveva avvenire avrebbero dovuto essere riscaldati nella misura sufficiente a

permettere la corretta finitura delle opere ed organizzarsi di conseguenza

anticipatamente, anche per quanto attiene allo stoccaggio in loco del materiale

da poi posare, al taglio delle piastrelle nonché alla presenza di acqua calda.

Quanto precede, già

sarebbe sufficiente a ritenere che le temperature esterne sarebbero solo una

causa indiretta dell’impossibilità di svolgere i lavori pianificati

all’interno, da ricondurre piuttosto a carenze organizzative.

Non potendo e/o non

riuscendo a riscaldare gli spazi interni con i mezzi a disposizione in loco,

committenti e ricorrente avrebbero infatti dovuto attrezzarsi diversamente per

tempo al fine di permettere la posa di piastrelle rifiniture.

In ogni caso, con

riferimento alla censura ricorsuale relativa all’eventuale onerosa necessità di

impiegare un elicottero per il trasporto di generatori di calore, tanto a __________,

quanto ai __________, il TCA non può esimersi dal rilevare che, sebbene

dall’offerta in atti non emerga quale sia il f (nella versione consultabile il 7 maggio 2024) risulta - in relazione

alla “licenza edilizia per la ristrutturazione appartamento 2° P e soffitta

mappale no. __________ RFD __________” - che con risoluzione 27/2023 è stata rilasciata “La

licenza edilizia alla signora __________, per la ristrutturazione appartamento

2° P e soffitta dell’edificio principale come abitazione primaria al mappale

no. __________ RFD __________, sezione __________, (…)”.

Al proposito, giova

evidenziare che anche informazioni raccolte in internet possono

essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie

(cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020;

STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio

2019, consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid.

6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017

del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.;

STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli

Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des

Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.).

Dalla

“Misurazione ufficiale on-line” consultabile al sito internet

map.geo.ti.ch è, poi, facilmente evincibile come il mappale no. __________ RFD __________

sia agevolmente raggiungibile con una strada asfaltata.

Così vale anche per

il cantiere sito ai __________. Le considerazioni sulla raggiungibilità del

rustico mediante una strada carrozzabile “verosimilmente sterrata

nell’ultimo tratto” espresse dalla Sezione del lavoro nella propria

risposta di causa (cfr. supra consid. 1.3.) sono, infatti, condivisibili ed

incontestate dalla ricorrente.

Sebbene, quindi,

l’eventuale e prospettata necessità di dovere trasportare dei generatori di

calore con un elicottero anziché su ruota non risulti comprovata, questa Corte

rileva, con riferimento al fatto che “la perdita di lavoro è computabile

unicamente se la continuazione dei lavori, pur con misure protettive

sufficienti, è (…) economicamente insostenibile” e che “si può ragionevolmente

esigere da un datore di lavoro che egli prenda misure economicamente sostenibili

affinché i lavori possano continuare nonostante le intemperie” (cfr. supra

consid. 2.2. e punti C6 e C7 delle Direttive IPI, peraltro richiamati anche

dall’istante in sede ricorsuale; cfr. supra consid. 1.2.), che i maggiori costi

che RI 1 prende sarebbero stati “ragionevolmente insostenibili per una

piccola azienda come la nostra” (cfr. supra consid. 1.2.) e che l’eventuale

impiego dell’elicottero avrebbe comportato, avrebbero dovuto essere contemplati

(almeno in riserva) nelle offerte della ditta sottoposte ai committenti e

sarebbero stati evidentemente a carico di questi ultimi.

Il tutto

rammentato, peraltro, che il ricorso (anche e se del caso) ad un elicottero

costituisce un’ipotesi tutt’altro che remota per dei lavori in rustici di

montagna e che in inverno, quando la ditta ben sapeva di dovere effettuare la

posa, altri fattori, rispetto a quelli fatti valere dalla RI 1, avrebbero

potuto rendere difficoltoso il trasporto su ruota non già del generatore, ma

anche semplicemente delle sole piastrelle.

In ogni caso, come

visto, per entrambi i cantieri emerge dagli atti che l’impossibilità di

svolgere i lavori programmati a dicembre 2023 a __________ ed ai __________ non

dovuta tanto al freddo ed al gelo esterni, caratteristici di un mese di gennaio

che nel corso del 2024 si è peraltro presentato mite (per indicazione della

ricorrente stessa, cfr. supra consid. 1.2. e 2.3.), bensì all’inadeguatezza dal

profilo termico degli spazi interni. Problematica, questa, che era compito

della committenza e/o della ditta risolvere.

Una soluzione, ben

sapendo la ricorrente e la committenza che i lavori dovevano avvenire a

gennaio, avrebbe, del resto, dovuto essere trovata (per tempo) anche in

relazione al taglio delle piastrelle, per il resto stoccabili nei locali che

man mano rimanevano liberi e quindi all’interno, a temperature che avrebbero

dovuto essere assicurate adeguatamente, e per l’uso dell’acqua.

A fronte di tutto

quanto precede, questo Tribunale non può che concludere che la perdita di

lavoro fatta valere dalla RI 1 è da ricondurre solo indirettamente alle basse

temperature invernali e non si rivela, quindi, computabile ai sensi dell’art.

43.

LADI, non essendo causata direttamente da condizioni meteorologiche (cfr.

supra consid. 2.2.).

La decisione su

opposizione del 15 marzo 2024 deve pertanto essere confermata.

2.5

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA

enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nella presente fattispecie,

trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2022.57

del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022

consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti