38.2024.17
Rettamente negato diritto a indennità per intemperie: la perdita di lavoro fatta valere dalla ricorr. è da ricondurre solo indirettamente alle basse temperature invernali e non si rivela, quindi, computabile ai sensi dell’art. 43 LADI, non essendo causata direttamente da condizioni meteorologiche
13 maggio 2024Italiano38 min
di __________, stante la dichiarazione 11 dicembre 2023 della deliberante (__________),
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2024.17
CL/gm
Lugano
13 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 marzo 2024 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 15
marzo 2024 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 9 febbraio 2024
(cfr. doc. 4) con la quale alla ditta RI 1, __________ ha negato il diritto ad
indennità per intemperie per il mese di gennaio 2024, per i cantieri siti ai __________
ed a __________.
Al riguardo
l'amministrazione si è così espressa:
" (…) Si
premette che il dato ambientale fornito dalla richiedente, vale a dire una media
di 3.6°C, nella zona in cui avrebbero dovuto essere eseguiti i lavori, è
sostanzialmente confermato dai dati ufficiali presenti sul sito __________ (…),
Fatti
i quali attestano, a __________, una temperatura media a gennaio 2024 di 3.7°C.
Nel caso concreto, le condizioni
meteorologiche invocate dalla richiedente (freddo e gelo) non sono di principio
ostative all’esecuzione di lavori interni di posa delle piastrelle. All’origine
dell’impedimento, vi è piuttosto l’assenza di accorgimento che la ditta
opponente e/o il committente avrebbe dovuto adottare, segnatamente garantendo
il riscaldamento e l’erogazione di acqua sanitaria riscaldabile nei locali
interessati dai lavori di posa come meglio si dirà in seguito.
La documentazione esibita dall’opponente
non permette di giungere a diversa conclusione. Per quanto riguarda il cantiere
di __________, stante la dichiarazione 11 dicembre 2023 della deliberante (__________),
non era stato possibile mettere in funzione l’impianto di riscaldamento “nei
termini pattuiti”.
La summenzionata circostanza non risulta
direttamente correlata ad una condizione metereologica, bensì ad una
impossibilità derivante da altri fattori, di carattere principalmente
organizzativo.
Peraltro, indipendentemente dalla causa
della disfunzione, era compito del committente e/o dell’opponente ovviare
all’impedimento adottando ragionevoli accorgimenti (ad esempio, installando un
generatore di calore o riparando l’impianto per tempo).
Anche per quanto riguarda il rustico ai __________,
nulla agli atti consente di concludere che, con i dovuti accorgimenti, non
fosse possibile mantenere la temperatura interna tramite il medesimo espediente
(generatore di calore), non essendo possibile utilizzare il camino in
sicurezza.
4.2. In merito ai lavori di posa, che a
detta dell’opponente non erano possibili, per l’appunto, a causa della
temperatura, si rileva quanto segue.
La norma SIA 248 prevede, all’art.5.2.1.,
che durante l’esecuzione dei lavori e durante il tempo di presa della malta, la
temperatura dell’aria e del materiale deve essere compresa tra un minimo di 5°C
e un massimo di 30°C. nel caso di temperature inferiori o superiori, di
condizioni climatiche sfavorevoli e di correnti d’aria, sono necessarie delle
misure di protezione adeguate.
Orbene. Ritenuta l’ubicazione degli oggetti
da ristrutturare, non si può che ribadire che l’opponente avrebbe dovuto
assicurarsi che i locali fossero riscaldati per tempo, in modo da avere una
sufficiente temperatura costante per il sottofondo e permettere l’utilizzo del
collante. Questo sarebbe stato possibile, mediante i dovuti accorgimenti –
segnatamente la posa di generatori di calore con costi supplementari per il
committente.
Per quanto riguarda l’asserita
impossibilità di depositare il materiale all’esterno, dai capitolati d’offerta
esibiti si evince che gli oggetti da ristrutturare sono abitazioni su più
livelli la cui metratura avrebbe agevolmente consentito lo stoccaggio del
materiale all’interno (in totale, circa 54 mq per __________, rispettivamente
77 mq per il rustico ai __________, tenuto conto dei locali oggetto
dell’offerta, senza contare ulteriori spazi interni non interessati dalla
stessa, quali ad esempio le camere). Basti rilevare che, in base all’offerta,
il solo piano cantina/locale tecnico del rustico di __________ risulta avere
una dimensione di 13 mq, senza contare la superficie del
soggiorno-cucina-lavanderia, di 44 mq.
L’impossibilità di uno stoccaggio interno
del materiale “per motivi logistici”, come sostenuto dall’opponente, non
risulta pertanto condivisibile, se non nel senso che il medesimo avrebbe
comportato qualche inconveniente, ma non un’impossibilità di eseguire i lavori
imputabili a condizioni meteorologiche. Peraltro, l’esecuzione a tappe dei
lavori avrebbe senza dubbio permesso di mantenere all’interno delle abitazioni
interessate anche solo parte dello stock di piastrelle, vale a dire la quantità
strettamente necessarie per la posa, giorno per giorno, riponendo gradualmente
il materiale all’interno, con l’avanzare dei lavori.
Infine, in merito all’asserita
impossibilità di utilizzare l’acqua per miscelare la colla a causa delle basse
temperature, operazione che a detta dell’opponente doveva essere eseguita
all’esterno, si rileva che la stessa non risulta essersi assicurata presso i
committenti di poter utilizzare acqua sanitaria riscaldabile ad almeno 5°C, per
sapendo che i lavori erano da eseguirsi nel mese di gennaio. L’impossibilità di
utilizzare acqua calda risulta pertanto imputabile ad una carenza
nell’impostazione delle misure organizzative, come tale non direttamente
riconducibile a condizioni meteorologiche sfavorevoli” (cfr. all. A a doc.
III).
1.2. Contro la decisione su opposizione
del 15 marzo 2024, la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità per intemperie
richieste per i cantieri dei __________ e __________, rilevando quanto segue.
" (…) Per
quanto concerne le nostre dettagliate motivazioni richiamiamo l’intero incarto
giacente presso l’Ufficio Giuridico della SdL di Bellinzona. Oltre a richiamare
la nostra richiesta di pagamento, le nostre ulteriori osservazione ed in
particolare l’opposizione del 16.02.2024, rammentiamo che le indennità per
intemperie possono essere versate anche alle ditte che si occupano di pavimenti
– rivestimenti – marmi e piastrelle.
Le aziende hanno diritto alle intemperie
nel caso in cui i lavoratori alle loro dipendenze non possono svolgere il
normale lavoro a causa delle condizioni meteorologiche.
Il riconoscimento delle prestazioni delle
intemperie è concesso ai lavoratori che sono esposti direttamente alle
intemperie. Per condizioni meteorologiche avverse si intende in particolare la
pioggia, la neve, la grandine, il freddo, ecc.
La perdita di lavoro causata esclusivamente
da condizioni meteorologiche è computabile unicamente se la continuazione dei
lavori, pur con misure protettive sufficiente, è tecnicamente impossibile o
economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigere dai
lavoratori. La continuazione dei lavori è tecnicamente impossibile in
particolare quando non si possono utilizzare determinati materiali a causa
delle condizioni meteorologiche.
Ci è pure stato indicato che si possa
ragionevolmente esigere che un datore di lavoro prenda misure economicamente
sostenibili affinché i lavori possano continuare nonostante le intemperie. È
inoltre indicato che la continuazione dei lavori è considerata economicamente
insostenibile se, pur essendo tecnicamente realizzabile, richiederebbe misure
eccessive.
Bisogna anche esaminare, in base alle
circostanze concrete, se sia ragionevole pretendere che il datore di lavoro
prenda misura quali la copertura del luogo di lavoro e del materiale, lo
sgombero della neve o l’istallazione di un apparecchio di riscaldamento. Secondo
la giurisprudenza non si possono tuttavia esigere misure importanti, costose ed
inusuali.
(…) effettivamente riteniamo che le nostre
argomentazioni possano e debbano essere applicate a quanto già citato in
precedenza e cioè l’impossibilità di continuare i lavori e che gli stessi
potevano essere eseguiti prendendo misure economicamente insostenibili. Mal si
comprende come si possa pretendere di portare, con voli di elicottero (?),
eventuali generatori di calore all’interno dell’abitazione di __________ ed in
particolare sui __________. Queste ed altre misure avrebbero comportato dei
costi ragionevolmente insostenibili per una piccola azienda come la nostra. La
stessa SdL al punto 4.2. indica chiaramente che la posa di questi generatori ed
altre misure a riguardo per poter effettuare i lavori, avrebbero avuto costi
supplementari per il committente. (…)” (cfr. doc. I).
1.3. Nella propria risposta di causa del
18 aprile 2024, la Sezione del lavoro chiede la reiezione del ricorso
presentato da RI 1 sulla base delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
2.1. La ricorrente
sembra in sostanza affermare che per poter riscaldare integralmente i locali
sarebbe stato necessario trasportare dei generatori di calore in elicottero,
con costi supplementari non sostenibili per una piccola ditta.
Al riguardo, si rileva
che la decisione impugnata non fa alcun riferimento a qualsivoglia obbligo di
trasporti in elicottero, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente. L’UG
ha stabilito che all’origine dell’impossibilità di eseguire i lavori nella casa
di abitazione di __________ non vi fossero delle condizioni meteorologiche
quale causa diretta, bensì l’impossibilità, da parte della committenza, di
mettere in funzione l’impianto di riscaldamento nei termini pattuiti. Il
riscaldamento dei locali avrebbe peraltro potuto essere garantito tramite
l’utilizzo di generatori di calore.
Per inciso,
nell’evocare la necessità di trasporto in elicottero, la ricorrente non precisa
se si riferisca solo al cantiere ai __________ o anche a quello di __________.
Ad ogni buon conto, va rilevato che la casa di __________ è definita quale “casa
d’abitazione di __________”, per la quale era prevista la ristrutturazione
e conseguente trasloco (cfr. dichiarazioni 11 dicembre 2023 esibite all’UG
dalla stessa ricorrente, a firma dello __________). Più precisamente, dalle
surriferite dichiarazioni si evince, da un lato, che i lavori nell’abitazione
di __________ sarebbero dovuti iniziare l’8 gennaio e finire entro e non oltre
il 26 gennaio 2024 “per permettere il trasloco” e, dall’altro lato, che
non è stato possibile eseguirli “(…) in quanto non siamo riusciti a mettere
in funzione l’impianto di riscaldamento (…)” (doc. 3/2, 3/3).
Orbene. Trattandosi di
una casa d’abitazione, le affermazioni ricorsuali riferite ai voli in
elicottero, come pure l’evocata necessità di spalare neve, risultano fuorvianti
quanto ininfluenti, ritenuto che all’origine dell’impossibilità di eseguire i
lavori vi è la mancata messa in funzione dell’impianto di riscaldamento da
parte del committente. Inoltre, la fornitura di corpi riscaldanti indipendenti
non appare una misura tecnicamente impossibile, né economicamente insostenibile
per quest’ultimo. Non si ravvisa peraltro motivo di pensare che i costi
avrebbero dovuto essere contemplati nell’offerta della ditta RI 1, piuttosto
che incidere direttamente sul committente.
Per quanto riguarda
l’immobile sito ai __________, esso è definito come “rustico __________ –
mapp. no. __________” (cfr. dichiarazione 6 febbraio 2024 della ditta ____________________,
esibita dalla ricorrente all’UF, doc. 3/5 3/6). Riguardo quest’ultimo cantiere,
in sede di opposizione la qui ricorrente ha affermato che sarebbe stato
possibile riscaldare i locali con il camino “ma in pratica ciò non era
attuabile per motivi di sicurezza” (doc. 5).
Trattasi evidentemente
di due cantieri ben distinti, per i quali la ricorrente ha genericamente
evocato, in sede di ricorso, la necessità di voli in elicottero, senza peraltro
comprovarla.
In merito al rustico ai
__________, in base alle cartine geografiche consultabili sul sito www.geo.admin.ch, esso risulta raggiungibile tramite strada
carrozzabile (verosimilmente sterrata nell’ultimo tratto, come rilevabile dal
sito www.google.ch), mentre dalla mappa aerea rilevabile dal sito www.map.intranet.geo.ti.ch risultano persino
tracce veicolari parallele al rustico in questione, ciò che suggerisce una sua
raggiungibilità fino alla soglia d’entrata. I documenti consultati sono
facilmente accessibili tramite ricerca sui precitati siti. Per scrupolo di
chiarezza essi vengono annessi quali doc. 9, 10 e 11 si allega inoltre copia
del rilevamento SIFTI sul quale è visibile l’ubicazione del mappale in parola
(doc. 12).
Per quanto riguarda la
casa d’abitazione a __________, non risulta attendibile che per raggiungere la
precitata località occorra l’elicottero. Peraltro, ammesso e non concesso che
fosse necessario l’utilizzo dell’elicottero, si rileva che per entrambi i
cantieri in questione il ricorso a tale mezzo di trasporto ed i relativi costi
non sarebbero in ogni caso ascrivibili alle condizioni meteorologiche, quanto
piuttosto all’ubicazione stessa degli immobili. Inoltre, seguendo la logica
ricorsuale, anche il trasporto delle piastrelle (al pari dei generatori di
calore) necessiterebbe dell’elicottero, mezzo di trasporto per nulla inusuale
nel settore dell’edilizia. De facto, nelle sue offerte la ricorrente ha
preventivato per entrambi i cantieri CHF 500.00, per l’“impianto di cantiere
ed il trasporto” (doc. 1/2 e 1/3): ad una lettura della medesima non vi è
il minimo accenno a voli in elicottero e relativi costi. Qualora la ricorrente
intendesse unicamente sostenere che il trasporto di corpi riscaldanti
(segnatamente delle semplici stufe elettriche da cantiere) avrebbe necessitato
voli in elicottero, sarebbe opportuno che ne esplicitasse il motivo.
2.2. Sorprende, poi, il
fatto che la ricorrente evochi solo in sede ricorsuale ed in modo generico
quanto ipotetico, l’eventualità di sgombero della neve. Tale affermazione
sembra peraltro essere in relazione all’ulteriore tesi, sempre avanzata in sede
di ricorso, della necessità di voli in elicottero.
Al riguardo, si rileva
che l’interessata ha annunciato la perdita di lavoro come riconducibile al
freddo e al gelo, ma non ad innevamento. Pertanto, non è dato giungere a
diversa conclusione, rispetto alla decisione impugnata. Tanto più che, sulla
base dei dati evincibili dal sito __________, nel mese di gennaio 2024 le
precipitazioni relative alla zona in questione risultano oltremodo ridotte e
sporadiche (doc. 13). Ritenuto che i dati __________ sono riferiti a __________
e che non è tecnicamente possibile avere dati più precisi per qualsivoglia
località, tanto meno a ritroso nel tempo, occorre a maggior ragione tenere in
considerazione le allegazioni della prima ora fatte dalla ricorrente, le quali
non contemplano l’innevamento (doc. 1).
2.3. In sintesi,
ammesso e non concesso che i cantieri in questione fossero raggiungibili solo
in elicottero, tale circostanza sarebbe comunque da ritenersi correlata
all’ubicazione degli immobili da ristrutturare. In quest’ottica, tale mezzo di
trasporto risulterebbe indispensabile già solo per la movimentazione del
materiale, segnatamente le piastrelle, circostanze che la ricorrente si è ben
guardata dall’evocare. De facto, appare del tutto usuale trasportare materiale
in elicottero in rustici situati in montagna, ad iniziare dal materiale edile.
Questo, con costi del tutto prevedibili quanto inevitabili per il committente,
essendo in stretta relazione all’ubicazione dell’immobile.
In conclusione, si
ribadisce che la ricorrente avrebbe dovuto assicurarsi che il committente
garantisse il funzionamento dell’impianto di riscaldamento e l’assunzione dei
relativi costi, fra cui quelli del consumo elettrico (come per qualsiasi altra
abitazione), rispettivamente quelli di un’eventuale locazione di generatori di
calore (intesi come corpi riscaldanti indipendenti dall’impianto di
riscaldamento, ad esempio delle semplici stufe elettriche da cantiere). Si
rileva inoltre che la committenza era affiancata da professionisti, fra cui uno
studio di architettura e un’impresa di costruzione evidentemente coinvolte
nella direzione dei lavori, o, quantomeno, nella loro pianificazione (doc. 3/2
– 3/6). Pertanto, doveva quantomeno risultare palese che la mancata messa in
funzione dell’impianto di riscaldamento a __________, rispettivamente l’assenza
di impianto di riscaldamento ai __________ avrebbe dovuto comportare dei
problemi di esecuzione non solo a livello materiale, ma anche contrattuale”
(cfr. doc. V)
1.4. Con replica del 25 aprile 2024 –
trasmessa per conoscenza alla parte resistente il 29 aprile 2024 (cfr. doc.
VIII) - la ricorrente si è riconfermata nel proprio gravame (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del presente ricorso è la
questione di sapere se a ragione, oppure no, la Sezione del lavoro ha negato
alla RI 1 le indennità per intemperie richieste per il mese di gennaio 2024 in
relazione ai cantieri di __________ e __________.
Secondo l’art. 42 cpv. 1 LADI i
lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad
intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie unicamente se sono
soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la
disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di
contribuzione nell’AVS e subiscono una perdita di lavoro computabile ai sensi
dell’art. 43 LADI (cfr. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwal- tungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra
marginale 450-473, pag. 173-180; G. Gerhards, Grundriss des neuen
Arbeitslosen- versicherungsrechts, Berna 1996, N. 197 e segg., pag. 144 e segg.
e Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungs- recht, Berna 1997, § 34 III
N. 55 e segg. a pag. 215 e segg.).
Sulla base della delega figurante
all'art. 42 cpv. 2 LADI, all'art. 65 cpv. 1 OADI il Consiglio federale ha
enumerato i seguenti rami sui quali l'indennità per intemperie può essere
versata:
" a. edilizia
e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave;
b. estrazione di sabbia e di ghiaia;
c. posa di binari e di condotte aeree;
d. sistemazioni esterne (giardini);
e. selvicoltura,
vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano
esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola;
f. estrazione d'argilla e industri laterizia;
g. pesca professionale;
h. trasporti, nella
misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di
materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di
sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione;
i. segherie.".
L'art. 65 cpv. 3 OADI prevede che
l’indennità per intemperie può inoltre essere pagata ad aziende che si dedicano
unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura
e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti
a causa di siccità o di umidità straordinarie (cfr. art. 42 cpv. 2 LADI e art.
65 cpv. 1 e 3 OADI; vedi pure Nussbaumer, op. cit., N. 451-457, pag. 174-176 e
G. Gerhards, op. cit., N. 200-203, pag. 145-146).
2.2. L'art. 43 cpv. 1 LADI stabilisce
che:
" la perdita
di lavoro è computabile se:
a. è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche;
b. la
continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente
impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente
esigerla dai lavoratori e
c. è annunciata regolarmente dal datore di lavoro."
L'art. 43
a LADI prevede invece che la perdita di lavoro non è computabile,
segnatamente, se:
"
a. è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni
meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini);
b. si tratta di perdite stagionali consuete nell'agricoltura;
c. il lavoratore
non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere pertanto rimunerato secondo
il contratto di lavoro;
d. concerne
persone al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo."
Riguardo agli art. 43 e 43a LADI,
nella Prassi LADI IPI della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) relativa
all'indennità per intemperie, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024,
figurano le seguenti indicazioni:
" (...)
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
art. 43 LADI; art. 66-68 OADI
C1 La
perdita di lavoro subita in un ramo d’attività avente diritto all’indennità per
intemperie è computabile se:
·
è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche,
·
la continuazione dei lavori, pur con misure protettive
sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si
può ragionevolmente esigere dai lavoratori, e
·
è annunciata regolarmente dal datore di lavoro. Queste condizioni
devono essere adempiute cumulativamente. Perdita di lavoro causata direttamente
da condizioni meteorologiche
C2 Affinché
possa essere computata, la perdita di lavoro deve essere causata esclusivamente
da condizioni meteorologiche; nessun’altra causa deve intervenire. È inoltre
necessario che i lavoratori siano esposti direttamente alle intemperie. Il
personale amministrativo di un’impresa di costruzioni, ad esempio, non rientra
nella cerchia degli aventi diritto all’IPI.
ð Giurisprudenza
DTF 8C_834/2017 del 20.3.2018 (Se la durata di una perdita di lavoro contestata
supera il tempo che sarebbe stato necessario per svolgere il lavoro in
questione in presenza di buone condizioni meteorologiche, non si può più
parlare di perdita di lavoro causata esclusivamente da condizioni
meteorologiche. L’azienda non deve ritrovarsi in una situazione più favorevole
di quella in cui si troverebbe nel caso in cui non fosse stata colpita da
intemperie)
ð Esempi
-
Conformemente
al contratto d’opera, nel mese di marzo 2018 un copritetto doveva svolgere
lavori di riparazione a un tetto piatto. I lavori dovevano essere conclusi
entro 10 giorni impiegando tre collaboratori. Poiché in marzo era ancora
presente neve sul tetto, l’impresa non ha potuto effettuare alcun lavoro di
riparazione durante l’intero mese. Anche se in marzo non è stato possibile
svolgere alcun lavoro, è computabile unicamente la perdita di lavoro di 10
giorni. L’azienda non deve ritrovarsi in una situazione più favorevole di
quella in cui si troverebbe nel caso in cui non fosse stata colpita da
intemperie.
-
Conformemente
al contratto d’opera, dal 3 gennaio 2018 un’azienda doveva svolgere lavori di
Considerandi
gessatura all’edificio X. Tali lavori dovevano essere conclusi entro 25 giorni
impiegando cinque collaboratori. A causa del maltempo nel mese di gennaio 2018
non è stato possibile lavorare. Sono pertanto stati annunciati e approvati 21
giorni di IPI. Come comprovato, nel mese di febbraio i lavoratori hanno
lavorato all’edificio Y e l’azienda non ha dovuto annunciare perdite di lavoro
per intemperie. Nel mese di marzo 2018 i lavori di gessatura all’edificio X,
che avrebbero dovuto riprendere, non hanno potuto essere eseguiti a causa delle
costanti basse temperature. È tuttavia computabile soltanto la perdita di
lavoro dei primi 4 giorni dato che nel mese di gennaio erano già stati presi in
considerazione 21 giorni di IPI. La perdita di lavoro per i giorni seguenti non
è più dovuta esclusivamente a condizioni meteorologiche ma anche all’assenza di
altri mandati su cui i collaboratori avrebbero potuto lavorare.
C3 Questa
condizione di causalità diretta esclude dal diritto all’IPI le perdite di
lavoro risultanti da perdite di clientela o da ritardi subiti dalle aziende
clienti a causa delle condizioni meteorologiche.
ð Esempi
-
Non
è computabile una perdita di lavoro che si verifica in una cava di pietra
perché il maltempo impedisce alle imprese del settore della costruzione di
lavorare e, di conseguenza, di effettuare i propri ordini.
-
Lo
stesso vale per un’azienda che non può lavorare perché un’altra azienda non è
stata in grado di terminare i suoi lavori entro i termini previsti a causa
delle condizioni meteorologiche.
C4 Per
condizioni meteorologiche si intendono in particolare la pioggia, la neve, la
grandine, il freddo, il caldo, il vento, l’umidità o la siccità. Ad eccezione
delle aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione
delle piante, alla frutticoltura e all’orticoltura che hanno diritto
all’indennità solo in caso di siccità o di umidità straordinarie, non occorre
che siano presenti condizioni meteorologiche eccezionali. Il solo fatto
determinante è l’impossibilità di proseguire i lavori a causa di intemperie.
ð Esempio
Dato che il diritto all’IPI non presuppone condizioni
meteorologiche eccezionali, questo diritto non può essere negato soltanto
perché la riparazione di un tetto piatto non avrebbe dovuto essere pianificata
per l’inverno. Non importa, nella fattispecie, che le temperature siano state
superiori o inferiori alla media stagionale. Il diritto all’indennità non può
pertanto essere negato soltanto perché l’impresa avrebbe dovuto prevedere che
in quella stagione la continuazione dei lavori avrebbe potuto essere ostacolata
dalle condizioni meteorologiche. Il solo fatto determinante è che i lavori non
abbiano potuto essere eseguiti perché tecnicamente impossibile a causa delle
condizioni meteorologiche (DTF 124 V 239).
C5 Le
perdite di lavoro dovute a circostanze straordinarie quali i rischi di
smottamenti del terreno, le inondazioni, la chiusura inusuale delle vie
d’accesso a causa di un forte rischio di valanghe, sono indennizzate in virtù
delle disposizioni sull’ILR (cfr. direttiva LADI ILR). Simili eventi possono
ovviamente colpire anche aziende che non fanno parte dei rami aventi diritto
all’IPI. Impossibilità di continuare i lavori
C6 La
perdita di lavoro causata esclusivamente da condizioni meteorologiche è
computabile unicamente se la continuazione dei lavori, pur con misure
protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente
insostenibile o non si può ragionevolmente esigere dai lavoratori. La
continuazione dei lavori è tecnicamente impossibile in particolare quando non
si possono utilizzare determinati materiali a causa delle condizioni
meteorologiche.
C7 Si
può ragionevolmente esigere da un datore di lavoro che egli prenda misure
economicamente sostenibili affinché i lavori possano continuare nonostante le
intemperie. La continuazione dei lavori è considerata economicamente
insostenibile se, pur essendo tecnicamente realizzabile, richiederebbe misure
eccessive. Occorre esaminare in base alle circostanze concrete se sia
ragionevole pretendere che il datore di lavoro prenda misure quali la copertura
del luogo di lavoro e del materiale, lo sgombero della neve o l’installazione
di un apparecchio di riscaldamento. Secondo la giurisprudenza, non si possono
tuttavia esigere misure importanti, costose e inusuali.
ð Giurisprudenza
DTF 110 V 344 (Non si può pretendere che un’impresa di gessatura chiuda le
aperture delle finestre con plastica e che installi un apparecchio di
riscaldamento per poter proseguire i lavori in condizioni di freddo estremo)
C8 La
perdita di lavoro è computabile anche se la continuazione dei lavori è
tecnicamente possibile, ma non si può ragionevolmente esigere dai lavoratori
poiché metterebbe in pericolo la loro salute.
(…).
PERDITA DI
LAVORO NON COMPUTABILE
art. 43a LADI
D1 La
perdita di lavoro non è computabile se:
·
è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni
meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini);
·
si tratta di perdite stagionali consuete nell’agricoltura;
·
il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e deve
pertanto essere rimunerato secondo il contratto di lavoro;
·
concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro
temporaneo. Perdita di lavoro riconducibile indirettamente alle condizioni
meteorologiche
D2 La
perdita di lavoro non è computabile se è riconducibile soltanto indirettamente
alle condizioni meteorologiche, ad esempio in caso di perdite di clientela o di
ritardi nei termini a causa delle condizioni meteorologiche.
D3 Le
perdite di clientela dovute alla mancata domanda di un servizio o di un
prodotto sono indennizzate mediante l’ILR secondo le disposizioni dell’art. 51a
OADI «Perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni
meteorologiche». Nel campo d’applicazione di questa disposizione rientrano ad
esempio le società di impianti di risalita nelle regioni di sport invernali in
caso di mancanza di neve o le piscine nei mesi estivi piovosi (cfr. direttiva
LADI ILR). Se le condizioni meteorologiche impediscono temporaneamente l’esecuzione
di lavori pianificati, il conseguente ritardo non giustifica un diritto
all’ILR. Non è indennizzabile, p. es., la perdita di lavoro subita da
un’impresa di pittura che non può verniciare le pareti interne di un nuovo
edificio entro il termine previsto poiché queste non sono ancora asciugate in
seguito al ritardo intervenuto in fase di costruzione a causa delle condizioni
meteorologiche.
ð Giurisprudenza DTF 124 V 293 (Nel settore della costruzione non
sussiste una limitazione dei lavori indennizzabili secondo cui, in genere, il
risanamento delle facciate deve essere eseguito soltanto nei mesi non
invernali. Diversamente da quanto avviene per diverse monocolture agricole
[art. 65 cpv. 3 OADI], per gli altri rami non occorre che siano presenti condizioni
meteorologiche eccezionali)”.
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio
2023.
consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF
8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre
2021.
consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147
V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.;
STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V
50.
consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve, in ogni caso, tenerne conto per prendere la sua decisione
nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle
disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie
(cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF
8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio
2022.
consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.
5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid.
3.3
pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1
pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid.
4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a;
DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid.
3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag.
300).
Il
giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti
legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid.
6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V
68.
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC
1992.
pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1,
DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110
V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale
en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere
introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto
previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022
consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.3
Nella presente
fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che la RI 1 – attiva nel commercio, nella
rappresentanza, nella fornitura e nella posa di piastrelle e di marmi (cfr.
estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch e doc. 1/4) – ha annunciato in data 31 gennaio 2024 una perdita di
lavoro dovuta ad intemperie per:
-
un cantiere sito a __________ (altitudine indicata
in metri “730” slm), per dieci giorni di lavoro persi per intemperie, e
meglio a causa del “freddo e gelo”, tra l’8 ed il 19 gennaio 2024, per
due operai, in relazione alla “posa di pavimenti e rivestimenti in
piastrelle”.
Dall’offerta
del 6 dicembre 2023 in atti emerge che la fornitura e posa di piastrelle (con
le relative finiture) concerneva la “casa d’abitazione __________”, per
due locali bagno al secondo piano, per un bagno nella mansarda e per la “cucina/soggiorno”
(cfr. doc. 1/3);
-
un cantiere sito ai __________ (altitudine indicata
in metri “750” slm), per dieci giorni di lavoro persi per intemperie, e
meglio a causa del “freddo e gelo”, tra l’8 ed il 19 gennaio 2024, per
tre operai, in relazione alla “posa di pavimenti e rivestimenti in
piastrelle”.
Dall’offerta
del 3 novembre 2023 in atti emerge che la fornitura e posa di piastrelle (con
le relative finiture) concerneva il “rustico __________ – mapp. no. __________”,
per, al piano cantina, la cantina ed il locale tecnico, al piano terra il “soggiorno
– cucina – lavanderia”, al primo piano un bagno, un locale doccia ed al
secondo piano un locale wc (cfr. doc. 1/2);
-
un cantiere sito a __________ (altitudine indicata
in metri “170” slm), per dieci giorni di lavoro persi per intemperie, e
meglio a causa del “freddo e gelo”, tra l’8 ed il 19 gennaio 2024, per
quattro operai, in relazione alla “posa di pavimenti e rivestimenti in
piastrelle”.
Dall’offerta
del 28 novembre 2023 in atti emerge che la fornitura e posa di piastrelle (con
le relative finiture) concerneva il risanamento dei pavimenti esterni ed
interni ad una piscina (cfr. doc. 1/1).
Dallo scritto di
data 6 febbraio 2024 della __________, emerge che i lavori presso il rustico
del Dr. __________, ai __________, deliberati il 4 dicembre 2023 (cfr. doc.
3/5) avrebbero dovuto iniziare l’8 gennaio 2024 e che “questo non è stato
possibile a causa delle temperature troppo basse” (cfr. doc. 3/6).
In data 11 dicembre
2023.
__________ ha trasmesso a RI 1 uno scritto nel quale ha confermato la
delibera per il cantiere di __________ e precisato che “come discusso e per
permettere il trasloco nei tempi prestabiliti, (…) le opere da piastrellista
(…) dovranno iniziare l’8 gennaio 2024 e finire entro e non oltre il 26 gennaio
2024” (cfr. doc. 3/2).
In un secondo
scritto, pure (ma erroneamente) datato 11 dicembre 2023, in relazione alla “casa
d’abitazione __________ ha precisato quanto segue:
" (…) confermiamo per iscritto che non è stato possibile eseguire i
lavori di posa delle piastrelle, che avreste dovuto eseguire nel mese di
gennaio, in quanto non siamo riusciti a mettere in funzione l’impianto di
riscaldamento nei termini pattuiti e non potevamo garantire il raggiungimento e
il mantenimento, per 24 ore continue, della temperatura minima di + 5°C
necessaria per la posa, a colla, delle piastrelle (come a norma)” (cfr. doc.
3/3).
Con osservazioni
del 7 febbraio 2024, la ricorrente ha, da parte sua, comunicato alla Sezione
del lavoro quanto segue:
" (…) i cantieri non erano adeguatamente riscaldati. Le norme, così come
le schede tecniche dei materiali utilizzati prevedono che, per il loro
utilizzo, la temperatura minima e continua (24 ore prima dell’inizio della posa
e 24 ore dopo la posa dell’ultima piastrella) deve essere superiore a 5°C. __________
si trova ad un’altitudine di 730 metri slm e l’abitazione sui monti di __________
a 750 metri slm. Converrà anche lei che, nonostante il mite inverno in pianura,
sui monti la situazione è del tutto differente” (cfr. doc. 3).
Con decisione del 9
febbraio 2024, la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione in relazione ai
lavori per i cantieri dei __________ e di __________, rilevando che i lavori annunciati
“prevedevano delle opere interne di posa piastrelle, dove le misure tecniche
per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori poteva facilmente
essere applicata e garantita. Il fatto che i locali non sono stati
adeguatamente riscaldati, sono misure non applicate dal committente, direzione
lavori e/o dalla ditta e pertanto non computabili con le indennità per
intemperie” (cfr. doc. 4).
In data 16 febbraio
2024, la RI 1 si è opposta alla decisione resa nei suoi confronti, facendo
valere (oltre a quanto già indicato il 7 febbraio 2024) le seguenti
argomentazioni:
" (…) non possiamo condividere le vostre osservazioni in quanto le 2
abitazioni sono in fase di ristrutturazione e tecnicamente non era possibile
riscaldare.
Il cantiere sui __________ è
un rustico e quindi sarebbe stato impossibile riscaldarlo unicamente con il
camino ma in pratica non fattibile per motivi di sicurezza. (…)
Sul sito di meteo Svizzera è
indicata una temperatura mensile media di 3.6 °C, per il mese di gennaio per queste
altitudini. Questo a conferma dell’impossibilità di posare con temperature
inferiori ai 5°C.
Le piastrelle, utilizzate per
la posa all’interno delle abitazioni, devono venire depositate all’esterno
delle stesse in quanto non possiamo portarle all’interno dei locali dove
eseguiamo i lavori di posa, per motivi logistici. Essendo depositate
all’esterno non riusciamo tecnicamente a scaldarle fino a raggiungere una
temperatura adeguata per poter successivamente procedere ai lavori di posa,
rischieremmo di rovinarle o addirittura romperle.
Queste temperature non ci
permettono di utilizzare l’acqua, elemento necessario per miscelare la colla.
Lavoro che va sempre eseguito all’esterno in quanto crea un grande spargimento
di polvere (derivante dalla colla “secca”) durante il procedimento.
Durante la posa, i nostri
operai devono anche uscire ad intervalli regolari all’esterno per poter
tagliare e preparare a misure le piastrelle da posare e quindi risulta esserci
un’eccessiva dispersione di calore e di conseguenza risulta impossibile
mantenere la temperatura interna nei valori stabiliti dalle norme dei materiali
che vengono utilizzati per la posa.
Abbiamo preparato il
programma per i lavori in questi cantiere prima della chiusura per le vacanze
di Natale e avendo delle tempistiche da rispettare, per non far ritardare tutti
gli artigiani che devono intervenire dopo di noi e la conseguente consegna
dell’oggetto, non potevamo mettere in programma altri lavori. (…)
Vi facciamo comunque notare
che noi avremmo preferito poter riuscire a lavorare visto i costi a cui
dobbiamo far fronte. Non lavorando per queste settimane non fatturiamo ma
abbiamo comunque i costi fissi a cui far fronte oltre a oneri sociali e
assicurazioni (conguagli di fine anno e acconti per il nuovo anno). Una vostra
decisione negativa in merito va principalmente a discapito dei lavoratori.”
(cfr. doc. 5).
Con decisione su
opposizione del 15 marzo 2024, la Sezione del lavoro ha, come visto, respinto
il ricorso della RI 1 e confermato il proprio precedente provvedimento (cfr.
doc. 7 e supra consid. 1.1.).
2.4
Chiamata a
pronunciarsi, questa Corte rileva che l’operato dell’amministrazione, che per i
cantieri di __________ e __________ ha negato alla ricorrente il diritto alle
indennità per intemperie ritenendo che la perdita di lavoro fatta valere non
sia stata direttamente causata dalle condizioni meteorologiche, non presta
fianco a critiche.
Giova,
innanzitutto, rammentare che tanto i lavori per il cantiere interno di __________,
quanto quelli (sempre da eseguire all’interno) ai __________, concernevano la
fornitura di piastrelle che andavano poi posate all’interno delle due
abitazioni e che la ditta fa valere essersi rilevati impossibili a causa del “freddo
e gelo” esterni.
“Freddo e gelo”
esterni che, concretamente, hanno impedito, secondo la tesi ricorsuale,
l’esecuzione delle opere previste all’interno nel senso che, per __________,
non si è “riusciti a mettere in funzione l’impianto di riscaldamento” e
per i __________ non si è potuto riscaldare i locali con il camino per “motivi
di sicurezza” non meglio precisati (cfr. supra consid. 2.3.).
Secondo questa
Corte è determinante il fatto che era noto alla ricorrente che i lavori in
questione, deliberati a dicembre 2023, andavano eseguiti nel mese di gennaio
2024, mese ove notoriamente le temperature sono basse, a maggior ragione tra i
730.
ed i 750 metri slm in __________.
Già solamente alla
luce di quanto precede, ditta, committenza, studio di ingegneria e impresa di
costruzioni, non potevano prescindere dal prevedere che i locali ove la posa
doveva avvenire avrebbero dovuto essere riscaldati nella misura sufficiente a
permettere la corretta finitura delle opere ed organizzarsi di conseguenza
anticipatamente, anche per quanto attiene allo stoccaggio in loco del materiale
da poi posare, al taglio delle piastrelle nonché alla presenza di acqua calda.
Quanto precede, già
sarebbe sufficiente a ritenere che le temperature esterne sarebbero solo una
causa indiretta dell’impossibilità di svolgere i lavori pianificati
all’interno, da ricondurre piuttosto a carenze organizzative.
Non potendo e/o non
riuscendo a riscaldare gli spazi interni con i mezzi a disposizione in loco,
committenti e ricorrente avrebbero infatti dovuto attrezzarsi diversamente per
tempo al fine di permettere la posa di piastrelle rifiniture.
In ogni caso, con
riferimento alla censura ricorsuale relativa all’eventuale onerosa necessità di
impiegare un elicottero per il trasporto di generatori di calore, tanto a __________,
quanto ai __________, il TCA non può esimersi dal rilevare che, sebbene
dall’offerta in atti non emerga quale sia il f (nella versione consultabile il 7 maggio 2024) risulta - in relazione
alla “licenza edilizia per la ristrutturazione appartamento 2° P e soffitta
mappale no. __________ RFD __________” - che con risoluzione 27/2023 è stata rilasciata “La
licenza edilizia alla signora __________, per la ristrutturazione appartamento
2° P e soffitta dell’edificio principale come abitazione primaria al mappale
no. __________ RFD __________, sezione __________, (…)”.
Al proposito, giova
evidenziare che anche informazioni raccolte in internet possono
essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie
(cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020;
STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio
2019, consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid.
6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017
del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.;
STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli
Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des
Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.).
Dalla
“Misurazione ufficiale on-line” consultabile al sito internet
map.geo.ti.ch è, poi, facilmente evincibile come il mappale no. __________ RFD __________
sia agevolmente raggiungibile con una strada asfaltata.
Così vale anche per
il cantiere sito ai __________. Le considerazioni sulla raggiungibilità del
rustico mediante una strada carrozzabile “verosimilmente sterrata
nell’ultimo tratto” espresse dalla Sezione del lavoro nella propria
risposta di causa (cfr. supra consid. 1.3.) sono, infatti, condivisibili ed
incontestate dalla ricorrente.
Sebbene, quindi,
l’eventuale e prospettata necessità di dovere trasportare dei generatori di
calore con un elicottero anziché su ruota non risulti comprovata, questa Corte
rileva, con riferimento al fatto che “la perdita di lavoro è computabile
unicamente se la continuazione dei lavori, pur con misure protettive
sufficienti, è (…) economicamente insostenibile” e che “si può ragionevolmente
esigere da un datore di lavoro che egli prenda misure economicamente sostenibili
affinché i lavori possano continuare nonostante le intemperie” (cfr. supra
consid. 2.2. e punti C6 e C7 delle Direttive IPI, peraltro richiamati anche
dall’istante in sede ricorsuale; cfr. supra consid. 1.2.), che i maggiori costi
che RI 1 prende sarebbero stati “ragionevolmente insostenibili per una
piccola azienda come la nostra” (cfr. supra consid. 1.2.) e che l’eventuale
impiego dell’elicottero avrebbe comportato, avrebbero dovuto essere contemplati
(almeno in riserva) nelle offerte della ditta sottoposte ai committenti e
sarebbero stati evidentemente a carico di questi ultimi.
Il tutto
rammentato, peraltro, che il ricorso (anche e se del caso) ad un elicottero
costituisce un’ipotesi tutt’altro che remota per dei lavori in rustici di
montagna e che in inverno, quando la ditta ben sapeva di dovere effettuare la
posa, altri fattori, rispetto a quelli fatti valere dalla RI 1, avrebbero
potuto rendere difficoltoso il trasporto su ruota non già del generatore, ma
anche semplicemente delle sole piastrelle.
In ogni caso, come
visto, per entrambi i cantieri emerge dagli atti che l’impossibilità di
svolgere i lavori programmati a dicembre 2023 a __________ ed ai __________ non
dovuta tanto al freddo ed al gelo esterni, caratteristici di un mese di gennaio
che nel corso del 2024 si è peraltro presentato mite (per indicazione della
ricorrente stessa, cfr. supra consid. 1.2. e 2.3.), bensì all’inadeguatezza dal
profilo termico degli spazi interni. Problematica, questa, che era compito
della committenza e/o della ditta risolvere.
Una soluzione, ben
sapendo la ricorrente e la committenza che i lavori dovevano avvenire a
gennaio, avrebbe, del resto, dovuto essere trovata (per tempo) anche in
relazione al taglio delle piastrelle, per il resto stoccabili nei locali che
man mano rimanevano liberi e quindi all’interno, a temperature che avrebbero
dovuto essere assicurate adeguatamente, e per l’uso dell’acqua.
A fronte di tutto
quanto precede, questo Tribunale non può che concludere che la perdita di
lavoro fatta valere dalla RI 1 è da ricondurre solo indirettamente alle basse
temperature invernali e non si rivela, quindi, computabile ai sensi dell’art.
43.
LADI, non essendo causata direttamente da condizioni meteorologiche (cfr.
supra consid. 2.2.).
La decisione su
opposizione del 15 marzo 2024 deve pertanto essere confermata.
2.5
L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA
enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nella presente fattispecie,
trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2022.57
del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022
consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti