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Decisione

38.2024.18

A ragione ad assicurato, il cui figlio (2013) e i genitori vivono in Italia, è stato negato diritto a ID. Residenza ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in Svizzera (centro interessi personali/famigliari in Italia). Dal profilo del diritto internazionale si tratta di un lavoratore vero frontaliere

10 giugno 2024Italiano55 min

medesimo si situa in Italia, dove vivono le persone con le quali conserva il rapporto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.18

rs

Lugano

10 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 aprile 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1° marzo 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 1° marzo 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha

confermato la precedente decisione del 12 gennaio 2024 (cfr. doc. 70=C) con la

quale aveva negato a RI 1 - annunciatosi per il collocamento presso l’Ufficio

regionale di collocamento di __________ (URC) il 2 dicembre 2023 con effetto da

quella data (cfr. doc. 127) - il diritto all’indennità di disoccupazione,

ritenendo che il medesimo, da un lato, non potesse essere considerato residente

in Svizzera, dall’altro, fosse da qualificare quale vero frontaliere.

L’amministrazione

ha rilevato:

" (…) Nel

presente caso, l’opponente ha prima dichiarato di recarsi settimanalmente in

Italia dalla sua famiglia (cfr. "questionario residenza e centro degli

interessi in Svizzera" del 2 gennaio 2024), mentre in sede d'opposizione

ha affermato di non aver specificato bene la situazione. Il Signor RI 1 ha

affermato, in sede d'opposizione, "... per poter vedere mio figlio, in

settimana, mi reco regolarmente dai miei genitori che mi ospitano. Non per

questo io sono un frontaliere con rientro settimanale. Questa situazione è

temporanea ed è legata al mio desiderio di incontrare __________ anche durante

la settimana ...".

Dalla documentazione agli atti si constata come il

centro delle relazioni personali dell'insorgente risulta essere in Italia, dove

vivono il figlio ed i genitori.

3.

In simili condizioni, in applicazione dell'abituale

criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali (STF se_794/2016 consid. 4.1), la Cassa ribadisce che il centro degli

interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell'insorgente, è in

Italia, dove vivono il figlio ed i genitori.

L'insorgente non ha, quindi, concretizzato un legame

con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova la sua

residenza ai sensi della giurisprudenza federale, la quale esige quale terza

condizione·- e come visto sopra - che si sia creato nel nostro Paese il centro

delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF

8C_172/2022 del 28 novembre 2022; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid.

4.3.; pubblicata in DTF 148 V209; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138

V 186 pago 192: "Lebensmittelpunkf'; STF C 227/05 dell'8 novembre 2006,

consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 "Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen"

all'estero; DTF 133 V 178: "Esse vi soggiornano

piuttosto per mero scopo lavorativo e. una volta

terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rima nervi, bensì

ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi").

4.

Alla luce di quanto appena esposto, la Cassa ribadisce

che il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con I'art. 12

LADI non è in concreto realizzato e di conseguenza la decisione della Cassa è

corretta e merita conferma.

(…).

Nella presente fattispecie, l’opponente ha dichiarato

di recarsi almeno una volta a settimana in Italia, ove soggiorna.

Visto quanto precede, tenuto conto di quanto affermato

nella dichiarazione della prima ora e anche in fase d'opposizione (rientro settimanale

in Italia) e di tutta la documentazione agli atti, la Cassa ritiene verosimile,

in applicazione del principio della probabilità preponderante, che l'assicurato

soggiorni in Italia almeno una volta a settimana.

Di conseguenza, dal profilo del diritto

internazionale, il Signor RI 1 deve essere considerato un vero frontaliere, per

cui non ha diritto all'ID secondo la LADI, ma deve domandare la prestazione

assicurativa in Italia. (…)” (Doc. B pag. 3-5)

1.2. Contro

la decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, il 12 aprile

2024, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della

stessa (cfr. doc. I pag. 7).

A

sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha segnatamente addotto che

l’assicurato, pur essendo nato a __________, ha frequentato le scuole medie dai

__________ e la Scuola __________, diplomandosi in seguito al Centro __________.

Dopo aver svolto l’apprendistato come meccanico in Ticino ha sempre lavorato in

Svizzera come riparatore di auto e meccanico, in particolare dal 1° giugno 2019

al 30 agosto 2022 presso il __________, dal 1° settembre 2022 al 31 gennaio

2023 presso l’azienda __________ e dal 1° febbraio al 30 novembre 2023 presso

la ditta __________.

È

stato precisato, da un lato, che l’insorgente, cittadino italiano, è al

beneficio di un permesso B e vive in Svizzera dal 2018. La sua presenza

continuativa è attestata dall’estratto conto postale (cfr. doc. F). Dall’altro,

che fino al mese di dicembre 2023, allorché si è iscritto presso l’URC, non

aveva mai usufruito di indennità di disoccupazione.

Nel

ricorso è poi stato asserito:

" (…) Nell’apposito

formulario denominato "Questionario - residenza e centro degli interessi

in Svizzera" (agli atti) il ricorrente ha - tra le altre cose - indicato

che vive in un'abitazione in affitto di 80 m2 per cui paga una prigione di 1350

Fr. al mese; ha indicato che possiede un veicolo immatricolato in Svizzera; che

è iscritto all'A.I.R.E. e ha specificato l'indirizzo del suo medico di famiglia

e sinteticamente ha risposto ad alcune domande.

Trattandosi di una persona con una scolarizzazione

limitata e dedita a svolgere l'attività di riparatore auto, il sig. RI 1 ha

compilato le risposte in maniera succinta (lasciandone alcune in bianco), senza

includere verbi o descrizioni dettagliate. Il ricorrente, dopo aver risposto

"si" alla domanda circa il suo centro degli interessi in Svizzera, ha

indicato tra gli elementi che lo collegano alla Svizzera anche gli amici i

parenti e il fatto che gli piace il territorio.

Egli non ha, in assoluta buona fede, ritenuto di dover

spiegare nel dettaglio la propria situazione, poiché vive ormai nel nostro

Cantone da oltre cinque anni.

Una volta ricevuta la decisione di diniego delle

indennità, il ricorrente si è adoperato per spiegare la sua posizione, certo

che si fosse trattato di un semplice disguido.

Si ritiene che il caso del ricorrente in esame,

diversamente dalle fattispecie rappresentate dalla giurisprudenza citata dalla

Cassa nelle sue decisioni, non debba essere considerato come

"frontaliere" solo per il fatto che egli si reca ogni tanto a trovare

suo figlio __________ in Italia.

Si precisa che il figlio del ricorrente è collocato

attualmente presso la madre, con cui il ricorrente ha avuto una relazione ormai

cessata. Purtroppo, alcuni recenti comportamenti inadeguati della madre hanno

obbligato il ricorrente a fare visita al figlio in Italia, come si andrà a

spiegare di seguito.

Come risulta dal ricorso ex art. 473 bis redatto

dall'Avv. __________doc. E) e anche come dichiarato dal sig. RI 1 in sede di

opposizione (cfr. Opposizione 25.1.2024), il ricorrente ha chiesto, tramite la

sua legale in Italia, l'affidamento esclusivo di __________ al fine di poter

ricongiungersi con il figlio e portarlo in Svizzera. Ciò anche perché la madre

di __________ parrebbe non essere in grado di occuparsi adeguatamente del

figlio, essendo intervenuti i Servizi Sociali.

Dal ricorso menzionato traspare come il qui

ricorrente, contrariamente a quanto stabilito dalla Cassa, sia presente in

maniera stabile in Svizzera, tant'è che per il figlio __________ viene disposto

il collocamento presso i nonni. In alcun modo si parla della presenza in Italia

del ricorrente.

Dal menzionato ricorso si legge infatti:

"A

fronte di tale circostanza intervenivano i Servizi Sociali __________ i quali

richiedevano un colloquio congiunto ai genitori di __________ all'esito del

quale gli stessi redigevano relazione sulla scorta della quale, una volta

inviata alla Procura competente, chiedevano l'affido del minore presso il

Comune __________ con collocamento prevalente presso i nonni paterni in __________

(...) Alla data di deposito del presente ricorso __________ che ha iniziato

l'anno scolastico si trova stabilmente presso i nonni paterni.

"

In rare occasioni torna dalla

madre e permane la notte. La mattina, tuttavia, secondo quando riferisce il

minore lo stesso deve occuparsi di preparare la colazione e si reca a scuola da

solo, attraversando la strada e prendendo il bus di linea. Il bambino sembra

aver ritrovato la propria dimensione e pare sereno nello svolgimento delle

proprie attività. Si precisa che __________ ha frequentato il Centro __________

iniziando un percorso didattico a fronte di una diagnosi di disgrafia.

Tutto ciò premesso il Sig. RI 1 ut supra rappresentato

e difeso

CHIEDE

1)

che il figlio minore __________

venga a lui affidato in via esclusiva con collocazione prevalente presso

l'abitazione dei nonni paterni (...)" (cfr. ricorso 19.12.2023).

La descrizione effettuata dal ricorrente deve pertanto

essere considerata come veritiera, poiché egli ha sinceramente affermato che si

reca in Italia unicamente per visitare il figlio, data la situazione di

emergenza causata dall'atteggiamento non adeguato dimostrato dalla madre di __________

che ha comportato una notevole preoccupazione per il ricorrente. (…)” (Doc. I

pag. 5-6)

L’avv.

RA 1, per conto dell’insorgente, ha altresì evidenziato che quest’ultimo, in

Italia, non è titolare di alcun contratto di locazione, né intestatario di

beni, ma semplicemente va nella vicina Penisola a trovare il figlio circa una

volta a settimana nell’abitazione dei genitori. Al riguardo è stato specificato

che anche __________ si reca presso il padre, come dichiarato dall’assicurato

nell’opposizione (cfr. doc. 43).

Il

ricorrente, che ha intenzione di continuare a vivere in Ticino, vuole, del

resto, che il figlio si ricongiunga a lui.

Inoltre

è stato affermato che l’assicurato ha dei parenti in Svizzera, ovvero i suoi zii

materni e cugini a __________, __________ e __________, con i quali intrattiene

regolari rapporti.

La

parte ricorrente ha concluso, sostenendo che RI 1 ha “concretizzato il suo

legale con il Ticino, pur avendo la necessità, in questo preciso momento storico,

di supervisionare gli accadimenti legati al figlio che lo vedono tra l’altro

obbligato, sulla base dei suoi doveri genitoriali” (cfr. doc. I pag. 6).

1.3. Nella

sua risposta del 2 maggio 2024 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. III).

1.4. Il

3 maggio 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le stesse

sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto

della presente vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto, oppure

no, alle indennità di disoccupazione dal 2 dicembre 2023 al 28 febbraio 2024,

ritenuto che dal 29 febbraio 2024 il suo nominativo è stato annullato dalla

banca dati COLSTA, avendo reperito un nuovo impiego quale meccanico di

manutenzione per automobili presso __________ (cfr. doc. 36).

2.2. Uno

dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI).

Questo concetto di residenza, basato

sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza

effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo

periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni

personali (cfr. STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024

Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF

8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in

SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole

relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono

sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere

autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)

sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio

secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi

e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata

(cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9

agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227; STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD

I-2018 N. 61 pag. 281).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e

STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio

2017 consid. 2.

In

una sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag.

227 e citata sopra, il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI

stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato

deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i

cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano

anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non

specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni

nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in

Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1

lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della

Confederazione.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110, già

menzionata, in cui l’Alta Corte, relativamente a un cittadino tedesco che aveva

lavorato per una ditta svizzera in Gran Bretagna e nell’ultimo periodo prima

della disoccupazione in homeoffice dalla Germania, ha ribadito che il diritto

comunitario lascia alle rispettive normative nazionali la facoltà di precisare il

concetto di residenza. La nozione svizzera è stabilita all’art. 8 cpv. 1 lett.

c LADI. La stessa corrisponde a quella comunitaria di cui all’art. 1 lett. j

Regolamento (CE) 883/2004 che la definisce come il luogo in cui una persona

risiede abitualmente. Secondo il diritto svizzero quest’ultimo coincide con il

luogo nel quale una persona ha il centro delle proprie relazioni di vita.

In

una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato

manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72

del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato

frontaliere vero, argomentando:

"

(…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni

del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al

fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse

difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha

accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il

ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo

o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era

domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai

propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi

faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai

avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente

in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e

diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia

mai effettuati. (…)”

Con sentenza 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,

il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che

aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si

trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era

trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come

falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e

mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5

locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il

ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il

quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine

settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in

Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure

tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle

relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni

personali, era in Italia.

In

un altro giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta

Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che

un assicurato aveva la residenza all’estero.

Si

trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B

rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui

famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia

(in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in

prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non

avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva

diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal

1° luglio 2017.

In una sentenza

8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg.,

l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui

famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di

disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in

Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di

domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in

cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque

confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda

effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che

vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali

(consid. 3).

A

tale proposito cfr. STF 8C_380/2020

del 24 settembre 2020,

pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg.

Con

giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima

ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva

acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si

era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese

successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva

gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si

trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante

giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse

una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo,

risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i

propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di

quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la

compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).

Con

sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il

ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio

2022 e ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi

dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli

interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni

personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la

quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto

il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di

motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di

Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta

che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente

nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava,

aveva costituito una dimora secondaria.

L’Alta

Corte ha in particolare sottolineato:

"

4.2.2. (…) la questione del luogo

in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere

esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione

ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato

arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021

il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si

recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie.

(…).

4.2.4. (…)

È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo

di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può

trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui

vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si

sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il

Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali

del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che

trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la

moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che

il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in

Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati

dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti

accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il

ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane

da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato

possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il

giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie

le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue

relazioni personali era in Italia.

(…).

4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che,

riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal

momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale

cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della

moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto

essere licenziata.

Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di

scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive

attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la

disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso

di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in

Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti

accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto

concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi

personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in

questione.”.

Infine,

con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha

confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto

a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del

mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

La

nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni

personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove

risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione

spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro

Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato

che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non

risultava peraltro essere mai stata specificata.

Cfr.

fra le tante anche STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24

marzo 2016; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62

pag. 282; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2018.3 del 27 agosto

2018; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio

2021; la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA

38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA

38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021.

2.3. Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (__________.1986) è

un cittadino italiano in possesso di un permesso B di dimora UE/AELS rilasciato

il 18 marzo 2019 e valido fino al 23 dicembre 2024 (cfr. doc. 127).

Nell’opposizione

e nel ricorso è stato dichiarato che il medesimo, pur essendo nato a __________,

ha frequentato le suole medie __________, la Scuola __________ e si è diplomato

presso il Centro __________ quale meccanico (cfr. doc. 43; I; consid. 1.2.).

Negli

ultimi cinque anni l’insorgente ha lavorato, dal 1° giugno 2019 al 31 agosto

2022, come riparatore d’auto presso __________ in virtù di un contratto di

durata indeterminata che egli ha disdetto il 24 giugno 2022 (cfr. doc. 103-104;

105), dal 1° settembre 2022 al 31 gennaio 2023 in qualità di riparatore di

automobili presso Ga__________, la quale l’ha licenziato il 22 dicembre 2022

(cfr. doc. 95-96; 89) e dal 1° febbraio al 30 novembre 2023 quale meccanico

presso __________ che ha disdetto il contratto di impiego il 23 ottobre 2023

(cfr. doc. 82-83; 202; 203).

L’assicurato,

2 dicembre 2023, si è annunciato per il collocamento presso l’URC di __________

a partire da quella data, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100%

(cfr. doc. 127).

Il

2 gennaio 2024 l’assicurato ha risposto al “Questionario - Residenza e centro

degli interessi in Svizzera”, indicando segnatamente di disporre di un

appartamento di 80 metri quadrati sito in __________, la cui pigione ammonta a

fr. 1'350.-- mensili e in relazione al quale ha concluso un’assicurazione

domestica.

Egli

ha asserito di possedere un veicolo __________ immatricolato in Svizzera, di

essere titolare di un conto corrente postale, di non avere alcuna carta di

credito e di essere iscritto all’AIRE.

Il

medesimo ha pure precisato che i suoi genitori vivono ad __________ (comune

sparso della provincia di __________) in via __________ (__________) in

un’abitazione di proprietà, di aver soggiornato all’estero, sia prima dell’iscrizione

in disoccupazione che successivamente, una volta alla settimana, pernottando/risiedendo

in __________. Quale motivo per il quale si recava all’estero ha indicato il

figlio.

L’insorgente

ha, infine, affermato che il suo centro degli interessi personali è in

Svizzera, il cui territorio gli piace e dove ha amici e parenti (cfr. doc.

134-137=140-143).

Per

quanto attiene al figlio __________, nato a __________ il __________ 2013, con

il decreto __________ emanato dal Tribunale ordinario di __________, il 24

giugno 2016 sono stati disciplinati i rapporti per l’affidamento, le modalità

di incontro e il mantenimento del bambino, nato dalla convivenza more uxorio

del ricorrente con __________, cessata di comune accordo.

__________

è stato affidato a entrambi i genitori con l’esercizio della responsabilità

genitoriale condiviso e con collocazione prevalente presso la madre a __________.

Al padre è stato garantito il diritto di visita, in particolare, di un fine

settimana ogni quindici giorni, dal mese di giugno 2016, dal sabato mattina

alla domenica sera, oltre al lunedì e al mercoledì dalle 18:45 alle 20:30.

RI

1 e __________ hanno autorizzato i rispettivi genitori a far visita al piccolo

e a prendere e riconsegnare __________ presso il padre o la madre laddove

necessario o richiesto (cfr. doc. 188-192; E).

Il

19 dicembre 2023 l’insorgente ha presentato al Tribunale di __________ un

ricorso tendente a ottenere, segnatamente, l’affidamento di __________ in via

esclusiva con collocazione prevalente presso l’abitazione dei nonni paterni per

ragioni lavorative, a seguito del mutato comportamento della madre nei

confronti del figlio,

In

proposito è stato spiegato che durante l’estate 2023 il bambino già era stato

presso i nonni paterni che l’avevano seguito in tutte le attività senza che la

madre si fosse opposta. I servizi sociali avevano poi redatto una relazione

sulla base di un colloquio avuto con i genitori di __________, inviata alla

Procura competente, in cui chiedevano l’affido del minore presso il Comune __________

con collocamento prevalente presso i nonni paterni.

Al

momento del ricorso del dicembre 2023 __________ si trovava stabilmente presso

Fatti

i genitori di RI 1. In rare occasione il bambino tornava dalla madre e vi

permaneva per la notte (cfr. doc. E).

Con

decisione del 12 gennaio 2024 la Cassa ha negato all’assicurato il diritto a

indennità di disoccupazione dal 2 dicembre 2023, in quanto la residenza del

medesimo si situa in Italia, dove vivono le persone con le quali conserva il rapporto

più stretto, ossia i propri familiari. Secondo la parte resistente in Svizzera

egli ha costituito tutt’al più una dimora temporanea.

Dal

profilo del diritto internazionale l’amministrazione ritiene che l’insorgente,

avendo confermato di rientrare settimanalmente in Italia, debba essere

considerato quale vero frontaliere (cfr. doc. 70=C).

RI

1 ha interposto opposizione il 25 gennaio 2024, rilevando che le domande del

questionario in cui ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana in Italia

per vedere suo figlio erano “chiuse”, per cui non è riuscito a spiegare bene la

situazione completa. Il medesimo ha puntualizzato che per potere vedere il

figlio in settimana va regolarmente dai suoi genitori che lo ospitano, ma non

per questo è un frontaliere con rientro settimanale. Al riguardo egli ha fatto

valere che la situazione è temporanea e legata al suo desiderio di incontrare __________

anche durante la settimana, oltre che nei fine settimana allorché il bambino

viene in Ticino nel suo appartamento (che ha cambiato nel gennaio 2020 per

avere un’ulteriore stanza per __________ e che dimostra il desiderio e

l’interesse ad abitare stabilmente in Ticino, in caso contrario avrebbe preso

una “stanzetta”), dal venerdì pomeriggio quando va a prenderlo a scuola al

lunedì mattina quando lo riporta a scuola.

Inoltre

egli ha evidenziato di vivere in Ticino da cinque anni, dove ha sempre lavorato

e frequentato le scuole, a partire dalle medie e dove risiedono dei suoi

familiari da parte della madre (cfr. doc. 43).

A

proposito dell’abitazione in Ticino, dagli atti si evince che il ricorrente, il

18 dicembre 2019, ha concluso con la __________ un contratto di locazione a

partire dal 1° gennaio 2020 di durata indeterminata con possibilità di disdetta

per il 31 gennaio - prima scadenza al 31 gennaio 2022 - con preavviso di tre

mesi, relativo a un appartamento di 4,5 locali sito a __________. La pigione

ammonta a fr. 1'250.-- mensili, oltre a fr. 100.-- al mese di spese accessorie

(cfr. doc. 145).

Il

27 febbraio 2024 RI 1 è stato sentito dalla Cassa.

Dal

verbale redatto in quell’occasione risulta che l’assicurato ha dichiarato di

vivere da solo nell’appartamento di __________ sette giorni su sette. Egli ha,

però, pure confermato, da un lato, di aver soggiornato all’estero una volta

alla settimana per fare visita a suo figlio sia precedentemente che

successivamente all’iscrizione in disoccupazione. Dall’altro, di essere

rientrato in Italia durante la settimana, mentre nel fine settimana __________

è con lui in Ticino, come indicato nell’opposizione.

L’insorgente

ha poi asserito di aver “frequentato la scuola elementare in Italia, mentre

tutte le altre scuole le ho sempre svolte in territorio elvetico. Mia madre

risiedeva in Svizzera dal 1986 (permesso C) e qui ho anche dei parenti. Inoltre

ho sempre mantenuto rapporti con la Svizzera (amicizie, parenti, sport e

passioni), oltre alla volontà di vivere in modo duraturo in Svizzera”.

Egli

ha specificato che i parenti in Ticino sono i suoi zii e cugini di primo grado,

nonché di aver avviato le procedure per avere l’affidamento di suo figlio. Più

precisamente dal 6 agosto 2023 ha iniziato a discutere con gli assistenti

sociali che hanno depositato le carte il 12 gennaio 2024. L’appuntamento in

Tribunale è stato fissato al 24 novembre 2024.

Il

ricorrente ha, infine, affermato che all’Italia lo legano il figlio e le

amicizie (cfr. doc. 49-51).

Con

decisione su opposizione del 1° marzo 2024 la Cassa ha confermato il precedente

provvedimento del 12 gennaio 2024, evidenziando che il centro delle relazioni

personali dell’assicurato si trova in Italia, dove risiedono il figlio e i

genitori, e che il medesimo, il quale secondo il principio della probabilità

preponderante soggiorna in Italia almeno una volta a settimana, deve essere

ritenuto un vero frontaliere ai sensi del diritto internazionale (cfr. doc. B;

consid. 1.1.).

Nell’impugnativa

è stato fatto valere che l’insorgente ha risposto in modo succinto alle domande

del “Questionario -, residenza e centro degli interessi in Svizzera”, in quanto

persona con una scolarizzazione limitata e avendo creduto in assoluta buona

fede di non dovere spiegare nel dettaglio la propria situazione vivendo ormai

da oltre cinque anni in Ticino.

È

stato, inoltre, sottolineato che l’assicurato non deve essere considerato come

frontaliere solo per il fatto che si reca ogni tanto a fare visita a suo figlio

in Italia, il quale, in precedenza collocato presso la madre, si trova presso i

nonni paterni a seguito dell’intervento dei servizi sociali.

Il

ricorrente ha affermato, per contro, di volere il ricongiungimento con il

figlio in Ticino dove ha intenzione di continuare a vivere (cfr. doc. I;

consid. 1.2.).

2.4. Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del

diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se

risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la

residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un

certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr.

consid. 2.2.). Da tali presupposti deriva

che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un

domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).

Giova,

altresì, osservare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché

molto intense, con la Svizzera non è sufficiente per adempiere alle condizioni

contemplate dall’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto

2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF

8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).

Secondo

l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera

(cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3.,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

Inoltre

va evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza

secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio

civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2

LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid.

2.2.; DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.).

In

una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale

ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente

pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere

all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016

del 19 gennaio 2017 consid. 2).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e

STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.

Con

giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato

il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto

non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione

(cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto

il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

In

concreto, come visto (cfr. consid. 2.3.), il figlio di RI 1, __________, nato a

__________ nel 2013, vive in Italia dove frequenta la scuola. Dall’estate 2023

il bambino risiede stabilmente ad __________ presso i genitori del ricorrente

(cfr. doc. E), i quali sono proprietari della loro abitazione.

L’assicurato,

del resto, ha dichiarato, sia nel “Questionario - Residenza e centro degli

interessi in Svizzera”, che nell’opposizione e davanti alla Cassa il 27

febbraio 2024 di essere rientrato in Italia settimanalmente sia prima dell’iscrizione

in disoccupazione che successivamente, ospitato dai suoi genitori, dove

pernottava/risiedeva, al fine di incontrare suo figlio (cfr. doc. 135; 43; 50;

consid. 2.3.).

In

simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo in questione (2

dicembre 2023 - 28 febbraio 2024; cfr. consid. 2.1.) il centro degli interessi

personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore

delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF

8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF

8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile

2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V

51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF

8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF

9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), era in Italia, e meglio ad __________,

dove risiede il figlio minorenne e i genitori.

.

Il

ricorrente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da

poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri

oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr.

consid. 2.2.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che si

sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto

di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid.

4.3.; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del

20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr.

19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192:

“Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non

pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero;

DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e

una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi,

bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei

loro interessi”).

Terza

condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata,

che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la

sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr.

consid. 2.3.).

Il

centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la

realizzazione del primo presupposto (residenza effettiva), che chiede

all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V

465).

Questo

Tribunale non ignora che a __________ l’insorgente dispone di un appartamento

di 4,5 locali (cfr. doc. 145; consid. 2.3.) e che quest’ultimo ha indicato che

il figlio __________ risiede con lui in Ticino nei fine settimana (cfr. doc.

43; 50; consid. 2.3.).

Tuttavia,

nel lasso di tempo determinante (2 dicembre 2023 - 28 febbraio 2024; cfr.

consid. 2.1.), il ricorrente a __________ ha tutt’al più costituito una dimora

secondaria (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 menzionata al consid.

2.2. che ha confermato la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022).

In

effetti il figlio, a cui l’assicurato ha dichiarato di aver fatto visita

settimanalmente, risiede in Italia dove frequenta la scuola.

__________ dove si trova

l’abitazione dei genitori del ricorrente e dove è collocato stabilmente __________

dista, peraltro, soltanto una decina di chilometri da __________ (cfr. https://it.viamichelin.ch/), come sottolineato dalla parte

resistente (cfr. doc. III pag. 3).

Riguardo all’asserzione secondo

cui il figlio trascorreva i fine settimana in Ticino, va poi osservato,

conformemente a quanto rilevato dalla Cassa (cfr. doc. III pag. 5), che dai

tabulati telefonici relativi al numero di telefono cellulare (compagnia

telefonica __________) dell’assicurato emergono, però, per il periodo 10

novembre - 9 dicembre 2023, chiamate giornaliere dall’Italia e ricevute in

Italia, ad eccezione di martedì 28 novembre e di lunedì 4 dicembre 2023, nonché

dei giorni dal 22 al 27 novembre 2023 e dal 6 all’8 dicembre 2023 in cui sono

state effettuate dalla Spagna, rispettivamente dalla Francia.

In particolare anche nei fine

settimana dell’11 e del 12 novembre, del 18 e del 19 novembre, del 2 e del 3

dicembre e di sabato 9 dicembre 2023 sono state registrate delle telefonate in

entrata e in uscita dall’Italia (cfr. doc. 65-69).

Pure

l’estratto conto postale concernente il mese di giugno 2023, già agli atti e

nuovamente allegato al ricorso (cfr. doc. 180-187; F), attesta pagamenti e

prelevamenti di denaro ad __________ e da __________ nei fine settimana,

specificatamente sabato 3 e sabato 10 giugno 2023, domenica 11 giugno 2023.

È,

poi, utile osservare che ai fini della risoluzione della vertenza si rivela ininfluente il fatto che l’assicurato abbia

degli amici in Ticino (cfr. doc. I; 43; consid. 1.2.).

Non è infatti certamente escluso intrattenere dei

rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al

riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137 consid. 4.5.,

menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in

Svizzera per creare il centro delle proprie

relazioni personali nel nostro Paese.

In

proposito cfr. pure STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr.

consid. 2.2.).

Nemmeno la

circostanza che dei familiari, ossia gli zii materni, risiedano in Ticino si

rivela determinante, trattandosi peraltro di parenti di terzo grado, a fronte

del figlio e dei genitori in Italia, parenti, al contrario, di primo grado.

Per

quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero -

AIRE (cfr. doc. 141; ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre

1988 n. 470 “Anagrafe

e censimento degli italiani all'estero”

i

cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano

all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della

circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre

la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti

i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali

l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in

Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf;

www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe),

va considerato, come rilevato dalla Cassa (cfr. doc. III pag. 5), che la

stessa è un indizio da valutare congiuntamente ad altri elementi, per stabilire

se un assicurato abbia oppure no costituito la propria residenza effettiva in

Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

L’iscrizione

all’AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro

Paese (cfr. STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022 consid. 2.4.; STCA 38.2020.51

del 25 gennaio 2021 consid. 2.5., STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 consid.

2.4.; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.)

Neppure

è di ausilio al ricorrente l’affermazione secondo cui “in Ticino ha

intenzione di continuare a vivere, facendo il ricongiungimento con il di lui

figlio (…)” (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Anche

volendo ammettere che l’assicurato intenda stabilirsi in Svizzera con __________,

il centro dei suoi interessi personali nel periodo determinante per la vertenza

(2 dicembre 2023 - 28 febbraio 2024; cfr. consid. 2.1.) era ad __________ dove

a quel momento vivevano il figlio, il quale undicenne frequentava la scuola in

Italia, e i genitori presso cui __________ si trovava stabilmente (solo in rare

occasioni il bambino stava dalla madre a San __________ e vi pernottava; cfr.

consid. 2.3.).

L’insorgente stesso ha,

d’altronde, indicato che l’udienza presso il Tribunale di __________ dinanzi al

quale il medesimo ha inoltrato un ricorso tendente ad ottenere l’affidamento

esclusivo di __________ – benché sia comunque stato precisato che la sua

collocazione prevalente debba essere presso i nonni paterni per ragioni

lavorative (cfr. doc. E pag. 4; consid. 2.3.) – è stata fissata al 24 novembre

2024 (cfr. doc. 51; consid. 2.3.).

Al

riguardo giova evidenziare che il Tribunale federale, nel giudizio 8C_172/2022

del 28 novembre 2022 consid. 4.2.2., menzionato al consid. 2.2. ha statuito che la questione del luogo in cui si concentrano le relazioni

personali di un assicurato deve essere esaminata sulla base dei fatti

constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle

ragioni invocate.

Infine, per quanto attiene alla

censura ricorsuale secondo cui “il fatto di fare visita ai parenti in Italia

non sia requisito tale da far considerare la dimora attuale in Italia e non in

Svizzera (TF 2C 103/2019 del 3 settembre 2021 II Corte di diritto pubblico)”,

il TCA si limita a rilevare che la sentenza citata concerne il diritto degli

stranieri. L’Alta Corte, in proposito, ha precisato che il tema non era quello

della decadenza del permesso di dimora UE/AELS

(in relazione alla quale va esaminato l’aspetto del centro degli interessi in

Svizzera), né la revoca, bensì il diritto al rinnovo del permesso.

Di conseguenza la giurisprudenza

sviluppata in quel contesto non è applicabile nel caso di specie, ritenuto,

come già sottolineato (cfr. consid. 2.2.; 2.4.), che la nozione di residenza

secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue, in particolare, dal

domicilio secondo la legislazione sugli stranieri.

Ad ogni modo si osserva che il

giudizio del Tribunale federale menzionato dalla parte ricorrente non contempla

il concetto esposto nell’impugnativa (ossia che le visite ai parenti in Italia

non consentono di considerare la dimora in Italia e non in Svizzera), quanto

piuttosto il fatto che “lo spostamento del domicilio rispettivamente del

centro degli interessi non determina già la decadenza, che può subentrare

unicamente se - nel contempo - sono date le condizioni previste dalla legge,

cioè se la persona ha lasciato la Svizzera per almeno sei mesi, o vi ritorna

prima dello scadere di tale termine, ma solo per breve tempo, per ragioni turistiche,

familiari o d'affari (sentenza 2C_762/2020 già citata consid. 2.3 e rinvii)”

(cfr. STF 2C_103/2019 del 3 settembre 2021 consid. 2.2.).

La nostra Massima Istanza in quel

caso ha comunque rinviato gli atti alla Sezione della popolazione per chiarire

quale tipo di permesso UE/ALES entrasse a quel momento effettivamente in

discussione, verificare il rispetto delle condizioni previste dall'ALC per il

suo rilascio rispettivamente rinnovo e pronunciare una nuova decisione in

merito.

A

ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 1° marzo 2024 la Cassa ha

stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto

realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF

8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata

e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA

38.2023.43 del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022,

pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell’11

novembre 2019; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18

aprile 2016).

2.5. Vista la conclusione alla quale il

TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la

loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes,

Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).

Il

1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea

ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,

sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo

Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.

3 pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Fino

al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato

Considerandi

II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello

stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano

tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile

2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei

regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e

ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS

0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del

21.

marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n.

1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava,

alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR

2006.

AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una

decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato

il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012,

prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n.

883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)

n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr.

DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento

(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009

che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il

Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere

alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr.

DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi

regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012

pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345;

RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff,

“Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements

en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438

seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2

pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

L’art.

11.

del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono

soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che

una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro

è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

In

materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per

principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V

88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).

Per

quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha

previsto delle regole differenti.

Secondo

l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore

frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma

in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna

in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In

effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una

volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…)

dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal

proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile

a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore

frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai

sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

2.6

Gli

assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a

LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di

residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona

che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima

attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo

Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna

in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato

membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in

disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli

uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima

attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del

Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve

le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come

se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. Rubin,

op.cit., pag. 683).

Nella

STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD

I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità

dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici

del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività

è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di

prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto

in più al collocamento (DTF 142 V 590

consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia

dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”

2.7

In

una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato

frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che

rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o

due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il

convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine

en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du

règlement”). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e

abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo

statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse

dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a

creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n.

883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.

In

applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza

38.2014.51

del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del

diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava

considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine

settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il

centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già

menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale

un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero;

STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,

già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016

n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa

a un vero frontaliere; STCA 38.2024.1 dell’11 marzo 2024; STCA 38.2021.82 del

22.

novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta

Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo

2021.

e citato da Daniele Cattaneo,

“COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”,

in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed.

Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA

38.2015.9

del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato

inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51

del 15 dicembre 2014.

2.8

Nella presente fattispecie la parte

resistente ha considerato l’assicurato quale vero frontaliere, in quanto è

verosimile che il medesimo rientrasse in Italia almeno una volta alla settimana

(cfr. doc. 70=C; B; consid. 1.1.).

In

effetti nel “Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera”

(cfr. doc. 134-137=140-14), compilato il 2 gennaio 2024 l’insorgente ha indicato

di aver soggiornato all’estero sia prima dell’iscrizione in disoccupazione che

successivamente una volta alla settimana per fare visita al figlio __________,

pernottando/risiedendo in via __________, dove abitano i suoi genitori e dove,

peraltro, __________ si trova stabilmente dall’estate 2023 (cfr. consid. 2.3.).

Nell’opposizione

il medesimo ha sì affermato di non essere un frontaliere con rientro

settimanale, tuttavia egli ha ad ogni modo ribadito che per potere vedere il

figlio in settimana va regolarmente dai suoi genitori che lo ospitano (cfr.

doc. 43).

Anche il 27 febbraio 2024 davanti

alla Cassa l’assicurato ha confermato di aver soggiornato all’estero una volta

alla settimana per fare visita a suo figlio sia precedentemente che successivamente

all’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 50; consid. 2.3.).

Va,

altresì, osservato che dai tabulati telefonici relativi al numero del

ricorrente per il periodo 10 novembre - 9 dicembre 2023 (cfr. doc. 65-69) risulta,

come visto (cfr. consid. 2.4.), che sono state effettuate e ricevute chiamate

dall’Italia quasi tutti i giorni (tranne quando le stesse, dal 22 al 27

novembre 2023 e dal 6 all’8 dicembre 2023, provenivano dalla Spagna e dalla

Francia), anche nei fine settimana, allorché invece RI 1, nell’opposizione, ha

asserito che nei fine settimana il figlio veniva in Ticino nel suo appartamento

(cfr. doc. 43).

Ne discende che dal profilo

del diritto internazionale l’insorgente, applicando il criterio della

verosimiglianza preponderante (cfr. consid. 2.4.), deve essere considerato un

frontaliere vero con diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia (cfr.

consid. 2.6.).

2.9

In esito a quanto precede la decisione su opposizione del 1°

marzo 2024 impugnata con la quale la Cassa ha negato al ricorrente il diritto

all’indennità di disoccupazione dal 2 dicembre 2023 (cfr. consid. 1.1.; 2.1.) deve

essere confermata.

2.10

Abbondanzialmente è utile osservare che,

come già sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio

2016, è indubbio che l’esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione

in Svizzera può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva, tuttavia,

dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza

sociale a livello europeo (cfr. Daniele

Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas

tessinois” in Rémy Wyler/Anne

Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber

Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions

Romandes, pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di

residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr.

DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178).

Su questo aspetto, Cueni, “Où les frontaliers sont-ils

assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:

"

(…) Des efforts sont

déployés depuis plusieurs années au sein de l’UE pour modifier les compétences

en cas de chômage complet. Si le système change, c’est le pays où l’activité

professionnelle était exercée qui versera l’allocation de chômage et non plus

le pays de domicile. Les pays qui souhaitent cette réforme, comme la France ou

le Portugal, sont en effet d’avis que c’est au pays qui perçoit les

cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers, de verser les

prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme, notamment l’Allemagne et le

Luxembourg, estiment en revanche que le versement des allocations de chômage

doit rester du ressort du pays de domicile, auquel incombe aussi la réinsertion

professionnelle de la personne concernée. Aucun

accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12).

Al riguardo giova segnalare che

il 2 maggio 2023 il Consigliere federale Guy Parmelin, a proposito della

mozione 21.3522 “No all’indennità di disoccupazione per i frontalieri UE da

parte della Svizzera” depositata il 4 maggio 2021 dal gruppo dell’Unione democratica

di Centro (“ll Consiglio federale è

incaricato di indicare chiaramente all'Unione europea che la Svizzera non

adotterà il cambiamento di responsabilità riguardo alle indennità di

disoccupazione per i frontalieri previsto nell'ambito della revisione del

regolamento dell'UE 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale. La Svizzera deve respingere con determinazione il fatto che sia

l'ultimo Stato d'impiego e non quello di residenza ad assumersi l'onere

finanziario legato al pagamento delle indennità di disoccupazione. Il mandato

negoziale deve essere formulato di conseguenza.”), ha auspicato, a nome del Consiglio federale,

la reiezione della stessa da parte del Consiglio nazionale, affermando:

" Le Conseil fédéral a proposé le 18 août

2021.

le rejet de la motion, car la procédure de réforme actuellement en cours

dans l'Union européenne ne permet pas encore à la Suisse de se prononcer en

connaissance de cause. Cet avis, par ailleurs identique à celui du 15 mai 2019

en réponse à la motion 19.3032 de la même teneur, est toujours valable.

En effet, l'Union européenne tente depuis plusieurs années de modifier la

teneur du règlement de l'Union européenne no 883/2004, toutefois les

modifications sont controversées et les Etats membres n'ont pas réussi jusqu'à

présent à trouver un accord. Lors de la dernière séance du groupe de travail du

29.

mars 2023, la proposition de compromis présentée par la présidence suédoise

n'a pas trouvé le quorum nécessaire pour être approuvée.

En conséquence, en l'absence de texte définitif ainsi que d'une offre de

reprise dans les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne,

l'établissement d'un mandat de négociation à ce sujet apparaît comme prématuré.

Le Conseil fédéral suit attentivement l'évolution du dossier. Il ne manquera

pas d'informer le Parlement le moment venu. (…)”

Il

2.

maggio 2023 il Consiglio nazionale ha respinto la mozione (cfr.

Per inciso va

rilevato che il 15 dicembre 2023 il Consiglio federale ha approvato il progetto

di mandato negoziale con l’Unione europea (UE). Quest’ultimo contiene le linee

guida dei negoziati che avranno inizio dopo l’approvazione definitiva del

mandato al termine delle consultazioni del Parlamento e dei Cantoni.

ll principale obiettivo dell’Esecutivo è

stabilizzare e ampliare la via bilaterale con l’UE (cfr.

Nella sua seduta dell’8 marzo 2024 il

Consiglio federale ha approvato il mandato negoziale con l’Unione europea (UE)

nella sua forma definitiva. Il mandato adottato tiene conto dei

risultati delle consultazioni delle Commissioni della politica estera (CPE) e

delle altre commissioni interessate del Parlamento oltre che dei Cantoni, e

considera i pareri espressi dalle parti sociali e dai rappresentanti

dell’economia. (cfr.

Il 18 marzo 2024 la Svizzera e

l'UE hanno ufficialmente aperto i negoziati (cfr. https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/dfae/aktuell/newsuebersicht/2023/europa.html).

Da

notare, infine, che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è

ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution

suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des

prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation

(détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio

federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere

nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei

fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera

applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso

allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri

disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di

disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale)”).

Per completezza si segnala che il

1° gennaio 2024 sarebbe dovuta entrare in funzione la nuova indennità di

disoccupazione per frontalieri di cui alla Legge italiana di ratifica relativa

all’Accordo fiscale (articolo 7, Legge numero 83 del 13 giugno 2023) che

prevede che i frontalieri rimasti senza lavoro percepiscano per i primi tre

mesi una rendita di disoccupazione secondo i criteri di calcolo svizzeri (80%

del salario per chi ha carichi di famiglia, 70% per chi non ne ha). Trascorsi i

primi tre mesi, la rendita di disoccupazione continuerebbe ad essere pagata

fino ad un massimo di due anni secondo gli importi ordinari previsti

dall’indennità NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).

Attualmente tale modifica non è,

tuttavia, in vigore, a seguito della mancanza di un’intesa specifica tra

l’Italia e la Svizzera sul meccanismo dei rimborsi delle indennità (cfr. https://www.ocst.ch/il-lavoro/385-frontalieri/2241-nuova-disoccupazione-per-frontalieri-tutto-ancora-bloccato#:~:text=In%20base%20a%20questa%20nuova,per%20chi%20non%20ne%20ha).

2.11

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA

38.2023.11

del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023

consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA

38.2022.57

del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022

consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti