38.2024.18
A ragione ad assicurato, il cui figlio (2013) e i genitori vivono in Italia, è stato negato diritto a ID. Residenza ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in Svizzera (centro interessi personali/famigliari in Italia). Dal profilo del diritto internazionale si tratta di un lavoratore vero frontaliere
10 giugno 2024Italiano55 min
medesimo si situa in Italia, dove vivono le persone con le quali conserva il rapporto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.18
rs
Lugano
10 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° marzo 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 1° marzo 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha
confermato la precedente decisione del 12 gennaio 2024 (cfr. doc. 70=C) con la
quale aveva negato a RI 1 - annunciatosi per il collocamento presso l’Ufficio
regionale di collocamento di __________ (URC) il 2 dicembre 2023 con effetto da
quella data (cfr. doc. 127) - il diritto all’indennità di disoccupazione,
ritenendo che il medesimo, da un lato, non potesse essere considerato residente
in Svizzera, dall’altro, fosse da qualificare quale vero frontaliere.
L’amministrazione
ha rilevato:
" (…) Nel
presente caso, l’opponente ha prima dichiarato di recarsi settimanalmente in
Italia dalla sua famiglia (cfr. "questionario residenza e centro degli
interessi in Svizzera" del 2 gennaio 2024), mentre in sede d'opposizione
ha affermato di non aver specificato bene la situazione. Il Signor RI 1 ha
affermato, in sede d'opposizione, "... per poter vedere mio figlio, in
settimana, mi reco regolarmente dai miei genitori che mi ospitano. Non per
questo io sono un frontaliere con rientro settimanale. Questa situazione è
temporanea ed è legata al mio desiderio di incontrare __________ anche durante
la settimana ...".
Dalla documentazione agli atti si constata come il
centro delle relazioni personali dell'insorgente risulta essere in Italia, dove
vivono il figlio ed i genitori.
3.
In simili condizioni, in applicazione dell'abituale
criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali (STF se_794/2016 consid. 4.1), la Cassa ribadisce che il centro degli
interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell'insorgente, è in
Italia, dove vivono il figlio ed i genitori.
L'insorgente non ha, quindi, concretizzato un legame
con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova la sua
residenza ai sensi della giurisprudenza federale, la quale esige quale terza
condizione·- e come visto sopra - che si sia creato nel nostro Paese il centro
delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF
8C_172/2022 del 28 novembre 2022; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid.
4.3.; pubblicata in DTF 148 V209; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138
V 186 pago 192: "Lebensmittelpunkf'; STF C 227/05 dell'8 novembre 2006,
consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 "Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen"
all'estero; DTF 133 V 178: "Esse vi soggiornano
piuttosto per mero scopo lavorativo e. una volta
terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rima nervi, bensì
ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi").
4.
Alla luce di quanto appena esposto, la Cassa ribadisce
che il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con I'art. 12
LADI non è in concreto realizzato e di conseguenza la decisione della Cassa è
corretta e merita conferma.
(…).
Nella presente fattispecie, l’opponente ha dichiarato
di recarsi almeno una volta a settimana in Italia, ove soggiorna.
Visto quanto precede, tenuto conto di quanto affermato
nella dichiarazione della prima ora e anche in fase d'opposizione (rientro settimanale
in Italia) e di tutta la documentazione agli atti, la Cassa ritiene verosimile,
in applicazione del principio della probabilità preponderante, che l'assicurato
soggiorni in Italia almeno una volta a settimana.
Di conseguenza, dal profilo del diritto
internazionale, il Signor RI 1 deve essere considerato un vero frontaliere, per
cui non ha diritto all'ID secondo la LADI, ma deve domandare la prestazione
assicurativa in Italia. (…)” (Doc. B pag. 3-5)
1.2. Contro
la decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, il 12 aprile
2024, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della
stessa (cfr. doc. I pag. 7).
A
sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha segnatamente addotto che
l’assicurato, pur essendo nato a __________, ha frequentato le scuole medie dai
__________ e la Scuola __________, diplomandosi in seguito al Centro __________.
Dopo aver svolto l’apprendistato come meccanico in Ticino ha sempre lavorato in
Svizzera come riparatore di auto e meccanico, in particolare dal 1° giugno 2019
al 30 agosto 2022 presso il __________, dal 1° settembre 2022 al 31 gennaio
2023 presso l’azienda __________ e dal 1° febbraio al 30 novembre 2023 presso
la ditta __________.
È
stato precisato, da un lato, che l’insorgente, cittadino italiano, è al
beneficio di un permesso B e vive in Svizzera dal 2018. La sua presenza
continuativa è attestata dall’estratto conto postale (cfr. doc. F). Dall’altro,
che fino al mese di dicembre 2023, allorché si è iscritto presso l’URC, non
aveva mai usufruito di indennità di disoccupazione.
Nel
ricorso è poi stato asserito:
" (…) Nell’apposito
formulario denominato "Questionario - residenza e centro degli interessi
in Svizzera" (agli atti) il ricorrente ha - tra le altre cose - indicato
che vive in un'abitazione in affitto di 80 m2 per cui paga una prigione di 1350
Fr. al mese; ha indicato che possiede un veicolo immatricolato in Svizzera; che
è iscritto all'A.I.R.E. e ha specificato l'indirizzo del suo medico di famiglia
e sinteticamente ha risposto ad alcune domande.
Trattandosi di una persona con una scolarizzazione
limitata e dedita a svolgere l'attività di riparatore auto, il sig. RI 1 ha
compilato le risposte in maniera succinta (lasciandone alcune in bianco), senza
includere verbi o descrizioni dettagliate. Il ricorrente, dopo aver risposto
"si" alla domanda circa il suo centro degli interessi in Svizzera, ha
indicato tra gli elementi che lo collegano alla Svizzera anche gli amici i
parenti e il fatto che gli piace il territorio.
Egli non ha, in assoluta buona fede, ritenuto di dover
spiegare nel dettaglio la propria situazione, poiché vive ormai nel nostro
Cantone da oltre cinque anni.
Una volta ricevuta la decisione di diniego delle
indennità, il ricorrente si è adoperato per spiegare la sua posizione, certo
che si fosse trattato di un semplice disguido.
Si ritiene che il caso del ricorrente in esame,
diversamente dalle fattispecie rappresentate dalla giurisprudenza citata dalla
Cassa nelle sue decisioni, non debba essere considerato come
"frontaliere" solo per il fatto che egli si reca ogni tanto a trovare
suo figlio __________ in Italia.
Si precisa che il figlio del ricorrente è collocato
attualmente presso la madre, con cui il ricorrente ha avuto una relazione ormai
cessata. Purtroppo, alcuni recenti comportamenti inadeguati della madre hanno
obbligato il ricorrente a fare visita al figlio in Italia, come si andrà a
spiegare di seguito.
Come risulta dal ricorso ex art. 473 bis redatto
dall'Avv. __________doc. E) e anche come dichiarato dal sig. RI 1 in sede di
opposizione (cfr. Opposizione 25.1.2024), il ricorrente ha chiesto, tramite la
sua legale in Italia, l'affidamento esclusivo di __________ al fine di poter
ricongiungersi con il figlio e portarlo in Svizzera. Ciò anche perché la madre
di __________ parrebbe non essere in grado di occuparsi adeguatamente del
figlio, essendo intervenuti i Servizi Sociali.
Dal ricorso menzionato traspare come il qui
ricorrente, contrariamente a quanto stabilito dalla Cassa, sia presente in
maniera stabile in Svizzera, tant'è che per il figlio __________ viene disposto
il collocamento presso i nonni. In alcun modo si parla della presenza in Italia
del ricorrente.
Dal menzionato ricorso si legge infatti:
"A
fronte di tale circostanza intervenivano i Servizi Sociali __________ i quali
richiedevano un colloquio congiunto ai genitori di __________ all'esito del
quale gli stessi redigevano relazione sulla scorta della quale, una volta
inviata alla Procura competente, chiedevano l'affido del minore presso il
Comune __________ con collocamento prevalente presso i nonni paterni in __________
(...) Alla data di deposito del presente ricorso __________ che ha iniziato
l'anno scolastico si trova stabilmente presso i nonni paterni.
"
In rare occasioni torna dalla
madre e permane la notte. La mattina, tuttavia, secondo quando riferisce il
minore lo stesso deve occuparsi di preparare la colazione e si reca a scuola da
solo, attraversando la strada e prendendo il bus di linea. Il bambino sembra
aver ritrovato la propria dimensione e pare sereno nello svolgimento delle
proprie attività. Si precisa che __________ ha frequentato il Centro __________
iniziando un percorso didattico a fronte di una diagnosi di disgrafia.
Tutto ciò premesso il Sig. RI 1 ut supra rappresentato
e difeso
CHIEDE
1)
che il figlio minore __________
venga a lui affidato in via esclusiva con collocazione prevalente presso
l'abitazione dei nonni paterni (...)" (cfr. ricorso 19.12.2023).
La descrizione effettuata dal ricorrente deve pertanto
essere considerata come veritiera, poiché egli ha sinceramente affermato che si
reca in Italia unicamente per visitare il figlio, data la situazione di
emergenza causata dall'atteggiamento non adeguato dimostrato dalla madre di __________
che ha comportato una notevole preoccupazione per il ricorrente. (…)” (Doc. I
pag. 5-6)
L’avv.
RA 1, per conto dell’insorgente, ha altresì evidenziato che quest’ultimo, in
Italia, non è titolare di alcun contratto di locazione, né intestatario di
beni, ma semplicemente va nella vicina Penisola a trovare il figlio circa una
volta a settimana nell’abitazione dei genitori. Al riguardo è stato specificato
che anche __________ si reca presso il padre, come dichiarato dall’assicurato
nell’opposizione (cfr. doc. 43).
Il
ricorrente, che ha intenzione di continuare a vivere in Ticino, vuole, del
resto, che il figlio si ricongiunga a lui.
Inoltre
è stato affermato che l’assicurato ha dei parenti in Svizzera, ovvero i suoi zii
materni e cugini a __________, __________ e __________, con i quali intrattiene
regolari rapporti.
La
parte ricorrente ha concluso, sostenendo che RI 1 ha “concretizzato il suo
legale con il Ticino, pur avendo la necessità, in questo preciso momento storico,
di supervisionare gli accadimenti legati al figlio che lo vedono tra l’altro
obbligato, sulla base dei suoi doveri genitoriali” (cfr. doc. I pag. 6).
1.3. Nella
sua risposta del 2 maggio 2024 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
1.4. Il
3 maggio 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le stesse
sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto, oppure
no, alle indennità di disoccupazione dal 2 dicembre 2023 al 28 febbraio 2024,
ritenuto che dal 29 febbraio 2024 il suo nominativo è stato annullato dalla
banca dati COLSTA, avendo reperito un nuovo impiego quale meccanico di
manutenzione per automobili presso __________ (cfr. doc. 36).
2.2. Uno
dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI).
Questo concetto di residenza, basato
sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza
effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo
periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni
personali (cfr. STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024
Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF
8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in
SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono
sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere
autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)
sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio
secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata
(cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9
agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227; STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD
I-2018 N. 61 pag. 281).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e
STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio
2017 consid. 2.
In
una sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag.
227 e citata sopra, il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI
stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato
deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i
cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano
anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non
specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni
nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in
Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1
lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della
Confederazione.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110, già
menzionata, in cui l’Alta Corte, relativamente a un cittadino tedesco che aveva
lavorato per una ditta svizzera in Gran Bretagna e nell’ultimo periodo prima
della disoccupazione in homeoffice dalla Germania, ha ribadito che il diritto
comunitario lascia alle rispettive normative nazionali la facoltà di precisare il
concetto di residenza. La nozione svizzera è stabilita all’art. 8 cpv. 1 lett.
c LADI. La stessa corrisponde a quella comunitaria di cui all’art. 1 lett. j
Regolamento (CE) 883/2004 che la definisce come il luogo in cui una persona
risiede abitualmente. Secondo il diritto svizzero quest’ultimo coincide con il
luogo nel quale una persona ha il centro delle proprie relazioni di vita.
In
una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere vero, argomentando:
"
(…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni
del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al
fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse
difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il
ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo
o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era
domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai
propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi
faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai
avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente
in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e
diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati. (…)”
Con sentenza 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,
il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che
aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si
trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era
trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come
falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e
mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5
locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il
ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il
quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine
settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in
Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure
tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle
relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni
personali, era in Italia.
In
un altro giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta
Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che
un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si
trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B
rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui
famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia
(in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in
prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non
avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva
diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal
1° luglio 2017.
In una sentenza
8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg.,
l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui
famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di
disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in
Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di
domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in
cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque
confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda
effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che
vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali
(consid. 3).
A
tale proposito cfr. STF 8C_380/2020
del 24 settembre 2020,
pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg.
Con
giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima
ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva
acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si
era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese
successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva
gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si
trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante
giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse
una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo,
risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i
propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di
quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la
compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).
Con
sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il
ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio
2022 e ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli
interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni
personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la
quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto
il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di
motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di
Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta
che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente
nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava,
aveva costituito una dimora secondaria.
L’Alta
Corte ha in particolare sottolineato:
"
4.2.2. (…) la questione del luogo
in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere
esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione
ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato
arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021
il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si
recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie.
(…).
4.2.4. (…)
È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo
di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può
trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui
vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si
sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il
Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali
del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che
trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la
moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che
il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in
Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati
dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti
accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il
ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane
da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato
possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il
giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie
le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue
relazioni personali era in Italia.
(…).
4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che,
riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal
momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale
cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della
moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto
essere licenziata.
Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di
scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive
attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la
disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso
di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in
Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti
accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto
concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi
personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in
questione.”.
Infine,
con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha
confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto
a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del
mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
La
nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni
personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove
risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione
spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro
Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato
che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non
risultava peraltro essere mai stata specificata.
Cfr.
fra le tante anche STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24
marzo 2016; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62
pag. 282; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2018.3 del 27 agosto
2018; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio
2021; la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA
38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA
38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021.
2.3. Nella
presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (__________.1986) è
un cittadino italiano in possesso di un permesso B di dimora UE/AELS rilasciato
il 18 marzo 2019 e valido fino al 23 dicembre 2024 (cfr. doc. 127).
Nell’opposizione
e nel ricorso è stato dichiarato che il medesimo, pur essendo nato a __________,
ha frequentato le suole medie __________, la Scuola __________ e si è diplomato
presso il Centro __________ quale meccanico (cfr. doc. 43; I; consid. 1.2.).
Negli
ultimi cinque anni l’insorgente ha lavorato, dal 1° giugno 2019 al 31 agosto
2022, come riparatore d’auto presso __________ in virtù di un contratto di
durata indeterminata che egli ha disdetto il 24 giugno 2022 (cfr. doc. 103-104;
105), dal 1° settembre 2022 al 31 gennaio 2023 in qualità di riparatore di
automobili presso Ga__________, la quale l’ha licenziato il 22 dicembre 2022
(cfr. doc. 95-96; 89) e dal 1° febbraio al 30 novembre 2023 quale meccanico
presso __________ che ha disdetto il contratto di impiego il 23 ottobre 2023
(cfr. doc. 82-83; 202; 203).
L’assicurato,
2 dicembre 2023, si è annunciato per il collocamento presso l’URC di __________
a partire da quella data, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100%
(cfr. doc. 127).
Il
2 gennaio 2024 l’assicurato ha risposto al “Questionario - Residenza e centro
degli interessi in Svizzera”, indicando segnatamente di disporre di un
appartamento di 80 metri quadrati sito in __________, la cui pigione ammonta a
fr. 1'350.-- mensili e in relazione al quale ha concluso un’assicurazione
domestica.
Egli
ha asserito di possedere un veicolo __________ immatricolato in Svizzera, di
essere titolare di un conto corrente postale, di non avere alcuna carta di
credito e di essere iscritto all’AIRE.
Il
medesimo ha pure precisato che i suoi genitori vivono ad __________ (comune
sparso della provincia di __________) in via __________ (__________) in
un’abitazione di proprietà, di aver soggiornato all’estero, sia prima dell’iscrizione
in disoccupazione che successivamente, una volta alla settimana, pernottando/risiedendo
in __________. Quale motivo per il quale si recava all’estero ha indicato il
figlio.
L’insorgente
ha, infine, affermato che il suo centro degli interessi personali è in
Svizzera, il cui territorio gli piace e dove ha amici e parenti (cfr. doc.
134-137=140-143).
Per
quanto attiene al figlio __________, nato a __________ il __________ 2013, con
il decreto __________ emanato dal Tribunale ordinario di __________, il 24
giugno 2016 sono stati disciplinati i rapporti per l’affidamento, le modalità
di incontro e il mantenimento del bambino, nato dalla convivenza more uxorio
del ricorrente con __________, cessata di comune accordo.
__________
è stato affidato a entrambi i genitori con l’esercizio della responsabilità
genitoriale condiviso e con collocazione prevalente presso la madre a __________.
Al padre è stato garantito il diritto di visita, in particolare, di un fine
settimana ogni quindici giorni, dal mese di giugno 2016, dal sabato mattina
alla domenica sera, oltre al lunedì e al mercoledì dalle 18:45 alle 20:30.
RI
1 e __________ hanno autorizzato i rispettivi genitori a far visita al piccolo
e a prendere e riconsegnare __________ presso il padre o la madre laddove
necessario o richiesto (cfr. doc. 188-192; E).
Il
19 dicembre 2023 l’insorgente ha presentato al Tribunale di __________ un
ricorso tendente a ottenere, segnatamente, l’affidamento di __________ in via
esclusiva con collocazione prevalente presso l’abitazione dei nonni paterni per
ragioni lavorative, a seguito del mutato comportamento della madre nei
confronti del figlio,
In
proposito è stato spiegato che durante l’estate 2023 il bambino già era stato
presso i nonni paterni che l’avevano seguito in tutte le attività senza che la
madre si fosse opposta. I servizi sociali avevano poi redatto una relazione
sulla base di un colloquio avuto con i genitori di __________, inviata alla
Procura competente, in cui chiedevano l’affido del minore presso il Comune __________
con collocamento prevalente presso i nonni paterni.
Al
momento del ricorso del dicembre 2023 __________ si trovava stabilmente presso
Fatti
i genitori di RI 1. In rare occasione il bambino tornava dalla madre e vi
permaneva per la notte (cfr. doc. E).
Con
decisione del 12 gennaio 2024 la Cassa ha negato all’assicurato il diritto a
indennità di disoccupazione dal 2 dicembre 2023, in quanto la residenza del
medesimo si situa in Italia, dove vivono le persone con le quali conserva il rapporto
più stretto, ossia i propri familiari. Secondo la parte resistente in Svizzera
egli ha costituito tutt’al più una dimora temporanea.
Dal
profilo del diritto internazionale l’amministrazione ritiene che l’insorgente,
avendo confermato di rientrare settimanalmente in Italia, debba essere
considerato quale vero frontaliere (cfr. doc. 70=C).
RI
1 ha interposto opposizione il 25 gennaio 2024, rilevando che le domande del
questionario in cui ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana in Italia
per vedere suo figlio erano “chiuse”, per cui non è riuscito a spiegare bene la
situazione completa. Il medesimo ha puntualizzato che per potere vedere il
figlio in settimana va regolarmente dai suoi genitori che lo ospitano, ma non
per questo è un frontaliere con rientro settimanale. Al riguardo egli ha fatto
valere che la situazione è temporanea e legata al suo desiderio di incontrare __________
anche durante la settimana, oltre che nei fine settimana allorché il bambino
viene in Ticino nel suo appartamento (che ha cambiato nel gennaio 2020 per
avere un’ulteriore stanza per __________ e che dimostra il desiderio e
l’interesse ad abitare stabilmente in Ticino, in caso contrario avrebbe preso
una “stanzetta”), dal venerdì pomeriggio quando va a prenderlo a scuola al
lunedì mattina quando lo riporta a scuola.
Inoltre
egli ha evidenziato di vivere in Ticino da cinque anni, dove ha sempre lavorato
e frequentato le scuole, a partire dalle medie e dove risiedono dei suoi
familiari da parte della madre (cfr. doc. 43).
A
proposito dell’abitazione in Ticino, dagli atti si evince che il ricorrente, il
18 dicembre 2019, ha concluso con la __________ un contratto di locazione a
partire dal 1° gennaio 2020 di durata indeterminata con possibilità di disdetta
per il 31 gennaio - prima scadenza al 31 gennaio 2022 - con preavviso di tre
mesi, relativo a un appartamento di 4,5 locali sito a __________. La pigione
ammonta a fr. 1'250.-- mensili, oltre a fr. 100.-- al mese di spese accessorie
(cfr. doc. 145).
Il
27 febbraio 2024 RI 1 è stato sentito dalla Cassa.
Dal
verbale redatto in quell’occasione risulta che l’assicurato ha dichiarato di
vivere da solo nell’appartamento di __________ sette giorni su sette. Egli ha,
però, pure confermato, da un lato, di aver soggiornato all’estero una volta
alla settimana per fare visita a suo figlio sia precedentemente che
successivamente all’iscrizione in disoccupazione. Dall’altro, di essere
rientrato in Italia durante la settimana, mentre nel fine settimana __________
è con lui in Ticino, come indicato nell’opposizione.
L’insorgente
ha poi asserito di aver “frequentato la scuola elementare in Italia, mentre
tutte le altre scuole le ho sempre svolte in territorio elvetico. Mia madre
risiedeva in Svizzera dal 1986 (permesso C) e qui ho anche dei parenti. Inoltre
ho sempre mantenuto rapporti con la Svizzera (amicizie, parenti, sport e
passioni), oltre alla volontà di vivere in modo duraturo in Svizzera”.
Egli
ha specificato che i parenti in Ticino sono i suoi zii e cugini di primo grado,
nonché di aver avviato le procedure per avere l’affidamento di suo figlio. Più
precisamente dal 6 agosto 2023 ha iniziato a discutere con gli assistenti
sociali che hanno depositato le carte il 12 gennaio 2024. L’appuntamento in
Tribunale è stato fissato al 24 novembre 2024.
Il
ricorrente ha, infine, affermato che all’Italia lo legano il figlio e le
amicizie (cfr. doc. 49-51).
Con
decisione su opposizione del 1° marzo 2024 la Cassa ha confermato il precedente
provvedimento del 12 gennaio 2024, evidenziando che il centro delle relazioni
personali dell’assicurato si trova in Italia, dove risiedono il figlio e i
genitori, e che il medesimo, il quale secondo il principio della probabilità
preponderante soggiorna in Italia almeno una volta a settimana, deve essere
ritenuto un vero frontaliere ai sensi del diritto internazionale (cfr. doc. B;
consid. 1.1.).
Nell’impugnativa
è stato fatto valere che l’insorgente ha risposto in modo succinto alle domande
del “Questionario -, residenza e centro degli interessi in Svizzera”, in quanto
persona con una scolarizzazione limitata e avendo creduto in assoluta buona
fede di non dovere spiegare nel dettaglio la propria situazione vivendo ormai
da oltre cinque anni in Ticino.
È
stato, inoltre, sottolineato che l’assicurato non deve essere considerato come
frontaliere solo per il fatto che si reca ogni tanto a fare visita a suo figlio
in Italia, il quale, in precedenza collocato presso la madre, si trova presso i
nonni paterni a seguito dell’intervento dei servizi sociali.
Il
ricorrente ha affermato, per contro, di volere il ricongiungimento con il
figlio in Ticino dove ha intenzione di continuare a vivere (cfr. doc. I;
consid. 1.2.).
2.4. Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del
diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se
risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la
residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un
certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr.
consid. 2.2.). Da tali presupposti deriva
che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un
domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).
Giova,
altresì, osservare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché
molto intense, con la Svizzera non è sufficiente per adempiere alle condizioni
contemplate dall’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto
2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF
8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).
Secondo
l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera
(cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3.,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Inoltre
va evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza
secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio
civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2
LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid.
2.2.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
In
una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale
ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente
pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere
all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016
del 19 gennaio 2017 consid. 2).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e
STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.
Con
giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato
il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto
non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione
(cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto
il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
In
concreto, come visto (cfr. consid. 2.3.), il figlio di RI 1, __________, nato a
__________ nel 2013, vive in Italia dove frequenta la scuola. Dall’estate 2023
il bambino risiede stabilmente ad __________ presso i genitori del ricorrente
(cfr. doc. E), i quali sono proprietari della loro abitazione.
L’assicurato,
del resto, ha dichiarato, sia nel “Questionario - Residenza e centro degli
interessi in Svizzera”, che nell’opposizione e davanti alla Cassa il 27
febbraio 2024 di essere rientrato in Italia settimanalmente sia prima dell’iscrizione
in disoccupazione che successivamente, ospitato dai suoi genitori, dove
pernottava/risiedeva, al fine di incontrare suo figlio (cfr. doc. 135; 43; 50;
consid. 2.3.).
In
simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo in questione (2
dicembre 2023 - 28 febbraio 2024; cfr. consid. 2.1.) il centro degli interessi
personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore
delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF
8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF
8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile
2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V
51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF
8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF
9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo
2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°
marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), era in Italia, e meglio ad __________,
dove risiede il figlio minorenne e i genitori.
.
Il
ricorrente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da
poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri
oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr.
consid. 2.2.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che si
sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto
di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid.
4.3.; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del
20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr.
19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192:
“Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non
pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero;
DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e
una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi,
bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei
loro interessi”).
Terza
condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata,
che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la
sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr.
consid. 2.3.).
Il
centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la
realizzazione del primo presupposto (residenza effettiva), che chiede
all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V
465).
Questo
Tribunale non ignora che a __________ l’insorgente dispone di un appartamento
di 4,5 locali (cfr. doc. 145; consid. 2.3.) e che quest’ultimo ha indicato che
il figlio __________ risiede con lui in Ticino nei fine settimana (cfr. doc.
43; 50; consid. 2.3.).
Tuttavia,
nel lasso di tempo determinante (2 dicembre 2023 - 28 febbraio 2024; cfr.
consid. 2.1.), il ricorrente a __________ ha tutt’al più costituito una dimora
secondaria (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 menzionata al consid.
2.2. che ha confermato la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022).
In
effetti il figlio, a cui l’assicurato ha dichiarato di aver fatto visita
settimanalmente, risiede in Italia dove frequenta la scuola.
__________ dove si trova
l’abitazione dei genitori del ricorrente e dove è collocato stabilmente __________
dista, peraltro, soltanto una decina di chilometri da __________ (cfr. https://it.viamichelin.ch/), come sottolineato dalla parte
resistente (cfr. doc. III pag. 3).
Riguardo all’asserzione secondo
cui il figlio trascorreva i fine settimana in Ticino, va poi osservato,
conformemente a quanto rilevato dalla Cassa (cfr. doc. III pag. 5), che dai
tabulati telefonici relativi al numero di telefono cellulare (compagnia
telefonica __________) dell’assicurato emergono, però, per il periodo 10
novembre - 9 dicembre 2023, chiamate giornaliere dall’Italia e ricevute in
Italia, ad eccezione di martedì 28 novembre e di lunedì 4 dicembre 2023, nonché
dei giorni dal 22 al 27 novembre 2023 e dal 6 all’8 dicembre 2023 in cui sono
state effettuate dalla Spagna, rispettivamente dalla Francia.
In particolare anche nei fine
settimana dell’11 e del 12 novembre, del 18 e del 19 novembre, del 2 e del 3
dicembre e di sabato 9 dicembre 2023 sono state registrate delle telefonate in
entrata e in uscita dall’Italia (cfr. doc. 65-69).
Pure
l’estratto conto postale concernente il mese di giugno 2023, già agli atti e
nuovamente allegato al ricorso (cfr. doc. 180-187; F), attesta pagamenti e
prelevamenti di denaro ad __________ e da __________ nei fine settimana,
specificatamente sabato 3 e sabato 10 giugno 2023, domenica 11 giugno 2023.
È,
poi, utile osservare che ai fini della risoluzione della vertenza si rivela ininfluente il fatto che l’assicurato abbia
degli amici in Ticino (cfr. doc. I; 43; consid. 1.2.).
Non è infatti certamente escluso intrattenere dei
rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al
riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137 consid. 4.5.,
menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in
Svizzera per creare il centro delle proprie
relazioni personali nel nostro Paese.
In
proposito cfr. pure STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr.
consid. 2.2.).
Nemmeno la
circostanza che dei familiari, ossia gli zii materni, risiedano in Ticino si
rivela determinante, trattandosi peraltro di parenti di terzo grado, a fronte
del figlio e dei genitori in Italia, parenti, al contrario, di primo grado.
Per
quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero -
AIRE (cfr. doc. 141; ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre
1988 n. 470 “Anagrafe
e censimento degli italiani all'estero”
i
cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano
all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della
circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre
la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti
i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali
l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in
Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf;
www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe),
va considerato, come rilevato dalla Cassa (cfr. doc. III pag. 5), che la
stessa è un indizio da valutare congiuntamente ad altri elementi, per stabilire
se un assicurato abbia oppure no costituito la propria residenza effettiva in
Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
L’iscrizione
all’AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro
Paese (cfr. STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022 consid. 2.4.; STCA 38.2020.51
del 25 gennaio 2021 consid. 2.5., STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 consid.
2.4.; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.)
Neppure
è di ausilio al ricorrente l’affermazione secondo cui “in Ticino ha
intenzione di continuare a vivere, facendo il ricongiungimento con il di lui
figlio (…)” (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Anche
volendo ammettere che l’assicurato intenda stabilirsi in Svizzera con __________,
il centro dei suoi interessi personali nel periodo determinante per la vertenza
(2 dicembre 2023 - 28 febbraio 2024; cfr. consid. 2.1.) era ad __________ dove
a quel momento vivevano il figlio, il quale undicenne frequentava la scuola in
Italia, e i genitori presso cui __________ si trovava stabilmente (solo in rare
occasioni il bambino stava dalla madre a San __________ e vi pernottava; cfr.
consid. 2.3.).
L’insorgente stesso ha,
d’altronde, indicato che l’udienza presso il Tribunale di __________ dinanzi al
quale il medesimo ha inoltrato un ricorso tendente ad ottenere l’affidamento
esclusivo di __________ – benché sia comunque stato precisato che la sua
collocazione prevalente debba essere presso i nonni paterni per ragioni
lavorative (cfr. doc. E pag. 4; consid. 2.3.) – è stata fissata al 24 novembre
2024 (cfr. doc. 51; consid. 2.3.).
Al
riguardo giova evidenziare che il Tribunale federale, nel giudizio 8C_172/2022
del 28 novembre 2022 consid. 4.2.2., menzionato al consid. 2.2. ha statuito che la questione del luogo in cui si concentrano le relazioni
personali di un assicurato deve essere esaminata sulla base dei fatti
constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle
ragioni invocate.
Infine, per quanto attiene alla
censura ricorsuale secondo cui “il fatto di fare visita ai parenti in Italia
non sia requisito tale da far considerare la dimora attuale in Italia e non in
Svizzera (TF 2C 103/2019 del 3 settembre 2021 II Corte di diritto pubblico)”,
il TCA si limita a rilevare che la sentenza citata concerne il diritto degli
stranieri. L’Alta Corte, in proposito, ha precisato che il tema non era quello
della decadenza del permesso di dimora UE/AELS
(in relazione alla quale va esaminato l’aspetto del centro degli interessi in
Svizzera), né la revoca, bensì il diritto al rinnovo del permesso.
Di conseguenza la giurisprudenza
sviluppata in quel contesto non è applicabile nel caso di specie, ritenuto,
come già sottolineato (cfr. consid. 2.2.; 2.4.), che la nozione di residenza
secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue, in particolare, dal
domicilio secondo la legislazione sugli stranieri.
Ad ogni modo si osserva che il
giudizio del Tribunale federale menzionato dalla parte ricorrente non contempla
il concetto esposto nell’impugnativa (ossia che le visite ai parenti in Italia
non consentono di considerare la dimora in Italia e non in Svizzera), quanto
piuttosto il fatto che “lo spostamento del domicilio rispettivamente del
centro degli interessi non determina già la decadenza, che può subentrare
unicamente se - nel contempo - sono date le condizioni previste dalla legge,
cioè se la persona ha lasciato la Svizzera per almeno sei mesi, o vi ritorna
prima dello scadere di tale termine, ma solo per breve tempo, per ragioni turistiche,
familiari o d'affari (sentenza 2C_762/2020 già citata consid. 2.3 e rinvii)”
(cfr. STF 2C_103/2019 del 3 settembre 2021 consid. 2.2.).
La nostra Massima Istanza in quel
caso ha comunque rinviato gli atti alla Sezione della popolazione per chiarire
quale tipo di permesso UE/ALES entrasse a quel momento effettivamente in
discussione, verificare il rispetto delle condizioni previste dall'ALC per il
suo rilascio rispettivamente rinnovo e pronunciare una nuova decisione in
merito.
A
ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 1° marzo 2024 la Cassa ha
stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto
realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF
8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata
e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA
38.2023.43 del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022,
pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell’11
novembre 2019; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18
aprile 2016).
2.5. Vista la conclusione alla quale il
TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la
loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes,
Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).
Il
1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo
Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.
3 pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Fino
al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato
Considerandi
II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello
stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano
tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile
2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS
0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del
21.
marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n.
1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava,
alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR
2006.
AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una
decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato
il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012,
prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)
n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr.
DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il
Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere
alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr.
DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi
regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012
pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345;
RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff,
“Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements
en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438
seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2
pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art.
11.
del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono
soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che
una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro
è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In
materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per
principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V
88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).
Per
quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha
previsto delle regole differenti.
Secondo
l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore
frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma
in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna
in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In
effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una
volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…)
dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal
proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile
a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore
frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai
sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
2.6
Gli
assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a
LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di
residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona
che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima
attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna
in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato
membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in
disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli
uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima
attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del
Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve
le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come
se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. Rubin,
op.cit., pag. 683).
Nella
STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD
I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità
dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici
del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività
è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di
prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto
in più al collocamento (DTF 142 V 590
consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia
dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”
2.7
In
una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato
frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che
rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o
due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il
convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine
en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du
règlement”). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e
abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo
statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse
dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a
creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n.
883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.
In
applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza
38.2014.51
del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del
diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava
considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine
settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il
centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già
menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale
un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero;
STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,
già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016
n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa
a un vero frontaliere; STCA 38.2024.1 dell’11 marzo 2024; STCA 38.2021.82 del
22.
novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta
Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo
2021.
e citato da Daniele Cattaneo,
“COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”,
in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed.
Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA
38.2015.9
del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato
inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51
del 15 dicembre 2014.
2.8
Nella presente fattispecie la parte
resistente ha considerato l’assicurato quale vero frontaliere, in quanto è
verosimile che il medesimo rientrasse in Italia almeno una volta alla settimana
(cfr. doc. 70=C; B; consid. 1.1.).
In
effetti nel “Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera”
(cfr. doc. 134-137=140-14), compilato il 2 gennaio 2024 l’insorgente ha indicato
di aver soggiornato all’estero sia prima dell’iscrizione in disoccupazione che
successivamente una volta alla settimana per fare visita al figlio __________,
pernottando/risiedendo in via __________, dove abitano i suoi genitori e dove,
peraltro, __________ si trova stabilmente dall’estate 2023 (cfr. consid. 2.3.).
Nell’opposizione
il medesimo ha sì affermato di non essere un frontaliere con rientro
settimanale, tuttavia egli ha ad ogni modo ribadito che per potere vedere il
figlio in settimana va regolarmente dai suoi genitori che lo ospitano (cfr.
doc. 43).
Anche il 27 febbraio 2024 davanti
alla Cassa l’assicurato ha confermato di aver soggiornato all’estero una volta
alla settimana per fare visita a suo figlio sia precedentemente che successivamente
all’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 50; consid. 2.3.).
Va,
altresì, osservato che dai tabulati telefonici relativi al numero del
ricorrente per il periodo 10 novembre - 9 dicembre 2023 (cfr. doc. 65-69) risulta,
come visto (cfr. consid. 2.4.), che sono state effettuate e ricevute chiamate
dall’Italia quasi tutti i giorni (tranne quando le stesse, dal 22 al 27
novembre 2023 e dal 6 all’8 dicembre 2023, provenivano dalla Spagna e dalla
Francia), anche nei fine settimana, allorché invece RI 1, nell’opposizione, ha
asserito che nei fine settimana il figlio veniva in Ticino nel suo appartamento
(cfr. doc. 43).
Ne discende che dal profilo
del diritto internazionale l’insorgente, applicando il criterio della
verosimiglianza preponderante (cfr. consid. 2.4.), deve essere considerato un
frontaliere vero con diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia (cfr.
consid. 2.6.).
2.9
In esito a quanto precede la decisione su opposizione del 1°
marzo 2024 impugnata con la quale la Cassa ha negato al ricorrente il diritto
all’indennità di disoccupazione dal 2 dicembre 2023 (cfr. consid. 1.1.; 2.1.) deve
essere confermata.
2.10
Abbondanzialmente è utile osservare che,
come già sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio
2016, è indubbio che l’esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione
in Svizzera può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva, tuttavia,
dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza
sociale a livello europeo (cfr. Daniele
Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas
tessinois” in Rémy Wyler/Anne
Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber
Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions
Romandes, pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di
residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr.
DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178).
Su questo aspetto, Cueni, “Où les frontaliers sont-ils
assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:
"
(…) Des efforts sont
déployés depuis plusieurs années au sein de l’UE pour modifier les compétences
en cas de chômage complet. Si le système change, c’est le pays où l’activité
professionnelle était exercée qui versera l’allocation de chômage et non plus
le pays de domicile. Les pays qui souhaitent cette réforme, comme la France ou
le Portugal, sont en effet d’avis que c’est au pays qui perçoit les
cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers, de verser les
prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme, notamment l’Allemagne et le
Luxembourg, estiment en revanche que le versement des allocations de chômage
doit rester du ressort du pays de domicile, auquel incombe aussi la réinsertion
professionnelle de la personne concernée. Aucun
accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12).
Al riguardo giova segnalare che
il 2 maggio 2023 il Consigliere federale Guy Parmelin, a proposito della
mozione 21.3522 “No all’indennità di disoccupazione per i frontalieri UE da
parte della Svizzera” depositata il 4 maggio 2021 dal gruppo dell’Unione democratica
di Centro (“ll Consiglio federale è
incaricato di indicare chiaramente all'Unione europea che la Svizzera non
adotterà il cambiamento di responsabilità riguardo alle indennità di
disoccupazione per i frontalieri previsto nell'ambito della revisione del
regolamento dell'UE 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale. La Svizzera deve respingere con determinazione il fatto che sia
l'ultimo Stato d'impiego e non quello di residenza ad assumersi l'onere
finanziario legato al pagamento delle indennità di disoccupazione. Il mandato
negoziale deve essere formulato di conseguenza.”), ha auspicato, a nome del Consiglio federale,
la reiezione della stessa da parte del Consiglio nazionale, affermando:
" Le Conseil fédéral a proposé le 18 août
2021.
le rejet de la motion, car la procédure de réforme actuellement en cours
dans l'Union européenne ne permet pas encore à la Suisse de se prononcer en
connaissance de cause. Cet avis, par ailleurs identique à celui du 15 mai 2019
en réponse à la motion 19.3032 de la même teneur, est toujours valable.
En effet, l'Union européenne tente depuis plusieurs années de modifier la
teneur du règlement de l'Union européenne no 883/2004, toutefois les
modifications sont controversées et les Etats membres n'ont pas réussi jusqu'à
présent à trouver un accord. Lors de la dernière séance du groupe de travail du
29.
mars 2023, la proposition de compromis présentée par la présidence suédoise
n'a pas trouvé le quorum nécessaire pour être approuvée.
En conséquence, en l'absence de texte définitif ainsi que d'une offre de
reprise dans les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne,
l'établissement d'un mandat de négociation à ce sujet apparaît comme prématuré.
Le Conseil fédéral suit attentivement l'évolution du dossier. Il ne manquera
pas d'informer le Parlement le moment venu. (…)”
Il
2.
maggio 2023 il Consiglio nazionale ha respinto la mozione (cfr.
Per inciso va
rilevato che il 15 dicembre 2023 il Consiglio federale ha approvato il progetto
di mandato negoziale con l’Unione europea (UE). Quest’ultimo contiene le linee
guida dei negoziati che avranno inizio dopo l’approvazione definitiva del
mandato al termine delle consultazioni del Parlamento e dei Cantoni.
ll principale obiettivo dell’Esecutivo è
stabilizzare e ampliare la via bilaterale con l’UE (cfr.
Nella sua seduta dell’8 marzo 2024 il
Consiglio federale ha approvato il mandato negoziale con l’Unione europea (UE)
nella sua forma definitiva. Il mandato adottato tiene conto dei
risultati delle consultazioni delle Commissioni della politica estera (CPE) e
delle altre commissioni interessate del Parlamento oltre che dei Cantoni, e
considera i pareri espressi dalle parti sociali e dai rappresentanti
dell’economia. (cfr.
Il 18 marzo 2024 la Svizzera e
l'UE hanno ufficialmente aperto i negoziati (cfr. https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/dfae/aktuell/newsuebersicht/2023/europa.html).
Da
notare, infine, che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è
ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution
suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des
prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation
(détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio
federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere
nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei
fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera
applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso
allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri
disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di
disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale)”).
Per completezza si segnala che il
1° gennaio 2024 sarebbe dovuta entrare in funzione la nuova indennità di
disoccupazione per frontalieri di cui alla Legge italiana di ratifica relativa
all’Accordo fiscale (articolo 7, Legge numero 83 del 13 giugno 2023) che
prevede che i frontalieri rimasti senza lavoro percepiscano per i primi tre
mesi una rendita di disoccupazione secondo i criteri di calcolo svizzeri (80%
del salario per chi ha carichi di famiglia, 70% per chi non ne ha). Trascorsi i
primi tre mesi, la rendita di disoccupazione continuerebbe ad essere pagata
fino ad un massimo di due anni secondo gli importi ordinari previsti
dall’indennità NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Attualmente tale modifica non è,
tuttavia, in vigore, a seguito della mancanza di un’intesa specifica tra
l’Italia e la Svizzera sul meccanismo dei rimborsi delle indennità (cfr. https://www.ocst.ch/il-lavoro/385-frontalieri/2241-nuova-disoccupazione-per-frontalieri-tutto-ancora-bloccato#:~:text=In%20base%20a%20questa%20nuova,per%20chi%20non%20ne%20ha).
2.11
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024
consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA
38.2023.11
del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023
consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA
38.2022.57
del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022
consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti