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Decisione

38.2024.19

A ragione SdL ha ritenuto ricorrete inidoneo al collocamento a decorrere dal momento in cui il medesimo aveva avviato un'attività indipendente quale fisioterapista, per lui prioritaria rispetto ad un'occupazione salariata

20 giugno 2024Italiano54 min

gennaio 2024, mese nel quale lo ha, poi, impegnato nella misura del 20-30%. “Pertanto”,

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2024.19

CL/gm

Lugano

20 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 aprile 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21

marzo 2024 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 21

marzo 2024 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del 22

febbraio 2024 (cfr. doc. 7), con il quale aveva considerato RI 1 inidoneo al

collocamento dal 1° gennaio 2024.

Nel motivare la propria decisione

su opposizione, l’amministrazione ha, innanzitutto, rilevato che il rapporto di

lavoro che legava l’assicurato alla precedente datrice di lavoro è stato

sciolto consensualmente con effetto al 31 dicembre 2023 e che sin dal momento

della propria iscrizione quale persona alla ricerca di impiego, “il signor RI

1 ha dichiarato di essere intenzionato ad avviare un’attività indipendente e di

volersi affiliare alla Cassa __________ quale lavoratore indipendente (…)”.

La Sezione del lavoro ha, poi,

evidenziato che, nell’ambito degli accertamenti esperiti dall’amministrazione

per verificarne l’idoneità al collocamento, RI 1 ha “confermato di avere

avviato un’attività indipendente in qualità di fisioterapista domiciliare dal

1° novembre 2023 come attività accessoria e, dal 1° gennaio 2024 come attività

principale”.

In particolare, l’amministrazione

ha, poi, argomentato il proprio provvedimento come segue:

" (…) sulla

base della documentazione agli atti e degli accertamenti esperiti, emerge come

l’interessato avesse maturato l’intenzione di avviare un’attività indipendente

non tanto in risposta ad una situazione di disoccupazione, al fine di ridurre

il danno, bensì per sua ferma volontà, maturata già prima dell’iscrizione in

disoccupazione, tant’è che – nel corso del 2023 – allorquando era ancora

occupato come indipendente [recte: dipendente] presso __________, ha provveduto

ad avviare tutte le pratiche necessarie all’esercizio a titolo indipendente

della professione di fisioterapista.

Alla domanda posta dall’UG in merito alla

volontà di accettare un’occupazione salariata adeguata, rispettivamente a voler

fornire i giorni e gli orari in cui sarebbe stato disponibile per una tale

attività, l’assicurato ha risposto come segue:

“(…)

Attualmente, vista la graduale e fiduciosa progressione dell’attività

individuale, sono consapevole che mi troverò costretto a declinare la

possibilità di esercitare un’attività in qualità di persona salariata presso un

datore di lavoro, potendomi così dedicare completamente a tempo pieno alla mia

personale attività. (…)”.

Dalla summenzionata dichiarazione traspare

in modo chiaro la volontà di proseguire ed estendere la propria attività

indipendente. È’ quindi necessario concludere che la stessa ha carattere

duraturo e che, per l’opponente, la stessa è prioritaria rispetto

all’assunzione di qualsiasi impiego adeguato, con la disponibilità normalmente

pretesa da un datore di lavoro. Dal momento in cui un assicurato decide di

rendersi indipendente in modo durevole ed a titolo principale, vale a dire

privilegiando tale attività e consacrando l’essenziale del proprio tempo, la

sua idoneità dev’essere negata, l’assicurazione contro la disoccupazione non

essendo destinata a coprire il rischio aziendale. In siffatta ipotesi, occorre

partire dal principio che le possibilità di impiego sono troppo rigide in

quanto dipendenti dagli orari prioritari dell’attività indipendente (cfr. Boris

Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève, Zurich Bâle 2014,

ad art. 15 LADI, marg. 48, pag. 160).

Alla luce delle circostanze del caso

concreto e delle dichiarazioni dell’assicurato, non emerge la necessaria

disponibilità ad occupare una posizione come salariato, volendo l’assicurato

dedicarsi esclusivamente all’attività indipendente intrapresa. (…)

Questo vale anche considerando gli sforzi

dell’assicurato nella ricerca di un’occupazione nei mesi di dicembre [ndr:

2023] e gennaio 2024. Sebbene tali ricerche non diano adito a critiche dal

profilo quantitativo e qualitativo, le stesse non possono essere considerate

espressione di una genuina volontà di essere assunto in qualità di dipendente,

l’assicurato avendo esplicitamente dichiarato che si troverebbe costretto a

declinare eventuali offerte in tal senso.

Pertanto, la decisione impugnata, con la

quale è stata ritenuta l’inidoneità al collocamento del signor RI 1, non può

che essere confermata”.

In relazione, invece, alle

contestazioni dell’assicurato circa il fatto, da un lato, che né l’URC, né la

Cassa gli avrebbero fornito “informazioni utili sul promovimento

dell’attività lucrativa indipendente, malgrado fossero a conoscenza sin

dall’inizio della sua iniziativa di rendersi indipendente” e, d’altro lato,

vertenti sulla questione che la Cassa ha informato della sua situazione

l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro “solo” il 26 gennaio 2024,

l’amministrazione si è pronunciata come segue:

" (…)

tenuto conto della rapidità con la quale la Cassa disoccupazione ha provveduto

alla trasmissione della pratica all’UG, mal si comprende la censura sollevata

dall’assicurato, laddove allude ad una non meglio sostanziata volontà, da parte

della suddetta Cassa, di impedire la tempestiva disamina. La

censura non può pertanto essere tutelata.

Per quanto riguarda il promovimento

dell’attività lucrativa indipendente, si rileva che durante il primo colloquio

presso l’URC, avvenuto l’11 dicembre 2023, non risulta che all’assicurato siano

state date specifiche informazioni riguardo al programma di Sostegno

dell’attività indipendente (SAI).

Al riguardo, occorre rilevare che al

momento dell'iscrizione in disoccupazione le pratiche per l'avvio dell'attività

in questione erano già concluse, tant'è che, per sua stessa affermazione, l'assicurato

aveva già ottenuto il riconoscimento per le sue prestazioni dalle casse malati

ed ha iniziato l'attività dal 1 º gennaio 2024, se non addirittura dall'8

novembre 2023 (data, quest'ultima, indicata dal signor RI 1 sul modulo di

richiesta di affiliazione all'AVS).

In considerazione di quanto precede,

occorre concludere che la fase di elaborazione del progetto ai sensi dell'art.

95a OADI, ossia il lasso di tempo necessario per pianificare e preparare

un’attività indipendente ai sensi della citata norma, era da considerarsi

conclusa già a partire dal momento in cui il signor RI 1 si è iscritto in

disoccupazione. Tale circostanza esclude a priori un finanziamento tramite un

programma di sostegno SAI (cfr. Boris Rubin, Assurance-chômage et service

public de l'emploi, Genève Zurich Bâle 2019, marg. 885, pag. 179 e segg.).

In sostanza, lo scopo della succitata norma

è quello di un sostegno nella fase di progettazione, in quanto tale non

destinato a rimediare a difficoltà intrinseche alla fase di avvio dell'attività

indipendente (quali, ad esempio, la carenza di clientela). L'assicurato è pertanto

malvenuto a dolersi di una carenza d'informazione da parte dell'autorità cantonale,

in casu I'URC, dal momento che - con ogni evidenza - egli era già entrato nella

fase operativa. Per inciso, si rimarca come lo scioglimento del contratto di

lavoro che vincolava il signor RI 1 alla __________ è intervenuto

consensualmente. Al riguardo, non nuoce sottolineare come la concessione di un

SAI implichi una situazione di disoccupazione non colposa (71a cpv. 1 LADI),

circostanza sulla quale non necessita indagare oltre nel caso concreto, la

competenza al riguardo essendo espressamente riservata dalla legge alla Cassa

disoccupazione in applicazione dell'art. 30 cpv. 1 lett. a, in combinato

disposto con il cpv. 2.” (cfr. all. A1 a doc. I).

1.2. Contro la decisione su opposizione,

l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo di essere

ritenuto idoneo al collocamento ed avere, quindi, diritto alle indennità di

disoccupazione, dal gennaio 2024.

Innanzitutto, il ricorrente ha sottolineato

che nel motivare i propri provvedimenti, la Sezione del lavoro si è fondata

unicamente sulle sue prime dichiarazioni “scritte a seguito di alcune

domande postemi all’interno del documento "Termini per osservazioni"

(…), all'interno del quale ho dichiarato che avevo deciso di intraprendere e

avanzare un percorso lavorativo come persona indipendente, e che mi sarei

trovato in disarmonia, amareggiato e contrariato nel dover abbandonare la Stessa

nel caso si fosse presentata l'occasione di accettare un'attività adeguata da

salariato, e pertanto declinarla”.

RI 1 sostiene, poi, di non avere

“trovato alcun riscontro e conferma riguardo al mio presumibile agire in tal

senso, e al mio comportamento a proposito di un plausibile rifiuto di

un'occupazione. Al momento, posso asserire che nessuna attività adeguata da

dipendente mi è stata sostanzialmente offerta, di conseguenza non mi sono mai

trovato nelle condizioni di dover declinare per ragioni personali alcuna

proposta da parte di un potenziale datore di lavoro.”.

In particolare, a sostegno della

propria idoneità al collocamento, l’assicurato fa valere di avere sempre

ottemperato ai propri doveri in termini di ricerca di un impiego adeguato,

mediante ricerche che, a differenza di quanto stabilito dalla Sezione del

lavoro, sono, a suo avviso, da considerarsi genuine, non avendo egli mai

trascurato di profondere i propri sforzi in tal senso, né avendo mai declinato

proposte lavorative o subordinato eventuali attività dipendenti alla

disponibilità oraria e giornaliera residua rispetto a quella indipendente.

Circa quelle che, al di là delle

iniziali dichiarazioni, fa valere che erano, sin dal principio, le sue vere

intenzioni, il ricorrente osserva quanto segue:

"

(…) il mio intento personale era

quello di intraprendere un'attività individuale a titolo accessorio, dichiarare

conseguentemente tutti i proventi alla Cassa di disoccupazione come guadagno

intermedio, e nel contempo ricercare un'attività adeguata in qualità di

dipendente. In questo modo, avrei potuto realizzare e consolidare í miei

desideri personali in risposta di fatto alla recente disdetta lavorativa;

ovverosia esercitare un'attività dipendente a titolo principale in regime

ambulatoriale, e allo stesso tempo esercitare un'attività indipendente a titolo

accessorio al domicilio del paziente. Sin dal principio, non ho mai smentito

nulla riguardo le mie intenzioni e ho sempre mostrato La massima trasparenza

nelle mie dichiarazioni riguardo le mie ambizioni di intraprendere un'attività

indipendente. Tuttavia, ero cosciente che nel caso si fosse presentata una

proposta per un'occupazione adeguata alle mie capacità personali e

professionali, mi sarei dovuto impegnare o a conciliare entrambe le attività

(dipendente e indipendente) o persino abbandonare gli sforzi intrapresi nei

confronti dell’attività individuale.

Malgrado

ciò, vedo l'UG dichiarare e giudicare più volte la mia presunta indisponibilità

ad accettare un'occupazione adeguata nei confronti di un potenziale datore di

lavoro, e di aver agito da tempo allo scopo di avviare l'attività indipendente.

Ritengo le suddette dichiarazioni dell'UG inesatte, oltre a ciò, sostenute da

alcuna situazione reale o episodio realmente accaduto a proposito di una mia declinazione

a favore di un'attività adeguata.” (cfr. doc. I).

In relazione alle proprie

iniziali dichiarazioni circa il fatto che si sarebbe “trovato amareggiato e

contrariato a dover abbandonare” l’attività indipendente intrapresa, RI 1

dichiara, invece, quanto segue:

" (…)

ritengo personalmente che qualunque persona decida di intraprendere un'attività

indipendente, impiegando del tempo, delle risorse e del denaro proprio (seppur

di poco conto), possa sentirsi contrariata e amareggiata a dover abbandonare

comodamente, senza alcun rammarico, i propri sforzi intrapresi a discapito

della stessa e a beneficio di un'altra attività da dipendente. (…)

la mia percentuale Lavorativa iniziale

dell'attività individuale pari a un 20-30%, (…) ha dimostrato senz’altro una

sufficiente disponibilità in termini di tempistica settimanale rispetto a un

possibile collocamento. (…)

Fin dal principio, mi sono sempre reso

disponibile al mercato del lavoro allo scopo di evitare e porre fine in tempi

rapidi la disoccupazione, come pure in situazioni decisive anche la mia attività

indipendente, nel caso si fosse per l'appunto presentata la possibilità di

accettare un'occupazione adeguata. L'attività indipendente, fin da subito,

specialmente nella fase di pianificazione e progettazione personale già a

partire dal mese di novembre 2023, aveva assunto tutti i risvolti di

un'attività di carattere transitorio, visti di fatto gli investimenti iniziali

di poco conto, la modesta percentuale Lavorativa e i proventi irrisori.

Le mie intenzioni primordiali e le mie

ambizioni personali volte a intraprendere con entusiasmo un'attività

indipendente non devono essere confuse di fatto con la mia necessità di trovare

un'occupazione adeguata, e quindi di reintegrarmi celermente nel mercato del

lavoro, sebbene mi fossi espresso contrariato e amareggiato a dover abbandonare

la stessa a favore di un'attività dipendente. L'entusiasmo personale di

realizzare un proprio progetto, e rendermi una persona indipendente, è sempre

stato di grande valenza per me in passato; ad ogni modo, nel corso della mia carriera

lavorativa ho sempre prediletto un'occupazione da dipendente.”

Precisando che, a suo parere, la

possibilità di esercitare la propria attività indipendente da gennaio 2024 non

comprova che egli avesse già terminato le pratiche amministrative necessarie a

tal fine (la richiesta di affiliazione all’AVS essendo datata 18 gennaio 2024),

il ricorrente fa valere di essersi mobilitato in tal senso non tanto, come

pretende la parte resistente, per una propria volontà maturata già prima

dell’iscrizione in disoccupazione e beneficiare delle prestazioni per “coprire

Fatti

i rischi aziendali per messo del guadagno intermedio”, ma allo scopo di

ridurre il danno, e di non avere, così facendo, dovuto pretendere la piena

indennità LADI.

L’insorgente osserva, poi, che,

sebbene dalla richiesta di affiliazione alla Cassa di compensazione AVS risulti

che la sua attività indipendente sarebbe stata costituita, a titolo accessorio,

da novembre 2023, l’attività, comunque, non sarebbe stata operativa sino a

gennaio 2024, mese nel quale lo ha, poi, impegnato nella misura del 20-30%. “Pertanto”,

precisa poi il ricorrente, “nel mese di novembre e dicembre 2023 (periodo di

disdetta), nessuna prestazione, proventi o redditi sono stati conseguiti”,

i primi accrediti (pari a fr. 701.10) derivanti dalle proprie prestazioni

essendo stati percepiti da RI 1 nel mese di gennaio 2024, nel corso del quale

egli sostiene che era, quindi, “ancora nel mezzo della fase di progettazione

iniziale”.

Il ricorrente contesta, quindi,

quanto ritenuto dalla Sezione del lavoro nel senso che al momento della sua

iscrizione in disoccupazione “le pratiche necessarie all'esercizio della

professione di fisioterapista erano da considerarsi già concluse” e

ribadisce che a dicembre 2023 non gli sono state fornite le necessarie

informazioni “riguardo al programma di sostegno all’attività indipendente

(SAI)” (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 2 maggio

2024, la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso rilevando,

innanzitutto, che nel proprio ricorso RI 1 non porta fatti ed argomenti

sostanzialmente nuovi o idonei a modificare il provvedimento che ha impugnato.

Riconfermandosi, quindi, nella propria decisione su opposizione, la parte

resistente osserva che la “fase di progettazione” dell’attività indipendente

ha avuto inizio prima della richiesta di affiliazione all’AVS del 18 gennaio

2024, e meglio come indica che dimostrano:

-

La conferma 25 gennaio 2024 di

affiliazione come indipendente dal 1° novembre 2023 con attività accessoria

fino al 31 dicembre 2023 e attività principale dal 1° gennaio 2024 (doc. 6/2);

-

La decisione 12 giugno 2023

dell’Ufficio della sanità (autorizzazione all’esercizio a carico dell’assicurazione

obbligatoria; doc. 6/5);

-

La conferma ASPI di adesione alle

convenzioni tariffarie con TarifSuisse e HSK/CSS dal 12 luglio 2023,

rispettivamente dal 1° agosto 2023 (doc. 6/5).

A conferma del fatto che

l’assicurato non avesse la necessaria disponibilità per un datore di lavoro e

che il suo progetto, volto all’esercizio di un’attività indipendente, avesse

ormai superato lo stadio della progettazione, a mente della Sezione del lavoro,

poi, depone anche il fatto che con comunicazione del 3 aprile 2024, RI 1 ha

revocato la propria iscrizione in disoccupazione avendo già raggiunto un grado

di occupazione soddisfacente (“risultando impegnato nella suddetta attività

all’80% già da marzo 2024, come rilevabile dal protocollo del colloquio del 18

marzo 2023 [recte: 2024]”. Per tale motivo, rileva inoltre la parte

resistente, la pretesa ricorsuale è, peraltro, da limitarsi al periodo da

gennaio a marzo 2024.

Rilevato come la volontà di

privilegiare l’attività indipendente intrapresa sia stata espressa sin dal

principio dal ricorrente, la Sezione del lavoro ha osservato che quest’ultimo

unicamente “col senno di poi” e in un tentativo di minimizzare le

proprie parole, afferma “che le sue dichiarazioni sarebbero in sostanza

state travisate”.

L’amministrazione rileva,

inoltre, che il solo fatto di essersi impegnato nelle ricerche di lavoro – che

ha mente della parte resistente “si esauriscono in un espletamento degli

obblighi incombenti a qualsiasi assicurato, senza per questo dimostrare (…) la

volontà di essere collocato come dipendente” - non fonda l’idoneità al

collocamento del ricorrente e che l’argomentazione secondo cui non si è mai

trovato a doversi confrontare con una proposta di lavoro concreta non può

essere seguita (cfr. doc. III).

1.4. Con replica di data 13 maggio 2024,

il ricorrente - oltre a ribadire le argomentazioni già esposte e richiamare, in

parte, le Direttive LADI/ID - fa valere che l’attività individuale, sino al 31

dicembre 2023, non risulta essere mai stata considerata operativa da parte

dello IAS, né di carattere principale e che ancora a gennaio 2024 risultavano

pendenti “le pratiche amministrative volte a far riconoscere lo statuto in

qualità di lavoratore indipendente”, di modo che, conclude, “l’attività

individuale non risulta essere stata costituita, o ideata da tempo, tantomeno

prima della mia iscrizione all’URC come affermato dall’UG”.

Alla Sezione del lavoro, RI 1

imputa, nuovamente, di aver “abbrancato esclusivamente le mie primizie

dichiarazioni scritte presenti nel documento “Termini per osservazioni, circa

(…) il mio senso di amarezza e la mia iniziale contrarietà a dover abbandonare

la mia attività da indipendente a favore di un’occupazione adeguata”,

rilevando che “sebbene ciò, il mio comportamento in qualità di persona

disoccupata è sempre risultato trasparente, riverente, e in linea con i diritti

e i doveri dell’URC e delle Direttive LADI in vigore”.

In relazione alla propria

richiesta di disiscrizione dalla disoccupazione del 3 aprile 2024, RI 1 fa

valere quanto segue:

" (…) ho

specificato, all’interno della mail inviata alla mia collocatrice, che malgrado

la decisione dell’UG di declinare e respingere nuovamente le mie opposizioni,

sarà mio intento continuare a far valere i miei diritti a proposito della mia

idoneità al collocamento, come pure delle indennità di disoccupazione per i

mesi interessati, ossia gennaio e febbraio 2024. A tal proposito, mi preme fin

da subito far riferimento alla Direttiva LADI, la quale definisce che “se è

disponibile per il collocamento per almeno 3 mesi, l’assicurato è considerato

idoneo al collocamento” (direttiva LADI ID/B227).”. (…) Inoltre, al

momento, la mia attività individuale non ha ancora raggiunto un pieno grado di

occupazione come dichiarato dall’UG in un suo presunto “protocollo di

colloquio”, che ad oggi non trova conferma nella sua esistenza (…) all’interno

dell’unico “Protocollo di colloquio” redatto dalla consulente URC ed esibito

agli atti dal sottoscritto, non risulta nessuna citazione riguardo al mio grado

di occupazione raggiunto mediante l’attività individuale in questione pari

all’80% da marzo 2024 (…)”.

Il ricorrente precisa, infine, di

avere consensualmente posto fine al precedente rapporto lavorativo da

dipendente “in risposta ad alcuni avvenimenti spiacevoli vissuti (…) nel

corso dell’interno anno 2023”, ciò che non dovrebbe, a suo avviso, fondare

un valido motivo per il quale egli debba essere ritenuto inidoneo al

collocamento (cfr. doc. V).

1.5. Con duplica del 23 maggio 2024 –

trasmessa, per conoscenza, a RI 1 il 24 maggio 2024 (cfr. doc. VIII) -, l’amministrazione

rileva che non è contestato che il ricorrente “fosse affiliato all’IAS per

l’attività indipendente a titolo accessorio dal 1° novembre 2023. Così come

risulta pacifico che lo fosse a titolo principale dal 1° gennaio 2024, come del

resto rilevato nella risposta di causa”, di modo che la documentazione

esibita in sede di replica non sarebbe di alcuna rilevanza.

Quanto alla richiesta di

affiliazione come indipendente, compilata dal ricorrente il 18 gennaio 2024, la

parte resistente osserva che “in quel contesto”, RI 1 “ha dichiarato

che la data di inizio dell’attività indipendente era l’8 novembre 2023” e

che “il fatto che il ricorrente non abbia conseguito un guadagno nei mesi di

novembre e dicembre 2021 [recte: 2023] è del tutto irrilevante”,

precisando, poi, che “considerato che nel mese di marzo 2024 si è

volutamente astenuto dalla ricerche di lavoro, mal si comprende come egli possa

far valere una sua disponibilità al collocamento per tre mesi”.

La Sezione del lavoro ribadisce,

inoltre, che il contenuto del colloquio del 18 marzo 2024 è il seguente:

"

L’attività di fisioterapista domiciliare da indipendente continua. Da

marzo è impiegato per quasi l’80% (…)”

e rileva che il ricorrente “nemmeno

contesta di aver raggiunto, nel mese di marzo 2024, un grado di occupazione

dell’80%. Pertanto, le accuse di dichiarazioni inveritiere mosse nei confronti

dell’UG vengono categoricamente rimandate al mittente”.

Infine, l’amministrazione osserva

che nuovamente RI 1 tenta di minimizzare le proprie iniziali dichiarazioni

circa la volontà di intraprendere (e privilegiare) l’attività da indipendente

(cfr. doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Sezione del lavoro ha correttamente ritenuto

l’assicurato in grado inidoneo al collocamento a partire da gennaio 2024,

oppure no.

2.2. Fondamentale presupposto per il

riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che

l’assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).

L'idoneità al collocamento deve

essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3

marzo 2016 consid. 3.1.)

Oggettivamente l'assicurato deve

essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF

8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005;

DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid.

1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a,

pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U.

Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schulthess Polygraphischer

Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208

consid. 1).

Soggettivamente la sua situazione

personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato.

Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità

dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi

dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,

ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più

strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019;

STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005;

DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid.

1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a

pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120

V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag.

127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF

112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto

cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n.

24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una

sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole

tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di

lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007

dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al

collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari

non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo

pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di

ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare

soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,

possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto

condizionatamente.

L’Alta Corte ha pure stabilito

che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che

esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e

l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la persona assicurata è

collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in

ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF

8C_56/2019 del 16 maggio 2019, DTF 143 V 168 consid. 2 pag. 177; STF

8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e

riferimenti ivi menzionati).

È dal profilo della perdita di

lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura

una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione

adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124,

consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

Infine

è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale

per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e

cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è

stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019

consid. 3; STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF

110 V 102; DLA 1991 pag. 25).

2.3. Secondo la giurisprudenza federale

l’idoneità al collocamento non è data, quando l’assicurato non è pronto o non è

in condizione di assumere un’attività dipendente perché egli ne ha intrapresa o

intende intraprenderne una indipendente e nella misura in cui egli non può

essere collocato quale lavoratore dipendente in particolare non potendo o non

volendo egli impiegare la sua capacità lavorativa come pretende solitamente un

datore di lavoro (cfr. STF 8C_474/2017 del 22 agosto 2018 consid. 2.3.; STF

8C_679/2011 del 16 agosto 2012 consid. 4.2.; STF 8C_721/2009 del 27 aprile 2010

consid. 3; STFA C 3/03 del 21 agosto 2003; STCA 38.2015.4 del 16 aprile 2015;

STCA 38.2013.47 del 13 marzo 2014).

In

una sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg. il TFA ha stabilito che

l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria

disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al

di fuori dell'orario di lavoro normale.

Il

fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé

conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi

sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è

inidoneità al collocamento.

Con

sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006, l’Alta Corte ha confermato l’inidoneità al

collocamento di un assicurato a decorrere dal mese di gennaio 2004 allorché lo

stesso ha deciso di mettersi in proprio. L’assicurato, infatti, da un lato, a

fare tempo da tale data aveva preso in locazione un locale commerciale, si era

iscritto alla Cassa di compensazione AVS quale indipendente e aveva fatto

iscrivere la nuova ditta a RC. Inoltre egli aveva allestito un business-plan e

progettava numerosi contatti all’estero. Dall’altro, aveva svolto delle

ricerche di impiego qualitativamente insufficienti, in particolare poiché si

limitavano al settore nel quale voleva rendersi indipendente. Il TFA ha così

concluso che le pratiche di avvio della propria attività erano talmente

avanzate che l’assicurato non era più disponibile a essere collocato.

In

una sentenza 8C_130/2010 del 20 settembre 2010, il Tribunale federale ha

confermato la decisione con la quale l’amministrazione, prima, e i giudici

cantonali, poi, hanno giudicato un assicurato, socio gerente di una società

Sagl con firma individuale, inidoneo al collocamento, considerando inverosimile

che egli fosse realmente intenzionato ad accettare un impiego salariato

dipendente e ritenendo che le ricerche di lavoro da lui svolte rendessero

illusorie per non dire nulle le possibilità di conseguire un’attività dipendente.

Con

giudizio 8C_169/2014 del 2 marzo 2015 il Tribunale federale ha avallato quanto

deciso dall’amministrazione e dai giudici cantonali, confermando l’inidoneità

al collocamento di un assicurato. L’Alta Corte ha considerato inverosimile che

egli fosse realmente temporaneamente intenzionato ad accettare un impiego

salariato dipendente in ragione dell’imminente avvio da parte del medesimo di

una propria attività di infermiere indipendente, ritardato momentaneamente dai

tempi relativi alla concessione dei documenti richiesti per svolgere

l’attività. In quell’occasione la nostra Massima istanza ha precisato, da una

parte, che l’assicurato non si era iscritto in disoccupazione al fine di

ridurre il danno, bensì per compensare l’assenza di reddito nel periodo tra la

fine dell’attività dipendente (da lui abbandonata) e l’inizio della sua

attività indipendente. Dall’altra, che del resto l’assicurato presentava una

disponibilità limitata nel tempo a partire dall’iscrizione in disoccupazione

che lo rendeva di principio inidoneo al collocamento avendo poche possibilità

di concludere un contratto di lavoro.

L’Alta

Corte, con giudizio 8C_665/2014 del 23 marzo 2015, ha confermato l’inidoneità

al collocamento dal dicembre 2012 di un assicurato decisa dalla Sezione del lavoro

e avallata da questo Tribunale, ritenendo che egli non fosse disponibile per il

mercato del lavoro, visti il ruolo di direttore e i compiti assunti in seno a

una società iscritta a RC nel giugno 2012.

Il

TF, al riguardo, ha osservato:

" (…)

6.3. La Corte cantonale, mediante i fatti, accertati in maniera

non manifestamente inesatta, poteva, senza violare il diritto federale,

concludere all'inidoneità al collocamento del ricorrente. Egli infatti,

concluso il suo precedente impiego, ha iniziato una collaborazione con la ditta

B.________, che lo ha portato ad essere particolarmente attivo nella vendita di

cerniere come risulta da messaggi della posta elettronica professionale e da

note spese non solo nei fini settimana, ma anche nei giorni feriali. L'assicurato

ha trasmesso campioni, eseguito ordinazioni di prodotti, preparato campioni per

il loro collaudo e organizzato fiere, viaggiando all'estero. Egli ha

collaborato anche all'apertura di una succursale in Ticino, divenendone poi

direttore con un pensum del 50%, ciò che ha portato perfino all'assunzione di

un dipendente e a tenere contatti con potenziali clienti. L'impegno del

ricorrente nell'attività con la ditta B.________ era notevole. Come rettamente

considerato dalla Corte cantonale anche le ricerche di impiego del ricorrente

erano circoscritte a funzioni simili e a tempo pieno. Il Tribunale delle

assicurazioni poteva concludere quindi che egli era a tal punto limitato nelle

sue possibilità di assumere un altro impiego salariato da non essere disponibile

sul mercato del lavoro."

Con

una sentenza 8C_407/2015 del 13 agosto 2015 il Tribunale federale ha poi

approvato l’operato del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un

assicurato che aveva concluso un contratto di lavoro al 50% a tempo indeterminato

con una Sagl di cui la compagna era gerente e nella quale aveva investito del

denaro considerandosi una figura di vitale importanza per la società.

La

nostra Massima Istanza ha, in particolare, rilevato:

" (…) emerge

in maniera non contestata che il ricorrente non solo ha investito in maniera

importante in B.________ Sagl, bensì ha sempre accompagnato la gerente, per

stessa dichiarazione di quest'ultima, "in tutte le operazioni",

aspetto che ha trovato conferma nelle trattative per la rilevazione di un

salone di parrucchiere. La gerente ha anche affermato che il ricorrente

svolgeva la sua occupazione il mattino o il pomeriggio a dipendenza delle

esigenze dei clienti. Del resto lo stesso ricorrente ha ammesso che la sua

volontà fosse quella di occuparsi al 100% nella società, tuttavia non essendo

possibile a causa dei ricavi non sufficienti. In presenza di un'attività seppur

ridotta al 50% ma senza orari fissi, la Corte cantonale, senza violare il

diritto federale, poteva concludere per l'inidoneità al collocamento del

ricorrente. Giova peraltro ricordare che non è compito dell'assicurazione

contro la disoccupazione garantire il rischio imprenditoriale o la differenza

finanziaria dovuta all'esercizio di un'attività lucrativa meno retribuita

(sentenza 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.3.2 con numerosi

riferimenti). (…)”.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_331/2017 dell’8 marzo 2018, ha confermato l’inidoneità al collocamento di un

assicurato che con un socio domiciliato in Bosnia-Erzegovina aveva costituito

una Sagl il cui scopo erano lavori nel settore della costruzione, nonché il

commercio di merci e materiali di costruzione e che aveva concluso con la Sagl

un contratto di impiego quale direttore al 50% con salario mensile di fr.

2'250.-- non prevedente giorni di lavoro specifici o orari fissi.

Il TF ha, in effetti, ritenuto

che la Corte cantonale non avesse violato il diritto federale negando al

ricorrente l’idoneità al collocamento, visto che non emergeva che la stessa

fosse caduta nell’arbitrario considerando che l’assicurato, la cui

disponibilità residua per un potenziale datore di lavoro era poco chiara,

occupasse nei fatti una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che

non fosse disposto ad abbandonare tale ruolo per un’occupazione salariata.

In una sentenza 8C_394/2023 del

13 dicembre 2023, pubblicata in DLA 2024 Nr. 3 pag. 116 segg., il

Tribunale federale, nel caso di un assicurato che, iscrittosi in disoccupazione

si era detto a disposizione del mercato del lavoro al 100% ma intendeva avviare

un’attività indipendente, ha stabilito che in quella fattispecie, il ricorrente

aveva chiaramente dichiarato che la ricerca di un’attività dipendente aveva

unicamente lo scopo di “copertura in vista di un piano B”. Il suo obiettivo principale

era quello di intraprendere un’attività lucrativa indipendente, che avrebbe

lasciato solo se e nella misura in cui non avesse avuto successo come

lavoratore indipendente. Sulla base di queste dichiarazioni, rilasciate dal

disoccupato, l’Alta Corte ha concluso che egli non era disposto a rinunciare in

alcun momento al suo impegno volto ad avviare l’attività indipendente.

In una sentenza 8C_753/2023 del

19 aprile 2024, il Tribunale federale - nel caso di un assicurato che come

dipendente aveva lavorato come tassista, prima, poi come autista, e che dopo la

fine dell’ultimo rapporto lavorativo si era iscritto in disoccupazione a valere

dal 1° giugno 2022, per poi disiscriversi a decorrere dal 31 agosto successivo

al fine di dedicarsi all’attività di tassista indipendente, che in realtà

svolgeva sin da giugno 2022 - ha stabilito che quel ricorrente, malgrado

sostenesse di avere intrapreso l’attività indipendente in sola risposta al

licenziamento, per evitare di dovere ricorrere alle prestazioni LADI, non era

idoneo al collocamento.

D’un lato, ha stabilito l’Alta

Corte, egli non era, infatti, disposto a rinunciare all’attività indipendente

che aveva intrapreso in favore di un’attività dipendente, mentre, d’altro lato,

egli già da giugno 2022, quando aveva postulato le prestazioni LADI, aveva

effettivamente intrapreso l’attività indipendente, effettuando scarse ricerche

di lavoro nel periodo di disdetta, candidandosi, poi, per posizioni per le

quali non aveva esperienza, rendendo così illusoria la possibilità di ricevere

delle offerte di lavoro, a maggior ragione ritenuto che la sua disponibilità ad

accettare un’attività dipendente era sin dal principio da considerarsi limitata

nel tempo (consid. 5.1.).

2.4. In una sentenza 38.2015.75 del 13

giugno 2016 questa Corte ha ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato a

causa dei ruoli e dei compiti da lui assunti nella sua attività indipendente,

rilevando poi che la sua intenzione era chiaramente quella di incrementare, nel

giro di pochi mesi, l’attività fino a un grado del 100%, ragione per la quale le

possibilità di un’assunzione per un’attività dipendente erano comunque ridotte

a causa della breve durata di disponibilità prevedibile.

La

Massima istanza, con giudizio 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017, ha respinto il

ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta e confermato il giudizio

cantonale.

In

particolare l’Alta Corte al riguardo ha osservato:

" (…)

3.3. Lo svolgimento di un'attività a tempo parziale durante un

periodo di disoccupazione non è sufficiente per concludere all'inidoneità al

collocamento. Occorre piuttosto valutare le circostanze nel caso concreto e in

modo particolare se l'esercizio dell'attività abbia conseguenze sulla

disponibilità dell'assicurato ad assumere un impiego e in modo particolare

negli orari abituali di lavoro (DTF 112 V 136 consid. 3b pag. 138; cfr. anche

sentenza 8C_79/2009 del 25 settembre 2009 consid. 4.1 con riferimenti). In tale

esame sapere se un'attività sia retribuita o no non è quindi di rilievo (cfr.

sentenza 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 6.2). Nemmeno è quindi rilevante

il sistema di organizzazione di una società o lo svolgimento soltanto di alcune

mansioni all'interno della stessa. In tale medesima ottica, nel quadro di

un'attività indipendente, nemmeno possono essere ribaltati sull'assicurazione

contro la disoccupazione il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria

dovuta all'esercizio di un impiego meno retribuito (sentenza 8C_819/2009 del 23

giugno 2010 consid. 3.3.2 con numerosi riferimenti). (…)”

Al riguardo, cfr. anche la STCA

38.2017.60 del 20 marzo 2018 e la STCA 38.2018.40 del 5 novembre 2018, contro

la quale è stato inoltrato un ricorso che l’Alta Corte ha respinto con la STF 8C_866/2018

del 2 maggio 2019.

2.5. Nell’evenienza concreta, dalla

documentazione agli atti emerge che RI 1 (nato il __________ 1990) è stato

attivo in qualità di fisioterapista con il ruolo di responsabile del settore e

di direttore sanitario presso la __________. Egli vi ha lavorato dal 4 maggio

al 30 giugno 2020 nella misura del 50% e successivamente, sino al 31 dicembre

2023 (quando egli avrebbe, come risulta dall’accordo di rescissione consensuale

del contratto di lavoro in atti, sottoscritto dal ricorrente, lasciato la

società per “sua espressa decisione”), a tempo pieno (cfr. all. a doc.

3).

Terminato il rapporto lavorativo

in questione, il ricorrente si è iscritto in disoccupazione, con effetto a

decorrere dal 1° gennaio 2024, dando la propria disponibilità per un impiego a

tempo pieno (cfr. all. a doc. 3).

Considerandi

Nella domanda di indennità di

disoccupazione, quanto ai motivi della disdetta del rapporto di lavoro con la

società nella quale era attivo, RI 1 si è così espresso:

" la

disdetta di lavoro è stata avanzata dalla __________, verosimilmente a seguito

degli ennesimi episodi aziendali spiacevoli per i quali avevo manifestato,

unitamente al gruppo di lavoro, forti perplessità circa la conduzione

dell’operatività da parte del CdA. (…) al momento della disdetta ho

acconsentito personalmente alla risoluzione” (cfr. all. a doc. 3).

La società, da parte sua, nel

compilare l’“attestato del datore di lavoro”, ha invece ricondotto la

disdetta del rapporto in essere con RI 1 a “riorganizzazione aziendale”

(cfr. all. a doc. 3).

Nel modulo di iscrizione

all’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) l’assicurato ha

precisato, in risposta alla domanda a sapere se svolgeva, ha svolto o aveva

intenzione di svolgere un’attività lavorativa indipendente, “Sì. Sono

intenzionato a intraprendere un’attività da indipendente in qualità di

fisioterapista domiciliare”.

Dicendosi disponibile dal lunedì

al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, RI 1 ha, poi, comunicato di essere

in possesso del certificato di libero esercizio per la professione di

fisioterapista (cfr. doc. 2).

Dal “protocollo colloquio”,

relativo all’incontro tra il ricorrente – che lo ha sottoscritto - e la propria

consulente presso URC dell’11 dicembre 2023, emerge, in particolare, quanto

segue:

" (…) sta

avviando le pratiche amministrative per lavorare come fisioterapista a

domicilio da indipendente. Ha ottenuto il riconoscimento per le sue prestazioni

da parte delle casse malattia. Dovrebbe effettuare il guadagno intermedio come

indipendente.” (cfr. doc. 14).

Con e-mail del 5 gennaio 2024, il

ricorrente ha comunicato alla Cassa __________ (in seguito: Cassa), che “a

partire da questa settimana (02.01.2024) ho cominciato ad intraprendere con

entusiasmo la mia attività da indipendente in qualità di fisioterapista domiciliare,

come da mia volontà e desiderio iniziale” (cfr. all. a doc. 3).

In data 24 gennaio 2024, la Cassa

ha sottoposto il caso alla Sezione del lavoro, rilevando quanto segue:

" (…)

Durante l’iscrizione è emerso che l’assicurato dal 1° gennaio 2024 aveva

l’intenzione di affiliarsi come indipendente alla Cassa __________ in qualità

di fisioterapista. (…) può essere ritenuto idoneo al collocamento e beneficiare

delle indennità di disoccupazione?” (cfr. doc. 3).

Il 6 febbraio 2024, la Sezione

del lavoro ha quindi posto al ricorrente una serie di quesiti, volti a

stabilire la sua idoneità, o meno, al collocamento dal 1° gennaio 2024, ai

quali RI 1 ha fornito il seguente riscontro:

" 1.

Conferma di avere avviato un’attività indipendente in qualità di

fisioterapista? A decorrere da quale data?

Confermo di aver avviato una propria

attività da indipendente in qualità di fisioterapista in ambito domiciliare,

con decorrenza dal 01.11.2023 come attività accessoria, e dal 01.01.2024 come

attività principale.

2.

Durante quali giorni e quali orari è

occupato?

Nel primo mese di attività (gennaio

2024) mi sono mobilitato ad allacciare contatti interprofessionali e

multidisciplinari con altri attori della salute impegnati sul territorio;

pertanto, il mio impegno per il mese di gennaio, in termini di operatività, è

da considerarsi versatile. Tuttavia, posso senz’altro stimare che la mia

operatività, nel suo complesso, ha raggiunto ca. un 20-30% di impiego effettivo

settimanale, compreso fra lunedì e venerdì. Nei giorni lavorativi ho potuto sin

da subito erogare al domicilio da 1 a un massimo di 3 trattamenti fisioterapici

giornalieri, della durata di 30-45 minuti ciascuno. Gli orari lavorativi considerano

primariamente la disponibilità dell’utenza in cura; pertanto quest’ultimi

risultano continuamente soggetti e modifiche che per ragioni connesse per

l’appunto alla clinica dei pazienti, alle loro disponibilità

mattutine/pomeridiane, come pure agli interventi di cura prestati da altri

attori sanitari, quali infermieri, operatori sociosanitari, assistenti di cura,

etc.

3.

Dove svolge l’attività?

L’attività viene svolta unicamente al

domicilio dei pazienti nella regione del luganese previa indicazione da parte

del medico di famiglia, o specialista, riportata in prescrizione fisioterapica.

L’impiego della propria autovettura è da considerarsi indispensabile e

necessario per ragioni connesse al trasporto del materiale fisioterapico

(lettino trasportabile e borsa multifunzionale) e alla zona di residenza che

separano di alcuni chilometri un paziente dall’altro.

4.

Ha preso degli spazi in locazione? Ha sottoscritto

un contratto di locazione? Quali sono gli estremi della stessa? (pf trasmettere

copia del contratto di locazione)

Mi rifaccio a quanto sopradescritto.

Nessuno spazio è stato preso in locazione (…)

5.

Quali investimenti ha effettuato per

l’avvio dell’attività indipendente? (pf dettagliare)

Nel complesso, gli investimenti

realizzati considerano in primo luogo una parte preliminare dell’attività

indipendente, ovvero la richiesta di certificazioni, di autorizzazione alla

professionale, di assicurazioni professionali e di convenzioni tariffali. In

seconda battuta, vi sono tutte le spese riguardo il materiale legale

all’operatività effettiva (materiale fisioterapico e di cancelleria); vedi

allegati.

6.

Come è stata finanziata l’attività?

L’attività è stata finanziata

direttamente dal sottoscritto. Nessun aiuto, o incentivo particolare, è stato

mai richiesto. Per l’avvio dell’attività mi sono rifatto sui miei risparmi

personali maturati sino ad oggi.

7.

Ha inoltrato una richiesta di

affiliazione ad una Cassa di compensazione AVS? Quale? Quando? (pf trasmettere

copia richiesta e risposta ricevuta)

Ho inoltrato la richiesta di

affiliazione alla Cassa cantonale di compensazione del proprio Comune di

residenza (__________) in qualità di indipendente. Recentemente, la mia

richiesta di affiliazione è stata accolta e la registrazione confermata (vedi

copia (…)).

8.

Ha ottenuto l’autorizzazione ad

esercitare in proprio / a fatturare alle Cassa malati? (pf produrre copia)

Ho ottenuto tutta la documentazione

necessaria da parte dell’Ufficio di Sanità per esercitare la professione di

fisioterapista a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie AOMS (…)

9.

Come è organizzata l’attività? (gestione

appuntamenti, acquisti, fatturazioni, ecc.)

L’attività è organizzata nel seguente

modo: gli appuntamenti relativi alle sedute vengono concordati direttamente col

paziente interessato o con i propri familiari, con una cadenza settimanale che

rispetti l’indicazione medica e la diagnosi principale per la quale gli

interventi vengono erogati. Gli acquisti complessivi vengono pianificati dal

sottoscritto in base alle esigenze dei pazienti, dei provvedimenti terapeutici

necessari e della tipologia di utenza (ambito geriatrico, neurologico,

angiologico e delle cure palliative).

La fatturazione avviene in modalità

elettronica come da convenzione tariffale di fisioterapia rappresentata

dall’Associazione svizzera di fisioterapia Physioswiss, con il sistema del

terzo pagante; pertanto le fatture emesse vengono indirizzate direttamente alla

compagnia assicurativa del paziente. I tempi di attesa per la remunerazione

delle prestazioni erogate possono arrivare fino a 25-30 giorni.

10.

È disposto ad esercitare un’attività

salariata dal 01.01.2024? Se sì a quali condizioni?

Al momento, ho deciso di intraprendere

un’attività in qualità di lavoratore indipendente. Tale decisione è stata fin

da subito esposta e delucidata all’URC e alla Cassa __________; pertanto,

l’intento personale è quello di poter intraprendere e avanzare su questo

percorso, al fine di rendermi completamente indipendente sia professionalmente

che finanziariamente in tempi rapidi.

11.

Durante quali giorni e quali orari è

disposto ad esercitare un’attività salariata?

Attualmente, vista la graduale e

fiduciosa progressione della mia attività individuale, sono consapevole che mi

troverò costretto a declinare la possibilità di esercitare un’attività in

qualità di persona salariata presso un datore di lavoro, potendomi così

dedicare completamente a tempo pieno alla mia personale attività.

12.

Quali attività è disposto ad

esercitare?

L’unica attività che mi sentirei di

esercitare di fatto è quella di fisioterapista; una professione per la quale ho

investito gran parte del mio tempo, dei miei studi, dei miei risparmi personali

(…)

13.

È disposto ad abbandonare l’attività

indipendente qualora reperisse o le fosse offerta un’attività salariata a tempo

pieno?

In questo momento, avendo appena

costituito un’attività da indipendente ed erogato unicamente prestazioni

fisioterapiche per il mese di gennaio 2024, mi troverei contrariato e

amareggiato a dover abbandonare questo mio percorso per possibili offerte

lavorative a tempo pieno da salariato, sebbene tuttora sia tenuto a proseguire

con gli sforzi personali volti alla ricerca di un’occupazione” (cfr. doc. 5

e 6).

In allegato alle proprie

risposte, RI 1 ha prodotto copia:

-

Dell’“affiliazione degli

indipendenti” alla Cassa __________ del 18 gennaio 2024, dove, a valere quale “data

esatta di inizio dell’attività indipendente” ha indicato l’8 novembre 2023 ed

ha precisato di svolgere l’attività a titolo principale (cfr. doc. 6/1 all. a

doc. 6);

-

Della “conferma della

registrazione quale lavoratore indipendente” trasmessagli dalla Cassa __________

il 25 gennaio 2024, laddove è precisato che “l’abbiamo affiliata a partire dal

1° novembre 2023, per il conteggio dei contributi come persona che esercita

un’attività lucrativa indipendente” (cfr. doc. 6/2 all. a doc. 6);

-

Della decisione resa dall’Ufficio

di sanità il 3 aprile 2020, mediante la quale, come da istanza del 10 maggio

2020, RI 1 è stato ammesso all’esercizio della professione di fisioterapista

nel Cantone Ticino (cfr. doc. 6/3 all. a doc. 6);

-

Le fatture relative all’acquisto

delle attrezzature per svolgere la propria professione tra dicembre 2023 e

gennaio 2023 (cfr. doc. 6/7-6/12 all. a doc. 6).

Con decisione del 22 febbraio

2024, la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento

dal 1° gennaio 2024 sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) nel

caso in esame, preso atto che dal 01.01.2024 l’attività indipendente è svolta a

carattere principale, viste le dichiarazioni dell’assicurato, il quale ha

precisato di essere intenzionato a sviluppare l’attività indipendente e non

essere disposto ad esercitare un’attività lavorativa salariata e ad abbandonare

l’attività indipendente a favore di un impiego salariato a tempo pieno, si

ritiene che egli non sia disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni

normalmente richieste da un datore di lavoro. visto quanto precede il signor RI

1.

non può essere ritenuto idoneo al collocamento a decorrere dal 01.01.2024.

Si precisa che, secondo le Direttive della

Segreteria di Stato dell’economia, una mancanza di clientela durante la fase di

avvio di una nuova attività imprenditoriale rientra nella sfera normale del

rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. Prassi LADI ILR/D4)” (cfr. doc.

7).

In data 28 febbraio 2024, RI 1 si

è opposto al provvedimento reso nei suoi confronti, facendo valere:

-

che “nel mese di novembre, e

parzialmente in quello di dicembre 2023 (…) non ho potuto esercitare la mia

attività individuale, dal momento che stavo estinguendo ancora il mio periodo

di disdetta”;

-

che la “mole lavorativa (…) per il mese di gennaio 2024 (…) ha tenuto

conto di un’intensità lavorativa equivalente ad un 20-30% di impiego effettivo”;

-

che “come riportato nel “protocollo colloquio” del 11.12.2023,

redatto dalla mia consulente dell’URC (…) in quel periodo stavo ancora avviando

le pratiche amministrative per lavorare come fisioterapista indipendente”

di modo che “parte del mese di dicembre 2023 e certamente quello di gennaio

2024.

sono serviti quindi alla progettazione del servizio, ad organizzare il

lavoro e ad allacciare i contatti sul territorio” ciò che secondo l’allora

opponente non esclude necessariamente la sua idoneità al collocamento;

-

che, richiamandosi agli artt. 70 segg. LADI, nonché alla Prassi LADI ID,

punto B267, egli, trovandosi nella fase di progettazione di un’attività

lucrativa indipendente, non doveva necessariamente essere idoneo al

collocamento né era tenuto ad effettuare ricerche di lavoro, dicendosi

sorpreso, d’un latto, del fatto che né la consulente URC, né la Cassa abbiano

fornito informazioni “volto al promovimento della mia attività lucrativa

indipendente”, d’altro, del fatto che l’avviso alla Sezione del lavoro del

lavoro da parte della Cassa sia giunta “unicamente il 26.01.2024,

minimizzando così i tempi necessari per una vostra valutazione interna”;

-

che l’impiego dichiarato per gennaio 2024, pari ad un 30%, non gli

avrebbe “Impedito di accettare in tempo utile un’attività dipendente.

Ragione per cui la mia attuale attività indipendente non ha mai ostacolato la

disponibilità nei confronti di un potenziale datore di lavoro”;

-

di avere intrapreso l’attività indipendente “al fine di evitare di

fatto la disoccupazione e ridurre il danno”, senza mai richiedere alcun

tipo di aiuto finanziario né affrontare investimenti considerevoli;

-

di avere sempre indicato, tanto alla Cassa, quanto all’URC, le proprie

intenzioni circa il “voler intraprendere un’attività da indipendente, con

l’intento personale di poter cominciare un processo di progettazione relativo a

un mio ambizioso percorso professionale, e rendermi quindi completamente

indipendente in tempi rapidi”;

-

che “alla domanda volta a sapere se fossi disposto a intraprendere

un’attività da salariato, ho dichiarato e specificato con trasparenza che mi

sarei trovato certamente amareggiato e contrariato a dover abbandonare la mia

attività da indipendente, per giunta costituita di recente, qualora si

presentasse l’opportunità di accettare un’attività da salariato. Malgrado tali

mie dichiarazioni, ad oggi posso affermare che non mi sono trovato nelle

condizioni di aver dovuto rifiutare o declinare alcuna posizione adeguata

(Prassi LADI ID B234a)”;

-

di avere “nel periodo antecedenze alla possibilità di far valere il

mio diritto alla disoccupazione (…) provveduto tempestivamente a intraprendere

la possibilità di un guadagno intermedio (…) a sviluppare, creare e progettare

nel contempo la mia attività individuale (…). L’intento primordiale era di

fatto poter considerare la mia attività da indipendente, nel suo periodo di

progettazione e organizzazione, come guadagno intermedio, permettendomi così di

fare esperienza e allacciare nuovi contatti sul territorio” (cfr. doc. 8).

Dal modulo “azioni di

reinserimento”, relativamente al colloquio di consulenza tenutosi il 18 marzo

2024.

presso l’URC emerge quanto segue:

" l’attività

di fisioterapista domiciliare da indipendente continua. Da marzo è impegnato

per quasi l’80% (…)” (cfr. doc. 15).

Con la decisione su opposizione

del 21 marzo 2024, sulla base delle argomentazioni già esposte, la Sezione del

lavoro ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid.

1.1.).

Giova rilevare che il nominativo

del ricorrente è stato annullato dal sistema COLSTA (cfr. doc. 12), e meglio

come da richiesta di RI 1 del 3 aprile 2024, nella quale egli ha precisato

quanto segue:

" (…) con la

presente, desidero revocare la mia iscrizione presso l’URC di __________ con

effetto immediato. Nel mese di marzo 2024 mi sono volontariamente astenuto dai

miei sforzi personali volti alla ricerca di un impiego, dal momento che ho

potuto conseguire un soddisfacente grado di occupazione a proposito della mia

attività individuale. (…) Malgrado la decisione dell’Ufficio giuridico di

declinare nuovamente e respingere la mia opposizione, sarà mio intento

continuare a fare valere miei diritti circa la mia idoneità al collocamento e

le indennità di disoccupazione per i mesi interessati, ossia gennaio e febbraio

2024” (cfr. doc. 11).

Con riferimento all’asserzione

ricorsuale secondo “la mia attività indipendente risulta registrata, per

formalità, di carattere principale a partire da gennaio 2024, mese in cui ormai

il periodo di disdetta presso il precedente datore di lavoro era terminato, e

nel quale l'attività individuale a titolo accessorio ha assunto l’appellativo

di un'attività principale, ritenuta di fatto come unica attività in quel

momento nonostante siano stati realizzati redditi di poco conto (701.10 CHF al

netto) ed erogate prestazioni lavorative minime nella misura di un 20%. Viene

quindi difficile pensare ed accettare la dichiarazione dell’UG, nella quale

viene affermato che un'attività individuale di carattere principale, precisando

una percentuale lavorativa pari a un 20%, con dei redditi e proventi pari a

701.10

CHF mensili al netto e affiliazioni cantonali pendenti in attesa di

autorizzazione e conferma, possa essere considerata un'attività duratura,

principale e prioritaria” (cfr. supra consid. 1.2.), il TCA rileva che

dagli atti, e meglio dai “dettagli contabili” __________ del “conto

privato __________»” relativi all’accredito di fr. 701.10, emerge quale

causale “fattura no. __________ Periodo 08.11.2023-28.12.2023”

(sottolineatura della redattrice; cfr. doc. 4/2 all. a doc. 4).

In sede di replica, il ricorrente

ha trasmesso a questa Corte lo stralcio al 30 novembre 2023 inviatogli in data

13.

maggio 2024 da parte della Cassa __________, laddove viene precisato che

l’affiliazione, sino al 30 novembre 2023, è “annullata in quanto il reddito

aziendale accessorio è inferiore al limite di 2'300.00 franchi per l’anno 2023”

(cfr. doc. B1 all. a doc. V) e il parallelo riconoscimento come indipendente

dal 1° gennaio 2024 per l’attività di “fisioterapia domiciliare – (…) svolta

a titolo principale” (cfr. doc. B2 all. a doc. V).

2.6

Chiamata a pronunciarsi, questa

Corte ritiene che l’operato della Sezione del lavoro debba essere tutelato e

che a ragione, quindi, la parte resistente ha ritenuto il ricorrente inidoneo

al collocamento dal 1° gennaio 2024.

In tal senso, il TCA rileva,

innanzitutto, che sin dal principio, e meglio dalla sua iscrizione in

disoccupazione, RI 1 ha indicato di volere “intraprendere un’attività da

indipendente in qualità di fisioterapista domiciliare”.

Il ricorrente, che sino al 31

dicembre 2023 era legato alla precedente datrice di lavoro, ha pure confermato

di “aver avviato (…) con decorrenza dal 01.11.2023 come attività accessoria

e dal 01.01.2024 come attività principale” (cfr. supra consid. 2.5.).

L’insorgente ha inizialmente

sostenuto che l’attività indipendente fosse di fatto prioritaria rispetto ad

un’occupazione salariata (“al momento ho deciso di intraprendere un’attività

in qualità di lavoratore indipendente (…) pertanto l’intento personale è quello

di poter intraprendere e avanzare su questo percorso al fine di rendermi

completamente indipendente (…) in tempi rapidi”; “sono consapevole che mi

troverò costretto a declinare la possibilità di esercitare un’attività in

qualità di personale salariato presso un datore di lavoro, potendomi così

dedicare completamente a tempo pieno alla mia personale attività”; “mi troverei

contrariato e amareggiato a dover abbandonare questo mio percorso per possibili

offerte lavorative a tempo pieno da salariato”; cfr. supra consid. 2.5).

Solo in un secondo momento il

ricorrente ha fatto valere che quello relativo all’attività indipendente era

una sorta di progetto, che voleva peraltro intraprendere unicamente a titolo

accessorio, al fin conseguire un guadagno intermedio dopo essersi trovato senza

lavoro e mentre avrebbe profuso i propri sforzi per reperire un’attività dipendente,

da esercitarsi, invece, questa, a titolo principale (cfr. supra consid. 1.2.).

Rammentato che in applicazione del principio della

dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti,

la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche e che le

spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime

constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021

del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI

2004.

U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U

55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.;

RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n.

546), questa Corte rileva che le dichiarazioni rilasciate in un secondo momento

da RI 1, che pretende, in sostanza, l’opposto di quanto aveva dichiarato

precedentemente, non possono essere seguite.

Quanto precede risulta corretto a

maggior ragione se si considera che, in concreto, la volontà di dedicarsi ad

un’attività indipendente era sorta ancor prima della disdetta del rapporto,

sottoscritta dal ricorrente il 30 novembre 2023 ed avente effetto il 31

dicembre successivo.

Ciò trova, riscontro, da un lato,

nella serie di investimenti (come lo stesso RI 1 li ha definiti) già affrontati

dal ricorrente prima di novembre 2023, e meglio in quelle spese che, per

riprendere le sue indicazioni, “considerano in primo luogo una parte

preliminare (…) ovvero la richiesta di certificazioni, di autorizzazione

professionale, di assicurazioni professionali e di convenzioni tariffali”

(cfr. supra consid. 2.5.).

A novembre 2023, infatti, RI 1,

che dal 31 maggio 2023 era autorizzato quale fisioterapista ad esercitare a

carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (cfr. supra

consid. 2.5.), aveva già aderito alle convenzioni tariffarie HSK/CSS e

TarifSuisse.

Ma soprattutto, e contrariamente

alla pretesa ricorsuale in cui RI 1 sostiene che “l’operatività è stata

avviata (…) in una piccola misura unicamente nel mese di gennaio 2024” e

che “nel mese di novembre e dicembre 2023 (…) nessuna prestazione” è stata

eseguita (cfr. supra consid. 1.2.)”, il TCA non può non rilevare che dalla

documentazione in atti, segnatamente dall’accredito del 18 gennaio 2024, emerge

che il ricorrente già dispensava le proprie cure in qualità di fisioterapista

sin dall’8 novembre 2023, allorquando svolgeva la propria attività a titolo

accessorio, e meglio com’egli ha, d’un lato, dichiarato e come risulta, d’altro

lato, dall’affiliazione all’AVS (cfr. supra consid. 2.5.).

La volontà del ricorrente di dedicarsi

all’attività indipendente, quindi, è espressione di un ben determinato progetto

di vita, che già a marzo gli ha permesso di raggiungere una percentuale

d’occupazione soddisfacente al punto da disiscriversi dalla disoccupazione e

non nasce, quindi, in risposta alla necessità di, dovendo chiedere l’erogazione

delle prestazioni LADI, ridurre il danno, com’egli invece pretende in sede

ricorsuale.

In tal senso determinanti sono le

risposte fornite dall’assicurato in risposta alle domande postegli dalla parte

resistente proprio al fine di determinare se RI 1 fosse, o meno, da considerare

idoneo al collocamento.

Il ricorrente, infatti, alla

domanda dell’amministrazione a sapere se fosse disposto, da gennaio 2024, a

svolgere un’attività salariata, e quindi da dipendente, ha riposto a chiare

lettere di avere “deciso di intraprendere un’attività in qualità di

lavoratore indipendente”, di avere già comunicato ad URC (quindi ad inizio

dicembre 2023) e Cassa tale decisione, e di volere “avanzare su questo

percorso, al fine di rendermi completamente indipendente sia professionalmente

che finanziariamente in tempi rapidi”. Del resto, ha precisato, era ben “consapevole

che mi troverò costretto a declinare la possibilità di esercitare un’attività

in qualità di persona salariata presso un datore di lavoro, potendomi così

dedicare completamente a tempo pieno alla mia personale attività”.

Avendo a quel momento già

iniziato la carriera da indipendente – laddove a fronte di prestazioni erogate,

come emerge dall’accredito ricevuto il 18 gennaio 2024, già a fine 2023 il ricorrente

ha però indicato di averne dispensate “unicamente” (…) per il mese di

gennaio 2024” quando a gennaio ha, semmai, ricevuto il primo compenso per

il primo ciclo di trattamenti di fisioterapia portato a termine – RI 1,

altrettanto chiaramente ha poi indicato che sarebbe stato “contrariato e

amareggiato a dover abbondare questo mio percorso per possibili offerte

lavorative a tempo pieno da salariato”.

Alla

luce di tutto quanto precede, è quindi la prima versione fornita da RI 1 a

dover essere considerata più attendibile, in particolare ritenuto che la stessa

è stata rilasciata quando egli era ancora ignaro delle relative possibili

conseguenze giuridiche.

Il

TCA non può, inoltre, che condividere la valutazione della Sezione del lavoro

che ritiene che RI 1, a disposizione del mercato del lavoro, peraltro, per soli

due mesi, non era disposto ad abbandonare la propria attività indipendente.

In proposito va

ricordato che nel quadro di un'attività indipendente non possono essere

ribaltati sull'assicurazione contro la disoccupazione il rischio

imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un impiego

meno retribuito (cfr. consid. 2.2.-2.3.; STF 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017

consid. 3.3.; STF 8C_407/2015 del 13 agosto 2015 consid. 4.4.; STF 8C_169/2014

del 2 marzo 2015 consid. 4.3.).

In

simili condizioni, alla luce della giurisprudenza federale sopra riassunta

(cfr. consid. 2.3., 2.4.), il TCA, valutate attentamente le asserzioni

rilasciate dell’assicurato, in applicazione dell'abituale criterio della

verosimiglianza preponderante (cfr. STF

8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23

febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF

8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile

2021.

consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V

51.

consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019;

STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del

25.

febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF

8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;

DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V

193.

consid. 2 pag. 195) deve concludere che il ricorrente, a far tempo

dal 1° gennaio 2024 non era idoneo al collocamento.

La decisione su

opposizione impugnata va, conseguentemente, confermata.

Analoghe

considerazioni, in termini di priorità delle dichiarazioni rilasciate in prima

battuta rispetto alle successive, valgono anche con riferimento a quanto il

ricorrente pretende in relazione all’asserita mancata informazione, da parte

dell’URC, circa le possibilità di un sostegno economico nella fase di

progettazione della propria attività indipendente.

RI

1, infatti, quando a gennaio 2024 ha fornito riscontro ai quesiti della Sezione

del lavoro, si è espresso in termini di un’attività indipendente già “costituita”,

accessoria da novembre 2023 e principale da gennaio 2024, per poi parlare, in

sede ricorsuale, di un progetto in divenire (laddove aveva, invece, già erogato

prestazioni), che sarebbe stato solo accessorio e secondario ad un’attività

indipendente (cfr. supra consid. 1.2. e 2.5.).

Il

TCA rammenta, in tal senso, che il sostegno ai fini del promovimento

dell’attività lucrativa indipendente è disciplinato, in particolare, dagli

artt. 71a segg. LADI ed è destinato, in particolare, alla fase di

progettazione.

In

concreto ritenuto come ancora una volta determinante è quanto inizialmente

dichiarato dal ricorrente, tale fase, allorquando l’assicurato ha comunicato,

tanto il 1° dicembre 2023 quando ha trasmesso all’URC la propria iscrizione,

quanto l’11 dicembre successivo, e meglio quando si è tenuto il colloquio di

consulenza presso l’Ufficio in questione, era superata, avendo egli a quel

momento già iniziato a svolgere la propria attività indipendente, seppur, a

quello stadio, a titolo accessorio.

2.7

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023

consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA

38.2023.30

del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023

consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87

del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid.

2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25

aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti