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Decisione

38.2024.20

Negato diritto a ID da 2/24 ad A., poiché rivestiva posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Egli, in effetti, è stato CEO della società con firma collett. a due e da 11/23, poco dopo l'acquisto della totalità delle azioni della stessa, è diventato membro del CdA con firma individuale

22 luglio 2024Italiano43 min

8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.20

rs

Lugano

22 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 25 aprile 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 25 aprile 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)

ha confermato la precedente decisione del 13 febbraio 2024 (cfr. doc. 51) con

cui ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1°

febbraio 2024, ritenendo che occupasse una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro in seno alla società __________ di __________, in quanto ne

possiede la totalità delle azioni ed è membro del consiglio di amministrazione

con firma individuale (cfr. doc. A).

1.2. Contro

la decisione su opposizione del 25 aprile 2024 l'assicurato ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il riconoscimento del diritto

alle indennità di disoccupazione.

A

sostegno della propria pretesa il ricorrente ha addotto:

" (…)

• Sono stato

amministratore delegato della __________ dal 09.01.2023 al 31.01.2024

• Il 10.10.2023 il

mio contratto di lavoro è stato rescisso. I proprietari hanno deciso di non investire

ulteriormente nell'azienda, che doveva essere liquidata

• Dal 10.10.2023

sto cercando una nuova posizione come dipendente per poter garantire il mio

sostentamento futuro

• A seguito di

colloqui con i proprietari, il 13.11.2023 ho potuto acquisire il 100% delle azioni

dell'azienda

• Con

l'acquisizione del 100%, sono diventato anche l'unico membro del Consiglio di Amministrazione,

per poter gestire l'azienda

• L'azienda ha

buone prospettive a lungo termine, ma attualmente non ha liquidità

• Con una nuova

squadra retribuita solo con azioni, sono riuscito a mantenere attiva l'azienda

anche senza denaro, almeno per il momento, ma anche senza entrate significative

• La struttura e i

contratti con i clienti sono impostati in modo da poterci permettere di cercare

investitori, poiché c'è una buona domanda per i nostri prodotti sul mercato

internazionale

• Tuttavia, fino

ad oggi non mi è ancora possibile assumere me stesso o altri dipendenti con uno

stipendio. Potrebbe volerci ancora molto tempo prima che l'azienda abbia sufficienti

risorse finanziarie o un investitore fornisca liquidità all'azienda

• Pertanto, posso

continuare ad escludere un'assunzione per me stesso e dipendo da un impiego al

100%, che devo continuare a cercare attivamente

• Attualmente, dal

31.01.2024, non ho mezzi di sostentamento, sono pericolosamente in arretrato

con i pagamenti dell'affitto e con altri obblighi come il pagamento dell'assicurazione

malattia

• Nonostante il

mio ricorso, la "Cassa __________" mi nega ancora i pagamenti di

disoccupazione a causa della mia posizione nel Consiglio di Amministrazione o della

mia proprietà della __________

• Nella mia

situazione, tuttavia, questa posizione non mi fornisce alcun mezzo di sussistenza.

Per me, il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione è solo un incarico

per il controllo della proprietà. Non posso utilizzare questa proprietà per generare

un reddito. Se potessi, lo farei invece di intraprendere la laboriosa via burocratica

• Non ha senso

chiudere l'azienda e cancellarla dal registro delle imprese, poiché ha

prospettive molto promettenti a lungo termine e può creare posti di lavoro in

Svizzera, come è stato in passato

• Ho versato

contributi alla cassa di disoccupazione per essere finanziariamente tutelato in

caso di disoccupazione fino alla mia prossima assunzione. Ora, però, sto

cercando un nuovo impiego e nel frattempo sto accumulando arretrati nei

pagamenti e rischio di perdere i mezzi di sussistenza

• Il solo fatto di

assumermi il rischio e la responsabilità come proprietario della __________ non

può essere il motivo per negarmi i sussidi

• Devo continuare

a cercare un'occupazione al 100% e dipendo da ciò, indipendentemente dalla

proprietà dell'azienda

• L'esercizio di

un incarico ufficiale o, nel mio caso, l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione

non dovrebbe essere il motivo per il rifiuto dell'indennità di disoccupazione,

ma piuttosto se si può trarne o meno un reddito per il proprio sostentamento

• AI momento non

posso in alcun modo utilizzare il mio incarico di Amministratore per guadagnarmi

da vivere e la mia sussistenza è a rischio.

(…)” (Doc. I)

1.3. La

Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il

16 maggio 2024 RI 1 ha in particolare osservato:

" (…)

Il mio ruolo attuale nel consiglio di amministrazione e la

proprietà delle azioni di __________ non dovrebbero influire sui miei diritti,

poiché questi elementi non mi forniscono alcun reddito e attualmente, anche se

lo volessi, non potrebbero generarne, dato che l'azienda non ha liquidità per

assumermi. Non potrebbe nemmeno pagare un singolo stipendio.

Sono quindi costretto a cercare un nuovo impiego e sto cercando

intensamente una nuova occupazione.

Anche se la controparte sostiene che dedico del tempo a __________

senza poterne quantificare esattamente l'ammontare (non essendo un impiego

classico o un lavoro fisso), non lo considero un argomento valido, poiché non

ricevo alcun compenso o retribuzione per questo. Investo tempo nella ricerca di

lavoro, ma ovviamente rimane del tempo da dedicare a __________ finché non

trovo un'occupazione. È paragonabile attualmente a un hobby o un'attività in un

club sportivo o in un'organizzazione di volontariato. Dato che il mio reddito è

la base del mio sostentamento, una volta ottenuto un impiego dovrò necessariamente

dare la priorità a quell'attività lavorativa. Questo va considerato

indipendentemente dal tempo che attualmente posso ripartire.

Fatto sta che da gennaio 2023 a gennaio 2024 ero impiegato presso __________

e in quel periodo ho versato ogni mese i contributi all'assicurazione, allo

scopo di ricevere, in caso di disoccupazione fino al reperimento di un nuovo

impiego, dei pagamenti sostitutivi per garantire il mio sostentamento con un

reddito sostitutivo.

(…)” (Doc. V)

L’insorgente

ha allegato la diffida del 18 marzo 2024 invitagli dal locatore in relazione al

mancato pagamento delle pigioni dei mesi da dicembre 2023 a marzo 2024 (cfr.

doc. B).

1.5. L’amministrazione

ha preso posizione al riguardo con scritto del 31 maggio 2024 (cfr. doc. VII).

1.6. L’insorgente,

l’11 giugno 2024, presso lo sportello della Cancelleria del TCA ha comunicato

di non avere ulteriori osservazioni da presentare.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurato abbia

diritto oppure no alle indennità d disoccupazione a fare tempo dal mese di 1°

febbraio 2024.

2.2. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione

è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).

L’art.

31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i

lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di

lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge

del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c. le persone

che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale

supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le

decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati

nell’azienda.

Fatti

I

disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente.

Ciò

non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico

del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle

persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai

loro coniugi.

Con

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti

esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione

dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione

professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta (cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).

Nelle

sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un

dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege

(cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere

decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per

un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è

escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le

responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF

8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).

In

una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato

su questi temi le seguenti considerazioni:

"

(…) Il primo giudice ha infine

correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un

influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi,

dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali

egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non

essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è

ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori

esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una

procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di

commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le

prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di

firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in

modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i

membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il

motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte

inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo

diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della

suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art.

716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione

dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie

in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6

maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________

SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la

giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la

precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.

(…)"

L’Alta Corte ha ricordato questi

principi in una sentenza 8C_34/2021 dell’8 luglio 2021, pubblicata in SVR 2021

ALV Nr. 14 pag. 51, in cui ha precisato che nel caso di un gerente e direttore

di una SA, carica ricoperta dal ricorrente di quella fattispecie, differentemente

dalla situazione riguardante un membro del CdA di una SA, deve avere luogo un

esame delle circostanze concrete. Il TF ha concluso che a ragione era stato

deciso che l’insorgente aveva una posizione professionale analoga a quella di

un datore di lavoro.

Lo scopo della giurisprudenza

sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di

abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che

è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che

rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di

lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008

consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag.

240).

Al riguardo cfr. pure la sentenza

8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt

8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les

motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des

raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des

bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui

occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de

déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31

al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes

qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque

de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte

économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement

et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec

l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible

pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en

reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut

pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à

un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des

liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant

d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si

elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait

- justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. (…)"

Sempre

secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl

(cfr. art. 809-814 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 20214; STF

8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30

agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag.

177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF

9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).

Cfr. anche STF 8C_668/2022 del 29

giugno 2023 consid. 3.2.

2.3. In una sentenza 8C_621/2018 del 20

marzo 2019, pubblicata in DTF 145 V 200, DLA 2019 N. 5 pag. 177 e SVR 2019 ALV

N. 5 pag. 17, il Tribunale federale ha negato il diritto all’indennità di

disoccupazione ad un assicurato che deteneva il 12% delle quote di una Sagl.

L’Alta

Corte ha stabilito che l’influenza determinante di un socio di una Sagl secondo

il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già dalla sua

posizione di socio di per sé.

Al

riguardo il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

(…)

"

4.5.1. Oberstes Organ

der GmbH ist die Gesellschafterversammlung (Art. 804 Abs. 1 OR). Ihr sind die

wichtigsten Aufgaben innerhalb der Gesellschaft zugeordnet. Als Versammlung der

Anteilseigner und somit der Träger des wirtschaftlichen Risikos muss es ihr

vorbehalten bleiben, über die bedeutsamsten Grundsätze zu entscheiden. Eine

Vielzahl von Befugnissen sind ihr unübertragbar zugewiesen. Diese erlauben es

den Gesellschaftern, über die Gesellschafterversammlung einen viel stärkeren

Einfluss auf die Geschäftsführung zu nehmen, als dies der Aktionär an der

Generalversammlung kann (Art. 804 Abs. 2; Art. 698 OR). Die unübertragbaren

Befugnisse eines Gesellschafters einer GmbH nach Art. 804 Abs. 2 OR sind mit

Blick auf die arbeitslosenversicherungsrechtliche Qualifikation einer

arbeitgeberähnlichen Person nicht anders zu werten als jene eines

Verwaltungsrates einer AG: Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Statuten,

ihr obliegt die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und die Wahl und

Abberufung der Revisionsstelle, sie nimmt die Jahresrechnung ab, sie bestimmt

die Geschäftsleitung, sie entlastet die Geschäftsführung und entscheidet über

Gewinn- oder Verlustverwendung. Zusätzliche Kompetenzen können der

Gesellschafterversammlung durch die Statuten übertragen (Art. 804 Abs. 2 Ziff.

18 OR) und für bestimmte Geschäfte ein Genehmigungsvorbehalt vorgesehen werden.

Dies gilt ebenfalls für an sich unübertragbare Aufgaben des Geschäftsführers,

die mit dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung

verknüpft werden können (Art. 811 OR; vgl. Art. 716b OR), die damit direkten

Einfluss auf die Geschäfte des Unternehmens ausübt.

4.5.2. Als personenbezogen ausgestaltete

Kapitalgesellschaft besitzt die GmbH überdies eine persönliche Nähe zu den

Gesellschaftern. Die engere Verbindung zwischen den Gesellschaftern und der

GmbH im Verhältnis zu den Aktionären und der AG zeigt sich u.a. auch dadurch,

dass alle Gesellschafter bereits von Gesetzes wegen die Geschäfte im Sinne der

Selbstorganschaft führen (Art. 809 Abs. 1 OR), sofern die Statuten nichts

anderes vorsehen. Die personenbezogene Ausgestaltung der GmbH mit in der Regel

kleinem Gesellschafterkreis bringt es sodann mit sich, dass die GmbH als Schutz

eine Treuepflicht der Gesellschafter mit einem Konkurrenzverbot kennt (Art. 803

OR). Die Nähe der Gesellschafter zu ihrer GmbH wird ferner dadurch deutlich,

dass ein Gesellschafter dem Gericht beantragen kann, einem Geschäftsführer die

Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis zu entziehen oder zu beschränken,

wenn ein wichtiger Grund vorliegt (Art. 815 Abs. 2 OR; zum Ganzen: ARTHUR

MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12. Aufl.

2018, § 18 S. 688 ff.; PETER FORSTMOSER, Das neue Recht der Schweizer GmbH, in:

Kramer et al. [Hrsg.], Festschrift für Peter Böckli zum 70. Geburtstag, 2006,

S. 542 ff.; und Botschaft des Bundesrates vom 19. Dezember 2001 zur Revision

des Obligationenrechts [GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-,

Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht], BBl 2002 3148 ff.).

4.5.3. Diese gesetzliche Ausgestaltung der

Befugnisse der Gesellschafterversammlung und derjenigen jedes einzelnen

Gesellschafters (mit oder ohne Geschäftsführertätigkeit) zeigt in Bezug auf die

hier relevante Frage der arbeitgeberähnlichen Stellung eines Gesellschafters

auf, dass das Risiko eines Missbrauchs von Arbeitslosenversicherungsleistungen

bei einem Gesellschafter einer GmbH, nicht zuletzt unter Berücksichtigung des

personenbezogenen Charakters der Unternehmung, womit auch die Gefahr einer

abredeweisen Einflussnahme der Gesellschafter untereinander besteht, nicht

verneint werden kann. Diesem Missbrauchsrisiko könnte daher auch nicht mit der

Einführung einer für den Leistungsausschluss ohne Prüfung des Einzelfalls

vorausgesetzten bestimmten Höhe des Stammanteils (von beispielsweise mindestens

30 %; vgl. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, N.

26 zu Art. 10 AVIG) begegnet werden. Sachliche Gründe fehlen für eine solche

Grenzziehung. Damit würde eine ungerechtfertigte Privilegierung der

Minderheitsgesellschafter einer GmbH geschaffen, die der gesetzlich geregelten

Einflussnahme eines Gesellschafters auf die Unternehmung nicht entspricht. An

der Rechtsprechung, wonach dem Gesellschafter unabhängig von der Höhe seines

Stammanteils von Gesetzes wegen eine Einflussmöglichkeit auf die Geschicke der

Gesellschaft zusteht, die einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschliesst,

ist daher festzuhalten. Eine Rechtsprechungsänderung kommt zudem nur unter ganz

bestimmten Voraussetzungen in Frage. Sprechen keine entscheidenden Gründe

zugunsten einer Änderung, ist die bisherige Praxis beizubehalten. Gegenüber dem

Postulat der Rechtssicherheit lässt sich eine Rechtsprechungsänderung

grundsätzlich nur begründen, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio

legis, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen

entspricht. Solche ernsthaften sachlichen Gründe, liegen, wie aufgezeigt, nicht

vor und werden auch nicht geltend gemacht (BGE 137 V 282 E. 4.2 S. 291; 135 I

79 E. 3 S. 82; je mit Hinweisen). (…)”

In una sentenza 8C_433/2019 del

20 dicembre 2019, pubblicata in DLA 2020 Nr. 5 pag. 165 e SVR 2020 ALV Nr. 15

pag. 46, nonché commentata da E. Berger Götz “Anspruch der Aktionärin/des

Aktionärs einer AG auf Arbeitslosenentschädigung” in SZS/RSAS 2020 pag.

101-103, il Tribunale federale ha stabilito, nel caso di un azionista di

minoranza (25% delle azioni dal dicembre 2017) licenziato con effetto immediato

dalla SA che lo impiegava dal settembre 2014 (dall’agosto 2014 all’agosto 2018

era membro del CdA con firma collettiva a due), che non esisteva un rischio di

abuso.

È stato precisato che dopo il

ritiro dal CdA determinante non era la partecipazione finanziaria in seno alla

società, bensì le circostanze concrete della fattispecie.

In quell’occasione l’Alta Corte

ha pure sottolineato le differenze rispetto al caso sfociato nella DTF 145 V

200, indicando che tra i soci di una Sagl e la società stessa, rispetto agli

azionisti e la SA, esiste un legame più stretto, in quanto si tratta di una

società di capitali di carattere personale. Nel caso della Sagl il rischio di

abuso non può, perciò, essere escluso, in considerazione anche del pericolo di

un’influenza reciproca tra i soci, neppure in caso di minima partecipazione

finanziaria.

Nella

STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020, già citata sopra, l’Alta Corte,

accogliendo il ricorso di una Cassa, ha negato il diritto a indennità di

disoccupazione dal 24 aprile al 30 giugno 2018 a una persona che aveva lavorato

fino al 31 marzo 2018, quando era diventato effettivo il licenziamento ricevuto

il 12 febbraio 2018, per una Sagl (panetteria, tea room) di cui era socia (all’80%;

l’ulteriore 20% era detenuto dalla moglie) e gerente, rispettivamente socia dopo

la decisione del 19 aprile 2018 di entrata in liquidazione della società e successivamente

alla decisione del 28 maggio 2018 di revoca dello scioglimento nuovamente socia

e gerente con firma individuale.

Il

TF ha precisato che fino al 2 luglio 2018 tale persona disponeva ex lege

di un potere determinante giusta l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI senza che

occorresse stabilire concretamente le sue responsabilità in seno alla Sagl.

In ogni caso, fino alla

radiazione dell’impresa dal RC, egli deteneva l’80% delle parti sociali e con

la moglie (socia) ha deciso di revocare lo scioglimento e di vendere le quote a

terzi, esercitando il potere decisionale fino alla radiazione della società.

Infine la nostra Massima Istanza

ha sottolineato che il fatto di avere avuto o meno l’intenzione di abusare

della legge non era determinante.

Dal canto suo il TCA, in una

sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017, ha escluso il diritto all’indennità per

insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo del capitale sociale

di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale aveva sottoscritto con

il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato fiduciario (cfr. anche

STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018).

Con

STCA 38.2019.52 del 12 dicembre 2019, cresciuta incontestata in giudicato,

questa Corte ha respinto il ricorso di un assicurato che deteneva il 33.18%

delle azioni della SA sua ex datrice di lavoro, al quale era stato negato il

diritto a indennità di disoccupazione fino al momento della cessione delle

azioni.

La

compartecipazione finanziaria dell’insorgente era infatti tale da poter

influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro.

Con giudizio 38.2020.36 del 29

ottobre 2020 il TCA ha confermato il diniego del diritto all’indennità di

disoccupazione dal 4 febbraio 2020 nei confronti di una persona, la quale fino

agli inizi di marzo 2020 è stata iscritta a RC quale socia con una quota di fr.

10'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.-- e presidente della gerenza

con firma individuale di una Sagl e in seguito è rimasta solo socia.

È stato statuito, in applicazione

del principio della probabilità preponderante, che il ricorrente, potendo

svolgere un ruolo attivo e decisionale in seno alla Sagl anche quale semplice

socio e potendo ancora perseguire lo scopo sociale della società, dato che

quest’ultima stata sciolta soltanto il 13 agosto 2020, rivestiva una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro.

Cfr. anche STCA 38.2019.53 del 27

prile 2020; STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018.

2.4. La

situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa

a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento

volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad

esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,

interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,

l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr.

STF C 87/02 del 7 giugno 2004; STF C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.2).

Al

riguardo, nella STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016 già citata in precedenza,

il Tribunale federale ha rilevato:

"

(…) Ce droit peut

toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les

liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de

celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du

conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que

celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un

employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a

lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à

indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité

indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable,

du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui

occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte

de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur

l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit

à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à

celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"

Il

rischio d’abuso non esiste più, dunque, quando l’assicurato in questione

dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.

Con

giudizio 8C_511/2014 del 19 agosto 2015, la nostra Massima Istanza ha precisato

che

"

(…)

5.1. La jurisprudence, selon laquelle le

salarié se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur peut

en principe prétendre des indemnités de chômage lorsqu’il quitte définitivement

l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou lorsqu’il rompt

définitivement tout lien avec la société, est stricte. Elle exclut de

considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en

raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation

(cfr. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014

consid. 3.2; 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3.2), voire, selon les

circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation de la société,

il y a lieu de mentionner le cas de l’assuré qui est titulaire d’une large part

du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (SVR

2007 ALV nr. 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2002 nr. 28 p. 183, C 373/00

consid. 3c) et celui du conjoint d’une associée-gérante d’une Sàrl qui a cessé

d’exploiter l’entreprise mais qui n’est pas inscrite “en liquidation” au

registre du commerce (STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3). En

revanche, en cas de suspension de la faillite faute d’actifs, il ne reste la

plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n’y a aucun risque d’abus.

C’est pourquoi le fait d’avoir occupé durablement une position assimilable à

celle d’un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l’assuré

concerné le droit à l’indemnité de chômage (DTA 2007 nr. 6 p. 115, C 267/04,

consid. 4.3.).”

Cfr.

pure al riguardo la STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.

Secondo

Considerandi

la giurisprudenza federale al membro del consiglio di amministrazione e al

socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va

riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la loro

posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la

società viene cancellata dal Registro di commercio (cfr. STF

8C_102/2018 del 21 marzo 2018 consid. 6.2.; STF 8C_738/2015 del 14

settembre 2016; STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; C 295/03 del 10 febbraio 2005; C 83/03 del 14 luglio

2003; DLA 2002 N. 28 pag. 183).

L’Alta

Corte è arrivata alla medesima conclusione in una sentenza 8C_738/2015 del 14

settembre 2016 a proposito dell’amministratore di una SA.

Al riguardo cfr. anche STF

8C_481/2010 del 15 febbraio 2011; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; STCA

38.2018.52

del 5 novembre 2018.

In

una sentenza 8C_242/2022 del 4 agosto 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n. 33

pag. 116 e segg., il Tribunale federale ha affrontato la questione del rischio

di abuso ed in particolare dell’interruzione dei legami con la precedente

società, nonché dell’eventuale attività lucrativa esercitata per almeno sei

mesi dopo aver lasciato l’azienda nella quale l’assicurato rivestiva un ruolo

assimilabile a quello di un datore di lavoro.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione

al gerente di una SA, licenziato per il 31 maggio 2021 ma rimasto iscritto al

registro di commercio fino al 3 agosto 2021, in quanto egli rivestiva un ruolo

analogo a quello di un datore di lavoro.

Quell’assicurato era già

presidente del consiglio d’amministrazione di un’altra SA, nonché socio in una

Sagl, entrambe aventi sede presso l’ultima datrice di lavoro dell’assicurato.

In particolare, l’Alta Corte ha concluso che in quel caso si era confrontati ad

un rischio di abuso.

In un giudizio 8C_87/2023 del 14

settembre 2023 consid. 2.2. il TF ha sottolineato che una persona assicurata

con posizione analoga a quella di un datore di lavoro e il suo coniuge hanno

diritto alle ID dopo la perdita dell’impiego presso una ditta terza, se vi

hanno lavorato per almeno sei mesi, anche se perdura la posizione analoga al

datore di lavoro nella precedente attività.

2.5

Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 (03.05.1988) - cittadino

germanico in possesso di un permesso B UE/AELS (cfr. doc. 130; 128) -, il

quale, dal gennaio 2014 al dicembre 2022, aveva esercitato attività

indipendenti, dal 9 gennaio 2023 è stato assunto dalla __________ di __________

(fondata nel maggio 2017 e allora attiva nella pianificazione, finanziamento,

organizzazione, consulenza nel settore alberghiero e della ristorazione; cfr.

doc. 87: estratto RC) quale CEO con contratto di durata indeterminata

contemplante una retribuzione lorda di fr. 180'000.-- annui (fr. 15'000.-- per

12.

mesi; cfr.doc. 59-62; 63-64; 65-71).

Nel

giugno 2023 l’assicurato è stato iscritto a RC con firma collettiva a due (cfr.

doc. 87-88).

La

datrice di lavoro, il 10 ottobre 2023, gli ha notificato la disdetta del

contratto di lavoro per il 31 gennaio 2024, motivata con la chiusura

dell’impresa a seguito delle condizioni economiche sfavorevoli (cfr. 72; 63).

Il

13.

novembre 2023 il ricorrente ha acquistato il 100% delle azioni della __________

(cfr. doc. 142; 50; 147; 47).

Il

medesimo detiene pure la totalità delle azioni della __________ di __________ e

ne è membro del CdA con firma individuale della __________ (cfr. doc. 147; 86).

Dal

24.

novembre 2023 egli è diventato membro del consiglio di amministrazione con

firma individuale (cfr. doc. 87-88).

Nel

frattempo, il 22 novembre 2023, l’insorgente si è annunciato per il

collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________, dove si

è trasferito nel giugno 2022 (cfr. doc. 131), con effetto dal 1° febbraio 2024

e indicando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 130).

Con decisione del 13 febbraio

2024.

la Cassa ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione dal

1° febbraio 2024, precisando che “durante i due anni precedenti l’iscrizione

alla disoccupazione, ha lavorato presso la __________ dal 9 gennaio 2023 al 31

gennaio 2024 della quale era ed è tuttora membro del consiglio di

amministrazione con firma individuale” (cfr. doc. 51; consid. 1.1.).

Il 1° marzo 2024 alla Cassa è

pervenuta l’opposizione dell’interessato, nella quale ha fatto segnatamente

valere, da un lato, che al momento del licenziamento non aveva influenza sulla

sua assunzione presso __________, non possedendo azioni ed essendo soltanto amministratore

delegato con firma collettiva.

Dall’altro, che quando ha

acquistato tutte le azioni della AG ha dovuto farsi registrare come membro del

consiglio di amministrazione, tuttavia la società non è in grado di assumere

dipendenti o assumerlo come amministratore delegato, per cui deve guadagnarsi

da vivere separatamente. In proposito egli ha puntualizzato che la ditta

continua a perdere denaro e che ci vorrà ancora tempo prima che possa

effettuare assunzioni (cfr. doc. 44-45).

RI 1, il 16 aprile 2024, è stato

sentito dalla parte resistente. Dal relativo verbale emerge:

" (…)

Quali mansioni ed attività svolgeva presso la società __________

di __________ dal 9 gennaio 2023 al 31 gennaio 2024?

Direttore generale, strategia di crescita ed espansione dell'azienda,

acquisizione clienti.

Principalmente ero coinvolto nell'acquisizione dei clienti in Germania

e Francia.

Dal momento in cui ha rilevato l'azienda, cioè il 13 novembre

2023.

e fino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto il 31 gennaio 2024,

quali attività e mansioni svolgeva?

Le strategie di espansioni sono rimaste uguali, ma non avendo più

dipendenti e budget ho dovuto fare tutto io.

Ha affermato come solo dal 13 novembre 2023, quando ha rilevato

l'azienda, ha ritirato la totalità delle azioni e divenuto membro del CdA con

firma individuale. È corretto?

Si è corretto.

La società, dopo la sua acquisizione avvenuta il 13 novembre

2023, ha svolto attività lavorative? È una società attiva?

Fino a fine dicembre 2023 c'erano ancora dipendenti. Da gennaio

2024.

ho costituito un mio nuovo team, il quale lavora per l'azienda, ma senza

retribuzione. Per loro questa attività è accessoria: non ricevono un salario,

ma delle azioni "fittizie", cioè riceveranno in futuro (in caso di

vendita della società) un importo in base al valore delle azioni al momento

della vendita.

Qual è lo scopo della società e chi promuove la società per la

ricerca di clienti?

Lo scopo è quello di vendere dei prodotti/cibo per bambini. Il

prodotto viene prodotto in Germania del sud. La ricerca/gestione della

clientela in Svizzera la gestisco io, gli altri mercati sono gestiti dal team

(es. USA, EU, ASIA, ecc.).

Quanti dipendenti aveva la società nell'anno 2023 e

rispettivamente quanti dipendenti ha la società dal1 febbraio 2024?

La società ha avuto al massimo 7-9 dipendenti, mentre dal 1

febbraio 2024 ad oggi sono 8 dipendenti (compreso il sottoscritto).

Lei ha affermato come "...In generale, è anche

importante che lei comprenda che per consentire innovazioni e startup in

Svizzera e soprattutto in Ticino, tali modelli (noti anche come "__________")

di una società parallela a un impiego devono anche essere possibili con la

copertura assicurativa. Ciò consente ai nuovi fondatori di realizzare le loro

idee con meno rischi. Possono testare e far crescere gradualmente modelli di

business parallelamente alloro lavoro, all'inizio come una sorta di hobby o

passione, poiché all'inizio non è redditizio. Se non è prevista la copertura

assicurativa per l'occupazione in tali modelli, ciò aumenta la soglia, poiché

aumenta il rischio o, come nel mio caso, può anche portare a un rischio sociale

...". Come farebbe a conciliare attività lavorativa a tempo pieno

presso una terza ditta ed il ruolo di amministratore della __________?

Non è la prima volta che lavoro a tempo pieno ed avere un'altra

attività.

Nel caso in cui dovessi trovare un'attività lavorativa a tempo

pieno, svolgerei l'attività nel fine settimana e le sere. Dal 1 febbraio 2024

ad oggi dedico a questa attività più tempo, in quanto sono senza lavoro. Nel

caso in cui trovassi un'attività lavorativa, diminuirei il tempo dedicato alla

start up. Attualmente non sono in grado di quantificare quante ore al giorno/settimana

dedico a questo lavoro.

(…)” (doc. 36-37)

Il 23 aprile 2024 il ricorrente

ha precisato di non essere riuscito a evitare il licenziamento e che in teoria

avrebbe potuto essere riassunto dopo l’acquisizione della __________, ma non è

stato possibile in quanto l’azienda “non aveva più fondi liquidi per

un’assunzione e attualmente non registra alcun fatturato”.

Di conseguenza egli è stato

costretto a cercare un’occupazione al 100% per poter provvedere al suo

sostentamento.

Il medesimo ha asserito che “se

mi assumessi da solo, __________ diventerebbe immediatamente insolvente e mi

ritroverei comunque nella stessa situazione di non avere un reddito, con

l’ulteriore svantaggio di non poter più mantenere la visione futura di __________”

(cfr. doc. 32).

Con

decisione su opposizione del 25 aprile 2024 la Cassa ha confermato il proprio

precedente provvedimento del 13 febbraio 2024, ritenuta la sua posizione

analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla società __________, essendo

membro del consiglio di amministrazione con firma individuale della stessa e possedendone

la totalità delle azioni (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.6

Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte

ricorda innanzitutto che per un membro del consiglio di amministrazione il diritto

alle prestazioni è escluso ex lege senza che sia necessario determinare

più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società

(cfr. consid. 2.2.).

In

concreto l’insorgente, quale CEO della __________, è stato iscritto a RC con

firma collettiva a due dal 22 giugno al 24 novembre 2024.

Dal

24.

novembre 2023, ossia poco dopo l’acquisto della totalità delle azioni della

società avvenuto il 13 novembre 2023, egli risulta membro del CdA con firma

individuale (cfr. doc. 87-88; consid. 2.5.).

Ne discende che perlomeno per

buona parte del periodo di disdetta del contratto di impiego (notificata dalla __________

al ricorrente il 10 ottobre 2023; cfr. doc. 72), ovvero a decorrere da metà

novembre 2023, come pure quando il licenziamento è diventato effettivo, a

partire dal 31 gennaio 2024, l’insorgente disponeva a pieno titolo dei poteri

di gestione connessi alla carica di amministratore unico e quale azionista

unico della AG.

Il medesimo, pertanto, aveva ex

lege il potere di determinare le decisioni della società ai sensi dell’art.

31.

cpv. 3 lit. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

Del resto il perseguimento dello

scopo sociale, ossia, secondo quanto affermato dal ricorrente in sede di

audizione del 16 aprile 2024 (cfr. doc. 36; consid. 2.4.), la vendita di

prodotti/cibo per bambini, poteva ancora essere realizzato (cfr. STF

8C_174/2010 del 30 luglio 2010; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 157/06 del 22 gennaio 2007, 38.2020.36 del 29 ottobre 2020; STCA 38.2011.74 del

29.

marzo 2012).

La __________ è sempre stata

attiva. In proposito giova evidenziare che l’insorgente ha asserito che “fino

a fine dicembre 2023 c'erano ancora dipendenti. Da gennaio 2024 ho costituito

un mio nuovo team, il quale lavora per l'azienda, ma senza retribuzione” (i

collaboratori ricevevano delle azioni “fittizie”, nel senso che in un futuro,

in caso di vendita della società, avrebbero beneficiato di un importo in base

al valore delle azioni al momento della vendita; cfr. doc. 36; consid. 2.5.)

e che “dal 1 febbraio 2024 ad oggi sono 8 dipendenti (compreso il

sottoscritto)” (cfr. doc. 36-37; consid. 2.4.).

La questione relativa a

un’eventuale mancanza di mezzi finanziari risulta, poi, ininfluente e non necessita,

perciò, di maggiori indagini.

Al riguardo il Tribunale federale

delle assicurazioni, nella sentenza C 157/06 del 22 gennaio 2007, relativa al

diniego del diritto alle indennità di disoccupazione a un socio e gerente di

una Sagl, ha precisato che:

" (…) Quant aux autres circonstances invoquées par le recourant, elles

ne sont pas non plus déterminantes: le manque de moyens financiers de la

société ou de ses associés-gérants pour assurer la reprise des activités

n'équivaut pas encore à la cessation définitive de son exploitation, puisque la

recherche de nouveaux fonds et investisseurs n'est pas exclue. Des mesures

d'instruction sur la situation financière de la société, comme le requérait

M.________ en instance cantonale, ne s'avéraient dès lors pas nécessaires, sans

qu'on puisse reprocher à la juridiction cantonale une violation du droit d'être

entendu du prénommé (ATF 124 V 94 consid. 4b; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b [I 369/99]).”

D’altronde nemmeno un

eventuale sovraindebitamento di un’azienda, annulla o riduce il rischio di

abuso effettivo che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro (cfr. STF 8C_821/2013 del 31 gennaio 2014;

consid. 3.2.; STFA C 210/03 del 16 giugno 2004).

L’insorgente

ha, altresì, addotto di aver versato ogni mese i contributi all’assicurazione

contro la disoccupazione allo scopo di ricevere in caso di disoccupazione e

fino al reperimento di un nuovo impiego dei pagamenti sostitutivi (cfr. doc. I;

V; consid. 1.2.; 1.4.).

Riguardo

alla questione del versamento dei contributi sociali, e in particolare di

quelli per l’assicurazione contro la disoccupazione, questo Tribunale rileva

che l’Alta Corte, in una sentenza C 160/04 del 29 dicembre 2004, pubblicata in

DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a seconda delle

circostanze, non abbia diritto all’indennità di disoccupazione conformemente

alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica l’esenzione della stessa e del

suo datore di lavoro dall’obbligo di pagare i contributi all’assicurazione

contro la disoccupazione.

La nostra Massima Istanza si è confermata

nella propria giurisprudenza in un’altra decisione C 270/04 del 4 luglio 2005,

relativa a un’assicurata a cui il diritto alle indennità di disoccupazione era

stato negato, segnatamente in quanto la stessa si era iscritta in

disoccupazione dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro

nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto

di firma individuale.

L’Alta Corte ha, tra l’altro,

osservato che:

"

(…)

3.2

osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente

pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che

la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una

situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi

della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per

sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la

disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004

in re W., C 160/04, consid. 3).

(...)"

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013 consid. 2.8.; STCA

38.2007.57

del 9 gennaio 2008 consid. 2.9.

2.7

Il 23 aprile 2024 l’insorgente ha,

peraltro, specificato che “se mi assumessi da solo, __________ diventerebbe

immediatamente insolvente e mi ritroverei comunque nella stessa situazione di

non avere un reddito, con l’ulteriore svantaggio di non poter più mantenere la

visione futura di __________” (cfr. doc. 32).

Nel ricorso è, poi, stato fatto

valere che “l'azienda ha buone prospettive a lungo termine, ma attualmente

non ha liquidità” e che “non ha senso chiudere l'azienda e cancellarla

dal registro delle imprese, poiché ha prospettive molto promettenti a lungo

termine e può creare posti di lavoro in Svizzera, come è stato in passato” (cfr.

doc I; consid. 1.2.).

In proposito va sottolineato, in

primo luogo, che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234

(cfr. consid. 2.2.) non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso

effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è

insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che

rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro

o in favore dei loro coniugi. In effetti è sufficiente che sia possibile la

continuazione delle attività perché il diritto all’indennità debba essere

negato sulla base del rischio di raggirare la legge (cfr. STF 8C_242/2022 del 4

agosto 2022 consid. 5.5., pubblicata in SVR 2022 ALV N. 33 pag. 116 segg.; STF

8C_448/2018 del 30 settembre 2019 consid. 6; STF 8C_574/2017 del 4 settembre

2018; STF 8C_344/2018 del 13 giugno 2018; DTF 142 V 263; STF 8C_150/2007 del 3

gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007 consid. 4.4.; DLA 2003

N. 22 pag. 240).

In secondo luogo e di transenna,

il TCA osserva, in considerazione della particolare posizione del ricorrente

(dal novembre 2023 unico azionista e amministratore unico della __________) e

quindi dell’esistenza di un’identità economica tra l’insorgente e

la società senza una rigorosa separazione tra i rapporti privati e d’affari

(cfr. STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 consid. 3.3., pubblicata in DLA 2012

N. 11 pag. 288), che la finalità

dell’assicurazione contro la disoccupazione è di garantire un’adeguata

compensazione della perdita di guadagno, segnatamente, in caso di disoccupazione

ai salariati (cfr. art. 1a LADI; 10 LPGA), ma non il rischio imprenditoriale

(vedi al riguardo l’art. 114 cpv. 2 lett. c Cost. fed., secondo cui chi

esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente, il quale

non è ancora stato concretizzato dal legislatore, cfr. STF 8C_311/2011 del 12

dicembre 2011 consid. 4.4., pubblicata in DTF 138 V 50; STF

8C_921/2013 del 15 aprile 2014 consid. 3.3.; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.6., il cui

ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_64/2023 del 22

febbraio 2023; STCA 38.2014.54 del 2 dicembre 2015 consid. 2.7.; D. Cattaneo, “Nouvautés en matière

d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpli SA,

Berna 2009 pag. 67 seg.,110).

2.8

Per completezza è, in ogni caso,

utile segnalare che il 12 marzo 2020 il consigliere nazionale Andri

Silberschmidt ha presentato l’iniziativa parlamentare «Gli imprenditori che

pagano i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione devono anche essere

assicurati contro la disoccupazione», in cui chiedeva di adeguare la legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione, (LADI) in modo che le persone in

una posizione analoga a quella dei datori di lavoro e che pagano i contributi

all’assicurazione contro la disoccupazione (AD) abbiano diritto all’ID come

tutti gli altri dipendenti (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200406).

In risposta all’iniziativa

parlamentare Silberschmidt la Commissione della sicurezza sociale e

della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), il 3 luglio 2023, ha adottato un

progetto preliminare che prevede di modificare la legge sull’assicurazione contro

la disoccupazione in tal senso (LADI; cfr. https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/MM-SGK-N-2023-08-18.aspx?lang=1040).

Il Consiglio federale, il 10

aprile 2024, ha però espresso il suo favore al mantenimento dello status quo,

indicando che la LADI permette già oggi a una persona in posizione analoga a

quella di datore di lavoro di beneficiare dell'indennità di disoccupazione

qualora abbia definitivamente abbandonato questa posizione (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-100660.html).

Il 13 giugno 2024 il Consiglio

nazionale ha, per contro, approvato la revisione legislativa della LADI,

precisando che “sono comunque previsti dei paletti per ridurre il rischio di

abusi. Per ricevere le indennità gli interessati non devono essere membri del

consiglio di amministrazione e devono aver lavorato per l'azienda per almeno

due anni. Un'eccezione a questo limite temporale è prevista per le persone che

lavorano in professioni in cui i cambiamenti o gli incarichi di durata limitata

sono comuni, come nel settore culturale. Le persone che beneficiano

dell'estensione del diritto alla disoccupazione e che sono nuovamente assunte

nella stessa azienda entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione o nei tre anni successivi saranno tuttavia chiamate a rimborsare le

indennità ricevute. Anche in questo caso si è formulata una eccezione per i

lavoratori del settore culturale”.

Il dossier è ora passato

all’esame del Consiglio degli Stati (cfr. https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2024/20240613113800060194158159026_bsi082.aspx).

2.9

In esito a quanto

precede, occorre concludere che il ricorrente, nel lasso di tempo a decorrere

dal 1° febbraio 2024, rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro in seno alla __________.

A ragione, dunque,

la Cassa non gli ha riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione.

La decisione su opposizione del 25

aprile 2024 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.10

A titolo abbondanziale questa Corte

osserva che l’insorgente, il 16 aprile 2024, ha affermato di continuare a

lavorare per la __________, benché non sia in grado di quantificare il numero

di ore giornaliere, rispettivamente settimanali destinate a tale occupazione

(cfr. doc. 37; consid. 2.4.).

È vero che il medesimo ha

aggiunto che “nel caso in cui trovassi un’attività lavorativa, diminuirei il

tempo dedicato alla start up” (cfr. doc. 37; consid. 2.4.).

Tuttavia emergono, comunque, dubbi

in merito all’ossequio di

un’ulteriore condizione del diritto all’indennità di disoccupazione, e meglio

del presupposto dell’idoneità al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f

LADI).

Secondo la giurisprudenza

federale l’idoneità al collocamento non è data, quando l’assicurato non è

pronto o non è in condizione di assumere un’attività dipendente perché egli ne

ha intrapresa o intende intraprenderne una indipendente e nella misura in cui

egli non può essere collocato quale lavoratore dipendente in particolare non

potendo o non volendo egli impiegare la sua capacità lavorativa come pretende

solitamente un datore di lavoro (cfr. STF 8C_753/2023 del 19 aprile 2024; STF

8C_394/2023 del 13 dicembre 2023, pubblicata in DLA 2024 Nr. 3 pag. 116 segg.;

STF 8C_474/2017 del 22 agosto 2018 consid. 2.3.; STF 8C_679/2011 del 16 agosto

2012.

consid. 4.2.; STF 8C_721/2009 del 27 aprile 2010 consid. 3; STFA C 3/03

del 21 agosto 2003; STCA 38.2015.4 del 16 aprile 2015; STCA 38.2013.47 del 13

marzo 2014).

Un’eventuale decisione sull’idoneità

al collocamento dell’insorgente, però, e meglio ai sensi del combinato disposto

degli artt. 81 ed 85 cpv. 1 LADI, nonché dell’art. 2c del Regolamento della

legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4

febbraio 1998 (stato 27 gennaio 2023) sarebbe stata, ad ogni modo, di esclusiva

competenza della Sezione del lavoro - Ufficio giuridico (cfr. STCA 38.2023.55

del 15 gennaio 2024 consid. 2.8.).

2.11

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA

38.2023.11

del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023

consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA

38.2022.57

del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022

consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni