38.2024.20
Negato diritto a ID da 2/24 ad A., poiché rivestiva posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Egli, in effetti, è stato CEO della società con firma collett. a due e da 11/23, poco dopo l'acquisto della totalità delle azioni della stessa, è diventato membro del CdA con firma individuale
22 luglio 2024Italiano43 min
8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.20
rs
Lugano
22 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 aprile 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 25 aprile 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)
ha confermato la precedente decisione del 13 febbraio 2024 (cfr. doc. 51) con
cui ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1°
febbraio 2024, ritenendo che occupasse una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro in seno alla società __________ di __________, in quanto ne
possiede la totalità delle azioni ed è membro del consiglio di amministrazione
con firma individuale (cfr. doc. A).
1.2. Contro
la decisione su opposizione del 25 aprile 2024 l'assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il riconoscimento del diritto
alle indennità di disoccupazione.
A
sostegno della propria pretesa il ricorrente ha addotto:
" (…)
• Sono stato
amministratore delegato della __________ dal 09.01.2023 al 31.01.2024
• Il 10.10.2023 il
mio contratto di lavoro è stato rescisso. I proprietari hanno deciso di non investire
ulteriormente nell'azienda, che doveva essere liquidata
• Dal 10.10.2023
sto cercando una nuova posizione come dipendente per poter garantire il mio
sostentamento futuro
• A seguito di
colloqui con i proprietari, il 13.11.2023 ho potuto acquisire il 100% delle azioni
dell'azienda
• Con
l'acquisizione del 100%, sono diventato anche l'unico membro del Consiglio di Amministrazione,
per poter gestire l'azienda
• L'azienda ha
buone prospettive a lungo termine, ma attualmente non ha liquidità
• Con una nuova
squadra retribuita solo con azioni, sono riuscito a mantenere attiva l'azienda
anche senza denaro, almeno per il momento, ma anche senza entrate significative
• La struttura e i
contratti con i clienti sono impostati in modo da poterci permettere di cercare
investitori, poiché c'è una buona domanda per i nostri prodotti sul mercato
internazionale
• Tuttavia, fino
ad oggi non mi è ancora possibile assumere me stesso o altri dipendenti con uno
stipendio. Potrebbe volerci ancora molto tempo prima che l'azienda abbia sufficienti
risorse finanziarie o un investitore fornisca liquidità all'azienda
• Pertanto, posso
continuare ad escludere un'assunzione per me stesso e dipendo da un impiego al
100%, che devo continuare a cercare attivamente
• Attualmente, dal
31.01.2024, non ho mezzi di sostentamento, sono pericolosamente in arretrato
con i pagamenti dell'affitto e con altri obblighi come il pagamento dell'assicurazione
malattia
• Nonostante il
mio ricorso, la "Cassa __________" mi nega ancora i pagamenti di
disoccupazione a causa della mia posizione nel Consiglio di Amministrazione o della
mia proprietà della __________
• Nella mia
situazione, tuttavia, questa posizione non mi fornisce alcun mezzo di sussistenza.
Per me, il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione è solo un incarico
per il controllo della proprietà. Non posso utilizzare questa proprietà per generare
un reddito. Se potessi, lo farei invece di intraprendere la laboriosa via burocratica
• Non ha senso
chiudere l'azienda e cancellarla dal registro delle imprese, poiché ha
prospettive molto promettenti a lungo termine e può creare posti di lavoro in
Svizzera, come è stato in passato
• Ho versato
contributi alla cassa di disoccupazione per essere finanziariamente tutelato in
caso di disoccupazione fino alla mia prossima assunzione. Ora, però, sto
cercando un nuovo impiego e nel frattempo sto accumulando arretrati nei
pagamenti e rischio di perdere i mezzi di sussistenza
• Il solo fatto di
assumermi il rischio e la responsabilità come proprietario della __________ non
può essere il motivo per negarmi i sussidi
• Devo continuare
a cercare un'occupazione al 100% e dipendo da ciò, indipendentemente dalla
proprietà dell'azienda
• L'esercizio di
un incarico ufficiale o, nel mio caso, l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione
non dovrebbe essere il motivo per il rifiuto dell'indennità di disoccupazione,
ma piuttosto se si può trarne o meno un reddito per il proprio sostentamento
• AI momento non
posso in alcun modo utilizzare il mio incarico di Amministratore per guadagnarmi
da vivere e la mia sussistenza è a rischio.
(…)” (Doc. I)
1.3. La
Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il
16 maggio 2024 RI 1 ha in particolare osservato:
" (…)
Il mio ruolo attuale nel consiglio di amministrazione e la
proprietà delle azioni di __________ non dovrebbero influire sui miei diritti,
poiché questi elementi non mi forniscono alcun reddito e attualmente, anche se
lo volessi, non potrebbero generarne, dato che l'azienda non ha liquidità per
assumermi. Non potrebbe nemmeno pagare un singolo stipendio.
Sono quindi costretto a cercare un nuovo impiego e sto cercando
intensamente una nuova occupazione.
Anche se la controparte sostiene che dedico del tempo a __________
senza poterne quantificare esattamente l'ammontare (non essendo un impiego
classico o un lavoro fisso), non lo considero un argomento valido, poiché non
ricevo alcun compenso o retribuzione per questo. Investo tempo nella ricerca di
lavoro, ma ovviamente rimane del tempo da dedicare a __________ finché non
trovo un'occupazione. È paragonabile attualmente a un hobby o un'attività in un
club sportivo o in un'organizzazione di volontariato. Dato che il mio reddito è
la base del mio sostentamento, una volta ottenuto un impiego dovrò necessariamente
dare la priorità a quell'attività lavorativa. Questo va considerato
indipendentemente dal tempo che attualmente posso ripartire.
Fatto sta che da gennaio 2023 a gennaio 2024 ero impiegato presso __________
e in quel periodo ho versato ogni mese i contributi all'assicurazione, allo
scopo di ricevere, in caso di disoccupazione fino al reperimento di un nuovo
impiego, dei pagamenti sostitutivi per garantire il mio sostentamento con un
reddito sostitutivo.
(…)” (Doc. V)
L’insorgente
ha allegato la diffida del 18 marzo 2024 invitagli dal locatore in relazione al
mancato pagamento delle pigioni dei mesi da dicembre 2023 a marzo 2024 (cfr.
doc. B).
1.5. L’amministrazione
ha preso posizione al riguardo con scritto del 31 maggio 2024 (cfr. doc. VII).
1.6. L’insorgente,
l’11 giugno 2024, presso lo sportello della Cancelleria del TCA ha comunicato
di non avere ulteriori osservazioni da presentare.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurato abbia
diritto oppure no alle indennità d disoccupazione a fare tempo dal mese di 1°
febbraio 2024.
2.2. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).
L’art.
31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i
lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di
lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge
del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone
che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale
supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le
decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati
nell’azienda.
Fatti
I
disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non
contemplano una norma corrispondente.
Ciò
non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico
del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle
persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai
loro coniugi.
Con
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti
esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione
dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007
consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione
professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto
all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società
anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della
ditta (cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).
Nelle
sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un
dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege
(cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere
decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per
un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è
escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le
responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF
8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).
In
una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato
su questi temi le seguenti considerazioni:
"
(…) Il primo giudice ha infine
correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un
influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi,
dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali
egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non
essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è
ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori
esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una
procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di
commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le
prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di
firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in
modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i
membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il
motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte
inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo
diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della
suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art.
716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio
d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,
quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori
accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione
dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie
in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6
maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________
SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la
giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la
precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.
(…)"
L’Alta Corte ha ricordato questi
principi in una sentenza 8C_34/2021 dell’8 luglio 2021, pubblicata in SVR 2021
ALV Nr. 14 pag. 51, in cui ha precisato che nel caso di un gerente e direttore
di una SA, carica ricoperta dal ricorrente di quella fattispecie, differentemente
dalla situazione riguardante un membro del CdA di una SA, deve avere luogo un
esame delle circostanze concrete. Il TF ha concluso che a ragione era stato
deciso che l’insorgente aveva una posizione professionale analoga a quella di
un datore di lavoro.
Lo scopo della giurisprudenza
sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di
abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che
è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che
rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di
lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008
consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag.
240).
Al riguardo cfr. pure la sentenza
8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt
8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les
motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des
raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des
bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui
occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de
déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31
al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes
qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque
de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte
économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement
et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec
l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible
pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en
reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut
pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à
un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des
liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant
d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si
elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait
- justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. (…)"
Sempre
secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl
(cfr. art. 809-814 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di
amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 20214; STF
8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30
agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag.
177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF
9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
Cfr. anche STF 8C_668/2022 del 29
giugno 2023 consid. 3.2.
2.3. In una sentenza 8C_621/2018 del 20
marzo 2019, pubblicata in DTF 145 V 200, DLA 2019 N. 5 pag. 177 e SVR 2019 ALV
N. 5 pag. 17, il Tribunale federale ha negato il diritto all’indennità di
disoccupazione ad un assicurato che deteneva il 12% delle quote di una Sagl.
L’Alta
Corte ha stabilito che l’influenza determinante di un socio di una Sagl secondo
il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già dalla sua
posizione di socio di per sé.
Al
riguardo il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
(…)
"
4.5.1. Oberstes Organ
der GmbH ist die Gesellschafterversammlung (Art. 804 Abs. 1 OR). Ihr sind die
wichtigsten Aufgaben innerhalb der Gesellschaft zugeordnet. Als Versammlung der
Anteilseigner und somit der Träger des wirtschaftlichen Risikos muss es ihr
vorbehalten bleiben, über die bedeutsamsten Grundsätze zu entscheiden. Eine
Vielzahl von Befugnissen sind ihr unübertragbar zugewiesen. Diese erlauben es
den Gesellschaftern, über die Gesellschafterversammlung einen viel stärkeren
Einfluss auf die Geschäftsführung zu nehmen, als dies der Aktionär an der
Generalversammlung kann (Art. 804 Abs. 2; Art. 698 OR). Die unübertragbaren
Befugnisse eines Gesellschafters einer GmbH nach Art. 804 Abs. 2 OR sind mit
Blick auf die arbeitslosenversicherungsrechtliche Qualifikation einer
arbeitgeberähnlichen Person nicht anders zu werten als jene eines
Verwaltungsrates einer AG: Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Statuten,
ihr obliegt die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und die Wahl und
Abberufung der Revisionsstelle, sie nimmt die Jahresrechnung ab, sie bestimmt
die Geschäftsleitung, sie entlastet die Geschäftsführung und entscheidet über
Gewinn- oder Verlustverwendung. Zusätzliche Kompetenzen können der
Gesellschafterversammlung durch die Statuten übertragen (Art. 804 Abs. 2 Ziff.
18 OR) und für bestimmte Geschäfte ein Genehmigungsvorbehalt vorgesehen werden.
Dies gilt ebenfalls für an sich unübertragbare Aufgaben des Geschäftsführers,
die mit dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung
verknüpft werden können (Art. 811 OR; vgl. Art. 716b OR), die damit direkten
Einfluss auf die Geschäfte des Unternehmens ausübt.
4.5.2. Als personenbezogen ausgestaltete
Kapitalgesellschaft besitzt die GmbH überdies eine persönliche Nähe zu den
Gesellschaftern. Die engere Verbindung zwischen den Gesellschaftern und der
GmbH im Verhältnis zu den Aktionären und der AG zeigt sich u.a. auch dadurch,
dass alle Gesellschafter bereits von Gesetzes wegen die Geschäfte im Sinne der
Selbstorganschaft führen (Art. 809 Abs. 1 OR), sofern die Statuten nichts
anderes vorsehen. Die personenbezogene Ausgestaltung der GmbH mit in der Regel
kleinem Gesellschafterkreis bringt es sodann mit sich, dass die GmbH als Schutz
eine Treuepflicht der Gesellschafter mit einem Konkurrenzverbot kennt (Art. 803
OR). Die Nähe der Gesellschafter zu ihrer GmbH wird ferner dadurch deutlich,
dass ein Gesellschafter dem Gericht beantragen kann, einem Geschäftsführer die
Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis zu entziehen oder zu beschränken,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt (Art. 815 Abs. 2 OR; zum Ganzen: ARTHUR
MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12. Aufl.
2018, § 18 S. 688 ff.; PETER FORSTMOSER, Das neue Recht der Schweizer GmbH, in:
Kramer et al. [Hrsg.], Festschrift für Peter Böckli zum 70. Geburtstag, 2006,
S. 542 ff.; und Botschaft des Bundesrates vom 19. Dezember 2001 zur Revision
des Obligationenrechts [GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-,
Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht], BBl 2002 3148 ff.).
4.5.3. Diese gesetzliche Ausgestaltung der
Befugnisse der Gesellschafterversammlung und derjenigen jedes einzelnen
Gesellschafters (mit oder ohne Geschäftsführertätigkeit) zeigt in Bezug auf die
hier relevante Frage der arbeitgeberähnlichen Stellung eines Gesellschafters
auf, dass das Risiko eines Missbrauchs von Arbeitslosenversicherungsleistungen
bei einem Gesellschafter einer GmbH, nicht zuletzt unter Berücksichtigung des
personenbezogenen Charakters der Unternehmung, womit auch die Gefahr einer
abredeweisen Einflussnahme der Gesellschafter untereinander besteht, nicht
verneint werden kann. Diesem Missbrauchsrisiko könnte daher auch nicht mit der
Einführung einer für den Leistungsausschluss ohne Prüfung des Einzelfalls
vorausgesetzten bestimmten Höhe des Stammanteils (von beispielsweise mindestens
30 %; vgl. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, N.
26 zu Art. 10 AVIG) begegnet werden. Sachliche Gründe fehlen für eine solche
Grenzziehung. Damit würde eine ungerechtfertigte Privilegierung der
Minderheitsgesellschafter einer GmbH geschaffen, die der gesetzlich geregelten
Einflussnahme eines Gesellschafters auf die Unternehmung nicht entspricht. An
der Rechtsprechung, wonach dem Gesellschafter unabhängig von der Höhe seines
Stammanteils von Gesetzes wegen eine Einflussmöglichkeit auf die Geschicke der
Gesellschaft zusteht, die einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschliesst,
ist daher festzuhalten. Eine Rechtsprechungsänderung kommt zudem nur unter ganz
bestimmten Voraussetzungen in Frage. Sprechen keine entscheidenden Gründe
zugunsten einer Änderung, ist die bisherige Praxis beizubehalten. Gegenüber dem
Postulat der Rechtssicherheit lässt sich eine Rechtsprechungsänderung
grundsätzlich nur begründen, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio
legis, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen
entspricht. Solche ernsthaften sachlichen Gründe, liegen, wie aufgezeigt, nicht
vor und werden auch nicht geltend gemacht (BGE 137 V 282 E. 4.2 S. 291; 135 I
79 E. 3 S. 82; je mit Hinweisen). (…)”
In una sentenza 8C_433/2019 del
20 dicembre 2019, pubblicata in DLA 2020 Nr. 5 pag. 165 e SVR 2020 ALV Nr. 15
pag. 46, nonché commentata da E. Berger Götz “Anspruch der Aktionärin/des
Aktionärs einer AG auf Arbeitslosenentschädigung” in SZS/RSAS 2020 pag.
101-103, il Tribunale federale ha stabilito, nel caso di un azionista di
minoranza (25% delle azioni dal dicembre 2017) licenziato con effetto immediato
dalla SA che lo impiegava dal settembre 2014 (dall’agosto 2014 all’agosto 2018
era membro del CdA con firma collettiva a due), che non esisteva un rischio di
abuso.
È stato precisato che dopo il
ritiro dal CdA determinante non era la partecipazione finanziaria in seno alla
società, bensì le circostanze concrete della fattispecie.
In quell’occasione l’Alta Corte
ha pure sottolineato le differenze rispetto al caso sfociato nella DTF 145 V
200, indicando che tra i soci di una Sagl e la società stessa, rispetto agli
azionisti e la SA, esiste un legame più stretto, in quanto si tratta di una
società di capitali di carattere personale. Nel caso della Sagl il rischio di
abuso non può, perciò, essere escluso, in considerazione anche del pericolo di
un’influenza reciproca tra i soci, neppure in caso di minima partecipazione
finanziaria.
Nella
STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020, già citata sopra, l’Alta Corte,
accogliendo il ricorso di una Cassa, ha negato il diritto a indennità di
disoccupazione dal 24 aprile al 30 giugno 2018 a una persona che aveva lavorato
fino al 31 marzo 2018, quando era diventato effettivo il licenziamento ricevuto
il 12 febbraio 2018, per una Sagl (panetteria, tea room) di cui era socia (all’80%;
l’ulteriore 20% era detenuto dalla moglie) e gerente, rispettivamente socia dopo
la decisione del 19 aprile 2018 di entrata in liquidazione della società e successivamente
alla decisione del 28 maggio 2018 di revoca dello scioglimento nuovamente socia
e gerente con firma individuale.
Il
TF ha precisato che fino al 2 luglio 2018 tale persona disponeva ex lege
di un potere determinante giusta l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI senza che
occorresse stabilire concretamente le sue responsabilità in seno alla Sagl.
In ogni caso, fino alla
radiazione dell’impresa dal RC, egli deteneva l’80% delle parti sociali e con
la moglie (socia) ha deciso di revocare lo scioglimento e di vendere le quote a
terzi, esercitando il potere decisionale fino alla radiazione della società.
Infine la nostra Massima Istanza
ha sottolineato che il fatto di avere avuto o meno l’intenzione di abusare
della legge non era determinante.
Dal canto suo il TCA, in una
sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017, ha escluso il diritto all’indennità per
insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo del capitale sociale
di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale aveva sottoscritto con
il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato fiduciario (cfr. anche
STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018).
Con
STCA 38.2019.52 del 12 dicembre 2019, cresciuta incontestata in giudicato,
questa Corte ha respinto il ricorso di un assicurato che deteneva il 33.18%
delle azioni della SA sua ex datrice di lavoro, al quale era stato negato il
diritto a indennità di disoccupazione fino al momento della cessione delle
azioni.
La
compartecipazione finanziaria dell’insorgente era infatti tale da poter
influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro.
Con giudizio 38.2020.36 del 29
ottobre 2020 il TCA ha confermato il diniego del diritto all’indennità di
disoccupazione dal 4 febbraio 2020 nei confronti di una persona, la quale fino
agli inizi di marzo 2020 è stata iscritta a RC quale socia con una quota di fr.
10'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.-- e presidente della gerenza
con firma individuale di una Sagl e in seguito è rimasta solo socia.
È stato statuito, in applicazione
del principio della probabilità preponderante, che il ricorrente, potendo
svolgere un ruolo attivo e decisionale in seno alla Sagl anche quale semplice
socio e potendo ancora perseguire lo scopo sociale della società, dato che
quest’ultima stata sciolta soltanto il 13 agosto 2020, rivestiva una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro.
Cfr. anche STCA 38.2019.53 del 27
prile 2020; STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018.
2.4. La
situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa
a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento
volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad
esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,
interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,
l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr.
STF C 87/02 del 7 giugno 2004; STF C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.2).
Al
riguardo, nella STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016 già citata in precedenza,
il Tribunale federale ha rilevato:
"
(…) Ce droit peut
toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les
liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de
celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du
conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que
celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un
employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a
lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à
indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité
indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable,
du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui
occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte
de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur
l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit
à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à
celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"
Il
rischio d’abuso non esiste più, dunque, quando l’assicurato in questione
dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.
Con
giudizio 8C_511/2014 del 19 agosto 2015, la nostra Massima Istanza ha precisato
che
"
(…)
5.1. La jurisprudence, selon laquelle le
salarié se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur peut
en principe prétendre des indemnités de chômage lorsqu’il quitte définitivement
l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou lorsqu’il rompt
définitivement tout lien avec la société, est stricte. Elle exclut de
considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en
raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation
(cfr. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014
consid. 3.2; 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3.2), voire, selon les
circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation de la société,
il y a lieu de mentionner le cas de l’assuré qui est titulaire d’une large part
du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (SVR
2007 ALV nr. 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2002 nr. 28 p. 183, C 373/00
consid. 3c) et celui du conjoint d’une associée-gérante d’une Sàrl qui a cessé
d’exploiter l’entreprise mais qui n’est pas inscrite “en liquidation” au
registre du commerce (STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3). En
revanche, en cas de suspension de la faillite faute d’actifs, il ne reste la
plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n’y a aucun risque d’abus.
C’est pourquoi le fait d’avoir occupé durablement une position assimilable à
celle d’un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l’assuré
concerné le droit à l’indemnité de chômage (DTA 2007 nr. 6 p. 115, C 267/04,
consid. 4.3.).”
Cfr.
pure al riguardo la STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.
Secondo
Considerandi
la giurisprudenza federale al membro del consiglio di amministrazione e al
socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va
riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la loro
posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la
società viene cancellata dal Registro di commercio (cfr. STF
8C_102/2018 del 21 marzo 2018 consid. 6.2.; STF 8C_738/2015 del 14
settembre 2016; STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; C 295/03 del 10 febbraio 2005; C 83/03 del 14 luglio
2003; DLA 2002 N. 28 pag. 183).
L’Alta
Corte è arrivata alla medesima conclusione in una sentenza 8C_738/2015 del 14
settembre 2016 a proposito dell’amministratore di una SA.
Al riguardo cfr. anche STF
8C_481/2010 del 15 febbraio 2011; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; STCA
38.2018.52
del 5 novembre 2018.
In
una sentenza 8C_242/2022 del 4 agosto 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n. 33
pag. 116 e segg., il Tribunale federale ha affrontato la questione del rischio
di abuso ed in particolare dell’interruzione dei legami con la precedente
società, nonché dell’eventuale attività lucrativa esercitata per almeno sei
mesi dopo aver lasciato l’azienda nella quale l’assicurato rivestiva un ruolo
assimilabile a quello di un datore di lavoro.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione
al gerente di una SA, licenziato per il 31 maggio 2021 ma rimasto iscritto al
registro di commercio fino al 3 agosto 2021, in quanto egli rivestiva un ruolo
analogo a quello di un datore di lavoro.
Quell’assicurato era già
presidente del consiglio d’amministrazione di un’altra SA, nonché socio in una
Sagl, entrambe aventi sede presso l’ultima datrice di lavoro dell’assicurato.
In particolare, l’Alta Corte ha concluso che in quel caso si era confrontati ad
un rischio di abuso.
In un giudizio 8C_87/2023 del 14
settembre 2023 consid. 2.2. il TF ha sottolineato che una persona assicurata
con posizione analoga a quella di un datore di lavoro e il suo coniuge hanno
diritto alle ID dopo la perdita dell’impiego presso una ditta terza, se vi
hanno lavorato per almeno sei mesi, anche se perdura la posizione analoga al
datore di lavoro nella precedente attività.
2.5
Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 (03.05.1988) - cittadino
germanico in possesso di un permesso B UE/AELS (cfr. doc. 130; 128) -, il
quale, dal gennaio 2014 al dicembre 2022, aveva esercitato attività
indipendenti, dal 9 gennaio 2023 è stato assunto dalla __________ di __________
(fondata nel maggio 2017 e allora attiva nella pianificazione, finanziamento,
organizzazione, consulenza nel settore alberghiero e della ristorazione; cfr.
doc. 87: estratto RC) quale CEO con contratto di durata indeterminata
contemplante una retribuzione lorda di fr. 180'000.-- annui (fr. 15'000.-- per
12.
mesi; cfr.doc. 59-62; 63-64; 65-71).
Nel
giugno 2023 l’assicurato è stato iscritto a RC con firma collettiva a due (cfr.
doc. 87-88).
La
datrice di lavoro, il 10 ottobre 2023, gli ha notificato la disdetta del
contratto di lavoro per il 31 gennaio 2024, motivata con la chiusura
dell’impresa a seguito delle condizioni economiche sfavorevoli (cfr. 72; 63).
Il
13.
novembre 2023 il ricorrente ha acquistato il 100% delle azioni della __________
(cfr. doc. 142; 50; 147; 47).
Il
medesimo detiene pure la totalità delle azioni della __________ di __________ e
ne è membro del CdA con firma individuale della __________ (cfr. doc. 147; 86).
Dal
24.
novembre 2023 egli è diventato membro del consiglio di amministrazione con
firma individuale (cfr. doc. 87-88).
Nel
frattempo, il 22 novembre 2023, l’insorgente si è annunciato per il
collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________, dove si
è trasferito nel giugno 2022 (cfr. doc. 131), con effetto dal 1° febbraio 2024
e indicando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 130).
Con decisione del 13 febbraio
2024.
la Cassa ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione dal
1° febbraio 2024, precisando che “durante i due anni precedenti l’iscrizione
alla disoccupazione, ha lavorato presso la __________ dal 9 gennaio 2023 al 31
gennaio 2024 della quale era ed è tuttora membro del consiglio di
amministrazione con firma individuale” (cfr. doc. 51; consid. 1.1.).
Il 1° marzo 2024 alla Cassa è
pervenuta l’opposizione dell’interessato, nella quale ha fatto segnatamente
valere, da un lato, che al momento del licenziamento non aveva influenza sulla
sua assunzione presso __________, non possedendo azioni ed essendo soltanto amministratore
delegato con firma collettiva.
Dall’altro, che quando ha
acquistato tutte le azioni della AG ha dovuto farsi registrare come membro del
consiglio di amministrazione, tuttavia la società non è in grado di assumere
dipendenti o assumerlo come amministratore delegato, per cui deve guadagnarsi
da vivere separatamente. In proposito egli ha puntualizzato che la ditta
continua a perdere denaro e che ci vorrà ancora tempo prima che possa
effettuare assunzioni (cfr. doc. 44-45).
RI 1, il 16 aprile 2024, è stato
sentito dalla parte resistente. Dal relativo verbale emerge:
" (…)
Quali mansioni ed attività svolgeva presso la società __________
di __________ dal 9 gennaio 2023 al 31 gennaio 2024?
Direttore generale, strategia di crescita ed espansione dell'azienda,
acquisizione clienti.
Principalmente ero coinvolto nell'acquisizione dei clienti in Germania
e Francia.
Dal momento in cui ha rilevato l'azienda, cioè il 13 novembre
2023.
e fino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto il 31 gennaio 2024,
quali attività e mansioni svolgeva?
Le strategie di espansioni sono rimaste uguali, ma non avendo più
dipendenti e budget ho dovuto fare tutto io.
Ha affermato come solo dal 13 novembre 2023, quando ha rilevato
l'azienda, ha ritirato la totalità delle azioni e divenuto membro del CdA con
firma individuale. È corretto?
Si è corretto.
La società, dopo la sua acquisizione avvenuta il 13 novembre
2023, ha svolto attività lavorative? È una società attiva?
Fino a fine dicembre 2023 c'erano ancora dipendenti. Da gennaio
2024.
ho costituito un mio nuovo team, il quale lavora per l'azienda, ma senza
retribuzione. Per loro questa attività è accessoria: non ricevono un salario,
ma delle azioni "fittizie", cioè riceveranno in futuro (in caso di
vendita della società) un importo in base al valore delle azioni al momento
della vendita.
Qual è lo scopo della società e chi promuove la società per la
ricerca di clienti?
Lo scopo è quello di vendere dei prodotti/cibo per bambini. Il
prodotto viene prodotto in Germania del sud. La ricerca/gestione della
clientela in Svizzera la gestisco io, gli altri mercati sono gestiti dal team
(es. USA, EU, ASIA, ecc.).
Quanti dipendenti aveva la società nell'anno 2023 e
rispettivamente quanti dipendenti ha la società dal1 febbraio 2024?
La società ha avuto al massimo 7-9 dipendenti, mentre dal 1
febbraio 2024 ad oggi sono 8 dipendenti (compreso il sottoscritto).
Lei ha affermato come "...In generale, è anche
importante che lei comprenda che per consentire innovazioni e startup in
Svizzera e soprattutto in Ticino, tali modelli (noti anche come "__________")
di una società parallela a un impiego devono anche essere possibili con la
copertura assicurativa. Ciò consente ai nuovi fondatori di realizzare le loro
idee con meno rischi. Possono testare e far crescere gradualmente modelli di
business parallelamente alloro lavoro, all'inizio come una sorta di hobby o
passione, poiché all'inizio non è redditizio. Se non è prevista la copertura
assicurativa per l'occupazione in tali modelli, ciò aumenta la soglia, poiché
aumenta il rischio o, come nel mio caso, può anche portare a un rischio sociale
...". Come farebbe a conciliare attività lavorativa a tempo pieno
presso una terza ditta ed il ruolo di amministratore della __________?
Non è la prima volta che lavoro a tempo pieno ed avere un'altra
attività.
Nel caso in cui dovessi trovare un'attività lavorativa a tempo
pieno, svolgerei l'attività nel fine settimana e le sere. Dal 1 febbraio 2024
ad oggi dedico a questa attività più tempo, in quanto sono senza lavoro. Nel
caso in cui trovassi un'attività lavorativa, diminuirei il tempo dedicato alla
start up. Attualmente non sono in grado di quantificare quante ore al giorno/settimana
dedico a questo lavoro.
(…)” (doc. 36-37)
Il 23 aprile 2024 il ricorrente
ha precisato di non essere riuscito a evitare il licenziamento e che in teoria
avrebbe potuto essere riassunto dopo l’acquisizione della __________, ma non è
stato possibile in quanto l’azienda “non aveva più fondi liquidi per
un’assunzione e attualmente non registra alcun fatturato”.
Di conseguenza egli è stato
costretto a cercare un’occupazione al 100% per poter provvedere al suo
sostentamento.
Il medesimo ha asserito che “se
mi assumessi da solo, __________ diventerebbe immediatamente insolvente e mi
ritroverei comunque nella stessa situazione di non avere un reddito, con
l’ulteriore svantaggio di non poter più mantenere la visione futura di __________”
(cfr. doc. 32).
Con
decisione su opposizione del 25 aprile 2024 la Cassa ha confermato il proprio
precedente provvedimento del 13 febbraio 2024, ritenuta la sua posizione
analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla società __________, essendo
membro del consiglio di amministrazione con firma individuale della stessa e possedendone
la totalità delle azioni (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.6
Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte
ricorda innanzitutto che per un membro del consiglio di amministrazione il diritto
alle prestazioni è escluso ex lege senza che sia necessario determinare
più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società
(cfr. consid. 2.2.).
In
concreto l’insorgente, quale CEO della __________, è stato iscritto a RC con
firma collettiva a due dal 22 giugno al 24 novembre 2024.
Dal
24.
novembre 2023, ossia poco dopo l’acquisto della totalità delle azioni della
società avvenuto il 13 novembre 2023, egli risulta membro del CdA con firma
individuale (cfr. doc. 87-88; consid. 2.5.).
Ne discende che perlomeno per
buona parte del periodo di disdetta del contratto di impiego (notificata dalla __________
al ricorrente il 10 ottobre 2023; cfr. doc. 72), ovvero a decorrere da metà
novembre 2023, come pure quando il licenziamento è diventato effettivo, a
partire dal 31 gennaio 2024, l’insorgente disponeva a pieno titolo dei poteri
di gestione connessi alla carica di amministratore unico e quale azionista
unico della AG.
Il medesimo, pertanto, aveva ex
lege il potere di determinare le decisioni della società ai sensi dell’art.
31.
cpv. 3 lit. c LADI (cfr. consid. 2.2.).
Del resto il perseguimento dello
scopo sociale, ossia, secondo quanto affermato dal ricorrente in sede di
audizione del 16 aprile 2024 (cfr. doc. 36; consid. 2.4.), la vendita di
prodotti/cibo per bambini, poteva ancora essere realizzato (cfr. STF
8C_174/2010 del 30 luglio 2010; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 157/06 del 22 gennaio 2007, 38.2020.36 del 29 ottobre 2020; STCA 38.2011.74 del
29.
marzo 2012).
La __________ è sempre stata
attiva. In proposito giova evidenziare che l’insorgente ha asserito che “fino
a fine dicembre 2023 c'erano ancora dipendenti. Da gennaio 2024 ho costituito
un mio nuovo team, il quale lavora per l'azienda, ma senza retribuzione” (i
collaboratori ricevevano delle azioni “fittizie”, nel senso che in un futuro,
in caso di vendita della società, avrebbero beneficiato di un importo in base
al valore delle azioni al momento della vendita; cfr. doc. 36; consid. 2.5.)
e che “dal 1 febbraio 2024 ad oggi sono 8 dipendenti (compreso il
sottoscritto)” (cfr. doc. 36-37; consid. 2.4.).
La questione relativa a
un’eventuale mancanza di mezzi finanziari risulta, poi, ininfluente e non necessita,
perciò, di maggiori indagini.
Al riguardo il Tribunale federale
delle assicurazioni, nella sentenza C 157/06 del 22 gennaio 2007, relativa al
diniego del diritto alle indennità di disoccupazione a un socio e gerente di
una Sagl, ha precisato che:
" (…) Quant aux autres circonstances invoquées par le recourant, elles
ne sont pas non plus déterminantes: le manque de moyens financiers de la
société ou de ses associés-gérants pour assurer la reprise des activités
n'équivaut pas encore à la cessation définitive de son exploitation, puisque la
recherche de nouveaux fonds et investisseurs n'est pas exclue. Des mesures
d'instruction sur la situation financière de la société, comme le requérait
M.________ en instance cantonale, ne s'avéraient dès lors pas nécessaires, sans
qu'on puisse reprocher à la juridiction cantonale une violation du droit d'être
entendu du prénommé (ATF 124 V 94 consid. 4b; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b [I 369/99]).”
D’altronde nemmeno un
eventuale sovraindebitamento di un’azienda, annulla o riduce il rischio di
abuso effettivo che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in
favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a
quella di un datore di lavoro (cfr. STF 8C_821/2013 del 31 gennaio 2014;
consid. 3.2.; STFA C 210/03 del 16 giugno 2004).
L’insorgente
ha, altresì, addotto di aver versato ogni mese i contributi all’assicurazione
contro la disoccupazione allo scopo di ricevere in caso di disoccupazione e
fino al reperimento di un nuovo impiego dei pagamenti sostitutivi (cfr. doc. I;
V; consid. 1.2.; 1.4.).
Riguardo
alla questione del versamento dei contributi sociali, e in particolare di
quelli per l’assicurazione contro la disoccupazione, questo Tribunale rileva
che l’Alta Corte, in una sentenza C 160/04 del 29 dicembre 2004, pubblicata in
DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a seconda delle
circostanze, non abbia diritto all’indennità di disoccupazione conformemente
alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica l’esenzione della stessa e del
suo datore di lavoro dall’obbligo di pagare i contributi all’assicurazione
contro la disoccupazione.
La nostra Massima Istanza si è confermata
nella propria giurisprudenza in un’altra decisione C 270/04 del 4 luglio 2005,
relativa a un’assicurata a cui il diritto alle indennità di disoccupazione era
stato negato, segnatamente in quanto la stessa si era iscritta in
disoccupazione dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro
nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto
di firma individuale.
L’Alta Corte ha, tra l’altro,
osservato che:
"
(…)
3.2
Né
osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente
pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che
la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una
situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi
della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per
sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la
disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004
in re W., C 160/04, consid. 3).
(...)"
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013 consid. 2.8.; STCA
38.2007.57
del 9 gennaio 2008 consid. 2.9.
2.7
Il 23 aprile 2024 l’insorgente ha,
peraltro, specificato che “se mi assumessi da solo, __________ diventerebbe
immediatamente insolvente e mi ritroverei comunque nella stessa situazione di
non avere un reddito, con l’ulteriore svantaggio di non poter più mantenere la
visione futura di __________” (cfr. doc. 32).
Nel ricorso è, poi, stato fatto
valere che “l'azienda ha buone prospettive a lungo termine, ma attualmente
non ha liquidità” e che “non ha senso chiudere l'azienda e cancellarla
dal registro delle imprese, poiché ha prospettive molto promettenti a lungo
termine e può creare posti di lavoro in Svizzera, come è stato in passato” (cfr.
doc I; consid. 1.2.).
In proposito va sottolineato, in
primo luogo, che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234
(cfr. consid. 2.2.) non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso
effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è
insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che
rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro
o in favore dei loro coniugi. In effetti è sufficiente che sia possibile la
continuazione delle attività perché il diritto all’indennità debba essere
negato sulla base del rischio di raggirare la legge (cfr. STF 8C_242/2022 del 4
agosto 2022 consid. 5.5., pubblicata in SVR 2022 ALV N. 33 pag. 116 segg.; STF
8C_448/2018 del 30 settembre 2019 consid. 6; STF 8C_574/2017 del 4 settembre
2018; STF 8C_344/2018 del 13 giugno 2018; DTF 142 V 263; STF 8C_150/2007 del 3
gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007 consid. 4.4.; DLA 2003
N. 22 pag. 240).
In secondo luogo e di transenna,
il TCA osserva, in considerazione della particolare posizione del ricorrente
(dal novembre 2023 unico azionista e amministratore unico della __________) e
quindi dell’esistenza di un’identità economica tra l’insorgente e
la società senza una rigorosa separazione tra i rapporti privati e d’affari
(cfr. STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 consid. 3.3., pubblicata in DLA 2012
N. 11 pag. 288), che la finalità
dell’assicurazione contro la disoccupazione è di garantire un’adeguata
compensazione della perdita di guadagno, segnatamente, in caso di disoccupazione
ai salariati (cfr. art. 1a LADI; 10 LPGA), ma non il rischio imprenditoriale
(vedi al riguardo l’art. 114 cpv. 2 lett. c Cost. fed., secondo cui chi
esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente, il quale
non è ancora stato concretizzato dal legislatore, cfr. STF 8C_311/2011 del 12
dicembre 2011 consid. 4.4., pubblicata in DTF 138 V 50; STF
8C_921/2013 del 15 aprile 2014 consid. 3.3.; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.6., il cui
ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_64/2023 del 22
febbraio 2023; STCA 38.2014.54 del 2 dicembre 2015 consid. 2.7.; D. Cattaneo, “Nouvautés en matière
d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpli SA,
Berna 2009 pag. 67 seg.,110).
2.8
Per completezza è, in ogni caso,
utile segnalare che il 12 marzo 2020 il consigliere nazionale Andri
Silberschmidt ha presentato l’iniziativa parlamentare «Gli imprenditori che
pagano i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione devono anche essere
assicurati contro la disoccupazione», in cui chiedeva di adeguare la legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione, (LADI) in modo che le persone in
una posizione analoga a quella dei datori di lavoro e che pagano i contributi
all’assicurazione contro la disoccupazione (AD) abbiano diritto all’ID come
tutti gli altri dipendenti (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200406).
In risposta all’iniziativa
parlamentare Silberschmidt la Commissione della sicurezza sociale e
della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), il 3 luglio 2023, ha adottato un
progetto preliminare che prevede di modificare la legge sull’assicurazione contro
la disoccupazione in tal senso (LADI; cfr. https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/MM-SGK-N-2023-08-18.aspx?lang=1040).
Il Consiglio federale, il 10
aprile 2024, ha però espresso il suo favore al mantenimento dello status quo,
indicando che la LADI permette già oggi a una persona in posizione analoga a
quella di datore di lavoro di beneficiare dell'indennità di disoccupazione
qualora abbia definitivamente abbandonato questa posizione (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-100660.html).
Il 13 giugno 2024 il Consiglio
nazionale ha, per contro, approvato la revisione legislativa della LADI,
precisando che “sono comunque previsti dei paletti per ridurre il rischio di
abusi. Per ricevere le indennità gli interessati non devono essere membri del
consiglio di amministrazione e devono aver lavorato per l'azienda per almeno
due anni. Un'eccezione a questo limite temporale è prevista per le persone che
lavorano in professioni in cui i cambiamenti o gli incarichi di durata limitata
sono comuni, come nel settore culturale. Le persone che beneficiano
dell'estensione del diritto alla disoccupazione e che sono nuovamente assunte
nella stessa azienda entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione o nei tre anni successivi saranno tuttavia chiamate a rimborsare le
indennità ricevute. Anche in questo caso si è formulata una eccezione per i
lavoratori del settore culturale”.
Il dossier è ora passato
all’esame del Consiglio degli Stati (cfr. https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2024/20240613113800060194158159026_bsi082.aspx).
2.9
In esito a quanto
precede, occorre concludere che il ricorrente, nel lasso di tempo a decorrere
dal 1° febbraio 2024, rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro in seno alla __________.
A ragione, dunque,
la Cassa non gli ha riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione.
La decisione su opposizione del 25
aprile 2024 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.10
A titolo abbondanziale questa Corte
osserva che l’insorgente, il 16 aprile 2024, ha affermato di continuare a
lavorare per la __________, benché non sia in grado di quantificare il numero
di ore giornaliere, rispettivamente settimanali destinate a tale occupazione
(cfr. doc. 37; consid. 2.4.).
È vero che il medesimo ha
aggiunto che “nel caso in cui trovassi un’attività lavorativa, diminuirei il
tempo dedicato alla start up” (cfr. doc. 37; consid. 2.4.).
Tuttavia emergono, comunque, dubbi
in merito all’ossequio di
un’ulteriore condizione del diritto all’indennità di disoccupazione, e meglio
del presupposto dell’idoneità al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f
LADI).
Secondo la giurisprudenza
federale l’idoneità al collocamento non è data, quando l’assicurato non è
pronto o non è in condizione di assumere un’attività dipendente perché egli ne
ha intrapresa o intende intraprenderne una indipendente e nella misura in cui
egli non può essere collocato quale lavoratore dipendente in particolare non
potendo o non volendo egli impiegare la sua capacità lavorativa come pretende
solitamente un datore di lavoro (cfr. STF 8C_753/2023 del 19 aprile 2024; STF
8C_394/2023 del 13 dicembre 2023, pubblicata in DLA 2024 Nr. 3 pag. 116 segg.;
STF 8C_474/2017 del 22 agosto 2018 consid. 2.3.; STF 8C_679/2011 del 16 agosto
2012.
consid. 4.2.; STF 8C_721/2009 del 27 aprile 2010 consid. 3; STFA C 3/03
del 21 agosto 2003; STCA 38.2015.4 del 16 aprile 2015; STCA 38.2013.47 del 13
marzo 2014).
Un’eventuale decisione sull’idoneità
al collocamento dell’insorgente, però, e meglio ai sensi del combinato disposto
degli artt. 81 ed 85 cpv. 1 LADI, nonché dell’art. 2c del Regolamento della
legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4
febbraio 1998 (stato 27 gennaio 2023) sarebbe stata, ad ogni modo, di esclusiva
competenza della Sezione del lavoro - Ufficio giuridico (cfr. STCA 38.2023.55
del 15 gennaio 2024 consid. 2.8.).
2.11
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024
consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA
38.2023.11
del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023
consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA
38.2022.57
del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022
consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni