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Decisione

38.2024.21

A ragione negate indennità per insolvenza; grave negligenza in relazione all'obbligo di ridurre il danno ex art. 55 LADI. Ex datrice di lavoro messa in mora 5 mesi dopo ricezione dell'ultimo salario e precetto esecutivo 8 mesi dopo ricezione ultimo salario

30 settembre 2024Italiano44 min

l’Ufficio di esecuzione di __________ - ha vantato nei confronti della __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.21

CL/gm

Lugano

30 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18

marzo 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 18

marzo 2024 (cfr. all. A a doc. I) la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha

confermato la propria decisione del 29 gennaio 2024 (cfr. doc. 62-64) con la

quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per

insolvenza ritenendo che l’assicurato

non aveva rispettato l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55

cpv. 1 LADI.

L’amministrazione ha motivato la

decisione su opposizione così motivata:

"

(…)

4. Si tratta (…) di

determinare se il qui opponente abbia o meno intrapreso tutti i passi atti a

rivendicare i propri crediti salariali. Il Signor RI 1, terminata l’attività

lavorativa in data 31 agosto 2022, vantava dei crediti salariali per i mesi di

maggio, giugno, luglio ed agosto 2022. In data 27 dicembre 2022 ha inoltrato,

per il tramite del proprio rappresentante (__________), una domanda

d’esecuzione. Il debitore ha interposto opposizione, ma in data 3 marzo 2023 il

gerente della società, unitamente al rappresentante legale del qui opponente,

si sono presentati allo sportello dell’Ufficio esecuzioni al fine di ritirare

l’opposizione interposta all’atto esecutivo. La domanda di proseguimento

dell’esecuzione è stata inoltrata il 26 luglio 2023.

La Cassa rileva come,

dopo il ritiro dell’opposizione interposta all’atto esecutivo da parte della

società ed al mancato versamento dei salari, il Signor RI 1 sia rimasto

inattivo da marzo a luglio 2023. Non si comprende il motivo per cui il signor RI

1 non sia intervenuto in maniera incisiva, dopo il mancato pagamento dei salari

(successivi [recte: successivamente] al ritiro dell’opposizione dell’atto

esecutivo), ed abbia atteso fino al 26 luglio 2023 per inoltrare la domanda di

proseguimento dell’esecuzione. Si rileva inoltre come il qui opponente,

terminato l’attività lavorativa il 31 agosto 2022, abbia atteso fino al 27

dicembre 2022 prima di procedere per le vie esecutive contro la società.

Alla luce di quanto

suesposto si deve ritenere che il qui opponente ha commesso una negligenza

grave, che comporta la violazione del principio relativo all’obbligo di ridurre

il danno di cui all’art. 55 LADI.” (cfr. all. A a doc. I)

1.2. Contro la citata decisione su

opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulandone

l’annullamento – facendo valere di avere “dimostrato di aver fatto tutto

quanto nelle sue facoltà per recuperare i salari arretrati a lui dovuti

inoltrando nei confronti del datore di lavoro precetto esecutivo e sollecitando

costantemente il proseguimento dell’azione sino a quando la datrice non è stata

dichiarata fallita” - ed il conseguente riconoscimento del diritto alle

indennità per insolvenza richieste, nonché di spese e ripetibili, sulla base

delle seguenti argomentazioni:

" (…) Il

ricorrente è stato dipendente della __________ dal 01.01.2021 (…)

Non avendo ricevuto neppure un acconto sui

salari arretrati di maggio, giugno, luglio e agosto 2022 Chf 2'577.70 x 4 (…)

venerdì 2 settembre 2022 ha presentato alla società datrice di lavoro le sue

dimissioni con effetto immediato, motivandole dal mancato pagamento dei salari

mensili arretrati, chiedendo contemporaneamente il versamento degli ultimi

quattro salari (…)

Non avendoli ricevuti venerdì 30 settembre

2022 ha inviato alla datrice una diffida dando 10 giorni di tempo per il

versamento di tutto quanto a lui dovuto.

Lunedì 10 ottobre 2022 __________, ha

risposto impegnandosi a versare i salari arretrati entro il termine di 30

giorni.

Non avendo ricevuto alcun arretrato lunedì

5 dicembre 2022 il ricorrente ha avvisato __________, di iniziare la procedura

esecutiva depositata poi martedì 27 dicembre 2022, precetto notificato il

2.2.23.

Con quanto sopra il ricorrente ha

dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutto quanto nelle sue

possibilità per rivendicare il proprio credito.

Per quanto concerne il proseguimento della

procedura bloccata dall’opposizione elevata il 02.02.2023 poi ritirata il

03.03.2023, nella stessa data il ricorrente ha chiesto all’Ufficio esecuzione

di __________ e pertanto ai funzionari __________ e __________ che si

occupavano della sua pratica di proseguire nell’esecuzione.

Dal mese di aprile in poi, con cadenza

mensile, pertanto a fine aprile, maggio e giugno 2023, il ricorrente si è

presentato personalmente presso il predetto ufficio esecuzione __________

sollecitando i funzionari __________ e __________ di procedere per il recupero

coattivo del proprio credito, ciò che è avvenuto purtroppo solo nel mese di

luglio 2023.

Per quanto precede il ricorrente fa

presente di non vedere quale colpa possa essergli imputata per non avere fatto

tutto quanto nelle sue possibilità per velocizzare il recupero del proprio

credito.

In data 23 settembre 2023 con decreto del

Pretore di __________, la __________ è stata dichiarata fallita (…) e pertanto

la competenza per trascrivere il proprio credito privilegiato è stata trasmesso

all’Ufficio dei fallimenti di __________.

Con raccomandata del 30 ottobre 2023 il

ricorrente ha chiesto all’Ufficio fallimenti di __________ di iscrivere il

proprio credito tra quelli privilegiati di __________ (…).

In data 3 novembre 2023 l’Ufficio dei

fallimenti di __________ accusava ricezione della raccomandata (…) Infine in

data 15 dicembre 2023, su richiesta del dipendente l’Ufficio fallimenti, __________,

comunicava l’iscrizione del credito privilegiato. (…)” (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua risposta di causa 28

maggio 2024, la Cassa propone di respingere il ricorso e, riconfermandosi nella

propria decisione su opposizione, osserva quanto segue:

"

(…)

4. Si rammenta che la

giurisprudenza esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili

per rivendicare il salario il più presto possibile e in modo continuo e renda

riconoscibile ed inequivocabile al datore di lavoro la serietà della usa pretesa

salariale già durante il rapporto di lavoro.

Nello specifico si

rileva che il Signor RI 1 ha iniziato l’attività lavorativa il 1 gennaio 2021

conclusasi al 31 agosto 2022. Il qui ricorrente, terminata l’attività

lavorativa, vantava crediti salariali per i mesi di maggio, giugno, luglio ed

agosto 2022. In data 27 dicembre 2022 ha inoltrato (…) una domanda

d’esecuzione. Il debitore ha interposto opposizione, e in data 3 marzo 2023 il

gerente della società, unitamente al rappresentante legale del qui ricorrente,

si sono presentati allo sportello dell’Ufficio esecuzioni al fine di ritirare

l’opposizione interposta all’atto esecutivo. La domanda di proseguimento

dell’esecuzione è stata inoltrata il 26 luglio 2023.

La Cassa rileva come,

dopo il ritiro dell’opposizione (…) ed al mancato versamento dei salari, il

signor RI 1 sia rimasto inattivo da marzo a luglio 2023. Non si comprende il

motivo per cui il signor RI 1 non sia intervenuto in maniera incisiva, dopo il

mancato pagamento dei salari (successivi [recte: successivamente] al ritiro

dell’opposizione (…)) ed abbia atteso fino al 26 luglio 2023 per inoltrare la

domanda di proseguimento dell’esecuzione. Inoltre il signor RI 1, terminata

l’attività lavorativa il 31 agosto 2022, ha atteso fino al 27 dicembre 2022

prima di procedere per vie esecutive contro la società.

Al riguardo il

Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità

per insolvenza, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e

sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro che devono sfociare in

uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesta dalla legge (DTF

8C_211/2014 del 17.7.2014), ciò indipendentemente dall’esito probabile della

stessa e dai relativi costi. Alla luce di tutto quanto precede, la negligenza

commessa dal ricorrente in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto

dall’art. 55 cpv. 1 LADI risulta pertanto grave. (…)”

(cfr. doc. III)

1.4. In data 29 maggio 2024, il TCA ha

trasmesso al ricorrente la risposta di causa ed assegnato alle parti - poi

rimaste silenti - un termine di dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi

di prova (cfr. doc. IV).

1.5. In data 26 giugno 2024, questa

Corte, ritenuto che tale documento non figurava agli atti, ha chiesto alla parte

resistente copia della domanda di proseguimento dell’esecuzione inoltrata dal

ricorrente (cfr. doc. V)

La Cassa, con scritto del 3

luglio 2024 (trasmesso al ricorrente, che non ha formulato in merito alcuna

osservazione; cfr. doc. VII), ha precisato che il modulo in questione risulta “introvabile”

presso l’Ufficio esecuzione di __________ (cfr. doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha negato a RI 1 le

indennità per insolvenza postulate per il periodo da maggio ad agosto 2022.

2.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce

che:

"

Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve

prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al

datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella

procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato,

nella difesa del suo diritto."

In una sentenza pubblicata in DLA

2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a

carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

- o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di

subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso

prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in

volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii

senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti

un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo

non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo

credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo

di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,

l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo

salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio

credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il

datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una

sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

A proposito dell'obbligo di

ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'Alta Corte ha

confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

" 2.2 Vom

Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des

bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet

oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem

Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen

(ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte

Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie

konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor

Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne

hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur

Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem

Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006

C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G.

vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr.

DLA 2007 pag. 51)

In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013

l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre

il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps

constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011,

C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de

l'obligation de réduire le dommage”).

Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle

rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces

interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire

le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre

2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) »).

In una

sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag.

9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo

di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le

proprie pretese salariali per via giudiziaria.

In una sentenza 8C_211/2014 del

17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226

seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi

dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la

comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio

fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro

creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove

mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il

suo credito salariale.

Nella

medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza

per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo

continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che

devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata

richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non

esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga

durata.

In una sentenza 8C_431/2018 del

24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che

aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato

aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto

impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad

un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di

disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno

(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato

rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando

passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro

(sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24

pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI

presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa

rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave

negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando

l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per

difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per

insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi

intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia

di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei

confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza

non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,

il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo

preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel

settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze

giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le

spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie

pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale

rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le

responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con

quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con

rinvii). (…)”

In una sentenza 8C_79/2019 del 21

maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato

deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già

durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale

l’Alta Corte aveva sottolineato che

"

(…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du

travailleur pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des

rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On

n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans

délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre

ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b)

In una sentenza 8C_205/2019 del 5

agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato

l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

"

(…)

4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale

in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha

ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non

gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017,

dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto

esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio

2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi

superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata

insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità

di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI;

consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il

lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi

oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché

cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto

far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è

relativamente contenuto (art. 16

cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto

provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del

credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora

nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di

saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla

tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a

vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni

(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I

284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto

il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il

ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire

tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una

strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far

valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro

svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può

pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in

definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio

impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”

In una sentenza 8C_408/2020 del 7

ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non aveva commesso una grave

negligenza un assicurato che aveva rivendicato in particolare il versamento del

salario tramite WhatsApp ed il cui ex datore di lavoro aveva richiesto

l’apertura del fallimento.

Al riguardo l’Alta Corte si è

così espressa:

"

(…)

5.1. Der Beschwerdeführer rügt, das kantonale

Gericht habe den massgeblichen Sachverhalt rechtsfehlerhaft festgestellt, indem

es nicht berücksichtigt habe, dass die Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 nicht

bloss eine Überschuldungsanzeige gemacht, sondern gleichzeitig um Eröffnung des

Konkurses ersucht habe, was vom Gericht am 6. Dezember 2018 bestätigt und ein

Kostenvorschuss eingefordert worden sei. Diese mangelhafte

Sachverhaltsfeststellung könne zudem entscheidend für den Ausgang des

Verfahrens sein.

Dem ist beizupflichten. Der Beschwerdeführer hat

diesen Umstand schon in seiner Einsprache vom 29. April 2019 und erneut in

seiner vorinstanzlichen Beschwerde unter Beilage der entsprechenden Unterlagen

geltend gemacht. Die Vorinstanz äussert sich in keiner Weise dazu, obwohl sie

ihm in der Folge vorwirft, er habe in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.

Dezember 2018 mit seinem Arbeitgeber nicht mehr die ausstehenden Lohnzahlungen,

sondern nur noch andere Dinge wie den Konkurs thematisiert. Diese Ausserachtlassung

ist im vorliegenden Kontext unbegründet und damit als willkürlich und

rechtsfehlerhaft im Sinne von Art. 95 lit. a BGG zu bezeichnen. Die rechtliche

Beurteilung des vorliegenden Streites hat somit unter Einbezug der Diskussionen

und der Unterlagen über den Verlauf des Konkurses der Arbeitgeberin zu

erfolgen.

5.2. Weiter macht der Beschwerdeführer geltend,

sein Vorgehen sei vergleichbar mit jenem gemäss Urteil 8C_124/2012 vom 27.

August 2012, wo das Verhalten der versicherten Person vom Bundesgericht als

vorbildlich bezeichnet worden sei. Zudem seien WhatsApp-Nachrichten als

rechtsgenüglich zu betrachten, da ansonsten gegen das Legalitätsprinzip (Art. 5

Abs. 1 BV) und gegen das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1

BV) verstossen würde. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei keine Untätigkeit

gegeben, die ein mangelndes Interesse an den Lohnzahlungen manifestieren

würde.

Nach der Rechtsprechung wird von der versicherten

Person nicht verlangt, dass sie sich juristisch fehlerlos verhält; verlangt ist

ein Verhalten, das einem vernünftigen Menschen unter den gegebenen Umständen

des Einzelfalls als selbstverständlich erscheint (vgl. statt vieler ARV 2007 S.

51 E. 3.2, C 231/06). Im hier zu beurteilenden Fall hatte der Beschwerdeführer

seine Arbeitgeberin schon mehrfach aufgefordert, den ausstehenden Lohn zu

begleichen. Weiter war ihm bekannt, dass seine Arbeitgeberin am 3. Dezember

2018 eine Überschuldungsanzeige und gleichzeitig das Gesuch um Konkurseröffnung

eingereicht hatte, was vom zuständigen Gericht am 6. Dezember 2018 verbunden

mit der Aufforderung zur Einreichung des Kostenvorschusses bestätigt wurde.

Dass er sich bei dieser Sachlage am 10. und 22. Januar 2019 über den Stand der

Konkursverfahrens erkundigte und nicht explizit die Lohnzahlung forderte, ist

nachvollziehbar. So hat er denn auch, als die Konkurseröffnung weiter auf sich

warten liess, am 13. Februar 2019 die Arbeitgeberin betrieben. Mehr kann von

einem juristischen Laien nicht verlangt werden. Der Beschwerdeführer erfüllt mit

seinem Vorgehen die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht. Daran ändert

nichts, dass die Kommunikation mit der Arbeitgeberin mehrheitlich per WhatsApp

stattfand, anerkennt doch die Rechtsprechung auch telefonische Nachfragen als

Handlungen zur Erfüllung der Schadenminderungspflicht (vgl. etwa ARV 2007 S. 51

E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4, wo mündliche

Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei telefonischen

Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der Kommunikation

belegbar.

Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ

ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.

Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen

Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019)

jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre.

So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach

einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem

unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid

erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte.

Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das

Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des

Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch

in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch

interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso

wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom

Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung

als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4).

Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers

kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen

Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”

Con

giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag.

107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza

grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua

attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto

esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi

prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha

sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il

fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo

coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte,

che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione

finanziaria del datore di lavoro:

" 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der

bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über

die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine

Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder

Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und

die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei,

ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht erscheinen

lassen.

6.2. Dieser

Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung

kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten

nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere

Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht

(BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3).

Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht

grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen

(Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser

Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die

Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”

Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2023.38 del 13 novembre 2023;

STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023; 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11

luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso

al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.

In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha

ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il

rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento.

In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà

economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di

quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il

licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre

un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in

considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di

questi.

In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era

stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1°

dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018

a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il

14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF respingendo

il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha

evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare

verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il

30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019. Dall’altro,

che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della

società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione

responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio

2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente

tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il

proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine

ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non appartiene

all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito

salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso

aumenta in maniera costante col tempo.

2.3. Nella Prassi LADI II, nella versione in vigore

dal 1° gennaio 2022 (rimasta, per quanto qui ci concerne, invariata nel 2023),

p.ti B35 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore, nella procedura

di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario

alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la

cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla

quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato

di ridurre il danno. Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la

persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato,

nella difesa del suo diritto.

B36 Per soddisfare l’obbligo di

ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di

lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto

esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto

esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però

dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la

serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).

B37 Se il fallimento viene

pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale

non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del

datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il

credito onde evitare di perdere il diritto all’II.

B38 La cassa valuta in base alle

circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che

l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario. La

cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre

il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro

(soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più

severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di

lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario

non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti

salariali non verranno versati.

ð Giurisprudenza

DTF

8C_682/2009 del 23.10.2009 (Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro

l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il

datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche

se sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06

del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura

immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il

versamento del salario)

TFA C 109/04

del 9.6.2005 (Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il

rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI)

TFA C 91/01

del 4.9.2001 (Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La cassa di

disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II

dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75).”.

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6

ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF

8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio

2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF

146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF

8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio

2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,

pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.

4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007 consid. 4.

2.4. Nella presente fattispecie, dal

contratto di lavoro sottoscritto tra le parti risulta che RI 1 - nato nel 1979,

cittadino __________ allora domiciliato a __________ (cfr. pag. 98) - ha iniziato

a lavorare in seno alla __________ (ora in liquidazione) in qualità di autista

a decorrere dal 18 gennaio 2021.

L’impiego era a tempo parziale,

contrattualmente quantificato in “ventiquattro (21.5) ore”, di durata

indeterminata e prevedeva un salario lordo di fr. 2’300 al mese (“corrispondente

al 50% di impiego”), per dodici mesi (cfr. pag. 98-99).

Il collaboratore si è, poi,

trasferito in Italia, a __________, beneficando, per esercitare la propria

attività in Svizzera, di un permesso per frontalieri “G” valido sino al 1°

maggio 2026 (cfr. pag. 96).

Dopo avere lavorato sino al 31

agosto 2022 (cfr. doc. 89), con raccomandata di data 2 settembre 2022, RI 1 ha

rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato, “non avendo ricevuto

Fatti

i salari arretrati a me spettanti a partire dal 1 maggio 2022”. In

quell’occasione, il ricorrente ha inviato la società a procedere al versamento

di quanto gli spettava (cfr. pag. 25).

Con ulteriore raccomandata del 30

settembre 2022, il ricorrente “dando seguito alla (…) richiesta di salari

arretrati del 10 settembre 2022” ha diffidato la datrice di lavoro “a

versare entro dieci giorni dalla ricezione (…) quanto” ancora gli spettava

“per il rapporto di lavoro terminato il 2 settembre 2022”.

In difetto del pagamento di

quanto dovuto, l’ex collaboratore ha precisato che sarebbe stato “costretto

a presentare precetto esecutivo (…) maggiorato degli interessi legale e delle

spese di esecuzione” (cfr. pag. 27).

Con scritto del “10 ottobre

2023 [recte: 2022]”, l’allora gerente della __________, __________ (cfr.

estratto del registro di commercio: www.zefix.ch), ha comunicato al ricorrente

quanto segue:

"

(…) accusiamo ricezione della sua raccomandata 30.09.2022 con la quale

ci comunica le sue dimissioni. Ci scusiamo per non aver provveduto a versarle i

salari arretrati a partire dal 1 maggio 2023 [recte: 2022] e ci impegniamo a

versarle tutto quanto a lei dovuto entro 30 giorni dalla data della presente”

(cfr. pag. 29).

Il TCA rileva che, al di là della

ripetuta errata indicazione dell’anno 2023 in luogo del 2022, le dimissioni del

ricorrente sono state rassegnate con effetto immediato con raccomandata del 2

settembre (cfr. supra).

Con raccomandata di data 5

dicembre 2022, l’ex collaboratore, non avendo ricevuto nel frattempo alcun

pagamento (nemmeno parziale) degli arretrati, ha comunicato all’ex datrice di

lavoro quanto segue:

" (…) non

avendo ricevuto entro lo scorso mese di novembre quanto da voi promesso e a me

spettante a conclusione del rapporto di lavoro terminato il 2 settembre 2022,

sono costretto ad inoltrare debito precetto esecutivo nei vostri confronti”

(cfr. pag. 31).

Con domanda di esecuzione di data

27 dicembre 2022, il ricorrente – presentatosi personalmente a tal fine presso

l’Ufficio di esecuzione di __________ - ha vantato nei confronti della __________

crediti per “4 stipendi arretrati mesi di maggio giugno luglio agosto”

per totali fr. 10'303.80 oltre interessi al 5% (cfr. pag. 56). Quale “recapito

in Ticino” del ricorrente è stato contestualmente indicato “c/o __________”,

pure identificato, in quel momento, come rappresentante dell’assicurato in

Ticino (cfr. doc. 56).

Il precetto è, poi, stato

notificato alla debitrice, che vi si è opposta, il 2 febbraio 2023 (cfr. pag.

37).

La __________ è successivamente

stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decisione della Pretura

del Distretto di __________ del 20 settembre 2023 a far tempo dal 21 settembre

2023 alle ore 10:00. La procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza di

attivo con decisione della Pretura del Distretto di __________ del 18 ottobre

2023 (cfr. www.zefix.ch).

Il 30 ottobre 2023, il ricorrente

ha chiesto all’Ufficio fallimenti l’iscrizione del proprio “credito

privilegiato nel fallimento della società” (cfr. pag. 93).

Il 13/18 dicembre 2023, RI 1 ha

chiesto le indennità per insolvenza relative al mancato pagamento degli

stipendi per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2022 (cfr. pag. 89-92)

e ceduto il proprio credito alla Cassa CO 1 (cfr. doc. 97).

Il 5 gennaio 2024, la Cassa,

preso atto della richiesta di indennità per insolvenza inoltrata dal

ricorrente, si è rivolta all’Ufficio di esecuzione come segue:

"

(…) gli ultimi dati in nostro possesso attestano che in marzo 2023 il

debitore ha ritirato l’opposizione al precetto. (…) chiediamo gentilmente di

volerci comunicare se l’assicurato è stato avvisato del fatto che il debitore

avesse ritirato l’opposizione. In caso negativo, chiediamo gentilmente di

volerci comunicare se l’assicurato, prima del fallimento, si sia nuovamente

rivolto al vostro ufficio per capire come muoversi. Se invece l’assicurato ha

ricevuto l’avviso di ritiro dell’opposizione, chiediamo cortesemente di farci

sapere se ha proseguito l’iter d’incasso” (cfr. pag. 83).

Il medesimo giorno, la Cassa ha

chiesto al ricorrente di produrre “copia dei conteggi paga da gennaio ad

agosto 2022 nonché copia dell’estratto conto bancario/postale per il periodo

gennaio-agosto 2022 attestante i versamenti ricevuti dalla società” (cfr.

pag. 72).

Una nota manoscritta in calce

alla stampata della mail, firmata dall’insorgente il 12 gennaio 2024 indica, in

risposta a quanto precede:

"

Recevevo [recte: ricevevo] la paga in contanti. Non o [recte: ho]

ricevute firmate sendo [recte: essendo] frontaliero” (cfr. doc. 72).

Con e-mail dell’11 gennaio 2024,

l’Ufficio di esecuzione ha comunicato alla Cassa quanto segue:

"

(…) in data 03.03.2023, il signor __________ [ndr: gerente dell’ex

datrice di lavoro del ricorrente] si è presentato personalmente ai nostri

sportelli con il rappresentante del creditore RI 1 signor __________ ed ha

ritirato l’opposizione interposta all’atto esecutivo.

Il 26.07.2023 abbiamo

ricevuto la relativa domanda di proseguimento, da qui l’emissione della

relativa comminatoria di fallimento” (cfr. doc. 71).

Con ulteriore mail del 12 gennaio

2024, la Cassa ha chiesto all’Ufficio di esecuzione di specificare “la data

in cui è stato comunicato all’assicurato che il DL aveva ritirato l’opposizione”

(cfr. doc. 67).

Nel proprio riscontro del 15

gennaio 2024, l’Ufficio di esecuzione ha precisato che l’opposizione al

precetto esecutivo è stata ritirata il 3 marzo 2023 alla presenza tanto del

gerente della __________, quanto del “rappresentante del creditore RI 1, __________

signor __________” (cfr. doc. 65).

Con decisione del 29 gennaio

2024, la Cassa ha negato all’assicurato l’erogazione delle indennità per

insolvenza da questo postulate sulla base delle seguenti motivazioni:

"

(…) la Cassa ritiene che avrebbe dovuto essere più attento nel tutelare

i suoi diritti nei confronti del suo ex datore di lavoro. Considerato che ha

atteso del 3 marzo 2023 al 26 luglio 2023 per continuare l’iter esecutivo la

Cassa ritiene che lei non abbia rispettato l’obbligo di ridurre il danno; la

sua domanda d’indennità per insolvenza è pertanto respinta.” (cfr. doc. 62-64).

Con opposizione del 15 febbraio

2024, RI 1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti, facendo

valere, in particolare, quanto segue:

"

(…) non risponde al vero che l’opponente ha atteso supinamente dal 3

marzo al 26 luglio 2023 per continuare l’iter esecutivo nei confronti del suo

ex datore di lavoro (…). La domanda di indennità è stata infatti presentata il

27.12.2022 allo sportello dell’Ufficio esecuzione di __________, personalmente

dall’opponente con la consegna della relativa documentazione al funzionario

preposto sig. __________ il quale gli ha assicurato che la domanda risulta

precisa e completa e che pertanto avrebbe seguito senza problemi il suo corso

(doc. B).

Dal 27.12.2022 sino al

26.07.2023, data di ritiro dell’opposizione da parte del datore di lavoro,

tutta la documentazione è stata trattenuta dall’Ufficio esecuzione di __________

e in tutto il predetto periodo è stata più volte personalmente sollecitata dal

sottoscritto presso lo sportello dell’Ufficio.

In data 26 luglio 2023

il sottoscritto si è recato anche una volta presso l’ufficio esecuzione di __________

dove gli è stato riferito che il sig. __________, funzionario che sin

dall’inizio si era occupato dell’iter esecutivo e che la sig.ra __________,

responsabile della cassa dell’Ufficio, alla quale erano state versate le spese

di procedura, non erano più reperibili in quanto entrati in quiescenza.

Recatosi poi in data

23.10.2023 allo sportello dell’Ufficio esecuzione di __________, all’opponente

è stato comunicato che la __________ era stata dichiarata fallita in data 18

ottobre 2023 e che conseguentemente la pratica era stata trasmessa per

competenza all’Ufficio dei fallimenti di __________ (doc. C).

Conseguentemente con

raccomandata 30 ottobre 2023 l’opponente rinnovava la sua richiesta d’indennità

per insolvenza all’Ufficio dei fallimenti di __________ che in data 15.12.2023

gli confermava l’avvenuta ricezione (doc. D).

Tutto ciò premesso, l’opponente

contesta l’affermazione che avrebbe dovuto essere più attento per tutelare i

suoi diritti nei confronti del suo ex datore di lavoro e che non avendo

rispettato l’obbligo di ridurre il danno alla Cassa per la sua domanda di

indennità veniva respinta.

In ogni caso, qualora,

per irreale ipotesi, avesse con il suo sconsiderato agire provocato un danno

alla Cassa, l’opponente chiede che detto danno venga quantificato e dimostrato

Considerandi

e che gli venga formalmente notificare in modo da poterlo poi contestare. (…)”

(cfr. doc. 50-51)

Con la decisione su opposizione

qui impugnata, la Cassa ha confermato il diniego delle prestazioni LADI sulla

base delle argomentazioni già riprodotte al consid. 1.1.

In sede ricorsuale, RI 1 allega,

oltre a quanto già agli atti, la “dichiarazione” datata 3 luglio 2023

sottoscritta dal __________, dal seguente contenuto:

"

(…) martedì 27 dicembre 2022 il sottoscritto __________ unitamente al

signor RI 1 si recava nell’Ufficio esecuzioni di __________, chiedendo al

signor __________, funzionario incaricato della pratica, di emettere precetto

esecutivo per sfr. 10'291.80 oltre interesse e spese a carico di __________,

datrice di lavoro di RI 1 per salario arretrati a lui dovuti.

Il predetto precetto

veniva poi notificato il 02.02.2023 contro il quale la società debitrice

elevava opposizione totale.

Trattandosi di

opposizione assolutamente immotivata il sottoscritto convinceva il gerente di __________

a ritirare l’interposto gravame, ritiro che veniva effettuato il 03.03.2023

alla presenza del sottoscritto e del signor RI 1.

In quel occasione,

tenuto conto del ritiro dell’opposizione, il sottoscritto unicamente al signor RI

1.

chiedeva al signor __________, funzionario incaricato della pratica, di

continuare da subito la procedura esecutiva nei confronti della società

debitrice in modo da velocizzare il percorso del precetto ottenendo in tempi

brevi i salari arretrati dovuti da __________, al proprio dipendente” (cfr.

pag. 35).

Su richiesta di questa Corte di

avere copia della domanda di proseguimento dell’esecuzione inoltrata il 26

luglio 2023 dal ricorrente, cui fanno riferimento tanto la decisione impugnata,

quanto l’e-mail dell’11 gennaio 2024 (cfr. supra, consid. 1.5. e doc. V), la

Cassa ha precisato che il documento in questione, presso l’Ufficio di

esecuzione di __________ è “introvabile” e prodotto copia della corrispondenza

intercorsa con quest’ultimo.

Dalla mail di data 1° luglio

2024, trasmessa dalla Caposervizio dell’Ufficio di esecuzione di __________

alla Cassa, risulta che “purtroppo l’originale cartaceo della domanda di

proseguimento inoltrata il 26.07.2023 è introvabile presso il nostro ufficio,

in giornata farò ulteriori ricerche in archivio e vi farò sapere al più presto.

Per il momento allega la cronologia dell’esecuzione n. __________” (cfr.

all. V1 a doc. V).

La “cronologia” trasmessa

dall’Ufficio di esecuzione alla Cassa indica, tra gli altri:

"

26.07.2023

09:23 Domanda di proseguimento dell’esecuzione

02.08.2023

– 26.07.2023

09:23 Invio della Comminatoria di fallimento (…)” (cfr. all. V1 a doc. V).

Con ulteriore mail del 2 luglio

2024, la Caposervizio dell’Ufficio di esecuzione di __________ ha comunicato

alla Cassa che “da ulteriori controlli anche nel nostro archivio, come già

comunicato ieri purtroppo la domanda di proseguimento del 26.07.2023 è

introvabile” (cfr. all. V1 a doc. V).

2.5

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato

dell’amministrazione, che ha negato al ricorrente il diritto alle indennità per

insolvenza, debba essere tutelato.

Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza federale esige che il

dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario

(cfr. in particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23

dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung,

Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005).

L’assicurato, dunque, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la

meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di

ottenere celermente il saldo scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019

consid. 4.4., pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid.

2.2.).

La giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il

salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori

devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per

insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.;

STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr.

30.

pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid.

3).

Inoltre

è utile evidenziare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste

anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore

di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può

aspettarsi di subire una perdita.

L’obbligo di diminuire il danno a carico dell’assicurato prima che il

rapporto di impiego venga sciolto non è sottoposto alle medesime esigenze

rispetto al periodo successivo alla disdetta. Tuttavia l’estensione delle

procedure che possono essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o

parte del salario precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in

ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA C 367/01

del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al

consid. 2.4.).

L’art. 55 cpv. 1 LADI si

applica peraltro anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima

dell’apertura della procedura di fallimento (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_367/2022

del 7 ottobre 2022).

Nella presente fattispecie,

questa Corte rileva, innanzitutto, che l’insorgente non percepiva alcun salario

sin da maggio 2022.

Seppure, quindi, nulla gli

venisse corrisposto per il proprio operato, agli atti non emerge – ed il

diretto interessato non lo pretende – che l’assicurato, in costanza del

rapporto di lavoro, e quindi da quando lo stipendio non gli veniva corrisposto

a quando ha prestato la sua ultima giornata di lavoro (il 31 agosto 2022),

abbia in qualche modo rivendicato gli stipendi arretrati.

A mente di questa Corte, già

allora, e quindi prima dello scioglimento del rapporto di lavoro avvenuto con

le dimissioni con effetto immediato del 2 settembre 2022, RI 1 avrebbe dovuto

agire nei confronti del datore di lavoro in modo sollecito e con incisività

nonostante sussistesse ancora il contratto di impiego (cfr. STCA 38.2023.15 del

30.

maggio 2023; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023; STCA 38.2022.100 del 6

marzo 2023; DLA 2007 pag. 51). Nulla risulta, invece, che egli abbia posto in

essere in tal senso.

Quanto precede sarebbe di per sé sufficiente per ritenere che il ricorrente

abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il

danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. consid. 2.2.; STF

8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA

38.2022.39

dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale

federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA

38.2014.45

del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA

38.2010.28

del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non avendo

egli, tra maggio 2022 e la fine del rapporto lavorativo avvenuta quattro mesi

dopo, rivendicato il versamento dei salari (meno che meno in modo incisivo).

Inoltre,

dopo non avere ricevuto il salario per quattro mesi, il ricorrente ad inizio

settembre 2022 ha sì rassegnato le proprie immediate dimissioni, motivate in

ragione del mancato versamento dei salari ed ha chiesto il versamento di quanto

ancora gli era dovuto. In quell’occasione, tuttavia, egli non ha impartito alla

debitrice un termine per procedervi o avviare una procedura esecutiva (cfr.

supra consid. 2.4.).

Solamente

il 30 settembre 2022, RI 1 ha formalmente diffidato la società affinché

procedesse al pagamento di quanto spettantegli entro dieci giorni. Allo scadere

di quei 10 giorni egli ha, però, ricevuto, il 10 ottobre 2022, unicamente una

promessa di pagamento entro trenta giorni cui la società non ha tenuto fede

(cfr. supra consid. 2.4.).

Il

5.

dicembre 2022, trascorsi quindi ben oltre i trenta giorni entro cui la

società si era impegnata a saldare gli stipendi arretrati, il ricorrente si è

nuovamente rivolto all’ex datrice, limitandosi però a segnalare di non avere

ricevuto quanto spettantegli e che avrebbe quindi proceduto a far spiccare nei

confronti della Sagl un precetto esecutivo che ha poi atteso sino al 27 dicembre

2022.

per far spiccare (cfr. supra consid. 2.4.), e meglio, da una parte, dopo

otto mesi dal versamento dell’ultimo salario, e dall’altra parte, praticamente

dopo quattro mesi (giorno più, giorno meno) dalle dimissioni ch’egli medesimo

aveva rassegnato con effetto immediato, dopo aver provveduto a mettere in mora

l’ex datrice solamente a cinque mesi dalla corresponsione dell’ultimo

stipendio.

Ne

consegue che, quando con riferimento al periodo sino all’emissione del precetto

esecutivo, il ricorrente, in sede ricorsuale, pretende di avere “dimostrato

di aver posto in essere tempestivamente tutto quanto nelle sue possibilità per

rivendicare il proprio credito” (cfr. supra consid. 1.2.), il TCA ritiene,

invece, che lasciando trascorrere, prima, cinque mesi da quando aveva ricevuto

l’ultimo salario prima costituire in mora la società, poi, ulteriori tre mesi

prima di chiedere l’emissione di un precetto esecutivo, l’assicurato ha

commesso una negligenza grave ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI, che giustifica

il diniego delle prestazioni postulate.

La

decisione su opposizione del 18 marzo 2024 deve, pertanto essere confermata.

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023

consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2

del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid.

2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22

agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.;

STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti