38.2024.22
Confermata sospensione (21 giorni) inflitta all'assicurato per non aver frequentato il POT assegnatogli, in concreto adeguato (art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) anche dal profilo del rispetto dell'attività di guadagno intermedio svolta dal ricorrente
12 agosto 2024Italiano96 min
partecipazione del signor RI 1 al programma di occupazione nazionale “__________".
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.22
CL/DC
Lugano
12 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 11
aprile 2024 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1 si è iscritto in
disoccupazione con effetto dal 1° gennaio 2023, dichiarandosi alla ricerca di
un’occupazione a tempo pieno nel “settore finanziario: Risk management,
Finance, Corporate compliance” e “finance” (cfr. doc. 2).
1.2. Il 23 ottobre 2023 l'Ufficio
regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha assegnato all’assicurato
un programma d’occupazione temporanea (POT) al 100% presso __________, avente
quale organizzatore l’__________, da svolgere nel periodo dal 2 novembre 2023
al 1° febbraio 2024, indicando, quale “grado d’occupazione”, “100”
(cfr. doc. 5/1).
1.3. Con decisione 2 gennaio 2024 la
Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 21 giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione, ritenendo che egli, ingiustificatamente, non
ha partecipato al POT assegnatogli, e che l’amministrazione ha, da parte sua,
ritenuto essere conforme “all’età, alla situazione personale e allo stato di
salute dell’assicurato” di RI 1 (cfr. doc. 12).
1.4. L’assicurato, rappresentato dall’avv.
RA 1 (Studio legale e notarile __________), si è opposto al provvedimento
emesso nei suoi confronti, facendo valere, in particolare - ed oltre a quanto
già rilevato nelle comunicazioni trasmesse all’URC, prima, ed alla Sezione del
lavoro, poi – che l’assegnazione al POT “nella misura decisa al 100% (…) è
manifestamente incompatibile con il guadagno intermedio generato dallo
svolgimento dell’attività lavorativa che (…) occupa attualmente” (e dal 1°
ottobre 2023; cfr. doc. 21) “il signor RI 1 nella misura del 60%”.
Se già la censura in questione
sarebbe, a mente della rappresentante dell’assicurato, sufficiente per
annullare la decisione di sanzione emessa nei confronti di RI 1, la
patrocinatrice di quest’ultimo aggiunge quanto segue:
"
(…) esigibile era semmai in teoria un POT con un grado di occupazione
del 40%. Non rientrava certamente nelle facoltà e competenze dell’Associazione __________,
come paventato nello scritto 04.12.2023 della sua direttrice signora __________,
stabilire con l’assicurato la percentuale lavorativa presso __________
diversamente da quanto deciso dall’URC con decisione del 23.10.2023, la sola
atta ad esplicare validi effetti giuridici. Era pertanto lecito da parte
dell’assicurato attendersi la convocazione ad un colloquio dover poter
discutere il grado e le modalità di partecipazione al POT, seguita
dall’emanazione di una nuova decisione indicante il corretto grado di
occupazione (limitato al grado del 40%) e auspicabilmente presso un ente
destinato a persone qualificate con formazione universitaria. (…) Nella
decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni (inc. no. 38.2012.54)
l’assegnazione dell’assicurato ad una misura presso __________ è stata ritenuta
adeguata ai sensi delle disposizioni della LADI ma solo perché nella
fattispecie l’assicurato aveva precedentemente rifiutato una misura alternativa
più vicina al suo profilo. (…) Alla luce di quanto sopra esposto,
l’assegnazione dell’assicurato al POT non è considerata adeguata e pertanto
ingiustamente il sig. RI 1 è stato sospeso dal diritto all’indennità di
disoccupazione. (…) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse
essere ritenuta l’adeguatezza della misura, si chiede una sensibile riduzione
del periodo di sospensione a 5 giorni, ritenuto che all’assicurato è semmai
imputabile unicamente una colpa lieve, avendo egli fatto affidamento al fatto
che prima di qualsiasi provvedimento nei suoi confronti sarebbe stata emanata
una nuova decisione indicante la corretta percentuale di occupazione.” (cfr.
doc. 13)
1.5. Con decisione su opposizione
dell’11 aprile 2024 la Sezione del lavoro, esperiti ulteriori accertamenti per
Fatti
i quali si dirà in seguito, ha confermato il proprio precedente provvedimento,
rilevando:
"
(…)
3.2. A titolo
preliminare, e per quanto riguarda la censura riferita all'inadeguatezza del
programma in questione, va rilevato che è indubbio che le attività previste dal
medesimo, di carattere sostanzialmente manuale, non avrebbero consentito di
mettere a frutto le conoscenze professionali dell'opponente, disponendo egli di
un dottorato in economia e di una pluridecennale carriera nel settore
finanziario.
Nel caso concreto,
risulta che la consulente URC abbia in un primo momento considerato la
partecipazione del signor RI 1 al programma di occupazione nazionale “__________".
Stando a quando riferito dalla predetta consulente, l'organizzatore aveva
tuttavia fornito "informazioni di incompatibilità con il guadagno
intermedio". L'assicurato ha inoltre seguito il Corso quadri dal 6
febbraio 2023 al 28 aprile 2023 (cfr. risposte 27 novembre 2023 dell'URC alle
domande sottoposte dall'UG).
Premesso che la scelta
di assegnazione al POT "__________" risulta essere stata ponderata
dalla consulente URC, nel senso di una ricerca di un’alternativa maggiormente aderente
al profilo del signor RI 1 - purtroppo rivelatasi non attuabile -, occorre
rilevare che la giurisprudenza è chiara per quanto riguarda la volontà del
legislatore di non tenere conto della formazione e delle qualifiche
professionali nel contesto dei programmi d'occupazione, per cui non è possibile
invocare tale argomento per ridurre l'entità della penalità d'occupazione (cfr.
STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013, consid. 2.4, nonché la giurisprudenza e
letteratura giuridica ivi citate). In particolare, spetta ai consulenti degli
URC decidere, di volta in volta, quali sono i provvedimenti più idonei per il
singolo assicurato.
Sotto questo profilo,
il programma d'occupazione era dunque adeguato, l'assicurato non avendo
peraltro comprovato, mediante certificato medico, l'esistenza di problemi di
salute preclusivi ad un suo inserimento nel programma, né che la sua età o la
sua situazione personale ostasse all'esecuzione delle attività previste.
3.3. L'assicurato ha
censurato il fatto che l'assegnazione indicava un grado d'occupazione del 100%
a suo parere incompatibile con l'attività di guadagno intermedio a quel momento
esercitata al 60%.
Al fine di chiarire la
fattispecie, in data 5 marzo 2024 l'UG ha esperito ulteriori accertamenti
(…) risulta chiaro che
la dicitura "Grado di occupazione" presente sui moduli di
assegnazione è sempre riferita al grado di occupazione corrispondente alla
disponibilità effettiva dichiarata dagli assicurati al momento dell'annuncio in
disoccupazione, laddove la Cassa disoccupazione, per poter procedere, al
conteggio mensile, deve poter dedurre sia la percentuale del guadagno
intermedio, sia quella della partecipazione al POT, che insieme devono
corrispondere alla disponibilità annunciata, in casu il 100%. Pertanto, non è
corretta la deduzione dell'opponente, laddove afferma che "le assegnazioni
ad un POT vengono attribuite limitatamente al grado di occupazione
residuo" (cfr. osservazioni 12 marzo 2024). Peraltro, I'UG non ha fatto
nessuna ammissione in tal senso, contrariamente a quanto sostenuto dal
rappresentante del signor RI 1, essendosi limitato a porre una domanda all'URC,
volta a chiarire la logica che governa l'indicazione del grado d'occupazione
nell'ambito delle assegnazioni. Peraltro, il grado di occupazione indicato sull'assegnazione
non influisce assolutamente sul principio della priorità del guadagno
intermedio rispetto ad un programma occupazionale. In sostanza, essa ha un
carattere tecnico e informativo verso la Cassa disoccupazione, alla quale viene
notificata copia dell'assegnazione ai fini del calcolo delle indennità. Anche
per questo motivo, il consulente non si occupa di determinare i giorni o il
grado di frequenza al POT, quest'ultima incombenza spettando all'organizzatore,
il quale deve dapprima verificare con l'assicurato la disponibilità effettiva.
L'organizzatore informa in seguito la Cassa disoccupazione trasmettendo
l’“Attestato presenze", affinché quest'ultima possa procedere al calcolo
ed al versamento delle indennità per i giorni di presenza.
Ciò premesso, anche
volendo dare atto del fatto che la dicitura in questione possa risultare
fuorviante per un assicurato che non fosse stato informato, ciò non è stato il
caso del signor RI 1. Infatti, in occasione del colloquio in presenza della
consulente URC del 25 ottobre 2023, il principio della priorità del guadagno
intermedio risulta essere stato tematizzato, come pure il fatto che egli
avrebbe dovuto partecipare al POT solo quando non lavorava (cfr. in particolare
le risposte alle domande 2 e 3 di cui al surriferito accertamento, come pure il
documento "Azioni di reinserimento" nel quale è riassunto il
contenuto del colloquio). Tant'è che in occasione del colloquio (telefonico)
avvenuto lo stesso giorno con l'organizzatore, egli ha comunicato che sarebbe
stato in grado di fornire le proprie disponibilità dopo martedì 14 novembre
2023 (cfr. scritto 15 febbraio 2024 dell'organizzatore, a firma della signora __________,
alle domande sottoposte dall'UG il 12 febbraio 2024).
In base ad un
ulteriore accertamento esperito dall'UG il 12 febbraio 2024 presso
l'organizzatore, segnatamente dall'intercorsa corrispondenza telefonica e di
posta elettronica fra l'organizzatore e l'assicurato, emerge chiaramente come
quest'ultimo fosse tenuto a presentarsi al programma solo nei giorni in cui non
lavorava. Al fine di determinare tali giorni, l'organizzatore ha infatti più
volte interpellato il signor RI 1, il quale ha sostanzialmente sempre rinviato
gli incontri a motivo di impegni lavorativi, rispettivamente vacanze e/o
assenza all'estero. (…)
In sostanza, il signor
RI 1 non si è presentato al POT, né ha informato sui giorni in cui sarebbe
stato disponibile. Per contro, ha impugnato l'assegnazione 23 ottobre 2023
dell'URC, mandando copia della stessa all'organizzatore (nota bene: solo dopo
essere stato contattato a più riprese da parte di quest'ultimo). L'opposizione
in questione è peraltro stata dichiarata irricevibile mediante decisione 20
novembre 2023 dell'URC.
3.4. Alla luce degli
scambi di posta elettronica con l'organizzatore, traspare in modo evidente il disinteresse
del signor RI 1 per un qualsivoglia incontro presso la sede del POT, foss'anche
solo per definire le proprie disponibilità.
Peraltro, dagli
scritti dell'assicurato all'organizzatore, rispettivamente dal contenuto dell'opposizione
16 novembre 2023 all'URC, non si evince minimamente - contrariamente a quanto
sostenuto in opposizione - che egli abbia sin da subito lamentato
l'impossibilità di pianificare i giorni di attività lavorativa. In un primo
momento, l'assicurato si è limitato a sostenere che l'assegnazione non era
adeguata rispetto al suo profilo e che l'avrebbe intralciato nelle ricerche di
lavoro, come pure nell'intento di incrementare l'attività di guadagno
intermedio (cfr. scritto e-mail del 10 novembre 2023 dell'assicurato all'URC).
Solo il 27 dicembre 2023, ovvero successivamente alla trasmissione dell'incarto
all'UG per eventuale sanzione, l'assicurato ha preteso di non poter pianificare
l'attività e che, pertanto, l'assegnazione non era adeguata.
Al riguardo, si rileva
che sebbene nella sua e-mail del 2 novembre 2023 alla signora __________ l'opponente
abbia affermato che la settimana dal 6 al 10 novembre 2023 sarebbe stato
occupato con l'attività per __________, ciò non risulta dagli attestati di
guadagno intermedio emessi da datore di lavoro. In base ai medesimi, risulta ad
esempio che, nel mese di novembre 2023, egli non è stato impegnato con
l'attività di guadagno intermedio nei seguenti giorni:
-
2 e 3 novembre 2023 (vacanze preannunciate all'URC)
-
10 novembre 2023 (venerdì)
-
23, 24 novembre 2023 (giovedì e venerdì)
-
1º dicembre 2023 (venerdì)
Visto quanto precede, quand'anche
si desse per buono che l'assicurato non potesse pianificare l'impegno
lavorativo di settimana in settimana, egli avrebbe potuto annunciare, al più
tardi il 9 novembre 2023, la possibilità di presentarsi il 10 novembre 2023,
come del resto pure il 23, 24 novembre e il 1° dicembre sennonché, aveva nel
frattempo contestato la decisione dell'URC, per i motivi di cui si è già detto
poc'anzi). II solo fatto di essere impegnato in un'attività di guadagno
intermedio, necessitante una certa flessibilità, non giustifica le assenze in
questione.
Nel caso concreto, va
di nuovo sottolineato come in risposta al richiamo del 16 novembre 2023
dell'organizzatore, l'interessato si sia limitato a trasmettere a quest'ultimo
copia dell'opposizione inviata all'URC il medesimo giorno, nella quale
contestava l'assegnazione in quanto inadeguata in relazione ad una questione di
immagine, di intralcio nelle ricerche di lavoro e di impedimento a reperire
un'occupazione a tempo pieno. E questo, come da egli stesso dichiarato nello
scritto in questione, anche qualora il POT fosse da intendersi come limitato al
residuo 40%.
Alla luce dei
summenzionati scambi di posta elettronica con l'organizzatore, e tenuto conto
delle motivazioni che hanno indotto il signor RI 1 a ripetutamente
procrastinare, l'incontro con il medesimo e ad impugnare l'assegnazione, non vi
è quindi un fraintendimento riferito al grado di occupazione al POT,
suscettibile di invalidare l'assegnazione. Si rileva, per inciso, che i
programmi occupazionali sono strutturati in modo flessibile, permettendo di
notificare le assenze e/o le presenze anche di giorno in giorno, proprio per garantire
la massima flessibilità rispetto all'attività lavorativa, la quale può
oscillare di settimana in settimana a dipendenza della tipologia del guadagno
intermedio.
3.5. Per quanto
riguarda l'asserita incompatibilità del programma occupazionale rispetto
all'intento di incrementare l'attività di guadagno intermedio, si rileva quanto
segue. Pur dando atto del fatto che l'attività di guadagno intermedio per __________
ha impegnato il signor RI 1 con un grado di occupazione oscillante tra il 60%
ed il 75% tra novembre 2023 e gennaio 2024 (cfr. attestati di guadagno
intermedio), il POT in questione avrebbe potuto essere svolto nel rimanente
tempo, il programma implicando una disponibilità minima del 20%. Quand'anche
avesse nutrito dubbi sulla possibilità di riuscire a garantire una presenza al programma
in funzione degli impegni lavorativi, l'assicurato avrebbe dovuto tematizzarli
in occasione di un primo incontro con l'organizzatore, di fatto mai avvenuto.
Inoltre, l’intento di incrementare la percentuale lavorativa all'80%,
avveratosi a partire dal 1° marzo 2024, non permette di concludere che il POT
fosse inadeguato alla situazione personale dell'assicurato per questo unico
motivo: da un lato, gli sforzi profusi non gli hanno purtroppo finora garantito
un'occupazione a tempo pieno e, dall’altro lato, anche gli assicurati occupati
al 100% in un programma occupazionale sono tenuti a proseguire le ricerche di
lavoro, dedicandovi il tempo necessario, avendo un obbligo di riduzione del
danno. Di principio, non vi sono eccezioni per coloro che conseguono un
guadagno intermedio nel senso di un'esclusione da programmi occupazionali.
3.6. Nel caso
concreto, dopo aver ricevuto copia dello scritto del 16 novembre 2023
dell'opponente all'URC, l'organizzatore ha informato l'interessato
dell'interruzione del POT in quanto, a suo dire, non sussistevano i presupposti
per una collaborazione (cfr. scritto 21 novembre 2023). A mente dell'opponente,
l'organizzatore avrebbe dovuto far precedere l'interruzione del POT da una
lettera di conferma della misura, dandogli in tal modo "la facoltà di
conformarsi".
Tale censura non può
essere condivisa, per i seguenti motivi.
Il rapporto di lavoro
che vincola la persona assicurata al responsabile del programma d'occupazione
temporanea è disciplinato dal CO, con la conseguenza che le disposizioni legali
relative al contratto di lavoro (art. 319 segg. CO) vengono applicate per
analogia, anche se il programma d'impiego costituisce un rapporto giuridico sui
generis (cfr. STCA 38.2008.65 del 2 febbraio 2009, consid. 2.3. e riferimento
ivi citato). Analogamente a quanto vale per le sanzioni in caso di
licenziamento per propria colpa (fondate sull'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in
relazione con l'art. 44 lett. a OADI), una decisione di sospensione dal diritto
alle indennità inflitta a un assicurato che con il proprio comportamento
fornisce al proprio datore di lavoro delle ragioni per porre fine ad un
programma di occupazione temporanea non presuppone dunque che l'assicurato
abbia fornito al proprio datore di lavoro un motivo grave, atto a giustificare
lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato (cfr. art. 337 e
346 cpv. 2 CO). Basta una colpa non necessariamente di natura professionale
(violazione dell'obbligo contrattuale) ma anche soltanto attinente al
comportamento generale o al carattere dell'assicurato, purché abbia costituito
per il datore di lavoro il motivo della disdetta del rapporto di lavoro (cfr.
sentenza precitata, consid. 2.3. e riferimenti ivi citati). In merito alla
precitata modalità di interruzione della misura, va rilevato che non è dato
ravvisare, nel caso concreto, necessità di un ulteriore (formale) richiamo da
parte dell'organizzatore del POT: infatti alla luce del comportamento
dell'assicurato, tale incombenza sarebbe risultata inutile (si veda, con
riferimento alla questione dell'ammonimento in relazione ad un licenziamento
con effetto immediato ex art 337 CO, quanto rileva la letteratura, in
particolare STREIFF, VON KAENEL, RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu
Art. 319-362 OR, 7. Auflage, Basel Genf 2012, ad art. 337,
N13, pag. 1123: "Die Verwarnung darf allerdings unterbleiben, wenn aus dem
Verhalten des Arbeitnehmers klar wird, dass sie unnütz wäre").
In particolare, un
ammonimento sulle conseguenze di una mancata partecipazione, segnatamente il
possibile licenziamento, avrebbe avuto un senso laddove non fosse paese che l'assicurato
volesse evitare la partecipazione al programma occupazionale. Tale non era il
caso in concreto (…).
3.7. In conclusione,
ritenuto come il comportamento assunto dall'opponente abbia compromesso o reso
impossibile l'esecuzione o lo scopo del provvedimento in oggetto, la decisione
di revoca del medesimo risulta giustificata ed i presupposti relativi ad una
sanzione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI risultano adempiuti. Le
motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere ad una
conclusione diversa, rispetto a quanto stabilito con la decisione qui
contestata. Per quanto riguarda la sospensione di 21 giorni, si rileva che essa
corrisponde al minimo previsto nel caso di un primo rifiuto e/o licenziamento.
Non si ravvisano, nel caso in esame, elementi a sostegno di una riduzione della
sanzione, la quale è da ritenersi conforme al principio di proporzionalità.”
(cfr. doc. 32)
1.6. Nuovamente rappresentato dall’avv. RA
1, l’assicurato ha impugnato tempestivamente la decisione su opposizione resa
nei suoi confronti al TCA, chiedendone, in via principale,
l’annullamento, poiché “l’assegnazione dell’assicurato al POT presso __________
con un grado di occupazione del 100% non è considerato adeguato”. A
sostegno della pretesa ricorsuale dell’insorgente, facendo valere che la
Sezione del lavoro “ha apprezzato in modo errato i fatti e le prove, ed è
incorsa altresì in una manifesta violazione del diritto”, la legale ha
addotto:
-
che l’assegnazione al un POT nella misura del 100%, come rilevato già in
sede di opposizione (cfr. supra consid. 1.6.), era “pacificamente e
indubbiamente incompatibile con il guadagno intermedio generato dallo
svolgimento dell’attività lavorativa che occupava a quel momento il signor RI 1
nella misura del 60%”, ciò che l’interessato ha eccepito con lettera del 16
novembre 2023, “antecedente quindi alla “procedura di licenziamento” avviata
dall’Associazione __________ il 21.11.2023”;
-
che “la spiegazione fornita dalla Sezione del lavoro nella decisione
impugnata adducendo che “il grado di occupazione” al 100% riportato nella decisione
di assegnazione al POT si riferiva invero al grado di disponibilità lavorativa
al momento dell’annuncio in disoccupazione, non regge minimamente alla censura
sollevata, poiché in aperto contrasto con il tenore letterale della decisione
stessa e con il senso che un assicurato in buona fede poteva trarne”, di
modo che “era pieno diritto del signor RI 1 ottenere una decisione che
indicasse innanzitutto il corretto grado di partecipazione al POT. In questo
senso le asserite spiegazioni impartite durante la telefonata del 25.10.2023
con il lodevole URC, nella persona della signora __________, non potevano
certamente supplire il diritto dell’assicurato di ottenere una revisione della
decisione, che a non averne dubbio riportava palesemente ed erroneamente il grado
di occupazione del POT”;
-
che il POT assegnato all’assicurato era ancora incompatibile “con la
flessibilità richiesta” dall’attività svolta dal medesimo nella misura del
60% che non permetteva “una pianificazione preventiva dei giorni di lavoro
settimanali, circostanza questa resa nota dal sig. RI 1 in occasione del
colloquio telefonico del 25.10.2023 e ribadita con lettera del 27.12.2023 al
lodevole Ufficio giuridico della Sezione del lavoro. del resto queste
difficoltà si sono manifestate sin dall’inizio, come comunicato dall’assicurato
con email del 2 e 10 novembre all’Associazione __________”;
-
che “la decisione è altresì errata poiché il signor RI 1 non ha mai
espresso il suo rifiuto a partecipare a un POT, essendo per contro egli
limitatosi, in virtù del suo diritto di essere sentito, a comunicare il proprio
punto di vista sia al lodevole URC che all’Associazione __________,
attendendosi dei chiarimenti e una nuova presa di posizione”;
-
che “il licenziamento deve essere ritenuto prematuro”, non avendo
l’assicurato la “possibilità di valutare se persistere nelle sue rimostranze
oppure se conformarsi al provvedimento”;
-
che si sarebbe dovuto optare per l’assegnazione di un POT destinato “a
persone qualificate con una formazione professionale universitaria” e che in
concreto al ricorrente non è stata presentata alcuna alternativa “più consona e
idonea al suo profilo!”.
In via subordinata, la
legale del ricorrente ha ribadito la richiesta di riduzione del periodo di
sospensione a cinque giorni in luogo dei ventuno, e meglio come già indicato in
sede di opposizione (cfr. supra consid. 1.6. e doc. I).
1.7. Nella sua risposta del 29 maggio
2024 l’amministrazione ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.8. Il 31 maggio 2024 il presidente del
TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione
di sapere se l'assicurato debba o meno essere sospeso dal diritto alle
indennità di disoccupazione per non avere frequentato il POT presso __________.
2.2. In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI,
l’assicurato è tenuto ad accettare l’occupazione adeguata propostagli. È
obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a
migliorare la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare
a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni
conformemente al capoverso 5; e
c. fornire
i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza
di un'occupazione.
L'art. 64a LADI precisa che:
"
1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in
particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi di
istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non
devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche
professionale in imprese o nell'amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può
prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo 18
capoverso 2 partecipino a pratiche professionali;
c. semestri di
motivazione per gli assicurati che al termine della scuola dell'obbligo
scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione, se non dispongono di una formazione
professionale completa e hanno concluso la scuola senza aver conseguito un
diploma di maturità.
Considerandi
2.
L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per
analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1
lettera a.
3.
L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è
applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo
il capoverso 1 lettera b.
4.
Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso
1.
sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea
secondo il capoverso 1 lettera c.
5.
Il Consiglio federale fissa il contributo mensile per le
persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di
attesa.”
Per quel che riguarda i programmi
d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo l’art.
64a ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già
faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STF
8C_27/2023 del 5 giugno 2023 consid. 4.2.; STF 8C_471/2020 del 6 ottobre 2020
consid. 4.2.; STF 8C_384/2018 del 23 agosto 2018; STFA C 274/04 del 29 marzo
2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).
L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI
stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa
dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla
situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo
aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29
marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.
Boris Rubin (in: « Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage »,
Ed. Schulthess Médias Juridique SA, Ginevra/ Zurigo/Basilea,
2014, p 478) ricorda al riguardo che:
"
(...) D'après l'art. 64a al. 2
LACI, le caractère convenable d'un PET ne dépend que des conditions fixées à
l'art. 16 al. 2 let. c LACI, à savoir la compatibilité de l'activité assignée
avec l'âge, la situation personnelle et la santé. L'obligation, pour l'autorité
qui assigne la mesure, de prendre en compte les aptitudes et les inclinations
des assurés (art. 83 OACI), tombe s'agissant des PET (DTA 1987 p. 34 ; arrêt du
31.
août 2012 [8C_577/2011]). Le critère du temps maximal de déplacement de
l'art. 16 al. 2 let. f LACI doit à notre sens également être pris en
considération. L'adéquation entre la mesure de marché du travail et les critères
fixés à l'art. 16 al. 2 let. c LACI s'examine en principe non en relation avec
l'organisme qui gère la mesure, mais en rapport avec les activités
effectivement exercées par l'assuré au sein de l'organisme en question (DTA
2006.
p. 155 consid. 2.4 p. 157). (…)”
2.3
L’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI
prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le
prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente
non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un
provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione
oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile
l'esecuzione o lo scopo (cfr. STF 8C_471/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 2.2.).
Secondo la giurisprudenza colui
che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale
temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività
deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza
delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr.
STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).
La giurisprudenza federale
parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un
disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di
lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle
trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere
chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per
porre termine alla sua disoccupazione (cfr. 8C_750/2019 del 10
febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg.; STFA C 301/05
del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90,
DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).
Allo stesso modo deve essere
considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il
potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste
questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987,
Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie
“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,
Ed. Schulthess, Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; Daniele Cattaneo, "Alcuni compiti
degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".
Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg.
2.4
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.
La sospensione del diritto a
indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000
N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA
C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28 settembre 2001
consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI
se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata
della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce
che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato
un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato
un’occupazione adeguata.
2.5
In una sentenza pubblicata in DLA
1999.
N. 9 pag. 42 il Tribunale federale ha avuto occasione di chiarire quando
un assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in
nessuna sanzione.
Si trattava di un'assicurata alla
quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4 giorni, a tempo pieno,
intitolato "Successo sul mercato del lavoro". L'assicurata ha
rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi occupare anche dei
propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo pieno.
L'Alta Corte ha innanzitutto
stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio o
l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un assicurato
ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in cui la frequentazione
del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure
DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):
Il TFA ha aggiunto che un corso è
ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di salute (i
motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante certificati
medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17 giugno 2003;
STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96
del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351,
consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238.
Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA C 320/98 del 14
aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo
(cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; DLA 1999 N. 9 pag. 42 consid. 2b).
Questa interpretazione è,
peraltro, conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza
sociale (DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46)
Nel caso che era chiamata a
giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che, trattandosi di
un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato
visto che, da un lato, ella doveva occuparsi di tre figli di cui due in età
scolastica mentre il terzo doveva essere allattato varie volte al giorno,
dall’altro, doveva frequentare pure un altro corso d'informatica approvato
dall'assicurazione contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove rispetto
al domicilio e che implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso era,
pertanto, inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3
lett. a LADI (cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3).
L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciata su un ricorso inoltrato
dall'amministrazione contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a
un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale
di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal
diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva
tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per
l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.
La nostra Massima Istanza, benché
il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato
che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei
mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla
situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur
lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della
figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque
alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Il TF ha accolto il ricorso
dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale
legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non
dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi
plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle
singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni
non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che
avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa
dell'assicurata.
In una sentenza 8C_202/2008,
8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha accolto un ricorso
alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della Sezione del Lavoro che
avevano contestato la riduzione della durata della sospensione da 21
a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva rifiutato un
programma d'occupazione argomentando:
"
(…) Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di
una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale
federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i giudici di primo
grado hanno giustamente considerato che l'occupazione temporanea prospettata
all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse adeguata e conforme
all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata (art.
16.
cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2 LADI), rendendo di
riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel fissare la sospensione
in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa dell'assicurata era di
natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In considerazione della prassi
applicata in casi analoghi, tale valutazione merita di essere condivisa.
Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007 Tribunale federale)
ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e 20 giorni decretate nei
confronti di assicurati che avevano interrotto, senza validi motivi, un
(adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente quattro mesi (DLA
2005.
no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag. 284 consid. 3,
C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra marginale 860; cfr.
anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003
consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che
giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,
tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha
interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il
programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può
essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata
avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver
portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui
l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in
oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione personale
dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di questo
motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta
dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto
meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva
iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva
ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata
inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel
maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata,
essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di
continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"
In una sentenza 8C_128/2016 del
13.
aprile 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato una sospensione di 21
giorni inflitta a un assicurato che senza valido motivo non ha iniziato un
programma occupazionale della durata di tre mesi.
Con giudizio 8C_909/2015 del 22 aprile
2016.
il TF ha poi respinto il ricorso di un assicurato che è stato sospeso per
23.
giorni e per 36 giorni, non avendo dato seguito alle istruzioni dell’ufficio
regionale di collocamento del 3 novembre 2014 di concorrere per un programma
lavorativo Oko-Job, rispettivamente del 26 novembre 2014 di fare domanda per un
programma lavorativo ProWiv. L’Alta Corte ha evidenziato che non vi era alcun
motivo che rendesse la partecipazione a tali programmi inesigibile e che
l’obiezione dell’assicurato secondo cui voleva estendere la sua attività
dipendente quale insegnante di musica così da abbreviare la disoccupazione
risultava in ogni caso ininfluente.
In una sentenza 8C_27/2023 del 5
giugno 2023, già citata sopra, con la quale è stato respinto il ricorso di un
assicurato che si occupava anche della cura di un figlio e che era stato
sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 23 giorni per non
essersi tempestivamente annunciato presso l’organizzatore del POT assegnatogli,
il Tribunale federale ha ricordato che i doveri di accudimento nei confronti di
figli minorenni in linea di principio non rendono inadeguati i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro. L’inadeguatezza, infatti, è al massimo
immaginabile qualora l’accudimento da parte di terze persone sia oggettivamente
fuori discussione, ciò che non era il caso in quella fattispecie, né il
ricorrente vi aveva fatto riferimento.
In una sentenza STF 8C_687/2022
del 17 aprile 2023 pubblicata in DLA 2023 N. 6 pag. 193 segg., nel caso di
un’assicurata, madre di due figlie nate nel 2000 e nel 2003, che aveva
rifiutato un’occupazione facendo valere che al momento dell’assegnazione ella
non disponeva di un veicolo privato per recarsi ad un’ora e 23 minuti dal
proprio domicilio, dal momento che la sua automobile non funzionava più e che
non avendo i mezzi finanziari per procedere alla sua riparazione ne aveva già
riconsegnato le targhe, l’Alta Corte, chiamata a pronunciarsi innanzitutto
sull’adeguatezza di quell’occupazione dal profilo del tempo richiesto per la
trasferta e della necessità di usare il proprio mezzo privato, ha rinviato gli
atti alla precedente istanza al fine di determinare se quella ricorrente aveva,
o meno, la capacità finanziaria di recuperare il proprio veicolo senza
intaccare il proprio minimo vitale, tenuto conto dei doveri di mantenimento che
le incombevano.
Infine, in una sentenza 8C_99/2024
del 6 maggio 2024, nel caso di un assicurato che aveva abbandonato un corso
assegnatogli, ha confermato la sospensione dal diritto alle indennità LADI di
25.
giorni inflitta all’interessato, rilevando:
" 5.2. Le
recourant conteste la quotité de la sanction prononcée à son encontre. Il
estime que contrairement à l'avis des premiers juges, il n'aurait pas cherché à
prolonger la durée de son chômage, mais au contraire effectué des recherches
d'emploi sérieuses, réalisé des gains intermédiaires et trouvé une place de
stage. Par ailleurs, il revient sur plusieurs faits mentionnés dans le
procès-verbal du 31 mars 2023, dont il conteste qu'ils se soient produits tels
que rapportés ou dont il conteste l'interprétation. Enfin, il conteste que la
durée de la mesure relative au marché du travail, prise en considération pour
fixer la quotité de la sanction, lui ait été communiquée.
Ces
griefs sont manifestement infondés. En effet, une MMT est de nature à réduire
la durée du chômage en améliorant l'aptitude au placement de la personne
assurée. En la mettant en échec, cette dernière risque donc de prolonger la
durée du chômage, quand bien même elle fait des recherches d'emploi sérieuses.
En l'espèce, les premiers juges ont expressément pris en considération ces
recherches. Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas pris position sur
chacune des difficultés qui ont opposé le recourant et sa conseillère C.________,
selon le procès-verbal du 31 mars 2023, mais ont considéré qu'il en ressortait,
globalement, qu'il avait empêché la poursuite de la MMT par son comportement
inadéquat. Il est vrai que la formulation des premiers juges, d'après laquelle
il n'était pas reproché au recourant "d'avoir refusé de se conformer aux
procédures de C.________, mais de s'être montré rétif auxdites
procédures", manque singulièrement de clarté et de précision. Il reste que
les premiers juges ont également constaté que dans sa réplique du 13 décembre
2023.
en procédure cantonale, le recourant avait clairement exposé qu'il avait
accepté l'abandon du programme en raison d'une "incompatibilité" avec
sa conseillère auprès de C.________ et du fait qu'il estimait avoir été traité
de manière inacceptable pendant les rendez-vous. Il ressort également du
jugement entrepris que les premiers juges n'ont pas tenu pour démontré que sa
conseillère auprès de C.________ l'aurait infantilisé ou traité de manière
inacceptable. Le recourant ne démontre pas que les constatations des premiers
juges sur ce point seraient manifestement erronées. L'interprétation qu'il fait
de certains entretiens avec sa conseillère repose sur des intentions qu'il lui
prête et non sur des faits ou des preuves objectifs. Les premiers juges
n'avaient donc pas de motif de prendre en considération des circonstances
particulières qui auraient justifié une diminution de la sanction prononcée
pour l'abandon de la MMT. Enfin, il ressort clairement de la décision du 23
janvier 2023 assignant le recourant à suivre la MMT que cette mesure durerait
du 17 janvier au 17 juillet 2023.”.
2.6
Il TCA, in una
sentenza 38.2015 34 del 7 settembre 2015, ha confermato la sospensione di 21
giorni inflitta ad un’assicurata che si era rifiutata di svolgere un programma
d’occupazione assegnatole quando era da nove mesi in disoccupazione, ritenendo
che quest’ultimo fosse adeguato. Al riguardo questo Tribunale ha rilevato:
" (…) se, da una parte, le
attività previste nel programma d’occupazione in questione non avrebbero
permesso di mettere a frutto tutte le conoscenze professionali di cui dispone
la ricorrente, d’altra parte, come risulta dalla presentazione
(attività esercitate, formazioni integrate, obiettivi) il programma di
occupazione in questione avrebbe permesso all’assicurata di apprendere altre
mansioni e di approfondire le conoscenze sul nostro territorio cantonale.
In ogni caso, come visto, la legge e la
giurisprudenza federale, non impongono di tenere conto del livello di
formazione degli assicurati nel contesto dei programmi d’occupazione (cfr.
consid. 2.4).”
Inoltre il TCA ha
stabilito sulla base della giurisprudenza federale che il rifiuto di
partecipare al programma d’occupazione per il motivo che la partecipazione allo
stesso le avrebbe compromesso la riconversione quale istruttrice di Pilates
avrebbe semmai potuto comportare per l’assicurata il rifiuto totale o parziale
dell’indennità di disoccupazione per carenza di uno dei presupposti
fondamentali del diritto, e meglio dell’idoneità al collocamento (cfr. art. 8
cpv. 1 lett. f LADI), invece di una semplice sospensione dal diritto all’indennità
di disoccupazione.
Con giudizio
38.2020.42
del 25 gennaio 2021 questa Corte ha respinto il ricorso di un
assicurato che era stato sospeso per 23 giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione per non avere partecipato dal 2 marzo al 1° giugno 2020 a un POT adeguato, ma che non corrispondeva ai suoi interessi.
Il TCA ha, inoltre, evidenziato
che le sue assenze dal 2 al 16 marzo 2020 non erano conseguenti al confinamento
a causa del coronavirus, in quanto, da una parte, il divieto delle attività
presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione, come
pure la chiusura e la limitazione al minimo indispensabile delle altre attività
sono stati decretati dalle autorità cantonali e federali dal 13 marzo 2020 con
validità a partire al più presto dal 15 marzo 2020.
Dall’altra, gli organizzatori dei
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro erano autorizzati, anche durante
la fase di confinamento, a erogare prestazioni in remoto.
Al riguardo cfr.
STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018.
Con la
STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024, nel caso di un’assicurata - madre di una bambina piccola,
iscrittasi in disoccupazione alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale
impiegata di commercio, d’ufficio e fiorista – che era stata sanzionata con una
sospensione dal diritto alle indennità LADI di 16 giorni poiché, dopo un
periodo di assenza giustificata per malattia, non si era presentata al POT ed
aveva contestato l’assegnazione, affermando, tra l’altro, che tale decisione
non teneva conto delle sue circostanze personali e professionali, che il
programma non sarebbe stato in linea con le sue qualifiche ed esperienze
professionali, le avrebbe potenzialmente danneggiato la reputazione
professionale, come pure le future opportunità d'impiego nel suo campo di
esperienza, censurando, poi, il breve preavviso dell’assegnazione, che non le
concedeva il tempo di organizzarsi con la bambina di 18 mesi, questa Corte ha,
innanzitutto, rilevato che nel caso di programmi d'occupazione in istituzioni
pubbliche o private senza scopo lucrativo ex art. 64a LADI, il legislatore non
ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri per considerare inadeguata
un’occupazione fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI, ma soltanto di quello dell'art.
16.
cpv. 2 lett. c LADI. Ciò significa che un programma occupazionale assegnato
a un assicurato è inadeguato se non è conforme alla sua età, alla sua
situazione personale o al suo stato di salute.
Infine,
in relazione all’obiezione circa il fatto che l’assegnazione sia avvenuta
unilateralmente da parte dell’URC senza prima consultare la ricorrente, questo
Tribunale ha rammentato “che secondo la giurisprudenza spetta ai
consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più
idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85
b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022 consid. 2.7.;
STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.10 del 18 giugno
2018.
consid. 2.7.; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21
gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio
2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993)”.
Con STF
8C_204/2024 del 24 maggio 2024, l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il
ricorso presentato contro la STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024, riprendendo come
segue la decisione resa da questa Corte:
" (…)
2.1
Dopo avere ricordato che un
programma occupazionale assegnato ad un assicurato è inadeguato soltanto se non
conforme alla sua età, alla sua situazione personale o al suo stato di salute
(art. 16 cpv. 2 lett. c LADI [RS 837.0]), la Corte cantonale ha respinto la
censura della ricorrente secondo cui il POT attribuitole non sarebbe stato in
linea con le sue qualifiche ed esperienze professionali e le avrebbe
potenzialmente danneggiato la reputazione professionale, come pure le future
opportunità d'impiego nel suo campo di esperienza. In seguito, i primi giudici
hanno accertato che i certificati medici agli atti non riportavano alcunché in
relazione all'impossibilità, o perlomeno all'inopportunità, di svolgere il POT
in questione. La ricorrente doveva inoltre essere nelle condizioni di
organizzarsi per poterlo frequentare a tempo pieno. Infatti, in occasione del
colloquio telefonico con l'Ufficio regionale di collocamento (URC) del 5
settembre 2023, la ricorrente era già stata informata che avrebbe ricevuto la
convocazione per un programma occupazionale. Per di più, al momento
dell'annuncio per il collocamento ad agosto 2022 - nonostante fosse madre di
una bambina di poco più di 6 mesi - la ricorrente aveva dichiarato una
disponibilità del 100 % senza modificarla nel prosieguo della disoccupazione,
oltre a non avere mai fatto valere che l'accudimento da parte di terze persone
fosse fuori discussione. Infine, respingendo l'obiezione secondo cui
l'assegnazione al POT fosse avvenuta unilateralmente senza consultarla, il Tribunale
cantonale ha ricordato che per giurisprudenza spetta ai consulenti dell'URC
decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più idonei per il
singolo assicurato.”
2.7
In una sentenza
8C_577/2011 del 31 agosto 2012 il Tribunale federale ha confermato la
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni,
contrariamente al parere del Tribunale cantonale che l’aveva ridotta a 7
giorni, inflitta dall’amministrazione ad un assicurato, con formazione
universitaria in informatica di gestione e con esperienze professionali come
informatico, giornalista e traduttore, e che aveva rifiutato un programma
d’occupazione presso un'associazione specializzata nel riciclaggio, con la
funzione di operaio addetto alla pulizia dei locali.
Secondo l'Alta Corte
la volontà del legislatore di non tenere conto della formazione e delle
qualifiche professionali nel contesto dei programmi d’occupazione è chiara per
cui non è possibile invocare questo argomento per ridurre l’entità della
penalità.
In un'altra
sentenza 8C_265/2012 del 16 aprile 2013 il Tribunale federale ha confermato la
sanzione di 25 giorni inflitta ad un assicurato - che aveva terminato la
propria formazione giuridica all’estero oltre vent’anni prima e che non aveva
mai lavorato nell’ambito giuridico - che aveva rifiutato un programma
d'occupazione quale giurista ed ha sottolineato che:
"
(…)
4.1
En ce qui concerne les programmes d'emploi
temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art.
64a al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c
LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de
l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la
situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a
renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a
et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les
programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des
aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16
al. 2 let. b LACI; cf. arrêt 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).
En l'espèce, le programme d'emploi temporaire
satisfaisait pleinement aux conditions de l'art. 16 al. 2
let. c LACI, ce que le recourant ne conteste pas, et l'on peut ainsi laisser
indécis le point de savoir si le programme d'emploi temporaire correspondait à
sa formation et son expérience professionnelles. (…)"
Al riguardo il TCA si limita ad
aggiungere che l’ordinamento in materia, regolato da una legge federale (e
precisamente l’art. 64a cpv. 2 LADI), non può essere validamente contestato in
quanto tale poiché vincola le autorità giudiziarie (cfr. art. 190 Cost.; STF
9C-294/2011 del 24 febbraio 2012; STF 8C_63/2013 del 2 aprile 2013; STF
8C_1039/2012 del 18 aprile 2013).
Sta semmai al legislatore, se lo
riterrà opportuno, modificare la norma in questione (cfr. DTF 137 V 82 consid.
5.3), inserendo ulteriori criteri per determinare l’adeguatezza di un programma
d’occupazione (a proposito delle critiche formulate alla concezione attuale
cfr. B. Rubin, op.cit., pag.
628-629).
Questa Corte ricorda, inoltre,
che inizialmente, e cioè nella LADI del 25 giugno 1982, dovevano essere
rispettate tutte le condizioni dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv.
2) LADI (cfr. D.
Cattaneo, "Les mesures preventives et de
réadaptations de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 518-524).
In una sentenza pubblicata in DLA
1987.
pag. 36 seg. l'Alta Corte si era così espressa a proposito del rispetto
dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) lett. b LADI:
" Il est
jurisprudence constante qu'en période de chômage, le fait qu'un emploi offert
ne correspond ni aux qualifications ni aux vœux professionnels d'un assuré
n'autorise pas ce dernier à le refuser, à titre d'occupation temporaire ou
transitoire, sous prétexte qu'il ne s'agit pas d'un travail convenable
(Stauffer, op. cit. et le arrêts cités). Il en va de même de la circonstance
que l'activité temporaire doit être exercée dans une profession ou un secteur
économique différents de ceux où l'assuré avait travaillé avant l'apparition de
son chômage (DTA 1977 N° 10 p. 37). N'est dès lors pas déterminante
l'allégation du recourant selon laquelle il a une formation de programmeur et
est apte davantage à l'exercice d'un travail intellectuel que manuel. A cet
égard, on relèvera du reste que le travail qu'il a exercé en dernier lieu
n'avait pas un caractère intellectuel marqué, ainsi que cela ressort de la
description qui en es faite par son ancien employeur, pas plus d'ailleurs que
son emploi précédent de chauffeur-magasinier.
Certes, les principes précités ne doivent-ils pas
conduire à faire preuve d'une rigueur excessive dans certains cas d'espèce.
Dans ce domaine également, il convient en effet de respecter le principe de
proportionnalité qui requiert de la part de l'Etat, entre les moyens et les
buts, un rapport pertinent, adéquat, convenable (ATF 111 V 320 consid. 4 et les
références). Cependant, dans le cas particulier, on constate que le recourant
semble éprouver beaucoup de difficultés è retrouver un emploi, en partie à
cause de difficultés linguistiques que l'assurance-chômage a toutefois contribué
à atténuer en finançant les cours de langues suivis par l'assuré.
Dans ces conditions, il est compréhensible que
l'office communal du travail lui ait assigné un emploi temporaire dans le cadre
d'un programme d'occupation de chômeurs, ce qui constitue précisément l'une des
mesures prévues par la loi pour combattre le chômage (art. 72 LACI). On
relèvera du reste qu'il est dans l'intérêt d'un assuré dont le chômage se
prolonge d'occuper un tel emploi temporaire, car cela prolonge d'autant les
limites de délai-cadre de la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et donc
aussi la durée de l'indemnisation (art. 27 LACI)."
La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995, che ha voluto
conferire una primaria importanza agli aspetti preventivi e reintegrativi,
aveva introdotto un art. 72a cpv. 1 LADI nel quale veniva riconosciuto il
diritto dell'assicurato ad ottenere un'occupazione temporanea nell'ambito di un
programma d'occupazione, applicando tuttavia il principio della sussidiarietà
("l'assicurato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso
1.
lettera b ha diritto, entro il termine quadro per la riscossione delle
prestazioni, ad un'occupazione temporanea se non è possibile assegnargli
un'occupazione adeguata e non si rivelino opportuni altri provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro").
Al capoverso 2
dell'art. 72a il legislatore aveva poi ristretto i criteri che tale programma
d'occupazione deve essere rispettato per poter essere imposto ad un assicurato
("per l'assegnazione di un'occupazione temporanea ai sensi dell'articolo
72.
capoverso 1 valgono per analogia i criteri dell'occupazione adeguata
conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera c; se si tratta di
occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 2, valgono i criteri
di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e, f, g, h"; sul tema cfr.: D. Cattaneo, "I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro nella legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione (LADI)” in Il Ticino e il diritto. Ed. CFPG, Lugano
1997.
pag. 231 seg. 248: "vi è da domandarsi se questo livello di
protezione è realmente sufficiente o se non sarebbe stato meglio esigere che
l'occupazione temporanea soddisfi tutti i criteri dell'art. 16 cpv. 2
LADI").
La terza revisione
della LADI ha rimodellato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
abrogando l'art. 72a ed introducendo l'art. 64a relativo ai provvedimenti
d'occupazione (cfr. consid. 2.2.).
In quell'occasione
sono stati mantenuti all'art. 64a cpv. 2 LADI (“L’articolo 16 capoverso 2
lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un’occupazione
temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.”) i criteri dell'art. 72a cpv.
2.
LADI. È sparito formalmente dalla legge il riferimento al principio di
sussidiarietà (cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629 e nota 1955).
In tale
contesto è pure utile sottolineare che, come già rilevato dall'Alta Corte nella
sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999,
in un caso ticinese, J. Chopard ("Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung". Ed. Schultess Polygraphischer
Vorlag, Zurigo 1998) sostiene che il vecchio art. 72a cpv. 2 LADI (e di
conseguenza anche l'attuale 64a cpv. 2 LADI) è in contrasto con l'art. 21 della
Convenzione n. 168 dell'OIL concernente la promozione dell'impiego e la
protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 ratificata dal Consiglio
federale il 17 ottobre 1990 e entrati in vigore per la Svizzera il 17 ottobre
1991.
(al riguardo cfr. D. Cattaneo,
op.cit., pag. 193 seg.).
2.8
Per quel che concerne
il nostro Cantone, la questione dei programmi d'occupazione è stata oggetto di
un'interrogazione del 26 aprile 2012 n. 123.12 (Maruska Ortelli).
"Cooperativa Clic con sede a Porza" e di un'interrogazione dell'8
maggio 2012 n. 131.12 (Orlando Del Don e cof. per il Gruppo UDC). "La
riqualifica e la formazione impartite ai disoccupati. Oneri pubblici per corsi
discutibili e "inutili"?" alle quali il Consiglio di Stato ha
risposto il 12 settembre 2012 (numero 4939).
Il 3 maggio 2017 il Consiglio di
Stato, rispondendo all’interrogazione del 16 marzo 2017 n. 67.17 “Programmi
occupazionali alla Caritas di Pollegio” di Matteo Pronzini, il quale tra
l’altro sollevava dubbi sulla reale efficacia di questi programmi, ha indicato
che “nel corso del 2016 il 45% dei partecipanti che ha terminato il POT
Caritas di Pollegio ha trovato lavoro entro due mesi dalla conclusione del
programma. Complessivamente il tasso di collocamento 2016 registrato
nell’insieme delle sedi dei POT Caritas si attesta al 41.8%” (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=117446).
Un’altra
interrogazione n. 71/18 “Gli Uffici regionali di collocamento sono al passo con
il mercato del lavoro?” è stata depositata l’8 maggio 2018 di Tiziano Galeazzi
e cofirmatari. Il Consiglio di Stato ha risposto il 22 agosto 2018 (numero
3714).
Ad una successiva
interrogazione n. 167/23 “Uffici regionali di collocamento (URC)
qualcosa non funziona”, depositata da Tiziano Galeazzi e cofirmatari
il 15 dicembre 2023, il Consiglio di Stato ha risposto il 6 marzo 2024 (numero
1101).
In particolare, tra
i quesiti posti nell’interrogazione n. 167/23, figurano i seguenti:
"
Personale URC (…)
Risulta che vi siano
alcuni obiettivi primari per misurare (qualificare) colei e colui che lavorano
negli URC e sono:
A) incrementare il
numero di utenti nei corsi di sostegno al collocamento, più precisamente al
corsoTecniche e Ricerche di impiego
B) incrementare il
numero di utenti nei POT (programmi occupazionali)
C) incrementare le
sanzioni agli utenti
Al Governo risultano
questi obiettivi? Se sì non sembrano obiettivi che vanno al di fuori del vero
scopo di un URC che è l’inserimento nel mondo lavorativo di una persona? Sulle
sanzioni: non sembra al Governo che gli URC non abbiano il compito di polizia
ma piuttosto di aiutare a ritrovare fiducia in sé stessi a motivare le persone
(utenti) e aiutar loro a trovare un lavoro?
(…)
POT programmi
occupazionali:
12.
In questi
programmi passano tutti gli utenti oppure solo alcuni selezionati?
13.
A cosa servono
questi programmi occupazionali? L’invio degli utenti è parte degli obiettivi
dei consulenti URC? Se si, i consulenti vengono misurati/valutati anche con
questi dati?
14.
Risulta vero che
molti di questi programmi sono orientati più ad agevolare queste associazioni
(manodopera) piuttosto che al diretto interessato nel riqualificarsi? (utente)
Alla domanda 14 nello specifico: Riparare giocattoli o biciclette realmente a
cosa servirebbe? A diventare uno specialista del campo e quindi magari essere
assunto in quella realtà associativa dove si è svolto la misura occupazionale,
oppure spingerlo a diventare un imprenditore di settore (giocattoli o
biciclette), oppure serve a occupare il tempo dell’utente senza però un
obiettivo lavorativo in vista?
15.
Utenti che hanno
avuto un sostegno al collocamento presso la Labor o l'Ecap ma alla fine non
hanno trovato un lavoro. Non sarebbe meglio concentrare le risorse per corsi
individuali più mirati e personalizzati? Quali eventuali alternative vi
sarebbero? 3. Guadagno intermedio e/o disoccupati di lunga durata:
16.
Brevemente
spiegare come funziona e pure con gli over55.”
Queste le risposte
fornite dal Consiglio di Stato il 6 marzo 2024:
"
Personale URC:
Quelli evidenziati ai
punti A, B e C di cui sopra non sono obiettivi primari per valutare il
personale degli URC.
In generale,
ricordiamo che i provvedimenti del mercato del lavoro (PML) – tra cui rientrano
anche quelli citati (A e B) – sono strumenti importanti a disposizione
dei/delle consulenti del personale, proprio con lo scopo di favorire il
reinserimento professionale delle persone iscritte agli URC che hanno maggiori
difficoltà di collocamento per motivi inerenti il mercato del lavoro. In questo
senso, vi è una costante analisi qualitativa, volta a migliorare l’utilizzo
mirato e tempestivo di tutti i PML rispetto alla strategia di reinserimento
individuale di ogni persona disoccupata. Per quanto riguarda le sanzioni,
ricordiamo che il quadro legale federale affida agli URC anche un compito di
controllo, che non si contrappone e non ha preminenza sulle attività di
consulenza e collocamento. La corretta applicazione delle disposizioni della
Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) permette di
garantire l’equità di trattamento e di prevenire i possibili abusi nell’ambito
di un’assicurazione sociale.
(…)
POT programmi
occupazionali:
12.
I/le consulenti
del personale URC valutano la partecipazione ai programmi di occupazione
temporanea (POT) caso per caso, in base alla strategia di attivazione e
reinserimento definita per ogni persona disoccupata.
13.
Innanzitutto, (…)
l’inserimento in un POT non è parte degli obiettivi primari di valutazione
dei/delle consulenti del personale URC. Come abbiamo già avuto modo di
illustrare nella risposta a un’interrogazione del 2017, i POT fanno parte dei
provvedimenti del mercato del lavoro (PML) previsti dalla LADI. Gli obiettivi
generali di queste misure sono il miglioramento dell’idoneità al collocamento
degli assicurati per permettere un loro rapido e durevole reinserimento, la
promozione di qualifiche professionali in relazione ai bisogni del mercato del
lavoro, la diminuzione del rischio di disoccupazione di lunga durata e
l’acquisizione di esperienze professionali. Nello specifico, le attività
proposte nei POT sono finalizzate alla riattivazione delle persone,
prevalentemente iscritte in disoccupazione da più tempo, che necessitano di
riacquisire o mantenere i ritmi lavorativi. L’obiettivo è quello di favorirne
il reinserimento in qualsiasi ambito lavorativo e di ridurne il rischio di
disoccupazione di lunga durata, mediante l’acquisizione di esperienze
lavorative più vicine possibili al mercato del lavoro primario, il sostegno
nella ricerca d’impiego e, per gli alloglotti, il miglioramento della
padronanza della lingua italiana. Alcuni POT premettono inoltre di verificare
le competenze professionali in settori specifici (vedi, p. es., edilizia,
industria o ristorazione), grazie alla stretta e proficua collaborazione con le
rispettive associazioni di categoria.
I POT accolgono in un
anno all’incirca tremila persone. I dati sull’efficacia di collocamento
indicano un tasso di successo variabile tra il 45% e il 60%, che smentisce la
percezione negativa di queste misure.
14.
Nella già citata
interrogazione del 2017 era stata posta un’analoga domanda. I POT svolgono
delle attività che, per legge, non possono essere in diretta concorrenza con
l’economia privata. Come ricordato nella risposta precedente, offrono la
possibilità alle persone segnalate dagli URC di mantenersi attivi in un
contesto lavorativo nonché di acquisire, rafforzare o esercitare delle
competenze trasversali indispensabili per aumentare le possibilità di
collocamento. I POT, per loro natura, non hanno compiti o obiettivi di
riqualifica delle persone in cerca d’impego. Sono altre misure ad avere questa
finalità.
15.
Labor Transfer SA
e Fondazione ECAP erogano delle prestazioni individualizzate e modulari per un
ampio pubblico, con caratteristiche eterogenee. Questa offerta, diversamente da
altre, non ha per sua natura obiettivi diretti di collocamento, ma fornisce
strumenti, metodi e competenze per rendere maggiormente autonome le persone
nella ricerca di una nuova occupazione. Si tratta di misure che vengono
assegnate nella primissima fase della disoccupazione. I due enti in questione
si sono aggiudicati un bando di concorso per l’erogazione di una prestazione modulare
e individualizzata al fabbisogno della singola persona. In generale, l’uso di
misure mirate e personalizzate fa parte di ciò che già viene messo in campo per
pubblici specifici (tra cui rientrano, ad esempio, le persone altamente
qualificate, i quadri aziendali, le persone assenti da lungo tempo dal mercato
del lavoro, le persone con problemi di salute, i giovani non qualificati, ecc.)
all’interno del catalogo di misure finanziate alla LADI. La difficoltà di
reinserimento per ragioni inerenti il mercato del lavoro è la condizione legale
necessaria per la concessione di queste misure, che rappresentano un ambito di
costante osservazione e sviluppo.
16.
Come illustrato
sul portale lavoro.swiss, è considerato guadagno intermedio il reddito
proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente durante il
periodo di disoccupazione e che risulta inferiore all’indennità di
disoccupazione. In questo caso, l’Assicurazione contro la disoccupazione versa
un’indennità compensativa per almeno dodici mesi. Il guadagno intermedio deve
corrispondere al salario d’uso per la professione e il luogo. I disoccupati di
lunga durata sono persone disoccupate da oltre un anno. Per quanto concerne i
disoccupati over 55, la Legge cantonale sul rilancio dell’occupazione e sul
sostegno ai disoccupati (L-rilocc, art. 5a) prevede una specifica misura di
sostegno. Si tratta di un sussidio per le aziende che assumono disoccupati con
età maggiore o uguale a 55 anni, attraverso il finanziamento del contributo LPP
a carico del datore di lavoro. Ne possono beneficiare aziende private o
pubbliche, che assumono manodopera disoccupata con età maggiore o uguale a 55
anni e domiciliata o residente da almeno un anno nel Cantone Ticino. La durata
massima del sussidio è fissata in considerazione dell’età della persona
assunta: 24 mesi, per persone con età compresa tra 55 e 60 anni, o 48 mesi, per
persone con età compresa tra 61 e 65 anni. Il sussidio corrisponde al
contributo LPP a carico del datore di lavoro, per un massimo di 500 franchi al
mese.”
Amalia Mirante Per
Avanti con Ticino & Lavoro e cofirmatari hanno, da parte loro, presentato
in data 17 giugno 2024 tre mozioni, non ancora evase, che indicano, tra “le
tematiche di primaria importanza”, anche la “necessità di
riformare gli Uffici Regionali di collocamento (URC) e quelli assistenziali”:
-
mozione 1782 “Analisi per una correzione della
redistribuzione di risorse attraverso la perequazione intercantonale”;
-
mozione 1784 “Incremento dei posti privati di
aziende con sede in Svizzera”;
-
mozione 1789 “Istituzione di un fondo
pubblico-privato per sopperire alla mancanza di manodopera qualificata”.
Lo stesso giorno,
Giovanni Albertini Per Avanti con Ticino & Lavoro e cofirmatari hanno
presentato la mozione “Rendiamo i servizi di collocamento SMART!”, non
ancora evasa, tesa a:
" (…)
- Sviluppare
sistemi digitalizzati - nuovo sito internet - innovativi, intuitivi e
strategici con l’obiettivo di rendere l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro maggiormente efficace. A tale scopo i servizi cantonali dovrebbero
snellire tutta la procedura e agevolare i datori di lavoro nell’assunzione di
personale disoccupato;
- promuovere
maggiormente i servizi di collocamento cantonali sui canali social con lo scopo
di far conoscere il loro operato a più persone possibili e promuovere tramite
campagne pubblicitarie mirate l’attività dei servizi di collocamento al fine di
fidelizzare le aziende affinché vengano presi maggiormente in considerazione i
profili selezionati dai collocatori;
- realizzare una
App per i servizi di collocamento per consentire di sfruttare costruttivamente
la tecnologia inserendo direttamente il proprio profilo e CV in una banca dati
accessibile ai potenziali datori di lavoro;
- rendere il
contatto con le aziende che cercano personale residente veloce e diretto, per
esempio grazie all’utilizzo di tecnologie di comunicazione digitali (es. chat,
dispositivi mobili); - realizzare un sistema di chat boot con lo scopo di
rispondere e filtrare le domande poste dagli utenti con lo scopo di alleggerire
i consulenti.”.
2.9
Nell’evenienza
concreta dalle carte processuali emerge che all’assicurato (nato nel 1968),
coniugato e padre di tre figli, nati rispettivamente nel 2011, 2012 e 2015
(cfr. doc. 2), con decisione del 23 ottobre 2023 è stato assegnato ad un POT da
svolgersi presso __________ (cfr. supra consid. 1.1 e doc. 5/1).
A quel momento,
egli conseguiva un guadagno intermedio grazie all’attività svolta presso __________
nella misura del 60%, corrispondente a 25 ore e 12 minuti settimanali (cfr.
doc. 5/8 e 21).
Con e-mail del 25
ottobre 2023, l’Associazione __________ ha comunicato all’assicurato quanto
segue:
" (…) in
riferimento alla decisione da parte del suo Consulente URC con inizio giovedì
2/11/2023, le comunichiamo che per l’inserimento al programma occupazione si
dovrà presentare in __________, alle ore 09:00. (…) Chiediamo gentilmente una
sua risposta di conferma a questa e-mail e di volerci cortesemente comunicare
se svolge attività di Guadagno Intermedio (…)” (cfr. doc. 25/1)
A tale
comunicazione è seguita una telefonata tra l’Associazione __________ ed il
ricorrente, sul cui contenuto, il 16 febbraio 2024, __________, collaboratrice
dell’Associazione __________, ha fornito alla Sezione del lavoro le seguenti
indicazioni:
" (…) il sig. RI
1.
ha comunicato l’impossibilità di partecipare al primo giorno di presentazione
in misura in quanto aveva già pianificato vacanze per il 2 e 3 di novembre in
accordo con il proprio CP URC e che avrebbe svolto guadagno intermedio nella
settimana successiva; in quell’occasione non ha espresso dubbi espliciti
riguardo la sua partecipazione, ma ha solamente comunicato la situazione
attuale. Nell’e-mail del 10 novembre specifica che sarebbe stato in grado di
comunicare la sua disponibilità solo dopo martedì 14 novembre.” (cfr. doc. 25)
Con e-mail del 30
ottobre successivo, __________ ha comunicato al ricorrente che:
" (…) in merito
alla telefonata intercorsa con la mia collega il 25.10, chiedo cortesemente di
contattarmi per alcuni dettagli inerenti la sua richiesta di vacanza (2 e 3
novembre) e il suo guadagno intermedio, per poter stabilire insieme una
pianificazione dei suoi giorni di presenza al POT e la nuova data per l’incontro
e inserimento nel programma.” (cfr. doc. 25/1)
Con e-mail del 2
novembre 2023, il ricorrente ha risposto come segue:
" (…) mi trovo
attualmente all’estero e la contatterò certamente al mio rientro. In merito
alla mia presenza al POT le comunico che venerdì scorso abbiamo assunto
(nell’ambito della mia attività presso __________) un nuovo mandato per il
quale è richiesta la mia presenza durante la settimana del 6 novembre.” (cfr.
doc. 25/1)
Il giorno
successivo, __________ ha chiesto all’assicurato di contattarla “al suo rientro
per poter pianificare un nuovo incontro appena le sarà possibile” (cfr. doc.
25/1).
Con e-mail del 10 novembre 2023,
il ricorrente ha comunicato alla propria collocatrice quanto segue:
"
(…) ho provato a contattarla per telefono ma non sono riuscito a
trovarla. Ho fatto delle riflessioni riguardo al mio programma occupazionale
presso __________ di cui vorrei parlarle.
Non le nascondo una mia
perplessità riguardo alla misura, che non ritengo né opportuna né adatta al mio
profilo.
Le anticipo di seguito
le mie perplessità e le chiederei cortesemente se la posso contattare magari
martedì 14 in mattinata o in alternativa mercoledì 15 sempre in mattinata.
1.
Una mia occupazione
presso __________ rischia di compromettere la mia attività presso __________.
Come potrà immaginare, non sarebbe una buona pubblicità per l’azienda se la
nostra clientela venisse a conoscenza di questa attività.
2.
L’attività presso __________,
che come ho avuto modo di spiegarle mi impegna anche di più del 60% - ma questo
è un problema mio che considero un investimento in me stesso e nell’azienda –
in aggiunta a un’attività come quella proposta, mi preclude la possibilità di
effettuare delle ricerche di lavoro e/o di nuovi mandati.
3.
L’attività proposta
non è adeguata al mio profilo e non ha nessun valore aggiunto per me – e
probabilmente neppure per __________, considerata la mia manualità.” (cfr. doc.
5/7)
Il 10 novembre
2023, __________ ha nuovamente preso contatto via e-mail con il ricorrente, e
meglio come segue:
" (…) chiediamo
gentilmente di informarci in merito alla sua disponibilità di settimana
prossima per poter pianificare un nuovo incontro. Se non dovesse lavorare è
atteso lunedì 13 alle ore 08:30 in __________.” (cfr. doc. 25/1)
Poco dopo, RI 1 ha
però comunicato alla propria interlocutrice come segue:
" (…) la prego
di scusare ma vedo ora che mi è sfuggita la sua precedente e-mail. Lunedì 13
per contro lavoro, come pure martedì 14 e mercoledì 15. Le saprò dare una
disponibilità martedì in giornata al più tardi.” (cfr. doc. 25/1)
Con e-mail del 15
novembre 2023 __________ ha così sollecitato il ricorrente:
"
(…) siamo in attesa di un suo cortese riscontro in merito alla
disponibilità di presenza al POT per i prossimi giorni, per poter pianificare
un nuovo incontro. Rimango in attesa di aggiornamenti ed eventualmente se può
inviarci un piano lavoro settimanale.”
(cfr. doc. 25/1)
Il giorno seguente, __________ ha
ulteriormente contattato l’assicurato precisando quanto segue:
"
(…) ad oggi non abbiamo ricevuto ancora nessuna informazione da parte
sua per i prossimi giorni “come da sua e-mail del 10.11). La informiamo che se
non dovessimo ricevere aggiornamenti in merito alla sua situazione saremmo
costretti a segnalare queste giornate come ingiustificate e quindi non pagate.
Le rammentiamo inoltre che per disposizioni leggi LADI è tenuto a frequentare
il programma occupazionale qualora non dovesse lavorare e a inviare
comunicazioni specifiche delle sue assenza e degli orari di lavoro
all’organizzatore.” (cfr. doc. 25/1)
Di tutta risposta, RI 1 ha
trasmesso in copia la lettera raccomandata spedita quello stesso giorno all’URC
Il 16 novembre 2023, il ricorrente
si è, infatti, opposto alla decisione di assegnazione ad un POT emessa nei suoi
confronti dall’URC il 23 ottobre precedente facendo valere quanto segue:
"
(…) come a voi noto, il sottoscritto ha trovato un impiego che lo ha
occupato al 40% dal 1 aprile 2023 al 30 settembre 2023 e successivamente al
60%.
La vostra richiesta di
presenziare con un grado di occupazione del 100% presso __________ non è
pretendibile già per il solo motivo che è in palese contrasto con il mio
attuale grado di occupazione del 60%, e anche qualora fosse limitata al residuo
40% mi precluderebbe in maniera grave ed irreparabile la possibilità di trovare
un impiego nel mio campo a completamento della mia attuale attività, e questo
per due ordini di motivi:
-
In primo luogo, non avrei più tempo per svolgere le necessarie ricerche
per trovare un’occupazione nel tempo residuo e/o a tempo pieno in sostituzione
di quella attuale. A questo proposito, vi rendo noto che questo tipo di ricerca
comporta da un lato l’analisi delle offerte di lavoro attraverso vari canali
con relativo impiego di tempo per la presentazione della candidatura e
dall’altro una continua attività di networking e incontro con attori del
mercato locale e internazionale, la quale ha oltretutto come risultato
tangibili il mio recente aumento di percentuale di lavoro;
-
In secondo luogo, il tipo di occupazione di cui sono alla ricerca –
tratta di ruolo dirigenziale, rispettivamente di alto quadro – non è
assolutamente attinente e/o consono al tipo di attività da voi proposto e oltre
a ciò andrebbe a ripercuotersi seriamente e negativamente sulle mie possibilità
future di trovare un impiego nel mio ambito di competente, occorrendo il
rischio che io possa essere visto da clienti attuali e potenziali in tale
occupazione non certo confacente al ruolo che quotidianamente, a mezzo delle
ricerche di lavoro e di networking, vado a proporre.
Considerato che i
programmi occupazionali devono avere quale unico scopo quello di promuovere la
reintegrazione degli assicurati al fine di migliorarne l’idoneità al
collocamento, il provvedimento di occupazione ordinato nei miei confronti non
adempie palesemente a tale scopo; al contrario, e per i motivi qui sopra
esposti, compromette in maniera serie ed irreparabile il ritrovamento di
un’occupazione adeguata al 100%.
L’attività da voi
proposta non è infatti dignitosa, non tanto in quanto tale, ma in quanto messa
in relazione al tipo di formazione che ho ricevuto e occupazione che ho svolto
in passato e che a tutt’oggi svolgo nella percentuale del 60%, ma anche all’età
(quasi 56 anni), e non da ultimo essendo il sottoscritto soggetto a frequenti
bronchiti, spesso esacerbate dal contatto con la polvere. E laddove anche la
LADI prescriva che l’occupazione debba essere accettata nella misura in cui
confacente con gli studi e alla formazione del disoccupato, oltre che conforme
all’età, alla situazione personale e allo stato di salute dell’assicurato, ciò
deve valere anche per i programmi occupazionali, che non possono attentare alla
dignità della persona.
Si richiama l’art. 16
LADI cpv. b e in particolare ai cpv. c e d, i quali indicano espressamente che
non è considerata adeguata un’occupazione che “non è conforme all’età, alla
situazione personale o allo stato di salute dell’assicurato” e che “compromette
considerevolmente la rioccupazione dell’assicurato nella sua professione…”.
Da ultimo, rilevo di
avere sempre ottemperato ai miei doveri in base all’art. 17 cpv. 3 LADI, per
contro in virtù del cpv. 5 ritengo che non possa assolutamente essere accertato
che questa misura sia opportuna, in quanto come precisato in precedenza essa
precluderebbe la possibilità di procedere alle mie ricerche di lavoro e
rischierebbe anche di compromettere la mia attività attuale, oltre che
l’immagine dell’azienda di cui sono attualmente dipendente.”
(cfr. doc. 5/4)
Il 17 novembre 2023, nel
compilare la “notifica assenze” all’attenzione della consulente del personale
del partecipante, __________ per l’Associazione __________, ha precisato che “la
PCI non è intenzionato a partecipare al POT” (cfr. doc. 5/2).
Con scritto del 21 novembre 2023,
l’Associazione __________ ha comunicato all’assicurato l’interruzione della
collaborazione, ritenuto che “la serie di motivazioni personali”
comunicate dal medesimo circa l’ “impossibilità di presentarsi al POT e la
richiesta di annullamento della partecipazione ci impongono, in accordo con la
signora __________, di dar seguito alla procedura di licenziamento pervista in
questi casi in quanto non sussistono i presupposti per la collaborazione”
(cfr. doc. 5/6).
Il 21 novembre 2023, l’URC ha
segnalato il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 5).
Con decisione su opposizione del
23.
novembre 2023 – cresciuta incontestata in giudicato – l’URC ha ritenuto
irricevibile l’opposizione interposta da RI 1 alla decisione di assegnazione
del POT del 23 ottobre 2023 (cfr. doc. 5/5).
Con e-mail del 23 novembre 2023,
la Sezione del lavoro ha sottoposto alla collaboratrice dell’URC di riferimento
per il ricorrente le seguenti domande:
"
1.
Per quali motivi all’assicurato in data 23.10.2023 è stato assegnato
il programma occupazionale “__________”?
2.
Sono stati presi in
considerazioni altri provvedimenti del mercato del lavoro (PML), tenuto conto
della formazione, esperienza professionale e dell’attuale guadagno intermedio
svolto dall’assicurato (p.f. dettagliare la risposta)?
3.
Con e-mail del
10.11.2023
l’assicurato ha contestato l’assegnazione del 23.10.2023 a programma
occupazionale “__________”
-
Quando e in quale forma (per iscritto e/o verbalmente) ha risposto
all’assicurato?
-
Cosa ha risposto concretamente all’assicurato?
-
Quale è stata la reazione dell’assicurato alle sue spiegazioni?”
(cfr. doc. 6)
Il 27 novembre 2023, l’URC ha
fornito alla parte resistente il seguente riscontro:
"
(…)
a) Il sig. RI 1 è
iscritto all’Ufficio regionale di collocamento e riceve prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione dal 1.1.2023.
Dal 1.4.23 il sig. RI 1
è occupato part-time presso __________, dapprima al 40% successivamente al 60%.
Indica di prospettare un ulteriore aumento del grado di occupazione, ma per
favorire questo decorso egli dichiara di lavorare oltre il suo grado di
occupazione, per reperire nuovi clienti a favore di __________.
b) L’assicurato ha
seguito il corso quadri dal 6.2.23 al 28.4.23.
c) È stata considerata
la partecipazione presso il programma occupazionale nazionale __________, che
però ci ha fornito informazioni di incompatibilità con il guadagno intermedio.
d) L’Organizzazione __________
oltre alle attività dirette presso __________, propone l’accompagnamento delle
persone anziane. I dettagli sono forniti dall’organizzatore stesso il primo
giorno di inserimento nella misura.
e) L’assegnazione al
programma di occupazione è stata valutata per i motivi indicati di seguito:
-
reinserimento a tempo pieno nel mercato del lavoro (guadagno intermedio
e programma di occupazione)
-
verifica disponibilità al collocamento nella percentuale indicata
-
obiettivi strategici della Sezione del lavoro per gli Uffici regionali
di collocamento.
f) L’assicurato si è
opposto con scritto 16.11.2023 indirizzato per lettera e corrispondenza
elettronica, al quale ha risposto il capogruppo con uno scritto datato
20.11.2023, inviato via posta A Plus (documento GED), considerando
l’opposizione irricevibile.”
(cfr. doc. 7)
Il 30 novembre 2023, la Sezione
del lavoro ha posto una serie di quesiti anche all’Associazione __________,
all’attenzione della collaboratrice __________, ottenendo, il 4 dicembre
successivo il seguente riscontro:
"
1.
La consulente del personale URC, signora __________, ha dichiarato
che oltre alle attività dirette presso __________, proponente anche l’attività
di accompagnamento delle persone anziane.
Corrisponde al vero?
p.f. voglia indicare in
modo dettagliato quali sono le attività che si possono svolgere presso il
vostro programma occupazionale.
Le attività proposte
all’interno dei reparti dell’__________ sono:
-
shop
-
lavanderia
-
giochi di società
-
frazionamento
-
officina
-
falegnameria
-
magazzino
Questi reparti in
sede si occupano principalmente della raccolta di materiale per l’infanzia,
destinato a famiglie con reddito basso, associazioni e scuole.
Il __________,
precedentemente un programma separato, è stato integrato come parte
dell’offerta dell’__________, ma rimane opzionale, in quanto il partecipante
deve mettere a disposizione la propria auto. Coloro che scelgono di dedicarsi
al servizio, sono comunque tenuti a frequentare il POT nei vari reparti
indicati in sede, e ad assentarsi per prestare il servizio, solo in caso di
corse programmate dal responsabile. Il __________ non occupa l’intera giornata
lavorativa.
2.
Con decisione n. __________
del 23.10.2023 la consulente del personale URC ha assegnato al signor RI 1 il
vostro programma occupazionale.
Quando e in quale forma
(di persona/telefonicamente) ha parlato con il signor RI 1 in relazione a
questa assegnazione?
Per e-mail il 25
ottobre 2023 è stata inviata una convocazione in riferimento alla decisione,
dove viene definito luogo e ora per la presentazione. L’assicurato ha
comunicato telefonicamente il giorno stesso della convocazione, la sua
impossibilità di partecipare al primo giorno del programma, poiché aveva già
concordato le vacanze con CP URC per il 2 e 3 novembre.
3.
Cosa ha discusso
concretamente con il signor RI 1?
Successivamente è
stato contattato via e-mail il 30 ottobre, al fine di organizzare un nuovo
incontro e definire una pianificazione settimanale di frequenza in base al suo
guadagno intermedio. Non è stato possibile discutere concretamente delle
attività proposte in misura.
4.
Per quali motivi il
signor RI 1 non ha iniziato il programma occupazionale?
In data 2 novembre
il sig. RI 1, risponde via mail al messaggio del 30 ottobre, dichiarando di
essere ancora all’estero, e riferisce che contatterà il prima possibile i
nostri uffici al suo rientro. Definisce poi di aver acquisito un nuovo mandato
per la sua attività presso __________, che lo vedrà impiegato per tutta la
settimana dal 6 al 10 novembre in guadagno intermedio. Successivamente invia
una nuova e-mail informando che sarà impiegato per lavoro nelle giornate di
martedì 14.11. e mercoledì 15.11.; ha aggiunto che sarebbe stato in grado di
comunicare la sua disponibilità dopo tali date, come specificato nella mail
datata 10 novembre 2023.
5.
Ha avuto modo di
spiegare al signor RI 1 quale attività avrebbe dovuto svolgere (p.f.
dettagliare la risposta)
Non c’è stato modo
di spiegare all’assicurato quale attività avrebbe potuto svolgere, poiché solo
durante la presentazione di persona vengono illustrati, con un video, i reparti
e le mansioni inerenti al programma.
6.
Al signor RI 1 è
stato assegnato il vostro programma occupazionale al 100%, tuttavia dal
1.10.2023
è occupato al 60% (guadagno intermedio). In quale percentuale, in
quali giorni e in quali orari avrebbe dovuto partecipare alla misura?
In base agli impegni
professionali, sarebbe stato stabilito in che percentuale, giorni e orari,
avrebbe dovuto partecipare al POT; da parte nostra ci sarebbe stata la completa
disponibilità nel pianificare le presenze in base al suo lavoro.
7.
Il signor RI 1
durante la frequenza del vostro programma occupazione avrebbe potuto svolgere
le ricerche di lavoro? A quali condizioni e con quali modalità?
Durante il programma
è possibile svolgere le ricerche di lavoro nelle postazioni messe a
disposizione in sede, avrebbe anche avuto la possibilità di colloqui
individuali con il Responsabile del sostegno al collocamento per il tempo
necessario.
8.
Il signor RI 1
durante la frequenza del programma occupazionale avrebbe potuto assentarsi per
dei colloqui di lavoro? a quali condizioni?
In base al nostro
regolamento l’assicurato avrebbe potuto assentarsi per colloqui di lavoro
presentando un giustificativo (email o cartaceo).” (cfr. doc. 8 e 9)
Con osservazioni del 27 dicembre
2023, RI 1 ha preso posizione come segue:
"
(…)
1.
Tramite lettera del
23.
ottobre u.s. da parte dell'URC di Lugano sono stato assegnato ad un
programma occupazionale temporaneo presso __________. A questo proposito, ho subito
preso contatto sia con la mia consulente URC, Signora __________, sia con
l'Associazione __________, nella persona della Signora __________, per un primo
chiarimento. Alla mia consulente URC avevo inizialmente esposto una certa
sorpresa per questa assegnazione, sia riguardante la tempistica, sia la modalità,
avendone unicamente discusso per telefono in modo vago circa un mese prima ma
rimasti intesi che, se del caso, ci sarebbe stata opportunità di approfondire
la tematica.
2.
Dopo attenta
riflessione e valutazione, ho dapprima chiesto un colloquio telefonico con il
mio Consulente URC ed in seguito ho fatto pervenire la mia lettera del 16
novembre nella quale precisavo le mie perplessità riguardo al programma
occupazionale temporaneo. In tale lettera, precisavo in particolare che:
a. il tipo di
occupazione di cui sono alla ricerca e che mi occupa attualmente a titolo
parziale non è assolutamente attinente e/o consono all'attività presso __________,
in quanto essa andrebbe a ripercuotersi seriamente e negativamente sulle mie
possibilità future di trovare un impiego nel mio ambito di competenza;
b. un'occupazione nei
termini proposti presso __________ mi precluderebbe la possibilità di svolgere
le necessarie ricerche per trovare un’occupazione del tempo residuo e/o a tempo
pieno in sostituzione di quella attuale. Anche nel caso in cui tale occupazione
fosse ad intendersi per il tempo residuo, essa sarebbe difficilmente
conciliabile con la mia attuale occupazione, in quanto essa richiede una certa
flessibilità di orari in funzione delle necessità della clientela, e comunque
non sarebbe stato possibile nei tempi proposti inizialmente; c. un programma
occupazionale deve avere quale unico scopo quello di promuovere la
reintegrazione dell’assicurato alfine di migliorarne l'idoneità al
collocamento. Il provvedimento di occupazione assegnatomi non adempie
palesemente a tale scopo e non porta alcun valore aggiunto alla mia persona e a
eventuali migliori possibilità di trovare un'occupazione.
3.
Nel mio scritto del
16.
novembre richiedevo che il tipo di misura proposto nei miei confronti fosse
rivisto in quanto inadeguato in considerazione della mia formazione, della
situazione personale e dell'età.
Tengo a precisare che
mai mi sono rifiutato mi sottopormi ad un programma occupazionale, bensì mi
sono limitato semplicemente a ritenere la misura proposta non adeguata. Resta
inteso che, se la misura fosse stata confermata dalla preposta Autorità, mai mi
sarei rifiutato di presentarmi al posto assegnato e avrei senza dubbio
accettato la decisione, considerando evidentemente l’eventualità di successivamente
impugnarla.
A questo proposito, ho
preso conoscenza con una certa sorpresa della lettera dell’associazione __________
del 21 novembre u.s. tramite la quale mi viene comunicata l’apertura della
procedura di licenziamento. Posto che non ritengo si possa parlare di
licenziamento non sussistendo nessun rapporto né di lavoro né di altro tipo tra
le parti, non posso che ribadire quanto espresso in precedenza, vale a dire che
mi sono limitato ad esprimere delle perplessità riguardo al programma
occupazionale ma che una volta discusse ed eventualmente sanate non mi sarei
rifiutato di partecipare.
In conclusione, ritengo
che per le ragioni sovra-esposte, pure fatte presente nel mio scritto del 16
novembre e nei vari colloqui con il mio consulente URC, non mi possa essere
addebitata colpa alcuna.” (cfr. doc. 11)
Con decisione del 2 gennaio 2024,
la Sezione del lavoro ha sanzionato il ricorrente con una sospensione dalle
indennità di disoccupazione di 21 giorni, argomentando il proprio provvedimento
come segue:
"
(…)
3.
Nel caso in esame,
dalla documentazione a disposizione rileviamo che l'assicurato in data
16.11.2023
ha chiesto all'URC l'annullamento della partecipazione al programma
occupazionale __________ prevista dal 02.11.2023 al 01.02.2024, adducendo
sostanzialmente la non conformità della misura alla sua situazione personale e
professionale.
Con decisione su
opposizione del 20.11.2023 l'URC ha ritenuto l'opposizione irricevibile.
L'assicurato non
presentandosi di persona presso la sede del programma occupazionale e con la
sua richiesta di annullamento della decisione di assegnazione, ha impedito alla
responsabile della misura di spiegare e illustrare in dettaglio quali attività
avrebbe potuto svolgere, portando quest'ultima in data 21.11.2023 a decidere
d'interrompere la collaborazione.
Il programma
occupazionale si sarebbe svolto tenendo conto degli attuali impegni lavorativi
(guadagno intermedio) dell'assicurato, dell'esigenza di continuare a svolgere
le ricerche di Lavoro ed eventualmente dell'esigenza di assentarsi per dei
colloqui di lavoro. Prima dell’assegnazione del programma occupazionale in
questione, l'assicurato ha partecipato al corso quadri dal 06.02.2023 al 28.04.2023
e la partecipazione al programma occupazionale nazionale InnoPark è stata
scartata a causa dell'incompatibilità con il suo attuale lavoro (guadagno
intermedio).
Per provvedimenti di
occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito
di programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, tali
programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata (art.
64a cpv. 1 Iett. a LADI). Giusta l'art. 64a cpv. 2 LADI, l'articolo 16 cpv. 2
lett. c LADI è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione
temporanea secondo il cpv. 1 lett. a. L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce
che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione, un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione
personale o allo stato di salute dell'assicurato.
Al riguardo osserviamo
che un assicurato è tenuto a partecipare ad un programma occupazionale, anche
se il medesimo non corrisponde alle attitudini ed attività svolte in
precedenza. Inoltre la misura può anche avere uno scopo di controllo in merito
alla reale disponibilità al collocamento dell'assicurato.
Per quanto concerne
l'argomentazione secondo cui l'assicurato sarebbe soggetto a frequenti
bronchiti (peraltro non comprovate con un certificato medico), la stessa non
risulta pertinente dal momento in cui l'assicurato non ha verificato lo stato
dei locali in cui si svolgono le attività e quali lavori avrebbe potuto
concretamente svolgere in considerazione del suo stato di salute.
Nell'eventualità del sopravvenire di comprovati problemi di salute,
l'assicurato avrebbe potuto chiedere l'interruzione della misura.
Visto quanto precede,
riteniamo il programma occupazionale assegnato conforme all'età, alla
situazione personale e allo stato di salute dell'assicurato e la mancata
partecipazione ingiustificata.
Di regola il rifiuto di
un programma occupazionale è sanzionato con una sospensione compresa tra 21 e
25.
giorni. Vista l'assenza di precedenti sanzioni o altre circostanze
suscettibili di influenzare la durata della sospensione, è ritenuta adeguata
una sospensione corrispondente al minimo della durata normalmente considerata,
ossia 21 giorni.” (cfr. doc. 13)
Con opposizione del 24 gennaio
2024, RI 1, già patrocinato dall’avv. RA 1, ha impugnato la decisione resa nei
suoi confronti dalla parte resistente, chiedendo, in via principale,
l’annullamento del provvedimento in questione e, in via subordinata, una
riduzione della sanzione in 5 giorni, solo una colpa lieve essendogli se del
caso imputabile.
A sostegno delle pretese del
proprio assistito, la legale ha fatto valere argomentazioni sostanzialmente
analoghe a quelle poi ribadite in sede ricorsuale, circa la pretesa
inadeguatezza di del POT assegnatogli, “con un grado di partecipazione al
100% essendo manifestamente inconciliabile con un’attività lavorativa espletata
al 60%”, svolta “in giorni della settimana non prestabiliti, la sua
presenza al lavoro presso la società __________ dipendendo dalle esigenze e
richieste di appuntamenti dei clienti”. L’allora opponente ha poi precisato
che “Non rientrava certamente nelle facoltà e competenze dell’Associazione __________,
come paventato nello scritto 04.12.2023 della sua direttrice signora __________,
stabilire con l’assicurato la percentuale lavorativa presso __________
diversamente da quanto deciso dall’URC con decisione del 23.10.2023, la sola
atta ad esplicare validi effetti giuridici”, di modo che l’assicurato
poteva lecitamente attendersi “la convocazione ad un colloquio dover poter
discutere il grado e le modalità di partecipazione al POT, seguita dall’emanazione
di una nuova decisione indicante il corretto grado di occupazione (limitato al
grado del 40%) e auspicabilmente presso un ente destinato a persone qualificate
con formazione universitaria”.
Con osservazioni del 20 febbraio
2024, la legale del ricorrente ha ribadito le censure indicate in opposizione,
facendo inoltre valere quanto segue:
"
(…) comunque sia già con mail del 02.11.2023 all’Associazione __________,
e in risposta alla email di quest’ultima del 30.10.2023, il signor RI 1 in
perfetta trasparenza e buona fede preannunciava che durante tutta la settimana
del 6-10 novembre sarebbe stato impegnato con la propria attività lavorativa, e
(…) pertanto la sua impossibilità di partecipare al POT. L’Associazione __________
non aveva alcun potere di decidere un grado d’occupazione diverso da quello
indicato dall’URC con sua decisione del 23.10.2023, ragion per cui a giusta
ragione il mio cliente non si è dilungato oltre con l’__________, rinviando le
proprie contestazione al lodevole Ufficio Regionale di Collocamento.” (cfr.
doc. 27).
Il 1° marzo 2024 la Sezione del
lavoro ha posto all’URC una serie di quesiti, ottenendo il seguente riscontro:
"
(…)
Domanda 1
Per quale motivo la
decisione di assegnazione del 23 ottobre 2023 prevede un “grado di occupazione
100” e non, per esempio, del 40%?
1.
Le assegnazioni
ad un programma di occupazione sono attribuite con un grado di occupazione che
corrisponde a quello di disponibilità al collocamento dell’assicurato.
Domanda 2
In occasione del
colloquio del 25 ottobre 2023 l’assicurato ha espresso perplessità sul fatto di
trovarsi in guadagno intermedio al 60% e di essere assegnato al 100% al POT?
2.
L’assicurato sig.
RI 1 ha espresso perplessità nel senso che per lui ed il suo datore di lavoro,
era utile poter lavorare più ore rispetto al contratto di impiego al 60%, al
fine di sviluppare maggiormente l’attività presso il datore di lavoro __________.
L’assegnazione al programma di occupazione risultava essere un ostacolo a
questo scopo.
Domanda 3
Durante il predetto
colloquio, sono state fornite informazioni al signor RI 1 in merito al
programma ed alla sua frequenza? In caso affermativo, cosa gli è stato detto?
3.
Al colloquio del
25.10.2023, il sig. RI 1 ha ricevuto informazioni sul programma di occupazione,
gli obiettivi e la compatibilità con il guadagno intermedio. È stato spiegato
che tutte le assenze per lavoro sono giustificate, tenuto conto che la cassa di
disoccupazione – per l’elaborazione del conteggio mensile – riceve il modulo
“attestato di guadagno intermedio” dal datore di lavoro e l’attestato presenze”
dall’organizzatore del programma di occupazione, che insieme devono sommare
il 100%.” (cfr. doc. 28 e 29)
Con osservazioni di data 12 marzo
2024, la legale del ricorrente ha esposto quanto segue:
"
(…) dalla risposta alla domanda no. 1 non posso che prendere atto
dell’ammissione secondo cui le assegnazioni ad un POT vengono attribuite
limitatamente al grado di occupazione residuo, ciò che però non si è verificato
nella fattispecie che ci occupa, essendo il grado di occupazione del 100%
indicato nella decisione di assegnazione al POT del 23.10.2023 palesemente
incompatibile con l’attività lavorativa del mio cliente, che lo si ribadisce
svolgeva a quel momento al 60%.
L’assegnazione al POT
non solo era incompatibile con il grado di funzione della propria attività
lavorativa, ma anche con la flessibilità richiesta da tale attività: la
richieste improvvise della clientela in base alle necessità del momento e
l’assunzione di nuovi mandati nell’ottica di incrementare l’attività lavorativa
(a far tempo dal 1 marzo 2024 aumentata al 80% a dimostrazione della lealtà e
buona fede del mio cliente) non permettevano infatti una pianificazione
preventiva dei giorni di lavoro settimanali, circostanza questa resa nota dal
mio cliente in occasione del colloquio telefonico del 25.10.2023 avvenuto su
chiamata del mio cliente (la risposta alla domanda no. 2 dell’URC è in questo
senso incompleta) e ribadita con lettera del 27.12.2023 a codesto lodevole
Ufficio giudico. Del resto queste difficoltà si sono manifestate sin
dall’inizio, come comunicato dal mio cliente con email del 2 e 10 novembre
dall’Associazione __________.
Le asserite spiegazioni
impartite durante la telefonata del 25.10.2023 con il lodevole URC, nella
persona della signora __________ (risposta domanda no. 3), non potevano
certamente supplire il diritto del mio cliente ad ottenere una revisione della
decisione, che lo si ribadisce riporta palesemente ed erroneamente il grado di
occupazione del POT.
A ciò aggiungasi che il
mio cliente non ha mai espresso il suo rifiuto a partecipare al POT, essendo
egli limitato, in virtù del suo diritto di essere sentito, a comunicare il
proprio punto di vista sia al lodevole URC che all’Associazione __________, e
che entrambi – sentite le giustificazioni addotte dal mio cliente – hanno con
tutta evidenza implicitamente dato atto dell’incompatibilità e così ritenuto di
dar seguito alla procedura di licenziamento. Se per contestata e denegata
ipotesi non si volesse intravvedere in tale agire un ravvedimento, allora il
licenziamento deve essere ritenuto prematuro, ritenuto che prima avrebbe dovuto
seguire una lettera di conferma della misura (…) e in ogni caso una revisione
della decisione perlomeno limitatamente al corretto grado di occupazione.” (cfr.
doc. 31)
Con decisione dell’11 aprile
2024, la Sezione del lavoro ha, come visto (cfr. supra consid. 1.7.) confermato
il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. 32 ed all. a doc. I).
Dall’attestato di guadagno
intermedio in atti, sottoscritto dalla __________, emerge che il ricorrente,
nel corso del mese di novembre 2023, è stato occupato nell’attività di guadagno
intermedio come segue:
1.
2.
E
3.
E
4.
5.
6.
8.24
7.
8.24
8.
4.12
9.
8.24
10.
11.
12.
13.
8.24
14.
8.24
15.
4.12
16.
4.12
17.
4.12
18.
19.
20.
8.24
21.
4.12
22.
8.24
23.
24.
25.
26.
27.
8.24
28.
8.24
29.
4.12
30.
8.24
per un totale quantificato in 25
ore e 12 minuti settimanali, su una durata normale del lavoro settimanale di 42
ore (cfr. doc. 19).
La percentuale d’occupazione è
poi rimasta invariata anche per il mese di dicembre 2023 (cfr. all. a doc. 19).
Dal modulo “azioni di
reinserimento” risulta, inoltre, che in occasione del colloquio del 2 ottobre
2023.
al ricorrente, a quel momento già attivo nella misura del 60% nel guadagno
intermedio, era stata preventivata “l’attivazione di un programma di
occupazione temporaneo, a carattere generico” e ne erano stati “spiegati
gli obiettivi” (cfr. all. a doc. 23).
Dal resoconto del colloquio di
consulenza del 25 ottobre 2023 risulta, poi, che RI 1 era stato inserito in un
programma d’occupazione presso __________, a decorrere dal 2 novembre 2023,
avente “carattere generico” e rispondente “al principio di
occupazione adeguata”, oltre che “compatibile con il guadagno intermedio”.
Risulta pure che successivamente a queste informazioni, l’assicurato ha
indicato di voler fare vacanza del 30 ottobre al 3 novembre 2023 e che
informato che le vacanze ed i giorni esenti dall’obbligo di controllo
necessitano di un preavviso di 14 giorni e che l’assenza non sarebbe quindi
stata autorizzata, RI 1 ha dichiarato che si sarebbe assentato “comunque per
vacanze”, venendo informato che “le stesse non saranno pagate” e che “durante
il programma occupazionale deve convenire le vacanze/giorni esenti dall’obbligo
di controllo, con l’organizzatore” (cfr. all. a doc. 23).
Infine, dall’annotazione di data
14.
novembre 2023, risulta quanto segue:
“Contatto l’assicurato in merito al messaggio e-mail
di oggi.
Spiegati gli obbiettivi del programma di occupazione,
l’assegnazione non sarà revocata.” (cfr. all. a doc. 23)
2.10
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ribadisce innanzitutto che nel caso di programmi
d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo ex art.
64a LADI, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri per
considerare inadeguata un’occupazione fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI, ma
soltanto di quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI.
Ciò significa che un programma
occupazionale assegnato a un assicurato è inadeguato se non è conforme alla sua
età, alla sua situazione personale o al suo stato di salute (cfr. consid. 2.4,
25.
e 2.7.).
In concreto, pertanto, la censura
ricorsuale secondo cui il POT attribuito a RI 1 ed organizzato
dall’Associazione __________ presso __________ non sarebbe in linea con le
qualifiche e le esperienze professionali dell’insorgente e potrebbe
potenzialmente danneggiare la sua reputazione professionale, come pure le sue
future opportunità di impiego nel suo campo di competenza (cfr. doc. I) si
rivela ininfluente (cfr. in tal senso supra consid. 2.7.).
Tali aspetti, in effetti, non
riguardano l’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, bensì piuttosto le lettere b (“non
tiene convenientemente conto delle capacità e dell’attività precedente
dell’assicurato”) e d (“compromette considerevolmente la rioccupazione
dell’assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia
realizzabile in tempi ragionevoli”) dell’art. 16 cpv. 2 LADI che non vanno
considerate nel contesto dei programmi occupazionali.
Sullo scopo dei provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro, cfr. anche la già citata STF 8C_99/2024 del 6
maggio 2024, consid. 5.2.
2.11
Il
ricorrente contesta poi, l’adeguatezza del POT, che gli era stato assegnato al
100% quando già era occupato nella misura del 60% nella propria attività di
guadagno intermedio ed era quindi inconciliabile con la stessa.
In una sentenza 38.2019.23
del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a
proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con
l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era
inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto
delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni
corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un
attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se
si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle
relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012
pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un
posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del
salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:
quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards
croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,
Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.
Nella presente fattispecie,
questa Corte sottolinea innanzitutto, che l’assegnazione ad un POT e le
informazioni ivi contenute, grado d’occupazione compreso, sono destinate in
primo luogo all’assicurato e non, quindi, come invece preteso dalla parte
resistente, ad avere “carattere tecnico e informativo verso la Cassa
disoccupazione, alla quale viene notificata copia (…) ai fini del calcolo delle
indennità” (cfr. supra consid. 1.5.)”.
In tal senso, l’indicazione
figurante nell’assegnazione dell’URC al POT del 23 ottobre 2023 (cfr. doc.
5/1), e meglio, “Grado d’occupazione: 100” (cfr. supra consid. 1.2.) non
è soddisfacente. L’assicurato deve, infatti, immediatamente poter comprendere
che l’attività presso il POT è complementare rispetto al guadagno intermedio.
L’amministrazione avrebbe, dunque, dovuto indicare nell’assegnazione,
attraverso una debita precisazione, che il programma assegnato avrebbe occupato
l’assicurato unicamente per il lasso di tempo durante il quale egli non
svolgeva l’attività di guadagno intermedio.
Nel caso concreto,
comunque, il fatto che l’informazione fornita a RI 1 dall’URC con
l’assegnazione al POT del 23 ottobre 2023 fosse fuorviante non è però
determinate.
La situazione reale (e cioè
che il POT sarebbe stato svolto non a tempo pieno ma a complemento del guadagno
intermedio), doveva apparirgli ben chiara ancora prima del giorno in cui
avrebbe dovuto iniziare il programma.
Innanzitutto, sin dal
rapporto relativo al colloquio di consulenza che il ricorrente ha avuto con la
propria consulente URC (__________) il 25 ottobre 2023 emerge un chiaro
riferimento all’attività di guadagno intermedio (“compatibile con il
guadagno intermedio”), ciò che escludeva che l’assegnazione potesse essere
al 100% (cfr. supra consid. 2.9.).
A ciò si aggiunge, poi, che
con mail del 25 ottobre 2023, l’organizzatore del POT ha chiesto a RI 1 se egli
stava, o meno, svolgendo un’attività di guadagno intermedio, ciò che pure non
poteva che rendere evidente che l’attività presso il POT era complementare
rispetto al guadagno intermedio.
Del resto, con mail del 30
ottobre successivo, al ricorrente è nuovamente stato richiesto (oltre alla data
per un nuovo incontro ed inserimento del programma, alla prima indicata RI 1
non essendo disponibile per vacanze non autorizzate) di contattare __________,
“per alcuni dettagli inerenti (…) il suo guadagno intermedio, per poter
stabilire insieme una pianificazione dei suoi giorni di presenza” (cfr.
supra consid. 2.9.) e questo a valere quale ulteriore conferma, per il
ricorrente, del fatto che il POT avrebbe tenuto conto dei suoi impegni
lavorativi e che si rivelava quindi adeguato anche dal profilo della sua
situazione personale.
In relazione alla censura
ricorsuale secondo cui RI 1 non avrebbe esplicitamente rifiutato il POT
assegnatogli, si evidenzia che il medesimo ha dovuto essere più volte
interpellato dall’organizzatore per sapere quando sarebbe stato disponibile per
il primo incontro, cui, in definitiva e nonostante ripetuti solleciti da parte
dell’Associazione, non si è mai reso disponibile.
Del resto secondo la
giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.3., viene parificato ad un
rifiuto il comportamento di un disoccupato che non manifesta
esplicitamente e correttamente la propria disponibilità ad accettare, in questo
caso, il POT.
Laddove, poi, la
patrocinatrice dell’assicurato pretende, per esempio, che “il signor RI
1.
in perfetta trasparenza e buona fede preannunciava che durante tutta la
settimana del 6-10 novembre sarebbe stato impegnato con la propria attività
lavorativa” si rileva come basti un semplice confronto con l’attestato di
guadagno intermedio in atti per comprendere che questo non era il caso (ritenuto
che in quella settimana il ricorrente è stato attivo nella misura di 3.5
giorni; cfr. supra consid. 2.9.) e che il ricorrente avrebbe pertanto potuto e
dovuto rendersi disponibile per l’Associazione __________, ma non lo ha fatto.
Il fatto che l’assegnazione al POT non sarebbe stata
revocata, a RI 1 era inoltre chiaro anche alla luce del fatto che, prima della
sua opposizione alla stessa del 16 novembre 2023, ritenuta irricevibile, ciò
gli era stato espressamente comunicato dalla sua consulente del personale
presso l’URC (supra consid. 2.9.).
È quindi stato il comportamento dell’assicurato, più
volte immotivatamente negatosi all’organizzatore del POT, che ha portato
all’interruzione dello stesso.
Riassumendo, se è vero che
lo svolgimento di un’attività lucrativa che permette di conseguire un guadagno
intermedio ha la priorità su un provvedimento inerente al mercato del lavoro
(cfr. D. Cattaneo, “Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza”, Appunti Sociali fascicolo n. 3. Ed. OCST 2000 pag.
91-92), è altrettanto vero che, in concreto, gli orari del programma avrebbero
potuto essere concordati con la responsabile dello stesso in modo tale da
permettere al ricorrente pure di dedicarsi alla sua attività lavorativa.
In
tal senso, il TCA ricorda pure che l’organizzatore del programma d’occupazione,
prima di sospenderlo, aveva contattato il ricorrente il 30 ottobre, il 3
novembre, il 10 novembre, il 15 ed il 16 novembre 2023, al fine di organizzare
lo svolgimento del programma secondo un piano che RI 1 non ha mai trasmesso,
facendo valere anche impegni lavorativi che non trovano però riscontro
nell’attestato sottoscritto dalla società per la quale è attivo, di fatto
rifiutando di presentarsi e quindi l’assegnazione.
Lo svolgimento di un
programma occupazionale, inoltre, e come del resto emerge chiaramente sin dalla
decisione di assegnazione in atti (cfr. doc. 5/1) non esclude il compimento di
sforzi volti al reperimento di un’occupazione.
Al
contrario durante l’effettuazione di un POT un assicurato è tenuto a
ricercare un lavoro (cfr. STCA 38.2002.223 del 22 gennaio 2003; D. Cattaneo,
op. cit., p.to 2.3.5., pag. 30; Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro – PML emanata dalla SECO nel gennaio 2008, p.to A11).
È, poi, utile osservare, con
riferimento a quanto preteso dal ricorrente circa l’essere “soggetto a
frequenti bronchiti, spesso esacerbate dal contatto con la polvere” (cfr.
supra consid. 2.9.), che i motivi di salute devono essere debitamente
comprovati mediante certificati medici (cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003;
STFA C 80/03 del 17 giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01
del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38,
consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234,
consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238).
Tali attestazioni devono essere
realmente credibili (cfr. STFA C 320/98 del 14 aprile 1999).
Nella presente evenienza, agli
atti non figura alcun certificato medico a favore della tesi ricorsuale
Questo Tribunale si
limita, poi, a ricordare che secondo la giurisprudenza spetta ai consulenti
degli URC decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più idonei per
il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI,
art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022 consid. 2.7.; STCA
38.2020.42
del 25 gennaio 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018
consid. 2.7.; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21
gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio
2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
Dalla risposta del Consiglio di
Stato del 6 marzo 2024 all’interrogazione di Tiziano Galeazzi del 15 dicembre
2023.
n. 167.23 “Uffici regionali di collocamento (URC) qualcosa non funziona”
(cfr. consid. 2.9.) si evince peraltro che “i/le consulenti del personale
URC valutano la partecipazione ai programmi di occupazione temporanea (POT)
caso per caso, in base alla strategia di attivazione e reinserimento definita
per ogni persona disoccupata” (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=167479,
risposta n. 12).
Alla luce di tutto quanto
precede, il TCA deve concludere che il programma occupazionale assegnato a RI 1
presso __________ non presentava concreti impedimenti connessi alla situazione
personale e/o allo stato di salute dell’insorgente ed era, quindi, adeguato.
Poiché il programma di occupazione
rispettava il requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr.
consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46), egli avrebbe dunque dovuto
accettarlo senza indugio (cfr. STF 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009
consid. 5), ciò che non ha invece fatto.
Non avendo proceduto in tale
senso, RI 1 deve essere sanzionato sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI
(cfr. supra consid. 2.3.).
2.12
Infine l’entità della sanzione (21
giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa
dell’assicurato (cfr. supra consid. 2.4.).
La
tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC riportata al p.to D79
della Prassi LADI ID emessa dalla SECO prevede, d’altronde, in caso di non
presentazione a un’occupazione temporanea, di interruzione della stessa o di
interruzione dell’occupazione temporanea da parte del responsabile del
programma, per la prima volta, una sanzione di 21-25 giorni, mentre per
l’interruzione della stessa una sospensione di 16-20 giorni.
La soluzione adottata
dall’amministrazione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non
può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e
5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_67/2020,
8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019.
consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017
del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3
pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43
del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile
con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio
2012).
Per completezza, questa Corte
rammenta che nella Prassi LADI ID,
la Segretaria di Stato dell’economia (SECO), per quanto attiene al computo dei
giorni di sospensione, enuncia:
"
D65 I giorni di sospensione sono computati nel numero massimo di
indennità giornaliere. Essi vanno ammortizzati secondo il loro valore
effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere.
ð Esempio A un
assicurato vengono inflitti 35 giorni di sospensione. Durante un periodo di
controllo comprendente 22 giorni di disoccupazione controllata egli riceve
unicamente, a seguito di un guadagno intermedio, 8,3 indennità giornaliere.
L’assicurato può quindi compiere soltanto 8,3 giorni di sospensione durante il
periodo di controllo: gli verranno quindi dedotte dal numero massimo di
indennità giornaliere cui ha diritto 8,3 indennità giornaliere.”
I
giorni di sospensione vanno, dunque, ammortizzati secondo il loro valore
effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere,
tranne nel caso di interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di guadagno
intermedio in cui la sospensione riguarda soltanto la differenza tra
l’indennità di disoccupazione e l’indennità compensativa (cfr. STCA 38.2020.57
del 26 maggio 2021, consid. 2.3. e 2.7.).
In
concreto, il ricorrente, che già svolgeva un’attività di guadagno intermedio,
ha rifiutato di svolgere un POT.
L’Alta Corte, nella STF
8C_631/2008 del 9 marzo 2009, per il rifiuto di un POT da parte di un
assicurato che svolge un guadagno intermedio, ha stabilito, in particolare,
quanto segue:
" 3.3.1 Selon la jurisprudence, les jours de
suspension motivée par le refus de participer à un programme d'occupation (art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec les art. 72 ss LACI, en vigueur jusqu'au 30 juin 2003) ou par
des recherches de travail insuffisantes (art. 30 al. 1 let.
c LACI) sont imputés sur le nombre maximum d'indemnités journalières d'après
leur valeur effective, c'est-à-dire sous la forme d'indemnités journalières
pleines, même si l'assuré réalise un gain intermédiaire. En effet, le but de la
suspension du droit à l'indemnité, dans l'assurance-chômage, vise à faire
participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à cette assurance
sociale, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent.
C'est pourquoi la durée de la suspension doit, en particulier, être fixée dans
une mesure appropriée à la gravité de la faute commise. Lorsque cette faute consiste
dans le refus de participer à un programme d'occupation ou dans des recherches
de travail insuffisantes, le dommage à proprement parler économique subi par
l'assurance-chômage n'est pas directement quantifiable. C'est pourquoi la
jurisprudence consacre le principe de l'imputation sous la forme d'indemnités
journalières pleines même en cas d'obtention d'un gain intermédiaire (ATF 125 V 197 consid. 6 p. 199 s.; arrêt
du Tribunal fédéral des assurances C 259/98 du 27 décembre 1999 consid. 4b).
C'est ce principe qui a été repris par le seco au ch. m. D65 IC 2007. (…)”.
2.13
Stante quanto precede, la decisione
su opposizione dell’11 aprile 2024 impugnata deve essere confermata.
2.14
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023
consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA
38.2023.11
del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023
consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA
38.2022.57
del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022
consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti