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Decisione

38.2024.22

Confermata sospensione (21 giorni) inflitta all'assicurato per non aver frequentato il POT assegnatogli, in concreto adeguato (art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) anche dal profilo del rispetto dell'attività di guadagno intermedio svolta dal ricorrente

12 agosto 2024Italiano96 min

partecipazione del signor RI 1 al programma di occupazione nazionale “__________".

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.22

CL/DC

Lugano

12 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 11

aprile 2024 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1 si è iscritto in

disoccupazione con effetto dal 1° gennaio 2023, dichiarandosi alla ricerca di

un’occupazione a tempo pieno nel “settore finanziario: Risk management,

Finance, Corporate compliance” e “finance” (cfr. doc. 2).

1.2. Il 23 ottobre 2023 l'Ufficio

regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha assegnato all’assicurato

un programma d’occupazione temporanea (POT) al 100% presso __________, avente

quale organizzatore l’__________, da svolgere nel periodo dal 2 novembre 2023

al 1° febbraio 2024, indicando, quale “grado d’occupazione”, “100”

(cfr. doc. 5/1).

1.3. Con decisione 2 gennaio 2024 la

Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 21 giorni dal diritto

all’indennità di disoccupazione, ritenendo che egli, ingiustificatamente, non

ha partecipato al POT assegnatogli, e che l’amministrazione ha, da parte sua,

ritenuto essere conforme “all’età, alla situazione personale e allo stato di

salute dell’assicurato” di RI 1 (cfr. doc. 12).

1.4. L’assicurato, rappresentato dall’avv.

RA 1 (Studio legale e notarile __________), si è opposto al provvedimento

emesso nei suoi confronti, facendo valere, in particolare - ed oltre a quanto

già rilevato nelle comunicazioni trasmesse all’URC, prima, ed alla Sezione del

lavoro, poi – che l’assegnazione al POT “nella misura decisa al 100% (…) è

manifestamente incompatibile con il guadagno intermedio generato dallo

svolgimento dell’attività lavorativa che (…) occupa attualmente” (e dal 1°

ottobre 2023; cfr. doc. 21) “il signor RI 1 nella misura del 60%”.

Se già la censura in questione

sarebbe, a mente della rappresentante dell’assicurato, sufficiente per

annullare la decisione di sanzione emessa nei confronti di RI 1, la

patrocinatrice di quest’ultimo aggiunge quanto segue:

"

(…) esigibile era semmai in teoria un POT con un grado di occupazione

del 40%. Non rientrava certamente nelle facoltà e competenze dell’Associazione __________,

come paventato nello scritto 04.12.2023 della sua direttrice signora __________,

stabilire con l’assicurato la percentuale lavorativa presso __________

diversamente da quanto deciso dall’URC con decisione del 23.10.2023, la sola

atta ad esplicare validi effetti giuridici. Era pertanto lecito da parte

dell’assicurato attendersi la convocazione ad un colloquio dover poter

discutere il grado e le modalità di partecipazione al POT, seguita

dall’emanazione di una nuova decisione indicante il corretto grado di

occupazione (limitato al grado del 40%) e auspicabilmente presso un ente

destinato a persone qualificate con formazione universitaria. (…) Nella

decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni (inc. no. 38.2012.54)

l’assegnazione dell’assicurato ad una misura presso __________ è stata ritenuta

adeguata ai sensi delle disposizioni della LADI ma solo perché nella

fattispecie l’assicurato aveva precedentemente rifiutato una misura alternativa

più vicina al suo profilo. (…) Alla luce di quanto sopra esposto,

l’assegnazione dell’assicurato al POT non è considerata adeguata e pertanto

ingiustamente il sig. RI 1 è stato sospeso dal diritto all’indennità di

disoccupazione. (…) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse

essere ritenuta l’adeguatezza della misura, si chiede una sensibile riduzione

del periodo di sospensione a 5 giorni, ritenuto che all’assicurato è semmai

imputabile unicamente una colpa lieve, avendo egli fatto affidamento al fatto

che prima di qualsiasi provvedimento nei suoi confronti sarebbe stata emanata

una nuova decisione indicante la corretta percentuale di occupazione.” (cfr.

doc. 13)

1.5. Con decisione su opposizione

dell’11 aprile 2024 la Sezione del lavoro, esperiti ulteriori accertamenti per

Fatti

i quali si dirà in seguito, ha confermato il proprio precedente provvedimento,

rilevando:

"

(…)

3.2. A titolo

preliminare, e per quanto riguarda la censura riferita all'inadeguatezza del

programma in questione, va rilevato che è indubbio che le attività previste dal

medesimo, di carattere sostanzialmente manuale, non avrebbero consentito di

mettere a frutto le conoscenze professionali dell'opponente, disponendo egli di

un dottorato in economia e di una pluridecennale carriera nel settore

finanziario.

Nel caso concreto,

risulta che la consulente URC abbia in un primo momento considerato la

partecipazione del signor RI 1 al programma di occupazione nazionale “__________".

Stando a quando riferito dalla predetta consulente, l'organizzatore aveva

tuttavia fornito "informazioni di incompatibilità con il guadagno

intermedio". L'assicurato ha inoltre seguito il Corso quadri dal 6

febbraio 2023 al 28 aprile 2023 (cfr. risposte 27 novembre 2023 dell'URC alle

domande sottoposte dall'UG).

Premesso che la scelta

di assegnazione al POT "__________" risulta essere stata ponderata

dalla consulente URC, nel senso di una ricerca di un’alternativa maggiormente aderente

al profilo del signor RI 1 - purtroppo rivelatasi non attuabile -, occorre

rilevare che la giurisprudenza è chiara per quanto riguarda la volontà del

legislatore di non tenere conto della formazione e delle qualifiche

professionali nel contesto dei programmi d'occupazione, per cui non è possibile

invocare tale argomento per ridurre l'entità della penalità d'occupazione (cfr.

STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013, consid. 2.4, nonché la giurisprudenza e

letteratura giuridica ivi citate). In particolare, spetta ai consulenti degli

URC decidere, di volta in volta, quali sono i provvedimenti più idonei per il

singolo assicurato.

Sotto questo profilo,

il programma d'occupazione era dunque adeguato, l'assicurato non avendo

peraltro comprovato, mediante certificato medico, l'esistenza di problemi di

salute preclusivi ad un suo inserimento nel programma, né che la sua età o la

sua situazione personale ostasse all'esecuzione delle attività previste.

3.3. L'assicurato ha

censurato il fatto che l'assegnazione indicava un grado d'occupazione del 100%

a suo parere incompatibile con l'attività di guadagno intermedio a quel momento

esercitata al 60%.

Al fine di chiarire la

fattispecie, in data 5 marzo 2024 l'UG ha esperito ulteriori accertamenti

(…) risulta chiaro che

la dicitura "Grado di occupazione" presente sui moduli di

assegnazione è sempre riferita al grado di occupazione corrispondente alla

disponibilità effettiva dichiarata dagli assicurati al momento dell'annuncio in

disoccupazione, laddove la Cassa disoccupazione, per poter procedere, al

conteggio mensile, deve poter dedurre sia la percentuale del guadagno

intermedio, sia quella della partecipazione al POT, che insieme devono

corrispondere alla disponibilità annunciata, in casu il 100%. Pertanto, non è

corretta la deduzione dell'opponente, laddove afferma che "le assegnazioni

ad un POT vengono attribuite limitatamente al grado di occupazione

residuo" (cfr. osservazioni 12 marzo 2024). Peraltro, I'UG non ha fatto

nessuna ammissione in tal senso, contrariamente a quanto sostenuto dal

rappresentante del signor RI 1, essendosi limitato a porre una domanda all'URC,

volta a chiarire la logica che governa l'indicazione del grado d'occupazione

nell'ambito delle assegnazioni. Peraltro, il grado di occupazione indicato sull'assegnazione

non influisce assolutamente sul principio della priorità del guadagno

intermedio rispetto ad un programma occupazionale. In sostanza, essa ha un

carattere tecnico e informativo verso la Cassa disoccupazione, alla quale viene

notificata copia dell'assegnazione ai fini del calcolo delle indennità. Anche

per questo motivo, il consulente non si occupa di determinare i giorni o il

grado di frequenza al POT, quest'ultima incombenza spettando all'organizzatore,

il quale deve dapprima verificare con l'assicurato la disponibilità effettiva.

L'organizzatore informa in seguito la Cassa disoccupazione trasmettendo

l’“Attestato presenze", affinché quest'ultima possa procedere al calcolo

ed al versamento delle indennità per i giorni di presenza.

Ciò premesso, anche

volendo dare atto del fatto che la dicitura in questione possa risultare

fuorviante per un assicurato che non fosse stato informato, ciò non è stato il

caso del signor RI 1. Infatti, in occasione del colloquio in presenza della

consulente URC del 25 ottobre 2023, il principio della priorità del guadagno

intermedio risulta essere stato tematizzato, come pure il fatto che egli

avrebbe dovuto partecipare al POT solo quando non lavorava (cfr. in particolare

le risposte alle domande 2 e 3 di cui al surriferito accertamento, come pure il

documento "Azioni di reinserimento" nel quale è riassunto il

contenuto del colloquio). Tant'è che in occasione del colloquio (telefonico)

avvenuto lo stesso giorno con l'organizzatore, egli ha comunicato che sarebbe

stato in grado di fornire le proprie disponibilità dopo martedì 14 novembre

2023 (cfr. scritto 15 febbraio 2024 dell'organizzatore, a firma della signora __________,

alle domande sottoposte dall'UG il 12 febbraio 2024).

In base ad un

ulteriore accertamento esperito dall'UG il 12 febbraio 2024 presso

l'organizzatore, segnatamente dall'intercorsa corrispondenza telefonica e di

posta elettronica fra l'organizzatore e l'assicurato, emerge chiaramente come

quest'ultimo fosse tenuto a presentarsi al programma solo nei giorni in cui non

lavorava. Al fine di determinare tali giorni, l'organizzatore ha infatti più

volte interpellato il signor RI 1, il quale ha sostanzialmente sempre rinviato

gli incontri a motivo di impegni lavorativi, rispettivamente vacanze e/o

assenza all'estero. (…)

In sostanza, il signor

RI 1 non si è presentato al POT, né ha informato sui giorni in cui sarebbe

stato disponibile. Per contro, ha impugnato l'assegnazione 23 ottobre 2023

dell'URC, mandando copia della stessa all'organizzatore (nota bene: solo dopo

essere stato contattato a più riprese da parte di quest'ultimo). L'opposizione

in questione è peraltro stata dichiarata irricevibile mediante decisione 20

novembre 2023 dell'URC.

3.4. Alla luce degli

scambi di posta elettronica con l'organizzatore, traspare in modo evidente il disinteresse

del signor RI 1 per un qualsivoglia incontro presso la sede del POT, foss'anche

solo per definire le proprie disponibilità.

Peraltro, dagli

scritti dell'assicurato all'organizzatore, rispettivamente dal contenuto dell'opposizione

16 novembre 2023 all'URC, non si evince minimamente - contrariamente a quanto

sostenuto in opposizione - che egli abbia sin da subito lamentato

l'impossibilità di pianificare i giorni di attività lavorativa. In un primo

momento, l'assicurato si è limitato a sostenere che l'assegnazione non era

adeguata rispetto al suo profilo e che l'avrebbe intralciato nelle ricerche di

lavoro, come pure nell'intento di incrementare l'attività di guadagno

intermedio (cfr. scritto e-mail del 10 novembre 2023 dell'assicurato all'URC).

Solo il 27 dicembre 2023, ovvero successivamente alla trasmissione dell'incarto

all'UG per eventuale sanzione, l'assicurato ha preteso di non poter pianificare

l'attività e che, pertanto, l'assegnazione non era adeguata.

Al riguardo, si rileva

che sebbene nella sua e-mail del 2 novembre 2023 alla signora __________ l'opponente

abbia affermato che la settimana dal 6 al 10 novembre 2023 sarebbe stato

occupato con l'attività per __________, ciò non risulta dagli attestati di

guadagno intermedio emessi da datore di lavoro. In base ai medesimi, risulta ad

esempio che, nel mese di novembre 2023, egli non è stato impegnato con

l'attività di guadagno intermedio nei seguenti giorni:

-

2 e 3 novembre 2023 (vacanze preannunciate all'URC)

-

10 novembre 2023 (venerdì)

-

23, 24 novembre 2023 (giovedì e venerdì)

-

1º dicembre 2023 (venerdì)

Visto quanto precede, quand'anche

si desse per buono che l'assicurato non potesse pianificare l'impegno

lavorativo di settimana in settimana, egli avrebbe potuto annunciare, al più

tardi il 9 novembre 2023, la possibilità di presentarsi il 10 novembre 2023,

come del resto pure il 23, 24 novembre e il 1° dicembre sennonché, aveva nel

frattempo contestato la decisione dell'URC, per i motivi di cui si è già detto

poc'anzi). II solo fatto di essere impegnato in un'attività di guadagno

intermedio, necessitante una certa flessibilità, non giustifica le assenze in

questione.

Nel caso concreto, va

di nuovo sottolineato come in risposta al richiamo del 16 novembre 2023

dell'organizzatore, l'interessato si sia limitato a trasmettere a quest'ultimo

copia dell'opposizione inviata all'URC il medesimo giorno, nella quale

contestava l'assegnazione in quanto inadeguata in relazione ad una questione di

immagine, di intralcio nelle ricerche di lavoro e di impedimento a reperire

un'occupazione a tempo pieno. E questo, come da egli stesso dichiarato nello

scritto in questione, anche qualora il POT fosse da intendersi come limitato al

residuo 40%.

Alla luce dei

summenzionati scambi di posta elettronica con l'organizzatore, e tenuto conto

delle motivazioni che hanno indotto il signor RI 1 a ripetutamente

procrastinare, l'incontro con il medesimo e ad impugnare l'assegnazione, non vi

è quindi un fraintendimento riferito al grado di occupazione al POT,

suscettibile di invalidare l'assegnazione. Si rileva, per inciso, che i

programmi occupazionali sono strutturati in modo flessibile, permettendo di

notificare le assenze e/o le presenze anche di giorno in giorno, proprio per garantire

la massima flessibilità rispetto all'attività lavorativa, la quale può

oscillare di settimana in settimana a dipendenza della tipologia del guadagno

intermedio.

3.5. Per quanto

riguarda l'asserita incompatibilità del programma occupazionale rispetto

all'intento di incrementare l'attività di guadagno intermedio, si rileva quanto

segue. Pur dando atto del fatto che l'attività di guadagno intermedio per __________

ha impegnato il signor RI 1 con un grado di occupazione oscillante tra il 60%

ed il 75% tra novembre 2023 e gennaio 2024 (cfr. attestati di guadagno

intermedio), il POT in questione avrebbe potuto essere svolto nel rimanente

tempo, il programma implicando una disponibilità minima del 20%. Quand'anche

avesse nutrito dubbi sulla possibilità di riuscire a garantire una presenza al programma

in funzione degli impegni lavorativi, l'assicurato avrebbe dovuto tematizzarli

in occasione di un primo incontro con l'organizzatore, di fatto mai avvenuto.

Inoltre, l’intento di incrementare la percentuale lavorativa all'80%,

avveratosi a partire dal 1° marzo 2024, non permette di concludere che il POT

fosse inadeguato alla situazione personale dell'assicurato per questo unico

motivo: da un lato, gli sforzi profusi non gli hanno purtroppo finora garantito

un'occupazione a tempo pieno e, dall’altro lato, anche gli assicurati occupati

al 100% in un programma occupazionale sono tenuti a proseguire le ricerche di

lavoro, dedicandovi il tempo necessario, avendo un obbligo di riduzione del

danno. Di principio, non vi sono eccezioni per coloro che conseguono un

guadagno intermedio nel senso di un'esclusione da programmi occupazionali.

3.6. Nel caso

concreto, dopo aver ricevuto copia dello scritto del 16 novembre 2023

dell'opponente all'URC, l'organizzatore ha informato l'interessato

dell'interruzione del POT in quanto, a suo dire, non sussistevano i presupposti

per una collaborazione (cfr. scritto 21 novembre 2023). A mente dell'opponente,

l'organizzatore avrebbe dovuto far precedere l'interruzione del POT da una

lettera di conferma della misura, dandogli in tal modo "la facoltà di

conformarsi".

Tale censura non può

essere condivisa, per i seguenti motivi.

Il rapporto di lavoro

che vincola la persona assicurata al responsabile del programma d'occupazione

temporanea è disciplinato dal CO, con la conseguenza che le disposizioni legali

relative al contratto di lavoro (art. 319 segg. CO) vengono applicate per

analogia, anche se il programma d'impiego costituisce un rapporto giuridico sui

generis (cfr. STCA 38.2008.65 del 2 febbraio 2009, consid. 2.3. e riferimento

ivi citato). Analogamente a quanto vale per le sanzioni in caso di

licenziamento per propria colpa (fondate sull'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in

relazione con l'art. 44 lett. a OADI), una decisione di sospensione dal diritto

alle indennità inflitta a un assicurato che con il proprio comportamento

fornisce al proprio datore di lavoro delle ragioni per porre fine ad un

programma di occupazione temporanea non presuppone dunque che l'assicurato

abbia fornito al proprio datore di lavoro un motivo grave, atto a giustificare

lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato (cfr. art. 337 e

346 cpv. 2 CO). Basta una colpa non necessariamente di natura professionale

(violazione dell'obbligo contrattuale) ma anche soltanto attinente al

comportamento generale o al carattere dell'assicurato, purché abbia costituito

per il datore di lavoro il motivo della disdetta del rapporto di lavoro (cfr.

sentenza precitata, consid. 2.3. e riferimenti ivi citati). In merito alla

precitata modalità di interruzione della misura, va rilevato che non è dato

ravvisare, nel caso concreto, necessità di un ulteriore (formale) richiamo da

parte dell'organizzatore del POT: infatti alla luce del comportamento

dell'assicurato, tale incombenza sarebbe risultata inutile (si veda, con

riferimento alla questione dell'ammonimento in relazione ad un licenziamento

con effetto immediato ex art 337 CO, quanto rileva la letteratura, in

particolare STREIFF, VON KAENEL, RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu

Art. 319-362 OR, 7. Auflage, Basel Genf 2012, ad art. 337,

N13, pag. 1123: "Die Verwarnung darf allerdings unterbleiben, wenn aus dem

Verhalten des Arbeitnehmers klar wird, dass sie unnütz wäre").

In particolare, un

ammonimento sulle conseguenze di una mancata partecipazione, segnatamente il

possibile licenziamento, avrebbe avuto un senso laddove non fosse paese che l'assicurato

volesse evitare la partecipazione al programma occupazionale. Tale non era il

caso in concreto (…).

3.7. In conclusione,

ritenuto come il comportamento assunto dall'opponente abbia compromesso o reso

impossibile l'esecuzione o lo scopo del provvedimento in oggetto, la decisione

di revoca del medesimo risulta giustificata ed i presupposti relativi ad una

sanzione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI risultano adempiuti. Le

motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere ad una

conclusione diversa, rispetto a quanto stabilito con la decisione qui

contestata. Per quanto riguarda la sospensione di 21 giorni, si rileva che essa

corrisponde al minimo previsto nel caso di un primo rifiuto e/o licenziamento.

Non si ravvisano, nel caso in esame, elementi a sostegno di una riduzione della

sanzione, la quale è da ritenersi conforme al principio di proporzionalità.”

(cfr. doc. 32)

1.6. Nuovamente rappresentato dall’avv. RA

1, l’assicurato ha impugnato tempestivamente la decisione su opposizione resa

nei suoi confronti al TCA, chiedendone, in via principale,

l’annullamento, poiché “l’assegnazione dell’assicurato al POT presso __________

con un grado di occupazione del 100% non è considerato adeguato”. A

sostegno della pretesa ricorsuale dell’insorgente, facendo valere che la

Sezione del lavoro “ha apprezzato in modo errato i fatti e le prove, ed è

incorsa altresì in una manifesta violazione del diritto”, la legale ha

addotto:

-

che l’assegnazione al un POT nella misura del 100%, come rilevato già in

sede di opposizione (cfr. supra consid. 1.6.), era “pacificamente e

indubbiamente incompatibile con il guadagno intermedio generato dallo

svolgimento dell’attività lavorativa che occupava a quel momento il signor RI 1

nella misura del 60%”, ciò che l’interessato ha eccepito con lettera del 16

novembre 2023, “antecedente quindi alla “procedura di licenziamento” avviata

dall’Associazione __________ il 21.11.2023”;

-

che “la spiegazione fornita dalla Sezione del lavoro nella decisione

impugnata adducendo che “il grado di occupazione” al 100% riportato nella decisione

di assegnazione al POT si riferiva invero al grado di disponibilità lavorativa

al momento dell’annuncio in disoccupazione, non regge minimamente alla censura

sollevata, poiché in aperto contrasto con il tenore letterale della decisione

stessa e con il senso che un assicurato in buona fede poteva trarne”, di

modo che “era pieno diritto del signor RI 1 ottenere una decisione che

indicasse innanzitutto il corretto grado di partecipazione al POT. In questo

senso le asserite spiegazioni impartite durante la telefonata del 25.10.2023

con il lodevole URC, nella persona della signora __________, non potevano

certamente supplire il diritto dell’assicurato di ottenere una revisione della

decisione, che a non averne dubbio riportava palesemente ed erroneamente il grado

di occupazione del POT”;

-

che il POT assegnato all’assicurato era ancora incompatibile “con la

flessibilità richiesta” dall’attività svolta dal medesimo nella misura del

60% che non permetteva “una pianificazione preventiva dei giorni di lavoro

settimanali, circostanza questa resa nota dal sig. RI 1 in occasione del

colloquio telefonico del 25.10.2023 e ribadita con lettera del 27.12.2023 al

lodevole Ufficio giuridico della Sezione del lavoro. del resto queste

difficoltà si sono manifestate sin dall’inizio, come comunicato dall’assicurato

con email del 2 e 10 novembre all’Associazione __________”;

-

che “la decisione è altresì errata poiché il signor RI 1 non ha mai

espresso il suo rifiuto a partecipare a un POT, essendo per contro egli

limitatosi, in virtù del suo diritto di essere sentito, a comunicare il proprio

punto di vista sia al lodevole URC che all’Associazione __________,

attendendosi dei chiarimenti e una nuova presa di posizione”;

-

che “il licenziamento deve essere ritenuto prematuro”, non avendo

l’assicurato la “possibilità di valutare se persistere nelle sue rimostranze

oppure se conformarsi al provvedimento”;

-

che si sarebbe dovuto optare per l’assegnazione di un POT destinato “a

persone qualificate con una formazione professionale universitaria” e che in

concreto al ricorrente non è stata presentata alcuna alternativa “più consona e

idonea al suo profilo!”.

In via subordinata, la

legale del ricorrente ha ribadito la richiesta di riduzione del periodo di

sospensione a cinque giorni in luogo dei ventuno, e meglio come già indicato in

sede di opposizione (cfr. supra consid. 1.6. e doc. I).

1.7. Nella sua risposta del 29 maggio

2024 l’amministrazione ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.8. Il 31 maggio 2024 il presidente del

TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione

di sapere se l'assicurato debba o meno essere sospeso dal diritto alle

indennità di disoccupazione per non avere frequentato il POT presso __________.

2.2. In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI,

l’assicurato è tenuto ad accettare l’occupazione adeguata propostagli. È

obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:

a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a

migliorare la sua idoneità al collocamento;

b. partecipare

a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni

conformemente al capoverso 5; e

c. fornire

i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza

di un'occupazione.

L'art. 64a LADI precisa che:

"

1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in

particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi di

istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non

devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche

professionale in imprese o nell'amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può

prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo 18

capoverso 2 partecipino a pratiche professionali;

c. semestri di

motivazione per gli assicurati che al termine della scuola dell'obbligo

scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione, se non dispongono di una formazione

professionale completa e hanno concluso la scuola senza aver conseguito un

diploma di maturità.

Considerandi

2.

L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per

analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1

lettera a.

3.

L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è

applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo

il capoverso 1 lettera b.

4.

Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso

1.

sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea

secondo il capoverso 1 lettera c.

5.

Il Consiglio federale fissa il contributo mensile per le

persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di

attesa.”

Per quel che riguarda i programmi

d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo l’art.

64a ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già

faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STF

8C_27/2023 del 5 giugno 2023 consid. 4.2.; STF 8C_471/2020 del 6 ottobre 2020

consid. 4.2.; STF 8C_384/2018 del 23 agosto 2018; STFA C 274/04 del 29 marzo

2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).

L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI

stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa

dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla

situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo

aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29

marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

Boris Rubin (in: « Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage »,

Ed. Schulthess Médias Juridique SA, Ginevra/ Zurigo/Basilea,

2014, p 478) ricorda al riguardo che:

"

(...) D'après l'art. 64a al. 2

LACI, le caractère convenable d'un PET ne dépend que des conditions fixées à

l'art. 16 al. 2 let. c LACI, à savoir la compatibilité de l'activité assignée

avec l'âge, la situation personnelle et la santé. L'obligation, pour l'autorité

qui assigne la mesure, de prendre en compte les aptitudes et les inclinations

des assurés (art. 83 OACI), tombe s'agissant des PET (DTA 1987 p. 34 ; arrêt du

31.

août 2012 [8C_577/2011]). Le critère du temps maximal de déplacement de

l'art. 16 al. 2 let. f LACI doit à notre sens également être pris en

considération. L'adéquation entre la mesure de marché du travail et les critères

fixés à l'art. 16 al. 2 let. c LACI s'examine en principe non en relation avec

l'organisme qui gère la mesure, mais en rapport avec les activités

effectivement exercées par l'assuré au sein de l'organisme en question (DTA

2006.

p. 155 consid. 2.4 p. 157). (…)”

2.3

L’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI

prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le

prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente

non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un

provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione

oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile

l'esecuzione o lo scopo (cfr. STF 8C_471/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 2.2.).

Secondo la giurisprudenza colui

che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale

temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività

deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza

delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr.

STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).

La giurisprudenza federale

parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un

disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di

lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle

trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere

chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per

porre termine alla sua disoccupazione (cfr. 8C_750/2019 del 10

febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg.; STFA C 301/05

del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90,

DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).

Allo stesso modo deve essere

considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il

potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Su queste

questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987,

Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie

“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz

über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,

Ed. Schulthess, Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; Daniele Cattaneo, "Alcuni compiti

degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".

Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg.

2.4

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.

La sospensione del diritto a

indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000

N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA

C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28 settembre 2001

consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI

se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata

della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce

che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato

un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato

un’occupazione adeguata.

2.5

In una sentenza pubblicata in DLA

1999.

N. 9 pag. 42 il Tribunale federale ha avuto occasione di chiarire quando

un assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in

nessuna sanzione.

Si trattava di un'assicurata alla

quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4 giorni, a tempo pieno,

intitolato "Successo sul mercato del lavoro". L'assicurata ha

rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi occupare anche dei

propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo pieno.

L'Alta Corte ha innanzitutto

stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio o

l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un assicurato

ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in cui la frequentazione

del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure

DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):

Il TFA ha aggiunto che un corso è

ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di salute (i

motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante certificati

medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17 giugno 2003;

STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96

del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351,

consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238.

Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA C 320/98 del 14

aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo

(cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; DLA 1999 N. 9 pag. 42 consid. 2b).

Questa interpretazione è,

peraltro, conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza

sociale (DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46)

Nel caso che era chiamata a

giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che, trattandosi di

un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato

visto che, da un lato, ella doveva occuparsi di tre figli di cui due in età

scolastica mentre il terzo doveva essere allattato varie volte al giorno,

dall’altro, doveva frequentare pure un altro corso d'informatica approvato

dall'assicurazione contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove rispetto

al domicilio e che implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso era,

pertanto, inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3

lett. a LADI (cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3).

L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciata su un ricorso inoltrato

dall'amministrazione contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a

un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale

di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal

diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva

tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per

l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.

La nostra Massima Istanza, benché

il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato

che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei

mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla

situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur

lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della

figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque

alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TF ha accolto il ricorso

dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale

legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non

dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi

plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni

non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa

dell'assicurata.

In una sentenza 8C_202/2008,

8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha accolto un ricorso

alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della Sezione del Lavoro che

avevano contestato la riduzione della durata della sospensione da 21

a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva rifiutato un

programma d'occupazione argomentando:

"

(…) Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di

una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale

federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i giudici di primo

grado hanno giustamente considerato che l'occupazione temporanea prospettata

all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse adeguata e conforme

all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata (art.

16.

cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2 LADI), rendendo di

riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel fissare la sospensione

in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa dell'assicurata era di

natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In considerazione della prassi

applicata in casi analoghi, tale valutazione merita di essere condivisa.

Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007 Tribunale federale)

ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e 20 giorni decretate nei

confronti di assicurati che avevano interrotto, senza validi motivi, un

(adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente quattro mesi (DLA

2005.

no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag. 284 consid. 3,

C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra marginale 860; cfr.

anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003

consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che

giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,

tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha

interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il

programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può

essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata

avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver

portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui

l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in

oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione personale

dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di questo

motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta

dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto

meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva

iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva

ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata

inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel

maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata,

essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di

continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"

In una sentenza 8C_128/2016 del

13.

aprile 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato una sospensione di 21

giorni inflitta a un assicurato che senza valido motivo non ha iniziato un

programma occupazionale della durata di tre mesi.

Con giudizio 8C_909/2015 del 22 aprile

2016.

il TF ha poi respinto il ricorso di un assicurato che è stato sospeso per

23.

giorni e per 36 giorni, non avendo dato seguito alle istruzioni dell’ufficio

regionale di collocamento del 3 novembre 2014 di concorrere per un programma

lavorativo Oko-Job, rispettivamente del 26 novembre 2014 di fare domanda per un

programma lavorativo ProWiv. L’Alta Corte ha evidenziato che non vi era alcun

motivo che rendesse la partecipazione a tali programmi inesigibile e che

l’obiezione dell’assicurato secondo cui voleva estendere la sua attività

dipendente quale insegnante di musica così da abbreviare la disoccupazione

risultava in ogni caso ininfluente.

In una sentenza 8C_27/2023 del 5

giugno 2023, già citata sopra, con la quale è stato respinto il ricorso di un

assicurato che si occupava anche della cura di un figlio e che era stato

sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 23 giorni per non

essersi tempestivamente annunciato presso l’organizzatore del POT assegnatogli,

il Tribunale federale ha ricordato che i doveri di accudimento nei confronti di

figli minorenni in linea di principio non rendono inadeguati i provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro. L’inadeguatezza, infatti, è al massimo

immaginabile qualora l’accudimento da parte di terze persone sia oggettivamente

fuori discussione, ciò che non era il caso in quella fattispecie, né il

ricorrente vi aveva fatto riferimento.

In una sentenza STF 8C_687/2022

del 17 aprile 2023 pubblicata in DLA 2023 N. 6 pag. 193 segg., nel caso di

un’assicurata, madre di due figlie nate nel 2000 e nel 2003, che aveva

rifiutato un’occupazione facendo valere che al momento dell’assegnazione ella

non disponeva di un veicolo privato per recarsi ad un’ora e 23 minuti dal

proprio domicilio, dal momento che la sua automobile non funzionava più e che

non avendo i mezzi finanziari per procedere alla sua riparazione ne aveva già

riconsegnato le targhe, l’Alta Corte, chiamata a pronunciarsi innanzitutto

sull’adeguatezza di quell’occupazione dal profilo del tempo richiesto per la

trasferta e della necessità di usare il proprio mezzo privato, ha rinviato gli

atti alla precedente istanza al fine di determinare se quella ricorrente aveva,

o meno, la capacità finanziaria di recuperare il proprio veicolo senza

intaccare il proprio minimo vitale, tenuto conto dei doveri di mantenimento che

le incombevano.

Infine, in una sentenza 8C_99/2024

del 6 maggio 2024, nel caso di un assicurato che aveva abbandonato un corso

assegnatogli, ha confermato la sospensione dal diritto alle indennità LADI di

25.

giorni inflitta all’interessato, rilevando:

" 5.2. Le

recourant conteste la quotité de la sanction prononcée à son encontre. Il

estime que contrairement à l'avis des premiers juges, il n'aurait pas cherché à

prolonger la durée de son chômage, mais au contraire effectué des recherches

d'emploi sérieuses, réalisé des gains intermédiaires et trouvé une place de

stage. Par ailleurs, il revient sur plusieurs faits mentionnés dans le

procès-verbal du 31 mars 2023, dont il conteste qu'ils se soient produits tels

que rapportés ou dont il conteste l'interprétation. Enfin, il conteste que la

durée de la mesure relative au marché du travail, prise en considération pour

fixer la quotité de la sanction, lui ait été communiquée.

Ces

griefs sont manifestement infondés. En effet, une MMT est de nature à réduire

la durée du chômage en améliorant l'aptitude au placement de la personne

assurée. En la mettant en échec, cette dernière risque donc de prolonger la

durée du chômage, quand bien même elle fait des recherches d'emploi sérieuses.

En l'espèce, les premiers juges ont expressément pris en considération ces

recherches. Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas pris position sur

chacune des difficultés qui ont opposé le recourant et sa conseillère C.________,

selon le procès-verbal du 31 mars 2023, mais ont considéré qu'il en ressortait,

globalement, qu'il avait empêché la poursuite de la MMT par son comportement

inadéquat. Il est vrai que la formulation des premiers juges, d'après laquelle

il n'était pas reproché au recourant "d'avoir refusé de se conformer aux

procédures de C.________, mais de s'être montré rétif auxdites

procédures", manque singulièrement de clarté et de précision. Il reste que

les premiers juges ont également constaté que dans sa réplique du 13 décembre

2023.

en procédure cantonale, le recourant avait clairement exposé qu'il avait

accepté l'abandon du programme en raison d'une "incompatibilité" avec

sa conseillère auprès de C.________ et du fait qu'il estimait avoir été traité

de manière inacceptable pendant les rendez-vous. Il ressort également du

jugement entrepris que les premiers juges n'ont pas tenu pour démontré que sa

conseillère auprès de C.________ l'aurait infantilisé ou traité de manière

inacceptable. Le recourant ne démontre pas que les constatations des premiers

juges sur ce point seraient manifestement erronées. L'interprétation qu'il fait

de certains entretiens avec sa conseillère repose sur des intentions qu'il lui

prête et non sur des faits ou des preuves objectifs. Les premiers juges

n'avaient donc pas de motif de prendre en considération des circonstances

particulières qui auraient justifié une diminution de la sanction prononcée

pour l'abandon de la MMT. Enfin, il ressort clairement de la décision du 23

janvier 2023 assignant le recourant à suivre la MMT que cette mesure durerait

du 17 janvier au 17 juillet 2023.”.

2.6

Il TCA, in una

sentenza 38.2015 34 del 7 settembre 2015, ha confermato la sospensione di 21

giorni inflitta ad un’assicurata che si era rifiutata di svolgere un programma

d’occupazione assegnatole quando era da nove mesi in disoccupazione, ritenendo

che quest’ultimo fosse adeguato. Al riguardo questo Tribunale ha rilevato:

" (…) se, da una parte, le

attività previste nel programma d’occupazione in questione non avrebbero

permesso di mettere a frutto tutte le conoscenze professionali di cui dispone

la ricorrente, d’altra parte, come risulta dalla presentazione

(attività esercitate, formazioni integrate, obiettivi) il programma di

occupazione in questione avrebbe permesso all’assicurata di apprendere altre

mansioni e di approfondire le conoscenze sul nostro territorio cantonale.

In ogni caso, come visto, la legge e la

giurisprudenza federale, non impongono di tenere conto del livello di

formazione degli assicurati nel contesto dei programmi d’occupazione (cfr.

consid. 2.4).”

Inoltre il TCA ha

stabilito sulla base della giurisprudenza federale che il rifiuto di

partecipare al programma d’occupazione per il motivo che la partecipazione allo

stesso le avrebbe compromesso la riconversione quale istruttrice di Pilates

avrebbe semmai potuto comportare per l’assicurata il rifiuto totale o parziale

dell’indennità di disoccupazione per carenza di uno dei presupposti

fondamentali del diritto, e meglio dell’idoneità al collocamento (cfr. art. 8

cpv. 1 lett. f LADI), invece di una semplice sospensione dal diritto all’indennità

di disoccupazione.

Con giudizio

38.2020.42

del 25 gennaio 2021 questa Corte ha respinto il ricorso di un

assicurato che era stato sospeso per 23 giorni dal diritto all’indennità di

disoccupazione per non avere partecipato dal 2 marzo al 1° giugno 2020 a un POT adeguato, ma che non corrispondeva ai suoi interessi.

Il TCA ha, inoltre, evidenziato

che le sue assenze dal 2 al 16 marzo 2020 non erano conseguenti al confinamento

a causa del coronavirus, in quanto, da una parte, il divieto delle attività

presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione, come

pure la chiusura e la limitazione al minimo indispensabile delle altre attività

sono stati decretati dalle autorità cantonali e federali dal 13 marzo 2020 con

validità a partire al più presto dal 15 marzo 2020.

Dall’altra, gli organizzatori dei

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro erano autorizzati, anche durante

la fase di confinamento, a erogare prestazioni in remoto.

Al riguardo cfr.

STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018.

Con la

STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024, nel caso di un’assicurata - madre di una bambina piccola,

iscrittasi in disoccupazione alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale

impiegata di commercio, d’ufficio e fiorista – che era stata sanzionata con una

sospensione dal diritto alle indennità LADI di 16 giorni poiché, dopo un

periodo di assenza giustificata per malattia, non si era presentata al POT ed

aveva contestato l’assegnazione, affermando, tra l’altro, che tale decisione

non teneva conto delle sue circostanze personali e professionali, che il

programma non sarebbe stato in linea con le sue qualifiche ed esperienze

professionali, le avrebbe potenzialmente danneggiato la reputazione

professionale, come pure le future opportunità d'impiego nel suo campo di

esperienza, censurando, poi, il breve preavviso dell’assegnazione, che non le

concedeva il tempo di organizzarsi con la bambina di 18 mesi, questa Corte ha,

innanzitutto, rilevato che nel caso di programmi d'occupazione in istituzioni

pubbliche o private senza scopo lucrativo ex art. 64a LADI, il legislatore non

ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri per considerare inadeguata

un’occupazione fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI, ma soltanto di quello dell'art.

16.

cpv. 2 lett. c LADI. Ciò significa che un programma occupazionale assegnato

a un assicurato è inadeguato se non è conforme alla sua età, alla sua

situazione personale o al suo stato di salute.

Infine,

in relazione all’obiezione circa il fatto che l’assegnazione sia avvenuta

unilateralmente da parte dell’URC senza prima consultare la ricorrente, questo

Tribunale ha rammentato “che secondo la giurisprudenza spetta ai

consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più

idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85

b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022 consid. 2.7.;

STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.10 del 18 giugno

2018.

consid. 2.7.; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21

gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio

2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993)”.

Con STF

8C_204/2024 del 24 maggio 2024, l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il

ricorso presentato contro la STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024, riprendendo come

segue la decisione resa da questa Corte:

" (…)

2.1

Dopo avere ricordato che un

programma occupazionale assegnato ad un assicurato è inadeguato soltanto se non

conforme alla sua età, alla sua situazione personale o al suo stato di salute

(art. 16 cpv. 2 lett. c LADI [RS 837.0]), la Corte cantonale ha respinto la

censura della ricorrente secondo cui il POT attribuitole non sarebbe stato in

linea con le sue qualifiche ed esperienze professionali e le avrebbe

potenzialmente danneggiato la reputazione professionale, come pure le future

opportunità d'impiego nel suo campo di esperienza. In seguito, i primi giudici

hanno accertato che i certificati medici agli atti non riportavano alcunché in

relazione all'impossibilità, o perlomeno all'inopportunità, di svolgere il POT

in questione. La ricorrente doveva inoltre essere nelle condizioni di

organizzarsi per poterlo frequentare a tempo pieno. Infatti, in occasione del

colloquio telefonico con l'Ufficio regionale di collocamento (URC) del 5

settembre 2023, la ricorrente era già stata informata che avrebbe ricevuto la

convocazione per un programma occupazionale. Per di più, al momento

dell'annuncio per il collocamento ad agosto 2022 - nonostante fosse madre di

una bambina di poco più di 6 mesi - la ricorrente aveva dichiarato una

disponibilità del 100 % senza modificarla nel prosieguo della disoccupazione,

oltre a non avere mai fatto valere che l'accudimento da parte di terze persone

fosse fuori discussione. Infine, respingendo l'obiezione secondo cui

l'assegnazione al POT fosse avvenuta unilateralmente senza consultarla, il Tribunale

cantonale ha ricordato che per giurisprudenza spetta ai consulenti dell'URC

decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più idonei per il

singolo assicurato.”

2.7

In una sentenza

8C_577/2011 del 31 agosto 2012 il Tribunale federale ha confermato la

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni,

contrariamente al parere del Tribunale cantonale che l’aveva ridotta a 7

giorni, inflitta dall’amministrazione ad un assicurato, con formazione

universitaria in informatica di gestione e con esperienze professionali come

informatico, giornalista e traduttore, e che aveva rifiutato un programma

d’occupazione presso un'associazione specializzata nel riciclaggio, con la

funzione di operaio addetto alla pulizia dei locali.

Secondo l'Alta Corte

la volontà del legislatore di non tenere conto della formazione e delle

qualifiche professionali nel contesto dei programmi d’occupazione è chiara per

cui non è possibile invocare questo argomento per ridurre l’entità della

penalità.

In un'altra

sentenza 8C_265/2012 del 16 aprile 2013 il Tribunale federale ha confermato la

sanzione di 25 giorni inflitta ad un assicurato - che aveva terminato la

propria formazione giuridica all’estero oltre vent’anni prima e che non aveva

mai lavorato nell’ambito giuridico - che aveva rifiutato un programma

d'occupazione quale giurista ed ha sottolineato che:

"

(…)

4.1

En ce qui concerne les programmes d'emploi

temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art.

64a al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c

LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de

l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la

situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a

renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a

et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les

programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des

aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16

al. 2 let. b LACI; cf. arrêt 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).

En l'espèce, le programme d'emploi temporaire

satisfaisait pleinement aux conditions de l'art. 16 al. 2

let. c LACI, ce que le recourant ne conteste pas, et l'on peut ainsi laisser

indécis le point de savoir si le programme d'emploi temporaire correspondait à

sa formation et son expérience professionnelles. (…)"

Al riguardo il TCA si limita ad

aggiungere che l’ordinamento in materia, regolato da una legge federale (e

precisamente l’art. 64a cpv. 2 LADI), non può essere validamente contestato in

quanto tale poiché vincola le autorità giudiziarie (cfr. art. 190 Cost.; STF

9C-294/2011 del 24 febbraio 2012; STF 8C_63/2013 del 2 aprile 2013; STF

8C_1039/2012 del 18 aprile 2013).

Sta semmai al legislatore, se lo

riterrà opportuno, modificare la norma in questione (cfr. DTF 137 V 82 consid.

5.3), inserendo ulteriori criteri per determinare l’adeguatezza di un programma

d’occupazione (a proposito delle critiche formulate alla concezione attuale

cfr. B. Rubin, op.cit., pag.

628-629).

Questa Corte ricorda, inoltre,

che inizialmente, e cioè nella LADI del 25 giugno 1982, dovevano essere

rispettate tutte le condizioni dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv.

2) LADI (cfr. D.

Cattaneo, "Les mesures preventives et de

réadaptations de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 518-524).

In una sentenza pubblicata in DLA

1987.

pag. 36 seg. l'Alta Corte si era così espressa a proposito del rispetto

dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) lett. b LADI:

" Il est

jurisprudence constante qu'en période de chômage, le fait qu'un emploi offert

ne correspond ni aux qualifications ni aux vœux professionnels d'un assuré

n'autorise pas ce dernier à le refuser, à titre d'occupation temporaire ou

transitoire, sous prétexte qu'il ne s'agit pas d'un travail convenable

(Stauffer, op. cit. et le arrêts cités). Il en va de même de la circonstance

que l'activité temporaire doit être exercée dans une profession ou un secteur

économique différents de ceux où l'assuré avait travaillé avant l'apparition de

son chômage (DTA 1977 N° 10 p. 37). N'est dès lors pas déterminante

l'allégation du recourant selon laquelle il a une formation de programmeur et

est apte davantage à l'exercice d'un travail intellectuel que manuel. A cet

égard, on relèvera du reste que le travail qu'il a exercé en dernier lieu

n'avait pas un caractère intellectuel marqué, ainsi que cela ressort de la

description qui en es faite par son ancien employeur, pas plus d'ailleurs que

son emploi précédent de chauffeur-magasinier.

Certes, les principes précités ne doivent-ils pas

conduire à faire preuve d'une rigueur excessive dans certains cas d'espèce.

Dans ce domaine également, il convient en effet de respecter le principe de

proportionnalité qui requiert de la part de l'Etat, entre les moyens et les

buts, un rapport pertinent, adéquat, convenable (ATF 111 V 320 consid. 4 et les

références). Cependant, dans le cas particulier, on constate que le recourant

semble éprouver beaucoup de difficultés è retrouver un emploi, en partie à

cause de difficultés linguistiques que l'assurance-chômage a toutefois contribué

à atténuer en finançant les cours de langues suivis par l'assuré.

Dans ces conditions, il est compréhensible que

l'office communal du travail lui ait assigné un emploi temporaire dans le cadre

d'un programme d'occupation de chômeurs, ce qui constitue précisément l'une des

mesures prévues par la loi pour combattre le chômage (art. 72 LACI). On

relèvera du reste qu'il est dans l'intérêt d'un assuré dont le chômage se

prolonge d'occuper un tel emploi temporaire, car cela prolonge d'autant les

limites de délai-cadre de la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et donc

aussi la durée de l'indemnisation (art. 27 LACI)."

La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995, che ha voluto

conferire una primaria importanza agli aspetti preventivi e reintegrativi,

aveva introdotto un art. 72a cpv. 1 LADI nel quale veniva riconosciuto il

diritto dell'assicurato ad ottenere un'occupazione temporanea nell'ambito di un

programma d'occupazione, applicando tuttavia il principio della sussidiarietà

("l'assicurato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso

1.

lettera b ha diritto, entro il termine quadro per la riscossione delle

prestazioni, ad un'occupazione temporanea se non è possibile assegnargli

un'occupazione adeguata e non si rivelino opportuni altri provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro").

Al capoverso 2

dell'art. 72a il legislatore aveva poi ristretto i criteri che tale programma

d'occupazione deve essere rispettato per poter essere imposto ad un assicurato

("per l'assegnazione di un'occupazione temporanea ai sensi dell'articolo

72.

capoverso 1 valgono per analogia i criteri dell'occupazione adeguata

conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera c; se si tratta di

occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 2, valgono i criteri

di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e, f, g, h"; sul tema cfr.: D. Cattaneo, "I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro nella legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione (LADI)” in Il Ticino e il diritto. Ed. CFPG, Lugano

1997.

pag. 231 seg. 248: "vi è da domandarsi se questo livello di

protezione è realmente sufficiente o se non sarebbe stato meglio esigere che

l'occupazione temporanea soddisfi tutti i criteri dell'art. 16 cpv. 2

LADI").

La terza revisione

della LADI ha rimodellato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

abrogando l'art. 72a ed introducendo l'art. 64a relativo ai provvedimenti

d'occupazione (cfr. consid. 2.2.).

In quell'occasione

sono stati mantenuti all'art. 64a cpv. 2 LADI (“L’articolo 16 capoverso 2

lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un’occupazione

temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.”) i criteri dell'art. 72a cpv.

2.

LADI. È sparito formalmente dalla legge il riferimento al principio di

sussidiarietà (cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629 e nota 1955).

In tale

contesto è pure utile sottolineare che, come già rilevato dall'Alta Corte nella

sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999,

in un caso ticinese, J. Chopard ("Die

Einstellung in der Anspruchsberechtigung". Ed. Schultess Polygraphischer

Vorlag, Zurigo 1998) sostiene che il vecchio art. 72a cpv. 2 LADI (e di

conseguenza anche l'attuale 64a cpv. 2 LADI) è in contrasto con l'art. 21 della

Convenzione n. 168 dell'OIL concernente la promozione dell'impiego e la

protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 ratificata dal Consiglio

federale il 17 ottobre 1990 e entrati in vigore per la Svizzera il 17 ottobre

1991.

(al riguardo cfr. D. Cattaneo,

op.cit., pag. 193 seg.).

2.8

Per quel che concerne

il nostro Cantone, la questione dei programmi d'occupazione è stata oggetto di

un'interrogazione del 26 aprile 2012 n. 123.12 (Maruska Ortelli).

"Cooperativa Clic con sede a Porza" e di un'interrogazione dell'8

maggio 2012 n. 131.12 (Orlando Del Don e cof. per il Gruppo UDC). "La

riqualifica e la formazione impartite ai disoccupati. Oneri pubblici per corsi

discutibili e "inutili"?" alle quali il Consiglio di Stato ha

risposto il 12 settembre 2012 (numero 4939).

Il 3 maggio 2017 il Consiglio di

Stato, rispondendo all’interrogazione del 16 marzo 2017 n. 67.17 “Programmi

occupazionali alla Caritas di Pollegio” di Matteo Pronzini, il quale tra

l’altro sollevava dubbi sulla reale efficacia di questi programmi, ha indicato

che “nel corso del 2016 il 45% dei partecipanti che ha terminato il POT

Caritas di Pollegio ha trovato lavoro entro due mesi dalla conclusione del

programma. Complessivamente il tasso di collocamento 2016 registrato

nell’insieme delle sedi dei POT Caritas si attesta al 41.8%” (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=117446).

Un’altra

interrogazione n. 71/18 “Gli Uffici regionali di collocamento sono al passo con

il mercato del lavoro?” è stata depositata l’8 maggio 2018 di Tiziano Galeazzi

e cofirmatari. Il Consiglio di Stato ha risposto il 22 agosto 2018 (numero

3714).

Ad una successiva

interrogazione n. 167/23 “Uffici regionali di collocamento (URC)

qualcosa non funziona”, depositata da Tiziano Galeazzi e cofirmatari

il 15 dicembre 2023, il Consiglio di Stato ha risposto il 6 marzo 2024 (numero

1101).

In particolare, tra

i quesiti posti nell’interrogazione n. 167/23, figurano i seguenti:

"

Personale URC (…)

Risulta che vi siano

alcuni obiettivi primari per misurare (qualificare) colei e colui che lavorano

negli URC e sono:

A) incrementare il

numero di utenti nei corsi di sostegno al collocamento, più precisamente al

corsoTecniche e Ricerche di impiego

B) incrementare il

numero di utenti nei POT (programmi occupazionali)

C) incrementare le

sanzioni agli utenti

Al Governo risultano

questi obiettivi? Se sì non sembrano obiettivi che vanno al di fuori del vero

scopo di un URC che è l’inserimento nel mondo lavorativo di una persona? Sulle

sanzioni: non sembra al Governo che gli URC non abbiano il compito di polizia

ma piuttosto di aiutare a ritrovare fiducia in sé stessi a motivare le persone

(utenti) e aiutar loro a trovare un lavoro?

(…)

POT programmi

occupazionali:

12.

In questi

programmi passano tutti gli utenti oppure solo alcuni selezionati?

13.

A cosa servono

questi programmi occupazionali? L’invio degli utenti è parte degli obiettivi

dei consulenti URC? Se si, i consulenti vengono misurati/valutati anche con

questi dati?

14.

Risulta vero che

molti di questi programmi sono orientati più ad agevolare queste associazioni

(manodopera) piuttosto che al diretto interessato nel riqualificarsi? (utente)

Alla domanda 14 nello specifico: Riparare giocattoli o biciclette realmente a

cosa servirebbe? A diventare uno specialista del campo e quindi magari essere

assunto in quella realtà associativa dove si è svolto la misura occupazionale,

oppure spingerlo a diventare un imprenditore di settore (giocattoli o

biciclette), oppure serve a occupare il tempo dell’utente senza però un

obiettivo lavorativo in vista?

15.

Utenti che hanno

avuto un sostegno al collocamento presso la Labor o l'Ecap ma alla fine non

hanno trovato un lavoro. Non sarebbe meglio concentrare le risorse per corsi

individuali più mirati e personalizzati? Quali eventuali alternative vi

sarebbero? 3. Guadagno intermedio e/o disoccupati di lunga durata:

16.

Brevemente

spiegare come funziona e pure con gli over55.”

Queste le risposte

fornite dal Consiglio di Stato il 6 marzo 2024:

"

Personale URC:

Quelli evidenziati ai

punti A, B e C di cui sopra non sono obiettivi primari per valutare il

personale degli URC.

In generale,

ricordiamo che i provvedimenti del mercato del lavoro (PML) – tra cui rientrano

anche quelli citati (A e B) – sono strumenti importanti a disposizione

dei/delle consulenti del personale, proprio con lo scopo di favorire il

reinserimento professionale delle persone iscritte agli URC che hanno maggiori

difficoltà di collocamento per motivi inerenti il mercato del lavoro. In questo

senso, vi è una costante analisi qualitativa, volta a migliorare l’utilizzo

mirato e tempestivo di tutti i PML rispetto alla strategia di reinserimento

individuale di ogni persona disoccupata. Per quanto riguarda le sanzioni,

ricordiamo che il quadro legale federale affida agli URC anche un compito di

controllo, che non si contrappone e non ha preminenza sulle attività di

consulenza e collocamento. La corretta applicazione delle disposizioni della

Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) permette di

garantire l’equità di trattamento e di prevenire i possibili abusi nell’ambito

di un’assicurazione sociale.

(…)

POT programmi

occupazionali:

12.

I/le consulenti

del personale URC valutano la partecipazione ai programmi di occupazione

temporanea (POT) caso per caso, in base alla strategia di attivazione e

reinserimento definita per ogni persona disoccupata.

13.

Innanzitutto, (…)

l’inserimento in un POT non è parte degli obiettivi primari di valutazione

dei/delle consulenti del personale URC. Come abbiamo già avuto modo di

illustrare nella risposta a un’interrogazione del 2017, i POT fanno parte dei

provvedimenti del mercato del lavoro (PML) previsti dalla LADI. Gli obiettivi

generali di queste misure sono il miglioramento dell’idoneità al collocamento

degli assicurati per permettere un loro rapido e durevole reinserimento, la

promozione di qualifiche professionali in relazione ai bisogni del mercato del

lavoro, la diminuzione del rischio di disoccupazione di lunga durata e

l’acquisizione di esperienze professionali. Nello specifico, le attività

proposte nei POT sono finalizzate alla riattivazione delle persone,

prevalentemente iscritte in disoccupazione da più tempo, che necessitano di

riacquisire o mantenere i ritmi lavorativi. L’obiettivo è quello di favorirne

il reinserimento in qualsiasi ambito lavorativo e di ridurne il rischio di

disoccupazione di lunga durata, mediante l’acquisizione di esperienze

lavorative più vicine possibili al mercato del lavoro primario, il sostegno

nella ricerca d’impiego e, per gli alloglotti, il miglioramento della

padronanza della lingua italiana. Alcuni POT premettono inoltre di verificare

le competenze professionali in settori specifici (vedi, p. es., edilizia,

industria o ristorazione), grazie alla stretta e proficua collaborazione con le

rispettive associazioni di categoria.

I POT accolgono in un

anno all’incirca tremila persone. I dati sull’efficacia di collocamento

indicano un tasso di successo variabile tra il 45% e il 60%, che smentisce la

percezione negativa di queste misure.

14.

Nella già citata

interrogazione del 2017 era stata posta un’analoga domanda. I POT svolgono

delle attività che, per legge, non possono essere in diretta concorrenza con

l’economia privata. Come ricordato nella risposta precedente, offrono la

possibilità alle persone segnalate dagli URC di mantenersi attivi in un

contesto lavorativo nonché di acquisire, rafforzare o esercitare delle

competenze trasversali indispensabili per aumentare le possibilità di

collocamento. I POT, per loro natura, non hanno compiti o obiettivi di

riqualifica delle persone in cerca d’impego. Sono altre misure ad avere questa

finalità.

15.

Labor Transfer SA

e Fondazione ECAP erogano delle prestazioni individualizzate e modulari per un

ampio pubblico, con caratteristiche eterogenee. Questa offerta, diversamente da

altre, non ha per sua natura obiettivi diretti di collocamento, ma fornisce

strumenti, metodi e competenze per rendere maggiormente autonome le persone

nella ricerca di una nuova occupazione. Si tratta di misure che vengono

assegnate nella primissima fase della disoccupazione. I due enti in questione

si sono aggiudicati un bando di concorso per l’erogazione di una prestazione modulare

e individualizzata al fabbisogno della singola persona. In generale, l’uso di

misure mirate e personalizzate fa parte di ciò che già viene messo in campo per

pubblici specifici (tra cui rientrano, ad esempio, le persone altamente

qualificate, i quadri aziendali, le persone assenti da lungo tempo dal mercato

del lavoro, le persone con problemi di salute, i giovani non qualificati, ecc.)

all’interno del catalogo di misure finanziate alla LADI. La difficoltà di

reinserimento per ragioni inerenti il mercato del lavoro è la condizione legale

necessaria per la concessione di queste misure, che rappresentano un ambito di

costante osservazione e sviluppo.

16.

Come illustrato

sul portale lavoro.swiss, è considerato guadagno intermedio il reddito

proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente durante il

periodo di disoccupazione e che risulta inferiore all’indennità di

disoccupazione. In questo caso, l’Assicurazione contro la disoccupazione versa

un’indennità compensativa per almeno dodici mesi. Il guadagno intermedio deve

corrispondere al salario d’uso per la professione e il luogo. I disoccupati di

lunga durata sono persone disoccupate da oltre un anno. Per quanto concerne i

disoccupati over 55, la Legge cantonale sul rilancio dell’occupazione e sul

sostegno ai disoccupati (L-rilocc, art. 5a) prevede una specifica misura di

sostegno. Si tratta di un sussidio per le aziende che assumono disoccupati con

età maggiore o uguale a 55 anni, attraverso il finanziamento del contributo LPP

a carico del datore di lavoro. Ne possono beneficiare aziende private o

pubbliche, che assumono manodopera disoccupata con età maggiore o uguale a 55

anni e domiciliata o residente da almeno un anno nel Cantone Ticino. La durata

massima del sussidio è fissata in considerazione dell’età della persona

assunta: 24 mesi, per persone con età compresa tra 55 e 60 anni, o 48 mesi, per

persone con età compresa tra 61 e 65 anni. Il sussidio corrisponde al

contributo LPP a carico del datore di lavoro, per un massimo di 500 franchi al

mese.”

Amalia Mirante Per

Avanti con Ticino & Lavoro e cofirmatari hanno, da parte loro, presentato

in data 17 giugno 2024 tre mozioni, non ancora evase, che indicano, tra “le

tematiche di primaria importanza”, anche la “necessità di

riformare gli Uffici Regionali di collocamento (URC) e quelli assistenziali”:

-

mozione 1782 “Analisi per una correzione della

redistribuzione di risorse attraverso la perequazione intercantonale”;

-

mozione 1784 “Incremento dei posti privati di

aziende con sede in Svizzera”;

-

mozione 1789 “Istituzione di un fondo

pubblico-privato per sopperire alla mancanza di manodopera qualificata”.

Lo stesso giorno,

Giovanni Albertini Per Avanti con Ticino & Lavoro e cofirmatari hanno

presentato la mozione “Rendiamo i servizi di collocamento SMART!”, non

ancora evasa, tesa a:

" (…)

- Sviluppare

sistemi digitalizzati - nuovo sito internet - innovativi, intuitivi e

strategici con l’obiettivo di rendere l’incontro tra domanda e offerta di

lavoro maggiormente efficace. A tale scopo i servizi cantonali dovrebbero

snellire tutta la procedura e agevolare i datori di lavoro nell’assunzione di

personale disoccupato;

- promuovere

maggiormente i servizi di collocamento cantonali sui canali social con lo scopo

di far conoscere il loro operato a più persone possibili e promuovere tramite

campagne pubblicitarie mirate l’attività dei servizi di collocamento al fine di

fidelizzare le aziende affinché vengano presi maggiormente in considerazione i

profili selezionati dai collocatori;

- realizzare una

App per i servizi di collocamento per consentire di sfruttare costruttivamente

la tecnologia inserendo direttamente il proprio profilo e CV in una banca dati

accessibile ai potenziali datori di lavoro;

- rendere il

contatto con le aziende che cercano personale residente veloce e diretto, per

esempio grazie all’utilizzo di tecnologie di comunicazione digitali (es. chat,

dispositivi mobili); - realizzare un sistema di chat boot con lo scopo di

rispondere e filtrare le domande poste dagli utenti con lo scopo di alleggerire

i consulenti.”.

2.9

Nell’evenienza

concreta dalle carte processuali emerge che all’assicurato (nato nel 1968),

coniugato e padre di tre figli, nati rispettivamente nel 2011, 2012 e 2015

(cfr. doc. 2), con decisione del 23 ottobre 2023 è stato assegnato ad un POT da

svolgersi presso __________ (cfr. supra consid. 1.1 e doc. 5/1).

A quel momento,

egli conseguiva un guadagno intermedio grazie all’attività svolta presso __________

nella misura del 60%, corrispondente a 25 ore e 12 minuti settimanali (cfr.

doc. 5/8 e 21).

Con e-mail del 25

ottobre 2023, l’Associazione __________ ha comunicato all’assicurato quanto

segue:

" (…) in

riferimento alla decisione da parte del suo Consulente URC con inizio giovedì

2/11/2023, le comunichiamo che per l’inserimento al programma occupazione si

dovrà presentare in __________, alle ore 09:00. (…) Chiediamo gentilmente una

sua risposta di conferma a questa e-mail e di volerci cortesemente comunicare

se svolge attività di Guadagno Intermedio (…)” (cfr. doc. 25/1)

A tale

comunicazione è seguita una telefonata tra l’Associazione __________ ed il

ricorrente, sul cui contenuto, il 16 febbraio 2024, __________, collaboratrice

dell’Associazione __________, ha fornito alla Sezione del lavoro le seguenti

indicazioni:

" (…) il sig. RI

1.

ha comunicato l’impossibilità di partecipare al primo giorno di presentazione

in misura in quanto aveva già pianificato vacanze per il 2 e 3 di novembre in

accordo con il proprio CP URC e che avrebbe svolto guadagno intermedio nella

settimana successiva; in quell’occasione non ha espresso dubbi espliciti

riguardo la sua partecipazione, ma ha solamente comunicato la situazione

attuale. Nell’e-mail del 10 novembre specifica che sarebbe stato in grado di

comunicare la sua disponibilità solo dopo martedì 14 novembre.” (cfr. doc. 25)

Con e-mail del 30

ottobre successivo, __________ ha comunicato al ricorrente che:

" (…) in merito

alla telefonata intercorsa con la mia collega il 25.10, chiedo cortesemente di

contattarmi per alcuni dettagli inerenti la sua richiesta di vacanza (2 e 3

novembre) e il suo guadagno intermedio, per poter stabilire insieme una

pianificazione dei suoi giorni di presenza al POT e la nuova data per l’incontro

e inserimento nel programma.” (cfr. doc. 25/1)

Con e-mail del 2

novembre 2023, il ricorrente ha risposto come segue:

" (…) mi trovo

attualmente all’estero e la contatterò certamente al mio rientro. In merito

alla mia presenza al POT le comunico che venerdì scorso abbiamo assunto

(nell’ambito della mia attività presso __________) un nuovo mandato per il

quale è richiesta la mia presenza durante la settimana del 6 novembre.” (cfr.

doc. 25/1)

Il giorno

successivo, __________ ha chiesto all’assicurato di contattarla “al suo rientro

per poter pianificare un nuovo incontro appena le sarà possibile” (cfr. doc.

25/1).

Con e-mail del 10 novembre 2023,

il ricorrente ha comunicato alla propria collocatrice quanto segue:

"

(…) ho provato a contattarla per telefono ma non sono riuscito a

trovarla. Ho fatto delle riflessioni riguardo al mio programma occupazionale

presso __________ di cui vorrei parlarle.

Non le nascondo una mia

perplessità riguardo alla misura, che non ritengo né opportuna né adatta al mio

profilo.

Le anticipo di seguito

le mie perplessità e le chiederei cortesemente se la posso contattare magari

martedì 14 in mattinata o in alternativa mercoledì 15 sempre in mattinata.

1.

Una mia occupazione

presso __________ rischia di compromettere la mia attività presso __________.

Come potrà immaginare, non sarebbe una buona pubblicità per l’azienda se la

nostra clientela venisse a conoscenza di questa attività.

2.

L’attività presso __________,

che come ho avuto modo di spiegarle mi impegna anche di più del 60% - ma questo

è un problema mio che considero un investimento in me stesso e nell’azienda –

in aggiunta a un’attività come quella proposta, mi preclude la possibilità di

effettuare delle ricerche di lavoro e/o di nuovi mandati.

3.

L’attività proposta

non è adeguata al mio profilo e non ha nessun valore aggiunto per me – e

probabilmente neppure per __________, considerata la mia manualità.” (cfr. doc.

5/7)

Il 10 novembre

2023, __________ ha nuovamente preso contatto via e-mail con il ricorrente, e

meglio come segue:

" (…) chiediamo

gentilmente di informarci in merito alla sua disponibilità di settimana

prossima per poter pianificare un nuovo incontro. Se non dovesse lavorare è

atteso lunedì 13 alle ore 08:30 in __________.” (cfr. doc. 25/1)

Poco dopo, RI 1 ha

però comunicato alla propria interlocutrice come segue:

" (…) la prego

di scusare ma vedo ora che mi è sfuggita la sua precedente e-mail. Lunedì 13

per contro lavoro, come pure martedì 14 e mercoledì 15. Le saprò dare una

disponibilità martedì in giornata al più tardi.” (cfr. doc. 25/1)

Con e-mail del 15

novembre 2023 __________ ha così sollecitato il ricorrente:

"

(…) siamo in attesa di un suo cortese riscontro in merito alla

disponibilità di presenza al POT per i prossimi giorni, per poter pianificare

un nuovo incontro. Rimango in attesa di aggiornamenti ed eventualmente se può

inviarci un piano lavoro settimanale.”

(cfr. doc. 25/1)

Il giorno seguente, __________ ha

ulteriormente contattato l’assicurato precisando quanto segue:

"

(…) ad oggi non abbiamo ricevuto ancora nessuna informazione da parte

sua per i prossimi giorni “come da sua e-mail del 10.11). La informiamo che se

non dovessimo ricevere aggiornamenti in merito alla sua situazione saremmo

costretti a segnalare queste giornate come ingiustificate e quindi non pagate.

Le rammentiamo inoltre che per disposizioni leggi LADI è tenuto a frequentare

il programma occupazionale qualora non dovesse lavorare e a inviare

comunicazioni specifiche delle sue assenza e degli orari di lavoro

all’organizzatore.” (cfr. doc. 25/1)

Di tutta risposta, RI 1 ha

trasmesso in copia la lettera raccomandata spedita quello stesso giorno all’URC

Il 16 novembre 2023, il ricorrente

si è, infatti, opposto alla decisione di assegnazione ad un POT emessa nei suoi

confronti dall’URC il 23 ottobre precedente facendo valere quanto segue:

"

(…) come a voi noto, il sottoscritto ha trovato un impiego che lo ha

occupato al 40% dal 1 aprile 2023 al 30 settembre 2023 e successivamente al

60%.

La vostra richiesta di

presenziare con un grado di occupazione del 100% presso __________ non è

pretendibile già per il solo motivo che è in palese contrasto con il mio

attuale grado di occupazione del 60%, e anche qualora fosse limitata al residuo

40% mi precluderebbe in maniera grave ed irreparabile la possibilità di trovare

un impiego nel mio campo a completamento della mia attuale attività, e questo

per due ordini di motivi:

-

In primo luogo, non avrei più tempo per svolgere le necessarie ricerche

per trovare un’occupazione nel tempo residuo e/o a tempo pieno in sostituzione

di quella attuale. A questo proposito, vi rendo noto che questo tipo di ricerca

comporta da un lato l’analisi delle offerte di lavoro attraverso vari canali

con relativo impiego di tempo per la presentazione della candidatura e

dall’altro una continua attività di networking e incontro con attori del

mercato locale e internazionale, la quale ha oltretutto come risultato

tangibili il mio recente aumento di percentuale di lavoro;

-

In secondo luogo, il tipo di occupazione di cui sono alla ricerca –

tratta di ruolo dirigenziale, rispettivamente di alto quadro – non è

assolutamente attinente e/o consono al tipo di attività da voi proposto e oltre

a ciò andrebbe a ripercuotersi seriamente e negativamente sulle mie possibilità

future di trovare un impiego nel mio ambito di competente, occorrendo il

rischio che io possa essere visto da clienti attuali e potenziali in tale

occupazione non certo confacente al ruolo che quotidianamente, a mezzo delle

ricerche di lavoro e di networking, vado a proporre.

Considerato che i

programmi occupazionali devono avere quale unico scopo quello di promuovere la

reintegrazione degli assicurati al fine di migliorarne l’idoneità al

collocamento, il provvedimento di occupazione ordinato nei miei confronti non

adempie palesemente a tale scopo; al contrario, e per i motivi qui sopra

esposti, compromette in maniera serie ed irreparabile il ritrovamento di

un’occupazione adeguata al 100%.

L’attività da voi

proposta non è infatti dignitosa, non tanto in quanto tale, ma in quanto messa

in relazione al tipo di formazione che ho ricevuto e occupazione che ho svolto

in passato e che a tutt’oggi svolgo nella percentuale del 60%, ma anche all’età

(quasi 56 anni), e non da ultimo essendo il sottoscritto soggetto a frequenti

bronchiti, spesso esacerbate dal contatto con la polvere. E laddove anche la

LADI prescriva che l’occupazione debba essere accettata nella misura in cui

confacente con gli studi e alla formazione del disoccupato, oltre che conforme

all’età, alla situazione personale e allo stato di salute dell’assicurato, ciò

deve valere anche per i programmi occupazionali, che non possono attentare alla

dignità della persona.

Si richiama l’art. 16

LADI cpv. b e in particolare ai cpv. c e d, i quali indicano espressamente che

non è considerata adeguata un’occupazione che “non è conforme all’età, alla

situazione personale o allo stato di salute dell’assicurato” e che “compromette

considerevolmente la rioccupazione dell’assicurato nella sua professione…”.

Da ultimo, rilevo di

avere sempre ottemperato ai miei doveri in base all’art. 17 cpv. 3 LADI, per

contro in virtù del cpv. 5 ritengo che non possa assolutamente essere accertato

che questa misura sia opportuna, in quanto come precisato in precedenza essa

precluderebbe la possibilità di procedere alle mie ricerche di lavoro e

rischierebbe anche di compromettere la mia attività attuale, oltre che

l’immagine dell’azienda di cui sono attualmente dipendente.”

(cfr. doc. 5/4)

Il 17 novembre 2023, nel

compilare la “notifica assenze” all’attenzione della consulente del personale

del partecipante, __________ per l’Associazione __________, ha precisato che “la

PCI non è intenzionato a partecipare al POT” (cfr. doc. 5/2).

Con scritto del 21 novembre 2023,

l’Associazione __________ ha comunicato all’assicurato l’interruzione della

collaborazione, ritenuto che “la serie di motivazioni personali”

comunicate dal medesimo circa l’ “impossibilità di presentarsi al POT e la

richiesta di annullamento della partecipazione ci impongono, in accordo con la

signora __________, di dar seguito alla procedura di licenziamento pervista in

questi casi in quanto non sussistono i presupposti per la collaborazione”

(cfr. doc. 5/6).

Il 21 novembre 2023, l’URC ha

segnalato il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 5).

Con decisione su opposizione del

23.

novembre 2023 – cresciuta incontestata in giudicato – l’URC ha ritenuto

irricevibile l’opposizione interposta da RI 1 alla decisione di assegnazione

del POT del 23 ottobre 2023 (cfr. doc. 5/5).

Con e-mail del 23 novembre 2023,

la Sezione del lavoro ha sottoposto alla collaboratrice dell’URC di riferimento

per il ricorrente le seguenti domande:

"

1.

Per quali motivi all’assicurato in data 23.10.2023 è stato assegnato

il programma occupazionale “__________”?

2.

Sono stati presi in

considerazioni altri provvedimenti del mercato del lavoro (PML), tenuto conto

della formazione, esperienza professionale e dell’attuale guadagno intermedio

svolto dall’assicurato (p.f. dettagliare la risposta)?

3.

Con e-mail del

10.11.2023

l’assicurato ha contestato l’assegnazione del 23.10.2023 a programma

occupazionale “__________”

-

Quando e in quale forma (per iscritto e/o verbalmente) ha risposto

all’assicurato?

-

Cosa ha risposto concretamente all’assicurato?

-

Quale è stata la reazione dell’assicurato alle sue spiegazioni?”

(cfr. doc. 6)

Il 27 novembre 2023, l’URC ha

fornito alla parte resistente il seguente riscontro:

"

(…)

a) Il sig. RI 1 è

iscritto all’Ufficio regionale di collocamento e riceve prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione dal 1.1.2023.

Dal 1.4.23 il sig. RI 1

è occupato part-time presso __________, dapprima al 40% successivamente al 60%.

Indica di prospettare un ulteriore aumento del grado di occupazione, ma per

favorire questo decorso egli dichiara di lavorare oltre il suo grado di

occupazione, per reperire nuovi clienti a favore di __________.

b) L’assicurato ha

seguito il corso quadri dal 6.2.23 al 28.4.23.

c) È stata considerata

la partecipazione presso il programma occupazionale nazionale __________, che

però ci ha fornito informazioni di incompatibilità con il guadagno intermedio.

d) L’Organizzazione __________

oltre alle attività dirette presso __________, propone l’accompagnamento delle

persone anziane. I dettagli sono forniti dall’organizzatore stesso il primo

giorno di inserimento nella misura.

e) L’assegnazione al

programma di occupazione è stata valutata per i motivi indicati di seguito:

-

reinserimento a tempo pieno nel mercato del lavoro (guadagno intermedio

e programma di occupazione)

-

verifica disponibilità al collocamento nella percentuale indicata

-

obiettivi strategici della Sezione del lavoro per gli Uffici regionali

di collocamento.

f) L’assicurato si è

opposto con scritto 16.11.2023 indirizzato per lettera e corrispondenza

elettronica, al quale ha risposto il capogruppo con uno scritto datato

20.11.2023, inviato via posta A Plus (documento GED), considerando

l’opposizione irricevibile.”

(cfr. doc. 7)

Il 30 novembre 2023, la Sezione

del lavoro ha posto una serie di quesiti anche all’Associazione __________,

all’attenzione della collaboratrice __________, ottenendo, il 4 dicembre

successivo il seguente riscontro:

"

1.

La consulente del personale URC, signora __________, ha dichiarato

che oltre alle attività dirette presso __________, proponente anche l’attività

di accompagnamento delle persone anziane.

Corrisponde al vero?

p.f. voglia indicare in

modo dettagliato quali sono le attività che si possono svolgere presso il

vostro programma occupazionale.

Le attività proposte

all’interno dei reparti dell’__________ sono:

-

shop

-

lavanderia

-

giochi di società

-

frazionamento

-

officina

-

falegnameria

-

magazzino

Questi reparti in

sede si occupano principalmente della raccolta di materiale per l’infanzia,

destinato a famiglie con reddito basso, associazioni e scuole.

Il __________,

precedentemente un programma separato, è stato integrato come parte

dell’offerta dell’__________, ma rimane opzionale, in quanto il partecipante

deve mettere a disposizione la propria auto. Coloro che scelgono di dedicarsi

al servizio, sono comunque tenuti a frequentare il POT nei vari reparti

indicati in sede, e ad assentarsi per prestare il servizio, solo in caso di

corse programmate dal responsabile. Il __________ non occupa l’intera giornata

lavorativa.

2.

Con decisione n. __________

del 23.10.2023 la consulente del personale URC ha assegnato al signor RI 1 il

vostro programma occupazionale.

Quando e in quale forma

(di persona/telefonicamente) ha parlato con il signor RI 1 in relazione a

questa assegnazione?

Per e-mail il 25

ottobre 2023 è stata inviata una convocazione in riferimento alla decisione,

dove viene definito luogo e ora per la presentazione. L’assicurato ha

comunicato telefonicamente il giorno stesso della convocazione, la sua

impossibilità di partecipare al primo giorno del programma, poiché aveva già

concordato le vacanze con CP URC per il 2 e 3 novembre.

3.

Cosa ha discusso

concretamente con il signor RI 1?

Successivamente è

stato contattato via e-mail il 30 ottobre, al fine di organizzare un nuovo

incontro e definire una pianificazione settimanale di frequenza in base al suo

guadagno intermedio. Non è stato possibile discutere concretamente delle

attività proposte in misura.

4.

Per quali motivi il

signor RI 1 non ha iniziato il programma occupazionale?

In data 2 novembre

il sig. RI 1, risponde via mail al messaggio del 30 ottobre, dichiarando di

essere ancora all’estero, e riferisce che contatterà il prima possibile i

nostri uffici al suo rientro. Definisce poi di aver acquisito un nuovo mandato

per la sua attività presso __________, che lo vedrà impiegato per tutta la

settimana dal 6 al 10 novembre in guadagno intermedio. Successivamente invia

una nuova e-mail informando che sarà impiegato per lavoro nelle giornate di

martedì 14.11. e mercoledì 15.11.; ha aggiunto che sarebbe stato in grado di

comunicare la sua disponibilità dopo tali date, come specificato nella mail

datata 10 novembre 2023.

5.

Ha avuto modo di

spiegare al signor RI 1 quale attività avrebbe dovuto svolgere (p.f.

dettagliare la risposta)

Non c’è stato modo

di spiegare all’assicurato quale attività avrebbe potuto svolgere, poiché solo

durante la presentazione di persona vengono illustrati, con un video, i reparti

e le mansioni inerenti al programma.

6.

Al signor RI 1 è

stato assegnato il vostro programma occupazionale al 100%, tuttavia dal

1.10.2023

è occupato al 60% (guadagno intermedio). In quale percentuale, in

quali giorni e in quali orari avrebbe dovuto partecipare alla misura?

In base agli impegni

professionali, sarebbe stato stabilito in che percentuale, giorni e orari,

avrebbe dovuto partecipare al POT; da parte nostra ci sarebbe stata la completa

disponibilità nel pianificare le presenze in base al suo lavoro.

7.

Il signor RI 1

durante la frequenza del vostro programma occupazione avrebbe potuto svolgere

le ricerche di lavoro? A quali condizioni e con quali modalità?

Durante il programma

è possibile svolgere le ricerche di lavoro nelle postazioni messe a

disposizione in sede, avrebbe anche avuto la possibilità di colloqui

individuali con il Responsabile del sostegno al collocamento per il tempo

necessario.

8.

Il signor RI 1

durante la frequenza del programma occupazionale avrebbe potuto assentarsi per

dei colloqui di lavoro? a quali condizioni?

In base al nostro

regolamento l’assicurato avrebbe potuto assentarsi per colloqui di lavoro

presentando un giustificativo (email o cartaceo).” (cfr. doc. 8 e 9)

Con osservazioni del 27 dicembre

2023, RI 1 ha preso posizione come segue:

"

(…)

1.

Tramite lettera del

23.

ottobre u.s. da parte dell'URC di Lugano sono stato assegnato ad un

programma occupazionale temporaneo presso __________. A questo proposito, ho subito

preso contatto sia con la mia consulente URC, Signora __________, sia con

l'Associazione __________, nella persona della Signora __________, per un primo

chiarimento. Alla mia consulente URC avevo inizialmente esposto una certa

sorpresa per questa assegnazione, sia riguardante la tempistica, sia la modalità,

avendone unicamente discusso per telefono in modo vago circa un mese prima ma

rimasti intesi che, se del caso, ci sarebbe stata opportunità di approfondire

la tematica.

2.

Dopo attenta

riflessione e valutazione, ho dapprima chiesto un colloquio telefonico con il

mio Consulente URC ed in seguito ho fatto pervenire la mia lettera del 16

novembre nella quale precisavo le mie perplessità riguardo al programma

occupazionale temporaneo. In tale lettera, precisavo in particolare che:

a. il tipo di

occupazione di cui sono alla ricerca e che mi occupa attualmente a titolo

parziale non è assolutamente attinente e/o consono all'attività presso __________,

in quanto essa andrebbe a ripercuotersi seriamente e negativamente sulle mie

possibilità future di trovare un impiego nel mio ambito di competenza;

b. un'occupazione nei

termini proposti presso __________ mi precluderebbe la possibilità di svolgere

le necessarie ricerche per trovare un’occupazione del tempo residuo e/o a tempo

pieno in sostituzione di quella attuale. Anche nel caso in cui tale occupazione

fosse ad intendersi per il tempo residuo, essa sarebbe difficilmente

conciliabile con la mia attuale occupazione, in quanto essa richiede una certa

flessibilità di orari in funzione delle necessità della clientela, e comunque

non sarebbe stato possibile nei tempi proposti inizialmente; c. un programma

occupazionale deve avere quale unico scopo quello di promuovere la

reintegrazione dell’assicurato alfine di migliorarne l'idoneità al

collocamento. Il provvedimento di occupazione assegnatomi non adempie

palesemente a tale scopo e non porta alcun valore aggiunto alla mia persona e a

eventuali migliori possibilità di trovare un'occupazione.

3.

Nel mio scritto del

16.

novembre richiedevo che il tipo di misura proposto nei miei confronti fosse

rivisto in quanto inadeguato in considerazione della mia formazione, della

situazione personale e dell'età.

Tengo a precisare che

mai mi sono rifiutato mi sottopormi ad un programma occupazionale, bensì mi

sono limitato semplicemente a ritenere la misura proposta non adeguata. Resta

inteso che, se la misura fosse stata confermata dalla preposta Autorità, mai mi

sarei rifiutato di presentarmi al posto assegnato e avrei senza dubbio

accettato la decisione, considerando evidentemente l’eventualità di successivamente

impugnarla.

A questo proposito, ho

preso conoscenza con una certa sorpresa della lettera dell’associazione __________

del 21 novembre u.s. tramite la quale mi viene comunicata l’apertura della

procedura di licenziamento. Posto che non ritengo si possa parlare di

licenziamento non sussistendo nessun rapporto né di lavoro né di altro tipo tra

le parti, non posso che ribadire quanto espresso in precedenza, vale a dire che

mi sono limitato ad esprimere delle perplessità riguardo al programma

occupazionale ma che una volta discusse ed eventualmente sanate non mi sarei

rifiutato di partecipare.

In conclusione, ritengo

che per le ragioni sovra-esposte, pure fatte presente nel mio scritto del 16

novembre e nei vari colloqui con il mio consulente URC, non mi possa essere

addebitata colpa alcuna.” (cfr. doc. 11)

Con decisione del 2 gennaio 2024,

la Sezione del lavoro ha sanzionato il ricorrente con una sospensione dalle

indennità di disoccupazione di 21 giorni, argomentando il proprio provvedimento

come segue:

"

(…)

3.

Nel caso in esame,

dalla documentazione a disposizione rileviamo che l'assicurato in data

16.11.2023

ha chiesto all'URC l'annullamento della partecipazione al programma

occupazionale __________ prevista dal 02.11.2023 al 01.02.2024, adducendo

sostanzialmente la non conformità della misura alla sua situazione personale e

professionale.

Con decisione su

opposizione del 20.11.2023 l'URC ha ritenuto l'opposizione irricevibile.

L'assicurato non

presentandosi di persona presso la sede del programma occupazionale e con la

sua richiesta di annullamento della decisione di assegnazione, ha impedito alla

responsabile della misura di spiegare e illustrare in dettaglio quali attività

avrebbe potuto svolgere, portando quest'ultima in data 21.11.2023 a decidere

d'interrompere la collaborazione.

Il programma

occupazionale si sarebbe svolto tenendo conto degli attuali impegni lavorativi

(guadagno intermedio) dell'assicurato, dell'esigenza di continuare a svolgere

le ricerche di Lavoro ed eventualmente dell'esigenza di assentarsi per dei

colloqui di lavoro. Prima dell’assegnazione del programma occupazionale in

questione, l'assicurato ha partecipato al corso quadri dal 06.02.2023 al 28.04.2023

e la partecipazione al programma occupazionale nazionale InnoPark è stata

scartata a causa dell'incompatibilità con il suo attuale lavoro (guadagno

intermedio).

Per provvedimenti di

occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito

di programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, tali

programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata (art.

64a cpv. 1 Iett. a LADI). Giusta l'art. 64a cpv. 2 LADI, l'articolo 16 cpv. 2

lett. c LADI è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione

temporanea secondo il cpv. 1 lett. a. L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce

che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di

accettazione, un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione

personale o allo stato di salute dell'assicurato.

Al riguardo osserviamo

che un assicurato è tenuto a partecipare ad un programma occupazionale, anche

se il medesimo non corrisponde alle attitudini ed attività svolte in

precedenza. Inoltre la misura può anche avere uno scopo di controllo in merito

alla reale disponibilità al collocamento dell'assicurato.

Per quanto concerne

l'argomentazione secondo cui l'assicurato sarebbe soggetto a frequenti

bronchiti (peraltro non comprovate con un certificato medico), la stessa non

risulta pertinente dal momento in cui l'assicurato non ha verificato lo stato

dei locali in cui si svolgono le attività e quali lavori avrebbe potuto

concretamente svolgere in considerazione del suo stato di salute.

Nell'eventualità del sopravvenire di comprovati problemi di salute,

l'assicurato avrebbe potuto chiedere l'interruzione della misura.

Visto quanto precede,

riteniamo il programma occupazionale assegnato conforme all'età, alla

situazione personale e allo stato di salute dell'assicurato e la mancata

partecipazione ingiustificata.

Di regola il rifiuto di

un programma occupazionale è sanzionato con una sospensione compresa tra 21 e

25.

giorni. Vista l'assenza di precedenti sanzioni o altre circostanze

suscettibili di influenzare la durata della sospensione, è ritenuta adeguata

una sospensione corrispondente al minimo della durata normalmente considerata,

ossia 21 giorni.” (cfr. doc. 13)

Con opposizione del 24 gennaio

2024, RI 1, già patrocinato dall’avv. RA 1, ha impugnato la decisione resa nei

suoi confronti dalla parte resistente, chiedendo, in via principale,

l’annullamento del provvedimento in questione e, in via subordinata, una

riduzione della sanzione in 5 giorni, solo una colpa lieve essendogli se del

caso imputabile.

A sostegno delle pretese del

proprio assistito, la legale ha fatto valere argomentazioni sostanzialmente

analoghe a quelle poi ribadite in sede ricorsuale, circa la pretesa

inadeguatezza di del POT assegnatogli, “con un grado di partecipazione al

100% essendo manifestamente inconciliabile con un’attività lavorativa espletata

al 60%”, svolta “in giorni della settimana non prestabiliti, la sua

presenza al lavoro presso la società __________ dipendendo dalle esigenze e

richieste di appuntamenti dei clienti”. L’allora opponente ha poi precisato

che “Non rientrava certamente nelle facoltà e competenze dell’Associazione __________,

come paventato nello scritto 04.12.2023 della sua direttrice signora __________,

stabilire con l’assicurato la percentuale lavorativa presso __________

diversamente da quanto deciso dall’URC con decisione del 23.10.2023, la sola

atta ad esplicare validi effetti giuridici”, di modo che l’assicurato

poteva lecitamente attendersi “la convocazione ad un colloquio dover poter

discutere il grado e le modalità di partecipazione al POT, seguita dall’emanazione

di una nuova decisione indicante il corretto grado di occupazione (limitato al

grado del 40%) e auspicabilmente presso un ente destinato a persone qualificate

con formazione universitaria”.

Con osservazioni del 20 febbraio

2024, la legale del ricorrente ha ribadito le censure indicate in opposizione,

facendo inoltre valere quanto segue:

"

(…) comunque sia già con mail del 02.11.2023 all’Associazione __________,

e in risposta alla email di quest’ultima del 30.10.2023, il signor RI 1 in

perfetta trasparenza e buona fede preannunciava che durante tutta la settimana

del 6-10 novembre sarebbe stato impegnato con la propria attività lavorativa, e

(…) pertanto la sua impossibilità di partecipare al POT. L’Associazione __________

non aveva alcun potere di decidere un grado d’occupazione diverso da quello

indicato dall’URC con sua decisione del 23.10.2023, ragion per cui a giusta

ragione il mio cliente non si è dilungato oltre con l’__________, rinviando le

proprie contestazione al lodevole Ufficio Regionale di Collocamento.” (cfr.

doc. 27).

Il 1° marzo 2024 la Sezione del

lavoro ha posto all’URC una serie di quesiti, ottenendo il seguente riscontro:

"

(…)

Domanda 1

Per quale motivo la

decisione di assegnazione del 23 ottobre 2023 prevede un “grado di occupazione

100” e non, per esempio, del 40%?

1.

Le assegnazioni

ad un programma di occupazione sono attribuite con un grado di occupazione che

corrisponde a quello di disponibilità al collocamento dell’assicurato.

Domanda 2

In occasione del

colloquio del 25 ottobre 2023 l’assicurato ha espresso perplessità sul fatto di

trovarsi in guadagno intermedio al 60% e di essere assegnato al 100% al POT?

2.

L’assicurato sig.

RI 1 ha espresso perplessità nel senso che per lui ed il suo datore di lavoro,

era utile poter lavorare più ore rispetto al contratto di impiego al 60%, al

fine di sviluppare maggiormente l’attività presso il datore di lavoro __________.

L’assegnazione al programma di occupazione risultava essere un ostacolo a

questo scopo.

Domanda 3

Durante il predetto

colloquio, sono state fornite informazioni al signor RI 1 in merito al

programma ed alla sua frequenza? In caso affermativo, cosa gli è stato detto?

3.

Al colloquio del

25.10.2023, il sig. RI 1 ha ricevuto informazioni sul programma di occupazione,

gli obiettivi e la compatibilità con il guadagno intermedio. È stato spiegato

che tutte le assenze per lavoro sono giustificate, tenuto conto che la cassa di

disoccupazione – per l’elaborazione del conteggio mensile – riceve il modulo

“attestato di guadagno intermedio” dal datore di lavoro e l’attestato presenze”

dall’organizzatore del programma di occupazione, che insieme devono sommare

il 100%.” (cfr. doc. 28 e 29)

Con osservazioni di data 12 marzo

2024, la legale del ricorrente ha esposto quanto segue:

"

(…) dalla risposta alla domanda no. 1 non posso che prendere atto

dell’ammissione secondo cui le assegnazioni ad un POT vengono attribuite

limitatamente al grado di occupazione residuo, ciò che però non si è verificato

nella fattispecie che ci occupa, essendo il grado di occupazione del 100%

indicato nella decisione di assegnazione al POT del 23.10.2023 palesemente

incompatibile con l’attività lavorativa del mio cliente, che lo si ribadisce

svolgeva a quel momento al 60%.

L’assegnazione al POT

non solo era incompatibile con il grado di funzione della propria attività

lavorativa, ma anche con la flessibilità richiesta da tale attività: la

richieste improvvise della clientela in base alle necessità del momento e

l’assunzione di nuovi mandati nell’ottica di incrementare l’attività lavorativa

(a far tempo dal 1 marzo 2024 aumentata al 80% a dimostrazione della lealtà e

buona fede del mio cliente) non permettevano infatti una pianificazione

preventiva dei giorni di lavoro settimanali, circostanza questa resa nota dal

mio cliente in occasione del colloquio telefonico del 25.10.2023 avvenuto su

chiamata del mio cliente (la risposta alla domanda no. 2 dell’URC è in questo

senso incompleta) e ribadita con lettera del 27.12.2023 a codesto lodevole

Ufficio giudico. Del resto queste difficoltà si sono manifestate sin

dall’inizio, come comunicato dal mio cliente con email del 2 e 10 novembre

dall’Associazione __________.

Le asserite spiegazioni

impartite durante la telefonata del 25.10.2023 con il lodevole URC, nella

persona della signora __________ (risposta domanda no. 3), non potevano

certamente supplire il diritto del mio cliente ad ottenere una revisione della

decisione, che lo si ribadisce riporta palesemente ed erroneamente il grado di

occupazione del POT.

A ciò aggiungasi che il

mio cliente non ha mai espresso il suo rifiuto a partecipare al POT, essendo

egli limitato, in virtù del suo diritto di essere sentito, a comunicare il

proprio punto di vista sia al lodevole URC che all’Associazione __________, e

che entrambi – sentite le giustificazioni addotte dal mio cliente – hanno con

tutta evidenza implicitamente dato atto dell’incompatibilità e così ritenuto di

dar seguito alla procedura di licenziamento. Se per contestata e denegata

ipotesi non si volesse intravvedere in tale agire un ravvedimento, allora il

licenziamento deve essere ritenuto prematuro, ritenuto che prima avrebbe dovuto

seguire una lettera di conferma della misura (…) e in ogni caso una revisione

della decisione perlomeno limitatamente al corretto grado di occupazione.” (cfr.

doc. 31)

Con decisione dell’11 aprile

2024, la Sezione del lavoro ha, come visto (cfr. supra consid. 1.7.) confermato

il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. 32 ed all. a doc. I).

Dall’attestato di guadagno

intermedio in atti, sottoscritto dalla __________, emerge che il ricorrente,

nel corso del mese di novembre 2023, è stato occupato nell’attività di guadagno

intermedio come segue:

1.

2.

E

3.

E

4.

5.

6.

8.24

7.

8.24

8.

4.12

9.

8.24

10.

11.

12.

13.

8.24

14.

8.24

15.

4.12

16.

4.12

17.

4.12

18.

19.

20.

8.24

21.

4.12

22.

8.24

23.

24.

25.

26.

27.

8.24

28.

8.24

29.

4.12

30.

8.24

per un totale quantificato in 25

ore e 12 minuti settimanali, su una durata normale del lavoro settimanale di 42

ore (cfr. doc. 19).

La percentuale d’occupazione è

poi rimasta invariata anche per il mese di dicembre 2023 (cfr. all. a doc. 19).

Dal modulo “azioni di

reinserimento” risulta, inoltre, che in occasione del colloquio del 2 ottobre

2023.

al ricorrente, a quel momento già attivo nella misura del 60% nel guadagno

intermedio, era stata preventivata “l’attivazione di un programma di

occupazione temporaneo, a carattere generico” e ne erano stati “spiegati

gli obiettivi” (cfr. all. a doc. 23).

Dal resoconto del colloquio di

consulenza del 25 ottobre 2023 risulta, poi, che RI 1 era stato inserito in un

programma d’occupazione presso __________, a decorrere dal 2 novembre 2023,

avente “carattere generico” e rispondente “al principio di

occupazione adeguata”, oltre che “compatibile con il guadagno intermedio”.

Risulta pure che successivamente a queste informazioni, l’assicurato ha

indicato di voler fare vacanza del 30 ottobre al 3 novembre 2023 e che

informato che le vacanze ed i giorni esenti dall’obbligo di controllo

necessitano di un preavviso di 14 giorni e che l’assenza non sarebbe quindi

stata autorizzata, RI 1 ha dichiarato che si sarebbe assentato “comunque per

vacanze”, venendo informato che “le stesse non saranno pagate” e che “durante

il programma occupazionale deve convenire le vacanze/giorni esenti dall’obbligo

di controllo, con l’organizzatore” (cfr. all. a doc. 23).

Infine, dall’annotazione di data

14.

novembre 2023, risulta quanto segue:

“Contatto l’assicurato in merito al messaggio e-mail

di oggi.

Spiegati gli obbiettivi del programma di occupazione,

l’assegnazione non sarà revocata.” (cfr. all. a doc. 23)

2.10

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ribadisce innanzitutto che nel caso di programmi

d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo ex art.

64a LADI, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri per

considerare inadeguata un’occupazione fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI, ma

soltanto di quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI.

Ciò significa che un programma

occupazionale assegnato a un assicurato è inadeguato se non è conforme alla sua

età, alla sua situazione personale o al suo stato di salute (cfr. consid. 2.4,

25.

e 2.7.).

In concreto, pertanto, la censura

ricorsuale secondo cui il POT attribuito a RI 1 ed organizzato

dall’Associazione __________ presso __________ non sarebbe in linea con le

qualifiche e le esperienze professionali dell’insorgente e potrebbe

potenzialmente danneggiare la sua reputazione professionale, come pure le sue

future opportunità di impiego nel suo campo di competenza (cfr. doc. I) si

rivela ininfluente (cfr. in tal senso supra consid. 2.7.).

Tali aspetti, in effetti, non

riguardano l’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, bensì piuttosto le lettere b (“non

tiene convenientemente conto delle capacità e dell’attività precedente

dell’assicurato”) e d (“compromette considerevolmente la rioccupazione

dell’assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia

realizzabile in tempi ragionevoli”) dell’art. 16 cpv. 2 LADI che non vanno

considerate nel contesto dei programmi occupazionali.

Sullo scopo dei provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro, cfr. anche la già citata STF 8C_99/2024 del 6

maggio 2024, consid. 5.2.

2.11

Il

ricorrente contesta poi, l’adeguatezza del POT, che gli era stato assegnato al

100% quando già era occupato nella misura del 60% nella propria attività di

guadagno intermedio ed era quindi inconciliabile con la stessa.

In una sentenza 38.2019.23

del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a

proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con

l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era

inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto

delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni

corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un

attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se

si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle

relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012

pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un

posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del

salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:

quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards

croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,

Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.

Nella presente fattispecie,

questa Corte sottolinea innanzitutto, che l’assegnazione ad un POT e le

informazioni ivi contenute, grado d’occupazione compreso, sono destinate in

primo luogo all’assicurato e non, quindi, come invece preteso dalla parte

resistente, ad avere “carattere tecnico e informativo verso la Cassa

disoccupazione, alla quale viene notificata copia (…) ai fini del calcolo delle

indennità” (cfr. supra consid. 1.5.)”.

In tal senso, l’indicazione

figurante nell’assegnazione dell’URC al POT del 23 ottobre 2023 (cfr. doc.

5/1), e meglio, “Grado d’occupazione: 100” (cfr. supra consid. 1.2.) non

è soddisfacente. L’assicurato deve, infatti, immediatamente poter comprendere

che l’attività presso il POT è complementare rispetto al guadagno intermedio.

L’amministrazione avrebbe, dunque, dovuto indicare nell’assegnazione,

attraverso una debita precisazione, che il programma assegnato avrebbe occupato

l’assicurato unicamente per il lasso di tempo durante il quale egli non

svolgeva l’attività di guadagno intermedio.

Nel caso concreto,

comunque, il fatto che l’informazione fornita a RI 1 dall’URC con

l’assegnazione al POT del 23 ottobre 2023 fosse fuorviante non è però

determinate.

La situazione reale (e cioè

che il POT sarebbe stato svolto non a tempo pieno ma a complemento del guadagno

intermedio), doveva apparirgli ben chiara ancora prima del giorno in cui

avrebbe dovuto iniziare il programma.

Innanzitutto, sin dal

rapporto relativo al colloquio di consulenza che il ricorrente ha avuto con la

propria consulente URC (__________) il 25 ottobre 2023 emerge un chiaro

riferimento all’attività di guadagno intermedio (“compatibile con il

guadagno intermedio”), ciò che escludeva che l’assegnazione potesse essere

al 100% (cfr. supra consid. 2.9.).

A ciò si aggiunge, poi, che

con mail del 25 ottobre 2023, l’organizzatore del POT ha chiesto a RI 1 se egli

stava, o meno, svolgendo un’attività di guadagno intermedio, ciò che pure non

poteva che rendere evidente che l’attività presso il POT era complementare

rispetto al guadagno intermedio.

Del resto, con mail del 30

ottobre successivo, al ricorrente è nuovamente stato richiesto (oltre alla data

per un nuovo incontro ed inserimento del programma, alla prima indicata RI 1

non essendo disponibile per vacanze non autorizzate) di contattare __________,

“per alcuni dettagli inerenti (…) il suo guadagno intermedio, per poter

stabilire insieme una pianificazione dei suoi giorni di presenza” (cfr.

supra consid. 2.9.) e questo a valere quale ulteriore conferma, per il

ricorrente, del fatto che il POT avrebbe tenuto conto dei suoi impegni

lavorativi e che si rivelava quindi adeguato anche dal profilo della sua

situazione personale.

In relazione alla censura

ricorsuale secondo cui RI 1 non avrebbe esplicitamente rifiutato il POT

assegnatogli, si evidenzia che il medesimo ha dovuto essere più volte

interpellato dall’organizzatore per sapere quando sarebbe stato disponibile per

il primo incontro, cui, in definitiva e nonostante ripetuti solleciti da parte

dell’Associazione, non si è mai reso disponibile.

Del resto secondo la

giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.3., viene parificato ad un

rifiuto il comportamento di un disoccupato che non manifesta

esplicitamente e correttamente la propria disponibilità ad accettare, in questo

caso, il POT.

Laddove, poi, la

patrocinatrice dell’assicurato pretende, per esempio, che “il signor RI

1.

in perfetta trasparenza e buona fede preannunciava che durante tutta la

settimana del 6-10 novembre sarebbe stato impegnato con la propria attività

lavorativa” si rileva come basti un semplice confronto con l’attestato di

guadagno intermedio in atti per comprendere che questo non era il caso (ritenuto

che in quella settimana il ricorrente è stato attivo nella misura di 3.5

giorni; cfr. supra consid. 2.9.) e che il ricorrente avrebbe pertanto potuto e

dovuto rendersi disponibile per l’Associazione __________, ma non lo ha fatto.

Il fatto che l’assegnazione al POT non sarebbe stata

revocata, a RI 1 era inoltre chiaro anche alla luce del fatto che, prima della

sua opposizione alla stessa del 16 novembre 2023, ritenuta irricevibile, ciò

gli era stato espressamente comunicato dalla sua consulente del personale

presso l’URC (supra consid. 2.9.).

È quindi stato il comportamento dell’assicurato, più

volte immotivatamente negatosi all’organizzatore del POT, che ha portato

all’interruzione dello stesso.

Riassumendo, se è vero che

lo svolgimento di un’attività lucrativa che permette di conseguire un guadagno

intermedio ha la priorità su un provvedimento inerente al mercato del lavoro

(cfr. D. Cattaneo, “Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza”, Appunti Sociali fascicolo n. 3. Ed. OCST 2000 pag.

91-92), è altrettanto vero che, in concreto, gli orari del programma avrebbero

potuto essere concordati con la responsabile dello stesso in modo tale da

permettere al ricorrente pure di dedicarsi alla sua attività lavorativa.

In

tal senso, il TCA ricorda pure che l’organizzatore del programma d’occupazione,

prima di sospenderlo, aveva contattato il ricorrente il 30 ottobre, il 3

novembre, il 10 novembre, il 15 ed il 16 novembre 2023, al fine di organizzare

lo svolgimento del programma secondo un piano che RI 1 non ha mai trasmesso,

facendo valere anche impegni lavorativi che non trovano però riscontro

nell’attestato sottoscritto dalla società per la quale è attivo, di fatto

rifiutando di presentarsi e quindi l’assegnazione.

Lo svolgimento di un

programma occupazionale, inoltre, e come del resto emerge chiaramente sin dalla

decisione di assegnazione in atti (cfr. doc. 5/1) non esclude il compimento di

sforzi volti al reperimento di un’occupazione.

Al

contrario durante l’effettuazione di un POT un assicurato è tenuto a

ricercare un lavoro (cfr. STCA 38.2002.223 del 22 gennaio 2003; D. Cattaneo,

op. cit., p.to 2.3.5., pag. 30; Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro – PML emanata dalla SECO nel gennaio 2008, p.to A11).

È, poi, utile osservare, con

riferimento a quanto preteso dal ricorrente circa l’essere “soggetto a

frequenti bronchiti, spesso esacerbate dal contatto con la polvere” (cfr.

supra consid. 2.9.), che i motivi di salute devono essere debitamente

comprovati mediante certificati medici (cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003;

STFA C 80/03 del 17 giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01

del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38,

consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234,

consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238).

Tali attestazioni devono essere

realmente credibili (cfr. STFA C 320/98 del 14 aprile 1999).

Nella presente evenienza, agli

atti non figura alcun certificato medico a favore della tesi ricorsuale

Questo Tribunale si

limita, poi, a ricordare che secondo la giurisprudenza spetta ai consulenti

degli URC decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più idonei per

il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI,

art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022 consid. 2.7.; STCA

38.2020.42

del 25 gennaio 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018

consid. 2.7.; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21

gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio

2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

Dalla risposta del Consiglio di

Stato del 6 marzo 2024 all’interrogazione di Tiziano Galeazzi del 15 dicembre

2023.

n. 167.23 “Uffici regionali di collocamento (URC) qualcosa non funziona”

(cfr. consid. 2.9.) si evince peraltro che “i/le consulenti del personale

URC valutano la partecipazione ai programmi di occupazione temporanea (POT)

caso per caso, in base alla strategia di attivazione e reinserimento definita

per ogni persona disoccupata” (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=167479,

risposta n. 12).

Alla luce di tutto quanto

precede, il TCA deve concludere che il programma occupazionale assegnato a RI 1

presso __________ non presentava concreti impedimenti connessi alla situazione

personale e/o allo stato di salute dell’insorgente ed era, quindi, adeguato.

Poiché il programma di occupazione

rispettava il requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr.

consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46), egli avrebbe dunque dovuto

accettarlo senza indugio (cfr. STF 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009

consid. 5), ciò che non ha invece fatto.

Non avendo proceduto in tale

senso, RI 1 deve essere sanzionato sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI

(cfr. supra consid. 2.3.).

2.12

Infine l’entità della sanzione (21

giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa

dell’assicurato (cfr. supra consid. 2.4.).

La

tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC riportata al p.to D79

della Prassi LADI ID emessa dalla SECO prevede, d’altronde, in caso di non

presentazione a un’occupazione temporanea, di interruzione della stessa o di

interruzione dell’occupazione temporanea da parte del responsabile del

programma, per la prima volta, una sanzione di 21-25 giorni, mentre per

l’interruzione della stessa una sospensione di 16-20 giorni.

La soluzione adottata

dall’amministrazione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non

può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e

5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_67/2020,

8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017

del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3

pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43

del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile

con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio

2012).

Per completezza, questa Corte

rammenta che nella Prassi LADI ID,

la Segretaria di Stato dell’economia (SECO), per quanto attiene al computo dei

giorni di sospensione, enuncia:

"

D65 I giorni di sospensione sono computati nel numero massimo di

indennità giornaliere. Essi vanno ammortizzati secondo il loro valore

effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere.

ð Esempio A un

assicurato vengono inflitti 35 giorni di sospensione. Durante un periodo di

controllo comprendente 22 giorni di disoccupazione controllata egli riceve

unicamente, a seguito di un guadagno intermedio, 8,3 indennità giornaliere.

L’assicurato può quindi compiere soltanto 8,3 giorni di sospensione durante il

periodo di controllo: gli verranno quindi dedotte dal numero massimo di

indennità giornaliere cui ha diritto 8,3 indennità giornaliere.”

I

giorni di sospensione vanno, dunque, ammortizzati secondo il loro valore

effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere,

tranne nel caso di interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di guadagno

intermedio in cui la sospensione riguarda soltanto la differenza tra

l’indennità di disoccupazione e l’indennità compensativa (cfr. STCA 38.2020.57

del 26 maggio 2021, consid. 2.3. e 2.7.).

In

concreto, il ricorrente, che già svolgeva un’attività di guadagno intermedio,

ha rifiutato di svolgere un POT.

L’Alta Corte, nella STF

8C_631/2008 del 9 marzo 2009, per il rifiuto di un POT da parte di un

assicurato che svolge un guadagno intermedio, ha stabilito, in particolare,

quanto segue:

" 3.3.1 Selon la jurisprudence, les jours de

suspension motivée par le refus de participer à un programme d'occupation (art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec les art. 72 ss LACI, en vigueur jusqu'au 30 juin 2003) ou par

des recherches de travail insuffisantes (art. 30 al. 1 let.

c LACI) sont imputés sur le nombre maximum d'indemnités journalières d'après

leur valeur effective, c'est-à-dire sous la forme d'indemnités journalières

pleines, même si l'assuré réalise un gain intermédiaire. En effet, le but de la

suspension du droit à l'indemnité, dans l'assurance-chômage, vise à faire

participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à cette assurance

sociale, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent.

C'est pourquoi la durée de la suspension doit, en particulier, être fixée dans

une mesure appropriée à la gravité de la faute commise. Lorsque cette faute consiste

dans le refus de participer à un programme d'occupation ou dans des recherches

de travail insuffisantes, le dommage à proprement parler économique subi par

l'assurance-chômage n'est pas directement quantifiable. C'est pourquoi la

jurisprudence consacre le principe de l'imputation sous la forme d'indemnités

journalières pleines même en cas d'obtention d'un gain intermédiaire (ATF 125 V 197 consid. 6 p. 199 s.; arrêt

du Tribunal fédéral des assurances C 259/98 du 27 décembre 1999 consid. 4b).

C'est ce principe qui a été repris par le seco au ch. m. D65 IC 2007. (…)”.

2.13

Stante quanto precede, la decisione

su opposizione dell’11 aprile 2024 impugnata deve essere confermata.

2.14

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023

consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA

38.2023.11

del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023

consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA

38.2022.57

del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022

consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti