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Decisione

38.2024.23

La ricorrente ha commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI: gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. Indennità per insolvenza negate

12 agosto 2024Italiano63 min

pervenuti solo nel 2020 in piena pandemia di Covid. Da gennaio 2021 la signora RI

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.23

CL/gm

Lugano

12 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29

marzo 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 29

marzo 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha respinto l’opposizione

presentata il 16 gennaio 2024 da RI 1 (allora rappresentata dallo Studio legale

e notarile __________) contro la decisione del 30 novembre 2023 (cfr. doc.

395-397) con la quale le è stato negato il diritto a beneficiare dell’indennità

per insolvenza in relazione a crediti salariali di complessivi fr. 28'553.60.

Al riguardo, l’amministrazione si

è così espressa:

"

(…)

7. Nel caso concreto la Cassa ritiene che

gli sforzi compiuti dalla signora RI 1 per ottenere quanto dovutole dalla ora

fallita __________ a titolo di salari per i mesi da ottobre 2021 a gennaio

2022, oltre che di quota parte della tredicesima e delle vacanze, vadano

considerati insufficienti.

La signora RI 1, perfettamente al corrente

della situazione finanziaria precaria in cui versava la __________, si è

attivata nei confronti della società con un primo sollecito scritto solo 11

giorni prima della fine del rapporto di lavoro ed ha atteso un anno (e sei mesi

dall’ultimo sollecito scritto risalente al 4 luglio 2022) prima di procedere in

via esecutiva (la domanda è del 27 gennaio 2023).

Insufficienti per giurisprudenza al fine di

prospettare il recupero dei crediti i solleciti che l’opponente sostiene –

senza peraltro comprovarlo – avere fatto verbalmente durante il rapporto di

lavoro.

Il fatto poi che il datore di lavoro con il

suo scritto dell’11 luglio 2022 abbia fornito delle rassicurazioni su un

prossimo pagamento entro la fine di agosto 2022 – che non ha comunque avuto

luogo – non esimeva la signora RI 1 nelle note circostanze dall’esigere in modo

determinato, tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali,

spiccando un precetto esecutivo, ciò che invero si imponeva di fare già durante

tutto il rapporto di lavoro come esposto di seguito e visto peraltro che pure

il secondo sollecito del 25 marzo 2022 era rimasto lettera morta.

7.1. Relativamente alla situazione

finanziaria della __________, la società presentava ormai da anni un

differimento cronico dei pagamenti dei salari – e non solo per quelli oggetto

della domanda di II – e dal 2020 era pure stata destinataria di esecuzioni da

parte di terzi, come risulta dall’estratto dell’Ufficio di esecuzione.

Per il duplice ruolo rivestito nella

società di gerente (socia unica fino a marzo 2020 e gerente fino a gennaio

2021) e di dipendente, come di seguito, tale circostanza non era di certo

misconosciuta all’opponente e ciò malgrado è rimasta inattiva, contravvenendo

quindi al proprio obbligo di ridurre il danno:

-

In occasione dell’interrogatorio presso il Ministero pubblico cui è

stata sottoposta la signora RI 1 il 27 novembre 2019, ella ha dichiarato che

non tutti gli stipendi le erano stati pagati regolarmente e questo per non

gravare sulla delicata situazione finanziaria della società, dovendo ad esempio

posticipare il percepimento degli stessi già i primi quattro mesi del 2018

(quando l’opponente era gerente). Sempre al cospetto del Ministero pubblico, il

coniuge dell’opponente, __________, ha dichiarato che sua moglie non aveva

percepito regolarmente gli stipendi, ma che non vi aveva rinunciato (cfr.

verbale di interrogatorio del 20 ottobre 2020);

-

Al 1 gennaio 2020, quanto ancora gerente, la signora RI 1 risulta già

vantare crediti salariali per un ammontare di CHF 53'330.13. Ciò significa che

vi era un ritardo di ca. 9 mesi nel percepimento dello stipendio dell’anno

2019. Tale scoperto è stato interamente saldato soltanto nel corso del mese di

gennaio 2021 per mezzo di versamenti irregolari per ammontare e frequenza (a

metà del 2020 la società non aveva ancora saldato i salari di ca. gli ultimi

due mesi del 2019);

-

Per tutto il 2020 la signora RI 1 non ha ricevuto alcuno stipendio di

pertinenza di tale anno, ma solo arretrati relativi all’anno precedente.

Solamente a partire dal mese di gennaio 2021 l’opponente ha cominciato a

percepire degli acconti, che solo nel mese di agosto 2021 hanno permesso di

coprire tutto il dovuto per l’anno 2020;

-

Per il 2021 – di riflesso – la signora RI 1 ha iniziato a percepire

salari di pertinenza di tale anno unicamente a partire dal mese di agosto 2021.

7.2. Riguardo alla società, in seno alla quale la signora RI 1, ha

ricoperto una carica formale sino a gennaio 2021, si evidenzia inoltre quanto

segue:

-

La persona che è subentrata alla signora RI 1, assumendo la funzione di

– ultimo – gerente, il signor __________, ha dichiarato in sede penale di aver

assunto solo un ruolo di facciata e che il suo referente era il signor __________,

marito della signora RI 1, così come di non essersi mai occupato della

contabilità e dei conti societari, di non sapere nulla dei salari della signora

RI 1 e del signor __________ e di pressoché non conoscere il socio della ditta,

signor __________;

-

In particolare negli anni 2020 e 2021, il pagamento degli stipendi è

stato essenzialmente così garantito:

o

Dalle prestazioni sociali di cui ha beneficiato la __________

(indennità per lavoro ridotto: ILR), da marzo 2020 a settembre 2021;

o

Dagli apporti monetari da parte della signora RI 1 e del signor __________.

L’esame dei conti

della società, agli atti penali, ha infatti messo in luce l’immissione nella __________

da parte dei signori __________ e RI 1 di CHF 15'000.00 il 31 dicembre 2021 e

di CHF 38'500.00 il 18 gennaio 2022 (per un totale di CHF 53'500.-); vale a

dire quando gli stessi non rivestivano alcun ruolo nella società né come soci

né come gerenti.

Proprio il giorno

seguente e meglio il 19 gennaio 2022 la società ha effettuato un versamento di

CHF 8'500.00 alla signora RI 1 e un altro di pari importo al signor __________

(per un totale di CHF 17'000.00). Ora con l’opposizione la signora RI 1 fa valere

in modo pretestuoso che questi pagamenti rispettivamente il recupero dei

crediti salariali siano avvenuti grazie agli asseriti “incisivi solleciti”

verbali e telefonici (peraltro il primo sollecito scritto è del giorno ancora

successivo, ovvero del 20 gennaio 2022).

Ne segue che, malgrado

la signora RI 1 (e il signor __________ quale altro dipendente) fosse a

conoscenza che la __________ disponesse al momento della cessazione del

rapporto di lavoro di un’importante liquidità, ha lasciato che la stessa ne

riversasse solo una minima parte, rinunciando a riscuotere proprio le ultime 4

mensilità di stipendio coperte in caso di fallimento della società

dall’assicurazione disoccupazione (che ha versato ILR sino a settembre 2021).

Cifre alla mano,

questo significa che almeno il 60% dei crediti salariali vantati con la domanda

di II avrebbe potuto essere coperto prima della fine del rapporto d’impiego

(CHF 53'500 – CHF 8'500 x 2 = CHF 36'500.00). Indiscutibile quindi il

trasferimento del rischio d’incasso sulle assicurazioni sociali, tanto più se

si considera che dagli atti penali risulta che nel 2022 la società è stata in

grado di versare sempre a fine gennaio CHF 13'000.00 al socio, signor __________,

e successivamente in agosto CHF 18'000.00 alla Cassa __________ per contributi

arretrati relativi ai salari dei due dipendenti, la signora RI 1 e il signor __________.

-

A titolo abbondanziale, rilevate le gravi e pluriennali difficoltà

finanziarie della società, posto il ruolo dirigenziale di primo piano dei signori

RI 1 e __________ nella gestione aziendale e ritenuto il cronico

differimento/sospensione del pagamento degli stipendi, a livello AVS i crediti

vantati dall’opponente potrebbe essere qualificati quali mere aspettative

salariali. In quanto tali, per giurisprudenza non assurgerebbero ad elementi di

salario determinante AVS e di conseguenza sul fronte dell’assicurazione

disoccupazione nemmeno potrebbero essere oggetto di II.

8. Visto quanto precede, l’opponente ha

rinunciato ad utilizzare l’unica pratica utile e incisiva per riscuotere il suo

salario – ovvero far spiccare per tempo precetti esecutivi – differendo per un

lungo periodo l’incasso del proprio credito, benché al corrente della reale

situazione finanziaria del datore di lavoro, e contravvenendo così al proprio

obbligo di ridurre il danno, tanto più lasciando scoperti proprio i salari

corrispondenti ai quattro mesi indennizzabili dall’assicurazione contro la

disoccupazione (art. 55 LADI). Pertanto il diritto alle II deve essere

rifiutato. (…)” (cfr. all. a doc. I)

1.2. Contro la citata decisione su

opposizione, l'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 (__________), ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede, oltre a protestare

spese, tasse e ripetibili, il riconoscimento del diritto alle indennità per

insolvenza, argomentando:

" (…)

La signora RI 1 ha agito tempestivamente sia durante il rapporto

di lavoro sia dopo, facendo – anche in seguito – tutto quanto in suo potere per

recuperare il credito salariale nei confronti dell’ex datore di lavoro. (…) si

è mostrata sempre attiva ed esplicita nelle proprie rivendicazioni attraverso

una coerente e costante prosecuzione di tutti i passi volti a recuperare il

dovuto. A nessun momento della procedura di recupero il datore di lavoro ha potuto

credere all’abbandono o rinuncia da parte del ricorrente del suo credito

salariale.

Piuttosto la ricorrente ha sempre legittimamente nutrito la

speranza di potere recuperare il dovuto al di fuori delle vie giudiziarie,

accordando credito alle promesse di pagamento fatte dall’ex datore di lavoro e

purtroppo poi non mantenute. Non si può certamente parlare in siffatte

circostanze di una negligenza colpevole nei confronti del suo obbligo di

ridurre il danno.

14. Contrariamente a quanto pretestato dalla Cassa, la ricorrente

ha agito in assoluta buona fede, convinta di ottenere il dovuto senza far capo

all'assicurazione insolvenza.

Nell'analizzare le circostanze del caso specifico, si deve altresì

considerare che la società aveva dei lavori sospesi per vari motivi (Covid,

cantieri bloccati, licenze di costrizioni pendenti, ecc.) e contratti acquisiti

per oltre CHF 600'000.-, nulla poteva far pensare alla ricorrente di non

riuscire ad incassare i crediti una volta stabilizzata la situazione.

Sia come sia, ribadito che le condizioni per poter beneficiare

delle indennità d'insolvenza sono date, va detto che il fatto di non aver

avviato una procedura esecutiva immediatamente dopo la fine del rapporto di

lavoro non ha compromesso un eventuale possibile recupero dei crediti vantati.

In altre parole non vi è alcun nesso causale tra il danno subito dal ricorrente

e la data (ritenuta a torto tardiva) in cui è stata avviata la procedura

esecutiva. Ne consegue che d'un lato nessun danno può essere imputato alla

ricorrente, dall'altro non può neppure esserci una sanzione, intesa come il

rifiuto del versamento delle indennità per insolvenza in suo favore.

Già solo l’aver ottenuto il pagamento almeno parziale del suo credito

(CHF 8'500.-) in data 19.1.2022, ha confortato la qui ricorrente nella convinzione

di potere ottenere anche il saldo del suo credito salariale. La buona fede

della signora RI 1 non può essere messa in discussione.

Non solo.

Come innanzi detto, la Cassa ha valutato ancor più severamente la

situazione poiché, a suo dire, la signora RI 1 essendo edotta della situazione

finanziaria precaria della società, non avrebbe dovuto differire così a lungo

ad adire alla via esecutiva.

Da qualche anno prima del fallimento la società viveva una

situazione finanziaria delicata, ma a questo proposito va detto che nel periodo

in cui la ricorrente era socia e gerente, la scelta è stata quella di

salvaguardare gli interessi della società e di dare priorità ai pagamenti

sensibili quali gli oneri sociali, assicurazioni, fornitori, ecc. prima di

procedere al pagamento del proprio salario, che, ad ogni modo, anche se con

ritardo, è finalmente sempre stato saldato.

Fatti

I primi precetti esecutivi nei confronti della società sono

pervenuti solo nel 2020 in piena pandemia di Covid. Da gennaio 2021 la signora RI

1 non era più gerente della società e da allora il suo andamento non le era

dunque più noto.

Irrilevanti ed inconferenti in tal senso le asserite

dichiarazioni, estrapolate e decontestualizzate dall’amministrazione, fatte in

sede penale dal signor __________, peraltro contestate – anche in via

documentale – in sede penale.

In merito agli apporti monetari da parte della signora RI 1 alla

società gli stessi erano inerenti a specifici pagamenti di fatture e non sono

dunque in alcun modo stati delle “immissioni di liquidità” nella

società.

A questo proposito, la Cassa ha svolto una ricostruzione

strumentale, errata e non comprovata in relazione agli importi pagati alla

società. Il denaro è riferito a fatture emesse dalla società e a prestazioni –

pagate tramite il credito di costruzione aperto presso Banca __________ dal

Signor __________ e dalla di lui moglie (qui ricorrente) – effettuate dalla

società a favore del fondo mapp. __________, di proprietà del signor __________,

il quale assumeva in quel frangente il ruolo di proprietario e committente.

La tesi della Cassa, errata e contestata, è in effetti che non

siano stati i solleciti e gli sforzi forniti dalla signora RI 1 ad aver

permesso il recupero di parte dei salari arretrati. Non solo.

Errata e pretestuosa anche l’affermazione della Cassa laddove

rimprovera alla signora RI 1 di essersi accontentata di un versamento solo

parziale del suo salario alla luce della nota recente liquidità della società.

Anche questo è errato e dunque contestato poiché la Cassa sembra

dimenticare che a quel momento la signora RI 1 non rivestiva più alcun ruolo

decisionale nella società e tantomeno in merito alle finanze della stessa.

Infine, contestato, sebbene la Cassa pur sollevando la questione

non ponga tale argomento quale motivo di rifiuto al versamento della indennità

per insolvenza, il fatto che la Cassa insista sul fatto che il ruolo assunto

dalla signora RI 1 nella società permetterebbe addirittura di escludere il

versamento delle indennità per insolvenza. In effetti, come innanzi detto, sin

dal mese di gennaio 2021 la stessa non rivestiva più alcun ruolo dirigenziale.

15. Visto tutto quanto precede si può dedurre la ferma e chiara

volontà della ricorrente di ottenere il pagamento di quanto ancora dovuto da

parte di __________. A mente dello scrivente non si può dunque considerare che la

signora RI 1 non abbia ottemperato ai suoi obblighi poiché essa non ha mai

rinunciato ad alcunché, prova ne è i costanti solleciti e infine l'avvio di una

procedura esecutiva e relativa procedura di rigetto dell'opposizione.

16. A questo si aggiunga il fatto che __________ ha sempre fatto

alla ricorrente delle promesse in merito al recupero del suo credito. Il fatto

che le stesse siano poi risultate vane non può in alcun modo essere

rimproverato alla ricorrente, la quale ha agito celermente e adottando

un'attitudine chiara in merito alle sue pretese nei confronti o della società,

in ossequio alle Direttive LADI Indennità Insolvenza (Il) e all'ampia

giurisprudenza in materia.”.

Richiamata la Prassi LADI II (Indennità per insolvenza),

segnatamente ai punti B36, B37 e B38, nonché parte della giurisprudenza ripresa

nella STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 (consid. 2.4.), le STF 8C_211/2014

del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., STF 8C_431/2018 del 24

gennaio 2019, la STCA 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 e la STF 8C_205/2019 del 5

agosto 2019, il legale del ricorrente ha poi fatto valere quanto segue:

" (…) appare

evidente che nel caso specifico con il suo comportamento e, a differenza di

quanto sostenuto, a torto, dalla Cassa, la signora RI 1 ha senz'altro

ossequiato al suo obbligo di ridurre il danno ai sensi di legge.

Appare in effetti chiaramente come nel caso

concreto non si possa rimproverare alla ricorrente di aver commesso una

negligenza grave poiché nelle circostanze specifiche essa ha intrapreso tutto

quanto in suo potere alfine di recuperare quanto di sua spettanza sia durante

il rapporto di lavoro sia dopo.

Non solo.

Nei confronti del (ex)datore di lavoro essa

ha assunto un comportato chiaro e inequivocabile in merito alle sue

rivendicazioni già durante il rapporto di lavoro, laddove il suo obbligo di

ridurre il danno è alleggerito, ciò che le ha permesso di recuperare parte del

credito salariale. Dopo la fine del rapporto di lavoro la ricorrente non è

restata inattiva, essa ha in effetti cercato invano di ottenere il dovuto

direttamente nei confronti dell'(ex) datore di lavoro.

Visto l'insuccesso in data 27.1.2023, ha

depositato una domanda d'esecuzione.

Nemmeno in merito alle tempistiche adottate

dalla ricorrente per l’avvio della procedura esecutiva è possibile

rimproverarle alcunché poiché le stesse non hanno né provocato né aumentato il

danno.

In conclusione, visto tutto quanto precede,

nulla si può dunque rimproverare alla signora RI 1 e tantomeno di aver agito

con colpa grave. Nemmeno le si può rimproverare un comportamento o una

omissione intenzionale o per grave negligenza che abbia provocato e/o aumentato

il danno.

Di conseguenza la decisione su opposizione

della Cassa dev'essere annullata poiché errata e in violazione del principio

della proporzionalità e la richiesta d'indennità d'insolvenza della signora RI

1 dev'essere accolta.” (Cfr. doc. I)

1.3. Nella sua risposta di causa del 4

giugno 2024 la Cassa propone di respingere il ricorso e, riconfermandosi nella

propria decisione su opposizione, in particolare osserva:

" (…) la

giurisprudenza citata dalla ricorrente – e in particolare la STF 8C_205/2019

del 5 agosto 2019 – non fa che confermare la conclusione cui è giunta la Cassa

con la decisione avversata. Sempre la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire

che costituisce un comportamento gravemente negligente del lavoratore l’essersi

fidato per un lungo periodo di continue rassicurazioni da parte del datore di

lavoro, senza avere garanzie concrete sull’effettiva capacità finanziaria dello

stesso di far fronte regolarmente a tutti i suoi obblighi inerenti al

versamento dei salari.

Si tiene comunque a sottolineare che,

malgrado gli evidenti problemi di liquidità della __________ e il cronico e

pluriennale differimento del pagamento degli stipendi, l’insorgente non ha mai

spiccato alcun precetto esecutivo nei confronti della società prima della fine

di gennaio 2023.

Si ribadisce pertanto, in relazione a

quanto esposto nella decisione contestata – e in nesso di causalità diretta -,

non solo la tardività della domanda di esecuzione del 27 gennaio 2023 da parte

della ricorrente, quando la società non era ormai più in grado di pagare

alcunché, ma anche – e di conseguenza – l’irrilevanza / inefficacia della

sentenza del Pretore dell’11 luglio 2023, ritenuto che il fallimento della

società è stato decretato solo dopo due mesi” (cfr. doc. III).

1.4. Con replica del 21 giugno 2024, il

legale di RI 1 si è riconfermato nelle proprie censure ricorsuali ed ha

contestato quanto indicato dalla Cassa con risposta di causa. In particolare, a

sostegno delle pretese della propria assistita, ha fatto valere, quanto segue:

" (…) La

ricorrente ribadisce che avendo ricevuto un bonifico di CHF 8'500.00 (cfr.

allegato) prima della fine del rapporto di lavoro, oltre alle lettere del

7.2.2022 e 11.07.2022 (cfr. allegati), essa ha dunque legittimamente creduto

verosimile di poter ottenere il pagamento integrale del suo credito salariale

(cfr. ad 13 e 16 ricorso).

A questo proposito si sottolinea il fatto

che __________ fino al mese di luglio 2022 non è rimasta passiva ma ha dato

tutte le rassicurazioni e reso verosimile che entro il mese di agosto

successivo avrebbe provveduto con il saldo del credito scoperto. Non solo.

Dagli atti prodotti dalla Cassa nessun

documento attesta che la __________ prima dell’invio della domanda di

esecuzione era ancora in grado di pagare il dovuto e che solo nel 2023 non lo è

più stata.

Questa tesi, non provata, è unicamente

volta a permettere alla Cassa di giustificare la causalità tra una supposta,

non data e contestata, tardività della domanda di esecuzione e il mancato

incasso dei salari arretrati. In realtà i fatti provano che non vi è causalità

tra il danno subito dalla ricorrente e la data in cui è stata avviata la

procedura esecutiva, ne consegue che se d’un lato nessun danno può essere

imputato alla ricorrente, dall’altro neppure può esserci una sanzione, intesa

come il rifiuto del versamento delle indennità per insolvenza in suo favore.

Il comportamento della signora RI 1 non

porge il fianco a nessuna critica in punto al suo obbligo di ridurre il danno.

È invece vero il contrario.

Dagli atti si può evincere la ferma e

chiara volontà della ricorrente di ottenere il pagamento di quanto ancora

dovuto da parte della __________. A mente dello scrivente non si può dunque

considerare che la signora RI 1 non abbia ottemperato ai suoi obblighi poiché

essa non ha mai rinunciato ad alcunché, prova ne sono i costanti solleciti e

infine l’avvio di una procedura esecutiva contro il datore di lavoro a comprova

della sua chiara ed inequivocabile intenzione di recuperare il dovuto.” (cfr.

doc. VII)

1.5. Il 27 giugno 2024, la Cassa si è

riconfermata integralmente in quanto già esposto (cfr. doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione a sapere se, correttamente o meno, la Cassa ha negato a RI 1 il

diritto a percepire le indennità per insolvenza dalla medesima richieste.

L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce

che:

"

Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve

prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al

datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella

procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato,

nella difesa del suo diritto."

In una sentenza pubblicata in DLA

2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a

carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

- o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di

subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso

prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in

volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii

senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti

un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo

non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo

credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo

di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,

l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo

salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio

credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il

datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una

sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

A

proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto

di lavoro, l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

" 2.2 Vom

Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des

bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet

oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem

Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen

(ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte

Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie

konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor

Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne

hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung

erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der

geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06;

F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14.

Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007

pag. 51)

In una sentenza

8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva

violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per

più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de

temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre

2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation

de l'obligation de réduire le dommage”).

Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle

rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces

interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire

le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre

2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) »).

In una

sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag.

9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo

di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le

proprie pretese salariali per via giudiziaria.

In una sentenza 8C_211/2014 del

17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226

seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi

dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la

comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio

fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro

creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove

mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il

suo credito salariale.

Nella

medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza

per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo

continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che

devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata

richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non

esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga

durata.

In una sentenza 8C_431/2018 del

24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che

aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato

aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto

impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad

un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di

disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno

(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato

rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando

passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro

(sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24

pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI

presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa

rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave

negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando

l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per

difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per

insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi

intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia

di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei

confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza

non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,

il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo

preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel

settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze

giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra

le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie

pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale

rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le

responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con

quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con

rinvii). (…)”

In una sentenza 8C_79/2019 del 21

maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato

deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già

durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale

l’Alta Corte aveva sottolineato che

"

(…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du

travailleur pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des

rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On

n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans

délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre

ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b)

In una sentenza 8C_205/2019 del 5

agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato

l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

"

(…)

4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale

in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha

ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non

gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017,

dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto

esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio

2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi

superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata

insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità

di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI;

consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il

lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi

oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché

cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto

far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è

relativamente contenuto (art. 16

cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto

provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del

credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora

nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di

saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla

tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a

vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni

(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I

284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto

il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il

ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire

tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una

strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far

valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro

svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può

pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in

definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio

impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”

In una sentenza 8C_408/2020 del 7

ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non aveva commesso una grave

negligenza un assicurato che aveva rivendicato in particolare il versamento del

salario tramite WhatsApp ed il cui ex datore di lavoro aveva richiesto

l’apertura del fallimento.

Al riguardo l’Alta Corte si è

così espressa:

"

(…)

5.1. Der Beschwerdeführer rügt, das kantonale

Gericht habe den massgeblichen Sachverhalt rechtsfehlerhaft festgestellt, indem

es nicht berücksichtigt habe, dass die Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 nicht

bloss eine Überschuldungsanzeige gemacht, sondern gleichzeitig um Eröffnung des

Konkurses ersucht habe, was vom Gericht am 6. Dezember 2018 bestätigt und ein

Kostenvorschuss eingefordert worden sei. Diese mangelhafte

Sachverhaltsfeststellung könne zudem entscheidend für den Ausgang des

Verfahrens sein.

Dem ist beizupflichten. Der Beschwerdeführer hat

diesen Umstand schon in seiner Einsprache vom 29. April 2019 und erneut in

seiner vorinstanzlichen Beschwerde unter Beilage der entsprechenden Unterlagen

geltend gemacht. Die Vorinstanz äussert sich in keiner Weise dazu, obwohl sie

ihm in der Folge vorwirft, er habe in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.

Dezember 2018 mit seinem Arbeitgeber nicht mehr die ausstehenden Lohnzahlungen,

sondern nur noch andere Dinge wie den Konkurs thematisiert. Diese

Ausserachtlassung ist im vorliegenden Kontext unbegründet und damit als

willkürlich und rechtsfehlerhaft im Sinne von Art. 95 lit. a BGG zu bezeichnen.

Die rechtliche Beurteilung des vorliegenden Streites hat somit unter Einbezug

der Diskussionen und der Unterlagen über den Verlauf des Konkurses der

Arbeitgeberin zu erfolgen.

5.2. Weiter macht der Beschwerdeführer geltend,

sein Vorgehen sei vergleichbar mit jenem gemäss Urteil 8C_124/2012 vom 27.

August 2012, wo das Verhalten der versicherten Person vom Bundesgericht als

vorbildlich bezeichnet worden sei. Zudem seien WhatsApp-Nachrichten als

rechtsgenüglich zu betrachten, da ansonsten gegen das Legalitätsprinzip (Art. 5

Abs. 1 BV) und gegen das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1

BV) verstossen würde. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei keine Untätigkeit

gegeben, die ein mangelndes Interesse an den Lohnzahlungen manifestieren

würde.

Nach der Rechtsprechung wird von der versicherten

Person nicht verlangt, dass sie sich juristisch fehlerlos verhält; verlangt ist

ein Verhalten, das einem vernünftigen Menschen unter den gegebenen Umständen

des Einzelfalls als selbstverständlich erscheint (vgl. statt vieler ARV 2007 S.

51 E. 3.2, C 231/06). Im hier zu beurteilenden Fall hatte der Beschwerdeführer

seine Arbeitgeberin schon mehrfach aufgefordert, den ausstehenden Lohn zu

begleichen. Weiter war ihm bekannt, dass seine Arbeitgeberin am 3. Dezember

2018 eine Überschuldungsanzeige und gleichzeitig das Gesuch um Konkurseröffnung

eingereicht hatte, was vom zuständigen Gericht am 6. Dezember 2018 verbunden

mit der Aufforderung zur Einreichung des Kostenvorschusses bestätigt wurde.

Dass er sich bei dieser Sachlage am 10. und 22. Januar 2019 über den Stand der

Konkursverfahrens erkundigte und nicht explizit die Lohnzahlung forderte, ist

nachvollziehbar. So hat er denn auch, als die Konkurseröffnung weiter auf sich

warten liess, am 13. Februar 2019 die Arbeitgeberin betrieben. Mehr kann von

einem juristischen Laien nicht verlangt werden. Der Beschwerdeführer erfüllt

mit seinem Vorgehen die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht. Daran

ändert nichts, dass die Kommunikation mit der Arbeitgeberin mehrheitlich per

WhatsApp stattfand, anerkennt doch die Rechtsprechung auch telefonische

Nachfragen als Handlungen zur Erfüllung der Schadenminderungspflicht (vgl. etwa

ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E.

4, wo mündliche Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei

telefonischen Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der

Kommunikation belegbar.

Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ

ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.

Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen

Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019)

jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre.

So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach

einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem

unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid

erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte.

Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das

Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des

Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch

in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch

interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso

wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom

Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung

als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4).

Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers

kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen

Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”.

Con

giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag.

107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza

grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua

attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto

esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi

prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha

sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il

fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo

coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte,

che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione

finanziaria del datore di lavoro:

" 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen

Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte)

finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der

Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen

verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und die Tatsache,

dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei, ein allfälliges

(bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht erscheinen

lassen.

6.2. Dieser

Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung

kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten

nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere

Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht

(BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3).

Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht

grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen

(Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser

Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die

Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”

Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2023.38 del 13 novembre 2023;

STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023; 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11

luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso

al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.

In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha

ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il

rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento.

In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà

economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di

quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il

licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre

un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in

considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di

questi.

In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era

Considerandi

stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1°

dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018

a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il

14.

gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF

respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per

insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a

interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora

scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019.

Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione

finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte

dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto

luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga

inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando

aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta

Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non

appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il

credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un

insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.

2.2

Nella Prassi LADI II, nella versione in vigore

dal 1° gennaio 2022 (rimasta, per quanto qui ci concerne, invariata nel 2024),

p.ti B35 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore, nella procedura

di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario

alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la

cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla

quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato

di ridurre il danno. Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la

persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo

adeguato, nella difesa del suo diritto.

B36 Per soddisfare l’obbligo di

ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di

lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto

esecutivo, ecc.) L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo

oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in

modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della

sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).

B37 Se il fallimento viene

pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale

non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del

datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il

credito onde evitare di perdere il diritto all’II.

B38 La cassa valuta in base alle

circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che

l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario. La

cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre

il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro

(soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più

severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di

lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario

non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti

salariali non verranno versati.

ð Giurisprudenza

DTF

8C_682/2009 del 23.10.2009 (Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro

l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il

datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche

se sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C 231/06

del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura

immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il

versamento del salario)

TFA C 109/04

del 9.6.2005 (Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il

rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI)

TFA C 91/01

del 4.9.2001 (Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La cassa di disoccupazione non può invece

far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia

contestato la graduatoria (DTF 123 V 75).”.

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6

ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF

8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio

2023.

consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF

146.

V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF

8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio

2019.

consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,

pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.

4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007.

consid. 4.

2.3

In dottrina Boris Rubin, in Commentaire de la loi

sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, a proposito dell’art. 55

LADI, evidenzia che:

" 9 On ne peut exiger du salarié qu'il

introduise sans délai une poursuite contre son ancien employeur car cette

démarche implique la notification d'un commandement de payer aux frais de

l'assuré. Or, l'indemnité en cas d'insolvabilité a pour but d'épargner aux

assurés l'obligation de recourir aux procédures parfois longues et coûteuses de

l'exécution forcée. En imposant une obligation de diminuer le dommage, le

législateur a seulement voulu éviter que l'assuré n'entreprenne rien pour

récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son

employeur. Toutes les possibilités qui permettent à l'assuré de conserver son

droit doivent néanmoins être prises en considération, y compris les solutions

de compromis entre parties (DTA 1999 p. 140 consid. 1c p.

143; Gerhards, AVIG-Kommentar, vol. I p. 576 N 3 ad art.

55-56). Contrairement à ce que l'art. 55 al. 1 indique, ce

n'est pas seulement à partir du moment où une procédure de «faillite» ou de

«saisie» est en cours que le travailleur a l'obligation d'effectuer des

démarches pour récupérer ses créances salariales. Ses obligations débutent

avant.

10.

Obligations avant et après la résiliation.

- Que ce soit durant les rapports de travail, en particulier lorsque

l'employeur ne verse plus ou plus entièrement le salaire, ou après la

résiliation, l'assuré doit manifester de manière non équivoque et

reconnaissable pour l'employeur qu'il souhaite encaisser sa créance de salaire.

Il devra par exemple le mettre en demeure de verser

le salaire ou des sûretés, avec menace de donner son congé.

11.

L'obligation de

diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de

travail qu'après (arrêts du 14 octobre 2004 [C 114/04]; 12 avril 2002 [C 364/01]). Dans la première éventualité, l'absence de réaction de l'employé

peut en effet se comprendre, du moins lorsqu'il est confronté à un premier

retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt

à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s'accommoder de ne

pas percevoir sa rémunération (DTA 2002 p. 190 consid. 2

p. 193; FF 1999 32). Après la résiliation, l'assuré ne

peut attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son

employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la

situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des

difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la

subrogation (arrêt du 18 novembre 2013 [8C_66/2013] consid. 4.4).

12.

Il n'est pas possible de fixer une période maximale durant laquelle

l'assuré peut ne procéder à aucun acte en vue de recouvrer sa créance

salariale, sans risquer de se voir reprocher une violation de son obligation de

diminuer le dommage. Les circonstances concrètes sont déterminantes. Toutefois,

la période maximale couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité étant de

quatre mois (art. 52 al. 1 LACI), l'assuré qui omettra de mettre son employeur en demeure de lui

verser les arriérés de salaire, voire de lui demander des sûretés, après le

troisième mois sans salaire complet prendra le risque de devoir rester auprès

de son employeur, sans être payé, durant une période plus longue que celle

couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dès lors, il prendra par la

même occasion le risque de ne jamais être désintéressé totalement (DTA 2007 p. 52 consid.

4.2

p. 55; 2006 p. 73; arrêt du 19 octobre 2006 [C 163/06] consid. 3.2). Cette durée de trois à quatre mois représente donc probablement une

limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n'est pas rémunéré

normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses

créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l'art. 55 al. 1 LACI (arrêts du 29 août 2011 [8C_66/2011]; 26 août 2011 [8C_916/2010]). Mais comme déjà mentionné, chaque cas nécessite un examen des

circonstances concrètes et il arrive que le droit à l'indemnité en cas

d'insolvabilité doive être reconnu malgré une inaction de plus de quatre mois.

Le

travailleur doit pouvoir démontrer sa détermination à réclamer le versement de

son salaire. Pour cela, les démarches écrites auront une force probante

supérieure aux simples mises en demeure orales. Des démarches uniquement orales

n'incitent pas l'employeur à prendre au sérieux les revendications de l'employé

(arrêts du 24 août 2012 [8C_364/2012]; 29 août 2011 [8C_61/2011] consid. 4; 22 septembre 2003 [C 121/03] consid. 3; 15 octobre 2001 [C 194/01]). Toutefois, lorsque des démarches orales (rendues vraisemblables)

ont précédé une première démarche écrite intervenant après trois mois de retard

dans le versement du salaire, il ne saurait être question d'une inaction de

trois mois (arrêt du 4 novembre 2008 [8C_643/2008]). L'assuré doit par ailleurs mettre ses éventuelles menaces à

exécution. On ne peut cependant lui reprocher d'avoir toléré un léger retard

par rapport au délai fixé à l'employeur pour verser le salaire (DTA 2007 p. 49).

13.

Obligations avant et après la survenance du motif d'indemnisation

(faillite, etc.). - L'obligation de diminuer le dommage est de mise tant

avant l'apparition du motif de versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ouverture de la faillite, octroi du sursis concordataire, etc.) qu'après.

Avant l'apparition du motif (par exemple avant l'ouverture de la faillite),

l'employé ne devra pas attendre des mois avant de mettre son employeur en

demeure de verser le salaire (arrêt du 11 juin 2012 [8C_801/2011] consid. 6.2). Il devra réagir assez rapidement et fermement (v. ci-dessus N 12).

Après la faillite, il devra produire sa créance62 à temps, c'est-à-dire

dans le mois qui suit la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP; délai susceptible d'être prolongé et, le cas échéant, restitué [art. 33 al. 2 et 4 LP]) et, le cas échéant, contester l'état de collocation dans les 20

jours qui suivent sa publication (v. cependant le N 14 ci-après).

Pour un

cas où le droit a été nié car l'assuré, qui avait ouvert action en contestation

de l'état de collocation, ne s'est pas présenté à l'audience, et ce à un stade

de la procédure d'indemnisation où la subrogation n'avait pas encore eu lieu :

arrêt du 25 janvier 2007 (C 27/06) consid. 3.2.2. Concernant un assuré qui tarde à requérir l'ouverture de la faillite:

DTA 2009 p. 82.

Le

contrat de travail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite

en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni

(détails : 29 N 25).”.

Sempre in

relazione all’obbligo di diminuire il danno, il medesimo autore, in

Assurance-chômage et service public de l'emploi, Schulthess Editions romandes,

2019, pagg. 151 e segg., rileva:

" 742 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est

tenu de prendre toutes les

mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la

caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la

caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister

utilement dans la défense de ses droits (art. 55 al. 1 LACI).

743.

L’art. 55 al. 2 LACI impose une restitution des prestations

quand la créance de salaire n’est pas couverte dans la procédure de

faillite ou de saisie à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence

grave de l’employé (N 748). Sur la base d’une application par analogie des

conséquences prévues par la disposition précitée, l’art. 55 al. 1 LACI érige l’obligation de diminuer le dommage en véritable condition

du droit. Ainsi, en cas de faute ou de négligence grave du travailleur

pour récupérer ses prétentions salariales, le droit sera exclu, et ce du reste

sans nuance et sans solution intermédiaire.

744.

En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le

travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et

sérieusement à son employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire.

Cette obligation s’applique tant avant qu’après l’événement déclencheur du

droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur doit par exemple mettre

son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, avec menace de

donner son congé (art. 337 et 337a CO), ou suspendre l’exécution de son travail jusqu’au règlement de son

dû. Si nécessaire, il devra ensuite faire valoir sa créance par la voie de la

poursuite pour dettes ou du procès civil. Il ne doit pas forcément le faire

sans délai. Mais il ne peut attendre des mois avant d’agir, et ce surtout dans

le cas où le congé a été donné.

745.

Toutes les circonstances doivent être prises en compte.

746.

Après la faillite, le travailleur devra par exemple produire sa créance

à temps, à savoir dans le mois qui suit la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2

LP) et, le cas échéant, contester l’état de

collocation dans les 20 jours qui suivent sa publication (art. 250 al. 1 LP).

747.

L’obligation de diminuer le dommage à l’assurance s’applique tant avant

qu’après la résiliation du rapport de travail. Elle sera jugée plus sévèrement

après la résiliation. Avant la résiliation, la crainte d’être licencié en

raison de revendications doit être prise en considération

car elle est légitime. Après la résiliation, l’ex-employé ne saurait attendre

de nombreux mois avant d’intenter des poursuites ou une action judiciaire.”

2.4

Nella presente

fattispecie, dal contratto di lavoro sottoscritto tra le parti risulta che RI 1

– nata nel 1971, cittadina italiana a beneficio di un permesso di dimora tipo

“B” - ha iniziato a lavorare in seno alla __________ (ora in liquidazione) in

qualità di “impiegata amministrativa alle dipendenze della società” a

decorrere dal 1° gennaio 2018.

L’impiego era a tempo pieno, di

durata indeterminata e prevedeva un salario lordo di fr. 6'000.- al mese per

tredici mensilità, da versare entro il 5 del mese successivo (cfr. “contratto

di lavoro” sub doc. “10. __________”).

Dall’estratto

del Registro di commercio emerge che la __________ (ora in liquidazione), era

attiva in particolare “nel commercio, consulenza, progettazione, direzione

lavori ed esecuzione di ogni genere di opere nel campo dell’edilizia”.

Costituta

nel 2013, dal dicembre 2014 la società aveva quale socia la __________ (cfr.

estratto del Registro di commercio reperibile al sito internet www.zefix.ch).

Dall’agosto del 2017, la

ricorrente ne è stata gerente con diritto di firma individuale, nonché unica socia

dal marzo 2018.

A marzo 2020, in qualità di unico

socio della Sagl ed in luogo dell’insorgente è subentrato __________.

La gerenza è, poi, passata

dall’assicurata a __________ nel gennaio 2021.

La

società è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decisione

della Pretura del Distretto di __________ del 20 settembre 2023 a far tempo dal

21.

settembre 2023 alle ore 10:00 (cfr. www.zefix.ch).

Il

rapporto di lavoro tra la società e la ricorrente è giunto al termine alla fine

di gennaio 2022, e meglio come risulta dalla “notifica di licenziamento” in

atti, intimata alla ricorrente dalla Sagl il 19 novembre 2021 per il 31 gennaio

2022.

(cfr. sub doc. “10. __________”).

A

quel momento, come visto, gerente della società era __________ (cfr.

www.zefix.ch).

Dalla

documentazione in atti, ed innanzitutto dalla domanda di indennità per

insolvenza presentata da RI 1 il 5 ottobre 2023, emerge che la medesima ha

postulato l’erogazione delle prestazioni LADI in relazione al mancato pagamento

degli stipendi per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022, compresi, per fr.

7'138.40 al mese (di cui fr. 6'000.- a valere quale salario soggetto all’AVS;

fr. 500.00 di quota parte della tredicesima e fr. 638.40 di “parte delle

vacanze”), per totali fr. 28'553.60 (cfr. doc. 400-401).

Dai

dettagli degli accrediti sul conto privato della ricorrente presso __________,

emerge a RI 1 il salario veniva corrisposto dalla __________ irregolarmente

(tanto per ammontare, quanto per cadenza) sin dal 2019, come emerge dai

versamenti in suo favore, aventi quale causale “acconti salari” (cfr. doc.

432-456).

Dagli

atti risulta, poi, che in relazione al mancato pagamento degli stipendi di

ottobre, novembre e dicembre 2021, oltre al saldo dei mesi precedenti, pari a

fr. 437.30, in data 19/20 gennaio 2022 la ricorrente – che quel giorno si era

vista versare dalla Sagl fr. 8'500.- a valere quale “acconto salari”, di tutta

evidenza riferiti ai salari impagati relativi a periodi ben precedenti rispetto

a quelli che concernono la presente vertenza (cfr. doc. 456) - ha sollecitato

la __________ cui ha chiesto di provvedere al “pagamento di complessivi CHF 17'462.75

entro il termine di 10 giorni” (cfr. doc. 421).

Con “sollecito di pagamento”

del 25 marzo 2022:

-

rimasti scoperti gli stipendi degli ultimi quattro mesi oltre

all’arretrato già indicato,

-

a quasi due mesi dalla fine del rapporto di lavoro,

-

ad oltre due mesi dall’ultimo versamento ricevuto dalla società,

-

dopo che con scritto di data 4 febbraio 2022 la datrice aveva comunicato

“che sarà nostra premura provvedere al pagamento dei salari arretrati entro

il 20 marzo” (cfr. doc. 367) senza poi aver provveduto a corrispondere

all’ex dipendente alcunché,

RI

1.

ha fatto “notare” alla ex datrice di lavoro “che a tutt’oggi non mi

è ancora stato pagato il saldo dei salari corrispondente a CHF 23'479.80”.

“Trattandosi di pagamenti contrattualmente scaduti”, l’insorgente ha poi

indicato “vi preghiamo di provvedere al pagamento della somma sollecitata

entro il termine di 10 giorni” (cfr. doc. 422).

La

ricorrente ha poi sollecitato, senza esito né riscontro alcuno, alla __________

il versamento dei salari anche il 19 aprile 2022 (cfr. doc. 424) ed il 20

maggio 2022 (cfr. doc. 426).

Il

4.

luglio 2022, RI 1, ha infine assegnato alla società un termine di 20 anziché

di 10 giorni per provvedere al pagamento dei salari rimasti impagati (cfr. doc.

427) ed ha ricevuto, una settimana più tardi, la seguente risposta:

" (…)

facciamo seguito al suo sollecito di pagamento del 4 luglio per confermarle

che, come già anticipato verbalmente, pensiamo di riuscire a pagare il dovuto

entro la fine di agosto. Speravamo che si bloccassero, come era in previsione,

alcuni lavori permettendoci di sistemare la posizione come vi avevamo già

comunicato. Ci scusiamo nuovamente per il ritardo e la preghiamo di voler

attendere ancora un po’ prima di intraprendere azioni legali in modo da permetterci

di sistemare il tutto senza l’aggravio di ulteriori spese” (cfr. doc. 373).

Nessun

successivo pagamento da parte della società, rispettivamente sollecito o altro

intervento della ricorrente figura agli atti sino a fine gennaio 2023, quando RI

1.

ha fatto spiccare nei confronti della ex datrice di lavoro un precetto

esecutivo per fr. 26'437.30 a valere quale “CHF 26’000 stipendi impagati

(lordi, compresi 13° pro rata) da ottobre 2021 a gennaio 2022 + saldo

precedente di CHF 437.30” (cfr. doc. 428), contro cui la debitrice ha fatto

opposizione totale in data 31 marzo 2023 (cfr. doc. 429).

Con

sentenza dell’11 luglio 2023, la Pretura del Distretto di __________ ha

rigettato l’opposizione al precetto esecutivo per fr. 26'000.- (cfr. doc.

376-382).

Il

16.

novembre 2023, RI 1, rappresentata in quel frangente da __________, ha

insinuato il proprio credito nel fallimento della __________, per totali fr.

28’9990.90 (cfr. doc. 414-415).

Il

23.

novembre 2023, la ricorrente ha ceduto il proprio credito alla Cassa (cfr.

doc. 411) che, con decisione del 30 novembre 2023, ha respinto la sua domanda

di indennità per insolvenza sulla base, in particolare, delle seguenti

argomentazioni:

"

3.

Lei comunica di aver lavorato presso la società __________ per il periodo

01.01.2018

– 31.01.2022 e di aver percepito il salario unicamente fino al

30.09.2021

Il rapporto di lavoro è

terminato in data 31 gennaio 2022. In seguito ha sollecitato tramite lettere il

versamento degli stipendi arretrati. In data 27 gennaio 2023 per il tramite di __________

ha avviato la domanda d’esecuzione facendo spiccare un precetto esecutivo il 31

gennaio 2023.

In considerazione del

fatto che ha terminato il rapporto di lavoro a gennaio 2022 e che unicamente a

gennaio 2023 è stato intimato il precetto esecutivo, la Cassa ritiene che non

abbia ottemperato i suoi obblighi di ridurre il danno previsto dall’art. 55

LADI e pertanto la sua domanda d’indennità per insolvenza deve essere respinta”

(cfr. doc. 395-397).

Con

opposizione del 16 gennaio 2024, la ricorrente, allora patrocinata dallo Studio

legale e notarile __________, si è opposta al provvedimento reso nei suoi

confronti, facendo valere di avere “sollecitando il pagamento degli stipendi

arretrati, agendo nei confronti del datore di lavoro già durante l’esistenza

del contratto di lavoro, prima verbalmente poi per iscritto con l’intimazione

di termini di pagamento, nonché sollecitando il pagamento anche posteriormente

alla fine del contratto di impiego fino ad avviare una procedura esecutiva nei

confronti della società” ottemperato al suo obbligo di ridurre il danno,

contrariamente a quanto ritenuto dalla Cassa (cfr. doc. 354-358).

Con

decisione su reclamo del 29 marzo 2024, la Cassa ha respinto l’opposizione

presentata da RI 1 e confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra

consid. 1.1.).

Per

completezza, giova rilevare che dagli atti emerge che nei confronti della

ricorrente è pendente presso il Ministero Pubblico (in seguito: MP) del Canton

Ticino un procedimento che vede RI 1 nelle vesti di imputata per i reati di

truffa (art. 146 cpv. 1 CP), subordinatamente per ottenimento illecito di

prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. 148a cpv. 1

CP). Ciò, come risulta dei verbali di interrogatorio dell’imputata innanzi al

PP titolare dell’inchiesta “in relazione all’annuncio di infortunio e

malattia rivolti, rispettivamente, a __________ e __________, nel corso del

2018.

e 2019” (cfr. doc. 276 e 303).

Agli

atti è, poi, presente, il rapporto di esecuzione “(rapporto di ricostruzione

finanziaria)” dell’8 luglio 2022, della Polizia Cantonale Giudiziaria SREF,

dal quale, in relazione alla __________ emerge quanto segue:

"

(…) dal 01.01.2018 al 21.12.2021, la società __________ non ha mai

ricevuto accrediti sui conti bancari ad essa intestati da parte di clienti, ad

eccezione dei quattro incassi della __________ (…) e del rimborso ottenuto

dall’assicurazione __________ (…) relativo alla perdita di guadagno a seguito

del fallimento di due società clienti (...). I principali accrediti ricevuti in

favore della __________, nella misura del 90%, sono infatti da ricondurre a

versamenti proveniente principalmente da conti correnti riconducibili a RI 1 e __________,

inclusi incassi provenienti dalla __________ (…), da assicurazioni (…)” (cfr.

doc. 225-226).

Giova

rilevare che in seno alla __________ (pure attiva nel settore edile/delle

costruzioni), già socia della __________, dal giugno 2016, __________, marito

della ricorrente, ricopriva la qualità di direttore, con diritto di firma

individuale (cfr. www.zefix.ch). La sede della SA è poi stata

trasferita, a decorrere dal marzo 2017, allo stesso indirizzo di quella della __________.

Nell’agosto

2017, __________ è poi diventato amministratore unico, con diritto di firma

individuale, della __________ che a seguito del fallimento pronunciato con

decisione della Pretura del Distretto di __________ del 26 gennaio 2022 è, poi,

stata sciolta (cfr. www.zefix.ch).

2.5

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che

l’operato dell’amministrazione che ha negato alla

ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza debba essere tutelato.

Al riguardo va ricordato

che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le

misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02

del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30

marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il

più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13

dicembre 2005).

La giurisprudenza federale

ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere

effettuati in modo continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei

datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF

8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022

consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4

pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

Inoltre giova evidenziare

che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente

allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

(o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire

una perdita.

L’obbligo di diminuire il

danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto

non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla

disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal

lavoratore per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine

del rapporto di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del

caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N.

30.

pag. 190 segg. e citata al consid. 2.4.).

Nella presente fattispecie, dalla documentazione bancaria in atti, appare

chiaro come da tempo RI 1 non percepisse puntualmente il salario da parte della

__________, come dimostrano i numerosi “acconti” sugli stipendi accreditatile

in luogo di quanto effettivamente le spettava (cfr. supra consid. 2.4.).

Al

riguardo, questa Corte ricorda che la corresponsione di acconti non giustifica

l’inattività del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare

gli stipendi dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l’aumento

dell’importo di salario scoperto (cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019

consid. 4.3., citata al consid. 2.4.).

In simili condizioni, il

solo richiamo scritto in atti, trasmesso il 19/20 gennaio 2022 all’ex datrice

di lavoro ancora in costanza del rapporto lavorativo, ma quando ormai si era

già nel termine di disdetta a seguito del licenziamento intimato al ricorrente

dalla società per il 31 gennaio 2022 non è sufficiente.

È vero che in data 19 gennaio 2022 la ricorrente ha ricevuto fr. 8'500.-

dalla società (cfr. supra consid. 2.4.). È altrettanto vero, tuttavia, che in

seguito ella non ha più ricevuto alcunché.

Determinante, infatti, nel

caso di specie, è il fatto che, terminato il rapporto di lavoro senza vedersi

saldati gli stipendi degli ultimi quattro mesi, la ricorrente, dopo avere

ricevuto lo scritto del 4 febbraio 2022 con il quale la __________ prospettava

il pagamento dei salari arretrati entro il 20 marzo successivo, al quale nulla

di concreto è evidentemente seguito, la ricorrente si è limitata ad intimare alla

società solleciti scritti il 25 marzo 2022, il 19 aprile 2022 ed il 20 maggio

2022, senza ricevere alcun riscontro.

La sola risposta

pervenutale dalla società l’11 luglio 2022 al sollecito del 4 luglio 2022,

ritenuto il cronico ritardo nel pagamento degli stipendi da parte della

società, il fatto che già ad un precedente scritto (del 4 febbraio 2022), con

il quale l’ex datore di lavoro prometteva il pronto pagamento di quanto

dovutole la società non aveva ottemperato, la circostanza che ormai dalla fine

del rapporto di lavoro erano trascorsi oltre cinque mesi senza versamento

alcuno, non poteva suscitare alcun sentimento di sicurezza nella ricorrente

circa un prossimo accredito di quanto le spettava.

In ogni caso, rimasto

lettera morta anche lo scritto dell’11 luglio 2022, al quale nessun pagamento

ha fatto seguito, la ricorrente ha poi atteso ancora settembre, ottobre,

novembre e dicembre 2022, nonché gennaio 2023, quindi ben cinque ulteriori mesi

dal promesso termine di pagamento, per far spiccare un precetto esecutivo nei

confronti della __________.

In proposito giova rilevare che ai sensi della giurisprudenza federale gli

sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e

continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro

come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7

ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2,

pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA

2020.

Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

Siccome nel caso di specie il pagamento dei salari avveniva

da tempo in modo irregolare/incompleto, questa Corte segnala, peraltro, che

secondo l’art. 337a CO in caso d’insolvenza del datore di lavoro, il

lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di lavoro,

in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le

pretese derivanti da tale rapporto.

Benché dal lavoratore non possa essere preteso che in virtù dell’obbligo di

ridurre il danno proceda ai sensi dell’art. 337a CO (cfr. STFA C 264/04 del 20

luglio 2005 consid. 2.3.), tale facoltà può rivelarsi utile per il medesimo.

Al riguardo in una sentenza C 364/01 del 12 aprile 2002 consid. 1.b) l’Alta Corte ha peraltro stabilito:

" (…) Une absence de liquidités de l'employeur de longue durée peut

justifier une demande de sûretés par le travailleur (art. 337a CO), si ce

dernier peut craindre légitimement que son salaire ne lui soit pas versé conformément

au contrat, cela à la différence d'un retard exceptionnel et de

peu d'importance qui ne saurait compromettre la confiance du travailleur

dans le respect par l'employeur de ses obligations (GABRIEL AUBERT,

L'employeur insolvable, in:

Journée 1992 du droit du travail et de la sécurité

sociale, p. 110). Lorsqu'il apparaît, selon les circonstances, que l'employeur

ne pourra ou ne voudra pas s'acquitter, sans un retard excessif, de ses

obligations, il est normal que le salarié soit mis en mesure d'exiger des

sûretés et de résilier son contrat avec effet immédiat si ces dernières ne lui

sont pas fournies (AUBERT, loc. cit., p. 110).” (cfr. anche STFA C 367/01 del 12 aprile 2002 consid. 1.b).”

Per quanto

attiene alle rassicurazioni verbali che la ricorrente fa valere di

avere ricevuto dall’ex datrice di lavoro (cfr. supra consid. 1.2.), il TCA

sottolinea che le medesime, in concreto peraltro solo pretese e non comprovate,

non esimono in ogni caso il dipendente dall’esigere in modo determinato, tempestivo

ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non sono quindi

sufficienti al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STF

8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA

38.2015.31

del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011,

consid. 2.7.).

Con

riferimento alla censura ricorsuale secondo cui “Nemmeno in merito alle

tempistiche adottate dalla ricorrente per l’avvio della procedura esecutiva è

possibile rimproverarle alcunché poiché le stesse non hanno né provocato né

aumentato il danno” (cfr. supra consid. 1.2.), questa Corte rammenta, inoltre,

che conformemente alla giurisprudenza federale, non

spetta alla persona assicurata decidere se ulteriori passi volti alla realizzazione

delle pretese salariali potrebbero avere successo oppure no. Essa è invece

tenuta a intraprendere tutto ciò che è da lei ragionevolmente esigibile per

salvaguardare il diritto al salario (cfr. DLA 2020 Nr. 22 consid. 2 e consid.

5.2).

Alla luce di tutto quanto

precede, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito dalla

Cassa, che la ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione

all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo

cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022

consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del

30.

settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA

38.2014.4

del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA

38.2010.25

del 14 dicembre 2010), non rivendicando l’integrale e puntuale

versamento del salario in maniera più incisiva, prima, durante il rapporto di

lavoro, successivamente limitandosi, da una parte, a solleciti scritti che non

hanno sortito effetti concreti per sette mesi, attendendo, infine, oltre sei

mesi dall’ultimo riscontro (ove quanto contestualmente promesso è rimasto

lettera morta) da parte della ex datrice di lavoro (ed un anno dal termine del

rapporto di lavoro) per avviare una procedura esecutiva.

La decisione su opposizione

del 9 marzo 2024 deve, quindi, essere confermata.

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA

38.2023.11

del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023

consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA

38.2022.57

del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022

consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti