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Decisione

38.2024.24

Il ricorrente ha commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI: gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. Indennità per insolvenza negate

12 agosto 2024Italiano66 min

i salari arretrati, ciò è dipeso però dal buon rapporto che abbiamo con __________,

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2024.24

CL/gm

Lugano

12 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 marzo 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 29

marzo 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha respinto l’opposizione

presentata il 16 gennaio 2024 da RI 1 (allora rappresentato dallo Studio legale

e notarile __________) contro la decisione del 30 novembre 2023 (cfr. doc.

335-337) con la quale gli è stato negato il diritto a beneficiare

dell’indennità per insolvenza in relazione a crediti salariali di complessivi

fr. 30'993.08.

Al riguardo, l’amministrazione si

è così espressa:

"

(…)

7. Nel caso concreto la Cassa ritiene che

gli sforzi compiuti dal signor RI 1 per ottenere quanto dovutogli dalla ora

fallita __________ a titolo di salari per i mesi da ottobre 2021 a gennaio

2022, oltre che di quota parte della tredicesima e delle vacanze, vadano

considerati insufficienti.

Il signor RI 1, perfettamente al corrente

della situazione finanziaria precaria in cui versava la __________, si è

attivato nei confronti della società con un primo sollecito scritto solo 11

giorni prima della fine del rapporto di lavoro ed ha atteso un anno (e sei mesi

dall’ultimo sollecito scritto risalente al 4 luglio 2022) prima di procedere in

via esecutiva (la domanda è del 27 gennaio 2023).

Insufficienti per giurisprudenza al fine di

prospettare il recupero dei crediti i solleciti che l’opponente sostiene –

senza peraltro comprovarlo – avere fatto verbalmente durante il rapporto di

lavoro.

Il fatto poi che il datore di lavoro con il

suo scritto dell’11 luglio 2022 abbia fornito delle rassicurazioni su un

prossimo pagamento entro la fine di agosto 2022 – che non ha comunque avuto

luogo – non esimeva il signor RI 1 nelle note circostanze dall’esigere in modo

determinato, tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali,

spiccando un precetto esecutivo, ciò che invero si imponeva di fare già durante

tutto il rapporto di lavoro come esposto di seguito e visto peraltro che pure

il secondo sollecito del 25 marzo 2022 era rimasto lettera morta.

7.1. Relativamente alla situazione

finanziaria della __________, la società presentava ormai da anni un

differimento cronico dei pagamenti dei salari – e non solo per quelli oggetto

della domanda di II – e dal 2020 era pure stata destinataria di esecuzioni da

parte di terzi, come risulta dall’estratto dell’Ufficio di esecuzione.

Tale circostanza non era di certo

misconosciuta all’opponente e ciò malgrado è rimasto inattivo contravvenendo

quindi al proprio obbligo di ridurre il danno:

-

Al cospetto del Ministero pubblico il signor RI 1 ha infatti dichiarato

che sua moglie – la signora __________, socia unica della società fino a marzo

2020 e gerente fino a gennaio 2021 – non aveva percepito regolarmente gli

stipendi, ma che non vi aveva rinunciato (cfr. verbale di interrogatorio del 20

ottobre 2022).

-

A partire dal mese di agosto 2020 sono subentrati importanti ritardi

anche nel pagamento degli stipendi del signor RI 1 (dipendente della __________

dal mese di maggio 2019). Il ritardo nel pagamento degli stipendi 2020 è stato

recuperato interamente, tramite versamenti irregolari per ammontare e

frequenza, solo nel corso del mese di giugno 2021.

-

Ne segue che fino al mese di giugno 2021 l’opponente non ha percepito

alcuno stipendio di pertinenza di tale anno, ma solo arretrati relativi al

2020. Solamente tramite il versamento di successivi acconti, di cui l’ultimo di

CHF 8'500.00 in gennaio 2022, la società è riuscita a versare almeno gli

stipendi relativi al periodo da gennaio a settembre 2021.

7.2. Riguardo alla società si evidenzia inoltre quanto segue:

-

La persona che è subentrata alla signora __________, assumendo la

funzione di – ultimo – gerente, il signor __________, ha dichiarato in sede

penale di aver assunto solo un ruolo di facciata e che il suo referente era il

signor RI 1, così come di non essersi mai occupato della contabilità e dei

conti societari, di non sapere nulla dei salari della signora __________ e del

signor RI 1 e di pressoché non conoscere il socio della ditta, signor __________;

-

In particolare negli anni 2020 e 2021, il pagamento degli stipendi è

stato essenzialmente così garantito:

o

Dalle prestazioni sociali di cui ha beneficiato la __________

(indennità per lavoro ridotto: ILR), da marzo 2020 a settembre 2021;

o

Dagli apporti monetari da parte del signor RI 1 e della signora __________

L’esame dei conti

della società, agli atti penali, ha infatti messo in luce l’immissione nella __________

da parte dei signori RI 1 e __________ di CHF 15'000.00 il 31 dicembre 2021 e

di CHF 38'500.00 il 18 gennaio 2022 (per un totale di CHF 53'500); vale a dire

quando gli stessi non rivestivano alcun ruolo nella società né come soci né

come gerenti.

Proprio il giorno

seguente e meglio il 19 gennaio 2022 la società ha effettuato un versamento di

CHF 8'500.00 al signor RI 1 e un altro di pari importo alla signora __________

(per un totale di CHF 17'000.00). Ora con l’opposizione il signor RI 1 fa

valere in modo pretestuoso che questi pagamenti rispettivamente il recupero dei

crediti salariali siano avvenuti grazie agli asseriti “incisivi solleciti”

verbali e telefonici (peraltro il primo sollecito scritto è del giorno ancora

successivo, ovvero del 20 gennaio 2022).

Ne segue che, malgrado

il signor RI 1 (e la signora __________ quale altra dipendente e già socia e

gerente della società) fosse a conoscenza che la __________ disponesse al

momento della cessazione del rapporto di lavoro di un’importante liquidità, ha

lasciato che la stessa ne riversasse solo una minima parte, rinunciando a

riscuotere proprio le ultime 4 mensilità di stipendio coperte in caso di

fallimento della società dall’assicurazione disoccupazione (che ha versato ILR

sino a settembre 2021),

cifre alla mano,

questo significa che almeno il 60% dei crediti salariali vantati con la domanda

di II avrebbe potuto essere coperto prima della fine del rapporto d’impiego

(CHF 53'500 – CHF 8'500 x 2 = CHF 36'500.00). Indiscutibile quindi il

trasferimento del rischio d’incasso sulle assicurazioni sociali, tanto più se

si considera che dagli atti penali risulta che nel 2022 la società è stata in

grado di versare sempre a fine gennaio CHF 13'000.00 al socio, signor __________,

e successivamente in agosto CHF 18'000.00 alla Cassa __________ per contributi

arretrati relativi ai salari dei due dipendenti, il signor RI 1 e la signora __________.

-

A titolo abbondanziale, rilevate le gravi e pluriennali difficoltà

finanziarie della società, posto il ruolo dirigenziale di primo piano dei

signori RI 1 e __________ nella gestione aziendale e ritenuto il cronico

differimento/sospensione del pagamento degli stipendi, a livello AVS i crediti

vantati dall’opponente potrebbe essere qualificati quali mere aspettative

salariali. In quanto tali, per giurisprudenza non assurgerebbero ad elementi di

salario determinante AVS e di conseguenza sul fronte dell’assicurazione

disoccupazione nemmeno potrebbero essere oggetto di II.

8. Visto quanto precede, l’opponente ha

rinunciato ad utilizzare l’unica pratica utile e incisiva per riscuotere il suo

salario – ovvero far spiccare per tempo precetti esecutivi – differendo per un

lungo periodo l’incasso del proprio credito, benché al corrente della reale

situazione finanziaria del datore di lavoro, e contravvenendo così al proprio

obbligo di ridurre il danno, tanto più lasciando scoperti proprio i salari

corrispondenti ai quattro mesi indennizzabili dall’assicurazione contro la

disoccupazione (art. 55 LADI). Pertanto il diritto alle II deve essere

rifiutato. (…)” (cfr. all. a doc. I)

1.2. Contro la citata decisione su

opposizione, l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 (__________), ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede, oltre a protestare

spese, tasse e ripetibili, il riconoscimento del diritto alle indennità per

insolvenza, argomentando:

" (…) Il

signor RI 1 ha agito tempestivamente sia durante il rapporto di lavoro sia

dopo, facendo – anche in seguito – tutto quanto in suo potere per recuperare il

credito salariale nei confronti dell’ex datore di lavoro. (…) si è sempre

mostrato attivo ed esplicito nelle proprie rivendicazioni attraverso una

coerente e costante prosecuzione di tutti i passi volti a recuperare il dovuto

e che sono poi sfociati nel fallimento della società. A nessun momento della

procedura di recupero il datore di lavoro ha potuto credere all’abbandono o

rinuncia da parte del ricorrente del suo credito salariale. Piuttosto il

ricorrente ha sempre legittimamente nutrito la speranza di potere recuperare il

dovuto al di fuori delle vie giudiziarie, in parte mantenute, anche se non

completamente. Ne sia prova il fatto che nel gennaio 2022 il datore di lavoro

ha pagato al qui ricorrente l’importo di CHF 8'500.-.

Non si può certamente parlare in siffatte circostanze di una

negligenza colpevole nei confronti del suo obbligo di ridurre il danno.

14. Contrariamente a quanto preteso dalla Cassa, il ricorrente ha

agito in assoluta buona fede, convinto di ottenere il dovuto senza far capo

all'assicurazione insolvenza.

Nell'analizzare le circostanze del caso specifico, si deve altresì

considerare che la società aveva dei lavori sospesi per vari motivi (Covid,

cantieri bloccati, licenze di costrizioni pendenti, ecc..) e contratti

acquisiti per oltre CHF 600'000.-. Nulla poteva far pensare al ricorrente di

non riuscire ad incassare i crediti una volta stabilizzata la situazione.

Sia come sia, ribadito che le condizioni per poter beneficiare

delle indennità d'insolvenza sono date, va detto che il fatto di non aver

avviato una procedura esecutiva immediatamente dopo la fine del rapporto di

lavoro non ha compromesso un eventuale possibile recupero dei crediti vantati.

In altre parole non vi è alcun nesso causale tra il danno subito dal ricorrente

e la data (ritenuta a torto tardiva) in cui è stata avviata la procedura

esecutiva. Ne consegue che d'un lato nessun danno può essere imputato al

ricorrente, dall'altro non può neppure esserci una sanzione, intesa come il

rifiuto del versamento delle indennità per insolvenza in suo favore. Come

detto, già solo l’aver ottenuto il pagamento almeno parziale del suo credito

(CHF 8'500.-) in data 19.1.2022, ha sia confortato il ricorrente (la cui buona

fede merita tutela) nella legittima convinzione di potere ottenere anche il

saldo del suo credito salariale, sia confermato l'efficacia dei passi posti in

essere alfine di incassare i salari dovuti.

Anzi, avesse il signor RI 1 agito subito in via esecutiva il

fallimento della società sarebbe intervenuto senza che la stessa pagasse

l'importo poi versato al dipendente.

Non solo.

Come innanzi detto, la Cassa ha (a torto) valutato ancor più

severamente la situazione poiché, a suo dire, il signor RI 1 essendo edotto

della situazione finanziaria precaria della società, non avrebbe dovuto

differire così a lungo ad adire alla via esecutiva. Da qualche anno prima del

fallimento la società viveva una situazione finanziaria delicata, ma - anche se

con ritardo - i salari sono sempre stati saldati. Il signor RI 1 non aveva un

ruolo che gli permettesse di conoscere il dettaglio della situazione

finanziaria della società.

Irrilevanti ed inconferenti in tal senso le asserite

dichiarazioni, estrapolate e decontestualizzate dall'amministrazione, fatte in

sede penale dal signor __________, peraltro contestate - anche in via

documentale - dal signor RI 1.

Vero invece che egli sapeva del

fatto che la società aveva fatture scoperte e che nuovi lavori erano stati

commissionati. Vi erano quindi i presupposti che la società potesse poi pagare

quanto dovuto al qui ricorrente.

In merito agli apporti monetari da parte del signor RI 1 alla

società gli stessi erano inerenti a specifici pagamenti di fatture e non sono

dunque in alcun modo stati delle "immissioni di liquidità" nella

società.

A questo proposito, la Cassa ha svolto una ricostruzione

strumentale, errata e non comprovata in relazione agli importi pagati alla

società. II denaro è riferito a fatture emesse dalla società e a prestazioni -

pagate anche tramite il credito di costruzione aperto presso Banca __________

dal signor RI 1 e dalla di lui moglie (signora __________) - effettuate dalla

società a favore del fondo mapp. __________, di proprietà del signor RI 1, il

quale assumeva in quel frangente il ruolo di proprietario e committente.

La tesi della Cassa, errata e contestata, è in effetti che non vi

siano stati i solleciti e gli sforzi forniti dal signor RI 1 ad aver permesso

il recupero di parte dei salari arretrati. Non solo.

Errata e pretestuosa anche l'affermazione della Cassa laddove

rimprovera al signor RI 1 di essersi accontentato di un versamento solo

parziale del suo salario alla luce della nota recente liquidità della società.

Anche questo è errato e dunque contestato poiché la Cassa sembra dimenticare

che il signor RI 1 non rivestiva alcun ruolo decisionale nella società e

tantomeno in merito alle finanze della stessa.

Infine, contestato, sebbene la Cassa pur sollevando la questione

non ponga tale argomento quale motivo di rifiuto al versamento delle indennità

per insolvenza, il fatto che la Cassa insista sul fatto che il presunto non

dato ruolo assunto dal signor RI 1 nella società permetterebbe addirittura di

escludere il versamento delle indennità per insolvenza.

15. Visto tutto quanto precede si può dedurre la ferma e chiara

volontà del ricorrente, manifestata nei fatti e con passi concreti, di ottenere

il pagamento di quanto ancora dovuto da parte di __________, obiettivo che

peraltro è in parte stato raggiunto.

A mente dello scrivente non si può dunque considerare che il

signor RI 1 non abbia ottemperato ai suoi obblighi poiché egli non ha mai

rinunciato ad alcunché, prova ne è i costanti solleciti e infine l'avvio di una

procedura esecutiva e relativa procedura di rigetto dell'opposizione.

16. A questo si aggiunga il fatto che __________ ha sempre fatto

al ricorrente delle promesse in merito al recupero del suo credito. Il fatto

che le stesse siano poi risultate vane non può in alcun modo essere

rimproverato al ricorrente, il quale ha agito celermente e adottando

un'attitudine chiara in merito alle sue pretese nei confronti o della società,

in ossequio alle Direttive LADI Indennità Insolvenza (Il) e all'ampia

giurisprudenza in materia.”

Richiamata la Prassi LADI II (Indennità per insolvenza),

segnatamente ai punti B36, B37 e B38, nonché parte della giurisprudenza ripresa

nella STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 (consid. 2.4.), le STF 8C_211/2014

del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., STF 8C_431/2018 del 24

gennaio 2019, la STCA 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 e la STF 8C_205/2019 del 5

agosto 2019, il legale del ricorrente ha poi fatto valere quanto segue:

" (…) appare

evidente che nel caso specifico con il suo comportamento e, a differenza di quanto

sostenuto, a torto, dalla Cassa, il signor RI 1 ha senz'altro ossequiato al suo

obbligo di ridurre il danno ai sensi di legge.

Appare in effetti chiaramente come nel caso

concreto non si possa rimproverare al ricorrente di aver commesso una negligenza

grave poiché nelle circostanze specifiche egli ha intrapreso tutto quanto in

suo potere alfine di recuperare quanto di sua spettanza sia durante il rapporto

di lavoro sia dopo.

Non solo.

Nei confronti del (ex)datore di lavoro egli

ha assunto un comportato chiaro e inequivocabile in merito alle sue

rivendicazioni già durante il rapporto di lavoro, laddove il suo obbligo di

ridurre il danno è alleggerito, ciò che gli ha permesso di recuperare parte del

credito salariale. Dopo la fine del rapporto di lavoro il ricorrente non è

restato inattivo, egli ha in effetti cercato invano di ottenere il dovuto

direttamente nei confronti dell'(ex) datore di lavoro. Visto l'insuccesso in

data 27.1.2023, ha depositato una domanda d'esecuzione. Nemmeno in merito alle

tempistiche adottate dal ricorrente per l’avvio della procedura esecutiva è

possibile rimproverargli alcunché poiché le stesse non hanno né provocato né

aumentato il danno.

In conclusione, visto tutto quanto precede,

nulla si può dunque rimproverare al signor RI 1 e tantomeno di aver agito con

colpa grave. Nemmeno gli si può rimproverare un comportamento o una omissione

intenzionale o per grave negligenza che abbia provocato e/o aumentato il danno.

Di conseguenza la decisione su opposizione

della Cassa dev'essere annullata poiché errata e in violazione del principio

della proporzionalità e la richiesta d'indennità d'insolvenza del signor RI 1

dev'essere accolta.” (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua risposta di causa del 4

giugno 2024 la Cassa propone di respingere il ricorso ed in particolare

osserva:

" (…) la

giurisprudenza citata dal ricorrente – e in particolare la STF 8C_205/2019 del

5 agosto 2019 – non fa che confermare la conclusione cui è giunta la Cassa con

la decisione avversata. Sempre la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che

costituisce un comportamento gravemente negligente del lavoratore l’essersi

fidato per un lungo periodo di continue rassicurazioni da parte del datore di

lavoro, senza avere garanzie concrete sull’effettiva capacità finanziaria dello

stesso di far fronte regolarmente a tutti i suoi obblighi inerenti al

versamento dei salari.

Si tiene comunque a sottolineare che,

malgrado gli evidenti problemi di liquidità della __________ e il cronico e

pluriennale differimento del pagamento degli stipendi, l’insorgente non ha mai

spiccato alcun precetto esecutivo nei confronti della società prima della fine

di gennaio 2023.

Si ribadisce pertanto, in relazione a

quanto esposto nella decisione contestata – e in nesso di causalità diretta -, non

solo la tardività della domanda di esecuzione del 27 gennaio 2023 da parte del

ricorrente, quando la società non era ormai più in grado di pagare alcunché, ma

anche – e di conseguenza – l’irrilevanza / inefficacia della sentenza del

Pretore dell’11 luglio 2023, ritenuto che il fallimento della società è stato

decretato solo dopo due mesi” (cfr. doc. III).

1.4. Con replica del 21 giugno 2024, il

legale di RI 1 si è riconfermato nelle proprie censure ricorsuali ed ha

contestato quanto indicato dalla Cassa con risposta di causa. In particolare, a

sostegno delle pretese del proprio assistito, ha fatto valere quanto segue:

" (…) Il

ricorrente ribadisce che avendo ricevuto un bonifico di CHF 8'500.00 (cfr.

allegato) prima della fine del rapporto di lavoro, oltre alle lettere del

7.2.2022 e 11.07.2022 (cfr. allegati), egli ha dunque legittimamente creduto

verosimile di poter ottenere il pagamento integrale del suo credito salariale

(cfr. ad 13 e 16 ricorso).

A questo proposito si sottolinea il fatto

che __________ fino al mese di luglio 2022 non è rimasta passiva ma ha dato

tutte le rassicurazioni e reso verosimile che entro il mese di agosto

successivo avrebbe provveduto con il saldo del credito scoperto. Non solo.

Dagli atti prodotti dalla Cassa nessun

documento attesta che la __________ prima dell’invio della domanda di

esecuzione era ancora in grado di pagare il dovuto e che solo nel 2023 non lo è

più stata.

Questa tesi, non provata, è unicamente

volta a permettere alla Cassa di giustificare la causalità tra una supposta,

non data e contestata, tardività della domanda di esecuzione e il mancato

incasso dei salari arretrati. In realtà i fatti provano che non vi è causalità

tra il danno subito dal ricorrente e la data in cui è stata avviata la

procedura esecutiva, ne consegue che se d’un lato nessun danno può essere

imputato al ricorrente, dall’altro neppure può esserci una sanzione, intesa

come il rifiuto del versamento delle indennità per insolvenza in suo favore.

Il comportamento del signor RI 1 non porge

il fianco a nessuna critica in punto al suo obbligo di ridurre il danno.

È invece vero il contrario.

Dagli atti si può evincere la ferma e

chiara volontà del ricorrente di ottenere il pagamento di quanto ancora dovuto

da parte della __________. A mente dello scrivente non si può dunque

considerare che il signor RI 1 non abbia ottemperato ai suoi obblighi poiché

egli non ha mai rinunciato ad alcunché, prova ne sono i costanti solleciti e

infine l’avvio di una procedura esecutiva contro il datore di lavoro a comprova

della sua chiara ed inequivocabile intenzione di recuperare il dovuto.” (cfr.

doc. VII)

1.5. Il 27 giugno 2024, la Cassa si è

riconfermata integralmente in quanto già esposto (cfr. doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione a sapere se, correttamente o meno, la Cassa ha negato a RI 1 il

diritto a percepire le indennità per insolvenza dal medesimo postulate.

L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce

che:

"

Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve

prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al

datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella

procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato,

nella difesa del suo diritto."

In una sentenza pubblicata in DLA

2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a

carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

- o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di

subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso

prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in

volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii

senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti

un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo

non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo

credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo

di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,

l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo

salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio

credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il

datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una

sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro

viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

A

proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto

di lavoro, l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

" 2.2 Vom

Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des

bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet

oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem

Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen

(ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte

Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie

konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor

Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne

hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur

Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem

Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006

C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G.

vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr.

DLA 2007 pag. 51)

In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013

l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre

il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps

constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011,

C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de

l'obligation de réduire le dommage”).

Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle

rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces

interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire

le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre

2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) »).

In una

sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag.

9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo

di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le

proprie pretese salariali per via giudiziaria.

In una sentenza 8C_211/2014 del

17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226

seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi

dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la

comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio

fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro

creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove

mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il

suo credito salariale.

Nella

medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza

per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo

continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che

devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata

richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse.

Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.

In una sentenza 8C_431/2018 del

24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che

aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato

aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto

impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità

in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione

(FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56

consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga

inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la

dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del

25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto

delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato

abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un

comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del

principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei

provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le

proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia

versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i

quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione

forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non

esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,

il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo

preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel

settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze

giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra

le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie

pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale

rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le

responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con

quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con

rinvii). (…)”

In una sentenza 8C_79/2019 del 21

maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato

deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già

durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale

l’Alta Corte aveva sottolineato che

"

(…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du

travailleur pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des

rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On

n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans

délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre

ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b)

In una sentenza 8C_205/2019 del 5

agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato

l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

"

(…)

4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale

in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha

ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non

gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017,

dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto

esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio

2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi

superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata

insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità

di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI;

consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il

lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi

oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché

cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto

far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è

relativamente contenuto (art. 16

cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto

provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del

credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora

nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di

saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla

tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a

vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni

(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I

284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto

il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il

ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire

tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una

strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far

valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro

svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può

pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in

definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio

impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”

In una sentenza 8C_408/2020 del 7

ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non aveva commesso una grave

negligenza un assicurato che aveva rivendicato in particolare il versamento del

salario tramite WhatsApp ed il cui ex datore di lavoro aveva richiesto

l’apertura del fallimento.

Al riguardo l’Alta Corte si è

così espressa:

"

(…)

5.1. Der Beschwerdeführer rügt, das kantonale

Gericht habe den massgeblichen Sachverhalt rechtsfehlerhaft festgestellt, indem

es nicht berücksichtigt habe, dass die Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 nicht

bloss eine Überschuldungsanzeige gemacht, sondern gleichzeitig um Eröffnung des

Konkurses ersucht habe, was vom Gericht am 6. Dezember 2018 bestätigt und ein

Kostenvorschuss eingefordert worden sei. Diese mangelhafte

Sachverhaltsfeststellung könne zudem entscheidend für den Ausgang des

Verfahrens sein.

Dem ist beizupflichten. Der Beschwerdeführer hat

diesen Umstand schon in seiner Einsprache vom 29. April 2019 und erneut in

seiner vorinstanzlichen Beschwerde unter Beilage der entsprechenden Unterlagen

geltend gemacht. Die Vorinstanz äussert sich in keiner Weise dazu, obwohl sie

ihm in der Folge vorwirft, er habe in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.

Dezember 2018 mit seinem Arbeitgeber nicht mehr die ausstehenden Lohnzahlungen,

sondern nur noch andere Dinge wie den Konkurs thematisiert. Diese Ausserachtlassung

ist im vorliegenden Kontext unbegründet und damit als willkürlich und

rechtsfehlerhaft im Sinne von Art. 95 lit. a BGG zu bezeichnen. Die rechtliche

Beurteilung des vorliegenden Streites hat somit unter Einbezug der Diskussionen

und der Unterlagen über den Verlauf des Konkurses der Arbeitgeberin zu

erfolgen.

5.2. Weiter macht der Beschwerdeführer geltend,

sein Vorgehen sei vergleichbar mit jenem gemäss Urteil 8C_124/2012 vom 27.

August 2012, wo das Verhalten der versicherten Person vom Bundesgericht als

vorbildlich bezeichnet worden sei. Zudem seien WhatsApp-Nachrichten als

rechtsgenüglich zu betrachten, da ansonsten gegen das Legalitätsprinzip (Art. 5

Abs. 1 BV) und gegen das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1

BV) verstossen würde. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei keine Untätigkeit

gegeben, die ein mangelndes Interesse an den Lohnzahlungen manifestieren

würde.

Nach der Rechtsprechung wird von der versicherten

Person nicht verlangt, dass sie sich juristisch fehlerlos verhält; verlangt ist

ein Verhalten, das einem vernünftigen Menschen unter den gegebenen Umständen

des Einzelfalls als selbstverständlich erscheint (vgl. statt vieler ARV 2007 S.

51 E. 3.2, C 231/06). Im hier zu beurteilenden Fall hatte der Beschwerdeführer

seine Arbeitgeberin schon mehrfach aufgefordert, den ausstehenden Lohn zu

begleichen. Weiter war ihm bekannt, dass seine Arbeitgeberin am 3. Dezember

2018 eine Überschuldungsanzeige und gleichzeitig das Gesuch um Konkurseröffnung

eingereicht hatte, was vom zuständigen Gericht am 6. Dezember 2018 verbunden

mit der Aufforderung zur Einreichung des Kostenvorschusses bestätigt wurde.

Dass er sich bei dieser Sachlage am 10. und 22. Januar 2019 über den Stand der

Konkursverfahrens erkundigte und nicht explizit die Lohnzahlung forderte, ist

nachvollziehbar. So hat er denn auch, als die Konkurseröffnung weiter auf sich

warten liess, am 13. Februar 2019 die Arbeitgeberin betrieben. Mehr kann von

einem juristischen Laien nicht verlangt werden. Der Beschwerdeführer erfüllt mit

seinem Vorgehen die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht. Daran ändert

nichts, dass die Kommunikation mit der Arbeitgeberin mehrheitlich per WhatsApp

stattfand, anerkennt doch die Rechtsprechung auch telefonische Nachfragen als

Handlungen zur Erfüllung der Schadenminderungspflicht (vgl. etwa ARV 2007 S. 51

E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4, wo mündliche

Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei telefonischen

Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der Kommunikation

belegbar.

Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ

ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.

Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen

Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019)

jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre.

So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach

einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem

unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid

erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte.

Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das

Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des

Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch

in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch

interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso

wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom

Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung

als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4).

Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers

kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen

Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”.

Con

giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag.

107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza

grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua

attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto

esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi

prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha

sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il

fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo

coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte,

che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione

finanziaria del datore di lavoro:

" 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der

bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über

die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine

Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder

Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und

die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei,

ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht erscheinen

lassen.

6.2. Dieser

Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung

kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten

nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere

Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht

(BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3).

Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht

grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen

(Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser

Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die

Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”

Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2023.38 del 13 novembre 2023;

STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023; 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11

luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso

al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.

In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha

ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il

rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento.

In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà

economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di

quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il

licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre

un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in

considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di

questi.

In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era

stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1°

dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018

a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il

14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF

respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per

insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a

interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora

scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019.

Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione

finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte

dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto

luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga

inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando

aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta

Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non

appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il

credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un

insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.

2.2. Nella Prassi LADI II, nella versione in vigore

dal 1° gennaio 2022 (rimasta, per quanto qui ci concerne, invariata nel 2024),

p.ti B35 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore, nella procedura

di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario

alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la

cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla

quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato

di ridurre il danno. Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la

persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo

adeguato, nella difesa del suo diritto.

B36 Per soddisfare l’obbligo di

ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di

lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto

esecutivo, ecc.) L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto

esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però

dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la

serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).

B37 Se il fallimento viene

pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale

non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del

datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il

credito onde evitare di perdere il diritto all’II.

B38 La cassa valuta in base alle

circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che

l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario. La

cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre

il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro

(soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più

severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di

lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario

non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti

salariali non verranno versati.

ð Giurisprudenza

DTF

8C_682/2009 del 23.10.2009 (Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro

l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il

datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche

se sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C 231/06

del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura

immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il

versamento del salario)

TFA C 109/04

del 9.6.2005 (Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il

rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI)

TFA C 91/01

del 4.9.2001 (Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La cassa di disoccupazione non può invece

far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia

contestato la graduatoria (DTF 123 V 75).”.

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6

ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF

8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio

2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF

146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF

8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio

2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,

pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.

4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007 consid. 4.

2.3. In dottrina Boris Rubin, in Commentaire de la loi

sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, a proposito dell’art. 55

LADI, evidenzia che:

" 9 On ne

peut exiger du salarié qu'il introduise sans délai une poursuite contre son

ancien employeur car cette démarche implique la notification d'un commandement

de payer aux frais de l'assuré. Or, l'indemnité en cas d'insolvabilité a pour

but d'épargner aux assurés l'obligation de recourir aux procédures parfois

longues et coûteuses de l'exécution forcée. En imposant une obligation de

diminuer le dommage, le législateur a seulement voulu éviter que l'assuré

n'entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé

de la faillite de son employeur. Toutes les possibilités qui permettent à

l'assuré de conserver son droit doivent néanmoins être prises en considération,

y compris les solutions de compromis entre parties (DTA 1999 p. 140

consid. 1c p.

143; Gerhards, AVIG-Kommentar, vol. I p. 576 N 3 ad art.

55-56). Contrairement à ce que

l'art. 55 al. 1 indique, ce n'est pas seulement à partir du moment où une

procédure de «faillite» ou de «saisie» est en cours que le travailleur a

l'obligation d'effectuer des démarches pour récupérer ses créances

salariales. Ses obligations débutent avant.

10 Obligations

avant et après la résiliation. - Que ce soit durant les rapports de

travail, en particulier lorsque l'employeur ne verse plus ou plus entièrement

le salaire, ou après la résiliation, l'assuré doit manifester de manière non

équivoque et reconnaissable pour l'employeur qu'il souhaite encaisser sa

créance de salaire.

Il

devra par exemple le mettre en demeure de verser le salaire ou des sûretés,

avec menace de donner son congé.

11 L'obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la

résiliation du rapport de travail qu'après (arrêts du 14 octobre 2004 [C 114/04]; 12 avril 2002 [C 364/01]). Dans la première éventualité, l'absence de réaction de l'employé

peut en effet se comprendre, du moins lorsqu'il est confronté à un premier

retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt

à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s'accommoder de ne

pas percevoir sa rémunération (DTA 2002 p. 190 consid. 2

p. 193; FF 1999 32). Après la résiliation, l'assuré ne

peut attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son

employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la

situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des

difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la

subrogation (arrêt du 18 novembre 2013 [8C_66/2013] consid. 4.4).

12 Il n'est pas possible de fixer une période maximale durant laquelle

l'assuré peut ne procéder à aucun acte en vue de recouvrer sa créance

salariale, sans risquer de se voir reprocher une violation de son obligation de

diminuer le dommage. Les circonstances concrètes sont déterminantes. Toutefois,

la période maximale couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité étant de

quatre mois (art. 52 al. 1 LACI), l'assuré qui omettra de mettre son employeur en demeure de lui

verser les arriérés de salaire, voire de lui demander des sûretés, après le

troisième mois sans salaire complet prendra le risque de devoir rester auprès

de son employeur, sans être payé, durant une période plus longue que celle

couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dès lors, il prendra par la

même occasion le risque de ne jamais être désintéressé totalement (DTA 2007 p. 52 consid.

4.2 p. 55; 2006 p. 73; arrêt du 19 octobre 2006 [C 163/06] consid. 3.2). Cette durée de trois à quatre mois représente donc probablement une

limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n'est pas rémunéré

normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses

créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l'art. 55 al. 1 LACI (arrêts du 29 août 2011 [8C_66/2011]; 26 août 2011 [8C_916/2010]). Mais comme déjà mentionné, chaque cas nécessite un examen des

circonstances concrètes et il arrive que le droit à l'indemnité en cas

d'insolvabilité doive être reconnu malgré une inaction de plus de quatre mois.

Le

travailleur doit pouvoir démontrer sa détermination à réclamer le versement de

son salaire. Pour cela, les démarches écrites auront une force probante

supérieure aux simples mises en demeure orales. Des démarches uniquement orales

n'incitent pas l'employeur à prendre au sérieux les revendications de l'employé

(arrêts du 24 août 2012 [8C_364/2012]; 29 août 2011 [8C_61/2011] consid. 4; 22 septembre 2003 [C 121/03] consid. 3; 15 octobre 2001 [C 194/01]). Toutefois, lorsque des démarches orales (rendues vraisemblables)

ont précédé une première démarche écrite intervenant après trois mois de retard

dans le versement du salaire, il ne saurait être question d'une inaction de

trois mois (arrêt du 4 novembre 2008 [8C_643/2008]). L'assuré doit par ailleurs mettre ses éventuelles menaces à

exécution. On ne peut cependant lui reprocher d'avoir toléré un léger retard

par rapport au délai fixé à l'employeur pour verser le salaire (DTA 2007 p. 49).

13 Obligations avant et après la survenance du motif d'indemnisation

(faillite, etc.). - L'obligation de diminuer le dommage est de mise tant

avant l'apparition du motif de versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ouverture de la faillite, octroi du sursis concordataire, etc.) qu'après.

Avant l'apparition du motif (par exemple avant l'ouverture de la faillite),

l'employé ne devra pas attendre des mois avant de mettre son employeur en

demeure de verser le salaire (arrêt du 11 juin 2012 [8C_801/2011] consid. 6.2). Il devra réagir assez rapidement et fermement (v. ci-dessus N 12).

Après la faillite, il devra produire sa créance62 à temps, c'est-à-dire

dans le mois qui suit la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP; délai susceptible d'être prolongé et, le cas échéant, restitué [art. 33 al. 2 et 4 LP]) et, le cas échéant, contester l'état de collocation dans les 20

jours qui suivent sa publication (v. cependant le N 14 ci-après).

Pour un

cas où le droit a été nié car l'assuré, qui avait ouvert action en contestation

de l'état de collocation, ne s'est pas présenté à l'audience, et ce à un stade

de la procédure d'indemnisation où la subrogation n'avait pas encore eu lieu :

arrêt du 25 janvier 2007 (C 27/06) consid. 3.2.2. Concernant un assuré qui tarde à requérir l'ouverture de la faillite:

DTA 2009 p. 82.

Le

contrat de travail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite

en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni

(détails : 29 N 25).”

Sempre in relazione all’obbligo di

diminuire il danno, il medesimo autore, in Assurance-chômage et service public

de l'emploi, Schulthess Editions romandes, 2019, pagg. 151 e segg., rileva:

" 742 Dans la procédure de faillite ou de

saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à

sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de

la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie

à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense

de ses droits (art. 55 al. 1 LACI).

743 L’art. 55 al. 2 LACI impose une restitution des prestations

quand la créance de salaire n’est pas couverte dans la procédure de

faillite ou de saisie à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence

grave de l’employé (N 748). Sur la base d’une application par analogie des

conséquences prévues par la disposition précitée, l’art. 55 al. 1 LACI érige l’obligation de diminuer le dommage en véritable condition

du droit. Ainsi, en cas de faute ou de négligence grave du travailleur

pour récupérer ses prétentions salariales, le droit sera exclu, et ce du reste

sans nuance et sans solution intermédiaire.

744 En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le

travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et

sérieusementà son employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire.

Cette obligation s’applique tant avant qu’après l’événement déclencheur du

droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur doit par exemple mettre

son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, avec menace de

donner son congé (art. 337 et 337a CO), ou suspendre l’exécution de son travail jusqu’au règlement de son

dû. Si nécessaire, il devra ensuite faire valoir sa créance par la voie de la

poursuite pour dettes ou du procès civil. Il ne doit pas forcément le faire

sans délai. Mais il ne peut attendre des mois avant d’agir, et ce surtout dans

le cas où le congé a été donné.

745 Toutes les

circonstances doivent être prises en compte.

746 Après la

faillite, le travailleur devra par exemple produire sa créance à temps, à

savoir dans le mois qui suit la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2

LP) et, le cas échéant, contester l’état de

collocation dans les 20 jours qui suivent sa publication (art. 250 al. 1 LP).

747 L’obligation de

diminuer le dommage à l’assurance s’applique tant avant qu’après la résiliation

du rapport de travail. Elle sera jugée plus sévèrement après la résiliation.

Avant la résiliation, la crainte d’être licencié en raison de revendications

doit être prise en considération car elle est

légitime. Après la résiliation, l’ex-employé ne saurait attendre de nombreux

mois avant d’intenter des poursuites ou une action judiciaire.”.

2.4. Nella presente

fattispecie, dal contratto di lavoro sottoscritto tra le parti risulta che RI 1

– nato nel 1972, cittadino italiano a beneficio di un permesso di dimora tipo

“B” - ha iniziato a lavorare in seno alla __________ (ora in liquidazione) in

qualità di “impiegato tecnico commerciale” a decorrere dal 1° maggio

2019.

L’impiego era a tempo pieno, di

durata indeterminata e prevedeva un salario lordo di fr. 6'500.- al mese per

tredici mensilità, da versare entro il 15 del mese successivo (cfr. “contratto

di lavoro” sub doc. “__________”).

Dall’estratto

del Registro di commercio emerge che la __________ (ora in liquidazione), era

attiva in particolare “nel commercio, consulenza, progettazione, direzione

lavori ed esecuzione di ogni genere di opere nel campo dell’edilizia”.

Costituta

nel 2013, dal dicembre 2014 la società aveva quale socia la __________ (cfr.

estratto del Registro di commercio reperibile al sito internet www.zefix.ch).

Dall’agosto del 2017, la moglie

del ricorrente ne è stata gerente con diritto di firma individuale, nonché

unica socia dal marzo 2018.

A marzo 2020, in qualità di unico

socio della Sagl ed in luogo di __________ è subentrato __________.

La gerenza è, poi, passata dalla

coniuge dell’assicurato a __________ nel gennaio 2021.

La società è stata sciolta in

seguito al fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di __________

del 20 settembre 2023 a far tempo dal 21 settembre 2023 alle ore 10:00 (cfr. www.zefix.ch).

Il

rapporto di lavoro tra la società ed il ricorrente è giunto al termine alla

fine di gennaio 2022, e meglio come risulta dalla “notifica di licenziamento”

in atti, intimata al ricorrente dalla Sagl il 19 novembre 2021 per il 31

gennaio 2022 (cfr. sub doc. “__________”).

A

quel momento, gerente della società era __________ (cfr. www.zefix.ch).

Dalla

documentazione in atti, ed innanzitutto dalla domanda di indennità per

insolvenza presentata da RI 1 il 5 ottobre 2023, emerge che il medesimo ha

postulato l’erogazione delle prestazioni LADI in relazione al mancato pagamento

degli stipendi per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022, compresi, per fr.

7'733.27 al mese (di cui fr. 6'500.- a valere quale salario soggetto all’AVS;

fr. 541.67 di quota parte della tredicesima e fr. 691.60 di “parte delle

vacanze”), per totali fr. 30'933.08 (cfr. doc. 370-371).

Dai

dettagli degli accrediti sul conto privato del ricorrente presso Credit Suisse,

emerge che il salario di RI 1 veniva corrisposto dalla __________

irregolarmente sin dal 2020, mediante registrazioni aventi quale causale

“acconti salari” (cfr. doc. 404-422).

In

relazione al mancato pagamento degli stipendi di ottobre, novembre e dicembre

2021, oltre al saldo dei mesi precedenti, pari a fr. 634.80, in data 19/20

gennaio 2022 il ricorrente – che quel giorno si era visto versare dalla Sagl

fr. 8'500.- a valere quale “acconto salari”, di tutta evidenza riferiti ai

salari impagati relativi a periodi ben precedenti rispetto a quelli che

concernono la presente vertenza (cfr. doc. 422) - ha sollecitato la __________

cui ha chiesto di provvedere al “pagamento di complessivi CHF 18'646.65

entro il termine di 10 giorni” (cfr. doc. 393).

Con “sollecito di pagamento”

del 25 marzo 2022:

-

rimasti scoperti gli stipendi degli ultimi quattro mesi oltre

all’arretrato già indicato,

-

a quasi due mesi dalla fine del rapporto di lavoro,

-

ad oltre due mesi dall’ultimo versamento ricevuto dalla società,

-

dopo che con scritto di data 4 febbraio 2022 la datrice aveva comunicato

“che sarà nostra premure provvedere al pagamento dei salari arretrati entro il

20 marzo” (cfr. doc. 341) senza poi aver provveduto a corrispondere all’ex

dipendente alcunché,

RI

1 ha fatto “notare” alla ex datrice di lavoro “che a tutt’oggi non mi

è ancora stato pagato il saldo dei salari corrispondente a CHF 25'036.80”.

“Trattandosi di pagamenti contrattualmente scaduti”, l’insorgente ha poi

indicato “vi preghiamo di provvedere al pagamento della somma sollecitata

entro il termine di 10 giorni” (cfr. doc. 364).

Il

ricorrente ha poi sollecitato, senza esito né riscontro alcuno, alla __________

il versamento dei salari anche il 19 aprile 2022 (cfr. doc. 396) ed il 20

maggio 2022 (cfr. doc. 398).

Il

4 luglio 2022, RI 1 ha infine assegnato alla società un termine di 20 anziché

di 10 giorni per provvedere al pagamento di quanto dovutogli (cfr. doc. 399) ed

ha ricevuto, una settimana più tardi, la seguente risposta:

" (…)

facciamo seguito al suo sollecito di pagamento del 4 luglio per confermarle

che, come già anticipato verbalmente, pensiamo di riuscire a pagare il dovuto

entro la fine di agosto. Speravamo che si bloccassero, come era in previsione,

alcuni lavori permettendoci di sistemare la posizione come vi avevamo già

comunicato. Ci scusiamo nuovamente per il ritardo e la preghiamo di voler

attendere ancora un po’ prima di intraprendere azioni legali in modo da

permetterci di sistemare il tutto senza l’aggravio di ulteriori spese” (cfr.

doc. 348).

Nessun

successivo pagamento da parte della società, rispettivamente sollecito o altro

intervento del ricorrente figura agli atti sino a fine gennaio 2023, quando RI

1 ha fatto spiccare nei confronti della ex datrice di lavoro un precetto

esecutivo per fr. 30'401.60 a valere quale “CHF 29'766.70 stipendi impagati

(lordi, compresi 13° pro rata e assegni familiari) da ottobre 2021 a gennaio

2022 + saldo precedente di CHF 634.80” (cfr. doc. 402), contro cui la

debitrice ha fatto opposizione totale in data 31 marzo 2023 (cfr. doc. 403).

Con

sentenza dell’11 luglio 2023, la Pretura del Distretto di __________ ha

rigettato l’opposizione al precetto esecutivo per fr. 28'166.66 (cfr. doc.

351-355).

Il

16 novembre 2023, RI 1, rappresentato in quel frangente da __________, ha

insinuato il proprio credito nel fallimento della __________, per totali fr.

33'167.88 (cfr. doc. 384-385).

Il

23 novembre 2023, RI 1 ha ceduto il proprio credito alla Cassa (cfr. doc. 383)

che, con decisione del 30 novembre 2023, ha respinto la sua domanda di

indennità per insolvenza sulla base, in particolare, delle seguenti

argomentazioni:

"

3. Lei comunica di aver lavorato presso la società __________ per il

periodo 01.05.2019 – 31.01.2022 e di aver percepito il salario unicamente fino

al 30.09.2021.

Il rapporto di lavoro è

terminato in data 31 gennaio 2022. In seguito ha sollecitato tramite lettere il

versamento degli stipendi arretrati. In data 27 gennaio 2023 per il tramite di __________

ha avviato la domanda d’esecuzione facendo spiccare un precetto esecutivo il 31

gennaio 2023.

In considerazione del

fatto che ha terminato il rapporto di lavoro a gennaio 2022 e che unicamente a

gennaio 2023 è stato intimato il precetto esecutivo, la Cassa ritiene che non

abbia ottemperato i suoi obblighi di ridurre il danno previsto dall’art. 55

LADI e pertanto la sua domanda d’indennità per insolvenza deve essere respinta”

(cfr. doc. 366-368).

Con

opposizione del 16 gennaio 2024, il ricorrente, allora patrocinato dallo Studio

legale e notarile __________, si è opposto al provvedimento reso nei suoi

confronti, facendo valere di avere “sollecitando il pagamento degli stipendi

arretrati, agendo nei confronti del datore di lavoro già durante l’esistenza

del contratto di lavoro, prima verbalmente poi per iscritto con l’intimazione

di termini di pagamento, nonché sollecitando il pagamento anche posteriormente

alla fine del contratto di impiego fino ad avviare una procedura esecutiva nei

confronti della società” ottemperato al suo obbligo di ridurre il danno,

contrariamente a quanto ritenuto dalla Cassa (cfr. doc. 328-333).

Con

decisione su reclamo del 29 marzo 2024, la Cassa ha respinto l’opposizione

presentata da RI 1 e confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra

consid. 1.1.).

Per

completezza, giova rilevare che dagli atti emerge che nei confronti del

ricorrente è pendente presso il Ministero Pubblico (in seguito: MP) del Canton

Ticino un procedimento che vede RI 1 nelle vesti di imputato per i reati di

truffa (art. 146 cpv. 1 CP) ed ottenimento illecito di prestazioni di

un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. 148a cpv. 1 CP). Ciò, come

risulta dal verbale di interrogatorio dell’imputato innanzi al PP titolare

dell’inchiesta “in relazione a richieste di indennità per lavoro ridotto per

il periodo da aprile 2020 a settembre 2021 e per disoccupazione per il periodo

dall’11 febbraio 2022 al 30 settembre 2022, in qualità di dipendente della __________,

in quanto è stato indicato un salario mensile lordo pari a CHF 7'041.67 per

dodici mensilità (esclusi gli assegni figli) con l’unico scopo di ottenere le

indennità citate, non avendo la __________ alcuna operatività concreta”

(cfr. doc. 276).

Sentito

in qualità di imputato, il 20 ottobre 2022 RI 1 ha, in particolare, riferito

alle autorità inquirenti:

-

che “all’interno della __________ fallita con decisione della Pretura

del Distretto di __________ in data 26.01.2022”, egli seguiva “la parte

tecnica e commerciale della società compresa l’esecuzione dei lavori e poi

quando è fallita mi sono dimesso” (cfr. doc. 277; VI PP 20.10.2022, p. 2,

rr. 25-28);

-

alla domanda a sapere “quali erano le sue mansioni all’interno della __________”

ha risposto “ugualmente tecnico commerciale”, negando, poi, di essersi

occupato della società come “gestore di fatto (…) prima di diventarne

dipendente” (cfr. doc. 277; VI PP 20.10.2022, p. 2, rr. 30-37);

-

alla domanda a sapere se “dopo la cessazione del suo rapporto di

lavoro con la __________, lei ha continuato a gestire la citata società? In

caso affermativo le chiedo di indicare in cosa consisteva la gestione operata”,

RI 1 ha risposto “No, tengo a precisare che non gestivo nemmeno prima la

società. Tengo a precisare che fino al marzo 2018, la __________ era detenuta

da __________. Il beneficiario economico di __________ ero io, nonché

amministratore unico della stessa. Quindi le linee guida della __________ e

della __________, in qualità di proprietario di entrambe, le decidevo io. Da

marzo 2018 la proprietà della __________ è passata a mia moglie alla quale ho

venduto le quote. Da precisare che da agosto 2017 mia moglie è diventata

gerente della __________. Poi nel 2020, le quote rispettivamente la proprietà

della __________ sono state vendute all’ing. __________. Da allora la proprietà

rispettivamente l’ing. __________ hanno stabilito le linee guida e quindi le

modalità di gestione della società. A tale riguardo, a maggio del 2020, __________

ha voluto nominare quale presidenze __________ (…) mi ha chiesto se conoscevo qualcuno

ed ho indicato __________ (…)” (cfr. doc. 277-278; VI PP 20.10.2022, da p.

2, r.39 a p. 3 r. 9);

-

alla contestazione del PP “le sottopongo l’estratto delle procedure

esecutiva a carico della __________ dal quale emergono esecuzioni per CHF

92'173.56(…)” ed alla successiva domanda “Le chiedo pertanto di

determinarsi sulla capacità della __________ di far fronte al pagamento degli

stipendi di due dipendenti, e meglio il suo e quello di sua moglie, quando

dall’estratto UE si vede chiaramente che la società era indebitata almeno dal

2018, ovvero dall’inizio della gestione da parte di __________”, il

ricorrente ha fornito il seguente riscontro:

"

Rilevo che le procedure del 2018 risultano estinte, mentre ripartono nel

2020, quado io ero già stato assunto. Produco (…) tre estratti, rispettivamente

27.03.2018, 12.11.2018 e 08.07.2019 dai quali risulta che la __________ non ha

procedura esecutive.” (cfr. doc. 292; VI PP 20.10.2022 p. 7, rr. 8-18);

-

interrogato dal PP a sapere “Visto che voi avete inviato degli

scritti con i quali chiedere alla __________ di pagare i salari arretrarti,

ritenuti i buoni rapporti che intrattiene con __________, lei ritiene che tali

salari vi verranno finalmente erogati?”, il ricorrente ha risposto come

segue:

"

Credo di sì, ma è una sensazione. Con __________ abbiamo dei buoni

rapporti, lui inizialmente credeva nel buon fondamento delle operazioni

edilizie che doveva condurre a buon fine la __________, come ritengo in parte

ci creda ancora, ma penso che l’entusiasmo sia stato frenato dagli ostacoli

burocratici. A tale proposito [ndr: preciso] che, visto il mancato avanzamento

dell’attività è stato lo stesso __________ a suggerire di terminare il rapporto

di lavoro con me e con mia moglie, per non gravare la situazione finanziaria

della __________. (…) al momento non intendiamo procedere in via esecutiva per

Fatti

i salari arretrati, ciò è dipeso però dal buon rapporto che abbiamo con __________,

ma non intendiamo attendere in eterno” (cfr. doc. 288, VI PP 20.10.2022 p. 13,

rr. 27-40).

-

il PP ha inoltre contestato all’imputato – che ha poi preso posizione

sulle allegazioni dell’autorità inquirente in relazione ad alcuna delle poste -

che “da un’analisi finanziaria operata dalla Sezione dei reati economico

finanziari della Polizia Giudiziaria sulla situazione della __________ è emerso”

che “la maggior parte del denaro incassato da __________ nel periodo

01.01.2018-21.12.2021 proviene quasi esclusivamente da conti riconducibili a

lei e alla moglie __________ come da incassi relativi a rimborsi e/o accrediti

di assicurazioni sociali, nonché dalla richiesta e successivo accredito di un

credito COVID-19 per CHF 20'800.-” (cfr. doc. 284-285 VI PP 20.10.2022 p.

9-10).

Agli

atti è, infatti, presente, il rapporto di esecuzione “(rapporto di

ricostruzione finanziaria)” dell’8 luglio 2022, della Polizia Cantonale

Giudiziaria SREF, dal quale, in relazione alla __________ emerge quanto segue:

"

(…) dal 01.01.2018 al 21.12.2021, la società __________ non ha mai

ricevuto accrediti sui conti bancari ad essa intestati da parte di clienti, ad

eccezione dei quattro incassi della __________ (…) e del rimborso ottenuto

dall’assicurazione __________ (…) relativo alla perdita di guadagno a seguito

del fallimento di due società clienti (...). I principali accrediti ricevuti in

favore della __________, nella misura del 90%, sono infatti da ricondurre a

versamenti proveniente principalmente da conti correnti riconducibili a __________

e RI 1, inclusi incassi provenienti dalla __________ (…), da assicurazioni (…)”

(cfr. doc. 225-226).

Giova

rilevare che in seno alla __________ (pure attiva nel settore edile/delle costruzioni),

dal giugno 2016, RI 1 ricopriva la qualità di direttore, con diritto di firma

individuale (cfr. www.zefix.ch). La sede della SA è stata

trasferita, a decorrere dal marzo 2017, allo stesso indirizzo di quella della __________.

Nell’agosto

2017, RI 1 è poi diventato amministratore unico, con diritto di firma

individuale, della __________ che a seguito del fallimento pronunciato con

decisione della Pretura del Distretto di __________ del 26 gennaio 2022 è, poi,

stata sciolta (cfr. www.zefix.ch).

2.5. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato

dell’amministrazione che ha negato al ricorrente il diritto alle indennità per

insolvenza debba essere tutelato.

Al riguardo va,

innanzitutto, ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente

metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in

particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e

STF C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,

Betreibung; Lohnklage”), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17

aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005).

La giurisprudenza federale ha

pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere

effettuati in modo continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei

datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF

8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022

consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4

pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

Inoltre giova evidenziare

che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente

allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

(o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire

una perdita.

L’obbligo di diminuire il

danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto

non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla

disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal

lavoratore per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine

del rapporto di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del

caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N.

30 pag. 190 segg. e citata al consid. 2.4.).

Nella presente fattispecie, dalla documentazione bancaria in atti, appare

chiaro come da tempo il ricorrente non percepisse puntualmente il salario da

parte della __________, come dimostrano i numerosi “acconti” sugli stipendi

accreditatigli in luogo di quanto effettivamente gli spettava in modo

irregolare tanto per ammontare quanto per cadenza dei versamenti (cfr. supra consid.

2.4.).

Al

riguardo, questa Corte ricorda che la corresponsione di acconti non giustifica

l’inattività del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare

gli stipendi dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l’aumento

dell’importo di salario scoperto (cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019

consid. 4.3., citata al consid. 2.4.).

In simili condizioni, il solo

richiamo scritto in atti, trasmesso il 19/20 gennaio 2022 all’ex datrice di

lavoro ancora in costanza del rapporto lavorativo, ma quando ormai si era già

nel termine di disdetta a seguito del licenziamento intimato al ricorrente

dalla società per il 31 gennaio 2022 non è sufficiente.

È vero che in data 19 gennaio 2022 il ricorrente ha ricevuto fr. 8'500.-

dalla società (cfr. supra consid. 2.4.). È altrettanto vero, tuttavia, che in

seguito egli non ha più ricevuto alcunché.

Determinante, infatti, nel

caso di specie, è il fatto che, terminato il rapporto di lavoro senza vedersi

saldati gli stipendi degli ultimi quattro mesi, RI 1, dopo avere ricevuto lo

scritto del 4 febbraio 2022 con il quale la __________ prospettava il pagamento

dei salari arretrati entro il 20 marzo successivo, al quale nulla di concreto è

Considerandi

evidentemente seguito, il ricorrente si è limitato ad intimare alla società

solleciti scritti il 25 marzo 2022, il 19 aprile 2022 ed il 20 maggio 2022,

senza ricevere alcun riscontro.

La sola risposta fornitagli

dalla società l’11 luglio 2022 al sollecito del 4 luglio 2022, alla luce del

cronico ritardo nel pagamento degli stipendi da parte della società, il fatto

che già ad un precedente scritto (del 4 febbraio 2022), con il quale l’ex

datore di lavoro prometteva il pronto pagamento di quanto dovutogli, la società

non aveva ottemperato, la circostanza che ormai dalla fine del rapporto di

lavoro erano trascorsi oltre cinque mesi senza versamento alcuno, non poteva

suscitare alcun sentimento di sicurezza nel ricorrente circa un prossimo

accredito di quanto gli spettava.

In ogni caso, rimasto

lettera morta anche lo scritto dell’11 luglio 2022, al quale nessun pagamento

ha fatto seguito, il ricorrente ha poi atteso ancora settembre, ottobre,

novembre e dicembre 2022, nonché gennaio 2023, quindi ben cinque ulteriori mesi

dal promesso termine di pagamento, per far spiccare un precetto esecutivo nei

confronti della __________.

In proposito giova rilevare che ai sensi della giurisprudenza federale gli

sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e

continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro

come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7

ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2,

pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA

2020.

Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

Siccome nel caso di specie il pagamento dei salari avveniva da

tempo in modo irregolare/incompleto, questa Corte segnala che secondo l’art.

337a CO in caso d’insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può recedere

immediatamente dal rapporto di lavoro, in quanto non gli sia prestata entro

congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto.

Benché dal lavoratore non possa essere preteso che in virtù dell’obbligo di

ridurre il danno proceda ai sensi dell’art. 337a CO (cfr. STFA C 264/04 del 20

luglio 2005 consid. 2.3.), tale facoltà può rivelarsi utile per il medesimo.

Al riguardo in una sentenza C 364/01 del 12 aprile 2002 consid. 1.b) l’Alta Corte ha peraltro stabilito:

" (…) Une absence de liquidités de l'employeur de longue durée peut

justifier une demande de sûretés par le travailleur (art. 337a CO), si ce

dernier peut craindre légitimement que son salaire ne lui soit pas versé

conformément au contrat, cela à la différence d'un retard exceptionnel et

de peu d'importance qui ne saurait compromettre la confiance du

travailleur dans le respect par l'employeur de ses obligations (GABRIEL AUBERT,

L'employeur insolvable, in: Journée

1992.

du droit du travail et de la sécurité sociale, p. 110). Lorsqu'il

apparaît, selon les circonstances, que l'employeur ne pourra ou ne voudra pas

s'acquitter, sans un retard excessif, de ses obligations, il est normal que le

salarié soit mis en mesure d'exiger des sûretés et de résilier son contrat

avec effet immédiat si ces dernières ne lui sont pas fournies (AUBERT, loc.

cit., p. 110).”

(cfr. anche STFA C 367/01 del 12 aprile 2002 consid. 1.b)

Per quanto

attiene alle rassicurazioni verbali che RI 1 fa valere di avere

ricevuto dall’ex datrice di lavoro (cfr. supra consid. 1.2.), il TCA sottolinea

che le medesime, in concreto peraltro solo pretese e non comprovate, non

esimono in ogni caso il dipendente dall’esigere in modo determinato, tempestivo

ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non sono quindi

sufficienti al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STF

8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA

38.2015.31

del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011,

consid. 2.7.).

Con

riferimento alla censura ricorsuale secondo cui “Nemmeno gli si può

rimproverare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave

negligenza che abbia provocato e/o aumentato il danno” (cfr. supra consid.

1.2.), questa Corte rammenta, inoltre, che conformemente

alla giurisprudenza federale, non spetta alla persona assicurata decidere se

ulteriori passi volti alla realizzazione delle pretese salariali potrebbero

avere successo oppure no. Essa è invece tenuta a intraprendere tutto ciò che è

da lei ragionevolmente esigibile per salvaguardare il diritto al salario (cfr.

DLA 2020 Nr. 22 consid. 2 e consid. 5.2).

Alla luce di tutto quanto

precede, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito dalla

Cassa, che RI 1 abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di

ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF

8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022

consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del

30.

settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA

38.2014.4

del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA

38.2010.25

del 14 dicembre 2010), non rivendicando l’integrale e puntuale

versamento del salario in maniera più incisiva, prima, durante il rapporto di

lavoro, successivamente limitandosi, da una parte, a solleciti scritti che non

hanno sortito effetti concreti per sette mesi, attendendo, infine, oltre sei

mesi dall’ultimo riscontro (ove quanto contestualmente promesso è rimasto

lettera morta) da parte della ex datrice di lavoro (ed un anno dal termine del

rapporto di lavoro) per avviare una procedura esecutiva.

La decisione su opposizione

del 9 marzo 2024 deve, quindi, essere confermata.

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA

38.2023.11

del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023

consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA

38.2022.57

del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022

consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti