38.2024.24
Il ricorrente ha commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI: gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. Indennità per insolvenza negate
12 agosto 2024Italiano66 min
i salari arretrati, ciò è dipeso però dal buon rapporto che abbiamo con __________,
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2024.24
CL/gm
Lugano
12 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 marzo 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 29
marzo 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha respinto l’opposizione
presentata il 16 gennaio 2024 da RI 1 (allora rappresentato dallo Studio legale
e notarile __________) contro la decisione del 30 novembre 2023 (cfr. doc.
335-337) con la quale gli è stato negato il diritto a beneficiare
dell’indennità per insolvenza in relazione a crediti salariali di complessivi
fr. 30'993.08.
Al riguardo, l’amministrazione si
è così espressa:
"
(…)
7. Nel caso concreto la Cassa ritiene che
gli sforzi compiuti dal signor RI 1 per ottenere quanto dovutogli dalla ora
fallita __________ a titolo di salari per i mesi da ottobre 2021 a gennaio
2022, oltre che di quota parte della tredicesima e delle vacanze, vadano
considerati insufficienti.
Il signor RI 1, perfettamente al corrente
della situazione finanziaria precaria in cui versava la __________, si è
attivato nei confronti della società con un primo sollecito scritto solo 11
giorni prima della fine del rapporto di lavoro ed ha atteso un anno (e sei mesi
dall’ultimo sollecito scritto risalente al 4 luglio 2022) prima di procedere in
via esecutiva (la domanda è del 27 gennaio 2023).
Insufficienti per giurisprudenza al fine di
prospettare il recupero dei crediti i solleciti che l’opponente sostiene –
senza peraltro comprovarlo – avere fatto verbalmente durante il rapporto di
lavoro.
Il fatto poi che il datore di lavoro con il
suo scritto dell’11 luglio 2022 abbia fornito delle rassicurazioni su un
prossimo pagamento entro la fine di agosto 2022 – che non ha comunque avuto
luogo – non esimeva il signor RI 1 nelle note circostanze dall’esigere in modo
determinato, tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali,
spiccando un precetto esecutivo, ciò che invero si imponeva di fare già durante
tutto il rapporto di lavoro come esposto di seguito e visto peraltro che pure
il secondo sollecito del 25 marzo 2022 era rimasto lettera morta.
7.1. Relativamente alla situazione
finanziaria della __________, la società presentava ormai da anni un
differimento cronico dei pagamenti dei salari – e non solo per quelli oggetto
della domanda di II – e dal 2020 era pure stata destinataria di esecuzioni da
parte di terzi, come risulta dall’estratto dell’Ufficio di esecuzione.
Tale circostanza non era di certo
misconosciuta all’opponente e ciò malgrado è rimasto inattivo contravvenendo
quindi al proprio obbligo di ridurre il danno:
-
Al cospetto del Ministero pubblico il signor RI 1 ha infatti dichiarato
che sua moglie – la signora __________, socia unica della società fino a marzo
2020 e gerente fino a gennaio 2021 – non aveva percepito regolarmente gli
stipendi, ma che non vi aveva rinunciato (cfr. verbale di interrogatorio del 20
ottobre 2022).
-
A partire dal mese di agosto 2020 sono subentrati importanti ritardi
anche nel pagamento degli stipendi del signor RI 1 (dipendente della __________
dal mese di maggio 2019). Il ritardo nel pagamento degli stipendi 2020 è stato
recuperato interamente, tramite versamenti irregolari per ammontare e
frequenza, solo nel corso del mese di giugno 2021.
-
Ne segue che fino al mese di giugno 2021 l’opponente non ha percepito
alcuno stipendio di pertinenza di tale anno, ma solo arretrati relativi al
2020. Solamente tramite il versamento di successivi acconti, di cui l’ultimo di
CHF 8'500.00 in gennaio 2022, la società è riuscita a versare almeno gli
stipendi relativi al periodo da gennaio a settembre 2021.
7.2. Riguardo alla società si evidenzia inoltre quanto segue:
-
La persona che è subentrata alla signora __________, assumendo la
funzione di – ultimo – gerente, il signor __________, ha dichiarato in sede
penale di aver assunto solo un ruolo di facciata e che il suo referente era il
signor RI 1, così come di non essersi mai occupato della contabilità e dei
conti societari, di non sapere nulla dei salari della signora __________ e del
signor RI 1 e di pressoché non conoscere il socio della ditta, signor __________;
-
In particolare negli anni 2020 e 2021, il pagamento degli stipendi è
stato essenzialmente così garantito:
o
Dalle prestazioni sociali di cui ha beneficiato la __________
(indennità per lavoro ridotto: ILR), da marzo 2020 a settembre 2021;
o
Dagli apporti monetari da parte del signor RI 1 e della signora __________
L’esame dei conti
della società, agli atti penali, ha infatti messo in luce l’immissione nella __________
da parte dei signori RI 1 e __________ di CHF 15'000.00 il 31 dicembre 2021 e
di CHF 38'500.00 il 18 gennaio 2022 (per un totale di CHF 53'500); vale a dire
quando gli stessi non rivestivano alcun ruolo nella società né come soci né
come gerenti.
Proprio il giorno
seguente e meglio il 19 gennaio 2022 la società ha effettuato un versamento di
CHF 8'500.00 al signor RI 1 e un altro di pari importo alla signora __________
(per un totale di CHF 17'000.00). Ora con l’opposizione il signor RI 1 fa
valere in modo pretestuoso che questi pagamenti rispettivamente il recupero dei
crediti salariali siano avvenuti grazie agli asseriti “incisivi solleciti”
verbali e telefonici (peraltro il primo sollecito scritto è del giorno ancora
successivo, ovvero del 20 gennaio 2022).
Ne segue che, malgrado
il signor RI 1 (e la signora __________ quale altra dipendente e già socia e
gerente della società) fosse a conoscenza che la __________ disponesse al
momento della cessazione del rapporto di lavoro di un’importante liquidità, ha
lasciato che la stessa ne riversasse solo una minima parte, rinunciando a
riscuotere proprio le ultime 4 mensilità di stipendio coperte in caso di
fallimento della società dall’assicurazione disoccupazione (che ha versato ILR
sino a settembre 2021),
cifre alla mano,
questo significa che almeno il 60% dei crediti salariali vantati con la domanda
di II avrebbe potuto essere coperto prima della fine del rapporto d’impiego
(CHF 53'500 – CHF 8'500 x 2 = CHF 36'500.00). Indiscutibile quindi il
trasferimento del rischio d’incasso sulle assicurazioni sociali, tanto più se
si considera che dagli atti penali risulta che nel 2022 la società è stata in
grado di versare sempre a fine gennaio CHF 13'000.00 al socio, signor __________,
e successivamente in agosto CHF 18'000.00 alla Cassa __________ per contributi
arretrati relativi ai salari dei due dipendenti, il signor RI 1 e la signora __________.
-
A titolo abbondanziale, rilevate le gravi e pluriennali difficoltà
finanziarie della società, posto il ruolo dirigenziale di primo piano dei
signori RI 1 e __________ nella gestione aziendale e ritenuto il cronico
differimento/sospensione del pagamento degli stipendi, a livello AVS i crediti
vantati dall’opponente potrebbe essere qualificati quali mere aspettative
salariali. In quanto tali, per giurisprudenza non assurgerebbero ad elementi di
salario determinante AVS e di conseguenza sul fronte dell’assicurazione
disoccupazione nemmeno potrebbero essere oggetto di II.
8. Visto quanto precede, l’opponente ha
rinunciato ad utilizzare l’unica pratica utile e incisiva per riscuotere il suo
salario – ovvero far spiccare per tempo precetti esecutivi – differendo per un
lungo periodo l’incasso del proprio credito, benché al corrente della reale
situazione finanziaria del datore di lavoro, e contravvenendo così al proprio
obbligo di ridurre il danno, tanto più lasciando scoperti proprio i salari
corrispondenti ai quattro mesi indennizzabili dall’assicurazione contro la
disoccupazione (art. 55 LADI). Pertanto il diritto alle II deve essere
rifiutato. (…)” (cfr. all. a doc. I)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione, l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 (__________), ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede, oltre a protestare
spese, tasse e ripetibili, il riconoscimento del diritto alle indennità per
insolvenza, argomentando:
" (…) Il
signor RI 1 ha agito tempestivamente sia durante il rapporto di lavoro sia
dopo, facendo – anche in seguito – tutto quanto in suo potere per recuperare il
credito salariale nei confronti dell’ex datore di lavoro. (…) si è sempre
mostrato attivo ed esplicito nelle proprie rivendicazioni attraverso una
coerente e costante prosecuzione di tutti i passi volti a recuperare il dovuto
e che sono poi sfociati nel fallimento della società. A nessun momento della
procedura di recupero il datore di lavoro ha potuto credere all’abbandono o
rinuncia da parte del ricorrente del suo credito salariale. Piuttosto il
ricorrente ha sempre legittimamente nutrito la speranza di potere recuperare il
dovuto al di fuori delle vie giudiziarie, in parte mantenute, anche se non
completamente. Ne sia prova il fatto che nel gennaio 2022 il datore di lavoro
ha pagato al qui ricorrente l’importo di CHF 8'500.-.
Non si può certamente parlare in siffatte circostanze di una
negligenza colpevole nei confronti del suo obbligo di ridurre il danno.
14. Contrariamente a quanto preteso dalla Cassa, il ricorrente ha
agito in assoluta buona fede, convinto di ottenere il dovuto senza far capo
all'assicurazione insolvenza.
Nell'analizzare le circostanze del caso specifico, si deve altresì
considerare che la società aveva dei lavori sospesi per vari motivi (Covid,
cantieri bloccati, licenze di costrizioni pendenti, ecc..) e contratti
acquisiti per oltre CHF 600'000.-. Nulla poteva far pensare al ricorrente di
non riuscire ad incassare i crediti una volta stabilizzata la situazione.
Sia come sia, ribadito che le condizioni per poter beneficiare
delle indennità d'insolvenza sono date, va detto che il fatto di non aver
avviato una procedura esecutiva immediatamente dopo la fine del rapporto di
lavoro non ha compromesso un eventuale possibile recupero dei crediti vantati.
In altre parole non vi è alcun nesso causale tra il danno subito dal ricorrente
e la data (ritenuta a torto tardiva) in cui è stata avviata la procedura
esecutiva. Ne consegue che d'un lato nessun danno può essere imputato al
ricorrente, dall'altro non può neppure esserci una sanzione, intesa come il
rifiuto del versamento delle indennità per insolvenza in suo favore. Come
detto, già solo l’aver ottenuto il pagamento almeno parziale del suo credito
(CHF 8'500.-) in data 19.1.2022, ha sia confortato il ricorrente (la cui buona
fede merita tutela) nella legittima convinzione di potere ottenere anche il
saldo del suo credito salariale, sia confermato l'efficacia dei passi posti in
essere alfine di incassare i salari dovuti.
Anzi, avesse il signor RI 1 agito subito in via esecutiva il
fallimento della società sarebbe intervenuto senza che la stessa pagasse
l'importo poi versato al dipendente.
Non solo.
Come innanzi detto, la Cassa ha (a torto) valutato ancor più
severamente la situazione poiché, a suo dire, il signor RI 1 essendo edotto
della situazione finanziaria precaria della società, non avrebbe dovuto
differire così a lungo ad adire alla via esecutiva. Da qualche anno prima del
fallimento la società viveva una situazione finanziaria delicata, ma - anche se
con ritardo - i salari sono sempre stati saldati. Il signor RI 1 non aveva un
ruolo che gli permettesse di conoscere il dettaglio della situazione
finanziaria della società.
Irrilevanti ed inconferenti in tal senso le asserite
dichiarazioni, estrapolate e decontestualizzate dall'amministrazione, fatte in
sede penale dal signor __________, peraltro contestate - anche in via
documentale - dal signor RI 1.
Vero invece che egli sapeva del
fatto che la società aveva fatture scoperte e che nuovi lavori erano stati
commissionati. Vi erano quindi i presupposti che la società potesse poi pagare
quanto dovuto al qui ricorrente.
In merito agli apporti monetari da parte del signor RI 1 alla
società gli stessi erano inerenti a specifici pagamenti di fatture e non sono
dunque in alcun modo stati delle "immissioni di liquidità" nella
società.
A questo proposito, la Cassa ha svolto una ricostruzione
strumentale, errata e non comprovata in relazione agli importi pagati alla
società. II denaro è riferito a fatture emesse dalla società e a prestazioni -
pagate anche tramite il credito di costruzione aperto presso Banca __________
dal signor RI 1 e dalla di lui moglie (signora __________) - effettuate dalla
società a favore del fondo mapp. __________, di proprietà del signor RI 1, il
quale assumeva in quel frangente il ruolo di proprietario e committente.
La tesi della Cassa, errata e contestata, è in effetti che non vi
siano stati i solleciti e gli sforzi forniti dal signor RI 1 ad aver permesso
il recupero di parte dei salari arretrati. Non solo.
Errata e pretestuosa anche l'affermazione della Cassa laddove
rimprovera al signor RI 1 di essersi accontentato di un versamento solo
parziale del suo salario alla luce della nota recente liquidità della società.
Anche questo è errato e dunque contestato poiché la Cassa sembra dimenticare
che il signor RI 1 non rivestiva alcun ruolo decisionale nella società e
tantomeno in merito alle finanze della stessa.
Infine, contestato, sebbene la Cassa pur sollevando la questione
non ponga tale argomento quale motivo di rifiuto al versamento delle indennità
per insolvenza, il fatto che la Cassa insista sul fatto che il presunto non
dato ruolo assunto dal signor RI 1 nella società permetterebbe addirittura di
escludere il versamento delle indennità per insolvenza.
15. Visto tutto quanto precede si può dedurre la ferma e chiara
volontà del ricorrente, manifestata nei fatti e con passi concreti, di ottenere
il pagamento di quanto ancora dovuto da parte di __________, obiettivo che
peraltro è in parte stato raggiunto.
A mente dello scrivente non si può dunque considerare che il
signor RI 1 non abbia ottemperato ai suoi obblighi poiché egli non ha mai
rinunciato ad alcunché, prova ne è i costanti solleciti e infine l'avvio di una
procedura esecutiva e relativa procedura di rigetto dell'opposizione.
16. A questo si aggiunga il fatto che __________ ha sempre fatto
al ricorrente delle promesse in merito al recupero del suo credito. Il fatto
che le stesse siano poi risultate vane non può in alcun modo essere
rimproverato al ricorrente, il quale ha agito celermente e adottando
un'attitudine chiara in merito alle sue pretese nei confronti o della società,
in ossequio alle Direttive LADI Indennità Insolvenza (Il) e all'ampia
giurisprudenza in materia.”
Richiamata la Prassi LADI II (Indennità per insolvenza),
segnatamente ai punti B36, B37 e B38, nonché parte della giurisprudenza ripresa
nella STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 (consid. 2.4.), le STF 8C_211/2014
del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., STF 8C_431/2018 del 24
gennaio 2019, la STCA 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 e la STF 8C_205/2019 del 5
agosto 2019, il legale del ricorrente ha poi fatto valere quanto segue:
" (…) appare
evidente che nel caso specifico con il suo comportamento e, a differenza di quanto
sostenuto, a torto, dalla Cassa, il signor RI 1 ha senz'altro ossequiato al suo
obbligo di ridurre il danno ai sensi di legge.
Appare in effetti chiaramente come nel caso
concreto non si possa rimproverare al ricorrente di aver commesso una negligenza
grave poiché nelle circostanze specifiche egli ha intrapreso tutto quanto in
suo potere alfine di recuperare quanto di sua spettanza sia durante il rapporto
di lavoro sia dopo.
Non solo.
Nei confronti del (ex)datore di lavoro egli
ha assunto un comportato chiaro e inequivocabile in merito alle sue
rivendicazioni già durante il rapporto di lavoro, laddove il suo obbligo di
ridurre il danno è alleggerito, ciò che gli ha permesso di recuperare parte del
credito salariale. Dopo la fine del rapporto di lavoro il ricorrente non è
restato inattivo, egli ha in effetti cercato invano di ottenere il dovuto
direttamente nei confronti dell'(ex) datore di lavoro. Visto l'insuccesso in
data 27.1.2023, ha depositato una domanda d'esecuzione. Nemmeno in merito alle
tempistiche adottate dal ricorrente per l’avvio della procedura esecutiva è
possibile rimproverargli alcunché poiché le stesse non hanno né provocato né
aumentato il danno.
In conclusione, visto tutto quanto precede,
nulla si può dunque rimproverare al signor RI 1 e tantomeno di aver agito con
colpa grave. Nemmeno gli si può rimproverare un comportamento o una omissione
intenzionale o per grave negligenza che abbia provocato e/o aumentato il danno.
Di conseguenza la decisione su opposizione
della Cassa dev'essere annullata poiché errata e in violazione del principio
della proporzionalità e la richiesta d'indennità d'insolvenza del signor RI 1
dev'essere accolta.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta di causa del 4
giugno 2024 la Cassa propone di respingere il ricorso ed in particolare
osserva:
" (…) la
giurisprudenza citata dal ricorrente – e in particolare la STF 8C_205/2019 del
5 agosto 2019 – non fa che confermare la conclusione cui è giunta la Cassa con
la decisione avversata. Sempre la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che
costituisce un comportamento gravemente negligente del lavoratore l’essersi
fidato per un lungo periodo di continue rassicurazioni da parte del datore di
lavoro, senza avere garanzie concrete sull’effettiva capacità finanziaria dello
stesso di far fronte regolarmente a tutti i suoi obblighi inerenti al
versamento dei salari.
Si tiene comunque a sottolineare che,
malgrado gli evidenti problemi di liquidità della __________ e il cronico e
pluriennale differimento del pagamento degli stipendi, l’insorgente non ha mai
spiccato alcun precetto esecutivo nei confronti della società prima della fine
di gennaio 2023.
Si ribadisce pertanto, in relazione a
quanto esposto nella decisione contestata – e in nesso di causalità diretta -, non
solo la tardività della domanda di esecuzione del 27 gennaio 2023 da parte del
ricorrente, quando la società non era ormai più in grado di pagare alcunché, ma
anche – e di conseguenza – l’irrilevanza / inefficacia della sentenza del
Pretore dell’11 luglio 2023, ritenuto che il fallimento della società è stato
decretato solo dopo due mesi” (cfr. doc. III).
1.4. Con replica del 21 giugno 2024, il
legale di RI 1 si è riconfermato nelle proprie censure ricorsuali ed ha
contestato quanto indicato dalla Cassa con risposta di causa. In particolare, a
sostegno delle pretese del proprio assistito, ha fatto valere quanto segue:
" (…) Il
ricorrente ribadisce che avendo ricevuto un bonifico di CHF 8'500.00 (cfr.
allegato) prima della fine del rapporto di lavoro, oltre alle lettere del
7.2.2022 e 11.07.2022 (cfr. allegati), egli ha dunque legittimamente creduto
verosimile di poter ottenere il pagamento integrale del suo credito salariale
(cfr. ad 13 e 16 ricorso).
A questo proposito si sottolinea il fatto
che __________ fino al mese di luglio 2022 non è rimasta passiva ma ha dato
tutte le rassicurazioni e reso verosimile che entro il mese di agosto
successivo avrebbe provveduto con il saldo del credito scoperto. Non solo.
Dagli atti prodotti dalla Cassa nessun
documento attesta che la __________ prima dell’invio della domanda di
esecuzione era ancora in grado di pagare il dovuto e che solo nel 2023 non lo è
più stata.
Questa tesi, non provata, è unicamente
volta a permettere alla Cassa di giustificare la causalità tra una supposta,
non data e contestata, tardività della domanda di esecuzione e il mancato
incasso dei salari arretrati. In realtà i fatti provano che non vi è causalità
tra il danno subito dal ricorrente e la data in cui è stata avviata la
procedura esecutiva, ne consegue che se d’un lato nessun danno può essere
imputato al ricorrente, dall’altro neppure può esserci una sanzione, intesa
come il rifiuto del versamento delle indennità per insolvenza in suo favore.
Il comportamento del signor RI 1 non porge
il fianco a nessuna critica in punto al suo obbligo di ridurre il danno.
È invece vero il contrario.
Dagli atti si può evincere la ferma e
chiara volontà del ricorrente di ottenere il pagamento di quanto ancora dovuto
da parte della __________. A mente dello scrivente non si può dunque
considerare che il signor RI 1 non abbia ottemperato ai suoi obblighi poiché
egli non ha mai rinunciato ad alcunché, prova ne sono i costanti solleciti e
infine l’avvio di una procedura esecutiva contro il datore di lavoro a comprova
della sua chiara ed inequivocabile intenzione di recuperare il dovuto.” (cfr.
doc. VII)
1.5. Il 27 giugno 2024, la Cassa si è
riconfermata integralmente in quanto già esposto (cfr. doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione a sapere se, correttamente o meno, la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto a percepire le indennità per insolvenza dal medesimo postulate.
L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce
che:
"
Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve
prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al
datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella
procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato,
nella difesa del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA
2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a
carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa
- o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di
subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso
prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in
volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii
senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti
un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo
non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo
credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo
di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,
l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo
salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio
credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il
datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una
sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg.,
l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona
assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro
viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
A
proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto
di lavoro, l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
" 2.2 Vom
Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des
bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet
oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem
Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen
(ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte
Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie
konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor
Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne
hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur
Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem
Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006
C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G.
vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr.
DLA 2007 pag. 51)
In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013
l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre
il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps
constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011,
C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de
l'obligation de réduire le dommage”).
Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle
rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces
interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire
le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre
2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) »).
In una
sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag.
9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo
di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le
proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza 8C_211/2014 del
17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226
seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi
dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la
comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio
fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro
creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove
mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il
suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza
per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo
continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che
devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata
richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse.
Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.
In una sentenza 8C_431/2018 del
24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che
aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato
aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto
impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità
in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione
(FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56
consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga
inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la
dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del
25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto
delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato
abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un
comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del
principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei
provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le
proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia
versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i
quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione
forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non
esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,
il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo
preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel
settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze
giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra
le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie
pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale
rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le
responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con
quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con
rinvii). (…)”
In una sentenza 8C_79/2019 del 21
maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato
deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già
durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale
l’Alta Corte aveva sottolineato che
"
(…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du
travailleur pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des
rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On
n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans
délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre
ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b)
In una sentenza 8C_205/2019 del 5
agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato
l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:
"
(…)
4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale
in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha
ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non
gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017,
dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto
esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio
2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi
superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata
insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità
di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI;
consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il
lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi
oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché
cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto
far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è
relativamente contenuto (art. 16
cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del
credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora
nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di
saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla
tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a
vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni
(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I
284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto
il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.
4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il
ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire
tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una
strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far
valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro
svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può
pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in
definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio
impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”
In una sentenza 8C_408/2020 del 7
ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non aveva commesso una grave
negligenza un assicurato che aveva rivendicato in particolare il versamento del
salario tramite WhatsApp ed il cui ex datore di lavoro aveva richiesto
l’apertura del fallimento.
Al riguardo l’Alta Corte si è
così espressa:
"
(…)
5.1. Der Beschwerdeführer rügt, das kantonale
Gericht habe den massgeblichen Sachverhalt rechtsfehlerhaft festgestellt, indem
es nicht berücksichtigt habe, dass die Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 nicht
bloss eine Überschuldungsanzeige gemacht, sondern gleichzeitig um Eröffnung des
Konkurses ersucht habe, was vom Gericht am 6. Dezember 2018 bestätigt und ein
Kostenvorschuss eingefordert worden sei. Diese mangelhafte
Sachverhaltsfeststellung könne zudem entscheidend für den Ausgang des
Verfahrens sein.
Dem ist beizupflichten. Der Beschwerdeführer hat
diesen Umstand schon in seiner Einsprache vom 29. April 2019 und erneut in
seiner vorinstanzlichen Beschwerde unter Beilage der entsprechenden Unterlagen
geltend gemacht. Die Vorinstanz äussert sich in keiner Weise dazu, obwohl sie
ihm in der Folge vorwirft, er habe in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.
Dezember 2018 mit seinem Arbeitgeber nicht mehr die ausstehenden Lohnzahlungen,
sondern nur noch andere Dinge wie den Konkurs thematisiert. Diese Ausserachtlassung
ist im vorliegenden Kontext unbegründet und damit als willkürlich und
rechtsfehlerhaft im Sinne von Art. 95 lit. a BGG zu bezeichnen. Die rechtliche
Beurteilung des vorliegenden Streites hat somit unter Einbezug der Diskussionen
und der Unterlagen über den Verlauf des Konkurses der Arbeitgeberin zu
erfolgen.
5.2. Weiter macht der Beschwerdeführer geltend,
sein Vorgehen sei vergleichbar mit jenem gemäss Urteil 8C_124/2012 vom 27.
August 2012, wo das Verhalten der versicherten Person vom Bundesgericht als
vorbildlich bezeichnet worden sei. Zudem seien WhatsApp-Nachrichten als
rechtsgenüglich zu betrachten, da ansonsten gegen das Legalitätsprinzip (Art. 5
Abs. 1 BV) und gegen das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1
BV) verstossen würde. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei keine Untätigkeit
gegeben, die ein mangelndes Interesse an den Lohnzahlungen manifestieren
würde.
Nach der Rechtsprechung wird von der versicherten
Person nicht verlangt, dass sie sich juristisch fehlerlos verhält; verlangt ist
ein Verhalten, das einem vernünftigen Menschen unter den gegebenen Umständen
des Einzelfalls als selbstverständlich erscheint (vgl. statt vieler ARV 2007 S.
51 E. 3.2, C 231/06). Im hier zu beurteilenden Fall hatte der Beschwerdeführer
seine Arbeitgeberin schon mehrfach aufgefordert, den ausstehenden Lohn zu
begleichen. Weiter war ihm bekannt, dass seine Arbeitgeberin am 3. Dezember
2018 eine Überschuldungsanzeige und gleichzeitig das Gesuch um Konkurseröffnung
eingereicht hatte, was vom zuständigen Gericht am 6. Dezember 2018 verbunden
mit der Aufforderung zur Einreichung des Kostenvorschusses bestätigt wurde.
Dass er sich bei dieser Sachlage am 10. und 22. Januar 2019 über den Stand der
Konkursverfahrens erkundigte und nicht explizit die Lohnzahlung forderte, ist
nachvollziehbar. So hat er denn auch, als die Konkurseröffnung weiter auf sich
warten liess, am 13. Februar 2019 die Arbeitgeberin betrieben. Mehr kann von
einem juristischen Laien nicht verlangt werden. Der Beschwerdeführer erfüllt mit
seinem Vorgehen die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht. Daran ändert
nichts, dass die Kommunikation mit der Arbeitgeberin mehrheitlich per WhatsApp
stattfand, anerkennt doch die Rechtsprechung auch telefonische Nachfragen als
Handlungen zur Erfüllung der Schadenminderungspflicht (vgl. etwa ARV 2007 S. 51
E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4, wo mündliche
Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei telefonischen
Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der Kommunikation
belegbar.
Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ
ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.
Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen
Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019)
jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre.
So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach
einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem
unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid
erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte.
Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das
Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch
in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch
interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso
wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom
Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung
als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4).
Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers
kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen
Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”.
Con
giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag.
107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza
grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua
attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto
esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi
prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha
sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il
fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo
coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte,
che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione
finanziaria del datore di lavoro:
" 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der
bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über
die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine
Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder
Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und
die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei,
ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht erscheinen
lassen.
6.2. Dieser
Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung
kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten
nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere
Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht
(BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3).
Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht
grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen
(Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser
Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die
Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”
Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2023.38 del 13 novembre 2023;
STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023; 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11
luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso
al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.
In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha
ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il
rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento.
In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà
economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di
quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il
licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre
un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in
considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di
questi.
In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era
stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1°
dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018
a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il
14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF
respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per
insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a
interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora
scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019.
Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione
finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte
dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto
luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga
inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando
aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta
Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non
appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il
credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un
insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.
2.2. Nella Prassi LADI II, nella versione in vigore
dal 1° gennaio 2022 (rimasta, per quanto qui ci concerne, invariata nel 2024),
p.ti B35 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
"
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura
di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario
alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la
cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla
quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato
di ridurre il danno. Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la
persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo
adeguato, nella difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di
ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di
lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto
esecutivo, ecc.) L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto
esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però
dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la
serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene
pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale
non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del
datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il
credito onde evitare di perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle
circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che
l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario. La
cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre
il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro
(soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più
severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di
lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario
non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti
salariali non verranno versati.
ð Giurisprudenza
DTF
8C_682/2009 del 23.10.2009 (Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro
l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il
datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche
se sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C 231/06
del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura
immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il
versamento del salario)
TFA C 109/04
del 9.6.2005 (Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il
rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro
ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI)
TFA C 91/01
del 4.9.2001 (Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine
del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio
salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La cassa di disoccupazione non può invece
far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia
contestato la graduatoria (DTF 123 V 75).”.
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6
ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF
8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio
2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF
9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF
146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF
8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio
2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,
pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.
4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017
consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007 consid. 4.
2.3. In dottrina Boris Rubin, in Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, a proposito dell’art. 55
LADI, evidenzia che:
" 9 On ne
peut exiger du salarié qu'il introduise sans délai une poursuite contre son
ancien employeur car cette démarche implique la notification d'un commandement
de payer aux frais de l'assuré. Or, l'indemnité en cas d'insolvabilité a pour
but d'épargner aux assurés l'obligation de recourir aux procédures parfois
longues et coûteuses de l'exécution forcée. En imposant une obligation de
diminuer le dommage, le législateur a seulement voulu éviter que l'assuré
n'entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé
de la faillite de son employeur. Toutes les possibilités qui permettent à
l'assuré de conserver son droit doivent néanmoins être prises en considération,
y compris les solutions de compromis entre parties (DTA 1999 p. 140
consid. 1c p.
143; Gerhards, AVIG-Kommentar, vol. I p. 576 N 3 ad art.
55-56). Contrairement à ce que
l'art. 55 al. 1 indique, ce n'est pas seulement à partir du moment où une
procédure de «faillite» ou de «saisie» est en cours que le travailleur a
l'obligation d'effectuer des démarches pour récupérer ses créances
salariales. Ses obligations débutent avant.
10 Obligations
avant et après la résiliation. - Que ce soit durant les rapports de
travail, en particulier lorsque l'employeur ne verse plus ou plus entièrement
le salaire, ou après la résiliation, l'assuré doit manifester de manière non
équivoque et reconnaissable pour l'employeur qu'il souhaite encaisser sa
créance de salaire.
Il
devra par exemple le mettre en demeure de verser le salaire ou des sûretés,
avec menace de donner son congé.
11 L'obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la
résiliation du rapport de travail qu'après (arrêts du 14 octobre 2004 [C 114/04]; 12 avril 2002 [C 364/01]). Dans la première éventualité, l'absence de réaction de l'employé
peut en effet se comprendre, du moins lorsqu'il est confronté à un premier
retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt
à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s'accommoder de ne
pas percevoir sa rémunération (DTA 2002 p. 190 consid. 2
p. 193; FF 1999 32). Après la résiliation, l'assuré ne
peut attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son
employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la
situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des
difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la
subrogation (arrêt du 18 novembre 2013 [8C_66/2013] consid. 4.4).
12 Il n'est pas possible de fixer une période maximale durant laquelle
l'assuré peut ne procéder à aucun acte en vue de recouvrer sa créance
salariale, sans risquer de se voir reprocher une violation de son obligation de
diminuer le dommage. Les circonstances concrètes sont déterminantes. Toutefois,
la période maximale couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité étant de
quatre mois (art. 52 al. 1 LACI), l'assuré qui omettra de mettre son employeur en demeure de lui
verser les arriérés de salaire, voire de lui demander des sûretés, après le
troisième mois sans salaire complet prendra le risque de devoir rester auprès
de son employeur, sans être payé, durant une période plus longue que celle
couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dès lors, il prendra par la
même occasion le risque de ne jamais être désintéressé totalement (DTA 2007 p. 52 consid.
4.2 p. 55; 2006 p. 73; arrêt du 19 octobre 2006 [C 163/06] consid. 3.2). Cette durée de trois à quatre mois représente donc probablement une
limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n'est pas rémunéré
normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses
créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l'art. 55 al. 1 LACI (arrêts du 29 août 2011 [8C_66/2011]; 26 août 2011 [8C_916/2010]). Mais comme déjà mentionné, chaque cas nécessite un examen des
circonstances concrètes et il arrive que le droit à l'indemnité en cas
d'insolvabilité doive être reconnu malgré une inaction de plus de quatre mois.
Le
travailleur doit pouvoir démontrer sa détermination à réclamer le versement de
son salaire. Pour cela, les démarches écrites auront une force probante
supérieure aux simples mises en demeure orales. Des démarches uniquement orales
n'incitent pas l'employeur à prendre au sérieux les revendications de l'employé
(arrêts du 24 août 2012 [8C_364/2012]; 29 août 2011 [8C_61/2011] consid. 4; 22 septembre 2003 [C 121/03] consid. 3; 15 octobre 2001 [C 194/01]). Toutefois, lorsque des démarches orales (rendues vraisemblables)
ont précédé une première démarche écrite intervenant après trois mois de retard
dans le versement du salaire, il ne saurait être question d'une inaction de
trois mois (arrêt du 4 novembre 2008 [8C_643/2008]). L'assuré doit par ailleurs mettre ses éventuelles menaces à
exécution. On ne peut cependant lui reprocher d'avoir toléré un léger retard
par rapport au délai fixé à l'employeur pour verser le salaire (DTA 2007 p. 49).
13 Obligations avant et après la survenance du motif d'indemnisation
(faillite, etc.). - L'obligation de diminuer le dommage est de mise tant
avant l'apparition du motif de versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ouverture de la faillite, octroi du sursis concordataire, etc.) qu'après.
Avant l'apparition du motif (par exemple avant l'ouverture de la faillite),
l'employé ne devra pas attendre des mois avant de mettre son employeur en
demeure de verser le salaire (arrêt du 11 juin 2012 [8C_801/2011] consid. 6.2). Il devra réagir assez rapidement et fermement (v. ci-dessus N 12).
Après la faillite, il devra produire sa créance62 à temps, c'est-à-dire
dans le mois qui suit la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP; délai susceptible d'être prolongé et, le cas échéant, restitué [art. 33 al. 2 et 4 LP]) et, le cas échéant, contester l'état de collocation dans les 20
jours qui suivent sa publication (v. cependant le N 14 ci-après).
Pour un
cas où le droit a été nié car l'assuré, qui avait ouvert action en contestation
de l'état de collocation, ne s'est pas présenté à l'audience, et ce à un stade
de la procédure d'indemnisation où la subrogation n'avait pas encore eu lieu :
arrêt du 25 janvier 2007 (C 27/06) consid. 3.2.2. Concernant un assuré qui tarde à requérir l'ouverture de la faillite:
DTA 2009 p. 82.
Le
contrat de travail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite
en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni
(détails : 29 N 25).”
Sempre in relazione all’obbligo di
diminuire il danno, il medesimo autore, in Assurance-chômage et service public
de l'emploi, Schulthess Editions romandes, 2019, pagg. 151 e segg., rileva:
" 742 Dans la procédure de faillite ou de
saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à
sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de
la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie
à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense
de ses droits (art. 55 al. 1 LACI).
743 L’art. 55 al. 2 LACI impose une restitution des prestations
quand la créance de salaire n’est pas couverte dans la procédure de
faillite ou de saisie à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence
grave de l’employé (N 748). Sur la base d’une application par analogie des
conséquences prévues par la disposition précitée, l’art. 55 al. 1 LACI érige l’obligation de diminuer le dommage en véritable condition
du droit. Ainsi, en cas de faute ou de négligence grave du travailleur
pour récupérer ses prétentions salariales, le droit sera exclu, et ce du reste
sans nuance et sans solution intermédiaire.
744 En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le
travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et
sérieusementà son employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire.
Cette obligation s’applique tant avant qu’après l’événement déclencheur du
droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur doit par exemple mettre
son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, avec menace de
donner son congé (art. 337 et 337a CO), ou suspendre l’exécution de son travail jusqu’au règlement de son
dû. Si nécessaire, il devra ensuite faire valoir sa créance par la voie de la
poursuite pour dettes ou du procès civil. Il ne doit pas forcément le faire
sans délai. Mais il ne peut attendre des mois avant d’agir, et ce surtout dans
le cas où le congé a été donné.
745 Toutes les
circonstances doivent être prises en compte.
746 Après la
faillite, le travailleur devra par exemple produire sa créance à temps, à
savoir dans le mois qui suit la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2
LP) et, le cas échéant, contester l’état de
collocation dans les 20 jours qui suivent sa publication (art. 250 al. 1 LP).
747 L’obligation de
diminuer le dommage à l’assurance s’applique tant avant qu’après la résiliation
du rapport de travail. Elle sera jugée plus sévèrement après la résiliation.
Avant la résiliation, la crainte d’être licencié en raison de revendications
doit être prise en considération car elle est
légitime. Après la résiliation, l’ex-employé ne saurait attendre de nombreux
mois avant d’intenter des poursuites ou une action judiciaire.”.
2.4. Nella presente
fattispecie, dal contratto di lavoro sottoscritto tra le parti risulta che RI 1
– nato nel 1972, cittadino italiano a beneficio di un permesso di dimora tipo
“B” - ha iniziato a lavorare in seno alla __________ (ora in liquidazione) in
qualità di “impiegato tecnico commerciale” a decorrere dal 1° maggio
2019.
L’impiego era a tempo pieno, di
durata indeterminata e prevedeva un salario lordo di fr. 6'500.- al mese per
tredici mensilità, da versare entro il 15 del mese successivo (cfr. “contratto
di lavoro” sub doc. “__________”).
Dall’estratto
del Registro di commercio emerge che la __________ (ora in liquidazione), era
attiva in particolare “nel commercio, consulenza, progettazione, direzione
lavori ed esecuzione di ogni genere di opere nel campo dell’edilizia”.
Costituta
nel 2013, dal dicembre 2014 la società aveva quale socia la __________ (cfr.
estratto del Registro di commercio reperibile al sito internet www.zefix.ch).
Dall’agosto del 2017, la moglie
del ricorrente ne è stata gerente con diritto di firma individuale, nonché
unica socia dal marzo 2018.
A marzo 2020, in qualità di unico
socio della Sagl ed in luogo di __________ è subentrato __________.
La gerenza è, poi, passata dalla
coniuge dell’assicurato a __________ nel gennaio 2021.
La società è stata sciolta in
seguito al fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di __________
del 20 settembre 2023 a far tempo dal 21 settembre 2023 alle ore 10:00 (cfr. www.zefix.ch).
Il
rapporto di lavoro tra la società ed il ricorrente è giunto al termine alla
fine di gennaio 2022, e meglio come risulta dalla “notifica di licenziamento”
in atti, intimata al ricorrente dalla Sagl il 19 novembre 2021 per il 31
gennaio 2022 (cfr. sub doc. “__________”).
A
quel momento, gerente della società era __________ (cfr. www.zefix.ch).
Dalla
documentazione in atti, ed innanzitutto dalla domanda di indennità per
insolvenza presentata da RI 1 il 5 ottobre 2023, emerge che il medesimo ha
postulato l’erogazione delle prestazioni LADI in relazione al mancato pagamento
degli stipendi per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022, compresi, per fr.
7'733.27 al mese (di cui fr. 6'500.- a valere quale salario soggetto all’AVS;
fr. 541.67 di quota parte della tredicesima e fr. 691.60 di “parte delle
vacanze”), per totali fr. 30'933.08 (cfr. doc. 370-371).
Dai
dettagli degli accrediti sul conto privato del ricorrente presso Credit Suisse,
emerge che il salario di RI 1 veniva corrisposto dalla __________
irregolarmente sin dal 2020, mediante registrazioni aventi quale causale
“acconti salari” (cfr. doc. 404-422).
In
relazione al mancato pagamento degli stipendi di ottobre, novembre e dicembre
2021, oltre al saldo dei mesi precedenti, pari a fr. 634.80, in data 19/20
gennaio 2022 il ricorrente – che quel giorno si era visto versare dalla Sagl
fr. 8'500.- a valere quale “acconto salari”, di tutta evidenza riferiti ai
salari impagati relativi a periodi ben precedenti rispetto a quelli che
concernono la presente vertenza (cfr. doc. 422) - ha sollecitato la __________
cui ha chiesto di provvedere al “pagamento di complessivi CHF 18'646.65
entro il termine di 10 giorni” (cfr. doc. 393).
Con “sollecito di pagamento”
del 25 marzo 2022:
-
rimasti scoperti gli stipendi degli ultimi quattro mesi oltre
all’arretrato già indicato,
-
a quasi due mesi dalla fine del rapporto di lavoro,
-
ad oltre due mesi dall’ultimo versamento ricevuto dalla società,
-
dopo che con scritto di data 4 febbraio 2022 la datrice aveva comunicato
“che sarà nostra premure provvedere al pagamento dei salari arretrati entro il
20 marzo” (cfr. doc. 341) senza poi aver provveduto a corrispondere all’ex
dipendente alcunché,
RI
1 ha fatto “notare” alla ex datrice di lavoro “che a tutt’oggi non mi
è ancora stato pagato il saldo dei salari corrispondente a CHF 25'036.80”.
“Trattandosi di pagamenti contrattualmente scaduti”, l’insorgente ha poi
indicato “vi preghiamo di provvedere al pagamento della somma sollecitata
entro il termine di 10 giorni” (cfr. doc. 364).
Il
ricorrente ha poi sollecitato, senza esito né riscontro alcuno, alla __________
il versamento dei salari anche il 19 aprile 2022 (cfr. doc. 396) ed il 20
maggio 2022 (cfr. doc. 398).
Il
4 luglio 2022, RI 1 ha infine assegnato alla società un termine di 20 anziché
di 10 giorni per provvedere al pagamento di quanto dovutogli (cfr. doc. 399) ed
ha ricevuto, una settimana più tardi, la seguente risposta:
" (…)
facciamo seguito al suo sollecito di pagamento del 4 luglio per confermarle
che, come già anticipato verbalmente, pensiamo di riuscire a pagare il dovuto
entro la fine di agosto. Speravamo che si bloccassero, come era in previsione,
alcuni lavori permettendoci di sistemare la posizione come vi avevamo già
comunicato. Ci scusiamo nuovamente per il ritardo e la preghiamo di voler
attendere ancora un po’ prima di intraprendere azioni legali in modo da
permetterci di sistemare il tutto senza l’aggravio di ulteriori spese” (cfr.
doc. 348).
Nessun
successivo pagamento da parte della società, rispettivamente sollecito o altro
intervento del ricorrente figura agli atti sino a fine gennaio 2023, quando RI
1 ha fatto spiccare nei confronti della ex datrice di lavoro un precetto
esecutivo per fr. 30'401.60 a valere quale “CHF 29'766.70 stipendi impagati
(lordi, compresi 13° pro rata e assegni familiari) da ottobre 2021 a gennaio
2022 + saldo precedente di CHF 634.80” (cfr. doc. 402), contro cui la
debitrice ha fatto opposizione totale in data 31 marzo 2023 (cfr. doc. 403).
Con
sentenza dell’11 luglio 2023, la Pretura del Distretto di __________ ha
rigettato l’opposizione al precetto esecutivo per fr. 28'166.66 (cfr. doc.
351-355).
Il
16 novembre 2023, RI 1, rappresentato in quel frangente da __________, ha
insinuato il proprio credito nel fallimento della __________, per totali fr.
33'167.88 (cfr. doc. 384-385).
Il
23 novembre 2023, RI 1 ha ceduto il proprio credito alla Cassa (cfr. doc. 383)
che, con decisione del 30 novembre 2023, ha respinto la sua domanda di
indennità per insolvenza sulla base, in particolare, delle seguenti
argomentazioni:
"
3. Lei comunica di aver lavorato presso la società __________ per il
periodo 01.05.2019 – 31.01.2022 e di aver percepito il salario unicamente fino
al 30.09.2021.
Il rapporto di lavoro è
terminato in data 31 gennaio 2022. In seguito ha sollecitato tramite lettere il
versamento degli stipendi arretrati. In data 27 gennaio 2023 per il tramite di __________
ha avviato la domanda d’esecuzione facendo spiccare un precetto esecutivo il 31
gennaio 2023.
In considerazione del
fatto che ha terminato il rapporto di lavoro a gennaio 2022 e che unicamente a
gennaio 2023 è stato intimato il precetto esecutivo, la Cassa ritiene che non
abbia ottemperato i suoi obblighi di ridurre il danno previsto dall’art. 55
LADI e pertanto la sua domanda d’indennità per insolvenza deve essere respinta”
(cfr. doc. 366-368).
Con
opposizione del 16 gennaio 2024, il ricorrente, allora patrocinato dallo Studio
legale e notarile __________, si è opposto al provvedimento reso nei suoi
confronti, facendo valere di avere “sollecitando il pagamento degli stipendi
arretrati, agendo nei confronti del datore di lavoro già durante l’esistenza
del contratto di lavoro, prima verbalmente poi per iscritto con l’intimazione
di termini di pagamento, nonché sollecitando il pagamento anche posteriormente
alla fine del contratto di impiego fino ad avviare una procedura esecutiva nei
confronti della società” ottemperato al suo obbligo di ridurre il danno,
contrariamente a quanto ritenuto dalla Cassa (cfr. doc. 328-333).
Con
decisione su reclamo del 29 marzo 2024, la Cassa ha respinto l’opposizione
presentata da RI 1 e confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra
consid. 1.1.).
Per
completezza, giova rilevare che dagli atti emerge che nei confronti del
ricorrente è pendente presso il Ministero Pubblico (in seguito: MP) del Canton
Ticino un procedimento che vede RI 1 nelle vesti di imputato per i reati di
truffa (art. 146 cpv. 1 CP) ed ottenimento illecito di prestazioni di
un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. 148a cpv. 1 CP). Ciò, come
risulta dal verbale di interrogatorio dell’imputato innanzi al PP titolare
dell’inchiesta “in relazione a richieste di indennità per lavoro ridotto per
il periodo da aprile 2020 a settembre 2021 e per disoccupazione per il periodo
dall’11 febbraio 2022 al 30 settembre 2022, in qualità di dipendente della __________,
in quanto è stato indicato un salario mensile lordo pari a CHF 7'041.67 per
dodici mensilità (esclusi gli assegni figli) con l’unico scopo di ottenere le
indennità citate, non avendo la __________ alcuna operatività concreta”
(cfr. doc. 276).
Sentito
in qualità di imputato, il 20 ottobre 2022 RI 1 ha, in particolare, riferito
alle autorità inquirenti:
-
che “all’interno della __________ fallita con decisione della Pretura
del Distretto di __________ in data 26.01.2022”, egli seguiva “la parte
tecnica e commerciale della società compresa l’esecuzione dei lavori e poi
quando è fallita mi sono dimesso” (cfr. doc. 277; VI PP 20.10.2022, p. 2,
rr. 25-28);
-
alla domanda a sapere “quali erano le sue mansioni all’interno della __________”
ha risposto “ugualmente tecnico commerciale”, negando, poi, di essersi
occupato della società come “gestore di fatto (…) prima di diventarne
dipendente” (cfr. doc. 277; VI PP 20.10.2022, p. 2, rr. 30-37);
-
alla domanda a sapere se “dopo la cessazione del suo rapporto di
lavoro con la __________, lei ha continuato a gestire la citata società? In
caso affermativo le chiedo di indicare in cosa consisteva la gestione operata”,
RI 1 ha risposto “No, tengo a precisare che non gestivo nemmeno prima la
società. Tengo a precisare che fino al marzo 2018, la __________ era detenuta
da __________. Il beneficiario economico di __________ ero io, nonché
amministratore unico della stessa. Quindi le linee guida della __________ e
della __________, in qualità di proprietario di entrambe, le decidevo io. Da
marzo 2018 la proprietà della __________ è passata a mia moglie alla quale ho
venduto le quote. Da precisare che da agosto 2017 mia moglie è diventata
gerente della __________. Poi nel 2020, le quote rispettivamente la proprietà
della __________ sono state vendute all’ing. __________. Da allora la proprietà
rispettivamente l’ing. __________ hanno stabilito le linee guida e quindi le
modalità di gestione della società. A tale riguardo, a maggio del 2020, __________
ha voluto nominare quale presidenze __________ (…) mi ha chiesto se conoscevo qualcuno
ed ho indicato __________ (…)” (cfr. doc. 277-278; VI PP 20.10.2022, da p.
2, r.39 a p. 3 r. 9);
-
alla contestazione del PP “le sottopongo l’estratto delle procedure
esecutiva a carico della __________ dal quale emergono esecuzioni per CHF
92'173.56(…)” ed alla successiva domanda “Le chiedo pertanto di
determinarsi sulla capacità della __________ di far fronte al pagamento degli
stipendi di due dipendenti, e meglio il suo e quello di sua moglie, quando
dall’estratto UE si vede chiaramente che la società era indebitata almeno dal
2018, ovvero dall’inizio della gestione da parte di __________”, il
ricorrente ha fornito il seguente riscontro:
"
Rilevo che le procedure del 2018 risultano estinte, mentre ripartono nel
2020, quado io ero già stato assunto. Produco (…) tre estratti, rispettivamente
27.03.2018, 12.11.2018 e 08.07.2019 dai quali risulta che la __________ non ha
procedura esecutive.” (cfr. doc. 292; VI PP 20.10.2022 p. 7, rr. 8-18);
-
interrogato dal PP a sapere “Visto che voi avete inviato degli
scritti con i quali chiedere alla __________ di pagare i salari arretrarti,
ritenuti i buoni rapporti che intrattiene con __________, lei ritiene che tali
salari vi verranno finalmente erogati?”, il ricorrente ha risposto come
segue:
"
Credo di sì, ma è una sensazione. Con __________ abbiamo dei buoni
rapporti, lui inizialmente credeva nel buon fondamento delle operazioni
edilizie che doveva condurre a buon fine la __________, come ritengo in parte
ci creda ancora, ma penso che l’entusiasmo sia stato frenato dagli ostacoli
burocratici. A tale proposito [ndr: preciso] che, visto il mancato avanzamento
dell’attività è stato lo stesso __________ a suggerire di terminare il rapporto
di lavoro con me e con mia moglie, per non gravare la situazione finanziaria
della __________. (…) al momento non intendiamo procedere in via esecutiva per
Fatti
i salari arretrati, ciò è dipeso però dal buon rapporto che abbiamo con __________,
ma non intendiamo attendere in eterno” (cfr. doc. 288, VI PP 20.10.2022 p. 13,
rr. 27-40).
-
il PP ha inoltre contestato all’imputato – che ha poi preso posizione
sulle allegazioni dell’autorità inquirente in relazione ad alcuna delle poste -
che “da un’analisi finanziaria operata dalla Sezione dei reati economico
finanziari della Polizia Giudiziaria sulla situazione della __________ è emerso”
che “la maggior parte del denaro incassato da __________ nel periodo
01.01.2018-21.12.2021 proviene quasi esclusivamente da conti riconducibili a
lei e alla moglie __________ come da incassi relativi a rimborsi e/o accrediti
di assicurazioni sociali, nonché dalla richiesta e successivo accredito di un
credito COVID-19 per CHF 20'800.-” (cfr. doc. 284-285 VI PP 20.10.2022 p.
9-10).
Agli
atti è, infatti, presente, il rapporto di esecuzione “(rapporto di
ricostruzione finanziaria)” dell’8 luglio 2022, della Polizia Cantonale
Giudiziaria SREF, dal quale, in relazione alla __________ emerge quanto segue:
"
(…) dal 01.01.2018 al 21.12.2021, la società __________ non ha mai
ricevuto accrediti sui conti bancari ad essa intestati da parte di clienti, ad
eccezione dei quattro incassi della __________ (…) e del rimborso ottenuto
dall’assicurazione __________ (…) relativo alla perdita di guadagno a seguito
del fallimento di due società clienti (...). I principali accrediti ricevuti in
favore della __________, nella misura del 90%, sono infatti da ricondurre a
versamenti proveniente principalmente da conti correnti riconducibili a __________
e RI 1, inclusi incassi provenienti dalla __________ (…), da assicurazioni (…)”
(cfr. doc. 225-226).
Giova
rilevare che in seno alla __________ (pure attiva nel settore edile/delle costruzioni),
dal giugno 2016, RI 1 ricopriva la qualità di direttore, con diritto di firma
individuale (cfr. www.zefix.ch). La sede della SA è stata
trasferita, a decorrere dal marzo 2017, allo stesso indirizzo di quella della __________.
Nell’agosto
2017, RI 1 è poi diventato amministratore unico, con diritto di firma
individuale, della __________ che a seguito del fallimento pronunciato con
decisione della Pretura del Distretto di __________ del 26 gennaio 2022 è, poi,
stata sciolta (cfr. www.zefix.ch).
2.5. Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato
dell’amministrazione che ha negato al ricorrente il diritto alle indennità per
insolvenza debba essere tutelato.
Al riguardo va,
innanzitutto, ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente
metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in
particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e
STF C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,
Betreibung; Lohnklage”), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17
aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005).
La giurisprudenza federale ha
pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere
effettuati in modo continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei
datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF
8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022
consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4
pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).
Inoltre giova evidenziare
che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente
allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa
(o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire
una perdita.
L’obbligo di diminuire il
danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto
non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla
disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal
lavoratore per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine
del rapporto di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del
caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N.
30 pag. 190 segg. e citata al consid. 2.4.).
Nella presente fattispecie, dalla documentazione bancaria in atti, appare
chiaro come da tempo il ricorrente non percepisse puntualmente il salario da
parte della __________, come dimostrano i numerosi “acconti” sugli stipendi
accreditatigli in luogo di quanto effettivamente gli spettava in modo
irregolare tanto per ammontare quanto per cadenza dei versamenti (cfr. supra consid.
2.4.).
Al
riguardo, questa Corte ricorda che la corresponsione di acconti non giustifica
l’inattività del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare
gli stipendi dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l’aumento
dell’importo di salario scoperto (cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019
consid. 4.3., citata al consid. 2.4.).
In simili condizioni, il solo
richiamo scritto in atti, trasmesso il 19/20 gennaio 2022 all’ex datrice di
lavoro ancora in costanza del rapporto lavorativo, ma quando ormai si era già
nel termine di disdetta a seguito del licenziamento intimato al ricorrente
dalla società per il 31 gennaio 2022 non è sufficiente.
È vero che in data 19 gennaio 2022 il ricorrente ha ricevuto fr. 8'500.-
dalla società (cfr. supra consid. 2.4.). È altrettanto vero, tuttavia, che in
seguito egli non ha più ricevuto alcunché.
Determinante, infatti, nel
caso di specie, è il fatto che, terminato il rapporto di lavoro senza vedersi
saldati gli stipendi degli ultimi quattro mesi, RI 1, dopo avere ricevuto lo
scritto del 4 febbraio 2022 con il quale la __________ prospettava il pagamento
dei salari arretrati entro il 20 marzo successivo, al quale nulla di concreto è
Considerandi
evidentemente seguito, il ricorrente si è limitato ad intimare alla società
solleciti scritti il 25 marzo 2022, il 19 aprile 2022 ed il 20 maggio 2022,
senza ricevere alcun riscontro.
La sola risposta fornitagli
dalla società l’11 luglio 2022 al sollecito del 4 luglio 2022, alla luce del
cronico ritardo nel pagamento degli stipendi da parte della società, il fatto
che già ad un precedente scritto (del 4 febbraio 2022), con il quale l’ex
datore di lavoro prometteva il pronto pagamento di quanto dovutogli, la società
non aveva ottemperato, la circostanza che ormai dalla fine del rapporto di
lavoro erano trascorsi oltre cinque mesi senza versamento alcuno, non poteva
suscitare alcun sentimento di sicurezza nel ricorrente circa un prossimo
accredito di quanto gli spettava.
In ogni caso, rimasto
lettera morta anche lo scritto dell’11 luglio 2022, al quale nessun pagamento
ha fatto seguito, il ricorrente ha poi atteso ancora settembre, ottobre,
novembre e dicembre 2022, nonché gennaio 2023, quindi ben cinque ulteriori mesi
dal promesso termine di pagamento, per far spiccare un precetto esecutivo nei
confronti della __________.
In proposito giova rilevare che ai sensi della giurisprudenza federale gli
sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e
continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro
come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7
ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2,
pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA
2020.
Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).
Siccome nel caso di specie il pagamento dei salari avveniva da
tempo in modo irregolare/incompleto, questa Corte segnala che secondo l’art.
337a CO in caso d’insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può recedere
immediatamente dal rapporto di lavoro, in quanto non gli sia prestata entro
congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto.
Benché dal lavoratore non possa essere preteso che in virtù dell’obbligo di
ridurre il danno proceda ai sensi dell’art. 337a CO (cfr. STFA C 264/04 del 20
luglio 2005 consid. 2.3.), tale facoltà può rivelarsi utile per il medesimo.
Al riguardo in una sentenza C 364/01 del 12 aprile 2002 consid. 1.b) l’Alta Corte ha peraltro stabilito:
" (…) Une absence de liquidités de l'employeur de longue durée peut
justifier une demande de sûretés par le travailleur (art. 337a CO), si ce
dernier peut craindre légitimement que son salaire ne lui soit pas versé
conformément au contrat, cela à la différence d'un retard exceptionnel et
de peu d'importance qui ne saurait compromettre la confiance du
travailleur dans le respect par l'employeur de ses obligations (GABRIEL AUBERT,
L'employeur insolvable, in: Journée
1992.
du droit du travail et de la sécurité sociale, p. 110). Lorsqu'il
apparaît, selon les circonstances, que l'employeur ne pourra ou ne voudra pas
s'acquitter, sans un retard excessif, de ses obligations, il est normal que le
salarié soit mis en mesure d'exiger des sûretés et de résilier son contrat
avec effet immédiat si ces dernières ne lui sont pas fournies (AUBERT, loc.
cit., p. 110).”
(cfr. anche STFA C 367/01 del 12 aprile 2002 consid. 1.b)
Per quanto
attiene alle rassicurazioni verbali che RI 1 fa valere di avere
ricevuto dall’ex datrice di lavoro (cfr. supra consid. 1.2.), il TCA sottolinea
che le medesime, in concreto peraltro solo pretese e non comprovate, non
esimono in ogni caso il dipendente dall’esigere in modo determinato, tempestivo
ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non sono quindi
sufficienti al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STF
8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA
38.2015.31
del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011,
consid. 2.7.).
Con
riferimento alla censura ricorsuale secondo cui “Nemmeno gli si può
rimproverare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave
negligenza che abbia provocato e/o aumentato il danno” (cfr. supra consid.
1.2.), questa Corte rammenta, inoltre, che conformemente
alla giurisprudenza federale, non spetta alla persona assicurata decidere se
ulteriori passi volti alla realizzazione delle pretese salariali potrebbero
avere successo oppure no. Essa è invece tenuta a intraprendere tutto ciò che è
da lei ragionevolmente esigibile per salvaguardare il diritto al salario (cfr.
DLA 2020 Nr. 22 consid. 2 e consid. 5.2).
Alla luce di tutto quanto
precede, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito dalla
Cassa, che RI 1 abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di
ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF
8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022
consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del
30.
settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA
38.2014.4
del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA
38.2010.25
del 14 dicembre 2010), non rivendicando l’integrale e puntuale
versamento del salario in maniera più incisiva, prima, durante il rapporto di
lavoro, successivamente limitandosi, da una parte, a solleciti scritti che non
hanno sortito effetti concreti per sette mesi, attendendo, infine, oltre sei
mesi dall’ultimo riscontro (ove quanto contestualmente promesso è rimasto
lettera morta) da parte della ex datrice di lavoro (ed un anno dal termine del
rapporto di lavoro) per avviare una procedura esecutiva.
La decisione su opposizione
del 9 marzo 2024 deve, quindi, essere confermata.
2.6
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024
consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA
38.2023.11
del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023
consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA
38.2022.57
del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022
consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti