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Decisione

38.2024.25

A. sospeso 8 giorni a causa di mancate e insuff. ricerche nei 3 mesi prec. iscrizione in dis. quando lavorava in virtù di contratto di durata determ. Dovere di cercare lavoro = regola di comportam. elem. Fino a dopo reclutam. non certezza di prestare servizio militare, per cui cercare c.que lavoro

15 luglio 2024Italiano33 min

lavoro hanno risposto di non avere potuto prendere in considerazione le richieste

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2024.25

rs

Lugano

15 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 aprile 2024 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 21 febbraio 2024 l’Ufficio

regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 (__________.2005)

per 10 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate

ricerche di lavoro nel periodo precedente l’annuncio per il collocamento che ha

avuto luogo, con effetto dal 13 dicembre 2023, al termine del contratto di

impiego di durata determinata scadente nel mese di dicembre 2023 (cfr. doc. 3).

1.2. L’assicurato, il 14 marzo 2024, ha

interposto opposizione, pervenuta alla Cassa __________ il 18 marzo 2024 e

all’URC il 20 marzo 2024, nella quale ha fatto valere di aver svolto diverse

ricerche di lavoro direttamente in ditta e telefonicamente, senza tuttavia

alcuna prova scritta.

Egli ha precisato di essere

comunque riuscito a procurarsi delle prove veritiere da parte di alcune aziende

a cui aveva chiesto un’occupazione nei mesi di ottobre, novembre e dicembre

2023 antecedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 4).

All’opposizione il medesimo ha

allegato cinque conferme da parte di potenziali datori di lavoro (cfr. doc. 4),

e meglio:

-

lettera del 5 marzo 2024 in cui __________ hanno indicato che RI 1 durante

il mese di dicembre 2023 aveva preso contatto con loro per un posto di lavoro;

-

scritto del 28 febbraio 2024 della __________ nel quale __________ ha

dichiarato di avere avuto, nel mese di ottobre 2023, un colloquio personale con

l’assicurato, il quale ricercava un impiego;

-

lettera del 27 febbraio 2024 nella quale __________, ha attestato che l’interessato

si era presentato nella sua ditta alla ricerca di un’occupazione nel mese di

novembre 2023;

-

scritto del 27 febbraio 2024 di __________ in cui questi ha attestato che

RI 1 l’aveva contattato telefonicamente durante il mese di novembre 2023 per

una richiesta di lavoro;

-

lettera del 26 febbraio 2024 della __________ nella quale è stato

confermato che l’assicurato si era recato nell’ufficio della ditta nel mese di

novembre 2023, domandando un impiego.

Fatti

I quattro potenziali datori di

lavoro hanno risposto di non avere potuto prendere in considerazione le richieste

di RI 1, poiché, principalmente, erano al completo di personale (cfr. doc. 4).

1.3. Con decisione su opposizione del 10

aprile 2024 l’URC, tenendo conto degli sforzi volti al reperimento di

un’occupazione comprovati in sede di opposizione, ha ridotto la sanzione a

carico dell’assicurato a 8 giorni di sospensione per mancate ricerche dal 13 al

30 settembre 2023 e per insufficienti ricerche nei mesi di ottobre e novembre,

nonché dal 1° al 13 dicembre 2023.

1.4. Contro la decisione su opposizione

del 10 aprile 2024 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha

lamentato il fatto che, nonostante il suo impegno a fornire delle prove

veritiere circa la sua buona volontà nella ricerca di un lavoro prima di

entrare in disoccupazione, è stato ancora penalizzato con otto giorni,

corrispondenti a complessivi fr. 889.15.

L’insorgente ha rilevato che gli

sono stati inflitti tre giorni di sospensione sia per il mese di ottobre 2023,

che per il mese di novembre 2023, benché nel primo abbia effettuato una sola

ricerca di impiego, mentre nel secondo tre ricerche.

Il medesimo ha, infine, asserito

di essere disposto ad accettare un massimo di quattro giorni di sanzione, ossia

due giorni per settembre, un giorno per ottobre e un giorno per novembre (cfr.

doc. I).

1.5. L’URC,

con risposta del 5 giugno 2024, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.6. Il 6 giugno 2024 il presidente del

TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014

dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto della

vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato

dal diritto all’indennità di disoccupazione per otto giorni a causa di mancate

e insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di tre mesi antecedente

l’iscrizione in disoccupazione con effetto dal 13 dicembre 2023.

2.3. Tra

gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui

tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario

anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo

è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori

del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del

29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi, previsto che

l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre il danno, valido

anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021,

8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003

consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und

Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro,

quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo, egli

deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui

l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per

ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto

2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato

ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168,

in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio,

adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in

cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione

(cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020

ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF

8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20

settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;

STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139

V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998

ALV N° 22; AD. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce

della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede

la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del 26

agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV

Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée

déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement

avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les

recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré

recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des

rapports de travail (…)”;

STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5

in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego

di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF

8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag.

17).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale

principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato

che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano

esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige

in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_47/2022 del

14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata

in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid.

3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12

luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del

6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28

giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha

rilevato:

"

(…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124

V 225 consid. 4a p. 231). Sur

le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches

d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124

V 225 consid. 6 p. 234; arrêt

C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de

manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la

qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des

recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches

nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte

ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il

numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero

durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.

3.2.

Sulle modalità con le quali bisogna

effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo

l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo

impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente

le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.

2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V

74).

La legge non prevede nessun modo

particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia

per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992

nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in

caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la

fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato

o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il

disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro

presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore

di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella

causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato

dell'economia (SECO).

In caso di rifiuto del datore di

lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

Come visto, la sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e

soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno

2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se

l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento

sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata

sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la

gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré

malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore

d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur

pertinence".

Per quel che attiene alla

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio

2022).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D.

Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le

sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente

confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di

procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del

2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio

2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6. Nella presente evenienza dalle

carte processuali si evince che RI 1, al termine del suo contratto di lavoro di

durata determinata con __________ che scadeva a fine dicembre 2023, si è

iscritto all’URC quale persona in cerca d’impiego a partire dal 13 dicembre

2023 (cfr. doc. 1; 3).

Il ricorrente, che è al suo primo

termine quadro (13.12.2023 – 12.12-2025) con un guadagno assicurato di fr.

3'270 e possiede un AFC quale muratore, ha indicato di ricercare un’occupazione

come muratore e impiegato forestale.

Al momento dell’annuncio per il

collocamento egli non ha fornito alcuna prova di ricerca di una nuova

occupazione (cfr. doc. 1).

Di

conseguenza l’amministrazione, il 12 gennaio 2024, gli ha trasmesso una

Richiesta di giustificazione con cui l’ha invitato a motivare, entro il 19 gennaio

2024, il proprio comportamento relativo agli ultimi tre mesi del contratto di

lavoro di durata determinata.

Il

consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata,

l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso,

menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede

proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in

cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 1).

L’insorgente,

il 16 gennaio 2024, ha risposto:

" (…) Nei

mesi precedenti richieste ne ho fatte ma non ho prove per dimostrarlo essendo

che erano tutte telefoniche o incontri di persona.

Un’altra cosa io ho saputo a novembre 23

che partivo a luglio per militare e non gennaio come di programma iniziale. (…)”

(Doc. 2)

Dal profilo procedurale l’URC ha, quindi, ossequiato il diritto di

essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e

dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

Con

decisione del 21 febbraio 2024 l’URC ha sospeso l’assicurato per dieci giorni

dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di

lavoro nei tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione con effetto dal

13 dicembre 2023 (cfr. doc. 3; consid. 1.1.).

Tale sanzione è stata ridotta, con

decisione su opposizione del 10 aprile 2024, a otto giorni, considerato che con

l’opposizione l’insorgente ha prodotto cinque lettere di potenziali datori di

lavoro che hanno confermato le sue richieste di impiego (cfr. doc. 4; A;

consid. 1.2.; 1.3.).

2.7. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalla

documentazione agli atti emerge, innanzitutto, che l’URC ha esaminato gli

eventuali sforzi intrapresi dall’assicurato al fine di reperire un’occupazione

nel periodo dal 13 settembre al 12 dicembre 2023, lasso di tempo corrispondente

ai tre mesi precedenti la data a partire dalla quale ha richiesto le

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, ossia il 13 dicembre

2023 (cfr. doc. A pag. 1; consid. 2.6.).

Tale

modo di operare risulta corretto, visto che il ricorrente, prima di annunciarsi

per il collocamento, lavorava beneficiando di un contratto di durata

determinata (cfr. consid. 2.6.).

Egli,

perciò, era tenuto a cercare un nuovo impiego negli ultimi tre mesi di attività

(cfr. consid. 2.3.).

Tuttavia nell’arco di tempo in

questione l’assicurato non ha intrapreso alcuno sforzo volto a reperire

un’occupazione dal 13 al 30 settembre 2023, mentre ha svolto una ricerca di

lavoro nel mese di ottobre 2023, tre ricerche nel mese di novembre 2023 e una

ricerca dal 1° al 12 dicembre 2023 (cfr. doc. 4; A pag. 2-3; consid. 1.2.), le

quali si rivelano quantitativamente insufficienti (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020, pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23

pag. 71; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.8.).

Per

quel che concerne l’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, però, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale

principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato

che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano

esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige

in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_750/2021

del 20 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid.

3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio

2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005;

STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STF

8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524;

STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22

settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare

precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da

svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di

disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

Il

Tribunale federale ha, d’altronde, stabilito che il dovere di

effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento

elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente

informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte

dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi

volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure

nel periodo di disdetta (cfr. STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022

consid. 4.3.3.; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05

del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.;

STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nel giudizio 8C_278/2013 del 22

ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già citato sopra, l’Alta Corte ha

ribadito che un assicurato non può discolparsi dal non avere compiuto ricerche

di lavoro o dall’averne effettuate di insufficienti nel periodo antecedente la

disoccupazione asserendo di non avere saputo di dovere cercare seriamente

un’occupazione già a questo momento e di non essere stato reso attento a tale

obbligo.

La nostra Massima Istanza, nella

sentenza 8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2., ha poi puntualizzato che,

come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, anche nell’assicurazione

contro la disoccupazione gli assicurati devono fare il possibile per ridurre il

danno senza avvisi particolari da parte dell’amministrazione o fogli

informativi.

In proposito cfr. STF 8C_209/2018

del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016

consid. 3.2.; STF 8C_768/2014 del 23 febbraio 2015 consid. 2.2.2.

2.8. È vero che il ricorrente ha

affermato di aver effettuato nei mesi precedenti la disoccupazione ulteriori

ricerche di impiego di persona e telefonicamente (cfr. doc. 4).

È altrettanto vero, tuttavia, che

di tali ricerche non sussiste alcuna prova, né peraltro le stesse sono state

meglio specificate.

Al

riguardo giova ricordare che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita

la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle

assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di

apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca).

In

caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1.,

pubblicata in DTF 149 V 250; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.;

STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio

2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF

9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011

consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9

maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Per quanto attiene alle pretese

ricerche telefoniche, è, altresì, utile osservare che in linea di

principio le ricerche di lavoro, se compiute unitamente ad ulteriori ricerche

effettuate secondo altre modalità, possono essere svolte anche per telefono.

La

nostra Massima Istanza ha, infatti, ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il

danno l'assicurato che intraprende ricerche di lavoro esclusivamente per

telefono (cfr. DLA 2000 pag. 156 segg.; cfr. consid. 2.4.).

Secondo la giurisprudenza

federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato deve, però, di regola,

attestare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag.

38).

Cfr.

anche STCA 38.2017.54 del 12 ottobre 2017 consid. 2.8.; STCA 38.2016.37 del 23

marzo 2017 consid. 2.7.

Ne discende che in concreto non

può essere tenuto alcun conto degli ulteriori asseriti sforzi.

2.9. In relazione all’affermazione

secondo cui il ricorrente ha saputo nel mese di novembre 2023 che sarebbe

partito per il militare a luglio e non a gennaio come da programma iniziale

(cfr. doc. 2, consid. 2.6.), va rilevato che ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 della Legge

federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM) del

3 febbraio 1995 (stato 1° gennaio 2023) “le persone soggette all’obbligo di

prestare servizio militare sono soggette all’obbligo di leva dall’inizio

dell’anno in cui compiono 18 anni”.

Nel caso di specie l’assicurato,

nato il 1° aprile 2005 e di nazionalità svizzera (cfr. estratto relativo all’insorgente del sistema informatico

relativo alla banca dati MOVPOP

che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino; Legge di applicazione della legge

federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento

della popolazione, RL 144.100), ha compiuto 18 anni il 1° aprile 2023.

Giusta l’art. 8 LM le persone

soggette all’obbligo di leva sono dapprima tenute a partecipare a una

manifestazione informativa.

In

questa occasione i giovani devono indicare, all’attenzione degli organi di

reclutamento, la data a partire dalla quale desiderano assolvere la scuola

reclute (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b LM; https://www4.ti.ch/di/smpp/militare/domande-frequenti).

Le giornate informative 2023,

obbligatorie prima della visita di reclutamento per i giovani della classe 2005

o più anziani, in Ticino si sono tenute dal 13 al 29 settembre 2023. In

particolare per i coscritti di __________, Comune di __________, dove risiede l’insorgente,

tale giornata ha avuto luogo il __________ 2023 (cfr. https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/SMPP/Documentazione/ Avviso_Annuale_Giornate_Informative.pdf).

Successivamente alla giornata

informativa l’insorgente, benché durante la stessa abbia avuto la possibilità

di esprimere la propria preferenza circa il periodo in cui effettuare la scuola

reclute (l’art. 11 cpv. 4 lett. c dell’Ordinanza concernente l’obbligo di

prestare servizio militare (OOPSM) enuncia comunque che al riguardo si tiene conto

della necessità militare), verosimilmente a gennaio 2024 dopo la fine, prevista

nel mese di dicembre 2023, del contratto di lavoro di durata determinata con __________,

non poteva in ogni caso essere certo di dover assolvere la scuola reclute.

In

effetti le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare (dopo la

giornata informativa) al reclutamento (cfr. art. 9 LM).

Nell’ambito

del reclutamento sono trattati mediante esami, test e interrogazioni, i dati

necessari, segnatamente, per l’accertamento del profilo attitudinale e

l’apprezzamento dell’idoneità al servizio militare (cfr. art. 10 cpv. 1 LM; https://www.armee.ch/it/reclutamento-giornate-di-reclutamento).

Ai sensi dell’art. 13 dell’Ordinanza

concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) del 22 novembre 2017 (stato

1° gennaio 2024) nell’ambito del reclutamento è, in particolare,

valutato il profilo attitudinale delle persone soggette all’obbligo di leva e

accertato il potenziale di base per funzioni di quadro nell’esercito o nella

protezione civile. Viene, inoltre, determinata l’idoneità al servizio militare o

al servizio di protezione civile oppure l’inidoneità al servizio e sono

stabiliti la data d’inizio e il luogo dell’istruzione militare o

dell’istruzione di protezione civile.

L’art.

14 cpv. 1 sancisce, poi, che:

"

1 Per l’accertamento del profilo attitudinale, le

persone soggette all’obbligo di leva sono sottoposte, nell’ambito di procedure

di test, a esami, accertamenti e valutazioni riguardanti:

a. il loro stato di salute;

b. le loro attitudini fisiche: la

resistenza, forza, velocità e la capacità di coordinamento;

c. le attitudini intellettuali e

la personalità: le attitudini intellettuali generali, la capacità di risolvere

problemi, la capacità di concentrazione e d’attenzione, la flessibilità, la

scrupolosità, l’autoconsapevolezza e le inclinazioni;

d. la psiche: la

salute psichica, l’assenza di disturbi ansiosi, l’autoconsapevolezza, la

resistenza allo stress, la stabilità emotiva e la capacità di socializzare;

e. la competenza

sociale: il comportamento e la sensibilità nella società, nella comunità e nel

gruppo;

f. l’idoneità a

esercitare determinate funzioni, nella misura in cui tale idoneità non risulti

dal profilo attitudinale generale secondo le lettere a–e;

g. il potenziale di

base per funzioni di quadro per un impiego come sottufficiali.

Secondo

l’art. 15 OOPSM afferente all’idoneità al servizio:

" 1 Per tutte le funzioni di

reclutamento dell’esercito o della protezione civile sono definiti profili dei

requisiti.

Considerandi

2.

Agli

uomini e alle donne si applicano gli stessi profili dei requisiti.

3.

È

idonea al servizio militare la persona che, sulla base del proprio profilo

attitudinale, soddisfa il profilo dei requisiti di almeno una funzione di

reclutamento dell’esercito.

4.

È

idonea al servizio di protezione civile la persona che, sulla base del proprio

profilo attitudinale, non è idonea al servizio militare ma soddisfa il profilo

dei requisiti di almeno una funzione di reclutamento della protezione civile.

5.

È

dichiarata inidonea al servizio la persona che non è idonea né al servizio

militare né al servizio di protezione civile.”

L’art. 17 OOPSM prevede,

peraltro, che immediatamente dopo il colloquio di reclutamento vengono

comunicati per scritto l’attribuzione a una funzione di reclutamento

dell’esercito o a una funzione della protezione civile (lett. a) e la data

d’inizio e il luogo dell’istruzione (lett. b).

Ne

consegue che il ricorrente, non avendo la certezza fino a dopo il reclutamento

di dover prestare servizio militare (scuola reclute), non era legittimato,

sulla sola base delle indicazioni da lui fornite

durante la giornata informativa svoltasi nel mese di settembre 2023 circa la data a partire dalla quale desiderava

assolvere la scuola reclute (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b LM), a rinunciare

a compiere ricerche di lavoro.

Del resto l’assicurato ha

comprovato di aver effettuato una ricerca di lavoro già nel mese di ottobre

2023.

(cfr. doc. 4; consid. 1.2.).

2.10

Alla

luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che il ricorrente, non compiendo

ricerche di lavoro dal 13 al 30 settembre 2023 e svolgendo soltanto una ricerca

sia nel mese di ottobre che nel mese di dicembre 2023, rispettivamente tre

ricerche nel mese di novembre 2023, ha violato l’obbligo di ridurre il danno

che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022

consid. 2.8.).

Egli

deve, dunque, essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla

base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.11

Infine, per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha

inflitto al ricorrente otto giorni di sospensione, specificando quanto segue:

" La

sanzione è così composta:

Settembre 2023 (13.9 al 30.9): nessuna

ricerca consegnata, ricerche mancanti, 2 giorni di sanzione,

Ottobre 2023: 1 ricerca dimostrata,

valutata insufficiente, 3 giorni di sanzione,

Novembre 2023: 3 ricerche dimostrate,

valutate insufficienti, 3 giorni di sanzione,

Dicembre (1.12 al 13.12): 1 ricerca

presentata, valutata sufficiente” (Doc. A pag. 3)

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la

disoccupazione ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la

penalità minima prevista per insufficienti ricerche durante un mese precedente

l’annuncio per il collocamento corrisponde a tre giorni di sospensione (cfr. consid.

2.5.).

A

mente del TCA, tutto ben considerato, la sanzione di otto giorni inflitta

all’assicurato risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid.

2.5.).

La soluzione adottata

dall’amministrazione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non

può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e

5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_67/2020,

8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017

del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3

pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43

del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile

con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio

2012).

Per completezza giova segnalare

che con sentenza 38.2014.67 del 25 febbraio 2015 questo Tribunale, in relazione

a un assicurato che nei tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione

aveva comprovato tre ricerche per il

mese di maggio 2014, una ricerca per il mese di giugno 2014 e tre ricerche per

il mese di luglio 2014, ha confermato la sospensione di nove giorni (tre

giorni per ciascuno dei tre mesi) per insufficienti ricerche di lavoro.

2.12

Stante quanto precede la decisione

su opposizione del 10 aprile 2024 impugnata deve, conseguentemente, essere

confermata.

2.13

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024

consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA

38.2023.31

del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto

2023.

consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA

38.2023.2

del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023

consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA

38.2022.52

del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti