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Decisione

38.2024.26

A ragione chiesta restituz. delle IDI versate ad assicurato che sebbene in seno alla SA non ricopre un ruolo formale, in concreto dispone della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente le decisioni della SA, in cui riveste posizione analoga a quella di un datore di lavoro

7 ottobre 2024Italiano86 min

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2024.26

CL/DC/gm

Lugano

7 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 maggio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 29 aprile 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Dal gennaio 2017 RI 1 ha lavorato

alle dipendenze della __________ di __________, in qualità di direttore

finanziario e manager, dapprima, e meglio sino al 31 dicembre 2017, a tempo

parziale per uno stipendio mensile di fr. 4'000.-, tredicesima inclusa (cfr.

doc. 402), e dal 1° gennaio 2018 a tempo pieno per un salario di fr. 7'000.- al

mese, tredicesima inclusa (cfr. doc. 401).

In seno alla __________, il

medesimo ha, inoltre, rivestito la carica di amministratore unico con diritto

di firma individuale dalla sua fondazione nell’ottobre 2007 e sino ad inizio

aprile 2019 (cfr. estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch).

Dall’atto notarile di

costituzione della società anonima del 10 ottobre 2007 risulta, poi, che RI 1 è

stato promotore della SA, insieme a __________ e __________ (cfr. doc.

228-232).

La società, e

per essa “l’assemblea degli azionisti”, ha disdetto il contratto di

lavoro che la legava a RI 1 il 28 gennaio 2019 con effetto al 31 marzo 2019 “a

seguito dell’interruzione del mandato d’incarico professionale in nostro favore

da parte della società committente __________ per la quale lei e la nostra

società hanno [recte: avete] fornito finora le proprie prestazioni

professionali” (cfr. doc. 399).

1.2. RI 1 si è annunciato all’Ufficio

regionale di collocamento (URC) di __________ il 4 febbraio 2019, con inizio

della disoccupazione previsto dal 1° aprile 2019, dichiarandosi alla ricerca di

un’attività lavorativa al 100% quale specialista nella gestione PMI, fiduciario

immobiliare e capo finanze e servizi (cfr. doc. 253-258 e 443-447).

Dal 2/5 aprile 2019 il medesimo

non risulta più iscritto a RC quale organo della ex datrice di lavoro. Nel suo

ruolo di amministratore unico con diritto di firma individuale è subentrato __________

(cfr. www.zefix.ch).

1.3. Il 15 aprile 2019, la Cassa CO 1

(in seguito: Cassa) ha comunicato all’assicurato di avergli riconosciuto il

dritto a indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2019 (termine quadro:

1.4.2019 - 31.3.2021; guadagno assicurato: fr. 5'535; cfr. doc. 386-387) e ha,

poi, iniziato a versargli le prestazioni LADI.

1.4. Con decisione del 16 dicembre 2020,

poi, la Sezione del lavoro ha ritenuto l’interessato idoneo al collocamento,

motivando come segue il proprio provvedimento:

"

(…)

L’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha preso atto

delle seguenti iscrizioni a Registro di commercio dell'assicurato:

-

__________ (Presidente del CdA dal 22.12.1997);

-

__________ (AU dal 09.08.2010, Presidente del CdA dal 09.08.2010);

-

__________ (Membro del CdA dal 15.11.2006, AU dal 27.02.2018);

-

__________ (AU dal 06.07.2016).

Il 12.11.2020 l'URC ha inoltrato all'Ufficio giuridico una

richiesta di verifica dell'idoneità al collocamento. (…)

Nel caso in esame l'assicurato ha compiuto il periodo di

contribuzione presso la società __________, presso la quale è stato occupato a

tempo pieno dal 01.01.2014 al 31.03.2019 in qualità di direttore. Inizialmente

a tempo parziale (60%) e dal 01.01.2017 a tempo pieno.

Le società più sopra menzionate sono attualmente inattive e per le

stesse egli non esercita alcuna attività.

Il signor RI 1 è quindi normalmente disposto ad esercitare

qualsiasi attività nel settore ufficio, amministrativo, vendita e acquisti, sia

a tempo pieno, sia a tempo parziale.

Visto quindi che l'assicurato ha compiuto il periodo di

contribuzione in una ditta terza, preso atto della propria disponibilità per il

mercato del lavoro, egli deve essere ritenuto idoneo al collocamento per

attività a tempo pieno.” (cfr. doc. 329-331).

1.5. Dal mese di aprile 2021 la Cassa ha

bloccato il versamento delle indennità di disoccupazione in favore di RI 1 a

seguito della segnalazione della Polizia Cantonale del 22 aprile 2021

riguardante un procedimento penale aperto presso il Ministero pubblico del

Cantone Ticino nei confronti dell’assicurato in relazione al sospetto che

quest’ultimo abbia percepito le indennità di disoccupazione indebitamente,

essendo, stando a quanto indicato nella segnalazione, azionista di maggioranza

della __________ e amministratore unico della stessa fino al giorno dopo

l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 296 e 317).

1.6. Il 7 giugno 2021 RI 1 ha iniziato a

lavorare come direttore dell’ufficio tecnico al 50% per la __________ di __________,

di cui dal maggio 2021 è socio e gerente (cfr. doc. 307; estratto RC reperibile

al sito www.zefix.ch).

Il 2 agosto 2021 l’assicurato ha,

poi, concluso un nuovo contratto di lavoro con la __________ in qualità di

responsabile dell’ufficio commerciale al 25% dal 1° agosto 2021 (cfr. doc.

273).

1.7. Con decisione del 5 ottobre 2021 la

Cassa ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal

1° aprile 2019, rilevando:

"

(…) Il 26 agosto 2021 il PP __________ ci ha confermato l'apertura di un

procedimento nei suoi confronti per, fra altri, il reato di ottenimento

illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale; inoltre il PP ci

confermava che lei era azionista di maggioranza della società __________ che

era sua datrice di lavoro.

In data 23.09.2021 l'Ufficio Giuridico (in seguito UG) della

sezione cantonale del lavoro ha trasmesso alla cassa gli atti e la segnalazione

ricevuti dal Ministero Pubblico per competenza e verifica del suo dossier in

quanto lei, per il tramite della __________ (della quale lei è presidente con

firma individuale e possiede il 90% del pacchetto azionario) detiene titoli al

portatore di __________ e di fatto può influenzare e determinare le varie

decisioni del CA della __________ (allegato D).

In data 05.10.2021, su nostra richiesta di informazioni, lei ci ha

confermato di essere detentore del pacchetto azionario (90%) della __________

che, di conseguenza, può gestire le decisioni di __________ essendo una sua

costola.

Per questo motivo la cassa, in relazione all'art. 8 in combinato

disposto con l'art. 31 cpv. 3 lett. c della LADI, e per posizione analoga a

quella di un datore di lavoro, deve rifiutarle il diritto alle indennità di

disoccupazione a far data dal 01.04.2019.

Questa decisione di non diritto costringe la cassa a emanare una

decisione di restituzione per indennità percepite indebitamente e a segnalare

il caso al Ministero Pubblico.” (cfr. doc. 265-267).

1.8. Con ulteriore decisione del 5

ottobre 2021 la Cassa ha chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr.

103'354.90 relativo alle indennità di disoccupazione percepite dal 1° aprile

2019 al 31 marzo 2021, in quanto “secondo la nostra decisione di non diritto __________

e a quanto indicato su questa decisione lei non aveva diritto ad aprire un

termine quadro prestazionale e pertanto non aveva diritto a percepire indennità

di disoccupazione” (cfr. doc. 263).

1.9. Dopo che l’assicurato ha interposto

opposizione contro entrambe le decisioni pronunciate nei suoi confronti il 5

ottobre 2021 (cfr. doc. 214), con decisione su opposizione del 25 gennaio 2022,

la Cassa ha confermato i provvedimenti precedentemente resi nei confronti del

medesimo, argomentando come segue:

"

(…)

6. Nella sua opposizione lei fa valere che ha intestato le azioni

della __________ per conto di terzi azionisti. Dal contratto di cessione

risulta solamente che la __________ intende acquistare, in proprio o per conto

di terzi, le azioni della __________. Orbene, lei nega che la __________ è una

costola della __________.

Orbene, lei è azionista di maggioranza al 90% della __________, la

quale detiene 83% di titoli al portatore di __________ dal 2017. Se,

considerata l'entità della partecipazione finanziaria, spettano al dipendente

poteri decisionali determinanti, la sua posizione risulta analoga a quella di

un datore di lavoro ed egli è quindi escluso dal diritto all'indennità

giornaliere della Cassa. La questione deve essere esaminata nel singolo caso

alla luce delle circostanze concrete. Il semplice possesso di azioni da parte

del collaboratore, ad esempio, non esclude il suo diritto alle prestazioni

(prassi LADI, 820). A tenore della giurisprudenza del tribunale federale

(8C_1044/2008 del 13.2.2009) un assicurato che detiene il 40% delle azioni può,

unendosi con uno dei partner che possiede il 30% delle azioni, decidere il

destino della società. Anche se non esercita alcuna funzione nell'azienda, a

causa della sua partecipazione finanziaria all'azienda egli è escluso dal

diritto alle prestazioni.

Nella fattispecie, lei come detentore dell'83% di titoli al

portatore di __________ può dunque influenzare e determinare le varie decisioni

del consiglio di amministrazione della società __________ malgrado il fatto che

sia stato stralciato dal registro come amministratore di questa ditta in data

02.04.2019. In questo senso lei non ha il diritto all'indennità per lavoro

ridotto ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (…)” (cfr. doc. 195-199)

1.10. Contro la decisione su opposizione

del 25 gennaio 2022 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale

ha chiesto il ripristino, retroattivo, del suo diritto alle indennità di

disoccupazione e l’annullamento della decisione di restituzione, specificando

di non essere “in grado di poter onorare il rimborso delle indennità

ricevute, non disponendo attualmente né di risparmi né di mezzi reddituali

sufficienti” (cfr. doc. I, inc. TCA 38.2022.16).

1.11. Con

la STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022, questa Corte ha accolto il ricorso

presentato dall’assicurato nella misura in cui ha annullato la decisione su

opposizione del 25 gennaio 2022 sia “in relazione al diniego del diritto

alle indennità di disoccupazione già percepite da aprile 2019 a marzo 2021”,

sia “in relazione all’ordine di restituire la somma di fr. 103'354.90

concernente le indennità di disoccupazione ricevute da aprile 2019 a marzo 2021”,

rinviando gli atti alla Cassa affinché procedesse ad una serie di accertamenti,

per i quali meglio si dirà nel prosieguo.

1.12. Con

decisione su opposizione del 29 aprile 2024, la Cassa ha confermato il proprio

precedente provvedimento del 15 maggio 2023 (cfr. doc. 29-33), con il quale ha

(nuovamente) chiesto a RI 1 la restituzione delle indennità indebitamente

percepite dal 1° aprile 2019 sino al 31 marzo 2021.

In

particolare, la Cassa ha motivato come segue la propria decisione su

opposizione:

"

(…)

5. Nella sua

opposizione lei fa sempre valere che non aveva alcuna influenza sulle decisioni

delle ditte implicate, __________ e __________. Orbene, nel verbale dell’interrogatorio

del signor __________ nell’ambito della procedura penale al suo incontro per

titolo di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento e cattiva gestione

quest’ultimo conferma che la gestione e l’amministrazione di __________ è

sempre stata in vostra mano. E che le azioni __________ che il sig. __________

aveva acquisito come un investimento finanziario sono state detenute

fiduciariamente da __________ in quale non avesse mai tenuta alcuna

partecipazione.

Orbene, lei è azionista

di maggioranza al 90% della __________, la quale detiene “fiduciariamente”

l’83% di titoli di __________ dal 2017, acquistati dal sig. __________ come

investimento finanziario. Se, considerata l’entità della partecipazione

finanziaria, spettando al dipendente potere decisionali determinanti, la sua

posizione risulta analoga a quella di un datore di lavoro ed egli è quindi

escluso dal diritto alle indennità giornaliere della Cassa.

Tramite __________, lei

ha potuto influenzare e determinare le varie decisioni del consiglio di

amministrazione della società __________ malgrado il fatto che è stato

stralciato dal registro come amministratore di quest’ultima in data 02.04.2019.

In questo senso lei non ha diritto all’indennità ai sensi dell’art. 31 cpv. 3

lett. c LADI e la sua opposizione concernente il diritto alle indennità

giornaliere è perciò respinta. La decisione in merito della Cassa è quindi con

la presente confermata.

In ultimo luogo viene

sottolineato che il suo obbligo di restituire le indennità indebitamente percepite

non dipende dalla verità delle informazioni che lei ha fornito alla Cassa e se

sono state false o no. Questo fatto è solo determinante per una condanna

penale. E infatti, l’obbligo di restituzione non dipende dall’esito della

procedura penale, a sapere di una vostra condanna, perché la Cassa può chiedere

la restituzione in ogni caso se è stato provato con verosimiglianza

preponderante che lei non aveva diritto alle indennità giornaliere in base alle

disposizioni legale della legge federale sull’assicurazione contro la

disoccupazione. E con la testimonianza del sig. __________ è stato provato col

grado di prova necessario che lei aveva poteri decisionali determinanti di __________

tramite __________” (cfr. doc. 17-19).

1.13. Con tempestivo ricorso del 13 maggio

2024, RI 1 ha impugnato la citata decisione su opposizione innanzi a questa

Corte, “ribadendo”, ha precisato, “i miei diritti alle indennità”.

In particolare, a sostegno delle

proprie motivazioni, il ricorrente ha fatto valere quanto segue:

"

(…)

14. In relazione

all’indagine, al vostro punto 14. affermate che la Corte delle assise

correzionali ha stralciato la procedura penale lo scorso 07.11.2023 per ragioni

che dite “sconosciute”, sarebbe opportuno che riconosceste lo stralcio dovuto a

mia innocenza.

Contesto nuovamente le

vostre affermazioni che, come in passato contengono informazioni non veritiere.

A suo tempo avevo già prodotto documenti a chiarimento della mia posizione.

Non è vero quanto

affermato in relazione all’azionista di maggioranza di __________, signor __________,

la cui testimonianza in sede penale ha ribadito quanto già dichiarato nella

lettera da lui tramessavi in data 02.02.2022, ossia che da maggior investitore

ha sempre partecipato alle sedute decisionali e sovrinteso alle direttive per

la gestione della società anche insieme alla mamma.

__________ in relazione

alla dimostrata proprietà dell’83% delle azioni __________, ha anche dichiarato

che a gennaio 2017, delle sue azioni, nel numero di 33 gli erano state vendute

al prezzo di euro 20'000.- proprio dalla __________, questo fatto contraddice

pertanto quanto da voi sostenuto finora che la stessa gliele deteneva a titolo

fiduciario.

Per completezza

fornisco copia del registro egli azionisti consegnato all’amministratore __________

al momento del suo subentro in __________ a marzo 2019 (doc. A1).

Il sottoscritto quindi,

dipendente finanziariamente da __________ e dalla mamma, ha da sempre messo in

esecuzione le decisioni che venivano stabilite dall’azionista di maggioranza e

non ha mai potuto determinarle o influenzarle autonomamente, nemmeno tramite la

__________ come affermato da voi.

Da ultimo __________ ha

anche ripetuto a più riprese un fatto che nemmeno menzionate, ossia che per la

gestione di __________ c’era stato da sempre in mio affiancamento un

co-direttore, ingegner __________, rimasto in azienda alla guida delle attività

anche dopo il mio licenziamento, dirigente che __________ ha definito essere

stato da sempre il mio “alter-ego”.

Concludendo, da parte

mia ho sempre mantenuto la buona fede in questa vicenda, inoltre, essendo unico

lavoratore impiegato con famiglia di moglie e minorenne a carico, non sarei

nemmeno in grado di pagare quanto pretendete (vi avevo già fornito in data

15.05.2023 gli estratti conto dei miei 2 conti bancari che al 31.12.2022

ammontavano a totali chf 1'480.32, doc. B1 e B2)” (cfr. doc. I).

1.14. Nella propria risposta del 28 giugno

2024, la Cassa, rappresentata dall’avv. RA 1 (__________), postula la reiezione

del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:

"

(…)

28. Il PP __________,

nel suo scritto 2 maggio 2024 all’attenzione della Cassa, prendendo atto della

decisione del 29 aprile 2023 della stessa, ha spiegato come mai avesse chiesto

al Tribunale di stralciare il procedimento inc. n. 2020.7063 e di ritornargli

l’incarto del ricorrente. Il PP ha ribadito come vi fosse la necessità di

aggiornare il fascicolo alle ultime risultanze (dichiarazioni di __________, RI

1 e __________) emerse in un altro procedimento a carico del ricorrente (inc.

2021.9614). Le citate risultanze sono altresì rilevanti in questo procedimento,

in quanto fanno luce in merito al ruolo del ricorrente ed al suo potere

decisionale, in particolare al momento in cui __________ ha acquisito la

partecipazione finanziaria maggioritaria di __________.

Vien da sé che la

motivazione portata dal ricorrente, il quale sostiene che il presente ricorso

vada accolto a fronte dello stralcio per la sua presunta innocenza, operato

dalla Corte delle assiste correzionali in data 17 novembre 2023, è

contestata ed errata.

29. Nel suo ricorso del

13 maggio 2024, il ricorrente fa essenzialmente valere di non aver avuto alcuna

influenza sulle decisioni della __________, le quali venivano prese

autonomamente dall'azionista di maggioranza, __________.

Ciononostante, nel

verbale di interrogatorio 17 novembre 2022, reso dallo stesso __________ nel

procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente per tutta una serie di

reati inerenti il fallimento della __________, egli ha affermato il contrario,

ponendosi in contrasto con i contenuti della lettera del 2 febbraio 2022 citata

dal ricorrente (e redatta dallo stesso, poi semplicemente sottoscritta da __________).

Poco importa se, nel

corso del tempo, __________ abbia acquisito azioni della __________, fino ad

arrivare ad esserne proprietario all'83% (azioni peraltro detenute

fiduciariamente dalla __________) perché egli non ha mai avuto alcun ruolo

effettivo nella società, limitandosi ad essere un puro investitore finanziario.

Egli ha infatti

precisato che la gestione e l'amministrazione della società è sempre stata in

mano al ricorrente, il quale non gli ha da un lato mai richiesto alcun

intervento o aiuto, fermo restando che __________ rileva che non avrebbe avute

le competenze per assisterlo, considerato che di professione è impiegato

d'ufficio (si veda il verbale di interrogatorio del ricorrente del 17.11.2022,

p. 36, rr. 10-20).

30. In merito al

licenziamento del ricorrente da parte della __________, __________ rileva che

la decisione è stata presa dallo stesso ricorrente, che gliene ha parlato solo

a posteriori. Ad ogni modo, dopo tale decisione, il ricorrente ha continuato ad

essere il punto di riferimento di __________ per la __________.

__________ rileva che __________,

da lui emblematicamente definito alter ego del ricorrente, continuava invece a

lavorare per la società, ma che i due non hanno mai avuto contatti (verbale

17.11.2022, pag. 36, rr. 35-44) e che egli non ha neppure mai incontrato il

nuovo amministratore della __________, __________.

31. Prova del fatto che

il ricorrente ha mantenuto poteri decisionali determinanti in seno alla società

anche dopo il suo licenziamento e la radiazione dal Registro di commercio quale

amministratore unico con diritto di firma individuale, è che in quel periodo

egli ha altresì proposto a __________ una riconversione dell'attività della __________,

al fine (apparente) di garantirne la continuità, ma di fatto allo scopo di

acquisire due società a lui riconducibili (__________ e __________), cosa

peraltro non nota all'azionista. Quest'ultimo non si era posto alcuna domanda

in merito alla bontà dell'investimento svolto in __________ o a chi fosse

riconducibile tale azienda, ulteriore prova del fatto che egli faceva totale

affidamento sulle valutazioni e sui suggerimenti di investimento del

ricorrente, nel quale riponeva piena fiducia.

32. In sede di

interrogatorio, il PP ha domandato a __________ se il ricorrente gli avesse

chiesto di postergare il suo credito nei confronti della __________. Il teste

ha risposto che non sapeva cosa volesse dire, prova di come egli non sia

cognito di gestione aziendale e finanziaria, della quale si è sempre occupato

il ricorrente. __________, dopo spiegazione del PP ha confermato di aver

postergato il proprio credito (verbale 17.11.2022, pag. 38, rr. 10-36).

33. Già alla luce di

quanto precede, indipendentemente dal sussistere o meno del rapporto di lavoro

fra __________ ed il ricorrente, nonché del possesso e della titolarità delle

azioni __________ da parte dello stesso, è evidente come egli abbia sempre

avuto una posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro e

pertanto non avesse diritto al versamento dell'indennità di disoccupazione.

34. Il ricorrente

stesso, in occasione del suo verbale di interrogatorio davanti al PP del 1.

Dicembre 2022 (p. 42, rr. 11-21 e 41 seg, nonché pag. 43, rr. 1-5), ha

affermato che, per quanto riguarda la __________, egli conferma le

dichiarazioni rilasciate a verbale da __________ (vedi paragrafi precedenti) e

di conseguenza che sia sempre stato egli stesso, a determinare le scelte della __________,

indipendentemente dalla proprietà e detenzione dei titoli azionari. Il

ricorrente indica come in precedenza non gli fosse (apparentemente) chiara la

necessità di dichiarare di disporre altresì di partecipazioni a titolo fiduciario

nella __________ (verbale di interrogatorio, p. 43, rr. 46-48).

Inoltre, il fatto che a

suo dire non ci siano documenti che attestano i conferimenti di __________

nella __________, nella __________ e che quest'ultima detiene a titolo

fiduciario le partecipazioni di __________ nella prima, mostra come il

costrutto sia tutt'altro che trasparente, quanto più probabilmente montato ad

hoc al fine ultimo di dissimulare chi controllasse economicamente e di fatto la

__________ (verbale di interrogatorio, p. 44, rr. 1-7).

La copia del presunto

registro degli azionisti della __________ a (stato: marzo 2019) prodotta dal

ricorrente, non prova alcunché in merito all'effettivo potere decisionale, che

si evince chiaramente dei fatti esposti.

35. Il ricorrente

ammette altresì di aver riconvertito l'attività della __________ dopo il

licenziamento dei dipendenti, facendola di fatto operare come holding di

società operative; trattasi di una scelta strategica per mantenere attiva la

società, la quale è stata ancora una volta opera del ricorrente, che non può

che venir considerato organo di fatto, oltre che azionista (fiduciario).

36. II ricorrente ha

però al contempo cercato di "sganciarsi" dalla __________, affermando

di essere invero stato dipendente della __________, società che forniva il

lavoro da svolgere alla __________, e non di quest'ultima.

Poco cambia però,

considerato che egli avrebbe, se del caso, dovuto chiarire tale condizione sin

dal momento della richiesta della indennità. Anzi, è abusivo rimarcare questo

fatto, considerato che a monte del licenziamento del ricorrente da parte di __________

e delle ulteriori scelte strategiche di quest'ultima società, vi è proprio la __________

(ed stop agli ordini) e quindi sempre comunque e il diretto interessato.

37. Anche le

dichiarazioni di __________, amministratore unico a titolo fiduciario della __________

a far tempo dall'aprile 2019 e quindi dall'(auto)licenziamento del ricorrente,

ha spiegato al PP il contesto dell'assunzione del mandato e le persone con le

quali ha avuto a che fare. Le sue dichiarazioni confermano nuovamente le tesi

espresse.

In primo luogo, __________

rileva che era stato lo stesso ricorrente a riferirgli che necessitava di

iscriversi alla disoccupazione e come amministratore unico dell'ultimo datore

di lavoro non ne avrebbe avuto di diritto, pertanto gli aveva chiesto di

assumere tale mandato a titolo fiduciario, il tutto in occasione di

un'assemblea generale della società, alla quale era presente il solo ricorrente

in qualità di azionista. Questa affermazione del ricorrente conferma come egli

fosse consapevole delle problematiche che sarebbero potuto insorgere a livello

di disoccupazione, se avesse mantenuto tale ruolo e verosimilmente degli

approfondimenti che sarebbero altresì stati svolti a livello di azionariato

della società ex datrice di lavoro.

__________ ha pure

spiegato di essere sempre stato solamente l'amministratore unico della __________

iscritto a registro, senza alcun controllo sull'attività della stessa, in

quanto della contabilità se ne è sempre occupato il ricorrente, unica persona

con la quale ha mai avuto contatti o dal quale ha mai ricevuto indicazioni.

__________ non ha mai

neppure operato sui conti della società, anzi, neppure sapeva se (e chi altro) avesse

l'effettivo potere di disposizione in banca. __________ non ha neppure

partecipato ad alcuna assemblea generale della __________ dopo il 2020/2021. Da

quel periodo il ricorrente ha pure iniziato a svolgere indipendentemente la

contabilità e le chiusure, a seguito delle quali si limitava a produrre il

bilancio all'attenzione di __________.

Pertanto, anche nelle

parole di __________ troviamo conferma dal persistere del forte legame fra il

ricorrente e la __________, per la quale si occupava della gestione contabile e

sulla quale aveva l'effettivo e completo potere decisionale.

(…).

39. In merito

all'asserita situazione di indigenza, che non gli permetterebbe di farsi carico

della restituzione delle prestazioni, mi limito ad osservare che questa non è

neanche lontanamente comprovata dai saldi dei due estratti conto prodotti. In

mancanza di una decisione di tassazione attuale del ricorrente, del suo

certificato di salario, di eventuali decisioni che lo pongono a beneficio degli

aiuti e del sostegno sociale, così come di un estratto delle esecuzioni che

comprovano le sue difficoltà finanziarie, tale affermazione è totalmente

pretestuosa (…).” (cfr. doc. IX).

1.15. Nella propria replica dell’8 luglio

2024, il ricorrente contesta, sulla base di argomentazioni per le quali, nella

misura di quanto necessario, si dirà nel prosieguo, quanto indicato dalla Cassa

nella propria risposta di causa, in particolare ai punti 28-37 (cfr. doc. XI).

1.16. Pure degli argomenti fatti valere

dalla Cassa nella propria duplica del 21 agosto 2024 (cfr. doc. XV) si dirà,

per quanto di rilevanza ai fini del presente giudizio, nel prosieguo.

1.17. Con osservazioni del 27 agosto 2024,

il ricorrente ha rilevato che il verbale di audizione testimoniale di __________

è “stato redatto in relazione al fallimento della società __________,

pertanto non riguarda la procedura penale avviata da CO 1 nei miei confronti”

ed ha conseguentemente richiesto che “CO 1 e l’avv. RA 1 producano le

procedure di cui dispongono da parte del Ministero e da parte di __________,

che le autorizzano a disporre ed impiegare pubblicamente, anche personalmente

contro di me, tale verbale di inchiesta facente parte di documenti coperti da

segreto istruttorio” (Cfr. doc. XVII).

Una settimana più tardi, RI 1 ha

trasmesso a questa Corte una presa di posizione di __________, di data 29

agosto 2024, dalla quale emerge quanto segue:

"

(…) ho appreso che la mia deposizione rilasciata presso il Ministero

pubblico viene attualmente utilizzata dalla Cassa assicurativa CO 1 cui avevo

già scritto in data 02.02.2022. Di questo fatto non ero a conoscenza, essendo

stato il mio interrogatorio ottenuto con espresso riferimento al solo

fallimento della __________, che vede indagato RI 1 quale suo ex presidente.

Si tratta quindi di un

documento confidenziale di cui non ho mai autorizzato la divulgazione

pubblica. Sono al corrente che CO 1 accusa il signor RI 1 di aver continuato a

gestire e decidere per __________ anche dopo la sua partenza nel 2019 e di aver

potuto prendere autonomamente decisioni per conto della società, accusa che per

quanto mi riguarda non è veritiera.

Quando affermavo che né

mia mamma, né io siamo stati coinvolti nella gestione di __________ intendevo

dire che non lo eravamo ufficialmente con ruoli nel Consiglio di

amministrazione, quelli cioè rivestiti dal signor RI 1 prima e dal signor __________

successivamente. Tuttavia, le decisioni importati del business erano sempre

prese in accordo tra me e il signor RI 1. Si trattava unicamente di un

espediente commerciale di immagine per BPS come già riportato da parte mia nel

verbale e sono sempre rimasto finora in possesso delle mie facoltà decisionali

per essa.

__________, fino alla

chiusura dell’attività con __________ nella primavera del 2019, di presentava

con una situazione commerciale discretamente buona, per questo, per non perdere

l’opportunità di continuare a fare affari, prima che RI 1 lasciasse la società

si era deciso di acquisire la __________, operazione portata a termine

successivamente del signor __________ insieme a __________.

Dopo l’uscita da __________

del signor RI 1, __________ non ha più avuto bisogno di una conduzione attiva

in quanto l’attività in Svizzera si era sostanzialmente fermata, per questo

motivo il ruolo professionale non serviva più e nemmeno la società avrebbe

potuto continuare a retribuirlo. In modo che RI 1 potesse trovare un altro

impiego si era quindi deciso di nominare il signor __________ quale

amministratore.

Con l’acquisizione

della società italiana a metà 2019, tutto il business si è di fatto spostato in

Italia con __________ sotto il coordinamento di __________ rientrato

appositamente a __________ e __________ è rimasta una semplice holding passiva,

sostanzialmente ferma, di cui ho periodicamente verificato la continuazione

senza particolari richieste ed aspettative. Il signor RI 1 da quel momento si è

occupato di altro, ci siamo incontrato di tanto in tanto solo per aggiornarci a

vicenda.” (cfr. all. XVIII1 a doc. XVIII).

1.18. Con osservazioni del 27 settembre

2024, la Cassa, oltre a contestare quanto indicato dal ricorrente,

rispettivamente, a censurare la pertinenza degli allegati presentati da RI 1,

in particolare dello scritto di __________, e dei “fatti che sono volti a

provare”, ha rilevato che le dichiarazioni fornite da quest’ultimo

nell’ambito del procedimento penale concernente il fallimento di __________

riferiscono, in ogni caso, di “eventi strettamente connessi” a quelli

del presente procedimento, “in quanto __________ ha apparentemente

licenziato il ricorrente a seguito dell’interruzione del mandato di incarico

professionale conferitogli da __________ (…) e che coinvolge altresì i medesimi

soggetti”.

La parte resistente rileva, poi,

che __________ è stato sentito dagli inquirenti in qualità di testimone, cui

incombono specifici obblighi, segnatamente di “deporre secondo il vero e di

nulla nascondere”, di modo che alle “smentite” giuste a posteriore

nessun effetto probatorio deve essere accordato nell’ambito del presente

procedimento, o quantomeno, tali dichiarazioni devono essere ritenute

subordinate, dal profilo probatorio, a quanto il teste ha riferito al SPG __________.

L’avv. RA 1 rileva, poi, che la

documentazione penale è stata “fornita dal Ministero pubblico su richiesta

della Cassa, vista l’attinenza delle tematiche. Infatti la Cassa, se non grazie

alla collaborazione del ricorrente e delle Autorità, non ha altro modo per

accertare chi fosse la persona di riferimento per l’investimento di __________

in seno a __________. D’altra parte, il ricorrente non ha neppure provato in

alcun modo che __________ abbia le qualifiche professionali o che abbia anche

solo maturato l’esperienza, per gestire con cognizione di causa una società come

la __________ e prendere quindi le decisioni strategiche in prima persona e in

maniera autonoma”.

La parte resistente si è, infine,

riconfermata nelle proprie precedenti osservazioni (cfr. doc. XX).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione, o meno, la Cassa ha chiesto a RI 1 la

restituzione di fr. 103'354.90 a titolo di indennità di disoccupazione che, a

mente dell’amministrazione, egli avrebbe percepito indebitamente tra aprile

2019 e marzo 2021.

2.2. L'art. 95 LADI regola la

restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011,

la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di

cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.

Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di

lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro

ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento

indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce

che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La

restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Fatti

I principi giurisprudenziali

attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla

LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge

(cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid.

5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.

3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26

ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.

1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF

C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.

469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del

14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019

consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Mediante

la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,

e meglio “un

accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi”

(cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi

oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr.

DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è

manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme

giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato

(cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Una

decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti

di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole

dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit

bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine

Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine

Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF

9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre

2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del

16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).

In proposito cfr. pure la STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28

aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF

8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009

consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.3. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione

è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).

L’art.

31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i

lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di

lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge

del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c. le persone

che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale

supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le

decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati

nell’azienda.

I

disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente.

Ciò

non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico

del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle

persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai

loro coniugi.

Con

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti

esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione

dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione

professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta (cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).

Nelle

sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un

dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege

(cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere

decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per

un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è

escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le

responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF

8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).

In

una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato

su questi temi le seguenti considerazioni:

" (…) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per

stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi

dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve

essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla

base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i

soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico,

il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il

solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono

iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio

vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente

di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà

partecipano in modo decisivo alla formazione della

volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha

escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano

nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo

attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà

di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche

solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati

della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un

salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude

automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto

all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che

nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata

giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione

dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.

3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie

in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6

maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della

A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2

LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a

ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di

diniego. (…)"

L’Alta Corte ha ricordato questi

principi in una sentenza 8C_34/2021 dell’8 luglio 2021, pubblicata in SVR 2021

ALV Nr. 14 pag. 51, in cui ha precisato che nel caso di un gerente e direttore

di una SA, carica ricoperta dal ricorrente di quella fattispecie,

differentemente dalla situazione riguardante un membro del CdA di una SA, deve

avere luogo un esame delle circostanze concrete. Il TF ha concluso che a

ragione era stato deciso che l’insorgente aveva una posizione professionale

analoga a quella di un datore di lavoro.

Lo scopo della giurisprudenza

sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di

abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che

è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che

rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di

lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008

consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag.

240).

Al riguardo cfr. pure la sentenza

8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt

8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les

motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des

raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des

bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui

occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de

déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31

al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes

qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF

123 V 234, le Tribunal

fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion

lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à

leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en

conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en

effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans

l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de

son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se

trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié

par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa

situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un

réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et

qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à

l'indemnité de chômage. (…)"

Sempre

secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl

(cfr. art. 809-814 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 20214; STF

8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30

agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag.

177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF

9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).

Cfr. anche STF 8C_668/2022 del 29

giugno 2023 consid. 3.2.

2.4. In una sentenza 8C_621/2018 del 20

marzo 2019, pubblicata in DTF 145 V 200, DLA 2019 N. 5 pag. 177 e SVR 2019 ALV

N. 5 pag. 17, il Tribunale federale ha negato il diritto all’indennità di

disoccupazione ad un assicurato che deteneva il 12% delle quote di una Sagl.

L’Alta

Corte ha stabilito che l’influenza determinante di un socio di una Sagl secondo

il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già dalla sua

posizione di socio di per sé.

Al

riguardo il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

(…)

"

4.5.1. Oberstes Organ

der GmbH ist die Gesellschafterversammlung (Art. 804 Abs. 1 OR). Ihr sind die

wichtigsten Aufgaben innerhalb der Gesellschaft zugeordnet. Als Versammlung der

Anteilseigner und somit der Träger des wirtschaftlichen Risikos muss es ihr vorbehalten

bleiben, über die bedeutsamsten Grundsätze zu entscheiden. Eine Vielzahl von

Befugnissen sind ihr unübertragbar zugewiesen. Diese erlauben es den

Gesellschaftern, über die Gesellschafterversammlung einen viel stärkeren

Einfluss auf die Geschäftsführung zu nehmen, als dies der Aktionär an der

Generalversammlung kann (Art. 804 Abs. 2; Art. 698 OR). Die unübertragbaren

Befugnisse eines Gesellschafters einer GmbH nach Art. 804 Abs. 2 OR sind mit

Blick auf die arbeitslosenversicherungsrechtliche Qualifikation einer

arbeitgeberähnlichen Person nicht anders zu werten als jene eines

Verwaltungsrates einer AG: Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Statuten,

ihr obliegt die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und die Wahl und

Abberufung der Revisionsstelle, sie nimmt die Jahresrechnung ab, sie bestimmt

die Geschäftsleitung, sie entlastet die Geschäftsführung und entscheidet über

Gewinn- oder Verlustverwendung. Zusätzliche Kompetenzen können der

Gesellschafterversammlung durch die Statuten übertragen (Art. 804 Abs. 2 Ziff.

18 OR) und für bestimmte Geschäfte ein Genehmigungsvorbehalt vorgesehen werden.

Dies gilt ebenfalls für an sich unübertragbare Aufgaben des Geschäftsführers,

die mit dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung

verknüpft werden können (Art. 811 OR; vgl. Art. 716b OR), die damit direkten

Einfluss auf die Geschäfte des Unternehmens ausübt.

4.5.2. Als personenbezogen ausgestaltete

Kapitalgesellschaft besitzt die GmbH überdies eine persönliche Nähe zu den

Gesellschaftern. Die engere Verbindung zwischen den Gesellschaftern und der

GmbH im Verhältnis zu den Aktionären und der AG zeigt sich u.a. auch dadurch,

dass alle Gesellschafter bereits von Gesetzes wegen die Geschäfte im Sinne der

Selbstorganschaft führen (Art. 809 Abs. 1 OR), sofern die Statuten nichts

anderes vorsehen. Die personenbezogene Ausgestaltung der GmbH mit in der Regel

kleinem Gesellschafterkreis bringt es sodann mit sich, dass die GmbH als Schutz

eine Treuepflicht der Gesellschafter mit einem Konkurrenzverbot kennt (Art. 803

OR). Die Nähe der Gesellschafter zu ihrer GmbH wird ferner dadurch deutlich,

dass ein Gesellschafter dem Gericht beantragen kann, einem Geschäftsführer die

Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis zu entziehen oder zu beschränken,

wenn ein wichtiger Grund vorliegt (Art. 815 Abs. 2 OR; zum Ganzen: ARTHUR

MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12. Aufl.

2018, § 18 S. 688 ff.; PETER FORSTMOSER, Das neue Recht der Schweizer GmbH, in:

Kramer et al. [Hrsg.], Festschrift für Peter Böckli zum 70. Geburtstag, 2006,

S. 542 ff.; und Botschaft des Bundesrates vom 19. Dezember 2001 zur Revision

des Obligationenrechts [GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-,

Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht], BBl 2002 3148 ff.).

4.5.3. Diese gesetzliche Ausgestaltung der

Befugnisse der Gesellschafterversammlung und derjenigen jedes einzelnen

Gesellschafters (mit oder ohne Geschäftsführertätigkeit) zeigt in Bezug auf die

hier relevante Frage der arbeitgeberähnlichen Stellung eines Gesellschafters

auf, dass das Risiko eines Missbrauchs von Arbeitslosenversicherungsleistungen

bei einem Gesellschafter einer GmbH, nicht zuletzt unter Berücksichtigung des

personenbezogenen Charakters der Unternehmung, womit auch die Gefahr einer

abredeweisen Einflussnahme der Gesellschafter untereinander besteht, nicht

verneint werden kann. Diesem Missbrauchsrisiko könnte daher auch nicht mit der

Einführung einer für den Leistungsausschluss ohne Prüfung des Einzelfalls

vorausgesetzten bestimmten Höhe des Stammanteils (von beispielsweise mindestens

30 %; vgl. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, N.

26 zu Art. 10 AVIG) begegnet werden. Sachliche Gründe fehlen für eine solche

Grenzziehung. Damit würde eine ungerechtfertigte Privilegierung der

Minderheitsgesellschafter einer GmbH geschaffen, die der gesetzlich geregelten

Einflussnahme eines Gesellschafters auf die Unternehmung nicht entspricht. An

der Rechtsprechung, wonach dem Gesellschafter unabhängig von der Höhe seines

Stammanteils von Gesetzes wegen eine Einflussmöglichkeit auf die Geschicke der

Gesellschaft zusteht, die einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

ausschliesst, ist daher festzuhalten. Eine Rechtsprechungsänderung kommt zudem

nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen in Frage. Sprechen keine

entscheidenden Gründe zugunsten einer Änderung, ist die bisherige Praxis

beizubehalten. Gegenüber dem Postulat der Rechtssicherheit lässt sich eine

Rechtsprechungsänderung grundsätzlich nur begründen, wenn die neue Lösung

besserer Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren Verhältnissen oder

gewandelten Rechtsanschauungen entspricht. Solche ernsthaften sachlichen

Gründe, liegen, wie aufgezeigt, nicht vor und werden auch nicht geltend gemacht

(BGE 137 V 282 E. 4.2 S. 291; 135 I 79 E. 3 S. 82; je mit Hinweisen). (…)”

In una sentenza 8C_433/2019 del

20 dicembre 2019, pubblicata in DLA 2020 Nr. 5 pag. 165 e SVR 2020 ALV Nr. 15

pag. 46, nonché commentata da E. Berger Götz “Anspruch der Aktionärin/des

Aktionärs einer AG auf Arbeitslosenentschädigung” in SZS/RSAS 2020 pag.

101-103, il Tribunale federale ha stabilito, nel caso di un azionista di

minoranza (25% delle azioni dal dicembre 2017) licenziato con effetto immediato

dalla SA che lo impiegava dal settembre 2014 (dall’agosto 2014 all’agosto 2018

era membro del CdA con firma collettiva a due), che non esisteva un rischio di

abuso.

È stato precisato che dopo il

ritiro dal CdA determinante non era la partecipazione finanziaria in seno alla

società, bensì le circostanze concrete della fattispecie.

In quell’occasione l’Alta Corte

ha pure sottolineato le differenze rispetto al caso sfociato nella DTF 145 V

200, indicando che tra i soci di una Sagl e la società stessa, rispetto agli

azionisti e la SA, esiste un legame più stretto, in quanto si tratta di una

società di capitali di carattere personale. Nel caso della Sagl il rischio di

abuso non può, perciò, essere escluso, in considerazione anche del pericolo di

un’influenza reciproca tra i soci, neppure in caso di minima partecipazione

finanziaria.

Nella

STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020, già citata sopra, l’Alta Corte,

accogliendo il ricorso di una Cassa, ha negato il diritto a indennità di

disoccupazione dal 24 aprile al 30 giugno 2018 a una persona che aveva lavorato

fino al 31 marzo 2018, quando era diventato effettivo il licenziamento ricevuto

il 12 febbraio 2018, per una Sagl (panetteria, tea room) di cui era socia

(all’80%; l’ulteriore 20% era detenuto dalla moglie) e gerente, rispettivamente

socia dopo la decisione del 19 aprile 2018 di entrata in liquidazione della

società e successivamente alla decisione del 28 maggio 2018 di revoca dello

scioglimento nuovamente socia e gerente con firma individuale.

Il

TF ha precisato che fino al 2 luglio 2018 tale persona disponeva ex lege

di un potere determinante giusta l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI senza che

occorresse stabilire concretamente le sue responsabilità in seno alla Sagl.

In ogni caso, fino alla radiazione

dell’impresa dal RC, egli deteneva l’80% delle parti sociali e con la moglie

(socia) ha deciso di revocare lo scioglimento e di vendere le quote a terzi,

esercitando il potere decisionale fino alla radiazione della società.

Infine la nostra Massima Istanza

ha sottolineato che il fatto di avere avuto o meno l’intenzione di abusare

della legge non era determinante.

Dal canto suo il TCA, in una

sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017, ha escluso il diritto all’indennità per

insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo del capitale sociale

di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale aveva sottoscritto con

il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato fiduciario (cfr. anche

STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018).

Con

STCA 38.2019.52 del 12 dicembre 2019, cresciuta incontestata in giudicato,

questa Corte ha respinto il ricorso di un assicurato che deteneva il 33.18%

delle azioni della SA sua ex datrice di lavoro, al quale era stato negato il

diritto a indennità di disoccupazione fino al momento della cessione delle

azioni.

La

compartecipazione finanziaria dell’insorgente era infatti tale da poter

influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro.

Con giudizio 38.2020.36 del 29

ottobre 2020 il TCA ha confermato il diniego del diritto all’indennità di

disoccupazione dal 4 febbraio 2020 nei confronti di una persona, la quale fino

agli inizi di marzo 2020 è stata iscritta a RC quale socia con una quota di fr.

10'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.-- e presidente della gerenza

con firma individuale di una Sagl e in seguito è rimasta solo socia.

È stato statuito, in applicazione

del principio della probabilità preponderante, che il ricorrente, potendo

svolgere un ruolo attivo e decisionale in seno alla Sagl anche quale semplice

socio e potendo ancora perseguire lo scopo sociale della società, dato che

quest’ultima stata sciolta soltanto il 13 agosto 2020, rivestiva una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro.

Cfr. anche STCA 38.2024.20 del 22

luglio 2024; 38.2019.53 del 27 aprile 2020; STCA 38.2018.52 del 5 novembre

2018.

2.5. La

situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa

a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento

volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad

esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,

interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,

l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr.

STF C 87/02 del 7 giugno 2004; STF C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.2).

Al

riguardo, nella STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016 già citata in precedenza,

il Tribunale federale ha rilevato:

"

(…) Ce droit peut

toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les

liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de

celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du

conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que

celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un

employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a

lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à

indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité

indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable,

du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui

occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte

de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur

l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit

à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à

celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"

Il

rischio d’abuso non esiste più, dunque, quando l’assicurato in questione

dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.

Con

giudizio 8C_511/2014 del 19 agosto 2015, la nostra Massima Istanza ha precisato

che

"

(…)

5.1. La jurisprudence, selon laquelle le

salarié se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur peut

en principe prétendre des indemnités de chômage lorsqu’il quitte définitivement

l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou lorsqu’il rompt définitivement

tout lien avec la société, est stricte. Elle exclut de considérer qu’un assuré

a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de

celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (cfr. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014 consid. 3.2; 8C_492/2008

del 21 gennaio 2009 consid. 3.2), voire, selon les circonstances, pendant la

durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner

le cas de l’assuré qui est titulaire d’une large part du capital social et dont

le conjoint est inscrit au registre du commerce (SVR 2007 ALV nr. 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2002 nr. 28 p. 183, C 373/00 consid. 3c) et celui du

conjoint d’une associée-gérante d’une Sàrl qui a cessé d’exploiter l’entreprise

mais qui n’est pas inscrite “en liquidation” au registre du commerce (STF

8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3). En revanche, en cas de suspension

de la faillite faute d’actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider,

partant, il n’y a aucun risque d’abus. C’est pourquoi le fait d’avoir occupé

durablement une position assimilable à celle d’un employeur ne constitue pas un

motif valable pour dénier à l’assuré concerné le droit à l’indemnité de chômage

(DTA 2007 nr. 6 p. 115, C 267/04, consid. 4.3.).”

Cfr.

pure al riguardo la STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.

Secondo

la giurisprudenza federale al membro del consiglio di amministrazione e al

socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va

riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la loro

posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la

società viene cancellata dal Registro di commercio (cfr. STF

8C_102/2018 del 21 marzo 2018 consid. 6.2.; STF 8C_738/2015 del 14

settembre 2016; STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; C 295/03 del 10 febbraio 2005; C 83/03 del 14 luglio

2003; DLA 2002 N. 28 pag. 183).

L’Alta

Corte è arrivata alla medesima conclusione in una sentenza 8C_738/2015 del 14

settembre 2016 a proposito dell’amministratore di una SA.

Al riguardo cfr. anche STF

8C_481/2010 del 15 febbraio 2011; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; STCA

38.2018.52 del 5 novembre 2018.

In

una sentenza 8C_242/2022 del 4 agosto 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n. 33

pag. 116 e segg., il Tribunale federale ha affrontato la questione del rischio

di abuso ed in particolare dell’interruzione dei legami con la precedente

società, nonché dell’eventuale attività lucrativa esercitata per almeno sei

mesi dopo aver lasciato l’azienda nella quale l’assicurato rivestiva un ruolo

assimilabile a quello di un datore di lavoro.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione

al gerente di una SA, licenziato per il 31 maggio 2021 ma rimasto iscritto al

registro di commercio fino al 3 agosto 2021, in quanto egli rivestiva un ruolo

analogo a quello di un datore di lavoro.

Quell’assicurato era già

presidente del consiglio d’amministrazione di un’altra SA, nonché socio in una

Sagl, entrambe aventi sede presso l’ultima datrice di lavoro dell’assicurato.

In particolare, l’Alta Corte ha concluso che in quel caso si era confrontati ad

un rischio di abuso.

In un giudizio 8C_87/2023 del 14

settembre 2023 consid. 2.2. il TF ha sottolineato che una persona assicurata

con posizione analoga a quella di un datore di lavoro e il suo coniuge hanno

diritto alle ID dopo la perdita dell’impiego presso una ditta terza, se vi

hanno lavorato per almeno sei mesi, anche se perdura la posizione analoga al

datore di lavoro nella precedente attività.

2.6. Nell’evenienza concreta dalle carte

processuali emerge che il ricorrente ha lavorato quale direttore finanziario e

manager della __________ dal gennaio 2017 al marzo 2019 e ch’egli è stato

promotore della costituzione di tale SA nell’ottobre 2007 ed è stato iscritto a

RC in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale dalla

sua fondazione fino a inizio aprile 2019 (cfr. supra consid. 1.1.).

Come già da questa Corte rilevato

nella STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022, consid. 2.10., RI 1 nel 2008 deteneva

il 34% delle azioni della __________.

Egli era pure in possesso del 90% del

pacchetto azionario della __________ (mentre la moglie del ricorrente, __________,

ne detiene l’8%); __________ che a titolo fiduciario ha detenuto l’83% dei

titoli al portatore della __________.

Il ricorrente era anche l’azionista

di maggioranza della __________, detenuta al 100% dalla __________.

Dagli allegati ai conti annuali 2018,

2019 e 2020, come pure già indicato da questo Tribunale nella STCA 38.2022.16

del 23 maggio 2022, si evince altresì che nel 2017 la partecipazione di __________

nella __________ era di fr. 71'556.- (capitale sociale: fr. 100'000; cfr.

estratto RC), nel 2018 di fr. 48'000.-, nel 2019 di fr. 30'000.- e nel 2020 di

fr. 17'000.-.

Al ricorso a suo tempo presentato da RI

1 contro la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 25 gennaio 2022

(cfr. doc. 174-182), è, inoltre, stata allegata la seguente dichiarazione

datata 2 febbraio 2022 di __________:

"

Concerne: __________ / Sig. RI 1

Egregi Signori,

sono investitore nella

società a margine e sono stato messo al corrente di vostre non corrette

interpretazioni del ruolo del Sig. RI 1 per la medesima società di cui, prima

insieme a mia mamma e poi individualmente, detengo azioni dal 2015 e da inizio

2017 la loro maggioranza (83%) con l’acquisizione di quelle del sig. __________.

Il sig. RI 1 è stato

per molti anni fiduciario degli investimenti di mia madre __________, fatti

attraverso la società __________ e successivamente da me continuati fino ad

oggi.

Le azioni della

società sono state registrate fiduciariamente in capo alla società __________,

società attiva storicamente e molto referenziata, per meglio accreditare __________

e le sue attività commerciali ai nuovi clienti.

Il signor RI 1 non ha

mai potuto condizionare autonomamente la __________ come da voi ipotizzato,

infatti il sig. RI 1, incaricato anche come direttore e poi sostituto il

26.03.2019, ha riferito periodicamente sull’andamento degli affari e concordato

le decisione che riguardavano __________ con me e la mamma, pertanto posso

affermare che non può essere considerato né il proprietario detentore della

società, né lo è la __________, come da voi affermato, né ha potuto determinare

risolutivamente le nostre decisioni familiari in relazione alla società.” (cfr.

doc. 185)

In un accordo tra la __________ e

__________ del 21 maggio 2015 quest’ultimo ha peraltro scritto a mano che “ho

autorizzato l’acquisizione e il finanziamento di quote societarie di Società

controllate dalla __________, a titolo fiduciario” (cfr. doc. 162).

Con decreto d’accusa (in seguito:

DA) del 17 febbraio 2022, il PGS __________ ha ritenuto il ricorrente autore

colpevole del reato di truffa (art. 146 CP) per avere, tra il 18 febbraio 2019

e il 31 marzo 2021, al momento della domanda di indennità di disoccupazione e

in seguito nella procedura di verifica del diritto a percepire le ID, mentendo

sulla sua partecipazione economica nella __________, società presso la quale

aveva compiuto il periodo di contribuzione, facendo credere che egli non ne era

azionista, mentre in realtà lo era, ingannato astutamente la Sezione del lavoro

e la Cassa, sapendo che essi non avevano modo di verificare la veridicità delle

indicazioni fornite e, così facendo, ottenuto indebitamente per sé il

versamento da parte della Cassa di complessivi CHF 103'354.90 a titolo di ID,

che non gli sarebbero state versate se la Cassa fosse stata a conoscenza della

sua partecipazione all’azionariato del suo ultimo datore di lavoro (cfr. doc.

150-152).

Successivamente all’opposizione

presentata dall’imputato (cfr. doc. 149), il PGS __________ ha confermato il DA

emesso nei confronti del ricorrente (cfr. doc. 140-141)

In data 7 novembre 2023, il

Tribunale penale cantonale, richiamato “lo scritto del 18.10.2023 del

Procuratore generale sostituto (…) a cui espressamente si rinvia e con cui è

stato chiesto il rinvio dell’accusa di cui al DAC __________ del 17.2.2022”,

ha decretato lo stralcio dai ruoli del procedimento penale e ritornato il DA al

Ministero pubblico (cfr. doc. 13-14).

Quanto ai motivi per i quali il

Tribunale penale cantonale ha stralciato la procedura nei confronti di RI 1, il

PGS __________, con scritto del 2 maggio 2024, ha precisato quanto segue:

"

(…) vi segnalo di avere richiesto io al Tribunale di ritornarmi il

fascicolo, in modo da poterlo aggiornare alle ultime risultanze (emerse in un

altro procedimento a carico di RI 1); si trattava in particolare di integrare

nella descrizione della fattispecie le dichiarazioni di __________, acquisite

successivamente alla promozione dell’accusa per la fattispecie di ottenimento

illecito di prestazioni LADI.

L’accusa verrà

prossimamente ripresentata, con le integrazioni menzionate e quelle, pure

determinanti per capire il ruolo effettivo di RI 1 in seno alla __________ dopo

il suo (Auto)licenziamento, desumibili dalle dichiarazioni di __________,

amministratore unico (a titolo fiduciario) di __________, in sostituzione di RI

1.” (cfr. doc. 6 all. a doc. IX).

In questo contesto e con

riferimento all’asserzione ricorsuale secondo cui “sarebbe opportuno che

riconosceste lo stralcio dovuto a mia innocenza” (cfr. supra consid.

1.13.), giova qui rammentare che in concreto lo stralcio non ha comportato

l’assoluzione del qui ricorrente dai reati contestagli ma il solo ritorno

dell’incarto penale al PP titolare in vista di una nuova promozione dell’accusa

e che da una condanna in ambito penale discenderebbe che il ricorrente ha

ricevuto le indennità di disoccupazione indebitamente. Un eventuale

proscioglimento, per contro, non implicherebbe ancora che dal profilo della

LADI il medesimo non abbia percepito a torto le prestazioni di disoccupazione,

Considerandi

considerato che la restituzione delle indennità di disoccupazione ai sensi

degli art. 95 LADI e 25 LPGA (cfr. consid. 2.7.) interviene quando un

assicurato ha beneficiato di prestazioni, a cui, da un profilo oggettivo, non

aveva diritto (cfr. DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio

2017.

consid. 3.1.).

Nel proprio giudizio del 23

maggio 2022, il TCA ha deciso di rinviare gli atti alla Cassa sulla base delle

seguenti motivazioni:

"

A prescindere dall’esito del procedimento penale, dunque, rilevante ai

fini della risoluzione della presente vertenza è il fatto che il ricorrente, oltre

che detenere, tramite la __________, nel 2019, il 30% delle azioni della __________

e nel 2020 il 17% delle azioni, per anni è stato in possesso della maggioranza

delle stesse tramite la __________, è stato promotore della SA nel 2007, nonché

amministratore unico con diritto di firma individuale dalla sua fondazione nel

2007.

fino a inizio aprile 2019.

È vero, però, che dal

2020.

la partecipazione in seno alla stessa è diminuita, almeno per quanto

riguarda il tramite della __________ (nel 2020 17%).

Non è dato, tuttavia,

di sapere da quando nel 2020 la partecipazione si sia ridotta dal 30% al 17%,

come pure quali rapporti precisi intercorrano tra l’insorgente e __________,

che da inizio 2017 è diventato azionista all’83% della __________.

__________ ha comunque

specificato, da un lato, che da inizio 2017 detiene l’83% di __________, quando

in ogni caso la __________ risultava ancora detenere il 71% circa delle azioni

della società (nel 2018 la __________ deteneva ancora una partecipazione della __________

di fr. 48'000 e nel 2019 di fr. 30'000; cfr. doc. XIII4; XIII5).

Dall’altro, che il

ricorrente per molti anni è stato fiduciario degli investimenti di sua madre

(cfr. doc. 39).

Per chiarire in che

misura il ricorrente abbia proseguito anche dopo il 2017, rispettivamente dopo

il 2019, ad avere potere decisionale in seno alla __________ di cui, tramite la

__________, ha sempre mantenuto una partecipazione finanziaria, vanno

verificati i rapporti tra l’insorgente e __________ relativi alla __________,

Se dagli accertamenti

che esperirà la Cassa, con la piena collaborazione del ricorrente, informandosi

anche circa la professione di __________ per valutare la sua capacità di

gestione di una società attiva nella “consulenza tecnica operativa ad aziende

ed imprenditori operanti su territorio europeo. Per l'attuazione dello scopo

sociale la società potrà rivolgersi e collaborare con società e partners

qualificati ed abilitati” (cfr. estratto RC), risulterà che è altamente

verosimile che l’insorgente è rimasto la figura di riferimento che si è

occupato dell’investimento di __________ in seno alla __________, in

applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid.

3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_404/2020 dell’11

STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14

aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.;

STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017

consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del

10.

febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3

pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),

andrà considerato che il medesimo, anche allorché non è più stato organo

formale della __________, ha continuato a rivestire una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro ex art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Al riguardo va

evidenziato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo

correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61

lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N.

12.

pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF

117.

V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo

comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si

avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente

richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti

invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze

dell’assenza di prove (cfr. 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF

9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio

2018.

consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF

9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001;

STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

Giova, infine,

sottolineare, da una parte, che il Tribunale federale ha identificato un

rischio di aggiramento della clausola di esclusione di cui all’art. 31 cpv. 3

lett. c LADI allorché, in un contesto economico difficile, le persone che

possono influire considerevolmente sulle decisioni del datore di lavoro

procedono al loro licenziamento e richiedono le ID mantenendo i loro legami con

l’impresa. In tale configurazione è in effetti sempre possibile per queste

persone farsi riassumere nella ditta e riprenderne le attività nel quadro del

suo scopo sociale (cfr. STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 3).

Dall’altra, che la

finalità della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente

quella di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quella di prevenire

il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di

disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi. È

sufficiente che la continuità delle attività sia possibile affinché il diritto

debba essere negato in ragione di un rischio di elusione della legge (cfr.

consid. 2.8.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 3; STF 8C_163/2016 del

17.

ottobre 2016 consid. 4.2. citata sopra; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008

consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007 consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22 pag.

240).

La Cassa, in caso di

dubbio, avrà comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale

prima di decidere nuovamente riguardo alla restituzione (cfr. consid. 2.7.)

delle indennità di disoccupazione.” (cfr. STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022, consid.

2.10.).

Successivamente alla pronuncia di

questa Corte del maggio 2022, nell’ambito del procedimento penale, oltre allo

stralcio richiesto dal PP, cui la Corte delle Assise correzionali ha proceduto

in data 18 ottobre 2022 e per il quale già si è detto, sono stati esperiti una

serie di ulteriori atti istruttori. In particolare:

-

in data 17 novembre 2022, nell’ambito del procedimento a carico del

ricorrente per i titoli di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento

(art. 163 CP), diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 CP),

cattiva gestione (art.165 CP) e favori concessi ad un creditore (art 167 CP) in

relazione al fallimento della __________, è stato sentito dal PGS, in qualità

di testimone, __________.

Alla luce della richiesta

in tal senso dell’assicurato e delle rimostranze comunicate a questa Corte dal

testimone stesso (cfr. supra consid.1.17.), giova rilevare che il verbale

dell’interrogatorio di __________, in relazione al quale in sede di

osservazioni del 27 agosto 2024 il ricorrente chiede che “CO 1 e l’avv. RA 1

producano le procure di cui dispongono da parte del Ministero e da parte di __________,

che le autorizzano a disporre ed impiegare pubblicamente, anche personalmente

contro di me, tale verbale di inchiesta facente parte dei documenti coperti da

segreto istruttorio (cfr. supra consid. 1.16)” è stato trasmesso

alla Cassa dal PGS __________ in data 2 dicembre 2022, con la precisazione

dell’inquirente circa il fatto che ciò è avvenuto “con l’accordo di RI 1”

(cfr. all. 5 a doc. IX).

Dato il consenso

dell’imputato nel procedimento penale, qui ricorrente, alla trasmissione

all’amministrazione del verbale di interrogatorio non si vede di quale procura

la Cassa abbisognasse per utilizzare ai fini della propria decisione le

dichiarazioni che __________ ha rilasciato innanzi alle autorità inquirenti,

allorquando egli era, peraltro, astretto all’ “obbligo di rispondere alle

domande dell’interrogante secondo quanto a mia conoscenza e di nulla nascondere”,

ritenuto che “in caso di falsa testimonianza l’art. 307 CP prevede una pena

detentiva fino a 5 anni oppure una pena pecuniaria” (cfr. doc. 35-36).

A proposito di quanto

successivamente comunicato da __________ a questa Corte e quindi circa le

dichiarazioni difformi rispetto alle prime di quest’ultimo, si rammenta che, in applicazione del principio della

dichiarazione della prima ora, in presenza die due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni fornite nella prima ora,

quando se ne ignoravano le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un

secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022;

DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p.

546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363

consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994

p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n.

546).

Sentito dal SPG, __________

– oltre a riferire di aver conseguito la maturità liceale, vari brevetti di

volo e di avere lavorato per quasi trent’anni per la __________ come impiegato

d’ufficio al servizio clienti - ha, in particolare, e meglio come emerge dal

relativo verbale, rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Il PP mi sottopone

una dichiarazione di data 2 febbraio 2022 (doc. 1) e mi chiede di spiegarne

origine e contenuti

(…) Nel gennaio 2022 RI

1.

mi ha chiesto di rilasciare una dichiarazione nella quale attestavo che ero

azionista della __________ (in seguito __________). Mi ha spiegato che questa

dichiarazione gli serviva in quanto a Cassa disoccupazione che gli aveva

versato delle rendite di disoccupazione dopo che aveva smesso di lavorare per __________,

nel marzo 2019, gli stava ora contestando di averle percepite indebitamente in

quanto unico proprietario della società.

ADR che non ho

chiesto a RI 1 quale fosse il problema legato alla sua eventuale completa

proprietà di __________; mi sono limitato a rispondere alla sua richiesta di

aiuto relativa all’attestazione della mia co-proprietà della __________. (…) Ho

capito che dichiarando che in parte erano mie, come in effetti lo è, lo avrei

aiutato. Non ho chiesto altro. (…)

Il PP mi chiede di

spiegare cosa sapevo/so della __________.

Per me è sempre stata

la società di investimenti finanziari di proprietà di RI 1. Lui lavorava

attraverso questa sua società. ADR che né io né mia madre abbiamo mai

avuto alcuna partecipazione in __________, nel modo più assoluto. La __________

era la nostra società di consulenza e investimento finanziario in Svizzera. (…)

Nel 2011 RI 1 ci ha

proposto di acquisire parte del pacchetto azionario di __________, una società riconducibile

a __________ che si occupava di fare consulenza aziendale a terzi. RI 1 ci ha

prospettato buoni margini di crescita e di rendimento di questa società. Dopo

10.

anni di collaborazione proficua con RI 1, ci siamo fidati del suo consiglio.

Abbiamo dunque, su suo suggerimento, fatto convergere parte dei nostri

investimenti nelle azioni di __________. Ne abbiamo acquistato l 50% del

pacchetto azionario, non ricordo esattamente per che importo. Di sicuro almeno

per il valore nominale delle azioni, ossia CHF 50'000.00. Rimaneva comunque una

parte del nostro investimento in altri prodotti, o meglio principalmente in

liquidità. ADR che parlo di liquidità in quanto alcuni prodotti posseduti negli

anni erano arrivati a maturazione e i nostri soldi non erano sempre stati

reinvestiti in nuovi prodotti finanziari, ma rimanevano affidati a RI 1/__________,

in attesa di un nuovo prodotto in cui investire.

Il PP mi chiede su

questa liquidità venisse remunerata.

Prima del 2011 non

veniva remunerata, rimaneva in sostanza solo parcheggiata. Constualmente

all’acquisto delle azioni della __________ abbiamo però concordato una

remunerazione a nostro favore, a debito di RI 1, di EUR 1'000.00 al mese.

Questi denari ci venivano effettivamente consegnati da RI 1, mediamente

trimestralmente. Da quanto avevo capito io questi soldi ce li dava direttamente

RI 1 dal suo patrimonio personale. (…) i pagamenti degli EUR 1'000.00 al mese

sono avvenuti fino alla metà del 2019 circa, quando RI 1 mi ha detto che la __________

aveva meno lavoro a causa della rescissione del contratto di collaborazione da

parte del suo cliente principale; __________.

ADR che non so a

chi appartenga la __________; per me era il cliente principale della __________,

RI 1 mi aveva detto che nell’azionariato della __________ vi era un grosso

fondo internazionale.

Il PP mi chiede chi,

per __________, effettuava i lavori di consulenza che costituivano il core

business della società.

Io sapevo che

amministratore unico della società era RI 1. Sapevo che vi era un co-direttore

di nome __________. Sapevo inoltre, da RI 1, che la società aveva tre

dipendenti che metteva a disposizione della __________ per effettuare il lavoro

che doveva fare.

Ribadisco comunque che,

mia mamma prima e poi io, eravamo puramente degli investitori finanziari. Non

eravamo minimamente coinvolti nella gestione della __________. Avevamo

acquistato delle azioni di questa società esclusivamente a scopo

d’investimento, su consiglio di RI 1. ADR che il fatto che egli fosse

amministratore unico della __________, oltre che proprietario di una parte del

pacchetto azionario, da quanto ne so io tramite la __________, era naturalmente

per me motivo di non preoccupazione circa l’andamento del mio investimento e

ciò attraverso l’andamento della società. (…)

Vorrei precisare che,

all’acquisizione delle azioni __________, RI 1 ci aveva consigliato di farle

detenere fiduciariamente da __________, fondamentalmente per una questione d’immagine

della __________; figurando come società “figlia” di __________, società

conosciuta e affermata da diversi anni, __________ avrebbe avuto più credito

sul mercato e avrebbe potuto spendere meglio la propria immagine. Abbiamo

compreso e accettato questa situazione, che non ci pareva di alcun pregiudizio

per la nostra posizione.

Il PP mi chiede di

precisare ulteriormente quale ruolo effettivo io o mia mamma abbiamo avuto

nella gestione e nell’amministrazione, a qualsiasi livello, di __________.

Ribadisco che non

abbiamo mai avuto alcun ruolo. La gestione e l’amministrazione è sempre stata

in mano a RI 1 ed eventualmente all’altro co-direttore. Non ve n’era alcuna

necessità o richiesta e non ne avevamo neppure le competenze. Ribadisco che

eravamo e sono puri investitori finanziari. (…)

Il PP mi chiede cosa

posso riferire della fine del rapporto di lavoro di RI 1 con __________.

RI 1 mi aveva riferito

di difficoltà della __________, legate alla rescissione del contratto di

consulenza che aveva con il suo cliente principale, la __________. Mi ha poi

informato che queste difficoltà si erano tradotte nella necessità per la __________

di licenziare tutti i dipendenti lui compreso, per la mancanza oggettiva di

lavoro.

Il PP mi chiede se

ho in qualche modo deciso io o autorizzato io il licenziamento di RI 1 o se al

contrario è stata una decisione sua.

La decisione è stata

sua, anche se me ne ha parlato. Visto le sue spiegazioni non vi era altro da

fare se non ridurre i costi. (…) DI fatto io ho continuato ad avere RI 1 come

referente anche per la __________, sino ad oggi. (…)

ADR che a

gennaio 2017, su proposta di RI 1, ho acquistato un ulteriore 33% di azioni

della __________. Erano messe in vendita da un precedente azionista, un certo

signor Ingrosso e erano state acquisite da __________, che me le ha quindi

vendute. Le ho pagato il prezzo nominale, EUR 20'000.00. Questo importo è stato

compensato con i miei denari parcheggiati in __________.

ADR che negli

ultimi tre anni incontro RI 1 tre o quattro volte all’anno per discutere

sull’andamento del business della __________. Non discuto con nessun altro

della __________, solo con lui. L’ultimo incontro di questo tipo è avvenuto pochi

giorni fa.

ADR che non ho

mai incontrato e neppure mai parlato con __________, nuovo AU della società __________.

ADR che il

restante 17% del pacchetto azionario della __________ è di __________, che per

me è una società di RI 1.” (cfr. doc. 35-42).

Presente in un locale

separato del Ministero Pubblico, il ricorrente ha potuto leggere quello stesso

giorno il verbale inerente la testimonianza di __________ e, per quanto di

interesse ai fini della presente vertenza, non ha contestato le dichiarazioni rilasciate

da quest’ultimo (cfr. doc. 42).

-

In data 1° dicembre 2022, presso gli uffici del Ministero Pubblico è

stato sentito, in veste di imputato, RI 1, il quale ha contestualmente

dichiarato, in particolare per quanto di interesse ai fini della vertenza,

quanto segue:

“(…) il PP mi chiede

di precisare nuovamente i rapporti di proprietà riferiti a varie società nelle

quali sono coinvolto.

ADR che confermo

che la __________ (di cui sono presidente del CdA) è di mia proprietà per il

90%; l’8% è di mia moglie e per il rimanente 2% del fiduciario che teneva la

contabilità, __________.

Il PP mi chiede se

alcune delle azioni della __________ sono detenute a titolo fiduciario dalle

persone sopra menzionate.

No, si tratta dei reali

proprietari delle azioni. (…)

ADR che confermo

che la __________ è detenuta al 100% dalla __________; confermo che è stata

venduta nel maggio 2019 per complessivi EUR 15'000.00 dalle due proprietario

(al 50% ciascuna) precedente: __________ (fallita, ora in liquidazione) e __________

(…)

ADR che confermo

che la __________ (fallita, ora in liquidazione) appartiene al 100% alla __________

e che la __________ appartiene al 100% alla __________.

Il PP mi chiede se

alcune delle partecipazioni sopra menzionate sono detenute a titolo fiduciario.

No, si tratta per tutte

dei reali proprietari delle azioni. (…)

ADR che la __________

è detenuta al 100% dalla __________, per il 17% le quote sono effettivamente e

a pieno titolo della __________; per il restante 83% la __________ le detiene

fiduciariamente per conto di __________.

ADR che per

quanto riguarda la __________ confermo le dichiarazioni rilasciati a verbale da

__________, testimone interrogato a seguito della mia indicazione del fatto che

fosse lui il vero proprietario della maggioranza delle azioni” (cfr.

doc.44-52).

In sede ricorsuale, il ricorrente

ha, poi, prodotto il “registro degli azionisti” della __________, del 21

febbraio 2019, dal quale risulta quanto segue:

"

In data odierna alla scrivente società rileva:

-

Che l’intero capitale societario di CHF 100'000 è costituito da 68

azioni nominative del valore di CHF 500 ciascuna e da 66 azioni al portatore

del valore di CHF 1.000 ciascuna.

-

Che le rispettive quote azionarie appartengono al signor __________ nato

il __________1967, titolare nella misura dell’83.0% del capitale e al signor RI

1.

nato il __________1965, titolare nella misura del 17% del capitale che le

detiene intestate alla società __________ di sua proprietà” (cfr. all. A1 a doc

I)

RI 1 ha, inoltre, trasmesso a

questa Corte una mail inviata all’Ufficio di esecuzione in data 21 maggio 2024,

nella quale “non essendo riuscito a ritirare il precetto in posta ad __________”,

chiede di sapere “da chi è stato emesso e per quale importo” (cfr. doc.

IV), ricevendo il seguente riscontro “(…) l’atto esecutivo dalla Posta

Lettere passerà alla Posta Pacchi di __________, i quali passeranno ancora

presso il suo domicilio per il tentativo di notifica nei prossimi 15/20 giorni,

nel caso non la trovino le lasceranno un invito a volersi presentare presso i

nostri uffici a partire dalla data che figurerà su tale invito. L’atto

esecutivo n° __________ riguarda: Creditore CO 1, Importo: CHF 103'354.90 +

spese accessorie (CHF 103'558.90)” (cfr. all. a doc. IV).

La parte resistente, in sede di

risposta, ha trasmesso a questa Corte anche il verbale di interrogatorio di __________,

il quale è stato sentito in qualità di testimone presso il Ministero pubblico

in data 25 aprile 2024.

Interrogato in merito alla __________,

il teste ha riferito all’Autorità inquirente quanto segue:

"

(...) ho conosciuto RI 1 (…) nel 2019 circa. Mi ha affidato un mandato,

ossia assumere la carica di amministratore unico (a titolo fiduciario) di una

sua società, la __________ (…).

RI 1 mi aveva spiegato

che la società aveva perso il suo principale cliente e dunque non aveva più

un’attività che le permetteva di mantenere tutti i dipendenti che aveva avuto

sino a quel momento. RI 1 aveva già licenziato alcuni altri dipendenti della

società e si era licenziato lui stesso. Mi aveva detto che necessitava di

iscriversi alla disoccupazione e come amministratore unico dell’ultimo datore

di lavoro non avrebbe avuto diritto alla disoccupazione. Mi ha dunque chiesto

di assumere fiduciariamente questo ruolo. (…)

Il PP mi chiede se

continuiamo a fare la contabilità per la società

Il mandato c’è ancora,

ma in realtà dal 2021 non ce ne occupiamo più noi. In pratica ce ne siamo

occupati solo nel 2020. Ora se ne occupa direttamente RI 1. Ricordo che nel 2020

mi aveva chiesto di assumere sua moglie __________ come dipendente della __________.

Il suo ruolo era quello di sviluppare la clientela __________. Io non aveva

nessuno controllo sulla sua società; ricordo solo che per un certo periodo è

stata sul libro paga della società.

Il PP osserva che

dopo il 2020, da quanto dichiaro, né io né la mia fiduciaria ci siamo più

occupati di tenere la contabilità o di seguire in qualsiasi modo l’attività

della società. Il PP mi chiede in cosa consiste in sostanza il mio ruolo.

In sostanza sono

esclusivamente l’amministratore unico iscritto a Registro, ma in pratica

dell’attività della società e della contabilità si occupa direttamente RI 1. ADR

che io fatturo sostanzialmente solo questo servizio, quello relativo al fatto

di rivestire formalmente il ruolo di amministratore della società. Se non erro

fatturo circa CHF 2’500-3'000 all’anno.

(…)

Il PP mi chiede chi

sono gli azionisti e beneficial owners della società.

Per me RI 1 è

l’azionista e beneficial owner, ma non so se l’unico. (…)

Il PP mi chiede chi

mi fornisce istruzioni riguardo la società e a come procedere nel mio ruolo di

amministratore

RI 1, sin da quando mi

ha assegnato il mandato di amministratore. Il mandato mi è stato assegnato

durante un’assemblea generale della società. ADR che all’assemblea era

presente solo RI 1, come azionista.

Il PP mi chiede se

mi sono interfacciato con altre persone che dicevano di avere qualche ruolo

nella società o dicevano di essere azioniste.

No, solo RI 1.

Il PP mi dice che,

sulla base di quanto ho dichiarato sinora, risulta che sin dall’inizio del mio

mandato di amministratore fiduciario, amministratore di fatto della società

fosse qualcun altro, probabilmente riconducibile a RI 1. Il PP mi chiede se

condivido questa sua impressione.

Confermo che non mi

occupavo io dell’amministrazione della società. Non so però di preciso se ad

occuparsene fosse RI 1 o qualche altra persona, come ad esempio __________ o __________.

(…)

Il PP mi chiede se

sono al corrente del fatto che a precludere il diritto a indennità di

disoccupazione non è solo il fatto di essere organo dell’ultimo datore di

lavoro, anche il fatto di esserne azionista o comunque persona in grado di

influire sulle decisioni della società.

Non sono al corrente

dei dettagli. So di per certo che l’amministratore non può prendere la

disoccupazione.

Il PP mi chiede di

che circostanze sono al corrente con riferimento alla disoccupazione percepita

da RI 1 dopo il suo licenziamento dalla __________.

So che ha percepito la

disoccupazione. Più recentemente RI 1 mi ha raccontato che la Cassa

disoccupazione gli aveva chiesto di restituire quanto ricevuto ma che il

Tribunale delle assicurazioni gli aveva dato ragione” (cfr. doc. 6 all. a doc.

IX).

In sede di replica, RI 1 ha

prodotto ulteriore documentazione, e meglio:

-

copia dell’assegnazione ad un corso collettivo di riqualificazione /

perfezionamento del 24 giugno 2019 e relativo rapporto finale di attività (cfr.

all. A a doc. XI);

-

attestato di lavoro del 27 aprile 2020 relativo al programma

d’occupazione temporanea svolto dal ricorrente presso __________ e

comunicazioni relative al POT in questione (cfr. all. B a doc XI);

-

copia del curriculum vitae di __________ (cfr. all. C a doc. XI);

-

la procura generale conferita da __________ nella qualità di

rappresentante legale della __________ a __________ il 24 maggio 2019 in

relazione all’acquisto della __________ (cfr. all. D a doc. XI);

-

copia delle fatture emesse il 13 aprile 2021 ed il 31 maggio 2022 dalla __________

nei confronti della __________ per “contabilità e dichiarazione fiscale” (cfr.

all. E a doc. XIII).

2.7

Chiamato

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA ritiene che il modo di

operare della parte resistente, che ha chiesto la restituzione delle indennità

di disoccupazione percepite a torto da RI 1 tra l’aprile 2019 ed il marzo 2021,

debba essere tutelato.

Innanzitutto,

il TCA rileva che RI 1 è stato promotore della costituzione della __________,

della quale, poi, tra il 2017 ed inizio aprile 2019 è stato amministratore

unico con diritto di firma individuale (cfr. supra consid. 1.1. e 2.6.).

Giova

pure evidenziare che il ricorrente è proprietario del 90% del pacchetto

azionario di __________ (della quale presidente è sua moglie che detiene l’8%

delle azioni) e sino ad ottobre 2023 ne era anche presidente con diritto di

firma individuale (in tale ruolo gli è poi subentrata la moglie, __________;

cfr. www.zefix.ch).

Questa

società, a sua volta detiene, per il 17% a pieno titolo e per l’83% restante a

titolo fiduciario, le azioni della __________. Come ha riferito lo stesso RI 1

agli inquirenti, infatti, “la __________ è detenuta al 100% dalla __________,

per il 17% le quote sono effettivamente e a pieno titolo della __________; per

il restante 83% la __________ le detiene fiduciariamente” (cfr. supra

consid. 2.6.).

Indipendentemente

dal fatto che mediante dichiarazione scritta __________ abbia confermato di

essere proprietario dell’83% delle azioni della __________ (cfr. all. a doc.

I), decisiva è in concreto la circostanza che secondo il diritto civile

svizzero colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere considerato

proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una società, ad

esempio, in possesso di una persona a titolo fiduciario appartengono

giuridicamente a quest’ultima; cfr. STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid.

5.1.; DTF 107 III 103),

Nell’ambito

della responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sociali giusta

l’art. 52 LAVS l’amministratore non può validamente giustificarsi sostenendo di

aver assunto la carica soltanto a titolo fiduciario e di non avere avuto

l’effettivo potere di gestione della società (cfr. STF 9C_417/2010 del 21

ottobre 2010; STF 9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009,

9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.2.; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003

consid. 3.1.).

Al riguardo cfr. anche STF

2C_864/2020 dell’8 marzo 2021 consid. 5.2.; STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013.

Alla

luce di quanto precede, il TCA ricorda sin d’ora che, come indicato al consid.

2.3., in DTF 123 V 234 il Tribunale federale ha

esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione

dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione

professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

Gli

atti istruttori esperiti nell’ambito del procedimento penale pendente nei

confronti del ricorrente e successivi alla STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022,

hanno, poi, permesso di appurare che RI 1 è rimasto la figura di riferimento

all’interno della società per l’azionista di maggioranza della __________, __________,

il quale, da parte sua, non dispone delle competenze necessarie per gestire il

proprio investimento nella società (“dopo la maturità liceale ho conseguito

vari brevetti di volo (…) ho lavorato per quasi 30 anni per la __________, come

impiegato d’ufficio del servizio clienti”; cfr. VI __________ 17.11.2022,

p. 5, rr. 16-19; doc. 39).

In

sede di replica, il ricorrente, nel contestare quanto indicato dalla Cassa

circa il fatto che __________ non è “cognito di gestione aziendale e

finanziaria” ed a fronte della dichiarazione di quest’ultimo, secondo cui,

terminato il rapporto di lavoro con __________, “mi occupo dei miei

interessi personali e della gestione del mio patrimonio personale” (cfr. VI

__________ 17.11.2022, p. 5, rr. 19-20; doc. 39), pretende che il medesimo “pure

in Italia detiene e amministra personalmente i propri capitali” (cfr. doc

XI, pag. 3) e che pertanto la Cassa tenterebbe di svilirne le “capacità di

poter determinare autonomamente le decisioni per __________”.

Questa

argomentazione non può essere fatta propria dal TCA.

__________,

infatti, non ha né una formazione, né ha dimostrato di possedere altre

competenze che gli permetterebbero di esercitare lo scopo sociale di __________,

avendo anzi dichiarato a più riprese di avere in sostanza fatto affidamento, da

svariati anni, nei propri investimenti, sui consigli di RI 1 (al quale la madre

e __________ avevano affidato il capitale da investire in contanti), sia per

l’investimento in prodotti finanziari, sia per l’acquisizione di “parte del

pacchetto azionario di __________”, sia per la detenzione di tali azioni a

titolo fiduciario presso __________, sia per il licenziamento del ricorrente, sia

per l’acquisizione di parte del pacchetto azionario di una società italiana in

cui RI 1, pure, era socio, sia per la postergazione di un credito a favore di

tale ultima società italiana, che, infine, per la conversione di __________ in

“sostanzialmente una holding” (cfr. VI __________ 17.11.2022, doc.

35-43).

Non

solo. Dall’interrogatorio di __________ – le cui dichiarazioni, immediatamente

rese accessibili a RI 1, per quanto di interesse ai fini della presente

vertenza, non sono state contestate dal ricorrente innanzi al SPG (cfr. supra

consid. 2.6.) - è emerso che quest’ultimo, rispettivamente e prima di lui, la

madre, avevano negli anni acquisito, come mero investimento, senza mai

occuparsi della gestione societaria (“Ribadisco che non abbiamo mai

avuto alcun ruolo. La gestione e l’amministrazione è sempre stata in mano a RI

1.

ed eventualmente all’altro co-direttore. Non ve n’era alcuna necessità o

richiesta e non ne avevamo neppure le competenze. Ribadisco che eravamo e sono

puri investitori finanziari”; cfr. VI __________

17.11.2022, p. 5, rr. 10-13; doc. 39), buona

parte delle azioni di __________ (sino ad arrivare all’83%), che come visto

sono detenute fiduciariamente, su ennesimo consiglio di RI 1 (“(…) all’acquisizione

delle azioni __________, RI 1 ci aveva consigliato di farle detenere

fiduciariamente da __________ (…) abbiamo compreso e accettato questa

situazione (…)”; cfr. VI __________ 17.11.2022, p. 5, rr. 1-6; doc. 39),

dalla __________ (proprietaria del restante 17% delle azioni di __________) e

quindi, in definitiva, dal ricorrente, che per quanto noto a __________ gestiva

ed amministrava la __________, eventualmente con l’ausilio di un altro “co-direttore”,

con il quale, in ogni caso il teste ha riferito di mai avere discusso di __________

(“(…) negli ultimi tra anni incontro RI 1 tre o quattro volte all’anno per

discutere sull’andamento del business dalla __________. Non discuto con nessun

altro della __________, solo con lui”, cfr. VI __________ 17.11.2022, p. 6,

rr. 18-20; doc. 40).

__________

ha poi rilevato che è stato il ricorrente ad optare per il proprio

licenziamento dalla __________, in conseguenza della “rescissione del

contratto di consulenza che aveva con il suo cliente principale, la __________”

(della quale lo stesso RI 1 era all’epoca presidente), ribadendo che “la

decisione è stata sua, anche se me ne ha parlato” (cfr. VI __________

17.11.2022, p. 5, rr. 26-41; doc. 39). In ogni caso, e quindi anche dopo il

licenziamento del ricorrente dalla __________, __________ ha “continuato

ad avere RI 1 come referente anche per la __________, sino ad oggi” (cfr. VI __________ 17.11.2022, p. 5, rr. 41-42; doc. 39).

Chiaro

è anche quanto riferito da __________.

__________,

subentrato formalmente a RI 1 nell’aprile 2019 in veste di amministratore unico,

ha sottolineato, in primo luogo, che non lasciano spazio a dubbi le

dichiarazioni che __________ ha rilasciato nel senso che “RI 1 aveva

già licenziato alcuni altri dipendenti della società e si era licenziato lui

stesso. Mi aveva detto che necessitava di iscriversi alla disoccupazione e come

amministratore unico dell’ultimo datore di lavoro non avrebbe avuto diritto

alla disoccupazione. Mi ha dunque chiesto di assumere fiduciariamente questo

ruolo”, “So che ha percepito la disoccupazione. Più recentemente RI 1 mi

ha raccontato che la Cassa disoccupazione gli aveva chiesto di restituire

quanto ricevuto ma che il Tribunale delle assicurazioni gli aveva dato ragione” (cfr. VI __________ 25.04.24, p. 2 rr. 37-41 e p. 5, rr.

1-3, doc. 6 all. a doc. IX).

Secondariamente,

quanto dichiarato dall’attuale amministratore della __________ iscritto a

Registro di commercio depone chiaramente nel senso che il ricorrente, anche

dopo il proprio licenziamento, rispettivamente, le proprie dimissioni dal CdA

della società, ha continuato a rivestirvi un ruolo determinante, tanto che,

precisa __________ alla domanda dell’inquirente a sapere chi gli fornisca le

istruzioni riguardo la __________ e a come procedere nel suo ruolo di

amministratore “RI 1, sin da quanto mi ha assegnato il mandato di

amministratore” (cfr. VI __________ 25.04.24, p. 3, rr. 37-41; doc. 6 all.

a doc. IX) e meglio l’unica personale con la quale l’interrogato ha detto di

essersi interfacciato (cfr. VI __________ 25.04.24, p. 3, rr. 43-45; doc. 6

all. a doc. IX.).

Alla

luce di tutto quanto appena esposto, questa Corte deve concludere che RI 1,

sebbene in seno alla società non ricopra dall’aprile 2019 alcun ruolo formale e

non sia dunque iscritto al Registro di commercio, non è soltanto colui che per

il tramite di una società della quale è proprietario delle azioni nella misura

del 90% detiene, in parte a pieno titolo (17%) ed in parte a titolo fiduciario

(83%), le azioni della __________, ma è anche l’unico soggetto che di fatto ha permesso

il perseguimento dello scopo della __________.

Non

a caso, del resto, il recapito della __________ è, anche attualmente, lo stesso

del ricorrente (__________).

In

simili condizioni, in applicazione dell’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid.

5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021

del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti), secondo questo Tribunale

l’assicurato in seno alla __________ svolgeva e svolge comunque un ruolo

attivo, e meglio disponendo della possibilità di determinare o comunque

influenzare risolutivamente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett.

c LADI le decisioni della società e rivestendovi una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro.

Dunque,

RI 1 ha percepito a torto delle prestazioni LADI a cui oggettivamente

non aveva diritto.

Del

resto, giova rammentare, che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF

123.

V 234 (cfr. supra consid. 2.1.) non è unicamente quello di sanzionare il caso

di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso,

che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone

che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di

lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_448/2018 del 30 settembre 2019

consid. 6).

Egli

deve dunque restituire le prestazioni percepite a torto sulla base di quanto

dispone l’art. 53 cpv. 1 LPGA (cfr. supra consid. 2.3.).

2.8

A proposito dell’importo da restituire questo Tribunale

rileva che sulla questione il ricorrente non ha esposto alcuna specifica

censura.

In

concreto, ritenuto che per le ragioni suesposte il ricorrente non aveva diritto

a percepire le indennità versategli tra aprile 2019 e marzo 2021, è a ragione

che la Cassa ha chiesto all’insorgente di restituire la somma di fr. 103'354.90, e meglio l’integralità di quanto a torto corrispostogli.

La decisione

su opposizione del 29 aprile 2024 deve, pertanto, essere confermata (cfr. supra

consid. 1.12.).

2.9

A titolo abbondanziale va osservato

che nel ricorso l’insorgente ha indicato di avere “sempre mantenuto la buona

fede in questa vicenda” e di non essere “nemmeno in grado di pagare

quanto pretendete” (cfr. supra consid. 1.13. e doc. I).

L'art.

25.

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Perché sia concesso il condono

dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti

cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato ha percepito la

prestazione indebita in buona fede;

- la restituzione gli imporrebbe

una grave difficoltà.

Qualora difetti una delle due

condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

In proposito cfr. STF 8C_347/2019

del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019 consid. 3; STF

8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.

Giusta l’art. 4 cpv. 4 OPGA la

domanda di condono deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la

decisione (di restituzione) è passata in giudicato.

In

effetti per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una

decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid.

4.3.3; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26

aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Pertanto

allo stadio attuale della causa (procedura di restituzione) le suindicate

argomentazioni del ricorrente si rivelano ininfluenti.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è dell’8 febbraio 2022, per

cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA

38.2021.32

del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno

2021.

consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA

38.2021.8

dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision

de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti