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Decisione

38.2024.27

Irricevibilità del ricorso al TCA interposto contro una decisione su opposizione relativa alla restituzione di ID chiesta a seguito della scoperta di attività lucrativa non dichiarata. L'A., in effetti, ha postulato unicamente il condono. Trasmissione degli atti alla SdL per competenza

17 giugno 2024Italiano18 min

motivare la richiesta di condono, le cui condizioni sono la buona fede e le precarie

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.27

rs

Lugano

17 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul “scritto” del 12 aprile 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 marzo 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 5 marzo 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha

parzialmente accolto l’opposizione interposta il 23 ottobre 2023 da RI 1 contro

il provvedimento del 12 ottobre 2023 con il quale gli era stata chiesta la

restituzione dell’importo di fr. 24'086.50, corrispondenti a indennità di

disoccupazione percepite dal 1° gennaio al 31 ottobre 2022 indebitamente, essendo

emerso dagli accertamenti esperiti presso la Cassa di compensazione AVS e

l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ che il medesimo aveva

svolto un’attività lavorativa parziale non dichiarata.

Più

specificatamente l’amministrazione, con la decisione su opposizione, ha ridotto

l’ammontare da restituire a fr. 19'030.--, motivando come segue:

" (…).

2.

Nella propria impugnativa il signor RI 1

afferma di non aver svolto un’attività lavorativa indipendente durante il

periodo gennaio - ottobre

2020, mentre per l'attività svolta

presso il __________ egli avrebbe sempre

dichiarato il guadagno intermedio e trasmesso la relativa documentazione all'Ufficio regionale di collocamento.

3.

Tenuto conto della documentazione agli

atti, in particolare del rapporto sul lavoro nero allestito in data 23 dicembre

2022 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro e della conseguente succitata

segnalazione da parte dell'Ufficio giuridico, è pacifico come il qui opponente

abbia svolto un'attività lavorativa indipendente presso il __________ senza

dichiararlo (tra gli altri) alla Cassa.

Per stabilire il guadagno intermedio

ottenuto a seguito di tale attività, la Cassa ha preso atto delle dichiarazioni

rilasciate dal signor RI 1 all'ispettore del lavoro durante il controllo

effettuato presso il __________ in data 20 ottobre 2022.

In particolare l'opponente ha comunicato

all'ispettore di avere iniziato la propria attività quale titolare del predetto

esercizio pubblico a far tempo da febbraio 2020 percependo un incasso mensile

pari a CHF 4'000.00 / 4'500.00, di cui CHF 2'000.00 / 2'500.00 quali spese

fisse.

Contestualmente l'Ufficio circondariale di

tassazione di __________ ha comunicato alla Cassa che nella tassazione

d'ufficio relativa all'anno 2020, regolarmente passata in giudicato, si sono

basati sui dati di cui al rapporto del 23 dicembre 2022 e quindi per l'attività

svolta quale indipendente presso il __________ è stato considerato un reddito

pari a CHF 33'000.00 per il periodo da febbraio a dicembre 2020, oltre ad un

importo di CHF 25'000.00.

Si osserva che per costante giurisprudenza

del Tribunale federale, ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta

conforme alla reale situazione economica ed è vincolante per la Cassa.

Nella decisione qui impugnata, la Cassa ha

ripreso sia il reddito da attività indipendente pari a CHF 33'000.00 (che

corrisponde ad un reddito lordo mensile di CHF 3'000.00) che l'importo di CHF

25'000.00 ottenendo così un reddito pari a CHF 58'000.00.

Tuttavia nell'ambito di un'ulteriore

istruttoria posta in atto dalla Cassa è emerso che l'importo di CHF 25'000.00 è

relativo ad una valutazione fiscale delle indennità disoccupazione percepite

dal signor RI 1 e pertanto non doveva essere preso in considerazione. La Cassa

procede ad una rettifica dei propri conteggi e l'importo complessivo chiesto in

restituzione ammonta ora a CHF 19'030.00. (…)” (Doc. A2 pag. 3-4).

1.2. L’assicurato,

il 12 aprile 2024, ha inviato alla Cassa uno scritto, pervenutole il 19 aprile

2024, intitolato “Decisione di restituzione su opposizione del 05.03.2024

Richiesta di condono”, il cui tenore è il seguente:

" (…) ho

ricevuto la vostra decisione del 5 marzo u.s. e mi. permetto di scrivere per

chiedere il condono dell'ammontare da voi citato nella vostra decisione.

Purtroppo, non conoscendo bene le leggi,

non vivendo da tanti anni In Svizzera, stupidamente, non ho risposto e non mi

sono opposto nei tempi previsti dalla legge a seguito delle vostre richieste, a

quelle della tassazione e a quelle dell'ufficio AVS. Oltre a questo, non sono

riuscito a motivare ed argomentare quello che in verità è stato e cioè che

quando ero in disoccupazione, non ho ricevuto altri soldi, come voi insinuate, per

lavoro in nero. Pertanto, sono serenamente tranquillo con la mia coscienza in

quanto io non ho preso nessun soldo indebitamente.

Ora, per poter difendere i miei diritti; mi

trovo costretto a dover fare opposizione presso Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni. lo non ho nemmeno le conoscenze per scrivere una opposizione

degna di attenzione, non ho i soldi per prendere un avvocato e pertanto, a

seguito della mia difficile situazione economica devo chiedere il condono inerente

la vostra richiesta.

A comprova della mia situazione economica

vi allego anche la decisione dell'ufficio esecuzioni di __________ il quale mi

sta trattenendo già grossa parte del mio stipendio. (…)” (Doc. I)

1.3. La

Cassa, il 30 aprile 2024, ha chiesto a RI 1 se lo scritto del 12 aprile 2024

dovesse essere considerato quale ricorso contro la decisione di restituzione su

opposizione oppure quale richiesta di condono, specificando che un suo

riscontro era atteso entro il termine di sette giorni (cfr. doc. II2).

Il

14 maggio 2024 l’amministrazione, visto che l’interessato non ha risposto, gli

ha inviato un sollecito con un nuovo termine di una settimana (cfr. doc. II1).

1.4. Considerato

che l’assicurato non ha dato seguito alle sue richieste, la Cassa, il 24 maggio

2024, ha trasmesso lo scritto del 12 aprile 2024 (cfr. consid. 1.2.) al TCA per

competenza (cfr. doc. II).

1.5. Il

27 maggio 2024 questo Tribunale ha invitato RI 1 a precisare, con riferimento

alla sua lettera del 12 aprile 2024 ed entro il termine di cinque giorni, se lo

stesso fosse da intendere quale ricorso contro la decisione di restituzione su

opposizione del 5 marzo 2024 oppure unicamente quale domanda di condono (cfr.

doc. III).

Il

TCA, l’11 giugno 2024, ha sollecitato l’assicurato a rispondere entro cinque

giorni (cfr. doc. IV).

1.6. Il

13 giugno 2024 l’assicurato ha confermato di tener conto che lo scritto del 12

aprile 2024 sia una richiesta di condono (cfr. doc. V).

1.7. I

doc. III, IV e V sono stati inviati per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF

8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9

novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. L'art.

95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo

il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25

LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4.

L’art.

95 cpv. 3 LADI prevede che la cassa sottopone una domanda di condono, per

decisione, al servizio cantonale.

L'art.

25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

2.3. L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF

8C_633/2022 del 20 settembre 2023 consid. 5.1.2., pubblicata in SVR 2024 ALV

Nr. 10 pag. 37; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF

8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre

2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA

2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF 9C_641/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 3; STF U 408/06 del 25 giugno

2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF

C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.

469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della

decisione; pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023

consid. 3.2.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019

del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1°

luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012

del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28

aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Fatti

2.4. Perché,

invece, sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione devono essere

adempiuti cumulativamente i presupposti contemplati all’art. 25 cpv. 1 LPGA

(cfr. consid. 2.2.), e meglio:

-

l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

-

la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora

difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato

In

proposito cfr. STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.1.; STF

8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019

consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.

2.5. RI

1 ha chiesto soltanto il condono dell’importo da restituire (cfr. doc. V;

consid. 1.4.).

Egli

non ha contestato il principio della restituzione o il relativo importo così

come definiti nella decisione su opposizione del 5 marzo 2024, cresciuta,

quindi, in giudicato incontestata.

Per

costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di

condono unicamente al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, ritenuto che solo in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente (cfr. STF

8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3; STF 8C_405/2020 del 3

febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.;

STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STF

8C_130/2008 dell'11 luglio 2008).

Di

conseguenza, da un lato, il presente ricorso è irricevibile (cfr. STCA

42.2021.33 del 28 giugno 2021; STCA 39.2018.10 del 17 settembre 2018; STCA

42.2017.43 del 23 ottobre 2017; 42.2011.32 del 9 gennaio 2012).

Dall’altro,

gli atti vanno trasmessi alla Sezione del lavoro (cfr. consid. 2.2.; art. 95

cpv. 3 LADI), affinché, dopo aver assegnato all’assicurato un termine per

motivare la richiesta di condono, le cui condizioni sono la buona fede e le precarie

condizioni finanziarie; (cfr. doc. 2.4.), esamini l’adempimento di tali

presupposti e si pronunci al riguardo emettendo la relativa decisione.

2.6. A

titolo abbondanziale è comunque utile rilevare, per quanto attiene in generale al principio della restituzione, che è tenuto alla

restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale,

da un profilo oggettivo, non aveva diritto.

La

prestazione è, quindi, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è

determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del

fatto nuovo (cfr. STF 9C_398/2021

del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V

134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2

dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre

2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in

den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p.

527-528, edizione francese).

Il

TCA evidenzia, inoltre, in primo luogo, che secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI è

considerato guadagno intermedio, non solo il reddito proveniente da un’attività

lucrativa dipendente, bensì anche quello conseguito tramite un’attività

indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo (cfr.

STCA 38.2022.49 del 26 settembre 2022 consid. 2.4.; STCA 38.2016.40 del 7

novembre 2016 consid. 2.5., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile

con giudizio 8C_824/2016 del 29 dicembre 2016; Stephan

Berner, Das Zwischenverdienstrecht der Arbeitslosenversicherung Zur Frage der Berechnung der Kompensationszahlungen,

in SZS 1/2019, p.to IV 1. b).

In

secondo luogo, che per costante giurisprudenza, come indicato dalla Cassa (cfr.

doc. A2 pag. 4; consid. 1.1.), ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla

reale situazione economica (cfr. STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 consid.

4.4.1). Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le Casse di compensazione sono

vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4

OAVS), in particolare per ciò che concerne la questione di sapere se esista un

reddito da attività lucrativa e, segnatamente da attività indipendente o

salariata (cfr. STF 9C_77/2020 del 25 marzo 2021

consid. 5.2.)

e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (cfr. STF 9C_710/2019

del 13 ottobre 2020 consid. 4.4.2).

L'autorità

giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a

meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

Considerandi

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali

(cfr. STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 consid. 4.4.2 e STF 9C_645/2019 del

19.

novembre 2019 consid. 3.2.2).

Semplici

dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione (cfr. STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 consid. 4.4.1).

Ne

discende che l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto

difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i

contributi delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_710/2019

del 13 ottobre 2020 consid. 4.4.2; STF 2C_392/2020

del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con

riferimenti; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente

pubblicata in SVR 2016 AVS Nr. 4 pag. 11). Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (cfr.

Pratique VSI 1993, pag. 242segg.).)

Il

principio secondo cui occorre difendere i propri diritti nel procedimento

fiscale non viene, invece, applicato dal Tribunale federale nei casi in cui ci

troviamo in presenza di un importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF

9C_471/2008 del 10 novembre 2008 consid. 4; STFA H 129/06 del 25 maggio 2007;

STF H 64/06 dell’11 aprile 2007, pubblicata in SVR 2007

AHV Nr. 11 pag. 29; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005).

In

proposito cfr. pure STCA 30.2023.7 del 12 giugno 2023; STCA 39.2013.1 dell’11

luglio 2023; STCA 39.2012.3 del 12 marzo 2012.; STCA 39.2009.15 del 22 marzo

2010.

2.7

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di

giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto RI 1, in relazione alla decisione su opposizione del 5 marzo 2024 con

cui la Cassa ha accolto parzialmente l’opposizione del 23 ottobre 2023

dell’assicurato, diminuendo l’importo chiesto in restituzione a fr. 19'030.--

(cfr. consid. 1.1.), ha unicamente domandato il condono della somma da

restituire. Il ricorso trasmesso al TCA dalla Cassa si è, quindi, rivelato

irricevibile (cfr. consid. 2.5.).

Nella

presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o

meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA.

Nel

caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la

LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche

qualora la causa non riguardasse delle prestazioni (in proposito cfr. STF

9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., in cui l’Alta Corte ha stabilito

che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto

di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione

di prestazioni; DTF 122 V 221 consid. 2 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, 4a

edizione, n. 70 ad art. 61, pag. 1101 e i riferimenti ivi menzionati) non

verrebbero comunque imposte spese.

In

effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà

di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,

deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127

Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Al riguardo cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Ne discende che nel

presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.53 del 16

ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11.;

STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.8., STCA 38.2022.6 del 25 aprile

2022.

consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA

38.2021.39

del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Gli

atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro per procedere, in relazione alla

domanda di condono di RI 1, come indicato al consid. 2.5.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti