Lexipedia

Decisione

38.2024.28

A torto UMA ha deciso che 20% degli API versati a SA per il proprio dip. devono essere restituiti. Infatti il contratto di lavoro è sì stato modificato (riduz. pensum dal 70 al 50%) ancora nel periodo di intr., tuttavia quest'ultimo è stato completato e in seguito la % è stata nuovam. aumentata

12 agosto 2024Italiano40 min

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2862/it; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-99077.html),

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.28

rs

Lugano

12 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24

aprile 2024 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio

delle misure attive, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Il 18 ottobre 2023 l’Ufficio delle

misure attive (in seguito: UMA) ha emesso una decisione nei confronti della RI

1 - il cui scopo sociale è in particolare “la gestione di uno studio di

ingegneria, in particolare in materia depurazione aria, acqua e suolo, di

pianificazione urbanistica, civile, fondiaria, rurale e forestale. La direzione

lavori, l'assunzione di contratti generali di impresa nel ramo dell'edilizia,

la consulenza e la perizia nel ramo edile ed immobiliare, la realizzazione di

operazioni di ogni tipo nel ramo immobiliare, la prestazione di servizi

connessi con lo svolgimento di dette attività, l'assunzione di mandati di

rappresentanza di tecnologie o di prodotti (…)” (cfr. estratto RC

reperibile al sito www.zefix.ch) - con la quale, tenuto conto della

formazione, dell’esperienza lavorativa e del ruolo che sarebbe andato a

ricoprire __________ (__________.1960) in azienda (tecnico edile al 70% con un

salario lordo mensile di fr. 4'354.--; cfr. doc. C; 1), ha concesso un periodo di

introduzione di 6 mesi, dal 1° agosto 2023 al 1° febbraio 2024 (cfr. doc. D).

L’assegno

mensile sarebbe stato pari al 60% dello stipendio lordo comprensivo della quota

di tredicesima di fr. 4'716.85, ossia a fr. 2'830.10 (salario residuo azienda:

fr. 1'866.75; cfr. doc. D pag. 2).

Nel provvedimento in questione è stato,

altresì, indicato:

" (…)

Condizioni:

Il rispetto del contratto di lavoro del 24.7.2023 è la

condizione da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione. In caso

di disdetta del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2), data

durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), e non concordata

con l'autorità cantonale, questa potrà richiedere al datore di lavoro il

rimborso degli assegni versati.

Concessione di aiuti al reinserimento LADI ad aziende

che possiedono un’autorizzazione per lavoro ridotto (ILR): in linea generale è

possibile assumere personale e anche ottenere misure di sostegno al

collocamento per personale assunto dagli Uffici regionali di collocamento

(URC). È di responsabilità dell’azienda dimostrare la compatibilità di una

nuova assunzione con la perdita di lavoro annunciata e l’effettivo incasso di

indennità per cui viene fatta richiesta mensilmente. Di regola non è possibile

sostituire lavoratori in lavoro ridotto con nuove assunzioni. In caso di

controlli, ogni caso sarà valutato singolarmente dalla competente autorità.

Si rende attenti che:

-

il doppio indennizzo API e ILR non

è autorizzato (art. 56 OADI);

-

la cassa di disoccupazione rimborsa

l’API unicamente su presentazione della documentazione indicata nella decisione

summenzionata;

-

per il rimborso delle indennità di

lavoro ridotto è obbligatorio togliere dalla massa salariale l’importo ricevuto

con l’API;

-

la SECO e/o le casse di disoccupazione

si riservano il diritto di richiedere a posteriori la restituzione delle

eventuali indennità versate in caso di doppio indennizzo.”

Versamento:

Gli assegni d'introduzione saranno versati

all'assicurato dal datore di lavoro per la durata sopraccitata, assieme alla

parte del salario a suo carico. Il datore di lavoro può ottenere il rimborso del

sussidio dalla cassa disoccupazione, inviando mensilmente il conteggio del

salario sottoscritto dal dipendente e dal responsabile dell’azienda. La cassa

disoccupazione verserà l'ultimo assegno unicamente quando l'Ufficio misure

attive avrà ricevuto il "Rapporto finale d'attività - API"! (…)" (Doc. D)

1.2. Il

29 dicembre 2023 la RI 1, comunicando a __________, da un lato, di essere

soddisfatta delle sue prestazioni, ma, dall’altro, che il volume dei mandati

nel campo attinente alle sue qualità ed esperienza si è fortemente ridotto con

la conseguenza di dover ridimensionare lo studio, gli ha offerto la possibilità

di rimanere assunto con una riduzione della percentuale lavorativa dal 70% al

50%, per uno stipendio lordo al mese di fr. 3'110.--.

__________

ha firmato tale modifica del contratto di impiego nella medesima data (cfr.

doc. E).

1.3. L’UMA,

il 25 marzo 2024, dopo aver ricevuto, il 2 febbraio 2024, il Rapporto finale

d’attività API con l’indicazione della diminuzione del grado di occupazione

(cfr. doc. G), ha emanato una nuova decisione con cui ha stabilito che le

condizioni per la concessione degli assegni per il periodo di introduzione a

favore di __________ non sono adempiute, che gli assegni versati devono essere parzialmente

(nella misura del 20%) chiesti in restituzione e che la Cassa di disoccupazione

dovrà valutare se siano adempiuti i presupposti dell'art. 95 LADI.

L’amministrazione, al riguardo,

ha evidenziato che “(…) le condizioni risolutive poste al momento della

concessione degli assegni per il periodo di introduzione non sono state

rispettate e più precisamente il rapporto di lavoro è stato disdetto

ordinariamente, senza gravi motivi e durante il periodo di introduzione (…)”

(cfr. doc. 5).

1.4. Il 12 aprile 2024 la RI 1,

rappresentata dall’avv. __________ dello Studio legale RA 1, ha interposto

opposizione, facendo valere segnatamente che non è assolutamente data la

realizzazione della condizione risolutiva, e meglio l’esistenza di una disdetta

ordinaria durante il periodo di introduzione e dopo il periodo di prova. Al

riguardo è stato precisato che non vi è alcuna disdetta del contratto di

lavoro, bensì unicamente una modifica contrattuale.

Nella denegata ipotesi in cui la

modifica del contratto venga parificata a una disdetta, è stato indicato che

appare del tutto contrario al principio di proporzionalità che per essere stata

modificata la percentuale di occupazione dal 70% al 50% per un solo giorno del

periodo di introduzione (1° febbraio 2024) venga chiesta la restituzione del

20% degli assegni versati per tutto il periodo di introduzione. Al riguardo è

stato puntualizzato che al momento della stipula del contratto di lavoro non

era per alcuno prevedibile una riduzione dei mandati e quindi del lavoro per RI

1 (cfr. doc. 6).

1.5. L’UMA,

il 24 aprile 2024, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha

confermato il provvedimento del 25 marzo 2024, rilevando:

" (…) di

fatto, durante il periodo di introduzione, le condizioni iniziali alla base

della concessione del sussidio sono mutate. Durante il periodo di introduzione,

il datore di lavoro ha modificato il contratto di lavoro riducendo il grado di

occupazione.

L’Ufficio delle misure attive ritiene quindi corretto equiparare

per analogia la modifica contrattuale per questioni economiche alla disdetta

data senza gravi motivi durante il periodo di introduzione.

La decisione dell’Ufficio delle misure attive del 18 ottobre 2023

si basava, tra gli altri aspetti, su un contratto di lavoro al 70%.

La percentuale indicata è stata rilevante al fine di ritenere

che, per il signor __________ si trattava di una reale possibilità di rientrare

nel mercato del lavoro e, di conseguenza fossero rispettate le condizioni

indicate nella Prassi LADI PML, SECO, marg J24. Questa condizione non poteva

quindi essere modificata durante il periodo di introduzione essendo una

condizione posta per il riconoscimento del diritto. (…)” (Doc. H)

1.6. Contro la decisione su opposizione

la RI 1, patrocinata dall’avv. __________ dello Studio legale RA 1, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto, in via principale,

la modifica della decisione su opposizione nel senso che venga accolta

l’opposizione e conseguentemente annullata la decisione del 25 marzo 2024 “con

la quale è stata richiesta la restituzione del 20% degli API versati per il

signor __________”. In via subordinata è stata postulata la riforma della

decisione del 25 marzo 2024, in modo che “alla RI 1 è richiesta la

restituzione del 10% degli API versati per il 1.2.24 per il signor __________,

pari a CHF 9.45”. In via ancora più

subordinata è stata domandata la

riforma della decisione del 25 marzo 2024, “sicché alla RI 1 è richiesta la

restituzione del 10% degli API versati per il periodo 1.1.24 - 1.2.24 per il

signor __________, pari a CHF 292.45” (cfr. doc. I pag. 11-12).

A sostegno delle proprie pretese

la parte ricorrente ha addotto che il rapporto di lavoro non è stato interrotto

durante il periodo di introduzione (01.08.2023 – 01.02.2024), come comprovato

dal fatto che a fine maggio 2024 __________ lavorava ancora per la SA, bensì è

stato unicamente modificato, in accordo fra le parti, il suo grado di

occupazione dal 70% al 50% il 29 dicembre 2023 con effetto dal 1° febbraio

2024.

La patrocinatrice

dell’insorgente, per conto di quest’ultima, sostiene che, dunque, non si è

assolutamente concretizzata la condizione risolutiva, e meglio la disdetta

ordinaria durante il periodo di introduzione e dopo il periodo di prova del

rapporto di lavoro.

Inoltre è stato asserito, facendo

riferimento alla protezione della buona fede ex art. 9 Cost., che l’UMA non ha

mai informato l’azienda riguardo alle possibili conseguenze che la modifica del

contratto di lavoro, più precisamente la modifica del grado di occupazione,

avrebbe potuto avere, ossia che le sarebbe stata richiesta la restituzione

degli API.

La parte ricorrente ha poi affermato,

da un lato, che la riduzione del grado di occupazione dal 70% al 50% non significa

che la RI 1 non sia in grado di garantire un impiego duraturo a __________, il

quale in effetti, nel maggio 2024, era ancora dipendente della società.

Dall’altro, che l’obiettivo del

pagamento delle indennità, ovvero di favorire l’inserimento duraturo dei

disoccupati difficilmente collocabili, è da considerarsi raggiunto, visto che __________,

grazie alla RI 1, ha un lavoro e non è completamente a carico dello Stato,

ritenuto peraltro che l’assegno per il periodo di introduzione può essere

concesso anche per facilitare un’assunzione a tempo parziale, come nel caso in

esame (cfr. Prassi LADI PML marg. J24)

L’avv. __________ ha, altresì,

sottolineato che il dipendente ha portato a termine l’intero periodo di

introduzione e solo l’ultimo giorno (1° febbraio 2024) ha lavorato nella misura

del 60% (sostanzialmente) / 50% (formalmente) in luogo del 70% previsto nel

contratto.

Secondo la rappresentante

dell’insorgente la richiesta di restituzione viola certamente il principio di

proporzionalità nella misura in cui prevede una restituzione del 20% degli

assegni per tutto il periodo di introduzione, nonostante – oltre a non essersi

concretizzata la condizione risolutiva prevista nella decisione – la modifica

del grado di occupazione dal 70% al 50% (formalmente) / 60% (sostanzialmente)

riguarda soltanto un giorno del periodo di introduzione, e meglio il 1°

febbraio 2024.

Infine è stato rilevato:

" -

L’Ufficio delle misure attive, nel suo diritto ma non costretta a richiedere

indietro gli assegni di introduzione (infatti si ricorda che nella decisione di

concessione degli API veniva chiaramente indicato che l’autorità avrebbe potuto

e non dovuto richiedere la restituzione in caso di disdetta del contratto senza

motivi gravi durante il periodo di introduzione e dopo il periodo di prova, non

concordata con l’autorità cantonale, doc. D), reclamando una interruzione

oggettivamente mai avvenuta del rapporto di lavoro (trattandosi di mera

riduzione del grado di occupazione, tra l’altro entro i termini previsti dalla

Prassi LADI PML SECO J24), rivuole parte del denaro concesso per il

reinserimento di una persona altrimenti candidata alla disoccupazione e

all’assistenza fino alla pensione, che ora grazie alla __________ lavora (doc.

B/H).

Nella decisione finale non possono non

venire considerati sia la particolarità del caso, sia il beneficio globale dal

punto di vista umano e sociale al signor __________ (e allo stato) per quanto

fatto da __________.

Per questi motivi, la decisione del 25

marzo 2024 (doc. B) confermata da quella su opposizione del 24 aprile 2024

(doc. H), oggetto del presente ricorso, è una delusione nella misura in cui di

fatto va a sanzionare un soggetto, e meglio la qui ricorrente, che altro non ha

fatto che permettere al signor __________ di potersi reintrodurre nel mondo del

lavoro, nonostante la sua età (64 anni!), senza dover dunque far completamente

capo al mantenimento dello Stato (in forma di disoccupazione prima e in forma

di assistenza, poi), ridandogli la dignità del lavoro.” (Doc. I pag. 10)

1.7. Nella

sua risposta del 13 giugno 2024 l'UMA ha postulato la reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.8. Il 18 giugno 2024 la parte

ricorrente ha prodotto un ulteriore accordo stipulato il 3 giugno 2024 tra RI 1

e __________, con il quale è stato modificato nuovamente il grado di

occupazione, e meglio riportato al 70% dal 1° luglio 2024 (cfr. doc. L).

Al riguardo è stato spiegato che il

motivo di tale modifica risiede nel fatto che la prospettata diminuzione del

lavoro nel campo di attività di __________ non si è concretizzata e che in

effetti, benché il suo grado di occupazione sia stato ridotto dal 70% al 50%

dal 1° febbraio 2024, nei mesi da febbraio a maggio 2024 egli ha maturato

diverse ore di lavoro straordinario, remunerate nel mese di maggio 2024, sicché

la riduzione del grado di occupazione è rimasta solo formale (cfr. doc. V).

1.9. L’amministrazione, il 26 giugno

2024, ha proposto la conferma della decisione su opposizione impugnata,

osservando di essersi fondata sulla documentazione fornita nella domanda

iniziale di API, nonché sulla modifica contrattuale del 29 dicembre 2023 e precisando

che i nuovi fatti sono stati portati a sua conoscenza unicamente in sede

ricorsuale (cfr. doc. VII).

1.10. Il doc. VII è stato inviato per

conoscenza all’avv. __________ (cfr. doc. VIII).

considerato in

diritto

2.1. Fra

gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente

e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI

(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.

Si

tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi

di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di

esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.

64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,

semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni

per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli

assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del

promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

L’art.

59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro e prevede che:

"

1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di

persone minacciate dalla disoccupazione.

1bis I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di

formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i

provvedimenti speciali (Sezione 4).

1ter Le

persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente

le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

1quater Su

richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la

partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone

minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.

2 I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al

collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole

reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche

professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di

lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3 Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto

secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento

in questione.

3bis Gli

assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al

capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione

fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della

prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di

disoccupazione.

4 I

servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella

reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5 I servizi competenti collaborano con gli organi

pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli

stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto

migratorio."

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale

secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del

mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che

permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con

l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014

consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04

del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10

dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la

giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una

nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e

l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

2.2. In particolare, quale provvedimento

speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni per il

periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa

misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,

consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un

nuovo lavoro.

Fatti

I

presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati

all'art. 65 LADI:

"

Agli assicurati

difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in

un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per

il periodo d’introduzione se:

a. ...

b. il salario ridotto

corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e

c. l’assicurato, dopo

l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e

nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa

durevolmente ridotta."

Nel

tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale

ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60

capoverso 1 lettera b”.

Al

riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to

2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

"

(…)

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

La lettera a è contemplata nella clausola generale

prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere

menzionata.

(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001,

pag. 2013)

L'art.

90 cpv. 1 OADI così definisce la nozione di "assicurato difficilmente

collocabile":

"

1Un assicurato è considerato difficilmente collocabile

se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà

particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente,

psichicamente o mentalmente;

c. ha requisiti professionali

insufficienti;

d. ha già riscosso 150 indennità

giornaliere;

e. dispone di scarsa esperienza

professionale in un periodo di elevata

disoccupazione secondo

l’articolo 6 capoverso 1ter”

L’art.

90 cpv. 3 OADI precisa che il servizio cantonale esamina presso il datore di

lavoro se sono adempiuti i presupposti della concessione dell’assegno per il

periodo di introduzione. Può esigere che le condizioni di cui all’articolo 65

lettere b e c della LADI siano convenute per scritto.

La

legge pone, dunque, una serie di condizioni affinché possano essere concessi

gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,

pag. 467 e seg.).

Innanzitutto deve trattarsi di

assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).

Al riguardo B. Rubin

(in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”; Ed. Schulthess 2014, pag.

483) sottolinea che “une personne qui aurait accepté un nouvel emploi pour

remplacer immédiatement un emploi perdu n’y aurait pas droit, faute de remplir

la condition du chômage".

Deve poi trattarsi di

persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che

ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre

tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la

legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve

corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo

periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,

devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,

conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

L’art. 66 cpv. 1 LADI prevede

che gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo

e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di

introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60%

del salario normale.

Secondo

l'art. 66 cpv. 2 LADI durante il termine quadro gli assegni sono pagati per sei

mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.

L’art.

66 cpv. 2bis precisa, tuttavia, che gli assicurati che hanno più di 50 anni

hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12

mesi.

Il Consiglio federale, nel recente Messaggio 23.084 adottato

dal il 29 novembre 2023 (cfr. FF 2023 2862;

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2862/it; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-99077.html),

concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione

(Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione), propone di modificare

l’art. 66 cpv. 2bis LADI nel senso che “gli assicurati che hanno più di 50 anni

hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione al massimo

per una durata di 12 mesi”.

Al

riguardo il Consiglio federale si è così espresso:

" La

formulazione attuale del capoverso 2bis recita che gli assicurati

che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo

d’introduzione per una durata di dodici mesi. Questa formulazione suggerisce

quindi che non è possibile concedere a tali assicurati assegni per il periodo

d’introduzione per una durata inferiore. La durata di concessione degli assegni

per il periodo d’introduzione deve tuttavia essere determinata in base alla

necessità di introduzione. A seconda della situazione, può essere sufficiente

un periodo d’introduzione più breve, che non deve quindi necessariamente

corrispondere a una durata di dodici mesi. La formulazione del capoverso 2bis

deve essere completata con l’aggiunta di «al massimo», così da chiarire che la

durata degli assegni per il periodo d’introduzione deve essere adattata alla

necessità di introduzione.” (cfr. Messaggio citato, pag. 20-21)

L’art.

66 cpv. 3 LADI prevede che gli assegni per il

periodo d’introduzione sono ridotti di un terzo dell’importo iniziale dopo ogni

terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni due mesi.

Per gli assicurati che hanno più di 50 anni, gli assegni per il periodo

d’introduzione sono ridotti di un terzo a partire dal mese successivo alla

prima metà della durata prevista.

Infine, secondo l’art. 66 cpv. 4

LADI, gli assegni per il periodo d’introduzione

sono pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione

pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle

assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.

L’art.

90 cpv. 1 bis OADI enuncia che gli assegni per il periodo di introduzione

possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla

situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo

dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.

Su

queste disposizioni, cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023; STCA

38.2023.58 dell’8 gennaio 2024; Th.

Nussbaumer, “Arbeitslosenversicherung”, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2016, no. 743 pag. 2489; B. Rubin, op. cit., pag. 482; D. Cattaneo, op. cit., pag. 131 no. 167

e pag. 478 no. 804.

2.3. In una

sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF), da una parte, ha stabilito

che durante il tempo di prova il datore di

lavoro può di massima disdire il rapporto di lavoro senza esporsi al rischio di

dover restituire prestazioni assicurative o di vedersi rifiutare il rimborso di

assegni anticipati all'assicurato.

Dall’altra, per il lasso di tempo

successivo al tempo di prova, al consid. 3b ha sottolineato:

"

(…)

b) Bien que les assurés soient eux-mêmes

titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1

ci-dessus), celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les

verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si

l'employeur résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin

immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des

prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la

durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves»,

c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO

(circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,

anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,

relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er

juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen

gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51). (…)”

In

un’altra sentenza del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr.

26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il

periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo

cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di

prova e in assenza di causa grave, nozione corrispondente a quella definita

all’art. 337 CO) durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi,

ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può

chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a

prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una

decisione.

In

quel caso di specie la nostra Massima Istanza ha deciso:

"

(…) En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé

aucun reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le

fait qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à

l'assurée, en raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la

société, ne saurait le dispenser de son obligation de restituer.

S'il apparaît que l'employeur n'est plus à

même, peu de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un

emploi durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que

le but du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations

déjà versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une

renonciation à restitution dans un tel cas.

c) En conséquence, l'office régional de

placement était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de

réclamer à la recourante la restitution des allocations versées. (…)" (consid. 3b)

Con

giudizio 8C_818/2011 del 26 gennaio 2012 il Tribunale federale ha confermato la

decisione con la quale è stata chiesta la restituzione degli assegni per il

periodo d‘introduzione nel settore della ristorazione ed ha rilevato:

"

(…) La presente fattispecie è analoga a quella trattata in DTF 126 V 42. Nella decisione di assegnazione degli assegni del 13

luglio 2010 l'Ufficio delle misure attive ha infatti precisato che in caso di

disdetta del contratto di lavoro senza motivi gravi (art. 337 cpv. 2 CO)

durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova) e non concordata

con l'autorità cantonale, questa poteva richiedere al datore di lavoro il

rimborso degli assegni versati. Ora, come giustamente rilevato dalla pronuncia

cantonale, la ricorrente ha sciolto il rapporto di lavoro con C.________ prima

della fine del periodo di introduzione, invocando motivi economici. La disdetta

non è stata concordata con l'amministrazione. Gli argomenti addotti

successivamente dalla ricorrente per giustificare il licenziamento (vacanze prolungate

in Thailandia, assenza per malattia non comprovata da certificato medico),

oltre a essere contestati, non figurano nella lettera di disdetta del rapporto

di lavoro del 30 dicembre 2010, dove veniva anzi sottolineato non essere la

rescissione del contratto avvenuta per incapacità dell'interessato, ma per sole

ragioni economiche.

Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il

lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro

per cause gravi. Per il suo capoverso 2, è considerata causa grave, in

particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di

esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. A tal

proposito, il giudice cantonale ha pertinentemente osservato che motivi economici

non configurano una causa grave ai sensi del citato disposto. Di conseguenza,

ha concluso l'istanza precedente, non avendo la società insorgente rispettato

la condizione risolutiva posta al momento della concessione degli assegni per

il periodo d'introduzione, a ragione l'Ufficio delle misure attive ne ha

chiesto la restituzione. (…)"

La nostra Massima Istanza è

giunta alla stessa conclusione in una sentenza 8C_688/2011 del 9 febbraio 2012

nella quale ha rilevato:

"

4. Questo Tribunale non vede valido

motivo per scostarsi dalla valutazione del primo giudice. Privo di pertinenza

ai fini del giudizio è segnatamente l'argomento ricorsuale secondo cui

determinante sarebbe nel presente contesto non già il momento in cui la

disdetta è stata notificata (1° marzo 2011), bensì quello a partire dal quale

la stessa ha esplicato i suoi effetti (30 aprile 2011), data quest'ultima di un

mese posteriore alla fine del periodo d'introduzione (31 marzo 2011). Il tenore

letterale della suddetta clausola inclusa nella decisione di assegnazione degli

assegni è chiara e non lascia spazio a un'interpretazione nel senso inteso

dalla ricorrente. Giova inoltre ricordare alla società insorgente che lo scopo

dell'erogazione degli assegni non è semplicemente quello di garantire l'impiego

al disoccupato per l'intero periodo di introduzione. L'art. 65 LADI stabilisce

infatti che agli assicurati difficilmente collocabili possono essere concessi

Considerandi

gli assegni in questione se, dopo il periodo d'introduzione, possono contare su

un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione (lett. c)."

L’allora

TFA aveva, peraltro, già stabilito in una sentenza C 55/04 del 16 febbraio 2005

che decisivo è il momento della disdetta, escludendo che in quel caso concreto (“La

société a motivé sa décision par l'incapacité de C.________ à assumer les

tâches pour lesquelles il avait été engagé au sein de l'entreprise”)

esistessero validi motivi per interrompere il rapporto di lavoro durante il

periodo d’introduzione.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_106/2018

del 7 gennaio 2019.

Per completezza va rilevato che

con sentenza 8C_354/2017 del 27 ottobre 2017, pubblicata in RtiD I-2018 N. 65

pag. 287, il TF ha confermato il giudizio di questa Corte 38.2017.10 del 31

marzo 2017 che aveva respinto il ricorso di una società a cui l’UMA aveva

revocato la decisione di concessione per tre mesi degli assegni per il periodo

di introduzione. L’Alta Corte ha evidenziato, da una parte, che “C.________,

a cui è stato chiesto in suo favore il versamento di assegni per il periodo

d'introduzione, non ha beneficiato di uno stipendio a carico di A.________.

Infatti nei mesi di luglio e agosto 2016, eccezione fatta per l'importo degli

assegni, è stato semplicemente riversato dalla società quanto era stato versato

dallo stesso C.________. (…) In queste condizioni possono rimanere aperte le

questioni se l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI sia applicabile anche agli assegni

per il periodo di introduzione e se alla luce delle circostanza che C.________

partecipava al 50% nella società non dovessero essere versati gli assegni” (cfr.

consid. 5.2). Dall’altra, che “(…) nel caso concreto, non si è svolto alcun

periodo di introduzione nella nuova funzione in ambito assicurativo. C.________

non ha svolto alcuna attività lavorativa.” (cfr. consid. 5.3)

2.4

Il

TCA, dal canto suo, in una sentenza 38.2004.65 del 9 marzo 2005, ha avallato il

modo di procedere dell'amministrazione che aveva deciso che gli assegni per il

periodo di introduzione versati a una ditta dovevano essere restituiti, argomentando:

"

Anche nella propria “Opposizione”,

il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso nell’atto di ricorso, la ditta

ha sostenuto che lo scioglimento del rapporto di lavoro è dovuto alla mancanza

del lavoro nel settore immobiliare (revoca di mandati) (cfr. doc. 7 e I).

Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto di

lavoro con X (motivi d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a

manchevolezze particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la violazione

dei propri obblighi e il suo dovere di fedeltà), non configurano una causa

grave ai sensi dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III 310,

consid. 3, pag. 313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella causa X

SA contro L., 4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella causa X

contro A., 4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).

(…).

Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il

contratto di lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo

d’introduzione. (…)”

Con giudizio 38.2015.48 del 28

settembre 2015 questa Corte ha respinto il ricorso di una ditta alla quale era

stata chiesta la restituzione degli assegni per il periodo d'introduzione

concessi dal 23 settembre 2014 al 22 marzo 2015 a causa della disdetta del 22

marzo 2015 notificata al proprio dipendente. Il TCA ha ritenuto che, in effetti,

l’insorgente, visto che i motivi menzionati nella lettera di licenziamento erano

di ordine economico (“mancati incassi fatture nonché diminuzione lavoro”)

e non costituivano quindi una causa grave ex art. 337 CO, non ha rispettato la

condizione risolutiva posta al momento della concessione degli assegni.

In proposito cfr. anche STCA

38.2023.12

del 26 giugno 2023; STCA 38.2013.78 del 17 aprile 2014 e STCA 38.2012.74

del 28 marzo 2013.

2.5

Riguardo agli assegni per il

periodo di introduzione la Segreteria di Stato per l’economia (SECO), nella

Prassi LADI PML punti J24 e J27, enuncia quanto segue:

" J24 Il

conseguimento di un GI durante il periodo di riscossione degli

API non è

incoraggiato. La combinazione di questi due strumenti può tuttavia essere presa

in considerazione in particolare per gli assicurati di età superiore ai 50 anni

nel caso in cui il guadagno intermedio rappresenti un’opportunità reale di

rientrare in contatto con il mercato del lavoro. Il contratto di lavoro deve

essere a tempo indeterminato e l’orario di lavoro deve rappresentare in

generale almeno il 50% di un orario completo.

(…).

J27 Il datore di lavoro si impegna ad adempiere gli

obblighi enunciati

qui di seguito.

• Il

datore di lavoro deve introdurre l’assicurato al lavoro nella sua azienda

fornendo un'assistenza adeguata.

• Deve

concludere con il lavoratore un contratto di lavoro di durata indeterminata; se

il contratto prevede un periodo di prova, quest’ultimo, se possibile, non deve

superare un mese. Il servizio cantonale può esigere che la condizione legale di

un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione dopo il periodo

d’introduzione (art. 65 lett. c LADI) sia convenuta per scritto (art. 90 cpv. 3

OADI).

• Il

datore di lavoro deve informare per scritto il lavoratore e il servizio

competente almeno sui seguenti punti: il nome dei contraenti, la data d’inizio

del rapporto di lavoro, la funzione del lavoratore, il salario e gli eventuali

supplementi salariali nonché la durata settimanale del lavoro (art. 330b cpv. 1

CO).

Affinché il datore di lavoro sia perfettamente informato, si raccomanda di

introdurre nel modulo «Gesuch und Bestätigung für die Einarbeitungszuschüsse»

una clausola che protegga gli assicurati dai licenziamenti durante gli API e/o

per un certo periodo dopo la scadenza degli API. In linea di principio, il

contratto di lavoro non può essere disdetto durante il periodo precitato.

• Il

datore di lavoro può pertanto essere tenuto a restituire gli assegni percepiti

se il rapporto di lavoro è disdetto senza giustificati motivi (art. 337 cpv. 2

CO) prima della scadenza del termine stabilito dal servizio competente; la

restituzione avviene conformemente all’art. 95 cpv. 1 LADI. Se, dopo l’inizio

dell’introduzione, ci si accorge che questa non potrà ragionevolmente essere

portata a termine, il rapporto di lavoro deve essere disdetto. ll servizio

competente va avvisato preventivamente in merito al possibile fallimento dell’introduzione

affinché possa tentare di ristabilire l’intesa fra il lavoratore e il datore di

lavoro. (…)”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_228/2023 del

6.

ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.

4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26

gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.

3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno

2018.

consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260;

DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016

del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009;

STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.6

Nella presente evenienza dalle carte

processuali emerge che __________, con decisione del 18 ottobre 2023, è stato

posto al beneficio di assegni per il periodo di introduzione dal 1° agosto 2023

al 1° febbraio 2024 presso la ditta __________, attiva nella gestione di uno studio

di ingegneria, in particolare in materia depurazione aria, acqua e suolo, di

pianificazione urbanistica, civile, fondiaria, rurale e forestale (cfr. consid.

1.1.).

Scopo

della misura era di introdurre l'assicurato quale tecnico direzione lavori. La __________,

nella domanda per l’ottenimento degli API, ha precisato che __________

possedeva competenze in attività diverse nel ramo edile, ma gli mancavano

quelle specifiche relative all’attività di genio civile nell’ambito di uno

studio di ingegneria (cfr. doc. 1).

Il 24 luglio 2023 __________ è,

in effetti, stato assunto a decorrere dal 1° agosto 2023 dalla RI 1 quale

tecnico edile con un contratto di lavoro di durata indeterminata. Il tasso di

occupazione era del 70%, pari a 30 ore alla settimana (cfr. doc. C).

La società ricorrente, il 29

dicembre 2023, a fronte della diminuzione del volume dei mandati nel campo di

attinenza dell’assicurato, gli ha offerto la possibilità di ridurre la

percentuale lavorativa dal 70% al 50% (20 ore settimanali). __________, il

medesimo giorno, ha sottoscritto tale proposta (cfr. doc. E; consid. 1.2.).

Come

visto (cfr. consid. 2.3. e 2.4.), secondo la costante giurisprudenza, dei

motivi economici, analoghi a quelli che figurano in casu nello scritto del 29

dicembre 2023 (cfr. doc. E; consid. 1.2.), non configurano una causa grave di

disdetta del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337 CO, che consente, anche

qualora sia data durante il periodo di introduzione, di

non richiedere al datore di lavoro il rimborso degli API versati (cfr. a

contrario doc. D; consid. 1.1.).

Nel caso di specie, però, come

sostenuto dalla ricorrente e contrariamente ai casi già oggetto di sentenze

federali e cantonali (cfr. consid. 2.3.; 2.4), il contratto di lavoro non è

stato disdetto durante il periodo di introduzione.

Il

contratto di lavoro è, invece, stato modificato per motivi economici (cfr. doc.

E: "il volume dei mandati nel suo campo attinente le sue qualità ed

esperienza si è fortemente ridotto") a partire dal 1° febbraio 2024,

nel senso che da tale data il tempo di lavoro e il rispettivo salario sono

stati ridotti dal 70% al 50%.

La

modifica del contratto di lavoro, come esposto sopra, è stata firmata dalle due

parti (cfr. doc. E; consid. 1.2, sul tema

cfr. R. Wyler, "Droit du travail", Ed. Stämpfli Editions SA, Berna 2008

pag. 88: "Les parties sont libres de convenir de la modification de

leur relation contractuelle future, dans le respect des mêmes principes que

ceux qui régissent la formation du contrat.").

Occorre, perciò, chiedersi

se dal profilo della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione, questa situazione (riduzione del grado di occupazione dal 70%

al 50%) debba essere equiparata ad una disdetta (parziale) del rapporto di

lavoro.

A tale domanda in linea di

principio deve essere risposto in modo affermativo (cfr. STCA 38.2008.60 del 6

aprile 2009 consid. 2.5.

In ogni caso, in concreto, la

problematica non necessita di ulteriori approfondimenti, poiché, tutto ben

considerato, anche equiparando la modifica contrattuale alla disdetta, il modo

di procedere dell’UMA che, con decisione del 25 marzo 2024, confermata dalla

decisione su opposizione del 24 aprile 2024 (cfr. doc. 5; H; consid. 1.3.;

1.5.), ha stabilito che il 20% degli API versati deve essere chiesto in

restituzione, non può essere tutelato.

In effetti è vero

che il contratto di lavoro del luglio 2023 è stato modificato il 29 dicembre

2023.

con effetto dal 1° febbraio 2024, ovvero ancora durante il periodo di

introduzione (01.08.2023 – 01.02.2024), allorché la decisione del 18 ottobre

2023.

prevedeva che “il rispetto del contratto di lavoro del 24.7.2023

è la condizione da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione”

(cfr. doc. D; consid. 1.1.).

In proposito giova ribadire che il

lasso di tempo nel quale un datore di lavoro non deve licenziare il dipendente

copre il periodo dell’introduzione e/o un certo arco di tempo - di regola di

tre mesi - successivo alla scadenza degli API (cfr. DTF 126 V 42 = SVR ALV Nr.

26.

citata sopra; consid. 2.5.: Prassi LADI PML p.to J27; B. Rubin, op.cit., pag. 485 n. 8 e pag. 486. n. 10: “une

période plus longue serait contraire à la liberté contractuelle, qui garantit à

l’employeur le droit de résilier en cas de manque de travail”) e che secondo il Tribunale federale decisivo è lo scioglimento del

contratto di lavoro durante il periodo d'introduzione e non la scadenza del

periodo di disdetta del contratto (cfr. consid. 2.3.).

D’altronde

la RI 1, contrariamente a quanto contemplato al punto “condizioni” della

decisione del 18 ottobre 2023 (cfr. doc. D; consid. 1.1.), nemmeno ha

contattato l’UMA per concordare con il medesimo l’eventuale modifica del contratto

di lavoro (cfr. STCA 38.2012.74 del 28 marzo 2013).

È altrettanto vero,

tuttavia, che __________ ha portato a termine i sei mesi di

introduzione.

Inoltre la ditta ricorrente, da

una parte, ha evidenziato che, nonostante la riduzione del grado di occupazione

dal 70% al 50% dal 1° febbraio 2024, nei mesi da febbraio a maggio 2024 il

dipendente ha maturato diverse ore di lavoro straordinario che sono state

remunerate tutte nel mese di maggio 2024, “come richiesto dal signor __________

di __________” (cfr. doc. L).

Dall’altra, il 3 giugno 2024,

visto il numero di ore supplementari svolte da __________ da febbraio a giugno

2024, ha aumentato nuovamente la sua percentuale lavorativa al 70% dal 1°

luglio 2024 (cfr. doc. L).

In

simili condizioni, visto che l’attività di __________ per la RI 1 è comunque

proseguita, anche se formalmente - da febbraio a maggio 2024 - con un grado di

occupazione inferiore a quello stabilito nel contratto di impiego del 24 luglio

2023, per poi aumentare nuovamente al 70% dal 1° luglio 2024 e che l’obiettivo

di ampliare le possibilità di impiego per l’assicurato (cfr. art. 65 lett. c

LADI), difficilmente collocabile, è stato raggiunto (cfr. doc. G: rapporto

finale d’attività – API del 29/30 gennaio 2024), secondo questo Tribunale non

sono dati i presupposti per chiedere la restituzione degli API.

Al riguardo cfr. STCA 38.2015.72

del 24 febbraio 2016, massimata in RtiD II-2016 N. 65 pag. 311-312, citata

dall’insorgente nel ricorso (cfr. doc. I; consid. 1.6.), con la quale questa

Corte ha annullato la decisione su opposizione dell’amministrazione che aveva

stabilito, nel caso di una ditta che aveva disdetto il contratto di lavoro con

un assicurato durante il periodo di introduzione di 11,7 mesi, che le

condizioni per la concessione degli API non erano adempiute e che quindi gli

API versati dovevano essere chiesti in restituzione.

Il TCA ha, in

particolare, evidenziato che l’assicurato aveva concluso il periodo di

introduzione e che l’azienda, dopo il licenziamento ma mentre il dipendente

ancora lavorava, aveva stipulato con il medesimo un accordo di collaborazione

su basi diverse, cioè senza uno stipendio fisso.

Per inciso è utile

osservare che è vero che con la sentenza 38.2008.60 del 6 aprile 2009,

menzionata nella risposta di causa (cfr. doc. III) e già citata sopra, il TCA

ha confermato la decisione su opposizione con cui l’UMA aveva statuito che gli

API dovessero essere chiesti in restituzione, visto che il contratto di lavoro

era stato modificato per motivi economici, nel senso che il grado di

occupazione era stato diminuito nel periodo di introduzione.

Tuttavia in quel

caso di specie la percentuale lavorativa del 30%, la quale era già al di sotto

di quella normalmente richiesta per un tempo parziale ai fini dell’ottenimento

degli API (50%; cfr. consid. 2.5.), è stata ridotta a una soglia estremamente

bassa, e meglio al 10%.

Questo Tribunale ha

osservato che la datrice di lavoro aveva esplicitamente ammesso di avere

ricevuto dal consulente del personale dell'assicurata l'indicazione che al di

sotto del 30% ci sarebbero state poche possibilità di vedere accolta la domanda

di sussidio e che proprio per questo motivo la datrice di lavoro aveva fissato

il tempo di lavoro al 30%, sebbene fosse inizialmente intenzionata a stabilirla

al 20%.

2.7

Stante quanto precede, la decisione

su opposizione del 24 aprile 2024 deve essere annullata.

2.8

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.58 dell’8 gennaio 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA

38.2023.12

del 26 giugno 2023 consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.9

Vincente in causa, la società

ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1'800.--

a titolo di ripetibili da mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La decisione su

opposizione del 24 aprile 2024 è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Sezione del lavoro - Ufficio

delle misure attive verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo

di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti