38.2024.28
A torto UMA ha deciso che 20% degli API versati a SA per il proprio dip. devono essere restituiti. Infatti il contratto di lavoro è sì stato modificato (riduz. pensum dal 70 al 50%) ancora nel periodo di intr., tuttavia quest'ultimo è stato completato e in seguito la % è stata nuovam. aumentata
12 agosto 2024Italiano40 min
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2862/it; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-99077.html),
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.28
rs
Lugano
12 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24
aprile 2024 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio
delle misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Il 18 ottobre 2023 l’Ufficio delle
misure attive (in seguito: UMA) ha emesso una decisione nei confronti della RI
1 - il cui scopo sociale è in particolare “la gestione di uno studio di
ingegneria, in particolare in materia depurazione aria, acqua e suolo, di
pianificazione urbanistica, civile, fondiaria, rurale e forestale. La direzione
lavori, l'assunzione di contratti generali di impresa nel ramo dell'edilizia,
la consulenza e la perizia nel ramo edile ed immobiliare, la realizzazione di
operazioni di ogni tipo nel ramo immobiliare, la prestazione di servizi
connessi con lo svolgimento di dette attività, l'assunzione di mandati di
rappresentanza di tecnologie o di prodotti (…)” (cfr. estratto RC
reperibile al sito www.zefix.ch) - con la quale, tenuto conto della
formazione, dell’esperienza lavorativa e del ruolo che sarebbe andato a
ricoprire __________ (__________.1960) in azienda (tecnico edile al 70% con un
salario lordo mensile di fr. 4'354.--; cfr. doc. C; 1), ha concesso un periodo di
introduzione di 6 mesi, dal 1° agosto 2023 al 1° febbraio 2024 (cfr. doc. D).
L’assegno
mensile sarebbe stato pari al 60% dello stipendio lordo comprensivo della quota
di tredicesima di fr. 4'716.85, ossia a fr. 2'830.10 (salario residuo azienda:
fr. 1'866.75; cfr. doc. D pag. 2).
Nel provvedimento in questione è stato,
altresì, indicato:
" (…)
Condizioni:
Il rispetto del contratto di lavoro del 24.7.2023 è la
condizione da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione. In caso
di disdetta del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2), data
durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), e non concordata
con l'autorità cantonale, questa potrà richiedere al datore di lavoro il
rimborso degli assegni versati.
Concessione di aiuti al reinserimento LADI ad aziende
che possiedono un’autorizzazione per lavoro ridotto (ILR): in linea generale è
possibile assumere personale e anche ottenere misure di sostegno al
collocamento per personale assunto dagli Uffici regionali di collocamento
(URC). È di responsabilità dell’azienda dimostrare la compatibilità di una
nuova assunzione con la perdita di lavoro annunciata e l’effettivo incasso di
indennità per cui viene fatta richiesta mensilmente. Di regola non è possibile
sostituire lavoratori in lavoro ridotto con nuove assunzioni. In caso di
controlli, ogni caso sarà valutato singolarmente dalla competente autorità.
Si rende attenti che:
-
il doppio indennizzo API e ILR non
è autorizzato (art. 56 OADI);
-
la cassa di disoccupazione rimborsa
l’API unicamente su presentazione della documentazione indicata nella decisione
summenzionata;
-
per il rimborso delle indennità di
lavoro ridotto è obbligatorio togliere dalla massa salariale l’importo ricevuto
con l’API;
-
la SECO e/o le casse di disoccupazione
si riservano il diritto di richiedere a posteriori la restituzione delle
eventuali indennità versate in caso di doppio indennizzo.”
Versamento:
Gli assegni d'introduzione saranno versati
all'assicurato dal datore di lavoro per la durata sopraccitata, assieme alla
parte del salario a suo carico. Il datore di lavoro può ottenere il rimborso del
sussidio dalla cassa disoccupazione, inviando mensilmente il conteggio del
salario sottoscritto dal dipendente e dal responsabile dell’azienda. La cassa
disoccupazione verserà l'ultimo assegno unicamente quando l'Ufficio misure
attive avrà ricevuto il "Rapporto finale d'attività - API"! (…)" (Doc. D)
1.2. Il
29 dicembre 2023 la RI 1, comunicando a __________, da un lato, di essere
soddisfatta delle sue prestazioni, ma, dall’altro, che il volume dei mandati
nel campo attinente alle sue qualità ed esperienza si è fortemente ridotto con
la conseguenza di dover ridimensionare lo studio, gli ha offerto la possibilità
di rimanere assunto con una riduzione della percentuale lavorativa dal 70% al
50%, per uno stipendio lordo al mese di fr. 3'110.--.
__________
ha firmato tale modifica del contratto di impiego nella medesima data (cfr.
doc. E).
1.3. L’UMA,
il 25 marzo 2024, dopo aver ricevuto, il 2 febbraio 2024, il Rapporto finale
d’attività API con l’indicazione della diminuzione del grado di occupazione
(cfr. doc. G), ha emanato una nuova decisione con cui ha stabilito che le
condizioni per la concessione degli assegni per il periodo di introduzione a
favore di __________ non sono adempiute, che gli assegni versati devono essere parzialmente
(nella misura del 20%) chiesti in restituzione e che la Cassa di disoccupazione
dovrà valutare se siano adempiuti i presupposti dell'art. 95 LADI.
L’amministrazione, al riguardo,
ha evidenziato che “(…) le condizioni risolutive poste al momento della
concessione degli assegni per il periodo di introduzione non sono state
rispettate e più precisamente il rapporto di lavoro è stato disdetto
ordinariamente, senza gravi motivi e durante il periodo di introduzione (…)”
(cfr. doc. 5).
1.4. Il 12 aprile 2024 la RI 1,
rappresentata dall’avv. __________ dello Studio legale RA 1, ha interposto
opposizione, facendo valere segnatamente che non è assolutamente data la
realizzazione della condizione risolutiva, e meglio l’esistenza di una disdetta
ordinaria durante il periodo di introduzione e dopo il periodo di prova. Al
riguardo è stato precisato che non vi è alcuna disdetta del contratto di
lavoro, bensì unicamente una modifica contrattuale.
Nella denegata ipotesi in cui la
modifica del contratto venga parificata a una disdetta, è stato indicato che
appare del tutto contrario al principio di proporzionalità che per essere stata
modificata la percentuale di occupazione dal 70% al 50% per un solo giorno del
periodo di introduzione (1° febbraio 2024) venga chiesta la restituzione del
20% degli assegni versati per tutto il periodo di introduzione. Al riguardo è
stato puntualizzato che al momento della stipula del contratto di lavoro non
era per alcuno prevedibile una riduzione dei mandati e quindi del lavoro per RI
1 (cfr. doc. 6).
1.5. L’UMA,
il 24 aprile 2024, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha
confermato il provvedimento del 25 marzo 2024, rilevando:
" (…) di
fatto, durante il periodo di introduzione, le condizioni iniziali alla base
della concessione del sussidio sono mutate. Durante il periodo di introduzione,
il datore di lavoro ha modificato il contratto di lavoro riducendo il grado di
occupazione.
L’Ufficio delle misure attive ritiene quindi corretto equiparare
per analogia la modifica contrattuale per questioni economiche alla disdetta
data senza gravi motivi durante il periodo di introduzione.
La decisione dell’Ufficio delle misure attive del 18 ottobre 2023
si basava, tra gli altri aspetti, su un contratto di lavoro al 70%.
La percentuale indicata è stata rilevante al fine di ritenere
che, per il signor __________ si trattava di una reale possibilità di rientrare
nel mercato del lavoro e, di conseguenza fossero rispettate le condizioni
indicate nella Prassi LADI PML, SECO, marg J24. Questa condizione non poteva
quindi essere modificata durante il periodo di introduzione essendo una
condizione posta per il riconoscimento del diritto. (…)” (Doc. H)
1.6. Contro la decisione su opposizione
la RI 1, patrocinata dall’avv. __________ dello Studio legale RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto, in via principale,
la modifica della decisione su opposizione nel senso che venga accolta
l’opposizione e conseguentemente annullata la decisione del 25 marzo 2024 “con
la quale è stata richiesta la restituzione del 20% degli API versati per il
signor __________”. In via subordinata è stata postulata la riforma della
decisione del 25 marzo 2024, in modo che “alla RI 1 è richiesta la
restituzione del 10% degli API versati per il 1.2.24 per il signor __________,
pari a CHF 9.45”. In via ancora più
subordinata è stata domandata la
riforma della decisione del 25 marzo 2024, “sicché alla RI 1 è richiesta la
restituzione del 10% degli API versati per il periodo 1.1.24 - 1.2.24 per il
signor __________, pari a CHF 292.45” (cfr. doc. I pag. 11-12).
A sostegno delle proprie pretese
la parte ricorrente ha addotto che il rapporto di lavoro non è stato interrotto
durante il periodo di introduzione (01.08.2023 – 01.02.2024), come comprovato
dal fatto che a fine maggio 2024 __________ lavorava ancora per la SA, bensì è
stato unicamente modificato, in accordo fra le parti, il suo grado di
occupazione dal 70% al 50% il 29 dicembre 2023 con effetto dal 1° febbraio
2024.
La patrocinatrice
dell’insorgente, per conto di quest’ultima, sostiene che, dunque, non si è
assolutamente concretizzata la condizione risolutiva, e meglio la disdetta
ordinaria durante il periodo di introduzione e dopo il periodo di prova del
rapporto di lavoro.
Inoltre è stato asserito, facendo
riferimento alla protezione della buona fede ex art. 9 Cost., che l’UMA non ha
mai informato l’azienda riguardo alle possibili conseguenze che la modifica del
contratto di lavoro, più precisamente la modifica del grado di occupazione,
avrebbe potuto avere, ossia che le sarebbe stata richiesta la restituzione
degli API.
La parte ricorrente ha poi affermato,
da un lato, che la riduzione del grado di occupazione dal 70% al 50% non significa
che la RI 1 non sia in grado di garantire un impiego duraturo a __________, il
quale in effetti, nel maggio 2024, era ancora dipendente della società.
Dall’altro, che l’obiettivo del
pagamento delle indennità, ovvero di favorire l’inserimento duraturo dei
disoccupati difficilmente collocabili, è da considerarsi raggiunto, visto che __________,
grazie alla RI 1, ha un lavoro e non è completamente a carico dello Stato,
ritenuto peraltro che l’assegno per il periodo di introduzione può essere
concesso anche per facilitare un’assunzione a tempo parziale, come nel caso in
esame (cfr. Prassi LADI PML marg. J24)
L’avv. __________ ha, altresì,
sottolineato che il dipendente ha portato a termine l’intero periodo di
introduzione e solo l’ultimo giorno (1° febbraio 2024) ha lavorato nella misura
del 60% (sostanzialmente) / 50% (formalmente) in luogo del 70% previsto nel
contratto.
Secondo la rappresentante
dell’insorgente la richiesta di restituzione viola certamente il principio di
proporzionalità nella misura in cui prevede una restituzione del 20% degli
assegni per tutto il periodo di introduzione, nonostante – oltre a non essersi
concretizzata la condizione risolutiva prevista nella decisione – la modifica
del grado di occupazione dal 70% al 50% (formalmente) / 60% (sostanzialmente)
riguarda soltanto un giorno del periodo di introduzione, e meglio il 1°
febbraio 2024.
Infine è stato rilevato:
" -
L’Ufficio delle misure attive, nel suo diritto ma non costretta a richiedere
indietro gli assegni di introduzione (infatti si ricorda che nella decisione di
concessione degli API veniva chiaramente indicato che l’autorità avrebbe potuto
e non dovuto richiedere la restituzione in caso di disdetta del contratto senza
motivi gravi durante il periodo di introduzione e dopo il periodo di prova, non
concordata con l’autorità cantonale, doc. D), reclamando una interruzione
oggettivamente mai avvenuta del rapporto di lavoro (trattandosi di mera
riduzione del grado di occupazione, tra l’altro entro i termini previsti dalla
Prassi LADI PML SECO J24), rivuole parte del denaro concesso per il
reinserimento di una persona altrimenti candidata alla disoccupazione e
all’assistenza fino alla pensione, che ora grazie alla __________ lavora (doc.
B/H).
Nella decisione finale non possono non
venire considerati sia la particolarità del caso, sia il beneficio globale dal
punto di vista umano e sociale al signor __________ (e allo stato) per quanto
fatto da __________.
Per questi motivi, la decisione del 25
marzo 2024 (doc. B) confermata da quella su opposizione del 24 aprile 2024
(doc. H), oggetto del presente ricorso, è una delusione nella misura in cui di
fatto va a sanzionare un soggetto, e meglio la qui ricorrente, che altro non ha
fatto che permettere al signor __________ di potersi reintrodurre nel mondo del
lavoro, nonostante la sua età (64 anni!), senza dover dunque far completamente
capo al mantenimento dello Stato (in forma di disoccupazione prima e in forma
di assistenza, poi), ridandogli la dignità del lavoro.” (Doc. I pag. 10)
1.7. Nella
sua risposta del 13 giugno 2024 l'UMA ha postulato la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.8. Il 18 giugno 2024 la parte
ricorrente ha prodotto un ulteriore accordo stipulato il 3 giugno 2024 tra RI 1
e __________, con il quale è stato modificato nuovamente il grado di
occupazione, e meglio riportato al 70% dal 1° luglio 2024 (cfr. doc. L).
Al riguardo è stato spiegato che il
motivo di tale modifica risiede nel fatto che la prospettata diminuzione del
lavoro nel campo di attività di __________ non si è concretizzata e che in
effetti, benché il suo grado di occupazione sia stato ridotto dal 70% al 50%
dal 1° febbraio 2024, nei mesi da febbraio a maggio 2024 egli ha maturato
diverse ore di lavoro straordinario, remunerate nel mese di maggio 2024, sicché
la riduzione del grado di occupazione è rimasta solo formale (cfr. doc. V).
1.9. L’amministrazione, il 26 giugno
2024, ha proposto la conferma della decisione su opposizione impugnata,
osservando di essersi fondata sulla documentazione fornita nella domanda
iniziale di API, nonché sulla modifica contrattuale del 29 dicembre 2023 e precisando
che i nuovi fatti sono stati portati a sua conoscenza unicamente in sede
ricorsuale (cfr. doc. VII).
1.10. Il doc. VII è stato inviato per
conoscenza all’avv. __________ (cfr. doc. VIII).
considerato in
diritto
2.1. Fra
gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente
e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si
tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi
di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
L’art.
59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro e prevede che:
"
1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di
persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di
formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i
provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente
le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
1quater Su
richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la
partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone
minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al
collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole
reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche
professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di
lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto
secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento
in questione.
3bis Gli
assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al
capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione
fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della
prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di
disoccupazione.
4 I
servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5 I servizi competenti collaborano con gli organi
pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli
stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto
migratorio."
All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale
secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del
mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che
permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con
l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014
consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04
del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10
dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la
giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una
nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
2.2. In particolare, quale provvedimento
speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni per il
periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa
misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,
consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un
nuovo lavoro.
Fatti
I
presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati
all'art. 65 LADI:
"
Agli assicurati
difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in
un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per
il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario ridotto
corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e
c. l’assicurato, dopo
l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e
nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa
durevolmente ridotta."
Nel
tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale
ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60
capoverso 1 lettera b”.
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to
2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
"
(…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola generale
prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere
menzionata.
(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001,
pag. 2013)
L'art.
90 cpv. 1 OADI così definisce la nozione di "assicurato difficilmente
collocabile":
"
1Un assicurato è considerato difficilmente collocabile
se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà
particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente,
psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti professionali
insufficienti;
d. ha già riscosso 150 indennità
giornaliere;
e. dispone di scarsa esperienza
professionale in un periodo di elevata
disoccupazione secondo
l’articolo 6 capoverso 1ter”
L’art.
90 cpv. 3 OADI precisa che il servizio cantonale esamina presso il datore di
lavoro se sono adempiuti i presupposti della concessione dell’assegno per il
periodo di introduzione. Può esigere che le condizioni di cui all’articolo 65
lettere b e c della LADI siano convenute per scritto.
La
legge pone, dunque, una serie di condizioni affinché possano essere concessi
gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,
pag. 467 e seg.).
Innanzitutto deve trattarsi di
assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).
Al riguardo B. Rubin
(in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”; Ed. Schulthess 2014, pag.
483) sottolinea che “une personne qui aurait accepté un nouvel emploi pour
remplacer immédiatement un emploi perdu n’y aurait pas droit, faute de remplir
la condition du chômage".
Deve poi trattarsi di
persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che
ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre
tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la
legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve
corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo
periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,
devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,
conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
L’art. 66 cpv. 1 LADI prevede
che gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo
e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di
introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60%
del salario normale.
Secondo
l'art. 66 cpv. 2 LADI durante il termine quadro gli assegni sono pagati per sei
mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.
L’art.
66 cpv. 2bis precisa, tuttavia, che gli assicurati che hanno più di 50 anni
hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12
mesi.
Il Consiglio federale, nel recente Messaggio 23.084 adottato
dal il 29 novembre 2023 (cfr. FF 2023 2862;
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2862/it; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-99077.html),
concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione
(Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione), propone di modificare
l’art. 66 cpv. 2bis LADI nel senso che “gli assicurati che hanno più di 50 anni
hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione al massimo
per una durata di 12 mesi”.
Al
riguardo il Consiglio federale si è così espresso:
" La
formulazione attuale del capoverso 2bis recita che gli assicurati
che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo
d’introduzione per una durata di dodici mesi. Questa formulazione suggerisce
quindi che non è possibile concedere a tali assicurati assegni per il periodo
d’introduzione per una durata inferiore. La durata di concessione degli assegni
per il periodo d’introduzione deve tuttavia essere determinata in base alla
necessità di introduzione. A seconda della situazione, può essere sufficiente
un periodo d’introduzione più breve, che non deve quindi necessariamente
corrispondere a una durata di dodici mesi. La formulazione del capoverso 2bis
deve essere completata con l’aggiunta di «al massimo», così da chiarire che la
durata degli assegni per il periodo d’introduzione deve essere adattata alla
necessità di introduzione.” (cfr. Messaggio citato, pag. 20-21)
L’art.
66 cpv. 3 LADI prevede che gli assegni per il
periodo d’introduzione sono ridotti di un terzo dell’importo iniziale dopo ogni
terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni due mesi.
Per gli assicurati che hanno più di 50 anni, gli assegni per il periodo
d’introduzione sono ridotti di un terzo a partire dal mese successivo alla
prima metà della durata prevista.
Infine, secondo l’art. 66 cpv. 4
LADI, gli assegni per il periodo d’introduzione
sono pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione
pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle
assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.
L’art.
90 cpv. 1 bis OADI enuncia che gli assegni per il periodo di introduzione
possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla
situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo
dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
Su
queste disposizioni, cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023; STCA
38.2023.58 dell’8 gennaio 2024; Th.
Nussbaumer, “Arbeitslosenversicherung”, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2016, no. 743 pag. 2489; B. Rubin, op. cit., pag. 482; D. Cattaneo, op. cit., pag. 131 no. 167
e pag. 478 no. 804.
2.3. In una
sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF), da una parte, ha stabilito
che durante il tempo di prova il datore di
lavoro può di massima disdire il rapporto di lavoro senza esporsi al rischio di
dover restituire prestazioni assicurative o di vedersi rifiutare il rimborso di
assegni anticipati all'assicurato.
Dall’altra, per il lasso di tempo
successivo al tempo di prova, al consid. 3b ha sottolineato:
"
(…)
b) Bien que les assurés soient eux-mêmes
titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1
ci-dessus), celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les
verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si
l'employeur résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin
immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des
prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la
durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves»,
c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO
(circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,
anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,
relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er
juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen
gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51). (…)”
In
un’altra sentenza del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr.
26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il
periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo
cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di
prova e in assenza di causa grave, nozione corrispondente a quella definita
all’art. 337 CO) durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi,
ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può
chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a
prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una
decisione.
In
quel caso di specie la nostra Massima Istanza ha deciso:
"
(…) En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé
aucun reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le
fait qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à
l'assurée, en raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la
société, ne saurait le dispenser de son obligation de restituer.
S'il apparaît que l'employeur n'est plus à
même, peu de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un
emploi durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que
le but du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations
déjà versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une
renonciation à restitution dans un tel cas.
c) En conséquence, l'office régional de
placement était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de
réclamer à la recourante la restitution des allocations versées. (…)" (consid. 3b)
Con
giudizio 8C_818/2011 del 26 gennaio 2012 il Tribunale federale ha confermato la
decisione con la quale è stata chiesta la restituzione degli assegni per il
periodo d‘introduzione nel settore della ristorazione ed ha rilevato:
"
(…) La presente fattispecie è analoga a quella trattata in DTF 126 V 42. Nella decisione di assegnazione degli assegni del 13
luglio 2010 l'Ufficio delle misure attive ha infatti precisato che in caso di
disdetta del contratto di lavoro senza motivi gravi (art. 337 cpv. 2 CO)
durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova) e non concordata
con l'autorità cantonale, questa poteva richiedere al datore di lavoro il
rimborso degli assegni versati. Ora, come giustamente rilevato dalla pronuncia
cantonale, la ricorrente ha sciolto il rapporto di lavoro con C.________ prima
della fine del periodo di introduzione, invocando motivi economici. La disdetta
non è stata concordata con l'amministrazione. Gli argomenti addotti
successivamente dalla ricorrente per giustificare il licenziamento (vacanze prolungate
in Thailandia, assenza per malattia non comprovata da certificato medico),
oltre a essere contestati, non figurano nella lettera di disdetta del rapporto
di lavoro del 30 dicembre 2010, dove veniva anzi sottolineato non essere la
rescissione del contratto avvenuta per incapacità dell'interessato, ma per sole
ragioni economiche.
Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il
lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro
per cause gravi. Per il suo capoverso 2, è considerata causa grave, in
particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di
esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. A tal
proposito, il giudice cantonale ha pertinentemente osservato che motivi economici
non configurano una causa grave ai sensi del citato disposto. Di conseguenza,
ha concluso l'istanza precedente, non avendo la società insorgente rispettato
la condizione risolutiva posta al momento della concessione degli assegni per
il periodo d'introduzione, a ragione l'Ufficio delle misure attive ne ha
chiesto la restituzione. (…)"
La nostra Massima Istanza è
giunta alla stessa conclusione in una sentenza 8C_688/2011 del 9 febbraio 2012
nella quale ha rilevato:
"
4. Questo Tribunale non vede valido
motivo per scostarsi dalla valutazione del primo giudice. Privo di pertinenza
ai fini del giudizio è segnatamente l'argomento ricorsuale secondo cui
determinante sarebbe nel presente contesto non già il momento in cui la
disdetta è stata notificata (1° marzo 2011), bensì quello a partire dal quale
la stessa ha esplicato i suoi effetti (30 aprile 2011), data quest'ultima di un
mese posteriore alla fine del periodo d'introduzione (31 marzo 2011). Il tenore
letterale della suddetta clausola inclusa nella decisione di assegnazione degli
assegni è chiara e non lascia spazio a un'interpretazione nel senso inteso
dalla ricorrente. Giova inoltre ricordare alla società insorgente che lo scopo
dell'erogazione degli assegni non è semplicemente quello di garantire l'impiego
al disoccupato per l'intero periodo di introduzione. L'art. 65 LADI stabilisce
infatti che agli assicurati difficilmente collocabili possono essere concessi
Considerandi
gli assegni in questione se, dopo il periodo d'introduzione, possono contare su
un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione (lett. c)."
L’allora
TFA aveva, peraltro, già stabilito in una sentenza C 55/04 del 16 febbraio 2005
che decisivo è il momento della disdetta, escludendo che in quel caso concreto (“La
société a motivé sa décision par l'incapacité de C.________ à assumer les
tâches pour lesquelles il avait été engagé au sein de l'entreprise”)
esistessero validi motivi per interrompere il rapporto di lavoro durante il
periodo d’introduzione.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_106/2018
del 7 gennaio 2019.
Per completezza va rilevato che
con sentenza 8C_354/2017 del 27 ottobre 2017, pubblicata in RtiD I-2018 N. 65
pag. 287, il TF ha confermato il giudizio di questa Corte 38.2017.10 del 31
marzo 2017 che aveva respinto il ricorso di una società a cui l’UMA aveva
revocato la decisione di concessione per tre mesi degli assegni per il periodo
di introduzione. L’Alta Corte ha evidenziato, da una parte, che “C.________,
a cui è stato chiesto in suo favore il versamento di assegni per il periodo
d'introduzione, non ha beneficiato di uno stipendio a carico di A.________.
Infatti nei mesi di luglio e agosto 2016, eccezione fatta per l'importo degli
assegni, è stato semplicemente riversato dalla società quanto era stato versato
dallo stesso C.________. (…) In queste condizioni possono rimanere aperte le
questioni se l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI sia applicabile anche agli assegni
per il periodo di introduzione e se alla luce delle circostanza che C.________
partecipava al 50% nella società non dovessero essere versati gli assegni” (cfr.
consid. 5.2). Dall’altra, che “(…) nel caso concreto, non si è svolto alcun
periodo di introduzione nella nuova funzione in ambito assicurativo. C.________
non ha svolto alcuna attività lavorativa.” (cfr. consid. 5.3)
2.4
Il
TCA, dal canto suo, in una sentenza 38.2004.65 del 9 marzo 2005, ha avallato il
modo di procedere dell'amministrazione che aveva deciso che gli assegni per il
periodo di introduzione versati a una ditta dovevano essere restituiti, argomentando:
"
Anche nella propria “Opposizione”,
il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso nell’atto di ricorso, la ditta
ha sostenuto che lo scioglimento del rapporto di lavoro è dovuto alla mancanza
del lavoro nel settore immobiliare (revoca di mandati) (cfr. doc. 7 e I).
Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto di
lavoro con X (motivi d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a
manchevolezze particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la violazione
dei propri obblighi e il suo dovere di fedeltà), non configurano una causa
grave ai sensi dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III 310,
consid. 3, pag. 313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella causa X
SA contro L., 4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella causa X
contro A., 4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).
(…).
Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il
contratto di lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo
d’introduzione. (…)”
Con giudizio 38.2015.48 del 28
settembre 2015 questa Corte ha respinto il ricorso di una ditta alla quale era
stata chiesta la restituzione degli assegni per il periodo d'introduzione
concessi dal 23 settembre 2014 al 22 marzo 2015 a causa della disdetta del 22
marzo 2015 notificata al proprio dipendente. Il TCA ha ritenuto che, in effetti,
l’insorgente, visto che i motivi menzionati nella lettera di licenziamento erano
di ordine economico (“mancati incassi fatture nonché diminuzione lavoro”)
e non costituivano quindi una causa grave ex art. 337 CO, non ha rispettato la
condizione risolutiva posta al momento della concessione degli assegni.
In proposito cfr. anche STCA
38.2023.12
del 26 giugno 2023; STCA 38.2013.78 del 17 aprile 2014 e STCA 38.2012.74
del 28 marzo 2013.
2.5
Riguardo agli assegni per il
periodo di introduzione la Segreteria di Stato per l’economia (SECO), nella
Prassi LADI PML punti J24 e J27, enuncia quanto segue:
" J24 Il
conseguimento di un GI durante il periodo di riscossione degli
API non è
incoraggiato. La combinazione di questi due strumenti può tuttavia essere presa
in considerazione in particolare per gli assicurati di età superiore ai 50 anni
nel caso in cui il guadagno intermedio rappresenti un’opportunità reale di
rientrare in contatto con il mercato del lavoro. Il contratto di lavoro deve
essere a tempo indeterminato e l’orario di lavoro deve rappresentare in
generale almeno il 50% di un orario completo.
(…).
J27 Il datore di lavoro si impegna ad adempiere gli
obblighi enunciati
qui di seguito.
• Il
datore di lavoro deve introdurre l’assicurato al lavoro nella sua azienda
fornendo un'assistenza adeguata.
• Deve
concludere con il lavoratore un contratto di lavoro di durata indeterminata; se
il contratto prevede un periodo di prova, quest’ultimo, se possibile, non deve
superare un mese. Il servizio cantonale può esigere che la condizione legale di
un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione dopo il periodo
d’introduzione (art. 65 lett. c LADI) sia convenuta per scritto (art. 90 cpv. 3
OADI).
• Il
datore di lavoro deve informare per scritto il lavoratore e il servizio
competente almeno sui seguenti punti: il nome dei contraenti, la data d’inizio
del rapporto di lavoro, la funzione del lavoratore, il salario e gli eventuali
supplementi salariali nonché la durata settimanale del lavoro (art. 330b cpv. 1
CO).
•
Affinché il datore di lavoro sia perfettamente informato, si raccomanda di
introdurre nel modulo «Gesuch und Bestätigung für die Einarbeitungszuschüsse»
una clausola che protegga gli assicurati dai licenziamenti durante gli API e/o
per un certo periodo dopo la scadenza degli API. In linea di principio, il
contratto di lavoro non può essere disdetto durante il periodo precitato.
• Il
datore di lavoro può pertanto essere tenuto a restituire gli assegni percepiti
se il rapporto di lavoro è disdetto senza giustificati motivi (art. 337 cpv. 2
CO) prima della scadenza del termine stabilito dal servizio competente; la
restituzione avviene conformemente all’art. 95 cpv. 1 LADI. Se, dopo l’inizio
dell’introduzione, ci si accorge che questa non potrà ragionevolmente essere
portata a termine, il rapporto di lavoro deve essere disdetto. ll servizio
competente va avvisato preventivamente in merito al possibile fallimento dell’introduzione
affinché possa tentare di ristabilire l’intesa fra il lavoratore e il datore di
lavoro. (…)”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_228/2023 del
6.
ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.
4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26
gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.
3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno
2018.
consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260;
DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016
del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009;
STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.6
Nella presente evenienza dalle carte
processuali emerge che __________, con decisione del 18 ottobre 2023, è stato
posto al beneficio di assegni per il periodo di introduzione dal 1° agosto 2023
al 1° febbraio 2024 presso la ditta __________, attiva nella gestione di uno studio
di ingegneria, in particolare in materia depurazione aria, acqua e suolo, di
pianificazione urbanistica, civile, fondiaria, rurale e forestale (cfr. consid.
1.1.).
Scopo
della misura era di introdurre l'assicurato quale tecnico direzione lavori. La __________,
nella domanda per l’ottenimento degli API, ha precisato che __________
possedeva competenze in attività diverse nel ramo edile, ma gli mancavano
quelle specifiche relative all’attività di genio civile nell’ambito di uno
studio di ingegneria (cfr. doc. 1).
Il 24 luglio 2023 __________ è,
in effetti, stato assunto a decorrere dal 1° agosto 2023 dalla RI 1 quale
tecnico edile con un contratto di lavoro di durata indeterminata. Il tasso di
occupazione era del 70%, pari a 30 ore alla settimana (cfr. doc. C).
La società ricorrente, il 29
dicembre 2023, a fronte della diminuzione del volume dei mandati nel campo di
attinenza dell’assicurato, gli ha offerto la possibilità di ridurre la
percentuale lavorativa dal 70% al 50% (20 ore settimanali). __________, il
medesimo giorno, ha sottoscritto tale proposta (cfr. doc. E; consid. 1.2.).
Come
visto (cfr. consid. 2.3. e 2.4.), secondo la costante giurisprudenza, dei
motivi economici, analoghi a quelli che figurano in casu nello scritto del 29
dicembre 2023 (cfr. doc. E; consid. 1.2.), non configurano una causa grave di
disdetta del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337 CO, che consente, anche
qualora sia data durante il periodo di introduzione, di
non richiedere al datore di lavoro il rimborso degli API versati (cfr. a
contrario doc. D; consid. 1.1.).
Nel caso di specie, però, come
sostenuto dalla ricorrente e contrariamente ai casi già oggetto di sentenze
federali e cantonali (cfr. consid. 2.3.; 2.4), il contratto di lavoro non è
stato disdetto durante il periodo di introduzione.
Il
contratto di lavoro è, invece, stato modificato per motivi economici (cfr. doc.
E: "il volume dei mandati nel suo campo attinente le sue qualità ed
esperienza si è fortemente ridotto") a partire dal 1° febbraio 2024,
nel senso che da tale data il tempo di lavoro e il rispettivo salario sono
stati ridotti dal 70% al 50%.
La
modifica del contratto di lavoro, come esposto sopra, è stata firmata dalle due
parti (cfr. doc. E; consid. 1.2, sul tema
cfr. R. Wyler, "Droit du travail", Ed. Stämpfli Editions SA, Berna 2008
pag. 88: "Les parties sont libres de convenir de la modification de
leur relation contractuelle future, dans le respect des mêmes principes que
ceux qui régissent la formation du contrat.").
Occorre, perciò, chiedersi
se dal profilo della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, questa situazione (riduzione del grado di occupazione dal 70%
al 50%) debba essere equiparata ad una disdetta (parziale) del rapporto di
lavoro.
A tale domanda in linea di
principio deve essere risposto in modo affermativo (cfr. STCA 38.2008.60 del 6
aprile 2009 consid. 2.5.
In ogni caso, in concreto, la
problematica non necessita di ulteriori approfondimenti, poiché, tutto ben
considerato, anche equiparando la modifica contrattuale alla disdetta, il modo
di procedere dell’UMA che, con decisione del 25 marzo 2024, confermata dalla
decisione su opposizione del 24 aprile 2024 (cfr. doc. 5; H; consid. 1.3.;
1.5.), ha stabilito che il 20% degli API versati deve essere chiesto in
restituzione, non può essere tutelato.
In effetti è vero
che il contratto di lavoro del luglio 2023 è stato modificato il 29 dicembre
2023.
con effetto dal 1° febbraio 2024, ovvero ancora durante il periodo di
introduzione (01.08.2023 – 01.02.2024), allorché la decisione del 18 ottobre
2023.
prevedeva che “il rispetto del contratto di lavoro del 24.7.2023
è la condizione da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione”
(cfr. doc. D; consid. 1.1.).
In proposito giova ribadire che il
lasso di tempo nel quale un datore di lavoro non deve licenziare il dipendente
copre il periodo dell’introduzione e/o un certo arco di tempo - di regola di
tre mesi - successivo alla scadenza degli API (cfr. DTF 126 V 42 = SVR ALV Nr.
26.
citata sopra; consid. 2.5.: Prassi LADI PML p.to J27; B. Rubin, op.cit., pag. 485 n. 8 e pag. 486. n. 10: “une
période plus longue serait contraire à la liberté contractuelle, qui garantit à
l’employeur le droit de résilier en cas de manque de travail”) e che secondo il Tribunale federale decisivo è lo scioglimento del
contratto di lavoro durante il periodo d'introduzione e non la scadenza del
periodo di disdetta del contratto (cfr. consid. 2.3.).
D’altronde
la RI 1, contrariamente a quanto contemplato al punto “condizioni” della
decisione del 18 ottobre 2023 (cfr. doc. D; consid. 1.1.), nemmeno ha
contattato l’UMA per concordare con il medesimo l’eventuale modifica del contratto
di lavoro (cfr. STCA 38.2012.74 del 28 marzo 2013).
È altrettanto vero,
tuttavia, che __________ ha portato a termine i sei mesi di
introduzione.
Inoltre la ditta ricorrente, da
una parte, ha evidenziato che, nonostante la riduzione del grado di occupazione
dal 70% al 50% dal 1° febbraio 2024, nei mesi da febbraio a maggio 2024 il
dipendente ha maturato diverse ore di lavoro straordinario che sono state
remunerate tutte nel mese di maggio 2024, “come richiesto dal signor __________
di __________” (cfr. doc. L).
Dall’altra, il 3 giugno 2024,
visto il numero di ore supplementari svolte da __________ da febbraio a giugno
2024, ha aumentato nuovamente la sua percentuale lavorativa al 70% dal 1°
luglio 2024 (cfr. doc. L).
In
simili condizioni, visto che l’attività di __________ per la RI 1 è comunque
proseguita, anche se formalmente - da febbraio a maggio 2024 - con un grado di
occupazione inferiore a quello stabilito nel contratto di impiego del 24 luglio
2023, per poi aumentare nuovamente al 70% dal 1° luglio 2024 e che l’obiettivo
di ampliare le possibilità di impiego per l’assicurato (cfr. art. 65 lett. c
LADI), difficilmente collocabile, è stato raggiunto (cfr. doc. G: rapporto
finale d’attività – API del 29/30 gennaio 2024), secondo questo Tribunale non
sono dati i presupposti per chiedere la restituzione degli API.
Al riguardo cfr. STCA 38.2015.72
del 24 febbraio 2016, massimata in RtiD II-2016 N. 65 pag. 311-312, citata
dall’insorgente nel ricorso (cfr. doc. I; consid. 1.6.), con la quale questa
Corte ha annullato la decisione su opposizione dell’amministrazione che aveva
stabilito, nel caso di una ditta che aveva disdetto il contratto di lavoro con
un assicurato durante il periodo di introduzione di 11,7 mesi, che le
condizioni per la concessione degli API non erano adempiute e che quindi gli
API versati dovevano essere chiesti in restituzione.
Il TCA ha, in
particolare, evidenziato che l’assicurato aveva concluso il periodo di
introduzione e che l’azienda, dopo il licenziamento ma mentre il dipendente
ancora lavorava, aveva stipulato con il medesimo un accordo di collaborazione
su basi diverse, cioè senza uno stipendio fisso.
Per inciso è utile
osservare che è vero che con la sentenza 38.2008.60 del 6 aprile 2009,
menzionata nella risposta di causa (cfr. doc. III) e già citata sopra, il TCA
ha confermato la decisione su opposizione con cui l’UMA aveva statuito che gli
API dovessero essere chiesti in restituzione, visto che il contratto di lavoro
era stato modificato per motivi economici, nel senso che il grado di
occupazione era stato diminuito nel periodo di introduzione.
Tuttavia in quel
caso di specie la percentuale lavorativa del 30%, la quale era già al di sotto
di quella normalmente richiesta per un tempo parziale ai fini dell’ottenimento
degli API (50%; cfr. consid. 2.5.), è stata ridotta a una soglia estremamente
bassa, e meglio al 10%.
Questo Tribunale ha
osservato che la datrice di lavoro aveva esplicitamente ammesso di avere
ricevuto dal consulente del personale dell'assicurata l'indicazione che al di
sotto del 30% ci sarebbero state poche possibilità di vedere accolta la domanda
di sussidio e che proprio per questo motivo la datrice di lavoro aveva fissato
il tempo di lavoro al 30%, sebbene fosse inizialmente intenzionata a stabilirla
al 20%.
2.7
Stante quanto precede, la decisione
su opposizione del 24 aprile 2024 deve essere annullata.
2.8
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.58 dell’8 gennaio 2024
consid. 2.15.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA
38.2023.12
del 26 giugno 2023 consid. 2.8.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.9
Vincente in causa, la società
ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1'800.--
a titolo di ripetibili da mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La decisione su
opposizione del 24 aprile 2024 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione del lavoro - Ufficio
delle misure attive verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo
di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti