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Decisione

38.2024.3

Negato diritto a ind. insolvenza a impiegata amministrativa che prima, nella SA datrice di lavoro, aveva ricoperto la carica di presidente e membro del CdA. Fallimento, avvenuto dopo le sue dimissioni da tali ruoli, da ricondurre a difficoltà finanaziarie che già sussistevano e che le erano note

22 aprile 2024Italiano84 min

i confini delle limitate mansioni della ricorrente nel CdA:

Source ti.ch

RI 1RI 1Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.3

CL/gm

Lugano

22 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 16 gennaio 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 16

gennaio 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato le precedenti decisioni

del 1° e 15 dicembre 2023 (cfr. doc. 176-177, plico 1/178 e 68-69, plico 1/106)

con le quali aveva respinto le domande di indennità per insolvenza formulate da

RI 1 ad ottobre e novembre 2023 (cfr. doc. 137-138, plico 1/178 e 71-73 plico,

1/106).

L’amministrazione ha, in

particolare, motivato la propria decisione su opposizione come segue:

" (…)

4.4 Per costante giurisprudenza, il diritto

all'indennità per insolvenza dev'essere negato giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI

pure per i periodi posteriori all'uscita dal Consiglio di amministrazione

qualora le difficoltà finanziarie cui è riconducibile il fallimento siano

esistite già in precedenza e il rapporto di lavoro sia stato mantenuto (DTF 126

V 134). Non è necessario che la persona assicurata sia responsabile (o

corresponsabile) dei problemi finanziari della società. Decisivo è invece il

fatto che l'assicurato al momento dall'uscita dal Consiglio di amministrazione

conoscesse l'esistenza di detti problemi che, in seguito, hanno provocato il

fallimento della società (STCA del 09.12.2014 nell'inc. 38.2014.43 consid. 2.4

e relativi riferimenti).

5. Nella fattispecie in esame, la Signora RI

1 ha occupato una posizione analoga a quella di un datore di lavoro fino al 31

gennaio 2023, allorquando ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di

amministrazione. (…) un membro del Consiglio di amministrazione gode ex lege di

un notevole potere decisionale, senza che sia necessario determinarne

concretamente la responsabilità in seno alla società. Ad ogni buon conto, la

stessa convenzione fiduciaria del 19 dicembre 2018, al pt. 2.2, prevedeva che “La

Signora RI 1 assumerà la carica di membro del Consiglio di Amministrazione

della __________. In tale ambito la Signora RI 1 agirà in piena autonomia,

nell'esclusivo interesse della società". La signora RI 1, presidente del

Consiglio di amministrazione sino al 2022 e poi membro con firma collettiva a

due sino al 31 gennaio 2023, godeva quindi di pieno potere decisionale.

Al momento delle dimissioni dal Consiglio

di amministrazione della qui opponente, la situazione finanziaria di __________

era già molto critica, tant'è che vi erano ben tre comminatorie di fallimento,

oltre alla lunga lista di esecuzioni. Pertanto la situazione debitoria della

società era ben nota all'opponente, così come del resto è stato confermato dal

signor __________ (cfr. dichiarazione del 15 dicembre 2023, pt. g.), e ciò a

prescindere dal fatto che i collaboratori avessero continuato a percepire lo

stipendio sino a luglio 2023.” (cfr. all. A a doc. I).

1.2. Contro la decisione su opposizione,

RI 1, rappresentata dall’RA 1 (in seguito: RA 1), ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA, del quale ha chiesto l’accoglimento, postulando la concessione

delle “indennità LADI per le richieste di prestazioni formulate a settembre

2023 rispettivamente 2023”, nonché protestando “tasse e spese di

giustizia” (cfr. doc. I).

Richiamati i punti B18, B19, B25

e B27 della Prassi LADI/ID emanata

dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), a fondamento delle

motivazioni della propria assistita il rappresentante della ricorrente ha fatto

valere quanto segue:

" (…) La

ricorrente rimprovera la Cassa insolvenza di non aver considerato e

contestualizzato il ruolo, la funzione, lo scopo e le concrete responsabilità

individuali della ricorrente durante il periodo della sua presenza nel CdA

della __________. (…)

La richiamata prassi LADI pretende (…), da una parte, che la

ricorrente abbia a dimostrare di non aver disposto di un potere tale da

effettivamente influenzare in modo risoluto e considerevole le decisioni del

datore di lavoro, dall’altra che la Cassa insolvenza (…) non abbia a limitarsi

all’esclusiva lettura degli estratti del Registro di commercio per sostenere il

diniego al diritto alle indennità di insolvenza.

Nella fattispecie che

ci occupa, è necessario dapprima contestualizzare la situazione

aziendale/familiare esistente in __________ all’epoca dell’entrata della

ricorrente nel CdA.

L’impresa è sempre

stata saldamente nelle mani della famiglia __________ dalla data della sua

costituzione (anno 1937).

Negli ultimi decenni,

il “dominus” della __________ è stato l’ing. __________ proprietario e

Presidente del CdA. Nel 2018 l’ing. __________ ha avuto un grave problema di

salute che ne ha fortemente limitato le capacità di controllo della SA,

costringendolo di seguito ad abbandonare il CdA e trasferire progressivamente

la gestione operativa ai figli __________ e __________.

Il passaggio di

consegne ai propri figli [ndr: è stato] contraddistinto da una “modesta

fiducia” che lo stesso ing. __________ riponeva su di loro e sul potenziale

terzo investitore intenzionato a garantire con il proprio apporto lavorativo e

finanziario la continuazione dell’attività (il signor __________).

Una delicata

transizione gestionale che avveniva nella logica di una storica impresa a

conduzione familiare costretta a mutare l’assetto operativo.

Fatta questa premessa,

si rimanda espressamente al contenuto della dichiarazione dell’ing. __________,

ultimo Presidente della SA fallita il 15 settembre 2023 così come al testo

della convenzione fiduciaria del 19 dicembre 2018 sottoscritta dall’ing. __________,

dal signor __________ e dalla ricorrente (doc. H e I).

Attraverso questi

documenti trasmessi alla Cassa insolvenza il 15 dicembre 2023, è dimostrato in

modo inequivocabile come la ricorrente prima-durante-dopo la sua presenza nel

CdA non abbia mai goduto di un potere decisionale considerevole e effettivo

nella conduzione dell’impresa assimilabile a quello di un datore di lavoro.

Dalla convenzione

fiduciaria del 19 dicembre 2018, sono descritti infatti chiaramente il ruolo ed

Fatti

i confini delle limitate mansioni della ricorrente nel CdA:

·

La ricorrente entra nel [ndr: CdA] con l’unico ed esclusivo scopo

di “evitare rischi di stallo decisionale in caso di disaccordo tra i due

consiglieri di amministrazione designati da __________ e __________ (cfr. pto.

2.2. della convenzione fiduciaria);

·

La funzione di “persona di fiducia con firma collettiva a due

atta ad evitare situazioni di stallo decisionali”…semplicemente perché di

situazione di stallo decisionali non ce ne sono mai stati [recte: stati] (cfr.

dichiarazione ing. __________ del 15.12.2023);

·

Il conferimento in via fiduciaria di 8 azioni al portatore

di CHF 1'000.- cadauna della __________ da parte dell’ing. __________ e il

signor __________ alla ricorrente non determinava il possesso nella misura

in cui la proprietà economica restava nelle mani dell’ing. __________ ed il

signor __________ (cfr. pto. 2.1. della suddetta convenzione fiduciaria);

·

La ricorrente poteva in qualsiasi momento revocare il mandato

fiduciaria senza alcun termine di disdetta (cfr. pto 3 della convenzione

fiduciaria). La possibilità di lasciare il CdA dell’impresa è stata esercitata

il 31 gennaio 2023 (doc. L) e pertanto ella è stata esonerata dal suddetto

ruolo con effetto 1 febbraio 2023;

·

La postilla nella convenzione fiduciaria secondo la quale, in

caso di utili di esercizio la ricorrente avrebbe ricevuto una partecipazione

non è mai entrata in considerazione … semplicemente perché di utili di

esercizio non ce ne sono mai stati.

Il teorema della Cassa

insolvenza secondo cui la ricorrente "non poteva non conoscere" la

situazione economica in cui versava l'azienda (prima-durante-dopo la sua

presenza nel CdA della fallita) è fuorviante. Come detto in ingresso, la

ricorrente si occupava della contabilità dell'impresa e i dati relativi ai

debitori/creditori le erano ovviamente noti.

Questo evidenza non

autorizza però la Cassa insolvenza a ritenere "in automatico" che Ia

ricorrente, facente funzione di contabile, potesse influenzare in modo

considerevole i processi decisionali dell'impresa.

La Cassa insolvenza,

nella contestata decisione su opposizione, insiste ed introduce un nuovo

elemento: ovvero, "la situazione finanziaria della __________ al momento

delle dimissioni dal CdA era ben nota alla ricorrente tant'è che vi erano ben

tre comminatorie di fallimento oltre ad una lunga lista di esecuzioni”.

Orbene, spiccare e

ricevere precetti esecutivi nel settore dell'edilizia è "pratica

diffusa" che non autorizza però nessuno a classificare un'impresa di

pavimentazioni stradali sull'orlo del fallimento.

Si tenga infatti

presente che, il settore delle pavimentazioni stradali è condizionato in modo

preponderante agli appalti pubblici (ca. l'80% dei lavori) a loro volta

subordinato dai tempi delle decisioni politiche dei committenti pubblici

(USTRA, Dipartimento del Territorio, Municipi, Consorzi, ecc.): fattore che

provoca spesso periodi di temporanea mancanza di liquidità nella misura in cui

si devono spesso attendere, ad esempio, le delibere formali sottoposte al voto

degli organi legislativi.

Il settore delle

pavimentazioni stradali si presta inoltre molto spesso a contestazioni di

natura economica da parte dei committenti per difetti d'opera (veri o presunti

tali), problemi con i fornitori e mancanze temporanee di lavoro causate da una

forte concorrenza tra le poche imprese attive sul territorio ticinese (una

ventina circa che occupano un migliaio di lavoratori).

Ma, a prescindere, si

vada pure ad esaminare le tre comminatorie di fallimento (doc. M, N e O)

rimproverate alla ricorrente:

·

La prima della __________ è datata 7 novembre 2022 per un importo

di CHF 10'877.70 e quasi integralmente onorata con acconti come risulta dal

conteggio UEF del 28 giugno 2023 (doc. P), ovvero un saldo di CHF 1 '052.10;

·

La seconda della __________ è datata 15 marzo 2023 per un importo

di CHF 17'378.80 per la quale era stato concordato un piano di rientro

dilazionato. In ogni caso, questa comminatoria di fallimento è stata intimata

in data successiva all’uscita dal CdA della ricorrente;

·

La terza della Fondazione PEAN (prepensionamento edili) è datata

22 giugno 2023 per un importo di CHF 49'406.25. In ogni caso, questa

comminatoria di fallimento è stata intimata in data successiva all'uscita dal

CdA della ricorrente.

Riserviamo invece

poche righe sulla cosiddetta "lunga lista di esecuzioni" a cui si

riferisce la Cassa insolvenza nella decisione su opposizione.

La Cassa insolvenza

omette di precisare quante siano le procedure esecutive spiccate prima del 31

gennaio 2023 (data dell'uscita dal CdA della ricorrente), per quale importo

complessivo e contro quante di esse la __________ aveva interposto opposizione.

Questi dati si possono estrapolare dal conteggio UEF del 28 giugno 2023 (doc.

P): su un totale di 43 precetti esecutivi ricevuti per un importo complessivo

di CHF 1'112'518.30, tolte le 5 procedure esecutive pagate, la __________ ha

fatto opposizione contro 22 precetti esecutivi per un importo complessivo di

CHF 535'637.10.

Sia quel che sia,

esiste un bilancio al 30.04.2023 approvato con tanto di firma del revisore e,

altra constatazione, un Pretore a settembre 2023 ha concesso una moratoria

concordataria dopo aver accuratamente analizzato la situazione

debitoria/creditoria dell'impresa.

La Cassa insolvenza ha

pertanto strutturato la propria decisione di diniego alle indennità su basi

arbitrarie nella misura in cui:

1. Durante il

periodo di presenza in CdA (gennaio 2019 - gennaio 2023), la ricorrente non ha

mai disposto di un potere ed un'influenza decisionale considerevole e risoluta

assimilabile a quella di un datore di lavoro (meglio detto, né

prima-durante-dopo la sua presenza del CdA della __________);

Considerandi

2.

Le due

richieste di indennità per insolvenza (quella relativa alla mensilità di agosto

2023.

e quella relativa alla mensilità di novembre 2023) sono state presentate

sette rispettivamente dieci mesi dopo la sua uscita effettiva dal CdA. In altre

parole, al momento della presentazione delle richieste dei due periodi di

indennità di insolvenza non faceva più parte da tempo dell'organo decisionale

dell'azienda;

3.

Il fatto

che "non poteva non sapere" della situazione debitoria dell’impresa è

fuorviante nella misura in cui la fattispecie di Diritto va verificata

unicamente in rapporto al pto 1” (cfr. doc. I).

1.3

Nella

sua risposta del 20 febbraio 2024, la Cassa propone di respingere il ricorso ed

in particolare osserva quanto segue:

" (…)

Occorre innanzitutto rammentare che la ricorrente, durante la sua permanenza

nel CdA della società in questione, ha avuto, per legge, un potere decisionale

determinante. Di conseguenza, per questa categoria la Cassa non deve procedere

a ulteriori verifiche circa la concreta responsabilità in seno alla società

(cfr. STF 8C_689/2022 del 26 aprile 2023 consid. 2.3), così come preteso, a

torto, in sede di ricorso. In ogni caso, anche la convenzione fiduciaria del 19

dicembre 2019, al pt. 2.2. prevedeva che “La signora RI 1 assumerà la carica di

membro del Consiglio di Amministrazione della __________. In tal ambito la

Signora RI 1 agirà in piena autonomia, nell’esclusivo interesse della società”.

Inoltre, le azioni della società in possesso di una persona a titolo fiduciario

appartengono giuridicamente a quest’ultima. A tal proposito si osserva che,

anche nell’ambito della responsabilità per il mancato pagamento dei contributi

sociali giusta l’art. 52 LAVS l’amministratore non può validamente

giustificarsi sostenendo di aver assunto la carica soltanto a titolo fiduciario

e di non avere avuto l’effettivo potere di gestione della società (cfr. STF

8C_642/2015 del 6 settembre 2016 consid. 6). Pertanto, la censura secondo cui

la ricorrente fino al 31gennaio 2023 non avrebbe occupato una posizione analoga

a quella di un datore di lavoro, non può essere accolta.

3.

Si ribadisce poi

che per costante giurisprudenza, il diritto all’indennità per insolvenza

dev’essere negato giusta l’art. 51 cpv. 2 LADI pure per i periodi posteriori

all’uscita dal consiglio di amministrazione qualora le difficoltà finanziarie

cui è riconducibile il fallimento siano esistite già in precedenza e il

rapporto di lavoro sia stato mantenuto (DTF 126 V 134).

Ebbene, ciò

corrisponde al caso che ci occupa. Infatti, la comminatoria di fallimento

relativa a __________ è stata intimata alla società prima dell’uscita della

ricorrente dal CdA. Oltre alla precitata comminatoria (perfettamente

sufficiente per l’apertura della procedura di fallimento), al momento delle

dimissioni dal CdA della signora RI 1, vi era una lunga lista di esecuzioni, di

cui la ricorrente non poteva omettere l’importanza, e ciò a prescindere

d’asserzione secondo cui nel settore della pavimentazione sarebbe “pratica

diffusa ricevere e far spiccare precetti esecutivi”. Il fatto poi che __________

si sia opposta a 22 precetti esecutivi su 42 non può giovare in alcun modo alla

ricorrente in quanto ciò non significa ancora che le pretese dei creditori

siano infondate.

Di conseguenza alla

ricorrente doveva essere ben nota la situazione critica in cui versava la

società nel momento in cui si è dimessa dal CdA. Ciò che del resto è stato

confermato anche dal signor __________ (cfr. dichiarazioni del 15 dicembre

2023).

4.

Nulla giova invece

alla ricorrente avvalersi del fatto che alla società è stata concessa la

moratoria concordataria, lasciando intendere che pertanto vi sarebbe state

concrete possibilità di risanamento. Infatti, lo scopo della concessione della

moratoria provvisoria è quello di concedere il tempo necessario per verifica le

possibilità di risanamento o di concordato (art. 293b LEF). Sotto il profilo

probatorio, è sufficiente la semplice verosimiglianza circa la possibilità di

risanamento o concordato. Se durante la moratoria provvisoria non vi sono

possibilità di risanamento o di omologazione del concordato, il giudice

dichiara d’ufficio il fallimento (art. 294 cpv. 3 LEF). Ciò che è successo

nella fattispecie in esame.” (cfr. doc. III).

1.4

Con

replica del 29 febbraio 2024, il rappresentante di RI 1 ha osservato quanto

segue:

" (…) nella

risposta di causa, la Cassa insolvenza ripropone le proprie convinzioni a

sostegno delle due decisioni di rifiuto alle prestazioni LADI caricando il peso

su due elementi portanti.

Da una parte, glissa sulla richiesta della ricorrente di

verificare le di lei concrete funzioni, responsabilità e ruolo nel CdA in rapporto

ad un presunto suo potere decisionale assimilabile a quello di un datore di

lavoro.

D'altra parte, insiste

"... riconfermando i propri precedenti provvedimenti del 1. Dicembre 2023

e del 15 dicembre 2023, ritenendo che al momento dell’uscita dal CdA (n.d.r. 31

gennaio 2023), la situazione debitoria della società le fosse ben nota".

Orbene, ribadiamo che

il principio secondo cui "non hanno diritto all'indennità per insolvenza

le persone che, in qualità di soci, membri di un organo dirigente dell’azienda

o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del

datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro

coniugi in che lavorano nell’azienda" (art. 51 cpv. 2 LADI) non può essere

protetto nella fattispecie che ci occupa. (…)

Costretto per ragioni

di salute a collocarsi ai margini della società, l'ing. __________ ha deciso di

inserire la ricorrente nel CdA unicamente per disporre di una persona che

giocasse a favore della proprietà (comunque saldamente nelle sue mani)

nell'evenienza che, nei rapporti tra il di lui figlio ed il potenziale

subentrante __________, si fossero verificati conflitti decisionali tali da

rendere necessaria una modalità d'uscita in caso d'impasse decisionali. Né di

più, né di meno. Si ribadisce nuovamente che, durante tutta la presenza in CdA,

non è mai stato chiesto alla ricorrente di far pendere la bilancia da una parte

o dall'altra (evidenza confermata anche nella dichiarazione dell'ing. __________

- doc. I agli atti).

Fatta questa

contestualizzazione, la fattispecie deve essere ricondotta nel solco della

giurisprudenza in materia sviluppata in DTF 120 V 521, in particolare quando

determina che, per giudicare l’esclusione LADI di un dipendente membro di un

organo bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone

effettivamente in funzione della struttura interna dell'azienda.

In questo ambito,

lascia senza parole l'attitudine della Cassa insolvenza che – malgrado

l'esplicita richiesta della ricorrente di verificare nel concreto il suo ruolo

in CdA – insiste nell’ignorare l'esistenza delle direttive della SECO relative

all'applicazione dell'articolo 51 cpv. 2 LADI.

Ad esempio della

direttiva B19 riportata a pagina 3 nell'atto ricorsuale. La Cassa insolvenza

svicola da questa verifica limitandosi a sostenere "i membri del Consiglio

di Amministrazione di una SA e i gestori di una Sagl hanno, per legge, un

potere decisionale". Basta dunque la semplice lettura dell'estratto RC dal

sito del Cantone e constatazione della presenza in CdA di una persona per

affermare "possiedi un potere decisionale effettivo e considerevole e

quindi non hai diritto alle indennità insolvenza”?

Ma anche della

direttiva B25 sempre riportata a pagina nell'atto ricorsuale. Ma che fine ha

fatto la parte della citata direttiva quando precisa"... o se ha cessato

definitivamente questa posizione". Con effetto 1.2.2023 la ricorrente ha

abbandonato il CdA dell'impresa (vedi disdetta doc. L già agli atti) per

continuare comunque la sua attività di contabile con un grado di occupazione

all'80% (prima al 100%) ed una conseguente diminuzione del proprio salario.

Si evidenzia di

transenna che, la ricorrente aveva la possibilità di essere occupata presso un

altro datore di lavoro ma ha rinunciato per riconoscenza verso la __________

(la ditta che l'ha formata come apprendista e l’ha fatta crescere

professionalmente per 17 anni) e dopo "insistenti sollecitazioni"

dapprima dei proprietari della Società e successivamente della commissaria di

concordato (il leitmotiv era "non puoi abbandonare la nave ora, abbiamo

bisogno di te per la contabilità"). Nel maldestro tentativo di rafforzare

le proprie ragioni rispetto al presunto (effettivo e considerevole) potere

decisionale della ricorrente, la Cassa insolvenza inserisce nella risposta di

causa l’elemento del possesso in via fiduciaria della ricorrente di 8 azioni al

portatore.

La Cassa insolvenza,

in modo perentorio, si spinge addirittura a sostenere che "le azioni di

una società in possesso di una persona a titolo fiduciario appartengono

giuridicamente a quest'ultima". Vero il contrario: risulta chiaramente

dalla lettura della convenzione fiduciaria sottoscritta il 19.12.2018 che

spiega a chiare lettere quale sia stata la natura del conferimento pro tempore

delle 8 azioni alla ricorrente (doc. L agli atti). Sia quel che sia, la

ricorrente con la sua uscita dal CdA del 31.1.2023, ha de facto

"restituito" ai legittimi azionisti le 8 azioni al portatore

esattamente come previsto dalla convenzione fiduciaria.

Aggiungiamo inoltre che,

la ricorrente - a comprova del suo comportamento esemplare ed irreprensibile -

si era di sua sponte informata presso l'Autorità fiscale (e presso l'avvocato

che aveva elaborato la convenzione fiduciaria) per sapere se dovesse inserire

nella sua dichiarazione d'imposta le 8 azioni ricevendo risposta negativa.

Sull'assioma impostato

dalla Cassa insolvenza tradotto in “la ricorrente, in quanto contabile, non

poteva non conoscere la situazione debitoria in cui versava l’azienda"

alcune parole devono essere pur spese.

Come contabile

(attività esercitata prima-durante-dopo la presenza in CdA), la ricorrente - ci

si perdoni la banalità - è sempre stata a conoscenza della situazione

"dare/avere" della __________. Questa conoscenza non determina però

ancora che la ricorrente disponesse di un potere decisionale effettivo e

considerevole assimilabile a quello di un datore di lavoro.

Un principio che

ritroviamo in Dottrina Boris Rubin (commentario della legge sull'assicurazione

disoccupazione - edizione Schulthess, pagina 427) quando afferma "Toutefois,

le fait de disposer, d'un droit de regard sur la contabilité n'est pas un

indice suffisant d’influence décisionnelle et ne constitue pas un motif

indépendant d'exclusion. Le contable responsable serait

sinon exclu d'office du droit à l’indemnité. Pour qu'un employé puisse être

exclu du droit, il faut qu'il ait pu prendre part prépondérante à la formation

de la volonté de la société, dans les domaines qui touchent à l’orientation, à

l’étendue ou à la cessation de l’activité".

Passiamo quindi alla

situazione debitoria dell'azienda riferita al carico di precetti esecutivi

emessi a carico della società. La Cassa insolvenza, di fatto,

"colpevolizzava/responsabilizza" la ricorrente dell'esistenza di 3

comminatorie di fallimento e 43 precetti esecutivi all'epoca della presenza in

CdA. Dopo aver letto l'atto ricorsuale e la documentazione prodotta (doc. M, N,

O, P agli atti), nella risposta di causa la Cassa d'insolvenza aggiusta il tiro

e parla unicamente in merito alla comminatoria di fallimento __________

notificata alla società in data 17 novembre 2023) e implicitamente ammette che

l'assunto "la ricorrente era al corrente di3 comminatorie di fallimento

quando era ancora in CdA" non reggeva per le altre due in quanto notificate

in data successiva all'uscita della ricorrente dal CdA (...). Va inoltre

considerato che, per la quasi totalità della comminatoria di fallimento __________,

si è concretizzata nei mesi successivi la tacitazione pressoché integrale del

credito (doc. M e P agli atti) in merito alle 43 procedure esecutive, pur

prendendo atto che 5 di esse erano già state saldate e che per 22 fossero state

oggetto di opposizione, la Cassa insolvenza si avventura in uno spericolato

teorema condensato nella frase "il fatto poi che __________ si sia opposta

a 22 precetti su 43 non può giovare in alcun modo alla ricorrente in quanto ciò

non significa che le pretese dei creditori siano infondate". In Diritto è

più corretto guardare ad un precetto esecutivo con una opposizione dal punto di

vista della fondatezza e non dell'infondatezza: la prova della fondatezza di un

credito oggetto di un precetto esecutivo a cui viene sollevata opposizione ...

Ia si ottiene solo con una sentenza di rigetto di opposizione da parte dal

competente Pretore (e non di certo prima o sulla base di spannometriche

interpretazioni della Cassa insolvenza!).

Restano infine due

dati di fatto incontrovertibili. II bilancio 2022 della __________ (il mese

successivo all'uscita dal CdA della ricorrente) è stato approvato con tanto di

firma del revisore. Un Pretore, sette mesi dopo l’uscita dal CdA della

ricorrente, ha concesso un periodo di moratoria concordataria: l'art. 294 cpv.

3.

LEF, diversamente a quanto pensa la Cassa insolvenza, non corrisponde ad un

inutile prolungamento dei tempi di agonia di una società che mai e poi mai

riuscirà a farsi omologare una proposta di concordato. Si ribadisce quindi la

richiesta di accoglimento del ricorso inoltrato dalla signora ricorrente RI 1”

(cfr. doc. V).

1.5

Con

duplica dell’11 marzo 2024, la Cassa, preso atto della replica della parte

ricorrente, si è riconfermata integralmente nella propria risposta di causa

senza formulare ulteriori osservazioni (cfr. doc. VII).

considerato in diritto

2.1

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha

negato alla ricorrente il diritto a percepire le indennità per insolvenza

richieste da RI 1 ad ottobre e novembre 2023.

2.2

Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LADI:

"

I lavoratori soggetti all’obbligo

di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera

ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori,

hanno diritto all’indennità per insolvenza, se:

a.

il loro datore di lavoro è stato

dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

b.

il fallimento non viene dichiarato

soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro

nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c.

hanno presentato, contro il loro

datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.”

L’art.

51.

cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima

revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

Il

cpv. 2 di questa disposizione stabilisce, poi, che non hanno diritto

all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di

un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società,

prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un

influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.

Il

contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3

lett. c LADI.

In

una decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata

relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità

per insolvenza di cui all’art. 51 LADI (cfr. anche STF 8C_242/2022 del 4 agosto

2022.

consid. 3.2., pubblicata in DLA 2022 N. 13 pag. 433 segg.; STF 8C_412/2017

del 10 gennaio 2018 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2018 N. 3 pag. 100 segg.).

2.3

Secondo

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI non hanno diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

Questa

normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una

situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si

sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su

l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per

insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata pag. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die

Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche

Präventivmassnahme, Berna 1993, pag. 37).

In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA ha

precisato che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31

cpv. 1 lett. c OADI, il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art.

31.

cpv. 3 lett. c LADI.

Con

giudizio del 19 novembre 1994, pubblicato in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV

Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro

di un organo dirigente di un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in

virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere

decisionale egli dispone effettivamente, in funzione della struttura interna

dell'azienda. Secondo la nostra Massima Istanza non è ammissibile rifiutare il

diritto all'indennità a un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato

a rappresentare la ditta con la sua firma ed è iscritto al registro di

commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto

il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto che le loro competenze

erano limitate a certi settori tecnici.

Le

sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta

Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA

1996/1997 Nr. 23, pag. 130.

Cfr.

anche STF 8C_34/2021 dell’8 luglio 2021, pubblicata in SVR 2021 ALV Nr. 14 pag.

51.

e STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.3., pubblicata in DLA 2018

Nr. 3 pag. 100 segg. riguardanti il diritto all’indennità per insolvenza.

Nelle

sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente

membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.

716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai

sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per

un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è,

pertanto, escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le

responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF

8C_242/2022 del 4 agosto 2022 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2022 Nr. 13 pag.

433.

segg.; STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.3., pubblicata in DLA

2018.

Nr. 3 pag. 100 segg. riguardante il diritto all’indennità per insolvenza e

citata sopra; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno

2005; STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009; STF 8C_279/2010 del 8 giugno 2010).

Sempre

secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl

(cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02

del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3

marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23

gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio

2017).

Cfr.

pure STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre

2014.

Con

giudizio 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018, pubblicato in DLA 2018 Nr. 3 pag. 100

segg., già citato sopra, il Tribunale federale, da un lato, ha ribadito che

giusta l’art. 51 cpv. 2 LADI, analogamente all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non

hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, ad esempio in

qualità di soci, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro. Dall’altro, facendo comunque riferimento all’art. 31 cpv.

3.

lett. c LADI, ha evidenziato che è determinante il fatto che tale influsso

riguardi il periodo di riscossione della prestazione. Secondo la giurisprudenza

non occorre esaminare il singolo caso quando il potere decisionale significativo

è già sancito dalla legge, come avviene nel caso di un socio di una Sagl.

In

una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha

stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per

continuare a impiegare l’assicurato in progetti di un’altra società, che può

non essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o

dirigente della Sagl per eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett.

c LADI. L’assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per

lavoro ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in

seno alla Sagl, partecipava in modo determinante alle decisioni della Sagl nel

senso di una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di

lavoro.

In una sentenza

pubblicata in DTF 126 V 134,

relativa all’indennità per insolvenza, l’Alta Corte, d’un lato, ha stabilito

che per determinare il momento dell’uscita dal consiglio di amministrazione di

una società anonima decisiva è la data, per analogia con la giurisprudenza

relativa all’art. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal consiglio di

amministrazione (“Dies ist der Zeitpunkt des effektiven Rücktritts, welcher

umittelbar wirksam ist”), e non quella della cancellazione dell’iscrizione

nel registro di commercio o quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale

svizzero di commercio (consid. 5b).

Questa

giurisprudenza viene costantemente confermata dal Tribunale federale (cfr. STF

8C_478/2018 del 16 agosto 2018 pure relativa all’indennità per insolvenza).

D’altro lato, il

Tribunale federale ha pure stabilito che il diritto all’indennità per

insolvenza deve essere negato ai sensi dell’art. 51 cpv. LADI anche per i

periodi successivi all’uscita dal consiglio di amministrazione qualora le

difficolta finanziarie cui è riconducibile il fallimento siano esistite già in

precedenza e il rapporto di lavoro sia stato mantenuto (consid. 5c).

Questo principio

giurisprudenziale è stato confermato nella STF 8C_705/07 del 6 maggio 2008, nella

quale è stato peraltro precisato che non è necessario che la persona assicurata

sia responsabile (o corresponsabile) dei problemi finanziari della società.

Decisivo è invece il fatto che l’assicurato al momento dall’uscita dal CdA

conoscesse l’esistenza di detti problemi che, in seguito, hanno provocato il

fallimento della società (cfr. anche la STCA 38.2014.43 del 9 dicembre 2014).

2.4

La Segreteria di Stato dell’economia

(SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire

un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr.

art. 110 LADI; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF

8C_750/2021 del 20 magio 2022 consid. 3.2.; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,

consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8

agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61), nella Prassi

LADI ID

nella versione in vigore da ottobre 2012 (stato al 1° gennaio 2024) ha

previsto, in particolare per quanto attiene all’oggetto della presente

vertenza, quanto segue:

" POSIZIONE

ANALOGA A QUELLA DI UN DATORE DI LAVORO

(cfr. anche B34a) art.

8.

in combinato disposto con l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI

B12 Occupano

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro le persone che esercitano

un’attività lucrativa dipendente ai sensi della LAVS (p. es. in una SA, una

Sagl o una cooperativa) e che sono in grado di influenzare in modo

significativo le decisioni del datore di lavoro.

Persone che possono

influenzare in modo significativo le decisioni del datore di lavoro

Membri di un organo

decisionale supremo dell’azienda: esclusione senza esame dell’effettivo potere

decisionale

B17 I membri

del consiglio di amministrazione di una SA (art. 716 segg. CO) e i dirigenti di

una Sagl (art. 804 segg. CO) hanno, per legge, un potere decisionale

determinante. La cassa decide di negare loro il diritto all’indennità senza

procedere a ulteriori verifiche.

ð Esempio Un membro del consiglio di

amministrazione che detiene soltanto il 2 % delle azioni e che ha il diritto di

firma collettiva a 2 è escluso dalla cerchia degli aventi diritto all’indennità

senza ulteriori verifiche e indipendentemente dalle sue attività e dalla

ripartizione interna dei compiti, anche se, ad esempio, il presidente del

consiglio di amministrazione detiene il 95 % delle azioni e dispone del diritto

di firma individuale.

ð Giurisprudenza

DTFA C 373/00 del

19.3.2002

(Il dirigente di una SA a cui è stata data la disdetta diventa

liquidatore dell’azienda, di cui rimane azionista maggioritario e membro del

consiglio di amministrazione. Egli può decidere di continuare l’attività fino

alla vendita o allo scioglimento dell’azienda, per cui non ha diritto all’ID in

applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI). DTF 8C_776/2011 del 14.11.2012;

DTF 8C_729/2014 del

18.11.2014

(Come per i membri di un consiglio di amministrazione, anche i soci

e i soci dirigenti di una Sagl hanno, per legge, un potere decisionale

determinante).

Membri di un organo

decisionale supremo dell’azienda: esame dell’effettivo potere decisionale

B18 Per quanto

riguarda i membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, ad eccezione

dei membri del consiglio di amministrazione di una SA e dei dirigenti di una

Sagl, occorre verificare in ogni singolo caso, in base alla struttura

organizzativa dell’azienda, quale potere decisionale spetta effettivamente alla

persona interessata. Questa verifica può rivelarsi complessa poiché l’appartenenza

a un organo decisionale supremo non può sempre essere distinta

dall’appartenenza a un livello inferiore di direzione unicamente mediante

criteri formali. Una procura o altri mandati commerciali conferiti a una

persona non permettono di dedurre automaticamente che essa occupa nell’azienda

una posizione analoga a quella del datore di lavoro; questi documenti

stabiliscono infatti soltanto le responsabilità dell’interessato nei confronti

di terzi. Anche se tali deleghe di poteri conferiscono normalmente al loro

titolare competenze simili a livello interno, esse non sono sufficienti per

concludere, senza riferirsi allo statuto, al contratto e alla situazione

effettiva dell'azienda, che la persona interessata influenza in modo

significativo le decisioni del datore di lavoro. Questa valutazione caso per

caso dei poteri decisionali vale anche per i dirigenti di una SA o Sagl che non

sono nel contempo membri del consiglio di amministrazione o soci. Nella maggior

parte dei casi, tuttavia, l’esclusione dovrebbe risultare giustificata

dall’ampio ventaglio di diritti e doveri di cui sono investiti.

Non si può ad esempio

automaticamente dedurre – senza tenere conto della situazione effettiva

dell'azienda – che un direttore generale responsabile del settore amministrativo

e finanziario avente un diritto di firma individuale ma che non fa parte del

consiglio di amministrazione influenzi risolutivamente le decisioni del datore

di lavoro. Nelle piccole aziende con un’organizzazione meno strutturata,

tuttavia, questa posizione può, in determinate circostanze, consentire di

influenzare in modo significativo le decisioni del datore di lavoro, anche se

l’interessato non ha ufficialmente il diritto di firma e non è iscritto nel

registro di commercio. In questi casi bisogna però essere in grado di

dimostrare, che l'assicurato può effettivamente influenzare risolutivamente le

decisioni del datore di lavoro.

ð Giurisprudenza

DTF 120 V 521 (Gli

impiegati con funzioni dirigenziali non possono in generale essere esclusi dal

diritto all’indennità per il solo fatto che abbiano potere di firma e siano

iscritti nel registro di commercio)

DTF 8C_252/2011 del

14.6.2011

(Il diritto di firma individuale, la funzione di «managing partner»

ricoperta dall’assicurato e la struttura gerarchica piatta dell’azienda

rivelano un’influenza determinante dell’assicurato nell’azienda)

B19 Per

verificare se in un caso concreto un assicurato è effettivamente in grado di

influenzare in modo significativo le decisioni del datore di lavoro, la cassa

può basarsi in particolare sulle indicazioni e sui mezzi di prova seguenti:

• estratto del

registro di commercio;

• statuti;

• verbali di

fondazione, verbali dell'assemblea generale o delle sedute del comitato di

direzione;

• contratti di lavoro;

• organigramma

dell’azienda;

• indicazioni

dell’assicurato e del datore di lavoro circa i compiti effettivi, le competenze

e i poteri decisionali, la partecipazione finanziaria, i mandati commerciali

(procure) e il diritto di firma;

• imposizione fiscale

per verificare la partecipazione finanziaria.

Abbandono definitivo

della posizione analoga a quella di un datore di lavoro

B25 Un

assicurato con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro ha diritto

all’ID soltanto se ha lasciato definitivamente l’azienda o se ha cessato

definitivamente di occupare tale posizione. Ciò deve poter essere dimostrato in

base a criteri chiari che non lasciano sussistere alcun dubbio. La disdetta dei

rapporti di lavoro non permette di concludere che l’assicurato non occupa più

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

ð Giurisprudenza

DTFA C 150/04 del

7.12.2004

(Anche se perde il proprio impiego nell’azienda del marito, la moglie

non ha diritto all’ID in quanto il marito può influenzare considerevolmente

l’andamento degli affari dell’azienda e riassumerla in qualsiasi momento)

B26 L’indebitamento

dell’azienda, la concessione di una moratoria concordataria o l’interruzione

temporanea dell'attività aziendale non comprovano la conclusione definitiva dei

legami con l’azienda. La moratoria concordataria non comporta necessariamente

lo scioglimento di una società: se il concordato e il concordato a percentuale

(art. 314 segg. LEF) sono volti a sanare la situazione del debitore, il

concordato con abbandono dell’attivo (art. 317 segg. LEF) ha lo scopo in

particolare di liquidare gli attivi. Contrariamente a quanto avviene in caso di

fallimento, il debitore ha la possibilità di proseguire la conduzione

dell’azienda. Fino al termine della procedura concordataria non si può quindi

sapere se l’azienda verrà o meno chiusa definitivamente.

ð Giurisprudenza

DTFA C 235/03 del

22.12.2003

(Il fatto che da qualche tempo la Sagl non realizzi più alcun

introito non impedisce all’assicurato eventualmente di riattivarla.

Un’interruzione temporanea dell’attività dell‘azienda non comprova l’abbandono

definitivo della posizione analoga a quella di un datore di lavoro più della

semplice intenzione di liquidare l’azienda)

B27 Le seguenti

fattispecie determinano se una persona ha lasciato definitivamente l’azienda o

ha cessato di occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro:

• scioglimento

dell’azienda;

• fallimento dell’azienda;

• cessione

dell’azienda o della partecipazione finanziaria con conseguente perdita della

posizione analoga a quella di un datore di lavoro;

• disdetta con

conseguente perdita della posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

B28

L’iscrizione nel registro di commercio è, secondo la giurisprudenza, un

criterio importante e facile da applicare per valutare se vi è una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro. In genere, i terzi prendono atto in

modo sicuro che la persona con una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro ha lasciato definitivamente l’azienda o ha cessato definitivamente di

occupare tale posizione soltanto quando la cancellazione dell’iscrizione nel

registro di commercio viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di

commercio. Se i fatti contraddicono chiaramente l’iscrizione nel registro di

commercio, la cassa deve basarsi su di essi. Se può dimostrare, ad esempio in

base a una decisione dell’assemblea generale (partenza dal consiglio di

amministrazione) oppure a un atto notarile (trasferimento delle quote sociali

della Sagl a un terzo) la data effettiva della partenza, tale data è

determinante per stabilire la data della conclusione definitiva dei legami con

l’azienda.

ð Giurisprudenza

DTFA C 110/03

dell’8.6.2004 (L’iscrizione nel registro di commercio e la relativa

cancellazione sono determinanti: infatti soltanto con la cancellazione

dell’iscrizione nel registro di commercio i terzi prendono atto in modo sicuro

che la persona ha lasciato definitivamente l’azienda e ha perso le

caratteristiche che gli conferivano nell’azienda una posizione analoga a quella

di un datore di lavoro)

DTFA C 210/03 del

16.6.2004

(La data in cui l’assicurato ha lasciato definitivamente l’azienda

deve poter essere valutata sulla base di criteri chiari che non lasciano

sussistere alcun dubbio riguardo alla conclusione definitiva dei legami con

l’azienda)

DTFA C 278/05 del

15.3.2006

(Se la cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio

presenta dei ritardi e l’assicurato non si impegna sufficientemente per

accelerarla, l’opponente ha ancora la possibilità di sfruttare la sua posizione

analoga a quella di un datore di lavoro)

DTF 8C_245/2007 del

22.2.2008

(È determinante la data della partenza effettiva dal consiglio di

amministrazione, con effetto immediato, e non quella della cancellazione

dell’iscrizione nel registro di commercio)

B29 Il

fallimento di un’azienda pone in genere fine alla posizione analoga a quella di

un datore di lavoro. Le persone che, in base alla decisione di liquidazione,

continuano a lavorare per l’azienda in liquidazione, ossia mantengono i loro

poteri legali e statutari per la liquidazione, non hanno in genere diritto

all’ID. La liquidazione può comprendere ad esempio anche la continuazione

dell’attività fino alla vendita o allo scioglimento dell’azienda. La procedura

di liquidazione termina con la cancellazione dell’azienda dal registro di

commercio. Se una persona è proprietaria di diverse aziende e una di queste

fallisce e se tale persona ha la possibilità di esercitare un’attività simile

in un’altra delle sue imprese, il diritto all’ID deve essergli negato. In tal

caso sussiste il rischio di abuso (DTFA C 65/04 del 29.6.2004).

ð Esempio

Un assicurato

azionista maggioritario e dirigente designato ad esempio liquidatore con una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all’ID fino

alla cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio.

ð Giurisprudenza

DTFA C 373/00 del

19.3.2002

(La procedura di liquidazione continua anche dopo la sospensione del

fallimento per mancanza di attivi. Durante la liquidazione, gli organi della

società – nella fattispecie l’assicurato quale membro del consiglio di

amministrazione – possono decidere di continuare l’attività fino alla vendita o

allo scioglimento dell’azienda. In questo caso l’assicurato è escluso dal

diritto all’ID)

DTFA C 83/03 del

14.7.2003

(Se la procedura di fallimento è sospesa per mancanza di attivi,

viene meno la limitazione del diritto di decisione della società fallita come

pure del potere di rappresentanza dei suoi organi. Durante la liquidazione gli

organi della società mantengono i loro poteri legali e statutari, per cui il

diritto all’ID va negato)

DTFA C 324/05 del

2.6.2006

(Se l’assicurato non è assunto come liquidatore dell’azienda e la

procedura di fallimento è svolta fino alla fine dall’Ufficio esecuzione e

fallimento, nessuna limitazione di poteri dell’ufficio esecuzione e fallimento

derivante dalla procedura di fallimento può ricadere sull’assicurato. Il

diritto all’ID va pertanto approvato)

DTFA C 267/04 del

3.4.2006

(Prima della soppressione d’ufficio dell’iscrizione della società nel

registro di commercio non può verificarsi nulla di rilevante. In particolare,

l’assicurato non ha la possibilità di riassumersi nella propria Sagl, il che

elimina il rischio di abuso)

DTF 8C_850/2010 del

28.1.2011

(Una decisione o un ordine di liquidazione non è un buon criterio per

dimostrare che una persona ha cessato di occupare una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro)”.

La Prassi LADI sull’indennità

per insolvenza (Prassi LADI II), pure edita dalla direzione del lavoro della

SECO, prevede, poi, quanto segue:

" B10

Non hanno diritto all’II le persone che, in qualità di soci, di membri di un

organo dirigente dell’impresa o finanziariamente partecipi della società,

prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un

influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda. Questa

esclusione si applica indipendentemente dalla forma della società e dallo

status di contribuente AVS in qualità di dipendente (cfr. Direttiva LADI ID B12

segg.)”.

2.5

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO

- non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice

delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid.

3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15

febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;

STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid.

4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve

tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023

consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144

consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio

2021.

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF

140.

V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V

587.

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132

V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il

giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti

legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid.

6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V

68.

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC

1992.

pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1,

DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109

V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La

portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité

sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo

la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6

In dottrina Boris Rubin, in

“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014

pag. 427, a proposito dell’art. 51 cpv. 2 LADI, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" 61 L'art. 51 al. 2 LACI a

une teneur identique à celle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Les principes généraux dégagés par la jurisprudence relative à

cette dernière disposition sont applicables par analogie (arrêt du 18 juin 2010

[8C_279/2010] consid. 2). Sur ces aspects:

31.

N 40 ss.

En édictant l’al. 2 de l'art. 51 LACI,

le législateur a voulu exclure d'une protection particulière les personnes en

principe informées de la situation financière de l'entreprise en raison de leur

statut ou des fonctions exercées (FF 1994 I p. 362). Toutefois, le fait de

disposer, par exemple, d'un droit de regard sur la comptabilité n'est pas un

indice suffisant d'influence décisionnelle et ne constitue pas un motif

indépendant d'exclusion. Le comptable responsable serait sinon exclu d'office

du droit à l'indemnité. Or, le comptable n'a souvent pas le pouvoir décisionnel

d'un dirigeant. Pour qu'un employé puisse être exclu du droit, il faut qu'il

ait pu prendre une part prépondérante à la formation de la volonté de la

société, dans les domaines qui touchent à l'orientation, à l'étendue ou à la

cessation de l'activité (arrêts du 24 janvier 2006 [C 160/05] consid. 5 et 6; 2 septembre 2003 [C 18/03] consid.

2).”

A pag. 350 N. 41 in relazione

all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI Rubin

ha indicato:

" 41 La possibilité d'engager la société ne suffit pas à entraîner

l'exclusion du droit. C'est en principe l'étendue du pouvoir de décision en

fonction des circonstances concrètes dans le cadre des rapports internes à

l'entreprise qui détermine la possibilité de fixer les décisions ou de les

influencer considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c

LACI (ATF 120 V 521). La notion matérielle de l'organe dirigeant est déterminante (DTA 2009 p. 177). Divers indices peuvent être recueillis afin de déterminer la

possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de

l'entreprise (10 N 24). Les membres du conseil d'administration, qui disposent

ex lege du pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c

LACI, sont quant à eux exclus d'emblée du droit.

C'est une exception (10 N 25). Les personnes qui, sans faire partie d'un organe

dirigeant, ont néanmoins une influence considérable sur la marche de

l'entreprise en raison de leur position de propriétaire (actionnaire, etc.),

sont également exclues du droit (détails : 10 N 26).”

2.7

Per

completezza giova rilevare che in una sentenza 8C_621/2018 del 20 marzo 2019,

pubblicata in DTF 145 V 200, DLA 2019 Nr. 5 pag. 177 e SVR 2019 ALV Nr. 5 pag.

17, il Tribunale federale, con riferimento per analogia all’art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione ad un

assicurato che deteneva il 12% delle quote di una Sagl.

L’Alta

Corte ha stabilito che l’influenza determinante di un socio di una Sagl secondo

il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già di per sé

dalla sua posizione di socio.

In una sentenza 8C_433/2019 del

20.

dicembre 2019, pubblicata in DLA 2020 Nr. 5 pag. 165 e SVR 2020 ALV Nr. 15

pag. 46, nonché commentata da E. Berger Götz “Anspruch der Aktionärin/des

Aktionärs einer AG auf Arbeitslosenentschädigung” in SZS/RSAS 2020 pag.

101-103, il Tribunale federale ha stabilito, nel caso di un azionista di

minoranza (25% delle azioni dal dicembre 2017) licenziato con effetto immediato

dalla SA che lo impiegava dal settembre 2014 (dall’agosto 2014 all’agosto 2018

era membro del CdA con firma collettiva a due), che non esisteva un rischio di

abuso.

È stato precisato che dopo il

ritiro dal CdA determinante non era la partecipazione finanziaria in seno alla

società, bensì le circostanze concrete della fattispecie.

In quell’occasione l’Alta Corte

ha pure sottolineato le differenze rispetto al caso sfociato nella DTF 145 V 200,

indicando che tra i soci di una Sagl e la società stessa, rispetto agli

azionisti e la SA, esiste un legame più stretto, in quanto si tratta di una

società di capitali di carattere personale. Nel caso della Sagl il rischio di

abuso non può, perciò, essere escluso, in considerazione anche del pericolo di

un’influenza reciproca tra i soci, neppure in caso di minima partecipazione

finanziaria.

In proposito cfr. STCA 38.2023.5

del 20 marzo 2023; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2020.36

del 29 ottobre 2020 consid. 2.1.

2.8

Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti emerge che sin dal 2006, quando era apprendista, RI 1

è stata attiva presso la __________ (ora in liquidazione) in qualità di “impiegata

amministrativa”, prima, e, come si vedrà nel prosieguo, anche di presidente

e membro del consiglio di amministrazione (in seguito: CdA), poi (cfr. doc.

71-73, plico 1/106).

Giova rilevare che la __________

(ora in liquidazione) aveva, quale scopo sociale, “le costruzioni in genere

(sotto e soprastruttura), isolazioni e impermeabilizzazioni, costruzioni,

pavimentazioni e manutenzioni stradali, pavimenti industriali, rivestimenti

speciali per piste, palestre e campi da tennis, fornitura e posa per pavimenti

in linoleum sintetico e pavimenti di ogni genere, nonché l'acquisto e la

rivendita di attrezzature ginniche e sportive” (cfr. estratto del Registro

di commercio reperibile al sito internet www.zefix.ch).

Dalla “convenzione fiduciaria”

sottoscritta tra __________ e __________, in qualità di “fiducianti”,

rispettivamente, da RI 1 come “fiduciaria” il 19 dicembre 2018 emerge,

infatti ed in particolare, quanto segue:

" (…) Premesse

a) l Signori __________ e __________ hanno

sottoscritto - insieme ad altre parti che qui non rilevano – il 19 ottobre 2019

un “Accordo Quadro-Lettera d’Intenti”, il quale prevede in particolare che “il

signor __________ si impegna a far sì che il signor __________ acquisisca il

50% del capitale azionario di __________, pari a CHF 400'000.-, ossia n. 200

azioni al portatore del valore nominale di CHF 1'000.- (…)” (art. 1).

b) L’art. 4 di tale accordo prevede che

“per evitare il rischio di stallo decisionale nella assemblea sociale, le parti

si impegnano a far sì che alla Data del Closing venga trasferito in via

fiduciaria il 2% del capitale azionario di __________ – a pari a n. 8 azioni –

ad un “fiduciario” scelto di comune accordo dai signori __________ e __________.

Le azioni rimarranno di proprietà, rispettivamente: 4 del signor __________ e 4

del signor __________; il fiduciario agirà per mandato congiunto di entrambe le

parti, nell’esclusivo interesse della società.

c) L’art. 10 di tale accordo prevede che

dopo la suddetta cessione il Consiglio di Amministrazione (“C.d.A.”) di __________

sarà composto di 3 membri: uno designato da __________, uno designato da __________,

mentre il terzo sarà il “fiduciario”, designato di comune accordo dai precitati

Signori;

d) La signora RI 1 è stata portata a

conoscenza dei contenuti dell’“Accordo Quadro Lettera d’Intenti”.

e) Con la presente Convenzione, __________

e __________ conferiscono mandato ad RI 1, la quale accetta, di assumere la

figura, le competenze e le responsabilità del “Fiduciario”, così come previsto

dall’ “Accordo Quadro – Lettera d’Intenti”.

Pattuizioni

1.

Le premesse costituiscono parte

integrande delle pattuizioni.

2.

__________ e __________ conferiscono

mandato ad RI 1, la quale accetta di assumere la figura di “Fiduciario”

prevista dall’ “Accordo Quadro Lettera d’Intenti”.

2.1

Di conseguenza, la signora RI 1

acquisirà il possesso fiduciario di N. 8 (otto) azioni al portatore da CHF

1'000.- (mille) cadauna della __________, pari ad una quota del 2% (due per

cento) del capitale azionario.

(…) la signora RI 1 si impegna sin da ora a

retrocedere le suddette azioni ai loro rispettivi proprietari economici alla

conclusione del mandato; in qualunque momento essa intervenga e quale che ne

sia il motivo.

2.2

La signora RI 1 assumerà la carica di

membro del Consiglio di Amministrazione della __________. In tale ambito la

signora RI 1 agirà in piena autonomia, nell’esclusivo interesse delle società.

Come previsto dall’art. 10 dell’“Accordo

Quadro / Lettera d’Intenti”, __________, per gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione, sarà impegnata nei confronti di terzi con firma duplice del

consigliere di amministrazione designato da __________ e del consigliere

designato da __________.

Solo nel caso di eventuale disaccordo tra i

due consiglieri di amministrazione designati rispettivamente da __________ e __________,

quindi per evitare lo stallo decisionale, per gli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione __________ sarà impegnata nei confronti di terzi

con firma duplice del “Fiduciario” e di uno dei due rimanenti consiglieri.

Per l’approvazione della bozza di bilancio

di esercizio da presentare all’assemblea dei soci sarà sempre necessario

l’approvazione del Fiduciario.

Per l’approvazione del bilancio di

esercizio da parte dell’assemblea dei soci e il discarico degli amministratori

sarà necessario il voto favorevole del Fiduciario.

3.

Il presente mandato fiduciario è di

principio convenuto e pattuito per la durata di 3 (tre) anni ed è rinnovabile.

Esso può tuttavia essere revocato in

qualunque tempo su comunicazione congiunta e scritta di entrambi i Fiducianti,

senza corresponsione di indennità alcuna, all’infuori di quelle dovute per

l’attività svolta, pro-rata temporis.

Il “Fiduciario”, da canto suo, è

legittimato a rinunciare al mandato in qualunque momento mediante comunicazione

scritta ad entrambi i Fiducianti.

4.

Per l’attività da lei svolta in virtù e

nell’ambito del presente mandato i signori __________ e __________ si impegnano

a che __________, nel caso di conseguimento di utili di esercizio negli anni di

durata del mandato, corrisponda al Fiduciario la quota parte di utili afferente

alle azioni che ad esse sono state conferite a titolo fiduciario.

Eventuali spese vive, debitamente

comprovate, verranno rifuse separatamente” (cfr. doc. 35, plico 1/106).

Conseguentemente, e meglio come

risulta anche dall’estratto del Registro di Commercio, rispettivamente, dal

contratto di lavoro agli atti, in seno alla __________, dal 1° gennaio 2019 la

ricorrente ha ricoperto il ruolo di presidente del CdA, con diritto di firma

collettiva a due, per uno stipendio di fr. 6'265.30 lordi per 13 mensilità (che

risulta poi essere stato corrisposto in misura maggiore, e meglio come emerge

da conteggi stipendio in atti sino a marzo 2023, laddove il salario lordo

risulta pari a fr. 77'050.-; cfr. doc. 87-89, plico 1/106). Membri del CdA

erano a quel momento __________ e __________, entrambi con diritto di firma

collettiva a due (cfr. www.zefix.ch; doc. 85-86, plico 1/106).

Da aprile 2022, l’assicurata ha,

poi, ricoperto la carica di membro (con diritto di firma collettiva a due con

il presidente), dimissionando da quella di presidente, nel cui ruolo è

subentrato __________. A quest’ultimo, nella funzione di presidente, è

succeduto __________ nel settembre 2022 (cfr. www.zefix.ch).

Il 31 gennaio 2023 RI 1 ha

inoltrato “disdetta come membro del Consiglio di amministrazione di __________

a far data dal 31.01.2023”, rendendo “attenti gli azionisti e membri del

CdA della convenzione fiduciaria firmata dalle parti, nella quale si cita al

“punto 4” che in qualsiasi evenienza sul futuro aziendale io non verrò

coinvolta ma bensì sgravata da qualsiasi coinvolgimento (economico e non) ed in

particolare per quanto riguarda il pagamento degli oneri sociali, creditori e/o

imposte” (cfr. doc. 34, plico 1/106).

Successivamente alle dimissioni

dalla carica di membro - risultanti dal Registro di commercio a fine marzo 2023

(www.zefix.ch) – tra la ricorrente e la società è stato

sottoscritto un nuovo contratto di lavoro, ai sensi del quale, a decorrere dal

1° aprile 2023 RI 1 sarebbe stata attiva presso la società in qualità di

impiegata amministrativa all’80%, per un salario mensile di fr. 5'000.- netti,

pagabili in tredici mensilità (cfr. doc. 83-84, plico 1/106).

Con decisione del Pretore del

Distretto di __________ del 7 settembre 2023 alla __________ è stata concessa

una moratoria provvisoria di quattro mesi (cfr. doc. 78, plico 1/106).

Il 5 ottobre 2023 la ricorrente

ha inoltrato una prima domanda di indennità per insolvenza (cfr. doc. 167 plico

1/178).

I crediti salari così vantati si

compongono di fr. 8'137.65 a valere quale stipendio per il periodo dal 1°

agosto al 6 settembre 2023 (quota parte della tredicesima e delle vacanze

incluse), nonché della quota parte della tredicesima e delle ferie maturate per

i mesi di giugno e luglio 2023, per fr. 863.47, rispettivamente 1'042.67 (cfr.

doc. 137-138, plico 1/178).

Contestualmente, RI 1 ha

notificato alla Cassa il credito di complessivi fr. 15'707.55, costituito da

fr. 6'892.95 a valere quale salario per il mese di agosto 2023, la quota parte

della tredicesima per il 2023 di fr. 4'255.19 e le ferie non godute per un

corrispettivo di fr. 4'559.40 (cfr. doc. 139 plico 1/178).

In data 19 ottobre 2023 il

Commissario ha trasmesso al giudice del concordato un rapporto intermedio,

chiedendo la revoca della moratoria (in ragione dell’impossibilità di

realizzare il piano di risanamento presentato con l’istanza del 5 settembre

2023.

dalla società, dell’assenza di immissione di liquidità necessaria per

continuare l’attività e della mancata conferma dell’interesse dell’unico investitore

che si era manifestato; cfr. doc. 78-81, plico 1/106).

L’8 novembre 2023, la Cassa ha

sottoposto alla ricorrente una serie di quesiti cui l’interessata ha risposto

come segue:

" (…)

1) Quali attività svolgeva, nel dettaglio,

presso la ditta e quali erano le sue incombenze in qualità di amministratrice

(fino a marzo 2023).

Come amministratrice dell’azienda si

intende responsabile della parte amministrativa, soprattutto dopo l’entrata in

direzione da parte dell’ex direttore (2022) __________ ed in seguito Ing. __________.

Nel dettaglio:

- gestione della posta in entrata ed

uscita;

- recupero crediti (solleciti di

pagamento);

- sollecito pagamenti in entrata ed uscita

(con la direzione);

- registrazioni contabili;

- supervisione ufficio: quindi parte del

personale (con il responsabile del personale).

2) Quali attività svolge, nel dettaglio,

attualmente (da aprile 2023).

Da aprile 2023 mi occupo delle

registrazioni contabili, registrazione dei pagamenti, della posta, contatti con

creditori, recupero crediti, aiuto del responsabile del personale.

3) Se possiede o ha posseduto delle azioni

della ditta e se sì, a quanto ammonta(va) il capitale azionario in suo

possesso.

Non sono mai stata proprietaria di azioni

dell’azienda.

4) Se ha partecipato alla fondazione della

società.

Non ho partecipato alla fondazione della

società.

5) Quando ha preso conoscenza delle reali

difficoltà finanziarie della ditta.

L’azienda ha attraversato un anno delicato

già nel 2022, quando l’azienda ha acquisito dei lavori cantonali per i quali

doveva mantenere un determinato numero di personale, ma per i quali i lavori di

pavimentazione deliberati non sono mai iniziati. E definitivamente verso il

primo trimestre del 2023 le difficoltà sono diventate reali.” (cfr. doc.

122-123, 127-128 e 131, plico 1/178).

La __________ è stata sciolta in

seguito a fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di __________

del 27 novembre 2023 a far tempo dal 28 novembre 2023 alle ore 10:00 (cfr. www.zefix.ch).

In data 29 novembre 2023, preso

atto del fallimento societario, RI 1 ha notificato il proprio credito (di

complessivi fr. 20'670.60, di cui fr. 11'640.30 di stipendi non percepiti tra

novembre e dicembre 2023, fr. 4'964.26 di tredicesima e fr. 4'066.04 di ferie

non godute tra settembre e dicembre 2023; cfr. doc. 77, plico 1/106) ed ha

inoltrato domanda di indennità per insolvenza per quanto attiene al mancato

pagamento degli stipendi dei mesi di novembre 2023, dicembre 2023, della tredicesima

per l’anno 2023 e per il corrispettivo dei giorni di vacanza non goduti.

Contestualmente, ella ha precisato che il salario le era stato corrisposto sino

al 31 ottobre precedente (cfr. doc. 71-73 e 106 plico 1/106).

Con decisione n. __________ del

1° dicembre 2023, la Cassa ha respinto la domanda di indennità per insolvenza

presentata dalla ricorrente il 6 ottobre 2023. In particolare,

l’amministrazione ha rilevato che RI 1 “è stata iscritta a Registro di

commercio come presidente del CdA da gennaio 2019 ad aprile 2022, dopodiché è

divenuta membro della società fino a marzo 2023”, posizione in ragione

della quale “la situazione debitoria della società le era (…) chiara”

(cfr. doc. 176-177, plico 1/178).

Contro il provvedimento del 1°

dicembre 2023, l’insorgente ha personalmente presentato opposizione il 3

dicembre seguente, facendo valere le seguenti motivazioni:

" (…) viene

erroneamente scritto che occupavo all’interno dell’azienda un ruolo come membro

del CdA fino al 31.03.2023.

Vi informo (…) che il ruolo sopra citato è

stato terminato de facto al 31.12.2022 ma, a causa delle ferie natalizie e del

trasloco aziendale, abbiamo firmato le dimissioni dal CdA il 31.01.2023

(disdetta in allegato) ed in seguito i direttori hanno mandato avanti il tutto

per il cambio.

Da fine anno 2022 non avevo posizioni

decisionali tali da influenzare l’andamento aziendale.

Alla fine del primo trimestre 2023 i

direttori hanno preso atto che i lavori acquisiti e previsti per l’anno 2022

non sarebbero mai partiti, rendendo la situazione debitoria aziendale

definitivamente reale e nota a tutta l’azienda e da tale data sono state

attuate delle riorganizzazioni aziendali da parte della direzione, tra le quali

anche la diminuzione della mia percentuale lavorativa.

Al 31.03.2023 la direzione dell’azienda ha

deciso di diminuire la mia percentuale di lavoro. La mia posizione non poteva

pertanto influenzare in nessuna maniera l’andamento aziendale né a livello

legale e non esercitavo nessuna influenza determinante a livello decisionale.

Ritengo pertanto che, come i miei colleghi

per la quale è stata riconosciuta l’insolvenza, anche io ne abbia diritto

perché ho svolto diligentemente il mio lavoro, ho attraversato insieme a loro

le difficoltà aziendali e non ho partecipato a nessuna decisione riguardo alle

scelte aziendali prese, che si erano ristrette al nuovo CdA formato.” (cfr.

doc. 51-52, plico 1/106)

Con scritto di data 4 dicembre

2023, RI 1 ha, nuovamente, osservato di contestare “l’assunto” dell’amministrazione

“secondo il quale, per il mio ruolo nel CdA della medesima (presidente dal 2019

al 2022 con firma collettiva a due e di seguito membro sempre con firma

collettiva a due), prendevo parte delle decisioni del datore di lavoro o potevo

esercitarvi un influsso considerevole (art. 51 cpv. 2 LADI)”.

Presso __________, RI 1 ha

precisato di aver svolto diverse mansioni: “impiegata d’ufficio, contabilità

fino al rapporto di revisione, aiuto gestione del personale, elaborazione buste

paga, gestione amministrativa”.

Con motivazioni poi

sostanzialmente ribadite dal suo rappresentate innanzi a questa Corte, la

ricorrente ha fatto valere di non aver mai “avuto “ruoli di potere” tali da

determinare o influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro”,

e precisato che nella sua “veste di contabile della __________, detta in

altro modo, non ho mai avuto un potere decisionale di un/a dirigente” in

seno alla società dal cui consiglio di amministrazione ha fatto valere di

essersi dimessa il 31 gennaio 2023, non, quindi, ad aprile come invece ritenuto

dalla Cassa nelle proprie decisioni.

L’interessata ha, inoltre, fatto

notare che “per effetto delle dimissioni da CdA, pochi mesi dopo mi sono

vista ridurre le mie funzioni, il mio pensum occupazionale è stato ridotto dal

100% all’80% ed il mio salario è diminuito da fr. 7'050 lordi al mese per 13

mensilità a fr. 5'820 lordi al mese per 13 mensilità” (cfr. doc. 173-175,

plico 1/178).

Con scritto del 6 dicembre 2023, RI

1.

ha aggiunto quanto segue alla propria opposizione:

" (…) Seppur

i crediti salariali di agosto 2023 e novembre 2023 si riferiscano a mensilità

posteriori alla mia uscita dal CdA della __________ (dal 1. febbraio 2023 in

base alla mia disdetta ma dal 1. Aprile 2023 come da modifica RC), mi si nega

il diritto alle indennità di insolvenza in quanto “quand’anche si rinunci

definitivamente al ruolo assimilato a quello di datore di lavoro, la

successiva mancata corresponsione del salario non dà alcun diritto alle

indennità per insolvenza se l’azienda versava già in condizioni finanziarie

critiche quando il soggetto in questione esercitava ancora un’influenza

determinante. Tale situazione è presumibile quando fra l’abbandono e il

verificarsi dell’evento intercorre un periodo breve oppure se il mancato

pagamento dei salari è iniziato già durante il periodo in cui il soggetto

esercitava un’influenza determinante”.

Oltre a ribadire che il mio ruolo in CdA

non possa essere in alcun modo considerato influente nella gestione

dell’azienda, preciso che, fino alla mensilità di luglio 2023, i salari sono

stati regolarmente versati a tutti i collaboratori della __________.

Come in tutte le imprese di pavimentazioni

stradali, le fortune o gli insuccessi di una azienda sono principalmente legati

agli appalti commissionati dagli Enti pubblici. Nel caso della __________, è

venuta a mancare l’esecuzione di un grande contratto di manutenzione strade con

il Cantone che ha determinato l’impresa a chiedere dapprima una moratoria

concordataria (6.9.2023) e di seguito a dichiararne il suo fallimento

(28.11.2023).

Mi rendo conto che la fattispecie (ovvero,

il mio effettivo ruolo in CdA) possa essere chiarita unicamente mettendo a

vostra conoscenza il contenuto della convenzione fiduciaria. Chi le scrive,

come indicato nell’opposizione, non può farlo per un dovere di riservatezza

verso gli azionisti della SA: lo può fare invece l’ing. __________ di __________

(azionista e rappresentante della proprietà – cell. (…)) che si mette a vostra

disposizione per un’audizione verbalizzata. Mi permetto quindi di chiedere, per

il suo tramite, una convocazione dell’ing. __________.

Se necessario, sono personalmente

disponibile ad un’audizione verbalizzata nei vostri uffici (…)” (cfr. doc.

53-54, plico 1/106)

Dallo scambio mail intercorso tra

la Cassa ed il rappresentante della ricorrente (teso a “comprendere la

modalità procedurale (…) che volete [ndr: la Cassa] adottare in rapporto

alla contestazione formulata dall’opponente”) tra l’11 ed il 13 dicembre

2023, emerge che l’amministrazione ha reputato “utile avere una

dichiarazione redatta e firmata dal signor ing. __________, presidente del CdA,

con il quale comunica quali erano le mansioni ed i compiti dettagliati svolti

dalla signora RI 1 fino al marzo 2023 e successivamente, oltre al fatto di

confermare se avesse o meno posseduto azioni della società” (cfr. doc. 68

plico 1/178).

Il 15 dicembre 2023, a

complemento dell’opposizione interposta contro la decisione del 1° dicembre

2023, l’interessata, per il tramite del proprio rappresentate, ha prodotto

(cfr. doc. 30, plico 1/106):

-

una dichiarazione sottoscritta da __________, emerge quanto segue:

" a) La

signora RI 1, dopo aver concluso la sua formazione in qualità di apprendista di

commercio presso la nostra impresa di pavimentazioni AFC, è stata da noi

impiegata con un contratto di durata indeterminata dal mese di agosto 2007 sino

al mese di novembre 2023 (data del fallimento). In tutto questo periodo

(quindi, prima-durante-dopo la sua presenza in CdA) si è sempre occupata delle

seguenti mansioni: supporto HR, incombenze amministrative, recupero crediti,

gestione creditori, contabilità fino al rapporto di revisione e maestra di

tirocinio. La signora RI 1 non ha mai avuto un ruolo operativo nella gestione

tecnica dell'impresa.

b) L'impresa, da sempre gestita dalla nostra famiglia ed in

particolare da mio padre __________ (il "dominus" della SA), si è

ritrovata negli ultimi mesi del 2018 ad operare scelte strategiche importanti:

la cessione della SA, l'immissione di nuovi capitali oppure innesto di nuovi

azionisti con apporto di capitali. Il contesto non era di certo tra i più

favorevoli principalmente per i seguenti due motivi: il primo, mio papà __________

ha dovuto affrontare un serio problema di salute che lo ha portato, in seguito,

ad abbandonare gradualmente l'attività. Il secondo, relativo alla mia persona:

nel 2019 non potevo assumere il ruolo responsabile tecnico d'impresa ai sensi

della Legge impresari costruttori in quanto l'esperienza di conduzione

dell'impresa sì limitava a poco più di un anno invece dei 3 anni richiesti

dalla medesima.

c) Per affrontare questo periodo di transizione societaria, si è

deciso di organizzare strutturalmente la SA con un CdA che tranquillizzasse la

partecipazione azionaria della fam. __________ (attraverso la mia persona) e

quella del signor __________ (che a sua volta - come da accordo quadro /

lettera d'intenti - garantiva con il suo lavoro e con il suo capitale il

proseguimento dell'attività).

d) La signora RI 1 è stata inserita nel CdA della __________ in

qualità di membro. Il suo ruolo in CdA è stato esaurientemente descritto dalla

convenzione fiduciaria datata 19 dicembre 2018 che allego in copia. In buona

sostanza, la signora RI 1 entrava nel CdA della SA unicamente per - vedi pto

2.2

della convenzione fiduciaria - evitare rischi di stallo decisionale in

caso eventuale disaccordo tra i due consiglieri di amministrazione designati da

__________ e __________. Situazioni di stallo o disaccordi che non si sono mai

verificati dalla sottoscrizione della convenzione fiduciaria sino all'uscita

dal CdA della signora RI 1 avvenuto il 31 gennaio 2023 (vedi lettera di

dimissioni allegata).

e) In altre parole, la signora RI 1 - persona di fiducia della

proprietà __________ e del signor __________ - doveva fungere all'occorrenza da

"mediatrice" in caso di divergenze di opinione / visione aziendale

diversa dei due attori testé richiamati. Divergenze, lo ribadisco, che non si

sono mai concretizzate.

f) Nell'allegata convenzione fiduciaria si può leggere che, per

dare formalmente un peso al ruolo in CdA conferito alla signora RI 1, __________

e __________ hanno transitoriamente ceduto a titolo fiduciario 4 azioni

ciascuno alla medesima. Queste 8 azioni, come si evince dalla convenzione

fiduciaria alla lettera b) della premessa, non sono mai state "di

proprietà" della signora RI 1 ma bensì del signor __________ e __________.

g) La signora RI 1, nel periodo della sua presenza in CdA,

riceveva il suo salario mensile per le funzioni espletate giornalmente in

azienda. Il punto 4 della convenzione fiduciaria allegata parla di un

riconoscimento di una quota parte di utile nel caso di conseguimento di utili

d'esercizio. Di utili di esercizio non ce ne sono stati e, conseguentemente, di

quote parti di utili non sono mai stati riconosciuti.

Mi sia concesso concludere condividendo con lei alcune mie

riflessioni. L'attività delle imprese di pavimentazione stradali è fortemente

condizionata da scelte politiche in materia di appalti: i Municipi (strade

comunali), i Patriziati, i Consorzi, il Dipartimento costruzioni (strade

cantonali) ed USTRA (autostrade) determinano le fortune e l'insuccesso delle

nostre aziende (una 15ina presenti nel nostro Cantone). L'attività delle nostre

imprese si basa all'80% di appalti deliberati da Enti pubblici o parastatali e

al 20% da commesse private.

In questo contesto, a titolo esemplificativo, basta un messaggio

governativo da 200 mio (credito quadro) per strade e edilizia pubblica fermo in

commissione della gestione dal mese di giugno 2023 per creare un cortocircuito

nelle imprese di pavimentazioni.

Questa situazione di mercato molto fluida ed imprevedibile, à sua

volta condizionata da una forte concorrenza tra le imprese del ramo, preoccupa

tutti ma non autorizza nessuno a parlare di situazione di crisi di singole

aziende. La __________, interrottamente fino alla mensilità di luglio 2023

compresa, ha versato i salari di tutti í collaboratori.

A prescindere, la signora RI 1 - pur conoscendo la situazione

dell'impresa (confermata come critica ma non grave da tutti i rapporti di

revisione che si sono succeduti in tutti questi anni) - non aveva la

possibilità di incidere sull'andamento dell’impresa e non ha mai goduto di un

potere decisione assimilabile ad un dirigente di impresa.

Come già riferitole verbalmente, sono a disposizione del preposto

ufficio cantonale per un'audizione verbalizzata.” (cfr. doc. 31-33, plico

1-106);

-

la convenzione fiduciaria per i cui contenuti già si è detto (cfr.

supra);

-

copia delle dimissioni di RI 1 dal Consiglio di amministrazione (cfr.

supra e doc. 30, plico 1/106).

Il 15 dicembre 2023,

l’amministrazione ha, da parte sua e con decisione __________, respinto anche

la seconda domanda di indennità per insolvenza presentata da RI 1, con

argomentazioni analoghe a quelle già esposte nel provvedimento del 1° dicembre

precedente (cfr. supra e doc. 68-69, plico 1/106).

Contro questa seconda decisione, RI

1, rappresentata dall’RA 1, si è opposta in data 18 dicembre 2023, richiamando

le proprie motivazioni già espresse nell’opposizione al precedente

provvedimento reso dall’amministrazione, la dichiarazione sottoscritta da __________

e la documentazione prodotta il 15 dicembre 2023.

La ricorrente ha inoltre chiesto

che le due decisioni/opposizioni potessero “confluire in un’unica decisione

su opposizione” (cfr. doc. 65 plico 1/106).

Con decisione su opposizione del

24.

gennaio 2024, la Cassa ha, come visto, respinto le opposizioni presentate da

RI 1 (cfr. supra consid. 1.1.).

Giova, inoltre, rilevare che agli

atti figura il conteggio emesso dall’Ufficio di esecuzione di __________ il 28

giugno 2023, dal quale emerge che nei confronti della ex datrice di lavoro

della ricorrente erano a quel momento pendenti esecuzioni per totali fr.

1'112'518.30 (cfr. doc. 44-51, plico 1/106).

In particolare, una comminatoria

di fallimento nei confronti della __________ risulta essere stata presentata:

-

il 4 novembre 2022 dalla __________, “non essendo stati pagati i

crediti del precetto esecutivo notificato il 11.07.2022” per oltre fr.

10'000.- (cfr. doc. 38-39, plico 1/106);

-

il 13 marzo 2023 dalla __________, “non essendo stati pagati i

crediti del precetto esecutivo notificato il 18 gennaio 2023” per oltre fr.

17'000.- (cfr. doc. 40-41, plico 1/106);

-

il 21 giugno 2023 dalla Fondazione __________ Ufficio Incasso, “non

essendo stati pagati i crediti del precetto esecutivo notificato il 24.08.2022”

per quasi fr. 50'000.-, laddove la comminatoria è stata notificata e

sottoscritta per ricezione dalla ricorrente (cfr. doc. 42-43, plico 1/106).

Dall’estratto del registro delle

esecuzioni di data 9 novembre 2023 emerge, poi, che, oltre ai precetti

esecutivi spiccati nei confronti di __________, ai quali la società si era

opposta, nei confronti della stessa vi erano stati dei pignoramenti per

procedure esecutive risalenti a maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre e

novembre 2022 avviate da parte della Cassa __________, domande di vendita

(giugno 2022), oltre alle tre comminatorie di fallimento per le quali già si è

detto (cui si è giunti nell’ambito di procedure esecutive avviate nel luglio

2022, nell’agosto 2022 e nel dicembre 2022 (cfr. doc. 97-116, plico 1/178).

2.9

Questa

Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che è

incontestato che l’assicurata era iscritta a Registro di commercio quale

Presidente, dapprima, e membro, sino al 31 gennaio 2023, con diritto di firma

collettiva a due, della __________ (ora in liquidazione).

Secondo

l'Alta Corte sono, come visto, decisivi gli oneri (obblighi e prerogative) che

spettano ex lege a un membro del consiglio di amministrazione di una SA, al

quale il diritto a prestazioni va negato senza che sia necessario determinare

più concretamente le responsabilità da lui esercitate in seno alla società

(cfr. supra consid. 2.3.; 2.4.).

Il

fatto che l’assicurata abbia addotto, d’un lato, che il suo ruolo fosse, in

sostanza, soltanto ricoperto a titolo fiduciario, rispettivamente, che

altrettanto valesse per la sua partecipazione finanziaria nella SA (cfr. doc.

I; consid. 1.2. e 1.4.), non è atto a sovvertire l’esito della presente

vertenza.

In

effetti è vero che agli atti figura la “convenzione fiduciaria” conclusa

il 19 dicembre 2018 tra __________ ed __________, per la società, e la

ricorrente, rispettivamente in qualità di fiducianti e fiduciaria.

Altrettanto

vero è, tuttavia, che dalla convenzione in questione risulta che:

" - la

signora RI 1 acquisirà il possesso fiduciario di N. 8

(otto) azioni al

portatore da CHF 1'000.- (mille) cadauna della __________, pari ad una quota

del 2% (due per cento) del capitale azionario” (punto 2.1.);

- “la signora RI

1.

assumerà la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della __________.

In tale ambito la signora RI 1 agirà in piena autonomia, nell’esclusivo

interesse delle società” (punto 2.2.);

- “nel caso di

eventuale disaccordo tra i due consiglieri di amministrazione designati

rispettivamente da __________ e __________, quindi per evitare lo stallo

decisionale, per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione __________

sarà impegnata nei confronti di terzi con firma duplice del “Fiduciario” e di

uno dei due rimanenti consiglieri.” (punto 2.2.);

- “per

l’approvazione della bozza di bilancio di esercizio da presentare all’assemblea

dei soci sarà sempre necessario l’approvazione del Fiduciario.

Per

l’approvazione del bilancio di esercizio da parte dell’assemblea dei soci e il

discarico degli amministratori sarà necessario il voto favorevole del

Fiduciario.” (punto 2.2.);

- “per l’attività

da lei svolta in virtù e nell’ambito del presente mandato i signori __________

e __________ si impegnano a che __________, nel caso di conseguimento di utili

di esercizio negli anni di durata del mandato, corrisponda al Fiduciario la

quota parte di utili afferente alle azioni che ad esse sono state conferite a

titolo fiduciario.” (punto 4.).

Pertanto,

indipendentemente dalla circostanza che la partecipazione finanziaria

dell’assicurata nella SA sembra effettivamente aver avuto luogo tramite

conferimento delle azioni da parte di __________ ed __________ (va comunque

osservato che secondo il diritto civile svizzero colui che detiene beni a

titolo fiduciario deve essere considerato proprietario degli stessi a tutti gli

effetti. Le azioni di una società, ad esempio, in possesso di una persona a

titolo fiduciario appartengono giuridicamente a quest’ultima; cfr. STF

8C_642/2015 del 6 settembre 2016 consid. 6; STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012

consid. 5.1.; STF 9C_417/2010 del 21 ottobre 2010 consid. 4.1.1.; DTF 117 II

429.

consid. 3b; DTF 107 III 103), dal profilo della gestione della società

l’insorgente risultava rivestire la funzione di amministratrice come da

iscrizione a RC, con diritto di firma collettiva a due, non solo con facoltà di

agire “in piena autonomia, nell’esclusivo interesse delle società” (cfr.

punto 2.2. della convenzione fiduciaria), ma pure impegnando la società nei

confronti dei terzi per gli atti di ordinaria e straordinari amministrazione,

firmando di concerto con uno degli altri due membri in caso di disaccordo.

In

altre parole, il ruolo rivestito da RI 1 le conferiva il potere, non certo

irrilevante, di fungere da “ago della bilancia” tra i due altri membri e di

avere, in caso di disaccordo tra i due, l’ultima parola.

Quanto

precede rammentato, per altro, d’un lato che era proprio l’approvazione della

ricorrente quella necessaria per presentare la bozza di bilancio d’esercizio ai

soci, il bilancio definitivo ed il discarico degli amministratori (cfr. supra

consid. 2.83).

D’altro

lato, ritenuto che, sebbene in concreto ciò non si sia poi realizzato, la

partecipazione finanziaria dell’assicurata era suscettibile di assicurarle,

qualora ci fossero stati degli utili di esercizio, la corresponsione della

quota parte afferente alle azioni conferitele. Ed in tal senso si rammenta,

peraltro, che, a fronte di un salario contrattualmente stabilito in fr.

6'265.30 lordi per 13 mensilità (cfr. supra consid. 2.8. e doc. 85-86, plico

1/106), il compenso lordo mensile della ricorrente quando era nel CdA della SA

è invece risultato essere maggiore, e meglio pari a fr. 7'050.- (cfr. supra

consid. 2.8.).

È,

poi, utile evidenziare che l’Alta Corte, con giudizio C 224/06 del 3 ottobre 2007,

ha accolto un ricorso della SECO inoltrato contro il giudizio del Tribunale

amministrativo del Canton Vaud che aveva annullato la decisione su opposizione

con cui la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto a indennità per

insolvenza a causa del suo ruolo di membro del consiglio di amministrazione

della SA, sua ultima datrice di lavoro.

La

nostra Massima Istanza ha stabilito che la richiesta di indennità per

insolvenza dell’assicurata andava rifiutata, poiché, contrariamente a quanto

deciso dal Tribunale cantonale (quest’ultimo aveva considerato che l’assicurata

non godesse di un reale potere decisionale in seno alla SA, siccome dominata da

un investitore che era il vero avente diritto economico e proprietario delle

azioni, mentre la stessa possedeva una sola azione nominativa di fr. 1'000

a titolo fiduciario e disponeva unicamente della firma collettiva a due), nel

caso di un membro del consiglio di amministrazione che dispone ex lege di un

potere determinante - come nel caso di un amministratore unico di una SA

(cfr. consid. 2.3.; 2.4.) - non è necessario esaminare oltre l’effettiva

estensione del suo potere decisionale.

Inoltre con sentenza 8C_642/2015

del 6 settembre 2016, già menzionata sopra, il TF ha confermato il diniego del

diritto a indennità per insolvenza nei confronti di una ricorrente che aveva

concluso con il fratello un accordo fiduciario secondo cui lei deteneva il

totale delle azioni della SA interamente liberate dal fratello (che non

desiderava che il suo nome apparisse) ed era iscritta a RC quale direttrice

generale con firma individuale.

L’Alta Corte ha evidenziato che,

benché dal contratto emergeva che l’insorgente non godesse di una completa

indipendenza nell’esercizio della sua funzione, la sua posizione non era

paragonabile al ruolo di un “uomo di paglia”, visto che era pienamente

coinvolta nella gestione del personale e delle finanze.

Dal canto suo il

TCA, in una sentenza 38.2012.78 del 13 maggio 2013, ha negato il diritto

all'indennità per insolvenza a un assicurato, iscritto a Registro di commercio

quale socio e gerente con diritto di firma individuale, che deteneva una quota

di fr. 110'000.-- su un capitale sociale di fr. 130'000.--. Questo Tribunale ha

specificato che il medesimo, a prescindere dal fatto che avesse addotto che la

sua partecipazione finanziaria nella società, come pure il suo ruolo di socio e

gerente fossero soltanto a titolo fiduciario, rivestiva la funzione di socio e

gerente senza riserve o limitazioni.

In proposito cfr. pure STCA

38.2023.5

del 20 marzo 2023; STCA 38.2016.12 del 5 settembre 2016 consid. 2.7.;

STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2007.9 del 24 maggio

2007.

consid. 2.9.

Per

inciso giova rilevare che nell’ambito della responsabilità per il mancato

pagamento dei contributi sociali giusta l’art. 52 LAVS l’amministratore non può

validamente giustificarsi sostenendo di aver assunto la carica soltanto a

titolo fiduciario e di non avere avuto l’effettivo potere di gestione della

società (cfr. STF 9C_722/2015 del 31 maggio 2016 consid. 3.3.; STF 9C_417/2010

del 21 ottobre 2010; STF 9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009,

9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.2.; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003

consid. 3.1.).

2.10

In

relazione al periodo successivo alle dimissioni di RI 1 dal CdA della __________

(ora in liquidazione), giova ribadire che, come anticipato al consid. 2.3.,

l’Alta Corte, nella propria sentenza pubblicata in DTF 126 V 134 con riferimento proprio al fatto che il diritto all’indennità per insolvenza deve essere

negato ai sensi dell’art. 51 cpv. LADI anche per i periodi successivi

all’uscita dal consiglio di amministrazione qualora le difficolta finanziarie

cui è riconducibile il fallimento siano esistite già in precedenza e il

rapporto di lavoro sia stato mantenuto, ha stabilito quanto segue:

" c) Die massgebliche Einflussmöglichkeit als

Verwaltungsrat als wesentliches Sachverhaltselement hat sich demzufolge

vorliegend vor dem 1. Januar 1996 verwirklicht. Ebenso haben die finanziellen

Schwierigkeiten, die schliesslich zum Konkurs geführt haben, bereits beim

Austritt aus dem Verwaltungsrat und somit vor dem 1. Januar 1996 bestanden,

wurde doch bereits im Schreiben der I. AG vom 22. November 1995 erwähnt, dass

möglicherweise die Bilanz der Arbeitgeberfirma hinterlegt werden müsse, und

erfolgte die Kündigung am 28. November 1995 aus wirtschaftlichen Gründen. Der

Beschwerdeführer äusserte denn auch in seinem Rücktrittsschreiben vom 12.

November 1995, vom bevorstehenden Verkauf der Firma gehört zu haben. Bis ins

Jahr 1996 hinein, nämlich bis 20. Februar 1996 und somit bis einen Tag vor der

Konkurseröffnung, dauerte indessen sein Arbeitsverhältnis als Bauführer. Wohl

fiel demzufolge der Zeitraum der Einflussmöglichkeit des Beschwerdeführers ins

Jahr 1995 (10. Februar bis 12. November 1995) und war der in Art. 51 Abs.

2.

AVIG angesprochene

Sachverhalt an sich vor dem 1. Januar 1996 abgeschlossen, doch dauerten die

Folgen, nämlich die misslichen finanziellen Verhältnisse, die schliesslich zum

Konkurs führten und für die ein in der Firma selber mitarbeitender

Verwaltungsrat ohne weitere Prüfung seiner effektiven Einflussmöglichkeiten

einzustehen hat (vgl. ARV 1997 Nr. 41 S. 226 Erw. 1b), über den Austritt aus

dem Verwaltungsrat an. Dieser Sachverhalt ist nach den erwähnten Grundsätzen

der unechten Rückwirkung auch unter der Herrschaft des neuen Art. 51 Abs.

2.

AVIG zu

berücksichtigen. Der Beschwerdeführer hat daher ab 1. Januar 1996 für den

vorher verwirklichten Sachverhalt einzustehen.”.

il Tribunale federale si è pronunciato nello stesso

senso con la STF 8C_705/07 del 6 maggio 2008, nel caso di un assicurato che in

seno ad una società anonima - il cui fallimento è, poi, stato dichiarato a

dicembre 2005 (procedura successivamente chiusa per mancanza di attivi nel

giugno 2006) - era stato membro del CdA dal 1994, presidente dal 2002 al 2004 e

direttore da dicembre 2002 a maggio 2005 e che aveva richiesto le indennità per

insolvenza in relazione a stipendi rimasti impagati per il periodo tra gennaio

e giugno 2005.

L’Alta Corte ha,

infatti, stabilito quanto segue:

" 3.2 Die Vorbringen des Beschwerdeführers

vermögen diese Betrachtungsweise nicht in Zweifel zu ziehen. Die tatsächlichen

Feststellungen sind nicht mangelhaft im Sinne von Art.

97.

Abs. 1 BGG und die rechtliche Würdigung

der Vorinstanz ist bundesrechtskonform. Der Versicherte lässt geltend machen,

er sei an der ausserordentlichen Verwaltungsratssitzung vom 6. Dezember 2004

als CEO abgesetzt und neu als "einfacher Mitarbeiter"

weiterbeschäftigt worden. Er sei nurmehr in beratender Funktion tätig gewesen

und es sei ihm keine massgebliche Stellung in der Gesellschaft mehr zugekommen.

Der Ausschlussgrund des Art. 51 Abs. 2 AVIG sei demgemäss nicht erfüllt. Ob der Beschwerdeführer als Direktor

die Tätigkeit der Gesellschaft tatsächlich nicht mehr beeinflussen konnte, ist

mit Blick darauf, dass er in dieser Funktion unter anderem die

Entscheidungsfindung der neuen Geschäftsleitung zu unterstützen hatte

(Schreiben des neuen Verwaltungsratspräsidenten vom 25. Januar 2006),

zweifelhaft. Das kantonale Gericht musste diese Frage allerdings nicht

beantworten. Wie im angefochtenen Gerichtsentscheid zu Recht ausgeführt wird,

entfällt nämlich ein Anspruch auf Insolvenzentschädigung schon deshalb, weil

die Gesellschaft bereits zu einer Zeit in finanzielle Schwierigkeiten geraten

ist, als der Beschwerdeführer noch Verwaltungsratspräsident war und demgemäss

arbeitgeberähnliche Befugnisse ausgeübt hatte. Die Probleme konnten auch nach

seinem Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat nicht gelöst werden und führten

Dispositivo

zuletzt in den Konkurs. Es liegt demnach, wie von der Vorinstanz zutreffend

erwogen, ein Fall im Sinne von BGE 126 V 134 vor, womit dem Versicherten keine

Insolvenzentschädigung zusteht. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer

im Jahr 2005 annahm, die Gesellschaft befinde sich auf Grund von

Sanierungsmassnahmen und einer angekündigten Fusion (wieder) in gesicherten

finanziellen Verhältnissen. Nicht verlangt ist schliesslich gemäss BGE 126 V 134, dass der Versicherte für die Gründe,

welche schliesslich zum Konkurs führten, verantwortlich oder mitverantwortlich

ist oder dass ihm eine Missbrauchsabsicht vorgeworfen werden kann. Vielmehr

genügt, dass die finanziellen Schwierigkeiten, welche zuletzt zum Konkurs

führten, bereits vor dem Austritt aus dem Verwaltungsrat bestanden (BGE 126 V 134 E. 5c S. 138). Im Lichte der weder

offensichtlich unrichtigen noch unvollständigen Tatsachenfeststellung im

angefochtenen Entscheid durfte das kantonale Gericht, ohne Bundesrecht zu

verletzen, einen Anspruch auf Insolvenzentschädigung ablehnen.” (consid. 3.2.).

Con la STCA 38.2014.43 del 9

dicembre 2014, richiamata dalla Cassa nella propria decisione su opposizione

(cfr. supra consid. 1.1.), questa Corte, nel caso di un ricorrente operativo

per una società nella quale sua moglie era membro del CdA, ha stabilito,

innanzitutto, che determinante per l’esclusione di quest’ultima dall’organo

societario era la data del suo ritiro effettivo dal CdA, ossia il momento in

cui le sue dimissioni erano diventate effettive (ciò che in quel caso

corrispondeva, in mancanza di una valida notifica delle dimissioni alla SA,

alla cancellazione dell’iscrizione al RC).

Secondariamente, il TCA ha concluso

da una parte che la coniuge di quell’insorgente, al momento dell’uscita dal CdA

conosceva la precaria situazione debitoria della società che ne ha, poi,

causato il fallimento.

D’altra parte, questa Corte ha

appurato che il ricorrente, dopo le dimissioni della consorte dal CdA della sua

(ex) datrice di lavoro, aveva lavorato presso la SA sino al fallimento della

stessa, e meglio per un periodo superiore ad un anno.

Alla luce di quanto precede, il

TCA ha, quindi, concluso che la moglie del ricorrente andava esclusa dalla

cerchia degli aventi diritto all’indennità per insolvenza ai sensi dell’art. 51

cpv. 2 LADI anche per il periodo successivo al suo ritiro dal CdA e,

conseguentemente, che il diritto alle prestazioni in questione andava negato

anche al coniuge.

2.11. Nella

presente fattispecie, alla luce della giurisprudenza richiamata, posto che,

come visto, RI 1, a decorrere dal 31 gennaio 2023, era uscita dal CdA della

società (sul momento dal quale decorre l’effettiva uscita cfr. la DTF 126 V 134

già richiamata al consid. 2.3.) e che le domande di indennità per insolvenza

(alla pari della moratoria concordataria, rispettivamente del fallimento della

società) concernono un periodo successivo alle sue dimissioni dal CdA, occorre

appurare se le difficoltà finanziarie che hanno causato il tracollo della __________

(ora in liquidazione) erano già presenti e note alla ricorrente prima delle

proprie dimissioni (a seguito delle quali ella è, comunque, rimasta alle

dipendenze dell’ex datrice di lavoro sino all’ultimo).

Al

riguardo, giova evidenziare, innanzitutto, che - come del resto confermato sia

dalla ricorrente, che da __________ - RI 1 aveva conoscenza della situazione

dell’impresa, che, comunque, era stata “confermata come critica ma non grave

da tutti i rapporti di revisione che si sono succeduti in tutti questi anni”

(cfr. supra consid. 2.8. doc. 31-33, plico 1/106) ed “i dati relativi ai

debitori/creditori le erano ovviamente noti” (cfr. supra consid 1.2. e doc.

I).

Per

riprendere la tesi ricorsuale, il TCA rileva che “la ricorrente (…) è sempre

stata a conoscenza della situazione "dare/avere" della __________”

(cfr. supra consid. 1.4. e doc. III).

E

se la situazione finanziaria della società le era nota, è perché RI 1 in seno

alla __________ (ora in liquidazione) si occupava della “gestione della

posta in entrata ed uscita” del “recupero crediti (solleciti di pagamento),

sollecito pagamenti in entrata ed uscita (con la direzione)”, delle “registrazioni

contabili” e della “supervisione ufficio: quindi parte del personale

(con il responsabile del personale)” (cfr. supra consid. 2.8.); questo sia

prima, che durante, che dopo aver ricoperto la carica di presidente e membro

del CdA.

In

tale ultima qualità ed in aggiunta alle sue precedenti e successive mansioni,

ella, ricevendo un compenso maggiore, ha però anche determinato la

sottoposizione all’assemblea dei soci della bozza di bilancio, del bilancio e

del discarico degli amministratori, e meglio come previsto dalla convenzione

fiduciaria.

Già

il 2022, indica la stessa ricorrente, era stato “un anno delicato” (come

del resto attestano le numerose procedure esecutive avviate proprio nel 2022

nei confronti della SA da diversi creditori; cfr. supra consid. 2.8.), laddove

precisa, poi, che “le difficoltà sono diventate reali” definitivamente dal

“primo trimestre del 2023” (cfr. supra consid. 2.8.).

È

dunque incontestato, da una parte, che la società per la quale RI 1 ha

continuato a lavorare anche dal febbraio 2023 versava in un contesto economico

critico sin da prima delle sue dimissioni dal CdA. D’altra parte, è pure

accertato che di tali criticità la ricorrente aveva pienamente conoscenza.

Dagli

atti emerge, infatti (ed al di là dei numerosi precetti esecutivi già spiccati

nel corso del 2022 nei confronti dell’ex datrice di lavoro dai diversi

creditori), che __________ ha inoltrato la propria comminatoria di fallimento

nei confronti della __________ (ora in liquidazione) a novembre 2022, quando la

ricorrente ancora rivestiva la carica di membro. Ed il fatto che tale debito

sia poi stato parzialmente saldato, non ne soccorre la posizione.

Se

è, poi, vero che la comminatoria di fallimento della Fondazione __________ è

giunta solamente a giugno 2023, quando RI 1 non era più membro della SA,

altrettanto vero è che di tale posizione debitoria ella era a conoscenza da ben

prima; quel debito risultava impagato da parte della società per la quale ella

lavorava e teneva la contabilità sin dall’aprile 2022 (cfr. doc. 42 plico

1/178) ed era oggetto di una procedura esecutiva sin da agosto 2022 (cfr. doc.

110, plico 1/106).

Analogo

discorso vale anche per il debito nei confronti di __________, laddove si

tratta di una procedura esecutiva avviata il 29 dicembre 2022 per una fattura

scoperta risalente ad agosto 2020 (cfr. doc. 40, plico 1/106 e 92, plico

1/178), per la quale la comminatoria di fallimento è stata inoltrata a marzo

2023 (cfr. doc. 40, plico 1/106).

In

relazione all’assunto ricorsuale secondo cui “sette mesi dopo l’uscita dal

CdA della ricorrente, ha concesso un periodo di moratoria concordataria: l'art.

294 cpv. 3 LEF, diversamente a quanto pensa la Cassa insolvenza, non

corrisponde ad un inutile prolungamento dei tempi di agonia di una società che

mai e poi mai riuscirà a farsi omologare una proposta di concordato” (cfr.

supra consid. 1.4.) ed alla situazione finanziaria in cui versava la __________

(ora in liquidazione), il TCA si limita a rilevare, a conferma della gravità

della situazione economica della SA, che, a fronte di una moratoria provvisoria

concessa per quattro mesi (cfr. doc. 78, plico 1/106), il commissario ha

impiegato meno di un mese e mezzo per adire il Pretore e chiederne la revoca in

ragione dell’impossibilità di realizzare il piano di risanamento presentato con

l’istanza del 5 settembre 2023 dalla società, dell’assenza di immissione di

liquidità necessaria per continuare l’attività e della mancata conferma

dell’interesse dell’unico investitore che si era manifestato (cfr. supra

consid. 2.8.).

Alla

luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere, che sino al 31

gennaio 2023, RI 1 disponeva ex lege di un potere determinante in qualità di

presidente, dapprima, e di membro, poi, del CdA della __________ (ora in

liquidazione), e questo senza che in concreto si riveli nemmeno necessario,

contrariamente a quanto pretende la ricorrente, esaminare oltre l’effettiva

estensione del suo potere decisionale (cfr. supra consid. 2.3.-2.4.).

Per

il periodo successivo all’uscita della ricorrente dal consiglio di

amministrazione, e meglio per quando ha postulato l’erogazione delle indennità

per insolvenza, il diritto alla percezione delle prestazioni LADI deve invece

esserle negato poiché la società è giunta, da ultimo, al fallimento in

conseguenza di difficoltà finanziarie che si trascinavano da quando ancora RI 1,

rimasta dal 1° febbraio 2023 comunque alle dipendenze della __________ (ora in

liquidazione), era membro del CdA e delle quali la ricorrente aveva precisa

conoscenza, in particolare anche in ragione delle mansioni ch’ella svolgeva

quotidianamente all’interno della società.

È

dunque rettamente che la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto alle

indennità per insolvenza richieste ad ottobre, rispettivamente, novembre 2023.

La

decisione su opposizione del 16 gennaio 2024 deve, conseguentemente, essere

confermata.

2.12. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023

consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2

del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid.

2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22

agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.;

STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti